CCL FFS Cargo.
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CCL FFS Cargo. Contratto collettivo di lavoro 2011. Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP Association des cadres des transports publics ACTP Indice. Elenco delle abbreviazioni. 11 Elenco delle definizioni. 12 Prefazione. 14 Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. 16 Parti contraenti: Kaderverband des öffentlichen Verkehrs KVöV Associazione dei quadri dei trasporti pubblici AQTP Association des cadres des transports publics ACTP Sindacato del personale dei trasporti Steinerstrasse 35 casella postale 3000 Berna 6 Sindacato per il servizio pubblico in Svizzera Segretario centrale Hopfenweg 21 casella postale 3000 Berna 14 Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti Hardhof 38 8064 Zurigo Associazione dei quadri dei trasporti pubblici casella postale 6903 3001 Berna A. 1 2 3 4 Disposizioni generali. Base giuridica Contenuto e testo determinante Campo d’applicazione Libertà sindacale 16 16 16 16 17 B. 5 6 7 8 9 Rapporti tra le parti contraenti. Collaborazione delle parti contraenti Pace del lavoro Trattative salariali Contributo alle spese di applicazione Trattative durante il periodo di validità del CCL 17 17 17 18 18 19 C. 10 11 12 13 14 15 16 17 Procedimento di conciliazione e procedimento arbitrale. Tribunale arbitrale Sanzioni Commissione di conciliazione Composizione Segretariato Istruzione del procedimento Altre norme procedurali Spese 20 20 20 20 21 21 21 22 22 1 2 Parte 2 a: Disposizioni normative. 24 A. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Norme contrattuali di lavoro. Natura giuridica del rapporto di lavoro Inizio e durata del rapporto di lavoro Contratto di lavoro Posti vacanti Periodo di prova Luogo di lavoro Trasferimento Residenza Protezione della personalità e dei dati Parità tra donna e uomo Lingue nazionali Cariche pubbliche Occupazioni accessorie Attività a favore di terzi Beni immateriali Invenzioni e design occasionali Facilitazioni di viaggio 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 B. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Contegno e responsabilità. Obbligo di diligenza e di lealtà Segreto professionale e d’affari Obbligo di discrezione Persistenza Deposizioni in tribunale Divieto di accettare regali Donazioni di poca importanza Responsabilità per danni Partecipazione alle spese Responsabilità penale Provvedimenti in caso di prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente Allontanamento dal posto di lavoro Sospensione ed esonero cautelativo dal lavoro 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 C. 48 Tempo di lavoro, vacanze e congedo. Campo d’applicazione 35 35 I. 49 50 51 52 53 54 Basi per la durata del lavoro. Durata giornaliera del lavoro prestabilita Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno Durata annua del lavoro prestabilita Settimana di cinque giorni Assegnazione del lavoro Durata minima del lavoro per ogni turno 35 35 35 35 36 36 36 II. 55 56 57 58 59 60 Computo quale tempo di lavoro. Tempo di lavoro Computo del tempo di lavoro in caso di cambiamenti apportati all’ultimo momento Assenze Assenze di natura privata Occasioni di formazione proposte all’interno Schede di congedo e incontri promossi dal sindacato, mirati alla formazione 36 36 III. 61 62 63 64 Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR). Competenze Decorrenza e possibilità di disdire le BAR Modelli di tempo di lavoro Luogo di lavoro IV. 65 66 67 68 69 Conto personale del tempo e fasce per la durata annua del lavoro. Conto del tempo Averi in tempo Averi in tempo di cui si dispone alla fine del rapporto di lavoro Periodo di conteggio Valori limite 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 3 4 V. 70 71 72 73 74 Lavoro supplementare. Definizione Compensazione del lavoro supplementare Compensazione di un saldo negativo con ore supplementari Compensazione del tempo supplementare alla fine del rapporto di lavoro Indennità per il lavoro supplementare 42 42 42 VI. 75 76 77 78 79 Giorni liberi. Diritto Riporto Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo Riduzione Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni 43 43 44 44 45 46 VII. 80 Altre regolamentazioni particolari della durata del lavoro. Collaboratrici e collaboratori che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro 46 VIII. 81 82 83 84 85 Vacanze. Diritto Persone occupate a tempo parziale Attribuzione Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo Riduzione 46 46 47 47 47 48 IX. 86 Congedo. Concessione di congedi 49 49 X. 87 Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo di lavoro, vacanze e congedo. Supplemento di tempo per il servizio notturno 42 43 43 46 49 49 D. Salario, indennità, assegni e rimborso delle spese. I. 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Salario. Principio Valutazione della funzione Spettri salariali Convenzione sul salario Evoluzione del salario Quota di prestazioni unica Salario iniziale al di sotto del valore di base Passaggio a un livello di esigenze inferiore Salario mensile od orario Salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni FFS (CP FFS) 50 50 50 50 50 51 51 51 52 52 II. 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Indennità, assegni e rimborso delle spese. Diritto Indennità regionale Indennità per il personale distaccato all’estero Assegni familiari Premio di fedeltà Indennità per lavoro domenicale e notturno Altre indennità Indennità versate sotto forma di premi e ricompense per prestazioni particolari Trasformazione di indennità in tempo Rimborso delle spese 53 53 53 54 54 55 55 56 III. 108 109 110 Altre disposizioni relative al capitolo salario, indennità, assegni e rimborso delle spese. Diritti in caso di attività a tempo parziale Conteggio del salario Pagamento 50 53 57 57 57 57 57 57 58 5 6 IV. 111 112 113 Disposizioni transitorie relative al capitolo salario, indennità, assegni e rimborso spese. Trasferimento dei rapporti d’impiego Aumenti generali di salario dal 2012 per le collaboratrici e i collaboratori con «garanzia 2011» Trattamento delle garanzie in caso di cambiamenti di funzione e modifiche del grado d’occupazione E. 114 115 116 117 118 119 120 121 Sviluppo del personale. Definizione Principi Responsabilità della FFS Cargo SA Corresponsabilità delle collaboratrici e dei collaboratori Valutazione del personale (VP) Valutazione del personale (VP) in caso di nuovo orientamento professionale Valutazione del personale (VP) in caso di reintegrazione professionale Partecipazione 59 59 59 60 F. Protezione della salute e prestazioni sociali. 62 I. 122 123 124 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute. Doveri della FFS Cargo SA Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori Partecipazione 62 62 62 63 II. 125 126 127 128 129 130 Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio. Principio Capacità di lavoro compromessa Gestione delle presenze e Case Management aziendale Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori Cessione di richieste di risarcimento dei danni nei confronti di terzi Provvedimenti in caso di violazione dei doveri 63 63 63 58 58 59 59 60 60 61 62 62 64 64 65 65 III. 131 132 133 134 135 136 137 138 Prestazioni in caso di malattia o infortunio. Continuazione della retribuzione e durata del relativo diritto Protezione dal licenziamento Prolungamento della durata del diritto alla retribuzione Nuovo diritto Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali Riduzione o rifiuto del diritto di continuare a ricevere la retribuzione Adeguamento del rapporto di lavoro Scioglimento del rapporto di lavoro IV. 139 140 141 142 Assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale e prestazioni in caso di morte. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Previdenza professionale Morte a seguito di infortunio professionale o di malattia professionale Godimento ulteriore (prestazioni in caso di morte) V. 143 144 145 146 147 Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità. Protezione della salute Occupazione Assenze Lavoro sostitutivo per le collaboratrici impiegate nel servizio notturno Congedo di maternità VI. 148 149 150 151 Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro per servizio obbligatorio svizzero. Principio Casi particolari Restituzione Prestazioni di servizio volontario 65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72 73 73 73 73 74 74 75 7 VII. 152 153 154 155 156 157 158 159 Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione professionale. Reintegrazione professionale Piano di reintegrazione Cessazione del rapporto di lavoro Licenziamento per propria colpa Diritto a un’indennità di partenza Entità Decisione ancora in sospeso di un’assicurazione sociale Restituzione VIII. 160 161 162 163 164 165 Altre istituzioni. Servizio sociale e fondo per il personale FFS Vestiario professionale Ristorazione del personale Posteggi per il personale Canone di locazione per l’appartamento assegnato Costruzione di alloggi per il personale 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo protezione della salute e prestazioni sociali. 80 166 Disposizioni transitorie 80 8 G. 167 168 Nuovo orientamento professionale per le collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione. 80 Nuovo orientamento professionale 80 Passaggio alle FFS 81 H. 169 170 171 172 173 Cessazione del rapporto di lavoro. Scioglimento di comune accordo Cessazione senza disdetta Disdetta regolare Richiamo con minaccia di licenziamento Ricorso contro il richiamo con minaccia di licenziamento 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Motivi di licenziamento dopo il periodo di prova Termini di disdetta Disdetta nulla Conseguenze della nullità Proroga del termine di disdetta Disdetta abusiva o discriminante Disdetta impugnabile secondo l’articolo 10 LPar Disdetta senza preavviso Disdetta senza preavviso ingiustificata Mancato inizio o abbandono del lavoro ingiustificati Certificato di lavoro 83 83 84 84 85 85 86 86 86 86 87 I. 185 186 187 Protezione giuridica. Modifiche del contratto Procedura Prescrizione 87 87 87 87 Parte 3 a: Partecipazione aziendale. 88 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 88 88 89 89 89 89 89 Obiettivi Forme di partecipazione Contenuti della partecipazione Commissioni del personale (CoPe) Collaborazione e finanziamento Posizione di fiducia delle CoPe Protezione dei membri delle CoPe Ulteriore evoluzione professionale dei membri delleCoPe Impiego dopo la fine del mandato Appendici 90 90 90 81 81 81 82 82 83 9 Elenco delle abbreviazioni. Parte 4 a: Disposizioni generali finali e transitorie. 198 Natura giuridica delle appendici 199 Disposizioni esecutive 200 Durata del CCL 201 Disdetta del CCL 202 Situazione di vuoto contrattuale 203 Disposizioni transitorie 92 92 92 92 92 93 93 Parte 5 a: Appendici. 97 Appendice 1: Appendice 2: Appendice 3: Appendice Appendice Appendice Appendice Appendice Appendice Appendice Categorie speciali di personale. 98 Parità tra donna e uomo. 104 Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro. 108 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. 110 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. 116 6: Congedo. 120 7: Salario. 126 8: Indennità e rimborso delle spese. 128 9: Partecipazione aziendale. 134 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144 Indice alfabetico. 10 148 AD AI Art. AVS BAR CCL CCL FFS CO CoPe CP CP FFS Cpv. FFS IPG LAFam LAINF LAM LAV LDL LFPr LIPG LL Lpar SA Suva UO VP Assicurazione contro la disoccupazione Assicurazione invalidità Articolo Assicurazione vecchiaia e superstiti Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro Contratto collettivo di lavoro della FFS Cargo SA Contratto collettivo di lavoro delle FFS Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911 Commissione del personale Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Cassa pensioni FFS Capoverso Ferrovie federali svizzere Indennità per perdita di guadagno (IPG-Imat) Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro) Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale) Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdito di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno,LIPG) Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (pari opportunità) Società anonima Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Unità organizzativa Valutazione del personale 11 Elenco delle definizioni. Appendice Disciplina i particolari del relativo capitolo ed è parte integrante, a pieno diritto, del CCL Prefazione Retribuzione Azienda Commissione del personale (CoPe) Contratto di lavoro Servizio obbliga torio svizzero Servizio obbligatorio svizzero da prestare nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile Contratto che definisce gli accordi conclusi individualmente in conformità della cifra 20 Spettro salariale Per ogni livello di esigenze definisce la fascia entro la quale il salario normalmente evolve Disciplinano i rapporti di diritto del lavoro intercorrenti tra la FFS Cargo SA e le sue collaboratrici e i suoi collaboratori Disposizioni obbligatorie Regolano i rapporti fra le parti contraenti Giorni liberi Libertà sindacale Medico di fiducia Parti contraenti Concetto generico per definire il salario, gli assegni, le indennità e il rimborso delle spese Rappresentanza del personale eletta dalle collaboratrici e dai collaboratori Disposizioni normative Durata annua del lavoro 12 FFS e FFS Cargo SA Introduzione, dichiarazione d’intenti Durata del lavoro da compiere nel corso di un anno civile Sussidiaria È detta sussidiaria una norma legale applicabile solo qualora il diritto superiore non contempli nessuna prescrizione Valutazione del personale (VP) Strumento di gestione e di promozione per fare, da un anno all’altro, il punto della situazione. La valutazione del personale sta alla base dello sviluppo del personale e di una retribuzione che considera le prestazioni Concetto generico per definire i giorni di riposo e di compensazione Diritto delle collaboratrici, dei collaboratori, dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni di riunirsi per proteggere i propri intereressi, di costituire associazioni, di aderirvi o di non parteciparvi Un medico designato dalla FFS Cargo SA per appurare le condizioni di salute di una candidata o di un candidato, o lo stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore Da una parte la FFS Cargo SA e, dall’altra, il SEV, transfair, AQTP e VSLF 13 Prefazione. Con il presente CCL, le parti contraenti intendono dare un contributo affinché la FFS Cargo SA possa operare con successo, assumendosi le proprie responsabilità dal punto di vista sociale ed ecologico. Le parti contraenti riconoscono che questo obiettivo può essere raggiunto solo con un personale che sappia assumersi le proprie responsabilità, motivato e capace, e con una politica del personale moderna che sostenga le attitudini e le capacità dei singoli, prenda sul serio i desideri del personale e sia basata su un giusto apprezzamento del suo lavoro. Le parti contraenti si dichiarano a favore di un’estesa partecipazione aziendale, come espressione di un autentico partenariato sociale. Questa partecipazione apporta un contributo fattivo alla creazione di condizioni di lavoro attrattive come pure al miglioramento dell’impegno e del senso di responsabilità di collaboratrici e collaboratori. Il presente CCL sottostà al principio della buona fede che impegna le parti contraenti a valutare con comprensione i reciproci interessi. Le parti contraenti riconoscono la loro responsabilità collettiva nel dar forma alle condizioni contrattuali di lavoro del personale della FFS Cargo SA e nel far valere di comune accordo il presente CCL a tutti i livelli. Esse fanno tutto il possibile per rafforzare la collaborazione sociale. Le parti contraenti compongono le divergenze d’opinione, se possibile discutendone per raggiungere un’intesa. Esse rispettano il divieto di agire arbitrariamente. Le parti contraenti operano di comune accordo e promuovono un clima di rispetto e fiducia personale tra collaboratrici e collaboratori a tutti i livelli. Esse prendono provvedimenti per promuovere pari opportunità per donne e uomini a tutti i livelli e in tutti gli organi paritetici, per impedire situazioni di mobbing e di molestie sessuali, per inserire persone disabili, per promuove- 14 re la salute e la prevenzione nell’ambito del management della salute in azienda e per sostenere l’integrazione di straniere e stranieri. Le nuove condizioni economiche generali provocano nel mercato dei trasporti, svizzero ed europeo, una condizione di concorrenza accresciuta. La FFS Cargo SA si propone, come suo obiettivo più ambizioso, di potenziare costantemente la propria posizione sul mercato, aumentando la produttività e trasformandosi in un’azienda che opera nel campo dei trasporti in modo competitivo. Le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto assicurano alla FFS Cargo SA di assecondare il processo di ristrutturazione in modo costruttivo. La FFS Cargo SA attua le misure di riorganizzazione e razionalizzazione nel rispetto del contratto sociale. Essa rinuncia, per tutta la durata del presente contratto, a licenziamenti per motivi aziendali o economici. Quando vengono attuati progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione è possibile il passaggio alle FFS. La FFS Cargo SA offre alle collaboratrici e ai collaboratori che perdono il loro posto a causa di progetti di riorganizzazione o di razionalizzazione, l’opportunità di prendere, con un’assistenza professionale fornita dalle FFS, l’iniziativa del loro riorientamento professionale. Dimostrandosi leali, flessibili e disponibili alla mobilità, coloro che vengono a trovarsi in questa situazione si assumono la corresponsabilità del loro riorientamento all’interno o all’esterno dell’azienda. Le FFS li aiutano nella ricerca di posti ragionevolmente adeguati all’interno o al l’esterno dell’azienda. Qualora settori accessori della FFS Cargo SA fossero resi giuridicamente autonomi mediante scorporo, vi si applicheranno condizioni d’impiego complessivamente equivalenti a quelle della FFS Cargo SA. 15 A. Disposizioni generali. Base giuridica 1 1 Il presente CCL è di diritto privato. Nei casi non regolati dal presente CCL è applicabile in via sussidiaria il Codice delle obbligazioni (CO). 2 Contenuto e testo determinante 2 1 Le disposizioni di diritto delle obbligazioni regolano i rapporti fra le parti contraenti. c.i quadri di livello medio, per quanto giustificato dall’incidenza sul risultato finanziario, dalla responsabilità gestionale e dalla responsabilità specialistica; d.le persone che devono soddisfare requisiti speciali, segnatamente nel campo dell’informatica e in settori chiave; e.il personale di vendita responsabile dei grandi clienti (in modo particolare i Key Account Manager), che lavora sulla base di un obiettivo d’acquisizione finanziariamente misurabile; f. altre persone, in singoli casi motivati. 4 Le disposizioni di natura normativa regolano le relazioni di lavoro tra la FFS Cargo SA e il suo personale. Essendo vincolanti, non è lecito modificarle a scapito del personale. 2 La libertà sindacale è garantita. Libertà sindacale B. Rapporti tra le parti contraenti. Il presente CCL è redatto in italiano, francese e tedesco. Per la sua interpretazione è determinante il testo originale tedesco. 3 5 La FFS Cargo SA e le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto si scambiano regolarmente informazioni aventi per oggetto i loro obiettivi e le loro intenzioni. Con questo si vuole promuovere la comprensione reciproca. 1 Campo d’applicazione 3 1 Il presente CCL vale per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori della FFS Cargo SA occupati sia a tempo pieno sia a tempo parziale, indipendentemente dal fatto che essi facciano parte o no di un’associazione del personale che lo ha sottoscritto. Le deroghe a singole disposizioni del CCL per particolari gruppi di personale sono regolate dall’appendice 1. 2 Non sono soggetti al presente CCL: a.le collaboratrici e i collaboratori assunti all’estero, e che vi lavorano; b.il personale in formazione secondo la LFPr. Collaborazione delle parti contraenti La FFS Cargo SA informa tempestivamente il suo personale circa le innovazioni nell’azienda. 2 Durante un procedimento di conciliazione o arbitrale secondo le cifre da 10 a 17, le parti contraenti si astengono da tutto ciò che potrebbe causare un inasprimento del conflitto. 3 Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. 3 L’informazione oggettiva del personale resta garantita. 4 6 Le parti contraenti s’impegnano, per tutta la durata del contratto, a rispettare assolutamente la pace del lavoro e a rinunciare a qualsiasi azione che disturbi lo svolgimento del lavoro come lo sciopero, lo sciopero d’avvertimento, misure simili allo sciopero, il boicotto e la serrata. 1 Inoltre possono essere esclusi dal presente CCL: a.i quadri superiori; b.i quadri di livello alto; 4 16 Pace del lavoro 17 Il contributo alle spese di applicazione è dovuto anche in caso di congedo non pagato. 2 Il contributo alle spese di applicazione non è dovuto qualora, durante il termine di disdetta, non sussista il diritto di percepire ancora il salario (cifra 138, capoverso 2). 3 Rispetto assoluto della pace del lavoro significa che l’obbligo di mantenere la pace sussiste anche nel caso di controversie su questioni che non sono regolamentate nel CCL. 3 Il contributo alle spese di applicazione viene detratto direttamente dal salario. 4 Le parti contraenti s’impegnano, in caso di violazione minacciata o avvenuta della pace del lavoro, a tenere colloqui per la ricomposizione della vertenza. Se non interviene alcuna intesa dev’essere avviato un procedimento di conciliazione o arbitrale. 4 Trattative salariali 7 1 Le parti contraenti conducono ogni anno trattative per la rimunerazione. Il risultato che ne emerge vigerà dal 1° maggio del l’anno successivo. In tale contesto, esse considerano soprattutto la situazione economica e finanziaria della FFS Cargo SA, le condizioni presenti sul mercato del lavoro e l’evoluzione del costo della vita. Il contributo alle spese di applicazione serve a coprire le spese derivanti dall’applicazione del CCL e dai provvedimenti per farlo valere, tra l’altro per la formazione e il perfezionamento dei membri delle commissioni del personale. 5 Il contributo alle spese di applicazione viene messo a disposizione delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto. Esse concordano la chiave di ripartizione. 6 2 In occasione delle trattative salariali annuali, i partner contrattuali mettono a disposizione i mezzi sufficienti per garantire, prioritariamente, la crescita dell’esperienza e delle prestazioni, a condizione che i mezzi finanziari siano disponibili. 3 Le associazioni del personale fanno verificare annualmente da un ente di controllo riconosciuto la contabilità dei contributi alle spese di applicazione e che il loro impiego sia conforme a quanto stabilito per contratto; il risultato dev’essere sottoposto alla FFS Cargo SA. 7 9 Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante la validità del CCL, proposte per modificarlo o completarlo, ad esaminarle in buona fede, e a cercare insieme soluzioni. 1 Se le parti contraenti non riescono ad accordarsi entro il 5 dicembre dell’anno in corso, ciascuna di esse può adire entro 10 giorni il tribunale arbitrale. 4 Contributo alle spese di applicazione 18 8 1 Le collaboratrici e i collaboratori che non appartengono a nessuna delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto o la cui quota di membro non viene detratta direttamente dal salario, versano un contributo mensile alle spese di applicazione di CHF 10.–. Chi è occupato a tempo parziale, lavorando meno del 50 %, paga mensilmente CHF 5.–. Trattative durante il periodo di validità del CCL Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. Per misure simili allo sciopero s’intendono in particolare la minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e la resistenza passiva (per es. lo sciopero dello zelo). 2 Se non si giunge a un accordo, continua a valere il presente CCL. 2 È escluso il ricorso al tribunale arbitrale o alla commissione di conciliazione. 3 19 13 La commissione di conciliazione e il tribunale arbitrale si compongono come segue: – quattro rappresentanti della FFS Cargo SA; – complessivamente quattro rappresentanti delle associa zioni del personale che hanno sottoscritto il contratto; – una o un presidente. 1 Tribunale arbitrale 10 1 All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti: a.disaccordo delle parti contraenti sull’applicazione o l’interpretazione del CCL; b.mancato accordo fra le parti contraenti relativo ai negoziati annui concernenti il salario (cifra 7). Il tribunale arbitrale esegue tentativi di ricomposizione tra le parti, alle quali sottopone proposte di soluzione. 2 Se i tentativi di ricomposizione falliscono, il tribunale arbitrale delibera in modo inappellabile. 3 Sanzioni 11 1 Se il tribunale arbitrale stabilisce che sono state violate norme del contratto collettivo, esso deve ingiungere alla parte che ha commesso la violazione di adempiere immediatamente ai propri impegni. Il tribunale arbitrale è autorizzato allo stesso tempo, in particolare: a.a pronunciare una diffida; b.a infliggere una pena convenzionale fino a CHF 50 000.–. 2 La/il presidente è nominata/o collegialmente dai rappresentanti della FFS Cargo SA e delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto, e deve possedere una formazione giuridica completa. 2 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città, su proposta delle parti contraenti. 3 14 La FFS Cargo SA provvede ai compiti di segreteria della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale. Segretariato 15 Il procedimento viene promosso al segretariato della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale da un’istanza scritta formulata da una o più parti contraenti. Istruzione del procedimento 1 La domanda di conciliazione e la presa di posizione della controparte devono contenere in particolare: – l’esatta indicazione delle parti; – le richieste della/e parte/i; – la motivazione delle richieste; – i mezzi di prova; – la rappresentanza delle parti. 2 Una pena convenzionale passata in giudicato dev’essere rimessa entro 30 giorni alla parte o alle parti che hanno vinto la causa. 3 Commissione di conciliazione 12 1 In caso di mancato accordo su un nuovo CCL è istituita una commissione di conciliazione paritetica. Composizione Se il procedimento non viene intentato da tutte le associazioni firmatarie del CCL, le altre possono associarsi entro 14 giorni al procedimento facendosi citare come terzi interessati. Quelle citate come terzi interessati diventano parte. Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. C. Procedimento di conciliazione e procedimento arbitrale. 3 La commissione di conciliazione sottopone alle parti contraenti proposte di soluzione. 2 20 21 16 1 Il procedimento successivo si tiene verbalmente e dev’essere concluso entro tre mesi dalla notifica della composizione della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale. Se il tribunale arbitrale viene chiamato in causa in seguito al fallimento delle trattative salariali, il procedimento deve concludersi al più tardi il 15 aprile. 2 Una sentenza arbitrale è inappellabile e ha valore per tutte le parti contraenti, con riserva di ricorso e revisione al Tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città. 3 Sede della commissione di conciliazione e del tribunale arbitrale è Basilea. 4 Per il resto trovano applicazione le norme del codice di procedura civile svizzero. 5 Spese 22 17 Il tribunale arbitrale decide in merito alle spese procedurali. Parte 1a: Disposizioni generali e di diritto delle obbligazioni. Altre norme procedurali 23 Parte 2a: Disposizioni normative. A. Norme contrattuali di lavoro. Natura giuridica del rapporto di lavoro 18 Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato. Al momento della loro assunzione, le collaboratrici e i collaboratori soggetti al presente CCL ricevono il CCL, il contratto di lavoro e il regolamento di previdenza della Cassa pensioni FFS (CP FFS). 2 Le modifiche e i complementi apportati al CCL e alle sue appendici sono consegnati in forma scritta a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori. Inizio e durata del rapporto di lavoro 19 1 Il rapporto di lavoro con la FFS Cargo SA viene stabilito stipulando un contratto di lavoro scritto. Un’eventuale limitazione della durata del rapporto di lavoro è possibile fino a un massimo di tre anni. Nell’ambito di progetti questo termine può essere esteso fino a cinque anni. Nel caso in cui una collaboratrice o un collaboratore fosse selezionata/o per un posto il cui scopo è la promozione e il supporto mirati di una formazione continua parallela all’attività professionale con diploma riconosciuto (ad es. lo studio, parallelo all’attività lavorativa, presso una scuola universitaria professionale), l’assunzione può essere limitata alla durata della formazione alla quale si aggiungono sei mesi al massimo per il riorientamento professionale, tuttavia fino a un massimo di cinque anni. Allo scadere dei tre o dei cinque anni, a seconda del caso, il rapporto di lavoro è considerato a tempo indeterminato. 2 Contratto di lavoro 24 20 1 Il contratto di lavoro regola: – la funzione; – il periodo di prova; – un’eventuale limitazione nel tempo (scadenza); – il luogo di lavoro; – l’inizio del rapporto di lavoro; – il grado d’occupazione; – il salario; – l’obbligo di pagare il contributo alle spese di applicazione secondo la cifra 8; – per le collaboratrici e i collaboratori non organizzate/i, l’adesione al CCL (dichiarazione di adesione) e – accordi particolari. 21 La FFS Cargo SA mette a concorso, all’interno dell’azienda, i posti vacanti. 1 Posti vacanti L’unità organizzativa (UO) competente per il bando di concorso decide in merito al genere e all’ampiezza della messa a concorso, come pure della sua rinuncia, nei casi motivati. 2 22 I primi tre mesi del rapporto di lavoro in seno all’azienda sono considerati periodo di prova. 1 Periodo di prova In via eccezionale si può rinunciare al periodo di prova. 2 23 Come luogo di lavoro vale quello stabilito nel contratto di lavoro. 24 Per motivi d’organizzazione aziendale, la collaboratrice o il collaboratore può essere trasferita/o in un altro posto. 1 Parte 2a: Disposizioni normative. 3 Luogo di lavoro Trasferimento L’avviso va dato tempestivamente, con almeno tre mesi di anticipo. 2 Le prestazioni accordate in caso di trasferimento sono disciplinate nell’appendice 3. 3 25 Residenza 25 1 Le collaboratrici e i collaboratori possono scegliere liberamente dove risiedere; è riservato il capoverso 2. La FFS Cargo SA attua particolari misure di prevenzione contro le molestie sessuali sul posto di lavoro. 4 I particolari sono regolati nell’appendice 2. 5 Se l’assolvimento del loro compito lo richiede, essi possono essere obbligati ad abitare in un determinato luogo o a occupare un determinato alloggio. In questo caso, il fatto di stabilirsi in un determinato luogo può essere legato a condizioni. 2 26 1 La FFS Cargo SA prende misure di protezione della personalità del suo personale, in particolare quelle di prevenzione del mobbing. 29 Alla collaboratrice o al collaboratore incombe l’obbligo d’informare la FFS Cargo SA riguardo all’assunzione di una carica pubblica. 1 Essa provvede affinché il personale non subisca discriminazioni, in particolare a causa della cultura, della lingua, della fede religiosa o del modo di vivere. 2 È considerata carica pubblica quella di membro di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario. La funzione di membro di un’autorità tutoria, l’esercizio di una carica come tutore, curatore o assistente, e la partecipazione a un organo ecclesiastico riconosciuto dallo Stato sono equiparate a una carica pubblica. 2 La protezione dei dati personali è garantita. 3 Le parti contraenti disciplinano i dettagli in un accordo particolare. 4 Parità tra donna e uomo 27 1 La FFS Cargo SA s’impegna energicamente a raggiungere una reale parità tra donna e uomo, in particolare al momento del l’assunzione, della classificazione dei posti, della definizione delle condizioni di lavoro, della retribuzione, dello sviluppo del personale e della promozione. Lingue nazionali Cariche pubbliche Parte 2a: Disposizioni normative. Protezione della personalità e dei dati 28 La FFS Cargo SA promuove una presenza adeguata delle lingue nazionali, la comprensione reciproca delle comunità linguistiche e il plurilinguismo sul posto di lavoro. Essa mette a frutto le caratteristiche multiculturali delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori. L’esercizio di un carica pubblica è inammissibile, qualora a.obblighi inerenti al contratto di lavoro vengano trasgrediti; b.lo svolgimento regolare del servizio non sia più garantito; c.sussista un conflitto d’interessi con gli obiettivi aziendali della FFS Cargo SA. 3 Le cariche pubbliche simili a un’attività lucrativa e il lavoro svolto in commissioni extraparlamentari sono considerati occupazioni accessorie ai sensi della cifra 30. 4 Essa provvede affinché donne e uomini siano rappresentati in modo adeguato dove viene attuata la partecipazione, la collaborazione in organi decisionali e in gruppi di lavoro nei diversi settori professionali e ai vari livelli gerarchici. 2 Devono essere tenute in particolare considerazione le necessità delle collaboratrici e dei collaboratori con obblighi familiari e di assistenza. 3 26 Le persone costrette ad assentarsi dal lavoro per esercitare una carica pubblica devono chiedere in anticipo un congedo pagato o non pagato. A quelle occupate a tempo pieno vengono pagati al massimo 15 giorni lavorativi, mentre per chi la5 27 Occupazioni accessorie 30 1 Le occupazioni accessorie a carattere lucrativo sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene concessa se a.l’esercizio di un’occupazione accessoria non lede gli interessi della FFS Cargo SA; b.il servizio ordinato è garantito; c.il lavoro svolto per la FFS Cargo SA non ne soffre; d.non si oltrepassa complessivamente la durata massima del lavoro conforme alla LL/LDL. 2 La concessione dell’autorizzazione può essere legata a certe condizioni. Per beni immateriali s’intendono, indipendentemente dalla possibilità di tutelarle, soprattutto le invenzioni, comprese quelle occasionali, design, design occasionali, opere soggette ai diritti d’autore, software e know-how. 2 La FFS Cargo SA ha in particolare il diritto esclusivo nonché illimitato (sotto l’aspetto dello spazio, del tempo e materiale) di pubblicare, copiare, sfruttare, modificare, affittare e alienare, nel periodo di durata del rapporto di lavoro o dopo, i beni immateriali o loro parti. 3 33 La persona che ha fatto un’invenzione occasionale o ha concepito un design occasionale ne avverte immediatamente in forma scritta la FFS Cargo SA. 1 Invenzioni e design occasionali 3 Le occupazioni senza carattere lucrativo non sono soggette ad autorizzazione. Tuttavia vige, per analogia, il capoverso 2. 4 Sono considerati design e invenzioni occasionali quelli che la persona concepisce esercitando l’attività che le è propria alla FFS Cargo SA, senza però averne l’obbligo contrattuale. 2 Entro sei mesi, la FFS Cargo SA comunicherà alla collaboratrice o al collaboratore se intende acquisire l’invenzione occasionale o appropriarsi del design occasionale, oppure lasciare che la collaboratrice o il collaboratore ne disponga a piacimento. 3 Attività a favore di terzi 31 1 La persona interessata deve consegnare alla FFS Cargo SA, interamente o in parte, i redditi provenienti da attività svolte a favore di terzi. Parte 2a: Disposizioni normative. vora a tempo parziale questo diritto si riduce in funzione del grado d’occupazione. La FFS Cargo SA corrisponderà una particolare indennità alla collaboratrice o al collaboratore che ha fatto l’invenzione occasionale o ha creato il design occasionale, qualora non le/gli venga concesso di disporne liberamente. 4 Sono considerate attività a favore di terzi quelle che il personale esercita in consigli di amministrazione o in altri organi direttivi di persone giuridiche, rappresentando la FFS Cargo SA. 2 L’importo da versare viene stabilito tenendo conto del tempo impiegato e della responsabilità connessa con il mandato. 3 Beni immateriali 28 32 1 La persona interessata cede alla FFS Cargo SA tutti i diritti, totali o parziali, risultanti da beni immateriali acquisiti, da sola o con altri, adempiendo gli obblighi contrattuali o svolgendo l’attività conferitale dalla FFS Cargo SA. L’indennità versata è conforme al complesso di circostanze. 5 34 Le facilitazioni di viaggio per il personale sono disciplinate separatamente. Facilitazioni di viaggio 29 39 Su cose di cui è venuto a conoscenza svolgendo la sua attività professionale, il personale può deporre in giudizio solo se ne ha ricevuto l’autorizzazione dalla FFS Cargo SA. 1 Obbligo di diligenza e di lealtà 35 1 Il personale deve tutelare gli interessi e la reputazione della FFS Cargo SA, effettuare a regola d’arte e in modo qualitativamente inappuntabile il lavoro che gli viene affidato, e trattare con cura gli strumenti di lavoro che gli sono messi a disposizione. La collaboratrice o il collaboratore deve prestare la dovuta attenzione alla sicurezza del lavoro e dell’esercizio. 2 Segreto professionale e d’affari Obbligo di discrezione 36 Il personale è tenuto a mantenere il segreto professionale e d’affari. 37 1 Il personale s’impegna a non divulgare quanto viene a sapere in virtù della sua posizione professionale o nello svolgimento del suo lavoro. L’obbligo di discrezione sussiste anche nei confronti dei media nonché delle collaboratrici e dei collaboratori della FFS Cargo SA, a parte quelle/i che devono essere informate/i per motivi professionali. 2 Deposizioni in tribunale L’autorizzazione è necessaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 2 40 Non è permesso al personale di chiedere, accettare o farsi promettere, né per sé, né per altri, regali o altri profitti se questo avviene in relazione con la sua attività professionale. 1 Divieto di accettare regali Per principio sono considerati regali tutte le donazioni che procurano direttamente o indirettamente un utile patrimoniale, in particolare anche i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi, l’invito a un viaggio o a pranzo. 2 Per altri profitti s’intendono ulteriori prestazioni destinate o atte a procurare a chi ne beneficia un vantaggio particolare di cui altrimenti non godrebbe. 3 Il personale deve rimettere alla FFS Cargo SA i regali o gli altri profitti che ha accettato illecitamente. 4 Parte 2a: Disposizioni normative. B. Contegno e responsabilità. La FFS Cargo SA restituisce i regali e gli altri profitti a chi li ha dati. 5 Non è toccato dall’obbligo di discrezione il diritto dei membri dei sindacati di essere informati su temi che riguardano specificamente le loro organizzazioni nel quadro di una rappresentanza coscienziosa degli interessi. 41 Le donazioni di poca importanza non sono considerate né regali, né altri profitti. 38 L’obbligo di mantenere il segreto e quello di discrezione sussistono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Sono donazioni di poca importanza le mance usuali e le attenzioni di un importo o valore sino a CHF 100.– per collaboratrice o collaboratore. 3 Persistenza 30 1 Donazioni di poca importanza 2 31 Nel corso di un anno civile, ogni collaboratrice o collaboratore può accettare al massimo due volte modeste attenzioni esternate dalla stessa persona o ditta. 3 Per motivi particolari, la FFS Cargo SA può vietare l’accettazione di piccoli regali destinati a determinati gruppi di persone. 4 45 In caso di mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente, i motivi vanno chiariti in un colloquio con la collaboratrice o il collaboratore interessata/o. 1 Provvedimenti in caso di prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente Il colloquio con la collaboratrice o il collaboratore può essere concluso con un accordo scritto in cui sono definiti i provvedimenti e gli obiettivi e previste le conseguenze nel caso in cui questi non vengano raggiunti. Qualora non si dovesse arrivare a un accordo, occorre emanare un’istruzione scritta. La collaboratrice o il collaboratore può essere richiamata/o inoltre per iscritto ai suoi doveri. Responsabilità per danni 42 1 La responsabilità del personale per i danni che ha causato alla FFS Cargo SA o a un terzo è determinata dal CO. La collaboratrice o il collaboratore risponde dei danni che ha causato a.direttamente alla FFS Cargo SA per mancanza intenzionale o dovuta a grave negligenza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro o b.a un terzo, intenzionalmente o per grave negligenza, svolgendo la sua attività alla FFS Cargo SA e che essa deve risarcire. 2 Partecipazione alle spese 43 1 La collaboratrice o il collaboratore che ha causato intenzionalmente un danno alla FFS Cargo SA deve per principio risarcirlo completamente. Rivalendosi sulla collaboratrice o sul collaboratore, la FFS Cargo SA deve tenere conto anche delle condizioni finanziarie dell’interessata/o. Riguardo all’entità della partecipazione, vale l’articolo 321e CO. Parte 2a: Disposizioni normative. 2 Se un miglioramento delle prestazioni o un cambiamento del comportamento non è possibile nell’attuale posto di lavoro, va esaminata la possibilità di un trasferimento. 3 Se la collaboratrice o il collaboratore viene trasferita/o vanno concordati con lei/lui gli obiettivi per la sua nuova attività. Il salario viene adattato di conseguenza. 4 Se il trasferimento non è una misura sensata, può essere emesso un richiamo con minaccia di licenziamento secondo la cifra 172. 5 2 In caso di colpa grave, la partecipazione ai costi non potrà mai superare 1⁄24 del salario annuo. 3 Responsabilità penale 32 44 Riguardo alla responsabilità penale del personale è applicabile il CP. Se all’origine di carenze nelle prestazioni o nel comportamento ci sono motivi di ordine medico, si deve esaminare la possibilità della reintegrazione secondo la cifra 152. 6 46 Ogni superiore può ordinare subito verbalmente, a chi mette in serio pericolo il regolare svolgimento dell’esercizio, sé stesso o altre persone, di lasciare il posto di lavoro. 1 Allontanamento dal posto di lavoro 33 Sospensione ed esonero cautelativo dal lavoro 47 1 La FFS Cargo SA può disporre la sospensione cautelativa dal lavoro, qualora la collaboratrice o il collaboratore coinvolta/o a.metta in pericolo il normale svolgimento dell’esercizio; b.metta in pericolo la propria persona o l’incolumità di altre; c.venga arrestata/o. Se la collaboratrice o il collaboratore si presenta al lavoro troppo tardi, o non vi si reca affatto, senza peraltro addurre nessuna giustificazione a tale riguardo, la FFS Cargo SA ridurrà in modo opportuno il tempo di lavoro, non ordinando però la sospensione cautelativa. C. Tempo di lavoro, vacanze e congedo. 48 Tutte le collaboratrici e i collaboratori della FFS Cargo SA sono sottoposti alla LDL. I. Basi per la durata del lavoro. 49 Per il personale occupato a tempo pieno la durata giornaliera del lavoro prestabilita è di 492 minuti. 1 2 La sospensione cautelativa dal lavoro può comportare la riduzione o la privazione del salario e di altre prestazioni. Campo d’applicazione Durata giornaliera del lavoro prestabilita Per il personale occupato a tempo parziale, la durata giornaliera del lavoro si riduce in funzione del grado d’occupazione. 2 La durata giornaliera del lavoro prestabilita va rispettata nella media annua. 3 3 La sospensione cautelativa dal lavoro dura al massimo dieci giorni o al massimo per i dieci giorni successivi alla scarcerazione. 4 Se, per motivi contingenti, la durata della sospensione dal lavoro è troppo breve, a partire dall’undicesimo giorno essa dev’essere tramutata in esonero. La collaboratrice o il collaboratore riceve il salario intero. L’esonero dev’essere limitato nel tempo. 50 I giorni di lavoro annui prestabiliti sono calcolati come segue: – numero di giorni presenti nel calendario; – meno 52/53 giorni di compensazione (numero effettivo di sabati nel calendario); – meno 63 giorni di riposo. Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno Parte 2a: Disposizioni normative. Il servizio cui compete secondo la cifra 47 la sospensione cautelativa dal lavoro decide immediatamente se annullare l’allontanamento dal posto di lavoro o se trasformarlo in una sospensione cautelativa dal lavoro. 2 5 Se i provvedimenti si rivelano ingiustificati, la persona in questione riacquista i diritti che le sono stati tolti; inoltre le dovranno essere corrisposte le prestazioni che le sono state negate. 6 Il rapporto d’assicurazione con la CP FFS continua in ogni caso. 7 34 51 La durata annua del lavoro prestabilita risulta dalla moltiplicazione dei giorni di lavoro annui previsti per la durata giornaliera del lavoro prestabilita. 1 Durata annua del lavoro prestabilita Per il personale occupato a tempo pieno essa è di: a.2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli di 366 giorni con 53 sabati; b.2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati; c.2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati. 2 35 Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribuzione del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo. 2 La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata mediante l’attribuzione di 63 giorni di riposo e di 52/53 giorni di compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni ininterrotti. 3 Assegnazione del lavoro 53 1 La FFS Cargo SA garantisce che la collaboratrice o il collaboratore possa raggiungere la durata annua del lavoro prestabilita. Affinché la durata annua del lavoro prestabilita possa essere rispettata la FFS Cargo SA, d’accordo con il personale, o nel l’ambito della partecipazione aziendale, può attribuire anche altri lavori ragionevolmente accettabili. 2 Durata minima del lavoro per ogni turno 54 1 I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno solo nel quadro delle BAR o in singoli casi, qualora le persone interessate siano d’accordo. Possono essere concordate deroghe anche nell’ambito della partecipazione aziendale, se le BAR non contemplano nessuna norma a questo proposito, o se non esistono BAR. Sono inoltre considerati tempo di lavoro: a.le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il tempo necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro, all’interno di un turno di lavoro; b.le pause fatte dal personale sottoposto alla LDL; c.i seguenti supplementi per lavoro notturno: – 10 % per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24 (supplemento per lavoro notturno 2); – 30 % per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per quello fatto tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4 (supplemento per lavoro notturno 1); – 40 % anziché 30 % a partire dall’anno civile nel quale la collaboratrice o il collaboratore compie 55 anni (supplemento per lavoro notturno 3). I supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati nel calcolo del turno di lavoro; d. altri supplementi di tempo e importi forfetari; essi sono regolamentati nel quadro delle BAR; e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio delle ore di viaggio si considera il luogo di lavoro o quello in cui si abita, e si tiene conto di quello più vicino al posto dove il colloquio ha luogo. 2 Parte 2a: Disposizioni normative. Settimana di cinque giorni 52 1 Vige la settimana d’esercizio o di cinque giorni ininterrotti. Il supplemento di tempo per il servizio notturno 3 è concesso sotto forma di giorni di compensazione supplementari. 3 2 II. Computo quale tempo di lavoro. Tempo di lavoro 36 55 1 È considerato tempo di lavoro quello durante il quale la collaboratrice o il collaboratore è occupata/o nell’azienda. 56 Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i col laboratori non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono regolamentati tra le parti contraenti. Computo del tempo di lavoro in caso di cambia menti apportati all’ultimo momento 37 Assenze di natura privata 57 In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze pagate che durano un giorno intero, in conformità del l’appendice 6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro prestabilita. III.Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro (BAR). 58 1 Le assenze di natura privata (ad esempio per recarsi dal medico) devono avvenire durante il tempo libero. La FFS Cargo SA può pattuire che altre particolarità vengano disciplinate nell’ambito della partecipazione aziendale. 61 Con le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto, la FFS Cargo SA può concordare BAR per le sue UO. 1 Competenze 2 Le disposizioni di una BAR si applicano in linea di principio solo per impieghi nelle attività previste nella BAR. 3 Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta all’UO che ne ha la competenza, dopo averne discusso con il servizio del personale interessato. 2 Occasioni di formazione proposte all’interno 59 1 Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado d’occupazione, 492 minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non è accordato nessun supplemento di tempo. Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella in cui si svolge la formazione. 62 La durata e la risolubilità delle BAR sono conformi al presente CCL. 1 Decorrenza e possibilità di disdire le BAR Le parti contraenti si dichiarano disposte ad accogliere, durante il periodo di validità delle BAR, proposte volte a modificarle o completarle, ad esaminarle in buona fede e a cercare soluzioni in perfetta buona fede. Se non si raggiunge nessun accordo, le BAR convenute restano immutate. 2 2 Schede di congedo e incontri promossi dal sindacato, mirati alla formazione 38 60 Nel caso di assenze che durano un giorno intero, conformi al l’appendice 6, per attività che comportano la consegna di schede di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal sindacato, sono computati 492 minuti, senza tener conto del grado d’occupazione. 63 Nell’ambito delle BAR possono essere concordati altri modelli di durata del lavoro. Resta riservata la cifra 11 dell’appendice 5. 1 Parte 2a: Disposizioni normative. Assenze Modelli di tempo di lavoro Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso equivalenti alle norme del CCL. 2 La FFS Cargo SA sostiene modelli di tempo di lavoro incentrati su una determinata località e finalizzati a una ben precisa categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei team e del personale, le esigenze della clientela e rispettare, per quanto concerne l’impiego del personale, i criteri dettati dagli 3 39 67 Se non è possibile compensare gli averi in tempo in virtù della cifra 66 entro la data di partenza, se ne corrisponderà il valore in denaro al 100 %. Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte le forme. 4 Luogo di lavoro 64 Nel quadro delle BAR è lecito concordare norme concernenti il luogo di lavoro che deroghino al disposto della cifra 23. IV. Conto personale del tempo e fasce per la durata annua del lavoro. Conto del tempo 65 1 Per il rilievo del tempo viene tenuto, per ciascuna collaboratrice e per ogni collaboratore, un conto personale. Resta riservata la cifra 80, capoverso 2. Il conto del tempo è controllato mensilmente da chi è addetto alla distribuzione del lavoro, comunicato e, se necessario, sistemato. 2 68 Il periodo di conteggio corrisponde, per norma, all’anno civile. 1 Averi in tempo di cui si dispone alla fine del rapporto di lavoro Periodo di conteggio Nel quadro della partecipazione aziendale possono essere concordate deroghe. 2 69 Quale valore limite alla fine del periodo di conteggio vige un saldo positivo, cioè un’eccedenza di 75 ore o, rispettivamente, un saldo negativo di 30 ore. 1 I valori limite entro i quali i saldi del tempo devono oscillare in permanenza durante il periodo di conteggio sono stabiliti, per il personale che non può gestire autonomamente il tempo di lavoro, nel quadro delle BAR. Per le collaboratrici e i collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro, questo valore limite è regolato nell’appendice 5. 2 Valori limite Parte 2a: Disposizioni normative. imperativi economici. In questo ambito va accordata al personale la massima libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di lavoro. I saldi dei tempi vengono riportati all’anno successivo. 3 È lecito oltrepassare i valori limite secondo i capoversi 1 e 2 solo con il consenso del superiore. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente stabilite misure atte a riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro un determinato lasso di tempo. 3 Averi in tempo 66 1 Gli averi in tempo nascono dal fatto che la durata del lavoro giornaliero prestabilita viene oltrepassata. Questi averi in tempo possono essere compensati, previa intesa fra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore, sotto forma di minuti o di ore, oppure di giorni interi. 2 40 41 Definizione 70 1 Se il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato viene superato per più di 30 minuti a causa di esigenze aziendali, i primi 30 minuti saranno considerati tempo di lavoro mentre quelli in eccedenza verranno considerati tempo supplementare. 73 Se l’avere in tempo supplementare non può essere compensato entro la data alla quale si lascia l’azienda né con tempo libero, né secondo la cifra 72, ciò di cui ancora si ha diritto verrà indennizzato in denaro, in virtù della cifra 74. 2 74 L’indennità corrisposta per il lavoro supplementare consta del salario orario al quale viene aggiunto un supplemento del 25 %, calcolata sulla base di 250 giorni di lavoro della durata di 492 minuti. 71 1 Gli averi in ore supplementari vanno compensati con tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio, per norma nell’arco di un anno civile. Sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento del pagamento. 1 Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni mese. Compensazione del lavoro supplementare Compensazione del tempo supple mentare alla fine del rapporto di lavoro Indennità per il lavoro supplementare 2 L’indennità da versare per ogni ora è calcolata secondo la formula seguente: guadagno annuo determinante moltiplicato per 1,25 e diviso per 2050. 3 Se la compensazione non avviene entro questi termini, l’avere in ore supplementari può essere compensato in denaro, di comune accordo e in conformità della cifra 74. 2 Compensazione di un saldo negativo con ore supplementari 72 1 Se il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio o al termine del rapporto di lavoro evidenzia un saldo negativo, e se la collaboratrice o il collaboratore ha ancora ore supplementari, il conto del tempo sarà azzerato grazie alle ore supplementari. VI. Giorni liberi. Se alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo presenta eccezionalmente un saldo negativo maggiore di 30 ore, per arrivare ai 115 o, a seconda dei casi, ai 116 giorni liberi sarà possibile computare anche quelli di cui si è già usufruito grazie al lavoro supplementare svolto. Il numero di giorni di compensazione per anno civile dipende dal numero effettivo di sabati nel calendario. 2 75 In aggiunta alle vacanze, la collaboratrice o il collaboratore ha diritto ad almeno 63 giorni di riposo e ad almeno 52 giorni di compensazione l’anno. 1 Parte 2a: Disposizioni normative. V. Lavoro supplementare. Diritto 2 Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di riposo e due di compensazione. 3 I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere assegnati singolarmente. I giorni di compensazione vengono 4 42 43 Riporto 76 1 I giorni di compensazione non concessi nell’anno in questione vengono riportati all’anno seguente. I giorni di compensazione accordati in soprannumero non sono calcolati nel diritto per l’anno successivo, a meno che il desiderio espressamente palesato dalla collaboratrice o dal collaboratore di poterne beneficiare in anticipo non sia stato eccezionalmente soddisfatto. 2 Il diritto minimo di giorni di compensazione deve orientarsi alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Di principio, nella distribuzione dev’essere assegnato un numero di giorni di compensazione pari a quello che ci si deve attendere dalla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe fino a un massimo di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili nell’ambito della codecisione. 3 Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 44 77 1 Il diritto in giorni di riposo e di compensazione, qualora si assuma il lavoro o lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante al personale il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato come segue, considerando la durata del lavoro: – 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno il diritto ai giorni di riposo. Si arrotonda alla prossima unità superiore. – 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366, danno il diritto ai giorni di compensazione. Il calcolo è arrotondato all’unità; le frazioni inferiori a 0,5 sono tralasciate, quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale). Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collaboratore ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione, non vi sarà nessun compenso a suo carico, fatta riserva del capoverso 3. 2 Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per propria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora da godere. 3 78 In caso di assenze per giorni interi dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di perfezionamento professionale pagato in parte o totalmente, o qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni di riposo e di compensazione per la settimana d’esercizio di cinque giorni viene ridotto. Per la riduzione si tiene inoltre conto delle assenze in giorni interi per svolgere il servizio obbligatorio svizzero, purché siano più di sei giorni consecutivi. 1 I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per malattia o infortunio non vengono considerati. 2 Riduzione Parte 2a: Disposizioni normative. attribuiti insieme a giorni di riposo. Previa intesa (su richiesta della persona interessata o della FFS Cargo SA), è possibile prendere un unico giorno di compensazione. Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio, sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano nessuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano complessivamente per più di cinque giorni nell’arco di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione viene decurtato a partire dal primo giorno d’assenza. 3 In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni mediche, i giorni di riposo e di compensazione non saranno ridotti. Quelli concessi sono considerati giorni interi. 4 45 Collaboratrici e collaboratori che svolgono turni Collaboratrici e collaboratori che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro Per norma si deve usufruire delle vacanze durante l’anno civile per il quale se ne ha diritto. 3 VII. Altre regolamentazioni particolari della durata del lavoro. In caso di assenze che durano un anno intero non c’è nessun nuovo diritto alle vacanze. 79 L’appendice 4 disciplina inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori che effettuano turni. 82 Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare delle stesse vacanze accordate alle persone che lavorano a tempo pieno. 80 1 L’appendice 5 regola inoltre la durata del lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori sino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il grado d’occupazione sussiste anche durante le vacanze. Le parti contraenti regolamentano poi, con uno speciale accordo, il tempo di lavoro effettuato dalle collaboratrici e dai collaboratori a partire dal livello di esigenze K. 2 VIII. Vacanze. Diritto b.cinque settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante il quale si compiono 21 anni; c.sei settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante il quale si compiono 50 anni; d.sette settimane e un giorno a partire dall’anno civile durante il quale si compiono 60 anni. 81 1 Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi e due giorni liberi. 4 1 2 Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo molto irregolare (grado d’occupazione oscillante, occupazione intercalata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle vacanze, un’indennità di vacanze. 3 83 Alla collaboratrice o al collaboratore che per ragioni mediche non possa essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto il giorno non bisognerà se possibile assegnare le vacanze durante questo lasso di tempo. 84 Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo si abbandoni nel corso dell’anno civile, va computato come segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del rapporto di lavoro e diviso per 365 o 366, se l’anno è bisestile. 1 Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze: a.sei settimane e un giorno sino all’anno civile, compreso, nel quale si compiono 20 anni; 2 46 Persone occupate a tempo parziale Parte 2a: Disposizioni normative. La riduzione è calcolata come segue: – 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell’assenza e divisi per 365 o 366, abbandonando le frazioni di giorno; – 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata dell’assenza e divisi per 365 o 366. Si arrotonda all’unità; le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale). 5 Attribuzione Diritto al momento d’iniziare il lavoro o di lasciarlo 47 Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale). 2 Qualora non si possa godere completamente delle vacanze entro la data della partenza, quelle di cui non si è potuto usufruire saranno compensate in denaro, in ragione del 100 %. Le vacanze sono ridotte nel modo seguente: quantità dei giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell’assenza calcolata in giorni civili e divisa per 365 o 366, se l’anno è bisestile. Le frazioni di giorni sono trascurate. 5 3 I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano essere stati fatti in più vanno conteggiati con giorni liberi di cui non si è ancora beneficiato, o mediante il salario, solo qualora la collaboratrice o il collaboratore abbandoni l’azienda per propria colpa. Lo scioglimento volontario del rapporto di lavoro non è considerato colpa personale. 86 Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo purché ne faccia tempestiva richiesta. 1 Concessione di congedi 5 Riduzione 85 1 In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto. In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati. 2 Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a 30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità del capoverso 5. 3 Il congedo può essere pagato, parzialmente pagato, o non pagato. 2 L’appendice 6 disciplina i particolari. 3 X. Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo di lavoro, vacanze e congedo. 87 La compensazione del saldo del tempo che figura nel conto del supplemento per servizio notturno 2, aggiornato al 31 dicembre 2006, avviene d’intesa con la collaboratrice o il collaboratore. Il saldo del tempo viene concesso in giorni interi. L’eventuale tempo mancante può essere compensato attingendo al conto della durata annua del lavoro o delle ore supplementari. Parte 2a: Disposizioni normative. Il diritto alle vacanze maturato durante un’assenza (come per malattia, infortunio, congedo di maternità o servizio obbligatorio svizzero) non viene compensato in denaro qualora il rapporto di lavoro si concluda immediatamente dopo l’assenza. 4 IX. Congedo. Supplemento di tempo per il servizio notturno Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare la riduzione del diritto alle vacanze, solo qualora i valori fissati ai capoversi 2 e 3 siano stati raggiunti. 4 48 49 I. Salario. 92 Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti individuali del salario. 88 Il salario è conforme alle esigenze della funzione, all’esperienza di cui si può trarre profitto e alle prestazioni fornite. L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da 100 a 145 %) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione che le esigenze per il posto siano soddisfatte. 89 1 Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un sistema sommario. Il salario individuale evolve a dipendenza – del livello di esigenze, – della sua posizione nel corrispondente spettro, – del giudizio complessivo della valutazione del personale e – della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti per gli aumenti individuali del salario. 1 Principio Valutazione della funzione Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner contrattuali. 2 Evoluzione del salario 2 3 L’appendice 7 disciplina i particolari. 4 Spettri salariali 90 1 Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il corrispondente valore di base e quello massimo per i salari. Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corrispondente. Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 94. 93 Se il giudizio complessivo della valutazione del personale è B o A, può essere versata una quota di prestazioni unica. 1 Quota di prestazioni unica 2 L’appendice 7 disciplina i particolari. 3 Convenzione sul salario 91 1 All’entrata alla FFS Cargo SA, oppure al cambio di funzione o del livello di esigenze, il salario verrà pattuito nell’ambito del corrispondente spettro salariale. La formazione e l’esperienza utile della candidata o del candidato, come pure il confronto interno ed esterno, ne costituiscono la base. Le particolarità e il computo dell’esperienza utile sono regolamentati separatamente. 2 50 Hanno diritto a una quota di prestazioni unica le collaboratrici e i collaboratori la cui valutazione del personale ha effetto sul salario. 2 Parte 2a: Disposizioni normative. D. Salario, indennità, assegni e rimborso delle spese. La quota di prestazioni unica viene versata in funzione del grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno di valutazione. 3 94 I salari iniziali al di sotto del valore di base sono ammissibili a.in caso di assunzione poco dopo la fine di un tirocinio professionale o di una formazione equivalente; b.per assunzioni nei livelli di esigenze F o superiori dopo una seconda formazione secondo l’appendice 1 del CCL; in questi casi il salario iniziale non può essere inferiore al valore di base del livello di esigenze E. 1 Salario iniziale al di sotto del valore di base 51 Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono ogni volta il 1° maggio e sono concordate con la collaboratrice o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione del salario dev’essere pianificata in modo che il valore di base venga raggiunto al più tardi alla seconda tornata di valutazione del personale che abbia effetto sul salario. In questo contesto è necessario regolare anche il diritto ad eventuali aumenti generali del salario durante la fase di ricupero. Il salario orario include l’indennità pagata per i giorni di riposo ai quali si ha diritto. La valutazione del personale ha luogo in base alla consueta procedura, ma sul piano salariale ha effetti unicamente sulla quota di prestazioni unica (giudizio B o A). 97 Il salario, l’indennità regionale, la quota di prestazioni unica, gli importi garantiti assicurati, le indennità e gli assegni dichiarati assicurabili costituiscono la base per stabilire il salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni FFS. 3 Passaggio a un livello di esigenze inferiore 95 1 Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario verrà pattuito nel quadro del nuovo livello di esigenze. 3 Il salario orario viene corrisposto per le ore di lavoro fatte e per le assenze pagate in base alle relative disposizioni (congedo, malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero). 4 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 5 Salario soggetto ai contributi della Cassa pensioni FFS (CP FFS) II. Indennità, assegni e rimborso delle spese. Se il cambiamento è consecutivo a modifiche apportate al l’organizzazione aziendale, o viene effettuato in vista di tali mutamenti e il salario del momento è più elevato del valore massimo del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a titolo di importo garantito. 2 98 Alle collaboratrici e ai collaboratori spettano le indennità e gli assegni secondo questo capitolo. 1 Diritto Restano riservate le disposizioni per i particolari gruppi di personale citati all’appendice 1. 2 In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o soppresso. 3 Parte 2a: Disposizioni normative. 2 Nei tassi per le rispettive indennità variabili sono compresi l’indennità di vacanza e gli indennizzi per altre assenze (come malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero). 3 Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto 58 anni, è soppresso l’importo di garanzia che, con il salario, oltrepassa CHF 100 000.–. 4 Salario mensile od orario 96 1 Qualora il grado d’occupazione rimanga invariato, alle collaboratrici e ai collaboratori sarà corrisposto un salario mensile. Se il grado d’occupazione oscilla, e per le occupazioni di breve durata o soggette a interruzioni, si può concordare un salario orario. 2 52 99 Per tener conto del mercato regionale del lavoro, la FFS Cargo SA versa un’indennità regionale nei casi definiti sotto il capoverso 3. 1 L’entità dell’indennità regionale è in funzione del luogo di lavoro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a meno che determinati luoghi di lavoro non siano classificati in modo particolare. Indennità regionale 2 53 Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone attive a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi: a.Zona 1: CHF 3000.– l’anno; b.Zona 2: CHF 4800.– l’anno. 4 Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità sarà adeguata il primo giorno del mese successivo. 5 Indennità per il personale distaccato all’estero Assegni familiari 100 Il personale distaccato all’estero ha diritto a una congrua compensazione delle spese supplementari cui deve far fronte soggiornando all’estero. 101 1 Gli assegni familiari sono conformi a quanto stabilito nella Legge federale sugli assegni familiari (LAFam). Alle FFS, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione si applicano i seguenti importi minimi: a.per un figlio per il quale si abbia diritto all’assegno CHF 3840.– l’anno; b.per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni e per il quale si ha diritto agli assegni, e per i figli inabili ad esercitare un’attività lucrativa CHF 2460.– l’anno; c.dal secondo figlio per il quale si ha diritto agli assegni, per i figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età CHF 3000.– l’anno. 2 102 Alla collaboratrice o al collaboratore viene assegnato un premio di fedeltà nella misura seguente: a.dopo che siano trascorsi sette o 15 anni dall’assunzione, un premio in ragione di 1⁄48 del salario annuo; b.dopo 20 anni, un premio nella misura di 1⁄24 del salario annuo; c.poi, sempre dopo altri cinque anni, 1⁄12 del salario annuo. 1 Premio di fedeltà Parte 2a: Disposizioni normative. I partner contrattuali definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro che danno diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione. 3 È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la «garanzia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza indennità regionale e altri importi garantiti). 2 Sono computabili gli anni d’impiego nell’azienda; se c’è stata un’interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego trascorsi in una società affiliata alla quale le FFS o la FFS Cargo SA partecipano almeno nella misura del 50 %. 3 Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare per le collaboratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano almeno sette anni d’impiego in seno all’azienda (tirocinio compreso). 4 Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte, quale tempo libero. 5 Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non esiste alcun diritto di usufruire di una quota proporzionale del premio di fedeltà; fa eccezione lo scioglimento per inidoneità medica. 6 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 7 Sono versati soltanto assegni familiari interi. 3 Gli importi aggiornati sono indicati nella direttiva «Retribuzioni del personale». 4 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 103 Per i lavori compiuti di notte, la domenica, o durante nove giorni festivi definiti, viene corrisposto un’indennità. 1 Indennità per lavoro domenicale e notturno 5 54 55 L’indennità per lavoro domenicale ammonta: 3 Livello di esigenze CHF l’ora da A a C e impiegati secondo l’appendice 1, lettera F 10.– DeE 12.– F e superiori 15.– I nove giorni festivi in conformità del capoverso 1 sono stabiliti nel quadro della partecipazione aziendale e indicati nella direttiva «Retribuzioni del personale». 105 Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno che non si scelga un’altra forma di compensazione, per: a.l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti sono chiaramente superiori; b.proposte intese ad apportare miglioramenti; c.il conseguimento o il superamento delle norme di vendita; d.prestazioni eccezionali. 1 Indennità versate sotto forma di premi e ricompense per prestazioni particolari A questo riguardo possono essere emanate disposizioni esecutive. 2 4 L’appendice 8 disciplina i particolari. 