Lezione 2 - Dipartimento di Economia e Diritto
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Lezione 2 - Dipartimento di Economia e Diritto
Il processo di integrazione europea e le istituzioni europee Lezione 2 Stefano Papa Università di Roma Sapienza [email protected] Facoltà di Economia Il percorso federalista: Evoluzione dell’integrazione Le tappe dell’integrazione europea si differenziano per il modo in cui l’obiettivo viene perseguito: APPROCCIO GENERALE Dal 1948 (Piano Marshall) al 1952 APPROCCIO PER SETTORI Dal 1950 (Piano Schuman: CECA) al 1955 APPROCCIO ORIZZONTALE ECONOMICO Dal 1955 (Conferenza di Messina: EURATOM) al 1957 (Trattati di Roma: CEE) Approccio generale L’integrazione europea aveva un duplice obiettivo: la creazione di un sistema economico di dimensioni continentali che escludesse il pericolo del ritorno all’autarchia prebellica; contenimento del blocco sovietico e del comunismo. Approcci Federale e Intergovernativo. Cooperazione economica Piano Marshall, Parigi, 1948 • Programma congiunto per la ristrutturazione economica • 12 miliardi di $ • Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (OEEC) • Riduzione delle barriere commerciali tra i paesi europei ed Unione Europea dei Pagamenti (EPU) • Risultati: espansione del commercio e favorevole atteggiamento dei politici all’integrazione. • Fallimenti dell’CED e CPE (Difesa e Politica). Cooperazione politica Congresso di Europa, l’Aja, 1948 (Churchill) • Istituzione di 2 strutture intergovernative: Consiglio d’Europa (’49) e Tribunale dei diritti umani (‘50). 17 Paesi partecipanti. • Assemblea costituente composta dai membri dei vari parlamenti, allo scopo di elaborare le misure pratiche per promuovere l’unione dell’Europa • Organismo internazionale, ma senza potere d’intervento • Alleanze militari. NATO e Patto di Varsavia. Approccio per settori Si basava sull’assunto che per ottenere l’integrazione fosse necessaria una maggiore gradualità, se ne fecero portatori Francia, Germania, Italia e Benelux portatori della visione federalista, di un’organizzazione sovranazionale che esercitava i poteri delle nazioni. CECA 1952: Piano Schuman, elaborato da Jean Monnet Obiettivi: più razionale distribuzione al più alto livello di produttività, regolare approvvigionamento dei mercati, calmierare i prezzi, espansione e modernizzazione della produzione, aumento export, migliorare qualità di vita degli operai del settore. Nasce l’Europa dei 6. Bocciata dal Parlamento francese nel 1954 per 3 motivi: CED 1950: Piano Pleven 1952: Trattato istitutivo 1. Paura del riarmo tedesco; Esercito europeo ed autorità politica europea 2. Preservazione della sovranità nazionale; (De Gasperi) 3. Lobby dei produttori di armi francesi che non volevano perdere la presa sulle autorità di governo Approccio orizzontale economico Jean Monnet propose un approccio non di natura verticale, ossia per singoli settori, ma orizzontale, che coinvolgesse quindi l’intera economia dei paesi europei. L’approccio Federale (dall’OEEC all’CEE) e e Intergovernativo (EFTA). Trattati di Roma, 1957 CEE EURATOM Convenzione di Stoccolma, 1960 EFTA Regno Unito, Portogallo, Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera, Austria. Finlandia (1961), Islanda (1970) Obiettivi principali: 1. Creazione di un’unione doganale (su basi discriminatorie) entro il 1969; 2. Abolizione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi; 3. Armonizzazione delle politiche economiche, sociali e fiscali Rimozione reciproca delle tariffe sul commercio, in parallelo alle scadenze programmate dalla CEE Trattato di Roma 1957 • http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_it.htm • ARTICOLO 1 Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra • • • • Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA. ARTICOLO 2 La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano. ARTICOLO 3 Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della Comunità importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato: a) l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, b) l’istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi, Trattato di Roma 1957 • c) l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, • d) l’instaurazione di una politica comune nel settore dell’agricoltura, • e) l’instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti, • f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, • g) l’applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti, • h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune, • i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita, • j) l’istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l’espansione economica della Comunità mediante la creazione di nuove risorse, • k) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale. ARTICOLO 4. 1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da un’ASSEMBLEA; un CONSIGLIO; una COMMISSIONE; una CORTE DI GIUSTIZIA. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato. 2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Concorrenza Art. 81 del Trattato di Roma ‘57 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: • a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, • b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, • c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, • d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, • e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. • 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. • 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: Articolo 81 - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Divieto degli aiuti di stato, SUSSIDI, tassazione che distorga la concorrenza. Commissione doveva valutare l’armonizzazione delle tasse nel mercato comune. Eliminare forme di discriminazione delle barriere tecniche al commercio, norme tecniche dei prodotti e regolamenti. Articolo 82 - Articolo 82 1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Un’evoluzione discontinua Le fasi storiche dell’integrazione La Comunità Economica Europea progredì in un’altalenante serie di alti e bassi che possono essere classificati temporalmente: ANNI ‘60 Liberalizzazione commerciale ANNI ‘70 Euro-pessimismo ANNI ‘80 Riavvio del processo d’integrazione europea e della riforma istituzionale ANNI ‘90 L’assetto odierno Gli anni 60 ANNI ‘60 I primi dieci anni di attuazione della CEE furono segnati da una serie di successi, spesso messi in ombra dalle crisi interne. PRO CONTRO • Successo dell’unione doganale. Aumento degli scambi intra-CEE del 50%; Effetto domino. • Periodo di prosperità economica. Questo compensò i costi politici ed economici della ristrutturazione indotta dalla liberalizzazione. •Il peso economico relativo e le prestazioni economiche dei Paesi della CEE erano doppi rispetto a quelli dell’EFTA. • Formale richiesta di adesione da parte dei membri dell’EFTA (UK, Irlanda, Danimarca e Norvegia). Le altre nazioni non potevano per ragioni di neutralità (Austria, Finlandia, Svezia, Svizzera) o mancanza di democrazia (Portogallo). • Avvio della PAC (Politica Agricola Comune); • Trattato di fusione (Bruxelles, 1965) dei tre esecutivi. Creazione di un'unica Commissione e di un unico Consiglio per le tre Comunità europee (CEE, Euratom, CECA). • Fase di transizione verso il voto a maggioranza qualificata del Consiglio dei Ministri (1966). Forte opposizione della Francia (De Gaulle opposto alla sovranazionalità) che diede inizio al semestre della sedia vuota e minacciò l’uscita da CEE. • Con il Compromesso di Lussemburgo, che prevedeva la regola della maggioranza qualificata a meno che le questioni non fossero considerate “particolarmente importanti” da uno o più stati membri, la regola fu l’unanimità. Infatti, la Francia pose il veto all’ingresso della Gran Bretagna due volte. • Innalzamento di barriere tecniche al commercio. L’approccio di armonizzazione dei regolamenti comunitari fallì per l’introduzione dell’unanimità. Peso delle economie nazionali La politica agricola comune Export-Imports (1,000 tons) otal CAPha.) cost (mill.euros) Area HarvestedT (1,000 Yield (tons/ha.), right scale CAP's budget share (right scale) CAP's budget share (right scale) 120000 100000€10.0 80000 €9.0 €8.0 M illio n e uro s 60000 €7.0 40000 €6.0 7 Butter 1967-70 6 €45 1996-99 5 Poultry €40 4 3 2 1 0 -1 €35 Pork €30 Beef €25 Sugar €20 €15 Wheat €10 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 2001 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1 976 1 973 1991 1986 1 970 1981 1 967 1976 1 964 1971 1 961 1966 1961 €5.0 20000 €4.0 0 €3.0 €2.0 -20000 €1.0 €0.0 Total CAP cost (mill.euros) Cheese M illio n e u ro s Production (1,000 tons) ANNI ‘60 -40 -20 0 20 40 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60 Gli anni 70 ANNI ‘70 L’andamento della Comunità europea fu particolarmente condizionato da fattori esogeni. Crisi monetaria Crisi energetiche • Gli USA stampavano moneta per finanziare la guerra in Vietnam. • Dichiarazione di inconvertibilità del dollaro (Nixon, 1972). • Passaggio da sistema di cambi fissi a cambi flessibili. • Forte spirale inflazionistica. Improvvisa quadruplicazione dei prezzi del petrolio decisa dall’OPEC a seguito della guerra del Vietnam e dello Yom Kippur (1973 e 1979). Cambiamento di prospettiva delle relazioni Nord-Sud del pianeta. Prima Convenzione di Lomè (1975) con i Paesi ACP per la gestione dei rapporti politici, economici e di cooperazione allo sviluppo. • Serpente Monetario Europeo (1972); • Sistema Monetario Europeo (1978); • Reintroduzione dei dazi e restrizioni ai movimenti di capitali. Barriere tecniche al commercio. Deboli spinte all’integrazione europea • Inizio trattative di allargamento della CE a Grecia, Spagna e Portogallo; • Cambio di guardia fra i protagonisti della politica europea: Giscard d’Estaing in Francia, Wilson in UK, Schimdt in Germania e Moro in Italia. Incontro a Parigi (1974): Elezione a suffragio universale del Parlamento europeo (1979); Almeno tre conferenze al vertice ogni anno; Rapporto Tindemans sull’Unione Europea per rinforzare l’impalcatura comunitaria esistente Ricerca della stabilita del cambio e monetaria.