sentenza - uominiliberi

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sentenza - uominiliberi
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Sentenza
Santo Balba
07/06/2012 17.34.38
Paolo Peruggia
06/06/2012 12.23.05
08/06/2012
151515N
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Per l’annullamento
dell’atto 3.10.2011, n. 29943 del comune di Varazze
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2011, proposto dal Seminario
vescovile di Acqui Terme in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall’avvocato Mariarachele Panzeri, con domicilio presso la
segreteria dell’intestato tribunale amministrativo;
Comune di Varazze in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avvocato Luca Viscardi con domicilio eletto presso la segreteria del tar Liguria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Varazze
visto il decreto presidenziale 23.12.2011, n. 574
vista la propria ordinanza 12.1.2012, n. 4
visti gli atti depositati;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Paolo Peruggia e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il seminario vescovile di Acqui Terme si ritiene leso dal provvedimento 3.10.2011, n.
29943 del comune di Varazze, per l’annullamento del quale ha notificato l’atto
depositato il 23.12.2011, con cui denuncia:
violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, ed eccesso di potere,
difetto di istruttoria.
Violazione di legge ed eccesso di potere, violazione del principio inquisitorio e difetto di
istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Violazione di legge ed eccesso di potere, violazione dell’art. 3 Cost., travisamento dei
presupposti di fatto e di diritto.
Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere,
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto dell’istruttoria
e della motivazione.
Il comune di Varazze si è costituito in giudizio con atto depositato, ed ha chiesto
respingersi la domanda.
Con decreto 23.12.2011, n. 574 il presidente del tar ha accolto la domanda interinale
proposta.
Con ordinanza 12.1.2012, n. 4 il tribunale ha accolto in parte la domanda cautelare
proposta.
Le parti hanno depositato atti difensivi.
Il contenzioso è relativo ad un atto con cui il comune di Varazze ha ingiunto al
seminario vescovile di Acqui Terme il ripristino della destinazione d’uso ammessa,
nonché la demolizione delle opere abusive realizzate al piano sottotetto.
In fatto va premesso che l’ente ricorrente è proprietario di un vasto compendio ubicato a
poca distanza dal mare in una località panoramica del comune di Varazze, che
comprende anche un’ampia villa di risalente costruzione, che è tutelata ai sensi del
legge.
Il ricorso introduttivo chiarisce che la proprietà si trovò nelle necessità di imprimere una
destinazione al fabbricato, che venne dapprima utilizzato come casa di formazione per il
clero o per coloro che si sentivano attratti dalla prospettiva della vita religiosa; il
progressivo venir meno di tali esigenze indusse verosimilmente la curia acquese a
ripartire la grande villa in piccoli appartamenti, tanto che alla fine degli anni novanta del
decorso secolo risulta che si svolse un procedimento irrogativo di sanzioni edilizie.
In quella sede venne verificata l’illegittima ristrutturazione del fabbricato, e venne
imposto il ripristino dei locali comuni che devono caratterizzare un immobile destinato
come sopra indicato.
L’amministrazione comunale accolse (atto 18.12.2000, n,. 39722) una domanda della
parte privata volta ad ottenere la parziale sanatoria degli abusi allora contestati, ma da
tali atti e dai progetti allegati non risulta che venne assentita la possibilità di ripartire il
bene immobile in tanti autonomi appartamenti per vacanza.
In tale stato di cose si verificò il sopralluogo 22.8.2011 dell’amministrazione civica, che
rilevò la presenza di numerose persone intente a fruire del soggiorno nella villa, avendo
preso alloggio nei dieci piccoli appartamenti ricavati.
Le acquisizioni di tale atto ispettivo compiuto nella piena osservanza della funzione di
controllo che la legge statale e regionale affidano al comune (artt. 27 del dpr 6.6.2001, n.
380 e 40 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16) confermarono quanto già la p.a.
aveva potuto desumere dalla consultazione delle pagine del sito internet della villa in
questione, laddove si pubblicizzava la possibilità di trascorre le vacanze al mare in molti
mesi dell’anno.
A seguito del compimento di detti atti la proprietà intervenne nel procedimento,
depositando una memoria.
Tanto premesso in fatto, può procedersi all’esame delle censure dedotte.
Con la prima di esse si denuncia l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento, che avrebbe dovuto precedere la serie degli atti che hanno portato alla
determinazione gravata.
Il collegio rileva innanzitutto che la doglianza non risulta fondata in fatto, posto che
risulta che l’amministrazione inviò il 26.8.2011 la comunicazione 25918 al ricorrente
ente ecclesiastico, per preannunciare l’apertura del procedimento per l’allegato ‘cambio
della destinazione d’uso’.
Oltre a ciò la ricorrente chiede che ridondi a suo favore in questa sede l’impossibilità che
il nominato rappresentante avrebbe avuto nel documentarsi sugli atti procedimentali, dal
che sarebbe derivata la difficoltà di articolare più convincenti difese prima dell’adozione
del provvedimento in questione.
Il tribunale rileva che l’impedimento ora lamentato sembra piuttosto smentito che
confermato, stando alla lettura degli atti, che non sono peraltro chiarissimi al riguardo:
in ogni caso risulta che la parte ha potuto compiutamente articolare le difese in giudizio,
ed è poi corretta la tesi sostenuta in causa dalla p.a., secondo cui si tratta di un atto
vincolato, per il quale le emergenze confermano che la determinazione non avrebbe
potuto essere in ogni caso diversa da quella adottata (art. 21 octies della legge 7.8.1990,
n. 241).
Il legittimo sopralluogo e la consultazione del sito internet della villa inducono pertanto
a ritenere comprovato l’intervenuto mutamento della destinazione del fabbricato, con un
conseguente impatto sul territorio che il PUC non ammette.
Ne deriva che in forza dei due esposti profili il motivo non può trovare favorevole
considerazione.
Con la seconda censura l’ente ricorrente lamenta l’erronea istruttoria, in quanto a far
tempo dalla risalente restituzione della licenza per affittacamere, l’attività alberghiera
svolta nella struttura avrebbe avuto connotati del tutto residuali, come confermerebbe
una recente sentenza pronunciata dal giudice di pace di Varazze.
Il tribunale deve osservare che l’atto impugnato riguarda la conformità alle norme del
piano dell’utilizzo della struttura: sotto tale profilo si evince che la proprietà ha
ripercorso il cammino già evidenziato dalla pregressa attività sanzionatoria (1997), ed ha
ripartito in dieci piccoli appartamenti gli ampi locali comuni che i progetti approvati
avevano assentito. Ne deriva un impatto sul territorio che le norme del PUC non
avevano preso in considerazione (zona a servizi C3.3 e ambito di trasformazione C3), e
che per ciò doveva essere sottolineato nell’esercizio della funzione sanzionatoria
comunale.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
Con il terzo motivo si ripercorre l’argomento svolto nel secondo, prendendo ad elemento
di comparazione l’art. 3 della Costituzione.
Anche a questo riguardo il tribunale non può convenire con quanto esposto, atteso che si
tratta in questa sede della conformità urbanistica dell’utilizzo di un bene e non già della
liceità dell’attività evidentemente commerciale svolta dalla struttura.
Anche questo profilo è pertanto infondato e va disatteso.
Con l’ultimo mezzo si denuncia l’atto impugnato per la parte in cui ha ingiunto la
demolizione delle porzioni del sottotetto che sono state abusivamente modificate.
Si censura innanzitutto la violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, nella parte
in cui la comunicazione di avvio già ricordata non menzionava le violazioni edilizie di
che si tratta.
Il tribunale osserva di aver da tempo abbandonato la tesi che imponeva l’invio della
comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione degli atti repressivi in
materia edilizia, sì che il primo profilo va disatteso.
Ulteriormente l’ente ricorrente denuncia l’erronea istruttoria della p.a., in quanto la
trasformazione edilizia del piano sottotetto venne resa legittima dal titolo 23.5.1997, n.
8612 rilasciato dal comune di Varazze, anche se la parte privata stessa ammette che
l’ingiunzione riguarda un utilizzo abitativo assai più ampio di quello che risulta dal titolo
citato.
Il collegio deve fare riferimento alla tavola relativa al piano sottotetto allegata alla
concessione 25.5.1995, n. 27205, dalla quale si ricava che la porzione dell’immobile di
che si tratta era già stata effettivamente resa compatibile con l’abitazione, ma nei limiti
assentiti dal titolo ricordato.
Non risulta peraltro che l’atto impugnato abbia inciso la posizione soggettiva
riconosciuta dalla concessione del titolo del 1995, n. 27205, sì che anche questo motivo
non può trovare favorevole considerazione.
In conclusione il ricorso è infondato e va disatteso: le spese seguono la soccombenza e
sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite ed ella
complessiva condotta tenuta dalla proprietà del fabbricato interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Respinge il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese di lite
sostenute dal comune di Varazze, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad
iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con
l'intervento dei magistrati
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Paolo Peruggia