contro per l`annullamento

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contro per l`annullamento
N. 01555/2010
01555/2010
REG.SEN.
N. 00432/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 432 del 2010, proposto da:
AVERSANO ing. Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto
Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via
Tuveri N.54;
contro
COMUNE DI CALASETTA in persona del Sindaco P.T.,
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Trullu, con domicilio
eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carrara N.4;
per l'annullamento
del DINIEGO di ACCESSO a DOCUMENTI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 09/06/2010 il
Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Murgia
e Trullu;
Espone il ricorrente, in ricorso, di rivestire la carica di consigliere
comunale di minoranza del Comune di Calasetta, piccolo Comune
sardo.
In data 1/4.2.2010 presentava istanza (al Sindaco, all'assessore
all'urbanistica, al segretario comunale, al responsabile del servizio
tecnico; e per conoscenza ai consiglieri comunali nonché alla RSU
sindacati) diretta ad ottenere la visione e la copia del fascicolo (con il
progetto dell'albergo e delle opere di urbanizzazione relative
all'albergo nonché le autorizzazioni paesaggistiche della RAS, le
concessioni edilizie e le fideiussioni tuttora valide) relativi al piano di
lottizzazione "Spiaggia Grande" in zona F2 -convenzione del 1989
(dove il Direttore dei lavori risultava essere l'ingegner Antonio Vigo.
che ricopre ora la carica di Sindaco, il quale aveva anche redatto il
frazionamento in cui sono previste le aree di concessione al
comune).il richiedente allegava il piano di comparto F2 e F5 allegato
alla lottizzazione sub-zona F2 (proprietari Rivano e Cincotti), la
convenzione del notaio Tardiola, il certificato di collaudo
dell'ingegner Mura ed il frazionamento.
Con nota del 30 marzo 2010 il responsabile del servizio dell'area
tecnica (geometra G. Fois) respingeva l'istanza in quanto "non si
evince dagli atti una situazione giuridicamente rilevante che legittimi
l'accesso, con violazione dell'obbligo di motivazione di cui
all'articolo 3 della legge 241/1990.
Con ricorso notificato il 30/4-4/5 l'ingegner Aversano ha
impugnato il diniego sostenendo di avere diritto ad ottenere quanto
richiesto, nella sua qualità di consigliere comunale in virtù
dell'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000. In questa veste non
aveva quindi alcun obbligo di motivare l'istanza, come la norma e la
giurisprudenza riconosce.
Si è costituito il Comune di Calasetta chiedendo il rigetto del
ricorso. In particolare la difesa sostiene che il ricorrente non avendo
"specificato" nell'istanza stragiudiziale che la richiesta di atti che era
correlata all'esplicazione del mandato elettorale ed al ruolo di
consigliere comunale ricoperto, l'ufficio comunale ha ritenuto che
l'istanza
fosse
formulata
a
titolo
privato/personale
-con
conseguente applicazione dei presupposti e dei requisiti previsti
dall'articolo 3 della legge 241/1990 e dall'articolo 9 comma 1 del
d.p.r. 12/4/2006 n. 184 e dal vigente regolamento comunale per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L'equivoco sarebbe sorto in base al fatto che, allora (nel 1989, data
di stipula della convenzione di lottizzazione) Sindaco era proprio il
ricorrente Aversano; con conseguente improponibile controllo di se
stesso.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, dopo discussione, il
ricorso è stato spedito in decisione.
***
Il ricorso è fondato.
L'articolo 43 2° comma del testo unico enti locali 267/2000
espressamente dispone che:
" I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle
loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge."
L'istanza stragiudiziale, benchè non specificasse esplicitamente la
richiesta veniva formulata dall'ingegnere Aversano nella sua qualità
di consigliere comunale (con conseguente applicazione della
normativa specifica –art. 43 TU 267/2000- e non di quella
generale), risulta "indirizzata per conoscenza" anche ai consiglieri
comunali, elemento che avrebbe dovuto, quanto meno, far sorgere
il dubbio che non fosse una richiesta di accesso "privata".
In ogni caso con il ricorso giurisdizionale ogni incertezza è stata poi
acclarata (notifica del 4 maggio 2010); ma non risulta che il Comune
abbia provveduto a concedere la visione ed a rilasciare copia degli
atti, neppure fino alla Camera di consiglio (9 giugno 2010). Ciò
dimostra scarsa collaborazione tenuto conto che la risposta del 30
marzo 2010 avrebbe potuto quanto meno essere poi soddisfatta
consentendo l’improcedibilità del presente ricorso.. Invece il
Comune resistente a preferito conferire un incarico professionale
(delibera di GM del 13.5.2010 n. 70, con oneri economici per il
Comune) e successiva procura Sindacale –in un momento, cioè, nel
quale era chiaro e precisato che il richiedente agiva in base all’art. 43
del T.U enti locali-. L’intendimento del Comune era quindi quello di
“difendere” a tutti i costi una decisione di diniego, che si sarebbe
rivelata, in giudizio, indubitabilmente illegittima.
Né si può sostenere la tesi della non ammissibilità del controllo di se
stesso, in quanto l'analisi del fascicolo relativo alla convenzione ben
può indirizzarsi alla sua successiva esecuzione/attuazione e non
esclusivamente al suo aspetto genetico (del resto i documenti iniziali
relativi alla lottizzazione erano stati allegati all'istanza proprio dal
medesimo ricorrente).
Quindi il diniego dell'accesso si rivela privo di fondamento ed in
contrasto con la norma (articolo 43, 2 comma, del testo unico
267/2000).
Infatti il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli
atti degli enti locali presso i quali espletano il loro mandato è un
diritto soggettivo pubblico espressione del principio democratico
dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della
collettività. Esso è direttamente funzionale non ad un interesse
personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di
un interesse pubblico connesso al mandato conferito (cfr. T.A.R.
Sardegna I n. 1363 del 28.5.2010; Toscana, sez. I, 11 novembre
2009 , n. 1607).
Tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della L.
n. 241 del 1990 e l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43
del d.lgs. 267 del 2000, sussiste quindi una profonda differenza:
-il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere
atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie
posizioni soggettive eventualmente lese,
- il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al
consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato,
verificando e controllando il comportamento degli organi
istituzionali decisionali del Comune.
Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 267 del 2000, al consigliere comunale
non può essere quindi opposto alcun diniego di accesso agli atti del
Comune (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare
puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che
lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti
un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è
quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino
correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato sez. IV, 21 agosto
2006, n. 4855).
L’unico limite che il consigliere comunale incontra è stato già
individuato da questo Tribunale Amministrativo Regionale che ha
affermato il principio secondo cui il consigliere comunale non può
abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento,
piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od
aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli
immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la
corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (T.A.R.
Sardegna Cagliari, sez. I, 16 gennaio 2008 , n. 32).
In definitiva il ricorso merita accoglimento.
In ordine alle spese sussistono giusti motivi per disporne la
compensazione, tenuto conto che la domanda stragiudiziale
proposta dal ricorrente ometteva effettivamente di precisare la
correlazione della richiesta allo status di consigliere comunale o la
norma speciale in base alla quale il ricorrente agiva.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e ordina al Comune di Calasetta di consentire la
visione nonché il rilascio dei documenti richiesti al ricorrente, in
applicazione dell’art. 43 TU 267/2000.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno
09/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE