e e CONTRATTO DI NOLEGGIO “EASY” A LUNGO TERMINE

Transcript

e e CONTRATTO DI NOLEGGIO “EASY” A LUNGO TERMINE
CONTRATTO DI NOLEGGIO “EASY” A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
CONTRATTO FAC SIMILE
(da
compilare solo in caso di azienda)
__________________________, con sede legale ine _______ _________________________ (____),
Cod. Fisc./Partita IVA __________________________, in persona del suo legale rappresentante
Sig._________________________________________,
Cod. Fisc._________________________,
nato a _____________________________________ (____) il _____________ e residente in
_______ _________________________ (____),
(da
compilare in caso di privato o titolare di partita IVA)
il Sig. __________________________, nato a _________________________ (____), il ___________,
e
residente in _________ ____________________________ (____), Via ________________________,
Cod. Fisc./Partita IVA __________________________, Tel./Cell __________________________, Mail
_______________________________________________________,
di seguito indicato anche come utilizzatore, dall’altra parte;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto
Il noleggiatore concede in noleggio senza conducente, per un termine di 12 o 24 mesi, all’utilizzatore il
veicolo indicato nell’allegato A, con percorrenza media di 50/60 mila Km e un’età di circa 24 mesi.
Il veicolo verrà consegnato all’utilizzatore in perfetto ordine. Il mezzo sarà dotato degli accessori
previsti dalla Casa Costruttrice, dal libretto di circolazione e da un manuale d’uso.
L’utilizzatore è responsabile della perdita o dello smarrimento dei documenti di circolazione.
Il Cliente si obbliga a riconsegnare, al termine del periodo di noleggio, il veicolo nelle stesse condizioni
in cui lo ha ricevuto, con l’intero equipaggiamento, salvaguardando l’efficienza del veicolo stesso,
escluso il normale deperimento per l’uso (art. 996 c.c.).
ART. 2 - Obblighi del noleggiatore
Il noleggiatore si obbliga:
a. a consegnare l’auto, quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienza, conforme alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in buono stato di
manutenzione;
b. a fornire la manutenzione ordinaria e straordinaria, quest’ultima quando necessaria, a proprio ed
insindacabile valutazione e giudizio
c. a garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore per tutta la durata contrattuale.
d. a garantire la copertura assicurativa obbligatoria per legge oltre alla copertura assicurativa contro il
furto e incendio e danni propri “Kasko”. Per le assicurazioni accessorie è prevista una franchigia il
cui importo è prestabilito nell’allegato A.
e. a garantire, nei casi e nei tempi in cui sia espressamente previsto, un’auto sostitutiva a titolo
gratuito.
ART. 3 - Obblighi dell’ utilizzatore
L’ utilizzatore si obbliga a:
a. a non utilizzare l’autoveicolo in locazione in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le
condizioni di polizza assicurativa;
b. a non utilizzare l’ auto a fini diversi da quelli previsti dal libretto di circolazione;
c. a non manomettere e/o danneggiare lo strumento contachilometri;
d. a condurre gli autoveicoli con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia seguendo
scrupolosamente le norme del codice della strada e assumendosi qualsiasi conseguenza per
eventuali infrazioni. Eventuali multe notificate al noleggiatore e dallo stesso pagate, saranno
addebitate all’utilizzatore con una maggiorazione corrispondente ai costi (notifica, postali, etc.) ed
agli oneri amministrativi sostenuti dal noleggiatore per ogni singolo verbale di infrazione notificato.
e. a non utilizzare l’autoveicolo per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi
natura, per trainare e/o spingere altri autoveicoli.
f. a comunicare al noleggiatore telefonicamente, nell’im mediato, qualsiasi sinistro con terzi
danneggiati e per iscritto entro 3 (tre) giorni, con raccomandata A.R. allegando copia della
constatazione amichevole di incidente e/o degli atti eventuali relativi al sinistro. La mancata
comunicazione al noleggiatore e/o una comunicazione difforme da quanto sopra indicato
comporterà la responsabilità totale dell’utilizzatore con il conseguente addebito dei danni
complessivi;
g. a comunicare al noleggiatore telefonicamente, nell’immediato, il furto del veicolo, a denunciare lo
stesso furto presso la Pubblica Autorità e inviare per iscritto entro 3 (tre) giorni, con raccomandata
A.R. l’originale della denuncia di furto, la chiave originale e i duplicati eventuali in suo possesso. La
mancata comunicazione al noleggiatore e/o una comunicazione difforme da quanto sopra indicato
comporterà la responsabilità totale dell’utilizzatore con il conseguente addebito dei danni
complessivi;
h. a non apportare modifiche all’autoveicolo, a non apporre scritte pubblicitarie, adesivi, vetrofanie o
altro senza espressa autorizzazione scritta del noleggiatore e a non togliere la pubblicità del
noleggiatore ove prevista dal contratto. In caso di violazione il noleggiatore avrà diritto al rimborso
del pagamento per il ripristino delle condizioni iniziali dell’autovettura;
i. ad essere custode dell’autoveicolo assumendosi l’obbligo della migliore conservazione e
manutenzione dello stesso, ad osservare tutte le istruzioni del “Manuale d’uso e manutenzione”
fornito dalla Casa Costruttrice ed il “Manuale dell’Utilizzatore”, fornito dal noleggiatore, presente in
ciascun autoveicolo locato;
j. a essere custode dei documenti di circolazione. In caso di furto o smarrimento il noleggiatore
addebiterà all’utilizzatore i costi di duplicazione fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore di
effettuare denuncia di furto o smarrimento presso le competenti Autorità dando immediata
comunicazione al noleggiatore e di inviare entro 3 (tre) giorni, con raccomandata A.R. l’originale
della denuncia di furto o smarrimento.
k. a prendere in consegna l’auto e a utilizzarla e conservarla con la diligenza di buon padre di
famiglia, impiegando lo strumento per le applicazioni riportate nel manuale d’uso allegato;
l. a pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato nell’Allegato A e a restituire il bene in
oggetto alla scadenza del contratto come riportato nell’Allegato A;
L’utilizzatore è altresì responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati a terzi per uso
improprio, obbligandosi a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi
che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.
ART. 4 - Proprietà dell’ autoveicolo
L’utilizzatore riconosce che il diritto di proprietà dell’autoveicolo locato è, e rimarrà, sempre del
noleggiatore.
L’utilizzatore non potrà pertanto vantare alcun diritto di proprietà sugli autoveicoli locati.
L’utilizzatore non può sublocare, ipotecare o sottoporre gli autoveicoli locati dal noleggiatore a
qualsiasi forma di privilegio né permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento o concederli
in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma.
L’utilizzatore prende atto e riconosce al noleggiatore, a tutela del patrimonio di quest’ultimo, il diritto di
far installare sulle autovetture un sistema di antifurto satellitare e blocco motore ad autovettura ferma.
Tale azione riduce i rischi di furto e tutela la proprietà del noleggiatore rispetto alle autovetture
medesime.
Il noleggiatore dichiara che — al fine di tutelare le sue proprietà — i suindicati sistemi di antifurto
satellitare consentono l’individuazione ed il tracciamento delle autovetture e che il monitoraggio delle
autovetture medesime mediante tali sistemi sarà attivato solo in caso di eventi che lo rendano
necessario.
ART. 5 - Utilizzo dell’ autoveicolo da parte di terzi
L’utilizzatore si impegna affinché il conducente dell’autoveicolo in locazione sia persona abilitata alla
guida in forza delle norme del codice della strada vigenti e delle diverse condizioni di utilizzo dei veicoli
sostitutivi, ove forniti da terzi, e/o sia comunque dipendente dell’utilizzatore o terzo facente parte del
nucleo familiare dell’utilizzatore e/o terzo autorizzato per iscritto dall’utilizzatore, nel rispetto dei predetti
requisiti.
L’utilizzatore si obbliga ad inviare al noleggiatore copia delle autorizzazioni rilasciate per iscritto agli
utilizzatori del veicolo locato, utilizzando l’ apposito modulo fornito dal noleggiatore.
ART. 6 - Consegna degli autoveicoli
La consegna degli autoveicoli sarà effettuata dal noleggiatore in base ai tempi previsti e concordati
nell’allegato A. In caso di ritardo nella consegna dell’auto il noleggiatore, a tutela e garanzia del
rapporto con l’utilizzatore, si impegna a comunicare, a mezzo mail, tempestivamente a quest’ultimo gli
eventuali ritardi di consegna se pur per cause non imputabili al noleggiatore.
Trascorsi novanta giorni dalla non avvenuta consegna entro i termini concordati nell’allegato A, il
cliente può esercitare il diritto di revoca e automaticamente la risoluzione del contratto, inviando al
noleggiatore una richiesta di risoluzione e revoca con la conseguente restituzione, da parte del
noleggiatore, degli importi versati (Deposito cauzionale e Importo prenotazione auto) a mezzo assegno
circolare o bonifico bancario.
Il noleggiatore resta in ogni caso espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità o danni relativi al
ritardo, per cause ad esso non imputabili.
A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna, l’utilizzatore si intenderà costituito custode
dell’autoveicolo che si riterrà accettato in via definitiva e senza riserva alcuna.
ART. 7 - Manutenzione e/o riparazione
Il noleggiatore si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (quando necessaria e
a propria valutazione e giudizio insindacabile, anche in considerazione del chilometraggio percorso)
per il mantenimento in buona efficienza degli autoveicoli, includendo tra l’altro:
a. Il cambio dell'olio alle scadenze previste dal programma manutentivo della casa costruttrice e gli
eventuali rabbocchi dell’olio (se e quando necessari).
La sostituzione degli pneumatici, quando siano usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme
vigenti, così come previsto nell’ordine di consegna in termini di numero, tipologia e categoria.
L’auto sarà corredata con le gomme relative al periodo in cui viene consegnata e farà il cambio
gomme come da normativa nel momento in cui scatta il periodo successivo. Le sostituzioni
eccedenti il numero, la tipologia o categoria stabilite saranno a carico dell’utilizzatore.
L’utilizzatore è tenuto ad informare il noleggiatore qualora riscontrasse difetti e/o anomalie degli
pneumatici.
L’utilizzatore si impegna a:
a. Effettuare il cambio dell'olio alle scadenze previste dal programma manutentivo della casa
costruttrice e di effettuare la manutenzione ordinaria per i tagliandi obbligatori di garanzia e le
riparazioni straordinarie presso le officine autorizzate e convenzionate con il noleggiatore.
b. Controllare Io spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da
mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia.
Qualora gli autoveicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze
previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice, il noleggiatore si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la possibilità di addebitare all’utilizzatore le spese sostenute per danni derivanti
da negligenza e/o mancato adempimento di quest’ultimo degli obblighi previsti per la regolare
manutenzione dell’autoveicolo.
Ulteriori dettagli relativi agli interventi di manutenzione e/o riparazione e alle procedure applicate sono
riportati nel Manuale d’uso e manutenzione della Casa Costruttrice e nel Manuale del noleggiatore per
il regolare utilizzo e manutenzione del mezzo.
ART. 8 - Piccole riparazioni di emergenza
L’ utilizzatore in caso di assoluta necessità, potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole
riparazioni; ciò sarà permesso esclusivamente in località ove non sia possibile usufruire della rete di
officine convenzionate con il noleggiatore fino ad un ammontare massimo di Euro 100 (cento/00) I.V.A.
esclusa, per ogni singola riparazione.
La spesa sostenuta dall’utilizzatore sarà rimborsata dietro presentazione di fattura, intestata al
noleggiatore, da inviarsi in originale entro 30 (trenta) gg. dalla avvenuta riparazione.
ART. 9 - Esclusioni dal contratto di noleggio
Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio che non
sia già compreso nelle dotazioni standard dell’auto.
Il costo derivante da qualsiasi riparazione che dovesse risultare necessaria per danni dovuti
all’installazione di apparati successivamente applicati dall’utilizzatore o dall’incuria di quest’ultimo nella
custodia dell’auto sarà addebitato all’utilizzatore.
ART. 10 - Modalità e termini di pagamento
Per il noleggio dell’auto è dovuto al noleggiatore un canone da versare mensilmente, a partire dalla
data di consegna dell’auto e per ciascun mese successivo fino alla scadenza del contratto. In caso di
mancato pagamento di due canoni consecutivi il contratto si riterrà annullato per inadempienza
dell’utilizzatore, lo stesso si impegna in tal caso alla immediata restituzione del bene presso la sede
del noleggiatore.
Inoltre, alla firma del contratto l’utilizzatore si impegna versare, oltre all’importo della prenotazione
auto, un deposito cauzionale entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data del contratto,
trascorsi i quali senza che siano versati gli importi di cui sopra, il contratto si ritiene annullato.
L’importo versato quale cauzione verrà accantonato dal noleggiatore e reso all’utilizzatore alla
riconsegna dell’auto, detratti eventuali danni causati dall’utilizzatore sull’autoveicolo oggetto del
presente contratto.
Gli importi sopra indicati sono riportati nell’allegato A al quale si fa espresso riferimento.
ART. 11 - Soccorso stradale
In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio italiano o nei Paesi Esteri previsti nella Carta
Verde Assicurativa, qualora l'autoveicolo risulti impossibilitato a muoversi autonomamente il
noleggiatore garantirà il soccorso stradale (24 ore su 24) con il trasporto dell’autoveicolo al più vicino
punto di Assistenza Tecnica convenzionato.
ART. 12 - Tassa di proprietà
Il noleggiatore provvederà al pagamento, nei termini di Iegge previsti, della tassa di proprietà per tutta
la durata della locazione indicata nell’ordine di consegna.
ART. 13 - Sostituzione autoveicolo
Manutenzione:
a. il noleggiatore si impegna ad effettuare il servizio di “sostituzione dell’autoveicolo”, qualora richiesto
espressamente in ordine dal Cliente, come appresso indicato, ed in base alla durata ed alle
modalità concordate.
b. il noleggiatore, in caso di riparazione meccanica e/o carrozzeria si impegna a far iniziare gli
interventi al più presto possibile (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) successivamente alla
consegna presso l’officina autorizzata e convenzionata con il noleggiatore. In caso di locazione di
veicoli commerciali, il noleggiatore si impegna a far iniziare gli interventi al più presto possibile
(esclusi sabato, domenica e giorni festivi) successivamente alla consegna presso l'officina
autorizzata e convenzionata con il noleggiatore.
c. qualora la riparazione dell’autoveicolo necessiti di un periodo di tempo superiore alle 24 ore solari, il
noleggiatore si impegna a sostituire temporaneamente l’autoveicolo con altro in buone condizioni di
fascia analoga a quella dell’autoveicolo ordinato dal Cliente.
d. il noleggiatore si riserva la possibilità di fornire un autoveicolo di fascia differente in caso di
indisponibilità momentanea di autoveicolo della medesima fascia.
e. in ogni caso il noleggiatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali “danni emergenti” o “lucri
cessanti”, in conseguenza di eventuali interruzioni del servizio assistenza e/o riparazione o per
indisponibilità di autoveicoli sostitutivi.
f. Nel caso in cui sia stata effettuata una sostituzione e l’autoveicolo riparato non venga ritirato entro le
24 ore solari successive alla riparazione, il noleggiatore addebiterà il costo sostenuto per il veicolo
sostitutivo per i giorni di sostituzione successivi alla data della intervenuta riparazione secondo le
tariffe giornaliere in vigore al momento dell’accadimento.
.
g.
q il noleggiatore provvederà alla sostituzione presso la sede del punto autorizzato .
Il veicolo sostitutivo potrà avere coperture assicurative e condizioni di utilizzo difformi da quelle
specificate nella scheda d’ordine per il veicolo locato.
