30 LL - Lettera legale

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30 LL - Lettera legale
Luglio - Settembre 2000
n.10
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
www.theaea.com
Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma
IN QUESTO NUMERO
Francia:
2
sotto i riflettori della Ocse
trentacinque paradisi fiscali
Antille Olandesi:
13
abrogato il regime off-shore
Olanda:
21
nuovo decreto in materia
di trust
Unione europea:
23
accordo sulla esclusione del
segreto bancario
Unione europea:
25
impedimento assoluto alla
registrazione di un marchio
comunitario
Unione europea: registro
europeo ancora senza
valore legale
A livello europeo, esiste un
registro delle imprese non
ancora riconosciuto, formalmente denominato “european
business register” (ebr) contenente dati e atti relativi alle
imprese di dodici Stati membri
a cui si può accedere per via
telematica.
Tuttavia, le notizie ottenibili navigando in internet, non
avendo valore legale, non sono
utilizzabili per la attività giuridica nell’ambito della quale è
più frequente il ricorso a tale
tipo di informazioni.
La Commissione europea ha
rinviato al giugno del 2001 qualunque valutazione riguardante
il riconoscimento ufficiale dell’archivio, pur pronunciandosi
favorevolmente sulla proposta
presentata da alcuni Stati membri tendente a semplificare l’accesso ai dati contenuti nell’ebr
richiedendo ai Paesi Ue di essere tempestivi nel fornire allo
stesso le informazioni riguardanti le imprese aventi sede nei
rispettivi territori.
Unione europea: Consiglio
d’Europa su criminalità
informatica
Nell’ambito delle iniziative
tese alla adozione di mezzi che
assicurino la garanzia dei cittadini, il Consiglio d’Europa ha reso
pubblica la propria intenzione di
adottare alcune misure riguardanti le attività criminose che sono
poste in essere utilizzando gli
Continua a pag.3
ULTIMA ORA
Italia: disegno di legge su
leasing azionario
In Italia è stato presentato
un progetto di normativa con
cui sarà introdotto il leasing
azionario.
L’obiettivo del disegno di
legge consiste nel favorire lo
sviluppo e la capitalizzazione
delle piccole e medie imprese
italiane operanti nei settori
industriale e terziario.
Il meccanismo previsto
dalla norma si fonderà sulla
delibera
assembleare
di
aumento del capitale della
impresa, che dovrà essere
sottoscritto da un istituto di
credito o da una società finanziaria per un importo
massimo del 24% del capitale
sociale della società locataria
e per una durata non superiore ai diciotto mesi.
Il contratto di leasing
dovrà contenere sia la clausola statuente il riacquisto
della proprietà delle azioni
da parte del locatario ad un
prezzo prestabilito che il
divieto di cessione delle
azioni prima della scadenza
del contratto senza l’assenso
del locatario.
I dividendi maturati spetteranno al locatario.
I canoni di locazione
potranno essere portati in
deduzione dal reddito di
impresa del locatario.
La differenza tra il prezzo
di acquisto delle azioni e
quello di riscatto delle stesse
sconterà una imposta sostitutiva del 19%.
2
PRIMO PIANO
Francia: sotto i riflettori
della Ocse trentacinque
paradisi fiscali
LL
lista degli Stati che non collaborano alla azione
contro il riciclaggio
La Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha redatto una
lista di trentacinque Stati dotati
di regimi fiscali privilegiati fra i
quali figurano: Gibilterra, Isola
di Man, Isola di Guernsey, Isola
di Jersey, Liechtenstein ed il
Principato di Monaco.
Esponenti del Principato di
Monaco hanno manifestato disappunto sul riferimento all’asserito tacito appoggio fornito dallo
Stato monegasco alla realizzazione di operazioni di riciclaggio
di denaro e hanno obiettato alla
iniziativa di stilare un rapporto
riguardante la situazione del
Principato, assunta dal Ministro
francese delle finanze a seguito
della pubblicazione dell’elenco.
Polemizza il Ministro italiano del tesoro per la considerazione di Trieste come centro
dotato di un regime fiscale in
grado di provocare effetti distorsivi sulla concorrenza fiscale,
Bahamas
Isole Cayman
San Kitt & Nevis
St. Vincent e
Grenadines
Panama
Repubblica Dominicana
Liechtenstein
specificando che la piazza finanziaria è stata considerata dalla
Commissione europea un mezzo
idoneo ad incentivare le relazione tra la Unione europea ed i
Paesi dell’Europa centro-orientale. Il programma della Ocse è
scadenzato in una prima fase, la
cui conclusione è prevista per il
2001, diretta a riesaminare la
situazione, cui seguiranno due
ulteriori tappe, nel 2003 e nel
2005, che avranno come obiettivo dapprima la eliminazione
degli ordinamenti fiscali nocivi e
la successiva definitiva soppressione dei paradisi fiscali.
Russia
Israele
Libano
Filippine
Isole Cook
Isole Marshall
Nauru
Niue
La Ocse ha, altresì, predisposto alcune raccomandazioni concernenti le legislazioni nazionali, le convenzioni internazionali
e la cooperazione tra gli Stati.
Infine, il Gruppo d’azione
finanziaria sul riciclaggio del
denaro (Gafi), organismo autonomo avente sede presso la
Ocse, ha reso pubblico l’elenco
dei Paesi restii ad intrattenere
relazioni internazionali per assicurare la cooperazione tra i
Governi dei vari Stati al fine di
combattere le pratiche di riciclaggio di denaro proveniente da
attività illecite.
i 35 “paradisi fiscali” secondo l’Ocse
Andorra
Isola di Jersey (G.B.)
Anguilla (G.B.)
Liberia
Antigua e Barbuda
Principato di Liechtenstein
Antille olandesi
Maldive
Aruba
Montserrat (G.B.)
Bahamas
Nauru
Bahrein
Nieul
Barbados
Panama
Belize
Principato di Monaco
Dominica
Samoa occidentali
Gibilterra (G.B.)
St. Lucie
Grenada
San Kitts & Nevis
Guernsey - Sark
Alderney (G.B.)
St. Vincent e Grenadines
Isole Cook
Seychelles
Isola di Man (G.B.)
Tonga
Isole Marshall
Turks & Caicos (G.B.)
Vanuatu
Isole Vergini (G.B.)
Isole Vergini (Usa)
PRIMO PIANO
LL
Inghilterra: fallimento
della società Boo.com
La Boo.com, boutique inglese operante nel settore dell’abbigliamento on-line, ha dovuto
arrendersi ed intraprendere la
procedura che condurrà alla
dichiarazione di fallimento della società.
La boutique aveva avuto un
esordio clamoroso presentandosi con un sito web particolarmente vistoso, ma una gestione
non troppo attenta ha determinato lo stato di dissesto a cui gli
azionisti non hanno voluto porre rimedio per evitare il tracollo
della società e l’avvio della procedura fallimentare.
Infatti, per la copertura delle
perdite, sarebbero stati necessari conferimenti aggiuntivi da
parte dei soci per un ammontare
di trenta milioni di dollari il cui
afflusso nelle casse della società ne avrebbe consentito la
ripresa.
Liechtenstein: sotto accusa
personaggi in vista perché
sospettati di riciclaggio
In Liechtenstein si prospetta
il rischio di una crisi istituzionale a causa delle accuse mosse nei
confronti di alcuni personaggi
illustri.
Il fratello del vice capo del
Governo e Ministro della economia ed il Deputato ed esponente
politico del partito della opposizione, entrambi esercenti attività
nel campo delle società fiduciarie, sono sospettati di aver preso
parte ad operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita, fungendo da prestanome
per il cartello sudamericano della droga facente parte del gruppo
colombiano Ochoa e per la
mafia russa.
Inoltre, gli agenti della polizia locale insieme a quelli
austriaci appartenenti alla squadra antiriciclaggio hanno proceduto a perquisizioni ed a seque-
DALLA PRIMA PAGINA
strumenti informatici.
Nell’ambito della Unione
europea si è già constatata la
necessità di realizzare la armonizzazione delle normative dei diversi Stati nella regolamentazione di
alcune fattispecie criminose perpetrate attraverso l’uso delle nuove tecnologie, come ad esempio:
il reato di frode informatica.
Di fronte alla globalizzazione
in atto, l’obiettivo prioritario della
iniziativa consiste nella messa a
punto di un meccanismo di osservazione a livello internazionale
dei reati telematici fondato principalmente sulla azione congiunta
dei Paesi facenti parte del Consi-
glio d’Europa.
Con l’obiettivo di consentire
la individuazione dei colpevoli di
reati commessi utilizzando strumenti informatici, è stata avanzata
la proposta di introdurre l’obbligo
per i fornitori di servizi via internet di conservare le notizie ed i
dati concernenti le transazioni
commerciali on-line effettuate.
Nonostante l’intento apprezzabile della disposizione, la proposta non sarà immune da critiche
provenienti da coloro i quali ravviseranno nella iniziativa la possibilità di una violazione della privacy degli utenti dei servizi telematici.
3
stri di atti e documenti, connessi
a presunte attività di riciclaggio,
presso le sedi della Lgt bank, più
importante istituto di credito del
Principato controllato dal Principe Hans Adam II, e della Hypo
investment bank solida banca di
piccole dimensioni.
La polizia non ha specificato
il filone delle indagini a cui si
collega la perquisizione, mentre
un rappresentante della Lgt bank
ha tenuto a precisare la estraneità della banca alla inchiesta, il
cui eventuale coinvolgimento
consisterebbe unicamente nel
fornire informazioni su alcune
società fiduciarie clienti sospettate di operazioni di riciclaggio.
Il Principe Hans Adam II, pur
puntualizzando la serietà del
mercato finanziario del Liechtenstein, ha manifestato la possibilità di una crisi delle istituzioni nel caso in cui gli organi
inquirenti non dovessero riuscire, nel breve periodo, a ricostruire la complessa vicenda.
Il pericolo di uno scandalo
preoccupa particolarmente Hans
Adam II per le ripercussioni
negative a livello internazionale
che potrebbero derivare al Principato, già al centro della attenzione degli Stati membri della
Unione europea perché considerato un paradiso fiscale nonché
per l’eccessivo garantismo che
caratterizza la normativa vigente
in materia di segreto bancario.
Inoltre, la situazione delicata
ha indotto il Primo Ministro a
preannunciare l’imminente varo
di alcune leggi mediante le quali
saranno emendati gli articoli del
codice penale vertenti sul reato
di riciclaggio di denaro sporco e
le norme vigenti in materia di
assistenza giudiziaria internazionale.
4
La riforma prevede anche la
istituzione di una “task force”
costituita da revisori incaricati di
accertare che gli avvocati e gli
amministratori fiduciari si attengano della c.d. “due diligence”,
vale a dire alle regole riguardanti i doveri di controllo nei rapporti con la propria clientela.
Romania: pronto il piano
di privatizzazione delle
aziende di Stato
Il Governo rumeno ha messo
a punto il programma per la privatizzazione delle imprese pubbliche. Il piano prevede la attuazione delle procedure per le
offerte pubbliche di vendita delle
azioni della Cassa di risparmio,
della Banca commerciale rumena
e della Banca agricola, nonché la
immissione sul mercato delle
quote della Società nazionale per
il trasporto merci, della Compagnia nazionale del sale e di altre
imprese commerciali.
La privatizzazione di tutte le
società rumene ancora appartenenti al Fondo di proprietà dello
Stato dovrebbe concludersi entro
il 30 settembre 2000.
Svizzera e Lussemburgo:
sulla difensiva perché
definiti “paradisi fiscali”
La Confederazione elvetica
ed il Granducato di Lussemburgo hanno assunto un atteggiamento polemico dinanzi all’elenco degli Stati offshore redatto
dal Financial stability forum
(Fsf), commissione istituita dal
G-7.
Infatti, come già puntualizzato in precedenza in seguito alle
LL
PRIMO PIANO
valutazioni provenienti dalle
Istituzioni comunitarie e dalla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse), gli esponenti governativi
di entrambi gli Stati hanno evidenziato e ribadito la caratteristica competitività delle rispettive piazze finanziarie che non
possono, pertanto, essere annoverate nella lista dei Paesi dotati
di regimi fiscali privilegiati.
Dallo studio condotto dal Fsf,
La Svizzera ed il Lussemburgo
risultano ricompresi nella prima
fascia della classifica insieme ad
Hong Kong, Singapore, Dublino,
Isola di Man, Guernsey e Jersey,
mentre Andorra, Bahrein, Barbados, Bermude e Gibilterra sono
stati inseriti nella seconda sezione della lista perché considerate
piazze con regimi fiscali particolarmente favorevoli agli investimenti di grandi capitali provenienti dall’estero.
Tuttavia, per quanto riguarda
in modo particolare la Svizzera,
si registra un notevole incremento del numero di segnalazioni
concernenti le operazioni sospette di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite.
Al centro della attenzione
risultano le piazze finanziarie di
Zurigo, di Ginevra e del Canton
Ticino come “quartieri generali”
di operazioni poste in essere da
businessmen locali con società
offshore aventi sede in noti
“paradisi fiscali” quali: i Caraibi
e l’Isola di Man.
Secondo l’Ufficio federale di
polizia l’aumento delle segnalazioni di presunte attività illecite è
indice di una maggiore efficacia
delle leggi vigenti e di una più
intensa collaborazione tra gli istituti bancari assoggettati, peraltro,
a controlli più stringenti a seguito
della riforma delle normative
riguardanti il settore del credito
avvenuta nell’ultimo biennio.
Unione europea: sospetti di
cartello tra banche
La Commissione europea
sospetta che alcune banche in
Belgio, Portogallo, Finlandia ed
Irlanda abbiano operato tramite
cartello nel determinare i loro
compensi sulle transazioni estere.
L’Organismo europeo ha
avviato una procedura in contraddittorio con gli istituti inoltrando
agli stessi una lettera di ammonizione contenente le ragioni a
sostegno del procedimento e l’invito a fornire chiarimenti entro
due mesi.
In caso di cartello, la Commissione ha il potere di infliggere
sanzioni pecuniarie fino al 10%
del fatturato del trasgressore.
Usa: la scissione di
Microsoft
Negli Stati Uniti, è in una
fase decisiva il processo che
vede la Microsoft di Bill Gates
accusata dal Dipartimento americano della giustizia e da diciannove Stati di aver commesso atti
di concorrenza sleale e dato origine ad una situazione di monopolio in proprio favore a scapito
delle imprese concorrenti produttrici di software. Il giudice ha
accolto la richiesta formulata nel
documento presentato dalle controparti di Bill Gates che prevede
la scissione della Microsoft in
due divisioni: da un lato, Office
contenente tutti i programmi di
software applicativi compreso
Word, dall’altro, Windows consi-
LL
stente nel sistema operativo che
consente il funzionamento del
90% dei personal computer esistenti in tutto il mondo. Le due
aziende che deriverebbero dalla
operazione di scorporo potrebbero entrambe far uso del browser,
cioè del software di navigazione
“Internet Explorer” destinato ad
essere controllato dalla branca
Office. Inoltre, le controparti di
Bill Gates hanno richiesto la soppressione del segreto sul “codice
sorgente” dei sistemi operativi.
L’accoglimento delle misure
sanzionatorie formulate nel
documento, comporterà anche la
ripartizione tra Office e Windows
del patrimonio della Microsoft,
stimato in ventuno miliardi di
dollari nonché di strutture e
dipendenti della multinazionale.
Tuttavia, Bill Gates non è apparso scoraggiato dalla eventualità
di una scissione alla presentazione del suo ultimo pacchetto di
sofware denominato “biz talk
server”, sistema che dovrebbe
rendere più agevole alle imprese
la gestione delle operazioni commerciali che avvengono per via
elettronica.
Mentre il giudice di primo
grado sta valutando la istanza
avanzata dal pubblico ministero
di impugnare la sentenza direttamente dinanzi alla Corte suprema, così come previsto dalla legge vigente negli Stati Uniti
denominata “Expedition act”, la
Corte d’appello di Washington
ha già dichiarato procedibile
l’appello alla sentenza, proposto
dai legali della Microsoft, nonostante le eccezioni sollevate
dalle controparti secondo le quali la azione ha il solo scopo di
impedire la applicazione della
suddetta legge ed evitare il ricorso “per saltum”.
5
PRIMO PIANO
Campione d’Italia: abolite
alcune agevolazioni fiscali
In Italia, una indagine condotta dal Secit ha rivelato che i
redditi realizzati dagli italiani in
franchi svizzeri a Campione d’Italia, enclave italiana in territorio svizzero, sono assoggettati
ad una imposizione al tasso di
cambio stabilito convenzionalmente ogni triennio dal Ministro
del tesoro di concerto con il
Ministro delle finanze.
Di conseguenza, prosegue
l’iter di approvazione della disposizione con la quale saranno
attenuate le agevolazioni fiscali
finora fruite dai cittadini italiani
aventi la residenza a Campione
d’Italia.
La definitiva adozione del
provvedimento introdurrebbe la
determinazione trimestrale del
cambio sulla base del tasso ufficiale di sconto aggiornato
secondo l’andamento della
inflazione.
Inoltre, la stessa disposizione
sarebbe applicata nei confronti
degli italiani residenti nel Canton Ticino aventi il domicilio
fiscale a Campione d’Italia.
Italia: la Consob indaga
sugli illeciti via internet
In Italia, la Commissione
nazionale per le società e la borsa
(Consob) ha aderito al progetto
ancora in atto denominato “International internet surf day”, intrapreso dall’International organization of securities commissions
(Iosco), finalizzato a stanare coloro i quali perpetrano frodi
fiscali avvalendosi di internet.
L’Authority, utilizzando parole-chiave e motori di ricerca indi-
viduati e diramati dalla Iosco
convenientemente adeguati alla
realtà italiana, ha passato al
setaccio i consulenti operanti nel
settore finanziario che svolgono
la loro attività on-line.
Nel mirino della Consob sono
finiti quaranta siti web, su ottanta oggetto di esame, relativamente ai quali la Commissione ritiene opportuno condurre indagini
più approfondite.
Italia: ultimo atto dello
scioglimento dell’Iri
Si conclude formalmente lo
scioglimento che sfocia nella
procedura di liquidazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), emblema del processo di sviluppo economico ed
imprenditoriale dell’Italia degli
ultimi settanta anni.
La storia dell’Iri è strettamente legata alle sorti della siderurgia italiana.
L’Ente, istituito nel 1933
per realizzare il salvataggio
delle banche in crisi a causa
della intensa attività di finanziamento svolta in favore delle
industrie italiane, ha conosciuto un periodo di grande prosperità negli anni cinquanta e sessanta.
Negli anni settanta, il crollo
del settore siderurgico italiano
determina la decadenza dell’Istituto di cui viene decisa la privatizzazione nel 1992.
Lo scioglimento dell’Ente
non si è di fatto ancora concluso
in quanto le partecipazioni di
Rai, Alitalia e Cofiri passeranno
temporaneamente al Ministro del
tesoro, mentre resteranno all’Iri
in liquidazione Fincantieri e Tirrenia.
6
Bulgaria: privatizzazione
della Bulbank
In Bulgaria, il vice capo del
Consiglio dei Ministri che presiede la Commissione governativa per la privatizzazione delle
banche statali ha annunciato la
imminente cessione della Bulbank, principale istituto di credito nazionale. La operazione prevede l’acquisto della banca bulgara da parte della Unicredito e
della Allianz con un esborso di
360 milioni di euro.
In seguito alla acquisizione,
la Unicredito e la Allianz deterranno, rispettivamente, il 93% ed
il 5% del capitale della Bulbank.
NEWS DI FINANZA
assumerà la veste di società per
azioni partecipata all’80% dalla
European aeronautic defence
and space company (Eads) e per
il 20% dalla Bae systems entrambe attuali membri del consorzio.
È probabile che sarà coinvolta anche l’Italia poiché la Eads si
è dichiarata disposta a cedere un
5% all’Alenia. In concomitanza
con la ristrutturazione, la Airbus
si impegnerà nello sviluppo del
progetto per un nuovo aereo passeggeri di due piani con 656
posti, munito di negozi, bar, cuccette ed altri servizi, per un valore di circa venticinque mila
miliardi di lire.
Francia: storica fusione
nelle comunicazioni
Germania: Bertelsmann
diventa leader della tv
europea
Entro la fine dell’anno sarà
operativo un nuovo colosso nel
campo della comunicazione
secondo solo all’americana AolTime Warner. Il nuovo gruppo
nascerà dalla fusione tramite
scambio azionario tra il gruppo
francese Vivendi, la sua partecipata Canal Plus, che in Italia detiene
il controllo di Telepiù, e la canadese Seagram. Gli azionisti di Vivendi avranno il 59% del capitale, il
29% spetterà ai soci Seagram e il
12% a quelli di Canal Plus.
La Vivendi-Universal, società
di diritto francese, sarà attiva in
tutti i settori della informazione
(cinema, tv, musica, stampa, telefonia ed internet).
smann conquista la leadership
nel settore delle produzioni televisive e della new economy europee. Sconfiggendo il concorrente
americano Aol-Time Warner,
Bertelsmann ha raggiunto un
rilevante accordo di fusione con
la inglese Pearson television.
La holding, costituita dallo
stesso Bertelsmann e dalla Waz,
importante giornale regionale
tedesco, deterrà la maggioranza
nel pacchetto azionario della
multinazionale che deriverà dalla
fusione. Il gruppo, attivo anche
nel settore dell’e-commerce, sarà
immediatamente quotato alla
Borsa valori londinese.
Francia: la Airbus cambia
assetto
Grecia: in vendita la
Olympic airways
Il consorzio europeo Airbus, a
partire dal 1° gennaio 2001,
Dopo il recesso della British
airways dalle trattative per l’ac-
LL
quisto della compagnia aerea di
bandiera della Grecia, il Governo
ellenico ha avviato la offerta
internazionale per la cessione del
20% della società. La operazione
rivestirebbe particolare importanza considerate le dissestate condizioni finanziarie in cui versa la
compagnia, aggravate dalla
impossibilità della società di beneficiare dei contributi a carico
dello Stato, vietati dalla normativa sull’antitrust vigente in ambito
comunitario. Il Governo ellenico
deve, peraltro, attenersi alle norme Ue per non vanificare il recente impegno dimostrato resosi necessario per consentire al Paese di
raggiungere gli standards europei
in vista dell’ingresso nella Ue.
Polonia: in conclusione
liberalizzazione telefonia
Il gruppo tedesco Bertel- fissa
Il Governo polacco sta portando a termine la operazione di
privatizzazione riguardante il
settore della telefonia fissa.
Infatti, per la vendita del
restante 35% della Telekomunikacja Polska Sa (Tpsa), che attualmente detiene il controllo del
90% del mercato polacco, sono
state avviate le trattative con
France télécom.
Unione europea:
Commissione favorevole a
fusione MannesmannVodafone Airtouch
La Commissione europea ha
dato il proprio benestare alla
operazione di fusione per incorporazione della tedesca Mannesman da parte della inglese Vodafone Airtouch.
LL
La realizzazione della fusione
è subordinata a due condizioni:
la prima consistente nello scorporo della società di telefonia
mobile inglese Orange e nella
sua assegnazione sia per gli
aspetti gestionali che sotto il profilo manageriale ad un trust indipendente, la seconda prevede che
gli altri operatori mobili abbiano
la possibilità di accedere alle
tariffe di interconnesione e di
vendita praticate dalla VodafoneMannesman. La prima delle due
condizioni è già in fase di realizzazione in quanto la France télécom acquisterà presto la Orange
sborsando ottantacinque mila
miliardi di lire. La New Orange
sarà quotata alle Borse di Parigi,
Londra e New York.
Unione europea: la
Commissione autorizza
l’Eni all’acquisto di Galp
La Commissione europea dà
il proprio benestare alla operazione di acquisto della azienda
statale portoghese Galp, Petroles
gas de Portugal da parte del
gruppo italiano Eni.
In seguito alla operazione,
l’Eni deterrà il 33,3% delle azioni della Galp, mentre il 48,3%
rimarrà di proprietà dello Stato
portoghese ed il restante 18,4%
spetterà alla società elettrica
nazionale Edp e alla compagnia
spagnola Iberdrola.
Usa: possibile fusione tra
Northwest e American
Airlines
Negli Stati Uniti si ipotizza
una importante operazione di fusione tra due delle principali
NEWS DI FINANZA
linee aeree consistente nella incorporazione delle Northwest
airlines da parte delle American
airlines. La fusione, se confermata, avrebbe rilevanti ripercussioni economiche e strategiche
considerato che la Northwest e la
American sono particolarmente
attive, rispettivamente, nelle
piazze asiatiche e sudamericane.
Usa: Philip Morris acquista
Nabisco
Si è conclusa la importante
operazione di acquisizione della
Nabisco group holding e della
società dalla stessa controllata,
da parte della Philip Morris,
multinazionale operante nei settori del tabacco e della alimentazione. L’accordo raggiunto prevede l’esborso di quindici miliardi di dollari e l’accollo di un
debito ammontante a quattro
miliardi di dollari che risulta a
carico della Philip Morris.
Le trattative per la attuazione
dell’acquisizione sono state condotte assumendo cinquantacinque dollari come prezzo per ciascuna azione.
Italia: Unicredito
acquisisce Pioneer
La Unicredito ha messo a
punto una importante operazione
finanziaria sottoscrivendo l’accordo per la acquisizione della
Pioneer, società americana di
gestione dei fondi comuni quotata al Nasdaq.
Con l’accordo, la Unicredito
guadagnerà la terza posizione
nella classifica europea delle
grandi società di gestione dei
fondi comuni.
7
In Polonia, la Unicredito dispone della Bank Pekao, mentre la
Pioneer, la cui fama è nota negli
Stati Uniti ed in Europa, occupa
una posizione dominante possedendo il 43% del mercato azionario polacco.
Proprio il prestigio della Pioneer a livello europeo ha indotto
la Unicredito ad utilizzarne il
marchio per le due società di
gestioni di fondi operanti a Milano che assumeranno la denominazione di Pioneer srg, Pioneer
research & management e Pioneer Us il cui controllo sarà esercitato dalla subholding Pioneer
global asset management spa.
Italia: Mediobanca in
Russia
In Italia, Mediobanca e Vnesheconombank hanno firmato un
accordo che prevede la erogazione di finanziamenti fino a 1,5
miliardi di dollari a favore di iniziative industriali italiane in Russia operative sia per il mercato
interno che per le esportazioni.
Le proposte dovranno richiedere un impegno finanziario, per
ciascuna di esse, non inferiore ai
cinquanta milioni di dollari e
riguardare società a capitale
misto della cui attività il Governo russo abbia riconosciuto il
carattere prioritario. I progetti
usufruiranno delle coperture
assicurative dell’ente pubblico
economico italiano Sace.
Probabilmente alla intesa
seguirà la successiva adesione
della Simest, finanziaria italiana
a partecipazione maggioritaria
statale, con l’impegno di erogare
finanziamenti a tasso agevolato
per le quote di competenza nazionale.
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Argentina: nuove
disposizioni per rilancio
economico
Con l’intento di sostenere il
rilancio della economia argentina, è stato annunciato l’imminente varo di nuove disposizioni volte a favorire il miglioramento
della competitività dello Stato
nonché tendenti ad incentivare
l’export.
Secondo il Governo argentino, le ripercussioni, in termini di
costi, prodotte dalla nuova normativa saranno compensate dall’aumento delle esportazioni di
prodotti che si stima all’incirca
del 15% rispetto al 1999. Tra le
novità introdotte dalla riforma
emerge quella che consente alle
imprese che assicurino un certo
livello di produzione di beni da
destinare alle esportazioni, di non
essere assoggettate alla tariffa
doganale gravante sulle importazioni di merci provenienti dagli
Stati non facenti parte del Mercosur, unione doganale tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay
che ambisce a diventare un vero e
proprio mercato comune.
Barbados: nuovi incentivi
per le attività assicurative
Nelle Isole Barbados, il Governo ha messo a punto la riforma della normativa che regolamenta il settore assicurativo
(“Insurance act”), prevedendo
una particolare disciplina per le
cc.dd. “captive insurance companies”, vale a dire quelle imprese
che annoverano tra la propria
clientela solo i soggetti che rientrano nel proprio gruppo di appartenenza.
L’intento della nuova legge è
COSA SI PREPARA
quello di consentire alle imprese
assicurative, già assoggettate ad
un regime fiscale favorevole, di
prestare i propri servizi sulle
piazze internazionali e nel mercato comune caraibico (Caribbean common market).
Attualmente la “qualifying
insurance company” è equiparata, ai fini tributari, alla “exempt
insurance company” beneficiando dei medesimi incentivi fiscali
consistenti principalmente nell’esonero dalle ritenute alla fonte
operate sui compensi corrisposti
a terzi e dalla fruizione di un credito di imposta (“foreign currency credit”).
Le “captive insurance companies”, sottoposte al trattamento tributario privilegiato previsto per le “exempt insurance
companies”, potranno avvantaggiarsi di ulteriori benefici fiscali
rappresentati dal non assoggettamento delle operazioni effettuate in valuta estera alle verifiche valutarie, dalla esenzione
dall’iva per i prodotti importati,
dall’esonero dal versamento della imposta di registro delle cessione di quote sociali purché
almeno il 90% del reddito lordo
realizzato e dei rischi coperti da
assicurazione derivino da contratti stipulati con operatori non
residenti nel mercato comune
caraibico.
Germania: opposizione dei
“verdi” ad esenzione
capital gains
Impervio appare l’iter di
approvazione del pacchetto di
misure fiscali presentato dal
Cancelliere tedesco Schroeder a
causa della disposizione in esso
contenuta statuente la esenzione
LL
dei capital gains, vale a dire dei
proventi derivanti dall’attuazione
di operazioni speculative.
Infatti, il partito dei “verdi”
ha manifestato forti perplessità
sulla legittimità di una norma che
penalizzerebbe eccessivamente
le società di persone, in quanto
l’esonero ai fini tributari dei redditi derivanti dalla operazione,
contenuto nel disegno di legge
presentato, non annovererebbe
tra i contribuenti beneficiari le
suddette tipologie di enti.
Dubbi sono stati sollevati
anche dalla opposizione, costituita da Cdu-Csu, secondo cui la
nuova legge, in caso di approvazione, aggraverebbe il carico
fiscale al quale sono sottoposte le
piccole imprese.
Se non si riuscisse a raggiungere un accordo sulla norma
oggetto di dibattito, spetterà ad
una commissione parlamentare la
scelta di una soluzione che contemperi le diverse istanze.
Di recente, “i verdi” hanno
manifestato il loro consenso alla
manovra fiscale presentata dal
Ministro delle finanze contenente rilevanti tagli delle imposte.
Hong Kong: proposte
nuove leggi finanziarie
Ad Hong Kong è stata proposta una manovra finanziaria che,
comunque, non apporta notevoli
mutamenti al regime fiscale vigente. Tale sistema assume a fondamento della imposizione il
principio della territorialità secondo il quale vanno assoggettati
a tassazione solo i redditi realizzati nel territorio dello Stato,
mentre non rientrano nella base
imponibile i proventi prodotti
all’estero.
LL
COSA SI PREPARA
Tuttavia, la nuova normativa
introduce un importante emendamento in favore degli investimenti provenienti dall’estero
proponendo la riduzione della
aliquota della imposta di bollo
applicata alle operazioni di trasferimento delle azioni.
Inoltre, è prevista la istituzione di due commissioni di studio:
una con la funzione di valutare il
sistema tributario nel suo insieme
al fine di verificare che le spese
pubbliche ricevano adeguata
copertura; altra rivolta all’esame
di possibili emendamenti da
apportare alla normativa fiscale
vigente per estendere la base
imponibile di alcuni tributi nonché di nuove imposte da introdurre che colpiscano i consumi.
gi e-mail e richiedere le chiavi
per decifrare documenti su internet a fini ispettivi.
