Flexicurity: stato dell`arte e contesto europeo
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Flexicurity: stato dell`arte e contesto europeo
Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo di Andrea Fontanesi e Marco Vittore Capitini PRIMA PARTE: La flexicurity, coniugare la flessibilità del lavoro con il modello sociale europeo di Andrea Fontanesi Premessa�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 9 Flexicurity: i primi sviluppi �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 13 Flexicurity, globalizzazione e Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 18 Gli esempi di eccellenza �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 22 La visione dell’OCSE e della Commissione europea �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 28 Il background della flexicurity�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 31 Le sfide del XXI secolo: il Libro Verde �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 35 38 Flexicurity e segmentazione del mercato del lavoro �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 49 La posizione italiana sul Libro Verde �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 53 “I Sentieri della flexicurity” �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 58 Verso principi comuni di flexicurity �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 60 I quattro percorsi tipici �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 64 L’evoluzione della flexicurity �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 70 Le ragioni delle imprese e dei lavoratori�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 74 Il sistema austriaco. Aspetti finanziari �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 77 Il contesto economico della flexicurity: la globalizzazione�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 80 Parlamento europeo: modernizzazione del diritto del lavoro �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 84 Gli ultimi contributi europei del 2007 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 90 Alcune considerazioni generali�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 99 Conclusioni relative al nostro Paese�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 106 Bibliografia�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 118 Gli interventi del Governo Italiano �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � i focus di xformare PRIMA parte Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo SECONDA PARTE: Analisi comparata dei sistemi di flexicurity in Europa di Marco Vittore Capitini Il sistema di flexicurity in Danimarca�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 127 Il sistema di flexicurity nel Regno Unito�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 133 Il sistema di flexicurity in Svezia�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 138 Il sistema di flexicurity nei Paesi Bassi �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 143 Schede comparate sulle politiche della flexicurity nei paesi europei�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 151 Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 155 Politiche attive per l’occupazione� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 170 I sistemi di lifelong learning�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 186 Sistemi di protezione sociale�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 199 Conclusioni�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 214 Bibliografia�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 217 Sitografia�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � 219 i focus di xformare PRIMA PARTE: La flexicurity, coniugare la flessibilità del lavoro con il modello sociale europeo di Andrea Fontanesi i focus di xformare Premessa Uno degli elementi che caratterizzano i mercati del lavoro in Europa è la crescente dicotomia tra insider e outsider, cioè tra chi è protetto e chi non lo è. Per la Commissione europea la flexicurity è la risposta per accrescere la protezione dei primi e al tempo stesso per ridurre la dimensione dei secondi. La frammentazione e segmentazione dei mercati del lavoro è stata la conseguenza più evidente della globalizzazione in Europa. La delocalizzazione, la forte mobilità dei capitali, delle imprese e delle persone hanno messo in evidenza la rigidità dei sistemi meno flessibili di sicurezza sociale, in questo modo gli effetti di questi processi hanno posto a quei mercati l’obbligo di riorganizzare i propri modelli di sicurezza, selezionando obiettivi, target, prestazioni e servizi, razionalizzando dunque, come unica via per riuscire a difendere il proprio modello sociale, strategie di flessibilità che però preservino la sostanza del modello sociale europeo. Finora l’Europa ha costruito diverse esperienze di flexicurity la più nota delle quale è quella danese (che trova origine nel cosiddetto “accordo di settembre” del 1899) che si fonda sulla simmetria e l’equilibrio del cosiddetto “Triangolo d’oro” che prevede un’alta flessibilità delle tipologie contrattuali, affiancate da un forte e generoso sistema di sicurezza sociale e da una copertura del reddito mancante tra i più elevati in Europa, ma anche, e soprattutto, da politiche attive particolarmente intensive sull’apprendimento permanente. Altra esperienza d’interesse è quella irlandese che si basa su un approccio diverso ma ugualmente efficace che mette, in primis, l’accento sullo sviluppo e la crescita, e dove gli elementi che lo compongono si articolano con estremo equilibrio. La ricerca e lo sviluppo e l’apertura agli investimenti esteri sono i due elementi che accompagnano questa esperienza dando sostanza alla creazione di strumenti e di politiche attive. La crescita e la produttività sono sostanziate con politiche che includono e supportano la competitività del sistema nazione, investendo notevoli risorse anche attraverso il rafforzamento di processi e pratiche innovative e gestionali. Il dialogo sociale è il supporto centrale di questa esperienza. Anche in Austria è stata sperimentata una forma di flexicurity diversa dalle altre. Si può dire che questa esperienza prende piede a partire dalla legge che ha modificato il sistema di quiescenza o indennità di licenziamento entrato in vigore nel 2003. Questo nuovo sistema prevede che il datore di lavoro versi su un conto intestato al lavoratore un importo fisso mensile; in questo modo, poiché l’indennità di licenziamento non è più collegata agli anni di servizio, il lavoratore non perde più, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, i diritti acquisiti. Questo meccanismo si è rivelato un formidabile stimolo alla mobilità interaziendale. i focus di xformare PRIMA parte Ma vi è una quarta esperienza, quella olandese, che merita attenzione. Questa si caratterizza per la forte presenza della contrattazione collettiva e del dialogo sociale anche nella gestione del modello. La legge sulla flessibilità e la sicurezza del 1999 consente la contrattazione di - al massimo - tre contratti consecutivi a tempo determinato. Il secondo aspetto determinante è l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento delle agenzie di somministrazione ed infine l’inserimento nel Codice del lavoro dei contratti a tempo determinato e di somministrazione, accompagnati da standard minimi in materia di protezione e retribuzione. Il consenso delle parti sociali è fondamentale per l’equilibrio del sistema, anche per garantire l’allargamento delle tutele. A ciò si aggiunge, come vero pilastro del sistema, la gestione delle parti sociali dei fondi per la formazione nelle diverse categorie produttive. In Italia sono molti gli interrogativi emersi, quando non vere e proprie critiche ai modelli illustrati, in particolare rispetto a quello danese, il più osannato anche tra gli addetti più vicini al mondo del lavoro. Il primo aspetto che viene messo in discussione è quello relativo ai risultati effettivi ottenuti in termine di maggiore occupazione. È vero, si afferma, che il tasso di disoccupazione è passato dal 10 al 6 per cento tra il 1995 e il 2005, ma non sarebbero stati inclusi nelle statistiche i lavoratori collocati in pensione anticipata, quelli che sono scritti a qualche “politica di attivazione” e coloro che usufruiscono di una forma qualsiasi di congedo; in questo modo si è ridottocosì notevolmente il totale della popolazione attiva. A questa osservazione è stata associata l’anomalia che rappresenta il settore pubblico, che occupa oltre il 36 per cento degli occupati, più del doppio dell’Italia, della Francia o della Germania, nessuno dei quali tocca il 20 per cento. In sostanza, sostengono i critici – non della flexicurity, ma del modello danese in particolare - che il successo di questo modello è soprattutto il risultato di un effetto statistico difficilmente realizzabile nel resto dell’Europa. Più attingente appare tuttavia la visione che vede la trasferibilità sic et sempliciter e la sostenibilità dei modelli analizzati, in particolare di quelli nordici, come operazioni di estrema difficoltà perché la percentuale di popolazione che usufruisce di formazione in quei paesi è del 13, o più, per cento, mentre in Italia siamo davvero lontani da traguardi simili che, se realizzati, coinvolgerebbero oltre due milioni di persone, con costi inaccessibili per le disastrate finanze italiane; lo stesso ragionamento vale per la spesa in politiche attive che nella sola Danimarca supera il 4,5 per cento del Pil mentre in Italia arriva appena all’1,4 per cento. Eppure la necessità di affrontare le inevitabili trasformazioni del nostro mercato del lavoro, per renderlo più dinamico e attivo, vedono nella complementarietà dei cambiamenti nella flessibilità in uscita e nell’offerta di sicurezza, un sistema compatibile con la debolezza della nostra struttura economica, ma non per questo meno giusto e generoso verso i settori più svantaggiati del mercato del lavoro italiano. In sostanza, ci sembra di capire che ovunque nel sistema produttivo nazionale sia evidente la necessità di un sistema di flexicurity “all’italiana” che tenga conto delle particolari strozzature e inefficienze del nostro mercato del lavoro. Si tratta dunque di immaginare e costruire, anche attraverso gli strumenti della concertazione, una risposta attiva e dinamica alle sfide della globalizzazione ma, non per questo, 10 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Premessa inevitabilmente si può pensare che i conti siano di esclusiva spettanza degli Stati e dei soli lavoratori. La flessibilità in uscita senza le necessarie contropartite di sicurezza, formazione permanente, e integrazione al reddito, diventa dunque un mero carico per i lavoratori che così si piegherebbero alle variabili esterne della politica e dell’economia, in altre parole della globalizzazione, così come essa oggi si presenta, e cioè con tutte le sue criticità e asimmetrie. Allora il dialogo sociale è la sede di costruzione di un equilibrio “integrato e bilanciato” di flessibilità e sicurezza. Questo volume, scritto dal colleghi Andrea Fontanesi e Marco Vittore Capitini, ripercorre tutto l’itinerario della costruzione dell’esperienza della flexicurity in Europa, vista soprattutto dal punto di vista dell’intervento della Commissione europea, fin dai primi anni Novanta e fino al dibattito recente provocato dal Libro Verde sul Diritto del lavoro. Esso ha il merito di offrirci tutti gli strumenti per capire le idee e il dibattito in corso nel nostro Paese. i focus di xformare 11 Flexicurity: i primi sviluppi 1. flexicurity: i primi sviluppi La flexicurity tenta di trovare un equilibrio fra la flessibilità a favore dei datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori. Quando si iniziò a parlare di questa necessaria mediazione? La patria della flexicurity è la Danimarca ed è lì che per la prima volta si affrontò la questione di cercare un giusto contemperamento tra flessibilità e sicurezza. Come risulta dalla comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007, “Verso principi comuni di flexicurity” (Allegato II), il mercato del lavoro danese presenta un’efficace combinazione di flessibilità e sicurezza in quanto presenta una normativa del lavoro flessibile e una protezione del lavoro relativamente bassa, ampi sforzi in materia di apprendimento permanente e di politiche attive del mercato del lavoro, nonché un sistema di sicurezza sociale generoso. Questo quadro risale al cosiddetto “accordo di settembre” del 1899 concluso dalle parti sociali datoriali e dei lavoratori, che ha controbilanciato il diritto di assumere e licenziare con lo sviluppo di un sistema pubblico di indennità in campo occupazionale. Nel secolo scorso, negli anni ‘60, con la costituzione del servizio pubblico per l’impiego, lo Stato si è accollato gran parte del rischio legato all’occupazione. Alla fine poi degli anni ‘80 e all’inizio degli anni ‘90 a questo quadro si sono aggiunte politiche attive del mercato del lavoro volte a motivare i disoccupati a cercare ed accettare un’occupazione come anche a migliorare le loro qualifiche. Lo sviluppo delle competenze è stato stimolato da un sistema di rotazione del lavoro che ha consentito ai lavoratori di formarsi mentre dei disoccupati li sostituivano temporaneamente. Questi elementi presi Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo. i focus di xformare 13 PRIMA parte assieme costituiscono il cosiddetto “triangolo d’oro” di accordi contrattuali flessibili, un sistema generoso di sicurezza e previdenza sociale e ampie politiche attive del mercato del lavoro. Il modello danese della flexicurity opera come un “contratto” non scritto, una sorta di compromesso storico tra Stato, datori di lavoro e salariati. Senza l’approvazione delle tre parti la flexicurity non potrebbe funzionare. La Danimarca, che ha una popolazione di soli 5,4 milioni di abitanti, è un esempio di eccellenza nell’attuazione di tutti i parametri della strategia di Lisbona. Si tratta di un Paese caratterizzato da tassi di occupazione estremamente elevati (77,4% nel 2006), con una disoccupazione (3,9%) e una disoccupazione di lunga durata (0,8%) molto contenute, un elevato turnover (un quarto dei lavoratori è stato con lo stesso datore di lavoro per meno di un anno), un’elevata partecipazione all’apprendimento permanente (29,2). Il bilancio pubblico è in avanzo, così come la bilancia dei pagamenti. La disoccupazione è in calo. Le esportazioni sono in aumento, così come la domanda interna. La Danimarca è inoltre autosufficiente dal punto di vista energetico, risultandone addirittura esportatrice netta. Tutti elementi non presenti in altri contesti. Rimane però l’interesse per un modello vincente, che è giustamente oggetto di studio. In altri Paesi l’approccio alla flexicurity è più recente ma altrettanto interessante. Si deve infatti considerare che il modello danese non è di per sé esportabile senza adattamenti. Pur non usando subito il termine flexicurity, anche nei Paesi Bassi si avvertì presto la necessità di contemperare la flessibilità e la sicurezza. L’”Accordo di Wassenaar” (1982) ha accettato la moderazione salariale in cambio di occupazione e ha aperto la via allo sviluppo di lavori part time nel contesto degli accordi collettivi. I lavori part time si basano per lo più su contratti a tempo determinato e non vanno confusi con il “lavoro precario”. Negli anni ‘90 del secolo scorso poi, la relativa mancanza di flessibilità del mercato del lavoro suscitava preoccupazione, ma le autorità pubbliche non riuscivano a trovare un accordo sulla modernizzazione del diritto del lavoro. Le parti sociali (nell’ambito della Fondazione del lavoro) furono infine invitate a negoziare un pacchetto di misure. Dopo un lungo dibattito, l’accordo si è concentrato sul rafforzamento della posizione dei lavoratori con contratto temporaneo, riducendo il precariato senza pregiudicare però l’aspetto della flessibilità. Esso comportava tre aspetti principali: 1)limitare a tre il ricorso consecutivo a contratti a tempo determinato (il contratto successivo al terzo doveva essere a tempo indeterminato); 2)eliminare gli ostacoli al funzionamento delle agenzie di lavoro temporaneo; 3)riconoscere i contratti a tempo determinato e i contratti delle agenzie di lavoro temporaneo nel codice del lavoro e introdurre una protezione e una paga minima. 14 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Flexicurity: i primi sviluppi I lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo sarebbero stati coperti dagli accordi collettivi che offrivano garanzie in termini di salari, formazione e pensione integrativa. L’accordo è stato recepito nella legislazione. La legge sulla flessibilità e la sicurezza (il flexicurity act) è entrata però in vigore solamente il 1° gennaio 1999. Nel corso degli anni ’90 i Paesi Bassi hanno visto comunque una drastica riduzione della disoccupazione e una forte creazione di posti di lavoro. Per quanto riguarda invece i documenti europei, si deve considerare in primo luogo il Libro Verde della Commissione del 1997 sulla “Partnership per una nuova organizzazione del lavoro” che ha sottolineato l’importanza sia della flessibilità che della sicurezza, per realizzare la competitività e l’ammodernamento dell’organizzazione del lavoro. L’idea inoltre caratterizza principalmente il pilastro dell’adattabilità delle Linee guida dell’occupazione dell’UE, in cui “i partner sociali sono invitati a negoziare a tutti i livelli appropriati accordi diretti a modernizzare l’organizzazione di lavoro, comprese condizioni di lavoro più flessibili, allo scopo di rendere le imprese produttive e competitive e realizzare l’equilibrio richiesto fra flessibilità e sicurezza”. Questo equilibrio è inoltre costantemente richiamato nell’Agenda Sociale Europea 2000-2005. La richiesta di sicurezza dell’occupazione per bilanciare la flessibilità nel mercato del lavoro inoltre è manifestata nel dialogo sociale europeo. Per esempio, l’Accordo Quadro Europeo sul lavoro part time (concluso il 6 giugno1997) e l’Accordo Quadro Europeo su lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999), si riferiscono entrambi alla “flessibilità dell’orario di lavoro ed alla sicurezza per i lavoratori”. Tali Accordi sono poi stati recepiti in due direttive. Le Considerazioni Generali dell’Accordo sul lavoro a tempo determinato riconoscono esplicitamente che l’Accordo è una risposta all’invito del Consiglio Europeo di negoziare in un’ottica “che realizzi l’equilibrio richiesto fra flessibilità e sicurezza”. La sicurezza del lavoro ha un interesse particolare rispetto al lavoro a tempo determinato. Come il Memorandum esplicativo della Commissione al progetto di direttiva che implementa l’Accordo ha spiegato: “la Commissione considera che le disposizioni del livello comunitario su lavoro a tempo determinato siano un fattore importante nella ricerca del giusto equilibrio fra flessibilità e sicurezza. Il contributo dei partner sociali è positivo in sé in quanto garantisce che la giusta considerazione è data sia alla competitività che agli interessi dei lavoratori”. Il concetto della flexicurity è stato applicato estesamente ai contratti collettivi al livello di impresa negli Stati membri. Una ricerca pubblicata nel 2000 dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha segnalato in 43 accordi importanti - i cosiddetti patti per l’occupazione e la competitività che hanno contribuito significaComunicazione della Commissione COM (2000) 379 finale, Bruxelles, del 28 giugno 2000. “Ristrutturazione gestionale: i contratti collettivi su occupazione e competitività”, (K. Sisson). i focus di xformare 15 PRIMA parte tivamente a creare occupazione – la realizzazione di un luogo di lavoro sempre più flessibile e un metodo di partership nelle relazioni industriali. Successivamente e - significativamente – si sottolinea l’importanza della flexicurity nel Report coordinato da Wim Kok nel novembre 2003. Nel Rapporto viene sottolineato che per incrementare occupazione e produttività, sono necessari quattro tipi di azione: •aumentare la flessibilità di lavoratori e imprese; •attrarre più persone nel mercato del lavoro; •investire con più convinzione nel capitale umano; •assicurare l’attivazione di riforme attraverso una migliore governance. Con riferimento specifico alla flexicurity, si sostiene che: “Una più pronta reattività delle economie dell’Unione europea al cambiamento richiede un alto livello di flessibilità nei mercati del lavoro, in particolare attraverso organizzazioni del lavoro moderne, ed una varietà di accordi contrattuali e di lavoro. Ciò può realizzarsi solamente in combinazione con un’adeguata tutela verso i lavoratori, con riferimento alla loro capacità di rimanere ed avanzare all’interno del contesto occupazionale. Dato che la flessibilità è nell’interesse dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori, è auspicabile il coinvolgimento delle parti sociali”. È stato sottolineato (Emilio Gabaglio, Membro del Comitato Occupazione dell’UE) che la parte iniziale del Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, del 22 novembre 2006, si rifà alle conclusioni a cui era già pervenuta nel 2003 proprio la task force sull’occupazione presieduta dall’ex primo ministro olandese Wim Kok. In quel testo si sosteneva che la ricerca della flessibilità prodottasi negli ultimi anni in molti paesi europei aveva generato una crescente diversità delle forme di contratto di lavoro e questa diversificazione contrattuale ha avuto come effetto di promuovere una frammentazione eccessiva del mercato del lavoro. In qualche modo la task force e il Libro Verde tendono a dire che per evitare questa eccessiva frammentazione, che molto spesso si traduce in situazioni di precarietà e mette in discussione la coesione sociale nei nostri paesi, si tratta di spostare l’accento da questa “flessibilità ai margini” a una ridiscussione delle protezioni dei contratti standard. Questo è un punto che indubbiamente suscita grande perplessità e che è necessario sottoporre – come sta avvenendo - ad una profonda riflessione. Successivamente si fa riferimento alla flexicurity nel Rapporto dell’OCSE su tendenze e problemi del mercato del lavoro del 2004. Viene sostenuto che “una politica che sia realmente diretta a coniugare obiettivi occupazionali e sociali, comporta un ridotto grado di regolazione delle tutele del lavoro, combinato Report of the Employment Taskforce, coordinato da Wim Kok: “Jobs, Jobs, Jobs. Creating more employment in Europe”, del novembre 2003. Employment Outlook 2004. 16 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Flexicurity: i primi sviluppi con servizi che aiutino i lavoratori a migliorare la propria occupabilità. Questo richiede un approccio basato su “obblighi reciproci” in cui l’orientamento, il supporto alla ricerca del lavoro ed altri servizi per il reimpiego, siano offerti solo agli individui che ricercano attivamente un’occupazione o operino per migliorare la propria occupabilità”. Nel 2005 si deve menzionare uno studio dell’ILO, il cui autore è Peter Auer. L’Autore sostiene che: “la flexicurity rappresenta un bilanciamento tra le politiche attive del lavoro, volto a coniugare flessibilità e sicurezza. Flessibilità, stabilità e sicurezza sono necessarie per accompagnare i cambiamenti strutturali ed i bisogni dei lavoratori. La flexicurity propone una politica di “mobilità protetta” nel mercato del lavoro, diretta a coniugare flessibilità e sicurezza”. Il resto è storia attuale. Abbiamo il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro del novembre 2006, la comunicazione della Commissione verso principi comuni di flexicurity del giugno 2007, la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 sulla modernizzazione del diritto del lavoro e altri documenti che sono intervenuti successivamente. Di questi documenti e dell’ampio dibattito che hanno determinato, parlerò ampiamente di seguito. Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, presentato dalla Commissione europea il 22 novembre 2006. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007. Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (2007/2023(INI)). i focus di xformare 17 PRIMA parte 2. f lexicurity, globalizzazione e Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) La flexicurity è un nuovo modo di guardare alla flessibilità e alla sicurezza nel mercato del lavoro, che intende assicurare ad un maggior numero di persone posti di lavoro validi, in un contesto di rapida trasformazione economica. La flexicurity può essere quindi definita quale strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro. Il cambiamento economico imposto dalla globalizzazione, dallo sviluppo di nuove tecnologie, dall’integrazione economica europea e internazionale e dall’invecchiamento della popolazione, richiede l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, ma deve essere accompagnato da un’adeguata sicurezza sociale. Nel complesso la globalizzazione rappresenta un’occasione per la crescita e l’occupazione, ma i cambiamenti che essa reca con sé richiedono risposte rapide da parte delle imprese e dei lavoratori. Le imprese hanno la necessità di sviluppare i loro prodotti e servizi più velocemente rispetto al passato. Se esse vogliono stare nel mercato, devono continuamente adattare i loro metodi di produzione e la loro forza lavoro che deve acquisire sempre nuove competenze. Allo stesso tempo i lavoratori devono essere adattabili alle trasformazioni economiche e formarsi lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa. I lavoratori devono però godere, nel contempo, di nuovi tipi di sicurezze che li aiutino a rimanere occupati e li accompagnino attraverso questi cambiamenti. La flexicurity è il tentativo di coniugare queste due fondamentali necessità. 18 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Flexicurity, globalizzazione e SEO La flexicurity intende promuovere una combinazione virtuosa tra un mercato del lavoro flessibile e un alto livello di occupazione, incrementando nel contempo la sicurezza. Essa vuole essere la risposta al dilemma dell’Unione europea su come mantenere e incrementare la competitività delle imprese, preservando il modello sociale europeo. A ciò si aggiunge l’emergere, in diversi paesi, di mercati del lavoro segmentati in cui coesistono lavoratori relativamente protetti e lavoratori sprovvisti di protezione (gli “insider” e gli “outsider”). Le donne, i giovani e i migranti sono già sovradimensionati tra gli outsider del mercato del lavoro e i lavoratori anziani si trovano ad affrontare molteplici difficoltà per trovare un posto di lavoro. Anche chi ha un contratto a tempo indeterminato si può sentire minacciato perché in caso di licenziamento si trova ad affrontare le stesse difficoltà a trovare un posto di lavoro di qualità. La Commissione sottolinea con forza che deve aumentare il numero di coloro che traggono profitto dal cambiamento e si deve riuscire a trasformare un maggior numero di “esclusi” in “inclusi”. La flexicurity ha un posto preminente negli orientamenti integrati per l’occupazione concordati all’unanimità dagli Stati membri e che sottendono l’attuazione, a livello sia europeo che nazionale, della Strategia di Lisbona rivisitata per la crescita e l’occupazione. Quest’ultima promuove infatti una risposta attiva ai cambiamenti della globalizzazione. In particolare la Guideline 21 delle Linee Guida per l’Occupazione 2005-08 sottolinea la necessità di promuovere la flessibilità combinata con la sicurezza sociale e la riduzione della segmentazione del mercato del lavoro, avendo anche riguardo al ruolo delle parti sociali. L’obiettivo fissato dal Consiglio di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 era di fare dell’Europa in dieci anni “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”. La SEO è una componente fondamentale nell’ambito di questa più ampia strategia globale. Per raggiungere gli obiettivi di Lisbona relativi a posti di lavoro più numerosi e migliori servono nuove forme di flessibilità e di sicurezza. I singoli hanno sempre più bisogno di sicurezza dell’occupazione piuttosto che di sicurezza del posto di lavoro, poiché sono sempre meno coloro che hanno lo stesso impiego per tutta la vita. In questo contesto gli Stati membri sono chiamati a promuovere un clima di fiducia nel quale tutti gli attori interessati accettino la responsabilità del cambiamento. Le strategie della flexicurity - osserva la Commissione europea - possono contribuire a modernizzare i mercati del lavoro europei e a meglio affrontare le sfide e le opportunità della globalizzazione. Esse comprendono nel contempo soluzioni contrattuali flessibili e affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, strategie globali di apprendimento permanente e sistemi moderni di protezione sociale atti a garantire un adeguato sostegno dei redditi durante periodi di disoccupazione. Il modello della flexicurity attribuisce infatti una forte ruolo alle politiche attive del lavoro e al lifelong learning, fornendo un’eguale opportunità per tutti, nel rispetto delle pari opportunità. i focus di xformare 19 PRIMA parte Il Consiglio Europeo ha sollecitato gli Stati membri “a sviluppare in maniera più sistematica nei Piani Nazionali di Riforma, strategie a tutto campo per migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese. La Commissione, assieme agli Stati membri e alle parti sociali, è stata invitata nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006 e dell’8 e 9 marzo 2007, ad esaminare “lo sviluppo di una serie di principi comuni in materia di flexicurity”, quale utile riferimento per conseguire mercati del lavoro più aperti e reattivi e luoghi di lavoro più produttivi. Nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio dell’8 e 9 marzo 2007, si legge infatti, nella parte relativa a “Promuovere l’occupazione, modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo”, punto 18: che “alla luce dei positivi sviluppi registrati sui mercati del lavoro degli Stati membri, il Consiglio Europeo sottolinea l’importanza del “lavoro di qualità” e dei principi che ne sono alla base, ossia i diritti e la partecipazione dei lavoratori, la parità di opportunità, la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro e un’organizzazione del lavoro favorevole alla famiglia. Il Consiglio Europeo attende con interesse la discussione sulla comunicazione della Commissione relativa alla flexicurity, che dovrebbe servire a preparare una serie di percorsi in materia di flexicurity allo scopo di trovare la corretta combinazione di politiche, adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, compresa una maggiore partecipazione a quest’ultimo. È altresì necessario rafforzare l’approccio al lavoro basato sul ciclo di vita per migliorare l’accesso al mercato del lavoro e promuovere una vita lavorativa più lunga e la mobilità professionale durante l’intero ciclo di vita”. Nell’aprile 2007 la Commissione e gli Stati membri hanno raggiunto il consenso sulle quattro componenti del tema in oggetto: •la flexicurity è un insieme di negoziazioni contrattuali flessibili e rigide allo stesso tempo; •la flexicurity è costituita da politiche attive per l'occupazione, che consentano ai lavoratori di relazionarsi con il cambiamento e di trovare una rapida ricollocazione professionale; •la flexicurity è un sistema di apprendimento durante tutto l'arco della vita, tale da garantire adattabilità ed occupabilità per tutti i soggetti; •la flexicurity implica anche moderni sistemi di protezione sociale sia a supporto del reddito, che di tutela delle condizioni di lavoro e di vita. La flexicurity non riguarda solamente l’introduzione di nuove politiche. L’elemento di novità sta piuttosto nella combinazione di misure politiche introdotte simultaneamente, riconoscendo la necessità di conseguire congiuntamente gli obiettivi in termini di flessibilità e di sicurezza piuttosto che tentare di raggiungerli separatamente, in base al concetto secondo Comitato per l’Occupazione, EMCO, Gruppo di lavoro sulla flexicurity, maggio 2006 20 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Flexicurity, globalizzazione e SEO il quale la sicurezza non è rappresentata dalla stabilità del posto di lavoro, quanto piuttosto dalla sicurezza dell’occupazione e della sicurezza durante le fasi di transizione. Un tale atteggiamento richiede coerenza tra le riforme della protezione sociale e le politiche occupazionali, sostenendo i lavoratori e gli individui affinché si sentano più sicuri e considerino la globalizzazione ed i cambiamenti del mercato del lavoro come un’opportunità e come un elemento accettabile della propria vita lavorativa. i focus di xformare 21 PRIMA parte 3. Gli esempi di eccellenza Il dibattito sulla flexicurity – osserva la Commissione nella sua comunicazione del 27 giugno 2007 sul tema - si è ispirato ai risultati positivi in termini occupazionali e socioeconomici registrati in alcuni Stati membri. Tra i quali in primo luogo la Danimarca. Il mercato del lavoro danese presenta un’efficace combinazione di flessibilità e sicurezza, in quanto presenta una normativa del lavoro flessibile e una protezione del lavoro relativamente bassa, ampi sforzi in materia di apprendimento permanente e di politiche attive del mercato del lavoro, nonché un sistema di sicurezza sociale generoso. Il cosiddetto “triangolo d’oro” di accordi contrattuali flessibili, un sistema generoso di sicurezza e previdenza sociale e ampie politiche attive del mercato del lavoro, ha dato i suoi frutti. La Danimarca è infatti caratterizzata da tassi di occupazione estremamente elevati (77,4% nel 2006), una disoccupazione (3,9%), una disoccupazione giovanile (7,7%) e una disoccupazione di lunga durata (0,8%) molto contenute, un elevato turnover (un quarto dei lavoratori è stato con lo stesso datore di lavoro per meno di un anno), un’elevata partecipazione all’apprendimento permanente (29,2%), un tasso contenuto di persone a rischio di povertà (12%) e un sentimento generalizzato di sicurezza tra la popolazione. Esempi di “eccellenza” nel campo della flexicurity si hanno inoltre – come evidenziato nell’Allegato II della comunicazione sopra citata - in Austria, nei Paesi Bassi, in Spagna ed in Irlanda. Nei Paesi Bassi il cosiddetto “Accordo di Wassenaar” (1982) ha accettato la moderazione salariale in cambio di occupazione e ha aperto la via allo sviluppo di lavori part-time 22 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli esempi di eccellenza nel contesto degli accordi collettivi. Negli anni ’90 la relativa mancanza di flessibilità del mercato del lavoro suscitava preoccupazione, ma le autorità pubbliche non riuscivano a trovare un accordo sulla modernizzazione del diritto del lavoro. Le parti sociali sono state infine invitate a negoziare un pacchetto. L’accordo si è concentrato sul rafforzamento della posizione dei lavoratori con contratto temporaneo, riducendo il precariato senza pregiudicare però l’aspetto della flessibilità. L’Accordo è stato recepito nella legislazione. La legge sulla flessibilità e la sicurezza è entrata in vigore il 1° gennaio 1999. Il flexicurity act, ha permesso nel giro di due anni di rendere stabili 170 mila contratti atipici. In base alle nuove norme, solo il primo contratto stipulato, della durata di 26 settimane, risulta senza garanzie. Al momento del rinnovo, il successivo, che può durare sei mesi, deve prevedere anche il versamento dei contributi pensionistici. Il flexicurity act stabilisce che il quarto rinnovo contrattuale avvenga sotto forma di lavoro a tempo indeterminato, mettendo la parola fine alla pratica degli occupati in affitto. Nel corso degli anni ‘90 i Paesi Bassi hanno visto una drastica riduzione della disoccupazione e una forte creazione di posti di lavoro. I tassi di occupazione sono elevati (74,3% nel 2006) e questo vale anche per le donne (67,7%). L’occupazione espressa in equivalente a tempo pieno è inferiore a causa del peso notevole del part time. I lavori part time si basano per lo più su contratti a tempo determinato e non vanno confusi con il “lavoro precario”. La grande maggioranza dei lavoratori part time, che sono per lo più donne, scelgono volontariamente questa opzione lavorativa. La disoccupazione è contenuta (3,9%) come anche la disoccupazione giovanile (6,6%) e la disoccupazione di lunga durata (1,7%). La partecipazione all’apprendimento permanente è relativamente alta (15,9%). Con l’11% il tasso di persone a rischio di povertà è relativamente contenuto. La Spagna registra una percentuale costantemente elevata di contratti a tempo determinato che ammontano a circa il 34% dell’occupazione complessiva. Nel maggio 2006 è stato firmato tra le parti sociali, con il sostegno del Governo, un ampio accordo che resterà in vigore fino alla fine del 2007 e che intende limitare l’uso eccessivo dei contratti a tempo determinato e alleggerire gli oneri che gravavano sui datori di lavoro. Ogni lavoratore che abbia avuto due o più contratti a tempo determinato con la stessa impresa e che abbia lavorato nello stesso posto per più di 24 mesi in un arco di 30 mesi, acquisisce automaticamente un contratto a tempo indeterminato; sulla base di tale contratto l’indennità di licenziamento obbligatoria è ridotta da 45 a 33 paghe giornaliere per anno lavorato. Per quanto attiene all’Irlanda, l’economia e il mercato del lavoro hanno registrato negli ultimi anni un periodo di rapido cambiamento. L’Irlanda si è trasformata da un’economia a basso reddito e a crescita lenta con tassi di disoccupazione elevati in un Paese dalla grande crescita, redditi elevati e bassa disoccupazione. L’Irlanda ha un mercato del lavoro flessibile e sta rafforzando gli investimenti nelle politiche attive del mercato del lavoro (0,75% del PIL rispetto alla media UE dello 0,5%). La scarsa istruzione dei lavoratori anziani (41,7% dei lavoratori tra i 45 e i 54 anni ha al massimo un diploma di scuola secondaria inferiore) i focus di xformare 23 PRIMA parte rispecchia i precedenti sottoinvestimenti nell’istruzione, ma la situazione sta migliorando notevolmente per quanto concerne le giovani generazioni. La partecipazione all’apprendimento permanente è ancora inferiore a quella dei Paesi UE con i risultati migliori e rispecchia difficoltà nell’assicurare opportunità per i lavoratori anziani e quelli a basse qualifiche. L’accordo del 2006 “Towards 2016” identifica il bisogno di una maggiore partecipazione, produttività e attivazione e pone un maggiore accento sui disoccupati di lunga durata, i giovani disoccupati e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro. Esso ribadisce inoltre che l’aggiornamento delle competenze deve avvenire soprattutto in quanto apprendimento sul posto di lavoro (comprese le competenze di base) e deve interessare i lavoratori con le qualifiche più basse e i lavoratori vulnerabili, nonché i migranti. Esso delinea piani per estendere l’apprendimento sul posto di lavoro e accrescere il finanziamento per il Fondo per l’educazione di base sul posto di lavoro che intende affrontare i problemi dell’analfabetismo e dell’analfabetismo matematico. Questo per quanto riguarda i Paesi citati dalla comunicazione della Commissione (dell’Austria si darà conto di seguito); si rimanda poi alla parte di benchmarking della ricerca, per un esame approfondito delle strategie e misure di flexicurity poste in atto dai Paesi europei. Un altro esempio da seguire (non menzionato dalla comunicazione perché successivo) è la Francia. Gli ultimi sviluppi in Europa sul tema della flexicurity dimostrano che l’approccio integrato alla flessibilità e alla sicurezza è una strada percorribile e competitiva che nel contempo può preservare l’approccio sociale europeo, anche in contesti diversi da quelli nordici. Mi riferisco all’accordo francese dell’11 gennaio 2008 sulla modernizzazione del mercato del lavoro10. L’Accordo è il frutto della concertazione tra la confindustria francese (MEDEF), l’associazione delle piccole e medie imprese (CGPME) e le più importanti confederazioni sindacali (CFE-CGC, CFTC, e FO), che hanno trovato l’intesa sulla modernizzazione del mercato del lavoro dopo circa quattro mesi di trattativa. La CGT ha invece deciso di non firmare l’Accordo, mentre si attende la decisione della CFDT. Va comunque sottolineato che l’accordo ha già ottenuto l’appoggio della maggioranza delle organizzazioni sindacali. Si apre così la strada alla trasposizione in legge dell’accordo che dovrebbe avvenire entro la metà del 2008. Le imprese ed il Primo Ministro hanno espresso grande soddisfazione e quest’ultimo ha definito l’Accordo, “un vero passo verso la flexicurity alla francese”, fondamentale per una riforma urgente come quella del mercato del lavoro. I colloqui preparatori hanno ruotato intorno alle quattro “fasi della vita lavorativa”: ingresso nel mondo del lavoro, sviluppi di carriera, uscita e ritorno nell’occupazione. Tra i temi chiave: i contratti di lavoro e le modalità di cessazione del rapporto lavorativo; la portabilità dei diritti dei lavoratori e il futuro del sistema di assicurazione contro la disoc10“Accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail” 24 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli esempi di eccellenza cupazione. Le parti sociali hanno quindi discusso il tema dell’ingresso nel mondo del lavoro sulla base di un documento di lavoro presentato dalla MEDEF e centrato su tre punti: •allungamento del periodo di prova; •creazione di una nuova tipologia di contratto di lavoro a tempo determinato ma collegato al completamento di un particolare progetto; •adattamento dei contratti standard a tempo indeterminato. Il primo dato che va sottolineato è che l’accordo è il risultato del dialogo sociale. Dialogo sociale che garantisce che non si tratta di una soluzione imposta dall’alto, ossia dal Governo nazionale o dall’Unione europea, ma di un percorso condiviso dalla parti sociali e quindi espressione delle realtà sociali del Paese, che va perseguito anche in altri contesti nazionali, quali ad esempio il nostro. Tra i temi chiave: l’allungamento del periodo di prova e la previsione di una modalità di risoluzione consensuale nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’introduzione di un nuovo contratto a tempo determinato, le modifiche alle indennità di licenziamento, una maggiore portabilità dei diritti riconosciuti ai lavoratori e un più facile accesso alle prestazioni sociali, nuove misure a sostegno dei giovani e incentivi formativi. l’accordo è importante perché è il primo esempio che introduce i principi di flexicurity di "stampo nordico" in un paese mediterraneo. Questo accordo dovrebbe fugare i dubbi di chi ritiene che la flexicurity non sia esportabile in contesti diversi da quelli in cui è “nata”. In cambio di assunzioni (e licenziamenti) più facili, l’accordo rafforza i mezzi a tutela dei lavoratori, dai sussidi di disoccupazione ai corsi di riqualificazione. l’accordo prevede che l’indennità di licenziamento, attualmente pari al 10% della retribuzione mensile ed erogata solo ai lavoratori con almeno due anni di anzianità, sia raddoppiata e fruibile già con un solo anno di anzianità. Viene inoltre riconosciuta una maggiore portabilità dei diritti ed un più facile accesso alle prestazioni sociali. l’accordo prevede infatti che i disoccupati possono conservare la loro copertura previdenziale e mutualistica per un terzo del periodo di indennizzo della disoccupazione ed un minimo di tre mesi. È anche prevista l’intera conservazione del diritto alla formazione durante il periodo di disoccupazione e, una volta trovato un nuovo impiego e con l’accordo del nuovo datore di lavoro, anche per i primi due anni successivi all’assunzione. Sono previsti miglioramenti anche delle indennità di malattia. Per beneficiare di tali indennità infatti, viene ridotto il requisito di anzianità, che passa da tre anni a uno e il periodo di carenza passa da 11 a 7 giorni. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene individuato come tipologia standard per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, sebbene si preveda la realizzazione in via i focus di xformare 25 PRIMA parte sperimentale del contratto ad oggetto definito, la cui scadenza è legata alla realizzazione delle attività in esso previste o del progetto stesso su cui esso si basa. Si tratta di una nuova tipologia di contratto a tempo determinato, che può essere proposto solo a quadri ed ingegneri. Il lavoratore ha diritto a tutte le tutele proprie del contratto a tempo indeterminato, ma questo contiene la clausola di conclusione del rapporto al verificarsi di un "evento definito con precisione", ad esempio la realizzazione di un certo risultato posto a base del contratto. In ogni caso, alle parti viene consentito di proseguire il rapporto anche dopo che il risultato predetto sia stato raggiunto, al pari di un normale contratto a tempo indeterminato. In caso, invece, di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari al 10% della sua retribuzione totale lorda e alla normale assicurazione contro la disoccupazione. La durata di questo contratto deve essere compresa tra 18 e 36 mesi. Inoltre, l'accordo introduce, nel caso di contratti a tempo indeterminato, un periodo di prova sufficientemente lungo da consentire ai lavoratori di capire quanto si addica loro l'impiego e ai datori di lavoro di valutare la preparazione professionale e le loro attitudini. Si è quindi costituito un "riconoscimento interprofessionale" del periodo di prova e la sua durata è così prevista: da uno a due mesi per gli operai e impiegati, da due a tre mesi per capireparto e tecnici, da tre a quattro mesi per i quadri. Tale periodo di prova può essere rinnovato una volta previo accordo settoriale, purchè non superi rispettivamente i 4, 6 e 8 mesi. Lo sviluppo delle competenze dei lavoratori costituisce inoltre un elemento determinante per lo sviluppo delle carriere: viene promosso il bilancio di prossimità, per la valutazione dei bisogni e per la promozione di percorsi di formazione professionale volti al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'occupabilità e della trasferibilità delle competenze individuali. Infine, per privilegiare soluzioni negoziate in merito a risoluzioni dei contratti a tempo indeterminato, è introdotta la possibilità di una risoluzione amichevole del rapporto di lavoro (escludendo quindi il licenziamento e le dimissioni volontarie) attraverso la "rottura convenzionale" che dovrebbe essere conclusa per mutuo consenso tra datore di lavoro e dipendente, garantendo a quest'ultimo i versamenti previsti per l'assicurazione contro la disoccupazione. Essa si basa su un accordo ex ante tra lavoratore e datore di lavoro, che stabilisce le condizioni per porre fine al contratto stesso. In attesa di un esame più dettagliato dell’accordo, se ne può comunque dare una valutazione positiva in quanto gli elementi che caratterizzano la flexicurity sono presenti e condivisi dalle parti che lo hanno sottoscritto. Per l’individuazione delle novità dell’accordo con riferimento ai quattro elementi della flexicurity, individuati a livello europeo, si rimanda alla seconda parte dell’elaborato relativa all’analisi comparata dei sistemi di flexicurity in Europa, con riferimento alla sezione dedicata alla Francia. 26 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli esempi di eccellenza Questi sopra riassunti sono i casi di eccellenza di realizzazione della flexicurity, ma può essere utile anche un breve sguardo d’insieme sui diversi Paesi europei, fornito dalla Relazione comune sull’occupazione 2006/200711. La misura delle condizioni di flexicurity e il loro grado di interazione positiva variano notevolmente da un Paese europeo all’altro. Generalmente i Paesi dell’Europa settentrionale offrono condizioni adeguate per la flexicurity. I Paesi del nord-ovest dell’Europa costituiscono mercati del lavoro dinamici, con buone prestazioni in materia di attivazione, ma devono forse investire maggiormente nei sistemi di prestazione e nelle risorse umane. Nei Paesi dell’Europa centro-occidentale, le politiche tendono a introdurre la flessibilità ai margini del mercato e ciò aggrava il rischio di segmentazione malgrado alcuni progressi in materia di occupazione. Sono attuate politiche attive del mercato del lavoro, ma sarebbe opportuno migliorarne l’efficacia. I Paesi dell’Europa sud-occidentale costituiscono spesso mercati del lavoro fortemente segmentati a causa delle politiche applicate in precedenza per introdurre flessibilità ai margini del mercato, senza agire sui mercati del lavoro tradizionali, estremamente statici, e senza lottare contro il lavoro nero. Le politiche attive del mercato del lavoro e i sistemi di formazione e di istruzione permanenti sono poco sviluppati. I paesi dell’Europa centrale e orientale devono affrontare una segmentazione tra, da un lato, le rigide modalità di lavoro nei settori tradizionali dell’economia e, d’altro lato, i modelli contrattuali fortemente liberalizzati nella nuova economia, cui si aggiunge una presenza massiccia del lavoro non dichiarato. Anche in questo caso, i sistemi di istruzione e di formazione permanenti e le politiche attive del mercato del lavoro sono scarsamente sviluppati. Sempre per una visione complessiva della flexicurity si rimanda al paragrafo 18, con riferimento alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 23 ottobre 2007, COM (2007) 733 def. “Conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 2007”, secondo la quale due sistemi risultano comportare risultati socioeconomici relativamente “buoni”: il primo si trova principalmente nei paesi anglosassoni ed il secondo che si trova principalmente nei paesi “nordici” ed in Olanda. 11 Relazione adottata dal Consiglio EPSCO (il Consiglio dell’Ue nella sua configurazione “Occupazione, Politica sociale, Sanità e Consumatori”, a cui partecipano i ministri degli Stati membri ed i commissari europei responsabili per i settori in questione) nella sessione del 22 febbraio 2007. i focus di xformare 27 PRIMA parte 4. a visione dell’OCSE e della Commissione L europea Tornando ad una trattazione introduttiva sulla flexicurity, si può sottolineare che l’OCSE caratterizza la flexicurity essenzialmente nel seguente modo: •una legislazione moderata a tutela dell'occupazione; •un'elevata partecipazione all'apprendimento permanente; •un investimento elevato in politiche attive del mercato del lavoro (sia passive che attive); •sistemi generosi di indennità di disoccupazione che equilibrino i diritti e i doveri; •un'ampia copertura assicurata dai sistemi di sicurezza sociale; •un'elevata copertura sindacale. I risultati socioeconomici attuali sono caratterizzati da elevati tassi di occupazione, ridotti tassi di disoccupazione e contenuti tassi di povertà relativa rispetto alla media UE. Studi condotti nell'ambito dell'OCSE, dell'ILO e della Commissione europea, indicano che le politiche di flexicurity hanno contribuito alla realizzazione di questi risultati positivi. In linea con la strategia per la crescita e l'occupazione, la flexicurity va vista – sostiene la Commissione - in un contesto più ampio. Politiche macroeconomiche valide e finanziariamente sostenibili e efficaci politiche microeconomiche, nonché mercati dei prodotti, servizi e capitali aperti e competitivi, creano un contesto in cui le aziende possono cogliere le opportunità emergenti, finanziare nuove idee commerciali e creare posti di lavoro. Analo- 28 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo La visione dell’OCSE e della Commissione europea gamente, la flexicurity deve essere integrata da politiche sociali indirizzate ai gruppi svantaggiati e alle persone che si trovano più lontane dal mercato del lavoro. Vladimír Špidla, commissario Europeo responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, ha affermato “la flexicurity è il modo migliore per assicurare che i cittadini europei godano di un livello elevato di sicurezza occupazionale così da poter trovare un lavoro in ogni fase della loro vita attiva e da sperare in un positivo sviluppo della carriera all’interno di un contesto economico in rapido cambiamento”. Ha aggiunto: “la flexicurity realizza un compromesso tra i diritti e le responsabilità sia dei lavoratori e delle imprese, che delle autorità pubbliche: hanno tutti il dovere di contribuire all’occupazione, alla società e alla crescita sostenibile. La strategia della flexicurity non significa togliere sicurezza a un gruppo per darla a un altro, ma vuole piuttosto valorizzare l’interazione positiva tra flessibilità e sicurezza. Bisogna ora che gli attori interessati si adoperino assieme per far sì che questa sia una strategia vincente per le economie, i lavoratori e le imprese d’Europa”. Le parole del Commissario Špidla, che sintetizzano la ratio della comunicazione del 27 giugno 2007, sono particolarmente importanti in quanto chiamano ad una corresponsabilità di tutti gli attori sociali interessati alla crescita e all’occupazione, senza la quale la flexicurity non può realizzarsi. L’Europa deve trovare il modo di rendere i suoi mercati del lavoro più flessibili garantendo nel contempo la sicurezza dell’occupazione. La flexicurity è un’impostazione globale della politica del mercato del lavoro che combina una sufficiente flessibilità negli accordi contrattuali – per consentire alle imprese e ai lavoratori di far fronte al cambiamento – e la sicurezza per i lavoratori di mantenere il loro posto di lavoro o di essere in grado di trovarne uno nuovo in tempi brevi, assicurando un reddito adeguato nei periodi di transizione. La comunicazione del 27 giugno sottolinea che ciò può essere positivo sia per i lavoratori che per le imprese. flexicurity significa assicurare che i lavoratori possano trovare e cambiare facilmente lavoro; il concetto comprende sia la flessibilità esterna (da un’impresa all’altra) che quella interna (nell’ambito di una stessa impresa). La sicurezza non riguarda soltanto i lavoratori ma anche le imprese: migliorare le competenze dei lavoratori è anche fonte di maggiore sicurezza e di vantaggi per i datori di lavoro. La flessibilità e la sicurezza possono rafforzarsi reciprocamente. Gli strumenti finanziari dell’Unione europea per la coesione – in particolare il Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007-2013 – possono, d’altra parte, contribuire in modo significativo agli aspetti finanziari della flexicurity, appoggiando ad esempio iniziative di formazione a livello aziendale, programmi di apprendimento permanente o incoraggiando l’imprenditorialità. Un’indagine Eurobarometro (ottobre 2006) ha indicato che i cittadini europei comprendono e accettano la necessità di adattamento e cambiamento insita nella strategia della flexicurity: 72 su 100 ritengono che i contratti di lavoro dovrebbero essere più flessibili in modo da creare un maggior numero di posti di lavoro; 76 su 100 pensano che un lavoro i focus di xformare 29 PRIMA parte stabile per tutta la vita sia una cosa del passato e 88 su cento condividono il fatto che l’apprendimento permanente migliori le possibilità di trovare in tempi brevi un nuovo posto di lavoro. La strategia della flexicurity è un concetto ampio che integra diverse politiche e le rende coerenti all’interno di un’azione politica ponderata. Questi interventi politici comportano cambiamenti del quadro normativo relativo agli accordi contrattuali, del funzionamento dell’apprendimento permanente e delle politiche attive del lavoro, nonché dei sistemi di sicurezza sociale. La flexicurity, come già accennato, rientra nella Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione e negli orientamenti integrati e contribuisce a realizzare gli obiettivi della SEO, consistenti in posti di lavoro più numerosi e migliori, in una maggiore produttività e qualità del lavoro ed in un’accresciuta coesione sociale. Il motivo di fondo di una strategia della flexicurity, sostiene la Commissione, è dato dal fatto che, per raggiungere gli obiettivi della strategia per la crescita e l’occupazione e preservare e modernizzare nel contempo il modello sociale europeo, è essenziale concepire politiche che affrontino simultaneamente la flessibilità dei mercati del lavoro, l’organizzazione del lavoro e le relazioni industriali, la sicurezza dell’occupazione e le sicurezza sociale. 30 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 5. Il background della flexicurity Per parlare di flexicurity, sia a livello di documenti europei, sia scendendo nell’analisi dei singoli Paesi presi in esame, è necessario fare un passo indietro, ripercorrendo brevemente l’iter che ha portato a tale approccio che intende coniugare le esigenze di competitività e flessibilità con il modello sociale europeo. Per ricostruire l’evoluzione delle politiche del lavoro nei diversi Paesi europei nell’ultimo decennio, non si può prescindere dal contesto europeo. Questa interrelazione, iniziata in occasione del Consiglio Europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994, che definì per la prima volta a livello europeo alcuni indirizzi a breve e medio termine in tema di occupazione, si è sempre più rafforzata. La piena occupazione è sempre stata infatti uno degli obiettivi della Comunità, già presente nel trattato di Roma. I problemi strutturali degli anni ’90 del secolo scorso hanno fatto emergere l’esigenza di una risposta coordinata a livello europeo. Il “Libro Bianco Delors” del 1993 sulla crescita, la concorrenzialità e l’occupazione, ha costituito il primo passo verso una vera cooperazione a livello europeo. Sulla base di tale Libro Bianco, il Consiglio Europeo di Essen ha identificato cinque obiettivi chiave che gli Stati membri si impegnano a perseguire: “sviluppo delle risorse umane tramite la formazione professionale”, “sostegno agli investimenti produttivi per mezzo di politiche salariali moderate”, “miglioramento dell’efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro”, “individuazione di nuove risorse di occupazione attraverso iniziative locali e promozione dell’accesso al mercato del lavoro per alcune categorie specifiche come i giovani, i disoccupati di lunga durata e le donne”. Tuttavia gli obiettivi al centro della “strategia di Essen” erano di difficile realizzazione senza un fermo impegno da parte degli Stati membri. i focus di xformare 31 PRIMA parte Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, agli obiettivi comunitari si è aggiunto quello di promuovere l’occupazione, che è divenuto una questione di interesse comune. Il nuovo obiettivo è quello di raggiungere “un elevato livello di occupazione” senza indebolire la competitività. Per raggiungere questo obiettivo, una nuova competenza, complementare a quella degli Stati membri, mira ad elaborare una “strategia coordinata” in materia di occupazione. La Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) poggia su uno strumento giuridico del tipo soft laws (“norme leggere”), ossia finalizzato a orientare l’attività dei soggetti destinatari, senza costringerli ad uno specifico comportamento, vincolandoli comunque al conseguimento di obiettivi specifici. Il Trattato di Amsterdam è stato il primo, basilare, passo di un cammino che ha avuto altri step importanti. Il “processo di Lussemburgo”, basato sull’attuazione di una Strategia Europea coordinata per l’Occupazione, è stato avviato dal Consiglio Europeo straordinario sull’Occupazione del 1997. Libro Bianco e Consiglio Europeo di Essen possono essere considerati i prodromi della SEO. Nel 1997 è stato così iniziato un ciclo che comporta la presentazione annuale da parte della Commissione e del Consiglio Europeo, degli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, sulla base dei quali gli Stati membri devono poi redigere i propri Piani Nazionali per l’Occupazione (NAP). I NAP dei diversi Stati (emanati fino al 2004) sono poi valutati e analizzati dalla Commissione che predispone una Relazione comune sull’occupazione e Raccomandazioni specifiche ai singoli Stati. Orientamenti per l’occupazione (Guidelines), Relazione comune sull’occupazione (Joint Employment Report) e Raccomandazioni (Recommendations) costituiscono il “pacchetto occupazione”. Dal 2005 i Programmi Nazionali di Riforma (PNR) hanno sostituito i NAP. Gli Orientamenti per l’occupazione sono intesi a stabilire indirizzi comuni per gli interventi degli Stati membri in materia di occupazione e sono integrati da nuove raccomandazioni rivolte ai singoli paesi. Sia gli Orientamenti per l’occupazione che le Raccomandazioni sono basati sulle valutazioni, contenute nella relazione comune sull’occupazione, in merito alle disposizioni adottate dagli Stati membri sulla scorta degli Orientamenti e delle Raccomandazioni. Il coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione è volto essenzialmente ad impegnare gli Stati membri su una serie di obiettivi comuni incentrati su quattro pilastri: l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e le pari opportunità. Basilari sono poi le Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nato dalla volontà di imprimere un nuovo slancio alle politiche comunitarie, in un momento in cui la congiuntura economica era tra le più promettenti da una generazione per gli Stati membri dell’Unione europea. Il Consiglio Europeo di Lisbona ha individuato nella costruzione della più competitiva e dinamica società del mondo basata sulla conoscenza il fondamento della strategia di sviluppo dell’Unione, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale, affidando ai Paesi membri il compito di darne piena attuazione entro il 2010. La SEO è una 32 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il background della flexicurity componente fondamentale nell’ambito di questa più ampia strategia globale. L’obiettivo della piena occupazione sembrava raggiungibile nel 2000. A causa però del rallentamento dell’economia e delle difficoltà strutturali degli Stati membri, l’UE si trovò successivamente in ritardo su tale obiettivo. Nel 2003, in seguito al bilancio dei suoi primi cinque anni12, la SEO è stata così riformata e in sostituzione dei quattro pilastri iniziali sono stati individuati tre nuovi grandi obiettivi13: •raggiungere la piena occupazione; •migliorare la qualità e la produttività del lavoro; •rinforzare la coesione e l'inclusione sociale. Un'ulteriore revisione della SEO è stata compiuta nel 2005, nel contesto del rilancio della Strategia di Lisbona, i cui risultati in materia di occupazione apparivano limitati14 . Il Consiglio Europeo di primavera del 2005 ha rinnovato la strategia di Lisbona ponendo l’accento sulla crescita e l’occupazione in Europa. La Commissione propose per la SEO un processo di coordinamento semplificato, accompagnato da una concentrazione degli sforzi sui Piani di Azione Nazionali (NAP). Si stabilì che le Guidelines sul lavoro venissero presentate congiuntamente a quelle economiche e per un periodo di tre anni. Tali linee di orientamento vertono al tempo stesso sulle politiche macroeconomiche, sull’occupazione e sulle riforme strutturali. Ciò è stato messo in pratica con le Guidelines integrate per la crescita e l’occupazione 2005/08, successivamente utilizzate sia per definire il programma comunitario di riforma della Strategia di Lisbona15 che per i piani nazionali dei vari Paesi membri. A ottobre 2005 tutti gli Stati membri avevano presentato i loro Programmi Nazionali di Riforma, che hanno formato oggetto di un’analisi della Commissione e di una relazione nel suo contributo al Consiglio Europeo di primavera del 2006. Il Consiglio Europeo di primavera del 2006 ha preso nota di questi documenti e ha identificato quattro settori d’azione prioritari (R&S e innovazione, contesto in cui operano le imprese, opportunità di lavoro e politica integrata dell’energia) nell’ambito dei quali ha concordato una serie di azioni specifiche che ha esortato gli Stati membri ad attuare entro la fine del 2007. Conformemente alle conclusioni del Consiglio Europeo di primavera del 2006, gli Stati membri hanno presentato le loro relazioni annuali sull’attuazione dei Programmi Nazionali di Riforma. 12Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 17 luglio 2002, COM(2002) 416 def. 13Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 14 gennaio 2003, COM(2003) 6 def. 14 Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio Europeo di primavera del 2 febbraio 2005 COM(2005) 24. 15Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 20 luglio 2005, COM(2005) 330 def. i focus di xformare 33 PRIMA parte Queste relazioni di esecuzione annuali sono state esaminate dalla Commissione, che ha presentato le sue conclusioni nella relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori del 200716. Sulla base di questa analisi il Consiglio dell’Unione europea ha formulato la Raccomandazione del 27 marzo 2007, 2007/209/CE, ai singoli Stati membri al fine di garantire un’attuazione coerente ed integrata della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione a cui si aggiunge la Decisione del Consiglio del 19 giugno 2007, n. 10237 sulle Guidelines. La Decisione stabilisce per il 2007 il mantenimento delle Guidelines elaborate nelle politiche occupazionali stabilite in base alla Decisione del Consiglio n. 2005/600/CE, stabilendo l’importanza della rinnovata Strategia di Lisbona, assieme alla necessità di mobilitare tutte le appropriate risorse nazionali e comunitarie, inclusa la politica di coesione, per sviluppare un mercato del lavoro ed un modello sociale europeo in grado si sostenere il differenziale competitivo dei cittadini dell’Unione (Pacchetto Occupazione 2007). Questo in sintesi è il quadro europeo, comune a tutti i Paesi dell’Unione europea. Se non si guarda all’evoluzione stessa della SEO, si può ritenere la flexicurity una chimera, ma se si considerano gli enormi passi fatti dai prodromi della SEO (come abbiamo visto, il Libro Bianco di Jacques Delors, che nasce con l’obiettivo di fornire una risposta al principale problema europeo, ovvero il problema della disoccupazione, ed il Consiglio Europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994, che definì per la prima volta a livello europeo alcuni indirizzi a breve e medio termine in tema di occupazione) ad oggi, si vede che i “sogni” possono realizzarsi. “Visionari” come Jacques Delors hanno dato un’impronta all’Europa, nelle sue dimensioni economiche e sociali, indelebile ma anche difficilmente comprensibile per i suoi tempi. Allo stesso modo la scommessa sulla flexicurity può essere vincente. 16Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 12 dicembre 2006, COM(2006) 816 def. 34 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 6. Le sfide del XXI secolo: il Libro Verde Le economie in rapida trasformazione richiedono un grado elevato di adattabilità dei lavoratori, che devono essere costantemente in grado di sviluppare le loro competenze per rispondere ai bisogni di settori in forte cambiamento. Una tale flessibilità deve tuttavia essere accompagnata da un’adeguata sicurezza sociale che copra anche i periodi di passaggio da un lavoro ad un altro. I sistemi di protezione sociale devono essere pertanto migliorati per far fronte a queste nuove sfide. In questo direzione si è mosso il Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro, presentato dalla Commissione europea il 22 novembre 2006. Si tratta di un documento che intende aprire un dibattito pubblico nell’UE al fine di riflettere sull’evoluzione del diritto del lavoro, in modo tale da sostenere gli obiettivi della strategia di Lisbona: ottenere una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità. La modernizzazione del diritto del lavoro costituisce un elemento fondamentale per garantire la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese. Questo obiettivo deve essere perseguito alla luce degli obiettivi comunitari del pieno impiego, della produttività del lavoro e della coesione sociale. I mercati del lavoro europei debbono raccogliere la sfida consistente nel conciliare una maggiore flessibilità con la necessità di massimizzare la sicurezza di tutti. Componenti della politica che è alla base dell’approccio di flexicurity sono: •il dialogo sociale; •l’apprendimento permanente (sempre più necessario); i focus di xformare 35 PRIMA parte •le politiche attive del lavoro che aiutano i disoccupati o gli inattivi a reintegrarsi nel mercato del lavoro; •regole più flessibili nel settore della sicurezza sociale per rispondere alle esigenze delle persone che cambiano lavoro o abbandonano temporaneamente il mercato del lavoro. La flexicurity nasce quindi dall’esigenza di conciliare due concetti apparentemente in contraddizione, ma che si legano nell’ottica di garantire, sia per il lavoratore che per il suo datore di lavoro, alcune componenti chiave legate alle linee guida e alle aree di priorità della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Una consultazione pubblica è stata aperta (per un periodo di quattro mesi) sulle questioni sollevate dal Libro Verde. Al termine della consultazione, le principali questioni e opzioni politiche identificate nelle risposte degli Stati membri, delle parti sociali e delle altre parti interessate, saranno esaminate nel quadro di una comunicazione della Commissione nel 2007. Inoltre il 27 giugno 2007 è stata presentata una della Commissione – che di seguito illustrerò - sul tema più ampio della flexicurity. Il diritto del lavoro non è infatti il solo fattore pertinente in questo contesto. Il Libro Verde esamina poi la situazione odierna del diritto del lavoro nell’UE e sottolinea che il modello tradizionale del rapporto di lavoro può non essere adeguato a tutti i lavoratori assunti sulla base di contratti a durata indeterminata standard e che sono chiamati a raccogliere la sfida dell’adeguamento alle trasformazioni produttive e a cogliere le opportunità della globalizzazione. Importantei sono quindi gli sviluppi del dialogo sociale a livello nazionale, settoriale e dell’impresa, che tendono ad introdurre nuove forme di flessibilità interna e che dimostrano che le regole applicabili al luogo di lavoro possono essere adeguate ai cambiamenti delle diverse realtà economiche. Inoltre a livello dell’UE sono state varate una serie di misure legislative e politiche al fine di determinare come associare nuove forme di lavoro flessibili ad un minimo di diritti sociali per tutti i lavoratori. Sono infatti state adottate due direttive sul lavoro a tempo parziale17 e sul lavoro a tempo determinato18, che hanno reso vincolanti gli accordi quadro delle parti sociali europee che stabiliscono il principio di eguaglianza di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo determinato e i lavoratori a tempo pieno. Si è poi arrivati anche all’adozione dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro nel 200219. Quindi il Libro Verde dovrebbe rappresentare anche l’occasione per un rilancio del diritto europeo del lavoro, per il suo completamento, sia attraverso un’iniziativa di carattere legislativo diretto, sia attraverso un sostegno alle parti sociali nel loro dialogo sociale. 17Direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE. 18Direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. 19 Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP. 36 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Le sfide del XXI secolo: il Libro Verde Bisogna però realisticamente ricordare anche quello che la Prof. Donata Gottardi, membro del Parlamento europeo, in occasione di un convegno su flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, del dicembre 200620, ha autorevolmente osservato: “Credo sia doveroso chiedersi se esista il diritto del lavoro europeo. Come è noto, la discussione in atto è molto accesa, difficile avere un’unica risposta, dato che è innegabile vi sia ancora una prevalenza del diritto del lavoro inteso come normativa nazionale, come intervento riservato all’interno dei confini nazionali e, per quanto riguarda le modifiche nel nostro ordinamento in chiave federale, alle autonomie locali. Si può forse più consensualmente parlare di un profilo europeo in combinazione con il profilo nazionale, che riguarda non esclusivamente il diritto del lavoro ma molti altri ambiti delle discipline giuridiche. È importante trovare un giusto equilibrio, che consente di avere un quadro normativo uniforme a livello europeo, alcune regole leggere ma certe che diano anche sostegno e impulso all’azione dei legislatori nazionali nel rispetto dei loro interventi. Finora, credo che possiamo dire che gli interventi europei e le direttive europee non sono mai arrivati al cuore del diritto del lavoro, che resta ancora essenzialmente disciplina nazionale… Come è ampiamente noto, e al di là di alcune direttive, il metodo che si sta cercando di seguire anche a livello europeo non segue più linee di armonizzazione, e quindi di uniformità di discipline, ma piuttosto il cosiddetto metodo aperto di coordinamento; metodo più leggero ed indiretto, che segnala soprattutto le buone prassi e sulla base di queste e sullo scambio delle stesse cerca di trovare indirettamente convergenza”. 20 Atti del primo seminario sui temi europei, promosso dal Ministero del lavoro e tenutosi presso il CNEL su “Flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro. Il quadro Europeo”, dell’11 dicembre 2006. i focus di xformare 37 PRIMA parte 7. Gli interventi del Governo Italiano Parzialmente in linea con questi interventi, il Governo Italiano ha presentato, il 3 novembre 2006, alle parti sociali, ai fini dell’espressione di un avviso comune, le “Linee guida del Governo per una riforma della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”. A questo fine il Ministero propone come base di riflessione da cui fare scaturire l’intervento le seguenti considerazioni: a.occorre ricollocare al centro delle tipologie lavoristiche il contratto a tempo indeterminato come forma prioritaria in cui si espleta l’attività lavorativa; b.tale strumento è funzionale ad un modello di sviluppo economicooccupazionale che punti alla qualità del lavoro e all’incremento dei livelli di conoscenza; c.a tal fine si è già operato ad esempio con le misure in materia di cuneo fiscale proposte nel disegno di legge finanziaria 2007 per incentivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato; d.per ottenere il risultato atteso si rende pertanto necessario intervenire sulla stessa disciplina del lavoro a tempo determinato; e.il lavoro a tempo determinato svolge una funzione essenziale nel mercato del lavoro sia come forma di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro sia come strumento idoneo a corrispondere a specifiche esigenze organizzative e produttive dell’impresa, assicurando opportune flessibilità; per valorizzare tali peculiari funzioni la nuova disciplina da un lato deve 38 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli interventi del Governo Italiano evitare rigidità, dall’altro deve ristabilire elementi di certezza nel ricorso ad esso che ne superi rischi di elusione; f.in proposito, il punto di riferimento ineludibile è rappresentato dalla direttiva 99/70/CE21 che ha recepito l’accordo quadro delle parti sociali a livello europeo sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pone all’attenzione delle parti sociali le seguenti linee guida, in coerenza con l’impegno formale assunto nel programma di Governo secondo cui “la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato”: 1.individuazione di sintetiche causali tipicizzate adatte alle odierne esigenze del mercato; 2.affidamento alle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva, del compito di individuare ulteriori ipotesi di ricorso al contratto di lavoro a termine, anche con riferimento a requisiti soggettivi ed all’elemento della durata; 3.affidamento alla contrattazione tra le parti sociali della definizione delle percentuali di ricorso al contratto a termine in proporzione al numero di lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda, ovvero al complessivo numero di occupati con forme flessibili a termine; 4.definizione di un regime legale antielusivo che definisca il numero massimo e/o il limite temporale dei rinnovi e delle proroghe consentite per i contratti di lavoro a termine, con una peculiare disciplina per specifici settori caratterizzati da elevata stagionalità e discontinuità. Nel caso che le parti non dovessero pervenire ad un avviso comune entro il termine di tre mesi dall’avvio delle consultazioni, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro, si riserva di procedere all’adozione di un provvedimento legislativo, ferma restando la possibilità di prevedere la modificabilità del testo al fine di consentire l’adattamento dei contenuti all’Avviso comune che dovesse intervenire anche successivamente alla sua emanazione (linee guida che hanno determinato reazioni contrastanti tra le parti sociali italiane). Discutibile è il punto e) secondo il quale il lavoro a tempo determinato svolge una funzione essenziale nel mercato del lavoro sia come forma di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro sia come strumento idoneo a corrispondere a specifiche esigenze organizzative e produttive dell’impresa, assicurando opportune flessibilità. Di fatto il lavoro a tempo determinato non è in Italia la forma di ingresso prioritaria nel mercato del lavoro dei giovani ed è invece spesso preceduto da altre forme atipiche che pur se meno tutelate sono spesso un trampolino necessario di ingresso (senza le quali molte en21Direttiva del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, cit. i focus di xformare 39 PRIMA parte trate nel mondo del lavoro non ci sarebbero proprio) e di progressione verso forme di lavoro più garantite. È anche dubbio che il contratto di lavoro a tempo determinato sia uno strumento idoneo a corrispondere a specifiche esigenze organizzative e produttive dell’impresa, assicurando opportune flessibilità. Nel nostro ordinamento esistono infatti figure contrattuali che rispondono in maniera più appropriata alle esigenze di flessibilità delle imprese. Si tratta però, come ha fatto il legislatore con la legge n. 247/07 – e come vedremo di seguito – di intervenire sulla normativa lavoristica, in particolare, ma non solo, sulla Legge Biagi22 e sul suo decreto attuativo23, per garantire che alla flessibilità necessaria per le imprese non sia disgiunta la sicurezza a favore dei lavoratori. In tale direzione si è mossa la legge n. 247/07, che con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha abrogato gli articoli da 33 a 40, del D.lgs n. 276/03, relativi al lavoro intermittente. Viene inoltre abolita la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto n. 276/03. Figure contrattuali incompatibili con una buona flessibilità coniugata con la sicurezza. Sempre con riferimento al contesto italiano si deve poi considerare la legge Finanziaria 2007. La legge 27 dicembre 2006, n. 296, che intende realizzare un lavoro più certo e stabile. I punti salienti sono i seguenti: •riduzione del cuneo fiscale; •stabilizzazione dei rapporti di lavoro; •emersione dell’occupazione irregolare e lotta al lavoro nero; •stabilizzazione del pubblico impiego; •primi interventi in materia di ammortizzatori sociali; •misure a tutela dell’occupazione; •interventi sulla previdenza sociale; •misure per apprendisti e lavoratori “parasubordinati”; •trattamenti pensionistici. Per quanto attiene alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (comma 178), la Finanziaria 2007 prevede interventi volti a stabilizzare i rapporti di lavoro, per favorirne la piena trasformazione da co.co.co. e co.co.pro. in lavoro subordinato. Nello specifico, la misura prevista al comma 178 è destinata a operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali, tra datore di lavoro (committente) e organizzazioni sindacali fino al 30 aprile 2007. La norma introduce un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Favorisce, dunque, i giovani e contribuisce al contrasto della precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall’ordinamento, in 22Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 3. Legge Biagi. 23Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 40 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli interventi del Governo Italiano sinergia cioè con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato). Il comma 138 prevede, inoltre, che, ove sia prevista l’assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versi una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale verso l’INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l’aliquota contributiva per il lavoro subordinato. Per quanto riguarda inoltre un pubblico impiego più stabile (comma 57), la Finanziaria 2007 prevede misure volte a una stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale. Nel comma 519 si dispone poi che il 20% del Fondo, istituito con la Finanziaria 200524 per assunzioni necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, sia destinato alla stabilizzazione del personale che ne faccia richiesta, in possesso dei requisiti indicati nel comma. Questi requisiti sono gli stessi richiesti dal comma 566 per l’assunzione prioritaria del personale precario negli istituti di zooprofilassi sperimentali. In base al comma 523, per le annualità 2008–2009, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici, possono assumere annualmente personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 20% di quella sostenuta per le cessazioni dell’anno precedente. Si stabilisce, inoltre, al comma 529, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, nel bandire le prove selettive, di riservare una quota del 60% di posti vacanti a favore di coloro che con contratto di co.co.co hanno collaborato con loro per almeno un anno (anche non continuativo e con più contratti). Al fine di rendere meno conveniente per il datore di lavoro l’utilizzo dei contratti atipici, il legislatore prevede, al comma 770, l’aumento dell’aliquota contributiva pensionistica e contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori a progetto fino al 23%, senza determinare la riduzione del compenso di un terzo dell’aumento dell’aliquota (comma 772). Inoltre viene ridotto del 3% il costo del lavoro (cuneo fiscale) per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con riferimento agli ammortizzatori sociali (comma 166), la Finanziaria 2007 prevede interventi in materia, in attesa di una loro organica riforma, a carico del Fondo per l’occupazione. In particolare: •possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio con più di 24Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Legge finanziaria 2005. i focus di xformare 41 PRIMA parte 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; •con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti criteri e modalità per sostenere programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007-2008; •sono previsti poi interventi in materia di LSU, che consentano di assegnare ai comuni con meno di 50.000 abitanti, a seguito della stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2007, previa individuazione dei criteri di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono. Con riferimento alle politiche attive del lavoro si segnalano – in estrema sintesi – i seguenti commi: il comma 1165 prevede nuove risorse da destinare ai servizi per l’impiego. È infatti autorizzata la spesa nel limite massimo di 27.000.000 di euro per l’anno 2007 e di 51.645.690 di euro per l’anno 2008, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l’impiego assicurando l’esercizio delle funzioni esplicitate nell’accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunità montane, sancito il 16 dicembre 1999 dalla conferenza unificata. Il comma 1188 provvede poi al finanziamento di attività formative per gli apprendisti, stanziando 100 milioni di euro per il 2007. il comma 622 prevede l’elevazione dell’età di accesso al lavoro da 15 a 16 anni. Tale innalzamento è una conseguenza diretta del fatto che il medesimo comma prevede che l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008. L’esigenza di una maggiore formazione è in linea con la Strategia di Lisbona che prevede che per consentire alle persone che fanno il proprio ingresso sul mercato del lavoro di diventare soggetti attivi nell’economia della conoscenza, occorre che il loro livello d’istruzione sia sufficientemente elevato. Un rischio di questi interventi potrebbe però essere l’eccessiva indifferenziazione. Dare a tutti senza un’attenta valutazione dei meriti e dell’impegno dei singoli può svuotare e svilire interventi in sé condivisibili. Nell’ambito degli interventi del Governo Italiano, si deve inoltre considerare, anche se in questo caso c’è la fattiva e positiva partecipazione delle parti sociali, il protocollo su pre- 42 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli interventi del Governo Italiano videnza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili, del 23 luglio 2007. Va preliminarmente considerato che il dialogo sociale è una delle componenti essenziali della flexicurity. Nel protocollo viene sostenuto – e qui si evidenzia un interessante e condivisibile passo avanti nella direzione giusta che intende portare alla realizzazione di un percorso italiano della flexicurity - che “la riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento, in stretto raccordo con regioni e province, delle politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle reti dei servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”, può essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro. Le politiche attive ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la loro attenzione anche su altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere particolare riguardo alle politiche che aiutino l’aumento del tasso di occupazione delle donne”. Il progetto di riforma si svilupperà nel tempo con l’obiettivo dell’unificazione dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e l’universalizzazione degli strumenti per l’integrazione al reddito (con la progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria). L’intervento immediato prevede il miglioramento dell’indennità di disoccupazione in termini di durata (da 6 a 8 mesi, mentre sarà di 12 mesi per gli ultracinquantenni) e in termini di importo (60% dell’ultima retribuzione per 6 mesi, 50% dal 7° all’8° mese, 40% nei mesi successivi). Inoltre l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (in altre parole il sostegno al reddito per coloro che hanno contratti di lavoro a termine di breve durata) passerà dal 30% al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, per una durata massima di 180 giorni. In ogni caso è garantita la copertura previdenziale figurativa per l’intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione percepita. Per quanto attiene al mercato del lavoro: •il punto essenziale è costituito dalle modifiche normative da introdurre per migliorare la qualità dell’occupazione in un mercato del lavoro moderno e flessibile e di contrasto alla precarietà, che rivedono complessivamente le norme che regolano i rapporti di lavoro discontinui previsti dalla legge 30 e da altre normative; i focus di xformare 43 PRIMA parte •gli interventi più significativi riguarderanno: la disciplina del contratto a termine, il D.lgs n. 276/2003 e la legge 30, e il potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego, che sono essenziali nel progetto di riforma degli ammortizzatori sociali; •il Governo si impegna, inoltre, a rivedere il sistema degli incentivi all’occupazione e la disciplina del contratto d’inserimento; •le altre tipologie contrattuali in cui è previsto l’intervento sono l’apprendistato, il part time, il lavoro a progetto e il lavoro occasionale; •in particolare, per il contratto a tempo determinato si stabilisce il limite di 36 mesi alla possibilità di reiterare i contratti (comprensivi di proroghe e rinnovi), dopo il quale nuovi contratti a termine possono essere stipulati solo davanti alle direzioni provinciali del lavoro e con l’assistenza sindacale. Agire per realizzare un “buon” mix tra flessibilità e sicurezza significa infatti anche intervenire su quegli istituti, nel caso italiano introdotti dalla legge Biagi e dal suo decreto attuativo, che non hanno prodotto i risultati attesi e che vanno solo nella direzione della flessibilità, senza una correlativa sicurezza. In tal senso va anche la decisione di introdurre per il contratto a tempo determinato il limite di 36 mesi alla possibilità di reiterare i contratti (che richiama l’esperienza spagnola). Importanti sono anche gli interventi sugli ammortizzatori sociali e la decisione di potenziare i servizi pubblici per l’impiego. Correlata è infine la legge 24 dicembre 2007 n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. La legge sul protocollo welfare, che consta di un solo articolo delineato in 94 commi, approva le norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007. Le principali novità sono tante e riguardano: la riforma previdenziale; gli ammortizzatori sociali; il mercato del lavoro; la competitività; i giovani; le donne. Si possono quindi segnalare solo alcuni punti significativi della legge, tra i tanti che meriterebbero di essere sottolineati. Un aspetto evidente è il peso attribuito - con riferimento alla riforma degli ammortizzatori sociali, al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e all’apprendistato e al riordino della normativa in materia di occupazione femminile - ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, introdotti dalla legge costituzionale n. 3/0125, il cui art. 3 sostituisce l’art. 117 della Costituzione. Il testo così riformato prevede al comma 2, lett. m) che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Si tratta di un riconoscimento importante in un Paese come il nostro, caratterizzato da un profondo dualismo territoriale del mercato del lavoro e da una qualità dei servizi offerti 25Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, la c.d. Legge sul federalismo. 44 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli interventi del Governo Italiano dagli SPI ancora molto differente a seconda del territorio di appartenenza. Inoltre può rappresentare un passaggio significativo nell’attuazione dell’art. 3 della Costituzione, relativo all’eguaglianza dei cittadini. In tema di ammortizzatori sociali le principali novità riguardano: •l’indennità di disoccupazione ordinaria, con l’aumento della durata e del suo importo; •la modifica dell’indennità di disoccupazione per i contratti di lavoro a termine di breve durata; •la fissazione dell’obiettivo dell’unificazione dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e l’universalizzazione degli strumenti per l’integrazione al reddito. Il comma 28 della legge 247 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione, e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. Riforma basilare in un’ottica di flexicurity e la cui delega deve essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 29): a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; …. e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori; f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale; g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo; i focus di xformare 45 PRIMA parte h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all’erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito. Si tratta di principi importanti e condivisibili, in particolare con riferimento alle lettere g) e h), che mi sembrano particolarmente significativi, in quanto prevedono la necessità di una connessione con le politiche attive del lavoro ed il potenziamento dei servizi per l’impiego, al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Aspetti importanti se si vuole realizzare la flexicurity. La legge n. 247/07 interviene anche sulle pensioni dei giovani: •sulla totalizzazione dei contributi assicurativi che è consentita per i periodi contributivi di durata non inferiori a 3 anni (comma 76); •sul riscatto della laurea, che è ora possibile anche prima di iniziare l’attività lavorativa ed il cui riscatto può essere conseguito con il versamento di un contributo anche in 120 rate mensili, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o è detraibile nella misura del 19% dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico (comma 77). La Legge prevede inoltre il miglioramento della prestazione pensionistica per i giovani parasubordinati attraverso l’aumento di un punto l’anno fino a tre punti della contribuzione (in quota parte sui committenti) che dà diritto alla pensione. Con il successivo comma 30, il Governo è poi delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l’impiego; b) incentivi all’occupazione; c) apprendistato. 46 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli interventi del Governo Italiano Anche la riforma dei servizi per l’impiego è condicio sine qua non per poter approntare un approccio vincente alla flexicurity. In base al comma 31, nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro; b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro; e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative. Si tratta ore di aspettare i decreti legislativi attuativi delle deleghe per avere un quadro più dettagliato, ma la direzione è quella giusta. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale vengono stanziati 10 milioni di euro sia nel 2008 che nel 2009. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione (comma 34). La Legge stabilisce poi al comma 39 (e ribadisce la posizione del Governo), che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Un principio importante ma che ha dato adito a contrasti tra gli organi europei (Parlamento e Commissione). Con riferimento ai contratti a termine vengono poi fissati i seguenti principi: •Se il contratto di lavoro subordinato a termine dura più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, il rapporto viene considerato a tempo indeterminato. •Un ulteriore e successivo contratto a termine può essere stipulato per una sola volta ma presso la Direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. •Se la procedura non viene rispettata, il contratto si considera a tempo indeterminato. •Questa disciplina non vale per le attività stagionali. •È fissata la precedenza nelle conversioni dei contratti in tempo indeterminato, privilegiando chi abbia già prestato attività precaria in azienda per più di sei mesi. i focus di xformare 47 PRIMA parte •Viene poi fissata la precedenza degli stagionali per i contratti successivi condizionata però alla dichiarazione espressa del lavoratore, che comunque deve essere manifestata entro un anno dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza (comma 40). Principi diretti a realizzare la componente sicurezza della flexicurity. Con riferimento alla prevista modifica del decreto attuativo della legge Biagi, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/07, sono anche abrogati gli articoli da 33 a 40, relativi al lavoro intermittente. Viene inoltre abolita la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto 276/03. Figure contrattuali incompatibili con una buona flessibilità coniugata con la sicurezza. La legge n. 247/07, rappresenta quindi sotto molteplici aspetti, un passo avanti importante nella realizzazione di un sistema italiano della flexicurity. 48 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 8. f lexicurity e segmentazione del mercato del lavoro Tornando al Libro Verde si può valutare l’importanza della sfida della flexicurity, considerando che la quota dell’occupazione totale rappresentata da lavoratori reclutati in base a contratti diversi dal modello contrattuale standard e da coloro che hanno uno status di lavoratori indipendenti è aumentata dal 2001 da più del 36% a circa il 40% della forza lavoro dell’UE-25 nel 2005. L’occupazione a tempo parziale, espressa come percentuale dell’occupazione totale, è aumentata dal 13% al 18% dell’occupazione totale negli ultimi 15 anni. Essa ha dato un contributo maggiore (circa il 60%) alla creazione di posti di lavoro dopo il 2000 rispetto all’occupazione standard a tempo pieno. Anche il lavoro autonomo è un mezzo per far fronte alle esigenze di riduzione dei costi diretti o indiretti della manodopera e di gestione delle risorse in modo più flessibile in circostanze economiche impreviste. I lavoratori autonomi erano più di 31 milioni nell’UE-25 nel 2005, vale a dire il 15% del totale della forza lavoro. Ma non si tratta solo di “quantità”, ma anche di un problema di “qualità”. Infatti risulta che la diversificazione dei tipi di contratti può avere effetti negativi. Una parte dei lavoratori rischiano di cadere nella trappola di un succedersi di attività di breve durata e di bassa qualità, con un insufficiente livello di protezione sociale, che li lascia in una situazione di vulnerabilità. Questi impieghi possono tuttavia servire da trampolino per alcune persone, spesso quelle che hanno particolari difficoltà, per integrarsi nel mercato del lavoro. Le cifre per l’UE-15 mostrano che circa il 60% delle persone che erano state reclutate sulla base di contratti atipici nel 1997 disponevano di contratti standard nel 2003. Tuttavia il 16% di loro si trovavano sempre nella stessa situazione e il 20% aveva abbandonato il mercato del lavoro. Il rischio di essere in una posizione di debolezza sul mercato del lavoro i focus di xformare 49 PRIMA parte comporta anche una forte dimensione di genere e di intergenerazionalità, poiché le donne ed i lavoratori più anziani, ma anche i giovani assunti in base a contratti atipici, hanno minori possibilità di migliorare la loro situazione in questo mercato. La Relazione sull’Occupazione in Europa 200626 sottolinea che i lavoratori si sentono più protetti da un sistema di aiuti in caso di disoccupazione che non dalla legislazione che tutela l’impiego. Regimi di sussidi di disoccupazione ben concepiti, uniti a politiche attive del lavoro, sembrano costituire una migliore assicurazione contro i rischi connessi al mercato del lavoro. Secondo la Relazione, pubblicata nell’ottobre 2006 dalla Commissione europea, la situazione occupazionale nell’Ue ha continuato a migliorare nel 2005 nonostante un rallentamento temporaneo della crescita economica. Le riforme stanno portando i loro frutti. La disoccupazione nell’Ue è diminuita di quasi mezzo punto percentuale (dal 9,1% dell’anno scorso all’8,7%), mentre la crescita dell’occupazione è praticamente raddoppiata (0,9%). L’Unione europea tuttavia resta al di sotto delle sue possibilità a livello sia di occupazione che di crescita della produttività rispetto agli obiettivi prefissi. Raddoppiare gli sforzi per attuare una vasta gamma di riforme costituisce un elemento prioritario. I progressi peraltro non sono stati uniformi in tutti gli Stati membri. Persistono marcate divergenze negli effetti sul mercato del lavoro, in particolare tra uomini e donne, tra cittadini comunitari e non comunitari, nonché tra Regioni. Ad esempio, i tassi di occupazione delle donne nell’UE hanno fatto registrare una variazione che va da oltre il 70% in Danimarca e in Svezia al 34% circa, a Malta. I tassi di occupazione regionali nell’Ue si sono collocati a poco più del 40% in talune regioni d’Italia e raggiungono invece l’80% in altre regioni nel Regno Unito. Per quanto attiene all’approccio alla flexicurity, nella Relazione viene sottolineato che di fronte alla crescente globalizzazione della concorrenza, ad una contrazione della popolazione attiva e a una maggiore incidenza dei lavori precari, promuovere l’occupazione e la crescita comporta l’avvio di riforme in tutti gli Stati membri. La Relazione esamina in che modo taluni mercati del lavoro nazionali riescono a combinare clausole contrattuali elastiche con una maggiore sicurezza grazie ad un programma di apprendimento permanente (denominato anche lifelong learning), a politiche attive del mercato del lavoro e ad elevati livelli di protezione sociale. Questo approccio è denominato appunto “flexicurity”. Esso è caratterizzato dall’interazione positiva tra la flessibilità e la maggiore sicurezza dei lavoratori e dimostra che tale combinazione può contribuire a creare maggiori e migliori posti di lavoro. I successi registrati in Danimarca, in Spagna, in Finlandia, in Austria e nei Paesi Bassi dimostrano che la flessibilità e la sicurezza sono compatibili tra loro e che si 26 Employment in Europe 2006. Diciottesima relazione della Commissione europea sulla situazione occupazionale in Unione europea, sulle politiche attive e passive avviate e sull’approccio alla “flexicurity”. 50 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Flexicurity e segmentazione del mercato del lavoro rafforzano reciprocamente. Essi dimostrano anche che non esiste un modello unico valido per tutti; la flexicurity è un approccio che può contribuire a superare le resistenze politiche e sociali nei confronti delle riforme. Il Libro Verde27 aggiunge che la corretta gestione dell’innovazione e del cambiamento implica che i mercati del lavoro prendano in considerazione tre aspetti principali: la flessibilità, la sicurezza nell’occupazione e la segmentazione. Nella maggior parte degli Stati membri, le legislazioni del lavoro e della sicurezza sociale sono state concepite per garantire la protezione dei lavoratori dipendenti. Esse non sono però forse in grado di aiutare i lavoratori nella loro transizione da uno status all’altro, nel quadro di interruzioni subite (ad esempio licenziamento e disoccupazione) o volontarie del lavoro (ad esempio congedi di formazione, parentali, ecc.). Anche i problemi delle donne, che sono rappresentate in modo più che proporzionale in queste nuove forme di lavoro e devono affrontare ostacoli per accedere all’integralità dei diritti e delle prestazioni sociali, devono essere affrontati. Tra le misure normative che agevolano la transizione sul mercato del lavoro, frutto del dialogo sociale a livello nazionale, figurano la legge olandese sulla flessibilità e la sicurezza del 1999, la legge austriaca sulle indennità di licenziamento del 2002 ed il decreto spagnolo del 2006 che facilita la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con indennità di licenziamento ridotte (di cui ho già in precedenza parlato). L’adozione di un approccio di lavoro “lungo tutto il ciclo di vita”, può richiedere di spostare l’accento dalla preoccupazione di proteggere particolari posti di lavoro alla creazione di un quadro di sostegno in grado di garantire la sicurezza dell’occupazione, compresa un’assistenza sociale e misure attive di sostegno ai lavoratori durante i periodi di transizione. È ciò che ha fatto la Danimarca, combinando una legislazione di protezione “leggera” dell’occupazione, un’intensificazione di misure attive del lavoro, un notevole investimento nella formazione e sussidi di disoccupazione generosi nel rispetto di condizioni rigide. I meccanismi di controllo dell’applicazione delle legislazioni dovrebbero essere sufficienti per garantire il buon funzionamento e l’adattabilità dei mercati del lavoro, prevenire le violazioni del diritto del lavoro a livello nazionale e proteggere i diritti dei lavoratori nel futuro mercato europeo del lavoro. In questo contesto, il lavoro non dichiarato appare come una caratteristica particolarmente preoccupante e persistente degli attuali mercati del lavoro, spesso associata a movimenti transfrontalieri di manodopera. Principale fattore del dumping sociale, esso è responsabile non solo dello sfruttamento dei lavoratori, ma anche di distorsioni della concorrenza. Nell’ottobre del 2003 il Consiglio ha adottato una Risoluzione28 che chiede agli Stati membri di affrontare questo problema. Tra le misure proposte figurano misure preventive e sanzioni, ma anche la conclusione di partnership fra le parti sociali e i poteri pubblici a livello nazionale per lottare contro il lavoro non dichiarato. Tali misure rivestono attualmente la forma di una miscela di misure di incentivo alla trasformazione del lavoro non dichiarato in impiego regolare, sanzioni e penalità, legami rafforzati 27Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, cit. 28Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 20 ottobre 2003, n. 2003/C 260/01. i focus di xformare 51 PRIMA parte con il sistema fiscale e delle prestazioni sociali, semplificazioni amministrative o fiscali. È necessaria, conclude la Commissione, una cooperazione più efficace tra le varie istanze di controllo amministrative a livello nazionale, in particolare l’ispettorato del lavoro, l’amministrazione della sicurezza sociale e l’amministrazione fiscale. Il rafforzamento delle risorse e il miglioramento delle conoscenze tecniche di queste istanze di controllo, oltre al consolidamento della loro collaborazione con alcuni partner, possono contribuire a ridurre le cause del lavoro non dichiarato. Un rafforzamento della cooperazione amministrativa a livello dell’Ue può inoltre aiutare gli Stati membri ad individuare gli abusi e l’elusione delle norme del diritto del lavoro ed a combatterli garantendo in tal modo il rispetto del diritto comunitario. L’articolo 10 del Trattato CE fissa una regola generale che impone agli Stati membri e alle Istituzioni comunitarie obblighi reciproci di cooperazione e di assistenza effettivi ed esige che tutte le misure adeguate siano adottate per facilitare la realizzazione della missione della Comunità. Pratiche illegali con una dimensione internazionale sottolineano ulteriormente la necessità di rafforzare tale collaborazione a livello dell’UE, per migliorare le strategie e i mezzi d’ispezione utilizzati per analizzare le prassi e le condizioni di lavoro. 52 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 9. La posizione italiana sul Libro Verde Con riferimento al nostro Paese si deve tenere presente la “Posizione italiana sul Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro”, presentata nell’aprile 2007. Il documento rappresenta la risposta del Governo italiano al Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro. Esso è stato predisposto tenuto conto delle consultazioni condotte dal Ministero del lavoro con le parti sociali. Il Libro Verde29 ha il merito di proporre una discussione sul diritto del lavoro in Europa anche se esso nel suo svolgimento e nei suoi contenuti appare rivolto più che altro ad esplorare se e come eventuali modificazioni della legislazione esistente possono contribuire alla promozione della flexicurity nei rapporti di lavoro. La questione centrale che il Libro Verde si pone riguarda le vie ed i mezzi per assicurare alle imprese la flessibilità di cui esse necessitano nel nuovo contesto internazionale in modo da garantire allo stesso tempo la sicurezza dei lavoratori. il Libro Verde ipotizza che una soluzione più adeguata possa essere rappresentata da un allentamento dei vincoli della regolazione dei rapporti di lavoro standard, comprese le garanzie in uscita, unitamente ad un rafforzamento delle protezioni sul mercato del lavoro in modo da favorire la mobilità e l’occupabilità dei lavoratori e l’aumento dell’occupazione. Il Governo italiano ritiene invece che - a parte il fatto che mancano evidenze empiriche tali da provare in modo univoco l’esistenza di una correlazione positiva tra minori vincoli in uscita e propensione delle imprese ad assumere - questa ipotesi configura uno scambio tra 29Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, cit. i focus di xformare 53 PRIMA parte tutela sul posto di lavoro e tutela sul mercato, quando entrambe sono invece necessarie per dare stabilità al lavoro e creare buona occupazione. Le combinazioni tra questi due elementi utili per una “buona flessibilità” non possono che essere anche il risultato della contrattazione collettiva, la cui importanza va sottolineata. Per evitare che la flessibilità si traduca in precarietà, occorre che i lavori no standard vengano resi sostenibili sia attraverso un’adeguata regolazione legislativa e contrattuale che con lo sviluppo delle protezioni sul mercato del lavoro e di incentivi finalizzati alla loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato. La recente legislazione italiana si muove in questa direzione e vuole rendere “conveniente” per le imprese il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Libro Verde si dirige in via principale agli Stati membri, com’è logico visto che ad essi compete in primo luogo e in larga misura la regolazione dei rapporti di lavoro; ma esso, correttamente, non rinuncia ad evocare anche l’azione dell’Unione europea in quanto tale. Però questa azione, secondo il Libro Verde, appare destinata in futuro ad avvalersi essenzialmente del metodo aperto di coordinamento. Ora, se questo metodo ha provato la sua validità in certi campi come la SEO, esso non può diventare - sostiene il Governo italiano - lo strumento esclusivo della “governance” europea. L’armonizzazione sociale del mercato interno per essere efficace richiede che la Commissione non rinunci ad una qualificata iniziativa legislativa, quando essa si riveli necessaria. La ripresa dell’iniziativa da parte della Commissione è anche la via per stimolare e sostenere un dialogo sociale europeo produttivo di accordi quadro negoziati tra le parti sociali europee. “La priorità - ha affermato il Ministro del lavoro Cesare Damiano in un seminario al Cnel che ha avviato la riflessione sul contributo del nostro Paese alla “modernizzazione del diritto del lavoro” - è di aiutare l’Europa sociale, che è ancora un po’ lenta al contrario di quella della moneta e della finanza che è stata veloce, come relativamente veloce è stata l’Europa politica”. Il Ministro del lavoro si dice “d’accordo su un’idea di standard minimi, che non significa - ha tenuto a specificare - un arretramento da parte dei Paesi che hanno consolidato relazioni sindacali e tutele, ma significa aiutare quei Paesi che stanno arrivando in Europa a costruire una base minima di regole che favoriscano la competitività, ma garantiscano al tempo stesso le tutele dei lavoratori”. Per il Ministro, il Libro Verde della Ue “è l’inizio di una discussione, ma - ha ammesso - è ancora un po’ fragile”. “Ritengo che la flexicurity - ha concluso Damiano - sia la pista sicuramente da seguire”. Il Governo, ha assicurato il Ministro, “sta operando in questa direzione, con il prosciugamento del lavoro precario e del lavoro nero” (fonte Labitalia, scaricato dal sito okkupati.rai. it). È poi sicuramente utile riportare in maniera più estesa il pensiero di Cesare Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, di cui si riporta integralmente un intervento 54 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo La posizione italiana sul Libro Verde che ha per oggetto “Le politiche per l’occupazione e la flexicurity”, pubblicato sul sito dell’ILO, Ufficio per l’Italia. “Il contrasto al lavoro precario, le misure per favorire la stabilizzazione dell’occupazione e la qualità del lavoro, in un quadro di concertazione con le parti sociali, hanno contrassegnato l’attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fin dall’insediamento del Governo. A fronte di un aumento della precarietà che, per la prima volta nel 2005, ha superato il 50% e pur in presenza di una diminuzione del tasso di disoccupazione, passato dall’11,2% del 1995 al 6,8% del 2006, abbiamo operato nella prospettiva di elevare la quota del lavoro stabile e di favorire la crescita della buona occupazione, facendo introdurre nella Legge Finanziaria le seguenti disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007 che prevedono: •un percorso di stabilizzazione che interessa circa 20.000 lavoratori a progetto dei “call center”, riassunti con contratto a tempo indeterminato e con la ricostruzione della loro posizione previdenziale come lavoratori dipendenti per gli ultimi cinque anni; •l’introduzione di sgravi fiscali permanenti che rendono il lavoro a tempo indeterminato meno costoso di quello a termine, riservati alle imprese che hanno alle dipendenze o assumono lavoratori a tempo indeterminato, con aspetti di selettività per l’occupazione femminile e le Regioni del Mezzogiorno; •la stabilizzazione dei pubblici dipendenti con almeno tre anni di anzianità; •il contrasto al lavoro non dichiarato e l’emersione, anche tramite il rafforzamento delle ispezioni del lavoro; •il miglioramento del livello di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro; •l’avvio della previdenza complementare con la campagna tesa a promuovere l’opzione in materia di destinazione del TFR e l’utilizzo dello strumento del silenzio-assenso; •l’elevazione dal 18% al 23% del contributo previdenziale per i lavoratori parasubordinati al fine di migliorarne il trattamento pensionistico e l’allargamento delle tutele di malattia e maternità ai lavoratori a progetto, finora esclusi. In precedenza, nel cosiddetto “Decreto Bersani”30 avevamo introdotto un “pacchetto sicurezza” che autorizza gli ispettori a sospendere l’attività di un cantiere edilizio qualora almeno il 20% dei lavoratori siano irregolari, introduce il requisito del “documento unico di regolarità contributiva” per accedere a commesse e misure di sgravio fiscale, impone l’obbligo del cartellino di riconoscimento e della comunicazione di assunzione del lavoratore 30Legge 4 agosto 2006, n. 248 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, detto Decreto Bersani. i focus di xformare 55 PRIMA parte anticipata di un giorno rispetto all’inizio dell’attività. Il varo di tali provvedimenti ha già fatto registrare un incremento di nuovi assunti nel settore edilizio, la maggior parte a tempo indeterminato. Il Governo sta compiendo un articolato sforzo di riforma, col concorso delle parti sociali, per rilanciare produttività e competitività del Paese, modernizzare la pubblica amministrazione e ridisegnare il sistema delle tutele e l’assetto del mercato del lavoro e della previdenza. In questo quadro è in corso la concertazione sul welfare per modernizzare il sistema di protezione sociale alla luce dei nuovi bisogni e delle nuove opportunità. Nel rispetto delle compatibilità finanziarie, abbiamo messo al centro dell’attenzione i giovani che rischiano di dover sopportare il carico delle spese previdenziali per le generazioni precedenti. Appare prioritario tutelare il lavoro in tutte le sue forme e fornire sostegno ai lavoratori, dando continuità sotto il profilo lavorativo e previdenziale e rafforzando le prospettive di occupabilità e di formazione nell’arco dell’intera vita lavorativa. Sul versante internazionale, a partire dal mio primo intervento alla Conferenza Internazionale del Lavoro (giugno 2006), ho evidenziato i nuovi indirizzi in materia di politiche del lavoro, sottolineandone la convergenza con l’obiettivo del lavoro dignitoso per tutti, traguardo condiviso e sostenuto dal Governo italiano. In varie sedi internazionali, e specie in ambito europeo, l’esigenza di declinare la nozione di “flexicurity” come metodo in grado di coniugare le esigenze di flessibilità dell’organizzazione del lavoro delle imprese con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, è stata al centro dei miei interventi nel Consiglio dell’Unione europea e delle posizioni italiane sui principali dossier. Sul tema della flexicurity, ho richiamato l’esigenza che la flessibilità sia accompagnata da reti efficaci di diritti di sicurezza sociale in grado di prevenire nuove forme di precarietà e di evitare che le tutele dei lavoratori siano sospinte verso il basso da una competizione senza regole. Anche a seguito di un approfondito confronto con le parti sociali nazionali sul Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro, ho sottolineato che un modello di flexicurity, da adattare alle specifiche realtà nazionali, può e deve essere negoziato e definito in autonomia dalle parti sociali, ma che esso deve essere corredato e sorretto da adeguate garanzie normative anche in chiave europea, oltre che completato a livello interno da forme di sostegno ai processi di transizione lavorativa. In tale contesto va ribadita l’esigenza di proseguire la definizione di norme comuni armonizzate a livello europeo (standard minimi o inclusivi) su alcuni aspetti delle condizioni di lavoro anche attraverso la ripresa del negoziato su alcune direttive (lavoro interinale, comitati aziendali europei, orario di lavoro). In tale prospettiva si è collocata altresì la nostra iniziativa politica che ha portato alla Dichiarazione sul rilancio dell’Europa Sociale, sottoscritta dai Ministri del Lavoro di Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Lussemburgo, Spagna e Ungheria, cui ha poi aderito l’Austria. Il documento, che ha segnato una significativa ripresa del dibattito sulla dimensione sociale dell’Europa, anche nell’ottica istituzionale, include una serie di indicazioni program- 56 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo La posizione italiana sul Libro Verde matiche e di spunti concreti d’azione sui temi dell’occupazione, della qualità del lavoro e della protezione sociale, e potrà contribuire alla prossima revisione dell’Agenda Sociale dell’Unione europea”. i focus di xformare 57 PRIMA parte 10. “I Sentieri della flexicurity” Tornando ai documenti europei, vanno considerati due rapporti: “I Sentieri della flexicurity. Rapporto intermedio” e “I sentieri della flexicurity: trasformare gli ostacoli in percorsi di lancio”, che rappresentano due step importanti nella definizione stessa della flexicurity e nel suo successivo sviluppo. Il primo31 è un rapporto della Commissione delle Comunità Europee del 20 aprile 2007. Esso illustra le ricerche preliminari svolte dal Gruppo di Esperti sulla flexicurity, costituito nel 2006 dalla Direzione Generale occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea. Esso consiste di sette esperti scelti su base accademica e per i rapporti con i partner sociali. La principale attività del Gruppo è quella di fornire informazioni ed assistenza sul tema della flexicurity. Nel documento vengono quindi illustrate le quattro componenti del tema in oggetto su cui la Commissione e gli Stati membri hanno raggiunto il consenso: •la flexicurity è un insieme di negoziazioni contrattuali flessibili e rigide allo stesso tempo; •la flexicurity è costituita da politiche attive per l'occupazione, che consentono ai lavoratori di relazionarsi con il cambiamento e di trovare una rapida ricollocazione professionale; 31“Flexicurity Pathways. Interim report from the rapporteur”, Rapporto della Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari opportunità, del 20 aprile 2007. 58 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo “I Sentieri della Flexicurity” •la flexicurity è un sistema di apprendimento durante tutto l'arco della vita, tale da garantire adattabilità ed occupabilità per tutti i soggetti; •la flexicurity implica anche moderni sistemi di protezione sociale sia a supporto del reddito, che di tutela delle condizioni di lavoro e di vita. Nel rapporto si sottolinea pertanto l'esigenza di ridurre la precarietà contrattuale in favore di tipologie definite che consentano un mercato del lavoro sufficientemente elastico, attraverso (tra i vari aspetti) lo sviluppo delle competenze e delle capacità individuali, mediante il rafforzamento della società basata sulla conoscenza. Ciò implica quindi il rafforzamento dei sistemi di educazione e di formazione permanente. Il secondo, “I sentieri della flexicurity: trasformare gli ostacoli in percorsi di lancio” è del 15 giugno 200732. Il Rapporto, a cura del Gruppo di esperti costituito nel mese di luglio 2006 dalla Commissione europea, prende spunto dalle conclusioni scaturite dal Consiglio di Primavera del 2006, dalla necessità di sviluppare un set di principi comuni sui temi della flexicurity e del mercato del lavoro, analizzando i singoli contesti occupazionali dei Paesi membri, individuando quindi dai quattro componenti della flexicurity (tipologie contrattuali, politiche attive per l’occupazione, sistemi di formazione permanente e modelli di protezione sociale adeguati) quattro corrispondenti percorsi su cui elaborare strategie condivise: •riduzione degli squilibri e delle asimmetrie tra differenti tipologie contrattuali, disincentivando i rapporti di lavoro atipici; •sviluppo dell'adattabilità tra i lavoratori e nei luoghi di lavoro; •potenziamento degli investimenti per l'acquisizione di nuove competenze e conoscenze nella forza lavoro, attraverso la formazione permanente; •implementazione di nuove opportunità occupazionali per i beneficiari di sussidi sociali, al fine di prevenire l'erogazione di politiche di welfare a lungo termine e regolarizzare i rapporti informali di lavoro. In aggiunta, come base per un corretto funzionamento del sistema, il documento si incentra sulla primaria necessità di un dialogo sociale solidale e produttivo, come percorso per la realizzazione di partenariati con i principali interlocutori coinvolti nel processo. Sulla base della letteratura e delle buone pratiche realizzate nei Paesi membri, il documento quindi propone percorsi alternativi per lo sviluppo di modelli condivisi di flexicurity, assieme alla loro analisi finanziaria, sottolineando che la realizzazione di una serie di investimenti da parte dei soggetti coinvolti verrà certamente compensata da una serie di benefici, primo fra tutti l'incremento partecipativo al mondo del lavoro. 32“Flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping stones”, Rapporto della Commissione delle Comunità Europee - Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari opportunità della Commissione europea, del 15 giugno 2007. i focus di xformare 59 PRIMA parte 11. Verso principi comuni di flexicurity Un documento importante è la comunicazione della Commissione “Verso principi comuni di flexicurity: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza” del 27 giugno 200733. La Commissione fa il punto sullo stato dell’arte della flexicurity (a quella data) e ne suggerisce l’evoluzione attraverso l’indicazione di principi comuni e l’identificazione di alcuni percorsi tipici di flexicurity, ossia diverse combinazioni e sequenze “tipiche” delle componenti politiche della flexicurity al fine di affrontare meglio le sfide tipiche che i Paesi si trovano ad affrontare sulla via della flexicurity stessa. La pubblicazione della comunicazione è intervenuta a seguito della consultazione lanciata con il Libro Verde sul diritto del lavoro del 22 novembre 2006. La comunicazione (in quanto tale) non è vincolante da un punto di vista legale, ma “le linee guida delineate serviranno da base per un documento del Consiglio di fine presidenza portoghese (dicembre 2007) affinché gli Stati membri inizino ad applicare negli ordinamenti nazionali quanto suggerito dalla Commissione europea”. In primo luogo viene sostenuta la necessità di una strategia integrata della flexicurity. La motivazione di fondo di una strategia integrata di flexicurity è data dalla necessità di raggiungere gli obiettivi della rinnovata Strategia di Lisbona, in particolare posti di lavoro più numerosi e migliori, e nel contempo l’ammodernamento del modello sociale europeo. Ciò richiede politiche che affrontino contemporaneamente aspetti quali la flessibilità dei mercati 33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo, cit. 60 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Verso principi comuni di flexicurity del lavoro, dell’organizzazione del lavoro e delle relazioni di lavoro nonché la sicurezza, intesa quale sicurezza dell’occupazione e sicurezza sociale. Gli Stati membri sono sollecitati a fare di più per rendere i loro mercati del lavoro maggiormente favorevoli alla creazione e al mantenimento dell’occupazione: le misure politiche sono spesso concepite e attuate in modo frammentato senza tenere conto delle problematiche più ampie presenti sul mercato del lavoro. Troppo spesso le politiche intendono accrescere o la flessibilità per le imprese o la sicurezza dei lavoratori, con il risultato di neutralizzarsi o contraddirsi a vicenda. La ripresa dell’economia con la crescita economica al livello più alto da sei anni e con la creazione di 7 milioni di nuovi posti di lavoro tra il 2005 e il 2008, costituisce un’opportunità per l’Unione e per gli Stati membri: la Commissione sostiene che essi devono ora raddoppiare gli sforzi e avviare le riforme necessarie per far fronte agli impegni dell’Unione in materia di crescita e occupazione e di coesione economica e sociale. La Commissione e gli Stati membri, in base all’esperienza e ai risultati dell’evidenza empirica, hanno raggiunto un consenso sul fatto che è possibile concepire e attuare politiche di flexicurity attraverso quattro componenti politiche: •forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli "insider" e degli "outsider") mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un'organizzazione del lavoro moderne; •strategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili; •efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro; •sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'ampia copertura delle prestazioni sociali (indennità di disoccupazione, pensioni e assistenza sanitaria) che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come ad esempio la cura dei figli. L'analisi economica dimostra che queste quattro componenti possono rinforzarsi l'una con l'altra e migliorare l'occupazione (complessiva come anche quella delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani e di coloro che sono a rischio di povertà) e il capitale umano. Un'efficace strategia di flexicurity deve trovare un giusto equilibrio tra la funzione di garanzia dei redditi insita nel sistema di indennità di disoccupazione e un’appropriata strategia di "attivazione", volta ad agevolare la transizione verso il mondo del lavoro e potenziando lo sviluppo delle carriere. L'evidenza suggerisce che i lavoratori si sentono maggiormente protetti da adeguate indennità di disoccupazione piuttosto che da una rigida protezione i focus di xformare 61 PRIMA parte contro i licenziamenti. Le politiche attive del mercato del lavoro hanno anche un effetto positivo sulla sensazione di sicurezza dei lavoratori. In secondo luogo la Commissione ritiene che il coinvolgimento attivo delle parti sociali è la chiave per far sì che la flexicurity vada a vantaggio di tutti. È inoltre essenziale che tutti gli attori interessati siano pronti ad accettare il cambiamento e ad assumersene la responsabilità. Strategie integrate di flexicurity sono spesso applicate in Paesi in cui il dialogo – e soprattutto la fiducia – tra le parti sociali e tra le parti sociali e le autorità pubbliche, ha svolto un ruolo importante. Le parti sociali si trovano spesso nella posizione migliore per rispondere alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e cogliere le sinergie tra di esse, ad esempio per quanto concerne l’organizzazione del lavoro o la concezione e l’attuazione di strategie di apprendimento permanente. Il sostegno delle parti sociali agli obiettivi centrali della Strategia di Lisbona è un elemento importante: tradurre questo sostegno in iniziative politiche concrete rientra ugualmente nelle responsabilità dei Governi e delle parti sociali. Una strategia integrata di flexicurity è il modo migliore per assicurare che le parti sociali si impegnino in un dibattito generale sull’adattabilità. L’esperienza insegna che un approccio di partenariato è il più idoneo per sviluppare una politica di flexicurity. Spetta ovviamente a questi attori, in quanto organizzazioni autonome, decidere in che modo partecipare, nell’ambito del dialogo sociale, alle politiche di flexicurity. Nucleo centrale della Comunicazione – e che le dà anche il titolo, sottolineandone l’importanza – è la necessità di sviluppare principi comuni di flexicurity. La Commissione europea ritiene infatti che se da un lato le politiche e le misure della flexicurity devono rispecchiare le diverse situazioni nazionali, tutti gli Stati membri si trovano ad affrontare la stessa sfida. Perciò è opportuno raggiungere un consenso a livello dell’Unione europea su una serie di “principi comuni della flexicurity”. Questi principi potrebbero costituire un utile riferimento per realizzare mercati del lavoro più aperti e reattivi e posti di lavoro più produttivi e dovrebbero ispirare e promuovere l’attuazione degli Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione e in particolare degli orientamenti per l’occupazione. I principi comuni indicati dalla Commissione, sono i seguenti: 1.La flexicurity comporta accordi contrattuali flessibili e affidabili (nell’ottica sia del datore di lavoro che del lavoratore, degli insider e degli outsider), strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro e sistemi moderni di sicurezza sociale. Il suo obiettivo è rafforzare l’attuazione della strategia per la crescita e l’occupazione, creare posti di lavoro migliori e più numerosi e rafforzare il modello sociale europeo mettendo a punto nuove forme di 62 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Verso principi comuni di flexicurity flessibilità e sicurezza volte ad aumentare l’adattabilità, l’occupazione e la coesione sociale. 2.La flexicurity implica un giusto equilibrio tra diritti e responsabilità per i datori di lavoro, i lavoratori, le persone in cerca di impiego e le autorità pubbliche. 3.La flexicurity dovrebbe essere adattata alle circostanze, ai mercati del lavoro e alle relazioni industriali propri degli Stati membri. La flexicurity non riguarda un modello unico di mercato del lavoro, né un’unica strategia politica. 4.La flexicurity dovrebbe ridurre il divario tra gli insider e gli outsider nel mercato del lavoro. Gli insider hanno bisogno di protezione e sostegno per essere pronti alle transizioni da un lavoro all’altro. Gli outsider – compresi i disoccupati, tra i quali si annoverano in misura preponderante le donne, i giovani e i migranti – hanno bisogno di facili punti d’accesso al lavoro e di supporto per progredire verso soluzioni contrattuali stabili. 5.Va promossa la flexicurity interna (all’interno dell’impresa) come anche quella esterna (da un’impresa all’altra). Una sufficiente libertà di assumere e licenziare deve essere accompagnata da transizioni sicure da un lavoro all’altro. Si deve incoraggiare la mobilità ascendente come anche quella tra disoccupazione o inattività e lavoro. Posti di lavoro di qualità elevata caratterizzati da quadri capaci, una buona organizzazione del lavoro e un continuo aggiornamento delle competenze sono tra gli obiettivi della flexicurity. La protezione sociale deve incoraggiare, non ostacolare, la mobilità. 6.La flexicurity dovrebbe supportare la parità di genere promuovendo un accesso equo a un’occupazione di qualità per le donne e gli uomini, offrendo possibilità di conciliare il lavoro e la vita familiare, oltre a fornire pari opportunità ai migranti, ai giovani disabili e ai lavoratori anziani. 7.La flexicurity richiede un clima di fiducia e il dialogo tra le autorità pubbliche, le parti sociali e gli altri attori, un clima in cui tutti sono pronti ad assumersi la responsabilità del cambiamento e a produrre risposte politiche equilibrate. 