contro per l`annullamento
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contro per l`annullamento
N. 01555/2010 01555/2010 REG.SEN. N. 00432/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 432 del 2010, proposto da: AVERSANO ing. Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N.54; contro COMUNE DI CALASETTA in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara N.4; per l'annullamento del DINIEGO di ACCESSO a DOCUMENTI. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 09/06/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Murgia e Trullu; Espone il ricorrente, in ricorso, di rivestire la carica di consigliere comunale di minoranza del Comune di Calasetta, piccolo Comune sardo. In data 1/4.2.2010 presentava istanza (al Sindaco, all'assessore all'urbanistica, al segretario comunale, al responsabile del servizio tecnico; e per conoscenza ai consiglieri comunali nonché alla RSU sindacati) diretta ad ottenere la visione e la copia del fascicolo (con il progetto dell'albergo e delle opere di urbanizzazione relative all'albergo nonché le autorizzazioni paesaggistiche della RAS, le concessioni edilizie e le fideiussioni tuttora valide) relativi al piano di lottizzazione "Spiaggia Grande" in zona F2 -convenzione del 1989 (dove il Direttore dei lavori risultava essere l'ingegner Antonio Vigo. che ricopre ora la carica di Sindaco, il quale aveva anche redatto il frazionamento in cui sono previste le aree di concessione al comune).il richiedente allegava il piano di comparto F2 e F5 allegato alla lottizzazione sub-zona F2 (proprietari Rivano e Cincotti), la convenzione del notaio Tardiola, il certificato di collaudo dell'ingegner Mura ed il frazionamento. Con nota del 30 marzo 2010 il responsabile del servizio dell'area tecnica (geometra G. Fois) respingeva l'istanza in quanto "non si evince dagli atti una situazione giuridicamente rilevante che legittimi l'accesso, con violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 241/1990. Con ricorso notificato il 30/4-4/5 l'ingegner Aversano ha impugnato il diniego sostenendo di avere diritto ad ottenere quanto richiesto, nella sua qualità di consigliere comunale in virtù dell'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000. In questa veste non aveva quindi alcun obbligo di motivare l'istanza, come la norma e la giurisprudenza riconosce. Si è costituito il Comune di Calasetta chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare la difesa sostiene che il ricorrente non avendo "specificato" nell'istanza stragiudiziale che la richiesta di atti che era correlata all'esplicazione del mandato elettorale ed al ruolo di consigliere comunale ricoperto, l'ufficio comunale ha ritenuto che l'istanza fosse formulata a titolo privato/personale -con conseguente applicazione dei presupposti e dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 241/1990 e dall'articolo 9 comma 1 del d.p.r. 12/4/2006 n. 184 e dal vigente regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'equivoco sarebbe sorto in base al fatto che, allora (nel 1989, data di stipula della convenzione di lottizzazione) Sindaco era proprio il ricorrente Aversano; con conseguente improponibile controllo di se stesso. Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, dopo discussione, il ricorso è stato spedito in decisione. *** Il ricorso è fondato. L'articolo 43 2° comma del testo unico enti locali 267/2000 espressamente dispone che: " I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge." L'istanza stragiudiziale, benchè non specificasse esplicitamente la richiesta veniva formulata dall'ingegnere Aversano nella sua qualità di consigliere comunale (con conseguente applicazione della normativa specifica –art. 43 TU 267/2000- e non di quella generale), risulta "indirizzata per conoscenza" anche ai consiglieri comunali, elemento che avrebbe dovuto, quanto meno, far sorgere il dubbio che non fosse una richiesta di accesso "privata". In ogni caso con il ricorso giurisdizionale ogni incertezza è stata poi acclarata (notifica del 4 maggio 2010); ma non risulta che il Comune abbia provveduto a concedere la visione ed a rilasciare copia degli atti, neppure fino alla Camera di consiglio (9 giugno 2010). Ciò dimostra scarsa collaborazione tenuto conto che la risposta del 30 marzo 2010 avrebbe potuto quanto meno essere poi soddisfatta consentendo l’improcedibilità del presente ricorso.. Invece il Comune resistente a preferito conferire un incarico professionale (delibera di GM del 13.5.2010 n. 70, con oneri economici per il Comune) e successiva procura Sindacale –in un momento, cioè, nel quale era chiaro e precisato che il richiedente agiva in base all’art. 43 del T.U enti locali-. L’intendimento del Comune era quindi quello di “difendere” a tutti i costi una decisione di diniego, che si sarebbe rivelata, in giudizio, indubitabilmente illegittima. Né si può sostenere la tesi della non ammissibilità del controllo di se stesso, in quanto l'analisi del fascicolo relativo alla convenzione ben può indirizzarsi alla sua successiva esecuzione/attuazione e non esclusivamente al suo aspetto genetico (del resto i documenti iniziali relativi alla lottizzazione erano stati allegati all'istanza proprio dal medesimo ricorrente). Quindi il diniego dell'accesso si rivela privo di fondamento ed in contrasto con la norma (articolo 43, 2 comma, del testo unico 267/2000). Infatti il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti degli enti locali presso i quali espletano il loro mandato è un diritto soggettivo pubblico espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Esso è direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. T.A.R. Sardegna I n. 1363 del 28.5.2010; Toscana, sez. I, 11 novembre 2009 , n. 1607). Tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 del d.lgs. 267 del 2000, sussiste quindi una profonda differenza: -il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, - il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 267 del 2000, al consigliere comunale non può essere quindi opposto alcun diniego di accesso agli atti del Comune (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855). L’unico limite che il consigliere comunale incontra è stato già individuato da questo Tribunale Amministrativo Regionale che ha affermato il principio secondo cui il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16 gennaio 2008 , n. 32). In definitiva il ricorso merita accoglimento. In ordine alle spese sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto che la domanda stragiudiziale proposta dal ricorrente ometteva effettivamente di precisare la correlazione della richiesta allo status di consigliere comunale o la norma speciale in base alla quale il ricorrente agiva. P.Q.M. accoglie il ricorso e ordina al Comune di Calasetta di consentire la visione nonché il rilascio dei documenti richiesti al ricorrente, in applicazione dell’art. 43 TU 267/2000. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 09/06/2010 con l'intervento dei Magistrati: Aldo Ravalli, Presidente Alessandro Maggio, Consigliere Grazia Flaim, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/06/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE