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Voci
Copyright
1
Diritto d'autore
8
Copyleft
14
Creative Commons
23
Diritto d'autore italiano
33
Proprietà intellettuale
63
Software libero
68
Richard Stallman
76
Free Software Foundation
85
GNU General Public License
89
Open source
100
Pubblico dominio
108
Software proprietario
117
Linux
119
Note
Fonti e autori delle voci
132
Fonti, licenze e autori delle immagini
134
Licenze della voce
Licenza
136
Copyright
1
Copyright
Il copyright (termine di lingua inglese che
letteralmente significa diritto di copia) è l'equivalente
del diritto d'autore nei paesi di common law, come gli
Stati Uniti e la Gran Bretagna, dal quale però
differisce, sotto vari aspetti.
È solitamente abbreviato con il simbolo ©. Quando
tale simbolo non è utilizzabile si riproduce con la
lettera "c" posta tra parentesi: (c) o (C).[1]
Storia
Le prime norme sul diritto di copia (copyright) furono
emanate dalla monarchia inglese nel XVI secolo con la
volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate
nel territorio. Col diffondersi delle prime macchine
automatiche per la stampa, infatti, iniziò ad affermarsi
una libera circolazione fra la popolazione di scritti e
volumi di ogni argomento e genere. Il governo, poiché
la censura era all'epoca una funzione amministrativa
legittima come la gestione della sicurezza pubblica,
avvertì il bisogno di controllare ed autorizzare la libera
circolazione delle opinioni.[2] Ragion per cui fondò una
corporazione privata di censori – la London Company
of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) - i
cui profitti sarebbero dipesi da quanto fosse stato
efficace il loro lavoro di censura filo-governativa.
Simbolo del copyright
Il copyright sulla cultura, breve documentario di mezz'ora per
spiegare il copyright al pubblico medio.
Agli Stationers (ovvero gli editori) furono concessi i
diritti di copia (copyright, appunto) su ogni stampa,
con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente. La concessione prevedeva il diritto esclusivo
di stampa, e quello di poter ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, finanche di bruciare quelli
stampati illegalmente.[3] Ogni opera, per essere stampata, doveva essere registrata nel Registro della corporazione,
registrazione che era effettuabile solamente dopo un attento vaglio ad opera del Censore della corona o dopo la
censura degli stessi editori. La corporazione degli editori esercitava perciò a tutti gli effetti funzioni di polizia
privata, dedita al profitto e controllata da parte del governo.
Ogni nuova opera veniva annotata nel registro della corporazione sotto il nome di uno dei membri della corporazione
il quale ne acquisiva il “copyright”, ovvero il diritto esclusivo sugli altri editori di pubblicarla; una corte risolveva le
eventuali dispute fra membri.[4] Il diritto sulle copie (copyright), perciò, nasce come diritto specifico dell'editore,
diritto sul quale il reale autore non può quindi recriminare alcunché né guadagnare di conseguenza.
Nel successivo secolo e mezzo la corporazione dei censori inglesi generò benefici per il governo e per gli editori: per
il governo, esercitando un potere di controllo sulla libera diffusione delle opinioni e delle informazioni; per gli
editori, traendo profitto dal proprio monopolio di vendita. Sul finire del XVII secolo, però, l'imporsi di idee liberali
nella società frenò le tradizionali politiche censorie e causò una graduale fine del monopolio delle caste editrici.
Copyright
Temendo una liberalizzazione della stampa e la concorrenza da parte di stampatori indipendenti ed autori, gli editori
fecero valere la propria moral suasion sul Parlamento. Basandosi sull'assunto che gli autori non disponessero dei
mezzi per distribuire e stampare le proprie opere (attività all'epoca assai costosa e quindi riservata a pochi),
mantennero tutti i privilegi acquisiti in passato con un'astuzia: attribuire ai veri autori diritti di proprietà sulle opere
prodotte, ma con la clausola che questa proprietà potesse essere trasferita ad altri tramite contratto. Di lì in poi gli
editori non avrebbero più generato profitto dalla censura sulle opere, ma semplicemente dal trasferimento dei diritti
firmato (più o meno volontariamente) dagli autori, trasferimento in ogni caso necessario per la altrimenti troppo
costosa pubblicazione delle opere.
Su queste basi, nel 1710 venne perciò emanata la prima norma moderna sul copyright: lo Statuto di Anna (Statute of
Anna).
A partire dalla Statuto di Anna, gli autori, che fino ad allora non avevano detenuto alcun diritto di proprietà,
ottennero in sostanza il (tutto sommato vacuo) potere di bloccare la diffusione delle proprie opere, mentre la
corporazione degli editori incrementò i profitti grazie alla cessione – sostanzialmente obbligatoria per ottenere
stampa e distribuzione – da parte degli autori dei vari diritti sulle opere.
Il rafforzamento successivo dei diritti d'autore su pressione delle corporazioni, generò gradualmente il declino di
altre forme di sostentamento per gli autori (come il patronato, la sovvenzione, ecc.), legando e sottoponendo
indissolubilmente il sostentamento dell'autore al profitto dell'editore.[5]
Nel corso dei successivi due secoli anche la Francia, la Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, il Regno delle Due
Sicilie e il resto d'Europa emanarono legislazioni per l'istituzione del copyright (o del diritto d'autore).
• nel 1836, il codice civile albertino per la Sardegna.
• nel 1840, il 22 dicembre, il decreto di Maria Luigia, per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
• nel 1865, il 25 giugno, nel Regno d'Italia, con legge 2337.
Talune con ispirazioni maggiormente illuministe e democratiche rispetto a quella anglosassone, pur tuttavia con la
medesima radice.
Nel 1886, il 9 settembre, fu costituita l'Unione internazionale di Berna, per coordinare i rapporti in questo campo, di
tutti i paesi iscritti, ancora oggi operante.
Lo sviluppo tecnologico e l'avvento di Internet
Nel XX secolo, l'avvento dei riproduttori ed in particolare del computer e delle Rete internet, ha sottratto uno dei
cardini alla base del copyright in senso classico: ovvero il costo e la difficoltà di riprodurre e diffondere sul territorio
le opere, aspetti fino ad allora gestiti dalla corporazione degli editori dietro congruo compenso o cessione dei diritti
da parte degli autori. Ciò ha reso assai difficile la tutela del copyright come tradizionalmente inteso, e creato nuovi
spazi per gli autori.
Il primo episodio con eco internazionale, si è avuto a cavallo fra il XX e il XXI secolo con il cosiddetto caso
Napster, uno dei primi sistemi di condivisione gratuita di file musicali, oggetto di enorme successo a cavallo del
millennio. La chiusura di Napster, avvenuta nel 2002 e generata dalle denunce dagli editori che vedevano nel sistema
un concorrente ai propri profitti, non ha risolto se non per breve tempo gli attriti. Nuovi programmi di file sharing
gratuito sono sorti rimpiazzando l'originale Napster e vanificando gli scopi della chiusura. Secondo gli operatori del
mercato dell'intrattenimento, una costante diminuzione delle vendite di cd musicali è scaturita dalla diffusione di
questi sistemi e della progressiva obsolescenza della precedente tecnologia, obsolescenza dovuta principalmente
all'eccessivo costo d'acquisto di materiale originale.[6] Ciò avrebbe danneggiato principalmente il sistema corporativo
e ingessato dell'industria discografica; vi sono, tuttavia, autorevoli studi [7] che sostengono il contrario.
Il file sharing (scambio e condivisione di file) di materiale protetto dal copyright, si è sviluppato e diffuso con
l'imporsi delle tecnologie informatiche e del web, e in particolar modo grazie al sistema del peer-to-peer. La velocità
di questa diffusione e sviluppo, ha reso difficile per il diritto industriale internazionale aggiornarsi con la medesima
2
Copyright
3
prontezza. Molti analisti internazionali accusano infatti la presenza di vuoti normativi non omogeneamente colmati.
Copyleft
Per approfondire, vedi copyleft.
Nel 1984, Richard Stallman e la Free Software Foundation svilupparono un meccanismo originato dal copyright,
specifico per la gestione dei diritti sulla proprietà dei software. Utilizzando un doppio senso della lingua inglese
(nella quale "right" significa sia "diritto", sia "destra") denominarono questo meccanismo copyleft ("left" significa sia
"lasciato", sia "sinistra", a sottolineare una filosofia opposta a quella del copyright); tale principio è stato
ampiamente applicato nell'ambito del software libero.
Legislazioni nazionali in materia di copyright
Le legislazioni nazionali tendono al bilanciamento del diritto d'autore con gli altri diritti garantiti dalle Costituzioni:
• libertà economica, che si esplica nel diritto all'iniziativa privata e alla proprietà privata: se la proprietà privata è
protetta dal diritto d'autore, l'iniziativa privata è limitata dalla durata del copyright e dalla possibilità del detentore
dei diritti di ridurre o annullare, anche dietro equo compenso, l'utilizzo di terzi. Il diritto antitrust trova uno scopo
nell'impedire la formazione di monopoli legali non naturali, che ledono la libertà di impresa e sono stati
storicamente un pericolo per le democrazie, non dovuti a risorse scarse, quali non sono e non possono essere per
loro natura le informazioni, infinitamente replicabili.
• diritti soggettivi indisponibili della persona: libertà di parola di pensiero e dell'arte, diritto alla salute e
all'istruzione, e più in generale alla qualità della vita, felicità-realizzazione del sé; privacy intesa come
inviolabilità della proprietà privata e del domicilio, e come segretezza delle comunicazioni personali ed
elettroniche.
Stati Uniti d'America
Negli Stati Uniti la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 17 dello United States Code. Le
violazioni di copyright sono pertanto considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a
100.000$.
Tuttavia la legge statunitense prevede il concetto di fair use, che lascia ampi spazi per la riproduzione di opere con
scopi didattici o scientifici. In Italia la pretesa della Siae di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le
attività didattiche è stata oggetto di un'interrogazione parlamentare del senatore Mauro Bulgarelli, che ha chiesto di
valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il fair use.
Nei Paesi del Common Law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Singapore) l'attenuazione alla rigidità del
copyright è regolata dal fair dealing, che esenta le attività didattiche ed altre ipotesi dall'usuale normativa.
Copyright
4
Le direttive europee
La violazione di Copyrights è la quinta pena più punita in Italia. Secondo il dsgl. n 1133/64 del 12 gennaio 1994, con
conseguite modifiche nel dgsl. n. 1132/6245, chiunque masterizza su supporti rimovibili (hard disk, dvd o compact
disk) rischia da 1 a 3 giorni di carcere per ogni 15 minuti di registrazione. È possibile pagare per direttissima
€150,00 per ogni 15 minuti di registrazione fino ad un massimo di 300000 minuti (ed un totale di €115000,00).
La direttiva IPRED
Per approfondire, vedi IPRED.
Anche l'originaria direttiva conteneva, in fase di presentazione, norme penali, che erano state omesse per riuscire ad
ottenere l'approvazione entro il 1º maggio 2004.
Il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione che accoglie la proposta della Commissione ma,
nello stesso tempo propone una serie di emendamenti. Con uno, in particolare, sulla base del fair use prima esistente
solo nel diritto americano, si stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo,
a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in
classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».
La direttiva IPRED2
Per approfondire, vedi IPRED2.
Il Parlamento di Strasburgo nell'aprile del 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva, che mira a modificare la
direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale. Poiché è la seconda direttiva sull'argomento ha preso il
nome di IPRED2.
La Direttiva IPRED2, detta "IP Enforcement" cioè "rafforzamento della proprietà intellettuale", è stata recepita in
Italia nel maggio del 2007 e introduce diverse misure a maggiore tutela dei detentori di diritti d'autore. In particolare,
obbliga gli Internet Service Provider a fornire i dati personali degli utenti in caso di contestazione da parte dei
detentori dei diritti. Si tratta di rivelare i nominativi o i numeri telefonici corrispondenti agli indirizzi IP, rilevati da
società specializzate nelle intercettazioni su reti P2P. L'obbligo in precedenza valeva solamente rispetto a interventi
delle forze dell'ordine o di pubblica autorità. La Direttiva riconosce implicitamente un valore probatorio alla
rilevazione degli indirizzi IP.
La regola della prima scadenza
In base alla Convenzione di Berna è stata introdotta la Regola della prima scadenza.
Considerazioni generali
Deroghe ai diritti per pubblica utilità
La proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità, che prevalgono sull'interesse
del privato. In un caso del genere, rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche
contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione di un farmaco che è troppo costoso
acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il
copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della importazione
forzata e registrazione parallela).
La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la
fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale.
Copyright
Proprietà intellettuale e bene comune
A sostegno di una disciplina giuridica dei brevetti sorgono una serie di considerazioni in particolare nel settore delle
arti.
Le arti (scultura, pittura, etc.) sono considerate un fattore di crescita della società e del cittadino, cui tutti hanno
diritto di accesso in base ad un diritto all'istruzione e di un diritto, da questo indipendente, alla fruizione della
bellezza, quale bisogno dell'uomo, poiché la legge non deve limitarsi a garantire il soddisfacimento delle necessità
primarie della persona, ma la possibilità di una sua completa realizzazione.
Altri sostengono che l'arte non è mai il prodotto di un singolo individuo, e che non è quantificabile il contributo e le
influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e
contemporanei, e il debito dell'autore nei loro confronti. In questo senso, l'opera è prodotto e proprietà di una società
e di un'epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi.
Il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e all'apprendimento dall'arte, nelle loro opere originali
sono state idee che portarono nel Settecento alla nascita dei primi Musei che erano concepiti come il luogo in cui
l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private gelosamente
custodite.
Pure per la musica, per quanto sia un'arte non "tangibile", alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso
collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo: il fatto che la musica è cultura e i cittadini
hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiedono spese
notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore apartitico.
Durata ed ereditarietà del copyright
La normativa prevede una durata del copyright limitata nel tempo e variabile significativamente a seconda della
categoria merceologica tutelata (medicinali, brani musicali, software, ecc.).
Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che
precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata, in linea di principio, è proporzionale ai
costi da remunerare. Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Per esempio un brano musicale ha una
durata di copyright di 70 anni, mentre per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo assai maggiori, il periodo
di copertura è di 25 anni (venti anni la durata brevettuale, a cui si aggiunge un periodo massimo di 5 anni garantito
dal certificato complementare di protezione - SPC-).
Storicamente, la morte dell'autore causava l'estinzione del copyright. In seguito, il diritto d'autore è passato agli eredi
del soggetto e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). È stata modificata anche
la distribuzione dei margini: all'editore tocca talvolta più dell'autore, talora più del 50% (a fronte di un equo margine
che per un intermediario è generalmente intorno al 20%).
Dibattito sulle pene per la violazione del copyright
Nelle legislazioni internazionali è frequente una tendenza all'equiparazione fra la violazione del copyright e il reato
di furto.
Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una simile equiparazione comporta, ma anche sulla reale
opportunità di accomunare le due tipologie di reato. L'equiparazione al furto comporta infatti un considerevole
inasprimento delle pene.
Analogo dibattito investe il rispetto del proporzionalismo fra le pene rispetto alla gravità del reato. Il plagio, infatti,
prevede pene inferiori al furto (sebbene l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright). In
sostanza, chi copia e vende opere in forma identica all'originale commette un reato punito molto più severamente del
plagio, ovvero di chi apporta lievi modifiche e si appropria di una qualche paternità sull'opera, traendone profitto.
5
Copyright
Caso eclatante di violazione
Nel 2008 gli eredi di Chet Baker hanno fatto causa contro le mayor discografiche (Sony BMG, EMI Music,
Universal Music e Warner Music) per violazione del copyright. A loro, dopo poco, si sono aggiunti altri artisti fino
ad arrivare ad una class action. Le case discografiche sfruttavano commercialmente i brani senza pagare i diritti agli
autori dichiarando semplicemente che non era possibile rintracciarli (anche artisti del calibro di Bruce
Springsteen).[8][9]
Note
[1] Negli Stati Uniti la registrazione e l'apposizione del simbolo aveva una efficacia costitutiva fino alla riforma del 1976, carattere poi perso
dopo tale riforma cfr. Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia p.96
[2] Karl Foegel, " Breve storia sul copyright (http:/ / eprints. rclis. org/ archive/ 00002760/ )", Red Bean, 2004
[3] Lyman Ray Patterson, " Copyright And `The Exclusive Right' Of Authors (http:/ / www. lawsch. uga. edu/ jipl/ old/ vol1/ patterson. html)",
Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1, 1993
[4] Benjamin Kaplan, "An Unhurried View of Copyright", Columbia University Press, 1967, pp. 4-5.
[5] S. H. Steinberg, "Five Hundred Years of Printing" pp. 218-230, Penguin Books, 1955
[6] Musica & Memoria, " Il mercato della musica nel 2006 (http:/ / www. musicaememoria. com/ mercato_musica_2006. htm)", 2006
[7] http:/ / www. ictlex. net/ ?p=13
[8] PI: Canada: le major violano il copyright (http:/ / punto-informatico. it/ 2769188/ PI/ News/ canada-major-violano-copyright. aspx)
[9] Michael Geist - Canadian Recording Industry Faces $6 Billion Copyright Infringement Lawsuit (http:/ / www. michaelgeist. ca/ content/
view/ 4596/ 135/ )
Bibliografia
• Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore (http://www.aliprandi.org/
capire-copyright/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2007, ISBN 978-88-901724-7-2.. Disponibile anche su
Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf)
• Borghi e Montagnani, "Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management",
EGEA, 2006.
• Umberto Izzo, " Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico
(http://www.lawtech.jus.unitn.it/images/Izzo/izzo_2010_cap1.pdf)", Roma: Carocci, 2010, ISBN
9788843053148
• Lessig, Il futuro delle idee, Feltrinelli, 2006.
• Lessig, Cultura libera. " Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale
(http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni)", Apogeo, 2005.
• Pascuzzi e Caso, "I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano", CEDAM, 2002.
• Marco Ricolfi, "Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy", paper per 1st
Communia Conference on the Digital Public Domain, Louvain-la-Neuve (Belgio); disponibile online qui (http://
www.communia-project.eu/communiafiles/
conf2008p_Copyright_Policy_for_digital_libraries_in_the_context_of_the_i2010_strategy.pdf).
• Richard Stallman, "Free Software, Free Society: The Selected Essay of Richard M. Stallman", GNU Press, 2002.
• Carlo Gubitosa, " Elogio della pirateria (http://www.stampalternativa.it/liberacultura/?p=135)",
Altreconomia, 2005.
6
Copyright
7
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Collegamenti esterni
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(EN) UK Copyright Aid (http://www.copyrightaid.co.uk) - Info sul copyright in UK
(EN) United States Copyright Office (http://www.copyright.gov/)
(EN) Legislazione EUA: Copyright Law of the United States (http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf)
(EN) China Law Blog (http://www.chinalawblog.com)
Relazione ed emendamenti Nuova direttiva Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT)
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Diritto d'autore
8
Diritto d'autore
Questa voce fa parte della serie
Diritto d'autore
Storia del diritto d'autore
Diritto d'autore italiano:
I diritti dell'autore:
•
•
Diritti morali
Diritti patrimoniali (Equo compenso)
I diritti connessi
Libere utilizzazioni:
Copia privata - Fair use - Diritto di citazione
Fonti internazionali del diritto:
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•
Convenzione di Berna
Convenzione universale sul diritto d'autore
WIPO Copyright Treaty
Accordo TRIPs
Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il
riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all'autore originario dell'opera. L'esercizio
in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un
periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.
In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia),
mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l'istituto parzialmente diverso del
copyright.
Diritto d'autore
9
Diritto morale d'autore
Diritto morale d'autore è uno dei diritti d'autore riconosciuto in pratica in tutte le legislazioni anche quelle di common
law. È il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico
(diritto morale d'autore).
Cessione del diritto morale d'autore
In realtà anche tale diritto può essere ceduto, esiste infatti la figura professionale del cosiddetto ghost writer,
ovverosia di coloro che scrivono per conto terzi, in genere personaggi famosi. Esistono però due principi applicati
praticamente a livello mondiale. Che il diritto morale d'autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato
dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l'autore dichiarato o
effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile.
Legislazioni nazionali sul diritto d'autore
Italia
Per approfondire, vedi diritto d'autore italiano.
Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 [1], in materia di
"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." e dall'articolo 2575 e seguente del Codice
Civile (Libro Quinto - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali).
Germania
In base ad un disegno di legge proposto dal governo del Cancelliere Angela Merkel approvato dal Bundestag, in
Germania la violazione del diritto d'autore viene equiparata al reato di furto. Le pene detentive per la violazione del
diritto d'autore, per l'appunto eguali a quelle previste per il furto, sono di cinque anni di reclusione e sono le più
severe in Europa. Per il reato possono essere inquisiti anche i minori di 18 anni.
Francia
In Francia il download illegale di opere da internet è punito con una multa di 30 euro, che aumenta di sei volte per
chi mette in condivisione dette opere. Viene punito con la reclusione fino a tre anni chi inventa programmi per il
P2P.Wikipedia:Uso delle fonti
Dall'ottobre 2009, come prevede la Loi Création et Internet n. 311, la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres
et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) può ordinare agli ISP (Internet Service Provider), in seguito ad un
procedimento di accertamento e ad una serie di avvertimenti, di sospendere temporaneamente o definitivamente
l'accesso ad internet a coloro che vengano colti a scaricare materiale illegalmente.
Diritto d'autore
Stati Uniti d'America
La fonte principale del diritto d'autore è il Copyright Act. Particolare rilevanza ha inoltre il cosiddetto fair use
(traducibile in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto), una clausola legislativa presente nella citata legge.
Accordi internazionali
In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche
le convenzioni internazionali. Nel 1991, inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario
prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri.[2]
Ubiquità delle opere e territorialità della protezione
Le opere dell'ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato
in cui sono state create ed hanno quindi carattere di ubiquità. A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto
d'autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere ad una
regolamentazione universale. Secondo il principio di territorialità le leggi devono essere applicate su un determinato
territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera
che avviene nel territorio dello Stato. In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio
1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita:
"I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione."
Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera
viene di volta in volta utilizzata.
Reciprocità e trattamento dello straniero
Prendendo come esempio la legge italiana, essa non tutela tutte le opere che presentino caratteri di proteggibilità.
Infatti la protezione viene riservata solo alle opere di autori italiani e stranieri che vengano create o pubblicate per la
prima volta esclusivamente in Italia. Per le opere di autori stranieri, invece, lo Stato italiano applica la regola
generale sul “Trattamento dello straniero” contenuta nell'art. 16 delle preleggi che stabilisce:
"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve
disposizioni contenute in leggi speciali"
Ciò vale a dire che lo Stato italiano riserva tutela all'autore straniero solo se lo Stato di origine di quest'ultimo riserva
ai cittadini italiani nel suo territorio gli stessi trattamenti che riserva ai suoi cittadini.
Queste regole possono trovarsi in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall'art. 6 del Trattato
CE secondo cui:
"per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali."
Tuttavia, hanno contribuito a convincere tutti gli Stati a concludere delle Convenzioni internazionali al fine di
superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d'autore.
10
Diritto d'autore
Principio di assimilazione
Questo principio compare sia negli atti della Convenzione di Berna, sia nella convenzione universale sul diritto
d'autore, e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite. In base a tale principio:
• ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri
territori ai propri cittadini.
• Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di convenzioni internazionali
che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a paesi non membri delle convenzioni.
Convenzione di Berna (CUB)
La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 per arrecare protezione alle opere letterarie ed artistiche.
Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni
ed un livello di tutela minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore
tra le nazioni aderenti.
Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti
nella loro legislazione sul copyright. Vi aderirono poi nel 1989.
Convenzione universale sul diritto d'autore
La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia,
dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Questi ultimi non avevano in precedenza
aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche. La suddetta
convenzione, la dichiarazione, la risoluzione ed i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24
luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.
World Intellectual Property Organization (WIPO)
In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese
di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO ed in
Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest'organizzazione è nata con lo scopo
di "promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della
mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità".
Nel 1974 divenne un'agenzia specializzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e successivamente, nel 1996,
firmò un patto di cooperazione con la World Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando
sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.
TRIPS
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo
relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”. Quest'accordo è stato stipulato da tutti
gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale,
tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale
e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi
scambi.
Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all'aumento dell'importanza della proprietà intellettuale nel commercio
internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà
intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori.
Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello
riservato ai propri cittadini in termini di diritto d'autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l'accordo
11
Diritto d'autore
12
TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno
favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora.
La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di
Berna nell'art. 7 (art. 12).
Questo è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono
state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti
connessi al diritto d'autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici,
il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali.
Cronologia
Per approfondire, vedi Storia del diritto d'autore.
Antica Grecia
riconosciuta paternità dell'opera: diritto morale d'autore
1455
nascita della Stampa a caratteri mobili (viene quindi concesso il potere di esclusiva di stampa)
XV secolo
Sistema dei Privilegi
1710
Statuto di Anna
1791
Legge Le Chapelier
1793
Legge Lakanal
1840
Convenzione Austro-Sarda
1886
Convenzione di Berna
1952
Convenzione universale sul diritto d'autore a Ginevra
1961
Convenzione di Roma
1994
Accordo TRIPs
Diritto d'autore
Note
[1] http:/ / www. normattiva. it/ uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=
[2] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p. 392 seg.
Voci correlate
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Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
Copyright
Diritti connessi
Diritto d'autore italiano
Diritto dello spettacolo
Diritto di seguito
Fair use
Libri fuori catalogo
Licenza obbligatoria (diritto d'autore)
Opera collettiva
Opera derivata
Opere orfane
• Plagio (diritto d'autore)
• Proprietà intellettuale
• S.I.A.E.
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Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri
file sul diritto d'autore (http://commons.wikimedia.org/wiki/Copyright?uselang=it)
Collegamenti esterni
• Diritto d'autore (http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=Diritto+d'autore&all=yes&
cs=UTF-8&cat=World/Italiano) in Open Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www.
dmoz.org/public/suggest?cat=) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Diritto d'autore")
• Dossier di Governo.it sul DPR n. 275 del 29 dicembre 2007 (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/
protezione_diritto_autore/index.html)
• Breve storia del copyright, di Karl Fogel (http://www.ilsecolodellarete.it/fks/approfondimenti/storiacopyright.
htm) - testo originale in inglese (http://questioncopyright.org/promise)
• Domande e risposte sul diritto d'autore (http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=faq2)
• Diritto d'autore (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=8541) in Tesauro del Nuovo Soggettario
(http://thes.bncf.firenze.sbn.it/), BNCF, marzo 2013.
Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
13
Copyleft
14
Copyleft
L'espressione inglese copyleft (talvolta indicato in italiano con permesso d'autore[1]) è un
gioco di parole sul termine copyright nel quale la parola "right", che significa "diritto" (in
senso legale), viene invertita con "left", che vuol dire "ceduto"; giocando sul secondo
significato delle parole, si può notare come "right" (ovvero "destra") viene scambiata con
"left" ("sinistra").
In particolare Copyleft individua un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un
sistema di licenze attraverso le quali l'autore (in quanto detentore originario dei diritti
sull'opera) indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche
modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. Nella versione pura
e originaria del copyleft (cioè quella riferita all'ambito informatico) la condizione
principale obbliga i fruitori dell'opera, nel caso vogliano distribuire l'opera modificata, a
farlo sotto lo stesso regime giuridico (e generalmente sotto la stessa licenza). In questo
modo, il regime di copyleft e tutto l'insieme di libertà da esso derivanti sono sempre
garantiti[2].
L'espressione copyleft, in un senso non strettamente tecnico-giuridico, può anche indicare
generalmente il movimento culturale che si è sviluppato sull'onda di questa nuova prassi in
risposta all'irrigidirsi del modello tradizionale di copyright.
La c rovesciata dentro
un cerchio è il simbolo
del copyleft.
La c cerchiata è il
simbolo del copyright.
Esempi di licenze copyleft per il software sono la GNU GPL e la GNU LGPL, per altri ambiti le licenze Creative
Commons (più propriamente con la clausola share alike) oppure la stessa licenza GNU FDL usata per Wikipedia
fino al 2009 (data del passaggio alla licenza Creative Commons).
Storia
Il concetto di copyleft nacque mentre Richard Stallman stava lavorando ad un interprete Lisp. La ditta Symbolics
chiese di poter utilizzare l'interprete Lisp e Stallman accettò di fornire loro una versione di pubblico dominio della
sua opera. Symbolics estese e migliorò l'interprete Lisp, ma quando Stallman volle accedere ai miglioramenti che
Symbolics aveva apportato al suo interprete, Symbolics rifiutò. Così Stallman, nel 1984, iniziò a lavorare per
sradicare questo tipo di comportamento, che chiamò "accaparramento del software" (in inglese "software hoarding").
Dal momento che Stallman riteneva improbabile, a breve termine, eliminare le norme in materia di copyright e le
ingiustizie che esse permettevano di compiere, decise di lavorare all'interno dell'ambito delle leggi vigenti e creò una
sua propria licenza, la GNU General Public License (GNU GPL), la prima licenza di tipo copyleft. Per la prima volta
il detentore del copyright poteva, se lo desiderava, assicurare che il massimo numero di diritti si trasferisse in
maniera perpetua agli utenti del programma, a prescindere da quali modifiche sarebbero successivamente state
apportate da chiunque al programma originale. Questo trasferimento di diritti non si applica a chiunque, ma solo a
chi ha ottenuto il programma. L'etichetta di licenza di tipo copyleft venne adottata successivamente.
Copyleft
15
Come si applica il copyleft
Il copyleft altro non è che una modalità di esercizio del diritto d'autore che sfrutta i principi di base del diritto
d'autore non per controllare la circolazione dell'opera bensì per stabilire un modello virtuoso di circolazione
dell'opera, che si contrappone al modello detto proprietario. Il copyleft non potrebbe dunque esistere al di fuori del
complesso delle norme sul diritto d'autore[3].
Una licenza basata sui principi del copyleft trasferisce a chiunque possegga una copia dell'opera alcuni dei diritti
propri dell'autore. Inoltre consente la redistribuzione dell'opera stessa solo se tali diritti vengono trasferiti assieme ad
essa. Fondamentalmente, questi diritti sono le quattro "libertà fondamentali"[4] indicate da Stallman:
1. Libertà 0
Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
2. Libertà 1
Libertà di studiare il programma e modificarlo[5].
3. Libertà 2
Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.
4. Libertà 3
Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la
comunità ne tragga beneficio.
Un programma è software libero se la licenza consente tutte queste libertà. La redistribuzione delle copie, con o
senza modifiche, può avvenire gratis o a pagamento. Essere liberi di fare queste cose significa (tra l'altro) che non
bisogna chiedere o pagare nessun permesso.
Le licenze copyleft includono normalmente condizioni aggiuntive intese ad eliminare possibili impedimenti per l'uso
libero, la distribuzione e la modifica delle copie, come:
• assicurarsi che la licenza copyleft non possa essere revocata;
• assicurarsi che il lavoro e le sue versioni derivate siano distribuite in una forma che ne faciliti le modifiche (per
esempio nel caso del software questo equivale a richiedere la distribuzione del codice sorgente e che la
compilazione di questi possa avvenire senza impedimenti di sorta, quindi chiedendo la distribuzione anche di tutti
gli script ed i comandi utilizzati per tale operazione);
• assicurarsi che il lavoro modificato sia accompagnato da una descrizione per identificare tutte le modifiche
apportate all'opera originaria mediante manuali utente, descrizioni, ecc.
Più comunemente, queste licenze copyleft, per avere qualche tipo di efficacia, hanno bisogno di usare in modo
creativo le regole e le leggi che disciplinano le proprietà intellettuali, per esempio quando si tratta della legge sul
copyright (che è il caso principale) tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al lavoro protetto dal
copyleft devono divenire co-detentori del copyright di quel lavoro ed allo stesso tempo rinunciare ad alcuni dei diritti
garantiti dal copyright, per esempio rinunciare al diritto di essere l'unico distributore delle copie di tale lavoro. Va
inoltre evidenziato che, nel diritto d'autore italiano, l'assenza di una firma per accettazione da parte dell'utente può
creare problemi di validità giuridica [6], analogamente a quanto accade per altri modelli di gestione "aperta" del
diritto d'autore come Creative Commons e a quanto accade per le licenze proprietarie.
La licenza non deve essere altro che un metodo per raggiungere gli scopi del copyleft; la licenza dipende dalle leggi
che governano le proprietà intellettuali e poiché queste leggi possono essere differenti in diversi paesi, allora la
licenza può essere differente a seconda del paese in cui è applicata in modo da adattarsi al meglio alle leggi locali.
Per esempio in alcuni stati può essere accettabile la vendita di software senza garanzia (come indicato negli articoli
11 e 12 della licenza GNU GPL versione 2.0), mentre in altri, come in molti stati europei, non è possibile non fornire
nessuna garanzia su un prodotto venduto, per queste ragioni l'estensione di queste garanzie sono descritte in molte
licenze di copyleft europee (vedere la licenza CeCILL [7], una licenza che permette l'uso della GNU GPL – art. 5.3.4
della licenza CeCILL – in combinazione con una garanzia limitata – art. 9).
Copyleft
16
Etimologia
Il termine copyleft, secondo alcune fonti, è venuto da un messaggio
contenuto nel Palo Alto Tiny BASIC, una versione libera del
linguaggio BASIC scritta da Li-Chen Wang alla fine degli anni settanta
e derivata dal Tiny BASIC. Il listato dei programmi conteneva le frasi
"@COPYLEFT" e "ALL WRONGS RESERVED" (TUTTI I TORTI
RISERVATI), giochi di parole su "copyright" e "all rights reserved"
(tutti i diritti riservati), frase comunemente usata nelle dichiarazioni di
copyright.
Richard Stallman afferma che la parola viene da Don Hopkins, che
definisce come una persona molto immaginifica, il quale gli mandò
una lettera nel 1984 o 1985, nella quale era scritto: "Copyleft — all
rights reversed." (Copyleft — tutti i diritti rovesciati.[8])
Le prime nove righe del codice sorgente di Tiny
BASIC per il processore Intel 8080 scritto da
Li-Chen Wang, professore all'università di Palo
Alto (1976).
Inoltre left è il participio passato del verbo to leave, che significa "lasciare", "abbandonare": in questo modo vi è un
ulteriore gioco di parole sul rilasciare i diritti invece che riservar(seli), benché Stallman rigetti questa
interpretazione.
Alcuni leggono nella parola left un riferimento agli ambienti culturali che tradizionalmente si battono contro i diritti
di autore - cioè a quelli di sinistra - in avversione a quelli che tradizionalmente ne sono i difensori - quelli di destra.
A sostenere questa interpretazione ha contribuito l'attivismo politico di Stallman.
All'inizio degli anni settanta è stato usato nei Principia Discordia il termine kopyleft con la notazione "All Rites
Reversed", la cui pronuncia assomiglia a "All Rights Reserved"; il significato letterale è Tutti i riti rovesciati, ma ha
un suono simile alla frase Tutti i diritti riservati (con l'eccezione di reversed, che pure è un anagramma di reserved.
Può essere stata questa la fonte di ispirazione di Hopkins o di altri).
Ci sono problemi nel dare una definizione al termine "copyleft" per la controversia che lo caratterizza. Il termine,
creato come un'affascinante contro-parte del termine "copyright", originariamente un sostantivo, indica il tipo di
licenza pubblicata sotto la GNU General Public License ideata da Richard Stallman come parte del lavoro della Free
Software Foundation. Quindi "il tuo programma è coperto da copyleft" è quasi sempre considerato come un
programma pubblicato sotto licenza GPL. Quando viene usato come verbo in inglese, ma intraducibile in italiano,
come nella frase "he copylefted his most recent version", è più difficile trovare una definizione adatta in quanto può
riferirsi ad una qualsiasi delle molte licenze simili, collegandosi così all'idea presente nell'immaginario collettivo del
"diritto di copia". Si faccia riferimento alla prossima sezione per ulteriori dettagli in merito.
Tipi di copyleft e relazioni con le altre licenze
Software Open Source pubblicato sotto licenza copyleft e non
Il copyleft è una delle caratteristiche chiave che distinguono vari tipi di licenze di software Open source. Alla fine il
copyleft è divenuto l'argomento chiave nella battaglia ideologica tra il movimento Open source e il movimento per il
software libero: il copyleft è l'abbreviazione di un meccanismo legale che assicura che i prodotti derivati da un
lavoro coperto da licenza rimangano liberi (cosa che non è obbligatoria in un approccio "open source"). Se il
concessionario di un lavoro coperto da copyleft distribuisce dei lavori derivati che non sono coperti dalla stessa (o in
alcuni casi da una simile) licenza copyleft, allora dovrà affrontare delle conseguenze legali: per molti lavori in
copyleft questo perlomeno implica che alcune condizioni della licenza cessino, lasciando il (precedente)
concessionario senza il permesso di copiare e/o distribuire e/o mostrare pubblicamente e/o preparare prodotti derivati
dal software, etc.
Copyleft
Molte licenze software open source, come quelle usate dai sistemi operativi BSD, l'X Window System e il web
server Apache, non sono licenze copyleft in quanto non richiedono di distribuire le opere derivate con la stessa
licenza. Esiste un dibattito in corso su quale classe di licenze fornisce un più ampio grado di libertà. Questo dibattito
è incardinato su questioni complesse quali la definizione di libertà e su quali libertà siano più importanti. Viene
talvolta sostenuto che le licenze copyleft tentano di massimizzare la libertà di tutti i potenziali riceventi futuri
(libertà dalla creazione di software proprietario), mentre le licenze di software libero non-copyleft massimizzano la
libertà del ricevente iniziale (libertà di creare software proprietario). Da un punto di vista simile, la libertà del
ricevente (che è limitata dal copyleft) può essere distinta dalla libertà del software stesso (che è assicurata dal
copyleft).
Copyleft forte e debole
Il copyleft su un programma è considerato più o meno forte a seconda del modo in cui si propaga nelle opere
derivate. Con "copyleft debole" ci si riferisce alle licenze per cui non tutte le opere derivate ereditano la licenza
copyleft, spesso a seconda del modo in cui sono derivate.
Queste sono generalmente utilizzate per la creazioni di librerie software, per permettere ad altro software di linkarle
e di essere redistribuito, senza la necessità di essere distribuito con la stessa licenza copyleft. Solo le modifiche al
software sotto copyleft debole stesso devono essere necessariamente ridistribuite, non quelle del software che lo
linka. Questo permette a programmi sotto qualunque licenza di essere compilati e linkati a librerie sotto copyleft
come la glibc (una libreria standard usata da molti programmi) ed essere ridistribuiti senza bisogno di adottarne la
licenza.
Un esempio di licenze software libere che usano il copyleft forte sono la GNU General Public License e Arphic
Public License. Alcune licenze libere che usano il copyleft debole sono la GNU Lesser General Public License
(LGPL) [9] e la Mozilla Public License. Esempio di licenze libere non copyleft sono la licenza BSD, la licenza MIT
e la licenza Apache.
Copyleft completo e parziale
Copyleft "completo" e "parziale" fanno riferimento ad un altro aspetto: il copyleft completo si ha quando tutte le
parti di un lavoro (eccetto la licenza stessa) possono essere modificate da autori successivi. Il copyleft parziale
implica che alcune parti della creazione siano esenti dalla modifica illimitata, o in altro modo non completamente
soggette a tutti i principi del copylefting, ad es., nelle creazioni artistiche il copyleft completo talvolta non è possibile
o desiderabile (si veda sotto).
Share alike
Molte licenze share alike (condividi allo stesso modo) sono licenze copyleft parziali (o non complete). La share
alike, tuttavia, implica che qualsiasi libertà garantita in relazione al lavoro originale (o le sue copie) rimanga
immutata in qualsiasi lavoro derivato: ciò implica ulteriormente che ciascuna licenza copyleft completa è
automaticamente una licenza share alike (ma non il contrario!). Invece di usare il motto del copyright "tutti i diritti
sono riservati", o quello del copyleft completo "tutti i diritti sono rovesciati", le licenze share alike utilizzano
piuttosto l'affermazione "alcuni diritti sono riservati". Alcune permutazioni della licenza Creative Commons sono un
esempio di una licenza share alike.
17
Copyleft
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L'ideologia
Per approfondire, vedi m:Free knowledge based on Creative Commons licenses/it.
Per molte persone, il copyleft è una tecnica che usa il copyright come mezzo per sovvertire le restrizioni,
tradizionalmente imposte con il copyright, allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza. Secondo questo
approccio, il copyleft è in primo luogo uno strumento di un'operazione su vasta scala che ha come obiettivo quello di
eliminare permanentemente tali restrizioni.
Nonostante "copyleft" non sia un termine legale, è visto dai sostenitori come uno strumento giuridico all'interno del
dibattito politico e ideologico sulle opere d'ingegno. Alcuni vedono il copyleft come un primo passo per liberarsi da
ogni tipo di legge sul copyright. Il software nel pubblico dominio, senza una protezione come il copyleft, è
vulnerabile. Gli sviluppatori non avrebbero restrizioni alla diffusione e vendita di forme binarie prive di
documentazione e del codice sorgente. Se le leggi sul copyright fossero abolite in toto, non ci sarebbe modo di far
valere una licenza copyleft, ma ne diminuirebbe anche la necessità (eccetto per quanto riguarda il software
hoarding).
Il copyleft è "virale"?
Viene talvolta utilizzata per le licenze copyleft la locuzione licenze virali di copyright, spesso da coloro che sentono
di riceverne un danno, poiché ogni lavoro derivato da uno copyleft deve utilizzare la stessa licenza. In particolare i
lavori copyleft non possono essere incorporati legalmente in altri che non vengono distribuiti senza sorgente, come la
maggior parte dei prodotti commerciali, senza il permesso specifico degli autori; di conseguenza il loro utilizzo
nell’industria è pesantemente limitato al solo uso interno. Esiste però un paradosso evidenziato dai sostenitori del
BSD secondo cui un lavoro o un codice concesso su licenza BSD non-copyleft viene assorbito in un lavoro o codice
GPL copyleft senza però che il lavoro originale ne possa beneficiare mentre allo stesso tempo quest'ultima viene
definita come la più libera delle licenze.
Il termine virale implica una propagazione paragonabile a quella del virus biologico attraverso un intero organo di
cellule simili o corpi di specie simili. Nel contesto di contratti o licenze con valore legale, virale si riferisce a
qualsiasi cosa che si diffonda automaticamente "attaccandosi" a qualcos’altro, indipendentemente dal fatto che ciò
costituisca valore aggiunto al prodotto o meno.
I difensori del copyleft sostengono che estendere esageratamente l’analogia tra licenze copyleft e i virus per
computer è inappropriato, poiché i virus informatici in genere infettano i computer senza che l’utente ne sia
consapevole e cercano di infliggere danni, mentre gli autori di software derivato sono consapevoli della licenza
copyleft del lavoro originale e gli utenti del lavoro derivato potrebbero beneficiarne. Molti evitano il termine virale a
causa delle sue connotazioni negative.
Quando Microsoft e altre società parlano della licenza GPL come licenza "virale", esse potrebbero riferirsi all’idea
che ogni volta che un nuovo prodotto viene pubblicato sotto tale licenza esso riceve una risposta positiva dal
pubblico; questo feedback spinge gli autori a pubblicare il proprio software sotto questa licenza, con il risultato di
una crescita - per l’appunto - "virale".
Uno dei vantaggi più frequentemente citati della licenza GPL è la possibilità di poter riutilizzare codice scritto da
altri per risolvere un problema invece di essere costretti a "reinventare la ruota" e a doverne scrivere uno nuovo da
zero (il che può anche portare ad algoritmi migliori, ma sicuramente è più dispendioso in termini di tempo).
Alcuni oppositori del copyleft sostengono che anche una sola riga di codice in copyleft in un prodotto di milioni di
righe è sufficiente a rendere l'intero prodotto copyleft. Questa affermazione è scorretta perché:
• Una sola riga di codice in quanto tale difficilmente può essere considerato un lavoro protetto da copyright. (Se
ogni singola parola di ogni singolo testo protetto da copyright fosse esso stesso protetto da copyright, cosa
Copyleft
sarebbe possibile scrivere senza violare milioni di copyright in una volta sola?)
• Anche se il codice in copyleft costituisse una parte sostanziale del prodotto in copyright, questo non è sufficiente
a cambiare in automatico la licenza del prodotto. Sostanzialmente, è illegale riprodurre un prodotto in copyright
derivato da un prodotto in copyleft, a meno che chi possiede il copyright non decida di usare una licenza
compatibile (non necessariamente copyleft).
Alcune licenze copyleft diffusamente utilizzate come la GPL specificano che programmi in copyleft possono
interagire con programmi non in copyleft finché la comunicazione rimane a livelli relativamente semplici, come ad
esempio eseguire il programma in copyright con parametri. Quindi, anche se si mette un modulo copyleft in licenza
GPL in un programma non copyleft, la comunicazione tra essi dovrebbe essere legale finché è sufficientemente
limitata.
Il copyleft applicato in un contesto diverso da quello delle licenze per il
software
Arte — documenti
Il copyleft ha ispirato anche le arti (in particolar modo laddove le nozioni tradizionali di proprietà intellettuale hanno
dimostrato di danneggiare la creatività e/o la collaborazione creativa e/o una distribuzione semplice di quanto
realizzato) con movimenti come la Libre Society e l'emergere di case discografiche open-source. Per esempio, la
Free Art license è una licenza copyleft che può essere applicata a qualsiasi lavoro artistico.
Le licenze copyleft per materiale diverso dal software includono le licenze share alike Creative Commons e la GNU
Free Documentation License (la licenza GNU per i contenuti liberi, abbreviata in GNU FDL, GFDL, o FDL). La
GFDL può essere utilizzata per applicare il concetto di copyleft a lavori che non hanno un codice sorgente
distinguibile, mentre il requisito della GPL di pubblicare il codice sorgente è senza senso quando il codice sorgente è
indistinguibile dal codice compilato o dal codice oggetto o dal codice eseguibile o codice binario. La GFDL effettua
una distinzione tra una "copia trasparente" e una "copia opaca", usando una definizione differente rispetto alla
differenza della GPL tra "codice sorgente" e "codice oggetto".
