Art. 12 1. All`articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale
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Art. 12 1. All`articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale
Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis Art. 12 1. All’articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». L’APPELLO CAUTELARE: UN INNESTO PER RIFRAZIONE. di Marta Bargis (già ordinario di procedura penale nell’Università del Piemonte orientale) SOMMARIO: 1. L’interpolazione dell’art. 310 co. 2 Cpp nel corso dell’iter parlamentare. – 2. Il legame con la sostituzione dell’art. 309 co. 10 Cpp, ovvero un innesto per rifrazione. – 3. L’ordinanza genetica che applica cumulativamente una misura coercitiva e una misura interdittiva: riflessi sulla tipologia di impugnazione. – 4. Rapporti fra l’innovato art. 310 co. 2 C.p.p. e l’art. 322-bis Cpp. 1. La versione iniziale dell’intervento sull’art. 310 co. 2 Cpp, risalente al testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera in prima lettura (p.d.l. C 631) 1, era ben più scarna rispetto a quella poi divenuta legge. Si limitava, infatti, a integrare il co. 2 dell’art. 310 Cpp, aggiungendo, alla fine dell’ultimo periodo, le parole «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione»: in sostanza, accanto al termine (ordinatorio)2 di «venti giorni dalla ricezione degli atti», già previsto dal medesimo comma per la decisione del tribunale della libertà in sede di appello, veniva 1 Cfr. Atti parlamentari, XVII legislatura – Disegni di legge e relazioni – Documenti, Camera dei deputati N. 631-980-1707-1807-1847-A (le p.d.l. abbinate sono state assorbite dalla p.d.l. n. 631). Nel documento sono consultabili il testo originario della p.d.l. n. 631 e quello approvato dalla Commissione giustizia della Camera in prima lettura. La modifica dell’art. 310 co. 2 Cpp era contenuta nell’art. 13 del testo della Commissione e risaliva all’approvazione dell’articolo aggiuntivo 8.02. I Relatori: v. Camera dei deputati, II Commissione, seduta 28.11.2013, 31 e, per il testo dell’articolo aggiuntivo, 40. 2 Il carattere ordinatorio del termine di venti giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione dall’art. 310 co. 2 Cpp è pacifico in giurisprudenza: in proposito v. Cass. 21.10.11, Ragone, in CEDCass, m. 251436, dove si afferma che la violazione del termine per il deposito del dispositivo dell’ordinanza emessa in sede di appello cautelare non determina alcuna invalidità, trattandosi di termine ordinatorio; secondo Cass. 16.1.95, Pelosi, ivi, m. 200890, in materia di appello de libertate il suddetto termine di venti giorni «ha natura non perentoria ma ordinatoria. Da un lato, infatti, manca una previsione simile a quella dell’art. 309 co. 10; dall’altro lato, sotto il profilo sistematico, non è ammesso ricorrere a procedimenti analogici, sia perché ogni sanzione di decadenza è soggetta al principio di www.lalegislazionepenale.eu 1 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis introdotto anche un termine (altrettanto ordinatorio)3 per il deposito della motivazione. L’interpolazione riproduceva, sul punto, l’articolato predisposto dalla Commissione Canzio4 (secondo la proposta, in data 14.7.2013, della Sottocommissione incaricata di occuparsi delle «Misure cautelari»), ove la modifica in oggetto si ricollegava a quella dell’art. 309 co. 10 Cpp (puntualmente recepita dalla Commissione giustizia della Camera in prima lettura)5, nel quale ai termini (perentori) per la trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente e per la decisione del tribunale del riesame veniva affiancato il termine (anch’esso perentorio) di trenta giorni dalla deliberazione per il deposito in cancelleria dell’ordinanza. Con l’intervento sull’art. 309 co. 10 Cpp si intendeva porre rimedio alla prassi che, in base al carattere ordinatorio del termine di cinque giorni (art. 128 Cpp)6, comportava depositi assai ritardati: appunto «per evitare ritardi troppo significativi», la perdita di efficacia dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva veniva estesa «anche al caso di inosservanza del termine per il deposito, peraltro fissato nella più ampia misura di trenta giorni dal deposito del dispositivo, per garantire le esigenze difensive di celerità senza incidere eccessivamente sui carichi di lavoro dei magistrati»7. La descritta interpolazione dell’art. 310 co. 2 Cpp è stata mantenuta sia nel testo della p.d.l. C 631 approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura 8 sia nel testo tassatività, sia perché trattandosi di impugnazione esperibile da entrambe le parti si dovrebbe immaginare tanto una norma che colpisca di inefficacia la misura coercitiva, quanto che commini la consunzione del potere di controllo. Il che verrebbe paradossalmente a ritorcersi sull’imputato, quando l’appello sia stato da lui promosso». In senso conforme Cass. 17.5.2000, Bogdan, in CP 2001, 1557. Per ulteriori richiami a pronunce più risalenti v. M. Ceresa-Gastaldo, sub art. 310 Cpp, in Commentario breve al codice di procedura penale2, a cura di G. Conso, G. Illuminati, Padova 2015, 1342. 3 In proposito v. infra, § 2. 4 L’intero articolato della Commissione Canzio (suddiviso in cinque file), con la Relazione di accompagnamento, è pubblicato in www.penalecontemporaneo.it, 27.10.2014, con il titolo Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio. Ai nostri fini interessa specificamente, per gli opportuni raffronti, il file dedicato alle «Misure cautelari». 5 In seguito all’approvazione degli identici articoli aggiuntivi 8.03. I Relatori e 6.09. (Nuova formulazione) Daniele Farina ed altro: v. Camera dei deputati, II Commissione, seduta 28.11.2013, 31 e, per il testo degli articoli aggiuntivi, 40. 6 Per l’orientamento giurisprudenziale che, vigendo il testo anteriore dell’art. 309 co. 10 Cpp, attribuiva all’inosservanza del termine fissato dall’art. 128 Cpp solo un rilievo ai fini della responsabilità civile, disciplinare e, se del caso, penale del magistrato, v. M. Ceresa-Gastaldo, sub art. 309 Cpp, in Commentario breve al codice di procedura penale2, cit., 1325 s., al quale si rinvia anche per le citazioni dottrinali. 7 Cfr. Misure cautelari, Proposta della Sottocommissione, 14.7.2013, 24. V. altresì l’audizione del Presidente Giovanni Canzio, in sede di indagine conoscitiva, davanti alla Commissione giustizia della Camera in prima lettura (Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, Indagine conoscitiva in merito all’esame delle p.d.l. C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, res. sten. seduta 23.10.2013 n. 2, 5). 8 Per l’illustrazione della modifica all’art. 310 co. 2 Cpp v. il testo integrale della Relazione dell’on. Rossomando in sede di discussione sulle linee generali della p.d.l. n. 631-A ed abbinate, pubblicato in calce al resoconto della seduta 9.12.2013 n. 134 (Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, res. sten. seduta 9.12.2013 n. 134, 110), ove si afferma che la previsione «nasce dall’esigenza di coordinare la disciplina dell’appello cautelare con le modifiche apportate al riesame, prevedendo anche per il primo un obbligo di depositare la motivazione in cancelleria entro trenta www.lalegislazionepenale.eu 2 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis approvato, sempre in prima lettura, dalla Commissione giustizia del Senato (d.d.l. S 1232)9. La modifica che ha condotto alla formulazione poi tradotta in legge si è verificata durante i lavori dell’Assemblea del Senato, in prima lettura, mediante l’approvazione dell’emendamento 12.200 (a firma dei sen. Casson ed altri)10, con cui si sono aggiunti all’art. 310 co. 2 Cpp gli ultimi due periodi, consentendo così al tribunale di indicare nel dispositivo un termine, maggiore di trenta giorni ma non superiore a quarantacinque, nel caso di motivazione la cui stesura sia «particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni». La ragione dell’emendamento – lo vedremo nel paragrafo seguente – è da ricollegare alle vicende parlamentari relative all’art. 309 co. 10 Cpp. 2. Come appena anticipato, la versione dell’art. 310 co. 2 Cpp varata dall’Assemblea del Senato in prima lettura – e rimasta inalterata nella seconda lettura parlamentare – si spiega in rapporto alla riscrittura dell’art. 309 co. 10 Cpp – corrispondente a quella poi divenuta legge – in precedenza effettuata dalla Commissione giustizia del Senato attraverso l’approvazione dell’emendamento 12.6 (testo 3), a firma dei sen. Casson ed altri11, che sostituiva interamente tale comma. Per quel che qui importa, gli ultimi due periodi, nel testo sostituito, prevedevano che l’ordinanza del tribunale del riesame «deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione», salvi i casi in cui «la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni», potendo allora il giudice «disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». In ultima analisi, dunque, nell’art. 310 co. 2 Cpp è stato operato un innesto per rifrazione: mentre tra l’ultimo periodo del sostituito art. 309 co. 10 Cpp e il corrispondente periodo dell’odierno art. 310 co. 2 Cpp sussistono alcune disarmonie 12, il penultimo periodo è stato trasferito in blocco dalla prima alla seconda disposizione (recando giorni (fermo restando, però, che rimane estraneo all’appello il meccanismo sanzionatorio di caducazione della misura che contraddistingue il mancato rispetto dei termini del riesame)». 9 Cfr., per i testi a fronte, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Fascicolo Iter d.d.l. S. 1232, Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, 12. 10 Per l’illustrazione e l’approvazione dell’emendamento, nonché per il testo di quest’ultimo, v. Senato della Repubblica, XVII legislatura, Assemblea, seduta (pom.) 1.4.2014 n. 220, in Senato della Repubblica, XVII legislatura, Fascicolo Iter d.d.l. S. 1232, cit., 376 s. e 405. In sede di coordinamento, al testo approvato sono state apportate minime varianti lessicali: nel primo periodo le parole «salvo i casi» sono divenute «salvi i casi», mentre nel secondo periodo l’incipit «In tale caso» è diventato «In tali casi». 11 Per l’approvazione e il testo completo dell’emendamento v. Senato della Repubblica, XVII legislatura, II Commissione, res. somm. seduta (pom.) 6.3.2014 n. 95, in Senato della Repubblica, XVII legislatura, Fascicolo Iter d.d.l. S. 1232, cit., 134 e 136. In sede di coordinamento, agli ultimi due periodi del testo approvato sono state apportate alcune varianti lessicali, identiche a quelle descritte supra, nota 10. 12 L’ultimo periodo dell’art. 309 co. 10 Cpp stabilisce che «In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione», mentre il corrispondente periodo dell’art. 310 co. 2 Cpp prevede che «In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». In altre parole, nella prima disposizione il giudice non è www.lalegislazionepenale.eu 3 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis inevitabilmente con sé i propri difetti terminologici), e non si è provveduto a operare un raccordo con la frase precedente, aggiunta ex novo. Di conseguenza, le parole «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione» sono ripetute all’inizio del penultimo periodo, senza che si sia rimediato neppure in sede di coordinamento all’evidente cacofonia13. Inoltre, non si può non rilevare l’uso improprio dei termini «arrestati» e «imputazioni»: in ordine al primo, sarebbe apparso più adatto il termine «imputati»14 (del resto impiegato, al singolare, nell’art. 310 co. 1 Cpp e, a più riprese, nell’art. 309 Cpp), comprensivo, ex art. 61 Cpp, altresì degli «indagati», in quanto l’appello cautelare può concernere, oltre alle misure interdittive, misure coercitive non custodiali, di cui si richieda, ad esempio, la revoca o la sostituzione. Quanto al secondo termine (ripreso in modo acritico dall’art. 544 co. 3 Cpp), non si è tenuto conto della circostanza che, assai di frequente, le impugnazioni cautelari operano quando l’imputazione non è stata ancora formulata dal pubblico ministero e, dunque, sarebbe stato preferibile riferirsi alla gravità dei «titoli di reato» (formula che, al singolare, compare nella l. 47/2015 in due occasioni)15 oppure utilizzare il termine «accuse», nell’accezione fatta propria dall’art. 111 Cost., che si attaglia sia alla fase pre-processuale sia alla fase successiva alla formulazione dell’imputazione. Infine, come si è ricordato in esordio trattando della versione iniziale dell’intervento sull’art. 310 co. 2 Cpp, il nuovo termine per il deposito della motivazione e quelli per la trasmissione degli atti16 e per la pronuncia della decisione rimangono ordinatori17, diversamente da quanto accade per il riesame (ai sensi del co. 10 dell’art. 309 Cpp, come sostituito dall’art. 11 co. 5 l. 16 aprile 2015 n. 47) 18 e per il giudizio di rinvio tenuto a indicare il termine più lungo nel dispositivo: secondo R. Bricchetti, L. Pistorelli, Annullata la misura se gli atti non arrivano entro cinque giorni, in GD 2015 (20), 56, il co. 10 dell’art. 309 Cpp «non vincola il giudice a disporre la proroga al momento della decisione e appare dunque lecito ipotizzare la facoltà di provvedervi anche in seguito, con decreto, purché depositato in cancelleria in data certa anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni». 13 La ripetizione viene criticata nella Rel. III/03/2015 dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, a cura di V. Pazienza, 33, nota 62. 14 Con riguardo alla formulazione dell’art. 309 co. 10 Cpp, cfr. Rel. III/03/2015, cit., 30, nota 57, secondo cui il riferimento «al numero degli “arrestati”, anziché a quello dei ricorrenti (o degli imputati), non può non destare qualche perplessità, anche per la possibilità – tutt’altro che teorica – di richieste di riesame avverso misure non detentive nell’ambito di procedimenti cumulativi notevolmente complessi (ad es. in tema di reati contro la p.a.)». 15 La locuzione «gravità del titolo di reato» compare nel nuovo testo dell’art. 274 co. 1 lett. b Cpp, nel periodo finale aggiunto dall’art. 1 l. 47/2015, e nel nuovo testo dell’art. 274 co. 1 lett. c Cpp, nel periodo finale aggiunto dall’art. 2 co. 1 lett. c della medesima legge. 16 Sul punto, in senso critico, v. già P. Spagnolo, Il tribunale della libertà tra normativa nazionale e normativa internazionale, Milano 2008, 390. 17 Cfr. Rel. III/03/2015, cit., 33. V. altresì A. Famiglietti, Novità legislative interne, in PPG 2015 (4), 14; P. Borrelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali, in www.penalecontemporaneo.it, 3.6.2015, 32; R. Bricchetti, L. Pistorelli, op. cit., 56; F. D’Arcangelo, Le misure cautelari personali (l. 16 aprile 2015, n. 47), Milano 2015, 71; G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in DPP 2015, 534. In senso critico sull’introduzione dei termini de quibus, sia per il riesame sia per l’appello, si esprime E.N. La Rocca, Le nuove disposizioni in materia di misure cautelari personali (Ddl n. 1232b), in www.archiviopenale.it, 9. 18 Il nuovo co. 10 dell’art. 309 Cpp va collegato al co. 9-bis dello stesso articolo (inserito dall’art. 11 co. 4 l. 47/2015), ove si prevede che, su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due www.lalegislazionepenale.eu 4 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis dopo l’annullamento pronunciato dalla corte di cassazione (a norma del co. 5-bis dell’art. 311 Cpp, aggiunto dall’art. 13 l. 47/2015), ipotesi nelle quali non solo i termini, ivi variamente stabiliti, sono perentori e perciò la loro inosservanza provoca la perdita di efficacia dell’ordinanza, ma – previsione di nuovo conio – tale ordinanza, «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata». Il carattere ordinatorio mantenuto per i termini riferiti all’appello cautelare – non avendo la l. 47/2015 incrementato il rinvio alle disposizioni dell’art. 309 Cpp, presente nel primo periodo dell’art. 310 co. 2 Cpp – veniva giustificato dalla Commissione Canzio affermando che, in caso contrario, «ne risulterebbe una disciplina troppo complessa, che si potrebbe prestare a strumentalizzazioni da parte degli imputati mediante la moltiplicazione delle richieste di revoca»19. Questo tipo di giustificazione, tuttavia, non è convincente per l’appello dell’imputato avverso l’ordinanza genetica che dispone una misura interdittiva20, considerando, tra l’altro, che l’art. 308 co. 2 Cpp (come sostituito dall’art. 10 co. 1 l. 47/2015) ha elevato a dodici mesi 21 – per tutti i reati, essendo stato giorni dalla notificazione dell’avviso della data dell’udienza, il tribunale differisce tale data «da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura». 19 Cfr. Misure cautelari, Proposta della Sottocommissione, 14.7.2013, cit., 25. 20 Prima della l. 47/2015, E. Marzaduri, Linee di riforma delle impugnazioni de libertate, in AA.VV., Le fragili garanzie della libertà personale, Milano 2014, 371, osservava che le ordinanze impositive di una misura interdittiva andrebbero ricomprese, de iure condendo, tra i provvedimenti riesaminabili, qualora si assumesse come criterio discretivo tra riesame e appello la «valutazione dell’incidenza della misura cautelare sulla persona dell’imputato» (pertanto, in base al suddetto criterio, non sarebbero riesaminabili le ordinanze applicative di misure coercitive che non incidono in modo effettivo sulla libertà personale). Per l’estensione dell’ambito oggettivo del riesame a tutte le misure cautelari, coercitive e interdittive, v. invece M. Ceresa-Gastaldo, Riformare il riesame dei provvedimenti di coercizione cautelare, in RDPr 2011, 1181, il quale riteneva «davvero inspiegabile la sottrazione al riesame dei provvedimenti genetici delle misure cautelari non coercitive, che pure sono in grado di provocare la compressione dei diritti di libertà del destinatario con tassi di afflittività non inferiori a quelli propri delle misure coercitive (si pensi al divieto di esercizio della professione, raffrontato al divieto di espatrio o di allontanamento dal comune)». Discorso analogo valeva per le ipotesi in cui la misura custodiale venisse applicata in sostituzione dell’originaria misura meno afflittiva, quando le esigenze cautelari risultassero aggravate, oppure in seguito a una trasgressione alle prescrizioni imposte (cfr. E. Marzaduri, op. cit., 371 s.; P. Spagnolo, op. cit., 389). A questo proposito, rileva oggi l’interpolazione dell’art. 299 co. 4 Cpp (operata dall’art. 9 l. 47/2015), il cui periodo finale consente al giudice di «applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva» (v. pure la sostituzione del co. 1-ter dell’art. 276 Cpp effettuata dall’art. 5 l. 47/2015). Riflessi sulle impugnazioni de libertate avrebbe determinato la scelta – non perseguita dalla l. 47/2015 – di un contraddittorio anticipato nella fase applicativa (almeno per le misure coercitive custodiali): una simile opzione, però, non avrebbe condotto a eliminare la garanzia dell’impugnazione di merito, ma semmai a ricalibrarne la struttura in senso parzialmente devolutivo (sul tema v., per tutti, la lucida analisi di L. Giuliani, Autodifesa e difesa tecnica nei procedimenti de libertate, Padova 2012, 247-252). 21 Il secondo periodo del nuovo co. 2 dell’art. 308 Cpp specifica che in ogni caso, qualora le misure interdittive «siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo» del medesimo comma, cioè dodici mesi: avendo quest’ultimo termine assunto valenza generale, sono caduti i riferimenti all’art. 303 Cpp contemplati dal testo previgente dell’art. 308 Cpp nel co. 2 periodo secondo e nel co. 2-bis, dove il termine massimo www.lalegislazionepenale.eu 5 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis abrogato dall’art. 10 co. 2 l. 47/1975 il co. 2-bis22 dell’art. 308 Cpp – il termine di durata massima di tali misure, sebbene vada considerato che esse «perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza»23 medesima. 3. L’art. 3 l. 47/2015 ha sostituito il primo periodo dell’art. 275 co. 3 Cpp, dove attualmente si prescrive che la custodia cautelare in carcere «può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». Ne consegue che, perlomeno nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto la custodia intramuraria24, il giudice potrà invece applicare cumulativamente una misura coercitiva e una misura interdittiva, qualora ritenga che simile scelta cumulativa sia idonea a fronteggiare le esigenze cautelari nel caso concreto. In questa sede interessano le ricadute in tema di impugnazioni, aspetto sul quale il legislatore è rimasto silente. Come si sa, mentre per dolersi dell’ordinanza genetica che applica una misura coercitiva (salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero) l’imputato ha a propria disposizione il riesame, si deve servire dell’appello se l’ordinanza applica invece una misura interdittiva. Nel caso – ora possibile – in cui l’ordinanza genetica disponga cumulativamente le due tipologie di misure, parrebbero duplici le vie astrattamente percorribili dall’imputato: a) proporre richiesta di riesame avverso l’ordinanza che ha comunque applicato una misura coercitiva, ritenendo che il cumulo leghi inscindibilmente a quest’ultima la misura interdittiva25; b) proporre richiesta di riesame avverso l’ordinanza per l’aspetto concernente la misura coercitiva e appello per il profilo riguardante la misura interdittiva 26, spettando al tribunale della libertà, dovendosi evitare un diseconomico duplicato di impugnazioni, procedere alla riunione, visto che, come si è deciso in giurisprudenza, «la trattazione congiunta della richiesta di riesame di un’ordinanza impositiva di misura cautelare e dell’appello avverso un’ordinanza in materia di misure cautelari non è preclusa da nessuna disposizione, fatta salva l’osservanza delle regole procedimentali di ciascuno dei due giudizi»27. Non si può neppure escludere, inoltre, il concomitante appello del pubblico ministero contro la medesima ordinanza. Si dovranno dunque della rinnovazione veniva identificato, rispettivamente, nel doppio e nel triplo dei termini previsti dall’art. 303 Cpp. 22 Il co. 2-bis dell’art. 308 Cpp, inserito dalla l. 6.11.2012 n. 190, stabiliva una disciplina specifica nel caso in cui si procedesse per determinati delitti contro la pubblica amministrazione. 23 Vigendo il testo anteriore dell’art. 308 Cpp, la giurisprudenza maggioritaria era orientata nel senso che la perdita di efficacia della misura interdittiva facesse venire meno l’interesse dell’imputato a impugnare l’ordinanza che l’aveva disposta: in proposito v. M. Ceresa-Gastaldo, sub art. 310 Cpp, cit., 1339. 24 Quanto alla possibilità di «avvalersi di tale strumento anche quale alternativa all’applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, e quindi ad es. di disporre cumulativamente le misure dell’obbligo di dimora e della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio in luogo degli arresti domiciliari richiesti dal pubblico ministero», v. le considerazioni espresse nella Rel. III/03/2015, cit., 9. Sulla tematica v. inoltre F. D’Arcangelo, op. cit., 31. 25 L’imputato potrebbe scegliere il ricorso per saltum in alternativa alla richiesta di riesame. 26 L’imputato potrebbe impiegare il ricorso per saltum e l’appello, trattandosi allora di stabilire se si possa innescare un possibile fenomeno di conversione, sulla falsariga dell’art. 580 Cpp. 27 In questi termini Cass. 7.12.1995, Crapetti, in ANPP 1996, 468. www.lalegislazionepenale.eu 6 22.9.2015 Studi Commento alla l. 47/2015 M. Bargis attendere le prime applicazioni concrete per verificare l’orientamento della giurisprudenza. 4. L’innovazione apportata all’art. 310 co. 2 Cpp pare estensibile all’appello cautelare reale disciplinato dall’art. 322-bis Cpp, il cui co. 2 prevede, nel suo secondo periodo, che si applicano, «in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310». Non sembrano, infatti, sussistere motivi che ostacolino l’impiego, per l’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis co. 1 Cpp), del termine ordinatorio di trenta giorni dalla decisione (prolungabile fino a quarantacinque giorni, alle condizioni indicate) per il deposito della motivazione28. Del resto, la giurisprudenza ha in passato ritenuto che il rinvio all’art. 310 Cpp renda applicabile all’appello contemplato dall’art. 322-bis Cpp il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti per la decisione, non stabilito a pena di decadenza29. 28 Nel senso del testo v. Rel. III/03/2015, cit., 38. Cfr. P. Borrelli, op. cit., 32; G. Spangher, op. cit., 29 Cass. 7.7.1998, Liotta, in ANPP, 1999, 212. 534. www.lalegislazionepenale.eu 7 22.9.2015