SOMATOLINE, che con 490.000 € di multa

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SOMATOLINE, che con 490.000 € di multa
PS1730 - SOMATOLINE COSMETIC
Provvedimento n. 20493
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2009;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI i propri provvedimenti del 29 luglio e 23 settembre 2009, con i quali è stata disposta la proroga del termine di
conclusione del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
In qualità di professionista:
1. Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. (di seguito anche Manetti-H.Roberts) con sede in Firenze
che svolge, tra le altre, attività di produzione di saponi e detergenti per uso personale, di profumi e cosmetici.
La società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 ha realizzato un fatturato pari a 296.068.783 di euro.
In qualità di segnalante:
2. Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (di
seguito, anche, Codacons) è un’associazione di consumatori con sede legale a Roma, promossa nel 1986 e iscritta
nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5 della legge n. 281/98. Codacons ha quale sua esclusiva finalità quella di
tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori e utenti.
II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento istruttorio ha ad oggetto l’accertamento della scorrettezza di quattro pratiche commerciali poste in
essere dalla società Manetti-H.Roberts attraverso la diffusione di messaggi volti a promuovere altrettanti prodotti
snellenti della linea Somatoline Cosmetic.
Più nello specifico, le condotte contestate in sede di avvio del procedimento riguardano diverse comunicazioni
promozionali diffuse a mezzo stampa, sito internet, spot televisivi e attraverso le stesse confezioni con la finalità di
esaltare l’efficacia dei diversi prodotti a marchio Somatoline Cosmetic denominati: Trattamento Gel Snellente Total
Body; Trattamento Snellente Intensivo Notte; Trattamento Solare Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi.
4. In particolare con riguardo al prodotto Trattamento Gel Snellente Total Body (A) le comunicazioni pubblicitarie in
esame sono costituite da:
– un messaggio stampa a tutta pagina (di cui si riproduce l’immagine) che presenta il corpo di una modella con
accanto in evidenza il claim: “snellisce fino al 37% in 4 settimane” accompagnato da un asterisco che rinvia ad una
scritta posto in fondo alla pagina nella quale si dichiara: “Test clinico strumentali condotti presso Istituto indipendente
su 25 soggetti. Lo snellimento consiste in una azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso”.
Nel messaggio è presente anche la raffigurazione della confezione del prodotto sulla quale è leggibile la scritta: “agisce
sul grasso localizzato. Efficacia snellente fino al 37%, in 4 settimane”. Inoltre, un testo di alcune righe presenta il
prodotto come “un innovativo gel fondente” che “snellisce e rimodella il profilo del corpo e specialmente fianchi, gambe
e braccia [… e …] grazie all’esclusivo Biosculpt-complex contrasta gli accumuli adiposi superficiali favorendo il
drenaggio dei liquidi in eccesso”;
– il sito internet www.somatolinecosmetic.it nella pagina dedicata al prodotto ha un contenuto informativo pressocché
identico al messaggio stampa: si dichiara, infatti, che il prodotto è in grado di snellire e rimodellare tutto il corpo e, in
particolare, fianchi, gambe e braccia. Oltre all’efficacia snellente quantificata nel 37% dimostrata da test clinicostrumentali condotti su 25 soggetti con adiposità superficiale diffusa, si sottolinea che il prodotto è atto “a ridurre le
aree trattate fino a 2 cm”. Anche sul sito il prodotto è qualificato come “Innovazione”;
– la confezione del prodotto riporta frontalmente il claim: “Agisce sul grasso localizzato. Efficacia snellente fino al 37%
in 4 settimane” e le medesime informazioni presenti anche negli altri messaggi in merito ai test scientifici condotti e
all’efficacia snellente del prodotto quantificabile anche in 2 cm. Sono quindi elencati gli ingredienti e viene precisato
che l’esclusivo Biosculpt-complex è un complesso costituito da carnitina, cacao e kilegia africana, atto a favorire la
mobilitazione dei grassi superficiali sui fianchi gambe e braccia, nonché migliorare l’elasticità cutanea. In evidenza è
posta anche la scritta “Innovazione”.
5. Quanto al Trattamento Snellente Intensivo Notte (B) le condotte in esame afferiscono ai seguenti messaggi:
– uno spot televisivo che mostra una donna nell’atto di dormire, mentre una voce fuori campo enuncia: “Snellire
dormendo? Oggi si può”. Viene visualizzata la confezione del prodotto, mentre la voce dichiara: “Snellente intensivo
notte, snellisce fino al 33%”. Nel contempo campeggia il claim: “Snellisce fino al 33%”. Una scritta a fondo schermo
precisa: “Riduzione dello spessore del pannicolo adiposo. Azione rimodellante, non comporta perdita di peso”;
– un messaggio stampa ad intera pagina (di cui si riproduce l’immagine) nella quale compare la medesima figura
femminile nell’atto di dormire con l’indicazione: “Snellisce fino al 33% in due settimane, mentre dormi”. L’asterisco
rinvia ad una scritta a fondo pagina del seguente tenore: “Test clinico strumentali condotti su 25 soggetti. Misurazione
della riduzione dello spessore del pannicolo adiposo. Azione rimodellante, non comporta perdita di peso”. Accanto alla
raffigurazione della confezione, sulla quale è leggibile l’indicazione: “Efficacia snellente fino al 33% in 2 settimane
mentre dormi”, un breve testo afferma che il prodotto “sfrutta la particolare ricettività della pelle nelle ore notturne.
Grazie all’esclusivo BioUltraslim-complex svolge un’azione snellente e favorisce il drenaggio dei liquidi”. Sopra
l’immagine della confezione campeggia la scritta “Innovazione”;
– la confezione del prodotto reca la medesima immagine e la scritta: “Snellisce fino al 33% in due settimane, mentre
dormi” con la precisazione “Innovazione”. Inoltre chiarisce che il BioUltraslim-complex è un complesso cosmetico a
base di alghe brune e di burro di karatè in grado di favorire la mobilitazione del grasso localizzato e l’eliminazione dei
liquidi in eccesso. Anche sulla confezione compari il riferimento ai test clinico-strumentali svolti e dell’esito degli stessi,
indicando, oltre al valore percentuale massimo di snellimento pari al 33% in 2 settimane e 42% in 4 settimane, anche
il valore ecografico medio pari al 15%;
– il sito internet www.somatolinecosmetic.it nella sezione dedicata al prodotto riporta le medesime informazioni
presenti sulla confezione e nel messaggio stampa. In aggiunta, si precisa che “con altre 2 settimane […] si raggiunge
un’efficacia snellente fino al 42% (valore medio 24%)”. Anche sul sito il prodotto è qualificato come “Innovazione”.
6. Con riguardo al Trattamento Solare Snellente (C) le condotte alle quali si riferisce l’accertamento sono:
– un messaggio stampa a tutta pagina (di cui si riproduce l’immagine) nella quale è presente l’immagine di una donna
in costume accanto alla quale è presente il claim: “Snellisce fino al 24% in 2 settimane mentre protegge dai raggi
solari”. Un asterisco riporta alla scritta: “Test clinico strumentali su 25 soggetti con adiposità superficiale diffusa. Lo
snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso”. Il testo riportato
accanto all’immagine della confezione, sulla quale si legge: “Somatoline Cosmetic Solare Snellente è un innovativo
trattamento che, mentre protegge la pelle dai raggi solari, snellisce la silhouette. Grazie all’esclusivo Bioslim-complex,
favorisce la mobilitazione del grasso superficiale e il drenaggio dei liquidi in eccesso e, allo stesso tempo, abbronza
proteggendo la pelle dalle scottature e dal fotoinvecchiamento. Disponibile in 3 fattori di protezione: bassa, media e
alta”. Sopra l’immagine della confezione campeggia la scritta “Innovazione”;
– la confezione del prodotto dove è presente la scritta: “Snellisce fino al 24% in 2 settimane mentre protegge dai raggi
solari”, e l’indicazione che il Bioslim Complex è un complesso a base di caffeina ed escina e favorisce la mobilitazione
del grasso superficiale localizzato, nonché il drenaggio dei liquidi. Dai test condotti e citati si fa discendere la
dimostrazione della proprietà del prodotto di agire sul grasso localizzato con un’efficacia snellente fino al 24% in 2
settimane con la precisazione che il valore ecografico medio è del 15%. Anche sulla confezione il prodotto è qualificato
come “Innovazione”;
- il sito internet www.somatolinecosmetic.it nella sezione dedicata ai trattamenti solari snellenti contiene le medesime
indicazioni d’efficacia riportate sulla confezione e nel messaggio stampa, senza fornire i valori medi di snellimento. Nel
sito internet si trova anche l’ulteriore vanto che “tonifica e rassoda i tessuti del 21% dopo 2 settimane di applicazione”,
nonché la dicitura “Innovazione”.
7. Con riferimento al Trattamento Pancia e Fianchi (D) le condotte si riferiscono ai seguenti messaggi:
– un messaggio stampa a tutta pagina (di cui si riproduce l’immagine) nel quale, oltre alla figura femminile, compare il
claim: “Riduce fino a 4 cm in 4 settimane”. L’asterisco rinvia alla scritta: “Test clinico-strumentali condotti su 24
soggetti. Misurazione della riduzione della circonferenza girovita e fianchi. Azione rimodellante, non comporta perdita
di peso”. L’immagine della confezione, con l’indicazione “Innovazione”, sulla quale è leggibile l’indicazione: “Riduce fino
a 4 cm in 4 settimane – con Bioredux-Complex ad azione criotermica snellente”, è accompagnata da un testo nel quale
si afferma: “Somatoline Cosmetic Pancia e Fianchi, grazie all’esclusivo Bioredux-complex svolge un’innovativa azione
cosmetica criotermica (effetto caldo-freddo) che rimodella la zona addominale riducendo la circonferenza. Ideale anche
per l’uomo”;
– il sito internet www.somatolinecosmetic.it nel quale sono presenti le medesime indicazioni d’efficacia circa l’azione
snellente e rimodellante del prodotto sul grasso localizzato a livello di girovita e fianchi in quattro settimane. In
particolare, si precisa che “snellisce la silhouette in 4 settimane nel 75% dei casi e rimodella visibilmente il profilo nel
100% dei casi”;
– la confezione reca in evidenza il claim: “Pancia e Fianchi - Snellisce la silhouette in 4 settimane”, seguita dalla
precisazione che trattasi di azione criotermica snellente svolta dalle sostanze presenti nel complesso Bioreduxcomplex, che viene definito un complesso di microparticelle naturali di alghe marine e principi attivi cosmetici arricchito
con gemme di fico microincapsulato che tra l’altro, facilita la mobilitazione del grasso;
– uno spot televisivo che mostra una sequenza incentrata sull’addome e i fianchi di un’immagine femminile, mentre
una voce fuori campo afferma: “Ridisegna la tua linea con Somatoline Pancia e Fianchi, riduce la circonferenza fino a 4
cm”. Nel contempo, oltre ad essere raffigurata la confezione, compare in sovrimpressione la scritta: “Riduce fino a 4
cm in 4 settimane”. A fondo schermo, invece, è presente la precisazione: “Riduzione della circonferenza girovita e
fianchi. Azione rimodellante, non comporta perdita di peso”.
8. Con riguardo a tali condotte relative ai quattro prodotti sopradescritti, i presunti profili di scorrettezza, ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, hanno riguardato:
– le caratteristiche ed efficacia dei prodotti, prospettate in valori percentuali e in centimetri massimi, ritenute di dubbia
veridicità e, comunque con modalità equivoche tali da trarre i consumatori in errore circa i risultati conseguibili con
l’uso degli stessi;
– il vanto di innovatività ed esclusività attribuito ai prodotti in ragione dei loro componenti individuati con
denominazioni di fantasia diverse per ogni prodotto (ad es. Biosculpt- complex, Bioslim-complex ecc);
– il rinvio alle sperimentazioni svolte definite genericamente test clinico-strumentali, in quanto effettuato omettendo
informazioni rilevanti circa le modalità di svolgimento dei test ed i risultati ottenuti.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
A) L’iter procedimentale
9. Ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, sono stati acquisiti d’ufficio i messaggi pubblicati su alcuni
quotidiani in diverse date del 2008 e 2009 relativi ai trattamenti Solare Snellente e Pancia e Fianchi, le pagine internet
presenti nel sito www.somatolinecosmetic.it visualizzate alla data del 19 marzo 2009 dedicate alla linea snellenti di
Somatoline Cosmetic e i messaggi stampa pubblicati in data 11 marzo 2009 volti a promuovere il Trattamento
Intensivo Notte.
10. In data 1° luglio 2008 sono state richieste informazioni alla società Manetti–H.Roberts riguardanti, in particolare, la
campagna pubblicitaria svolta ed i test clinici di supporto ai claim utilizzati in pubblicità. Con nota del 1° agosto 2008
la società ha fornito le informazioni richieste.
11. In data 24 luglio 2008, è pervenuta una richiesta di intervento da parte del Codacons diretta a segnalare come
scorretti e ingannevoli i messaggi diffusi da Manetti-H.Roberts sul proprio sito, attraverso la stampa periodica e
quotidiana e le emittenti televisive, volti a promuovere il Trattamento Solare Snellente Somatoline Cosmetic.
L’Associazione rilevava che le promesse pubblicitarie, tendenti a far credere nell’idoneità del prodotto a snellire e
rimodellare fino al 24%, mentre protegge dai raggi solari e, pertanto, a consentire una perdita di grasso nei punti
critici del corpo nella percentuale indicata, erano in contrasto con la natura di cosmetico del prodotto e non suffragate
da alcun riscontro scientifico.
12. In data 3 marzo 2009 è pervenuta un’ulteriore richiesta di intervento da parte del Codacons diretta a segnalare la
campagna pubblicitaria svolta attraverso stampa, televisione ed internet nei primi mesi dell’anno 2009, relativa al
Trattamento Somatoline Pancia e Fianchi, laddove si afferma che il prodotto consente di ridisegnare in 4 settimane la
propria Silhouette. I vanti pubblicitari, ad avviso dell’Associazione segnalante, non sarebbero suffragati da alcuna
dimostrazione d’efficacia da un punto di vista scientifico e appaiono in contrasto con l’orientamento più volte espresso
dall’Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione (INRAN).
13. In data 24 aprile 2009 è stato comunicato alla società Manetti-H.Roberts e al Codacons, l’avvio del procedimento ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, ipotizzando la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice
del Consumo, con contestuale richiesta di informazioni.
14. In data 21 maggio 2009 è pervenuta una memoria difensiva del professionista con allegata la gran parte della
documentazione richiesta nella comunicazione di avvio.
15. In data 2 luglio 2009 sono state richieste informazioni all’IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito, IFO)
concernenti: la rappresentatività dei dati medi di riduzione e rimodellamento indicati dalla parti anche in relazione
all’esito della sperimentazione eseguita con riguardo ai diversi prodotti; la possibilità di ritenere che l’effetto
rimodellante e snellente si esplichi con la medesima efficacia su tutte le tipologie di adipe localizzato, anche qualora il
fenomeno sia associato alla patologia cellulitica; il presunto carattere di novità in preparazioni cosmetiche delle
sostanze presenti nella composizione dei prodotti, anche tenendo conto delle modalità con le quali sono combinate tra
loro; l’efficacia di riduzione/rimodellamento indicata per i diversi prodotti in centimetri e in percentuali, precisando se
la stessa si traduca in una riduzione assoluta anche delle circonferenze (pancia, fianchi, gambe, braccia)
corrispondente ai valori indicati, ovvero in un diverso e più circoscritto parametro. In data 5 agosto 2009 l’IFO ha
richiesto una integrazione documentale che è stata inviata all’Istituto in data 19 agosto 2009.
16. In data 26 agosto 2009 è stato trasmesso alle parti il provvedimento di proroga dei termini del procedimento
adottato dall’Autorità in data 29 luglio 2009.
17. In data 21 settembre 2009 sono pervenute (via fax) le informazioni da parte dell’IFO, mentre la copia originale del
documento, controfirmato dal Direttore Generale, è pervenuta il 28 settembre 2009.
18. In data 25 settembre 2009 si è svolta l’audizione dei rappresentanti legali della società Manetti & Roberts S.p.A.
19. In data 28 settembre 2009, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, mentre in data 29 settembre è stato trasmesso il provvedimento di
proroga dei termini del procedimento adottato in data 23 settembre 2009.
20. In data 9 ottobre 2009 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista con relativi allegati.
21. In data 14 ottobre 2009, è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, che è pervenuto il 29 ottobre 2009. In data 29 ottobre 2009 è
pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
B) Gli elementi informativi acquisiti
Con riguardo alla commercializzazione dei prodotti e all’ampiezza e durata delle relative campagne
promozionali
22. Il Trattamento Gel Snellente total body (A) è stato immesso sul mercato nel mese di novembre 2005. Nel corso del
2008 e precisamente nei mesi di maggio-giugno 2008 è stato oggetto di una campagna pubblicitaria svolta sulla
stampa quotidiana (ad es. Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa ed altri) e periodica (ad es. Chi, Donna
Moderna, La Repubblica delle Donne, Gioia, Viversani e altri). Per tutto il mese di maggio 2009 il prodotto è stato
pubblicizzato giornalmente attraverso la stampa quotidiana, mentre nel periodo 7-20 giugno, nel mese di luglio e nella
prima metà di agosto 2009 la campagna si è svolta attraverso la stampa periodica. Il prodotto è stato, altresì,
pubblicizzato attraverso internet almeno dal 19 marzo al 16 novembre 2009.
23. Il Trattamento Snellente Intensivo Notte (B) è stato immesso sul mercato nel gennaio 2007. Esso è stato
pubblicizzato nel corso del 2008 attraverso spot televisivi andati in onda nel periodo 4-10 maggio sulle emittenti Italia
1, Canale 5, Rai1 e Rai 2 (fino a 7 passaggi al giorno), 11-17 maggio su Rai 2, Rai 3, Italia 1 e Canale 5 (fino a 6
passaggi giornalieri) e 1-14 giugno sulle emittenti Italia 1, Canale 5, Rai 1, Rai 2 e Rai 3 (tra 2 e 5 passaggi al giorno).
Nel 2009 e in particolare nel periodo 3-16 maggio 2009, 31 maggio–13 giugno e 6-19 settembre 2009 è stato
pubblicizzato attraverso spot televisivi. Il prodotto è stato presentato anche attraverso il sito internet almeno dal 19
marzo 2009 al 16 novembre 2009. Il messaggio è stato diffuso attraverso la stampa quotidiana nel marzo 2009.
24. Il Trattamento Solare Snellente (C) è commercializzato da aprile 2008. Nel corso di maggio e giugno 2008 è stato
pubblicizzato attraverso numerosi quotidiani (ad es. Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa ed Altri) e periodici
(ad es. Donna Moderna, Chi, Gente Grazie e altri). Inoltre nel periodo 18 maggio - 28 giugno 2008 è stato
pubblicizzato attraverso le emittenti Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1 e Canale 5 (fino a 9 passaggi al giorno).
La campagna è ripresa nel corso delle ultime due settimane di maggio fino alle prime due settimane di agosto 2009
attraverso spot televisivi trasmessi quotidianamente sulle emittenti La 7, SKY e altre TV SAT. Il prodotto è stato
pubblicizzato in internet sul sito del professionista almeno dal 19 marzo 2009 al 16 novembre 2009. La diffusione
attraverso la stampa periodica e quotidiana è avvenuta nei mesi di maggio–giugno 2008 e, nel mese di giugno 2009,
attraverso la stampa periodica.
25. Il Trattamento Pancia e fianchi (D) è un prodotto presente sul mercato dal 2005 che è stato pubblicizzato con le
modalità oggetto della presente disamina a mezzo spot nel luglio 2008 e dal 1° al 14 febbraio 2009 e dal 19 aprile al 2
maggio 2009 attraverso spot televisivi. La campagna attraverso la stampa quotidiana si è svolta tra il 22 febbraio e il 7
marzo, dal 31 maggio al 13 giugno e tra il 5 e il 18 luglio 2009. Il prodotto è stato altresì pubblicizzato attraverso il
sito internet almeno nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2009.
Con riguardo all’azione dei cosmetici nonché alla composizione e sicurezza dei prodotti
26. I prodotti ad azione snellente e rimodellante appartengono alla categoria dei cosmetici funzionali, in grado di
interagire positivamente con i processi fisiologici e metabolici cutanei1. Applicati su una cute sana in uno stato non
patologico hanno finalità prettamente estetiche e non terapeutiche al fine di mantenerla in buono stato e modificarne
l’aspetto esterno in linea con la definizione normativa.
27. Tali prodotti ad azione snellente agiscono sui fisiologici accumuli di grasso sottocutaneo che sono costituiti da
adipociti sani e bene vascolarizzati, reattivi a stimoli di vario tipo fra cui quelli derivanti dal massaggio e
dall’applicazione di sostanze di natura cosmetica che ne determinano la mobilizzazione e la riallocazione in altri
distretti corporei. A supporto della possibile mobilitazione dei grassi sono state allegate due relazioni tecniche2.
28. Gli ingredienti e le sostanze contenute nei prodotti sono di uso frequente in cosmesi e la novità risiede nelle
formule quantitative diversificate per i 4 prodotti. Non ci sono brevetti che tutelano queste composizioni. Le confezioni
e le formulazioni dei prodotti sono rimaste invariate dal momento dell’immissione in commercio degli stessi e
attualmente sul mercato vi sono prodotti con formule simili. Le espressioni Biosculpt Complex, Bioultraslim Complex
Bioslim Complex e Bioredux Complex sono state depositate come marchio.
29. Tutti i prodotti Somatoline hanno natura cosmetica e nella loro composizione vengono utilizzati solo ingredienti di
natura cosmetica in conformità alla legge 713/86 recante “Norme per l’attuazione delle Direttive della Comunità
Europea sulla produzione e vendita dei cosmetici”3. In conformità con quanto disposto dall’articolo 10 della suddetta
legge, Manetti-H.Roberts all’atto di immissione in commercio dei prodotti appartenenti alla linea in questione ha
trasmesso apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, contenente l’elenco
degli ingredienti e semestralmente trasmette al suddetto Ministero l’elenco aggiornato di tutte le materie prime
utilizzate nei prodotti cosmetici commercializzati dalla società. L’ultima di tali comunicazioni è stata effettuata nel
marzo 20094.
Con riferimento all’efficacia dei prodotti
30. Le formulazioni dei prodotti Gel Snellente Total Body, Solare Snellente e Snellente Intensivo Notte sono state
testate clinicamente per dimostrarne l’efficacia e la tollerabilità in uso per un tempo di 4 settimane sotto controllo
dermatologico. L’efficacia di ogni prodotto è stata misurata con test strumentali (ecografia e plicometria) e nei
messaggi sono stati riportati i dati che hanno ottenuto un risultato statistico significativo. Nei complessivi studi clinici
eseguiti è stata riscontrata una azione snellente nelle zone esaminate in termini di riduzione dello spessore del
pannicolo adiposo sottocutaneo, senza che le volontarie abbiano variato il loro peso corporeo. Lo snellimento, a seguito
dell’utilizzo dei suddetti prodotti, consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.
31. Tutti i dati percentuali riportati nei claim presenti nei messaggi riferiti ai trattamenti Gel Snellente Total Body,
Snellente Intensivo Notte e Solare Snellente rappresentano i valori massimi sulla riduzione dello spessore del
pannicolo adiposo rilevati nelle diverse sperimentazioni eseguite su 1 soggetto di 24 testati.
1 [Come anche stigmatizzato da UNIPRO nel Position Paper del 13 maggio 2009, il cosmetico funzionale è legittimo e riconosciuto dal
legislatore. ]
2 [Nella prima a firma del prof. Pigatto, specialista in dermatologia, risalente al 2006 si afferma che l’adiposità localizzata è una
condizione caratterizzata da alterazioni della topografia cutanea di vario grado localizzata nella regione pelvica, addome ed arti inferiori.
La sua comparsa è dovuta a fattori genetici e razziali, ma i percorsi patofisiologici ed eziopatogenetici attraverso i quali si manifesta e si
aggrava sono ancora dibattuti. Un ruolo nella sua comparsa è attribuibile a fattori ormonali, alimentari e stili di vita. L’adiposità
localizzate non va confusa con l’obesità e con la cellulite (processo patologico degenerativo complesso).
Alcuni stimoli come l’attività fisica attiva o passiva possono favorire la circolazione sanguigna e, quindi, la mobilitazione dei grassi.
Anche un efficace trattamento topico permette di ottenere la riduzione della massa e del volume delle aree interessate. Il grasso
presente nelle adiposità localizzate essendo costituito da adipociti sani è facilmente mobilizzabile con un trattamento opportuno che
produca un effetto drenante. Molti ingredienti cosmetici contenuti nella formulazione Pancia e fianchi sono in grado di migliorare il
microcircolo cutaneo e quindi l’apporto vascolare e di conseguenza gli effetti drenanti. Inoltre gli estratti di alghe per il loro contenuto di
iodio sono in grado di mobilizzare localmente gli adipociti stimolando il catabolismo lipidico e diminuendo il volume dei noduli di grasso,
senza produrre perdita di peso.
Nella seconda relazione redatta da prof. Chimenti (Policlinico Tor Vergata), oltre ad una dettagliata analisi del fenomeno si afferma che
l’accumulo del tessuto adiposo è dovuto ad un aumento del numero (iperpalasia) e del contenuto cellulare degli adipociti (ipertrofia).
Quest’ultima consiste nella crescita di volume delle cellule senza un aumento del loro numero. Nel caso di rimodellamento del tessuto
adiposo localizzato, la cellula perde il contenuto lipidico riducendo il proprio volume, mentre il numero di cellule adipose rimane
invariato. Un’alimentazione corretta associata ad un’attività fisica regolare sono essenziali per ridurre l’adiposità localizzata nelle fasi
precoci. In caso di adiposità lieve o moderata, il grasso presente nei distretti sani può essere facilmente mobilitato determinando un
rimodellamento della silhouette, attraverso trattamenti che utilizzano massaggi, manipolazioni o principi attivi finalizzati al ripristino del
microcircolo o all’ottimizzazione delle vie lipolitiche. Nella relazione si afferma che diverse sostanze presenti nel trattamento Pancia e
fianchi sono in grado di intervenire nel metabolismo del tessuto adiposo ripristinando le alterazioni del microcircolo e della lipolisi
associati alle adiposità localizzate. E’ plausibile, conclude la relazione, che un trattamento continuativo con tale prodotto permetta un
rimodellamento del tessuto sottocutaneo tramite “la mobilizzazione dei prodotti metabolici e ottimizzazione della fisiologia delle sue
strutture anatomiche, apprezzabile dal paziente stesso”. Nella relazione si cita un test clinico condotto sul prodotto nel 2004 che
avrebbe dimostrato come utilizzando il trattamento per 4 settimane su un numero significativo di volontari si sarebbe constatato un
rimodellamento importante, attraverso una riduzione volumetrica delle zone pancia e fianchi senza perdita di peso.]
3 [I prodotti non contengono iodio. Le uniche tracce di iodio sono presenti nei Trattamenti Pancia e fianchi e Intensivo Notte in ragione
delle alghe in essi presenti. Tuttavia il contenuto di iodio in tali prodotti è ben al di sotto della concentrazione massima autorizzata nei
cosmetici non destinati al risciacquo.]
4 [Le società produttrici dei prodotti cosmetici devono garantirne la conformità al dossier di sicurezza. Per i prodotti in esame Manetti &
Roberts testa anche la tollerabilità degli stessi.]
Nel caso del trattamento Pancia e Fianchi la riduzione in centimetri indicata rappresenta invece un valore massimo
riscontrato su 7 soggetti di 24 testati.
I valori medi ottenuti con le sperimentazioni si attestano su percentuali e centimetri inferiori, pari a circa la metà dei
valori dichiarati nei messaggi.
32. Quanto alle modalità con le quali vengono calcolati i risultati di snellimento riportati nei messaggi, come già
indicato, è emerso che queste prendono a riferimento la riduzione dello spessore del pannicolo adiposo, misurato
ecograficamente in millimetri. Le percentuali relative all’efficacia snellente sono, pertanto, calcolate sulla riduzione del
pannicolo adiposo. Ad esempio in una persona normale il pannicolo è di 1/1,2 cm, a seconda delle caratteristiche della
sede indagata. In caso di cellulite, adiposità localizzate, adipe, questo cuscinetto può arrivare a 3 cm e oltre, ma non è
una misura uniforme. La percentuale di riduzione, che comunque non indica dimagrimento, ma compattamento del
tessuto che si rialloca, è stata calcolata su tale base (nel caso del 30% di riduzione su 1 cm, essa sarà di circa 3mm).
33. Con riferimento alla misurazione in centimetri, si tratta di metodologie non previste dalle Linee Guida il cui valore
può essere apprezzato solo laddove i risultati siano confermati da misurazioni strumentali multiparametriche della
pliche, per esempio ecografia o plicometria. Nel caso di specie il valore in centimetri espresso con riferimento al
prodotto Pancia e Fianchi è stato confermato dai rilievi strumentali effettuati nel corso della ulteriore sperimentazione
del 2008.
34. Come indicato dallo stesso professionista, l’effetto di riduzione ottenuto con l’uso dei prodotti snellenti, non è
definitivo, nel senso che si può anche protrarre per alcune settimane ma è una eventualità non certa o definibile
aprioristicamente in modo scientifico.
Usualmente si suggerisce di avvalersi ciclicamente di tali trattamenti in quanto dopo un certo periodo (circa un mese) il
miglioramento non procede e appare stabile negli effetti ottenuti anche procrastinando l’uso dei prodotti.
35. Un test per verificare le proprietà snellenti del prodotto Trattamento Gel Snellente Total Body (A) è stato
condotto nel 2005 presso l’università di Pavia IRCCS Policlinico S. Matteo, su 25 volontarie che lo hanno utilizzato per 4
settimane con 2 applicazioni al giorno5. Nelle conclusioni dello studio si afferma che l’analisi dei dati ecografici mostra
la capacità del topico di esercitare un effetto riducente a carico delle sedi indagate confortato dalla riduzione della
circonferenza e dello spessore della plica cutanea. La variazione del dato ponderale medio entro un range fisiologico
esclude la possibilità di attribuire l’effetto snellente ad un eventuale dimagrimento. In particolare il dato ecografico
medio su fianchi e coscia rilevato dopo 4 settimane è pari al 16% di riduzione (riportato sulla confezione), mentre il
37,5% rappresenta il dato massimo ottenuto sulla coscia da un solo volontario dopo 4 settimane.
Altro test sul medesimo prodotto risale al 2008 ed è stato condotto presso la medesima Università su due gruppi di
volontarie che lo hanno utilizzato per 4 settimane con 2 applicazioni al giorno senza modificare le proprie abitudini
alimentari e di attività fisica. I risultati ottenuti sono basati su misurazioni strumentali che ricomprendono ecografia,
plicometria, misurazioni morfometriche ed elastometria. L’analisi statistica dei dati ecografici mostra dopo 28 giorni di
utilizzo un effetto rimodellante rispetto a fianchi, cosce e braccia. Il valore ecografico medio su cosce è risultato del
19%, mentre il valore massimo relativo alla coscia è del 37% e ha riguardato 1 soggetto tra i 50 soggetti testati
mentre sui fianchi il valore medio è del 16% con un valore massimo, riscontrato su 1 soggetto tra 50, pari al 31,91%.
36. Un test clinico strumentale condotto nel 2006 sul prodotto Trattamento Snellente Intensivo Notte (B) sempre
presso la sopraindicata Università ha avuto quale obiettivo la verifica delle proprietà snellenti, oltre che la tollerabilità
del prodotto su 25 volontarie sane che lo hanno utilizzato per 4 settimane con un’applicazione al giorno, tramite
massaggio, prima del riposo notturno6. Il valore di 33,3% indicato in pubblicità rappresenta il valore massimo di
riduzione riscontrato dopo 2 settimane dal dato ecografico relativo alla coscia. Il 15% indicato sulla confezione si
riferisce invece al valore ecografico medio dei fianchi dopo 14 giorni, mentre il valore ecografico medio relativo alla
coscia a 14 giorni è pari al 9%. I soggetti non hanno subito modificazioni significative di peso nel corso della
sperimentazione.
37. Un test di efficacia snellente sul Trattamento Solare Snellente (C) è stato condotto nel 2007 presso la
medesima Università su 25 volontarie, a seguito di un’utilizzazione protratta per 4 settimane con 3 applicazioni al
giorno. Le analisi strumentali e morfometriche svolte partendo dai valori basali e con misurazioni a 2 e 4 settimane di
utilizzo e corneometria, hanno evidenziato una riduzione delle aree trattate (cosce, fianchi e braccia) significativa già
dopo 2 settimane. Dall’analisi dei dati ecografici si evince la capacità del topico di esercitare un effetto riducente a
carico delle sedi indagate, confortato dalla riduzione della circonferenza e dello spessore della plica cutanea. La
variazione del calo ponderale medio entro un range fisiologico esclude la possibilità di attribuire l’effetto snellente a un
eventuale dimagrimento. Il valore ecografico medio rilevato (come riportato sulla confezione) dopo 2 settimane è del
15% di riduzione, mentre il 24,1% riportato in pubblicità rappresenta il valore ecografico di riduzione massima
ottenuto da un volontario sui fianchi dopo 2 settimane di trattamento7.
5 [Lo studio ha previsto controlli in condizioni basali dopo 14 e 28 giorni di trattamento su alcune zone corporee (braccio, fianchi e
coscia) utilizzando strumenti non invasivi quali l’ecografo, il plicometro e l’elastometro.]
6 [Nel corso dello studio i volontari sono stati sottoposti a valutazioni strumentali dello spessore dello strato cutaneo e della plica
cutanea attraverso ecografia, plicometria e misurazioni morfometriche, supportati dalla misura di circonferenza su fianchi e cosce.]
7 [Oltre a tale test il prodotto è stato testato nelle sue diverse formulazioni quanto a fattore di protezione sia ai raggi UVB che UVA,
resistenza all’acqua e potenziale fototossico.]
Altro test di efficacia sul medesimo prodotto è stato effettuato nel 2008 presso la medesima Università su 25
volontarie sane che lo hanno utilizzato per 4 settimane senza modificare stile di vita e alimentazione ed i risultati sono
stati registrati con misurazioni strumentali e morfometriche. I dati ecografici medi mostrano una riduzione del 19% con
riguardo al girovita in 2 settimane e del 33% dopo 4 settimane. Relativamente ai fianchi il valore ecografico medio
dopo 2 settimane pari al 23% ha raggiunto dopo 4 settimane il 35,9%. Quanto alla coscia il valore ecografico medio
pari a 21,9% dopo 2 settimane è aumentato fino al 38,4% dopo 4 settimane.
38. Il Trattamento Pancia e Fianchi (D) è stato oggetto di un test clinico eseguito da Derming presso l’Istituto di
Ricerche e Bioingegneria di Monza. Lo studio ha avuto ad oggetto la valutazione clinica e morfometrica dell’attività
snellente su 25 soggetti che presentavano adiposità localizzata su pancia e fianchi e che lo hanno utilizzato per 4
settimane con 2 applicazioni al giorno8.
Le variazioni rilevate rispetto al basale hanno registrato una riduzione media del giro vita di 2,7 cm (la riduzione
massima è di 4,2 cm su 3 volontari), una riduzione media dei fianchi a livello di spina iliaca di 2,6 cm (riduzione
massima pari a 6,3 cm su 5 soggetti) e una riduzione media dei fianchi a livello del solco sottogluteo pari a 0,9 cm.
Un ulteriore studio condotto sul prodotto nel 2008 è stato effettuato dal medesimo Istituto Derming di Monza su 28
volontari9. Le misurazioni ultrasonografiche del pannicolo adiposo espresse in millimetri hanno evidenziato riduzioni
medie su pancia e fianchi pari rispettivamente a 1,6 mm (8%) e 1,9 mm (14%). Le riduzioni centimetriche rilevate su
girovita e fianchi attraverso la misurazione morfometrica - che a differenza di quella ecografica non considera solo il
tessuto adiposo sottocutaneo, ma il tessuto cutaneo nella sua completezza (grasso e acqua) – hanno messo in rilievo il
conseguimento di riduzioni comprese per le varie aree monitorate tra 1 e 1,9 cm (dopo un mese di trattamento). I
risultati massimi raggiunti di circa 4 cm sono stati riscontrati in 4 soggetti su 28 con riguardo al girovita e in 3 su 28
con riguardo ai fianchi.
39. La validità degli studi eseguiti sui prodotti è stata certificata da un Professore di dermatologia che ha confermato la
validità delle metodologie eseguite, ritenendole scientificamente riconosciute a livello internazionale, secondo i
protocolli previsti dalle linee guida europee per lo studio dei cosmetici e la letteratura internazionale (COLIPA). Inoltre
è stato ritenuto adeguato e rappresentativo per la finalità degli studi, il numero dei volontari reclutati. I dati
sperimentali sono stati elaborati e valutati mediante metodiche biostatistiche adeguate e i dati a sostegno dei claim
utilizzati sono risultati statisticamente significativi rispetto alla numerosità del campione analizzato.
40. In conclusione il professionista sottolinea che i test relativi ai prodotti Gel Snellente Total Body, Snellente Intensivo
Notte, Solare Snellente e Pancia e Fianchi sono stati condotti secondo validi ed adeguati criteri scientifici e comprovano
l’efficacia e la tollerabilità dei prodotti. Il valore massimo ottenuto in relazione alle singole sperimentazioni è
compatibile in senso statistico con la distribuzione dei dati e, inoltre, i risultati ottenuti sui singoli testi effettuati sui
prodotti oggetto di verifica non sono dati anomali dal resto dei dati campionati. Pertanto i claim rivendicati appaiono
supportati nei risultati dall’analisi statistica.
Modifiche apportate ai messaggi nel corso del procedimento
41. Per quanto riguarda il Trattamento Gel Snellente Total Body (A), la cui pubblicità è stata effettuata solo a
mezzo annunci stampa su quotidiani e periodici, a partire dal 1° maggio 2009, il messaggio è stato modificato
inserendo l’avvertenza “Risultato massimo conseguito su 1 soggetto (risultato medio 16%)”. Dal 19 luglio i messaggi
stampa sono stati modificati, eliminando la quantificazione di snellimento nella head line. Tale indicazione è rimasta
leggibile sull’immagine della confezione del prodotto presente nel tabellare e nel body copy del messaggio stesso.
42. Per quanto riguarda il Trattamento Snellente Intensivo Notte (B) a partire dal 3 maggio 2009, lo spot è stato
modificato aggiungendo al claim “snellisce fino al 33% in 2 settimane” sia l’avvertenza riportata nel super a fondo
schermo che si tratta del valore massimo riscontrato su un soggetto dei 25 testati, sia il dato rispondente al risultato
medio (15%) conseguito.
La campagna televisiva interrotta a giugno è ripresa il 5 settembre 2009 con un nuova versione nella quale non è più
quantificato il risultato ottenuto con l’uso del prodotto: l’unico claim presente recita “Snellisce la silhouette in 2
settimane”.
43. Quanto al Trattamento Solare Snellente (C) a partire dal 17 maggio 2009 è stato pubblicizzato attraverso spot
televisivi nei quali in corrispondenza dell’affermazione “Snellisce fino al 24% in 2 settimane” compare sullo schermo
per 4 secondi l’avvertenza “Rimodella lo spessore del pannicolo adiposo vs prima del trattamento. Ris. Max su 1
soggetto. Test su 25 sogg. Ris. Medio 15%. Non comporta perdita di peso”; la pubblicità stampa è stata integrata con
le medesime indicazioni.
8 [La metodologia utilizzata comprendeva lo svolgimento in condizioni basali di valutazioni cliniche relative al grado di adiposità
localizzata della zona pancia – fianchi attraverso score clinico visivo, le misurazioni morfometriche delle circonferenza giro vita e fianchi
(a livello della spina iliaca e a livello del solco sottogluteo) effettuate prima e dopo avere fatto indossare a ciascun soggetto una guaina
contenitiva e le riprese fotografiche previste dal protocollo. Al termine del trattamento sono state ripetute tutte le valutazioni e le
misurazioni eseguite durante la visita basale. Sono stati, inoltre, valutati l’aderenza al trattamento di ciascun volontario e gli eventi che
potessero avere influito sui risultati del test.]
9 [Lo studio clinico strumentale è stato condotto con misurazioni morfometriche (come il precedente), ma anche con misurazioni
plicometriche e ultrasonografiche al fine di valutare l’effetto snellente dopo 4 settimane attraverso molteplici parametri.]
Dal 15 giugno 2009 la pubblicità televisiva è stata modificata eliminando la quantificazione di snellimento, rimanendo
solo il claim “Snellisce la silhouette in 2 settimane”.
44. La confezione del Trattamento Pancia e Fianchi (D) sarà modificata prossimamente e in particolare il claim
attualmente presente sulla confezione “snellisce la silhouette in 4 settimane” sarà sostituito con “riduce fino a 4 cm in
4 settimane”. Inoltre sui laterali della confezione saranno inserite indicazioni che attestano come i risultati vantati siano
emersi da un test clinico-strumentali svolti su 52 soggetti che testimoniano l’azione del prodotto di ridurre la
circonferenza del girovita e dei fianchi fino a 4 cm in 4 settimane, mentre la riduzione media è di 2,3 cm.
Per quanto riguarda la pubblicità televisiva del Trattamento Pancia e fianchi a partire dal 19 aprile 2009 il filmato è
stato modificato. In particolare, l’indicazione “riduce la circonferenza fino a 4 cm” è stata chiarita nel super dalle
seguenti precisazioni “Non comporta perdita di peso. Valore max per riduzione circonferenza vita e fianchi su 7
soggetti. Test su 24 soggetti. Valore medio 2,5 cm”. Dal 31 maggio 2009 inoltre la medesima precisazione è stata
inserita anche negli annunci stampa.
Dal 5 luglio 2009 lo spot è stato ulteriormente modificato inserendo in sovrimpressione, oltre alla scritta “Riduce fino a
4 cm in 4 settimane”, anche il dato medio con l’indicazione “media – 2 cm”. Nel super a fondo schermo è stato inserita
la precisazione “Ris. Max su 7 soggetti. Test su 24 soggetti non comporta perdita di peso”.
Le informazioni rese dall’IFO
45. Con la relazione, pervenuta via fax il 21 settembre 2009 e in originale, controfirmata dal Direttore Generale, il 28
settembre 2009, l’IFO ha precisato che l’impiego dei cosmetici contro gli inestetismi della adiposità localizzata risponde
a due funzioni importanti quali modificare l’aspetto cutaneo e mantenerlo in buono stato. I prodotti in questione
possono essere impiegati solo con riguardo all’adiposità localizzata che ben differisce dalla cellulite, la quale presenta
un quadro completamente diverso sia sul piano clinico diagnostico che istopatologico e terapeutico. In campo
cosmetologico i principi attivi impiegati nell’adiposità localizzata ad uso topico sono numerosi. Essi si possono
sintetizzare in 5 categorie: agenti sull’adipocita del pannicolo adiposo10, metilxantine11, iodio organico e
inorganico12, carnitina13 e glaucina14.
46. Con riferimento alle sperimentazioni condotte dalla società sulle diverse formulazioni dei diversi prodotti, l’Istituto
rileva come non risulti che siano stati effettuati studi di confronto con placebo o con altro prodotto che nel campo dei
cosmetici costituisce un approccio metodologico primario, sottolineando che le misurazioni centimetriche o percentuali
hanno valore solo se sono raffrontate con altro prodotto topico farmacologico o di tipo fisico. L’Istituto riferisce, inoltre,
che le sostanze impiegate nei prodotti sono conosciute in campo cosmetico.
47. Quanto alla possibile mobilizzazione locale degli adipociti con conseguente rimodellamento della silhouette
sostenute dagli esperti indicati dal professionista, l’Istituto, sul presupposto che trattasi di interpretazioni interessanti,
ritiene tuttavia che nel caso di specie quanto affermato circa la mobilizzazione dei grassi superficiali con il prodotto Gel
Snellente sia indimostrato non essendoci studi in vivo e clinici di conferma - quale ad es. la microscopia focale - che
dimostrino l’effettiva mobilizzazione del grasso, ovvero le modifiche dinamiche che la massa adipocitaria subisce a
seguito di stimoli farmacologici topici.
Sintesi delle argomentazioni difensive svolte dal professionista con la memoria del 21 maggio, nel corso
dell’audizione del 25 settembre e con la memoria conclusiva pervenuta il 9 ottobre 2009
a) Questioni pregiudiziali e di merito relative alle informazioni rese dall’IFO
48. Nel corso dell’audizione e nella memoria conclusiva il professionista ha sostenuto che sussistono fondate ragioni di
carattere procedurale e di merito per le quali non si deve tener conto delle considerazioni espresse dall’IFO.
La società, in primo luogo, eccepisce, quanto al merito, il rilievo dell’IFO volto a contestare la correttezza metodologica
dei test effettuati a supporto dell’efficacia dei prodotti Somatoline Cosmetic. Infatti, tale posizione, ad avviso del
professionista non solo contrasta con l’opinione espressa dal consulente della società, che peraltro opera all’interno del
medesimo Istituto, ma non appare neanche condivisibile nella sostanza, in quanto le metodologie seguite da ManettiH.Roberts sono ammesse e riconosciute15, essendo validi sia i test con placebo che senza placebo, la validità di questi
ultimi dipendendo solo dal fatto che siano svolti con misurazioni strumentali.
10 [Nel caso di adipe localizzato la cellula è sana.]
11 [Caffeina, Teina, Bromina che favoriscono la sintesi dei AMP cilico nell’adipocita e ne bloccano la degradazione mediante inibizione
della fosfodiesterasi.]
12 [Agisce a livello di recettori .]
13 [Svolge attività ossidativa a livello mitocondriale.]
14 [Blocca i canali di calcio.]
15 [In particolare, il Gruppo EEMCO, fondato nel 1995, composto da 18 esperti indipendenti per ogni nazione per rispondere all’esigenza
di individuare metodologie di test uniformi, prevista dalla sesta direttiva cosmetici, ha pubblicato 17 linee guida su vari aspetti
metodologici. Tali linee guida nel definire le possibili metodologie valide, prescrivono che deve essere chiaramente indicato il tipo di
confronto, distinguendo fra un prima e un dopo, con o senza placebo (si veda G. Pierard “Instrumental non invasive assestment of
cosmetic efficacy”).]
Anche il manuale del cosmetologo (D’Agostinis) citato nella relazione dell’IFO richiama la difficoltà in campo cosmetico
di confronti con placebo. Dalle stesse linee guida Colipa – The European Cosmetic Association – del 2008 si evince che
il confronto con placebo è una delle metodologie possibili, ma non l’unica ammessa. Al fine di considerare valida una
metodologia di studio, è necessario svolgere delle comparazioni tra i dati rilevati al termine dello studio e quelli iniziali.
Le Linee Guida, inoltre, richiedono alcuni requisiti per la validità della sperimentazione e, in particolare, una certa
numerosità del campione con una casistica complessa (30-40 soggetti dal punto di vista statistico appaiono
attendibili), l’analisi statistica e l’effettuazione di test strumentali multiparametrici che convergano sul risultato.
49. In secondo luogo, la società rileva che il firmatario della relazione IFO, versa in chiara situazione di conflitto di
interessi in quanto artefice, su incarico di una società concorrente, di un test di efficacia su un prodotto anticellulite,
del quale ha presentato i risultati ad un congresso medico scientifico. Peraltro, lo studio al quale ha partecipato è stato
condotto senza confronto con placebo, ma solo comparando la situazione prima e dopo il trattamento.
b) Relazione tra la linea Somatoline Cosmetic e il Farmaco Somatoline
50. La specialità medicinale Somatoline e i prodotti cosmetici Somatoline Cosmetic sono prodotti radicalmente diversi
tra loro per natura composizione e funzione sono pubblicizzati con modalità differenti. Il testo radiofonico utilizzato per
promuovere la specialità medicinale è stato autorizzato dal Ministero con la procedura del silenzio-assenso. La
specialità medicinale combatte la cellulite che è una patologia, mentre i cosmetici rientranti nella linea a marchio
Somatoline Cosmetic sono prodotti ad azione snellente e agiscono sui fisiologici accumuli di grasso sottocutaneo.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
51. Poiché le pratiche commerciale oggetto del presente provvedimento sono state diffuse anche a mezzo stampa,
spot televisivi ed internet, in data 14 ottobre 2009, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (di seguito anche AGCom) ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
52. Con parere, pervenuto in data 29 ottobre 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che le pratiche commerciali in
esame violano il disposto di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni.
I messaggi con un elevato valore persuasivo sono volti a generare nel consumatore medio l’erroneo convincimento di
poter eliminare con il semplice uso dei prodotti, in maniera rapida e veloce mentre addirittura si prende il sole o si
dorme, qualsiasi problematica legata all’accumulo di grasso in determinate zone del corpo quali pancia, gambe e
fianchi inducendolo ad assumere decisioni di carattere commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Inoltre i messaggi risultano omissivi e fuorvianti, in quanto riferendo in modo non esaustivo di dati peraltro solo apicali
risultanti dalla sperimentazione, senza altresì specificare quale sia la composizione, le prestazioni minime
potenzialmente ottenibili e la reale natura dei prodotti (cosmetica o farmaceutica), non consentono al consumatore di
effettuare consapevolmente le proprie scelte e valutazioni di convenienza e del reale beneficio ottenibile con l’uso dei
prodotti.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Autonomia delle pratiche commerciali di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto II
53. In via preliminare, si rileva come costituiscano quattro pratiche distinte valutabili separatamente, le condotte
relative alle modalità complessive con le quali il professionista ha pubblicizzato e commercializzato i prodotti
Trattamento Gel snellente Total Body (A), Trattamento Snellente Intensive Notte (B), Trattamento Solare
Snellente (C) e Trattamento Pancia e Fianchi. Sebbene tutti i prodotti appartengano alla linea Somatoline
Cosmetic, le suindicate condotte sono volte a promuovere prodotti tra loro differenti che si diversificano per
denominazione, composizione e specifica destinazione d’uso, nonché per le modalità di svolgimento, articolazione e
contenuti delle rispettive campagne pubblicitarie ad essi dedicate.
Questioni pregiudiziali
54. Sono da respingersi, per le ragioni che si andrà ad esporre, le eccezioni sollevate con riguardo alle informazioni
rese dall’IFO, sia relativamente al presunto conflitto di interessi, sia con riferimento alla correttezza delle
considerazioni esposte dall’Istituto contrastanti con la posizione del consulente della parte.
Prima di tutto si rileva che la consulenza rilasciata al professionista, peraltro successivamente all’avvio del
procedimento, si riferisce alla validità delle metodologie sperimentali seguite dal professionista per verificare l’efficacia
dei trattamenti, laddove la presente disamina riguarda le modalità con le quali sono pubblicizzati i prodotti della linea
Somatoline Cosmetic e in particolare le modalità con le quali sono stati inseriti e presentati gli esiti delle
sperimentazioni eseguite sugli stessi.
