Sentenza sez. I, 29 marzo 2012, n.33018
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Sentenza sez. I, 29 marzo 2012, n.33018
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Penale ESTREMI Autorità: Cassazione penale sez. I Data udienza: 29 marzo 2012 Numero: n. 33018 CLASSIFICAZIONE PENA - Ergastolo INTESTAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere Dott. MAZZEI Antonell - rel. Consigliere Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: E.M., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza in data 1 marzo 2011 della Corte di assise di appello di Napoli nel proc. n. 12/2010 R.G.; Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita, nella pubblica udienza del 29 marzo 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei; udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. FATTO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 marzo 2011 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 19 ottobre 2009 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con la quale E.M. era stato condannato alla pena dell'ergastolo come concorrente morale nell'omicidio di B.V., deciso da L.T.A., esponente di vertice dei clan mafioso egemone in Mondragone e dintorni, e dallo stesso E., quale dirigente del clan mafioso di Sessa Aurunca, alleato con il primo; reato materialmente commesso da Br.Fe., D.F.C. e S.A., in località (OMISSIS). 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l' E. tramite il difensore, avvocato Michele Basile dei foro di Napoli, il quale, con un unico motivo, denuncia l'illegalità della pena dell'ergastolo inflitta all' E. in relazione all'art. 10 Cost., comma 1 e art. 27 Cost., comma 3; all'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/1948; all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) in data 4/11/1950; all'art. 5, comma 1, n. 2, della decisione quadro (2002/584/GAI del 13/06/2002) relativa al mandato di arresto europeo, in attuazione del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L' E., già consegnato dalla Spagna all'Italia il 12 luglio 1996, in esito alla prima richiesta di estradizione, è stato destinatario di successive estensioni estradizionali da parte della Corte nazionale spagnola fino a quella deliberata il 23 febbraio 2007 n. 21/07, con riguardo proprio al delitto di concorso nell'omicidio di B.V. per cui ha subito la condanna all'ergastolo, oggetto del presente processo. Nella terza estensione estradizionale, deliberata con ordinanza della Corte nazionale spagnola n. 2/03 del 13 novembre 2003, relativa al concorso del l' E. nell'omicidio di D.T.C., commesso in (OMISSIS), e in altri delitti (violazione della legge suite armi ed estorsioni consumate e tentate), era espressamente prevista la condizione, cui l'estensione estradizionale era subordinata, che, nel caso di applicazione della pena dell'ergastolo, questa non fosse immancabilmente a vita, sul presupposto che la legislazione penale della Spagna non prevede la pena dell'ergastolo. Siffatta condizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe inerente anche alla quarta estensione estradizionale pertinente al giudicato omicidio del B., donde l'iltegalità, per contrasto con il provvedimento di estradizione e con la normativa costituzionale e sovranazionale, sopra citata, della pena dell'ergastolo confermata all' E. con la sentenza qui impugnata, tenuto anche conto della recente giurisprudenza di questa Corte che avallerebbe la tesi difensiva (citata sentenza n. 1000 del 2009, ricorrente Noschese). DIRITTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Dalla lettura della quarta estensione estradizionale, deliberata dalla Corte nazionale di Madrid con ordinanza n. 21 del 23 febbraio 2007, risulta che l'accoglimento della richiesta di estradizione di E.M., sottoposto ad indagini per concorso nell'omicidio di B.V. e reati connessi, di cui all'ordine di cattura internazionale n. 50441/2003 R.G.P.M. e n. 23262/04 R.G.I.P. e all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12 gennaio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, non fu subordinata, diversamente dalla terza estensione estradizionale, deliberata dalla stessa Corte nazionale con ordinanza n. 2 del 13 novembre 2003 con riguardo ad altro omicidio ed ulteriori reati attribuiti all' E., alla condizione che la pena inflitta, in caso di irrogazione dell'ergastolo, non fosse immancabilmente a vita (c.f.r. la documentazione relativa alla predette estensioni estradizionali allegata al ricorso). Ne discende l'impertinenza del richiamo al precedente di questa Corte, stessa sezione (sentenza n. 24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009), attinente al diverso caso in cui l'estradizione era stata concessa dalla Spagna sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, cosicchè la pena detentiva eseguibile non poteva superare quella massima di anni 21 di reclusione, indicata nella richiesta di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia italiano. Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità della pena dell'ergastolo prevista nel nostro ordinamento estradizionali allegata al ricorso). Ne discende l'impertinenza del richiamo al precedente di questa Corte, stessa sezione (sentenza n. 24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009), attinente al diverso caso in cui l'estradizione era stata concessa dalla Spagna sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, cosicchè la pena detentiva eseguibile non poteva superare quella massima di anni 21 di reclusione, indicata nella richiesta di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia italiano. Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità della pena dell'ergastolo prevista nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 22 c.p., comma 1, con l'art. 27 Cost. repubblicana e le norme sovranazionali di cui al l'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/19948, al l'art. 6 della Cedu, e all'art. 5, comma 1, n. 2, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, trattasi di questione manifestamente infondata poichè l'ergastolo, nella concreta realtà, a seguito della L. 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354, con succ. mod.), ha cessato di essere una pena perpetua e, pertanto, non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato; e ciò non solo per la possibilità della grazia, ma altresì per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in virtù degli istituti del vigente diritto penitenziario (v. Corte cost., sent. n. 264 del 1974 e, in motivazione, sent. n. 168 del 1994; v., anche, Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, dep. 18/03/1993, Bergamaschi, Rv. 193580). 2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012 Cassazione penale sez. I, 29 marzo 2012 (udienza) , n. 33018 Utente: CAB CENTRO ATENEO PER BIBLIOTECHE cabce6412 Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.