Si noti che la nozione di copyleft, per avere senso, richiede che sia possibile effettuare in qualche modo una copia
gratuita e libera da particolari vincoli (ad esempio come avviene per i file di un computer o per le fotocopie), ossia
— per metterla in un altro modo, — che chiunque possa dare senza "perdere" quello che sta ridistribuendo (allo
stesso modo della conoscenza): per esempio è molto difficile mettere in pratica il concetto di copyleft per quelle arti
che sono caratterizzate dalla produzione di oggetti unici, che non possono essere copiati così come sono — men che
mai se ci sia paura di danneggiare l'originale nel procedimento.
Questo e altri esempi possono indicare che il copyleft non è la pietra filosofale definitiva che potrebbe risolvere tutti
i problemi relativi alla proprietà intellettuale una volta per tutte: specialmente in campo artistico, che ha anche una
tradizione di creazione come processo solitario (insieme a, ma abbastanza separato da, una tradizione di
cooperazione creativa), un processo di creazione "diretto dalla comunità" non è desiderato in tutto in casi.
Le licenze copyleft per l'arte tengono conto di tali limitazioni, quindi differiscono dalle licenze copyleft per il
software, ad esempio facendo una distinzione tra il lavoro iniziale e le copie (in questo caso gli obblighi di copyleft
sono applicabili soltanto alle copie) e/o passando sopra alle nozioni che sono meno facili da mettere in pratica in
modo oggettivo (diventando più simili a dichiarazioni d'intenti), ad esempio stipulando un copyleft che sia soggetto a
rispetto — nel mondo dei programmatori la realizzazione del copyleft stesso è il massimo rispetto che si possa
ottenere. In altre parole: in arte il copyleft deve tener conto di nozioni più ampie riguardanti i diritti degli autori, che
sono spesso più complessi (e differiscono maggiormente tra diverse nazioni) che la mera legge sul copyright.
Allo stesso modo delle licenze Creative Commons di tipo share alike, la GNU Free Documentation License permette
agli autori di applicare delle limitazioni a certe sezioni del loro lavoro, sollevando da alcune parti della loro
creazione gli obblighi connessi al meccanismo del copyleft. Nel caso della GFDL queste limitazioni includono l'uso
19
Copyleft
di sezioni "invarianti", che non possono essere modificate da futuri editori.
Questo tipo di licenze di copyleft parziale possono essere usate anche al di fuori del contesto artistico: per la GFDL
questo era addirittura previsto nelle intenzioni iniziali, in quanto era stata creata come un dispositivo per supportare
la documentazione del software (copyleft).
Molti artisti pongono il loro lavoro sotto licenza copyleft nell'intenzione di venir riconosciuti come autori dell'opera
originale. Ci sono però problemi di cui essere coscienti: ad esempio il loro lavoro potrebbe venire usato in un modo
che va contro il loro volere, come un'opera derivata che rappresenta principi morali opposti ai loro. Chiaramente, in
certi casi, essere associati a lavori controversi dal punto di vista ideologico (morale, politico, religioso o altro)
potrebbe non essere quello che ci si prefigurava nel momento di pubblicare una creazione sotto licenza copyleft. Si
consideri, dall'opposto punto di vista, che in linea di principio non esiste alcuna garanzia che ci sia il riconoscimento
della paternità dell'opera originale in questi casi in cui sarebbe desiderabile per l'artista.
Brevetti
Idee simili al copyleft vengono sempre più spesso suggerite per i brevetti (passando quindi ad un corpus relativo alla
legge sui brevetti invece che alla legge sul copyright), così come dei pool di brevetti aperti che consentano l'utilizzo
dei brevetti del pool senza il pagamento di royalty sotto certe condizioni (come rinunciare al diritto di richiedere
nuovi brevetti che non vadano a incrementare il pool). Esse non hanno preso piede, forse in parte perché i brevetti
sono relativamente costosi da ottenere, mentre il copyright è gratuito.
Poiché per la maggior parte delle creazioni copyleft tale caratteristica è assicurata soltanto dalla legge sul copyright, i
meccanismi dei brevetti potrebbero minacciare le libertà garantite dalle licenze copyleft, specialmente in quei paesi
nei quali la legge sui brevetti ha la precedenza sulla legge sul copyright (o che possa in ogni caso creare degli
impedimenti al libero diffondersi delle creazioni copyleft), come potrebbe essere il caso per le nuove norme
riguardanti i brevetti che si stanno sviluppando nell'Unione europea agli inizi del Duemila.
Non sembra esserci una risposta semplice a tali minacce, mentre si riconosce che generalmente le comunità che
sviluppano prodotti copyleft non hanno né le risorse né l'organizzazione per gestire le complesse procedure previste
per ottenere i brevetti. Risposte organizzate, tuttavia, sembra che inizino ad emergere da luoghi di discussione quali
Groklaw [10]. Inoltre IBM può essere considerata alleata della comunità open source quando si tratta di combinare le
tradizionali protezioni del copyright per le creazioni copyleft con le invenzioni brevettate; si veda al riguardo un
articolo su Infoworld che rende noto che IBM afferma che non farà valere i propri brevetti contro il kernel Linux [11].
Altri tipi di licenza copyleft
La Design Science License è una licenza copyleft forte che può essere applicata a qualsiasi lavoro che non sia
software, documentazione, o arte in senso lato. La Free Software Foundation [12] la indica tra le licenze disponibili
[13]
, anche se non la considera compatibile con la propria GPL e quindi non ne raccomanda l'utilizzo nell'ambito del
software o della documentazione.
Against DRM license [14] è una licenza copyleft per lavori artistici pubblicata dalla Free Creations [15].
Utilizzi commerciali delle creazioni copyleft
L'utilizzo commerciale di lavori copyleft differisce da quello dei lavori coperti da diritti di proprietà intellettuale.
Tale utilizzo può includere anche l'aggirare la licenza acquisendo conoscenza del lavoro, o del modello di servizio di
un lavoro copyleft. Generalmente ci si attende che i profitti finanziari di un business "copyleft" siano inferiori di
quelli generati da un business che utilizza lavori proprietari. Ditte con prodotti proprietari possono far soldi con
vendite esclusive, dal possesso esclusivo o trasferito, e lucrare sulle cause per i diritti di una creazione.
Nuovi modelli di business possono avvantaggiarsi delle particolarità dei lavori copyleft, ad esempio permettendo a
programmatori volontari e a organizzazioni di sentirsi coinvolti e contribuire allo sviluppo; inoltre, il "far parte della
20
Copyleft
comunità" aiuta a mantenere l'idea che ci si "possa fidare" di un'opera anche molto complessa, la cui creazione viene
divisa e verificata dalla comunità nel suo complesso.
A livello di investimenti economici, il software copyleft viene oggi considerato come il solo meccanismo che
consenta di competere con grandi ditte monopoliste che fanno affidamento ai benefici economici delle leggi sui
brevetti, sui trademark e i copyright.
A livello artistico il concetto di "creare un servizio commerciale basato su una creazione copyleft" è se possibile
ancora più difficile da mettere in pratica che nello sviluppo del software. Varie idee circolano in rete, anche ad opera
della Electronic Frontier Foundation, in particolare per la distribuzione di opere d'ingegno facilmente distribuibili
mediante reti P2P (come ad esempio file contenenti opere musicali).
Note
[1] Classificazione del Software Libero e non libero - Progetto GNU - Free Software Foundation (FSF) (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/
categories. it. html#CopyleftedSoftware)
[2] Sapete cos'è il copyleft? - guide.supereva.it (http:/ / guide. supereva. it/ bibliofilia/ interventi/ 2009/ 06/ sapete-cose-il-copyleft)
[3] Il copyleft spiegato ai bambini - wumingfoundation.com (http:/ / www. wumingfoundation. com/ italiano/ outtakes/ copyleft_booklet. html)
[4] Definizione di Software Libero (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ free-sw. it. html)
[5] L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
[6] http:/ / www. ictlex. net/ ?p=556
[7] http:/ / www. inria. fr/ valorisation/ logiciels/ Licence. CeCILL-V1. US. pdf
[8] About the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) (http:/ / www. gnu. org/ gnu/ thegnuproject. html)
[9] http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ why-not-lgpl. html
[10] http:/ / www. groklaw. net/
[11] http:/ / www. infoworld. com/ article/ 04/ 08/ 04/ HNdonofirokeynote_1. html
[12] http:/ / www. fsf. org/
[13] http:/ / www. gnu. org/ licenses/ license-list. html
[14] http:/ / www. freecreations. org/ Against_DRM2. html
[15] http:/ / www. freecreations. org/
Bibliografia
• Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/
copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1.
• Simone Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft. Guida all'uso delle licenze opencontent (http://www.
copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft.html), NdaPress, 2006, ISBN 88-89035-14-5..
• Simone Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open (http://www.copyleft-italia.it/
libri/liberta-cultura-open), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2006, ISBN 88-901724-3-6.. Disponibile anche su
Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/
File:Compendio_di_liberta_informatica.pdf)
• Giulio Concas, Giulio De Petra; Giovanni Battista Gallus; Giaime Ginesu; Michele Marchesi; Flavia Marzano,
Contenuti aperti, beni comuni (http://www.flosslab.it/flossLab/resources/cms/documents/completo.pdf)
(PDF), McGraw-Hill, 2009, p. 280, ISBN 978-88-386-6552-3. URL consultato il 18/12/2009.
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN
978-88-7226-754-7.
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.
ISBN 978-88-7226-786-8.
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Voci correlate
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All Rites Reversed
Brevetto software
Copyright e Diritto d'autore
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Collegamenti esterni
Generici e informativi
• Copyleft-Italia.it (http://www.copyleft-italia.it)
• Libertà informatica e cultura open (http://www.copyleft-italia.it/compendio/aliprandi-compendio.pdf) —
documento PDF
• Libre Society (http://www.libresociety.org)
• FreeCulture.org (http://www.freeculture.org)
• FreeCreations.org (http://www.freecreations.org)
• The Electronic Frontier Foundation (http://www.eff.org/)
• Eye Magazine - Articolo su Copyleft e Copyright (http://www.eyemagazine.com/opinion.php?id=117&
oid=290)
Copyleft e software
• www.gnu.org: What is copyleft? (http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html) (nota: anche se in seguito le
licenze copyleft GNU (http://www.gnu.org) vennero applicate in altri ambiti, questo articolo è stato scritto
fondamentalmente dal punto di vista dei programmi per computer)
• Un sito web di Copyleft Software norvegese (http://www.copyleft.no/english.html)
• Copyleft Mexico (http://www.copyleft.com.mx/)
• a European report (2000) (http://eu.conecta.it/paper.pdf) — Rapporto che comprende parti su un possibile
modello economico per il software libero e Open Source.
• Why Free Software's Long Run TCO must be lower (http://members.optushome.com.au/brendanscott/papers/
freesoftwaretco150702.html) — Un'analisi economica del software copyleft e del mercato del software.
• Linus Torvalds sul potenziale commerciale del software Linux (intervista dell'ottobre 2004) (http://seattletimes.
nwsource.com/html/businesstechnology/2002059632_linus11.html)
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Copyleft applicato alle creazioni artistiche
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The Free Art license (http://artlibre.org/licence.php/lalgb.html)
Sito web di Creative Commons (http://www.creativecommons.org)
Wu Ming Foundation (http://www.wumingfoundation.com/)
iQuindici - storico gruppo di lettori (http://www.iquindici.org/)
Subcava Sonora - Prima etichetta italiana a lavorare esclusivamente con licenze Creative Commons (http://www.
subcavasonora.com)
Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto
Creative Commons
Creative Commons
Tipo
ONG
Fondazione
2001
Fondatore
Lawrence Lessig
Sede centrale
Mountain View
Area di azione
Mondo
Presidente
Motto
Sito web
Catherine Casserly (CEO)
Some rights reserved
[1]
Creative Commons (CC) è un'organizzazione statunitense non profit con sede a Mountain View dedicata ad
ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblici in maniera legale. Rende
possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti.
L'organizzazione ha pubblicato diversi tipi di licenze note come licenze Creative Commons (CC): queste licenze
permettono ai creatori di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e a quali diritti rinunciare a beneficio dei
destinatari. Le licenze forniscono un modo semplice e standardizzato per dare pubblicamente il permesso di
condividere e utilizzare il lavoro creativo in base alle condizioni stabilite dai creatori.
La missione di Creative Commons è ben rappresentata dal logo dell'organizzazione (CC), che rappresenta una via di
mezzo tra il rigido modello del copyright (C) (Tutti i diritti riservati, All rights reserved) e quello invece di pubblico
dominio (PD) (Nessun diritto riservato, No rights reserved), introducendo il nuovo concetto appunto di Alcuni diritti
riservati (some rights reserved).
Creative Commons
Scopi
Le licenze CC consentono di modificare facilmente i
termini di copyright dal default di "tutti i diritti
riservati" ad "alcuni diritti riservati"; non sono
un'alternativa al copyright ma lavorano a fianco del
copyright e consentono di modificare i termini di
copyright per soddisfare al meglio le esigenze degli
autori di opere creative.
Le licenze di tipo Creative Commons permettono a
quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere
alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli
altri, per mezzo di una varietà di schemi di licenze e di
contratti che includono la destinazione di un bene
Cartello sulla vetrina di un ristorante di Granada nel quale viene
privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di
riprodotta solo musica disponibile con Licenze Creative Commons.
contenuti aperti (open content). L'intenzione è quella di
evitare i problemi che le attuali leggi sul copyright
creano per la diffusione e la condivisione delle informazioni.
Il progetto fornisce vari tipi di licenze libere, le licenze Creative Commons, che i detentori dei diritti di copyright
possono utilizzare quando rilasciano le proprie opere sulla Rete. Il progetto fornisce anche dei metadata RDF/XML
che descrivono la licenza ed il lavoro che rende più facile il trattamento automatico e la ricerca delle opere concesse
con Licenza Creative Commons; viene anche fornito un Founder's Copyright, il quale è un contratto che vorrebbe
ricreare lo spirito del concetto originale di copyright così come introdotto dai padri fondatori nella costituzione
americana.
La normativa per le Creative Commons fornisce un insieme di 4 opzioni che permettono facilmente di riconoscere i
diritti vantati dall'autore e da terzi sull'oggetto della licenza. Diversamente dalla General Public License, la legge per
le Creative Commons non contiene un testo di riferimento "pronto all'uso", che l'autore può adottare per la sua opera
senza alcun adattamento di tipo tecnico o legale.
La normativa non ha disciplinato il tema della revoca della licenza, per mutata volontà dell'autore o obbligazioni
legittime derivanti da cause di forza maggiore, come un ordine giudiziale, e il tema collegato della retroattività di
questa revoca verso le parti dell'opera già rilasciate sotto licenza open source e open content, e in particolare in
avanzato stato di modifica da parte di altri soggetti.
L'autore di un programma o opera in genere potrebbe ad esempio distribuire gratuitamente e sotto una licenza
Creative Commons per un certo periodo di tempo, beneficiando di una pubblicità gratuita fra gli utenti e dei
contributi apportati dalla comunità, dopodiché potrebbe legittimamente revocare la licenza e iniziare una
distribuzione commerciale dell'opera.
La licenza GNU-GPL dalla versione 2.0 ha regolato la materia, prevedendo che l'autore può revocare la licenza
solamente per la sua copia, non per quelle già distribuite ad altri utenti, e che quindi la revoca non può essere
retroattiva, riguardando soltanto parti di codice e modifica all'opera successive al cambio di licenza. Inoltre, se per
obbligazioni dovute a cause di forza maggiore, l'autore non può applicare la licenza questa si intende revocata
automaticamente per l'intera opera. Resta il caso di una revoca retroattiva per cause di forza maggiore, prevalenti sul
testo della licenza stessa, che non è ancora regolato dalla legge.
24
Creative Commons
Storia
Le licenze Creative Commons sono state anticipate dalle licenze Open
Publication License (OPL) e GNU Free Documentation License
(GFDL). La GFDL è intesa principalmente come una licenza per la
documentazione software, ma è anche in uso per progetti che non
riguardano strettamente il software, come la stessa Wikipedia. La
licenza OPL è ora defunta, e il suo stesso creatore suggerisce di non
utilizzarla. Sia la OPL che la GFDL contenevano delle sezioni
opzionali che, nell'opinione dei critici, le rendevano meno libere. La
GFDL si differenzia dalle licenze Creative Commons nella sua
richiesta che i lavori licenziati con essa vengano distribuiti in una
forma "trasparente", ad esempio non usando formati proprietari e/o
segreti.
Creative Commons è nato ufficialmente nel 2001 per volere del
professore Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Stanford (e in precedenza anche di Harvard) e
Golden Nica Award per Creative Commons.
riconosciuto come uno dei massimi esperti di diritto d'autore negli Stati
Uniti. Lessig fondò l'organizzazione come metodo addizionale per
raggiungere il suo scopo nel suo caso di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti, Eldred v. Ashcroft. Il set iniziale
delle licenze Creative Commons fu pubblicato il 16 dicembre 2002. Al progetto fu conferito il Golden Nica Award
durante il Prix Ars Electronica nella categoria Net Vision nel 2004.
A marzo 2009, è stata rilasciata la prima versione per la licenza Creative Commons 0. Con questa licenza, l'autore
rinuncia a qualunque diritto sull'opera, che può essere utilizzata da tutti, in qualunque modo, per sempre e senza
condizioni. Scompare pure l'obbligo di citare l'autore.
La legislazione, al momento, non prevede che vi sia un ente preposto dove l'autore possa depositare l'opera prima di
distribuirla. È più difficile per l'autore dimostrare la paternità dell'opera, nel caso in cui qualcuno applichi
successivamente il diritto d'autore, e al limite accusi di averlo violato quanti fruiscono l'opera stessa.
Rispetto alla licenza, prevale la legislazione, che nei Paesi di diritto latino prevede che resti l'obbligo di citare
l'autore, e che i diritti morali sulle opere siano per questi irrinunciabili.
In Italia
Nella primavera del 2003, in seguito al crescente interesse per le licenze Creative Commons, l’Istituto di Elettronica
e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT organo del CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche) contatta Creative Commons per offrirsi di trattare in modo più ampio e dettagliato il tema delle licenze CC
in Italia. Scopo del progetto era quello di tradurre e adattare al modello legislativo italiano le licenze CC create in un
sistema giuridico differente, quello americano, soggetto alla Common Law. Come punto di partenza di questo
progetto, l'avvocato milanese Antonio Amelia ha proposto le prime traduzioni delle licenze contestualizzandole alle
leggi italiane.
Il 18 novembre 2003 il fondatore di Creative Commons Lawrence Lessig, già professore alla Stanford University ed
uno dei massimi esperti mondiali in materia di diritto d'autore, annuncia ufficialmente l'inizio del lavoro di
traduzione e adattamento delle licenze CC da parte del team italiano. Viene nominato a capo del progetto il
professore Marco Ricolfi, docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università degli Studi di
Torino. Al gruppo di lavoro giuridico, del quale fanno parte anche Marco Ciurcina, Massimo Travostino, Nicola
Bottero e Samantha Zanni, si affianca l'attività di Juan Carlos De Martin e Alessandro Cogo, appartenenti
all'IEIIT-CNR (oggi rispettivamente co-direttore e fellow del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di
25
Creative Commons
26
Torino), che fornisce consulenza e sviluppo in merito agli aspetti tecnologici, oltre che a quelli di traduzione. Inizia
inoltre ad avviarsi un'interazione con la comunità, prevalentemente tramite la mailing list e un wiki.
Nel 2004 sono state pubblicate le prime versioni delle licenze Creative Commons tradotte dapprima nella versione
1.0 e in seguito nella versione 2.0, entrambe disponibili su un wiki per poter essere discusse pubblicamente dalla
comunità. Il 16 dicembre 2004 a Torino vengono presentate le Licenze Creative Commons italiane in occasione di
un convegno che vede ospite d'onore Lawrence Lessig; in tale occasione sono stati anche resi pubblici quattro
documenti riguardanti alcuni dei temi approfonditi nel corso dell'attività.
A questo punto, l'attività di Creative Commons Italia è totalmente avviata, e nel 2005 è iniziata una nuova fase del
progetto: il prof. Marco Ricolfi viene sostituito alla guida di Creative Commons Italia da Juan Carlos De Martin. Il
prof. Ricolfi ha assunto il ruolo di coordinatore scientifico del gruppo giuridico. Sempre a Torino, nel novembre
2005, si è tenuto CCIT2005, il primo incontro nazionale di CC Italia, su temi riguardanti il multimedia, l'editoria e la
musica. A tale incontro ne seguiranno altri: nel 2006, a seguito della presentazione pubblica della versione 2.5 delle
licenze Creative Commons italiane. In questa occasione si è discusso di questioni relative ad archivi, User Generated
Content e Open access. Nel 2009, a seguito della presentazione della bozza 3.0 delle licenze, si sono affrontati temi
relativi alle Licenze libere e alla gestione collettiva dei diritti. Il 2010 ha rappresentato l'occasione per fare il punto
sulle licenze 3.0, analizzando le clausole difficili, la legge applicabile e le banche dati, approfondendo inoltre
progetti editoriali ed educativi che fanno uso di licenze CC. La versione 3.0 delle licenze italiane viene presentata al
pubblico nel giugno del 2011 e, nel corso dello stesso anno in occasione di CCIT2011, l'avvocato Massimo
Travostino ha descritto i futuri sviluppi e i primi passi compiuti verso l'elaborazione della versione 4.0 delle licenze
Creative Commons. Durante l'incontro sono stati inoltre presentate diverse iniziative di successo che hanno fatto uso
di licenze CC.
A partire dal 17 dicembre 2012, Federico Morando è subentrato a Juan Carlos De Martin in qualità di Lead di
Creative Commons Italia[2].
Attualmente esiste un sito web (http:/ / www. creativecommons. it/ ), che nella prima fase del progetto è stato creato
e gestito da membri della comunità. Tale attività è stata portata avanti in primo luogo dai promotori del sito, Danilo
Moi e Lorenzo De Tomasi, coadiuvati dal nucleo di collaboratori. A partire dal 2005, con l'avvio della Fase II del
progetto CC Italia, il dominio del sito web è passato dall'EIIT-CNR al Politecnico di Torino, diventando il sito
ufficiale di Creative Commons Italia. Il sito continua a svilupparsi grazie al contributo del Centro Nexa su Internet e
Società e dei commoners, che avviene sia attraverso i commenti al sito ufficiale, sia tramite le pagine dei
commoners.[3]
Le quattro clausole delle licenze Creative Commons
Per approfondire, vedi Licenze Creative Commons.
Le licenze Creative Commons sono nate negli USA appoggiandosi al sistema giuridico locale. Sono state quindi
adattate al sistema giuridico italiano, dove il diritto d'autore è regolato dalla legge 633/41. L'autore diventa detentore
dei diritti nel momento dell'estrinsecazione dell'opera creativa, secondo la L. 633/41, art. 6
« Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale »
Inoltre tutti i diritti sono riservati all'autore (art.13 / 18bis).
Le sei licenze Creative Commons (definite dalla combinazione di quattro attributi) stabiliscono in modo esplicito
quali sono i diritti riservati, modificando quindi la regola di default in cui tutti i diritti sono riservati.
Creative Commons
27
Attribuzione (BY)
Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera (attributo obbligatorio) in modo che sia
possibile attribuirne la paternità come definito dagli artt. 8 e 20 lda:
Attribuzione
(Attribution)
« È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato
come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo
pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome
vero. »
(art. 8)
« [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera [...] »
(art. 20)
Non commerciale (NC)
Per approfondire, vedi Conoscenza libera basata sulle licenze Creative Commons: Conseguenze, rischi ed effetti
collaterali del modulo di licenza "solo utilizzo non commerciale - NC".
Non sono consentiti usi commerciali dell'opera creativa come definito dal secondo comma
dell'art. 12:
« l'autore ha altresì [...] il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera [...] »
Con il secondo attributo si definisce come diritto esclusivo dell'autore il solo uso
commerciale dell'opera creativa. I diritti di riproduzione (art. 13), di trascrizione (art. 14),
Non Commerciale (Non
di esecuzione (art. 15), di comunicazione al pubblico (art. 16), di distribuzione (art. 17) e di
Commercial)
noleggiare (art. 18bis) definiti dalla L633/41 non sono esplicitati nella licenza e pertanto
non sono considerati diritti esclusivi dell'autore. Chiunque può riprodurre, trascrivere,
eseguire e distribuire purché non a scopo di lucro, attribuendo sempre la paternità come definito nel primo attributo.
Tuttavia le limitazioni sullo sfruttamento economico dell'opera sono limitate al settantesimo anno solare dopo la
morte dell'autore come specificato dall'art. 25 lda.
Creative Commons
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Non opere derivate (ND)
Non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa come definito dall'art 20
« [...] l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione »
Caso particolare costituito dalle opere architettoniche, per le quali
« [...] l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
No opere derivate (No
Derivative Works)
realizzazione [...] o ad opera già realizzata »
Condividi allo stesso modo (SA)
Si può modificare l'opera ma l'opera modificata deve essere rilasciata secondo le stesse
condizioni scelte dall'autore originale.
Condividi allo stesso
modo (Share Alike)
« Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le
modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i
compendi, le variazioni non costituenti opera originale. »
(art 4)
In particolare le sei licenze pubbliche Creative Commons sono:
•
•
•
•
•
•
Attribuzione
Attribuzione - Non opere derivate
Attribuzione - Non commerciale
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
Creative Commons
Progetti che adottano licenze Creative Commons
Italia
•
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•
•
•
•
•
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•
•
Camera dei deputati, pubblica i dati [4] con licenza Creative Commons BY-SA[5].
Ministero dell'Interno, pubblica con licenza BY-NC-ND[6]
Ministero della Salute, pubblica con licenza BY-NC-ND[7]
Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica con licenza BY-NC[8]
Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pubblica con licenza BY-NC[9]
Pubblica amministrazione, pubblica parte della documentazione [10] con licenza Creative Commons BY-NC[11].
Istituto nazionale di statistica, pubblica con licenza Creative Commons BY[12].
Sistema statistico nazionale, pubblica con licenza Creative Commons BY[13].
Blog di Beppe Grillo, pubblica con licenza BY-NC-ND[14]
il Fatto Quotidiano, pubblica tutti gli articoli originali con licenza Creative Commons BY-NC-ND[15].
Internazionale, pubblica tutti gli articoli originali con una licenza Creative Commons BY-NC-SA[16].
Wired, pubblica con licenza Creative Commons BY-NC-ND[17].
La Stampa, pubblica l'archivio storico [18] e gli inserti culturali TuttoScienze [19] e TuttoLibri [20] con licenza
Creative Commons BY-NC-ND[21].
• Stampa Alternativa, nella sezione Libera Cultura Libera Conoscenza vengono riproposti diversi titoli con licenza
Creative Commons BY-NC-ND[22].
• Punto Informatico pubblica con licenza Creative Commons BY-NC-SA[23].
• Arcoiris televisione accessibile gratuitamente da Internet, pubblica video con licenze CC.
• Radio Radicale pubblica tutti i file sul suo sito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5
• La Tana dei Goblin, i contenuti del sito della fondazione che raggruppa associazioni ludiche sono pubblicati con
una licenza Creative Commons BY-NC-SA.
• Subcava Sonora, prima etichetta discografica ed agenzia italiana di management musicale in Creative Commons,
ha pubblicato due produzioni discografiche ( Borderline, Nouer) ed una coproduzione (Sula Ventrebianco), tre
video musicali ("Cosa?" dei Sula Ventrebianco (coproduzione), "Strofa e Ritornello" dei Borderline, e "Cinici e
Passivi" dei Nouer), distribuiti con licenze in Creative Commons 2.5 BY-NC-ND e un corto di animazione dal
titolo "Etor e il viaggio del cubo" (musica di K-conjog ed animazione di Totore Nilo), pubblicato con licenza
Creative Commons 3.0 BY-NC-SA. Per la tutela dei brani dal plagio e dagli utilizzi indebiti, usufruisce della
marcatura temporale attraverso il sito di marcatura temporale Patamu.com [24]
• Lega Nerd, primo Social Blog italiano, creato completamente in crowdsourcing, pubblica tutti i suoi articoli con
licenze in Creative Commons 2.5 BY-NC-ND.
• il Sirente, prima casa editrice italiana di letteratura e saggistica ad aver pubblicato i suoi libri con licenze Creative
Commons.
Estero
• Casa Bianca[25]
• Al Jazeera Creative Commons Repository [26]
• Arduino, piattaforma hardware open source per il physical computing: la scheda è offerta con licenza
Attribution-ShareAlike 2.5[27].
• OpenStreetMap [28], le immagini delle mappe sono rilasciate sotto la licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0
• Wikinotizie, utilizza la licenza CC BY
• Linuxquestions.org wiki [29]
• Opcopy
• Wikitravel
29
Creative Commons
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Reset Radio [30]
World66
Wikivoyage
Lega Nerd
La fiction di Cory Doctorow
Il libro del professor Lessig pubblicato nel 2004, Free Culture
Tre dei libri di Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar (il primo ad essere pubblicato commercialmente
sotto una licenza CC, edito da O'Reilly & Associates), The New Hacker's Dictionary, e The Art of Unix
Programming (tutti e tre con una clausola condizionale aggiunta)
Public Library of Science
Star Wreck VI
MoveOn.org's Bush In 30 Seconds contest (vedi [31])
Groklaw [32]
CcMixter [33] A community music site featuring remixes licensed under Creative Commons
MIT OpenCourseWare [34]
Penínsulas [35] Progetto on line di Midesa, per la diffusione di testi accademici che analizzano la cultura spagnola
e italiana, sotto licenza Creative Commons.
Telltale Weekly
The Oyez Project - Supreme Court MP3 Files [36]
La maggior parte dei video realizzati dalle Telestreet italiane
POIGPS [37], i punti di interesse da scaricare sul proprio navigatore GPS
Deviantart [38], ha la possibilità di attribuire la licenza CC ai lavori caricati.
RadioMauroDelleChiaie [39], web radio inserita nel libro il software libero in italia di andrea berardi edito da
shake edizioni distribuito da feltrinelli trasmette solo musica su licenza creative commons.
Note
[1] https:/ / creativecommons. org/
[2] News CreativeCommons.it del 17/12/2012: "Federico Morando è il nuovo Lead di Creative Commons Italia" (http:/ / www.
creativecommons. it/ morando-lead-cc-it)
[3] Chi siamo | CreativeCommons.it (http:/ / www. creativecommons. it/ About)
[4] http:/ / dati. camera. it
[5] Il progetto (http:/ / dati. camera. it/ it/ progetto. html)
[6] Note legali (http:/ / www. interno. gov. it/ mininterno/ export/ sites/ default/ tools/ note_legali/ )
[7] Note legali (https:/ / www. salute. gov. it/ servizio/ note. jsp)
[8] Note legali (http:/ / www. sviluppoeconomico. gov. it/ index. php?option=com_content& view=article& viewType=1& idarea1=593&
idarea2=0& idarea3=0& idarea4=0& andor=AND& sectionid=0& andorcat=AND& partebassaType=0& idareaCalendario1=0& MvediT=1&
showMenu=1& showCat=1& showArchiveNewsBotton=0& idmenu=2263& id=2025995)
[9] Note legali (http:/ / www. funzionepubblica. gov. it/ note-legali-. aspx)
[10] http:/ / www. dati. gov. it/
[11] Note legali (http:/ / www. dati. gov. it/ content/ note-legali)
[12] Note legali (http:/ / www. istat. it/ it/ note-legali)
[13] Note legali (https:/ / www. sistan. it/ index. php?id=83)
[14] Beppe Grillo (http:/ / www. beppegrillo. it/ )
[15] Termini e condizioni d'utilizzo (http:/ / www. ilfattoquotidiano. it/ termini-e-condizioni-dutilizzo/ )
[16] Chi siamo (http:/ / www. internazionale. it/ about/ )
[17] Il Web è morto e il copyright non si sente tanto bene (http:/ / mag. wired. it/ rivista/ storie/ se-il-web-e-morto-il-copyright-cos-e. html)
[18] http:/ / www3. lastampa. it/ archivio-storico/
[19] http:/ / www3. lastampa. it/ tuttoscienze/
[20] http:/ / www3. lastampa. it/ tuttolibri/
[21] Normative (http:/ / www. lastampa. it/ archivio-storico/ )
[22] Libera Cultura Libera Conoscenza (http:/ / www. stampalternativa. it/ liberacultura/ )
[23] Informazioni su PI (http:/ / www. punto-informatico. it/ info. asp)
30
Creative Commons
[24]
[25]
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Copyright Policy (http:/ / www. whitehouse. gov/ copyright)
http:/ / cc. aljazeera. net
Arduino: Hardware (http:/ / arduino. cc/ en/ Main/ Hardware), dal sito ufficiale
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http:/ / www. poigps. com
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http:/ / www. maurodellechiaie. altervista. org
Bibliografia di approfondimento
• Simone Aliprandi, Creative Commons: manuale operativo. Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC
(http://www.aliprandi.org/manuale-cc/), Ledizioni/Copyleft-Italia.it, 2008, ISBN 978-88-6222-061-3.
Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo Biblioteca link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/
Guida_all'uso_delle_licenze_e_degli_altri_strumenti_CC)
• Simone Aliprandi, Creative Commons: a user guide (http://www.aliprandi.org/cc-user-guide/),
Ledizioni/Copyleft-Italia.it, 2011, ISBN 978-88-95994-55-0.
• Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/
copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1.
• Giulio Concas, Giulio De Petra; Giovanni Battista Gallus; Giaime Ginesu; Michele Marchesi; Flavia Marzano,
Contenuti aperti, beni comuni (http://www.flosslab.it/flossLab/resources/cms/documents/completo.pdf)
(PDF), McGraw-Hill, 2009, p. 280, ISBN 978-88-386-6552-3. URL consultato il 18/12/2009.
• Lawrence Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà
intellettuale (ed. Apogeo, 2005), disponibile anche qui (http://www.copyleft-italia.it/pubblicazioni).
• Giovanni Ziccardi, Libertà del codice e della cultura (Giuffrè, 2006).
Filmografia di approfondimento
• Creative Commons Italia Diventa Creativo (http://creativecommons.it/DiventaCreativo).
• Christian Biasco, Francesca Terri Diritti d'autori creativi (http://www.biasco.ch/videoblog/vbp5/index.html).
• Video di presentazione (http://www.youtube.com/watch?v=L_qiH_ATvMc) di Creative Commons su
YouTube.
Voci correlate
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Diritto d'autore italiano
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file=article&sid=569)
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Diritto d'autore italiano
33
Diritto d'autore italiano
Questa voce fa parte della serie
Diritto d'autore
Storia del diritto d'autore
Diritto d'autore italiano:
I diritti dell'autore:
•
•
Diritti morali
Diritti patrimoniali (Equo compenso)
I diritti connessi
Libere utilizzazioni:
Copia privata - Fair use - Diritto di citazione
Fonti internazionali del diritto:
•
•
•
•
Convenzione di Berna
Convenzione universale sul diritto d'autore
WIPO Copyright Treaty
Accordo TRIPs
Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella
branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza
un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici.
Fonti normative
È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 [1], in materia di "Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio." e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice civile italiano.
Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (CUB), tuttavia nel corso del tempo le sue
disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento anche di diverse direttive dell'Unione europea,
oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione della Repubblica Italiana; il suo impianto, tuttavia,
è rimasto sostanzialmente invariato.
Diritto d'autore italiano
34
Opere tutelate
Gli artt. 1-5[1] della legge n. 633/1941 individuano le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le
opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti:
• alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;
• alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali
purché costituiscano un'opera originale in sé;
• alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa
la scenografia;
• all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere
creativo e valore artistico;
• al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta);
• alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro;
• alla fotografia: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
• ai software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una
creazione intellettuale originale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce; vedi direttiva 91/250/CEE[2];
• ai database: le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto; vedi direttiva 96/9/CE[3];
• alle opere di disegno tecnico: le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico.
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in
un'altra lingua: la traduzione, quale elaborazione di un’opera dell'ingegno, ossia frutto di creazione intellettuale, è
oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli
che spettano all’autore dell’opera; si parla dunque di Diritto d'autore del traduttore.
Possiamo poi aggiungere le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni,
ecc.
La legge sul diritto d'autore, come indicato nell'articolo 5
delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
[4]
, non si applica ai testi degli atti ufficiali dello Stato e
Bisogna ricordare che ad oggi non è necessario alcun tipo di registrazione dell'opera (o dell'autore) per godere
della tutela del diritto d'autore (art.106[5]). Infatti non è più necessario indicare la C cerchiata (©) introdotta
soprattutto per conformità con gli Stati Uniti d'America. Dal 1989 anche gli USA aderiscono alla CUB, rendendo
inutile l'uso del sovracitato simbolo.
Esiste comunque un registro presso il quale depositare, se si vuole, l'opera (artt.103 e seg.[6]). Questo registro
pubblico generale è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la SIAE si occupa di tenere un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. La registrazione fa fede fino a prova contraria dell'esistenza
dell'opera e della sua pubblicazione. È possibile registrare programmi per elaboratore, ma è facoltativo e comporta
degli oneri; mentre sono escluse dall'obbligo di registrazione le fotografie.
Diritto d'autore italiano
Opere complesse
Nelle opere scritte da più persone talvolta è difficile capire chi è l’autore e come si regolano i rapporti tra i diversi
coautori.
Esistono diverse tipologie di opere complesse:
•
•
•
•
Opere creative semplici
Opere composte
Opere collettive
Casi particolari
Opere creative semplici
Sono le opere create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, ovvero dove non è possibile
distinguere il lavoro di ogni singolo autore (ad esempio un libro scritto a quattro mani).
In mancanza di un accordo scritto, l’art 10 sancisce che il diritto d’autore spetta in parti uguali a tutti gli autori
dell’opera. La pubblicazione, la modificazione, o una nuova utilizzazione devono essere decise da tutti gli autori e
sono diritti esclusivi degli autori, ma in caso di ingiustificato rifiuto, possono essere autorizzate dall’autorità
giudiziaria.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, l'art 4 prevede che vengano protette anche le elaborazioni
di carattere creativo dell'opera stessa quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni in una diversa forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte. L’opera modificata deve essere sufficientemente creativa da poter
essere considerata essa stessa un'opera creativa.
In base all'art. 7, l’autore della modifica è il titolare dei diritti riguardo l’opera modificata. La modificazione
ovviamente deve essere essa stessa un'opera creativa. È necessario però prima della modifica fare un accordo che
sancisca i rispettivi diritti, che saranno poi quelli che uno può esercitare.
Opere composte
Riguarda gli elaborati creati dall’unione di diverse categorie di opere (per esempio testi e musica). L'art. 33 afferma
che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle
composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli
(34, 35,36). Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella
utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
L’art 34 si occupa dei rapporti tra l’autore della parte musicale e quello del testo, nelle composizioni musicali con
parole.
Il diritto di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il
profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o
musicale.
Nei comma successivi vengono presi in considerazione alcuni tipi di opere musicali:
• Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore
complessivo dell'opera.
• Operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali,: i contributi hanno lo stesso
valore.
I collaboratori hanno il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera (art 34 comma 5).
L'autore della parte letteraria non può congiungere la propria opera ad altri testi musicali eccetto che in alcuni casi
previsti dall’art 35:
35
Diritto d'autore italiano
36
1. Se dopo la consegna del testo definitivo della parte letteraria al compositore, questi non lo pone in musica nel
termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di
ogni altra opera letteraria da emettere in musica;
2. Se dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata,
essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel punto precedente.
3. Se dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo
di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o di altra composizione.
Il compositore nei casi 2 e 3 è libero di utilizzare la musica.
L'art. 36 regola alcuni casi previsti all'articolo precedente. Nel 1º caso l'autore della parte letteraria ne riacquista la
libera disponibilità senza pregiudizio dell'eventuale azione dannosa a carico del compositore (primo comma). Nei
casi previsti dai numeri 2 e 3, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera
stessa non può essere rappresentata od eseguita senza il consenso di entrambi i collaboratori (secondo comma).
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, in cui
la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto
contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria (art 37 comma1).
Per le seguenti categorie di opere valgono comunque i due articoli precedenti[7].
Opere collettive
Per approfondire, vedi Opera collettiva.
Sono opere scritte mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore per
uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. Le opere collettive quindi, a differenza di
quelle composte hanno un coordinatore che sceglie, decide e coordina il lavoro delle diverse parti dell’opera (art 3).
Sono esempi di opere collettive le enciclopedie, i giornali, le antologie e le riviste. Le diverse parti sono considerate
come opere creative il cui diritto di singola utilizzazione spetta a ogni singolo autore, ciò permette quindi agli autori
delle singole parti dell'opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell'osservanza dei
patti convenuti.(art. 38 comma 2).
Inoltre l’art 40 sancisce che il collaboratore di opera collettiva (eccetto rivista o giornale) ha diritto che il suo nome
figuri nella riproduzione della sua opera. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale
della redazione.
Gli articoli 4 e 7 trattati nelle opere creative semplici valgono per tutte le opere creative.
Casi particolari
Opere cinematografiche (artt. 44 a 50)
Per approfondire, vedi Diritto sull'opera cinematografica.
Sono considerate sia un'opera collettiva in quanto c’è un soggetto che coordina tutti, sia composta perché creata da
parti e contributi molto diversi.
In questo caso i diritti connessi al produttore cinematografico durano 50 anni dalla fissazione. Guardando nel
complesso la durata dei diritti sull’opera cinematografica, questa è di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. L'art. 44
della legge sul diritto d’autore considera autori delle opere cinematografiche: l'autore del soggetto, lo sceneggiatore,
il compositore della musica presente nell’opera e il direttore artistico. I diritti delle singole parti creative sono invece
assicurati fino a 70 anni dalla morte dell'autore stesso.
Diritto d'autore italiano
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle
separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella pellicola.
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il
loro adattamento cinematografico.
I diritti dell'autore
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica[8] in una «particolare
espressione del lavoro intellettuale».
Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito
(ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e
dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione
costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).
L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende dal
riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono piuttosto una serie di facoltà esclusive (ovvero
negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le
seguenti facoltà esclusive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pubblicazione
riproduzione
trascrizione
esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono,
radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la sua
messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti
individualmente (le cosiddette fruizioni on demand)
distribuzione
traduzione e/o elaborazione
vendita
noleggio e prestito.
Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri.
Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.
Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto di utilizzazione economica. Il primo è
strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente
dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a
sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali.
Diritto morale
Mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione con una corretta comunicazione agli altri
delle sue opere[9].
I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di
sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane
inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano
gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti
economici).
37
Diritto d'autore italiano
Nonostante l'inalienabilità del diritto morale, se l'autore riconosce e accetta le modificazioni della propria opera,
"non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione " (art 22.2 L. 633/41).
I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere
fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di
tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41).
Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà:
• A) Il diritto alla paternità dell'opera. (art. 20 L. 633/41)
• L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e
riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da
lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può
difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni
(in caso di opera anonima o pseudonima l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a
qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
• L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la
sua qualità di autore (art. 21.1 L. 633/41).
• L'autore ha anche il diritto di rivendicare l'opera nel caso terzi dicano di esserne gli autori (questo diritto porta
ad affrontare il problema dei Ghostwriter).
• Il diritto di paternità si estende anche al potere di pretendere che il nome dell'autore venga indicato sull'opera;
tuttavia questa facoltà non ha carattere inderogabile ma dipende dall'opera e dagli accordi presi (per esempio
nel caso di opere collettive, gli autori dei singoli contributi possono accordarsi sull'omissione del nome; in tal
caso l'autore non può pretendere il contrario ma può solo dichiararsi autore del contributo e indicare il proprio
nome in caso di utilizzazione separata del contributo).
• L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o
pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
• Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi siano menzionati nella proiezione della
pellicola cinematografica.
• Il diritto di paternità tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da
ogni forma di inganno o confusione nell'attribuzione della paternità intellettuale.
• Dopo la morte dell'autore mantengono tali diritti i discendenti. È il diritto morale che regola la pubblicazione
delle opere inedite effettuata dagli eredi dell'autore. Precisamente: " Il diritto di pubblicare le opere inedite
spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri" (art. 24.1 L. 633/41).
• B) Il diritto all'integrità dell'opera.(art. 20 L. 633/41)
L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e a
conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Questo diritto tutela non solo
le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la
percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico.
La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un
concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
Nel valutare se la modificazione dell'opera sia di pregiudizio all'onore a alla reputazione dell'autore è
necessario far conciliare e tener conto delle esigenze di carattere tecnico sorte nel corso della
realizzazione dell'opera o delle esigenze pratiche del committente che l'opera non ha soddisfatto.
In particolare:
38
Diritto d'autore italiano
• "nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso
della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare
all'opera già realizzata" (art. 20.2);
• nelle opere cinematografiche al produttore è attribuita " la facoltà di apportare alle opere cinematografiche le
modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47 L. 633/41);
• negli articoli di giornale al direttore è attribuita la facoltà di " introdurre nell'articolo da riprodurre quelle
modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale" (art. 41 L. 633/41).
Gli atti a danno dell'opera cui l'articolo 20 si riferisce ("..di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa..") sono modalità di
utilizzazione e quindi di riproduzione o comunicazione dell'opera che senza modificare l'opera ne
falsano la percezione.
Alcuni esempi di danno all'opera sono i seguenti:
•
•
•
•
la diffusione televisiva di opere cinematografiche con ripetute interruzioni pubblicitarie;
l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di prodotti;
presentazione dell'opera in un contesto che ne trasformi negativamente il significato;
rappresentazione ed esecuzione dell'opera che ne falsi del tutto lo spirito.
• C) Il diritto di pentimento.
L'art. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 del codice civile stabiliscono che l'autore può domandare il ritiro
dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali.
In tal caso l'autore ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre,
diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa. Questo diritto è inalienabile e
irrinunciabile ma a differenza degli altri diritti morali, dopo la morte dell'autore non può essere esercitato dai
familiari; precisamente "è personale e non trasmissibile" (art 142.2).
• D) Il diritto d'inedito.
Controversa è la questione di far derivare dall'art.142 L. 633/41 il diritto dell'autore di impedire la prima
pubblicazione dell'opera, recedendo dai contratti con cui egli abbia disposto dei diritti di utilizzazione.
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini
economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.
Diritti di utilizzazione economica
I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono disciplinati della legge sul diritto d'autore.
La norma che stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali è l'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633: secondo questo
articolo, l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in ogni forma e modo. Inoltre, la prima forma di pubblicazione
viene considerata come prima forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.
Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41), così
come stabilito nel 1996[10].
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto,
deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni, salvo che decisione dell'autorità giudiziaria.
Dopo i 3 anni gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la
durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici (art 115 L. 633/41).
Uno dei coeredi o una persona estranea alla successione dovrà prendersi il compito di gestire l'amministrazione e la
rappresentanza degli interessi della comunione. In caso ciò non fosse possibile il compito sarà affidato alla SIAE (art
116 L. 633/41). L'amministrazione si potrà solo occupare dei diritti di utilizzazione dell'opera.
In caso di nuove edizioni o altre elaborazioni dovrà avere il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per
valore di quote ereditarie (art 117 L. 633/41).
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Diritto d'autore italiano
I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi,
degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi.
L'articolo 27 specifica che, in caso di opera anonima o pseudonima, essa gode della riserva dei diritti di utilizzazione
economica fino al settantesimo anno dopo la data di prima pubblicazione; se entro tale termine l'autore si rivela, vale
l'articolo 25.
I diritti di utilizzazione economica, detti anche diritti patrimoniali, sono raggruppati in tre categorie:
• Diritti di riproduzione e distribuzione.
• Diritti di comunicazione al pubblico.
• Diritti di traduzione ed elaborazione.
Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude
l'esercizio dell'altro (art 19.1).
Diritti di riproduzione e distribuzione
L'autore può esercitare i seguenti diritti esclusivi per autorizzare, o no, azioni sulla sua opera.
1) Riproduzione (art. 13 L. 633/41).
Si riferisce alla realizzazione di copie, temporanee o no, dell'opera, non solo su supporti materiali ma anche digitali.
Le copie temporanee per la trasmissione su reti o per un utilizzo legittimo dell'opera, costituiscono un'eccezione alla
regola (art. 68-bis L. 633/41).
Il diritto di riproduzione comprende la riproduzione con i soli mezzi autorizzati dall'autore. Ogni mezzo di
riproduzione è indipendente dagli altri, secondo il principio di indipendenza dei diritti espresso nell'articolo 19.1.
La riproduzione non comprende la distribuzione: i due concetti non sono legati tra loro. Secondo l'art. 68.3 è
consentita la riproduzione “mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo” purché si rispetti il limite del 15% del
volume o fascicolo.
2) Trascrizione (art. 14 L. 633/41).
Riguarda l'uso dei mezzi specifici per la trasformazione dell'opera in forma scritta o riprodotta. Tali mezzi sono
indicati nell'articolo precedente.
3) Distribuzione (art. 17 L. 633/41).
L'autore gode del diritto di messa in commercio o in circolazione della propria opera materiale. In Italia è esclusa la
distribuzione su internet, che fa parte dei Diritti di comunicazione al pubblico, a differenza di altre nazioni, come gli
Stati Uniti d'America, che lo integrano nel diritto di distribuzione (parliamo per esempio di download di files).
Una volta che la specifica copia dell'opera è stata messa in commercio, sotto autorizzazione dell'autore, sono
legittime le distribuzioni di copie successive. Il principio di esaurimento è valido solo all'interno dell'Unione Europea
e prevede la libera circolazione (sempre all'interno dell'UE) dopo la prima messa in vendita o atto di trasferimento
dell'opera e dunque dopo che l'autore ha concesso i diritti al distributore (per esempio nel caso di libri, all'editore).
Non si applica per la messa a disposizione del pubblico dell'opera (art 17.3) e per la “distribuzione la consegna
gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di
ricerca scientifica.”(art. 17.4).
Per le opere delle arti figurative esiste invece il “diritto di seguito” (“droit de suite”), ovvero il diritto dell’autore di
opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle
proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Il diritto di seguito spetta all’autore o a tutti i co-autori e ai loro eredi fino alla sua estinzione, che avviene trascorsi
70 anni dalla morte dell’autore o dell’ultimo dei co-autori. La percentuale del prezzo di vendita oggetto del compenso
varia dal 4% allo 0,25% a seconda dell’entità del valore complessivo, tuttavia in ogni caso non può superare i 12.500
euro[11].
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Diritto d'autore italiano
Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore
nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come
venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le
transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti,
disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati
come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
4) Noleggio e prestito (art. 18-bis L. 633/41).
Riguarda l'autorizzazione che può essere concessa per il prestito o il noleggio ad opera di terzi. È un diritto esclusivo
che viene mantenuto dall'autore anche dopo la vendita (art. 18-bis.4).
Per “noleggio” si intende la messa a disposizione per un determinato periodo e a fronte di un pagamento, mentre con
“prestito” si indica la libera messa a disposizione fatta da istituzioni pubbliche. Anche in caso di cessione di questo
diritto a "un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento" (art. 18-bis.5), l'autore dell'opera noleggiata ha diritto a un equo compenso.
L'esercizio di tale diritto non riguarda il prestito privato e le biblioteche statali. Quest'ultimo caso è regolamentato
dall'art. 69.1 L.633/41: non è necessaria l'autorizzazione dell'autore per il "prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale".
Il 19 novembre 1992 viene emanata una Direttiva 92/100/CE del Consiglio [12], che concerne il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e alcuni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. L'articolo 6, Diritto
di Fissazione, di tale direttiva prevende delle deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche:
1. Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni
pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno
la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
2. Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i
fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori,
una remunerazione.
3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai
paragrafi 1 e 2.
In Italia in seguito alla modifica dell'art.69 della Legge 22 aprile 1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio"(modificata dal decreto n.685 del 16 novembre 1994 di attuazione della direttiva
92/100) l'artcolo risultava essere:
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto al quale non è
dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione.
Nel 2002 la Commissione Europea applica un'indagine sull'applicazione della Direttiva negli Stati membri. Nella
relazione relativa all'indagine si afferma che:
non sono stati rispettati gli obblighi minimi stabiliti dall'art. 5 e segnatamente quello di corrispondere almeno agli
autori un compenso per il prestito delle loro opere da parte di determinate istituzioni pubbliche.
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Diritto d'autore italiano
Nel 2003 la Commissione Europea richiede informazione riguardanti l'applicazione della direttiva.
Nello stesso anno mette in atto una procedura di infrazione: denuncia la mancata applicazione del DPP e quindi la
mancata remunerazione degli aventi diritto, chiede inoltre di poter indentificare “quali categorie di istituzioni
pubbliche sono esentate e quali assoggettate al diritto di prestito” e ricorda il risultato della sentenza di condanna del
Belgio (16 ottobre 2003):
se l'orientamento prevalente di un determinato Stato non consente di distinguere efficacemente tra categorie di
istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione.
Nel maggio del 2005 la Commissione fa ricorso contro l'Italia alla Corte di Giustizia Europea: il paese dello stivale
non ha rispettato gli obblighi della Direttiva 92/100/CE esentando “tutte le categorie d'istituzioni aperte al pubblico
dal diritto di prestito”. Nell'ottobre del 2006 avviene la sentenza della Corte di giustizia del 26.10. 2006.
Attualmente l'art.69 della Legge 22 aprile 1041, n.633, modificato da Legge 248/2000, decreto legislativo 68/2003,
Legge 286/2006 è così formulato:
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto ed ha ad
oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Diritti di comunicazione al pubblico
1) Esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico (art.15 L.633/41).
Questi diritti hanno per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione e la recitazione in pubblico "dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale"
(art. 15.1).
È necessario distinguere alcune nozioni:
• Esecuzione: si intende per opere musicali e drammatico-musicali con assenza di azione scenica;
• Rappresentazione: riguarda le opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche nelle
quali è presente l'azione scenica;
• Recitazione: indica la dizione, senza un'azione scenica, di opere letterarie o drammatiche.
Esistono poi delle forme atipiche:
• Rappresentazione o esecuzione di un'opera fissata: ad esempio la riproduzione pubblica di un CD oppure di una
pellicola;
• Esposizione in pubblico di opere figurative.
Sono escluse le forme di comunicazione considerate non pubbliche, cioè l'esecuzione, la rappresentazione e la
recitazione che avvengano nella cerchia familiare (art. 15.2), nei centri sociali o istituti di assistenza e nelle
associazioni di volontariato (art.15.3), purché non vengano effettuate per scopi di lucro.
L'autore ha diritto ad un compenso in caso di "esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse". L'ammontare della remunerazione è stabilito periodicamente
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Diritto d'autore italiano
dall'accordo tra la SIAE e i rappresentanti dell'associazione sindacale competente.(art. 58 L. 633/41).
2) Comunicazione a pubblico distante (art. 16 e 16-bis L. 633/41).
Secondo l'articolo 16 L. 633/41, è un diritto esclusivo dell'autore, la comunicazione dell'opera al pubblico, "su filo e
senza filo", attraverso l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, radio, televisione e analoghi). Sono
comprese la trasmissione via satellite e la ritrasmissione via cavo. Queste due modalità di diffusione vengono ben
definite e descritte nell'articolo 16 bis, dove vengono specificate le nozioni di satellite, comunicazione al pubblico
via satellite e ritrasmissione via cavo.
La messa a disposizione dell'opera al pubblico rientra nell'articolo 16 e garantisce a ciascuno la possibilità di avere
accesso all'opera, in ogni tempo e luogo.
Il diritto di comunicazione al pubblico non si esaurisce con nessun atto di comunicazione e messa a disposizione (art
16.2).
Diritti di traduzione ed elaborazione
L'articolo 18 LDA conferisce all'autore le seguenti facoltà esclusive:
1) Traduzione dell'opera
• ”Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto” (art. 18.1 L.
633/41).
2) Elaborazione dell'opera
• All'autore spetta il diritto di effettuare qualsiasi tipo di modifica (creativa e non) all'opera (art. 18.3 L. 633/41),
inoltre può compiere “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste
dall'art.4” (art. 18.1 L. 633/41).
L'articolo 4 LDA tutela le seguenti elaborazioni di carattere creativo dell'opera:
•
•
•
•
•
•
•
le traduzioni in altra lingua;
le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica;
le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria;
gli adattamenti;
le riduzioni;
i compendi;
le variazioni non costituenti opera originale.
• L'autore può impedire che altri non autorizzati possano plagiare, contraffare o elaborare abusivamente la sua
opera. Le elaborazioni creative frutto di un accordo tra l'autore dell'opera originale e l'elaboratore sono tutelate
dall'articolo 4 LDA, “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria” (art. 4 L. 633/41).
L'elaboratore è riconosciuto come autore dell'elaborazione, “nei limiti del suo lavoro” (art. 7 L. 633/41).
• Il secondo comma dell'articolo 18 L.D.A. stabilisce all'autore il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
• Eccezioni:[13].
• Per quanto riguarda le opere architettoniche, "l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero
necessarie nel corso della realizzazione" (art. 20.2 L. 633/41).
• Per quanto riguarda gli articoli di giornale, "il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di
introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del
giornale" (art. 41.2 L. 633/41).
• Per quanto riguarda le opere cinematografiche, "il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico" (art. 47.1 L.
633/41).
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Diritto d'autore italiano
• Per quanto riguarda i software, sono concesse la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, se necessarie "per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori" (art.
64-ter.1) o "indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente" (art. 64-quater.1 L. 633/41).
• Per quanto riguarda le banche dati, sono concesse al legittimo utente tutte le modifiche necessarie per
"l'accesso al contenuto della stessa banca dati e per il suo normale impiego" (art. 64-sexies.2 L. 633/41).
Durata
I diritti di utilizzazione economica di un'opera sono soggetti a limiti di durata, differentemente dai diritti morali
d'autore che non hanno alcuna limitazione temporale. L'art.25 dell'I.d.a afferma che il diritto d'autore[14] delle opere
d'ingegno ha validità fino al settantesimo anno solare dopo la morte del soggetto detentore di tale diritto, secondo
quanto disposto dalla direttiva CEE 93/98[15], recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 52 del 6 febbraio 1996.
Esistono comunque alcuni casi particolari[16]:
1. In caso di opere realizzate con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, l'art.26 comma 1
dell'I.d.a afferma che la durata dei diritti spettanti a ciascun collaboratore si determina sulla vita del coautore che
decede per ultimo.
2. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante a ciascun collaboratore è
determinata sulla vita di ciascuno di essi. In qualsiasi caso i diritti cessano dopo il settantesimo anno dalla prima
pubblicazione, fatta eccezione per le opere periodiche (riviste, giornali ecc) secondo quanto affermato all'art.30.
3. Per le opere collettive periodiche i diritti di utilizzazione economica hanno validità di settant'anni a partire dalla
fine dell'anno di pubblicazione dei singoli fascicoli o dei singoli numeri, secondo quanto affermato all'art.30
comma 2.
4. Nelle opere anonime o pseudonime la durata dei diritti di utilizzazione economica è pari a settant'anni a partire
dalla prima pubblicazione. Qualora l'autore si riveli o venga rivelato da persone da lui autorizzate o da soggetti
stabiliti nell'art.23 prima della scadenza dei settant'anni, si applica la durata temporale stabilita all'art.25. La
rivelazione deve essere fatta nelle forme previste dall'art. 28 l.d.a. mediante denuncia all'ufficio della proprietà
letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della Cultura Popolare.
5. Per le amministrazioni dello Stato (province, enti pubblici culturali, accademie ecc) la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di venti anni dalla prima pubblicazione, secondo quanto affermato all'art 11.
6. Per le opere cinematografiche i diritti di utilizzazione economica durano fino al termine del settantesimo anno
dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta tra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura,
l'autore del dialogo e l'autore della musica, secondo quanto affermato dall'art.32 I.d.a.
Trasmissione dei diritti
La semplice cessione di un esemplare dell'opera non implica la trasmissione dei diritti di utilizzazione (art. 109 L.
633/41). Per esempio, ricevendo dall'autore una copia del libro, non si riceve automaticamente il diritto di
pubblicarlo. La trasmissione di tali diritti deve sempre essere provata per iscritto (art. 110 L. 633/41).
Dall'articolo 107 in poi della LDA troviamo le norme che regolano la trasmissione dei diritti di utilizzazione.
Trasmissione a causa di morte
[www.dirittodautore.it: Legge 22 aprile 1941 n. 633]. URL consultato il 25 aprile 2012.
Quando l'autore muore, in caso non abbia dato disposizioni diverse, il diritto di utilizzazione della sua opera rimane
indiviso tra gli eredi per tre anni dalla morte. Sopra istanza di uno o più coeredi però, l'autorità giudiziaria può
consentire, per gravi ragioni, di dividere il diritto di utilizzazione senza indugio. Dopo i tre anni, gli eredi possono
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Diritto d'autore italiano
stabilire di comune accordo che tale diritto rimanga in comunione (regolata dalle disposizioni del codice civile e
dalla LDA) ancora per la durata fissata da essi, entro i limiti indicati nei codici (art. 115).
In genere, l'amministrazione e la rappresentazione degli interessi della comunione è conferita ad uno dei coeredi o a
persona estranea alla successione, ma se i coeredi trascurano la nomina e gli accordi su essa entro un anno
dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla società italiana degli autori ed editori, ovvero la S.
I.A.E.. Tale procedura è seguita anche quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore (art.
116).
L'amministrazione, pur gestendo i diritti di utilizzazione dell'opera, non può autorizzare nuove edizioni,
traduzioni o altre elaborazioni, adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
all'incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle
quote ereditarie, salvo provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice
civile in materia di comunione (art. 117).
In tale porzione della LDA sono inoltre definite due classi di contratti tipici: il contratto di edizione e il contratto
di esecuzione e rappresentazione.
Il contratto di edizione
Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 118 e seguenti (118/135). Tali articoli definiscono alcune norme
imperative a tutela degli autori, che non sono derogabili dai contraenti:
• Durata massima di 10 anni per i contratti che hanno come oggetto l'alienazione dei diritti esclusivi dell'autore
per opere non ancora create (art. 120.3 L. 633/41)
• Obbligo di pubblicazione entro 2 anni dalla data della consegna dell'esemplare completo (art. 127 L. 633/41)
• Obbligo di interpellare l'autore prima di procedere alle nuove edizioni, per permettergli di apportare
modifiche. (art. 129.2 L. 633/41)
Salvo accordo contrario (e alcuni casi particolari), il compenso dell'autore è calcolato in base a una percentuale del
prezzo di copertina (art.130 L. 633/41). L'autore, però, ha il diritto di opporsi al prezzo fissato se lo ritiene negativo
per i suoi interessi o per la diffusione dell'opera (art. 131 L. 633/41).
L'articolo 122 distingue due tipologie di contratto di edizione:
• il contratto per edizione: conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro venti anni dalla
consegna dell'opera, indicando preventivamente il numero delle edizioni e degli esemplari per ogni edizione (nel
contratto possono essere previste più ipotesi). Nel caso questi ultimi dati non siano specificati, si intende che il
contratto abbia per oggetto un'unica edizione di al massimo duemila copie.
• il contratto a termine: conferisce all'editore il diritto di eseguire un qualsiasi numero di edizioni entro un termine
stabilito, mai superiore a 20 anni. Il termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti
enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie, lavori di cartografia, opere
drammatico-musicali e sinfoniche.
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Diritto d'autore italiano
Il contratto di esecuzione e rappresentazione
Un altro esempio di contratto tipico presente nella legge sul diritto d'autore è il contratto di esecuzione e
rappresentazione, previsto negli articoli da 136 a 141. Mediante questo contratto, l'autore può attribuire a terzi il
diritto di rappresentazione o esecuzione.
In particolare:
• L'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale,
coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione[17].
• Il concessionario non deve apporre aggiunte, tagli o variazioni all'opera senza il consenso dell'autore né
sostituirne i principali interpreti e i direttori di orchestra e dei cori in caso questi siano stati accordati con
l'autore (Art.138).
Opere o parti di opere soggette al libero utilizzo
Secondo il diritto d'autore italiano, talune opere possono essere, sotto determinate condizioni, liberamente utilizzate;
questi alcuni esempi (per un elenco completo si vedano gli artt. 65-71 quinquies[18] della legge n. 633/41):
• articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali; possono essere riprodotti su altre
riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata (per esempio tramite la diffusa
indicazione "tutti i diritti riservati") e vengano indicati
• nome della rivista/giornale,
• data e numero della rivista/giornale,
• nome dell'autore (se l'articolo è firmato);
• discorsi tenuti in pubblico, purché si indichi
• la fonte,
• il nome dell'oratore,
• la data e il luogo in cui è stato tenuto il discorso.
Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne
consentono la libera utilizzazione; in particolare:
• il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento,
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati:
•
•
•
•
titolo dell'opera
autore
editore
eventuale traduttore
L'articolo 70
L'art. 70 della legge sul diritto d'autore prevede il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di una qualsiasi opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento, «nei limiti giustificati da
tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; inoltre se effettuati a fini
di insegnamento o di ricerca scientifica finalità illustrative e fini non commerciali».
Tra i diritti di compiere citazione o riproduzione di parti di opere, bisogna precisare però il concetto di parodia,
(letter.) il travestimento comico di una composizione o di un contenuto serio, o il pezzo musicale sul quale si
inseriscono nuove parole[19]. Si ricorda inoltre che l'art.21 della Costituzione Italiana[20] dichiara la libertà di
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.Wikipedia:Uso delle fonti
La dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno però dato una lettura fortemente restrittiva alle utilizzazioni libere,
considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di fair use che permette la riproduzione di opere per
46
Diritto d'autore italiano
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scopi educativi o scientifici ed è, per contro, più volte rimarcata la necessità di non far concorrenza economica
all'autore nell'uso delle opere.
In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore anche per l'utilizzo di opere coperte in
attività didattiche, si è aperto un dibattito sull'introduzione del fair use in Italia, sulla falsariga di quello statunitense e
del fair dealing di Common law. D'altro canto, il Parlamento dell'Unione Europea in sede di approvazione della
direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica (Ipred2), aveva già sottolineato la
particolarità delle esigenze didattiche o scientifiche.
Quest'introduzione trova resistenza negli interpreti e nella giurisprudenza italiani[21], sebbene agli inizi del 2008 il
governo in risposta ad una interrogazione parlamentare del senatore Grillini, abbia affermato che il testo dell'art. 70
debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al fair use degli Stati Uniti[22][23].
Oltre alle libere utilizzazioni previste dall'art. 70, la normativa naturalmente non prevede restrizioni al possibile uso
delle "licenze libere" internazionali.
Il comma 1-bis
Un criticato[24] passo verso le tutele alla didattica previste dal fair use si è ravvisato nella modifica legislativa
approvata con la legge n. 2/08 (su proposta della commissione cultura presieduta da Pietro Folena), il cui art. 2 ha
aggiunto all'art. 70 della legge n. 633/1941 il comma 1-bis, secondo cui è consentita «la libera pubblicazione su
internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico». Le critiche, in particolare, vertevano sull'ambiguità e genericità del testo[25].
A seguito di tale aggiunta, il giurista Guido Scorza e il giornalista Luca Spinelli hanno promosso un'iniziativa
nazionale per una sua migliore definizione e l'introduzione di alcune ingenti liberalizzazioni nel diritto d'autore
italiano, redigendo l'apposito decreto attuativo[26].
L'iniziativa, sostenuta da personalità della ricerca e della politica italiana (Elio Veltri, Fiorello Cortiana, Mauro
Bulgarelli, Salvatore Gaglio, Bruno Mellano ed altri), ha portato alla proposta del decreto ai ministri per i beni e le
attività culturali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca. I decreti attuativi non sono stati ancora
emanati.
I programmi per elaboratore
Per approfondire, vedi Software.
La tutela dei programmi per elaboratore è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con il D. lgs. 518
emanato il 29 dicembre 1992[27] che novella la legge 633/41, in seguito al recepimento della direttiva 91/250/CEE
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
La novella del 1992 aggiunge al Capo IV del Titolo I la sezione VI (Programmi per elaboratore), che si apre con
l'articolo 64-bis; il software viene equiparato ad un'opera intellettuale ed introdotto, quindi, tra le opere protette dal
diritto d'autore.
L'art. 6 del D.Lgs. 518/92 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore.
La LDA protegge i programmi per elaboratore sia nella loro forma di codice sorgente, ovvero nel linguaggio in cui
sono scritti, sia nella forma di codice oggetto, intesa come la traduzione del linguaggio del programma in bit o
linguaggio macchina.
Sono esclusi dalla tutela della LDA “le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce” (art. 2 punto 8 L. 633/41).
In campo europeo, successive modifiche alla tutela del software vengono apportate dalle direttive 92/100/CEE[28] e
93/98/CEE.
Diritto d'autore italiano
La prima, all'articolo 3, precisa che per il noleggio di programmi per elaboratore o loro copie rimangono vigenti le
preesistenti disposizioni (art. 4 lett. c) della direttiva 91/250/CEE, la seconda, sulla armonizzazione dei termini di
durata del diritto economico d'autore, con l'articolo 11, abroga l'articolo 8 della direttiva 91/250/CEE, che stabiliva
una durata di 50 anni dei diritti economici per il software.
Secondo i principi generali della LDA all'autore spettano i diritti morali e quelli patrimoniali, tuttavia, quando la
creazione di un software rientra nelle mansioni del lavoratore dipendente, i diritti patrimoniali spettano al datore di
lavoro (art. 12-bis L. 633/41), mentre i diritti morali appartengono all'autore effettivo.
L'articolo 64-bis definisce alcuni dei principali diritti di utilizzazione economica, in particolare l'autore ha il diritto di
effettuare o autorizzare:
• ”la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo
o in qualsiasi forma” (art. 64-bis lett. A L. 633/41);
• ”la traduzione, l'adattamento o la memorizzazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore” (art.
64-bis lett. B L. 633/41);
• ”qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di
copie dello stesso” (art. 64-bis lett. C L. 633/41).
Come per ogni altra opera tutelata dal diritto d'autore, il titolare dei diritti sul software ha le facoltà esclusive di:
• esecuzione e rappresentazione in forma pubblica, secondo l'articolo 15 LDA;
• comunicazione al pubblico dell'opera, secondo l'articolo 16 LDA;
• pubblicazione in raccolta dell'opera, secondo l'articolo 18 LDA.
Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:
• uso e correzione degli errori se sono necessari per il corretto funzionamento del software (art. 64-ter L. 633/41);
• creazione di una copia di backup, “qualora tale copia sia necessaria per l'uso” (art. 64-ter.2 L. 633/41);
• studio del funzionamento del programma, “allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni
elemento del programma stesso” (art. 64-ter.3 L. 633/41);
• riproduzione, traduzione e modifica del codice del software, se sono “necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente” (art. 64-quater.1 lett. A L. 633/41).
I diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41).
Il titolare dei diritti trasferisce all'utente la possibilità di servirsi del software proprietario attraverso licenze d'uso,
che stabiliscono i diritti e gli obblighi degli utilizzatori.
Nel 2000 viene pubblicata la legge 248/2000[29] che novella la legge 633/41:
• Il nuovo articolo 171 bis rende penalmente sanzionabile la duplicazione di software non solo quando viene
duplicato ai fini della vendita, ma ogni volta che viene duplicato ricavandone profitto, pertanto anche il risparmio
della spesa viene giudicato sanzionabile.
• L'articolo 181 bis prevede l’apposizione da parte della SIAE di "un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma,
destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro." Il
contrassegno non sarà obbligatorio per supporti contenenti semplici software di utilità o per programmi open
source o contrassegnati dal no copyright.
Alla modalità di distribuzione del software proprietario si contrappone la concezione di software libero, promossa
dalla Free Software Foundation fondata da Richard Stallman.
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Diritto d'autore italiano
49
Le banche dati
Per approfondire, vedi Database.
Le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore, ai sensi dell'D. lgs. 6 maggio 1999, n.169[30] attuativo
della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati, e sono definite come “raccolta di opere, dati o
altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante
mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2 n.9 L. 633/41).
Le modifiche alla LDA introducono al Capo IV del Titolo I la sezione VII (Banche di dati), che si apre con l'articolo
64-quinquies; alla legge viene aggiunto anche il Titolo II-BIS Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di
dati – Diritti ed obblighi dell'utente.
I database sono tutelati sia come opere dell'ingegno di carattere creativo (art. 1.2 L. 633/41), sia come bene prodotto
grazie a rilevanti investimenti di denaro, tempo o lavoro, "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti" (art. 102-bis.3 L. 633/41).
Nel primo caso agisce il diritto d'autore, il creatore della raccolta è il titolare delle facoltà esclusive di natura
patrimoniale e morale limitatamente all'opera, non al contenuto, poiché "la tutela delle banche dati non si estende al
loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2 n.9 L. 633/41).
Secondo l'articolo 64-quinquies LDA l'autore può effettuare o autorizzare:
• "la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art.
64-quinquies lett. A L. 633/41);
• la traduzione (se il contenuto è di pubblico dominio), l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica
(art. 64-quinquies lett. B L. 633/41);
• "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati” (art. 64-quinquies lett. C L.
633/41);
• "qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" (art. 64-quinquies lett. D L. 633/41);
• l'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b) (art. 64-quinquies lett. E L. 633/41).
Non è necessaria alcuna autorizzazione del titolare dei diritti per le seguenti attività:
• l'accesso e la consultazione (non la riproduzione) svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica (art.
64-sexies lett. A L. 633/41);
• l'uso per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale (art. 64-sexies
lett. B L.633/41);
• le operazioni indicate all'articolo 64-quinquies LDA se compiute da un utente legittimo e necessarie per l'accesso
al contenuto della raccolta (art. 64-sexies lett. B,2 L. 633/41);
I diritti patrimoniali sui database, come per ogni altra opera creativa tutelata dalla LDA, "durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte" (art. 25 L. 633/41).
La tutela della banca dati come bene giuridicamente rilevante, anche non costituente opera creativa, è definita
all'articolo 102-bis LDA.
Secondo l'articolo in questione, il costitutore della banca di dati, ovvero colui che ha effettuato investimenti
finalizzati alla realizzazione di una banca di dati, cittadino o residente nel territorio dell'Unione Europea (art.
102-bis.4 L. 633/41), è titolare di un diritto sui generis e può:
• "vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa" (art.
102-bis.3 L. 633/41), ma non se eseguite dalle "biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale" (art. 69.1 L. 633/41);
Diritto d'autore italiano
• non consentire "l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati" (art. 102-bis.9 L. 633/41).
La durata del diritto del costitutore è di 15 anni:
• "dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data del completamento" (art. 102-bis.6 L. 633/41);
• "dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico", nel caso questa sia
avvenuta prima dello scadere dei 15 anni dal completamento (art. 102-bis.7 L. 633/41).
La durata del diritto è rinnovabile in caso di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati (art. 102-bis.8 L.
633/41).
Il legittimo utente è tenuto a non "arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca" (art. 102-ter.1 L. 633/41) e a non "eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore
della banca di dati" (art. 102-ter.2 L. 633/41).
Il legittimo utente può, invece, effettuare l'estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto "per
qualsivoglia fine" (art. 102-ter.3 L. 633/41).
Le "Edizioni nazionali"
Una particolare disciplina speciale è prevista per le cosiddette edizioni nazionali: che si hanno quando lo Stato od
enti culturali particolarmente qualificati intendono onorare una personalità del mondo dell'arte o della scienza
pubblicando l'opera omnia o una sua sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi).
In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una commissione per affrontare i problemi
scientifici della fissazione di un testo critico ed altresì gli aspetti operativi.
La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria
legislazione in tema di diritto d'autore con le esigenze culturali dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a
dedicare ad esse apposite norme:
L'art. 11 della legge del diritto d'autore dispone:
«Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti
pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni».
Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione, sancendo che per 20 anni i diritti esclusivi
di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici o accademie che hanno promosso
l'edizione nazionale. Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta invece alle accademie e agli altri
enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie da essi pubblicate.
Trascorso il regime speciale torna ad applicarsi la normativa ordinaria.
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Diritto d'autore italiano
Diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore
Sono una serie di diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera, ma la cui esistenza è
direttamente "connessa" appunto all’esercizio dei diritti d’autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e
commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale.
Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (art. 72 e seguenti) relativi all’incisione
e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi
all’emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori.
Diritti del produttore di fonogrammi
Gli artt. 72-78[31] della legge n. 633/1941 individuano i diritti connessi al diritto d'autore spettanti al produttore di
fonogrammi.
I diritti connessi ai fonogrammi hanno una durata di 50 anni dalla prima fissazione del fonogramma. Nel caso in cui
durante tale periodo il fonogramma venisse lecitamente pubblicato, la durata dei diritti è di 50 anni dalla prima
pubblicazione. Secondo l'art. 12[32] della legge n. 633/1941: "È considerata come prima pubblicazione la prima
forma di esercizio del diritto di utilizzazione.".
Salvi i diritti che spettano all'autore, trattati nel Titolo 1[33] della legge n. 633/1941, il produttore conserva sui suoi
fonogrammi alcuni diritti esclusivi, per la durata e alle condizioni stabilite dagli artt. 72-78[34] della legge n.
633/1941. Tali diritti esclusivi comprendono:
• l'autorizzazione alla riproduzione dei suoi fonogrammi, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in
parte, in qualunque modo o forma e con qualsiasi processo di duplicazione
• l'autorizzazione alla distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
• l'autorizzazione al noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi.
• l'autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tali diritti non si esauriscono con la vendita, con la distribuzione o con la messa a disposizione del pubblico dei
fonogrammi. Il produttore conserva quindi i suoi diritti esclusivi sul fonogramma anche qualora esso venga venduto,
noleggiato, dato in prestito o messo a disposizione di una terza persona. Quest'ultima non potrà quindi esercitare
alcun diritto connesso al fonogramma senza l'autorizzazione del produttore.
In particolare, il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea. Tuttavia, nel caso in
cui la prima vendita del supporto contenente il fonogramma sia effettuata o consentita dal produttore, egli vedrà
esaurirsi il suo diritto esclusivo di distribuzione.
Qualora il fonogramma venga pubblicamente utilizzato dalla cinematografia, per la radiodiffusione o per la
diffusione televisiva, in occasione di feste danzanti o in generale nel caso di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi, i soggetti che hanno diritto ad un equo compenso sono:
• il produttore di fonogrammi
• gli artisti interpreti
• gli artisti esecutori
L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori.
Nel caso in cui l'utilizzo del fonogramma è finalizzato all'insegnamento o alla comunicazione istituzionale,
quest'ultima effettuata dallo Stato o da un ente autorizzato, non è previsto alcun compenso.
Il produttore può comunque opporsi al pubblico utilizzo di un suo fonogramma, qualora tale utilizzo arrechi grave
pregiudizio ai suoi interessi industriali.
I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di
cui all'art. 62[35] della legge n. 633/1941
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Diritto d'autore italiano
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Diritti relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche
I diritti connessi all'esercizio del diritto d’autore relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche,
ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, sono normati dall'art 78-ter[36] della Legge 22 aprile 1941 n.
633 [37] Il produttore, cioè l'imprenditore che finanzia il progetto, che investe economicamente nella sua
realizzazione, è titolare dei diritti connessi al diritto d'autore e può sfruttare tutti i diritti sul prodotto in questione, sia
esso un'opera cinematografica, audiovisiva o una sequenza in movimento.
Come disposto dall'art 78-ter della L.633/41 il produttore ha il diritto esclusivo di autorizzare:
• la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,
degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
• la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita
effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
• il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
• la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con
alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
I diritti del produttore riguardano quindi, secondo l’art. 46 della Legge sul Diritto d’Autore, lo “sfruttamento
cinematografico dell’opera prodotta” realizzato attraverso la proiezione nelle sale cinematografiche. Al produttore in
questo modo saranno ceduti i diritti elencati sopra. In caso il produttore volesse modificare in parte l’opera
cinematografica in seguito a esigenze tecniche o di commercializzazione dell'opera, secondo l’art. 47 della Legge sul
Diritto d’Autore egli potrà effettuare esclusivamente "le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico". Ciò vuol dire che per le modifiche riguardanti l'intera opera cinematografica bisogna avere il
benestare del regista anche quando le modifiche si intendono realizzare in vista di una più efficiente utilizzazione
commerciale.
La durata dei diritti connessi al produttore cinematografico è di 50 anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o
audiovisiva è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di 50 anni dalla prima
pubblicazione.
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
I diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva sono previsti dal Titolo II ("Disposizioni sui diritti connessi
all'esercizio del diritto d'autore") Capo II della Legge 22 aprile 1941 n. 633 [37] e disciplinati dall'articolo 79[38].
Quest'ultimo attribuisce ai soggetti che esercitano un'attività di emissione radiofonica e televisiva una serie di diritti
esclusivi tra cui quello di:
• autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate sul filo o via etere;
• autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;
• autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni e la loro comunicazione al pubblico se
questa avviene in luoghi accessibili mediante il pagamento di un diritto di ingresso (trattato anche dall'art.
180-bis[39];
• autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Questi diritti esclusivi possono essere esercitati senza però pregiudicare quelli previsti dalla stessa legge a favore di
altri soggetti, quali l'autore, il produttore fonografico, il produttore cinematografico e gli artisti interpreti ed
esecutori.
In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 154
anni dalla prima diffusione di una emissione.
[40]
, la durata di questi diritti è stata estesa a 50
Diritto d'autore italiano
L'espressione "radio-diffusione" riguarda sia l'emissione radiofonica che quella televisiva, mentre l'epressione "su
filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite.
In seguito allo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, la diffusione via satellite, la ritrasmissione via cavo di
programmi radiofonici e televisivi provenienti da altri Stati europei, avvennero una serie di problemi sia di
armonizzazione di natura legislativa sia di negoziazione dei diritti di utilizzazione economica.
Nel 1993 la Comunità Europea ha ripreso la questione lasciata in sospeso nelle precedenti Direttive con l'emanazione
della Direttiva 93/83/CEE [41] per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
Tale Direttiva ha fissato le regole per la diffusione di programmi effettuata oltre le frontiere dei singoli Stati membri
all’interno però del territorio della Comunità Europea cercando un giusto equilibrio tra gli interessi degli organismi
di radiodiffusione che effettuano trasmissioni via satellite o via cavo e i diritti degli autori delle opere inserite nei
programmi, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e quelli dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
emissione.
La Direttiva 93/83/CEE è composta da 4 Capi di cui il I intitolato "Definizioni" definisce il concetto di "satellite", di
"comunicazione al pubblico via satellite" con i vari aspetti che la comunicazione può assumere, di "ritrasmissione via
cavo" e stabilisce quali società possono considerarsi "società di gestione collettiva" di diritti d'autore.
Per quanto riguarda il concetto di "satellite", bisogna distinguere tra la definizione comune di satellite artificiale,
espressione con la quale si indica un'apparecchiatura complessa messa in orbita intorno alla terra, e la definizione
prevista dalla direttiva che considera satellite quello operante su bande di frequenza riservate, secondo la
Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, alla trasmissione di segnali ricevibili dal pubblico o riservati
alla comunicazione individuale privata. La normativa comunitaria ha inoltre specificato il concetto di
"comunicazione al pubblico via satellite" che è l'atto di inserire, sotto il controllo dell'organismo di radiodiffusione, i
segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. A questo proposito si applica la legislazione dello Stato nel quale ha luogo la
comunicazione al pubblico via satellite.
Un'altra definizione importante data dalla direttiva in questione è quella di "ritrasmissione via cavo" che è la
ritrasmissione simultanea, invariate ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto
elevate, di un'emissione primaria proveniente da un altro Stato membro e riguardante programmi radiofonici e
televisivi destinati ad essere captati dal pubblico. In pratica un organismo di distribuzione trasmette via cavo agli
utenti, i quali possono usufruire di questi segnali solo mediante appositi apparecchi e dietro pagamento di un
abbonamento periodico.
La ritrasmissione via cavo, come quella via satellite, è da considerarsi un'emissione secondaria, la quale si distingue
da quella primaria in quanto quest'ultima prevede solo la possibilità di trasmettere programmi originari destinati
appunto ad una primaria utilizzazione attraverso forme di distribuzione diretta (es. la televisione via cavo interattiva
cioè il video-on demand).
Inoltre la direttiva dispone che gli Stati membri devono assicurare che questa trasmissione via cavo sia effettuata nel
rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi sulla base dei contratti individuali o collettivi conclusi tra i soggetti
interessati. I diritti di comunicazione al pubblico via satellite e di ritrasmissione via cavo sono dei diritti esclusivi per
cui non sono valide forme di licenze legali o di diritto a compenso.
Gli Stati membri devono affidare l'esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo a delle società di gestione collettiva
(in Italia vi è la SIAE) per garantire l'effettivo esercizio di tale diritto e semplificare le procedure di autorizzazione
rispetto alle opere e alle prestazioni protette.
53
Diritto d'autore italiano
Diritti relativi ad artisti interpreti ed esecutori
La legge sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori diversi articoli in cui è contenuto il Diritto
dell'artista interprete ed esecutore, da 80 a 85[42], e li identifica come "gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno,
siano esse tutelate o di dominio pubblico".
L'art. 82[43] completa questa definizione, specificando che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti
anche coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole
importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario, i direttori d'orchestra e del coro, e infine i complessi
orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di
semplice accompagnamento.
Perciò, i soggetti di questo diritto sono gli artisti interpreti ed esecutori solo se parte di notevole importanza
artistica.
Interprete è colui che non si limita a eseguire l'opera così come è stata scritta, ma, attraverso lo studio e un lavoro di
ricostruzione, ne comprende il significato, appropriandosene, e sceglie i modi tecnici per la realizzazione della
stessa; in questa maniera svolge una funzione di mediazione tra l'autore dell'opera e il pubblico che ne fruisce.
Per esempio il tenore Pavarotti oppure Mina nella musica leggera italiana, sono artisti interpreti: infatti essi cantano
composizioni scritte da altri, ma apportano in esse l'impronta della propria forte personalità, con il risultato che la
loro interpretazione rimane unica e inimitabile. Tale attività, di chiaro contenuto intellettuale, non è certo
paragonabile a quella creativa dell'autore, ma è tuttavia meritevole di tutela.
La legge sul diritto d'autore prevedeva inizialmente una protezione sia dal punto di vista patrimoniale che morale.
Nel primo caso fu riconosciuto un diritto al compenso, svincolato da quello dovuto contrattualmente per la
prestazione artistica, ma derivato dal profitto ricavato dalla fissazione su supporto materiale e dalla diffusione della
prestazione artistica (registrazione e/o radiodiffusione) e per le successive utilizzazioni.
L'art. 80 n. 2[44] riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro
prestazioni artistiche dal vivo, i diritti esclusivi di:
• la fissazione delle loro prestazioni artistiche (ossia le registrazioni);
• la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche (per esempio la
radiodiffusione del disco);
• la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo (interattiva e non);
• autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente;
• la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
• il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo.
Secondo l'art. 84 n. 1 si presume che gli artisti interpreti ed esecutori cedano i diritti di utilizzazione alla stipula del
contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
I successivi paragrafi n. 2 e n. 3 del medesimo articolo[45] non sono rinunciabilie prendono in considerazione:
• il diritto al compenso per le comunicazioni al pubblico (art. 84.2) affermando che agli "artisti interpreti ed
esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a
mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli
organismi di emissione";
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Diritto d'autore italiano
• qualsiasi altro uso al di fuori della diffusione (art. 84.3) sostenendo che per ciascuna utilizzazione di opere
cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, punto 5), agli
artisti interpreti ed esecutori spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica.
L'esercizio del diritto all'equo compenso è riservato al produttore fonografico, il quale deve, tuttavia, ripartire i
guadagni tra gli artisti interpreti o esecutori.
Dal punto di vista morale invece l'artista viene tutelato dai seguenti:
• a norma dell'art. 81[46], egli può opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione. Tale norma è restrittiva,
limitando la protezione solo per la lesione dell'onore o reputazione.
A completamento della tutela morale dell'artista interprete ed esecutore, si suole utilizzare, in sede di giudizio, anche
l'art. 10 del Codice Civile, che garantisce il diritto all'immagine.
• l’art. 83 ricalca il diritto alla paternità dell’opera, riconoscendo la facoltà di pretendere che il nome dell’autore sia
indicato nella comunicazione al pubblico della loro prestazione artistica e sia apposto su supporti (quali
videogrammi e fonogrammi, contenenti la fissazione della loro prestazione).
Diritti connessi minori o affini
Sono diritti connessi previsti dalla Legge 633/41 [37] riguardanti casi specifici di opere comunemente giudicate meno
creative. Gli oggetti tutelati da questi diritti sono i seguenti.
Opere audiovisive sportive
In seguito alla Legge del 19 luglio 2007 n.106 [47], che disciplina la trasmissione degli eventi sportivi, fu introdotto,
nella L.633/41, l’art. 78-quarter che stabilisce che a tali opere si applicano le disposizioni presenti in questa Legge.
Prima del 2007 non esisteva un diritto di esclusiva sull’evento sportivo in quanto non era definibile il fruitore dei
diritti d’autore.
Opere pubblicate per la prima volta dopo la cessazione dei diritti patrimoniali d’autore
L’art. 85-ter della L633/41 prevede il diritto di utilizzazione economica a chi, dopo la scadenza del diritto d’autore
(ovvero dopo 70 anni la morte dell’autore), lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta l’opera
mai pubblicata anteriormente. Dura 25 anni dalla prima pubblicazione e comprende gli stessi diritti esclusivi previsti
dal diritto d’autore.
Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
L’art. 85-quater della L633/41 sancisce che chiunque pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere pubbliche ha i diritti economici esclusivi dell'opera, senza pregiudizio dei diritti
morali dell'autore, ed anche il diritto alla indicazione del nome. La durata dei diritti esclusivi è di 20 anni a partire
dalla prima pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo sia stata effettuata.
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Diritto d'autore italiano
Bozzetti di scene teatrali
L’art. 86 della L633/41 stabilisce che quando bozzetti di scene teatrali vengono usati in altri teatri, oltre quello per il
quale sono stati composti, all'autore dei bozzetti compete un diritto a compenso. Questo diritto dura cinque anni a
partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.
Fotografie e opere di documentazione
Gli artt. dall’87 al 92 della L633/41 tutelano i diritti relativi alle fotografie. Sono considerate tali le immagini di
persone o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico, comprese le riproduzioni di opere
dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Sono escluse invece le fotografie di scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Spetta al fotografo, come stabilito dall’art.88, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della
fotografia, fatte salve le disposizioni stabilite per ciò che riguarda il ritratto e le fotografie riproducenti opere dell'arte
figurativa. Se però la fotografia è stata realizzata nell'adempimento di un contratto di lavoro il diritto esclusivo
compete al datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia, l’art. 89
specifica che la cessione comprende anche i diritti previsti all'articolo precedente.
Gli esemplari della fotografia, perché la loro riproduzione sia considerata abusiva e siano dovuti i compensi, devono
però portare le seguenti indicazioni:
1. il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata;
come specificato nell’art.90, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
L’art. 91 infine stabilisce che la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal
regolamento. Nella riproduzione deve essere indicato il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se
presenti nell’originale.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od
aventi comunque interesse pubblico, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura 20 anni dalla produzione della fotografia.
Corrispondenze epistolari
Gli artt. 93a 35 della L 633/41 tutelano i diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti di tale natura, se hanno carattere
confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in
qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze
epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, oppure dei parenti fino al
quarto grado. In ogni caso però deve essere rispettata la volontà scritta del defunto.
Ciò vale anche per le corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore, anche se cadute
in dominio pubblico. Non vale invece per gli atti e corrispondenze ufficiali o che presentano interesse di stato.
56
Diritto d'autore italiano
Ritratto
Gli artt. dal 96 al 98 della L633/41 tutelano i diritti relativi al ritratto. Il ritratto di una persona non può essere
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto (art. 96 L. 633/41) tranne quando la
riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 L. 633/41).
Inoltre, sempre secondo l'art. 97, il ritratto non può essere messo in commercio o esposto se pregiudica l'onore, la
reputazione o comunque il decoro della persona ritratta.
Infine l'articolo 98 si occupa del ritratto fotografico eseguito su commissione; salvo patto contrario, la persona che è
ritratta può pubblicare e far riprodurre la fotografia senza il consenso del fotografo, che però dovrà ricevere un equo
compenso nel caso di uso commerciale della sua opera. Il nome del fotografo dovrà essere indicato solo se presente
sulla fotografia originale. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti
di fotografia di cose in suo possesso.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.
93, riguardante le corrispondenze epistolari: occorre il consenso del coniuge e dei figli, oppure dei parenti fino al
quarto grado. Se vi è dissenso fra i parenti, la decisione spetta all'autorità giudiziaria. In ogni caso però deve essere
rispettata la volontà scritta del defunto.
Progetti di lavori dell’ingegneria
L’art. 99 della L633/41 stabilisce che all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, compete,
oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso da
parte di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. L’autore deve però aver
inserito sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguito il deposito del piano o disegno presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto.
Titoli, rubriche, aspetto esterno delle opere degli articoli e di notizie
Gli artt. dal 100 al 102 della L633/41 tutelano titoli, rubriche, informazioni e notizie. Il titolo di un'opera, quando
individua l’opera stessa, non può essere riprodotto su un’altra opera, senza il consenso dell’autore, salvo le opere
risultino così diverse da escludere ogni possibilità di confusione. Il titolo di un giornale o rivista o altre pubblicazioni
periodiche non può essere riutilizzato in altre opere della stessa specie se non sono passati due anni dalla cessata
attività.
È lecita, invece, la riproduzione di informazioni e notizie, purché se ne citi la fonte e non sia impiegata
contrariamente agli usi onesti in materia giornalistica.
Violazione del diritto d'autore
Gli articoli 171 [48] e seguenti della L633 sanciscono le pene a cui va incontro colui che viola le norme concernenti il
diritto d'autore.
È punito con multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
• riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui;
• rivela il contenuto dell'opera altrui prima che sia reso pubblico;
• introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari di un'opera altrui prodotti all'estero contravvenendo alla
legge italiana;
• mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
57
Diritto d'autore italiano
• rappresenta, esegue, recita in pubblico o diffonde un'opera altrui. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
• riproduce un numero di esemplari o esegue un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva diritto di riprodurre o di rappresentare;
• ritrasmette o registra con apparecchi le trasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi
indebitamente registrati.
Qualora i reati sopra citati siano commessi con usurpazione della paternità dell’opera cioè con modificazione
dell’opera medesima, la pena è la reclusione fino ad un anno o una multa non inferiore a euro 516.
Per la duplicazione abusiva di contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autore ed editori
(S. I.A.E.) la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493. Nel caso in cui il fatto sia di
rilevante gravità la reclusione non è inferiore a due anni e la multa a euro 15.492. Qualora, invece, il fatto sia ritenuto
di particolare tenuità la pena è ridotta (art 171-bis [49] – art 171-ter [50]).
Con la stessa pena viene condannato chi:
• duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico un’opera destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio;
• duplica, riproduce, trasmette o diffonde al pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, multimediali;
• pur non avendo contribuito alla duplicazione o riproduzione dell’opera, detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, proietta in pubblico;
• pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo un’opera per la quale è prescritta l’apposizione di
contrassegno da parte della S. I.A.E., priva di contrassegno medesimo o dotata di contrassegno contraffatto;
• distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse;
• riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Se “i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a
1.032,00 euro” (art 172 [51]).
Quando si procede al sequestro del materiale, questo è, per entità, di difficile custodia, perciò l'autorità giudiziaria
può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
Tutte le suddette sanzioni si devono ritenere applicabili se il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice
penale o da altri leggi. (art 173 [52]).
Diritto d'autore e Creative Commons
Le Creative Commons sono una tipologia di licenze che permette al detentore del diritto d'autore di regolamentare
gli usi dell'opera secondo un modello più elastico, garantendone il libero utilizzo per particolari scopi e secondo
determinate condizioni. Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni che nascono dalla
combinazione di quattro clausole base (Attribuzione, Non opere derivate, Non commerciale, Condividi allo stesso
modo).
Sono uno strumento molto diffuso nel mondo di Internet che consente una più libera condivisione dei contenuti
creativi e l'affermazione di un modello di gestione dei diritti d'autore ispirato al concetto di "alcuni diritti riservati"
58
Diritto d'autore italiano
(in contrapposizione con il modello classico di "tutti i diritti riservati").
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
L'art. 180 della legge del 22 aprile 1941 n. 633 istituisce la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) come unico
ente con attività di intermediario per opere tutelate da diritto d'autore. La SIAE, tra le altre facoltà, può concedere le
licenze per l'utilizzazione di opere protette da diritto d'autore, nell'interesse dell'autore stesso. I proventi che vengono
riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni. Se in
questo periodo l'autore non li reclama vengono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti.
L'art. 180-bis riguarda invece la trasmissione via cavo, la quale deve essere autorizzata dai titolari dei diritti e dai
detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE.
La Società italiana degli autori ed editori pone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali, suoni, voci, video, che reca la fissazione di opere tra quelle indicate nell'articolo 1,
destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Il contrassegno deve avere
caratteristiche tali da non permettere il suo trasferimento su un altro supporto. Gli elementi contenuti nel
contrassegno devono indicare il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore,
l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta e della sua destinazione (vendita, noleggio o
qualsiasi altra forma di distribuzione) (art.181-bis).
La Società italiana degli autori ed editori è inoltre incaricata di vigilare sulle attività di distribuzione e riproduzione
(su qualsiasi supporto e in qualsiasi luogo), diffusione radiotelevisiva, vendita e noleggio di opere tutelate dal diritto
d'autore. Per lo svolgimento di tali compiti, gli ispettori SIAE coordinati con gli ispettori dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica (art 182-bis).
Proposte di riforma del diritto d'autore italiano
Dopo più di mezzo secolo dalla sua promulgazione, si è sostenuta la necessità di una revisione della legge italiana
sul diritto d'autore, per adeguarla ai mutamenti della società e al progredire della comunicazione digitale. Il consiglio
dei ministri ha, pertanto, approvato nel 2007 un DdL-delega al governo per l'emanazione di un decreto di riforma
della legislazione. Nel frattempo il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dall'articolo 190
della legge stessa, ha iniziato un coinvolgimento del mondo accademico e delle associazioni rappresentative degli
interessi toccati da detta normativa.
Il presidente Alberto Maria Gambino, dopo l'ascolto di esponenti dell'editoria, delle associazioni dei consumatori,
delle biblioteche, dell'open content e dei creative commons, ha presentato le proposte il 18 dicembre 2007 al
Ministro per i beni e le attività culturali[53].
Tuttavia, con l'insediamento del governo Berlusconi IV e con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è rallentata la stagione di dialogo e di
confronto multilaterale. Sia il comitato, sia il modus operandi legislativo del governo, infatti, sono stati oggetto di
critiche da parte di associazioni di consumatori ed imprese[54] (Altroconsumo, Assoprovider, Audiconsum, Centro
NEXA su Internet e Società) e di noti giornalisti di settore (Luca Spinelli[55], Federico Cella[56]), in particolare per il
non coinvolgimento nel dialogo dei rappresentanti degli utenti, dell'impresa, della cultura.
Il deputato della maggioranza Roberto Cassinelli ha presentato una proposta di legge riguardante il
settore.Wikipedia:Uso delle fonti
59
Diritto d'autore italiano
Note
[1] artt. 1-5 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#1), legge n. 633/1941
[2] Direttiva 91/250/CEE (http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31991L0250:IT:HTML)
[3] Direttiva 96/9CE (http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31996L0009:IT:HTML)
[4] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#5
[5] art. 106 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#106), legge n. 633/1941
[6] artt. 103 e seg. (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#103), legge n. 633/1941
[7] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p. 54
[8] Codice civile, art. 2576, Libro Quinto, Titolo IX
[9] Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 9788842538172 p.62
[10] Con la legge 6 febbraio 1996 n. 52. Si tratta di un testo "omnibus" concernente formalmente l'attuazione di una serie variegata di
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europea". Nella fattispecie della direttiva
93/83/CEE (concernenti diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e via cavo) e 93/98/CEE (concernenti l'armonizzazione, ossia
l'aumento, della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi)
[11] art.11 della L. 34/2008
[12] http:/ / www2. agcom. it/ L_com/ 92_100_CEE. htm
[13] Per una disamina della normativa per le opere francesi, tedesche, statunitensi del passato vedi Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore
Mursia ISBN 9788842538172 pag,389
[14] Dirittodautore.it - Il primo portale italiano sul diritto d'autore (http:/ / www. dirittodautore. it/ page. asp?mode=Page& idpagina=1)
[15] Dlgs 154/1997 - Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazi (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ testi/
97154dl. htm)
[16] legge sul diritto d'autore (http:/ / www. altalex. com/ index. php?idnot=34610)
[17] art.136 L. 633/41
[18] artt. 65-71 quinquies (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#65), legge n. 633/1941
[19] Vocabolario Zingarelli, novembre 1973
[20] Costituzione Italiana, art.21 (http:/ / www. senato. it/ istituzione/ 29375/ 131289/ 131290/ 131299/ articolo. htm)
[21] Luca Spinelli, Libertà di panorama: c’è ma non c’è (http:/ / lucaspinelli. com/ ?p=28), 14 febbraio 2008
[22] Franco Grillini, Interrograzione e allegati (http:/ / www. grillini. it/ show. php?4884), 1º ottobre 2007
[23] Sottosegretario Danielle Mazzonis, (http:/ / banchedati. camera. it/ sindacatoispettivo_15/ showXhtml. Asp?idAtto=16782& stile=6&
highLight=1& paroleContenute='INTERROGAZIONE+ A+ RISPOSTA+ SCRITTA'), 19 febbraio 2008
[24] Manlio Cammarata, Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza (http:/ / www. interlex. it/ copyright/ degradata. htm), Interlex, 7
gennaio 2008.
[25] Luca Spinelli, Italia, al via le immagini degradate (http:/ / punto-informatico. it/ p. aspx?i=2183742), Punto Informatico, 8 febbraio 2008.
[26] Diritto.it, Dare un senso al degrado (http:/ / www. diritto. it/ all. php?file=25583. pdf).
[27] D. lgs. 518/92 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ dl518_92. htm)
[28] Direttiva 92/100/CEE (http:/ / www2. agcom. it/ L_com/ 92_100_CEE. htm)
[29] Legge 248/2000 (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ 00248l. htm)
[30] D. lgs. 169/99 (http:/ / www. camera. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ 99169dl. htm)
[31] artt. 72-78 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#72), legge n. 633/1941
[32] art. 12 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#12), legge n. 633/1941
[33] Titolo 1 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#1), legge n. 633/1941
[34] art. 72-78 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#72), legge n. 633/1941
[35] art. 62 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#62), legge n. 633/1941
[36] (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#78-bis), legge n. 633/1941
[37] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm
[38] art. 79 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#79)
[39] art. 180-bis (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#180-bis)
[40] http:/ / www. parlamento. it/ parlam/ leggi/ deleghe/ 97154dl. htm
[41] http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:31993L0083:it:HTML
[42] art. 80 a 85 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#80)
[43] art. 82 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#82)
[44] art.80.2 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#80)
[45] art.84 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#84)
[46] art.81 (http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#81)
[47] http:/ / www. parlamento. it/ parlam/ leggi/ 07106l. htm
[48] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171
[49] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171-bis
[50] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#171-ter
60
Diritto d'autore italiano
[51] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#172
[52] http:/ / www. interlex. it/ testi/ l41_633. htm#173
[53] Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, Proposte di riforma del diritto d'autore (http:/ / www. interlex. it/ testi/ pdf/
lda_proposte. pdf), Interlex.it
[54] L'antipirateria alla romana rimane sullo stomaco (http:/ / punto-informatico. it/ 2439526/ PI/ Lettere/
antipirateria-alla-romana-rimane-sullo-stomaco. aspx), Punto Informatico, 15 ottobre 2008
[55] Luca Spinelli, Il comitato italiano antipirateria (http:/ / punto-informatico. it/ 2464293/ PI/ Commenti/ comitato-italiano-antipirateria. aspx),
Punto Informatico, 7 novembre 2008
[56] Federico Cella, Antipirateria (http:/ / vitadigitale. corriere. it/ 2008/ 11/ antipirateria. html), Vita Digitale, 7 novembre 2008
Bibliografia
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Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf)
• Valeria Bellani. Le leggi sul diritto di autore. Giuffrè Editore, 2007 ISSN 0012-3420
• Laura Chimienti. La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione. La disciplina europea e
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• Laura Chimienti. Lineamenti del nuovo diritto d'autore. VII ed. Giuffrè Editore, 2007 ISBN 88-14-12546-5
• Giustino Fumagalli. La tutela del software nell'Unione Europea. Brevetto e diritto d'autore. Milano, Nyberg
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• Auteri, Floridia. Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada. Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza.
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• Maria Francesca Quattrone, Gustavo Ghidini, Il codice del Copyright, il diritto d'autore tra arte e industria,
Giuffrè 2000
• David Terracina. La tutela penale del diritto d'autore e dei diritti connessi. Giappichelli Editore ISBN
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• Luigi Carlo Ubertazzi (a cura di). Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza.
CEDAM, Padova, 2007.
• Luigi Carlo Ubertazzi. I diritti d'autore e connessi. Giuffrè Editore, 2003.
• Roberto Flor, Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet. Un'indagine
comparata in prospettiva europea ed internazionale, Cedam, 2010
• Giorgio Jarach - Alberto Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia editore ISBN 9788842538172
Voci correlate
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Diritto
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Diritto e fotografia
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Wikiversità contiene informazioni su Diritto d'autore italiano
Collegamenti esterni
• Legge 22 aprile 1941, n. 633 (http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=), in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio."
• Droit de suite (http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/savini.htm)
• Alla ricerca delle leggi perdute (http://punto-informatico.it/2774020/PI/Commenti/
alla-ricerca-delle-leggi-perdute.aspx)
• Manuale per la qualità dei siti Web pubblici culturali (http://www.minervaeurope.org/publications/
qualitycriteria-i/indice0512/defrancescositiwebipr.html)
• Dove sono finite le libere utilizzazioni? (http://eprints.rclis.org/archive/00000114/01/dda-Napoli.pdf)
• Relazione ed emendamenti Nuova direttiva Parlamento Europeo (http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT)
• Il documento di Berlino (http://www.fedoa.unina.it/1093/01/derobbio.pdf)
• Diritti e permessi d'autore (http://www.frontieredigitali.net/index.php/Diritti_e_permessi_d’autore) e Il
diritto d'autore, riassunto e spunti (http://www.frontieredigitali.net/index.php/
Il_diritto_d’autore,_riassunto_e_spunti)
• Domande e risposte sul diritto d'autore (http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=faq2)
• Associazione per la difesa del diritto d'autore (http://www.dirittodautore.it)
• Legge 28 agosto 2000, n. 248 (http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-28;248!vig=), in materia di "Nuove norme di tutela del diritto di autore."
• Legge 16 novembre 1994, n. 685 (http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-16;685!vig=), in materia di "Attuazione della direttiva 92/100/CEE
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprietà intellettuale."
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Proprietà intellettuale
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Proprietà intellettuale
Con proprietà intellettuale si indica
l'apparato di principi giuridici che
mirano a tutelare i frutti dell'inventiva
e dell'ingegno umani; sulla base di
questi principi, la legge attribuisce a
creatori e inventori un vero e proprio
monopolio nello sfruttamento delle
loro creazioni/invenzioni e pone nelle
loro mani alcuni strumenti legali per
tutelarsi da eventuali abusi da parte di
soggetti non autorizzati.
La definizione
tradizionale
Diffusione del termine inglese "proprietà intellettuale" ("intellectual property") nei testi
[1]
archiviati in Google Libri : ha iniziato a diffondersi esponenzialmente a partire dagli
anni '80.
Tradizionalmente, la dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che
hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell'attività creativa/inventiva umana
come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi.
Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e
del diritto dei marchi.
“Proprietà intellettuale” o “Proprietà industriale”?
Nella dottrina giuridica più recente, tuttavia, sono state avanzate alcune critiche al termine “proprietà intellettuale”
poiché porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei (come opera dell'ingegno,
invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella
relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano). Dunque si tende a parlare più opportunamente di “proprietà
industriale”.
Non a caso, il nuovo assetto normativo di riferimento (cioè il Decreto Legislativo n. 30 del 2005) è stato intitolato
“Codice della proprietà industriale”: testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei
marchi. Resta fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento è ancora la
legge n. 633 del 1941, con le successive e numerose modifiche. Dal punto di vista processuale, tuttavia c'è una
assimilazione data dal costituirsi di Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. L'unificazione
processuale comporta una profonda assimilazione anche degli istituti di diritto sostanziale.
Volendo poi aggiungere un ulteriore spunto, nel caso si voglia approfondire ulteriormente la dibattuta questione, si
potrebbe notare che la distinzione fra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" è molto meno usata all'estero
di quanto lo sia in Italia, soprattutto, ma non solo, nei paesi di lingua anglosassone nei quali si tende spesso a far
rientrare anche brevetti, modelli, marchi ed altre analoghe privative nell'alveo, per così dire, della "proprietà
intellettuale".
Proprietà intellettuale
Crisi del concetto di proprietà intellettuale
Molti autori contemporanei si sono occupati di una rivisitazione dei principi che sono a fondamento del sistema di
proprietà intellettuale, sull'onda dell'innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni. Fino a pochi anni fa,
infatti, non era concepibile un'opera dell'ingegno (ad esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (cioè il
libro cartaceo); con l'avvento della tecnologia digitale invece l'opera tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente
indipendente dal supporto fisico. Ciò ovviamente ha sconquassato equilibri economici e giuridici che si erano
stabilizzati ormai da secoli. Ma se il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia del diritto) ha
studiato con grande fascino questa rivoluzione, il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale) ha
cercato in tutti i modi di contrastare questa tendenza e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato
sull'inscindibilità fra opera e supporto materiale. Tuttavia, l'osservazione dell'attuale panorama delle comunicazioni e
della circolazione di informazioni e di contenuti creativi dimostra l'ormai inarrestabilità del fenomeno.
Diritti di proprietà intellettuale
Sono "pacchetti" di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere
artistiche. La moderna proprietà intellettuale include tre principali aree:
• brevetti (proteggono le nuove idee)
• marchi depositati (proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende)
• copyright (protegge le espressioni artistiche).
Critiche
Il termine
Il fondatore della Free Software Foundation, Richard Stallman, sostiene che, sebbene il termine proprietà
intellettuale sia molto utilizzato, dovrebbe essere complessivamente rifiutato, poiché "sistematicamente distorce e
confonde queste questioni, ed il suo uso è stato promosso dalle aziende che, da questa confusione, traggono
vantaggio". Egli asserisce che il termine "opera in modo onnicomprensivo per raggruppare assieme leggi assai
disparate. [...] Questi ambiti legislativi sono nati separatamente, si sono evoluti in modo diverso, coprono attività
differenti, hanno differenti regole e sollevano differenti questioni di pubblico interesse" e che esso crea una
tendenziosità confondendo questi monopoli con la proprietà di cose fisiche limitate, paragonandoli a "diritti di
proprietà". Stallman mette in guardia contro il mescolare insieme leggi tanto diverse come quelle su copyright,
marchi e brevetti e il riassumerle in un termine collettivo ("Trattate ciascuna di queste leggi separatamente, e avrete
la possibilità di considerarle nella prospettiva dovuta").
Lawrence Lessig, insieme a molti altri attivisti del copyleft e del software libero, ha criticato l'analogia implicita con
la proprietà fisica (come quella di una terra o di un'automobile). Essi sostengono che una tale analogia non funzioni
perché la proprietà fisica è generalmente conflittuale, mentre le opere intellettuali sono non-conflittuali (cioè, se si fa
una copia di un'opera, l'utilizzo della copia non ostacola l'utilizzo dell'originale).
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Proprietà intellettuale
Limitazioni
Alcuni critici della proprietà intellettuale, come quelli appartenenti al Movimento Cultura Libera, denunciano i
privilegi del monopolio intellettuale come danneggiamento della salute, impedimento del progresso e difesa di
interessi circoscritti a scapito delle masse,[2] e sostengono che il pubblico interesse sia minato dall'espansione dei
monopoli nelle forme di estensione del copyright, dei brevetti software e dei brevetti sul metodo di fare affari.
Ci sono anche critiche sul fatto che i diritti sulla proprietà intellettuale possono inibire il flusso di innovazioni per le
nazioni povere. I paesi in via di sviluppo hanno tratto benefici dalla diffusione delle tecnologie dei paesi sviluppati
come internet, i telefoni cellulari, i vaccini e coltivazioni ad alto rendimento. Molti diritti sulla proprietà intellettuale,
come le leggi sui brevetti, forse si spingono troppo oltre per proteggere coloro che producono innovazioni a spese di
quelli che le usano. L'Indice dell'Impegno per lo Sviluppo (CDI - Commitment to Development Index) misura le
politiche di governo dei donatori e li classifica in base alla "benevolenza" dei loro diritti di proprietà intellettuale
verso il mondo in via di sviluppo.
Alcune critiche libertariane della proprietà intellettuale hanno dimostrato che permettere i diritti di proprietà sulle
idee e sull'informazione crea scarsità artificiale e interferisce con il diritto di possedere beni materiali. Stephan
Kinsella utilizza l'esempio seguente per dimostrare questa idea:
[I]mmaginiamo l'epoca in cui gli uomini abitavano le caverne. Un tipo svelto - chiamiamolo
Galt-Magnon - decide di costruire una capanna di legno in un campo vuoto, vicino alle sue coltivazioni.
Questa è certamente una buona idea, ed altri se ne accorgono. Naturalmente imitano Galt-Magnon, e si
mettono a costruire le proprie capanne. Ma il primo ad inventare una casa, secondo i proponenti di PI,
avrebbe un diritto di impedire agli altri di costruire case sui propri terreni, con il proprio legno, oppure
di fare pagare loro una commissione se vanno avanti con la costruzione delle case. In questi esempi è
chiaro che l'innovatore diventa un titolare parziale della proprietà tangibile altrui (p.es., terreni e legno),
non per l'appropriazione e l'utilizzo originari di tale proprietà (perché già posseduta), ma perché gli è
venuta un'idea. Chiaramente questa regola va contro quella dell'appropriazione e dell'uso originari,
calpestando, in modo arbitrario e ingiustificato, proprio la norma d'appropriazione che è alla base di tutti
i diritti di proprietà.[3]
Altre critiche riguardano la tendenza delle protezioni della proprietà intellettuale ad espandersi, sia nel tempo che
nello spazio. La direzione è quella di un protezione del copyright sempre più lunga[4] (con la paura che un giorno
potrebbe diventare addirittura eterna).[5][6] Inoltre gli sviluppatori e i controllori degli articoli della proprietà
intellettuale hanno cercato di portare sempre più articoli sotto protezione. Sono stati assegnati brevetti per organismi
viventi[7] (negli USA gli organismi viventi sono stati brevettabili per oltre un secolo)[8]) e sono stati marchiati i
colori.[9] Poiché sono sistemi di monopoli assegnati dal governo, copyright, brevetti e marchi sono chiamati diritti di
monopolio intellettuale (intellectual monopoly privilege - IMP), un argomento su cui hanno scritto diversi
accademici, inclusi Birgitte Andersen[10] e Thomas Alured Faunce[11].
Nel 2005 l'RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce) ha redatto la Carta di
Adelphi con lo scopo di creare una dichiarazione politica internazionale per inquadrare come i governi dovrebbero
fare una legge sulla proprietà intellettuale equilibrata.
Proposte alternative
Studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono da un lato fatti interpreti e portavoce di queste nuove istanze
culturali e sociali, dall'altro lato hanno proposto modelli alternativi, che fungessero da spiraglio e paradigma
innovativo. Il fenomeno più interessante in questo senso è quello che viene definito in senso ampio “copyleft”,
ovvero un modello alternativo di gestione dei diritti d'autore grazie al quale il detentore dei diritti, attraverso
l'applicazione di specifiche licenze, concede una serie di libertà agli utenti dell'opera. Questo modello alternativo è
nato e si è sviluppato principalmente nell'ambito informatico (con i movimenti Software libero e Open Source), ma
65
Proprietà intellettuale
negli ultimi anni si è esteso a tutto il mondo delle opere dell'ingegno (con i movimenti Creative Commons,
OpenAccess, Opencontent etc.).
L'OMPI / WIPO
Un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o
WIPO in inglese, acronimo di 'World Intellectual Property Organization') si occupa della negoziazione di nuovi
trattati sulla materia e è responsabile del registro internazionale dei brevetti.
Note
[1] Google Ngram Viewer (https:/ / books. google. com/ ngrams)
[2] On patents [3] N. Stephan Kinsella, Contro la proprietà intellettuale (http:/ / www. stephankinsella. com/ wp-content/ uploads/ publications/ trans/
kinsella-against-ip-italian-2009. pdf) (2008), p. 44.
[4] E.g., the U.S. Copyright Term Extension Act, Pub.L. 105-298.
[5] Mark Helprin, Op-ed: A Great Idea Lives Forever. Shouldn't Its Copyright? (http:/ / www. nytimes. com/ 2007/ 05/ 20/ opinion/ 20helprin.
html) The New York Times, May 20, 2007.
[6] Eldred v. Ashcroft Eldred v. Ashcroft, 537 U. S. 186 (2003) (http:/ / www. law. cornell. edu/ supct/ html/ 01-618. ZS. html)
[7] Council for Responsible Genetics, DNA Patents Create Monopolies on Living Organisms. (http:/ / www. actionbioscience. org/ genomic/ crg.
html) Accessed 2008.12.18.
[8] Plant Patents Patents Guidance, Tools & Manuals (http:/ / www. uspto. gov/ web/ offices/ pac/ plant/ )
[9] Per esempio, AstraZeneca possiede un marchio registrato per il colore fucsia usato per le capsule delle pillole. AstraZeneca, Nexium: Legal
(http:/ / www. purplepill. com/ common/ legal. aspx/ ). Accessed 2008.12.18.
[10] Birgitte Andersen. Intellectual Property Right' Or 'IntellectualMonopoly Privilege': Which One Should PatentAnalysts Focus On?
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O
TERCEIRO MILÊNIO • NOV. 2003
[11] Martin G, Sorenson C and Faunce TA. Balancing intellectual monopoly privileges and the need for essential medicines Globalization and
Health 2007, 3:4doi:10.1186/1744-8603-3-4. http:/ / www. globalizationandhealth. com/ content/ 3/ 1/ 4 "Balancing the need to protect the
intellectual property rights (IPRs) ("which the third author considers are more accurately described as intellectual monopoly privileges
(IMPs)) of pharmaceutical companies, with the need to ensure access to essential medicines in developing countries is one of the most
pressing challenges facing international policy makers today.")
Bibliografia
Sui concetti essenziali di “proprietà intellettuale”, “diritto d'autore/copyright”, “brevetti”, si veda:
• Simone Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore (http://www.aliprandi.org/
capire-copyright/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2007, ISBN 978-88-901724-7-2.. Disponibile anche su
Wikimedia Biblioteca a questo link (http://biblioteca.wikimedia.it/wiki/File:Capire_il_copyright.pdf)
• Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza (ed.
Giappichelli, 2005).
• Armando Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Giappichelli, 2005
• Borghi e Montagnani, Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management (ed.
EGEA, 2006).
• Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (CEDAM, 2002).
• Sirotti Gaudenzi, "Opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale" (UTET, 2008).
• Sirotti Gaudenzi, "La tutela dei diritti di privativa" (UTET, 2010).
• Ubertazzi, I diritti d'autore e connessi (ed. Giuffrè, 2003).
• Bruno Cinquantini - Maria Vittoria Primiceri, La proprietà intellettuale e i brevetti, Di Renzo Editore, 2009
Sugli approcci alternativi e critici al modello tradizionale, si veda:
• Simone Aliprandi, Copyleft & opencontent. L'altra faccia del copyright (http://www.copyleft-italia.it/libri/
copyleft-opencontent/), PrimaOra/Copyleft-Italia.it, 2005, ISBN 88-901724-0-1.
66
Proprietà intellettuale
• Fisher, Promises to Keep (ed. Stanford University Press, 2004).
• Gruppo Laser, Il sapere liberato (ed. Feltrinelli, 2005), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/pubblicazioni .
• Lawrence Lessig, Il futuro delle idee (ed. Feltrinelli, 2006), disponibile anche su
www.copyleft-italia.it/pubblicazioni.
• Lawrence Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà
intellettuale (ed. Apogeo, 2005).
• Boldrin e Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press, 2007
• Marco Ricolfi, Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy, paper per 1st Communia
Conference on the Digital Public Domain, Louvain-la-Neuve (Belgio); disponibile online qui (http://www.
communia-project.eu/communiafiles/
conf2008p_Copyright_Policy_for_digital_libraries_in_the_context_of_the_i2010_strategy.pdf).
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN
978-88-7226-754-7.
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.
ISBN 978-88-7226-786-8.
Voci correlate
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Accordo TRIPs
Brevetto
Codice della proprietà industriale
Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore
Diritto d'autore
Diritto d'autore italiano
Diritto dello spettacolo
Information brokering
Licenza obbligatoria
Marchio
Modelli di utilità
Ordine dei consulenti in proprietà industriale
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
Plagio (diritto d'autore)
Principio di esaurimento comunitario
Royalty
Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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Proprietà intellettuale
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Altri progetti
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Collegamenti esterni
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UAMI - Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (http://uami.eu.int/it/default.htm)
UIBM - Ufficio italiano brevetti e marchi (http://www.uibm.gov.it/)
Catch us if you can!!! - Blog sulla proprietà intellettuale e industriale (http://ice-ip.blogspot.com/)
Proprietà intellettuale (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=25214) in Tesauro del Nuovo
Soggettario (http://thes.bncf.firenze.sbn.it/), BNCF, marzo 2013.
• Diritto antitrust, proprietà intellettuale ed industriale (http://www.antitrustisti.net/component/
option,com_frontpage/Itemid,1/)
• La lotta alla contraffazione in Italia nel quadriennio 2008-2011 (http://www.biessebrevetti.it/upload/media/
download/statistiche sulla contraffazione.pdf), luglio 2012
• Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (http://www.ordine-brevetti.it)
Portale Diritto
Portale Economia
Software libero
Il software libero è software pubblicato con una licenza che permette
a chiunque di utilizzarlo e che ne incoraggia lo studio, le modifiche e la
redistribuzione.
gNewSense, un sistema operativo composto
esclusivamente da software liberi
Storia
Per approfondire, vedi Storia del software libero.
L'idea di software libero nasce agli inizi degli anni ottanta, quando lo sviluppo del software cominciò a passare di
mano dalle università alle aziende (software proprietario), ponendo un pesante freno alla collaborazione che
caratterizzava il lavoro di gran parte dei programmatori e dei sistemisti dell'epoca, soprattutto con i patti di non
divulgazione che le aziende facevano firmare ai programmatori che assumevano.
In realtà il software "commerciale" esisteva da sempre, ma i costi elevati dell'hardware facevano sì che il business
delle aziende non fosse concentrato sul software, che era considerato una parte naturale del prodotto, ed i cui sorgenti
erano in genere pubblici. Con il passare del tempo il software diventò sempre più complesso e difficile da realizzare
e le aziende iniziarono a non distribuire i sorgenti e obbligare i propri dipendenti a non rivelare nulla per non
avvantaggiare la concorrenza; inoltre con il crollo dei costi dell'hardware, lo sviluppo commerciale del software
divenne un business notevole, ed il codice sorgente era divenuto un investimento prezioso che poteva da un lato far
Software libero
69
acquisire una fetta di tale mercato in rapida crescita e dall'altro legare i propri utenti al proprio software mantenendo
il segreto sui metodi utilizzati per lo sviluppo di sistemi e applicazioni.
In questo modo le aziende cominciavano ad utilizzare la legge sul diritto d'autore per impedire ai concorrenti di
leggere e modificare i loro prodotti, assicurandosi il controllo dei propri clienti che, senza più poter vedere e
modificare il codice sorgente del software, non potevano più adattarlo alle loro esigenze ma dovevano chiedere alle
aziende di farlo per loro. Nel 1983 Stallman fondò il Progetto GNU con l'intenzione di creare un sistema operativo
completamente libero. Grazie alla collaborazione di molti sviluppatori volontari, all'uso di Internet per la
coordinazione del progetto e al kernel Linux di Linus Torvalds, nel 1991 nacque GNU/Linux, un clone di UNIX
liberamente distribuibile e modificabile.
In Italia si riscontra una sempre maggiore attenzione per il software libero, vi sono associazioni che giornalmente
dedicano molte attenzioni ed energie nella tutela e nel rispetto delle norme che regolano (o dovrebbero regolare)
l'utilizzo del software libero nelle varie strutture pubbliche, come anche la Pubblica Amministrazione. Una delle più
importanti sentenze registrate negli ultimi giorni riguarda l'Associazione per il Software Libero: con una sentenza a
lungo attesa il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio riconosce ad Assoli il diritto di perseguire i suoi scopi
statutari agendo anche in giudizio ove fosse necessario.
Caratteristiche
La parola libero non implica la possibilità di utilizzare tale software in
maniera indiscriminata: il software libero è comunque soggetto ad una
licenza d'uso, a differenza ad esempio del software di pubblico
dominio.
Esso si contrappone quindi al software proprietario ed è differente
dalla concezione open source, incentrandosi sulla libertà dell'utente e
non solo sull'apertura del codice sorgente, che è comunque un
pre-requisito del software libero.[2]
Rispetto al software proprietario, la licenza d'uso del software libero
permette di:
Stallman durante il suo intervento a Wikimania
[1]
2005
(Francoforte sul Meno)
• eseguire il programma per qualsiasi scopo;
• accedere alla struttura interna del programma (codice sorgente), studiarla ed eventualmente modificarla;
• ridistribuirlo in un numero di copie illimitato.
La licenza d'uso pone in genere i seguenti vincoli:
• gli autori precedenti del software devono essere menzionati anche nelle versioni modificate, lasciando intatto il
loro copyright;
• in seguito ad una modifica, non è possibile applicare una licenza d'uso incompatibile con la licenza originaria o
che vada contro le norme della licenza stessa. Per esempio chiunque può riemettere del software pubblicato sotto
LGPL usando la licenza GPL (tale operazione è anche chiamata upgrade della licenza), mentre non è possibile
fare il contrario (naturalmente se non si è il detentore unico del copyright);
• normalmente, nella licenza, vi è una clausola che sancisce la non usabilità del software se non si rispetta la licenza
d'uso o se una o più norme della stessa licenza non sono valide per termini di legge;
• quando si distribuisce un codice binario occorre o distribuire insieme anche i sorgenti o garantire per iscritto la
possibilità a tutti gli utenti di venirne in possesso dietro richiesta ed al solo costo del supporto
Software libero
70
Le "quattro libertà"
Secondo Richard Stallman e la Free Software Foundation da lui
fondata, un software si può definire libero solo se garantisce quattro
"libertà fondamentali"[3]:
Logo della Free Software Foundation
• Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
• Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo[4].
• Libertà 2: Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo.
• Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che
tutta la comunità ne tragga beneficio.
Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà. In particolare, se è libero di ridistribuire copie, con
o senza modifiche, gratis o addebitando delle spese di distribuzione a chiunque ed ovunque. Essere liberi di fare
queste cose significa (tra l'altro) che non bisogna chiedere o pagare nessun permesso.
Licenze d'uso libere
Per approfondire, vedi Licenza (informatica) e Licenza libera.
Buona parte del software libero viene distribuito con la licenza GNU GPL (GNU General Public License), scritta da
Richard Stallman e Eben Moglen per garantire legalmente a tutti gli utenti le quattro libertà fondamentali. Dal punto
di vista dello sviluppo software, la licenza GPL viene considerata una delle più restrittive, poiché impone che
necessariamente ogni prodotto software derivato - ovvero, che modifica o usa codice sotto GPL - venga a sua volta
distribuito con la stessa licenza. Anche MediaWiki, il software usato per Wikipedia, è distribuito con licenza GPL.
Una licenza simile, ma meno restrittiva, è la GNU LGPL (GNU Lesser General Public License), che permette di
utilizzare il codice anche in software proprietario e sotto altre licenze opensource, purché le parti coperte da LGPL anche se modificate - vengano comunque distribuite sotto la medesima licenza. In genere è utilizzata per librerie
software. Non tutte le licenze ritenute libere sono compatibili tra di loro, cioè in alcuni casi non è possibile prendere
due sorgenti con due licenze libere ed unirle per ottenere un prodotto unico. Questo avviene quando non esista e non
sia possibile creare una licenza che possa soddisfare i requisiti delle licenze originali.
Ad esempio la licenza BSD originale, pur essendo considerata licenza di software libero, è incompatibile con la
GPL; per ovviare al problema è stato necessario creare una "licenza BSD modificata" compatibile con la GPL.
Un'altra licenza degna di nota è l'Apache License, prodotta dalla Apache Software Foundation; la versione 2 di
questa licenza è compatibile con la GPL versione 3 ma non con la GPL versione 2. L'Apache License considera un
prodotto derivato alla stregua della LGPL, ma è più liberale nella concessione delle proprietà intellettuali.
Le varie licenze libere possono contenere ulteriori limitazioni per alcune situazioni particolari; per esempio la GPL
prevede che si possa esplicitamente vietare l'uso del software nelle nazioni dove tale licenza non è valida o dove dei
brevetti software impediscono la distribuzione di tale software. Le licenze d'uso non vietano in genere di vendere
software libero e di solito non stabiliscono minimamente il possibile prezzo di vendita.
Software libero
71
Differenze rispetto all'open source
Per approfondire, vedi Open source.
Essendo la disponibilità del codice sorgente uno dei requisiti fondamentali che accomuna il software libero ed il
software open source, spesso si è indotti a considerare i due concetti equivalenti, ma in realtà non lo sono. Un
software è open source se i termini secondo i quali viene distribuito rispondono alla Open Source Definition
dell'Open Source Initiative (OSI): in particolare, se una licenza rientra in tale definizione, allora tale licenza può
essere dichiarata licenza open source.
La definizione potrebbe cambiare nel tempo (nessuno garantisce che questo non possa accadere) e quindi è possibile
che una licenza attualmente open source non lo sia nel futuro o viceversa. OSI è anche l'organizzazione che su
richiesta certifica con il relativo marchio registrato il fatto che una licenza sia effettivamente aderente alla Open
Source Definition. Recentemente l'OSI ha posto un freno al proliferare delle licenze dichiarando che cercherà di
limitare il numero di licenze che nel futuro saranno ritenute licenze open source. Questo potrebbe, in linea teorica,
far sì che una licenza ritenuta libera non venga ritenuta open source.
Una licenza invece è libera (o meglio, una versione di una licenza è libera) solo se rispetta le quattro libertà
fondamentali. Pertanto se una versione di una licenza è libera, allora lo sarà per sempre. Naturalmente è sempre
complesso, almeno per un cittadino "normale" (non esperto di leggi), stabilire se una licenza è libera o meno perché
entrano in gioco i termini legali utilizzati nella stessa. Il progetto GNU si occupa tra l'altro anche di indicare se una
licenza è libera o meno e se è compatibile con le licenze GNU o meno.
Il software libero inoltre non deve essere confuso con il software freeware, che è distribuibile gratuitamente, ma che
non è né software libero né open source: il software libero infatti non è detto che sia gratuito ovvero può anche
essere a pagamento e il termine free in inglese va inteso in italiano appunto come libero, nel senso dei principi
suddetti, e non gratuito. In ogni caso, gli insiemi di applicativi designati da software libero e open source coincidono
a meno di poche eccezioni. La differenza fondamentale è nel tipo di approccio: parlando di software libero si pone
l'accento sugli aspetti sociologici ed etici, che sono volutamente rimossi nella visione open source.
Aspetti filosofici e sociali
Nel software libero il significato della parola libero ha un'accezione particolare. Si è già sottolineato che la libertà
del software libero non è incondizionata, perché è soggetta ai precisi vincoli della licenza d'uso, come qualsiasi altra
licenza d'uso, solo che in questo caso l'autore si "espropria" di alcuni diritti per cederli agli utenti. Questi vincoli
sono studiati in maniera tale da favorire il tipo di libertà cosiddetta copyleft, ovvero che ha come obiettivo la
condivisione del sapere. Pertanto il software libero parte da considerazione sociali e per molti aspetti è una forma di
filosofia.
Le implicazioni sociali del software libero sono notevoli. La condivisione del sapere non permette a un gruppo
ristretto di persone di sfruttare la conoscenza (in questo caso tecnologica) per acquisire una posizione di potere.
Inoltre, è promossa la cooperazione delle persone, che tendono naturalmente ad organizzarsi in comunità, cioè in
gruppi animati da un interesse comune.
Il modello del software libero si è naturalmente esteso ad altri campi del sapere. Chi crede nel modello copyleft
pensa che questo possa essere applicato ad esempio alla musica o alla divulgazione. L'esempio più riuscito di
applicazione di questo modello ad un campo differente dal software è oggi Wikipedia, che promuove la condivisione
del sapere e la formazione di una comunità.
Software libero
Differenti correnti di pensiero
Tra i sostenitori del software libero, e più in generale del copyleft, vi sono diverse correnti di pensiero, che spaziano
da una visione radicale ad una più moderata. La visione più radicale tende ad un modello che si spinge molto oltre a
quello del software libero, arrivando in alcuni casi ad auspicare una completa abolizione del software proprietario,
considerato una limitazione inaccettabile della libertà e dei diritti dell'uomo. Questa ideologia è stata, erroneamente o
almeno impropriamente, paragonata a correnti politiche quali il comunismo, sebbene solitamente i sostenitori del
software libero non entrino in questioni politiche.
Chi è su posizioni più moderate considera il software libero un ideale a cui tendere, non negando la possibilità di
esistere al software proprietario e più in generale allo sfruttamento commerciale del diritto d'autore, sfruttamento che
può essere fatto anche usando software libero, come dimostrano vari casi di successo (es: MySQL).
La licenza LGPL è stata concepita per permettere una certa integrazione tra software libero e software non libero. C'è
chi ritiene inopportuno un suo utilizzo perché permette l'integrazione, sotto determinate condizioni, di software
libero da parte di software non libero; tuttavia ogni autore di software può decidere liberamente che licenza scegliere
e quindi sotto quali condizioni permettere l'uso del proprio lavoro.
Vantaggi del software libero
A prescindere dalle implicazioni sociali, secondo i suoi sostenitori il software libero presenta numerosi vantaggi
rispetto al software proprietario:
• essendo possibile modificare liberamente il software, è possibile personalizzarlo ed adattarlo alla proprie esigenze
• il codice sorgente è sottoposto ad una revisione da parte di moltissime persone, pertanto è più difficile che
contenga bachi e malfunzionamenti. In ogni caso, è sempre possibile per chiunque tenere un indice pubblico dei
problemi, in modo che gli utenti li conoscano
• se viene scoperto un baco o una falla di sicurezza, la sua correzione di solito è molto rapida
• essendo il sorgente liberamente consultabile, è molto difficile inserire intenzionalmente nel software backdoor,
cavalli di Troia o spyware senza che questi vengano prontamente scoperti ed eliminati, come invece è accaduto
per alcune applicazioni commerciali (ad esempio il caso del database Firebird della Borland che conteneva una
backdoor scoperta quando di tale software sono stati pubblicati i sorgenti)
• non esistendo standard proprietari, le cui specifiche sono normalmente segrete, è molto più facile costruire
software interoperabile
• permettere a chiunque di modificare i sorgenti garantisce che ogni nuova funzionalità o copertura di un baco
possa essere proposta da chiunque e immediatamente applicata dagli sviluppatori. Questo permette di avere
rapidamente a disposizione un software che rispetta le esigenze di chi ha richiesto le modifiche in caso di
necessità
• la complessità e le dimensioni di alcune applicazioni di software libero (ad esempio, dei sistemi operativi) è tale
che è necessario il supporto commerciale di un'azienda; il software libero si presta a creare nuove opportunità di
business nel campo della formazione e del supporto, oltre che della eventuale personalizzazione del software.
• collaborando con sviluppatori volontari e utilizzando il lavoro della comunità, anche le piccole e medie imprese
sono in grado di sviluppare e vendere prodotti di alta qualità, senza dover ampliare il loro organico.
72
Software libero
Critiche al software libero
Secondo alcuni il software libero avrebbe delle limitazioni e degli svantaggi rispetto al software proprietario:
• essendo un lavoro volontario, lo sviluppo del software libero sarebbe più lento rispetto al software proprietario;
tesi espressa da Bill Gates nella sua lettera aperta ai programmatori dilettanti. Bill Gates ha inoltre
particolarmente criticato la GPL in quanto licenza virale e non economicamente sostenibile.
• alcune tipologie di software, soprattutto di nicchia, non sarebbero disponibili come software libero; infatti il
software di nicchia non avrebbe abbastanza utenti per la creazione di una comunità che supporti lo sviluppo del
software.
• lo sviluppo del software libero avrebbe una struttura anarchica, che porta a risultati incoerenti e ad una mancanza
di uniformità e consistenza.
• nonostante il codice sorgente sia liberamente disponibile, non tutti sono in grado di apportarvi modifiche
Alcune di queste critiche sono talvolta frutto di un'errata comprensione del software libero. Molte persone tendono
infatti a considerare il software libero come prodotto esclusivamente da volontari, mentre sono molti i casi in cui è
semplicemente un modello di sviluppo adottato a livello aziendale.
Applicazioni commerciali del software libero
Il software libero non deve necessariamente essere sviluppato a titolo gratuito o a fondo perduto. Purché si rispettino
i vincoli della licenza d'uso, è possibile vendere del software libero; all'interno dei documenti del progetto GNU,
Stallman incoraggia la vendita di software libero. Stando alla GPL, però, il primo che compra un software libero ha
il diritto di redistribuirlo gratis, è quello che succede ad esempio con REHL, CentOS, Suse, Canonical, ma semmai
su servizi e assistenza. Il modello di business è quindi basato sul lavoro e non su licenze parassitarie.
Vi sono inoltre alcune aziende che adottano il modello di sviluppo del software libero per i propri prodotti
commerciali. Il ritorno economico in questo caso può derivare dalla fornitura di assistenza e di know-how. Un caso
diverso è quello di alcuni esempi di software che vengono pubblicati con un sistema di "licenze multiple". In pratica
lo stesso software viene licenziato sia come proprietario, sia come software libero. La versione libera talvolta
dispone di meno funzionalità, o è limitata ad un numero ristretto di piattaforme. Esempi celebri di software a doppia
licenza sono il database MySQL, di cui esiste una versione "Pro Certified Server" a pagamento e una versione
"Community Edition" pubblicata con licenza GPL, e la libreria Qt.
Vi sono poi aziende che sono strutturate integralmente per la vendita e l'assistenza di un determinato software libero:
esempi classici sono alcune distribuzioni di GNU/Linux, come Red Hat o SUSE. Queste aziende utilizzano come
base il software sviluppato dalla comunità, aggiungendo una serie di tool di configurazione o sviluppo, curando gli
aspetti più tecnici e dando agli utenti finali un'assistenza mirata. Sfruttando le caratteristiche della licenza BSD,
alcune aziende preferiscono invece partire da software libero per sviluppare un prodotto non libero. Per esempio il
sistema operativo proprietario Microsoft Windows implementava, fino alla versione NT 4.0, lo stack di rete
utilizzando codice sotto licenza BSD.
73
Software libero
Note
[1]
[2]
[3]
[4]
http:/ / wikimania2005. wikimedia. org/ wiki/ Main_Page
Perché l'Open Source manca l'obiettivo del Software Libero, di Richard Stallman
Definizione di Software Libero (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ free-sw. it. html)
L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
Bibliografia
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File:Apriti_Standard!_Interoperabilità _e_formati_aperti_per_l'innovazione_tecnologica.pdf)
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• Arturo Di Corinto, Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica. Apogeo, 2006,
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• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN
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• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.
ISBN 978-88-7226-786-8.
• Giovanni Ziccardi, Libertà del codice e della cultura (Giuffrè, 2006).
• Gruppo Ippolita, Open non è Free, Comunità digitali tra etica hacker e mercato globale (http://www.ippolita.
net/files/open_non_e_free_ippolita.pdf), Elèuthera, 2005
• Gerardo Pastore, Democrazia Informazione. Una riflessione sui movimenti free software e open source, Erreci
Edizioni, Anzi-Potenza 2009
• Nicola Asuni, Software Libero (http://www.slideshare.net/tecnickcom/software-libero) - Introduzione al
Software Libero, LinuxDay CA, 2010
• Daniele Medri, Linux facile (http://linuxfacile.medri.org/download/linuxfacile_5.0-1.pdf) (copyleft)
• Daniele Giacomini, Appunti di informatica libera (copyleft)
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Software libero
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Voci correlate
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Comparazione di licenze libere
Copyright
Copyleft
Elenco di casi di adozione di software libero
Free Software Song
FreeBSD
Free Software Foundation
FOSS
FLOSS
GNU
GNU/Linux
Distribuzione GNU/Linux
GNU GPL
GNU LGPL
GNU FDL
Licenza (informatica)
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Collegamenti esterni
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GNU.org (http://www.gnu.org/home.it.html)
(EN) Free Software Foundation (http://www.fsf.org/)
Free Software Foundation Europe (http://fsfe.org/index.it.html/)
AsSoLi - Associazione per il Software Libero (http://www.softwarelibero.it/)
(FR) Storia del Software Libero (http://www.web-libre.org/)
Guida al software libero per l'ufficio (http://www.ufficioopen.it/)
Lezione sul Software Libero (http://www.bononia.it/~renzo/fortic/) di Renzo Davoli
Elenco di software libero (http://linguistico.sourceforge.net/pages/elenco_di_software_libero.html)
Portale Diritto
Portale Informatica
Portale Software libero
Richard Stallman
Richard Stallman
Richard Matthew Stallman (New York, 16 marzo 1953) è un
programmatore, informatico e attivista statunitense.
È uno dei principali esponenti del movimento del software libero. Nel
settembre del 1983 diede avvio al progetto GNU con l'intento di creare
un sistema operativo simile a Unix ma composto interamente da
software libero: da ciò prese vita il movimento del software libero.
Nell'ottobre del 1985 fondò la Free Software Foundation (FSF). Fu il
pioniere del concetto di copyleft ed è il principale autore di molte
licenze copyleft compresa la GNU General Public License (GPL), la
licenza per software libero attualmente più diffusa.
Dalla metà degli anni novanta spese molto del suo tempo sostenendo il
software libero e promuovendo campagne contro i software proprietari,
Richard Matthew Stallman
e ciò che a lui sembrava una eccessiva estensione delle leggi su
copyright. Stallman ha anche sviluppato molti software ampiamente usati: Emacs, la GNU Compiler Collection e lo
GNU Debugger.
Primi anni
Stallman nacque da Daniel Stallman e Alice Lippman nel 1953 a New
York. La sua prima esperienza con i computer fu presso l'IBM New
York Scientific Center: Stallman passò l'estate dopo il diploma di
scuola superiore scrivendo il suo primo programma, un processore per
il linguaggio di programmazione PL/I sull'IBM 360. Durante questo
periodo, Stallman fu anche un assistente di laboratorio volontario
presso il dipartimento di biologia alla Rockefeller University.
Sebbene si stesse già indirizzando verso una carriera da matematico o
fisico, il suo professore alla Rockefeller pensò che avrebbe avuto un
Richard Stallman da giovane
futuro come biologo. Nel giugno del 1971 al primo anno da studente
all'università Harvard, Stallman diventò un programmatore al
laboratorio IA (Intelligenza Artificiale) del MIT. Qui prese parte alla comunità degli hacker, dove era conosciuto con
la sigla "rms" (nella prima edizione del dizionario dell'Hacker scrisse: Richard Stallman è solo il mio nome
mondano; tu puoi chiamarmi "rms").
Stallman si laureò con lode (magna cum laude) alla Harvard in Fisica nel 1974. In seguito si iscrisse ad un corso
post-laurea in fisica al MIT, ma abbandonò gli studi universitari, rimanendo un programmatore al laboratorio di
intelligenza artificiale del MIT. Comunque Stallman è stato premiato con 6 dottorati onorari e 2 cattedre universitarie
onorarie. Mentre era studente al MIT, Stallman pubblicò una relazione su “Truth Maintenance System” (revisione
controllata) intitolata “dependency-directed backtracking” con Gerald Jay Sussman. Questa relazione fu un primo
lavoro sul problema dell'”Intelligent backtracking” nel “constraint satisfaction problems” (soddisfazione dei vincoli).
Dal 2003, la tecnica introdotta da Stallman e Sussman è ancora il metodo più generale e potente di “Intelligent
backtraking”. In questa relazione fu anche introdotta la tecnica “constraint recording” (memorizzazione dei vincoli) in
cui risultati parziali di una ricerca sono registrati per un loro reiterato riutilizzo. Come hacker al laboratorio di
intelligenza artificiale del MIT, Stallman lavorò su progetti di software come TECO, Emacs, e il sistema operativo
per Lisp Machine. Fu fortemente critico sulla politica di limitazione dell'accesso ai computer dei laboratori impostata
76
Richard Stallman
al MIT.
Quando nel 1977 il laboratorio per le scienze del computer (LCS) del MIT installò un sistema di accesso limitato
controllato da password Stallman trovò un modo per decrittare le password e inviò agli utenti un messaggio
contenente la loro password decodificata, con il suggerimento di cambiarla con una stringa vuota (che significa non
immettere password), per permettere nuovamente l'accesso anonimo al sistema. Circa il 20% degli utenti seguirono il
suo consiglio, sebbene gli accessi con password alla fine prevalsero. Stallman si vantò del successo nella sua
campagna per molti anni a seguire.
La cultura hacker del MIT declina
Nei tardi anni settanta e primi anni ottanta, la cultura hacker che Stallman portava avanti cominciò a frammentarsi.
Per evitare che il software fosse usato sui computer dei concorrenti, la maggior parte dei produttori smise di
distribuire il codice sorgente e cominciò a usare Copyright e licenze restrittive per il software, per limitarne o
proibirne la copia e la redistribuzione. Tale proprietà dei software già esisteva prima, e divenne chiaro che sarebbe
diventata la norma. Questo passaggio alle caratteristiche legali del software può essere considerato come una
conseguenza di una legge (U.S.Copyright Act) del 1976, come dichiarato da Brewster Kahle, compagno di Stallman
al MIT.
Quando Brian Reid nel 1979 mise “time bombs” in Scribe per limitare l'accesso senza licenza al software, Stallman
lo considerò “un crimine contro l'umanità”. Egli chiarì, anni dopo, che quello che lui considera un crimine non è far
pagare i software, bensì ostacolare la libertà dell'utente. Nel 1980, a Stallman e ad alcuni altri hacker del laboratorio
di intelligenza artificiale fu rifiutato il codice sorgente del software per la stampante laser Xerox 9700 (“Dover”), la
prima del settore. Stallman aveva modificato il software su una vecchia stampante (la XGP, Xerographic Printer);
con la sua modifica l'utente riceveva dalla stampante un messaggio elettronico che gli segnalava il completamento
della stampa da lui richiesta.
Tutti gli utenti in coda di stampa venivano anche avvertiti di condizioni di congestione di code di stampa, in modo
che l'utente si potesse attendere un ritardo nella stampa, e la informazione necessaria per evitare altre congestioni.
Vedere impedito questo servizio aggiuntivo, per l'indisponibilità del codice sorgente della stampante, non era un
inconveniente trascurabile, dato che, come accadeva spesso, la stampante era unica per diversi utenti su diversi piani,
e presso la stampante finivano per sostare diverse persone, a perdere tempo prezioso in attesa, o a districarsi fra le
altrui stampe non ritirate. Questa esperienza convinse Stallman che le persone hanno bisogno di essere libere di
modificare il software che usano.
Nel 1980, Richard GreenBlatt, un compagno hacker del laboratorio AI, fondò Lisp Machines, Inc. (LMI) per
commercializzare Lisp machines, che lui e Tom Knight avevano creato in laboratorio. Greenblatt rifiutò investimenti
esterni, credendo che i profitti dalla costruzione e dalla vendita di un po' di macchine poteva essere reinvestito con
profitto per la crescita della società. Al contrario, gli altri hacker ritenevano che fosse meglio l'avvicinamento di una
venture capital finanziatrice. Poiché non fu possibile raggiungere alcun accordo, hacker dell'ultimo campo fondarono
Symbolics, con l'aiuto di Russ Noftsker, un amministratore del laboratorio AI (AI Lab). Symbolics reclutò la
maggior parte degli hacker rimasti incluso l'insigne hacker Bill Gosper, che poi lasciò il laboratorio AI.
Symbolics costrinse Greenblatt anche a dimettersi citando le politiche del MIT. Mentre entrambe le compagnie
rilasciavano software proprietario, Stallman credeva che LMI, a differenza di Symbolics, avesse provato ad evitare di
danneggiare la comunità del laboratorio. Per due anni, dal 1982 alla fine del 1983, Stallman lavorò da solo per
clonare la produzione dei programmatori di Symbolics, con lo scopo di evitare che essi ottenessero un monopolio sui
computer del laboratorio. Comunque, fu l'ultimo della sua generazione di hacker nel laboratorio.
Rifiutò un futuro dove avrebbe dovuto firmare accordi di non divulgazione per non condividere codici sorgente o
informazioni tecniche con altri sviluppatori di software e compiere altre azioni che considerava tradimenti dei suoi
principi. Scelse invece di condividere il suo lavoro con altri, in quello che considerava un classico spirito di
collaborazione. Sebbene Stallman non partecipasse negli anni sessanta all'era della controcultura, fu ispirato dal suo
77
Richard Stallman
78
rifiuto della ricerca della ricchezza come primo obiettivo di vita. Stallman sostiene che gli utenti di software
dovrebbero avere la libertà di “condividere con i loro vicini” e di essere in grado di studiare e fare modifiche al
software che loro usano.
Ha ripetutamente detto che i tentativi dei venditori di software proprietario di proibire questi atti sono “antisociali” e
“non etici”. La frase “il software vuole essere libero” gli è spesso non correttamente attribuita, e Stallman sostiene che
questa è una descrizione inesatta della sua filosofia. Egli sostiene che la libertà è vitale per il bene degli utenti e della
società come un valore morale, e non puramente per ragioni pragmatiche come sviluppare in qualche modo un
software tecnicamente superiore. Per evitare eventuali influenze da parte del MIT nel gennaio 1984, Stallman lasciò
il suo lavoro per dedicarsi a tempo pieno al progetto GNU, che aveva annunciato nel settembre del 1983.
Il Progetto GNU
Per approfondire, vedi Progetto GNU e Controversia sul nome GNU/Linux.
Stallman annunciò il progetto per il sistema operativo GNU nel settembre 1983 su molte
mailing list ARPAnet e Usenet. Nel 1985, Stallman pubblicò il manifesto GNU, che
descriveva le sue motivazioni per creare un sistema operativo libero chiamato GNU, che
sarebbe stato compatibile con Unix. Il nome GNU è un acronimo ricorsivo per "GNU's Not
Unix (GNU non è Unix)". Poco dopo, diede vita a una corporazione no profit chiamata
Free Software Foundation per impiegare programmatori di software libero e fornire
un'infrastruttura legale per il movimento del software libero.
Il logo GNU.
Stallman è il presidente non stipendiato della FSF, un'organizzazione no-profit 501(c)(3) fondata nel Massachusetts.
Nel 1985, Stallman inventò e rese popolare il concetto di copyleft, un meccanismo legale per proteggere i diritti di
modifica e redistribuzione per il software libero. Fu inizialmente implementato nella GNU Emacs General Public
License, e nel 1989 il primo programma indipendente sotto licenza GPL fu rilasciato. Da allora, gran parte del
sistema GNU è stato completato. Stallman fu responsabile di aver contribuito con molti strumenti necessari, inclusi
un editor di testo, un compilatore, un debugger, un build automator (un metodo automatico di compilazione da
codice sorgente a codice binario).
Quello che ancora mancava era il kernel. Nel 1990, membri del progetto GNU cominciarono lo sviluppo di un kernel
chiamato GNU Hurd, che deve ancora raggiungere il livello di maturità richiesto per l'uso diffuso. Nel 1991, Linus
Torvalds, uno studente finlandese, usò gli strumenti di sviluppo GNU per produrre il kernel Linux. I programmi
esistenti del progetto GNU furono prontamente adattati per funzionare con il kernel linux ed ora molti sorgenti usano
il nome “Linux” per riferirsi al sistema operativo general purpose risultante. Nella comunità del software libero ne è
risultata una controversia sul nome da utilizzare per il nuovo sistema operativo. Stallman sostiene che non usare
“GNU” sminuisce ingiustamente il valore del progetto GNU e nuoce alla sostenibilità del movimento del software
libero rompendo il collegamento tra il software e la filosofia del software libero del progetto GNU.
Le influenze di Stallman sulla cultura hacker includono il nome POSIX e l'editor Emacs. Sui sistemi UNIX, la
popolarità di GNU Emacs fece concorrenza all'altro editor vi, provocando una guerra fra editor. Stallman prese
posizione su questo canonizzando scherzosamente se stesso come "St. IGNUcius" della Chiesa di Emacs e
riconoscendo che "vi vi vi è l'editor del diavolo", mentre "usare una versione libera di vi non è un peccato; è una
penitenza". Un numero di sviluppatori vide Stallman come un personaggio difficile con cui lavorare da un punto di
vista politico, interpersonale o tecnico.
Intorno al 1992, sviluppatori alla Lucid Inc. facendo il loro lavoro su Emacs si scontrarono con Stallman e alla fine
fecero un fork sul software. Il loro fork più tardi diventò XEmacs. Un archivio email pubblicato da Jamie Zawinski
documenta le loro critiche e le risposte di Stallman. Ulrich Drepper, che Stallman aveva nominato per lavorare sul
Richard Stallman
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GNU libc per il Progetto GNU, pubblicò lamentele contro Stallman nelle note per la release di glibc 2.2.4. Drepper
accusa Stallman di aver tentato una "scalata ostile " del progetto, riferendosi a lui come un "maniaco del controllo e
matto da legare." Eric S. Raymond, che a volte proclama di parlare a nome di una parte dei membri del movimento
open source, ha scritto molti articoli in toni aspramente critici, nei quali spiega il disaccordo del movimento con
Stallman e il movimento per il software libero.
Attivismo
Stallman ha scritto molti saggi sulla libertà del software e dai primi
anni '90 è un attivista politico schietto a favore del movimento del
software libero. I discorsi che ha regolarmente tenuto sono intitolati “Il
progetto GNU e il movimento del software libero” (The GNU project
and the Free Software movement), “I pericoli dei brevetti software”
(The Dangers of Software Patents) e “Copyright e comunità nell'era
delle reti di computer” (Copyright and Community in the age of
computer networks).
Nel 2006 e 2007, durante il diciottesimo mese della consultazione
pubblica per la prima stesura della versione 3 della GNU General
Public Licence, aggiunse un quarto tema per spiegare i cambiamenti
proposti. La fedele difesa di Stallman per un software libero ispirò
“Virtual Richard M. Stallman" (vrms), software che analizza i pacchetti
correntemente installati su un sistema Debian GNU/Linux, e riporta
quelli che derivano da un albero non libero. Stallman sarebbe stato in
disaccordo con parti della definizione di software libero di Debian.
Nel 1999, Stallman richiese lo sviluppo di un'enciclopedia libera
on-line invitando il pubblico a contribuire con articoli. In Venezuela,
Stallman ha pronunciato discorsi pubblici e ha promosso l'adozione di
software libero nella compagnia petrolifera di stato (PDVSA), nel
governo municipale, e nell'esercito della nazione. Sebbene di solito
sostenitore di Hugo Chávez, Stallman ha criticato alcune politiche
inerenti alla programmazione televisiva, i diritti per la libertà di parola
e la privacy negli incontri con Chavez e nei discorsi pubblici in
Venezuela. Stallman è nel Consiglio Consultivo di teleSUR, una
stazione televisiva Latino-Americana.
Nell'agosto del 2006 durante gli incontri con il governo dello stato
indiano di Kerala, convinse i funzionari ad abbandonare il software
proprietario, come quello di Microsoft, nelle scuole statali. Questo è
sfociato in una significativa decisione di portare tutti i computer
scolastici di 12.500 scuole superiori da Windows a un sistema
operativo libero. Dopo incontri personali, Stallman ha ottenuto
dichiarazioni positive sul movimento del software libero dall'allora
presidente dell'India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, dal candidato alla
presidenza francese nel 2007 Ségolène Royal, e dal presidente
dell'Ecuador Rafael Correa.
Stallman durante il suo intervento a Wikimania
[1]
2005
(Francoforte sul Meno)
Stallman durante il suo intervento a Wikimania
[1]
2005
(Francoforte sul Meno)
Stallman durante il suo intervento a Wikimania
[1]
2009
(Polonia)
Stallman ha partecipato a proteste sui brevetti del software, DMR, e software proprietario. Protestando contro il
software proprietario nell'aprile 2006, Stallman tenne un cartellone con scritto “Non comprate da ATI, nemico della
Richard Stallman
80
vostra libertà” durante un discorso di un rappresentante dell'ATI nell'edificio dove Stallman lavora, con il risultato
che fu chiamata la polizia. ATI da allora si è fusa con AMD e ha fatto piccoli passi per rendere la documentazione
per il loro hardware disponibile all'uso della comunità del software libero. Stallman ha anche aiutato e supportato il
tentativo di riportare online il progetto di una biblioteca on-line di spartiti musicali internazionali (International
Music Score Library Project), dopo che era stata tolta il 19 ottobre 2007 in seguito a una lettera (cease and desist
letter) della Universal Edition.
Con un commento[2] ospitato dal quotidiano britannico The Guardian nel dicembre 2010, Stallman ha preso spunto
dagli eventi legati al caso della pubblicazione di cablogrammi diplomatici statunitensi da parte di Wikileaks per
riaffermare alcuni suoi convincimenti circa la natura non libera della rete Internet (definito come un "luogo virtuale"
sostanzialmente privo di diritti civili, altrimenti esistenti nel mondo reale) e l'importanza del software libero per
sfuggire al controllo effettuato in rete sugli individui da parte di grandi aziende e Stati. Oltre a definire gli attacchi
DDoS ispirati da Anonymous contro importanti aziende online come Amazon e Mastercard l'equivalente informatico
di una protesta di massa, Stallman ha affermato:
(EN)
« I started the free software movement to replace
user-controlling non-free software with freedom-respecting
free software. With free software, we can at least control
what software does in our own computers. »
(IT)
« Ho avviato il movimento del software libero per rimpiazzare
con software libero rispettoso della libertà, il software non
libero che controlla l'utente. Con il software libero, possiamo
almeno avere il controllo su quel che il software fa nei nostri
computer. »
(Richard Stallman, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control)
Discussione sulla morte di Steve Jobs
Il 6 ottobre 2011 Stallman pubblica nel suo sito una dichiarazione dopo la morte di Steve Jobs:[3]
(EN)
« Steve Jobs, the pioneer of the computer as a jail made
cool, designed to sever fools from their freedom, has died.
As Chicago Mayor Harold Washington said of the corrupt
former Mayor Daley: "I'm not glad he's dead, but I'm glad
he's gone." Nobody deserves to have to die - not Jobs, not
Mr. Bill, not even people guilty of bigger evils than theirs.
But we all deserve the end of Jobs' malign influence on
people's computing. Unfortunately, that influence
continues despite his absence. We can only hope his
successors, as they attempt to carry on his legacy, will be
less effective. »
(IT)
« Steve Jobs, il pioniere del computer inteso come prigione resa
di tendenza, progettato per separare gli stupidi dalla loro libertà,
è morto. Come il sindaco di Chicago Harold Washington disse
del corrotto precedente sindaco Daley: "Non sono felice che sia
morto, ma sono felice che se ne sia andato". Nessuno merita di
dover morire - né Jobs, né il Sig. Bill, né persone colpevoli di
mali peggiori dei loro. Ma tutti ci meritiamo la fine
dell’influenza maligna di Jobs sul rapporto della gente coi
computer. Purtroppo, quell’influenza continua nonostante la sua
assenza. Possiamo solo sperare che i suoi successori, nel
proseguirne l’eredità, siano meno efficaci. »
(Richard Stallman)
La dichiarazione è stata origine di molte discussioni tra utenti dei prodotti Apple e sostenitori del software libero.
Terminologia
Stallman dà molta importanza alle parole e le etichette che la gente usa per parlare del mondo, incluse le relazioni tra
il software e la libertà. Instancabilmente chiede alle persone di dire “software libero”, “GNU/Linux”, e di evitare il
termine “proprietà intellettuale” o “pirateria” (legato ai computer). Le sue richieste che le persone usino certi termini,
e i suoi continui sforzi per convincere la gente dell'importanza della terminologia sono fonte di regolare
incomprensione e contrasto con parti della comunità per un software libero e open source.
Uno dei suoi criteri per concedere un'intervista ad un giornalista è che il giornalista accetti di usare la sua
terminologia dall'inizio alla fine dell'articolo. Alcune volte ha anche richiesto ai giornalisti di leggere parti della
Richard Stallman
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filosofia GNU prima di un'intervista, per “motivi di efficienza”. È conosciuto per aver rifiutato interventi su alcune
questioni di terminologia. Stallman rifiuta un comune termine alternativo “open-source software” perché non fa
venire in mente ciò che Stallman considera come valore del software: la libertà. Di conseguenza non informerà le
persone sulle questioni della libertà, e non porterà la gente a dare valore e difendere la propria libertà.
Due alternative che Stallman accetta sono "libre software" e "unfettered software" (software senza restrizioni),
comunque, "free software" è il termine che chiede alle persone di usare in inglese. Per ragioni simili, sostiene il
termine “software proprietario” piuttosto che “closed source software"(sorgente chiuso), quando ci si riferisce ad un
software che non è libero. Stallman chiede ripetutamente che il termine "GNU/Linux", che pronuncia "GNU Slash
Linux", venga usato per riferirsi al sistema operativo creato dalla combinazione del sistema GNU e il kernel Linux.
Stallman si riferisce a questo sistema operativo come “una variante di GNU, ed il progetto GNU è il suo principale
sviluppatore”. Reclama che la connessione tra la filosofia del progetto GNU e il suo software viene rotta quando le
persone si riferiscono alla combinazione semplicemente come “Linux”. A cominciare circa dal 2003, cominciò ad
usare anche il termine “GNU+Linux” che pronuncia "GNU plus Linux".
Stallman sostiene che il termine “Proprietà Intellettuale” è stato ideato per confondere le persone, e viene usato per
evitare una discussione intelligente sulle specifiche di copyright, brevetti, e leggi sul marchio, rispettivamente,
trattando senza distinzione aree di leggi che sono più dissimili che simili. Egli sostiene anche che riferendosi a queste
leggi come leggi “di proprietà”, il termine influenza la discussione quando si pensa a come trattare queste questioni.
« Queste leggi ebbero origine separatamente, si svilupparono differentemente, coprono attività differenti, hanno regole
diverse, e sollevano diverse questioni politiche pubbliche. La legge sul copyright fu creata per promuovere l'attività dello
scrittore e l'arte, e tratta esaurientemente i dettagli di un lavoro di scrittore o arte. La legge sul brevetto aveva l'intenzione
di incoraggiare la pubblicazione di idee, al prezzo di limitati monopoli su queste idee, un prezzo che potrebbe valer la pena
di pagare in alcuni campi e non in altri. La legge sul marchio non si proponeva di promuovere alcuna attività di business,
[4]
ma semplicemente di permettere agli acquirenti di conoscere cosa stavano comprando. »
Un esempio di avvertimento per evitare altra terminologia offrendo anche suggerimenti per possibili alternative, è
questo ciò che emerge da una email di Stallman a una mailing list pubblica:
« Io penso che sia buona cosa per gli autori (per favore non chiamateli “creatori”, non sono dei) chiedere denaro per le
copie dei loro lavori (per favore non svalutate questi lavori chiamandoli "contenuto") in modo da guadagnare (il termine
[5]
"compenso" falsamente implica un questione di risarcire alcuni tipi di danni). »
Premi e riconoscimenti
Stallman ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto, tra cui:
• 1986 – Affiliazione onoraria a vita nella Computer Society della Chalmers University of Technology
• 1990 – MacArthur Fellowship ("genius grant")[6]
• 1990 – Premio Grace Murray Hopper della Association for Computing Machinery "Per il lavoro pioneristico
nello sviluppo dell'editor di testo estensibile Emacs"
• 1996 – laurea honoris causa dal Istituto Reale di Tecnologia della Svezia[7]
• 1998 – Premio "Pioneer award" della Electronic Frontier Foundation[8]
• 1999 – Premio Yuri Rubinsky
• 2001 – Premio "Takeda Techno-Entrepreneurship Award for Social/Economic Well-Being" della Fondazione
Takeda (武 田 研 究 奨 励 賞)[9]
• 2001 – laurea honoris causa dalla Università di Glasgow[10]
• 2002 – Affiliazione alla United States National Academy of Engineering[11]
• 2003 – laurea honoris causa dalla Vrije Universiteit Brussel[12]
• 2004 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Salta.
• 2004 – Professore onorario della Università Nazionale di Ingegneria del Perú.
Richard Stallman
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82
2007 – Professore onorario della Universidad Inca Garcilaso de la Vega [13].
2007 – Primo Premio Internacional Extremadura al Conocimiento Libre[14]
2007 – laurea honoris causa dalla Universidad de Los Angeles de Chimbote [15].
2007 – laurea honoris causa dalla Università di Pavia
2008 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Trujillo, in Perù
2009 – laurea honoris causa dalla Lakehead University
2011 – laurea honoris causa dalla Università Nazionale di Córdoba.
Nel 2007 è stato ascoltato, unitamente al prof. Arturo Di Corinto e a Bruce Perens[16] in una audizione ufficiale dalla
commissione cultura della Camera dei deputati italiana.
Vita personale
Stallman ha dedicato la maggior parte delle energie della sua vita
all'attivismo politico e nel campo del software. Manifestando di curarsi
poco dei beni materiali, spiega che ha sempre vissuto
grossolanamente... come uno studente, sostanzialmente. E mi piace
questo, perché significa che il denaro non mi dice cosa fare.
Per molti anni, Stallman non tenne una residenza permanente al di
fuori del suo ufficio al laboratorio Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory (CSAIL) del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), definendosi uno squatter (occupante abusivo) nel
campus. La sua posizione di research affiliate al MIT non è pagata. In
una nota a piè di pagina di un articolo che scrisse nel 1999, dice Come
ateo, io non seguo nessuna religione guida, ma qualche volta mi trovo
ad ammirare qualcosa di quello che dicono. Stallman ha scelto di non
festeggiare il Natale, celebra invece il 25 dicembre una festa di sua
invenzione, Grav-mass (un gioco di parole riferito a Christ-mas, Natale
in lingua inglese). Il nome e la data sono riferiti a Isaac Newton, che
nacque in quel giorno.
La copertina dell'edizione inglese del libro Free
Quando gli vengono fatte domande sulle sue influenze, risponde che
as in freedom.
ammira Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung
San Suu Kyi, Ralph Nader, e Dennis Kucinich, e commenta anche: Io ammiro Franklin D. Roosevelt e Winston
Churchill, anche se critico alcune delle cose che hanno fatto. Stallman è un sostenitore del Green Party. Stallman
suggerisce di non possedere un telefono cellulare, poiché crede che le tracce dei telefoni cellulari creino situazioni
dannose per la riservatezza dei dati personali (privacy issues).
Stallman adora una grande varietà di stili musicali da Conlon Nancarrow al folk; la Canzone del Software Libero
prende la forma di parole alternative per la danza folk bulgara Sadi Moma. Più recentemente scrisse un'imitazione
della canzone folk cubana Guantanamera, riguardante un prigioniero alla base navale di Guantanamo Bay, e la
registrò a Cuba con musicisti cubani. Stallman è un appassionato di fantascienza, inclusi i lavori dell'autore Greg
Egan.
Occasionalmente si reca a convegni sulla fantascienza (science fiction conventions) (ha scritto la Canzone del
Software Libero mentre aspettava il suo turno per cantare ad un convegno). Ha scritto due storie di fantascienza, Il
diritto di leggere (The Right to Read)[17] e Ingegneria genietica (Jinnetic Engineering).[18] Madrelingua inglese,
Stallman è anche sufficientemente fluente in francese e spagnolo per tenere i suoi discorsi di due ore in queste
lingue, e rivendica una padronanza frammentaria di indonesiano. Tra i suoi hobby lo studio delle danze popolari
internazionali, volare, cucinare, suonare il flauto dolce, la fisica, il fandom fantascientifico e, naturalmente, la
Richard Stallman
programmazione informatica.
Stallman programmatore
I suoi software più conosciuti sono:
• Emacs - Editor MACroS
• GCC – GNU Compiler Collection
• GDB – GNU Debugger
Nel 2002 è stata pubblicata una sua biografia per opera di Sam Williams: Codice Libero. Richard Stallman e la
crociata per il software libero (titolo originale: Free as in Freedom), rilasciata con licenza GNU Free
Documentation License e disponibile anche in versione e-book.
Note
[1] http:/ / wikimania2009. wikimedia. org/ wiki/ Main_Page
[2] The Guardian, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control (http:/ / www. guardian. co. uk/ commentisfree/ 2010/
dec/ 17/ anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard) - The actions against MasterCard and Amazon are not 'hacking'. People are just
finding a way to protest in a digital space, 17 dicembre 2010.
[3] Commento sulla morte di Steve Jobs (https:/ / www. stallman. org/ archives/ 2011-jul-oct. html#06_October_2011_(Steve_Jobs))
[4] Hai detto "proprietà intellettuale"? È un miraggio seducente (https:/ / www. gnu. org/ philosophy/ not-ipr. it. html)
[5] Email: "IP Justice Comment to IGF on Top Policy Issues for Athens" (http:/ / mail. fsfeurope. org/ pipermail/ wsis-pct/ 2006-April/ 001115.
html)
[6] MacArthur Fellows - August 1990 (http:/ / www. macfound. org/ site/ c. lkLXJ8MQKrH/ b. 1142703/ k. 787E/ Fellows_List__August_1990.
htm) John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
[7] Hedersdoktorer 1944-2009 (http:/ / www. kth. se/ om/ fame/ hedersdoktorer/ hedersdoktorer-1944-2009-1. 3974) Royal Institute of
Technology
[8] Torvalds, Stallman, Simons Win 1998 Pioneer Awards (https:/ / w2. eff. org/ awards/ pioneer/ 1998. php) Electronic Frontier Foundation
[9] The Takeda Foundation announces winners of the Takeda Award 2001 to honor achievements in engineering (http:/ / www.
takeda-foundation. jp/ en/ aboutus/ topics/ p20010911. html) The Takeda Foundation
[10] University announces honorary degrees to celebrate 550th anniversary (http:/ / www. gla. ac. uk/ news/ archive/ 2001/ february/
headline_29920_en. html) University of Glasgow
[11] Members Directory - Dr. Richard M. Stallman (http:/ / www. nae. edu/ MembersSection/ Directory20412/ 30606. aspx) National Academy
of Engineering
[12] Honorary Doctorates (http:/ / www. vub. ac. be/ english/ home/ DHC/ overview. html) Vrije Universiteit Brussel
[13] http:/ / www. uigv. edu. pe/
[14] 20 Minutos, El padre del software libre, Premio Internacional Extremadura (http:/ / www. 20minutos. es/ noticia/ 197555/ 0/ richard/
stallman/ linux/ ), 1º febbraio 2007.
[15] http:/ / www. uladech. edu. pe/
[16] Rassegna stampa (http:/ / www. dicorinto. it/ wp-content/ uploads/ 2007/ 06/ rassegna-stampa-rep-sw. pdf)
[17] http:/ / bfp. sp. unipi. it/ rete/ right2. html
[18] Ingegneria genietica (http:/ / www. stallman. org/ articles/ jinnetic. it. html)
Opere
Pubblicazioni scientifiche
• Stallman, Richard M; Sussman, Gerald J (November 1975). Heuristic Techniques in Computer-Aided Circuit
Analysis (http://mit.dspace.org/bitstream/handle/1721.1/5803/AIM-328.pdf). CAS-22 (11). IEEE
Transactions on Circuits and Systems.
• Stallman, Richard M; Sussman, Gerald J (1977). Forward Reasoning and Dependency-Directed Backtracking In
a System for Computer-Aided Circuit analysis. Artificial Intelligence 9. pp. 135–196.
• Richard Stallman, Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail, Oregon Law Review 75(1) 1996.
• Stallman, Richard M (2009). Viewpoint: Why "open source" misses the point of free software. Communications of
the ACM 52(6). pp. 31–33. http://doi.acm.org/10.1145/1516046.1516058.
83
Richard Stallman
• Stallman, Richard M (2010). Is digital inclusion a good thing? How can we make sure it is?. 48. Communications
Magazine, IEEE. pp. 112-118. http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2010.5402673.
Libri
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume primo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2003. ISBN
978-88-7226-754-7.
• Richard M. Stallman, Software libero pensiero libero - Volume secondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004.
ISBN 978-88-7226-786-8.
Interviste
• Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica (http://www.apogeonline.com/libri/
88-503-2327-1/scheda?id=AL6shd7I), A. Di Corinto, Apogeo Editore, EAN 9788850323272, rilasciato con
licenza creative commons
• Revolution OS, libro e film documentario su GNU/Linux e software libero (2001)
• The Free Software Movement (http://tv.unimore.it/index.php?option=com_content&task=view&id=41&
Itemid=6), Richard Stallman e Angelo Raffaele Meo all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (6
giugno 2003)
• Perché L'Open-Source Non Difende Le Tue Libertà (http://www.masternewmedia.org/it/
proprieta_intellettuale/differenze-software-libero-e-open-source/
il-software-open-source-non-difende-liberta-Richard-Stallman-20071018.htm)
• Che Cos'È Il Software Libero: Intervista A Richard Stallman (http://www.masternewmedia.org/it/2007/01/
09/che_cose_il_software_libero.htm)
Articoli
• (EN) The Guardian, The Anonymous WikiLeaks protests are a mass demo against control (http://www.guardian.
co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard) - The actions against
MasterCard and Amazon are not 'hacking'. People are just finding a way to protest in a digital space, 17
dicembre 2010.
Voci correlate
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Software libero
GNU
Copyleft
Hacker
Etica hacker
vrms
Free Software Song
Linus Torvalds
84
Richard Stallman
85
Altri progetti
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Wikiquote contiene citazioni di o su Richard Stallman
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Collegamenti esterni
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Sito ufficiale (https://www.stallman.org/)
Progetto GNU (https://www.gnu.org/)
Free Software Foundation (https://www.fsf.org/)
Seminario di Richard Stallman all'Università di Bologna sul software libero: Parte 1 (http://blip.tv/file/
3157533), Parte 2 (http://blip.tv/file/3157976), Parte 3 (http://blip.tv/file/3158368)
• Progetto GNU (http://www.classicistranieri.com/
richard-stallman-il-progetto-gnu-audiobook-mp3-lettura-di-valerio-di-stefano.html) audiolettura dell'opera
Controllo di autorità VIAF: 172877655 (http:/ / viaf. org/ viaf/ 172877655) LCCN: n86110448 (http:/ / id. loc. gov/
authorities/names/n86110448)
Portale Biografie
Portale Sicurezza informatica
Portale Software libero
Free Software Foundation
Free Software Foundation
Tipo
Affiliazione internazionale
Fondazione
Sede centrale
Altre sedi
Sito web
ONG
Software Freedom Law Center
4 ottobre 1985
Boston
Düsseldorf
Thiruvananthapuram
Rosario
Area di azione
Mondo
Presidente
Richard Stallman
[1]
Free Software Foundation
86
La Free Software Foundation (FSF), fondata da Richard Stallman il
4 ottobre 1985, si occupa di eliminare le restrizioni sulla copia, sulla
redistribuzione, sulla comprensione e sulla modifica dei programmi per
computer. La FSF opera promuovendo lo sviluppo e l'uso del software
libero in tutte le aree dell'informatica, ma principalmente contribuendo
allo sviluppo del sistema operativo GNU.
Il fondatore della FSF, Richard Stallman
Molte organizzazioni distribuiscono tutto il software libero al momento
disponibile. Al contrario, la Free Software Foundation si concentra
sullo sviluppo di nuovo software libero, inserendolo in un sistema
coerente che possa eliminare il bisogno di utilizzare software
proprietario.
La FSF tramite la GNU General Public License (arrivata alla versione
3), garantisce e promuove l'importanza del software libero.
51 Franklin Street, indirizzo della sede a Boston
Storia
La Free Software Foundation è stata fondata il 4 ottobre 1985 da Richard Stallman, come organizzazione non-profit
a sostegno dello sviluppo del software libero. La FSF si concentra sugli aspetti legali e politici dei software liberi a
supporto del Progetto GNU, avviato dallo stesso Stallman nel 1983. La FSF è inoltre lo “steward” di diversi software
liberi, ovvero si occupa della loro pubblicazione e ha la possibilità di farne delle revisioni, qualora fosse necessario.
La FSF è intervenuta in difesa del software libero anche nella causa legale tra SCO e IBM, nella quale SCO Group
accusava IBM di aver utilizzato per il sistema operativo Linux parti di codice di proprietà intellettuale di SCO. Con
un comunicato del 25 giugno 2003, criticando duramente le dichiarazioni di SCO, la Free Software Foundation si è
posta in difesa del software libero, invitando SCO a separare i disaccordi con IBM dalle proprie responsabilità nei
confronti della comunità del software libero.
Il 5 novembre 2003 è stata citata in giudizio anche la FSF che nei mesi seguenti si è impegnata, oltre che nella difesa
alle accuse subite, anche per attutire eventuali impatti negativi sul software libero che la causa poteva avere. La
causa, conclusasi nel marzo 2010 ha visto respinte tutte le richieste di SCO da parte della corte distrettuale dello
stato dello Utah.
Il 19 novembre 2007 la Free Software Foundation ha pubblicato l'ultima versione ad oggi disponibile della licenza
GPL: la GPLv3
Free Software Foundation
Licenze GNU
La Free Software Foundation è l’autore della licenza GNU General Public License, comunemente indicata con
l’acronimo GNU GPL o solamente GPL.
La GPL è una licenza ampiamente usata per progetti di software libero e può essere distribuita e copiata liberamente,
ma non modificata. La FSF detiene il diritto d'autore della GPL, ma non dei software coperti da tale licenza. La FSF
ha però l’autorità di far rispettare i requisiti della licenza, quando si verifica una violazione del copyright sul software
che essa copre.
L’ultima versione della GNU General Public License è la GPLv3, rilasciata dalla FSF il 19 novembre 2007.
La FSF ha pubblicato anche la GNU Lesser General Public License (LGPL), la GNU Free Documentation License
(GFDL) e la GNU Affero General Public License (AGPL).
Altre attività della FSF
Il progetto GNU
Lo scopo originale della FSF è la promozione degli ideali del software libero e lo sviluppo di un sistema
operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU.
GNU Press
l'ufficio pubblicazioni della FSF, responsabile della "pubblicazione con licenze libere di libri di informatica a
prezzi convenienti".
La Free Software Directory
È una lista di pacchetti software certificati, ovvero che sono stati verificati essere software libero. Ogni
pacchetto contiene 47 informazioni (homepage del progetto, sviluppatori, linguaggio di programmazione,
ecc.). Gli obiettivi sono quelli di fornire un motore di ricerca per il software libero, e fornire un riferimento
incrociato a disposizione degli utenti per verificare se un pacchetto è stato verificato come software libero. Per
questo progetto la FSF ha ricevuto una piccola quantità di finanziamenti dall'UNESCO.
Il mantenimento della Free Software Definition
FSF mantiene molti dei documenti che definiscono il movimento del software libero.
Hosting di progetti
FSF ospita progetti di sviluppo software sul proprio sito web Savannah.
Campagne politiche
FSF promuove una serie di campagne di sensibilizzazione contro quelli che considera come pericoli per la
libertà del software. Le campagne della FSF tendono a mostrare le grandi opportunità che offrono l'adozione e
lo sviluppo del software libero, e puntano ad aumentare la consapevolezza delle persone contro le minacce
rivolte alle loro libertà, compresi i brevetti sul software, la gestione dei diritti digitali (che la FSF ha
rinominato Digital Restrictions Management, per sottolineare che tali tecnologie hanno "lo scopo di togliere e
limitare i tuoi diritti") e il copyright sulle interfaccia utente. Defective by Design è una campagna contro il
DRM. FSF promuove anche una campagna per sostenere Ogg + Vorbis, un'alternativa libera a formati
proprietari come MP3 e AAC. BadVista è una campagna per opporsi all'adozione di Windows Vista e
promuovere le alternative offerte dal software libero. Windows 7 sins è una campagna per opporsi all'adozione
di Windows 7 e promuovere le alternative offerte dal software libero.
Premi annuali
"Award for the Advancement of Free Software" (Premio per la promozione del Software Libero) e "Free
Software Award for Projects of Social Benefit" "Premio software libero per progetti di utilità sociale".
87
Free Software Foundation
Progetti ad alta priorità
La FSF ha stilato una lista di "progetti ad alta priorità" sulla quale la Fondazione dichiara che "c'è bisogno vitale
dell'attenzione della comunità del free software". La FSF ritiene che questi progetti siano "importanti perché gli
utenti vengono continuamente sedotti all'uso di software proprietario, a causa della mancanza di adeguate
alternative libere".
La lista dei principali progetti da sviluppare comprende Gnash, il flash player libero, Coreboot, il BIOS libero, un
programma libero di telefonia VOIP simile a Skype come ad esempio Ekiga o QuteCom, un programma libero
simile a Google Earth, gNewSense, la distribuzione GNU/Linux derivata da Debian e Ubuntu ma contenente
esclusivamente software libero, implementazioni libere di Java: GNU Classpath e GNU Compiler per Java, che
assicurano la compatibilità per la componente Java di OpenOffice.org e del desktop environment GNOME.
Critiche
Il 2 maggio 2010, Ed Bott, autore di 25 libri su Microsoft Windows e Office, ha accusato la FSF di creare
deliberatamente disinformazione nella loro campagna PlayOgg. In particolare Ed Bott faceva riferimento a ciò che la
FSF aveva scritto sulla causa tra Microsoft e Alcatel-Lucent, riguardo al brevetto del formato MP3, ovvero che
Microsoft era stata condannata a pagare 1,5 miliardi di dollari per aver violato il brevetto. Bott sosteneva che fosse
una falsità in quanto il verdetto era stato annullato. In realtà il testo redatto dalla FSF in occasione della campagna
PlayOgg era stato scritto prima dell’annullamento del verdetto.
Linus Torvalds ha criticato la FSF per aver utilizzato la GPLv3 come arma nella lotta contro il DRM, sostenendo che
le due questioni vadano trattate come questioni distinte.
Il 16 giugno 2010, il giornalista di Linux Magazine, Joe Brokmeier ha criticato alcune campagne della FSF, come ad
esempio Defective by Design, etichettandole come “negative” e “immature” e accusando la FSF di non essere in
grado di fornire agli utenti “alternative credibili” ai software proprietari.
Note
[1] http:/ / www. fsf. org
Voci correlate
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Free Software Foundation Europe
Free Software Foundation Latin America
Free Software Foundation of India
Richard Stallman
Free Software Directory
Assoli (Software Libero) – Assoli
Electronic Frontier Foundation
gNewSense – distribuzione GNU/Linux sponsorizzata da FSF che include al proprio interno solamente software
libero
• Categoria:Progetti di software libero ad alta priorità secondo la FSF
88
Free Software Foundation
89
Altri progetti
•
•
Wikisource contiene opere originali di o su Free Software Foundation
Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri
file su Free Software Foundation (http://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Free_Software_Foundation?uselang=it)
Collegamenti esterni
• Sito ufficiale (http://www.fsf.org/)
Portale Diritto
Portale Software libero
GNU General Public License
GNU General Public License
GNU GPLv3 Logo
Autore
Richard Stallman
Versione
3
Editore
Free Software Foundation, Inc.
Data di pubblicazione
29 giugno 2007
Compatibile con DFSG
Sì
Software libero
Sì
Approvata OSI
Sì
Copyleft
Si
Linking da codice sotto differente licenza No(ad eccezione del collegamento GNU AGPLv3 con GNU GPLv3)
La GNU General Public License, comunemente indicata con l'acronimo GNU GPL o semplicemente GPL, è una
licenza per software libero, originariamente stesa nel 1989 da Richard Stallman per distribuire i programmi creati
nell'ambito del Progetto GNU della Free Software Foundation (FSF) per il progetto GNU. Essa garantisce agli utenti
finali come organizzazioni, imprese o semplici individui, di utilizzare, condividere e persino modificare il software
(quest’ultima operazione non era invece garantita dalle licenze per software proprietario).
Il GPL è una licenza copyleft, il che significa che le opere derivate possono essere distribuite solo sotto gli stessi
termini di licenza. GPL è stata la prima licenza copyleft per uso generale.
A partire dall’agosto 2007, il GPL ha rappresentato quasi il 65% dei 43.442 progetti di software libero quotati in
FreeCode, e nel gennaio 2006, circa il 68% dei progetti elencati su SourceForge.net. Allo stesso modo, nel 2001 un
sondaggio di Red Hat Linux 7.1 ha trovato che il 50% del codice sorgente è stato pubblicato sotto GPL. I programmi
di software libero di spicco sotto licenza GPL includono il kernel Linux e il GNU Compiler Collection (GCC). In
altri programmi di software libero (MySQL è un esempio lampante) che hanno licenze multiple, spesso una delle
licenze è di tipo GPL.
GNU General Public License
Si ritiene che il copyleft fornito dal GPL sia stato fondamentale per il successo dei sistemi basati su Linux, dando ai
programmatori che hanno contribuito al kernel la certezza che il loro lavoro avrebbe giovato a tutto il mondo. Tali
sistemi sono rimasti liberi, evitando successivamente di essere sfruttati da aziende di software che non avrebbero
offerto nulla in cambio alla comunità.
Per mantenere il titolo fino ad oggi la licenza GPL include una clausola facoltativa "ogni versione successiva", che
consente agli utenti di scegliere fra i termini originali o le condizioni nelle nuove versioni come aggiornato dalla
FSF.
Storia
La questione GNU Emacs
Nei primi anni del Progetto GNU, i singoli software venivano
pubblicati ciascuno con una licenza specifica, valevole unicamente per
quel programma. Chi avesse voluto riutilizzare una licenza, avrebbe
dovuto ricopiare il testo cambiando i parametri specifici (ad esempio il
nome del software, l'autore, ecc.)
Nel 1984, a Richard Stallman viene intimato da UniPress di cessare la
distribuzione dell'editor testuale GNU Emacs, che riutilizzava del
codice di Gosling Emacs. In realtà Gosling aveva inizialmente
Stallman durante il suo intervento a Wikimania
[1]
2005
(Francoforte sul Meno)
distribuito il software senza restrizioni, vendendolo solo
successivamente ad Unipress. Stallman è costretto a sostituire le parti
sotto copyright con nuovo codice. Tuttavia l'esperienza negativa lo avvicina per la prima volta all'idea di una licenza
che impedisca una simile appropriazione di software libero.[1]
La versione 1
Nel 1989 Stallman, riprendendo i contenuti delle licenze dei software
GNU (in particolare GNU Emacs), insieme a Eben Moglen, realizza la
prima versione della GNU General Public License (GNU GPLv1),
applicabile senza modifiche a chiunque lo dichiari nel programma
stesso. Questa prima versione viene pubblicata precisamente il 25
febbraio dello stesso anno ed impedisce ai distributori di software di
limitare le libertà che definiscono il software libero. Infatti i
distributori potevano pubblicare solo i file binari, eseguibili ma non
leggibili o modificabili dagli esseri umani. Per evitare questo, la
GPLv1 sancisce che qualsiasi fornitore, al momento di distribuire file
binari, deve anche rendere il codice sorgente leggibile e disponibile
sotto gli stessi termini di licenza (punti 3a e 3b della licenza). Il
Eben Moglen, coautore insieme a Stallman del
secondo problema consisteva nel fatto che i distributori potevano
primo testo della GNU GPL
aggiungere ulteriori restrizioni, sia aggiungendo restrizioni della
licenza, sia combinando il software con altri software che avevano altre
restrizioni sulla sua distribuzione. In questo caso, poi l'unione delle due serie di restrizioni si applicavano al lavoro
combinato, con la possibilità che venissero aggiunte delle restrizioni dunque inaccettabili. Per evitare questo, la
GPLv1 sancisce che le versioni modificate, nel loro insieme, dovevano essere distribuite sotto i termini della GPLv1
(Sezioni 2b e 4 del titolo). Pertanto, il software distribuito sotto i termini della GPLv1 poteva essere combinato con
software a condizioni più permissive, in quanto questo non avrebbe cambiato le condizioni alle quali l’intero
90
GNU General Public License
pacchetto poteva essere distribuito. Al contrario, il software distribuito sotto GPLv1 non poteva essere combinato
con software distribuito sotto una licenza più restrittiva, in quanto ciò sarebbe stato in contrasto con il requisito che
l'intero oggetto fosse distribuibile ai sensi del GPLv1.
La versione 2
Nel 1991 viene pubblicata la GNU GPLv2. Secondo Richard Stallman, la modifica più importante di questa versione
è la clausola da lui denominata "Libertà o morte". Tale clausola impone che, qualora ci siano restrizioni di qualsiasi
tipo sulla libera distribuzione del software nei termini indicati nella licenza, il software non può essere distribuito
affatto. Ad esempio se una legge impedisce di distribuire il codice sorgente, l'intero software protetto da GNU
GPLv2 non può essere distribuito. La speranza è quella di rendere meno allettante per le imprese il ricorso alle minacce di brevetto, ovvero esigere un corrispettivo da parte degli sviluppatori di software libero.
Contemporaneamente a GPLv2, nel Giugno 1991 viene pubblicata una versione della licenza modificata per adattarsi
alle librerie, la GNU Library General Public License, la quale si evolverà poi nella GNU Lesser General Public
License (GNU LGPL) seguendo un percorso parallelo rispetto alla licenza principale.
La diffusione
La GNU GPLv2 riscuote subito un gran successo nel mondo del software libero, raggiungendo il primo posto fra le
licenze più comuni nei progetti Open Source, tra i quali il famoso sistema operativo GNU/Linux.
Nel 1997 appare fra le licenze conformi alle Debian Free Software Guidelines (DFSG), ovvero le linee guida del
progetto Debian. Nel 1998, alla nascita della Open Source Initiative, appare nel primo elenco di licenze open source.
La versione 3
Alla fine del 2005, la Free Software Foundation (FSF) annuncia di essere al lavoro sulla versione 3 della GPL
(GPLv3). Il 16 gennaio 2006 viene pubblicata la prima "bozza di discussione" della GPLv3, a cui seguì poi la
consultazione pubblica che inizialmente era prevista per nove o quindici mesi, ma che poi si estese a diciotto mesi
con quattro progetti in corso di pubblicazione.
Il processo di consultazione pubblica è stato coordinato dalla Free Software Foundation con l'assistenza del Software
Freedom Law Center, del Free Software Foundation Europe, e di altri gruppi di software libero. I commenti sono
stati raccolti dal pubblico tramite il portale web gplv3.fsf.org. Tale portale eseguiva software appositamente scritto
chiamato stet.
Durante il processo di consultazione pubblica, 962 osservazioni sono state presentate per la prima bozza. Alla fine,
erano stati presentati un totale di 2636 commenti.
Il terzo progetto è stato pubblicato il 28 marzo 2007. Questo progetto limita le clausole anti- tivoization ad una
definizione giuridica di "utente" o "prodotto di consumo ". Ha inoltre esplicitamente rimosso la sezione "Limiti
geografici", la cui rimozione probabile era stato annunciata in occasione dell’inizio della consultazione pubblica.
La quarta e ultima bozza di discussione, è stata pubblicata il 31 maggio 2007. Ha introdotto la compatibilità Apache
License, chiarito il ruolo di appaltatori esterni, e fatto un'eccezione per evitare i problemi percepiti in un accordo
come quello Microsoft - Novell, affermando infatti nella sezione 11, paragrafo 6, che non è possibile distribuire un
programma coperto se si è parte di un accordo con una terza parte che è nel business della distribuzione del software
[…]. Questo mirava a rendere in futuro tali offerte inefficaci.
Alcuni sviluppatori di alto profilo del kernel Linux, commentarono pubblicamente circa le proprie obiezioni alle
parti di bozze di discussione 1 e 2.
Il 29 giugno 2007 la Free Software Foundation pubblica finalmente la versione 3 della licenza (GNU GPLv3), che
introduce misure contro la tivoization, contro alcuni effetti del Digital rights management, oltre ad una protezione
maggiore dai brevetti software e la definizione di “codice sorgente”. Altri cambiamenti riguardano
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GNU General Public License
l’internazionalizzazione, come vengono gestite le violazioni di licenza, e come autorizzazioni aggiuntive possano
essere concesse dal detentore del copyright.
Durante la gestazione della GPLv3 era stata discussa l'introduzione dell'obbligo di distribuire il codice per i
programmi che girano su un computer remoto (come ad esempio un sito web). La decisione finale fu di non
includere l'obbligo nella GPLv3, ma di creare una nuova licenza che lo prevedesse, la GNU Affero General Public
License, compatibile con questa versione.
Adozione
Secondo la Black Duck Software, i dati del sito web dimostrano che la famiglia di licenze GPL viene utilizzata nel
54% dei software open-source, in particolare: 33% GPLv2, 12% GPLv3, 6% LGPL 2,1, 3% LGPL 3,0.
Matthew Aslett, un’analista, ha sostenuto (in base alle statistiche di Black Duck Software) che le licenze "copyleft"
sono andate in declino mentre le licenze permissive in aumento. Tuttavia, uno studio successivo ha mostrato che il
software sotto licenza GPL è aumentato, ed anche i dati della Black Duck Software hanno mostrato un incremento
complessivo di progetti software sotto licenza GPL. Daniel German, professore presso il Dipartimento di Computer
Science presso l'Università di Victoria in Canada, ha presentato un discorso nel 2013 sulle sfide metodologiche per
determinare quali sono i titoli FOSS più diffusi, e ha mostrato come non riusciva a replicare il risultato da Black
Duck Software.
Nel 2011, quattro anni dopo la pubblicazione della GPLv3, secondo i dati Anatra Software Nero, il 6,5% di tutti i
progetti di licenza open-source sono GPLv3 mentre il 42,5 % sono GPLv2. Il direttore d’ufficio “programmi
open-source” Google, Chris DiBona ha riferito che il numero di progetti open-source software su licenza che si erano
trasferiti a GPLv3 da GPLv2 nel 2009 è stata del 50 %.
Principali caratteristiche
Come ogni licenza software, la GPL è un documento legale associato al programma rilasciato sotto tale licenza.
Come ogni licenza di software libero, essa concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, di
copiarlo e di ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento. Quest'ultimo punto distingue il GPL
dalle licenze di software che vietano la distribuzione commerciale. La FSF sostiene che il software libero non deve
porre restrizioni sull'uso commerciale, mentre la GPL afferma esplicitamente che le opere GPL possono essere
vendute a qualsiasi prezzo.
Chi distribuisce è tenuto a rendere disponibile il codice sorgente del software alle persone che ne hanno ricevuto una
copia o, in alternativa, accompagnare il software con una offerta scritta di rendere disponibile il sorgente su richiesta
a prezzo nominale.
La GPL afferma inoltre che un distributore non può imporre "ulteriori restrizioni ai diritti concessi dalla GPL".
Questo proibisce attività quali la distribuzione del software nell'ambito di un accordo di non divulgazione o di
contratto. Risulta comunque chiaro che la FSF non detiene il copyright di un'opera rilasciata sotto GPL, a meno che
un autore non assegni esplicitamente i diritti d'autore alla FSF (il che accade raramente, tranne per i programmi che
fanno parte del progetto GNU). Solo i singoli titolari dei diritti hanno l'autorità di citare in giudizio in caso di
violazione di licenza avviene.
La GPL impone delle condizioni a chi ridistribuisce il software. La base giuridica di questo sta nella licenza
specifica: qualora l'utente non accetti le condizioni specificate, essa diventa nulla e quindi non concede alcun
permesso. In particolare, essendo il software protetto dalla legge sul diritto d'autore e dalle norme internazionali sul
copyright, chi ottiene il software non ha alcun diritto di modifica, copia o ridistribuzione al di fuori di quelle
concesse dalla licenza.
Rispetto alle altre licenze di software libero, la GPL è classificabile come:
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GNU General Public License
• "persistente" perché impone un vincolo alla redistribuzione: se l'utente distribuisce
copie del software, deve farlo secondo i termini della GPL stessa. In pratica, deve
distribuire il testo della GPL assieme al software e corredarlo del codice sorgente o di
istruzioni per poterlo ottenere ad un costo nominale. Questa è la caratteristica principe
della GPL, il concetto ideato da Richard Stallman e da lui battezzato copyleft. L'effetto
che realizza è mantenere libero un programma una volta che esso è stato posto sotto
GPL, anche se viene migliorato correggendolo e ampliandolo. Si noti che, escludendo la
possibilità che l'output sia un lavoro derivato del programma, il copyleft si applica solo
al software e non alla sua uscita, a meno che questa a sua volta contenga codice
distribuito sotto GPL.[2]
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La c rovesciata dentro
un cerchio è il simbolo
del copyleft.
• "propagativa" perché definisce nel testo una particolare interpretazione di "codice derivato", tale che in generale
l'unione di un programma coperto da GPL con un altro programma coperto da altra licenza può essere distribuita
sotto GPL, o in alternativa non essere distribuita affatto. Nel primo caso si dice che l'altra licenza è "compatibile
con la GPL"; nel secondo caso che non lo è. Questa caratteristica è indicata come copyleft forte nella terminologia
della FSF. Il suo scopo è evitare che la persistenza venga via via indebolita apportando modifiche coperte da
un'altra licenza meno libera, inficiando così lo scopo di mantenere libero il software coperto dalla GPL.
Come per le altre licenze libere normalmente in uso, le versioni modificate di un programma sotto GNU GPL sono
soggette al vincolo di copyleft solo in caso di distribuzione, cioè quando il software viene ceduto da un'entità
giuridica ad un'altra. In nessun caso esiste alcun obbligo di distribuzione.
La GPL è incompatibile con i brevetti software, perché esplicitamente vieta qualunque restrizione alla distribuzione
in aggiunta a quelle definite nella licenza stessa. A rigore, quindi, software GPL coperto da brevetti non può essere
distribuito dove quei brevetti siano in vigore, a meno che i titolari di tali brevetti non ne consentano l'uso senza
condizioni allo scopo di far girare quel software.
Garanzia
Come per le altre licenze libere, e in generale come le altre licenze software, il fornitore del software non fornisce
alcun tipo di garanzia per il programma. Nel caso di malfunzionamenti o qualunque altro difetto, sarà lo stesso
acquirente che dovrà provvedere a sue spese ad una eventuale riparazione.
Il fornitore infatti afferma esplicitamente nella licenza di non essere responsabile di mancanze, malfunzionamenti o
danni subiti dall'acquirente (dalla corruzione e perdita dei dati, all'impossibilità di utilizzare propriamente il
programma), a meno che non sia richiesto dalle leggi locali o altro accordo separato preveda diversamente.
Caratteristiche presenti a partire dalla GNU GPLv3
La GPL versione 3 chiarisce alcuni concetti utilizzati nel testo della licenza in modo da renderla più facilmente
applicabile a legislazioni diverse da quella americana.
Le innovazioni più significative della GPLv3 sono[3]:
• la difesa contro un aggiramento della GPLv2 noto come tivoization. Esso consiste nel distribuire il codice
sorgente assieme a un programma che gira su una piattaforma proprietaria e che impedisce via hardware di
eseguire versioni modificate di un dato programma, rendendo di fatto nulla la libertà di modifica.
• la neutralizzazione di alcuni effetti negativi sulla libertà del software da parte di leggi sul Digital rights
management (DRM), come il Digital Millennium Copyright Act e la Direttiva Europea sul Copyright [4]. La
GPLv3 non impedisce l'uso di tecnologie DRM da parte degli autori di software libero, ma impedisce che le
eventuali restrizioni introdotte siano automaticamente imposte a tutti gli utenti, anche di versioni modificate, del
software. In altre parole, il software sotto GPLv3 consente a qualsiasi sviluppatore successivo di inserire o
eliminare le tecnologie DRM, rispettando la sua libertà.
GNU General Public License
• una protezione legale più forte per gli autori e gli utilizzatori di software libero coperto dalla nuova licenza, da
possibili aggressioni di chi intentasse cause per pretese violazioni di brevetti software. In particolare, gli
sviluppatori di software coperto da GPLv3 devono rilasciare insieme al software anche eventuali licenze di
brevetto necessarie ad esercitare i diritti previsti dalla licenza. Questo eviterà che uno degli sviluppatori denunci
utenti o sviluppatori successivi per aver infranto un diritto di brevetto.
• l'esplicitazione di una compatibilità de facto, ossia risultano compatibili tutte quelle licenze che aggiungono
restrizioni "facili da rispettare" (come il non utilizzo di un certo marchio registrato, non utilizzabile in ogni caso).
• l'indicazione di nuove licenze compatibili e di nuovi metodi di distribuzione del codice sorgente, in particolare per
la condivisione tramite BitTorrent.
• l'eliminazione dell'obbligo di distribuire componenti di facile reperibilità, come le librerie di supporto comuni (es.
libreria C, Python e Ruby).
Termini e condizioni
Modalità di utilizzo
Software sotto la GPL può essere eseguito per tutti gli scopi, inclusi scopi commerciali e persino come strumento per
la creazione di software proprietario, per esempio quando si utilizzano i compilatori con licenza GPL. Gli utenti o le
aziende che distribuiscono opere con licenza GPL (per esempio software), potrebbero percepire una commissione
per le copie o distribuirle gratuitamente. Questo distingue la GPL dalle licenze software shareware che consentono la
copia per uso personale, ma vietano la distribuzione commerciale. Il GPL dichiara esplicitamente che le opere GPL
possono essere vendute a qualsiasi prezzo.
Nell'utilizzo puramente privato (o interno), senza che sia venduto o distribuito, il codice del software può essere
modificato e riutilizzato senza richiedere il codice sorgente per essere rilasciato. Per la vendita o la distribuzione è
necessario l'intero codice sorgente affinché il software venga messo a disposizione degli utenti, comprese eventuali
modifiche del codice e integrazioni.
Tuttavia il software in esecuzione come un programma applicativo in un sistema operativo con licenza GPL, come
Linux, non è tenuto a essere rilasciato sotto licenza GPL; in questo caso la concessione delle licenze dipende solo
dalle librerie utilizzate e dalle componenti software e non dalla piattaforma sottostante. Solo se vengono utilizzate
parti GPL in un programma (e il programma è distribuito), tutti gli altri codici sorgente del programma devono
essere resi disponibili alle stesse condizioni di licenza. La GNU Lesser General Public License (LGPL) è stata creata
per ottenere un copyleft debole rispetto al GPL, in quanto non richiede un codice sorgente custom-developed
(distinto dalle parti LGPLed) da rendere disponibile alle stesse condizioni di licenza.
La maggior parte dei programmi con licenza GPLv2 utilizza il seguente testo approvato dalla FSF: «This program is
free software; you can redistribuite it and/or modify it under the terms of the GNU/General Pubblic License as
published the Free software Foundation; either version 2 of the License, or (at your opinion) any later version».
Questo testo non significa che i programmi passeranno automaticamente alla versione successiva della licenza, ma
solo che questi programmi ottengono automaticamente i permessi aggiuntivi della licenza successiva e non le
eventuali clausole restrittive. Quindi, se lo sviluppatore vorrà far valere per intero la licenza successiva dovrà
cambiare il testo in «[...] either version 3 of the License, or (at your opinion) any later version».
Tuttavia, altri programmi specificano esplicitamente l'utilizzo della versione 2 della GPL (tra questi, il kernel Linux)
o della sola versione 3 per mantenere il controllo esplicito sulla licenza utilizzata e per evitare di assecondare
implicitamente l'evoluzione futura della licenza GNU GPL nelle versioni a venire.
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GNU General Public License
Copyleft
I diritti di distribuzione concessi dalla GPL per le versioni modificate del lavoro non sono incondizionati. Quando
qualcuno distribuisce un'opera GPL con le proprie modifiche, i requisiti per la distribuzione dell'intera opera non
possono essere in nessun modo superiori ai requisiti che si trovano nella GPL.
Questo requisito è noto come copyleft. Esso guadagna il proprio potere legale dall'uso di copyright sui programmi
software. Dato che un progetto GPL è protetto da copyright, un concessionario non ha diritto di ridistribuirlo,
neppure in forma modificata, tranne sotto i termini della licenza. Si è tenuti soltanto a rispettare i termini della GPL,
se si vuole esercitare i diritti normalmente limitati da copyright, come la ridistribuzione. Al contrario, se si
distribuisce copie del progetto senza rispettare i termini della licenza GPL (per esempio, mantenendo il codice
segreto sorgente), si può essere citati dall'autore originale sotto copyright.
Copyleft quindi utilizza copyright per realizzare l'opposto del suo solito scopo: invece di imporre restrizioni, concede
i diritti di altre persone, in modo tale da garantire che tali diritti non possano essere successivamente annullati.
Molti distributori di programmi GPL raggruppano il codice sorgente con gli eseguibili. Un metodo alternativo di
soddisfare il copyleft è di fornire un'offerta scritta per fornire il codice sorgente su un supporto fisico (ad esempio un
CD) su richiesta. In pratica, molti programmi GPL sono distribuiti su Internet, e il codice sorgente è reso disponibile
tramite FTP o HTTP, il che è conforme con la licenza.
Il Copyleft si applica solo quando una persona cerca di ridistribuire il programma. Si ha il permesso di modificare
privatamente il software senza alcun obbligo di divulgare le modifiche fino a quando il software modificato non
viene distribuito esternamente.
Licenza e contratto
Il GPL è stato progettato come una licenza, piuttosto che come un contratto. In alcuni ordinamenti di Common law,
la distinzione giuridica tra una licenza e un contratto è importante: i contratti sono applicabili dal diritto
contrattuale considerando che le licenze vengono applicate dalla legge sul copyright. Tuttavia, questa distinzione non
è utile in molte giurisdizioni dove non ci sono differenze tra i contratti e le licenze, come i sistemi di diritto civile.
Coloro che non accettano i termini e le condizioni della GPL non hanno il permesso, in base al diritto d'autore, di
copiare o distribuire con licenza GPL il software o i lavori derivati. Tuttavia, se non ridistribuiscono il programma
GPL, possono comunque utilizzare il software all'interno della loro organizzazione, e i lavori (compresi i
programmi) costruiti con l'uso del programma non sono tenuti ad essere coperti da questa licenza.
Derivazioni
Il testo della GPL è a sua volta protetto da copyright, e il copyright è detenuto dalla Free Software Foundation.
La FSF permette alle persone di creare nuove licenze basate sul GPL, a patto che i titoli derivati non utilizzino il
preambolo GPL senza permesso. Questo è scoraggiato, tuttavia, poiché tale licenza potrebbe essere incompatibile
con la GPL.
Altri titoli creati dal progetto GNU includono la GNU Lesser General Public License e la GNU Free Documentation
License.
Il testo della GPL non è di per sé sotto GPL. Il diritto d'autore della licenza non consente la modifica della licenza di
per sé. La copia e la distribuzione della licenza sono consentiti in quanto il GPL richiede ai destinatari di ottenere
"una copia di questa Licenza insieme al Programma". Secondo le GPL FAQ, chiunque può fare una nuova licenza
utilizzando una versione modificata del GPL a patto che utilizzi un nome diverso per la licenza e non menzioni "
GNU”.
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GNU General Public License
Collegamenti e lavori derivati
Secondo la FSF, "La GPL non richiede di rilasciare la versione modificata, né parte di essa. Siete liberi di apportare
modifiche e usarle privatamente, senza mai rilasciarle". Tuttavia, se si rilascia al pubblico un progetto licenziato
dalla GPL, c'è un problema che riguarda il collegamento: vale a dire, se un programma proprietario utilizza una
libreria GPL, il programma proprietario viola la GPL?
Il GPL è chiaro nel richiedere che tutti i progetti di codice sotto GPL debbano esse stesse essere sotto GPL.
L'ambiguità si pone per quanto riguarda l’utilizzo di librerie GPL, e l’accorpamento software GPL in un pacchetto
più ampio (magari mescolato in un binario tramite collegamento statico). Questo è in definitiva una questione non di
GPL di per sé, ma di come il diritto d'autore definisce le opere derivate.
Comunicazione e impacchettamento con i programmi non-GPL
Il semplice atto di comunicare con altri programmi non richiede di per sé che tutto il software sia GPL. Tuttavia
devono essere rispettate le condizioni minori, le quali assicurano che i diritti di software GPL non vengano violati.
La seguente è una citazione dal gnu.org GPL FAQ, che descrive in che misura il software è autorizzato a comunicare
con i programmi GPL:
Testo originale
What is the difference between an "aggregate" and other kinds of "modified versions"?
An "aggregate" consists of a number of separate programs, distributed together on the same CD-ROM or other
media. The GPL permits you to create and distribute an aggregate, even when the licenses of the other software are
non-free or GPL-incompatible. The only condition is that you cannot release the aggregate under a license that
prohibits users from exercising rights that each program's individual license would grant them.
Where's the line between two separate programs, and one program with two parts? This is a legal question, which
ultimately judges will decide. We believe that a proper criterion depends both on the mechanism of communication
(exec, pipes, rpc, function calls within a shared address space, etc.) and the semantics of the communication (what
kinds of information are interchanged).
If the modules are included in the same executable file, they are definitely combined in one program. If modules are
designed to run linked together in a shared address space, that almost surely means combining them into one
program.
By contrast, pipes, sockets and command-line arguments are communication mechanisms normally used between
two separate programs. So when they are used for communication, the modules normally are separate programs.
But if the semantics of the communication are intimate enough, exchanging complex internal data structures, that
too could be a basis to consider the two parts as combined into a larger program.
Traduzione in italiano
Qual è la differenza tra un "aggregato" e altri tipi di "versioni modificate"?
Un "aggregato" è costituito da un certo numero di programmi separati, distribuiti insieme sullo stesso CD-ROM o
altri supporti. La GPL permette di creare e distribuire un aggregato, anche quando le licenze degli altri software sono
non-libere o incompatibili con la GPL. L'unica condizione è che non è possibile rilasciare l'aggregato sotto una
licenza che impedisce agli utenti di esercitare i diritti di licenza che ogni singolo programma avrebbe loro concesso.
Dov'è il confine tra due programmi separati, e un programma in due parti? Si tratta di una questione giuridica, che
spetterà ai giudici dirimere. Noi crediamo che un criterio adeguato dipenda sia dal meccanismo della comunicazione
(exec, pipes, rpc, function calls within a shared address space, ecc.) e la semantica della comunicazione (quali tipi di
informazioni sono scambiate).
Se i moduli sono inclusi nello stesso file eseguibile, sono definitivamente combinati in un unico programma. Se i
moduli sono progettati per funzionare collegati insieme in uno spazio di indirizzi condiviso, significa quasi
sicuramente che essi sono uniti in un unico programma.
Al contrario, pipes, sockets e gli argomenti della riga di comando sono meccanismi di comunicazione normalmente
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utilizzati tra due programmi separati. Quindi quando sono utilizzati per la comunicazione, i moduli normalmente
sono programmi separati. Ma se le semantiche della comunicazione sono abbastanza vicine, lo scambio di complesse
strutture dati interne, anche questo potrebbe essere una base per considerare le due parti combinate in un programma
più ampio.
Compatibilità
Un software licenziato sotto altre licenze può
essere combinato con un programma sotto
GPL senza conflitti, almeno finché tale
combinazione non pone ulteriori limitazioni
rispetto a quanto la GPL permette. In aggiunta
ai normali termini della GPL, ci sono
restrizioni e autorizzazioni aggiuntive che si
possono applicare:
1) Se un utente vuole combinare codice
concesso in licenza sotto diverse versioni di
GPL, questo è consentito solo se il codice con
la versione precedente GPL include una
dichiarazione "ogni versione successiva". Ad
esempio, la libreria GNU LibreDWG licenziata
GPLv3 non può essere più utilizzata da
LibreCAD e FreeCAD che sono solo licenziate
GPLLv2.
2) Al codice sotto licenza LGPL è permesso
essere collegato con qualsiasi altro codice al di
la della licenza che il codice possiede, anche se
Guida della compatibilità delle licenze con GPL
la LGPL fa aggiungere ulteriori requisiti per il
lavoro combinato. LGPLv3 e solo-GPLv2 non
possono quindi essere collegate comunemente. Codice sotto licenza LGPLv2.x senza la dicitura "ogni versione
successiva" può essere pubblicato solo se tutto il lavoro combinato è concesso in licenza GPLv2 o GPLv3.
FSF possiede una lista di licenze di software libero compatibili con la GPL con molte delle licenze di software libero
più comuni, come la licenza originale MIT/X, la licenza BSD (nella sua forma 3-clause corrente) e la Licenza
Artistica 2.0.
David A. Wheeler ha sostenuto che gli sviluppatori di software libero/open source utilizzano licenze compatibili solo
GPL, perché fare diversamente rende difficile per gli altri partecipare e contribuire al codice.
Un certo numero di aziende utilizzano la multi-licenza per distribuire una versione GPL e vendere una licenza
proprietaria per le aziende che desiderano combinare il pacchetto con il codice proprietario, utilizzando o meno il
collegamento dinamico.
GNU General Public License
Linus Torvalds, tivoization e la critica alla GPLv3
Linus Torvalds, autore della prima versione del kernel Linux, è stato ad
esempio inizialmente contrario alla licenza GPLv3 per la rigida
determinazione etica delle prime bozze della licenza, da lui ritenuta di
"crociata" contro la tivoization. «Secondo me uno dei motivi per cui
Linux ha avuto tanto successo è la qualità del progetto, non certo
l'atteggiamento di crociata che molti gli vogliono attribuire» ha
dichiarato Linus Torvalds. Infine ha ribaltato la posizione di Richard
Stallman: «non è la GPL ad aver reso famoso GNU/Linux, ma è Linux
ad aver reso "presentabile" la GPL, essendo dannatamente meno
integralista di quello che la FSF vuole». Pur dopo il rilascio della
nuova versione della licenza, Torvalds è rimasto scettico, dichiarando
che Linux non verrà distribuito con licenza GPLv3[5]. Stallman nel
settembre 2007 ha commentato riguardo alla posizione di Torvalds
ritenendola una conseguenza della posizione filosofica che differenzia
in modo decisivo la comunità che promuove il software libero da chi
favorisce l'open source: «Il termine open source è stato promosso nel
1998 da gente che non voleva dire libero o libertà. Associavano quel
Linus Torvalds nel 2002.
termine ad una filosofia che riguarda solo valori di convenienza pratica
[...] Non dico che sbaglino ma non colgono il punto. Se si negano i
valori della libertà e della solidarietà, e si apprezza soltanto software potente ed affidabile, si compie un errore
terribile. [...] Il fatto che Torvalds dica open source invece di software libero dimostra da dove viene. Ho scritto la
GNU GPL per difendere la libertà di tutti gli utenti di tutte le versioni di un programma. Ho sviluppato la versione 3
per farlo meglio e per proteggerla contro nuove minacce [..] Torvalds dice che non persegue questo obiettivo; e
questo è probabilmente il motivo per il quale non apprezza la GPL versione 3. Rispetto il suo diritto di esprimere le
proprie idee, anche se penso che siano folli. Comunque, se non vogliamo perdere la nostra libertà, è meglio non
seguirlo»[6].
Diritti sul testo della licenza
La Free Software Foundation (FSF) detiene i diritti di copyright sul testo della GNU GPL, ma non detiene alcun
diritto sul software da essa coperto.
La GNU GPL non è liberamente modificabile: solo la copia e la distribuzione sono permesse. La FSF permette di
creare nuove licenze basate sulla GNU GPL, a patto che tali licenze non usino lo stesso preambolo senza permesso.
Dato che, solitamente, la nuova licenza non è compatibile con la GNU GPL, la FSF sconsiglia di creare versioni
modificate.
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Utilizzo per il testo e altri supporti
È possibile usare la GPL per documenti di testo invece che per programmi per computer, o più in generale per tutti i
tipi di mezzi di comunicazione, nel caso in cui sia chiaro cosa costituisce il codice sorgente. Per i manuali e libri di
testo, però, la FSF raccomanda la GNU Free Documentation License (GFDL) invece, che è stata creata per questo
scopo.
Se il GPL viene utilizzato per i font, i documenti o le immagini realizzate con tali caratteri potrebbero dover essere
distribuiti sotto i termini della licenza GPL.
Note
[1] RMS lecture at KTH (Sweden), 30 October 1986 (http:/ / www. gnu. org/ philosophy/ stallman-kth. html)(Conferenza di Richard Stallman al
Royal Institute of Technology(Svezia), 30 ottobre 1986), URL visitato il 22 aprile 2012
[2] GNU Bison è un esempio di programma la cui uscita contiene software GPL. Per togliere la copertura GPL all'uscita di Bison, la sua licenza
comprende un'apposita liberatoria.
[3] Brett Smith, A Quick Guide to GPLv3 (http:/ / www. gnu. org/ licenses/ quick-guide-gplv3. html) (Una guida veloce alla GPLv3), GNU
Operating System.
[4] http:/ / eur-lex. europa. eu/ LexUriServ/ LexUriServ. do?uri=CELEX:32001L0029:IT:HTML
[5] Linux non verrà distribuito con licenza GPLv3 (https:/ / lkml. org/ lkml/ 2006/ 1/ 25/ 273), Linux Kernel Mailing List.
[6] Punto Informatico, 13 settembre 2007. Stallman: Torvalds? Non seguitelo. Se avete a cuore le libertà, spiega mr. GNU, il papà di Linux non
fa per voi. Lui dice open source, noi diciamo software libero (http:/ / punto-informatico. it/ 2063232/ PI/ News/
stallman-torvalds-non-seguitelo. aspx)
Voci correlate
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GNU
Copyright
Copyleft
Software libero
Software proprietario
GNU Affero General Public License
Altri progetti
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Wikisource contiene opere originali di o su GNU General Public License
Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri
file su GNU General Public License (http://commons.wikimedia.org/wiki/
GNU_General_Public_License?uselang=it)
Collegamenti esterni
• (EN) Testo originale dell'ultima versione della licenza (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
• (EN) Testi originali delle licenze GNU precedenti (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/old-licenses.
html)
• Testo in italiano della licenza v.2 (http://www.softwarelibero.it/gnudoc/gpl.it.txt) (non ufficiale)
• Testo in italiano della licenza v.3 (http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html) (non ufficiale)
• Le FAQ della GNU GPL in italiano (http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html)
• Violazioni delle licenze GPL, LGPL e GFDL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-violation.it.html)
• (EN) Il Quiz sulla GNU GPL e GNU LGPL (http://www.gnu.org/cgi-bin/license-quiz.cgi)
Portale Diritto
Portale Software libero
Open source
Open source
Open source (termine inglese che significa codice sorgente aperto), in informatica, indica un software i cui autori
(più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte
di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso.
Il fenomeno ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori geograficamente distanti di
coordinarsi e lavorare allo stesso progetto.
Alla filosofia del movimento open source si ispira il movimento open content (contenuti aperti): in questo caso ad
essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un software ma contenuti editoriali quali testi, immagini,
video e musica. Wikipedia è un chiaro esempio dei frutti di questo movimento. Attualmente l'open source tende ad
assumere rilievo filosofico, consistendo di una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo,
che l'open source si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza.
Storia
Negli anni quaranta il problema della condivisione del codice si poneva in termini molto diversi da quelli attuali.
Esistevano pochi computer, costruiti spesso in un unico esemplare e con specifiche hardware molto diverse e non
compatibili. Basti pensare che solo nel 1951 una ditta metterà a listino un modello di computer, il Ferranti Mark 1.
Di conseguenza anche il software che veniva sviluppato caso per caso non poteva essere trasportato su altre
macchine e aveva standard di riferimento a cui attenersi. D'altra parte, le conoscenze di programmazione venivano
liberamente condivise in quanto erano considerate più simili alle conoscenze scientifiche che a quelle industriali.
Verso la fine degli anni cinquanta, e soprattutto negli anni sessanta, è stato possibile riusare lo stesso codice e
distribuirlo anche se in modo oggi ritenuto piuttosto artigianale, ovvero con nastri e schede perforate. Questo
fenomeno diventò evidente soprattutto quando si affermò il vantaggio di usare una stessa porzione di codice, il che
presupponeva di avere macchine uguali e problemi simili.
Fino a tutti gli anni settanta, anche se in misura decrescente, la componente principale e più costosa di un computer
era l'hardware, il quale era comunque inutile in assenza di software. Da ciò la scelta dei produttori di hardware di
vendere il loro prodotto accompagnato da più software possibile e di facilitarne la diffusione, fenomeno che rendeva
più utili le loro macchine e dunque più concorrenziali. Il software, tra l'altro, non poteva avvantaggiare la
concorrenza in quanto funzionava solo su un preciso tipo di computer e non su altri, spesso neanche su quelli dello
stesso produttore. Un altro fattore che favorì lo sviluppo di software condiviso fu la diffusione di linguaggi di
programmazione. Specie in ambito scientifico un programma scritto in Fortran poteva essere scambiato tra diversi
ricercatori. La disponibilità del codice sorgente era indispensabile per apportare le piccole modifiche rese necessarie
dai "dialetti" adottati dalle varie ditte per il linguaggio di programmazione.
Lo sviluppo[1] dei sistemi operativi rese i programmi sempre più portabili, in quanto lo stesso sistema operativo, con
gli stessi compilatori veniva offerto dal produttore sui suoi diversi modelli di hardware. La presenza di sistemi
operativi funzionanti per macchine di differenti produttori hardware ampliava ulteriormente le possibilità di usare lo
stesso codice in modo relativamente indipendente dall'hardware usato. Uno di questi sistemi operativi era Unix,
iniziato nel 1969 come progetto all'interno di un'impresa delle telecomunicazioni, la AT&T. Una famosa causa
antitrust contro la AT&T le vietò di entrare nel settore dell'informatica. Questo fece sì che Unix venisse distribuito
ad un prezzo simbolico a buona parte delle istituzioni universitarie, le quali si ritrovarono ad avere una piattaforma
comune, ma senza alcun supporto da parte del produttore. Si creò spontaneamente una rete di collaborazioni attorno
al codice di questo sistema operativo, coordinata dall'Università di Berkeley, da dove sarebbe poi uscita la versione
BSD di Unix, che diventa da un lato un centro di sviluppo ed innovazione, dall'altro è la base di partenza per
numerosi fork.
100
Open source
La nascita del software proprietario
Considerato che la condivisione del codice è nata insieme all'informatica, piuttosto che di origini dell'Open Source
potrebbe essere più appropriato parlare, invece, di origine del software proprietario, ed esaminare il contesto storico
in cui questa origine ha avuto luogo.
L'utilità principale delle licenze restrittive consiste nella possibilità di rivendere un programma più volte, se
necessario con alcune modifiche purché non rilevanti. Questo presuppone che esistano clienti diversi con esigenze
simili, oltre che l'esistenza di più computer sul quale poter far eseguire il programma. Queste condizioni cominciano
a determinarsi negli anni sessanta, grazie al fatto che esisteva un maggior numero di utilizzatori con esigenze
standardizzabili come lo erano quelle delle organizzazioni economiche nell'area della contabilità, la logistica o delle
statistiche.
L'introduzione dei sistemi operativi rese inoltre possibile l'utilizzo dello stesso programma anche su hardware
differente aumentando così le possibilità di riutilizzo dello stesso codice e dunque l'utilità nell'impedire la
duplicazione non autorizzata dei programmi.
La suddivisione della AT&T in 26 società, le cosiddette Baby Bell, permise alla AT&T di usare logiche prettamente
commerciali nella distribuzione del suo sistema operativo Unix, innalzando notevolmente i costi delle licenze e
impedendo la pratica delle patch. Il 1982 fu anche l'anno della divisione delle diverse versioni commerciali di Unix,
portate avanti dai singoli produttori di hardware. Questi ultimi, effettuando delle piccole modifiche alla propria
versione del sistema operativo, impedirono ai propri utenti l'utilizzo di altri sistemi, facendo in modo che i
programmi scritti per la propria versione di Unix non funzionassero su versioni concorrenti.
Gli anni ottanta: Stallman, la Free Software Foundation e l'innovazione dei PC
Al MIT la sostituzione dei computer fece sì che i programmatori non potessero accedere al sorgente del nuovo driver
di una stampante Xerox per implementarvi una funzionalità gradita in passato: la segnalazione automatica che vi
erano problemi con la carta inceppata. Contemporaneamente, società private cominciarono ad assumere diversi
programmatori del MIT, e si diffuse la pratica di non rendere disponibili i sorgenti dei programmi firmando accordi
di non divulgazione (in inglese: NDA, ovvero Non-Disclosure Agreement).
In questo contesto molti programmatori - fra i quali Richard Stallman che sarebbe diventato il portabandiera del
software libero - si rifiutarono di lavorare per una società privata. Stallman fondò nel 1985 la Free Software
Foundation (FSF), una organizzazione senza fini di lucro per lo sviluppo e la distribuzione di software libero. In
particolare lo sviluppo di un sistema operativo completo, compatibile con UNIX, ma distribuito con una licenza
permissiva, con tutti gli strumenti necessari altrettanto liberi. Si tratta del progetto nato l'anno precedente, ovvero
GNU, acronimo ricorsivo per contemporaneamente collegarsi e distinguersi da UNIX, ovvero "GNU's Not UNIX".
«L'obiettivo principale di GNU era essere software libero. Anche se GNU non avesse avuto alcun vantaggio tecnico
su UNIX, avrebbe avuto sia un vantaggio sociale, permettendo agli utenti di cooperare, sia un vantaggio etico,
rispettando la loro libertà.»
Tale progetto, finanziato dalla FSF, venne pertanto prodotto da programmatori appositamente stipendiati. I principali
contributi vennero da Stallman stesso: il compilatore gcc e l'editor di testo Emacs. Furono sviluppate anche altre
componenti di sistema UNIX, alle quali si sono aggiunte applicazioni per veri e propri giochi. Questi programmi
furono distribuiti per circa 150$ che oltre a coprire i costi di riproduzione garantivano un servizio di supporto al
cliente. L'unica condizione era che tutte le modifiche eventualmente effettuate su tali programmi venissero notificate
agli sviluppatori.
Nacque così la GNU General Public License (GPL), il preambolo del cui manifesto comincia con:
« 'Le licenze per la maggioranza dei programmi hanno lo scopo di togliere all'utente la libertà di condividerlo e di
modificarlo. Al contrario, la GPL è intesa a garantire la libertà di condividere e modificare il free software, al fine di
assicurare che i programmi siano "liberi" per tutti i loro utenti. »
101
Open source
Gli anni ottanta sono caratterizzati da alcuni eventi importanti, tra i quali l'introduzione nel mercato di quello che
verrà chiamato Personal Computer (PC), ovvero un elaboratore con un proprio processore concepito per essere
utilizzato da un solo utente alla volta. Il prodotto di maggior successo, il PC della IBM, si differenziava dai progetti
precedenti in quanto non utilizzava componenti IBM, ma sia per il software che per l'hardware si affidava alla
produzione da parte di terzi. Ciò rese possibile da un lato ad altre imprese di clonare il PC IBM, abbattendone
notevolmente i costi, dall'altro permise a parecchie società di produrre dei software applicativi standard, in
concorrenza gli uni con gli altri, basandosi su un unico sistema operativo, anche se inizialmente i principali
produttori di software erano identificabili con prodotti per specifiche applicazioni.
Il notevole ampliamento del mercato rese possibili economie di scala e si instaurò una sorta di sinergia tra quelli che
sarebbero diventati i principali attori del settore: il produttore dei processori Intel e il produttore del sistema
operativo e di applicativi per ufficio Microsoft. La maggiore potenza dei processori rese possibile lo sviluppo di
programmi più complessi, la maggiore complessità degli applicativi e del sistema operativo richiesero processori più
potenti instaurando in un certo modo un circolo vizioso di aggiornamenti continui.
Sia il sistema operativo che gli applicativi furono subito caratterizzati dall'essere destinati ad utenti con conoscenze
informatiche relativamente scarse e dall'avere licenze d'uso strettamente commerciali, vietando da un lato agli utenti
di farne delle copie, dall'altro agli sviluppatori di vedere o modificare il codice.
Sempre negli anni ottanta vennero introdotte le workstation, ovvero un sistema basato su terminali (i client) e
computer centrali (i server). Si tratta di sistemi derivati concettualmente dai mainframe e basati essenzialmente su
sistemi operativi UNIX proprietari. L'hardware stesso varia sul lato server dai mainframe ai PC, mentre su lato client
vengono impiegati soprattutto i PC. Ciò favorì lo sviluppo di software sia per i client, utilizzati spesso da persone
con scarse conoscenze informatiche, che per i server, il cui funzionamento viene solitamente garantito da personale
informatico particolarmente qualificato.
Gli anni novanta: Internet, Linux e la Open Source Definition
Benché Internet avesse visto la luce già negli anni settanta, è soltanto agli inizi degli anni novanta, con la diffusione
del protocollo HTTP e la nascita dei primi browser, che Internet cominciò ad essere diffuso prima in ambito
accademico e poi in modo sempre più capillare anche tra semplici privati.
All'inizio degli anni novanta, il progetto GNU non aveva ancora raggiunto il suo obiettivo principale, mancando di
completare il kernel del suo sistema operativo (HURD). Per sopperire a tale mancanza, William e Lynne Jolitz
riuscirono ad effettuare il porting di UNIX BSD su piattaforma Intel 386 nel 1991. Purtroppo, negli anni successivi
tale porting si trovò ad affrontare problemi di natura legale USL v. BSDi che ne ritardarono temporaneamente lo
sviluppo.
Nello stesso anno, Linus Torvalds, studente al secondo anno di informatica presso l'Università di Helsinki, decise di
sviluppare un proprio sistema operativo imitando le funzionalità di Unix su un PC con un processore Intel 386. Tale
processore venne scelto per il suo minor costo e per la sua maggiore diffusione rispetto alle piattaforme hardware per
le quali erano disponibili i sistemi operativi Unix. Torvalds era spinto dall'insoddisfazione riguardante alcuni
applicativi di Minix (un sistema Unix-like su piattaforma PC), dal desiderio di approfondire le proprie conoscenze
del processore Intel 386, e dall'entusiasmo per le caratteristiche tecniche di Unix.
Torvalds distribuì il proprio lavoro tramite Internet e ricevette immediatamente un ampio riscontro positivo da parte
di altri programmatori, i quali apportarono nuove funzionalità e contribuirono a correggere errori riscontrati. Nacque
così il kernel Linux, il quale fu subito distribuito con una licenza liberale.
Internet dal canto suo, rende possibile la comunicazione tra persone molto distanti in tempi rapidi e a basso costo.
Inoltre rende possibile la distribuzione di software direttamente dalla rete, riducendo ulteriormente i costi di
duplicazione e le difficoltà a reperire il software stesso. La diffusione dei CD-ROM come supporto privilegiato di
raccolte di software rese possibile il fenomeno delle cosiddette distribuzioni.