Il disegno di legge autorizza i
funzionari incaricati a richiedere
l’intercettazione senza previo
assenso del tribunale e, in caso di
richiesta di codici di accessso,
prevede l’imposizione dell’obbligo del silenzio in capo al soggetto che li ha forniti, pena la
reclusione fino a cinque anni.
La London school of economics ha criticato le nuove norme,
evidenziando il rischio di trasferimento in altri Paesi di molte
società operative tramite internet.
Regno Unito: progetto di
legge sulla intercettazione
di messaggi e-mail
In Russia è pronta la manovra
finanziaria che dovrebbe rivoluzionare, semplificandolo, il sistema fiscale vigente.
In tal modo saranno esaudite
le richieste provenienti dal Fondo monetario internazionale il
quale ha più volte sottolineato la
eccessiva complessità della regolamentazione del fisco russo.
La riforma prevede la introduzione di una aliquota di imposta che colpirà indistintamente i
redditi delle persone fisiche abolendo gli scaglioni di reddito con
aliquote differenziate attualmente esistenti. La nuova legge dispone, altresì, la abrogazione di
numerosi tributi tra i quali emerge la imposta gravante sul fatturato delle imprese che sarà sostituita dalla imposizione dei profitti realizzati dalle stesse.
Al contempo, il capo del
Governo ha prospettato la possibilità di ridurre le esenzioni tributarie di cui beneficiano alcune
Nel Regno Unito la Camera
dei Lord sta esaminando un progetto di legge che permetterà al
Governo di intercettare i messag-
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
direttore responsabile:
Dr. Antonio Acampora
redazione: a cura di professionisti
italiani ed esteri di “A&A Group”
editore: “Acampora & associati” S.r.l.
sede: via Pompeo Magno, 1
00192 Roma (Italia)
Tel. +39.06 32 12 506
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collaborazioni: sono gradite segnalazioni
di eventi da partecipare tramite
la “Lettera legale”
distribuzione: gratuita
stampa: Lito Sud S.r.l.
Russia: all’esame la
riforma del sistema fiscale
9
imprese nonché di intensificare
la azione diretta a contrastare la
evasione fiscale al fine di compensare le inevitabili diminuzioni delle entrate pubbliche che
deriveranno dalla attuazione della manovra fiscale.
Unione europea: all’esame
nuove norme sui servizi
finanziari e sul venture
capital
I rappresentanti degli Stati
membri della Unione europea,
riunitisi al vertice di Lisbona,
hanno inserito in agenda due
importanti progetti da compiersi
nell’arco di un triennio e di un
quinquennio riguardanti, rispettivamente, la attuazione del mercato unico del venture capital e
dei prodotti finanziari.
Nell’ambito dell’Esecutivo
comunitario, il Commissario
europeo al mercato comune ha
tempestivamente messo a punto
due proposte normative volte ad
emendare la direttiva attualmente vigente nella Ue in materia di
fondi comuni di investimento,
rispondendo così alle sollecitazioni provenienti dagli operatori
sempre più di frequente orientati
ad investire in detti prodotti
finanziari. L’obiettivo delle nuove disposizioni consiste nel
dotare i fondi comuni di investimento del lasciapassare necessario per circolare liberamente nella Unione europea, coniugando
così le necessità, avvertite dal
mercato, di una libera gestione
collettiva del risparmio con la
esigenza di assicurare comunque
una adeguata tutela agli investitori.
Infatti, è prevista la istituzione di un passaporto, vale a dire
10
di una autorizzazione a compiere
operazioni di investimento in tali
strumenti finanziari sulle piazze
europee il cui rilascio, anche se
avvenuto ad opera dello Stato
d’origine, avrà effetto in tutto il
territorio della Unione.
Unione europea: approvata
la direttiva sulle more nei
pagamenti
Il Consiglio dei ministri della
Unione europea ha approvato il
progetto di direttiva che fissa a
trenta giorni il termine massimo
per effettuare il pagamento a saldo di una fattura, stabilendo la
maturazione automatica degli
interessi moratori in favore dei
creditori nonché facendo carico
ai Governi degli Stati membri di
dotare i creditori stessi di titoli
esecutivi che garantiscano loro il
recupero coattivo delle somme di
cui sono a credito.
La ratio della nuova normativa consiste nel limitare la prassi
invalsa nella Pubblica amministrazione di indugiare nel pagamento delle fatture senza alcuna
plausibile motivazione.
Secondo la direttiva, i tassi
degli interessi che matureranno
in capo al creditore saranno calcolati sulla base delle aliquote di
riferimento della Banca centrale
europea e maggiorati di sette
punti percentuali, fatta salva una
diversa previsione contrattuale.
Unione europea: possibile
direttiva su risanamento e
liquidazione delle banche
Il Consiglio della Unione
europea ha raggiunto un accordo
politico sulla proposta di diretti-
COSA SI PREPARA
va riguardante il risanamento e la
liquidazione degli istituti e delle
aziende di credito.
La ratio della direttiva consiste nell’estendere a tutti i Paesi
della Unione europea la efficacia
delle decisioni emesse dalle
autorità giudiziarie ed amministrative di uno Stato membro.
Infatti, il progetto di direttiva
tende a garantire il reciproco
riconoscimento tra i Paesi facenti parte della Unione dei provvedimenti di risanamento e dei procedimenti di liquidazione, considerando che, in ambito europeo,
le disposizioni e le procedure in
materia trovano applicazione in
conformità alla legge vigente
nello Stato membro di origine,
fatte salve le ipotesi in cui la normativa comunitaria non disponga
una diversa regolamentazione.
Inoltre, la direttiva introdurrà
misure dirette a salvaguardare i
creditori che risultino domiciliati
in uno dei Paesi Ue diverso dallo
Stato comunitario di origine, istituendo procedure per lo scambio
di informazioni tra le Nazioni
europee nonché specificando la
normativa applicabile a talune
particolari fattispecie. Il disegno
di direttiva è stato più volte rivisitato alla luce della normativa
comunitaria in materia finanziaria adottata nel frattempo.
Unione europea: accordo
sul progetto di direttiva
per il diritto d’autore
A Bruxelles i Governi europei, con l’astensione della delegazione per il Lussemburgo, hanno concordato le linee guida per
una direttiva che impegnerà gli
Stati membri ad uniformare la
tutela del diritto d’autore contro
LL
riproduzioni, comunicazioni e
distribuzioni al pubblico non
autorizzate effettuate tramite
internet. La direttiva dovrebbe
riconoscere il diritto dell’autore
ad un compenso per la riproduzione dei propri lavori e la possibilità di proteggere tecnologicamente la sua opera da utilizzi
della stessa non consentiti.
Al fine di garantire l’uso privato e non-commerciale delle
opere, dovrebbe essere elencata
una lunga serie di ipotesi in cui
escludere il compenso dell’autore e, in fase di attuazione della
direttiva, ciascuno Stato aderente
sarebbe tenuto a scegliere a quali
eccezioni conformarsi.
Inoltre, secondo l’accordo,
ogni Paese membro sarebbe
obbligato ad adottare le misure
più appropriate per salvaguardare gli interessi dei beneficiari
delle suddette eccezioni nelle
ipotesi in cui l’autore non permettesse loro l’accesso alla propria opera.
Unione europea: all’esame
regole comuni per i bilanci
La Commissione europea sta
mettendo a punto una proposta di
direttiva statuente l’obbligo a
carico delle società quotate in
Borsa degli Stati membri di utilizzare metodi contabili comuni
per la redazione dei bilanci.
I tempi di realizzazione del
progetto sono stati fissati in cinque anni scadenzati in un primo
biennio diretto alla approvazione
della proposta di direttiva e nel
successivo triennio dedicato alla
entrata in vigore della stessa.
Il progetto ha privilegiato la
adozione dei criteri contabili stabiliti dal International accoun-
LL
ting standard (Ias) rispetto a
quelli fissati dal Us Gapp studiati appositamente per rispondere
alle esigenze della Agenzia di
vigilanza della Borsa di New
York (Securities and exchange
commission, Sec).
Nella attuazione della proposta, lo Ias sarà affiancato da un
comitato di esperti europei al
fine di assicurare il rispetto delle
richieste di carattere sia politico
che tecnico provenienti dalle
società della Unione europea.
Sono, altresì, in atto trattative
con le competenti autorità statunitensi dirette a garantire il riconoscimento negli Stati Uniti
degli standards unici per i bilanci determinati dal Ias.
COSA SI PREPARA
dere la propria proposta pubblica,
darne comunicazione all’autorità
vigilante e fornirla di un contenuto idoneo a permettere una decisione consapevole dei destinatari.
Infine, un punto rilevante della direttiva riguarderebbe la prescrizione del divieto per i consigli
di amministrazione di avvalersi di
tecniche di difesa durante la pendenza dell’offerta, senza il consenso dell’assemblea.
Allo scopo di consentire la
convocazione della stessa nei suddetti casi, dovrebbe essere previsto un periodo minimo di pendenza dell’offerta di due settimane
estensibile fino a dieci con la
facoltà, per ciascuno Stato aderente, di rivedere tali termini in
situazioni particolari.
Unione europea: in arrivo
direttiva su opa
Usa: normalità nei
rapporti commerciali con
A breve l’Unione Europea la Cina
dovrebbe concludere l’iter di
approvazione di una direttiva che
fornirà alcune linee guida in
materia di offerta pubblica di
acquisto di valori mobiliari (opa)
oltre frontiera.
Una delle previsioni più
importanti della normativa è finalizzata a garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti della
“società bersaglio” in caso di opa
volta all’acquisizione di una posizione di controllo.
In proposito, la direttiva
dovrebbe contenere l’obbligo di
estensione della proposta di
acquisto a tutti i titoli ad un prezzo equo.
Inoltre, al fine di garantire la
trasparenza dell’operazione, ogni
Stato membro dovrebbe istituire
uno o più organi di vigilanza con
poteri ispettivi e decisori, mentre
l’offerente sarebbe tenuto a ren-
La Camera dei deputati degli
Stati Uniti ha approvato una nuova legge che ricondurrà alla normalità i rapporti commerciali tra
Pechino e Washington abolendo
la verifica diretta a constatare il
rispetto dei diritti umani, politici
e religiosi cui veniva sottoposta
annualmente la Cina.
La nuova legge attribuirà ad
una Commissione parlamentare
il compito di accertare il rispetto
dei diritti umani in Cina.
Sarà, altresì, istituito un meccanismo di controllo rivolto ad
assicurare che la Cina osservi gli
impegni assunti in materia commerciale.
Allo stesso tempo, saranno
intensificate le verifiche svolte
dalle dogane statunitensi per
impedire la importazione di beni
provenienti dalla Cina realizzati
11
sfruttando il lavoro dei detenuti e
saranno riconosciute particolari
agevolazioni fiscali alle imprese
americane che risulteranno pregiudicate dall’inevitabile incremento delle importazioni di prodotti cinesi derivante dalla approvazione della nuova normativa.
Usa: proposta una più
intensa tutela della privacy
Il Presidente degli Stati Uniti
Bill Clinton ha proposto un nuovo pacchetto di norme dirette a
rafforzare la normativa vigente
in materia di tutela della privacy
dei consumatori nel settore dei
prodotti finanziari.
Le disposizioni, oggetto di un
vivace dibattito tra le associazioni dei consumatori e le società
finanziarie, sottoporrebbero a
vincoli più stringenti la trasmissione, da parte delle imprese ai
soggetti affiliati, di notizie
riguardanti i propri clienti nonché di informazioni concernenti
le abitudini di consumo degli
stessi.
Italia: linee-guida per
nuovo diritto societario
In Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di
legge delega per la riforma della
materia societaria.
Principio ispiratore del rinnovamento del diritto delle società
è l’adeguamento delle nuove disposizioni agli standards normativi esistenti a livello europeo
caratterizzati da accentuate elasticità e semplicità.
Il punto focale della riforma
sarebbe costituito dalla nuova
12
disciplina del falso in bilancio in
base alla quale diminuiscono le
fattispecie punibili, circoscrivendo le ipotesi di reato ai soli casi
in cui sarà dimostrato il dolo.
In particolare, la trasmissione
agli azionisti ed ai terzi di informazioni non veritiere sulla situazione economica della società
dovrebbe essere sanzionata solo
se le comunicazioni risulteranno
idonee a trarre in inganno i destinatari delle stesse.
Inoltre, nasceranno apposite
sezioni presso i tribunali delle
città in cui hanno sede le Corti
d’appello. Per quanto riguarda le
società a responsabilità limitata
la riforma prevede la creazione
di disposizioni che disciplinino
la emissione ed il collocamento
dei titoli obbligazionari.
Relativamente alle società per
azioni, il disegno di legge contempla la possibilità di destinare
una parte del capitale netto societario alla realizzazione di specifiche operazioni.
Il disegno di legge innova
anche la disciplina riguardante le
società cooperative preservandone il caratteristico scopo mutualistico. Secondo le nuove norme,
sotto il profilo fiscale, la redazione del bilancio societario sarà
svincolata dalle intromissioni di
disposizioni fiscali finora imposte dal Legislatore.
Italia: sanzioni a carico
delle società per reati di
amministratori e
dipendenti
In Italia, il Senato ha approvato il disegno di legge che ratifica le convenzioni Ue e Ocse
sulla lotta alla corruzione dei
pubblici ufficiali.
COSA SI PREPARA
Il progetto contiene anche
una delega al Governo per la
disciplina della responsabilità
amministrativa di società, associazioni e, in genere, di qualunque soggetto con o senza personalità giuridica, per i reati commessi dai propri amministratori o
dipendenti.
Gli illeciti penali considerati
sono quelli dei pubblici ufficiali
contro la pubblica Amministrazione, la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica, i reati
connessi sia alla tutela della pubblica incolumità che alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e,
infine, le trasgressioni contemplate dalle leggi penali in materia
di tutela dell’ambiente e del territorio. La responsabilità amministrativa sussiste solo se il reato
è stato commesso attraverso la
inosservanza degli obblighi inerenti alle funzioni e nell’interesse della società o dell’ente a cui è
imputata. Le sanzioni amministrative previste hanno carattere
pecuniario e nei casi più gravi
sono aggiunte alcune misure
interdittive e la pubblicazione
della sentenza.
Infine, in base al disegno di
legge, il giudice penale sarà competente ad applicare le sanzioni
amministrative.
Italia: ancora incertezza
sui tempi di approvazione
del progetto di legge sul
trust
In Italia, l’esame del disegno
di legge di disciplina del trust,
allo studio della Commissione
finanze della Camera dei deputati, rallenta il suo corso a causa di
un conflitto di competenza solle-
LL
vato dalla Commissione giustizia; probabilmente l’iter coinvolgerà entrambe le commissioni
ma i tempi della sua conclusione
sono ancora indeterminati.
Allo stato attuale, se da un
lato, l’avvenuta adesione dell’Italia alla Convenzione de L’Aja
del 1° luglio 1985 permette ai
trusts stranieri di produrre effetti
nel territorio, dall’altro, il vuoto
normativo interno non consente
allo Stato italiano di avvalersi
della riserva di competenza in
materia fiscale che la Convenzione attribuisce ad ogni Paese aderente.
Proprio in attuazione della
summenzionata riserva, il disegno di legge all’esame della
Camera vincola al rispetto delle
norme fiscali nazionali i trusts
che, riconosciuti in Italia in base
alla Convenzione, sono in possesso di determinati requisiti.
In particolare, il progetto di
normativa prevede che il trasferimento del patrimonio al trustee,
poiché ritenuto non completamente equiparabile ad un atto
traslativo, sconti una imposta di
registro ridotta. Al contrario, l’eventuale passaggio inter vivos
dei beni dal trustee al beneficiario dovrebbe essere soggetto ad
un trattamento tributario analogo
a quello del trasferimento di proprietà e l’acquisto mortis causa
comporterebbe a carico del beneficiario il versamento della ordinaria imposta di successione.
Infine, con riferimento all’imposizione diretta, poiché i
trusts dovrebbero essere soggetti
ad una imposta sostitutiva in
misura pari all’aliquota irpeg, il
riconoscimento di un credito in
capo al beneficiario eviterebbe la
doppia tassazione dei redditi prodotti dal trust.
LL
Antille olandesi: abrogato
il regime off-shore
L’orientamento sfavorevole
delle istituzioni internazionali ha
influenzato la riforma della legislazione sulle società off-shore
finora vigente nelle Antille olandesi caratterizzata da una normativa favorevole all’afflusso di
grossi capitali dall’estero.
Le nuove norme abrogano il
trattamento fiscale privilegiato
relativo alle persone giuridiche
assoggettandole alla imposizione
con aliquota media pari al 30%.
La introduzione della tassazione dei redditi societari è in
parte controbilanciata dalla possibilità offerta ai soggetti passivi
di beneficiare dei vantaggi previsti dalle convenzioni internazionali stipulate in materia fiscale.
Dalla applicazione della nuova normativa sono escluse le
società esistenti al 1° luglio 1999
le quali, se, da un lato, avranno la
possibilità di continuare a fruire
del regime fiscale privilegiato,
dall’altro, non potranno avvantaggiarsi delle agevolazioni tributarie disposte dagli accordi
multilaterali tra Nazioni.
Con la riforma è stata introdotta anche una nuova tipologia
di società esente da tassazione.
Altra novità di rilievo è la
istituzione della c.d. “rendita figurativa” consistente nell’adozione di una presunzione assoluta, sulla base della quale, ai residenti detentori di una partecipazione in una società estera esercente prevalentemente attività
finanziaria o di intermediazione
nel credito, sarà attribuita una
rendita minima annua pari al
30% del valore delle azioni dagli
stessi possedute.
Esclusi da tale presunzione
DAI PARLAMENTI
sono coloro che partecipano ad
istituti bancari o assicurativi
quotati in borsa.
Croazia: legge sulla tutela
del marchio
In Croazia è entrata in vigore
la nuova legge in materia di difesa di marchi e brevetti.
Nell’esercizio dei diritti relativi al marchio, la normativa
equipara le persone fisiche e giuridiche estere a quelle croate a
condizione di reciprocità, facendo salvi i diritti derivanti dalla
dimostrazione della utilizzazione
del marchio in data antecedente a
quella di registrazione.
La domanda di registrazione
va presentata all’Istituto nazionale per la proprietà intellettuale
e depositata secondo le norme
contenute nell’accordo internazionale di Madrid.
In caso di accoglimento della
richiesta, di cui viene data notizia mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale dell’Istituto
suddetto, il marchio è inserito nel
relativo Registro.
La validità della iscrizione ha
una durata di dieci anni con possibilità di rinnovo dimostrando il
pagamento dei relativi diritti.
Nella ipotesi di trasferimento
dei diritti inerenti la titolarità del
marchio è obbligatorio il deposito e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo atto
notarile.
Estonia: nuove disposizioni
fiscali
In Estonia è stata approvata
una manovra fiscale che, disponendo alcune limitazioni alla dis-
13
tribuzione degli utili ai soci,
rivoluziona l’assetto normativo
finora vigente con l’obiettivo di
incentivare gli investimenti di
capitali derivanti dall’estero e
creare nuovi posti di lavoro.
A norma delle nuove misure, i
redditi realizzati dalle imprese
non sconteranno alcuna imposta
fino alla data di distribuzione
degli stessi sia nel caso di percipienti residenti che nella ipotesi
di stranieri.
L’esonero da imposizione
riguarda anche la ripartizione dei
dividendi prodotti da stabili
organizzazioni estoni di società
non residenti. Nel caso in cui i
dividendi vengano distribuiti, la
aliquota d’imposta applicata è
pari al 26% e va operata sull’importo lordo degli utili ripartiti.
Tuttavia, nella specifica ipotesi di distribuzione dei dividendi in
favore di soggetti non residenti, la
legge prevede, altresì, la riduzione della suddetta aliquota ad opera dei trattati contro le doppie
imposizioni stipulati dalla Estonia
con altri Stati nonché la esenzione
del percipiente straniero che
detenga una partecipazione che
ammonti almeno al 25% del capitale della società residente.
Irlanda: nuove esenzioni
per dividendi percepiti da
non residenti
In Irlanda, a seguito della
approvazione della manovra
fiscale, saranno esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi percepiti da un soggetto che abbia la
residenza in uno Stato membro
della Ue o in un Paese extra-Ue
che abbia stipulato un trattato
contro le doppie imposizioni con
l’Irlanda, purché il percipiente
14
non sia controllato, direttamente
o indirettamente, da contribuenti
aventi sede in territorio irlandese. Sono annoverate tra i beneficiari della suddetta agevolazione
fiscale anche le società quotate
in Borsa ovvero assoggettate,
per almeno il 75% del loro capitale, al controllo di tali enti.
Portogallo: nuove misure
fiscali
In Portogallo, a seguito della
approvazione della manovra
finanziaria, diminuirà di due
punti percentuali la aliquota della imposta che grava sui redditi
delle persone giuridiche.
Il Parlamento ha, altresì,
emanato una legge con cui delega il Governo a stabilire una aliquota d’imposta ridotta da applicare ai redditi delle società il cui
fatturato va da un minimo di
trenta ad un massimo di cento
milioni di scudi portoghesi
(8.593.100 in lire italiane).
Inoltre, la nuova convenzione
fiscale contro le doppie imposizioni stipulata dal Brasile e dal
Portogallo incentiverà i movimenti di dividendi intercorrenti
tra le imprese appartenenti ai
due Paesi.
Tuttavia, le agevolazioni
fiscali disposte dal nuovo trattato non esplicheranno efficacia
nei confronti delle società residenti nella Isola di Madeira.
Singapore: iniziative a
sostegno delle
assicurazioni
Con l’obiettivo di favorire lo
sviluppo delle assicurazioni, a
Singapore sono stati abrogati i
DAI PARLAMENTI
vincoli imposti alle società operanti nel settore nonché la
soglia del 49% quale limite
massimo fissato per l’ammontare della quota di partecipazione
al capitale di enti aventi sede
nello Stato consentita ai soggetti stranieri. In seguito alla modifica della normativa, le aziende
assicurative che intendano esercitare la propria attività sulla
piazza di Singapore dovranno
assicurare la propria solvibilità,
rispettare alcune regole riguardanti la posizione occupata nelle graduatorie internazionali
nonché tenere informate le
Autorità vigilanti sull’adempimento degli obblighi imposti
dalla legge vigente in materia di
trasparenza finanziaria.
Inoltre, è fatto obbligo alle
società residenti di segnalare
agli organismi nazionali competenti le partecipazioni detenute
dagli stranieri che raggiungano il
5% ed il 20% del capitale sociale.
LL
te misure fiscali, la Confederazione elvetica ha emanato un
provvedimento in seguito al
quale le vigenti aliquote ordinaria, straordinaria e speciale dell’iva saranno incrementate dello
0,1%.
Turchia: aumento dell’iva
su importazioni
In Turchia è entrata in vigore
una nuova legge che introduce
importanti emendamenti fiscali
riguardanti gli esportatori stranieri.
Infatti, la riforma finanziaria
prevede un incremento di due
punti percentuali sia della aliquota ordinaria che di quella
maggiorata dell’iva che, pertanto, ammonteranno, rispettivamente, al 17% ed al 25%.
Nessuna modifica è, invece,
disposta per la aliquota ridotta
pari attualmente all’8%.
Svizzera: approvate nuove
misure fiscali
Italia: nuove disposizioni
fiscali per il settore della
nautica
Nel Canton Ticino sono state
emanate alcune nuove disposizioni fiscali che riducono dal
12% al 9% la aliquota della
imposta sugli utili societari.
La manovra finanziaria prevede, altresì, la diminuzione della imposta che colpisce i redditi
di capitale ed una generalizzata
riduzione di tutte le aliquote della imposta comunale cui sono
assoggettati i redditi delle persone fisiche.
Inoltre, è stata abrogata la
imposta sulle successioni e
donazioni.
A controbilanciare le suddet-
In Italia, con la manovra
finanziaria per il 2000 è stata
abrogata la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e
annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto.
La legge finanziaria sopprime, altresì, la tassa di stazionamento relativa ai mezzi da
diporto fino a 7,5 metri se a
motore e fino a 10 metri se a
vela, stabilendo le modalità di
determinazione del tributo per le
barche che, invece, superando le
suddette dimensioni, continuano
ad esserne assoggettate.
LL
ACCORDI INTERNAZIONALI
Africa: intesa doganale per
sette Paesi
Benin, Burkina Faso, Costa
d’Avorio, Mali, Nigeria, Senegal
e Togo hanno raggiunto un accordo per la determinazione di tariffe doganali uniche e politiche
comuni nelle importazioni.
Le merci sono state classificate in quattro categorie a ciascuna delle quali è stata assegnata
una percentuale di diritti di dogana che va dalla esenzione totale
per i beni socialmente indispensabili (medicinali, libri e apparecchi sanitari), al 20% per le
merci della ultima classe.
Solo per alcuni prodotti è
rimasto il diritto di ciascun Paese
di applicare dazi specifici.
Cina: firmato accordo
commerciale con Ue
A Pechino, la Cina e l’Unione
europea hanno concluso un accordo commerciale che ha segnato un passo importante, non
solo per gli scambi ma anche per
la evoluzione del mercato globale. Infatti, a quattordici anni dalla richiesta di ingresso da parte
della Cina nell’Organizzazione
mondiale del commercio (World
trade organization, Wto), l’intesa
con l’Unione europea costituiva
uno degli ostacoli più rilevanti
alla sua ammissione nell’Organismo internazionale.
I termini della suddetta convenzione sono molto simili a
quelli dell’accordo intervenuto
con gli Stati Uniti ma i tempi di
realizzazione sono stati abbreviati e le aree geografiche interessate sono state ampliate.
I Paesi membri si sono assicurati, fra i vari punti dell’intesa,
la riduzione a circa il 10% di tutte le tariffe doganali, l’abolizione
del monopolio di Stato nella produzione della seta entro il 2005,
l’apertura del 49% del mercato
della telefonia mobile entro due
anni e, infine, per le assicurazioni nel ramo vita e danni, sette
licenze immediate con la possibilità, nell’arco di un quinquennio,
di lavorare nel settore senza l’obbligo di joint-venture.
L’Unione europea non è
riuscita ad ottenere l’assenso sulla richiesta più generica di operare, nelle joint-venture con le
compagnie cinesi, attraverso
quote di maggioranza.
Francia: Ocse nuova
condotta per
multinazionali
A Parigi, i Paesi aderenti alla
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse), insieme ad Argentina,
Brasile, Cile e Slovacchia, hanno
adottato nuove linee di condotta
per le società multinazionali.
L’intervento si è reso necessario a seguito della rapida evoluzione e dei cambiamenti nella
struttura delle operazioni internazionali. Le raccomandazioni
sono rivolte direttamente alle
singole multinazionali, il loro
rispetto è volontario e limitato a
condotte compatibili con le leggi nazionali.
Al fine di dare più concretezza all’accordo, ogni Governo
aderente si impegna a promuovere il rispetto di tali principi attraverso l’istituzione di “Punti
nazionali di contatto” che svolgeranno indagini e interverranno
nella soluzione di eventuali controversie. Le raccomandazioni
15
forniscono principi di comportamento per un corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale in
molteplici settori quali: i rapporti con i lavoratori subordinati, la
tutela dei consumatori, il rispetto
dell’ambiente, la trasparenza
degli assetti proprietari e dei
risultati di bilancio, la lotta alla
corruzione, i diritti dei consumatori e la correttezza fiscale.
Unione europea:
collaborazione giudiziaria
più attiva in Ue
A Bruxelles, gli Stati dell’Unione europea hanno concordato
nuove procedure di collaborazione giudiziaria con l’obbiettivo di
rendere più veloci ed effettive le
indagini transnazionali.
Uno dei punti fondamentali
dell’accordo è la disposizione
secondo la quale ciascuna forma
di assistenza va eseguita secondo le modalità richieste dal
magistrato che ne ha fatto domanda; ove ciò non sia possibile, lo Stato che ha opposto il
rifiuto è tenuto a fornirne giustificazione.
Inoltre, è rilevante la prevista
generalizzazione della possibilità, per le Autorità giudiziarie di
diversi Paesi, di comunicare
direttamente tra loro senza fare
più ricorso ai canali diplomatici
o ministeriali ad eccezione delle
richieste di trasferimento temporaneo di detenuti e delle notifiche
di sentenze.
L’intesa disciplina anche le
intercettazioni telefoniche transfrontaliere, autorizza quelle satellitari e regola l’uso delle videoconferenza per le audizioni di
testimoni o periti e per l’interrogatorio dell’imputato.
16
DAL MONDO BANCARIO
Francia: analisi della Ocse
sul segreto bancario
La Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha redatto un
rapporto intitolato: “Improving
access to bank information for
tax purposes”.
Dallo studio emergono le
peculiarità che caratterizzano
le legislazioni vigenti nei
diversi Stati europei in materia
di accertamenti bancari e di
attuazione di operazioni creditizie.
Considerazione fondamentale da cui prende il via la analisi è la constatazione del nesso
di consequenzialità esistente
tra i reati penal-tributari più
gravi ed i poteri di indagine
attribuiti alle Amministrazioni
finanziarie dei vari Paesi esercitati mediante l’accesso ai
rapporti intrattenuti tra banche
e clienti.
Secondo la Ocse, il fenomeno della internazionalizzazione
dei mercati accentua la possibilità di commettere illeciti di
natura penal-tributaria attuati
mediante l’afflusso di capitali
di provenienza illecita verso le
casse degli istituti di credito
delle piazze finanziarie dotate
di ordinamenti giuridici favorevoli a tali tipi di attività in
quanto carenti di disposizioni
che attribuiscano adeguati
poteri di indagine alle Autorità
giudiziarie e finanziarie.
Giappone: apertura del
Mothers alle compagnie
straniere
Il Tokyo stock exchange
(Tse) sta pianificando di aprire
alle compagnie straniere la quotazione al Mothers, il mercato
creato allo scopo di ridurre i
costi del ricorso al capitale privato per le giovani società con
alti potenziali di sviluppo.
Affinché il piano sia operativo sarà necessaria una semplificazione da parte del Governo
della normativa in materia.
Infatti, tra i vari ostacoli alle
quotazioni di società straniere,
il Tse ha evidenziato l’obbligo
di compilare la documentazione
necessaria in lingua giapponese.
Inoltre, è stato sottolineato
che la condizione per cui le
azioni emesse alla pari devono
avere un elevato valore di partenza costringe le società con
basso capitale sociale ad emettere un numero ridotto di titoli.
LL
Inghilterra: Abbey
National offre filiali in
franchising
La Abbey national, banca
inglese specializzata nei mutui
ipotecari, sta sperimentando la
gestione delle proprie filiali attraverso il franchising.
Questo tipo di contratto è stato
raramente utilizzato nei servizi
finanziari; un precedente che ha
dato risultati incoraggianti è quello della Colonial bank in Australia.
Il test di verifica del progetto
avrà luogo attraverso tre filiali; in
caso di esito positivo, l’attuale
management potrà acquisire in
franchising le altre agenzie presenti sul territorio nazionale.
Montenegro: prima banca
internazionale
Gran Bretagna ed Irlanda:
nuovo accordo tra Crest e
Euroclear system
Crest, il sistema di regolamento accentrato delle negoziazioni di prodotti finanziari realizzate sulle piazze inglesi ed
irlandesi ha raggiunto un accordo con l’Euroclear system, principale sistema di clearing e di
settlement, vale a dire di compensazione e di liquidazione
relativo agli strumenti finanziari
oggetto di negoziazioni internazionali.
Con la intesa, gli operatori di
Crest aderiranno al sistema
accentrato di compensazione e di
liquidazione di Euroclear riguardante i saldi finali bilaterali, sia
in titoli che in valuta, tra gli operatori aderenti al sistema, principio della c.d. “consegna dietro
pagamento”.
In Montenegro, è stata costituita la prima banca internazionale che assumerà la denominazione di Euromarket banka ed
avrà sede a Podgorica.
Il capitale iniziale del nuovo
istituto ammonterà a 5,5 milioni
di euro. La attività prevalente
della banca sarà costituita dal
finanziamento delle iniziative
imprenditoriali intraprese sia da
enti pubblici che da soggetti privati.
