Diapositiva 1 - ODCEC di Vasto

Transcript

Diapositiva 1 - ODCEC di Vasto
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista
www.notiziefiscali.it
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA
 DPR 633/72
Norma nazionale
(articolo 1 e articoli da 7 a 7-septies)
 Direttiva “IVA” 2006/112/CE
Norma-base europea di riferimento
 Regolamento 282/2011
Chiarimenti e indicazioni operative
 Circolari dell’Agenzia delle Entrate
(37/2011-Territorialità e 36/2010 – Intrastat)
2
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 29.7.11 N. 37/E, PAR. 1
Il regolamento si applica a partire dal 1°luglio 2011 (secondo quanto
stabilito dal co. 2 dell’art. 65 del regolamento medesimo). Ne consegue
che le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE in esso
contenute non compromettono la validità delle scelte normative e
interpretative che gli Stati membri abbiano adottato fino a tale data (si
veda, al riguardo, il considerando n. 2 del regolamento).
In considerazione di tali elementi, si deve ritenere che eventuali
comportamenti che i contribuenti abbiano tenuto sino all’emanazione
della presente circolare (29.7.11) e che non tengano conto delle
disposizioni attuative del regolamento non saranno sanzionabili
(purché, ovviamente, rispondenti alle modifiche introdotte dal decreto n.
18 e alle indicazioni che emergono dalla prassi che ha commentato le
modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE e al DPR 633/72).
3
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ
Art. 1 - Sono operazioni imponibili ...
 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ...
(presupposto oggettivo)
 effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione ...
(presupposto soggettivo)
 nel territorio dello Stato
(presupposto territoriale)
Attenzione alle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ma rilevanti
un altro Stato membro.
DPR 633/72 - art. 7
Dir. 2006/112/CE – Titolo V
Territorialità
Localizzazione del tributo
4
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES : UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI
Poniamo su ciascuno un’etichetta
7 – definizioni
7-bis – cessioni di beni
7-ter – servizi generici
7-quater – servizi specifici B2B/B2C
7-quinquies – servizi specifici B2B/B2C
7-sexies – servizi specifici B2C
Deroghe assolute:
B2B/B2C
Deroghe al 7- ter
Deroghe relative:
solo B2C
7-septies – servizi specifici B2C/ExUE
5
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7 - DEFINIZIONI
 a), b), c) Stato, UE, territori esclusi/inclusi
 art. 7-bis e seguenti
 d) Soggetto passivo stabilito
 art. 7-ter (criterio B2B o B2C)
 e) Parte del trasporto intracomunitario di passeggeri
 art. 7-bis co. 2 e 7-quater lett. d) (cessioni di beni e sevizi di
ristorazione a bordo di navi, aerei, treni)
 f) Trasporto intracomunitario di beni
 art. 7-sexies, lett. c) (inizio del trasporto)
 g) Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto
 art. 7-quater, lett. e) (noleggio a breve termine) e art. 7-sexies,
lett. e) (noleggio non a breve termine)
6
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-BIS - DEFINIZIONI
Art. 7-bis - Cessione di beni

Cessione di beni immobili (co. 1)

Cessione di beni mobili (co. 1)

Cessioni a bordo di navi, aerei, treni (co. 2)

Cessioni di gas naturale e energia elettrica (co. 3)
7
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
co. 1 Immobili
Tutti
Nazionali
Mobili
co. 2
(per la distinzione
tra mobili e
immobili, vd. CAE
n. 37 sub art. 7quater)
co. 2 Mobili