Furto:
a. Salvo quanto previsto dal precedente Art. 2 punto d., in caso di furto il noleggiatore provvederà a
sostituire l’autoveicolo oggetto del furto, con altro autoveicolo in buone condizioni di fascia analoga
a quella dell'autoveicolo ordinato dal Cliente.
b. il noleggiatore si riserva la possibilità di fornire un autoveicolo di fascia differente in caso di
indisponibilità momentanea di autoveicolo della medesima fascia.
c. il noleggiatore sostituirà l’autoveicolo oggetto di furto con altro autoveicolo in buone condizioni di
fascia analoga a quella dell’autoveicolo ordinato dal Cliente alle stesse condizioni tariffarie del
contratto in essere, ma con possibili coperture assicurative e condizioni d’utilizzo difformi rispetto a
quelle indicate per il veicolo locato per un periodo di 60 (sessanta) gg., trascorsi i quali, in caso di
non ritrovamento, il contratto di locazione del veicolo non ritrovato si intenderà automaticamente
risolto. In tal caso il Cliente dovrà restituire a semplice richiesta al LOCATORE
l’autoveicolo sostitutivo provvedendosi alla sottoscrizione di un nuovo allegato A. In attesa di un
nuovo mezzo il noleggiatore potrà consegnate all’utilizzatore un veicolo sostitutivo fino alla
consegna del nuovo mezzo.
Il noleggiatore si riserva la facoltà di non procedere alla sostituzione, in caso di mancato ricevimento
della denuncia di furto trasmessa a mezzo raccomandata fax all’attenzione del Servizio Clienti, il
Cliente dovrà comunque trasmettere la denuncia originale nei termini ed alle condizioni di cui al
precedente art. 3 punto g.
Danno Grave:
a. Salvo quanto previsto dal precedente Art. 2 punto d., il contratto dell’autoveicolo locato si intenderà
automaticamente risolto al momento in cui il noleggiatore comunichi la non riparabilità
dell’autoveicolo in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza dell’autoveicolo oppure il
costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato dell’autoveicolo
al momento deII'accadimento.
b. La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del noleggiatore entro 2 (due) settimane
dalla data in cui il noleggiatore riceverà dal Cliente una comunicazione scritta in merito
all’accadimento.
c. in caso di danno grave, in attesa della perizia sulla riparabilità, qualora richiesto espressamente in
ordine dal Cliente, il noleggiatore provvederà a sostituire l’autoveicolo con altro veicolo temporaneo
in buone condizioni per un periodo massimo di 30 (trenta) gg. alle stesse condizioni tariffarie del
contratto in essere ed in vigore al momento deII'accadimento, ma con possibili coperture
assicurative e condizioni d’utilizzo difformi rispetto a quelle indicate per il veicolo locato.
d. Allo scadere del suddetto termine, il Cliente potrà ordinare un nuovo autoveicolo alle condizioni
tariffarie in vigore al momento della richiesta.
ART. 14 - Scadenza del termine di noleggio
Il contratto ha un termine naturale previsto nell’allegato A.
Al termine il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore che provvederà al ritiro e ai
costi relativi del trasporto.
ART. 15 - Facoltà di recesso
E’ facoltà dell’utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per giusta causa, con preavviso di trenta
giorni a mezzo PEC o raccomandata A.R., dal noleggio. In questo caso l’utilizzatore si impegna a
restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio.
Il noleggiatore, nel termine di 15 giorni lavorativi, a mezzo assegno circolare o bonifico bancario,
restituirà all’utilizzatore il deposito cauzionale.
In caso di recesso per motivi diversi da quelli di cui sopra, l’utilizzatore dovrà comunque pagare i
canoni residui relativi alla durata del contratto.
ART. 16 - Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si
applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg..
ART. 17 - Foro competente
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e
inderogabilmente competente il Foro di :
ART. 18 - Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le
parti a pena di nullità.
Verona,__________________
_____________________
locatore
_____________________
L’utilizzatore
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3),
4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13), 14), 15), 16), 17),18).
li,__________________
_____________________
locatore
_____________________
L’utilizzatore