Il testamento olografo. Requisiti di validità secondo la

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Il testamento olografo. Requisiti di validità secondo la
Il testamento
olografo
Requisiti di validità secondo la giurisprudenza
A
l promotore e al
consulente finanziario
indipendente capita sempre più spesso che
i clienti chiedano
dei consigli in merito alle modalità di destinazione “post
mortem” dei propri beni. È chiaro che
il pf o il consulente non deve in nessun
modo influenzare le scelte di una persona o tentare di farlo però può dare
un ausilio informativo, appunto, sulle
modalità di trasmissione delle sostanze
del proprio per il tempo in cui il questo avrà cessato di vivere.
È risaputo che l’eredità si devolve per
legge o per testamento, che è un atto
con il quale si dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla propria morte. Le forme ordinarie di testamento sono due: l’olografo e quello per
atto di notaio, che può essere pubblico
o segreto. Qui tratteremo solo del testamento olografo che è la forma più
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comune perché più semplice, in quanto viene redatto di proprio pugno dal
testatore e non prevede la presenza di
testimoni né l’ausilio obbligatorio del
notaio, presso il quale, però, può essere depositato. Inoltre, come vedremo,
la Corte di Cassazione è intervenuta
sui requisiti del testamento olografo
con due pronunce che chiariscono degli aspetti importanti dei quali è utile
mettere i propri clienti a conoscenza.
Il testamento olografo: requisiti
La materia è regolata dall’art. 602 del
codice civile il quale specifica che il testamento olografo «deve essere scritto,
datato e sottoscritto di mano dal testatore». Quindi, i requisiti di forma che
la legge impone sono tre: autografia,
data e sottoscrizione.
A) L’autografia: risiede nella circostanza
che il documento (detto anche scheda
testamentaria) in cui sono contenute le
volontà del testatore deve essere redatto
Fausto Fasciani
Avvocato e giornalista pubblicista. Ha svolto a lungo la professione di promotore finanziario
operando per primarie società di
investimento. È consulente giuridico Cisl per il settore finanziario
e dei lavoratori autonomi e atipici.
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integralmente dalla sua mano al fine di
garantire che le disposizioni siano riferibili alla volontà del medesimo testatore. Qualora nel testo si trovasse una
parola scritta da una mano diversa, il
testamento sarebbe nullo. E così non
è riconosciuto tale un testamento olografo scritto a macchina o stampato al
Ottobre - Dicembre 2014
NORMATIVA
Il testamento
olografo,
che è il più semplice
perché non prevede
testimoni
né l’obbligo
di ausilio del notaio,
è regolato dall’art. 602
del codice civile
che impone
tre requisiti:
autografia, data
e sottoscrizione
computer anche se con la sottoscrizione
del testatore perché potrebbe accadere
che quest’ultimo lo abbia dettato e lo
scrivente, in buona o mala fede non importa, potrebbe aver riportato sul testo
delle disposizioni non coincidenti con
volontà del diretto interessato. Il legislatore sul punto è chiaro: si vuole evitare
che sussistano dei dubbi sulla reale provenienza di queste scelte.
Tra l’altro, a questo proposito è intervenuta anche la Corte di Cassazione che
ha stabilito il principio secondo il quale
il requisito dell’autografia è valido solo
per la scheda testamentaria e non per
altri eventuali documenti a essa legati
o connessi, magari redatti anche da un
terzo (Cass. Civ. 26258/2008). Il testamento può anche essere compilato in
tempi diversi e quindi formato progressivamente sempre che all’autografia seguano la data e la sottoscrizione (Cass.
Civ. 25845/2008). D’altronde, la legge
non richiede delle formule “confezionate” o “sacramentali”, e di conseguenza
anche una lettera autografa può valere come atto testamentario a condizione che in essa traspaia la volontà dello
scrivente di disporre dei propri beni e
non la manifestazione di voler redigere un vero e proprio testamento in un
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momento diverso. In pratica, se in una
lettera troviamo una frase del tipo «sto
valutando se lasciarti questo bene» questo non può considerarsi un testamento. In merito poi al fatto se una lettera
possa essere qualificata come un testamento olografo la Cassazione nella recentissima sentenza 14119/2014 specifica che «al riguardo, occorre osservare
che perché si abbia una manifestazione di ultima volontà e quindi esista
un negozio "mortis causa", è necessario soltanto che lo scritto contenga la
manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia
compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a
disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte»(Cass. 2014 n.
150; Cass. 1990 n. 8668)». Anche dei
semplici appunti possono essere considerati come un testamento se a questi
il testatore aggiunge delle formule che
attestino che essi hanno validità in tal
senso (per esempio: «queste sono le mie
ultime volontà», o frasi simili). Il requisito dell’autografia viene meno nel
caso in cui il testatore, se molto malato
o per altre cause, non essendo in grado
di impugnare una penna chieda l’aiuto
di un terzo magari sorreggendo lo stesso strumento o guidandone la mano. La
giurisprudenza ha chiarito questo punto che «tale circostanza è sufficiente ad
escludere il requisito dell’autografia, a
nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore»
(Cass. Civ. 12458/2004). Insomma, il
testamento olografo deve essere redatto solo ed esclusivamente dal testatore.
B) La data: consiste nell’indicazione del
momento in cui il testamento fu redatto. Deve essere riportata nella sequenza di giorno mese e anno, ma può essere sostituita anche da equipollenti come
una festività (Pasqua 2003, Natale 2005
e similari). La data è un elemento importantissimo perché accerta la capacità
del testatore nel momento in cui fu redatto il testamento e, nel caso che questi
formi più testamenti successivi nel tem-
TESTAMENTO
Atto giuridico mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei
propri diritti per il tempo in cui avrà cessato
di vivere. Il testatore può revocarlo o modificare le volontà contenute nel documento
testatorio in qualsiasi momento. La revoca
può essere esplicita (quando un successivo
testamento revoca esplicitamente il precedente) o implicito, quando cioè il contenuto del testamento successivo è incompatibile con quello precedente
po è sulla base della data che si stabilisce
quale sia il testamento che revochi le disposizioni contenute nel precedente. Il
testamento, non dimentichiamolo, è un
atto che può essere revocato in qualsiasi
momento. La mancanza o l’incompletezza del requisito della data (o la sua
cancellazione o interlineazione), a differenza di quello dell’autografia, non
comporta la nullità dell’atto, ma la sua
annullabilità anche se è possibile ricavare la data da elementi presenti nella
scheda testamentaria (come il fare riferimento a una determinata circostanza
storica o che abbia attinenza con la vita
del testatore). La data può essere inserita in un qualunque punto della scheda
testamentaria e anche al di fuori di essa
come ha stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ.11703/2001) in un caso
che aveva visto la sorella di una defunta impugnare il testamento con il quale
questa aveva nominato erede universale
il marito. L’attrice sosteneva che la scheda olografa «era, in realtà, composta da
due documenti, costituiti da un cartoncino bianco, scritto e sottoscritto dalla
testatrice, contenente le disposizioni di
ultima volontà della stessa, e da una busta, contenente il cartoncino, sulla quale era apposta la data».
Il tribunale di primo grado ha dato torto all’attrice e così ha fatto la Corte
d’Appello sull’assunto che il testamento
costituito da scritti redatti in tempi diversi e su parti o fogli separati è valido
«quando tra le varie parti costituenti il
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RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIA
La data accerta
la capacità
del testatore
al momento
della redazione
del testamento
Può essere inserita
in qualunque punto
della scheda
testamentaria
e anche al di
fuori di essa
secondo la Cassazione
documento esista un collegamento materiale, logico e funzionale».
I giudici di merito hanno ritenuto che
tale collegamento logico esisteva tra il
cartoncino che conteneva le disposizioni testamentarie e la busta che lo racchiudeva, in quanto quest’ultima non
costituiva «un mero contenitore del documento testamentario bensì parte integrante di esso» e che «sulla busta, che
contiene il cartoncino scritto e sottoscritto dalla de cuius e che fu presentata
al notaio per la pubblicazione, è apposta, a mo' di sigillo, in parte sul corpo
della busta e in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice; vi sono, altresì, scritte l'espressione “da aprirsi dopo il mio decesso” e la
data completa».
TESTAMENTO OLOGRAFO
Tipo di testamento definito dall'art. 602 del
codice civile: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore, che per essere valido non richiede la
presenza di testimoni né l’obbligo di rivolgersi al notaio
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I giudici della Cassazione hanno confermato i due gradi di giudizio in quanto il fatto che la data del testamento
fosse stata apposta sul retro della busta «costituisce puntuale applicazione
del principio giurisprudenziale secondo
cui la data del testamento olografo può
essere apposta in ogni parte della scheda (Cass., n. 6641 del 1987; Cass., n.
834 del 1965)». Di più, gli Ermellini
specificavano che è valido un testamento olografo redatto su più fogli separati a condizione che «tra i diversi fogli
esista un collegamento materiale e che
tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore,
esista un collegamento logico e sostanziale» (Cass., n. 4329 del 1979; Cass.,
n. 2074 del 1985). Il principio che la
data possa essere inserita in un punto
qualsiasi del testamento è stato ribadito
dai giudici di Piazza Cavour nel decidere un ulteriore contenzioso nel quale l’attore, unico erede legittimo, aveva impugnato il testamento del padre
che costitutiva un usufrutto a una terza
persona su un appartamento nel quale era stata ospitata. Tra i motivi di impugnazione c’era proprio il fatto la data
era stata inserita dopo la sottoscrizione e questa circostanza, secondo la tesi
dell’attore, rendeva nullo il testamento
perché in contrasto con l’art. 602 c.c.
che stabilisce che è la sottoscrizione a
dover essere posta alla fine delle disposizioni.
Nei primi due gradi di giudizio il figlio
del testatore ha ottenuto l’annullamento dell’atto. La parte soccombente però
ha fatto ricorso in Cassazione, che con
la sentenza 18644/2014 ha però ribaltato le decisioni dei giudici di merito ribadendo il principio secondo il quale la
data del testamento olografo può essere
posta ovunque in quanto «la data ha lo
scopo di individuare l'elemento cronologico dei testamento in riferimento sia
alla eventuale indagine sulla capacità o
meno di intendere e di volere del testatore, da rapportare appunto al momento di redazione dell'atto (art. 591 n. 3
c.c.), sia al fine di stabilire la priorità tra
più testamenti in relazione alla revoca,
IMPUGNAZIONE
Il testamento può essere impugnato per vizi
che ne determinano la nullità o l’annullabilità. Sono cause di nullità per vizi formali la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo, o nel
testamento pubblico la mancanza della redazione per iscritto delle dichiarazioni del
testatore da parte del notaio, o la mancanza di sottoscrizione da parte di questo o da
parte dei testimoni o da parte del testatore. Sono invece cause di nullità per vizi sostanziali la contrarietà della disposizione a
norme imperative, all'ordine pubblico o al
buon costume, l’apposizione di una condizione illecita o impossibile (solo se è l'unico
motivo determinante della disposizione testamentaria), il motivo illecito, se è il solo
che ha determinato il testatore a disporre il
testamento, se risulta da quest’ultimo.
Il testamento è inoltre annullabile se il testatore è incorso in errore, o ha subito violenza
e dolo. L'impugnazione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal momento in cui sia stato scoperto il motivo d'invalidità.
Il testamento può inoltre essere impugnato,
sempre entro il limite dei cinque anni, per
incapacità del testatore al momento in cui
ha redatto il testamento
totale o parziale, dei testamenti precedenti da parte di quello successivo (art.
682 c.c.), sia nei casi in cui ricorra una
questione da decidersi in base al tempo dei testamento (vedi ad esempio gli
artt. 651 e 657 c.c.).
Pertanto, avendo la data soltanto la
funzione di indicare il momento di
manifestazione della volontà dei testatore, essa non rientra nelle disposizione di ultima volontà come prevista
dall'art. 587 c.c., che si configura come
la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore nel senso che essa
sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o
in parte, dei propri beni per il tempo
successivo alla morte (Cass. 24-8-1990
n. 8668; Cass. 8-1-2014 n. 150); conseguentemente la data, non facendo
parte delle disposizioni, non deve neOttobre - Dicembre 2014
NORMATIVA
Nel caso
del testamento
olografo
il testatore
deve preoccuparsi
di custodirlo
in mani sicure
(come quelle di
un notaio)
per evitare
che venga smarrito,
falsificato o distrutto
cessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto
per le disposizioni dall'art. 602 secondo
comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in
cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.
Occorre quindi ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte secondo
cui la data dei testamento olografo può
essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa
debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. 6-5-1965 n.
834; Cass. 31-71987 n. 6641; Cass. 2810-1994 n. 8899; Cass. 18-9-2001 n.
11703)».
(14119/2014), che abbiamo già citato,
ha però mitigato questo principio. Vediamo il caso: nel dicembre 1992, M.R.
ha convenuto in giudizio la sorella M.F.
davanti al Tribunale di Arezzo perché
fosse pronunciata la nullità di una lettera redatta dalla comune madre P.P. quale testamento, affermando sia che mancasse la firma in calce, sia che la missiva
non contenesse alcuna volontà testamentaria. La sorella aveva contestato
la pretesa, affermando la piena validità,
quale testamento, della lettera. Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda,
negando «ogni effetto successorio alla
lettera datata».
La Corte d'Appello di Firenze, ha accolto l'impugnazione, ritenendo la lettera
valida come testamento. Al riguardo,
la Corte di merito, dopo aver riportato
integralmente il testo della lettera, aveva rilevato che il testo occupava interamente le due pagine e che le ultime righe dello stesso, localizzate secondo la
lettura naturale e logica del testo, dovevano essere individuate nelle due righe
«vergate alla rovescia rispetto a quelle della prima parte dello scritto» sullo spazio sposto sopra all'inizio del testo complessivo» e del seguente tenore
«spero tu mi riconosca come mamma ti
bacio tanto P.». Secondo la Corte d’Appello la scelta della signora P. di completare in questo modo lo scritto derivava dal fatto che mancava lo spazio sul
foglio. Su quest’ultimo punto la Corte
di Cassazione, investita dalla questione
della sottoscrizione non inserita in calce all’atto, ha scritto che «questa Corte in più occasioni ha ritenuto rispettato il dettato normativo dell'art. 602
cod. civ., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte
della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla (vedi tra le altre Cass.
16186/2003)». Quindi, se manca lo
spazio la sottoscrizione può essere apposta in qualunque parte del documento.
In conclusione possiamo affermare che
se da una parte il testamento olografo costituisce la forma più semplice di
trasmissione dei propri beni in ambito
successorio, dall’altra ha l’inconveniente che il testatore deve preoccuparsi di
custodirlo in mani sicure (come quelle di un notaio) per evitare che venga
smarrito oppure falsificato o distrutto,
ipotesi queste che costituiscono fattispecie di (grave) reato.
C) La sottoscrizione è necessaria per
l’individuazione del testatore. Secondo
l’art. 602 c.c. essa «deve essere posta alla
fine delle disposizioni. Se anche non
è fatta indicando nome e cognome è
tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore». Quindi
può andare bene anche uno pseudonimo a condizione che faccia riconoscere senza ombra di dubbio il testatore.
Se la disposizione non è posta in calce
all’atto questo è invalido. Almeno questo afferma la dottrina. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
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