8.Le politiche di flexicurity hanno implicazioni finanziarie e dovrebbero contribuire a politiche di bilancio sane e finanziariamente sostenibili. Esse dovrebbero mirare a un’equa distribuzione dei costi e benefici, soprattutto tra le imprese, i singoli individui e i bilanci pubblici, con un’attenzione particolare per la situazione specifica delle piccole e medie imprese. Allo stesso tempo, politiche di flexicurity efficaci possono contribuire a questo obiettivo generale. i focus di xformare 63 PRIMA parte 12. I quattro percorsi tipici La Commissione – come sopra anticipato – ha delineato quindi quattro percorsi tipici di flexicurity. L’attuazione dei principi comuni di flexicurity negli Stati membri richiede la definizione di combinazioni e sequenze di politiche e misure pianificate e negoziate adeguatamente. Dato che gli Stati membri presentano un contesto socioeconomico, culturale e istituzionale estremamente variegato, le combinazioni e sequenze specifiche saranno anch’esse diverse. Se è vero che la flexicurity non interessa un modello unico di mercato del lavoro o un’unica strategia politica, le buone pratiche raccolte nell’Unione europea forniscono opportunità agli Stati membri di apprendere l’uno dall’altro e di analizzare ciò che può funzionare meglio nella loro situazione specifica. È possibile identificare diverse combinazioni e sequenze “tipiche” delle componenti politiche della flexicurity al fine di meglio affrontare le sfide tipiche che i Paesi si trovano ad affrontare sulla via della flexicurity; tali combinazioni e sequenze sono i percorsi di flexicurity. I quattro percorsi tipici – e le sfide cui intendono dare risposta - non rispecchiano – né lo potrebbero – la situazione concreta di un Paese specifico. Ciascun percorso però – o addirittura una combinazione di essi - affronta sfide specifiche proprie a diversi Stati membri. Percorso 1: affrontare la segmentazione contrattuale Questo percorso tipico può presentare un interesse per i Paesi in cui la sfida maggiore è costituita da mercati del lavoro segmentati caratterizzati da una separazione tra insider e outsider. Questo percorso servirebbe a distribuire la flessibilità e la sicurezza in modo più 64 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I quattro percorsi tipici equo tra la forza lavoro. Creerebbe punti d’accesso all’occupazione per coloro che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro e incoraggerebbe la loro progressione verso forme contrattuali migliori. In questi Paesi i contratti a tempo indeterminato sono stati considerati lo strumento principale di protezione nel contesto della normativa del lavoro e degli accordi collettivi. In seguito ai tentativi di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro, si sono diffusi i contratti a tempo determinato, i contratti a chiamata, il lavoro tramite agenzia, ecc. I lavoratori si trovano spesso a lavorare per lunghi periodi con una sequela di contratti a tempo determinato prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Piuttosto che punti di partenza per migliorare la propria condizione, questi contratti rischiano di diventare delle trappole. In questi Paesi la sicurezza tende a basarsi sulla protezione del lavoro piuttosto che sulle prestazioni sociali. Ne consegue che le indennità di disoccupazione sono alquanto ridotte e i sistemi di assistenza sociale sono poco sviluppati. Nel contesto delle forme contrattuali questo percorso mirerebbe a migliorare la posizione dei lavoratori con contratto a tempo determinato e assicurerebbe che a questi lavoratori venga offerta una protezione adeguata. Un approccio complementare consisterebbe nel riformulare i contratti a tempo indeterminato. Sulla base di tale opzione i lavoratori disporrebbero di un contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro e non inizierebbero più, come ora spesso accade, con una serie di contratti a tempo determinato o di contratti con agenzie. Il contratto a tempo indeterminato verrebbe riconfigurato in modo da includere un progressivo accumulo di tutela del lavoro. Esso inizierebbe con un livello di base di tutela del lavoro e la protezione si accumulerebbe progressivamente via via che il lavoratore occupa un posto di lavoro fino a raggiungere una protezione “piena”. Questa strategia assicurerebbe una progressione automatica verso condizioni contrattuali migliori riducendo così il rischio di restare bloccati con una copertura contrattuale meno protetta. Per i contratti a tempo indeterminato si dovrebbero ridefinire le regole per i licenziamenti economici, riducendo la burocrazia, le lungaggini procedurali, migliorando la trasparenza dei risultati e rendendo il processo più affidabile. Per quanto concerne l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, i datori di lavoro e le autorità pubbliche dovrebbero collaborare per migliorare l’offerta di formazione ai lavoratori temporanei. Attualmente a queste categorie spesso non vengono offerte possibilità di formazione dato che i datori di lavoro non sanno per quanto tempo terranno questi lavoratori. I sistemi di sicurezza sociale assicurerebbero inoltre la possibilità per i lavoratori temporanei di accumulare diritti e migliorerebbero la portabilità dei diritti anche fuori dell’azienda o del settore. Essi verrebbero riconfigurati al fine di erogare indennità maggiori durante periodi di disoccupazione più brevi. Si contemplerebbe l’introduzione di un sistema di assistenza sociale per accrescere la mobilità dei cittadini e renderli meno dipendenti da un sostegno familiare informale. i focus di xformare 65 PRIMA parte Percorso 2: sviluppare la flexicurity all’interno dell’impresa e offrire la sicurezza nella transizione Questo percorso tipico riveste interesse per i Paesi che presentano flussi occupazionali relativamente limitati. Esso aumenterebbe gli investimenti nell’occupabilità per consentire ai lavoratori attivi nelle imprese di aggiornare continuativamente le loro capacità ed essere così meglio preparati a futuri cambiamenti nei metodi di produzione e nell’organizzazione del lavoro. Questo percorso guarderebbe anche al di là del lavoro e del datore di lavoro attuali mettendo in atto sistemi volti ad assicurare un’efficace transizione da lavoro a lavoro in caso di ristrutturazioni aziendali o di esubero. I Paesi a cui potrebbe interessare questo percorso sono quelli dominati da grandi imprese che offrono elevati livelli di protezione del lavoro. Negli ultimi anni questa tradizione ha subito degli shock poiché le ristrutturazioni aziendali e l’outsourcing si sono fatti più frequenti. In questi Paesi i sistemi di sicurezza sociale sono essenzialmente ben sviluppati e le prestazioni sono adeguate. La sfida continua ad essere quella di combinare buone indennità con forti incentivi ad accettare un posto di lavoro. Una maggiore mobilità dei lavoratori tra le imprese andrebbe a tutto vantaggio dei cittadini e della società. I lavoratori sarebbero maggiormente inclini ad assumersi i rischi legati ai trasferimenti tra posti di lavoro se le prestazioni sociali fossero adeguate durante questi periodi di transizione e se le prospettive di trovare posti di lavoro nuovi e migliori fossero reali. Le forme contrattuali dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti: a)un approccio preventivo con un investimento continuo nell’apprendimento permanente, una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro e soluzioni atte a conciliare il lavoro e le responsabilità private e familiari; b)un intervento tempestivo, vale a dire che la ricerca di un nuovo posto di lavoro non verrebbe ritardata al momento in cui il lavoratore fosse effettivamente messo in esubero, ma inizierebbe immediatamente allorché la minaccia si presenta; c)un’azione congiunta di tutti gli attori interessati. I datori di lavoro, le parti sociali, i servizi pubblici per l’impiego e le agenzie di lavoro temporaneo collaborerebbero per gestire le transizioni ed evitare che i lavoratori in esubero diventino disoccupati (di lungo periodo). Se si soddisfano tali condizioni le procedure di licenziamento possono essere notevolmente alleggerite e rese anche meno costose e meno lunghe. Le imprese aumenterebbero vigorosamente i loro investimenti nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e nell’occupabilità della loro forza lavoro. Programmi di sviluppo delle 66 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I quattro percorsi tipici competenze offrirebbero una formazione personalizzata e programmi di sviluppo delle carriere ad ogni lavoratore. Tali programmi sarebbero considerati parte integrante del contratto di lavoro. Le politiche attive del mercato del lavoro gestite dai servizi pubblici per l’impiego contribuirebbero ad assicurare il successo delle transizioni da lavoro a lavoro. I sistemi di sicurezza sociale si prefiggerebbero di assicurare la condizionalità delle indennità e l’efficace monitoraggio degli sforzi di cercare lavoro. Percorso 3: affrontare le carenze di competenze e opportunità tra la manodopera Questo percorso tipico riveste interesse per i Paesi in cui la sfida maggiore è data da grandi carenze di competenze e opportunità tra la popolazione. Esso promuoverebbe le opportunità delle persone scarsamente qualificate di entrare nel mondo del lavoro e di sviluppare le loro competenze per raggiungere una posizione sostenibile sul mercato del lavoro. In questi Paesi i tassi di occupazione tendono ad essere elevati, ma non tutti i gruppi sono ugualmente rappresentati nel mondo del lavoro. Per i cittadini e la società, i benefici proverrebbero da un miglioramento delle opportunità di mobilità sociale offerte alle persone scarsamente qualificate, preparandole ad avanzare nell’ambito di diverse professioni e a cogliere le nuove opportunità. Le forme contrattuali consentirebbero ai lavoratori scarsamente qualificati di accedere ad un’occupazione a condizioni favorevoli per i datori di lavoro potenziali, ma consentirebbero anche loro di avanzare verso soluzioni contrattuali più stabili via via che le loro competenze migliorano e che il rapporto di lavoro acquista un carattere più stabile. Le politiche di apprendimento lungo tutto l’arco della vita affronterebbero poi le carenza di opportunità tra la manodopera prendendo il via sin dal sistema d’istruzione di base. Le politiche attive del mercato del lavoro farebbero una chiara distinzione tra le persone in cerca di lavoro sufficientemente qualificate e coloro che hanno bisogno di rafforzare le loro competenze. Per il primo gruppo si porrebbe l’accento su un aiuto personalizzato alla ricerca di lavoro. Per il secondo gruppo tuttavia le politiche attive del mercato del lavoro si concentrerebbero sull’erogazione di una formazione adeguata a sostegno della mobilità ascendente. I sistemi di sicurezza sociale offrirebbero incentivi alle persone scarsamente qualificate che ricevono indennità sociali e monitorerebbero la condizionalità di tali indennità al fine di assicurare che valga la pena accettare un lavoro, nel caso offrendo indennità supplementari o ritirando gradualmente le indennità. In tal modo si contribuirebbe a ridurre il problema dei lavoratori che versano comunque in condizioni di povertà. Tali sistemi contribuirebbero anche a ridurre i costi non salariali dei lavoratori a bassa qualifica. i focus di xformare 67 PRIMA parte Percorso 4: migliorare le opportunità per coloro che ricevono prestazioni sociali e i lavoratori sommersi Questo percorso tipico riveste interesse per i Paesi che hanno attraversato di recente un’importante ristrutturazione economica che ha comportato un numero consistente di persone che si trovano a dipendere da prestazioni sociali di lungo periodo e che hanno scarse prospettive di ritornare sul mercato del lavoro. Esso mirerebbe a migliorare le opportunità per coloro che dipendono dalle prestazioni sociali per farli passare dal lavoro sommerso a un’occupazione formale grazie allo sviluppo di efficaci politiche attive del mercato del lavoro e di sistemi di apprendimento permanente unitamente ad un livello adeguato di indennità di disoccupazione. In questi Paesi le imprese tradizionali, spesso a carattere industriale, si sono trovate obbligate a mettere in esubero un numero importante di persone. Gli investimenti nelle politiche attive del lavoro sono limitati come sono anche scarse le possibilità di trovare una nuova occupazione. Le amministrazioni che erogano prestazioni sociali ed i servizi pubblici per l’impiego, hanno bisogno di un rafforzamento istituzionale per erogare efficaci politiche attive. Si sta sviluppando una nuova attività economica, soprattutto nei servizi. Per le persone che dipendono dalle prestazioni sociali è difficile cogliere le opportunità occupazionali legate ai nuovi sviluppi economici. I nuovi posti di lavoro spesso presentano bassi livelli di protezione ma nel contempo molte persone trovano un’occupazione nell’economia sommersa. Nel contesto delle forme contrattuali, si assicurerebbe che i lavoratori occupati in settori emergenti dell’economia, molti dei quali lavorano con contratti a tempo determinato o su chiamata, ricevano adeguati livelli di protezione. La regolarizzazione del lavoro sommerso potrebbe essere resa più attraente se vengono aumentati i diritti dei lavoratori informali e viene fornito loro accesso alla formazione professionale. Un’occupazione che esce dal sommerso porta poi ad un aumento del gettito fiscale e dei contributi sociali. Con riferimento all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, i sistemi d’istruzione e formazione professionale verrebbero sviluppati in stretta cooperazione con le imprese, tenuto conto dei bisogni del mercato del lavoro. Verrebbero inoltre stimolati gli investimenti delle imprese nell’apprendimento permanente. La capacità amministrativa dei servizi pubblici per l’impiego costituirà una priorità. Occorrerà migliorarla in termini di organico, competenze, processo decisionale e organizzazione del lavoro. La cooperazione tra le amministrazioni che erogano prestazioni sociali e i servizi pubblici per l’impiego, verrà rafforzata in modo da porre in atto efficaci politiche attive del lavoro. Le politiche attive del lavoro si concentrerebbero sui disoccupati di lunga durata, sui lavoratori disabili e sui lavoratori a rischio di esubero. Per quanto concerne il sistema di sicurezza sociale, le indennità di disoccupazione verrebbero portate ad un livello adeguato per consentire una ricerca del lavoro senza che le persone siano tentate di scivolare nel sommerso. Contemporaneamente si devono migliorare 68 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I quattro percorsi tipici gli incentivi al lavoro e la condizionalità delle indennità, sia dal lato dei lavoratori che da quello dei datori di lavoro. Tali incentivi incoraggerebbero da un lato le persone che dipendono da indennità di disoccupazione e che sono in grado di lavorare a cercare un posto di lavoro e dall’altro, stimolerebbero i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro. i focus di xformare 69 PRIMA parte 13. L’evoluzione della flexicurity Il dado è tratto, ma il percorso non sarà agevole. “La reazione immediata della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), rispetto alla comunicazione della Commissione, ha sottolineato la piena disponibilità a discutere un moderno approccio di riforme per investire nell’apprendimento, nell’eguaglianza di genere, nel dialogo sociale, nella contrattazione collettiva e in posti di lavoro di alta qualità. Allo stesso tempo, però, la CES contesta alla Commissione l’attacco alla protezione e stabilità dei posti di lavoro, che sono un diritto fondamentale dei lavoratori e la base per una imprenditorialità produttiva. Ribadendo il fatto che una seria flexicurity deve incorporare i due aspetti: flessibilità ma anche sicurezza, John Monks, segretario generale Confederazione Europea dei Sindacati, ha affermato che: “come rappresentanti dei lavoratori siamo preoccupati per l’attuale espansione di lavori precari in Europa. Dare alle imprese più libertà di licenziamento, idea che pare essere il cuore della Comunicazione, avrà l’unico effetto di peggiorare le cose. Più numerosi e migliori posti di lavoro per tutti è la reale soluzione alla frammentazione del mercato del lavoro e alla esclusione sociale, e non più lavori precari per tutti. Nei mesi che verranno, e specialmente nel corso della presidenza portoghese, il dibattito sarà acceso: i sindacati europei dovranno vigilare su quanto verrà deciso e mantenere un dialogo specialmente col Parlamento europeo che, come sembra aver dimostrato con il recentissimo voto in commissione occupazione, pare condividerne le preoccupazioni”34. 34 Andrea Albertazzi – “Flexicurity, scontro in Europa sulla libertà di licenziare”. www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, 3 luglio 2007. 70 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo L’evoluzione della flexicurity Con riferimento a questo voto, è stato osservato che: “il 18 giugno 2007, si è svolta a Strasburgo una sessione straordinaria della Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, per votare sul “Rapporto Protasiewicz”. Si tratta della Relazione del Parlamento europeo sulla modernizzazione del diritto del lavoro35. L’esito della votazione ha completamente stravolto il testo originario. La Commissione occupazione ha approvato in via definitiva un testo emendato che sottolinea esplicitamente la necessaria centralità del lavoro a tempo indeterminato, deplorando l’impostazione della Commissione al proposito, ribadisce la lotta al lavoro sommerso e alla precarietà e, confermando l’importanza del diritto del lavoro “collettivo”, afferma il ruolo imprescindibile del sindacato e della contrattazione collettiva. In più di un punto il testo stigmatizza il contenuto del Libro Verde della Commissione, specialmente quando questo affronta esclusivamente la dimensione individuale del diritto del lavoro, tralasciandone la sua essenziale componente collettiva36”. Secondo il Parlamento europeo, il contratto tipo di lavoro dovrebbe essere a tempo indeterminato, ma riconosce il contributo alla competitività economica dell’Ue delle nuove forme di contratti atipici. A condizione però che sia garantito un nucleo di diritti ai lavoratori. Pone poi l’accento sul ruolo di un’istruzione in linea con il mercato del lavoro e sulla necessità di distinguere i lavoratori autonomi dai dipendenti, di lottare contro il lavoro nero e garantire pari opportunità per le donne. Rilevando il fatto che la Commissione si concentra sul diritto del lavoro individuale, il Parlamento la esorta a promuovere il diritto del lavoro collettivo come uno dei mezzi per incrementare sia la flessibilità sia la sicurezza per lavoratori e datori di lavoro. Ricorda, peraltro, che la flexicurity “è definita come una combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro atta a contribuire ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro, garantendo la sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la flessibilità necessaria per continuare a creare occupazione in risposta alle mutevoli esigenze del mercato”. I deputati, essendo del parere che le esigenze di flessibilità e di sicurezza “non siano in contraddizione e che si rafforzino reciprocamente”, sottolineano che la flexicurity può essere soltanto realizzata “con una legislazione sul lavoro efficace e moderna che rifletta le mutevoli realtà del mondo del lavoro”. In tale ambito, osservano che contrattazione collettiva e parti sociali forti sono una parte importante dell’approccio sulla flexicurity. Ritengono poi che ampie disposizioni in materia di welfare e l’accesso a servizi quali strutture per l’infanzia e per altre persone non indipendenti, rappresentino un contributo positivo. 35Relazione del Parlamento europeo su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo. A6-0247/2007, del 25 giugno 2007. 36 Andrea Albertazzi – “Flexicurity, Strasburgo boccia il Libro Verde della Commissione”. www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, giugno 2007. i focus di xformare 71 PRIMA parte Il Parlamento “crede fermamente” che qualsiasi forma di lavoro, sia non standard o di altro tipo, “debba essere associata ad un nucleo di diritti, indipendentemente dalla posizione lavorativa”, e tenendo conto delle varie tradizioni e circostanze socio-economiche di ciascun Paese. Questo nucleo di diritti, è precisato, dovrebbe comprendere: la parità di trattamento, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e norme sul tempo di lavoro e di riposo, la libertà di associazione e rappresentazione, il diritto alla contrattazione e all’azione collettive e l’accesso alla formazione. La posizione del Parlamento europeo è stata poi ulteriormente illustrata e rafforzata dalla Risoluzione dell’11 luglio 2007, che illustrerò nel paragrafo 17. Alla posizione della CES e del Parlamento europeo, va aggiunta quella del Governo italiano (di cui abbiamo già visto la posizione rispetto al Libro Verde) e dei sindacati del nostro Paese. Secco Tiziano Treu, ex Ministro del lavoro e senatore della Margherita: “la proposta di Spidla è in linea con l’impostazione del Libro Verde. In Italia non è una questione all’ordine del giorno. Certo - continua - possiamo discuterne in astratto, ma abbiamo problemi più urgenti da affrontare”. Discussione, dunque, superata in partenza, come chiarisce Paolo Pirani, segretario confederale della UIL. Perché “la nostra priorità - dice - è alzare il livello delle tutele per i nuovi ingressi, non abbassare quelle di chi ha già costruito un sistema di relazioni che sicuramente deve essere reso più moderno, ma che ha una sua solidità e che funziona”. Le indicazioni che arrivano dall’Europa, però, non devono essere rigettate del tutto ma possono essere accolte almeno in parte, là dove viene sollecitata l’elaborazione “di un sistema moderno di ammortizzatori”, dice Giorgio Santini, segretario confederale della CISL. Che aggiunge: “i due ragionamenti, ovvero più flessibilità nel licenziamento accompagnata da più politiche attive, in Italia sono difficili da mettere insieme. Anche perché una certa dose di flessibilità per alcune figure professionali c’è già”. Insistere su questa strada può provocare il rischio “di una riapertura di vecchie ferite”, come la battaglia per l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. “Si tratta di guerre di religione che non vale la pena di riaprire, dal momento che la platea di lavoratori effettivamente coinvolti non è poi così ampia. Su questo fronte si può piuttosto intervenire rendendo più certo il processo del lavoro”, ricorda Santini. E che la strategia della Commissione europea sia destinata a restare inascoltata è chiaro pure all’opposizione. “Non mi pare che ci siano le condizioni - dice Maurizio Sacconi, ex sottosegretario al lavoro e senatore di Forza Italia - anzi è in atto una regressione. D’altra parte il Libro Verde, in cui si intravedono assonanze persino linguistiche con il Libro Bianco di Marco Biagi, è stato rifiutato da questo Governo”. 72 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo L’evoluzione della flexicurity Le ragioni le chiarisce Aris Accornero, professore di Sociologia Industriale: “il Governo ha ritenuto che la flessibilità presente sul mercato fosse abbastanza e che andare ulteriormente avanti senza averne saggiato gli effetti fosse imprudente37”. Va poi considerata la posizione degli imprenditori. Businesseurope, ossia l’Associazione delle Confindustrie dell’Europa a 27, sostiene con particolare favore un approccio basato sul concetto di “flexicurity” quale condizione essenziale per creare le condizioni più adeguate per correggere le debolezze strutturali dei mercati del lavoro e per contribuire alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Businesseurope ritiene pertanto che la comunicazione presentata dalla Commissione il 27 giugno 2007, ponga le basi per un importante dibattito sulla modernizzazione dei mercati del lavoro in Europa. Per quanto riguarda il nostro Paese, si può considerate quanto affermato dall’avvocato Massimo Marchetti, di Confindustria, in occasione di un convegno tenutosi nel dicembre 2006 presso il CNEL 38. “A mio avviso la constatazione che si fa nel Libro Verde, che la risposta degli ordinamenti europei alla globalizzazione è stata quella dell’introduzione di nuove figure contrattuali, che sono servite a rispondere più rapidamente alle variazioni del mercato, è appunto un assunto di fatto, scevro da considerazioni di tipo ideologico/politico. Da tale assunto il Libro Verde prende l’avvio per proporre coraggiosamente una domanda, a mio avviso ineludibile, che si può sintetizzare nel modo seguente: “siamo sicuri che non si debba tentare, per evitare la segmentazione del mercato del lavoro, di ripensare il livello generale delle tutele anche per i lavoratori standard?” È una domanda che non va vissuta come provocatoria ma che va colta nel suo lato positivo/propositivo: una revisione generale delle tutele del rapporto ordinario non può prescindere da un sistema di ammortizzatori sociali più efficiente ed esteso, da un sistema di lifelong learning e da un rafforzamento delle politiche attive del lavoro che costituiscano una cornice complessiva di tutele che favorisca i processi di transizione professionale, cui inevitabilmente i lavoratori europei saranno sempre più di frequente esposti. Avviare una riflessione ampia e senza pregiudiziali, aperta a soluzioni innovative ma equilibrate, che tenga conto dei pesi e dei contrappesi: ecco questo è l’auspicio che possa avvenire in Europa a seguito della pubblicazione del Libro Verde. Dello stesso tipo di discussione ampia e articolata abbiamo però particolare necessità anche in Italia, per far in modo che il sistema delle relazioni industriali favorisca la competitività delle imprese, lo sviluppo dell’occupazione e la crescita del Paese. 37Serena Uccello – “Altolà sindacale sulla flexicurity”. JOB24 – News, 27 giugno 2007. 38 Atti del primo seminario sui temi europei, promosso dal Ministero del lavoro e tenutosi presso il CNEL su “Flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro. Il quadro Europeo”, dell’11 dicembre 2006. i focus di xformare 73 PRIMA parte 14. e ragioni delle imprese L e dei lavoratori Tutto già deciso quindi? Io credo di no perché al di la delle posizioni - pur autorevoli – illustrate, ci sono le ragioni delle imprese (che è interesse di tutti che sopravvivano e possibilmente prosperino) e dei lavoratori, soprattutto gli outsider, che senza un giusto mix di flessibilità e sicurezza, sono destinati a rimanere al di fuori del mercato del lavoro oppure ad essere risucchiati nel girone dantesco del lavoro nero, questo sì senza tutele e speranze. Il modo in cui i cittadini europei vivono e lavorano sta cambiando rapidamente, mentre vi sono ancora 17 milioni di disoccupati (2007) e le economie europee si devono ancora ristrutturare. La Commissione ha giustamente osservato che il processo di adattamento richiede un mercato del lavoro maggiormente flessibile, combinato con livelli di sicurezza che tengano conto contemporaneamente delle nuove esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’Europa deve creare posti di lavoro più numerosi e migliori per gestire il cambiamento e i nuovi rischi sociali. Essa deve ridurre la segmentazione dei mercati del lavoro e il precariato e promuovere un’integrazione sostenibile e l’accumulo di competenze. Una risposta possibile (non “una formula magica dietro la quale si nascondono insidiose riforme del diritto del lavoro e della protezione sociale39”) è la flexicurity. 39 Andrea Albertazzi – “Flexicurity, scontro in Europa sulla libertà di licenziare”. www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, 3 luglio 2007, cit. 74 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Le ragioni delle imprese e dei lavoratori Ridurre il contributo della Commissione ad uno scontro sulla libertà di licenziare è riduttivo e fuorviante. La mobilità in uscita non deve essere un tabù, se nel contempo si realizza una effettiva mobilità in entrata. Cambiare più posti di lavoro durante la vita lavorativa è una realtà per i lavoratori europei. La flexicurity può far sì che, attraverso l’apprendimento permanente e sussidi che accompagnino i lavoratori durante i periodi di transizione, la mobilità sia reale e sia anche ascendente (e non sia al contrario l’anticamera all’esclusione sociale). Questo per quanto riguarda chi già lavora. A maggior ragione per i tanti - troppi – disoccupati, la flexicurity può far si che si creino le condizioni economiche che inducano i datori di lavoro ad assumere, creando nuovi posti di lavoro. Questo non significa sottovalutare le evidenti difficoltà. “I problemi di fondo sono però vari e di difficile soluzione: trovare una mediazione virtuosa tra interessi storicamente opposti, armonizzare mercati del lavoro profondamente diversi per caratteristiche e regole, mantenere un livello condiviso di diritti, garantire una copertura finanziaria, solo per indicare i principali. Va poi considerato che nel rapporto tra flessibilità e sicurezza le condizioni di partenza non sono eguali: finora si è assistito in Europa a una sorta di “gioco a somma zero” in cui all’evidente aumento di flessibilità è corrisposta una diminuzione della sicurezza e, di conseguenza, una forte crescita della precarietà40”. Serve ora un salto di qualità e di mentalità, con una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti, per la realizzazione di un progetto ambizioso, ma possibile e - soprattutto – ormai indifferibile nel tempo e senza alternative valide. Scommettere sulla flexicurity, ossia sul fatto che flessibilità e sicurezza possono rafforzarsi reciprocamente, vuol dire credere nel modello sociale europeo, che può dare una risposta positiva sia alla ricerca di una flessibilità senza una contropartita, sia alla necessità morale di dare una possibilità a chi è escluso dal mercato del lavoro. Anche il Parlamento europeo – come la Commissione europea - crede alla possibilità di questo rafforzamento reciproco, come si evince chiaramente dai punti 43 e 44 della Relazione del Parlamento europeo su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo41. In questi viene inoltre osservato che la flexicurity contribuisce ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo nel contempo la sicurezza. Viene anche sottolineato che la contrattazione collettiva e parti sociali forti sono una parte importante dell’approccio sulla flexicurity. Credo sia quindi utile riportare questi due passaggi della Relazione del Parlamento europeo per esteso: “43. Il Parlamento ricorda che la flexicurity è definita come una combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro atta a contribuire ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo la sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la flessibilità necessaria per continuare a creare occupazione in risposta 40Enrico Panero – “Flexicurity: missione possible per l’UE?”. www.apiceuropa.com, 1 agosto 2007. 41Relazione del Parlamento europeo su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo. A6-0247/2007, del 25 giugno 2007, cit. i focus di xformare 75 PRIMA parte alle mutevoli esigenze del mercato; è del parere che le esigenze di flessibilità e di sicurezza non siano in contraddizione e che si rafforzino reciprocamente; 44. Il Parlamento sottolinea che la flexicurity può essere soltanto realizzata con una legislazione sul lavoro efficace e moderna che rifletta le mutevoli realtà del mondo del lavoro; osserva che la contrattazione collettiva e parti sociali forti sono una parte importante dell’approccio sulla flexicurity; sottolinea tuttavia che esistono diversi modelli di flexicurity; ritiene che una impostazione comune dovrebbe essere basata sulla combinazione della capacità delle imprese e dei lavoratori di adattarsi a un livello sufficiente di protezione sociale, sicurezza sociale, sussidi di disoccupazione, politiche attive del mercato del lavoro e opportunità di formazione e di apprendimento permanente; ritiene che ampie disposizioni in materia di welfare e l’accesso a servizi quali strutture per l’infanzia e per altre persone non indipendenti rappresentino un contributo positivo a questi obiettivi”. Questo non significa d’altra parte sottovalutare i contrasti esistenti tra Commissione e Parlamento europeo su altri aspetti importanti della regolamentazione del mercato del lavoro europeo – in primo luogo la concezione stessa di rapporto di lavoro standard – di cui parlerò nel paragrafo 17. 76 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 15. I l sistema austriaco. Aspetti finanziari Per quanto attiene il timore espresso dalla CES, secondo la quale l’idea che pare essere il cuore della Comunicazione del 27 giugno 2007 consisterebbe nel dare alle imprese più libertà di licenziamento, una risposta la dà la Commissione nella ratio della Comunicazione se valutata nella sua interezza e nell’Allegato II della Comunicazione stessa, “Esempi di flexicurity”, lì dove illustra il sistema austriaco di indennità di licenziamento. Un sistema innovativo che elimina gli effetti scoraggianti per la mobilità e impedisce che i lavoratori perdano i diritti acquisiti in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro. L’Austria combina un’elevata flessibilità del mercato del lavoro con un livello medio di indennità sociali, cui si affiancano efficaci politiche attive del mercato del lavoro e una forte fiducia nel partenariato sociale. In questo contesto si è registrata un’importante innovazione nel 2003 allorché è entrato in vigore il nuovo sistema d’indennità di licenziamento. Secondo il vecchio sistema l’indennità di licenziamento versata ai lavoratori in esubero dipendeva dalla lunghezza del rapporto di lavoro. Ciò significava che i lavoratori, passando da un datore di lavoro all’altro, perdevano i diritti che avevano accumulato. Il nuovo sistema fa obbligo al datore di lavoro di versare un importo fisso mensile su un conto individuale intestato al lavoratore. I lavoratori possono attingere a questo conto in caso di licenziamento. Il nuovo sistema elimina gli effetti scoraggianti per la mobilità e impedisce che i lavoratori perdano i diritti acquisiti in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro. Inoltre, le fondazioni del lavoro (Arbeitsstiftungen) costituiscono un modello particolarmente efficace per lenire le conseguenze delle ristrutturazioni. Esse servono quali agenzie di transizione a i focus di xformare 77 PRIMA parte sostegno del collocamento da un’occupazione all’altra in caso di rischio di licenziamento collettivo, in quanto applicano i principi dell’intervento tempestivo e dell’azione congiunta di tutte le parti pubbliche e private interessate. Un ultimo aspetto riguarda la dimensione finanziaria della flexicurity. Le politiche di flexicurity comportano costi e devono rimanere compatibili con politiche di bilancio sostenibili sul piano finanziario. Nei Paesi in cui esiste già un sistema di indennità di disoccupazione e queste sono generose, l’applicazione del principio dei diritti e dei doveri dovrebbe contribuire all’efficacia dei costi che il sistema comporta. Nei Paesi in cui i sistemi di indennità sono meno sviluppati, le autorità possono contemplare l’eventualità di riassegnare le risorse in modo da potenziare le politiche di flexicurity e ripartire gli eventuali costi addizionali tra gettiti diversi, agendo sulla leva fiscale o su quella contributiva. I costi finanziari della flexicurity andrebbero però - osserva la Commissione nella sua Comunicazione del 27 giugno - sempre valutati alla luce dei vantaggi finanziari derivanti da un accresciuto dinamismo del mercato del lavoro, dall’aumento dell’occupazione e della produttività. Uno studio dell’OCSE del 200642 stima che un aumento del 10% della spesa per le politiche attive del mercato del lavoro per ciascun disoccupato riduce dello 0,4% il tasso di disoccupazione. Un intervento tempestivo riduce i costi di lungo periodo della disoccupazione e le relative conseguenze negative in termini di salute e di esclusione sociale. Per migliorare l’apprendimento permanente occorrerà fare un uso più efficiente, e a volte maggiore, delle risorse pubbliche e private, ma ciò dovrebbe comportare un ritorno in termini di aumento dell’occupazione e di accresciuta produttività del lavoro. Si è stimato che le persone che seguono una formazione professionale sul posto di lavoro guadagnano mediamente il 5% in più di quelli che non lo fanno. Una parte significativa dei costi della formazione sul posto di lavoro è sostenuta attualmente dai datori di lavoro e continuerà ad esserlo. Ma anche le politiche pubbliche possono incoraggiare iniziative di apprendimento permanente finanziate dai singoli individui, ad esempio mediante detrazioni fiscali. Nella maggior parte dei Paesi i lavoratori possono essere responsabilizzati a investire nell’apprendimento permanente e a avvalersi dell’offerta di formazione disponibile. Per tale motivo i lavoratori possono essere anch’essi chiamati a sostenere parte dei costi, investendo ad esempio il loro tempo. Non mancherà comunque – come già accennato – il contributo comunitario al finanziamento delle politiche della flexicurity. Gli Orientamenti comunitari per la coesione e quelli per lo sviluppo rurale evidenziano il contributo della politica di coesione e dello sviluppo rurale agli obiettivi strategici dell’Unione europea ed in particolare della Strategia di Lisbona. Più specificamente tutte le misure che rientrano negli Orientamenti per l’occupazione (comprese quindi le politiche di flexicurity) sono finanziabili dal Fondo sociale europeo 42Bassani e Duval, “Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions”, OECD WP n° 35, 2006. 78 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema austriaco. Aspetti finanziari (FSE), che nel periodo di programmazione 2007-2013 metterà a disposizione degli Stati membri circa 70 miliardi di euro; in molti casi anche il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale può fornire un sostegno finanziario. Tra le azioni suscettibili di essere finanziate vi sono la formazione a livello d’impresa e le misure attive del mercato del lavoro, tra cui l’assistenza ai disoccupati affinché trovino un lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità. Il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione può anch’esso recare un importante contributo comunitario43. 43 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo, cit. i focus di xformare 79 PRIMA parte 16. I l contesto economico della flexicurity: la globalizzazione Ho già accennato ai notevoli cambiamenti determinati dalla globalizzazione, ma credo sia ora utile considerare il punto di vista della Commissione europea. Nella comunicazione della Commissione dell’ottobre 2006, “Europa globale: competere nel mondo”44, è definito il contributo della politica commerciale alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Si tratta di una riflessione importante perché scevra da posizioni aprioristiche pro o contro la globalizzazione, che spesso caratterizzano il dibattito attuale e perché delinea come, in un’economia globale in rapido mutamento, l’Europa possa porre in atto una politica commerciale esterna più globale, integrata e lungimirante che rechi un forte contributo alla competitività dell’Europa stessa. La crescita e l’occupazione, e le opportunità che esse creano, sono al centro dell’agenda per l’Europa della Commissione europea. Sono elementi essenziali per assicurare la prosperità economica, la giustizia sociale e lo sviluppo sostenibile e per preparare i cittadini europei alla globalizzazione. Essi costituiscono un banco di prova in base al quale i cittadini giudicheranno se l’Europa produce risultati che interessano la loro vita quotidiana. Nel 2005 la Strategia rinnovata di Lisbona ha ribadito che un mercato aperto corredato di regole interne valide e fatte rispettare in modo efficace in ambiti quali la concorrenza, l’innovazione, l’educazione, la ricerca e lo sviluppo, l’occupazione, la politica sociale e di coesione, è essenziale per consentire alle società europee di competere su scala globale. 44 Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 4 ottobre 2006, COM(2006) 567 def., “Europa globale: competere nel mondo”. 80 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il contesto economico della flexicurity: la globalizzazione I cambiamenti che intervengono oggi nell’ordinamento economico globale sono altrettanto importanti per l’economia mondiale e le relazioni internazionali quanto lo è stata la fine della guerra fredda. Le imprese rispondono a questi cambiamenti combinando tecnologie avanzate e capitale estero con ampi bacini di manodopera nei paesi emergenti. Le catene globali di approvvigionamento stanno cambiando e le imprese trasferiscono sistemi di produzione complessi e servizi in paesi dai costi più contenuti. Sempre più paesi colgono le opportunità della globalizzazione. Nella seconda metà del ventesimo secolo gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone erano il motore dell’economia globale. Oggi sono affiancate da economie sempre più aperte e in espansione, in particolare la Cina e l’India, ma anche il Brasile, la Russia e altri. La Cina è già il terzo maggiore esportatore e, di qui a pochi anni, sarà probabilmente la seconda economia nazionale in ordine di grandezza. Nello stesso arco di tempo l’India potrebbe arrivare ad essere la sesta in ordine di grandezza. Di conseguenza anche la natura degli scambi globali cambia. Non viviamo ancora in un mondo senza tariffe, ma molti settori vanno in quella direzione. Per l’Europa, le conoscenze, l’innovazione, la proprietà intellettuale, i servizi e l’uso efficiente delle risorse costituiscono ora le chiavi della competitività. La politica commerciale e l’intero nostro modo di guardare alla competitività internazionale devono adattarsi. La Commissione ha individuato i fondamenti della competitività dell’UE. La competitività europea ha due requisiti critici e correlati. In primo luogo, si deve disporre di adeguate politiche interne che rispecchino la sfida della competitività esterna e mantengano la nostra apertura agli scambi e agli investimenti. In secondo luogo, occorre assicurare una maggiore apertura e regole eque in altri mercati, in particolare con i nostri futuri grandi partner commerciali. Entrambi questi aspetti devono essere sottesi da regole trasparenti e efficaci a livello interno, bilaterale e multilaterale. La competitività dei mercati ha aiutato l’industria manifatturiera europea a mantenere la sua quota di PIL al cospetto della globalizzazione, mentre gli USA e il Giappone hanno perso terreno. La produzione dell’industria UE è aumentata del 40% negli ultimi due decenni e la posizione dell’UE sui mercati mondiali rimane quasi invariata. Le nostre industrie dei servizi sono leader mondiali in tutta una serie di ambiti. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le imprese dell’UE vendono prodotti e servizi molto più validi dal punto di vista della progettazione e della qualità. I prodotti destinati ai segmenti più alti del mercato corrispondono a un terzo dell’intera domanda e a metà delle esportazioni europee. Per quanto concerne questi prodotti di pregio, l’UE è al secondo posto, subito dopo il Giappone ma prima degli Stati Uniti, mentre paesi come la Cina si trovano parecchio più indietro. L’UE però sta perdendo terreno nel campo delle tecnologie più avanzate. Il miglioramento della nostra resa in materia di innovazione, istruzione, ricerca e sviluppo sia per quanto concerne i prodotti – compresi i prodotti agricoli di qualità a elevato valore aggiunto – che i servizi, è essenziale per mantenere la capacità dell’UE di vendere prodotti di fascia alta. i focus di xformare 81 PRIMA parte Dobbiamo anche tener presente la nostra proiezione verso l’estero. Le esportazioni europee sono forti in paesi in cui la domanda è statica, ma rispetto al Giappone e agli Stati Uniti il loro piazzamento non è altrettanto favorevole in mercati in rapida espansione, soprattutto in Asia. La Commissione delle Comunità Europee non trascura, d’altra parte, doverosamente gli aspetti che riguardano la giustizia sociale. Afferma infatti che dobbiamo anche essere consapevoli delle ripercussioni potenzialmente catastrofiche che l’apertura del mercato può comportare per certe regioni e certi lavoratori, soprattutto quelli meno qualificati. Il cambiamento strutturale non è un fenomeno nuovo, ma ora è accelerato dalla globalizzazione. La rimozione degli ostacoli che si frappongono all’adeguamento sul mercato interno e lo spostamento di risorse verso settori in cui queste possono essere usate con maggiore efficacia è essenziale per valorizzare i benefici degli scambi e per creare posti di lavoro in Europa. Ma gli effetti negativi dell’apertura commerciale possono essere risentiti in modo particolarmente doloroso in settori o regioni specifici e possono alimentare un’opposizione politica all’apertura degli scambi. Si deve quindi fare di più per anticipare gli effetti dell’apertura degli scambi aiutando i settori, le regioni e i lavoratori ad adattarsi e assicurando che i benefici derivanti dall’apertura arrivino sino ai cittadini. Siccome perseguiamo la giustizia sociale e la coesione all’interno dell’UE, dovremmo adoperarci anche per promuovere i nostri valori, compresi gli standard in materia sociale e ambientale e la diversità culturale, in tutto il mondo. La Cina è il grande banco di prova con il quale si dimostrerà la capacità dell’Europa di fare della globalizzazione un’opportunità di creazione di posti di lavoro e di crescita. La Cina si trova ad affrontare sfide enormi per rispondere a problematiche sociali, ambientali e economiche di grande rilievo. L’Europa deve impostare adeguatamente la sua visione della Cina quale opportunità, sfida e partner potenziale. La Commissione delineerà entro la fine dell’anno una strategia dettagliata in relazione alla Cina. Per quanto concerne le questioni commerciali ed economiche la strategia identificherà un insieme chiaro di priorità, si concentrerà su sfide chiave come il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’accesso ai mercati e le possibilità d’investimento, e insisterà sulla necessità di una cooperazione rafforzata nell’esame di queste problematiche, all’interno della Commissione, con gli Stati membri e con altri attori interessati. La Commissione ritiene che per assicurare la competitività dell’Europa nell’economia mondiale eliminando gli ostacoli agli scambi, si debbano definire le nuove priorità e i nuovi approcci in materia di politica commerciale ed elaborare regole europee di qualità. Questi due elementi devono essere strettamente correlati e rientrare appieno nella Strategia di Lisbona allargata. Il contesto economico in cui le imprese europee si trovano a competere è questo. Ritenere che la flexicurity tenda a ridurre soltanto le tutele di cui godono i lavoratori europei, mi 82 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il contesto economico della flexicurity: la globalizzazione sembra non ne tenda adeguatamente conto. A mio avviso può invece essere un approccio integrato di flessibilità e sicurezza, che consenta all’impresa Europa di rimanere viva e competitiva, ma anche con la visione sociale che le è propria. I grandi risultati economici di altri competitori globali, quali ad esempio della Cina, non devono infatti far dimenticare che sebbene la superpotenza cinese spaventi il mondo, questa ha ancora gravi deficit: dalle sue istituzioni all’ambiente, dalla formazione alla ricerca, fino alla tecnologia. Le iper-libertà economiche, tra le quali una grande flessibilità del lavoro senza nessuna sicurezza, non sono certo un modello da imitare. Nel paragrafo 19 “Alcune considerazioni generali”, esporrò alcuni dati che ritengo interessanti sul “dragone cinese” e che aiutano a prendere atto di un paradosso cinese pressoché unico: la sua macroforza e le sue microdebolezze. i focus di xformare 83 PRIMA parte 17. arlamento europeo: P modernizzazione del diritto del lavoro La Risoluzione45 del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 ripropone rafforzandola, sotto una veste giuridica diversa, la posizione già espressa dal Parlamento nella sua Relazione del 25 giugno 200746, alla quale ho fatto riferimento sopra. La Risoluzione fa riferimento specifico alla flexicurity ai punti 47, 48 e 49. Il Parlamento europeo: “47. ricorda che la flexicurity è definita come una combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro atta a contribuire ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo la sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la flessibilità necessaria per continuare a creare occupazione in risposta alle mutevoli esigenze del mercato; è del parere che le esigenze di flessibilità e di sicurezza non siano in contraddizione e si rafforzino reciprocamente; 45Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (2007/2023(INI)), cit. 46Relazione del Parlamento europeo su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo. A6-0247/2007, del 25 giugno 2007, cit. 84 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Parlamento Europeo: modernizzazione del diritto del lavoro 48. sottolinea che la flexicurity può essere realizzata soltanto con una legislazione sul lavoro efficace e moderna che rifletta le mutevoli realtà del mondo del lavoro; osserva che la contrattazione collettiva e parti sociali forti sono una parte importante dell’approccio sulla flexicurity; sottolinea tuttavia che esistono diversi modelli di flexicurity; ritiene che un’impostazione comune debba essere basata sulla combinazione della capacità delle imprese e dei lavoratori di adattarsi con un livello sufficiente di protezione sociale, sicurezza sociale, sussidi di disoccupazione, politiche attive del mercato del lavoro e opportunità di formazione e di apprendimento permanente; ritiene che ampie disposizioni in materia di assistenza e l’accesso a servizi quali strutture per l’infanzia e per altre persone non indipendenti rappresentino un contributo positivo a questi obiettivi; 49. ritiene che la definizione di flexicurity nel Libro Verde della Commissione sia troppo restrittiva”. Per il Parlamento europeo quindi la flexicurity è una combinazione di flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro che contribuisce ad innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo la sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la flessibilità necessaria. Viene inoltre sottolineata l’importanza della contrattazione collettiva e di parti sociali forti. Il Parlamento nel contempo ricorda poi che esistono diversi modelli di flexicurity, ma ritiene che un’impostazione comune sia possibile e debba essere basata sulla combinazione della capacità delle imprese e dei lavoratori di adattarsi con un livello sufficiente di protezione sociale, sicurezza sociale, sussidi di disoccupazione, politiche attive del mercato del lavoro e opportunità di formazione e di apprendimento permanente. Non si devono però considerare solo i punti della Risoluzione, espressamente dedicati alla flexicurity,; si deve anche considerare il contesto complessivo ed il “messaggio” che lancia il Parlamento europeo. Vi sono infatti alcuni passaggi che illustrano ulteriormente la posizione del Parlamento sui temi che sto trattando. Nel considerando “A”, si sostiene che, “in un periodo di globalizzazione…, il rafforzamento, ove necessario, del diritto europeo del lavoro al fine di tenere conto della necessità di una maggiore flessibilità, richiesta sia dai datori di lavoro che dai lavoratori, nonché dell’esigenza di una maggiore sicurezza dei lavoratori, garantirà che le imprese e i lavoratori possano adattarsi in modo positivo, rafforzando così i valori del modello sociale europeo”. Questo considerando è importante perché lega insieme flessibilità, sicurezza e modello sociale europeo, in un unico approccio positivo e praticabile. Si devono poi richiamare i considerando “E”, “F” ed “R”. In questi viene ricordato che nuove forme di contratti atipici e di contratti standard flessibili, alcuni dei quali sono per i focus di xformare 85 PRIMA parte loro natura precari, costituiscono oggi una parte sempre maggiore del mercato europeo del lavoro. Tali forme di rapporto contrattuale, se integrate dalle necessarie garanzie di sicurezza per i lavoratori, possono contribuire ad assicurare alle imprese l’adattabilità necessaria nel nuovo contesto internazionale e, nello stesso tempo, a rispondere a specifiche esigenze dei lavoratori per un equilibrio diverso fra vita privata e familiare e formazione professionale. Tutti i lavoratori dovrebbero comunque beneficiare di un’adeguata sicurezza e protezione sul lavoro, a prescindere dalla loro situazione contrattuale. Nel successivo considerando “V”, si sostiene che l’elevato tasso di disoccupazione in Europa costituisce un fallimento che rende necessarie iniziative volte a facilitare l’accesso al mercato del lavoro ad un maggior numero di persone, a rafforzare la mobilità e a facilitare i cambiamenti di posto di lavoro per i singoli senza che ne consegua una perdita di sicurezza. Si tratta quindi di richiami che sono in linea con l’approccio della flexicurity e che sono del tutto condivisibili. Il Parlamento, al punto 1, accoglie favorevolmente un nuovo approccio in materia di diritto del lavoro mirante a comprendere tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro situazione contrattuale e, al punto 2, si compiace del dibattito sulla necessità di rafforzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo, che implicano la richiesta, sia da parte dei datori che dei lavoratori, di una maggiore flessibilità, e la necessità di fornire una sicurezza maggiore rispetto a quella che ci può attualmente essere, in particolare sulla necessità di ridurre l’insicurezza talvolta associata al lavoro precario e di migliorare la protezione dei lavoratori vulnerabili, per creare un maggior numero di posti di lavoro di migliore qualità e una maggiore coesione sociale, contribuendo così a conseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona. Chiede al punto 4, la creazione di accordi contrattuali flessibili e sicuri nel contesto della moderna organizzazione del lavoro. Centrale è poi il punto 5. Il Parlamento ritiene infatti che tra le priorità di una riforma del diritto del lavoro negli Stati membri vi siano: a) la facilitazione del passaggio tra situazioni diverse di occupazione e disoccupazione; b) la garanzia di un’idonea protezione per i lavoratori con forme di lavoro atipiche. Ritiene poi (punto 8) che, per rispondere alle sfide del XXI secolo, il diritto del lavoro debba concentrarsi, in larga misura, sulla sicurezza del lavoro per tutta la vita del lavoratore piuttosto che sulla protezione di determinati lavori, agevolando sia l’ingresso, sia la permanenza sul mercato di lavoro, sia i passaggi dalla disoccupazione all’occupazione e 86 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Parlamento Europeo: modernizzazione del diritto del lavoro da una forma di occupazione all’altra ricorrendo a politiche attive del lavoro incentrate sia sullo sviluppo del capitale umano al fine di potenziare l’occupabilità, che sulla creazione di un contesto imprenditoriale favorevole, oltre al miglioramento della qualità dei posti di lavoro. Questi punti di compatibilità con l’approccio integrato della flexicurity non escludono però dei punti di forte contrasto. Si deve comunque considerare che la Risoluzione dell’11 luglio 2007 riguarda la modernizzazione del diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo, non la flexicurity, che è un concetto più ampio. Il diritto del lavoro non è infatti il solo fattore pertinente in quest’ultimo contesto. Al punto 9 si sostiene infatti che – il Parlamento - “riafferma che il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e come tale deve essere considerato il punto di riferimento per una coerente applicazione del divieto di discriminazione; ritiene pertanto che il diritto europeo del lavoro debba riconoscere, rafforzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, prevedendo un’adeguata protezione sociale e sanitaria e assicurando il rispetto dei diritti fondamentali”. Al successivo punto 11, si legge inoltre che il Parlamento non condivide affatto il quadro analitico presentato nel Libro Verde, il quale afferma che il contratto standard a tempo indeterminato è superato, aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavoratori “integrati” e lavoratori “esclusi”, per cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita dell’occupazione e al miglioramento del dinamismo economico. Nel punto 16 rileva poi che la Commissione si concentra sul diritto del lavoro individuale, e la esorta a promuovere il diritto del lavoro collettivo come uno dei mezzi per incrementare sia la flessibilità che la sicurezza per lavoratori e datori di lavoro. Il contrasto tra Commissione europea e Parlamento europeo sulla valutazione del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, è netto. Estremizzando il concetto, questo diversa posizione potrebbe essere letta come un contrasto tra chi accetta il dato di fatto della modernizzazione non solo del diritto del lavoro, ma anche e più in generale, della modernità in sé, e chi semplicemente la nega. La modernità (economica, sociale, dell’organizzazione del lavoro e della produzione, delle relazioni industriali) non è in sè positiva o negativa, è una realtà tout court, dalla quale non si può prescindere. Il contrasto c’è ed è significativo, in particolare con il Percorso 1 “affrontare la segmentazione contrattuale”, della Comunicazione dalla Commissione del 27 giugno 2007. Questo percorso tipico può presentare - secondo la Commissione - un interesse per i Paesi in cui la sfida maggiore è costituita da mercati del lavoro segmentati, caratterizzati da una separazione tra insider e outsider, secondo questo percorso un approccio complementare consisterebbe nel riformulare i contratti a tempo indeterminato. Sulla base di tale i focus di xformare 87 PRIMA parte opzione i lavoratori disporrebbero di un contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro e non inizierebbero più, come ora spesso accade, con una serie di contratti a tempo determinato o di contratti con agenzie. Il contratto a tempo indeterminato verrebbe riconfigurato in modo da includere un progressivo accumulo di tutela del lavoro. Esso inizierebbe con un livello di base di tutela del lavoro e la protezione si accumulerebbe progressivamente via via che il lavoratore occupa un posto di lavoro fino a raggiungere una protezione “piena”. Questa strategia assicurerebbe una progressione automatica verso condizioni contrattuali migliori, riducendo così il rischio di restare bloccati con una copertura contrattuale meno protetta. Si tratta comunque soltanto di uno dei percorsi suggeriti, che, anche a mio avviso, non è del tutto condivisibile, ma che comunque non inficia la validità della posizione della Commissione. La flexicurity deve infatti contribuire a dare sicurezza a chi non ne ha, non toglierla indifferenziatamente a chi c’è l’ha. D’altra parte il “posto fisso”, a tempo indeterminato, non deve diventare un totem intoccabile. Con difficoltà deve essere, a mio avviso, introdotta, anche nel sistema italiano, la meritocrazia (Paese in cui risulta essere sconosciuta). Ossia non tutelare o dare a pioggia in maniera indifferenziata, a tutti. Ci deve essere differenza tra chi lavora seriamente e continua a formarsi e chi non lo fa più o non lo ha mai fatto. Tra chi cerca un nuovo lavoro attivamente e chi si accontenta del sussidio, lavorando magari in nero. Un assistenzialismo demagogico non è sostenibile, né economicamente, né moralmente. Il Parlamento europeo sostiene poi, al punto 17, di credere fermamente che qualsiasi forma di lavoro, sia atipico sia di altro tipo, debba essere associata ad un nucleo di diritti, indipendentemente dalla posizione lavorativa. La flexicurity è sicuramente in linea con questa posizione e l’esperienza dei paesi dell’Europa del Nord lo dimostra ampiamente. Nel contempo la Risoluzione, al punto 20, con un’importante assunzione di responsabilità, ritiene che gli eccessivi oneri amministrativi possano scoraggiare i datori di lavoro dall’assumere nuovi dipendenti anche in periodi di crescita economica, peggiorando così le prospettive di lavoro e impedendo ai lavoratori di accedere al mercato del lavoro. Sempre in linea con un approccio basato sulla flexicurity, chiede, al punto 25, la creazione di accordi contrattuali flessibili e sicuri nel contesto delle organizzazioni lavorative moderne. Il Parlamento non trascura inoltre una delle componenti fondamentali della flexicurity, l’apprendimento permanente, non trascurando, ovviamente, la formazione di base. I punti da considerare sono quelli dal 29 al 33. Il Parlamento fa proprio l’obiettivo del Consiglio di mobilitare tutte le pertinenti risorse nazionali e comunitarie per sviluppare una mano d’opera qualificata, addestrata e flessibile, nonché mercati del lavoro che rispondano alle sfide derivanti dall’impatto combinato della globalizzazione e dell’invecchiamento delle società europee. 88 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Parlamento Europeo: modernizzazione del diritto del lavoro Osserva poi che, a causa della frammentazione del mercato del lavoro, in cui la sicurezza del lavoro è molto bassa e l’occupazione è più instabile, in un gran numero di contratti atipici non è previsto quasi nessun accesso all’istruzione e alla formazione, ai regimi pensionistici professionali e allo sviluppo professionale e in generale vi è una notevole carenza di investimenti nel capitale umano; sottolinea che tali aspetti contribuiscono ad incrementare l’incertezza economica e creano opposizione ai cambiamenti e alla globalizzazione in generale. Il Parlamento ritiene che una combinazione di motivazione individuale, sostegno dei datori di lavoro, accessibilità e disponibilità di strutture sia il fattore più importante per quanto riguarda la partecipazione al processo di apprendimento permanente e chiede lo sviluppo di un settore dell’istruzione e di scuole che soddisfino i requisiti del mercato del lavoro e le aspettative individuali dei lavoratori e degli imprenditori; insiste sul necessario collegamento tra carriera professionale e programmi di studio. Sottolinea infine l’urgente necessità di migliorare il livello di istruzione della popolazione dell’Unione europea ed invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a investire nell’apprendimento permanente e nello sviluppo del capitale umano, visto che questo è considerato il metodo più efficace per superare la disoccupazione di lungo termine, in quanto lo sviluppo di competenze e l’acquisizione di qualificazioni è di comune interesse, come hanno evidenziato congiuntamente nel 2006 le parti sociali europee 47. I punti di contatto tra l’organo elettivo europeo e la Commissione sono quindi tanti e importanti e, a mio avviso, superano quelli di contrasto (anche se profondi). Ci sono quindi le condizioni per lavorare insieme, a livello di istituzioni europee. È compito ora degli Stati membri e delle parti sociali fare la propria parte. Gli esempi ci sono già e sono risultati vincenti. Pur con l’ovvia considerazione che non tutto è trasferibile da realtà ad esempio come quella danese (un Paese piccolo, con un alto reddito pro capite, un alto livello di scolarizzazione diffusa, relazioni industriali tradizionalmente forti, sussidi di disoccupazione e politiche del lavoro efficaci) a quella del nostro Paese, ciò non esclude la grande utilità di un benchmarking europeo a cui noi vogliamo dare il nostro contributo nella seconda parte della ricerca dedicata alle schede Paese. 47Quadro delle azioni per lo sviluppo permanente delle competenze e delle qualifiche. Rapporto di valutazione 2006. “Framework of Action for the Lifelong Development of Competences and Qualifications”, 25 January 2006. i focus di xformare 89 PRIMA parte 18. Gli ultimi contributi europei del 2007 Per avere un quadro dello stato dell’arte sulla flexicurity si devono considerare almeno cinque documenti: •La comunicazione della Commissione dell’ottobre 2007, sulle conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 200748. •Il progetto di conclusioni del Consiglio verso principi comuni di flexicurity del novembre 200749 . •La Risoluzione del Parlamento europeo del novembre 2007 sui principi comuni di flexicurity50 . •Le conclusioni del Consiglio europeo occupazione, affari sociali, salute e tutela dei consumatori del 5 e 6 dicembre 200751 . •Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007. In breve si può dire che la Relazione sull’occupazione in Europa 2007 esamina le tendenze strutturali del mercato del lavoro ed evidenzia che politiche globali e ben articolare 48Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 23 ottobre 2007, COM(2007) 733 def. “Conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 2007”. 49Progetto di Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, 15497/07. “Verso principi comuni di flexicurity” del 23 novembre 2007. 50Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flexicurity (2007/2209(INI)). 51Conclusioni del Consiglio Europeo Occupazione, Affari Sociali, Salute e Tutela dei consumatori, tenutosi a Bruxelles, 5 e 6 dicembre 2007, 16139/07. 