Comunitari 
se esistenti nel
territorio dello Stato
Vincolati al 
regime della
temporanea
importazione
Spediti da altro
Stato membro,
purché
installati, montati o
assemblati nel
territorio dello Stato
dal fornitore o per
suo conto
8
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER
 Tipologia del servizio
 “generico” o “specifico”
 Tipologia del destinatario
 “soggetto passivo” o “privato”
9
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
Sono servizi
“generici”
per esclusione,
tutti quelli
che non sono
contemplati
tra i servizi
“specifici”
(di cui ai successivi
articoli
7-quater,
7-quinquies,
7-sexies,
7-septies)
10
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ATTENZIONE: DALL’ANNO 2010...
 L’art. 40 del DL 331/93 ha “perduto” i servizi intracomunitari:
co. 4-bis
Lavorazioni di beni materiali
co. 5 e co. 7
Trasporti intracomunitari e definizione
co. 6
Operazioni accessorie ai trasporti
intracomunitari
co. 8
Intermediazioni su cessioni intracomunitarie
(già abrogato con L. 88/2009)
 I servizi intracomunitari sono disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72
unitamente agli altri servizi “generici”.
 Perdita del “plafond”  rimborso trimestrale TR.
11
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
REGOLAMENTO 282/2011
Sono servizi “generici” anche ...
 Art. 26 - Diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio
 Art. 27 - Servizi di richiesta di rimborsi IVA
 Art. 28 - Servizi di organizzazione di un funerale
 Art. 29 - Servizi di traduzione di testi
 Art. 31 - Servizi degli intermediari per la fornitura di alloggio
12
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
SERVIZI GENERICI
Sono servizi “generici”, nei rapporti B2B anche ...
-PRESTAZIONI DI TRASPORTO BENI
-PRESTAZIONI DI AGENZIA SU BENI MOBILI
-PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE SU BENI MOBILI
Tale impostazione semplifica l’individuazione del luogo di rilevanza
territoriale dell’operazione
13
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI
Art.
Servizi B2B
7-ter
(business to business)
DPR
resi a soggetto passivo
633/72
IVA
e art. 44
Dir. 2006/112
Servizi B2C
Art.
(business to consumer)
7-ter
DPR
resi a non soggetto
633/72
passivo IVA
e art. 45
(privato, ente n.c.)
Dir. 2006/112
Criterio del luogo
di destinazione
IVA rilevante nello S.M.
del committente
Criterio del luogo
di origine
IVA rilevante nello S.M.
del prestatore
14
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ESAMINIAMO LE DEROGHE
 Perché le deroghe ?
 Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (L’IVA è
un’imposta sui consumi).
 Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell’imposta o di
distorsione della concorrenza.
 Da interpretare sempre in senso restrittivo.
15
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-quater - Territorialità - Disposizioni relative a particolari
prestazioni di servizi
(un primo gruppo di servizi “specifici”)
Lett. a)
Servizi relativi ad immobili
Lett. b)
Servizi di trasporto di passeggeri
Lett. c)
Servizi di ristorazione e catering
Lett. d)
Servizi di ristorazione e catering resi a bordo
di navi, aerei o treni
Lett. e)
Servizi di noleggio a breve termine di mezzi
di trasporto
16
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Servizi relativi ad immobili
Art.
(compresi i servizi alberghieri)
7-quater
(art. 7-quater lett. a))
DPR
resi a soggetto passivo
633/72 o a non soggetto passivo IVA
e art. 47
Dir. 2006/112
Criterio del luogo
ove è situato
l’immobile
Art. 7-quater lett. a)
Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
[1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, co. 1, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni
di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni
analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il
campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni
inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari,
quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
(…)
17
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - INTERPRETAZIONE DELLA
DEFINIZIONE DI “SERVIZI IMMOBILIARI”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 1 giugno 2010
(...) Ad avviso della scrivente, le prestazioni effettuate dalla società
istante (...) nei confronti della committente spagnola (predisposizione di
studi di mercato, valutazione dello standard di qualità della clientela,
analisi degli standard dei prodotti della concorrenza, assistenza
prestata ai clienti della società spagnola, assistenza ai clienti della
stessa in caso di contestazioni generate da disservizi riscontrati negli
appartamenti e ricerche di marketing), ancorché legate all’utilizzo
degli appartamenti siti in Roma, non sono caratterizzate dalla
presenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene
immobile.
Tale assenza di relazione non fa rientrare le prestazioni di servizi in
questione tra quelle indicate alla lettera a), comma 1, dell’articolo 7quater del DPR 633/72, (...)
18
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
(...)
Per quanto riguarda le prestazioni di agenzia, alla luce della
disposizione comunitaria contenuta nell’articolo 47 della Direttiva n.
2006/112/CE del 28 novembre 2006, che recita testualmente “Il luogo
delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le
prestazioni di periti, di agenti immobiliari…”, si ritiene che esse si
riferiscano esclusivamente alle prestazioni delle agenzie
immobiliari.
Atteso quanto finora esposto, le prestazioni effettuate dalla società
istante alla società committente spagnola rientrano tra le prestazioni
generiche, per cui non sono soggette ad IVA per assenza del
presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento
del committente.
19
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
L’art. 7-quater si differenzia dal precedente art. 7:
 per l’espressa menzione (cui deve essere attribuita portata
ricognitiva) della “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di
vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”;
 per l’espressa menzione della “concessione di diritti di utilizzazione
di beni immobili”. Rientrano nel campo di applicazione della
disposizione le prestazioni che comportano l’attribuzione al
committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione
dell’immobile (quali locazione, sub-locazione, concessione e subconcessione).
20
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
Rientrano nell’articolo 7-quater:
 le perizie relative a beni immobili;
 le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, vi sono, in
particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri
soggetti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori
immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione
degli interni e degli arredamenti.
(...)
21
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
(...) Esulano dall’ambito applicativo della disposizione anzidetta,
invece, i servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e
al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile
specificamente individuato. In via esemplificativa, deve ritenersi
esclusa dal criterio derogatorio in esame l’attività dell’avvocato relativa
alla predisposizione dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del
tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell’operazione; tali
attività, se rese a committenti soggetti passivi d’imposta, rileveranno
dunque sotto il profilo territoriale nello Stato del committente, a nulla
rilevando il luogo di ubicazione dell’immobile.
22
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
Prestazioni di agenzia (rectius: degli agenti immobiliari).
(...) è da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo della disposizione
di cui all’art. 7-quater, lettera a), tutte le prestazioni di intermediazione
relative:
 alla cessione di immobili (locuzione come detto comprensiva della
costituzione o del trasferimento di diritti reali sugli stessi) e
 alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi (prestazioni di
locazione e sublocazione, eminentemente).
23
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
Atteso il puntuale riferimento – sia nella normativa comunitaria che in
quella nazionale – alle prestazioni di agenzia immobiliare, non sono
invece da ritenere ricompresi nell’ambito applicativo della
disposizione stessa le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o
da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri (si
veda, in materia, la risoluzione n. 48/E del 1 giugno 2010).
Queste prestazioni:
se rese a soggetti passivi  regola generale 7-ter B2B;
se rese a NON soggetti passivi  7-sexies lett. a) (luogo in cui è
situata la struttura alberghiera).
24
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.1
(...) a conclusioni diverse deve pervenirsi ove la prestazione
alberghiera sia compresa dall’agenzia di viaggio in un pacchetto
turistico (DM 340/99 e art. 74-ter DPR 633/72). In tal caso, per la
prestazione dell’agenzia di viaggio trova applicazione il particolare
meccanismo applicativo dell’imposta previsto da tale norma. La
prestazione – in base alla disposizione di cui al secondo comma
dell’articolo 307 della direttiva 2006/112/CE, non modificata dalla
direttiva 2008/8/CE – si considera in ogni caso effettuata nello Stato in
cui ha sede l’agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione
dell’agenzia di viaggio, che cede il pacchetto turistico.
25
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.2
Distinzione dei beni mobili/immobili
(...) si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata al suolo
(art. 12, par. 2).
(...) quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da
considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili.
(...) si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare
il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la
funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro
contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati
antieconomici interventi di adattamento (Circ. 38/E, 23.6.10, p. 1.8 a)).
26
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.2
(...) quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è eseguito –
sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di
alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento),
non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione
specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili.
(...) per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte
dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da
beni immobili, occorre altresì aver riguardo all’eventuale
accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma
che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato
come immobile.
27
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
Costituiscono beni immobili anche quelle costruzioni che,
pur se non facilmente smontabili e spostabili, non sono
tuttavia indissolubilmente ancorate al suolo (ad esempio,
impianti e macchinari ancorati al suolo tramite opere
murarie, ovvero anche mediante bullonature di
fondazione, la cui rimozione o spostamento potrebbe
compromettere la funzionalità degli stessi, ovvero dar
luogo a problemi tecnici).
28
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
Relativamente ai servizi afferenti i predetti beni immobili,
aderendo all’indirizzo della Corte di Giustizia Ue (sent.
3.9.2009, causa C-37/08), secondo cui vi deve essere un
nesso sufficientemente diretto con l’immobile, Assonime
ritiene sia determinante il legame territoriale tra le
prestazioni eseguite e le opere che formano oggetto
dell’appalto. Rientrano in tale ambito i servizi di
ingegneria, le attività di costruzione, i servizi di
supervisione e di controllo nelle varie fasi costruttive degli
impianti, nonché le prove ed i collaudi. Non rientrano,
invece, le attività di sorveglianza dei cantieri, le attività
gestionali di carattere amministrativo, nonché i vari servizi
29
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
APPROFONDIMENTO ASSONIME N. 1/2013
Per le prestazioni di intermediazione svolte per favorire la
conclusione di contratti di appalto per la realizzazione
degli impianti, gli stessi rientrano tra i servizi generici ex
art. 7-ter, poiché solo le prestazioni di agenzia
(mediazioni) riferite ai beni immobili rientrano nell’art. 7quater, lett. a), del DPR 633/72.
30
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI
C.M. 28/E/2011: le prestazioni di deposito effettuate da
una società olandese nei confronti di una società italiana,
per merci ubicate in un magazzino olandese, sono da
inquadrarsi tra le prestazioni di servizi generiche ex art. 7ter del DPR 633/72
Sent. Corte di Giustizia UE (C-155/12): la prestazione
complessa di stoccaggio merci (ricezione merci,
sistemazione nelle apposite aree, imballo, custodia,
consegna, ecc.) si può qualificare come prestazione di
servizi relativa a beni immobili quando il bene immobile è
espressamente individuato come l’elemento costitutivo
31
della prestazione di servizi
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Servizi di trasporto passeggeri
Art.
(art. 7-quater lett. b))
7-quater
resi a soggetto passivo
DPR
633/72 o a non soggetto passivo IVA
e art. 48
Dir. 2006/112
Criterio della
proporzione
alla distanza percorsa
Art. 7-quater lett. b)
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
(…)
Direttiva 2006/112
Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri]
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il
trasporto in funzione delle distanze percorse.
32
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.3
(...) si possono riconfermare le istruzioni già impartite in passato con
riguardo alla determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza
nel territorio nazionale:
per il trasporto marittimo internazionale: 5 % di ogni singolo intero
trasporto (quota che può considerarsi effettuata nel territorio dello
Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9 co. 1 n.
