Sentenza sez. I, 29 marzo 2012, n.33018

Transcript

Sentenza sez. I, 29 marzo 2012, n.33018
Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Penale
ESTREMI
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data udienza: 29 marzo 2012
Numero: n. 33018
CLASSIFICAZIONE
PENA - Ergastolo
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo
- Presidente
Dott. ZAMPETTI
Umberto
- Consigliere Dott. ROMBOLA'
Marcello
- Consigliere Dott. MAZZEI
Antonell - rel. Consigliere Dott. SANTALUCIA Giuseppe
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 1 marzo 2011 della Corte di assise di
appello di Napoli nel proc. n. 12/2010 R.G.;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 29 marzo 2012, la relazione
svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di
cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, CEDRANGOLO
Oscar, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. FATTO
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1 marzo 2011 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la
sentenza resa il 19 ottobre 2009 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con la quale
E.M. era stato condannato alla pena dell'ergastolo come concorrente morale nell'omicidio di B.V.,
deciso da L.T.A., esponente di vertice dei clan mafioso egemone in Mondragone e dintorni, e dallo
stesso E., quale dirigente del clan mafioso di Sessa Aurunca, alleato con il primo; reato
materialmente commesso da Br.Fe., D.F.C. e S.A., in località (OMISSIS).
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l' E. tramite il difensore, avvocato Michele
Basile dei foro di Napoli, il quale, con un unico motivo, denuncia l'illegalità della pena dell'ergastolo inflitta all' E. in relazione all'art. 10 Cost., comma 1 e art. 27 Cost., comma 3; all'art. 5 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/1948;
all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
libertà fondamentali (Cedu) in data 4/11/1950; all'art. 5, comma 1, n. 2, della decisione quadro (2002/584/GAI del 13/06/2002) relativa al mandato di arresto europeo, in attuazione del trattato
sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
L' E., già consegnato dalla Spagna all'Italia il 12 luglio 1996, in esito alla prima richiesta di estradizione, è stato destinatario di successive estensioni estradizionali da parte della Corte nazionale spagnola fino a quella deliberata il 23 febbraio 2007 n. 21/07, con riguardo proprio al
delitto di concorso nell'omicidio di B.V. per cui ha subito la condanna all'ergastolo, oggetto del
presente processo.
Nella terza estensione estradizionale, deliberata con ordinanza della Corte nazionale spagnola n.
2/03 del 13 novembre 2003, relativa al concorso del l' E. nell'omicidio di D.T.C., commesso in
(OMISSIS), e in altri delitti (violazione della legge suite armi ed estorsioni consumate e tentate), era
espressamente prevista la condizione, cui l'estensione estradizionale era subordinata, che, nel caso
di applicazione della pena dell'ergastolo, questa non fosse immancabilmente a vita, sul presupposto
che la legislazione penale della Spagna non prevede la pena dell'ergastolo.
Siffatta condizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe inerente anche alla quarta estensione
estradizionale pertinente al giudicato omicidio del B., donde l'iltegalità, per contrasto con il provvedimento di estradizione e con la normativa costituzionale e sovranazionale, sopra citata,
della pena dell'ergastolo confermata all' E. con la sentenza qui impugnata, tenuto anche conto della
recente giurisprudenza di questa Corte che avallerebbe la tesi difensiva (citata sentenza n. 1000
del 2009, ricorrente Noschese).
DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Dalla lettura della quarta estensione estradizionale, deliberata dalla Corte nazionale di Madrid con
ordinanza n. 21 del 23 febbraio 2007, risulta che l'accoglimento della richiesta di estradizione di
E.M., sottoposto ad indagini per concorso nell'omicidio di B.V. e reati connessi, di cui all'ordine di
cattura internazionale n. 50441/2003 R.G.P.M. e n. 23262/04 R.G.I.P. e all'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa il 12 gennaio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli, non fu subordinata, diversamente dalla terza estensione estradizionale, deliberata dalla
stessa Corte nazionale con ordinanza n. 2 del 13 novembre 2003 con riguardo ad altro omicidio ed
ulteriori reati attribuiti all' E., alla condizione che la pena inflitta, in caso di irrogazione dell'ergastolo,
non fosse immancabilmente a vita (c.f.r. la documentazione relativa alla predette estensioni
estradizionali allegata al ricorso).
Ne discende l'impertinenza del richiamo al precedente di questa Corte, stessa sezione (sentenza n.
24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009), attinente al diverso caso in cui
l'estradizione era stata concessa dalla Spagna sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, cosicchè la pena detentiva eseguibile non poteva superare quella massima di anni 21 di reclusione, indicata nella richiesta di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia
italiano.
Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità della pena dell'ergastolo prevista nel nostro ordinamento estradizionali allegata al ricorso).
Ne discende l'impertinenza del richiamo al precedente di questa Corte, stessa sezione (sentenza n.
24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009), attinente al diverso caso in cui
l'estradizione era stata concessa dalla Spagna sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, cosicchè la pena detentiva eseguibile non poteva superare quella massima di anni 21 di reclusione, indicata nella richiesta di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia
italiano.
Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità della pena dell'ergastolo prevista nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 22 c.p., comma 1, con l'art. 27 Cost. repubblicana e le norme sovranazionali di cui al
l'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/19948, al l'art. 6 della Cedu, e
all'art. 5, comma 1, n. 2, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, trattasi di
questione manifestamente infondata poichè l'ergastolo, nella concreta realtà, a seguito della L. 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n.
354, con succ. mod.), ha cessato di essere una pena perpetua e, pertanto, non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato; e ciò non solo per la possibilità della grazia, ma altresì per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in virtù degli istituti del vigente diritto penitenziario (v. Corte cost., sent. n. 264 del 1974 e, in motivazione, sent. n. 168 del 1994; v., anche, Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, dep. 18/03/1993,
Bergamaschi, Rv. 193580).
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2012
Cassazione penale sez. I, 29 marzo 2012 (udienza) , n. 33018
Utente: CAB CENTRO ATENEO PER BIBLIOTECHE cabce6412
Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.