il segreto come elemento della fattispecie penale
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IL SEGRETO COME ELEMENTO DELLA FATTISPECIE PENALE 1 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti INDICE CAP I: LA TUTELA PENALE DEL SEGRETO 1.- profili generali (p. 2); 2.- il segreto come elemento costitutivo della fattispecie penale (p. 5). Cap II: N OZIONE SEMANTICA E GIURIDICA DI SEGRETO . C ONOSCENZA E SEGRETO . F UNZIONE DEL SEGRETO 1.- il segreto: profili semantici e morfologici (p. 7); 2.- il segreto come fenomeno giuridico (p. 9); 3.- conoscenza e segreto: la tradizionale ricostruzione del Pugliatti (p. 11); 4.- conoscenza e segreto: lo stato della dottrina e della legislazione attuali (p. 16); 5.- la funzione giuridica del segreto (p. 24). Cap III: S EGRETO E NORMA PENALE 1.- le soluzioni proposte dalla dottrina (p. 25); 2.- considerazioni conclusive (p. 30). 2 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti C AP I L A TUTELA PENALE DEL SEGRETO 1.- profili generali La tutela penale del segreto risale ai codici preunitari, dai quali essa è transitata al Codice Zanardelli, la cui sistematica, con qualche necessario aggiornamento, è stata poi riprodotta nel Codice Rocco. Le fattispecie penali le quali, attraverso la previsione di varie specie di segreto, sono finalizzate a prestare tutela a disparati beni giuridici, sono molteplici. Al riguardo possiamo citare, senza pretesa di completezza le norme poste a tutela: a) del segreto di Stato, concernente notizie, oggetti, documenti i quali non possono essere divulgati in quanto relativi alla sicurezza dello Stato (art. da 256 a 263 c.p. e 1 e 12 della l. 801/77 1); 1 Ricordiamo che, mediante la legge predetta, è stata operata l’unificazione del segreto politico e del segreto militare nell’unico istituto del segreto di Stato. Essa era volta ad introdurre una nuova regolamentazione dell’istituto, al fine di adeguarlo alle indicazioni contenute nella sentenza 86/77 della Corte Costituzionale. Un’ulteriore, recente riforma è stata attuata attraverso la legge 3 agosto 2007 n. 124, la quale tuttavia ha inciso più sugli aspetti politici, amministrativi e procedurali dell’istituto che su quelli strettamente penalistici. 3 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti b) del segreto d’ufficio, concernente f atti o notizie non divulgabili da chi ne sia a conoscenza per ragioni del proprio ufficio (art. 326 c.p.) 2; c) del segreto epistolare, telegrafico e telefonico 3, concernente le notizie affidate ai suddetti mezzi di trasmissione (art. da 616 a 620 c.p.) e, a seguito della l. 547/93, a quelli telematico o informatico; d) del segreto documentale, concernente le notizie affidate a documenti, pubblici o privati, differenti dalla corrispondenza (art. 621 c.p.) 4; e) del segreto industriale o scientifico, relativo a scopert e scientifiche o a metodi di produzione o fabbricazione (art. 623 c.p.) 5; 2 Sul segreto d’ufficio v. G. Arena, Il segreto amministrativo, Profili teorici, Padova, 1984; A. Anzon, Segreto VI) segreto d’ufficio – dir. amm., in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992. 3 Sul segreto epistolare v. V. Italia, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, Milano, 1973; P. Barile – E Cheli, Corrispondenza (libertà di), in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 743 ss.; P. Caretti, Corrispondenza (libertà di), in D. disc. pubb., IV, Torino, 1989, p. 200 ss.; C. Troisio, Corrispondenza (libertà e segretezza della), in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1989; E. Gianfrancesco, Comunicazioni e corrispondenza (libertà e segretezza di), in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 3, Milano, 2007, p. 422 ss. 4 Sull’oggetto del segreto documentale si è osservato (F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Milano, 1996, p. 244) che esso è costituito dai documenti privati diversi dalla corrispondenza, nonché dai documenti “soggettivamente pubblici”, destinati, cioè, a rimanere segreti o in assoluto, o fin tanto che non si verifichi una determinata condizione (es., il testamento pubblico). Sull’argomento in generale v. anche L. Fioravanti, Segreto documentale, in D. disc. pen., XIII, Torino, 1997, p. 113. 5 Sul segreto industriale N. Mazzacuva, La tutela penale del segreto industriale, Milano, 1982, p. 102 ss. e 160 ss., nota 82; P. Mutti, Segreti scientifici e industriali (rivelazione di), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, p. 69 ss.; P. Auteri, Il segreto industriale, cit., p. 313 ss.; A. Frignani Segreti d’impresa, in Nss. dig. it., app. VII, Torino, 1987, p. 12 ss., e i D. comm., XIII, Torino, 1996, p. 334 ss.; L. Picotti, Invenzioni industriali (tutela penale), in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1989; G. Dragotti, Informazioni segrete, in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 7, Milano, 2007, p. 681 ss. 4 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti f) del segreto professionale, concernente le notizie acquisite per ragioni della propria professione (art. 622 c.p.). Vanno ricordate anche alcune norme contravvenzionali del codice pen ale (art. 682-685 c.p.) ed altre contenute nei codici penali militari (art. 85 ss., 116, 127 ss. codice penale militare di pace; art. 59, 66 ss., 133 codice penale militare di guerra). Come si vede, se la sedes materiae istituzionale delle norme incriminatrici poste a tutela del segreto è costituita dalla sezione quinta (rubricata “dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti”) del capo terzo (“dei delitti contro la libertà individuale”) del titolo dodicesimo (“dei delitti contro la persona”) del codice p enale, esse non esauriscono certamente l’ambito di rilevanza penale dell’istituto 6. Altre norme attengono ai profili processuali del diritto al segreto (art. 195, 200 e 256 c.p.p.) e cioè soprattutto alla legittimità delle deposizioni testimoniali aventi ad oggetto fatti che, secondo il diritto sostanziale, sono considerati segreti. Esse manifestano un’ulteriore situazione degna di analisi: consistente nel conflitto tra l’interesse (pubblico) alla conoscenza e l’interesse (privato) al segreto (esempio tipi co è quello in 6 Fra le trattazioni specifiche relative alla tutela penale del segreto meritano di essere ricordate: R. Kostoris, Il segreto come oggetto della tutela penale, Padova, 1964; A. Crespi, La tutela penale del segreto, Palermo, 1952; M. Petrone, Segreti (delitti contro l’inviolabilità dei), in Nss. D. I., XVI, Torino, 1969, p. 952 ss.; idem, Violazione dei segreti (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), in Nss. D. I., app. VII, Torino, 1987, p. 1145; P.L. Vigna – P. Dubolino, Segreto (reati in materia di), in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, p. 1037 ss.; L. Fioravanti, Profili penali dei pubblici segreti, Padova, 1991; P. Pisa, Segreti (tutela penale dei), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1991; P. Mutti, Segreto professionale, in Dig. disc. pen., Torino, 1997, p. 124 ss.; P. Palladino, Inviolabilità dei segreti (delitti contro la), in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 8, Milano, 2007, p. 312 ss. 5 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti cui il soggetto, tenuto al rispetto del segreto professionale, venga chiamato a rendere testimonianza 7). In tali casi il conflitto è risolto dal legislatore in favore dell’interesse ritenuto, volta a volta, prevalente 8. 2.- il segreto come elemento costitutivo della fattispecie penale La circostanza, cui si è in precedenza accennato, che la tutela penale del segreto ha costituito una costante nelle varie codificazioni succedutesi nel nostro paese, ha comportato che l’attenzione dedicata a l fenomeno dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistiche sia stata, oltre che cronologicamente precedente, quantitativamente di gran lunga superiore a quella riscontrabile negli altri settori dell’ordinamento giuridico 9. A differenza dei civilisti (che hanno concentrato la loro attenzione sull’analisi delle situazioni giuridiche soggettive poste a tutela del segreto e, quindi, sull’effetto giuridico 10), i penalisti, 7 Altra ipotesi analoga, meritevole di menzione è quella in cui sussista un obbligo di referto (art. 365 c.p.): anche in tal caso il conflitto è risolto dal legislatore, il quale attribuisce prevalenza al segreto nel solo caso in cui la rivelazione da parte del sanitario esporrebbe l’assistito a procedimento penale. 8 Sui profili processual-penalistici del segreto G. Paolozzi – N.G. Saracino, Segreto - V) tutela processuale del segreto, in Enc. giur. Treccani, XXXVIII, Roma, 1991; C. Bonzano, Segreti (dir. proc. pen.), in Il Diritto - enc. giur. Sole 24ore, 14, Milano, 2008, p. 256 ss. . 9 Si fa riferimento alla dottrina civilistica, il cui interesse per il segreto ha costituito quasi un riflesso di quelli per la conoscenza e per la riservatezza, e a quella costituzionalistica, che se ne è occupata in relazione alla sua compatibilità col diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), del quale costituisce un componente essenziale il diritto all’informazione. 6 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti comprensibilmente, si sono occupati del segreto inteso come fatto (cioè come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice): la legge penale, infatti, si limita a menzionare il segreto, ma omette di precisarne la nozione. La circostanza che il segreto sia un istituto di rilievo non solo penalistico, ma ordinamentale, impone comunque, per correttezza metodologica, che prima di procedere all’esame dell’aspetto, tutto sommato settoriale, che forma oggetto di questo studio, si tenti di ricostruire la nozione del segreto quale istituto di teoria generale del diritto. Sul segreto privato l’unica trattazione di carattere generale e sufficientemente aggiornata è quella di U. Ruffolo: Segreto (dir. priv.), in Enc. dir. XLI, Milano, 1989, p. 1015 ss. V. anche A. De Cupis, Riservatezza e segreto (diritto a), in Nss. Dig. It., XVI, Torino, 1969, p. 115 (in particolare p. 121 ss., che attengono specificamente al segreto), e I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982. Per qualche interessante considerazione in materia v. anche P. Auteri, Il segreto industriale, e P. Ichino, Diritto dell’imprenditore al segreto e controllo sindacale all’interno dell’impresa, nella prospettiva dello sviluppo del sistema italiano di democrazia industriale, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, cit., p. 313 ss. e 413 ss. Più di recente A. Scalisi, Il diritto alla riservatezza, Milano, 2002, ove le pag. da 124 a 176 sono dedicate al diritto al segreto. 10 7 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti C AP . II N OZIONE SEMANTICA E GIURIDICA DI SEGRETO . C ONOSCENZA E SEGRETO . F UNZIONE DEL SEGRETO 1.- il segreto: profili semantici e morfologici La parola “segreto” (utilizzata grammaticalmente sia come sostantivo che come aggettivo 11) trae la sua etimologia dal latino secretum, participio passato del verbo secernere (mettere da parte, separare) 12: essa, lessicalmente, serve a designare un fatto “precluso alla conoscenza altrui, in quanto limitato a un ambito ristretto”, o “accessibile soltanto a determinate persone” 13. 11 Tale uso promiscuo è riscontrabile anche nella terminologia legislativa, ove, tuttavia, prevale l’uso del termine come predicato: vi si parla di segreto d’ufficio (art. 15 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dall’art. 28 della legge 241/90), di segreto professionale (art. 622 c.p. e 351 c.p.p. previgente), di associazioni segrete (art. 18 Cost.), di voto segreto (art. 48 Cost.), di seduta segreta (art. 64 Cost.), di segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.), di corrispondenza segreta (art. 618 c.p.), di documenti segreti (art. 621 c.p.), di notizie segrete (art. 261, 326 e 623 c.p.), di discussioni e deliberazioni segrete (art. 683 c.p.), di obbligo al segreto (art. 48 legge fallimentare, art. 401 e 230 c.p.p.) ecc. 12 Svolge considerazioni approfondite e perspicue sulla semantica del segreto, con particolare riferimento alla lingua e letteratura latine, R. Orestano, Sulla problematica del segreto nel mondo romano, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, Padova, 1983, p. 99-107. 13 Devoto – Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1971, p. 2159, voce “segreto”. Per l’esposizione di altre definizioni contenute in dizionari o testi giuridici v. A. Zucchetti, Accesso – riservatezza – segreto, in AA.VV., L’accesso ai documenti – limiti, procedimento, responsabilità, Milano, 2006, p. 45. 8 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti In questa pur generica nozione sono implicite tre caratteristiche del segreto che possiamo considerare, in un certo senso, morfologiche, e che è indispensabile evidenziare 14: a) perché un fatto possa, a giusto titolo, dirsi segreto è necessario che esso sia, allo stesso tempo, ignoto e conoscibile: infatti costituisce presupposto logico della segretezza che il fatto cui essa afferisce, oltre ad essere noto a taluno, sia suscettibile di essere portato a conoscenza di chi lo ignori (in questo senso può dirsi che il segreto ha natura bifronte, in quanto presuppone l’esistenza di due categorie contrapposte di soggetti, i partecipi e gli esclusi) 15; b) la segretezza va in ogni caso riferita al tempo presente, a prescindere dalla collocazione temporale (presente, passata o futura) del fatto o notizia che ne formano oggetto: il segreto è tale nel momento storico in cui si pone e costituisce uno stato di fatto precario, per l’ovvia ragione che la diffusione della conoscenza di una notizia ne fa venir meno istantaneamente il carat tere di segretezza, pur sussistente al momento della verificazione del fatto che ne forma oggetto 16; 14 R. Orestano, ult. cit., p. 95-99. 15 Può essere utile rilevare che il segreto presuppone che della notizia che ne forma oggetto sia ignoto il contenuto, non necessariamente l’esistenza: esso, cioè, sussiste anche nel caso in cui l’escluso dalla conoscenza abbia piena consapevolezza di tale sua situazione. In tal senso si è detto che il segreto è pubblico (l’ossimoro è soltanto apparente) e per questo si differenzia dal clandestino, che invece presuppone che l’esistenza stessa del fatto nascosto sia ignota. 9 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti c) la segretezza presuppone che l’impedimento alla divulgazione della conoscenza della notizia che ne forma oggetto dipenda dal comportamento della persona (o della cerchia ristretta di persone) che ne è depositaria: essa, cioè, richiede concettualmente che la situazione di conoscenza soggettivamente limitata non sia necessitata, ma costituisca il frutto di un’opzione 17. In sostanza, quindi, gli elementi costit utivi del segreto possono essere individuati, in prima approssimazione, nella conoscenza di un determinato fatto, nella sua dissimulazione, nel rifiuto di comunicarlo agli altri. 2.- Il segreto come fenomeno giuridico La situazione di conoscenza ristrett a (qualificata dai requisiti adesso indicati), di per sé, costituisce soltanto uno stato di fatto: essa acquisisce rilevanza nel campo del diritto in presenza di un ulteriore requisito di carattere normativo, consistente in una situazione giuridica (volta a volta attiva o passiva) finalizzata a realizzare l’interesse di evitare la divulgazione. 16 Stessa efficacia va attribuita alla manifestazione di volontà del titolare di far cessare lo stato di segretezza della notizia. 17 Per chiarire l’affermazione, osserviamo, a titolo esemplificativo, che una complessa teoria scientifica non può considerarsi segreta per il solo fatto di essere accessibile e comprensibile a pochissimi: essa diviene tale solo in presenza di un ostacolo di natura formale, e non solo fattuale, alla sua divulgazione. 10 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti Tale obiettivo può essere indifferentemente perseguito attraverso la previsione: a) sotto il profilo passivo, del divieto, per il soggetto non autorizzato, di procurarsi, divulgare o utilizzare la notizia che ne costituisce l’oggetto e, per il detentore della conoscenza, di comunicarla ad altri; b) sotto il profilo attivo, del diritto del soggetto all’uopo individuato dalla legge di escludere i terzi dalla conoscenza, da lla divulgazione, dallo sfruttamento della notizia medesima. In virtù di tale qualificazione normativa 18 il segreto, da mero stato di fatto, si tramuta in uno strumento (consistente nella dissimulazione di un certo sapere) di tutela di determinati beni giur idici. Nel caso in cui tali beni assumano particolare rilevanza e richiedano una tutela rafforzata, il legislatore prevede una sanzione penale (che in certi casi si cumula con quella civile) per la violazione del dovere di cui si è detto. I beni giuridici tutelati attraverso la norma penale assumono ora natura pubblicistica (come avviene per il segreto di Stato, il segreto istruttorio o investigativo, il segreto d’ufficio), ora natura privatistica (come 18 La funzione dell’elemento normativo, che ovviamente è quella di dissuadere il detentore della conoscenza dal violare il segreto, è essenziale, dato che è lecito dubitare che esso sarebbe rispettato se costituente oggetto di un mero impegno morale. In letteratura è generalizzato il rilievo della difficoltà di assicurare il mantenimento di un segreto. Possiamo citare B. Franklin (L’Almanacco del povero Riccardo), secondo il quale “tre persone possono tenere un segreto se due di loro sono morte”; G. B. Shaw (La professione della signora Warren), che osserva argutamente che “non ci sono segreti meglio custoditi di quelli che tutti conoscono”; W. Congreve (Amore per amore), che fa dire ad uno dei suoi personaggi “so che è un segreto, perché lo sento sussurrare dappertutto”. 11 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti avviene per il segreto professionale, il segreto scie ntifico ed industriale, il segreto documentale, il segreto della corrispondenza o delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche e telematiche) 19: in ciò risiede la tradizionale distinzione tra segreti pubblici e privati. La definizione del segreto come diritto o dovere giuridico di impedire la divulgazione della conoscenza di un dato fatto implica la stretta connessione fra la tematica ad esso relativa e quella attinente alla conoscenza 20: fra i due fenomeni, infatti, si riscontra un rapporto, più che di contrapposizione, di reciproca limitazione (nel senso che la libertà di conoscere sussiste fin tanto che non venga ad essere interdetta dal segreto o dalla riservatezza). L’interferenza fra la sfera del segreto e quella della conoscenza comporta quindi che l’analisi dell’uno non può prescindere, ed anzi presuppone, quello della seconda. 3.- conoscenza e diritto: la tradizionale ricostruzione del Pugliatti 19 R.G. Maruotti, La tutela penale del segreto d’ufficio: brevi riflessioni, in chiave de iure condendo, sulla fattispecie di “rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio”, in Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, a cura di A. Manna, Padova, 2007, p. 325 ss. 20 A. La Torre, Silenzio (dir. priv.), in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, p. 545, esprime il suddetto rapporto di interferenza in altra forma, ponendo in relazione conoscenza e segreto col silenzio ed evidenziando che quest’ultimo può assumere natura di comportamento secundum ius o contra ius a seconda della natura dell’interesse tutelato dall’ordinamento: se viene ritenuta utile la conoscenza si impone un dovere o un onere di comunicazione, se viene ritenuto necessario il segreto si prevede l’obbligo di tacere (e quindi di mantenere il silenzio). 12 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti Non è qui il caso di soffermarsi sul significato del termine “conoscenza”: è sufficiente dire, in linea di larga approssimazione, che essa consiste in una tecnica o procedura finalizzata all’accertamento di un determinato fatto od oggetto ovvero nel risultato dello svolgimento di tale procedura 21. Nel campo del diritto la conoscenza assume un rilievo che non è fuor di luogo definire essenziale: come dimostrato dal numero e dall’importanza degli istituti predisposti dall’ordinamento giuridico al fine di garantirne la diffusione (non effettiva, ma potenziale: si è efficacemente parlato al riguardo di conoscibilità legale in contrapposizione alla conoscenza effettiva) fra i soggetti di diritto. Basti pensare alla pubblicazione delle leggi e degli atti normativi in generale, la quale costituisce il fondamento del generale principio secondo il quale ignorantia legis non excusat 22; al regime pubblicitario 21 N. Abbagnano, Dizionario di filosofia (ampliato da G. Fornero), Torino, 1994, p. 389. 22 Il rigore del suddetto tradizionale principio, secondo il quale il dovere del cittadino di osservare la legge prescinde comunque dalla circostanza che egli ne abbia effettivamente acquisito conoscenza (cfr. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1993, p. 130-131) ha subito, in materia penale, un’importante attenuazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 (in Giur. cost. 1988, I, p. 1504 ss., e in Foro it., 1988, I, p. 1385 ss., con nota di Fiandaca), la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5 c.p. riscrivendone il testo nei seguenti termini: “l’ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile”. Sul piano tecnico la suddetta pronuncia additiva ha introdotto nel sistema penale una nuova scusante o causa di esclusione della colpevolezza, quella dell’ignoranza o errore inevitabile sull’illiceità (ex multis, v. D. Pulitanò, Ignoranza della legge (diritto penale), in Enc. dir., agg. I, Milano, 1997, p. 615 ss.). 13 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti in materia di persone (fisiche e giuridiche), di imprese, di diritti immobiliari e mobiliari 23; al sistema delle notificazioni. L’incidenza del fenomeno della conoscenza nel campo del diritto è stato analizzato a fondo da un’autorevole (anche se, come vedremo, per certi versi dottrina 24: datata) la quale, dopo averne perspicuamente tratteggiato le relazioni con i problemi fondamentali del diritto 25, ha dedicato specifica attenzione ai rapporti tra l’ord inamento giuridico e gli “stati, fatti e procedimenti conoscitivi” 26, pervenendo ad alcune conclusioni che possono così essere sintetizzate: 23 L’ordinamento giuridico, richiedendo (attraverso gli strumenti dell’obbligo, come avviene per le annotazioni nei registri anagrafici, o dell’onere, come avviene in materia di trascrizione nei registri immobiliari) ai soggetti interessati di rendere pubbliche determinate notizie, predispone un apparato che rende possibile alla generalità dei cittadini l’acquisizione della conoscenza di tali notizie: A. De Cupis, Pubblicità (dir. civ.), in Enc, dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 998-999. 24 S. Pugliatti, Conoscenza, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 45 ss.; idem, La Trascrizione. La pubblicità in generale, in Tratt. Dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo (ora Mengoni), Milano, 1957, p. 3-31; idem, Conoscenza e diritto, Milano, 1961. 25 In particolare: con la verità e la giustizia; con la certezza del diritto; con le fonti del diritto; con la coscienza e volontà; con la consuetudine e l’opinio iuris; con l’interpretazione della norma; con la capacità di intendere e di volere; con l’accertamento; con la certezza pubblica, l’evidenza, la verosimiglianza, l’apparenza; con la probabilità; con l’errore; con la simulazione ed il falso; con la finzione: Conoscenza, cit., p. 48-90. 26 Particolarmente chiarificatore il seguente passo (Conoscenza, cit, p. 118), ove si rileva: “in ordine all’attività del singolo, tendente a procurarsi conoscenze particolari, qualunque sia il movente o l’interesse, non esclusa la mera curiosità, domina in via normale la regola della libertà. Tuttavia neppure in questo campo si può ritenere che non esistano limiti: anzi, a parte l’estensione della sfera di libertà rispetto a quella che ne costituisce il limite, si può affermare che, in omaggio a ben definite esigenze di tutela, nell’interesse pubblico o nell’interesse privato, vigono qui due opposti principi, quello che sancisce e consacra la libertà (di procurarsi la conoscenza) e quello che impone la tutela del segreto (o, al termine estremo, del semplice riserbo). La disciplina giuridica di codesta fenomenologia si esprime ed attua in complessi e gruppi di norme, nei quali si riflette il principio generale di libertà, o per mezzo dei quali si attua, in forme e aspetti vari e tuttavia tipici, la tutela del segreto o del riserbo”. . 14 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti analogamente a quel che avviene nella comune vita di relazione, i rapporti giuridici tra soggetti di diritto pre suppongono normalmente che le parti siano a conoscenza dello stato di fatto nel quale operano; l’acquisizione della conoscenza ha natura tendenzialmente fisiologica e costituisce pertanto, in linea di principio generale, espressione della libertà del singolo individuo; tuttavia tale libertà non è illimitata, atteso che, in presenza di determinate esigenze, poste a presidio di ben definiti interessi, pubblici o privati, (ritenuti prevalenti rispetto a quello alla diffusione della conoscenza) la legge impone i contrapposti principi del segreto o del semplice riserbo; la distinzione tra segreto e riserbo attiene alla natura degli interessi ai quali, attraverso tali forme di limitazione della conoscenza, si intende fornire tutela: attraverso il riserbo si assicura la tutela di interessi privati, attraverso il segreto di interessi pubblici (solo eventualmente concorrenti con interessi privati); allorquando l’acquisizione della conoscenza forma oggetto di un mero regime di libertà, l’ordinamento giuridico si limita ad attuare una situazione idonea a renderla accessibile agli interessati (c.d. conoscibilità legale), mentre esso assume una posizione di mera 15 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti neutralità e di sostanziale indifferenza rispetto all’effettiva acquisizione della conoscenza; in situazioni ben definite l’ordinamento tende, invece, a favorire più incisivamente l’acquisizione della conoscenza: in tal caso esso si avvale degli strumenti del dovere (soprattutto nell’ambito del diritto amministrativo), la cui inosservanza implica la responsabilità del soggetto tenuto a procurare l’altrui conoscenza, ovvero dell’onere, la cui inosservanza comporta la c.d. autoresponsabilità; in situazioni ancor più circoscritte viene conferito un vero e proprio diritto soggettivo ad acquisire la conoscenza, al quale corrisponde l’obbligo correlativo, posto a carico di chi della conoscenza disponga, di consentirne l’esercizio; la tutela del segreto, se rispondente ad interessi fondamentali dello Stato, viene assicurata necessariamente attraverso la legge penale (ad es., art. 256, 257, 260 c.p.), negli altri casi (interessi privati o interessi pubblici non fondamentali) indifferentemente attraverso la norma civile (ad. es., art. 10 c.c., posto a tutela dell’immagine) o quella penale (ad es., violazione di corrispondenza). Alcune inferenze di questa impostazione meritano di essere specificamente segnalate. In particolare, essa implica che il principio 16 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti generale sia costituito dalla libertà di procurarsi la conoscenza 27 e che il segreto (che consiste nel divieto di divulgare la conoscenza) integri un limite al principio generale; nonché che, consequenzialmente, esso assuma carattere di eccezionalità e, non potendo, per questa ragione, trovare fondamento e giustificazione se non in norme che lo prevedano specificamente, di tipicità 28. 4.- conoscenza e segreto: lo stato della dottrina e della legislazione attuali Questa ricostruzione, probabilmente ineccepibile con riferimento all’epoca in cui fu effettuata, necessita certamente di un’opera di revisione e di aggiornamento che tenga conto delle modifiche normative ad essa sopravvenute e dell’evoluzione delle concezioni dottrinali in materia, conseguente soprattutto alla più puntuale e consapevole applicazione dei principi costituzionali. In primo luogo il segreto, in ragione della sua funzione, si pone in chiara contrapposizione con la libertà di informazione (fondata sull’art. 27 Il termine “conoscenza”, ai fini delle superiori riflessioni, deve essere inteso in senso lato, sia come acquisizione di (nuova) conoscenza (o ampliamento dei confini del noto) che come trasmissione di conoscenze già acquisite (o informazione). 28 Ciò implica che, nonostante la tendenziale preferenza per la conoscenza, non necessariamente il giudizio sul segreto presenta carattere negativo: accanto a forme di segreto oggetto di repressione (v., ad es., il divieto di associarsi segretamente, di cui all’art. 18 Cost. e alla legge 17/82), ve ne sono altre tutelate a livello di legislazione ordinaria (segreto professionale) o costituzionale (segreto epistolare). 17 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti 21 Cost. in quanto costituente una modalità di esercizio del diritto di manifestazione del pensiero), uno dei cui risvolti, che ha formato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina costituzionalistica 29 e della Corte Costituzionale, è costituito dalla libertà di essere informati. In secondo luogo è di tutta evidenza che l’ambito (considerato quasi residuale) di specifica tutela dell’interesse del s oggetto ad acquisire la conoscenza attraverso il conferimento di un diritto soggettivo si è andato ampliando in maniera esponenziale, a scapito del correlativo ambito della mera libertà. Tale processo è stato attuato dapprima attraverso l’elaborazione della categoria dei doveri di protezione [cioè quegli obblighi accessori al rapporto obbligatorio, funzionalizzati ad ampliare le prestazioni pattuite e normativamente fondati sui doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c., tra i quali si annovera pacificamente il dovere di informare la controparte di tutti i fatti idonei a pregiudicare il suo interesse negoziale]; successivamente attraverso la 29 V. Crisafulli, Problematica della libertà di informazione, in Il pol., 1964, p. 285 ss.; L. Paladin, Problemi e vicende delle libertà di informazione nell’ordinamento giuridico italiano, ne La libertà di informazione, a cura del medesimo, Torino, 1979, p. 1 ss.; P. Barile - Grassi, Informazione (libertà di), in Nss. Dig. It., app. IV, Torino, 1983, p. 197 ss.; A. Loiodice, Informazione (diritto alla), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 472 ss.; C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; A. Pace, F. Petrangeli, Cronaca e critica (diritto di), in Enc. dir., agg. V, Milano, 2001, p. 303 ss. Nella letteratura più recente è utile la consultazione di A. Bevere e A. Cerri, Il diritto d’informazione e i diritti della persona, Milano, 2006, che contiene la trattazione aggiornata delle problematiche relative alle relazioni tra il principio basilare della libertà di pensiero (con particolare riferimento alla libertà di informazione) ed altri principi costituzionalmente tutelati, quali quelli dell’onore, della riservatezza e dell’identità personale; nonché M. Manetti, Manifestazione del pensiero (libertà di), in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 9, Milano, 2007, p. 363 ss. 18 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti legislazione di ispirazione comunitaria che, al fine di tutelare il consumatore dai possibili abusi perpetrabili ai suoi danni in materia contrattuale, ha introdotto specifici e puntuali obblighi di informazione a carico del professionista (ai quali corrisponde, consequenzialmente, il diritto del consumatore ad essere informato 30). In terzo luogo il diritto alla riservatezza, considerato all’epoca di rilievo sostanzialmente marginale (si trattava di un istituto che, in assenza di specifici supporti normativi, costituiva soltanto il frutto di concezioni dottrinali non incontroverse e il cui ambito d i operatività si riteneva alquanto ristretto), ha ormai acquisito un ruolo di primo piano tanto nella legislazione che nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale odierno e viene adesso considerato un elemento conformativo di tutti i diritti di libertà. Può fondatamente affermarsi che, attualmente, lo strumento preferenziale attraverso il quale l’ordinamento persegue la limitazione della conoscenza è costituito dalla privacy e non più dal segreto 31. 30 Il diritto del consumatore “ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” è espressamente enunciato dall’art. 2, c. 2, lett. c) del Codice del consumo (D.Lgs. 229/03). Gli art. 512 del medesimo testo legislativo specificano più puntualmente la natura e la portata dei correlativi obblighi gravanti sul professionista (intesa ovviamente tale espressione nel significato usuale alla legislazione di ispirazione comunitaria). 31 La letteratura sul diritto alla riservatezza è sterminata. Fra i contributi più recenti possiamo citare, in relazione ai profili civilistici, G. Giacobbe, Riservatezza (diritto alla), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 1243 ss.; A. Cataudella, Riservatezza (diritto alla) 1) diritto civile, in Enc. giur. Treccani XXVII, Roma, 1991; A. Scalisi, Il diritto alla riservatezza, Milano, 2002. In relazione ai profili penalistici, P. Patrono, Privacy e vita privata (dir. pen.), in Enc. dir., XXXV, Milano 1986, p. 561 ss.; T. Vitarelli, Vita privata nel diritto penale, in D. disc pen., XV, Torino, 1999, p. 302 ss. In relazione ai profili costituzionalistici, D. Caldirola, Il diritto alla riservatezza, Padova, 2006; M. Cerase, Riservatezza (diritto alla), in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 13, Milano, 2007, p. 642 ss. 19 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti In quarto luogo, nel campo del diritto amministrativo, l’i ntroduzione legislativa del diritto di accesso (attuata con la legge 241/90) ha fatto sì che, in luogo del tradizionale principio della segretezza degli atti d’ufficio, il ruolo di principio generale informatore dell’attività della pubblica amministrazione è stato assunto dalla trasparenza 32. Tuttavia, nonostante queste doverose precisazioni (i vari profili, che meriterebbero un esame più puntuale, in questa possono essere solo accennati), il complessivo impianto ricostruttivo della tematica in discussione è tuttora accettabile e merita di essere conservato. In particolare, per quel che si è detto, l’affermazione che, nel nostro ordinamento giuridico, il principio generale è la conoscenza (o, più propriamente, che la conoscenza è tendenzialmente connotata d a un positivo giudizio di valore) può considerarsi ancor più vera e condivisibile adesso che in passato; così come la configurazione del segreto e del riserbo in chiave di limiti alla conoscenza 33. Se volesse darsi una spiegazione in senso politico dell’evo luzione ordinamentale del rapporto conoscenza – segreto i cui caratteri sono 32 Sul diritto di accesso cfr. M..A. Sandulli, Accesso ai documenti amministrativi, in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, p. 1 ss.; V. Italia e R. Depiero, in AA. VV., Il regolamento sull’accesso ai documenti, Milano, 2006; A. Zucchetti, Accesso-segretezza-riservatezza, in AA. VV., L’accesso ai documenti – limiti, procedimento, responsabilità, Milano, 2006; F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007; M. Lipari, Accesso ai documenti, in Il Diritto – enc. giur. Sole 24ore, 19 Milano, 2007, p. 63 ss. 33 Ciò tuttavia, come si vedrà più diffusamente in seguito, non comporta necessariamente l’instaurazione di una gerarchia tra i due principi in questione. Ad es. A. La Torre, Silenzio (dir. priv.), cit., p. 545, sembra porli su un piano di pari dignità. 20 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti stati sommariamente indicati, essa deve certamente essere collegata al passaggio dallo Stato autoritario a quello democratico. Nel campo del diritto pubblico il segreto si pone in piena consonanza con i meccanismi di gestione del potere tipici degli Stati autocratici 34. Pertanto il passaggio dalle forme di governo autoritarie (alle quali l’utilizzazione degli strumenti del segreto e dell’inganno è particolarmente congeniale) a quell e democratiche 35 ha comportato un processo di progressiva contrazione della tutela del segreto pubblico, in ragione dell’affermarsi del principio della trasparenza come requisito generale dell’esercizio dei pubblici poteri. Infatti il principio, insito nel riconoscimento della sovranità popolare, secondo il quale i governati hanno diritto di esercitare un controllo puntuale e immediato sul comportamento dei governanti (intesa questa espressione in senso lato, con riferimento cioè a tutti coloro che esercitin o un pubblico potere), presuppone che esso debba essere connotato dall’indispensabile requisito della trasparenza (tale concezione costituisce la causa prima del sentimento di insofferenza manifestato dall’opinione pubblica verso 34 La concezione del segreto come strumento di perseguimento degli interessi dello Stato è già presente in Tacito che, al fine di esprimere sinteticamente tale rapporto di strumentalità, ha coniato le espressioni arcana imperii (Ann., 2, 32) e dominationis arcana (Hist., 1, 4) servendosi di un termine (arcana) sin allora specifico del lessico religioso. 35 Il cui fondamento è costituito dal principio del “governo del potere pubblico in pubblico”: N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, p. 76. 21 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti le, ancora purtroppo frequenti, situazioni di opacità riscontrabili nei comportamenti dei titolari di pubbliche potestà). Nel campo dei rapporti tra privati e, in particolare, in materia di esercizio dei diritti di libertà, il processo determinato dal cambio di regime è inverso. Infatti non vi è dubbio che i regimi autocratici, se tendono a dilatare oltre misura i segreti pubblici, contestualmente tendono a restringere (o ad eliminare del tutto) ogni spazio di libertà dell’individuo (della quale libertà il riserbo costituisce una de lle principali espressioni) 36. Può quindi concludersi che l’autocrazia amplia l’ambito del segreto pubblico, la democrazia quella del riserbo sullo svolgimento della vita privata. Va tuttavia evidenziato che quest’ultima esigenza viene adesso soddisfatta normalmente attraverso uno strumento differente dal segreto, la riservatezza, la quale presenta caratteristiche di duttilità e praticità (consistenti, in luogo della rigida segretazione dei dati personali, nella regolamentazione differenziata della loro circ olazione e nella 36 La relazione di funzionalità fra segreto e potere assoluto è bene avvertita da Francesco Guicciardini, il quale nota: “è incredibile quanto giovi a chi ha amministrazione che le cose sue sieno secrete; perché non solo e disegni tuoi quando si sanno possono essere prevenuti e interrotti, ma etiam lo ignorarsi e tuoi pensieri fa che gli uomini stanno sempre attoniti e sospesi a osservare le tue azioni, e in su ogni minimo moto fanno commenti, il che ti fa grandissima riputazione. Però che chi è in tale grado dovrebbe avverrare sé e i suoi ministri non solo a tacere le cose che è male che si sappino, ma ancora tutte quelle che non è utile che si pubblichino” (citazione tratta da U. Scarpelli, La democrazia e il segreto, cit., p. 648). Anche Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, par. 9) osserva che le “accuse segrete”sono necessarie “per la debolezza della Costituzione” e che “il segreto è il più forte scudo della tirannia”. In riferimento alla letteratura contemporanea sorge spontaneo il richiamo del romanzo di George Orwell, 1984, dato che il regime autoritario del Big Brother era fondato su un costante e ossessivo monitoraggio delle esistenze dei cittadini, per tale ragione privati di ogni pur minimo spazio di riserbo. 22 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti predisposizione di un sistema di controlli e di sanzioni volto ad assicurare che la diffusione e l’utilizzazione avvenga in conformità alle regole fissate dalla legge) più appropriate e consonanti rispetto ai modelli sociali ed economici attuali. In estrema sintesi la spiegazione dei fenomeni sopra descritti, tra loro apparentemente contrastanti, è unica, e può ragionevolmente essere individuata nella valorizzazione del ruolo sociale dell’individuo insita nei sistemi democratici, la quale ha determinato un processo di rafforzamento della tutela prestata agli interessi e libertà individuali sia nei confronti dello Stato (nelle sue molteplici manifestazioni) che nei confronti degli altri individui 37. A ciò è conseguita la progressiva e spesso faticosa evoluzione, nella direzione indicata, non solo delle legislazioni penale e amministrativa vigenti all’avvio dell’attuale sistema politico, ma anche del comune modo di sentire della cittadinanza. Ulteriore conseguenza di quanto si è detto è c he il principio di tipicità del segreto può considerarsi in certo qual modo organico al diritto pubblico (ove esso costituisce una sorta di scomoda necessità ed è giustificato solo dall’esistenza di interessi di preminente rilievo ostativi 37 Su tale processo cfr. la ricostruzione storica operata da R. De Stefano, Il problema del potere, Milano, 1962, p. 126 ss., che ravvisa nel conflitto Stato-Chiesa e nella riforma protestante gli antecedenti ideologici del principio, affermato dall’illuminismo, dell’individuo come limite dello Stato. 23 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti alla divulgazione di determinate notizie 38), mentre nei rapporti tra privati (ove esso si configura come ulteriore strumento di tutela degli interessi individuali) non vi è ragione di ravvisare ostacoli alla sua diffusione anche al di là delle fattispecie espressamente dis ciplinate. Tirando le fila delle superiori considerazioni possiamo concludere che: nel campo del diritto pubblico il principio generale è quello della trasparenza; nel campo del diritto privato il principio generale è quello del riserbo (quanto meno in o rdine alle manifestazioni della libertà individuale); entrambi i principi generali in questione, tuttavia, sono soggetti ad essere contemperati con i contrapposti principi del riserbo e della conoscenza, e ad essere sacrificati in presenza di interessi con essi contrastanti e considerati di valore prevalente 39. 38 Può discutersi circa l’estensione e la regolamentazione (soprattutto in merito alla previsione di controlli efficaci) del segreto di Stato, ma non della sua esistenza, che è certamente indispensabile per la vita di uno Stato moderno. Al riguardo è significativo un episodio che si verificò in Russia nel corso della rivoluzione di ottobre: la sera dell’8 novembre 1917, il terzo de “i dieci giorni che fecero tremare il mondo”, Lenin, dopo avere annunziato la formazione del nuovo governo, diede lettura di un proclama “ai popoli e ai governi di tutte le nazioni belligeranti”, il quale annunziava (tra l’altro) l’intenzione di abolire la diplomazia segreta e di pubblicare tutti i trattati segreti. Questo generoso proposito (certamente sincero nel momento in cui fu formulato) non ebbe seguito alcuno, in quanto sin da subito spento dalla ragion di Stato: anzi il regime fondato da Lenin, nel corso di pochi anni, si è tramutato nell’impero sovietico, che certamente non è stato secondo a nessun altro Stato nell’uso della diplomazia e della polizia segrete. 39 A questo proposito è utile richiamare la distinzione, ben delineata da R. Dworkin (Taking right seriously, Cambridge, 1977; trad. it. I diritti presi sul serio, Bologna, 1982), tra regole e principi: mentre una regole è applicabili o non applicabile, il principio costituisce una ragione ed un argomento per una determinata linea di azione. Nel caso di conflitto tra regole, una di esse è necessariamente soccombente e non valida; nel caso di conflitto tra principi, essi rimangono entrambi validi e vanno solo contemperati in ragione del loro peso specifico e dei vantaggi e svantaggi insiti in ciascuno di essi. Conoscenza e segreto formano entrambi oggetto di principi dell’ordinamento, i quali pertanto si limitano reciprocamente in ragione delle particolarità delle situazioni regolate. 24 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti L’individuazione delle situazioni in cui il segreto deve essere sacrificato in favore di interessi prevalenti e delle modalità secondo le quali tale sacrificio deve essere attuato (operazione che i g iuristi anglosassoni denominano balancing test) costituisce forse l’operazione interpretativa più problematica nella materia in esame. 5.- la funzione giuridica del segreto Le superiori considerazioni inducono inequivocamente a concludere che la funzione giuridica svolta dal segreto (così come dalla riservatezza: i rapporti di interferenza e differenziazione tra i due istituti richiederebbero un’indagine specifica) consiste nell’assicurare la tutela di interessi, contrastanti con quello all’acquisizio ne della conoscenza e ritenuti dal legislatore prevalenti rispetto ad esso. Esso, sostanzialmente, costituisce una particolare tecnica di protezione di tali interessi: consistente nell’assicurare l’appropriazione di una determinata informazione ad una cer chia ristretta di soggetti (che possiamo denominare complici o partecipi), con la consequenziale esclusione di tutti gli altri (antagonisti o esclusi). 25 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti C AP III S EGRETO E NORMA PENALE 1.- Le soluzioni proposte dalla dottrina Le analisi che la dottrina penalistica ha posto in essere al fine di pervenire ad una definizione esaustiva del segreto sono state condivisibilmente impostate su un criterio induttivo: attraverso un processo di astrazione e di generalizzazione degli elementi desumibili dalle singole norme si è tentato di ricostruirne la nozione unitaria. I risultati conseguiti devono essere ricordati sinteticamente, anche se è doverosa l’avvertenza che nessuno di essi è andato esente da critiche, soprattutto sotto il profilo della completezza. In s ostanza può fondatamente affermarsi che una definizione del segreto che sia, se non universalmente, quanto meno generalmente condivisa tuttora non esiste. Secondo una prima e celebre definizione “il segreto è un concetto di relazione materiale o personale che indica il limite posto da una volontà giuridicamente autorizzata alla conoscibilità di un fatto o di una cosa, per modo che questi siano attualmente destinati a rimanere occulti per ogni persona diversa da quelle che legittimamente li conoscono, ovvero 26 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti per coloro ai quali non vengono palesati da chi ha il potere giuridico di estendere o di togliere il detto limite, o da forze volontarie o involontarie indipendenti dalla volontà di chi ha la giuridica disponibilità del segreto” 40. Un altro studioso 41 ha evidenziato che il segreto consiste, più che in una cosa o un fatto (che di per sé soli sono neutri) 42, in un concetto di 40 Tale definizione, la cui complessa articolazione costituisce la miglior prova delle difficoltà di definire concisamente il segreto, è contenuta nell’edizione 1981-1986 del Trattato di diritto penale del Manzini (vol. IV, p. 199), e costituisce la rielaborazione di altra definizione, apparsa nella prima edizione del Trattato (e pedissequamente riprodotta nella Relazione ministeriale alla Camera sul progetto 1 marzo 1915), secondo la quale esso consisterebbe “in uno stato di fatto garantito dal diritto, per cui una notizia deve essere conosciuta solo da una persona determinata o da una ristretta cerchia di persone”. Questa prima definizione era stata giudicata “non interamente persuasiva” da P. Nuvolone (Reati di stampa, 1951, nota 10), che aveva osservato che “altro è il segreto come bene giuridico, e altro è il vincolo posto alla sua tutela” e che “la garanzia giuridica si attua attraverso il divieto, penalmente sancito, di portare la notizia a conoscenza di persone diverse da quelle che ne sono le naturali custodi”. Meritano un cenno anche le definizioni di V. Grispigni (Diritto penale italiano, Padova, 1932, vol. II, p. 163), secondo il quale il segreto è “tutto ciò che non è destinato ad essere liberamente conosciuto” ovvero consiste nella “notizia di un fatto conosciuto da uno o da pochi, la cui conoscenza da parte di altri può recare nocumento”; del Santoro (Manuale di diritto penale, Torino, 1968, V., p. 326), secondo il quale “il segreto è qualche cosa (comunicazione, notizia) che non deve essere conosciuta all’infuori delle persone che lo hanno posto in essere o di quelle che sono adibite al servizio”; di P. Nuvolone (I reati di stampa, Milano 1951), che afferma che “il segreto è uno stato di fatto garantito dal diritto per cui una notizia deve essere conosciuta solo da una persona o da una ristretta cerchia di persone”. Esse, tuttavia, appaiono eccessivamente sintetiche e finiscono per peccare di imprecisione, per le ragioni che saranno indicate in prosieguo. 41 A. Crespi, La tutela penale del segreto, cit., p. 6-7, secondo il quale il segreto è “una cosciente e attuale dissimulazione di un contenuto di esperienza, proprio di un determinato soggetto, e corrispondente a quel particolare stato di fatto penalmente garantito per l’interesse, giuridicamente apprezzabile, valutato da quello stesso soggetto, a che quel contenuto di esperienza non venga palesato ad altri”; nello stesso senso, sostanzialmente, F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, a cura di Conti, Milano, 1985, p. 188. Anche questa definizione è stata ritenuta insoddisfacente, sia per l’ambiguità e l’ambivalenza del concetto di dissimulazione, sia per l’arbitrarietà dell’equiparazione di dissimulazione e segreto (cfr. A. Zucchetti, Accesso- segretezza – riservatezza, in AA.VV., L’accesso ai documenti – limiti, procedimento, responsabilità, Milano, 2006, p. 47). 42 L’osservazione che “il segreto….non sarebbe una cosa, né una notizia o un fatto: le cose, le notizie o i fatti sono piuttosto l’oggetto del segreto” risale al Milazzo, N. dig. it., vol. XI, voce Segreto. 27 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti relazione, i cui termini sono costituiti dalla conoscenza di una notizia da parte di un soggetto e dall’interesse di un altro soggetto a d evitarne la divulgazione. Una terza definizione che merita di essere citata è quella, altrettanto complessa, secondo la quale “il segreto è la conoscenza di una circostanza ignota ai non partecipi, inaccessibile o accessibile, ma percettibile solo in base a particolari capacità o solo con l’applicazione di molte fatiche, finché tale conoscenza sia tenuta, per volontà del titolare o del portatore del segreto,da questo e dai partecipi di fronte ai non partecipi, e finché questa conservazione del segreto non contrasti con un interesse obiettivo degno di tutela” 43. A prescindere dalle enunciazioni esplicite, mi pare evidente che in tutte le definizioni indicate il segreto viene considerato in termini di concetto di relazione. La all’individuazione differenza effettiva dell’elemento della fra esse fattispecie at tiene ostativo invece alla divulgazione del segreto e comportante la sua illiceità: secondo la prima e la terza impostazione esso consisterebbe in una manifestazione di volontà, secondo la seconda in un interesse. Si tratta, quindi, di un’ulteriore manifestazione della ricorrente e ormai secolare polemica tra le due fondamentali correnti di pensiero del soggettivismo e dell’oggettivismo. 43 R. Kostoris, Il segreto come oggetto della tutela penale, Padova, 1964, p. 3. 28 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti In realtà entrambe le strade appaiono percorribili alla luce del diri tto positivo. Infatti dall’esame delle fattispecie incriminatrici si evince che la selezione delle notizie da qualificare segrete si fonda, volta a volta, o su un criterio oggettivo o sostanziale (costituito dall’interesse al mantenimento del segreto: ad es., segreto professionale), o su un criterio soggettivo o formale (consistente nella manifestazione di volontà contraria alla propalazione: ad es., segreto di Stato) o su entrambi i criteri fra loro combinati (ad es. segreto d’ufficio, come configurato prima delle modifiche apportate dalla legge 241/90) 44. L’elaborazione giurisprudenziale relativa alla materia in esame è alquanto scarna e, in quanto ripetitiva delle opinioni dottrinali, non offre un contributo rilevante. Riveste un certo interesse una pronun cia, emessa in relazione al delitto di cui all’art. 256 c.p. (“procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato”), secondo la quale “il concetto di segreto, in senso giuridico, comporta una relazione materiale o personale ed indica il limite posto, da una volontà giuridicamente competente, alla 44 Su questo profilo v. F. Saja, Il segreto professionale, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, Padova, 1983, p. 439-440, il quale ritiene configurabili tre criteri di segregazione [quello formale o estrinseco (la segretezza dipenderebbe da un segno esterno: ne costituirebbe esempio il segreto epistolare, per la cui sussistenza si richiede solo un supporto materiale qualificabile come “corrispondenza”), quello subiettivo (essa sarebbe collegata alla manifestazione della volontà di celare da parte dell’avente diritto), quello obiettivo (essa sarebbe fondata sull’interesse del titolare all’occultamento)] e giudica preferibile il terzo criterio per le medesime ragioni che sono successivamente indicate nel testo. Tuttavia è spontanea l’osservazione che il criterio formale costituisce soltanto una species di quello soggettivo: dato che la scelta di affidare la notizia a quel dato supporto tutelato dall’ordinamento mediante la previsione di segretezza non è altro che una manifestazione tacita della volontà di segretare la notizia in esso incorporata. V., in merito, anche P.L. Vigna – P. Dubolino, Segreto (reati), cit. p. 1063-1064. 29 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti conoscibilità di un atto, di un fatto o di una cosa, destinata a rimanere occulta ad ogni persona diversa da quelle che legittimamente conoscono l’atto, il fatto o la cosa, mentre il concetto di notizie riservate implica quello di notizie di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione: esse, ancorché non segrete, ma conoscibili soltanto in un determinato luogo o entro una determinata cerchia di persone, costituiscono pur sempre notizie per le quali lo Stato non ha rinunziato alla facoltà di circoscrivere la pubblicità al minimo evitabile” 45. Come è evidente, la definizione del segreto elaborata dai giudici di legittimità si rifà scopertamente a quella di impostazione soggettivistica: tuttavia meri ta di essere evidenziato, oltre lo sforzo definitorio, il tentativo di indicare il criterio sul quale fondare la distinzione tra notizia segreta e notizia riservata 46, della quale si tratterà in seguito. Va comunque segnalato che la dottrina adesso preva lente attribuisce rilievo preponderante al criterio oggettivo 47, valorizzando la circostanza 45 Cass. 8018/85, in Giust. pen. , 1986, II, p. 325, e in Cass. pen., 1987, p. 317. 46 La distinzione tra notizie segrete e notizie riservate trova un fondamento positivo negli art. 257 e 258 c.c., che riguardano entrambi il delitto di spionaggio, nonché nell’art. 262 c.p. Le prime due fattispecie criminose si differenziano (oltre che per la pena) proprio in ragione della natura delle notizie che ne formano oggetto, nel primo caso coperte da segreto di Stato, nel secondo soltanto riservate (la divulgazione delle quali, pur non formalmente segretate, contrasta con l’interesse dello Stato: Cass. 4240/82). Da segnalare che la Corte Costituzionale (sent. 295/02) ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 262 c.p. per violazione dei principi di determinatezza della legge penale e di legalità della pena, sotto il profilo che la disciplina dettata dalla legge 801/77 per il Segreto di Stato sarebbe applicabile anche alle notizie riservate. Naturalmente è appena il caso di evidenziare che, nonostante l’identità di espressione, il concetto di notizie riservate assunto nelle norme suddette non coincide con quello desumibile dalla normativa in materia di tutela della privacy. 30 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti che la legge, col prevedere il nocumento o il pericolo di nocumento 48 quale elemento costitutivo delle fattispecie criminose poste a tutela del segreto (salve le ipotesi concernenti la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, tutelate di per sé), le configura in termini di reati di danno o di pericolo concreto e quindi mostra di avere riguardo, più che alla violazione dell’ordine in sé e alla mera disobb edienza, alla lesione, effettiva o potenziale, dell’interesse del soggetto tutelato 49. 2.- considerazioni conclusive E’ adesso opportuno operare una sintesi dei dati emersi dalla superiore analisi e di formulare qualche considerazione conclusiva. 47 Entrambe le riforme del segreto di Stato (attuate rispettivamente con la legge 801/77 e 124/07) ne hanno accentuato entrambe il carattere oggettivo, indicando in maniera sempre più puntuale le caratteristiche delle notizie, delle cose e dei documenti segregabili, inducendo la maggioranza degli interpreti ad escludere che il provvedimento di apposizione del segreto abbia natura totalmente discrezionale, come si riteneva in passato. 48 Secondo l’opinione oramai largamente prevalente tanto il nocumento che il pericolo di nocumento debbono essere considerati elementi costitutivi della fattispecie e non condizioni oggettive di punibilità: con la conseguenza che per l’integrazione dei reati è necessaria non soltanto la loro verificazione, ma anche che abbiano formato oggetto del dolo dell’agente. La differenza fra le due opinioni consiste soltanto in ciò, che nel primo caso si verterebbe in ipotesi di reati di danno, nel secondo di pericolo concreto (pertanto il giudice dovrebbe accertare se la condotta abbia determinato un effettivo pericolo di lesione dell’interesse protetto). L’optare per l’una o l’altra delle opinioni sopra riferite determina rilevanti conseguenze in ordine al momento consumativo del reato (oltre che all’oggetto del dolo): nel primo caso il reato si perfeziona solo una volta che si siano verificati il nocumento o il pericolo di nocumento, nel secondo nel momento di ultimazione della condotta vietata (rilevando il pericolo di danno ai soli fini della punibilità). Aderiscono alla prima tesi F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, I, cit., p. 247; F. Mantovani, Delitti contro la persona, Padova, 1995, p. 535 ss.; G. Fiandaca - E Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, t..1, Bologna, 2006, p. 271, Alla seconda N. Amato, Alcune brevi riflessioni in tema di rivelazione di segreto professionale, in Giust. pen., 1962, p. 367; V. Mancini, cit. Torino, 1961, p. 1025 ss.; P.L. Vigna .P. Dubolino, cit., p. 1091. 49 A. Crespi, La tutela penale del segreto, in Commentario breve al codice penale a cura di StellaZuccalà, Padova, 2002, p. 121 ss. 31 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti Un’osservazione che sorge spontanea dall’esame delle fattispecie incriminatrici in questione è che la tutela del segreto non è mai fine a sé stessa, ma è strumentale alla protezione di un interesse ulteriore (col quale va identificato il bene giuridico tutelato) del titolare della conoscenza: in questa prospettiva la piena comprensione del fenomeno e l’accertamento del suo fondamento sostanziale non possono prescindere da una preliminare operazione di selezione e di individuazione di quegli specifici interessi sottostanti che, nell’ottica del legislatore, sono stati ritenuti prevalenti su quello all’acquisizione della conoscenza ed hanno giustificato l’imposizione del segreto. In realtà, tra i fattori ostativi all’elaborazione di una soddisfacente nozione unitaria del segreto in senso giuridico, vanno annoverate tanto l’eterogeneità degli interessi che ne costituiscono il fondamento sostanziale, quanto le differenti modalità mediante le quali la legge si propone di assicurarne la tutela. Per questa ragione descrivere il segreto sotto il profilo strutturale è operazione estremamente difficoltosa 50: 50 E anche non necessaria, secondo l’opinione di P.L. Vigna – P. Dubolino (op. ult. cit.., p. 1062), in base alla considerazione che, costituendo il segreto non l’oggetto della tutela, ma solo uno strumento predisposto a protezione di un dato rapporto o situazione, sarebbe più produttivo e comunque sufficiente individuare le caratteristiche peculiari di ciascun singolo rapporto o situazione. Ad analoghe conclusioni pervengono, in sostanza, P. Pisa, Il segreto di Stato. Profili penali, Milano, 1977, p. 106; V. Italia, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, Milano, 1963, p. 69; De Leone, Il segreto professionale: limiti e garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p. 675 ss., il quale manifesta espliciti dubbi circa l’utilità stessa di una costruzione del segreto in termini di categoria giuridica. Mi sembra invece evidente che, se l’analisi normativa è certamente essenziale ed assume carattere preliminare, sia comunque utile un tentativo di reductio ad unitatem dei pur disomogenei caratteri generali e comuni che attraverso essa siano stati enucleati. 32 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti come comprovato dalla circostanza che, nonostante gli sforzi di autorevoli studiosi, non sia stata fin adesso elaborata una definizione del segreto che sia, se non universalmente, quanto meno generalmente condivisa 51. Al fine di precisare la superiore osservazione, va ribadito che il segreto in senso giuridico consta di un elemento oggettivo (il fatto o notizia), di uno soggettivo (il titolare della conoscenza ed i terzi es clusi da essa), di uno normativo (il divieto di divulgazione) 52. L’individuazione delle notizie segretabili e dei soggetti partecipi od esclusi avviene a seguito di un’operazione di selezione degli interessi sottesi all’apposizione del segreto, la quale trova la sua manifestazione formale nella norma proibitiva. Orbene, l’affermazione normativa di segretezza di un determinato fatto, nelle varie fattispecie legali, viene collegata non ad una situazione costante o ricorrente, bensì a svariati fattori, fra lor o notevolmente 51 Il rilievo della polisemia del termine “segreto” nel campo del diritto non è certo frutto di osservazioni moderne, ma risale ai glossatori e ai commentatori. Al riguardo è significativo il seguente passo di Farinacio (De crimine laesae maiestatis, questione 113, V, n. 215), secondo il quale “in primo luogo, si considera segreto ciò che non è noto ai più; in secondo luogo, è segreto ciò che viene discusso in Consiglio, specie se viene dato il giuramento di non rivelarlo a nessuno: è detto infatti segreto quell’atto che è segregato e separato dagli altri; in terzo luogo, è detto segreto ciò che avviene alle presenza di molti, ma in modo segreto (rispetto ad altri); in quarto luogo, è considerato segreto ciò che il volgo ignora…..; segreto è considerato ciò che attiene al Principe, e non vuole che sia divulgato ad altri…., o ciò che il Principe ordina sia considerato segreto, anche se è avvenuto davanti a molti”. 52 Il primo e il terzo elemento sono strettamente connessi, dato che la notizia diviene segreta solo attraverso e a seguito del divieto di divulgazione. 33 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti eterogenei 53: consistenti ora nel luogo ove esso si verifica (segreto domestico), ora nel supporto materiale al quale esso viene affidato (segreto epistolare, documentale, telefonico, telegrafico, informatico, telematico), ora nell’attività cui esso attiene (segreto di Stato, istruttorio, professionale, industriale, scientifico). Inoltre, se nella normalità dei casi (come avviene per il segreto professionale o epistolare) la legge stessa (previa un’astratta valutazione degli interessi in gioco) impone direttamente il segreto, talora essa (come avviene ancor oggi in materia di segreto di Stato e, in ipotesi eccezionali, di segreto investigativo, e avveniva in passato per il segreto d’ufficio) si avvale di una sorta di mediazione, consistente nel la specifica manifestazione di volontà di un soggetto (al quale viene demandato il compito di operare la predetta valutazione in concreto). L’elemento soggettivo della norma, a sua volta, si risolve in giudizio di valore sui comportamenti dei soggetti imp licati nella situazione afferente al segreto: comportamenti che assumono carattere fisiologico se conformi al comando (il detentore della conoscenza la dissimula, il terzo si astiene dall’acquisirla), ovvero patologici se con esso confliggenti (il detentore della conoscenza la divulga, il terzo si attiva al fine di acquisirla). Occasionalmente acquista rilievo anche il comportamento attivo del titolare dell’interesse al mantenimento del 53 A. Zucchetti, L’accesso, cit., p. 47. 34 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti segreto (tale qualità non sempre coincide con quella di detentore del segreto: di colui, cioè, che sia a conoscenza del fatto segreto, per averlo appreso casualmente o per esserne stato messo a parte dal titolare, e sia tenuto a non divulgarlo), dato che il consenso da lui prestato ordinariamente elide l’illegittimità della d ivulgazione (ciò avviene, quanto meno, in materia di segreti privati). In un quadro talmente variegato è evidente che, se si intende individuare l’essenza del segreto (intesa tale espressione in senso aristotelico, come l’insieme dei caratteri e proprietà comuni ad ogni forma di segreto), la definizione conseguente a tale operazione si riduce a ben poca cosa e finisce per peccare di eccessiva genericità, per non essere adeguatamente descrittiva del fenomeno nel suo atteggiarsi concreto. Di contro, se si intende tenere conto dei fattori accidentali (anche soltanto dei più rilevanti o più ricorrenti), la multiformità delle manifestazioni e degli atteggiamenti del segreto è probabilmente ostativa all’elaborazione di una formula che sia rispettosa dell’altro req uisito indefettibile di ogni definizione, la sinteticità. In conclusione, se ci si limita a dire che il segreto è un concetto di relazione, i cui termini sono costituiti da una determinata notizia e da un soggetto interessato al suo mantenimento in situaz ione di conoscenza ristretta, si esprime certamente un concetto esatto, ma eccessivamente 35 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti vago: come confermato dalla constatazione che tale definizione si attaglia, in linea di massima, anche alla riservatezza. Comunque, se ci si volesse cimentare col ten tativo di formulare l’ennesima definizione (nella piena consapevolezza della sua assoggettabilità a rilievi probabilmente fondati), potrebbe dirsi che “il segreto consiste nell’ostacolo che, al fine di tutelare interessi, pubblici o privati, di varia natura, ma di rilevante importanza, l’ordinamento giuridico pone o consente di porre, con varie modalità, alla divulgazione della conoscenza di determinati fatti o notizie al di fuori di gruppi di soggetti specificamente individuati”. Eugenio Fiorentino dottore di ricerca 36 (C) In Iure Praesentia - www.iniurepraesentia.eu - con riserva di tutti i diritti