2 DPR 633/72 (circ. MF n. 11 del 7.3.80);
per il trasporto aereo internazionale; 38 % dell'intero tragitto del
singolo volo internazionale (prestazioni di servizi rese nello spazio
aereo italiano) (ris. MF n. 89 del 23.4.97).
33
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
SERVIZI DI RISTORAZIONE E “CATERING” A TERRA
E A BORDO
Servizi di ristorazione e catering
Art.
(art. 7-quater lett. c))
7-quater
resi a soggetto passivo
DPR
o a non soggetto passivo IVA
633/72
e art. 55
Dir. 2006/112
Servizi di ristorazione e catering
Art.
(art. 7-quater lett. d))
7-quater
resi a soggetto passivo
DPR
o a non soggetto passivo IVA
633/72
e art. 57
Dir. 2006/112
(diversi dai seguenti)
Criterio del luogo
di esecuzione
del servizio
(resi a bordo di navi,
aerei, treni, in un trasporto intracomunitario)
Criterio del luogo
di partenza
del trasporto
34
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
REGOLAMENTO 282/2011
Art. 6 - [Definizione dei termini “ristorazione” e “catering”]
1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o
bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo
umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne
il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi
costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono.
Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del
prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali
diversi da quelli del prestatore.
2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi,
compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è
considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo
1.
35
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.5
(...)
Non rientrano, altresì, nella previsione di cui all’articolo 7-quater, co. 1,
lett. d) DPR 633/72 le prestazioni di catering materialmente rese a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito
di un c.d. pacchetto turistico venduto da un tour operator al cliente.
Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così
come definito dal decreto 30 luglio 1999, n. 340), la cui vendita rileva
nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni
per le agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 74-ter DPR
633/72.
36
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
Servizi di locazione, leasing,
noleggio, a breve termine
Art.
di un mezzo di trasporto
7-quater
(art. 7-quater lett. e))
DPR
resi a soggetto passivo (B2B)
633/72
e art. 56 o a non soggetto passivo (B2C)
Dir. 2006/112
 Criterio del luogo
di messa a disposizione del mezzo
 Criterio del luogo
di utilizzo
I servizi sono
soggetti ad IVA se:
 messi a disposizione
in Italia e
 utilizzati nella U.E.
 messi a disposizione
in extra U.E. e
 utilizzati in Italia
37
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
 Come distinguere la “locazione” dal “leasing”, dal “noleggio” (e
l’”affitto” ?)
 Come identificare un “mezzo di trasporto”?
 Come distinguere il “breve termine” dal “lungo termine”?
 Come individuare il luogo di “messa a disposizione” del mezzo?
 Come individuare (provare) il “luogo di utilizzo”?
38
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
Breve termine
Fino a 30 gg
Fino a 90 gg
Lungo termine
da 31 gg in poi
da 91 gg in poi
39
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.6
(...) Esemplificando, si pensi al caso in cui una società noleggi un
automezzo in prima battuta per dieci giorni e successivamente,
rendendosi conto di proprie ulteriori necessità, faccia ulteriori contratti:
il primo per altri quindici giorni ed il secondo per venti giorni.
In assenza di pratiche abusive, i primi due contratti (rispettivamente
della durata di dieci giorni e di quindici giorni) debbono essere
considerati a breve termine, non oltrepassando la somma delle
rispettive durate il limite di trenta giorni previsto dalla norma. (...)
40
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.6
(...) Il terzo contratto - della durata di venti giorni - dovrà invece essere
trattato, ai fini del requisito della territorialità, come un contratto di
noleggio a lungo termine (pur durando solo venti giorni), dal momento
che la sommatoria del contratto medesimo e dei due precedenti porta a
valicare il limite temporale proprio dei contratti a breve termine.
10 giorni
Breve termine
+
15 giorni
Breve termine
+
20 giorni
Lungo termine perché:
(10+15+20) > 30 gg.
41
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUINQUIES - ALTRI SERVIZI “SPECIFICI”
Art.
7-quinquies
DPR
633/72
53
Dir. 2006/112
Attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche,
educative, ricreative
e simili, ivi comprese
fiere e esposizioni
servizi degli organizzatori
di dette attività
servizi accessori
ai precedenti
servizi per l’accesso alle
manifestazioni di cui sopra
e servizi accessori
fino al
31.12.10
Criterio
del luogo
di materiale
esecuzione
rese a soggetto passivo o
a non soggetto passivo IVA
42
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI
“SPECIFICI”
Art.
Attività culturali, artistiche,
dal
sportive, scientifiche,
7-quinquies
1.1.11
educative, ricreative
DPR
633/72
53
Dir. 2006/112
e simili, ivi comprese
fiere e esposizioni
servizi degli organizzatori
di dette attività
servizi accessori
ai precedenti
servizi per l’accesso alle
manifestazioni di cui sopra
e servizi accessori
(DLgs. 18/2010, art. 3, co. 1)
B2C
B2B
Criterio
del luogo
di
materiale
esecuzione
Criterio
del
domicilio
del
committente
B2C / B2B
Criterio del luogo
di materiale esecuzione
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
(...) Nozione di “fiere e esposizioni”
Si deve intendere che rientrino in tale ambito:
le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi
espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;
le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed
ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;
le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse
all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la
predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand
espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano
alla fiera.
44
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
REGOLAMENTO 282/2011
Art. 33 - [Individuazione dei servizi accessori per l’accesso]
I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE
comprendono i servizi in relazione diretta con l’accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a
una manifestazione, dietro un corrispettivo.
Tali servizi accessori comprendono in particolare l’utilizzazione di
spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici
servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.
45
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
(...) Nozione di “servizi accessori” (art. 53/ Dir. e 32/ Reg.)
Si deve ritenere che il concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi
culturali, scientifici e simili debba essere inteso in senso più ampio
rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, pur restando
confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla
seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti
nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla
Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad
un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza
costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un
presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale,
indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sent. C-327/94
del 26.9.96 e C-114/05 del 9.3.06).
46
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 3.1.4
(...) Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, si può ritenere
in via esemplificativa che debbano essere considerati connessi
con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di
ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti,
forniti
nell’ambito
dell’organizzazione
della
manifestazione
scientifica medesima.
47
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di
servizi rese a committenti non soggetti passivi (Altro gruppo di servizi
“specifici”)
lett. a)
intermediazioni
se è in Italia il luogo dell’operazione
intermediata
lett. b)
trasporti non
comunitari di beni
in proporzione alla distanza percorsa
lett. c)
trasporti comunitari di
beni
se è in Italia il luogo di partenza del bene
lett. d)
lavorazioni di beni,
prestazioni accessorie
ai trasporti, ecc.
se eseguite in Italia
lett. e)
noleggio NON a breve
di mezzi di trasporto
se utilizzate in Italia e se il prestatore è italiano
o extra-UE
lett. f)
servizi prestati tramite
mezzi elettronici
se resi da soggetti extra-UE a soggetti
nazionali
lett. g)
servizi di
telecomunicazione e
di teleradiodiffusione
se resi da soggetti nazionali a soggetti
nazionali o UE, ovvero se resi da extra-UE e
utilizzati in Italia
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-SEPTIES - ALTRE DEROGHE PER PARTICOLARI
SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRACOMUNITARI
Sono servizi fuori campo IVA se resi a NON soggetti passivi
domiciliati e residenti in extra-UE):
NO IVA
SI IVA
7-sexies
7-septies
49
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Art. 7-septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi
rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
(Altro gruppo di servizi “specifici” e “immateriali”)
lett. a)
Licenze, diritti d’autore, ecc.;
lett. b) pubblicità;
lett. c)
consulenza tecnica o legale; elaborazione dati;
lett. d) prestazioni bancarie/assicurative, ecc.;
lett. e)
messa a disposizione di personale;
lett. f)
locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto;
lett. g) accesso a sistemi di gas o energia elettrica;
lett. h) telecomunicazione e teleradiodiffusione;
lett. i)
servizi prestati per via elettronica
lett. l)
servizi inerenti l’obbligo di esercizio o meno delle predette attività
50
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
3 INDAGINI SUL DESTINATARIO
PRIMA DOMANDA:
Il destinatario è un privato
o un soggetto passivo IVA ?
SECONDA DOMANDA:
Il destinatario agisce in qualità di
“soggetto passivo” (“in quanto tale” ?
TERZA DOMANDA:
Il destinatario è “stabilito” in
ITALIA ?
51
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA
Come posso determinare se il destinatario è un “soggetto passivo”?
(B2B/B2C)
Risponde il DPR 633/72 con:
 art. 4 – esercizio di imprese;
 art. 5 – esercizio di arti e professioni.
(...esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva ...)
52
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.1
Non rileva quindi ai fini dell’IVA, per carenza del presupposto soggettivo,
una prestazione resa da un soggetto che non agisce nello svolgimento
di tali attività, ancorché commessa da un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato.
In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una prestazione
occasionale di consulenza resa nei confronti di una società stabilita in
Italia da un soggetto nazionale, francese o statunitense, che non svolge
abitualmente attività imprenditoriale o professionale.
53
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL 21.6.10, PAR. 3
Contribuente “minimo” (art. 1, co. 96-117, L. 244/2007) che opera nei
confronti di un soggetto passivo comunitario:
1 Acquista beni
Effettua un acquisto intracomunitario. Integra la fattura
del fornitore, versa l’IVA con F24, non esercita la
detrazione e compila Intrastat beni - acquisti
2 Cede beni
Non effettua una cessione intracomunitaria ma uno
scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila
Intrastat)
3 Acquista servizi
Integra la fattura del fornitore, versa l’IVA con F24, non
esercita la detrazione e compila Intrastat servizi acquisti
4 Presta servizi
Non effettua un’operazione intracomunitaria ma uno
scambio interno. Fattura senza rivalsa IVA (non compila
Intrastat)
54
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO
PASSIVO
(art. 43 Dir. 2006/112
art. 7-ter co. 2)
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
ART. 7-TER CO. 2 DPR 633/72
Estensione della nozione di soggetto passivo
(…) [2] Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di
effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi
per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone
fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni
ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4,
quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività
commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi,
identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
56
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
COME PROVARE LO STATUS?
In pratica, cosa devo fare per sapere se il destinatario ha o meno lo
status di soggetto passivo ?
A) se il destinatario è un soggetto “comunitario” ...
57
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
Art. 18 - [Verifica dello status di soggetto passivo del
destinatario]
1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può
considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status
di soggetto passivo:
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale
di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di
tale numero d’identificazione nonché del nome e dell’indirizzo
corrispondenti conformemente all’articolo 31 del regolamento
(CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d’imposta sul valore aggiunto; (...)
58
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
In merito alla prova dello status di soggetto passivo del committente,
fondamentale ai fini dell’applicabilità del criterio di territorialità di cui
trattasi, questa risulterà invero più agevole nel caso di prestazioni rese da
soggetti nazionali nei confronti di soggetti passivi comunitari.
Per tali prestazioni, un ruolo centrale è sicuramente da attribuire al
numero identificativo IVA comunicato dal committente comunitario. Il
prestatore stabilito nel territorio dello Stato che pone in essere prestazioni
generiche nei confronti di committenti stabiliti in altro Stato membro,
tuttavia, dovrà ottenere la conferma della validità del numero stesso
mediante il sistema VIES (VAT Information Exchange System).
59
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
E se la partita IVA non è stata ancora rilasciata ... ?
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale
di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta,
qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che
quest’ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non
soggetto passivo tenuta all’identificazione ai fini dell’IVA e
effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle
informazioni fornite dal destinatario applicando le normali
procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento.
(...)
60
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Cosa devo fare
se il destinatario è
un soggetto
“non comunitario”?
61
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può
considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo
status di soggetto passivo:
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle
autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi
svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un
rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del
Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai
soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;
(...)
62
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
Tra gli elementi probatori all’uopo utilizzabili è da annoverare,
anzitutto, la certificazione – rilasciata dalle autorità fiscali degli Stati
non comunitari i cui contribuenti possono accedere alla forma
semplificata di rimborso di cui all’articolo 38-ter del DPR 633
(Norvegia, Svizzera, Israele) – attestante lo status di soggetto
passivo d’imposta [cfr. l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del
regolamento].
(...)
63
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
E se il destinatario non mi fornisce il certificato ... ?
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora
disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al
destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato
per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante
che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica
di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni
fornite dal destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di
identità o di pagamento.
64
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.2
(...)
Oltre a tale certificazione possono, tra l’altro, considerarsi validi ai predetti
fini probatori:
l’eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito dalle
autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente imposizione
sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è
un soggetto passivo
e, inoltre,
la verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal committente,
applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle
relative ai controlli di identità o di pagamento (si veda, al riguardo,
l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b) del regolamento).
65
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL
DESTINATARIO UE
Verifico il numero e il
nominativo c/o Agenzia
delle entrate
si
UE
Destinatario
ha la
partita
IVA ?
no
è stata
richiesta ?
ho ottenuto qualsiasi
altra prova attestante lo
status di
soggetto passivo ?
si
no
operazione
B2C
no
si
extraUE
posso dimostrare che
non mi ha comunicato
il n. di partita IVA
no
ho fatto una verifica di
ampiezza ragionevole
utilizzando le normali
procedure commerciali
di controllo ?
si
operazione
B2B
66
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL
DESTINATARIO EXTRA UE
si
UE
Destinatario
extraUE
ha rilasciato un
certificato della
propria autorità
fiscale attestante
lo status di
soggetto passivo
e il diritto al
rimborso IVA ?
no
operazione
B2B
operazione
B2C
no
si
ho fatto una verifica di
ampiezza ragionevole
utilizzando le normali
procedure commerciali
di controllo ?
si
dispone di un numero IVA
o altro numero fiscale
ottenuto nel proprio Paese ?
no
ho ottenuto qualsiasi
altra prova attestante
lo status di
soggetto passivo ?
67
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA
Come posso determinare se il destinatario soggetto passivo “agisce
in quanto tale” ?
68
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CONTROPROVA
Cosa devo fare per capire se il destinatario è un soggetto passivo
che riceve i servizi “esclusivamente” ad uso privato?
69
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
In via di presunzione, l’articolo 7-ter del DPR n. 633 stabilisce che,
nel caso in cui il committente sia un soggetto diverso da una persona
fisica, (...) la soggettività passiva (...) sussiste sempre: si presume,
pertanto, che le prestazioni di servizi siano acquisite da tali soggetti,
diversi dalle persone fisiche, nella veste di soggetto passivo (... salva
l’unica fattispecie in cui ...) i servizi siano destinati esclusivamente ad
un uso privato del soggetto committente, ivi compreso l’uso da parte
dei suoi dipendenti. A tale riguardo, si è del parere che la previsione
comunitaria citata debba intendersi riferita ai casi in cui il servizio è
destinato ad un uso privato delle persone facenti parte degli organi
delle società o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi.
70
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
Nel caso in cui, invece, il committente sia una persona fisica non è
sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o
professionale, ma è necessario che il prestatore del servizio effettui una
valutazione di compatibilità complessiva, per verificare che il servizio
medesimo sia acquistato nell’esercizio di detta attività. (...)
Si pensi a un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che acquisti
da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad un problema
matrimoniale (ad esempio, una causa di divorzio): in tal caso, il servizio
– pacificamente non attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà
considerarsi reso a un privato, ancorché il committente abbia comunicato
il suo numero di partita IVA.
71
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
Sempre in via esemplificativa, si consideri il caso di una consulenza
resa a un imprenditore persona fisica, stabilito in Francia, da un
prestatore stabilito in Italia, che attiene all’organizzazione dell’impresa
gestita da detto imprenditore: in tal caso il servizio – pacificamente
attenendo a finalità imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un
soggetto passivo e sarà quindi irrilevante ai fini impositivi ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell’articolo 7-ter del DPR n. 633, essendo il
committente soggetto passivo stabilito in altro Stato e non essendo
riconducibile il servizio a quelli per cui trovano applicazione le
previsioni derogatorie di cui ai successivi articoli 7-quater e 7-quinquies
(sempre che il committente comunichi il suo numero di partita IVA).
72
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.3
In tutti gli altri casi, in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la
sfera privata sia con la veste di soggetto passivo, il prestatore considera
la prestazione acquisita dal committente, soggetto passivo comunitario,
nell’ambito della propria attività di soggetto passivo a condizione che
quest’ultimo comunichi il proprio numero di partita IVA.
Per i soggetti non comunitari, nei casi in cui il servizio risulti essere
compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo
dell’acquirente, il prestatore potrà richiedere al committente gli elementi
a supporto della non riconducibilità dell’acquisto alla sfera privata, onde
giustificare la mancata applicazione dell’imposta in base al criterio
generale dei rapporti B2B.
73
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
Acquisto intracomunitario in “qualità” di operatore economico o di privato
Acquisto di beni
Il cedente è tenuto ad “indagare” sullo “status” di soggetto
passivo del cessionario, ma non di verificare se “agisce in
quanto tale”
Il cessionario esercita la detrazione solo se l’acquisto del bene
è “inerente” all’attività imprenditoriale o professionale
Il prestatore deve “indagare” sulla “qualità” del committente,
cioè se agisce come operatore economico o come privato
Si presume operatore economico
Committente
“impresa”
Acquisto
di
servizi
Committente
“professionista”
Salvo destinazione esclusiva del servizio
a:
 organi dell’impresa
 dipendenti
Si considera operatore economico se ha
fornito al prestatore la Partita IVA
Si considera operatore economico (B2B)
anche se utilizza il servizio in parte come
privato (salvo prova di abusi)
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA
Come posso determinare in quale Paese il destinatario è “stabilito”?
75
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
il soggetto passivo è “stabilito” in Italia
(in caso di stabile organizzazione, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
se la stabile organizzazione non partecipa alla cessione/prestazione, il soggetto è
considerato “non stabilito” – art. 192-bis – Dir. 2006/112)
ovvero
il domicilio
In assenza di
domicilio
all’estero
ovvero
la residenza
la sede legale
la sede effettiva
(se soggetto diverso
da persona fisica)
(se soggetto diverso
da persona fisica)
se ha nel territorio dello Stato
(art. 7, lett. d))
una stabile
organizzazione
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 10 - SEDE ATTIVITÀ
ECONOMICA
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva
2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede
della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le
funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.
2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo
in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione
generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in
cui si riunisce la direzione.
Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo
della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui
vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione
generale dell’impresa.
3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che
tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha
stabilito la sede della propria attività economica.
77
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 2.1.4
È appena il caso di precisare che, in base alla medesima lettera d)
dell’articolo 7, analoghi criteri valgono con riferimento all’individuazione
del luogo di stabilimento del prestatore.
Merita, inoltre, rilevare che l’articolo 10 del regolamento individua il
luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria attività in
quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale
dell’impresa, vale a dire in cui sono prese le decisioni essenziali
concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si riunisce la
direzione. A tale riguardo, si rileva che il luogo individuato dal
regolamento coincide, in linea generale, con quello della sede legale, a
meno che non emergano elementi in senso contrario.
78
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE
ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la
«stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa
dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente
regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e
una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle
di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze
proprie di detta organizzazione.
(...)
79
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE
ORGANIZZAZIONE
(...)
2.
Ai
fini
dell’applicazione
degli
articoli
seguenti
la
«stabile
organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede
dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente regolamento,
caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura
idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i
servizi di cui assicura la prestazione:
(...)
80
NOZIONE "ALLARGATA" DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 – STABILE
ORGANIZZAZIONE
(...)
3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé
sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile
organizzazione.
Attenzione:
Se il soggetto passivo dispone di un numero di identificazione IVA
(tramite registrazione diretta o rappresentante fiscale), ma non dispone
di una stabile organizzazione, non è un soggetto “stabilito” e gli
adempimenti sono a carico del cessionario o committente, se stabilito in
Italia (art. 17 co. 2 – “reverse charge”).
81
ADEMPIMENTI,
OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO
DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
Novità 2013
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati
all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), “sono” adempiuti (NON “possono”)
dai cessionari o committenti.
QUINDI: obbligo di reverse charge per beni e servizi
 Come ?  Autofattura
?
 Circ. AdE 12/E del 12.3.10, par. 3.2 - Integrazione della fattura del fornitore
 Circ. AdE 37/E del 29.7.11, par. 4.3 (...) i committenti che ricevono da
soggetti UE servizi disciplinati, ai fini della territorialità, dalla regola generale
di cui all’articolo 7-ter, possono scegliere tra l’emissione dell’autofattura di
cui sopra, e l’integrazione del documento ricevuto dal prestatore
comunitario con la relativa IVA italiana (...)
 Legge comunitaria 2010 (15.12.2011, n. 217): obbligo di integrazione della
fattura del fornitore di servizi comunitario.
83
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
LEGGE 15.12.11 N. 217 – COMUNITARIA 2010
Decorrenza 17.3.2012
Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72:
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti
indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai
cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli
46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.
84
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DL 11.12.2011 N. 216 – DECRETO SALVA INFRAZIONI
Decorrenza 1.1.2013
Inserisce un periodo nel secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/72:
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti
indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai
cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
europea, il cessionario o committente adempie agli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (….).
85
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 4.3
(...) È possibile annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro
delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti – in un
registro sezionale o in un blocco sezionale, con adozione di una distinta
serie di numerazione. Come già riconosciuto con riferimento agli acquisti
intracomunitari di beni (cfr. la risoluzione del Ministero delle Finanze n.
144/E dell’8 settembre 1999), gli obblighi possono ritenersi soddisfatti
anche ove si proceda a un’unica numerazione delle “autofatture” e unica
annotazione su un apposito registro sezionale, che assume quindi il
duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o
dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo che nelle
liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque
distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito relative
a tali operazioni.
86
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2012
Nell’art. 21 co. 6, obbligo di fatturazione per operazioni non imponibili o esenti e
per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio
di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi
dell’articolo 7-ter.
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11, PAR. 4.5
La ratio di tale disposizione risiede nell’introduzione dell’obbligo di
comunicazione di dette operazioni mediante l’elenco riepilogativo delle
prestazioni di servizi, (...).
 non sussiste alcun obbligo di fatturazione, dunque, per le operazioni
(...) successivi articoli da 7-quater a 7-septies);
 l’obbligo di fatturazione deve escludersi in caso di prestazioni per le
quali non sussiste l’obbligo di comunicazione nell’elenco riepilogativo, e
cioè nel caso in cui le operazioni siano esenti o comunque non
assoggettate a IVA nello Stato del committente (cfr. l’articolo 50,
comma 6, del decreto legge n. 331, come risultante dal decreto n. 18).
87
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013
Art. 21 co. 6
La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione
"operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con
l'annotazione "operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del
margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del
margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine agenzie di viaggio".
88
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013
Art. 21 co. 6-bis
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche
per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a)
cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che
è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con
l'annotazione "inversione contabile";
b)
cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
89
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DAL 2013
MODIFICHE ART. 21 DPR 633/72
Obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del
presupposto territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche se diverse
da quelle generiche)
Servizi resi a soggetti passivi UE: indicazione “inversione contabile”
Servizi “effettuati extraUe”: indicazione “operazione non soggetta”
MODIFICHE ART. 17 DPR 633/72
Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo stabilito in altro Stato UE e
rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di integrazione (artt. 46 e 47 DL
331/93)
Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo extra UE e rilevanti
territorialmente in Italia: sempre obbligo di autofattura
90
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L. 15.12.11 N. 217 – COMUNITARIA 2010
a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le
prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies,
rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla
data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo
nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti
anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»
91
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L. 15.12.11 N. 217 – COMUNITARIA 2010
Momento di effettuazione servizi (dal 17.3.2012)
 “generici” (7-ter) resi da un soggetto passivo UE o extra UE, rileva la
data di ultimazione o, se antecedente, quella del pagamento (non
rileva l’emissione anticipata della fattura). Se tali servizi sono di
carattere periodico o continuativo, si considerano effettuati alla data
di maturazione dei corrispettivi
 “specifici” (7-quater e 7-quinquies), rileva la data del pagamento o,
se antecedente, quella di emissione della fattura
Come individuare il momento di ultimazione per i servizi generici?
C.M. 35/E/2012: “per motivi di certezza e di semplificazione, si deve
ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente
possa essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione. È
dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta
l’esigibilità dell’imposta (….)”.
92
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del
corrispettivo”
qualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della
prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del
committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base delle
previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla
tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore
dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta
 corrispettivo non determinabile in quanto ancorato ad elementi fattuali
non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle controparti alla data
di effettuazione dell’operazione. In tal caso, l’ultimazione della
prestazione o la maturazione del corrispettivo, possa essere individuata
nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purchè tali criteri
siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale
93
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione del
corrispettivo”
Si conferma il contenuto della C.M. n. 35/E/2012, secondo cui:
 la fattura emessa dal prestatore Ue può essere assunta come
indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione della fattura
da parte del committente nazionale decorrono i termini per gli
adempimenti (integrazione, registrazione, ecc.)
 nel caso di prestatore extraUe, si ritiene che la ricezione di
qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che certifichi
l’operazione, è indice di effettuazione dell’operazione, con
conseguente obbligo di emissione di autofattura da parte del
committente nazionale
94
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
Anticipata integrazione o emissione di autofattura
Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non
residente rispetto all’ultimazione della prestazione: non fa sorgere il
momento di effettuazione dell’operazione
Ricezione di fattura anticipata con annotazione che il servizio non è
ancora stato eseguito: la C.M. n. 16/E/2013 precisa che il committente
non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta,
ovvero per l’anticipata emissione dell’autofattura, a seguito di un errore
scusabile nell’individuazione del momento di ultimazione del servizio,
salve le ipotesi di abuso
95
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio
soggetto passivo Ue)
La C.M. n. 16/E/2013 precisa che dal 1°gennaio 2013 il committente
nazionale deve:
 numerare la fattura del fornitore Ue e integrarla
 annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al
mese precedente, distintamente nel registro Iva vendite
 annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro Iva
acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino
al termine di presentazione della dichiarazione annuale
 emettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di mancata
ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
96
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 1
Alfa srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti
dalla Francia
 riceve la fattura dal fornitore FR in data 20.9.2013
 riceve la merce in data 21.9.2013
In tal caso:
-previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro
vendite entro il 15.10.2013 (Iva a debito nel mese di settembre)
-annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30.9.2016 (termine di
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello di effettuazione dell’operazione)
97
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 2
Beta srl effettua un acquisto intracomunitario di beni provenienti
dalla Francia
 riceve la fattura dal fornitore FR in data 20.10.2013
 riceve la merce in data 21.9.2013
In tal caso:
-previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel registro
vendite entro il 15.11.2013 (Iva a debito nel mese di ottobre)
-annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30.9.2016 (termine di
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello di effettuazione dell’operazione)
98
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 3
Gamma srl effettua un
provenienti dalla Francia
acquisto
intracomunitario
di
beni
 non riceve la fattura dal fornitore FR in data 30.11.2013
 riceve la merce in data 21.9.2013
In tal caso:
-deve essere emessa autofattura entro il 15.12.2013
-annotazione nel registro delle fatture emesse entro il 15.12.2013, e
confluenza dell’Iva a debito nella liquidazione di novembre
-annotazione nel registro Iva acquisti entro il 30.9.2016 (termine di
presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello di effettuazione dell’operazione)
99
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio
soggetto passivo extraUe)
In presenza di prestatore del servizio soggetto passivo extraUe,
l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
L’autofattura deve essere registrata nel registro delle fatture emesse,
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione
L’autofattura deve essere altresì registrata nel registro degli acquisti,
di cui all’art. 25, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione
dell’imposta
100
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
NORMA AIDC N. 187
Prestazioni di agenzia
Sono da considerarsi servizi “istantanei” e non a carattere perdiodico
e continuativo
Il momento di ultimazione della prestazione va individuata in base alle
regole civilistiche che presiedono al contratto di agenzia
Art. 1748 c.c.: il diritto alla provvigione in capo all’agente matura al
momento della conclusione dell’affare, e quindi a partire da tale
momento sorgono gli obblighi previsti dal DPR 633/72 (emissione della
fattura, integrazione, autofattura, ecc.), nei modi e nei termini visti in
precedenza
101
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
VIES (art. 27 DL 78/2010)
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
QUADRO NORMATIVO
Art. 27 DL 78/2010 (nuovo co. 7-bis art. 35 DPR 633/72):
autorizzazione preventiva per effettuazione operazioni intracomunitarie
Provvedimento direttoriale 29.12.2010, n. 188376:
procedura
che
deve
seguire
il
contribuente
per
ottenere
o
revocare
l’autorizzazione ad effettuare operazioni Intra,
procedure
e
tempi
per
gli
Uffici
per
negare
l’autorizzazione,
disposizioni particolari per i soggetti attivi alla data del 28.2.2011 che
non avevano le condizioni per transitare automaticamente nel VIES.
103
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
INSERIMENTO NEL VIES
L’inserimento
nel
VIES
avviene
il
31esimo
giorno
dalla
“manifestazione di volontà”, da esprimersi a seconda del momento in
cui la stessa viene effettuata:
utilizzo del Quadro “I” dei modelli AA7/10 o AA9/11,
presentazione di istanza in carta libera, direttamente o tramite
raccomandata, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
104
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
INIZIO ATTIVITÀ
 Compilazione casella “operazioni intracomunitarie” del quadro I
del modello AA9 o AA7 (anche se sole prestazioni di servizi).
 Silenzio assenso decorsi 30 giorni.
 Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni
(soggettività solo per operazioni interne).
105
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ
 Istanza in carta libera (fac-simile allegato 1 della C.M. n. 39/E/2011)
da presentare presso qualsiasi Ufficio dell’Agenzia.
 Silenzio assenso decorsi 30 giorni.
 Sospensione soggettività per operazioni intra nei trenta giorni
(soggettività solo per operazioni interne).
106
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES
Operazioni attive
Trattamento Iva
 Cessioni intracomunitarie di
beni verso soggetti passivi
Ue
 Prestazioni di servizi art. 7-ter
rese a soggetti passivi
d’imposta UE
C.M. 39/E/2011: l’operazione va “dequalificata”
ad operazione interna con applicazione di IVA
(sia
nei
30
giorni
successivi
alla
manifestazione di volontà, sia in caso di
diniego o revoca dell’iscrizione)
Operazioni passive
Trattamento IVA
 Acquisti intracomunitari di
beni presso soggetti passivi
Ue
 Acquisti di servizi generici 7ter presso operatori soggetti
d’imposta UE
R.M. 42/E/2012: l’acquirente nazionale è un
“privato”, con la conseguenza che non deve
procedere all’integrazione del documento del
fornitore comunitario, con illegittima detrazione
dell’IVA sugli acquisti, sanzionabile con il
100% dell’imposta (art. 6 co. 6 DLgs. 471/97)
Non rimborsabile l’IVA assolta all’estero
(risposta Videoforum 18.1.2012)
107
AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
ALTRI ASPETTI
 C.M. 39/E/2011: fa salvi i comportamenti tenuti prima del 1 agosto
2011 (non sanzionabili).
 L’Agenzia non si è espressa sulla sanzionabilità (da 516 euro a
2.065 euro ) per violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 35
del DPR 633/72.
 Obbligo di iscrizione VIES anche in capo ai minimi (in quanto
obbligati ad applicare l’imposta sul fronte degli acquisti).
108
LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE
MODIFICHE AL DPR 633/72

