CCL FFS Cargo.

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CCL FFS Cargo.
CCL FFS Cargo.
Contratto collettivo di lavoro 2011.
Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP
Association des cadres des transports publics ACTP
Indice.
Elenco delle abbreviazioni.
11
Elenco delle definizioni.
12
Prefazione.
14
Parte 1a:
Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. 16
Parti contraenti:
Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP
Association des cadres des transports publics ACTP
Sindacato
del personale
dei trasporti
Steinerstrasse 35
casella postale
3000 Berna 6
Sindacato per
il servizio pubblico
in Svizzera
Segretario centrale
Hopfenweg 21
casella postale
3000 Berna 14
Sindacato svizzero
dei macchinisti
e aspiranti
Hardhof 38
8064 Zurigo
Associazione dei
­quadri dei trasporti
pubblici
casella postale 6903
3001 Berna
A.
1
2
3
4
Disposizioni generali.
Base giuridica
Contenuto e testo determinante
Campo d’applicazione
Libertà sindacale
16
16
16
16
17
B.
5
6
7
8
9
Rapporti tra le parti contraenti.
Collaborazione delle parti contraenti
Pace del lavoro
Trattative salariali
Contributo alle spese di applicazione
Trattative durante il periodo di validità del CCL
17
17
17
18
18
19
C.
10
11
12
13
14
15
16
17
Procedimento di conciliazione
e procedimento arbitrale.
Tribunale arbitrale
Sanzioni
Commissione di conciliazione
Composizione
Segretariato
Istruzione del procedimento
Altre norme procedurali
Spese
20
20
20
20
21
21
21
22
22
1
2
Parte 2 a: Disposizioni normative.
24
A.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Norme contrattuali di lavoro.
Natura giuridica del rapporto di lavoro
Inizio e durata del rapporto di lavoro
Contratto di lavoro
Posti vacanti
Periodo di prova
Luogo di lavoro
Trasferimento
Residenza
Protezione della personalità e dei dati
Parità tra donna e uomo
Lingue nazionali
Cariche pubbliche
Occupazioni accessorie
Attività a favore di terzi
Beni immateriali
Invenzioni e design occasionali
Facilitazioni di viaggio
24
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
B.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Contegno e responsabilità.
Obbligo di diligenza e di lealtà
Segreto professionale e d’affari
Obbligo di discrezione
Persistenza
Deposizioni in tribunale
Divieto di accettare regali
Donazioni di poca importanza
Responsabilità per danni
Partecipazione alle spese
Responsabilità penale
Provvedimenti in caso di prestazioni insufficienti o
comportamento insoddisfacente
Allontanamento dal posto di lavoro
Sospensione ed esonero cautelativo dal lavoro
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
34
C.
48
Tempo di lavoro, vacanze e congedo.
Campo d’applicazione
35
35
I. 49
50
51
52
53
54
Basi per la durata del lavoro.
Durata giornaliera del lavoro prestabilita
Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno
Durata annua del lavoro prestabilita
Settimana di cinque giorni
Assegnazione del lavoro
Durata minima del lavoro per ogni turno
35
35
35
35
36
36
36
II. 55
56
57
58
59
60
Computo quale tempo di lavoro.
Tempo di lavoro
Computo del tempo di lavoro in caso
di cambiamenti apportati all’ultimo momento
Assenze
Assenze di natura privata
Occasioni di formazione proposte all’interno
Schede di congedo e incontri promossi
dal sindacato, mirati alla formazione
36
36
III.
61
62
63
64
Regolamentazioni specifiche settoriali sulla
durata del lavoro (BAR).
Competenze
Decorrenza e possibilità di disdire le BAR
Modelli di tempo di lavoro
Luogo di lavoro
IV.
65
66
67
68
69
Conto personale del tempo e fasce per
la durata annua del lavoro.
Conto del tempo
Averi in tempo
Averi in tempo di cui si dispone alla fine
del rapporto di lavoro
Periodo di conteggio
Valori limite
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
3
4
V.
70
71
72
73
74
Lavoro supplementare.
Definizione
Compensazione del lavoro supplementare
Compensazione di un saldo negativo con
ore supplementari
Compensazione del tempo supplementare
alla fine del rapporto di lavoro
Indennità per il lavoro supplementare
42
42
42
VI.
75
76
77
78
79
Giorni liberi.
Diritto
Riporto
Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo
Riduzione
Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni
43
43
44
44
45
46
VII.
80
Altre regolamentazioni particolari della
durata del lavoro.
Collaboratrici e collaboratori che gestiscono
autonomamente il loro tempo di lavoro
46
VIII.
81
82
83
84
85
Vacanze.
Diritto
Persone occupate a tempo parziale
Attribuzione
Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo
Riduzione
46
46
47
47
47
48
IX.
86
Congedo.
Concessione di congedi
49
49
X.
87
Disposizioni transitorie relative al capitolo
tempo di lavoro, vacanze e congedo.
Supplemento di tempo per il servizio notturno
42
43
43
46
49
49
D.
Salario, indennità, assegni e
rimborso delle spese.
I.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Salario.
Principio
Valutazione della funzione
Spettri salariali
Convenzione sul salario
Evoluzione del salario
Quota di prestazioni unica
Salario iniziale al di sotto del valore di base
Passaggio a un livello di esigenze inferiore
Salario mensile od orario
Salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni
FFS (CP FFS)
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
II.
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Indennità, assegni e rimborso delle spese.
Diritto
Indennità regionale
Indennità per il personale distaccato all’estero
Assegni familiari
Premio di fedeltà
Indennità per lavoro domenicale e notturno
Altre indennità
Indennità versate sotto forma di premi
e ricompense per prestazioni particolari
Trasformazione di indennità in tempo
Rimborso delle spese
53
53
53
54
54
55
55
56
III.
108
109
110
Altre disposizioni relative al capitolo salario,
indennità, assegni e rimborso delle spese.
Diritti in caso di attività a tempo parziale
Conteggio del salario
Pagamento
50
53
57
57
57
57
57
57
58
5
6
IV.
111
112
113
Disposizioni transitorie relative al capitolo
salario, indennità, assegni e rimborso spese.
Trasferimento dei rapporti d’impiego
Aumenti generali di salario dal 2012 per le
collaboratrici e i collaboratori con «garanzia 2011»
Trattamento delle garanzie in caso di cambiamenti
di funzione e modifiche del grado d’occupazione
E.
114
115
116
117
118
119
120
121
Sviluppo del personale.
Definizione
Principi
Responsabilità della FFS Cargo SA
Corresponsabilità delle collaboratrici
e dei collaboratori
Valutazione del personale (VP)
Valutazione del personale (VP) in caso
di nuovo orientamento professionale
Valutazione del personale (VP) in caso
di reintegra­zione professionale
Partecipazione
59
59
59
60
F.
Protezione della salute e prestazioni sociali.
62
I.
122
123
124
Sicurezza sul lavoro e protezione della salute.
Doveri della FFS Cargo SA
Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori
Partecipazione
62
62
62
63
II.
125
126
127
128
129
130
Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio.
Principio
Capacità di lavoro compromessa
Gestione delle presenze e
Case Management aziendale
Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori
Cessione di richieste di risarcimento dei danni
nei confronti di terzi
Provvedimenti in caso di violazione dei doveri
63
63
63
58
58
59
59
60
60
61
62
62
64
64
65
65
III.
131
132
133
134
135
136
137
138
Prestazioni in caso di malattia o infortunio.
Continuazione della retribuzione e durata
del relativo diritto
Protezione dal licenziamento
Prolungamento della durata del diritto
alla retribuzione
Nuovo diritto
Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali
Riduzione o rifiuto del diritto di continuare
a ricevere la retribuzione
Adeguamento del rapporto di lavoro
Scioglimento del rapporto di lavoro
IV.
139
140
141
142
Assicurazione contro gli infortuni, previdenza
professionale e prestazioni in caso di morte.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Previdenza professionale
Morte a seguito di infortunio professionale o
di malattia professionale
Godimento ulteriore (prestazioni in caso di morte)
V.
143
144
145
146
147
Protezione della salute in caso di gravidanza
e maternità.
Protezione della salute
Occupazione
Assenze
Lavoro sostitutivo per le collaboratrici impiegate
nel servizio notturno
Congedo di maternità
VI.
148
149
150
151
Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro
per servizio obbligatorio svizzero.
Principio
Casi particolari
Restituzione
Prestazioni di servizio volontario
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
70
70
70
71
71
71
72
72
73
73
73
73
74
74
75
7
VII.
152
153
154
155
156
157
158
159
Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione
professionale.
Reintegrazione professionale
Piano di reintegrazione
Cessazione del rapporto di lavoro
Licenziamento per propria colpa
Diritto a un’indennità di partenza
Entità
Decisione ancora in sospeso di
un’assicurazione sociale
Restituzione
VIII.
160
161
162
163
164
165
Altre istituzioni.
Servizio sociale e fondo per il personale FFS
Vestiario professionale
Ristorazione del personale
Posteggi per il personale
Canone di locazione per l’appartamento assegnato
Costruzione di alloggi per il personale
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo
protezione della salute e prestazioni sociali. 80
166 Disposizioni transitorie
80
8
G.
167
168
Nuovo orientamento professionale per le
collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto
di lavoro a causa di progetti di riorganizzazione
e di razionalizzazione.
80
Nuovo orientamento professionale
80
Passaggio alle FFS
81
H.
169
170
171
172
173
Cessazione del rapporto di lavoro.
Scioglimento di comune accordo
Cessazione senza disdetta
Disdetta regolare
Richiamo con minaccia di licenziamento
Ricorso contro il richiamo con minaccia
di licenziamento
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Motivi di licenziamento dopo il periodo di prova
Termini di disdetta
Disdetta nulla
Conseguenze della nullità
Proroga del termine di disdetta
Disdetta abusiva o discriminante
Disdetta impugnabile secondo l’articolo 10 LPar
Disdetta senza preavviso
Disdetta senza preavviso ingiustificata
Mancato inizio o abbandono del lavoro ingiustificati
Certificato di lavoro
83
83
84
84
85
85
86
86
86
86
87
I.
185
186
187
Protezione giuridica.
Modifiche del contratto
Procedura
Prescrizione
87
87
87
87
Parte 3 a: Partecipazione aziendale.
88
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
88
88
89
89
89
89
89
Obiettivi
Forme di partecipazione
Contenuti della partecipazione
Commissioni del personale (CoPe)
Collaborazione e finanziamento
Posizione di fiducia delle CoPe
Protezione dei membri delle CoPe
Ulteriore evoluzione professionale
dei membri delleCoPe
Impiego dopo la fine del mandato
Appendici
90
90
90
81
81
81
82
82
83
9
Elenco delle abbreviazioni.
Parte 4 a:
Disposizioni generali finali e transitorie.
198 Natura giuridica delle appendici
199 Disposizioni esecutive
200 Durata del CCL
201 Disdetta del CCL
202 Situazione di vuoto contrattuale
203 Disposizioni transitorie
92
92
92
92
92
93
93
Parte 5 a: Appendici. 97
Appendice 1:
Appendice 2:
Appendice 3:
Appendice
Appendice
Appendice
Appendice
Appendice
Appendice
Appendice
Categorie speciali di personale.
98
Parità tra donna e uomo.
104
Prestazioni in caso di trasferimento
in un altro luogo di lavoro.
108
4: Norme particolari in materia di durata
del lavoro per le collaboratrici e
i collaboratori impiegati a turni.
110
5: Norme particolari in materia di durata
del lavoro per le collaboratrici e i
collaboratori fino al livello di esigenze J
che gestiscono autonomamente il
loro tempo di lavoro.
116
6: Congedo.
120
7: Salario.
126
8: Indennità e rimborso delle spese.
128
9: Partecipazione aziendale.
134
10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144
Indice alfabetico.
10
148
AD
AI
Art.
AVS
BAR
CCL
CCL FFS
CO
CoPe
CP
CP FFS
Cpv.
FFS
IPG
LAFam
LAINF
LAM
LAV
LDL
LFPr
LIPG
LL
Lpar
SA
Suva
UO
VP
Assicurazione contro la disoccupazione
Assicurazione invalidità
Articolo
Assicurazione vecchiaia e superstiti
Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro
Contratto collettivo di lavoro della FFS Cargo SA
Contratto collettivo di lavoro delle FFS
Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911
Commissione del personale
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
Cassa pensioni FFS
Capoverso
Ferrovie federali svizzere
Indennità per perdita di guadagno (IPG-Imat)
Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari
(Legge sugli assegni familiari, LAFam)
Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare
Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati
Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese
di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro)
Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale
(Legge sulla formazione professionale)
Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità
di perdito di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno,LIPG)
Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi
(pari opportunità)
Società anonima
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Unità organizzativa
Valutazione del personale
11
Elenco delle definizioni.
Appendice
Disciplina i particolari del relativo capitolo ed è parte
integrante, a pieno diritto, del CCL
Prefazione
Retribuzione
Azienda
Commissione del
personale (CoPe)
Contratto
di lavoro
Servizio obbliga­
torio svizzero
Servizio obbligatorio svizzero da prestare nell’esercito,
nel servizio civile o nella protezione civile
Contratto che definisce gli accordi conclusi individualmente in
conformità della cifra 20
Spettro salariale
Per ogni livello di esigenze definisce la fascia entro la quale il
salario normalmente evolve
Disciplinano i rapporti di diritto del lavoro intercorrenti tra la
FFS Cargo SA e le sue collaboratrici e i suoi collaboratori
Disposizioni
obbligatorie
Regolano i rapporti fra le parti contraenti
Giorni liberi
Libertà sindacale
Medico
di fiducia
Parti contraenti
Concetto generico per definire il salario, gli assegni,
le indennità e il rimborso delle spese
Rappresentanza del personale eletta dalle collaboratrici e
dai collaboratori
Disposizioni
normative
Durata annua
del lavoro
12
FFS e FFS Cargo SA
Introduzione, dichiarazione d’intenti
Durata del lavoro da compiere nel corso di un anno civile
Sussidiaria
È detta sussidiaria una norma legale applicabile solo qualora il
diritto superiore non contempli nessuna prescrizione
Valutazione del
personale (VP)
Strumento di gestione e di promozione per fare, da un anno
all’altro, il punto della situazione. La valutazione del personale
sta alla base dello sviluppo del personale e di una retribuzione
che considera le prestazioni
Concetto generico per definire i giorni di riposo e di compensazione
Diritto delle collaboratrici, dei collaboratori, dei datori di
lavoro e delle loro organizzazioni di riunirsi per proteggere i
propri intereressi, di costituire associazioni, di aderirvi o
di non parteciparvi
Un medico designato dalla FFS Cargo SA per appurare le
condizioni di salute di una candidata o di un candidato, o lo
stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore
Da una parte la FFS Cargo SA e, dall’altra, il SEV, transfair,
AQTP e VSLF
13
Prefazione.
Con il presente CCL, le parti contraenti intendono dare un contributo affinché la FFS Cargo SA possa operare con successo,
assumendosi le proprie responsabilità dal punto di vista sociale
ed ecologico.
Le parti contraenti riconoscono che questo obiettivo può essere raggiunto solo con un personale che sappia assumersi le
proprie responsabilità, motivato e capace, e con una politica
del personale moderna che sostenga le attitudini e le capacità
dei singoli, prenda sul serio i desideri del personale e sia basata su un giusto apprezzamento del suo lavoro.
Le parti contraenti si dichiarano a favore di un’estesa partecipazione aziendale, come espressione di un autentico partenariato sociale. Questa partecipazione apporta un contributo fattivo alla creazione di condizioni di lavoro attrattive come pure
al miglioramento dell’impegno e del senso di responsabilità di
collaboratrici e collaboratori.
Il presente CCL sottostà al principio della buona fede che impegna le parti contraenti a valutare con comprensione i reciproci interessi. Le parti contraenti riconoscono la loro responsabilità collettiva nel dar forma alle condizioni contrattuali di
lavoro del personale della FFS Cargo SA e nel far valere di comune accordo il presente CCL a tutti i livelli. Esse fanno tutto il
possibile per rafforzare la collaborazione sociale. Le parti contraenti compongono le divergenze d’opinione, se possibile discutendone per raggiungere un’intesa. Esse rispettano il divieto di agire arbitrariamente.
Le parti contraenti operano di comune accordo e promuovono
un clima di rispetto e fiducia personale tra collaboratrici e collaboratori a tutti i livelli. Esse prendono provvedimenti per promuovere pari opportunità per donne e uomini a tutti i livelli e in
tutti gli organi paritetici, per impedire situazioni di mobbing e di
molestie sessuali, per inserire persone disabili, per promuove-
14
re la salute e la prevenzione nell’ambito del management della
salute in azienda e per sostenere l’integrazione di straniere e
stranieri.
Le nuove condizioni economiche generali provocano nel mercato dei trasporti, svizzero ed europeo, una condizione di concorrenza accresciuta. La FFS Cargo SA si propone, come suo
obiettivo più ambizioso, di potenziare costantemente la propria posizione sul mercato, aumentando la produttività e trasformandosi in un’azienda che opera nel campo dei trasporti
in modo competitivo. Le associazioni del personale che hanno
sottoscritto il contratto assicurano alla FFS Cargo SA di assecondare il processo di ristrutturazione in modo costruttivo.
La FFS Cargo SA attua le misure di riorganizzazione e razionalizzazione nel rispetto del contratto sociale. Essa rinuncia, per
tutta la durata del presente contratto, a licenziamenti per motivi aziendali o economici. Quando vengono attuati progetti di
riorganizzazione e di razionalizzazione è possibile il passaggio
alle FFS.
La FFS Cargo SA offre alle collaboratrici e ai collaboratori che
perdono il loro posto a causa di progetti di riorganizzazione o
di razionalizzazione, l’opportunità di prendere, con un’assistenza professionale fornita dalle FFS, l’iniziativa del loro riorientamento professionale. Dimostrandosi leali, flessibili e disponibili alla mobilità, coloro che vengono a trovarsi in questa
situazione si assumono la corresponsabilità del loro riorientamento all’interno o all’esterno dell’azienda. Le FFS li aiutano
nella ricerca di posti ragionevolmente adeguati all’interno o al­
l’esterno dell’azienda.
Qualora settori accessori della FFS Cargo SA fossero resi giuridicamente autonomi mediante scorporo, vi si applicheranno
condizioni d’impiego complessivamente equivalenti a quelle
della FFS Cargo SA.
15
A. Disposizioni generali.
Base giuridica
1
1 Il presente CCL è di diritto privato.
Nei casi non regolati dal presente CCL è applicabile in via sussidiaria il Codice delle obbligazioni (CO).
2 Contenuto e testo
determinante
2
1 Le disposizioni di diritto delle obbligazioni regolano i rapporti
fra le parti contraenti.
c.i quadri di livello medio, per quanto giustificato dall’incidenza
sul risultato finanziario, dalla responsabilità gestionale e
dalla responsabilità specialistica;
d.le persone che devono soddisfare requisiti speciali, segnatamente nel campo dell’informatica e in settori chiave;
e.il personale di vendita responsabile dei grandi clienti
(in modo particolare i Key Account Manager), che lavora
sulla base di un obiettivo d’acquisizione finanziariamente
misurabile;
f. altre persone, in singoli casi motivati.
4
Le disposizioni di natura normativa regolano le relazioni di lavoro tra la FFS Cargo SA e il suo personale. Essendo vincolanti,
non è lecito modificarle a scapito del personale.
2 La libertà sindacale è garantita.
Libertà sindacale
B. Rapporti tra le parti contraenti.
Il presente CCL è redatto in italiano, francese e tedesco. Per
la sua interpretazione è determinante il testo originale tedesco.
3 5
La FFS Cargo SA e le associazioni del personale che hanno
sottoscritto il contratto si scambiano regolarmente informazioni
aventi per oggetto i loro obiettivi e le loro intenzioni. Con questo si vuole promuovere la comprensione reciproca.
1 Campo
d’applicazione
3
1 Il presente CCL vale per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori della FFS Cargo SA occupati sia a tempo pieno sia a
tempo parziale, indipendentemente dal fatto che essi facciano
parte o no di un’associazione del personale che lo ha sottoscritto.
Le deroghe a singole disposizioni del CCL per particolari
gruppi di personale sono regolate dall’appendice 1.
2 Non sono soggetti al presente CCL:
a.le collaboratrici e i collaboratori assunti all’estero,
e che vi lavorano;
b.il personale in formazione secondo la LFPr.
Collaborazione
delle parti
contraenti
La FFS Cargo SA informa tempestivamente il suo personale
circa le innovazioni nell’azienda.
2 Durante un procedimento di conciliazione o arbitrale secondo
le cifre da 10 a 17, le parti contraenti si astengono da tutto ciò
che potrebbe causare un inasprimento del conflitto.
3 Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Parte 1a:
Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
3 L’informazione oggettiva del personale resta garantita.
4 6
Le parti contraenti s’impegnano, per tutta la durata del contratto, a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare a qualsiasi azione che disturbi lo svolgimento del lavoro
come lo sciopero, lo sciopero d’avvertimento, misure simili allo
sciopero, il boicotto e la serrata.
1 Inoltre possono essere esclusi dal presente CCL:
a.i quadri superiori;
b.i quadri di livello alto;
4 16
Pace del lavoro
17
Il contributo alle spese di applicazione è dovuto anche in caso
di congedo non pagato.
2 Il contributo alle spese di applicazione non è dovuto qualora,
durante il termine di disdetta, non sussista il diritto di percepire
ancora il salario (cifra 138, capoverso 2).
3 Rispetto assoluto della pace del lavoro significa che l’obbligo
di mantenere la pace sussiste anche nel caso di controversie
su questioni che non sono regolamentate nel CCL.
3 Il contributo alle spese di applicazione viene detratto direttamente dal salario.
4 Le parti contraenti s’impegnano, in caso di violazione minacciata o avvenuta della pace del lavoro, a tenere colloqui per la
ricomposizione della vertenza. Se non interviene alcuna intesa
dev’essere avviato un procedimento di conciliazione o arbitrale.
4 Trattative salariali
7
1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative per la rimunerazione. Il risultato che ne emerge vigerà dal 1° maggio del­
l’anno successivo.
In tale contesto, esse considerano soprattutto la situazione
economica e finanziaria della FFS Cargo SA, le condizioni presenti sul mercato del lavoro e l’evoluzione del costo della vita.
Il contributo alle spese di applicazione serve a coprire le spese
derivanti dall’applicazione del CCL e dai provvedimenti per farlo
valere, tra l’altro per la formazione e il perfezionamento dei
membri delle commissioni del personale.
5 Il contributo alle spese di applicazione viene messo a disposizione delle associazioni del personale che hanno sottoscritto
il contratto. Esse concordano la chiave di ripartizione.
6 2 In occasione delle trattative salariali annuali, i partner contrattuali mettono a disposizione i mezzi sufficienti per garantire,
prioritariamente, la crescita dell’esperienza e delle prestazioni,
a condizione che i mezzi finanziari siano disponibili.
3 Le associazioni del personale fanno verificare annualmente
da un ente di controllo riconosciuto la contabilità dei contributi
alle spese di applicazione e che il loro impiego sia conforme a
quanto stabilito per contratto; il risultato dev’essere sottoposto alla FFS Cargo SA.
7 9
Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante la validità del CCL, proposte per modificarlo o completarlo, ad esaminarle in buona fede, e a cercare insieme soluzioni.
1 Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi entro il 5
dicembre dell’anno in corso, ciascuna di esse può adire entro
10 giorni il tribunale arbitrale.
4 Contributo alle
spese di
applicazione
18
8
1 Le collaboratrici e i collaboratori che non appartengono a nessuna delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto o la
cui quota di membro non viene detratta direttamente dal salario, versano un contributo mensile alle spese di applicazione di
CHF 10.–. Chi è occupato a tempo parziale, lavorando meno
del 50 %, paga mensilmente CHF 5.–.
Trattative durante
il periodo di validità
del CCL
Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Per misure simili allo sciopero s’intendono in particolare la
minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e la resistenza passiva (per es. lo sciopero dello zelo).
2 Se non si giunge a un accordo, continua a valere il presente
CCL.
2 È escluso il ricorso al tribunale arbitrale o alla commissione di
conciliazione.
3 19
13
La commissione di conciliazione e il tribunale arbitrale si compongono come segue:
– quattro rappresentanti della FFS Cargo SA;
– complessivamente quattro rappresentanti delle associa­
zioni del personale che hanno sottoscritto il contratto;
– una o un presidente.
1 Tribunale arbitrale
10
1 All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:
a.disaccordo delle parti contraenti sull’applicazione o
l’interpretazione del CCL;
b.mancato accordo fra le parti contraenti relativo ai negoziati
annui concernenti il salario (cifra 7).
Il tribunale arbitrale esegue tentativi di ricomposizione tra le
parti, alle quali sottopone proposte di soluzione.
2 Se i tentativi di ricomposizione falliscono, il tribunale arbitrale
delibera in modo inappellabile.
3 Sanzioni
11
1 Se il tribunale arbitrale stabilisce che sono state violate norme
del contratto collettivo, esso deve ingiungere alla parte che ha
commesso la violazione di adempiere immediatamente ai propri impegni.
Il tribunale arbitrale è autorizzato allo stesso tempo, in particolare:
a.a pronunciare una diffida;
b.a infliggere una pena convenzionale fino a CHF 50 000.–.
2 La/il presidente è nominata/o collegialmente dai rappresentanti della FFS Cargo SA e delle associazioni del personale che
hanno sottoscritto il contratto, e deve possedere una formazione giuridica completa.
2 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la
decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del
Cantone di Basilea Città, su proposta delle parti contraenti.
3 14
La FFS Cargo SA provvede ai compiti di segreteria della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale.
Segretariato
15
Il procedimento viene promosso al segretariato della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale da un’istanza
scritta formulata da una o più parti contraenti.
Istruzione del
procedimento
1 La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte devono contenere in particolare:
– l’esatta indicazione delle parti;
– le richieste della/e parte/i;
– la motivazione delle richieste;
– i mezzi di prova;
– la rappresentanza delle parti.
2 Una pena convenzionale passata in giudicato dev’essere rimessa entro 30 giorni alla parte o alle parti che hanno vinto la
causa.
3 Commissione di
conciliazione
12
1 In caso di mancato accordo su un nuovo CCL è istituita una
commissione di conciliazione paritetica.
Composizione
Se il procedimento non viene intentato da tutte le associazioni firmatarie del CCL, le altre possono associarsi entro 14 giorni
al procedimento facendosi citare come terzi interessati. Quelle
citate come terzi interessati diventano parte.
Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
C. Procedimento di conciliazione e procedimento arbitrale.
3 La commissione di conciliazione sottopone alle parti contraenti proposte di soluzione.
2 20
21
16
1 Il procedimento successivo si tiene verbalmente e dev’essere
concluso entro tre mesi dalla notifica della composizione della
commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.
Se il tribunale arbitrale viene chiamato in causa in seguito al
fallimento delle trattative salariali, il procedimento deve concludersi al più tardi il 15 aprile.
2 Una sentenza arbitrale è inappellabile e ha valore per tutte le
parti contraenti, con riserva di ricorso e revisione al Tribunale
d’appello del Cantone di Basilea Città.
3 Sede della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale è Basilea.
4 Per il resto trovano applicazione le norme del codice di procedura civile svizzero.
5 Spese
22
17
Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese procedurali.
Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni.
Altre norme
procedurali
23
Parte 2a:
Disposizioni normative.
A. Norme contrattuali di lavoro.
Natura giuridica del
rapporto di lavoro
18
Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato.
Al momento della loro assunzione, le collaboratrici e i collaboratori soggetti al presente CCL ricevono il CCL, il contratto di
lavoro e il regolamento di previdenza della Cassa pensioni FFS
(CP FFS).
2 Le modifiche e i complementi apportati al CCL e alle sue appendici sono consegnati in forma scritta a tutte le collaboratrici
e a tutti i collaboratori.
Inizio e durata del
rapporto di lavoro
19
1 Il rapporto di lavoro con la FFS Cargo SA viene stabilito stipulando un contratto di lavoro scritto.
Un’eventuale limitazione della durata del rapporto di lavoro è
possibile fino a un massimo di tre anni. Nell’ambito di progetti
questo termine può essere esteso fino a cinque anni. Nel caso
in cui una collaboratrice o un collaboratore fosse selezionata/o
per un posto il cui scopo è la promozione e il supporto mirati
di una formazione continua parallela all’attività professionale
con diploma riconosciuto (ad es. lo studio, parallelo all’attività
lavorativa, presso una scuola universitaria professionale), l’assunzione può essere limitata alla durata della formazione alla
quale si aggiungono sei mesi al massimo per il riorientamento
professionale, tuttavia fino a un massimo di cinque anni. Allo
scadere dei tre o dei cinque anni, a seconda del caso, il rapporto di lavoro è considerato a tempo indeterminato.
2 Contratto di lavoro
24
20
1 Il contratto di lavoro regola:
– la funzione;
– il periodo di prova;
– un’eventuale limitazione nel tempo (scadenza);
– il luogo di lavoro;
– l’inizio del rapporto di lavoro;
– il grado d’occupazione;
– il salario;
– l’obbligo di pagare il contributo alle spese di applicazione
secondo la cifra 8;
– per le collaboratrici e i collaboratori non organizzate/i,
l’adesione al CCL (dichiarazione di adesione) e
– accordi particolari.
21
La FFS Cargo SA mette a concorso, all’interno dell’azienda, i
posti vacanti.
1 Posti vacanti
L’unità organizzativa (UO) competente per il bando di concorso
decide in merito al genere e all’ampiezza della messa a concorso, come pure della sua rinuncia, nei casi motivati.
2 22
I primi tre mesi del rapporto di lavoro in seno all’azienda sono
considerati periodo di prova.
1 Periodo di prova
In via eccezionale si può rinunciare al periodo di prova.
2 23
Come luogo di lavoro vale quello stabilito nel contratto di lavoro.
24
Per motivi d’organizzazione aziendale, la collaboratrice o il collaboratore può essere trasferita/o in un altro posto.
1 Parte 2a: Disposizioni normative.
3 Luogo di lavoro
Trasferimento
L’avviso va dato tempestivamente, con almeno tre mesi di
anticipo.
2 Le prestazioni accordate in caso di trasferimento sono disciplinate nell’appendice 3.
3 25
Residenza
25
1 Le collaboratrici e i collaboratori possono scegliere liberamente dove risiedere; è riservato il capoverso 2.
La FFS Cargo SA attua particolari misure di prevenzione contro le molestie sessuali sul posto di lavoro.
4 I particolari sono regolati nell’appendice 2.
5 Se l’assolvimento del loro compito lo richiede, essi possono
essere obbligati ad abitare in un determinato luogo o a occupare un determinato alloggio. In questo caso, il fatto di stabilirsi in un determinato luogo può essere legato a condizioni.
2 26
1 La FFS Cargo SA prende misure di protezione della personalità del suo personale, in particolare quelle di prevenzione del
mobbing.
29
Alla collaboratrice o al collaboratore incombe l’obbligo d’informare la FFS Cargo SA riguardo all’assunzione di una carica
pubblica.
1 Essa provvede affinché il personale non subisca discriminazioni, in particolare a causa della cultura, della lingua, della fede
religiosa o del modo di vivere.
2 È considerata carica pubblica quella di membro di un organo
legislativo, esecutivo o giudiziario. La funzione di membro di
un’autorità tutoria, l’esercizio di una carica come tutore, curatore o assistente, e la partecipazione a un organo ecclesiastico
riconosciuto dallo Stato sono equiparate a una carica pubblica.
2 La protezione dei dati personali è garantita.
3 Le parti contraenti disciplinano i dettagli in un accordo particolare.
4 Parità tra donna
e uomo
27
1 La FFS Cargo SA s’impegna energicamente a raggiungere una
reale parità tra donna e uomo, in particolare al momento del­
l’assunzione, della classificazione dei posti, della definizione
delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo del
personale e della promozione.
Lingue nazionali
Cariche pubbliche
Parte 2a: Disposizioni normative.
Protezione
della personalità
e dei dati
28
La FFS Cargo SA promuove una presenza adeguata delle lingue nazionali, la comprensione reciproca delle comunità linguistiche e il plurilinguismo sul posto di lavoro. Essa mette a
frutto le caratteristiche multiculturali delle sue collaboratrici e
dei suoi collaboratori.
L’esercizio di un carica pubblica è inammissibile, qualora
a.obblighi inerenti al contratto di lavoro vengano trasgrediti;
b.lo svolgimento regolare del servizio non sia più garantito;
c.sussista un conflitto d’interessi con gli obiettivi aziendali
della FFS Cargo SA.
3 Le cariche pubbliche simili a un’attività lucrativa e il lavoro
svolto in commissioni extraparlamentari sono considerati occupazioni accessorie ai sensi della cifra 30.
4 Essa provvede affinché donne e uomini siano rappresentati in
modo adeguato dove viene attuata la partecipazione, la collaborazione in organi decisionali e in gruppi di lavoro nei diversi
settori professionali e ai vari livelli gerarchici.
2 Devono essere tenute in particolare considerazione le necessità delle collaboratrici e dei collaboratori con obblighi familiari
e di assistenza.
3 26
Le persone costrette ad assentarsi dal lavoro per esercitare
una carica pubblica devono chiedere in anticipo un congedo
pagato o non pagato. A quelle occupate a tempo pieno vengono pagati al massimo 15 giorni lavorativi, mentre per chi la5 27
Occupazioni
accessorie
30
1 Le occupazioni accessorie a carattere lucrativo sono soggette
ad autorizzazione.
L’autorizzazione viene concessa se
a.l’esercizio di un’occupazione accessoria non lede gli
interessi della FFS Cargo SA;
b.il servizio ordinato è garantito;
c.il lavoro svolto per la FFS Cargo SA non ne soffre;
d.non si oltrepassa complessivamente la durata massima del
lavoro conforme alla LL/LDL.
2 La concessione dell’autorizzazione può essere legata a certe
condizioni.
Per beni immateriali s’intendono, indipendentemente dalla
possibilità di tutelarle, soprattutto le invenzioni, comprese quelle
occasionali, design, design occasionali, opere soggette ai diritti
d’autore, software e know-how.
2 La FFS Cargo SA ha in particolare il diritto esclusivo nonché
illimitato (sotto l’aspetto dello spazio, del tempo e materiale) di
pubblicare, copiare, sfruttare, modificare, affittare e alienare, nel
periodo di durata del rapporto di lavoro o dopo, i beni immateriali o loro parti.
3 33
La persona che ha fatto un’invenzione occasionale o ha concepito un design occasionale ne avverte immediatamente in
forma scritta la FFS Cargo SA.
1 Invenzioni e design
occasionali
3 Le occupazioni senza carattere lucrativo non sono soggette
ad autorizzazione. Tuttavia vige, per analogia, il capoverso 2.
4 Sono considerati design e invenzioni occasionali quelli che la
persona concepisce esercitando l’attività che le è propria alla
FFS Cargo SA, senza però averne l’obbligo contrattuale.
2 Entro sei mesi, la FFS Cargo SA comunicherà alla collaboratrice o al collaboratore se intende acquisire l’invenzione occasionale o appropriarsi del design occasionale, oppure lasciare
che la collaboratrice o il collaboratore ne disponga a piacimento.
3 Attività a favore
di terzi
31
1 La persona interessata deve consegnare alla FFS Cargo SA,
interamente o in parte, i redditi provenienti da attività svolte a
favore di terzi.
Parte 2a: Disposizioni normative.
vora a tempo parziale questo diritto si riduce in funzione del
grado d’occupazione.
La FFS Cargo SA corrisponderà una particolare indennità alla
collaboratrice o al collaboratore che ha fatto l’invenzione occasionale o ha creato il design occasionale, qualora non le/gli
venga concesso di disporne liberamente.
4 Sono considerate attività a favore di terzi quelle che il personale esercita in consigli di amministrazione o in altri organi direttivi di persone giuridiche, rappresentando la FFS Cargo SA.
2 L’importo da versare viene stabilito tenendo conto del tempo
impiegato e della responsabilità connessa con il mandato.
3 Beni immateriali
28
32
1 La persona interessata cede alla FFS Cargo SA tutti i diritti,
totali o parziali, risultanti da beni immateriali acquisiti, da sola
o con altri, adempiendo gli obblighi contrattuali o svolgendo
l’attività conferitale dalla FFS Cargo SA.
L’indennità versata è conforme al complesso di circostanze.
5 34
Le facilitazioni di viaggio per il personale sono disciplinate separatamente.
Facilitazioni
di viaggio
29
39
Su cose di cui è venuto a conoscenza svolgendo la sua attività professionale, il personale può deporre in giudizio solo se
ne ha ricevuto l’autorizzazione dalla FFS Cargo SA.
1 Obbligo di diligenza
e di lealtà
35
1 Il personale deve tutelare gli interessi e la reputazione della
FFS Cargo SA, effettuare a regola d’arte e in modo qualitativamente inappuntabile il lavoro che gli viene affidato, e trattare
con cura gli strumenti di lavoro che gli sono messi a disposizione.
La collaboratrice o il collaboratore deve prestare la dovuta
attenzione alla sicurezza del lavoro e dell’esercizio.
2 Segreto
professionale
e d’affari
Obbligo di
discrezione
36
Il personale è tenuto a mantenere il segreto professionale e
d’affari.
37
1 Il personale s’impegna a non divulgare quanto viene a sapere
in virtù della sua posizione professionale o nello svolgimento del
suo lavoro.
L’obbligo di discrezione sussiste anche nei confronti dei media nonché delle collaboratrici e dei collaboratori della FFS
Cargo SA, a parte quelle/i che devono essere informate/i per
motivi professionali.
2 Deposizioni
in tribunale
L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro.
2 40
Non è permesso al personale di chiedere, accettare o farsi
promettere, né per sé, né per altri, regali o altri profitti se questo
avviene in relazione con la sua attività professionale.
1 Divieto di
accettare regali
Per principio sono considerati regali tutte le donazioni che
procurano direttamente o indirettamente un utile patrimoniale,
in particolare anche i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi, l’invito a un viaggio o a pranzo.
2 Per altri profitti s’intendono ulteriori prestazioni destinate o atte
a procurare a chi ne beneficia un vantaggio particolare di cui
altrimenti non godrebbe.
3 Il personale deve rimettere alla FFS Cargo SA i regali o gli altri
profitti che ha accettato illecitamente.
4 Parte 2a: Disposizioni normative.
B. Contegno e responsabilità.
La FFS Cargo SA restituisce i regali e gli altri profitti a chi li ha
dati.
5 Non è toccato dall’obbligo di discrezione il diritto dei membri
dei sindacati di essere informati su temi che riguardano specificamente le loro organizzazioni nel quadro di una rappresentanza coscienziosa degli interessi.
41
Le donazioni di poca importanza non sono considerate né
regali, né altri profitti.
38
L’obbligo di mantenere il segreto e quello di discrezione sussistono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Sono donazioni di poca importanza le mance usuali e le attenzioni di un importo o valore sino a CHF 100.– per collaboratrice o collaboratore.
3 Persistenza
30
1 Donazioni di
poca importanza
2 31
Nel corso di un anno civile, ogni collaboratrice o collaboratore
può accettare al massimo due volte modeste attenzioni esternate dalla stessa persona o ditta.
3 Per motivi particolari, la FFS Cargo SA può vietare l’accettazione di piccoli regali destinati a determinati gruppi di persone.
4 45
In caso di mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di
lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente, i motivi vanno chiariti in un colloquio con la collaboratrice
o il collaboratore interessata/o.
1 Provvedimenti in
caso di prestazioni
insufficienti o
comportamento
insoddisfacente
Il colloquio con la collaboratrice o il collaboratore può essere
concluso con un accordo scritto in cui sono definiti i provvedimenti e gli obiettivi e previste le conseguenze nel caso in cui
questi non vengano raggiunti. Qualora non si dovesse arrivare
a un accordo, occorre emanare un’istruzione scritta. La collaboratrice o il collaboratore può essere richiamata/o inoltre per
iscritto ai suoi doveri.
Responsabilità
per danni
42
1 La responsabilità del personale per i danni che ha causato
alla FFS Cargo SA o a un terzo è determinata dal CO.
La collaboratrice o il collaboratore risponde dei danni che ha
causato
a.direttamente alla FFS Cargo SA per mancanza intenzionale
o dovuta a grave negligenza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro o
b.a un terzo, intenzionalmente o per grave negligenza,
svolgendo la sua attività alla FFS Cargo SA e che essa
deve risarcire.
2 Partecipazione
alle spese
43
1 La collaboratrice o il collaboratore che ha causato intenzionalmente un danno alla FFS Cargo SA deve per principio risarcirlo completamente.
Rivalendosi sulla collaboratrice o sul collaboratore, la FFS
Cargo SA deve tenere conto anche delle condizioni finanziarie
dell’interessata/o. Riguardo all’entità della partecipazione, vale
l’articolo 321e CO.
Parte 2a: Disposizioni normative.
2 Se un miglioramento delle prestazioni o un cambiamento del
comportamento non è possibile nell’attuale posto di lavoro, va
esaminata la possibilità di un trasferimento.
3 Se la collaboratrice o il collaboratore viene trasferita/o vanno
concordati con lei/lui gli obiettivi per la sua nuova attività. Il salario viene adattato di conseguenza.
4 Se il trasferimento non è una misura sensata, può essere
emesso un richiamo con minaccia di licenziamento secondo la
cifra 172.
5 2 In caso di colpa grave, la partecipazione ai costi non potrà
mai superare 1⁄24 del salario annuo.
3 Responsabilità
penale
32
44
Riguardo alla responsabilità penale del personale è applicabile
il CP.
Se all’origine di carenze nelle prestazioni o nel comportamento ci sono motivi di ordine medico, si deve esaminare la possibilità della reintegrazione secondo la cifra 152.
6 46
Ogni superiore può ordinare subito verbalmente, a chi mette
in serio pericolo il regolare svolgimento dell’esercizio, sé stesso o altre persone, di lasciare il posto di lavoro.
1 Allontanamento dal
posto di lavoro
33
Sospensione ed
esonero cautelativo
dal lavoro
47
1 La FFS Cargo SA può disporre la sospensione cautelativa dal
lavoro, qualora la collaboratrice o il collaboratore coinvolta/o
a.metta in pericolo il normale svolgimento dell’esercizio;
b.metta in pericolo la propria persona o l’incolumità di altre;
c.venga arrestata/o.
Se la collaboratrice o il collaboratore si presenta al lavoro
troppo tardi, o non vi si reca affatto, senza peraltro addurre nessuna giustificazione a tale riguardo, la FFS Cargo SA ridurrà in
modo opportuno il tempo di lavoro, non ordinando però la sospensione cautelativa.
C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo.
48
Tutte le collaboratrici e i collaboratori della FFS Cargo SA sono
sottoposti alla LDL.
I. Basi per la durata del lavoro.
49
Per il personale occupato a tempo pieno la durata giornaliera
del lavoro prestabilita è di 492 minuti.
1 2 La sospensione cautelativa dal lavoro può comportare la riduzione o la privazione del salario e di altre prestazioni.
Campo
d’applicazione
Durata giornaliera
del lavoro
prestabilita
Per il personale occupato a tempo parziale, la durata giornaliera del lavoro si riduce in funzione del grado d’occupazione.
2 La durata giornaliera del lavoro prestabilita va rispettata nella
media annua.
3 3 La sospensione cautelativa dal lavoro dura al massimo dieci
giorni o al massimo per i dieci giorni successivi alla scarcerazione.
4 Se, per motivi contingenti, la durata della sospensione dal
lavoro è troppo breve, a partire dall’undicesimo giorno essa
dev’essere tramutata in esonero. La collaboratrice o il collaboratore riceve il salario intero. L’esonero dev’essere limitato nel
tempo.
50
I giorni di lavoro annui prestabiliti sono calcolati come segue:
– numero di giorni presenti nel calendario;
– meno 52/53 giorni di compensazione (numero effettivo di
sabati nel calendario);
– meno 63 giorni di riposo.
Giorni di lavoro
prestabiliti nell’arco
di un anno
Parte 2a: Disposizioni normative.
Il servizio cui compete secondo la cifra 47 la sospensione
cautelativa dal lavoro decide immediatamente se annullare l’allontanamento dal posto di lavoro o se trasformarlo in una sospensione cautelativa dal lavoro.
2 5 Se i provvedimenti si rivelano ingiustificati, la persona in questione riacquista i diritti che le sono stati tolti; inoltre le dovranno essere corrisposte le prestazioni che le sono state negate.
6 Il rapporto d’assicurazione con la CP FFS continua in ogni
caso.
7 34
51
La durata annua del lavoro prestabilita risulta dalla moltiplicazione dei giorni di lavoro annui previsti per la durata giornaliera
del lavoro prestabilita.
1 Durata annua del
lavoro prestabilita
Per il personale occupato a tempo pieno essa è di:
a.2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli
di 366 giorni con 53 sabati;
b.2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati;
c.2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.
2 35
Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribuzione del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è
un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo.
2 La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante l’attribuzione di 63 giorni di riposo e di 52/53 giorni di
compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni ininterrotti.
3 Assegnazione
del lavoro
53
1 La FFS Cargo SA garantisce che la collaboratrice o il collaboratore possa raggiungere la durata annua del lavoro prestabilita.
Affinché la durata annua del lavoro prestabilita possa essere
rispettata la FFS Cargo SA, d’accordo con il personale, o nel­
l’ambito della partecipazione aziendale, può attribuire anche
altri lavori ragionevolmente accettabili.
2 Durata minima
del lavoro per ogni
turno
54
1 I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno
solo nel quadro delle BAR o in singoli casi, qualora le persone
interessate siano d’accordo.
Possono essere concordate deroghe anche nell’ambito della
partecipazione aziendale, se le BAR non contemplano nessuna
norma a questo proposito, o se non esistono BAR.
Sono inoltre considerati tempo di lavoro:
a.le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il
tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro
all’altro, all’interno di un turno di lavoro;
b.le pause fatte dal personale sottoposto alla LDL;
c.i seguenti supplementi per lavoro notturno:
– 10 % per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24
(supplemento per lavoro notturno 2);
– 30 % per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per
quello fatto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice
o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4
(supplemento per lavoro notturno 1);
– 40 % anziché 30 % a partire dall’anno civile nel quale la
collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni
(supplemento per lavoro notturno 3).
I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base
della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati
nel calcolo del turno di lavoro;
d. altri supplementi di tempo e importi forfetari; essi sono
regolamentati nel quadro delle BAR;
e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio
delle ore di viaggio si considera il luogo di lavoro o quello
in cui si abita, e si tiene conto di quello più vicino al posto
dove il colloquio ha luogo.
2 Parte 2a: Disposizioni normative.
Settimana di
cinque giorni
52
1 Vige la settimana d’esercizio o di cinque giorni ininterrotti.
Il supplemento di tempo per il servizio notturno 3 è concesso
sotto forma di giorni di compensazione supplementari.
3 2 II. Computo quale tempo di lavoro.
Tempo di lavoro
36
55
1 È considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda.
56
Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel
momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a
partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i col­
laboratori non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore
prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono
regolamentati tra le parti contraenti.
Computo del
tempo di lavoro in
caso di cambia­
menti apportati
all’ultimo momento
37
Assenze di
natura privata
57
In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio
svizzero, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze pagate che durano un giorno intero, in conformità del­
l’appendice 6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro
prestabilita.
III.Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata
del lavoro (BAR).
58
1 Le assenze di natura privata (ad esempio per recarsi dal medico) devono avvenire durante il tempo libero.
La FFS Cargo SA può pattuire che altre particolarità vengano
disciplinate nell’ambito della partecipazione aziendale.
61
Con le associazioni del personale che hanno sottoscritto il
contratto, la FFS Cargo SA può concordare BAR per le sue UO.
1 Competenze
2 Le disposizioni di una BAR si applicano in linea di principio
solo per impieghi nelle attività previste nella BAR.
3 Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso
un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta
all’UO che ne ha la competenza, dopo averne discusso con il
servizio del personale interessato.
2 Occasioni di
formazione
proposte all’interno
59
1 Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano
un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado
d’occupazione, 492 minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non
è accordato nessun supplemento di tempo.
Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro
o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella
in cui si svolge la formazione.
62
La durata e la risolubilità delle BAR sono conformi al presente
CCL.
1 Decorrenza e
possibilità di
disdire le BAR
Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante il periodo di validità delle BAR, proposte volte a modificarle o completarle, ad esaminarle in buona fede e a cercare
soluzioni in perfetta buona fede. Se non si raggiunge nessun
accordo, le BAR convenute restano immutate.
2 2 Schede di congedo e
incontri promossi
dal sindacato, mirati
alla formazione
38
60
Nel caso di assenze che durano un giorno intero, conformi al­
l’appendice 6, per attività che comportano la consegna di schede di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal
sindacato, sono computati 492 minuti, senza tener conto del
grado d’occupazione.
63
Nell’ambito delle BAR possono essere concordati altri modelli
di durata del lavoro. Resta riservata la cifra 11 dell’appendice 5.
1 Parte 2a: Disposizioni normative.
Assenze
Modelli di tempo
di lavoro
Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso
equivalenti alle norme del CCL.
2 La FFS Cargo SA sostiene modelli di tempo di lavoro incentrati su una determinata località e finalizzati a una ben precisa
categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei
team e del personale, le esigenze della clientela e rispettare, per
quanto concerne l’impiego del personale, i criteri dettati dagli
3 39
67
Se non è possibile compensare gli averi in tempo in virtù della
cifra 66 entro la data di partenza, se ne corrisponderà il valore
in denaro al 100 %.
Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte
le forme.
4 Luogo di lavoro
64
Nel quadro delle BAR è lecito concordare norme concernenti il
luogo di lavoro che deroghino al disposto della cifra 23.
IV. Conto personale del tempo e fasce per la durata
annua del lavoro.
Conto del tempo
65
1 Per il rilievo del tempo viene tenuto, per ciascuna collaboratrice e per ogni collaboratore, un conto personale. Resta riservata la cifra 80, capoverso 2.
Il conto del tempo è controllato mensilmente da chi è addetto
alla distribuzione del lavoro, comunicato e, se necessario, sistemato.
2 68
Il periodo di conteggio corrisponde, per norma, all’anno civile.
1 Averi in tempo di cui
si dispone alla
fine del rapporto di
lavoro
Periodo di
conteggio
Nel quadro della partecipazione aziendale possono essere
concordate deroghe.
2 69
Quale valore limite alla fine del periodo di conteggio vige un
saldo positivo, cioè un’eccedenza di 75 ore o, rispettivamente,
un saldo negativo di 30 ore.
1 I valori limite entro i quali i saldi del tempo devono oscillare in
permanenza durante il periodo di conteggio sono stabiliti, per
il personale che non può gestire autonomamente il tempo di
lavoro, nel quadro delle BAR. Per le collaboratrici e i collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente
il loro tempo di lavoro, questo valore limite è regolato nell’appendice 5.
2 Valori limite
Parte 2a: Disposizioni normative.
imperativi economici. In questo ambito va accordata al personale la massima libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di
lavoro.
I saldi dei tempi vengono riportati all’anno successivo.
3 È lecito oltrepassare i valori limite secondo i capoversi 1 e 2
solo con il consenso del superiore. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente stabilite misure atte a
riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro
un determinato lasso di tempo.
3 Averi in tempo
66
1 Gli averi in tempo nascono dal fatto che la durata del lavoro
giornaliero prestabilita viene oltrepassata.
Questi averi in tempo possono essere compensati, previa intesa fra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore, sotto
forma di minuti o di ore, oppure di giorni interi.
2 40
41
Definizione
70
1 Se il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato viene superato per più di 30 minuti a causa di esigenze
aziendali, i primi 30 minuti saranno considerati tempo di lavoro
mentre quelli in eccedenza verranno considerati tempo supplementare.
73
Se l’avere in tempo supplementare non può essere compensato entro la data alla quale si lascia l’azienda né con tempo
libero, né secondo la cifra 72, ciò di cui ancora si ha diritto
verrà indennizzato in denaro, in virtù della cifra 74.
2 74
L’indennità corrisposta per il lavoro supplementare consta del
salario orario al quale viene aggiunto un supplemento del 25 %,
calcolata sulla base di 250 giorni di lavoro della durata di 492
minuti.
71
1 Gli averi in ore supplementari vanno compensati con tempo
libero della stessa durata entro il periodo di conteggio, per norma nell’arco di un anno civile.
Sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento
del pagamento.
1 Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni
mese.
Compensazione
del lavoro
supplementare
Compensazione
del tempo supple­
mentare alla fine
del rapporto di
lavoro
Indennità per
il lavoro
supplementare
2 L’indennità da versare per ogni ora è calcolata secondo la
formula seguente: guadagno annuo determinante moltiplicato
per 1,25 e diviso per 2050.
3 Se la compensazione non avviene entro questi termini, l’avere in ore supplementari può essere compensato in denaro, di
comune accordo e in conformità della cifra 74.
2 Compensazione
di un saldo
negativo con ore
supplementari
72
1 Se il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio o al
termine del rapporto di lavoro evidenzia un saldo negativo, e
se la collaboratrice o il collaboratore ha ancora ore supplementari, il conto del tempo sarà azzerato grazie alle ore supplementari.
VI. Giorni liberi.
Se alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo presenta eccezionalmente un saldo negativo maggiore di 30 ore,
per arrivare ai 115 o, a seconda dei casi, ai 116 giorni liberi sarà
possibile computare anche quelli di cui si è già usufruito grazie
al lavoro supplementare svolto.
Il numero di giorni di compensazione per anno civile dipende
dal numero effettivo di sabati nel calendario.
2 75
In aggiunta alle vacanze, la collaboratrice o il collaboratore ha
diritto ad almeno 63 giorni di riposo e ad almeno 52 giorni di
compensazione l’anno.
1 Parte 2a: Disposizioni normative.
V. Lavoro supplementare.
Diritto
2 Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di
riposo e due di compensazione.
3 I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti
in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere
assegnati singolarmente. I giorni di compensazione vengono
4 42
43
Riporto
76
1 I giorni di compensazione non concessi nell’anno in questione
vengono riportati all’anno seguente.
I giorni di compensazione accordati in soprannumero non
sono calcolati nel diritto per l’anno successivo, a meno che il
desiderio espressamente palesato dalla collaboratrice o dal collaboratore di poterne beneficiare in anticipo non sia stato eccezionalmente soddisfatto.
2 Il diritto minimo di giorni di compensazione deve orientarsi
alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Di
principio, nella distribuzione dev’essere assegnato un numero
di giorni di compensazione pari a quello che ci si deve attendere dalla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe
fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili nell’ambito della codecisione.
3 Diritto al momento
d’iniziare il lavoro o
di lasciarlo
44
77
1 Il diritto in giorni di riposo e di compensazione, qualora si assuma il lavoro o lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante al
personale il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato
come segue, considerando la durata del lavoro:
– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno il diritto ai
giorni di riposo. Si arrotonda alla prossima unità superiore.
– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in
giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno
il diritto ai giorni di compensazione. Il calcolo è arrotondato
all’unità; le frazioni inferiori a 0,5 sono tralasciate, quelle
di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).
Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione, non vi sarà nessun compenso a suo carico, fatta
riserva del capoverso 3.
2 Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per
propria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati
in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora
da godere.
3 78
In caso di assenze per giorni interi dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di
perfezionamento professionale pagato in parte o totalmente, o
qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni di riposo e di compensazione per la settimana d’esercizio di
cinque giorni viene ridotto. Per la riduzione si tiene inoltre conto
delle assenze in giorni interi per svolgere il servizio obbligatorio
svizzero, purché siano più di sei giorni consecutivi.
1 I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per
malattia o infortunio non vengono considerati.
2 Riduzione
Parte 2a: Disposizioni normative.
attribuiti insieme a giorni di riposo. Previa intesa (su richiesta
della persona interessata o della FFS Cargo SA), è possibile
prendere un unico giorno di compensazione.
Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio, sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano nessuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano complessivamente per più di cinque giorni nell’arco
di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione viene decurtato a partire dal primo giorno d’assenza.
3 In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni mediche, i giorni di riposo e di compensazione non saranno ridotti. Quelli concessi sono considerati giorni interi.
4 45
Collaboratrici e
collaboratori che
svolgono turni
Collaboratrici e
collaboratori
che gestiscono
autonomamente
il loro tempo di
lavoro
Per norma si deve usufruire delle vacanze durante l’anno civile per il quale se ne ha diritto.
3 VII. Altre regolamentazioni particolari della durata
del lavoro.
In caso di assenze che durano un anno intero non c’è nessun
nuovo diritto alle vacanze.
79
L’appendice 4 disciplina inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori che effettuano turni.
82
Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare
delle stesse vacanze accordate alle persone che lavorano a
tempo pieno.
80
1 L’appendice 5 regola inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.
La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il
grado d’occupazione sussiste anche durante le vacanze.
Le parti contraenti regolamentano poi, con uno speciale accordo, il tempo di lavoro effettuato dalle collaboratrici e dai collaboratori a partire dal livello di esigenze K.
2 VIII. Vacanze.
Diritto
b.cinque settimane e un giorno a partire dall’anno civile
durante il quale si compiono 21 anni;
c.sei settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante
il quale si compiono 50 anni;
d.sette settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante
il quale si compiono 60 anni.
81
1 Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi
e due giorni liberi.
4 1 2 Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo
molto irregolare (grado d’occupazione oscillante, occupazione
intercalata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle
vacanze, un’indennità di vacanze.
3 83
Alla collaboratrice o al collaboratore che per ragioni mediche
non possa essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto
il giorno non bisognerà se possibile assegnare le vacanze durante questo lasso di tempo.
84
Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo
si abbandoni nel corso dell’anno civile, va computato come
segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di
vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del
rapporto di lavoro e diviso per 365 o 366, se l’anno è bisestile.
1 Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze:
a.sei settimane e un giorno sino all’anno civile, compreso,
nel quale si compiono 20 anni;
2 46
Persone occupate
a tempo parziale
Parte 2a: Disposizioni normative.
La riduzione è calcolata come segue:
– 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell’assenza e
divisi per 365 o 366, abbandonando le frazioni di giorno;
– 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata
dell’assenza e divisi per 365 o 366. Si arrotonda all’unità;
le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, quelle di 0,5 o
più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento
commerciale).
5 Attribuzione
Diritto al momento
d’iniziare il lavoro o
di lasciarlo
47
Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono
arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).
2 Qualora non si possa godere completamente delle vacanze
entro la data della partenza, quelle di cui non si è potuto usufruire saranno compensate in denaro, in ragione del 100 %.
Le vacanze sono ridotte nel modo seguente: quantità dei
giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell’assenza calcolata in giorni civili e divisa per 365 o 366, se l’anno è bisestile.
Le frazioni di giorni sono trascurate.
5 3 I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano essere stati fatti in più vanno conteggiati con giorni liberi
di cui non si è ancora beneficiato, o mediante il salario, solo
qualora la collaboratrice o il collaboratore abbandoni l’azienda
per propria colpa. Lo scioglimento volontario del rapporto di
lavoro non è considerato colpa personale.
86
Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il
lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo purché ne faccia tempestiva richiesta.
1 Concessione
di congedi
5 Riduzione
85
1 In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto.
In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati.
2 Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a
30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità del capoverso 5.
3 Il congedo può essere pagato, parzialmente pagato, o non
pagato.
2 L’appendice 6 disciplina i particolari.
3 X. Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo
di lavoro, vacanze e congedo.
87
La compensazione del saldo del tempo che figura nel conto
del supplemento per servizio notturno 2, aggiornato al 31 dicembre 2006, avviene d’intesa con la collaboratrice o il collaboratore. Il saldo del tempo viene concesso in giorni interi.
L’eventuale tempo mancante può essere compensato attingendo al conto della durata annua del lavoro o delle ore supplementari.
Parte 2a: Disposizioni normative.
Il diritto alle vacanze maturato durante un’assenza (come per
malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio obbligatorio
svizzero) non viene compensato in denaro qualora il rapporto
di lavoro si concluda immediatamente dopo l’assenza.
4 IX. Congedo.
Supplemento di
tempo per il
servizio notturno
Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare la riduzione del diritto alle vacanze, solo qualora i
valori fissati ai capoversi 2 e 3 siano stati raggiunti.
4 48
49
I. Salario.
92
Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti individuali del salario.
88
Il salario è conforme alle esigenze della funzione, all’esperienza
di cui si può trarre profitto e alle prestazioni fornite.
L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da
100 a 145 %) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione
che le esigenze per il posto siano soddisfatte.
89
1 Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un
sistema sommario.
Il salario individuale evolve a dipendenza
– del livello di esigenze,
– della sua posizione nel corrispondente spettro,
– del giudizio complessivo della valutazione del personale e
– della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti
per gli aumenti individuali del salario.
1 Principio
Valutazione
della funzione
Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di
valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner
contrattuali.
2 Evoluzione
del salario
2 3 L’appendice 7 disciplina i particolari.
4 Spettri salariali
90
1 Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce
il corrispondente valore di base e quello massimo per i salari.
Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corrispondente. Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 94.
93
Se il giudizio complessivo della valutazione del personale è B
o A, può essere versata una quota di prestazioni unica.
1 Quota di
prestazioni unica
2 L’appendice 7 disciplina i particolari.
3 Convenzione
sul salario
91
1 All’entrata alla FFS Cargo SA, oppure al cambio di funzione o
del livello di esigenze, il salario verrà pattuito nell’ambito del
corrispondente spettro salariale. La formazione e l’esperienza
utile della candidata o del candidato, come pure il confronto
interno ed esterno, ne costituiscono la base.
Le particolarità e il computo dell’esperienza utile sono regolamentati separatamente.
2 50
Hanno diritto a una quota di prestazioni unica le collaboratrici
e i collaboratori la cui valutazione del personale ha effetto sul
salario.
2 Parte 2a: Disposizioni normative.
D. Salario, indennità, assegni e rimborso delle spese.
La quota di prestazioni unica viene versata in funzione del
grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno di
valutazione.
3 94
I salari iniziali al di sotto del valore di base sono ammissibili
a.in caso di assunzione poco dopo la fine di un tirocinio
professionale o di una formazione equivalente;
b.per assunzioni nei livelli di esigenze F o superiori dopo una
seconda formazione secondo l’appendice 1 del CCL;
in questi casi il salario iniziale non può essere inferiore al
valore di base del livello di esigenze E.
1 Salario iniziale
al di sotto del
valore di base
51
Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono ogni volta il 1° maggio e sono concordate con la collaboratrice o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione del salario dev’essere pianificata in modo che il valore di
base venga raggiunto al più tardi alla seconda tornata di valutazione del personale che abbia effetto sul salario. In questo
contesto è necessario regolare anche il diritto ad eventuali aumenti generali del salario durante la fase di ricupero.
Il salario orario include l’indennità pagata per i giorni di riposo
ai quali si ha diritto.
La valutazione del personale ha luogo in base alla consueta
procedura, ma sul piano salariale ha effetti unicamente sulla
quota di prestazioni unica (giudizio B o A).
97
Il salario, l’indennità regionale, la quota di prestazioni unica, gli
importi garantiti assicurati, le indennità e gli assegni dichiarati
assicurabili costituiscono la base per stabilire il salario soggetto
ai contributi della Cassa pensioni FFS.
3 Passaggio a un
livello di esigenze
inferiore
95
1 Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario verrà
pattuito nel quadro del nuovo livello di esigenze.
3 Il salario orario viene corrisposto per le ore di lavoro fatte e
per le assenze pagate in base alle relative disposizioni (congedo,
malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).
4 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
5 Salario soggetto ai
contributi della
Cassa pensioni FFS
(CP FFS)
II. Indennità, assegni e rimborso delle spese.
Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate al­
l’organizzazione aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti e il salario del momento è più elevato del valore massimo del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a
titolo di importo garantito.
2 98
Alle collaboratrici e ai collaboratori spettano le indennità e gli
assegni secondo questo capitolo.
1 Diritto
Restano riservate le disposizioni per i particolari gruppi di personale citati all’appendice 1.
2 In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o
soppresso.
3 Parte 2a: Disposizioni normative.
2 Nei tassi per le rispettive indennità variabili sono compresi
l’indennità di vacanza e gli indennizzi per altre assenze (come
malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero).
3 Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora
compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con
il salario, oltrepassa CHF 100 000.–.
4 Salario mensile
od orario
96
1 Qualora il grado d’occupazione rimanga invariato, alle collaboratrici e ai collaboratori sarà corrisposto un salario mensile.
Se il grado d’occupazione oscilla, e per le occupazioni di breve
durata o soggette a interruzioni, si può concordare un salario
orario.
2 52
99
Per tener conto del mercato regionale del lavoro, la FFS Cargo
SA versa un’indennità regionale nei casi definiti sotto il capoverso 3.
1 L’entità dell’indennità regionale è in funzione del luogo di lavoro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a
meno che determinati luoghi di lavoro non siano classificati in
modo particolare.
Indennità regionale
2 53
Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone
attive a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi:
a.Zona 1: CHF 3000.– l’anno;
b.Zona 2: CHF 4800.– l’anno.
4 Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità
sarà adeguata il primo giorno del mese successivo.
5 Indennità per il
personale
distaccato all’estero
Assegni familiari
100
Il personale distaccato all’estero ha diritto a una congrua compensazione delle spese supplementari cui deve far fronte soggiornando all’estero.
101
1 Gli assegni familiari sono conformi a quanto stabilito nella
Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
Alle FFS, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione si applicano i seguenti importi minimi:
a.per un figlio per il quale si abbia diritto all’assegno CHF
3840.– l’anno;
b.per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni
e per il quale si ha diritto agli assegni, e per i figli inabili ad
esercitare un’attività lucrativa CHF 2460.– l’anno;
c.dal secondo figlio per il quale si ha diritto agli assegni, per i
figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età
CHF 3000.– l’anno.
2 102
Alla collaboratrice o al collaboratore viene assegnato un premio di fedeltà nella misura seguente:
a.dopo che siano trascorsi sette o 15 anni dall’assunzione,
un premio in ragione di 1⁄48 del salario annuo;
b.dopo 20 anni, un premio nella misura di 1⁄24 del salario
annuo;
c.poi, sempre dopo altri cinque anni, 1⁄12 del salario annuo.
1 Premio di fedeltà
Parte 2a: Disposizioni normative.
I partner contrattuali definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro
che danno diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione.
3 È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la
«garanzia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza
indennità regionale e altri importi garantiti).
2 Sono computabili gli anni d’impiego nell’azienda; se c’è stata
un’interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego trascorsi in una società affiliata alla quale le FFS o la FFS
Cargo SA partecipano almeno nella misura del 50 %.
3 Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare
per le collaboratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano almeno sette anni d’impiego in seno all’azienda (tirocinio
compreso).
4 Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte, quale tempo libero.
5 Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non esiste alcun
diritto di usufruire di una quota proporzionale del premio di fedeltà; fa eccezione lo scioglimento per inidoneità medica.
6 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
7 Sono versati soltanto assegni familiari interi.
3 Gli importi aggiornati sono indicati nella direttiva «Retribuzioni
del personale».
4 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
103
Per i lavori compiuti di notte, la domenica, o durante nove
giorni festivi definiti, viene corrisposto un’indennità.
1 Indennità per
lavoro domenicale
e notturno
5 54
55
L’indennità per lavoro domenicale ammonta:
3 Livello di esigenze
CHF l’ora
da A a C e impiegati secondo
l’appendice 1, lettera F
10.–
DeE
12.–
F e superiori
15.–
I nove giorni festivi in conformità del capoverso 1 sono stabiliti nel quadro della partecipazione aziendale e indicati nella
direttiva «Retribuzioni del personale».
105
Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno
che non si scelga un’altra forma di compensazione, per:
a.l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti
sono chiaramente superiori;
b.proposte intese ad apportare miglioramenti;
c.il conseguimento o il superamento delle norme di vendita;
d.prestazioni eccezionali.
1 Indennità versate
sotto forma di
premi e ricompense
per prestazioni
particolari
A questo riguardo possono essere emanate disposizioni esecutive.
2 4 L’appendice 8 disciplina i particolari.
5 Altre indennità
104
1 Per il servizio di picchetto o per aggravamenti particolari che
pregiudicano il tempo libero possono essere concessi supplementi di tempo o corrisposte indennità. L’appendice 8 e le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate indennità, in modo particolare per:
a.aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi
sono regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale, in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati con le parti che hanno sottoscritto il contratto in
un accordo particolare;
b.lavori da compiere in galleria.
Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
106
Se la situazione del personale lo consente, possono essere
esauditi i desideri espressi dagli interessati, intesi a tramutare
indennità, completamente o in parte, in tempo libero.
107
Alla collaboratrice o al collaboratore vengono rimborsate le
spese risultanti dall’attività professionale svolta.
1 Trasformazione di
indennità in tempo
Rimborso delle
spese
L’appendice 8 disciplina i particolari.
2 Parte 2a: Disposizioni normative.
L’indennità per il servizio prestato la notte ammonta a CHF
6.– l’ora.
2 2 56
III.Altre disposizioni relative al capitolo salario,
indennità, assegni e rimborso delle spese.
108
Per le persone occupate a tempo parziale, il salario, la quota
di prestazioni unica, gli aumenti salariali, l’indennità regionale,
gli altri elementi del salario e l’indennità di distaccamento sono
fissati in rapporto al grado d’occupazione. Le disposizioni esecutive disciplinano le eccezioni.
109
Le collaboratrici e i collaboratori ricevono mensilmente un conteggio particolareggiato di quanto viene loro retribuito e trattenuto.
Diritti in caso
di attività a tempo
parziale
Conteggio
del salario
57
110
1 Il salario, l’indennità regionale e gli importi garantiti sono versati in 13 mensilità. La 13a parte è corrisposta a novembre, in
ragione di 11⁄12, e a dicembre per il rimanente 1⁄12.
Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono pagati in
1
⁄12 mensilità.
2 A chi parte nel corso dell’anno, la 13a parte delle retribuzioni
sarà versata pro rata temporis con l’ultimo salario.
3 Le retribuzioni sono pagate, non in contanti, entro il 25 di ogni
mese.
4 La quota di prestazioni unica è versata con il salario di maggio.
5 IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo salario,
indennità, assegni e rimborso spese.
Trasferimento dei
rapporti d’impiego
111
1 Tutti i rapporti d’impiego saranno trasferiti nel nuovo sistema
il 1° luglio 2011.
Il salario del 30 giugno 2011 e le eventuali garanzie dell’indennità di residenza saranno integrati in un unico importo e trasferiti come salario. Qualora il salario trasferito dovesse superare
il valore massimo dello spettro salariale corrispondente, per la
parte eccedente sussiste una «garanzia 2011».
b.se gli anni di funzione sono pari a zero: il salario sarà verificato ai sensi della cifra 94 e, se necessario, avvicinato immediatamente, o al massimo in due fasi, al valore di base.
112
Se in occasione di una trattativa salariale viene pattuito un aumento generale di salario (con aumento degli spettri salariali),
le collaboratrici e i collaboratori interessati ricevono la metà
dell’aumento, in per cento, sul salario e sulla «garanzia 2011».
Ne è escluso il personale che si trova nel Nuovo orientamento
professionale e quello che presenta il valore E come giudizio
complessivo della valutazione del personale.
113
Le garanzie di tutti i tipi
a.saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione sarà aumentato;
b.saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto;
c.saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato
in seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione del posto a un livello superiore;
d.possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario
se in relazione a un cambiamento volontario del posto di
lavoro il salario dev’essere nuovamente pattuito.
Aumenti generali
di salario dal 2012
per le collaboratrici
e i collaboratori
con «garanzia 2011»
Trattamento delle
garanzie in caso
di cambiamenti di
funzione e
modifiche del grado
d’occupazione
Parte 2a: Disposizioni normative.
Pagamento
2 Qualora il salario trasferito fosse inferiore al valore di base
dello spettro salariale corrispondente, esso sarà avvicinato al
valore di base secondo i seguenti principi:
a.se al 30 giugno 2011 si contano uno o più anni di funzione:
il salario sarà aumentato al valore di base con effetto al
1° luglio 2011;
3 58
E. Sviluppo del personale.
114
Lo sviluppo del personale della FFS Cargo SA comprende la
formazione di base e continua del personale e altri provvedimenti, in particolare la pianificazione individuale della carriera e
l’istruzione per acquisire competenze sociali.
115
Le collaboratrici e i collaboratori ben qualificati sono un fattore chiave per la competitività della FFS Cargo SA.
1 Definizione
Principi
59
Responsabilità
della FFS Cargo SA
116
1 La FFS Cargo SA s’impegna a introdurre in modo completo
tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori nei rispettivi settori
d’attività.
Le singole caratteristiche relative alle prestazioni e al comportamento sono valutate, sulla base di una scala, mediante la
valutazione delle competenze e degli obiettivi. Il periodo di valutazione è costituito dall’anno civile.
2 Per le funzioni dei livelli di esigenze da A a G, pattuire obiettivi
è facoltativo.
3 2 Essa promuove l’ulteriore sviluppo del personale sulla base di
colloqui regolari con le collaboratrici e i collaboratori.
La valutazione delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi costituisce la base del giudizio complessivo.
3 Essa può sostenere, finanziariamente e/o accordando il tempo necessario, l’ulteriore evoluzione professionale del suo personale.
Le caratteristiche proprie della VP vengono adeguate, nel
quadro della partecipazione aziendale, alle esigenze specificamente settoriali o alle mutate condizioni.
4 I provvedimenti mirati allo sviluppo possono essere avviati su
iniziativa dei superiori come pure delle collaboratrici e dei collaboratori. Gli interessi dell’azienda, così come quelli delle collaboratrici e dei collaboratori, vanno considerati in misura adeguata.
6 117
1 Le collaboratrici e i collaboratori si assumono le proprie responsabilità e s’impegnano a migliorarsi ulteriormente investendo tempo e/o mezzi finanziari.
119
Si rinuncia a valutare professionalmente quelle collaboratrici e
quei collaboratori che, conformemente alla cifra 167, si trovano nel nuovo orientamento professionale. Lo sviluppo del personale è parte integrante del piano d’azione, giusta la cifra 172
del CCL FFS.
4 5 I risultati emersi dalla VP sono analizzati annualmente, nel­
l’ambito della partecipazione aziendale, desumendone le eventuali misure da adottare.
1 Corresponsabilità
delle collaboratrici
e dei collaboratori
Esse/i possono essere obbligati, nel quadro dei cambiamenti
che subentrano nell’azienda e all’interno dei settori di lavoro,
ad adottare provvedimenti atti al loro sviluppo.
2 Valutazione del
personale (VP)
60
118
1 La prestazione, il comportamento e le misure di sviluppo vengono discussi e fissati per iscritto durante colloqui di valutazione annui che intercorrono, secondo un procedimento standardizzato, fra la collaboratrice o il collaboratore e il suo superiore.
Valutazione del
personale (VP)
in caso di nuovo
orientamento
professionale
Parte 2a: Disposizioni normative.
Lo sviluppo del personale è un desiderio primario della FFS
Cargo SA ed è nell’interesse e di responsabilità sia della FFS
Cargo SA, sia delle collaboratrici e dei collaboratori.
2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei
mesi al posto che era stato loro attribuito durante un periodo
di valutazione, prima di accedere al nuovo orientamento professionale dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario.
2 61
Partecipazione
Il personale dimostra di essere responsabile delle proprie azioni tenendo un comportamento prudente anche durante il tempo
libero.
Le collaboratrici e i collaboratori si presentano al lavoro in uno
stato tale da poter sbrigare i propri compiti in modo inappuntabile e sicuro.
2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei
mesi al posto loro attribuito durante un periodo di valutazione,
dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario.
La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o, a garanzia della
sicurezza dell’esercizio ferroviario, a dimostrare di non essere
sotto l’influsso dell’alcol e della droga e a sottoporsi a tale scopo ad eventuali visite di controllo.
121
L’impostazione dello sviluppo del personale è una componente della partecipazione aziendale.
124
In materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e management della salute in azienda, la FFS Cargo SA e il suo personale collaborano nel quadro della partecipazione aziendale.
2 3 4 Partecipazione
F. Protezione della salute e prestazioni sociali.
II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio.
I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute.
Doveri della
FFS Cargo SA
122
In tutti i settori la FFS Cargo SA adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute delle collaboratrici e dei collaboratori come pure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Inoltre, nell’ambito del suo operato a favore della sicurezza, la FFS Cargo SA promuove la prevenzione
degli infortuni durante il tempo libero e, nell’ambito del management della salute in azienda, attua misure volte a promuovere
la salute e la prevenzione.
125
Se lo stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore
si ripercuote sull’idoneità, sulla possibilità di essere impiegata/o
o sulla sicurezza, la FFS Cargo SA può esigere che la situazione
sia chiarita a tale riguardo dal suo medico di fiducia.
126
Gli accertamenti del medico di fiducia costituiscono la base
per l’applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro.
1 Principio
Parte 2a: Disposizioni normative.
Valutazione
del personale (VP)
in caso di
reintegra­zione pro­
fessionale
120
1 Per le collaboratrici e i collaboratori in reintegrazione professionale in virtù della cifra 152 si pattuisce, nel piano di reintegrazione conforme alla cifra 153, se la VP debba essere fatta
e, in caso affermativo, quale ne sia la forma. Lo sviluppo del
personale è una componente essenziale del piano di reintegrazione.
Capacità di lavoro
compromessa
Se il medico di fiducia giudica la capacità lavorativa diversamente dai medici curanti, per la FFS Cargo SA è determinante
il giudizio del medico di fiducia.
2 Doveri delle
collaboratrici e dei
collaboratori
62
123
1 Le collaboratrici e i collaboratori applicano i provvedimenti
menzionati alla cifra 122. Nell’ambito del suo campo d’attività,
il personale coopera attivamente nelle questioni di sicurezza sul
lavoro, protezione della salute e management della salute in
azienda.
63
Gestione delle
presenze e Case
Management
aziendale
127
1 Con la gestione delle presenze e il Case Management aziendale, la FFS Cargo SA tutela gli interessi del personale e del­
l’azienda riducendo al minimo gli effetti negativi nei casi di capacità lavorativa compromessa.
Il personale coopera alla gestione delle presenze nel quadro
della partecipazione aziendale.
129
Se per le conseguenze di una malattia o di un infortunio anche terzi o responsabili devono fornire prestazioni, la collaboratrice o il collaboratore è obbligata/o a cedere alla FFS Cargo
SA le proprie richieste nei confronti di terzi e di responsabili nel
quadro della continuazione della retribuzione.
1 Cessione di
richieste di risarci­
mento dei danni
nei confronti di terzi
Doveri delle
collaboratrici e dei
collaboratori
128
1 La persona interessata è tenuta, nei confronti del medico di
fiducia, a fornire tutte le indicazioni necessarie in modo completo e veritiero.
Nei casi in cui lo svolgimento di attività essenziali per la sicurezza lo renda opportuno, possono essere ordinate visite periodiche al medico di fiducia. L’interessata/o viene informata/o
del risultato.
Per evitare di ridurre o addirittura ostacolare i diritti della FFS
Cargo SA, si possono stipulare accordi con terzi, responsabili
o assicurazioni nel quadro della continuazione della retribuzione solo previa intesa con la FFS Cargo SA. Qualora dovessero
pervenire accordi senza alcuna intesa preventiva, la FFS Cargo
SA si riserva il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti della collaboratrice o del collaboratore.
2 2 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o a cooperare attivamente nel quadro del processo di gestione delle presenze
e del Case Management aziendale e deve fare tutto ciò che
favorisce la guarigione e la ripresa del lavoro, evitando tutto
quanto mette in forse o ritarda questo processo.
3 In caso di capacità lavorativa compromessa, la persona interessata è tenuta a
a.fornire tempestivamente al servizio competente le necessarie informazioni;
b.presentare i certificati medici richiesti o autorizzare il medico di fiducia a chiedere le necessarie informazioni ai medici
curanti o che hanno eseguito un trattamento preliminare
e/o agli enti delle assicurazioni sociali (liberazione dal segreto professionale);
c.seguire le istruzioni del medico di fiducia e/o degli enti delle
assicurazioni sociali e sottoporsi ai controlli da loro ordinati;
d.far valere, con l’assistenza del servizio del personale,
il diritto a possibili prestazioni sociali.
4 64
130
In caso di violazione colpevole dei doveri secondo la cifra 128,
la retribuzione può essere ridotta o rifiutata, oppure il rapporto
di lavoro può essere cambiato secondo la cifra 45 o risolto
secondo le cifre 155 o 174.
Provvedimenti in
caso di violazione
dei doveri
III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio.
131
In caso d’impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione,
al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.
1 Parte 2a: Disposizioni normative.
2 Continuazione della
retribuzione e
durata del relativo
diritto
Un impedimento al lavoro sussiste in tutti i casi di limitazione
della prestazione lavorativa causata da malattia o infortunio.
2 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro viene versato
il salario intero; nel secondo anno, invece, il 90 %.
3 L’indennità regionale e gli assegni familiari sono versati senza
cambiamenti.
4 65
In caso di infortunio professionale o di malattia professionale
è concesso il salario intero anche nel secondo anno d’impedimento al lavoro.
5 Per il tempo in cui si è lavorato si ha diritto al salario intero
anche durante il secondo anno di impedimento al lavoro.
6 134
Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente
idonea/o al lavoro per meno di sei mesi nella funzione svolta
fino a quel momento, e subisce, per un altro motivo, un nuovo
impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.
1 L’inizio della durata del diritto dev’essere comunicato con il
piano di reintegrazione secondo la cifra 153.
Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente
idonea/o al lavoro per più di sei mesi nella funzione svolta fino
a quel momento, e subisce, per lo stesso o per un altro motivo,
un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.
Al più tardi dopo un anno occorre comunicare per iscritto alla
collaboratrice o al collaboratore l’eventuale riduzione del salario.
3 Nuovo diritto
Parte 2a: Disposizioni normative.
2 7 8 Protezione dal
licenziamento
Prolungamento
della durata
del diritto alla
retribuzione
132
Allo scadere del trimestre di prova, la FFS Cargo SA può sciogliere il rapporto di lavoro per inidoneità medica, al più presto
per la fine del diritto alla retribuzione.
133
1 Se la collaboratrice o il collaboratore, per un certo periodo, era
completamente idonea/o al lavoro nella funzione svolta fino a
quel momento, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento al lavoro, la durata del diritto viene debitamente
prolungata.
Se alla scadenza del diritto si constata che la completa capacità lavorativa nella funzione svolta fino a quel momento sarà
riacquistata in un prossimo futuro, la durata di tale diritto viene
debitamente prolungata.
2 Se alla scadenza del diritto si constata un’inidoneità medica,
ma la reintegrazione professionale nella FFS Cargo SA è possibile o prevedibile, la durata del diritto sarà prolungata fino
all’inizio della nuova attività.
3 Il prolungamento della durata del diritto secondo i capoversi
2 e 3 si estende, per principio, ad un massimo di sei mesi.
Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente
idonea/o al lavoro per più di sei mesi dopo l’adeguamento del
rapporto di lavoro secondo la cifra 137 nella funzione che è
stata adeguata, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto.
Se la collaboratrice o il collaboratore, dopo l’adeguamento del
rapporto di lavoro secondo la cifra 137 subisce, per un altro
motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo
diritto.
4 135
Le indennità giornaliere e le prestazioni in forma di rendita di
assicurazioni sociali nazionali ed estere (senza le prestazioni
della Cassa pensioni) vengono computate sulle prestazioni alle
quali si ha diritto nella misura in cui non le oltrepassino.
1 Computo delle
prestazioni
delle assicurazioni
sociali
Se a causa di malattia o infortunio viene versata una rendita
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione militare, la FFS Cargo SA
ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario
che essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o
parziale, fino a concorrenza dell’importo corrispondente della
rendita da versare per quel periodo.
2 4 66
67
Se la Suva, in base all’articolo 37 o 39 LAINF riduce l’indennità
giornaliera o le prestazioni in forma di rendita, il diritto alla retribuzione viene ridotto nella stessa proporzione. La stessa cosa
vale nel caso di riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione
militare basate sull’articolo 65 LAM.
2 Il diritto viene decurtato delle deduzioni alle quali le assicurazioni sociali procedono in caso di soggiorno in un istituto di
cura.
Se la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato
al servizio della FFS Cargo SA prima della scadenza della durata del diritto e il nuovo salario, compresi l’indennità regionale
e gli importi garantiti, non risulta inferiore a quello versato fino
a quel momento, il rapporto di lavoro viene adeguato immediatamente.
2 Se la durata del diritto viene prolungata secondo la cifra 133,
capoverso 3, il rapporto di lavoro sarà adeguato con l’inizio
della nuova attività.
3 3 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro il diritto viene
ridotto dell’importo dei contributi che, in seguito alle presta­
zioni di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a
AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con obbligo del dipendente di pagare
i contributi.
4 In caso d’infortunio professionale o malattia professionale ai
sensi della LAINF, nonché in caso di diritto al salario intero
secondo il capoverso 6 della cifra 131, anche nel secondo anno
d’impedimento al lavoro il diritto viene ridotto dell’importo dei
contributi che, in seguito alle prestazioni di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una
cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con
obbligo del dipendente di pagare i contributi.
5 Adeguamento del
rapporto di lavoro
68
138
Se la reintegrazione professionale in seno alla FFS Cargo SA
non è possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto, la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità medica.
1 Se eventualmente il termine di disdetta supera la scadenza
del diritto alla retribuzione, non vi è alcun diritto di continuare
ad essere retribuiti nel periodo intercorrente.
2 Se la collaboratrice o il collaboratore, a meno di sei mesi dal­
l’adeguamento del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 accusa un impedimento al lavoro per il medesimo motivo, e si
constata che la completa capacità lavorativa per l’attività che è
stata adeguata non potrà essere raggiunta nel tempo massimo
di sei mesi dal momento dell’adeguamento del rapporto di lavoro, la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro a causa
d’inidoneità medica. Durante il termine di disdetta il salario sarà
interamente versato.
3 Scioglimento del
rapporto di lavoro
Parte 2a: Disposizioni normative.
Riduzione o rifiuto
del diritto
di continuare a
ricevere la
retribuzione
136
1 Se la collaboratrice o il collaboratore ha provocato la malattia
di proposito, il diritto può essere ridotto o rifiutato.
137
1 Se nel corso del diritto alla retribuzione si constata un’inidoneità medica, ma la collaboratrice o il collaboratore può essere
reintegrato al servizio della FFS Cargo SA al più tardi alla scadenza dalla durata del diritto, il rapporto di lavoro verrà adeguato alla scadenza di tale diritto.
69
Assicurazione
obbligatoria contro
gli infortuni
139
1 Il personale è obbligatoriamente assicurato alla Suva contro
gli infortuni professionali e, nel caso di un grado d’occupazione
sufficiente, anche contro gli infortuni non professionali. Fa stato
la LAINF.
c.CHF 10 000.– a ogni figlio proprio o in affidamento superstite per il quale al momento della morte sussisteva il diritto
agli assegni familiari.
Se la persona si è data intenzionalmente la morte non sussiste alcun diritto alle prestazioni elencate.
3 142
Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, i superstiti beneficiano di 1 ⁄6 dell’ultima retribuzione annuale.
1 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non
professionali sono interamente a carico della collaboratrice o
del collaboratore.
2 Previdenza
professionale
140
1 Il personale è assicurato alla CP FFS contro le conseguenze
economiche di invalidità, vecchiaia e morte. Fa stato il relativo
regolamento di previdenza.
Le collaboratrici e i collaboratori possono approfittare pienamente o parzialmente del pensionamento anticipato in forza
delle norme contemplate nel regolamento di previdenza della
CP FFS.
2 Morte a seguito di
infortunio profes­
sionale o di malattia
professionale
141
1 In caso di morte a seguito di un infortunio professionale o di
una malattia professionale secondo la LAINF, la FFS Cargo SA
versa un contributo di CHF 2500.– alle spese funerarie.
Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, il godimento ulteriore del salario è versato ai superstiti. Sono considerati superstiti:
a.la/il coniuge o la/il partner in caso di unione registrata;
b.i figli minorenni e quelli bisognosi di assistenza;
c.la/il convivente, se questa/o ha vissuto almeno gli ultimi
cinque anni con la persona deceduta nello stesso nucleo
domestico o aveva concluso con lui/lei un contratto di
convivenza;
d.altre persone nei cui confronti la defunta o il defunto
adempiva un obbligo di assistenza.
2 Le persone citate al capoverso 2, lettere a e b hanno reciprocamente diritto nella stessa misura e precedono quelle menzionate al capoverso 2, lettere c e d.
3 Le persone secondo il capoverso 2, lettere c e d hanno diritto
tra di loro in ragione della medesima parte.
4 Essa versa inoltre le seguenti prestazioni, qualora l’infortunio
professionale o la malattia professionale secondo la LAINF sia
dovuto/a a un’attività svolta alla FFS Cargo SA:
a.CHF 50 000.– alla/al coniuge superstite o, in caso di
unione registrata, alla/al partner superstite;
b.CHF 50 000.– alla/al convivente superstite se questa/o ha
vissuto almeno gli ultimi cinque anni con la persona
deceduta nello stesso nucleo domestico o aveva concluso
con lui/lei un contratto di convivenza;
2 70
Godimento ulteriore
(prestazioni in caso
di morte)
Parte 2a: Disposizioni normative.
IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza
professionale e prestazioni in caso di morte.
V. Protezione della salute in caso di gravidanza
e maternità.
143
La FFS Cargo SA stabilisce le condizioni di lavoro in modo
che non vengano pregiudicate la salute della collaboratrice incinta o allattante e quella del bambino.
1 Protezione della
salute
71
Se non può essere assegnato alcun lavoro sostitutivo, la collaboratrice che ha presentato un certificato medico ha diritto al
100 % del suo salario.
3 Occupazione
144
1 Le collaboratrici incinte o allattanti possono lavorare solo con
il loro consenso e in nessun caso oltre la durata normale del
lavoro giornaliero.
146
Alle collaboratrici incinte che normalmente lavorano tra le ore
20 e le ore 6 la FFS Cargo SA offre, nella misura del possibile,
un lavoro adeguato da svolgere tra le ore 6 e le ore 20. Questo
impegno vale anche per il periodo fra l’ottava e la 16a settimana dopo il parto.
1 Lavoro sostitutivo
per le collaboratrici
impiegate nel
servizio notturno
La collaboratrice alla quale non possa essere offerto nessun
lavoro adeguato fra le ore 6 e le ore 20 ha diritto al 100 % del
salario.
2 147
L’appendice 6 disciplina il congedo di maternità.
Congedo di
maternità
Alle madri allattanti dev’essere concesso il tempo necessario
all’allattamento.
2 A partire dall’ottava settimana che precede la data prevista
per il parto, le collaboratrici incinte non possono essere occupate fra le ore 20 e le ore 6.
3 VI.Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro
per servizio obbligatorio svizzero.
148
In caso d’impedimento al lavoro per il fatto di essere stati reclutati, e in caso di servizio obbligatorio svizzero, sussistono i
diritti seguenti:
a.durante i giorni di arruolamento (giorni di leva), la scuola
reclute, il servizio civile e la protezione civile, nella misura in
cui questi siano equiparati alla scuola reclute (articolo 9
capoverso 3 LIPG o articolo 9 capoverso 4 LIPG), all’80 %
del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto
al salario ammonta al 100 %.
b.i militari in ferma continuata ricevono durante il periodo
della scuola reclute l’80 % del salario. In seguito il diritto al
salario per il rimanente servizio obbligatorio svizzero ammonta al 100 %. Per i servizi di avanzamento si applica la
lettera c. Se durante la scuola reclute sussiste un diritto
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il diritto al
salario ammonta al 100 % anche durante questo periodo.
1 Non è lecito far lavorare le puerpere durante le otto settimane
dopo il parto; in seguito, e fino alla 16a settimana, ciò è possibile solo con il loro consenso.
4 Per le collaboratrici incinte o allattanti si applica per analogia
l’Ordinanza sulla protezione della maternità.
5 Assenze
145
1 Le collaboratrici incinte possono, previa semplice comunicazione, non recarsi al lavoro o lasciarlo.
Fino a tre giorni, queste assenze sono considerate brevi assenze, e vengono pagate.
2 Per le assenze pagate di più di tre giorni, la FFS Cargo SA
può richiedere un certificato medico.
3 72
Principio
Parte 2a: Disposizioni normative.
La FFS Cargo SA affida alle collaboratrici incinte o allattanti
un lavoro sostitutivo ragionevole se determinati lavori sono ad
esse proibiti dal medico per motivi di salute o sono fatti dipendere da particolari condizioni.
2 73
– la collaboratrice o il collaboratore disdica il rapporto di
lavoro, oppure se il rapporto di lavoro è disdetto dalla FFS
Cargo SA per colpa della collaboratrice o del collaboratore e
– il servizio prestato non sia stato né un corso di ripetizione,
né un servizio della protezione civile (ad eccezione del servizio d’istruzione di base).
2 In più vengono versati l’indennità regionale e gli assegni familiari della stessa entità di quelli pagati prima dell’impedimento
al lavoro.
L’obbligo della restituzione si estende alle prestazioni compiute nei dodici mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro o
concluse per questa scadenza.
Il diritto alle retribuzioni secondo i capoversi 1 e 2 è subordinato alla presentazione del questionario IPG.
151
L’appendice 6 disciplina le prestazioni di servizio volontario.
3 2 Prestazioni di
servizio volontario
Rimangono riservate le cifre 149 e 150.
4 Casi particolari
149
1 Nella misura in cui l’IPG eccede il diritto secondo la cifra 148
(compresa la quota della 13a mensilità), essa spetta alla collaboratrice o al collaboratore.
VII.Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione
professionale.
152
La FFS Cargo SA offre la possibilità di beneficiare di una reintegrazione professionale allo scopo di reinserire le collabora­
trici e i collaboratori interessati nell’attività svolta fino a quel
momento o in un’altra attività all’interno o all’esterno della FFS
Cargo SA.
1 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi
al massimo, il diritto si limita all’IPG.
2 In caso di malattia o di infortunio durante un servizio obbligatorio svizzero, il diritto a beneficiare ancora del salario è conforme a quanto contemplato nelle cifre da 131 a 138.
3 Se una pena detentiva dev’essere scontata fuori dal servizio
obbligatorio svizzero, non vi è diritto al salario.
Reintegrazione
professionale
Parte 2a: Disposizioni normative.
c.durante i servizi di avanzamento (articolo 10 LIPG), all’80 %
del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto
all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto
al salario ammonta al 100 %.
d.durante i rimanenti servizi obbligatori svizzeri, al 100 % del
salario.
La reintegrazione professionale prende avvio ad ogni ridu­
zione della capacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio.
2 4 Restituzione
74
150
1 La collaboratrice o il collaboratore deve restituire la differenza
tra il salario al quale ha diritto e l’IPG, qualora:
– il salario che le/gli è dovuto in base alla cifra 148 sia maggiore dell’IPG e
La reintegrazione professionale si conclude:
a.quando la funzione svolta fino a quel momento è stata
esercitata senza limitazione per oltre sei mesi;
b.con l’adeguamento del rapporto di lavoro;
c.con la conclusione del rapporto di lavoro.
3 Le collaboratrici e i collaboratori che a causa della loro inidoneità medica perdono il posto di lavoro, sono immediatamente
informati per iscritto in merito alla perdita del posto.
4 75
153
1 Al più tardi tre mesi dopo l’inizio della reintegrazione professionale, con la collaboratrice o il collaboratore viene concor­
dato un piano di reintegrazione che dev’essere continuamente
adattato in funzione dell’evolversi della situazione.
Nel piano menzionato sono fissati i provvedimenti di reintegrazione. Il piano di reintegrazione tiene conto delle capacità,
dell’età, delle condizioni personali e dello stato di salute della
collaboratrice o del collaboratore.
2 Cessazione del
rapporto di lavoro
154
1 I seguenti fatti comportano, in modo particolare, la cessazione
del rapporto di lavoro concluso con la FFS Cargo SA:
a.l’inizio di un tirocinio;
b.l’inizio di un’attività dipendente o indipendente espletata
fuori della FFS Cargo SA;
c.la disdetta del rapporto di lavoro, causata da inidoneità
medica;
d.il pensionamento;
e.il licenziamento per colpa propria, in conformità della
cifra 155;
f. la presenza di altri motivi di rescissione, secondo la
normativa contemplata nel CCL.
Alla conclusione consensuale del rapporto di lavoro, la FFS
Cargo SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore
le seguenti prestazioni, purché non si ricorra alle assicurazioni
sociali:
a.sostegno al perfezionamento professionale;
b. misure di qualificazione;
c.pagamento di conguagli del salario a sostegno di
formazioni esterne;
d.conguagli salariali limitati nel tempo, se la nuova attività
comporta un reddito minore;
e.aiuti iniziali qualora venga intrapresa un’attività
indipendente;
2 76
f. sostegno finanziario in caso di pensionamento anticipato;
g.altre prestazioni volontarie.
155
La FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro con l’interes­
sata/o in base alla cifra 174 se questa/o
a.non sostiene attivamente il processo di Case Management
aziendale;
b.disattende ripetutamente il piano di reintegrazione concordato;
c.declina un’offerta d’impiego in seno o all’esterno della FFS
Cargo SA che sarebbe ragionevole in base al piano di reintegrazione secondo la cifra 153.
1 Licenziamento per
propria colpa
Lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo il capoverso 1,
lettere a e b, dev’essere preceduto da un richiamo con minaccia di licenziamento.
2 156
Se la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro per inidoneità medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere, nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza:
a.se in base alla formazione di cui dispone ha poche
opportunità di trovare una nuova attività;
b.se ha già compiuto 40 anni;
c.se ha lavorato 15 anni o più alla FFS Cargo SA.
1 Diritto a
un’indennità di
partenza
Parte 2a: Disposizioni normative.
Piano di
reintegrazione
Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità:
a.se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con
un diritto a prestazioni periodiche versate dalla CP FFS;
b.se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la
possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile presso un altro datore di lavoro.
2 77
Numero di anni
trascorsi alla
FFS Cargo SA
Indennità lorda in numero
di salari mensili (salario
mensile = 1⁄12 del salario annuo
lordo)
1– 5
2
6 –15
9
16 e più
12
Il tempo trascorso in un rapporto di tirocinio o lavorando a
tempo parziale viene interamente computato. Lo stesso vale
per gli anni durante i quali la collaboratrice o il collaboratore ha
lavorato in una società affiliata alla FFS Cargo SA, purché la
FFS Cargo SA vi partecipi almeno nella misura del 50 %.
2 Le prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere (indennità giornaliere e prestazioni in forma di rendita), ad eccezione di quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione,
sono computate per determinare l’indennità.
3 Decisione ancora in
sospeso di
un’assicurazione
sociale
L’eventuale importo residuo verrà pagato in una sola volta se
presso la CP FFS non sussiste alcun diritto a prestazioni periodiche.
4 158
1 Se al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non
si è ancora a conoscenza se esiste o meno un diritto a un’ulteriore prestazione periodica della CP FFS secondo il suo regolamento di previdenza, poiché manca ancora la decisione
dell’assicurazione sociale, l’indennità di partenza verrà pagata
a rate mensili.
Il versamento dell’indennità di partenza in rate mensili prende
avvio il mese che segue la fine del diritto alla continuazione
della retribuzione.
159
La persona che riprende a lavorare alla FFS Cargo SA dovrà
restituire senza interessi alla FFS Cargo SA l’indennità ricevuta,
nel modo seguente:
a.100 %, se è trascorso meno di un anno dallo scioglimento
del rapporto di lavoro;
b.50 %, se dallo scioglimento del rapporto di lavoro sono
passati meno di due anni, però almeno un anno.
Restituzione
VIII. Altre istituzioni.
160
La FFS Cargo SA garantisce l’accesso a una consulenza sociale professionale.
1 Servizio sociale
e fondo per
il personale FFS
La fondazione «Fondo per il personale FFS» è uno strumento
complementare nel settore sociale dell’azienda FFS e della
FFS Cargo SA.
2 161
Il personale può essere obbligato a portare un vestiario professionale.
1 Parte 2a: Disposizioni normative.
Entità
157
1 L’indennità corrisponde:
Vestiario
professionale
Questo viene fornito gratuitamente e non fa parte della retribuzione.
2 2 Il versamento delle rate mensili sarà sospeso non appena la
CP FFS avrà stabilito il diritto a prestazioni periodiche.
3 78
Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale.
3 162
La FFS Cargo SA promuove e sostiene istituzioni che forniscono ristorazione al personale. Essa tiene in considerazione
le esigenze aziendali.
1 Ristorazione
del personale
79
Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale.
nevolmente accettabile, la FFS Cargo SA offre la possibilità di
beneficiare di un nuovo orientamento professionale.
163
1 Nella misura del possibile, la FFS Cargo SA mette a disposizione parcheggi per il personale.
168
Ai fini di un nuovo orientamento professionale, le collaboratrici
e i collaboratori entrano in un rapporto di lavoro alle FFS.
Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale.
2 2 Canone di locazione
per l’appartamento
assegnato
Costruzione
di alloggi per il
personale
164
Calcolando il canone di locazione per l’appartamento assegnato (secondo la cifra 25, capoverso 2), la FFS Cargo SA tiene
conto dei vantaggi e degli svantaggi legati al suo uso.
165
La FFS Cargo SA sostiene l’edilizia abitativa sociale.
1 Passaggio alle FFS
La FFS Cargo SA informa per iscritto la collaboratrice o il collaboratore con almeno due mesi di anticipo in merito al suo
passaggio all’unità organizzativa istituita all’interno delle FFS
per il riorientamento professionale.
Parte 2a: Disposizioni normative.
Posteggi per il
personale
2 Se la collaboratrice o il collaboratore si rifiuta di passare al
nuovo orientamento professionale, la FFS Cargo SA può disdire
il rapporto di lavoro in base alla cifra 174, lettera d.
3 Dopo il passaggio fanno stato il CCL delle FFS e le relative
appendici.
4 H. Cessazione del rapporto di lavoro.
IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo
protezione della salute e prestazioni sociali.
Disposizioni
transitorie
166
Le prestazioni di assistenza nel caso di infortunio professionale, corrisposte prima dell’entrata in vigore del CCL 2001, continueranno ad essere versate.
G. Nuovo orientamento professionale per le collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa
di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione.
169
Lo scioglimento di comune accordo del contratto necessita la
forma scritta.
Scioglimento
di comune accordo
170
Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:
a.al raggiungimento del 65° anno d’età;
b.alla scadenza prevista, se è stato stipulato a tempo
determinato;
c.in caso di morte.
1 Cessazione senza
disdetta
Nel quadro di progetti, la competente unità organizzativa può
concordare con le singole collaboratrici o i singoli collaboratori un’occupazione per un tempo determinato oltre il 65° anno
di età.
2 Nuovo orientamento
professionale
80
167
Alle collaboratrici e ai collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa di un progetto di riorganizzazione o di razionalizzazione, e che non pervengono subito a una soluzione ragio-
81
171
1 Ciascuna delle parti contraenti può regolarmente disdire il
rapporto di lavoro che è stato stipulato per un tempo indeterminato.
173
La collaboratrice o il collaboratore può presentare entro dieci
giorni un ricorso scritto e motivato contro il richiamo con minaccia di licenziamento.
La collaboratrice o il collaboratore deve disdire il rapporto di
lavoro per iscritto. L’interessata/o dovrà indicarne i motivi in
forma scritta, qualora la FFS Cargo SA lo richieda.
La collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di farsi rappresentare o assistere.
2 1 Ricorso contro
il richiamo
con minaccia di
licenziamento
2 L’unità organizzativa competente prende una decisione definitiva riguardo all’opposizione, con una semplice procedura
verbale. Essa comunica la decisione per iscritto, motivandola
per sommi capi.
3 La disdetta da parte della FFS Cargo SA è data per iscritto
sotto forma di una decisione con riferimento al tempo di prova
o con l’indicazione del suo motivo.
3 Se la FFS Cargo SA dà la disdetta dopo la scadenza del periodo di prova, la disdetta regolare nel caso contemplato alla
cifra 174 lettera b dev’essere preceduta da un richiamo con
minaccia di licenziamento secondo la cifra 172.
4 Richiamo con
minaccia di
licenziamento
172
1 Il richiamo con minaccia di licenziamento è una comunicazione scritta rilasciata dal servizio cui compete lo scioglimento del
rapporto di lavoro.
Il richiamo con minaccia di licenziamento si estingue dopo un
anno. È riservato il capoverso 3.
2 In caso di assenze superiori ai due mesi, il richiamo con minaccia di licenziamento può essere prolungato per la durata
dell’assenza, al massimo però sei mesi. Il prolungamento necessita la forma scritta.
174
Dopo il periodo di prova valgono come motivi per la regolare
disdetta del rapporto di lavoro da parte della FFS Cargo SA:
a.la trasgressione di importanti obblighi legali o contrattuali;
b.insufficienze riscontrate nelle prestazioni o nel
comportamento;
c.scarsa attitudine, idoneità carente o insufficiente
disponibilità nello svolgere le mansioni concordate
nel contratto di lavoro;
d.la mancanza di disponibilità a effettuare un altro lavoro
ragionevolmente adeguato;
e.il venir meno di una condizione legale o contrattuale
d’impiego.
Motivi di licenzia­
mento dopo il
periodo di prova
Parte 2a: Disposizioni normative.
Disdetta regolare
3 Nel richiamo con minaccia di licenziamento viene esplicitamente ricordato la possibilità di inoltrare ricorso.
4 82
175
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
disdetto nell’osservanza dei seguenti termini minimi:
a.nei primi due mesi, per la fine della settimana che segue la
disdetta;
b.a partire dal terzo mese, per la fine del mese che segue la
disdetta.
1 Termini
di disdetta
83
La FFS Cargo SA può concedere alla collaboratrice o al collaboratore un termine di disdetta ridotto, al momento in cui la
disdetta viene espressa, se nessun interesse essenziale vi si
oppone.
3 Se la FFS Cargo SA annuncia la disdetta alla collaboratrice o
al collaboratore mentre l’interessata/o è in vacanza o in congedo, il termine di disdetta decorre solo a partire dal primo
giorno lavorativo successivo alle vacanze rispettivamente al
congedo.
4 Alla FFS Cargo SA è data la facoltà di rinunciare al richiamo
con minaccia di disdetta già pronunciato.
3 178
Se la disdetta avviene prima che il periodo di attesa conforme
all’articolo 336c, capoverso 1 del CO si inizi, ma al momento
dell’inizio del periodo di attesa il termine di disdetta non è ancora trascorso, il decorso del termine di disdetta è interrotto e
proseguito solo allo scadere del periodo d’attesa in virtù
dell’articolo 336c, capoverso 1 del CO.
1 Se il termine del rapporto di lavoro è legato a una scadenza
ben precisa, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e se essa non concorda con la fine del termine di disdetta procrastinato, il termine in questione viene prolungato
sino al successivo termine finale.
2 179
La FFS Cargo SA offre alla persona interessata il lavoro che
essa ha svolto sino a quel momento o, qualora ciò non fosse
possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile,
se la disdetta è risultata:
a.abusiva, secondo l’articolo 336 CO oppure
b.discriminante, secondo l’articolo 3 o 4 LPar.
1 Disdetta nulla
176
La disdetta è nulla qualora
a.non sia giustificata, ai sensi delle cifre 174 e 181;
b.avvenga in un momento inopportuno, secondo l’articolo
336c, capoverso 1 del CO;
c.la cifra 132 venga disattesa.
Proroga del
termine
di disdetta
Disdetta abusiva
o discriminante
Parte 2a: Disposizioni normative.
Dopo la scadenza del periodo di prova, o se questo è stato
escluso, il rapporto di lavoro può essere disdetto solo per la
fine di un mese, con i seguenti preavvisi minimi:
a.tre mesi nei primi cinque anni d’impiego;
b.quattro mesi dal sesto fino al decimo anno d’impiego,
compreso;
c.sei mesi a partire dall’undicesimo anno d’impiego.
2 Chi vuole continuare a svolgere la propria occupazione, anche se la disdetta è abusiva o discriminante, deve inoltrare ricorso scritto alla FFS Cargo SA contro la disdetta, il più tardi
per la fine del termine di disdetta.
2 Conseguenze
della nullità
177
1 Se la disdetta ordinaria o senza preavviso è nulla, la FFS Cargo
SA offre alla persona interessata il lavoro che essa ha svolto
sino a quel momento o, qualora ciò non fosse possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile.
Se la FFS Cargo SA continua a volere lo scioglimento del
rapporto di lavoro nonostante la dichiarata nullità del propo­
sito, essa sarà tenuta a intraprendere un nuovo procedimento
di disdetta.
2 84
Se il ricorso interposto viene accettato, e se le parti non si
accordano sul proseguimento del rapporto di lavoro, la parte
che ha ricevuto la disdetta può far valere davanti al giudice il
diritto che le spetta di essere rioccupata. Se entro 180 giorni
dalla fine del rapporto di lavoro non viene intentata nessuna
azione legale, il diritto si estingue.
3 85
Disdetta impugna­
bile secondo
l’articolo 10 LPar
Disdetta senza
preavviso
180
È garantita la protezione contro i licenziamenti, giusta l’articolo
10 LPar.
È riservato il risarcimento di altri danni.
2 184
La collaboratrice o il collaboratore può chiedere in qualsiasi
momento alla FFS Cargo SA un certificato di lavoro che dia informazioni sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro come
pure sulle prestazioni e sul comportamento.
1 Certificato di lavoro
Su particolare richiesta della collaboratrice o del collaboratore,
il certificato di lavoro deve limitarsi a dare informazioni sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro.
2 181
1 In presenza di un motivo grave ciascuna delle parti contraenti può disdire senza preavviso il rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che questo sia a tempo determinato o no.
È considerato motivo grave ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere dalla parte che dà la
disdetta che abbia a continuare nel rapporto di lavoro.
2 La parte che recede dal rapporto di lavoro deve dare la disdetta per iscritto, con l’indicazione del motivo grave.
I. Protezione giuridica.
185
Le modifiche del contratto di lavoro avvengono per principio
di comune accordo tra la collaboratrice o il collaboratore e la
FFS Cargo SA.
1 Modifiche
del contratto
3 Disdetta senza
preavviso
ingiustificata
182
1 Se la collaboratrice o il collaboratore è stata/o licenziata/o a
torto senza preavviso, ma esiste il motivo di una regolare disdetta, ella o egli ha diritto al risarcimento di quanto avrebbe
guadagnato se il termine di una disdetta regolare fosse stato
osservato o, nel caso di un contratto a tempo determinato,
fino alla sua scadenza.
È riservata l’applicazione dei capoversi 2 e 3 dell’articolo
337c CO.
Per le modifiche è richiesta la forma scritta.
2 Se c’è disaccordo su una modifica contrattuale, la FFS Cargo
SA la dispone unilateralmente, nel rispetto del termine di disdetta.
3 Parte 2a: Disposizioni normative.
La collaboratrice o il collaboratore può rinunciare, durante la
procedura, a proseguire la propria attività alla FFS Cargo SA,
chiedendo invece che le/gli sia corrisposta un’indennità in forza dell’articolo 336a CO.
4 Nell’ambito della parità tra donna e uomo, la collaboratrice o
il collaboratore va avvertita/o che le/gli è data la possibilità di
chiedere all’ufficio cantonale di conciliazione che controlli la
questione.
4 2 Mancato inizio o
abbandono del
lavoro ingiustificati
86
183
1 Se la collaboratrice o il collaboratore senza un grave motivo
non si presenta al lavoro o lo abbandona senza osservare il
preavviso di disdetta, la FFS Cargo SA ha diritto a un’indennità
corrispondente a 1⁄4 del salario mensile.
186
Se vi sono disaccordi in merito al rapporto di lavoro, sono applicabili le norme di procedura civile.
Procedura
187
La caduta in prescrizione di pretese derivanti dal rapporto di
lavoro è disciplinata dal CO.
Prescrizione
87
Parte 3a:
Partecipazione aziendale.
188
1 Le parti contraenti promuovono la partecipazione del personale nell’azienda.
La partecipazione deve contribuire, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
– una politica del personale orientata verso il futuro e l’identificazione del personale con questa politica;
– la promozione della responsabilità personale delle collaboratrici e dei collaboratori;
– la soddisfazione di collaboratrici e collaboratori sul posto di
lavoro;
– l’interesse al lavoro;
– un buon clima aziendale;
– la volontà di fornire buone prestazioni.
190
I contenuti della partecipazione, e le forme di partecipazione alle
quali essi vengono assegnati, sono elencati nell’appendice 10.
191
2 Forme di
partecipazione
189
1 Informazione:
diritto della CoPe di essere informata in modo tempestivo e
circostanziato.
Codiscussione:
s’intende il diritto della CoPe di essere ascoltata e consultata
prima che la FFS Cargo SA prenda una decisione. Qualora si
discosti dalla proposta fatta dalla CoPe, la FFS Cargo SA deve
motivare la sua decisione.
Contenuti della
partecipazione
La partecipazione è esercitata dalle CoPe elette.
1 Commissioni del
personale (CoPe)
Esse rappresentano ai diversi livelli tutte le collaboratrici e tutti
i collaboratori sottoposti al CCL.
2 Le CoPe sorvegliano il rispetto e l’applicazione delle disposizioni normative del CCL.
3 192
La collaborazione tra la FFS Cargo SA e le CoPe è basata sul
principio della buona fede e sulla reciproca comprensione per
gli interessi della controparte.
1 Collaborazione
e finanziamento
Le direzioni a tutti i livelli riconoscono l’importanza delle CoPe
e ne sostengono i membri nel compimento dei compiti loro
affidati.
2 2 Codecisione:
s’intende il diritto della CoPe di partecipare pariteticamente al
processo decisionale. La decisione viene presa consensualmente. Qualora ciò non fosse possibile, sarà la maggioranza a
decidere. In una situazione di stallo, si può adire il tribunale
arbitrale della partecipazione.
3 La FFS Cargo SA finanzia le CoPe.
3 193
I membri delle CoPe svolgono all’interno della FFS Cargo SA
una funzione importante e occupano una posizione di fiducia
particolare.
194
I membri sono protetti contro svantaggi, soprattutto per quel
che concerne la VP e la fissazione del salario.
1 Posizione di fiducia
delle CoPe
Protezione dei
membri delle CoPe
Parte 3a: Partecipazione aziendale.
Obiettivi
Non si può pronunciare alcun licenziamento contro un membro in relazione con il suo mandato in una CoPe, durante la
sua attività nella stessa o nel periodo direttamente successivo.
Rimane riservato il licenziamento per motivi gravi.
2 Autogestione:
per autogestione s’intende il diritto della CoPe di svolgere il
suo compito in modo autonomo.
4 88
89
Ulteriore evoluzione
professionale dei
membri delle CoPe
195
1 A tutti i livelli, le direzioni promuovono la formazione professionale continua delle persone che compongono le CoPe.
Se necessario, esse accordano loro un sostegno particolare
nell’adeguarsi a nuove mansioni, dopo che avranno terminato
l’attività svolta in seno alla CoPe.
2 Impiego dopo la
fine del mandato
196
1 Alla collaboratrice o al collaboratore che fa parte di una CoPe
viene garantito, alla fine di tale attività, un impiego adeguato e
ragionevole alla FFS Cargo SA.
Il reinserimento avviene dopo aver fatto il punto della situazione, dal quale scaturiranno di comune accordo le necessarie
misure di sviluppo.
Appendici
90
197
Le appendici 9 e 10 disciplinano i particolari della partecipazione.
Parte 3a: Partecipazione aziendale.
2 91
Parte 4a:
Disposizioni generali finali e transitorie.
198
Le appendici sono concordate dalle parti contraenti e costituiscono parte integrante del presente CCL.
Disposizioni
esecutive
199
1 La FFS Cargo SA è autorizzata a rilasciare disposizioni esecutive per l’applicazione del CCL.
Il coinvolgimento delle CoPe o delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto è conforme alle disposizioni del CCL.
2 Durata del CCL
200
1 Il presente CCL sostituisce quello sottoscritto il 22 dicembre
2006.
202
In una situazione di vuoto contrattuale, le disposizioni normative del CCL disdetto mantengono la loro validità quali contenuto del contratto individuale di lavoro fino alla conclusione di
un nuovo CCL, al massimo però per tre mesi.
1 Situazione di vuoto
contrattuale
Durante questo periodo la collaboratrice o il collaboratore
continua a pagare il contributo alle spese di applicazione di cui
alla cifra 8.
2 Nella situazione di vuoto contrattuale, gli organi istituiti in comune dalle parti contraenti continuano ad esistere fintanto che
queste sono d’accordo che ciò avvenga. È riservato il capoverso 4.
3 Le disposizioni concernenti la commissione di conciliazione
sono valide fino all’entrata in vigore di un nuovo CCL.
4 Esso entra in vigore il 1° luglio 2011 ed è valido sino al 31 dicembre 2014.
2 Se il presente CCL non viene disdetto da alcuna parte contraente, la sua durata si prolunga tacitamente ed è considerato
concluso a tempo indeterminato.
3 Disdetta del CCL
201
1 La prima disdetta può essere data per il 31 dicembre 2014.
203
Gli accordi individuali conclusi tra la FFS Cargo SA, le FFS e
la collaboratrice o il collaboratore, come pure quanto ordinato
unilateralmente dalla FFS Cargo SA e le disposizioni prese dalle FFS, mantengono la loro validità se l’effetto che esse provocano è limitato nel tempo.
1 Tutte le direttive del CCL 2007–2010 sono abrogate al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCL, a condizione che
non siano in contraddizione con esso.
2 Il CCL FFS Cargo può essere disdetto da ciascuna parte contraente per la fine di un anno, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.
2 Disposizioni
transitorie
Parte 4a: Disposizioni generali finali e transitorie.
Natura giuridica
delle appendici
La disdetta va comunicata in forma scritta a tutte le parti contraenti.
3 La disdetta vige per tutte le parti contraenti.
4 92
93
Berna, 21 dicembre 2010
Le parti contraenti:
Nicolas Perrin
Capo FFS Cargo SA
Daniel Eigenmann
Responsabile Human Resources FFS Cargo SA
Sindacato del personale dei trasporti (SEV)
Giorgio Tuti
Presidente
Manuel Avallone
Vicepresidente
transfair – Il sindacato
Chiara Simoneschi-Cortesi
Presidente
Hanspeter Hofer
Responsabile del settore
trasporti pubblici
Sindacato svizzero dei macchinisti e degli
aspiranti macchinisti (VSLF)
Hubert Giger
Presidente
Daniel Ruf
Membro del comitato
Parte 4a: Disposizioni generali finali e transitorie.
Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA
Associazione dei quadri dei trasporti pubblici (AQTP)
Markus Spühler
Presidente
94
Urs Meier
Amministratore
95
Appendice 1:
96
Categorie speciali di personale.
98
Appendice 2: Parità tra donna e uomo.
104
Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro
luogo di lavoro.
108
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata
del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori
impiegati a turni.
110
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del
lavoro per le collaboratrici e i collaboratori
fino al livello di esigenze J che gestiscono
autonomamente il loro tempo di lavoro.
116
Appendice 6: Congedo.
120
Appendice 7: Salario.
126
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
128
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
134
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.
144
Parte 5a: Appendici.
Parte 5a:
Appendici.
97
Base
Campo
d’applicazione
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 3 capoverso 2 del
CCL.
5
Il personale in seconda formazione è retribuito con un salario
mensile.
2
Sono ritenute speciali le seguenti categorie di personale:
a.il personale in seconda formazione (A.);
b.le/i praticanti (B.);
c.le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi
di scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo (C.);
d.il personale con capacità limitate (D.);
e.le beneficiarie e i beneficiari di rendite che svolgono
un lavoro (E.);
f. le impiegate e gli impiegati delle pulizie (F.).
2 1 Salario
Il salario viene pattuito con la collaboratrice o il collaboratore.
Le indennità e l’indennità giornaliera forfetaria secondo il capoverso 6, cifra 4 dell’appendice 8 sono comprese nel salario
concesso durante la formazione del personale di locomotiva.
Con l’accordo delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto, le indennità possono essere integrate nel
salario concesso durante la formazione anche di altre categorie di personale.
3 B. Praticanti.
A. Personale in seconda formazione.
Definizione
Durata
del rapporto
di lavoro
3
Per personale in seconda formazione s’intendono le persone
con una formazione compiuta che ne stanno ricevendo una
supplementare all’interno della FFS Cargo SA ad es. per diventare macchinista, verificatrice tecnica o verificatore tecnico.
Rientrano in questa categoria sia le persone che erano già collaboratrici o collaboratori della FFS Cargo SA al momento di
intraprendere la seconda formazione, sia quelle assunte al­
l’esterno della FFS Cargo SA.
4
1 Per le persone che già sono collaboratrici o collaboratori della FFS Cargo SA valgono le disposizioni ordinarie del CCL.
Le persone provenienti dall’esterno vengono assunte dalla
FFS Cargo SA a tempo determinato per la durata della seconda
formazione, con l’opzione di impiegarle ulteriormente nel caso
in cui la nuova formazione sia conclusa con successo.
2 98
6
Per praticanti s’intendono studentesse e studenti di un’università, un politecnico o un altro istituto professionale di grado universitario, una scuola tecnica superiore o un’istituzione comparabile che svolgono, nell’ambito della loro formazione, uno
stage di dodici mesi al massimo. Ad esse/i sono equiparate
quelle persone che vengono assunte per considerazioni di ordine sociale
– subito dopo la conclusione di un apprendistato presso la
FFS Cargo SA o presso l’associazione per la formazione
login,
– a tempo determinato di dodici mesi al massimo e
– senza che da parte della FFS Cargo SA ce ne sia bisogno,
allo scopo di introdurle alla vita professionale.
7
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza disdetta.
Definizione
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Appendice 1:
Categorie speciali di personale.
Durata
del rapporto
di lavoro
99
8
1 La FFS Cargo SA fissa il salario della o del praticante nel singolo caso; determinante a questo riguardo è l’utilità dello stage per l’azienda.
Le/l praticanti vengono ricompensate/i con un salario mensile
globale che comprende la 13a mensilità, gli assegni, le altre
indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.
12
La FFS Cargo SA fissa il salario di studentesse e studenti
nonché di allieve e allievi di scuola media nel singolo caso;
determinante a questo riguardo è l’utilità del loro impiego per
la FFS Cargo SA.
1 Salario
2 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del
CCL e rimborsate le spese.
3 Vacanze
9
Le vacanze vanno regolate d’intesa con la o il praticante. Nei
casi di stage brevi, in cui si rinuncia a prendere le vacanze,
sarà concessa l’indennità di vacanze conforme al CCL.
C.Studentesse e studenti nonché allieve e allievi di
scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo.
Definizione
Durata
del rapporto
di lavoro
100
10
Per studentesse, studenti e allieve/i di scuola media che prestano un aiuto temporaneo s’intendono persone che frequentano un’università, un politecnico o altro istituto professionale
di grado universitario, una scuola tecnica superiore, una scuola media o un istituto comparabile e che vengono assunti per
poche settimane.
11
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza disdetta.
Le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi di
scuola media vengono ricompensate/i con un salario orario
forfetario che comprende la 13a mensilità, gli assegni, le altre
indennità e l’eventuale compensazione del rincaro.
2 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del
CCL e rimborsate le spese.
3 13
Al posto delle vacanze viene sempre accordata l’indennità di
vacanze conforme al CCL. La persona che lo desideri espressamente può comunque beneficiare di giorni di vacanza non
pagati.
Vacanze
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Salario
D. Personale con capacità limitate.
14
Per personale con capacità limitate s’intendono persone portatrici di un andicap mentale o fisico che vengono impiegate in
base a considerazioni di ordine sociale.
15
La durata del rapporto di lavoro è limitata a sei mesi. Se sono
soddisfatte certe condizioni riguardo alle prestazioni e al comportamento e vi è la possibilità di un ulteriore impiego, può
essere concluso in seguito un contratto di lavoro a scadenza
indeterminata la cui disdetta sottostà alle relative disposizioni
ordinarie del CCL.
Definizione
Durata
del rapporto
di lavoro
101
Definizione
16
La FFS Cargo SA fissa il salario nel singolo caso tenendo conto delle esigenze e degli impegni legati al compito previsto,
dell’efficienza e della situazione riguardo alle assicurazioni sociali.
20
Le vacanze vengono regolate d’intesa con la persona interessata. Nei casi d’impieghi di breve durata per i quali si rinuncia
a prendere le vacanze, va accordata l’indennità di vacanze
conforme al CCL.
E. Beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono
un lavoro.
F. Impiegate e impiegati delle pulizie.
17
1 Per beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro
s’intendono pensionate/i secondo il regolamento di previdenza della CP FFS o di istituti di previdenza equivalenti e persone
in età AVS che vengono impiegate in singoli casi giustificati.
Resta riservata la cifra 170, capoverso 2, del CCL.
2 Durata del
rapporto di lavoro
Salario
18
Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza
disdetta.
19
1 La FFS Cargo SA fissa il salario delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite.
21
Per impiegate e impiegati delle pulizie s’intendono coloro che
svolgono lavori domestici come fare le pulizie in edifici, lavare,
rattoppare, rammendare ecc.
22
Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo determinato
o a scadenza indeterminata. Quello a tempo determinato si
conclude senza disdetta.
23
Le impiegate e gli impiegati delle pulizie con un grado d’occupazione costante vengono pagate/i con un salario mensile. In
caso di grado d’occupazione variabile o d’occupazione soggetta a interruzioni, esse/i ricevono un salario orario.
1 Vacanze
Definizione
Durata
del rapporto
di lavoro
Salario
Appendice 1: Categorie speciali di personale.
Salario
Gli importi per il salario annuo determinante sono indicati nella direttiva «Retribuzioni del personale».
2 Le beneficiarie e i beneficiari di rendite vengono retribuite/i con
un salario mensile od orario forfetario che include la 13a mensilità e l’eventuale compensazione del rincaro. Il salario dipende
dalle mansioni affidate (e non dalla funzione svolta prima del
pensionamento).
2 Gli aumenti salariali diventano operativi al primo del mese,
dopo che si sono raggiunti gli anni di lavoro richiesti.
3 Oltre al salario vengono concessi gli assegni, le altre indennità
e l’eventuale compensazione del rincaro; inoltre sono rimborsate le spese. Si ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si
raggiunga il reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3,
della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»).
4 Sussiste il diritto di beneficiare delle indennità per servizio
notturno e domenicale; inoltre vengono rimborsate le spese. Si
ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si raggiunga il
reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3, della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»). Altri diritti, secondo le cifre 99–104 del CCL, non sussistono.
3 102
103
Base
1
La presente appendice si fonda sulla Lpar e sulla cifra 27 del
CCL.
A. Parità in generale.
Principio
2
1 La promozione e la messa in atto della parità è un processo
evolutivo continuo in tutti i settori dell’azienda.
La FFS Cargo SA sostiene il fatto di poter conciliare attività
lucrativa e famiglia, disciplinandolo con disposizioni esecutive.
Per famiglie s’intendono in questo ambito le comunità di vita,
indipendentemente dallo stato civile. La persona che provvede
da sola ad allevare ed educare la prole è considerata alla stessa stregua di una famiglia monoparentale.
2 Il reinserimento professionale di donne e uomini e l’adeguamento del grado d’occupazione vanno promossi, in particolare
dopo il congedo di maternità o un’interruzione per motivi familiari.
4
Le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto vengono regolarmente orientate in merito alla situazione
della parità tra donna e uomo.
1 Informazione
e partecipazione
Nelle questioni riguardanti la parità tra donna e uomo, la FFS
Cargo SA coinvolge la CoPe.
2 5
Della messa in atto delle misure di parificazione sono responsabili i superiori.
6
1 I diritti delle persone che si sentono direttamente o indirettamente sfavorite a causa del loro sesso e la procedura sono
disciplinati dalla LPar e dal codice di procedura civile svizzero.
Responsabilità
Diritti e modo
di procedere
La FFS Cargo SA informa la persona interessata in merito ai
competenti uffici cantonali di conciliazione.
2 3 Le richieste di soluzioni individuali riguardo alla strutturazione
degli orari di lavoro di collaboratrici e collaboratori con obblighi
di educazione e di assistenza vanno esaminate benevolmente.
4 7
Le informazioni ottenute dagli e sugli interessati, come pure
quelle sull’introduzione di provvedimenti e procedure, vanno
trattate da tutte le persone coinvolte in modo strettamente
confidenziale.
Appendice 2: Parità tra donna e uomo.
Appendice 2:
Parità tra donna e uomo.
Obbligo di
discrezione
B. Molestie sessuali e sessiste.
Politica delle pari
opportunità
3
1 La Direzione del Gruppo FFS vara la politica delle pari opportunità nonché gli obiettivi annui vincolanti per i servizi gerarchici.
La FFS Cargo SA s’impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie.
2 8
Questo capitolo vale in caso di molestie sessuali o sessiste,
sia tra collaboratrici e collaboratori, sia da parte di terzi nei confronti di collaboratrici o collaboratori.
1 Campo
d’applicazione
Nei casi per i quali questo capitolo non contempla nessuna
regolamentazione speciale, vige il capitolo A.
2 I superiori sono responsabili dell’attuazione secondo il capoverso 1.
3 È assicurato il controlling.
4 104
105
9
1 Le molestie sessuali e sessiste ledono la dignità delle persone
interessate, ne ostacolano l’integrazione e pregiudicano le
prestazioni sul lavoro.
11
Le persone interessate hanno diritto di beneficiare di una consulenza e di essere assistite.
Per molestie sessuali e sessiste s’intendono azioni ed esternazioni inopportune con riferimento al sesso, in particolare:
a.osservazioni contenenti allusioni indecenti;
b.osservazioni su pregi e difetti fisici;
c.barzellette o motti sessisti;
d.il mostrare, appendere, esporre o mandare a qualcuno
materiale sessista;
e.proposte o inviti equivoci;
f. contatti fisici importuni, da apparentemente casuali
ad audaci;
g.approcci collegati a promesse di vantaggi o minacce
di svantaggi;
h.molestie o persecuzioni all’esterno dell’azienda;
i. coercizioni sessuali e stupro.
12
Le persone interessate hanno diritto di esigere un’inchiesta e
una comunicazione scritta dell’esito.
2 Protezione dalle
molestie sessuali e
sessiste
10
1 La FFS Cargo SA si adopera per creare un clima di rispetto
dell’altro e di fiducia reciproca, che eviti ogni molestia sessuale o sessista di natura sia fisica sia psichica.
1 Diritto alla
consulenza e
all’assistenza
Altri diritti
Le/gli interessate/i hanno inoltre diritto a una consulenza specialistica esterna. La FFS Cargo SA si assume i costi per una
consulenza esterna se nessuna assicurazione e nessuna istituzione è tenuta a fornire prestazioni secondo la LAV. Rimane
riservato il diritto di regresso nei confronti della persona autrice
della molestia.
2 In caso di molestia sessuale o sessista durante il lavoro eseguito da terzi, alle/agli interessate/i è offerta la stessa assistenza.
Esse/i hanno il sostegno della FFS Cargo SA anche nel caso
di un eventuale procedimento penale contro terzi.
3 13
La/il responsabile Human Resources della FFS Cargo SA può
ordinare in casi urgenti l’allontanamento dal posto di lavoro
della persona autrice della molestia.
Appendice 2: Parità tra donna e uomo.
Molestie sessuali
e sessiste
Direzione Human
Resources
della FFS Cargo SA
Le azioni di molestia sessuale e sessista sono considerate
una mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e
non vengono tollerate dalla FFS Cargo SA. Sono applicabili le
cifre da 45 a 47 del CCL.
2 Chi si lamenta di molestie sessuali o sessiste non deve subire
svantaggi dal punto di vista professionale; lo stesso vale per le
persone che forniscono informazioni e per le/i testimoni.
3 106
107
Base
Principio
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 24 del CCL.
2
1 Le collaboratrici e i collaboratori che vengono trasferiti a un
altro luogo di lavoro vi sono accolti personalmente dalla/dal
superiore e vengono introdotti nel nuovo ambiente.
Nei casi di trasferimenti in altre regioni linguistiche, la partecipazione a corsi di lingue sarà sostenuta attivamente. La FFS
Cargo SA ne assume i costi.
Fino al momento del cambiamento di domicilio, però al massimo durante un anno, per ogni pasto principale consumato al
nuovo luogo di lavoro si può conteggiare mezza indennità per
un pasto principale, se i presupposti seguenti sono adempiuti:
– i pasti non possono più essere consumati a casa propria
o dove vengono presi normalmente;
– nel luogo di lavoro non esiste un ristorante per il personale
o un ristorante a prezzi comparabili.
5 2 Cambiamento del
luogo di domicilio o
di lavoro
3
1 I criteri personali per l’assegnazione del nuovo luogo di lavoro
vanno definiti nell’ambito della partecipazione aziendale.
Qualora i collegamenti offerti dai trasporti pubblici siano sfavorevoli, la persona interessata può beneficiare di adeguamenti degli orari normali di lavoro fino al momento in cui trasferisce il domicilio, ma al massimo durante un anno.
2 Fino al momento del cambiamento di domicilio, durante un
anno al massimo, la metà del tempo supplementare di viaggio
viene computata quale supplemento di tempo del turno di lavoro.
3 Se, a causa di un trasferimento a breve termine in un altro
luogo di lavoro, si devono pagare due affitti, la FFS Cargo SA
assume, durante un anno al massimo, il canone di locazione
meno caro.
4 108
Se la nuova indennità regionale è inferiore a quella precedente,
per la differenza viene concessa una garanzia dell’indennità
regionale per un periodo di due anni.
6 Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.
Appendice 3:
Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro.
109
Base
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 79 del CCL.
Campo
d’applicazione
2
Questa appendice vige per le collaboratrici e i collaboratori il
cui lavoro si svolge a turni.
Norma di
delegazione
3
1 Nell’ambito delle BAR possono essere fissate deroghe alle
disposizioni contemplate in questa appendice.
Se le BAR non prevedono nessuna regolamentazione a questo proposito, o se non c’è nessuna BAR, si può derogare alla
presente appendice nel quadro della partecipazione aziendale,
purché ciò sia stabilito alle cifre corrispettive.
5
Sono considerate tempo di lavoro:
a.le pause di cui si usufruisce fuori del luogo di lavoro, nella
misura del 30 %;
b.in ragione del 20 % le pause fatte al posto di lavoro,
se il turno di lavoro ne prevede tre in tutto (comprese
quelle di cui si gode fuorivia).
Conteggio delle
pause
1 I supplementi di tempo normalmente concessi per il lavoro
notturno non vengono accordati per la parte delle pause considerata tempo di lavoro.
2 2 6
Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire
una pausa solo nell’ambito della norma di delegazione in virtù
della cifra 3 o, nel singolo caso, con l’assenso del personale
interessato.
1 Assegnazione
delle pause
A. Durata del lavoro.
Ciò non vale per le pause che devono essere attribuite, per
motivi legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo
una corsa senza che nessun lavoro debba essere prestato,
oppure durante una tale corsa.
2 Tempi di attesa
4
1 I seguenti tempi di attesa sono considerati di lavoro qualora,
nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti;
a.aspettare coincidenze;
b.tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio
del lavoro;
c.tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.
7
Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause.
1 Questa quantità può arrivare eccezionalmente a tre, nell’ambito della norma di delegazione secondo la cifra 3 o, nel singolo
caso, con il consenso del personale interessato, qualora in
piccoli posti di lavoro, con un’entità di traffico debole, le ore di
presenza impongano alla medesima collaboratrice o allo stesso
collaboratore un tempo di presenza prolungato, imposto dal­
l’orario, affinché il traffico mattutino e serale venga garantito.
2 I tempi d’attesa che nel caso singolo oltrepassano 30 minuti
sono considerati pause.
2 Se le condizioni necessarie per considerare le pause come
tempo di lavoro sono adempiute, bisognerà procedere al computo del tempo corrispettivo.
3 110
Quantità di pause
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Appendice 4:
Norme particolari in materia di durata del lavoro per
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
111
8
1 Invece di una pausa, se la collaboratrice, il collaboratore o chi
la/lo sostituisce lo desidera, può essere concessa un’interruzione del lavoro di più di 20 minuti per consumare uno spuntino,
qualora il turno di lavoro non superi le nove ore; in un tale contesto, almeno 20 dei minuti consacrati a tale interruzione sono
considerati tempo di lavoro.
Questa norma è pure applicabile qualora debbano essere disposte interruzioni del lavoro per più di 20 minuti, a causa
dell’esercizio, purché la pausa non sia di almeno un’ora.
2 I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù
della cifra 55 del CCL sono concessi anche per quelle interruzioni che contano quale tempo di lavoro.
3 Consegna
del lavoro
Definizione
Durata:
11 ore
Eccezione:
13 ore
112
9
Se è certificata la necessità della consegna diretta e della presa in consegna del lavoro allo stesso posto, se ne disporrà il
tempo di lavoro necessario.
b.qualora, nel singolo caso, il personale coinvolto dia il suo
benestare oppure sia intercorso un accordo in questo
senso, nel quadro della norma di delegazione secondo la
cifra 3.
13
Il turno di lavoro può essere esteso in singoli giorni fino a 14 ore,
per norma al massimo dodici volte all’anno, qualora
– in questi giorni la durata del lavoro sia almeno di otto ore;
– in questi giorni venga assegnata al massimo una pausa e
che questa possa essere trascorsa al posto di lavoro;
– in questi giorni non si debba lavorare tra le ore 0 e le ore 4;
– il turno di lavoro, nella media di 28 giorni lavorativi o nel
contesto di un ciclo di turni a sé stante, non superi le undici
ore.
B. Turno di lavoro.
14
Per i seguenti motivi, con il consenso del personale interessato o nell’ambito della partecipazione aziendale, il turno di lavoro può eccezionalmente essere protratto sino a 15 ore:
a.a causa di carenza del personale dovuta a servizi obbligatori svizzeri, alla difesa dell’impresa, a malattie o infortuni;
b.per far fronte a compiti straordinari e passeggeri.
10
Il turno di lavoro consta delle ore di lavoro e delle pause.
In questi casi i turni di lavoro non devono tuttavia oltrepassare le dodici ore nella media di tre giorni lavorativi consecutivi.
11
Il turno di lavoro non deve oltrepassare le undici ore nella media di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni.
C. Ripartizione del lavoro.
12
Il turno di lavoro può comportare sino a 13 ore, in una media di
28 giorni o durante un ciclo di turni ben definito, se
a.l’esercizio normale dura più di dodici ore, essendo però di
14 ore al massimo. I singoli servizi saranno designati dalle
UO competenti, previa intesa con il Servizio del personale
della FFS Cargo SA;
1 Eccezione:
14 ore
Eccezione:
15 ore
2 15
Nei limiti del possibile bisogna evitare che intercorrano più di
dieci giorni fra i giorni di riposo; lassi di tempo superiori a dodici giorni sono permessi solo in singoli casi, previo consenso
del personale coinvolto o nel quadro della norma di delegazione secondo la cifra 3.
1 Un arco di tempo maggiore di 14 giorni non è ammesso.
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Interruzione
del lavoro
Tempo
intercorrente fra
giorni di riposo
2 113
Godimento di
giorni di riposo e di
compensazione
Fine del lavoro
prima delle vacanze
16
Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se
sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più
giorni di compensazione, d’accordo con la collaboratrice o il
collaboratore, o nell’ambito della partecipazione aziendale, uno
di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un’ora.
17
1 Nel giorno di lavoro che precede immediatamente l’inizio delle
vacanze bisogna staccare il più presto possibile.
Non è concesso terminare la giornata lavorativa dopo le ore
22. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, e purché il
personale interessato sia consenziente.
2 Godimento
delle vacanze
114
18
Per principio le vacanze durano dal sabato al sabato. Una singola settimana di vacanza, o la prima, consta di cinque giorni
lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo.
Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di
cinque giorni lavorativi, un giorno di riposo e un giorno di compensazione. Nel quadro delle possibilità d’esercizio, anche la
domenica dopo le vacanze può essere concessa come giorno
di riposo. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, con
il consenso della collaboratrice o del collaboratore.
D. Turni di riposo.
19
Il turno di riposo include l’arco di tempo fra due turni di lavoro
e comporta almeno dodici ore nella media di 28 giorni.
1 Definizione
In singoli giorni è lecito ridurlo a undici ore.
2 20
È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di
riposo fino a nove ore se il personale interessato è consenziente, oppure nell’ambito della partecipazione aziendale:
a.una volta la settimana, in caso di passaggio:
1. dal servizio notte al servizio medio o tardi, a condizione
che il servizio notte non oltrepassi le ore 2,
2.dal servizio tardi al servizio presto, medio o tardi,
3.dal servizio medio al servizio presto o medio, o
4.dal servizio presto al servizio presto;
b.in caso di turni di riposo goduti fuorivia;
c.in caso di penuria di personale in seguito a servizio obbligatorio svizzero, malattia o infortunio;
d.per far fronte a compiti straordinari e temporanei.
Esso deve tuttavia comportare almeno dodici ore nella media
di tre giorni lavorativi consecutivi.
Riduzione
Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per
le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni.
Nel singolo caso, se il personale interessato è d’accordo, oppure nel quadro della norma delegatoria giusta la cifra 3, è eccezionalmente ammesso che intercorrano al massimo 28 giorni
fra due giorni di riposo domenicali.
3 115
Base
Campo
d’applicazione
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 80, capoverso 1 del
CCL.
6
Per i viaggi compiuti all’estero, il tempo che intercorre fra le ore
22 e le ore 6 è considerato di riposo.
2
1 Questa appendice è vincolante per le collaboratrici e i collaboratori sino al livello di esigenze J, attivi alla Centrale della
FFS Cargo SA, che gestiscono autonomamente il loro tempo
di lavoro.
1 7
Quale valore limite durante il periodo di conteggio fa stato un
saldo positivo di 150 ore oppure uno negativo di 40 ore.
Viaggi
effettuati
all’estero
Valore limite
Il valore limite può essere oltrepassato solamente se il superiore è d’accordo. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente stabilite misure atte a riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro un determinato lasso
di tempo.
2 È lecito applicarla anche in altri settori (p.es. al personale amministrativo in forza alle Regioni).
2 Prestazione
lavorativa
3
1 Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e
le ore 20.
È possibile, se lo si desidera, lavorare il sabato anziché durante un altro giorno della settimana, purché il diretto superiore
lo consenta. Non sarà corrisposta alcuna indennità.
2 Al diretto superiore incombe la responsabilità di garantire un
servizio adeguato alle esigenze dei clienti.
3 Pause
Lavoro svolto
a casa
116
4
Qualora il lavoro si protragga per più di cinque ore, bisogna
poter beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti da trascorrere fuori del posto di lavoro.
5
A giornate, è possibile lavorare a progetti rimanendo a casa
propria. Il genere e l’ampiezza delle mansioni da compiere
vanno prima discussi con il superiore diretto e definiti in modo
inequivocabile.
8
È considerato lavoro supplementare solo quello che viene prestato poiché ordinato per motivi aziendali.
9
In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, congedo di
maternità, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato,
congedo accordato per il perfezionamento professionale, pagato in parte o totalmente, o in caso di sospensione o esonero
dal servizio, i sabati, le domeniche e i giorni festivi inclusi nel
periodo d’assenza contano come giorni liberi di cui si sia potuto godere.
10
Nell’ambito della partecipazione aziendale, è possibile stabilire soluzioni concernenti i ponti e assegnare giorni liberi.
1 Lavoro
supplementare
Giorni liberi
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro
per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J
che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.
Appendice 5:
Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono
autonomamente il loro tempo di lavoro.
Ponti
I ponti dei quali si è usufruito vanno a carico della collaboratrice o del collaboratore che ne ha beneficiato, la quale/il quale
li dovrà compensare con l’avere in tempo di cui lei/lui dispone,
mediante averi risultanti dalle ore supplementari fatte o servendosi delle vacanze.
2 117
11
1 Norme ulteriori riguardanti il tempo di lavoro o altri modelli di
lavoro possono essere concordati nell’ambito della partecipazione aziendale.
Essi vanno impostati in maniera tale da essere nel complesso
equivalenti alle disposizioni contemplate in questa appendice.
2 118
Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro
per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J
che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro.
Altre regolamenta­
zioni concernenti
la durata del lavoro
119
Base
Concessione
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 86 del CCL.
2
1 La collaboratrice o il collaboratore deve trasmettere tempestivamente al superiore una richiesta di congedo motivata.
Il congedo va accordato nella misura in cui l’andamento del­
l’esercizio lo consenta e dopo averne debitamente considerato
i motivi.
2 Campo
d’applicazione
ampliato
3
1 I figliastri e i minori in custodia, i patrigni, le matrigne e i genitori affilianti, nonché i fratellastri e le sorellastre, vanno equiparati rispettivamente ai figli, ai genitori e ai fratelli e sorelle.
La convivente o il convivente è equiparata/o alla/al consorte,
nei casi di assenze secondo la cifra 5, lettere c–f.
2 I motivi del congedo elencati alla cifra 5, lettere a, c–f valgono
per analogia anche per le unioni registrate.
3 Ricupero del
congedo
120
4
Il congedo che coincide con giorni liberi o giorni di vacanza
sarà concesso solo qualora ciò sia stato esplicitamente menzionato. In tutti gli altri casi, conta come tempo di cui si sia potuto godere.
5
Per le seguenti assenze la FFS Cargo SA accorda il congedo
pagato nella misura di volta in volta citata:
Motivo del congedo
Entità
Ricupero
a. Nozze (incluso il matrimonio civile e
religioso) e nuovo matrimonio
3 giorni
sì
b.Nascita di un figlio
(congedo di paternità)
5 giorni
entro un
anno
c. Morte del coniuge, dei genitori o di figli
3 giorni
sì
d.Morte dei suoceri, di fratelli o sorelle,
della cognata o del cognato, della
nuora o del genero, dei nipoti o dei
pronipoti
fino a 1 giorno
no
e. Morte dei nonni, dei bisnonni, della zia
o dello zio, compresi quelli o quello del
o della consorte
fino a 1 giorno
no
f. Assenza dovuta a motivi familiari,
come:
– cure da prestare a causa di un
infortunio o una malattia improvvisa;
– presenza al letto di morte.
Il congedo può essere prolungato di
fino a 2 giorni
per ogni
singolo caso
no
g.Cura che il componente di una famiglia
monoparentale deve prestare ai figli, a
patto che la necessità di accudirli non
possa essere adempiuta altrimenti
fino a 5 giorni
per anno civile
no
h.Candidatura a posti messi a concorso
il tempo
necessario
no
i. Cambiamento di abitazione per motivi
privati
Cambiamento di abitazione per motivi
professionali
1 giorno
sì
sì
j. Colloqui con autorità (il congedo viene
concesso solo nel caso in cui si sia
stati convocati, ma non per contattare
un’autorità di propria iniziativa.)
il tempo
necessario
no
k. Esercizio di cariche pubbliche,
complessivamente
fino a 15 giorni
per anno civile
no
l. Ricorrenza di lavoro
per il 25 ° anno di lavoro
per il 40 ° anno di lavoro
1
⁄2 giornata
1 giorno
sì
sì
m.Esonero dagli obblighi militari
fino a 1 giorno
no
Congedo pagato
Appendice 6: Congedo.
Appendice 6:
Congedo.
2 giorni al
massimo
2 giorni
121
Attività che preve­
dono la consegna di
schede di congedo
122
8
Alla collaboratrice spetta un congedo di maternità pagato di
quattro mesi.
1 Congedo di
maternità
Se il grado d’occupazione è irregolare (salario orario) la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà
alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno
preceduto l’inizio del congedo.
2 Motivo del congedo
Entità
Ricupero
a. Vigili del fuoco; solo per interventi in
caso di allarme, non per attività di formazione
il tempo
necessario
no
b.Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del
fuoco, ma non per essere formati come
ufficiali o comandanti
fino a 3 giorni
per anno civile
no
c. Sport attivo di competizione e sport
attivo per disabili:
–per i componenti della squadra
nazionale
–per i componenti dei futuri quadri
dirigenti
per ogni anno
civile
fino a 10 giorni
no
d.Direzione e assistenza prestate allo
sport per disabili
fino a 5 giorni
per anno civile
no
e. Ricerca di un appartamento per motivi
professionali
fino a 2 giorni
no
f. Partecipazione alle manifestazioni del
1° maggio nelle immediate vicinanze
il tempo
necessario
no
g.Partecipazione a incontri promossi
dal sindacato, mirati alla formazione
(le associazioni del personale che
hanno sottoscritto il contratto stabiliscono quali corsi danno diritto a un
congedo.)
fino a 5 giorni
nel corso di
2 anni civili, al
massimo
7 giorni durante
3 anni civili
sì, se
in giorni
feriali
h.Protezione civile volontaria, se convalidata dal questionario IPG
fino a 2 settino
mane per anno
civile
i. Gioventù e Sport (G+S), se convalidata
dal questionario IPG
fino a 5 giorni
per anno civile
no
j. Corso per monitori di giovani tiratori, se
convalidato dal questionario IPG
fino a 3 giorni
per anno civile
no
Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due
mesi di congedo prima del parto; il congedo si inizia il più tardi
con la nascita.
3 Appendice 6: Congedo.
Congedo pagato
quale prestazione
volontaria
6
Per le seguenti assenze la FFS Cargo SA può concedere un
congedo pagato, nella misura di volta in volta citata:
Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza,
la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato.
4 fino a 5 giorni
7
La FFS Cargo SA concorda la consegna delle schede di congedo con le istituzioni che ne sono state poste al beneficio.
Il diritto alle vacanze non è decurtato per il fatto di beneficiare
di un congedo di maternità. Il diritto alle vacanze maturato durante il congedo non viene compensato in denaro se il rapporto di lavoro è sciolto, senza che il lavoro venga poi ripreso.
5 9
Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere
concesso un congedo educativo non pagato della durata fino
a tre mesi.
1 Congedo educativo
Per principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei
anni di vita del bambino.
2 10
Affinché possa perfezionarsi professionalmente, la FFS Cargo
SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore congedi
parzialmente o totalmente pagati.
1 Il perfezionamento professionale deve avere un nesso diretto
con l’ambito dei compiti assegnati alla collaboratrice o al collaboratore e corrispondere alle esigenze della pianificazione
del personale.
2 Congedo
parzialmente o
interamente
pagato ai fini
della formazione
continua
123
11
1 In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso congedo non
pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità di lavoro da sbrigare lo permettano e alla FFS Cargo SA
non ne derivi nessuno svantaggio.
Il congedo non deve per norma estendersi oltre un anno; in
particolari circostanze vi si può derogare.
2 Per i primi 30 giorni, la FFS Cargo SA versa i contributi che il
datore di lavoro deve corrispondere alla CP FFS; dal 31° giorno
sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che
dovrà assumersene l’onere.
3 Congedo per attività
extrascolastiche
da svolgere con i
giovani
Appendice 6: Congedo.
Congedo
non pagato
12
1 La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento del 30° anno d’età, a un massimo di cinque giorni di
congedo non pagato durante ogni anno civile per attività da
svolgere con i giovani e che esulino dal campo prettamente
scolastico.
Le mansioni da compiere all’esterno della scuola includono
incombenze direttive, d’assistenza o di consulenza, prestate
gratuitamente nel quadro del lavoro effettuato dalla gioventù in
un’organizzazione a carattere sociale o culturale.
2 Il diritto esiste anche per la formazione e il perfezionamento
necessari a tale scopo.
3 124
125
Base
1
La presente appendice si fonda sulle cifre da 88 a 97 del CCL.
2
Definizione dello
spettro salariale
Spettro parziale unico (prestazioni)
Valore massimo (145%)
Spettro salariale (esperienza e prestazioni)
Valore di base (100%)
Appendice 7: Salario.
Appendice 7:
Salario.
Parte relativa alla funzione (fissa)
0%
Principi
dell’evoluzione del
salario individuale
3
1 L’evoluzione del salario per prestazioni ed esperienza avviene
all’interno dello spettro salariale.
L’entità di un eventuale aumento salariale dipende dal livello
di esigenze, dalla situazione effettiva del salario all’interno dello spettro, dal risultato della VP e dalla somma pattuita con le
associazioni del personale per gli aumenti individuali del salario. Questa somma viene ripartita fra gli aventi diritto con un
rapporto stabilito.
2
Evoluzione del
salario quando il
risultato della
valutazione del per­
sonale è A o B
Entità degli
spettri salariali
126
4
Se la VP presenta il risultato A o B, viene accordata una quota
di prestazioni unica nel quadro dei mezzi pattuiti.
5
I valori di base e massimi per gli spettri salariali sono pattuiti
con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto e pubblicati annualmente nella direttiva «Retribuzioni del personale».
127
Base
1
La presente appendice si fonda sulle cifre da 98 a 107 del
CCL.
Indennità per
lavoro notturno
2
1 L’indennità per lavoro notturno dovuta in conformità della cifra 103 del CCL viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti
fra le ore 20 e le ore 6 e, il sabato, a partire dalle ore 18.
4
Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo
di lavoro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate sulla base delle presenti disposizioni.
1 Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese.
2 Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino
a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese.
3 Determinante è il momento in cui si comincia effettivamente a
lavorare e quello in cui il lavoro è veramente concluso. Se le
pause comportano più di tre ore, il diritto all’indennità per lavoro notturno durante le pause è limitato a tre ore.
2 La collaboratrice o il collaboratore che deve assumersi a proprie spese un pasto principale sarà indennizzata/o con CHF
20.–. Come pausa per lo spuntino si computa il tempo effettivo,
almeno però 45 minuti.
4 Si computano le ore e i minuti effettivi.
3 Non è versata nessuna indennità:
a.per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;
b.per la partecipazione o la collaborazione a corsi e
qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di viaggio).
4 Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive; occorre presentare il giustificativo.
5 Anziché il rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità
giornaliera forfetaria di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se
il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore.
6 Indennità per
lavoro domenicale
3
1 L’indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra
103 del CCL è pagata per il tempo di lavoro effettivamente
svolto tra le ore 0 e le 24 la domenica e durante nove giorni
stabiliti festivi sul luogo di lavoro concordato contrattualmente.
Si computano le ore e i minuti effettivi.
2 Non è corrisposta nessuna indennità:
a.per i supplementi di tempo di qualsiasi genere;
b.per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora
si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di viaggio).
3 Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo, vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento e di colazione in un alloggio di classe media.
7 In casi motivati, in particolare per i viaggi all’estero, possono
essere rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi giustificativi.
8 In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga
durata, possono essere concordate regolamentazioni speciali.
9 10 128
Rimborso
delle spese
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
Appendice 8:
Indennità e rimborso delle spese.
Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
129
In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso
un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate nel quadro della partecipazione aziendale.
2 Per l’indennizzo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi:
– per ogni minuto CHF 0.64;
– per ogni ora CHF 38.40.
3 Utilizzazione di
veicoli privati per
compiere viaggi
di natura profes­
sionale
Spese per taxi
sostenute dal
personale femminile
Rimborso di spese
supplementari
6
L’indennità per le corse accordate comporta, per
a.le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;
b.le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi
per ogni chilometro percorso;
c.i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro
percorso.
7
Alle collaboratrici che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che
cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono
usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per compiere il
viaggio che le separa dal domicilio al luogo di lavoro o viceversa, sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere un taxi, però al massimo CHF 15.– per ogni corsa.
8
1 Le spese supplementari comprendono tutte le spese che
sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non
rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l’uso di
mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc.
Queste spese sono rimborsate a dipendenza dell’onere e su
presentazione del relativo giustificativo.
2 Servizio di
picchetto
130
Alle collaboratrici e ai collaboratori che non rilevano il tempo
di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni
una somma forfetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto
con grado di disponibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.–
per quello con grado di disponibilità «medio».
4 Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposte/i
a portare sempre con sé un pager o un cellulare, senza essere
obbligate/i ad assumere il servizio ad ogni caso di allarme, dal
momento dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle
seguenti indennità:
– per la prima ora di un intervento CHF 30.–;
– per ogni ora successiva CH 10.–;
– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di
30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normal­mente
previsto CHF 10.–;
– i membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa hanno diritto globalmente per un anno civile
(in sostituzione dell’indennità oraria in caso di interventi
effettivi) a CHF 500.–.
5 Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
Cambiamento di
abitazione per
motivi professionali
5
Le spese di trasloco sono rimborsate dalla FFS Cargo SA se il
trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione aziendale. In caso di cambiamento volontario del
posto di lavoro, la FFS Cargo SA può partecipare alle spese.
9
1 Come servizio di picchetto si intende il periodo durante il quale
la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente
deve essere raggiungibile in ogni momento al di fuori della durata del lavoro, entro un termine dato come norma, per poter
intervenire in caso di eventuali perturbazioni.
131
Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari.
7 132
Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese.
Le collaboratrici e i collaboratori che entrano volontariamente
in servizio per eliminare perturbazioni d’esercizio dal momento
dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle seguenti
indennità:
– per la prima ora di un intervento CHF 15.–;
– per ogni ora successiva CH 5.–;
– per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di
30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normalmente
previsto CHF 5.–.
6 133
Base
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del CCL.
A. Commissioni del personale (CoPe).
Attribuzione
– il numero dei membri,
– le competenze e
– le circoscrizioni elettorali
viene presa in comune dalla FFS Cargo SA e dalla competente
CoPe a livello di FFS Cargo SA.
Il numero minimo di membri per CoPe è tre.
2
Ogni Commissione del personale (CoPe) è assegnata a un livello gerarchico della FFS Cargo SA, a seconda dell’ambito in
cui essa opera.
3 3
1 La CoPe a livello di FFS Cargo SA è composta dalla presidente o dal presidente della Divisione e dalle o dai presidenti delle
rispettive CoPe a livello di Superficie. Il numero minimo è di tre
membri.
La CoPe si costituisce in proprio. Ciò vale soprattutto per
1 la CoPe a livello di FFS Cargo SA:
a.per la nomina della sostituta o del sostituto della o del
presidente;
b.regolamentare il modo in cui lavorare.
Previa intesa tra la CoPe e la FFS Cargo SA si possono eleggere membri supplementari.
per la CoPe a livello di Superficie:
a.per la nomina della o del presidente;
b.per la nomina della o del vicepresidente;
c.regolamentare il modo in cui lavorare.
5
Il coordinamento fra le CoPe dev’essere garantito.
Coordinamento
6
Partecipazione
a livello di
FFS Cargo SA e
CoPe Gruppo
2 Due membri della CoPe a livello di FFS Cargo SA possono
prendere posto nella CoPe Gruppo.
3 Costituzione
2 Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Appendice 9:
Partecipazione aziendale.
Se la CoPe consta di meno di sei membri, si rinuncia alla
carica di vicepresidente.
3 Previa intesa tra la CoPe e le FFS (direzione K-HR) si possono
delegare membri supplementari. Secondo la cifra 3 capo­
verso 2 dell’appendice 10 del CCL FFS, la CoPe Gruppo non
può contare più di dieci membri.
4 Partecipazione a
livello di Superficie
4
1 La CoPe Superficie è istituita su richiesta:
a.della CoPe a livello di FFS Cargo SA;
b.di 1⁄5 delle persone aventi diritto di voto nel settore
da rappresentare previsto;
c.della FFS Cargo SA.
La decisione concernente
– la composizione e l’impiego,
– la durata della carica,
7
Per garantire la partecipazione in determinati settori professionali, si può risolvere d’inserire una commissione speciale.
1 Commissioni
speciali
Ne possono fare parte:
a.membri di CoPe;
b.altre collaboratrici e altri collaboratori.
2 La commissione speciale può coinvolgere consulenti esterni,
d’intesa con la FFS Cargo SA.
3 2 134
Il tempo necessario per svolgere i compiti assegnati è considerato tempo di lavoro.
4 135
13
Se tutte le liste elettorali della corrispettiva circoscrizione, riunite, non contemplano un numero di candidate e di candidati
maggiore di quello dei seggi da assegnare, tutte le persone
proposte sono considerate elette tacitamente.
1 Oggetto delle
elezioni
8
Nel quadro delle elezioni degli organi di partecipazione sono
nominati la presidente o il presidente a livello di FFS Cargo SA
e i membri a livello di Superficie.
Metodo d’elezione
Se non c’è elezione tacita, saranno eletti coloro che ricevono
la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il sorteggio.
2 Diritto di voto
9
Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori
sottoposti al CCL.
La procedura da applicare in caso di elezioni suppletive è
concordata fra la CoPe e la FFS Cargo SA.
3 Eleggibilità
Proposte di
candidati
10
Possono essere eletti le collaboratrici e i collaboratori che
adempiono tutte le seguenti premesse:
– grado d’occupazione del 50 % o maggiore;
– eventuale periodo di prova concluso e
– rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
11
1 I candidati possono essere proposti dalle collaboratrici, dai
collaboratori e dalle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto.
14
La durata del mandato corrisponde a quattro anni. Se la durata di validità del CCL è inferiore alla durata del mandato, dopo
la scadenza di validità del CCL, la durata del mandato si protrae ancora per un anno.
Durata del mandato
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
B. Elezioni.
15
I membri delle CoPe sono rieleggibili.
Rielezione
16
Le proposte fatte dalle collaboratrici e dai collaboratori devono essere confermate a penna, nelle circoscrizioni elettorali
con un effettivo sino a 1000 persone fra collaboratrici e collaboratori, dal 10 % degli aventi diritto di voto, tuttavia al massimo
da 50 persone che ne hanno diritto. In circoscrizioni elettorali
più vaste, le proposte vanno confermate a penna da almeno
100 persone con diritto di voto.
2 Circoscrizioni
elettorali
136
12
Le circoscrizioni elettorali della CoPe Superficie sono stabilite
di comune accordo fra la FFS Cargo SA e la CoPe a livello di
FFS Cargo SA.
La FFS Cargo SA prepara le elezioni e le mette in atto.
1 Organizzazione
A questo scopo essa istituisce una commissione elettorale,
costituita in modo paritetico.
2 Ogni associazione del personale che ha sottoscritto il contratto è rappresentata con un seggio.
3 Le votazioni avvengono per iscritto.
4 17
Chi ha il diritto di voto può interporre ricorso entro dieci giorni
dalla comunicazione del risultato delle elezioni.
1 Ricorso contro
le elezioni
137
Il compenso finanziario per il tempo concesso viene stabilito
dalla FFS Cargo SA, d’intesa con la CoPe a livello di FFS Cargo
SA.
3 Il ricorso va inoltrato alla commissione elettorale. Essa prenderà una decisione entro il termine di un mese.
21
I membri del tribunale arbitrale Partecipazione sono autorizzati
a tenere le loro sedute durante il tempo di lavoro. Il tempo
necessario è considerato tempo di lavoro.
3 Si può impugnare la decisione presa dalla commissione elettorale rivolgendosi entro dieci giorni al tribunale arbitrale Partecipazione.
Attività esplicata nel
tribunale arbitrale
Partecipazione
4 C. Diritti e doveri.
Durata de lavoro
Dispensa dal lavoro
per partecipare
alla CoPe a livello
di FFS Cargo SA
18
Le sedute delle CoPe sono considerate tempo di lavoro.
19
1 Per ogni 1000 persone, fra collaboratrici e collaboratori, la
FFS Cargo SA mette a disposizione un posto al 50 % per la
partecipazione (dispensa dal normale lavoro).
Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.
2 Il compenso finanziario per il tempo accordato è conforme ai
disposti della cifra 22.
22
Per il tempo in cui sono dispensati dal lavoro normale, cioè
per quella quota trascorsa a svolgere le attività in seno alla
CoPe a livello di FFS Cargo SA, i membri delle CoPe a livello di
FFS Cargo SA sono classificati come segue:
a.la/il presidente: al livello di esigenze K;
b.le/i vicepresidenti: al livello di esigenze I.
Le prestazioni saranno rimunerate a livello del corrispondente
spettro salariale.
1 Compenso
finanziario accor­
dato ai membri
della CoPe a livello
di FFS Cargo SA
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Il ricorso va inoltrato in forma scritta e dev’essere motivato. Vi
si possono esporre critiche riguardanti la violazione d’importanti norme concernenti il diritto di voto, l’eleggibilità, o pertinenti alla procedura di voto.
2 La persona che al momento di essere eletta in una CoPe sia
classificata a un livello più elevato di quanto previsto al capoverso 1, manterrà il livello di esigenze della funzione abituale.
2 Per il tempo consacrato al lavoro in quanto membro di una
CoPe non si possono rivendicare né ore supplementari, né indennità per lavoro domenicale e nemmeno per lavoro notturno.
3 3 Dispensa dal lavoro
per partecipare
alla CoPe a livello
di Superficie
138
20
1 La FFS Cargo SA e la CoPe a livello di FFS Cargo SA decidono
assieme sull’entità del tempo da accordare.
Allo scadere dell’attività esercitata all’interno della CoPe vige,
per determinare il salario, il livello di esigenze attribuito alla nuova attività.
4 23
Ciascun membro di una CoPe, affinché possa perfezionarsi
professionalmente nell’ottica dell’attività che è chiamato a
esercitare al suo interno, dispone di due giorni per ogni anno
civile, considerati di lavoro.
1 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso.
2 Perfezionamento
professionale
139
27
La FFS Cargo SA può aumentare il numero di giorni accordati
in virtù del capoverso 1 o 2.
3 Obbligo d’informare
24
1 La CoPe informa regolarmente il personale in merito all’attività
svolta.
Gli incontri informativi avvengono, d’intesa con la direzione di
FFS Cargo SA, durante il tempo di lavoro.
2 Obbligo di
segretezza
25
1 Le/I rappresentanti della FFS Cargo SA e i membri delle CoPe
sono tenuti alla discrezione, soprattutto se:
a.ciò viene esplicitamente richiesto da una delle due parti interessate per un interesse legittimo;
b.si tratti di una faccenda personale che riguarda una collaboratrice o un collaboratore.
L’obbligo di mantenere il segreto permane anche dopo l’uscita
dalla CoPe.
2 La FFS Cargo SA e le CoPe si accordano su eventuali comunicati da diramare riguardo alle sedute.
Possono convocare riunioni di una CoPe:
a.la/il presidente della CoPe stessa;
b.la/il vicepresidente della CoPe;
c.la direzione della FFS Cargo SA;
d.1⁄4 dei membri della CoPe.
1 Sedute delle CoPe
Il capoverso 1 vige anche per le sedute che le CoPe hanno
con la FFS Cargo SA.
2 28
La CoPe redige il verbale delle sedute e lo mette a disposizione della FFS Cargo SA e delle associazioni del personale che
hanno sottoscritto il contratto.
Verbale
E. Esperti.
29
La CoPe ha il diritto d’invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, le associazioni del personale che hanno sottoscritto il
contratto.
30
La CoPe ha il diritto d’invitare a titolo consultivo la FFS Cargo
SA a partecipare alle sue riunioni.
Appendice 9: Partecipazione aziendale.
Per introdurre un membro ai compiti che dovrà svolgere nella
CoPe questo diritto può essere elevato, nell’ambito della codecisione, a cinque giorni.
2 Associazioni
del personale
FFS Cargo SA
3 D. Sedute.
31
La CoPe ha la facoltà di chiamare consulenti esterni affinché
partecipino alle sue sedute, dopo essersi accordata con la
FFS Cargo SA.
26
La CoPe ne fissa il ritmo, di propria iniziativa.
La CoPe deve chiarire con la FFS Cargo SA quali ne saranno
i costi.
1 Frequenza
delle sedute
140
Terzi
2 141
Istituzione
Proposte di
soluzione
32
All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti:
a.mancato accordo su come partecipare e codecidere;
b.per verificare la fondatezza di decisioni prese dalla commissione elettorale in merito a ricorsi.
33
1 Il tribunale arbitrale sottopone alle parti le proposte di soluzione.
Esso statuisce in modo inappellabile qualora le trattative di
conciliazione falliscano.
2 Composizione
34
1 Il tribunale arbitrale è formato nel modo seguente:
– tre rappresentanti della FFS Cargo SA, non coinvolti nella
decisione;
– tre rappresentanti delle associazioni del personale che
hanno sottoscritto il contratto, non coinvolti nella decisione;
– una o un presidente.
Se viene promosso un procedimento (cifra 36), la FFS Cargo
SA e la CoPe nominano entro 14 giorni le loro rappresentanze.
35
La FFS Cargo SA provvede ai compiti di segreteria del tribunale arbitrale.
36
Il procedimento viene promosso con un esposto della FFS
Cargo SA steso in forma scritta, o con un’istanza intentata da
almeno due membri della CoPe interessata, presentata al segretariato del tribunale arbitrale.
1 Segretariato
Inizio del
procedimento
La domanda deve contemplare:
– le richieste;
– la motivazione delle richieste;
– i mezzi di prova;
– la data e le firme.
2 Il segretariato fissa un termine di 14 giorni:
– alle parti, affinché designino i loro rappresentanti;
– alla controparte, affinché possa presentare una presa di
posizione scritta.
3 37
L’ulteriore procedimento è svolto verbalmente e dev’essere
concluso entro un mese.
1 Appendice 9: Partecipazione aziendale.
F. Tribunale arbitrale Partecipazione.
Altre norme
di procedura
2 I membri del tribunale arbitrale ne designano la/il presidente.
Il procedimento è gratuito.
2 Il tribunale arbitrale ha sede a Basilea.
3 3 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la
decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del
Cantone di Basilea Città.
È inoltre applicabile, per analogia, il codice di procedura civile
svizzero.
4 4 Sui motivi di astensione o di ricusa decide in modo inappellabile la/il presidente.
5 142
143
Base
In generale
Prestazioni in caso
di trasferimento
in un altro luogo di
lavoro (appendice 3)
1
La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del CCL.
Info Informazione
MS Codiscussione
ME Codecisione
SV Autogestione
App. Appendice
Cpv. Capoverso
2
Contenuti
Info MS ME SV
Cifra CCL
Obiettivi e intenzioni della
FFS Cargo SA; innovazioni
nell’azienda
X
5 3
Contenuti
Cambiamento di domicilio e di
luogo di lavoro in caso di trasferimento (criteri personali)
Info MS ME SV
X
Cifra CCL
3 (app. 3)
Attribuzione di un altro lavoro ragionevolmente accettabile, al fine
di raggiungere la durata annua del
lavoro prestabilita
Contenuti
Pari opportunità tra donna e uomo
Info MS ME SV
X
Cifra CCL
4 (app. 2)
Info MS ME SV
X
Cifra CCL
Durata del lavoro
53 61 Altri settori in base alla possibile delegazione nelle BAR, secondo
la cifra 61, capoverso 2 CCL
Deroghe al periodo di conteggio
X
68 Deroghe alla durata minima di ogni
turno di lavoro nel quadro della
delegazione, giusta la cifra 54, cpv.
2 CCL
X
54 Altri settori nell’ambito della
delegazione, in virtù dell’appendice
4, cifra 3, capoverso 2 3 (app. 4)
Prolungamento del turno di
lavoro a 15 ore
X
14 (app. 4)
Riduzione di un giorno di compensazione a 23 ore
X
16 (app. 4)
Riduzione di un turno di riposo
a 9 ore
X
20 (app. 4)
Fissazione e ripartizione dei giorni
stabiliti per i ponti e dei giorni liberi
4
Parità tra donna e
uomo (appendice 2)
5
Contenuti
X
Altre norme e ulteriori modelli concernenti il tempo di lavoro, validi
per le collaboratrici e i collaboratori
fino al livello di esigenze J che
gestiscono autonomamente il loro
tempo di lavoro
10 (app. 5)
X
11 (app. 5)
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.
Appendice 10:
Contenuti della partecipazione aziendale.
6
Contenuti
Info MS ME SV
Disponibilità e interventi fuori delle
ore di lavoro (picchetto): necessità,
attribuzione, compensazione,
deroghe
Aggravi particolari delle condizioni
di lavoro: criteri per il diritto alle
indennità
Fissazione dei 9 giorni festivi durante
i quali si ha diritto all’indennità per
lavoro domenicale
144
X
X
Cifra CCL
Indennità
–
104 X
103 145
Sicurezza sul
lavoro e protezione
della salute
Socialità
146
7
10
Contenuti
Info MS ME SV
Cifra CCL
Contenuti
Numero di membri della CoPe
a livello di FFS Cargo SA
X
3 (app. 9)
Numero di membri della CoPe
a livello di Superficie
X
4 (app. 9)
Composizione e impiego, durata
della carica, numero di membri,
competenze e circoscrizioni elettorali della CoPe a livello di Superficie
X
4 (app. 9)
Adeguamenti della procedura di
valutazione del personale alle necessità prettamente settoriali
X
118 cpv. 5 Analisi dei risultati scaturiti dalla
valutazione annua del personale
X
118 cpv. 6 Struttura data allo sviluppo del
personale
X
121 Adeguamenti e definizione dei profili
professionali
X
–
Costituzione delle CoPe
8
Contenuti
Info MS ME SV
Cifra CCL
7 (app. 9)
Circoscrizioni elettorali della CoPe
a livello di Superficie
X
12 (app. 9)
X
13 (app. 9)
124 Procedura in caso di elezioni
suppletive
Gestione delle presenze
X
127 Ripartizione delle dispense dal
lavoro accordate ai membri della
CoPe a livello di FFS Cargo SA
Info MS ME SV
Cifra CCL
Vestiario professionale
X
161 Ristorazione del personale
X
162 Posteggi per il personale
X
163 6 (app. 9)
X
X
9
X
Cifra CCL
Inserimento delle commissioni
speciali
Sicurezza sul lavoro e protezione
della salute
Contenuti
Info MS ME SV
Entità delle dispense dal lavoro
accordate ai membri della CoPe
a livello di Superficie
X
X
19 (app. 9)
20 (app. 9)
Ripartizione delle dispense dal
lavoro accordate ai membri della
CoPe a livello di Superficie
X
20 (app. 9)
Frequenza delle sedute
X
26 (app. 9)
Intervento delle Associazioni del
personale alle sedute
X
29 (app. 9)
Coinvolgimento della FFS Cargo SA
nelle sedute
X
30 (app. 9)
Coinvolgimento di consulenti esterni
(dopo essersi accordati con la FFS
Cargo SA)
X
31 (app. 9)
Spese per le consulenze esterne
X
31 (app. 9)
Aumento del diritto agli stage di
formazione continua per potersi
familiarizzare con i compiti propri
delle CoPe
X
23 (app. 9)
Partecipazione
Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale.
Sviluppo del
personale
147
CCL FFS Cargo.
Indice alfabetico.
148
Termine
A
Abbandono del lavoro
Accettazione di regali
Adeguamento del rapporto di lavoro
in caso di malattia e infortunio
Adeguamento del salario
Allievi di scuole medie
Allontanamento dal posto di lavoro
Arruolamento
Assegnazione del lavoro
Assegnazione di un’abitazione
Assegni familiari
Assenze
Assenze di natura privata
Assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni
Assunzione
Attività a favore di terzi
Attività svolte con i giovani
Attribuzione delle vacanze
Aumento del salario
Autogestione
Autonomia nella gestione del tempo
Averi in tempo
B
BAR Regolamentazioni specifiche
settoriali sulla durata del lavoro
Base giuridica del CCL
Beneficiari di rendite
Beni immateriali
C
Cambiamenti al tempo di lavoro
apportati all’ultimo momento
Cambiamento del luogo di domicilio
Cambiamento del luogo di lavoro
Cambiamento di funzione
Cifra
183
40
137
92
app. 1: 10–13
46
148
53
25, 164
101
57, 60, 78, 81, 85, 145,
app. 5: 9, app. 6
58
139
19, 94
31
app. 6: 12
83
112, app. 7: 3
189, app. 10
80, app. 5
66, 67
61–64, app. 4: 3
1
app. 1: 17-20
32
56
app. 3: 3, app. 8: 5
app. 3: 3
91, 95
Termine
Cifra
Campo d’applicazione del CCL
3
Campo d’applicazione della LDL
48
Canone di locazione
164
Capacità di lavoro compromessa
126
Capacità limitata di fornire prestazioni
app. 1: 14–16
Cariche pubbliche
29
Case Management
127, 155
Cassa pensioni
97, 140
Categorie speciali di personale
app. 1
Certificato di lavoro
184
Cessazione del rapporto di lavoro
38, 39, 73, 154, 169–184
Codecisione
189, app. 10
Codiscussione
189, app. 10
Collaborazione con le CoPe
192
Collaborazione delle parti contraenti
5
Commissione di conciliazione
12–17, 202
Commissioni del personale (CoPe)
188–197, app. 9, app. 10
Commissioni speciali
app. 9: 7
Compensazione del lavoro supplementare71–73
Compensazione di un saldo negativo
72
Comportamento
35–47
Comportamento insoddisfacente
45
Computo delle prestazioni
delle assicurazioni sociali
135
Computo quale tempo di lavoro
55–60, app. 9: 18
Concessione di supplementi di tempo
55, app. 8: 9
Concessione ulteriore di congedo
app. 6: 4
Congedo
86, app. 6
Congedo ai fini della formazione continua app. 6: 10, app. 9: 23
Congedo di paternità
app. 6: 5
Congedo educativo
app. 6: 9
Congedo non pagato
app. 6: 11
Congedo pagato
app. 6: 5, 6
Consegna del lavoro
app. 4: 9
Consulenza sociale
160
Conteggio del salario 109
Contenuti della partecipazione
190, app. 10
149
150
Termine
Contenuto del CCL
Continuazione della retribuzione
Conto del tempo
Contratto di lavoro Contributo alle spese di applicazione
Convenzione sul salario
Costituzione delle CoPe
Costruzione di alloggi per il personale
D
Deposizioni in tribunale
Design
Diritti delle CoPe
Diritto al salario
Diritto alla retribuzione in caso
di malattia o infortunio
Diritto alle vacanze
Disdetta abusiva
Disdetta del CCL
Disdetta discriminante
Disdetta impugnabile
Disdetta nulla
Disdetta regolare
Disdetta senza preavviso
Disposizioni esecutive
Disposizioni finali del CCL
Disposizioni generali concernenti il CCL
Disposizioni normative
Disposizioni transitorie del CCL
Disposizioni transitorie relative al
capitolo protezione della salute
e prestazioni sociali
Disposizioni transitorie relative al
capitolo salario, indennità, assegni
e rimborso delle spese
Disposizioni transitorie relative al
capitolo tempo di lavoro
Distacco di personale
Cifra
2
131, 136
65–69
20
8
91
app. 9: 6
165
39
32, 33
app. 9: 18–23
131, 138
131, 133–136
81–85
179
201
179
180
176, 177
171, 182
181, 182
199
198–203
1–4
18–187
203
166
111–113
87
100
Termine
Distribuzione del lavoro
Donazioni
Dovere di diligenza
Doveri delle CoPe
Durata annua del lavoro prestabilita
Durata del mandato delle CoPe
Durata del rapporto di lavoro
Durata di validità del CCL
Durata giornaliera del lavoro prestabilita
Durata minima del lavoro
E
Elezioni delle CoPe
Esonero
Esperienza (salario)
Esperti
Evoluzione del salario
F
Facilitazioni di viaggio
Finanziamento delle CoPe
Fine del lavoro prima delle vacanze
Fine del rapporto di lavoro
Fondo per il personale FFS
Forme di partecipazione
G
Garanzia dell’indennità di residenza
Garanzie
Gestione delle presenze
Giorni di compensazione
Giorni di lavoro prestabiliti
nell’arco di un anno
Giorni di riposo
Giorni liberi
Godimento ulteriore del salario
in caso di morte
Gravidanza
Cifra
app. 4: 15–18
41
35
app. 9: 24, 25
51, 53
app. 9: 14
19, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22
200
49
54
app. 9: 8–17
47, 57, 78, app. 5: 9
88, 91, app. 7:3
app. 9: 29–31
92, app. 7: 3
34
192
app. 4: 17
73, 154, 169–184
160
189
111
95, 111–113, app. 3: 3
127
75–78, app. 4: 16
50
75, 77, 78, app. 4: 16
75–78, app. 4: 16, app. 5: 9, app. 6: 4
142
143–146, app. 6: 8
151
152
Termine
I
Impiegati delle pulizie
Incontri promossi dal sindacato
mirati alla formazione
Indennità
Indennità di partenza
Indennità giornaliera
Indennità per il lavoro supplementare
Indennità per lavoro domenicale
Indennità per lavoro notturno
Indennità per perdita di guadagno
Indennità per vacanze
Indennità regionale
Informazione
Infortunio
Inizio del rapporto di lavoro
Interruzione del lavoro
Invenzioni
L
Lavoro notturno in caso di maternità
Lavoro supplementare
Lavoro svolto a casa
Libertà sindacale
Licenziamento per propria colpa
Lingua determinante
Lingue nazionali
Livello di esigenze
Luogo di lavoro
M
Malattia
Management della salute in azienda
Cifra
app. 1: 21–23
60
98–106, app. 8: 1–3,
app. 10: 6
156, 158
135
74
103, app. 8: 3
103, app. 8: 2
148–150
98, app. 1: 9, 13, 20
99, app. 3: 3
189, app. 2: 4, app. 9: 24, app. 10
57, 78, 84–86, 96, 131–139, 141, 149, app. 4: 14,
app. 5: 9
19
app. 4: 8
32, 33
146
70–74, app. 5: 8
app. 5: 5
4
155
2
28
89, 90, 95, app. 7: 3
23, 64
57, 78, 84–86, 96, 131–138, 141, 149, app. 4: 14,
app. 5: 9
122–124
Termine
Mancato inizio o abbandono del lavoro
Maternità
Minaccia di licenziamento
Mobbing
Modelli di tempo di lavoro
Molestie sessuali e sessiste
Morte
Motivi di licenziamento
N
Natura giuridica del rapporto di lavoro
Natura giuridica delle appendici
Norma di delegazione
Norme contrattuali di lavoro
Norme di diritto delle obbligazioni
Nuovo orientamento professionale
O
Obblighi del personale
Obblighi di FFS Cargo SA in materia
di sicurezza sul lavoro
e protezione della salute
Obbligo di discrezione
Obbligo di lealtà
Occasioni di formazione all’interno
dell’azienda
Occupazione in caso di maternità
Occupazioni accessorie
P
Pace del lavoro
Pagamento del salario, delle indennità
e degli assegni
Parità tra donna e uomo
(pari opportunità)
Partecipazione
Partecipazione alle spese in caso di danni
Cifra
183
78, 84, 143–147, app. 5: 9,
app. 6: 8
172, 173
26
63, app. 5: 11
app. 2: 8–13
141, 142
174
18
198
app. 4: 3
18–34
5–17
167, 168
25, 29, 31–33, 35–41, 45, 123, 128
122
37, 38, app. 2: 7
35
59
144
30
6
110
27, app. 2, app. 11: 4
188–197, app. 2: 4, app. 9, app. 10
43
153
154
Termine
Cifra
Partecipazione aziendale
188–197, app. 9, app. 10
Passaggio a un livello
di esigenze inferiore
95
Passaggio alle FFS
168
Pause 55, app. 4: 5–7, app. 5: 4
Perfezionamento professionale
app. 6: 10, app. 9: 23
Periodo di conteggio
68
Periodo di prova
22, 174, 175
Personale con capacità limitate
app. 1: 14–16
Personale distaccato all’estero
100
Personale in seconda formazione
app. 1: 3–5
Persone occupate a tempo parziale
82, 108
Piano di reintegrazione
153
Politica delle pari opportunità
app. 2: 3
Ponti delle festività
app. 5: 10
Posizione di fiducia delle CoPe
193
Posteggi per il personale
163
Posti liberi
21
Praticanti
app. 1: 6–9
Premi
102, 105
Premio di fedeltà
102
Prescrizione
187
Prestazioni di servizio volontarie
151, app. 6: 6
Prestazioni in caso di malattia e infortunio 131–138
Prestazioni insufficienti
45
Prestazioni sociali
122–166
Previdenza professionale (PP)
140
Procedimento arbitrale
10–17
Procedura di conciliazione
12–17, 179
Protezione dal licenziamento in caso
di malattia o infortunio
132
Protezione dei dati
26
Protezione dei membri delle CoPe
194
Protezione della personalità
26
Protezione della salute
122–124, app. 10: 8
Protezione della salute in caso
di gravidanza e maternità
143–147
Termine
Protezione giuridica del rapporto di lavoro
Q
Quota di prestazioni unica
R
Rapporti tra le parti contraenti
Rapporto di lavoro
Reclutamento
Regali
Reintegrazione Residenza
Responsabilità
Responsabilità penale
Responsabilità per danni
Restituzione in caso di servizio militare,
civile e protezione civile
Richiamo con minaccia di licenziamento
Ricompense
Ricorso contro la minaccia
di licenziamento
Riduzione dei giorni liberi
Riduzione del salario in caso
di malattia o infortunio
Riduzione del turno di riposo
Riduzione delle vacanze
Rielezione CoPe
Rimborso delle spese
Ripartizione del lavoro
Riporto giorni di compensazione
Rispetto della pace del lavoro
Ristorazione del personale
S
Salario Salario iniziale
Cifra
185–187
93, 94, 97, 108, 109,
app. 7: 4
5–9
18, 19, 137, 138, 154,
169–187, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22
148
40
120, 131, 152–159
25
35–47
44
42
150
171–173
105
173
78
131, 136
app. 4: 20
85
app. 9: 15
107, app. 8: 4
app. 4: 15–18
76
6
162
88–97, 108–113, app. 1: 5, 8, 12, 16, 19, 23, app. 7
94
155
156
Termine
Salario mensile
Salario orario
Salario soggetto ai contributi
della CP FFS
Saldo negativo
Sanzioni
Schede di congedo
Scioglimento del rapporto di lavoro
in caso di malattia e infortunio
Sciopero
Seconda formazione
Sedute delle CoPe
Segreto aziendale
Segreto professionale
Servizio civile e della protezione civile
Servizio di picchetto
Servizio militare
Servizio obbligatorio svizzero
Settimana di cinque giorni
Sicurezza sul lavoro
Situazione di vuoto contrattuale
Sospensione cautelativa dal lavoro
Sospensione dal lavoro
Spese per taxi sostenute
dal personale femminile
Spettro salariale
Studenti
Supplementi di tempo
Supplemento per lavoro notturno
Sviluppo del personale
T
Tempi di attesa
Tempo di lavoro
Tempo di riposo (all’estero)
Cifra
96
96
97
72
11
60, app. 6: 7
138
6
app.1: 3–5
app. 9: 26–28
36, 38
36, 38
148–151
app. 8: 9
148–151
57, 78, 84–86, 96, 98,
148–150, app. 4: 14,
app. 5: 9
52
122–124, app. 10: 8
202
47
47, 57, 78, 85, app. 5: 9
app. 8: 7
90, app. 7: 2, 3, 5
app. 1: 10–13
55, 87, app. 8: 9
55, 87
114–121, app. 10: 7
app. 4: 4
48–87, app. 4, app. 5,
app. 9: 18, app. 10: 5
app. 5: 6
Termine
Tempo di viaggio
Tempo intercorrente fra giorni di riposo
Termini di disdetta
Testo determinante del CCL
Trasferimento
Trasformazione di indennità in tempo
Trattative durante il periodo
di validità del CCL
Trattative salariali
Tribunale arbitrale
Tribunale arbitrale della partecipazione
Turni
Turni di riposo
Turno di lavoro
U
Ulteriore evoluzione professionale
dei membri delle CoPe
V
Vacanze
Valore di base
Valore massimo
Valori limite
Valutazione del personale
Valutazione delle funzioni
Vestiario professionale
Viaggi all’estero
Violazione agli obblighi derivanti
dal contratto di lavoro
Violazione alle norme del CCL
Cifra
55
app. 4: 15
175, 178
2
24, 45, app. 3, app. 10: 3
106
9
7
10–17
app. 9: 21, 32–37
79, app. 4
app. 4: 19, 20
54, app. 4: 10–14
195
81–85, app. 1: 9, 13, 20, app. 4: 18
90, 92, 94, app. 7: 1, 5
90, 92, app. 7: 5
69, app. 5: 7
118–120, app. 7: 3, 4
89
161
app. 5: 6
45
11
157
Luglio 2011/952-60-034
FFS Cargo SA
Human Resources
Centralbahnstrasse 4
CH-4065 Basilea