90 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli ultimi contributi europei del 2007 in importanti ambiti prioritari, come ad esempio l'approccio del ciclo di vita applicato al lavoro e alla flexicurity, possono effettivamente migliorare i risultati socioeconomici negli Stati membri. Con riferimento alla flexicurity viene fornita un’aggiornata ed autorevole analisi dei sistemi di flexicurity in Europa, sottolineando - come vedremo meglio di seguito – che sono due i sistemi che comportano risultati socioeconomici relativamente “buoni”. Il primo che si trova principalmente nei paesi “anglosassoni” ed il secondo che si trova principalmente nei paesi “nordici” ed in Olanda. Il Consiglio dell’Unione europea del 23 novembre ha sottolineato poi che i principi comuni di flexicurity, che approva, possono contribuire all’attuazione del prossimo ciclo della Strategia di Lisbona, creando nuovi posti di lavoro e modernizzando i mercati del lavoro. Il Parlamento europeo ha invece una posizione più articolata che conferma il contrasto con la Commissione europea già manifestatosi nel giugno e luglio scorsi (di cui ho già dato conto in precedenza). Va però sottolineato che il contrasto non riguarda la flexicurity in sé, che anche il Parlamento giudica positivamente (al contrario di quanto una parte della stampa ha erroneamente riportato), ma la posizione della Commissione sul contratto a tempo indeterminato. Il Parlamento sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano lo sfruttamento dei lavoratori mediante l'accumulo di contratti non standardizzati che non prevedono diritti uguali a quelli dei contratti a tempo pieno e chiede che le politiche comunitarie dell'occupazione si attengano al modello classico del contratto di lavoro a tempo indeterminato che forma la base dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri. Nel Libro Verde della Commissione sulla modernizzazione del diritto del lavoro infatti si afferma invece che il contratto standard a tempo indeterminato è superato, aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavoratori "integrati" e lavoratori "esclusi", per cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita dell'occupazione e al miglioramento del dinamismo economico. Inoltre la Commissione nel “Percorso 1: affrontare la segmentazione contrattuale” dalla sua Comunicazione del 27 giugno 2007 più volte citata52, propone di riformulare i contratti a tempo indeterminato. I lavoratori disporrebbero di un contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro e non inizierebbero più, come ora spesso accade, con una serie di contratti a tempo determinato o di contratti con agenzie. Il contratto a tempo indeterminato verrebbe però riconfigurato in modo da includere un progressivo accumulo di tutela del lavoro. Esso inizierebbe con un livello di base di tutela del lavoro e la protezione si accumulerebbe progressivamente via via che il lavoratore occupa un posto di lavoro fino a raggiungere una protezione “piena”. Questa strategia assicurerebbe una progressione automatica verso condizioni contrattuali migliori riducendo così il rischio di restare bloccati con una copertura contrattuale meno protetta. Si tratta di un contrasto profondo, ma che mio avviso non è insuperabile perché riguarda non l’approccio complessivo alla flexicurity, ma una delle ipotesi di percorso tipici della flexicurity. La mediazione, anche attraverso il contributo che possono dare le parti 52Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo, cit. i focus di xformare 91 PRIMA parte sociali credo sia possibile. Non si tratta infatti di mettere in discussione il modello sociale europeo, condiviso da Parlamento e Commissione, ma anzi di trovare una “strada” idonea a preservarlo. Altro aspetto importante sottolineato dal Parlamento è l’importanza del principio di sussidiarietà, dato che non vi è un approccio “taglia unica” alla flexicurity. Ciascuno Stato membro dovrebbe infatti comporre gli elementi del proprio concetto di flexicurity in base alle rispettive situazioni e tradizioni nazionali, nel quadro però dei principi comuni. Infine un risultato di notevole importanza scaturito dal Consiglio Europeo di Bruxelles del 5 e 6 dicembre 2007, riguarda l’adozione dei principi comuni sulla flexicurity, in risposta al mandato ottenuto dal Consiglio di primavera del 2007 e alla Raccomandazione della Commissione “Verso principi comuni sulla flexicurity”, recependo totalmente il documento del Consiglio dell’Unione europea, progetto di Conclusioni del Consiglio, 15497/07, “Verso principi comuni di flexicurity” del 23 novembre 2007, che sancisce così tali principi, peraltro già individuati nel corso del 2006: •efficaci politiche attive del lavoro; •flessibilità e durata degli accordi collettivi; •strategie di lifelong learning; •sistemi di protezione sociale moderni ed adeguati. Nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007, viene poi approvato l'accordo sui principi comuni di flexicurity raggiunto dal Consiglio il 5 e 6 dicembre 2007 e gli Stati membri sono invitati a prenderne buona nota nella messa a punto e nell'attuazione di politiche nazionali orientate alla flexicurity. Data la rilevanza di questi cinque documenti credo sia utile proporne una breve sintesi: Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 23 ottobre 2007, COM(2007) 733 def. “Conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 2007” La Comunicazione illustra le conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 2007. Si tratta della 19a edizione della Relazione, ormai divenuta uno degli strumenti principali della Commissione europea nella sua attività di sostegno agli Stati membri in materia di analisi, formulazione e attuazione delle rispettive politiche occupazionali. La Relazione tradizionalmente fornisce una visione d’insieme della situazione occupazionale nell’Unione europea, e si concentra su un numero limitato di argomenti prioritari per l’agenda politica dell’UE in materia di occupazione. I grandi temi dell’edizione di quest’anno sono un approccio al lavoro basato sul ciclo della vita attiva, la flexicurity e l’evoluzione della quota del reddito da lavoro (ossia la parte del valore aggiunto assegnata al lavoro). La relazione continua quindi ad alimentare l’ampio dibattito sulla flexicurity. 92 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli ultimi contributi europei del 2007 La Relazione sull’occupazione in Europa 2007 utilizza i dati dell’indagine europea sulle condizioni di lavoro per calcolare indicatori specifici per Paese delle varie forme di flessibilità previste in un’azienda, al fine di aggiornare la precedente tassonomia dei sistemi di flexicurity dell’UE. L’analisi sottolinea con vigore l’importanza di considerare sia le forme esterne (facilità o difficoltà di assumere e licenziare i dipendenti), sia quelle interne (orari di lavoro flessibili, ecc.) della flessibilità (nonché le loro interazioni) per caratterizzare i mercati del lavoro e i sistemi di flexicurity di tutta l’UE. Due sistemi risultano comportare risultati socioeconomici relativamente “buoni”. Questo punto della comunicazione mi sembra particolarmente significativo perché fornisce una visione esperta dell’attuale situazione della flexicurity in Europa. Il primo, che si trova principalmente nei paesi “anglosassoni”, è caratterizzato da un’elevata flessibilità esterna combinata con livelli medi di forme avanzate di flessibilità interna e presenta un’alta mobilità della forza lavoro, una scarsa segmentazione, un certo ricorso alla formazione professionale, una spesa bassa nelle politiche di attivazione, un moderato successo nella riduzione della povertà e oneri bassi per il bilancio. Il secondo, che si trova principalmente nei paesi “nordici” e in Olanda, è caratterizzato da forme avanzate di flessibilità interna (compiti complessi, autonomia dei lavoratori, orario di lavoro flessibile), combinate con livelli moderati di flessibilità esterna, ed è connesso a buoni risultati economici (in termini di mercato del lavoro, produttività, innovazione) e a una forte riduzione dei tassi di povertà, ma comporta oneri elevati per il bilancio. Nel complesso, non esiste una combinazione unica di politiche e istituzioni in grado di ottenere e mantenere buoni risultati socioeconomici; vi sono invece percorsi diversi per ottenere buoni risultati, in gran parte derivanti da vicende storiche distinte. La qualità delle condizioni di lavoro dipende dal modo di organizzare il lavoro flessibile adottato da ciascuna azienda. Il modello di flessibilità interna avanzata o “apprendimento discrezionale” (che combina maggiori aspettative nei confronti dei lavoratori, in termini di responsabilità e soluzione dei problemi, con una maggiore autonomia sul lavoro), può rappresentare una soluzione ottimale in grado di conciliare gli interessi di datori di lavoro e lavoratori, in particolare se combinato con un maggiore sostegno ai lavoratori che cambiano lavoro e azienda. Rispetto alle forme più tradizionali di organizzazione del lavoro, tale modello infatti è caratterizzato allo stesso tempo da un maggiore rendimento dell’azienda e da migliori condizioni di lavoro. D’altra parte, forme più basiche di flessibilità funzionale, come la rotazione delle mansioni, il lavoro di squadra e norme di produzione severe, possono andare a discapito della soddisfazione del posto di lavoro e dell’equilibrio fra lavoro e vita personale, e comportare effetti negativi del lavoro sulla salute. Il modo in cui è organizzato il lavoro svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista dell’assorbimento e della creazione della conoscenza. I modelli caratterizzati dalla discrezionalità sul lavoro combinata con attività complesse di soluzione dei problemi sono il modo i focus di xformare 93 PRIMA parte più efficace di sviluppare l’innovazione interna all’azienda, mentre il modello “tutelato”, caratterizzato da un basso grado di autonomia e dalla preminenza di rotazione delle mansioni e lavoro di squadra, tende a comportare l’adozione e/o modifica di tecnologie esistenti. Il coinvolgimento dei lavoratori nella comprensione e soluzione dei problemi connessi con la produzione sembra quindi essere un fattore cruciale per le attività di apprendimento e innovazione, oltre al completamento dell’istruzione classica (secondaria) e/o alla partecipazione alla formazione professionale. Consiglio dell’Unione europea. Progetto di Conclusioni del Consiglio, 15497/07. “Verso principi comuni di flexicurity” del 23 novembre 2007 Il Consiglio dell’Unione europea accoglie positivamente la Comunicazione della Commissione europea “Verso principi comuni di flexicurity” del 27 giugno 2007, riconoscendo l’importanza di un approccio solido, integrato ed equilibrato alle sfide chiave per la modernizzazione dei mercati del lavoro e ricordando che i principi comuni devono contribuire all’attuazione del prossimo ciclo della Strategia di Lisbona e costituire una base utile le per riforme. Il Consiglio inquadra inoltre le opzioni politiche nazionali e gli accordi nazionali specifici in materia di flexicurity. Il Consiglio ha così approvato la versione definitiva di tali principi, assieme al parere congiunto del Comitato per l’occupazione e di quello per la protezione sociale. La flexicurity viene definita come un mezzo per il rafforzamento della Strategia di Lisbona, per la creazione di nuovi posti di lavoro e per la modernizzazione del mercato del lavoro, comportando la deliberata combinazione di forme contrattuali flessibili e affidabili, strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci politiche attive del mercato del lavoro e sistemi di protezione sociale moderni, adeguati e sostenibili. Si sottolinea inoltre come tale sistema dovrebbe promuovere mercati del lavoro aperti, reattivi e inclusivi, superando la segmentazione, riguardando sia gli occupati che i non occupati. Le persone inattive, i disoccupati, i lavoratori irregolari, i precari, o quanti si trovano ai margini del mercato del lavoro hanno bisogno di vedersi offrire migliori opportunità, incentivi economici e misure di sostegno per un più facile accesso al lavoro o di supporti per essere aiutati a progredire verso un’occupazione stabile e giuridicamente sicura. È necessario quindi promuovere la flexicurity interna (all’interno dell’impresa) come anche quella esterna, in quanto altrettanto importanti: una sufficiente flessibilità contrattuale deve essere accompagnata da transizioni sicure da un lavoro all’altro. Si deve incoraggiare la mobilità ascendente come anche quella tra disoccupazione o inattività e lavoro. Sono parimenti essenziali posti di lavoro di qualità elevata e produttivi, una buona organizzazione del lavoro e un continuo aggiornamento delle competenze, attraverso percorsi di lifelong learning. Infine, il Consiglio sottolinea come la protezione sociale dovrebbe offrire incentivi e sostenere le transizioni da un lavoro all’altro e l’accesso a nuovi impieghi. 94 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli ultimi contributi europei del 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flexicurity (2007/2209 (INI)) Il Parlamento europeo considera la flexicurity un’importante componente del modello sociale europeo atto a promuovere imprese e forza lavoro competitive e adattabili. La flexicurity suscita però forti inquietudini tra alcuni lavoratori europei, i quali temono una maggiore precarietà dell’occupazione. È pertanto opportuno definire tale termine con estrema precisione e stabilire i solidi principi che esso abbraccia. Il Parlamento ricorda poi che il 16% degli europei rimane a rischio di povertà e che il 10% vive in nuclei familiari senza lavoro e che è perciò indispensabile che qualsiasi riforma della flexicurity si basi su una valutazione dettagliata di impatto sui gruppi vulnerabili. Il Parlamento ritiene che l’adozione di un approccio integrato della flexicurity sia giustificato dalla necessità di conseguire gli obiettivi della Strategia di Lisbona rivista, in particolare per quanto riguarda posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità e di modernizzare nel contempo i modelli sociali europei, il che richiede politiche che trattino contemporaneamente la flessibilità dei mercati del lavoro, l’organizzazione del lavoro e delle relazioni di lavoro e la sicurezza (occupazionale e sociale). Non mancano motivi di contrasto con la Commissione. Il Parlamento ritiene infatti che l’interpretazione delle opzioni della flexicurity della Commissione sia troppo unilaterale in quanto non tiene conto del fattore costo delle misure e chiede pertanto alla Commissione di realizzare un’analisi costi/benefici di tali opzioni e ricorda comunque che il concetto di flexicurity potrà essere realizzato solo nel lungo termine. Constata anche, con preoccupazione, che pur accennando alla promozione della parità di genere, la comunicazione della Commissione ignora del tutto gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla comunicazione della Commissione intitolata “Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini” e ricorda che la messa in atto di una serie di principi comuni sulla flexicurity deve integrare la dimensione di genere. Il Parlamento sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano lo sfruttamento dei lavoratori mediante l’accumulo di contratti non standardizzati che non prevedono diritti uguali a quelli dei contratti a tempo pieno e chiede che tutte le politiche comunitarie dell’occupazione si attengano al modello classico del contratto di lavoro a tempo indeterminato che forma la base dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri. Sottolinea inoltre la necessità di adottare politiche che impediscano ed accompagnino l’accumulo ricorrente di contratti atipici e chiede l’istituzione di sistemi globali di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, applicabili anche ai lavoratori con contratti non standardizzati. Sotto l’aspetto della considerazione del contratto a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro, viene ripresa la posizione già espressa nella Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 200753, che determina un contrasto sostanziale con la Commissione europea. La Risoluzione ripropone infatti rafforzandola, sotto una veste giu53Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 su: “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (2007/2023(INI))”, cit. i focus di xformare 95 PRIMA parte ridica diversa, la posizione già espressa dal Parlamento nella sua Relazione del 25 giugno 200754. Al punto 9 il Parlamento riafferma che il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e come tale deve essere considerato il punto di riferimento per una coerente applicazione del divieto di discriminazione; ritiene pertanto che il diritto europeo del lavoro debba riconoscere e rafforzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, prevedendo un’adeguata protezione sociale e sanitaria e assicurando il rispetto dei diritti fondamentali. Di diverso avviso è la Commissione. Nel suo Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro55 infatti, si afferma che il contratto standard a tempo indeterminato è superato, aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione tra lavoratori “integrati” e lavoratori “esclusi”, per cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita dell’occupazione e al miglioramento del dinamismo economico. Il Parlamento propone, poi, che il Consiglio Europeo del dicembre 2007 adotti una serie più equilibrata di principi comuni di flexicurity, basati sulla creazione di un’occupazione di qualità e sul rafforzamento dei valori del modello sociale europeo. Ritiene che questi principi debbano includere: la promozione di rapporti di lavoro stabili e pratiche sostenibili a livello di mercato del lavoro; un’azione in vista di accordi contrattuali adattabili e flessibili ed un’azione contro le pratiche di lavoro illecite, segnatamente nei contratti non standard; l’eliminazione della segmentazione del mercato del lavoro in favore di un mercato in cui tutti i lavoratori possano avere una base di diritti, a prescindere dal loro status specifico; la parità di genere e la promozione delle pari opportunità per tutti; l’individuazione e l’attuazione di percorsi nazionali in stretta collaborazione con le parti sociali, in conformità degli usi e delle prassi nazionali; il potenziamento dell’adattabilità di imprese e lavoratori mediante il rafforzamento della sicurezza della transizione attraverso una migliore mobilitazione delle politiche attive del mercato del lavoro; una forza lavoro qualificata e adattabile, in seguito a politiche attive in materia di mercato del lavoro e investimenti nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per migliorare l’inserimento professionale. Il Parlamento sottolinea anche l’importanza del principio di sussidiarietà, evidenzia infatti che gli Stati membri devono disporre di un margine di discrezionalità al fine di equilibrare la necessità di protezione e la necessità di flessibilità, nel rispetto delle condizioni e delle tradizioni dei rispettivi mercati del lavoro nazionali. Rammenta inoltre che non vi è un approccio “taglia unica” alla flexicurity e che ciascuno Stato membro dovrebbe comporre gli elementi del proprio concetto di flexicurity in base alle rispettive situazioni e tradizioni nazionali, nel quadro però dei principi comuni. 54Relazione del Parlamento europeo su: “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo. A6-0247/2007, del 25 giugno 2007”, cit. 55Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, presentato dalla Commissione europea il 22 novembre 2006, cit. 96 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Gli ultimi contributi europei del 2007 Conclusioni del Consiglio europeo occupazione, affari sociali, salute e tutela dei consumatori, tenutosi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2007, 16139/07 Il Consiglio europeo occupazione, affari sociali, salute e tutela dei consumatori condivide i principi comuni sul tema della flexicurity, mentre non è stato raggiunto un accordo sull’orario di lavoro e sui lavoratori in somministrazione. I temi dibattuti da questa sessione del Consiglio hanno riguardato la disciplina dell’orario di lavoro (superamento volontario delle 48 ore settimanali - “opt out”) e le condizioni di lavoro dei soggetti in somministrazione (parità di condizioni e di trattamento con i lavoratori dipendenti); la discussione è stata unificata per conseguire soluzioni integrate e bilanciate tra i differenti punti di vista dei singoli Paesi membri. Non è stato raggiunto però alcun accordo, in quanto il Consiglio ha optato di posporre al 2008 decisioni specifiche, per il raggiungimento di un accordo il più condiviso possibile tra tutte le parti in causa. Un risultato di notevole importanza scaturito dal Consiglio riguarda invece l’adozione dei principi comuni sulla flexicurity, in risposta al mandato ottenuto dal Consiglio di primavera del 2007 e alla Raccomandazione della Commissione “Verso principi comuni sulla flexicurity”, che ha recepito totalmente il documento del Consiglio dell’Unione europea, del 23 novembre 200756, che sancisce così tali principi, peraltro già individuati nel corso del 2006: •efficaci politiche attive del lavoro; •flessibilità e durata degli accordi collettivi; •strategie di lifelong learning; •sistemi di protezione sociale moderni ed adeguati. È stata anche avviata una discussione focalizzata sull'esigenza di promuovere la coesione sociale, la crescita economica e l'occupazione attraverso il potenziamento, a livello europeo, dei servizi dedicati, il supporto al loro miglioramento qualitativo, la loro modernizzazione ed adeguamento per il futuro. Infine, il Consiglio ha conseguito importanti progressi nel raggiungimento di un accordo politico sull'adozione di una posizione comune in merito al disegno di direttiva sui requisiti minimi per lo sviluppo della mobilità lavorativa, attraverso il mantenimento e l'acquisizione di diritti supplementari ai fini pensionistici. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles, del 14 dicembre 2007 Nelle Conclusioni della Presidenza viene, tra l’altro, confermato l’approccio europeo alla flexicurity. Viene osservato preliminarmente che la Strategia di Lisbona sta dando risultati. 56Progetto di Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, 15497/07. “Verso principi comuni di flexicurity” del 23 novembre 2007, cit. i focus di xformare 97 PRIMA parte I quattro settori prioritari di riforma individuati dal Consiglio Europeo nella primavera del 2006 continuano ad essere validi: conoscenza e innovazione, mondo imprenditoriale, occupazione e energia e cambiamenti climatici. Pertanto, mentre occorre affrontare le sfide in continua evoluzione, non è necessaria una revisione radicale degli orientamenti integrati. Il nuovo ciclo della Strategia di Lisbona dovrebbe vertere soprattutto sull’applicazione e sui risultati delle riforme. Da dibattiti preliminari in sede di Consiglio è già emersa l’esigenza di un’azione adeguata in settori quali: spazio europeo della ricerca, meccanismi di innovazione, PMI, mercato unico, concorrenza, modernizzazione dell’amministrazione pubblica, istruzione e competenze specialistiche, flexicurity, misure per promuovere la partecipazione dei lavoratori, inclusione sociale, coesione territoriale, energia, cambiamenti climatici, visibilità della dimensione sociale, sostenibilità e qualità delle finanze pubbliche. Tale sforzo dovrebbe interessare il livello nazionale, comunitario ed esterno dell’azione. Il Consiglio Europeo approva l’accordo sui principi comuni di flexicurity raggiunto dal Consiglio il 5 e 6 dicembre 200757 e invita gli Stati membri a prenderne buona nota nella messa a punto e nell’attuazione di politiche nazionali orientate alla flexicurity. Vengono poi sottolineati alcuni punti importanti in un’ottica di flexicurity. Il Consiglio Europeo si compiace infatti dell’analisi comune delle parti sociali europee sui mercati del lavoro e sottolinea il loro ruolo importante nella concezione, nell’attuazione e nel controllo di politiche in questa materia. Senza il dialogo sociale l’affermazione della flexicurity è infatti sicuramente difficile, se non impossibile. Accoglie inoltre con favore le consultazioni in corso sulla valutazione della realtà sociale, che aprono la via a un’agenda sociale rinnovata e moderna per l’Europa. L’approccio basato sul ciclo di vita - altro punto importante come i successivi - dovrebbe essere sviluppato favorendo l’invecchiamento attivo e la modernizzazione dei sistemi pensionistici, in modo da garantire la sostenibilità finanziaria, economica e sociale, rendendo più operativi il Patto europeo per la gioventù e il Patto europeo per la parità di genere. Le politiche d’inclusione attiva – viene inoltre sostenuto nelle Conclusioni - dovrebbero associare l’integrazione nei mercati del lavoro, la mobilità della popolazione attiva, la motivazione a cercare attivamente un’occupazione, un adeguato sostegno del reddito e servizi sociali di qualità, accessibili ed efficaci. Tutti aspetti basilari per una politica vincente di flexicurity. 57Conclusioni del Consiglio europeo occupazione, affari sociali, salute e tutela dei consumatori, tenutosi a Bruxelles, 5 e 6 dicembre 2007, 16139/07, cit. 98 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo 19. Alcune considerazioni generali Prima di proporre nel prossimo paragrafo alcune conclusioni relative al nostro Paese, si possono formulare alcune considerazioni generali: 1.La flexicurity è economicamente e socialmente necessaria, e lo sarà sempre di più. 2.Si deve accettare l’idea del cambiamento continuo del mercato del lavoro, non dandogli un’accezione negativa, ma ricordando che nel sistema scandinavo la mobilità del lavoro è risultata ascendente. 3.Rifiutare la flexicurity vuol dire non valutare adeguatamente la portata della globalizzazione, dei cambiamenti tecnologici, organizzativi e dell’invecchiamento della popolazione europea, sulle imprese europee e sul sistema del welfare. 4.È doveroso, nei confronti delle attuali generazione, e a maggior ragione, delle prossime, “volare alto”. 5.Le risorse necessarie possono essere reperite a livello comunitario e nazionale. 6.Il modello sociale europeo è attuale, vivo e può contemperare le esigenze della flessibilità con le esigenze della sicurezza. 7.Altri modelli economici, come ad esempio quello cinese, non sono sicuramente buone pratiche e non possono essere seguiti. 8.Vi sono invece recentissimi sviluppi sul tema dell’applicazione della flexicurity che possono essere seguiti in maniera proficua, anche in i focus di xformare 99 PRIMA parte contesti diversi da quelli nordici. Mi riferisco all’Accordo francese dell’11 gennaio 2008 sulla modernizzazione del mercato del lavoro58, del quale ho parlato nel paragrafo 3 e al quale si rimanda. I costi umani e sociali della disoccupazione in Europa sono eccezionalmente alti. Non si può accettare che 17 milioni di individui siano emarginati dal mercato del lavoro. Le politiche messe in atto in Danimarca, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, in Svezia, ecc. (si rimanda alla seconda parte della ricerca, che esamina le singole realtà nazionali), mettono in evidenza che la flexicurity è una risposta possibile alle trasformazioni economiche e sociali in un contesto come quello attuale, che vede un processo di invecchiamento della popolazione europea, che pone all’Unione europea un problema epocale, che non è gestibile al di fuori di un adeguato e rinnovato modello di welfare. Vi è l’esigenza di “volare alto”, come è avvenuto nel pensiero di eminenti europeisti, come ad esempio Jacques Delors. Per rimanere al nostro Paese, si può richiamare, pur con le ovvie differenze, l’esperienza della Costituente. Due esempi che a mio avviso dimostrano che quando c’è una voglia comune di saltare l’ostacolo, assumendosi reciproche responsabilità ineludibili, i risultati vengono raggiunti. Così per la flexicurity, se le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei datori di lavoro mettono da parte difficoltà spesso ideologiche, questo approccio può risultare vincente. L’alternativa è, da un lato, la ricerca di una sempre maggiore flessibilità del lavoro svincolata dalle basilari esigenze di sicurezza. Se – d’altra parte - si intende soltanto difendere la posizione contrattuale, magari a tempo indeterminato, di chi il lavoro ce l’ha già, si carica il sistema del welfare di costi altissimi in termini di emarginazione sociale, con tutto quello che ne consegue. In questo caso i 17 milioni di disoccupati europei rimarranno a guardare dall’esterno società del benessere, che - alla lunga - dovranno accollarsi secondo vecchi parametri assistenzialistici questi individui che, oltretutto senza la flexicurity, potrebbero non diminuire (o peggio aumentare). È questo che vogliamo? Oppure vogliamo creare le condizioni, a livello comunitario e di Stati membri, affinché le imprese europee continuino ad esistere ed a creare occupazione, con la collaborazione fattiva di lavoratori che continuano a formarsi lungo tutto l’arco della vita lavorativa? La flexicurity non è però una formula magica e può non funzionare per tutti i target o in tutti i contesti. Può essere utile tener presente quanto è risultato da un confronto tra due economisti (Marcello Messori e Bruno Amoroso) ed un sindacalista (Walter Cerfeda), intervistati da Martina Toti59. Amoroso, docente di economia all’Università danese di Roskilde, propone alcune considerazioni sul caso danese: “Da anni circa un milione di persone (il 20% della popolazione) non considerate disoccupate e in età attiva vivono di redditi di trasferimento. La flexicurity funziona nel consentire rotazione nell’impiego tra i gruppi professionali più attivi, ma si rivela di scarsa efficacia nel garantire il reinserimento produttivo per 58“Accord du 11 janvier 2008 sul la modernisation du marché du travail”. 59Martina Toti – “Lisbona addio. Ma la nuova strategia è incerta”. www.rassegna.it, 4 settembre 2007. 100 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Alcune considerazioni generali gruppi professionali emarginati o per classi di età di oltre i 45 anni”. In altri contesti, invece, anche nei confronti dei target sopra considerati, i risultati sono stati positivi. Il modello danese della flexicurity crea – secondo il Comitato economico e sociale europeo (CESE) - da un lato, la sicurezza, grazie a generose indennità di disoccupazione, e, dall’altra, la flessibilità, grazie a norme liberali in materia di licenziamenti. Un ruolo importante è svolto anche da un’attiva politica occupazionale. La versione danese della flexicurity, tuttavia, è inscindibile dal concetto di welfare state e da un solido sistema organizzativo: elementi essenziali sono il ruolo centrale delle parti sociali nelle decisioni politiche, l’attuazione della politica occupazionale e di formazione, il sistema di sicurezza sociale (in grandissima parte finanziato dallo Stato) e il livello di competenze dei cittadini. Il sistema danese di flexicurity si fonda su un mix di politiche macroeconomiche che favorisce la crescita e l’occupazione, nonché su un elevato livello di introiti fiscali. Quali lezioni può trarne l’Europa? Considerando la flexicurity danese nel contesto europeo, è evidentemente impossibile copiare il sistema in toto, viste le differenze culturali, strutturali ed economiche. È tuttavia possibile mutuare alcune delle sue caratteristiche generali e adottarle come strategia politica in altri Stati membri, soprattutto in quelli dove l’acquis sociale, inteso come un insieme di norme, reti e fiducia tra i cittadini e tra le organizzazioni, si è sviluppato, a livello nazionale, in maniera analoga a quanto è accaduto in Danimarca, secondo le tradizioni di cooperazione tra il Governo e le parti sociali e di disponibilità al cambiamento da parte dei cittadini. Messori ritiene che “il contrasto che va composto è (da un lato) tra la mobilità delle risorse umane, dall’altro la loro valorizzazione, perché la vera competitività si gioca sul fattore umano, o su quello che la teoria economica definisce capitale umano”. La flessibilità se “è intesa come modalità per contenere il costo del lavoro nel breve periodo, non è un fattore di competitività. Né è resa necessaria dal processo di unificazione dei mercati globali, perché contraddice e indebolisce la forza delle risorse umane, della loro formazione, del loro enorme potenziale”. Un conto è la precarietà, un conto è una mobilità legata a un processo fortemente innovativo. “Occorre - sostiene a sua volta Walter Cerfeda, segretario confederale della CES - sostenere la mobilità attraverso un processo di formazione che consenta una riconversione di qualità e garantisca un livello di welfare il più elevato possibile”. Può essere infatti utile ricordare che in una recente ricerca sull’occupazione temporanea, realizzata dall’osservatorio Eiro della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che ha sede a Dublino, in risposta all’equazione, proposta dagli economisti liberisti, “meno diritti uguale più posti di lavoro”, la Fondazione di Dublino nota che la lotta alla disoccupazione ottiene risultati più duraturi se le esigenze di flessibilità i focus di xformare 101 PRIMA parte poste dagli imprenditori si coniugano con la domanda di garanzie contrattuali che viene dai lavoratori. Non sono invece d’accordo con chi, pur autorevolmente, ritiene che la flexicurity tenda a sostituire la Strategia di Lisbona. “La flexicurity – come sostiene Walter Cerfeda - è un’idea che sta diventando centrale nell’operato della Commissione europea. In un certo senso sta sostituendo gradualmente la strategia di Lisbona che, a partire dal 2000, si era proposta di fare dell’Europa l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo’”. Di diverso avviso Bruno Amoroso, che ritiene che l’introduzione della flexicurity in Europa deriverebbe dal “riconoscimento che la Strategia di Lisbona si è rivelata inutile e impotente rispetto agli obiettivi di crescita e occupazione che si era prefissata” e aggiunge che “la flexicurity è un tentativo di rianimazione di quella Strategia fatto con scarsa convinzione”. Abbiamo già visto invece che la flexicurity ha un posto preminente negli orientamenti integrati per l’occupazione concordati all’unanimità dagli Stati membri e che sottendono l’attuazione, sia a livello europeo che nazionale, della Strategia di Lisbona rivisitata per la crescita e l’occupazione. In questo contesto non va trascurato l’aspetto sicurezza della flexicurity. Il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale hanno sottolineato che moderni regimi di sicurezza sociale devono garantire a tutti i lavoratori adeguato sostegno durante le assenze dal mercato del lavoro, agevolandone la mobilità e la transizione. Collegare solidamente protezione sociale, apprendimento permanente e politiche del mercato del lavoro in modo che si rafforzino reciprocamente è importante. I regimi di protezione sociale devono attrezzare le persone di fronte ai mutamenti della vita lavorativa, affinché si sentano più sicuri e vedano la globalizzazione e i mutamenti del mercato del lavoro come un’opportunità, accettabile nella vita professionale, più che come una minaccia. Un’altra considerazione riguarda i nuovi membri dell’Ue. È stato osservato60 che per ciò che riguarda i nuovi membri dell’UE non può escludersi che vi sia una tendenza a preferire la flessibilità a scapito della sicurezza. Tuttavia, l’accettazione dell’acquis comunitario da parte dei nuovi Stati membri comporta l’obbligo di tali Stati di osservare le tutele minime di “sicurezza”, di cui alle direttive comunitarie. Sarà compito sia della “vecchia” Europa, sia della “nuova” Europa, di sviluppare il modello della “flexicurity” impedendo agli attori di cedere alle lusinghe dei sostenitori della sola flessibilità come unica via verso il progresso e il benessere dei popoli d’Europa. La flessibilità è infatti accettabile, se ed in quanto sia pure sociale. 60 Ulrich Runggaldier – “Flessibilità e sicurezza: il nuovo modello dell’Europa sociale”. Atti del Convegno internazionale “Il lavoro nell’Europa che cambia”. Mercato del Lavoro e Diritto del Lavoro. Udine. Centro culturale “Paolino d’Aquileia”, 19 settembre 2005. 102 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Alcune considerazioni generali Quest’ultima considerazione è tanto più vera se si pensa ad un altro modello economico di società, quale è la Cina. La superpotenza cinese spaventa il mondo, ma il Paese ha ancora gravi deficit: dalle sue istituzioni, all’ambiente, dalla formazione alla ricerca, fino alla tecnologia. A prima vista però le preoccupazioni nei confronti di una Cina ipercompetitiva sono giustificate. Le esportazioni cinesi quest’anno supereranno 1,2 trilioni di dollari, con un surplus che oltrepasserà 250 miliardi di dollari. La Cina possiede inoltre le più ingenti riserve di valuta estera al mondo, pari a 1,4 trilioni di dollari. La potenza economica della Cina è evidente anche dalla classifica delle grandi corporation della Terra: fino a non molto tempo fa, le aziende statali cinesi erano considerate alla stregua di vestigia di un’economia pianificata. Oggi, invece, con un mercato azionario spumeggiante, i colossi cinesi di proprietà statale sono tra le società di maggior valore al mondo. A render la Cina l’attore più temuto nel panorama economico globale sono una serie di fattori strutturali, come la sua popolazione, il suo mercato interno, le caratteristiche demografiche, il costo della manodopera, i tassi di risparmio e di investimento, le infrastrutture e la posizione geografica. Al momento il Paese si trova oltretutto in un circolo virtuoso di crescita e investimenti: un’alta crescita economica genera alti risparmi che a loro volta finanziano ulteriori investimenti, ulteriore produttività, ulteriori guadagni. Tutto bene quindi? Si tratta di un modello iperliberista alternativo e vincente rispetto a quello europeo? La Cina finirà con prevalere sulle economie occidentali? Alcuni dati recentissimi proposti da Minxin Pei, direttore del China Program al Carnegie Endowment for International Peace di Washington ed editorialista, fanno pensare di no61. Consideriamone alcuni che aiutano a prendere atto di un paradosso cinese pressoché unico: la sua macroforza e le sue microdebolezze. Se l’economia cinese appare una possente locomotiva, secondo Pei, ad un esame ravvicinato le sue diverse parti a livello individuale non risultano poi così sbalorditive. Queste microdebolezze incidono infatti pesantemente sulla competitività economica complessiva de Paese. Alcuni dati significativi riguardano la qualità. •Secondo le cifre fornite dal Governo cinese, le perdite economiche dirette derivanti da prodotti di bassa qualità, superano i 100 miliardi di dollari l’anno, pari al 3,5% del Pil. •Nel 2006, più o meno il 22% dei prodotti alimentari non ha superato gli standard di qualità fissati dal Governo. 61Minxin Pei, “Il dragone d’argilla”, pubblicato sull’Espresso del 3 gennaio 2008, n. 52 anno LIII. i focus di xformare 103 PRIMA parte Inoltre la debole tutela dei diritti di proprietà ha estinto gli incentivi delle società locali a investire nella ricerca e nello sviluppo, in quanto la loro proprietà intellettuale poteva essere facilmente esposta a furti. Altro dato dolente riguarda la formazione. Il controllo delle università da parte del Partito Comunista, unitamente ad un insegnamento scadente, incide negativamente sulla qualità dei laureati delle università cinesi. Sulla carta la Cina sforna 700 mila laureati in ingegneria ogni anno (contro i 70 mila USA), ma la qualità e la preparazione di questi neolaureati sono talmente scadenti che, secondo uno studio della McKinsey, soltanto uno su dieci sarebbe preso in considerazione da un’azienda occidentale. In nessun altro settore la mancanza di competitività economica della Cina è poi maggiormente palese che nell’area del branding e dell’innovazione tecnologica. Secondo “Business Week”, la Cina nel 2006 non possedeva nessuno dei 100 marchi di maggior valore al mondo. Altro anello debole della catena economica cinese è l’innovazione tecnologica. Completamente privo di una base hi-tech competitiva, il Paese si affida in maniera preponderante alla tecnologia straniera. II 60% dei macchinari industriali installato in Cina l’anno scorso è di importazione. Il numero di brevetti di proprietà delle aziende cinesi è soltanto il 3% di quelli posseduti dalle aziende giapponesi. Le società straniere hanno un preponderante vantaggio in termini di innovazione perfino all’interno della Cina: di tutti i brevetti registrati ogni anno in Cina, il 70% è assegnato alle aziende straniere. In parte ciò dipende dal fatto – e va sottolineato – che le società cinesi in pratica non spendono nulla per la ricerca e lo sviluppo. Nel 2005 la spesa ufficiale è stata di 31 miliardi di dollari, di poco superiore all’1% del Pil. Senza innovazione, l’economia cinese per generare produttività si sta affidando più all’aumento di capitali e manodopera che al progresso tecnologico. Da studi condotti in ambiente universitario, emerge che tra il 2000 ed il 2005 i capitali e la manodopera hanno contribuito alla crescita della produttività rispettivamente nella misura dell’83,6% e del 13,9%, mentre il progresso tecnologico vi ha contribuito unicamente nella misura del 2,5%. Che la crescita faccia affidamento essenzialmente sull’immissione di capitali, significa una sola cosa: la Cina per mantenere la crescita avrà bisogno di sempre maggiori investimenti, una strada in definitiva insostenibile. In realtà l’indice (Icor) che indica di quanto va aumentato lo stock di capitale per aumentare la produzione di un’unità, è superiore a 5: ciò significa che per ottenere un dollaro di prodotto in più, la Cina deve investire più di 5 dollari. L’Icor della Cina è superiore del 40% all’Icor giapponese degli anni Sessanta e a quello di Corea del Sud e Taiwan degli anni Ottanta. L’efficienza cinese nell’utilizzare il capitale è quindi in declino. Lo spreco poi che deriva dall’uso sconsiderato dell’ambiente è inimmaginabile. In Cina l’impatto totale in termini di costi dell’inquinamento – indice cruciale per misurare l’efficienza ambientale – ogni anno è stimato intorno al 10% del Pil, pressoché uguale all’aumento annuale del Pil. Infine la 104 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Alcune considerazioni generali competitività cinese è ostacolata dalla continua ingerenza nell’economia dello Stato. Attualmente le imprese di proprietà dello Stato contribuiscono al Pil nella misura del 35%. Il Governo in pratica possiede o detiene il controllo di quasi tutte le più grandi corporation del Paese e dei settori economici strategici. Gestite e protette come monopoli del Governo, queste aziende sono di gran lunga meno efficienti e meno competitive di quelle dell’Occidente e dei Paesi emergenti. Tanto che per le multinazionali occidentali, la Cina non ha alcuna seria e competitiva azienda propria. Le conseguenze di queste debolezze microeconomiche ed istituzionali hanno fatto sì che il World Economic Forum ha regolarmente assegnato punteggi molto bassi alla Cina per la competitività. Quest’anno la Cina si è piazzata al 34esimo posto nella classifica della competitività (dietro ai colossi dell’Asia orientale, ma davanti a India ed Italia). L’indice di globalizzazione 2007, compilato da Foreign Policy e dalla società di consulenza A.T. Kearney, per valutare quantitativamente l’integrazione di un Paese negli affari economici, culturali e politici globali, assegna alla Cina una posizione tra i Paesi meno globalizzati, al 66esimo posto su 72 Paesi esaminati. Infine, in Cina non sono ammessi i sindacati indipendenti dei lavoratori. Le condizioni di lavoro ne risentono pesantemente. Di conseguenza i salari per la produzione, già tra i più bassi al mondo, sono ulteriormente ridotti, il che rappresenta un significativo sussidio ulteriore per gli investitori esteri. Il paradosso delle macroforze e delle microdebolezze spiega un altro mistero – conclude Pei - : le società occidentali più importanti considerano la Cina una grande opportunità, mentre l’opinione pubblica in Occidente la ritiene una minaccia economica di tutto rilievo. i focus di xformare 105 PRIMA parte 20. Conclusioni relative al nostro Paese Nel corso dell’ultimo anno la flexicurity è divenuta uno degli obiettivi politici principali dell’Unione europea in materia di occupazione e sviluppo economico. Nel rapporto 2006 sull’Occupazione gli Stati membri sono stati classificati sulla base di cinque modelli di flexicurity systems e l’Italia è stata inserita nel gruppo dei Paesi dell’Est, con un livello di sicurezza sociale molto basso se non totalmente assente, un livello di flessibilità medio-alto ed un livello di tassazione medio-basso. Che dire? Nel nostro Paese la flexicurity presuppone quindi cambiamenti di grande rilevanza. Non ci potrà essere infatti flexicurity senza una riforma profonda e drastica degli ammortizzatori sociali che introduca anche un sistema efficace di vigilanza e controllo degli adempimenti “a carico” dei beneficiari dei benefit, che ne determini l’effettiva decadenza in caso di mancata partecipazione al percorso di reinserimento o di formazione. Un primo passo in questo senso è stato realizzato con il protocollo sul welfare62 e con la legge n. 247/0763, relativa alle norme di attuazione del protocollo stesso. Il progetto di riforma degli ammortizzatori sociali previsto dal protocollo e dalla Legge n. 247/07, si svilupperà con l’obiettivo dell’unificazione dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e l’universalizzazione degli strumenti per l’integrazione al reddito. La riforma punta al rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla estensione delle tutele per coloro che ne sono privi. La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento, in stretto raccordo con Regioni e Province, delle politiche attive del lavoro da 62Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili, del 23 luglio 2007. 63Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. 106 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese perseguire attraverso il potenziamento delle reti dei servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”, può essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro (legge n. 247/07, art. 1, c. 31, lett. d). Sono tutti aspetti importanti del progetto di riforma e in linea con un approccio corretto alla flexicurity che vengono “fissati” dalla legge n. 247/07 sul protocollo welfare. In particolare vanno considerato l’art. 1, cc. 28 e 29, della legge n. 247/07. Il primo prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/07, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito. Il comma 29 dispone poi che la delega di cui sopra è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a.graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; b.modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile; c.previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione; d.progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell’attività lavorativa; e.coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori; f.valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale; g.connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile i focus di xformare 107 PRIMA parte e femminile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo; h.potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all’erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito. I principi vanno ora trasposti nei decreti legislativi di attuazione della delega. I presupposti per una riforma adeguata comunque sono stati posti. Stesso discorso, come adesso vedremo, vale per i servizi per l’impiego. È necessario sottolineare che una flexicurity senza adeguati ammortizzatori in uscita non è configurabile. Lo scoglio principale sono certamente i fondi da reperire. Iniziare a tagliare con decisione (ma anche con oculatezza) le spese meramente assistenziali potrebbe essere un primo passo. Un secondo è basilare step è rappresentato dalla consapevolezza che il nostro Paese non può permettersi il lusso di perdere il treno europeo della flexicurity, pena l’implosione del nostro mercato del lavoro. Non è un caso che nei modelli di flexicurity systems l’Italia sia stata inserita nel gruppo dei Paesi dell’Est. Capito questo, i fondi potrebbero essere reperiti con minore difficoltà. La formazione, a sua volta, non episodica e di basso profilo come spesso accade, ma secondo un approccio di apprendimento permanente, è un altro aspetto basilare della flexicurity. La politica europea di promozione dell’apprendimento permanente (o lifelong learning) si basa sul riconoscimento del diritto di tutti i cittadini di ogni età, ceto sociale o condizione professionale, di formarsi, apprendere e crescere, sia umanamente sia professionalmente, per l’intero arco della vita. L’apprendimento permanente, infatti, non è inteso solo come formazione a fini occupazionali, ma anche personali, civili e sociali, collegandosi ad altri obiettivi fondamentali, quali quelli dell’occupabilità, dell’adattabilità e della cittadinanza attiva. L’istruzione e la formazione sono essenziali nell’ambito dei cambiamenti economici e sociali. La flessibilità e la sicurezza - osserva la Commissione delle Comunità Europee -, necessarie per ottenere posti di lavoro migliori e più numerosi, dipendono dalla capacità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire conoscenze cruciali e aggiornare le loro competenze durante tutta la vita. L’apprendimento permanente sostiene la creatività e l’innovazione e consente di partecipare interamente alla vita economica e sociale. 108 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese Nella realizzazione di strategie di lifelong learning ampie ed unitarie, la maggior parte dei Paesi europei ha compiuto progressi. Tuttavia le partnership di apprendimento innovative ed il finanziamento sostenibile a favore di istruzione e formazione di qualità elevata, efficaci ed eque continuano ad essere assenti in molti di questi Paesi. Garantire che le riforme siano attuate effettivamente costituisce per tutti una sfida importante. Come ha osservato l’ISFOL64, “la situazione italiana riguardo alla scolarizzazione delle persone in età lavorativa, occupate e non, e alla modesta partecipazione alle attività di istruzione e formazione è critica ovunque, registrando nuovi analfabetismi, forti difficoltà nell’accesso e nel mantenimento del lavoro, inadeguatezza e rapida obsolescenza delle competenze acquisite. Si mira ad aumentare l’orientamento al lifelong learning dei sistemi, focalizzandosi sui contenuti dell’apprendimento in termini di efficacia e di equità nell’acquisizione di competenze, di spendibilità delle stesse, di conseguimento di livelli alti di qualificazione correlati a innovazione e competitività. È urgente incrementare le opportunità di apprendimento per la popolazione adulta considerando le necessità di diversi target di utenza (identificabili per genere, livello d’istruzione, età, cittadinanza, condizione nel mercato del lavoro) e dei territori. Si tratta dell’ambito in cui il ritardo del Paese è più evidente e generalizzato e su cui è indispensabile indirizzare le risorse aggiuntive in tutte le aree, nel quadro di uno sforzo di rinnovamento di contenuto e di adeguata e coerente destinazione finanziaria delle politiche ordinarie”. Non ci potrà essere una mobilità ascendente (che si è invece realizzata nei modelli scandinavi e che caratterizza la flexicurity) senza un apprendimento permanente di qualità. Inoltre i futuri mercati del lavoro nell’economia basata sulla conoscenza richiederanno livelli di competenza sempre più elevati da una forza lavoro sempre più ridotta. Le competenze di livello non elevato saranno ancora di più causa di potenziali difficoltà. La percentuale di partecipazione in lifelong learning in Italia della popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni, secondo i più recenti dati Eurostat è pari, nel 2006, al 6,1% (nel 2000 era uguale al 4,8%). Siamo quindi lontani dalla media europea, attualmente pari al 9,6%, dal riferimento per l’UE fissato per il 2010 al 12,5% e ancora di più dai livelli di eccellenza riscontrati in alcuni Paesi Europei nel 2006. La Svezia ha raggiunto il 32,1%, la Danimarca il 29,2%, il Regno Unito il 26,6%, l’Islanda il 25,7%, la Finlandia il 23,1%, la Norvegia il 18,7%, l’Olanda il 15,6%. Anche la Slovenia è al 15,0%. Paesi che erano più indietro di noi ci hanno poi superato: la Spagna nel 2000 era al 4,1%, mentre la Francia era al 2,8%. Nel 2006 sono rispettivamente al 10,4% e al 7,5%65. 64ISFOL “Il punto su… Il lifelong learning nel quadro delle politiche comunitarie 2007-2013”, febbraio 2007. 65Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni su “L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione”, Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010, del 12 novembre 2007, COM(2007) 703 definitivo. i focus di xformare 109 PRIMA parte Questi non sono solo “numeri”, sono anche l’indice diretto della possibilità dei singoli di essere soggetti attivi ed inclusi in un mercato del lavoro globale. Senza l’apprendimento permanente si rischia di essere spettatori emarginati di una realtà che non si comprende. Il dogma del lavoro fisso presso un unico datore di lavoro non è infatti più la regola, ma diviene spesso un ricordo dei nostri padri (e di alcuni figli), che è stato sostituito da numerosi contratti presso datori di lavoro diversi in settori diversi. L’unico modo per lavorare continuativamente è quindi formarsi e adattarsi (nel senso previsto dal pilastro sull’adattabilità) ad un mercato del lavoro in cambiamento. Questo non è negativo in sè perché l’esperienza scandinava evidenzia una realtà lavorativa nella quale giovani e meno giovani cambiano spesso lavoro (perché lo perdono o perché lo cambiano volontariamente), ricevono generosi ammortizzatori sociali durante i periodi di vacanza contrattuale, e si formano in maniera continuativa, facendo piccoli o grandi progressi di carriera, ogni volta che cambiano lavoro. Uno sguardo d’insieme sugli aspetti cruciali della formazione nel nostro Paese è fornito dal Rapporto ISFOL 2007, che ricorda che l’impegno del nostro Paese nel migliorare i propri livelli di istruzione e qualificazione si inserisce nel contesto delineato a livello europeo dalla Strategia di Lisbona, che ha fissato precisi risultati da conseguire entro il 2010. Gli obiettivi saranno raggiunti? Di certo, non sarà possibile centrare quello di contenere la dispersione scolastica giovanile (18-24enni) al di sotto del 10%. Nonostante i progressi degli ultimi anni, il nostro Paese è in ritardo anche per quel che riguarda il tasso di istruzione secondaria dei giovani (75,5%) e, ancor più, della popolazione nel suo insieme. Il tasso di abbandono scolastico e formativo in Italia nel 2006 è pari al 20,8%. La media UE a 27 nel 2006 è uguale al 15,3%, mentre il conseguimento degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione tra i 18-24enni, prevede un benchmark entro il 2010 non oltre il 10%. Il tasso di istruzione secondaria superiore dei giovani in Italia nel 2006 è uguale al 75,5%. La media UE a 27 nel 2006 è pari al 77,8%. Il conseguimento degli obiettivi di Lisbona tra i 20-24enni prevede un benchmark entro il 2010 almeno l’85%. Per quanto riguarda l’apprendimento permanente i dati sono stati forniti in precedenza. L’equazione formazione = occupazione sembra ormai ovvia, molto meno chiaro è come realizzarla, in un periodo come questo caratterizzato da scarse risorse. Un altro rischio nel nostro Paese, che riguarda la categoria dei precari (che però a mio avviso vale la pena di correre per dare un lavoro a chi ne è privo), è che si sbilanci l’approccio alla flexicurity a favore della flessibilità tout court, tralasciando l’aspetto altrettanto importante della sicurezza. 110 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese Per i dipendenti a tempo indeterminato c’è invece il rischio inverso, determinato da un eccesso di garanzie del posto di lavoro indistinte a favore di tutti, anche quindi di chi, pur avendo un posto di lavoro, in realtà non lavora. Un dossier sull’occupazione e le forme di lavoro precario che il Ministero del lavoro ha messo recentemente a punto66 evidenzia un rischio reale di permanenza “stabile” nel precariato. Un primo dato che emerge riguarda la quantificazione complessiva dei lavoratori a termine, pari a 2.719.000 unità, così ripartiti: •2.222.000 dipendenti con un contratto temporaneo (compresi gli interinali, gli stagionali, i contratti di inserimento, a chiamata, etc.) ; •404.000 collaboratori coordinati e continuativi; •93.000 prestatori d’opera occasionale. L’incidenza di dipendenti a termine sul totale dei dipendenti in Italia, nel primo trimestre 2007, è pari al 12,6%, che, pur se in aumento, è comunque inferiore a quella della media europea (EU 15), pari al 14,3%. Con riferimento al genere, nel 2006 le donne presentano in Italia un’incidenza maggiore di dipendenti a termine (15,8%) rispetto agli uomini, allineandosi alla media europea (15,4%). I maschi (11,2%) invece si discostano significativamente dalla media europea (14,0%). Va invece sottolineato il dato relativo alla condizione professionale a 36 mesi dall’ingresso in una determinata tipologia contrattuale a termine. •Tra i lavoratori dipendenti a termine non agricoli, quelli che permangono ancora a termine dopo 36 mesi sono il 24,5%. •Dopo 36 mesi 1 su 4 è ancora apprendista e solo 1 su 3 è passato ad un contratto a tempo indeterminato. •Negli ultimi anni è aumentata la percentuale di permanenza nel lavoro temporaneo. Elementi critici del lavoro temporaneo sono: la concentrazione in particolari categorie sociali; l’aumento dei contratti a termine e part time specie nei servizi; il rilievo del fenomeno nell’area delle pubbliche amministrazioni e dei servizi sociali; la difficoltà nel passaggio tra lavoro temporaneo e lavoro permanente; l’uso distorto di alcuni strumenti (apprendistato) che dovrebbero garantire un migliore passaggio dall’ingresso nel lavoro alla permanenza. Alcuni ricercatori hanno parlato in altri studi di lavoro permanentemente a tempo. Non è questo che la flexicurity vuole realizzare e cristallizzare. 66Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Occupazione e forme di lavoro precario, novembre 2007. i focus di xformare 111 PRIMA parte Questa è quindi la realtà italiana che non può essere trascurata se si vuole che la flexicurity sia una risposta vincente ad un problema reale, la disoccupazione del 6,8% della popolazione attiva italiana, un dato che non è stato mai così basso negli ultimi anni, ma che va disaggregato e che nasconde inoltre un aspetto inquietante, l’aumento degli inattivi. Di coloro quindi che non cercano più lavoro, ormai rassegnati ad una condizione di disoccupazione che sembra inevitabile. Come risulta infatti dal Rapporto Italia 2008 dell’Eurispes, il tasso di disoccupazione in Italia ha subito un’importante flessione, nell’ordine di quasi quattro punti percentuali tra il 2000 ed il 2006, passando dal 10,6% al 6,8% in sei anni. Rispetto alla media nazionale, la disoccupazione del Nord Italia è stata più bassa, sia nel 2000 sia nel 2006, con un tasso rispettivamente del 4,6% e del 3,8% . Il tasso di disoccupazione del Centro Italia, nel 2006, è stato del 6,1%, con una flessione, rispetto al dato del 2000, del 2,2% e, quindi, migliore rispetto a quello del Nord Italia che, nello stesso arco temporale, è stato dello 0,8%. La differenza con il Mezzogiorno d’Italia è ancora più marcata, dal momento che il tasso di disoccupazione di quest’area geografica nel 2006 è stato del 12,2%, circa il doppio rispetto al dato del Centro Italia e più di tre volte il dato del Nord Italia, per quanto la riduzione dell’8,8% tra il 2000 ed il 2006 rende ipotizzabile un riavvicinamento per lo meno al Centro Italia. Una situazione comunque non accettabile. Nel nostro Paese si sta inoltre manifestando67 un aspetto preoccupante e comune ad altre realtà industriali, quali il Giappone: il fenomeno dei “working poors”, i nuovi invisibili. I lavoratori poveri sono occupati che hanno un tenore di vita molto vicino a quello dei disoccupati. La figura emergente del lavoratore povero “in giacca e cravatta” - questa è la definizione dell’Eurispes - tocca quasi tutte le categorie professionali. Sulla base di una indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane, nel 2004 i lavoratori a bassa retribuzione sono stati circa il 15% del totale dei lavoratori dipendenti, il 10% se si considerano solo quelli occupati a tempo pieno. Secondo il Ministero della solidarietà sociale (2005), la probabilità di percepire un basso salario è più elevata per le donne, i giovani e le persone meno istruite; i giovani mostrano una probabilità circa tre volte superiore (30%) a quella degli adulti (10%) di percepire un basso salario, probabilità che decresce all’aumentare dell’istruzione: i laureati hanno infatti una probabilità tre volte inferiore (7%) rispetto a chi ha solo l’obbligo scolastico (21%). Come più volte ribadito dall’Eurispes, “negli ultimi anni si sono estese le aree sociali di implosivo ed esplosivo disagio che hanno fatto emergere zone di “originale” vulnerabilità, accompagnate da disagi e fratture dei percorsi di vita collettivi e personali, contraddistinti da tassi di incertezza e insicurezza senza precedenti”. Si tratta di una realtà che non può essere trascurata e sulla quale l’aspetto sicurezza della flexicurity deve influire. 67Eurispes: Rapporto Italia 2008, gennaio 2008 112 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese Un altro aspetto importante se si vuole che la flexicurity sia vincente, è proprio la riforma dei servizi pubblici per l’impiego. Anche in questo caso la legge n. 247/07 (comma 30), attribuisce al Governo la delega ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego. Il comma 31 dispone che nell’esercizio della delega il Governo si deve attenere ai seguenti principi e criteri direttivi: a.potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro; b.valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; c.programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo; d.promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro; e.revisione e semplificazione delle procedure amministrative. Gli SPI devono infatti saper cambiare per contribuire ad un miglioramento del funzionamento di mercati del lavoro che si evolvono continuamente, con un focus incentrato sull’attuazione di politiche preventive e curative della disoccupazione. Già nella comunicazione della Commissione COM (98) 64168, era stato riconosciuto agli SPI un ruolo centrale nell’implementazione della SEO, sottolineando che era necessario ridefinire il ruolo stesso degli SPI, le loro priorità, la loro dimensione istituzionale, i metodi di lavoro, l’organizzazione ed il management. Servizi per l’impiego pubblici nei quali è cresciuta la rilevanza dei sistemi a sostegno della mobilità geografica e di quella professionale, con una sempre maggiore importanza delle strategie per l’adattabilità con l’integrazione con il lifelong learning. Emerge infatti l’approccio orientato al ciclo di vita. La Strategia di Lisbona sottolinea, tra l’altro, la centralità dell’adattabilità delle imprese e dei lavoratori, in un quadro di flessibilità e sicurezza. Gli SPI devono saper cambiare per rispondere ai nuovi bisogni. I servizi pubblici, in un mercato misto di operatori, devono assumere anche un ruolo di motore di integrazione del sistema dei servizi al lavoro. 68Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, su “Modernizzare i Servizi pubblici dell’impiego per sostenere la strategia europea per l’occupazione”, del 13 novembre 1998, COM (98) 641. i focus di xformare 113 PRIMA parte Le Guidelines 2005-200869 riservano poi un ruolo centrale ai SPI, nel quadro degli obiettivi generali di “allargare l’occupazione, renderla migliore e più produttiva, integrare nel lavoro chi è in difficoltà”. Si deve realizzare un approccio intergenerazionale con formazione e lavoro lungo tutto l’arco della vita. In un’ottica di flexicurity è infine necessario supportare le transizioni, che diventano sempre più necessarie e frequenti, con la contestuale nuova organizzazione e condizionalità dei sistemi di benefit, che garantiscono l’effettività degli interventi previsti. Non si deve poi trascurare la valenza sociale del lavoro dei servizi per l’impiego. Il Rapporto ISFOL 2007 sottolinea che: “è di nuovo forte la correlazione tra ambiente di origine e chances di accesso ad un lavoro conforme alle attese. Il ruolo compensativo che possono svolgere i servizi per l’impiego è dunque potenzialmente rilevante e in proposito si sottolinea la necessità di migliorare le loro capacità di dialogo con il versante datoriale, poiché la situazione appare alquanto sbilanciata sul versante dell’offerta di lavoro”. Questo in un Paese come il nostro nel quale il divario territoriale rimane il principale ed il più profondo dei dualismi che si registrano nel mercato del lavoro nazionale. La qualità e la tendenziale uniformità del livello di prestazioni offerte da servizi per l’impiego è dunque una sfida essenziale. L’art. 117 della Costituzione prevede infatti, al secondo comma, che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: lettera m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/0170. È stato così sottolineato71 che lo Stato individua, con norme proprie e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, mentre è attribuita alle singole Regioni la competenza per la determinazione di ogni ulteriore intervento nel settore, in modo tale da garantire la differenziazione e l’adeguatezza degli interventi nei diversi territori. Uniformità e peculiarità territoriali dovrebbero comporsi in un quadro coerente capace, da un lato, di salvaguardare l’indivisibilità della Repubblica e il principio della cd. “cittadinanza sociale”, dall’altro, di tutelare le diversità socioeconomiche e territoriali che costituiscono la ricchezza del Paese. La determinazione dei LEP è concepita, pertanto, come un processo unitario, ma si realizza, di fatto, attraverso una differenziazione degli specifici percorsi attuativi. LEP che saranno inseriti a pieno titolo nel prossimo Masterplan dei servizi per l’impiego. Una ulteriore e grande sfida che Italia Lavoro S.p.A., in sinergia con alcune Regioni, ha accolto con il suo Progetto QUES, finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Anche l’attuazione dei LEP potrà dare un contributo importante ad un approccio integrato e condiviso alla flexicurity. LEP che come abbiamo visto nel paragrafo 7, e anche 69Linee guida della Commissione europea sulla crescita e l’occupazione (2005-2008) inclusa una raccomandazione e Proposta di Decisione per il Consiglio dell’Unione europea, COM(2005) 141 fin. 70 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, la cosiddetta legge sul federalismo. 71 Formez: I livelli essenziali delle prestazioni. Questioni preliminari e ipotesi di definizione, a cura di Francesca Zampano, 25 settembre 2006. 114 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese sopra, hanno avuto una grande valorizzazione con la legge 24 dicembre 2007, n. 247. La legge attribuisce infatti un peso significativo ai LEP con riferimento: •alla riforma degli ammortizzatori sociali; •al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e all’apprendistato; •al riordino della normativa in materia di occupazione femminile (aspetto anche quest’ultimo di grande importanza se si vuole realizzare la flexicurity e avvicinarsi ai parametri previsti dalla SEO, sia di genere che assoluti). Un altro aspetto da cui non si può prescindere è una politica fiscale rigorosa - intesa come linea di azione adottata dal Governo riguardo l'entità della spesa pubblica per beni e servizi, l'ammontare dei trasferimenti e il sistema fiscale – in vista di un risultato che va considerato prioritario. La creazione di occupazione e l’adeguamento continuo (nel senso dell’adattabilità e dell’apprendimento permanente) degli occupati ad un mercato del lavoro in trasformazione credo vada considerato tale. La flexicurity sicuramente ha un costo elevato (degli ammortizzatori sociali si è già detto), ma i fondi per l’apprendimento permanente, per l’adeguamento dei servizi per l’impiego, ecc., vanno trovati, anche attraverso un miglior utilizzo dei fondi comunitari. Pensare in un’ottica di flessibilità coniugata con la sicurezza e nel contempo pensare di ridurre la pressione fiscale in Italia non è pensabile, senza una riforma del nostro sistema tributario ispirata a criteri di semplicità e di maggiore efficienza. Riforma che potrebbe contribuire a reperire i fondi necessari. Vi è infatti, sottolinea l’Eurispes, una strettissima relazione tra pressione fiscale, che in Italia è troppo alta, e crescita economica. L’emersione del sommerso è poi indispensabile per poter realizzare una riforma tributaria incisiva. Nel Rapporto Italia 2008 dell’Eurispes, vengono proposte alcune linee guida di un possibile progetto di riforma del sistema fiscale nazionale, sulle quali è utile riflettere. È pensabile - viene sottolineato - elaborare le linee guida di un progetto di riforma del sistema fiscale nazionale anche alla luce delle esperienze “virtuose” già maturate in altri Paesi con tradizioni storiche e socio-economiche simili. Dato che l’Unione europea è sempre più un Paese di consumatori, con una riduzione della componente industriale e produttiva di beni, “nei prossimi anni nei Paesi europei si assisterà sempre di più ad un alleggerimento della fiscalità sul reddito a fronte di una crescita della fiscalità sui consumi e, in generale, della fiscalità indiretta. In questo contesto maggiore spazio sarà riservato alla fiscalità doganale. Tenendo in considerazione l’esperienza maturata da altri Stati europei, sul punto si ritiene sia possibile (al di fuori delle aree di intervento della fiscalità indiretta, armonizzata dal diritto comunitario: principalmente, l’Iva, i tributi doganali e le accise) introdurre una unica imposta che raccolga i molteplici tributi attualmente esistenti nell’ambito dell’imposizione indiretta. Questo sarebbe un segno i focus di xformare 115 PRIMA parte tangibile di quella riconduzione dei meccanismi di prelievo a quei canoni di semplicità e di chiarezza fortemente auspicati nell’ambito di una rivisitazione di un nuovo ordinamento tributario italiano”. Nel contempo si potrebbe pensare – prosegue l’Eurispes - ad una riduzione dell’Irpef, alla riforma della disciplina delle deduzioni e alla progressiva realizzazione della “flat tax”. L’Irpef dovrebbe essere ridotta in termini assoluti, rimodulata nella sua curva e rivista nella determinazione della base imponibile. Si deve considerare che il 60% dei contribuenti dichiara redditi compresi tra 7.500 euro e i 30.900 euro. Le percentuali scendono poi drasticamente all’aumentare del reddito. Sono solo 94.000 i contribuenti che dichiarano tra i 100.000 e i 120.000 euro. L’Irpef in media rappresenta il 40-45% del gettito complessivo, una diminuzione anche minima del prelievo su tali scaglioni potrebbe quindi determinare una perdita di gettito di alcuni punti percentuali, che potrebbe essere però compensata (in tutto o in parte) dall’eliminazione della maggior parte delle deduzioni e delle detrazioni in vigore, il cui ammontare raggiunge circa i 55 miliardi di euro. Il tutto dovrebbe essere realizzato compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica. L’assenza di deduzioni e di detrazioni comporterebbe una semplificazione tale da consentire che sia lo stesso Erario a calcolare le imposte dovute da ciascun contribuente, evitando così eventuali accertamenti o contenziosi tributari futuri. L’eventuale riduzione delle imposte sui redditi potrebbe essere realizzata attraverso l’introduzione del meccanismo di tassazione denominato “flat tax”, ossia “imposta fissa”. Si tratta di un’imposta proporzionale sul reddito che applica un’aliquota fissa (unica per tutti gli scaglioni di reddito). La “flat tax” determinerebbe l’efficienza del sistema di tassazione, assicurato da una tassa non connotata da eccessive esenzioni, deduzioni, crediti d’imposta e facile da gestire, l’equità e la semplicità connaturate ad un’imposta ad aliquota unica. Ciò influirebbe positivamente sulla fiducia nell’amministrazione finanziaria e determinerebbe una maggiore precisione nelle stime di gettito. Il modello di imposta unica sul reddito delle persone fisiche che si potrebbe introdurre si basa sull’applicazione di una singola aliquota, che si potrebbe attestare in un range che varia dal 15 al 25% del reddito imponibile, che va ad incidere, attraverso un sistema integrato basato su dichiarazioni differenziate, sia sui salari individuali che sui redditi da attività d’impresa. Anche per i redditi d’impresa l’obiettivo della “flat tax” è di colpire solo gli utili derivanti dall’attività imprenditoriale, facendo salvi i redditi non derivanti da tale attività, allo scopo di evitare una duplicazione di tassazione. Infine, basilare per la riuscita della strategia integrata della flexicurity è il dialogo sociale. Non ci potrà essere una flexicurity calata dall’alto di un’Europa spesso lontana, o di un Governo nazionale senza l’apporto delle parti sociali. Gli esempi scandinavi e dei Paesi Bassi, ma non solo, sono in questo senso emblematici. In queste realtà, ma anche in altre – basti pensare all’Accordo francese dell’11 gennaio 2008 sulla modernizzazione del mer- 116 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni relative al nostro Paese cato del lavoro, in precedenza citato - le parti sociali, pur nella necessaria dialettica, hanno avuto un ruolo decisivo nella teorizzazione e nella realizzazione di un approccio vincente alla flexicurity. In Italia le OOSS dei lavoratori sono concordi sulla ineluttabilità72 del concetto di flexicurity. Non è la flexicurity in sé a preoccupare i sindacati, ma una possibile interpretazione a senso unico della “flessibilità in uscita”, con il rischio che il mercato del lavoro diventi il luogo dove alcuni soggetti, le imprese, hanno mano libera, mentre altri, i lavoratori, devono piegarsi alle variabili esogene della globalizzazione. La sicurezza sociale deve essere garantita dalla corresponsabilità di imprese e sindacati, senza scaricarne l’onere sullo Stato. Qui entra in gioco il dialogo sociale. Spetta alle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro, con e non sotto la supervisione del Governo, a far sì che la flexicurity sia effettivamente un approccio integrato e bilanciato di flessibilità e sicurezza, che garantisca occupazione e sviluppo economico. Ammortizzatori sociali. Apprendimento permanente. Servizi per l’impiego. Politica fiscale. Dialogo sociale. Non è certamente poco e non sarà di facile realizzazione, ma la volontà di preservare il nostro Paese all’interno di un’Europa sociale nell’epoca della globalizzazione, deve prevalere. Il Governo – quale che sia – saprà guardare lontano? 72Ce – Le 12 Stelle del 14 novembre 2007, n. 61 i focus di xformare 117 PRIMA parte Bibliografia 1.Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Verso principi comuni di flexicurity: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza”, del 27 giugno 2007, COM(2007) 359 definitivo. 2.flexicurity. EMCO Gruppo di lavoro sulla flexicurity, maggio 2006. 3.CNEL – Atti del primo seminario sui temi europei – “Flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro”, 11 dicembre 2006. 4.Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006. 5.Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles dell’8 e 9 marzo 2007. 6.Francia: Accordo dell’11 gennaio 2008 sulla modernizzazione del mercato del lavoro. “Accord du 11 janvier 2008 sul la modernisation du marchè du travail”. 7.Anna Maria Sansoni – “Anche in Francia approda la flexicurity”. Bollettino speciale Adapt, 17 gennaio 2008, n. 1. 8.Relazione comune sull’occupazione 2006/2007. 9.flexicurity: assicurare a un maggior numero di persone posti di lavoro validi. IP/07/919. Bruxelles, 27 giugno 2007. 10.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 17 luglio 2002, COM(2002) 416 def. 11.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 14 gennaio 2003, COM(2003) 6 def. 12.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio Europeo di primavera del 2 febbraio 2005 COM(2005) 24. 13.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 20 luglio 2005, COM(2005) 330 def. 14.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 12 dicembre 2006, COM(2006) 816 def. 118 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Bibliografia 15.Andrea Fontanesi – “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”. Rivista Spinn, Anno 5 – n. 5, 2006. 16.Libro Verde “Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo”, presentato dalla Commissione europea il 22 novembre 2006. 17.“Linee guida del Governo Italiano per una riforma della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”, presentate il 3 novembre 2006. 18.Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). 19.Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili, del 23 luglio 2007. 20.Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. 21.Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”. 22.Rapporto sull’Occupazione in Europa 2006, pubblicata nell’ottobre 2006 dalla Commissione europea. 23.Posizione italiana sul Libro Verde della Commissione europea sulla modernizzazione del diritto del lavoro”, aprile 2007. 24.Commissione delle Comunità Europee – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - I Sentieri della flexicurity. Rapporto intermedio, (titolo originale: «flexicurity Pathways. Interim report from the rapporteur»), del 20 aprile 2007. 25.Commissione delle Comunità Europee – Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità - I sentieri della flexicurity: trasformare gli ostacoli in percorsi di lancio (titolo originale: «flexicurity Pathways. Turning hurdles into stepping stones”), del 15 giugno 2007. 26.Andrea Albertazzi – “Flexicurity, scontro in Europa sulla libertà di licenziare”. www. rassegna.it, Rassegna Sindacale, 3 luglio 2007. 27.Andrea Albertazzi – “Flexicurity, Strasburgo boccia il Libro Verde della Commissione”. www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, giugno 2007. 28.Serena Uccello – “Altolà sindacale sulla flexicurity”. JOB24 – News, 27 giugno 2007. 29.Confindustria. Europa per le imprese. Newsletter n. 51 – Luglio – Agosto 2007. Focus sulle priorità. Comunicazione della Commissione europea sulla “flessicurezza”. i focus di xformare 119 PRIMA parte 30.Enrico Panero – “Flexicurity: missione possible per l’UE?”. www.apiceuropa.com, 1 agosto 2007. 31.Relazione del Parlamento europeo su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo. A6-0247/2007, del 25 giugno 2007. 32.Comunicazione della Commissione “Europa globale: competere nel mondo” COM(2006) 567 def, del 4 ottobre 2006. 33.Andrea Fontanesi – “Europa globale: competere nel mondo”. Rivista Spinn, Anno 5 – n. 6, 2006. 34.Ornella Cilona – “Sotto il segno della flexicurity”. Rassegna sindacale, n.1, 14 gennaio 2003. 35.Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 su: modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (2007/2023(INI)). 36.Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) - Comunicato stampa n. 50/2006, 12 maggio 2006. 37.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, 23 ottobre 2007, COM(2007) 733 def. “Conclusioni fondamentali della Relazione sull’occupazione in Europa 2007”. 38.Consiglio dell’Unione europea. Progetto di Conclusioni del Consiglio, 15497. “Verso principi comuni di flexicurity del 23 novembre 2007. 39.Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 su principi comuni di flexicurity (2007/2209(INI)). 40.Conclusioni del Consiglio Europeo Occupazione, Affari Sociali, Salute e Tutela dei consumatori, tenutosi a Bruxelles, il 5 e 6 dicembre 2007, 16139/07. 41.Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles, del 14 dicembre 2007. 42.Martina Toti – “Lisbona addio. Ma la nuova strategia è incerta”. www.rassegna.it, 4 settembre 2007. 43.flexicurity – Contributo comune del Comitato per l’occupazione e del Comitato per la protezione sociale, 12 maggio 2006. 44.Ulrich Runggaldier – “Flessibilità e sicurezza: il nuovo modello dell’Europa sociale”. Atti del Convegno internazionale “Il lavoro nell’Europa che cambia”. Mercato del Lavoro e Diritto del Lavoro. Udine. Centro culturale “Paolino d’Aquileia”, 19 settembre 2005. 120 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Bibliografia 45.Minxin Pei, “Il dragone d’argilla”, pubblicato sull’Espresso del 3 gennaio 2008, n. 52 anno LIII. 46.ISFOL “Il punto su… Il lifelong learning nel quadro delle politiche comunitarie 2007-2013”, febbraio 2007. 47.Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su “L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione”, Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010, del 12 novembre 2007, COM(2007) 703 definitivo. 48.Rapporto ISFOL 2007, novembre 2007. 49.Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Occupazione e forme di lavoro precario, novembre 2007. 50.Eurispes: Rapporto Italia 2008, gennaio 2008. 51.Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee, su “Modernizzare i Servizi pubblici dell’impiego per sostenere la strategia europea per l’occupazione”, del 13 novembre 1998, COM(98) 641. 52.Linee guida della Commissione europea sulla crescita e l’occupazione (2005-2008) inclusa una Raccomandazione e Proposta di Decisione per il Consiglio dell’Unione europea, del 12 aprile 2005, COM(2005) 141 fin. 53.Formez: “I livelli essenziali delle prestazioni. Questioni preliminari e ipotesi di definizione”, a cura di Francesca Zampano, 25 settembre 2006. i focus di xformare 121 SECONDA PARTE: Analisi comparata dei sistemi di flexicurity in Europa di Marco Vittore Capitini i focus di xformare 123 PREMESSA Con il termine “flexicurity” si intende un nuovo modo integrato di guardare alla flessibilità ed alla sicurezza del mercato del lavoro. Ciò deriva dalla consapevolezza che la globalizzazione ed il progresso tecnologico stanno rapidamente modificando i bisogni dei lavoratori e delle imprese. Quest’ultime sono nella costante pressione di adattare e sviluppare i loro prodotti e servizi più rapidamente, al fine di rimanere nel mercato del lavoro, richiedendo al contempo una maggiore domanda di lavoratori con abilità e prontezza al cambiamento. Questi, allo stesso tempo, sono consapevoli che i processi di ristrutturazione aziendale non si realizzano accidentalmente, ma stanno diventando un elemento della vita professionale quotidiana. Gli strumenti specifici di tutela del posto di lavoro possono rivelarsi non più sufficienti, addirittura talvolta appaiono controproducenti. Per pianificare la vita professionale e quella personale, i lavoratori hanno bisogno di un nuovo concetto di sicurezza, tale da consentire la loro permanenza al lavoro in questo nuovo contesto economico e sociale. I nuovi strumenti di tutela devono andare oltre alla circostanza lavorativa specifica, assicurando la transizione verso nuove opportunità professionali. La regolamentazione del mercato del lavoro può essere quindi più o meno flessibile, dipendendo da molteplici fattori. Nel grafico riportato vengono messi a confronto dieci sistemi di altrettanti Paesi, con una scala di punteggio in cui la maggiore flessibilità è caratterizzata da valori bassi, mentre quelli più elevati costituiscono i mercati del lavoro più rigidi: come metro di riferimento è stata evidenziata la Danimarca. Fonte: Banca Mondiale Da quanto illustrato, si evince come la flexicurity sia l’elemento in grado di promuovere la combinazione tra mercati del lavoro flessibili con elevati livelli di occupazione e di protezione sociale, ed è vista di conseguenza come la risposta al dilemma europeo di mantenere e migliorare la competitività, preservando al contempo il proprio modello sociale. i focus di xformare 125 seconda PRIMA parte La flexicurity può essere definita, più precisamente, come una strategia volta ad incrementare, in un contesto condiviso, da una parte la flessibilità dei mercati del lavoro, delle organizzazioni ad esso collegate e delle relazioni industriali, dall’altra la sicurezza del reddito e quella occupazionale. Tale concetto ci porta, da un approccio basato sulla certezza del lavoro ad un approccio verso l’occupabilità e la transizione professionale. La promozione di mercati del lavoro flessibili ed in grado di garantire elevati livelli di sicurezza sarà effettiva solo se ai lavoratori verranno concessi gli strumenti per adattarsi al cambiamento e per conseguire i progressi durante la vita attiva. A tal proposito, il modello della flexicurity comprende una forte enfasi sulla politiche attive per l’occupazione, sulla formazione permanente, sull’approccio personalizzato ai soggetti in cerca di ricollocazione professionale, sul supporto alle pari opportunità e all’uguaglianza tra donne e uomini. I principi di base all’origine dell’approccio alla flexicurity sono fortemente in linea con gli elementi centrali della strategia europea per la crescita e l’occupazione. La Strategia di Lisbona così rivisitata si basa su elevati livelli formativi della forza lavoro; in particolare la linea guida 21 sottolinea il bisogno di promuovere la flessibilità in combinazione con la tutela occupazionale, riducendo la frammentazione del mercato del lavoro, tenendo al contempo in considerazione il ruolo svolto dai partner sociali. Ciascuno Stato membro ha una specifico contesto occupazionale e culturale e per questo motivo la Commissione europea non mira alla realizzazione di un unico ambiente, bensì di un percorso condiviso che permetta di adottare e di armonizzare una serie di misure verso la flexicurity. In preparazione della Comunicazione (presentata nel mese di giugno 2007) per l’individuazione di principi comuni, la Commissione ha condotto un vasto processo di consultazione che ha coinvolto gli Stati membri, le organizzazioni sindacali, l’opinione pubblica, nell’individuazione di quattro componenti legati ad esistenti linee guida e priorità presenti nella rinnovata Strategia di Lisbona. Sulla base di questi quattro elementi (relazioni contrattuali, politiche attive per l’occupazione, sistemi per l’apprendimento permanente e per la protezione sociale) è stata condotta un’analisi comparata tra i principali paesi dell’Unione europea, per rilevare lo stato dell’arte del mercato del lavoro, assieme all’implementazione “in progress” dei principi della flexicurity, per la realizzazione di un nuovo modello sociale europeo. 126 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo IL SISTEMA DI FLEXICURITY IN DANIMARCA 1. Introduzione A partire dal 1993 il mercato del lavoro danese ha vissuto un periodo estremamente positivo. Nel 2006, il tasso di disoccupazione ufficiale ha raggiunto i livelli più bassi registrati dal 1975; di converso il tasso di occupazione risulta essere attualmente uno dei più elevati tra i Paesi dell’Unione europea, generando una diffusa attenzione internazionale. Per questo motivo l’OCSE ha citato la combinazione danese di un mercato del lavoro flessibile, assieme ad un rilevante sistema di protezione sociale, come un modello per altri Paesi. Di concerto con la strategia europea per l’occupazione (SEO) e in rapporto ad altre nazioni dell’Unione quali la Germania e la Francia, la Danimarca è stata considerata come l’esempio principale per combinare un’economia dinamica, elevata occupazione e sicurezza sociale. Nel dibattito internazionale in corso sulla flexicurity, i riferimenti a tale Paese sono numerosi. Nell’agenda politica danese, il termine è relativamente nuovo ed è diventato universalmente conosciuto dopo il “timbro” di accettazione conferito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nell’estate del 2004. Adesso tale concetto è sovente utilizzato ad esempio nel Programma Nazionale di Riforma della Danimarca, assieme ai relativi rapporti intermedi. Inoltre, anche tra i partner sociali la diffusa consapevolezza della positiva correlazione tra mercati del lavoro flessibili, sicurezza sociale e politiche attive per l’occupazione, sta prendendo piede, con la crescita della convinzione comune (tra i principali stakeholders di riferimento) che elevati livelli di protezione sociale sono la precondizione per un mercato del lavoro basato sulla flessibilità. Ciò inoltre implica che la costituzione di limiti e di barriere sulla sicurezza sociale conduce solamente ad un sistema più rigido. 2. li elementi costitutivi del sistema di flexicurity G danese 2.1.Disciplina del mercato del lavoro Nell’esposizione che generalmente si traccia sul sistema occupazionale danese, si enfatizza generalmente come il livello complessivo di tutela dell’occupazione nel Paese sia di basso profilo e comparabile a sistemi liberistici, quali quelli del Regno Unito. Inoltre, questo ridotto livello di protezione è una caratteristica di “vecchia data” del mercato del lavoro da- i focus di xformare 127 seconda PRIMA parte nese che risale all’Accordo Generale tra i partners sociali al termine dello sciopero generale del 1899. Il così nominato “Semptemberagreement” ha stabilito i diritti per il datore di lavoro nel gestire la propria impresa (includendo la possibilità di assunzioni e di licenziamenti), mentre al lavoratore sono state riconosciute le tutele sindacali garantite dalle associazioni di categoria, in tema di negoziazioni sull’orario e sulle condizioni di lavoro. Una delle caratteristiche del mercato del lavoro della Danimarca è proprio la ridotta garanzia occupazionale, rimasta intatta fino ad oggi. La disciplina della tutela occupazionale e la costituzione di regole inerenti i congedi sono di conseguenza lasciate per gran parte all’autonomia dei partner sociali e, come risultato di ciò, un’analisi ravvicinata della protezione del lavoro nel mercato danese rivela le differenti garanzie variabili secondo i gruppi ed i settori di lavoro. A titolo di esempio, nel settore edilizio i congedi possono essere esclusivamente giornalieri, mentre tra gli operai questi risultano essere simili ai permessi concessi agli impiegati. Per quanto riguarda i licenziamenti, l’allontanamento degli impiegati è regolamentato dalle negoziazioni specifiche tra i partners sociali, mentre per gli operai sussistono accordi generali, sebbene anche per i primi sussistano condizioni limitative riguardanti i termini di preavviso, che dipendono dall’anzianità di servizio del lavoratore. Se questa risulta essere inferiore a tre anni, il preavviso è di tre mesi, fino ad un massimo di sei mesi nei confronti di un’anzianità superiore a nove anni. Per alcune categorie specifiche è inoltre necessaria la produzione di un giustificato motivo, basato sulle circostanze dell’impresa o su negligenze del singolo. Un aspetto interessante è dato dalla totale assenza di regole per i dipendenti del settore pubblico, che generalmente sono disciplinati dalle stesse regole vigenti nel privato. Un’eccezione a tale sistema si riscontra in una minoranza di dipendenti pubblici, che conservano ancora lo status di “servitori statali”, che godono di regole differenti, sebbene nelle ultime decadi è stato avviato il graduale ritiro di questa categoria dai dipendenti statali. 2.2. Le politiche del mercato del lavoro A partire dal 2006 sono state avviate una serie di riforme strutturali, implicanti diversi cambiamenti nell’organizzazione del mercato del lavoro della Danimarca. I 14 distretti del mercato del lavoro (ognuno amministrato da un direttore e da un consiglio tripartito) hanno iniziato ad essere sostituiti da cinque regioni di dimensioni più vaste, amministrate con le stesse modalità, sebbene queste risultino essere ridotte. La riforma quindi implica che il ruolo del governo locale nell’implementazione delle politiche occupazionali debba aumentare, con una simmetrica riduzione del ruolo svolto dalle parti sociali. A livello delle municipalità, la riforma ha realizzato nuovi centri per l’impiego, uno per ciascuna di esse, con la responsabilità sia verso i soggetti assicurati che verso i disoccupati privi di tutela, combinando le responsabilità attualmente in carico alle municipalità (settore dell’assistenza sociale) con quelle dei servizi pubblici per l’impiego. Il modello è di conseguenza un ibrido tra un sistema singolo e quello a due serie. 128 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity in Danimarca Il principale vantaggio del nuovo sistema istituzionale è di consentire un maggiore coordinamento e cooperazione tra gli impiegati statali del sistema di collocamento precedente e la sezione di assistenza sociale delle municipalità. Di conseguenza, le competenze del precedente organo (focalizzate sulla domanda di lavoro) e quelle degli assistenti sociali (incentrate sulle problematiche di natura sociale degli individui) vengono unite e gestite nel loro insieme, nei nuovi centri per l’impiego. La riforma dovrebbe inoltre consentire un sistema amministrativo più trasparente e ridurre il bisogno di “smistare” sia i disoccupati che le imprese da un ufficio pubblico all’altro, dato che inizialmente i centri per l’impiego hanno il compito di trattare tutte le tematiche connesse al mercato del lavoro. Un altro elemento positivo è dato dalla maggiore semplicità nella catena di comando dal livello nazionale a quello locale. Inoltre un punto importante è che la base legale per l’adozione di politiche attive per l’occupazione viene inclusa in un singolo atto, mentre nella situazione attuale sussistono differenti elementi normativi suddivisi tra Stato e municipalità. Sebbene tale riforma sia stata, senza particolari sorprese, supportata fortemente dai rappresentanti dei governi locali, essa ha incontrato notevoli ostacoli e critiche sia dai partners sociali che da un numero di osservatori indipendenti, che hanno evidenziato alcuni elementi di sotto descritti. A livello locale, il carattere “ibrido” dei nuovi centri per l’impiego con due categorie di staff (impiegati statali e locali) e con una corrispondente gestione divisa, può creare problemi nell’implementazione della riforma. Considerato il limitato ambito dimensionale del mercato del lavoro, sussiste inoltre il rischio che le politiche del lavoro diventino troppo locali nell’individuazione dei focus, senza prendere in considerazione le disparità regionali. Un importante aspetto della nuova organizzazione territoriale è naturalmente quello di ridurre questo rischio, ma il problema è di valutare se le municipalità siano capaci di superare gli interessi locali. Per le aree territoriali più vaste e per i soggetti con ridotte competenze professionali, gli svantaggi prodotti da una focalizzazione delle responsabilità più ridotta sono probabilmente limitati. Comunque, circa la metà delle nuove municipalità ha meno di 50.000 abitanti e nei loro confronti (e per i soggetti con un livello di istruzione superiore) la porzione geografica di responsabilità dei nuovi centri per l’impiego potrebbe essere troppo ridotta. Inoltre, le dimensioni contenute di alcuni di questi centri implicano il rischio di mancanza di competenze specializzate, in riferimento a soggetti specifici del mercato del lavoro. Anche in questo caso gli individui con maggiori capacità possono essere citati a titolo di esempio. Nella riforma il rischio è di essere assistiti attraverso l’estensione della collaborazione con gli operatori privati e, mentre ciò può risolvere il problema dell’assenza di competenze nei più piccoli centri per l’impiego, questo comporta altresì l’assunzione di interrogativi sulle capacità specifiche richieste per la gestione di tali operatori. A livello regionale, l’indebolimento dei centri locali per il mercato del lavoro comporta il rischio dello smantellamento della tradizione di detenere un piano centrale per la realizzazione di un migliore incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro regionale. Riguardo l’implementazione della strategia nazionale per il mercato del lavoro e le politiche per l’occupazione, la riforma da una parte incrementa il potenziale per lo sviluppo di tale sistema, i focus di xformare 129 seconda PRIMA parte ma dall’altra parte il Paese detiene una lunga tradizione di autodeterminazione a livello locale (le municipalità gestiscono il sistema di tassazione). C’è quindi il rischio che le nuove e più ampie autorità locali pongano maggiore attenzione ad interessi politici zonali, piuttosto che a strategie formulate a livello nazionale. 2.3. La strategia di lifelong learning Oltre alla tutela occupazionale fornita dalle politiche attive per l’occupazione, il sistema educativo danese svolge inoltre un ruolo principale nel funzionamento del modello di flexicurity della Danimarca. Anche in questo contesto i partners sociali sono fortemente coinvolti e istituzionalmente impegnati nella pianificazione e nello sviluppo delle politiche educative, in particolare nel sistema di formazione continua (CVT). Una caratteristica istituzionale specifica di tale sistema è quella di fornire servizi e formazione sia verso gli occupati che verso i disoccupati. Nell’ambito della responsabilità del Ministero del lavoro (adesso Ministero dell’educazione), ma gestita principalmente dai partners sociali, il sistema di formazione continua per i disoccupati è stato costituito nel 1960, mentre il corrispondente impianto rivolto ai lavoratori risale a cinque anni dopo (1965). A partire dalla metà degli anni ottanta, accordi collettivi hanno incluso anche intese sull’educazione, garantendo generalmente ai lavoratori due settimane di congedi all’anno per partecipare a percorsi di sviluppo delle proprie competenze. Sebbene, come visto, i partners sociali siano i principali pianificatori ed amministratori del sistema di formazione continua, lo Stato è il principale finanziatore, esternalizzando i costi di formazione ed educazione dalle imprese, svolgendo così indirettamente da sussidio alla competitività dell’industria danese. A risultato parziale di tale gestione e con i diritti diffusi di intervento nella CVT, la Danimarca ha conseguito per un lungo periodo di tempo le migliori performances europee in merito alla partecipazione alla formazione continua. Dato che il sistema formativo dipende soprattutto da risorse pubbliche, le attività correlate sono maggiormente dirette a fornire competenze generali piuttosto che specifiche, migliorando la flessibilità funzionale del mercato del lavoro interno. Inoltre, consentendo ai lavoratori disoccupati di migliorare le proprie capacità durante i periodi di crisi economica, le imprese sono in grado di detenere una posizione maggiormente competitiva una volta che le condizioni economiche migliorino. Di conseguenza, il sussidio di disoccupazione e il sistema di formazione continua per gli adulti risultano sviluppare la mobilità, generando flessibilità numerica e funzionale nel mercato del lavoro e, in questo caso, i benefici di welfare e i relativi servizi possono essere percepiti non come impedimenti o barriere, ma come investimenti in un contesto occupazionale adattabile e duttile. Recentemente, i maggiori sviluppi in questo settore sono collegati alle negoziazioni generali tra i partners sociali avviate nella primavera del 2007, nelle quali i temi della formazione continua e permanente sono considerati come elemento centrale di discussione. 130 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity in Danimarca 2.4. Organizzazione dei sistemi di protezione sociale La caratteristica principale del sistema di protezione sociale della Danimarca è lo sviluppo e la realizzazione di un impianto a due rami, uno per gli occupati e per i disoccupati, e l’altro verso quei gruppi senza alcun legame al mondo del lavoro. Entrambi i sistemi hanno, sin dalla fine del’Ottocento, la sicurezza sociale come obiettivo primario; da allora e durante gli ultimi cento anni, tali sistemi si sono sviluppati fino ai giorni nostri. Il sistema danese di assicurazione contro la disoccupazione è basato sull’apparato denominato “Ghent”, consistente in 31 fondi assicurativi riconosciuti dallo Stato, dieci dei quali operanti in specifici settori del mondo del lavoro, la cui partecipazione è pertanto rivolta a soggetti impiegati in determinati ambiti lavorativi; tredici di tali fondi operano anch’essi in specifici settori, ma consentono l’iscrizione anche di imprenditori e di liberi professionisti impiegati in tale contesto; tre di essi sono fondi trasversali (possono parteciparvi tutte le categorie di lavoratori e i disoccupati); quattro sono fondi per la disoccupazione, mentre uno ammette soltanto l’autoimpiego. Quando un soggetto si muove da un fondo all’altro, vengono contestualmente trasferiti i sussidi di disoccupazione. C’è da sottolineare come la maggior parte di questi fondi siano collegati ad associazioni sindacali. L’attuale sistema per il supporto economico dei disoccupati risale alla vasta riforma dei sussidi contro la perdita del lavoro del 1970, nella quale lo Stato ha assunto la responsabilità per il finanziamento dei costi aggiuntivi causati da incrementi disoccupazionali. I membri dei fondi correlati sono comunque obbligati a pagare un contributo determinato di adesione, indipendentemente dal loro stato professionale. Il meccanismo di finanziamento implica che la percentuale della partecipazione pubblica dipenda dal totale dei disoccupati. In periodi di crisi, come quelli dei primi anni Novanta, la quota governativa ha raggiunto l’80%, diminuita poi al 50% a seguito della ripresa economica. Il rapporto che intercorre tra l’assicurazione contro la disoccupazione, la protezione occupazionale e le politiche attive del lavoro è spesso evidenziato come una delle principali caratteristiche del modello danese di flexicurity, secondo la seguente configurazione: •mercato del lavoro flessibile con un elevato livello di flessibilità numerica indicata dall’alta percentuale dei flussi di lavoro che entrano e fuoriescono dalla disoccupazione; •basso livello di protezione occupazionale, che consente ai datori di lavoro di adattare la propria manodopera alle mutate condizioni economiche; •generoso sistema di supporto economico per i disoccupati; •politiche attive del lavoro mirare a implementare le competenze degli individui, che non risultano essere in grado di rientrare autonomamente nel mondo del lavoro dopo un periodo di disoccupazione. i focus di xformare 131 seconda PRIMA parte Il mercato del lavoro danese è spesso descritto come il “triangolo d’oro”, come risulta dallo schema di sotto riportato. Il modello infatti è in grado di combinare un’elevata mobilità lavorativa con una diffusa sicurezza sociale verso i disoccupati, assieme all’utilizzo di politiche attive per l’occupazione. Tale mobilità (misurata come mobilità professionale, creazione e cessazione di lavoro) è marcatamente elevata, se comparata con gli altri Paesi dell’Unione europea 3. Ulteriori elementi di analisi L’esperienza danese mira quindi alla fattibilità di un “sistema occupazionale ibrido” combinando da una parte le tradizionali caratteristiche di un mercato del lavoro liberale con poche restrizioni in tema di contrattazione, assieme ad un ragionevole livello di protezione economica dei salari individuali, combinando inoltre diversi elementi di rilievo, tra i quali il sistema di protezione sociale con politiche attive per l’occupazione, per tutelare i soggetti dai costi potenziali di un basso livello di sicurezza lavorativa. A tale riguardo, il modello rappresenta un’interessante alternativa all’idea comune di rendere le imprese più responsabili verso il mondo del lavoro, sviluppando un alto livello di protezione sociale. Comunque, si dovrebbe sempre ricordare come il modello danese di flexicurity è il risultato di un lungo processo storico che ha comportato una serie di negoziazioni e compromessi tra i partners sociali, l’evoluzione del sistema di welfare e, in anni recenti, il rafforzamento graduale di un ruolo più attivo nello sviluppo delle politiche occupazionali. Il modello è di 132 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo conseguenza un primo esempio della versione specifica danese dell’economia negoziata, sebbene non risulti immune alle sfide della globalizzazione. IL SISTEMA DI FLEXICURITY NEL REGNO UNITO 1. Introduzione Il termine flexicurity è raramente ascoltato nel dibattito in corso nel Regno Unito; comunque, sebbene rimanga quasi oscuro, la politica nazionale è fondata su molti degli stessi principi, specialmente in relazione alla flessibilità. Il Regno Unito si è orientato per un lungo periodo verso un sistema economico dinamico e competitivo, basato su un mercato del lavoro flessibile, su negoziazioni collettive elastiche e sull’utilizzo di politiche attive per l’occupazione. Comunque, in termini di “sicurezza” esistono diverse differenze in rapporto ai Paesi dell’area scandinava, con i sussidi per la disoccupazione significativamente ridotti, al fine di incentivare la ricerca di nuove opportunità professionali. Fin dalla metà degli anni Ottanta, il Governo ha adottato forti misure per incrementare la flessibilità del mercato del lavoro. Fondamentalmente, ciò significa estrema libertà per i datori di lavoro nelle procedure di assunzione e di licenziamento. Allo stato attuale, il Paese è secondo solo agli Stati Uniti nel detenere la legislazione più ridotta in termini di protezione occupazionale e questo aspetto è la principale caratteristica del modello liberale anglosassone. A partire dal 1997 è stata introdotta una serie di riforme per migliorare l’accesso ad accordi di lavoro ancora più flessibili, pur con l’incremento dei diritti dei lavoratori: una vasta flessibilità dovrebbe ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, migliorando le condizioni occupazionali specialmente nei confronti di coloro che non hanno un contratto a tempo indeterminato. Il Governo laburista ha introdotto un approccio efficace per l’attivazione di un set di politiche attive per l’occupazione, nell’ambito del Programma New Deal. I soggetti disoccupati sono adesso descritti come “cercatori di lavoro”, che li rende titolari di una serie di diritti e di responsabilità, a supporto dell’individuazione di nuove opportunità professionali. Dall’altra parte, sempre il Governo supporta i disoccupati nell’individuare posti di lavoro specifici, i focus di xformare 133 seconda PRIMA parte mediante un percorso di assistenza personalizzata. Attraverso l’adozione di queste misure, il Regno Unito sta vivendo uno dei tassi di occupazione più elevati fin dal 1971. Attualmente, detiene una percentuale di occupati pari al 74,5%, con un tasso di disoccupazione del 5,5%. Un’altra importante differenza tra il Paese e le nazioni scandinave riguarda le opportunità per l’apprendimento permanente. La forza lavoro nazionale è caratterizzata da un basso profilo di istruzione, se comparato con gli standard internazionali. Ciò ha comportato l’investimento nel sistema scolastico con l’adozione di provvedimenti rivolti al miglioramento dell’istruzione di base e di quella superiore. Inoltre, la differenza forse più importante tra il Regno Unito e i Paesi nordici risiede nella ristrettezza geografica e nella diversità culturale di questi ultimi: l’insieme delle popolazioni della Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia raggiunge circa 24 milioni di persone, mentre il Regno Unito conta 60 milioni di abitanti. In secondo luogo (e collegato al primo aspetto) il dialogo sociale efficace ed istituzionalizzato tra i sindacati e i datori di lavoro ha svolto nei paesi scandinavi un ruolo cruciale nella contrattazione collettiva, creando le condizioni per un mercato del lavoro caratterizzato da un elevato costo del lavoro e da una flessibilità estrema. Di converso, nel Regno Unito, il peso sindacale nel settore privato è estremamente basso e i datori di lavoro sono riluttanti a qualsiasi incremento del costo del lavoro stesso. 2. li elementi costitutivi del sistema di flexicurity G inglese 2.1.Disciplina del mercato del lavoro I governi che si sono succeduti negli anni hanno posto come priorità e successivamente coltivato, un mercato del lavoro estremamente flessibile, sia per i datori che per i lavoratori. Per i primi, sussistono poche regole da osservare, poiché i governi hanno reso la contrattazione ed il potere di assunzione e di licenziamento facili da gestire. In relazione a ciò nel Paese il costo del lavoro è relativamente ridotto e c’è una bassa imposizione fiscale. I dati forniti da rapporti dell’OECD denotano come la protezione occupazionale sia ridotta, misurata come un aggregato di tre differenti misure: la protezione dei lavoratori a tempo indeterminato contro i licenziamenti individuali, specifiche richieste per i licenziamenti collettivi e disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Fondamentalmente, ciò è basato sul principio che un mercato del lavoro semplificato è in grado di sviluppare la competitività, concedendo ai datori di lavoro la libertà di espandere o ridurre il proprio personale in base alle esigenze della domanda e dell’offerta. Mentre i rapporti individuali sono di breve durata, maggiori opportunità occupazionali sono create a livello aggregato. Per i lavoratori, l’ultimo decennio si è caratterizzato per le numerose misure per la promozione della flessibilità della contrattazione individuale, al fine di ridurre la segmentazione del 134 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nel Regno Unito mercato del lavoro, così come di adottare nuove misure per la lotta a varie forme discriminatorie. A partire dal mese di aprile del 2003, i genitori con figli al di sotto dei 6 anni di età, o 18 in caso di disabilità, hanno il diritto di richiedere un impiego maggiormente flessibile. Ciò ha permesso la modifica dell’orario di lavoro, sia su base temporanea che permanente, garantendo una tutela maggiore e più tempo a disposizione per i figli. Il 2006 ha visto anche l’introduzione della legge sul lavoro e sulle famiglie, che aumenta i diritti dei genitori e si prende cura di garantire un maggiore tempo libero, qualora necessario. Questo si estende anche alla maternità e ai periodi per l’adozione, consente ai padri lavoratori un nuovo diritto ai congedi parentali (alcuni dei quali retribuiti) e introduce misure per la gestione dei permessi e delle retribuzioni. Recentemente (ottobre 2006) il Governo ha introdotto la legislazione che rende illegale la discriminazione sulla base dell’età. Il precedente limite di licenziamento è stato rimosso in modo da consentire ai lavoratori anziani l’accesso agli stessi diritti dei lavoratori più giovani. 2.2.Le politiche del mercato del lavoro Sebbene siano state condotte una serie di azioni di notevole importanza per lo stato sociale e la lotta alla povertà, con l’introduzione nel 1998 del programma New Deal, il Regno Unito ha posto le basi per la realizzazione di un programma di politiche attive per l’innalzamento dei livelli occupazionali. Alla base di tutto sussiste un insieme di diritti e di responsabilità per i soggetti in cerca di lavoro. Ciascun individuo nell’ambito di tale programma riceve un percorso di assistenza personalizzata, in grado di supportarlo nell’accesso al mondo del lavoro o, in alternativa, nell’implementazione delle proprie capacità professionali. Qualora il beneficiario dimostri scarso interesse alle misure adottate nei suoi confronti o non si attivi per la ricerca di un lavoro, si trova nelle condizioni di perdere il proprio sussidio di disoccupazione. Esistono sei tipologie di New Deal, ciascuna delle quali diretta a specifiche categorie di soggetti in particolari condizioni, con le principali differenze trasversali che riguardano il periodo necessario per entrare a far parte del programma, oltre alla sua obbligatorietà o meno. Il Governo ha manifestato l’esigenza di raggiungere un tasso di occupazione pari all’80% e, come risultato, sta introducendo una serie di riforme specifiche dirette ai soggetti percettori del sussidio di incapacità (Incapacity Benefit – IB) ed alle famiglie monoparentali, al fine di indirizzarle verso il mercato del lavoro. L’Agenda di Riforma dello Stato Sociale è stata introdotta negli ultimi anni con la pubblicazione del Libro Verde nel gennaio del 2006, assieme alla realizzazione del disegno di riforma del sistema di welfare (luglio 2006). Ciò sottolinea la necessità di rivolgersi a coloro che dipendono esclusivamente dal sussidio per incapacità. Poiché tale supporto sparirà a partire dal 2008, verrà costituito un nuovo strumento di supporto, denominato ESA, composto da due strumenti rivolti rispettivamente a coloro giudicati in grado di lavorare e a quelli considerati inabili. i focus di xformare 135 seconda PRIMA parte Il Governo ha inoltre stabilito di raggiungere entro il 2010 la percentuale del 70% di famiglie monoparentali al lavoro. Attualmente sono stati conseguiti risultati lusinghieri, grazie al successo del programma New Deal specifico per questa categoria di persone, che raddoppia le possibilità di ricollocazione professionale per coloro che vi partecipano. 2.3.La strategia di lifelong learning La spesa totale per l’educazione è cresciuta dal 4,5% del 1997 al 5,5% del prodotto interno lordo per il biennio 2003-2005. Ciò riflette l’interesse e la maggiore considerazione del tema nel Regno Unito, ma anche la riduzione degli investimenti che si è protratta nel tempo, adottata dai precedenti Governi. Malgrado i progressi compiuti nel sistema educativo nazionale, almeno un terzo di tutta la popolazione risulta denunciare un rilevante deficit culturale. Per questo motivo, la formazione permanente ha assunto un ruolo fondamentale. Il Libro Bianco sull’Educazione (marzo 2006) sottolinea il processo di riforma in atto delle strutture educative e formative del Regno Unito, evidenziando sei temi: •sistema specializzato centrato sull’occupabilità; •sistema in grado di venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro; •strategia nazionale per l’insegnamento e l’apprendimento nell’educazione superiore; •quadro logico in grado di diffondere le esperienze di successo e ridurre i fallimenti; •nuovi rapporti con le università e i college, con relativa riforma del meccanismo di finanziamento e di supporto. Particolarmente significativa nella riforma è la proposta di un nuovo Quadro delle Qualifiche e dei Curricula (QFC), che introduce un sistema unitario basato sull’acquisizione di crediti, per garantire a tutti i soggetti lo sviluppo di competenze da tutti gli elementi per l’apprendimento. Infine, il Regno Unito detiene un ottimo livello nei sistemi di educazione superiore, specialmente per gli studenti più volenterosi e capaci. Comunque, una rapida crescita nella partecipazione ai percorsi di educazione universitaria, avviatasi negli anni Ottanta, non è stata supportata dal necessario finanziamento, con il risultato di una bassa percentuale di soggetti in grado di terminare il ciclo di studi. 2.4.Organizzazione dei sistemi di protezione sociale Attualmente esistono tre forme principali di sussidio erogate dallo Stato: il Jobseeker Allowance (JSA), l’Income Support (IS) e l’Incapacity Benefit (IB). 136 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nel Regno Unito •Per avere diritto al JSA, i soggetti (con età superiore a 18 anni) devono essere capaci e in grado di mettersi nelle condizioni per una ricerca attiva di occupazione. I beneficiari comunque possono lavorare per meno di 16 ore alla settimana e ricevere ugualmente tale sussidio; •l’Income Support è un sussidio per coloro che rientrano tra i 16 e i 59 anni di età e sono titolari di un reddito molto basso, sia che lavorino o no per almeno 16 ore settimanali. Anche qui l’erogazione dipende dalla realizzazione di interviste motivazionali nei centri per l’impiego, a meno che il soggetto non appartenga ad una famiglia monoparentale, sia malato o disabile; •l’Incapacity Benefit può essere sia di breve che di lunga durata. Il primo viene erogato verso coloro che non sono in grado di ricevere l’indennità di malattia dal loro datore di lavoro, hanno pagato contributi al fondo di assicurazione nazionale e non sono in grado di esercitare un’attività professionale per quattro giorni alla settimana, a causa della loro disabilità. La riforma di tale sussidio mira alla riduzione dell’ammontare concesso ai beneficiari, per eliminare il circolo vizioso di assenza dalla vita lavorativa attiva. Per coloro che sono occupati, il Governo si serve di sussidi per garantire che il “lavoro paghi”. Questa espressione serve per stimolare gli individui ad entrare nel mondo del lavoro, sebbene con retribuzioni molto ridotte. Il salario nazionale minimo garantito supporta i lavoratori, assicurando un livello minimo di retribuzione. In aggiunta il Regno Unito affianca le persone a muoversi da un rapporto di lavoro a tempo parziale verso quello a tempo indeterminato. Le erogazioni di prestazioni sociali per coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa sono disegnate per offrire le garanzie minime, piuttosto che un sistema di mantenimento di un reddito che allontani i soggetti dal mondo del lavoro. 3. Ulteriori elementi di analisi Fin dagli anni Ottanta, il Regno Unito ha mirato a realizzare un’economia dinamica, competitiva, con alti livelli occupazionali. Gli elementi chiave sono stati la competitività sulla base di un mercato del lavoro efficiente, poco regolamentato e di basso costo. Questo risulta essere uno degli elementi importanti per effettuare un approccio alla flexicurity. Nonostante i progressi compiuti, ci sono ancora numerose tematiche da affrontare. Basandosi sul nesso tra ridotta tassazione e scarso investimento nelle risorse umane, il Regno Unito detiene una lunga storia di limitati investimenti nell’istruzione e nella formazione i focus di xformare 137 seconda PRIMA parte permanente. Il superamento di questo deficit educativo e il raggiungimento delle nazioni più avanzate in questo settore richiederà parecchi anni. 138 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity in Svezia IL SISTEMA DI FLEXICURITY IN SVEZIA 1. Introduzione Il termine flexicurity in Svezia racchiude un concetto vasto che comprende una serie di aree, quali la legislazione del lavoro, le politiche occupazionali, il sistema di protezione sociale e lo sviluppo delle competenze individuali. Le due componenti centrali del modello svedese sono individuabili nella flexicurity “tout court” e nella flessibilità negoziale, poiché uno dei principi fondamentali riscontrabili è che esiste una radicata tradizione contrattuale basata sulla grande capacità dei partner sociali e sulla loro considerevole autonomia dalle autorità pubbliche; si crea così un contesto istituzionale favorevole per il raggiungimento di compromessi negoziali mirati a combinare gli elementi produttivi e competitivi delle imprese con le necessità dei lavoratori e con condizioni di lavoro sicure. La conciliazione del lavoro con le esigenze della vita personale, assieme ad altri aspetti (quali l’apprendimento permanente, l’assistenza sanitaria, ecc.), rappresentano un altro importante elemento costitutivo della flexicurity svedese, che si esprime mediante una serie di misure di supporto ad un approccio flessibile alla durata ed al guadagno durante tutta la vita. L’esperienza locale dimostra che le garanzie stabilite dalla legge o negoziate collettivamente sui sistemi di protezione sociale e la regolamentazione individuale degli orari di lavoro, devono essere combinati con meccanismi di trasferimento del reddito per ridurre – in particolari fasi della vita – eccessive decurtazioni salariali, e per limitare così l’impatto negativo che queste possono avere sul sistema pensionistico, basato sul metodo retributivo. In tal senso, il modello svedese valorizza i collegamenti e gli effetti correlati tra vari sistemi quali quello dell’istruzione, il mercato del lavoro e la tutela sociale nel modellare i sentieri di vita dei singoli individui, limitando l’esclusione sociale. 2. li elementi costitutivi del sistema G di flexicurity svedese 2.1.Disciplina del mercato del lavoro Il modello svedese è caratterizzato dal ruolo centrale condotto dai partner sociali nei meccanismi di regolamentazione del mercato del lavoro. Il diritto del lavoro è assai ridotto (in termini di principi e di disposizioni) se comparato con analoghi sistemi europei e la legi- i focus di xformare 139 seconda PRIMA parte slazione afferente è, per la maggior parte dei casi, “opzionale”, ossia molti provvedimenti e clausole della legislazione del mondo del lavoro sono, totalmente o parzialmente, emendate dagli accordi collettivi. Questa caratteristica, assieme ad un’elevata partecipazione sindacale, consente un notevole margine d’azione per la nascita a livello locale di rapporti “ad elevata flessibilità negoziata”, rendendo possibile una migliore adattabilità al contesto regolatorio delle esigenze produttive delle imprese ed ai bisogni dei lavoratori: in altri termini, qualsiasi valutazione sull’impatto della disciplina del mercato del lavoro in Svezia deve, in aggiunta al diritto del lavoro, considerare il rapporto che intercorre tra la norma e gli accordi collettivi ed il loro contenuto sia a livello di grandi aziende che di piccole imprese. A differenza degli altri Paesi dove il diritto del lavoro è un terreno di principi inalienabili e saldi, su cui gli accordi collettivi possono solo integrare alcuni dispositivi, in Svezia alcune norme (quali la legge sull’orario di lavoro e numerosi paragrafi della legge di protezione sociale) consentono la realizzazione di accordi che possono modificare su diversi livelli di importanza la protezione dei lavoratori, realizzando così un sistema estremamente liberale. In tale contesto è evidente come la Svezia detenga una legislazione poco restrittiva, che risale al 1974 con la promulgazione della Norma di Tutela Occupazionale (LAS) che, nonostante alcuni emendamenti, rimane praticamente intatta. La legge presume che, se non stipulato differentemente, un contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Nel caso di risoluzione il datore di lavoro deve fornire una giusta causa o un giustificato motivo, assieme al preavviso. Sebbene i licenziamenti collettivi per riduzione di personale siano poco vincolati, essi devono essere condotti secondo il principio dell’anzianità di servizio. A partire dalla metà degli anni Novanta (1997) sono stati emanati numerosi emendamenti a tale norma, in particolare per la realizzazione di nuove tipologie contrattuali a tempo determinato (FTC), al fine di incrementare la flessibilità del mercato del lavoro. In tale contesto, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere, per un periodo definito, senza il bisogno di specificare un particolare motivo, ma con l’obbligo di procedere fino ad un massimo di cinque contratti stipulati per azienda e con la durata individuale non superiore a dodici mesi in un periodo di tre anni. L’elemento saliente di questo emendamento è che la Norma di Tutela Occupazionale non può essere emendata da un accordo a livello industriale senza essere sottoposta ad una procedura di validazione da organizzazioni centrali. Durante gli anni Novanta, la Svezia ha sperimentato una crescita significativa dei contratti a termine, in coincidenza con la recessione economica iniziata nel 1992, con una percentuale di incremento pari al 40% in cinque anni. Generalmente, la forma più comune di contratto FTC è costituita dall’assunzione in sostituzione di un lavoratore assente per malattia o infortunio, in aggiunta a particolari tipologie lavorative che hanno una durata limitata, principalmente nei settori delle costruzioni e della ricerca. In caso di licenziamenti collettivi dovuti a processi di ristrutturazione industriale, i partner sociali hanno negoziato un accordo per assistere i lavoratori in esubero a trovare rapidamente nuove opportunità professionali, assieme al supporto finanziario. Tali accordi, riguardanti circa la metà della popolazione attiva, contribuiscono a migliorare la sicurezza 140 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity in Svezia dei dipendenti, ad aumentare il livello di efficienza dell’incontro domanda/offerta e di mobilità geografica ed occupazionale del mercato del lavoro. Altro esempio di accordo flessibile in Svezia riguarda la regolamentazione dell’orario di lavoro. La norma in proposito risalente al 1982 appare particolarmente elastica e consente ai partner sociali la libertà di negoziare e di redigere diffusi accordi collettivi sulla durata della prestazione lavorativa. Naturalmente, anche questa norma può essere parzialmente o totalmente sostituita da negoziazioni individuali a livello di imprese. 2.2.Le politiche del mercato del lavoro La seconda componente centrale della flexicurity svedese è data dalle politiche per il lavoro. Fin dai primi anni Cinquanta queste sono state una componente fondamentale nella stabilizzazione economica nazionale ed hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenimento di alti livelli occupazionali. La politica per il mercato del lavoro in Svezia si articola in una serie di sistemi di protezione contro la disoccupazione che supportano gli individui durante il periodo in cui non svolgono attività, assieme ad un vasto ambito di programmi di politiche attive per l’occupazione. Una delle caratteristiche salienti del modello svedese ha riguardato proprio l’enfasi verso tali tipologie di politiche, in un sistema in cui la preferenza verso misure di incentivazione al lavoro ha da sempre prevalso sull’erogazione di sussidi verso i disoccupati. In altri termini, i due elementi salienti caratterizzanti nelle politiche occupazionali possono essere identificati, da una parte, nella promozione di misure volte all’integrazione dei disoccupati a scapito di misure passive; dall’altra parte, ruolo di riferimento individuato nelle imprese nazionali nell’implementazione delle politiche attive per il lavoro come legittimazione sociale. I primi anni Novanta hanno mostrato un rapido deterioramento del contesto occupazionale svedese, con tassi di disoccupazione che hanno raggiunto punte estremamente elevate (8,2% nel 1993); a fronte di questo, il Governo ha deciso di coinvolgere il maggior numero possibile di persone in programmi di promozione dell’occupazione, raggiungendo il 7% della popolazione attiva, con l’orientamento delle PAL verso lo sviluppo della mobilità geografica ed occupazionale. 2.3.La strategia di lifelong learning Il ruolo crescente della formazione permanente nelle politiche attive per l’occupazione denota l’evidenza e l’importanza che il Governo ed i partners sociali danno ai sistemi di mobilità occupazionale e allo sviluppo delle competenze lungo tutto l’arco della vita attiva. Secondo i principali standard internazionali, il percorso e il completamento educativo della popolazione svedese è chiaramente superiore alla maggioranza dei Paesi dell’Unione europea ed alle nazioni OECD. Alla fine del secolo scorso più del 50% della popolazione adulta ha conseguito un’educazione superiore, mentre il 30% di essi ha ottenuto una laurea. Nel i focus di xformare 141 seconda PRIMA parte corso dell’anno scolastico 2003–2004, almeno il 45% degli studenti in età compresa tra i 19 ed i 26 anni ha deciso di proseguire il ciclo di istruzione, iscrivendosi all’università. Per quanto riguarda i lavoratori, fin dal 1974 essi avevano il diritto di fruire di permessi per motivi di studio e di aggiornamento professionale. La legislazione sulle ferie per motivi formativi è estremamente flessibile e consente ampia discrezionalità agli individui nella scelta dei percorsi di studio. L’accesso alla formazione è inoltre garantito da un sistema di prestiti pubblici con tassi di interesse contenuti. La legge sulle ferie individuali per la formazione ha il duplice scopo di incoraggiare la mobilità occupazionale e sociale e di facilitare l’accesso ai sistemi di educazione per i lavoratori in possesso di bassi livelli di istruzione. La sua estrema liberalità permette a tutti i lavoratori con almeno sei mesi di servizio, di scegliere il percorso formativo rispondente alle loro necessità, senza vincoli sulla tipologia e sulla durata. Le stesse assenze dal lavoro possono essere flessibili, variando da permessi orari giornalieri alle ferie vere e proprie. Un’altra caratteristica del sistema educativo svedese è data dalla opportunità di completare il proprio percorso professionale sia con i sistemi tradizionali di formazione sia con percorsi mirati “on the job”. Sul luogo di lavoro infatti, l’opportunità per il soggetto di sviluppare le proprie competenze viene vista come un elemento chiave nel processo di apprendimento permanente e per questo motivo nel 2005 è stato rilevato come il 33,5% della forza lavoro del Paese ha partecipato a diverse tipologie di formazione in azienda. 2.4.Organizzazione dei sistemi di protezione sociale Il modello svedese è basato sugli obiettivi del raggiungimento della piena occupazione, della stabilità economica e degli ideali di benessere e di uguaglianza sociale. Il Paese si caratterizza per avere un sistema sociale basato generalmente sul percepimento di un doppio stipendio familiare, alti livelli occupazionali, ridotta discriminazione di genere, diffuse politiche per la famiglia, sistemi di protezione sociale orientati sia alla tutela dei figli, sia ai congedi parentali. Nell’ampio spettro delle politiche sociali, l’individualizzazione è stata un elemento chiave di tutto il sistema attualmente vigente, con il principio di base incentrato sulla cittadinanza/residenza. Il singolo, non la famiglia, ha rappresentato per molti anni il centro dei doveri fiscali, ma anche dei benefici e dei diritti sociali. Al fine di comprendere il contenuto del sistema di flexicurity in Svezia e la specificità del sistema occupazionale, in particolare gli elevati tassi di occupazione distribuiti su tutte le categorie di età e l’uguaglianza di genere nei profili occupazionali, è necessario approfondire l’analisi del sistema di protezione sociale. Due caratteristiche appaiono essere determinanti in tema di flexicurity: il sistema flessibile dei congedi parentali e il sistema pensionistico. Il sistema svedese dei congedi parentali, introdotto nel 1974, ha sostenuto la crescita della partecipazione femminile al mondo del lavoro e ha contribuito ai mutamenti del mondo occupazionale stesso. Le donne hanno da allora ridotto l’allontanamento dalla vita attiva, 142 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo ed il loro tasso di occupazione (con figli al di sotto dei sette anni) è tra i più elevati dei Paesi OECD. Inizialmente, la durata dei congedi parentali è stata stabilità in sei mesi, estesi poi a 16 a partire dagli anni Novanta, con la garanzia di rientro nel posto di lavoro e con una compensazione del reddito pari all’80% del salario. I congedi parentali rappresentano un elemento di flessibilità laddove le ferie possono, ad esempio, essere godute per un periodo superiore se si lavora meno giorni alla settimana, con relativa compensazione del reddito. È interessante notare come tale sistema sia uno dei pochi diritti sociali non individualizzati, che garantisce anche la possibilità di usufruire di ferie e permessi per la cura di un parente malato e con la compensazione della riduzione del reddito mediante l’erogazione del sussidio di malattia (anch’esso pari all’80% della retribuzione totale). La riforma del sistema pensionistico nazionale è stata invece motivata dalla esigenza di incrementare la percentuale della popolazione attiva, per garantire una sua sostenibilità a lungo termine. Nel giugno del 1994 il Parlamento ha approvato la legislazione che ha sostituito il vecchio sistema di benefici pensionistici (DB) con un nuovo approccio basato sul principio contributivo (DC). Pertanto il precedente sistema è stato trasformato in due definiti elementi contributivi (NDC – FD), entrambi basati sulla contribuzione conseguita nel corso della vita lavorativa, con il tasso pari al 18,5% di tutti i salari. I promotori della riforma sono stati consapevoli che tale principio può colpire differentemente in base alla distribuzione dei rischi, riguardanti la carriera professionale e le interruzioni di lavoro, tra i vari gruppi socio-economici. Per questo motivo la riforma del sistema ha dovuto considerare la diversità dei percorsi del mercato del lavoro e le eventuali distribuzioni dei rischi, limitando il costo delle assenze dal lavoro per malattia, congedi familiari, disabilità. Ne è conseguito che tutto il sistema pensionistico svedese tiene conto di tutti questi aspetti, oltre che della normale progressione salariale che ciascun individuo ha conseguito. Sebbene l’attuale contesto non preveda uno specifico limite di età, la pensione non può mai essere erogata prima del conseguimento di 61 anni e le persone con oltre 67 anni di età non hanno il diritto di lavorare. Tale sistema si dimostra flessibile, in quanto le annualità previdenziali possono essere ottenute totalmente o parzialmente, conseguiti i 61 anni e rimanendo al lavoro. Se il soggetto decide per la continuazione della propria attività professionale, i contributi vengono ricalcolati sul periodo supplementare. 3. Ulteriori elementi di analisi Le elezioni svoltesi nel corso del mese di ottobre 2006 hanno portato il nuovo Governo a rafforzare le misure di politica attiva del lavoro, in particolare verso l’offerta, principalmente attraverso l’aumento delle risorse per migliorare il contesto occupazionale, e contemporaneamente mediante la riforma del sistema di assicurazione contro la disoccupazione. Questo si baserà sul reddito percepito negli ultimi dodici mesi, invece che nei sei mesi, come era stato stabilito in precedenza. i focus di xformare 143 seconda PRIMA parte In aggiunta, sono state avviate le proposte per la modifica delle regole sui contratti a tempo determinato, con l’obiettivo principale di rendere possibile la stipula di tali tipologie con lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi, nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Viene inoltre aggiunta la possibilità di redigere contratti stagionali, della durata di dodici mesi, al termine dei quali è assicurata come priorità quella del reimpiego. IL SISTEMA DI FLEXICURITY NEI PAESI BASSI 1. Introduzione I Paesi Bassi possono essere considerati come una delle prime nazioni ad adottare la flessibilità nella promozione del mercato del lavoro. Durante gli anni Novanta il modello olandese ha attirato un notevole interesse sia da parte degli economisti che dei decisori politici internazionali. Sebbene risulti difficile, da una prospettiva storica, identificare il momento preciso che ha dato inizio dall’introduzione del modello olandese, molti ricercatori considerano l’accordo di Wassenaar del 1982 come la pietra miliare nella trasformazione dell’economia nazionale e del contesto occupazionale locale. I principali termini dell’accordo hanno riguardato l’incremento progressivo delle retribuzioni, un maggiore interesse per la tipologia contrattuale del part time (al fine di consentire una certa redistribuzione dei posti di lavoro tra occupati e disoccupati), e una marcata flessibilità. In merito al bilanciamento tra flessibilità e sicurezza, l’approccio corrente adottato dai Paesi Bassi si focalizza sull’offerta di contratti di lavoro moderatamente flessibili e sull’estensione dei diritti connessi a tali tipologie rispetto alla protezione sociale, alle pensioni ed alla prospettiva di ottenere una stabilizzazione. Sebbene nel dibattito europeo il rapporto di lavoro a tempo parziale viene sovente incluso nei contratti flessibili, nel caso olandese esso viene separato da tale categoria. Infatti, tramite essi, viene offerta ai datori di lavoro la possibilità di adattare il numero di lavoratori alla domanda proveniente dal mercato; per presentare elementi di flessibilità anche ai dipendenti, a questi viene demandata la possibilità di scegliere (nel caso del part time) i giorni in cui non lavorare. Oltretutto, la sola differenza con i rapporti di lavoro a tempo pieno risiede nel ridotto numero di ore stabilite dal contratto. Come stabilito dalla legge, tutti gli altri termini di entrambi in contratti, quali la retribuzione, le ferie, i congedi, i benefit, il diritto alla pensione, devono essere uguali. Nel corso del gennaio del 1999 è entrata in vigore la legge sulla Flessibilità e sulla Sicurezza, con lo scopo di creare un effettivo bilanciamento tra la capacità dei datori di lavoro 144 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nei Paesi Bassi di amministrare le società in modo meno rigido e l’esigenza di dare agli impiegati la certezza della retribuzione e del lavoro. Allo stesso tempo le opportunità per avviare un’agenzia di intermediazione sono state allargate mediante la riduzione delle restrizioni esistenti. Queste agenzie danno la possibilità ai datori di lavoro di costituire un gruppo “marginale” di lavoratori con tipologie contrattuali flessibili, in modo da reagire alle fluttuazioni economiche che il contesto presenta. Per quanto riguarda l’approccio olandese alla flexicurity, c’è da sottolineare come al momento il sistema adottato in Danimarca sia di grande interesse. Gli aspetti della flessibilità unita ad una bassa protezione contro i licenziamenti, le politiche attive per l’occupazione adottate, i sussidi di protezione sociale elevati e di breve durata sono considerati dall’Olanda modellizzabili nel proprio contesto economico e sociale. Se si compara il Paese con le altre nazioni dell’Unione europea, la conclusione generale è che la situazione olandese è più o meno nella media in tema di lavoro flessibile e solo sulla tipologia del part time si denota un livello avanzato di regolamentazione. Per quanto riguarda la flessibilità, i risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mostrano come i lavoratori olandesi in media facciano meno straordinario dei loro colleghi europei, non abbiano il “secondo lavoro”, eseguano meno turni, lavorando di meno sia di notte che durante i fine settimana. Se vengono prese in considerazione le tipologie di lavoro nelle quali una maggiore flessibilità risulta presente (lavoro a termine, di agenzia, telelavoro), non si riscontra nulla di particolare nel contesto dei Paesi Bassi. Il livello di lavoro temporaneo è lievemente superiore alla media, con una percentuale su tutto il contesto occupazionale pari al 21%, la stessa riscontrabile in altri Paesi Ue. Il grafico qui sotto riportato illustra gli elementi salienti della flessibilità lavorativa olandese in un contesto di raffronto europeo. Fonte: Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro i focus di xformare 145 seconda PRIMA parte 2. li elementi costitutivi del sistema G di flexicurity olandese 2.1.Disciplina della regolamentazione del lavoro Nel corso del mese di ottobre del 2006 la legge di Disoccupazione è stata modificata: i maggiori cambiamenti sono relativi alla riduzione del periodo di godimento dei benefici, per stimolare il soggetto disoccupato alla rapida ricerca di una nuova collocazione professionale. Secondo il governo olandese tale riforma si adatta perfettamente agli inviti mossi dall’Unione europea in termine di politiche basate sulla flexicurity. La disciplina riguardante le ore e le modalità lavorative è stata modernizzata nel precedente decennio, e si è orientata in un contesto meno rigido, con regole più elastiche, che concedono un maggiore ambito di manovra per i datori di lavoro e per i lavoratori nel disciplinare autonomamente una serie di materie, tra le quali la disciplina degli accordi collettivi di lavoro. Sempre nel 1996 il Governo ha emendato la legge sull’orario di lavoro per promuovere lo sviluppo di percorsi professionali maggiormente flessibili. Il nuovo dispositivo ha fornito maggiori opportunità per i soggetti coinvolti di pervenire ad accordi sull’orario di lavoro, sempre entro certi limiti. Lo scopo è stato quello di facilitare i lavoratori nel combinare la loro attività con altre iniziative non retribuite. Nell’ambito di questo dispositivo, ai datori di lavoro è inoltre richiesto di tenere in considerazione le circostanze e le esigenze individuali di ciascun dipendente, per non interferire nella vita privata mediante modalità lavorative discordi e differenti da quanto stabilito. La legge sull’orario di lavoro stabilisce il preavviso di 28 giorni da comunicarsi al lavoratore in caso di modifiche dell’orario stesso. Nel 2006 il Parlamento ha concordato la semplificazione di tale norma: ai datori ed ai lavoratori sono stati concessi maggiori opportunità negoziali sulla durata della prestazione, e l’incremento da 10 a 12 ore della durata massima lavorativa giornaliera. Nel luglio del 2000 è stata introdotta la Norma di aggiustamento dell’orario di lavoro, la quale dà ai dipendenti pubblici e privati il diritto di incrementare o ridurre la durata della propria prestazione, indipendentemente dalla motivazione apportata. I datori di lavoro possono rifiutare la richiesta di modifica dell’orario lavorativo solo se tale riduzione o incremento portasse a seri problemi organizzativi per l’impresa stessa. Una contrazione dell’orario può essere rifiutata anche quando non vi sia la possibilità di sostituire il lavoratore per le ore mancanti. Il dispositivo non si applica però alle imprese con meno di dieci addetti. Oltre a questo dispositivo, recentemente (2006) sono state semplificate anche le norme sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, a seguito del desiderio di ridurre il carico amministrativo per i datori di lavoro, le imprese e le altre organizzazioni, con il fine di rendere la disciplina maggiormente personalizzabile. Inizialmente tale semplificazione è risultata lesiva degli interessi della base operaia; comunque il governo ha sottolineato che la crescita del livello educativo della forza lavoro e la transizione da un’economia 146 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nei Paesi Bassi industriale a quella di servizio, offrono l’opportunità di responsabilizzare i lavoratori per ciò che riguarda la loro sicurezza e le loro condizioni di lavoro. Questo è il motivo per cui la reazione a questo trend verso una maggiore flessibilità nella legislazione è stata quella di conferire ai lavoratori maggiore autonomia e la possibilità di negoziare direttamente con il datore di lavoro tali questioni. In tale modo tutta questa operazione si è realizzata in un processo decisionale maggiormente decentralizzato, sebbene si stia ancora dibattendo se tali problematiche debbano essere lasciate a decisioni prese a livello locale. In tema di salario minimo garantito, nel corso degli ultimi anni ci sono state rare occasioni per la discussione sulla sua riduzione, sebbene le principali organizzazioni sindacali si siano sempre opposte a qualsiasi modifica; per di più va detto che nei Paesi Bassi soltanto una piccola percentuale di lavoratori percepisce tale salario. Per stimolare le opportunità occupazionali dei lavoratori con ridotta produttività, i sindacati hanno comunque concordato sull’estensione del livello minimo delle retribuzioni, con il risultato che nelle principali imprese i livelli retributivi più bassi sono adesso vicini al salario minimo. Nel gennaio del 1999 la legge sulla flessibilità e sulla sicurezza è entrata in vigore in Olanda; con riferimento ai due aspetti, possono essere identificati i seguenti punti salienti: •flessibilità: aggiustamenti in termini di regole sui contratti a tempo determinato, con la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dopo tre anni consecutivi di prestazione lavorativa; riduzione del periodo di preavviso da sei a quattro mesi; abolizione del regime autorizzatorio per le agenzie di fornitura temporanea. •sicurezza: introduzione di una particolare tutela per i licenziamenti nei confronti dei rappresentanti sindacali aziendali; introduzione di disposizioni per il rafforzamento della condizione dei lavoratori atipici. Tale dispositivo inoltre offre diverse prospettive di stabilizzazione ai dipendenti a tempo determinato. Le condizioni affinché ciò si possa realizzare sono che essi abbiano lavorato per un’agenzia di lavoro temporaneo in modo continuativo e per una durata prestabilita. I lavoratori temporanei che non rientrano in questi requisiti hanno comunque diritto ad un periodo di formazione e quindi al pagamento della retribuzione, se non risulti essere disponibile alcuna opportunità di inserimento professionale. 2.2. Le politiche del mercato del lavoro Nel momento in cui sono aumentate le opportunità occupazionali per determinate categorie di cittadini, il Governo dei Paesi Bassi ha investito gran parte delle proprie risorse sul lato dell’offerta, specialmente nel rafforzamento degli incentivi per la sicurezza sociale, della politica fiscale e della tutela della salute. Solo nel campo della conciliazione della i focus di xformare 147 seconda PRIMA parte vita lavorativa con quella familiare, sono state adottate insufficienti misure per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro. Il Governo non intende esplicitamente interessarsi di particolari politiche per gruppi sociali definiti: una costante riduzione di soggetti percettori di sussidi per la disoccupazione, per la disabilità e per l’assistenza sociale, viene considerata come una misura di successo di tali politiche. Comunque, gli ultimi dati statistici denotano come solo una ridotta minoranza di coloro che beneficiano di tali sussidi decida di rientrare nel mondo del lavoro. Anche se una serie di misure sono state adottate per riorganizzare il processo di reintegrazione di coloro che sono fuoriusciti dal mondo del lavoro, le principali organizzazioni responsabili lamentano la scarsità di risorse finanziarie e la rigidità delle regole esistenti, che spesso impediscono l’assunzione delle misure necessarie. Molti di quelli che hanno abbandonato la vita lavorativa, perdono i loro benefici, assistono ad un crollo del loro reddito e rimangono intrappolati nella povertà. In linea con l’approccio sul versante dell’offerta, la politica deve stabilire le opportunità per i cittadini di partecipare al mercato del lavoro, lasciando a questi ultimi la responsabilità di cogliere tali opportunità. Conseguentemente i Paesi Bassi non sviluppano molte politiche attive per l’occupazione, con il Governo che risulta riluttante a mettere in moto misure per particolari categorie di soggetti e ad effettuare interventi di reintegrazione attraverso gli incentivi. Malgrado questa ridotta capacità di azione, sono state invece sviluppate alcune misure verso i giovani, a supporto del completamento del loro percorso educativo o che combinano l’istruzione con l’apprendistato. L’intervento denominato “Operazione Giovani” mira a prevenire l’abbandono scolastico, stimolando l’integrazione nel mondo del lavoro e, malgrado il successo conseguito, molti decisori politici locali hanno asserito l’insufficienza di tali misure in grado di indirizzarsi verso un numero limitato di persone. Il rapporto sulle pari opportunità del 2005 sottolinea infatti come le pratiche per l’integrazione sembrino essere progettate esclusivamente per i maschi di origine europea: le donne di colore spesso non riescono a soddisfare i requisiti per una partecipazione di successo nei percorsi di reinserimento. 2.3. La strategia di Lifelong Learning I Paesi Bassi hanno adottato una serie di provvedimenti volti ad incoraggiare i lavoratori a porre una maggiore attenzione verso le politiche educative lungo tutto l’arco della loro vita. Al principio del 2006 è stato introdotto l’accordo sull’apprendimento continuo, che ha permesso ai lavoratori di risparmiare una parte dei loro guadagni annuali (circa il 12%) per il finanziamento di congedi formativi. Il vantaggio di questo accordo, oltre a quello legato al deposito di denaro contante in banca, è che si ottiene una riduzione fiscale quando si riprende la somma investita. Tale accordo può anche essere utilizzato per l’apprendimento permanente, sebbene non sia stato disegnato per questo scopo; esso non garantisce il diritto a periodi di congedo che devono essere sempre concordati con il datore di lavoro. In questo contesto, la Fondazione per il lavoro è un organo nazionale consultivo di diritto privato, con i suoi membri riconducibili alle tre principali organizzazioni sindacali e tre 148 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nei Paesi Bassi principali rappresentanze datoriali dei Paesi Bassi. Nei suoi Rapporti Annuali, la Fondazione enfatizza la necessità di intraprendere politiche in grado di offrire spazio e possibilità per sviluppare percorsi di conoscenza dei lavoratori, per incrementare le loro competenze e capacità, ma anche iniziative per l’autonoma realizzazione e per una maggiore partecipazione nel contesto economico e sociale nazionale. La Fondazione indica che, sebbene la formazione sia una parte importante dell’occupabilità, altre misure quali i cambiamenti flessibili dei rapporti di lavoro, l’apprendimento informale ed il riconoscimento delle competenze acquisite altrove, svolgono un ruolo di rilievo nella politica occupazionale. Per implementare gli obiettivi sanciti dalla Strategia di Lisbona e per rafforzare gli accordi precedentemente raggiunti, una nuova agenzia temporanea è stata costituita per un periodo di due anni, frutto di un’iniziativa congiunta tra il Ministero dell’educazione ed il Dipartimento degli affari sociali e dell’occupazione, con i seguenti obiettivi principali: •incrementare la percentuale di soggetti con un livello di formazione professionale intermedio; •stimolare l’iscrizione degli studenti a percorsi di istruzione superiore; •incoraggiare percorsi di educazione supplementare degli occupati e dei disoccupati. L’agenzia svilupperà un sistema di certificazione per la regolamentazione delle competenze e delle esperienze acquisite altrove, con l’obiettivo di migliorare la posizione dei lavoratori e di coloro che risultano essere attualmente disoccupati. 2.4. Organizzazione dei sistemi di protezione sociale Nei Paesi Bassi il sistema di protezione sociale contiene un insieme di norme di tutela, come la Legge sulla Disoccupazione e la legge sul sussidio di incapacità. Questo sistema di tutela è stato riorganizzato durante l’ultimo decennio, in quanto è divenuto troppo oneroso ed è stato utilizzato in maniera impropria. Da una parte i criteri di esigibilità per tali benefici sono stati aumentati, mentre dall’altra i sussidi per disabilità sono stati ridotti. I soggetti disabili, in particolare, hanno dovuto affrontare le dirette conseguenze di tale sistema: molti di essi sono stati dichiarati nuovamente “abili”, perdendo così il diritto a tale sussidio, ma sempre nelle condizioni di non rientrare nel mondo del lavoro, per via delle discriminazioni operate all’interno delle imprese. Per incrementare la loro tutela, è stata emanata la legge sui sussidi per la disabilità (WIA) che contiene inoltre delle norme che impongono ai datori di lavoro il pagamento dell’indennità di malattia ai soggetti che lo richiedono (per la durata di due anni), promuovendo tutti gli sforzi necessari per reintegrare tali soggetti nel mondo del lavoro. i focus di xformare 149 3. Ulteriori elementi di analisi Da quanto illustrato in materia di flessibilità, risulta evidente che i Paesi Bassi si trovino in una posizione predominante. In relazione ad altre nazioni, l’Olanda ha avviato da tempo lo sviluppo di un approccio flessibile verso il mercato del lavoro. Nel settore relativo alla tutela dei lavoratori le politiche sono efficaci, mentre necessitano di miglioramento quelle per gli immigrati. La maggiore critica che viene rivolta a tale sistema risiede nel fatto che il bilanciamento tra flessibilità e sicurezza è principalmente orientato al primo aspetto: dopo le recenti riforme sui sistemi di protezione sociale ci sono ancora troppe persone che perdono il loro diritto ai sussidi, ma che non sono in grado di rientrare nel mercato del lavoro. Gli strumenti per migliorare il reinserimento di coloro che hanno compiuto una transizione involontaria dal mondo del lavoro alla disoccupazione risultano essere ancora di basso profilo, specialmente per quello che riguarda i gruppi maggiormente svantaggiati, quali le donne, gli immigrati ed i lavoratori ultracinquantenni. Iniziative adottate a livello locale sembrano promettenti, ma spesso sono sottovalutate. i focus di xformare 151 seconda PRIMA parte Schede comparate sulle politiche della flexicurity nei paesi europei 1. PREMESSA Il processo di innovazione dei servizi per il lavoro, iniziato negli ultimi decenni nei principali Paesi d’Europa, si è caratterizzato per alcuni trend comuni, quali, ad esempio, l’adozione di politiche articolate di offerta di servizi, approcci “preventivi” nei confronti della disoccupazione, gestione integrata delle misure di politica attiva e passiva (incentivi/ sussidi), decentramento e sviluppo dell’autonomia gestionale delle strutture territoriali che erogano i servizi per il lavoro, focalizzazione sull’utente e, in questa ottica, aumento dei servizi a questo rivolti, attenzione alla qualità degli stessi. Da sottolineare anche la politica ancora in atto di transizione da “modelli organizzativi pubblici” (attività di collocamento riservata allo Stato) a modelli misti, in cui sono presenti anche servizi per il lavoro privati. La stessa Unione europea ha valorizzato l’importanza di una riforma dei servizi per il lavoro, individuando nelle politiche per l’occupazione un obiettivo prioritario a livello comunitario. Col Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, nel quale viene inserito un nuovo titolo sull’occupazione, si riconosce che il problema dell’occupazione riguarda l’intera Unione europea e deve essere preso in considerazione per la formulazione e la realizzazione di tutte le politiche e le azioni comunitarie. Significativo è l’art. 125, in cui si stabilisce che “gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile ai mercati del lavoro, in grado di rispondere ai mutamenti economici”. Gli orientamenti europei poggiano principalmente sui seguenti quattro pilastri: •occupabilità (migliorare la capacità d’inserimento professionale nel mercato del lavoro); •imprenditorialità (sviluppare lo spirito e la vocazione imprenditoriale); •adattabilità (incoraggiare la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori ai mutamenti strutturali dell’economia); •pari opportunità (rafforzare le politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini). Altro aspetto particolarmente importante dell’approccio dell’UE è il decentramento delle politiche formative e occupazionali: decentrando, infatti, si riconosce implicitamente una maggiore efficacia allo sviluppo di politiche locali, che sono più contigue e rispondenti alle 152 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Il sistema di flexicurity nei Paesi Bassi necessità locali e più facilmente adattabili alle particolari realtà. Tale processo di decentramento implica che i servizi pubblici del collocamento siano considerati i protagonisti principali nell’applicazione della Strategia europea sull’occupazione e debbano operare in stretta sinergia con altri attori a livello locale per migliorare l’efficacia del loro intervento, tanto più in una situazione dove le politiche occupazionali devono essere integrate con le altre politiche a livello europeo, nazionale e locale. In tale contesto appare necessario svolgere un’indagine comparata ed approfondita sulle nuove politiche del lavoro in Europa, anche in relazione al nuovo approccio basato sulla flexicurity e sulla consapevolezza dell’importanza che tale tema riveste nel nuovo contesto economico e sociale europeo. Come noto, l’espressione nasce dalla contrazione verbale tra flexibility e security, per indicare il modello di mercato del lavoro danese, nel quale ad una notevole flessibilità in materia di assunzioni e licenziamenti si accompagna un’altrettanto estesa sicurezza per coloro che si trovano ad essere disoccupati, grazie alla presenza di generosi ammortizzatori sociali e ad un ben funzionante sistema di formazione che facilita le transizioni da un impiego all’altro. Allo stesso tempo, però, questo stesso concetto può essere interpretato in maniera diametralmente opposta: se da una parte infatti vi è chi insiste sull’importanza della flessibilità e dell’adattabilità per lavoratori e imprese, dall’altra vi è chi teme uno sbilanciamento verso una precarizzazione dei mercati del lavoro nazionali ed invoca maggiori garanzie per i lavoratori. In tale contesto l’Unione europea ha avviato un percorso conoscitivo, di studio e di indirizzo verso i nuovi sentieri della flexicurity, a partire dalla costituzione di un gruppo di esperti, per una migliore definizione di tale concetto e delle sue possibili applicazioni negli Stati membri. È emerso che flessibilità e sicurezza non devono essere viste come variabili in reciproco contrasto, e si è affermata invece l’idea di un loro supporto reciproco e che dunque l’una sia il presupposto dell’altra. Tenuto conto dei problemi che affliggono i mercati del lavoro europei, una nuova strategia politica è necessaria per migliorare le performances dell’economia europea, per affrontare le sfide ed i problemi legati ai moderni mercati del lavoro e per rafforzare la fiducia di cittadini ed imprese nella possibilità di maggiori opportunità occupazionali; si addiviene così ad un sistema di gestione condivisa e reciproca del rischio, o meglio dei rischi presenti nel mercato del lavoro per imprese e lavoratori. Come visto nelle schede Paese presenti nel capitolo precedente, quattro sono le componenti individuate come fondamento di tale nuova strategia: disposizioni contrattuali flessibili ma al tempo stesso sicure, politiche attive, sistemi di apprendimento permanente ben sviluppati e moderni sistemi di sicurezza sociale. Sulla base delle quattro componenti di cui sopra, sono stati individuati dei percorsi alternativi, ma che possono essere in realtà tra loro complementari, volti a offrire una risposta adeguata all’esigenza di garantire crescita dell’occupazione e mercati del lavoro di qualità: •la riduzione dei gap tra contratti standard e contratti non standard, che si può realizzare essenzialmente rendendo i primi più favorevoli alle imprese e favorendo sistemi di sicurezza sociale più inclusivi; i focus di xformare 153 seconda PRIMA parte •la riduzione dei suddetti gap ed il rafforzamento dell’adattabilità delle imprese, attraverso lo sviluppo e il rafforzamento della cosiddetta “transition security” (vale a dire il passaggio sicuro e protetto da un lavoro ad un altro); •l’aumento degli investimenti in capitale umano; •la creazione di nuove opportunità lavorative per i percettori di sussidi, il contrasto alla dipendenza prolungata dai sussidi pubblici, la lotta contro il lavoro irregolare ed il rafforzamento della capacità istituzionale per favorire il cambiamento. Flessibilità e sicurezza sembrano dunque imprescindibili per far fronte a questioni quali la globalizzazione e l’invecchiamento demografico, che l’Europa deve riuscire ad affrontare con successo per raggiungere gli obiettivi di Lisbona. La maggiore sfida per la flexicurity sembra essere così quella di riuscire a dimostrare di non essere solo un’espressione innovativa e accattivante, ma di essere efficace anche in contesti nazionali estremamente diversificati e ben più problematici di quello danese, e che, proprio per le loro diverse situazioni di partenza, dovrebbero a questo ispirarsi, piuttosto che cercare di imitarlo. Uno degli esempi più recenti in tal senso è rappresentato dalla riforma del mercato del lavoro realizzata in Francia nel gennaio del 2008, che ha introdotto i principi di flexicurity di “stampo nordico”, secondo i quali in cambio di assunzioni (e licenziamenti) più facili si rafforzano i mezzi a tutela dei lavoratori, dai sussidi di disoccupazione ai corsi di riqualificazione. Sulla base di quanto considerato, è possibile adesso passare in rassegna l’analisi comparata dei principali Paesi Europei (da cui sono stati esclusi Malta, Cipro, Lussemburgo, Bulgaria e Slovenia per il mancato aggiornamento delle informazioni di riferimento) sulla base dei quattro principi individuati (disciplina del mercato del lavoro, politiche attive per l’occupazione, strategia per l’apprendimento permanente e sistemi di protezione sociale) e riconducibili ad un sistema di flexicurity più vasto. 154 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo i focus di xformare 155 seconda PRIMA parte Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali » Austria La scarsa crescita economica degli ultimi anni ha avuto un riflesso negativo sul mercato del lavoro, con un livello di spesa che si attesta all’1,9% del PIL, di cui lo 0,5% destinato alle politiche attive. Nel mercato del lavoro austriaco esiste una flessibilità numerica sostanziale: le imprese private possono assumere con grande facilità, grazie alle ridotte limitazioni nelle relazioni contrattuali (dal punto di vista del datore di lavoro). L’elemento più rigido riguarda le procedure di licenziamento che prevedono un periodo obbligatorio di preavviso di 3 mesi. La mobilità occupazionale è elevata (circa 1/3 di tutti i lavoratori che interrompono il loro rapporto professionale nell’arco di 12 mesi). Nel Paese non ci sono disposizioni che proibiscono l’organizzazione funzionale del luogo di lavoro; vi è l’unico obbligo da parte del datore di lavoro di informare le organizzazioni sindacali sui progetti organizzativi. In tema di flessibilità numerica interna, le imprese hanno la facoltà di modificare secondo le loro esigenze l’orario di lavoro; vi è poi l’assenza di limitazioni quantitative nel rapporto tra tipologie contrattuali a tempo indeterminato/determinato e quelle a tempo parziale. La flessibilità retributiva è trattata asimmetricamente nel contesto del diritto del lavoro nazionale: un datore di lavoro è libero di offrire un aumento salariale fino a che lo ritenga adatto. Una sua riduzione è consentita previo l’accordo delle parti sociali. Il tasso di disoccupazione raggiunto, nel mese di agosto 2007, è pari al 4,3% (dati Eurostat). » Belgio Gli indicatori più recenti (Eurobarometro 2006) denotano una mobilità lavorativa e geografica estremamente ridotta rispetto alla media europea. In Belgio un elevato numero di soggetti non ha mai cambiato il proprio lavoro, la durata media della medesima prestazione professionale è pari a 10 anni. Il tasso di disoccupazione nel Paese ha raggiunto il 7,4% (dati Eurostat) nel mese di agosto 2007, con ridotte possibilità di inserimento lavorativo per le categorie più svantaggiate: immigrati (36,4%), anziani (31,9%), soggetti con basso profilo formativo (31,9%). Il diritto del lavoro nazionale considera il rapporto a tempo indeterminato come lo standard applicabile, mentre il contratto a tempo determinato è rigidamente disciplinato in rapporto alla durata minima ed al suo rinnovo. In questo contesto esistono alcune deroghe, riferite al sistema dei voucher (che ha permesso l’inserimento lavorativo di circa 30.000 per- 156 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali sone), un sistema di lavoro dipendente che non gode di limitazioni, né per la durata minima, né per eventuali proroghe. Il Paese presenta una ridotta turnazione sul luogo di lavoro, che riguarda circa il 13% dei soggetti, rispetto ad una media europea del 17%. Per quanto riguarda la flessibilità salariale, non esistono dati empirici, sebbene alcune ricerche nazionali mostrino come 1/4 delle imprese (con più di 10 dipendenti) nelle regioni fiamminghe applichino un regime retributivo variabile, in funzioni delle performances individuali del singolo lavoratore. » Croazia Il tasso di disoccupazione si è ridotto al 9,8% nel mese di maggio 2007, rispetto al 10,5% del mese di ottobre 2006 (dati Eurostat); il Paese ha avuto fino al 2003 una legislazione sul lavoro molto rigida, specialmente nella disciplina dei rapporti a tempo determinato e nei licenziamenti collettivi. Con la riforma del codice del lavoro nel 2003 si è assistito ad una semplificazione delle procedure, alla riduzione del periodo di preavviso e al pagamento della liquidazione (che non può eccedere di sei volte la retribuzione media percepita dal lavoratore nei tre mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro). Per i licenziamenti collettivi è stata prevista la redazione di un piano di ridondanza 90 giorni prima dell’avvio del processo di ristrutturazione, da concordarsi con le associazioni di categoria ed il centro per l’impiego. Nel Paese non tutte le tipologie contrattuali vengono definite come rapporto di lavoro e così non vengono disciplinate dal Codice del lavoro. Questo non considera coloro che sono inquadrati con contratti a termine (di breve durata) come lavoratori, pur avendo la necessaria contribuzione obbligatoria regolare. » Danimarca Il tasso di disoccupazione del Paese è stato pari al 3,2% nel mese di agosto 2007 (dati Eurostat). I ridotti vincoli nella contrattazione collettiva risalgono al 1899, con la stipula dell’Accordo generale tra le parti sociali, che da allora definisce i diritti del datore di lavoro nella gestione dell’impresa (compresi i diritti di assunzione e di licenziamento della manodopera) assieme ai diritti delle parti sociali riconosciute come interlocutori di riferimento nelle negoziazioni sui salari e sulle condizioni di lavoro. Agli stessi partner sociali è consentita la negoziazione sulla tutela occupazionale e sulle norme concernenti i congedi: quest’ultimo aspetto risulta variare secondo i settori e i gruppi di lavoro (i manovali possono beneficiare di un solo giorno, mentre gli operai invece sono assimilati agli impiegati). i focus di xformare 157 seconda PRIMA parte In tema di licenziamento, la disciplina del preavviso stabilisce un termine che oscilla da tre mesi (se il rapporto di lavoro si è protratto fino a tre anni), a sei mesi (se il rapporto di lavoro si è protratto oltre i nove anni). La Danimarca ha messo assieme la libertà di licenziare con forti indennizzi economici e con un fortissimo stato sociale: in breve, nel Paese si può licenziare con grande facilità, ma non può mai capitare che un lavoratore che perde il posto di lavoro cada in povertà. Non esistono dispositivi specifici riguardanti il pubblico impiego, poiché questo è disciplinato come il settore privato. » Estonia In Estonia il tasso di disoccupazione è risultato essere, nel mese di agosto 2007, pari al 5,4% (dati Eurostat). Nel Paese il dialogo sociale è poco sviluppato, la partecipazione sindacale è pari al 16% di tutta la forza lavoro e la copertura della contrattazione collettiva è del 21% rispetto a tutta la contrattazione realizzata. La legge per la contrattazione occupazionale del 1992 disciplina le norme inerenti assunzioni e ai licenziamenti, assieme alle limitazioni per la stipulazione di contratti a termine, periodo di preavviso, pagamento della liquidazione. Il costo sostenuto per le procedure di licenziamento collettivo, per la bancarotta e lo stato di insolvenza, viene sostenuto dai contributi pagati dai datori di lavoro al sistema di assicurazione generale contro la disoccupazione. Poiché non esistono regole contrattuali ben definite, il mercato del lavoro è frammentato, con una larga percentuale della manodopera inquadrata con rapporti a tempo determinato. A partire dal 2005 la percentuale di tale tipologia contrattuale si è ridotta al 16,5% sul totale, anche perché il lavoro a tempo determinato non è stabilito su base volontaria. Attualmente è in fase di definizione il nuovo dispositivo legislativo sulla contrattazione collettiva, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2007, contenendo una disciplina più flessibile dei rapporti di lavoro. » Finlandia A seguito della depressione economica degli anni Novanta, la diffusione del rapporto di lavoro basato sulla stipula di tipologie contrattuali ordinarie si è ridotta in favore dell’adozione di nuove forme di lavoro atipico, tra le quali il contratto a tempo determinato, lo staff leasing ed il part time. Attualmente la Finlandia detiene un tasso di disoccupazione pari al 6,8%, rilevato nel mese di agosto 2007 (dati Eurostat). Secondo le statistiche retributive relative al 2006, nel Paese il 75% dei lavoratori che percepiscono un reddito è a tempo indeterminato (con una riduzione del 10% rispetto al 1995), con una percentuale di contratti a termine e a tempo parziale che, nel settore privato, 158 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali ha raggiunto il 28%, mentre l’utilizzo di lavoratori interinali ha raggiunto nel 2006 il valore pari all’1%. Recentemente è stata implementata la tutela occupazionale dei lavoratori atipici, attraverso l’obbligo di pagamento della retribuzione durante il periodo di malattia e di studio, durante rapporti di lavoro di brevissima durata. La legge sulle ferie annuali è stata modificata per permettere ai lavoratori part time di avere diritto alla compensazione sulle ferie. Per incrementare l’occupabilità è stata ridotta l’imposizione fiscale nel 2005, semplificando la tassazione sul reddito conseguito e riducendo i margini di idoneità legata al reddito per i benefici e l’assistenza sociale. Le procedure di licenziamento non sono cambiate significativamente nel corso degli anni, favorendo la riduzione della dimensione delle imprese, obbligate a seguire i dettami legislativi, da 30 a 20 dipendenti. In tale contesto il periodo di preavviso varia da 14 a 6 mesi, in base all’anzianità di servizio prestata. » Francia La Francia è caratterizzata da una regolamentazione del mercato del lavoro (norme contrattuali, regole di licenziamento, durata dell’orario di lavoro) relativamente rigida; il tasso generale di disoccupazione nel mese di agosto 2007, ha raggiunto l’8,5% (dati Eurostat). Se il contratto a tempo indeterminato resta la tipologia d’impiego più diffusa sul territorio, per affrontare la crisi occupazionale che si è verificata negli anni Novanta, il Governo ha introdotto molteplici tipologie contrattuali derogatorie alla normale consuetudine, che hanno reso il contesto tanto più complesso per via dell’aumento delle cause di ricorso. Il rinnovo del contratto a tempo determinato è stato reso possibile per la durata massima stabilita in 36 mesi, con la possibilità di stipularlo in funzione della particolare natura dell’incarico professionale, ma anche in base alle esigenze del datore di lavoro. Questo tipo di contratto è ormai diventato uno strumento standard per l’assunzione (disciplina infatti il 70% dei primi impieghi), accompagnato da una semplificazione delle politiche per l’occupazione, contribuendo all’aumento delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. Inoltre costituisce un trampolino sistematico verso il rapporto a tempo indeterminato: il 29% dei contratti a tempo determinato viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato dopo un anno, il 22% dopo due anni. La realizzazione del Contratto di Nuovo Impiego (CNE), rivolto alle imprese con meno di 20 dipendenti, può essere considerata come una prima traduzione concreta di contratto unico; presentato dal Governo come uno strumento emblematico della flexicurity alla francese, il CNE si basa infatti sul principio di un periodo di prova lungo (due anni). In materia di lavoro a tempo parziale, le disuguaglianze sono evidenti: dal 1982 al 2002, si è constatato un aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo parziale da 2 a 3,9 milioni, di cui l’80% costituito da donne. Non soltanto le persone che lavorano ad orario i focus di xformare 159 seconda PRIMA parte ridotto sono in media vittime di un differenziale di reddito orario del 17%, rispetto ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, ma i diritti sociali sono più deboli. Un importante processo di riforma è stato realizzato attraverso l’accordo sulla modernizzazione del mercato del lavoro (siglato nel mese di gennaio 2008), incentrato su tre punti: • allungamento del periodo di prova; •creazione di una nuova tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato ma collegato al completamento di un particolare progetto; • adattamento dei contratti standard a tempo indeterminato. » Germania In Germania, il tasso di disoccupazione raggiunto nel mese di agosto 2007 è risultato essere pari al 6,4% (dato provvisorio Eurostat). Un approccio alla flexicurity simile al sistema olandese o danese non esiste nel Paese. Il diritto del lavoro riguarda principalmente le normali tipologie contrattuali (“Normalarbeitsverhaltnis”), che includono il contratto a tempo indeterminato come elemento di normalità. La legge di Promozione dell’Occupazione ha permesso la stipulazione (a partire dal 1985) di contratti a tempo determinato, senza le restrizioni precedentemente esistenti. A partire dal 1996 la durata media di tale prestazione è stata estesa a 24 mesi; ciò nonostante la crescita di tale disciplina contrattuale è stata limitata. A seguito delle riforme “Hartz” introdotte nel Paese, la Germania ha assistito ad una rapida espansione del lavoro temporaneo, grazie anche alla costituzione delle PSA, agenzie per la ricollocazione di disoccupati di lunga durata. Di fronte al logoramento del sistema della contrattazione collettiva, molti sindacati di categoria si sono confrontati con la forte domanda per una maggiore flessibilità. In generale, tale esigenza è stata giustificata con l’esigenza di una competitività crescente del sistema economico e le conseguenti ricadute occupazionali negative. Di conseguenza una maggiore flessibilità lavorativa e salariale è stata compensata da patti per l’occupazione, siglati a livello aziendale. Nel 2007, il 25% delle imprese con più di 20 dipendenti ha costituito tali patti, il 55% ha realizzato performances negative, contro il 20% che ha ottenuto buoni risultati. I patti sono validi per un periodo compreso tra 19 mesi e 3 anni. Le clausole aperte in tali accordi consentono in generale la non osservanza di alcuni principi della contrattazione collettiva, per un periodo limitato di tempo e previo parere favorevole delle parti sociali. Poiché in Germania a seguito dell’unificazione si è assistito a massicci fenomeni di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell’Est, sono state costituite imprese per la creazione di occupazione (Beschaftingungsgesellschaften), che hanno consentito il raggiun- 160 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali gimento di sufficienti livelli di protezione occupazionalee la realizzazione di percorsi formativi di riqualificazione professionale. Contestualmente lo strumento dell’“impiego strutturale a breve termine” ha permesso la transizione verso un mercato del lavoro più flessibile, riducendo i rischi ad esso associati. » Grecia La legislazione di Protezione per l’Occupazione (EPL) è su livelli sostanzialmente elevati in Grecia, in cui il tasso generale di disoccupazione si è attestato nel mese di maggio 2007, all’8,6% (dato Eurostat). In base alle stime più recenti, la percentuale di lavoratori a tempo determinato sul totale occupazionale non si discosta dalla media degli altri Paesi dell’Unione europea. La durata media della prestazione lavorativa presso lo stesso datore di lavoro risulta essere superiore alla media UE di 13 anni, a causa di una ridotta mobilità professionale, scoraggiata dalla segmentazione del sistema di protezione sociale nazionale. Il pacchetto di riforme presentato nel 2000 ha introdotto una nuova legislazione (2874/2000) volta a stimolare l’offerta e gli incentivi all’occupazione formale. Gli incentivi possono individuarsi in misure di sostegno al part time, nella limitazione del lavoro straordinario, nello schema per l’annualizzazione delle ore di lavoro, nella riduzione del lavoro settimanale da 40 a 38 ore, nel contributo governativo al pagamento della contribuzione sociale erogata dai datori di lavoro nei confronti dei percettori del salario minimo garantito. La legge 3227 del 2004 ha introdotto nuove misure di promozione dell’occupazione volte a diminuire i contributi datoriali per l’assunzione di giovani donne con figli, la riduzione della contribuzione per l’assunzione di giovani disoccupati (fino a 25 anni). Inoltre, sempre questa legge sancisce il finanziamento di una somma equivalente al sussidio di disoccupazione, per quelle imprese che assumono soggetti titolari di tale beneficio. La legge 3385 del 2005 stabilisce nuove regole per lo svolgimento del lavoro straordinario e per l’orario normale di lavoro. Entrata in vigore il primo ottobre del 2005, consente l’esecuzione fino ad otto ore supplementari con una maggiorazione del 25%. In tale contesto, anche le ore settimanali superiori alla 48ma vengono considerate straordinarie. » Irlanda Il Paese ha un tasso di disoccupazione del 4,4% rilevato nel mese di agosto 2007 (dato Eurostat); si caratterizza inoltre per una ridotta tassazione, un limitato approccio interventista da parte del Governo e misure proattive per l’identificazione dei bisogni e delle necessità. Per l’adozione di una politica economica espansiva e per la capacità di avere attratto nel tempo ingenti capitali dall’estero, l’Irlanda è stata denominata la “tigre celtica” Attraverso un percorso negoziale con le parti sociali coinvolte, nel 2006 è stato siglato l’Accordo “Towards 2016” per la definizione delle principali politiche sociali, fiscali, reddituali ed eco- i focus di xformare 161 seconda PRIMA parte nomiche, per il decennio che intercorre tra il 2006 ed il 2016. Sebbene il termine flexicurity non appaia in tale accordo, i suoi elementi di base sono in esso presenti. L’attenzione si è incentrata principalmente sulla riforma e la modernizzazione del pubblico impiego, attraverso la rimozione delle demarcazioni non necessarie, l’adozione di un approccio più moderno al lavoro e la promozione di metodi innovativi per venire incontro alla domanda di servizi, assieme alla ricerca di una maggiore efficienza ed efficacia nell’erogazione degli stessi. Il Governo ha inoltre concordato di costituire un Fondo triennale per l’innovazione sul luogo di lavoro per consentire ai partner istituzionali e sociali coinvolti di realizzare e perseguire un forte impegno nell’innovazione dei processi di lavoro, incoraggiando lo sviluppo di nuove metodologie basate sui partenariati e mirate all’incremento della flessibilità e dei risultati conseguiti. » Italia Fin dalla fine degli anni Novanta il mercato del lavoro italiano ha sperimentato profondi cambiamenti. I due principali elementi di questo processo sono il “Pacchetto Treu” del 1997 e la “Legge Biagi” del 2003; entrambe le misure mirano ad incrementare la flessibilità del contesto lavorativo nazionale, a scapito – pur con delle differenze - di una ridotta attenzione verso il principio della sicurezza. Sul sentiero della regolamentazione del lavoro, molte tipologie contrattuali sono state introdotte o modificate, tra cui i contratti a tempo determinato, l’apprendistato, gli stage, i contratti d’opera, il lavoro a chiamata, il lavoro ripartito, assieme a differenti tipologie di collaborazione coordinata (continuativa, a progetto, occasionale). Il Libro Bianco del 2001 è sembrato essere improntato sui principi della flexicurity, con l’obiettivo principale di trasferire il sistema di tutele dalla garanzia occupazionale alla piena occupazione durante tutta la vita attiva. Tali sviluppi del mercato del lavoro italiano hanno condotto alla realizzazione di due aree nella forza lavoro stessa: la prima, caratterizzata dai titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con un elevato livello di protezione sociale e un’alta contribuzione previdenziale; la seconda costituita da contratti a termine, carriere intermittenti, salari comparativamente più bassi e scarso livello di partecipazione sindacale. I lavoratori atipici rappresentano la categoria più giovane e quella meglio istruita (il 30% di essi sono laureati), con una percentuale di donne superiore a quella degli uomini. Il tasso di disoccupazione ha così raggiunto il valore del 6,1%, rilevato nel mese di aprile 2007, sebbene il diffuso utilizzo dei contratti flessibili è principalmente servito come strumento per migliorare la competitività dei prezzi a breve termine e non come incentivo per convertire i principali settori verso contesti più innovativi e di qualità. Sebbene il processo di riforma del mercato del lavoro, proposto a luglio del 2007, non sia stato ancora tradotto operativamente, l’armonizzazione del sistema di welfare nazionale dovrebbe ridurre l’ecces- 162 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali siva spinta ad assumere su base temporanea per la riduzione del costo del lavoro, piuttosto che su principi di pura flessibilità. » Lettonia La Lettonia, il cui tasso di disoccupazione nel mese di luglio 2007 è risultato essere pari al 5,6%, possiede una legislazione del lavoro moderna. L’attuale codice del lavoro è entrato in vigore nel giugno del 2002, incorporando molti principi sanciti a livello europeo in materia di occupazione, assieme ad altre disposizioni provenienti dalla Carta Sociale Europea e dall’Organizzazione Mondiale del Lavoro. L’elemento centrale che disciplina il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è rappresentato dal contratto, sebbene il Paese detenga ancora un’elevata percentuale di lavoro sommerso, sia per la preferenza da parte dei datori di lavoro di erogare salari “ufficiali” più bassi (per una contribuzione ridotta) e di integrare la differenza in contanti, sia per la rigidità che ancora permea tutto il sistema e che contraddistingue in particolare le forme non tipizzate del lavoro. I contratti a tempo parziale e quelli a tempo determinato vengono raramente utilizzati; ciò fa della Lettonia uno dei Paesi UE con la più bassa percentuale di soggetti inquadrati in tali tipologie (21,8%, rispetto alla media UE del 41%). Il Paese non dispone di adeguate agenzie private per l’intermediazione e per il lavoro temporaneo. » Lituania Il sistema recente di legislazione del lavoro è stato introdotto nel 2003 con il nuovo Codice del Lavoro (LC) e con l’adozione di risoluzioni collegate, che hanno consentito di liberalizzare molteplici aspetti del rapporto di lavoro. Attualmente, sebbene il tasso di disoccupazione generale sia pari al 4,7%, rilevato nel mese di luglio 2007 (dati Eurostat), nonostante le nuove opportunità individuate, non si sono poste le condizioni per la loro realizzazione, a causa della ridotta organizzazione del lavoro, della scarsa efficacia delle politiche del lavoro, e di un sistema fiscale sfavorevole alla creazione di posti di lavoro. Le attuali disposizioni legali, così come le circostanze economiche e sociali, stanno influenzando il ridotto livello di utilizzo di tipologie occupazionali flessibili: la ridotta consistenza della forza lavoro, la relativa legislazione liberale in termini di licenziamenti, la rigidità nella disciplina del rapporto di lavoro a termine hanno come conseguenze ridotte possibilità occupazionali a tempo determinato nel Paese. Inoltre, dal 2003 la percentuale dei lavoratori part time è progressivamente diminuita, sia per ragioni oggettive (bassi salari), sia per motivi soggettivi (scarse capacità organizzative ed amministrative). Infine, nel mese di ottobre del 2004 è stata emanata la legge sui Consigli di Lavoro che mira a rafforzare l’istituto della rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale. i focus di xformare 163 seconda PRIMA parte » Paesi Bassi I Paesi Bassi possono essere considerati come uno dei primi utilizzatori del termine relativo alla flessibilità del mercato del lavoro, con un primo modello identificabile nell’Accordo di Wassenaar nel 1982, che ha introdotto un moderato incremento salariale, maggiore spazio per i contratti part time al fine di consentire una certa redistribuzione del lavoro. A partire dal gennaio del 1999 è stata introdotta la legge sulla Flessibilità e sulla Sicurezza, che intende creare un effettivo bilanciamento tra la capacità dei datori di lavoro di amministrare con elasticità le loro imprese, fornendo al contempo la sicurezza del reddito e del lavoro. Tale norma consente da una parte la regolarizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, con l’automatica trasformazione in tempo indeterminato dopo tre proroghe consecutive; dall’altra parte rafforza la posizione del lavoratore atipico, garantendo una tutela particolare per coloro che sono impegnati in attività sindacali. Contemporaneamente sono state date maggiori opportunità alle agenzie di somministrazione nel fornire un gruppo di lavoratori esterno alle imprese, in grado di rispondere alle temporanee esigenze che il contesto economico è in grado di richiedere. Attualmente il tasso di disoccupazione nel Paese è pari al 3,4%, rilevato nel mese di agosto 2007 (fonte Eurostat), grazie anche alle misure adottate in tema di disciplina di orario e di sicurezza sul luogo di lavoro. In tema di durata della prestazione professionale, la norma sancisce l’obbligatorietà di notifica anticipata (28 giorni) in caso di modifica dell’orario di lavoro. Nel 2006 il Parlamento ha raggiunto un accordo sulla semplificazione della legge sull’orario di lavoro, concedendo maggiore autonomia negoziale in tal senso e incrementando la durata massima di ore lavorative giornaliere a 12 ore. » Polonia Il Paese, nel mese di luglio 2007, detiene un tasso generale di disoccupazione pari al 9,7% (dato Eurostat). Tra il 2002 ed il 2003 sono state introdotte una serie di modifiche al Codice del Lavoro ed alla disciplina delle relazioni contrattuali, da cui si evince che non sussistono barriere giuridiche nell’incremento della flessibilità organizzativa del lavoro; tali modifiche consentono addirittura la realizzazione di prestazioni professionali su basi differenti da quelle stabilite nel contratto vero e proprio. Non esistono limiti all’utilizzo di forme non standardizzate di rapporti di lavoro. Tali barriere si riferiscono principalmente alle consuete tipologie contrattuali (specialmente a quelle a tempo determinato) e, nell’opinione dei datori di lavoro, la più grossa limitazione è riscontrabile nella tutela contro i licenziamenti. Il Paese possiede un equo e flessibile meccanismo di negoziazione delle retribuzioni, particolarmente decentralizzate nel settore privato. Gli accordi collettivi di lavoro sono raramente conclusi, spesso nella forma di accordi aziendali, mentre al di fuori delle imprese 164 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali risultano essere infrequenti. Nelle società con rappresentanze sindacali, le vertenze relative alla negoziazione salariale sono svolte al di fuori di queste, con le principali modifiche limitate da indici incrementali stabiliti a livello centrale. » Portogallo Il Portogallo, il cui tasso di disoccupazione generale si è incrementato di mezzo punto percentuale, raggiungendo nell’agosto del 2007 il valore di 8,2%, ha assistito alla pubblicazione del nuovo Codice del Lavoro nel 2003, che ha consentito la possibilità di concludere la contrattazione collettiva quando prima ciò non era possibile, prevenendo la natura transitoria di tali accordi e garantendo la realizzazione dei suoi effetti, anche senza la presenza di un eventuale arbitrato. Nel corso del 2006 sono inoltre stati siglati tre accordi nell’ambito del Comitato Permanente del Dialogo Sociale: l’accordo sull’implementazione della formazione professionale, l’accordo tripartito sulla protezione contro la disoccupazione, l’accordo di riforma dello stato sociale. Il mercato del lavoro del Paese appare abbastanza frammentato, con un utilizzo spesso illegale dei contratti a tempo indeterminato, ed è caratterizzato dalla riluttanza mostrata dalle imprese private nazionali nell’utilizzare tale tipologia contrattuale a compensazione dell’elevata protezione al lavoro nel Portogallo » Repubblica Ceca Gli ultimi dati disponibili forniti da Eurostat mostrano un tasso di disoccupazione nel mese di agosto 2007 pari al 7,1%. Gli indicatori sulla legislazione di protezione al lavoro (EPL) denotano come la Repubblica Ceca risulti essere uno dei Paesi con le condizioni più rigide in termini di licenziamento di singoli lavoratori con contratti a tempo indeterminato; solo la Slovacchia ed il Portogallo hanno sistemi ancor meno flessibili. La discrepanza tutt’ora esistente tra tipologie contrattuali a termine e a tempo indeterminato è uno degli elementi per cui le organizzazioni sindacali osteggiano la disciplina dei contratti a tempo determinato; in altre parole, ciò avviene per via di tale segmentazione del mercato del lavoro, in cui le possibilità di stabilizzazione sono estremamente ridotte. Una delle novità recentemente introdotte riguarda il tetto massimo di durata di un rapporto di lavoro a termine: 24 mesi; altra novità concerne la durata massima di un rapporto di lavoro ottenuto mediante le agenzie di intermediazione (12 mesi). Il nuovo codice del lavoro, entrato in vigore nel mese di gennaio 2007, non è stato in grado di rimediare alla debolezza delle condizioni contrattuali dei lavoratori, dovute alla flessibilità contrattuale, mantenendo così inalterate le condizioni per il licenziamento del i focus di xformare 165 seconda PRIMA parte personale dipendente. Il codice infatti codifica tutti gli emendamenti esistenti, senza scalfire l’indice di protezione del lavoro (EPL) esistente. » Repubblica Slovacca La Slovacchia è uno dei Paesi che recentemente hanno semplificato la legislazione sulla protezione del lavoro, con l’obiettivo di sviluppare l’occupazione. Attualmente, il tasso di disoccupazione, rilevato nel mese di agosto 2007, è pari al 10,6% (dati Eurostat). Il principale obiettivo del nuovo codice del lavoro, entrato in vigore il 1° luglio del 2003, è stato quello di assicurare una maggiore flessibilità nelle relazioni occupazionali, limitando il carattere coercitivo del diritto del lavoro. La durata dell’orario di lavoro è stata deregolamentata, ed è stata stipulata una durata massima pari a 48 ore settimanali per lavoratore. Precedentemente risultava essere di 58 ore, comprese quelle straordinarie. Il nuovo dispositivo ha consentito ai datori di lavoro di disegnare l’orario di lavoro uniformemente o meno tra le settimane, stabilendo inoltre un limite massimo di ore straordinarie da svolgere (150 all’anno), assieme ad una deroga di 250 ore aggiuntive da svolgere complessivamente tra tutti i dipendenti. La legge ha fornito un quadro maggiormente dettagliato sulla cessazione del rapporto di lavoro, consentendo ai datori di lavoro l’interruzione contrattuale in caso di palese violazione disciplinare o reato penale. Il nuovo codice del Lavoro stabilisce il periodo di preavviso in due mesi (da ambo le parti), se non concordato diversamente in accordi collettivi. Qualora un datore di lavoro receda da un contratto durato oltre cinque anni, il periodo di preavviso sale a tre mesi. La legge prescrive il pagamento di una liquidazione pari a due mesi di retribuzione se un contratto di lavoro è stato interrotto per motivi organizzativi o per cause di malattia del lavoratore, qualora quest’ultimo sia favorevole al recesso senza preavviso. La legge ha ridefinito le tipologie contrattuali del part time e del lavoro a tempo determinato. I datori di lavoro possono adesso liberamente concludere, prolungare o rinnovare contratti di lavoro che ricadono sotto queste tipologie. Sono stati aboliti alcuni tipi di contratti a termine, e sostituiti con una nuova tipologia basata sul ridotto orario settimanale (fino a 40 ore per settimana). Allo stesso tempo, la nuova legislazione ha ridotto la protezione per i lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro stipulato con un orario inferiore alle 20 ore settimanali. » Regno Unito Allo stato attuale, il Paese è secondo solo agli Stati Uniti nel detenere la legislazione più ridotta in termini di protezione occupazionale e questo aspetto è la principale caratteristica del modello liberale anglosassone. Nel mese di maggio 2007, il tasso di disoccupazione generale risultava essere pari al 5,3% (dati Eurostat). 166 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali Con il passare del tempo e con la legislazione introdotta, è stato costituito un mercato del lavoro estremamente flessibile, sia dal punto di vista dei datori che dei lavoratori. Per i primi sussistono poche regole da osservare, rendendo la contrattazione ed il potere di assunzione e di licenziamento facili da gestire. In relazione a ciò, nel Paese il costo del lavoro è relativamente ridotto e vi è una bassa imposizione fiscale. La protezione occupazionale nel Paese risulta essere ridotta, misurata come un aggregato di tre differenti misure: la protezione dei lavoratori a tempo indeterminato contro i licenziamenti individuali, specifiche richieste per i licenziamenti collettivi e disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Ciò è basato sul principio che un mercato del lavoro semplificato è in grado di sviluppare la competitività, concedendo ai datori di lavoro la libertà di espandere o ridurre il proprio personale in base alle esigenze della domanda e dell’offerta. Mentre i rapporti individuali sono di breve durata, maggiori opportunità occupazionali sono create a livello aggregato. Per i lavoratori, l’ultimo decennio è stato caratterizzato dall’adozione di numerose misure per la promozione della flessibilità della contrattazione individuale, al fine di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, così come di adottare nuove misure per la lotta a varie forme discriminatorie. A partire dal mese di aprile del 2003, i genitori con figli al di sotto dei 6 anni di età, o 18 in caso di disabilità, hanno il diritto di richiedere un impiego maggiormente flessibile. Ciò ha permesso la modifica dell’orario di lavoro, sia su base temporanea che permanente, garantendo una tutela maggiore e più tempo a disposizione per i figli. Il 2006 ha visto anche l’introduzione della legge sul Lavoro e sulle Famiglie, che migliora i diritti dei genitori e garantisce un maggiore tempo libero, qualora necessario. Questo diritto può essere fruito in occasione della maternità e dei periodi per l’adozione, consente ai padri lavoratori il beneficio dei congedi parentali (alcuni dei quali retribuiti) e introduce misure per la gestione dei permessi e delle retribuzioni. Recentemente (ottobre 2006) il Governo ha introdotto la legislazione che rende illegale la discriminazione sulla base dell’età. Il precedente limite di licenziamento è stato rimosso in modo da consentire ai lavoratori anziani il beneficio degli stessi diritti di quelli più giovani. » Romania Il Paese attualmente ha un tasso di disoccupazione generale del 6,9%, rilevato nel mese di agosto 2007 (dati Eurostat). Dopo un periodo di transizione durato un decennio, che ha visto la Romania trasformare il proprio sistema economico da un modello rigido e pianificato ad uno basato sul libero mercato, l’approccio verso un sistema basato sulla flexicurity è scaturito con l’adozione nel 2003 del nuovo codice del Lavoro, che ha costituito nuovi sistemi, tra i quali la disciplina del rapporto a tempo determinato, la regolamentazione di condizioni di lavoro flessibili, la possibilità di beneficiare di differenti tipologie di combinazioni che rendono possibili per il singolo individuo e per le imprese la scelta delle opzioni migliori, in grado di adattarsi alle esigenze economiche correnti. i focus di xformare 167 seconda PRIMA parte La tipologia contrattuale ancora maggiormente diffusa risulta essere ancora quella a tempo indeterminato; si realizza l’automatica trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, trascorso il termine di due anni dal loro inizio. Altro elemento di flessibilità introdotto e che ha avuto il supporto dei datori di lavoro, ha riguardato la riduzione dell’imposizione fiscale sul costo del lavoro, con un’aliquota del 16%, a partire dal mese di gennaio del 2005. » Spagna La Spagna detiene un tasso generale di disoccupazione pari all’8,0%, rilevato nel mese di agosto 2007 (dati Eurostat). A scapito del crescente trend del tasso di occupazione generale, il mercato del lavoro spagnolo sta mostrando alcuni elementi preoccupanti in termini di segmentazione: le donne continuano ad essere una delle categorie svantaggiate (specialmente in termini retributivi), anche dal punto di vista del ricorso ai contratti a termine. L’elevata incidenza dei contratti a termine (33,3% nel 2005) risulta essere doppia rispetto alla media europea e tende a concentrarsi nelle categorie svantaggiate, quali i lavoratori a basso profilo formativo, i giovani e le donne. È importante distinguere tra gli aspetti interni ed esterni della flessibilità del mercato del lavoro: i primi possono essere considerati come la capacità di “tarare” le risorse umane rispetto ai reali bisogni aziendali, e riguardano le procedure di assunzione e licenziamento, assieme alla riduzione dei costi. Le possibilità di ricorrere a tipologie contrattuali a termine, a impieghi part-time o all’esternalizzazione della forza lavoro, sono altre misure che mirano ad un contesto professionale più flessibile. In tale ottica, il mercato del lavoro spagnolo ha da sempre mostrato una struttura assai rigida, con costi di gestione elevati e scarso sviluppo di nuove forme contrattuali. In merito alle nuove misure introdotte per la flexicurity, nel mese di maggio 2006 è stato firmato l’accordo per la Crescita e l’Occupazione, siglato dal Governo, dalle parti sociali e dalle organizzazioni dei lavoratori; esso costituisce uno sforzo rimarchevole nell’affrontare i problemi strutturali del mercato del lavoro spagnolo. I principali obiettivi sono quelli di ridurre gli elevati tassi del lavoro temporaneo, attraverso l’istituzione di incentivi per i contratti a tempo indeterminato, specialmente verso i gruppi di lavoratori più svantaggiati, quali le donne, i giovani, i diversamente abili e i disoccupati di lunga durata. Alcune delle misure (incentivi economici) sono entrate in vigore a partire da gennaio 2007, mentre altri strumenti inerenti la riduzione dei costi di licenziamento (attraverso la conversione dei contratti a termine in tipologie speciali tese a promuovere rapporti di lavoro duraturi) entreranno in vigore a partire da dicembre 2007. Alcuni risultati degni di nota si sono verificati in breve tempo, e si è assistito ad un incremento delle tipologie contrattuali a tempo indeterminato, comunque tali risultati non sono stati in grado di portare ad un’inversione di tendenza del sistema. 168 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Disciplina dei rapporti di lavoro e tipologie contrattuali » Svezia Il modello svedese è caratterizzato dal ruolo centrale rivestito dai partner sociali nei meccanismi di regolamentazione del mercato del lavoro. Il tasso generale di disoccupazione del Paese risulta essere pari al 5,2%, rilevato nel mese di luglio 2007 (dati Eurostat). Il diritto del lavoro è assai ridotto (in termini di principi e di disposizioni) se comparato con analoghi sistemi europei e la legislazione afferente è, per la maggior parte dei casi, “opzionale”, ossia molti provvedimenti e clausole della legislazione del mondo del lavoro sono, totalmente o parzialmente, emendate dagli accordi collettivi. Questa caratteristica, assieme ad un’elevata partecipazione sindacale, consente un notevole margine d’azione per la nascita a livello locale di rapporti “ad elevata flessibilità negoziata”, rendendo possibile una migliore adattabilità al contesto regolatorio delle esigenze produttive delle imprese ed ai bisogni dei lavoratori: in altri termini, qualsiasi valutazione sull’impatto della disciplina del mercato del lavoro in Svezia deve considerare il rapporto che intercorre tra la norma e gli accordi collettivi ed il loro contenuto sia a livello di grandi aziende che di piccole imprese, oltre a considerare la lettera e lo spirito del diritto del lavoro. A differenza degli altri Paesi dove il diritto del lavoro è un terreno di principi inalienabili e saldi, su cui gli accordi collettivi possono solo integrare alcuni dispositivi, in Svezia alcune norme (quali la legge sull’orario di lavoro e numerosi paragrafi della legge di protezione sociale) consentono la realizzazione di accordi che possono modificare su diversi livelli di importanza la protezione dei lavoratori, realizzando così un sistema estremamente liberale. In caso di licenziamenti collettivi dovuti a processi di ristrutturazione industriale, i partner sociali hanno negoziato un accordo per assistere i lavoratori in esubero a trovare rapidamente nuove opportunità professionali, assieme al supporto finanziario. Tali accordi, riguardanti circa la metà della popolazione attiva, contribuiscono a migliorare la sicurezza dei dipendenti, ad aumentare l’efficienza dell’incontro domanda/offerta e la mobilità geografica ed occupazionale del mercato del lavoro. Altro esempio di accordo flessibile in Svezia riguarda la regolamentazione dell’orario di lavoro. La norma in proposito, risalente al 1982, appare particolarmente elastica e consente ai partner sociali la libertà di negoziare e di redigere diffusi accordi collettivi sulla durata della prestazione lavorativa. Naturalmente anche questa norma può essere parzialmente o totalmente sostituita da negoziazioni individuali a livello di imprese. » Ungheria In Ungheria il tasso di disoccupazione registrato nel mese di agosto 2007, risulta essere pari al 7,7% (dati Eurostat). La legislazione disciplinante il regime delle assunzioni è positivamente influenzata dall’adozione di politiche attive verso i soggetti più svantaggiati del mercato del lavoro, fondamentalmente i soggetti con meno di trenta anni di età e le loro famiglie. Se un disoccupato i focus di xformare 169 seconda PRIMA parte di lunga durata è assunto in una piccola o media impresa, questa beneficia di un consistente sgravio fiscale, pari ad una retribuzione superiore al 130% del reddito minimo garantito, qualora però il lavoro venga svolto per almeno un anno. Ciascuna impresa che assume un soggetto di età superiore a cinquanta anni può beneficiare di una riduzione del 50% della contribuzione fiscale, se il posto di lavoro rimane attivo per più di nove mesi. In Ungheria, i licenziamenti collettivi sono stabiliti per le imprese con più di venti dipendenti. Per quelle con personale compreso tra 20 e 100 unità, i licenziamenti sono considerati collettivi se almeno 10 lavoratori risultano essere in eccesso per un periodo di 30 giornate. Per le aziende con più di 100 dipendenti, la soglia è pari al 10% del totale; infine per quelle con più di 300 dipendenti, il limite minimo è di 30 persone. Se viene pianificato un licenziamento collettivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori (e le organizzazioni sindacali di riferimento) almeno 22 giorni prima dell’avvio delle procedure, pena l’annullamento del provvedimento. Il preavviso deve contenere le motivazioni di tale misura, il numero di lavoratori interessati e le loro mansioni all’interno dell’azienda. 170 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione Politiche attive per l’occupazione » Austria Le politiche attive per l’occupazione rappresentano la vetrina del sistema di flexicurity del Paese. Le misure attive promosse dai servizi per l’impiego sono generalmente rivolte a tutti i beneficiari del sussidio di disoccupazione. Ne consegue che gli aventi diritto possono essere destinatari delle politiche attive del lavoro. A partire dal 2005 è stato istituito un quadro per la stipula di una sorta di patti di servizio tra disoccupati e servizi per l’impiego, finalizzati al reinserimento lavorativo. In questo contesto, viene limitato il diritto del soggetto di rifiutare un’offerta di lavoro che esuli dal suo campo di specializzazione, unico vincolo è quello dell’adeguatezza. Uno dei principali strumenti rivolti ai soggetti in cerca di occupazione in situazione di svantaggio, ovvero disoccupati di lunga durata, disabili e portatori di sindromi di malessere sociale, sono le imprese sociali (SOB) o i progetti occupazionali no profit (GBP). Entrambi ricevono dai servizi per l’impiego un sostegno finalizzato alla creazione di posti di lavoro a tempo determinato, con i servizi che si fanno carico dei costi del lavoro, dell’iter formativo, dell’assistenza sociale e delle misure di accompagnamento. Inoltre, il sistema di incentivi e di disincentivi del Paese (bonus-malus) prevede sgravi per le aziende che assumano lavoratori ultracinquantenni e oneri per quelle che li licenzino. Lo sgravio contributivo è pari al 15% per trimestre, fino ad un massimo dell’80% della retribuzione di base. Verso i disabili il Governo ha previsto l’erogazione di sussidi e prestiti a imprese che creino nuovi posti di lavoro destinati a tale categoria di soggetti, con un’invalidità di almeno il 50%. » Belgio Le politiche attive del lavoro sono organizzate per target group, per ognuno di questi gruppi sono stati definiti dei programmi che rispondono a problematiche specifiche. I programmi sono classificati nelle seguenti tipologie: •misure destinate a migliorare la qualità della mano d’opera, attraverso gli aiuti in favore dell’inserimento lavorativo dei giovani o dei gruppi a rischio, e la formazione: convenzione di primo impiego, convenzione formazione-lavoro, apprendistato, congedo-educazione remunerato, sostegno in favore dei gruppi a rischio, piano di accompagnamento per i disoccupati; •misure destinate a facilitare l’uscita dal mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori attraverso meccanismi di sostituzione: i focus di xformare 171 seconda PRIMA parte prepensionamento convenzionale a tempo pieno o part time, interruzione di carriera e “credito – tempo”; •misure specifiche riguardanti la regolamentazione della disoccupazione attraverso gli incentivi fiscali e sociali; creazione delle Agenzie Locali per l’Impiego (A.L.E.); un programma del Governo Federale, con lo scopo di creare 25.000 posti di lavoro entro il 2007 e di combattere il sommerso; prestito ai disoccupati per l’avvio di attività imprenditoriali; •misure per categorie particolari di lavoratori: riduzione dei costi sociali; “Piano per la promozione dell’assunzione di persone in cerca di occupazione”; riduzione dei contributi per i salari minimi, piano “Maribel sociale” e riduzione strutturale dei costi sociali; riduzione dei contributi per l’assunzione di un lavoratore domestico; •misure destinate a favorire la redistribuzione del lavoro: aumento della flessibilità (contratto a durata determinata, lavoro a domicilio, lavoro di notte, lavoro a tempo parziale), riduzione collettiva dei tempi di lavoro a 32 ore. A tale scopo uno strumento rilevante è rappresentato dal “National Labour Council”, i cui principali ambiti di attività e di responsabilità sono di fornire consulenza al Ministero ed al Parlamento su loro richiesta e su tematiche sociali riguardanti i lavoratori e le imprese, e di garantire assistenza tecnica al Ministero del lavoro nella contrattazione collettiva, nella gestione delle principali questioni inerenti il mercato del lavoro e le sue regole. » Croazia Durante gli anni Novanta, la strategia nazionale per l’occupazione ha sviluppato una serie di politiche attive, comprendenti il cofinanziamento dell’occupazione giovanile, la promozione dell’occupabilità verso coloro che avevano speciali necessità ed il finanziamento per le piccole e medie imprese. Considerando i positivi risultati di tale strategia, nel 2004 il Paese ha adottato il Piano nazionale per l’occupazione 2005-2008 (NAEP). Questo, basato sulla Strategia europea per l’occupazione e sulle linee guida che annualmente vengono promosse, mira alla crescita del contesto economico e sociale nazionale, facilitando l’armonizzazione della Croazia nel processo di adesione all’Unione europea. Le principali strategie adottate sono da evidenziarsi nella promozione dell’autoimpiego attraverso il cofinanziamento dello Stato, nell’erogazione di prestiti per l’avvio di imprese nel settore turistico, nella realizzazione di percorsi di educazione e di formazione verso coloro che sono in possesso di ridotte qualifiche professionali. Altre misure sono il supporto economico per i costi di inserimento nel mondo del lavoro sia per i giovani fino a 29 anni di età, senza nessuna esperienza professionale alle spalle, sia per i disoccupati di lunga durata in età avanzata (45 anni per le donne, 50 per gli uomini). 172 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione » Danimarca A partire dal 2006 sono state avviate una serie di riforme strutturali, implicanti diversi cambiamenti nell’organizzazione del mercato del lavoro della Danimarca. I 14 distretti del mercato del lavoro (ognuno amministrato da un direttore e da un consiglio tripartito) hanno iniziato ad essere sostituiti da cinque regioni di dimensioni più vaste, amministrate con le stesse modalità, sebbene queste risultino essere ridotte. La riforma quindi ha implicato che il ruolo del governo locale nell’implementazione delle politiche occupazionali debba aumentare, con una simmetrica riduzione del ruolo svolto dalle parti sociali. A livello delle municipalità, la riforma ha realizzato nuovi centri per l’impiego, uno per ciascuna di esse, con la responsabilità sia verso i soggetti assicurati che verso i disoccupati privi di tutela, combinando le responsabilità attualmente in carico alle municipalità (settore dell’assistenza sociale) e ai servizi pubblici per l’impiego. Il modello è di conseguenza un ibrido tra un sistema singolo e uno a due serie. Un altro elemento positivo è dato dalla maggiore semplicità nella catena di comando dal livello nazionale a quello locale. Inoltre un punto importante è che la base legale per l’adozione di politiche attive per l’occupazione poggia su un singolo atto, mentre nella situazione attuale sussistono differenti elementi normativi suddivisi tra Stato e municipalità. La riforma dovrebbe inoltre favorire un sistema amministrativo più trasparente e ridurre il bisogno di “smistare” sia i disoccupati che le imprese da un ufficio pubblico all’altro, dato che inizialmente i centri per l’impiego hanno il compito di trattare tutte le tematiche connesse al mercato del lavoro. Tale ripartizione di ruoli è affiancata da un pacchetto di misure pensate per i soggetti disoccupati e occupati, siano essi in cerca di un’occupazione o interessati ad un inserimento in un percorso di istruzione e formazione. Sono così state previste misure per disoccupati con età inferiore ai 25 anni, che prevedono l’obbligo di accedere a corsi di qualificazione o ri-qualificazione professionale, qualora siano stati disoccupati per sei mesi durante gli ultimi 18 mesi. Per gli adulti, invece, si prevede un periodo di 12 mesi di disoccupazione su 24 mesi per l’accesso ai corsi suddetti. » Estonia Lo sviluppo di politiche attive per l’occupazione è stato enfatizzato sin dall’adozione del primo Programma Nazionale di Riforma nel 2005. Comunque, la spesa per tali misure come percentuale del prodotto interno lordo risulta essere più bassa in Estonia rispetto alla media degli altri Paesi dell’Unione europea: le spese per le politiche attive risultano essere pari allo 0,12% del PIL. Il più importante strumento realizzato in tal senso è la legge sui Servizi per il Sostegno del Mercato del Lavoro, emanata nel 2006. Tale dispositivo lancia un approccio individuale e un sistema di gestione personalizzata dei casi: per ciascun disoccupato viene realizza- i focus di xformare 173 seconda PRIMA parte to un piano specifico di ricerca di opportunità professionali (denominato “profiling”), con particolare attenzione rivolta alle categorie svantaggiate ed ai disoccupati di lunga durata. I beneficiari devono quindi impegnarsi nel seguire il percorso loro indicato dai servizi per l’impiego, pena la perdita dei sussidi di disoccupazione erogati. Ciò nnonostante, non esiste attualmente un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche attive condotte in Estonia; il principale motivo risiede nella mancanza di interesse da parte delle autorità pubbliche per questo tipo di indagini, assieme alla rigida normativa vigente sulla privacy. » Finlandia In Finlandia il ruolo delle politiche attive per l’occupazione è stato modesto, se comparato con i restanti Paesi dell’Unione europea. Tra i principali strumenti c’è quello di sostegno al reddito del soggetto in cerca di nuova occupazione: al lavoratore in procinto di essere licenziato spetta il pagamento delle ferie godute per la ricerca di un nuovo lavoro (Programma “Change Security”). Per i soggetti al primo impiego è stato sviluppato dal 2005 un programma di corsi di formazione di approfondimento delle conoscenze precedentemente possedute e di aggiornamento. I piani formativi sono flessibili e possono durare da pochi giorni fino ad oltre un anno. I percorsi ulteriori intendono allargare le capacità e le competenze del lavoratore, soprattutto nel caso l’utente si trovi nella condizione di cambiare lavoro e abbia a che fare con nuove mansioni. Gli uffici regionali per l’impiego comprano i servizi direttamente dagli enti che organizzano corsi di formazione. Il progetto è rivolto agli adulti di età superiore ai 20 anni e si accede al percorso di riqualificazione dopo un colloquio con un consulente degli uffici locali del Sistema per l’Occupazione. I corsi sono per lo più orientati verso il settore delle nuove tecnologie e quelli dove maggiore è la richiesta di personale. Essi vengono organizzati su misura per i disoccupati e per le aziende, in modo da favorire l’incrocio della domanda con l’offerta. Per quanto riguarda le imprese, vengono organizzati diversi moduli formativi, sempre con lo scopo di promuovere la disponibilità di lavoratori specializzati e di incoraggiare i lavoratori a mantenere il proprio posto di lavoro, oltre a ridurre i rischi di esclusione dal mercato del lavoro per le fasce più deboli: ultra 50enni, disabili, immigrati, disoccupati di lunga durata e persone con scarsa istruzione. Su questi target group si concentrano gli sforzi formativi delle amministrazioni locali, al fine di prevenire ogni difficoltà di reperimento delle risorse umane. » Francia In Francia quasi tutte le politiche per l’impiego garantiscono assistenza ai cittadini indipendentemente dalla regione in cui vivono. 174 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione Sebbene non esista una specifica politica regionale per l’impiego, alcune leggi si riferiscono solo a determinate aree, soprattutto quelle che presentano maggiori problemi di natura sociale ed economica. Assai valide risultano le politiche strutturali intraprese in Francia in ambito occupazionale; alcune sono rivolte, indistintamente, a tutti i lavoratori, altre - cosiddette “mirate” - si rivolgono a determinate categorie di individui/lavoratori. Le prime si concretizzano in due specifiche iniziative: riduzione dei contributi di previdenza sociale e riduzione dell’orario di lavoro settimanale. Nel corso del 2005 sono stati introdotti due nuovi dispositivi, uno a titolo definitivo, la “convention de reclassement personnalisé”, redatta con l’apporto delle parti sociali, l’altro (a titolo ancora sperimentale) proposto dal Governo e denominato “Contratto di transizione professionale”. Entrambi gli strumenti partecipano al rafforzamento dei percorsi professionali, sebbene non si possa ancora esprimere un giudizio sulla validità dei risultati conseguiti. Il primo strumento (CRP) è stato adottato come argine alle procedure concorsuali condotte all’interno delle imprese nazionali, garantendo ai soggetti a rischio un percorso di reinserimento professionale della durata di sei mesi. Il contratto di transizione professionale (CTP), rivolto alle imprese con meno di 1000 dipendenti, prevede l’erogazione di un indennizzo pari all’80% della retribuzione del lavoratore che partecipa a corsi di aggiornamento professionale per la ricerca di nuovi percorsi di lavoro. La riforma del mercato del lavoro del 2008 ha previsto la realizzazione in via sperimentale del contratto ad oggetto definito, la cui scadenza è legata alla realizzazione delle attività in esso previste o del progetto stesso su cui esso si basa. Il lavoratore ha diritto a tutte le tutele proprie del contratto a tempo indeterminato, ma questo conterrebbe la clausola di termine del rapporto al verificarsi di un “evento definito con precisione”, ad esempio la realizzazione di un certo risultato posto a base del contratto. In ogni caso, alle parti viene consentito di proseguire il rapporto anche dopo che il risultato predetto sia stato raggiunto, al pari di un normale contratto a tempo indeterminato. » Germania In Germania le politiche attive del mercato del lavoro sono in continua evoluzione anche se, negli ultimi anni, la spesa pubblica ad esse destinata è diminuita rispetto al PIL e le performance in tale ambito non vengono considerate un modello per gli altri Paesi Ue. I sostegni alla promozione attiva del lavoro sono misure discrezionali che si aggiungono al diritto di usufruire dei servizi di un’istituzione specifica dopo 6 mesi di disoccupazione, all’assegno per la formazione professionale, alle misure d’integrazione del reddito per i disabili, al sussidio di disoccupazione durante un corso di formazione professionale, al i focus di xformare 175 seconda PRIMA parte compenso per un lavoro a tempo determinato di breve durata, ai tre assegni invernali e alla mobilità. Gli strumenti più comuni contenuti nel Terzo Libro del Codice Civile, SGB III, per la promozione della formazione finalizzata alla prima qualifica occupazionale, sono l’orientamento alla formazione professionale, i sussidi durante il periodo in cui si svolge tale percorso formativo, e la formazione professionale in centri di formazione extra aziendale. Il Governo federale ha lanciato il “Programma speciale per l’istituzione di corsi di formazione primaria per i giovani”; il fondo complessivo è di 279 milioni di euro. È stato introdotto il cosiddetto “training voucher”, con l’obiettivo di sostenere la formazione professionale dei disoccupati. Le cosiddette “opportunità di lavoro” (Arbeitsgelegenheiten) vengono offerte a coloro che beneficiano dell’indennità di disoccupazione e non riescono a trovare un lavoro. Non sono rapporti di lavoro convenzionali e devono essere addizionali e di pubblica utilità. Alle persone che accettano un’opportunità di lavoro viene concessa una retribuzione da 1 a 2 euro per ora lavorativa. I servizi esterni per l’impiego vengono sempre più integrati nel processo di assunzione. Le cosiddette agenzie di lavoro interinale (Personal-Service-Agenturen – PSA) sono agenzie che sottoscrivono un contratto con un’agenzia per l’impiego. Dalla metà del 2003 è stata creata almeno una PSA in ogni agenzia per l’impiego. Queste propongono gli aspiranti lavoratori alle PSA che li “prestano” a aziende terze con una richiesta provvisoria di lavoro. Il programma “Capitale per lavoro” intende procurare fondi per quei datori di lavoro che vogliono assumere disoccupati o creare posti di apprendistato, ma non hanno le disponibilità economiche necessarie. Per i giovani è stato costituito un programma “Jump”, con lo scopo di integrare 100mila persone nel mondo del lavoro e della formazione. Le politiche attive del mercato del lavoro forniscono speciali strumenti per l’integrazione dei lavoratori anziani. Alcune norme speciali per questa categoria sono già state menzionate: i contributi d’integrazione e la promozione di ulteriore formazione professionale. Inoltre, una grossa percentuale dei partecipanti alle misure delle politiche attive del mercato del lavoro sono, infatti, lavoratori anziani. » Grecia La spesa per le politiche attive per l’occupazione risulta essere ridotta rispetto agli standard europei. Nel corso degli ultimi anni, i principali interventi sono stati diretti alla realizzazione di un sistema adeguato di servizi per l’impiego che, dopo una lenta partenza, sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale, con circa 119 uffici. Ciò ha portato alla realizzazione di una nuova metodologia, basata sulla conduzione di interviste personalizzate agli utenti da parte degli operatori, che ha coinvolto circa 76.000 soggetti che ha portato alla realizzazione di piani di reinserimento per l’8,2% degli uomini e per il 13,48% delle donne. 176 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione Considerando i risultati conseguiti, c’è da sottolineare come la maggior parte dei clienti (circa il 60%) coinvolti in tali misure continui a rimanere disoccupata; la principale motivazione è da individuare nella recessione economica e nella generale mancanza di opportunità professionali. Comunque, nel più ampio contesto delle politiche economiche e sociali, si rileva l’adozione di misure per la lotta al lavoro irregolare. Il pacchetto di modifiche contro il sommerso ingloba azioni in materia di politiche fiscali e previdenziali, l’intensificazione delle attività di controllo, assieme ad un maggiore scambio di informazioni tra gli enti di vigilanza. Per quanto riguarda i disabili, vanno ricordati gli incentivi all’assunzione mediante rimborso al datore di lavoro dei costi sostenuti per le misure tecniche necessarie per adattare il posto di lavoro alle esigenze del disabile, nonché i programmi di orientamento, formazione e preparazione all’apprendistato, che tendono ad eliminare lo svantaggio iniziale del portatore di handicap rispetto agli altri disoccupati. Nei confronti dei giovani le misure si sostanziano in primo luogo nella concessione di aiuti finanziari alle imprese che assumano disoccupati giovani o di lunga durata, nonché, specie con riferimento a questi ultimi, in progetti di formazione professionale per facilitare l’entrata (o spesso il rientro) nel mercato del lavoro. Sempre in qualche modo diretti principalmente ai giovani, vanno ricordati anche i programmi che si sostanziano nell’erogazione dei sussidi volti a favorire il mantenimento delle dimensioni occupazionali delle attività alberghiere e delle attività stagionali, nonché le sovvenzioni alle imprese private che assumano studenti delle facoltà universitarie scientifiche. » Irlanda Il dibattito che si è prodotto nel Paese riconosce come il rapido cambiamento del contesto economico richieda una continua adattabilità, nonché il coinvolgimento di tutti i partner sociali nelle politiche tese a mantenere il livello di competitività raggiunto, ad aumentare la produttività e a migliorare le condizioni del mercato del lavoro. La firma dell’accordo “Verso il 2016” a livello imprenditoriale e industriale ha tenuto in considerazione le implicazioni della competitività e dell’occupabilità, nonché il bisogno di flessibilità e di cambiamento, mirando a realizzare un contesto lavorativo di prim’ordine nel quale aumenti il grado di sicurezza occupazionale e siano promosse le pari opportunità e la formazione. La legge sulle disabilità del 2005 è la più significativa disciplina recente riguardo all’accesso all’occupazione per le persone con disabilità e oggi costituisce uno degli elementi centrali del sistema legislativo irlandese su tali diritti di accesso. Essa è suddivisa in sette parti, due delle quali sono più marcatamente rivolte al tema dell’accesso all’occupazione. Significative misure del Governo per il collocamento delle persone sono contenute nel Programma settoriale pubblicato dal Ministero dell’impresa, del commercio e del lavoro ai i focus di xformare 177 seconda PRIMA parte sensi della legge sulle disabilità del 2005 e nel Piano settoriale sulle disabilità 2006 del Ministero della famiglia e degli affari sociali. Gli istituti più rilevanti del sistema di welfare irlandese includono: indennità di disabilità, sussidio di disabilità, pensione per i non vedenti, indennità di invalidità, indennità di infortunio sul lavoro, contributo di reinserimento lavorativo, contributo di reinserimento scolastico, piano per le opportunità di formazione professionale, piano per l’esonero dei datori di lavoro dai contributi previdenziali, piano per la disoccupazione di lunga durata. Tra gli altri strumenti non gestiti dal Ministero della famiglia e degli affari sociali si riportano: il piano Job Assist dell’Ufficio delle imposte, i programmi amministrati dall’autorità nazionale per la formazione e l’occupazione (Foras Áiseanna Saothair, FÁS) e il piano per le opportunità di formazione professionale. » Italia Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte significative novità nel campo delle politiche attive per l’occupazione: miglioramento del contenuto formativo dei contratti di lavoro, incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, misure per accrescere l’occupabilità del Mezzogiorno, liberalizzazione dei servizi per l’impiegocon l’abolizione a partire dal 1997 del monopolio pubblico. Allo stesso tempo, le politiche attive per l’occupazione sono state trasferite alle Regioni che detengono funzioni di pianificazione e di gestione, laddove il management dei servizi è nelle mani delle Province. I risultati scaturiti sono stati eterogenei, in alcuni casi addirittura di successo, mentre al Sud del Paese non si sono riscontrati significativi miglioramenti. In linea con queste riforme, la distribuzione tra misure passive ed attive a partire dal 1997 si è orientata verso queste ultime. La riduzione del tasso di disoccupazione ha infatti permesso la spesa in misure di assunzione e di formazione, sebbene in termini assoluti, tale spesa sia ancora limitata. » Lettonia L’Agenzia Nazionale per l’Occupazione (SEA) è l’istituto responsabile per l’implementazione delle politiche attive per l’occupazione. Costituita nel 1991, promuove le principali misure di sostegno al disoccupato nella ricerca di una nuova collocazione professionale. Gli ultimi dati Eurostat sulla spesa nazionale destinata alle politiche attive, risalgono al 2003 e risultano essere pari allo 0,5% del PIL nazionale. Con l’ingresso nell’Unione europea e con il sostegno dei fondi strutturali, le politiche attive per l’occupazione sono cresciute sensibilmente, con l’adozione a partire dal 2004 di un nuovo modello per la riqualificazione e la formazione professionale che ha consentito il ritorno al mercato del lavoro della metà dei partecipanti a tale iniziativa. 178 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione I servizi per l’impiego cercano di sopperire alle carenze strutturali e formative delle università, istituendo tirocini specifici per i laureati disoccupati. Vengono promosse inoltre una serie di misure per la riqualificazione territoriale delle aree maggiormente depresse del Paese, sviluppano l’autoimpiego e l’imprenditorialità in settori innovativi. » Lituania La spesa complessiva per le politiche attive in Lituania risulta essere molto ridotta, tra le più basse di tutte le nazioni in fase di transizione. Malgrado questo, si assiste al fenomeno dell’attivazione delle politiche nel Paese e, sin dal 1991, si è accresciuta la partecipazione nelle PAL da parte dei soggetti interessati. Considerato ciò, il Paese necessita ancora di una serie di misure per i giovani neolaureati alla loro prima esperienza professionale, così come dell’implementazione della mobilità territoriale. Si riscontra un maggiore bisogno di rendere efficaci le politiche di formazione professionale, in termini di strumenti e di luoghi di svolgimento. Grazie al ruolo svolto dalle parti sociali, è stato possibile adottare una nuova legge per la promozione dell’occupazione, che promuove incentivi per la realizzazione delle condizioni per l’utilizzazione dei servizi erogati dai centri per l’impiego, e prevede la proroga della durata del finanziamento per la formazione professionale dei disoccupati. Nell’ambito delle politiche attive per l’occupazione devono essere intensificati gli sforzi nella promozione della mobilità territoriale, dalle zone più depresse alle aree con un contesto più avanzato. » Paesi Bassi Nel momento in cui sono aumentate le opportunità occupazionali per determinate categorie di cittadini, il Governo dei Paesi Bassi ha investito gran parte delle proprie risorse sul lato dell’offerta, specialmente nel rafforzamento degli incentivi per la sicurezza sociale, nella politica fiscale e nella tutela della salute. Solo nel campo della conciliazione della vita lavorativa con quella familiare sono state adottate misure di modesta entità per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro. Il Governo non intende esplicitamente interessarsi di particolari politiche per gruppi sociali definiti. Una costante riduzione di soggetti percettori di sussidi per la disoccupazione, per la disabilità e per l’assistenza sociale, viene considerata come una misura di successo di tali politiche. Comunque, gli ultimi dati statistici denotano come solo una ridotta minoranza di coloro che beneficiano di tali sussidi decida di rientrare nel mondo del lavoro. Anche se una serie di misure sono state adottate per riorganizzare il processo di reintegrazione di coloro che sono fuoriusciti dal mondo del lavoro, le principali organizzazioni responsabili lamentano la scarsità di risorse finanziarie e la rigidità delle regole esistenti, che spesso impediscono l’assunzione delle misure necessarie. Molti di quelli i focus di xformare 179 seconda PRIMA parte che hanno abbandonato la vita lavorativa perdono i loro benefici, assistono ad un crollo del loro reddito e rimangono intrappolati nella povertà. In linea con l’approccio sul versante dell’offerta, la politica deve offrire le opportunità ai cittadini di partecipare al mercato del lavoro, lasciando a questi ultimi la responsabilità di cogliere tali opportunità. Conseguentemente, i Paesi Bassi non intraprendono molte politiche attive per l’occupazione, con il Governo che risulta riluttante a sviluppare misure per particolari categorie di soggetti e con rari interventi di reintegrazione attraverso gli incentivi. Malgrado questa ridotta capacità di azione, sono state invece sviluppate alcune misure verso i giovani, a supporto del completamento del loro percorso educativo o combinando l’istruzione con l’apprendistato. L’intervento denominato “Operazione Giovani” mira a prevenire l’abbandono scolastico, stimolando l’integrazione nel mondo del lavoro malgrado il successo conseguito, molti decisori politici locali hanno asserito l’insufficienza di tali misure che siano in grado di indirizzarsi verso un numero limitato di persone. Il Rapporto sulle pari opportunità del 2005 sottolinea infatti come le pratiche per l’integrazione sembrino essere progettate esclusivamente per i maschi di origine europea: le donne di colore spesso non riescono a soddisfare i requisiti per una partecipazione di successo nei percorsi di reinserimento. » Polonia Durante gli ultimi 13 anni le riforme economiche hanno determinato profondi cambiamenti nella mentalità dei lavoratori polacchi. Con la fine dell’economia pianificata nel 1989 si è assistito ad un graduale mutamento di mentalità rispetto alla concezione del lavoro che non viene più considerato come qualcosa che si ottiene facilmente e prescinde dalla produttività. Coloro che hanno un impiego oggi tendono a lavorare meglio perché i frutti del loro impegno si riflettono principalmente su loro stessi. La Polonia considera la tematica del lavoro come una priorità e successivamente all’adesione all’Unione europea il Governo sta adottando alcuni programmi per la lotta alla disoccupazione. Tra i principali possono citarsi il Programma “Work First”, è stato ideato per coloro che abbandonano le scuole secondarie. Circa 900mila soggetti hanno abbandonato le scuole per entrare nel mondo del lavoro ed è previsto che circa 500mila di essi chiederanno aiuto per partecipare al progetto di inserimento. Questo programma è parte integrante del programma socio economico di Governo per il 2003-2005. Vi sono state forme di finanziamento, attorno ai 5.000 euro, per avviare alcuni tipi di attività in proprio (non agricole) in zone rurali e per offrire l’opportunità di seguire tirocini, come ad esempio quelli nel campo della tutela dell’ambiente. 180 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione » Portogallo Le istituzioni che governano l’incontro fra domanda e offerta di lavoro dipendono in gran parte dal MSST - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ed operano in sinergia con il Ministero dell’educazione e, talvolta, con il Ministero dell’economia e dell’innovazione. Il’MSST è responsabile della definizione e dell’esecuzione delle politiche relative ai sistemi di protezione e previdenza sociale, all’impiego e alla formazione professionale. Il 27 agosto del 2003 è stata varata la legge n. 199 (successivamente modificata con la legge n. 35/04), che ha riunito tutte le precedenti leggi in ambito giuslavoristico in un unico codice, denominato “Codigo do Trabalho”. L’elemento innovativo, in materia di incontro fra l’offerta e la domanda di lavoro, è dato da una modifica in senso ampliativo dei contratti a termine e interinali, detti in portoghese rispettivamente “contratos de termo fixo” e “trabalho temporario”. Il ricorso alle forme contrattuali flessibili, come è avvenuto negli altri Paesi europei, ha fatto in modo di ampliare le possibilità di assunzione e di primo ingresso nel mercato del lavoro, oltre a contribuire a formalizzare i rapporti di lavoro informali, che nel 1999 ammontavano quasi al 18% sul totale degli occupati. Il nuovo codice ha regolarizzato le forme di lavoro flessibile, ampliando le casistiche ammissibili per il contratto a termine e il contratto di lavoro per somministrazione. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato dallo stesso datore di lavoro per tre volte per una durata complessiva non superiore ai 6 anni. L’attività di collocamento non è appannaggio esclusivo del servizio pubblico per l’impiego. Con il decreto legge n. 124/89 è stato regolamentato l’esercizio dell’attività di collocamento privato e sono state introdotte le agenzie per il collocamento privato, le quali possono lavorare su espressa autorizzazione dello IEFP, principale attore coinvolto nell’esecuzione dei programmi che intervengono sull’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Le attività dello IEFP si suddividono in tre macro categorie: servizi per il collocamento, formazione professionale e riabilitazione professionale. Queste ultime sono dirette ai disabili e a coloro che abbiano subito infortuni invalidanti sul posto di lavoro. » Repubblica Ceca Gli interventi e gli strumenti che rientrano nell’ambito delle politiche attive per l’occupazione nella Repubblica Ceca sono sostanzialmente deboli; di conseguenza, non esistono strategie integrate per la ricerca attiva di nuova occupazione. Nel 2006 la spesa pubblica per le politiche attive si è incrementata del 6,2% rispetto all’anno precedente. Gli interventi in politiche passive sono ugualmente ridotti, ma bisogna sottolineare come i disoccupati siano titolari di differenti tipologie di sostegno al reddito che non rientrano in tale contesto. i focus di xformare 181 seconda PRIMA parte Gli unici nuovi strumenti, parzialmente collegabili a politiche attive per l’occupazione, sono i programmi sponsorizzati dai fondi strutturali, sebbene ancora non siano stati pubblicati risultati in termini di impatto e di partecipanti. » Repubblica Slovacca La legge sui servizi per l’impiego, risalente al febbraio del 2004, ha introdotto nuovi criteri per adottare misure di politica attiva, motivando i soggetti in cerca di occupazione ad attivarsi in modo proattivo. Inoltre, la maggior parte degli strumenti individuati include il principio della discriminazione positiva delle categorie svantaggiate (disoccupati di lunga durata, giovani, soggetti ultracinquantenni, immigrati), garantendo un calo di 5 punti percentuali nel tasso di disoccupazione. Malgrado gli sforzi compiuti per attrarre i soggetti in cerca di occupazione più deboli nel mondo del lavoro, la disoccupazione di lunga durata rimane elevata, aspetto che denota come gli interventi realizzati abbiano interessato in particolare le categorie con meno difficoltà di reinserimento, in possesso di quelle capacità in grado di cogliere l’assistenza offerta. L’attuale schema delle PAL è anche lacunoso in merito alle specifiche esigenze mostrate dai giovani e dai soggetti maggiormente anziani, in quanto le disposizioni si disinteressano spesso delle loro esigenze: i giovani hanno bisogno di strumenti di supporto alla transizione scuola-lavoro, gli anziani necessitano di interventi che promuovano la loro adattabilità al cambiamento. La spesa per le misure di politica attiva è stata relativamente ridotta in Slovacchia, con l’incidenza dell’investimento pubblico pari allo 0,07% del PIL nazionale, rispetto allo 0,32% investito in misure passive. Nel corso del biennio 2005-2006 si è assistito ad un incremento di risorse rivolte alle PAL, sebbene la spesa sia ancora inferiore alla media dei Paesi dell’Unione europea; importante è però il supporto del Fondo sociale europeo. » Regno Unito Sebbene siano state condotte una serie di attività di notevole importanza per lo stato sociale e la lotta alla povertà, con l’introduzione nel 1998 del programma New Deal, il Regno Unito ha posto le basi per la realizzazione di un programma di politiche attive per l’innalzamento dei livelli occupazionali. Alla base di tutto sussiste un insieme di diritti e di responsabilità per i soggetti in cerca di lavoro. Ciascun individuo, nell’ambito di tale programma, riceve un percorso di assistenza personalizzata, in grado di supportarlo nell’accesso al mondo del lavoro o, in alternativa, nell’implementazione delle proprie capacità professionali. Qualora il beneficiario dimostri scarso interesse alle misure adottate nei suoi confronti o non si attivi per la ricerca di un lavoro, si trova nelle condizioni di perdere il proprio sussidio di disoccupazione. 182 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione Esistono sei tipologie di New Deal, ciascuna delle quali diretta a specifiche categorie di soggetti in particolari condizioni, con le principali differenze trasversali che riguardano il periodo necessario per entrare a far parte del programma, nonché la sua obbligatorietà o meno. Il Governo ha esplicitato l’obiettivo di raggiungere un tasso di occupazione pari all’80% e, in questa prospettiva, sta introducendo una serie di riforme specifiche dirette ai soggetti percettori del sussidio di incapacità (Incapacity Benefit – IB) ed alle famiglie monoparentali, al fine di indirizzarle verso il mercato del lavoro. L’Agenda di riforma dello stato sociale è stata introdotta negli ultimi anni con la pubblicazione del Libro Verde nel gennaio del 2006, assieme alla realizzazione del disegno di riforma del sistema di welfare (luglio 2006). Questo documento sottolinea la necessità di intraprendere politiche rivolte a coloro che dipendono esclusivamente dal sussidio per incapacità. Poiché tale supporto sparirà a partire dal 2008, verrà introdotto un nuovo strumento di supporto, denominato ESA, costituito da due strumenti rivolti a coloro che sono giudicati in grado di lavorare e a quelli considerati inabili. Il Governo ha inoltre stabilito di includere entro il 2010 la percentuale del 70% di famiglie monoparentali nel mondo del lavoro. Attualmente sono stati conseguiti risultati lusinghieri, grazie al successo del programma New Deal specifico per questa categoria di persone, che raddoppia le possibilità di ricollocazione professionale per coloro che vi partecipano. » Romania Lo strumento legislativo di riferimento è la legge 76/2002, modificata dalla legge 107/2004. Il principale soggetto per la realizzazione delle politiche e dei programmi in materia di lavoro è l’Agenzia Nazionale per l’impiego (ANOFM). Le politiche del lavoro sono attuate mediante lo strumento dei programmi nazionali e sostenute dal budget assegnato all’Agenzia dal Ministero del lavoro. L’Agenzia presenta al Ministero del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia (MoLSSF) una propria proposta che definisce il mix delle misure da mettere in campo nelle 40 contee e nell’area metropolitana di Bucarest; il consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale per l’impiego, organo tripartito, sulla base del budget a valere sul “Fondo di Assicurazione per la Disoccupazione” approvato dal MoLSSF, autorizza il direttore generale esecutivo a procedere con le attività ed a stipulare convenzioni con le 40 agenzie di contea. I principali programmi e servizi connessi a misure attive, offerti dalle agenzie di contea, dalle agenzie locali e dagli sportelli decentrati, sono gratuiti per gli utenti disoccupati. Tra le principali azioni di politica attiva per l’occupazione, si possono segnalare la formazione all’autoimprenditorialità, rivolta a tutti i disoccupati per l’avvio di microimprese o di iniziative di autoimpiego; il premio di occupazione ai disoccupati che, pur avendo diritto al sussidio di disoccupazione, accettano un posto di lavoro prima del termine del periodo di sussidio; il premio di mobilità: ai disoccupati che accettano un posto di lavoro situato oltre 50 km dal luogo di residenza è riconosciuto un premio pari a due mensilità del salario di riferimento i focus di xformare 183 seconda PRIMA parte dovuto alla posizione lavorativa accettata; infine, la formazione professionale rivolta ai disoccupati, con l’offerta di corsi di qualificazione e di riqualificazione. I corsi sono gratuiti (è previsto il rimborso dei trasporti per chi proviene da aree limitrofe e la residenzialità, se disponibile nel Centro di F.P. che eroga il corso) ed organizzati sia nei Centri di F.P. direttamente gestiti dall’Agenzia Nazionale, che attraverso fornitori esterni accreditati per la formazione di specifici profili professionali. La programmazione delle tipologie corsuali viene svolta dalle agenzie di contea e riguarda profili per cui le previsioni di domanda da parte del mercato del lavoro locale sono ritenute alte (in questo caso l’agenzia ha l’obiettivo di occupare almeno il 60% dei partecipanti) oppure medie (in tal caso l’impegno a collocare i partecipanti è del 30%). » Spagna La struttura decentralizzata dell’amministrazione nazionale è una delle principali caratteristiche nell’organizzazione di tali politiche, nell’ambito delle quali le comunità autonome sono responsabili per la gestione delle principali azioni attraverso i loro servizi per l’impiego, con lo Stato che detiene il ruolo di coordinamento, pianificazione e gestione finanziaria. Uno dei principali obiettivi di tali centri per l’impiego è quello di incrementare il loro rateo di partecipazione nell’intermediazione al lavoro, che nel corso del 2005 ha registrato un’evoluzione negativa (dal 15,6% del 2004 al 13,5% del 2005). Inoltre la riduzione temporale della ricerca di un nuovo impiego rappresenta un altro elemento di azione e, in tale ambito, il mercato del lavoro spagnolo sembra avere conseguito importanti risultati. In ogni caso, tali risultati non possono essere totalmente attribuibili all’efficacia delle politiche attive. In primo luogo, secondo i dati forniti dal Piano Nazionale Spagnolo per l’Occupazione, circa 1/3 dei soggetti divenuti disoccupati ha beneficiato di alcune misure erogate dai servizi per l’impiego. Non solo la copertura di tali misure risulta essere ridotta, ma anche la loro efficacia in quanto, sempre dalla stessa fonte, la metà dei disoccupati (50,5%) partecipanti alle politiche attive non ha trovato una ricollocazione professionale nei sei mesi successivi. In aggiunta, le informazioni provenienti da Eurostat denotano investimenti ridotti in tali politiche, se comparati con il resto dei Paesi dell’Unione europea. Tra le più recenti misure nell’ambito di tale contesto, è stato siglato nel 2006 un accordo tra Governo ed interlocutori sociali sulla formazione professionale. Uno degli elementi chiave di tale accordo è la confluenza dei due sottosistemi della formazione professionale e della formazione continua in un unico e più vasto contesto. Di conseguenza, sono stati stabiliti i principi cardine di tale nuova organizzazione, attraverso un maggiore coordinamento tra l’Amministrazione centrale e le comunità autonome, gli strumenti finanziari adeguati a garantire la gratuità delle prestazioni erogate con ricerca della convergenza ai livelli europei nella partecipazione dei lavoratori ai programmi formativi. Un’altra importante iniziativa riguarda il Piano globale per la modernizzazione dei S∑ervizi per l’impiego, con uno stanziamento di 110 milioni di Euro. 184 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Politiche attive per l’occupazione » Svezia Le politiche per il mercato del lavoro in Svezia fanno riferimento a una serie di sistemi di protezione contro la disoccupazione che supportano gli individui durante il loro periodo di inattività, e a un vasto ambito di programmi di politiche attive per l’occupazione. Una delle caratteristiche salienti del modello svedese ha riguardato proprio l’enfasi verso tali tipologie di politiche, in un sistema in cui la preferenza verso misure di incentivazione al lavoro ha da sempre prevalso sull’erogazione di sussidi verso i disoccupati. In altri termini, i due elementi salienti caratterizzanti delle politiche occupazionali possono essere identificati, da una parte, nella promozione di misure volte all’integrazione dei disoccupati a scapito di misure passive; dall’altra parte, nel ruolo di riferimento individuato nelle imprese nazionali nell’implementazione delle politiche attive per il lavoro come legittimazione sociale. I primi anni Novanta hanno mostrato un rapido deterioramento del contesto occupazionale svedese, con tassi di disoccupazione che hanno raggiunto punte estremamente elevate (8,2% nel 1993); a fronte di questo, il Governo ha deciso di coinvolgere il maggior numero possibile di persone in programmi di promozione dell’occupazione, raggiungendo il 7% della popolazione attiva, orientando le PAL verso lo sviluppo della mobilità geografica ed occupazionale. » Ungheria Nel corso del 2005 il Governo ha iniziato a realizzare un sistema più trasparente di politiche attive per l’occupazione. Le imprese che assumono persone appartenenti alle categorie svantaggiate pagano solo il 15% dei contributi sociali per il primo anno di lavoro, percentuale che raggiunge il 25% durante il secondo anno. In aggiunta, sono esentate dal pagamento della somma forfettaria per la contribuzione sociale. In materia di politiche attive per l’occupazione, è necessario menzionare l’insieme di misure volte a incrementare gli sbocchi professionali per i soggetti con ridotta o scarsa esperienza lavorativa. In particolare, una di esse si applica ai soggetti con meno di 25 anni, con un anno di lavoro alle spalle, titolari di qualsiasi tipologia di percorso educativo. Al fine di ricevere la riduzione fiscale, il dipendente deve restare nel proprio posto di lavoro per almeno tre mesi successivi al periodo di erogazione dei sussidi. Il secondo programma è rivolto ai soggetti provenienti dalle università, con un’età non superiore a 30 anni, che sono stati occupati per un periodo non superiore a due anni successivi al completamento degli studi. In tal caso, il periodo di esigibilità aumenta fino a dodici mesi, senza il requisito di mantenere il rapporto di lavoro dopo il termine dell’erogazione dei sussidi. Altre misure sono in procinto di essere intraprese, una riguardante i disoccupati di lunga durata, per i dipendenti in congedo parentale e per coloro che svolgono assistenza a parenti disabili o malati: in questo caso le caratteristiche sono similari in termini di disciplina fiscale. Il secondo programma mira a supportare i soggetti più anziani e quelli con limitate i focus di xformare 185 seconda PRIMA parte competenze professionali. In questo caso il supporto risulta essere pari al 15% del salario medio lordo, con un periodo di esigibilità pari a due anni. Tali programmi, comunque, si applicano fino al raggiungimento di un importo lordo pari al doppio della retribuzione minima garantita. In definitiva si può osservare come il governo ungherese utilizzi le politiche attive per l’occupazione al fine di incrementare le opportunità lavorative dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento, anche alla luce dei dati statistici che denotano l’estrema difficoltà di individuare, da parte di questi soggetti, uno sbocco professionale. Bisogna inoltre notare che sebbene tali misure possano supportare l’occupabilità di queste persone, esse possono anche avere effetti straripanti. Se il lavoro non ha elevati costi fissi (quali, ad esempio, quelli per la formazione e per il licenziamento), risulta chiaro che il datore di lavoro può avere vantaggi nel licenziare alcuni elementi della propria manodopera e sostituirli con coloro che beneficiano della riduzione fiscale. Questo risulta essere particolarmente vero per i soggetti con ridotte qualifiche professionali, quando le mansioni da svolgere sono tali da risultare facile sostituire un lavoratore con un altro. 186 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning I sistemi di lifelong learning » Austria La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,45% della spesa pubblica totale (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 13,1% (dato 2006). In Austria il sistema di formazione permanente viene erogato da una serie di enti, principalmente società senza scopo di lucro, e da scuole pubbliche specifiche. L’elevata percentuale di abbandono scolastico rilevata nel Paese comporta una scarsa partecipazione a percorsi di educazione professionale e superiore e una ridotta partecipazione numerica nelle università. La capacità del Paese di innovare il proprio sistema educativo può realizzarsi soltanto nel caso di un approccio condiviso e responsabile ai temi dell’istruzione e della formazione (professionale e permanente), nell’ottica dello sviluppo della società basata sulla conoscenza, come prevede la rinnovata Strategia di Lisbona. Nei confronti dei soggetti al primo impiego lavorativo, sono state promosse in tal senso alcune iniziative da parte dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di accrescere la formazione individuale per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. Alcuni lander hanno sviluppato alcuni programmi che finanziano azioni rivolte all’educazione degli adulti, con un positivo impatto in termini di occupabilità. Nel corso del 2006 il Governo federale ha incrementato del 28% la spesa pubblica per interventi nella formazione permanente. » Belgio La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,99% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 7,1% (dato 2006). Le politiche di lifelong learning sono principalmente concentrate su investimenti nel settore dell’educazione formale; tra queste si evidenzia “l’Agenda Formativa 2010”, che mira ad estendere l’offerta formativa ad almeno un lavoratore su due ogni anno, e di obbligare i datori di lavoro a devolvere almeno l’1,9% di quanto stabilito dalla legge sulle Retribuzioni in attività di aggiornamento professionale. Al contempo sono stati adottati nuovi strumenti di monitoraggio dei percorsi riguardanti la formazione formale e quella informale, è stato adeguato il sistema di riconoscimento delle competenze e sono state implementate strutture di consulenza a supporto dello sviluppo professionale dei lavoratori. i focus di xformare 187 seconda PRIMA parte » Croazia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,50% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 2,1% (dato 2005). Il sistema che disciplina la formazione degli adulti durante tutto l’arco della vita è quasi totalmente trascurato, poco sviluppato (per quanto riguarda le istituzioni dedicate ed il personale impiegato) e scarsamente disciplinato dalla legge. Sebbene siano state promosse alcune misure nell’ambito del sistema di educazione nazionale del Ministero della scienza, così come della strategia nazionale per il lifelong learning (dell’osservatorio nazionale della Croazia), nessuna azione di sistema è stata portata avanti per diffondere l’importanza del concetto di apprendimento permanente tra la popolazione. Tale mancanza di attenzione è uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un mercato del lavoro flessibile e dinamico e, nell’ottica di un miglioramento del contesto, è stata definita (2007) una legge sull’apprendimento permanente da includere nel piano nazionale per l’occupazione (NAEP). Nella linea guida numero 4 del suddetto piano, si insiste sull’importanza dell’educazione degli adulti, sulla riforma del sistema di formazione e di educazione, sulla modernizzazione, valutazione, certificazione e riconoscimento dei bisogni formativi sia all’interno che all’esterno del sistema educativo formale. Il Memorandum congiunto sull’inclusione sociale del 2006 propone inoltre di diffondere l’ambito di intervento dei sistemi nazionali di istruzione, riducendo da una parte il fenomeno dell’abbandono scolastico ed enfatizzando, dall’altra, l’apprendimento permanente come strumento di coesione e di sviluppo sociale. » Danimarca La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 8,47% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 29,2% (dato 2006). Le politiche formative svolgono un ruolo di riferimento nel funzionamento del modello danese di flexicurity. Anche in questo contesto i partners sociali sono direttamente coinvolti nella pianificazione e implementazione del sistema, in particolare per quel che riguarda le politiche per la formazione professionale continua (CVT). Una caratteristica peculiare del sistema adottato nel Paese è che fornisce servizi e formazione sia agli occupati che ai disoccupati, secondo un sistema gestito dal Ministero del lavoro, costituito a partire dal 1960. A partire dagli anni Ottanta, la contrattazione collettiva ha conseguito risultati anche nella formazione; i lavoratori possono fruire di due settimane all’anno retribuite per partecipare a percorsi di aggiornamento professionale. Malgrado il sistema appena evidenziato sia principalmente finanziato da denaro pubblico, le attività trasmettono generalmente competenze generiche, piuttosto che di indirizzo 188 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning specifico, trasferibili così nel mondo del lavoro per migliorarne la flessibilità funzionale. Lo sviluppo più importante raggiunto in quest’area è stato raggiunto con gli accordi stipulati tra le parti sociali nella primavera del 2007, nei quali la formazione professionale e l’apprendimento permanente sono stati uno dei temi principali di negoziazione. Il Governo ha proposto il supporto alla riforma del sistema di formazione (con un finanziamento di 1 milione di corone) se i partners sociali concordano sull’incremento del suo finanziamento, sia da parte dei lavoratori che da parte dei datori di lavoro. » Estonia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,09% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 6,5% (dato 2006). Come da corollario alle politiche attive per l’occupazione, l’apprendimento durante tutto l’arco della vita attiva costituisce una politica di rilievo per lo sviluppo delle competenze e delle professionalità di ciascun individuo. Rispetto alla media Ue, la spesa pubblica per l’educazione risulta essere superiore al resto dei Paesi. Ciononostante la partecipazione nell’apprendimento permanente in Estonia è sotto la media: le statistiche nazionali (2005) dimostrano come questo non riguardi i gruppi più vulnerabili della società, quali le donne, i soggetti con basso profilo educativo, gli anziani. Uno dei motivi principali dei bassi tassi di partecipazione risiede nell’assenza di finanziamento della formazione degli adulti, lacuna sopperita dallo sviluppo di diversi progetti in tal senso, promossi nell’ambito degli interventi del Fondo sociale europeo. Nel novembre del 2005 è stata approvata la strategia per l’apprendimento permanente per il periodo 2005-2008, che prevede l’allargamento delle opportunità di apprendimento per gli adulti nel periodo di riferimento. Inoltre, vengono garantiti sbocchi formativi per i soggetti con disabilità e le minoranze etniche. Obiettivo di tale strategia è il raggiungimento del 10% di partecipazione a percorsi di formazione da parte di soggetti di età compresa tra i 25 e i 64 anni. » Finlandia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 6,43% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 23,1% (dato 2006). Il sistema formativo finlandese risulta essere superiore alla media degli altri Paesi europei, raggiungendo (anche nel settore dell’apprendimento permanente) gli obiettivi stabiliti dall’Unione in materia di istruzione e di formazione. Per il 2008 l’obiettivo globale della popolazione lavorativa che partecipa a percorsi formativi è stabilito attorno al 60%, superiore quindi rispetto al 54% del 2000. Al fine di pro- i focus di xformare 189 seconda PRIMA parte muovere la mobilità occupazionale di una forza lavoro in costante invecchiamento attivo, sono state adottate alcune misure, sia di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, per ulteriori percorsi formativi, sia concernenti specifici programmi di apprendimento sul luogo di lavoro. Il Paese ha da sempre investito sulla pianificazione individuale dei percorsi di studio, anche dopo la realizzazione del decentramento amministrativo avviatosi negli anni Novanta, sebbene l’educazione degli adulti non abbia ancora raggiunto tutta la popolazione, essendo spesso rivolta a coloro che sono già in possesso di un buon curriculum educativo, che non appartengono necessariamente ad una categoria professionale definita. » Francia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,81% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 7,5% (dato 2006). In materia di flexicurity, due grandi riforme sono state recentemente messe in pratica: la legge del 4 maggio 2004 e la legge sulla modernizzazione sociale del 2002. La prima ha sviluppato l’accordo interprofessionale sulla formazione lungo tutto l’arco della vita, garantendo la messa a regime del diritto individuale alla formazione (DIF), ossia almeno 20 ore all’anno, cumulabili in 6 anni. La seconda permette un riconoscimento delle competenze acquisite durante la vita attiva, sotto forma di una certificazione, sebbene tale processo stia incontrando alcune difficoltà nella sua messa in opera. La riforma del mercato del lavoro del 2008 ha stabilito come lo sviluppo delle competenze dei lavoratori costituisca inoltre un elemento determinante per lo sviluppo delle carriere: è stato quindi promosso il bilancio di prossimità, per la valutazione dei bisogni e per la promozione di percorsi di formazione professionale volti al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell’occupabilità e della trasferibilità delle competenze individuali. » Germania La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,60% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 7,5% (dato 2006). La Germania ha completato nel 2005 il Programma per l’apprendimento permanente. Finanziato dalla Commissione federale per la pianificazione dell’educazione, tale programma ha visto la partecipazione di 15 Lander con circa 22 progetti (cofinanziati dal Governo al 50%), con l’obiettivo di collegare i differenti settori dell’educazione mediante reti e partenariati. Nell’ottica dell’apprendimento permanente, è stata promossa di una maggiore responsa- 190 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning bilità individuale, attraverso la realizzazione di percorsi educativi individuali. Il Ministero Federale per l’educazione ha inoltre costituito una commissione per una radicale riforma dei sistemi di formazione in Germania, raccomandando l’adozione di un apposito provvedimento per la promozione dell’apprendimento permanente, e misure di sostegno ai percettori di redditi minimi, per fornire incentivi e supporto nello sviluppo delle proprie abilità professionali. » Grecia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,22% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 1,9% (dato 2006). La partecipazione a programmi di apprendimento permanente ha riguardato circa il 2% di tutta la popolazione attiva, una delle performances più deboli di tutti i Paesi dell’Unione europea. Un altro anello debole della catena del lifelong learning è rappresentato dalle attività di formazione continua, specialmente verso i soggetti occupati: circa il 49% di essi necessita di tale percorso di aggiornamento. In tale contesto è stato promosso uno strumento specifico (LAEK) per utilizzare parte della contribuzione del datore di lavoro esclusivamente per scopi formativi. Le tematiche specifiche dell’apprendimento permanente sono state oggetto di una specifica legge, numero 3369 del 2005, sul lifelong learning. Questo dispositivo contiene un numero rilevante di norme volte a promuovere lo sviluppo del capitale umano: costituzione di un comitato di alto profilo con il compito di fornire le strutture e promuovere le iniziative necessarie sul tema; costituzione di un’unità di assistenza tecnica; realizzazione di Istituti per l’Apprendimento Permanente nell’ambito delle università e degli istituti tecnici superiori (TEIs). Tale legge mira anche allo sviluppo dei profili professionali individuali, realizzati da speciali comitati costituiti dai principali partner sociali, da includere obbligatoriamente nei singoli programmi formativi. » Irlanda La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,75% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 7,5% (dato 2006). In un contesto occupazionale in crescita, il raggiungimento di un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza è importante: implica una rapida transizione tra diverse opportunità professionali, la capacità di sviluppare competenze attraverso l’apprendimento permanente, una migliore organizzazione gestionale del lavoro. La facilitazione di percorsi di apprendimento permanente nel settore privato è stata nel corso degli anni debole; pertanto tale tematica ha riscontrato ampio risalto nell’ambito del i focus di xformare 191 seconda PRIMA parte dibattito politico corrente, scaturito nella realizzazione dell’accordo congiunto denominato “Towards 2016”. Sono così state identificate una serie di priorità per la costituzione di un sistema di lifelong learning affidabile e duraturo che vedono nell’aumentata partecipazione dei soggetti più deboli (attraverso politiche che garantiscano maggiori opportunità di accesso ai sistemi educativi), nell’offerta di supporto alla partecipazione a percorsi di educazione superiore per chi non è autonomamente in grado di intraprenderli e nella formulazione di una Strategia Nazionale sulle Competenze per la realizzazione di un quadro strategico a medio termine, gli strumenti più importanti per lo sviluppo e la crescita delle risorse umane. » Italia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,59% (dato Eurostat 2004) mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 6,1% (dato 2006). Pertanto, in termini di prodotto interno lordo, le attività finanziate dal settore pubblico in Italia risultano essere significativamente inferiori alla media europea, con un’offerta formativa eterogenea, anche per via del decentramento delle responsabilità organizzative confluite nelle Regioni, senza un rigido controllo a livello centrale. » Lettonia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,08% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 6,9% (dato 2006). Lo sviluppo di sistemi di lifelong learning si è avviato nel 1993 con la costituzione dell’Associazione lettone per l’educazione degli adulti. Ad oggi, una rete di centri deputati a tale scopo, assieme ad enti di coordinamento, è stata costituita a livello delle municipalità, grazie alla costituzione del Consiglio tripartito per la formazione professionale. Il lento sviluppo in tema di riforma amministrativa e territoriale della Lettonia, con il relativo ritardo nella pianificazione delle principali iniziative a livello regionale, ha inizialmente costituito un ostacolo nello sviluppo del programma per la crescita delle risorse umane. I datori di lavoro sono stati coinvolti nello sviluppo e nella valutazione degli standard occupazionali, nell’elaborazione di aiuti e linee guida metodologiche per i programmi educativi, nella realizzazione di programmi per l’aggiornamento professionale dei formatori. Il programma nazionale per l’apprendimento permanente è stato adottato nel mese di dicembre 2004, a seguito del manifestarsi dell’esigenza di adattare le capacità e le competenze di fronte al mutato contesto economico e sociale del Paese. Per costituire tale sistema il Governo ha adottato la decisione di ristrutturare tutti gli schemi per il decentramento degli 192 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning istituti di formazione professionale, ponendoli comunque sotto il controllo del Ministero dell’educazione e della scienza. Tale programma è stato elaborato sotto forma di 6 progetti simultanei, uno per ciascuna regione. Nel mese di settembre 2006 il Ministero della scienze e dell’educazione ha approvato le “Linee Guida sull’Educazione per il periodo 2007-2013”, uno dei documenti più importanti nella pianificazione di medio termine del Paese. Il principale obiettivo è quello di offrire a ciascun cittadino la possibilità di seguire percorsi di apprendimento permanente, secondo le esigenze individuali, le abilità, i bisogni, nel contesto di sviluppo economico nazionale. » Lituania La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,20% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 4,9% (dato 2006). Attualmente, quindi, il livello di partecipazione alla formazione permanente in Lituania è considerevolmente inferiore alla media dei Paesi europei; ciononostante, la partecipazione dei partner sociali alla costituzione e all’implementazione di tale sistema risulta essere in costante aumento a partire dal 2001, sebbene tali soggetti non abbiano abbastanza capacità nel rappresentare i loro interessi presso gli enti formativi. Nel 2004 è stata approvata la Strategia per l’implementazione della formazione permanente e dei relativi piani di sviluppo. La formazione continua è stata definita come una delle principali priorità, nell’ambito della quale è stato dato particolare risalto alla formazione degli adulti. Durante il periodo 2005-2006 è stato ulteriormente sviluppato il sistema di educazione continua accessibile a tutti, con lo scopo di realizzare un contesto caratterizzato da tipologie formative in grado di adattarsi alle esigenze di ciascun individuo, al fine di migliorarne l’occupabilità. In questo contesto e nell’ottica di investire nel capitale umano, il Ministero dell’educazione e della scienza ha avviato la realizzazione di 118 progetti sulla formazione permanente, sviluppati da enti promotori specifici e finanziati con il contributo del Fondo sociale europeo. » Paesi Bassi La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,18% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 15,6% (dato 2006). I Paesi Bassi hanno adottato una serie di misure per incoraggiare i lavoratori ad intraprendere percorsi di formazione permanente durante tutto l’arco della loro vita attiva. All’inizio del 2006, con l’introduzione dell’Accordo sui cicli di vita, è stato consentito ai lavoratori di investire parte del loro stipendio nel finanziamento di congedi formativi in pe- i focus di xformare 193 seconda PRIMA parte riodi definiti, con un indubbio vantaggio in termini di deduzioni fiscali nel momento in cui i lavoratori si trovano nella condizione di prelevare il denaro precedentemente depositato, per finanziare tali tipologie formative. Per implementare gli obiettivi sanciti dalla Strategia di Lisbona e per rafforzare gli accordi precedentemente raggiunti, una nuova agenzia temporanea è stata costituita nel 2006 per un periodo di due anni, come iniziativa congiunta tra il Ministero dell’educazione ed il Dipartimento degli affari sociali e dell’occupazione, con gli obiettivi di incrementare la percentuale di soggetti con un livello di formazione professionale intermedio; stimolare l’iscrizione degli studenti a percorsi di istruzione superiore; di incoraggiare percorsi di educazione supplementare per gli occupati e i disoccupati. L’agenzia svilupperà un sistema di certificazione per la regolamentazione delle competenze e delle esperienze acquisite altrove, con l’obiettivo di migliorare la posizione dei lavoratori e di coloro che risultano essere attualmente disoccupati. » Polonia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,41% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 4,7% (dato 2006). La spesa pubblica per l’istruzione risulta essere relativamente alta nel Paese, superiore comunque alla media europea, sebbene lo sviluppo e la disponibilità di sistemi di apprendimento permanente sia inadeguata (solo il 5% della popolazione attiva partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento professionale – fonte: Commissione europea 2006). La ridotta partecipazione della forza lavoro al lifelong learning è principalmente il risultato della mancanza di programmi nazionali educativi e formativi promossi dallo Stato, nonché dello scarso coinvolgimento dei datori di lavoro in tali processi. Conseguentemente, vi è la mancanza di un chiaro concetto di che cosa sia la visione di un sistema moderno di educazione e di che cosa lo determini, contestualmente alla mancanza di informazioni sulla reale domanda formativa per i lavoratori e i formatori. In tale contesto, il Ministero per l’educazione ha adottato nel 2003 un documento strategico sullo sviluppo della formazione continua e permanente fino al 2010, con l’obiettivo strategico di fornire un supporto e l’orientamento per lo sviluppo della competitività individuale e per stimolare l’innovazione. La strategia si basa sulle corrispondenti priorità stabilite a livello europeo e la sua implementazione viene svolta sia dall’amministrazione centrale, che da istituti educativi preposti e dai partner sociali, mediante il finanziamento nazionale e quello del Fondo sociale europeo. All’inizio del 2007, il Governo ha proposto un disegno di legge per lo sviluppo di una piattaforma di e-learning, che (sebbene sia diretto a particolari categorie di lavoratori, soggetti svantaggiati in primis) ha lo scopo di migliorare il contenuto qualitativo dei servizi erogati di formazione a distanza. 194 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning » Portogallo La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,31% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 3,8% (dato 2006). I bassi livelli formativi del Paese continuano a limitare la produttività e la crescita economica: nel 2006 il 72,1% della popolazione occupata e il 73,7% di quella senza un lavoro risultavano aver beneficiato di non più di nove anni di educazione scolastica. Inoltre, l’erogazione di sistemi di apprendimento permanente è uno dei punti di maggiore debolezza nel Portogallo; per questo motivo, è stata promossa nel 2005 l’iniziativa “Nuove Opportunità” che ha l’obiettivo di riqualificare professionalmente 1 milione di adulti entro il 2010. » Repubblica Ceca La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,42% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 5,6% (dato 2006). La dimensione e le misure di politica attiva per l’occupazione nella Repubblica Ceca sono incredibilmente ridotte; basti pensare che nel lasso di tempo intercorrente tra il 1997 ed il 2004 sono state investite somme di denaro pari allo 0,1% del PIL nazionale. Recentemente sono stati adottati programmi orientati verso tale obiettivo, finanziati con il contributo dei fondi strutturali; ancora però non si è in possesso di informazioni sui risultati conseguiti e sulla partecipazione degli individui. » Repubblica Slovacca La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,21% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 4,3% (dato 2006). Il concetto di lifelong learning è stato adottato dalle autorità nazionali da parecchio tempo e numerosi documenti strategici e nuovi disegni di legge sono stati prodotti durante gli ultimi cinque anni in merito. Nonostante gli sforzi profusi e l’impegno politico, una strategia nazionale sull’apprendimento permanente risulta ancora latitare. Il lifelong learning nella Repubblica Slovacca comprende l’educazione formale (sviluppata nell’ambito del sistema scolastico: pre-scuola, istruzione primaria, secondaria e superiore) e l’educazione non formale (realizzata al di fuori dei percorsi ordinari e comprendente le associazioni civiche, i centri per il lavoro e altri enti). Il contesto legislativo per entrambi i sottosistemi è assai debole. Nell’educazione formale ciò riguarda principalmente l’assenza di una norma sulla scuola, i focus di xformare 195 seconda PRIMA parte che dovrebbe consentire la transizione da un sistema tradizionale ad uno più moderno, in grado di garantire l’acquisizione e l’applicazione delle informazioni, invece che la memorizzazione delle stesse. La Slovacchia presenta tradizionalmente una bassa percentuale di abbandono scolastico e detiene degli ottimi risultati nel completamento dell’istruzione giovanile (il 91,5% della popolazione in età compresa tra i 22 e i 24 anni, ha completato il ciclo di istruzione secondaria, mentre la media europea è del 76,9%). Comunque, la partecipazione della popolazione adulta nei percorsi educativi e formativi risulta essere solamente del 5%, mentre la media Ue è del 11%. Considerevole è il sorprendente ridotto tasso di partecipazione dei disoccupati e dei soggetti inoccupati: circa il 2,3% di essi prendono regolarmente parte a percorsi di sviluppo delle competenze e di maturazione professionale. Secondo i dati di Eurobarometro, il 60% dei lavoratori slovacchi non ha mai seguito alcun corso di aggiornamento negli ultimi 12 mesi. » Regno Unito La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,29% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 26,6% (dato 2006). Ciò riflette l’interesse per queste problematiche e la maggiore considerazione del tema nel Regno Unito, ma anche gli investimenti ridotti, che si sono protratti nel tempo, adottati dai precedenti governi. Malgrado i progressi compiuti nel sistema educativo nazionale, almeno un terzo di tutta la popolazione risulta essere in possesso di un rilevante deficit culturale. Per questo motivo, la formazione permanente ha assunto un ruolo fondamentale. Il Libro Bianco sull’Educazione (marzo 2006) sottolinea il processo di riforma in atto delle strutture educative e formative del Regno Unito, evidenziando sei temi: •sistema specializzato centrato sull’occupabilità; •sistema in grado di venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro; •strategia nazionale per l’insegnamento e l’apprendimento nell’istruzione superiore; •quadro logico in grado di diffondere le esperienze di successo e ridurre i fallimenti; •nuovi rapporti con le università e i college, con relativa riforma del meccanismo di finanziamento e di supporto. Particolarmente significativa nella riforma è la proposta di un nuovo Quadro delle Qualifiche e dei Curricula (QFC), che introduce un sistema unitario basato sull’acquisizione di crediti, per garantire a tutti i soggetti lo sviluppo di competenze tramite tutti gli elementi per l’apprendimento. Infine, il Regno Unito vanta un ottimo livello nei sistemi di istruzione superiore, specialmente per gli studenti più volenterosi e capaci. Comunque una rapida crescita nella partecipazione ai percorsi di educazione universita- 196 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo I sistemi di lifelong learning ria, avviatasi negli anni Ottanta, non è stata supportata dal necessario finanziamento, con il risultato di una bassa percentuale di soggetti in grado di terminare il ciclo di studi. » Romania La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 3,29% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 1,3% (dato 2006). Alla luce di quanto è emerso anche dal monitoraggio del primo NAP Occupazione, e in linea con il Documento programmatico per il 2004-2006, il “National Development Plan”, sono state definite alcune priorità strategiche, tra le quali la costituzione di un sistema di formazione professionale per gli adulti. Attualmente esiste un piano di breve-medio periodo per la formazione permanente, che deve essere approvato dal Governo. » Spagna La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 4,25% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 10,4% (dato 2006). L’elemento più evidente in merito alle prestazioni conseguite nell’implementazione del lifelong learning non riguarda l’attuale contesto del mercato del lavoro spagnolo, ma il mutamento metodologico sugli indicatori, avvenuto nel 2005. Precedentemente tale variazione, che concerne l’inclusione della formazione informale nelle ricerche statistiche, la Spagna ha presentato delle ridotte performances in termini di LLL, una percentuale di soggetti coinvolti in misure per l’apprendimento permanente pari alla metà della media europea. Dopo tale modifica, il Paese ha raggiunto risultati simili al resto delle nazioni dell’Unione, cosa che certamente ha avuto importanti implicazioni nelle misure strutturali per l’approccio alla flexicurity. Ciononostante, sebbene tali dati siano migliori rispetto ai parametri precedenti, la qualità e l’appropriatezza della formazione in termini di adattabilità dei lavoratori dovrebbero rimanere elementi chiave per la promozione dei programmi formativi verso i destinatari. In base agli ultimi dati, il numero di occupati che hanno ricevuto un percorso di riqualificazione professionale è aumentato del 9% tra il 2004 ed il 2005. » Svezia La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 7,35% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 32,10% (dato 2006). i focus di xformare 197 seconda PRIMA parte Il ruolo crescente nelle politiche attive per l’occupazione della formazione permanente denota l’evidenza e l’importanza che il Governo ed i partner sociali danno ai sistemi di mobilità occupazionale ed allo sviluppo delle competenze lungo tutto l’arco della vita attiva. Secondo i principali standard internazionali, il percorso e il completamento formativo della popolazione svedese è chiaramente superiore alla maggioranza dei Paesi dell’Unione europea ed alle nazioni OECD. Alla fine del secolo scorso risultava che più del 50% della popolazione adulta aveva conseguito un’istruzione superiore, mentre il 30% di essi era in possesso di una laurea. Nel corso dell’anno scolastico 2003–2004, almeno il 45% degli studenti di età compresa tra i 19 ed i 26 anni ha deciso di proseguire il ciclo di istruzione, iscrivendosi all’Università. Per quanto riguarda i lavoratori, fin dal 1974 essi avevano il diritto di assentarsi per motivi di studio e di aggiornamento professionale. La legislazione sulle ferie per motivi formativi è estremamente flessibile e consente ampia discrezionalità agli individui nella scelta dei percorsi di studio. L’accesso alla formazione è inoltre garantito da un sistema di prestiti pubblici con tassi di interesse contenuti. La legge sulle ferie individuali per la formazione ha il duplice scopo di incoraggiare la mobilità occupazionale e sociale e di facilitare l’accesso ai sistemi di formazione per i lavoratori in possesso di bassi livelli di istruzione. La sua estrema liberalità permette a tutti i lavoratori con almeno sei mesi di servizio di scegliere il percorso formativo rispondente alle proprie necessità, senza vincoli sulla tipologia e sulla durata. Le stesse assenze dal lavoro possono essere di natura flessibile, variando da permessi orari giornalieri alle ferie vere e proprie. Un’altra caratteristica del sistema educativo svedese è data dalla opportunità di completare il proprio percorso professionale sia con i sistemi tradizionali di formazione, sia con percorsi mirati “on the job”. Sul luogo di lavoro, infatti, l’opportunità per il soggetto di sviluppare le proprie competenze viene vista come un elemento chiave nel processo di apprendimento permanente e per questo motivo nel 2005 è stato rilevato come il 33,5% della forza lavoro del Paese ha partecipato a diverse tipologie di formazione in azienda. » Ungheria La spesa pubblica per i sistemi di istruzione e di formazione è risultata essere pari al 5,43% (dato Eurostat 2004), mentre la percentuale della popolazione adulta che partecipa al lifelong learning è risultata essere pari al 3,80% (dato 2006). Durante l’ultimo decennio, il livello dei titoli di studio della popolazione ha mostrato grandi miglioramenti. A titolo dimostrativo, all’interno della popolazione compresa tra i 25-59 anni, che è il più significativo per il mercato del lavoro, la percentuale di coloro che hanno soltanto la formazione della scuola dell’obbligo è calata significativamente, mentre la proporzione della popolazione con la licenza di scuola secondaria e d’istruzione superiore è cresciuta considerevolmente. 198 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Di conseguenza, il livello medio di formazione della fascia d’età economicamente attiva si è avvicinato alla media dell’Unione europea. Nel 1990 quasi la metà di questo gruppo d’età aveva completato soltanto gli otto anni di formazione primaria mentre nel 1999 era poco più di un quarto (Ue: 36%). La percentuale di persone con formazione secondaria (professionale compresa) è aumentata dal 40% al 60% mentre il 41,9% (Ue: 43%) ha superato l’esame finale della scuola secondaria (equivalente a GCSE) che corrisponde ad un livello “superiore-secondario” internazionale. La formazione e i corsi di aggiornamento svolgono un ruolo importante nell’affrontare e nel limitare la disoccupazione. Fra un quarto ed un terzo della spesa per le misure attive viene dedicato a questo scopo. Nell’ultimo decennio, il 13-18% dei disoccupati ha partecipato a questo tipo di formazione. Circa un terzo di essi era rappresentato da giovani professionisti che iniziavano la loro carriera (ciò mostra la mancanza di corrispondenza fra la formazione all’interno del sistema di istruzione tradizionale ed i requisiti richiesti dal mercato del lavoro). Il numero di allievi è diminuito, la soglia della disoccupazione da allora ha cominciato a crescere di nuovo. Nel 2003 il numero degli addetti alla formazione sovvenzionata è ammontato a 97mila persone. Oltre alla creazione dei centri di formazione regionale, il sistema di formazione ha subìto un processo importante di ristrutturazione, con un aumento delle prestazioni dei fornitori di formazione. Inoltre è emerso un certo numero di organizzazioni private per la formazione. Il numero di aziende che svolgono un ruolo nel mercato della formazione è valutato intorno a cinquecento o seicento. Attualmente le organizzazioni non governative forniscono servizi di formazione (fondazioni addette alla formazione delle persone disoccupate, rete delle istituzioni culturali, ecc.), svolgendo un ruolo importante. Allo stesso tempo, le reti istituzionali non includono l’auto formazione specifica o altre forme di apprendimento, la cui importanza sembra crescere continuamente. i focus di xformare 199 seconda PRIMA parte Sistemi di protezione sociale » Austria La percentuale dedicata agli interventi nel sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 29,1% del PIL (dati Eurostat 2006). Questo denota che tale investimento è stato uno dei più elevati tra i Paesi europei. Per quanto riguarda il sussidio di disoccupazione, l’Austria rientra nella media europea (1,8%) per quanto riguarda questa voce di spesa. I trasferimenti di denaro (1,6%) sono erogati sotto forma di prepensionamenti e sussidi di disoccupazione nel caso di cessazione dell’attività lavorativa o di possibilità, temporanea o permanente, di prendere parte al processo produttivo, assolvendo alla funzione di assistenza o di previdenza nel periodo di inattività lavorativa. Ci sono anche interventi attivi, dal lato dei trasferimenti in denaro, finalizzati alla formazione professionale (0,2%). » Belgio La percentuale dedicata agli interventi nel sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 29,3% del PIL (dati Eurostat 2006). Nel 2003 la spesa sociale totale ammontava al 29,7% del PIL, con un incremento di circa 0,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente; la spesa per la protezione sociale è stata del 28,3% nello stesso anno. In materia di disoccupazione, la spesa per sussidinello stesso anno è stata pari al 3,5%. Ci sono stati anche interventi attivi dal lato dei trasferimenti di denaro. Negli ultimi 25 anni il tetto per il calcolo dell’importo sostitutivo del reddito, eccetto quello della pensione, è rimasto molto indietro rispetto alla crescita salariale. Il “Patto per le Generazioni” include un meccanismo giuridico che collega l’andamento dei benefici sociali alla ricchezza nazionale. Tale principio verrà regolato con andamento biennale, in seguito alla consultazione con i partner sociali. » Croazia Il Paese sta sviluppando un moderno sistema di protezione sociale che consiste nell’implementazione del regime pensionistico, di quello assicurativo e della tutela contro la disoccupazione. L’ammontare della spesa diretta verso tale sistema è pari al 24% del PIL nazionale (dati 2004), con una riduzione di due punti percentuali rispetto al 2001; il sistema pensionistico assorbe più della metà di tutte le spese per la protezione sociale. In materia di reddito minimo garantito, mentre non è stato stabilito un tetto massimo retributivo, quello minimo viene annualmente determinato dal Governo e a tutt’oggi risulta essere pari a 280 euro. Nel settore delle politiche occupazionali la Croazia sta percorrendo la stessa direzio- 200 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale ne adottata nel resto d’Europa, vale a dire la riduzione delle liquidazioni e del periodo di preavviso, con una maggiore enfasi sull’erogazione di sussidi di disoccupazione dipendenti dall’effettiva partecipazione a programmi formativi e di reinserimento professionale. » Danimarca La percentuale dedicata agli interventi nel sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 30,7% del PIL (dati Eurostat 2006). La caratteristica principale del sistema di protezione sociale della Danimarca è lo sviluppo e la realizzazione di un impianto a due rami, uno per gli occupati e i disoccupati, l’altro per quei gruppi senza alcun legame con il mondo del lavoro. Entrambi i sistemi hanno, sin dalla fine del 1800, la sicurezza sociale come obiettivo primario e da allora e durante gli ultimi cento anni tali sistemi si sono sviluppati fino ai giorni nostri. Il sistema danese di assicurazione contro la disoccupazione è basato sull’apparato denominato “Ghent”, consistente in 31 fondi assicurativi riconosciuti dallo Stato, dieci dei quali operanti in specifici settori del mondo del lavoro; la partecipazione a tali fondi è pertanto rivolta a soggetti impiegati in determinati ambiti lavorativi; tredici di tali fondi operano anch’essi in specifici settori, ma consentono l’iscrizione anche di imprenditori e di liberi professionisti impiegati in tale contesto; tre di essi sono fondi trasversali (possono parteciparvi tutte le categorie di lavoratori e i disoccupati); quattro sono fondi per la disoccupazione, mentre uno ammette soltanto l’autoimpiego. Quando un soggetto si muove da un fondo all’altro, vengono contestualmente trasferiti i sussidi di disoccupazione. C’è da sottolineare come la maggior parte di questi fondi siano collegati ad associazioni sindacali. L’attuale sistema per il supporto economico dei disoccupati risale alla vasta riforma dei sussidi contro la perdita del lavoro del 1970, con la quale lo Stato ha assunto la responsabilità del finanziamento dei costi aggiuntivi causati da incrementi disoccupazionali. I membri dei fondi correlati sono comunque obbligati a pagare un contributo determinato di adesione, indipendentemente dal loro stato professionale. Il meccanismo di finanziamento implica che la percentuale della partecipazione pubblica dipenda dal totale dei disoccupati. In periodi di crisi, come quello dei primi anni Novanta, la quota governativa ha raggiunto l’80%, diminuita poi al 50% a seguito della ripresa economica. Il rapporto che intercorre tra l’assicurazione contro la disoccupazione, la protezione occupazionale e le politiche attive del lavoro è spesso evidenziato come una delle principali caratteristiche del modello danese di flexicurity, secondo la seguente configurazione: •mercato del lavoro flessibile con un elevato livello di flessibilità numerica indicata dall’alta percentuale dei flussi di lavoratori che entrano e fuoriescono dalla disoccupazione; •basso livello di protezione occupazionale, che consente ai datori di lavoro di adattare la consistenza numerica della propria manodopera alle mutate condizioni economiche; i focus di xformare 201 seconda PRIMA parte •generoso sistema di supporto economico per i disoccupati; •politiche attive del lavoro mirate a incrementare le competenze degli individui che non risultano essere in grado di rientrare autonomamente nel mondo del lavoro dopo un periodo di disoccupazione. » Estonia La percentuale dedicata agli interventi nel sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 13,4% del PIL (dati Eurostat 2006). I sussidi di disoccupazione e la legislazione di protezione del lavoro sono in un certo senso le due alternative per la tutela dei lavoratori contro la disoccupazione. In Estonia una rigida legislazione del lavoro, combinata con un elevato livello di erogazione delle liquidazioni, vengono viste come complementari al basso tasso di sostituzione e alla relativamente breve durata del sussidio di disoccupazione. Nel 2002 è stato introdotto il sistema dell’assicurazione per la disoccupazione (UI), con l’avvio dell’erogazione dei primi pagamenti a partire dal 2003. Attualmente il sistema di compensazione è caratterizzato da due istituti: il primo, rappresentato dall’assicurazione contro la disoccupazione (UI), è basato sulla retribuzione maturata ed è finanziato dalla contribuzione obbligatoria; il secondo istituto, il sussidio per l’assistenza alla disoccupazione (UA), è finanziato con fondi pubblici. Tale sistema ha garantito una maggiore certezza del reddito tra i disoccupati ma, se comparato a livello internazionale, il livello dei sussidi risulta essere ancora ridotto, così come quello dei contributi erogati dai datori di lavoro e dai lavoratori per il fondo di disoccupazione. La durata del sussidio di assicurazione di disoccupazione è compresa tra 180 giorni ed un anno, in base al periodo del pagamento dei contributi. In Estonia vengono inoltre erogati sussidi ai disoccupati, finalizzati alla creazione di lavoro autonomo, ma solo il 54% di coloro che sono effettivamente disoccupati riceve questo tipo di beneficio. » Finlandia La percentuale dedicata agli interventi che fanno riferimento al sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 26,7% del PIL (dati Eurostat 2006). Nel corso degli ultimi anni il tasso di crescita annua della spesa sociale totale è stato sempre inferiore di due punti percentuale alle medio europeo, collocandosi nel 2004 al 26,9%. Le rigidità strutturali generate dal sistema di protezione sociale nazionale hanno limitato l’aggiustamento e la modernizzazione del mercato del lavoro, specialmente durante la fase di recessione degli anni Novanta. L’impatto congiunto della tassazione sul lavoro e del sistema di sicurezza sociale, assieme ad un livello elevato di servizi e sussidi erogati, ha avuto come conseguenza un decremento motivazionale nella ricerca di nuova occupazione. 202 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale Al fine di aumentare il tasso di partecipazione al mondo del lavoro, è stata ridotta la tassazione sul reddito e si è realizzata una poltica di riduzione dei benefici (collegati al reddito) per l’assistenza sociale. Il potenziale occupazionale per i lavoratori anziani con reddito minimo è stato migliorato nel corso del 2005, attraverso alcuni sussidi ai datori di lavoro legati all’assunzione di manodopera con più di 54 anni di età. Inoltre, la riduzione dei costi indiretti del lavoro può rappresentare un incentivo all’occupabilità (specialmente nel settore dei servizi), se tale riduzione rientra nell’ottica di un processo di riforma fiscale e del mercato del lavoro. Su questo percorso la Finlandia sta indirizzando le proprie strategie. » Francia La percentuale dedicata agli interventi nel sistema di protezione sociale nazionale è risultata essere pari al 31,2% del PIL (dati Eurostat 2006), mentre nel 2003 la spesa totale annua per misure sociali si è assestata al 30,9% del PIL, una delle più elevate percentuali nell’Unione europea. Dal punto di vista della flexicurity, la sfida in materia di protezione sociale in Francia è l’evoluzione rispetto ad un regime che si è costruito intorno ad una relazione stretta con lo status di disoccupazione, evoluzione che è anche condizione necessaria per la mobilità professionale e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. L’indennità di disoccupazione non è affatto sistematica e non riguarda solo i disoccupati. Anche altre categorie hanno accesso al regime di solidarietà, e al reddito minimo di inserimento. I giovani risultano essere i soggetti meno tutelati dall’assicurazione contro la disoccupazione, specialmente coloro che hanno un impiego di tipo precario. Meno di un lavoratore atipico su quattro raggiunge i sei mesi di attività necessari per beneficiare del sussidio di disoccupazione. In Francia esistono sei diverse tipologie di ammortizzatori sociali: l’indennità di disoccupazione, il sussidio di disoccupazione, l’indennità di prepensionamento, il reddito minimo di inserimento, il reddito minimo di attività ed infine l’indennità equivalente alla pensione. Il sistema di protezione per la perdita involontaria dell’occupazione comprende due istituti: un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, finanziato per mezzo dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ed uno schema misto finanziato dallo Stato, che costituisce il sussidio di disoccupazione. Un altro ammortizzatore sociale predisposto dallo Stato francese riguarda l’indennità corrisposta ai lavoratori che abbiano almeno 57 anni e che siano a rischio di un licenziamento economico. Per ottenerla, essi devono avere versato i contributi per almeno dieci anni ed avere lavorato almeno un anno nell’impresa alla data del licenziamento. Infine, nel 1988 è stato introdotto il reddito minimo di inserimento per garantire a ciascuno una soglia minima di reddito capace di assicurare la sussistenza. Versato inizialmente i focus di xformare 203 seconda PRIMA parte per tre mesi, può essere successivamente prorogato per un periodo compreso tra i tre mesi ed un anno. La riforma del mercato del lavoro introdotta nel gennaio del 2008 ha stabilito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine), il lavoratore ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione » Germania La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 29,5% del PIL (dati Eurostat 2006), dato in calo rispetto al 2003 quando la spesa totale è stata del 30,2%, superando la media europea del 2,2%; nello stesso anno la spesa per la protezione sociale si è attestata al 29,1%. In materia di prestazioni sociali, i datori di lavoro possono ricevere indennizzi per le perdite subite in seguito all’assunzione di persone con difficoltà a trovare un impiego. L’importo del sussidio di integrazione dipende dalla mancanza di abilità tecnica. Si suppone che le capacità aumentino quando il lavoratore prende confidenza col suo lavoro. Di conseguenza, i sussidi di integrazione vengono ridotti dopo un determinato periodo di tempo. I datori di lavoro che assumono un lavoratore anziano disoccupato (almeno 55 anni) non devono pagare contributi; in questo modo è meno costoso assumere un lavoratore anziano rispetto ad uno giovane. La persona assunta, tuttavia, deve pagare i suoi normali contributi e rimanere coperta dall’assicurazione per la disoccupazione. Questa regolamentazione è valida solamente per i contratti che sono iniziati prima del 1° gennaio 2006. Ci sono due importanti sistemi per l’ottenimento dei sussidi per la disoccupazione: l’indennità di disoccupazione, compreso il sussidio parziale di disoccupazione, e l’indennità di disoccupazione. Quest’ultima è stata creata il 1 gennaio 2005 dalla fusione dei sussidi relativi all’assistenza alla disoccupazione e all’assistenza sociale. Altri sussidi sostitutivi del salario sono l’indennità per dipendenti, l’indennità per l’orario ridotto di lavoro, l’indennità per il maltempo e l’indennità per bancarotta. La base per calcolare l’esatto ammontare dei sussidi di disoccupazione è la media dell’ammontare degli stipendi/salari guadagnati durante gli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione. Se il richiedente non ha lavorato almeno 150 giorni durante gli ultimi 12 mesi, il periodo valido è prolungato di 2 anni. » Grecia La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 26,0% del PIL (dati Eurostat 2006). Le trappole occupazionali, indicatori che si riferiscono alla situazione in cui i sussidi erogati al disoccupato e alla sua famiglia sono superiori rispetto ai guadagni derivati dalla 204 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale prestazione di lavoro, risultano essere inferiori in Grecia rispetto alla media europea (77% contro il 78,4%). Ciò indica che la ricerca attiva di un nuovo lavoro non viene scoraggiata dal contesto vigente. Il sistema greco dei sussidi per la disoccupazione è stato spesso criticato per l’eccessiva ingenerosità e per la mancanza di equità, visto che vaste categorie della forza lavoro (tra le quali i liberi professionisti e i nuovi entrati nel mondo del lavoro) vengono praticamente lasciate senza alcuna copertura. Nella seconda metà del 2006 il Governo ha annunciato modifiche al sistema: i sussidi di disoccupazione vanno ad incrementarsi per un periodo di tre anni, con tassi del 12,29%, 5,15% e 9,93%. Al termine di tale processo, l’erogazione di tale misura sarà incrementata di 404 euro. Nel complesso, si cerca di valorizzare e aumentare l’occupabilità di chi usufruisce di indennità e sovvenzioni mediante divulgazione di informazioni o promozione e offerta di programmi di formazione professionale sul posto di lavoro. » Irlanda La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 17% del PIL (dati Eurostat 2006). Il Paese vanta un sistema sviluppato di sussidi e di stato sociale, in grado di fornire adeguato supporto a coloro che si trovano senza un impiego. L’ammontare più basso di sussidio sociale al disoccupato è stato incrementato del 30% del reddito medio lordo. L’Irlanda possiede inoltre un sistema evoluto di associazioni e di enti che, assieme agli uffici locali, sono in grado di fornire orientamento e supporto al disoccupato per individuare gli sbocchi occupazionali coerenti con un preciso percorso formativo. Per questo motivo, è prevista la divulgazione di informazioni su formazione, iniziative e progetti destinati a coloro che godono di un sussidio di disoccupazione. Verso categorie sociali definite, quali i disabili, la legislazione di welfare ha ancora una natura piuttosto “confusa”, ovvero sembra essere cresciuta più come risultato di un processo di stratificazione che come un progetto pianificato. » Italia La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 26,1% del PIL (dati Eurostat 2006), con un aumento di un punto percentuale rispetto al 2004 (incidenza sul PIL del 26,4% nel 2004 e del 26,5% nel 2005). Per il 2005 i dati rivelano che le risorse dedicate agli strumenti di sostegno del reddito superano quelle rivolte alla promozione dell’occupazione. Il sistema italiano di sussidi di disoccupazione risulta essere complesso e frammentato: mentre il trasferimento generale di risorse per coloro che non hanno un lavoro è carente, esistono specifici sussidi per differenti categorie di lavoratori. La mobilità e i sussidi di cas- i focus di xformare 205 seconda PRIMA parte sa integrazione sono erogati nel caso di procedure concorsuali nelle imprese con più di 15 dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori temporanei, in caso di disoccupazione, coloro che rientrano nell’impiego a tempo determinato percepiscono un indennizzo ridotto, mentre i lavoratori atipici non beneficiano di alcun sussidio. In Italia, tutti i lavoratori dipendenti sono titolati a ricevere un trattamento di fine rapporto, ossia una quota parte di retribuzione totale allocata nel corso degli anni e distribuita al termine del rapporto di lavoro. Questo trattamento non viene erogato ai lavoratori atipici che pertanto risultano essere l’anello debole del sistema di protezione sociale del Paese: essi pagano un contributo sociale ridotto (18,5% nel 2006 e 23% nel 2007) in rapporto al 33% pagato dai lavoratori dipendenti. L’Italia spende poco nelle politiche del lavoro, solo l’1,3% del Pil; 0,6% in misure passive, di cui l’82,8% in sussidi di disoccupazione e il 17,2% in pensionamenti anticipati. Per le politiche attive la percentuale risulta essere pari allo 0,7% (dati 2005). » Lettonia La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 12,6% del PIL (dati Eurostat 2006). L’aspetto più importante del mercato del lavoro lettone collegato ai sistemi di protezione sociale è quello relativo al sussidio di disoccupazione. I soggetti possono beneficiarne se ricevono lo status di disoccupato e hanno provveduto alla contribuzione sociale per i 12 mesi precedenti, inclusi almeno 9 mesi nei quali è stata richiesta l’iscrizione nelle liste di disoccupazione. Le persone che sono nella condizione temporanea di non lavorare o devono prestare le cure verso figli disabili di età non superiore ai 16 anni possono ricevere tale sussidio con un periodo di contribuzione inferiore ai nove mesi. Il calcolo dell’importo erogabile dipende dalla durata dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria. Durante i primi tre mesi di disoccupazione viene erogato il 100% del salario, nei secondi tre mesi il 75%, mentre per i restanti tre mesi (il periodo complessivo di beneficio del sussidio di disoccupazione è infatti di 9 mesi), la somma totale erogata è pari al 50% del reddito conseguito. Significativi progressi in termini di sistema di protezione sociale sono stati fatti nel marzo del 2006 con l’introduzione del sussidio di maternità che permette al genitore in congedo parentale di continuare a lavorare e a percepire contestualmente allo stipendio, il 50% di tale sussidio. » Lituania La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 13,3% del PIL (dati Eurostat 2006). 206 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale Fino al 2005, anno dell’introduzione della nuova legge sull’Assicurazione Sociale per i disoccupati, il livello medio di disoccupazione, così come la percentuale di soggetti che percepivano il relativo sussidio, risultava estremamente bassa. La situazione è radicalmente mutata dopo l’introduzione di tale norma, che ha incrementato la percentuale di beneficiari di tale sussidio, aumentando al contempo la trappola occupazionale. Il contenuto del nuovo dispositivo mira a stabilire un maggiore controllo sui sussidi di disoccupazione, motivando al contempo i soggetti nella ricerca attiva di una nuova collocazione professionale. Una delle principali debolezze del sistema di protezione sociale della Lituania è rappresentata dalla scarsa partecipazione delle parti sociali nel contesto relativo all’assicurazione di disoccupazione; infatti queste non hanno apportato alcun contributo significativo allo sviluppo ed al miglioramento del sistema. Recentemente è stato introdotto un nuovo strumento di riduzione dell’imposizione fiscale; è stato aumentato inoltre il reddito minimo garantito attraverso l’esenzione fiscale. Dal luglio 2006 è stata ridotta l’aliquota sul reddito dal 33% al 27%, con la prospettiva di un’ulteriore riduzione fino al 24% nel 2008. In materia di assistenza alle categorie svantaggiate (famiglie, ragazze madri, soggetti a basso reddito) sono stati introdotti nuovi strumenti per il miglioramento del contesto sociale nazionale, contestualmente alla promozione di incentivi per lo sviluppo economico. In Lituania non esistono limitazioni alla mobilità della forza lavoro e ciò ha incrementato considerevolmente la sicurezza occupazionale del Paese, in termini di opportunità di ricollocazione professionale sia all’interno che all’esterno del territorio. » Paesi Bassi La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 28,5% del PIL (dati Eurostat 2006). Il sistema di sicurezza sociale olandese contiene una serie di leggi di protezione, quali la norma sulla disoccupazione (“Werkoosheidswet”) e la legge sui sussidi di disabilità. Alle politiche del lavoro è destinato il 2,7% del PIL nazionale e lo 0,9% in misure attive concentrate sull’integrazione dei disabili per il 5%, mentre il restante 50% è diviso tra formazione professionale e creazione diretta di posti di lavoro. Tale sistema è stato riorganizzato nel corso del decennio precedente, in quanto diventato troppo oneroso e soggetto ad abusi. Da una parte è stato ampliato lo spettro di esigibilità di tali sussidi, riducendo al contempo i margini per la titolarità del beneficio di disabilità. A tal proposito, nei confronti dei diversamente abili si sono riscontrate le maggiori difficoltà, dato che il dispositivo ha stabilito una nuova valutazione della disabilità, che ha costretto numerose persone al forzato rientro nel mondo del lavoro. L’Olanda è uno dei Paesi che sta attuando il passaggio dalle politiche passive di sostegno al reddito a quelle attive mediante misure personalizzate di reinserimento o di ritorno al i focus di xformare 207 seconda PRIMA parte lavoro direttamente gestite dal settore privato, anche attraverso misure specifiche volte a modificare la normativa in materia di promozione delle forme atipiche di lavoro. » Polonia La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 20,0% del PIL (dati Eurostat 2006). L’attuale stato della protezione sociale è influenzato dalle decisioni prese durante gli anni Novanta in tema di misure di contrasto alla disoccupazione. Le misure adottate (tra cui l’adozione di criteri prettamente liberistici in tema di concessione del sussidio di disabilità) hanno però condotto ad una significativa riduzione della ricerca attiva di occupazione. I pensionamenti anticipati e le pensioni di invalidità hanno comunque avuto come effetto una riduzione della disoccupazione generale, ma anche un’elevata crescita numerica dei soggetti inattivi. La Polonia, in linea con gli altri Paesi europei in materia di politiche del lavoro, ha sviluppato una rete di collegamento tra misure di intervento attive e passive. Per favorire il costante contatto con il mercato del lavoro, è stato creato un servizio definito “prestito di attivazione” che incentiva l’assunzione part time dei lavoratori disoccupati. In materia di politiche sociali, due sono stati i principali provvedimenti adottati nel corso degli ultimi anni: la legge dell’aprile del 2006 sull’occupazione sociale, che mira alla realizzazione della possibilità di collocare nel mondo del lavoro soggetti a rischio di esclusione sociale; la legge dell’aprile 2006 sulle cooperative sociali mira a limitare il fenomeno di marginalizzazione dell’esclusione sociale, attraverso la realizzazione di specifiche imprese protette. » Portogallo La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 24,9% del PIL (dati Eurostat 2006). La modernizzazione del sistema di protezione sociale nazionale è stata sviluppata dal governo portoghese in due ambiti: rafforzamento dei livelli di protezione con un approccio verso la differenziazione dei sistemi, nonché la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale; risoluzione della sostenibilità finanziaria presente e futura. I beneficiari dell’indennità di disoccupazione e della prestazione sociale di disoccupazione residenti nel territorio nazionale sono: lavoratori coperti dal sistema generale di previdenza sociale; lavoratori in cooperative non coperti dal generale sistema di previdenza sociale previsto per i lavoratori autonomi, che hanno cessato la loro attività per cause esterne alla loro volontà; i titolari di una pensione di invalidità che sono stati considerati capaci di lavorare dopo una nuova valutazione della loro inabilità. 208 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale L’indennità di disoccupazione provvisoria spetta: alle persone disoccupate dal 1° marzo 2003 cui è stato riconosciuto il diritto a tale sussidio; a quanti risultano disoccupati ancora prima del 1° marzo 2003 a condizione che non sia stato loro riconosciuto il diritto al beneficio fino a quella data. Viene riconosciuta una quota aggiuntiva all’indennità di disoccupazione (oltre e in aggiunta alla prevista indennità di disoccupazione o alla prestazione sociale di disoccupazione o all’indennità provvisoria di disoccupazione) alle persone disoccupate con bambini e giovani a carico portatori di handicap. L’indennità di disoccupazione corrisponde al 65% del reddito di riferimento calcolato sulla base di 30 giorni lavorativi al mese. I guadagni di riferimento sono pari a R/360 dove R sta per guadagni totali entro i primi 12 mesi che precedono il secondo mese prima della data di disoccupazione, 360= 12 mesi x 30 gg. Limite massimo: tre volte retribuzione minima nazionale; limite minimo: pari retribuzione minima nazionale o guadagni medi se di entità minore dello stipendio minimo. Anche la prestazione sociale di disoccupazione è calcolata sulla retribuzione minima nazionale (NMS) e sulla base di 30 giorni in un mese e più esattamente è pari al: - 100% del NMS se il lavoratore ha una famiglia; - 80% del NMS se il lavoratore vive solo. Se la quantità risultante da queste percentuali è più alta dell’ultimo guadagno di riferimento, bisogna considerare il fatto che i guadagni di riferimento sono definiti come R/180 dove R = totale guadagni entro i primi 6 mesi che hanno preceduto il secondo mese prima della data di inizio della disoccupazione e 180= 6 mesi x 30 giorni. Durante questo periodo il quantum del beneficio può essere riesaminato, alla luce dei cambiamenti che possono essersi verificati nella famiglia. » Repubblica Ceca La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 19,6% del PIL (dati Eurostat 2006). Le novità introdotte a partire dal 2007 nel sistema di welfare vigente avevano inizialmente l’obiettivo di sviluppare gli incentivi ai disoccupati nella ricerca di nuova occupazione. Sfortunatamente, i parametri del nuovo sistema sono stati resi più ampi di quelli inizialmente proposti dal Ministero del lavoro durante il processo legislativo nel Parlamento. Ancora non si ha un riscontro oggettivo dei miglioramenti eventualmente conseguiti. » Repubblica Slovacca La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 17,2% del PIL (dati Eurostat 2006). i focus di xformare 209 seconda PRIMA parte La Slovacchia ha introdotto un nuovo modello nel 2003, che ha sostituito il sistema tradizionale di redistribuzione della ricchezza verso gruppi sociali definiti, promuovendo la solidarietà sociale. Gli obiettivi essenziali hanno incluso la diminuzione della disoccupazione e la crescita dell’efficacia del sistema stesso. La riforma è stata basata su tre principi chiave: assistenza sociale e politiche per la famiglia, sistema pensionistico e riforma del mercato del lavoro. Una nuova legge sull’assistenza è stata adottata, aggiustando il sistema dei benefici sociali per ridurre la dipendenza dall’assistenza pubblica. La riforma ha condotto ad un taglio sensibile dell’assistenza di base, introducendo però un nuovo set di sussidi la cui erogazione è strettamente legata all’attività del beneficiario. I servizi sociali sono di conseguenza non più intesi alla sostituzione del reddito; sono concepiti come uno strumento di supporto nei casi di necessità. L’erogazione di sostegni verso le famiglie è stata modificata per incrementare la motivazione al lavoro dei soggetti occupati. Un’indennità forfettaria è stata introdotta, indipendentemente dal reddito familiare, con il pagamento degli assegni familiari condizionato alla partecipazione alla scuola dell’obbligo. La riforma del sistema pensionistico ha costruito un sistema a tre basi, uno basato sul pagamento contributivo, un altro sulla capitalizzazione privata, il terzo sulla contribuzione complementare. La nuova legge sull’assistenza sociale ha introdotto una serie di principi nel sistema, riformando il settore pubblico, stipulando una nuova metodologia di calcolo pensionistico e stabilendo un’agenda per l’innalzamento dell’età pensionabile fino a 62 anni, sia per gli uomini che per le donne. È stato consentito ai pensionati di continuare l’attività lavorativa e di ricevere il sussidio di vecchiaia. A tal proposito, nel 2005 è stato lanciato un sistema di risparmio che prevede l’allocazione del 9% dei contributi sociali, pagati dai lavoratori e dai datori di lavoro, nella previdenza complementare privata. La legge ha anche rivisitato l’erogazione del beneficio di disoccupazione, unificandolo a 6 mesi e stabilendolo nella misura del 50% della retribuzione lorda annuale media percepita. La norma ha anche ridefinito l’assicurazione di malattia in caso di congedi per maternità, riducendo le relative concessioni per prevenire qualsiasi abuso. Queste modifiche sono state accompagnate da una generale riforma del sistema fiscale (con l’introduzione di una tassa sui redditi di impresa ed individuali del 19%), che ha determinato anche un abbassamento del prelievo fiscale sul costo del lavoro. » Regno Unito La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 26,3% del PIL (dati Eurostat 2006). Attualmente esistono tre forme principali di sussidio erogate dallo Stato: il Jobseeker Allowance (JSA), l’Income Support (IS) e l’Incapacity Benefit (IB). •per avere diritto al JSA i soggetti (con età superiore a 18 anni) devono essere capaci e in grado di mettersi nelle condizioni per una ricerca attiva 210 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale di occupazione. I beneficiari comunque possono lavorare per meno di 16 ore alla settimana e ricevere ugualmente tale sussidio; •l’Income Support è un sussidio per coloro che rientrano tra i 16 e i 59 anni di età e sono titolari di un reddito molto basso, sia che lavorino o meno per almeno 16 ore settimanali. Anche qui l’erogazione dipende dalla realizzazione di interviste motivazionali nei centri per l’impiego, a meno che il soggetto non appartenga ad una famiglia monoparentale, sia malato o disabile. •L’Incapacity Benefit può essere sia di breve che di lunga durata. Il primo viene erogato verso coloro che non sono in grado di ricevere l’indennità di malattia dal loro datore di lavoro, hanno pagato contributi al fondo di assicurazione nazionale e non sono in grado di esercitare un’attività professionale per quattro giorni alla settimana, a causa della loro disabilità. La riforma di tale sussidio mira alla riduzione dell’ammontare concesso ai beneficiari, per eliminare il circolo vizioso di assenza dalla vita lavorativa attiva. Per coloro che sono occupati il governo si serve di sussidi per garantire che il “lavoro paghi”. Questa espressione significa stimolare gli individui ad entrare nel mondo del lavoro, sebbene con retribuzioni molto ridotte. Il salario nazionale minimo garantito supporta i lavoratori, assicurando un livello minimo di retribuzione. In aggiunta, il Regno Unito supporta le persone a muoversi da un rapporto di lavoro a tempo parziale verso uno a tempo indeterminato. Le erogazioni di prestazioni sociali per coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa sono disegnate per offrire le garanzie minime piuttosto che un sistema di mantenimento di un reddito che allontani i soggetti dal mondo del lavoro. » Romania Ai disoccupati che, pur avendo diritto al sussidio di disoccupazione, accettano un posto di lavoro prima del termine del periodo di sussidio, viene riconosciuto un premio pari al 30 % delle mensilità residue. Inoltre, a chi avvia una forma di autoimpiego in qualsiasi settore (ad esclusione delle professioni liberali in medicina e in giurisprudenza e del settore del commercio al dettaglio) viene riconosciuto un contributo a fondo perduto di 100 milioni di Lei (sul quale, però, vanno prestate garanzie reali), se l’iniziativa è mantenuta per almeno 5 anni. Lo stesso sussidio spetta a chi assume un lavoratore al quale mancano tre anni alla pensione. Ai disoccupati che accettano un posto di lavoro situato oltre 50 chilometri dal luogo di residenza è riconosciuto un premio pari a due mensilità del salario di riferimento dovuto alla posizione lavorativa accettata. i focus di xformare 211 seconda PRIMA parte La legge di assicurazione contro la disoccupazione del 2002 ha introdotto un’aliquota fissa per l’erogazione di tale sussidio pari al 75% del salario medio lordo nazionale. » Spagna La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 20,0%% del PIL (dati Eurostat 2006). I sostegni alla disoccupazione meritano in questo contesto particolare attenzione. Il principale obiettivo di tale misura di protezione è quello di garantire i lavoratori nei periodi di mancanza di lavoro attraverso un adeguato bilanciamento tra sistemi di sostegno al reddito e incentivi per la ricollocazione professionale. Quindi, il rateo di sostituzione del sussidio di disoccupazione tende a diminuire durante la mancanza di lavoro e dipende dall’implementazione dei meccanismi di monitoraggio della ricerca di nuove opportunità professionali. Il fatto che la Spagna abbia una spesa per disoccupato relativamente bassa nell’ambito dei sostegni alla disoccupazione, comparata alla maggior parte dei Paesi OECD, ed un relativamente basso livello negli indici di percezione della sicurezza, mostra che ci sono margini di azione per il miglioramento della tutela dei lavoratori, mediante una migliore gestione qualitativa e quantitativa dei sussidi per la disoccupazione. In merito alle recenti misure introdotte in quest’area, è importante menzionare un altro accordo originato dal dialogo intercorso tra governo e parti sociali: l’Accordo sulle misure in tema di sicurezza sociale siglato nel 2006. Sebbene i sussidi per la disoccupazione non siano stati mai l’obiettivo principale di tale riforma, sono state introdotte nuove modalità di semplificazione del sistema di sicurezza sociale, con la rivalutazione delle pensioni minime e l’estensione della vita lavorativa. L’assegno di disoccupazione è stato oggetto di una riforma introdotta dal decreto reale 200/2006, volto ad una maggiore semplificazione e trasparenza dei processi di calcolo e di erogazione. » Svezia La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 32,9% del PIL (dati Eurostat 2006). Il modello svedese è basato sugli obiettivi del raggiungimento della piena occupazione, della stabilità economica e della realizzazione degli ideali di benessere e di uguaglianza sociale. Il Paese si caratterizza per avere un sistema sociale basato generalmente sul percepimento di un doppio stipendio familiare, su alti livelli occupazionali, ridotta discriminazione di genere, diffuse politiche per la famiglia, sistemi di protezione sociale a supporto della tutela dei figli, e che erogano congedi parentali. Nell’ampio spettro delle politiche sociali, l’individualizzazione è stata un elemento chiave di tutto il sistema attualmente vigente, incentrato sul principio della cittadinanza/residenza. Il singolo, non la famiglia, ha rappresentato per molti anni il centro dei doveri fiscali, 212 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Sistemi di protezione sociale ma anche dei benefici e dei diritti sociali. Al fine di comprendere il contenuto del sistema di flexicurity in Svezia e la specificità del mercato del lavoro, in particolare gli elevati tassi di occupazione distribuiti su tutte le categorie di età e l’uguaglianza di genere nei profili occupazionali, è necessario approfondire l’analisi del sistema di protezione sociale. Due caratteristiche appaiono essere determinanti in tema di flexicurity: il sistema flessibile dei congedi parentali e il sistema pensionistico. Il sistema svedese dei congedi parentali, introdotto nel 1974, ha sostenuto la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro e contribuito ai mutamenti del mondo occupazionale stesso. Le donne hanno da allora ridotto l’allontanamento dalla vita attiva ed il loro tasso di occupazione (con figli al di sotto dei sette anni) è tra i più elevati dei Paesi OECD. Inizialmente, la durata dei congedi parentali è stata stabilità in sei mesi, estesa poi a 16 a partire dagli anni Novanta, con la garanzia di rientro nel posto di lavoro e con una compensazione del reddito pari all’80% del salario. I congedi parentali rappresentano un elemento di flessibilità nella parte in cui le ferie possono, ad esempio, essere godute per un periodo superiore se si lavora meno giorni alla settimana, con relativa compensazione del reddito. È interessante notare come tale istituto sia uno dei pochi diritti sociali non individualizzati, che garantisce anche la possibilità di usufruire di ferie e permessi per la cura di un parente malato e di beneficiare della compensazione della riduzione del reddito mediante l’erogazione del sussidio di malattia (anch’esso pari all’80% della retribuzione totale). La riforma del sistema pensionistico nazionale è stata invece motivata dalla esigenza di incrementare la percentuale della popolazione attiva per garantire una sostenibilità del sistema a lungo termine. Nel giugno del 1994 il Parlamento ha approvato la legislazione che ha sostituito il vecchio sistema di benefici pensionistici (DB) con un nuovo approccio basato sul principio contributivo (DC). Pertanto il precedente sistema è stato trasformato in due definiti elementi contributivi (NDC – FD), entrambi basati sulla contribuzione conseguita nel corso della vita lavorativa ad un tasso pari al 18,5% di tutti i salari. I promotori della riforma erano consapevoli che tale principio potesse colpire differentemente, in base alla distribuzione dei rischi riguardanti la carriera professionale e le interruzioni di lavoro, tra i vari gruppi socio-economici. Per questo motivo la riforma del sistema ha dovuto considerare la diversità dei percorsi del mercato del lavoro e le eventuali distribuzioni dei rischi, limitando il costo delle assenze dal lavoro per malattia, congedi familiari, disabilità. Ne consegue che tutto il sistema pensionistico svedese tiene conto di tutti questi aspetti, oltre che della normale progressione salariale che ciascun individuo ha conseguito. Sebbene l’attuale contesto non preveda uno specifico limite di età, la pensione non può mai essere erogata prima del conseguimento di 61 anni, ed il divieto per i lavoratori di proseguire oltre i 67 anni di età. Tale sistema si dimostra flessibile, in quanto le annualità previdenziali possono essere ottenute, totalmente o parzialmente, conseguiti i 61 anni se si rimane al lavoro. Se il soggetto decide per la continuazione della propria attività professionale, i contributi vengono ricalcolati sul periodo supplementare. i focus di xformare 213 seconda PRIMA parte » Ungheria La percentuale dedicata agli interventi nell’ambito del sistema di protezione sociale nazionale risulta essere pari al 20,7% del PIL (dati Eurostat 2006). Il governo ungherese ha modernizzato la propria legislazione in merito nel 2005, mediante un aggiornamento della precedente normativa, per almeno due motivi: innanzitutto, poiché il sistema corrente risulta essere efficace in quanto adatta il sussidio per la disoccupazione alla retribuzione maturata durante lo svolgimento del proprio lavoro; inoltre perché fornisce una serie di incentivi per la ricerca attiva di una nuova collocazione professionale e sancisce l’erogazione dell’assistenza da parte degli uffici del lavoro. Il valore del sussidio dipende dallo stipendio percepito negli ultimi tre mesi, con un’oscillazione pari ad almeno il 60% (con un massimo del 120%) del salario minimo. Nei sei mesi successivi all’ingresso in tale regime, viene erogato il 60% per tutti i soggetti. In aggiunta, coloro che trovano un’occupazione in un secondo momento, ricevono la metà del sussidio non corrisposto, come bonus. Risulta essere potenzialmente importante il fatto che solo coloro che si prodigano attivamente per ricollocarsi professionalmente, possono godere di tale sostegno. Inoltre, ulteriore requisito è quello che i beneficiari debbano avere lavorato almeno per un anno consecutivo mentre, per godere del periodo massimo di erogazione stabilito in nove mesi, il titolare deve essere stato impiegato per almeno quattro anni. Se non si riesce ad individuare una nuova opportunità di sbocco professionale, può ricevere un altro strumento di supporto, denominato “sussidio per la ricerca di lavoro”, che risulta ammontare al 40% del salario minimo. Mentre la legislazione ungherese che disciplina la tutela contro la disoccupazione è adeguata, due problemi risultano affiorare. Il primo, è che non risulta essere chiaro quanto efficiente sia il monitoraggio della ricerca di un nuovo lavoro e se coloro che non partecipino attivamente in questo percorso, siano realmente “puniti” al punto da non ottenere alcun supporto. Risulta essere anche poco chiara la modalità di assistenza da parte dei centri per l’impiego; ancora più rilevante è, comunque, la durata dello stato di disoccupazione. Nel 2005 soltanto il 5% dei disoccupati sono rimasti in tale condizione più di un mese, mentre il 16,5% ha avuto un periodo compreso tra uno e tre mesi. È impressionante notare come circa la metà dei disoccupati (il 46,2%) siano di lunga durata (più di un anno) e circa un quinto di essi lo siano da più di due anni. Recentemente il Governo ha lanciato un pacchetto di misure di stabilizzazione, che però porterà il deficit nazionale sopra il 10%, con una serie di misure che vedono l’incremento dell’imposizione fiscale sul lavoro e sulle imprese e la ristrutturazione del settore pubblico, per coprire i costi relativi all’educazione ed alla salute. Conseguenza di ciò sarà l’incremento dei licenziamenti collettivi la crescita del tasso di disoccupazione generale, e la conseguente riduzione delle possibilità di una rapida ricollocazione professionale nel mondo del lavoro. 214 Flexicurity: stato dell’arte e contesto europeo Conclusioni CONCLUSIONI Cosa suggerisce l’analisi comparativa presentata in questo documento, in relazione ai percorsi bilanciati di flessibilità e sicurezza? Apparentemente, la conoscenza sistematica del nesso flessibilità-sicurezza è ancora scarsa. Nella letteratura c’è un’ampia evidenza dei fenomeni della flessibilità del mercato del lavoro da una parte e di sicurezza dall’altra, ma generalmente non si è guardato ad un percorso comune di entrambi gli aspetti. Una prima conclusione è che nessun sistema occupazionale tra quelli appena analizzati, detiene il monopolio di entrambi i fenomeni; la questione allora è di considerare se sussista un sistema “tipizzato” di flexicurity, e se sia possibile individuare il meno “flessicurizzato”. Analizzando il mercato del lavoro dei Paesi nordici (cosiddetti “socialdemocratici”), sembra evidenziarsi il sistema maggiormente conforme a quanto stabilito a livello europeo; inoltre (ad un’analisi più approfondita) il sistema olandese appare essere quello caratterizzato dalla maggiore flexicurity (in grado di tutelare anche lavoratori atipici), mentre i Paesi mediterranei e quelli di nuova adesione all’Unione europea appaiono ancora indietro. Inoltre, quanto rilevato nel contesto della Strategia Europea per l’Occupazione denota come in alcuni Paesi (quali l’Austria, la Germania) la tutela occupazionale ed il relativo reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, siano elevati; i Paesi Bassi e la Spagna presentano invece una rilevante varietà di tipologie contrattuali, per via dell’enfasi che viene data rispettivamente al contratto part time ed a quello a tempo determinato. Inoltre, in Olanda questa molteplicità sembra incontrare le preferenze dei lavoratori, mentre in Spagna essi hanno ridotti margini di scelta. Nel Regno Unito la strada da percorrere da un contratto a termine verso uno di tipo indeterminato appare la più breve, mentre la prospettiva di stabilizzazione risulta essere più efficace per i disoccupati olandesi e danesi. Il Regno Unito, con un’impostazione prettamente liberistica, dimostra di avere un mercato del lavoro dinamico in termini di cambiamento (e miglioramento) delle opportunità professionali, offrendo flessibilità e, de facto, occupabilità, rispetto al mantenimento dei posti di lavoro ed alla protezione sociale. L’analisi qualitativa condotta sulle politiche di flessibilità e di sicurezza nei Paesi esaminati rivela in dettaglio le combinazioni adottabili in tal senso. I Paesi Bassi e la Danimarca, spesso considerati come elementi di riferimento, anche per via delle performances economiche raggiunte nella seconda metà degli anni Novanta, puntano fortemente sulla flessibilità numerica esterna e sulla sicurezza occupazionale, piuttosto che sulla difesa del posto di lavoro; si consideri che in Olanda l’enfasi risiede su rapporti di lavoro disciplinati a termine, mentre in Danimarca si assiste alla libertà concessa al datore di lavoro di assunzione e di licenziamento. La flessibilità numerica, specialmente quella di tipo esterno, oggigiorno appare come un equo elemento di scambio per lo sviluppo dell’occupabilità. Infine, bisogna sottolineare come esempi innovativi per il bilanciamento della flessibilità e della sicurezza possano essere rinvenuti in altri sistemi, a differenti livelli e con numerosi i focus di xformare 215 attori coinvolti. Di conseguenza, l’ottica determinata sulle possibilità e fattibilità di bilanciare tali elementi non è la migliore, sebbene l’individuazione di un percorso svolga un ruolo importante per la realizzazione di equilibri più o meno elevati. Ne emerge l’importanza di un sistema che sia in grado di offrire garanzie occupazionali, piuttosto che la mera conservazione del posto di lavoro, combinato con alti livelli di flessibilità numerica interna ed esterna, rivolto alle parti sociali e ai principali attori del mercato del lavoro (a livello centrale e periferico), supportato da un adeguato sistema di sostegno al reddito ed alla sicurezza sociale. Per realizzare tale sistema ideale è necessaria la fiducia reciproca in un percorso di lavoro condiviso, come condizione “sine qua non” per il coordinamento, la consultazione e la negoziazione. BIBLIOGRAFIA 1.Van Oorschot Wim (2006). 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