Lezione 2 - Dipartimento di Economia e Diritto

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Lezione 2 - Dipartimento di Economia e Diritto
Il processo di integrazione europea e le
istituzioni europee
Lezione 2
Stefano Papa
Università di Roma Sapienza
[email protected]
Facoltà di Economia
Il percorso federalista: Evoluzione
dell’integrazione
Le tappe dell’integrazione europea si differenziano per il modo in
cui l’obiettivo viene perseguito:
APPROCCIO
GENERALE
Dal 1948 (Piano Marshall) al 1952
APPROCCIO
PER SETTORI
Dal 1950 (Piano Schuman: CECA) al 1955
APPROCCIO
ORIZZONTALE
ECONOMICO
Dal 1955 (Conferenza di Messina: EURATOM) al 1957 (Trattati
di Roma: CEE)
Approccio generale
L’integrazione europea aveva un duplice obiettivo: la creazione di un sistema economico
di dimensioni continentali che escludesse il pericolo del ritorno all’autarchia prebellica;
contenimento del blocco sovietico e del comunismo.
Approcci Federale e Intergovernativo.
Cooperazione economica
Piano Marshall, Parigi, 1948
• Programma congiunto per la
ristrutturazione economica
• 12 miliardi di $
• Organizzazione Europea di
Cooperazione Economica (OEEC)
• Riduzione delle barriere commerciali
tra i paesi europei ed Unione Europea
dei Pagamenti (EPU)
• Risultati: espansione del commercio e
favorevole atteggiamento dei politici
all’integrazione.
• Fallimenti dell’CED e CPE (Difesa e
Politica).
Cooperazione politica
Congresso di Europa, l’Aja, 1948 (Churchill)
• Istituzione di 2 strutture intergovernative:
Consiglio d’Europa (’49) e Tribunale dei
diritti umani (‘50). 17 Paesi partecipanti.
• Assemblea costituente composta dai
membri dei vari parlamenti, allo scopo di
elaborare le misure pratiche per
promuovere l’unione dell’Europa
• Organismo internazionale, ma senza potere
d’intervento
• Alleanze militari. NATO e Patto di Varsavia.
Approccio per settori
Si basava sull’assunto che per ottenere l’integrazione fosse necessaria una maggiore
gradualità, se ne fecero portatori Francia, Germania, Italia e Benelux portatori della visione
federalista, di un’organizzazione sovranazionale che esercitava i poteri delle nazioni.
CECA
1952: Piano
Schuman,
elaborato da
Jean Monnet
Obiettivi: più razionale distribuzione al più alto livello di
produttività, regolare approvvigionamento dei mercati,
calmierare i prezzi, espansione e modernizzazione della
produzione, aumento export, migliorare qualità di vita degli
operai del settore. Nasce l’Europa dei 6.
Bocciata dal Parlamento francese
nel 1954 per 3 motivi:
CED
1950: Piano
Pleven
1952: Trattato
istitutivo
1. Paura del riarmo tedesco;
Esercito europeo ed
autorità politica europea
2. Preservazione della sovranità
nazionale;
(De Gasperi)
3. Lobby dei produttori di armi
francesi che non volevano
perdere la presa sulle autorità
di governo
Approccio orizzontale economico
Jean Monnet propose un approccio non di natura verticale, ossia per singoli settori, ma
orizzontale, che coinvolgesse quindi l’intera economia dei paesi europei.
L’approccio Federale (dall’OEEC all’CEE) e e Intergovernativo (EFTA).
Trattati di Roma, 1957
CEE
EURATOM
Convenzione di Stoccolma, 1960
EFTA
Regno Unito, Portogallo,
Norvegia, Svezia, Danimarca,
Svizzera, Austria.
Finlandia (1961), Islanda (1970)
Obiettivi principali:
1. Creazione di un’unione doganale (su basi
discriminatorie) entro il 1969;
2. Abolizione degli ostacoli alla libera circolazione
di persone, merci, capitali e servizi;
3. Armonizzazione delle politiche economiche,
sociali e fiscali
Rimozione reciproca delle tariffe sul
commercio, in parallelo alle scadenze
programmate dalla CEE
Trattato di Roma 1957
•
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_it.htm
• ARTICOLO 1 Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra
•
•
•
•
Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
ARTICOLO 2 La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di
un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli
Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della
Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un
miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli
Stati che ad essa partecipano.
ARTICOLO 3 Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della Comunità
importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
a) l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto
equivalente,
b) l’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale
comune nei confronti degli Stati terzi,
Trattato di Roma 1957
• c) l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali,
• d) l’instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura,
• e) l’instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,
• f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel
mercato comune,
• g) l’applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche
economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei
pagamenti,
• h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al
funzionamento del mercato comune,
• i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di
occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,
• j) l’istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare
l’espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse,
• k) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi
e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
ARTICOLO 4. 1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da
un’ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna
istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente
Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e
Concorrenza Art. 81 del Trattato di Roma ‘57
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno
del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
• a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione,
• b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
investimenti,
• c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
• d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio
nella concorrenza,
• e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
• 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno
diritto.
• 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
Articolo 81
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che
contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a
promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che
ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Divieto degli aiuti di stato, SUSSIDI, tassazione che distorga la concorrenza.
Commissione doveva valutare l’armonizzazione delle tasse nel mercato comune.
Eliminare forme di discriminazione delle barriere tecniche al commercio, norme
tecniche dei prodotti e regolamenti.
Articolo 82
- Articolo 82
1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di
una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od
altre condizioni di transazione non eque,
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Un’evoluzione discontinua
Le fasi storiche dell’integrazione
La Comunità Economica Europea progredì in un’altalenante serie di alti e
bassi che possono essere classificati temporalmente:
ANNI ‘60
Liberalizzazione commerciale
ANNI ‘70
Euro-pessimismo
ANNI ‘80
Riavvio del processo d’integrazione europea e della riforma
istituzionale
ANNI ‘90
L’assetto odierno
Gli anni 60
ANNI ‘60
I primi dieci anni di attuazione della CEE furono segnati da una serie di successi, spesso
messi in ombra dalle crisi interne.
PRO
CONTRO
• Successo dell’unione doganale. Aumento degli scambi
intra-CEE del 50%; Effetto domino.
• Periodo di prosperità economica. Questo compensò i
costi politici ed economici della ristrutturazione indotta
dalla liberalizzazione.
•Il peso economico relativo e le prestazioni economiche
dei Paesi della CEE erano doppi rispetto a quelli
dell’EFTA.
• Formale richiesta di adesione da parte dei membri
dell’EFTA (UK, Irlanda, Danimarca e Norvegia). Le altre
nazioni non potevano per ragioni di neutralità (Austria,
Finlandia, Svezia, Svizzera) o mancanza di democrazia
(Portogallo).
• Avvio della PAC (Politica Agricola Comune);
• Trattato di fusione (Bruxelles, 1965) dei tre esecutivi.
Creazione di un'unica Commissione e di un unico
Consiglio per le tre Comunità europee (CEE, Euratom,
CECA).
• Fase di transizione verso il voto a maggioranza
qualificata del Consiglio dei Ministri (1966). Forte
opposizione della Francia (De Gaulle opposto alla
sovranazionalità) che diede inizio al semestre della
sedia vuota e minacciò l’uscita da CEE.
• Con il Compromesso di Lussemburgo, che
prevedeva la regola della maggioranza qualificata a
meno che le questioni non fossero considerate
“particolarmente importanti” da uno o più stati
membri, la regola fu l’unanimità. Infatti, la Francia
pose il veto all’ingresso della Gran Bretagna due
volte.
• Innalzamento di barriere tecniche al commercio.
L’approccio di armonizzazione dei regolamenti
comunitari fallì per l’introduzione dell’unanimità.
Peso delle economie nazionali
La politica agricola comune
Export-Imports (1,000 tons)
otal CAPha.)
cost (mill.euros)
Area HarvestedT (1,000
Yield (tons/ha.), right scale
CAP's budget share (right scale)
CAP's budget share (right scale)
120000
100000€10.0
80000 €9.0
€8.0
M illio n e uro s
60000 €7.0
40000 €6.0
7
Butter
1967-70
6
€45
1996-99
5
Poultry
€40
4
3
2
1
0
-1
€35
Pork
€30
Beef
€25
Sugar
€20
€15
Wheat
€10
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
2001
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1996
1 976
1 973
1991
1986
1 970
1981
1 967
1976
1 964
1971
1 961
1966
1961
€5.0
20000 €4.0
0 €3.0
€2.0
-20000 €1.0
€0.0
Total CAP cost (mill.euros)
Cheese
M illio n e u ro s
Production (1,000 tons)
ANNI ‘60
-40
-20
0
20
40
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60
Gli anni 70
ANNI ‘70
L’andamento della Comunità europea fu particolarmente condizionato da fattori esogeni.
Crisi monetaria
Crisi energetiche
• Gli USA stampavano moneta per
finanziare la guerra in Vietnam.
• Dichiarazione di inconvertibilità del
dollaro (Nixon, 1972).
• Passaggio da sistema di cambi fissi a
cambi flessibili.
• Forte spirale inflazionistica.
Improvvisa quadruplicazione dei prezzi del petrolio decisa dall’OPEC a
seguito della guerra del Vietnam e dello Yom Kippur (1973 e 1979).
Cambiamento di prospettiva delle relazioni Nord-Sud del pianeta. Prima
Convenzione di Lomè (1975) con i Paesi ACP per la gestione dei rapporti
politici, economici e di cooperazione allo sviluppo.
• Serpente Monetario Europeo (1972);
• Sistema Monetario Europeo (1978);
• Reintroduzione dei dazi e restrizioni
ai movimenti di capitali. Barriere
tecniche al commercio.
Deboli spinte all’integrazione europea
• Inizio trattative di allargamento della CE a Grecia, Spagna e Portogallo;
• Cambio di guardia fra i protagonisti della politica europea: Giscard
d’Estaing in Francia, Wilson in UK, Schimdt in Germania e Moro in Italia.
Incontro a Parigi (1974):
Elezione a suffragio universale del Parlamento europeo (1979);
Almeno tre conferenze al vertice ogni anno;
Rapporto Tindemans sull’Unione Europea per rinforzare l’impalcatura
comunitaria esistente
Ricerca della stabilita del cambio e monetaria.