COVEA FLEET S.A.

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COVEA FLEET S.A.
Mod. ASS.01 ed. 04/2014
del Gruppo COVEA
Contratto di assicurazione
contro i danni all’autoveicolo
Mod. ASS.01 ed. 04/2014
in collaborazione con
✔ Il presente Fascicolo Informativo contenente
la Nota Informativa, le condizioni di assicurazione
e il modulo di proposta deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
✔ Prima della sottoscrizione, leggere
attentamente la Nota Informativa
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COVEA FLEET S.A.
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*
FORMULA FULL
*
FORMULA LIGHT
Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare
cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.
Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita
totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.
Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.
(applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare
cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.
*
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GARANZIE OPZIONALI
COLLISIONE
Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro
veicolo identificato.
KASKO
Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo,
nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o
uscita di strada.
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*
*
GARANZIA AGGIUNTIVA
2SAFE
(Full o Basic)
Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.
VALORE A NUOVO
Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.
Dall’estero e da rete mobile: +39 080 3373445
MERCE TRASPORTATA
(applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (ai sensi
dell’art. 185 del Decreto Legislativo 07 Settembre
2005, n.209 - “Codice delle Assicurazioni Private”,
delle circolari ISVAP N. 303 del 2 Giugno 1997, n.
502/D del 25 Marzo 2003 e n. 518/D del 21 Novembre 2003 e del Regolamento ISVAP N. 35 del 6 maggio 2010.).
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA-
ZIONE
A1. Informazioni generali
COVÉA FLEET S.A., appartenente al Gruppo Covéa
con sede legale e direzione generale in Francia, 160
Rue Henri Champion – 72100 LE MANS, tel. +33
243475700, sito internet: www.covea-fleet.fr, email:
[email protected], iscritta nel Registro delle
Imprese di Le Mans al n. B.342815339 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione
di servizi con provvedimento IVASS n. II.00467 del 3
gennaio 2008.
A2. Dati patrimoniali
Capitali propri 263.515.030 Euro di cui per capitale sociale 93.714.549 Euro e per riserve 66.851.196 Euro.
Il tasso di copertura del margine di solvibilità è pari al
286%.
I dati di cui sopra si riferiscono all’ultimo bilancio approvato ed alla situazione patrimoniale al 31.12.2012.
Per gli aggiornamenti successivi v. art. B10 che segue.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1. Avvertenza: Il contratto prevede il tacito rinnovo.
In mancanza di disdetta da inviare alla Società
almeno un mese prima della scadenza (v. art.
6 delle Condizioni di assicurazione), il contratto
s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi
applicazione il 2° comma dell’art. 1901 del Codice Civile. I programmi assicurativi 2SAFE FULL,
2SAFE BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e non sono soggetti a tacita
proroga.
B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed
esclusioni
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti
(per il dettaglio v. art. 9 delle Condizioni di assicurazione):
FORMULA FULL (garanzia completa);
FORMULA LIGHT (in alternativa alla precedente)
COLLISIONE (garanzia opzionale)
KASKO (garanzia opzionale in alternativa alla precedente).
2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)
2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)
VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva)
MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)
Alla Formula FULL è abbinata la garanzia ASSISTENZA
IN VIAGGIO (soccorso stradale, auto in sostituzione,
ecc.), non operante per i veicoli elettrici.
Le garanzie oggetto dei programmi a disposizione
sono riportate all’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: Le Condizioni di assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso (vedi artt. 9A1, 12 e 13 nonché art. 23.19 per la
garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO delle Condizioni di
assicurazione).
Avvertenza: In determinati casi le Condizioni di assicurazione prevedono franchigie, scoperti o limiti di
indennizzo, la cui applicazione riduce o può ridurre
l’ammontare del risarcimento (art. 9A.17, 9E, 9F, 12
e 13 delle Condizioni di assicurazione).
“Franchigia” è la parte dell’ammontare del danno,
espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: danno
1.000,00
franchigia 100,00
risarcimento900,00
“Scoperto” è la parte dell’ammontare del danno,
espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato
Ad esempio: danno
1.000,00
scoperto 15% 150,00
risarcimento850,00
Se per lo scoperto è previsto un importo minimo, tale
importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso
a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: danno
1.000,00
scoperto 15% col minimo di 300,00
300,00
risarcimento700,00
“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma
massima con la quale può essere risarcito il danno.
Ad esempio: danno
1.000,00
limite di risarcimento
450,00
risarcimento450,00
Avvertenza: La mancata osservanza dei termini previsti dagli artt. 16 e 20 delle Condizioni di assicurazione può comportare la riduzione dell’indennizzo in
ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.
B3. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
NOTA INFORMATIVA 1 di 3
sulle circostanze del rischio possono avere effetti negativi sulle prestazioni assicurative (vedi art. 4 delle
Condizioni di assicurazione).
B4. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Ad esempio in base all’art. 22 delle Condizioni di assicurazione può costituire aggravamento o diminuzione
del rischio il trasferimento della residenza o della sede
legale. Anche in caso di mancata o ritardata comunicazione, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i
limiti di risarcimento di cui all’art. 13 delle Condizioni
di assicurazione previsti per il luogo di residenza o di
sede al momento del sinistro.
B5. Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile. In occasione di ogni
eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in
ragione di anno.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della
clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazioni o all’intermediario, espressamente
in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario
o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti
su conti correnti o carte di credito dell’Assicurato, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al
punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.
B6. Diritto di recesso
Avvertenza: Per il diritto di recesso vedi art. 5 delle
Condizioni di assicurazione.
B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 1952 c.c.).
B8. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la
prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di
assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata l’applicazione della
legge italiana.
B9. Regime fiscale
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per
legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto
e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dalla Società.
B10. Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet www.covea-fleet.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo
Informativo non derivanti da innovazioni normative.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA-
TIVE E SUI RECLAMI
C1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: I sinistri debbono essere denunciati entro
il termine di tre giorni dalla data dell’evento dannoso
o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art.
16 delle Condizioni di assicurazione).
Le procedure di liquidazione, che variano in funzione
della tipologia di sinistro, sono indicate in dettaglio negli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Assistenza in
viaggio” è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A. (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione)
C2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti
COVÉA FLEET, Via Turati 8 - 20121 MILANO, fax +39
0272010006; email: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà
rivolgersi all’IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del
Quirinale, 21 00187 Roma oppure all’Autorité de Contrôle Prudentiel - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout
75009 Paris, chiedendo l’attivazione della procedura
FINNET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle
responsabilità si ricorda che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
C3. Arbitrato
L’arbitrato è previsto per la valutazione del danno (art.
19 delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza: E’ comunque possibile rivolgersi anche
all’Autorità Giudiziaria.
Covéa Fleet S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA 2 di 3
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Bruno ODOUX
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse
è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione. Il contratto di assicurazione.
Certificato di assicurazione / Modulo di Adeguatezza
e Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta:
i dati anagrafici dell’Assicurato;
i dati identificativi del veicolo;
la data di immatricolazione del veicolo;
le garanzie prestate;
decorrenza e scadenza della garanzia;
la sottoscrizione delle Parti.
Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che
non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula
l’assicurazione.
Danno previsto dal contratto. L’evento dannoso per il
quale Covéa Fleet presta la garanzia.
Danno totale. Il danno d’importo uguale o superiore al
75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai
sensi dell’art 14.1.
Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura
e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia. La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato.
Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all’ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si
intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difetto,
rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne
impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incidente Stradale. L’evento occorso al veicolo, fermo o
in movimento, dal quale derivino danni al veicolo stesso.
Incendio. La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare.
Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di scontro con altro veicolo, nonchè in
conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209
Codice delle Assicurazioni Private.
Limite di risarcimento (o massimale). La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Merce trasportata. La merce e i materiali trasportati sul
veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell’Assicurato o a lui affidati, nell’ambito della sua attività, escluso
il trasporto a titolo oneroso.
Parti. Il Contraente, l’Assicurato e la Società.
Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall’Assicurato alla Società.
Proprietario del veicolo. L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del valore
del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt.
14.1 e 21.
Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locatario
del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede
legale.
Rete. Le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA,
NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.
Scoperto. La parte dell’ammontare del danno, espressa
in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato.
Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società. Covéa Fleet S.A. del Gruppo Covéa.
Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta
la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore
assicurato previsti dall’art. 14 delle Condizioni di assicurazione.
Veicolo. Il veicolo a motore assicurato. Si considerano
parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta
e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso
incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale
della vettura all’atto della vendita, installati direttamente
dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di
acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”).
NOTA INFORMATIVA 3 di 3
SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
art. 1 Oggetto dell’assicurazione.................................................................................. pag.1-11
art. 2 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio................ pag.1-11
2.1 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio.......... pag.1-11
2.2 Modalità di pagamento del premio................................................................. pag.1-11
art. 3 Estensione territoriale ........................................................................................ pag.2-11
art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .................................................. pag.2-11
art. 5 Recesso dal contratto ........................................................................................ pag.2-12
art. 6 Durata del contratto – Proroga tacita................................................................... pag.2-12
art. 7 Imposte e tasse ................................................................................................. pag.2-12
art. 8 Rinvio alle norme di legge .................................................................................. pag.2-11
art. 9 Oggetto dell’assicurazione ................................................................................. pag.2-11
A. Formula FULL................................................................................................ pag.2-11
B. Formula LIGHT............................................................................................... pag.3-11
Garanzie opzionali: C.COLLISIONE, D.KASKO ...................................................... pag.3-11
Garanzie aggiuntive: E.2SAFE FULL..................................................................... pag. 3-11
F.2SAFE BASIC, G.VALORE A NUOVO, H.MERCE TRASPORTATA........................... pag.4-11
art. 10 Centro Assistenza Clienti.................................................................................... pag.4-11
art. 11 Valore assicurato ............................................................................................... pag. 4-11
art. 12 Danni esclusi .................................................................................................... pag.4-11
art. 13 Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento........................................................... pag.5-11
13 a. in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete................................................. pag.5-11
13 b. senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete................................................ pag. 5-11
