30 LL - Lettera legale
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30 LL - Lettera legale
Luglio - Settembre 2000 n.10 LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE www.theaea.com Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2 , comma 20/b , Legge n. 662/1996 Roma IN QUESTO NUMERO Francia: 2 sotto i riflettori della Ocse trentacinque paradisi fiscali Antille Olandesi: 13 abrogato il regime off-shore Olanda: 21 nuovo decreto in materia di trust Unione europea: 23 accordo sulla esclusione del segreto bancario Unione europea: 25 impedimento assoluto alla registrazione di un marchio comunitario Unione europea: registro europeo ancora senza valore legale A livello europeo, esiste un registro delle imprese non ancora riconosciuto, formalmente denominato “european business register” (ebr) contenente dati e atti relativi alle imprese di dodici Stati membri a cui si può accedere per via telematica. Tuttavia, le notizie ottenibili navigando in internet, non avendo valore legale, non sono utilizzabili per la attività giuridica nell’ambito della quale è più frequente il ricorso a tale tipo di informazioni. La Commissione europea ha rinviato al giugno del 2001 qualunque valutazione riguardante il riconoscimento ufficiale dell’archivio, pur pronunciandosi favorevolmente sulla proposta presentata da alcuni Stati membri tendente a semplificare l’accesso ai dati contenuti nell’ebr richiedendo ai Paesi Ue di essere tempestivi nel fornire allo stesso le informazioni riguardanti le imprese aventi sede nei rispettivi territori. Unione europea: Consiglio d’Europa su criminalità informatica Nell’ambito delle iniziative tese alla adozione di mezzi che assicurino la garanzia dei cittadini, il Consiglio d’Europa ha reso pubblica la propria intenzione di adottare alcune misure riguardanti le attività criminose che sono poste in essere utilizzando gli Continua a pag.3 ULTIMA ORA Italia: disegno di legge su leasing azionario In Italia è stato presentato un progetto di normativa con cui sarà introdotto il leasing azionario. L’obiettivo del disegno di legge consiste nel favorire lo sviluppo e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane operanti nei settori industriale e terziario. Il meccanismo previsto dalla norma si fonderà sulla delibera assembleare di aumento del capitale della impresa, che dovrà essere sottoscritto da un istituto di credito o da una società finanziaria per un importo massimo del 24% del capitale sociale della società locataria e per una durata non superiore ai diciotto mesi. Il contratto di leasing dovrà contenere sia la clausola statuente il riacquisto della proprietà delle azioni da parte del locatario ad un prezzo prestabilito che il divieto di cessione delle azioni prima della scadenza del contratto senza l’assenso del locatario. I dividendi maturati spetteranno al locatario. I canoni di locazione potranno essere portati in deduzione dal reddito di impresa del locatario. La differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni e quello di riscatto delle stesse sconterà una imposta sostitutiva del 19%. 2 PRIMO PIANO Francia: sotto i riflettori della Ocse trentacinque paradisi fiscali LL lista degli Stati che non collaborano alla azione contro il riciclaggio La Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha redatto una lista di trentacinque Stati dotati di regimi fiscali privilegiati fra i quali figurano: Gibilterra, Isola di Man, Isola di Guernsey, Isola di Jersey, Liechtenstein ed il Principato di Monaco. Esponenti del Principato di Monaco hanno manifestato disappunto sul riferimento all’asserito tacito appoggio fornito dallo Stato monegasco alla realizzazione di operazioni di riciclaggio di denaro e hanno obiettato alla iniziativa di stilare un rapporto riguardante la situazione del Principato, assunta dal Ministro francese delle finanze a seguito della pubblicazione dell’elenco. Polemizza il Ministro italiano del tesoro per la considerazione di Trieste come centro dotato di un regime fiscale in grado di provocare effetti distorsivi sulla concorrenza fiscale, Bahamas Isole Cayman San Kitt & Nevis St. Vincent e Grenadines Panama Repubblica Dominicana Liechtenstein specificando che la piazza finanziaria è stata considerata dalla Commissione europea un mezzo idoneo ad incentivare le relazione tra la Unione europea ed i Paesi dell’Europa centro-orientale. Il programma della Ocse è scadenzato in una prima fase, la cui conclusione è prevista per il 2001, diretta a riesaminare la situazione, cui seguiranno due ulteriori tappe, nel 2003 e nel 2005, che avranno come obiettivo dapprima la eliminazione degli ordinamenti fiscali nocivi e la successiva definitiva soppressione dei paradisi fiscali. Russia Israele Libano Filippine Isole Cook Isole Marshall Nauru Niue La Ocse ha, altresì, predisposto alcune raccomandazioni concernenti le legislazioni nazionali, le convenzioni internazionali e la cooperazione tra gli Stati. Infine, il Gruppo d’azione finanziaria sul riciclaggio del denaro (Gafi), organismo autonomo avente sede presso la Ocse, ha reso pubblico l’elenco dei Paesi restii ad intrattenere relazioni internazionali per assicurare la cooperazione tra i Governi dei vari Stati al fine di combattere le pratiche di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. i 35 “paradisi fiscali” secondo l’Ocse Andorra Isola di Jersey (G.B.) Anguilla (G.B.) Liberia Antigua e Barbuda Principato di Liechtenstein Antille olandesi Maldive Aruba Montserrat (G.B.) Bahamas Nauru Bahrein Nieul Barbados Panama Belize Principato di Monaco Dominica Samoa occidentali Gibilterra (G.B.) St. Lucie Grenada San Kitts & Nevis Guernsey - Sark Alderney (G.B.) St. Vincent e Grenadines Isole Cook Seychelles Isola di Man (G.B.) Tonga Isole Marshall Turks & Caicos (G.B.) Vanuatu Isole Vergini (G.B.) Isole Vergini (Usa) PRIMO PIANO LL Inghilterra: fallimento della società Boo.com La Boo.com, boutique inglese operante nel settore dell’abbigliamento on-line, ha dovuto arrendersi ed intraprendere la procedura che condurrà alla dichiarazione di fallimento della società. La boutique aveva avuto un esordio clamoroso presentandosi con un sito web particolarmente vistoso, ma una gestione non troppo attenta ha determinato lo stato di dissesto a cui gli azionisti non hanno voluto porre rimedio per evitare il tracollo della società e l’avvio della procedura fallimentare. Infatti, per la copertura delle perdite, sarebbero stati necessari conferimenti aggiuntivi da parte dei soci per un ammontare di trenta milioni di dollari il cui afflusso nelle casse della società ne avrebbe consentito la ripresa. Liechtenstein: sotto accusa personaggi in vista perché sospettati di riciclaggio In Liechtenstein si prospetta il rischio di una crisi istituzionale a causa delle accuse mosse nei confronti di alcuni personaggi illustri. Il fratello del vice capo del Governo e Ministro della economia ed il Deputato ed esponente politico del partito della opposizione, entrambi esercenti attività nel campo delle società fiduciarie, sono sospettati di aver preso parte ad operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fungendo da prestanome per il cartello sudamericano della droga facente parte del gruppo colombiano Ochoa e per la mafia russa. Inoltre, gli agenti della polizia locale insieme a quelli austriaci appartenenti alla squadra antiriciclaggio hanno proceduto a perquisizioni ed a seque- DALLA PRIMA PAGINA strumenti informatici. Nell’ambito della Unione europea si è già constatata la necessità di realizzare la armonizzazione delle normative dei diversi Stati nella regolamentazione di alcune fattispecie criminose perpetrate attraverso l’uso delle nuove tecnologie, come ad esempio: il reato di frode informatica. Di fronte alla globalizzazione in atto, l’obiettivo prioritario della iniziativa consiste nella messa a punto di un meccanismo di osservazione a livello internazionale dei reati telematici fondato principalmente sulla azione congiunta dei Paesi facenti parte del Consi- glio d’Europa. Con l’obiettivo di consentire la individuazione dei colpevoli di reati commessi utilizzando strumenti informatici, è stata avanzata la proposta di introdurre l’obbligo per i fornitori di servizi via internet di conservare le notizie ed i dati concernenti le transazioni commerciali on-line effettuate. Nonostante l’intento apprezzabile della disposizione, la proposta non sarà immune da critiche provenienti da coloro i quali ravviseranno nella iniziativa la possibilità di una violazione della privacy degli utenti dei servizi telematici. 3 stri di atti e documenti, connessi a presunte attività di riciclaggio, presso le sedi della Lgt bank, più importante istituto di credito del Principato controllato dal Principe Hans Adam II, e della Hypo investment bank solida banca di piccole dimensioni. La polizia non ha specificato il filone delle indagini a cui si collega la perquisizione, mentre un rappresentante della Lgt bank ha tenuto a precisare la estraneità della banca alla inchiesta, il cui eventuale coinvolgimento consisterebbe unicamente nel fornire informazioni su alcune società fiduciarie clienti sospettate di operazioni di riciclaggio. Il Principe Hans Adam II, pur puntualizzando la serietà del mercato finanziario del Liechtenstein, ha manifestato la possibilità di una crisi delle istituzioni nel caso in cui gli organi inquirenti non dovessero riuscire, nel breve periodo, a ricostruire la complessa vicenda. Il pericolo di uno scandalo preoccupa particolarmente Hans Adam II per le ripercussioni negative a livello internazionale che potrebbero derivare al Principato, già al centro della attenzione degli Stati membri della Unione europea perché considerato un paradiso fiscale nonché per l’eccessivo garantismo che caratterizza la normativa vigente in materia di segreto bancario. Inoltre, la situazione delicata ha indotto il Primo Ministro a preannunciare l’imminente varo di alcune leggi mediante le quali saranno emendati gli articoli del codice penale vertenti sul reato di riciclaggio di denaro sporco e le norme vigenti in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 4 La riforma prevede anche la istituzione di una “task force” costituita da revisori incaricati di accertare che gli avvocati e gli amministratori fiduciari si attengano della c.d. “due diligence”, vale a dire alle regole riguardanti i doveri di controllo nei rapporti con la propria clientela. Romania: pronto il piano di privatizzazione delle aziende di Stato Il Governo rumeno ha messo a punto il programma per la privatizzazione delle imprese pubbliche. Il piano prevede la attuazione delle procedure per le offerte pubbliche di vendita delle azioni della Cassa di risparmio, della Banca commerciale rumena e della Banca agricola, nonché la immissione sul mercato delle quote della Società nazionale per il trasporto merci, della Compagnia nazionale del sale e di altre imprese commerciali. La privatizzazione di tutte le società rumene ancora appartenenti al Fondo di proprietà dello Stato dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2000. Svizzera e Lussemburgo: sulla difensiva perché definiti “paradisi fiscali” La Confederazione elvetica ed il Granducato di Lussemburgo hanno assunto un atteggiamento polemico dinanzi all’elenco degli Stati offshore redatto dal Financial stability forum (Fsf), commissione istituita dal G-7. Infatti, come già puntualizzato in precedenza in seguito alle LL PRIMO PIANO valutazioni provenienti dalle Istituzioni comunitarie e dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), gli esponenti governativi di entrambi gli Stati hanno evidenziato e ribadito la caratteristica competitività delle rispettive piazze finanziarie che non possono, pertanto, essere annoverate nella lista dei Paesi dotati di regimi fiscali privilegiati. Dallo studio condotto dal Fsf, La Svizzera ed il Lussemburgo risultano ricompresi nella prima fascia della classifica insieme ad Hong Kong, Singapore, Dublino, Isola di Man, Guernsey e Jersey, mentre Andorra, Bahrein, Barbados, Bermude e Gibilterra sono stati inseriti nella seconda sezione della lista perché considerate piazze con regimi fiscali particolarmente favorevoli agli investimenti di grandi capitali provenienti dall’estero. Tuttavia, per quanto riguarda in modo particolare la Svizzera, si registra un notevole incremento del numero di segnalazioni concernenti le operazioni sospette di riciclaggio di denaro derivante da attività illecite. Al centro della attenzione risultano le piazze finanziarie di Zurigo, di Ginevra e del Canton Ticino come “quartieri generali” di operazioni poste in essere da businessmen locali con società offshore aventi sede in noti “paradisi fiscali” quali: i Caraibi e l’Isola di Man. Secondo l’Ufficio federale di polizia l’aumento delle segnalazioni di presunte attività illecite è indice di una maggiore efficacia delle leggi vigenti e di una più intensa collaborazione tra gli istituti bancari assoggettati, peraltro, a controlli più stringenti a seguito della riforma delle normative riguardanti il settore del credito avvenuta nell’ultimo biennio. Unione europea: sospetti di cartello tra banche La Commissione europea sospetta che alcune banche in Belgio, Portogallo, Finlandia ed Irlanda abbiano operato tramite cartello nel determinare i loro compensi sulle transazioni estere. L’Organismo europeo ha avviato una procedura in contraddittorio con gli istituti inoltrando agli stessi una lettera di ammonizione contenente le ragioni a sostegno del procedimento e l’invito a fornire chiarimenti entro due mesi. In caso di cartello, la Commissione ha il potere di infliggere sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato del trasgressore. Usa: la scissione di Microsoft Negli Stati Uniti, è in una fase decisiva il processo che vede la Microsoft di Bill Gates accusata dal Dipartimento americano della giustizia e da diciannove Stati di aver commesso atti di concorrenza sleale e dato origine ad una situazione di monopolio in proprio favore a scapito delle imprese concorrenti produttrici di software. Il giudice ha accolto la richiesta formulata nel documento presentato dalle controparti di Bill Gates che prevede la scissione della Microsoft in due divisioni: da un lato, Office contenente tutti i programmi di software applicativi compreso Word, dall’altro, Windows consi- LL stente nel sistema operativo che consente il funzionamento del 90% dei personal computer esistenti in tutto il mondo. Le due aziende che deriverebbero dalla operazione di scorporo potrebbero entrambe far uso del browser, cioè del software di navigazione “Internet Explorer” destinato ad essere controllato dalla branca Office. Inoltre, le controparti di Bill Gates hanno richiesto la soppressione del segreto sul “codice sorgente” dei sistemi operativi. L’accoglimento delle misure sanzionatorie formulate nel documento, comporterà anche la ripartizione tra Office e Windows del patrimonio della Microsoft, stimato in ventuno miliardi di dollari nonché di strutture e dipendenti della multinazionale. Tuttavia, Bill Gates non è apparso scoraggiato dalla eventualità di una scissione alla presentazione del suo ultimo pacchetto di sofware denominato “biz talk server”, sistema che dovrebbe rendere più agevole alle imprese la gestione delle operazioni commerciali che avvengono per via elettronica. Mentre il giudice di primo grado sta valutando la istanza avanzata dal pubblico ministero di impugnare la sentenza direttamente dinanzi alla Corte suprema, così come previsto dalla legge vigente negli Stati Uniti denominata “Expedition act”, la Corte d’appello di Washington ha già dichiarato procedibile l’appello alla sentenza, proposto dai legali della Microsoft, nonostante le eccezioni sollevate dalle controparti secondo le quali la azione ha il solo scopo di impedire la applicazione della suddetta legge ed evitare il ricorso “per saltum”. 