Accordo transattivo Comune di Pula-Lecca Alice
Transcript
Accordo transattivo Comune di Pula-Lecca Alice
ATTO DI TRANSAZIONE tra La Sig.ra Alice Lecca, CF LCCLCA82P42Z301O, residente in Pula nella via Rossini s.n.c e Il Sig. Efisio Lecca, CF LCCFSE54CH088O, residente in Pula nella Via Ostro s.n.c. e Il Comune di Pula, c.f. 92010680921, nella persona della Sig.ra Carla Medau, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Municipio di Pula e rappresentato per il presente atto dalla Dott.ssa Antonella Depau, Funzionario Responsabile del Servizio Contratti e Legale del Comune, domiciliata per la carica anch’essa presso il Municipio di Pula. L’anno 2015, il giorno 08 (otto) del mese di Gennaio, alle ore 12,00, in Pula, presso la casa comunale, sono presenti le parti come sopra identificate e rappresentate, le quali premettono e si danno reciprocamente atto di quanto segue: 1) La sig.ra Alice Lecca, con la nota prot. n. 7968 del 20 aprile 2007, avanzò al Comune di Pula una richiesta di risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro stradale verificatosi, in data 25 luglio 2006, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore - di proprietà del Sig. Efisio Lecca - la strada che collega Nora e Pula. 2) La richiesta di risarcimento danni venne trasmessa alla Duomo Assicurazioni che, con nota del 7 marzo 2007, comunicò l’impossibilità di ammettere il danno a risarcimento per carenza di garanzia assicurativa. 3) Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2008, i Sig.ri Alice Lecca e Efisio Lecca citarono, quindi, in giudizio il Comune di Pula, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Sig.ra Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca a seguito del sinistro verificatosi in data 25 luglio 2006, quantificati in € 23.061,17 (euro ventitremilasessantuno/17) - oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dalla data del sinsitro sino al saldo - per la Sig.ra Alice Lecca ed in € 898,83 (euro ottocentonovantotto/83) - oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dalla data del sinsitro sino al saldo - per il Sig. Efisio Lecca. – Pag. 1 – 5) Il Comune di Pula si costituì in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Carlo Amat di San Filippo, in forza del Decreto Sindacale di nomina n. 17 del 16 luglio 2008 che, a seguito di formale rinuncia all’incarico, veniva sostituito dall’Avv. Antonio Nicolini, iscritto all’albo degli avvocati del Comune di Pula, per effetto della determinazione n. 84 del 22 gennaio 2013. 6) Nel corso dell’udienza tenutasi in data 11 giugno 2014, il giudice ha invitato le parti a raggiungere un accordo bonario di definizione della controversia. 7) Dando seguito alle indicazioni del giudice, il legale della Sig.ra Lecca, con nota del 15 luglio u.s. (prot. n. 14647 del 18.07.2014) ha proposto all’Ente una definizione bonaria della controversia formulando una proposta transattiva di “€ 19.000,00 (euro diciannovemila/00) OMNIA (ivi comprese spese legali, IVA 22% e CPA 4%, sino ad oggi).”. L’Avv. Stavolta ha precisato di non aver tenuto conto, in un’ottica trasnattiva, della “c.d. personalizzazione nè del danno (patrimoniale) da svalutazione monetaria e da lucro cessante applicabile nelle obbligazioni risarcitorie dalla data del sinistro (25.07.2006) sino alla liquidazione effettiva e, da ultimo, neppure del danno morale”. 8) Il Comune di Pula, per il tramite dell’Avv. Antonio Nicolini, ha riscontrato la proposta transattiva proponendo l’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) OMNIA e le parti, all’esito delle ulteriori trattative intercorse, hanno raggiunto l’accordo per la definizione bonaria della controversia determinando in € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) l’importo che l’Ente dovrà corrispondere alla Sig.ra Lecca a tacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro di cui sopra. 9) È precipuo interesse delle parti del prestente atto giungere ad una definizione bonaria della vertenza. Più precisamente, per il Comune di Pula l’interesse si fonda sul probabile esito sfavorevole del giudizio e per la Sig.ra Lecca sulla volontà di scongiurare il giudizio di appello che il Comune di Pula, verosimilmente, andrebbe a instaurare in caso di condanna. Per quanto esposto e considerato, le parti, come in premessa generalizzate e rappresentate, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 1) Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. – Pag. 2 – 2) Il Comune di Pula si obbliga al pagamento in favore della Sig.ra Alice Lecca, nei modi e nei tempi specificati al punto successivo, dell’importo complessivo di € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa connessa alla vertenza giudiziale pendente nanti il Tribunale di Cagliari RAC 6321/2008. 3) La Sig.ra Alice Lecca dichiara di accettare, a titolo transattivo, l’importo sopra indicato e di non avere null’altro a pretendere dal Comune di Pula, oltre a quanto previsto nel presente atto di transazione, in ordine alla vertenza giudiziale pendente nanti il Tribunale di Cagliari RAC 6321/2008. 5) Il suddetto complessivo importo di € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) dovrà essere corrisposto dal Comune di Pula alla Sig.ra Alice Lecca in unica rata entro il prossimo 30 gennaio 2015. 6) Con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra Alice Lecca ed il Sig. Efisio Lecca si obbligano a non richiedere o pretendere dal Comune di Pula, oltre a quanto sopra stabilito, il pagamento di alcuna ulteriore somma, e per qualsiasi voce ad esso riconducibile in ordine alla vertenza giudiziale pendente nanti il Tribunale di Cagliari RAC 6321/2008. 7) Il Comune di Pula e i Sig.ri Alice ed Efisio Lecca, con la sottoscrizione del presente atto, rinunziano reciprocamente al contenzioso civile, tra loro pendente, instaurato in primo grado dalla Sig.ra Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca nanti il Tribunale Civile di Cagliari, RAC 6321/2008. 8) Le parti dichiarano reciprocamente che, al di fuori di quanto espressamente convenuto nel presente accordo, esse non hanno più nulla a pretendere per i fatti presupposti e costitutivi dell’accordo stesso. 9) Le parti si danno reciprocamente atto che, con i riconoscimenti e le rinunzie patrimoniali come sopra effettuati, esse hanno inteso definire per transazione generale ogni controversia riferibile ai fatti specificati nel presente accordo, e dichiarano pertanto di rinunciare a ogni pretesa, diritto o ragione inerenti e/o connessi al giudizio civile sopra specificato. 10) La sottoscrizione del presente accordo transattivo eviterà, inoltre, il deposito della sentenza da parte del giudice e le conseguenti spese di registrazione, di regola poste a carico della parte soccombente. – Pag. 3 – 11) Lo schema del presente accordo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Pula n. 228 del 16.12.2014. 12) Le parti convengono espressamente che il suddetto procedimento distinto al n. RAC 6321/2008 del Tribunale di Cagliari, verrà abbandonato e cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c. p. c. Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa conoscenza e accettazione. F.to Alice Lecca F.to Efisio Lecca Il Responsabile del Servizio Contratti e Legale F.to Dott.ssa Antonella Depau – Pag. 4 –