Base imponibile (art. 13 co. 4);

soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5);

volume d’affari (art. 20 co. 1);

fatturazione delle operazioni (art. 21 co. 1-6, 6-bis e 6-
ter);

fattura semplificata (art. 21-bis);

tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art.
39 co. 3).
109
MODIFICHE AL DPR 633/72
BASE IMPONIBILE
La nuova formulazione dell’art. 13, co. 4, del Decreto IVA –
applicabile anche alle operazioni intracomunitarie (art. 43
del DL 331/93) – nazionale stabilisce che i corrispettivi
dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione o – nel caso di omessa indicazione nella
fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza,
la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del
giorno antecedente più prossimo.
110
MODIFICHE AL DPR 633/72
SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2)
Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o
committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di
fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del DL
331/93. Tale incombente non è, pertanto, più circoscritto
soltanto alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR
633/72 (art. 8 co. 2 lett. g) L. 217/2011).
111
MODIFICHE AL DPR 633/72
SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5)
È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura
emessa
dal
cedente
senza
addebito
dell’imposta,
dell’annotazione “inversione contabile”, derubricando a
meramente
normativo,
eventuale
che
aveva,
l’esposizione
invece,
del
sinora
riferimento
costituito
un
necessario adempimento.
112
MODIFICHE AL DPR 633/72
VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui
cessione non concorre alla formazione del volume d’affari,
richiamando le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale
attivo di cui all’art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e
di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni,
licenze, marchi e diritti simili), e non più il successivo art.
2425 n. 3.
113
MODIFICHE AL DPR 633/72
VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente
inserita dall’art. 1 co. 1 DLgs. 18/2010 – delle prestazioni di
servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della
Comunità, non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR 633/72.
Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione
dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica
all’art. 1 co. 1 lett. a) DL 746/83, operata dall’art. 1 co. 329 L.
228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013).
114
MODIFICHE AL DPR 633/72
VOLUME D’AFFARI (ART. 20 CO. 1)
Pertanto, dal 1°gennaio 2013, le cessioni di beni e
prestazioni di servizi fuori campo IVA, per carenza del
presupposto territoriale, concorrono alla formazione del
volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione (fattispecie di cui all’art. 21 co. 6-bis DPR
633/72).
Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume
d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato
delle suddette operazioni.
115
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)
È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in
ossequio all’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE –
l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune
operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito
territoriale (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72):

cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate al di fuori dell’Unione Europea, riportando
l’annotazione
“operazione
non
soggetta”,
ed
eventualmente la fonte normativa;
116
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)

cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle
finanziarie esenti di cui all’art. 10 nn. 1)-4) e 9) DPR 633/72
– effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore
dell’imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con
quanto previsto dagli artt. 220 par. 2, e 221 par. 2, della
Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella
fattura – in luogo dell’ammontare dell’IVA – deve essere
apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale
specificazione della disposizione di riferimento.
117
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS)
Nota bene

Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica
di soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro
Stato membro”.

Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di
operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica
al di fuori della Ue.
118
MODIFICHE AL DPR 633/72
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)
A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE,
sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di
emissione
della
fattura
in
base
al
momento
di
effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4 lett. da a) a
d):
 cessioni
di beni effettuate dal cessionario nei confronti
di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente
(triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro
il mese successivo a quello della consegna o spedizione
dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina);
119
MODIFICHE AL DPR 633/72
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)

prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un
altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si
sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15
del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
(coincidente con l’ultimazione della prestazione);

prestazioni di servizi di cui all’art. 6 co. 6 primo periodo
DPR 633/72 (lett. d), rese a o ricevute da un soggetto passivo
stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa
entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (trattasi dei servizi 7-ter);
120
MODIFICHE AL DPR 633/72
EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4)

cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le
prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una
sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione delle stesse operazioni.
121
MODIFICHE AL DPR 633/72
CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2)
Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie:

numero progressivo di univoca identificazione della
fattura (chiarimenti nella R.M. 10 gennaio 2013 n. 1/E);

numero
di
partita
IVA anche
del
cessionario
o
committente (prima prevista per il solo cedente o
prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro
Paese dell’Unione Europea – numero di identificazione
IVA attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o
committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come
“privato” deve essere indicato il codice fiscale.
122
MODIFICHE AL DPR 633/72
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6)
Obbligatoria indicazione della dicitura:
 operazione
non soggetta, per le cessioni relative a beni
in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza
doganale, escluse dall’applicazione dell’IVA, a norma
dell’art. 7-bis co. 1 DPR 633/72;
 operazione
non imponibile, per le esportazioni e
fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o
domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8bis, 9 e 38-quater Decreto IVA);
123
MODIFICHE AL DPR 633/72
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6)
Obbligatoria indicazione della dicitura:
 operazione
esente, con riferimento a quelle di cui all’art.
10 DPR 633/72, ad eccezione di quelle indicate al n. 6
della medesima disposizione;
 regime
del margine – beni usati, regime del margine –
oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di
antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al DL
41/95;
 regime
del margine – agenzie di viaggio, per le
operazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 74-ter del
DPR 633/72.
124
MODIFICHE AL DPR 633/72
ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6-TER)
Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o
committente, in virtù di un obbligo proprio, devono
riportare l’annotazione “autofatturazione”.
125
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1)
È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”,
stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta
in qualunque formato elettronico, accettata da parte del
destinatario.
È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od
elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di
consegna, spedizione o trasmissione – all’atto della messa
a disposizione del cessionario o committente.
126
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3)
Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità
dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della
fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine
del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e
l’integrità del documento possono essere garantite mediante
sistemi
di
controllo
di
gestione
che
assicurino
un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o
la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite
l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.
127
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce
– fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto
IVA –
la facoltà di emettere la fattura in forma
semplificata, a condizione che sia di ammontare
complessivo non superiore ad € 100, oppure si tratti di
una nota di variazione di cui al successivo art. 26.
128
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’Economia e delle
Finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il
potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà
di emissione della fattura semplificata, secondo due
modalità distinte:
 l’aumento del limite massimo del corrispettivo
complessivo, da € 100 ad € 400;
 l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni
effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da
peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche
commerciali od amministrative o le condizioni tecniche
di emissione delle fatture rendono particolarmente
difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all’art. 13 co. 4
e all’art. 21 co. 2 DPR 633/72.
129
MODIFICHE AL DPR 633/72
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è
ammessa
con
riferimento
alle
seguenti
tipologie
di
operazioni:
 cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93);
 operazioni disciplinate dall’art. 21 co. 6-bis lett. a) DPR
633/72 (operazioni fuori campo IVA per carenza del
presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti
passivi Ue).
130
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972
FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS)
Diversamente, se sussistono i predetti presupposti
oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata
indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o
committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il
numero di partita IVA dello stesso: qualora costui sia,
invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile
riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale
Paese estero. È altresì previsto che nella fattura
semplificata non è necessario indicare la base
imponibile IVA, essendo sufficiente l’esposizione del
corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata,
ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri
termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (IVA
inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata.
131
MODIFICHE AL DPR 633/72
CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3)
La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le
fatture elettroniche devono essere conservate in modalità
elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto
Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21 co. 5 DLgs.
82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere
conservate elettronicamente le fatture create in
formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle
generate in formato elettronico, ma che non possono
definirsi fatture elettroniche a causa della mancata
accettazione da parte del destinatario.
132
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE
MODIFICHE AL DL 331/93
 Momento di effettuazione (art. 39 co. 1, 2 e 3);
 Fatturazione (art. 46 co. 1, 2 e 5);
 Registrazione (art. 47 co. 1 e 4).
133
MODIFICHE AL DL 331/93
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1)
La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le
disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di
beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene
eseguita
un’analoga
cessione
di
beni
interna:
conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo
periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della
cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con
la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato
membro di provenienza.
134
MODIFICHE AL DL 331/93
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1)
Cosa cambia
Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole ordinarie
di effettuazione di cui all’art. 6 DPR 633/72 (consegna o
spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati
“nel momento della consegna nel territorio dello Stato al
cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di
trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo
nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.
135
MODIFICHE AL DL 331/93
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
La disposizione è stata modificata per tenere conto
dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE –
dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti
incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie:
“se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel
comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad
un’operazione
intracomunitaria
la
medesima
si
considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato,
alla data della fattura”.
136
MODIFICHE AL DL 331/93
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
Chiarimenti C.M. 12/E/2013
-eventuali
pagamenti di acconti anticipati rispetto alla
consegna o spedizione, non rilevano ai fini
dell’individuazione del momento di effettuazione
dell’operazione
-resta
ferma la facoltà del cedente di emettere la fattura in
relazione all’acconto incassato, nel qual caso l’acquirente
deve porre in essere tutti i relativi adempimenti, ovvero
emettere un semplice documento ai soli fini contabili
137
MODIFICHE AL DL 331/93
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2)
Nota bene
-Ai
fini dell’inclusione dell’operazione negli elenchi Intra, non
assume alcun rilievo, come in passato, né il pagamento
anticipato, né l’emissione anticipata della fattura, poiché per
l’inclusione
negli
elenchi
Intrastat
assume
rilievo
esclusivamente il trasferimento fisico dei beni
138
MODIFICHE AL DL 331/93
FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 1)
È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in
fattura
della
comunitaria)
norma
di
dell’acquisto
riferimento
(nazionale
intracomunitario
o
senza
pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente.
139
MODIFICHE AL DL 331/93
FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 2)
Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha
imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento
alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del
mese successivo, è stato altresì modificato, per le
cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46 co. 2
secondo periodo DL 331/93, analogamente a quanto
stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi
intracomunitarie (art. 21 co. 4 lett. c) DPR 633/72): la
fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione “che si tratta
di operazione non imponibile e con l’eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale”.
140
MODIFICHE AL DL 331/93
FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 5)
Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al
precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b) DL 331/93 che non ha
ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
deve procedere all’emissione della stessa – in un unico
esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo
a quello del predetto momento di effettuazione
dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata
effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un
corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve
emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.
141
MODIFICHE AL DL 331/93
REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1)
Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato
inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 DL 331/93, per la
distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con
riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti
emessi (art. 23 DPR 633/72) – delle fatture relative agli
acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38 co. 2
e 3 lett. b), previa integrazione, a norma dell’art. 46 co. 1.
Ai fini della
detrazione,
le fatture sono annotate
distintamente anche nel registro di cui all’art. 25 DPR
633/72.
142
MODIFICHE AL DL 331/93
REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4)
La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le
fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono
annotate distintamente nel registro delle fatture emesse,
secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di
emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione.
143
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Con la R.M. 25.3.2013, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito spunti innovati in merito alla prova delle cessioni
intracomunitarie, in alternativa al CMR cartaceo
(precedenti R.M. 345/2007 e R.M. 477/2008). In
particolare, è stato precisato che il CMR elettronico
costituisce elemento valido di prova, in quanto contenente
i medesimi dati di quello cartaceo
In alternativa, costituisce mezzo idoneo di prova, “un
insieme di documenti dal quale si possono ricavare le
medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme
dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario)”
144
MODELLI INTRASTAT
CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
MODELLI INTRASTAT
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Negli elenchi Intrastat devono essere inseriti esclusivamente i servizi
generici di cui all’art. 7-ter scambiati (resi e ricevuti) con soggetti
passivi stabiliti ai fini Iva in altro Stato Ue
L’art. 50-bis, co. 4, del D.L. 69/2013 (decreto “Fare”) prevede
l’abolizione dal 1 gennaio 2015 dell’obbligo di inclusione negli elenchi
Intra dei servizi generici ricevuti da soggetti passivi Ue
Nota bene: tale modifica è sganciata dalle altre “semplificazioni”
collegate alla comunicazione giornaliera dei dati delle fatture e dei
corrispettivi delle operazioni non soggette a fatturazione, di cui al
medesimo art. 50-bis, del D.L. n. 69/2013
146
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi
La C.M. 36/E distingue in relazione alle operazioni oggetto di
inclusione negli elenchi: prestazioni di servizi o cessioni di beni
147
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZI
L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 36/E, osserva come il riferimento al
principio giuridico dello stabilimento fa venir meno l’obbligo di
includere negli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rese o
ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un
soggetto stabilito in un Paese Extra UE il quale – benché
identificato ai fini IVA nella Comunità – non possieda nel territorio
comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile
organizzazione.
148
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Il chiarimento in esame riveste particolare interesse, in quanto propone
una distinzione tra “beni” e “servizi”. In particolare:
per le operazioni riferite ai beni, prevale l’aspetto “oggettivo”, ossia
la destinazione dei beni in altro Stato Ue, a prescindere da chi sia il
soggetto passivo acquirente (soggetto passivo stabilito nella UE, o
soggetto stabilito in un Paese extra UE, ma identificato ai fini IVA in un
Paese UE);
per le operazioni riferite ai servizi, invece, prevale l’aspetto
“soggettivo”, in quanto il committente della prestazione deve
necessariamente essere stabilito nella UE.
149
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Gli obblighi INTRA per i contribuenti minimi
Con riferimento ai soggetti che applicano il regime dei contribuenti
minimi – di cui all’art. 1 co. 96 ss. L. 244/2007 – l’Agenzia delle
Entrate precisa che per gli stessi trovano applicazione le disposizioni
previste per le piccole imprese di cui agli artt. 281- 292 della Direttiva
2006/112/CE.
150
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi
obblighi Intra
BENI
Acquirente
di beni
ITA – Minimo
UE
Cedente di
beni
UE
Obblighi contribuente minimo italiano
ITA – minimo (acquirente):
integra la fattura ricevuta dal cedente UE;
non esercita il diritto alla detrazione dell’IVA;
compila l’elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari.
ITA – minimo (cedente):
non effettua una cessione intracomunitaria, ma
interna;
ITA - minimo
emette fattura senza IVA;
non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni
intracomunitarie di beni.
151
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Tipologia di operazioni poste in essere dai contribuenti minimi e relativi
obblighi Intra
SERVIZI
Fruitore /
Committente
del servizio
ITA – minimo
UE
Prestatore
del
servizio
Obblighi contribuente minimo italiano
UE
ITA – minimo (committente):
integra la fattura ricevuta dal prestatore UE;
non esercita il diritto alla detrazione dell’IVA;
compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
ITA minimo
ITA – minimo (prestatore):
non effettua una prestazione intracomunitaria,
ma interna;
emette fattura senza IVA;
non compila l’elenco riepilogativo delle
prestazioni rese.
152
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Gli obblighi INTRA per i soggetti che pongono in essere
operazioni con le piccole imprese di cui agli artt. 281 e 282 della
Direttiva 2006/112/CE
Anche in questo caso è necessario procedere ad una
schematizzazione dei diversi obblighi a cui sono sottoposti i soggetti
passivi nazionali che intrattengono rapporti commerciali – cessione e
acquisti di beni e di servizi – con soggetti comunitari rientranti nel
regime giuridico delle piccole imprese.
153
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
BENI
Acquirente Cedente di
di beni
beni
ITA