5 PRIMO PIANO Campione d’Italia: abolite alcune agevolazioni fiscali In Italia, una indagine condotta dal Secit ha rivelato che i redditi realizzati dagli italiani in franchi svizzeri a Campione d’Italia, enclave italiana in territorio svizzero, sono assoggettati ad una imposizione al tasso di cambio stabilito convenzionalmente ogni triennio dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze. Di conseguenza, prosegue l’iter di approvazione della disposizione con la quale saranno attenuate le agevolazioni fiscali finora fruite dai cittadini italiani aventi la residenza a Campione d’Italia. La definitiva adozione del provvedimento introdurrebbe la determinazione trimestrale del cambio sulla base del tasso ufficiale di sconto aggiornato secondo l’andamento della inflazione. Inoltre, la stessa disposizione sarebbe applicata nei confronti degli italiani residenti nel Canton Ticino aventi il domicilio fiscale a Campione d’Italia. Italia: la Consob indaga sugli illeciti via internet In Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha aderito al progetto ancora in atto denominato “International internet surf day”, intrapreso dall’International organization of securities commissions (Iosco), finalizzato a stanare coloro i quali perpetrano frodi fiscali avvalendosi di internet. L’Authority, utilizzando parole-chiave e motori di ricerca indi- viduati e diramati dalla Iosco convenientemente adeguati alla realtà italiana, ha passato al setaccio i consulenti operanti nel settore finanziario che svolgono la loro attività on-line. Nel mirino della Consob sono finiti quaranta siti web, su ottanta oggetto di esame, relativamente ai quali la Commissione ritiene opportuno condurre indagini più approfondite. Italia: ultimo atto dello scioglimento dell’Iri Si conclude formalmente lo scioglimento che sfocia nella procedura di liquidazione dell’Istituto per la ricostruzione industriale (Iri), emblema del processo di sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Italia degli ultimi settanta anni. La storia dell’Iri è strettamente legata alle sorti della siderurgia italiana. L’Ente, istituito nel 1933 per realizzare il salvataggio delle banche in crisi a causa della intensa attività di finanziamento svolta in favore delle industrie italiane, ha conosciuto un periodo di grande prosperità negli anni cinquanta e sessanta. Negli anni settanta, il crollo del settore siderurgico italiano determina la decadenza dell’Istituto di cui viene decisa la privatizzazione nel 1992. Lo scioglimento dell’Ente non si è di fatto ancora concluso in quanto le partecipazioni di Rai, Alitalia e Cofiri passeranno temporaneamente al Ministro del tesoro, mentre resteranno all’Iri in liquidazione Fincantieri e Tirrenia. 6 Bulgaria: privatizzazione della Bulbank In Bulgaria, il vice capo del Consiglio dei Ministri che presiede la Commissione governativa per la privatizzazione delle banche statali ha annunciato la imminente cessione della Bulbank, principale istituto di credito nazionale. La operazione prevede l’acquisto della banca bulgara da parte della Unicredito e della Allianz con un esborso di 360 milioni di euro. In seguito alla acquisizione, la Unicredito e la Allianz deterranno, rispettivamente, il 93% ed il 5% del capitale della Bulbank. NEWS DI FINANZA assumerà la veste di società per azioni partecipata all’80% dalla European aeronautic defence and space company (Eads) e per il 20% dalla Bae systems entrambe attuali membri del consorzio. È probabile che sarà coinvolta anche l’Italia poiché la Eads si è dichiarata disposta a cedere un 5% all’Alenia. In concomitanza con la ristrutturazione, la Airbus si impegnerà nello sviluppo del progetto per un nuovo aereo passeggeri di due piani con 656 posti, munito di negozi, bar, cuccette ed altri servizi, per un valore di circa venticinque mila miliardi di lire. Francia: storica fusione nelle comunicazioni Germania: Bertelsmann diventa leader della tv europea Entro la fine dell’anno sarà operativo un nuovo colosso nel campo della comunicazione secondo solo all’americana AolTime Warner. Il nuovo gruppo nascerà dalla fusione tramite scambio azionario tra il gruppo francese Vivendi, la sua partecipata Canal Plus, che in Italia detiene il controllo di Telepiù, e la canadese Seagram. Gli azionisti di Vivendi avranno il 59% del capitale, il 29% spetterà ai soci Seagram e il 12% a quelli di Canal Plus. La Vivendi-Universal, società di diritto francese, sarà attiva in tutti i settori della informazione (cinema, tv, musica, stampa, telefonia ed internet). smann conquista la leadership nel settore delle produzioni televisive e della new economy europee. Sconfiggendo il concorrente americano Aol-Time Warner, Bertelsmann ha raggiunto un rilevante accordo di fusione con la inglese Pearson television. La holding, costituita dallo stesso Bertelsmann e dalla Waz, importante giornale regionale tedesco, deterrà la maggioranza nel pacchetto azionario della multinazionale che deriverà dalla fusione. Il gruppo, attivo anche nel settore dell’e-commerce, sarà immediatamente quotato alla Borsa valori londinese. Francia: la Airbus cambia assetto Grecia: in vendita la Olympic airways Il consorzio europeo Airbus, a partire dal 1° gennaio 2001, Dopo il recesso della British airways dalle trattative per l’ac- LL quisto della compagnia aerea di bandiera della Grecia, il Governo ellenico ha avviato la offerta internazionale per la cessione del 20% della società. La operazione rivestirebbe particolare importanza considerate le dissestate condizioni finanziarie in cui versa la compagnia, aggravate dalla impossibilità della società di beneficiare dei contributi a carico dello Stato, vietati dalla normativa sull’antitrust vigente in ambito comunitario. Il Governo ellenico deve, peraltro, attenersi alle norme Ue per non vanificare il recente impegno dimostrato resosi necessario per consentire al Paese di raggiungere gli standards europei in vista dell’ingresso nella Ue. Polonia: in conclusione liberalizzazione telefonia Il gruppo tedesco Bertel- fissa Il Governo polacco sta portando a termine la operazione di privatizzazione riguardante il settore della telefonia fissa. Infatti, per la vendita del restante 35% della Telekomunikacja Polska Sa (Tpsa), che attualmente detiene il controllo del 90% del mercato polacco, sono state avviate le trattative con France télécom. Unione europea: Commissione favorevole a fusione MannesmannVodafone Airtouch La Commissione europea ha dato il proprio benestare alla operazione di fusione per incorporazione della tedesca Mannesman da parte della inglese Vodafone Airtouch. LL La realizzazione della fusione è subordinata a due condizioni: la prima consistente nello scorporo della società di telefonia mobile inglese Orange e nella sua assegnazione sia per gli aspetti gestionali che sotto il profilo manageriale ad un trust indipendente, la seconda prevede che gli altri operatori mobili abbiano la possibilità di accedere alle tariffe di interconnesione e di vendita praticate dalla VodafoneMannesman. La prima delle due condizioni è già in fase di realizzazione in quanto la France télécom acquisterà presto la Orange sborsando ottantacinque mila miliardi di lire. La New Orange sarà quotata alle Borse di Parigi, Londra e New York. Unione europea: la Commissione autorizza l’Eni all’acquisto di Galp La Commissione europea dà il proprio benestare alla operazione di acquisto della azienda statale portoghese Galp, Petroles gas de Portugal da parte del gruppo italiano Eni. In seguito alla operazione, l’Eni deterrà il 33,3% delle azioni della Galp, mentre il 48,3% rimarrà di proprietà dello Stato portoghese ed il restante 18,4% spetterà alla società elettrica nazionale Edp e alla compagnia spagnola Iberdrola. Usa: possibile fusione tra Northwest e American Airlines Negli Stati Uniti si ipotizza una importante operazione di fusione tra due delle principali NEWS DI FINANZA linee aeree consistente nella incorporazione delle Northwest airlines da parte delle American airlines. La fusione, se confermata, avrebbe rilevanti ripercussioni economiche e strategiche considerato che la Northwest e la American sono particolarmente attive, rispettivamente, nelle piazze asiatiche e sudamericane. Usa: Philip Morris acquista Nabisco Si è conclusa la importante operazione di acquisizione della Nabisco group holding e della società dalla stessa controllata, da parte della Philip Morris, multinazionale operante nei settori del tabacco e della alimentazione. L’accordo raggiunto prevede l’esborso di quindici miliardi di dollari e l’accollo di un debito ammontante a quattro miliardi di dollari che risulta a carico della Philip Morris. Le trattative per la attuazione dell’acquisizione sono state condotte assumendo cinquantacinque dollari come prezzo per ciascuna azione. Italia: Unicredito acquisisce Pioneer La Unicredito ha messo a punto una importante operazione finanziaria sottoscrivendo l’accordo per la acquisizione della Pioneer, società americana di gestione dei fondi comuni quotata al Nasdaq. Con l’accordo, la Unicredito guadagnerà la terza posizione nella classifica europea delle grandi società di gestione dei fondi comuni. 7 In Polonia, la Unicredito dispone della Bank Pekao, mentre la Pioneer, la cui fama è nota negli Stati Uniti ed in Europa, occupa una posizione dominante possedendo il 43% del mercato azionario polacco. Proprio il prestigio della Pioneer a livello europeo ha indotto la Unicredito ad utilizzarne il marchio per le due società di gestioni di fondi operanti a Milano che assumeranno la denominazione di Pioneer srg, Pioneer research & management e Pioneer Us il cui controllo sarà esercitato dalla subholding Pioneer global asset management spa. Italia: Mediobanca in Russia In Italia, Mediobanca e Vnesheconombank hanno firmato un accordo che prevede la erogazione di finanziamenti fino a 1,5 miliardi di dollari a favore di iniziative industriali italiane in Russia operative sia per il mercato interno che per le esportazioni. Le proposte dovranno richiedere un impegno finanziario, per ciascuna di esse, non inferiore ai cinquanta milioni di dollari e riguardare società a capitale misto della cui attività il Governo russo abbia riconosciuto il carattere prioritario. I progetti usufruiranno delle coperture assicurative dell’ente pubblico economico italiano Sace. Probabilmente alla intesa seguirà la successiva adesione della Simest, finanziaria italiana a partecipazione maggioritaria statale, con l’impegno di erogare finanziamenti a tasso agevolato per le quote di competenza nazionale. 8 Argentina: nuove disposizioni per rilancio economico Con l’intento di sostenere il rilancio della economia argentina, è stato annunciato l’imminente varo di nuove disposizioni volte a favorire il miglioramento della competitività dello Stato nonché tendenti ad incentivare l’export. Secondo il Governo argentino, le ripercussioni, in termini di costi, prodotte dalla nuova normativa saranno compensate dall’aumento delle esportazioni di prodotti che si stima all’incirca del 15% rispetto al 1999. Tra le novità introdotte dalla riforma emerge quella che consente alle imprese che assicurino un certo livello di produzione di beni da destinare alle esportazioni, di non essere assoggettate alla tariffa doganale gravante sulle importazioni di merci provenienti dagli Stati non facenti parte del Mercosur, unione doganale tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay che ambisce a diventare un vero e proprio mercato comune. Barbados: nuovi incentivi per le attività assicurative Nelle Isole Barbados, il Governo ha messo a punto la riforma della normativa che regolamenta il settore assicurativo (“Insurance act”), prevedendo una particolare disciplina per le cc.dd. “captive insurance companies”, vale a dire quelle imprese che annoverano tra la propria clientela solo i soggetti che rientrano nel proprio gruppo di appartenenza. L’intento della nuova legge è COSA SI PREPARA quello di consentire alle imprese assicurative, già assoggettate ad un regime fiscale favorevole, di prestare i propri servizi sulle piazze internazionali e nel mercato comune caraibico (Caribbean common market). Attualmente la “qualifying insurance company” è equiparata, ai fini tributari, alla “exempt insurance company” beneficiando dei medesimi incentivi fiscali consistenti principalmente nell’esonero dalle ritenute alla fonte operate sui compensi corrisposti a terzi e dalla fruizione di un credito di imposta (“foreign currency credit”). Le “captive insurance companies”, sottoposte al trattamento tributario privilegiato previsto per le “exempt insurance companies”, potranno avvantaggiarsi di ulteriori benefici fiscali rappresentati dal non assoggettamento delle operazioni effettuate in valuta estera alle verifiche valutarie, dalla esenzione dall’iva per i prodotti importati, dall’esonero dal versamento della imposta di registro delle cessione di quote sociali purché almeno il 90% del reddito lordo realizzato e dei rischi coperti da assicurazione derivino da contratti stipulati con operatori non residenti nel mercato comune caraibico. Germania: opposizione dei “verdi” ad esenzione capital gains Impervio appare l’iter di approvazione del pacchetto di misure fiscali presentato dal Cancelliere tedesco Schroeder a causa della disposizione in esso contenuta statuente la esenzione LL dei capital gains, vale a dire dei proventi derivanti dall’attuazione di operazioni speculative. Infatti, il partito dei “verdi” ha manifestato forti perplessità sulla legittimità di una norma che penalizzerebbe eccessivamente le società di persone, in quanto l’esonero ai fini tributari dei redditi derivanti dalla operazione, contenuto nel disegno di legge presentato, non annovererebbe tra i contribuenti beneficiari le suddette tipologie di enti. Dubbi sono stati sollevati anche dalla opposizione, costituita da Cdu-Csu, secondo cui la nuova legge, in caso di approvazione, aggraverebbe il carico fiscale al quale sono sottoposte le piccole imprese. Se non si riuscisse a raggiungere un accordo sulla norma oggetto di dibattito, spetterà ad una commissione parlamentare la scelta di una soluzione che contemperi le diverse istanze. Di recente, “i verdi” hanno manifestato il loro consenso alla manovra fiscale presentata dal Ministro delle finanze contenente rilevanti tagli delle imposte. Hong Kong: proposte nuove leggi finanziarie Ad Hong Kong è stata proposta una manovra finanziaria che, comunque, non apporta notevoli mutamenti al regime fiscale vigente. Tale sistema assume a fondamento della imposizione il principio della territorialità secondo il quale vanno assoggettati a tassazione solo i redditi realizzati nel territorio dello Stato, mentre non rientrano nella base imponibile i proventi prodotti all’estero. LL COSA SI PREPARA Tuttavia, la nuova normativa introduce un importante emendamento in favore degli investimenti provenienti dall’estero proponendo la riduzione della aliquota della imposta di bollo applicata alle operazioni di trasferimento delle azioni. Inoltre, è prevista la istituzione di due commissioni di studio: una con la funzione di valutare il sistema tributario nel suo insieme al fine di verificare che le spese pubbliche ricevano adeguata copertura; altra rivolta all’esame di possibili emendamenti da apportare alla normativa fiscale vigente per estendere la base imponibile di alcuni tributi nonché di nuove imposte da introdurre che colpiscano i consumi. gi e-mail e richiedere le chiavi per decifrare documenti su internet a fini ispettivi. Il disegno di legge autorizza i funzionari incaricati a richiedere l’intercettazione senza previo assenso del tribunale e, in caso di richiesta di codici di accessso, prevede l’imposizione dell’obbligo del silenzio in capo al soggetto che li ha forniti, pena la reclusione fino a cinque anni. La London school of economics ha criticato le nuove norme, evidenziando il rischio di trasferimento in altri Paesi di molte società operative tramite internet. Regno Unito: progetto di legge sulla intercettazione di messaggi e-mail In Russia è pronta la manovra finanziaria che dovrebbe rivoluzionare, semplificandolo, il sistema fiscale vigente. In tal modo saranno esaudite le richieste provenienti dal Fondo monetario internazionale il quale ha più volte sottolineato la eccessiva complessità della regolamentazione del