la professione di maestro di mtb - Federazione Ciclistica Italiana

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la professione di maestro di mtb - Federazione Ciclistica Italiana
Corso di abilitazione per l’esercizio della professione di Maestro di MTB e ciclismo fuoristrada
LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI MTB
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI
Franco dr. Antonio Carlo – Commercialista – Revisore Contabile
Via G. Rey, 1/a – 11100 Aosta - tel. 0165/236835
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Corso di abilitazione per l’esercizio della professione di Maestro di MTB e ciclismo fuoristrada
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INDICE
- 1 La Legge Regionale 22/01/2003 n° 1
- (allegato “A” legge regionale )
- 2 La professione del Maestro di MTB
- 3 L’associazionismo sportivo
- 4 Varie forme di responsabilità nelle associazioni sportive
- 5 La responsabilità civile
- 6 Associazionismo sportivo
- 7 Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
- 8 Altre norme già in vigore e confermate
- 9 Adempimenti fiscali e contributivi del Maestro di Mtb
- 10 Obblighi contributivi
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LA LEGGE REGIONALE 22/01/2003 n° 1
Allegato (A) legge regionale
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2. LA PROFESSIONE DEL MAESTRO DI MTB E CICLISMO FUORISTRADA
2.1
Definizione.
La Legge Regionale n° 1 del 2003 definisce Maestro di Mountain Bike e di ciclismo
fuoristrada chi , per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari,
gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica
e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i
propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere. E’ quindi dal gennaio 2003 che
la Regione Valle d’Aosta, prima in Italia, individua la figura professionale e ne disciplina
l’attività .
2.2 Cenni storici
La figura di maestro di MTB nasce nella metà degli anni 90, prima in seno agli Enti
di Promozione Sportiva come accompagnatore e, successivamente nella F.C.I. che ne fa una
figura parallela al Direttore Sportivo delle specialità strada e pista. Da parte degli organi
Federali lo scopo principale è quello di avere dei tecnici che si dedichino all’attività
giovanile (dai 6 ai 12 anni) ma è sempre considerata una figura di secondo piano, essendo il
fuoristrada una specialità sorta da meno di dieci anni. A partire dall’anno 2000 comincia a
prendere forma anche l’aspetto turistico escursionistico ed aumenta il numero degli
appassionati, con un’età media molto giovane (25/ 35 anni), che condivide questa nuova
figura non solo votata all’attività agonistica.
Così nello stesso anno un gruppo di amici, appassionati della mountain bike, tra i quali
l’Ing. Paolo Lavy ed il dr. Carlo Franco decidono di dare vita all’Associazione Valdostana
Maestri di MTB e ciclismo fuoristrada con l’obiettivo di promuovere, sviluppare e tutelare la
figura professionale del Maestro di MTB.
Nel gennaio 2002, in collaborazione con la presidenza della Giunta Regionale,
l’Associazione predispone alcuni emendamenti alla promulgazione della legge regionale che
dovrà disciplinare il nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di
accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di
turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. La collaborazione si
è positivamente conclusa con l’approvazione della legge n° 1 in data 22 gennaio 2003 .
2.3
Il Maestro di MTB nella realtà Francese
L’esercizio della professione di Maestro di MTB ( MCF – moniteur cicliste français) è
permesso esclusivamente ai possessori di un brevetto riconosciuto dallo stato ed in
particolare dal Ministero dello Sport e turismo . Nella fattispecie esiste il BEESAC
(brevetto di educatore sportivo di attività ciclistiche) che conferisce al suo titolare il titolo di
“Moniteur de Cyclisme”
e la qualifica professionale necessaria all’insegnamento,
l’animazione e la promozione di tutte le discipline ciclistiche (mtb, strada, bmx, cicloturismo,
ciclocross, pista ecc.) su tutto il territorio dello Stato e rivolta a tutte le fascie di età.
I requisiti soggettivi per accedere al corso di formazione sono gli stessi di quelli previsti
dalla Legge Regionale, mentre il corso prevede un modulo comune a tutti i Brevetti Statali
(B.E.) che affronta materie quali anatomia, psicologia, pedagogia, legislazione (diritto),
informatica e, su una seconda parte specifica di 340 ore di formazione rivolta alle attività
ciclistiche più uno stage di 100 ore.
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Nel dettaglio, la formazione si può riassumere nelle fasi che seguono:
1)
per l’ammissione al corso è previsto un test di ammissione (della validità di un
anno) ;
2)
uno stage di 60 ore di pre formazione con un esame finale ;
3)
un modulo di 120 ore di perfezionamento tecnico e meccanico;
4)
uno stage di 100 ore di pratica, delle quali almeno 40 all’interno di una struttura
della FFC (scuole di mtb);
5)
perfezionamento in materie tecniche e pedagogiche;
6)
specializzazione finale di 60 ore in materia di organizzazione di escursioni,
conoscenza del territorio e sicurezza ;
7)
esame finale con presentazione di tesina, prova tecnica, prova scritta, prova orale
e prova pedagogica.
Il brevetto ha validità triennale e ogni tre anni occorre sostenere un aggiornamento per
mantenerne la validità.
Vengono infine riconosciuti crediti formativi ai Direttori Sportivi di 3° livello della
FFC o FFCT e per gli accompagnatori di media montagna .
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RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL MAESTRO DI MTB
L’articolo 2043 del Codice Civile (risarcimento per fatto illecito) recita:
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’articolo 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei percettori e dei
maestri d’arte) al comma 2 recita: I percettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fato illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza .
Comma 3 : Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto .
Nella norma di cui all’art. 2048 si ravvisano ipotesi di responsabilità per colpa
presunta (culpa in vigilando) .
Il principio normativo espresso è applicato anche agli istruttori sportivi che
pertanto rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi “nel tempo in
cui sono sotto la loro sorveglianza”, se non provano di non aver potuto impedire il fatto .
L’obbligo di vigilanza posto a carico dell’istruttore è da intendersi commisurato e
comunque graduato in proporzione al grado di maturità dell’educazione generale
dell’allievo.
Il Maestro di MTB dovrà così fornire la prova positiva di avere adottato tutte le
cautele idonee ad evitare l’insorgenza del fatto dannoso. L’uso da parte dell’istruttore
delle misure preventive idonee ad evitare il danno, la cui prova permette di superare la
presunzione di colpa, presuppone necessariamente che l’evento in concreto verificatosi,
sia prevedibile e non eccezionale.
Pertanto il Maestro di mountain bike non sarà responsabile per difetto di
vigilanza, nel caso in cui avrà dimostrato di avere adottato quelle misure organizzative e
disciplinari che, considerata la disciplina, erano sufficienti ad evitare il danno.
La responsabilità dell’istruttore potrà nascere anche nel caso in cui l’incidente
trovi origine in metodiche didattiche non adeguate e/o non proporzionate in relazione alle
capacità degli allievi. E’ quindi molto importante valutare preventivamente all’inizio di
un’escursione, le capacità tecniche dei propri clienti senza mai sopravalutarle e conoscere
alla perfezione il percorso da intraprendere che dovrà sempre essere adeguato alle
capacità riscontrate .
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VARIE FORME DI RESPONSABILITA’ NELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
Nella fattispecie dell’Associazione non riconosciuta, essendo considerata un ente
giuridico autonomo rispetto agli associati, con capacità giuridica parziale, limitata ad
aspetti sostanziali e processuali, al fine di analizzare la responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale è necessario rilevare i seguenti aspetti:
a) Fonti normative: la disciplina civilistica delle associazioni non riconosciute, viene
dettata dagli articoli da 36 a 42 del Cocice Civile .
b) Fondo comune: l’Associazione non riconosciuta è dotata di un fondo comune
formato dai contributi degli associati, dai beni acquistati, dai proventi per prestazioni
di servizi . Tale patrimonio non potrà essere diviso per tutto il periodo in cui l’ente
resta in vita ; i singoli associati non potranno neppure richiedere la restituzione della
quota in caso di recesso dell’associato.
Nel caso vengano acquistati beni soggetti a registrazione, l’intestazione del bene
viene fatta al soggetto che ha la rappresentanza legale con l’indicazione della carica,
oltre ai dati identificativi dell’associazione.
c) Creditori sociali e personali : per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione non riconosciuta, i creditori sociali possono rivalersi sul
fondo comune oppure sul patrimonio del soggetto o dei soggetti che hanno agito in
nome e per conto dell’Associazione. Pertanto, i rappresentanti delle associazioni non
riconosciute non godono del privilegio dell’irresponsabilità patrimoniale per le
obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione.
d) Responsabilità personale : per le obbligazioni sociali rispondono l’associazione con
il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione. In merito alla responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, la giurisprudenza precisa che questa debba essere addebitata sia a
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta sia a
coloro che hanno deliberato di agire conferendo ad altri l’incarico di realizzare una
determinata attività. In pratica sono soggetti alla responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale tutti i membri del Consiglio Direttivo .
Considerando che nell’articolato mondo delle associazioni si intreccia un rilevante
numero di contratti è opportuno affrontare l’argomento della responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale in capo alle associazioni e soprattutto ai relativi
amministratori.
5 RESPONSABILITA’ CIVILE
Nell’esercizio dell’attività di un’Associazione sportiva si instaurano molteplici
situazioni aventi rilevanza giuridica, ed è pertanto possibile che insorgano
responsabilità civili sia nei confronti dell’Associazione che dei suoi rappresentanti
legali.
Possiamo quindi individuare due tipi di responsabilità .
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a) responsabilità extracontrattuale (relativa a fatti illeciti) art. 2043 CC ;
b) responsabilità contrattuale (riferita a inadempimenti contrattuali) art. 1321 CC .
La responsabilità extracontrattuale è quella che deriva o può derivare da un
fatto illecito e può essere imputata all’associazione in via:
a) diretta: quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi
rappresentativi ;
b) indiretta: quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi dell’associazione
ma persone incaricate dall’ente stesso a svolgere per suo conto determinati compiti.
(ad esempio il danno subito da un allievo di un corso di MTB per imprudenza o
negligenza del Maestro).
La responsabilità contrattuale è quella che deriva dall’inadempimento di un
contratto. Solamente i fatti oggettivi quali il caso fortuito o la forza maggiore possono
talvolta giustificare l’inadempimento. (ad esempio è inadempimento interrompere un
corso di MTB a pagamento). In questo caso la conseguenza principale è il
risarcimento dei danni diretti e immediati quali la restituzione del prezzo pagato per il
corso, oltre al rimborso delle spese sostenute per procurarsi altrove un altro maestro.
5.1 La responsabilità del maestro che opera all’interno di un’associazione
sportiva
L’articolo 2049 del C.C. (responsabilità dei padroni e dei committenti) recita : I
padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Nel corso dell’insegnamento di discipline sportive, possono derivare danni
all’allievo, danni occasionali, o presunti tali, derivanti dalla negligenza o
dall’imperizia del maestro .
La società sportiva risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni
subiti dall’allievo per fatto illecito del maestro posto in essere nell’esercizio delle
incombenze a cui è adibito. Ai fini dell’applicazione della norma, colui che agisce
per il risarcimento del danno ha l’onere di provare l’esistenza del “nesso di
occasionalità” tra l’attività del maestro ed il danno.
Pertanto il fondamento della responsabilità non è da ricercarsi nell’esistenza del
rapporto di lavoro formale, bensì nel rapporto effettuale, per cui il preposto svolge
mansioni sotto il potere del datore, rimanendo esclusa la responsabilità solo quando il
fatto illecito sia riferibile all’attività privata svolta nell’esercizio della personale
autonomia del preposto .
Colui che agisce per il risarcimento dovrà provare l’esistenza del rapporto di
occasionalità nel senso anzi detto, tra evento lesivo ed attività del preposto.
Il datore, nel nostro caso la società sportiva, per escludersi la responsabilità dovrà
fornire la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’operatività della norma,
contestando la riferibilità alla sfera privata del preposto maestro.
E’ stato affermato inoltre, che in caso di danno all’allievo, nell’esercizio delle
discipline sportive, il maestro e la società sportiva rispondano a titolo di
responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., sul presupposto che al momento
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dell’iscrizione ad un corso sportivo, l’altro contraente si impegna ad assicurare
l’integrità fisica dell’allievo.
Si configura pertanto, una obbligazione a carico di un contraente il cui
inadempimento genera responsabilità.
Al momento dell’iscrizione dell’allievo, “il rapporto contrattuale” sorge tra
l’associazione sportiva e l’allievo, l’istruttore è terzo estraneo a detto rapporto
obbligatorio, impegnandosi solo nei confronti dell’associazione qualunque sia il tipo
di collaborazione, dipendente o autonoma prestata.
Vi è comunque da tenere presente quanto previsto dall’articolo 2055 del C.C. che
in tema di (responsabilità solidale) al comma 1 recita: se il fatto dannoso è
imputabile a più persone , tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Al secondo comma prosegue : colui che ha risarcito il danno ha regresso contro
ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e
dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate .
5.2 Tutela assicurativa
Al fine di preservare il patrimonio personale del Maestro o dell’istruttore in
generale e, dell’Associazione che organizza corsi od escursioni, è opportuno stipulare
un’adeguata polizza sulla responsabilità civile verso terzi (RCT).
Da parte delle Regioni che hanno già riconosciuto la figura professionale del
Maestro di MTB, ai fini dell’iscrizione all’albo regionale dei Maestri di MTB è
richiesta una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un
massimale di almeno €. 2.500.000,00 ; tale copertura può essere del tipo individuale
(qualora il maestro operi autonomamente), oppure collettiva, in capo all’Associazione
stessa.
Molte compagnie assicuratrici offrono, tra i propri prodotti, anche polizze
assicurative sulla responsabilità civile verso terzi specificatamente adeguate ai rischi
inerenti l’attività professionale del Maestro di MTB . In ogni caso è consigliabile
una copertura minima di €. 2.500.000,00 il cui costo si aggira indicativamente, per
una polizza individuale, intorno ad €. 150,00 . Qualora la polizza sia stipulata in
forma cumulativa, attraverso l’Associazione Valdostana, il costo dovrebbe scendere a
circa 40/50 Euro.
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ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
Nell’ambito dell’associazionismo sportivo esistono tre forme di associazioni :
1) associazione sportiva riconosciuta; 2) associazione sportiva non riconosciuta; 3)
società sportiva di capitale
6.1
Associazione sportiva riconosciuta .
L’art. 14 del C.C. 1° c., dispone che l’Associazione deve essere costituita per atto
pubblico; tale forma, tuttavia non è richiesta ai fini della validità del contratto, ma in
quanto titolo per il riconoscimento della persona giuridica.
Il Presidente della Giunta è l’organo preposto al riconoscimento . Il
riconoscimento comporta l’acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena
capacità giuridica di agire ma anche la completa autonomia patrimoniale e di
personalità dell’associazione; e tutto ciò a differenza di quanto accade per gli enti che
non hanno ottenuto riconoscimento alcuno, per i quali vale il principio
dell’autonomia patrimoniale imperfetta caratterizzato dalla responsabilità personale
degli agenti che hanno operato per l’ente stesso.
E’ quindi fin troppo chiara l’enorme rilevanza che ha, sul piano pratico e
giuridico, l’avere ottenuto o no il riconoscimento: infatti, nell’Associazione
riconosciuta, di fronte ai terzi c’è un vero e proprio soggetto di diritto, distinto dai
singoli associati con una denominazione ed un suo patrimonio col quale far fronte ai
propri debiti ed alle proprie obbligazioni da loro assunte in nome dell’associazione,
qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori ai sensi dell’art.
18 del c.c..
L’Associazione riconosciuta può quindi acquistare beni, mobili e immobili e può
acquistarli sia a titolo oneroso che gratuito.
6.2
Associazione sportiva non riconosciuta .
La maggior parte delle associazioni sportive attualmente esistenti sono costituite
nella forma dell’associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti
del c.c., il cui status giuridico è, per molti aspetti, parificato a quello delle
associazioni riconosciute; e le differenze sul piano legislativo, derivano
sostanzialmente, dalla presenza o dall’assenza del riconoscimento della personalità
giuridica.
Anche l’Associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo rispetto
agli associati, dotata di un proprio patrimonio che va sotto il nome di “fondo
comune” ai sensi dell’art. 37 del c.c. .
Essenzialmente l’art. 30 del c.c. prevede che delle obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l’associazione rispondono in primo luogo il fondo comune
e, personalmente e solidalmente fra loro e con il fondo comune, qualora questo non
basti a soddisfare le ragioni dei creditori, le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione.
Si ritiene, in particolare, che la responsabilità in esame riguarda solo le persone
che abbiano effettivamente operato, essendo di nessun rilievo la qualifica o la carica
sociale di cui sia investito chi ha assunto l’obbligazione. Invece gli associati , in
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quanto tali, risponderanno delle obbligazioni assunte solo nei limiti del fondo
comune.
6.3
Società sportiva di capitale (srl spa) .
Più rare sono le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di
capitale o cooperativa, nella fattispecie di, s.r.l. (società a responsabilità limitata), di
s.p.a. (società per azioni) oppure di società cooperativa. Questo tipo di società
possiedono una propria personalità giuridica, hanno un proprio patrimonio (godono
quindi di autonomia patrimoniale) ed il capitale è rappresentato da quote o azioni e, la
responsabilità dei soci nei confronti di terzi è limitata alla quota di capitale
sottoscritta.
Condizione essenziale è però quella dell’assenza di fine di lucro ; gli statuti di tali
società devono prevedere la clausola che vieti la distribuzione degli eventuali utili
prodotti.
6.4
La costituzione di un’associazione sportiva
L’atto costitutivo e lo statuto .
L’Associazione sportiva prende vita con l’atto costitutivo ; sostanzialmente un
contratto plurilaterale aperto, in quanto successivamente alla sua perfezione possono
aderire nuove parti.
Tale atto di natura negoziale in realtà è formato da due documenti: l’atto
costitutivo vero e proprio (che ha la funzione di dare vita al nuovo soggetto) e lo
statuto che ha invece lo scopo di regolarne l’ordinamento e l’amministrazione ossia il
funzionamento; il primo è un atto indispensabile mentre il secondo è complementare
al primo. Statuto e atto costitutivo hanno comunque la medesima natura giuridica di
contratto plurilaterale con comunione di scopo e, formano giuridicamente un atto
unitario.
Per l’atto costitutivo è richiesta obbligatoriamente la forma pubblica (costituzione
davanti ad un Notaio), quando si intende costituire un’associazione riconosciuta o una
delle società di capitale, mentre è sufficiente la scrittura privata
(non
obbligatoriamente registrata in quanto si tratta di atto soggetto a registrazione
volontaria) per l’associazione non riconosciuta.
6.5
I primi adempimenti e formalità
Richiesta del codice fiscale e (eventualmente della P. IVA) .
Una volta formalizzato l’atto costitutivo occorre richiedere il codice fiscale ed
eventualmente la Partita Iva nel caso l’Associazione svolga attività commerciale .
Codice Fiscale e P. IVA coincideranno in caso di contestuale dichiarazione di inizio
attività.
All’atto della richiesta si dovrà optare per il regime agevolato previsto dalla Legge
398/91 valida sia ai fini IVA che IRES ed IRAP, (l’opzione è vincolante per almeno
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un quinquennio), oppure rimanere nel il regime naturale, ordinario ai fini IVA e
semplificato ai fini IRES ed IRAP oppure ancora, optare per il regime ordinario IVA
e Ordinario IRES ed IRAP .
Registrazione .
Sebbene non vi sia l’obbligo di registrazione dello statuto presso l’Agenzia delle
Entrate (esclusivamente per le Associazioni non riconosciute), per poter beneficiare
delle agevolazioni previste dall’art. 90 della L. 289/2002 e della L. 398/91 è
necessaria la registrazione ottemperando al pagamento di €. 168,00 a titolo di
imposta di registro (tassa fissa), del bollo di €. 14,62 ogni 4 facciate e di €. 11,00 per
diritti . Il versamento delle somme indicate va effettuato utilizzando un modello F23
da presentare allo sportello di una qualsiasi banca o ufficio postale.
Comunicazione dell’opzione alla SIAE .
Una volta optato per il regime agevolato è necessario comunicare l’opzione alla
SIAE , presentando una semplice comunicazione e depositando copia dello statuto .
Affiliazione ad una F.S.N. o E.P.S.
L’ultimo adempimento riguarda l’affiliazione (non è obbligatoria) ad una
Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva . Tale
adempimento si perfeziona presso il Comitato Regionale competente della
Federazione od Ente interessato.
6.6
Libri e registri obbligatori
Libri sociali
L’associazione Sportiva Dilettantistica dovrà tenere il libro Soci, sul quale
andranno registrati i dati anagrafici e fiscali di tutti i soci con la data della loro
ammissione o del recesso;
E’ poi necessaria la tenuta del libro verbali delle assemblee, sul quale andranno
annotati tutti i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie.
Infine, dovrà essere tenuto un libro cassa, dove dovranno essere annotate tutte le
entrate e le uscite di cassa e di banca in ordine cronologico.
Per tutti questi registri non è prevista la numerazione e la vidimazione prima del
loro utilizzo.
Libri fiscali
Unico registro obbligatorio ai fini fiscali è il registro IVA Corrispettivi Imprese
Minori , sul quale andranno registrati i corrispettivi e gli importi delle fatture emesse
entro il 15° giorno dalla loro manifestazione. Sullo stesso registro andranno poi
annotate le liquidazioni periodiche.
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Anche per questo registro, ora non è più necessaria la vidimazione prima
dell’utilizzo.
Poiché optando per il regime IVA agevolato non è possibile portare in detrazione
l’imposta pagata sugli acquisti, non è necessaria la tenuta di un registro degli acquisti
ma occorre ordinare le fatture di acquisto e numerarle cronologicamente senza alcun
altro adempimento.
6.7
Obblighi annuali
Bilancio annuale .
Adempimento obbligatorio per le associazioni sportive è la redazione e
l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del rendiconto annuale. Tale
rendiconto va redatto indicando separatamente i valori relativi all’attività istituzionale
(non commerciale) da quella commerciale .
Il rendiconto annuale deve necessariamente essere approvato dall’Assemblea dei
Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale .
-
6.8
Dichiarazioni fiscali
Tra gli obblighi fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche rientrano:
Liquidazioni IVA periodiche ;
No comunicazione annuale dati IVA ;
No dichiarazione IVA ;
Dichiarazione dei redditi Mod. Unico Enti non commerciali (IRES ed IRAP) ;
Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770)
Scioglimento
Assemblea dei soci
Come previsto dallo statuto sociale l’Assemblea straordinaria dei Soci è l’unico
organo preposto a deliberare sullo scioglimento dell’associazione, la quale dovrà
anche determinare (qualora non previsto dallo statuto stesso), la destinazione del
patrimonio sociale, che dovrà obbligatoriamente essere devoluta a favore di altre
associazioni oppure in beneficenza ad altri enti.
Chiusura posizioni fiscali
Ultimo adempimento sarà quello della chiusura delle posizioni IVA e SIAE .
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7 DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE
La legge Finanziaria per il 2003, (n° 289) approvata definitivamente alla Camera
il 24.12.2002 ha portato ulteriori modifiche alle normative fiscali inerenti le
associazioni sportive. Queste modifiche vengono sinteticamente qui riportate.
ART. 90 – disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
Comma 1) Le disposizioni relative alla legge 398/91 si applicano anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro ( srl
e spa) .
Comma 2) Il limite del volume d’affari entro il quale le Società e le Associazioni
sportive dilettantistiche possono permanere nel regime fiscale agevolativi previsto
dalla legge 398/91 è innalzato ad €. 250.000,00 già a decorrere dall’anno 2002 .
Comma 3) INDENNITA’ E RIMBORSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE .
Sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di associazioni
sportive dilettantistiche, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività
dal Coni, dalle F.S.N. dalle Pro Loco e dagli Enti di promozione sportiva .
Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui sopra non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a €. 7.500,00 per
periodo di imposta .
Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto e alle spese autostradali
(rimborso a piè di lista) sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale.
Sui rimborsi eccedenti la somma di €. 7.500,00 e sino a €. 28.158,28 - quindi su
€. 20.658,28 (€. 28.158,28 - 7.500,00) è applicata una ritenuta a titolo di imposta
complessivamente del 23,9 % (23 % per IRPEF e 0,9 % per addizionale regionale) .
I compensi di ammontare complessivo non superiore ad €. 7.500,00 non dovranno
dunque essere dichiarati dai percipienti ai fini fiscali .
Oltre alla somma di €. 28.158,28 la ritenuta è a titolo di acconto (20 %) ed al
compenso dovrà essere applicata inoltre la ritenuta INPS del 14 % o del 17 % nella
misura di un terzo a carico del percipiente e due terzi a carico della società sportiva
(in questo caso la materia imponibile parte da €. 7.500,00 ) .
L’art. 90, comma 23 della L. 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003) stabilisce che
i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società ed
associazioni sportive dilettantistiche alle seguenti condizioni:
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15
fuori dell’orario di lavoro ;
fatti salvi gli obblighi di servizio ;
a titolo gratuito ;
previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza .
Comma 4) Il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni, non sono più obbligati ad operare la ritenuta d’acconto
del 4 % sui contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche come previsto
dal DPR 600/70 . Attenzione! Sono sempre soggetti a ritenuta i contributi erogati
dagli enti pubblici alle Associazioni sportive che, anche se occasionalmente,
nell’ambito della manifestazione oggetto di contributo esercitano
attività
commerciale .
Comma 5) Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed Associazioni
sportive dilettantistiche sono soggetti ad Imposta di Registro in misura fissa (€.
168,00) .
Comma 6) Come per le “O.N.L.U.S.” ora anche per le Società e le Associazioni
sportive è prevista l’esenzione dal pagamento delle Concessioni Governative su tutti
gli atti, documenti, istanze, copie conformi, certificazioni, estratti e attestazioni.
Attenzione! Le Associazioni sportive dilettantistiche sono comunque soggette
all’imposta di bollo (14,62) ove richiesta .
Comma 7) Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche sono quindi ora
equiparate alle O.N.L.U.S. .
Comma 8) Il corrispettivo in danaro o in natura erogato a favore di Società ed
Associazioni sportive dilettantistiche, costituisce per il soggetto erogante, spesa di
pubblicità, detraibile dal reddito di impresa fino ad un importo massimo annuo di €.
200.000,00 , volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante.
Comma 9) Ai fini dell’IRPEF si detrae dall’imposta dovuta il 19 % delle
erogazioni in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a €. 1.500,00 .
Sono inoltre deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro per
un importo non superiore a €. 1.500,00 o al 2 % del reddito dichiarato a condizione
che il versamento sia eseguito tramite banca od Ufficio Postale .
Comma 11) Tutte le prestazioni e le cessioni di beni effettuate dalle Società ed
Associazioni sportive dilettantistiche ai propri associati, dietro il corrispettivo di un
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prezzo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, non sono considerate
commerciali e quindi non soggette ad IVA ed Irpeg .
Lo stesso vale anche per le somministrazioni di alimenti e bevande e le vendite di
prodotti effettuate presso la sede sociale nei confronti degli Associati.
Comma 17) Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
nella loro denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione
sociale dilettantistica e possono assumere le seguenti forme:
Associazione sportiva non riconosciuta ;
Associazione sportiva riconosciuta ;
Società sportiva di capitale (srl – spa) .
Comma 18) Lo Statuto delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche
dovrà contenere i seguenti principi :
1) assenza di finalità di lucro ;
2) rispetto del principio di democrazia interna ;
3) attività sportive dilettantistiche – didattiche e di perfezionamento ;
4) divieto per gli Amministratori di ricoprire altre cariche sociali in altre Associazioni
o società sportive della medesima disciplina ;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori ;
6) devoluzione del patrimonio ai fini sportivi alle altre società in caso di scioglimento;
7) obbligo di conformarsi alle norme e regolamenti del CONI ed agli statuti e
regolamenti delle FSN ;
8) le modalità di approvazione dello statuto ;
9) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione .
Comma 20) Presso il CONI è istituito il registro delle società e delle Associazioni
sportive dilettantistiche nelle tre sezioni seguenti:
1) Associazioni sportive non riconosciute ;
2) Associazioni sportive riconosciute ;
3) Società dilettantistiche costituite sotto forma di soc. di capitale (srl-spa) .
Comma 22) Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le
Associazioni sportive devono dimostrare di essere iscritte nel registro delle Società ed
Associazioni sportive.
Comma 24) L’uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali
è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a tutte le società e associazioni
sportive.
Comma 25) Gli Enti Pubblici territoriali possono affidare alle Società ed
Associazioni sportive, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso, la
gestione degli impianti sportivi.
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Comma 26) Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e sportive della scuola,
devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede nel medesimo Comune
8
ALTRE NORME GIA’ IN VIGORE E CONFERMATE
- OBBLIGHI FISCALI IN REGIME 398/91
Le associazioni operanti in regime 398 devono liquidare l’iva sulle operazioni
imponibili ogni tre mesi, provvedendo a versare l’imposta a debito, senza l’aggiunta
di alcun interesse, a mezzo del modello F24 entro le seguenti scadenze :
-
I trim.
II trim.
III trim.
IV trim.
16 maggio
16 agosto
16 novembre
16 febbraio
codice tributo
codice tributo
codice tributo
codice tributo
6031
6032
6033
6034
L’IVA dovuta viene determinata sulla base di una detrazione forfetaria a seconda
della natura dei corrispettivi
- detrazione del 10 % sulle sponsorizzazioni
- detrazione del 50 % su tutti gli alti tipi corrispettivi
Tali detrazioni forfetarie non permettono di portare in detrazione l’IVA pagata
sugli acquisti.
Non è prevista la dichiarazione annuale IVA come neppure la comunicazione
annuale .
-
IMPOSTE DIRETTE
Ai fini delle imposte dirette, le società e le associazioni sportive sono assoggettate
all’IRES ed all’IRAP partendo dalla base imponibile calcolata portando in
detrazione dal volume d’affari IVA la percentuale del 97 % a titolo di detrazione
forfetaria. Da questa base si calcolerà quindi (una volta apportate le variazioni in
aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale) l’imposta del 27,5 % ai
fini IRES e del 3,9 % ai fini IRAP
Tutti i compensi corrisposti ai collaboratori formano materia Imponibile ai fini
IRAP se superiori al limite di €. 7.500,00 .
Nel limite di €. 7.500,00 rientrano sempre anche i premi corrisposti agli atleti:
fino a concorrenza di tale limite non sono più necessarie le ritenute d’imposta sui
premi .
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-
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OBBLIGO DEL C/C BANCARIO O POSTALE
Non è variato il limite che obbliga le società ad operare attraverso un C/C
bancario o postale. Pertanto i movimenti che eccedono singolarmente la somma di €.
516,14 devono essere eseguiti tramite c/c bancario o postale (pena la decadenza delle
agevolazioni di cui alla Legge 398/91 e l’applicazione delle sanzioni da €. 262,00 a €.
2.064,00) .
-
AGEVOLAZIONI IRES PER UN MASSIMO DI DUE EVENTI
SPORTIVI NELL’ANNO
Per le Associazioni che si avvalgono della Legge 398/91 non concorrono a
formare il reddito imponibile fino ad un massimo di due eventi per anno e per un
importo non superiore a €. 51.614,00 i proventi che:
a) sono realizzate nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali ;
b) sono realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in
conformità all’articolo 108 del testo unico delle Imposte dirette.
Attenzione! Rimangono sempre imponibili IVA anche le fatturazioni per
prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni rientranti nella franchigia di €. 51.614,00.
-
SOSTITUTI DI IMPOSTA
Quando vengono corrisposti premi e compensi sia entro il limite di €. 7.500,00
che oltre, la società e l’associazione sportiva hanno l’obbligo compilare la
dichiarazione relativa ai sostituti di imposta (MOD. 770) e, entro il 28 del mese di
febbraio di ogni anno devono consegnare ai percipienti l’apposita certificazione.
- Il versamento delle ritenute d’acconto o di imposta trattenute sui premi ed i
compensi corrisposti dalle società ed associazioni sportive vanno versate entro il 16°
giorno del mese successivo al pagamento a mezzo del modello F24 con il codice
1040 per l’IRPEF e codice 3802 per l’addizionale regionale .
-
ALTRI OBBLIGHI
Tutte le fatture di spesa e la documentazione di costi vanno numerate
progressivamente in ordine cronologico e conservate presso la sede della società od
associazione .
Qualora da parte della società od associazione vi sia il contemporaneo
svolgimento dell’attività istituzionale e di quella commerciale occorre annotare
distintamente le movimentazioni delle due attività, soprattutto al fine di predisporre
annualmente un bilancio che rappresenti distintamente in due colonne separate
l’attività commerciale e quella istituzionale .
Le fatture emesse vanno registrate sul registro dei corrispettivi o delle fatture
emesse entro 15 giorno del mese successivo alla data della loro emissione .
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19
ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL MAESTRO DI
MOUNTAIN BIKE
Qualora il maestro di mountain bike eserciti la propria professione a titolo
individuale, si impongono particolari adempimenti civilistici e soprattutto fiscali.
Il primo adempimento che dà inizio all’esercizio dell’attività professionale è
l’apertura della partita IVA o “comunicazione di inizio attività”, operazione da
eseguirsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio entro
trenta giorni dall’inizio dell’attività . Tale comunicazione, fino all’anno 2000
prevedeva che l’interessato dichiarasse il regime contabile prescelto, ma ora
l’indicazione di tale scelta non è più necessaria in quanto verrà indicata in un apposito
riquadro (VO) della prima dichiarazione IVA.
Il reddito del Maestro di MTB rientra nella categoria dei redditi professionali
(quadro E del Modello Unico della dichiarazione dei redditi). Esistono oggi quattro
regimi contabili per la determinazione del reddito e si posso riassumere come segue:
1)
2)
3)
4)
Regime sostitutivo per nuove iniziative (Forfettino) ;
Regime dei contribuenti minimi ;
Regime semplificato ;
Regime ordinario .
Ecco ora un breve riassunto delle loro caratteristiche.
9.1
Regime sostitutivo per nuove iniziative (Forfettino)
SOGGETTI AMMESSI
Questo regime, destinato alle attività marginali, è stato introdotto a partire dal 01
gennaio 2001 per le sole persone fisiche che rispettino le seguenti caratteristiche:
a) non abbiano esercitato alcuna attività analoga negli ultimi 3 anni;
b) L’attività sia nuova e non sia la prosecuzione di un’altra attività già esistente
c) L’ammontare dei compensi non sia superiore a €. 30.987,41 ;
d) Siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e
amministrativi .
OPZIONE
L’opzione al regime viene esercitata all’atto dell’apertura della Partita Iva ed ha
una durata massima di permanenza di 3 anni, fatta salva la possibilità di cambiare il
regime in qualsiasi inizio d’anno.
Il reddito viene calcolato facendo la differenza tra l’ammontare dei compensi
effettivi e i costi deducibili ( ammessi secondo le regole del regime ordinario e
semplificato) . Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF
del 10 % .
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20
Il regime sostitutivo cessa di avere efficacia quando il volume dei ricavi supera il
limite di €. 30.987,41 , a partire dall’anno successivo; quando tale limite è superato di
oltre il 50 % , la cessazione è immediata (anche in corso d’anno) .
Infine, in caso di rinuncia da parte del contribuente.
Sono poi escluse da questo regime le società e le associazioni professionali .
OBBLIGHI
a) i contribuenti sono comunque obbligati a conservare i documenti contabili (ricevuti
ed emessi ;
b) emettere fattura o certificare i corrispettivi ;
c) presentare le dichiarazioni annuali ;
d) tenere le scritture contabili previste dalle norme sul lavoro ed effettuare tutti gli
adempimenti previsti per i sostituti d’imposta .
IMPOSTE DOVUTE
1) IVA : si versa solo a saldo entro il 16 marzo di ogni anno (non si versano acconti e
neppure si effettuano le liquidazioni periodiche) ;
2) IRAP : per l’attività professionale di Maestro di MTB, vale l’esclusione dall’imposta;
3) IRPEF : in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno (non sono dovuti gli
acconti) .
ESONERO ADEMPIMENTI
I soggetti in regime sostitutivo sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili,
ma è consigliabile tenerle ugualmente al fine di addivenire ad una più semplice e corretta
determinazione del reddito.
RITENUTA D’ACCONTO
I compensi corrisposti da sostituti d’imposta a questa categoria di contribuenti,
non sono soggetti a ritenuta d’acconto, ma le fatture emesse devono riportare la
descrizione delle motivazioni che esonerano il committente dall’applicazione della
ritenuta .
ALTRE AGEVOLAZIONI
-
assistenza fiscale e software gratuita da parte dell’Agenzia delle Entrate;
credito d’imposta del 40 % del loro costo ( con limite a €. 309,87 ) per
l’acquisto di computer e modem necessari per accedere all’Agenzia delle
Entrate .
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-
9.2
21
il reddito non viene cumulato ad altri redditi ordinari.
Regime dei contribuenti minimi (art. 1 comma 100 L. 244/2007)
SOGGETTI AMMESSI
a) sono ammessi al regime i contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato
€. 30.000,00 di volume dei ricavi ;
b) non hanno effettuato operazioni intracomunitarie ;
c) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori o associati in
partecipazione ;
d) siano in possesso di beni strumentali, acquistati negli ultimi 3 anni, per un valore
inferiore a €. 15.000,00 .
OPZIONE
L’opzione al regime dei contribuenti minimi viene esercitata all’atto dell’apertura
della Partita IVA o, se già posseduta, in sede di presentazione della dichiarazione IVA
(quadro VO) .
L’opzione non ha un vincolo di permanenza, ma se il reddito nell’anno supera €.
30.000,00 , il regime cessa a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; se invece il
reddito in corso d’anno supera del 50 % il limite massimo, il regime cessa
immediatamente e si dovrà procedere alla rideterminazione dell’IVA dovuta dall’inizio
dell’anno.
OBBLIGHI CONTABILI
a) devono numerare e conservare le fatture e i documenti emessi e quelle relative agli
acquisti ;
b) rispettare gli adempimenti previsti per le operazioni intracomunitarie (versare l’IVA
sulle fatture di acquisto e compilare le dichiarazioni INTRACEE ) ;
c) non addebitano l’IVA nelle fatture emesse ( anche in questo caso deve essere
indicata in calce alla fattura la causa di esclusione );
d) non detraggono l’IVA sulle fatture di acquisto ;
e) non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ;
f) sono esclusi dagli studi di settore .
IMPOSTE DOVUTE
Il reddito dei contribuenti minimi si determina con il principio di cassa, come per
tutte le attività professionali (quadro CM del modello Unico della dichiarazione dei
redditi).
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Dall’ammontare lordo dei ricavi, si portano in detrazione tutti i costi, i beni
ammortizzabili acquistati nell’anno (secondo il principio di cassa) e i contributi
previdenziali pagati .
Il reddito così determinato viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF del 20 %, imposta che deve essere versata in unica soluzione o ratealmente
entro il 16 giugno . Sono inoltre dovuti gli acconti di giugno e novembre che devono
essere calcolati secondo il metodo storico.
ESONERO ADEMPIMENTI
I soggetti in regime dei contribuenti minimi sono esonerati dalla tenuta delle
scritture contabili ma è consigliabile la loro tenuta, al fine di addivenire ad una più
semplice e corretta determinazione del reddito .
RITENUTE D’ACCONTO
I compensi corrisposti ai soggetti in regime dei contribuenti minimi da parte di
sostituti d’imposta sono invece soggetti a ritenuta d’acconto nella misura del 20 % .
ASPETTI NEGATIVI
Trattandosi di un regime soggetto ad imposta sostitutiva, non sono ammessi oneri
deducibili e detrazioni di imposta quando il contribuente possiede esclusivamente questo
tipo do reddito.
9.3
Regime imprese minori - semplificato (art. 66 DPR 22/12/86 n° 917)
SOGGETTI AMMESSI
Questo è il regime naturale previsto per i soggetti che nell’anno precedente non
hanno superato i seguenti limiti di ricavo annuo:
a) 309.874,14 per prestazioni di servizi e attività professionali ;
b) 516.456,90 per le altre attività .
OBBLIGHI
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I soggetti rientranti nel regime di contabilità semplificata devono:
a) tenere i registri IVA (acquisti, fatture, corrispettivi e beni ammortizzabili) ;
b) applicare il calcolo degli studi di settore ;
c) presentare la dichiarazione IVA annuale e provvedere trimestralmente alla
liquidazione periodica (mensile o trimestrale), al versamento dell’acconto (27
dicembre) e saldo ( 16 marzo in unica soluzione o ratealmente) ;
d) integrare le scritture contabili delle operazioni non soggette ad IVA (rettifiche,
ammortamenti, rimanenze ecc.) ;
e) rispettare gli adempimenti intracee in occasione di acquisti o prestazioni
intracomunitarie ;
f) in presenza di dipendenti è obbligatoria la tenuta del libro unico del lavoro.
IMPOSTE DOVUTE
Ai fini IVA, l’imposta dovuta si determina detraendo dall’IVA incassata sulle
prestazioni, quella pagata (deducibile) sugli acquisti effettuati e, provvedendo alla
liquidazione periodica e annuale.
Ai fini IRPEF, dai ricavi complessivi si detraggono tutte le spese e i costi annotati
nelle scritture contabili, integrate dalle scritture di rettifica e integrazione, determinando
così il reddito complessivo da assoggettare all’IRPEF .
Ai fini IRAP, l’attività di Maestro di Mtb rientra nella fattispecie delle attività
professionali non soggette all’imposta finché prevale la componente professionale del
soggetto e senza l’ausilio di lavoratori dipendenti.
ALTRI OBBLIGHI
Nel caso in cui il soggetto abbia corrisposto compensi a professionisti,
collaboratori, prestatori occasionali o lavoratori dipendenti è obbligato alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti di impota (Mod. 770)
Dal 01 gennaio 2011 è stato introdotto l’obbligo della compilazione ed invio
dell’elenco clienti e fornitori per le cessioni eccedenti €. 3.000,00 se verso titolari di P.Iva
o 3.600,00 verso privati non titolari di P. Iva .
9.4
Regime ordinario ( art. 55/65 DPR 22/12/1986 n° 917)
SOGGETTI AMMESSI
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Sono obbligati a determinare il reddito di impresa in via ordinaria i soggetti che
rientrano nelle seguenti categorie :
a) società ed enti commerciali soggetti ad IRES ;
b) imprese individuali e società di persone che nell’anno precedente hanno
conseguito ricavi e compensi superiori a:
- €. 309.874,14 se esercitano attività di servizi
- €. 516.456,90 se esercitano altre attività
c) imprese individuali e società di persone che hanno optato per il regime
ordinario .
OBBLIGHI
-
tenuta del libro giornale e del libro inventari;
tenuta dei registri IVA ;
liquidazione IVA mensile ;
redazione del bilancio annuale d’esercizio secondo le norme previste dagli
articoli 55 e seguenti del DPR 22/12/1986 n° 917 (TUIR)
IMPOSTE DOVUTE
IVA – IRPEF – IRAP (se non prevista l’esclusione)
10
Obblighi contributivi
Il Maestro di MTB, qualunque sia il regime contabile adottato, è tenuto al
versamento all’INPS dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quando il Maestro è iscritto ad altre forme previdenziali, sia perché lavoratore
dipendente (privato), sia alla gestione Artigiani o commercianti, sia ad altre casse di
previdenza professionale, è tenuto all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS ed al
versamento dei contributi dovuti, calcolati un’aliquota ridotta (14 %) e facoltà di rivalsa
del 4 % .
Il maestro che non possiede altre posizioni previdenziali, competono gli stessi
obblighi contributivi ma con l’applicazione di un’aliquota superiore (20 %) e facoltà di
rivalsa del 4 % .
L’iscrizione alla gestione separata ed il versamento dei contributi garantisce, dopo
almeno 5 anni di iscrizione, il diritto al percepimento della pensione calcolata secondo il
metodo contributivo (più si versa più si percepisce) .
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