Protocollo di intesa fra le discoteche di Verona, il Comune di Verona

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Protocollo di intesa fra le discoteche di Verona, il Comune di Verona
Assessorato al Commercio
e Attività produttive
Protocollo di intesa fra le discoteche di Verona, il Comune di Verona e il
Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona.
Premessa
In data 4 giugno 2008 è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Verona, il Dipartimento
delle Dipendenze ULSS 20 di Verona, le principali discoteche di Verona:Alter Ego Club. Berfi’s
Club, Dorian Gray; successivamente hanno aderito al Protocollo le discoteche La Scala, Gin Gin e
Blob.
Il Protocollo è stato sottoposto ad una fase sperimentale della durata di un anno (fino a giugno
2009). Nelle more dell’effettuazione degli incontri volti a verificare l’attuazione e l’efficacia delle
misure nello stesso indicate e a valutare i presupposti per un rinnovo dell’accordo, è stato stabilito
con le ordinanze sindacali n. 84 del 28.09.09 e n. 5 del 26.01.10 di concedere alle discoteche
l’autorizzazione alla chiusura sino alle ore 04,00, fatta salva l’osservanza da parte dei gestori delle
prescrizioni contenute nel Protocollo.
Nel corso del periodo sopra indicato è stata effettuata una verifica per valutare lo stato di
attuazione delle misure contenute nel Protocollo in argomento presso i gestori delle discoteche,
attraverso la compilazione di un apposito questionario, dal quale risulterebbe il rispetto delle
prescrizioni da realizzarsi ad opera dei gestori (es: le clausole relative al guidatore designato, al
controllo del tasso alcolemico ecc…)
A breve saranno conclusi gli adempimenti posti a carico del Comune e del Dipartimento (in
particolare i controlli sul personale del locale e la predisposizione della cartellonistica contro l’uso
di droga e contro l’abuso di alcol e la proiezione di spot)
Nel Protocollo d’intesa sottoscritto nel giugno 2008 era espressamente previsto che: ”I gestori dei
locali hanno l’obbligo di fornire servizi di accompagnamento dei clienti da e per la propria
discoteca con navette speciali (…) in punti di raccolta predeterminati” (art 3, punto 8);
In attuazione della citata prescrizione, la Giunta Comunale, con deliberazione 3 marzo 2010 n. 74,
modificata in data 17 marzo 2010, ha stabilito di realizzare, in collaborazione con i gestori delle
discoteche, un nuovo servizio sperimentale di trasporto notturno da e per le discoteche, mediante
l’impiego di due autobus, per favorire la sicurezza stradale dei giovani che frequentano i locali
notturni di Verona;
I gestori delle discoteche Alter Ego Club, Berfi’s Club, Dorian Gray, Excalibur (ex La Scala),
Picapollo hanno sottoscritto in data 16 marzo u.s. un atto di impegno con il quale si sono obbligati
a sostenere le spese per l’istituzione di tale servizio bus, che viene effettuato nel periodo
compreso dal 19 marzo al maggio 2010 e da metà settembre 2010 al maggio 2011.
Tale atto di impegno è fatto salvo e richiamato integralmente dal presente Protocollo.
L’Amministrazione comunale e il Dipartimento delle Dipendenze ritengono opportuno, in relazione
alle verifiche condotte ed ai risultati conseguiti, procedere al rinnovo del Protocollo in argomento
confermando le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei gestori delle discoteche contenuti nel
precedente accordo.
L’obiettivo rimane quello di contrastare il consumo di alcol e droga tra i giovani, soprattutto in
occasione del fine settimana, con un duplice scopo. Da un lato si vuole migliorare la qualità dei
locali da ballo e di intrattenimento in cui i giovani si ritrovano. Dall’altro, si desidera fare una
selezione della clientela che frequenta questi luoghi. I clienti che fanno uso di sostanze
stupefacenti e di alcol mettono a rischio la propria salute, quella degli altri, nonché la fama dei
locali che questi frequentano, screditandone l’immagine e frenando, in alcuni casi, l’afflusso di quei
clienti che preferiscono muoversi in ambienti sani e liberi da alcol e droghe.
Ciò premesso, tra i soggetti:
-
Comune di Verona, nella persona dell’Assessore delegato p. i. Enrico Corsi;
-
Dipartimento delle Dipendenze, Via Germania 20, nella persona del f.f. del Direttore - dott.
Maurizio Gomma;
-
Confcommercio, nella persona del Presidente del sindacato locali da ballo (SILB), signor
Paolo Artelio
e
-
le discoteche cittadine di seguito elencate:
Alter Ego Club – via Torricelle n. 9;
Berfi’s Club – via Lussemburgo n. 1;
Dorian Gray – via Belobono n. 13;
Excalibur – stradone Provolo n. 24;
Picapollo – via Salisburgo n. 10/c;
Gin-Gin – via Veglia n. 4/a;
Blob – via Lussemburgo n. 21.
si stipula il seguente
Protocollo d’intesa
ART. 1
(Oggetto e durata dell’accordo)
Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinato il rilascio da parte del Comune di
Verona dell’autorizzazione alle discoteche in cui la somministrazione di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, presenti sul territorio comunale, a
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prorogare la chiusura dell’esercizio, fino alle ore 4,00 del giorno successivo, come previsto all’art.
3, punto IV), dell’ordinanza sindacale n. 20 dell’11 febbraio 2008 “Determinazione degli orari degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari”.
Il presente accordo è sottoposto ad una fase sperimentale della durata di un anno, fatta salva la
possibilità di rinnovare l’accordo stesso.
ART. 2
(Obiettivi generali)
Con il presente atto si concordano interventi coordinati con le discoteche cittadine e con gli esercizi
di somministrazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) (sale da ballo, locali notturni e similari),
presenti sul territorio comunale, ferme restando le altre azioni che l’Amministrazione intende
intraprendere (convenzioni con i taxisti o noleggiatori con conducente, coordinamento delle Forze
dell’Ordine e la Polizia Municipale) per la prevenzione del fenomeno del consumo di sostanze
alcoliche, stupefacenti e psicotrope attraverso:
1. il potenziamento dell’attività di sensibilizzazione e informazione sui rischi derivanti dal consumo
smodato di alcool e dall’uso di sostanze stupefacenti, diretta principalmente alla fascia d’età
giovanile;
2. interventi specifici atti ad impedire la presenza e il consumo di sostanze stupefacenti all’interno
dei locali da ballo, nonché a ridurre i rischi connessi al consumo e all’abuso di alcool (es: guida
in stato di ebbrezza);
ART. 3
(Impegni ed obblighi del gestore delle discoteche)
1.
Orario di apertura
I gestori delle discoteche hanno l’obbligo di aprire il proprio locale alle ore 22.00 per
incentivare i clienti ad anticipare l’entrata. In particolare, per chi accede alla discoteca prima
delle 23.00, i gestori devono prevedere riduzioni reali ed immediate nell’ordine del 20% sul
costo del biglietto d’ingresso. Per chi esce prima delle ore 2.00 deve essere previsto un bonus
del 20% per una successiva entrata al locale, eventualmente cumulabile sullo sconto per
l’ingresso anticipato.
2.
Divieto di vendita e consumo di sostanze alcoliche oltre le ore 2.00
I gestori delle discoteche hanno il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 2.00 del
mattino. Si ricorda che secondo la legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, a partire dalle ore
2.00 è vietata la consumazione delle stesse.
A tal proposito si ricorda che per “consumo” di sostanze si intende l’assunzione mediante
ingestione delle sostanze stesse. Pertanto, al fine di tenere informati i clienti dell’entrata in
vigore del divieto, alle ore 1.45 uno dei DJ o dei vocalist della serata deve sospendere la
musica per breve tempo e diffondere un messaggio informativo esplicito rivolto ai clienti del
locale. Costoro potranno terminare di consumare le proprie bevande alcoliche entro le ore
2.15. Inoltre, i clienti dovranno essere avvisati delle disposizioni vigenti sin dalle ore 24.00, al
momento dell’acquisto di bevande alcoliche, sia verbalmente sia con cartelli ben visibili e
permanenti posti presso i bar del locale. Al fine di rendere esplicito il preavviso, all’ingresso del
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locale, alla consegna della drink card, viene consegnata una nota informativa al cliente in cui
lo si avverte delle disposizioni di legge e del presente protocollo. Il gestore ha l’obbligo di fare
tutto ciò che è in suo potere per evitare il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 2.00. I
clienti devono essere invitati a non assumere più sostanze alcoliche o ad allontanarsi dal
locale; gli stessi, in caso di rifiuto o se siano motivo di disordini, potranno essere segnalati alle
Forze dell’Ordine.