fisco russo. La riforma prevede la introduzione di una aliquota di imposta che colpirà indistintamente i redditi delle persone fisiche abolendo gli scaglioni di reddito con aliquote differenziate attualmente esistenti. La nuova legge dispone, altresì, la abrogazione di numerosi tributi tra i quali emerge la imposta gravante sul fatturato delle imprese che sarà sostituita dalla imposizione dei profitti realizzati dalle stesse. Al contempo, il capo del Governo ha prospettato la possibilità di ridurre le esenzioni tributarie di cui beneficiano alcune Nel Regno Unito la Camera dei Lord sta esaminando un progetto di legge che permetterà al Governo di intercettare i messag- LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di “A&A Group” editore: “Acampora & associati” S.r.l. sede: via Pompeo Magno, 1 00192 Roma (Italia) Tel. +39.06 32 12 506 Fax +39.06 32 11 458 e-mail: [email protected] collaborazioni: sono gradite segnalazioni di eventi da partecipare tramite la “Lettera legale” distribuzione: gratuita stampa: Lito Sud S.r.l. Russia: all’esame la riforma del sistema fiscale 9 imprese nonché di intensificare la azione diretta a contrastare la evasione fiscale al fine di compensare le inevitabili diminuzioni delle entrate pubbliche che deriveranno dalla attuazione della manovra fiscale. Unione europea: all’esame nuove norme sui servizi finanziari e sul venture capital I rappresentanti degli Stati membri della Unione europea, riunitisi al vertice di Lisbona, hanno inserito in agenda due importanti progetti da compiersi nell’arco di un triennio e di un quinquennio riguardanti, rispettivamente, la attuazione del mercato unico del venture capital e dei prodotti finanziari. Nell’ambito dell’Esecutivo comunitario, il Commissario europeo al mercato comune ha tempestivamente messo a punto due proposte normative volte ad emendare la direttiva attualmente vigente nella Ue in materia di fondi comuni di investimento, rispondendo così alle sollecitazioni provenienti dagli operatori sempre più di frequente orientati ad investire in detti prodotti finanziari. L’obiettivo delle nuove disposizioni consiste nel dotare i fondi comuni di investimento del lasciapassare necessario per circolare liberamente nella Unione europea, coniugando così le necessità, avvertite dal mercato, di una libera gestione collettiva del risparmio con la esigenza di assicurare comunque una adeguata tutela agli investitori. Infatti, è prevista la istituzione di un passaporto, vale a dire 10 di una autorizzazione a compiere operazioni di investimento in tali strumenti finanziari sulle piazze europee il cui rilascio, anche se avvenuto ad opera dello Stato d’origine, avrà effetto in tutto il territorio della Unione. Unione europea: approvata la direttiva sulle more nei pagamenti Il Consiglio dei ministri della Unione europea ha approvato il progetto di direttiva che fissa a trenta giorni il termine massimo per effettuare il pagamento a saldo di una fattura, stabilendo la maturazione automatica degli interessi moratori in favore dei creditori nonché facendo carico ai Governi degli Stati membri di dotare i creditori stessi di titoli esecutivi che garantiscano loro il recupero coattivo delle somme di cui sono a credito. La ratio della nuova normativa consiste nel limitare la prassi invalsa nella Pubblica amministrazione di indugiare nel pagamento delle fatture senza alcuna plausibile motivazione. Secondo la direttiva, i tassi degli interessi che matureranno in capo al creditore saranno calcolati sulla base delle aliquote di riferimento della Banca centrale europea e maggiorati di sette punti percentuali, fatta salva una diversa previsione contrattuale. Unione europea: possibile direttiva su risanamento e liquidazione delle banche Il Consiglio della Unione europea ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di diretti- COSA SI PREPARA va riguardante il risanamento e la liquidazione degli istituti e delle aziende di credito. La ratio della direttiva consiste nell’estendere a tutti i Paesi della Unione europea la efficacia delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie ed amministrative di uno Stato membro. Infatti, il progetto di direttiva tende a garantire il reciproco riconoscimento tra i Paesi facenti parte della Unione dei provvedimenti di risanamento e dei procedimenti di liquidazione, considerando che, in ambito europeo, le disposizioni e le procedure in materia trovano applicazione in conformità alla legge vigente nello Stato membro di origine, fatte salve le ipotesi in cui la normativa comunitaria non disponga una diversa regolamentazione. Inoltre, la direttiva introdurrà misure dirette a salvaguardare i creditori che risultino domiciliati in uno dei Paesi Ue diverso dallo Stato comunitario di origine, istituendo procedure per lo scambio di informazioni tra le Nazioni europee nonché specificando la normativa applicabile a talune particolari fattispecie. Il disegno di direttiva è stato più volte rivisitato alla luce della normativa comunitaria in materia finanziaria adottata nel frattempo. Unione europea: accordo sul progetto di direttiva per il diritto d’autore A Bruxelles i Governi europei, con l’astensione della delegazione per il Lussemburgo, hanno concordato le linee guida per una direttiva che impegnerà gli Stati membri ad uniformare la tutela del diritto d’autore contro LL riproduzioni, comunicazioni e distribuzioni al pubblico non autorizzate effettuate tramite internet. La direttiva dovrebbe riconoscere il diritto dell’autore ad un compenso per la riproduzione dei propri lavori e la possibilità di proteggere tecnologicamente la sua opera da utilizzi della stessa non consentiti. Al fine di garantire l’uso privato e non-commerciale delle opere, dovrebbe essere elencata una lunga serie di ipotesi in cui escludere il compenso dell’autore e, in fase di attuazione della direttiva, ciascuno Stato aderente sarebbe tenuto a scegliere a quali eccezioni conformarsi. Inoltre, secondo l’accordo, ogni Paese membro sarebbe obbligato ad adottare le misure più appropriate per salvaguardare gli interessi dei beneficiari delle suddette eccezioni nelle ipotesi in cui l’autore non permettesse loro l’accesso alla propria opera. Unione europea: all’esame regole comuni per i bilanci La Commissione europea sta mettendo a punto una proposta di direttiva statuente l’obbligo a carico delle società quotate in Borsa degli Stati membri di utilizzare metodi contabili comuni per la redazione dei bilanci. I tempi di realizzazione del progetto sono stati fissati in cinque anni scadenzati in un primo biennio diretto alla approvazione della proposta di direttiva e nel successivo triennio dedicato alla entrata in vigore della stessa. Il progetto ha privilegiato la adozione dei criteri contabili stabiliti dal International accoun- LL ting standard (Ias) rispetto a quelli fissati dal Us Gapp studiati appositamente per rispondere alle esigenze della Agenzia di vigilanza della Borsa di New York (Securities and exchange commission, Sec). Nella attuazione della proposta, lo Ias sarà affiancato da un comitato di esperti europei al fine di assicurare il rispetto delle richieste di carattere sia politico che tecnico provenienti dalle società della Unione europea. Sono, altresì, in atto trattative con le competenti autorità statunitensi dirette a garantire il riconoscimento negli Stati Uniti degli standards unici per i bilanci determinati dal Ias. COSA SI PREPARA dere la propria proposta pubblica, darne comunicazione all’autorità vigilante e fornirla di un contenuto idoneo a permettere una decisione consapevole dei destinatari. Infine, un punto rilevante della direttiva riguarderebbe la prescrizione del divieto per i consigli di amministrazione di avvalersi di tecniche di difesa durante la pendenza dell’offerta, senza il consenso dell’assemblea. Allo scopo di consentire la convocazione della stessa nei suddetti casi, dovrebbe essere previsto un periodo minimo di pendenza dell’offerta di due settimane estensibile fino a dieci con la facoltà, per ciascuno Stato aderente, di rivedere tali termini in situazioni particolari. Unione europea: in arrivo direttiva su opa Usa: normalità nei rapporti commerciali con A breve l’Unione Europea la Cina dovrebbe concludere l’iter di approvazione di una direttiva che fornirà alcune linee guida in materia di offerta pubblica di acquisto di valori mobiliari (opa) oltre frontiera. Una delle previsioni più importanti della normativa è finalizzata a garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti della “società bersaglio” in caso di opa volta all’acquisizione di una posizione di controllo. In proposito, la direttiva dovrebbe contenere l’obbligo di estensione della proposta di acquisto a tutti i titoli ad un prezzo equo. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza dell’operazione, ogni Stato membro dovrebbe istituire uno o più organi di vigilanza con poteri ispettivi e decisori, mentre l’offerente sarebbe tenuto a ren- La Camera dei deputati degli Stati Uniti ha approvato una nuova legge che ricondurrà alla normalità i rapporti commerciali tra Pechino e Washington abolendo la verifica diretta a constatare il rispetto dei diritti umani, politici e religiosi cui veniva sottoposta annualmente la Cina. La nuova legge attribuirà ad una Commissione parlamentare il compito di accertare il rispetto dei diritti umani in Cina. Sarà, altresì, istituito un meccanismo di controllo rivolto ad assicurare che la Cina osservi gli impegni assunti in materia commerciale. Allo stesso tempo, saranno intensificate le verifiche svolte dalle dogane statunitensi per impedire la importazione di beni provenienti dalla Cina realizzati 11 sfruttando il lavoro dei detenuti e saranno riconosciute particolari agevolazioni fiscali alle imprese americane che risulteranno pregiudicate dall’inevitabile incremento delle importazioni di prodotti cinesi derivante dalla approvazione della nuova normativa. Usa: proposta una più intensa tutela della privacy Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha proposto un nuovo pacchetto di norme dirette a rafforzare la normativa vigente in materia di tutela della privacy dei consumatori nel settore dei prodotti finanziari. Le disposizioni, oggetto di un vivace dibattito tra le associazioni dei consumatori e le società finanziarie, sottoporrebbero a vincoli più stringenti la trasmissione, da parte delle imprese ai soggetti affiliati, di notizie riguardanti i propri clienti nonché di informazioni concernenti le abitudini di consumo degli stessi. Italia: linee-guida per nuovo diritto societario In Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma della materia societaria. Principio ispiratore del rinnovamento del diritto delle società è l’adeguamento delle nuove disposizioni agli standards normativi esistenti a livello europeo caratterizzati da accentuate elasticità e semplicità. Il punto focale della riforma sarebbe costituito dalla nuova 12 disciplina del falso in bilancio in base alla quale diminuiscono le fattispecie punibili, circoscrivendo le ipotesi di reato ai soli casi in cui sarà dimostrato il dolo. In particolare, la trasmissione agli azionisti ed ai terzi di informazioni non veritiere sulla situazione economica della società dovrebbe essere sanzionata solo se le comunicazioni risulteranno idonee a trarre in inganno i destinatari delle stesse. Inoltre, nasceranno apposite sezioni presso i tribunali delle città in cui hanno sede le Corti d’appello. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata la riforma prevede la creazione di disposizioni che disciplinino la emissione ed il collocamento dei titoli obbligazionari. Relativamente alle società per azioni, il disegno di legge contempla la possibilità di destinare una parte del capitale netto societario alla realizzazione di specifiche operazioni. Il disegno di legge innova anche la disciplina riguardante le società cooperative preservandone il caratteristico scopo mutualistico. Secondo le nuove norme, sotto il profilo fiscale, la redazione del bilancio societario sarà svincolata dalle intromissioni di disposizioni fiscali finora imposte dal Legislatore. Italia: sanzioni a carico delle società per reati di amministratori e dipendenti In Italia, il Senato ha approvato il disegno di legge che ratifica le convenzioni Ue e Ocse sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali. COSA SI PREPARA Il progetto contiene anche una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa di società, associazioni e, in genere, di qualunque soggetto con o senza personalità giuridica, per i reati commessi dai propri amministratori o dipendenti. Gli illeciti penali considerati sono quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica, i reati connessi sia alla tutela della pubblica incolumità che alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, infine, le trasgressioni contemplate dalle leggi penali in materia di tutela dell’ambiente e del territorio. La responsabilità amministrativa sussiste solo se il reato è stato commesso attraverso la inosservanza degli obblighi inerenti alle funzioni e nell’interesse della società o dell’ente a cui è imputata. Le sanzioni amministrative previste hanno carattere pecuniario e nei casi più gravi sono aggiunte alcune misure interdittive e la pubblicazione della sentenza. Infine, in base al disegno di legge, il giudice penale sarà competente ad applicare le sanzioni amministrative. Italia: ancora incertezza sui tempi di approvazione del progetto di legge sul trust In Italia, l’esame del disegno di legge di disciplina del trust, allo studio della Commissione finanze della Camera dei deputati, rallenta il suo corso a causa di un conflitto di competenza solle- LL vato dalla Commissione giustizia; probabilmente l’iter coinvolgerà entrambe le commissioni ma i tempi della sua conclusione sono ancora indeterminati. Allo stato attuale, se da un lato, l’avvenuta adesione dell’Italia alla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 permette ai trusts stranieri di produrre effetti nel territorio, dall’altro, il vuoto normativo interno non consente allo Stato italiano di avvalersi della riserva di competenza in materia fiscale che la Convenzione attribuisce ad ogni Paese aderente. Proprio in attuazione della summenzionata riserva, il disegno di legge all’esame della Camera vincola al rispetto delle norme fiscali nazionali i trusts che, riconosciuti in Italia in base alla Convenzione, sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il progetto di normativa prevede che il trasferimento del patrimonio al trustee, poiché ritenuto non completamente equiparabile ad un atto traslativo, sconti una imposta di registro ridotta. Al contrario, l’eventuale passaggio inter vivos dei beni dal trustee al beneficiario dovrebbe essere soggetto ad un trattamento tributario analogo a quello del trasferimento di proprietà e l’acquisto mortis causa comporterebbe a carico del beneficiario il versamento della ordinaria imposta di successione. Infine, con riferimento all’imposizione diretta, poiché i trusts dovrebbero essere soggetti ad una imposta sostitutiva in misura pari all’aliquota irpeg, il riconoscimento di un credito in capo al beneficiario eviterebbe la doppia tassazione dei redditi prodotti dal trust. LL Antille olandesi: abrogato il regime off-shore L’orientamento sfavorevole delle istituzioni internazionali ha influenzato la riforma della legislazione sulle società off-shore finora vigente nelle Antille olandesi caratterizzata da una normativa favorevole all’afflusso di grossi capitali dall’estero. Le nuove norme abrogano il trattamento fiscale privilegiato relativo alle persone giuridiche assoggettandole alla imposizione con aliquota media pari al 30%. La introduzione della tassazione dei redditi societari è in parte controbilanciata dalla possibilità offerta ai soggetti passivi di beneficiare dei vantaggi previsti dalle convenzioni internazionali stipulate in materia fiscale. Dalla applicazione della nuova normativa sono escluse le società esistenti al 1° luglio 1999 le quali, se, da un lato, avranno la possibilità di continuare