Cassette di sicurezza - Cassa di Risparmio di Cento

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Cassette di sicurezza - Cassa di Risparmio di Cento
Foglio informativo
CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
_______________________________
Nome e cognome/Ragione sociale
_____________________________
Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COSA SONO LE CASSETTE DI SICUREZZA E I DEPOSITI CHIUSI
La Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d.“cassetta di sicurezza”) collocato in appositi locali dotati
di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme e ne garantisce l’integrità.
Il cliente utilizza la cassetta per depositare, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.).
Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la Banca. Il cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.
Al contratto è abbinata una polizza assicurativa furto e rapina a copertura dei danni materiali e diretti dovuti alla perdita,
distruzione o danneggiamenti dei valori da chiunque o comunque provocati. Per le cassette di sicurezza il limite di giacenza assicurato compreso nel canone è di 5.000 €. E’ facoltà del cliente aumentare, a pagamento, tale limite fino a un
massimo di 60.000 € per le cassette custodite in caveau e 45.000 € per le cassette custodite in cassaforte ( in questo
caso il costo previsto è il 7,5 per mille annuale sul valore eccedente i 5.000 €)
E’ disponibile inoltre un servizio di cassette di sicurezza “Self Service” con accesso attivo 24 ore su 24, che grazie ad un
sistema di controllo biometrico identifica l’utente ad ogni accesso attraverso le impronte digitali (servizio al momento usufruibile unicamente presso la Filiale Sede di Cento).
Per depositi chiusi si intendono oggetti consegnati dal cliente in involucri chiusi sui quali sono stati apposti i sigilli o la
sottoscrizione del depositante alla presenza dell’incaricato della Banca. La Banca tramite apposito contratto si impegna a
custodirli e a restituirli su richiesta dello stesso cliente.
Al contratto è abbinata una polizza assicurativa furto e rapina a copertura dei danni materiali e diretti dovuti alla perdita,
distruzione o danneggiamenti dei valori da chiunque o comunque provocati. Per i depositi chiusi il limite di giacenza assicurato compreso nel canone è di € 5.000; è facoltà del cliente elevare, a pagamento, tale limite fino ad un massimo di €
60.000 (in questo caso il costo previsto è il 6 per mille annuale sul valore eccedente i 5.000 €)
Sia per le cassette di sicurezza che per i depositi chiusi, in caso di cointestazione gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale.
Il cliente si impegna a comunicare alla Banca, relativamente ai beni immessi nella cassetta, eventuali variazioni in aumento rispetto al valore massimale assicurativo previsto.
Principali rischi:
La cassetta di sicurezza è un servizio sicuro. La Banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e
per l’integrità della cassetta, tranne nelle eventualità previste dall'art.1839 del Codice Civile (c.d. Caso fortuito)
I principali rischi che vanno tenuti presenti sono:
una variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
Aggiornato al 7 agosto 2015
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CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI
smarrimento della chiave e del documento recante il numero della cassetta (per quanto riguarda le cassette di sicurezza)
Il fatto che la Banca assume la semplice custodia della cosa depositata e risponde solo dell’integrità esteriore del
deposito senza alcun riguardo al contenuto ed alla sua buona conservazione (per quanto riguarda i depositi chiusi)
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO
Canone annuo cassetta di sicurezza
Dimensioni (in dm³)
SPESE FISSE
Tipologia Cassetta di sicurezza
Prezzo
Small
Medium
Large
Extra large
Extra extra large
fino a dm³ 13
fino a dm³ 35
fino a dm³ 70
fino a dm³ 150
oltre dm³ 150
50 €
100 €
200 €
300 €
600 €
Self Service Medium
Self Service Large
fino a dm³ 37
fino a dm³ 87
60 €
140 €
Diritti cointestazione/procura (per ogni persona oltre il primo intestatario)
3,00 €
Canone semestrale per pacco/plico in deposito chiuso
1,20 € per decimetro cubo
o frazione
60 €
minimo
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per invio documento di sintesi periodico (annuale)
a mezzo supporto:
posta ordinaria
posta elettronica
internet Banking (se attivato)
Smarrimento e sostituzione chiave cassette di sicurezza
Smarrimento e sostituzione chiave cassette di sicurezza Self service
Smarrimento e sostituzione Smart card cassette di sicurezza Self service
Assicurazione furto e rapina cassette di sicurezza
Assicurazione furto e rapina depositi chiusi
0 ,7 0 €
0 ,0 0 €
0 ,0 0 €
20 € oltre a costi di intervento
20 € oltre a costi di intervento
50 €
7,5 per mille annuale sul
valore eccedente i 5.000 €
6,0 per mille annuale sul
valore eccedente i 5.000 €
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto ha durata annuale e decorre dal 1°giorno del mese in cui viene stipulato. Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone preavviso almeno quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno. Il Cliente può anche consegnare la comunicazione di recesso presso presso la filiale della banca dove è acceso
il rapporto. Ove del caso, sarà restituita al depositante la quota parte del canone da lui versato.
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B,
44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected].
L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
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ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile
anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una
copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF
non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla
Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha
ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali
controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per
un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il
versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in
forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA.
LEGENDA
Canone di locazione
Caso fortuito
Massimale assicurativo
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È il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l’utilizzo del servizio di cassette
di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
E’ un avvenimento che, indipendentemente dalla volontà del debitore e del suo
modo di agire rende impossibile l’esatto adempimento della sua obbligazione.
Esso è imprevedibile ed inevitabile. In generale il caso fortuito libera il debitore
dalla sua obbligazione
E’ un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella
cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento
dell’accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione
del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il
risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla
sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella
cassetta.

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