Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di

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Diapositiva 1 - Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
A.G.E.LL.PP.
Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici
Le espropriazioni per pubblica
utilita’
dopo il d.p.r. 327/2001
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Premessa
Le prestazioni del professionista nel campo degli espropri sono da
considerarsi attività ‘specialistica’ di natura tecnico-amministrativa, per
la quale, oltre una approfondita conoscenza della Normativa di settore
è necessario conoscere il ‘diritto amministrativo’ e i suoi effetti verso
la proprietà privata.
La giurisprudenza in questa materia è un continuo susseguirsi di
‘variazioni’, a volte sostanziali come le sentenze della corte
costituzionale che incidono nell’impalcato strutturale della Norma, a
volte puntuali quali ricorsi giuridici che sono applicabili a singolo caso
o a casi similari.
Uno degli aspetti più incidenti degli effetti dell’esproprio è l’INDENNITA’.
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L’espropriazione per Pubblica Utilità
1 - Cenni storici
e
Principi generali
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Esproprio ed urbanistica – Cenni storici
Le leggi urbanistiche europee
Inghilterra (compulsory purchase)
1848 - primo Public Health Act, per la realizzazione di fogne,
strade, illuminazione, fornitura di acqua potabile, servizi di
nettezza urbana.
1875 - secondo Public Health Act si occupa di definire gli
standard per la larghezza delle strade, le distanze tra gli edifici
e gli spazi da garantire intorno agli edifici di abitazione.
1890 - le leggi sanitarie e le leggi sull’edilizia pubblica vengono
unificate nel Housing of the working classes act.
1909 - Prima legge urbanistica. Piani urbanistici per le aree di
nuova urbanizzazione.
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Esproprio ed urbanistica – Cenni storici
Francia (expropriation)
1841 e 1850 - prime leggi europee in materia di esproprio, per
l’acquisizione di aree per la costruzione delle linee ferroviarie e
per interventi urbani di interesse generale (pubblica utilità).
In particolare la legge del 1850 consente ai Comuni di
intervenire attraverso procedure espropriative per risanare i
quartieri di abitazione insalubri. Sarà il modello per la prima
legge italiana del 1865
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Esproprio ed urbanistica – Cenni storici
Germania (enteignung)
1875 – prima legge urbanistica prussiana. Il piano individua zone
volumetriche (densità) o funzionali (zonizzazione) diverse. La legge
consente ai comuni di acquisire terreni per la costituzione di demani
municipali. La disciplina dell’esproprio segue una regolamentazione
analoga a quella francese (valore di mercato).
Olanda (onteigening)
1902 - Legge urbanistica (nominalmente è una legge “sulla casa”)
olandese. Obbliga i comuni con più di 10.000 abitanti a redigere un
piano di ampliamento con agevolazioni a favore dell’edilizia
popolare. Norme espropriative, ampiamente utilizzate per le zone di
espansione per la creazione di demani fondiari comunali.
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Esproprio ed urbanistica – Cenni storici
Italia
L.n. 2359 del 1865 - “Sulle espropriazioni per causa di pubblica
utilità” (su modello della legge francese del 1850).
Trasferimento della capitale a Firenze. Nuovo piano regolatore
(ing. Poggi). La legge attribuisce all’ente pubblico la facoltà di
espropriare aree.
L.n. 2892/1885 – “Legge per il risanamento di Napoli”
Piano urbanistico di Napoli (ing. Gianbarba). La legge si applica a
condizioni urbane connotate da edilizia molto fatiscente;
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L’espropriazione per Pubblica Utilità
2 – L’indennità di esproprio
Il percorso normativo
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Costituzione articolo 42
La proprietà è pubblica o privata.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
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Codice Civile articolo 834
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà,
se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e contro il
pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico
interesse sono determinate da leggi speciali.
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La Legge fondamentale 25.06.1865 n. 2359
Art. 39 - L’indennità di esproprio è
commisurata al “giusto prezzo in un regime
di compravendita”……
Il criterio generale per il calcolo dell’indennità
fa riferimento al valore di mercato
del bene oggetto di esproprio
considerato in condizioni di ordinarietà.
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La legge di Napoli 15.01.1885 n. 2892
A seguito di una grave epidemia di colera che colpì la città di Napoli, nel
1884 fu emanata la legge 2892 per il risanamento della città. Tra le cause
dell'epidemia vi erano l'affollamento abitativo e le pessime condizioni
igieniche sanitarie. Per porre fine all'insalubrità, il piano di risanamento
prevedeva ampie zone di demolizione e ricostruzione. Per attuarlo, venne
messo in discussione per la prima volta il diritto di proprietà a beneficio
del fine sociale ed un provvedimento nato esclusivamente per far fronte a
delle esigenze di tipo igienico e sanitario.
Rappresentò un momento evolutivo fondamentale per la legislazione
urbanistica sul tema dell'esproprio e del calcolo dell'indennità. Questo
calcolo non si basava più sul semplice Valore di Mercato dell'immobile
(Vm), in quanto le proprietà da espropriare erano, in questa particolare
situazione, edifici dei quartieri più poveri e degradati della città di cui la
maggior parte dati in locazione.
Era pertanto necessario tenere conto del calcolo dell'indennizzo del
reddito che i proprietari percepivano con gli affitti.
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La legge di Napoli 15.01.1885 n. 2892
Per tale ragione l'art. 13 della legge prevedeva che l'indennità dovesse
essere così calcolata:"come media del valore venale e dei fitti
coacervati dell'ultimo decennio, purché essi abbiano data certa,
corrispondente al rispettivo anno di locazione”.
In difetto dei fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli
effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati. I periti non dovranno tenere
conto nella stima dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la
pubblicazione del Piano".
In questo modo l'esproprio si basava sul criterio dell'indennità che
sommava il valore di mercato alla redditività dell'immobile e i proprietari
percepivano un indennizzo molto più alto rispetto a quello calcolato sul
solo Vm, in quanto il Saggio di Capitalizzazione Annuo (relativo agli affitti)
era allora pari a circa il 14-18%.
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La legge del 22.10.1971 N. 865
(Legge casa)
TESTO: Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata.
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L. 865/71 - TITOLO II
Norme sull‘espropriazione per pubblica utilità
Art. 9
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano
all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli
interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree
comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni, per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di
singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli
agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o
danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per
l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini
dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per
l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi
nazionali.
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L. 865/71 - TITOLO II
Con la legge n. 865/71 il legislatore, al fine di dare
impulso all’attività edilizia promossa dalla P.A., esclude il
principio del “valore di mercato” puntuale, quale criterio
dell’indennità,
ed inserisce al comma 4 art. 16 il
“valore agricolo medio”
definibile come un valore di mercato determinato attraverso un
procedimento sintetico dei valori tipici.
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Valore Agricolo Medio
(VAM)
La Commissione provinciale espropri ( o in assenza l’U.T.E.)
ogni anno determina, nell’ambito delle singole regioni agrarie,
il VAM dei terreni considerati liberi da vincoli contrattuali,
secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
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La legge del 28.01.1977 N. 10
(modifica artt. 12, 15, 16, 17, 19, 20 L. 865/71 )
Comma 6 art. 14
Nelle aree comprese nei centri edificati l’indennità è
commisurata al valore agricolo medio della coltura più
redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui cade l’area
da espropriare, coprono una superficie superiore al 5% di
quella coltivata della regione agraria stessa.
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Indennità entro aree edificate
Ind  VAM max  n
dove:
VAMmax Valore agricolo medio della coltura più redditizia
della zona censuaria
n moltiplicatore definito dal Comune
n = da 2 a 5 nei comuni con meno di 100.000 abitanti
n = da 4 a 10 nei comuni con più di 100.000 abitanti
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Sentenze Corte Costituzionale
nn. 5/1980 e 223/1983
La sentenza C.C. n.5/1980 dichiara illegittimi i criteri di
determinazione delle indennità delle leggi 865/71 e 10/77.
Segue la L. 385/1980 ‘Legge tampone’ che in via provvisoria
reitera i criteri precedenti.
La sentenza C.C. n. 223/1983, censura definitivamente la ‘Legge
tampone’
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Sentenza della Cassazione 5401/1984
La censura della sentenza C.C. n.5/1980 deve ritenersi
circoscritta alle sole aree edificabili.
Sancisce il regime del “doppio binario”:
- VAM nelle aree agricole
- Valore Venale nelle aree edificabili
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Art. 5 bis Legge 08.08.1992 n. 359
INDENNITA’ AREE EDIFICABILI
Stabilisce che, in attesa di una organica disciplina in materia (…)
L’indennità delle aree edificabili è determinata in base alla
semisomma ex legge di Napoli (art.13, L.n. 2892/1885)
“sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio, il
reddito dominicale rivalutato. L’importo così determinato è
ridotto del 40%. In caso di cessione volontaria, non si applica la
riduzione”
Ind. = Vv+10R.D.riv. (-40%)
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Sentenza C.C. n. 283/93
INDENNITA’ AREE EDIFICABILI
Sancisce corretto il criterio ex art. 5 bis
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Evoluzione dei criteri di indennizzo normativa criterio

Legge Fondamentale n. 2359/1865 Valore di mercato

Legge di Napoli n. 2892/1885
Semisomma tra valore di mercato e fitti
coacervati

Legge n. 865/1971 e n. 10/1977
Valore Agricolo Medio e maggiorazioni

Sentenza c.c. n. 5/80
Illegittimità VAM (aree edificabili)

Legge n. 385/80
Riproposizione criteri censurati

Sentenza c.c. n. 223/83
Definitiva censura VAM (aree edificabili)

Sentenza c.cas. n. 5401/84
Valore agricolo medio (aree agricole) e Valore
di mercato (aree edificabili)

Legge n. 359/92 art. 5 bis
Semisomma tra valore di mercato e
coacervo R.D. (aree edificabili)

Sentenza c.c. n. 283/93
Definisce che l’art. 5 bis è coerente con la
Costituzione

D.P.R. 327/2001
in vigore da 30.06.2003
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D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(operativo dal 30.06.2003)

Art. 37. Determinazione dell'indennità nel caso di
esproprio di un'area edificabile
• Criterio ex art. 5 bis

Art. 40. Determinazione dell'indennità nel caso di
esproprio di un'area non edificabile
•
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità
definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la
possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
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D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(operativo dal 30.06.2003)

Art. 40. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di
un'area non edificabile
•
Comma 2- [Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona ... ]
•
Comma 3- [Per l'offerta da formulare ai sensi dell‘ articolo 20, comma 1
e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio
del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente
al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.]
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L’espropriazione per Pubblica Utilità
3 - Le ultime sentenze della
Corte Costituzionale
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Sentenza Corte Cost. n. 348 del 22.10.2007
INDENNITA’ AREE EDIFICABILI
illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, L. n. 359/1992 (art. 37
T.U. Espropri):
• CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo)
• Art. 117 Costituzione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
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Sentenza Corte Cost. n. 348 del 22.10.2007
EFFETTI DELLA SENTENZA
Art. 2 comma 89 L. 244/2007 (finanziaria 2008)
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata
nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità
è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso
non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero
perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che,
attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via
definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.
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Sentenza Corte Cost. 10 giugno 2011 n.181
INDENNITA’ AREE NON EDIFICABILI
(sintesi) … dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 4,
legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15,
primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge
22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall’art. 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10;
b) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 40,
commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità)
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Sentenza Corte Cost. n. 181 del 10.06.2011
EFFETTI DELLA SENTENZA
Art. 40 D.P.R. 327/01
Comma 1- Valore agricolo (valore venale)
Comma 2- VAM (illegittimo)
Comma 3- VAM (illegittimo)
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Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011
Regime delle indennità aggiuntive art. 12 del D327/01:
Le indennità aggiuntive previste in favore dei proprietari coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo professionale (art. 40, comma 4), nonché quelle
da riconoscere in favore di coltivatori diretti fittuari di aree agricole (art. 42,
comma 1), oppure edificabili (art. 37, comma 9), nonché, infine, quelle da
riconoscere in favore di proprietari coltivatori diretti di aree edificabili (art. 37,
comma 9), hanno la finalità di ristorare la perdita dell’occasione di lavoro in
agricoltura; esse pertanto non hanno alcuna attinenza al valore del fondo
espropriato.
Pertanto, l’indennità aggiuntiva prevista per il coltivatore diretto, determinata
sulla base del v.a.m. della coltura praticata, deve continuare ad essere
riconosciuta sulla scorta dell’art. 40, comma 4, in tal modo salvaguardando le
prerogative che la legge riconosce in favore di detta categoria professionale.
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Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011
Regime delle maggiorazioni
Il valore di mercato del bene rappresenta un limite insuperabile per l’indennità
di espropriazione. Occorre in ogni caso rilevare che l’art.45, laddove
riconosce la maggiorazione delle indennità determinate sulla base di una
norma dichiarata incostituzionale ( l’art. 40, commi 2 e 3), verrebbe privato di
un fondamentale elemento strutturale; ed è noto l’orientamento della Corte
Costituzionale relativo alla non operatività di norme strutturalmente e/o
funzionalmente collegate, nel caso di invalidazione di una di esse a seguito
della pronuncia di illegittimità-costituzionale (C.C. n. 164/1976). Pertanto
un’interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 45 tende ad
escludere la sua applicabilità, e quindi il riconoscimento di importi ulteriori
rispetto al valore del bene, almeno a favore dei proprietari non coltivatori
diretti.
L’indennità dell’area resta comunque legata al valore di mercato del bene, e
ciò indipendentemente dalla stipula di un atto di cessione volontaria e dalla
qualifica professionale del proprietario.
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Effetti della Sentenza C.C. n. 181/2011
Triplicazione indennitaria per i c.d.
Per i coltivatori diretti, il sistema indennitario ora vigente prevede, in ogni
caso, il riconoscimento di una duplice indennità: quella attinente al bene
espropriato, determinata sulla scorta dell’art. 40, comma 1, e quindi sul
valore di mercato e quella connessa alla qualifica professionale, prevista
dall’art. 40, comma 4, liquidata in base al v.a.m. della coltura in atto.
Ciò significa che l’indennizzo per la perdita dell’occasione di lavoro
riconosciuto al coltivatore diretto non è legato alla stipula dell’atto di
cessione volontaria, e spetta pertanto in ogni caso.
Detto indennizzo va determinato sulla base del v.a.m. della coltura in atto, e
non deve essere condizionato da aumenti o diminuzioni in dipendenza
dell’accettazione o del rifiuto della indennità di espropriazione relativa al
fondo agricolo.
La triplicazione del v.a.m. in favore del coltivatore diretto non può essere
più applicata, poiché manca ormai la norma di riferimento.
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L’espropriazione per Pubblica Utilità
4- Le procedure peritali
Art. 21 Dpr 327/01
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non
hanno concordato la determinazione della indennità di
espropriazione.
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per
la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei
seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di
propria fiducia.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità
espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già
designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va
presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine
non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in
cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per
effettive e comprovate difficoltà.
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il
bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il
bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia
interesse.
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i
professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro
che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del
tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma
determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario
dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in
via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono
poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle
operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima
della data stabilita.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o
ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità
espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che
possono prenderne visione ed
estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che
ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed
estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a
maggioranza.
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla
relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito
della eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa
la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata
manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito
presso
la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.
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Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da
depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice
di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative
relazioni.
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di
cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione
dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede
entro novanta giorni dalla richiesta.
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le
previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.
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L’espropriazione per Pubblica Utilità
5- Il Piano Particellare
PRELIMINARE
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Il piano particellare preliminare
Art. 17 comma 1 lett. i) D.P.R. 05.10.2010, n. 207
(piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili)
Il piano particellare di esproprio, per sua ordinaria
concezione, è uno strumento essenziale del ‘progetto
definitivo’, descritto nei contenuti all’art. 31 del Dpr 207/10
(già art. 33 Dpr 554/99);
Precedentemente la L. 109/94 e Dpr 554/99, prevedevano
che: …. il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l’avvio della procedura espropriativa.
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Il piano particellare preliminare

Nell’uso comune, quando si redigeva un progetto che
interessava aree in esproprio, anche ai soli fini dell’avvio della
procedura di esproprio veniva redatto un piano particellare di
massima, oltre che per individuarne le ditte catastali a cui
avviare le comunicazioni (artt. 7 e 8 L. 241/90), anche per
individuare i costi dell’esproprio necessari per completare il
‘Calcolo sommario della spesa’.

Di fatto il Dpr 207/10 ha, giustamente, normato quanto era
nell’uso di una corretta progettazione.

La differenza operativa nasce da una corretta applicazione
della citata sentenza C.C. 181/11. I piani particellari più
complessi, di norma, riguardano le opere viarie o in linea
(strade, condotte, ecc.) da realizzarsi fuori dai centri abitati, in
zone prevalentemente ‘agricole’.
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Il piano particellare preliminare


Prima della sentenza C.C. 181/11 un piano particellare poteva
essere redatto computando le indennità, per aree non
edificabili, sulla base del VAM della coltura effettivamente
praticata (con la maggiorazione a favore del c.d.). L’importo
ricavato, generalmente, copriva i costi effettivi dell’esproprio;
Dal giugno 2011, ciò non è più possibile. Nei progetti già
finanziati con esproprio ed appalto in itinere i problemi generati
sono di tre tipi:
•
•
•
Rivisitare in corso i ‘piani particellari di esproprio’, allegati
alla dichiarazione di pubblica utilità, e riassegnare i valori
venali (Vv) in luogo dei VAM per ciascun area a
prescindere dal tipo di coltura;
Offrire l’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 20 Dpr
327/01, sulla base di elementi puntuali;
Riordinare le somme dei quadri economici di progetto (ove
compensabili).
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Il piano particellare preliminare
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Il piano particellare preliminare
Superato il periodo transitorio che la variazione della normativa
implica per le procedure in corso, il piano particellare
preliminare diventa un elemento essenziale della progettazione
preliminare e la sua puntuale predisposizione un importante
documento tecnico per l’avvio delle procedure finalizzate
all’esproprio.
In sostanza il piano particellare preliminare deve contenere tutti
gli elementi del piano particellare di esproprio (art. 31 Dpr
207/11), ma in maniera più generica.
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26 ottobre 2012 - FERMO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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