a fruire del regime fiscale privilegiato, dall’altro, non potranno avvantaggiarsi delle agevolazioni tributarie disposte dagli accordi multilaterali tra Nazioni. Con la riforma è stata introdotta anche una nuova tipologia di società esente da tassazione. Altra novità di rilievo è la istituzione della c.d. “rendita figurativa” consistente nell’adozione di una presunzione assoluta, sulla base della quale, ai residenti detentori di una partecipazione in una società estera esercente prevalentemente attività finanziaria o di intermediazione nel credito, sarà attribuita una rendita minima annua pari al 30% del valore delle azioni dagli stessi possedute. Esclusi da tale presunzione DAI PARLAMENTI sono coloro che partecipano ad istituti bancari o assicurativi quotati in borsa. Croazia: legge sulla tutela del marchio In Croazia è entrata in vigore la nuova legge in materia di difesa di marchi e brevetti. Nell’esercizio dei diritti relativi al marchio, la normativa equipara le persone fisiche e giuridiche estere a quelle croate a condizione di reciprocità, facendo salvi i diritti derivanti dalla dimostrazione della utilizzazione del marchio in data antecedente a quella di registrazione. La domanda di registrazione va presentata all’Istituto nazionale per la proprietà intellettuale e depositata secondo le norme contenute nell’accordo internazionale di Madrid. In caso di accoglimento della richiesta, di cui viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell’Istituto suddetto, il marchio è inserito nel relativo Registro. La validità della iscrizione ha una durata di dieci anni con possibilità di rinnovo dimostrando il pagamento dei relativi diritti. Nella ipotesi di trasferimento dei diritti inerenti la titolarità del marchio è obbligatorio il deposito e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo atto notarile. Estonia: nuove disposizioni fiscali In Estonia è stata approvata una manovra fiscale che, disponendo alcune limitazioni alla dis- 13 tribuzione degli utili ai soci, rivoluziona l’assetto normativo finora vigente con l’obiettivo di incentivare gli investimenti di capitali derivanti dall’estero e creare nuovi posti di lavoro. A norma delle nuove misure, i redditi realizzati dalle imprese non sconteranno alcuna imposta fino alla data di distribuzione degli stessi sia nel caso di percipienti residenti che nella ipotesi di stranieri. L’esonero da imposizione riguarda anche la ripartizione dei dividendi prodotti da stabili organizzazioni estoni di società non residenti. Nel caso in cui i dividendi vengano distribuiti, la aliquota d’imposta applicata è pari al 26% e va operata sull’importo lordo degli utili ripartiti. Tuttavia, nella specifica ipotesi di distribuzione dei dividendi in favore di soggetti non residenti, la legge prevede, altresì, la riduzione della suddetta aliquota ad opera dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dalla Estonia con altri Stati nonché la esenzione del percipiente straniero che detenga una partecipazione che ammonti almeno al 25% del capitale della società residente. Irlanda: nuove esenzioni per dividendi percepiti da non residenti In Irlanda, a seguito della approvazione della manovra fiscale, saranno esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi percepiti da un soggetto che abbia la residenza in uno Stato membro della Ue o in un Paese extra-Ue che abbia stipulato un trattato contro le doppie imposizioni con l’Irlanda, purché il percipiente 14 non sia controllato, direttamente o indirettamente, da contribuenti aventi sede in territorio irlandese. Sono annoverate tra i beneficiari della suddetta agevolazione fiscale anche le società quotate in Borsa ovvero assoggettate, per almeno il 75% del loro capitale, al controllo di tali enti. Portogallo: nuove misure fiscali In Portogallo, a seguito della approvazione della manovra finanziaria, diminuirà di due punti percentuali la aliquota della imposta che grava sui redditi delle persone giuridiche. Il Parlamento ha, altresì, emanato una legge con cui delega il Governo a stabilire una aliquota d’imposta ridotta da applicare ai redditi delle società il cui fatturato va da un minimo di trenta ad un massimo di cento milioni di scudi portoghesi (8.593.100 in lire italiane). Inoltre, la nuova convenzione fiscale contro le doppie imposizioni stipulata dal Brasile e dal Portogallo incentiverà i movimenti di dividendi intercorrenti tra le imprese appartenenti ai due Paesi. Tuttavia, le agevolazioni fiscali disposte dal nuovo trattato non esplicheranno efficacia nei confronti delle società residenti nella Isola di Madeira. Singapore: iniziative a sostegno delle assicurazioni Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle assicurazioni, a Singapore sono stati abrogati i DAI PARLAMENTI vincoli imposti alle società operanti nel settore nonché la soglia del 49% quale limite massimo fissato per l’ammontare della quota di partecipazione al capitale di enti aventi sede nello Stato consentita ai soggetti stranieri. In seguito alla modifica della normativa, le aziende assicurative che intendano esercitare la propria attività sulla piazza di Singapore dovranno assicurare la propria solvibilità, rispettare alcune regole riguardanti la posizione occupata nelle graduatorie internazionali nonché tenere informate le Autorità vigilanti sull’adempimento degli obblighi imposti dalla legge vigente in materia di trasparenza finanziaria. Inoltre, è fatto obbligo alle società residenti di segnalare agli organismi nazionali competenti le partecipazioni detenute dagli stranieri che raggiungano il 5% ed il 20% del capitale sociale. LL te misure fiscali, la Confederazione elvetica ha emanato un provvedimento in seguito al quale le vigenti aliquote ordinaria, straordinaria e speciale dell’iva saranno incrementate dello 0,1%. Turchia: aumento dell’iva su importazioni In Turchia è entrata in vigore una nuova legge che introduce importanti emendamenti fiscali riguardanti gli esportatori stranieri. Infatti, la riforma finanziaria prevede un incremento di due punti percentuali sia della aliquota ordinaria che di quella maggiorata dell’iva che, pertanto, ammonteranno, rispettivamente, al 17% ed al 25%. Nessuna modifica è, invece, disposta per la aliquota ridotta pari attualmente all’8%. Svizzera: approvate nuove misure fiscali Italia: nuove disposizioni fiscali per il settore della nautica Nel Canton Ticino sono state emanate alcune nuove disposizioni fiscali che riducono dal 12% al 9% la aliquota della imposta sugli utili societari. La manovra finanziaria prevede, altresì, la diminuzione della imposta che colpisce i redditi di capitale ed una generalizzata riduzione di tutte le aliquote della imposta comunale cui sono assoggettati i redditi delle persone fisiche. Inoltre, è stata abrogata la imposta sulle successioni e donazioni. A controbilanciare le suddet- In Italia, con la manovra finanziaria per il 2000 è stata abrogata la tassa sulle concessioni governative per il rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto. La legge finanziaria sopprime, altresì, la tassa di stazionamento relativa ai mezzi da diporto fino a 7,5 metri se a motore e fino a 10 metri se a vela, stabilendo le modalità di determinazione del tributo per le barche che, invece, superando le suddette dimensioni, continuano ad esserne assoggettate. LL ACCORDI INTERNAZIONALI Africa: intesa doganale per sette Paesi Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Senegal e Togo hanno raggiunto un accordo per la determinazione di tariffe doganali uniche e politiche comuni nelle importazioni. Le merci sono state classificate in quattro categorie a ciascuna delle quali è stata assegnata una percentuale di diritti di dogana che va dalla esenzione totale per i beni socialmente indispensabili (medicinali, libri e apparecchi sanitari), al 20% per le merci della ultima classe. Solo per alcuni prodotti è rimasto il diritto di ciascun Paese di applicare dazi specifici. Cina: firmato accordo commerciale con Ue A Pechino, la Cina e l’Unione europea hanno concluso un accordo commerciale che ha segnato un passo importante, non solo per gli scambi ma anche per la evoluzione del mercato globale. Infatti, a quattordici anni dalla richiesta di ingresso da parte della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio (World trade organization, Wto), l’intesa con l’Unione europea costituiva uno degli ostacoli più rilevanti alla sua ammissione nell’Organismo internazionale. I termini della suddetta convenzione sono molto simili a quelli dell’accordo intervenuto con gli Stati Uniti ma i tempi di realizzazione sono stati abbreviati e le aree geografiche interessate sono state ampliate. I Paesi membri si sono assicurati, fra i vari punti dell’intesa, la riduzione a circa il 10% di tutte le tariffe doganali, l’abolizione del monopolio di Stato nella produzione della seta entro il 2005, l’apertura del 49% del mercato della telefonia mobile entro due anni e, infine, per le assicurazioni nel ramo vita e danni, sette licenze immediate con la possibilità, nell’arco di un quinquennio, di lavorare nel settore senza l’obbligo di joint-venture. L’Unione europea non è riuscita ad ottenere l’assenso sulla richiesta più generica di operare, nelle joint-venture con le compagnie cinesi, attraverso quote di maggioranza. Francia: Ocse nuova condotta per multinazionali A Parigi, i Paesi aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), insieme ad Argentina, Brasile, Cile e Slovacchia, hanno adottato nuove linee di condotta per le società multinazionali. L’intervento si è reso necessario a seguito della rapida evoluzione e dei cambiamenti nella struttura delle operazioni internazionali. Le raccomandazioni sono rivolte direttamente alle singole multinazionali, il loro rispetto è volontario e limitato a condotte compatibili con le leggi nazionali. Al fine di dare più concretezza all’accordo, ogni Governo aderente si impegna a promuovere il rispetto di tali principi attraverso l’istituzione di “Punti nazionali di contatto” che svolgeranno indagini e interverranno nella soluzione di eventuali controversie. Le raccomandazioni 15 forniscono principi di comportamento per un corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale in molteplici settori quali: i rapporti con i lavoratori subordinati, la tutela dei consumatori, il rispetto dell’ambiente, la trasparenza degli assetti proprietari e dei risultati di bilancio, la lotta alla corruzione, i diritti dei consumatori e la correttezza fiscale. Unione europea: collaborazione giudiziaria più attiva in Ue A Bruxelles, gli Stati dell’Unione europea hanno concordato nuove procedure di collaborazione giudiziaria con l’obbiettivo di rendere più veloci ed effettive le indagini transnazionali. Uno dei punti fondamentali dell’accordo è la disposizione secondo la quale ciascuna forma di assistenza va eseguita secondo le modalità richieste dal magistrato che ne ha fatto domanda; ove ciò non sia possibile, lo Stato che ha opposto il rifiuto è tenuto a fornirne giustificazione. Inoltre, è rilevante la prevista generalizzazione della possibilità, per le Autorità giudiziarie di diversi Paesi, di comunicare direttamente tra loro senza fare più ricorso ai canali diplomatici o ministeriali ad eccezione delle richieste di trasferimento temporaneo di detenuti e delle notifiche di sentenze. L’intesa disciplina anche le intercettazioni telefoniche transfrontaliere, autorizza quelle satellitari e regola l’uso delle videoconferenza per le audizioni di testimoni o periti e per l’interrogatorio dell’imputato. 16 DAL MONDO BANCARIO Francia: analisi della Ocse sul segreto bancario La Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha redatto un rapporto intitolato: “Improving access to bank information for tax purposes”. Dallo studio emergono le peculiarità che caratterizzano le legislazioni vigenti nei diversi Stati europei in materia di accertamenti bancari e di attuazione di operazioni creditizie. Considerazione fondamentale da cui prende il via la analisi è la constatazione del nesso di consequenzialità esistente tra i reati penal-tributari più gravi ed i poteri di indagine attribuiti alle Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi esercitati mediante l’accesso ai rapporti intrattenuti tra banche e clienti. Secondo la Ocse, il fenomeno della internazionalizzazione dei mercati accentua la possibilità di commettere illeciti di natura penal-tributaria attuati mediante l’afflusso di capitali di provenienza illecita verso le casse degli istituti di credito delle piazze finanziarie dotate di ordinamenti giuridici favorevoli a tali tipi di attività in quanto carenti di disposizioni che attribuiscano adeguati poteri di indagine alle Autorità giudiziarie e finanziarie. Giappone: apertura del Mothers alle compagnie straniere Il Tokyo stock exchange (Tse) sta pianificando di aprire alle compagnie straniere la quotazione al Mothers, il mercato creato allo scopo di ridurre i costi del ricorso al capitale privato per le giovani società con alti potenziali di sviluppo. Affinché il piano sia operativo sarà necessaria una semplificazione da parte del Governo della normativa in materia. Infatti, tra i vari ostacoli alle quotazioni di società straniere, il Tse ha evidenziato l’obbligo di compilare la documentazione necessaria in lingua giapponese. Inoltre, è stato sottolineato che la condizione per cui le azioni emesse alla pari devono avere un elevato valore di partenza costringe le società con basso capitale sociale ad emettere un numero ridotto di titoli. LL Inghilterra: Abbey National offre filiali in franchising La Abbey national, banca inglese specializzata nei mutui ipotecari, sta sperimentando la gestione delle proprie filiali attraverso il franchising. Questo tipo di contratto è stato raramente utilizzato nei servizi finanziari; un precedente che ha dato risultati incoraggianti è quello della Colonial bank in Australia. Il test di verifica del progetto avrà luogo attraverso tre filiali; in caso di esito positivo, l’attuale management potrà acquisire in franchising le altre agenzie presenti sul territorio nazionale. Montenegro: prima banca internazionale Gran Bretagna ed Irlanda: nuovo accordo tra Crest e Euroclear system Crest, il sistema di regolamento accentrato delle negoziazioni di prodotti finanziari realizzate sulle piazze inglesi ed irlandesi ha raggiunto un accordo con l’Euroclear system, principale sistema di clearing e di settlement, vale a dire di compensazione e di liquidazione relativo agli strumenti finanziari oggetto di negoziazioni internazionali. Con la intesa, gli operatori di Crest aderiranno al sistema accentrato di compensazione e di liquidazione di Euroclear riguardante i saldi finali bilaterali, sia in titoli che in valuta, tra gli operatori aderenti al sistema, principio della c.d. “consegna dietro pagamento”. In Montenegro, è stata costituita la prima banca internazionale che assumerà la denominazione di Euromarket banka ed avrà sede a Podgorica. Il capitale iniziale del nuovo istituto ammonterà a 5,5 milioni di euro. La attività prevalente della banca sarà costituita dal finanziamento delle iniziative imprenditoriali intraprese sia da enti pubblici che da soggetti privati. Lo Stato montenegrino ambisce ad affermarsi a livello internazionale come piazza finanziaria off-shore e l’apertura di una banca internazionale dovrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nel processo di incentivazione degli investimenti avviato dal Governo con la recente attuazione delle riforme nel settore economico. LL DAL MONDO BANCARIO Unione europea: piano per servizi finanziari Con una risoluzione, il Parlamento europeo ha individuato una serie di disposizioni che la Commissione Ue dovrà adottare allo scopo di rendere più competitivi e stabili i mercati finanziari dell’Unione europea. In particolare, dovranno essere esaminate norme e misure che eliminino gli ostacoli tecnicogiuridici alle attività di intermediazione finanziaria transfrontaliera. Inoltre, saranno necessari interventi che favoriscano la liberalizzazione del settore dei prodotti finanziari ed una conseguente