Lo Stato montenegrino ambisce ad affermarsi a livello internazionale come piazza finanziaria off-shore e l’apertura di una
banca internazionale dovrebbe
rappresentare un ulteriore passo
avanti nel processo di incentivazione degli investimenti avviato
dal Governo con la recente attuazione delle riforme nel settore
economico.
LL
DAL MONDO BANCARIO
Unione europea: piano per
servizi finanziari
Con una risoluzione, il Parlamento europeo ha individuato
una serie di disposizioni che la
Commissione Ue dovrà adottare
allo scopo di rendere più competitivi e stabili i mercati finanziari
dell’Unione europea.
In particolare, dovranno essere esaminate norme e misure che
eliminino gli ostacoli tecnicogiuridici alle attività di intermediazione finanziaria transfrontaliera.
Inoltre, saranno necessari
interventi che favoriscano la
liberalizzazione del settore dei
prodotti finanziari ed una conseguente riduzione dei costi del
capitale e della prestazione dei
servizi.
Infine, non dovrà essere trascurato l’adeguamento delle disposizioni in materia di vigilanza
alle modifiche evolutive delle
assetti dei mercati finanziari con
particolare attenzione alla tutela
del soggetto contrattuale più
debole.
Washington: Fmi riforma
linee credito
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sta pianificando
una riforma della struttura delle
proprie linee di credito con lo
scopo di ottenere una gestione
più efficace dei fondi disponibili.
L’Organismo sovranazionale
intende scoraggiare il ricorso al
credito di lungo termine facilmente sostituibile attingendo, in
alternativa, al capitale privato.
I Paesi in via di sviluppo non
saranno interessati dalla riforma.
Infatti, il piano ha come
obbiettivo la riduzione dei casi di
ricorso su larga scala al Fmi da
parte degli Stati industrializzati.
La restrizione nella concessione dei finanziamenti sarà
attuata attraverso un aumento dei
costi delle indicate linee di credito.
Al contrario, il Fmi conta di
ridurre i costi della “Contingent
credit line”, una linea a breve
termine istituita per i Paese industrializzati, allo scopo di incoraggiarne l’uso per prevenire il
sorgere di crisi o la loro estensione.
Italia: cambiano alcuni
regolamenti borsistici
In Italia, la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) ha apportato alcuni
emendamenti al regolamento dei
mercati organizzati e gestiti dalla
Borsa valori ed a quelli riguardanti il Nuovo mercato ed i contratti uniformi a termine dei titoli di Stato.
Tra le novità, emerge quella
che annovera tra gli operatori
ammessi alle contrattazioni di
Borsa, anche i cc.dd. “locals”, i
quali, disponendo di una sede in
un Paese della Unione europea,
sono autorizzati ad operare per
conto proprio in una piazza
comunitaria.
La inclusione tra i soggetti
ammessi alle negoziazioni implica l’assoggettamento di tali operatori al controllo esercitato dalla Autorità pubblica che ha stipulato con la Consob accordi di
cooperazione per la verifica della attività posta in essere in Italia.
Le nuove norme prevedono,
altresì, che i componenti gli
17
organi sociali e gli azionisti possiedano i requisiti di onorabilità
e di professionalità fissati dalla
normativa vigente a livello
comunitario applicata nei confronti di coloro i quali svolgono
attività di intermediazione nelle
negoziazioni di prodotti finanziari.
Italia: organizzazioni
promotori finanziari
In Italia, la Consob ha dettato
i requisiti necessari perché le
associazioni professionali dei
promotori finanziari e dei soggetti abilitati possano rappresentare i loro aderenti nell’organismo che, in base a quanto disposto nel t.u. delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, dovrà collaborare con la
stessa alla tenuta dell’albo dei
promotori finanziari.
Le associazioni dei promotori
dovranno essere costituite per
atto pubblico o scrittura privata
autenticata ed avere lo scopo prevalente di tutelare gli interessi
degli associati.
Inoltre, dovranno operare da
almeno tre anni ed avere una diffusione sul territorio nazionale
che copra, come minimo, dieci
regioni.
Gli associati dovranno essere
esclusivamente promotori finanziari iscritti all’Albo unico
nazionale ed il loro numero non
dovrà essere inferiore al 10% dei
soggetti iscritti all’Albo stesso.
Le indicate regole varranno
anche per le associazioni dei soggetti abilitati, con la precisazione
che tali enti dovranno avvalersi
di promotori finanziari iscritti
all’albo nazionale in percentuale
non inferiore al 10%.
18
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Albania: abrogato il dazio
sui transiti
Il Ministro delle finanze albanese ha abrogato la imposta sul
transito dei veicoli con carichi a
destinazione assolta materialmente presso gli uffici doganali esistenti ai valichi di accesso dei vari
Stati.
Albania: vicino ingresso
Wto
Dopo otto anni di trattative,
l’Albania si appresta ad entrare,
per la fine dell’anno, nella Organizzazione del commercio internazionale (World trade organization, Wto).
Negli ultimi mesi, data la
riluttanza degli Usa, si era a lungo dibattuto sulla opportunità di
permettere all’Albania di imporre restrizioni sulle importazioni
di programmi televisivi e cinematografici; sul punto l’Unione
europea aveva espresso parere
favorevole. Il dibattito si è concluso con la rinuncia da parte
degli Stati Uniti alla proprio pretesa e con la estensione all’Albania della cosiddetta “Baltic formula” che permette le suddette
restrizioni.
Tale autorizzazione è già stata riconosciuta alla Lettonia e
alla Lituania e verrà ammessa
anche per la Croazia il cui
ingresso nel Wto è previsto a breve.
Bruxelles: nuove iniziative
in favore delle pmi
In seguito all’incarico conferito dall’Istituto per il commercio
estero (Ice) di Bruxelles, è stato
messo a punto un piano riguardante le opportunità di investimento offerte alle piccole e
medie imprese collocate nei Paesi facenti parte dell’area dell’Europa nord-occidentale.
Nello studio sono stati individuati alcuni settori della economia dei suddetti Stati di importanza strategica per lo sviluppo
di attività produttive e commerciali che spaziano dal campo dei
prodotti alimentari a quello dell’industria automobilistica.
Il progetto si focalizza sulla
selezione delle caratteristiche
delle diverse zone che ne giustificano la competitività a livello
internazionale nell’afflusso di
capitali provenienti dall’estero.
In particolare, è evidenziato il
buono stato delle infrastrutture
sia delle strade che dei porti e
degli aeroporti, sottolineando lo
sviluppo che connota il settore
terziario dei centri che sono sedi
degli Organismi comunitari nonché l’elevato volume del fatturato realizzato dalle piccole e
medie imprese operanti in tali
Nazioni.
Cina: partnership
commerciale con i Paesi
caraibici e sudamericani
In Cina, il Governo ha messo
a punto una nuova linea strategica presentando ai Paesi caraibici
ed agli Stati sudamericani una
proposta che prevede un intenso
interscambio di tipo mercantile e
culturale.
La iniziativa adottata dal
fronte cinese ha l’intento di affievolire la dipendenza del Paese
nei confronti degli Stati Uniti e
dei Paesi europei nel settore
degli scambi commerciali.
LL
Dubay: nasce l’internet
city
È ormai imminente l’esordio
della “Dubay internet city”, vale
a dire una piazza di libero scambio nel campo del commercio
elettronico.
La iniziativa, prima nel suo
genere, consentirà alle imprese
operanti nel settore dell’e-commerce di svolgere la propria attività mediante società, fruendo di
infrastrutture e di terreni facenti
parte del patrimonio demaniale
attraverso contratti di affitto della durata di cinquanta anni.
Le imprese che aderiranno
alla iniziativa beneficeranno dell’esonero da imposizione sugli
utili societari e non saranno
tenute alla corresponsione di
dazi doganali, di importazione o
di esportazione; i redditi imputabili ai soci di tali società non
sconteranno alcuna imposta.
A sostegno del progetto, il
Governo di Dubay prevede di
stanziare ingenti capitali per la
realizzazione di opere, di
impianti e di attrezzature nell’internet city, invitando le più
importanti società operanti nei
settori della informatica e del
commercio elettronico ad insediarsi nel territorio. Al fine di
snellire le procedure ed incentivare gli investimenti, la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni e le concessioni
governative sarà attribuita ad un
unico ente.
Irlanda del Nord: incentivi
agli investimenti
industriali
In Irlanda del Nord, l’Industrial development board (Idb),
LL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
l’ente di Stato che dà impulso
agli investimenti di capitali esteri, ha previsto una serie di agevolazioni per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali nella
regione.
Il piano di incentivi prevede
un abbattimento dei costi di
costruzione e delle spese per
impianti e macchinari.
Sono disponibili forme di
finanziamento agevolato e, una
volta avviato l’investimento,
sono previste sovvenzioni per le
spese di ricerca e sviluppo e per
la formazione del personale.
L’entità degli incentivi dipenderà dal livello di occupazione
della zona prescelta per il posizionamento degli impianti e dal
numero di nuovi posti di lavoro
creati.
Polonia: in aumento gli
investimenti stranieri
Risultati positivi sono stati
registrati dalla Borsa valori polacca che vanta una crescita
dell’8% rispetto al 1999.
Infatti, continua la ondata di
investimenti di capitali provenienti dall’estero in vista dell’ormai prossimo ingresso della Polonia nella Unione europea previsto per il 2003.
La situazione non dovrebbe
subire peggioramenti a condizione che il Presidente del Consiglio
ed il suo Vice raggiungano una
intesa che ponga fine alla disputa
riguardante i ritmi di attuazione
delle privatizzazioni delle aziende di Stato.
L’accelerazione del processo
di liberalizzazione soddisferebbe
perfettamente le richieste formulate dal Fondo monetario internazionale.
Inoltre, si registra un incremento dell’export che, tuttavia,
non è sufficiente a compensare
l’ammontare delle importazioni
incidendo così sul prodotto interno lordo impedendogli di raggiungere il livello del 5% fissato
dal Governo.
Russia: adesione al regime
“ata”
In Russia, il Governo ha
deciso di adottare il regime “ata”
consistente nella provvisoria
esportazione di prodotti in uno
Stato e la successiva importazione degli stessi da parte di un
altro Paese per essere oggetto di
esposizione in fiere o in manifestazioni.
In seguito alla decisione del
Governo, gli uffici doganali russi potranno accettare i carnet
“ata”.
Siria: nuovi incentivi agli
investimenti esteri
Per favorire il rilancio della
economia attraverso il miglioramento della attività produttiva,
nuovi impulsi all’afflusso di
capitali esteri si prospettano in
Siria a seguito degli emendamenti apportati alla vigente normativa che regolamenta gli
investimenti.
La nuova legge prevede la
possibilità, per gli operatori
stranieri, di acquistare la proprietà e di stipulare contratti di
affitto di beni immobili situati
nel territorio dello Stato per la
attuazione di iniziative produttive ovvero per l’ampliamento di
progetti già in fase di realizzazione.
19
Thailandia: in arrivo
nuove agevolazioni fiscali
In Thailandia, l’Organismo
competente nella gestione delle
politiche governative in materia
di investimenti esteri (Board of
investment) ha messo a punto un
pacchetto di misure tendenti ad
incentivare l’afflusso di capitali
provenienti dall’estero.
In particolare, sono stati focalizzati cinque ambiti di attività
che spaziano dai settori industriale e terziario a quelli agricolo ed ecologico nei quali agevolare gli investimenti stranieri.
Inoltre, il Governo thailandese ha in programma l’adozione di
particolari incentivi fiscali in
favore delle aeree economicamente depresse del Paese al fine
di favorirne lo sviluppo attraendo
capitali esteri.
Unione europea: è pronto
il nuovo programma per le
pmi
La Commissione europea ha
presentato il nuovo programma
comunitario rivolto a favorire la
crescita delle piccole e medie
imprese che operano nel settore
del commercio elettronico e della
new economy. Il piano comprende
una comunicazione riguardante la
imprenditorialità in Europa ed il
quarto programma pluriennale a
sostegno delle iniziative imprenditoriali (map).
Il progetto rappresenta un traguardo fondamentale della azione
esercitata dagli organismi comunitari con l’intento sia di favorire
lo sviluppo delle imprese agevolandone l’accesso alle nuove tecnologie, che incoraggiando le
stesse a svolgere un ruolo attivo
20
COMMERCIO INTERNAZIONALE
nel commercio tra gli Stati membri della Ue al fine di acquisire
una dimensione internazionale.
La nuova linea strategica adottata dalla Commissione è orientata
alla eliminazione dei programmi
che non hanno avuto soddisfacente attuazione in termini di contributo alla crescita delle imprese.
Invece, sarà assegnato adeguato risalto alle azioni tendenti a stimolare le capacità imprenditoriali
attraverso la ottimizzazione dell’ambiente, alle iniziative tendenti
ad agevolare la costituzione di
canali e la istituzione di servizi a
supporto delle imprese nonché
alle proposte rivolte a stimolare la
competitività tra le società anche
perfezionando gli strumenti finanziari disponibili. Per quanto riguarda i finanziamenti, predominante in questo contesto rimarrà il
ruolo esercitato dalla Banca europea degli investimenti e dei fondi
strutturali a cui saranno aggiunti
altri programmi di ricerca.
Unione europea:
semplificazione iva
Tra le priorità in programma
nella agenda della Commissione
europea figurano la proposta di
direttiva riguardante la assoggettamento ad imposizione del commercio elettronico ed il piano strategico tendente alla semplificazione ed alla modernizzazione del
regime dell’iva.
In particolare, il piano d’azione tende sia ad armonizzare, rendendole omogenee, le normative
in materia iva vigenti nei vari Stati membri che a consolidare la collaborazione tra le Autorità amministrative competenti esistenti nei
diversi Paesi della Ue.
Il comunicato redatto dalla
LL
Commissione individua nel dettaglio le linee di azione per la attuazione del progetto. Tra le questioni elencate risulta quella concernente la fatturazione per via elettronica che riveste particolare rilevanza alla luce dello sviluppo
registrato negli ultimi anni nel settore delle transazioni commerciali
che avvengono tramite internet.
A tale proposito, il comunicato
indica la istituzione di un esemplare di fattura che agevoli gli
operatori accelerando i tempi di
fatturazione e migliorando la
accessibilità alle modalità di certificazione dei compensi. Altri argomenti affrontati dall’Esecutivo
comunitario sono quelli concernenti l’iva intracomunitaria nel
settore delle vendite a distanza
nonché il coordinamento nei
diversi Stati membri tra regime
doganale ed imposizione fiscale.
autografa e la consegna dei relativi documenti ai destinatari.
La Sterling commerce, società
specializzata nella consulenza
per l’e-business, intende diffondere l’uso del commercio elettronico da parte delle piccole e
medie imprese italiane.
A tal fine, ha proposto la realizzazione di un unico portale per
gestire l’attività delle molteplici
aziende nazionali che operano in
realtà locali. Attraverso internet,
le piccole imprese, anche se
offrono lo stesso servizio, potranno effettuare transazioni
commerciali, accedere ad informazioni e collaborare allo scopo
di ottenere vantaggi reciproci.
Usa: nuova legge sulla
firma digitale
Italia: Cna pronto a
collaborare con la Russia
Negli Stati Uniti prosegue l’iter di approvazione della legge
che disciplinerà l’uso della firma
digitale nelle transazioni on-line.
Il provvedimento incentiverà
notevolmente il commercio elettronico permettendo la amministrazione per via telematica di atti
e di contratti, fermo restando il
diritto dei contraenti di pretendere
un documento scritto.
Infatti, la nuova normativa
tutela i consumatori prevedendone il consenso esplicito quale condizione essenziale per consentire
l’uso della firma digitale nella
conclusione dei contratti.
Tuttavia, per quanto riguarda
la notifica, il disegno di legge
elenca gli atti per i quali è imposta la apposizione della firma
Alla luce dell’accordo che
Russia e Italia hanno concluso
per promuovere intese e scambi
tra imprese e associazioni dei
due Paesi, si è tenuto, a Bologna,
un incontro fra la Confederazione italiana dell’artigianato e della piccola impresa (Cna) e una
delegazione del Governo russo
guidata dal Ministro dell’industria. Il Ministro ha esposto le
cause delle difficoltà di avvio
della imprenditoria nel suo Paese
ed il Cna si è mostrato pienamente disponibile ad introdurre
le rappresentanze della imprenditoria russa alle esperienze italiane e ad avviare con le stesse una
fattiva collaborazione che favorisca i progressi delle imprese
minori in entrambe le Nazioni.
Italia: piccole e medie
imprese on-line
LL
Gran Bretagna:
approvazione
dell’Electronic
communications bill
In Gran Bretagna è stato
approvato l’Electronic communication bill mediante il quale
sarà data attuazione alla direttiva comunitaria che regolamenta
l’uso della firma digitale.
Una delle novità rilevanti
che saranno introdotte a seguito
della adozione del Electronic
communication bill riguarda le
società inglesi quotate in Borsa
i cui azionisti, per le votazioni
riguardanti le deliberazioni
degli organi sociali, potranno
esercitare il relativo diritto (evote) ovvero conferirne la delega (e-proxy) utilizzando mezzi
elettronici.
Lussemburgo: capitale
proprio ed indebitamento
nelle soparfi
La Amministrazione fiscale
lussemburghese ha fornito delucidazioni sulla normativa applicabile al rapporto tra capitale
proprio ed indebitamento in una
società di partecipazione finanziaria (soparfi).
In particolare, è stato specificato che l’acquisizione di
almeno 1/6 delle partecipazioni
di una soparfi deve essere
finanziato mediante fondi propri.
Il superamento del detto
limite comporta l’assoggettamento della frazione dei prestiti in eccedenza al medesimo
trattamento fiscale previsto per
i mezzi propri.
Di conseguenza, la indicata
frazione entrerà a far parte del
DAI PALAZZI
capitale di esercizio; i relativi
interessi debitori saranno indeducibili dal reddito imponibile
della società ed assoggettati
alla imposta sui redditi di capitale.
Tale meccanismo non esclude l’applicazione delle norme di
recepimento della direttiva
comunitaria sul regime fiscale
delle società e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dal
Lussemburgo.
Lussemburgo: trattamento
fiscale di interessi,
dividendi e royalties a
favore holdings
La Amministrazione fiscale
lussemburghese ha specificato il
trattamento tributario cui sono
assoggettati i versamenti di
interessi, di dividendi e di royalties da parte di una società
commerciale di partecipazione
finanziaria (soparfi) in favore di
una holding istituita in base alla
l. 31.07.1929.
Secondo l’Amministrazione
fiscale gli interessi collegati a
finanziamenti intragruppo sono
esenti da ritenuta alla fonte.
Sui dividendi distribuiti è
operata una trattenuta del 25%;
nella specifica ipotesi in cui la
ritenuta grava sul soggetto che
elargisce l’utile, l’ammontare
della stessa andrà calcolato
applicando una aliquota pari al
33 1/3% sull’importo corrisposto
effettivamente al beneficiario.
Le royalties derivanti dalla
concessione di licenze per l’utilizzo di brevetti o di marchi
sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte del 12% o del
13,5% se l’onere fiscale incom-
21
be, rispettivamente, sul percipiente ovvero sul soggetto erogatore del reddito in qualità di
sostituto d’imposta.
Olanda: nuovo decreto in
materia di trust
In Olanda è stato emanato un
decreto che specifica il regime
fiscale cui vanno assoggettate le
diverse tipologie di trust.
Il decreto ha fatto seguito
alla sentenza emanata dalla Corte di Cassazione olandese secondo la quale il trasferimento
di un patrimonio dal settlor al
trustee costituirebbe una operazione imponibile ai fini tributari anche nel caso in cui il fiduciario disponesse di un ampio
potere discrezionale nella gestione dei beni.
In base al provvedimento, i
contribuenti fruiranno del diritto di interpello nei confronti
della Amministrazione finanziaria (advance tax ruling), consistente nella possibilità di richiedere un parere preventivo
riguardante il trattamento fiscale cui sottoporre un trust.
Unione europea:
regolamento sulle notifiche
degli atti
Sarà approvato entro il 31
maggio 2001 il regolamento che
consentirà, in ambito comunitario, l’invio da uno Stato ad un
altro di atti giudiziari ed extragiudiziari vertenti in materia
civile e commerciale per la notifica o la comunicazione al destinatario.
Spetterà a ciascun Paese Ue
la individuazione delle Autorità
22
designate alla trasmissione ed
alla ricezione dei vari atti,
peraltro dispensati da tutte le
formalità concernenti la certificazione.
La redazione dell’atto deve
avvenire nella lingua del luogo
di destinazione, mentre è previsto il potere in capo al destinatario di non prendere in consegna il documento nel caso di
inosservanza di tale disposizione.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei termini, rileva
la legge vigente nello Stato di
ricezione dell’atto.
A tutela della privacy, è,
altresì, prescritto l’utilizzo
esclusivo del documento ai fini
per i quali è avvenuta la trasmissione.
Unione europea: nuove
regole in materia di
fallimenti
A Bruxelles, il Consiglio dei
ministri della giustizia e degli
affari interni ha approvato il
regolamento riguardante i fallimenti e le altre procedure concorsuali.
Con la adozione del provvedimento, che entrerà in vigore a
partire dal 31 maggio 2002, le
procedure fallimentari assumeranno rilievo nell’ambito della
Unione europea consentendo ai
creditori di agire direttamente
nei confronti delle filiali di
società nazionali incorse nel fallimento dichiarato in uno degli
Stati membri.
Nell’ambito soggettivo di
applicazione del regolamento
non sono annoverate: banche,
finanziarie ed assicurazioni.
DAI PALAZZI
Unione europea: la
Commissione si pronuncia
sulla “legge Prodi”
La Commissione europea
condanna la “legge Prodi”,
vigente in Italia, sulla amministrazione controllata delle
grandi imprese in crisi, dichiarandone la incompatibilità
rispetto alle norme esistenti a
livello comunitario in materia
di aiuti di stato.
Tuttavia, la decisione non
avrà ripercussioni pratiche in
quanto non sarà richiesto il
rimborso degli aiuti elargiti
alle imprese durante il periodo
di vigenza della legge che,
approvata in Italia nel 1979, è
stata abrogata nel 1999.
Unione europea:
emendamenti al codice
doganale comunitario
Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulla proposta
presentata dalla Commissione Ue
tendente ad emendare il regolamento che ha istituito il codice
doganale comunitario.
Il progetto di riforma che sarà
trasmesso al Parlamento europeo
ha l’obiettivo di creare alcune
norme che agevolino gli scambi
commerciali tra Stati, snellendo
le relative procedure e, al tempo
stesso, garantiscano la sicurezza
delle suddette operazioni contrastando le possibilità di frode. Tra
le novità più rilevanti introdotte
dalla proposta di regolamento
emerge la possibilità, riconosciuta agli operatori, di trasmettere
per via elettronica le dichiarazioni in dogana nonché la previsione
di una maggiore elasticità nella
fase applicativa delle norme
LL
doganali.
Sono, altresì, previsti sistemi
di controllo più celeri ed è istituita la regola secondo la quale
all’importatore in buona fede che
esibisca una certificazione non
valida emessa dalle Autorità
competenti di Paesi extracomunitari, sarà consentito di beneficiare ugualmente delle agevolazioni
tariffarie doganali qualora tale
soggetto dimostri di possedere i
requisiti richiesti dalla legge.
Unione europea:
progredisce il processo
di armonizzazione
fiscale a livello
europeo
Il Consiglio dei ministri economici della Unione europea ha
elaborato un documento attraverso il quale vengono apposte
alcune limitazioni alla sovranità
esercitata dai vari Stati membri
in materia di imposizione fiscale finora custodita gelosamente
dagli stessi. Nel rapporto si evidenziano le linee-guida che
dovranno ispirare le azioni di
politica fiscale adottate dai
Governi dei Paesi Ue.
In particolare, è stato osservato che la diminuzione della
pressione fiscale senza ripercussioni sulla spesa pubblica può
attuarsi solo nelle Nazioni il cui
bilancio presenti un saldo attivo
o, quantomeno, sia in pareggio,
vale a dire in quegli Stati che
abbiano rispettato il c.d. “patto
di stabilità”. In secondo luogo,
si è evidenziato il miglioramento della situazione economica
dei diversi Paesi europei che
deriverebbe dalla messa a punto
di interventi mirati di politica
fiscale da parte dei Governi
LL
23
DAI PALAZZI
nazionali affinché i provvedimenti di riduzione delle imposte
che lascino invariata la spesa
pubblica non causino fenomeni
inflazionistici.
Punto fondamentale del rapporto, che ha suscitato l’atteggiamento polemico della Gran
Bretagna, è la evoluzione del
processo di armonizzazione tributaria, in atto a livello comunitario, che si pone come obiettivo
finale la delega della sovranità
fiscale degli Stati membri alle
istituzioni della Unione europea.
Unione europea: accordo
sulla esclusione del segreto
bancario
Dopo lunghe e difficili trattative, l’Unione europea ha raggiunto un accordo sulla abolizione del segreto bancario per i
depositi dei non residenti, ma il
compromesso ha ottenuto l’adesione con riserva da parte dell’Austria e del Granducato di
Lussemburgo a causa di ostacoli
costituzionali per la prima e
legislativi per la seconda.
L’intesa ha in programma un
percorso piuttosto lungo e complesso. Infatti è previsto che
l’obbligo per le banche di forni-
re informazioni alle amministrazioni tributarie su conti correnti,
titoli e obbligazioni intestati a
non residenti sia vincolante solo
tra nove anni, quando entrerà in
vigore la direttiva in materia.
Nel frattempo, gli Stati
europei saranno impegnati in un
percorso distinto in tre fasi.
Entro l’anno sarà necessario definire il testo della direttiva, seguiranno, fino al 2002, i
negoziati con i Paesi extra-Ue
perché provvedano ad assumere misure equivalenti ed infine,
approvata la direttiva, l’Unione adotterà un regime transitorio per sette anni prima di far
partire lo scambio di informazioni. Il periodo transitorio permetterà la coesistenza di due
sistemi alternativi, pertanto ciascuno Stato membro potrà scegliere se aderire al regime dello
scambio di informazioni oppure
applicare una ritenuta alla fonte
sui redditi dei non residenti.
Italia: nuove misure a
sostegno degli investimenti
esteri
Il Ministro italiano del commercio con l’estero ha emesso
un decreto che dispone contri-
buti a tasso agevolato in favore
delle imprese esportatrici di
prodotti all’estero.
Il provvedimento che mira
ad incentivare l’incremento dell’export del “made in Italy” dispone anche finanziamenti per
importi fino a settecento milioni
di lire e ad un miliardo di lire,
rispettivamente, per la realizzazione di studi di fattibilità e di
progetti di assistenza tecnica
allo svolgimento delle operazioni di vendita delle merci.
Italia: Consob specifica le
regole su servizi via
internet
In Italia, la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) precisa le regole
cui devono attenersi gli operatori che effettuano negoziazioni
per conto terzi e ricezioni ed
invio di ordini via internet.
In base al comunicato, gli
intermediari saranno tenuti ad
inserire su internet il documento
sui rischi generali degli investimenti. Ogni operazione di prestazione di servizi dovrà essere
preceduta dalla consegna del
suddetto documento agli investitori. In questo contesto, assume
alcuni Ordinamenti giuridici che disciplinano il segreto bancario
Australia
Grecia
Nuova Zelanda
Austria
Ungheria
Norvegia
Canada
Islanda
Polonia
Repubblica Ceca
Stati Uniti
Portogallo
Danimarca
Corea
Svezia
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Francia
Messico
Turchia
24
particolare rilevanza la firma
digitale in quanto, secondo la
Authority, la conclusione del
contratto dovrà aver luogo adottando obbligatoriamente la forma scritta.
All’inizio delle trattative,
l’intermediario dovrà acquisire
dall’investitore tutte le informazioni riguardanti la sua situazione economica e la sua inclinazione al rischio, la esperienza
acquisita in materia di investimenti e le finalità della operazione. Inoltre, la Consob ha ribadito
il divieto imposto agli intermediari di attuare operazioni nelle
quali abbiano un interesse in
conflitto con quello degli investitori, fatta salva la ipotesi in
cui l’operatore, preventivamente
avvisato per iscritto della esistenza di un tale rischio, abbia
dato il proprio assenso sempre
per iscritto.
Italia: certificazioni
rilasciate dalle Autorità
fiscali statunitensi
Ai fini della applicazione
delle disposizioni della vigente
Convenzione contro le doppie
imposizioni stipulata dagli Stati
Uniti e dall’Italia, il Ministro
italiano delle finanze ha diramato una risoluzione contenente
alcune precisazioni riguardanti
l’uso del nuovo modello di certificazione.
L’Amministrazione finanziaria italiana ha ribadito la facoltà
dei sostituti di imposta di applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, la esenzione
o le minori aliquote di imposta
previste nei trattati in materia
fiscale vigenti tra l’Italia e lo
Stato di residenza del beneficia-
DAI PALAZZI
rio del reddito, in alternativa
alla presentazione della consueta istanza di rimborso. Secondo
la risoluzione ministeriale, nella specifica ipotesi di contribuenti statunitensi, il sostituto
di imposta che intenda avvalersi della suddetta facoltà è tenuto a procurarsi la richiesta per
la applicazione delle disposizioni convenzionali, sottoscritta dal percipiente il reddito,
contenente sia la dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti previsti dalla convenzione
per beneficiare delle agevolazioni che quella di residenza
rilasciata dalle Autorità fiscali
statunitensi corredata dalla
attestazione che il beneficiario
stesso non possiede alcuna stabile organizzazione o base fissa
in Italia.
Italia: natura giuridica
della tassa sulla
registrazione di società
A seguito dei dubbi manifestati nell’ambito della Commissione finanze della Camera dei
deputati riguardo al rimborso
della tassa sulle concessioni
governative assolta sulla iscrizione delle società nel registro
delle imprese, il Ministero italiano delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla natura giuridica del tributo.
Secondo il Ministero, la tassa
rappresenta il corrispettivo della
registrazione finalizzata a rimborsare il costo del servizio fruito dalla società istante.
Riguardo alla determinazione
dell’importo, il Ministero ha precisato la adozione del metodo
forfetario secondo il quale l’imposta ammonterebbe a lit.
LL
750.000 per la registrazione di
società per azioni e di società in
accomandita per azioni.
Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di rimborso, il Ministero ha specificato
la applicazione della normativa
nazionale che regolamenta la
materia in conformità ai principi
vigenti a livello comunitario.
Italia: a breve processo
civile on-line
In Italia, il Ministero di giustizia sta per adottare un regolamento che disciplinerà l’uso dei sistemi informatici e telematici nel
processo civile. Le disposizioni
saranno applicabili ai procedimenti iscritti a ruolo dopo il 31
maggio del 2001.
A partire da quella data, il
fascicolo d’ufficio sarà affiancato
da un fascicolo informatico che
gli avvocati potranno consultare
on-line oppure in cancelleria
attraverso un videoterminale.
Le iscrizioni a ruolo, le notifiche, le comunicazioni, le sentenze
e più in generale ogni produzione
di atti o documenti, potranno
avvenire per via telematica attraverso l’uso della firma digitale.
Inoltre, dopo la costituzione in
giudizio, atti e documenti potranno essere offerti in comunicazione alle parti, anche tramite il
deposito in cancelleria del supporto informatico in cui gli stessi
sono contenuti.
Nei casi in cui l’uso della firma digitale non fosse possibile,
verrà redatto il supporto cartaceo
con i metodi ordinari e, purché
l’operazione non sia eccessivamente onerosa, la cancelleria
provvederà a produrne copia e ad
inserirla nel fascicolo informatico.
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
Unione europea: sospesi i
finanziamenti per
irregolarità
La Spagna aveva proposto
ricorso alla Corte di giustizia Ue
avverso il provvedimento adottato dalla Commissione europea
contenente le linee direttrici
riguardanti le rettifiche finanziarie nette, previste dalla
normativa comunitaria in materia
di coordinamento tra i diversi
mezzi di finanziamento erogati
dalla Unione europea.
In proposito, la Commissione
Ue specificava che le linee direttrici in contestazione, avendo
semplicemente un uso interno in
quanto destinate ai propri uffici,
non producono alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti
terzi. La Corte adita ha accolto la
eccezione sollevata dalla Commissione dichiarando irricevibile
il ricorso e riconoscendo la legittimità del potere di tale istituzione comunitaria di controllare e,
quindi, di sospendere o di ridurre
gli aiuti comunitari nel caso in
cui siano riscontrate alcune irregolarità. In particolare, la Corte
di giustizia ha condiviso la tesi
sostenuta dalla Commissione
specificando la natura programmatica delle linee direttrici
distinguendole dalle specifiche
decisioni che, adottate sulla base
delle prime, possono, invece, formare oggetto di contestazione da
parte dello Stato membro destinatario delle stesse.
Unione europea:
condannata l’Italia per la
“golden share”
La Corte di Lussemburgo ha
accolto il ricorso mediante il
quale la Commissione europea
ha contestato la non conformità
della legislazione italiana, statuente l’esercizio di poteri speciali da parte del Governo (c.d.
“golden share”) nelle privatizzazioni, alla normativa comunitaria
per violazione dei principi della
libertà di stabilimento e della
libera circolazione di servizi e di
capitali nell’ambito della Unione
europea. Successivamente, tali
facoltà governative sono state
modificate a seguito degli emendamenti apportati, alla normativa
oggetto di contestazione, dalla
approvazione della manovra
finanziaria per il 2000.
Pertanto, la pronuncia non
dovrebbe avere ripercussioni tangibili, anche se la non tempestività del mutamento intervenuto
nell’ordinamento giuridico italiano non ha inibito la evoluzione
del procedimento dinanzi alla
Corte di giustizia in quanto, ai
fini della valutazione dell’inadempimento di uno Stato membro, rileva la situazione determinatasi al momento di scadenza
del termine fissato nel parere
motivato presentato dalla Commissione Ue.
La legge italiana ante-riforma
attribuiva al Ministro del tesoro
ampi poteri decisionali nell’acquisto di partecipazioni che rappresentassero almeno il 5% del
capitale sociale costituito da
azioni con diritto di voto.
La normativa prevedeva,
altresì, il gradimento del Governo vincolante per la convalida di
accordi o patti intervenuti tra
azionisti rappresentanti almeno il
5% dei diritti di voto ed il potere
di veto ministeriale sulla approvazione delle deliberazioni
riguardanti le operazioni societarie di trasferimento, di fusione,
25
di scioglimento e di nomina di un
certo numero di componenti dei
consigli di amministrazione e dei
collegi sindacali.
A breve, la Commissione
provvederà a valutare la conformità delle nuove norme italiane
sulla “golden share” ai principi
vigenti a livello comunitario.
Unione europea:
impedimento assoluto alla
registrazione di un
marchio comunitario
Il Tribunale di primo grado
della Comunità europea si è pronunciato su una controversia vertente sul diritto di registrazione,
in base all’uso, di un marchio
comunitario privo del carattere
distintivo.
Nel caso di specie, una società ricorreva al Tribunale per
impugnare la decisione dell’Ufficio per la armonizzazione nel
mercato interno con la quale
veniva rigettata la domanda di
registrazione di un marchio
adducendo come motivazione la
mancanza del carattere distintivo. La società ricorrente sosteneva che la assenza di prova dell’uso di un marchio descrittivo non
rappresenta di per sé un impedimento alla registrazione, in quanto è sufficiente dimostrare che il
carattere distintivo del marchio
sia stato acquistato in seguito
alla utilizzazione dello stesso in
una zona consistente della Comunità per ottenerne la registrazione.
Nel corso del procedimento,
l’Ufficio per la armonizzazione
nel mercato interno ribadiva, a
sostegno delle proprie ragioni,
che la carenza del carattere
distintivo e di quello descrittivo,
26
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
quale impedimento assoluto alla
registrazione del marchio, anche
se esistente solo per una parte
della Comunità, costituiva comunque elemento sufficiente per
il diniego della registrazione
richiesta.
Il Tribunale non ha accolto il
ricorso proposto condividendo la
tesi sostenuta dal convenuto; ha
sottolineato che la ricorrente non
ha contestato la mancanza del
carattere distintivo del marchio
di cui richiedeva la registrazione,
operazione la cui finalità principale consiste nell’assicurare ai
consumatori la possibilità di
distinguere i prodotti o i servizi
di una data impresa da quelli
offerti dalle concorrenti.
Unione europea: illegittima
la esclusione dal beneficio
fiscale di società non
residenti
Il caso sottoposto alla attenzione della Corte di giustizia
europea trae origine dalla controversia sorta in Olanda a causa del
mancato riconoscimento, da parte della Amministrazione finanziaria, della esenzione fiscale in
favore di un residente relativamente ai redditi erogati da una
società non avente sede nel territorio olandese.
Il contribuente impugnava
l’avviso di accertamento attraverso il quale veniva liquidata la
imposta presumibilmente dovuta
ed il giudice olandese adito
sospendeva il procedimento per
sottoporre alla Corte di giustizia
europea alcune questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della normativa olandese in
materia rispetto ai principi vigenti in ambito comunitario.
In proposito, la Corte ha
affermato la illegittimità delle
disposizioni contenute negli
ordinamenti giuridici degli Stati
membri statuenti un diverso trattamento fiscale cui assoggettare i
soggetti passivi delle imposte
dirette, in considerazione della
provenienza del reddito.
Secondo la Corte, subordinare la concessione della esenzione
fiscale alla condizione che i redditi siano distribuiti da società
residenti attua una ingiustificata
disparità di trattamento ai danni
degli enti aventi sede in un altro
Paese della Unione europea.
La Corte sottolinea, altresì,
che la non conformità di una siffatta normativa nazionale non
viene meno neanche nella ipotesi
in cui la causa determinante sia
rappresentata dalla esigenza di
incentivare gli investimenti in
società nazionali, né tantomeno
per garantire coerenza al sistema
fiscale olandese in quanto nel
caso di specie non è stata individuata alcuna connessione tra l’esonero da imposte dei dividendi e
la imposizione degli utili societari dell’ente che ha distribuito gli
utili.
Unione europea:
detrazione iva per spese
per operazioni esenti
Le questioni pregiudiziali sottoposte all’esame della Corte di
Lussemburgo riguardano una
controversia sorta in Gran Bretagna tra una banca d’affari di
diritto inglese, esercente sia operazioni imponibili che attività
esenti ai fini iva, ed il Commissioners of customs & excise,
organismo di riscossione delle
imposte. La società proponeva
LL
ricorso avverso l’Ufficio finanziario per rivendicare la integrale
detrazione dell’iva assolta a
monte per l’acquisto di beni e di
servizi utilizzati per la realizzazione di una attività esente.
Di contro, la Amministrazione convenuta resisteva eccependo che la non esclusività dell’uso
dei beni e dei servizi per la messa a punto di operazioni esenti
comportava come conseguenza il
diritto alla detrazione solo parziale dell’iva corrisposta sugli
acquisti. In proposito, la Corte di
Lussemburgo ha fissato i presupposti per l’esercizio del diritto di
detrazione individuandoli nella
necessaria priorità temporale delle spese rispetto alle attività
imponibili e nella determinazione della misura in cui gli acquisti
hanno contribuito alla attuazione
di attività esenti con conseguente
detrazione in misura proporzionale dell’iva assolta a monte.
Italia: sospensione
cautelare delle sentenze
tributarie
La Corte Costituzionale italiana si è pronunciata sulla sospensione cautelare delle sentenze tributarie di secondo grado a seguito delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 49
del dlgvo 31.12.92, n. 546, vigente in Italia in materia di contenzioso tributario, sollevate dalla
Commissione tributaria regionale
di Perugia.
Nel caso di specie, la Commissione rimettente, alla quale
erano state proposte le istanze di
sospensione della esecutività di
proprie sentenze in pendenza del
ricorso per Cassazione, riteneva
che la tutela cautelare, prevista
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
dal Legislatore, fosse limitata al
primo grado del giudizio.
In proposito, la Corte Costituzionale, pur ribadendo il carattere
imprescindibile delle misure cautelari rispetto alla tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione italiana, ne circoscrive la
portata limitandola al giudizio di
primo grado. Pertanto, se da un
lato, la Consulta rigetta la tesi
della illegittimità costituzionale
delle disposizioni che escludono,
nel processo tributario, la sospensione da parte del giudice della
esecutività delle sentenze di
secondo grado, dall’altro, riconosce esplicitamente, anche nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, la essenzialità
della tutela cautelare prevista
costituzionalmente.
Italia: la Cassazione
assolve il “dividend
washing” antecedente al
1992
La pronuncia della Corte di
Cassazione italiana riguarda il
“dividend washing”, operazione
consistente nella temporanea
cessione di titoli azionari dal
gestore di un fondo di investimento ad un soggetto terzo, con
l’obiettivo di permettere all’acquirente la percezione di dividendi beneficiando delle deduzioni e dei crediti spettanti a contribuenti diversi dai fondi di
investimento.
Nel caso di specie, una società per azioni aveva impugnato
l’avviso di accertamento emesso
dall’Ufficio delle imposte dirette
a conclusione di un accertamento
in rettifica delle dichiarazioni dei
redditi ai fini irpeg/ilor, relative
agli anni 1991-1992, presentate
dalla società.
La Cassazione ha accolto la
tesi sostenuta dalla società ricorrente, rigettando, invece, la teoria delle Commissioni tributarie
adite che avevano affermato la
inefficacia dei contratti e la conseguente inopponibilità degli
stessi alla Amministrazione
finanziaria in quanto dettati dalla
comune intenzione dei contraenti
di beneficiare di un regime di
tassazione dei redditi nel complesso più favorevole.
In particolare, secondo la
Cassazione, la ammissibilità e la
liceità della operazione posta in
essere prima della integrazione
apportata dal Legislatore al testo
unico in materia di imposte sui
redditi vigente in Italia, si desume proprio dalla evoluzione della normativa che, per compensare gli indubbi vantaggi fiscali che
ne derivavano ai contraenti con
inevitabili ripercussioni sfavorevoli per l’Erario, è stata emendata al fine di eliminare o, quantomeno, attenuare la convenienza
fiscale del contratto.
Italia: ordinata la
trascrizione del trust nei
pubblici registri
Il trust fa ingresso nelle conservatorie italiane dei registri
immobiliari.
L’istituto di origine anglosassone, consistente in un rapporto
fiduciario in base al quale il trustee gestisce un patrimonio, trasferitogli dal settlor, con l’intento di realizzare una particolare
finalità, vanta una lunga tradizione nei Paesi di common law.
In Italia, che pure ha aderito
ad una convenzione in materia,
quella dell’Aja, il trust non ha
27
ancora formato oggetto di specifica disciplina nell’ordinamento
giuridico. Attualmente, è all’esame del Parlamento un disegno di
legge sulla materia.
In questo contesto, assume
particolare rilevanza la sentenza
del Tribunale di Bologna che ha
accolto il ricorso proposto da un
soggetto avverso il rifiuto manifestato dal conservatore dei pubblici registri di trascrivere l’atto
istitutivo di un trust.
In particolare, nonostante la
tipicità dei contratti di trasferimento della proprietà di beni
immobili o di altri diritti reali
immobiliari, secondo l’Autorità
giudiziaria adita, il trust realizzerebbe il medesimo effetto traslativo degli atti da trascrivere relativi ai beni immobili elencati dal
codice civile italiano e, come
tale, andrebbe assoggettato alle
norme vigenti in materia di trascrizione nei pubblici registri.
Italia: per Cassazione non
illegittima la “posizione
dominante”
La Corte di Cassazione italiana si è pronunciata per la prima
volta sulle questioni inerenti la
correttezza del comportamento
concorrenziale delle imprese e
l’abuso da parte delle stesse della posizione dominante acquisita
sul mercato, risolvendo la “querelle” insorta nell’ambito dei servizi aeroportuali a terra.
Secondo la Cassazione, la
ratio della normativa vigente in
Italia in materia di antitrust non
è quella di proibire la acquisizione di una posizione dominante
ma di inibire comportamenti
scorretti tenuti dalle imprese
dominanti a scapito delle concor-
28
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
renti con lo scopo di consolidare
la propria presenza sul mercato
finalizzata alla costituzione di un
vero e proprio monopolio sullo
stesso.
Italia: la Cassazione decide
per l’autonomia del
principio di chiarezza nel
bilancio
Le sezioni unite civili della
Corte di Cassazione italiana,
ponendo fine ad un lungo contrasto giurisprudenziale, hanno precisato che il criterio di chiarezza
nel bilancio delle società di capitali ha una propria autonoma funzione rispetto al principio di
verità. Pertanto, una delibera di
approvazione del bilancio è nulla
per illiceità dell’oggetto, non
solo nel caso in cui il difetto di
chiarezza delle poste si risolva in
una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della
società, ma anche nelle ipotesi in
cui la scarsa trasparenza delle
stesse comprometta la funzione
informativa verso i soci e verso i
terzi che la legge attribuisce al
bilancio.
Al riguardo, le sezioni unite
hanno affermato che tale funzione si esplica, non solo nel fornire
informazioni sui dati conclusivi
dell’analisi contabile, ma anche
nel rendere evidenti le ragioni
che hanno portato a qualificare e
determinare le singole poste
iscritte in bilancio.
Poiché il diritto di informazione di ciascun socio è strettamente collegato al principio di
chiarezza, esso è esercitabile in
assemblea anche attraverso la
richiesta, pur sempre pertinente,
di chiarimenti sull’iter formativo
delle voci di bilancio purché i
relativi riscontri non siano desumibili dalle relazioni allegate.
Gli amministratori potranno
esimersi dal fornire indicazioni
solo nel caso queste ultime
riguardino notizie riservate la cui
diffusione possa recare pregiudizio alla società, diversamente la
loro risposta dovrà essere idonea
a dissipare ogni dubbio derivante
dalle lacune di chiarezza del
bilancio.
Italia: tasso soglia anche
per interessi pattuiti prima
di legge usura
La Corte di Cassazione italiana ha definito illegittima la
riscossione di interessi oltre il
tasso individuato dalle norme
sull’usura (l. 7.3.1996, n. 108)
anche se gli stessi siano stati
concordati in data anteriore alla
entrata in vigore della legge stessa. Secondo la Corte, quanto concluso trova conferma, nella
assunzione che un principio con
valore generale, anche se introdotto dall’ordinamento dopo il
sorgere di un rapporto, si applica
in ogni caso alle prestazioni
ancora da eseguire.
Il caso di specie concerneva
degli interessi di mora maturati
su uno scoperto di conto corrente. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti della legge anti-usura ancora in discussione. È stato precisato che la legge
sull’usura vincola a prescindere
dalla natura moratoria o compensativa degli interessi, in quanto la
stessa ha il solo scopo di individuare un criterio unico per l’accertamento del carattere usurario
del tasso.
LL
È stato poi chiarito che in un
contratto di conto corrente, il tasso di interesse illegittimo è sostituito di diritto con un tasso che
rispetti i limiti legali, in base al
combinato disposto degli artt.
1339 e 1419, 2° comma, cod.
civ.. Pertanto, non può applicarsi
la disciplina prevista per il contratto di mutuo la quale, con il 2°
comma dell’art. 1815 cod. civ.,
come modificato dalla legge
anti-usura, impone la eliminazione della clausola contraria alla
legge e stabilisce che non è
dovuto più alcun interesse.
Italia: controllabili dai soci
le deleghe di voto
La Corte di Cassazione italiana, capovolgendo un precedente
orientamento, ha sostenuto che
nelle società di capitali, il diritto
dei soci di ispezionare i libri
sociali delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, di
cui all’art. 2422 cod.civ., si
estende anche alle deleghe di
voto.
Pertanto, non è stata condivisa l’opinione secondo la quale
per il controllo delle rappresentanze sia sufficiente l’attestazione della correttezza delle deleghe
da parte del presidente dell’assemblea e la verifica successiva
del collegio sindacale.
La Cassazione ha sostenuto
che non sussiste alcun legittimo
interesse della società ad impedire il suddetto controllo da parte
dei soci e che l’obbligo di conservare le deleghe, a norma dell’art. 2372 cod.civ., non avrebbe
alcun senso se non fosse finalizzato alla tutela della corretta operatività dell’assemblea attraverso
una verifica successiva.
LL
DOVE SI RIUNISCONO
Amsterdam: conferenza
sulla applicazione della
tecnologia informatica
alle attività finanziarie e
bancarie
Dal 17 al 22 settembre 2000,
avrà luogo ad Amsterdam un
ciclo di conferenze organizzato
dalla “International bar association” vertente sulle questioni inerenti alla applicazione degli strumenti informatici alle attività
finanziarie e bancarie.
Nel corso dei seminari saranno
considerate le problematiche
affrontate dagli operatori finanziari e bancari che esercitano la loro
attività utilizzando formule non
specificamente regolamentate.
Oggetto di studio sarà la
influenza delle questioni ambientali sulla regolamentazione del
settore bancario.
Un gruppo di esperti esaminerà le problematiche che derivano
dalla frequente inconsistenza
degli standards ambientali alla
base della attività delle banche
internazionali e delle principali
istituzioni competenti nella attività di intermediazione del credito.
Una giornata di studio sarà
dedicata all’esame delle questioni inerenti l’investimento del
risparmio privato nella attuazione di iniziative intraprese dagli
enti pubblici alla luce dei recenti
sviluppi del settore registrati in
Olanda, Germania, Francia, Spagna e Italia.
Il tema focale del ciclo di
conferenza sarà la analisi della
evoluzione dell’attività finanziaria on-line, con particolare riguardo alle esigenze di tutela del
consumatore, alla disciplina del
segreto bancario ed all’uso della
firma digitale.
Barcellona: congresso in
materia fiscale
Si svolgerà a Barcellona
dall’8 al 10 novembre 2000 un
convegno sulla imposizione
fiscale in Europa e negli Stati
Uniti, organizzato dalla American tax institute foundation.
Il programma del meeting
verterà sullo studio dei principali
temi in materia di tassazione in
Europa e negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda gli argomenti di imposizione fiscale
europea, saranno affrontati l’impatto in Europa della manovra
finanziaria approvata nel Regno
Unito, la ultima riforma fiscale
in Germania, la evoluzione delle
normative francese ed italiana in
materia tributaria internazionale
e gli sviluppi del regime fiscale
olandese.
Il suddetto programma includerà anche l’esame delle iniziative in materia fiscale assunte dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse).
La sessione del corso dedicata agli Usa riguarderà in modo
particolare gli aspetti fiscali della legislazione statunitense che si
ripercuotono sul commercio
internazionale e sulle attività di
prestazioni di servizi finanziari.
Bruxelles: incontro sul
controllo delle fusioni nella
Ue
Il 14 e 15 settembre 2000,
organizzata dalla International
bar association, si svolgerà a
Bruxelles una conferenza sul
controllo delle operazioni di fusione che avvengono nell’ambito
della Unione europea.
29
L’incontro verterà sullo studio delle iniziative in materia di
fusioni, sull’esame delle procedure per la attuazione della operazione nonché sull’analisi della
giurisprudenza recente e delle
prospettive future della normativa comunitaria in materia.
Cambridge: seminario
sulle tecniche di stesura dei
contratti di diritto
anglosassone
La Hawksmere - Wolters Kluwer company ha organizzato un
seminario sulla contrattualistica
di diritto anglosassone che si terrà a Cambridge dal 7 al 9 agosto
2000.
Il convegno fornirà una guida
pratica riguardante le nozioni ed
i principi-chiave sui quali si fonda la normativa contrattuale
inglese con particolare attenzione alle disposizioni che regolamentano i contratti commerciali.
Il meeting si articolerà in lezioni
e workshop a cui interverranno
attivamente i partecipanti.
Gli argomenti affrontati riguarderanno la analisi dei requisiti necessari ai fini della valida
conclusione dei contratti nonché
tutte le formule e le clausole a
garanzia della puntuale esecuzione del rapporto contrattuale.
Saranno considerate le questioni giuridiche scaturenti dalla
ipotesi di cessazione dei contratti, con particolare riguardo alla
risoluzione per inadempimento e
dei relativi rimedi legali disponibili.
In particolare, la sessione pratica del seminario sarà dedicata
alla analisi della terminologia
tecnica appropriata da utilizzare
nella redazione dei contratti.
30
DOVE SI RIUNISCONO
Londra: corso sulle
convenzioni contro le
doppie imposizioni
Avrà luogo a Londra il 13 settembre 2000 un convegno organizzato dal Ibc Uk conferences
limited, vertente sullo studio dei
trattati internazionali contro le
doppie imposizioni.
Alla luce della programmazione attuata dal Governo britannico
relativamente alle convenzioni
fiscali internazionali, il meeting
verterà sulla necessità di un approfondimento degli strumenti a disposizione delle società nella realizzazione di attività di pianificazione fiscale.
L’incontro esaminerà con particolare attenzione le nuove disposizioni, contenute nella manovra
finanziaria relativa all’anno 2000
approvata dal Governo britannico,
finalizzate a ridurre le opportunità
ed a limitare il raggio d’azione
nelle pratiche finanziarie off-shore
poste in essere dalle società multinazionali.
Il programma del corso prevede la analisi degli ultimi sviluppi e
delle più recenti tendenze in materia, lo studio delle implicazioni
dei trattati sul commercio elettronico e la evoluzione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Saranno, altresì, esaminati i
recenti sviluppi nella interpretazione dei trattati fiscali nonché la
valutazione delle problematiche e
delle opportunità connesse.
Londra: meeting sulla
documentazione utilizzata
nella contrattualistica
finanziaria
A Londra, si svolgerà, dal 13
al 15 settembre 2000, una confe-
renza organizzata dall’Euromoney
legal training riguardante la
documentazione attinente la contrattualistica utilizzata nelle operazioni bancarie di finanziamento.
Il meeting si articolerà nello
studio di tutti gli aspetti della
negoziazione dei prestiti, con particolare riferimento alla contrattualistica ed alle implicazioni
legali della operazione.
La sessione introduttiva verterà sulla considerazione delle
diverse tipologie di operazioni di
finanziamento, dei termini di scadenza e delle possibilità di rinnovo dei contratti.
Durante il seminario avrà luogo un approfondito e puntuale
esame delle varie fasi procedurali
comprendenti: la predisposizione
della documentazione, gli aspetti
precontrattuali, lo scambio delle
lettere di offerta e di accettazione,
le garanzie e le assicurazioni, gli
impegni e gli eventuali inadempimenti contrattuali.
Il seminario prevede anche la
discussione sulla terminologia
tecnica utilizzata nella attuazione
delle operazioni di finanziamento.
Inoltre, una sessione del convegno sarà dedicata in particolare
allo studio del funzionamento del
mercato interbancario ed all’esame delle conseguenze sulla contrattualistica in termini di tassi,
periodi degli interessi, commissioni per rimborso anticipato dei
prestiti e tassi di mora.
Londra: conferenza sugli
aspetti legali del
commercio elettronico
internazionale
Organizzato dal Hawksmere
group ltd, si terrà a Londra il 25
e 26 settembre 2000, un meeting
LL
sugli aspetti legali concernenti il
commercio elettronico internazionale.
La conferenza intende offrire
una aggiornata rivisitazione delle
problematiche giuridiche del ecommerce, attività che attualmente presenta vaste ed interessanti opportunità per le società
che operano a livello internazionale.
Il convegno affronterà i vari
aspetti del commercio elettronico
tenendo in considerazione la
complessità del quadro normativo e dei relativi rischi connessi.
In particolare, il convegno
affronterà lo studio dei principi
legali fondamentali che regolamentano lo svolgimento di attività commerciali via internet, con
particolare attenzione agli sviluppi della legislazione degli Stati Uniti e della Unione europea.
Saranno, altresì, considerate
le questioni concernenti la contrattualistica e la privacy on-line,
le garanzie e le assicurazioni, i
pagamenti effettuati per via telematica.
Non sarà tralasciato l’esame
della normativa che disciplina la
prestazione di servizi su internet,
le implicazioni sulla concorrenza
e sugli aspetti fiscali nonché la
regolamentazione procedurale
del contenzioso.
Londra: convegno sull’uso
del commercio elettronico
nell’esercizio della
professione forense
La Arkgroup ha organizzato
un convegno sul commercio elettronico nell’esercizio della professione forense che avrà luogo a
Londra dal 3 al 5 ottobre 2000.
LL
DOVE SI RIUNISCONO
Il meeting sarà introdotto da
una giornata specificamente dedicata al workshop finalizzato
allo studio delle concrete modalità di attuazione dei diversi
approcci sull’argomento, con
particolare riguardo al calcolo,
alla allocazione ed alla progettazione delle strategie.
Durante le successive giornate di studio, saranno esaminati i
rischi e le opportunità esistenti
nel mercato dei servizi legali prestati via internet, la ricerca di
partner e di collaboratori, lo sviluppo delle capacità fondamentali a supporto di una strategia online, l’esame dei vantaggi competitivi offerti dalla tecnologia
web e le strategie da adottare per
il miglioramento delle relazioni
con la clientela.
Saranno, altresì, affrontate le
questioni relative alle strategie di
marketing ed al confronto tra i
costi sostenuti ed i risultati raggiunti.
Nel corso del convegno non
saranno trascurati gli aspetti concernenti la sicurezza nella trasmissione di dati e di informazioni via internet e saranno approfondite le evoluzioni normative
in materia.
Londra: incontro sulle
modalità di svolgimento
delle “due diligences”
Il corso sulle “due diligences”, organizzato dal Euromoney
legal training, si svolgerà a Londra il 19 e 20 ottobre 2000.
Il convegno intende fornire
una esperienza pratica sulle
modalità di svolgimento con successo di una “due diligence” nonché gli strumenti necessari alle
attività di ricerca, di raccolta e di
verifica del materiale informativo richiesto dalla attività di cartolarizzazione e dalle operazioni
societarie di fusioni ed acquisizioni.
Il meeting sarà di particolare
interesse per avvocati impiegati
in banche e società coinvolte nelle suddette operazioni ed in studi
legali che prestino consulenza
aziendale.
Londra, Parigi ed
Amsterdam: corso
itinerante sulla
imposizione fiscale
societaria statunitense
Il European american tax
institute organizza un corso itinerante che si svolgerà dal 18 settembre al 19 ottobre 2000 a Londra, Parigi ed Amsterdam, in
materia di imposizione fiscale
societaria vigente negli Stati
Uniti. I convegni sono rivolti a
managers di società multinazionali statunitensi o delle loro filiali operanti in Europa.
I partecipanti saranno assistiti
nelle esercitazioni pratiche che
avranno luogo durante i corsi e
che verteranno sul coordinamento e sulla pianificazione fiscale
internazionale.
Il programma del corso prevede una introduzione al regime
tributario degli Usa, lo studio
della imposizione fiscale cui
sono assoggettate le operazioni
societarie nonché la analisi dei
procedimenti tributari.
Oxford: forum sui servizi
finanziari off-shore
Si svolgerà ad Oxford, dal 3
al 9 settembre 2000, un semina-
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rio vertente sui servizi finanziari
off-shore organizzato dalla rivista “Offshore investment”.
Il convegno è riservato a
coloro che operano nel settore
della pianificazione finanziaria
internazionale.
Dopo una introduzione sui
principi fondamentali che regolamentano la materia off-shore
applicata ai trusts ed alle operazioni societarie, saranno individuate le diverse tipologie di
società che possono realizzare
operazioni off-shore e sarà fornita una guida contenente un elenco delle piazze finanziarie particolarmente appropriate allo svolgimento di tale tipo di attività
nonché dei rischi connessi.
Inoltre, saranno esaminate le
questioni giuridiche concernenti
le funzioni e le responsabilità dei
managers alla guida di compagnie che realizzano operazioni di
fiscalità internazionale.
Non saranno tralasciate le
problematiche attinenti alla
armonizzazione fiscale ed allo
scambio di informazioni tra le
Autorità competenti dei diversi
Stati.
Oggetto di studio saranno,
altresì, gli aspetti fiscali inerenti
la gestione dei fondi finanziari e
degli strumenti assicurativi da
utilizzare per le forme di investimento del risparmio più convenienti sotto il profilo tributario.
Milano: meeting sul
bilancio d’esercizio
La Ita - Convegni e formazione dal 1973 ha organizzato una
conferenza vertente sul bilancio
d’esercizio con riferimento alle
regole di base, alla struttura ed
alla comprensione da parte dei
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DOVE SI RIUNISCONO
non specialisti.
Il meeting, che si terrà a
Milano il 27 settembre 2000,
tratterà con particolare interesse
le regole base di contabilità, la
formazione del bilancio, i principi civilistici e fiscali, la struttura
del bilancio e la analisi delle
voci più significative, i documenti contenuti nello stesso, la
lettura e la comprensione ed,
infine, il bilancio come strumento gestionale e strategico.
La conferenza è destinata a
coloro i quali in azienda non
operano direttamente nella area
amministrativa, ma hanno, allo
stesso tempo, la necessità di
comprendere ed interpretare il
bilancio d’esercizio.
L’obiettivo del corso consiste
nel fornire le necessarie nozioni
civilistiche e contabili per conoscere la struttura, le singole voci
ed i contenuti del bilancio aziendale e di informare i non addetti
ai lavori relativamente alle
diverse finalità di ogni componente del bilancio.
Ulteriore intento della giornata di studio è quella di indica-
re ai non addetti ai lavori le
modalità di utilizzo delle informazioni contenute nel bilancio
per poter valutare i risultati
aziendali e, di conseguenza,
familiarizzare con la analisi dei
dati contenuti nei bilanci per
affrontarne la lettura in chiave
manageriale.
Milano: convegno sulla
amministrazione e sulla
gestione operativa degli
agenti di commercio
Il 27 e 28 settembre a Milano,
si svolgerà un incontro sulla
costituzione e conduzione di rapporti con gli agenti di cambio,
organizzato dalla Ita - Convegni
e formazione dal 1973.
Il convegno affronterà tutti
gli aspetti sia legali che strettamente operativi concernenti la
relazione con un agente di commercio.
In particolare, sarà oggetto di
esame la normativa che disciplina la nascita del rapporto, gli
obblighi contrattuali, fiscali e
SERVIZIO ON-LINE
Questo numero e gli arretrati della “Lettera legale” sono consultabili su internet
all’indirizzo:
www.theaea.com/letteralegale
Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria
possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a:
A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma
(via e-mail: [email protected])
La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma,
Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid,
Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam,
Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dublino,
Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Hamilton (Bermuda), La
Valletta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo.
LL
contributivi in capo al proponente e le disposizioni in materia di
scioglimento del contratto, nonché la progettazione e la gestione
operativa della rete di vendita.
Non saranno trascurati gli
aspetti concernenti il ruolo dell’agente in azienda, il suo inserimento e l’eventuale addestramento e formazione.
Infine, saranno discussi argomenti relativi alla programmazione, organizzazione e controllo della attività di vendita.
Milano: giornata di studio
sul controllo di gestione
Avrà luogo il 5 ottobre 2000
a Milano una giornata di studio
dedicata al controllo di gestione
per non specialisti.
L’incontro è organizzato dalla Ita - Convegni e formazione
dal 1973 e verterà sulla pianificazione e sul bilancio, sugli
obiettivi e le metodologie di elaborazione del budget, sulla analisi degli scostamenti, sulla classificazione dei costi, sulla contabilità analitica e sui collegamenti con la contabilità generale.
Il convegno si propone di
fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali, sia teoriche che operative, relativamente
alle logiche organizzative ed alle
tecniche del controllo di gestione in azienda.
L’obiettivo fondamentale del
corso è quello di consentire ai
non specialisti, come ad esempio
gli imprenditori ed i responsabili di altre funzioni aziendali, di
focalizzare le problematiche cruciali del controllo aziendale e di
comprendere e valutare i vantaggi competitivi ottenibili da tale
tecnica.