102
Open source
Linux può essere considerato come il primo vero progetto "open source" cioè come il primo progetto che faceva
affidamento essenzialmente sulla collaborazione via Internet per progredire; fino ad allora, infatti, anche i progetti di
software libero come Emacs erano stati sviluppati in maniera centralizzata seguendo un progetto prestabilito da un
ristretto numero di persone, in base cioè ai principi 'standard'di ingegneria del software. Si assumeva valida anche
per i progetti open source la 'legge di Brooks', secondo cui "aggiungere sviluppatori a un progetto in corso di
implementazione in realtà rallenta il suo sviluppo", legge che ovviamente non è applicabile a un progetto di sviluppo
open source.
Agli inizi degli anni novanta, l'idea delle licenze liberali era rappresentata soprattutto da Richard Stallman e la sua
FSF, ovvero le licenze liberali per eccellenza erano la GPL e la LGPL che però venivano ritenute "contagiose", in
quanto a partire da un codice licenziato con la GPL qualsiasi ulteriore modifica deve avere la stessa licenza. Le idee
stesse di Stallman venivano viste con sospetto dall'ambiente commerciale statunitense, il che non facilitava la
diffusione del software libero. Per favorire dunque l'idea delle licenze liberali nel mondo degli affari, Bruce Perens,
Eric S. Raymond, Ockman e altri cominciarono nel 1997 a pensare di creare una sorta di lobby a favore di una
ridefinizione ideologica del software libero, evidenziandone cioè i vantaggi pratici per le aziende e coniarono il
termine "Open Source". Ciò anche al fine di evitare l'equivoco dovuto al doppio significato di free nella lingua
inglese, visto che spesso veniva interpretato come "gratuito" invece che come "libero". L'iniziativa venne portata
avanti soprattutto da parte di Raymond che, in occasione della liberalizzazione del codice sorgente di Netscape,
voleva utilizzare un tipo di licenza meno restrittivo per le aziende di quanto fosse il GPL.
La scelta a favore dell'Open Source da parte di alcune importanti imprese del settore come la Netscape, l'IBM, la Sun
Microsystems e l'HP, facilitarono inoltre l'accettazione del movimento Open Source presso l'industria del software,
facendo uscire l'idea della "condivisione del codice" dalla cerchia ristretta nella quale era rimasta relegata fino ad
allora. Venne cioè accettata l'idea che l'open source fosse una metodologia di produzione software efficace,
nonostante nel suo famoso saggio La cattedrale e il bazaar, Eric S. Raymond avesse esplicitamente criticato i
tradizionali metodi di ingegneria del software, metodi che fino a quel momento avevano dato buoni frutti. Va notato
come i primi programmi 'liberi', come il GCC, seguivano ancora il modello a cattedrale; solo successivamente
progetti come EGCS adottarono il modello a bazaar.
Commissioni e audizione alla Commissione Cultura della Camera italiana
L'attività della “Commissione per il software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione”, detta anche
“Commissione Meo”, ha prodotto, nel maggio 2003, la pubblicazione dell'"Indagine conoscitiva sul software open
source" che, accanto ad un quadro generale, contiene interessanti proposte per la diffusione del software open source
nella PA italiana. La più rilevante tra le proposte è che le PP.AA. non devono vietare né penalizzare l'utilizzo di
pacchetti open source: il criterio che deve valere al momento della selezione di una qualsivoglia soluzione software è
quello del “value for money” (rapporto qualità-prezzo).
Queste conclusioni hanno fortemente orientato il legislatore italiano. La prima ricaduta legislativa, esito diretto
dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a codice sorgente aperto, è la cosiddetta “Direttiva Stanca”: il 19
dicembre 2003 l'allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, On. Stanca, adottava la direttiva “Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” il cui contenuto sostanziale veniva
successivamente trasfuso nel D. Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) con l'intenzione di comportare
vantaggi nella scelta dei programmi più efficienti e convenienti, ma anche risparmi derivanti dalla condivisione
conseguente al riuso all'interno delle amministrazioni pubbliche.
I principali contenuti della "Direttiva Stanca” sono i seguenti (in particolare derivanti dagli articoli 3, 4 e 7):
• analisi comparativa delle soluzioni. La direttiva dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano
programmi informatici sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni
disponibili sul mercato, tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze.
103
Open source
• Criteri tecnici di comparazione. Le Pubbliche Amministrazioni nell'acquisto dei programmi informatici devono
privilegiare le soluzioni che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi
informatici della Pubblica Amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e
di segreto.
• Rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria.
• Garantire la disponibilità del codice sorgente per l'ispezione e la tracciabilità da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
• Esportare dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.
Oltre alla Direttiva menzionata, altri sono gli interventi legislativi che considerano l'Open Source come meritevole di
attenzione economica e tecnica come, ad esempio, il già citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 68,
comma 1, lettera d) “Codice dell'amministrazione digitale” e le successive integrazioni e modificazioni (Decreto
Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dell'amministrazione digitale”) e, recentemente, la Legge 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Quest'ultima istituiva un Fondo
di 10 milioni di Euro (comma 892) al fine di sostenere la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, la
cui destinazione prioritaria era rivolta a progetti che "utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto".
Recentemente vi è stata la riproposizione della Commissione Open Source 2007, sempre presieduta dal Prof. Angelo
Raffaele Meo, presso il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione è stata istituita la
Commissione Nazionale per il software Open Source nella PA. Il decreto ministeriale istitutivo della Commissione
(16 maggio 2007), a firma del Ministro Nicolais, ha definito tre obiettivi prioritari:
• un'analisi dello scenario europeo ed italiano del settore;
• la definizione di linee guida operative per supportare le Amministrazioni negli approvvigionamenti di software
open source;
• un'analisi dell'approccio open source per favorire cooperazione applicativa, interoperabilità e riuso.
I lavori della Commissione, presieduta dal prof. Meo, si sono svolti essenzialmente in modalità on-line supportati
dall'Osservatorio OSS del CNIPA. Si sono svolte anche attività di audizione, in particolare la Commissione ha
supportato l'organizzazione del convegno Open Source Open Ideas for Public Administration [2] - OSPA 2008
promosso dall'Associazione Concreta-Mente [3]. Nell'aprile 2008 la Commissione ha prodotto una prima bozza di
Relazione.[4]
Nel 2007 il tema dell'open source è stato portato autorevolmente presso il Parlamento italiano. La commissione
cultura della Camera ha ascoltato, nella forma di una audizione, il prof. Arturo Di Corinto, Richard Stallman e Bruce
Perens[5] in un'audizione ufficiale dalla commissione cultura della Camera dei deputati. Anche il convegno
Condividi la conoscenza (organizzato in più edizioni) ha tentato di allargare la base di adesione del mondo
accademico sull'open source e sull'Open content con l'obiettivo di fare ascoltare la propria voce anche dal mondo
politico.
Modalità di guadagno
Lo sviluppo opensource ha tra le sue caratteristiche quello di essere quasi sempre gratuito, tanto da creare confusione
tra alcuni che credono che opensource e gratuito siano sinonimi. Ci si potrebbe chiedere perché delle persone si
dedichino allo sviluppo di progetti talvolta semplici, talvolta impegnativi e complessi, senza una remunerazione. In
realtà, ci possono essere delle forme di guadagno (non sempre) e si può ricorrere ad una o più strategie per questo
scopo. Nella seguente lista, con "sviluppatore" si può intendere sia uno o più privati, sia un'azienda che crea ed
eventualmente si occupa di migliorare il programma o prodotto software:
1. donazioni: lo sviluppatore dà la possibilità di fare delle donazioni non obbligatorie a chi usa il suo programma,
come ringraziamento o come incoraggiamento per un ulteriore sviluppo
104
Open source
2. servizio di supporto a pagamento: il programma è gratuito ma si paga per avere il supporto dello sviluppatore;
se il supporto prevede donazioni, si può ritenere simile al punto precedente
3. sponsorizzazione: il programma o il sito che lo ospita può contenere il nome o altro tipo di pubblicità ad
un'azienda che supporta economicamente lo sviluppatore; può anche succedere che un'azienda si occupi dello
sviluppo di un programma gratuito e conti sulla pubblicità che riscuoterà da esso per farsi conoscere
4. guadagni grazie alla didattica: se il prodotto creato è particolarmente complesso, spesso si tratta di un linguaggio
di programmazione nuovo o una libreria (o framework ecc.) con scopi particolari per un linguaggio di
programmazione, lo sviluppatore può guadagnare grazie all'organizzazione di corsi di apprendimento del
prodotto, la vendita di libri eccetera. Questo tipo di guadagno può risentire della concorrenza di guide che sono o
saranno pubblicate gratuitamente in rete da parte di utenti, e può dar vita ad una strategia di mercato piuttosto
complessa. Nei casi di librerie (o framework) che vogliono fare concorrenza a prodotti esistenti, si deve
convincere che essi siano efficaci e più facili degli altri prodotti disponibili. Può anche essere che il produttore
metta in rete delle introduzioni all'apprendimento del proprio prodotto che però non coprono tutte le potenzialità
dello stesso. Allo stesso tempo si cerca di creare una comunità di supporto e contemporaneamente un gergo che
l'accomuni. Il gergo può far uso di termini nuovi che rimpiazzano quelli in uso, giustificati con motivazioni
diverse (ad esempio, le funzioni in Java sono chiamate metodi nonostante compiano azioni o restituiscano un
risultato dopo un'elaborazione che in matematica ed informatica sono chiamate funzioni). Talvolta può dar vita ad
una serie di acronimi che rendono quasi criptico il linguaggio (vedasi il framework Spring). In tal modo si riesce a
far diminuire il numero degli autodidatti che imparano in rete, spingendo chi vuole apprendere a comprare libri
per l'apprendimento e le pratiche ottimali da seguire e/o seguire corsi ed allo stesso tempo si crea una comunità di
sviluppatori fedele nel tempo, spesso unita anche da una "filosofia" di programmazione.
Studi e Ricerche
OSPA (Open Studies for Public Administration) è un gruppo di lavoro dell'Associazione Concreta-Mente [3]
orientato a studiare il tema dell'innovazione organizzativa e tecnologica nella Pubblica Amministrazione. Integra
competenze verticali di origine accademica e professionale con l'obiettivo di formulare proposte concrete e
presentarle ai decisori istituzionali nel contesto di eventi pubblici. Il gruppo di lavoro OSPA organizza annualmente
dal 2008 un convegno nel quale sono presentati e discussi con interlocutori di diverse estrazioni i risultati delle
ricerche sull'innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Ad oggi ha coinvolto nelle sue attività: 6 Università e
Centri di Ricerca Nazionali, più di 50 aziende del settore privato, oltre 250 Amministrazioni Pubbliche sia locali che
centrali.
OSPA 2008 [2] è stato il primo momento in Italia di incontro e confronto tra PA, imprese e università sul tema
dell'open source nelle Pubbliche Amministrazioni. L'iniziativa dei convegni OSPA è poi proseguita negli anni
successivi.
A partire dagli spunti raccolti nel corso della prima edizione, il convegno OSPA 2009 è stato dedicato a verificare
l'esistenza di interrelazioni tra cambiamento organizzativo e adozione di soluzioni open in 16 diverse
amministrazioni, e ad approfondirne la natura. I casi di studio esaminati, i risultati della ricerca e le discussioni
attivate sono stati raccolti nel volume Open Source nella Pubblica Amministrazione - OSPA '09 [6], che è anche
possibile scaricare gratuitamente [7].
L'edizione OSPA 2010[7] è stata orientata all'approfondimento verticale su due temi di grande rilevanza per la
promozione e valutazione dell'innovazione nella PA: il Riuso di soluzioni software tra amministrazioni diverse, e il
Total Cost of Ownership, come strumento per supportare le decisioni di adozione. Anche in questo caso, i risultati
delle ricerche presentati al convegno e le riflessioni degli esperti intervenuti sono stati raccolti in un volume, OSPA
10 - Strumenti per l'Innovazione nella PA [8], che si può anche scaricare gratuitamente [9].
105
Open source
Software open source maggiormente diffuso
I software open source attualmente più diffusi sono Firefox, VLC, Gimp, 7-Zip, oltre ad un gran numero di progetti
rivolti non all'utente finale ma ad altri programmatori.[10] Sono inoltre degne di nota le famiglie di sistemi operativi
BSD, GNU, Android e il kernel Linux i cui autori e fautori hanno contribuito in modo fondamentale alla nascita del
movimento. La comunità open source è molto attiva, comprende decine di migliaia di progetti,[11] numero
tendenzialmente in crescita.
Note
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
I sistemi operativi nascono alla fine degli anni Cinquanta. tra i primi si può ricordare lo SHARE Operating System dell'IBM (1959)
http:/ / www. concreta-mente. it/ images/ opensource/ concretamente_ospa08_callforideas_v07-cp. pdf
http:/ / www. concreta-mente. it
Archivio Notizie (http:/ / www. innovazionepa. gov. it/ ministro/ salastampa/ notizie/ 1022. htm)
Rassegna stampa (http:/ / www. dicorinto. it/ wp-content/ uploads/ 2007/ 06/ rassegna-stampa-rep-sw. pdf)
http:/ / www. lulu. com/ product/ a-copertina-morbida/ open-source-nella-pubblica-amministrazione---ospa-09/
6270404?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 3
[7] http:/ / www. lulu. com/ product/ ebook/ open-source-nella-pubblica-amministrazione---ospa-09/
17377833?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 4
[8] http:/ / www. lulu. com/ product/ a-copertina-morbida/ ospa-10---strumenti-per-linnovazione-nella-pa/
18661303?productTrackingContext=search_results/ search_shelf/ center/ 1
[9] http:/ / www. lulu. com/ product/ ebook/ ospa-10---strumenti-per-linnovazione-nella-pa/ 18852634?productTrackingContext=search_results/
search_shelf/ center/ 2
[10] The Open Source Census (http:/ / www. osscensus. org/ packages-rank-public. php)
[11] Freecode directory (cfr. numero di progetti con una licenza approvata da OSI) (http:/ / freecode. com/ )
Bibliografia
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www.copyleft-italia.it/libro (http://www.copyleft-italia.it/libro) (CCpl)
• Mariella Berra, Angelo Raffaele Meo, Informatica solidale. Storia e prospettive del software libero, 2001, Bollati
Boringhieri, ISBN 88-339-1363-5 (copyright)
• Mariella Berra, Angelo Raffaele Meo, Libertà di software, hardware e conoscenza. Informatica solidale 2, 2006,
Bollati Boringhieri, ISBN 88-339-1646-4 (copyright)
• Arturo Di Corinto, Tommaso Tozzi, "Hacktivism. La libertà nelle maglie della rete", 2002, Manifestolibri, ISBN
88-7285-249-8 (copyleft)
• Arturo Di Corinto, Revolution OS II. Software libero, proprietà intellettuale, cultura e politica, Apogeo Editore,
2005 ISBN 88-503-2327-1 (CCpl)
• Giovanna Frigimelica, Andrea Marchitelli, Open source in biblioteca: how to? (http://bollettino.cilea.it/
viewarticle.php?id=786). "Bollettino del CILEA", 114.
• Gruppo di ricerca Ippolita, Open non è free. Comunità digitali tra etica hacker e mercato globale, Eleuthera,
2005, ISBN 88-89490-04-7, (copyleft) (http://ippolita.net/onf)
• Pekka Himanen, L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione, 2001, Feltrinelli, ISBN 88-07-17059-0
(copyright)
• M.Marchesi, G.Concas, G.De Petra, F.Marzano, P.Zanarini (a cura di), "Finalmente libero!" (http://
finalmentelibero.ning.com/), McGraw-Hill, 2007.
• Daniele Medri, Linux Facile, (copyleft) (http://linuxfacile.medri.org)
• Carlo Piana, Simone Aliprandi, Italy (http://ifosslawbook.org/italy/) in Ywein Van den Brande, Shane
Coughlan, Till Jaeger (a cura di), International Free and Open Source Software Law Review, Open Source Press
GmbH, 2011. URL consultato il 15 settembre 2011.
• Revolution OS: Voci dal codice libero, Apogeo Editore, 2003, ISBN 88-503-2154-6 (copyleft)
106
Open source
107
• Paolo Spagnoletti, Tommaso Federici (2011), Exploring the Interplay Between FLOSS Adoption and
Organizational Innovation (http://aisel.aisnet.org/cais/vol29/iss1/15/), Communications of the Association
for Information Systems (CAIS), Vol. 29, Art. 15, pp. 279–298
• Linus Torvalds - David Diamond, Rivoluzionario per caso. Come ho creato Linux (solo per divertirmi), 2001,
Garzanti, ISBN 88-11-73896-2 (copyright)
• Sam Williams, Free as in Freedom. Richard Stallman's crusade for free software, 2002, O'Reilly, ISBN
0-596-00287-4 (copyleft)
• CNIPA (a cura di), Linee guida allo sviluppo di software riusabile multiuso nella Pubblica Amministrazione (i
Quaderni n.38) (http://archivio.cnipa.gov.it/html/docs/cnipa_quad_38_int_a.pdf), Roma, CNIPA, gennaio
2009. URL consultato il 3 maggio 2011.
Voci correlate
•
•
•
•
•
Differenza tra software libero e open source
Hardware open source
Licenza open source
Metodologia agile
Open content
• Open Source Definition
• Software libero
Altri progetti
•
Wikisource contiene opere originali sull'open source
•
Wikiquote contiene citazioni sull'open source
•
Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri
file su open source (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Open_Source?uselang=it)
Collegamenti esterni
• Open source (http://www.dmoz.org/World/Italiano/Computer/Programmazione/Open_Source) in Open
Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www.dmoz.org/public/suggest?cat=World/
Italiano/Computer/Programmazione/Open_Source) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Open source")
• Effetti del brevetto sull'Open Source (http://www.nosoftwarepatents.com/it/m/dangers/linux.html)
• "Riflessioni sull'open source in Svizzera" - Articolo di swissinfo (http://www.swissinfo.ch/ita/
scienza_e_technologia/detail/La_Svizzera_riflette_sull_open_source.html?siteSect=511&sid=8645439&
cKey=1200921748000&ty=st)
• Tutorials in Italiano sui sistemi operativi Open source (http://www.oscene.net/)
• Open Source Software (http://www.myopensource.org/it/)
• (EN) Come gestire un progetto open source (http://www.tldp.org/HOWTO/Software-Proj-Mgmt-HOWTO/
index.html)
• (EN) Open Source Software List (http://www.webi.org)
• (EN) Open Source Web Design (http://www.oswd.org)
Portale Diritto
Portale Informatica
Portale Software libero
Pubblico dominio
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Pubblico dominio
L'espressione pubblico dominio indica in generale il complesso e la globalità dei
beni - ed in particolare delle informazioni - insuscettibili di appropriazione
esclusiva da parte di alcun soggetto pubblico o privato, e che sono invece
disponibili al libero impossessamento ed uso da parte di chiunque.
Intorno al 1860, il Dictionnaire de l'Académie française ne forniva la seguente
definizione:
Uno dei simboli che vengono
utilizzati per denotare opere nel
pubblico dominio.
« Essere nel dominio pubblico, cadere nel dominio pubblico, si dice dell'opere letterarie e dell'altre produzioni dello spirito o
dell'arte, le quali, dopo un certo tempo determinato dalle leggi, cessano d'esser la proprietà degli autori o de' loro eredi. »
[1]
(Dictionnaire de l'Académie française, traduzione letterale di Alessandro Manzoni )
Questa definizione esemplifica efficacemente una concezione giuridica di grande diffusione, per la quale il pubblico
dominio sarebbe individuabile in una condizione antitetica ed antagonista a quella dell'ordinaria, costitutiva e
"naturale" sottomissione di ciascun bene intellettuale alla proprietà, sebbene temporalmente limitata, di taluno
(tipicamente il suo autore) e si comporrebbe di ciò che sia uscito dalla proprietà di singoli e di ciò che non possa mai
entrarvi[2]. Il pubblico dominio non gode infatti di una definizione univoca e "autonoma", che prescinda cioè da
quelle relative al diritto d'autore, ed è ricavabile principalmente per differenza da queste, tanto nei sistemi europei
quanto negli Stati Uniti[3].
Per questa ragione anche i termini di ingresso delle opere nel pubblico dominio sono di fatto ricavati dalla decadenza
delle protezioni assegnate agli eventuali diritti degli autori.
Il concetto giuridico
L'evoluzione del concetto si ebbe, in Europa, a partire dalla fine del XVIII secolo, quando sempre più Paesi
iniziarono ad elaborare norme a tutela dei creatori delle opere d'arte e dell'ingegno; la questione del pubblico
dominio è infatti di rilievo non solo in materia di proprietà letteraria e dunque di diritto d'autore propriamente detto,
ma anche a proposito dei diritti sui disegni e sulle invenzioni (con lo sviluppo della normazione su marchi e
brevetti). Se prima di questa fase la locuzione "pubblico dominio" indicava primariamente ciò che oggi è più
facilmente riconoscibile nella nozione di demanio, cioè complesso dei beni e delle rendite di proprietà spettanti allo
stato, con il progressivo articolarsi delle protezioni garantite dagli ordinamenti ad autori, inventori ed altri creatori di
opere, all'originario significato della locuzione si affiancò perciò quello oggi prevalente.
Alcuni dei passaggi di maggior rilievo in argomento si ebbero come accennato a partire dalla fine del Settecento; in
quel tempo le normative in genere prevedevano tutela per gli autori solo per gli illeciti più gravi e palesi, come il
plagio, e tutte le protezioni tenevano in buona considerazione, insieme a quelli degli autori, i diritti degli stampatori,
antesignani della moderna figura dell'editore[4]. In Italia, tuttavia, già nel 1536 era stata scritta una delle opere
giuridico-letterarie che maggiormente contribuirono in seguito allo sviluppo di norme di simile indirizzo[5], il saggio
De rebus et dispositionibus dubiis[6] (Delle cose e delle disposizioni dubbie) di Alberto Bruno da Asti; questo
giurista[7], con riferimento all'allora già "fiorente" attività di ristampa non autorizzata di opere altrui, suggeriva che
Pubblico dominio
non fosse consentito lucrare con altrui danno[8], sottolineando il rischio che pel timore di abusi e ristampe[9], gli
Scrittori si svogliassero di pubblicare le opere loro ed invocando appositi provvedimenti da parte dell'imperatore o
del papa affinché fosse garantita una giusta remunerazione per le fatiche dell'intelletto[10].
Si cominciava ad investigare sì sulla natura di quel ricettacolo in cui tutto il prodotto intellettuale non protetto
sarebbe andato a defluire, anche se ancora non organicamente col nome di pubblico dominio. Ma della nascente idea
di proprietà letteraria non si parlava ancora in termini giuridici di proprietà (quiritaria o bonitaria che fosse), o
almeno non in termini di generale condivisione, anzi molte furono[11] le confutazioni alla pretesa di una simile
identificabilità dei diritti spettanti all'autore (che come ricordato dal Bruno stesso[12] avevano precedenti in diritto
romano solo nel caso del "premio" ricevuto da Appio per la pubblicazione delle sue opere). Proprio poiché il
pubblico dominio era il luogo che accoglieva quanto non assorbito dai diritti di sfruttamento esclusivo dell'opera
garantiti agli autori, le ipotesi di inquadramento di questi diritti alla stregua di forme di proprietà condizionava, come
del resto ancora oggi, le riflessioni sulla natura giuridica del pubblico dominio. Mentre la dottrina elaborava, in
Inghilterra nel 1557 si accordava alla Stationers' Company (Worshipful Company of Stationers and Newspaper
Makers) un vero e proprio monopolio su tutte le opere, i cui diritti di pubblicazione potevano essere scambiati solo
fra i soci della Compagnia; questa era congegnata in modo da assicurare l'esclusione degli autori dal novero dei soci,
con la conseguenza che l'auto-pubblicazione risultava di fatto impossibile[13]. La compagnia aveva un potere di
normazione settoriale e la sua norma forse più nota è quella dalla quale deriva lo stesso termine copyright: una volta
che uno dei soci avesse dichiarato presso la Compagnia di avere acquisito i diritti su un testo (detto in quel contesto
copy), gli altri soci si sarebbero astenuti dal pubblicarlo lasciando al titolare l'esclusivo "diritto di copia" (copyright);
a tal fine la Compagnia aveva organizzato un registro, lo "entry book of copies" (o Stationers' Company Register)
che faceva fede fra gli editori inglesi. La privativa fu limitata nel 1695, fu poi lo Statute of Anne[14] a modificare la
situazione nel 1709.
Nel Vecchio Continente una parte rilevante dei plagi e delle ristampe abusive si manifestavano nell'illecita
riproduzione di opere di autori principalmente di altri stati[15] (non che mancasse peraltro l'uso di fare "vittime" fra i
connazionali), con all'apice di questa criticità il clamoroso caso delle accuse rivolte a Leibniz di aver plagiato il
lavoro di Newton sull'analisi infinitesimale, un caso che con i séguiti polemici che ebbe divenne un vero e proprio
incidente diplomatico e fu causa di una grave frattura fra gli ambienti scientifici inglesi e continentali. Nelle more
dell'attesa di decisive definizioni dottrinali circa la proprietà letteraria, da un lato i governi fecero intanto ricorso ad
una discreta trattatistica internazionale, a complemento di interventi legislativi interni, per tutelare ciascuno i propri
autori; dall'altro lato, autori illustri anche di scienze non direttamente giuridiche si dedicarono al tema apportandovi
contributi in genere volti al riconoscimento di prerogative autorali. Kant, ad esempio, ne L'illegittimità della
ristampa dei libri[16], del 1795 con sillogismo riaffermava la separazione fra la proprietà della singola copia di
un'opera ed il diritto di effettuarne riproduzioni[17].
Sul piano legislativo, nell'imminenza ed al sorgere del XIX secolo, fiorirono norme e trattati internazionali[18] da
Venezia alla Francia, dalla Prussia alla Gran Bretagna, mentre oltreoceano gli appena indipendenti Stati Uniti già nel
1787 avevano inserito nella loro costituzione la garanzia di tutela del diritto autorale[19].
Malgrado una così grande e partecipata elaborazione sulla tutela dei diritti, non altrettanto spessore ebbe l'indagine
sulla "terra di nessuno" che al copyright residuava. Dal punto di vista del diritto internazionale, il pubblico dominio è
oggi perciò, come in passato, solo quell'insieme di opere d'ingegno e altre conoscenze (opere d'arte, musica, scienze,
invenzioni, ecc.) sulle quali nessuna persona o organizzazione ha un interesse proprietario (tipicamente un
monopolio concesso governativamente come il diritto d'autore o il brevetto). Tali opere e invenzioni sono
considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza restrizioni (se non si
considerano le leggi che riguardano sicurezza, esportazione, ecc.).
Mentre il diritto d'autore venne adunque creato per difendere l'incentivo finanziario di coloro i quali svolgono un
lavoro creativo, e come mezzo per incoraggiare ulteriore lavoro creativo, le opere di pubblico dominio esistono in
quanto tali, e il pubblico ha il diritto di usare e riutilizzare il lavoro creativo di altri senza dover pagare un prezzo
109
Pubblico dominio
economico o sociale.
In assenza di qualche tipo di garanzia di diritto di monopolio, la cosiddetta "proprietà intellettuale", tutte le opere
appartengono al pubblico dominio.
Quando i diritti d'autore o altre protezioni, giungono a termine, l'opera diventa di pubblico dominio.
La gestione del pubblico dominio è nazionale e ciascuno stato determina cosa vi rientri e cosa no. Vi sono tuttavia
tentativi di armonizzazione internazionale delle norme sul diritto d'autore, e per conseguenza del pubblico dominio.
Assenza di protezione legale
Le opere d'ingegno rientrano nel pubblico dominio quando non esiste nessuna legge che stabilisce dei diritti di
proprietà, o quando l'oggetto in questione è specificatamente escluso da tali diritti dalle leggi vigenti. Ad esempio, la
maggior parte delle formule matematiche non è soggetta a diritti d'autore o brevetti nella larga parte dei casi (anche
se la loro applicazione in forma di programmi per computer può essere brevettata). Analogamente, opere che furono
create molto prima che tali leggi venissero promulgate, fanno parte del pubblico dominio, come i lavori di William
Shakespeare e Ludwig van Beethoven, le invenzioni di Archimede o le opere di Alessandro Manzoni.
Decadenza
Molti dei diritti d'autore e dei brevetti hanno una scadenza determinata. Quando tale scadenza arriva, l'opera ricade
nel pubblico dominio.
Nella maggior parte delle nazioni, il brevetto scade 20 anni dopo che è stato depositato. Un marchio di fabbrica
scade subito dopo essere divenuto un termine generico. I diritti d'autore sono molto più complessi; generalmente essi
giungono a scadenza in tutte le nazioni quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
• l'opera è stata creata e pubblicata per la prima volta prima del 1º gennaio 1924, o come minimo 95 anni prima del
1º gennaio dell'anno corrente; vale la data più recente tra le due;
• l'autore o l'ultimo degli autori, è morto almeno 70 anni prima del 1º gennaio dell'anno corrente;
• nessuno dei firmatari della Convenzione di Berna ha passato un diritto d'autore perpetuo sull'opera;
• né gli Stati Uniti e né l'Unione europea hanno accettato l'estensione dei termini sul diritto d'autore da quando
queste condizioni sono state aggiornate (questa deve essere una condizione perché i numeri esatti nelle altre
condizioni dipendono dallo stato della legge "in ogni dato momento").
Queste condizioni sono basate sull'intersezione tra le leggi sui diritti d'autore degli Stati Uniti e dell'Unione Europea,
che sono riconosciute dalla maggior parte degli altri firmatari della Convenzione di Berna. Si noti che i termini di
estensione nella tradizione statunitense non ripristinano l'opera a pubblico dominio (da cui la data del 1924), mentre
nella tradizione europea questo avviene perché la "direttiva sull'armonizzazione dei termini di protezione del diritto
d'autore" si basa sui termini in vigore in Germania, che sono già stati estesi alla vita dell'autore più 70 anni.
Esistono comunque delle eccezioni rilevanti, in particolare in Messico i diritti d'autore giungono a scadenza dopo
100 anni, in Colombia dopo 80 anni ed in Guatemala e Samoa dopo 75 anni. Questi ultimi due paesi, comunque,
applicano la regola del termine minore, a differenza dei primi due.
Esempi di invenzioni il cui brevetto è scaduto comprendono le invenzioni di Thomas Edison. Esempi di opere i cui
diritti d'autore sono scaduti comprendono i lavori di Carlo Collodi e la maggior parte dei lavori di Mark Twain.
110
Pubblico dominio
Diniego di interesse
Un autore o inventore può esplicitamente declinare qualsiasi interesse proprietario sull'opera, assegnandola al
pubblico dominio. Poiché il diritto d'autore si applica automaticamente a tutte le opere, l'autore deve fare una
dichiarazione esplicita.
In ambito industriale invece la cessione al pubblico dominio può essere anche implicita, e pubblicare i dettagli di
un'invenzione prima di richiederne il brevetto può porre l'invenzione nel pubblico dominio. Ad esempio, una volta
che un giornale pubblica una formula matematica, essa non può più essere usata come base per la pretesa di
violazione di un brevetto software. Esiste un'eccezione a questo (negli Stati Uniti, non in Europa): un inventore può
fare richiesta di brevetto di un'opera fino a un anno dopo alla pubblicazione (ma non, ovviamente, se qualcun altro
l'ha pubblicata prima).
Ineleggibilità
Le leggi, pressoché in tutti i paesi, rendono alcuni tipi di opera, o invenzione, ineleggibili per il monopolio; tali opere
entrano immediatamente nel pubblico dominio al momento della pubblicazione. Ad esempio, la legge statunitense
sul diritto d'autore rilascia tutte le opere create dal governo nel dominio pubblico.
Licenze
Si noti che ci sono molti lavori che non sono parte del pubblico dominio, ma per i quali il proprietario ha deciso di
non avvalersi pienamente dei diritti d'autore, o di garantire parte di questi diritti al pubblico.
Nel caso del software, questo viene chiamato software libero o software open source, come ad esempio quello
rilasciato dalla Free Software Foundation, che è pienamente coperto da copyright, ma rilasciato al pubblico, per la
maggior parte degli utilizzi, sotto un tipo di licenza di tipo "copyleft", che vieta solo la ridistribuzione proprietaria. Si
veda anche Wikipedia, che fa più o meno la stessa cosa con i suoi contenuti sotto la CC BY-SA (e, salvo eccezioni,
anche GNU Free Documentation License).
Similmente esistono licenze per altri tipi di contenuti, anche in questo caso denominati Contenuto libero o contenuto
open. A volte tali opere vengono erroneamente indicate come di "pubblico dominio" nel linguaggio colloquiale.
Il pubblico dominio nei singoli paesi
Basi del diritto d'autore canadese
A grandi linee, in Canada il diritto d'autore persiste per 50 anni dopo la morte del compositore o curatore (ove
presente).
La pubblicazione come tale non costituisce diritto d'autore, per cui ogni ristampa non riveduta di un'opera di
pubblico dominio è a sua volta di pubblico dominio. Nel caso di revisioni significative anonime, la legge canadese
sul diritto d'autore prevede la protezione per 50 anni dopo la pubblicazione, che però si prolunga a 50 anni oltre la
morte del curatore delle revisioni qualora esso diventa pubblicamente noto.[20]. La data di pubblicazione può essere
essenziale anche per determinare lo stato di pubblico dominio negli Stati Uniti (v. Copyright statunitense per opere
pre-1923).
Elenco non esaustivo per determinare se una revisione, in campo musicale, è significativa:
• significative: trascrizioni/arrangiamenti, esecuzione di bassi numerati.
• non significative: trasposizioni, correzioni di errori, traduzione di notazioni di dinamica comuni e nomi di
strumenti.
• ambigue: aggiunta di diteggiature, articolazioni o segni di dinamica.
111
Pubblico dominio
112
In molti paesi ci sono delle eccezioni per edizioni scientifiche, comprese le edizioni critiche (in particolare
Bärenreiter) ed edizioni urtext. Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla sezione Eccezioni.
Solo le opere che sono state inizialmente pubblicate in paesi membri dell'OMC (inglese WTO) o della Convenzione
di Berna sono soggette al diritto d'autore in Canada. Comunque nella maggior parte dei casi questo si applica
retroattivamente, tranne se l'opera era già nel pubblico dominio nel paese d'origine (cioè il paese in cui fu
inizialmente pubblicata) quando la convenzione fu sottoscritta.
Alcune opere sono di pubblico dominio negli Stati Uniti, ma non ancora in Canada o altri paesi. Questo è dovuto al
fatto che negli Stati Uniti i termini si calcolano a partire dalla data di pubblicazione per tutte le opere pubblicate
prima del 1978. Se un'opera fu pubblicata prima del 1923 (vedasi Pre-1923 copyright law), oppure pubblicata tra il
1923 e il 1963 senza successivo rinnovamento del copyright (vedasi 1923-1963 copyright law), è quasi certamente di
pubblico dominio negli Stati Uniti. Tali file sono collocati sul server statunitense di IMSLP.
La durata totale del diritto d'autore (cioè la durata prima che entri nel pubblico dominio) di un determinato spartito è
uguale alla durata più lunga dei termini dati alle tre parti interessate, ovvero compositore, editore, e curatore ove
presente. Per esempio, l'edizione Urtext delle sonate di Beethoven, della Henle del 1975, è coperta dal diritto
d'autore (è stata curata da un curatore la cui opera non è ancora di pubblico dominio, e in più anche la tipografia
iniziale di questa edizione è coperta dal diritto d'autore). Una pubblicazione della Dover del 1995 d'altro canto,
essendo solamente una ristampa di un'edizione antica, è di pubblico dominio (ad esclusione della copertina e
qualsiasi materiale aggiunto dalla Dover; la mera ristampa di edizioni di pubblico dominio non comporta diritto
d'autore). Lo stato del diritto d'autore si trova solitamente in basso alla prima pagina di uno spartito. La data di
pubblicazione è estremamente importante per determinare il diritto d'autore statunitense di opere pubblicate prima
del 1978.
Le seguenti tabelle danno una visione d'insieme della situazione del diritto d'autore. Sono indicate solo le condizioni
perché un'opera sia di pubblico dominio in Canada e altri paesi in cui il termine scade 50 anni dopo la morte
dell'autore, negli Stati Uniti, e nell'Unione Europea, Russia, e altri paesi dove il termine scade 70 anni dopo la morte
dell'autore. Le tabelle riflettono la situazione nel 2013. I limiti 1943 e 1962 cambiano di anno in anno. Il termine
"autore" si riferisce al compositore, orchestratore, arrangiatore, o curatore.
Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicata prima
del 1923
Morte dell'autore
<1943
Canada,
paesi "vita+50"
pubblico dominio (vita+50)
1943-1962
>1962
Stati Uniti
UE, Russia,
paesi "vita+70"
pubblico dominio (vita+70)
pubblico dominio
†
(nessuna eccezione per tutte le intenzioni e scopi )
protetto da copyright
protetto da copyright
† Certe opere straniere pubblicate dopo il 1909 potrebbero essere protette negli stati occidentali degli Stati Uniti sotto la giurisdizione del
9th US Circuit Court of Appeals.
Diritto d'autore per la composizione e la pubblicazione se l'autore è noto, pubblicazione
dopo il 1923
Pubblico dominio
Morte dell'autore
<1943
113
Canada,
paesi "vita+50"
pubblico dominio (vita+50)
1943-1962
>1962
protetto da copyright
Stati Uniti
UE, Russia,
paesi "vita+70"
pubblico dominio (vita+70)
protetto da copyright
‡
tranne se viene fornita prova di non-renewal and NIE status
protetto da copyright
tranne se viene fornita prova di non-renewal and NIE status‡
protetto da copyright
‡ La prova di non-renewal and NIE status si applica solo ad opere pubblicate 1923-1963. Tutte le opere pubblicate dopo il 1963 hanno il
copyright rinnovato automaticamente e sono protette per 95 anni dopo la prima pubblicazione.
Diritto d'autore aziendale per la pubblicazione, nessun autore identificato
Anno di
pubblicazione
< 1923
1923-1962
> 1962
Canada,
paesi "vita+50"
Stati Uniti
UE, Russia,
paesi
"vita+70"
pubblico dominio
(pubblicazione+50)
pubblico dominio
?
coperto da copyright (pub.+95), tranne se di pubblico dominio nel paese
della prima pubblicazione
?
coperto da copyright
?
Eccezioni
Regola del periodo più breve (Berne Rule of the Shorter Term)
Questa regola appare come art. 9(2) del Canadian Copyright Act. Questa regola sostanzialmente dice che se un'opera
è di pubblico dominio nel paese d'origine, è anche di pubblico dominio in Canada. Questa regola è stata adottata
anche da molti altri paesi, in particolare l'UE.
Germania
Come dall'articolo 170[21] dell'Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore) tedesco, le edizioni scientifiche,
ovvero edizioni prodotte come risultato di un'analisi scientifica (cioè edizioni scientifiche o critiche e urtext), hanno
una durata del diritto d'autore di soli 25 anni dopo la pubblicazione, per cui tutte le edizioni scientifiche pubblicate
più di 25 anni fa sono di pubblico dominio in Germania, e quindi anche in Canada per la regola del periodo più
breve. Questo riguarderebbe parecchie (se non tutte) pubblicazioni della Bärenreiter pubblicate più di 25 anni fa.
Comunque, arrangiamenti, trascrizioni ed orchestrazioni paiono godere del periodo intero di protezione di vita + 70
anni.
Pubblico dominio
114
Russia
Versioni tipografiche del periodo dell'URSS sembrano non essere protette dal diritto d'autore russo. In particolare, le
pubblicazioni Muzika paiono essere nel pubblico dominio, dato che vengono ristampate da molte case di ristampa
occidentali. Il che pare sensato, in quanto Muzika era di proprietà del governo, e quindi se non altro non esiste più un
detentore dei diritti d'autore.
Italia
In Italia le edizioni critiche, cioè quelle che con rigore filologico ed in genere ampio apparato critico delle varianti,
ricostruiscono il testo originario, di opere in Pubblico Dominio hanno un riconoscimento della durata di 20 anni. Il
semplice testo critico, cioè la versione del testo ricostruita dall'editore escluse note o apparati, di opere in pubblico
dominio è però subito disponibile in pubblico dominio.
Copyright statunitense per opere pre-1923
Attualmente,[22] ogni opera pubblicata prima del 1923 è di pubblico dominio negli Stati Uniti, indipendentemente
dal paese in cui è stata pubblicata inizialmente.[23][24]
Copyright statunitense per opere pubblicate 1923-1963
Negli Stati Uniti, opere di autori e possessori statunitensi pubblicate 1923-1963 sono nel pubblico dominio "se il
copyright non è stato rinnovato" o "se l'opera è stata pubblicata senza un adeguato avviso di copyright". Attualmente,
l'unico modo di accertare lo stato di rinnovamento è una ricerca formale tra le voci del US Copyright Office. Opere
straniere che erano precedentemente di pubblico dominio sono state rimesse sotto copyright con le clausole degli
emendamenti GATT/TRIPS (in vigore dal 1º gennaio 1996) a condizione che l'opera non fosse già di pubblico
dominio nel paese d'origine.[25]
Giorno del pubblico dominio
Per approfondire, vedi Giorno del pubblico dominio.
Di solito il primo di ogni anno alcune opere diventano di dominio pubblico (quindi l'autore perde tutti i diritti sulla
sua opera). Questo giorno, non è una celebrazione ufficialmente riconosciuta, ed in alcune nazioni, a causa delle
restrittive condizioni del copyright e delle leggi locali, non è ancora presente, ad esempio negli Stati Uniti si inizierà
ad assistere all'ingresso nel pubblico dominio di alcune opere a partire dal 2019[26][27], in Australia addirittura nel
2026[28]. Tuttavia dal 2004 circa si iniziò a tener conto di questo evento, promosso anche da Creative Commons. Il
1º gennaio 2012 comunque si sono tenute celebrazioni in molte parti del mondo, in Italia (Torino, Roma e Grosseto),
Polonia (Varsavia), Svizzera (Zurigo), Israele (Haifa) e Macedonia.[29]
Note
[1] Alessandro Manzoni, Memorie intorno a una questione di così detta proprietà letteraria, in (a cura di Carlo Cattaneo) Il Politecnico repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale, fascicolo n. 67, Editori del Politecnico, Milano, 1862
Si tratta di una lettera scritta da Manzoni al senatore Girolamo Boccardo, che aveva a sua volta in precedenza scritto in favore dello scrittore
milanese a proposito della causa che aveva intentato contro l'editore francese Felice Le Monnier. Il "signor Le Monnier", trasferitosi nel
Granducato di Toscana, aveva infatti pubblicato nel 1845 e senza consenso del Manzoni una versione de I promessi sposi del 1832,
antecedente quindi al trattato del 1840 che proteggeva la proprietà letteraria. Manzoni vinse la causa (dettagli).
Resta interessate notare che anche la traduzione di un'opera o parte di essa è generalmente compresa fra i diritti tutelati dalle norme sul diritto
d'autore e che nella pubblicazione di questa lettera aperta, malgrado contenga una originale difesa del diritto di citazione, non sono menzionate
autorizzazioni da parte del titolare dei diritti originari (l UNIQ-nowiki-0-a14077ec025e8f55-QINU Académie).
[2] Si veda ad esempio David Bollier, Why the Public Domain Matters - The Endangered Wellspring of Creativity, Commerce and Democracy
(http:/ / www. newamerica. net/ files/ archive/ Pub_File_867_1. pdf), New America Foundation & Public Knowledge, 2002:
Pubblico dominio
«Tradizionalmente, il pubblico dominio è stato visto come una raccolta piuttosto statica di opere i cui copyright e brevetti sono scaduti o a cui
non erano applicabili sin dall’inizio, come gli atti ufficiali e le teorie scientifiche. Si compone, inoltre, degli aspetti della nostra cultura comune
che non possono essere protetti legalmente, come trame, titoli, argomenti e fatti» (traduzione a cura di Chiara Turolla).
[3] Jessica Litman, (Jessica Litman, The Public Domain, Emory Law Journal, 1990), riferendosi al 1976, quando in USA fu approvato il
Copyright Act, nel 1990 scriveva: «questo miscuglio di materia non tutelabile non trovava una definizione omnicomprensiva allora e continua
a non averla a tutt'oggi.»
[4] La stampa a caratteri mobili, l'invenzione che rese imperitura la memoria di Johann Gutenberg era del 1456.
[5] Sul ruolo di questo saggio a tali effetti, diverse fonti; ad esempio Giuseppe Panattoni, Lorenzo Panattoni, Memoria sulla riproduzione dei
Promessi sposi del c. Alessandro Manzoni fatta in Firenze nel 1845 dal sig. F. Le Monnier: Repliche giuridiche e Rettificazione alla difesa del
Tipografo ricorrente avanti la C. di Cassazione della Toscana, Tipografia Barbèra, Firenze, 1861
[6] Alberto Bruno da Asti, De rebus et dispositionibus dubiis, Tipografia Francesco Baroni, 20 agosto 1536, Asti
[7] Alberto Bruno da Asti (nato in realtà a Castellinaldo nel 1477), signore di Ferrere, fu discepolo di Jacopino di San Giorgio e nel 1541 divenne
Avvocato Fiscale Generale di Savoia, del cui Ducato fu anche senatore a Milano. Prolifico saggista in materia di diritto costituzionale, si
occupò anche di studi riguardanti la monetazione ed il signoraggio. Morì nel 1551.
[8] Taluni autori successivi, come Lodovico Bosellini (Lodovico Bosellini, Della proprietà letteraria e di uno scritto del signor Laboulaye
intorno alla medesima, in La Temi - Giornale di legislazione e di giurisprudenza, Volume VI, Tipografia Barbèra, Firenze, 1857), hanno
riferito questo richiamo al principio romanistico riassunto nel broccardo "nemo locupletari debet cum aliena iactura"
[9] Il termine "ristampa", sino all'Ottocento, è stato frequentemente utilizzato a sé, ma con sottinteso riferimento al significato di "ristampa non
autorizzata o comunque abusiva".
[10] Fonte di diverso segno, ma coincidente con quella di Panattoni sul punto dell'influenza avuta da quest'opera, la lettura datane da Bosellini
(op. cit.)
[11] Sebbene principalmente nei secoli successivi.
[12] Alberto Bruno, op.cit.
[13] John Feather, The Book Trade in Politics: The Making of the Copyright Act of 1710, Publishing History, 1980
[14] Copyright Act 1709 8 Anne c.19 - "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or
purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned
[15] Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la Francia culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa
saggistica originata dal cennato caso Manzoni-Le Monnier.
[16] Immanuel Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri (Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks), 1795
[17] Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una cosa (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di
proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto
personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario
della copia, anche perché essendo un diritto personale, non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.
[18] Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità
[19] Constitution of the United States of America (http:/ / en. wikisource. org/ wiki/ Constitution_of_the_United_States_of_America), Articolo 1,
sezione 8, comma 8: To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive
Right to their respective Writings and Discoveries
[20] A causa di questa incertezza, l'uso di questa clausola viene sconsigliato dagli esperti
[21] articolo 70 (http:/ / www. iuscomp. org/ gla/ statutes/ UrhG. htm#70)
[22] Viene segnalata, tuttavia una sentenza difforme del US 9th Circuit Court of Appeals che riguarda solo gli stati occidentali,
[23] Fonte: Cornell University's copyright center (http:/ / www. copyright. cornell. edu/ training/ Hirtle_Public_Domain. htm) (ingl.), ma ne
esistono anche altre.
[24] Per la transazione tra Google e le società degli autori e quelle degli editori statunitensi confronta Testo transazione (http:/ / www.
googlebooksettlement. com/ r/ view_settlement_agreement) Allegato E
[25] Le voci dal 1978 si trovano nel sito del US copyright office (http:/ / www. copyright. gov/ records/ ). Quelle del 1950-1977 sono indicizzate
dal Project Gutenberg (http:/ / www. gutenberg. org/ etext/ 11800).
[26] Non c'è il giorno del Pubblico Dominio negli USA nel 2010 (http:/ / arstechnica. com/ tech-policy/ news/ 2010/ 01/
nothing-to-celebrate-on-public-domain-day-2010-in-the-us. ars)
[27] Niente entrerà nel pubblico dominio negli USA fino al 2019 (http:/ / www. law. duke. edu/ cspd/ publicdomainday)
[28] Non ci sarà un giorno del pubblico dominio in Australia fino al 2026 (http:/ / gutenberg. net. au/ newsletters/ 200902-newsletter. html)
[29] Il giorno del pubblico dominio (traduzione italiana) (http:/ / www. publicdomainday. org/ 2012-it)
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Pubblico dominio
Voci correlate
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Proprietà intellettuale
Public Domain Enhancement Act
Rinuncia ai diritti d'autore
Software libero
Software proprietario
Collegamenti esterni
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Manifesto del Pubblico Dominio (http://www.publicdomainmanifesto.org/)
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116
Software proprietario
Software proprietario
Il software proprietario, chiamato anche privato, non libero, o closed source, è un software la cui licenza
consente al beneficiario il suo utilizzo sotto particolari condizioni ed impedendone altre come la modifica, la
condivisione, lo studio, la ridistribuzione o l'ingegneria inversa. Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di
sfruttamento economico, cioè l'autore o – in caso di cessione dei diritti patrimoniali – il cessionario dei diritti in
questione, tramite mezzi primariamente giuridici, come limitazioni nel contratto di licenza al regime di circolazione
dei sorgenti o brevetti, nei paesi nei quali sono consentiti. Le modalità di limitazione sono spesso anche di natura
tecnica, quando, ad esempio il software è pubblicato soltanto in codice binario tenendone segreto il codice sorgente.
Questa semplice pratica rende infatti lo studio e la modifica tecnicamente infattibile: utilizzando disassemblatori
sono necessarie elevate capacità informatiche e notevoli sforzi per ottenere informazioni o effettuare modifiche
anche solo di minima entità.
Terminologia
Il termine "proprietario" è un barbarismo ormai comunemente utilizzato per tradurre con un calco semantico la voce
inglese "proprietary software", che significa "software di proprietà esclusiva"[1]. Il software infatti non è il
"proprietario", ma piuttosto l'oggetto che è esclusivamente posseduto.
Il termine inglese viene utilizzato dalla Free Software Foundation
(FSF) per descrivere il software che non è libero o che lo è
Logo della Free Software Foundation
parzialmente, anche se tecnicamente il termine si riferisce a qualunque
software che sia controllato da un proprietario, e quindi esso potrebbe
essere applicato ad ogni software che non sia di pubblico dominio. La FSF, però, usa il termine per evidenziare il
contrasto presente, secondo i sostenitori del software libero, tra le finalità delle due tipologie di software: il software
proprietario è sviluppato per il proprietario, il software libero è sviluppato per la libertà degli utenti.
La Open Source Initiative (OSI) preferisce invece usare l'espressione "software a sorgente chiuso", tradotto da
"closed source software", per contrasto a open source. In tal modo il termine mette l'accento sulla sola questione di
accessibilità del codice sorgente, che per la OSI è primaria.
Rapporti con il software non proprietario
Alcuni pacchetti software liberi sono disponibili anche con termini di software proprietario, come per esempio
MySQL e SSH. I possessori del copyright originale di un determinato software libero, anche se rilasciato con
copyleft, possono utilizzare una doppia licenza per far sì che sia loro sia gli altri possano ridistribuirne versioni
proprietarie. Il software libero senza copyleft, o software libero "con licenza permissiva", permette a chiunque di
creare delle versioni proprietarie da ridistribuire.
Sia il software proprietario che il software libero si avvalgono delle regole poste a tutela del diritto d'autore anche se
gli obiettivi sono radicalmente diversi. Infatti il software proprietario si avvale delle suddette regole al fine di
sfruttare economicamente i programmi per elaboratore e per definirlo come proprietario; Il Software libero invece
persegue finalità diverse, infatti il ricorso al diritto d'autore viene effettuato allo scopo di rendere effettivamente
libero il programma, in alcuni casi anche al fine di evitare che terze parti possano deprivare gli utenti delle libertà
concesse dall'autore originario del software. In entrambe le categorie definite, la distribuzione e la circolazione del
software avviene per mezzo delle licenze d'uso.
117
Software proprietario
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Il codice sorgente
Il codice sorgente di un software proprietario solitamente non viene diffuso e viene ritenuto un segreto commerciale.
Alcuni software proprietari, invece, vengono rilasciati con il codice sorgente o danno la possibilità di osservarlo
secondo determinate condizioni. In questi casi gli utenti sono liberi di usare ed anche studiare e modificare il
software, ma sono vincolati da licenze o accordi di non divulgazione (NDA: Non-Disclosure Agreement) per la
ridistribuzione delle modifiche o anche per la semplice condivisione del software.
Alcuni esempi sono le versioni proprietarie di SSH, PINE e l'iniziativa "shared source" della Microsoft, che consente
a pagamento (ma gratuitamente per le pubbliche amministrazioni) di avere accesso ai sorgenti.
Altre definizioni
Il software proprietario disponibile gratuitamente viene chiamato "freeware". Il software shareware è invece
disponibile gratuitamente ma solo per un periodo di prova. Il software proprietario con un copyright che non viene
più esercitato e che viene usato illegalmente dagli utenti viene chiamato "abandonware" e può includere o meno il
codice sorgente. In altri casi il software abandonware è stato messo nel pubblico dominio dallo stesso autore o
possessore del copyright ed in questi casi, se il software include il codice sorgente, è software libero, non software
proprietario.
Esempi di software proprietario
Alcuni esempi di software proprietario sono: iTunes, Microsoft Office, RealPlayer, Winzip, Adobe Photoshop, e
alcuni diffusi sistemi operativi: Microsoft Windows, Mac OS X.
Note
[1] WordReference.com (http:/ / www. wordreference. com/ enit/ proprietary)
Voci correlate
•
•
•
•
Software libero
Copyright
Licenza (informatica)
Brevetto software
Portale Diritto
Portale Informatica
Linux
119
Linux
Linux (/ˈlinuks/, pronuncia inglese [ˈlɪnʊks][1]) è una famiglia di
sistemi operativi di tipo Unix-like, rilasciati sotto varie possibili
distribuzioni, aventi la caratteristica comune di utilizzare come nucleo
il kernel Linux.
L' ultima versione stabile del kernel Linux è la 3.15.1 rilasciata il 16
Giugno 2014; il suo sviluppo è sostenuto dalla Linux Foundation,
un'associazione senza fini di lucro nata nel 2007 dalla fusione di Free
Standards Group e Open Source Development Labs.
Grazie alla portabilità del kernel Linux sono stati sviluppati sistemi
operativi Linux per un'ampia gamma di dispositivi:
• personal computer
• cellulari
• tablet computer e console
• mainframe
• supercomputer
Tux, la mascotte del kernel Linux, nata mediante
uno scambio di e-mail in una mailing list
pubblica.
ed esistono sistemi Linux installabili anche come server, router e
sistemi embedded.[2]
Oggi molte società importanti nel campo dell'informatica come IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Red Hat,
Canonical e Novell hanno infatti sviluppato e pubblicato, e continuano a farlo, sistemi Linux.
Storia
La nascita
Il kernel Linux vede la luce nell'agosto 1991 grazie al giovane studente
finlandese Linus Torvalds che, appassionato di programmazione, era
insoddisfatto del sistema operativo Minix (sistema operativo unix-like
destinato alla didattica, scritto da Andrew Tanenbaum, professore
ordinario di Sistemi di rete all'università di Amsterdam), poiché
supportava male la nuova architettura i386 a 32 bit, all'epoca tanto
economica e popolare. Così Torvalds decise di creare un kernel unix
con lo scopo di divertirsi e studiare il funzionamento del suo nuovo
computer, che era appunto uno 80386.
Inizialmente, Linux (il sistema operativo basato sul kernel
programmato da Torvalds) per girare utilizzava, oltre al kernel di
Torvalds, l'userspace di Minix. Successivamente, Linus decise di
rendere il sistema indipendente da Minix, anche perché non ne gradiva
la licenza che lo rendeva liberamente utilizzabile solo a fini didattici e
decise, quindi, di sostituire quella parte del sistema operativo col
software del progetto GNU. Per fare ciò, Torvalds doveva cambiare
licenza e adottare la GPL, che tra l'altro considerava buona per il suo
sistema operativo a prescindere dal software GNU stesso. E così la
licenza cambiò in GPL.
Linus Torvalds
Linux
120
Linux, all'inizio, era un semplice emulatore di terminale scritto in C e assembly, e non aveva bisogno di appoggiarsi
a un sistema operativo. L'emulatore di terminale avviava e gestiva due thread: uno per mandare segnali alla porta
seriale, uno per riceverli; quando poi Linus ebbe bisogno di leggere e scrivere file su disco, questo emulatore fu
esteso in modo che potesse gestire un file system. Lentamente, questo programma si trasformò in un intero kernel in
grado di gestire un sistema operativo e Linus iniziò a documentarsi sulle specifiche POSIX, chiedendo assistenza sul
newsgroup. La prima versione del kernel Linux, la 0.01, fu pubblicata su Internet il 17 settembre 1991 e la seconda
nell'ottobre dello stesso anno.
Torvalds preferiva chiamare Freax il kernel a cui stava lavorando ma Ari Lemmke, assistente alla Helsinki
University of Technology che gli aveva offerto lo spazio FTP per il progetto (ftp.funet.fi), preferì assegnare alla
subdirectory dedicata il nome alternativo di lavorazione Linux.
Sin dalla versione 0.01 si poteva compilare e far partire la shell GNU Bash. Fino alla versione 0.10 era richiesto un
computer con Minix per configurare, compilare e installare Linux perché quest'ultimo usava il filesystem del sistema
sul quale si appoggiava; dalla versione 0.11 poteva essere compilato da Linux stesso. Presto i sistemi Linux
superarono Minix in termini di funzionalità: Torvalds ed altri sviluppatori della prima ora di Linux adattarono il loro
kernel perché funzionasse con i componenti GNU ed i programmi in user-space per creare un sistema operativo
completo, pienamente funzionante e libero.
Il rapporto con la rete
Nella primavera del 1992 l'hacker Orest Zborowski riuscì a rendere
eseguibile il server X sulla versione 0.12 di Linux. Per far ciò, Orest
dovette implementare tutta la struttura degli Unix Domain Socket
indispensabili a X Window e quindi un primo livello socket sul quale
venne poi costruita tutta l'infrastruttura di rete di Linux.
In realtà, il tutto era imbastito in maniera un po' caotica e non era ben
integrato all'interno del kernel, ma Linus accettò comunque la patch
perché con essa era possibile sia utilizzare X, sia utilizzare tale
infrastruttura per dotare Linux di uno stack di rete.
Richard Stallman
Entusiasta della novità, Linus rilasciò, dopo la versione 0.13, la
versione 0.95, senza pensare a tutti i problemi di sicurezza che la rete avrebbe comportato. Per rimediare alla
leggerezza, nei due anni che trascorsero dalla 0.95 alla 1.0, Linus dovette utilizzare sia un ulteriore numero per
indicare il livello di patch sia le lettere dell'alfabeto (sino alla versione 0.99.15Z, 0.99 15º livello di patch, revisione
Z).
Linux
121
La versione 1.0
Il 12 marzo 1994 il 16º livello di patch del kernel 0.99 divenne Linux 1.0. Fu lo stesso Linus Torvalds a presentare la
prima versione stabile all'Università di Helsinki.
Anni 2000
Nel 1996 fu scelto come logo ufficiale di Linux un pinguino disegnato
da Larry Ewing, chiamato Tux come abbreviazione di Torvalds Unix.
Ancora oggi Torvalds dirige lo sviluppo del kernel Linux. Il compito di
fornire un sistema integrato, che combini tutte le componenti di base
con le interfacce grafiche (come per esempio GNOME o KDE, basate a
loro volta sulla presenza dell'X Window System) e con il software
applicativo, è svolto dalle distribuzioni.
Desktop KDE SC 4.10
Per quanto riguarda il kernel vero e proprio, Torvalds già nel settembre
2009 dichiarò che esso è diventato "gonfio e grosso", non così veloce e
scattante come quando l'aveva progettato. Riconosce, però, che questo "ingrassamento" non va visto solo come una
cosa negativa, perché significa che Linux ha molta più compatibilità rispetto al passato.
Nel luglio del 2011, per festeggiare il 20º anniversario della nascita di Linux, Torvalds decise di rilasciare il kernel
Linux, passando ad un sistema di numerazione a 2 cifre, pubblicando la versione 3.0 del kernel. L'ultima release
della serie 2.6 è stata la 2.6.39.
Attualmente Linux è molto usato, soprattutto come sistema operativo su server, in ambienti di produzione o in
dispositivi embedded (PVR, telefoni ecc.), e ha una discreta diffusione in ambiente desktop (circa il 3% dei PC).
Anche l'iniziale ampia diffusione sui netbook ha lasciato il passo a Windows, pur mantenendo una quota di
penetrazione significativamente superiore a quella dei pc desktop/notebook.
La controversia sulla definizione GNU/Linux
Per approfondire, vedi Controversia sul nome GNU/Linux.
Linux è il nome del kernel, sviluppato da Linus Torvalds a partire dal
1991, che è stato utilizzato come base per la realizzazione di vari
sistemi operativi. In particolare molti progetti open source hanno scelto
di sviluppare sistemi operativi con kernel Linux e software sviluppato
dal progetto GNU. Tutti questi sistemi sono però comunemente
chiamati col nome del loro kernel (Linux), senza specificare di che tipo
è il resto del software utilizzato.
L'utilizzo della parola Linux è da attribuire a Ari Lemmke,
GNOME 2.20 desktop.
l'amministratore che rese per primo disponibile Linux su Internet via
FTP il 17 settembre 1991. In particolare, Linux era il nome della
directory, la pub/OS/Linux, in cui risiedevano i file del nuovo sistema operativo. Il nome scelto da Torvalds e che
durò per sei mesi era Freax, ovvero Freaks con la x d'ordinanza.
Secondo Richard Stallman, fondatore del progetto GNU, e secondo la Free Software Foundation, la dicitura "Linux"
(senza prefisso "GNU/") per i sistemi operativi che utilizzano software GNU sarebbe erronea, in quanto il nome
Linux è attribuibile al solo kernel e il sistema, strutturato a partire dai componenti dell'originale progetto GNU,
dovrebbe più propriamente chiamarsi GNU/Linux. Secondo l'uso della maggior parte degli utenti, degli sviluppatori
e delle società coinvolti nello sviluppo del sistema operativo e del software ad esso collegato, il nome Linux è ormai
Linux
122
divenuto sinonimo di sistema "Linux based", cioè di sistema basato sul kernel Linux.
Sebbene non sia insostituibile per questo scopo, Linux è anche il sistema operativo più comunemente usato per
eseguire Apache, MySQL e PHP, i software alla base della maggior parte dei server web di tutto il mondo. Le
iniziali di questi tre progetti, insieme all'iniziale della parola Linux, hanno dato origine all'acronimo LAMP.
Con l'evoluzione di ambienti desktop come KDE e GNOME, sono state sviluppate distribuzioni che offrono
interfacce grafiche simili a quelle di Microsoft Windows o di Mac OS X, più vicine alle esigenze degli utenti meno
esperti, rendendo il passaggio da un sistema all'altro meno traumatico.
La controversia SCO-Linux
Con il termine controversia SCO-Linux si fa riferimento ad una serie di cause legali e pubbliche tra la società
produttrice di software e sistemi operativi SCO Group ed alcuni utenti Linux.
SCO sostenne che gli accordi di licenza con IBM, che donano alcuni codici sorgente per essere incorporati in Linux,
violino i diritti contrattuali.
Molti membri della comunità Linux non furono d'accordo con SCO e IBM, Novell e Red Hat vinsero il processo
contro SCO Group.
Caratteristiche
Il kernel
Per approfondire, vedi Kernel e Linux (kernel).
Il kernel Linux, uno dei più riusciti esempi di software open source.
costituisce il nucleo dei sistemi operativi della famiglia di Linux..
Il kernel Linux è stato rilasciato sotto la licenza di software libero
GNU GPL,(insieme ad alcuni firmware con varie licenze) ed è
sviluppato da collaboratori di tutto il mondo. Ogni giorno lo sviluppo
avviene sfruttando la mailing list di Linux.
Il kernel Linux fu inizialmente creato nel 1991 da alcuni studenti di
informatica finlandesi tra cui Linus Torvalds, il capogruppo. Linux
aumentò in modo repentino i suoi sviluppatori ed utilizzatori che
aderivano al progetto del software libero e contribuivano allo sviluppo
del nuovo sistema operativo.
Caricamento del kernel Linux 2.6.24.4 su
Knoppix 5.3.1
File system
Il file system utilizzato dai sistemi Linux fa riferimento al Filesystem Hierarchy Standard, uno standard per file
system per sistemi Unix e Unix-like di tipo ad albero gerarchizzato.
Installazione
Un sistema Linux può essere installato stand-alone su disco rigido oppure su partizione primaria e logica per un
hard-disk precedentemente partizionato. Alternativamente può essere installato su chiavetta USB o CD ed avviato
opportunamente in fase di boot del computer. Tipicamente distribuzioni Live CD e Live USB una volta avviate dal
loro supporto di memorizzazione forniscono supporto all'utente per l'installazione permanente su disco fisso nelle
modalità di cui sopra. Opzionalmente, i sistemi Linux utilizzano anche di una partizione di swap per la memoria
Linux
123
virtuale, tipicamente di dimensioni pari al doppio della RAM, quando quest'ultima non è sufficiente. Altra modalità
tipica di installazione comune anche agli altri sistemi operativi è il ricorso alla virtualizzazione.
Utilizzo ed applicazioni pratiche
Il kernel Linux gira su svariate architetture[3]: dai cellulari ai PC, ai supercomputer. Speciali distribuzioni esistono
per piccole architetture per mainstream. Il fork del kernel ELKS può girare su un Intel 8086 o su un Intel 80286 con
microprocessore a 16-bit, mentre il fork del kernel µClinux può girare su sistemi senza MMU. Il kernel gira anche su
architetture che erano state progettate per utilizzare il proprio sistema operativo, come i computer Macintosh della
Apple (con architetture PowerPC e Intel), PDA, console, lettori MP3 e telefoni cellulari.
Vantaggi e svantaggi
Numerose distribuzioni sono completamente gratuite, per l'utente privato e per le aziende. Esistono società (Red Hat,
Canonical, e altre) che, dietro compenso, forniscono supporto tecnico per le proprie distribuzioni.
A questo si aggiunge la possibilità di modificare il sistema migliorando in proprio il codice sorgente, fornito con la
licenza GPL, e di distribuirlo gratuitamente e legalmente, sotto forma di nuove versioni.
Il dibattito sui vantaggi e svantaggi di Linux è spesso ricompreso all'interno della comparazione tra Microsoft
Windows e Linux, molto nota agli addetti ai lavori.
Le distribuzioni
Per approfondire, vedi Distribuzione GNU/Linux.
Non esiste un'unica versione di Linux ma esistono diverse distribuzioni (chiamate anche distro), solitamente create
da comunità di sviluppatori o società, che scelgono, preparano e compilano i pacchetti da includere. Tutte le
distribuzioni condividono il kernel Linux (sia pur in versioni diverse e spesso personalizzate), mentre si
differenziano tra loro per il cosiddetto "parco software", cioè i pacchetti preparati e selezionati dagli sviluppatori per
la distribuzione stessa, per il sistema di gestione del software e per i servizi di assistenza e manutenzione offerti.
Esistono distribuzioni eseguibili direttamente da CD o pennetta USB: sono chiamate distribuzioni live o desktop CD.
Una distribuzione live su CD o USB consente di provare la distribuzione ed eventualmente procedere
all'installazione del sistema sul proprio computer.
Linux
124
Distribuzioni più diffuse
In ordine alfabetico, segue la lista delle distribuzioni più diffuse e conosciute:
• Android - È una distribuzione per dispositivi mobili (principalmente touch screen)
inizialmente sviluppata dalla Startup Android Inc. e poi nel 2005 acquistata dalla Google
Inc. che la supporta tuttora.
• Arch Linux - È leggera, veloce, estremamente scalabile e adattabile alle proprie esigenze.
Ottimizzata per i686 e X86-64.
• Backtrack - Offre tools per fare test di penetrazione. Fino alla versione 3.0 derivava dalla
distro WHAX, dalla versione 4.0 è invece basata su Ubuntu. Dopo l'ultima versione,
rilasciata nell'agosto 2012, il progetto viene fermato a causa della sua architettura ormai
datata e il progetto continua nella nuova distribuzione Kali Linux, più performante, più
intuitiva e inoltre basata su Debian.
• CentOS - È una distribuzione basata sui sorgenti di Red Hat Enterprise Linux, quindi
uguale ad essa in tutto e per tutto se non per i loghi e il nome che vengono cambiati in
quanto marchi registrati. È usata per lo più in ambito server.
• Debian - Offre un ottimo sistema di gestione dei pacchetti software (in formato deb),
compilati per 11 architetture differenti: Alpha, AMD64, ARM, HP PA-RISC, Intel x86,
Intel IA-64, MIPS (big endian), MIPS (little endian), PowerPC, IBM S/390, SPARC.
Viene definita per questo "il sistema operativo universale". Ha un'installazione disponibile
sia in modalità testuale che grafica. I repository di Debian generalmente contengono solo
software libero, ma è possibile attivare repository per installare software proprietario.
• Fedora - Distribuzione non commerciale sponsorizzata da Red Hat. Piuttosto curata
nell'aspetto, viene aggiornata frequentemente con le ultime novità. Il sistema di
pacchettizzazione è basato su RPM Package Manager e l'installazione è disponibile sia in
modalità testuale che grafica.
Linea temporale che
mostra lo sviluppo
delle varie
distribuzioni Linux.
• Gentoo Linux - Distribuzione non commerciale basata sui sorgenti che permette di
ottimizzare e rendere estremamente flessibile il sistema. Implementa un sistema di porting
derivato da *BSD. L'installazione avviene manualmente, seguendo l'apposito manuale. Ulteriori punti di forza
della distribuzione sono l'ottima documentazione e la comunità molto disponibile.
• Knoppix - La distribuzione live CD più famosa. Nata per uso forense, deriva da Debian. Molto indicata per i
principianti, permette di avere un sistema completo avviabile direttamente da CD-ROM o DVD che permette, tra i
vari usi, l'utilizzo dimostrativo, come tool di diagnostica, come test di compatibilità hardware, ecc. Presenta
alcune varianti come Eduknoppix.
• Linspire - Era una distribuzione commerciale derivata da Debian che puntava alla facilità d'installazione e
d'utilizzo anche da parte di principianti.
• Mandriva - Conosciuta come Mandrake fino al 2005, anno in cui la Mandrakesoft ha acquisito Conectiva. È una
tra le distribuzioni più diffuse e maggiormente orientate all'utente desktop. È distribuita sia in forma gratuita che
come prodotto commerciale (in questo caso include alcuni pacchetti proprietari), con nuove release a cadenza
approssimativamente annuale. Ha un sistema di pacchettizzazione basato su RPM.
• Mint - Derivata da Ubuntu, comprende alcuni software personalizzati per installazione e gestione, un menù
principale che richiama quello di Windows Vista, e comprende codec multimediali preinstallati per DVD, MP3
ecc.
• OpenSUSE - È una distribuzione non commerciale nata dall'apertura allo sviluppo comunitario di SUSE.
• Puppy - Distribuzione molto leggera, è disponibile in versione Live CD. Occupa poche risorse e spazio su disco
ed è adatta a PC poco potenti o datati. Se la quantità di RAM è sufficiente (256 MB o più), può girare
integralmente in memoria.
Linux
• Red Hat Linux Enterprise - È la distribuzione commerciale più diffusa. Leggera, non viene aggiornata alle ultime
novità ma predilige versioni di kernel e componenti stabili e collaudate. Gli sviluppatori di Red Hat hanno
realizzato il diffuso sistema di pacchetti RPM.
• Sabayon - Sabayon è una distro basata su Gentoo che si caratterizza per la compresenza di due package manager
(binario e sorgente). È disponibile in diverse versioni con KDE, GNOME, XFCE, LXDE, Enlightenment,
Fluxbox.
• Slackware - Creata nel 1993, viene spesso considerata la distribuzione più vicina a Unix e agli standard Linux. È
molto stabile, versatile e mira alla semplicità: gli interventi sul codice sono minimi, nel rispetto delle intenzioni
degli autori originali. Il sistema di gestione dei pacchetti affida all'utente la risoluzione delle dipendenze, mentre il
software non incluso va compilato dai sorgenti.
• SLAX - Deriva direttamente da Slackware e ne conserva le caratteristiche di velocità, stabilità, leggerezza e
ampia configurabilità in base alle varie esigenze del singolo utente. Adotta un approccio modulare avanzato.
• SUSE - Celebre distribuzione europea, molto usata a livello aziendale ma rivolta anche all'utente Desktop.
Anch'essa basata su RPM, è un prodotto commerciale. È basata sul lavoro del progetto OpenSUSE.
• Ubuntu - Distribuzione derivata da Debian, è salita alla ribalta per la facilità d'installazione e d'utilizzo e per la
disponibilità di frequenti aggiornamenti della versione stabile. Utilizza il gestore pacchetti APT, come Debian, e i
desktop Unity e GNOME. Ne esistono numerose varianti, tra cui Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu ed Edubuntu.
Distribuzioni completamente libere
La maggioranza delle distribuzioni Linux non contiene esclusivamente software libero ma anche, in misura ridotta,
software proprietario (ad esempio driver, codec, tool e applicazioni), spesso per mancanza di software libero
ugualmente funzionale. Tuttavia alcune distribuzioni hanno scelto di non includere software proprietario e di
utilizzare Linux-libre, una versione del kernel Linux completamente libera. Infatti Linux contiene parti di codice
oscurate e sotto licenze non libere.
La Free Software Foundation (FSF), sulla base delle Guidelines for Free System Distributions, ha stilato una lista di
distribuzioni Linux che contengono esclusivamente software libero.
Lista in ordine alfabetico:
•
•
•
•
•
•
•
gNewSense - Distribuzione basata su Debian e Ubuntu e supportata dalla FSF.
BLAG (le Brixton Linux Action Group) - Distribuzione Linux basata su Fedora.
Dragora - Distribuzione indipendente basata sul concetto di semplicità.
Dynebolic - Distribuzione specializzata nell'editing di audio e video.
Kongoni - Distribuzione africana.
Musix - Distribuzione basata su Knoppix, rivolta alla produzione audio.
Parabola GNU/Linux - Distribuzione basata su Arch che cura particolarmente la semplicità della gestione dei
pacchetti e del sistema.
• Trisquel - Distribuzione orientata alle piccole imprese, agli usi domestici e ai centri educativi. Basata sui rilasci
LTS di Ubuntu, è facile da usare, installare e configurare.
• Ututo - Distribuzione basata su Gentoo, è stato il primo sistema Linux completamente libero riconosciuto dal
Progetto GNU.
• Venenux - Distribuzione rivolta principalmente ad utenti latinoamericani.
125
Linux
126
Distribuzioni per bambini
Si tratta di distribuzioni che forniscono raccolte preinstallate di giochi
educativi in ambienti adatti a bambini a partire dall'età prescolare (in
alcuni casi a partire dai 2 anni) fino agli inizi dell'adolescenza. Tutte le
distribuzioni di questo tipo adattano l'ambiente da un punto di vista
grafico, ed alcune semplificano anche in maniera consistente le
modalità di utilizzo dell'ambiente. Normalmente vengono fornite anche
delle raccolte di giochi di esclusivo divertimento, ma a volte vengono
preinstallati anche dei programmi per sviluppare la creatività.
La scrivania della versione 4.00 della
distribuzione Trisquel, completamente libera.
Non di rado vengono integrati dei filtri famiglia per proteggere i
bambini dall'ottenimento di pagine inappropriate durante la navigazione in Internet. I giochi educativi inclusi non
differiscono molto tra una distribuzione e l'altra, e comprendono giochi per l'apprendimento dell'uso del mouse e
della tastiera, dell'alfabeto e delle sillabe, dei numeri e delle operazioni, di abilità di memorizzazione e
ragionamento, fino ad attività più complesse come lo studio della geografia e delle scienze.
Ecco alcune delle distribuzioni per bambini attualmente esistenti:
• DoudouLinux - Distribuzione basata su Debian e multilingue, fa della semplicità d'uso e della adattabilità all'età
del bambino i suoi punti di forza. Le attività più semplici sono utilizzabili a partire dai due anni, mentre i bambini
più grandi troveranno tra le altre cose semplici programmi per lo sviluppo della creatività e navigheranno in
internet protetti da un filtro famiglia. In arrivo anche uno strumento per la limitazione da parte dei genitori del
tempo di uso del PC. Non richiede l'installazione, potendo essere usata da CD o da chiave USB.
• Edubuntu - Distribuzione basata su Ubuntu e supportata da Canonical.
• Edupup - Distribuzione basata su Puppy Linux.
• Foresight kids - Distribuzione basata su Foresight Linux.
• Linux KidX - Distribuzione basata su Slackware, disponibile in portoghese ed inglese.
• PaiX - Distribuzione basata su Mandriva, è in fase sperimentale.
• Qiko Junior - Distribuzione basata su QiLinux (trasformatasi in Tuga). La casa madre che la rilasciava (non
scaricabile gratuitamente e provvista anche di un manuale d'uso cartaceo) è fallita.
• Qimo 4 kids - Distribuzione basata su Ubuntu e multilingue, è una distribuzione completa ed in avanzato stadio di
sviluppo, che può essere anche installata come desktop environment aggiuntivo su una distribuzione Ubuntu
preesistente. Non avendo sviluppato consistenti semplificazioni dell'interfaccia e delle modalità d'uso potrebbe
però risultare un po' ostica per i bambini più piccoli.
• Trisquel EDU [4] - Versione di Trisquel GNU/Linux progettata per essere usata in qualsiasi scuola.
• Trisquel TOAST - TOAST, o "Trisquel On A Sugar Toast", è un' edizione del sistema operativo completamente
libero Trisquel GNU/Linux che usa l'ambiente didattico Sugar. Sugar è l'interfaccia utente sviluppata da
SugarLabs per i laptop di "One Laptop per Child XO" e progettata sui concetti di apprendimento interattivo
attraverso l'esplorazione. È stata impiegata con successo in molti paesi e contiene al suo interno un vasto catalogo
di attività didattiche.
• UKnowforkids - Distribuzione basata su Arch Linux, disponibile solo in inglese ma con requisiti minimi
hardware bassi.
Anche pensate per i bambini sono le distribuzioni appositamente concepite per le scuole, ma esse non sono
espressamente concepite per l'uso sul singolo calcolatore domestico, ma piuttosto su reti scolastiche di calcolatori ed
inoltre si rivolgono a bambini in età scolare. A tal proposito si veda la pagina Edutainment, dove si troverà anche una
lista delle distribuzioni ad uso scolastico.
Linux
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Gestori di pacchetti
Le distribuzioni Linux sono normalmente composte da pacchetti
(packages), ed ognuno di essi contiene una specifica applicazione o
componente: ad esempio, ci possono essere pacchetti contenenti una
libreria per la gestione di un formato di immagini, oppure una serie di
font, oppure un browser web così come un qualsiasi altro programma.
Un pacchetto è fornito normalmente come codice compilato, e la sua
installazione o rimozione è gestita in maniera più sofisticata rispetto ad
un semplice programma di archiviazione come tar.
La finestra del sistema di gestione dei pacchetti di
Ubuntu e Trisquel
Il programma preposto a queste funzioni è detto il sistema di gestione
dei pacchetti (package management system o PMS) della distribuzione. Ogni pacchetto dedicato ad un PMS contiene
delle meta-informazioni come descrizione, versione, dipendenze, ecc. Il sistema di gestione dei pacchetti tiene in
considerazione queste meta-informazioni per permettere ricerche, aggiornamenti automatici a versioni più
aggiornate, per controllare che tutte le dipendenze di un pacchetto siano soddisfatte e/o soddisfarle automaticamente.
Distribuzioni diverse hanno gestori di pacchetti diversi, ed i principali sono:
• RPM, adesso RPM Package Manager ma in origine Red Hat Package Manager, originariamente introdotto da
Red Hat ma adesso usato in molte distribuzioni.
• deb, Debian package, originariamente introdotto da Debian, usato anche dalle sue distribuzioni derivate.
• .txz (sostituisce il precedente .tgz o tar.gz), standard tar + xz, a volte con ulteriori file di controllo, usato da
Slackware ed altri, o a volte per la distribuzione di pacchetti molto semplici "fatti in casa".
• ebuild, file contenente informazioni su come ottenere, compilare ed installare un pacchetto nel sistema Portage di
Gentoo Linux attraverso il comando emerge. Tipicamente queste sono installazioni basate sulla compilazione di
sorgenti, nonostante anche alcuni pacchetti binari possano essere installati in questo modo.
• recipe, file contenente informazioni su come ottenere, decomprimere, compilare ed installare un pacchetto nella
distribuzione Gobo Linux. Questo sistema è simile a quello di Gentoo.
• Autopackage, un gestore per creare un sistema di installazione indipendente ed uguale per tutte le distribuzioni
Linux.
È presente inoltre la possibilità di compilare in proprio le applicazioni direttamente dai sorgenti disponibili, qualora
non siano disponibili i binari precompilati. Sebbene la compilazione possa comportare alcune difficoltà,
l'applicazione sarà sicuramente ottimizzata per il sistema sulla quale viene eseguita. Seguendo questa logica alcune
distribuzioni (es. Gentoo) offrono la possibilità di compilare l'intero sistema operativo.
Linux
128
Versioni embedded
La possibilità di intervenire sul kernel Linux e la comparsa di molti
appassionati ne hanno suggerito l'utilizzo nell'elettronica dei dispositivi
integrati. Infatti a partire dal 2009, è possibile reperire apparecchiature
commerciali (quali router, smartphone o tablet) dotate di sistemi Linux
fortemente ridotti. Esistono anche distribuzioni Linux pensate per
essere utilizzate su tali sistemi embedded, ad esempio OpenWRT,
Android (sviluppato da Google), MeeGo o Ångström.
Sviluppo e promozione
La classica schermata iniziale di un sistema
operativo Android
La Linux Foundation e il Linux Standard Base
Per approfondire, vedi Linux Foundation e Linux Standard Base.
La Linux Foundation è un'organizzazione formata dai maggiori produttori di software ed hardware il cui obiettivo è
di migliorare l'interoperabilità tra le diverse distribuzioni.
Allo scopo, essa ha proposto una standard aperto e gratuito, chiamato Linux Standard Base (ufficializzato con lo
standard ISO/IEC 23360) che definisce una comune ABI (Interfaccia Binaria per le Applicazioni), un unico sistema
di pacchettizzazione ed una struttura per il file system che preveda le stesse convenzioni sui nomi e le stesse
directory basilari in ogni sistema Linux.
Esso al momento costituisce lo standard con maggiore appeal, al quale tutte le maggiori distribuzioni si stanno
adeguando.
Le distribuzioni possono essere specializzate per differenti utilizzi: supporto a particolari architetture, sistemi
embedded, stabilità, sicurezza, localizzazione per una particolare regione o lingua o il supporto per le applicazioni in
real-time. In più, alcune distribuzioni includono solamente software libero. Attualmente, oltre trecento distribuzioni
sono sviluppate attivamente, con circa una dozzina di esse che sono più famose per l'utilizzo giornaliero.
Linux
129
I LUG
Per approfondire, vedi Linux User Group.
Un Linux User Group (LUG), o anche "Linux Users Group" e "Linux Users' Group" è un gruppo formato da
sostenitori e promotori del sistema operativo Linux.
I LUG sono spesso organizzati come associazioni senza scopo di lucro e la loro principale missione è contribuire alla
diffusione del software libero e in particolare dei sistemi operativi basati sul kernel Linux.
Il Linux Day
Logo ufficiale del Linux Day.
Per approfondire, vedi Linux Day.
I LUG italiani ogni anno promuovono ed organizzano il Linux Day, una manifestazione che ha lo scopo di
promuovere il sistema operativo Linux e il software libero, ed avvicinare ed aiutare i nuovi utenti, con un insieme di
eventi contemporanei organizzati in diverse città d'Italia.
La Italian Linux Society (ILS) stabilisce la data del Linux Day e, a volte, fornisce proprio materiale pubblicitario. La
responsabilità dei singoli eventi locali è lasciata ai rispettivi gruppi organizzatori, che hanno libertà di scelta per
quanto riguarda i dettagli delle iniziative locali, nel rispetto delle linee guida generali definite da ILS.
La manifestazione è nata nel 2001 per iniziativa di Davide Cerri di ILS, con lo scopo di valorizzare la rete dei LUG
italiani organizzando una manifestazione di portata nazionale ma allo stesso tempo delocalizzata sul territorio. Il
ruolo di ILS, tuttavia, è stato sempre secondario rispetto allo sforzo profuso dai LUG, veri artefici della
manifestazione.
La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 1º dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio
nazionale. Il Linux Day è divenuto il principale evento italiano no profit dedicato a Linux ed al software libero.
Linux
130
Riviste dedicate a Linux
• Linux & C. in italiano
• Linux Magazine in italiano
• Linux Magazine in inglese
Note
[1] Linus Torvalds usò in inglese.
Torvalds si registrò pronunciando tale nome negli anni novanta.
) e in svedese (:
[2] OpenWrt (https:/ / openwrt. org/ )
[3] The linux-kernel mailing list FAQ (http:/ / www. tux. org/ lkml/ #s6-9)
[4] Trisquel EDU sul sito di Trisquel GNU/Linux (https:/ / trisquel. info/ it/ wiki/ trisquel-edu)
Bibliografia
• Daniele Medri. Linux facile (http://linuxfacile.medri.org/download/linuxfacile_5.0-1.pdf) (copyleft)
• Daniele Masini. Informatica e GNU/Linux (http://vandali.org/DanieleMasini/InfoLinux/InfoLinux.pdf)
(copyleft)
• Daniele Giacomini. Appunti di informatica libera (copyleft)
• Linus Torvalds e David Diamond, Rivoluzionario per caso. Come ho creato Linux (solo per divertirmi), Garzanti,
2001. ISBN 88-11-73896-2.
• Machtelt Garrels. Introduzione a Linux (trad. Andrea Montagner) (http://codex.altervista.org/introlinux.html)
(copyleft)
Voci correlate
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Android
Controversia sul nome GNU/Linux
Comparazione tra Microsoft Windows e Linux
Distribuzione GNU/Linux
Free Software Foundation
GNU
Halloween Documents
Linus Torvalds
Linux (kernel)
Linux Foundation
Linux Standard Base
Linux User Group
Linux Professional Institute
Lista di videogiochi per Linux
MINIX
Novell
Produzione paritaria
Red Hat
Revolution OS
Richard Stallman
• Sistema operativo
• Single UNIX Specification
Linux
131
• The Linux Documentation Project
• Tux (mascotte)
• Unix-like
Altri progetti
•
•
•
Wikibooks contiene testi o manuali su Linux
Wikinotizie contiene notizie di attualità su Linux
Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it) contiene immagini o altri
file su Linux (http://commons.wikimedia.org/wiki/Linux?uselang=it)
Collegamenti esterni
• (EN) Sito ufficiale della Linux Foundation (http://www.linux-foundation.org/)
• Linux (http://www.dmoz.org/World/Italiano/Computer/Software/Sistemi_Operativi/Linux/) in Open
Directory Project, Netscape Communications. ( Segnala (http://www.dmoz.org/public/suggest?cat=World/
Italiano/Computer/Software/Sistemi_Operativi/Linux/) su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Linux")
• Linux.it (http://www.linux.it) sito della Italian Linux Society. Contiene un elenco dei Linux user group italiani,
molta documentazione in italiano e altre informazioni su Linux.
• (EN) kernel.org (http://www.kernel.org) Il sito ufficiale del kernel di Linux
• (EN) Il post di Tanenbaum Linux is obsolete (http://www.educ.umu.se/~bjorn/mhonarc-files/obsolete/)
• (EN) Il progetto GNU (http://www.gnu.org/)
• (EN) Distrowatch (http://distrowatch.com) - Una lista esaustiva di distribuzioni aggiornata continuamente.
• (EN) The Linux Documentation Project (http://www.tldp.org/)
Portale Informatica
Portale Software libero
Fonti e autori delle voci
Fonti e autori delle voci
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Software libero Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=66452015 Autori: %Pier%, Airon90, Aka-Red, Aleagle, Argento, Arturo.dicorinto, Aubrey, Avesan, Biasco, Bizzia,
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Richard Stallman Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=67076764 Autori: Abisys, Accurimbono, Adamanttt, Advange, Airon90, AndreA, Arturo.dicorinto, Ary29, Aubrey, Bale,
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GNU General Public License Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=66718335 Autori: .anaconda, Airon90, Aka-Red, Alescan, Alexamici, Alfio, Alleborgo, Aubrey, Balabiot,
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Open source Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65322981 Autori: %Pier%, ...Angelita..., .anaconda, Abisys, Actarux, Airon90, Alessandro1213, Alfio, Alkalin, Amux, Ancelli,
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Iron Bishop, Jacopo, Jaqen, Kiado, Laurentius, Lornova, Luisa, Lupos, M7, MM, MaEr, Madaki, Marchack, Marchitelli, Marco Ciaramella, Marcok, Marcol-it, Marius, Markos1988,
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Pavlo Shevelo, Phantomas, Phauly, Pietrodn, Piracmone, Plinsky, Pracchia-78, Pspagnoletti, RIPPERO, Renato Caniatti, RobertoITA, Rollopack, Rotpunkt, Rpinto, Salvatore Ingala, Senet,
Senpai, Senza nome.txt, Sesquipedale, Shivanarayana, Siggy, Snow Blizzard, Snowdog, Sperimentatore, Swayer, Taueres, Tfederici, The Doc, Ticket 2010081310004741, Tomi, Turgon,
Twice25, Valepert, Valhalla, Vituzzu, Wosp, Xeniun, Yerul, 185 Modifiche anonime
Pubblico dominio Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65630637 Autori: .anaconda, Accurimbono, Agnellino, Alias mimmo, AmonSûl, Avemundi, Bag, Berto, Bramfab, Cadria,
CorradoM, Cuautlis, Cépey, Demartin, EdBever, Elninopanza, Eumolpo, F l a n k e r, F.chiodo, Fantasma, Fire90, Frieda, Gianfranco, Gig, GioeleBarabucci, Giulive, Grifone87, Hashar, Kamina,
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Software proprietario Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=66511556 Autori: Alberto Galassi, Alleborgo, Andreabont, Beta16, Blakwolf, Bultro, Daryl1970, Discanto, Domenico
De Felice, Elbloggers, Esculapio, Frack, Frieda, Gabrieledm, Guam, Hds619, Mitchan, RobertoITA, Salclem2, Sbisolo, Senpai, Sentruper, Soujak, TXiKi, Vicipaedianus x, 14 Modifiche anonime
Linux Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=66959638 Autori: %Pier%, .anaconda, .mau., .snoopy., 4ndr34, A7N8X, Abassign, Abisys, Actam, Adelchi, Afullo, Agente Roger,
Airon90, Aka, Ale2695, Alessandro Astarita, Alexamici, Alfio, AliIsingor, Alkalin, Alleborgo, Alnews, Alz, Amarvudol, Amforna, Anakletos, Andreabont, Andrew w, Ansolid, Antenor81,
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Blakwolf, Borgolibero, Bort 83, Brodo, Brownout, Buggia, Caesar 808, Cafi96, Caig, Carlodoro88, Carnby, Castagna, Centrifuga, Chiosso, Comio, Conde Lucanor, Conte91, Cryptex, Cuci,
DanySK, Dapal, Davide, Davide89v, Dega180, Demart81, Deus Ex, Diafino, DnaX, DonPaolo, Drizzt, Dudo, Duskdruid, Dzag, Edosaba, Ekerazha, Elbloggers, Elcaracol, Elia D'Amato,
132
Fonti e autori delle voci
Emanuele Antonio Faraone, Emes, Ercolinux, Ettorre, Eumolpo, Euparkeria, F&F, Fabiob, Fale, Faustin, Feddar, Flavio.troia, Flea, Flooding, Fmulas, FrAnCiS, Frack, Fradeve11,
Francescobrisa, Fredericks, Freedaisy, Freepenguin, Frieda, Fufi90, Gacio, Gelaslean, Gelma, Giacomo Ritucci, Giacomo78, Gian, Giancarlo Rossi, Giancy, Gianfranco, Gianluca Grossi,
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133
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