riduzione dei costi del capitale e della prestazione dei servizi. Infine, non dovrà essere trascurato l’adeguamento delle disposizioni in materia di vigilanza alle modifiche evolutive delle assetti dei mercati finanziari con particolare attenzione alla tutela del soggetto contrattuale più debole. Washington: Fmi riforma linee credito Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sta pianificando una riforma della struttura delle proprie linee di credito con lo scopo di ottenere una gestione più efficace dei fondi disponibili. L’Organismo sovranazionale intende scoraggiare il ricorso al credito di lungo termine facilmente sostituibile attingendo, in alternativa, al capitale privato. I Paesi in via di sviluppo non saranno interessati dalla riforma. Infatti, il piano ha come obbiettivo la riduzione dei casi di ricorso su larga scala al Fmi da parte degli Stati industrializzati. La restrizione nella concessione dei finanziamenti sarà attuata attraverso un aumento dei costi delle indicate linee di credito. Al contrario, il Fmi conta di ridurre i costi della “Contingent credit line”, una linea a breve termine istituita per i Paese industrializzati, allo scopo di incoraggiarne l’uso per prevenire il sorgere di crisi o la loro estensione. Italia: cambiano alcuni regolamenti borsistici In Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha apportato alcuni emendamenti al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa valori ed a quelli riguardanti il Nuovo mercato ed i contratti uniformi a termine dei titoli di Stato. Tra le novità, emerge quella che annovera tra gli operatori ammessi alle contrattazioni di Borsa, anche i cc.dd. “locals”, i quali, disponendo di una sede in un Paese della Unione europea, sono autorizzati ad operare per conto proprio in una piazza comunitaria. La inclusione tra i soggetti ammessi alle negoziazioni implica l’assoggettamento di tali operatori al controllo esercitato dalla Autorità pubblica che ha stipulato con la Consob accordi di cooperazione per la verifica della attività posta in essere in Italia. Le nuove norme prevedono, altresì, che i componenti gli 17 organi sociali e gli azionisti possiedano i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dalla normativa vigente a livello comunitario applicata nei confronti di coloro i quali svolgono attività di intermediazione nelle negoziazioni di prodotti finanziari. Italia: organizzazioni promotori finanziari In Italia, la Consob ha dettato i requisiti necessari perché le associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati possano rappresentare i loro aderenti nell’organismo che, in base a quanto disposto nel t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dovrà collaborare con la stessa alla tenuta dell’albo dei promotori finanziari. Le associazioni dei promotori dovranno essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed avere lo scopo prevalente di tutelare gli interessi degli associati. Inoltre, dovranno operare da almeno tre anni ed avere una diffusione sul territorio nazionale che copra, come minimo, dieci regioni. Gli associati dovranno essere esclusivamente promotori finanziari iscritti all’Albo unico nazionale ed il loro numero non dovrà essere inferiore al 10% dei soggetti iscritti all’Albo stesso. Le indicate regole varranno anche per le associazioni dei soggetti abilitati, con la precisazione che tali enti dovranno avvalersi di promotori finanziari iscritti all’albo nazionale in percentuale non inferiore al 10%. 18 COMMERCIO INTERNAZIONALE Albania: abrogato il dazio sui transiti Il Ministro delle finanze albanese ha abrogato la imposta sul transito dei veicoli con carichi a destinazione assolta materialmente presso gli uffici doganali esistenti ai valichi di accesso dei vari Stati. Albania: vicino ingresso Wto Dopo otto anni di trattative, l’Albania si appresta ad entrare, per la fine dell’anno, nella Organizzazione del commercio internazionale (World trade organization, Wto). Negli ultimi mesi, data la riluttanza degli Usa, si era a lungo dibattuto sulla opportunità di permettere all’Albania di imporre restrizioni sulle importazioni di programmi televisivi e cinematografici; sul punto l’Unione europea aveva espresso parere favorevole. Il dibattito si è concluso con la rinuncia da parte degli Stati Uniti alla proprio pretesa e con la estensione all’Albania della cosiddetta “Baltic formula” che permette le suddette restrizioni. Tale autorizzazione è già stata riconosciuta alla Lettonia e alla Lituania e verrà ammessa anche per la Croazia il cui ingresso nel Wto è previsto a breve. Bruxelles: nuove iniziative in favore delle pmi In seguito all’incarico conferito dall’Istituto per il commercio estero (Ice) di Bruxelles, è stato messo a punto un piano riguardante le opportunità di investimento offerte alle piccole e medie imprese collocate nei Paesi facenti parte dell’area dell’Europa nord-occidentale. Nello studio sono stati individuati alcuni settori della economia dei suddetti Stati di importanza strategica per lo sviluppo di attività produttive e commerciali che spaziano dal campo dei prodotti alimentari a quello dell’industria automobilistica. Il progetto si focalizza sulla selezione delle caratteristiche delle diverse zone che ne giustificano la competitività a livello internazionale nell’afflusso di capitali provenienti dall’estero. In particolare, è evidenziato il buono stato delle infrastrutture sia delle strade che dei porti e degli aeroporti, sottolineando lo sviluppo che connota il settore terziario dei centri che sono sedi degli Organismi comunitari nonché l’elevato volume del fatturato realizzato dalle piccole e medie imprese operanti in tali Nazioni. Cina: partnership commerciale con i Paesi caraibici e sudamericani In Cina, il Governo ha messo a punto una nuova linea strategica presentando ai Paesi caraibici ed agli Stati sudamericani una proposta che prevede un intenso interscambio di tipo mercantile e culturale. La iniziativa adottata dal fronte cinese ha l’intento di affievolire la dipendenza del Paese nei confronti degli Stati Uniti e dei Paesi europei nel settore degli scambi commerciali. LL Dubay: nasce l’internet city È ormai imminente l’esordio della “Dubay internet city”, vale a dire una piazza di libero scambio nel campo del commercio elettronico. La iniziativa, prima nel suo genere, consentirà alle imprese operanti nel settore dell’e-commerce di svolgere la propria attività mediante società, fruendo di infrastrutture e di terreni facenti parte del patrimonio demaniale attraverso contratti di affitto della durata di cinquanta anni. Le imprese che aderiranno alla iniziativa beneficeranno dell’esonero da imposizione sugli utili societari e non saranno tenute alla corresponsione di dazi doganali, di importazione o di esportazione; i redditi imputabili ai soci di tali società non sconteranno alcuna imposta. A sostegno del progetto, il Governo di Dubay prevede di stanziare ingenti capitali per la realizzazione di opere, di impianti e di attrezzature nell’internet city, invitando le più importanti società operanti nei settori della informatica e del commercio elettronico ad insediarsi nel territorio. Al fine di snellire le procedure ed incentivare gli investimenti, la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni e le concessioni governative sarà attribuita ad un unico ente. Irlanda del Nord: incentivi agli investimenti industriali In Irlanda del Nord, l’Industrial development board (Idb), LL COMMERCIO INTERNAZIONALE l’ente di Stato che dà impulso agli investimenti di capitali esteri, ha previsto una serie di agevolazioni per la costruzione di nuovi stabilimenti industriali nella regione. Il piano di incentivi prevede un abbattimento dei costi di costruzione e delle spese per impianti e macchinari. Sono disponibili forme di finanziamento agevolato e, una volta avviato l’investimento, sono previste sovvenzioni per le spese di ricerca e sviluppo e per la formazione del personale. L’entità degli incentivi dipenderà dal livello di occupazione della zona prescelta per il posizionamento degli impianti e dal numero di nuovi posti di lavoro creati. Polonia: in aumento gli investimenti stranieri Risultati positivi sono stati registrati dalla Borsa valori polacca che vanta una crescita dell’8% rispetto al 1999. Infatti, continua la ondata di investimenti di capitali provenienti dall’estero in vista dell’ormai prossimo ingresso della Polonia nella Unione europea previsto per il 2003. La situazione non dovrebbe subire peggioramenti a condizione che il Presidente del Consiglio ed il suo Vice raggiungano una intesa che ponga fine alla disputa riguardante i ritmi di attuazione delle privatizzazioni delle aziende di Stato. L’accelerazione del processo di liberalizzazione soddisferebbe perfettamente le richieste formulate dal Fondo monetario internazionale. Inoltre, si registra un incremento dell’export che, tuttavia, non è sufficiente a compensare l’ammontare delle importazioni incidendo così sul prodotto interno lordo impedendogli di raggiungere il livello del 5% fissato dal Governo. Russia: adesione al regime “ata” In Russia, il Governo ha deciso di adottare il regime “ata” consistente nella provvisoria esportazione di prodotti in uno Stato e la successiva importazione degli stessi da parte di un altro Paese per essere oggetto di esposizione in fiere o in manifestazioni. In seguito alla decisione del Governo, gli uffici doganali russi potranno accettare i carnet “ata”. Siria: nuovi incentivi agli investimenti esteri Per favorire il rilancio della economia attraverso il miglioramento della attività produttiva, nuovi impulsi all’afflusso di capitali esteri si prospettano in Siria a seguito degli emendamenti apportati alla vigente normativa che regolamenta gli investimenti. La nuova legge prevede la possibilità, per gli operatori stranieri, di acquistare la proprietà e di stipulare contratti di affitto di beni immobili situati nel territorio dello Stato per la attuazione di iniziative produttive ovvero per l’ampliamento di progetti già in fase di realizzazione. 19 Thailandia: in arrivo nuove agevolazioni fiscali In Thailandia, l’Organismo competente nella gestione delle politiche governative in materia di investimenti esteri (Board of investment) ha messo a punto un pacchetto di misure tendenti ad incentivare l’afflusso di capitali provenienti dall’estero. In particolare, sono stati focalizzati cinque ambiti di attività che spaziano dai settori industriale e terziario a quelli agricolo ed ecologico nei quali agevolare gli investimenti stranieri. Inoltre, il Governo thailandese ha in programma l’adozione di particolari incentivi fiscali in favore delle aeree economicamente depresse del Paese al fine di favorirne lo sviluppo attraendo capitali esteri. Unione europea: è pronto il nuovo programma per le pmi La Commissione europea ha presentato il nuovo programma comunitario rivolto a favorire la crescita delle piccole e medie imprese che operano nel settore del commercio elettronico e della new economy. Il piano comprende una comunicazione riguardante la imprenditorialità in Europa ed il quarto programma pluriennale a sostegno delle iniziative imprenditoriali (map). Il progetto rappresenta un traguardo fondamentale della azione esercitata dagli organismi comunitari con l’intento sia di favorire lo sviluppo delle imprese agevolandone l’accesso alle nuove tecnologie, che incoraggiando le stesse a svolgere un ruolo attivo 20 COMMERCIO INTERNAZIONALE nel commercio tra gli Stati membri della Ue al fine di acquisire una dimensione internazionale. La nuova linea strategica adottata dalla Commissione è orientata alla eliminazione dei programmi che non hanno avuto soddisfacente attuazione in termini di contributo alla crescita delle imprese. Invece, sarà assegnato adeguato risalto alle azioni tendenti a stimolare le capacità imprenditoriali attraverso la ottimizzazione dell’ambiente, alle iniziative tendenti ad agevolare la costituzione di canali e la istituzione di servizi a supporto delle imprese nonché alle proposte rivolte a stimolare la competitività tra le società anche perfezionando gli strumenti finanziari disponibili. Per quanto riguarda i finanziamenti, predominante in questo contesto rimarrà il ruolo esercitato dalla Banca europea degli investimenti e dei fondi strutturali a cui saranno aggiunti altri programmi di ricerca. Unione europea: semplificazione iva Tra le priorità in programma nella agenda della Commissione europea figurano la proposta di direttiva riguardante la assoggettamento ad imposizione del commercio elettronico ed il piano strategico tendente alla semplificazione ed alla modernizzazione del regime dell’iva. In particolare, il piano d’azione tende sia ad armonizzare, rendendole omogenee, le normative in materia iva vigenti nei vari Stati membri che a consolidare la collaborazione tra le Autorità amministrative competenti esistenti nei diversi Paesi della Ue. Il comunicato redatto dalla LL Commissione individua nel dettaglio le linee di azione per la attuazione del progetto. Tra le questioni elencate risulta quella concernente la fatturazione per via elettronica che riveste particolare rilevanza alla luce dello sviluppo registrato negli ultimi anni nel settore delle transazioni commerciali che avvengono tramite internet. A tale proposito, il comunicato indica la istituzione di un esemplare di fattura che agevoli gli operatori accelerando i tempi di fatturazione e migliorando la accessibilità alle modalità di certificazione dei compensi. Altri argomenti affrontati dall’Esecutivo comunitario sono quelli concernenti l’iva intracomunitaria nel settore delle vendite a distanza nonché il coordinamento nei diversi Stati membri tra regime doganale ed imposizione fiscale. autografa e la consegna dei relativi documenti ai destinatari. La Sterling commerce, società specializzata nella consulenza per l’e-business, intende diffondere l’uso del commercio elettronico da parte delle piccole e medie imprese italiane. A tal fine, ha proposto la realizzazione di un unico portale per gestire l’attività delle molteplici aziende nazionali che operano in realtà locali. Attraverso internet, le piccole imprese, anche se offrono lo stesso servizio, potranno effettuare transazioni commerciali, accedere ad informazioni e collaborare allo scopo di ottenere vantaggi reciproci. Usa: nuova legge sulla firma digitale Italia: Cna pronto a collaborare con la Russia Negli Stati Uniti prosegue l’iter di approvazione della legge che disciplinerà l’uso della firma digitale nelle transazioni on-line. Il provvedimento incentiverà notevolmente il commercio elettronico permettendo la amministrazione per via telematica di atti e di contratti, fermo restando il diritto dei contraenti di pretendere un documento scritto. Infatti, la nuova normativa tutela i consumatori prevedendone il consenso esplicito quale condizione essenziale per consentire l’uso della firma digitale nella conclusione dei contratti. Tuttavia, per quanto riguarda la notifica, il disegno di legge elenca gli atti per i quali è imposta la apposizione della firma Alla luce dell’accordo che Russia e Italia hanno concluso per promuovere intese e scambi tra imprese e associazioni dei due Paesi, si è tenuto, a Bologna, un incontro fra la Confederazione italiana dell’artigianato e della piccola impresa (Cna) e una delegazione del Governo russo guidata dal Ministro dell’industria. Il Ministro ha esposto le cause delle difficoltà di avvio della imprenditoria nel suo Paese ed il Cna si è mostrato pienamente disponibile ad introdurre le rappresentanze della imprenditoria russa alle esperienze italiane e ad avviare con le stesse una fattiva collaborazione che favorisca i progressi delle imprese minori in entrambe le Nazioni. Italia: piccole e medie imprese on-line LL Gran Bretagna: approvazione dell’Electronic communications bill In Gran Bretagna è stato approvato l’Electronic communication bill mediante il quale sarà data attuazione alla direttiva comunitaria che regolamenta l’uso della firma digitale. Una delle novità rilevanti che saranno introdotte a seguito della