55. Ciò premesso, appaiono prive di pregio anche le eccezioni in merito all’attendibilità delle informazioni rese dall’IFO.
Si tratta infatti di informazioni provenienti da una struttura pubblica di primaria rilevanza scientifica, non solo con
riguardo all’attività medico sanitaria, ma anche per quanto riguarda la ricerca in ambito dermatologico, che è stata
interpellata con riferimento alle questioni connesse con l’oggetto dell’accertamento in virtù di un protocollo di
collaborazione sottoscritto con l’Autorità.
La relazione pervenuta dall’IFO, firmata dal Direttore Scientifico e controfirmata dal Direttore Generale, è
manifestazione autorevole del punto di vista dell’Istituto, né può avere alcun rilievo il fatto che il relatore abbia
prestato una consulenza su un diverso prodotto che, peraltro, non risulta neppure concorrente rispetto a quelli
esaminati in questa sede. Infatti, lo studio al quale il medesimo ha partecipato ha riguardato un prodotto anticellulite
qualificato come dispositivo medico e come tale soggetto a specifica normativa, diversa da quella alla quale
soggiacciono i cosmetici ad azione snellente, quali si configurano i prodotti in esame. Lo stesso professionista
produttore anche di un farmaco contro la cellulite ha più volte ribadito, infatti, che tali trattamenti non rientrano tra i
prodotti specificamente dedicati alla cellulite ed ai suoi inestetismi.
56. Con riguardo alla metodologia seguita per testare i prodotti, l’IFO si limita a definire primario, ritenendo che sia da
privilegiarsi, un approccio metodologico tra i molti contemplati dalla letteratura del settore, che si avvalga di studi di
confronto con placebo. Ciò non contrasta con l’ammissibilità anche di altre tipologie di sperimentazione che tuttavia, ad
avviso dell’Istituto, non consentono di enunciare risultati valevoli in percentuale o centimetri, né di esprimere una
valutazione sulla loro rappresentatività. La posizione dell’Istituto sotto tale profilo appare legittima e coerente con
quanto espresso in esito a precedenti richieste.
Si consideri che i rilievi critici circa la metodologia con la quale sono stati svolti i test rappresenta solo uno degli
argomenti trattati nelle informazioni rese dall’IFO che si è altresì espresso su diversi ulteriori punti quali: il circoscritto
ambito di azione di simili prodotti rispetto a situazioni patologiche quali la cellulite; l’azione di mobilizzazione dei
grassi; il tipo di sostanze usualmente utilizzate nei prodotti cosmetici finalizzati al trattamento delle adiposità
localizzate.
Considerazioni di carattere generale sulle dichiarazioni d’efficacia dei messaggi
57. I prodotti in questione, come emerge dall’istruttoria svolta, sono qualificabili come cosmetici con proprietà
riducenti. Si tratta di trattamenti che possono espletare la loro azione solo su adiposità localizzata, laddove la stessa
non sia associata ad altri e più complessi fenomeni quali obesità e/o cellulite che non possono trarre beneficio dall’uso
del prodotto. Infatti, tali trattamenti topici possono, in ragione delle sostanze in essi contenute e del massaggio
necessario per la loro applicazione, intervenire sulle cellule sane e facilmente modificabili, del pannicolo adiposo
sottocutaneo diminuendone il volume, senza produrre perdita di peso e con effetti non definitivi, ma apprezzabili al più
solo per alcune settimane dopo la cessazione del trattamento.
L’azione snellente di tutti i prodotti in esame - Trattamento Gel Snellente Total Body, Trattamento Intensivo Notte,
Trattamento Solare Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi - è stata oggetto di sperimentazioni in vivo eseguite
attraverso test clinico-strumentali volte prevalentemente a verificare la riduzione del pannicolo adiposo ottenibile dopo
2-4 settimane di applicazione del prodotto su aree specificamente individuate.
58. Tutti i trattamenti, sebbene oggetto di campagne diversificate, sono stati pubblicizzati attraverso messaggi che
presentano una struttura simile e che, per tale ragione, possono essere oggetto di considerazioni unitarie sotto alcuni
profili. Le comunicazioni mostrano l’immagine di un corpo femminile associata al claim in cui si quantifica
enfaticamente, in valori percentuali o centimetrici, lo snellimento localmente ottenibile con l’uso del prodotto, di volta
in volta pubblicizzato come innovativo, nonché la tempistica.
Le uniche ulteriori precisazioni contenute nei messaggi sono volte a evidenziare che il valore esprime la misurazione
della riduzione dello spessore del pannicolo adiposo rilevata nel corso di test che hanno coinvolto un certo numero di
persone (per lo più in numero di 25). In tutti i messaggi è poi contenuta la precisazione che l’azione di rimodellamento
svolta dai prodotti non comporta perdita di peso.
a) Omissioni rilevanti – metodologia di studio e parametri utilizzati
59. Nei messaggi la riduzione prospettata viene specificamente quantificata, in percentuali e centimetri, come
espressione dell’esito di sperimentazioni svolte dal professionista, lasciando intendere che tali dati siano oggettivi, in
quanto scientificamente dimostrati.
Da quanto emerso nel corso del procedimento i valori espressi appaiono ingannevoli in primo luogo per le modalità con
cui sono presentati, in quanto non sono offerti al consumatore strumenti per comprendere correttamente la loro
portata e rilevanza, ovvero per stabilire a quali parametri e misurazioni questi si riferiscano. Come più volte affermato
dall’Autorità, laddove il professionista intenda suggellare l’efficacia dei propri prodotti prospettando la stessa come
comprovata da studi scientifici è tenuto ad illustrare in modo esaustivo l’approccio metodologico utilizzato, i parametri
presi in considerazione, le misurazioni svolte e i risultati conseguiti per consentire al fruitore del messaggio la piena
comprensione dei valori enunciati, eventualmente rinviando ad altra fonte di agevole accesso per il consumatore,
qualora il mezzo imponga delle restrizioni.
60. Nel caso di specie la comprensione della portata della quantificazione operata non poteva prescindere da
chiarimenti che definissero il pannicolo adiposo, in quali situazioni lo stesso potesse essere trattato con soddisfazione
attraverso l’uso dei prodotti in questione e, di contro, in quali casi l’impiego dei prodotti dovesse ritenersi inadeguato
(obesità e cellulite) e, non da ultimo, su quale spessore iniziale fosse stata apprezzata la riduzione percentuale o
centimetrica indicata.
61. Si consideri che nelle condotte in esame i valori centimetrici e percentuali riportati sono il risultato di rilevazioni
ecografiche che hanno nella maggioranza dei casi mostrato riduzioni del tessuto adiposo (dello spessore di circa 1-2
cm) nelle aree trattate nell’ordine di millimetri. Ben diversa è la percezione che potrebbe derivare dalla lettura di claim
che ostentano riduzioni assolute ricomprese tra il 20% e il 40%, o fino a 4 cm, della silhouette senza offrire altre
spiegazioni circa la base di calcolo di tali valori e, quindi, dei test e delle misurazioni effettivamente svolti.
Certamente le modalità utilizzate per pubblicizzare i prodotti, in assenza dei suddetti riferimenti, possono creare un
affidamento eccessivo ed ingiustificato nelle proprietà dei prodotti non proporzionate rispetto alla reale efficacia
snellente che agli stessi può essere ascritta, così come desumibile dall’esito dei test clinici.
b) Spendibilità delle misurazioni percentuali o centimetriche rilevate dagli studi
62. Le pratiche in esame presentano con grande enfasi i risultati percentuali e centimetrici che possono derivare
dall’utilizzo dei prodotti. Si tratta di informazioni che hanno una particolare attrattiva sui consumatori, in quanto
quantificano lo snellimento promesso, per lo più, in chiave scientifica e come risultato di test clinici.
L’IFO su questo specifico aspetto ha espresso una valutazione molto critica sulla possibilità di avvalersi di misurazioni
centimetriche e percentuali che possano essere rappresentative, in assenza di studi di confronto con placebo o altro
prodotto.
Senza mettere in discussione l’attendibilità degli studi di efficacia dei prodotti, si ritiene pertanto che, non essendo
stati condotti studi di confronto sia improprio e fuorviante menzionare in ambito pubblicitario, peraltro in modo
strumentalmente parziale, i valori di snellimento rilevati ad esito della sperimentazione.
c) Quantificazione dei risultati riportata nei messaggi
63. Inoltre nei messaggi esaminati, per espressa ammissione del professionista e come emerge dall’esame della
copiosa documentazione in atti, i valori indicati integrano valori massimi di riduzione, oltrettutto raggiunti soltanto in
uno specifico ambito localizzato (coscia, fianco), laddove i risultati medi si attestano su numeri di molto inferiori. Una
indicazione generica sui risultati medi è riportata solo sulle confezioni dei diversi prodotti. L’utilizzo nelle comunicazioni
commerciali di dati che rispecchiano solo il valore massimo raggiunto in alcune limitate situazioni, risulta ingannevole
se utilizzato in un claim pubblicitario in quanto in nessun modo può rappresentare correttamente al pubblico ampio dei
consumatori a cui appunto si rivolge la comunicazione pubblicitaria l’efficacia derivante dall’uso del prodotto. Tale
indicazione induce, infatti, il consumatore a sovrastimare le proprietà e le possibilità di impiego del prodotto, alterando
in tal modo le sue scelte.
64. Né vale a temperare la scorrettezza di tale condotta riferibile a tutte le pratiche in esame, l’utilizzo della locuzione
“fino a”, ovvero l’inserimento di eventuali precisazioni. Secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, non possono
in alcun caso essere affidati a super, peraltro di scarsa leggibilità, o a note in calce chiarimenti che ridimensionino
sostanzialmente la portata delle affermazioni principali dei messaggi, fino a smentirne i contenuti. In nessun caso si
ritiene che sia corretto spendere il risultato massimo ottenuto in ambito sperimentale, ancor meno come elemento
centrale della comunicazione pubblicitaria, in quanto di per sè non è un dato adeguatamente rappresentativo,
stigmatizzando un risultato molto circoscritto e come tale non utilizzabile per testimoniare in via esemplificativa alla
generalità dei consumatori l’efficacia di un prodotto.
d) Omissioni significative sull’effetto di snellimento
65. Si consideri che i messaggi presentano ulteriori profili di omissività, laddove non chiariscono che gli effetti ottenuti
sono strettamente correlati all’uso dei prodotti potendo al più protrarsi per alcune settimane dopo la conclusione dei
trattamenti, l’impiego dei quali peraltro oltre un certo periodo non produce ulteriori benefici.
66. Sotto il primo profilo, l’enfasi centrale in tutti i messaggi sullo snellimento, abbinato a promesse specificamente
quantificate ed in assenza di altre idonee informazioni, non permette ai consumatori di comprendere la portata
dell’efficacia meramente cosmetica del prodotto potendo indurli in errore circa una possibile azione dimagrante invece
che snellente. A fronte di messaggi tutti incentrati sull’efficacia snellente, non è infatti sufficiente la specifica presente
nei messaggi che sottolinea che l’uso del prodotto non comporta perdita di peso, non avendo questa pari rilevanza
grafica nei messaggi stampa ed essendo relegata ad un mero super negli spot televisivi.
67. Quanto alla durata dell’effetto di snellimento, le modalità con le quali sono strutturati i messaggi e l’assenza di
indicazioni in tal senso tendono, invece, a far apparire lo snellimento ottenibile come un risultato che, oltre ad essere
di agevole raggiungimento in poche settimane, può ritenersi consolidato una volta conseguito, inducendo in errore i
consumatori anche sotto tale profilo.
e) L’indicazione specifica di un effetto di mobilizzazione dei grassi
68. In tutte le confezioni dei prodotti si attribuisce al complesso di sostanze contenute nei trattamenti la proprietà di
favorire la mobilitazione dei grassi.
Le relazioni dei tecnici prodotte dalla parte definiscono come “plausibile” tale azione, laddove invece l’IFO ritiene che
allo stato una simile indicazione non possa essere spesa non essendo ancora stata condotta una indagine sperimentale
attraverso, ad esempio, la microscopia confocale, che abbia verificato le modifiche dinamiche che la massa adipocitaria
subisce a seguito di stimoli topici.
Sotto tale aspetto si ritiene che l’indicazione sia fuorviante e scorretta, in quanto fa riferimento ad un possibile
meccanismo d’azione dei cosmetici che allo stato non risulta scientificamente dimostrato.
f) Innovatività della formule/composizione dei diversi prodotti
69. Nei messaggi stampa, confezione e internet, si rappresenta che l’efficacia dei prodotti, di volta in volta presentati,
è ascrivibile anche a complessi di sostanze definiti innovativi, identificati con denominazioni altisonanti e diverse per
ogni prodotto, lasciando intendere che le sostanze impiegate nelle formule utilizzate nella composizione degli stessi
siano dei nuovi ritrovati e rappresentino nuove frontiere della cosmesi.
In realtà, come risultato nel procedimento, dalle informazioni rese dall’IFO e dallo stesso professionista, si tratta di
sostanze ampiamente conosciute e utilizzate in campo cosmetico, senza peraltro alcuna copertura brevettuale sul
prodotto, sui singoli componenti e neppure sulla formulazione degli stessi. Risulta inoltre che le formule dei diversi
prodotti non hanno subito modificazioni dalla prima immissione in commercio degli stessi. Pertanto, il vanto di
innovatività non appare né giustificato, né ammissibile.
Considerazioni sulle pratiche relative alla promozione dei singoli prodotti
A) Trattamento Gel Snellente Total Body
70. Il prodotto è stato pubblicizzato attraverso stampa, internet e confezione.
In tutti i messaggi il claim principale riferiva, con enfasi, dell’attitudine del prodotto a snellire la figura fino al 37%
dopo 4 settimane. Nel sito e sulla confezione si afferma, inoltre, che il valore di snellimento può arrivare fino a 2 cm.
Nei messaggi si sottolinea che trattasi di dati rilevati da un test clinico condotto su 25 persone.
Dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento i valori indicati sono valori massimi rilevati su 1 soggetto dei 25
testati mentre, in realtà, i valori medi di snellimento conseguibili, come emerge dalla sperimentazione eseguita, sono
ricompresi tra 16% e 19%, a seconda delle zone monitorate. Solo sulla confezione incidentalmente si cita il valore
medio del 16%.
71. La pratica in esame, per i motivi di cui ai paragrafi precedenti 59-69, risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21,
comma 1, lettera b), e 22, commi 1, 2 e 3, in quanto idonea ad indurre il consumatore medio in errore con riferimento
alle caratteristiche del prodotto, sia con riferimento ai suoi componenti, in relazione alla vantata innovatività, sia avuto
riguardo ai risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo, in particolar modo con riferimento ai risultati di prove di
efficacia effettuate sul prodotto, in quanto, per le ragioni sopraindicate, da un lato, appare scorretto utilizzare il
risultato percentuale o centimetrico dei test condotti, dall’altro, i messaggi omettono informazioni rilevanti di cui il
consumatore ha bisogno per prendere una decisione di natura commerciale consapevole, sia con riferimento agli stessi
test che con riguardo all’efficacia del prodotto, che è meramente localizzata e non dimagrante.
B) Trattamento Snellente Intensivo Notte
72. Il trattamento in esame è stato oggetto di un’ampia campagna pubblicitaria svolta attraverso spot televisivi,
messaggi stampa, sito internet e confezione del prodotto. In tutti i messaggi il prodotto è presentato come innovazione
e il claim principale riferisce con enfasi l’attitudine del prodotto a snellire durante il sonno fino al 33% dopo 2
settimane. Nel sito si afferma, inoltre, che il valore di snellimento può arrivare al 42% dopo ulteriori 4 settimane,
sebbene i valori indicati sono valori massimi rilevati in 1 soggetto su 25 testati. Solo nei messaggi stampa sul sito e
sulla confezione si indicava, inoltre, che il risultato deriva dalla sperimentazione eseguita su 24 soggetti, mentre
soltanto sul lato della confezione viene citato il valore ecografico medio dopo 2 settimane, pari al 15% (il valore medio
dopo 4 settimane è pari al 24%), e si riferisce di un effetto sulla mobilitazione dei grassi attribuita alle sostanze
presenti nel prodotto. In realtà dagli studi allegati a supporto dell’efficacia del prodotto emerge che il valore medio
ecografico di riduzione del pannicolo adiposo del 15% riguarda solo le rilevazioni sui fianchi, laddove per quanto
riguarda la coscia si attesta sul 9%.
73. La pratica in esame, per i motivi di cui ai paragrafi precedenti 59-69, risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21,
comma 1, lettera b), e 22, commi 1, 2 e 3 in quanto idonea ad indurre il consumatore medio in errore con riferimento
alle caratteristiche del prodotto sia con riferimento ai suoi componenti, in relazione alla vantata innovatività, sia avuto
riguardo ai risultati conseguibili attraverso il suo utilizzo, in particolar modo con riferimento ai risultati di prove di
efficacia effettuate sul prodotto, in quanto per le ragioni sopra richiamate, appare scorretto utilizzare tale dato
percentuale. Inoltre i messaggi omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere un
decisione di natura commerciale consapevole sia con riferimento ai test clinici condotti sia con riguardo all’efficacia del
prodotto, meramente cosmetica e non dimagrante o localizzata, senza che ciò sia giustificato dalle restrizioni del
mezzo, ad eccezione dello spot televisivo, dove tuttavia non è dato rinvenire nessuna informazione più esaustiva
neanche attraverso il rinvio ad altra fonte di agevole accesso per il consumatore.
C) Trattamento Solare Snellente
74. I messaggi utilizzati per promuovere il trattamento si sostanziano in messaggi stampa e televisivi, nella confezione
del prodotto e nelle pagine del sito internet dedicato al prodotto. Il claim principale utilizzato in tutti i messaggi
quantifica lo snellimento del 24% in 2 settimane., sebbene anche in questo caso si tratta di un valore massimo
ottenuto da un soggetto su 25, laddove il valore medio, a seconda delle zone monitorate, varia dal 15% al 19%. Solo
sulla confezione è presente, peraltro incidentalmente, il dato relativo al valore medio.
75. La pratica in esame, per i motivi di cui ai paragrafi precedenti 59-69, risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21,
comma 1, lettera b), e 22, commi 1, 2 e 3, in quanto idonea ad indurre il consumatore medio in errore con riferimento
alle caratteristiche del prodotto sia con riferimento ai suoi componenti, in relazione alla vantata innovatività, sia avuto
riguardo ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, in particolare con riferimento ali risultati di prove di efficacia
effettuate sul prodotto in quanto, come sopra ricordato, risulta ingannevole menzionare il dato percentuale. Inoltre i
messaggi omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere un decisione di natura
commerciale consapevole, sia con riferimento alle metodologie seguite per l’effettuazione dei test clinici condotti, sia
con riguardo all’efficacia del prodotto, meramente cosmetica e non dimagrante o localizzata. Tali omissioni non
risultano giustificate dai limiti del mezzo, ad esclusione degli spot, posto che comunque il professionista non ha
adottato alcuna misura per rendere disponibili dette informazioni.
D) Trattamento Pancia e Fianchi
76. Il prodotto è stato pubblicizzato a mezzo confezione, sito internet, stampa e spot televisivi sempre utilizzando il
claim “Riduce fino a 4 cm in 4 settimane”. Anche in questo caso il dato riportato rispecchia un valore massimo
riscontrato in 4 soggetti su 28 rispetto al girovita e in 3 soggetti su 28 quanto ai fianchi.
Nel caso di specie, diversamente dagli altri messaggi, la riduzione viene rilevata e pubblicizzata con un’unità di misura
espressa in centimetri, che, come anche ammesso dalla parte, non ha di per sé rilevanza scientifica, non essendo
neppure contemplata dalle linee guida. Infatti, i valori di riduzione in centimetri sono il risultato di misurazione
morfometrica che a differenza di quella ecografica non considera solo il tessuto adiposo sottocutaneo, ma il tessuto
cutaneo nella sua completezza, comprensivo di grasso e acqua e quindi sono scarsamente rappresentativi e
necessitano di conferme derivanti da verifiche strumentali di tipo ecografico.
77. Nel caso di specie gli esiti delle misurazioni ecografiche di confronto svolte nei successivi studi clinici, non offrono
soddisfacente supporto ai valori in centimetri pubblicizzati. Infatti le riduzioni del pannicolo adiposo rilevate con
misurazioni strumentali svolte nello studio del 2008, hanno evidenziato dopo un mese di trattamento, riduzioni medie
di 1,6 mm per la pancia e 1,9 mm per i fianchi. Si tratta di valori che mal si coniugano con la prospettazione di una
riduzione fino a 4 centimetri e finanche con il valore medio riportato sulla confezione del prodotto. I dati riportati nei
messaggi sono pertanto privi di qualsiasi consistenza scientifica e tali da suscitare aspettative nei consumatori che
l’utilizzo del prodotto non può che disattendere.
78. La pratica in esame, per i motivi di cui ai paragrafi precedenti 59-69, risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21,
comma 1, lettera b), e 22, commi 1, 2 e 3 in quanto idonea ad indurre il consumatore medio in errore con riferimento
alle caratteristiche del prodotto sia con riferimento ai suoi componenti, in relazione alla vantata innovatività, sia avuto
riguardo ai risultati conseguibili attraverso il suo impiego, in particolare con riferimento ali risultati di prove di efficacia
effettuate sul prodotto. Inoltre i messaggi omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per
prendere un decisione di natura commerciale consapevole sia con riferimento alle metodologie seguite per
l’effettuazione dei test clinici condotti sia con riguardo all’efficacia del prodotto, meramente cosmetica e non
dimagrante o localizzata. Tali omissioni non risultano giustificate dai limiti del mezzo, ad esclusione degli spot, posto
che comunque il professionista non ha adottato alcuna misura per rendere disponibili, eventualmente attraverso il
rinvio ad altra fonte di agevole accessibilità, dette informazioni.
La violazione dell’articolo 20 del Codice del Consumo
79. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della pratica descritta non si riscontra nel caso di specie da
parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto
riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta.
In particolare, il professionista che con il noto marchio Somatoline Cosmetic commercializza una linea di prodotti
cosmetici con effetti riducenti aveva un particolare onere di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare
di alimentare equivoci nella percezione dei consumatori sulle caratteristiche, possibilità d’impiego e risultati ottenibili
attraverso l’uso dei prodotti cosmetici pubblicizzati. Invece, lasciando intendere che gli effetti vantati siano
scientificamente dimostrati, agevolmente ha sfruttato l’interesse del pubblico femminile che, in quanto affetto dalle
problematiche di tipo estetico correlate all’adiposità localizzata, è portato a prestare particolare attenzione e credito
alle proposte che possano rappresentare innovative e agevoli soluzioni ai suddetti disagi.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
80. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione.
81. Poiché nel presente procedimento sono state accertate quattro distinte pratiche commerciali, relative ad altrettante
distinte campagne pubblicitarie aventi contenuti distinti (Trattamento Gel Snellente Total Body (A); Trattamento
Snellente Intensivo Notte (B); Trattamento Solare Snellente (C) e Trattamento Pancia e Fianchi (D)), ciascuna delle
quali dotata di autonomia strutturale e poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare
applicabile né l’istituto del concorso formale, né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime
favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.
82. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati
dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo;
in particolare: della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
83. Con riguardo alla gravità della pratica relativa al Trattamento Gel Snellente Total Body (A) descritta nel paragrafo
II, si deve tener conto dell’importanza e della dimensione economica del professionista. Si tratta di una società di
rilevanti dimensioni, con ricavi, conseguiti nell’ultimo esercizio, pari a oltre 260 milioni di euro; inoltre, trattandosi di
una società appartenente ad un gruppo multinazionale facente capo al Bolton Group International S.A. (Bolton Group
attivo nella produzione e commercializzazione di beni di largo consumo), può considerarsi un importante operatore del
settore particolarmente noto presso il pubblico.
84. La gravità della pratica va poi apprezzata tenendo conto che essa appare ingannevole con riferimento ad una
pluralità di vanti prestazionali e promesse di efficacia dirette a consumatori, nonché di profili omissivi che appaiono in
grado di alterare in modo considerevole il processo di formazione della volontà dei consumatori.
85. La gravità si apprezza inoltre in ragione della reiterata e vasta diffusione dei messaggi pubblicitari (confezione,
internet, stampa periodica e quotidiana) censurati, suscettibili, per la loro natura, di raggiungere un considerevole
numero di consumatori.
86. Per quanto concerne la durata della violazione, la campagna pubblicitaria del prodotto che è in commercio dalla
fine del 2005 si è svolta a più riprese nel corso sia del 2008 che del 2009. In particolare, i messaggi stampa sono stati
diffusi per due mesi (maggio-giugno) nel 2008 e per 4 mesi (maggio-agosto) nel 2009. Inoltre, il messaggio internet è
stato presente nel sito per almeno 8 mesi nel 2009 (marzo-novembre).
87. Considerati tali elementi si ritiene di comminare alla società Manetti-H.Roberts una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 100.000 € (centomila euro). Considerata, altresì, da un lato, la modifica della campagna pubblicitaria
in corso di procedimento, con l’eliminazione della quantificazione del risultato, dall’altro, che la società risulta già
destinataria di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo16, si ritiene di comminare una
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 € (centomila euro).
88. Con riferimento alla gravità della pratica relativa al Trattamento Snellente Intensivo Notte (B) descritta nel
paragrafo II, valgono in primo luogo le stesse considerazioni già espresse sia con riguardo all’importanza dell’operatore
che alla pluralità dei profili di ingannevolezza accertati.
89. La gravità della pratica va poi valutata in relazione ai mezzi di diffusione utilizzati (spot televisivi, stampa
quotidiana, internet e confezione), idonei a raggiungere un numero considerevole di consumatori. Per quanto concerne
la durata della violazione, la campagna pubblicitaria relativa al prodotto immesso sul mercato nel 2007 si è svolta nel
corso sia del 2008 che del 2009. In particolare, nel 2008 gli spot sono andati in onda per due mesi nel periodo
maggio-giugno, mentre nel 2009 a più riprese nei mesi di maggio, giugno e settembre. Il messaggio stampa è stato
diffuso solo nel marzo 2009. Inoltre, il messaggio è stato presente in internet almeno da marzo 2009 a novembre
2009.
90. Considerati tali elementi, si ritiene di comminare alla società Manetti-H.Roberts S.r.l. una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro). Considerata, altresì, da un lato la modifica della campagna
pubblicitaria in corso di procedimento con l’eliminazione della quantificazione del risultato, dall’altro che la società
risulta già destinataria di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo, si ritiene di comminare
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro).
91. Per quanto riguarda la terza pratica relativa al Trattamento Solare Snellente (C) descritta nel paragrafo II, si
ribadiscono le considerazioni già espresse in merito all’importanza dell’operatore e ai profili di ingannevolezza.
92. Per quanto riguarda la diffusione della campagna promozionale relativa al prodotto commercializzato da aprile
2008 si rileva che anche questa si è svolta attraverso diversi mezzi (confezione, spot televisivi, stampa e internet) e,
pertanto, risulta suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori. Per quanto concerne la durata
della violazione, la campagna pubblicitaria si è svolta nel corso sia del 2008 che del 2009. In particolare, nel 2008 la
diffusione attraverso spot e stampa è avvenuta nei mesi di maggio e giugno. Nel 2009 la diffusione a mezzo spot è
avvenuta nel corso di alcune settimane di maggio e di agosto e quella a mezzo stampa solo nel giugno 2009. In
internet il messaggio è stato diffuso per almeno 8 mesi, nel periodo marzo-novembre 2009.
93. Considerati tali elementi si ritiene di comminare alla società Manetti-H.Roberts una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro). Considerata, altresì, da un lato, la modifica della campagna
pubblicitaria in corso di procedimento con l’eliminazione della quantificazione del risultato, dall’altro, che la società
risulta già destinataria di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo, si ritiene di comminare
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 € (centoventimila euro).
94. Per quanto riguarda la quarta pratica relativa al Trattamento Pancia e Fianchi (D) descritta nel paragrafo II, si
ribadiscono le considerazioni già espresse in merito all’importanza dell’operatore e ai profili di ingannevolezza, cui si
aggiunge la particolare scorrettezza del vanto in centimetri (cfr. par. 76-78).
95. Per quanto riguarda la diffusione della campagna promozionale, si rileva che anche questa si è svolta attraverso
confezione, spot televisivi e a mezzo stampa e, pertanto, risulta suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole
di consumatori. Per quanto concerne la durata della violazione, la campagna pubblicitaria si è svolta nel corso sia del
2008 che del 2009. In particolare, il prodotto in commercio dal 2005 è stato pubblicizzato attraverso spot televisivi nel
luglio 2008 e nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2009. La campagna stampa si è svolta a più riprese nel periodo
febbraio-luglio 2009. Inoltre, il prodotto è stato pubblicizzato attraverso il sito internet per almeno 8 mesi, nel periodo
marzo-novembre 2009.
16 [Provvedimento 15494, PI5038 - Somatoline Cosmetic, in Boll. n. 20/06.]
96. Considerati tali elementi si ritiene di comminare alla società Manetti-H.Roberts una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 130.000 € (centotrentamila euro). Considerato, altresì, che la società risulta già destinataria di
provvedimenti di scorrettezza in violazione del Codice del Consumo, si ritiene di comminare una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 150.000 € (centocinquantamila euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, risulta
scorretta, in quanto contraria alle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del
Consumo;
RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, risulta
scorretta, in quanto contraria alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del
Consumo;
RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, risulta
scorretta, in quanto contraria alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del
Consumo;
RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, risulta
scorretta, in quanto contraria alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del
Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla
Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla
Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla
Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere dalla
Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne
vieta l’ulteriore diffusione;
e) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale
scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
f) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale
scorretta di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
g) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale
scorretta di cui alla precedente lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
h) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale
scorretta di cui alla precedente lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila
euro).
ASSEGNA
un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice
del Consumo per il necessario adeguamento delle confezioni di vendita dei prodotti a marchio Somatoline
Trattamento Gel Snellente Total Body; Trattamento Snellente Intensivo Notte; Trattamento Solare
Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi attraverso: la rimozione delle quantificazioni in percentuali e centimetri
delle riduzioni ottenibili con l’impiego dei prodotti; la rimozione della dicitura Innovazione, l’eliminazione dei generici
riferimenti ai test clinici ovvero l’inserimento di una completa informativa al riguardo, nonché l’eliminazione delle
indicazioni volte ad attestare che i componenti dei diversi prodotti possono favorire la mobilitazione del grasso
localizzato.
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) devono essere pagate entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della
riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge
n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario
per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13,
del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà