Gaetano Scala - Direzione centrale Normativa

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Gaetano Scala - Direzione centrale Normativa
PATENT BOX: ASPETTI NORMATIVI E MODALITA’ OPERATIVE
Torino, 21 marzo 2016
PATENT BOX
Aspetti normativi e modalità operative
Torino, 21 marzo 2016
a cura di
Gaetano Scala
La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza
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Torino, 21 marzo 2016
ORIGINI ED OBIETTIVI
Regime già presente negli ordinamenti di alcuni Stati europei (Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e
Portogallo).
Il legislatore italiano si è allineato, in gran parte, alle recenti
raccomandazioni OCSE prodotte nell’ambito dei lavori BEPS, al fine
di contrastare le c.d. pratiche fiscali dannose (erosione internazionale
delle basi imponibili).
Obiettivo del legislatore:
• collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all’estero
• mantenimento di beni immateriali in Italia
• investimento in R&S
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IL PATENT BOX IN EUROPA
UK
2013
NL
2007
BE
2007
FR
2000
LU
2009
PT
2014
ITA
2015
ES
2008
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RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015)
Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact)
Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015
Provvedimento Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015
Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015
Provvedimento Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)
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RIFERIMENTI OCSE
“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS)
Action 5: “Countering Harmful Tax Practices More
Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance”
Action 5: “Agreement on Modified Nexus Approach for IP
Regimes”
Final report on Beps Action 5 (pubblicato il 5 ottobre 2015)
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AMBITO DI APPLICAZIONE
Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi
derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di
beni immateriali giuridicamente tutelabili
OPZIONALE
QUINQUENNALE
PATENT BOX
RINNOVABILE
IRREVOCABILE
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CARATTERISTICHE
Imposte oggetto di agevolazione: IRPEF, IRES ed IRAP
Esenzione parziale nella misura del
50%
40%
30%
2015
2016
2017
Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 (per contribuenti «solari»: esercizio 2015)
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AMBITO SOGGETTIVO
Possono optare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a
condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.
DITTE INDIVIDUALI
SOCIETA’ DI PERSONE
BENEFICIARI
ENTI NON COMM. (ATT. COMM.)
SOCIETA’ DI CAPITALI
STABILI ORGANIZZAZIONI
PROCEDURE FALLIMENTO
ESCLUSI
PROCEDURE LIQ. COATTA AMM.
PROCEDURE AMM. STRAORD.
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REQUISITI
L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali e svolge attività
di ricerca e sviluppo (R&S)
1
2
3
I.P.R.
OWNER
POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO
ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI
SUBSTANTIAL
ACTIVITY
UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA
DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI
NEXUS
RATIO
SVILUPPO, MANUTENZIONE E ACCRESCIMENTO
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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE
L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di
i
SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT
ii
BREVETTI INDUSTRIALI
iii
MARCHI (DI IMPRESA E COLLETTIVI)
iv
DISEGNI E MODELLI
v
INFORMAZIONI ED ESPERIENZE (KNOW HOW)
ATTENZIONE
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la
loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’UE e
internazionali
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BENI COMPLEMENTARI
Qualora più beni, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano
collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati
congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una
famiglia di prodotti o di un gruppo di processi, tali beni possono
costituire un solo bene immateriale.
NOVITA’
Il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della
stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa
utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o
processo.
ATTENZIONE
Valenza interpretativa: si può applicare anche ai regimi avviati con
decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling
presentate entro il 31 dicembre scorso.
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TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI
CONCESSIONE IN USO
(USO INDIRETTO)
USO DIRETTO
Il titolare del diritto impiega l’IP per
Il titolare del diritto concede a terzi,
produrre e commercializzare beni o
fornire servizi
in licenza, il diritto di utilizzo dell’IP
REDDITO AGEVOLABILE
Occorre determinare per ciascun
bene immateriale il contributo
economico da esso derivante che ha
concorso
alla
formazione
del
reddito/perdita d’impresa
E’ costituito dai canoni derivanti
dalla concessione in uso dei beni
immateriali, al netto dei costi
fiscalmente rilevanti diretti e
indiretti a essi connessi
DETERMINAZIONE DEL VALORE
RULING OBBLIGATORIO
MERCATO – RULING FALCOTATIVO
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CRITERI VALUTAZIONE - CENNI
Il contributo economico derivante dall’utilizzo diretto dei beni
immateriali va determinato sulla base degli “standard internazionali
rilevanti elaborati dall’OCSE” con particolare riferimento alle linee guida in
materia di prezzi di trasferimento (art. 12 d.m. 30 luglio 2015)
LINEE GUIDA OCSE in materia di prezzi di trasferimento
Capitolo II - paragrafi 2.1 - 2.11
Capitolo VI - paragrafo D.2.5.
Indicazioni e principi per la selezione del MAM (Most Appropriate Method)
ATTENZIONE
Il punto 2.9 del Capitolo II delle Guidelines consente l’applicazione di
metodi differenti da quelli previsti nelle Linee Guida, purché i prezzi così
determinati siano conformi al principio di arm’s length (valore normale)
sancito in ambito OCSE e contenuto nelle Linee Guida.
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DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo
i
RICERCA FONDAMENTALE
ii
RICERCA APPLICATA
iii
DESIGN
iv
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTW. COPYRIGHT
v
RICERCHE PREVENTIVE, TEST E RIC. DI MERCATO
vi
PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra
NEXUS RATIO
Qualifying expenditures incurred
to develop IP asset
X
Overall expenditures incurred to
develop IP asset
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
REDDITO
DA IP
Overall income
from IP asset
=
Income
receiving tax
benefits
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun IP,
sulla base del rapporto
COSTI
QUALIFICATI
NEXUS RATIO
0 < valore > 1
COSTI
COMPLESSIVI
Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa
«qualificata» in attività di ricerca
N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
COSTI QUALIFICATI
COSTI COMPLESSIVI
A:
costi di R&S sostenuti
direttamente dal contribuente;
B:
costi per attività
appaltate a soggetti terzi;
di
C: costi per attività di R&S
appaltate a società del gruppo
R&S
D: costi di acquisizione di beni
immateriali
E: [(A + B + C + D) – (A + B)]
E ≤ 30% (A + B) [Up-lift]
RAPPORTI TRA COSTI QUALIFICATI E COMPLESSIVI
A
B
E
A
B
C
D
Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente
correlati a specifici beni immateriali
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il
reddito d’impresa (variazione in diminuzione)
NEXUS RATIO
REDDITO
DA IP
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
QUOTA
REDDITO
AGEVOLABILE
30% - 2015
40% - 2016
50% - 2017
VARIAZIONE
IRPEF, IRES ED
IRAP
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015 - 2017)
ATTENZIONE
•I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IP
utilizzati e non distintamente
•I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell’esercizio e dei TRE
esercizi precedenti
2012
2013
2014
2015
COSTI COMPLESSIVI
2013
2014
2015
2016
COSTI COMPLESSIVI
2014
2015
2016
2017
COSTI COMPLESSIVI
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DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE
Regole di calcolo del NEXUS RATIO dal 2018
ATTENZIONE
• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IP
utilizzato;
• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI nei periodi di imposta di
applicazione del Patent box.
2015
2016
2017
2018
CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI
2015
2016
2017
2018
TRACCIABILITA’
SPESE E REDDITI
2019
CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI
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TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI
Il diretto collegamento delle attività di R&S, beni immateriali e
reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di
rilevazione contabile o extraconabile
IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DEI
RICAVI PER OGNI SINGOLO IP
Il contribuente dovrà essere in grado di fornire evidenza del «nesso» tra i
costi di ricerca e sviluppo e i beni immateriali nonché tra questi ultimi ed il
relativo reddito agevolabile (OECD: Tracking project-by-project basis)
CONTABILITA’ ADEGUATA
Adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consenta
di isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all’intangible.
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REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI IP
Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti
dalla cessione degli IP.
CONDIZIONE
Reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di
almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di
altri beni immateriali “agevolabili” (art. 6 del d.m. del 30 luglio 2015).
Esercizi:
1
Cessione
2
3
Periodo di reinvestimento
ATTENZIONE
In caso di plusvalenza realizzata nell’ambito del gruppo: ruling facoltativo
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CIRCOLARE 36/E 2015 - PERDITE DA PATENT BOX
Nel caso di perdita, l’impresa rinvierà gli effetti positivi
dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo
di reddito.
I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale
concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito
d’impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione
in diminuzione per fruire dell’agevolazione.
MECCANISMO DI RECAPTURE
Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo
agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al
singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.
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CIRCOLARE 36/E 2015 - IP COMPANY
Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), neutrali ai
fini fiscali, in un’ottica organizzativa potrebbero consentire una più facile
gestione della disposizione agevolativa e, allo stesso tempo, rendere più
efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.
ATTENZIONE
Le operazioni straordinarie non sono considerate abusive solamente ai
fini del ruling obbligatorio
NON CI SONO VANTAGGI DI NATURA FISCALE
Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, con i
canoni dell’antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di
concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali tra società
appartenenti allo stesso gruppo.
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LA PROCEDURA – OPZIONE E ISTANZA
OPZIONE
TELEMATICA
ISTANZA DI
RULING
RULING
OBBLIGATORIO
RULING
FACOLTATIVO
ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO
ESERCIZIO DI DECORRENZA
DELL’OPZIONE
IN CARTA LIBERA ENTRO LO STESSO
TERMINE
PER I BENI UTILIZZATI DIRETTAMENTE
LICENZA D’USO E PLUSVALENZE DA
CESSIONE A SOCIETA’ DEL GRUPPO
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ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RULING
Presentazione da parte del contribuente di un’istanza scritta in carta libera
consegnabile brevi manu o da inoltrarsi a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’Ufficio Accordi preventivi e controversie
internazionali dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale
Accertamento – Settore Internazionale.
Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su
supporto elettronico.
ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D
SEDI
MILANO – VIA MANIN 25
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LA PROCEDURA – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
INTEGRAZIONE
ISTANZA
ENTRO 120 GIORNI
a
INDIVIDUAZIONE DEI BENI
b
ILLUSTRAZIONE VINCOLI DI COMPLEMENTARIETA’
c
DESCRIZIONE ANALITICA ATTIVITA’ DI R&S
d
METODI ADOTTATI PER DETERMINARE IL REDDITO
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AMMISSIBILITA’ / RIGETTO DELL’ISTANZA
TERMINE ORDINARIO A REGIME
Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’Ufficio
competente dell’Agenzia delle entrate comunica il rigetto
dell’istanza quando la stessa è carente degli elementi essenziali.
TERMINE PER LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016
Il termine per il rigetto è di 180 giorni.
ATTENZIONE
Il rigetto è comunicato dall’Ufficio con provvedimento motivato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui sia possibile desumere mediante ulteriore attività
istruttoria i predetti elementi, il termine utile per il rigetto rimane
sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
ACCESSI (EVENTUALI)
CONCORDATI
INCONTRI
Al fine di verificare la completezza
delle
informazioni
fornite,
di
formulare eventuale richiesta di
ulteriore documentazione ritenuta
necessaria e di definire i termini di
svolgimento del procedimento in
contraddittorio.
Allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili
ai fini istruttori.
SVOLTI IN CONTRADDITTORIO
Viene redatto un processo verbale di cui una
copia viene rilasciata al contribuente
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di
cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi
paesi
ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
In tal caso, la procedura viene sospesa per il periodo di tempo
necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste
all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la
collaborazione
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LA PROCEDURA – ACCORDO
ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sono
definiti i metodi ed i criteri di calcolo del reddito del bene immateriale per
gli esercizi 2015 - 2019.
ATTENZIONE
Se il ruling si conclude dopo la presentazione del modello Unico, le
deduzioni si effettuano cumulativamente nella dichiarazione relativa
all’anno di sottoscrizione dell’accordo
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO
La constatazione viene effettuata mediante processo verbale.
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LA PROCEDURA – RINNOVO DELL’ ACCORDO
L’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell’accordo
almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo.
ATTENZIONE
Istanza di rinnovo va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di
avvenuta ricezione.
Almeno quindici giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo,
l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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