Regolamento acquisizione di forniture di beni e servizi

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Regolamento acquisizione di forniture di beni e servizi
Comune di San Giorgio Jonico
(Provincia di Taranto)
***
REGOLAMENTO
DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Aggiornato al DPR 5.10.2010 n. 207 e alla L. 106/2011
Approvato con D.C.C. n.
del
INDICE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 3 – Programmazione e previsione
Art. 4 – Responsabile del procedimento
Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia supplettiva
Art. 6 – Assegnazione degli affidamenti in economia
Art. 7 – Modalità di esecuzione
Art. 8 – Iscrizione dei contratti – Post informazione
Titolo II
SEZIONE A – LAVORI
Art. 9 – Limiti di importo per i lavori
Art. 10 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 11 – Affidamenti in economia complementari all’appalto
Art. 12 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
Art. 13 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 14 – Lavori d’urgenza
Art. 15 – Lavori di somma urgenza
Art. 16 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
Art. 17 – Piani di sicurezza
Art 18 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
Titolo III
SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI
Art. 19 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
Art. 20 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Art. 21 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
Art. 22 – Modalità di affidamento
Art. 23 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
Art. 24 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell’intervento
Art. 25 – Norma di rinvio
Art. 26 – Entrata in vigore
1
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione e fonti
1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in
economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi
articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona
amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione
Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L. 241/1990, ed alle seguenti norme:
• per i lavori: art. 125, c. 5 , Dlgs. 12.4.2006 n. 163 e art. 173-177 D.P.R. 5.10.2010 n.
207;
• per le forniture e i servizi: art. 125, c. 9 ss. Dlgs. 12.4.2006 n.163 e art. 329-338 D.P.R.
5.10.2010 n. 207.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti
indicati ai successivi artt. 10, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente
Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel
Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia
di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi
e somministrazioni o forniture.
Art. 2
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei
limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed
al successivo art. 19 per i servizi e le forniture.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere
frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore
del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all’appalto.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente
individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino
da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente
responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile
lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel
caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di
contratto d’appalto.
Art. 3
Programmazione e previsione
1. Per i lavori l’Amministrazione individua:
• nel programma annuale proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche e/o nel
Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in
economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
• in sede di Bilancio di previsione annuale e di PEG un apposito stanziamento per i
lavori "non preventivabili" da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze
finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia avviene in sede di definizione di
Bilancio di previsione annuale e del Piano Esecutivo di Gestione.
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Art. 4
Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente / Responsabile dell’Unità Organizzativa competente può individuare un
Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono
demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la
partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del
contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la
loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri
compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, l’attestazione di
regolare esecuzione. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della
regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup
(Responsabile unico del procedimento).
2. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione
verrà considerata in capo al Dirigente / Responsabile dell’Unità Organizzativa competente.
3. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli
stanziamenti programmati, spetta al Dirigente / Funzionario competente per materia
formulare nei confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del
procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare
gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei
limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
Art. 5
Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia supplettiva
1. Il ricorso all’esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal
Dirigente / Responsabile dell’Unità Organizzativa competente.
2. E’ necessario un previo atto di indirizzo e di autorizzazione alla spesa da parte della Giunta
Comunale, nei casi in cui non si sia proceduto all’approvazione del PEG.
3. Per l’esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di
somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il
Dirigente / Responsabile dell’Unità Organizzativa competente potrà disporre, nel rispetto
dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si
darà corso all’esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto
l’autorizzazione per la differenza di spesa.
Art. 6
Assegnazione degli affidamenti in economia
1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza,
contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L’affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante.
3. I soggetti da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite
elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi. Le indagini di mercato,
effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico.
3
4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito web dell’Ente, possono essere predisposti elenchi di
operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli
operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in
ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in
economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale.
5. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
6. Ai sensi dell’art. 334, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010, i contratti di cottimo sono stipulati
mediante scrittura privata. L’affidamento delle forniture o dei servizi mediante cottimo può
avvenire anche mediante apposito scambio di lettere con cui l’Amministrazione dispone
l’ordinazione dei beni o dei servizi riportando i medesimi contenuti della lettera di invito.
7. L’affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti
compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire il contratto; qualora dette
persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere
tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del
Responsabile del procedimento.
8. L’esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione,
in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto,
la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso
presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di
accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 7
Modalità di esecuzione
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
a) per cottimi, quando l’esecuzione è assegnata ad imprese o persone esterne al Comune;
b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali,
utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad
eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture
di materiale necessario all’esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a
caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell’avviso o nella lettera-invito devono
essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.
L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa
per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale imputabile
all’impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali
previste in contratto, previa contestazione scritta, da parte del Dirigente / Responsabile
della UO competente, degli addebiti mossi all’impresa medesima.
5. In caso di gravi inadempimenti, da parte del cottimista, degli obblighi derivanti dal contratto
di cottimo, il Dirigente / Responsabile dell’Unità Organizzativa competente, fatti salvi i
rimedi ordinari previsti dall’ordinamento nei casi di inadempimento contrattuale, potrà,
previa diffida, procedere unilateralmente, se espressamente previsto nel contratto (cd.
“clausola risolutiva espressa”), alla risoluzione contrattuale con incameramento parziale o
integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga
più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
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6. L’affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in
orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di
comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.
Art. 8
Post-informazione
1. Per i lavori, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore
ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo
del committente a cura del responsabile del procedimento.
2. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell’art. 331, c. 3, DPR 207/2010, l’esito degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è
soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente
a cura del responsabile del procedimento.
Titolo II
SEZIONE A – LAVORI
Art. 9
Limiti di importo per i lavori
1. La presente sezione disciplina l’esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture
e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei
successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite
fino all’importo di 150.000 Euro
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 Euro.
Art. 10
Tipologia dei lavori eseguibili in economia
1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 9, c. 2, possono essere
eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria
ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di
conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed
attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e
le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del Dlgs. 163/2006.
Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - edifici scolastici - teatri
e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero
- edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività
produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e
pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si
agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti
fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli
indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed
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elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte
le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
B. Manutenzione di opere o di impianti.
C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e
connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a
rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie
di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili
con gli interventi programmabili.
D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura
di gara.
E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti.
F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori.
Art. 11
Affidamenti in economia complementari all’appalto
1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o
complementare di opera o lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore
di cui all'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ai sensi degli artt. 16
e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010, sempre che nel quadro economico
del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra
quelle a disposizione dell'Amministrazione. L'assegnazione di tali lavori può
essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del
50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente non
superiore a 150.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi
l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati
anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal
presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e
che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da
effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R.
207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non
superiore a 40.000 Euro.
Art. 12
Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti,
o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile
del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi
individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti
dal Responsabile del nucleo dell’intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per
la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente
/ Responsabile della UO competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi
o le forniture.
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4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici
rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante
affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.
Art. 13
Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente
del Servizio / Responsabile della UO competente attiva l'affidamento, con procedura
negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie
individuate al precedente art. 10.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente
in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione
sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico
dell’intervento.
3. Quando l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e
inferiore a 150.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi
dell’art. 125, c. 8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell’art. 125, c. 8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il
Dirigente / Responsabile della UO competente può avvalersi dell’affidamento diretto,
con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da
eseguire, e della rotazione.
Art. 14
Lavori d'urgenza
1. Ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei
lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve
risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che
lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato
e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione
di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori
da
eseguirsi,
permettere
la
relativa
copertura
finanziaria
e
la
formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
Art. 15
Lavori di somma urgenza
1. Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non
consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento
e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al
precedente articolo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 150.000 Euro o di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più
imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede
con l’ingiunzione prevista all’art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine
di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,
unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente / Responsabile di Servizio che
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controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione
dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 16
Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall’art. 173 del D.P.R.
207/2010:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a
corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
h) la clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità
flussi finanziari);
i) il codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici;
j) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del
Dirigente / Responsabile della UO proponente di copia di tale documento controfirmata
dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al
10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari
caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in
un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto nell’importo di
40.000 Euro, il Dirigente / Responsabile della UO competente ritenga di prevedere l'esonero
dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di
presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da
quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre
la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura
dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione
si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente
Regolamento e all’art. 137 del Dlgs. 163/2006.
Art. 17
Piani di sicurezza
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il
piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 18
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
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1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la
tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole
contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010; si procederà all’emissione del
certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti.
2. E’ compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato
l’andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori
e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità
agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.
Titolo III
SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI
Art. 19
Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
1. La presente sezione “B” disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si
riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall’Ente per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è
la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per
importi inferiori alla soglia comunitaria di € 150.000.
3. Il Dirigente / Responsabile della UO competente ha facoltà di procedere a procedura
negoziata diretta per importi fino ad Euro 40.000.
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di
rotazione, ove siano presenti nell’Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte
conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere
adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto
alla fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e
di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è
effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR
207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini
di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi
dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle
amministrazioni aggiudicatrici.
7. Prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente / Responsabile della UO competente
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere
soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge
23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza
regionali istituite ai sensi dell’art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria
2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il
Dirigente / Responsabile della UO competente può decidere di aderire alla convenzione
quadro o, in alternativa, avviare la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei
parametri prezzo-qualità dalla medesima convenzione, laddove sussista la comparabilità tra
il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere
acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle
caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso
di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in
convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il
vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data
adeguata illustrazione nella perizia di spesa.
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Art. 20
Tipologia delle forniture eseguibili in economia
1. Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, per loro
natura possono essere affidate in economia:
a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe
segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi
scuole statali materne, elementari, medie;
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali
(sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di
proiezione, audiovisuali, ecc…) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc…);
c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c),
d);
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente,
comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali,
da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati
per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per
gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da
stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il
funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre
apparecchiature installate presso i vari uffici;
k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri
strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi
comunali;
l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi
igenico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
acquisto di attrezzature e prodotti igenizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e
materiali di pronto soccorso;
m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo
alla sicurezza;
n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone
e addobbi vari;
o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
q) Forniture di utensileria e ferramenta;
r) Spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi,
conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni
su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi
e varie) e casuali;
t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di
carattere istituzionale;
u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il
tempo libero promosse dal Comune;
v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e
commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
x) Forniture necessarie per i casi di cui all’art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006, precisamente :
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• risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
• necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se
non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
• prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
• urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia
su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o
consulenza;
aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature
occorrenti, per l’espletamento di corsi e concorsi indetti dall’amministrazione e per
le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre
manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei;
dd) Fornitura di prodotti o beni assimilabili a quelli enumerati nelle precedenti lettere.
Art. 21
Tipologie di servizi eseguibili in economia
1. I seguenti servizi, necessari per l’ordinario funzionamento dell’Ente, per loro natura possono
essere affidate in economia:
a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro
accessori indicati al precedente art. 20;
b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine
e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici,
impianti, servizi e al personale;
d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti
informatici e telematici;
f) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
g) Spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d’appalto che siano
in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza;
i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo;
j) Pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
k) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati,
stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
l) Servizi video-fotografici;
m) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di
illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
n) Servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento
attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche
anche per utenti disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali;
allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
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o) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le
iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
p) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali
e per missioni del personale;
q) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
r) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
s) Servizi di cura e manutenzione dell’arredo urbano e del verde pubblico, compresi i
nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
t) Servizi di espurgo;
u) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni
di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell’allegato “A” al D.P.R.
207/2010;
v) Servizi necessari per i casi di cui all’art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006, precisamente:
• risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
• necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se
non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
• prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente necessaria;
• urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
w) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
x) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, che possono essere
conferiti mediante affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultima parte, del D.lgs.
163/2006, qualora l’importo non superi € 40.000;
y) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri
organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
z) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
aa) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;
bb) Spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti di lavoro;
cc) Servizi assimilabili a quelli enumerati nelle precedenti lettere.
2. Per servizi tecnici si intendono:
• i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice,
numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione
dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
• le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
• le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio:
prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
• i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice,
numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a), b) e c);
• ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di
cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento
legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge,
o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
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Art. 22
Modalità di affidamento
1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente / Responsabile
della UO attiva la procedura negoziata per l’affidamento con avviso pubblico o con
lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l’importo dell’acquisizione in economia è pari o superiore ad € 40.000 e non sia
stato istituito dall’amministrazione un albo delle ditte e dei professionisti di fiducia, si
pubblica di regola un avviso sul solo sito internet istituzionale, recante le
indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma
4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese
potenzialmente interessate. L’avviso può essere omesso in caso di urgenza di
provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della
prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette
la procedura negoziata diretta a norma dell’art. 57 D.lgs. 163/2006. L’avviso contiene altresì
il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 70 Dlgs. 163/2006.
3. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000, deve
contenere almeno gli elementi di cui all’art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori
di seguito indicati:
a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b. le garanzie richieste al contraente;
c. il termine di presentazione delle offerte;
d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i. la misura delle penali, determinata in conformità all’art. 298 e all’art. 145, comma 3, del
DPR 207/2010;
j. l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
k. l'indicazione dei termini di pagamento;
l. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
m. data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
n. indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui
all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione
che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma
3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
o. codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
p. indicazioni in ordine al pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici qualora l’importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
q. obbligo per l’operatore economico concorrente di indicare nell’offerta le eventuali
prestazioni che intende subaffidare a terzi;
r. obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare nell’offerta tecnicoprogettuale le parti che l’offerente ritiene eventualmente espressive di segreti
tecnici, commerciali o know-how;
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s. clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi
finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera
di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell’art. 334, comma 2,
DPR 207/2010;
t. eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel
valore complessivo del contratto anche l’importo presunto riferito alla proroga, ai
fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
4. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far
precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior
condizioni, l’incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche
attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
5. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili
in economia, si potrà far ricorso al “contratto aperto”; per gli articoli minuti si potrà
utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
Art. 23
Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
1. Nell’avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di
campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i
concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata
della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento
ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell’inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed
il fornitore l’obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le
prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara
o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per
accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni
pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura
ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la
firma dell’incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è
ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente
comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo
contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo
prezzo sarà determinata dal Dirigente / Responsabile della UO competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al
termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il
contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L’affidatario non potrà opporre
eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o
ritardo, per un ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale per ogni evento
negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore
contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’affidatario e il
relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano
sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista;
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal
Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente / Responsabile della UO
competente.
Art. 24
Esecuzione, verifica e ultimazione dell’intervento
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1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui
al precedente art. 4.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al “contratto aperto” di cui a precedente art. 22,
comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare
ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio,
ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all’affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al
pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per
quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
Art. 25
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi
contenuti nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore
applicabili.
Articolo 26
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di
precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.
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