adozione del Electronic communication bill riguarda le società inglesi quotate in Borsa i cui azionisti, per le votazioni riguardanti le deliberazioni degli organi sociali, potranno esercitare il relativo diritto (evote) ovvero conferirne la delega (e-proxy) utilizzando mezzi elettronici. Lussemburgo: capitale proprio ed indebitamento nelle soparfi La Amministrazione fiscale lussemburghese ha fornito delucidazioni sulla normativa applicabile al rapporto tra capitale proprio ed indebitamento in una società di partecipazione finanziaria (soparfi). In particolare, è stato specificato che l’acquisizione di almeno 1/6 delle partecipazioni di una soparfi deve essere finanziato mediante fondi propri. Il superamento del detto limite comporta l’assoggettamento della frazione dei prestiti in eccedenza al medesimo trattamento fiscale previsto per i mezzi propri. Di conseguenza, la indicata frazione entrerà a far parte del DAI PALAZZI capitale di esercizio; i relativi interessi debitori saranno indeducibili dal reddito imponibile della società ed assoggettati alla imposta sui redditi di capitale. Tale meccanismo non esclude l’applicazione delle norme di recepimento della direttiva comunitaria sul regime fiscale delle società e delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dal Lussemburgo. Lussemburgo: trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties a favore holdings La Amministrazione fiscale lussemburghese ha specificato il trattamento tributario cui sono assoggettati i versamenti di interessi, di dividendi e di royalties da parte di una società commerciale di partecipazione finanziaria (soparfi) in favore di una holding istituita in base alla l. 31.07.1929. Secondo l’Amministrazione fiscale gli interessi collegati a finanziamenti intragruppo sono esenti da ritenuta alla fonte. Sui dividendi distribuiti è operata una trattenuta del 25%; nella specifica ipotesi in cui la ritenuta grava sul soggetto che elargisce l’utile, l’ammontare della stessa andrà calcolato applicando una aliquota pari al 33 1/3% sull’importo corrisposto effettivamente al beneficiario. Le royalties derivanti dalla concessione di licenze per l’utilizzo di brevetti o di marchi sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte del 12% o del 13,5% se l’onere fiscale incom- 21 be, rispettivamente, sul percipiente ovvero sul soggetto erogatore del reddito in qualità di sostituto d’imposta. Olanda: nuovo decreto in materia di trust In Olanda è stato emanato un decreto che specifica il regime fiscale cui vanno assoggettate le diverse tipologie di trust. Il decreto ha fatto seguito alla sentenza emanata dalla Corte di Cassazione olandese secondo la quale il trasferimento di un patrimonio dal settlor al trustee costituirebbe una operazione imponibile ai fini tributari anche nel caso in cui il fiduciario disponesse di un ampio potere discrezionale nella gestione dei beni. In base al provvedimento, i contribuenti fruiranno del diritto di interpello nei confronti della Amministrazione finanziaria (advance tax ruling), consistente nella possibilità di richiedere un parere preventivo riguardante il trattamento fiscale cui sottoporre un trust. Unione europea: regolamento sulle notifiche degli atti Sarà approvato entro il 31 maggio 2001 il regolamento che consentirà, in ambito comunitario, l’invio da uno Stato ad un altro di atti giudiziari ed extragiudiziari vertenti in materia civile e commerciale per la notifica o la comunicazione al destinatario. Spetterà a ciascun Paese Ue la individuazione delle Autorità 22 designate alla trasmissione ed alla ricezione dei vari atti, peraltro dispensati da tutte le formalità concernenti la certificazione. La redazione dell’atto deve avvenire nella lingua del luogo di destinazione, mentre è previsto il potere in capo al destinatario di non prendere in consegna il documento nel caso di inosservanza di tale disposizione. Per quanto riguarda la regolamentazione dei termini, rileva la legge vigente nello Stato di ricezione dell’atto. A tutela della privacy, è, altresì, prescritto l’utilizzo esclusivo del documento ai fini per i quali è avvenuta la trasmissione. Unione europea: nuove regole in materia di fallimenti A Bruxelles, il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni ha approvato il regolamento riguardante i fallimenti e le altre procedure concorsuali. Con la adozione del provvedimento, che entrerà in vigore a partire dal 31 maggio 2002, le procedure fallimentari assumeranno rilievo nell’ambito della Unione europea consentendo ai creditori di agire direttamente nei confronti delle filiali di società nazionali incorse nel fallimento dichiarato in uno degli Stati membri. Nell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento non sono annoverate: banche, finanziarie ed assicurazioni. DAI PALAZZI Unione europea: la Commissione si pronuncia sulla “legge Prodi” La Commissione europea condanna la “legge Prodi”, vigente in Italia, sulla amministrazione controllata delle grandi imprese in crisi, dichiarandone la incompatibilità rispetto alle norme esistenti a livello comunitario in materia di aiuti di stato. Tuttavia, la decisione non avrà ripercussioni pratiche in quanto non sarà richiesto il rimborso degli aiuti elargiti alle imprese durante il periodo di vigenza della legge che, approvata in Italia nel 1979, è stata abrogata nel 1999. Unione europea: emendamenti al codice doganale comunitario Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulla proposta presentata dalla Commissione Ue tendente ad emendare il regolamento che ha istituito il codice doganale comunitario. Il progetto di riforma che sarà trasmesso al Parlamento europeo ha l’obiettivo di creare alcune norme che agevolino gli scambi commerciali tra Stati, snellendo le relative procedure e, al tempo stesso, garantiscano la sicurezza delle suddette operazioni contrastando le possibilità di frode. Tra le novità più rilevanti introdotte dalla proposta di regolamento emerge la possibilità, riconosciuta agli operatori, di trasmettere per via elettronica le dichiarazioni in dogana nonché la previsione di una maggiore elasticità nella fase applicativa delle norme LL doganali. Sono, altresì, previsti sistemi di controllo più celeri ed è istituita la regola secondo la quale all’importatore in buona fede che esibisca una certificazione non valida emessa dalle Autorità competenti di Paesi extracomunitari, sarà consentito di beneficiare ugualmente delle agevolazioni tariffarie doganali qualora tale soggetto dimostri di possedere i requisiti richiesti dalla legge. Unione europea: progredisce il processo di armonizzazione fiscale a livello europeo Il Consiglio dei ministri economici della Unione europea ha elaborato un documento attraverso il quale vengono apposte alcune limitazioni alla sovranità esercitata dai vari Stati membri in materia di imposizione fiscale finora custodita gelosamente dagli stessi. Nel rapporto si evidenziano le linee-guida che dovranno ispirare le azioni di politica fiscale adottate dai Governi dei Paesi Ue. In particolare, è stato osservato che la diminuzione della pressione fiscale senza ripercussioni sulla spesa pubblica può attuarsi solo nelle Nazioni il cui bilancio presenti un saldo attivo o, quantomeno, sia in pareggio, vale a dire in quegli Stati che abbiano rispettato il c.d. “patto di stabilità”. In secondo luogo, si è evidenziato il miglioramento della situazione economica dei diversi Paesi europei che deriverebbe dalla messa a punto di interventi mirati di politica fiscale da parte dei Governi LL 23 DAI PALAZZI nazionali affinché i provvedimenti di riduzione delle imposte che lascino invariata la spesa pubblica non causino fenomeni inflazionistici. Punto fondamentale del rapporto, che ha suscitato l’atteggiamento polemico della Gran Bretagna, è la evoluzione del processo di armonizzazione tributaria, in atto a livello comunitario, che si pone come obiettivo finale la delega della sovranità fiscale degli Stati membri alle istituzioni della Unione europea. Unione europea: accordo sulla esclusione del segreto bancario Dopo lunghe e difficili trattative, l’Unione europea ha raggiunto un accordo sulla abolizione del segreto bancario per i depositi dei non residenti, ma il compromesso ha ottenuto l’adesione con riserva da parte dell’Austria e del Granducato di Lussemburgo a causa di ostacoli costituzionali per la prima e legislativi per la seconda. L’intesa ha in programma un percorso piuttosto lungo e complesso. Infatti è previsto che l’obbligo per le banche di forni- re informazioni alle amministrazioni tributarie su conti correnti, titoli e obbligazioni intestati a non residenti sia vincolante solo tra nove anni, quando entrerà in vigore la direttiva in materia. Nel frattempo, gli Stati europei saranno impegnati in un percorso distinto in tre fasi. Entro l’anno sarà necessario definire il testo della direttiva, seguiranno, fino al 2002, i negoziati con i Paesi extra-Ue perché provvedano ad assumere misure equivalenti ed infine, approvata la direttiva, l’Unione adotterà un regime transitorio per sette anni prima di far partire lo scambio di informazioni. Il periodo transitorio permetterà la coesistenza di due sistemi alternativi, pertanto ciascuno Stato membro potrà scegliere se aderire al regime dello scambio di informazioni oppure applicare una ritenuta alla fonte sui redditi dei non residenti. Italia: nuove misure a sostegno degli investimenti esteri Il Ministro italiano del commercio con l’estero ha emesso un decreto che dispone contri- buti a tasso agevolato in favore delle imprese esportatrici di prodotti all’estero. Il provvedimento che mira ad incentivare l’incremento dell’export del “made in Italy” dispone anche finanziamenti per importi fino a settecento milioni di lire e ad un miliardo di lire, rispettivamente, per la realizzazione di studi di fattibilità e di progetti di assistenza tecnica allo svolgimento delle operazioni di vendita delle merci. Italia: Consob specifica le regole su servizi via internet In Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) precisa le regole cui devono attenersi gli operatori che effettuano negoziazioni per conto terzi e ricezioni ed invio di ordini via internet. In base al comunicato, gli intermediari saranno tenuti ad inserire su internet il documento sui rischi generali degli investimenti. Ogni operazione di prestazione di servizi dovrà essere preceduta dalla consegna del suddetto documento agli investitori. In questo contesto, assume alcuni Ordinamenti giuridici che disciplinano il segreto bancario Australia Grecia Nuova Zelanda Austria Ungheria Norvegia Canada Islanda Polonia Repubblica Ceca Stati Uniti Portogallo Danimarca Corea Svezia Finlandia Lussemburgo Svizzera Francia Messico Turchia 24 particolare rilevanza la firma digitale in quanto, secondo la Authority, la conclusione del contratto dovrà aver luogo adottando obbligatoriamente la forma scritta. All’inizio delle trattative, l’intermediario dovrà acquisire dall’investitore tutte le informazioni riguardanti la sua situazione economica e la sua inclinazione al rischio, la esperienza acquisita in materia di investimenti e le finalità della operazione. Inoltre, la Consob ha ribadito il divieto imposto agli intermediari di attuare operazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto con quello degli investitori, fatta salva la ipotesi in cui l’operatore, preventivamente avvisato per iscritto della esistenza di un tale rischio, abbia dato il proprio assenso sempre per iscritto. Italia: certificazioni rilasciate dalle Autorità fiscali statunitensi Ai fini della applicazione delle disposizioni della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dagli Stati Uniti e dall’Italia, il Ministro italiano delle finanze ha diramato una risoluzione contenente alcune precisazioni riguardanti l’uso del nuovo modello di certificazione. L’Amministrazione finanziaria italiana ha ribadito la facoltà dei sostituti di imposta di applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, la esenzione o le minori aliquote di imposta previste nei trattati in materia fiscale vigenti tra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficia- DAI PALAZZI rio del reddito, in alternativa alla presentazione della consueta istanza di rimborso. Secondo la risoluzione ministeriale, nella specifica ipotesi di contribuenti statunitensi, il sostituto di imposta che intenda avvalersi della suddetta facoltà è tenuto a procurarsi la richiesta per la applicazione delle disposizioni convenzionali, sottoscritta dal percipiente il reddito, contenente sia la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla convenzione per beneficiare delle agevolazioni che quella di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali statunitensi corredata dalla attestazione che il beneficiario stesso non possiede alcuna stabile organizzazione o base fissa in Italia. Italia: natura giuridica della tassa sulla registrazione di società A seguito dei dubbi manifestati nell’ambito della Commissione finanze della Camera dei deputati riguardo al rimborso della tassa sulle concessioni governative assolta sulla iscrizione delle società nel registro delle imprese, il Ministero italiano delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla natura giuridica del tributo. Secondo il Ministero, la tassa rappresenta il corrispettivo della registrazione finalizzata a rimborsare il costo del servizio fruito dalla società istante. Riguardo alla determinazione dell’importo, il Ministero ha precisato la adozione del metodo forfetario secondo il quale l’imposta ammonterebbe a lit. LL 750.000 per la registrazione di società per azioni e di società in accomandita per azioni. Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di rimborso, il Ministero ha specificato la applicazione della normativa nazionale che regolamenta la materia in conformità ai principi vigenti a livello comunitario. Italia: a breve processo civile on-line In Italia, il Ministero di giustizia sta per adottare un regolamento che disciplinerà l’uso dei sistemi informatici e telematici nel processo civile. Le disposizioni saranno applicabili ai procedimenti iscritti a ruolo dopo il 31 maggio del 2001. A partire da quella data, il fascicolo d’ufficio sarà affiancato da un fascicolo informatico che gli avvocati potranno consultare on-line oppure in cancelleria attraverso un videoterminale. Le iscrizioni a ruolo, le notifiche, le comunicazioni, le sentenze e più in generale ogni produzione di atti o documenti, potranno avvenire per via telematica attraverso l’uso della firma digitale. Inoltre, dopo la costituzione in giudizio, atti e documenti potranno essere offerti in comunicazione alle parti, anche tramite il deposito in cancelleria del supporto informatico in cui gli stessi sono contenuti. Nei casi in cui l’uso della firma digitale non fosse possibile, verrà redatto il supporto cartaceo con i metodi ordinari e, purché l’operazione non sia eccessivamente onerosa, la cancelleria provvederà a produrne copia e ad inserirla nel fascicolo informatico. LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA Unione europea: sospesi i finanziamenti per irregolarità La Spagna aveva proposto ricorso alla Corte di giustizia Ue avverso il provvedimento adottato dalla Commissione europea contenente le linee direttrici riguardanti le rettifiche finanziarie nette, previste dalla normativa comunitaria in materia di coordinamento tra i diversi mezzi di finanziamento erogati dalla Unione europea. In proposito, la Commissione Ue specificava che le linee direttrici in contestazione, avendo semplicemente un uso interno in quanto destinate ai propri uffici, non producono alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti terzi. La Corte adita ha accolto la eccezione sollevata dalla Commissione dichiarando irricevibile il ricorso e riconoscendo la legittimità del potere di tale istituzione comunitaria di controllare e, quindi, di sospendere o di ridurre gli aiuti comunitari nel caso in cui siano riscontrate alcune irregolarità. In particolare, la Corte di giustizia ha condiviso la tesi sostenuta dalla Commissione specificando la natura programmatica delle linee direttrici distinguendole dalle specifiche decisioni che, adottate sulla base delle prime, possono, invece, formare oggetto di contestazione da parte dello Stato membro destinatario delle stesse. Unione europea: condannata l’Italia per la “golden share” La Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso mediante il quale la Commissione europea ha contestato la non conformità della legislazione italiana, statuente l’esercizio di poteri speciali da parte del Governo (c.d. “golden share”) nelle privatizzazioni, alla normativa comunitaria per violazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione di servizi e di capitali nell’ambito della Unione europea. Successivamente, tali facoltà governative sono state modificate a seguito degli emendamenti apportati, alla normativa oggetto di contestazione, dalla approvazione della manovra finanziaria per il 2000. Pertanto, la pronuncia non dovrebbe avere ripercussioni tangibili, anche se la non tempestività del mutamento intervenuto nell’ordinamento giuridico italiano non ha inibito la evoluzione del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia in quanto, ai fini della valutazione dell’inadempimento di uno Stato membro, rileva la situazione determinatasi al momento di scadenza del termine fissato nel parere motivato presentato dalla Commissione Ue. La legge italiana ante-riforma attribuiva al Ministro del tesoro ampi poteri decisionali nell’acquisto di partecipazioni che rappresentassero almeno il 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto. La normativa prevedeva, altresì, il gradimento del Governo vincolante per la convalida di accordi o patti intervenuti tra azionisti rappresentanti almeno il 5% dei diritti di voto ed il potere di veto ministeriale sulla approvazione delle deliberazioni riguardanti le operazioni societarie di trasferimento, di fusione, 25 di scioglimento e di nomina di un certo numero di componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali. A breve, la Commissione provvederà a valutare la conformità delle nuove norme italiane sulla “golden share” ai principi vigenti a livello comunitario. Unione europea: impedimento assoluto alla registrazione di un marchio comunitario Il Tribunale di primo grado della Comunità europea si è pronunciato su una controversia vertente sul diritto di registrazione, in base all’uso, di un marchio comunitario privo del carattere distintivo. Nel caso di specie, una società ricorreva al Tribunale per impugnare la decisione dell’Ufficio per la armonizzazione nel mercato interno con la quale veniva rigettata la domanda di registrazione di un marchio adducendo come motivazione la mancanza del carattere distintivo. La società ricorrente sosteneva che la assenza di prova dell’uso di un marchio descrittivo non rappresenta di per sé un impedimento alla registrazione, in quanto è sufficiente dimostrare che il carattere distintivo del marchio sia stato acquistato in seguito alla utilizzazione dello stesso in una zona consistente della Comunità per ottenerne la registrazione. Nel corso del procedimento, l’Ufficio per la armonizzazione nel mercato interno ribadiva, a sostegno delle proprie ragioni, che la carenza del carattere distintivo e di quello descrittivo, 26 DALLE AULE DI GIUSTIZIA quale impedimento assoluto alla registrazione del marchio, anche se esistente solo per una parte della Comunità, costituiva comunque elemento sufficiente per il diniego della registrazione richiesta. Il Tribunale non ha accolto il ricorso proposto condividendo la tesi sostenuta dal convenuto; ha sottolineato che la ricorrente non ha contestato la mancanza del carattere distintivo del marchio di cui richiedeva la registrazione, operazione la cui finalità principale consiste nell’assicurare ai consumatori la possibilità di distinguere i prodotti o i servizi di una data impresa da quelli offerti dalle concorrenti. Unione europea: illegittima la esclusione dal beneficio fiscale di società non residenti Il caso sottoposto alla attenzione della Corte di giustizia europea trae origine dalla controversia sorta in Olanda a causa del mancato riconoscimento, da parte della Amministrazione finanziaria, della esenzione fiscale in favore di un residente relativamente ai redditi erogati da una società non avente sede nel territorio olandese. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento attraverso il quale veniva liquidata la imposta presumibilmente dovuta ed il giudice olandese adito sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia europea alcune questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità della normativa olandese in materia rispetto ai principi vigenti in ambito comunitario. In proposito, la Corte ha affermato la illegittimità delle disposizioni contenute negli ordinamenti giuridici degli Stati membri statuenti un diverso trattamento fiscale cui assoggettare i soggetti passivi delle imposte dirette, in considerazione della provenienza del reddito. Secondo la Corte, subordinare la concessione della esenzione fiscale alla condizione che i redditi siano distribuiti da società residenti attua una ingiustificata disparità di trattamento ai danni degli enti aventi sede in un altro Paese della Unione europea. La Corte sottolinea, altresì, che la non conformità di una siffatta normativa nazionale non viene meno neanche nella ipotesi in cui la causa determinante sia rappresentata dalla esigenza di incentivare gli investimenti in società nazionali, né tantomeno per garantire coerenza al sistema fiscale olandese in quanto nel caso di specie non è stata individuata alcuna connessione tra l’esonero da imposte dei dividendi e la imposizione degli utili societari dell’ente che ha distribuito gli utili. Unione europea: detrazione iva per spese per operazioni esenti Le questioni pregiudiziali sottoposte all’esame della Corte di Lussemburgo riguardano una controversia sorta in Gran Bretagna tra una banca d’affari di diritto inglese, esercente sia operazioni imponibili che attività esenti ai fini iva, ed il Commissioners of customs & excise, organismo di riscossione delle imposte. La società proponeva LL ricorso avverso l’Ufficio finanziario per rivendicare la integrale detrazione dell’iva assolta a monte per l’acquisto di beni e di servizi utilizzati per la realizzazione di una attività esente. Di contro, la Amministrazione convenuta resisteva eccependo che la non esclusività dell’uso dei beni e dei servizi per la messa a punto di operazioni esenti comportava come conseguenza il diritto alla detrazione solo parziale dell’iva corrisposta sugli acquisti. In proposito, la Corte di Lussemburgo ha fissato i presupposti per l’esercizio del diritto di detrazione individuandoli nella necessaria priorità temporale delle spese rispetto alle attività imponibili e nella determinazione della misura in cui gli acquisti hanno contribuito alla attuazione di attività esenti con conseguente detrazione in misura proporzionale dell’iva assolta a monte. Italia: sospensione cautelare delle sentenze tributarie La Corte Costituzionale italiana si è pronunciata sulla sospensione cautelare delle sentenze tributarie di secondo grado a seguito delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del dlgvo 31.12.92, n. 546, vigente in Italia in materia di contenzioso tributario, sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Perugia. Nel caso di specie, la Commissione rimettente, alla quale erano state proposte le istanze di sospensione della esecutività di proprie sentenze in pendenza del ricorso per Cassazione, riteneva che la tutela cautelare, prevista LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA dal Legislatore, fosse limitata al primo grado del giudizio. In proposito, la Corte Costituzionale, pur ribadendo il carattere imprescindibile delle misure cautelari rispetto alla tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione italiana, ne circoscrive la portata limitandola al giudizio di primo grado. Pertanto, se da un lato, la Consulta rigetta la tesi della illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nel processo tributario, la sospensione da parte del giudice della esecutività delle sentenze di secondo grado, dall’altro, riconosce esplicitamente, anche nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, la essenzialità della tutela cautelare prevista costituzionalmente. Italia: la Cassazione assolve il “dividend washing” antecedente al 1992 La pronuncia della Corte di Cassazione italiana riguarda il “dividend washing”, operazione consistente nella temporanea cessione di titoli azionari dal gestore di un fondo di investimento ad un soggetto terzo, con l’obiettivo di permettere all’acquirente la percezione di dividendi beneficiando delle deduzioni e dei crediti spettanti a contribuenti diversi dai fondi di investimento. Nel caso di specie, una società per azioni aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio delle imposte dirette a conclusione di un accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai fini irpeg/ilor, relative agli anni 1991-1992, presentate dalla società. La Cassazione ha accolto la tesi sostenuta dalla società ricorrente, rigettando, invece, la teoria delle Commissioni tributarie adite che avevano affermato la inefficacia dei contratti e la conseguente inopponibilità degli stessi alla Amministrazione finanziaria in quanto dettati dalla comune intenzione dei contraenti di beneficiare di un regime di tassazione dei redditi nel complesso più favorevole. In particolare, secondo la Cassazione, la ammissibilità e la liceità della operazione posta in essere prima della integrazione apportata dal Legislatore al testo unico in materia di imposte sui redditi vigente in Italia, si desume proprio dalla evoluzione della normativa che, per compensare gli indubbi vantaggi fiscali che ne derivavano ai contraenti con inevitabili ripercussioni sfavorevoli per l’Erario, è stata emendata al fine di eliminare o, quantomeno, attenuare la convenienza fiscale del contratto. Italia: ordinata la trascrizione del trust nei pubblici registri Il trust fa ingresso nelle conservatorie italiane dei registri immobiliari. L’istituto di origine anglosassone, consistente in un rapporto fiduciario in base al quale il trustee gestisce un patrimonio, trasferitogli dal settlor, con l’intento di realizzare una particolare finalità, vanta una lunga tradizione nei Paesi di common law. In Italia, che pure ha aderito ad una convenzione in materia, quella dell’Aja, il trust non ha 27 ancora formato oggetto di specifica disciplina nell’ordinamento giuridico. Attualmente, è all’esame del Parlamento un disegno di legge sulla materia. In questo contesto, assume particolare rilevanza la sentenza del Tribunale di Bologna che ha accolto il ricorso proposto da un soggetto avverso il rifiuto manifestato dal conservatore dei pubblici registri di trascrivere l’atto istitutivo di un trust. In particolare, nonostante la tipicità dei contratti di trasferimento della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, secondo l’Autorità giudiziaria adita, il trust realizzerebbe il medesimo effetto traslativo degli atti da trascrivere relativi ai beni immobili elencati dal codice civile italiano e, come tale, andrebbe assoggettato alle norme vigenti in materia di trascrizione nei pubblici registri. Italia: per Cassazione non illegittima la “posizione dominante” La Corte di Cassazione italiana si è pronunciata per la prima volta sulle questioni inerenti la correttezza del comportamento concorrenziale delle imprese e l’abuso da parte delle stesse della posizione dominante acquisita sul mercato, risolvendo la “querelle” insorta nell’ambito dei servizi aeroportuali a terra. Secondo la Cassazione, la ratio della normativa vigente in Italia in materia di antitrust non è quella di proibire la acquisizione di una posizione dominante ma di inibire comportamenti scorretti tenuti dalle imprese dominanti a scapito delle concor- 28 DALLE AULE DI GIUSTIZIA renti con lo scopo di consolidare la propria presenza sul mercato finalizzata alla costituzione di un vero e proprio monopolio sullo stesso. Italia: la Cassazione decide per l’autonomia del principio di chiarezza nel bilancio Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione italiana, ponendo fine ad un lungo contrasto giurisprudenziale, hanno precisato che il criterio di chiarezza nel bilancio delle società di capitali ha una propria autonoma funzione rispetto al principio di verità. Pertanto, una delibera di approvazione del bilancio è nulla per illiceità dell’oggetto, non solo nel caso in cui il difetto di chiarezza delle poste si risolva in una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, ma anche nelle ipotesi in cui la scarsa trasparenza delle stesse comprometta la funzione informativa verso i soci e verso i terzi che la legge attribuisce al bilancio. Al riguardo, le sezioni unite hanno affermato che tale funzione si esplica, non solo nel fornire informazioni sui dati conclusivi dell’analisi contabile, ma anche nel rendere evidenti le ragioni che hanno portato a qualificare e determinare le singole poste iscritte in bilancio. Poiché il diritto di informazione di ciascun socio è strettamente collegato al principio di chiarezza, esso è esercitabile in assemblea anche attraverso la richiesta, pur sempre pertinente, di chiarimenti sull’iter formativo delle voci di bilancio purché i relativi riscontri non siano desumibili dalle relazioni allegate. Gli amministratori potranno esimersi dal fornire indicazioni solo nel caso queste ultime riguardino notizie riservate la cui diffusione possa recare pregiudizio alla società, diversamente la loro risposta dovrà essere idonea a dissipare ogni dubbio derivante dalle lacune di chiarezza del bilancio. Italia: tasso soglia anche per interessi pattuiti prima di legge usura La Corte di Cassazione italiana ha definito illegittima la riscossione di interessi oltre il tasso individuato dalle norme sull’usura (l. 7.3.1996, n. 108) anche se gli stessi siano stati concordati in data anteriore alla entrata in vigore della legge stessa. Secondo la Corte, quanto concluso trova conferma, nella assunzione che un principio con valore generale, anche se introdotto dall’ordinamento dopo il sorgere di un rapporto, si applica in ogni caso alle prestazioni ancora da eseguire. Il caso di specie concerneva degli interessi di mora maturati su uno scoperto di conto corrente. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno fornito dei chiarimenti su alcuni aspetti della legge anti-usura ancora in discussione. È stato precisato che la legge sull’usura vincola a prescindere dalla natura moratoria o compensativa degli interessi, in quanto la stessa ha il solo scopo di individuare un criterio unico per l’accertamento del carattere usurario del tasso. LL È stato poi chiarito che in un contratto di conto corrente, il tasso di interesse illegittimo è sostituito di diritto con un tasso che rispetti i limiti legali, in base al combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, cod. civ.. Pertanto, non può applicarsi la disciplina prevista per il contratto di mutuo la quale, con il 2° comma dell’art. 1815 cod. civ., come modificato dalla legge anti-usura, impone la eliminazione della clausola contraria alla legge e stabilisce che non è dovuto più alcun interesse. Italia: controllabili dai soci le deleghe di voto La Corte di Cassazione italiana, capovolgendo un precedente orientamento, ha sostenuto che nelle società di capitali, il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, di cui all’art. 2422 cod.civ., si estende anche alle deleghe di voto. Pertanto, non è stata condivisa l’opinione secondo la quale per il controllo delle rappresentanze sia sufficiente l’attestazione della correttezza delle deleghe da parte del presidente dell’assemblea e la verifica successiva del collegio sindacale. La Cassazione ha sostenuto che non sussiste alcun legittimo interesse della società ad impedire il suddetto controllo da parte dei soci e che l’obbligo di conservare le deleghe, a norma dell’art. 2372 cod.civ., non avrebbe alcun senso se non fosse finalizzato alla tutela della corretta operatività dell’assemblea attraverso una verifica successiva. LL DOVE SI RIUNISCONO Amsterdam: conferenza sulla applicazione della tecnologia informatica alle attività finanziarie e bancarie Dal 17 al 22 settembre 2000, avrà luogo ad Amsterdam un ciclo di conferenze organizzato dalla “International bar association” vertente sulle questioni inerenti alla applicazione degli strumenti informatici alle attività finanziarie e bancarie. Nel corso dei seminari saranno considerate le problematiche affrontate dagli operatori finanziari e bancari che esercitano la loro attività utilizzando formule non specificamente regolamentate. Oggetto di studio sarà la influenza delle questioni ambientali sulla regolamentazione del settore bancario. Un gruppo di esperti esaminerà le problematiche che derivano dalla frequente inconsistenza degli standards ambientali alla base della attività delle banche internazionali e delle principali istituzioni competenti nella attività di intermediazione del credito. Una giornata di studio sarà dedicata all’esame delle questioni inerenti l’investimento del risparmio privato nella attuazione di iniziative intraprese dagli enti pubblici alla luce dei recenti sviluppi del settore registrati in Olanda, Germania, Francia, Spagna e Italia. Il tema focale del ciclo di conferenza sarà la analisi della evoluzione dell’attività finanziaria on-line, con particolare riguardo alle esigenze di tutela del consumatore, alla disciplina del segreto bancario ed all’uso della firma digitale. Barcellona: congresso in materia fiscale Si svolgerà a Barcellona dall’8 al 10 novembre 2000 un convegno sulla imposizione fiscale in Europa e negli Stati Uniti, organizzato dalla American tax institute foundation. Il programma del meeting verterà sullo studio dei principali temi in materia di tassazione in Europa e negli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli argomenti di imposizione fiscale europea, saranno affrontati l’impatto in Europa della manovra finanziaria approvata nel Regno Unito, la ultima riforma fiscale in Germania, la evoluzione delle normative francese ed italiana in materia tributaria internazionale e gli sviluppi del regime fiscale olandese. Il suddetto programma includerà anche l’esame delle iniziative in materia fiscale assunte dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La sessione del corso dedicata agli Usa riguarderà in modo particolare gli aspetti fiscali della legislazione statunitense che si ripercuotono sul commercio internazionale e sulle attività di prestazioni di servizi finanziari. Bruxelles: incontro sul controllo delle fusioni nella Ue Il 14 e 15 settembre 2000, organizzata dalla International bar association, si svolgerà a Bruxelles una conferenza sul controllo delle operazioni di fusione che avvengono nell’ambito della Unione europea. 29 L’incontro verterà sullo studio delle iniziative in materia di fusioni, sull’esame delle procedure per la attuazione della operazione nonché sull’analisi della giurisprudenza recente e delle prospettive future della normativa comunitaria in materia. Cambridge: seminario sulle tecniche di stesura dei contratti di diritto anglosassone La Hawksmere - Wolters Kluwer company ha organizzato un seminario sulla contrattualistica di diritto anglosassone che si terrà a Cambridge dal 7 al 9 agosto 2000. Il convegno fornirà una guida pratica riguardante le nozioni ed i principi-chiave sui quali si fonda la normativa contrattuale inglese con particolare attenzione alle disposizioni che regolamentano i contratti commerciali. Il meeting si articolerà in lezioni e workshop a cui interverranno attivamente i partecipanti. Gli argomenti affrontati riguarderanno la analisi dei requisiti necessari ai fini della valida conclusione dei contratti nonché tutte le formule e le clausole a garanzia della puntuale esecuzione del rapporto contrattuale. Saranno considerate le questioni giuridiche scaturenti dalla ipotesi di cessazione dei contratti, con particolare riguardo alla risoluzione per inadempimento e dei relativi rimedi legali disponibili. In particolare, la sessione pratica del seminario sarà dedicata alla analisi della terminologia tecnica appropriata da utilizzare nella redazione dei contratti. 30 DOVE SI RIUNISCONO Londra: corso sulle convenzioni contro le doppie imposizioni Avrà luogo a Londra il 13 settembre 2000 un convegno organizzato dal Ibc Uk conferences limited, vertente sullo studio dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni. Alla luce della programmazione attuata dal Governo britannico relativamente alle convenzioni fiscali internazionali, il meeting verterà sulla necessità di un approfondimento degli strumenti a disposizione delle società nella realizzazione di attività di pianificazione fiscale. L’incontro esaminerà con particolare attenzione le nuove disposizioni, contenute nella manovra finanziaria relativa all’anno 2000 approvata dal Governo britannico, finalizzate a ridurre le opportunità ed a limitare il raggio d’azione nelle pratiche finanziarie off-shore poste in essere dalle società multinazionali. Il programma del corso prevede la analisi degli ultimi sviluppi e delle più recenti tendenze in materia, lo studio delle implicazioni dei trattati sul commercio elettronico e la evoluzione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Saranno, altresì, esaminati i recenti sviluppi nella interpretazione dei trattati fiscali nonché la valutazione delle problematiche e delle opportunità connesse. Londra: meeting sulla documentazione utilizzata nella contrattualistica finanziaria A Londra, si svolgerà, dal 13 al 15 settembre 2000, una confe- renza organizzata dall’Euromoney legal training riguardante la documentazione attinente la contrattualistica utilizzata nelle operazioni bancarie di finanziamento. Il meeting si articolerà nello studio di tutti gli aspetti della negoziazione dei prestiti, con particolare riferimento alla contrattualistica ed alle implicazioni legali della operazione. La sessione introduttiva verterà sulla considerazione delle diverse tipologie di operazioni di finanziamento, dei termini di scadenza e delle possibilità di rinnovo dei contratti. Durante il seminario avrà luogo un approfondito e puntuale esame delle varie fasi procedurali comprendenti: la predisposizione della documentazione, gli aspetti precontrattuali, lo scambio delle lettere di offerta e di accettazione, le garanzie e le assicurazioni, gli impegni e gli eventuali inadempimenti contrattuali. Il seminario prevede anche la discussione sulla terminologia tecnica utilizzata nella attuazione delle operazioni di finanziamento. Inoltre, una sessione del convegno sarà dedicata in particolare allo studio del funzionamento del mercato interbancario ed all’esame delle conseguenze sulla contrattualistica in termini di tassi, periodi degli interessi, commissioni per rimborso anticipato dei prestiti e tassi di mora. Londra: conferenza sugli aspetti legali del commercio elettronico internazionale Organizzato dal Hawksmere group ltd, si terrà a Londra il 25 e 26 settembre 2000, un meeting LL sugli aspetti legali concernenti il commercio elettronico internazionale. La conferenza intende offrire una aggiornata rivisitazione delle problematiche giuridiche del ecommerce, attività che attualmente presenta vaste ed interessanti opportunità per le società che operano a livello internazionale. Il convegno affronterà i vari aspetti del commercio elettronico tenendo in considerazione la complessità del quadro normativo e dei relativi rischi connessi. In particolare, il convegno affronterà lo studio dei principi legali fondamentali che regolamentano lo svolgimento di attività commerciali via internet, con particolare attenzione agli sviluppi della legislazione degli Stati Uniti e della Unione europea. Saranno, altresì, considerate le questioni concernenti la contrattualistica e la privacy on-line, le garanzie e le assicurazioni, i pagamenti effettuati per via telematica. Non sarà tralasciato l’esame della normativa che disciplina la prestazione di servizi su internet, le implicazioni sulla concorrenza e sugli aspetti fiscali nonché la regolamentazione procedurale del contenzioso. Londra: convegno sull’uso del commercio elettronico nell’esercizio della professione forense La Arkgroup ha organizzato un convegno sul commercio elettronico nell’esercizio della professione forense che avrà luogo a Londra dal 3 al 5 ottobre 2000. LL DOVE SI RIUNISCONO Il meeting sarà introdotto da una giornata specificamente dedicata al workshop finalizzato allo studio delle concrete modalità di attuazione dei diversi approcci sull’argomento, con particolare riguardo al calcolo, alla allocazione ed alla progettazione delle strategie. Durante le successive giornate di studio, saranno esaminati i rischi e le opportunità esistenti nel mercato dei servizi legali prestati via internet, la ricerca di partner e di collaboratori, lo sviluppo delle capacità fondamentali a supporto di una strategia online, l’esame dei vantaggi competitivi offerti dalla tecnologia web e le strategie da adottare per il miglioramento delle relazioni con la clientela. Saranno, altresì, affrontate le questioni relative alle strategie di marketing ed al confronto tra i costi sostenuti ed i risultati raggiunti. Nel corso del convegno non saranno trascurati gli aspetti concernenti la sicurezza nella trasmissione di dati e di informazioni via internet e saranno approfondite le evoluzioni normative in materia. Londra: incontro sulle modalità di svolgimento delle “due diligences” Il corso sulle “due diligences”, organizzato dal Euromoney legal training, si svolgerà a Londra il 19 e 20 ottobre 2000. Il convegno intende fornire una esperienza pratica sulle modalità di svolgimento con successo di una “due diligence” nonché gli strumenti necessari alle attività di ricerca, di raccolta e di verifica del materiale informativo richiesto dalla attività di cartolarizzazione e dalle operazioni societarie di fusioni ed acquisizioni. Il meeting sarà di particolare interesse per avvocati impiegati in banche e società coinvolte nelle suddette operazioni ed in studi legali che prestino consulenza aziendale. Londra, Parigi ed Amsterdam: corso itinerante sulla imposizione fiscale societaria statunitense Il European american tax institute organizza un corso itinerante che si svolgerà dal 18 settembre al 19 ottobre 2000 a Londra, Parigi ed Amsterdam, in materia di imposizione fiscale societaria vigente negli Stati Uniti. I convegni sono rivolti a managers di società multinazionali statunitensi o delle loro filiali operanti in Europa. I partecipanti saranno assistiti nelle esercitazioni pratiche che avranno luogo durante i corsi e che verteranno sul coordinamento e sulla pianificazione fiscale internazionale. Il programma del corso prevede una introduzione al regime tributario degli Usa, lo studio della imposizione fiscale cui sono assoggettate le operazioni societarie nonché la analisi dei procedimenti tributari. Oxford: forum sui servizi finanziari off-shore Si svolgerà ad Oxford, dal 3 al 9 settembre 2000, un semina- 31 rio vertente sui servizi finanziari off-shore organizzato dalla rivista “Offshore investment”. Il convegno è riservato a coloro che operano nel settore della pianificazione finanziaria internazionale. Dopo una introduzione sui principi fondamentali che regolamentano la materia off-shore applicata ai trusts ed alle operazioni societarie, saranno individuate le diverse tipologie di società che possono realizzare operazioni off-shore e sarà fornita una guida contenente un elenco delle piazze finanziarie particolarmente appropriate allo svolgimento di tale tipo di attività nonché dei rischi connessi. Inoltre, saranno esaminate le questioni giuridiche concernenti le funzioni e le responsabilità dei managers alla guida di compagnie che realizzano operazioni di fiscalità internazionale. Non saranno tralasciate le problematiche attinenti alla armonizzazione fiscale ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti dei diversi Stati. Oggetto di studio saranno, altresì, gli aspetti fiscali inerenti la gestione dei fondi finanziari e degli strumenti assicurativi da utilizzare per le forme di investimento del risparmio più convenienti sotto il profilo tributario. Milano: meeting sul bilancio d’esercizio La Ita - Convegni e formazione dal 1973 ha organizzato una conferenza vertente sul bilancio d’esercizio con riferimento alle regole di base, alla struttura ed alla comprensione da parte dei 32 DOVE SI RIUNISCONO non specialisti. Il meeting, che si terrà a Milano il 27 settembre 2000, tratterà con particolare interesse le regole base di contabilità, la formazione del bilancio, i principi civilistici e fiscali, la struttura del bilancio e la analisi delle voci più significative, i documenti contenuti nello stesso, la lettura e la comprensione ed, infine, il bilancio come strumento gestionale e strategico. La conferenza è destinata a coloro i quali in azienda non operano direttamente nella area amministrativa, ma hanno, allo stesso tempo, la necessità di comprendere ed interpretare il bilancio d’esercizio. L’obiettivo del corso consiste nel fornire le necessarie nozioni civilistiche e contabili per conoscere la struttura, le singole voci ed i contenuti del bilancio aziendale e di informare i non addetti ai lavori relativamente alle diverse finalità di ogni componente del bilancio. Ulteriore intento della giornata di studio è quella di indica- re ai non addetti ai lavori le modalità di utilizzo delle informazioni contenute nel bilancio per poter valutare i risultati aziendali e, di conseguenza, familiarizzare con la analisi dei dati contenuti nei bilanci per affrontarne la lettura in chiave manageriale. Milano: convegno sulla amministrazione e sulla gestione operativa degli agenti di commercio Il 27 e 28 settembre a Milano, si svolgerà un incontro sulla costituzione e conduzione di rapporti con gli agenti di cambio, organizzato dalla Ita - Convegni e formazione dal 1973. Il convegno affronterà tutti gli aspetti sia legali che strettamente operativi concernenti la relazione con un agente di commercio. In particolare, sarà oggetto di esame la normativa che disciplina la nascita del rapporto, gli obblighi contrattuali, fiscali e SERVIZIO ON-LINE Questo numero e gli arretrati della “Lettera legale” sono consultabili su internet all’indirizzo: www.theaea.com/letteralegale Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (via e-mail: [email protected]) La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Hamilton (Bermuda), La Valletta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo. LL contributivi in capo al proponente e le disposizioni in materia di scioglimento del contratto, nonché la progettazione e la gestione operativa della rete di vendita. Non saranno trascurati gli aspetti concernenti il ruolo dell’agente in azienda, il suo inserimento e l’eventuale addestramento e formazione. Infine, saranno discussi argomenti relativi alla programmazione, organizzazione e controllo della attività di vendita. Milano: giornata di studio sul controllo di gestione Avrà luogo il 5 ottobre 2000 a Milano una giornata di studio dedicata al controllo di gestione per non specialisti. L’incontro è organizzato dalla Ita - Convegni e formazione dal 1973 e verterà sulla pianificazione e sul bilancio, sugli obiettivi e le metodologie di elaborazione del budget, sulla analisi degli scostamenti, sulla classificazione dei costi, sulla contabilità analitica e sui collegamenti con la contabilità generale. Il convegno si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali, sia teoriche che operative, relativamente alle logiche organizzative ed alle tecniche del controllo di gestione in azienda. L’obiettivo fondamentale del corso è quello di consentire ai non specialisti, come ad esempio gli imprenditori ed i responsabili di altre funzioni aziendali, di focalizzare le problematiche cruciali del controllo aziendale e di comprendere e valutare i vantaggi competitivi ottenibili da tale tecnica.