UE –
piccole
imprese
UE – piccole
imprese
ITA
Obblighi contribuente italiano
ITA (acquirente):
non effettua un acquisto intracomunitario;
se non ha ricevuto dal fornitore comunitario
apposita
documentazione
comprovante
l’effettuazione dell’operazione, emette autofattura
senza applicazione dell’IVA;
non procede alla compilazione dell’elenco Intra
relativo agli acquisti intracomunitari.
ITA (cedente):
effettua una cessione intracomunitaria;
emette fattura senza IVA, in quanto l’Iva è dovuta
nello Stato membro di destinazione del bene (ex art.
41 DL 331/93);
compila l’elenco riepilogativo delle cessioni
intracomunitarie di beni.
154
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
SERVIZI
Fruitore /
Committente
del servizio
Prestatore
del
servizio
ITA
UE –
piccole
imprese
UE – piccole
imprese
ITA
Obblighi contribuente italiano
ITA (committente):
non effettua una prestazione intracomunitaria, in
quanto trattasi di un’operazione rilevante ai fini IVA
nello Stato membro di origine;
se non ha ricevuto dal fornitore comunitario apposita
documentazione
comprovante
l’effettuazione
dell’operazione, emette autofattura senza applicazione
dell’IVA;
non procede alla compilazione dell’elenco Intra
relativo ai servizi ricevuti.
ITA (prestatore):
effettua una cessione intracomunitaria;
emette fattura senza IVA, in quanto l’IVA è dovuta
nello Stato membro del committente;
compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di
servizi rese.
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Il termine di registrazione dell’autofattura
L’emissione di autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazioni di
servizio, ossia nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Da tale
momento, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi
in commento, il contribuente dispone di 15 giorni per l’annotazione della medesima
autofattura nel registro delle fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72. Per la
registrazione nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25 DPR 633/72, il contribuente
dispone del termine stabilito dall’art. 19 co. 1 del medesimo decreto, secondo cui la
scadenza è fissata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
Termine di registrazione autofattura
Registro
Termine
Registro fatture emesse ex art. 23 DPR 633/72
Entro 15 giorni dalla data di emissione.
Registro fatture di acquisto ex art. 25 DPR
633/72
Entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui è sorto il
diritto alla detrazione.
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Gli acconti per servizi
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate anche gli
acconti corrisposti o percepiti vanno indicati nei modelli Intra
L’indicazione nei modelli Intrastat degli acconti relativi a prestazioni di
servizi segue il criterio generale del momento di effettuazione
dell’operazione. Pertanto, considerando che lo stesso coincide con il
momento del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso
momento che va fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.
157
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
AGENZIE DI VIAGGIO – TOUR OPERATOR
PACCHETTI TURISTICI: trova conferma l’applicazione del regime
speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72 (tassazione nel Paese in
cui è stabilita l’agenzia, a prescindere se B2B o B2C), senza alcun
obbligo di compilazione degli elenchi Intra.
RIVENDITA SINGOLO SERVIZIO PREVIAMENTE ACQUISITO:
anche per tali rivendite si applica il regime speciale di cui all’art. 74-ter,
senza alcuna indicazione negli elenchi Intra.
FORNITURA (vendita) SINGOLO SERVIZIO: servizio generico art. 7ter (da includere negli Intra se committente soggetto passivo UE).
ACQUISTO SINGOLO SERVIZIO: servizio in “deroga” art. 7-quater e
7-quinquies (no Intra).
158
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Intermediazioni per servizi di prenotazione hotel, voli ecc.
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Prenotazioni alberghiere in nome e per conto del cliente: servizio
generico art. 7-ter (Intra se committente soggetto passivo UE).
Provvigione pagata dagli alberghi ad agenti UE ed extra UE:
servizi generici art. 7-ter (l’albergo che paga il compenso ad
operatore UE deve includere detti servizi negli elenchi Intra).
Nota bene: nella C.M. 36/E l’Agenzia cambia orientamento rispetto
al passato, in cui tali servizi erano stati inquadrati tra quelli di cui
all’art. 7 co. 4 lett. a) (ora art. 7-quater lett. a)), in quanto servizi
relativi a beni immobili.
159
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Le prestazioni della guida turistica
L’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di cui sopra ha
affermato che nell’attività di guida turistica il requisito culturale è
preminente, motivo per cui tale attività trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 7-quinquies del DPR 633/72, per le quali
non si rende necessaria la compilazione degli elenchi riepilogativi
e la prestazione risulta essere territorialmente rilevante nel luogo di
materiale esecuzione della prestazione culturale.
160
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Prestazioni di trasporto “dirette”
Il vettore Alfa – ITA esegue il trasporto a favore del committente Beta – UE – il
prestatore nazionale (vettore) emette fattura a favore del committente Beta –
UE senza applicazione dell’imposta ex art. 7-ter lett. a) del DPR 633/72.
Inoltre, tale prestazione deve essere indicata negli elenchi riepilogativi
dei servizi resi da Alfa srl nel periodo di riferimento.
161
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Prestazioni di trasporto con vettore
162
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
La prestazione resa dal sub-vettore – Gamma Ita – risulta essere
resa a favore di un soggetto passivo nazionale – Alfa – Ita –
motivo per cui la relativa fattura deve riportare l’addebito della relativa
Iva e tale prestazione non risulta essere oggetto di indicazione nei
modelli Intra
163
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Operazioni soggette al regime del margine e i modelli Intra
Le operazioni soggette al regime del margine dei beni “usati”, di cui
al DL 41/95, non costituiscono operazioni intracomunitarie, e quindi
non devono essere incluse negli elenchi Intrastat.
164
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Corsi di formazione ed aggiornamento del personale
Sono riconducibili alla categoria dei servizi generici ex art. 7-ter,
con inclusione negli elenchi Intra se riferiti a rapporti “B2B”, a meno
che non fruiscano del regime di esenzione di cui all’art. 10 n. 20 del
DPR 633/72 (in tale ultimo caso, infatti, si tratterebbe di servizi per i
quali l’imposta non è dovuta nello Stato del committente, esclusi dagli
Intra ex art. 50 co. 6 del DL 331/93).
165
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Lavorazioni: le lavorazioni sono servizi da includere negli Intra se non
sono accessorie ad una cessione di beni, nel qual caso il valore della
lavorazione deve essere incluso nella cessione di beni, da indicare nel
modello Intra-bis (esempio: azienda che produce sedie, riceve dal
committente UE il tessuto per il rivestimento delle stesse. In tal caso,
l’intero valore dell’operazione (cessione bene + lavorazione), deve
essere incluso nel modello Intra1-bis.
Trasporti: se accessori alla cessione di beni, vanno inclusi negli
elenchi insieme alla cessione del bene.
Riparazione con sostituzione di componenti danneggiati: trattasi
di prestazione di servizi, da includere nel modello Intra-quater per il
valore complessivo.
166
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Operazioni cessione dei diritti d’autore
Qualora il cedente comunitario
di diritti d’autore sia l’autore o
un suo erede, il soggetto
acquirente non deve
procedere all’assolvimento
dell’IVA attraverso il
meccanismo del reverse
charge né alla presentazione
del modello Intra servizi ricevuti,
in quanto tale operazione è fuori
campo applicativo dell’IVA ex
art. 3 co. 4 lett. a) DPR 633/72.
Qualora il cedente comunitario
dei diritti d’autore non sia
l’autore o un suo erede,
invece, l’operazione è soggetta
ad imposta in Italia e
conseguentemente il soggetto
acquirente è tenuto alla
compilazione dei modelli Intra.
167
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
Commercio elettronico
Software scaricato via
internet: trattassi di commercio
elettronico diretto. Nel caso di
rapporti B2B con prestatore UE,
l’acquirente italiano deve
inserire tali servizi nel modello
Intra 2-quater, indicando la
partita Iva del fornitore UE.
Prestazioni offerte da “e-bay”:
i compensi pagati da un
commerciante al dettaglio di
abbigliamento per effettuare
“commercio elettronico indiretto”
della propria merce, rientrano
tra i servizi “generici” ex art. 7ter, da includere negli elenchi
Intra.
168
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODALITÀ DI INCASSO
Modalità di
incasso
Codice da
indicare
Bonifico bancario
“B”
Carta di credito
“A”
Ricevuta bancaria
“X”
Compensazione tra
il debito e il credito
“X”
Note
Quando sussiste il trasferimento di
fondi da un conto corrente
bancario ad un altro
Quando avviene l’accredito in c/c con
versamenti che provengono da fonti
diverse da un altro c/c
Incasso con modalità diverse dal
bonifico bancario e dall’accredito
169
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODALITÀ DI INCASSO
La C.M. 36/E precisa che “se il pagamento non è ancora avvenuto il
campo «modalità di incasso» va compilato inserendo dati presunti”.
170
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
PAGAMENTI PLURIMI
Non è stata chiarita la modalità di compilazione degli elenchi nel
caso in cui, a fronte della stessa prestazione di servizi, siano
state utilizzate diverse modalità di pagamento (ad esempio, in
parte per contanti, in parte con bonifico o compensazione). In tal
caso, due possono essere le soluzioni:
- utilizzare la modalità “X” (altre);
- scomporre in più righe il servizio, frazionando gli importi
dell’ammontare dell’operazione a seconda delle modalità di
pagamento.
171
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Modalità di erogazione del
servizio
Erogazione istantanea 
codice I
Significato
La modalità di erogazione “istantanea” si
riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica
soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola
lavorazione).
È una prestazione di servizi istantanea anche
nel caso in cui un avvocato, per un’attività di un
recupero di un credito, emetta tante fatture
quanti sono gli assegni incassati dal debitore.
La modalità di erogazione “a più riprese” si
riferisce alle ipotesi di servizi erogati
ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni
Erogazione a più riprese  periodiche o il contratto di trasporto che preveda
codice R
più esecuzioni per essere eseguito).
È una prestazione di servizi a più riprese anche
la pubblicità su cataloghi con più ristampe.
172
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
PAESE DI PAGAMENTO
Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra
nella disponibilità del beneficiario
173
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 36/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
PAESE DI PAGAMENTO
L’Agenzia non ha chiarito cosa indicare come “Paese di pagamento”
nel caso in cui il pagamento stesso avvenga per compensazione
(modalità di incasso “X”). In tal caso, si dovrebbe indicare il Paese del
prestatore (“destinatario” del “pagamento”).
174
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA
L’art. 50 co. 6 del DL 331/93, prevede che gli elenchi Intrastat non
comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta
nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (ossia nello
Stato in cui il servizio è territorialmente rilevante, ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72). Tale previsione di esclusione ha creato
particolari difficoltà applicative a tutti gli operatori interessati, in
quanto non era chiaro quali dovessero essere le modalità di
accertamento della non debenza dell’imposta, soprattutto nelle
ipotesi in cui il servizio (con prestatore residente in Italia) fosse
rilevante nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta in
altro Stato UE.
175
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43
- committente stabilito in Italia, e prestatore stabilito in altro
Stato UE: per tali servizi, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72,
l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, con la conseguenza
che per stabilire se è dovuta l’imposta, è necessario verificare le
disposizioni nazionali;
- prestatore stabilito in Italia, e committente soggetto passivo in
altro Stato UE: in tal caso, ai sensi dello stesso art. 7-ter,
l’operazione è “fuori campo” IVA in Italia, in quanto rilevante
territorialmente nello Stato del committente, ragion per cui è
necessario verificare le disposizioni vigenti nel Paese del
committente.
176
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43
PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO IVA IN ITALIA
In tali ipotesi, la C.M. n. 43/E premette che “il prestatore italiano ha
l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non
imponibile nel Paese del committente”, e quindi in base alle
disposizioni vigenti in tale Stato.
177
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
SERVIZI PER I QUALI NON È DOVUTA L’IMPOSTA: C.M. 43
Caso 1: il prestatore italiano ha ottenuto una dichiarazione redatta dal committente
in cui lo stesso afferma che la prestazione è non imponibile o esente nel suo
Paese. In merito alle modalità di rilascio, la C.M. n. 43/E, precisa che la stessa
“può essere rilasciata una sola volta dal committente comunitario con riguardo a
tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non
mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello
Stato del committente”. Sulla scorta di ciò il prestatore “è legittimato a non
includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle prestazioni rese ed,
eventualmente, a non presentare tale elenco se presta esclusivamente servizi per i
quali ha ottenuto la dichiarazione in commento”.
Caso 2: il prestatore italiano non ha ottenuto alcuna dichiarazione da parte del
committente stabilito in altro Stato UE. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia, “il
contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo
solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta
prestazione non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente”.
178
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – CHIARIMENTI INTRA
CAMPIONI GRATUITI E SPESE
DI TRASPORTO
COMPILAZIONE MODELLI
INTRA
CAMPIONI GRATUITI
SPESE DI
TRASPORTO
NON NECESSARIO
NECESSARIO
179
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE
UE
Acquisto della merce
ITA2
Esegue la lavorazione,
consegna la merce a UE ed
emette fattura a UE per la
lavorazione
ITA1
Vende la merce a UE,
consegna la stessa per la
lavorazione a ITA2
180
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI CON LAVORAZIONE –
OBBLIGHI INTRA
Operatore
ITA1
ITA2
Tipologia di
operazione
effettuata
Obbligo di
compilazione
Riferimento
Adempimenti
normativo
dei modelli
Intra
Cessione
intracomunitari Art. 41 co.
Fatturazione a
a non
1 lett. a) DL
favore di UE
imponibile a
331/93
favore di UE
Lavorazione
della merce a
favore del
committente
UE
Art. 7-ter
let. A) DPR
633/72
Fatturazione a
favore di UE
Ulteriori note
SI, per la
cessione di
beni a UE
Deve provare
l’effettiva uscita
dei beni dal
territorio dello
Stato
SI, per la
lavorazione
dei beni a
favore di UE
Deve riportare
nell’apposito
registro delle
lavorazioni, ex
art. 50 co. 5 DL
331/93 i beni
ricevuti da ITA1
in lavorazione
181
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA
ITA2
Acquista beni da ITA1 e vende gli
stessi a UE
UE
Acquista i beni da ITA2
ITA1
Vende i beni a ITA2 e
procede alla consegna
direttamente a UE
182
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 – TRIANGOLARI – OBBLIGHI INTRA
Secondo quanto già affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella
C.M. 13/E/1994:
il rapporto intercorrente tra i due soggetti passivi nazionali (ITA1 e
ITA2) si configura come una cessione interna, non imponibile ex art. 58
co. 1 DL 331/93;
il rapporto tra ITA2 e UE, anche in questo caso, assume la qualifica
di operazione non imponibile, in quanto è qualificabile come una
cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 DL 331/93.
183
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010
CESSIONI/ACQUISTI di BENI e PRESTAZIONI di SERVIZI
a favore dello stesso soggetto nel corso dello stesso
giorno
Nell’ipotesi in cui si tratti di due
distinte operazioni:
 cessioni/acquisti di beni;
 prestazioni di servizi
Nell’ipotesi in cui si tratti di
un’unica operazione (la
cessione/acquisto di beni o la
prestazione di servizi assumono la
qualifica di operazione accessoria)
INTRA BENI
INTRA SERVIZI
UN UNICO INTRA
(operazione principale)
184
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
C.M. 43/E/2010 - AUTOTRASPORTATORI
SERVIZI RESI DAGLI AUTOTRASPORTATORI
Registrazione delle fatture
Compilazione dei modelli INTRA
Art. 74 co. 4 del DPR 633/72 
entro il trimestre successivo a
quello di emissione
Elenco INTRA riferito alla data
di emissione della fattura a
prescindere dalla data di
registrazione
185
MODELLI INTRASTAT - CIRCOLARI 36/E/2010 E 43/E/2010
REALIZZAZIONE DI STAMPI: C.M. 43
SE:
1. c'è la stipula di un unico contratto
per la realizzazione dello stampo e per
la fornitura dei beni che con esso si
producono;
2. lo stampo alla fine della lavorazione
viene inviato nel Paese comunitario,
viene distrutto o sia ormai inutilizzabile
SE:
1. Non c'è la stipula di un unico
contratto per per la realizzazione
dello stampo e per la fornitura dei
beni che con esso si producono;
2. lo stampo alla fine della
lavorazione non viene inviato nel
Paese comunitario, non venga
distrutto o sia ancora utilizzabile
La realizzazione dello
stampo è una prestazione
accessoria alla
produzione/cessione dei beni
prodotti con lo stesso
La realizzazione dello
stampo è una PRESTAZIONE
DI SERVIZIO GENERICA ex
art. 7-ter del DPR 633/72
186