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CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO1
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, desiderosi di
concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - L'oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli
Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque
sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su
elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili e
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle
imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di
seguito indicata quale «imposta singaporeana»);
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le
autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle
rispettive legislazioni fiscali.
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L. 26 luglio 1978, n. 575. Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 settembre 1978, n. 270, S.O. Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con protocollo e
scambio di note, per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
firmata a Singapore il 29 gennaio 1977. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di
ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 12 gennaio 1979; di conseguenza la medesima Convenzione, a
norma dell'art. 28 della stessa, è entrata in vigore il 12 gennaio 1979 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 17 febbraio 1979,
n. 48).
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Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine di Singapore designa la Repubblica di Singapore;
b) il termine Italia designa la Repubblica Italiana;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, Singapore o l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di
persone, che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una
impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine «nazionali» o «cittadini» designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della
legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente o esclusivamente tra tali località ed
uno o più strutture adibite alla esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle
acque adiacenti il mare territoriale di detto Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:)2
1) per quanto concerne Singapore: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante
autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contenuto non richieda una diversa
interpretazione.
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L'espressione tra parentesi, desunta dall'esemplare della Convenzione in lingua inglese, é omessa nel testo pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
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Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato
contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi.
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3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato
contraente se essa esercita per più di sei mesi in detto altro Stato contraente un'attività di controllo
su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha stabilito in tale altro
Stato contraente.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata
«stabile organizzazione» nel primo Stato contraente se:
a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto primo Stato contraente il potere di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di beni o
merci per l'impresa; o
b) essa dispone nel detto primo Stato contraente di un deposito di beni o merci appartenenti
all'impresa sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissario3 generale o di ogni altro intermediatore che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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Rectius «commissionario».
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Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono
imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive
delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o
fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di
un'impresa.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di
determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
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7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a
un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che
percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo. Questo
paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
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3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote numerate, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile
organizzazione. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto
altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili distribuiti, sugli utili non
distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o
in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dai quali essi provengono ed
in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 e mezzo per cento
dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono
esenti da imposta in detto Stato se gli interessi stessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un ente locale o ad un ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti concessi in applicazione di Accordi conclusi tra i Governi degli Stati
contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli
interessi un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed
il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal
caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere scientifiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico;
b) il venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche,
comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni
un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed i diritti o
i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tal caso
i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato
contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente,
ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il
contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
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5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano a questo ultimo ammontare. In tal caso,
la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una
stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente,
compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con
l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1
e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Servizi personali
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi
personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi
non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i
redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno
Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che è residente di detto
Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di
lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto
nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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Articolo 15 - Partecipazione agli utili e altri compensi
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società
che è residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 16 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti
di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono
dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette
attività sono svolte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o profitti, ai salari, agli
stipendi e ai redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo ritraggono dalle prestazioni effettuate in
uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi
pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente
locale o di un altro suo ente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno
sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo,
detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello
sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.
Articolo 17 - Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 18 - Relazioni pubbliche
1.-a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i
servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente
che:
i) abbia la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
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2.-a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da
essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità o la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 19 - Professori ed insegnanti
1. Una persona che è, prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno Stato
contraente, e che, su invito di un'università, di un collegio, di una scuola o di un altro analogo
istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorità di detto altro Stato contraente,
soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni unicamente per
insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti di istruzione ovvero per entrambi i fini, è
impossibile4 soltanto nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale
insegnamento o ricerca.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attività di ricerca se la stessa non è
effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone
determinate.
Articolo 20 - Studenti ed apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di
attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a
condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente.
Articolo 21 - Redditi diversi
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati espressamente
trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati
contraenti.
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Rectius «imponibile».
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Articolo 22 - Metodo per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del
presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica di
Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della
presente Convenzione, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione,
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve
dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta singaporeana su tali elementi di credito, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato
in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti
elementi di reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione di un
credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese diverso da
Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia è deducibile dall'imposta
singaporeana dovuta a grossi redditi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni
provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in
virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un
ammontare che non eccede il:
a) dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) dodici e mezzo per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali o i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettati i nazionali o i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa
situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
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3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del
paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa
natura di detto primo Stato.
5. Nel presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte che formano oggetto della
presente Convenzione.
Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente da ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1
dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità o la cittadinanza. Il
caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che
comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini
previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della
Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi
non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute
segrete e non potranno essere comunicate a persone od autorità diverse da quelle interessate
all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
13
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo;
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla prassi
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi
particolari.
Articolo 27 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di
dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato
ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le
condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 28 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma
appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica5 e
le sue disposizioni avranno effetto:
5
Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è
avvenuto il 12 gennaio 1979; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in
vigore il 12 gennaio 1979 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 17 febbraio 1979, n. 48).
14
a) in Singapore:
con riferimento al reddito dell'anno 1975, o dell'esercizio contabile che termina non più tardi
del 31 dicembre 1975 e imponibile per l'anno di accertamento che inizia il, o successivamente
al, 1° gennaio 1976 e per i successivi anni di accertamento.
b) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per il periodo d'imposta che inizia il, o successivamente
al, 1° gennaio 1975 e per i successivi periodi d'imposta.
3. Le domande di rimborso e di accreditamento, cui dà diritto la presente Convenzione con
riferimento ad ogni imposta dovuta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione dai
residenti di ciascuno degli Stati contraenti, devono essere presentate entro tre anni dalla entrata in
vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Articolo 29 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.
Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima
della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) in Singapore, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano
il, o successivamente al, 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Italia, con riferimento al reddito imponibile per i periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977 nelle lingue inglese ed italiana,
entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo di Singapore
HON SUI SEN
Per il Governo italiano
F. LUCIOLI OTTIERI
15
PROTOCOLLO
Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte
sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni aggiuntive che formeranno parte
integrante della detta Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, il termine «stabile organizzazione» comprende
anche i cantieri di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata in totale oltrepassa i
dodici mesi in un periodo di diciotto mesi;
b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della
stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio
di navi o aeromobili, in traffico internazionale, non sarà assoggettata alle imposte locali sul
reddito applicate nell'altro Stato contraente;
d) con riferimento all'articolo 23, le disposizioni ivi previste, non possono essere interpretate nel
senso che esse facciano obbligo a Singapore di accordare ai nazionali italiani non residenti in
Singapore le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che ai fini
fiscali accorda soltanto ai propri cittadini o ad altre persone ai sensi della legislazione
singaporeana;
e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione «indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale» significa che l'attivazione della procedura amichevole non
è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente
instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla
Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti autorità degli
Stati contraenti di stabilire, di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Singapore il giorno 29 gennaio 1977, in lingua inglese e italiana
entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo di Singapore
HON SUI SEN
Per il Governo italiano
F. LUCIOLI OTTIERI
16
SCAMBIO DI NOTE
29 gennaio 1977
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione tra il Governo italiano ed il
Governo di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito che è stata firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre, per conto del
Governo della Repubblica italiana, che i due Governi convengano che se il Governo della
Repubblica di Singapore limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi
dell'O.C.S.E. l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie o artistiche, comprese
le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, ad una
aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si consulteranno
allo scopo di modificare il predetto articolo in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base
di reciprocità. Il Governo di Singapore informerà appena possibile il Governo Italiano su ogni
nuova Convenzione con i Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al venti per cento sui
predetti canoni.
Ho l'onore inoltre di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Singapore alla proposta di cui sopra, costituiscano un Accordo tra i due
Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
FRANCO LUCIOLI OTTIERI
Ambasciatore d'Italia
A Sua Eccellenza
l'Onorevole HON SUI SEN
Ministro delle Finanze
Plenipotenziario della Repubblica di Singapore
17
29 gennaio 1977
Eccellenza,
ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente
tenore:
«Ho l'onore di riferirmi al paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione tra il Governo italiano ed
il Governo di Singapore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia
di imposte sul reddito che è stata firmata, in data odierna, a Singapore e di proporre per conto del
Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano che, se il Governo della
Repubblica di Singapore, limiterà, in una qualsiasi Convenzione conclusa con altri Paesi
dell'O.C.S.E., l'imposta sui canoni relativi a diritti d'autore per opere letterarie o artistiche,
comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche,
ad un'aliquota inferiore al venti per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si
consulteranno allo scopo di modificare il predetto articolo in modo che lo stesso trattamento venga
fissato su base di reciprocità. Il Governo di Singapore informerà appena possibile il Governo
Italiano su ogni nuova Convenzione con i Paesi dell'O.C.S.E. che preveda un'aliquota inferiore al
venti per cento sui predetti canoni.
Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Singapore alla proposta suddetta, costituiscano un Accordo tra i due
Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della detta Convenzione».
Ho l'onore, ancora, di confermare che il Governo di Singapore accetta la proposta contenuta nella
Nota di Vostra Eccellenza e di concordare che la stessa e la presente risposta costituiscano un
Accordo tra i due Governi relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 della detta Convenzione.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
HON SUI SEN
Ministro delle Finanze
A Sua Eccellenza
FRANCO LUCIOLI OTTIERI
Ambasciatore d'Italia
18

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