3.
Spot contro l’uso di droga e l’abuso di alcol
I gestori delle discoteche hanno l’obbligo di proiettare periodicamente, all’interno del locale,
spot contro la droga e contro l’abuso di sostanze alcoliche. Tali spot *, della durata di circa 30
secondi, devono essere concordati e realizzati con il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20
di Verona e devono essere proiettati con una frequenza di almeno 45 minuti. Gli spot devono
essere associati, inoltre, al lancio durante la serata da parte dei DJ/vocalist di semplici,
sintetici e chiari slogan contro l’uso di droga e l’abuso alcolico, concordati anch’essi con il
Dipartimento delle Dipendenze. Presso tutti i locali sottoscriventi il presente accordo, i gestori
hanno l’obbligo di esporre in modo visibile in luoghi strategici materiale cartaceo contro l’uso di
droga e contro l’abuso di sostanze alcoliche. La cartellonistica viene realizzata dal Comune, in
accordo con il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona.
4.
Il guidatore designato
Deve essere identificata all’ingresso del locale la figura del “guidatore designato”, cioè il
conducente che si impegna a non bere alcolici durante la serata in discoteca. Tale iniziativa
deve essere incentivata con uno sconto del 30% sul costo del biglietto d’ingresso per il
guidatore non bevitore. Costui deve sottoporsi al test del precursore all’uscita dal locale e solo
se completamente negativo potrà usufruire dello sconto.
5.
Uso di etilometri (del tipo “precursori”):
a. Ogni discoteca deve essere obbligatoriamente munita di almeno due strumenti precursori
omologati per alcol, regolarmente funzionanti.
b. All’interno delle discoteche, anche prima dell’uscita i gestori possono invitare i clienti che si
mostrano in evidente stato psicofisico alterato ad effettuare l’alcol test. Se il tasso
alcolemico di costoro risulta positivo, il personale del locale ha l’obbligo di non
somministrare ulteriori bevande alcoliche al soggetto in questione e di invitarlo a stazionare
per qualche tempo in un ambiente apposito a basso stimolo (la cui individuazione e
creazione sono di responsabilità del gestore) per riprendersi e “smaltire”.
c. Per controllare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida, all’uscita dalle discoteche il
personale del locale deve utilizzare degli etilometri. Se il tasso alcolemico riscontrato è
positivo, il personale deve invitare esplicitamente ed attivamente il guidatore a non mettersi
alla guida e ad attendere sino a che il valore diventi negativo o sotto il livello di allerta. Se
un guidatore con tasso alcolemico elevato, o con evidenti segni di alterazione del proprio
stato psico-fisico, si mette alla guida nonostante l’invito a fermarsi, il personale del locale
deve tempestivamente segnalare alle Forze dell’Ordine la targa e il tipo di auto del soggetto
in questione. Sarà fatta richiesta alle Forze dell’Ordine, da parte dell’Amministrazione
comunale, di individuare dei referenti diretti per la raccolta di siffatte segnalazioni.
d. I gestori delle discoteche hanno l’obbligo di vietare l’ingresso nel locale a coloro che si
presentino visibilmente già drogati o ubriachi o il cui tasso alcolemico, misurato con
precursore, risulti positivo. In caso di insistenza, eventualmente associata ad aggressività o
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a difficoltà di contenimento del cliente, si dovrà richiedere, esplicitandolo al cliente,
l’intervento delle Forze dell’Ordine.
6.
Politiche di marketing:
a. I gestori delle discoteche hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti bevande
analcoliche in alternativa a quelle alcoliche e di pubblicizzarle con almeno due cartelloni
ben visibili per ogni bar posizionato nel locale. A tal fine, il prezzo delle bevande analcoliche
deve essere sensibilmente inferiore rispetto a quelle alcoliche.
b. I gestori delle discoteche hanno il divieto di pubblicizzare e di incentivare il consumo di
bevande alcoliche, anche attraverso la riduzione del loro costo. Al contrario, i prezzi delle
bevande alcoliche devono essere superiori di almeno il 35% rispetto ai prezzi delle
bevande analcoliche.
c. I gestori delle discoteche hanno il divieto di adottare qualsiasi forma di marketing e di
advertising promozionale per il proprio locale, anche informale, che proponga un’immagine
del locale basata sulla trasgressione e sullo sballo, anche solo alludendo all’uso di droghe e
all’abuso di sostanze alcoliche.
7.
Minori di 16 e di 18 anni:
a. Ai gestori è vietato adibire persone minori di 18 anni:
• al servizio e alla mescita di alcolici
• ad attività di spettacolo (baby cubiste, intrattenimento e attrazione dei clienti, ecc..),
anche se queste sono in possesso del consenso dei genitori.
b. Per la distinzione dei soggetti minori di 16 anni saranno introdotti con successivo accordo,
metodi di segnalazione quali drink card differenziate (ad esempio, drink card gialla per
coloro che possono consumare solamente sostanze analcoliche, drink card rossa per
coloro che possono consumare anche sostanze alcoliche), timbri o braccialetti distribuiti
all’ingresso del locale.
c. Il personale della discoteca ha l’obbligo di richiedere ai clienti che appaiano essere minori
di 16 anni, di dimostrare la loro età all’atto dell’ordinazione di sostanze alcoliche. Tale
obbligo si estende anche all’atto della consumazione delle bevande alcoliche, poiché
queste potrebbero essere state ordinate/acquistate da altre persone ma consumate da
persone minori di 16 anni. In caso di mancata dimostrazione dell’età, il personale del locale
non deve fornire bevande alcoliche alla persona stessa. Qualora si identificassero persone
minori di 16 anni nell’atto di consumare bevande alcoliche, queste devono essere
allontanate dal locale.
d. Nel caso in cui il personale delle discoteche individui dei soggetti minori di 18 anni in
evidenti condizioni di alterazione psico-fisica correlata all’assunzione di droga o di sostanze
alcoliche, i gestori del locale hanno l’obbligo di avvisare formalmente ed immediatamente le
Forze dell’Ordine e il servizio sanitario. Quest’ultimo avrà, inoltre, l’incarico di avvisare i
genitori del soggetto in questione.
e. I gestori delle discoteche hanno il divieto di fare entrare e di far permanere nel proprio
locale persone minori di 16 anni dopo le ore 24.00. Qualora, quindi, persone minori di 16
anni si trovino all’interno del locale oltre l’orario stabilito, queste devono essere fatte uscire.
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8.
Trasporto da e per le discoteche
I gestori dei locali hanno l’obbligo di sostenere le spese per il servizio di bus-navetta istituito
con deliberazione della Giunta Comunale 3 marzo 2010 n. 74, modificata con deliberazione n.
94, per fornire servizio di accompagnamento per i principali locali notturni giovanili, nel periodo
dal 19 marzo a maggio 2010 e da metà settembre 2010 a fine maggio 2011.
A tale proposito si richiama l’atto di impegno per l’istituzione del servizio denominato “Verona
by night” sottoscritto in data 16 marzo 2010.
9.
Personale del locale:
a. I gestori dei locali si impegnano ad accettare, su richiesta del personale sanitario, gli
accertamenti di tipo non invasivo estemporanei espletati sia sul personale impiegato
(addetti al controllo del flusso e deflusso della clientela, stewart, informatori del locale) che
sugli stessi gestori durante l’orario di apertura del locale. Gli accertamenti dovranno
avvenire a sorpresa, su indicazione e scelta degli operatori sanitari e previo consenso
scritto della persona sottoposta ad accertamenti, ma non dovranno interferire con
l’intrattenimento danzante e le attività di sorveglianza del locale. Nel caso in cui i gestori
rifiutino di sottoporsi ai controlli, o qualora il risultato dei controlli dia esito positivo, verranno
applicate le sanzioni previste nel presente documento.
b. Nel caso in cui, invece, sia il personale impiegato nelle discoteche a non voler sottoporsi ai
controlli, o qualora il risultato dei controlli dia esito positivo, il soggetto deve essere
temporaneamente allontanato dal locale. Allorché il medesimo soggetto venga ritrovato
operante all’interno del locale e nuovamente rifiuti di sottoporsi ai controlli, o i risultati degli
accertamenti sulla sua persona diano nuovamente esito positivo, al gestore del locale
verranno applicate le sanzioni previste nel presente documento.
c. I gestori possono impiegare il personale di controllo solo dopo aver ottenuto il loro
consenso ad essere sottoposti estemporaneamente a controlli non invasivi di tipo
tossicologico.
d. I gestori delle discoteche, prima della stipula di contratti tra i gestori stessi e le agenzie che
forniscono il personale di controllo, hanno l’obbligo di esigere dalle agenzie la garanzia
scritta che il personale inviato non assuma droghe. A tale proposito, le agenzie vengono
rese consapevoli delle suddette disposizioni tramite lettera informativa trasmessa
dall’Amministrazione Comunale.
Si precisa che, a norma di legge, l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol negli ambienti di
lavoro, durante il servizio, è vietato e sanzionabile con l’allontanamento del lavoratore
attraverso l’attivazione, da parte del datore di lavoro, della figura preposta del Medico
Competente.
10. Controlli all’esterno dei locali
I gestori dei locali accettano che vengano posizionati posti di controllo delle Forze dell’Ordine
molto visibili e nelle vicinanze del locale, mettendo a disposizione un’area dedicata a detta
attività di controllo nei parcheggi di loro proprietà, a partire dall’orario di apertura della
discoteca. A tal proposito, l’Amministrazione comunale si impegna a sensibilizzare le Forze
dell’Ordine ad eseguire controlli anche all’interno dei locali durante l’orario di apertura.
11. Controllo all’interno dei locali
I gestori dei locali accettano di posizionare webcam all’interno del proprio locale, in tutte le
aree ad uso pubblico entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, per poter
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permettere la visione e il controllo a distanza di ciò che accade all’interno della discoteca. Le
immagini non verranno registrate e dovrà essere regolarmente esposto il cartello di
videosorveglianza attiva e presente.
12. Esposizione del regolamento
L’attivazione di tutte le suddette attività deve essere resa nota ai clienti delle discoteche
mediante il posizionamento, all’interno e all’esterno del locale, di cartelloni esplicativi che
descrivano le misure che il gestore è obbligato ad adottare.
13. Individuazione di un referente
Al fine di consentire la realizzazione degli impegni assunti, ogni gestore sottoscrivente il
presente protocollo deve individuare un referente tra il proprio personale, cioè almeno una
unità di personale da formare ed aggiornare in materia di conoscenza degli stili di vita del
mondo giovanile, di prevenzione dei comportamenti a rischio, di rapporto con i servizi preposti,
di primo intervento sanitario in caso di malori e altri argomenti correlati al presente documento.
ART. 4
(Estensione agli altri esercizi di somministrazione all’interno delle sale da ballo
e dei locali similari)
L’Amministrazione comunale si impegna ad estendere il presente accordo anche ai gestori di altri
esercizi di somministrazione all’interno delle sale da ballo e dei locali similari.
ART. 5
(Linee guida operative)
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché dello stato di attuazione
delle misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente accordo si procederà alla convocazione di incontri
periodici finalizzati all’esame congiunto della situazione e per concordare eventuali adeguamenti
delle misure concordate per la risoluzione delle problematiche emerse.
ART. 6
(Sanzioni e revoca dell’accordo)
Copia del presente accordo deve essere conservato, unitamente all’autorizzazione per l’attività di
somministrazione ed all’autorizzazione ad usufruire della fascia oraria di cui all’articolo 1 del
medesimo accordo ed esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.
In caso di violazione dell’orario di chiusura di cui al precedente articolo 1, saranno applicate le
sanzioni previste all’art. 32 della legge regionale n. 29/2007.
Potranno comunque essere adottati provvedimenti di riduzione dell’orario di chiusura per ragioni di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico come previsto all’art. 20 della legge
regionale sopra citata e all’art. 6 dell’ordinanza sindacale n. 20/2008.
A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo,
il Responsabile del Comune avvia il procedimento per la decadenza dell’accordo sottoscritto e
dell’autorizzazione alla proroga dell’orario di chiusura.
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Il presente accordo non fa venire meno la possibilità che le Forze dell’Ordine e la Polizia
Municipale, anche in coordinamento con il Dipartimento delle Dipendenze, effettuino ordinari
controlli sulla strada, anche in prossimità dei locali sottoscrittori dell’accordo.
Confcommercio
il Presidente
del sindacato locali da ballo
Paolo Artelio
Comune di Verona
l’Assessore
al Commercio e Attività produttive
p.i. Enrico Corsi
Discoteche:
Alter Ego Club
Dipartimento delle Dipendenze
ULSS 20
dott. Maurizio Gomma
Berfi’s Club
Dorian Gray
Excalibur;
Gin Gin;
Blob;
S:\UFFICIO GIURIDICO\accordo con le discoteche\discoteche\rinnovo accordo discoteche.doc
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