Accordo transattivo Comune di Pula-Lecca Alice

Transcript

Accordo transattivo Comune di Pula-Lecca Alice
ATTO DI TRANSAZIONE
tra
La Sig.ra Alice Lecca, CF LCCLCA82P42Z301O, residente in Pula nella via Rossini
s.n.c
e
Il Sig. Efisio Lecca, CF LCCFSE54CH088O, residente in Pula nella Via Ostro s.n.c.
e
Il Comune di Pula, c.f. 92010680921, nella persona della Sig.ra Carla Medau, Sindaco
pro tempore, domiciliato per la carica presso il Municipio di Pula e rappresentato per il
presente atto dalla Dott.ssa Antonella Depau, Funzionario Responsabile del Servizio
Contratti e Legale del Comune, domiciliata per la carica anch’essa presso il Municipio di
Pula.
L’anno 2015, il giorno 08 (otto) del mese di Gennaio, alle ore 12,00, in Pula, presso la
casa comunale, sono presenti le parti come sopra identificate e rappresentate, le quali
premettono e si danno reciprocamente atto di quanto segue:
1) La sig.ra Alice Lecca, con la nota prot. n. 7968 del 20 aprile 2007, avanzò al Comune
di Pula una richiesta di risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro stradale
verificatosi, in data 25 luglio 2006, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore - di
proprietà del Sig. Efisio Lecca - la strada che collega Nora e Pula.
2) La richiesta di risarcimento danni venne trasmessa alla Duomo Assicurazioni che, con
nota del 7 marzo 2007, comunicò l’impossibilità di ammettere il danno a risarcimento per
carenza di garanzia assicurativa.
3) Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2008, i Sig.ri Alice Lecca e Efisio
Lecca citarono, quindi, in giudizio il Comune di Pula, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni asseritamente patiti dalla Sig.ra Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca a seguito
del sinistro verificatosi in data 25 luglio 2006, quantificati in € 23.061,17 (euro
ventitremilasessantuno/17) - oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione
monetaria dalla data del sinsitro sino al saldo - per la Sig.ra Alice Lecca ed in € 898,83
(euro ottocentonovantotto/83) - oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione
monetaria dalla data del sinsitro sino al saldo - per il Sig. Efisio Lecca.
– Pag. 1 –
5) Il Comune di Pula si costituì in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Carlo Amat di San
Filippo, in forza del Decreto Sindacale di nomina n. 17 del 16 luglio 2008 che, a seguito
di formale rinuncia all’incarico, veniva sostituito dall’Avv. Antonio Nicolini, iscritto
all’albo degli avvocati del Comune di Pula, per effetto della determinazione n. 84 del 22
gennaio 2013.
6) Nel corso dell’udienza tenutasi in data 11 giugno 2014, il giudice ha invitato le parti a
raggiungere un accordo bonario di definizione della controversia.
7) Dando seguito alle indicazioni del giudice, il legale della Sig.ra Lecca, con nota del 15
luglio u.s. (prot. n. 14647 del 18.07.2014) ha proposto all’Ente una definizione bonaria
della controversia formulando una proposta transattiva di “€ 19.000,00 (euro
diciannovemila/00) OMNIA (ivi comprese spese legali, IVA 22% e CPA 4%, sino ad
oggi).”. L’Avv. Stavolta ha precisato di non aver tenuto conto, in un’ottica trasnattiva,
della “c.d. personalizzazione nè del danno (patrimoniale) da svalutazione monetaria e da
lucro cessante applicabile nelle obbligazioni risarcitorie dalla data del sinistro
(25.07.2006) sino alla liquidazione effettiva e, da ultimo, neppure del danno morale”.
8) Il Comune di Pula, per il tramite dell’Avv. Antonio Nicolini, ha riscontrato la proposta
transattiva proponendo l’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) OMNIA e le
parti, all’esito delle ulteriori trattative intercorse, hanno raggiunto l’accordo per la
definizione
bonaria
della
controversia
determinando
in
€
17.000,00
(euro
diciasettemila/00) l’importo che l’Ente dovrà corrispondere alla Sig.ra Lecca a
tacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro di cui sopra.
9) È precipuo interesse delle parti del prestente atto giungere ad una definizione bonaria
della vertenza. Più precisamente, per il Comune di Pula l’interesse si fonda sul probabile
esito sfavorevole del giudizio e per la Sig.ra Lecca sulla volontà di scongiurare il giudizio
di appello che il Comune di Pula, verosimilmente, andrebbe a instaurare in caso di
condanna.
Per quanto esposto e considerato, le parti, come in premessa generalizzate e
rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
– Pag. 2 –
2) Il Comune di Pula si obbliga al pagamento in favore della Sig.ra Alice Lecca, nei modi
e nei tempi specificati al punto successivo, dell’importo complessivo di € 17.000,00 (euro
diciasettemila/00) a totale tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa connessa alla vertenza
giudiziale pendente nanti il Tribunale di Cagliari RAC 6321/2008.
3) La Sig.ra Alice Lecca dichiara di accettare, a titolo transattivo, l’importo sopra indicato
e di non avere null’altro a pretendere dal Comune di Pula, oltre a quanto previsto nel
presente atto di transazione, in ordine alla vertenza giudiziale pendente nanti il Tribunale
di Cagliari RAC 6321/2008.
5) Il suddetto complessivo importo di € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) dovrà essere
corrisposto dal Comune di Pula alla Sig.ra Alice Lecca in unica rata entro il prossimo 30
gennaio 2015.
6) Con la sottoscrizione del presente atto la Sig.ra Alice Lecca ed il Sig. Efisio Lecca si
obbligano a non richiedere o pretendere dal Comune di Pula, oltre a quanto sopra
stabilito, il pagamento di alcuna ulteriore somma, e per qualsiasi voce ad esso
riconducibile in ordine alla vertenza giudiziale pendente nanti il Tribunale di Cagliari
RAC 6321/2008.
7) Il Comune di Pula e i Sig.ri Alice ed Efisio Lecca, con la sottoscrizione del presente
atto, rinunziano reciprocamente al contenzioso civile, tra loro pendente, instaurato in
primo grado dalla Sig.ra Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca nanti il Tribunale Civile di
Cagliari, RAC 6321/2008.
8) Le parti dichiarano reciprocamente che, al di fuori di quanto espressamente convenuto
nel presente accordo, esse non hanno più nulla a pretendere per i fatti presupposti e
costitutivi dell’accordo stesso.
9) Le parti si danno reciprocamente atto che, con i riconoscimenti e le rinunzie
patrimoniali come sopra effettuati, esse hanno inteso definire per transazione generale
ogni controversia riferibile ai fatti specificati nel presente accordo, e dichiarano pertanto
di rinunciare a ogni pretesa, diritto o ragione inerenti e/o connessi al giudizio civile sopra
specificato.
10) La sottoscrizione del presente accordo transattivo eviterà, inoltre, il deposito della
sentenza da parte del giudice e le conseguenti spese di registrazione, di regola poste a
carico della parte soccombente.
– Pag. 3 –
11) Lo schema del presente accordo è stato approvato con deliberazione della Giunta
Comunale di Pula n. 228 del 16.12.2014.
12) Le parti convengono espressamente che il suddetto procedimento distinto al n. RAC
6321/2008 del Tribunale di Cagliari, verrà abbandonato e cancellato dal ruolo ai sensi
dell'art. 309 c. p. c.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa conoscenza e accettazione.
F.to Alice Lecca
F.to Efisio Lecca
Il Responsabile del Servizio Contratti e Legale
F.to Dott.ssa Antonella Depau
– Pag. 4 –