BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

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Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al
Centro per l’Impiego di competenza;
4. di prevedere ai fini dell’identificazione della suddetta tipologia di esenzione l’utilizzo del codice regionale
E05;
6. di prevedere che il mancato introito da partecipazione
alla spesa sanitaria derivante dall’applicazione delle
presenti disposizioni, stimato in circa 700.000,00 euro,
sarà riassorbito nei bilanci delle Aziende Sanitarie con
opportuni processi di razionalizzazione.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale
sul BURT ai sensi dell’art. 5,comma 1 ,lettera f) della
L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della G.R. ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima
L.R. n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011, n. 1166
POR CReO Fesr 2007-2013. Prse 2007-2010.
Sistema regionale del trasferimento tecnologico.
Approvazione disciplinare Tecnorete.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
Visto il Reg. (CE) a 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale;
Vista la Decisione della Commissione Europea
C(2007) n. 3785 del 01 agosto 2007 che approva il Programma Operativo per l’Intervento Comunitario del
FESR obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”
nella Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007/2013;
Vista la propria Deliberazione n. 698 dell’8 ottobre
2007 recante la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3785 del 01 agosto 2007;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 481
del 03 maggio 2010 recante la presa d’atto del Programma
Operativo revisionato per l’Intervento Comunitario del
FESR ai fini dell’obiettivo “Competitività Regionale
e Occupazione” nella Regione Toscana, approvato con
Decisione della Commissione Europea C(2010) n. 2272
del 07/04/2010;
Visto che il “Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2007-2010” approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 66 del 10/7/2007 prevede:
- all’asse 1 (“Verso lo spazio regionale della ricerca
e dell’innovazione”), tra gli obiettivi, una razionalizzazione del sistema diffuso regionale dell’innovazione
e del trasferimento tecnologico, un momento di
razionalizzazione delle specificità e di loro sistematizzazione, nonché di maggior coordinamento per una più
efficace azione sul territorio;
- alla linea di intervento 1.2. (“Sostegno al trasferimento
tecnologico mediante qualificazione dei centri di
competenza”), prevede lo sviluppo e il potenziamento
delle “infrastrutture regionali dell’innovazione”, ed alla
linea 1.3 (“Sviluppo delle attività di reti concorrenti alla
valorizzazione dei sistema del trasferimento tecnologico”)
prevede la promozione di reti e network tra enti pubblici
e centri di competenza, tra cui sono riconducibili i Centri
di servizi alle imprese, di natura pubblica (promossi da
Province, Comuni, Camere di commercio ed Università)
o mista pubblico/privata;
Visto l’art. 104 della L.R. 29/12/2010 n. 65 che proroga
l’operatività dei programmi regionali al 31/12/2011;
Vista la legge regionale n. 1/2004 e successive
modifiche e integrazioni;
Considerato che:
- la Regione Toscana negli anni, attraverso le risorse
dedicate alle politiche di coesione e di sviluppo territoriale
ha sostenuto la realizzazione ed il potenziamento dei
Centri servizi alle imprese finalizzati al trasferimento
tecnologico, come mediatori tra strutture di produzione
di conoscenze, servizi avanzati e sistema delle imprese,
strutture promosse da Province, Comuni, Camere di
commercio ed Università, a totale partecipazione pubblica
o a partecipazione mista pubblico/privata;
- tali strutture costituiscono una delle forme per il
trasferimento tecnologico e lo sviluppo di imprese innovative;
- l’attività di questi centri di competenza richiede
un qualificato sistema di offerta di servizi, materiali ed
immateriali, alle imprese, che deve essere supportato,
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sostenuto e specializzato per migliorare l’azione di trasferimento tecnologico e favorire l’innovazione del sistema
produttivo regionale;
Vista la Delibera G.R. n.227/2009 che approva lo
schema di protocollo di intesa per la costituzione della Rete
regionale di trasferimento alle imprese (TECNOrete);
Visto che nel suddetto Protocollo all’Art 2 si specifica
che La TECNOrete ha tra le sue finalità quelle di:
- promuovere il costante innalzamento della qualità
dei servizi offerti, diffondere e valorizzare le buone
pratiche, favorire la cooperazione tra i soggetti che aderiscono alla rete, al fine di coordinare, integrare ed elaborare tutte le competenze necessarie a soddisfare le
domande delle imprese, a prescindere dalla dislocazione
delle competenze tra i soggetti aderenti alla rete;
- costituire un servizio, integrato con le piattaforme
di servizi digitali regionali, di pronta e facile utilizzazione
per la individuazione dei prodotti/servizi avanzati dei
centri, anche attraverso la promozione della utilizzazione
in comune di installazioni (infrastrutture e attrezzature)
per le attività di innovazione e trasferimento tecnologico,
al fine di assicurare il rapido trasferimento dei risultati
della ricerca e della conoscenza al sistema produttivo;
- massimizzare l’utilizzo dei servizi innovativi da
parte delle imprese, tramite iniziative di promozione ed
informazione sulle offerte dei Centri aderenti alla Rete ed
indagini periodiche sulla domanda di innovazione;
- utilizzare una piattaforma tecnico-informatica,
progettata e sviluppata secondo le specifiche tecnologiche
regionali come previste dalla L.R. 1/2004 e dal Programma
per la Società dell’Informazione e della Conoscenza,
finalizzata alla messa in rete e alla diffusione delle
informazioni tra i partecipanti alla rete, condivisa tra tutti
i soggetti partecipanti alla TecnoRete e accessibile anche
esternamente secondo adeguati profili autorizzativi, in
stretta collaborazione con la struttura organizzativa della
Regione competente per la realizzazione del Programma
regionale per la società dell’Informazione e della conoscenza, ferma restando l’autonomia delle attuali strutture
dei singoli soggetti,
- partecipare alla definizione di standards condivisi
sui contenuti dei processi di trasferimento tecnologico
ed erogazione di servizi avanzati, anche sulla base di
benchmarking nazionali e internazionali, che saranno
oggetto di specifiche linee guida che saranno adottate
dalla Regione Toscana;
- partecipare a progetti di cooperazione interregionale,
transregionale, oltre che a linee di finanziamenti nazionali
e comunitarie diverse da quelle di competenza regionale.
Vista la proposta di deliberazione al C.R. n. 42 del
28/11/2011 con la quale si approva la proposta finale di
“Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE)
2012-2015”;
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Visto che nella suddetta proposta, la TECNOrete viene
indicata all’interno dell’Asse I “Il sistema regionale delle
politiche industriali”, quale infrastruttura di riferimento al
fine della razionalizzazione del sistema del trasferimento
tecnologico, nonché del consolidamento dello stesso,
attraverso la messa a sistema delle competenze tecnologiche e delle eccellenze scientifiche presenti in Toscana;
Visto il processo di razionalizzazione del sistema di
trasferimento tecnologico, mediante il potenziamento
del mercato dei servizi qualificati, anche dei centri di
trasferimento afferenti alla TECNOrete, di cui alle linee
“1.1.c” ed “1.1.b” della sopracitata proposta di Piano
Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015,
rispettivamente “Aiuti ai poli di innovazione, ai distretti
tecnologici, agli incubatori di impresa”e “Acquisto
servizi per innovazione e trasferimento tecnologico”;
Ritenuto opportuno definire un disciplinare di specificazione degli ambiti operativi, degli assetti di
governance, e del modello di funzionamento della
TECNOrete, nell’intento di qualificare massimamente il
ruolo della stessa TECNOrete in seno al sistema regionale
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;
Visto i risultati del Gruppo di Lavoro interno alla
TECNOrete, che aveva il compito di individuare possibili
modelli organizzativi e/o forme statuarie, al fine di
regolare i rapporti tra i membri della TECNOrete stessa
e garantirne la sostenibilità organizzativa, che sono stati
presentati al seminario tecnico della TECNOrete tenuto a
Viareggio il 07/06/2011;
Visto le ulteriori interlocuzioni tra partner della
TECNOrete e Regione Toscana, e le specificazioni che
hanno contribuito a definire il disciplinare riportato
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il disciplinare riportato nell’Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007,
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo
regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Disciplinare
TecnoRete Regione Toscana (T2RT)
Art 1
1.
La TecnoRete Regione Toscana (T2RT) è una rete che aggrega strutture e soggetti
pubblici e misto pubblico/privati che svolgono attività e funzioni di:
2.
3.
-
trasferimento tecnologico alle imprese;
-
mediazione tra i centri della produzione di conoscenze scientifiche e
tecnologiche e il sistema delle imprese,
-
gestione di infrastrutture (poli tecnologici, incubatori di impresa, centri di
competenza, laboratori di ricerca e sperimentazione industriale, poli di
innovazione) e reti (poli di innovazione, distretti tecnologici, distretti industriali) per
il trasferimento tecnologico;
Tecnorete ha le seguenti finalità:
-
promuovere i processi di innovazione del sistema produttivo regionale;
-
valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per potenziare e svilupparne
il trasferimento al fine di promuovere la crescita del sistema produttivo e
commerciale delle imprese toscane.
Per raggiungere tali risultati, i componenti della Tecnorete si impegnano a
condividere conoscenze e funzioni relative alle attività delle proprie strutture, anche
attraverso la partecipazione attiva e l’implementazione contenutistica della
piattaforma informatica comune che sarà individuata dalla Regione Toscana.
Art.2
1.
Sono componenti della TecnoRete strutture e soggetti che, ciascuna nell’ambito
delle proprie competenze e finalità istituzionali, producono, possiedono,
trasferiscono, promuovono, sviluppano, mediano o applichino le conoscenze
scientifiche e tecnologiche. Ogni struttura giuridica deve avere almeno un
insediamento operativo in Toscana.
2.
Alla TecnoRete aderiscono i soggetti gestori delle strutture e degli organismi di cui
all’art.1.
3.
Sono componenti inoltre della TecnoRete gli Organismi di Ricerca come definiti
dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione" Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006., le Università degli
studi, le Scuole superiori, il CNR, i Centri Servizi alle imprese, i Centri di competenza
tecnica, i soggetti gestori degli incubatori accreditati, dei Poli scientifici e
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tecnologici, dei Poli di innovazione, i Presidenti dei Distretti tecnologici, che svolgono
attività, diretta ed indiretta, di cui all’art.1.
4.
Possono aderire alla Tecnorete anche le Amministrazioni pubbliche, interessate a
facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese.
5.
In sede di prima applicazione, sono componenti di TecnoRete i soggetti fondatori e i
soggetti aderenti al 30.6.2011.
Art.3
1. Le strutture che intendono diventare membri di T2RT devono presentare domanda
alla Regione Toscana che, acquisito il parere del Comitato di coordinamento
tecnico, accoglie o rigetta con decisione motivata l’istanza domanda.
2. Il requisito di componente della TecnoRete decade
-
per mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Disciplinare,
-
per perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare
e viene formalizzato con provvedimento del Dirigente regionale responsabile della
TecnoRete.
Art.4
1.
La TecnoRete ha come compiti:
a. la promozione, la diffusione e la qualificazione di servizi tecnici offerti in Toscana
in appoggio all’innovazione, anche tramite piattaforma informatica comune,
che sarà individuata dalla Regione Toscana;
b. la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico in relazione alle
esigenze dello sviluppo socio-economico del territorio regionale.
c. la diffusione delle conoscenze tecnico scientifiche innovative
d. Il trasferimento delle conoscenze tecnico scientifiche innovative alle imprese
e. la promozione della collaborazione fra i membri di T2RT sui progetti comuni
f. il sostegno all’aggregazione di membri di T2RT interessati a temi comuni ovvero
operanti su temi affini sullo stesso territorio
2.
La TecnoRete, su richiesta della Regione, concorre alla definizione degli strumenti
tecnici finalizzati al trasferimento tecnologico.
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Art.5
1.
La Tecnorete non ha bilancio, i costi per il suo funzionamento sono sostenuti dai
singoli membri, per la partecipazione all’attività della rete.
2.
La Regione Toscana, nell’ambito del PRSE, può attivare finanziamenti diretti al
sostegno delle attività della Tecnorete
3.
La Regione Toscana garantisce la segreteria tecnica della Tecnorete e delle sue
articolazioni organizzative.
Art.6
1.
La TecnoRete si struttura secondo la seguente articolazione organizzativa:
a. L’Assemblea dei componenti;
b. Il Comitato di coordinamento istituzionale, composto dai rappresentanti delle
Province e del Circondario empolese-valdelsa, e da un rappresentante di
Unioncamere regionale;
c. il Comitato di coordinamento tecnico, composto da soggetti diversi da quelli del
Comitato di coordinamento istituzionale.
2.
Comitati tecnici/commissioni tecniche di natura temporanea o permanente
possono essere istituiti dal Comitato di coordinamento su istanza propria o dei
membri della TecnoRete
Art.7
1.
L’Assemblea dei membri si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduta dal
Coordinatore.
2.
L’Assemblea:
a. può proporre modifiche al Disciplinare;
b. nomina i componenti del Comitato di coordinamento tecnico;
c. esprime un giudizio generale sull’attività annuale di T2RT;
d. formula indirizzi generali per l’attività della Tecnorete;
3.
L’Assemblea è valida se partecipano direttamente o per delega il 50% +1 dei
componenti.
4.
Ciascun componente può rappresentare solamente una delega.
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Art. 8
1.
Il Comitato di coordinamento tecnico rimane in carica due anni, si compone al
massimo di sei membri nominati dall’Assemblea tra la componente non istituzionale
(art.2, commi 1 e 2), in modo che siano rappresentate le diverse tipologie di membri
della TecnoRete, di cui all’art. 2 del presente Disciplinare (organismi di ricerca, centri
servizi, incubatori di impresa)
2.
Il Comitato di coordinamento tecnico
a. esprime parere sulle domande di adesione alla TecnoRete e sulla costituzione di
aggregazioni interne a T2RT,
b. collabora con il Coordinatore per la definizione di indirizzi all’Assemblea e formula
proposte e pareri;
c. opera per dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea,
d. cura i rapporti e la comunicazione fra i membri,
e. crea le migliori condizioni perché siano raggiunti gli obiettivi indicati nell’articolo
6,
f. pubblica almeno una volta l’anno una lettera informativa sull’attività di T2RT.
Art.9
1.
Il Comitato di coordinamento istituzionale:
a. svolge funzioni di indirizzo per la condivisione e cooperazione istituzionale in
relazione alle politiche regionali e locali di trasferimento tecnologico fissati negli atti
di programmazione regionale e locale, tenendo conto dei Documenti di
orientamento strategico sui sistemi locali di trasferimento tecnologico.
b. collabora con la Regione per la definizione degli indirizzi all’Assemblea e formula
pareri e proposte.
Art.10
1.
La Regione Toscana svolge le funzioni di Coordinamento del Comitato Tecnico e del
Comitato istituzionale, di cui è componente.
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