13 c. antifurto satellitare non installato o non attivato........................................... pag. 5-11
13 d. riparazione di cristalli effettuata fuori Rete................................................... pag. 5-11
13 e. limiti di risarcimento.................................................................................. pag. 5-11
art.14 Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento ...... pag.6-11
14.1.A Danno totale con riacquisto...................................................................... pag.6-11
14.1.B Danno totale senza riacquisto.................................................................. pag.6-11
14.2 Danno parziale........................................................................................... pag.7-11
art. 15 Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo ....................... pag.7-11
art. 16 Obblighi in caso di sinistro ................................................................................. pag. 7-11
art. 17 Procedure per la liquidazione del danno .............................................................. pag. 7-11
A. Danno totale con riacquisto............................................................................. pag.7-11
B. Danno totale senza riacquisto......................................................................... pag.8-11
C. Danno parziale............................................................................................... pag.8-11
art. 18 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro ................................................ pag. 8-11
art. 19 Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato............................................... pag. 8-11
art. 20 Recupero del veicolo rubato................................................................................ pag. 8-11
art. 21 Relitto ............................................................................................................... pag. 9-11
art. 22 Variazione della residenza del proprietario del veicolo........................................... pag. 9-11
art. 23 ASSISTENZA IN VIAGGIO .................................................................................... pag. 9-11
23.1 Soccorso stradale....................................................................................... pag. 9-11
23.3 Auto in sostituzione.................................................................................... pag. 9-11
23.18 Obblighi in caso di sinistro........................................................................ pag. 11-11
23.19 Esclusioni................................................................................................ pag. 11-11
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GALe clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, 2.1
RANZIE
E DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI
esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie ovveASSICURAZIONE
ro oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato, sono
evidenziate in grassetto.
L’Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informativa
e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il programArt. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che
COVÉA FLEET S.A. assicura autovetture e autocarri fino a 45 ha venduto il veicolo. All’atto della consegna del veicolo,
q.li di peso a pieno carico di qualsiasi marca:
l’Assicurato versa alla Rete l’importo del premio assicuraa. veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acquistati tivo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione
nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per
di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro quietanza del pagamento ricevuto. La garanzia avrà effetto
130.000. I veicoli “km 0”, “Auto Demo” e “Buy back” dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Disono equiparati ai veicoli nuovi;
chiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato; in
b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno
giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore di effettivo pagamento.
a Euro 100.000;
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti
c. veicoli usati, denominati “usato generico” con un valore parametri:
non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la • per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B.
documentazione che ne attesti il buono stato d’uso.
FORMULA LIGHT
Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio sen1. provincia di residenza o sede legale del proprietario
za conducente, salvo espressa pattuizione.
del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari:
Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle preGruppo 1 CE, FG;
viste dal programma assicurativo prescelto.
Gruppo 2 BA, BR, BT, CZ, NA, SA, TA;
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ,
A. FORMULA FULL (garanzia completa) che comprenRC, RM, TO, VV;
de:
Gruppo 4 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN,
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VANDALICI,
FE,GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT,
EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non operante per
PE, PN, PV, SR e TP;
i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE,
Gruppo 5 tutte le restanti province;
B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che • per tutte le coperture assicurative
comprende:
2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO
veicoli acquistati nuovi;
C. COLLISIONE (garanzia opzionale)
3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli
D. KASKO (garanzia opzionale)
acquistati usati, e valore indicato per un analogo
E. 2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)
veicolo dalla rivista “Eurotax Giallo” in vigore alla
F. 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)
data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “usato
G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può esgenerico” di cui all’Art. 1) c.;
sere prestata per i veicoli “usato generico” di cui all’art.
4. durata dell’assicurazione, solo in anni interi per un
1) c.
minimo di 12 mesi.
H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazio- 2.2
ne di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi L’Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicurativi
sia un espresso richiamo alla formula prescelta, si inten- (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla società o
dono automaticamente operanti le coperture assicurati- agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
ve di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di
Art. 2) MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI
ASSICURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DEL PREMIO
non trasferibilità, intestati o girati all’impresa d’assicurazione
oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l’Assicurato
presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie
comunicate, ordini di bonifico, mezzi di pagamento postale,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 1 di 11
sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto
e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo
stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),
nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di €
750,00 annui per ciascun contratto.
cazione quanto previsto dal 2° comma dell’art. 1901 del
Codice Civile.
I programmi assicurativi 2SAFE FULL, 2SAFE BASIC e
VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo
Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e
non sono soggetti a tacita proroga.
Art. 7) IMPOSTE E TASSE
Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,
L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da
garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
è contemplato solo l’estero o solo l’Italia.
Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
DEL RISCHIO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente to valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perA. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT;
dita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
C.
COLLISIONE; D. KASKO; E. 2SAFE FULL;
stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.
F.2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRA1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
SPORTATA;
Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO
Art. 9) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di durata poliennale della polizza il Contraente,
LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATEtrascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal conRIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ
tratto senza oneri dandone comunicazione alla Società
LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDIcon preavviso di 30 giorni.
CATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.
Qualora nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di
A. FORMULA FULL
Adesione non sia indicato lo sconto praticato per la duA1. FURTO O RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono parata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi
rificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al
della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza
veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina,
annuale, dandone comunicazione alla Società con prenonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della
avviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto
sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a
per le residue annualità, al netto delle imposte.
condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dala chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto
la definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far
previsto all’art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con
A2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al
del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, refunzionamento del motore o dell’impianto di alimentalativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non
zione.
sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti
A3. ATTI VANDALICI e atti dolosi in genere intendendosi per
qualificabili come “consumatori”.
tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusioArt. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA
ne dei danni riconducibili alla circolazione.
L’assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di im- A4. EVENTI NATURALI: bufere, tempeste, trombe d’aria,
matricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquiuragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandisto del veicolo acquistato usato, “veicoli km 0”, “Auto
ne, neve.
Demo” e “Buy back”, e dal giorno risultante nel Modulo A5. ASSISTENZA IN VIAGGIO (vedi art. 23 delle Condizioni
di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione di cui all’Art.
di assicurazione).
2 per i veicoli “usato generico” di cui all’Art. 1.c, e ha la
durata convenuta caso per caso. In mancanza di disdetta GARANZIE ACCESSORIE
inviata almeno 1 mese prima della scadenza, il contratto
A6. RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO. La Società si
s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi appliCONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 2 di 11
obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza della somma indicata all’art. 13.e.1, delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi
e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge
per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o
scoppio del veicolo assicurato:
a. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi
del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
b. al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il
rimessaggio del veicolo.
A7. DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A
FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE poste
all’interno del veicolo stesso.
A8. ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEICOLO (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o
riparazione.
A9. LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI. La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di
incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
A10.SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.
In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo,
la Società rimborsa le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione
di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere
l’annotazione della perdita di possesso sul certificato
cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese
per la procura a vendere a favore della Società.
A11.PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ non usufruita
in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
A12.DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI
VITTIME DELLA STRADA. La Società rimborsa le spese
sostenute per eliminare i danni causati all’interno del
veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di
incidenti stradali.
A13.SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL
VEICOLO sostenute in conseguenza di smarrimento o
sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
A14.RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione,
conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del
veicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà
effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione
di regolare fattura.
A15.SPESE DI DISSEQUESTRO sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità
a seguito di incidente stradale.
A16.SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA sostenute per il
parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità
in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
A17.BONUS FEDELTà In caso di furto del veicolo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a
concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute
dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio del veicolo.
La garanzia è valida a condizione che le spese siano
state sostenute presso il Concessionario che ha venduto
il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già
state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro.
Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire
copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’indennizzo la documentazione dovrà essere completata
con l’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il
bonifico, e il nome del titolare del conto.
B. FORMULA LIGHT
(applicabile solo all’interno di specifiche Campagne di vendita)
B1. FURTO e RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo
nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli
al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al
momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto
satellitare vale quanto previsto all’art. 13.c. delle condizioni di
assicurazione.
B2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
GARANZIE OPZIONALI
C. COLLISIONE. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in
conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
D. KASKO. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o
uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree
pubbliche o private.
GARANZIE AGGIUNTIVE
E. 2SAFE FULL. La garanzia è operante in caso di sinistro
che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato
dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza
di:
- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.
La Società corrisponde a titolo di indennizzo, oltre alle somme
eventualmente dovute per altre garanzie prestate:
a) € 1.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 3 di 11
veicolo, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a
quello perduto;
b) € 500,00 in caso di mancato riacquisto.
La Società rimborsa inoltre:
c) fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza
del sinistro;
d) fino a € 250,00 il danno relativo alle cose trasportate;
e) fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire, oltre a quanto
prescritto all’art. 16:
- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche
e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle
lettera c) ed e);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose
trasportate, di cui alla lettera d).
Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell’ IBAN del conto corrente sul
quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.
F. 2SAFE BASIC. E’operativa per i casi previsti dalla garanzia
2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita
per incidente stradale.
G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società calcola l’indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza
applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dall’art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all’art. 13.
Questa estensione di garanzia non può essere prestata
per i veicoli “usato generico”, di cui all’art. 1 lettera c).
H. MERCE TRASPORTATA. L’assicurazione comprende il
furto della merce di proprietà dell’Assicurato o a lui affidata nell’ambito dell’attività svolta, trasportata sui veicoli indicati all’art. 13 e.5. è escluso il trasporto a titolo
oneroso. L’indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo.
La garanzia è operante a condizione che:
- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al
furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all’interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito
di blocco elettromeccanico a chiave del volante o
dell’accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione “Octotelematics”;
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.
Via Turati, 8 - 20122 MILANO
Numero Verde
800-085555
(dall’estero e da rete mobile +39 0803373445)
fax +39 0272010006
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui
contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per
ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa
comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il
Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali.
Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per
danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data
dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto
conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della
liquidazione e del pagamento dell’indennizzo, limitando le
incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato al minimo
indispensabile.
Art. 11) VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato è pari:
- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui
all’Art. 1)a e 1)b, comprensivo del costo di eventuali accessori
e optional installati;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i
veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
Il valore assicurato deve essere comprensivo dell’ammontare
dell’IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.
Art. 12) DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed
alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salPer la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene
vo che si tratti di gare di pura regolarità indette
utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:
dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 4 di 11
elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai
cristalli del veicolo;
6. dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e
KASKO.
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente
alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida
a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione
per il caso di conducente con patente scaduta o
in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della
stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data
del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso,
di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se
verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
Art. 13)SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto
dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico
dell’Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di
risarcimento:
SCOPERTI E FRANCHIGIE:
13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:
- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è stato
acquistato nuovo;
- di altro veicolo anche usato purchè sia di valore
almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello
assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di
veicolo “usato generico”;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:
a.1.per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate
(v.art.9 A6):
- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art.
2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limi-
tatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art.
2);
a.2.per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali:
- 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;
a.3.per la garanzia C - COLLISIONE: € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
a.4.per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di €
300,00 per sinistro.
13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la
Rete o con riparazioni non effettuate presso
la Rete:
b.5.per la garanzia furto e rapina compresi il tenta-
tivo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate
(v.art.9 A6):
- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art.
2);
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art.
2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province del Gruppo 3 (vedi art.
2);
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati
residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5 (vedi
art. 2);
b.6.per le garanzie atti vandalici e eventi naturali:
15% col minimo di € 350,00 per sinistro;
b.7.per la garanzia C. COLLISIONE:
-­ € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
b.8.per la garanzia D. KASKO: 15% col minimo di €
450,00 per sinistro.
13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto sa-
tellitare, la Società presta la garanzia furto alla
condizione che l’impianto sia effettivamente
installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando,
per qualsiasi motivo, non è operante una delle
suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del
35% che assorbe altri scoperti eventualmente
applicabili allo stesso sinistro.
13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limi-
tatamente alle riparazioni non effettuate presso la
Rete (v. anche art. 13.e.2.).
LIMITI DI RISARCIMENTO:
a. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sinistro,
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 5 di 11
indennizzo superiore a:
e.1.€ 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
e.2.€ 520,00 per anno assicurativo per la garanzia
rottura dei cristalli, elevati a € 1.000,00 per le
autovetture con prezzo di fattura superiore a €
40.000;
e.3.€ 420,00 per la garanzia spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso,
procura a vendere;
e.4.€ 3.000,00 per anno assicurativo per la garanzia
COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con
riparazione non effettuata presso la Rete.
e.5.€ 2.000,00 in misura forfettaria per la garanzia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAFFIC e
MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a
trasporto commerciale o promiscuo di persone e
cose.
e.6.€ 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie:
- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della strada;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;
e.7.€ 1.000,00 per la garanzia ripristino dei dispositivi di sicurezza e per la garanzia “Bonus Fedeltà”.
Mesi trascorsi dalla data
di immatricolazione
fino al 12° mese compreso
dal 13° al 24° mese
dal 25° al 36° mese
dal 37° al 48° mese
dal 49° al 72° mese
Deprezzamento
applicabile sul
valore assicurato
Zero
20%
35%
45%
55%
A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
Mesi trascorsi dalla data
di effetto della polizza
fino al 12° mese compreso
dal 13° al 24° mese
dal 25° al 36° mese
dal 37° al 48° mese
dal 49° al 60° mese
dal 61° al 72° mese
Deprezzamento
applicabile sul
valore assicurato
Zero
10%
20%
30%
40%
50%
Resta inoltre a carico dell’Assicurato l’importo degli eventuali
scoperti previsti all’art. 13.
B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA
RETE
Art.14)
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE
Deprezzamento
- DEPREZZAMENTO
Mesi trascorsi dalla data
14.1.
di immatricolazione
DANNO TOTALE
fino al 6° mese compreso
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75%
dal 7° al 12° mese
del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determidal 13° al 24° mese
nare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano
dal 25° al 36° mese
sul valore assicurato in base a quanto disposto all’ art. 11) le
dal 37° al 48° mese
percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito
dal 49° al 72° mese
riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario– in
relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i vei- B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
coli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto
della polizza per gli altri veicoli – della diminuzione di valoMesi trascorsi dalla data
re dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul
di effetto della polizza
mercato di nuovi modelli del veicolo.
A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA
RETE
A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
fino al 6° mese compreso
dal 7° al 12° mese
dal 13° al 24° mese
dal 25° al 36° mese
dal 37° al 48° mese
dal 49° al 60° mese
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 6 di 11
applicabile sul
valore assicurato
Zero
15%
20%
35%
45%
55%
Deprezzamento
applicabile sul
valore assicurato
Zero
15%
25%
35%
45%
55%
dal 61° al 72° mese
65%
In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A
NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno applicate
nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di durata di detta estensione di garanzia.
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza,
l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un
deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno
precedente e così per ogni anno successivo. In ogni
caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo
di indennizzo.
14.2.
DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo
stato del veicolo sulla base di quanto indicato all’articolo
14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli “usato generico”
il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il
valore dell’autoveicolo indicato sulla Rivista “Eurotax giallo”
al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla
stessa Rivista.
Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni
parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli
viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle
parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle
soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre
sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:
1. nelle percentuali indicate all’art. 14.1.B.b. per i veicoli
acquistati nuovi o acquistati usati;
2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i veicoli “ usato generico”.
Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione
di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad
essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.
Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione
della riparazione non sono indennizzabili.
Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER I DANNI AL VEICOLO
L’Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 17.30 ad un operatore del Centro Assistenza Clienti
Numero Verde 800.085555 (dall’estero e da rete mobile
+39 0803373445), che gli richiederà i dati necessari per la
denuncia del sinistro e gli indicherà i documenti da presentare e gli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica.
Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all’occorrenza, si metterà
in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione.
Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo superiore al 75% del valore assicurato e nell’ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza
Clienti colloquierà direttamente con la Rete presso la quale il
Cliente riacquista il nuovo veicolo.
Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da furto,
incendio o atto vandalico – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia,
ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con Covéa
Fleet. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o
accessori del veicolo (danno parziale), è necessario
che questi danni vengano dettagliatamente elencati
nella denuncia.
B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall’estero e da rete mobile +39
0803373445), fornendo precisazioni riguardanti la
data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli
eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il
veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro
2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità
competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o
del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in
corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto
unitamente alla dichiarazione che attesti che al
momento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia
che una o più chiavi erano custodite all’interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno
liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 7 di 11
deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo
rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le
Autorità italiane competenti.
Nel caso di danno parziale l’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia
stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
cui all’art. 13.
Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente
lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una
dichiarazione in cui l’Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.
Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in
possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.)
e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia
stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni
l’ammontare delle spese delle stesse. In caso di riparazioni
effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata dalla
Società direttamente alla Rete. L’Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il
solo importo dello scoperto di cui all’art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
(come indicato all’art.13.a.)
In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione
diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:
- nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- anche usato se il veicolo assicurato è stato acquistato usato, e se si tratta di veicolo “usato generico”,
purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o
distrutto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo.
Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono
essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare
alla Società copia dell’ordine di acquisto, ed entro 15 giorni
dall’immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall’acquisto del veicolo usato, la copia della fattura.
A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti
certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell’art. 9.A10 qualora sia prevista questa
garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della
perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la
ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il
Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta
dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è
un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini
del disposto del DPR 633/72.
C) DANNO PARZIALE
Art. 18)OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE
DEL SINISTRO
L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato
dalla Società.
Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
– ARBITRATO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra
due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato
con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un
terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito
o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate
al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio
Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Nel caso l’Assicurato non intenda servirsi della procedura di
sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale
procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l’indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla
base del valore di cui all’art. 14.1 decurtato dello scoperto di
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla
Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio
del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 8 di 11
al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione
della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le
operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ indennizzo:
- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto
di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali,
eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di
un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del
danno secondo quanto indicato all’art. 17.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro
un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di
sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo
eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni
parziali.
Art. 21) RELITTO
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la
Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro.
A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire delega alla
rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo
dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Poichè il premio del programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in
base alla residenza o alla sede legale del proprietario
del veicolo, il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a
dare immediata comunicazione per iscritto alla Società
del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti,
le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all’art. 13
previsti per il luogo di residenza o di sede al momento
del sinistro.
Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non operante
per i veicoli elettrici)
La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza
di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a INTER
PARTNER ASSISTANCE S.A. – Via B. Alimena n. 111, 00173
ROMA.
Centrale operativa
Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata
un’apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile
al numero verde
Numero Verde
800-914815
(dall’estero: +39.0642115571) fax +39.064740742
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro
o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla
Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società,
provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico
con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
23.1 Soccorso stradale e traino
Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o
danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia)
a fare effettuare sul posto gli interventi d’urgenza necessari,
oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete
venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal
luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato
fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI
o DACIA più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di
essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo
di tariffe preferenziali.
23.2 Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi
previsti all’art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti
danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato
nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società
il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle
tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita
dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e
quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali
pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
23.3 Auto in sostituzione
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei
casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere
riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo
di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale
Operativa, metterà a disposizione dell’Assicurato presso
una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della
Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla
stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100
cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 9 di 11
a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli
cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 Assicurati.
gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete; 23.7 Recupero del veicolo
b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o
totale del veicolo ed in caso di riacquisto come pre- di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il
visto dall’art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non riacquisto. tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in
In caso di furto totale del veicolo assicurato deve es- caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento
sere prodotta alla Centrale Operativa la copia auten- e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o
tica della denuncia presentata all ’Autorità di polizia. rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provveA carico dell’Assicurato restano le spese di carburan- derà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una persote, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni ag- na da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in
giuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite
disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il
l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
previsto dall’assicurazione, con costi a suo carico ma usu- Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato
fruendo di tariffe preferenziali.
successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale
Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla prodalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO AS- pria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT,
SISTENZA CLIENTI di cui all’art. 10 delle Condizioni di assi- NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché
curazione.
ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del
23.4 Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà
Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal dell’Assicurato.
contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositadel veicolo ed occorrenti alla sua ripa razione non possano mente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così
essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data
ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei 23.8 Rimpatrio del veicolo dall’estero
pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto
reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l’Assicurato do- o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comvrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, porti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Cenmentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico trale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi
della Società.
di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al
23.5 Taxi per ritirare l’auto in sostituzione
luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’etaxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa stero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale
presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, te- Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza
nendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello
stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico
di € 52,00.
23.6 Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni
e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico
veicolo
Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le ri- 23.9. Invio di un’autoambulanza
parazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato
superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacen- il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trate all’estero) certificati da un centro autorizzato RENAULT, sferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale
NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i
Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massisia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la ma di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una StrutCentrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli tura sanitaria ad un’altra.
Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima 23.10 Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero).
classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale
né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiun- in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni
gere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti
restando in questo caso che l’esposizione della Società non diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 10 di 11
della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia
o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro
degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici
della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa
ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria
dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel
caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul
posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo
assicurato di proseguire il viaggio.
23.11 Medico online
L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio
medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed
indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a
seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi
o prescrizioni mediche.
23.12 Spese di pernottamento in albergo
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna
persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o
danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le
riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
23.13 Anticipo di denaro all’estero
Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto
esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o
danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare
pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad
un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Assicurato
possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo
per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro
tre mesi dalla data di messa a disposizione.
23.14 Anticipo cauzione penale all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante
dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso
in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di
una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato
l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00,
a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato
entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
23.15 Anticipo spese legali all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad
anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai
quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che
l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o
d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato
dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
23.16 Interprete all’estero
Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale,
qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di
lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un
interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla
concorrenza di € 520,00.
23.17 Autista a disposizione in Italia
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo
per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente
e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla
guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a
disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti
previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché
dei traghetti, per il rientro del veicolo.
23.18 Obblighi in caso di sinistro
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando
l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la
Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni
non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
23.19Esclusioni
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione
fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente
dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni
verificatisi in conseguenza di:
e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci
od allucinogeni;
f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione
a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di
operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori
o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - 11 di 11
MODULO DI ADEGUATEZZA E DICHIARAZIONE DI ADESIONE alla Polizza Collettiva n. 8426993 sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO GENERALITÀ DELL’ASSICURANDO E DATI INDENTIFICATIVI DELL’AUTOVEICOLO A.
il Sig./ la Spett. residente in telefono CAP città prov. P.I./Cod.fisc. e-­‐mail: acquirente dell’autoveicolo data d’immatricolazione al PRA B.
-
-
modello giorno mese anno targato il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1 ASPETTATIVE DELL’ASSICURANDO desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall’autoveicolo sopra identificato? SI q NO q
la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI q NO q
sulla base delle informazioni fornitegli dall’intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI q NO q
C. GARANZIE RICHIESTE L’Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 4/2014) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle: q A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI) GARANZIE AGGIUNTIVE:
q
q
B – FORMULA LIGHT
INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA l’assicurazione decorrerà dalle 8.00 del e scadrà dopo di cui per imposte euro
D – KASKO GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B)
URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO
q VALORE A NUOVO (durata mesi dalla data di decorrenza) q 2SAFE FULL q 2SAFE BASIC (durata mesi dalla data di decorrenza)
Il premio di euro* q
C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B)
q FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA
q SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE mesi
deve essere versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione . * sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del
% sul listino in vigore. l’importo mensile di euro q Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare per la durata di mesi sul mio conto corrente IBAN D. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA PRESCELTA Io sottoscritto dichiaro di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un’informativa completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva stipulata da RCI Banque S.A. (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 4/2014) come sopra indicato nella sezione C – Garanzie richieste. L’ASSICURATO 1 di 4 _______________________________________________ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49, III comma, del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa l’Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto l’informativa relativa (Modulo 7A), la dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività (Modulo 7B), la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 4/2014) e di approvarne specificatamente le disposizioni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 4/2014): art. 2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno). L’ASSICURATO 2 di 4 L’ASSICURATO dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. ASS.01 ed. 4/2014) 3 di 4 ____________________________________________________
___________________________________________________________
FIRMARE ANCHE SUL RETRO
RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva n. 8426993/4. L’effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento. RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana Il Rappresentante Legale Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione 1 di 4
Nota importante: Il presente documento contiene l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e recepisce le novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora, in occasioni precedenti o tramite altri documenti, Lei avesse già rilasciato il consenso per il trattamento dei Suoi dati personali alla nostra Società, La informiamo che il presente documento sostituisce integralmente le precedenti Informative privacy e ha valore per tutti i rapporti assicurativi, in essere e futuri, con COVÉA FLEET S.A. INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni -­‐ Codice in materia di protezione dei dati personali, edizione 7/2005 A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano -­‐ dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da COVÉA FLEET S.A. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. B) Modalità di uso dei dati personali -­‐ I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell’interessato -­‐ Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti COVÉA FLEET S.A. – Via Filippo Turati n.8, 20121 Milano – Numero Verde 800 085555. Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note sul retro], Lei può esprimere il consenso -­‐ per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” -­‐ apponendo la Sua firma in calce. L’ASSICURATO 4 di 4 ___________________________________________________________
Fatto a
, il Mod. ASS.03 ed. 4/2014 Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione 2 di 4
NOTE 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
-­‐ assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio; SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; -­‐ società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; -­‐ società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); -­‐ ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture -­‐ Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze -­‐ Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-­‐10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -­‐ in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -­‐ gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed a ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del
contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze;
nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da
esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 2.2 delle Condizioni di
Assicurazione;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso
veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il limite massimo
per pagamenti cumulativi è pari a 999,99 euro. INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN C ASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (Mod. 7B) AVVERTENZA Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I A) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E SULLA BANCA CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO A.1) Dati relativi all’intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Broker Numero di iscrizione nel registro Sezione di registro dell’intermediario E Data di iscrizione dell’intermediario Sede operativa/Sede legale dell’intermediario Recapito telefonico dell’intermediario Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario A.2) Dati relativi all’intermediario Banca iscritto all’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea per i quali è svolta l’attività Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Banca RCI Banque S.A. Stato membro in cui l’intermediario è registrato Francia Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine www.orias.fr Numero di registrazione nello Stato membro d’origine e sede legale 07 023 704 – 14 Avenue Du Pave Neuve 93168 Noisy Le Grand Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ORIAS Sede secondaria nel territorio della Repubblica e Responsabile Via Tiburtina n. 1159 – 00156 Roma – Dott. Stefano Valerio Data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica Italiana 27 giugno 2007 Recapito telefonico dell’intermediario 06 -­‐ 41773308 Indirizzo internet dell’intermediario www.finren.it Indirizzo E-­‐mail [email protected] Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione 3 di 4
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Via del Quirinale 21 00187 ROMA. Le specifiche attività di intermediazione svolte dalla Banca nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano la presentazione e proposta del contratto. B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO AGENTE Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’Agente Mach1 S.r.l. Numero di iscrizione nel registro A000317603 Data di iscrizione dell’intermediario 15 settembre 2009 Sezione in cui opera A (Agente) Sede operativa / Sede legale dell’intermediario Via Filippo Turati n.8 -­‐ 20121 Milano Recapito telefonico dell’intermediario 02 87087200 Denominazione sociale dell’impresa di assicurazioni Covea Fleet S.A. Indirizzo internet dell’intermediario Indirizzo E-­‐mail info@mach-­‐1.it Autorità di Vigilanza competente IVASS I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Via del Quirinale 21 00187 ROMA. Le specifiche attività svolta dall’Agente, nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto, riguardano il controllo e la verifica della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e tutte le attività che possono essere definite di post-­‐vendita. C) INFORMATIVA SULLA COLLABORAZIONE FRA GLI INTERMEDIARI. Si segnala che, oltre alla intermediazione di RCI Banque S.A. e MACH 1 S.r.l., l’intermediario MANSUTTI S.p.A. fornisce supporto nella intermediazione della polizza collettiva, senza attività di intermediazione delle adesioni alla stessa o di gestione dei sinistri: MANSUTTI S.p.A., Via Albricci 8, 20122 Milano (MI), numero iscrizione RUI B000118869 (sito www.mansutti.it). PARTE II A.
i.
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO BANCA R.C.I. Banque detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione R.C.I. Life Limited e R.C.I. Insurance
Limited; ii.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti al voto della Banca. Con riguardo al contratto proposto la Banca dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. B.
i.
ii.
iii.
INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO AGENTE Mach 1 S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione di cui ha avuto incarichi di
intermediazione assicurativa; Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei
diritti al voto dell’agente. Mach 1 S.r.l. con riguardo al contratto proposto, dichiara di prospettare contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di presentare esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quale l’agente ha o potrebbe avere rapporti d’affari. PARTE III INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE a)
Da parte della Banca:
I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso; L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. b)
Da parte dell’Agente: I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso; L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e/o di inoltrare reclamo scritto, ha la facoltà, nel caso in cui si ritenga insoddisfatto dall’esito del reclamo, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo stesso. INFORMATIVA SULLA PRIVACY In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a RCI Banque e Mach 1 S.r.l. verranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli aspetti di riservatezza e sicurezza. o
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato, finalizzato all’esercizio dell’attività di intermediazione
assicurativa per le quali RCI e Mach 1 S.r.l. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; o
Il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quanto sia richiesto da specifiche normative di legge), tuttavia un eventuale Vostro rifiuto di consentirne il trattamento potrebbe comportare
l’impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente; o
I dati forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare svolgimento del
rapporto contrattuale con Voi instaurato (assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, produttori; periti, consulenti, legali; società di servizi, organismi associativi e di controllo del settore etc.); o
In ogni momento potrete esercitare il diritto di controllo, correzione, cancellazione dei Vostri dati e opposizione al trattamento degli stessi inviando richiesta agli intermediari.
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e il modulo di proposta deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
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