5 Altre indennità 104 1 Per il servizio di picchetto o per aggravamenti particolari che pregiudicano il tempo libero possono essere concessi supplementi di tempo o corrisposte indennità. L’appendice 8 e le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate indennità, in modo particolare per: a.aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi sono regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale, in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati con le parti che hanno sottoscritto il contratto in un accordo particolare; b.lavori da compiere in galleria. Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 106 Se la situazione del personale lo consente, possono essere esauditi i desideri espressi dagli interessati, intesi a tramutare indennità, completamente o in parte, in tempo libero. 107 Alla collaboratrice o al collaboratore vengono rimborsate le spese risultanti dall’attività professionale svolta. 1 Trasformazione di indennità in tempo Rimborso delle spese L’appendice 8 disciplina i particolari. 2 Parte 2a: Disposizioni normative. L’indennità per il servizio prestato la notte ammonta a CHF 6.– l’ora. 2 2 56 III.Altre disposizioni relative al capitolo salario, indennità, assegni e rimborso delle spese. 108 Per le persone occupate a tempo parziale, il salario, la quota di prestazioni unica, gli aumenti salariali, l’indennità regionale, gli altri elementi del salario e l’indennità di distaccamento sono fissati in rapporto al grado d’occupazione. Le disposizioni esecutive disciplinano le eccezioni. 109 Le collaboratrici e i collaboratori ricevono mensilmente un conteggio particolareggiato di quanto viene loro retribuito e trattenuto. Diritti in caso di attività a tempo parziale Conteggio del salario 57 110 1 Il salario, l’indennità regionale e gli importi garantiti sono versati in 13 mensilità. La 13a parte è corrisposta a novembre, in ragione di 11⁄12, e a dicembre per il rimanente 1⁄12. Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono pagati in 1 ⁄12 mensilità. 2 A chi parte nel corso dell’anno, la 13a parte delle retribuzioni sarà versata pro rata temporis con l’ultimo salario. 3 Le retribuzioni sono pagate, non in contanti, entro il 25 di ogni mese. 4 La quota di prestazioni unica è versata con il salario di maggio. 5 IV. Disposizioni transitorie relative al capitolo salario, indennità, assegni e rimborso spese. Trasferimento dei rapporti d’impiego 111 1 Tutti i rapporti d’impiego saranno trasferiti nel nuovo sistema il 1° luglio 2011. Il salario del 30 giugno 2011 e le eventuali garanzie dell’indennità di residenza saranno integrati in un unico importo e trasferiti come salario. Qualora il salario trasferito dovesse superare il valore massimo dello spettro salariale corrispondente, per la parte eccedente sussiste una «garanzia 2011». b.se gli anni di funzione sono pari a zero: il salario sarà verificato ai sensi della cifra 94 e, se necessario, avvicinato immediatamente, o al massimo in due fasi, al valore di base. 112 Se in occasione di una trattativa salariale viene pattuito un aumento generale di salario (con aumento degli spettri salariali), le collaboratrici e i collaboratori interessati ricevono la metà dell’aumento, in per cento, sul salario e sulla «garanzia 2011». Ne è escluso il personale che si trova nel Nuovo orientamento professionale e quello che presenta il valore E come giudizio complessivo della valutazione del personale. 113 Le garanzie di tutti i tipi a.saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione sarà aumentato; b.saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto; c.saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato in seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione del posto a un livello superiore; d.possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario se in relazione a un cambiamento volontario del posto di lavoro il salario dev’essere nuovamente pattuito. Aumenti generali di salario dal 2012 per le collaboratrici e i collaboratori con «garanzia 2011» Trattamento delle garanzie in caso di cambiamenti di funzione e modifiche del grado d’occupazione Parte 2a: Disposizioni normative. Pagamento 2 Qualora il salario trasferito fosse inferiore al valore di base dello spettro salariale corrispondente, esso sarà avvicinato al valore di base secondo i seguenti principi: a.se al 30 giugno 2011 si contano uno o più anni di funzione: il salario sarà aumentato al valore di base con effetto al 1° luglio 2011; 3 58 E. Sviluppo del personale. 114 Lo sviluppo del personale della FFS Cargo SA comprende la formazione di base e continua del personale e altri provvedimenti, in particolare la pianificazione individuale della carriera e l’istruzione per acquisire competenze sociali. 115 Le collaboratrici e i collaboratori ben qualificati sono un fattore chiave per la competitività della FFS Cargo SA. 1 Definizione Principi 59 Responsabilità della FFS Cargo SA 116 1 La FFS Cargo SA s’impegna a introdurre in modo completo tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori nei rispettivi settori d’attività. Le singole caratteristiche relative alle prestazioni e al comportamento sono valutate, sulla base di una scala, mediante la valutazione delle competenze e degli obiettivi. Il periodo di valutazione è costituito dall’anno civile. 2 Per le funzioni dei livelli di esigenze da A a G, pattuire obiettivi è facoltativo. 3 2 Essa promuove l’ulteriore sviluppo del personale sulla base di colloqui regolari con le collaboratrici e i collaboratori. La valutazione delle competenze e del grado di raggiungimento degli obiettivi costituisce la base del giudizio complessivo. 3 Essa può sostenere, finanziariamente e/o accordando il tempo necessario, l’ulteriore evoluzione professionale del suo personale. Le caratteristiche proprie della VP vengono adeguate, nel quadro della partecipazione aziendale, alle esigenze specificamente settoriali o alle mutate condizioni. 4 I provvedimenti mirati allo sviluppo possono essere avviati su iniziativa dei superiori come pure delle collaboratrici e dei collaboratori. Gli interessi dell’azienda, così come quelli delle collaboratrici e dei collaboratori, vanno considerati in misura adeguata. 6 117 1 Le collaboratrici e i collaboratori si assumono le proprie responsabilità e s’impegnano a migliorarsi ulteriormente investendo tempo e/o mezzi finanziari. 119 Si rinuncia a valutare professionalmente quelle collaboratrici e quei collaboratori che, conformemente alla cifra 167, si trovano nel nuovo orientamento professionale. Lo sviluppo del personale è parte integrante del piano d’azione, giusta la cifra 172 del CCL FFS. 4 5 I risultati emersi dalla VP sono analizzati annualmente, nel l’ambito della partecipazione aziendale, desumendone le eventuali misure da adottare. 1 Corresponsabilità delle collaboratrici e dei collaboratori Esse/i possono essere obbligati, nel quadro dei cambiamenti che subentrano nell’azienda e all’interno dei settori di lavoro, ad adottare provvedimenti atti al loro sviluppo. 2 Valutazione del personale (VP) 60 118 1 La prestazione, il comportamento e le misure di sviluppo vengono discussi e fissati per iscritto durante colloqui di valutazione annui che intercorrono, secondo un procedimento standardizzato, fra la collaboratrice o il collaboratore e il suo superiore. Valutazione del personale (VP) in caso di nuovo orientamento professionale Parte 2a: Disposizioni normative. Lo sviluppo del personale è un desiderio primario della FFS Cargo SA ed è nell’interesse e di responsabilità sia della FFS Cargo SA, sia delle collaboratrici e dei collaboratori. 2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei mesi al posto che era stato loro attribuito durante un periodo di valutazione, prima di accedere al nuovo orientamento professionale dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario. 2 61 Partecipazione Il personale dimostra di essere responsabile delle proprie azioni tenendo un comportamento prudente anche durante il tempo libero. Le collaboratrici e i collaboratori si presentano al lavoro in uno stato tale da poter sbrigare i propri compiti in modo inappuntabile e sicuro. 2 Se le collaboratrici e i collaboratori hanno lavorato almeno sei mesi al posto loro attribuito durante un periodo di valutazione, dev’essere eseguita una nuova VP. Essa non ha effetto sul salario. La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o, a garanzia della sicurezza dell’esercizio ferroviario, a dimostrare di non essere sotto l’influsso dell’alcol e della droga e a sottoporsi a tale scopo ad eventuali visite di controllo. 121 L’impostazione dello sviluppo del personale è una componente della partecipazione aziendale. 124 In materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e management della salute in azienda, la FFS Cargo SA e il suo personale collaborano nel quadro della partecipazione aziendale. 2 3 4 Partecipazione F. Protezione della salute e prestazioni sociali. II. Diritti e doveri nei casi di malattia e infortunio. I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute. Doveri della FFS Cargo SA 122 In tutti i settori la FFS Cargo SA adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute delle collaboratrici e dei collaboratori come pure per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, nell’ambito del suo operato a favore della sicurezza, la FFS Cargo SA promuove la prevenzione degli infortuni durante il tempo libero e, nell’ambito del management della salute in azienda, attua misure volte a promuovere la salute e la prevenzione. 125 Se lo stato di salute di una collaboratrice o di un collaboratore si ripercuote sull’idoneità, sulla possibilità di essere impiegata/o o sulla sicurezza, la FFS Cargo SA può esigere che la situazione sia chiarita a tale riguardo dal suo medico di fiducia. 126 Gli accertamenti del medico di fiducia costituiscono la base per l’applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro. 1 Principio Parte 2a: Disposizioni normative. Valutazione del personale (VP) in caso di reintegrazione pro fessionale 120 1 Per le collaboratrici e i collaboratori in reintegrazione professionale in virtù della cifra 152 si pattuisce, nel piano di reintegrazione conforme alla cifra 153, se la VP debba essere fatta e, in caso affermativo, quale ne sia la forma. Lo sviluppo del personale è una componente essenziale del piano di reintegrazione. Capacità di lavoro compromessa Se il medico di fiducia giudica la capacità lavorativa diversamente dai medici curanti, per la FFS Cargo SA è determinante il giudizio del medico di fiducia. 2 Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 62 123 1 Le collaboratrici e i collaboratori applicano i provvedimenti menzionati alla cifra 122. Nell’ambito del suo campo d’attività, il personale coopera attivamente nelle questioni di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e management della salute in azienda. 63 Gestione delle presenze e Case Management aziendale 127 1 Con la gestione delle presenze e il Case Management aziendale, la FFS Cargo SA tutela gli interessi del personale e del l’azienda riducendo al minimo gli effetti negativi nei casi di capacità lavorativa compromessa. Il personale coopera alla gestione delle presenze nel quadro della partecipazione aziendale. 129 Se per le conseguenze di una malattia o di un infortunio anche terzi o responsabili devono fornire prestazioni, la collaboratrice o il collaboratore è obbligata/o a cedere alla FFS Cargo SA le proprie richieste nei confronti di terzi e di responsabili nel quadro della continuazione della retribuzione. 1 Cessione di richieste di risarci mento dei danni nei confronti di terzi Doveri delle collaboratrici e dei collaboratori 128 1 La persona interessata è tenuta, nei confronti del medico di fiducia, a fornire tutte le indicazioni necessarie in modo completo e veritiero. Nei casi in cui lo svolgimento di attività essenziali per la sicurezza lo renda opportuno, possono essere ordinate visite periodiche al medico di fiducia. L’interessata/o viene informata/o del risultato. Per evitare di ridurre o addirittura ostacolare i diritti della FFS Cargo SA, si possono stipulare accordi con terzi, responsabili o assicurazioni nel quadro della continuazione della retribuzione solo previa intesa con la FFS Cargo SA. Qualora dovessero pervenire accordi senza alcuna intesa preventiva, la FFS Cargo SA si riserva il diritto di esercitare l’azione di regresso nei confronti della collaboratrice o del collaboratore. 2 2 La collaboratrice o il collaboratore è tenuta/o a cooperare attivamente nel quadro del processo di gestione delle presenze e del Case Management aziendale e deve fare tutto ciò che favorisce la guarigione e la ripresa del lavoro, evitando tutto quanto mette in forse o ritarda questo processo. 3 In caso di capacità lavorativa compromessa, la persona interessata è tenuta a a.fornire tempestivamente al servizio competente le necessarie informazioni; b.presentare i certificati medici richiesti o autorizzare il medico di fiducia a chiedere le necessarie informazioni ai medici curanti o che hanno eseguito un trattamento preliminare e/o agli enti delle assicurazioni sociali (liberazione dal segreto professionale); c.seguire le istruzioni del medico di fiducia e/o degli enti delle assicurazioni sociali e sottoporsi ai controlli da loro ordinati; d.far valere, con l’assistenza del servizio del personale, il diritto a possibili prestazioni sociali. 4 64 130 In caso di violazione colpevole dei doveri secondo la cifra 128, la retribuzione può essere ridotta o rifiutata, oppure il rapporto di lavoro può essere cambiato secondo la cifra 45 o risolto secondo le cifre 155 o 174. Provvedimenti in caso di violazione dei doveri III. Prestazioni in caso di malattia o infortunio. 131 In caso d’impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro. 1 Parte 2a: Disposizioni normative. 2 Continuazione della retribuzione e durata del relativo diritto Un impedimento al lavoro sussiste in tutti i casi di limitazione della prestazione lavorativa causata da malattia o infortunio. 2 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro viene versato il salario intero; nel secondo anno, invece, il 90 %. 3 L’indennità regionale e gli assegni familiari sono versati senza cambiamenti. 4 65 In caso di infortunio professionale o di malattia professionale è concesso il salario intero anche nel secondo anno d’impedimento al lavoro. 5 Per il tempo in cui si è lavorato si ha diritto al salario intero anche durante il secondo anno di impedimento al lavoro. 6 134 Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente idonea/o al lavoro per meno di sei mesi nella funzione svolta fino a quel momento, e subisce, per un altro motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto. 1 L’inizio della durata del diritto dev’essere comunicato con il piano di reintegrazione secondo la cifra 153. Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente idonea/o al lavoro per più di sei mesi nella funzione svolta fino a quel momento, e subisce, per lo stesso o per un altro motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto. Al più tardi dopo un anno occorre comunicare per iscritto alla collaboratrice o al collaboratore l’eventuale riduzione del salario. 3 Nuovo diritto Parte 2a: Disposizioni normative. 2 7 8 Protezione dal licenziamento Prolungamento della durata del diritto alla retribuzione 132 Allo scadere del trimestre di prova, la FFS Cargo SA può sciogliere il rapporto di lavoro per inidoneità medica, al più presto per la fine del diritto alla retribuzione. 133 1 Se la collaboratrice o il collaboratore, per un certo periodo, era completamente idonea/o al lavoro nella funzione svolta fino a quel momento, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento al lavoro, la durata del diritto viene debitamente prolungata. Se alla scadenza del diritto si constata che la completa capacità lavorativa nella funzione svolta fino a quel momento sarà riacquistata in un prossimo futuro, la durata di tale diritto viene debitamente prolungata. 2 Se alla scadenza del diritto si constata un’inidoneità medica, ma la reintegrazione professionale nella FFS Cargo SA è possibile o prevedibile, la durata del diritto sarà prolungata fino all’inizio della nuova attività. 3 Il prolungamento della durata del diritto secondo i capoversi 2 e 3 si estende, per principio, ad un massimo di sei mesi. Se la collaboratrice o il collaboratore era completamente idonea/o al lavoro per più di sei mesi dopo l’adeguamento del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 nella funzione che è stata adeguata, e subisce, per lo stesso motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto. Se la collaboratrice o il collaboratore, dopo l’adeguamento del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 subisce, per un altro motivo, un nuovo impedimento al lavoro, comincia un nuovo diritto. 4 135 Le indennità giornaliere e le prestazioni in forma di rendita di assicurazioni sociali nazionali ed estere (senza le prestazioni della Cassa pensioni) vengono computate sulle prestazioni alle quali si ha diritto nella misura in cui non le oltrepassino. 1 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali Se a causa di malattia o infortunio viene versata una rendita dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione militare, la FFS Cargo SA ha il diritto di chiedere all’assicuratore la restituzione del salario che essa ha fornito nonostante l’incapacità lavorativa totale o parziale, fino a concorrenza dell’importo corrispondente della rendita da versare per quel periodo. 2 4 66 67 Se la Suva, in base all’articolo 37 o 39 LAINF riduce l’indennità giornaliera o le prestazioni in forma di rendita, il diritto alla retribuzione viene ridotto nella stessa proporzione. La stessa cosa vale nel caso di riduzioni delle prestazioni dell’assicurazione militare basate sull’articolo 65 LAM. 2 Il diritto viene decurtato delle deduzioni alle quali le assicurazioni sociali procedono in caso di soggiorno in un istituto di cura. Se la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato al servizio della FFS Cargo SA prima della scadenza della durata del diritto e il nuovo salario, compresi l’indennità regionale e gli importi garantiti, non risulta inferiore a quello versato fino a quel momento, il rapporto di lavoro viene adeguato immediatamente. 2 Se la durata del diritto viene prolungata secondo la cifra 133, capoverso 3, il rapporto di lavoro sarà adeguato con l’inizio della nuova attività. 3 3 Durante il primo anno d’impedimento al lavoro il diritto viene ridotto dell’importo dei contributi che, in seguito alle presta zioni di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con obbligo del dipendente di pagare i contributi. 4 In caso d’infortunio professionale o malattia professionale ai sensi della LAINF, nonché in caso di diritto al salario intero secondo il capoverso 6 della cifra 131, anche nel secondo anno d’impedimento al lavoro il diritto viene ridotto dell’importo dei contributi che, in seguito alle prestazioni di un’assicurazione sociale, non devono essere versati a AVS/AI/IPG/AD, Suva e a una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari con obbligo del dipendente di pagare i contributi. 5 Adeguamento del rapporto di lavoro 68 138 Se la reintegrazione professionale in seno alla FFS Cargo SA non è possibile o non è prevedibile entro la scadenza del diritto, la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità medica. 1 Se eventualmente il termine di disdetta supera la scadenza del diritto alla retribuzione, non vi è alcun diritto di continuare ad essere retribuiti nel periodo intercorrente. 2 Se la collaboratrice o il collaboratore, a meno di sei mesi dal l’adeguamento del rapporto di lavoro secondo la cifra 137 accusa un impedimento al lavoro per il medesimo motivo, e si constata che la completa capacità lavorativa per l’attività che è stata adeguata non potrà essere raggiunta nel tempo massimo di sei mesi dal momento dell’adeguamento del rapporto di lavoro, la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro a causa d’inidoneità medica. Durante il termine di disdetta il salario sarà interamente versato. 3 Scioglimento del rapporto di lavoro Parte 2a: Disposizioni normative. Riduzione o rifiuto del diritto di continuare a ricevere la retribuzione 136 1 Se la collaboratrice o il collaboratore ha provocato la malattia di proposito, il diritto può essere ridotto o rifiutato. 137 1 Se nel corso del diritto alla retribuzione si constata un’inidoneità medica, ma la collaboratrice o il collaboratore può essere reintegrato al servizio della FFS Cargo SA al più tardi alla scadenza dalla durata del diritto, il rapporto di lavoro verrà adeguato alla scadenza di tale diritto. 69 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 139 1 Il personale è obbligatoriamente assicurato alla Suva contro gli infortuni professionali e, nel caso di un grado d’occupazione sufficiente, anche contro gli infortuni non professionali. Fa stato la LAINF. c.CHF 10 000.– a ogni figlio proprio o in affidamento superstite per il quale al momento della morte sussisteva il diritto agli assegni familiari. Se la persona si è data intenzionalmente la morte non sussiste alcun diritto alle prestazioni elencate. 3 142 Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, i superstiti beneficiano di 1 ⁄6 dell’ultima retribuzione annuale. 1 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono interamente a carico della collaboratrice o del collaboratore. 2 Previdenza professionale 140 1 Il personale è assicurato alla CP FFS contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e morte. Fa stato il relativo regolamento di previdenza. Le collaboratrici e i collaboratori possono approfittare pienamente o parzialmente del pensionamento anticipato in forza delle norme contemplate nel regolamento di previdenza della CP FFS. 2 Morte a seguito di infortunio profes sionale o di malattia professionale 141 1 In caso di morte a seguito di un infortunio professionale o di una malattia professionale secondo la LAINF, la FFS Cargo SA versa un contributo di CHF 2500.– alle spese funerarie. Alla morte di una collaboratrice o di un collaboratore, il godimento ulteriore del salario è versato ai superstiti. Sono considerati superstiti: a.la/il coniuge o la/il partner in caso di unione registrata; b.i figli minorenni e quelli bisognosi di assistenza; c.la/il convivente, se questa/o ha vissuto almeno gli ultimi cinque anni con la persona deceduta nello stesso nucleo domestico o aveva concluso con lui/lei un contratto di convivenza; d.altre persone nei cui confronti la defunta o il defunto adempiva un obbligo di assistenza. 2 Le persone citate al capoverso 2, lettere a e b hanno reciprocamente diritto nella stessa misura e precedono quelle menzionate al capoverso 2, lettere c e d. 3 Le persone secondo il capoverso 2, lettere c e d hanno diritto tra di loro in ragione della medesima parte. 4 Essa versa inoltre le seguenti prestazioni, qualora l’infortunio professionale o la malattia professionale secondo la LAINF sia dovuto/a a un’attività svolta alla FFS Cargo SA: a.CHF 50 000.– alla/al coniuge superstite o, in caso di unione registrata, alla/al partner superstite; b.CHF 50 000.– alla/al convivente superstite se questa/o ha vissuto almeno gli ultimi cinque anni con la persona deceduta nello stesso nucleo domestico o aveva concluso con lui/lei un contratto di convivenza; 2 70 Godimento ulteriore (prestazioni in caso di morte) Parte 2a: Disposizioni normative. IV. Assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale e prestazioni in caso di morte. V. Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità. 143 La FFS Cargo SA stabilisce le condizioni di lavoro in modo che non vengano pregiudicate la salute della collaboratrice incinta o allattante e quella del bambino. 1 Protezione della salute 71 Se non può essere assegnato alcun lavoro sostitutivo, la collaboratrice che ha presentato un certificato medico ha diritto al 100 % del suo salario. 3 Occupazione 144 1 Le collaboratrici incinte o allattanti possono lavorare solo con il loro consenso e in nessun caso oltre la durata normale del lavoro giornaliero. 146 Alle collaboratrici incinte che normalmente lavorano tra le ore 20 e le ore 6 la FFS Cargo SA offre, nella misura del possibile, un lavoro adeguato da svolgere tra le ore 6 e le ore 20. Questo impegno vale anche per il periodo fra l’ottava e la 16a settimana dopo il parto. 1 Lavoro sostitutivo per le collaboratrici impiegate nel servizio notturno La collaboratrice alla quale non possa essere offerto nessun lavoro adeguato fra le ore 6 e le ore 20 ha diritto al 100 % del salario. 2 147 L’appendice 6 disciplina il congedo di maternità. Congedo di maternità Alle madri allattanti dev’essere concesso il tempo necessario all’allattamento. 2 A partire dall’ottava settimana che precede la data prevista per il parto, le collaboratrici incinte non possono essere occupate fra le ore 20 e le ore 6. 3 VI.Prestazioni in caso d’impedimento al lavoro per servizio obbligatorio svizzero. 148 In caso d’impedimento al lavoro per il fatto di essere stati reclutati, e in caso di servizio obbligatorio svizzero, sussistono i diritti seguenti: a.durante i giorni di arruolamento (giorni di leva), la scuola reclute, il servizio civile e la protezione civile, nella misura in cui questi siano equiparati alla scuola reclute (articolo 9 capoverso 3 LIPG o articolo 9 capoverso 4 LIPG), all’80 % del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto al salario ammonta al 100 %. b.i militari in ferma continuata ricevono durante il periodo della scuola reclute l’80 % del salario. In seguito il diritto al salario per il rimanente servizio obbligatorio svizzero ammonta al 100 %. Per i servizi di avanzamento si applica la lettera c. Se durante la scuola reclute sussiste un diritto all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il diritto al salario ammonta al 100 % anche durante questo periodo. 1 Non è lecito far lavorare le puerpere durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla 16a settimana, ciò è possibile solo con il loro consenso. 4 Per le collaboratrici incinte o allattanti si applica per analogia l’Ordinanza sulla protezione della maternità. 5 Assenze 145 1 Le collaboratrici incinte possono, previa semplice comunicazione, non recarsi al lavoro o lasciarlo. Fino a tre giorni, queste assenze sono considerate brevi assenze, e vengono pagate. 2 Per le assenze pagate di più di tre giorni, la FFS Cargo SA può richiedere un certificato medico. 3 72 Principio Parte 2a: Disposizioni normative. La FFS Cargo SA affida alle collaboratrici incinte o allattanti un lavoro sostitutivo ragionevole se determinati lavori sono ad esse proibiti dal medico per motivi di salute o sono fatti dipendere da particolari condizioni. 2 73 – la collaboratrice o il collaboratore disdica il rapporto di lavoro, oppure se il rapporto di lavoro è disdetto dalla FFS Cargo SA per colpa della collaboratrice o del collaboratore e – il servizio prestato non sia stato né un corso di ripetizione, né un servizio della protezione civile (ad eccezione del servizio d’istruzione di base). 2 In più vengono versati l’indennità regionale e gli assegni familiari della stessa entità di quelli pagati prima dell’impedimento al lavoro. L’obbligo della restituzione si estende alle prestazioni compiute nei dodici mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro o concluse per questa scadenza. Il diritto alle retribuzioni secondo i capoversi 1 e 2 è subordinato alla presentazione del questionario IPG. 151 L’appendice 6 disciplina le prestazioni di servizio volontario. 3 2 Prestazioni di servizio volontario Rimangono riservate le cifre 149 e 150. 4 Casi particolari 149 1 Nella misura in cui l’IPG eccede il diritto secondo la cifra 148 (compresa la quota della 13a mensilità), essa spetta alla collaboratrice o al collaboratore. VII.Collaboratrici e collaboratori in reintegrazione professionale. 152 La FFS Cargo SA offre la possibilità di beneficiare di una reintegrazione professionale allo scopo di reinserire le collabora trici e i collaboratori interessati nell’attività svolta fino a quel momento o in un’altra attività all’interno o all’esterno della FFS Cargo SA. 1 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo, il diritto si limita all’IPG. 2 In caso di malattia o di infortunio durante un servizio obbligatorio svizzero, il diritto a beneficiare ancora del salario è conforme a quanto contemplato nelle cifre da 131 a 138. 3 Se una pena detentiva dev’essere scontata fuori dal servizio obbligatorio svizzero, non vi è diritto al salario. Reintegrazione professionale Parte 2a: Disposizioni normative. c.durante i servizi di avanzamento (articolo 10 LIPG), all’80 % del salario. Se in questo periodo l’interessata/o ha diritto all’assegno per i figli secondo l’articolo 6 LIPG, il suo diritto al salario ammonta al 100 %. d.durante i rimanenti servizi obbligatori svizzeri, al 100 % del salario. La reintegrazione professionale prende avvio ad ogni ridu zione della capacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio. 2 4 Restituzione 74 150 1 La collaboratrice o il collaboratore deve restituire la differenza tra il salario al quale ha diritto e l’IPG, qualora: – il salario che le/gli è dovuto in base alla cifra 148 sia maggiore dell’IPG e La reintegrazione professionale si conclude: a.quando la funzione svolta fino a quel momento è stata esercitata senza limitazione per oltre sei mesi; b.con l’adeguamento del rapporto di lavoro; c.con la conclusione del rapporto di lavoro. 3 Le collaboratrici e i collaboratori che a causa della loro inidoneità medica perdono il posto di lavoro, sono immediatamente informati per iscritto in merito alla perdita del posto. 4 75 153 1 Al più tardi tre mesi dopo l’inizio della reintegrazione professionale, con la collaboratrice o il collaboratore viene concor dato un piano di reintegrazione che dev’essere continuamente adattato in funzione dell’evolversi della situazione. Nel piano menzionato sono fissati i provvedimenti di reintegrazione. Il piano di reintegrazione tiene conto delle capacità, dell’età, delle condizioni personali e dello stato di salute della collaboratrice o del collaboratore. 2 Cessazione del rapporto di lavoro 154 1 I seguenti fatti comportano, in modo particolare, la cessazione del rapporto di lavoro concluso con la FFS Cargo SA: a.l’inizio di un tirocinio; b.l’inizio di un’attività dipendente o indipendente espletata fuori della FFS Cargo SA; c.la disdetta del rapporto di lavoro, causata da inidoneità medica; d.il pensionamento; e.il licenziamento per colpa propria, in conformità della cifra 155; f. la presenza di altri motivi di rescissione, secondo la normativa contemplata nel CCL. Alla conclusione consensuale del rapporto di lavoro, la FFS Cargo SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore le seguenti prestazioni, purché non si ricorra alle assicurazioni sociali: a.sostegno al perfezionamento professionale; b. misure di qualificazione; c.pagamento di conguagli del salario a sostegno di formazioni esterne; d.conguagli salariali limitati nel tempo, se la nuova attività comporta un reddito minore; e.aiuti iniziali qualora venga intrapresa un’attività indipendente; 2 76 f. sostegno finanziario in caso di pensionamento anticipato; g.altre prestazioni volontarie. 155 La FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro con l’interes sata/o in base alla cifra 174 se questa/o a.non sostiene attivamente il processo di Case Management aziendale; b.disattende ripetutamente il piano di reintegrazione concordato; c.declina un’offerta d’impiego in seno o all’esterno della FFS Cargo SA che sarebbe ragionevole in base al piano di reintegrazione secondo la cifra 153. 1 Licenziamento per propria colpa Lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo il capoverso 1, lettere a e b, dev’essere preceduto da un richiamo con minaccia di licenziamento. 2 156 Se la FFS Cargo SA scioglie il rapporto di lavoro per inidoneità medica, la collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di ricevere, nei seguenti casi, un’indennità unica di partenza: a.se in base alla formazione di cui dispone ha poche opportunità di trovare una nuova attività; b.se ha già compiuto 40 anni; c.se ha lavorato 15 anni o più alla FFS Cargo SA. 1 Diritto a un’indennità di partenza Parte 2a: Disposizioni normative. Piano di reintegrazione Non sussiste nessun diritto di beneficiare dell’indennità: a.se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con un diritto a prestazioni periodiche versate dalla CP FFS; b.se lo scioglimento del rapporto di lavoro è connesso con la possibilità di occupare un posto ragionevolmente accettabile presso un altro datore di lavoro. 2 77 Numero di anni trascorsi alla FFS Cargo SA Indennità lorda in numero di salari mensili (salario mensile = 1⁄12 del salario annuo lordo) 1– 5 2 6 –15 9 16 e più 12 Il tempo trascorso in un rapporto di tirocinio o lavorando a tempo parziale viene interamente computato. Lo stesso vale per gli anni durante i quali la collaboratrice o il collaboratore ha lavorato in una società affiliata alla FFS Cargo SA, purché la FFS Cargo SA vi partecipi almeno nella misura del 50 %. 2 Le prestazioni di assicurazioni sociali nazionali ed estere (indennità giornaliere e prestazioni in forma di rendita), ad eccezione di quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione, sono computate per determinare l’indennità. 3 Decisione ancora in sospeso di un’assicurazione sociale L’eventuale importo residuo verrà pagato in una sola volta se presso la CP FFS non sussiste alcun diritto a prestazioni periodiche. 4 158 1 Se al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non si è ancora a conoscenza se esiste o meno un diritto a un’ulteriore prestazione periodica della CP FFS secondo il suo regolamento di previdenza, poiché manca ancora la decisione dell’assicurazione sociale, l’indennità di partenza verrà pagata a rate mensili. Il versamento dell’indennità di partenza in rate mensili prende avvio il mese che segue la fine del diritto alla continuazione della retribuzione. 159 La persona che riprende a lavorare alla FFS Cargo SA dovrà restituire senza interessi alla FFS Cargo SA l’indennità ricevuta, nel modo seguente: a.100 %, se è trascorso meno di un anno dallo scioglimento del rapporto di lavoro; b.50 %, se dallo scioglimento del rapporto di lavoro sono passati meno di due anni, però almeno un anno. Restituzione VIII. Altre istituzioni. 160 La FFS Cargo SA garantisce l’accesso a una consulenza sociale professionale. 1 Servizio sociale e fondo per il personale FFS La fondazione «Fondo per il personale FFS» è uno strumento complementare nel settore sociale dell’azienda FFS e della FFS Cargo SA. 2 161 Il personale può essere obbligato a portare un vestiario professionale. 1 Parte 2a: Disposizioni normative. Entità 157 1 L’indennità corrisponde: Vestiario professionale Questo viene fornito gratuitamente e non fa parte della retribuzione. 2 2 Il versamento delle rate mensili sarà sospeso non appena la CP FFS avrà stabilito il diritto a prestazioni periodiche. 3 78 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale. 3 162 La FFS Cargo SA promuove e sostiene istituzioni che forniscono ristorazione al personale. Essa tiene in considerazione le esigenze aziendali. 1 Ristorazione del personale 79 Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale. nevolmente accettabile, la FFS Cargo SA offre la possibilità di beneficiare di un nuovo orientamento professionale. 163 1 Nella misura del possibile, la FFS Cargo SA mette a disposizione parcheggi per il personale. 168 Ai fini di un nuovo orientamento professionale, le collaboratrici e i collaboratori entrano in un rapporto di lavoro alle FFS. Maggiori particolari vengono definiti nel quadro della partecipazione aziendale. 2 2 Canone di locazione per l’appartamento assegnato Costruzione di alloggi per il personale 164 Calcolando il canone di locazione per l’appartamento assegnato (secondo la cifra 25, capoverso 2), la FFS Cargo SA tiene conto dei vantaggi e degli svantaggi legati al suo uso. 165 La FFS Cargo SA sostiene l’edilizia abitativa sociale. 1 Passaggio alle FFS La FFS Cargo SA informa per iscritto la collaboratrice o il collaboratore con almeno due mesi di anticipo in merito al suo passaggio all’unità organizzativa istituita all’interno delle FFS per il riorientamento professionale. Parte 2a: Disposizioni normative. Posteggi per il personale 2 Se la collaboratrice o il collaboratore si rifiuta di passare al nuovo orientamento professionale, la FFS Cargo SA può disdire il rapporto di lavoro in base alla cifra 174, lettera d. 3 Dopo il passaggio fanno stato il CCL delle FFS e le relative appendici. 4 H. Cessazione del rapporto di lavoro. IX. Disposizioni transitorie relative al capitolo protezione della salute e prestazioni sociali. Disposizioni transitorie 166 Le prestazioni di assistenza nel caso di infortunio professionale, corrisposte prima dell’entrata in vigore del CCL 2001, continueranno ad essere versate. G. Nuovo orientamento professionale per le collaboratrici e i collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa di progetti di riorganizzazione e di razionalizzazione. 169 Lo scioglimento di comune accordo del contratto necessita la forma scritta. Scioglimento di comune accordo 170 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta: a.al raggiungimento del 65° anno d’età; b.alla scadenza prevista, se è stato stipulato a tempo determinato; c.in caso di morte. 1 Cessazione senza disdetta Nel quadro di progetti, la competente unità organizzativa può concordare con le singole collaboratrici o i singoli collaboratori un’occupazione per un tempo determinato oltre il 65° anno di età. 2 Nuovo orientamento professionale 80 167 Alle collaboratrici e ai collaboratori che perdono il posto di lavoro a causa di un progetto di riorganizzazione o di razionalizzazione, e che non pervengono subito a una soluzione ragio- 81 171 1 Ciascuna delle parti contraenti può regolarmente disdire il rapporto di lavoro che è stato stipulato per un tempo indeterminato. 173 La collaboratrice o il collaboratore può presentare entro dieci giorni un ricorso scritto e motivato contro il richiamo con minaccia di licenziamento. La collaboratrice o il collaboratore deve disdire il rapporto di lavoro per iscritto. L’interessata/o dovrà indicarne i motivi in forma scritta, qualora la FFS Cargo SA lo richieda. La collaboratrice o il collaboratore ha il diritto di farsi rappresentare o assistere. 2 1 Ricorso contro il richiamo con minaccia di licenziamento 2 L’unità organizzativa competente prende una decisione definitiva riguardo all’opposizione, con una semplice procedura verbale. Essa comunica la decisione per iscritto, motivandola per sommi capi. 3 La disdetta da parte della FFS Cargo SA è data per iscritto sotto forma di una decisione con riferimento al tempo di prova o con l’indicazione del suo motivo. 3 Se la FFS Cargo SA dà la disdetta dopo la scadenza del periodo di prova, la disdetta regolare nel caso contemplato alla cifra 174 lettera b dev’essere preceduta da un richiamo con minaccia di licenziamento secondo la cifra 172. 4 Richiamo con minaccia di licenziamento 172 1 Il richiamo con minaccia di licenziamento è una comunicazione scritta rilasciata dal servizio cui compete lo scioglimento del rapporto di lavoro. Il richiamo con minaccia di licenziamento si estingue dopo un anno. È riservato il capoverso 3. 2 In caso di assenze superiori ai due mesi, il richiamo con minaccia di licenziamento può essere prolungato per la durata dell’assenza, al massimo però sei mesi. Il prolungamento necessita la forma scritta. 174 Dopo il periodo di prova valgono come motivi per la regolare disdetta del rapporto di lavoro da parte della FFS Cargo SA: a.la trasgressione di importanti obblighi legali o contrattuali; b.insufficienze riscontrate nelle prestazioni o nel comportamento; c.scarsa attitudine, idoneità carente o insufficiente disponibilità nello svolgere le mansioni concordate nel contratto di lavoro; d.la mancanza di disponibilità a effettuare un altro lavoro ragionevolmente adeguato; e.il venir meno di una condizione legale o contrattuale d’impiego. Motivi di licenzia mento dopo il periodo di prova Parte 2a: Disposizioni normative. Disdetta regolare 3 Nel richiamo con minaccia di licenziamento viene esplicitamente ricordato la possibilità di inoltrare ricorso. 4 82 175 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto nell’osservanza dei seguenti termini minimi: a.nei primi due mesi, per la fine della settimana che segue la disdetta; b.a partire dal terzo mese, per la fine del mese che segue la disdetta. 1 Termini di disdetta 83 La FFS Cargo SA può concedere alla collaboratrice o al collaboratore un termine di disdetta ridotto, al momento in cui la disdetta viene espressa, se nessun interesse essenziale vi si oppone. 3 Se la FFS Cargo SA annuncia la disdetta alla collaboratrice o al collaboratore mentre l’interessata/o è in vacanza o in congedo, il termine di disdetta decorre solo a partire dal primo giorno lavorativo successivo alle vacanze rispettivamente al congedo. 4 Alla FFS Cargo SA è data la facoltà di rinunciare al richiamo con minaccia di disdetta già pronunciato. 3 178 Se la disdetta avviene prima che il periodo di attesa conforme all’articolo 336c, capoverso 1 del CO si inizi, ma al momento dell’inizio del periodo di attesa il termine di disdetta non è ancora trascorso, il decorso del termine di disdetta è interrotto e proseguito solo allo scadere del periodo d’attesa in virtù dell’articolo 336c, capoverso 1 del CO. 1 Se il termine del rapporto di lavoro è legato a una scadenza ben precisa, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e se essa non concorda con la fine del termine di disdetta procrastinato, il termine in questione viene prolungato sino al successivo termine finale. 2 179 La FFS Cargo SA offre alla persona interessata il lavoro che essa ha svolto sino a quel momento o, qualora ciò non fosse possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile, se la disdetta è risultata: a.abusiva, secondo l’articolo 336 CO oppure b.discriminante, secondo l’articolo 3 o 4 LPar. 1 Disdetta nulla 176 La disdetta è nulla qualora a.non sia giustificata, ai sensi delle cifre 174 e 181; b.avvenga in un momento inopportuno, secondo l’articolo 336c, capoverso 1 del CO; c.la cifra 132 venga disattesa. Proroga del termine di disdetta Disdetta abusiva o discriminante Parte 2a: Disposizioni normative. Dopo la scadenza del periodo di prova, o se questo è stato escluso, il rapporto di lavoro può essere disdetto solo per la fine di un mese, con i seguenti preavvisi minimi: a.tre mesi nei primi cinque anni d’impiego; b.quattro mesi dal sesto fino al decimo anno d’impiego, compreso; c.sei mesi a partire dall’undicesimo anno d’impiego. 2 Chi vuole continuare a svolgere la propria occupazione, anche se la disdetta è abusiva o discriminante, deve inoltrare ricorso scritto alla FFS Cargo SA contro la disdetta, il più tardi per la fine del termine di disdetta. 2 Conseguenze della nullità 177 1 Se la disdetta ordinaria o senza preavviso è nulla, la FFS Cargo SA offre alla persona interessata il lavoro che essa ha svolto sino a quel momento o, qualora ciò non fosse possibile, un’altra incombenza ragionevolmente accettabile. Se la FFS Cargo SA continua a volere lo scioglimento del rapporto di lavoro nonostante la dichiarata nullità del propo sito, essa sarà tenuta a intraprendere un nuovo procedimento di disdetta. 2 84 Se il ricorso interposto viene accettato, e se le parti non si accordano sul proseguimento del rapporto di lavoro, la parte che ha ricevuto la disdetta può far valere davanti al giudice il diritto che le spetta di essere rioccupata. Se entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro non viene intentata nessuna azione legale, il diritto si estingue. 3 85 Disdetta impugna bile secondo l’articolo 10 LPar Disdetta senza preavviso 180 È garantita la protezione contro i licenziamenti, giusta l’articolo 10 LPar. È riservato il risarcimento di altri danni. 2 184 La collaboratrice o il collaboratore può chiedere in qualsiasi momento alla FFS Cargo SA un certificato di lavoro che dia informazioni sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro come pure sulle prestazioni e sul comportamento. 1 Certificato di lavoro Su particolare richiesta della collaboratrice o del collaboratore, il certificato di lavoro deve limitarsi a dare informazioni sul genere e sulla durata del rapporto di lavoro. 2 181 1 In presenza di un motivo grave ciascuna delle parti contraenti può disdire senza preavviso il rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che questo sia a tempo determinato o no. È considerato motivo grave ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere dalla parte che dà la disdetta che abbia a continuare nel rapporto di lavoro. 2 La parte che recede dal rapporto di lavoro deve dare la disdetta per iscritto, con l’indicazione del motivo grave. I. Protezione giuridica. 185 Le modifiche del contratto di lavoro avvengono per principio di comune accordo tra la collaboratrice o il collaboratore e la FFS Cargo SA. 1 Modifiche del contratto 3 Disdetta senza preavviso ingiustificata 182 1 Se la collaboratrice o il collaboratore è stata/o licenziata/o a torto senza preavviso, ma esiste il motivo di una regolare disdetta, ella o egli ha diritto al risarcimento di quanto avrebbe guadagnato se il termine di una disdetta regolare fosse stato osservato o, nel caso di un contratto a tempo determinato, fino alla sua scadenza. È riservata l’applicazione dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 337c CO. Per le modifiche è richiesta la forma scritta. 2 Se c’è disaccordo su una modifica contrattuale, la FFS Cargo SA la dispone unilateralmente, nel rispetto del termine di disdetta. 3 Parte 2a: Disposizioni normative. La collaboratrice o il collaboratore può rinunciare, durante la procedura, a proseguire la propria attività alla FFS Cargo SA, chiedendo invece che le/gli sia corrisposta un’indennità in forza dell’articolo 336a CO. 4 Nell’ambito della parità tra donna e uomo, la collaboratrice o il collaboratore va avvertita/o che le/gli è data la possibilità di chiedere all’ufficio cantonale di conciliazione che controlli la questione. 4 2 Mancato inizio o abbandono del lavoro ingiustificati 86 183 1 Se la collaboratrice o il collaboratore senza un grave motivo non si presenta al lavoro o lo abbandona senza osservare il preavviso di disdetta, la FFS Cargo SA ha diritto a un’indennità corrispondente a 1⁄4 del salario mensile. 186 Se vi sono disaccordi in merito al rapporto di lavoro, sono applicabili le norme di procedura civile. Procedura 187 La caduta in prescrizione di pretese derivanti dal rapporto di lavoro è disciplinata dal CO. Prescrizione 87 Parte 3a: Partecipazione aziendale. 188 1 Le parti contraenti promuovono la partecipazione del personale nell’azienda. La partecipazione deve contribuire, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: – una politica del personale orientata verso il futuro e l’identificazione del personale con questa politica; – la promozione della responsabilità personale delle collaboratrici e dei collaboratori; – la soddisfazione di collaboratrici e collaboratori sul posto di lavoro; – l’interesse al lavoro; – un buon clima aziendale; – la volontà di fornire buone prestazioni. 190 I contenuti della partecipazione, e le forme di partecipazione alle quali essi vengono assegnati, sono elencati nell’appendice 10. 191 2 Forme di partecipazione 189 1 Informazione: diritto della CoPe di essere informata in modo tempestivo e circostanziato. Codiscussione: s’intende il diritto della CoPe di essere ascoltata e consultata prima che la FFS Cargo SA prenda una decisione. Qualora si discosti dalla proposta fatta dalla CoPe, la FFS Cargo SA deve motivare la sua decisione. Contenuti della partecipazione La partecipazione è esercitata dalle CoPe elette. 1 Commissioni del personale (CoPe) Esse rappresentano ai diversi livelli tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sottoposti al CCL. 2 Le CoPe sorvegliano il rispetto e l’applicazione delle disposizioni normative del CCL. 3 192 La collaborazione tra la FFS Cargo SA e le CoPe è basata sul principio della buona fede e sulla reciproca comprensione per gli interessi della controparte. 1 Collaborazione e finanziamento Le direzioni a tutti i livelli riconoscono l’importanza delle CoPe e ne sostengono i membri nel compimento dei compiti loro affidati. 2 2 Codecisione: s’intende il diritto della CoPe di partecipare pariteticamente al processo decisionale. La decisione viene presa consensualmente. Qualora ciò non fosse possibile, sarà la maggioranza a decidere. In una situazione di stallo, si può adire il tribunale arbitrale della partecipazione. 3 La FFS Cargo SA finanzia le CoPe. 3 193 I membri delle CoPe svolgono all’interno della FFS Cargo SA una funzione importante e occupano una posizione di fiducia particolare. 194 I membri sono protetti contro svantaggi, soprattutto per quel che concerne la VP e la fissazione del salario. 1 Posizione di fiducia delle CoPe Protezione dei membri delle CoPe Parte 3a: Partecipazione aziendale. Obiettivi Non si può pronunciare alcun licenziamento contro un membro in relazione con il suo mandato in una CoPe, durante la sua attività nella stessa o nel periodo direttamente successivo. Rimane riservato il licenziamento per motivi gravi. 2 Autogestione: per autogestione s’intende il diritto della CoPe di svolgere il suo compito in modo autonomo. 4 88 89 Ulteriore evoluzione professionale dei membri delle CoPe 195 1 A tutti i livelli, le direzioni promuovono la formazione professionale continua delle persone che compongono le CoPe. Se necessario, esse accordano loro un sostegno particolare nell’adeguarsi a nuove mansioni, dopo che avranno terminato l’attività svolta in seno alla CoPe. 2 Impiego dopo la fine del mandato 196 1 Alla collaboratrice o al collaboratore che fa parte di una CoPe viene garantito, alla fine di tale attività, un impiego adeguato e ragionevole alla FFS Cargo SA. Il reinserimento avviene dopo aver fatto il punto della situazione, dal quale scaturiranno di comune accordo le necessarie misure di sviluppo. Appendici 90 197 Le appendici 9 e 10 disciplinano i particolari della partecipazione. Parte 3a: Partecipazione aziendale. 2 91 Parte 4a: Disposizioni generali finali e transitorie. 198 Le appendici sono concordate dalle parti contraenti e costituiscono parte integrante del presente CCL. Disposizioni esecutive 199 1 La FFS Cargo SA è autorizzata a rilasciare disposizioni esecutive per l’applicazione del CCL. Il coinvolgimento delle CoPe o delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto è conforme alle disposizioni del CCL. 2 Durata del CCL 200 1 Il presente CCL sostituisce quello sottoscritto il 22 dicembre 2006. 202 In una situazione di vuoto contrattuale, le disposizioni normative del CCL disdetto mantengono la loro validità quali contenuto del contratto individuale di lavoro fino alla conclusione di un nuovo CCL, al massimo però per tre mesi. 1 Situazione di vuoto contrattuale Durante questo periodo la collaboratrice o il collaboratore continua a pagare il contributo alle spese di applicazione di cui alla cifra 8. 2 Nella situazione di vuoto contrattuale, gli organi istituiti in comune dalle parti contraenti continuano ad esistere fintanto che queste sono d’accordo che ciò avvenga. È riservato il capoverso 4. 3 Le disposizioni concernenti la commissione di conciliazione sono valide fino all’entrata in vigore di un nuovo CCL. 4 Esso entra in vigore il 1° luglio 2011 ed è valido sino al 31 dicembre 2014. 2 Se il presente CCL non viene disdetto da alcuna parte contraente, la sua durata si prolunga tacitamente ed è considerato concluso a tempo indeterminato. 3 Disdetta del CCL 201 1 La prima disdetta può essere data per il 31 dicembre 2014. 203 Gli accordi individuali conclusi tra la FFS Cargo SA, le FFS e la collaboratrice o il collaboratore, come pure quanto ordinato unilateralmente dalla FFS Cargo SA e le disposizioni prese dalle FFS, mantengono la loro validità se l’effetto che esse provocano è limitato nel tempo. 1 Tutte le direttive del CCL 2007–2010 sono abrogate al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCL, a condizione che non siano in contraddizione con esso. 2 Il CCL FFS Cargo può essere disdetto da ciascuna parte contraente per la fine di un anno, rispettando un termine di preavviso di sei mesi. 2 Disposizioni transitorie Parte 4a: Disposizioni generali finali e transitorie. Natura giuridica delle appendici La disdetta va comunicata in forma scritta a tutte le parti contraenti. 3 La disdetta vige per tutte le parti contraenti. 4 92 93 Berna, 21 dicembre 2010 Le parti contraenti: Nicolas Perrin Capo FFS Cargo SA Daniel Eigenmann Responsabile Human Resources FFS Cargo SA Sindacato del personale dei trasporti (SEV) Giorgio Tuti Presidente Manuel Avallone Vicepresidente transfair – Il sindacato Chiara Simoneschi-Cortesi Presidente Hanspeter Hofer Responsabile del settore trasporti pubblici Sindacato svizzero dei macchinisti e degli aspiranti macchinisti (VSLF) Hubert Giger Presidente Daniel Ruf Membro del comitato Parte 4a: Disposizioni generali finali e transitorie. Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA Associazione dei quadri dei trasporti pubblici (AQTP) Markus Spühler Presidente 94 Urs Meier Amministratore 95 Appendice 1: 96 Categorie speciali di personale. 98 Appendice 2: Parità tra donna e uomo. 104 Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro. 108 Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. 110 Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. 116 Appendice 6: Congedo. 120 Appendice 7: Salario. 126 Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. 128 Appendice 9: Partecipazione aziendale. 134 Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 144 Parte 5a: Appendici. Parte 5a: Appendici. 97 Base Campo d’applicazione 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 3 capoverso 2 del CCL. 5 Il personale in seconda formazione è retribuito con un salario mensile. 2 Sono ritenute speciali le seguenti categorie di personale: a.il personale in seconda formazione (A.); b.le/i praticanti (B.); c.le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi di scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo (C.); d.il personale con capacità limitate (D.); e.le beneficiarie e i beneficiari di rendite che svolgono un lavoro (E.); f. le impiegate e gli impiegati delle pulizie (F.). 2 1 Salario Il salario viene pattuito con la collaboratrice o il collaboratore. Le indennità e l’indennità giornaliera forfetaria secondo il capoverso 6, cifra 4 dell’appendice 8 sono comprese nel salario concesso durante la formazione del personale di locomotiva. Con l’accordo delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto, le indennità possono essere integrate nel salario concesso durante la formazione anche di altre categorie di personale. 3 B. Praticanti. A. Personale in seconda formazione. Definizione Durata del rapporto di lavoro 3 Per personale in seconda formazione s’intendono le persone con una formazione compiuta che ne stanno ricevendo una supplementare all’interno della FFS Cargo SA ad es. per diventare macchinista, verificatrice tecnica o verificatore tecnico. Rientrano in questa categoria sia le persone che erano già collaboratrici o collaboratori della FFS Cargo SA al momento di intraprendere la seconda formazione, sia quelle assunte al l’esterno della FFS Cargo SA. 4 1 Per le persone che già sono collaboratrici o collaboratori della FFS Cargo SA valgono le disposizioni ordinarie del CCL. Le persone provenienti dall’esterno vengono assunte dalla FFS Cargo SA a tempo determinato per la durata della seconda formazione, con l’opzione di impiegarle ulteriormente nel caso in cui la nuova formazione sia conclusa con successo. 2 98 6 Per praticanti s’intendono studentesse e studenti di un’università, un politecnico o un altro istituto professionale di grado universitario, una scuola tecnica superiore o un’istituzione comparabile che svolgono, nell’ambito della loro formazione, uno stage di dodici mesi al massimo. Ad esse/i sono equiparate quelle persone che vengono assunte per considerazioni di ordine sociale – subito dopo la conclusione di un apprendistato presso la FFS Cargo SA o presso l’associazione per la formazione login, – a tempo determinato di dodici mesi al massimo e – senza che da parte della FFS Cargo SA ce ne sia bisogno, allo scopo di introdurle alla vita professionale. 7 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza disdetta. Definizione Appendice 1: Categorie speciali di personale. Appendice 1: Categorie speciali di personale. Durata del rapporto di lavoro 99 8 1 La FFS Cargo SA fissa il salario della o del praticante nel singolo caso; determinante a questo riguardo è l’utilità dello stage per l’azienda. Le/l praticanti vengono ricompensate/i con un salario mensile globale che comprende la 13a mensilità, gli assegni, le altre indennità e l’eventuale compensazione del rincaro. 12 La FFS Cargo SA fissa il salario di studentesse e studenti nonché di allieve e allievi di scuola media nel singolo caso; determinante a questo riguardo è l’utilità del loro impiego per la FFS Cargo SA. 1 Salario 2 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del CCL e rimborsate le spese. 3 Vacanze 9 Le vacanze vanno regolate d’intesa con la o il praticante. Nei casi di stage brevi, in cui si rinuncia a prendere le vacanze, sarà concessa l’indennità di vacanze conforme al CCL. C.Studentesse e studenti nonché allieve e allievi di scuola media con funzioni d’aiuto temporaneo. Definizione Durata del rapporto di lavoro 100 10 Per studentesse, studenti e allieve/i di scuola media che prestano un aiuto temporaneo s’intendono persone che frequentano un’università, un politecnico o altro istituto professionale di grado universitario, una scuola tecnica superiore, una scuola media o un istituto comparabile e che vengono assunti per poche settimane. 11 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza disdetta. Le studentesse e gli studenti nonché le allieve e gli allievi di scuola media vengono ricompensate/i con un salario orario forfetario che comprende la 13a mensilità, gli assegni, le altre indennità e l’eventuale compensazione del rincaro. 2 Oltre alla retribuzione forfetaria secondo il capoverso 2 vengono accordati gli assegni familiari secondo la cifra 101 del CCL e rimborsate le spese. 3 13 Al posto delle vacanze viene sempre accordata l’indennità di vacanze conforme al CCL. La persona che lo desideri espressamente può comunque beneficiare di giorni di vacanza non pagati. Vacanze Appendice 1: Categorie speciali di personale. Salario D. Personale con capacità limitate. 14 Per personale con capacità limitate s’intendono persone portatrici di un andicap mentale o fisico che vengono impiegate in base a considerazioni di ordine sociale. 15 La durata del rapporto di lavoro è limitata a sei mesi. Se sono soddisfatte certe condizioni riguardo alle prestazioni e al comportamento e vi è la possibilità di un ulteriore impiego, può essere concluso in seguito un contratto di lavoro a scadenza indeterminata la cui disdetta sottostà alle relative disposizioni ordinarie del CCL. Definizione Durata del rapporto di lavoro 101 Definizione 16 La FFS Cargo SA fissa il salario nel singolo caso tenendo conto delle esigenze e degli impegni legati al compito previsto, dell’efficienza e della situazione riguardo alle assicurazioni sociali. 20 Le vacanze vengono regolate d’intesa con la persona interessata. Nei casi d’impieghi di breve durata per i quali si rinuncia a prendere le vacanze, va accordata l’indennità di vacanze conforme al CCL. E. Beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro. F. Impiegate e impiegati delle pulizie. 17 1 Per beneficiarie e beneficiari di rendite che svolgono un lavoro s’intendono pensionate/i secondo il regolamento di previdenza della CP FFS o di istituti di previdenza equivalenti e persone in età AVS che vengono impiegate in singoli casi giustificati. Resta riservata la cifra 170, capoverso 2, del CCL. 2 Durata del rapporto di lavoro Salario 18 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato e si conclude senza disdetta. 19 1 La FFS Cargo SA fissa il salario delle beneficiarie e dei beneficiari di rendite. 21 Per impiegate e impiegati delle pulizie s’intendono coloro che svolgono lavori domestici come fare le pulizie in edifici, lavare, rattoppare, rammendare ecc. 22 Il rapporto di lavoro può essere concluso a tempo determinato o a scadenza indeterminata. Quello a tempo determinato si conclude senza disdetta. 23 Le impiegate e gli impiegati delle pulizie con un grado d’occupazione costante vengono pagate/i con un salario mensile. In caso di grado d’occupazione variabile o d’occupazione soggetta a interruzioni, esse/i ricevono un salario orario. 1 Vacanze Definizione Durata del rapporto di lavoro Salario Appendice 1: Categorie speciali di personale. Salario Gli importi per il salario annuo determinante sono indicati nella direttiva «Retribuzioni del personale». 2 Le beneficiarie e i beneficiari di rendite vengono retribuite/i con un salario mensile od orario forfetario che include la 13a mensilità e l’eventuale compensazione del rincaro. Il salario dipende dalle mansioni affidate (e non dalla funzione svolta prima del pensionamento). 2 Gli aumenti salariali diventano operativi al primo del mese, dopo che si sono raggiunti gli anni di lavoro richiesti. 3 Oltre al salario vengono concessi gli assegni, le altre indennità e l’eventuale compensazione del rincaro; inoltre sono rimborsate le spese. Si ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si raggiunga il reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3, della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»). 4 Sussiste il diritto di beneficiare delle indennità per servizio notturno e domenicale; inoltre vengono rimborsate le spese. Si ha diritto agli assegni familiari nel caso in cui si raggiunga il reddito minimo secondo l’articolo 13, capoverso 3, della LAFam (si veda la direttiva «Retribuzioni del personale»). Altri diritti, secondo le cifre 99–104 del CCL, non sussistono. 3 102 103 Base 1 La presente appendice si fonda sulla Lpar e sulla cifra 27 del CCL. A. Parità in generale. Principio 2 1 La promozione e la messa in atto della parità è un processo evolutivo continuo in tutti i settori dell’azienda. La FFS Cargo SA sostiene il fatto di poter conciliare attività lucrativa e famiglia, disciplinandolo con disposizioni esecutive. Per famiglie s’intendono in questo ambito le comunità di vita, indipendentemente dallo stato civile. La persona che provvede da sola ad allevare ed educare la prole è considerata alla stessa stregua di una famiglia monoparentale. 2 Il reinserimento professionale di donne e uomini e l’adeguamento del grado d’occupazione vanno promossi, in particolare dopo il congedo di maternità o un’interruzione per motivi familiari. 4 Le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto vengono regolarmente orientate in merito alla situazione della parità tra donna e uomo. 1 Informazione e partecipazione Nelle questioni riguardanti la parità tra donna e uomo, la FFS Cargo SA coinvolge la CoPe. 2 5 Della messa in atto delle misure di parificazione sono responsabili i superiori. 6 1 I diritti delle persone che si sentono direttamente o indirettamente sfavorite a causa del loro sesso e la procedura sono disciplinati dalla LPar e dal codice di procedura civile svizzero. Responsabilità Diritti e modo di procedere La FFS Cargo SA informa la persona interessata in merito ai competenti uffici cantonali di conciliazione. 2 3 Le richieste di soluzioni individuali riguardo alla strutturazione degli orari di lavoro di collaboratrici e collaboratori con obblighi di educazione e di assistenza vanno esaminate benevolmente. 4 7 Le informazioni ottenute dagli e sugli interessati, come pure quelle sull’introduzione di provvedimenti e procedure, vanno trattate da tutte le persone coinvolte in modo strettamente confidenziale. Appendice 2: Parità tra donna e uomo. Appendice 2: Parità tra donna e uomo. Obbligo di discrezione B. Molestie sessuali e sessiste. Politica delle pari opportunità 3 1 La Direzione del Gruppo FFS vara la politica delle pari opportunità nonché gli obiettivi annui vincolanti per i servizi gerarchici. La FFS Cargo SA s’impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie. 2 8 Questo capitolo vale in caso di molestie sessuali o sessiste, sia tra collaboratrici e collaboratori, sia da parte di terzi nei confronti di collaboratrici o collaboratori. 1 Campo d’applicazione Nei casi per i quali questo capitolo non contempla nessuna regolamentazione speciale, vige il capitolo A. 2 I superiori sono responsabili dell’attuazione secondo il capoverso 1. 3 È assicurato il controlling. 4 104 105 9 1 Le molestie sessuali e sessiste ledono la dignità delle persone interessate, ne ostacolano l’integrazione e pregiudicano le prestazioni sul lavoro. 11 Le persone interessate hanno diritto di beneficiare di una consulenza e di essere assistite. Per molestie sessuali e sessiste s’intendono azioni ed esternazioni inopportune con riferimento al sesso, in particolare: a.osservazioni contenenti allusioni indecenti; b.osservazioni su pregi e difetti fisici; c.barzellette o motti sessisti; d.il mostrare, appendere, esporre o mandare a qualcuno materiale sessista; e.proposte o inviti equivoci; f. contatti fisici importuni, da apparentemente casuali ad audaci; g.approcci collegati a promesse di vantaggi o minacce di svantaggi; h.molestie o persecuzioni all’esterno dell’azienda; i. coercizioni sessuali e stupro. 12 Le persone interessate hanno diritto di esigere un’inchiesta e una comunicazione scritta dell’esito. 2 Protezione dalle molestie sessuali e sessiste 10 1 La FFS Cargo SA si adopera per creare un clima di rispetto dell’altro e di fiducia reciproca, che eviti ogni molestia sessuale o sessista di natura sia fisica sia psichica. 1 Diritto alla consulenza e all’assistenza Altri diritti Le/gli interessate/i hanno inoltre diritto a una consulenza specialistica esterna. La FFS Cargo SA si assume i costi per una consulenza esterna se nessuna assicurazione e nessuna istituzione è tenuta a fornire prestazioni secondo la LAV. Rimane riservato il diritto di regresso nei confronti della persona autrice della molestia. 2 In caso di molestia sessuale o sessista durante il lavoro eseguito da terzi, alle/agli interessate/i è offerta la stessa assistenza. Esse/i hanno il sostegno della FFS Cargo SA anche nel caso di un eventuale procedimento penale contro terzi. 3 13 La/il responsabile Human Resources della FFS Cargo SA può ordinare in casi urgenti l’allontanamento dal posto di lavoro della persona autrice della molestia. Appendice 2: Parità tra donna e uomo. Molestie sessuali e sessiste Direzione Human Resources della FFS Cargo SA Le azioni di molestia sessuale e sessista sono considerate una mancanza agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e non vengono tollerate dalla FFS Cargo SA. Sono applicabili le cifre da 45 a 47 del CCL. 2 Chi si lamenta di molestie sessuali o sessiste non deve subire svantaggi dal punto di vista professionale; lo stesso vale per le persone che forniscono informazioni e per le/i testimoni. 3 106 107 Base Principio 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 24 del CCL. 2 1 Le collaboratrici e i collaboratori che vengono trasferiti a un altro luogo di lavoro vi sono accolti personalmente dalla/dal superiore e vengono introdotti nel nuovo ambiente. Nei casi di trasferimenti in altre regioni linguistiche, la partecipazione a corsi di lingue sarà sostenuta attivamente. La FFS Cargo SA ne assume i costi. Fino al momento del cambiamento di domicilio, però al massimo durante un anno, per ogni pasto principale consumato al nuovo luogo di lavoro si può conteggiare mezza indennità per un pasto principale, se i presupposti seguenti sono adempiuti: – i pasti non possono più essere consumati a casa propria o dove vengono presi normalmente; – nel luogo di lavoro non esiste un ristorante per il personale o un ristorante a prezzi comparabili. 5 2 Cambiamento del luogo di domicilio o di lavoro 3 1 I criteri personali per l’assegnazione del nuovo luogo di lavoro vanno definiti nell’ambito della partecipazione aziendale. Qualora i collegamenti offerti dai trasporti pubblici siano sfavorevoli, la persona interessata può beneficiare di adeguamenti degli orari normali di lavoro fino al momento in cui trasferisce il domicilio, ma al massimo durante un anno. 2 Fino al momento del cambiamento di domicilio, durante un anno al massimo, la metà del tempo supplementare di viaggio viene computata quale supplemento di tempo del turno di lavoro. 3 Se, a causa di un trasferimento a breve termine in un altro luogo di lavoro, si devono pagare due affitti, la FFS Cargo SA assume, durante un anno al massimo, il canone di locazione meno caro. 4 108 Se la nuova indennità regionale è inferiore a quella precedente, per la differenza viene concessa una garanzia dell’indennità regionale per un periodo di due anni. 6 Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro. Appendice 3: Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro. 109 Base 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 79 del CCL. Campo d’applicazione 2 Questa appendice vige per le collaboratrici e i collaboratori il cui lavoro si svolge a turni. Norma di delegazione 3 1 Nell’ambito delle BAR possono essere fissate deroghe alle disposizioni contemplate in questa appendice. Se le BAR non prevedono nessuna regolamentazione a questo proposito, o se non c’è nessuna BAR, si può derogare alla presente appendice nel quadro della partecipazione aziendale, purché ciò sia stabilito alle cifre corrispettive. 5 Sono considerate tempo di lavoro: a.le pause di cui si usufruisce fuori del luogo di lavoro, nella misura del 30 %; b.in ragione del 20 % le pause fatte al posto di lavoro, se il turno di lavoro ne prevede tre in tutto (comprese quelle di cui si gode fuorivia). Conteggio delle pause 1 I supplementi di tempo normalmente concessi per il lavoro notturno non vengono accordati per la parte delle pause considerata tempo di lavoro. 2 2 6 Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire una pausa solo nell’ambito della norma di delegazione in virtù della cifra 3 o, nel singolo caso, con l’assenso del personale interessato. 1 Assegnazione delle pause A. Durata del lavoro. Ciò non vale per le pause che devono essere attribuite, per motivi legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo una corsa senza che nessun lavoro debba essere prestato, oppure durante una tale corsa. 2 Tempi di attesa 4 1 I seguenti tempi di attesa sono considerati di lavoro qualora, nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti; a.aspettare coincidenze; b.tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio del lavoro; c.tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno. 7 Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause. 1 Questa quantità può arrivare eccezionalmente a tre, nell’ambito della norma di delegazione secondo la cifra 3 o, nel singolo caso, con il consenso del personale interessato, qualora in piccoli posti di lavoro, con un’entità di traffico debole, le ore di presenza impongano alla medesima collaboratrice o allo stesso collaboratore un tempo di presenza prolungato, imposto dal l’orario, affinché il traffico mattutino e serale venga garantito. 2 I tempi d’attesa che nel caso singolo oltrepassano 30 minuti sono considerati pause. 2 Se le condizioni necessarie per considerare le pause come tempo di lavoro sono adempiute, bisognerà procedere al computo del tempo corrispettivo. 3 110 Quantità di pause Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. 111 8 1 Invece di una pausa, se la collaboratrice, il collaboratore o chi la/lo sostituisce lo desidera, può essere concessa un’interruzione del lavoro di più di 20 minuti per consumare uno spuntino, qualora il turno di lavoro non superi le nove ore; in un tale contesto, almeno 20 dei minuti consacrati a tale interruzione sono considerati tempo di lavoro. Questa norma è pure applicabile qualora debbano essere disposte interruzioni del lavoro per più di 20 minuti, a causa dell’esercizio, purché la pausa non sia di almeno un’ora. 2 I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù della cifra 55 del CCL sono concessi anche per quelle interruzioni che contano quale tempo di lavoro. 3 Consegna del lavoro Definizione Durata: 11 ore Eccezione: 13 ore 112 9 Se è certificata la necessità della consegna diretta e della presa in consegna del lavoro allo stesso posto, se ne disporrà il tempo di lavoro necessario. b.qualora, nel singolo caso, il personale coinvolto dia il suo benestare oppure sia intercorso un accordo in questo senso, nel quadro della norma di delegazione secondo la cifra 3. 13 Il turno di lavoro può essere esteso in singoli giorni fino a 14 ore, per norma al massimo dodici volte all’anno, qualora – in questi giorni la durata del lavoro sia almeno di otto ore; – in questi giorni venga assegnata al massimo una pausa e che questa possa essere trascorsa al posto di lavoro; – in questi giorni non si debba lavorare tra le ore 0 e le ore 4; – il turno di lavoro, nella media di 28 giorni lavorativi o nel contesto di un ciclo di turni a sé stante, non superi le undici ore. B. Turno di lavoro. 14 Per i seguenti motivi, con il consenso del personale interessato o nell’ambito della partecipazione aziendale, il turno di lavoro può eccezionalmente essere protratto sino a 15 ore: a.a causa di carenza del personale dovuta a servizi obbligatori svizzeri, alla difesa dell’impresa, a malattie o infortuni; b.per far fronte a compiti straordinari e passeggeri. 10 Il turno di lavoro consta delle ore di lavoro e delle pause. In questi casi i turni di lavoro non devono tuttavia oltrepassare le dodici ore nella media di tre giorni lavorativi consecutivi. 11 Il turno di lavoro non deve oltrepassare le undici ore nella media di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni. C. Ripartizione del lavoro. 12 Il turno di lavoro può comportare sino a 13 ore, in una media di 28 giorni o durante un ciclo di turni ben definito, se a.l’esercizio normale dura più di dodici ore, essendo però di 14 ore al massimo. I singoli servizi saranno designati dalle UO competenti, previa intesa con il Servizio del personale della FFS Cargo SA; 1 Eccezione: 14 ore Eccezione: 15 ore 2 15 Nei limiti del possibile bisogna evitare che intercorrano più di dieci giorni fra i giorni di riposo; lassi di tempo superiori a dodici giorni sono permessi solo in singoli casi, previo consenso del personale coinvolto o nel quadro della norma di delegazione secondo la cifra 3. 1 Un arco di tempo maggiore di 14 giorni non è ammesso. Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. Interruzione del lavoro Tempo intercorrente fra giorni di riposo 2 113 Godimento di giorni di riposo e di compensazione Fine del lavoro prima delle vacanze 16 Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più giorni di compensazione, d’accordo con la collaboratrice o il collaboratore, o nell’ambito della partecipazione aziendale, uno di questi giorni di compensazione può essere ridotto di un’ora. 17 1 Nel giorno di lavoro che precede immediatamente l’inizio delle vacanze bisogna staccare il più presto possibile. Non è concesso terminare la giornata lavorativa dopo le ore 22. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, e purché il personale interessato sia consenziente. 2 Godimento delle vacanze 114 18 Per principio le vacanze durano dal sabato al sabato. Una singola settimana di vacanza, o la prima, consta di cinque giorni lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo. Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di cinque giorni lavorativi, un giorno di riposo e un giorno di compensazione. Nel quadro delle possibilità d’esercizio, anche la domenica dopo le vacanze può essere concessa come giorno di riposo. Le deroghe sono ammesse solo in singoli casi, con il consenso della collaboratrice o del collaboratore. D. Turni di riposo. 19 Il turno di riposo include l’arco di tempo fra due turni di lavoro e comporta almeno dodici ore nella media di 28 giorni. 1 Definizione In singoli giorni è lecito ridurlo a undici ore. 2 20 È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di riposo fino a nove ore se il personale interessato è consenziente, oppure nell’ambito della partecipazione aziendale: a.una volta la settimana, in caso di passaggio: 1. dal servizio notte al servizio medio o tardi, a condizione che il servizio notte non oltrepassi le ore 2, 2.dal servizio tardi al servizio presto, medio o tardi, 3.dal servizio medio al servizio presto o medio, o 4.dal servizio presto al servizio presto; b.in caso di turni di riposo goduti fuorivia; c.in caso di penuria di personale in seguito a servizio obbligatorio svizzero, malattia o infortunio; d.per far fronte a compiti straordinari e temporanei. Esso deve tuttavia comportare almeno dodici ore nella media di tre giorni lavorativi consecutivi. Riduzione Appendice 4: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a turni. Nel singolo caso, se il personale interessato è d’accordo, oppure nel quadro della norma delegatoria giusta la cifra 3, è eccezionalmente ammesso che intercorrano al massimo 28 giorni fra due giorni di riposo domenicali. 3 115 Base Campo d’applicazione 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 80, capoverso 1 del CCL. 6 Per i viaggi compiuti all’estero, il tempo che intercorre fra le ore 22 e le ore 6 è considerato di riposo. 2 1 Questa appendice è vincolante per le collaboratrici e i collaboratori sino al livello di esigenze J, attivi alla Centrale della FFS Cargo SA, che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. 1 7 Quale valore limite durante il periodo di conteggio fa stato un saldo positivo di 150 ore oppure uno negativo di 40 ore. Viaggi effettuati all’estero Valore limite Il valore limite può essere oltrepassato solamente se il superiore è d’accordo. Se il superamento è autorizzato saranno contemporaneamente stabilite misure atte a riportare la collaboratrice o il collaboratore al valore limite entro un determinato lasso di tempo. 2 È lecito applicarla anche in altri settori (p.es. al personale amministrativo in forza alle Regioni). 2 Prestazione lavorativa 3 1 Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e le ore 20. È possibile, se lo si desidera, lavorare il sabato anziché durante un altro giorno della settimana, purché il diretto superiore lo consenta. Non sarà corrisposta alcuna indennità. 2 Al diretto superiore incombe la responsabilità di garantire un servizio adeguato alle esigenze dei clienti. 3 Pause Lavoro svolto a casa 116 4 Qualora il lavoro si protragga per più di cinque ore, bisogna poter beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti da trascorrere fuori del posto di lavoro. 5 A giornate, è possibile lavorare a progetti rimanendo a casa propria. Il genere e l’ampiezza delle mansioni da compiere vanno prima discussi con il superiore diretto e definiti in modo inequivocabile. 8 È considerato lavoro supplementare solo quello che viene prestato poiché ordinato per motivi aziendali. 9 In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, congedo di maternità, servizio obbligatorio svizzero, congedo non pagato, congedo accordato per il perfezionamento professionale, pagato in parte o totalmente, o in caso di sospensione o esonero dal servizio, i sabati, le domeniche e i giorni festivi inclusi nel periodo d’assenza contano come giorni liberi di cui si sia potuto godere. 10 Nell’ambito della partecipazione aziendale, è possibile stabilire soluzioni concernenti i ponti e assegnare giorni liberi. 1 Lavoro supplementare Giorni liberi Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. Ponti I ponti dei quali si è usufruito vanno a carico della collaboratrice o del collaboratore che ne ha beneficiato, la quale/il quale li dovrà compensare con l’avere in tempo di cui lei/lui dispone, mediante averi risultanti dalle ore supplementari fatte o servendosi delle vacanze. 2 117 11 1 Norme ulteriori riguardanti il tempo di lavoro o altri modelli di lavoro possono essere concordati nell’ambito della partecipazione aziendale. Essi vanno impostati in maniera tale da essere nel complesso equivalenti alle disposizioni contemplate in questa appendice. 2 118 Appendice 5: Norme particolari in materia di durata del lavoro per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro. Altre regolamenta zioni concernenti la durata del lavoro 119 Base Concessione 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 86 del CCL. 2 1 La collaboratrice o il collaboratore deve trasmettere tempestivamente al superiore una richiesta di congedo motivata. Il congedo va accordato nella misura in cui l’andamento del l’esercizio lo consenta e dopo averne debitamente considerato i motivi. 2 Campo d’applicazione ampliato 3 1 I figliastri e i minori in custodia, i patrigni, le matrigne e i genitori affilianti, nonché i fratellastri e le sorellastre, vanno equiparati rispettivamente ai figli, ai genitori e ai fratelli e sorelle. La convivente o il convivente è equiparata/o alla/al consorte, nei casi di assenze secondo la cifra 5, lettere c–f. 2 I motivi del congedo elencati alla cifra 5, lettere a, c–f valgono per analogia anche per le unioni registrate. 3 Ricupero del congedo 120 4 Il congedo che coincide con giorni liberi o giorni di vacanza sarà concesso solo qualora ciò sia stato esplicitamente menzionato. In tutti gli altri casi, conta come tempo di cui si sia potuto godere. 5 Per le seguenti assenze la FFS Cargo SA accorda il congedo pagato nella misura di volta in volta citata: Motivo del congedo Entità Ricupero a. Nozze (incluso il matrimonio civile e religioso) e nuovo matrimonio 3 giorni sì b.Nascita di un figlio (congedo di paternità) 5 giorni entro un anno c. Morte del coniuge, dei genitori o di figli 3 giorni sì d.Morte dei suoceri, di fratelli o sorelle, della cognata o del cognato, della nuora o del genero, dei nipoti o dei pronipoti fino a 1 giorno no e. Morte dei nonni, dei bisnonni, della zia o dello zio, compresi quelli o quello del o della consorte fino a 1 giorno no f. Assenza dovuta a motivi familiari, come: – cure da prestare a causa di un infortunio o una malattia improvvisa; – presenza al letto di morte. Il congedo può essere prolungato di fino a 2 giorni per ogni singolo caso no g.Cura che il componente di una famiglia monoparentale deve prestare ai figli, a patto che la necessità di accudirli non possa essere adempiuta altrimenti fino a 5 giorni per anno civile no h.Candidatura a posti messi a concorso il tempo necessario no i. Cambiamento di abitazione per motivi privati Cambiamento di abitazione per motivi professionali 1 giorno sì sì j. Colloqui con autorità (il congedo viene concesso solo nel caso in cui si sia stati convocati, ma non per contattare un’autorità di propria iniziativa.) il tempo necessario no k. Esercizio di cariche pubbliche, complessivamente fino a 15 giorni per anno civile no l. Ricorrenza di lavoro per il 25 ° anno di lavoro per il 40 ° anno di lavoro 1 ⁄2 giornata 1 giorno sì sì m.Esonero dagli obblighi militari fino a 1 giorno no Congedo pagato Appendice 6: Congedo. Appendice 6: Congedo. 2 giorni al massimo 2 giorni 121 Attività che preve dono la consegna di schede di congedo 122 8 Alla collaboratrice spetta un congedo di maternità pagato di quattro mesi. 1 Congedo di maternità Se il grado d’occupazione è irregolare (salario orario) la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno preceduto l’inizio del congedo. 2 Motivo del congedo Entità Ricupero a. Vigili del fuoco; solo per interventi in caso di allarme, non per attività di formazione il tempo necessario no b.Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del fuoco, ma non per essere formati come ufficiali o comandanti fino a 3 giorni per anno civile no c. Sport attivo di competizione e sport attivo per disabili: –per i componenti della squadra nazionale –per i componenti dei futuri quadri dirigenti per ogni anno civile fino a 10 giorni no d.Direzione e assistenza prestate allo sport per disabili fino a 5 giorni per anno civile no e. Ricerca di un appartamento per motivi professionali fino a 2 giorni no f. Partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio nelle immediate vicinanze il tempo necessario no g.Partecipazione a incontri promossi dal sindacato, mirati alla formazione (le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto stabiliscono quali corsi danno diritto a un congedo.) fino a 5 giorni nel corso di 2 anni civili, al massimo 7 giorni durante 3 anni civili sì, se in giorni feriali h.Protezione civile volontaria, se convalidata dal questionario IPG fino a 2 settino mane per anno civile i. Gioventù e Sport (G+S), se convalidata dal questionario IPG fino a 5 giorni per anno civile no j. Corso per monitori di giovani tiratori, se convalidato dal questionario IPG fino a 3 giorni per anno civile no Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due mesi di congedo prima del parto; il congedo si inizia il più tardi con la nascita. 3 Appendice 6: Congedo. Congedo pagato quale prestazione volontaria 6 Per le seguenti assenze la FFS Cargo SA può concedere un congedo pagato, nella misura di volta in volta citata: Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza, la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato. 4 fino a 5 giorni 7 La FFS Cargo SA concorda la consegna delle schede di congedo con le istituzioni che ne sono state poste al beneficio. Il diritto alle vacanze non è decurtato per il fatto di beneficiare di un congedo di maternità. Il diritto alle vacanze maturato durante il congedo non viene compensato in denaro se il rapporto di lavoro è sciolto, senza che il lavoro venga poi ripreso. 5 9 Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere concesso un congedo educativo non pagato della durata fino a tre mesi. 1 Congedo educativo Per principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei anni di vita del bambino. 2 10 Affinché possa perfezionarsi professionalmente, la FFS Cargo SA può accordare alla collaboratrice o al collaboratore congedi parzialmente o totalmente pagati. 1 Il perfezionamento professionale deve avere un nesso diretto con l’ambito dei compiti assegnati alla collaboratrice o al collaboratore e corrispondere alle esigenze della pianificazione del personale. 2 Congedo parzialmente o interamente pagato ai fini della formazione continua 123 11 1 In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso congedo non pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità di lavoro da sbrigare lo permettano e alla FFS Cargo SA non ne derivi nessuno svantaggio. Il congedo non deve per norma estendersi oltre un anno; in particolari circostanze vi si può derogare. 2 Per i primi 30 giorni, la FFS Cargo SA versa i contributi che il datore di lavoro deve corrispondere alla CP FFS; dal 31° giorno sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che dovrà assumersene l’onere. 3 Congedo per attività extrascolastiche da svolgere con i giovani Appendice 6: Congedo. Congedo non pagato 12 1 La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento del 30° anno d’età, a un massimo di cinque giorni di congedo non pagato durante ogni anno civile per attività da svolgere con i giovani e che esulino dal campo prettamente scolastico. Le mansioni da compiere all’esterno della scuola includono incombenze direttive, d’assistenza o di consulenza, prestate gratuitamente nel quadro del lavoro effettuato dalla gioventù in un’organizzazione a carattere sociale o culturale. 2 Il diritto esiste anche per la formazione e il perfezionamento necessari a tale scopo. 3 124 125 Base 1 La presente appendice si fonda sulle cifre da 88 a 97 del CCL. 2 Definizione dello spettro salariale Spettro parziale unico (prestazioni) Valore massimo (145%) Spettro salariale (esperienza e prestazioni) Valore di base (100%) Appendice 7: Salario. Appendice 7: Salario. Parte relativa alla funzione (fissa) 0% Principi dell’evoluzione del salario individuale 3 1 L’evoluzione del salario per prestazioni ed esperienza avviene all’interno dello spettro salariale. L’entità di un eventuale aumento salariale dipende dal livello di esigenze, dalla situazione effettiva del salario all’interno dello spettro, dal risultato della VP e dalla somma pattuita con le associazioni del personale per gli aumenti individuali del salario. Questa somma viene ripartita fra gli aventi diritto con un rapporto stabilito. 2 Evoluzione del salario quando il risultato della valutazione del per sonale è A o B Entità degli spettri salariali 126 4 Se la VP presenta il risultato A o B, viene accordata una quota di prestazioni unica nel quadro dei mezzi pattuiti. 5 I valori di base e massimi per gli spettri salariali sono pattuiti con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto e pubblicati annualmente nella direttiva «Retribuzioni del personale». 127 Base 1 La presente appendice si fonda sulle cifre da 98 a 107 del CCL. Indennità per lavoro notturno 2 1 L’indennità per lavoro notturno dovuta in conformità della cifra 103 del CCL viene corrisposta per i turni di lavoro eseguiti fra le ore 20 e le ore 6 e, il sabato, a partire dalle ore 18. 4 Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo di lavoro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate sulla base delle presenti disposizioni. 1 Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese. 2 Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, comprendente il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese. 3 Determinante è il momento in cui si comincia effettivamente a lavorare e quello in cui il lavoro è veramente concluso. Se le pause comportano più di tre ore, il diritto all’indennità per lavoro notturno durante le pause è limitato a tre ore. 2 La collaboratrice o il collaboratore che deve assumersi a proprie spese un pasto principale sarà indennizzata/o con CHF 20.–. Come pausa per lo spuntino si computa il tempo effettivo, almeno però 45 minuti. 4 Si computano le ore e i minuti effettivi. 3 Non è versata nessuna indennità: a.per i supplementi di tempo di qualsiasi genere; b.per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di viaggio). 4 Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive; occorre presentare il giustificativo. 5 Anziché il rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il personale viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità giornaliera forfetaria di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore. 6 Indennità per lavoro domenicale 3 1 L’indennità per lavoro domenicale versata in virtù della cifra 103 del CCL è pagata per il tempo di lavoro effettivamente svolto tra le ore 0 e le 24 la domenica e durante nove giorni stabiliti festivi sul luogo di lavoro concordato contrattualmente. Si computano le ore e i minuti effettivi. 2 Non è corrisposta nessuna indennità: a.per i supplementi di tempo di qualsiasi genere; b.per la partecipazione o la collaborazione a corsi e qualora si venga delegati a manifestazioni senza prestazione lavorativa (incluso il tempo di viaggio). 3 Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustificativo, vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento e di colazione in un alloggio di classe media. 7 In casi motivati, in particolare per i viaggi all’estero, possono essere rimborsate le spese effettive, su presentazione dei relativi giustificativi. 8 In casi motivati, in particolare per impieghi fuorivia di lunga durata, possono essere concordate regolamentazioni speciali. 9 10 128 Rimborso delle spese Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 129 In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate nel quadro della partecipazione aziendale. 2 Per l’indennizzo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi: – per ogni minuto CHF 0.64; – per ogni ora CHF 38.40. 3 Utilizzazione di veicoli privati per compiere viaggi di natura profes sionale Spese per taxi sostenute dal personale femminile Rimborso di spese supplementari 6 L’indennità per le corse accordate comporta, per a.le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso; b.le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi per ogni chilometro percorso; c.i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro percorso. 7 Alle collaboratrici che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non possono usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per compiere il viaggio che le separa dal domicilio al luogo di lavoro o viceversa, sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere un taxi, però al massimo CHF 15.– per ogni corsa. 8 1 Le spese supplementari comprendono tutte le spese che sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l’uso di mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc. Queste spese sono rimborsate a dipendenza dell’onere e su presentazione del relativo giustificativo. 2 Servizio di picchetto 130 Alle collaboratrici e ai collaboratori che non rilevano il tempo di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni una somma forfetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto con grado di disponibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.– per quello con grado di disponibilità «medio». 4 Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposte/i a portare sempre con sé un pager o un cellulare, senza essere obbligate/i ad assumere il servizio ad ogni caso di allarme, dal momento dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle seguenti indennità: – per la prima ora di un intervento CHF 30.–; – per ogni ora successiva CH 10.–; – per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di 30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normalmente previsto CHF 10.–; – i membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa hanno diritto globalmente per un anno civile (in sostituzione dell’indennità oraria in caso di interventi effettivi) a CHF 500.–. 5 Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. Cambiamento di abitazione per motivi professionali 5 Le spese di trasloco sono rimborsate dalla FFS Cargo SA se il trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione aziendale. In caso di cambiamento volontario del posto di lavoro, la FFS Cargo SA può partecipare alle spese. 9 1 Come servizio di picchetto si intende il periodo durante il quale la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente deve essere raggiungibile in ogni momento al di fuori della durata del lavoro, entro un termine dato come norma, per poter intervenire in caso di eventuali perturbazioni. 131 Le disposizioni esecutive disciplinano i particolari. 7 132 Appendice 8: Indennità e rimborso delle spese. Le collaboratrici e i collaboratori che entrano volontariamente in servizio per eliminare perturbazioni d’esercizio dal momento dell’entrata in servizio straordinaria hanno diritto alle seguenti indennità: – per la prima ora di un intervento CHF 15.–; – per ogni ora successiva CH 5.–; – per gli interventi eseguiti sul luogo di lavoro meno di 30 minuti prima dell’inizio del turno di servizio normalmente previsto CHF 5.–. 6 133 Base 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del CCL. A. Commissioni del personale (CoPe). Attribuzione – il numero dei membri, – le competenze e – le circoscrizioni elettorali viene presa in comune dalla FFS Cargo SA e dalla competente CoPe a livello di FFS Cargo SA. Il numero minimo di membri per CoPe è tre. 2 Ogni Commissione del personale (CoPe) è assegnata a un livello gerarchico della FFS Cargo SA, a seconda dell’ambito in cui essa opera. 3 3 1 La CoPe a livello di FFS Cargo SA è composta dalla presidente o dal presidente della Divisione e dalle o dai presidenti delle rispettive CoPe a livello di Superficie. Il numero minimo è di tre membri. La CoPe si costituisce in proprio. Ciò vale soprattutto per 1 la CoPe a livello di FFS Cargo SA: a.per la nomina della sostituta o del sostituto della o del presidente; b.regolamentare il modo in cui lavorare. Previa intesa tra la CoPe e la FFS Cargo SA si possono eleggere membri supplementari. per la CoPe a livello di Superficie: a.per la nomina della o del presidente; b.per la nomina della o del vicepresidente; c.regolamentare il modo in cui lavorare. 5 Il coordinamento fra le CoPe dev’essere garantito. Coordinamento 6 Partecipazione a livello di FFS Cargo SA e CoPe Gruppo 2 Due membri della CoPe a livello di FFS Cargo SA possono prendere posto nella CoPe Gruppo. 3 Costituzione 2 Appendice 9: Partecipazione aziendale. Appendice 9: Partecipazione aziendale. Se la CoPe consta di meno di sei membri, si rinuncia alla carica di vicepresidente. 3 Previa intesa tra la CoPe e le FFS (direzione K-HR) si possono delegare membri supplementari. Secondo la cifra 3 capo verso 2 dell’appendice 10 del CCL FFS, la CoPe Gruppo non può contare più di dieci membri. 4 Partecipazione a livello di Superficie 4 1 La CoPe Superficie è istituita su richiesta: a.della CoPe a livello di FFS Cargo SA; b.di 1⁄5 delle persone aventi diritto di voto nel settore da rappresentare previsto; c.della FFS Cargo SA. La decisione concernente – la composizione e l’impiego, – la durata della carica, 7 Per garantire la partecipazione in determinati settori professionali, si può risolvere d’inserire una commissione speciale. 1 Commissioni speciali Ne possono fare parte: a.membri di CoPe; b.altre collaboratrici e altri collaboratori. 2 La commissione speciale può coinvolgere consulenti esterni, d’intesa con la FFS Cargo SA. 3 2 134 Il tempo necessario per svolgere i compiti assegnati è considerato tempo di lavoro. 4 135 13 Se tutte le liste elettorali della corrispettiva circoscrizione, riunite, non contemplano un numero di candidate e di candidati maggiore di quello dei seggi da assegnare, tutte le persone proposte sono considerate elette tacitamente. 1 Oggetto delle elezioni 8 Nel quadro delle elezioni degli organi di partecipazione sono nominati la presidente o il presidente a livello di FFS Cargo SA e i membri a livello di Superficie. Metodo d’elezione Se non c’è elezione tacita, saranno eletti coloro che ricevono la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il sorteggio. 2 Diritto di voto 9 Hanno diritto di voto tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sottoposti al CCL. La procedura da applicare in caso di elezioni suppletive è concordata fra la CoPe e la FFS Cargo SA. 3 Eleggibilità Proposte di candidati 10 Possono essere eletti le collaboratrici e i collaboratori che adempiono tutte le seguenti premesse: – grado d’occupazione del 50 % o maggiore; – eventuale periodo di prova concluso e – rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 11 1 I candidati possono essere proposti dalle collaboratrici, dai collaboratori e dalle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto. 14 La durata del mandato corrisponde a quattro anni. Se la durata di validità del CCL è inferiore alla durata del mandato, dopo la scadenza di validità del CCL, la durata del mandato si protrae ancora per un anno. Durata del mandato Appendice 9: Partecipazione aziendale. B. Elezioni. 15 I membri delle CoPe sono rieleggibili. Rielezione 16 Le proposte fatte dalle collaboratrici e dai collaboratori devono essere confermate a penna, nelle circoscrizioni elettorali con un effettivo sino a 1000 persone fra collaboratrici e collaboratori, dal 10 % degli aventi diritto di voto, tuttavia al massimo da 50 persone che ne hanno diritto. In circoscrizioni elettorali più vaste, le proposte vanno confermate a penna da almeno 100 persone con diritto di voto. 2 Circoscrizioni elettorali 136 12 Le circoscrizioni elettorali della CoPe Superficie sono stabilite di comune accordo fra la FFS Cargo SA e la CoPe a livello di FFS Cargo SA. La FFS Cargo SA prepara le elezioni e le mette in atto. 1 Organizzazione A questo scopo essa istituisce una commissione elettorale, costituita in modo paritetico. 2 Ogni associazione del personale che ha sottoscritto il contratto è rappresentata con un seggio. 3 Le votazioni avvengono per iscritto. 4 17 Chi ha il diritto di voto può interporre ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni. 1 Ricorso contro le elezioni 137 Il compenso finanziario per il tempo concesso viene stabilito dalla FFS Cargo SA, d’intesa con la CoPe a livello di FFS Cargo SA. 3 Il ricorso va inoltrato alla commissione elettorale. Essa prenderà una decisione entro il termine di un mese. 21 I membri del tribunale arbitrale Partecipazione sono autorizzati a tenere le loro sedute durante il tempo di lavoro. Il tempo necessario è considerato tempo di lavoro. 3 Si può impugnare la decisione presa dalla commissione elettorale rivolgendosi entro dieci giorni al tribunale arbitrale Partecipazione. Attività esplicata nel tribunale arbitrale Partecipazione 4 C. Diritti e doveri. Durata de lavoro Dispensa dal lavoro per partecipare alla CoPe a livello di FFS Cargo SA 18 Le sedute delle CoPe sono considerate tempo di lavoro. 19 1 Per ogni 1000 persone, fra collaboratrici e collaboratori, la FFS Cargo SA mette a disposizione un posto al 50 % per la partecipazione (dispensa dal normale lavoro). Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso. 2 Il compenso finanziario per il tempo accordato è conforme ai disposti della cifra 22. 22 Per il tempo in cui sono dispensati dal lavoro normale, cioè per quella quota trascorsa a svolgere le attività in seno alla CoPe a livello di FFS Cargo SA, i membri delle CoPe a livello di FFS Cargo SA sono classificati come segue: a.la/il presidente: al livello di esigenze K; b.le/i vicepresidenti: al livello di esigenze I. Le prestazioni saranno rimunerate a livello del corrispondente spettro salariale. 1 Compenso finanziario accor dato ai membri della CoPe a livello di FFS Cargo SA Appendice 9: Partecipazione aziendale. Il ricorso va inoltrato in forma scritta e dev’essere motivato. Vi si possono esporre critiche riguardanti la violazione d’importanti norme concernenti il diritto di voto, l’eleggibilità, o pertinenti alla procedura di voto. 2 La persona che al momento di essere eletta in una CoPe sia classificata a un livello più elevato di quanto previsto al capoverso 1, manterrà il livello di esigenze della funzione abituale. 2 Per il tempo consacrato al lavoro in quanto membro di una CoPe non si possono rivendicare né ore supplementari, né indennità per lavoro domenicale e nemmeno per lavoro notturno. 3 3 Dispensa dal lavoro per partecipare alla CoPe a livello di Superficie 138 20 1 La FFS Cargo SA e la CoPe a livello di FFS Cargo SA decidono assieme sull’entità del tempo da accordare. Allo scadere dell’attività esercitata all’interno della CoPe vige, per determinare il salario, il livello di esigenze attribuito alla nuova attività. 4 23 Ciascun membro di una CoPe, affinché possa perfezionarsi professionalmente nell’ottica dell’attività che è chiamato a esercitare al suo interno, dispone di due giorni per ogni anno civile, considerati di lavoro. 1 Sarà la stessa CoPe a decidere come ripartire il tempo concesso. 2 Perfezionamento professionale 139 27 La FFS Cargo SA può aumentare il numero di giorni accordati in virtù del capoverso 1 o 2. 3 Obbligo d’informare 24 1 La CoPe informa regolarmente il personale in merito all’attività svolta. Gli incontri informativi avvengono, d’intesa con la direzione di FFS Cargo SA, durante il tempo di lavoro. 2 Obbligo di segretezza 25 1 Le/I rappresentanti della FFS Cargo SA e i membri delle CoPe sono tenuti alla discrezione, soprattutto se: a.ciò viene esplicitamente richiesto da una delle due parti interessate per un interesse legittimo; b.si tratti di una faccenda personale che riguarda una collaboratrice o un collaboratore. L’obbligo di mantenere il segreto permane anche dopo l’uscita dalla CoPe. 2 La FFS Cargo SA e le CoPe si accordano su eventuali comunicati da diramare riguardo alle sedute. Possono convocare riunioni di una CoPe: a.la/il presidente della CoPe stessa; b.la/il vicepresidente della CoPe; c.la direzione della FFS Cargo SA; d.1⁄4 dei membri della CoPe. 1 Sedute delle CoPe Il capoverso 1 vige anche per le sedute che le CoPe hanno con la FFS Cargo SA. 2 28 La CoPe redige il verbale delle sedute e lo mette a disposizione della FFS Cargo SA e delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto. Verbale E. Esperti. 29 La CoPe ha il diritto d’invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto. 30 La CoPe ha il diritto d’invitare a titolo consultivo la FFS Cargo SA a partecipare alle sue riunioni. Appendice 9: Partecipazione aziendale. Per introdurre un membro ai compiti che dovrà svolgere nella CoPe questo diritto può essere elevato, nell’ambito della codecisione, a cinque giorni. 2 Associazioni del personale FFS Cargo SA 3 D. Sedute. 31 La CoPe ha la facoltà di chiamare consulenti esterni affinché partecipino alle sue sedute, dopo essersi accordata con la FFS Cargo SA. 26 La CoPe ne fissa il ritmo, di propria iniziativa. La CoPe deve chiarire con la FFS Cargo SA quali ne saranno i costi. 1 Frequenza delle sedute 140 Terzi 2 141 Istituzione Proposte di soluzione 32 All’occorrenza viene istituito un tribunale arbitrale nei casi seguenti: a.mancato accordo su come partecipare e codecidere; b.per verificare la fondatezza di decisioni prese dalla commissione elettorale in merito a ricorsi. 33 1 Il tribunale arbitrale sottopone alle parti le proposte di soluzione. Esso statuisce in modo inappellabile qualora le trattative di conciliazione falliscano. 2 Composizione 34 1 Il tribunale arbitrale è formato nel modo seguente: – tre rappresentanti della FFS Cargo SA, non coinvolti nella decisione; – tre rappresentanti delle associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto, non coinvolti nella decisione; – una o un presidente. Se viene promosso un procedimento (cifra 36), la FFS Cargo SA e la CoPe nominano entro 14 giorni le loro rappresentanze. 35 La FFS Cargo SA provvede ai compiti di segreteria del tribunale arbitrale. 36 Il procedimento viene promosso con un esposto della FFS Cargo SA steso in forma scritta, o con un’istanza intentata da almeno due membri della CoPe interessata, presentata al segretariato del tribunale arbitrale. 1 Segretariato Inizio del procedimento La domanda deve contemplare: – le richieste; – la motivazione delle richieste; – i mezzi di prova; – la data e le firme. 2 Il segretariato fissa un termine di 14 giorni: – alle parti, affinché designino i loro rappresentanti; – alla controparte, affinché possa presentare una presa di posizione scritta. 3 37 L’ulteriore procedimento è svolto verbalmente e dev’essere concluso entro un mese. 1 Appendice 9: Partecipazione aziendale. F. Tribunale arbitrale Partecipazione. Altre norme di procedura 2 I membri del tribunale arbitrale ne designano la/il presidente. Il procedimento è gratuito. 2 Il tribunale arbitrale ha sede a Basilea. 3 3 Se non è possibile giungere a un accordo sulla presidenza, la decisione spetta alla/al presidente del Tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città. È inoltre applicabile, per analogia, il codice di procedura civile svizzero. 4 4 Sui motivi di astensione o di ricusa decide in modo inappellabile la/il presidente. 5 142 143 Base In generale Prestazioni in caso di trasferimento in un altro luogo di lavoro (appendice 3) 1 La presente appendice si fonda sulla cifra 197 del CCL. Info Informazione MS Codiscussione ME Codecisione SV Autogestione App. Appendice Cpv. Capoverso 2 Contenuti Info MS ME SV Cifra CCL Obiettivi e intenzioni della FFS Cargo SA; innovazioni nell’azienda X 5 3 Contenuti Cambiamento di domicilio e di luogo di lavoro in caso di trasferimento (criteri personali) Info MS ME SV X Cifra CCL 3 (app. 3) Attribuzione di un altro lavoro ragionevolmente accettabile, al fine di raggiungere la durata annua del lavoro prestabilita Contenuti Pari opportunità tra donna e uomo Info MS ME SV X Cifra CCL 4 (app. 2) Info MS ME SV X Cifra CCL Durata del lavoro 53 61 Altri settori in base alla possibile delegazione nelle BAR, secondo la cifra 61, capoverso 2 CCL Deroghe al periodo di conteggio X 68 Deroghe alla durata minima di ogni turno di lavoro nel quadro della delegazione, giusta la cifra 54, cpv. 2 CCL X 54 Altri settori nell’ambito della delegazione, in virtù dell’appendice 4, cifra 3, capoverso 2 3 (app. 4) Prolungamento del turno di lavoro a 15 ore X 14 (app. 4) Riduzione di un giorno di compensazione a 23 ore X 16 (app. 4) Riduzione di un turno di riposo a 9 ore X 20 (app. 4) Fissazione e ripartizione dei giorni stabiliti per i ponti e dei giorni liberi 4 Parità tra donna e uomo (appendice 2) 5 Contenuti X Altre norme e ulteriori modelli concernenti il tempo di lavoro, validi per le collaboratrici e i collaboratori fino al livello di esigenze J che gestiscono autonomamente il loro tempo di lavoro 10 (app. 5) X 11 (app. 5) Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. 6 Contenuti Info MS ME SV Disponibilità e interventi fuori delle ore di lavoro (picchetto): necessità, attribuzione, compensazione, deroghe Aggravi particolari delle condizioni di lavoro: criteri per il diritto alle indennità Fissazione dei 9 giorni festivi durante i quali si ha diritto all’indennità per lavoro domenicale 144 X X Cifra CCL Indennità – 104 X 103 145 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute Socialità 146 7 10 Contenuti Info MS ME SV Cifra CCL Contenuti Numero di membri della CoPe a livello di FFS Cargo SA X 3 (app. 9) Numero di membri della CoPe a livello di Superficie X 4 (app. 9) Composizione e impiego, durata della carica, numero di membri, competenze e circoscrizioni elettorali della CoPe a livello di Superficie X 4 (app. 9) Adeguamenti della procedura di valutazione del personale alle necessità prettamente settoriali X 118 cpv. 5 Analisi dei risultati scaturiti dalla valutazione annua del personale X 118 cpv. 6 Struttura data allo sviluppo del personale X 121 Adeguamenti e definizione dei profili professionali X – Costituzione delle CoPe 8 Contenuti Info MS ME SV Cifra CCL 7 (app. 9) Circoscrizioni elettorali della CoPe a livello di Superficie X 12 (app. 9) X 13 (app. 9) 124 Procedura in caso di elezioni suppletive Gestione delle presenze X 127 Ripartizione delle dispense dal lavoro accordate ai membri della CoPe a livello di FFS Cargo SA Info MS ME SV Cifra CCL Vestiario professionale X 161 Ristorazione del personale X 162 Posteggi per il personale X 163 6 (app. 9) X X 9 X Cifra CCL Inserimento delle commissioni speciali Sicurezza sul lavoro e protezione della salute Contenuti Info MS ME SV Entità delle dispense dal lavoro accordate ai membri della CoPe a livello di Superficie X X 19 (app. 9) 20 (app. 9) Ripartizione delle dispense dal lavoro accordate ai membri della CoPe a livello di Superficie X 20 (app. 9) Frequenza delle sedute X 26 (app. 9) Intervento delle Associazioni del personale alle sedute X 29 (app. 9) Coinvolgimento della FFS Cargo SA nelle sedute X 30 (app. 9) Coinvolgimento di consulenti esterni (dopo essersi accordati con la FFS Cargo SA) X 31 (app. 9) Spese per le consulenze esterne X 31 (app. 9) Aumento del diritto agli stage di formazione continua per potersi familiarizzare con i compiti propri delle CoPe X 23 (app. 9) Partecipazione Appendice 10: Contenuti della partecipazione aziendale. Sviluppo del personale 147 CCL FFS Cargo. Indice alfabetico. 148 Termine A Abbandono del lavoro Accettazione di regali Adeguamento del rapporto di lavoro in caso di malattia e infortunio Adeguamento del salario Allievi di scuole medie Allontanamento dal posto di lavoro Arruolamento Assegnazione del lavoro Assegnazione di un’abitazione Assegni familiari Assenze Assenze di natura privata Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Assunzione Attività a favore di terzi Attività svolte con i giovani Attribuzione delle vacanze Aumento del salario Autogestione Autonomia nella gestione del tempo Averi in tempo B BAR Regolamentazioni specifiche settoriali sulla durata del lavoro Base giuridica del CCL Beneficiari di rendite Beni immateriali C Cambiamenti al tempo di lavoro apportati all’ultimo momento Cambiamento del luogo di domicilio Cambiamento del luogo di lavoro Cambiamento di funzione Cifra 183 40 137 92 app. 1: 10–13 46 148 53 25, 164 101 57, 60, 78, 81, 85, 145, app. 5: 9, app. 6 58 139 19, 94 31 app. 6: 12 83 112, app. 7: 3 189, app. 10 80, app. 5 66, 67 61–64, app. 4: 3 1 app. 1: 17-20 32 56 app. 3: 3, app. 8: 5 app. 3: 3 91, 95 Termine Cifra Campo d’applicazione del CCL 3 Campo d’applicazione della LDL 48 Canone di locazione 164 Capacità di lavoro compromessa 126 Capacità limitata di fornire prestazioni app. 1: 14–16 Cariche pubbliche 29 Case Management 127, 155 Cassa pensioni 97, 140 Categorie speciali di personale app. 1 Certificato di lavoro 184 Cessazione del rapporto di lavoro 38, 39, 73, 154, 169–184 Codecisione 189, app. 10 Codiscussione 189, app. 10 Collaborazione con le CoPe 192 Collaborazione delle parti contraenti 5 Commissione di conciliazione 12–17, 202 Commissioni del personale (CoPe) 188–197, app. 9, app. 10 Commissioni speciali app. 9: 7 Compensazione del lavoro supplementare71–73 Compensazione di un saldo negativo 72 Comportamento 35–47 Comportamento insoddisfacente 45 Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali 135 Computo quale tempo di lavoro 55–60, app. 9: 18 Concessione di supplementi di tempo 55, app. 8: 9 Concessione ulteriore di congedo app. 6: 4 Congedo 86, app. 6 Congedo ai fini della formazione continua app. 6: 10, app. 9: 23 Congedo di paternità app. 6: 5 Congedo educativo app. 6: 9 Congedo non pagato app. 6: 11 Congedo pagato app. 6: 5, 6 Consegna del lavoro app. 4: 9 Consulenza sociale 160 Conteggio del salario 109 Contenuti della partecipazione 190, app. 10 149 150 Termine Contenuto del CCL Continuazione della retribuzione Conto del tempo Contratto di lavoro Contributo alle spese di applicazione Convenzione sul salario Costituzione delle CoPe Costruzione di alloggi per il personale D Deposizioni in tribunale Design Diritti delle CoPe Diritto al salario Diritto alla retribuzione in caso di malattia o infortunio Diritto alle vacanze Disdetta abusiva Disdetta del CCL Disdetta discriminante Disdetta impugnabile Disdetta nulla Disdetta regolare Disdetta senza preavviso Disposizioni esecutive Disposizioni finali del CCL Disposizioni generali concernenti il CCL Disposizioni normative Disposizioni transitorie del CCL Disposizioni transitorie relative al capitolo protezione della salute e prestazioni sociali Disposizioni transitorie relative al capitolo salario, indennità, assegni e rimborso delle spese Disposizioni transitorie relative al capitolo tempo di lavoro Distacco di personale Cifra 2 131, 136 65–69 20 8 91 app. 9: 6 165 39 32, 33 app. 9: 18–23 131, 138 131, 133–136 81–85 179 201 179 180 176, 177 171, 182 181, 182 199 198–203 1–4 18–187 203 166 111–113 87 100 Termine Distribuzione del lavoro Donazioni Dovere di diligenza Doveri delle CoPe Durata annua del lavoro prestabilita Durata del mandato delle CoPe Durata del rapporto di lavoro Durata di validità del CCL Durata giornaliera del lavoro prestabilita Durata minima del lavoro E Elezioni delle CoPe Esonero Esperienza (salario) Esperti Evoluzione del salario F Facilitazioni di viaggio Finanziamento delle CoPe Fine del lavoro prima delle vacanze Fine del rapporto di lavoro Fondo per il personale FFS Forme di partecipazione G Garanzia dell’indennità di residenza Garanzie Gestione delle presenze Giorni di compensazione Giorni di lavoro prestabiliti nell’arco di un anno Giorni di riposo Giorni liberi Godimento ulteriore del salario in caso di morte Gravidanza Cifra app. 4: 15–18 41 35 app. 9: 24, 25 51, 53 app. 9: 14 19, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22 200 49 54 app. 9: 8–17 47, 57, 78, app. 5: 9 88, 91, app. 7:3 app. 9: 29–31 92, app. 7: 3 34 192 app. 4: 17 73, 154, 169–184 160 189 111 95, 111–113, app. 3: 3 127 75–78, app. 4: 16 50 75, 77, 78, app. 4: 16 75–78, app. 4: 16, app. 5: 9, app. 6: 4 142 143–146, app. 6: 8 151 152 Termine I Impiegati delle pulizie Incontri promossi dal sindacato mirati alla formazione Indennità Indennità di partenza Indennità giornaliera Indennità per il lavoro supplementare Indennità per lavoro domenicale Indennità per lavoro notturno Indennità per perdita di guadagno Indennità per vacanze Indennità regionale Informazione Infortunio Inizio del rapporto di lavoro Interruzione del lavoro Invenzioni L Lavoro notturno in caso di maternità Lavoro supplementare Lavoro svolto a casa Libertà sindacale Licenziamento per propria colpa Lingua determinante Lingue nazionali Livello di esigenze Luogo di lavoro M Malattia Management della salute in azienda Cifra app. 1: 21–23 60 98–106, app. 8: 1–3, app. 10: 6 156, 158 135 74 103, app. 8: 3 103, app. 8: 2 148–150 98, app. 1: 9, 13, 20 99, app. 3: 3 189, app. 2: 4, app. 9: 24, app. 10 57, 78, 84–86, 96, 131–139, 141, 149, app. 4: 14, app. 5: 9 19 app. 4: 8 32, 33 146 70–74, app. 5: 8 app. 5: 5 4 155 2 28 89, 90, 95, app. 7: 3 23, 64 57, 78, 84–86, 96, 131–138, 141, 149, app. 4: 14, app. 5: 9 122–124 Termine Mancato inizio o abbandono del lavoro Maternità Minaccia di licenziamento Mobbing Modelli di tempo di lavoro Molestie sessuali e sessiste Morte Motivi di licenziamento N Natura giuridica del rapporto di lavoro Natura giuridica delle appendici Norma di delegazione Norme contrattuali di lavoro Norme di diritto delle obbligazioni Nuovo orientamento professionale O Obblighi del personale Obblighi di FFS Cargo SA in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute Obbligo di discrezione Obbligo di lealtà Occasioni di formazione all’interno dell’azienda Occupazione in caso di maternità Occupazioni accessorie P Pace del lavoro Pagamento del salario, delle indennità e degli assegni Parità tra donna e uomo (pari opportunità) Partecipazione Partecipazione alle spese in caso di danni Cifra 183 78, 84, 143–147, app. 5: 9, app. 6: 8 172, 173 26 63, app. 5: 11 app. 2: 8–13 141, 142 174 18 198 app. 4: 3 18–34 5–17 167, 168 25, 29, 31–33, 35–41, 45, 123, 128 122 37, 38, app. 2: 7 35 59 144 30 6 110 27, app. 2, app. 11: 4 188–197, app. 2: 4, app. 9, app. 10 43 153 154 Termine Cifra Partecipazione aziendale 188–197, app. 9, app. 10 Passaggio a un livello di esigenze inferiore 95 Passaggio alle FFS 168 Pause 55, app. 4: 5–7, app. 5: 4 Perfezionamento professionale app. 6: 10, app. 9: 23 Periodo di conteggio 68 Periodo di prova 22, 174, 175 Personale con capacità limitate app. 1: 14–16 Personale distaccato all’estero 100 Personale in seconda formazione app. 1: 3–5 Persone occupate a tempo parziale 82, 108 Piano di reintegrazione 153 Politica delle pari opportunità app. 2: 3 Ponti delle festività app. 5: 10 Posizione di fiducia delle CoPe 193 Posteggi per il personale 163 Posti liberi 21 Praticanti app. 1: 6–9 Premi 102, 105 Premio di fedeltà 102 Prescrizione 187 Prestazioni di servizio volontarie 151, app. 6: 6 Prestazioni in caso di malattia e infortunio 131–138 Prestazioni insufficienti 45 Prestazioni sociali 122–166 Previdenza professionale (PP) 140 Procedimento arbitrale 10–17 Procedura di conciliazione 12–17, 179 Protezione dal licenziamento in caso di malattia o infortunio 132 Protezione dei dati 26 Protezione dei membri delle CoPe 194 Protezione della personalità 26 Protezione della salute 122–124, app. 10: 8 Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità 143–147 Termine Protezione giuridica del rapporto di lavoro Q Quota di prestazioni unica R Rapporti tra le parti contraenti Rapporto di lavoro Reclutamento Regali Reintegrazione Residenza Responsabilità Responsabilità penale Responsabilità per danni Restituzione in caso di servizio militare, civile e protezione civile Richiamo con minaccia di licenziamento Ricompense Ricorso contro la minaccia di licenziamento Riduzione dei giorni liberi Riduzione del salario in caso di malattia o infortunio Riduzione del turno di riposo Riduzione delle vacanze Rielezione CoPe Rimborso delle spese Ripartizione del lavoro Riporto giorni di compensazione Rispetto della pace del lavoro Ristorazione del personale S Salario Salario iniziale Cifra 185–187 93, 94, 97, 108, 109, app. 7: 4 5–9 18, 19, 137, 138, 154, 169–187, app. 1: 4, 7, 11, 15, 18, 22 148 40 120, 131, 152–159 25 35–47 44 42 150 171–173 105 173 78 131, 136 app. 4: 20 85 app. 9: 15 107, app. 8: 4 app. 4: 15–18 76 6 162 88–97, 108–113, app. 1: 5, 8, 12, 16, 19, 23, app. 7 94 155 156 Termine Salario mensile Salario orario Salario soggetto ai contributi della CP FFS Saldo negativo Sanzioni Schede di congedo Scioglimento del rapporto di lavoro in caso di malattia e infortunio Sciopero Seconda formazione Sedute delle CoPe Segreto aziendale Segreto professionale Servizio civile e della protezione civile Servizio di picchetto Servizio militare Servizio obbligatorio svizzero Settimana di cinque giorni Sicurezza sul lavoro Situazione di vuoto contrattuale Sospensione cautelativa dal lavoro Sospensione dal lavoro Spese per taxi sostenute dal personale femminile Spettro salariale Studenti Supplementi di tempo Supplemento per lavoro notturno Sviluppo del personale T Tempi di attesa Tempo di lavoro Tempo di riposo (all’estero) Cifra 96 96 97 72 11 60, app. 6: 7 138 6 app.1: 3–5 app. 9: 26–28 36, 38 36, 38 148–151 app. 8: 9 148–151 57, 78, 84–86, 96, 98, 148–150, app. 4: 14, app. 5: 9 52 122–124, app. 10: 8 202 47 47, 57, 78, 85, app. 5: 9 app. 8: 7 90, app. 7: 2, 3, 5 app. 1: 10–13 55, 87, app. 8: 9 55, 87 114–121, app. 10: 7 app. 4: 4 48–87, app. 4, app. 5, app. 9: 18, app. 10: 5 app. 5: 6 Termine Tempo di viaggio Tempo intercorrente fra giorni di riposo Termini di disdetta Testo determinante del CCL Trasferimento Trasformazione di indennità in tempo Trattative durante il periodo di validità del CCL Trattative salariali Tribunale arbitrale Tribunale arbitrale della partecipazione Turni Turni di riposo Turno di lavoro U Ulteriore evoluzione professionale dei membri delle CoPe V Vacanze Valore di base Valore massimo Valori limite Valutazione del personale Valutazione delle funzioni Vestiario professionale Viaggi all’estero Violazione agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro Violazione alle norme del CCL Cifra 55 app. 4: 15 175, 178 2 24, 45, app. 3, app. 10: 3 106 9 7 10–17 app. 9: 21, 32–37 79, app. 4 app. 4: 19, 20 54, app. 4: 10–14 195 81–85, app. 1: 9, 13, 20, app. 4: 18 90, 92, 94, app. 7: 1, 5 90, 92, app. 7: 5 69, app. 5: 7 118–120, app. 7: 3, 4 89 161 app. 5: 6 45 11 157 Luglio 2011/952-60-034 FFS Cargo SA Human Resources Centralbahnstrasse 4 CH-4065 Basilea