Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL
Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1642
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
12/05/2015 - 02:09
Indice
1. DDL S. 1642 - XVII Leg.
1
1.1. Dati generali
2
1.2. Testi
4
1.2.1. Testo DDL 1642
1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
1.3. Trattazione in Commissione
5
12
19
1.3.1. Sedute
20
1.3.2. Resoconti sommari
22
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro)
23
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014
24
1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014
28
1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014
33
1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014
37
1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014
38
1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014
39
1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014
63
1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia)
1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014
1.4. Trattazione in consultiva
68
69
76
77
80
1.4.1. Sedute
81
1.4.2. Resoconti sommari
83
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del
04/12/2014
1.4.2.3. 5^ (Bilancio)
84
85
88
89
91
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014
92
1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014
95
1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014
99
1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea)
106
1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014
1.5. Trattazione in Assemblea
107
116
1.5.1. Sedute
117
1.5.2. Resoconti stenografici
118
1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
119
1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014
223
DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1. DDL S. 1642 - XVII Leg.
1. DDL S. 1642 - XVII Leg.
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
XVII Legislatura
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
Iter
4 dicembre 2014: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari
C.2247
assorbe C.2248
approvato
S.1642
approvato definitivamente. Legge
Legge n. 186/14 del 15 dicembre 2014, GU n. 292 del 17 dicembre 2014.
Iniziativa Parlamentare
On. Marco Causi ( PD)
Cofirmatari
On. Maurizio Bernardo ( NCD), On. Giulio Cesare Sottanelli ( SCpI), On. Mario Sberna ( PI), On.
Renate Gebhard ( Misto, Minoranze linguistiche)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica pervenuta il 2 dicembre 2014.
Presentazione
Trasmesso in data 20 ottobre 2014; annunciato nella seduta ant. n. 334 del 21 ottobre 2014.
Classificazione TESEO
REDDITO DI CAPITALE , SOCIETA' FINANZIARIE , EVASIONI FISCALI , SOCIETA'
COSTITUITE ALL'ESTERO , AGEVOLAZIONI FISCALI , RICICLAGGIO FINANZIARIO
Articoli
ELUSIONE FISCALE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 3), BENI ITALIANI ALL'
ESTERO (Art.1), REATI TRIBUTARI (Artt.1, 3), RIDUZIONE DELLA PENA (Artt.1, 3),
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.1, 2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI (Artt.1, 2), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.1), DEPENALIZZAZIONE DI
REATI (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), UNIONE EUROPEA (Art.1), SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO ( SEE ) (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.1),
AUTORIZZAZIONI (Art.1), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), AGENZIA DELLE
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1.1. Dati generali
ENTRATE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.1), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.1),
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.1), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.1),
AGENZIA DELLE DOGANE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3),
CONDANNE PENALI (Art.3), REATI BANCARI (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE (Art.4), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), IRPEG (Art.1), IRPEF (Art.1),
IRAP (Art.1), IVA (Art.1), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.1), COLLABORAZIONE CON L'
AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), PROROGA DI TERMINI
(Art.1), CAMPIONE D'ITALIA (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), ALIQUOTE DI
IMPOSTE (Art.1), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.1), FALSITA' (Art.1),
REDDITO IMPONIBILE (Art.1)
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Nico D'Ascola (NCD) (dato conto della
nomina il 4 novembre 2014) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. Claudio Moscardelli (PD) (dato conto
della nomina il 4 novembre 2014) .
Facente funzioni per la Commissione 2ª Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 4 novembre
2014 .
Relatore di maggioranza Sen. Nico D'Ascola (NCD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3 dicembre
2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. Claudio Moscardelli (PD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3
dicembre 2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente il 23
ottobre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23 ottobre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª
(Unione europea), Questioni regionali
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XVII Legislatura
1.2. Testi
1.2. Testi
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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1.2.1. Testo DDL 1642
1.2.1. Testo DDL 1642
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N. 1642
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati CAUSI , BERNARDO , SOTTANELLI , SBERNA e GEBHARD
(V. Stampato Camera n. 2247)
approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 2014
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Disposizioni in materia di autoriciclaggio
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della
lotta all'evasione fiscale)
1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante
adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,
anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano
dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni
per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività
costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di
presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
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1.2.1. Testo DDL 1642
fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo
articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di
contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione
del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione
ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente
lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del
presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria
o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può
essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia
delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta
per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui
all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo
5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data
di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della
definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento
con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto
al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di
accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in
deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni
relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della
particolare collocazione geografica del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. -- (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di colui
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1.2.1. Testo DDL 1642
che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo
648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata
la procedura di collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del
minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di
informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se
l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata
dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un
quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la
misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della
violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di
collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati
di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma
4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena
l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione
indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più
favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e
secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista
per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi
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1.2.1. Testo DDL 1642
non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che
stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di
Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della
stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo
periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la
misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e
determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.
Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria
non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo
d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e
destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si
producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o
di notificazione dell'atto di contestazione.
Art. 5-sexies. -- (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità di
presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,
nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. -- (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1.
L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto
o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo
assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non
sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al
comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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1.2.1. Testo DDL 1642
dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli
indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso
alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria
i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini
indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito
al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della
procedura di collaborazione volontaria;
c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno
commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo
1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1642
7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilità interno;
b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei
programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la
ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna
finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della
disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al
fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando
l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa
vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,
fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora
vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente
corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per
l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata
anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio
del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione
«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico
previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227)
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000 euro».
Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia
di autoriciclaggio)
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.1. Testo DDL 1642
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-ter.1. -- (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o
di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e
648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a
24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1642
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Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 dicembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, già approvato dalla Camera dei
deputati:
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Art. 1.
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della
lotta all'evasione fiscale)
1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. - (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante
adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,
anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano
dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni
per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività
costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di
presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo
articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione
del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione
ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente
lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del
presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria
o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può
essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia
delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta
per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui
all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo
5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data
di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della
definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento
con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto
al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di
accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in
deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni
relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della
particolare collocazione geografica del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di colui
che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo
648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata
la procedura di collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del
minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di
informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se
l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata
dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un
quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la
misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della
violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di
collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati
di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma
4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena
l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione
indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più
favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e
secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista
per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi
non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che
stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della
stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo
periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la
misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e
determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.
Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria
non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo
d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e
destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si
producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o
di notificazione dell'atto di contestazione.
Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità di
presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,
nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1. L'autore
della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo
assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non
sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al
comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli
indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti
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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso
alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria
i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini
indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito
al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della
procedura di collaborazione volontaria;
c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno
commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al
fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle
vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».
7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente
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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilità interno;
b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei
programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la
ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna
finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della
disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al
fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando
l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa
vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,
fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora
vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente
corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per
l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata
anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio
del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione
«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico
previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227)
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000 euro».
Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia
di autoriciclaggio)
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o
di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del
denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e
648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a
24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
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1.3. Trattazione in Commissione
1.3. Trattazione in Commissione
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1.3.1. Sedute
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
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Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
Attività
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente
N. 2 (pom.)
4 novembre 2014
N. 3 (pom.)
11 novembre 2014
Proposto ciclo di
audizioni
N. 4 (pom.)
18 novembre 2014
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 1
dicembre 2014
alle ore 12:00
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)
N. 156 (pom.)
18 novembre 2014
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente
N. 4 (pom.)
20 novembre 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi
Audizioni
informali
N. 5 (pom.)
25 novembre 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi
Audizioni
informali
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
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1.3.1. Sedute
N. 165 (pom.)
25 novembre 2014
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente
N. 5 (pom.)
2 dicembre 2014
N. 6 (nott.)
3 dicembre 2014
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Esito: concluso
l'esame
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1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2. Resoconti sommari
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1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro)
1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro)
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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2
(pom.) del 04/11/2014
1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) mette in primo luogo in evidenza
l'importanza del disegno di legge in esame al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alla
necessità di contrastare l'area delle attività illecite, in linea con le linee guida dell'OCSE. In particolare,
la figura di reato dell'autoriciclaggio consente di intervenire su un'ingente massa di risorse attraverso
procedure mirate.
Dopo aver rilevato l'opportunità di apportare miglioramenti al testo riguardo a specifici profili,
quali, tra l'altro, la disciplina concernente i soggetti terzi,i il relatore si sofferma sulle disposizioni
attinenti l'ambito di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva quindi che l'articolo 1,
comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 gli articoli 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e5septies.
L'articolo 5-quater individua gli elementi principali della procedura di disclosure. Destinatario
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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2
(pom.) del 04/11/2014
della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990. Il comma 2 dell'articolo dispone che la collaborazione
volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi
di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.
Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità
giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo
dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui al successivo articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b), mentre il comma 4 prevede che ai soli fini della procedura di
collaborazione volontaria, e qualora ricorrano determinate condizioni, non si applica il raddoppio dei
termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009.
Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino
al 30 settembre 2015.
Il comma 6 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il
direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili
riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già
esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.
L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano
sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
L'articolo 5-sexies attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le
modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti
tributari.
L'articolo 5-septies prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al
vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, anch'esso
introdotto nel citato decreto-legge dall'articolo 1 in esame. Dà quindi analiticamente conto dei commi
di tale articolo da 1 a 6.
Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione della procedura ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità:
pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli
del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse
assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle
derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la
riduzione della pressione fiscale.
Il comma 9, lettera a), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre la lettera b) conferma l'autorizzazione
per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale.
L'articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione
dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000
euro a fronte degli attuali 10.000 euro.
L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dal predetto articolo 1,
comma 9, lettera a).
Svolge l'ulteriore relazione introduttiva il presidente PALMA (FI-PdL XVII), in sostituzione del
senatore D'Ascola, relatore per la 2a Commissione, illustrando le parti di competenza sul reato di
autoriciclaggio e la sua collocazione nell?ambito del disegno di legge in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all?estero nonché sul potenziamento della lotta all?evasione fiscale.
Precisa, innanzitutto, che l?articolo 3 si compone di cinque commi.
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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2
(pom.) del 04/11/2014
Con il primo, si ridefinisce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all?articolo 648-bis del codice
penale. Con il successivo secondo comma si opera in modo simmetrico per il reato di cui all?articolo
648-ter.
In entrambi i casi, la pena della multa è aumentata in modo significativo, muovendosi dall?iniziale
cornice edittale da 1.032 a 15.493 euro, per pervenire ad una sanzione che ammonta, ora, da 5.0000 a
25.0000 euro.
Per quanto riguarda la nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio che verrebbe introdotta
dall?articolo 3, comma 3, del disegno di legge, riepiloga che i profili di particolare delicatezza che
hanno occupato dottrina e lavori parlamentari, con particolare riferimento alle questioni poste
dall?introduzione di una simile fattispecie nell'ordinamento. Un primo profilo rilevante è quello di
scegliere con accuratezza i delitti presupposto dell?autoriciclaggio.
L?opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta
criminosa a presupposto base per l?integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di
autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull?esclusione dei reati colposi. Il reato presupposto
è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla noma penale e
prescindendosi dall?ammontare della sanzione che l?ordinamento vi riconduce.
Naturalmente, tale scelta operata dall?altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare
con particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa
della condotta.
Così la condotta incriminata è quella di chi "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
Commissione di tale delitto".
Rileva, quindi, che la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento,
senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionare
l?attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto.
Sopperisce il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l?identificazione della
provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadere
il delitto de quo tra quelli di pericolo concreto. L?elemento distintivo del reato presupposto affiora,
invece, nel sistema delle circostanze previsto dai commi successivi: la pena da uno a quattro anni e la
multa da euro 2.500 ad euro 12.500 si applica se la provenienza è da un reato punito con una pena
inferiore nel massimo ai cinque anni. Si consegna anche alla capacità di copertura sminuente di questa
circostanza attenuante l?obiettivo di evitare che l?autoriciclaggio finisca per punire in modo
particolarmente aspro condotte bagatellari, quali il furto cui segua, ad esempio, la sostituzione della
refurtiva o altre condotte a progressività criminosa microlesiva.
Segue a questa forma attenuata dell?autoriclaggio, un ulteriore correttivo in termini di risposta
sanzionatoria. Infatti, il terzo comma dell?articolo 648-ter.1 dispone che si applicano comunque le
pene principali se i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le finalità o le
condizioni di cui all?articolo 416-bis.
Il quarto comma introduce poi una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena la
condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto di
autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Infine, il sistema di graduazione delle pene è completato da due ulteriori disposizioni. L?una determina
un?aggravante se il delitto è commesso nell?esercizio di un?attività bancaria o finanziaria o di altra
attività professionale. L?altra, invece, prevede la riduzione della pena della metà per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le
prove del reato e l?individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto.
Chiude l?articolo il richiamo all?applicazione dell?ultimo comma dell?articolo 648 del codice penale,
secondo il quale, come noto, le disposizioni dell?articolo si applicano anche quando l'autore del delitto
da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
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condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e
della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, dato
che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portata
incriminatrice sortiscono effetti sull?intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del Libro II, del
Codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinari, sarebbe opportuno
introdurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da
quelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull?introduzione di una
categoria autonoma di delitti contro la libertà di impresa e il sistema della concorrenza. Questa ed altre
questioni costituiscono elementi di riflessione anche per valutare il legame tra il delitto di
autoriciclaggio e la disciplina della c.d. voluntary disclosure prevista dalla parte di articolato del
disegno di legge già illustrata dal correlatore per la 6a Commissione permanente, senatore Moscardelli.
Il presidente PALMA auspica, infine, che tali elementi possano essere approfonditi nel corso della
discussione generale, tanto più che essi hanno rappresentato altrettanti spunti e argomenti di confronto
nel corso dell?esame parlamentare e della relativa fase istruttoria dei disegni di legge n. 19 e connessi,
in materia di contrasto alla corruzione.
D'accordo con il presidente Marino, il presidente PALMA preannuncia l'ipotesi di una seduta delle
Commissioni riunite per la giornata di martedì 11 novembre alle ore 19. Nel corso di tale seduta potrà
avere inizio la discussione generale in vista della quale prega i senatori delle Commissioni riunite di
pronunciare per tempo la propria volontà di iscriversi a parlare.
Prendono atto le Commissioni riunite.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
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collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 19,05.
IN SEDE REFERENTE
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), rileva come il testo trasmesso dalla Camera contenga sostanziali
innovazioni rispetto a quanto già contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi
soppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle sole
attività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Chiede perciò
che possa svolgersi, anche in Senato, un ciclo di audizioni, che comprenda il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e professori ordinari di diritto tributario.
Il senatore BUCCARELLA (M5S), pur senza opporsi alla possibilità di svolgere un'ulteriore attività
conoscitiva, ricorda che il reato di autoriciclaggio era già stato oggetto di un articolato ciclo di
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audizioni nel contesto più ampio dell'esame, da parte della 2a Commissione, dei disegni di legge n. 19
e connessi e che la documentazione raccolta in tale occasione può essere messa a disposizione delle
Commissioni riunite.
Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) ringrazia il senatore Buccarella e condivide la necessità che
tale materiale sia messo a disposizione delle Commissioni riunite. Nota altresì come, sebbene la
proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera riprenda l'articolo 1 del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, l'esame da parte del Senato debba iniziare ex novo. Pur non ravvisando
ragioni ostative all'accoglimento della proposta del senatore Sciascia circa lo svolgimento di alcune
mirate audizioni, fa presente tuttavia che dovrà sottoporre ogni decisione in merito all'Ufficio di
presidenza delle Commissioni riunite.
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), associandosi alla richiesta di nuove audizioni sul complesso
del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni del nuovo articolo 5-quinquies del decreto-legge n.
167 del 1990, introdotte dal comma 1 dell'articolo 1, relativo agli effetti della procedura di
collaborazione volontaria. Tale articolo prevede puntuali cause di esclusione della punibilità, mentre
sarebbe preferibile introdurre soltanto riduzioni della pena. Come evidenziato dal dossier sul disegno
di legge elaborato dagli uffici del Senato, ai sensi dell'articolo 119 del codice penale, la causa di
esclusione della punibilità in esame andrebbe ascritta tra quelle di tipo oggettivo, ciò che ne
consentirebbe l'applicazione anche a chi abbia concorso nel reato: dal momento che la condotta in
questione origina da un comportamento soggettivo, l'interpretazione in tal senso non sembra tuttavia
essere univoca e si rende perciò necessario un intervento chiarificatore. Grazie all'apporto di esperti
della materia, le audizioni potranno rivelarsi d'ausilio a una formulazione che elimini le incertezze
interpretative.
Circa il reato di autoriciclaggio, oggetto dell'articolo 3 del testo, il dibattito in materia si caratterizza
per la dialettica tra una posizione che ritiene preferibile individuare un elenco di reati presupposto dai
quali derivi, poi, quello di autoriciclaggio e un'altra che, all'opposto, preferisce enumerare le condotte
per le quali è esclusa la punibilità del soggetto per il secondo titolo di reato. Il disegno di legge
trasmesso dalla Camera ha preferito, nel testo introdotto dall'emendamento del Governo, la seconda
impostazione, lasciando tuttavia aperti dubbi interpretativi circa l'estensione dell'espressione "attività
economiche" contenuta nel primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, in relazione
alla "mera utilizzazione" e al "godimento personale" di cui al quarto comma del medesimo articolo,
con particolare riferimento a importanti acquisti immobiliari. Occorre perciò precisare maggiormente,
anche con l'ausilio delle citate audizioni, l'area di non punibilità.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) evidenzia criticamente la riduzione delle pene, operata su iniziativa
del Governo, rispetto a quanto andava delineandosi in sede di discussione del disegno di legge n. 19 e
connessi in tema di autoriciclaggio; particolari perplessità desta l'abbassamento del minimo edittale da
3 a 2 anni di reclusione e da 10 mila a 5 mila euro di multa. La propria parte politica propone di
prevedere una reclusione da 4 a 15 anni, analoga a quella prevista per il reato di riciclaggio. Valuta
invece positivamente la rilevanza penale conferita alla condotta tesa a ostacolare l'identificazione della
provenienza delittuosa del denaro o di altra utilità, che tuttavia andrebbe qualificata quale condotta
alternativa, e non aggiuntiva, rispetto al reinvestimento, affinché non si arrivi a escludere la punibilità
di reinvestimenti di proventi illeciti effettuati in maniera trasparente. Sempre in riferimento all'articolo
3, suscita perplessità l'avverbio "concretamente", che potrebbe ulteriormente restringere l'ambito di
applicazione della norma. Quanto al quarto comma del nuovo articolo 648-ter.1, l'esplicita previsione
della non punibilità della mera utilizzazione o del godimento personale dei proventi illeciti è da
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ritenersi ultronea, poiché già imposta dai principi generali del diritto penale, e perciò fonte di ulteriori
incertezze interpretative e riduzioni del campo di applicabilità.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) si sofferma sul tema dell'autoriciclaggio e svolge critiche sul metodo
seguito che, su impulso del Governo, ha portato prima a sospendere l'approfondita discussione sul
disegno di legge n. 19, poi ad attendere il nuovo testo dalla Camera e, infine, a inserire la tematica in
un nuovo e diverso contesto.
Nel merito, non risulta facile individuare gli elementi costitutivi del reato per via delle contrapposte
esigenze di individuare la condotta penalmente rilevante e, al contempo, di limitarne i confini. In
particolare, vi sono difficoltà interpretative circa l'espressione "ostacolare concretamente" e il generico
riferimento ad "attività economiche", mentre non vi compare alcun accenno al nocumento alla libera
concorrenza: sul punto le audizioni, alla cui richiesta di svolgimento si associa, potrebbero contribuire
a una maggiore chiarezza. Circa le sanzioni, c'è invece il rischio che una loro quantificazione
eccessivamente tarata verso l'alto porti a una sostanziale disapplicazione della fattispecie. Si richiama
infine all'intervento alla Camera dell'onorevole Bosin, secondo il quale la mancata esclusione della
punibilità per autoriciclaggio del contribuente che ha optato per la voluntary disclosure potrebbe
portare ad una riduzione del campo di applicabilità di questo istituto.
La senatrice RICCHIUTI (PD) invita ad approvare in tempi rapidi il provvedimento, dal momento che
la procedura di rientro dei capitali potrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 3 miliardi di euro,
una cifra assai significativa nell'attuale contingenza.
La procedura prevede notevoli, e a suo parere perfino eccessivi, vantaggi per chi deciderà di
avvalersene: non risponderà infatti dei principali reati tributari, tra cui l'omissione di dichiarazione e la
falsa fatturazione, nonché l'omesso versamento di ritenute certificate. Non si tratta tuttavia di un
condono, poiché non vi è sconto sulla somma dovuta a titolo di tributo, ma solo sulle sanzioni
pecuniarie e penali; non è inoltre previsto l'anonimato.
In merito all'altro pilastro del provvedimento, il reato di autoriciclaggio, reitera l'auspicio di
una rapida approvazione, poiché l'ordinamento penale necessita di tale fattispecie, come evidenziato di
recente dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, dai magistrati auditi nella Commissione
antimafia e dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Al riguardo, sarebbe forse stata
necessaria una fattispecie incriminatrice ancora più severa, per un delitto previsto, del resto, in
numerosi ordinamenti europei. Sebbene la Camera e il Governo non abbiano seguito questa strada,
nelle Commissioni ministeriali Greco, Garofoli e Fiandaca era stata anche presa in considerazione
l'ipotesi di non prevedere una nuova disposizione, ma semplicemente di eliminare negli articoli 648bis e 648-ter la clausola di esclusione. Il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice
penale attualmente vigente fu infatti introdotto poiché il reato di ricettazione non era sufficiente a
reprimere le condotte di chi intendeva "lavare" i proventi illeciti nell'economia legale, ma si è rivelato
a sua volta insufficiente poiché, escludendo dalla punibilità l'autore del reato presupposto, non è
applicabile a tutti i casi in cui l'attività di confusione e occultamento del danaro è svolta, come spesso
accade, dallo stesso corruttore, evasore o mafioso, senza intermediazione di terzi.
Come rilevato dal relatore per la 2a Commissione, si tratta di un reato di pericolo concreto; tuttavia, a
differenza di quanto da lui sostenuto, non si tratta di un reato contro il patrimonio, bensì di una
fattispecie plurioffensiva, poiché lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel
suo insieme.
Si sofferma successivamente a commentare gli aspetti che qualificano la condotta esprimendo
perplessità in merito al reato presupposto, osservando che la graduazione tra l'ipotesi principale e
l'ipotesi attenuata consente le intercettazioni telefoniche e le misure cautelari solo per la fattispecie
ordinaria. In merito alla condotta materiale del reo, ritiene che la previsione si presenta
sufficientemente ampia da offrire uno strumento investigativo e repressivo utile nonostante le
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modifiche, a suo parere peggiorative, approvate in sede di esame in Assemblea alla Camera. Con
riferimento all'elemento oggettivo, ovvero l'idoneità a ostacolare le indagini sulla provenienza del
denaro, sarà sufficiente, per integrare la fattispecie, che l'autore del reato abbia messo in atto qualche
accorgimento per nascondere le tracce della propria attività illecita.
Sul comma 4 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, fa proprie le critiche
dell'Associazione nazionale magistrati ma ritiene prevalente l'obiettivo complessivo della previsione
del nuovo reato.
Conclude affermando che sebbene il testo in esame rappresenti un compromesso, è opportuno
addivenire ad una sua rapida approvazione, auspicando inoltre che i senatori del Movimento 5 Stelle
possano rivedere la posizione di contrarietà manifestata alla Camera.
La senatrice GINETTI (PD), pur apprezzando il tenore delle norme sul rientro di capitali, tendenti a
recuperare importanti risorse per la crescita e lo sviluppo, lamenta come la scelta di trattare il reato di
autoriciclaggio nel contesto del rientro dei capitali ne svilisca la portata politica. La lotta all'economia
illegale, che inquina il mercato e sottrae risorse pubbliche, è infatti strettamente connessa al contrasto
alla criminalità organizzata: sebbene l'introduzione del reato di autoriciclaggio rappresenti
un'evoluzione positiva dell'ordinamento, sarebbe stato opportuno affrontare la materia nel quadro di un
intervento complessivo, quale era, appunto, il disegno di legge n. 19. La trattazione del presente
disegno di legge in Senato potrebbe essere tuttavia l'occasione per introdurre nuove norme e ampliarne
la portata incriminatrice e la funzione dissuasiva dello stesso delitto in questione.
Nel merito, circa l'individuazione della fattispecie di autoriciclaggio, occorrerebbe definire meglio il
requisito dell'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa che, così formulato, si
presta a incertezze applicative. Quanto alle riduzioni di pena di cui al sesto comma dell'articolo
introdotto nel codice penale, è da condividere la preferenza per una circostanza attenuante ordinaria, in
modo da non precludere il ricorso ad alcuni strumenti di indagine e misure cautelari.
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) dopo aver apprezzato l'impianto della collaborazione volontaria
di contribuenti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi fiscali, considera complessivamente
troppo oneroso il totale di imposta e sanzioni previsto dal provvedimento in esame in riferimento al
rientro di capitali detenuti in Paesi black list, mentre sarebbe maggiormente vantaggioso, stante
l'obiettivo delle misure agevolative, prevedere un contributo forfetario non superiore al 30 per cento.
Suggerisce inoltre di tener conto, allo scopo di prevedere eventuali deduzioni, delle imposte pagate
all'estero e debitamente documentate, al fine di evitare che si verifichino casi di doppia imposizione,
peraltro non consentiti dalle convenzioni internazionali in materia tributaria. Riguardo al raddoppio
delle sanzioni previsto per i capitali depositati in Paesi black list, subordinato all'assenza ad oggi di
uno specifico accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, e superabile solo nell'eventualità di
un successivo trattato, segnala la mancanza di garanzie per il contribuente in relazione alla disciplina
applicabile all'avvio della procedura di rientro. Quanto alla previsione di nullità della dichiarazione
con penalità aggiuntive nel caso di dichiarazione non veritiera ritiene opportuno disciplinare i casi in
cui l'intermediario estero sia responsabile dell'erroneità o dell'incompletezza della documentazione
prodotta. In relazione alla possibilità di versamento rateale di quanto dovuto dal contribuente richiama
l'attenzione sull'opportunità di prevedere intervalli più ampi tra le singole rate.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede di poter svolgere il proprio intervento in sede di discussione
generale nel corso di una prossima seduta.
Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la possibilità di svolgere interventi in discussione
generale in ulteriori sedute debba essere rimessa ad una successiva sede programmatoria dei lavori.
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La senatrice GUERRA (PD) considera equilibrato l'impianto del disegno di legge in esame, che
delinea un'operazione di rientro dei capitali ben diversa dai provvedimenti di condono, tenuto conto
che non è contemplata la garanzia dell'anonimato e che in sostanza non è tale da costituire incentivo a
ulteriori comportamenti sleali nei confronti del fisco nel medio-lungo periodo. Nota inoltre come le
informazioni che si possono ottenere in forza del provvedimento possano costituire un importante
patrimonio conoscitivo per l'amministrazione finanziaria. Mette quindi in evidenza l'opportunità di
prevedere trattamenti differenziati in relazione al grado di apertura allo scambio di informazioni dei
diversi Stati, in un quadro di auspicata trasparenza sui movimenti dei capitali. Quanto agli effetti
immediati del provvedimento ritiene che potrà costituire un efficace stimolo all'emersione, stante la
mancanza di prospettive riguardo ulteriori e più favorevoli misure.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), ritenendo che la complessità del disegno di legge in esame
suggerisca l'opportunità di ulteriori approfondimenti, si riserva di esprimere la propria posizione nelle
successive fasi dell'iter dell'esame.
La senatrice BELLOT (LN-Aut) giudica condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1642 al
fine di agevolare il rientro dei capitali e segnala la necessità di una riflessione in merito ai sistemi di
controllo finora impiegati che, evidentemente, non si sono dimostrati adeguati a fronteggiare
l'esportazione illecita delle risorse e in particolare suggerisce di approfondire l'eventualità di misure
volte al controllo dell'operato degli intermediari. Facendo riferimento alla previsione di nuove
assunzioni di personale dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), esprime
perplessità circa la copertura recata dall'articolo 4, consistente nella riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, sollecitando una riflessione in merito alla possibilità di individuare
coperture alternative. Conclude sottolineando l'esigenza di investimenti mirati allo scopo di potenziare
le capacità di raccolta delle informazioni dell'amministrazione finanziaria.
Il presidente Mauro Maria MARINO invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire e avverte che
l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite provvederà alla definizione del calendario delle
audizioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,25.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
4ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 19.
IN SEDE REFERENTE
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.
Il presidente BUCCARELLA dà conto del calendario delle audizioni sul disegno di legge in esame
definito dall'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che avranno luogo
nelle giornate di giovedì 20 e di martedì 25 novembre. Nella medesima sede è stato convenuto di porre
il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 1° dicembre
prossimo.
Le Commissioni riunite prendono atto.
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Il senatore LUMIA (PD) invita a portare a conclusione il procedimento di approvazione del disegno di
legge, dal momento che l'attuale situazione di crisi impone l'adozione di scelte coraggiose e può, in tal
senso, trasformarsi in una straordinaria opportunità. In particolare, occorre, in un'ottica di
condivisione, porre rimedio all'iniquità fiscale che caratterizza l'ordinamento italiano e che induce a
comportamenti non virtuosi, nonché, soprattutto, enfatizzare il legame che deve sussistere tra difesa
della legalità e sviluppo economico. A tale proposito, nota come i precedenti interventi a favore del
rientro dei capitali non abbiano avuto il successo sperato proprio in quanto operazioni di corto respiro,
che non hanno creato una cultura della legalità unita allo sviluppo. Il provvedimento in esame si pone
viceversa su di un piano più elevato ed è finalizzato a dare avvio a un circolo virtuoso.
In merito al reato di autoriciclaggio, pur rilevando una questione di metodo perché la norma, dopo
un'ampia discussione nella Commissione giustizia del Senato, è stata invece elaborata dalla
Commissione finanze della Camera, ritiene tuttavia che la questione principale risieda nell'urgenza di
superare la mancanza di tale reato nell'ordinamento italiano. Il testo è senz'altro suscettibile di
miglioramenti, anche alla luce della riflessione svolta in Senato; la valutazione di eventuali modifiche
non deve tuttavia trasformarsi in un espediente dilatorio, poiché la priorità deve rimanere la
approvazione del disegno di legge, per porre l'Italia, di fronte a una criminalità di carattere
transnazionale, in linea con gli ordinamenti più evoluti.
Invita inoltre il Governo a prestare attenzione al rapporto tra costi e benefici nell'ambito dell'adesione
volontaria che, in assenza di accordi bilaterali con gli Stati interessati, in particolare con la Svizzera,
rischia di essere sbilanciato a favore dei primi e vanificare perciò la portata del provvedimento.
Il senatore LO GIUDICE (PD) condivide l'obiettivo di approvare in tempi rapidi il disegno di legge in
titolo, che va nella direzione di un efficace contrasto all'evasione fiscale, vera emergenza nazionale e
ostacolo allo sviluppo del Paese. Quanto al reato di autoriciclaggio, sebbene il contesto in cui è stato
inserito non sia forse il più appropriato, è tuttavia importante procedere alla sua approvazione per non
perdere l'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di reato nel sistema penale italiano, dal
momento che il reato di riciclaggio così come configurato non è più rispondente alla realtà attuale.
Giudica positivamente il lavoro svolto dalla Camera, in particolare la formula utilizzata - "impiega,
sostituisce, trasferisce", - per descrivere la condotta penalmente rilevante. Pur condividendo la
previsione di una pena ridotta nel caso di reato presupposto punito con la reclusione, nel massimo,
inferiore a cinque anni, ritiene incongrua la riduzione del minimo edittale a un anno: la norma
andrebbe modificata lasciando ferma la riduzione del massimo di pena a quattro anni. Ritiene altresì
corretto avere previsto la non punibilità del mero autoimpiego, anche se, in sede applicativa, vi
potrebbero essere contorni non definiti e si potrebbe altresì determinare la non punibilità di condotte
qualificabili come autoimpiego, ma che in realtà producono una turbativa del mercato concorrenziale.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene che le misure recate dal disegno di legge in titolo
configurino un'operazione di condono fiscale, destinato peraltro a non conseguire obiettivi apprezzabili
stante la perdurante mancanza di uno specifico accordo con la Svizzera. Osserva che le esigenze di
natura finanziaria che motivano le scelte della maggioranza potrebbero essere più opportunamente
soddisfatte tramite l'applicazione di un'imposizione addizionale sui capitali "scudati" nel 2009, mentre
il disegno di legge in esame è destinato nella sostanza a costituire una misura di salvataggio a tutela di
coloro che hanno occultato capitali, i quali non avranno dunque motivo di temere conseguenze
derivanti dalle attuali possibilità di controllo su base telematica proprie delle amministrazioni
pubbliche, mentre chi attualmente detiene capitali illegalmente esportati in Svizzera dispone del tempo
necessario a trasferire le medesime risorse in altri paradisi fiscali.
Quanto alle previsioni in materia di autoriciclaggio, esprime perplessità circa la loro efficacia,
ritenendo preferibile ricondurre le condotte configurate nell'articolo 3 alla figura del riciclaggio
opportunamente aggiornato in materia di concorso di reato. Conclude affermando l'incompatibilità
delle disposizioni in esame con la riconosciuta esigenza di tutelare i comportamenti legali corretti nei
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confronti del fisco.
Il senatore CASSON (PD) ricorda l'impegno della Commissione giustizia teso ad approntare un
insieme organico di disposizioni volte a garantire la moralità e la trasparenza nelle attività economiche
e finanziarie, purtroppo interrotto nell'attesa delle preannunciate proposte governative. Manifesta
inoltre perplessità circa l'articolo 3, in relazione alla congruità delle pene pecuniarie e, in particolare,
alla formulazione di cui al comma 3, tale da porre potenziali problemi interpretativi nell'enucleazione
delle condotte di autoriciclaggio. Osserva poi che sarebbe stato preferibile prevedere una punibilità
specifica per le condotte volte a ostacolare l'identificazione della provenienza dei capitali di origine
illecita, mentre appare condivisibile la previsione di attenuanti contemplate dall'articolo 648-ter del
codice penale recato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Non mancano, poi, ulteriori profili
di criticità che concernono la formulazione delle norme previste dal nuovo articolo 648-ter.1. Cita, in
particolare, l'improprio riformato al concorso di persone nel reato inserito nel primo periodo dalla
nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio. Ritiene altresì discutibile confermare la condotta di
chi impiega il provento di altro reato, insieme all'elenco delle altre condotte tipiche quali il
trasferimento e la sostituzione di beni, denaro o altra utilità. Infatti, a suo giudizio, la condotta di
autoimpiego meriterebbe trattazioni separate e una specifica formulazione.
Si sofferma, da ultimo, sulla mancanza di una efficace formula di chiusura della fattispecie
incriminatrice con la quale si sarebbero dovute colpire le condotte residuali e cioè non rientranti
direttamente nella triplice azione di reimpegnare, sostituire e trasformare. Infine, rileva le intrinseche
difficoltà interpretative che riguardano la clausola di non punibilità che trova applicazione in caso di
mera utilizzazione o godimento personale.
Il presidente BUCCARELLA dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al
rappresentante del Governo per le repliche.
Il relatore MOSCARDELLI (PD) rileva come dalla discussione generale siano emersi numerosi
elementi utili per il lavoro emendativo, anche recuperando il lavoro svolto in precedenza dalla
Commissione giustizia, e come da molte parti sia stato evidenziato il carattere positivo del
provvedimento, in linea con quanto richiesto in sede OCSE e nell'ambito della commissione
ministeriale Greco. Le norme sul rientro dei capitali non costituiscono un condono, ma una procedura
trasparente, volontaria e completa. Le norme sull'autoriciclaggio si integrano invece con le precedenti
in un'ottica di equilibrio tra incentivi all'adesione alla procedura di emersione e di sanzioni per chi non
vi aderisce.
Per quanto concerne la preferenza per il metodo forfettario per il calcolo dell'imposta, in luogo delle
aliquote progressive, ricorda tuttavia che, per le somme inferiori ai due milioni di euro, è già possibile
scegliere tra le due opzioni; quanto invece al divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito nel
caso in cui siano già state pagate delle imposte all'estero, auspica che la rigorosa applicazione
dell'articolo 168 comma 5 del Testo unico delle imposte sul reddito possa essere derogata, attraverso
un opportuno intervento emendativo, nel caso in cui vi sia l'effettiva prova di tale versamento.
Conclude osservando che ulteriori aspetti potranno essere chiariti in sede di audizioni.
Il vice ministro CASERO rileva che il disegno di legge in esame reca misure non assimilabili a un
provvedimento di condono, in considerazione dell'assenza sia di previsioni volte alla riduzione delle
imposte non versate che della garanzia dell'anonimato, mentre la mancata previsione di sanzioni penali
è giustificata dall'obiettivo di non disincentivare il rientro dei capitali. Osserva quindi che le previsioni
in esame sono compatibili con le linee guida dell'OCSE in materia di trasparenza e che la piena
operatività sarà conseguente alla conclusione dell'accordo con la Svizzera. Giudica quindi
condivisibile la richiamata esigenza di un quadro organico di disposizioni finalizzate al contrasto della
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XVII Legislatura
1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4
(pom.) del 18/11/2014
criminalità economica, che costituisce un grave fattore di alterazione del mercato. Osserva inoltre
l'esistenza di un legame fra il reato di autoriciclaggio e la condotta di coloro che non si avvalgono delle
misure in materia di collaborazione volontaria nella previsione di trasferire i capitali in destinazioni
ulteriori rispetto alla Svizzera.
Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, al fine di disporre di tempi
adeguati per le operazioni di rientro dei capitali e di adeguare l'ordinamento alle necessità del contrasto
all'autoriciclaggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,20.
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XVII Legislatura
1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4
(pom.) del 20/11/2014
1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 4
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO
Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,15
AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642
(RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO)
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 25/11/2014
1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 5
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO
Orario: dalle ore 19,35 alle ore 21,40
AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642
(RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO)
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XVII Legislatura
1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 20,15.
IN SEDE REFERENTE
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.
Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nel corso della seduta si procederà all'illustrazione
degli emendamenti e all'espressione dei pareri sui medesimi dei relatori e del Governo, in mancanza
del prescritto parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.
Il vice ministro CASERO fa presente l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di
legge in esame, specificando come questo sia rispondente alle indicazioni dell'OCSE e non configuri
in alcun modo una misura assimilabile ai condoni, in quanto chi aderisce alla collaborazione volontaria
è comunque chiamato a corrispondere per intero sanzioni e interessi. Dopo aver specificato che
l'urgenza è motivata dall'opportunità di favorire rapidamente la conclusione dello specifico accordo
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
con la Svizzera, osserva che le previsioni in materia di autoriciclaggio inserite nel corso dell'esame
nella Camera dei deputati integrano e favoriscono la misura volta al rientro dei capitali, tenuto conto
dell'ammontare delle risorse trasferite all'estero derivanti da illeciti penali. D'altro canto, fa presente
che le eventuali modifiche al testo su tali specifiche questioni potranno essere valutate in un successivo
progetto di legge sui reati economici in fase di elaborazione da parte del Ministro delle giustizia.
Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la discussione sul disegno di legge in titolo è
calendarizzata per l'Assemblea nella corrente settimana e che nell'organizzazione dei lavori bisogna
altresì tenere conto della compatibilità con l'imminente sessione di bilancio.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) mette in evidenza l'atteggiamento collaborativo del
proprio Gruppo, il quale si è limitato a presentare un numero contenuto di proposte emendative, con la
finalità di correggere i difetti presenti nel testo e messi in evidenza dai soggetti auditi, nell'ottica di
conseguire i benefici finanziari attesi dal Governo.
Non condivide pertanto la sollecitazione del vice ministro ad approvare il testo della Camera
dei deputati.
Il senatore LUMIA (PD) ritiene opportuno apportare miglioramenti al testo in esame, specie
riguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio e apprezza la disponibilità del Governo a intervenire in un
altro provvedimento. Ritiene peraltro che la calendarizzazione in Assemblea, subordinata alla
conclusione dell'iter presso le commissioni riunite, consenta di individuare tempi congrui per i
necessari approfondimenti. Sollecita quindi la Presidenza ad organizzare i lavori per garantire
comunque l'obiettivo di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno.
Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la mancanza dei pareri della Commissione
bilancio impedisce di procedere a votazioni nella seduta odierna. Prospetta quindi, nell'auspicio di
poter disporre dei pareri della Commissione bilancio, l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta alle ore
21,30 di domani, tenuto conto delle sedute già convocate dalla Commissione giustizia.
Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CASSON (PD), Laura BIGNAMI
(Misto-MovX), FORNARO (PD) e LUMIA (PD), nonché del presidente Mauro Maria MARINO, il
quale, oltre a ribadire la propria proposta di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani,
propone la convocazione alle ore 16 di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi delle Commissioni riunite, al fine di programmare più compiutamente i lavori della seduta
notturna. Conclude ribadendo la proposta di convocare la seduta domani alle ore 21,30 e dell'Ufficio di
Presidenza alle ore 16.
Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti.
Il PRESIDENTE concede la facoltà di intervenire al senatore CASSON (PD), il quale illustra
innanzitutto l'emendamento 3.3, volto ad assegnare alle figure del riciclaggio e dell'autoriciclaggio una
disciplina comune, in armonia con la linea espressa dalla propria parte politica sin dalla scorsa
legislatura. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 3.8, volto ad aumentare le pene previste, tenuto
conto dell'opportunità di consentire l'effettuazione di intercettazioni, mentre l'emendamento 3.17 mira
a impedire un arretramento della soglia di rilevanza dell'illecito, quando è preferibile alzare tale soglia,
evitando di consentire, per mezzo di formulazioni ambigue che la rilevanza penale delle condotte di
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
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autoriciclaggio possa essere messa in dubbio.
La senatrice BELLOT (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.84, che prevede il finanziamento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'emendamento 1.89, con il quale si intende
subordinare le nuove procedure di assunzione dell'Agenzia delle entrate all'assorbimento di eventuale
personale in esubero proveniente da altre amministrazioni pubbliche.
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra l'emendamento 1.25, relativo alla comunicazione
ai soci dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Illustra quindi l'emendamento 1.82,
volto al sostegno delle politiche a favore degli indigenti. Conclude illustrando l'ordine del giorno n.
G/1642/2/2 e 6, richiamando l'attenzione sulla rilevanza dell'educazione fiscale nella scuola
dell'obbligo.
Il senatore MOLINARI (M5S) illustra gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, finalizzati a porre
limitazioni soggettive relativamente alla possibilità di accesso alla procedura di collaborazione
volontaria.
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.22, 1.23 e
1.24.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l'emendamento 3.9, volto a innalzare le pene edittali
per il reato di autoriciclaggio. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 3.16 e 3.18, con i quali si
intende garantire la punibilità dell'autoriciclaggio anche in assenza di condotte mirate a ostacolare
concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Dopo aver illustrato
l'emendamento 3.26, volto a sopprimere la previsione di non punibilità per l'utilizzo a fini di
godimento personale, si sofferma sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2, finalizzate a consentire il ricorso
nell'ambito dell'attività investigativa ad agenti provocatori, operanti sotto il controllo del pubblico
ministero.
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.5, che estende l'applicazione della
collaborazione volontaria ai casi di violazione delle disposizioni relative alle imposte su successioni e
donazioni. Quanto all'emendamento 1.12, osserva che è volto a garantire il diritto allo scomputo delle
imposte già versate all'estero, mentre con l'emendamento 1.34 si intende introdurre la procedura di
confronto preventivo, con garanzia dell'anonimato per gli interessati, con l'amministrazione
finanziaria, allo scopo di determinare con la necessaria certezza l'ammontare degli oneri dovuti.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.38 e 1.40, sottolineando la
necessità di agevolare le operazioni di rientro dei capitali. A tale scopo osserva essere essenziale che i
soggetti interessati non paventino il rischio di sanzioni penali. In riferimento all'articolo 3 si sofferma
in primo luogo sull'emendamento 3.29, teso a rendere più chiara la formulazione della disposizione
concernente il reato di autoriciclaggio. Prosegue sottolineando la condotta del proprio Gruppo, volta
non a ostacolare l'approvazione del disegno di legge in esame, bensì a porre rimedio alle difficoltà
evidenziate nel ciclo di audizioni, consistenti in ambiguità che minano la fiducia necessaria a un
rapporto di collaborazione tra i contribuenti e lo Stato.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) interviene sull'emendamento 1.19, volto ad assicurare il
rispetto degli obblighi di pagamento nella forma rateale conseguente alla procedura di collaborazione
volontaria. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.20 e 1.21, finalizzati a prevenire condotte
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
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collaborative motivate esclusivamente dalla consapevolezza circa l'avvio di procedure di
accertamento. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36, sottolineando la necessità che il
legislatore non dia l'impressione di prevedere trattamenti di favore per i contribuenti sleali, nonché la
proposta 1.61, finalizzata a evitare che condizioni favorevoli vengano applicate nei casi di soggetti che
hanno trasferito capitali nei cosiddetti paradisi fiscali. Menziona poi l'emendamento 1.64, soppressivo
del comma 8 dell'articolo riguardante gli effetti della procedura di collaborazione volontaria recato
dall'articolo 1. Illustra quindi l'emendamento 1.83, volto a prevedere l'assegnazione prioritaria delle
risorse ottenute al comparto istruzione.
Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno.
Il relatore per la Commissione finanze, senatore MOSCARDELLI (PD), intervenendo in sede di
replica, rileva che l'obiettivo che si è voluto perseguire con il disegno di legge in titolo è il recupero di
una consistente massa di liquidità che attualmente si trova all'estero, attraverso una procedura chiara e
trasparente e non con un condono. Non c'è infatti alcun incentivo a violare la legge. Sul merito degli
emendamenti illustrati nella riunione odierna, riconosce che il testo approvato presso la Camera dei
deputati può contenere alcuni elementi di criticità, ma gli stessi non hanno un rilievo tale da incrinare
il giudizio positivo sul medesimo nel suo complesso e, soprattutto, non giustificano il rischio che si
possano determinare ritardi nella sua approvazione rispetto alla scadenza programmata del 31
dicembre 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei propri emendamenti. Qualora gli
emendamenti non venissero ritirati, il parere del relatore sarebbe contrario.
Il relatore per la Commissione giustizia, senatore D'ASCOLA (NCD), dichiara che limiterà il suo
intervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).
Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice
avente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplice
soppressione della clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" che figura nell'incipit delle previsioni
incriminatrici di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Una simile soluzione avrebbe,
infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturale
delle condotte incriminate come delitti presupposto - rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - e che, proprio per tale ragione, non possono non essere
state tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presupposti
medesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punito
il delitto presupposto e una loro autonoma incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciò
che è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale e, quindi,
con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione della
condotta di autoriciclaggio - per essere compatibile con i principi sopra richiamati - presuppone quindi
che le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto alla
condotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere due
strade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati "a monte", rispetto ai quali la
condotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per caso
del fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischio
dell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliare
volta per volta. La seconda strada invece - che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo - è
quella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti "a monte", tutti i delitti non
colposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilità
e complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condotta
di autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del provento
da parte del solo autore del delitto presupposto medesimo - per il quale quest'ultimo, come sopra
evidenziato, viene già punito con l'incriminazione del delitto presupposto - e limitando la punibilità
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solo ai comportamenti che determinino - sotto il profilo ontologico della condotta illecita - un quid
pluris rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-ter.1
determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente "frappositive" ed
idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientreranno
nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero
gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici
e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività.
Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recata
dall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudine
qualificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infatti
irragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo
648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del
carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto
presupposto.
Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori.
Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcuna
delle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali si
prevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale. A tale riguardo fa
presente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabili
modalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazioni
svolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso i
comportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza.
Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara e
trasparente da parte del contribuente.
Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25
novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a
riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web delle Commissioni.
Prendono atto le Commissioni.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi sono
convocati domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.
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(pom.) del 02/12/2014
CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE
Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate ulteriormente domani,
mercoledì 3 dicembre, alle ore 21,30.
La seduta termina alle ore 21,50.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1642
G/1642/1/2 e 6
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni
in materia di autoriciclaggio,
premesso che:
l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella
dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;
l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;
considerato che:
la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attività
finanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membri
della collettività;
tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;
impegna il Governo:
a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggetti
che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990,
intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge.
G/1642/2/2 e 6
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni
in materia di autoriciclaggio,
premesso che:
l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella
dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;
considerato che:
tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;
per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani,
sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»;
la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto
sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado;
impegna il Governo:
a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmi
della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.
G/1642/3/2 e 6
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1642,
considerato che:
Il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che
nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o
mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5
del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e
omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto;
le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione
fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o
distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale,
configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del
2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;
la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto
legislativo 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due
categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per
effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11,
e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per
effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il
provvedimento all'esame dell'aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di
voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il
trattamento riservato agli illeciti penali tributari;
strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della
disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni
normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine
scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe
dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si
prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini,
inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000,
sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la
quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il
termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte
Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza
anche se il reato viene scoperto dagli accerta tori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così
i termini di prescrizione;
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il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei
reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione
volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche
l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento
da parte dell'amministrazione finanziaria;
anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio
penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per
l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi
soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine corre lato allo spirare del termine
ordinario di decadenza;
tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5quinquies, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione,
opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà
disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;
tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad
esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili
numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di
tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con
intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema;
impegna il Governo:
ad introdurre nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della
ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizione
per tutti i reati di corruzione.
G/1642/4/2 e 6
MIRABELLI
Il Senato,
premesso che,
l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni
in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilità
delle fattispecie di autoriciclaggio;
tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità
vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;
considerato che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto
sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di
valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27
febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di
"auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo
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12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356»,
impegna il Governo:
ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice
penale ed in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca
sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento
fraudolento di valori), e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
G/1642/5/2 e 6
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1642, considerato che:
All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di
autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economicofinanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;
Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come
reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi
per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene
amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una
rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero,
viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della
fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione
della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti
gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad
integrare il reato;
Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame
dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio
provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni,
condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;
Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col
diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a
condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle
piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di
tali società.
L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità
economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro
ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a
garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza;
impegna il Governo:
a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazione
previgente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano
il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e
continuano ad alimentare, il malaffare.
Art. 1
1.1
BELLOT
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
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Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,».
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da:
«unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori
imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,».
1.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:
«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole
da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».
1.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:
«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».
1.4
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in
materia di imposta sulle successioni e donazioni».
1.5
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti
d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».
1.6
SUSTA
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)» dopo le parole: «e di imposta sul
valore aggiunto,» aggiungere le seguenti: «imposte di successione, donazioni,».
1.7
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazioni
siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»;
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»;
Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere
le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».
1.8
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di
apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta
per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la
contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
1.9
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater» comma 1, lettera a), dopo le parole: «apposita richiesta,»
inserire le seguenti: «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 212
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del 2000».
1.10
BELLOT
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le
informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei
redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».
1.11
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole:
«relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione
di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti
a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la
dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della
richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei
redditi;».
1.12
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo
delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».
1.13
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis). Nella medesima richiesta il contribuente chiede di essere udito per valutare ed
interpretare la documentazione prodotta. Qualora l'Amministrazione finanziaria non provveda nel
termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5septies».
1.14
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro
venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in
base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»;
b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole:
«e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento.
1.15
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), dopo le parole: «in unica soluzione,»,
aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa
presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati».
1.16
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in tre rate», con le
seguenti: «in sei rate».
1.17
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le
seguenti: « in sei rate mensili».
1.18
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BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le
seguenti: «in tre rate bimestrali».
1.19
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti
dell'intera procedura».
1.20
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».
1.21
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1.22
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì
esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che
abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.».
1.23
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì
esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».
1.24
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono
altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato
dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decretolegge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».
1.25
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata,
ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in
accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica
decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata
agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri
soci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».
1.26
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di
collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame
della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restano tutti gli altri
obblighi previsti dallo stesso decreto».
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1.27
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non
sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n.
231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino
elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita».
1.28
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 5-septies», comma 4, lettera a),
sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2 e 5».
1.29
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della
procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le
informazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».
1.30
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.
1.31
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 4, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,»,
aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data
di entrata in vigore della presente legge,».
1.32
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre»
con le seguenti: «31 dicembre».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30
settembre» con le seguenti: «31 dicembre».
1.33
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, che
si avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30
ore di servizi socialmente utili».
1.34
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi:
«7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta di
collaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designati
dall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente le
informazioni di cui al comma 1 lettera a).
L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà al
soggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta di
collaborazione volontaria.
8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante,
la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. »
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1.35
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1.36
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.
1.37
DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,».
Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»;
dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fatti
salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati
tributari».
1.38
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,»
aggiungere le seguenti: «8, 10,».
1.39
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a) le parole: «di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter».
1.40
CALIENDO, SCIASCIA, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi ai
sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».
1.41
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis). è esclusa l'applicazione delle presunzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
1.42
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis). non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
1.43
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Qualora dalla documentazione prodotta dall'aderente alla procedura emergano altri
soggetti interessati alla stessa, l'Agenzia delle entrate comunica entro 10 giorni a questi ultimi la
possibilità di avvalersi della procedura».
1.44
ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente
la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera
del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione
finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26
luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle
sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5».
1.45
BUEMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria avviata entro il 30 settembre
2015, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in
relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, allorché tali delitti siano stati commessi entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione».
1.46
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30
settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successive
all'entrata in vigore della presente legge».
1.47
ZELLER
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi
dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari, a
seconda dei casi, alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un
quarto al doppio, e alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ovvero pari alla metà del minimo
edittale qualora l'importo complessivo di tutte le annualità relative alla collaborazione volontaria
risultasse di misura inferiore: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo
scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività
sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi
diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale,
ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione
volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto».
1.48
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo
edittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».
1.49
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metà
del» con le seguenti: «in misura pari al»;
al comma 4, secondo periodo, sostiuire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con le
seguenti: «doppio del minimo edittale»;
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al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»;
al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».
1.50
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, lettera c), dopo le parole: «attività oggetto di
collaborazione volontaria» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai periodi di imposta indicati dal
contribuente».
1.51
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1.52
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «,
ridotto di un quarto».
1.53
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto»
ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».
1.54
URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto
di un quarto».
1.55
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metà
della».
1.56
ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un
lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure
un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo
all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani
di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in
Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,
la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte
accertate».
1.57
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente
periodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità di
definizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.
1.58
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione
volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti
del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater
».
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1.59
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1.60
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la
procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto
all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo».
1.61
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.
1.62
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 per
cento», con le seguenti: «6 per cento».
1.63
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.
1.64
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.
1.65
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con le
seguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».
1.66
BARANI
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le
seguenti: «del 3 per cento».
1.67
ZELLER
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole:
«del 27 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento».
1.68
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«In ogni caso l'imposta dovuta e le relative sanzioni non possono superare il 60 per cento del
complesso dei redditi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 5-quater, comma 1».
1.69
SUSTA
Al comma 1,capoverso «Art 5-quinquies.» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Se alla formazione dell'imponibile cui applicare le imposte di cui al presente comma concorrono
redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione».
1.70
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Se sui capitali emersi risultano imposte già pagate presso uno Stato estero, e ne viene fornita idonea
documentazione, queste sono ammesse in detrazione rispetto a quanto dovuto».
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1.71
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «valore di 2 milioni di
euro» con le seguenti: «valore di 5 milioni di euro».
1.72
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milioni
di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».
1.73
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. Nel caso in cui dalla documentazione di cui all'articolo 5-quater emerga una consistenza
di tali attività superiore al valore di cui al comma 8, l'Agenzia delle entrate applica all'eccedenza
l'aliquota del 35 per cento oltre interessi, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 5-quinques,
lettere a) e b)».
1.74
BELLOT
Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti
impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle
somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da
parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori
interessi nel frattempo maturati.
10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di
collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul
reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».
1.75
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono
essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali
responsabili in solido».
1.76
SUSTA
Al comma 1, capoverso «Art 5-septies», sopprimere il comma 1.
1.77
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione di
cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».
Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore della
violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».
1.78
URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater,», aggiungere le seguenti: «con riferimento agli
investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente
o per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),».
1.79
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero»,
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aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies».
1.80
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS
Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).
1.81
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le
politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».
2) sopprimere le lettere a), b) e d).
1.82
BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI
Al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c)al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo
per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».
1.83
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al comparto
istruzione».
1.84
BELLOT
Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis)al Fondo di Garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
1.85
DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione
volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del
presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso
della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in
capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di
investimento delle somme di cui al comma precedente. »
1.86
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna di
esse».
1.87
SUSTA
Al comma 9, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro
personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa,
senza ulteriori oneri a carico dello Stato;
a-bis) Una volta esaurita la procedura di cui alla lettera a), il Mef autorizza l'Agenzia delle
entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, a procedere,
per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo
indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di
euro per l'anno 2014, a 12 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25
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milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1.88
SCAVONE, BARANI
Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire le
seguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216
del 2011 nonché a quelli».
1.89
BELLOT
Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventuale
personale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso delle
competenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di natura
intercompartimentale o interente,».
1.90
SCAVONE, BARANI
Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla
copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei
candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis del decretolegge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni
sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e
2016.».
Art. 2
2.1
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Sopprimere l'articolo.
2.2
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Al comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».
2.3
BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTA
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività
finanziarie per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul
valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il
versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214''».
Art. 3
3.1
BARANI
Sopprimere i commi 1 e 2.
3.2
BARANI
Sopprimere il comma 1.
3.3
Senato della Repubblica
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CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 648-bis ? (Riciclaggio ed
Autoriciclaggio) ? Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad
essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega
in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria
o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.
La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero
6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».
Conseguentemente, all'articolo sopprimere i commi 3 e 4, nonché la lettera a) del comma 5.
3.4
BARANI
Sopprimere il comma 2.
3.5
BELLOT, STEFANI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
''648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto
non colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel
massimo a cinque anni.
3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre
utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria,
finanziaria o di altra attività professionale.
5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».
3.6
BARANI
Senato della Repubblica
Pag. 59
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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e
della multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro
2.000 a euro 10.000».
3.7
BARANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e
della multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro
3.000 a euro 15.000».
3.8
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sostituire le parole: «da due a otto» con le
seguenti: «da quattro a dodici».
Conseguentemente, al comma secondo, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le seguenti:
«da due a sei».
3.9
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con
le seguenti: «da quattro a dodici anni».
3.10
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con le
seguenti: «da quattro a dodici anni».
3.11
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con
le seguenti: «da quattro a dieci anni».
3.12
BELLOT, STEFANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reato
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
3.13
DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche o
finanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».
3.14
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche o
finanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».
3.15
SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di tale
delitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,»
aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».
3.16
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero ne
ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».
3.17
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XVII Legislatura
1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5
(pom.) del 02/12/2014
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sopprimere la parola: «concretamente».
3.18
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».
3.19
URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».
3.20
MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente:
«Si applica la pena del reato presupposto, se minore».
3.21
BARANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro
anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro
1.000 a euro 5.000».
3.22
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni»
, con le seguenti: «da due a cinque anni».
3.23
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo
a cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».
3.24
URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con le
seguenti: tre anni».
3.25
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS
Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente a
beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».
3.26
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.
3.27
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è
diminuita se il fatto è di particolare tenuità».
3.28
BELLOT, STEFANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente:
«Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre
utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».
3.29
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui
ai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».
3.30
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BARANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.
3.31
BARANI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attività
professionale».
3.32
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo
con potere di rappresentanza dell'imprenditore».
3.0.1
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Agente provocatore)
1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli
articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo
denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori in
flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì
all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio,
simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione
degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al
fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».
3.0.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti
previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1''.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile
l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per
commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera,
nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648,
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si
applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».
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collegamento al documento su www.senato.it
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014
6ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
La seduta inizia alle ore 21,30.
IN SEDE REFERENTE
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA dà conto del parere espresso dalla Commissione programmazione economica,
bilancio sul testo ed emendamenti .
Il Presidente informa altresì la Commissione che nel corso della giornata odierna il senatore Susta ha
ritirato gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 1.41, 1.42, 1.50, 1.58, 1.60,
1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.75 e 1.76.
Il Presidente dà conto che il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha ritirato i
propri emendamenti 1.44, 1.47, 1.56, 1.67 e 2.3.
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Interviene il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiedendo al Governo di
fornire un'interpretazione del tenore dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, al fine di valutare l'opportunità di ritirare il proprio
emendamento 1.45.
Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale condiziona l'eventuale ritiro degli emendamenti 3.3, 3.8 e
3.17 in materia di autoriciclaggio, all'impegno del Governo a correggere alcuni elementi di criticità
riscontrati rispetto al testo licenziato dalla Camera nell'ambito del disegno di legge n. 1687 - assegnato
alle Commissioni 1a e 2 a riunite in sede referente il 21 novembre - recante misure volte a rafforzare il
contrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti.
Il vice ministro CASERO ribadisce l'esigenza del Governo - già espressa nella seduta del 2
dicembre - di procedere all'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi, considerate le scadenza
programmate, confermando al contempo la disponibilità a rivedere la formulazione del reato di
autoriciclaggio in sede di esame del disegno di legge n. 1687.
Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il senatore LUMIA (PD)
conferma l'orientamento, anche a nome del Gruppo parlamentare, a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.8 e
3.17.
Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S) giudicando opportuno chiarire che il Governo si era già
impegnato informalmente ad intervenire per correggere le criticità insite nella formulazione
dell'articolo 3 del disegno di legge in materia di autoriciclaggio e di introdurre il reato di false
comunicazioni sociali nell'ambito degli articoli 3 e 4 del citato disegno di legge n. 1687. Esprime
rammarico per l'esito che si va profilando di non apportare le modifiche richieste in materia di
autoriciclaggio nel corso dell'odierno esame.
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gli
emendamenti presentati dai senatori Uras, De Petris e De Cristofaro.
Il PRESIDENTE, avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al
disegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) ricordando il parere contrario
espresso dai relatori e dal Governo.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, gli ordini del giorno G/1642/1/2 e 6,
G/1642/2/2 e 6 e G/1642/3/2 e 6, posti in votazione, non sono approvati.
Il vice ministro CASERO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1642/4/2 e 6
come raccomandazione.
Il senatore D'ASCOLA (NCD), relatore per la Commissione giustizia, fa notare che non sussiste
alcuna interferenza tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 3 del disegno di legge
rispetto all'efficacia e alla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento
fraudolento di valori).
Il VICE MINISTRO ribadisce l'accoglimento, del testo modificato nel senso di impegnare il Governo
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a valutare la possibilità di attuare il dispositivo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto.
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso la disponibilità a valutare l'accoglimento
dell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6 come raccomandazione, il relatore D'ASCOLA (NCD) esprime
la propria perplessità.
Il presidente PALMA dichiara improponibile per estraneità dell'oggetto alla materia trattata, l'ordine
del giorno G/1642/5/2 e 6.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati.
L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.10, 1.11,
1.12 e 1.14, , posti separatamente in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18
sono dichiarata decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. Gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22,
1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30 , 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, posti in votazione, non sono approvati.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento
1.38 esprimendo la propria perplessità sul parere espresso dalla Commissione bilancio di contrarietà ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto l'emendamento in oggetto mira esclusivamente ad
ampliare la non punibilità delle fattispecie criminose rispetto all'attuale formulazione.
L'emendamento 1.38, posto in votazione, non è approvato.
Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), il quale esprime il proprio avviso contrario
sull'emendamento 1.40, che andrebbe dichiarato inammissibile allo stesso modo dell'ordine del giorno
G/1642/5/2 e 6.
L'emendamento 1.40, posto in votazione, non è approvato.
L'emendamento 1.43, posto ai voti, risulta respinto. Sull'emendamento 1.45 il rappresentante del
GOVERNO dichiara che la sua formulazione non è in linea con le scadenze temporali delineate nel
disegno di legge: invita il presentatore a ritirare l'emendamento. Alla luce delle osservazioni fornite dal
vice ministro Casero il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l'emendamento 1.45.
L'emendamento 1.46, posto in votazione, non è approvato.
L'emendamento 1.48 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Gli emendamenti 1.49, 1.51 e 1.52, posti separatamente ai voti, non sono approvati.
L'emendamento 1.53 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Le Commissioni riunite respingono poi con separate votazioni gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.57, 1.59,
1.61 e 1.62.
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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6
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Gli identici emendamenti 1.63 e 1.64, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati.
L'emendamento 1.65, posto in votazione, non è approvato.
L'emendamento 1.66 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Gli emendamenti 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.87, posti
separatamente in votazione, non sono approvati.
L'emendamento 1.88 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
L'emendamento 1.89, posto in votazione, è respinto.
L'emendamento 1.90 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, sono respinti.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore CASSON (PD) fa proprio l'emendamento 3.1, finalizzato a modificare l'articolo 3 del
disegno di legge la cui formulazione rischia di sortire effetti applicativi contrastanti con l'obiettivo
sanzionatorio perseguito dal legislatore. Si rammarica altresì per l'assenza di un rappresentante del
Governo in materia di giustizia data anche la estrema complessità e rilevanza dei profili trattati.
L'emendamento 3.1, posto in votazione, non è approvato.
L'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Il senatore CASSON (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 3.3, ritenendo eccessivamente
generico l'impegno del Governo ad intervenire sul punto. Condivide invece, il ritiro degli
emendamenti 3.8 e 3.17.
Prende la parola il senatore LUMIA (PD), ribadendo invece la disponibilità al ritiro anche
dell'emendamento 3.3, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono le proprie
firme all'emendamento 3.3, il quale, posto in votazione, non è approvato.
L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
L'emendamento 3.5 viene ritirato. L'emendamento 3.6 e 3.7 sono dichiarati decaduti per assenza del
proponente.
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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6
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Il presidente PALMA prende atto del ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17
Gli emendamenti 3.9 e 3.10, posti in un'unica votazione per identità dell'oggetto, sono respinti.
Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.15 e 3.16.
Gli emendamenti 3.18 (al quale aggiungono la firma il senatore VACCIANO (M5S), le senatrici
BOTTICI (M5S), BIGNAMI (Misto-MovX) e MUSSINI (Misto-MovX)) e 3.19, posti in un'unica
votazione, per identico contenuto, non sono approvati.
L'emendamento 3.20, posto in votazione, non è approvato.
Dopo che gli emendamenti 3.21, 3.30 e 3.31, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente, gli
emendamenti 3.22, 3.23 (al quale aggiunge la firma il senatore VACCIANO (M5S)), 3.24, 3.25, 3.26,
3.27, 3.28, 3.29 e 3.32, posti in votazione, non sono approvati.
Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono dichiarati improponibili per estraneità della materia all'oggetto del
disegno di legge.
Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in
Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati autorizzandoli
al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 22,40.
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1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)
1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e
tesoro)
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XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze
e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
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FINANZE E TESORO
(6ª)
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.
La seduta inizia alle ore 15,15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente MARINO informa la Commissione che sarà assegnato nella giornata di domani
l'Atto del Governo n. 106-bis in materia di tassazione tabacchi lavorati e che decorre quindi dadomani
il termine di dieci giorni per l'esame di tale atto ai sensi della legge n. 23 del 2014.
Informa inoltre i Commissari sullo svolgimento dei lavori dell'Ufficio di Presidenza delle
Commissioni 2a e 6a riunite, per l'esame del disegno di legge n. 1642 recante norme per il rientro dei
capitali.
La Commissione prende atto.
Proposta di indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza
europea
Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la proposta di indagine conoscitiva, già valutata
positivamente in Ufficio di Presidenza programmatorio, origina dalla volontà di effettuare una
istruttoria approfondita delle questioni generali di riforma strutturale del sistema bancario in
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XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
connessione con le proposte di Regolamento n. 43 e n. 40 dell'Unione europea, il cui iter è già stato
avviato.
Ricorda che la proposta n. 43 delinea una riforma strutturale del sistema bancario europeo e si rivolge
alle banche di grandi dimensioni che, svolgendo attività molto rischiose alla ricerca del profitto,
possono determinare un rischio sistemico e la conseguente necessità di un salvataggio pubblico. Come
è noto, il progetto comunitario origina dal rapporto Liikanen nel quale era prefigurata la proposta di
introdurre per le banche più grandi l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio e
le altre attività di negoziazione di rischio trasferendole a un soggetto giuridico distinto all'interno del
gruppo bancario. La proposta n. 40, da considerare strettamente connessa alla precedente prevede la
segnalazione e la trasparenza nelle operazione di finanziamento delle banche tramite titoli.
Considerata la complessità e la strutturalità delle due proposte e valutati i disegni di legge già
all'ordine del giorno della Commissione in materia di ordinamento bancario, e tenuto conto altresì
della prospettiva della vigilanza europea e della verifica dell'adeguatezza patrimoniale delle maggiori
banche italiane (cosiddetto stress test) propone di svolgere un'indagine conoscitiva ascoltando i
seguenti soggetti: i vertici delle banche italiane, la Banca d'Italia, la Consob, l'Antitrust, la Borsa
italiana, l'Associazione Bancaria Italiana, le Fondazioni bancarie, l'Associazione delle Banche Popolari
nonché esperti della materia; andrebbe altresì valutata la possibilità di ascoltare la Banca Centrale
europea e l'EBA (European Banking Authority).
Conclude specificando che si tratta di un programma di audizioni integrabile con eventuali
ulteriori proposte dei Gruppi parlamentari.
Dopo un intervento della senatrice BELLOT (LN-Aut) e del senatore FORNARO (PD), il quale
suggerisce di tener conto anche delle Banche di credito cooperativo e di considerare tra le maggiori
banche italiane quelle oggetto di valutazione da parte della Banca Centrale Europea, il PRESIDENTE
pone ai voti la proposta di indagine conoscitiva che è approvata all'unanimità.
Preannuncia che sottoporrà le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento una volta acquisite le eventuali integrazioni al programma della audizioni.
IN SEDE REFERENTE
(1259) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente MARINO fa presente che sono stati presentati gli emendamenti riferiti all'articolo
unico del disegno di legge, pubblicati in allegato.
Il senatore VACCIANO dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.8 ed illustra congiuntamente
gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, facendo presente che essi sono finalizzati, da un
lato, a censire gli aiuti pubblici gestiti dal sistema dei confidi e, dall'altro, a dare attuazione a quanto
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XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2010 con particolare riferimento alla vigilanza sui due
modelli di confidi introdotti da tale normativa.
La senatrice BOTTICI (M5S) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono la firma a tutti gli
emendamenti sottoscritti anche dal senatore Vacciano.
Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti.
Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, nella giornata di domani, acquisito il parere
della Commissione bilancio, la Commissione procederà all'esame degli emendamenti per concludere
l'iter in sede referente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza
finanziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.
Il presidente Mauro Maria MARINO, in assenza di richiesta di interventi in discussione generale
propone alla Commissione di fissare per le ore 18 di lunedì 24 novembre il termine per la
presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Su richiesta della senatrice CHIAVAROLI (NCD), il PRESIDENTE puntualizza che non sono
previste audizioni sul disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1259
Art. 1
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
1.1
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, dopo le parole: "piccole medie imprese (PMI)" aggiungere le seguenti: "e per i liberi
professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.".
Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere d) ed e), dopo le parole:«PMI» aggiungere le
seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. ".
1.2
CHIAVAROLI
Al comma 1 capoverso e, conseguentemente, alle lettere d) e e), dopo la parola: "PMI" inserire le
seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.".
1.3
MOLINARI, VACCIANO
Al comma 1, dopo la parola "(PMI)", aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cui
all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.";
al medesimo comma 1, alla lettera e), dopo le parole "PMI", aggiungere le seguenti: "e per i liberi
professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. ".
1.4
LUIGI MARINO
Al comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole "criteri direttivi", aggiungere le seguenti: ",
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 2013, n.147".
1.5
LUIGI MARINO
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
dopo le parole "la patrimonializzazione dei Confidi" inserire le seguenti: ", con priorità per i soggetti
vigilati,";
inserire, in fine, il seguente periodo: "Una quota di tali risorse deve essere destinata a quei Confidi
che garantiscono finanziamenti a medio termine finalizzati alla capitalizzazione delle imprese;"
1.6
CHIAVAROLI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tengano
conto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269
del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.".
Conseguentemente al medesimo comma, lettera f), dopo la parola "modificazioni", aggiungere le
seguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.".
1.7
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tengano
conto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.";
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), dopo la parola: "modificazioni", aggiungere le
seguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi,istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."
1.8
MOLINARI, VACCIANO
Alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto, relativamente ai requisiti
richiesti per accedere a misure di patrimonializzazione, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.";
Alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: "prevedendo apposite deroghe per i confidi,
istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8,
comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011, n. 106.".
1.9
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "finalità tipiche," aggiungere le seguenti: "strumenti
innovativi,".
1.10
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "patrimonializzazione" aggiungere le seguenti: "diretta e
indiretta".
1.11
LUIGI MARINO
Al comma 1, lettera b), dopo le parole "disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato", inserire le
parole: ", nonché stabilendo il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare
l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori".
1.12
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ", al fine di efficientare l'utilizzo delle
risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo Centrale di Garanzia e i confidi".
1.13
LUIGI MARINO
Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente nuovo periodo: " Negli organi di
amministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere
rappresentate le principali associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni di
rappresentanza del movimento cooperativo; ".
1.14
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "intermediari finanziari" con le seguenti: "confidi".
1.15
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
"e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi statali,
Senato della Repubblica
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XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor, in
modo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equità nella
loro distribuzione;
e-ter) istituire, in parallelo a quanto previsto dalla lettera e-bis), un sistema di valutazione dei confidi,
al fine di introdurre meccanismi premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione delle
politiche pubbliche;"
1. 16
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) promuovere campagne di educazione alla finanza d'impresa per operatori delle PMI, oltre a
prevedere progetti di formazione specialistica curati da esperti nella gestione finanziaria delle micro,
piccole e medie imprese;"
1.17
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi:
statali, regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor,
in modo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equità
nella loro distribuzione; "
1.18
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) prevedere l'istituzione di un sistema di valutazione dei confidi, al fine di introdurre meccanismi
premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche;"
1.19
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
"g-bis) disporre un monitoraggio dello stato di attuazione e dell'impatto della normativa vigente in
materia di confidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, verificando in particolare, se e come possano coesistere i due
modelli di confidi vigilato e non vigilato, nonché provvedendo alla definitiva e completa attuazione
del Capo III del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 riferito all'istituzione e alla gestione
dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi il quale dovrà svolgere funzioni di vigilanza e di controllo all'entrata e alla
permanenza nell'Elenco, sotto il controllo dalla Banca d'Italia, stimolando il miglioramento e la
trasparenza informativa dei confidi minori."
1.20
VACCIANO, MOLINARI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
"g-bis) effettuare un coordinamento della normativa vigente in materia di confidi recata dall'articolo 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in modo da
convergere verso un modello unico di confidi vigilati, rafforzando le funzioni di vigilanza
dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi, sotto il controllo della Banca d'Italia;"
1.21
GIANLUCA ROSSI
Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: ", soprattutto per gli affidamenti bancari già in
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XVII Legislatura
1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014
essere".
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1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia)
1.3.2.3. 2^ Commissione permanente
(Giustizia)
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XVII Legislatura
1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
165 (pom.) del 25/11/2014
1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente
(Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it
GIUSTIZIA
(2ª)
MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
165ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.
La seduta inizia alle ore 14.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PALMA rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1a
Commissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia di
vilipendio.
Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenza
delle commissioni riunite 1a e 2a per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentemente
presentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai
patrimoni illeciti.
Rispondendo poi ad una richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE osserva che sono
astrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 e
connessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello del
disegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testo
unificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo.
Il senatore LUMIA (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testo
unificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si
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XVII Legislatura
1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
165 (pom.) del 25/11/2014
ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, con
specifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio.
Concorda il presidente PALMA.
IN SEDE REFERENTE
(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e
solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il presidente PALMA avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussione
sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo.
Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto di
sospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà la
discussione sulla predetta proposta di testo unificato.
La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15.
Il presidente BUCCARELLA prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatori
iscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
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1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
165 (pom.) del 25/11/2014
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4. Trattazione in consultiva
1.4. Trattazione in consultiva
Senato della Repubblica
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XVII Legislatura
1.4.1. Sedute
1.4.1. Sedute
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
XVII Legislatura
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
Attività
1ª (Affari Costituzionali)
N. 79 (pom.)
2 dicembre 2014
Sottocomm. pareri
Esito: Non
ostativo
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2ª
(Giustizia) , 6ª
(Finanze e tesoro)
Esito: Non
ostativo su
emendamenti
N. 80 (pom.)
4 dicembre 2014
Sottocomm. pareri
Esito: Non
ostativo
Parere destinato
all'Assemblea
Esito: Non
ostativo su
emendamenti
5ª (Bilancio)
Senato della Repubblica
Pag. 81
DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
N. 321 (pom.)
2 dicembre 2014
1.4.1. Sedute
Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2ª
(Giustizia) , 6ª
(Finanze e tesoro)
Pervenuta
relazione tecnica
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 322 (ant.)
3 dicembre 2014
Esito: Non
ostativo con
osservazioni
Esito: Rinvio su
emendamenti
N. 323 (pom.)
3 dicembre 2014
Esito: parte Non
ostativo parte
Contrario su
emendamenti
Esito: Contrario su
emendamenti
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
14ª (Politiche dell'Unione europea)
N. 90 (pom.)
19 novembre 2014
Esito: Favorevole
con osservazioni
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2ª
(Giustizia) , 6ª
(Finanze e tesoro)
Commissione parlamentare questioni regionali
19 novembre 2014
(ant.)
Esito: Favorevole
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2ª
(Giustizia) , 6ª
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2. Resoconti sommari
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79
(pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
79ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della Commissione
FAZZONE
La seduta inizia alle ore 14,30.
(1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
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XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza
finanziaria
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo )
La relatrice BISINELLA (LN-Aut) dà conto del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad
esso riferiti.
Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda
(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
condizioni, in parte non ostativo)
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione
dell'emendamento 5.0.100 (testo 2), sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, a
condizione che, al capoverso "Art. 5-bis", sia soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista,
nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentare
adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto
tra le fonti del diritto.
La Sottocommissione concorda.
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XVII Legislatura
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 02/12/2014
(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)
La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1,
l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto
ministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di
patologie metaboliche ereditarie.
Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,45.
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XVII Legislatura
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari
Costituzionali)
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XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 04/12/2014
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014
80ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MORRA
La seduta inizia alle ore 13,45
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo
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XVII Legislatura
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014
ed altri; Pellegrino ed altri
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame venga
rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
La seduta termina alle ore 14,05.
Senato della Repubblica
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XVII Legislatura
1.4.2.3. 5^ (Bilancio)
1.4.2.3. 5^ (Bilancio)
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XVII Legislatura
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014
1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del
02/12/2014
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BILANCIO
(5ª)
MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014
321ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e Baretta.
La seduta inizia alle ore 16,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo
ed altri; Pellegrino ed altri
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.
Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, che comportano maggiori oneri le proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso «7bis»), 1.59 (limitatamente al capoverso «Art. 318-octies bis») e 1.58. Occorre, inoltre, valutare gli
emendamenti 1.198, 1.210, 1.220, 1.0.2 (limitatamente al comma 3) e 1.0.4. Non può prescindersi
dall'acquisizione della Relazione tecnica sulla proposta 1.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore circa l'individuazione degli
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emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire l'apposita relazione
tecnica.
In merito, poi, ai restanti emendamenti, osserva che non vi sono criticità di ordine finanziario sulla
proposta 1.198. In merito, invece, all'emendamento 1.210, esprime un avviso contrario, in quanto
suscettibile di comportare maggiori oneri. Per quanto riguarda, altresì, la proposta 1.220, sulla
devoluzione dei proventi derivanti da contravvenzioni, ravvisa la sussistenza di criticità applicative.
Il presidente AZZOLLINI concorda con il sottosegretario circa l'assenza di oneri connessi
all'emendamento 1.198.
Prospetta, poi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.210.
Invece, per quanto attiene all'emendamento 1.220, reputa opportuno limitarsi ad un parere di
contrarietà semplice, dal momento che esso attiene alla destinazione di sanzioni derivanti da nuove
fattispecie incriminatrici.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime, poi, un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2,
mentre, in merito alla proposta 1.0.4, rappresenta la necessità che, quanto ai beni confiscati, i proventi
da destinare al Ministero dell'ambiente siano considerati al netto delle spese di custodia e di gestione.
Il PRESIDENTE ritiene che, sull'emendamento 1.0.2, si possa esprimere un parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 3, di una clausola
di neutralità finanziaria. In merito, invece, alla proposta 1.0.4, propone un parere di semplice
contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento della modifica
proposta dal Governo. Rileva, infine, potenziali criticità nell'emendamento 1.0.3, che estende la
legittimazione ad agire in giudizio da parte delle associazioni preposte alla tutela di interessi
ambientali, prospettando, pertanto, un parere di semplice contrarietà, in quanto la proposta potrebbe
comportare oneri finanziari indiretti.
Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore VERDUCCI (PD) propone, pertanto, l'approvazione del
seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso
"7-bis"), 1.59 (limitatamente al capoverso "Art. 318-octies bis"), 1.58, 1.210 e 1.0.7.
Sull'emendamento 1.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, all'inserimento, al comma 3, di una clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 1.0.4 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «confiscati», delle seguenti: «, al netto delle spese di
custodia e di gestione,». Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.220 e 1.0.3. Su tutti i
restanti emendamenti il parere è non ostativo.".
La Commissione approva.
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio
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dell'esame degli emendamenti)
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di
competenza, la mancanza della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge
di contabilità. Fa presente che risulta necessaria l'acquisizione di tale relazione, in particolare per
chiarire quale sia la portata del meccanismo di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1,
in termini di capacità di generare gettito fiscale. Osserva che vi è, poi, la necessità di un quadro più
preciso delle spese per l'assunzione di personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), per poter
disporre di informazioni circa il numero di unità interessate e degli altri elementi previsti dall'articolo
17, comma 7, della legge di contabilità per le norme in tema di pubblico impiego. Analogamente, fa
presente che occorrono indicazioni asseverate rispetto all'incidenza dei passaggi tra sezioni del ruolo
dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alla successiva lettera b), dal momento
che vengono utilizzate risorse per le assunzioni a fini di passaggi stipendiali interni e che, dunque, va
escluso il rischio di un aggravamento del fabbisogno di nuovo personale per l'Agenzia a seguito del
diverso impiego delle risorse o di effetti negativi sul contenzioso già instaurato dai dipendenti, dal
momento che pare di comprendere che solo alcuni di essi beneficerebbero di un miglioramento
economico.
Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna alla Presidenza la relazione tecnica aggiornata
sul provvedimento in titolo, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato,
con la segnalazione di un possibile eccesso di copertura relativamente agli oneri per l'anno finanziario
2014.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 17.
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(5ª)
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014
322ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore DEL BARBA (PD) ricorda che è stata messa a disposizione dei componenti la
Commissione la relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento, aggiornata al testo
pervenuto dalla Camera dei deputati. Ritiene che l'esposizione dell'Esecutivo non superi del tutto le
questioni poste con la relazione svolta nella seduta di ieri. Ritiene, quindi, che la mancanza di un
quadro di proiezione degli oneri inerenti spese di personale e la possibile incidenza dei passaggi tra
sezioni del ruolo organico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul contenzioso in atto potrebbero
formare oggetto di apposite osservazioni.
Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle osservazioni del relatore, lo invita a formulare una
proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
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Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: la verosimile
difficoltà di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) prima della fine
d'anno porta a ritenere non sussistente l'onere prefigurato per l'anno finanziario 2014 e ultronea la
relativa copertura, recata dall'articolo 4, comma 1, dell'articolato; la relazione tecnica fornita dal
Governo non contiene i dati relativi al quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali,
previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità per le disposizioni in materia di pubblico
impiego; la norma di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), che autorizza passaggi di personale tra le
diverse sezioni del ruolo dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve essere
applicata in modo da escludere effetti negativi in termini di possibili contenziosi da parte di coloro che
si ritengano illegittimamente esclusi da tali miglioramenti dell'inquadramento professionale.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene accolta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario
relativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti;
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento dei
rifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili
nido; del servizio degli asili nido (n. 120)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)
La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il
provvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - è
assegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazioni
contenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di
calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario,
ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo di solidarietà comunale e del
fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle note
metodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica,
come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note
metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario
relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio
(n. 121)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)
Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che il
provvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - è
assegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazioni
contenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure di
calcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario,
ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e
del fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle
note metodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216
del 2010.
Si apre il dibattito.
La senatrice ZANONI (PD) aggiunge alcuni elementi di valutazione di carattere generale rispetto
al quadro di competenza delineato in qualità di relatrice sull'atto di Governo n. 120, validi per entrambi
i provvedimenti. Più in particolare riferisce che la Commissione bicamerale per l'attuazione del
federalismo fiscale sta svolgendo un approfondito lavoro di analisi nel merito su entrambi gli atti,
anche acquisendo elementi tecnici attraverso audizioni di esperti della materia. Sta emergendo, in tale
contesto, una sostanziale perplessità sulla circostanza che i parametri rilevati in modo così puntuale e
attraverso uno studio così dettagliato delle funzioni degli enti locali non hanno un effetto diretto dal
punto di vista finanziario ma servono solamente per la formulazione di successivi indici sintetici di
riparto delle risorse, con ciò tradendo l'impostazione originaria della legge sul federalismo fiscale. A
ciò si aggiunge una criticità molto evidente per ciò che attiene le funzioni di aerea vasta: i fabbisogni
standard ben possono essere calibrati sulle funzioni a prescindere dal titolare, ma le attuali risultanze
sono riferite alla vecchia struttura delle province e non tengono conto del processo di profonda riforma
attualmente in atto. Con l'occasione, proprio a ricordare il contraddittorio processo di transizione in
atto, soprattutto in relazione alla finanza locale, sottolinea come in questi giorni siano in atto difficili
processi di ristrutturazione del personale delle province in un contesto di sostanziale incertezza sul
futuro assetto delle competenze da esse precedentemente rivestite.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara di condividere le preoccupazioni della senatrice
Zanoni e fa presente come la centralità del cittadino debba essere riaffermata rispetto alla sistemazione
degli assetti burocratici e normativi, così che le funzioni e i servizi svolti dagli enti locali devono
essere la prima preoccupazione nell'ambito di un processo di rivisitazione delle competenze e dei
parametri finanziari come quello in atto.
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Il senatore URAS (Misto-SEL) esprime la preoccupazione che le rilevazioni dei fabbisogni
standard abbiano concreti riflessi sul piano finanziario e ciò, in particolare a detrimento della qualità
dei servizi alla cittadinanza. Critica poi l'esclusione delle regioni a statuto speciale dal ragionamento
sulla riforma della finanza locale e richiama casi nei quali si sono trascurate le esigenze finanziarie di
regioni pur autonome come la Sardegna.
Il PRESIDENTE, prendendo atto delle osservazioni emerse, invita i relatori a proporre uno
schema di parere all'attenzione della Commissione. Con l'occasione preannuncia che, a partire dal
prossimo mese di gennaio, sarà possibile svolgere una apposita discussione proprio sul tema dei
riflessi finanziari dei fabbisogni standard, affinché la Commissione possa valutare l'operazione di
riforma del sistema contabile così messa in atto in modo completo.
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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(5ª)
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014
323ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non
ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)
Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.68, 1.87 e 1.90.
Deve essere acquisita la relazione tecnica sulle iniziative emendative 1.69 e 1.70. Occorre valutare i
possibili riflessi finanziarî degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.33, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50,
1.56, 1.58 (analogo al successivo 1.75), 1.74, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti.
Il vice ministro MORANDO concorda sull'individuazione degli emendamenti recanti maggiori
oneri o per i quali si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.
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Successivamente, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.2 e 1.13, mentre
rileva l'assenza di criticità finanziarie alla proposta 1.33.
Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del rappresentante del Governo.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime perplessità circa i presunti elementi di onerosità
insiti nell'emendamento 1.13.
Il PRESIDENTE sottolinea che tale emendamento comporterebbe l'esenzione dal pagamento
dei tributi, nel caso in cui non si realizzi il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazione
finanziaria.
Il senatore URAS (Misto-SEL) stigmatizza la concomitanza tra i lavori della Commissione e la
seduta dell'Assemblea dedicata al dibattito, già iniziato, sulla questione di fiducia posta dal Governo
sul disegno di legge n. 1428-B, di riforma del mercato del lavoro.
La senatrice CHIAVAROLI (NCD) richiama l'urgenza di concludere l'esame degli emendamenti
del disegno di legge in titolo, considerato che le Commissioni di merito sono appositamente
convocate per questa sera, per la votazione delle proposte emendative.
Il PRESIDENTE, pur sottolineando che la Commissione è stata autorizza dalla Conferenza dei
Capigruppo a riunirsi in costanza dei lavori dell'Aula, reputa, tuttavia, ragionevole sospendere l'esame
dei restanti emendamenti e riprendere tale esame al termine della seduta dell'Aula.
Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38,
1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.".
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si associa alle considerazioni testé svolte del
senatore Uras, sottolineando, peraltro, che, nei prossimi giorni, le Commissioni bilancio e affari
costituzionali si riuniranno in contemporanea per esaminare due provvedimenti di estrema importanza,
quali, rispettivamente, il disegno di legge di stabilità e la riforma del sistema elettorale della Camera
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dei deputati. Tale contestualità della convocazione delle due Commissioni impedisce ai senatori di
seguire i lavori di entrambi i provvedimenti, recando pregiudizio alle prerogative proprie della
funzione parlamentare.
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) evidenzia la necessità che il Parlamento si dimostri
all'altezza della difficile situazione economica e sociale in cui versa il Paese e che, pertanto,
nell'organizzazione dei lavori delle Commissioni parlamentari venga data la giusta priorità all'esame
del disegno di legge di stabilità, assicurando uno spazio adeguato a consentirne un'approfondita
istruttoria
Il PRESIDENTE fa presente che l'attuale seduta è stata espressamente autorizzata dalla
Presidenza del Senato, anche per consentire la formulazione del parere sulla copertura finanziaria del
disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento e rendere, quindi,
possibile l'apertura della sessione di bilancio. Pertanto, al fine di venire incontro alle istanze dei
Gruppi di minoranza, si limiterà a dare lettura della relazione concernente i profili finanziari del
disegno di legge di stabilità, rinviando, poi, al termine della seduta dell'Assemblea, la votazione del
relativo parere.
Ricorda, inoltre, che, proprio sul disegno di legge n. 1385, di riforma del sistema elettorale
della Camera dei deputati, il Presidente del Senato ha chiesto a questa Commissione di esprimere il
parere, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, in modo da consentire alla 1a
Commissione, con una deroga, di proseguirne l'esame nel corso della sessione di bilancio: peraltro, su
tale specifico aspetto, ricorda un precedente di analogo tenore, risalente all'ottobre del 2005 e
riguardante la legge elettorale n. 270.
IN SEDE CONSULTIVA
(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del
Senato è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del
Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del
disegno di legge di stabilità, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, si
rileva, preliminarmente, come, in sede di prima lettura del provvedimento, sia stata svolta la verifica
sul rispetto del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta, dunque, oggetto di
un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura
degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2015 (ai sensi dell'articolo
11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di
copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alla normativa contabile, se
interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale conseguente alla riforma che ha
introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento del
risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa
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in termini di saldo netto da finanziare. Più nel dettaglio, dal prospetto di copertura contenuto nel
disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 risulta che i mezzi di copertura forniti dalle
risorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità sono insufficienti a compensare gli oneri
di natura corrente per l'anno 2015, mentre risultano in eccesso rispetto agli oneri stessi per gli anni
2016 e 2017.
È possibile, tuttavia, inquadrare il peggioramento del risparmio pubblico per l'anno 2015 nell?ambito
della riforma che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell?ordinamento nazionale. Con
riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisce
il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto da
finanziare coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge.
Quest'ultimo, a sua volta, definisce in equilibrio un valore del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori, tale da assicurare il rispetto dell'obiettivo di
medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. Per quanto riguarda il rispetto dei tassi
di evoluzione delle spese quali determinati, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senato
della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di economia e einanza 2014 (articolo 11,
comma 7, della legge n. 196 del 2009), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione
di variazione, rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per
ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione. Sulla
base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori, in termini di saldo netto da
finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2015-2017, devono, quindi,
essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta, naturalmente,
all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle
minori entrate. L'esame parlamentare deve, dunque, garantire il non peggioramento dei valori di
correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello
Stato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non
peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di
effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delle
indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del
richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Rinvia, infine, per ulteriori approfondimenti alla
nota n. 54 del 2014 del Servizio del bilancio, prospettando un parere favorevole, che richiami, nelle
osservazioni, le considerazioni sopra illustrate.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Il PRESIDENTE, sospendendo la seduta, informa che la medesima riprenderà al termine dei lavori
dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 20.
IN SEDE CONSULTIVA
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(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni )
Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) preannuncia un voto contrario del proprio gruppo sulla proposta
di parere prospettata dal relatore, in quanto, nonostante le precisazioni formulate, emerge un'evidente
scopertura degli oneri di natura corrente per il 2015, oltre ad un marcato squilibrio tra le maggiori
entrate, che ammontano a circa 20 miliardi di euro, e le riduzioni di spesa, pari a circa 7 miliardi di
euro, a scapito dei cittadini e delle imprese.
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatore
D'Alì, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando le criticità nella tenuta del saldo
netto da finanziare, nonché il rischio estremamente elevato che, l'anno prossimo, scattino le clausole di
salvaguardia rappresentate dall'incremento delle accise e dell'imposizione indiretta, con conseguente
effetto depressivo sui consumi e sulla competitività delle imprese, tale da vanificare le previsioni di un
maggior gettito.
Il senatore URAS (Misto-SEL) rimarca forti perplessità sul rispetto, da parte del disegno di legge
di stabilità, della normativa contabile e concorda circa il rischio che l'attivazione di clausole di
salvaguardia imperniate sull'aumento dell'imposizione indiretta abbia un effetto depressivo per
l'economia, con conseguente decremento di gettito. Inoltre, a dispetto delle aspettative circa un
miglioramento del disegno di legge di stabilità, occorre prendere atto che il testo approvato, a seguito
dell'apposizione della questione di fiducia, dalla Camera dei deputati in prima lettura, presenta difetti e
criticità di copertura analoghi a quelli contenuti in precedenti provvedimenti approvati dal Parlamento
con lo strumento del voto di fiducia.
La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), intervenendo ad integrazione della dichiarazione di
voto del senatore D'Alì, evidenzia che la correttezza della copertura finanziaria si limita ad un dato
meramente formale; al contrario, nella sostanza, le entrate utilizzate per la copertura di spese certe
appaiono fortemente aleatorie, impedendo sia il reperimento di risorse per le spese di investimento sia
l'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze della crescita ed istanze funzionali alla
prudenziale gestione dei conti pubblici.
Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) rileva come le modalità di copertura del
disegno di legge di stabilità rappresentino una sostanziale elusione dei vincoli costituzionali e
legislativi, resa tanto più evidente dal fatto che il finanziamento degli oneri di natura corrente presenta
una scopertura di circa 6 miliardi di euro dovuta alla necessità di stabilizzare il credito di imposta
(cosiddetti "ottanta euro") che, peraltro, non ha prodotto alcun effetto positivo sui consumi.
Altresì, il provvedimento in esame, insieme a precedenti misure legislative adottate da questo
Governo, contribuisce a decurtare pesantemente il totale dei fondi europei - pari a circa 54 miliardi di
euro - allocati in favore dell'Italia dal programma di bilancio pluriennale 2014-2020. Tutto ciò
rappresenta una violazione dei vincoli di utilizzazione dei fondi europei disciplinati nell'articolo 1,
comma 6, della legge di stabilità 2014, in spregio all'obiettivo della destinazione territoriale di tali
risorse.
Per tali motivi, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere prospettata dal
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relatore.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di
relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il
rappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che:
- a)
per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello
schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate,
in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla
riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non
peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato
dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;
- b)
per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base
triennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione sul Documento di
economia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato
dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da
finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con
l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione.".
Verifica la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.
Il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal
relatore e precedentemente accantonati, prima della sospensione della seduta, rilevando la sussistenza
di profili di criticità di carattere finanziario.
Per quanto riguarda, in particolare, le proposte 1.88 e 2.3 prospetta invece la possibilità di un
parere di semplice contrarietà, dal momento che gli effetti onerosi risultano soltanto eventuali e
indiretti.
Il PRESIDENTE concorda con la valutazione formulata dal Vice ministro e reputa opportuno
estendere il parere di semplice contrarietà anche agli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74 e 1.85, in quanto
attinenti o a misure sanzionatorie o a procedure di impugnazione delle attività di accertamento.
Prospetta, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli altri
emendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL
BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.38,
1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.".
La Commissione approva.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, convocata domani 4
dicembre 2014, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126, comma
11, del Regolamento, del disegno di legge n. 1385, recante "Disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati".
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,30.
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1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea)
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1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90
(pom.) del 19/11/2014
1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
(14ª)
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
90ª Seduta
Presidenza del Presidente
CHITI
La seduta inizia alle ore 13,10.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali degli Ambasciatori della Giordania
e della Tunisia, svoltesi rispettivamente il 21 ottobre e il 18 novembre 2014 in sede di Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioni
che saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
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(pom.) del 19/11/2014
La relatrice GINETTI (PD) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per il potenziamento della lotta all?evasione
fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati,
contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell?articolo 1 del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l?estensione del campo di
applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l?introduzione del reato di autoriciclaggio.
L?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delle
attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre
violazioni in materia fiscale (articolo 5-quater,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). La
procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al
30 settembre 2014.
L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali
di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio
di cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità
per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n.
74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del
minimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990).
L?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale
modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conti
correnti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro,
nella dichiarazione dei redditi.
L?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di autoriciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a
euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce,
trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative,
denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articolo
in esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego
di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. L?articolo 4, infine, reca la clausola di
copertura finanziaria.
Per quanto riguarda i profili europei, la relatrice ricorda che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è
stata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui
si disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri
dell?Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per
l?amministrazione interessata e per l?applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.
Ricorda altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che
amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo
loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza della
riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili
e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di
informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE.
Con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale o
attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali
nazionali potenziali.
Infine, al G20 di Brisbane, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti
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importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali.
In materia è rilevante anche la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottata
nell?ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nella
lotta all?evasione fiscale", nonché la Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla
criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e
iniziative da intraprendere, con cui siinvitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una
sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una
definizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri.
La senatrice Ginetti illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni, ove, in
primo luogo, si rileva che le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione
volontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza
qualificata - di cui all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, ma
ricompresa nella competenza di armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con tale
rilevante ostacolo, si auspica di procedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee in
materia di fiscalità, anche per le fasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione delle
condotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni
di competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare
trattamenti fiscali di maggior favore.
In secondo luogo, in considerazione che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il
"riciclaggio di denaro" tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalità
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle
implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspica
altresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di
delitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che
pertanto viene valutato positivamente.
In terzo luogo, si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegale
legata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e
confronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione,
alla criminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi
regimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così come
auspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e
dalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.
Il PRESIDENTE, quindi, apre la discussione generale.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), in riferimento alla causa di non punibilità, prevista per il reato
di auto-riciclaggio dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto
dal disegno di legge in titolo, per le condotte sino alla data del 30 settembre 2015, chiede chiarimenti
sulla sua effettiva delimitazione temporale. Preannuncia peraltro un voto contrario.
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si sofferma sulla prima parte del dispositivo affermando
che il concetto di armonizzazione in materia fiscale va inteso come mero coordinamento, e non come
imposizione dal centro alla periferia, anche in considerazione del principio di unanimità che è sotteso
alla base giuridica di cui all'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. In prospettiva,
invece, a suo avviso, anche per la materia fiscale, dovrebbe valere la base giuridica sul buon
funzionamento del mercato interno, di cui all'articolo 114 del TFUE.
La senatrice FEDELI (PD) ritiene che il processo di integrazione europea sia un obiettivo da
perseguire con lungimiranza e determinazione. In tal senso l'armonizzazione delle disposizioni
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(pom.) del 19/11/2014
legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri costituisce il principale strumento
operativo, che non può non valere, nel rispetto delle pertinenti basi giuridiche, anche per la materia
fiscale.
Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che sulle questioni fiscali alcuni Stati membri utilizzano
aliquote eccessivamente favorevoli che determinano degli squilibri competitivi per gli altri. Anche
tenendo conto delle criticità che sono emerse negli ultimi tempi, andrebbe trovato un giusto equilibrio
tra le esigenze degli Stati e un utilizzo non strumentale delle regole, anche fiscali, che presiedono al
buon funzionamento del mercato.
La senatrice GUERRA (PD) ricorda come in materia fiscale l'unica imposta effettivamente
armonizzata è l'IVA. Reputa quindi inopportuno che nel parere si faccia riferimento alla richiesta di
una armonizzazione della fiscalità diretta. Propone quindi alcune riformulazioni del testo che insistono
sulla necessità di un effettivo coordinamento in materia di fiscalità e in una espunzione del rifermento
all'armonizzazione delle basi imponibili, considerate le difficoltà che, relativamente alle persone
giuridiche, sta incontrando la proposta di direttiva all'esame delle istituzioni europee.
Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene corretto procedere ad una armonizzazione delle fattispecie
penali concernenti la materia in esame come correttamente auspica il parere della relatrice. Sulla
questione dell'armonizzazione delle differenti regole fiscali degli Stati membri, occorre tenere presente
che un regime fiscale eccessivamente privilegiato attrarrebbe gli investimenti privati a discapito degli
Stati membri, e relative regioni, in cui la fiscalità diretta è incidente in misura maggiore. Sul punto
auspica, quindi, un'attenta riflessione e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore CANDIANI (LN-Aut), dichiarandosi contrario a qualsiasi forma di condono, ivi compreso
quello di cui al provvedimento in titolo, preannuncia il suo voto contrario.
La relatrice GINETTI (PD), in sede di replica e in riferimento alle ambiguità riscontrate dalla senatrice
Mussini nel testo dell'articolo 5-quinquies, comma 3, assicura che il parere riporterà per chiarezza che
la non punibilità riguarderà i fatti commessi entro il 30 settembre 2014. Dopo aver ricordato
l'evoluzione del principio di armonizzazione del diritto europeo, ritiene di poter accogliere le proposte
di riformulazione della senatrice Guerra.
Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo
schema di parere come riformulato dalla senatrice all'esito del dibattito, e allegato al resoconto, che
risulta quindi approvato.
(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal
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(pom.) del 19/11/2014
Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di
riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII) dà conto di una bozza di parere non ostativo riguardante gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione politiche
dell'Unione europea si era già espressa in sede consultiva.
Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, lo
approva.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sul processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (n. 401)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, 39)
Il presidente CHITI (PD) , relatore, dà conto preliminarmente dei motivi che hanno dato origine
all'elaborazione di una proposta di risoluzione sul processo di adesione della Serbia all'UE, spiegando
che ha avuto modo di approfondire l'importanza di tale dossier negoziale in occasione dell'incontro da
lui avuto, la scorsa settimana, con il Ministro degli affari europei di questo Paese.
Proprio durante tale interlocuzione, è maturata l'opportunità di predisporre ed approvare, insieme alla
omologa Commissione della Camera dei deputati, un atto di indirizzo, di identico tenore, che
auspicasse un'azione assertiva da parte del Governo italiano, nel restante periodo della Presidenza di
turno dell'Unione, affinchè venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbia
all'UE.
In particolare, viene chiesta l'apertura del primo capitolo negoziale, il n. 32, riguardante i controlli
finanziari, rispetto al quale la Serbia, per unanime riconoscimento, è tecnicamente pronta.
Si tratta, a modo di vedere del Presidente relatore, di dare un contributo dal versante parlamentare,
all'accelerazione dell'integrazione europea della Serbia, favorendo, di tal guisa, la più generale
stabilizzazione dell'area balcanica.
Sotto tale ultimo profilo, ricorda, peraltro, che una delegazione della 14a Commissione del Senato si
recherà in visita ufficiale a Belgrado, dal 14 al 16 dicembre 2014, su invito ufficiale del Presidente
dell'omologa Commissione del Parlamento serbo.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del
numero prescritto di senatori per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta di risoluzione.
La Commissione approva all'unanimità.
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1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90
(pom.) del 19/11/2014
La seduta termina alle ore 14.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1642
La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:
- esso reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per il
potenziamento della lotta all?evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso,
approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto
nell?articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in
particolare con l?estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali,
nonché con l?introduzione del reato di auto-riciclaggio;
considerato che:
- l?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delle
attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altre
violazioni in materia fiscale (articolo 5-quater, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). La
procedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al
30 settembre 2014.
L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscali
di cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggio
di cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilità
per i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n.
74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà del
minimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990);
- l?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con tale
modifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conti
correnti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro,
nella dichiarazione dei redditi;
- l?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di autoriciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a
euro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce,
trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative,
denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articolo
in esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiego
di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- l?articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria;
- ricordato che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva
2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia
di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative allo
scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell?Unione europea, delle "informazioni
prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l?amministrazione interessata e per l?applicazione
delle leggi nazionali degli Stati Membri;
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1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90
(pom.) del 19/11/2014
- ricordato altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva che
amplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendo
loro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza della
riscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabili
e proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico di
informazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE;
- valutato che con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di
occultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono
considerevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali;
- ricordato, infine, il G20 di Brisbane, ove, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, si
sono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali,
- vista la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottata nell?ambito della
procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nella lotta all?evasione
fiscale";
- preso atto della Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalità
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative
da intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una sua
proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione
comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nella
materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza qualificata - di cui
all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, ma ricompresa nella competenza
di armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica di
procedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per le
fasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettiva
armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Stati
membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggior
favore;
- considerato inoltre che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il "riciclaggio di denaro"
tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalità particolarmente grave che
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da
una particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspica altresì di procedere quanto prima
ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro,
comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutato
positivamente;
- si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegale legata alla
criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confronto
dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, alla
criminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimi
fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così come auspicato
dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dalla
Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1324
La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con
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particolare riferimento a quelli concernenti il riordino delle professioni sanitarie;
ricordato il parere espresso dalla 14a Commissione in data 22 luglio 2014 sul testo del disegno di
legge in titolo;
considerato che la direttiva 2005/36/CE (attuata con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206),
stabilisce disposizioni per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati
membri, al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all?interno dell?Unione europea e
consentire ai cittadini la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una
professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica
professionale;
considerato che il regime generale di riconoscimento dettato dalla citata direttiva, non impedisce che
uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici
motivati dall?applicazione delle norme professionali giustificate dall?interesse pubblico generale, tra
cui, per esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali,
comprese quelle deontologiche, le norme relative ai controlli e quelle sulla responsabilità
(considerando n. 11 della direttiva 2005/36/CE);
considerato, inoltre che, l?esercizio delle professioni di medico, infermiere responsabile
dell?assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si fonda sul principio
del riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni
minime di formazione;
considerato pertanto che, ai sensi della normativa europea, il diritto di esercitare la professione in un
Stato membro diverso da quello in cui è stato acquisito la relativa qualifica professionale, con gli stessi
diritti dei cittadini di dello Stato ospitante, non esonera il professionista migrante dal rispetto di
eventuali condizioni generali di esercizio, come per esempio l?iscrizione ad ordini professionali,
purché tali condizioni siano non discriminatorie e non comportino un onere ingiustificato e
oggettivamente sproporzionato, tale da ostacolare de facto o rendere meno attraente l?esercizio della
libertà di prestazione dei servizi nell?Unione;
rilevato che le figure professionali di osteopata, agopuntore e chiropratico, di cui si prevede la
regolamentazione con gli emendamenti 3.50 (testo 2), 3.73, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2 e 8.0.1 (testo 2), sono
già previste in alcuni Paesi europei, con un livello di qualificazione che varia dai 3-4 anni di
formazione universitaria a più di 4 anni,
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa
europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di esercizio di servizi
professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica, sia in
regime di stabilimento sia come prestazione transfrontaliera temporanea o occasionale, di cui alla
direttiva 2005/36/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/55/UE.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
401
(Doc. XXIV, n. 39)
La 14a Commissione permanente,
considerato che l?Italia intrattiene consolidati rapporti di amicizia e collaborazione politica ed
economica con la Repubblica di Serbia, Paese che si è ormai incamminato stabilmente sulla via
dell?integrazione europea nel delicato contesto dell?area balcanica;
preso atto degli sviluppi decisivi che ha conosciuto la piena cooperazione fra Belgrado ed il
Tribunale Penale Internazionale dell?Aja nell?arresto dei soggetti accusati di crimini di guerra,
perpetrati durante il conflitto bosniaco, condizione quest?ultima ritenuta essenziale per il prosieguo
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proficuo del percorso europeo della Serbia;
preso atto altresì che, a tale riguardo, dopo vari round negoziali, la spinosa questione legata al
riconoscimento dell?indipendenza, proclamata unilateralmente, del Kosovo è sfociata, per ultimo, nel
raggiungimento - promosso, tra l?altro, dall?Alto Rappresentante UE per la politica estera dell?"Accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina", del 19 aprile 2013, che
costituisce una tappa di importanza storica sul piano dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e, più in
generale, per la riconciliazione e la pacificazione dei Balcani;
ricordato che i rapporti tra Belgrado e l?Unione europea sono stati avviati con la ratifica
dell?Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA), concluso il 18 giugno 2013 ed entrato in
vigore il 1° settembre 2013;
considerato che, nel Progress Report dell?ottobre 2011, la Commissione europea aveva
raccomandato la concessione dello status di candidato alla Serbia a condizione che fossero realizzati
ulteriori sviluppi concreti sul piano della normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e che, a
seguito dei citati progressi, consentiti dal dialogo facilitato dall?Unione europea, il Consiglio Europeo
del 27 e 28 giugno 2013 ha approvato l?apertura dei negoziati di adesione con la Serbia, avviati il 21
gennaio 2014 con la tenuta della Prima Conferenza Intergovernativa tra UE e la Serbia;
ricordato che la Serbia è destinataria, dal 2007, dello Strumento di Pre-Adesione (IPA), e che, inoltre,
partecipa alla "Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica";
considerato, inoltre, che il Progress Report per il 2014 della Commissione europea
sull?Allargamento prende atto dei progressi compiuti dalla Serbia nella riforma della pubblica
amministrazione e dell?impegno nella lotta alla corruzione, sebbene tale fenomeno, insieme a quello
della criminalità organizzata, rimanga ancora un problema rilevante nel Paese, il quale necessita altresì
di migliorare le condizioni per l?esercizio della libertà di stampa, nonché di compiere adeguate riforme
economiche;
considerato, infine, che il processo di avvicinamento della Serbia all?Unione europea può e
deve essere opportunamente accompagnato anche da una rafforzata cooperazione parlamentare a
livello nazionale bilaterale: a tal fine, inter alia, una delegazione della Commissione Politiche dell?UE
del Senato si recherà in visita ufficiale presso il Parlamento serbo, il 14, 15 e 16 dicembre 2014, su
invito dell?omologa Commissione di quel Parlamento;
impegna il Governo ad attivarsi, nel corso del rimanente periodo della Presidenza italiana 2014
dell?Unione europea, in tutte le sedi negoziali opportune, affinché venga ulteriormente implementato il
processo di adesione della Serbia all?UE, già avviato nel gennaio 2014;
in particolare, chiede, quale importante segnale politico della Presidenza italiana, l?apertura di
un primo capitolo del complessivo pacchetto negoziale, ossia il numero 32 (controlli finanziari),
rispetto al quale, peraltro, la Serbia, per riconoscimento praticamente unanime, è tecnicamente pronta,
nonché l?accelerazione delle procedure di futura apertura dei capitoli numero 35 (other issues),
numero 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e numero 24 (giustizia, libertà e sicurezza).
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1.5. Trattazione in Assemblea
1.5. Trattazione in Assemblea
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1.5.1. Sedute
1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 1642
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Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio
Titolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta
Attività (esito)
N. 361 (ant.)
27 novembre 2014
Dibattito connesso
Sui lavori del Senato
N. 365 (ant.)
4 dicembre 2014
Discussione generale
(Repliche del relatore e del Governo)
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 4 (respinti emendamenti; accolto odg).
Voto finale
Esito: approvato definitivamente
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1.5.2. Resoconti stenografici
1.5.2. Resoconti stenografici
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----361a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le
Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per
l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno
precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,36).
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
Seguito della discussione delle mozioni nn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 sulle politiche per
l'infanzia e l'adolescenza (ore 9,36)
Approvazione delle mozioni nn. 328 (testo 4), 344 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) della
mozione n. 349 (testo 2), delle premesse e dei punti da 2) a 12) della mozione n. 351 (testo 2), 355
(testo 2) e dell'ordine del giorno G1 (testo 2). Reiezione dei punti 3) e 4) della mozione n. 349
(testo 2) e del punto 1) della mozione n. 351 (testo 2)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00328 (testo 3),
presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori, 1-00344, presentata dalla senatrice Stefani e da
altri senatori, 1-00349, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, 1-00351, presentata dalla
senatrice Petraglia e da altri senatori, e 1-00355, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri
senatori, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, le varie mozioni presentate ci hanno permesso di trattare
nella giornata di ieri una serie di questioni molto serie, legate all'infanzia e all'adolescenza, che
purtroppo non vengono affrontate nel nostro modo di legiferare e di intervenire. L'affrontare tali
questioni ci ha anche permesso di porre l'accento sul problema della povertà nel nostro Paese, che
affligge la popolazione di adolescenti e bambini, realtà che in Italia sta diventando sempre più
drammatica.
Quindi la nostra mozione ha tentato non soltanto di fare un'analisi della situazione, ma di chiedere al
Governo una serie di impegni precisi. Questo riguarda anche altre mozioni.
Il problema sul quale però dovremmo farci un esame di coscienza - lo dico anche come Capogruppo quando poniamo all'ordine del giorno la discussione di alcune mozioni, è che tutto ciò non si può
trasformare in un bel dibattito in cui esprimiamo bei pensieri se poi, nella riformulazioni che il
Governo ci propone, gli impegni diventano assolutamente vaghi. Abbiamo avuto esperienza di
mozioni con impegni molto precisi che poi, però, non hanno avuto alcun seguito sul piano dei
provvedimenti. Quando trasformiamo le mozioni introducendo impegni molto vaghi, rimane l'amaro in
bocca di chi ha provato ad iniziare una discussione seria - che significa sempre avere la capacità di
assumersi delle responsabilità - che però rischia di diventare pura retorica se poi non seguono degli
impegni precisi.
Per una sorta di spirito di rassegnazione o altro, accogliamo tutte le riformulazioni che il Governo ha
proposto in merito alla mozione n. 351 (pur essendovi degli impegni abbastanza generici), ad
eccezione di quella riferita al punto 1) del dispositivo. In questa riformulazione il Governo vuole a tutti
i costi fare riferimento al jobs act, in tema di promozione di politiche attive e di misure efficaci di
sostegno alla conciliazione dei tempi tra maternità e lavoro. Quindi, accettiamo - ripeto - le altre
riformulazioni, ma chiediamo che il punto 1) sia posto in votazione.
Per quanto riguarda le altre mozioni, dichiariamo il nostro voto favorevole, pur sottolineando lo stesso
problema che concerne la nostra mozione, ossia che tutte le riformulazioni hanno introdotto degli
impegni generici; tra l'altro, non so ancora se siano state accettate dagli altri Gruppi. Ad ogni modo,
ripeto, la nostra valutazione ci avrebbe comunque portato ad un voto favorevole.
BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, superare la povertà non è un gesto di carità, ma un diritto.
Come la schiavitù e l'apartheid, la povertà non è un dato naturale: è creata dall'uomo e deve essere
superata e sradicata dalle azioni fattive degli esseri umani. Cosa che in quest'Aula continua a mancare.
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
Si è combattuto per millenni per eliminare la fame, le malattie, lo squallore dell'ignoranza, ma oggi
sembra che la lotta e l'impegno per il cambiamento debbano essere solo un annuncio su Twitter, una
promessa lanciata al vento dell'inarrivabile. Eppure, abbiamo le capacità e le competenze per eliminare
la povertà assoluta, la disuguaglianza estrema.
L'Italia si può permettere di offrire a tutte le famiglie di vivere con dignità in uno Stato sociale di
diritto. Sì! Se lo può permettere, solo se si introduce nel nostro sistema sociale il reddito di
cittadinanza, che risulterebbe lo strumento generale per contrastare la povertà.
A tal proposito, vorrei far notare come in occasione dell'incontro che il Movimento 5 Stelle ha avuto
con alcuni rappresentanti del Governo dell'Ecuador, questi hanno palesato la loro preoccupazione su
quanto sta accadendo alle famiglie ecuadoregne che vivono in Italia.
In particolare, con riferimento a molti casi di allontanamento di bambini ecuadoregni, decisi dai
tribunali per i minorenni su istanza dei servizi sociali, è stato evidenziato come, fra le motivazioni che
giustificano simili misure, vi è quella della povertà conclamata e spesso esplicitata nella difficoltà per i
genitori-lavoratori anche di andare a prendere a scuola i loro figli oppure nella difficoltà di dotare i
bambini di strumenti di cancelleria al pari dei compagni di classe più fortunati.
Ricordiamo che per alcuni genitori quaderni, matite e colori sono oggetti che non possono comprare ai
propri figli.
Dalle parole del Ministro dell'Ecuador traspariva una certa delusione, un'amarezza indescrivibile che
ha provato nello scoprire che molti suoi compatrioti, spinti dall'idea di fare fortuna in uno Stato come
il nostro, si sono trovati al centro della crisi economica che li ha fatti sprofondare in una povertà di non
indifferente portata.
Voglio precisare che descrivere un fenomeno complesso e multidimensionale come quello della
povertà è certamente difficile, proprio perché esso chiama in causa una molteplicità di fattori, come ad
esempio le condizioni abitative, la salute, l'alimentazione, l'offerta educativa e di servizi, le relazioni
familiari e comunitarie.
Analizzare la povertà con l'aiuto esclusivo degli indicatori del consumo e del reddito è come cercare di
dipingere una spiaggia affollata guardando attraverso il buco di una serratura con gli occhiali da sole.
A maggior ragione, quando l'indagine esamina la povertà dei bambini attraverso lo studio del valore
economico dei consumi delle loro famiglie, appaiono inadeguati lo studio e le percentuali di analisi, si
perdono in mille variabili di cui voi eletti, qui, non avete in alcun modo idea, e lo dimostrate nel non
agire con provvedimenti propositivi e concreti.
Tutti sappiamo che il grado di investimento e disinvestimento sui figli varia inevitabilmente da
contesto a contesto, ma certamente tutte le famiglie, anche quelle con livelli bassi di spesa, vorrebbero
destinare sempre le loro scarse risorse per la cura, lo sviluppo e la crescita dei loro pargoli. È naturale.
Ho visto madri che sviliscono sé stesse sino all'autonegazione, pur di permettersi di accompagnare il
proprio figlio a scuola, pur di permettergli di avere una dignità da scolaro.
E noi, noi come istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare l'appello che arriva dalle famiglie, ma non
abbiamo tempo. Siamo presi da seri e gravosi pareggi di bilancio che il fiscal compact ci impone!
Molti studi di psicologia dell'età evolutiva e di economia hanno già da tempo segnalato che, a partire
dal secondo anno di età, il contesto socio-economico all'interno del quale si cresce, condiziona in
modo significativo la gamma ed il tipo di opportunità di cui i bambini dispongono e aumentano il
rischio di restare indietro dal punto di vista intellettivo.
La povertà produce ferite precoci nello sviluppo cognitivo, che rischiano di rimanere visibili per tutta
la vita.
A proposito di ferite, mi permetto di segnalare un problema connesso alla povertà e sul quale il
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria ha avuto premura di lanciare l'allarme.
In Calabria, nonostante l'indicazione sul sito delle singole aziende sanitarie provinciali, manca un
reparto di neuropsichiatria infantile, così come anche una struttura per minori a valenza sanitaria. Il
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
che significa che un bambino calabrese con disagi neuropsichiatrici in caso di urgenza deve
necessariamente essere trasferito al Policlinico di Messina oppure a Napoli! Ora, capite bene che una
famiglia svantaggiata non può spostarsi in un'altra Regione, in quanto ciò comporta sicuramente delle
spese che non potrà sopportare.
È possibile che il Ministero della salute non abbia avuto segnalazioni in merito? Noi lo abbiamo
segnalato, sollevando il problema con un'interrogazione, che come al solito è rimasta senza risposta.
Vi vorrei ricordare che il 27,4 per cento delle famiglie residenti in Calabria, infatti, ha superato la
soglia della povertà relativa. La differenza di reddito medio tra i più ricchi e i più poveri è di 1 a 5,5,
che tradotto significa che ad ogni euro di una famiglia tra le più povere, corrispondono 5,5 euro in una
famiglia ricca.
Oppure dobbiamo ipotizzare che alcune famiglie, pur di guadagnare qualche soldo, scenderebbero a
patti commercializzando le immagini dei loro figli minori? Come segnalato dalla collega Moronese
con un'interrogazione con la quale si è fatta portavoce di un appello avanzato da alcuni comitati locali,
relativo alle scelte aziendali del Centro diagnostico e polispecialistico Igea di Sant'Antimo, in
provincia di Napoli, che vi invito a leggere e a condividerne il contenuto. Intanto, ci piacerebbe
scansare il pericolo che nell'ambito delle campagne pubblicitarie di questo Centro, che promuove i
servizi offerti attraverso l'utilizzo di immagini di minori distesi sui lettini della risonanza magnetica,
non ci sia di fondo un atteggiamento speculativo né tanto meno offensivo della sensibilità umana.
E invece, adesso, ci troviamo a presentare la mozione n. 349 che è stata accettata dal Governo con
riformulazioni per noi inaccettabili, almeno per quanto riguarda i punti 3) e 4), poiché la svuotano di
ogni significato concreto.
Non si può continuare ad ipotizzare di procedere con forza ed impegno fattivo verso la soluzione
dell'eliminazione della povertà infantile con la carità. Si deve agire con impegni seri, con proposte di
legislazione della politica del lavoro serie, coerenti al disagio e alla fragilità sociali che abbiamo in
Italia. Con proposte e con l'attuazione di provvedimenti concreti di attenzione e tutela della famiglia,
dell'infanzia e della vita.
Nelle vostre riformulazioni, signora Sottosegretario, vi sono indicazioni di sostegno al reddito che
sono prive di coperture nella legge di stabilità. Non si trovano esplicitazioni né nel disegno di legge
delega sul lavoro, collegato peraltro alla legge di stabilità, né all'interno della legge di stabilità stessa.
Anzi, gli ipotetici stanziamenti a sostegno di misure a contrasto della povertà sono stati tagliati di 100
milioni di euro ed è stato dimezzato il fondo per l'infanzia e l'adolescenza.
Noi siamo pronti ad entrare nel merito per creare vere misure di contrasto alla povertà e di inclusione
attiva dei cittadini italiani nella vita sociale e lavorativa del Paese, misure come il reddito di
cittadinanza, che non è una carta acquisti sperimentale, come voi volete introdurre, ma un efficace
contributo al reddito per rendere il cittadino autonomo e dignitario di vita sociale, e non fruitore di una
mancia di carità assistenziale.
La smetta il Governo di dare false speranze, stanzi le risorse necessarie. La smetta anche la
maggioranza di presentare mozioni che non avranno alcun seguito nei fatti e la smettano tutti di
vendere fumo.
Il nostro Paese sta morendo sotto l'enorme e schiacciante peso del non lavoro, dell'abbandono
scolastico, e non avete il coraggio di attuare riforme reali!
Il nostro lavoro non sarà buttato alle ortiche. Proporremo nuovi impegni e ci batteremo per proposte di
modifica che spezzino questa catena di inadeguatezza.
Chiediamo che le mozioni vengano votate per parti separate. (Applausi dal Gruppo M5S).
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghe e colleghi, l'argomento del
quale ci stiamo occupando è centrale per le implicazioni che determina e non soltanto sotto il profilo di
quegli aspetti più palpabili, evidenti e rilevanti emersi anche nel corso della ricostruzione puntuale e
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
precisa effettuata negli interventi svolti. Esso ha implicazioni più profonde, forse meno esplorate,
meno conosciute, marginalizzate se non dimenticate, che sono di natura etica e forse, addirittura,
antropologica, che riguardano i principi della coesione sociale e la tenuta della nostra società attorno a
punti cardine, a pietre miliari, a quello che chiamiamo «patrimonio valoriale».
Dobbiamo quindi evitare il rischio che il lavoro svolto da tutte le forze politiche venga consegnato al
capitolo della retorica e all'esercizio ozioso di una demagogia che soffoca la politica e la rende
incapace di dare una risposta adeguata di tipo prospettico.
Certo, siamo tutti consapevoli che il Paese vive una situazione di gravissima difficoltà economica, ma
siamo anche consapevoli del fatto che dobbiamo fare molta strada per recuperare quei principi, anche
di tipo normativo, che sottraggano la civiltà e la democrazia del nostro Paese al rischio di scivolare
verso forme gravissime di conflitti intergenerazionali scritti in nuce nella disuguaglianza che si
determina anche attraverso lo stato di povertà delle famiglie, dei minori e degli adolescenti che in
quelle famiglie rischiano di vedere vulnerati gli stessi diritti alla esistenza.
È stato ricordato il problema dell'abbandono scolastico e i profili delle ricadute sotto l'aspetto della
tutela della salute; abbiamo ricordato la necessità di guadagnare la condizione reddituale come
presupposto per una vita civile, serena, ma forse abbiamo dimenticato la tragedia più grande: il rischio
dell'abbandono della genitorialità. Quando una famiglia versa in una condizione di povertà rischia
finanche di dover perdere il patrimonio più prezioso che ha creato e cioè i figli.
Allora, l'abbandono della genitorialità è il sacrilegio che la politica deve saper contrastare.
Certo, ci sono i problemi della crisi, i problemi legati all'insufficiente presenza di risorse economiche,
ma come non ricordare che le variabili demografiche sono parte essenziale, sono parte rilevante
dell'argomento del quale ci occupiamo noi oggi? Come facciamo a dimenticare che se non sosteniamo
la famiglia non sosteniamo la natalità? E se non sosteniamo la natalità avremo una società sempre più
vecchia con un rapporto fra anziani e giovani che vulnera il principio di coesione perché
sostanzialmente il gettito fiscale delle personalità produttive rischia di essere assolutamente inadeguato
e insufficiente perché la composizione anagrafica della nostra società si è profondamente modificata.
I figli oggi sempre di più non rappresentano un elemento di investimento per una società evoluta. Oggi
rappresentano un problema. Si nasce meno perché le famiglie si costituiscono con ritardo e mettono al
mondo meno figli nella consapevolezza delle difficoltà che esistono.
Il lavoro che abbiamo fatto oggi, dunque, non deve essere perduto. Dobbiamo evitare di consegnare il
lavoro fatto oggi ad un esercizio, seppur dotto, di retorica. Dobbiamo piuttosto inquadrarlo nella
sacralità di un impegno che il Governo deve assumere sapendo che tutti gli impegni che sono stati
richiesti dalle varie forze politiche hanno necessità di un sostegno economico. Altrimenti abbiamo
soltanto elencato una serie di auspici, di auguri, di proponimenti, di propositi e nulla di più. È
necessario che vi sia una governance nell'ambito di questo settore e che vi sia una pur minima
dotazione economica che tenti di contrastare l'inesorabile avanzata di questi drammatici problemi che
determinano una mortificazione della nostra organizzazione sociale.
Noi abbiamo accettato, come forza politica, le formulazioni che il Governo ha proposto per gli
impegni contenuti nel dispositivo della nostra mozione ed esprimiamo un atto di fiducia nei riguardi
del Governo, che riponiamo nella coscienza di chi ha le redini del Governo di questo Paese.
Pertanto annunciamo il nostro voto favorevole, ma, naturalmente, all'interno di esso è contenuta - se
me lo permettete - con tutto il rispetto e l'umiltà, la frustata sulla coscienza di un Governo che deve
abbandonare la linea dell'annuncio e recuperare i principi della responsabilità. Infatti, davanti a temi e
ad interrogativi di questo genere, come puntualmente emersi nella ricostruzione di tutte le forze
politiche, c'è il vero nodo irrisolto della società dei nostri tempi: una società che non investe nei
giovani e nella tutela dell'infanzia e che non destina le adeguate risorse economiche, è una società
destinata a morire in se stessa. Noi questo non lo vogliamo, e speriamo che non lo voglia neanche il
Governo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLISI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, la mozione che
stiamo per votare intende ricordare l'approvazione, 25 anni fa, della Convenzione internazionale per i
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che abbiamo appena celebrato il 20 novembre.
La Convenzione è diventata il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da
parte degli Stati e, ad oggi, sono ben 193 gli Stati che fanno parte della Convenzione. Nonostante siano
trascorsi 23 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, le
politiche dedicate dal nostro Paese hanno fatto fatica, in questi anni, a trovare spazio ed ascolto.
Voglio ricordare come, alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico presentato
dal Governo italiano, il Comitato ONU ha rivolto al nostro Paese oltre 50 raccomandazioni per
combattere la povertà minorile, le discriminazioni, i divari territoriali e la dispersione scolastica e per
migliorare le condizioni di vita dei minori stranieri non accompagnati. L'Italia è infatti agli ultimi posti
in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia. Non vi sto a ricordare
i numeri, perché lo hanno fatto ieri, nel dibattito in Aula, praticamente tutti gli interventi. Si tratta di
numeri drammatici sui dati di povertà relativa e assoluta, sulla dispersione scolastica (che dobbiamo
dimezzare entro il 2020) e sulla mancanza strutturale di asili nido e servizi scolastici, per poter davvero
combattere le disuguaglianze di partenza.
Oltre alla povertà relativa al reddito, a me colpiscono moltissimo i dati presentati da molte associazioni
non governative sulla povertà educativa dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Negli ultimi 12
mesi il 39,5 per cento dei bambini non ha mai letto un libro; il 33 per cento non ha mai usato un
computer; il 19,8 per cento non è mai andato a vedere un film al cinema; il 26,2 per cento non pratica
mai sport. Questi bambini e questi adolescenti rischiano di essere davvero i nuovi poveri di domani,
ipotecando oggi il loro futuro. Dobbiamo sostenere i bisogni educativi ed è necessario sviluppare come dicevano bene, appunto, le mozioni del Partito Democratico e anche di altri - un nuovo sistema
di welfare per l'infanzia, un intervento di tipo comunitario centrato sulla territorialità e sull'attivazione
di un mix di risorse pubbliche e private no profit. Si tratta di risorse anche educative già presenti sul
territorio, ma spesso disperse non in rete tra loro e, di conseguenza, non in grado di esprimere tutto il
loro potenziale. È per questo che serve un Libro bianco.
Noi siamo nel pieno del semestre europeo. Allora, se l'Europa non è solo norme prescrittive e cavilli,
ma il destino comune dei nostri figli; se è una comunità di valori, serve più scuola, più educazione, più
mobilità europea degli studenti. Soprattutto, se l'istruzione è la leva fondamentale per la crescita,
l'inclusione, l'uguaglianza e la libertà, nonché uno dei valori fondanti dell'Unione europea, non può
essere considerata tra i costi e i vincoli del Patto di stabilità da rispettare.
Proprio l'altro ieri, Papa Francesco a Strasburgo ha chiesto al Parlamento europeo e alla Commissione
di operare restituendo la speranza ai cittadini. Ha spronato le istituzione europee a prendersi cura dalla
fragilità dei popoli e delle persone; ha esortato a lavorare perché l'Europa riscopra la propria anima
buona e ha più volte richiamato nei suoi discorsi la classe politica a non essere indifferente. Ecco,
contrariamente a quanto sostiene la senatrice De Petris, questo Governo non è indifferente di fronte ai
bisogni delle giovani generazioni.
Dopo anni di tagli, in questa legge di stabilità restituiamo risorse alla scuola pubblica per la lotta alla
dispersione scolastica, l'apertura delle scuole il pomeriggio, assicurando alle scuole gli insegnanti che
servono a far raggiungere agli studenti il proprio successo formativo e scolastico. Diamo un miliardo
per il prossimo anno e 3 miliardi dal 2016 come investimento; offriamo alle famiglie con redditi
medio-bassi, in modo strutturale, 80 euro come taglio IRPEF direttamente in busta paga (lo stanno
ricevendo 11 milioni di italiani) e un bonus bebè che la legge di stabilità prevede come incentivo alla
natalità e come contribuzione alle spese per il suo sostegno. Ancora, un assegno di importo pari a 960
euro, che andranno a percepire famiglie con un reddito inferiore ai 90.000 euro (tetto che non vale per
le famiglie numerose).
Inoltre, ricordo che, lo scorso anno, sempre in quest'Aula, abbiamo dibattuto un'analoga mozione sulla
povertà minorile e, come avevamo chiesto all'epoca, questo Governo, il Governo Renzi, dopo la
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Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza di Bari dello scorso marzo, il 23 luglio ha
insediato il rinnovato osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza - voglio ringraziare la sottosegretario
Biondelli per il lavoro che sta facendo - insieme a ONG e associazioni nazionali. Come avevamo
chiesto nella mozione, il Governo sta realizzando, insieme alle associazioni, il Piano nazionale di
azione: un piano che dovrebbe essere definito ogni due anni - questo è l'impegno - e che invece non è
stato rinnovato dal 2004 al 2010, mentre l'ultimo copriva il biennio 2009-2011. Tale piano deve
favorire il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle
Regioni e dagli enti locali.
Le priorità trovate insieme all'associazionismo e agli enti locali sono il contrasto della povertà dei
bambini e delle famiglie, lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'inclusione dei
bambini stranieri, delle seconde generazioni, dei minori non accompagnati, il sostegno alla
genitorialità e il suo rafforzamento: quindi, non generiche questioni, ma impegni precisi.
Cari colleghi, è arrivato il tempo del fare. In questa legislatura, in cui ci siamo assunti in modo
trasversale l'impegno e la responsabilità di tirare fuori il Paese dalla crisi, questo Governo ha il dovere
di cambiare questo stato di cose; in questa legislatura - riconosciamocelo anche - nell'Aula di questo
Senato stiamo lavorando su importanti proposte di legge che stavamo aspettando da molti anni. Sto
pensando al disegno di legge - che speriamo approdi in Aula - che ha già passato il vaglio della
Commissione giustizia, sulla continuità affettiva dei bambini in affido familiare; al disegno di legge
sul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, che è in 7a Commissione al Senato, a quella
sul cyberbullismo, in 1a Commissione, e ad importanti iniziative legislative sull'educazione dei ragazzi
e delle ragazze al rispetto delle differenze.
Ecco, stiamo facendo una rivoluzione, passo dopo passo, nell'affermare con forza che nel tempo della
crisi le nostre sono le priorità delle famiglie perbene, e nelle famiglie perbene, nel tempo della crisi, si
guarda a quanto si ha in tasca e poi, prima di tutto, si pensa ai più piccoli e ai più deboli. (Applausi dal
Gruppo PD).
Saluto ad una delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e una rappresentanza di
studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma oggi presenti in Aula.
Benvenuti e benvenute al Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 (ore 10,08)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi e colleghe, vi invito a prendere posto.
Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno
poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti
votazioni.
Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine
del giorno G1 (testo 2), anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.
Passiamo alla votazione della mozione n. 328 (testo 4).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 328 (testo 4), presentata dalla
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senatrice Mattesini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 344 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 344 (testo 2), presentata dalla
senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 349 (testo 2).
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questa mozione.
PRESIDENTE. Senatrice Stefani, la senatrice Bertorotta ne ha già chiesto la votazione per parti
separate.
In particolare, rispetto alla prima parte della mozione, che comprende le premesse e i punti n. 1) e 2)
della parte dispositiva, è stata accolta la riformulazione proposta dal Governo.
Per la seconda parte, cioè i punti 3) e 4) del dispositivo, i proponenti della mozione non hanno accolto
la riformulazione indicata dal Governo.
Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 349 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) del
dispositivo della mozione n. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 349 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 3) e 4) del dispositivo della mozione
n. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 351 (testo 2).
Ricordo che la senatrice De Petris ha chiesto la votazione per parti separate. La Presidenza chiarisce
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che la prima parte, su cui è stato espresso parere favorevole dal Governo, comprende le premesse e i
punti da 2) a 12) del dispositivo, come riformulati secondo le indicazioni del Governo.
La seconda parte della mozione comprende il punto 1) del dispositivo, sul quale non è stata accettata la
riformulazione del Governo e sulla quale quindi c'è il parere contrario del Governo.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere se è possibile votare per parti separate questa
mozione, votando separatamente il punto 8) del dispositivo.
PRESIDENTE. Senatrice Stefani, sul punto 8) è stata accolta dai proponenti la riformulazione
proposta dal Governo.
STEFANI (LN-Aut). Anche se riformulato, chiedo comunque di poterlo votare separatamente.
PRESIDENTE. Non è possibile, senatrice, essendo correlato al resto della mozione ed essendo stata
accolta la riformulazione proposta Governo.
Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 351 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti da 2) a 12) del
dispositivo della mozione n. 351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 351 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n.
351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 355 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentato dal
senatore Romani Paolo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato
dal senatore Di Biagio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sui lavori del Senato
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, prima di passare ad esaminare un nuovo punto all'ordine
del giorno, mi permetto di disturbare l'Aula solo in ragione della delicatezza della materia. Nel leggere
il calendario dei lavori della prossima settimana, noto che per giovedì 4 dicembre è stata
calendarizzata la discussione del disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero e
l'autoriciclaggio, ove concluso dalle Commissioni. Sul punto, signora Presidente, vorrei dire quanto
segue.
In ordine a questo disegno di legge, il termine per gli emendamenti scade alle ore 12 del 1° dicembre.
Essendo la materia regolata dagli articoli 39, 40 e 41 del Regolamento, a seconda di quale istituto si
vuole analogicamente applicare, le Commissioni non sono in grado di votare ai sensi del Regolamento
prima del 9 dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 41, comma 5, o prima del 16
dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 39. Questo evidentemente nel caso in cui le
Commissioni interessate, che sono la 1a e la 5a, non abbiano fornito il parere. In altri termini, in
assenza del parere delle Commissioni interessate l'unica attività che le Commissioni possono svolgere
in ordine a questi disegni di legge è quella dell'illustrazione degli emendamenti. Ne deriva che la
scadenza del termine per gli emendamenti alle ore 12 del 1° dicembre e la necessità di trasmettere poi
questi emendamenti alle Commissioni rendono altamente improbabile la conclusione dei lavori delle
Commissioni per il 4 dicembre.
Signora Presidente, proprio in ragione della delicatezza della materia e approssimandosi - credo dall'8
dicembre - la sessione di bilancio durante la quale, ai sensi dell'articolo 126, commi 9 e 10, del
Regolamento, non è prevista alcuna attività da parte delle Commissioni, salvo quella strettamente
attinente alla legge di stabilità aggiungo che, ove mai si volesse accelerare l'iter di questi disegni di
legge, l'unica possibilità che il Regolamento consente per procedere a votazioni in sessione di bilancio
è quella prevista dall'articolo 126, ultimo comma, con una decisione che, come ella sa, non è affidata
alle determinazioni dei Presidenti delle Commissioni, ma alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Palma. Gli Uffici provvederanno a trasmettere la sua
segnalazione alla Presidenza.
In ogni caso le ricordo che, non a caso, in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata inserita una
clausola di salvaguardia: si dice infatti «ove concluso dalle Commissioni».
Discussione delle mozioni nn. 246, 248, 299 (testo 2), 321, 350 e 353 (testo 2) sulla diffusione dei
sistemi elettronici di pagamento (ore 10,20)
Approvazione delle mozioni nn. 246 (testo 2), 248 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) della
mozione 299 (testo 3), 321 (testo 2), delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) della mozione n. 350
(testo 2), delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) della mozione n. 353 (testo 3). Reiezione del punto
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3) della mozione n. 299 (testo 3), dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 2) e dei punti 2), 3) e
5) della mozione n. 353 (testo 3)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00246, presentata dal senatore
Candiani e da altri senatori, 1-00248, presentata dal senatore Palermo e da altri senatori, 1-00299 (testo
2), presentata dal senatore Berger e da altri senatori, 1-00321, presentata dal senatore Pagliari e da altri
senatori, 1-00350, presentata dal senatore Molinari e da altri senatori, e 1-00353 (testo 2), presentata
dalla senatrice Bignami e da altri senatori, sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento.
Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 246. (Brusio).
Chiederei nel frattempo ai colleghi che sono davanti al senatore Candiani di consentire al collega di
svolgere il suo intervento, senza disturbare. Inviterei poi tutti ad abbassare la voce. Prego, senatore
Candiani.
CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente.
Il 23 aprile di quest'anno il Gruppo Lega Nord ha presentato una mozione su un tema che ha trovato
ampia condivisione all'interno del Senato e del quale oggi ci ritroviamo a discutere insieme ad altri
Gruppi parlamentari. Il tema è molto semplice, oltre che molto subdolamente inserito ed insediato
nelle nostre vite quotidiane.
Sappiamo che ormai da tempo il Governo ha imposto il divieto di transazioni in contanti per cifre
superiori ai 1.000 euro e che questo ha spinto ovviamente il nostro mercato e tutti i cittadini all'utilizzo
delle carte di credito ovvero delle carte di debito. In molti casi - penso alle persone meno attente o a
quelle che per abitudine non controllano poi i costi di questi prodotti finanziari - ciò ha prodotto dei
notevoli aggravi di costi nei confronti dell'utenza piuttosto che dei gestori e dei beneficiari di queste
transazioni. Il problema, dunque, non è da poco.
Se è vero che a livello legale in Italia è vietato introdurre aggravi di costo per chi utilizza la moneta
elettronica piuttosto che la banconota, è altrettanto vero che questi costi vengono poi a distribuirsi sul
prodotto acquistato, andando quindi a danneggiare sia l'attività commerciale sia la capacità di acquisto
dei cittadini, ad esclusivo vantaggio di un mercato finanziario - quello delle banche - che utilizza i
sistemi delle carte di credito non con la finalità della tracciabilità dei pagamenti prevista dal
legislatore, ma solo per poter avere un agio e nuove opportunità di controllo degli istituti di credito
sull'utilizzo dei contanti da parte dei nostri concittadini. Noi facciamo quindi una riflessione, che
sottoponiamo al Governo.
In sede europea altri Stati hanno già affrontato questo problema. Partiamo dal presupposto che esiste
certamente una disomogeneità a livello europeo: in Germania, per fare un esempio, non esiste il limite
nell'utilizzo dei contanti, Presidente. Tuttavia, esistono delle regole che impongono ai gestori, alle
banche e alle società finanziarie che emettono carte di credito e di debito dei limiti, che mediamente si
aggirano intorno allo 0,2 per cento sui costi.
In Italia sappiamo che questi limiti sono abbondantemente superati, con casi che arrivano addirittura
ad un costo pari all'1-1,5 per cento, veramente insopportabile nei confronti dei cittadini che oggi
utilizzano, sostanzialmente in maniera automatica, le carte di debito e di credito.
Chiediamo, dunque, al Governo impegni precisi su questa tematica, affinché attui ogni provvedimento
necessario ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli
esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (che sia
carta di debito o di credito) nelle transazioni superiori ai mille euro e la cancellazione di ogni
commissione o costo o canone per le transazioni inferiori ai mille euro. Chiediamo altresì al Governo
di accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento della moneta elettronica
nei confronti dei consumatori, promuovendo la concorrenza tra gli operatori di mercato e mettendo,
quindi, in tutela e difesa i cittadini che possono e debbono avere l'opportunità chiara di scegliere
condizioni a loro vantaggiose e favorevoli.
Signora Presidente, la circostanza può sembrare secondaria, se non fosse che oggi troppo spesso si
trascura che è la finanza a governare la nostra vita quotidiana. L'auspicio sarebbe quello di vivere in un
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Paese in cui il limite dei mille euro non fosse dovuto alla necessità tracciare i pagamenti, come il
Governo ci dice. Guardiamo alla Germania, dove i cittadini sono liberi di spendere il proprio guadagno
e il proprio risparmio in maniera corrente, utilizzando il sistema di transazione più antico, quello del
denaro contante.
Nel nostro Paese ci sono circostanze che hanno incentivato e reso più facile l'insediarsi dell'utilizzo
della carta elettronica, perché chiaramente la scusa è sempre quella - ed è anche facile da giustificare dell'evasione fiscale. Noi siamo sicuri che ci debba essere un controllo e una forte azione nel contrasto
all'evasione fiscale, ma pensiamo che questa non possa andare a gravare con costi o commissioni, né
direttamente, né indirettamente, il cittadino e certamente non gli esercenti e gli esercizi commerciali
onesti, che pagando già le tasse, anche qualora le loro transazioni fossero effettuate in contante, si
trovano invece obbligati ad utilizzare il POS e mezzi di carta di credito e di debito, che alla fine
producono un costo che, anche indirettamente, va a sfogarsi sul consumatore finale. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare la mozione n. 248.
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo brevemente,
perché ci sono alcuni temi ricorrenti. La mozione n. 248 tende ad esporre nel modo più semplice e
propositivo possibile una questione complessa di cui giustamente e per fortuna cominciamo ad
occuparci.
È indiscutibile che il futuro sia quello delle transazioni elettroniche. Mi pare fuori discussione: tutte le
mozioni ne parlano, lo riconoscono, prevedono forme di incentivo, riducendo i costi per il pagamento
con POS o con carta di credito. Meglio tardi che mai: rispetto ad altri Paesi siamo in ritardo, ed è bene
che ci attiviamo su questo fronte.
Cosa distingue questa mozione dalle altre? In primo luogo, è un po' più complessa e articolata, entra
maggiormente nel dettaglio rispetto ad altre e cerca di affrontare in modo olistico la questione,
basandosi su studi e approfondimenti, e può rappresentare - vorrei sperarlo - la base per una
complessiva politica che affronti una questione indubbiamente complessa, ma urgente.
In secondo luogo, mira a risolvere diverse questioni, forse più di quante ne affrontino le altre. La prima
è, evidentemente, l'evasione fiscale. Concordo con quanto diceva il senatore Candiani: abbiamo un
Paese che si accapiglia sui centesimi di risparmio e poi abbiamo un'evasione fiscale pari a non so
quante manovre finanziarie all'anno. Dobbiamo cercare di trovare la soluzione rispetto a questo. La
mozione lo fa soprattutto in un'ottica promozionale, orientata al futuro, cercando di uscire dalla logica
repressiva, concernente anche la questione del tetto per l'uso dei contanti: mille euro costituiscono un
errore, duemila euro un doppio errore, tremila euro un triplo errore, se la vogliamo vedere in questa
logica.
Dobbiamo invece incentivare le forme di pagamento elettronico che poi, di conseguenza, hanno una
maggiore tracciabilità, ma dobbiamo farlo usando l'incentivo, la persuasione, i buoni argomenti
piuttosto che le imposizioni che poi magari non sono neanche facilmente implementabili.
Oltre tutto, la mozione cerca di educare alla incentivazione dell'uso dei pagamenti elettronici, che è un
fatto anche culturale. Si dice sempre che non siamo pronti, soprattutto gli anziani; molti Paesi hanno
iniziato prima e adesso sono pronti. È chiaro che è un processo lungo, ma in Estonia ci sono gli anziani
che pagano con la tecnologia contactless senza nessun problema, quindi non capisco perché i nostri
debbano essere più stupidi degli altri.
C'è un'altra questione importante che si trascura: la sicurezza. Girare con i contanti in tasca, specie
proprio per le vecchiette che possono venir scippate per la strada, non è una grande manifestazione di
sicurezza, senza contare i soldi tenuti in casa.
Si cerca di fare delle proposte concrete, tra cui la distribuzione e l'incentivazione dell'utilizzo del POS,
come fanno tutte le altre mozioni, riducendo i costi di gestione (questo è possibilissimo), anche
prevedendo forme di comodato gratuito per quanto riguarda gli strumenti di pagamento (i POS), così
come si fa con i modem per l'ADSL, prevedendo forme premiali per gli utenti, per chi usa il POS, per i
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gestori, riducendo le commissioni all'incrementare del numero dei pagamenti elettronici; con
agevolazioni fiscali per chi si dota dell'attrezzatura, con campagne informative, con l'utilizzo di varie
tecnologie, non soltanto il pagamento attraverso home banking, carta di credito, POS, ma anche
attraverso il contactless dei cellulari che sicuramente è molto utile, soprattutto per le piccole somme.
In definitiva, concludendo, mi sembra di poter dire che questa è la mozione più concreta, più
dettagliata, e quella con un maggiore sostegno trasversale. Sono molto contento che sia stata firmata
da rappresentanti - credo - di tutti i Gruppi, perché almeno su queste questioni sarebbe utile e
importante uscire dalla logica maggioranza-opposizione.
Sono naturalmente disposto a una rimodulazione, se il Governo lo riterrà, perché questo vuole essere
un aiuto, uno stimolo, e non una questione di principio su cui impuntarsi; l'importante è dare la linea.
Ci sono dei disegni di legge sul tema che mi sembra importante calendarizzare e approvare. È anche
vero, tuttavia, che questa è una materia molto complessa che deve poi essere gestita dal Governo.
Proprio per questo, inviterei il Parlamento ad assumere la mozione più ampia, perché questo è
probabilmente l'unico momento in cui può occuparsi dettagliatamente di questa materia che poi
necessariamente dovrà essere specificata dal Governo, quindi è il momento in cui il Parlamento ha la
possibilità di dare un indirizzo specifico e sarebbe bene darlo il più ampio possibile su una materia
così fondamentale ed essenziale per il Paese. Cominciamo in ritardo, ma speriamo di accelerare nel
prosieguo del tempo. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berger per illustrare la mozione n. 299 (testo 2).
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ho voluto presentare questa
mozione per fare qualche riflessione su una situazione che è poco logica. Infatti, accanto ai vantaggi
che dovrebbe generare l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme, come il
miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono create delle problematiche e delle distorsioni
che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che quelli più forti,
come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli, come i piccoli
esercenti e le fasce più deboli della popolazione.
Peggio ancora, con il decreto-legge n. 51 del 2014, la gratuità dei pagamenti con carta presso i
distributori di carburante, fissata con il decreto-legge n. 201 del 2011, cessa di avere efficacia. Il
legislatore è intervenuto più volte sul mercato dei pagamenti e, accanto allo sviluppo dei pagamenti
elettronici e all'abbassamento del limite all'uso del contante a un importo inferiore a 1.000, si ritiene
necessario non aggravare in alcun modo, proprio per questo, i costi dell'uso dei pagamenti elettronici.
Mi preme portare alla vostra attenzione quanto nei nostri territori, a vocazione turistica, ma anche di
confine, la soglia dei 1.000 euro crei un flusso di volume d'affari negli Stati confinanti pari a milioni di
euro. Il prezzo del carburante, la libertà di spesa e la possibilità da parte di alcune nazionalità a pagare
in contanti, come da tradizione e secondo l'abitudine nei Paesi di provenienza di certi turisti, fanno
perdere a questi territori e alla loro economia del turismo e del commercio milioni di euro di volume di
spesa e di valore aggiunto.
Da un sommario esame preliminare, tra i principali Paesi europei che prevedono limiti all'uso del
contante, si segnala che la Spagna ha un limite di 2.500 euro, la Francia di 3.000, il Belgio di 15.000,
la Danimarca di 13.400, la Romania 2.300 euro e la Slovenia 15.000, mentre l'Austria, confinante con
le nostre zone, e la Germania non hanno alcun limite all'uso del contante. Sebbene l'abitudine, secondo
le statistiche, si stia sviluppando verso il pagamento elettronico - e l'Italia su questo, nella graduatoria
europea, si trova sotto la media nell'uso dei pagamenti elettronici - tuttavia, i costi complessivi, legati
al mantenimento e all'uso del POS, risultano essere più alti di oltre il 50 per cento rispetto alla media
europea. Questa non credo sia una spinta verso il pagamento elettronico.
Premesso tutto questo, sono dell'avviso che sia fondamentale intervenire sul mercato delle modalità dei
pagamenti, senza penalizzare esercenti né clienti, ed affrontare la tematica armonizzando le varie
norme. Altrimenti, onorevole Sottosegretario, si rischia che le limitazioni introdotte per l'uso del
contante, accanto ai costi che generano i pagamenti elettronici per gli esercenti, possano nuocere
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all'economia del nostro Paese, invece di incentivarla.
Per questo motivo, spero e chiedo che venga dato parere favorevole alla mia mozione. (Applausi dal
Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagliari per illustrare la mozione n. 321.
PAGLIARI (PD). Signora Presidente, la mozione tratta il tema del regime dei pagamenti tramite POS
con particolare riferimento alle situazioni di quei commercianti e degli esercizi commerciali che, per la
loro peculiarità, svolgono servizi direttamente per conto dello Stato, come avviene per le tabaccherie e
può avvenire per le rivendite di giornali.
In questa mozione viene esaminato tale profilo e vengono evidenziate le esigenze per le quali vi è la
necessità di un regime che tenga conto delle suddette peculiarità, si preoccupi di soddisfare l'esigenza
generale di abbattimento dei costi fissi del terminale del POS e preveda per questi esercizi una
disciplina che dal punto di vista economico sia caratterizzata dalla gratuità per altri dodici mesi,
nell'attuale fase di assestamento, delle transazioni che avvengono presso le rivendite di giornali e
quelle di tabacchi per i servizi prestati dalle stesse per conto dello Stato. (Applausi dal PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinari per illustrare la mozione n. 350.
MOLINARI (M5S). Signora Presidente, anch'io sarò breve, perché concordiamo nelle premesse con
gli altri colleghi che hanno illustrato le loro mozioni.
Sappiamo tutti che, rispetto al panorama europeo, in Italia oltre l'86 per cento delle transazioni per
pagamenti al dettaglio, avvenga ancora tramite contante. Sono invece diversi gli studi che dimostrano
come un utilizzo diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per la nostra
economia. Il sottosegretario Giorgetti, intervenendo alla Camera, ci ha ricordato che è stimato un
risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL (con riferimento al PIL 2012, si
tratta di circa 4,5 miliardi all'anno), qualora questo sistema di pagamento diventasse diffuso.
Si tratta peraltro di dati coerenti con le stime dell'Osservatorio agenda digitale del Politecnico di
Milano, il quale ci ricorda che se si riuscisse ad incrementare la quota di transazioni tramite strumenti
di pagamento elettronici anche solo del 50 per cento, potrebbero emergere dall'economia sommersa
almeno 17 miliardi di euro: una cifra che, tra IVA e imposte dirette, porterebbe un gettito che
incrementerebbe le casse dello Stato di 6-7 miliardi di euro all'anno, senza aumentare la pressione
fiscale.
Guardando semplicemente al costo della gestione del contante, la Banca d'Italia sottolinea che se
riuscissimo ad incrementare del solo 50 per cento l'utilizzo di questo sistema elettronico, avremmo un
ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il sistema Paese, ripartiti fra vantaggi al sistema
bancario e vantaggi agli esercenti.
Insomma, l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, oltre che aprirci al futuro, sarebbe utile per
generare almeno due tipologie di benefici: la riduzione dell'entità del sommerso (a cui è legato
l'evasione, un male endemico che ci portiamo dietro) e della conseguente corruzione, e la riduzione del
costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti, ma che, secondo i dati di Banca
d'Italia, ammonterebbe a circa 8 miliardi di euro all'anno.
Inoltre, sappiamo che il legislatore ha, di recente, adottato numerosi interventi legislativi volti ad
incrementare l'uso del contante elettronico. Considerato che dovranno essere emanati - lo speriamo - i
necessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il
riconoscimento, ai fini
fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, ma anche per disincentivare l'utilizzo del contante, riteniamo
che sia importante impegnare il Governo affinché l'utilizzo della moneta elettronica non diventi un
ulteriore regalo alle banche e agli intermediari finanziari.
Per questo chiediamo e avanziamo alcune proposte che poniamo all'attenzione del Governo al fine di:
promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica,
una diffusa campagna di informazione (anche ricordando le riflessioni del collega Palermo sulla
sicurezza di tali sistemi) agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento
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elettronici;
assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia con
l'eliminazione, o comunque con un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia
con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, anche mediante forme di defiscalizzazione
che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotati
degli strumenti necessari al pagamento elettronico.
In questo credo che il Governo dovrebbe fare opera di convincimento e di discussione in ambito
europeo, perché sappiamo che proprio lì si cerca di emendare il Trattato per armonizzare i costi. Noi
invece crediamo che tali costi dovrebbero essere completamente eliminati. Se vogliamo sostituire la
moneta che attualmente utilizziamo per gli acquisti e per le transazioni, sappiamo benissimo che,
tranne la parte del signoraggio che è già incorporata, il cliente non deve pagare ulteriormente rispetto
alla somma necessaria all'acquisto del bene o per la fornitura del servizio; deve essere neutro per
essere veramente sostitutivo della moneta e del contante in circolazione. Da questo deriverà
certamente la possibilità di favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti,
anche tramite la modalità del comodato gratuito da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi
in genere.
Riteniamo inoltre che sia utile adottare misure che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di
pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia
di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento. Sappiamo, ad esempio, che molti pensionati
hanno subito dei pignoramenti dopo aver utilizzato delle carte di pagamento per somme dovute ad
Equitalia o che derivavano da pensioni di invalidità, soltanto perché poi andavano a finire nella massa
complessiva delle somme depositate.
Per portarci avanti rispetto a quanto accade ormai nel mondo, infine, impegniamo il Governo ad
adottare ogni misura necessaria volta a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori
sistemi di pagamento elettronico, che in società più avanzate della nostra sono diventati alternativi al
POS e favoriscono il proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo della moneta.
Credo che queste siano basi utili per portarci non ad inseguire il futuro, ma ad essere noi ad indicare la
strada per il futuro. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bignami per illustrare la mozione n. 353 (testo 2).
BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il
ricorso ai pagamenti elettronici permette, grazie alla tracciabilità delle transazioni, di attuare efficaci
azioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.
Tali forme di pagamento vengono, pertanto, incentivate da recenti direttive europee e da norme
interne, come l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha ridotto la soglia massima
per l'utilizzo del denaro contante.
Tra le misure che favoriscono la diffusione della moneta elettronica ci sono poi il decreto-legge n. 179
del 2012 ed il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, che ha fissato al 30 giugno 2014 l'obbligo
per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi anche
professionali, di accettare pagamenti superiori a 30 euro realizzati a mezzo del cosiddetto POS (point
of sale).
Queste norme perseguono diversi obiettivi: rendere tracciabili i pagamenti anche per piccoli importi;
agevolare il cittadino che potrà disporre di ulteriori forme di pagamento; ridurre i costi legati alla
gestione del contante da parte delle imprese; limitare truffe, contraffazioni, riciclaggio, furti e rapine.
Le norme non sono però, da sole, sufficienti a garantire una rapida ed efficace diffusione dei
pagamenti elettronici, perché questi nuovi sistemi di pagamento si scontrano con molti ostacoli, sia per
i consumatori, sia per gli esercenti e per i liberi professionisti. Questi ultimi lamentano principalmente
i costi troppo alti di installazione e gestione e la scarsa attitudine all'uso delle tecnologie.
Confesercenti stima un costo aggiuntivo di circa 5 miliardi di euro l'anno per le imprese. Per una
piccola impresa, con 50.000 euro di transazioni l'anno, si stima un costo di circa 1.700 euro tra canoni,
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commissioni, installazione e spese di utilizzo del POS.
Molti professionisti, fra cui architetti, avvocati e chimici, hanno evidenziato, tra le criticità, quella per
cui l'obbligo sia stato esteso a tutti senza fare adeguate distinzioni tra le diverse categorie e quella di
non aver consentito un'entrata a regime graduale della norma, come inizialmente previsto dal
legislatore.
Va poi sottolineato che molti ordini professionali hanno preso le distanze dall'obbligatorietà di
accettare pagamenti elettronici per operazioni superiori ai 30 euro, in quanto la norma non prevede
sanzioni in caso di inadempienze. Ritengo che ciò sia gravissimo, ma tale posizione è stata
recentemente avallata dalla risposta del Ministero dell'economia ad un'interrogazione parlamentare. Il
MEF sostiene che i professionisti dovrebbero dotarsi di POS, ma che, non essendo previste sanzioni, la
norma introduce un mero onere e non un obbligo.
Inoltre, Federconsumatori evidenzia il rischio che i costi ancora eccessivamente onerosi per disporre
dei POS vengano scaricati sui prezzi finali applicati al consumatore.
Affinché la diffusione dei sistemi elettronici non rappresenti un'ulteriore tassa sulle spalle di
imprenditori e professionisti, e non sia un disincentivo ai consumi, il Governo deve attuare dei
correttivi e prevedere una serie di incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici.
Con questa mozione impegniamo il Governo ad eliminare i costi, le commissioni e i canoni che
gravano sugli esercenti e sui professionisti in relazione all'utilizzo della moneta elettronica, esclusi i
costi relativi all'acquisto, al noleggio e all'attivazione di POS.
Affinché la norma sia veramente efficace occorre prevedere l'introduzione di sanzioni per coloro che
non rispettino l'obbligo di munirsi di POS ed è necessario porre a carico degli istituti di credito i costi
relativi alla diffusione della moneta elettronica. In questo modo, si eviterà che il provvedimento sia
visto come un sistema per favorire le banche e come un aggravio delle spese di gestione per chi è
obbligato a disporre di una postazione POS, come lamentano gli ordini professionali, Confesercenti e
Confcommercio.
A questo proposito, ricordo che il decreto-legge n. 201 del 2011 aveva previsto la costituzione di un
tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di definire le regole generali per
assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni
effettuate mediante carte elettroniche. Al tavolo parteciparono l'ABI, società Poste italiane, consorzio
Bancomat, imprese che gestiscono circuiti di pagamento e associazioni delle imprese maggiormente
significative a livello nazionale, senza però giungere a nessuna conclusione di rilievo.
Per incentivare ulteriormente l'utilizzo dei POS, con la nostra mozione impegniamo, inoltre, il
Governo ad introdurre sgravi fiscali per quegli esercenti e quei professionisti che dimostrino in
maniera virtuosa di aver effettuato operazioni con moneta elettronica, in numero superiore a quelle
effettuate con pagamento in contanti.
Un'altra problematica concernente la circolazione di moneta elettronica è quella relativa al pericolo che
il cittadino sia esposto a rischi di truffe e furto di identità. Come evidenziato anche nel «Rapporto
statistico sulle frodi con le carte di pagamento» realizzato dal dipartimento del tesoro del MEF nel
2012, esistono le seguenti tipologie di frode sulle carte di pagamento: carta rubata; carta smarrita; carta
contraffatta; carta non ricevuta; utilizzo fraudolento del codice della carta emessa; carta utilizzata con
falsa identità; utilizzo fraudolento della carta in Internet.
Il sito Internet dei Carabinieri spiega che le truffe vengono compiute principalmente attraverso
l'utilizzo del numero della carta di credito che viene riprodotto illegalmente su carte clonate utilizzate,
poi, sia per lo shopping tradizionale sia per il commercio elettronico.
Occorrerebbe individuare dei sistemi che permettano una maggiore certezza nell'identificazione tra la
carta e il suo possessore. Con la mozione impegniamo, pertanto, il Governo a prevedere che le nuove
carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera.
Siamo, inoltre, consapevoli che i sistemi di pagamento elettronico possono scontrarsi con il digital
divide. Per attenuare l'impatto delle nuove forme di pagamento su persone anziane, a bassa scolarità o
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socialmente deboli, impegniamo il Governo ad innalzare da 1.000 a 1.500 euro la soglia attualmente
prevista in Italia per il trasferimento del denaro contante.
Ogni Paese europeo, ad oggi, ha proprie regole, propri limiti e proprie modalità di applicazione delle
norme sull'utilizzo del denaro contante, il che comporta una serie di problematiche, tra cui quella dei
limiti sul denaro contante da applicare allo straniero che viene in vacanza in Italia. Sarebbe, invece,
auspicabile che il Governo si attivasse in sede europea al fine di promuovere l'adozione di una
disciplina comune in relazione alla circolazione del denaro contante in tutti Paesi dell'Unione.
Ci affidiamo al Ministro, con la speranza che possa avere il coraggio di assumere impegni importanti e
decisivi, sia per la sicurezza del cittadino, sia per una lotta all'evasione fiscale più efficiente, sia - da
ultimo, ma non ultimo - per lo sviluppo dell'economia. (Applausi del senatore Romani Maurizio).
TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo al senatore Candiani la disponibilità ad accogliere la
sottoscrizione, da parte mia, della mozione n. 246 a sua prima firma.
CANDIANI (LN-Aut). Accolgo la sottoscrizione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi,
rappresentante del Governo, intervengo brevemente a sostegno della mozione n. 299 a prima firma del
senatore Berger e sottoscritta da molti dei rappresentanti del Gruppo Per le Autonomie.
La mozione, senza volerne ripetere il contenuto, è molto articolata e dettagliata e riporta tutta una serie
di dati a sostegno delle richieste che avanza.
Tali richieste sono volte a far sì che i costi dei sistemi elettronici di pagamento non siano ad esclusivo
carico degli esercenti, ma soprattutto che sia innalzato il limite massimo dell'uso del contante,
quantomeno per i cittadini stranieri che si trovano qui in Italia per motivi turistici o di lavoro, ma che
non hanno la residenza nel nostro Paese.
Mi rendo conto che questo è un tema per certi versi scottante, e ricordo che lo abbiamo già sollevato
più volte, anche nell'ambito di vari provvedimenti, ed è sempre stato respinto; però vorrei anche
richiamare l'attenzione di quest'Aula sulla realtà, perché noi diciamo di essere in Europa, e di fatto lo
siamo a pieno titolo, ma in realtà non siamo come il resto d'Europa. Abbiamo una serie di situazioni
legate a imprese commerciali, artigianali e industriali parificate nelle norme alle altre realtà europee
ma che in realtà subiscono degli evidenti effetti distorsivi nella concorrenza o si trovano di fronte a
veri e propri esempi di concorrenza sleale. Mi riferisco, ad esempio, al settore dell'autotrasporto e del
cabotaggio: conosciamo tutti i problemi che sono sorti e sappiamo perfettamente che negli altri Paesi
europei c'è un altro livello di tassazione e che i costi per il personale sono completamente diversi.
Continuiamo a parlare di rispetto delle regole, ma di fronte a situazioni diverse è impossibile trattare le
aziende allo stesso modo.
Mi auguro che il Governo e l'Aula non considerino questo tema con pregiudizio, ma che abbiano il
coraggio di guardare in faccia la realtà.
Spesso su siti del Trentino compaiono messaggi pubblicitari. L'ultimo l'ho qui con me, è sul sito della
Val Rendena e riguarda il Tirolo austriaco (Seefeld, per la precisione). Si legge chiaramente:
«Pagamento in contanti: in Austria nei negozi, ristoranti ed alberghi non esiste un limite per il
pagamento in contanti». Per chi paga in contanti poi sono riservati ulteriori sconti del 2 per cento, se
non addirittura più elevati.
Credo che essere autolesionisti valga a poco. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e renderci conto
che negli altri Paesi europei sono previsti limiti di altro tipo. Continuiamo a parlare di rispetto delle
regole e continuiamo a produrre leggi (siamo il Paese più ricco di vincoli, di limiti, di norme e di
controlli), ma se vogliamo mettere in ginocchio la nostra autonomia semplicemente perché vogliamo
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essere campioni nelle regole che stabiliamo dobbiamo anche assumerci la responsabilità di riconoscere
che tutto ciò mette in difficoltà molti esercenti.
Credo che ciò che ha chiesto il senatore Berger nella sua mozione sia assolutamente condivisibile e
praticabile, e non penso che in esso si ravvisi nulla di straordinario e nulla che non possa essere
praticato. Mi auguro che l'Aula possa accogliere quindi la sua richiesta.
Vorrei però che contestualmente il Governo facesse pressione sugli organi europei (peraltro, siamo
ancora nel semestre di Presidenza italiana) perché su alcune norme occorre assolutamente che l'Europa
sia omogenea. Abbiamo avuto modo di discutere della questione già in occasione della famosa
percentuale di frutta contenuta nei succhi di frutta: è inutile essere i più bravi ad aumentare la
percentuale contenuta nei succhi quando poi gli altri Paesi possono portare in Italia prodotti contenenti
minore percentuale di frutta.
Fermi restando i principi di libera concorrenza e di pari condizioni, su alcuni prodotti è opportuno che
l'Europa si dia delle regole uniformi, altrimenti rischiamo di far finta di essere tutti uguali ma di
correre con mezzi e armi diverse. E credo che questo, in un periodo di crisi quale quello che sta
attraversando l'Italia che è ormai in ginocchio dal punto di vista economico, non sia assolutamente più
tollerabile.
Mi auguro quindi che il Governo e l'Aula facciano un gesto di responsabilità prendendo atto della
realtà e della situazione che è di fronte a noi e dimostrino la disponibilità ad accogliere queste richieste
che mi sembrano assolutamente ragionevoli. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'odierno ordine del giorno prevede l'esame
e la discussione di mozioni che sono tutte di buonsenso. Alcune di esse sono state depositate
contestualmente ad un disegno di legge che (sollecito in tal senso sia il mio Capogruppo che il
Presidente della Commissione finanze e tesoro) auspico venga calendarizzato al più presto.
Come dicevo, sono tutte mozioni di buonsenso e contengono minime differenze, tanto che sarebbe
utile unificarle.
Vorrei ora sottolineare i quattro pilastri contenuti in tutte le mozioni e presenti anche nel disegno di
legge. Si propone l'abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con carte di credito,
bancomat, bonifici bancari (mi sembra doveroso); costi del POS a carico dello Stato, tramite la
modalità del comodato gratuito, evitando in tal modo di far gravare sulle attività commerciali e sulle
professioni (categorie già fortemente pressate dalla crisi) altri costi fissi. Inoltre, si potrebbe utilizzare
l'incentivo fiscale per chi usa il pagamento elettronico, ovvero prevedere una percentuale di detrazione
delle spese effettuate tramite pagamenti elettronici dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche.
Insomma, un vantaggio a livello IRPEF.
Ma sarà importante anche fare una campagna di comunicazione informativa, magari anche con
sportelli informativi, in modo da abituare gli italiani all'uso della moneta elettronica.
Sono tutte misure calate in un'ottica di semplificazione, tanto per il cittadino, quanto per la pubblica
amministrazione. In un mondo globalizzato, in cui tutto avviene per via telematica alla velocità della
luce, l'uso della moneta negli scambi quotidiani appare scomodo e fuori tempo, mentre, con il
pagamento elettronico, i vantaggi sono evidenti: per il cittadino si facilitano i pagamenti, si evitano i
resti, diminuiscono gli scontrini (noi del Movimento 5 Stelle abbiamo spesso a che fare con gli
scontrini), la pubblica amministrazione può, più agevolmente e con minori costi, combattere l'evasione
fiscale (si facilita così il lavoro dell'Agenzia delle entrate, in particolare, che può effettuare i controlli
semplicemente incrociando i dati delle transazioni effettuate; in tal modo si riduce l'area della possibile
evasione), e si favorisce la semplificazione nella vita quotidiana (pensiamo a quanto sia più veloce la
spesa, anche al supermercato, con la carta elettronica, piuttosto che quella con la moneta contante).
Inoltre, attraverso sistemi di monetica, si potrebbe anche abbinare ad ogni POS, oltre al conto su cui
vengono accreditate le transazioni, anche quello per l'accredito dell'IVA o delle ritenute, nonché il
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conto INPS per l'accredito dei contributi. Si eliminerebbero, in una sola mossa, l'evasione IVA, quella
contributiva e quella per le ritenute non versate. Ciò avverrebbe perché gli importi per tasse e
contributi passerebbero direttamente dal pagatore all'esattore, senza intermediari e inutili adempimenti.
D'altronde, misure contro l'evasione sono improrogabili. Non è un mistero che l'Italia è uno dei Paesi
europei con più alto tasso di evasione fiscale. Secondo il Task Research, di cui anche l'Unione europea
si avvale per le proprie statistiche sul tema, le tasse non pagate ogni anno nel nostro Paese ammontano
alla stratosferica somma di circa 180 miliardi di euro! La somma di 180 miliardi di euro è pari a
cinque manovre finanziarie da 36 miliardi, quale quella prevista per il triennio 2015-2017. Queste
somme non versate naturalmente non sono dovute soltanto all'uso del contante, e infatti sappiamo
benissimo che questa riforma va inquadrata in altre a spettro molto più ampio: dalla distinzione tra le
banche d'affari e le banche di risparmio al discorso delle evasioni per i Paesi a fiscalità privilegiata, le
società esterovestite, le frodi carosello, gli spalloni, le transazioni internazionali offshore. Sono tutte
misure che, secondo me, andrebbero prese. Consideriamo che sei cittadini italiani hanno evaso per una
manovra di 10 miliardi, patteggiando e pagando solo il 20 per cento. Quindi, questa è una misura di
semplificazione utile, ma da inserire in un contesto generale molto più ampio.
Se noi riuscissimo a recuperare i 180 miliardi di euro (qui speriamo che Renzi non mi ascolti, perché
se mi ascolta e prende questa cosa, non ce ne liberiamo più per il prossimo cinquantennio, anziché
ventennio), si potrebbe fare una manovra non di 80 euro per poco più di 10 milioni di cittadini, ma di
3.000 euro per 60 milioni di italiani, nessuno escluso. Secondo me, alle volte è utile aver presente
questi numeri, perché, in effetti, i vantaggi potrebbero essere tanti. Ricordiamocelo: recuperare quei
180 miliardi significherebbe 3.000 euro per 60 milioni di italiani; una manovra che si potrebbe anche
provare a fare.
Oggi le iniziative in questo senso ci sono state, ma non hanno inciso in maniera determinante perché
non hanno colto il problema e non hanno posto al primo piano, non hanno ascoltato le esigenze dei
cittadini. Penso alla legge di stabilità del 2014, che ha escluso il contante nel pagamento dei canoni
locativi indipendentemente dall'importo. Si può andare a ritroso, al cosiddetto decreto salva Italia di
Monti, che però si è limitato ad abbassare a 1.000 euro il tetto delle operazioni possibili in contanti; al
decreto Bersani, che nel luglio 2006 ha introdotto la norma per cui i compensi dei professionisti
potevano essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili. Non è bastato, ma diciamo che
non era adeguato e ha creato anche dei problemi a dei cittadini.
È necessario compiere un'operazione in controtendenza: non imporre, ma favorire e rendere
conveniente a tutti l'uso dei pagamenti elettronici.
Se guardiamo al di fuori dei nostri confini, notiamo che in Europa l'utilizzo del contante è residuale,
soprattutto grazie alla gratuità dell'uso dei pagamenti elettronici. Negli USA l'uso del contante è pari a
circa un quinto del totale dei pagamenti; nel nostro Paese il rapporto è inverso.
Signori miei, riassumo e mi avvio alla conclusione. I motivi per ridurre l'uso del contante sono:
semplificazione, tracciabilità, trasparenza e lotta all'evasione. A questi ne aggiungo un altro: la lotta al
crimine organizzato. Mi riferisco in particolare al riciclaggio di denaro sporco e alla falsificazione
delle banconote. Pensate che solo nella metà del 2013 sono stato state ritirate dalla circolazione oltre
350.000 banconote false. Insomma, adeguare le abitudini degli italiani all'uso dei pagamenti elettronici
significa adottare strumenti e adempimenti utili, ma soprattutto compiere un passo decisivo verso la
cultura della legalità.
Abbiamo molte montagne da scalare; diciamo che l'approvazione di queste mozioni potrebbe rendere
le vetta più vicina. Tuttavia, ricordiamoci anche che gli italiani non si fidano di noi perché temono
manovre notturne alla Amato - le ricordate tutti - e quindi hanno paura di abbandonare il contante
perché temono magari di non poter più disporre di somme da un giorno all'altro.
Quello che dobbiamo fare è un progresso culturale, che metta il cittadino al centro, dando fiducia, così
da rendere il vantaggio per lui e per il Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gaetti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Gianluca. Ne ha facoltà.
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ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, faccio solo alcune considerazioni, anche per avvalorare
l'importanza del dibattito e delle mozioni che sono state presentate, in particolar modo quella del
Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Pagliari.
Tutti gli intervenuti e i presentatori delle mozioni hanno messo in evidenza come un punto centrale,
fondamentale per il nostro Paese, per affrontare da un lato il tema della crescita economica, dall'altro
anche quello del contrasto a forme di evasione ed elusione fiscale, quanto sia importante e
fondamentale l'utilizzo della moneta telematica. A fronte di questa considerazione, come le mozioni si
propongono, è necessario affrontare il tema - purtroppo particolarmente evidente del nostro Paese della riduzione dei costi per l'utilizzo, da parte degli operatori, della moneta telematica; costi che in
Italia sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea.
Come dimostrano molti studi, il ricorso diffuso ai pagamenti elettronici permette più vantaggi: la
tracciabilità delle transazioni, coadiuvare azioni di contrasto, come dicevo, all'evasione fiscale e al
riciclaggio di denaro, migliorare la compliance fiscale, favorendo, quindi, l'emersione di una ricchezza
sommersa, questione non secondaria, specie nel nostro Paese. D'altra parte, alcune direttive europee e
anche norme interne spingono in questa direzione.
È chiaro che l'uso limitato del contante e l'accentuazione dell'utilizzo della moneta elettronica
rappresentano una questione rilevante, che è corretto venga affrontata nel dibattito odierno.
Vorrei sottolineare, prima di concludere, un aspetto molto importante. È stata posta da alcuni colleghi
la questione della discrepanza con alcuni Paesi dell'area UE, in particolar modo l'Austria e la
Germania, che non hanno limiti all'uso del contante (anche se, a dire il vero, la normativa di quei Paesi
in materia di transazioni finanziarie è fortemente diversa rispetto alla nostra): questo metterebbe in una
condizione di svantaggio alcune aree del nostro Paese, soprattutto aree turistiche.
Ricordo che nel 2012 è stata approvata la legge n. 44 che consente una deroga all'uso del contante per i
cittadini non residenti nel nostro Paese o negli altri Paesi aderenti all'Unione europea, innalzando il
tetto a 15.000 euro e costringendo, ovviamente a tutela dell'operatore e dell'esercente e non per altra
ragione, ad un procedimento e ad una serie di adempimenti burocratici non particolarmente gravosi, a
partire dalla segnalazione all'Agenzia delle entrate, così come la registrazione dell'utente che
usufruisce della deroga appunto all'utilizzo del contante; tale legge consente di superare le questioni
poste nel corso del dibattito senza introdurre un tema come quello della deroga all'utilizzo del contante
che sarebbe in controtendenza rispetto a tutte le scelte compiute recentemente sia dall'attuale Governo
che dai precedenti, in particolar modo il più recente, che invece, laddove necessario, hanno appunto
introdotto alcune deroghe e, ove non necessario, hanno esaltato la limitazione dell'uso del contante.
Ovviamente, in particolar modo nella nostra mozione, noi vogliamo porre anche alcune questioni
specifiche che il collega Pagliari nell'esposizione ha evidenziato e vogliamo rimarcare come un
impegno del Governo, coerente anche con quello che stanno facendo i Paesi dell'Unione europea,
verso una riduzione dei costi sia un segnale molto importante che va nel senso auspicato anche dal
dibattito di questa mattina. (Applausi della senatrice Silvestro).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, per poter
valorizzare il grosso lavoro che è stato svolto dai colleghi senatori, su questo tema chiedo 15 minuti di
sospensione per poter garantire appropriate riformulazioni di alcuni dei testi delle mozioni presentate.
PRESIDENTE. Mi sembra necessario.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30.
(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,37).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Ha facoltà di intervenire la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, onorevole De Micheli,
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alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate.
DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, le chiedo scusa
se mi prenderò qualche minuto in più per proporre alcune riformulazioni. Siamo addivenuti ad una
serie di riformulazioni, credo, abbastanza condivise.
Per la prima mozione (seguendo l'ordine del giorno), presentata dal senatore Candiani e da altri
senatori, la n. 246, abbiamo riformulato esclusivamente gli impegni che il Governo si intende
assumere in merito ai temi discussi oggi.
Sul punto 1) di tale mozione siamo addivenuti ad una riformulazione che sarà uguale per tutte le
mozioni in cui è stata avanzata una richiesta analoga, relativa al costo delle commissioni per i
pagamenti elettronici. Il testo che proponiamo - che vale dunque per la mozione Candiani e per tutte le
altre mozioni - è il seguente: «ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni
elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il
livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea». Esiste infatti un tavolo tecnico a
livello di Unione europea che si sta occupando di questo tema. L'impegno del Governo in merito è
quello di assumerne completamente i risultati, visto che, in termini competitivi, questi daranno
benefici ai consumatori italiani.
Sul punto 2), relativo alla trasparenza, propongo la seguente riformulazione, che vale per tutte le
ulteriori mozioni che hanno previsto un analogo impegno per il Governo: «a rendere il più possibile
trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di
pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS
genera incertezza nei confronti dei consumatori finali».
Per quanto riguarda la mozione n. 248, a prima firma del senatore Palermo, propongo la seguente
riformulazione del punto 1): «valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici»,
sopprimendo le parole da «incentivando» fino a «POS e» e mantenendo le seguenti: «modernizzando
l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili».
Suggerisco inoltre la seguente riformulazione del punto 2): «valutare la possibilità di favorire la
distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali
anche tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL).
Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova
generazione».
Sui punti 3) e 4) il Governo esprime parere contrario.
Del punto 5) si propone la seguente riformulazione: «sollecitare la promozione di una diffusa
campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la
familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento».
Sul punto 6) esprimo parere contrario.
La riformulazione del punto 7) è uguale a quella che ho appena letto relativamente al tavolo in corso
presso l'Unione europea e, se necessario, la rileggo per correttezza: «assumere i risultati del tavolo
tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base
europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea».
Esprimo parere contrario sul punto 8), come anche sul punto 9), perché quest'ultimo tocca un tema che
è in via di discussione proprio qui in Senato sulla delega relativa alla pubblica amministrazione, quindi
diventa tautologico, nel senso che sarà il Senato a decidere in termini tecnici e dettagliati come arrivare
all'incentivazione della digitalizzazione della PA.
Sul punto 10), per quanto riguarda la trasparenza, ritorna il testo che ho già letto prima in relazione
all'ultimo punto della mozione n. 246, teso a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il
costo che grava sul commerciante.
Passando alla mozione n. 299 (testo 2), i punti 1) e 2) della parte dispositiva vengono riformulati
sempre con il testo relativo al tavolo tecnico dell'Unione europea, che non rileggo perché penso che i
senatori lo abbiano ben compreso. Purtroppo, sui seguenti punti 3) e 4), per incompatibilità con le
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norme sull'antiriciclaggio, sono obbligata ad esprimere parere contrario; anche sul punto 5) esprimo
parere contrario, perché il contenuto è lo stesso.
Per quanto riguarda la mozione n. 321, del senatore Pagliari e altri, propongo una riformulazione del
punto 1) del dispositivo con il recepimento del testo risultante dal suddetto tavolo tecnico aperto in
sede di Unione europea sui costi delle transazioni elettroniche. Del punto 2), invece, si propone la
seguente riformulazione: «a valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici,
incentivando, tra l'altro, gli esercenti all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura
per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili, a partire
dall'introduzione del comodato gratuito per i POS».
Mi sono resa conto di aver dimenticato di dire una cosa sulla mozione del senatore Berger, ma, se me
lo consente, signor Presidente, vorrei farlo alla fine del mio intervento.
PRESIDENTE. Certamente, signora Sottosegretario.
DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con riferimento alla mozione n.
350, del senatore Molinari ed altri, del punto 1), relativo alla campagna d'informazione agli utenti per
la familiarizzazione sull'utilizzo della moneta elettronica, si chiede una riformulazione del tenore di
quella che abbiamo già richiesto per la mozione n. 248, del senatore Palermo ed altri.
Per la prima parte del punto 2), fino alla parola «pagamenti», vale la riformulazione relativa al
succitato tavolo dell'Unione europea. Successivamente, dopo la virgola, dalla parola «eventualmente»
in poi, si chiede invece l'espunzione della restante parte del testo, sul quale viene espresso un parere
negativo.
Sul punto 3) si chiede la stessa riformulazione richiesta per la mozione n. 248 del senatore Palermo,
relativamente al comodato gratuito dei POS, poi ripresa anche nella mozione n. 321 a prima firma
Pagliari.
Sul punto 4) esprimo parere contrario, mentre sul punto 5) si chiede soltanto la sostituzione della
parola «alternativi» con la parola «aggiuntivi» (al POS).
Con riferimento alla mozione n. 353 (testo 2), a prima firma Bignami, del punto 1) si chiede la
suddetta riformulazione relativa al tavolo tecnico dell'Unione europea, già ricordata per altre mozioni.
Sui punti 2) e 3) esprimo parere contrario, mentre del punto 4) si propone la seguente riformulazione:
«a valutare la possibilità di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne farà richiesta possano
essere personalizzate con fototessera». Poiché in questo caso si pone un problema di privacy,
dobbiamo valutare l'incrocio delle normative in materia.
Esprimo parere contrario sul punto 5), mentre sul punto 6) esprimo parere favorevole, perché vi è la
richiesta di armonizzazione sul tema della circolazione dei contanti a livello europeo, azione che per
altro il Governo sta già cercando di effettuare.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la mozione n. 299 (testo 2), mi sembra che sui punti 1) e 2) sia
stata proposta dal Governo una riformulazione complessiva grosso modo riconducibile a quella
relativa alla mozione del senatore Candiani, mentre è stato espresso parere negativo sui punti 3), 4) e
5). Mi corregga se c'è qualche errore.
DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In realtà nel mio testo il punto 3)
dice un'altra cosa, quindi correggo il mio parere: i punti 1) e 2) vengono riformulati; il parere sui punti
4) e 5) è contrario, mentre sul punto 3) si avanza una riformulazione - senatore Berger, le chiedo scusa
ma ho due testi diversi - che vorrei leggere: «a valutare in sede tecnica la possibilità di esentare
dall'obbligo dell'uso del POS chi non può utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cui
svolge la propria attività (ad esempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o di
banda larga)».
PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie le due riformulazioni proposte dal Governo alla mozione
n. 246?
CANDIANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Senatore Palermo, accoglie le riformulazioni proposte alla mozione n. 248 e ritira i
punti su cui è stato espresso parere contrario?
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie le riformulazioni alla mozione n. 299 (testo 2)?
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, accetto le riformulazioni dei
punti 1), 2) e 3) e, se permette, chiedo il voto separato sul punto 4). Ritiro il punto 5).
PAGLIARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI (PD). Signor Presidente, credo che ci sia stato un qui pro quo. Chiedo alla Sottosegretario
di prestarmi attenzione, perché la riformulazione del punto 2) della mozione n. 321 penso debba
andare anche nel senso di verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi, a
partire dal comodato gratuito dei POS per i rivenditori di tabacchi e di giornali, per i servizi da questi
svolti nell'interesse dello Stato.
DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, ha ragione il
senatore Pagliari: ho sbagliato io, perché ho letto un'altra riformulazione.
PRESIDENTE. Questa volta è il Parlamento che riformula il Governo, e questo mi fa piacere.
Senatore Pagliari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 321?
PAGLIARI (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Molinari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 350?
MOLINARI (M5S). Accettiamo le riformulazioni dei punti 1), 3) e 5), mentre non le accettiamo per i
punti 2) e 4), per i quali chiederemo un voto separato.
PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 353 (testo
2)?
BIGNAMI (Misto-MovX). Accetto le riformulazioni suggerite relativamente ai punti 1) e 4) e chiedo la
votazione per parti separate sui punti su cui è stato espresso parere contrario.
PRESIDENTE.Su questo aspetto, colleghi, bisognerà verificare se c'è la volontà da parte del
Parlamento al momento del voto.
Passiamo alla votazione.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il dibattito che abbiamo sviluppato è stato molto importante
perché ha portato a una sintesi. Il Governo si deve impegnare seriamente. L'auspicio che faccio alla
Sottosegretario e, tramite lei, al Governo è che queste mozioni non siano le ennesime che, anche se
approvate dall'Aula del Senato, nella realtà restano lettera morta. Ci siamo abituati purtroppo
all'andazzo per cui le mozioni sono degradate a livello degli ordini del giorno, gli ordini del giorno a
livello di raccomandazioni, le raccomandazioni a livello di carta straccia. Ridiamo dignità a questo
strumento e facciamo in modo che ciò che approveremo oggi diventi un impegno a favore dei cittadini,
restituendo un po' di credibilità a questo strumento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, desidero ricordare che noi abbiamo presentato una mozione
che tende a far riflettere e a mitigare gli effetti di un processo che ci appare riduttivo anche delle libertà
personali.
In particolare, ci riferiamo al fatto che tendenzialmente questo processo elimina il danaro contante,
eliminando così la diretta proprietà di ciascun cittadino sulla propria disponibilità finanziaria, rendendo
di fatto il denaro nella disponibilità degli istituti di credito che governano le liquidità in possesso dei
cittadini, depositate sui conti correnti.
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In tal senso, abbiamo provocatoriamente introdotto un impegno a modificare il limite dei contanti
consentito per le operazioni commerciali, nel convincimento che sarebbe molto meglio che tale limite
potesse essere definito dal Governo con provvedimenti, in ragione del fluttuare del valore della moneta
e quindi anche del suo potere di acquisto.
Per il resto, accettiamo le riformulazioni proposte, così come detto dalla mia collega, e voteremo a
favore delle parti che condividiamo.
VACCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCIANO (M5S). Signor Presidente, quali membri della 6a Commissione, siamo particolarmente
sensibili alla tematica di cui si discute.
Come noto, sin dall'inizio della legislatura siamo stati impegnati in una indagine conoscitiva sui
rapporti tra fisco e contribuente e sulla fiscalità in generale e nell'esame sia della ormai approvata
delega fiscale che dei provvedimenti che da essa stanno derivando, il problema dell'evasione fiscale e
delle relative possibili soluzioni sono sempre al centro dell'attenzione della Commissione.
Che la diffusione della moneta elettronica abbia una evidente funzione antievasiva è innegabile.
Tuttavia, come è emerso nell'ambito della indagine conoscitiva che stiamo svolgendo e come sta
emergendo dall'esame dei diversi provvedimenti, nessun provvedimento singolo è in grado, da solo, di
contrastare il fenomeno evasivo. Demonizzare l'utilizzo del contante favorendo esclusivamente la
moneta elettronica, non rappresenta quindi una soluzione definitiva in quanto, per una serie di ragioni
che stiamo esaminando in 6a Commissione, non pone un freno definitivo al fenomeno evasivo, pur
rappresentando comunque un passo in avanti.
Peraltro, a fronte del vantaggio che l'utilizzo della moneta elettronica offre in termini di contrasto
all'evasione fiscale, non si possono non considerare gli svantaggi che da un utilizzo prevalente di essa
possono derivare, in particolare per i soggetti più deboli sia tra i consumatori, che tra coloro che
devono fruire di questo strumento per la propria attività. Penso al piccolo imprenditore, che ha una
attività con piccolo cabotaggio, attività sulla cui redditività possono influire significativamente costi
che a noi possono sembrare risibili o comunque poco rilevanti.
Abbiamo quindi proposto, ad esempio, l'adozione di misure di defiscalizzazione per assorbire costi che
- seppure, come abbiamo appreso, contrattati in una sede europea - sono significativi specialmente per
i piccoli imprenditori e le piccole attività commerciali. Non solo, ma incide anche oggettivamente sulla
fascia debole del consumo che io identifico, ad esempio, nelle persone anziane, coloro che hanno
un'oggettiva difficoltà a rapportarsi con i nuovi strumenti di pagamento. (Applausi della senatrice
Donno). Tale oggettiva difficoltà potrebbe però essere superata, e doveva forse essere superata in
passato, con un'adeguata campagna di formazione, una formazione che non può essere di tipo spot, ma
che deve guidare tutte le fasce sociali ad un confronto con i nuovi strumenti che ovviamente
rappresentano il futuro del pagamento: questo non possiamo nascondercelo.
Il concetto che però vogliamo che passi in maniera netta è che non è possibile che, a fronte di un
vantaggio sicuro, come si rileva nell'introduzione della nostra mozione, per lo Stato e per il sistema
finanziario, che si confronta con costi significativi legati alla gestione del contante, che oggettivamente
verranno abbattuti da una maggiore diffusione dei sistemi di pagamento elettronici, i costi ricadano
invece sui soggetti deboli: sui piccoli imprenditori, sui soggetti anziani, su coloro che hanno difficoltà
nell'utilizzo di questi strumenti.
È per questo che abbiamo proposto una serie di soluzioni per venire incontro a queste fasce, perché
tutto il circuito, a partire da quello bancario, con l'intervento non esclusivo ma significativo dello
Stato, portasse ad un abbattimento complessivo ed addirittura definitivo di questi costi sui soggetti che
maggiormente ne risentono.
A fronte di questo, la nostra mozione, che mi fa piacere sia stata accolta dal Governo, poneva la
questione di strumenti innovativi di pagamento. Ne abbiamo indicati alcuni: abbiamo parlato di
Bitcoin e di Quick Image Payment. Si tratta, naturalmente, solo di indicazioni di massima, alcune
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addirittura arrivano da brevetti italiani, quindi rappresentano un'eccellenza del nostro Paese. Se è vero
che ci sono difficoltà, infatti, è anche vero che ci sono le fasce più giovani, ci sono coloro che a questi
strumenti possono venire incontro e fornire anche un'alternativa al circuito bancario tradizionale,
offrendo nel contempo elevati standard di sicurezza che quindi garantiscono tutti i soggetti coinvolti
da eventuali frodi, da un abuso fiscale, che è un fenomeno che in Italia assume sempre una
caratteristica particolare e che indubbiamente il nostro Paese vive come un'estrema criticità, e anche
questo è inutile nasconderselo.
Abbiamo quindi accettato una parte delle riformulazioni proposte, ma non possiamo essere disponibili
ad accettarne alcune altre, perché a nostro e parere la semplice indicazione di un tavolo europeo di
confronto è limitativa perché crediamo che lo Stato italiano ed il circuito bancario italiano debbano
fare di più e quindi riteniamo che quel tipo di riformulazione non sia accoglibile. Essendo stato accolto
tale enunciato all'interno di altre mozioni, non possiamo che annunciare il nostro voto di astensione, in
quanto è in contrasto con il principio che abbiamo portato avanti con la nostra mozione.
Apprezziamo in particolare il contenuto oggettivo della mozione n. 248, a prima firma del senatore
Palermo, che in molti punti converge con la nostra, ma non possiamo concordare sul fatto che essa
accetti condizioni che invece secondo noi andrebbero superate. Se è vero, infatti, che abbiamo previsto
dei costi a carico dello Stato, è anche vero che questi costi oggettivamente - lo abbiamo dimostrato
basandoci sui numeri che vengono forniti dal Governo e non dal Movimento 5 Stelle - si
ripagherebbero da soli, con i maggiori introiti derivanti dal contrasto all'evasione e dal minore costo
che tutto il sistema ne avrebbe per la gestione del contante che la Banca d'Italia ci dice avere un
impatto significativo anche sulla redditività degli istituti di credito.
Per tali motivi, annunciamo il nostro voto di astensione sulle mozioni che non siano quella presentata
dal Movimento 5 Stelle e, come ha annunciato il collega, accettiamo le riformulazioni relative ai punti
1), 3) e 5) della nostra mozione e chiederemo il voto per parti separate della stessa. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Senatore Molinari, mi è stata rappresentata una ulteriore richiesta da parte del
Governo rispetto alla riformulazione del punto 5), cioè di sopprimere la parte del testo ricompresa tra
le due parentesi alla seconda e alla terza riga. Accoglie la riformulazione?
MOLINARI (M5S). Signor Presidente, le chiederei di ripetere, perché la richiesta non è molto chiara.
PRESIDENTE. Al punto 5), nella seconda e nella terza riga, sopprimere la parte fra parentesi, e cioè la
seguente: «(quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin)».
MOLINARI (M5S). Sì, signor Presidente, accolgo tale proposta di modifica.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, con riferimento alla mozione n.
299 apprezzo molto il fatto che, in riferimento al punto 3) relativo all'impossibilità tecnica di usare il
POS per i rifugi alpini, si sia deciso di procedere ad un approfondimento tecnico per prevedere
un'eccezione.
Quanto al punto 4) del testo 2, onorevole Sottosegretario, che non corrisponde al testo originario, si
legge: «a valutare» la possibilità «di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente
prendendo in considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro
contante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000
euro». È certo un impegno, ma attenuato dalle parole «a valutare» la possibilità «di modificare».
Penso che ciò che è stato chiesto non sia contrario alla legislazione vigente, perché richiede una
variazione della stessa legislazione in tal senso. Per questo motivo chiedo che al momento del voto su
questo punto possa esprimere parere positivo.
CONTE (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CONTE (NCD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole alle mozioni da parte
del Gruppo Nuovo Centrodestra che hanno la finalità di uniformare, a livello europeo, le modalità e i
costi per il ricorso al pagamento con strumenti elettronici, per diffondere il ricorso a degli strumenti
per il pagamento elettronico e per ridurre i costi a carico degli operatori commerciali.
D'altronde, la condivisione dimostrata dal Governo, che con la proposta di riformulazione di alcuni
punti ha cercato di trovare una sintesi comune di tutte le mozioni, credo sia apprezzabile. Il nostro,
quindi, sarà un voto convintamente favorevole anche in considerazione di un altro aspetto. Vale a dire
che il Governo si impegni in futuro ad affrontare un ulteriore tema appena toccato nelle mozioni in
esame e cioè ad innalzare il limite massimo dei 1.000 euro per agevolare la circolazione del contante
soprattutto nel settore del turismo, in quanto molti turisti provenienti da Paesi non avvezzi all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronico potrebbero essere disincentivati ad usufruire degli esercizi
commerciali del nostro territorio. Crediamo che questo sia uno dei temi che in futuro il Governo dovrà
affrontare. (Applausi dal Gruppo NCD).
PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
l'argomento affrontato dalle mozioni era, nelle formulazioni originarie, abbastanza interessante e
poneva alcune questioni che a noi stanno particolarmente a cuore.
Innanzitutto, era affrontati i problemi della tutela delle libertà individuali, quello che attiene alla
necessità di confrontarsi con le regole dell'economia e, da ultimo ma non ultimo, il tema che attiene
alla convenienza nell'uso diffuso del POS nel nostro territorio.
Credo che su questi argomenti, con l'annacquamento che le riformulazioni hanno prodotto, abbiamo
perso un'occasione importante per dare risposte alle esigenze che arrivano direttamente dalla società
italiana.
Non siamo qui per dettare degli indirizzi al Governo a prescindere da ciò che sta accadendo nel settore
economico. Gli ultimi dati denunciano un ulteriore rallentamento dei consumi che, in quota parte, può
essere attribuito anche a queste forme di pagamento non del tutto adeguate a rispondere alle varie
esigenze.
Come dicevo, abbiamo perso dunque una grande occasione per dare risposte ai cittadini, agli esercenti,
agli artigiani e ai professionisti.
Per concludere, dando seguito all'auspicio del Presidente di svolgere dichiarazioni di voto brevi,
annuncio che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore della
mozione n. 299, di cui è primo firmatario il senatore Berger, ma nella formulazione originaria,
ricordata poco fa dallo stesso presentatore.
Ribadiamo con forza l'esigenza che il Governo intervenga con concretezza e realismo per ampliare la
possibilità di utilizzo del contante mediante aumento della soglia oggi attestata a 1.000 euro,
decisamente non comparabile con i valori fissati in altri Paesi europei. Riteniamo inoltre che debba
adoperarsi per rendere la moneta elettronica un modello equo ed economico, a vantaggio dei cittadini,
degli artigiani, dei professionisti, degli esercenti e dell'intera nostra economia. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).
ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il voto
favorevole del Gruppo del Partito Democratico, secondo le riformulazioni indicate dal Governo.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le
mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite
da precedenti votazioni.
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Passiamo alla votazione della mozione n. 246 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 246 (testo 2), presentata dal
senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 248 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 248 (testo 2), presentata dal
senatore Palermo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sulla mozione n. 299 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi
obiezioni, la richiesta si intende accolta.
Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 299 (testo 3).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) del
dispositivo della mozione n. 299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n.
299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della mozione n. 321 (testo 2).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 321 (testo 2), presentata dal
senatore Pagliari e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sulla mozione n. 350 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi
obiezioni, la richiesta si intende accolta.
Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 350 (testo 3).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) del
dispositivo della mozione n. 350 (testo 3), presentata dal senatore Molinari e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 3),
presentata dal senatore Molinari e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sulla mozione n. 353 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendovi
obiezioni, la richiesta si intende accolta.
Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 353 (testo 3).
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) del
dispositivo della mozione n. 353 (testo 3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 3) e 5) della mozione n. 353 (testo
3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Colleghi, da segnalazioni che mi sono giunte dai Gruppi, l'intesa sarebbe di procedere
quest'oggi all'incardinamento, con la relazione da parte del senatore Casson, della discussione del
disegno di legge recante modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di
traffico di organi destinati al trapianto, e rinviare la discussione generale alla settimana prossima.
Non facendosi osservazioni, procediamo in tal senso.
Discussione del disegno di legge:
(922) ROMANI Maurizio ed altri - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in
materia di traffico di organi destinati al trapianto (ore 12,16)
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 922.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
CASSON, relatore. Signor Presidente, il 4 luglio del 2013 è stato comunicato alla Presidenza del
Senato il disegno di legge che ha assunto il n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto.
Nel nostro ordinamento esisteva, ed esiste tuttora, una legge speciale in proposito, la n. 91 del 1° aprile
1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che riguarda organi e tessuti sia da
soggetto di cui fosse stata accertata la morte sia anche da soggetto vivente; però le norme a questo
ultimo proposito erano espressamente definite per quanto compatibili.
Ora, è evidente che in una materia così delicata si è riproposta in più occasioni e ripetutamente la
necessità di normare i comportamenti; necessità che è aumentata costantemente e rapidamente nel
tempo, proprio a seguito del numero di organi donati, tanto che le liste di attesa, come ci dice il primo
firmatario del disegno di legge, ovvero i pazienti che attendono il trapianto sono in crescita di giorno
in giorno e costantemente.
L'accesso dei pazienti ai trapianti di organi è condizionato nei vari Paesi da un insieme di fattori: da
quello relativo alle spese e al costo delle cure sanitarie al livello di avanzamento tecnologico, ma anche
alla concreta ed effettiva disponibilità di organi. Soprattutto quest'ultimo particolare, e cioè la carenza
di donatori, nel corso del tempo ha determinato un accrescimento del commercio internazionale, di un
turismo dedicato proprio al reperimento di organi da finalizzare al trapianto, con particolare
riferimento ai Paesi in via di sviluppo. In quest'ultima situazione, dove la vendita è consentita, ci si
trova a livelli di rispetto della dignità umana assolutamente carenti e direi in qualche caso addirittura
vergognosi.
Dico questo perché il traffico di organi è una vera e propria forma di tratta degli esseri umani e
rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali perché viola in profondità
l'integrità fisica della persona e la dignità stessa dell'uomo. Su un commercio, un traffico di questo tipo
si è gettata a capofitto la grande criminalità organizzata per i profitti rilevantissimi che in questa
maniera possono essere recuperati. Inoltre, vanno ricordati gli aspetti di tutela e di rischio per la salute
umana.
Ricordo, en passant, che esistono alcune convenzioni internazionali datate che propongono la
questione e che chiedono agli Stati membri di intervenire. Il primo riferimento a livello internazionale
che voglio ricordare è quello relativo ad un protocollo addizionale legato alla convenzione del
Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina che è stata firmata ad Oviedo il 4 aprile
del 1997.
Successivamente, nel 2004, è intervenuta l'Organizzazione mondiale della sanità per invitare gli Stati
membri ad adottare misure volte a proteggere le categorie più fragili, impedendo acquisto e vendita di
organi umani per trapianti. In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità invitava e sollecitava
gli Stati a porre divieti su tutte le forme di pubblicità, compresa quella elettronica, volte invece a
sollecitare mediazioni e cessioni a scopo di lucro di organi umani.
In questo momento storico è in corso presso il Consiglio d'Europa la preparazione, in fase ormai
avanzata peraltro, di una convenzione dedicata esclusivamente alla costituzione di strumenti
internazionali per la repressione del traffico di organi umani.
Voglio concludere questa prima parte della mia relazione ricordando e condividendo l'aggettivazione e
la connotazione che ha voluto dare il primo firmatario di questo disegno di legge, il senatore Maurizio
Romani, che ha parlato espressamente di una forma di neocannibalismo. Se ci pensiamo bene ci
rendiamo conto che non si tratta di un esagerazione perché il corpo degli altri viene considerato come
una fonte di pezzi di ricambio con la quale prolungare le proprie vite in maniera illecita e criminale,
talvolta correndo dietro agli appetiti delle associazioni criminali.
Dico questo anche perché il disegno di legge al nostro esame impostava la repressione dal punto di
vista penale proprio mirando all'indicazione delle associazioni criminali dedite al traffico di sostanze
stupefacenti. Devo dire, però, che nel corso del lavoro in Commissione, durante il quale ha avuto
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luogo una discussione ampia e un approfondito lavoro da un punto di vista sociale, politico, ma anche
tecnico, si è preferito arrivare a normare in maniera più tecnicamente corretta e completa la materia,
proprio partendo dalla considerazione che il delitto vero e proprio che si vuole individuare e punire è
tecnicamente definito comune perché vuole incriminare la condotta in sé del traffico di organi
prelevati da una persona vivente.
La formulazione che è stata data è la più ampia possibile, nel senso che viene introdotto l'articolo 601bis del codice penale e si fa riferimento a «Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista
ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da persona
vivente».
Durante i lavori della Commissione si è discusso anche sul fatto di punire in maniera specifica
l'intermediazione. Ora, da un punto di vista tecnico-giuridico, l'abbiamo considerato in Commissione e
in questa sede sono stati superati i dubbi avanzati, nel senso che proprio una formulazione letterale
tecnica così ampia intende certamente ricomprendere in queste attività anche l'intermediazione. Si
dice, infatti, «commercia, vende, acquista o procura a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo». Peraltro,
per venire incontro alle sollecitazioni di completezza e per evitare, comunque, di avere dubbi
all'interprete di dottrina, di giurisprudenza e anche pubblico di qualsiasi amministrazione, compresi gli
uffici di polizia, ho inserito proprio questa mattina con l'emendamento del relatore, dopo la parola
«procura», l'espressione «o tratta». Ciò in modo che l'articolo viene integrato nel modo seguente:
«Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,
procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente».
Questa formulazione dovrebbe, quindi, soddisfare tutte le esigenze degli interpreti anche del diritto.
L'articolo 2, invece, introduce delle modifiche all'articolo 416 del codice penale, proprio per venire
incontro alle sollecitazioni dei presentatori del disegno di legge ed anche alla realtà criminale dei fatti.
Sappiamo, infatti, come siano ormai le organizzazioni criminali che hanno fatto un business vero e
proprio di questo traffico. Per questo sono presenti dei riferimenti specifici, come l'introduzione del
riferimento al nuovo articolo 601-bis nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante che
prevede la reclusione da 5 a 15 anni. Si tratta di una pena piuttosto rilevante - tra l'altro è una pena che
ricorderò quando esamineremo gli emendamenti - proprio per far presente che alcuni emendamenti,
che vorrebbero aumentare ulteriormente la pena, con le indicazioni di questa fattispecie sono
ampiamente coperti proprio per quanto riguarda la gravità sanzionatoria.
L'articolo 3 del disegno di legge si occupa, invece, di coordinare l'introduzione di questa nuova
disciplina con la norma specifica dell'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999, che ho ricordato
all'inizio. Si tratta di una norma che era stata creata per l'impostazione di per sé della normativa da un
punto di vista amministrativo e sociale della materia dei trapianti. In questo caso si tratta di una
previsione diversa riguardante le sanzioni di natura penale e le fattispecie punitive penali da codice
penale vero e proprio.
Poi c'è l'articolo 4, l'ultimo del disegno di legge, che si limita a svolgere un ulteriore coordinamento
con la legge n. 458 del 26 giugno 1967 in materia di trapianto del rene tra persone viventi.
Peraltro, prima di concludere la mia relazione, voglio ricordare che la fattispecie inserita, perché
sollecitata anche dalle convenzioni internazionali che ho ricordato all'inizio, è proprio quella relativa
alla propaganda, alla comunicazione e al turismo criminale di questo tipo. Questa norma punitiva è
stata inserita nel secondo comma dell'articolo 601-bis, che si chiede di introdurre, che letteralmente
stabilisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e
con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero
pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati
al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma» di questo stesso articolo 601-bis.
È ovvio che con questa indicazione precettiva e sanzionatoria è stato e sarà opportuno coordinare le
norme della legge speciale del 1999.
Signor Presidente, questa è la mia relazione; per quanto riguarda gli emendamenti, li affronteremo
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ovviamente in seguito, dopo la discussione generale. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casson.
Colleghi, come già precedentemente comunicato, la discussione generale è rinviata alla settimana
prossima.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già
stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 12,28).
Allegato A
MOZIONI
Mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza
(1-00328) (testo 3) (26 novembre 2014)
V. testo 4
MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA,
PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI,
CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI,
Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI,
IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI,
ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, Gianluca
ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. Il Senato,
premesso che:
il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione
(2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno
strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La
prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che
associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno
finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolare
di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali";
la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro
stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la
comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è
essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è
decisiva per farne emergere le potenzialità;
secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, di
lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà
ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a
rischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6
punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati
membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi
finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
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sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento
di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli
che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi
300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento
si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le
famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in
povertà assoluta;
questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli
effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica
e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel
2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più
basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e
occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavoro
con un crollo dei redditi pari al 15 per cento;
la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere in
una società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che è
perdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corso
della vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un
impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello
socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i
bambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,
accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo ben
lontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra le
maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori
una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e
sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o
difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio
che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici
di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti
e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti;
le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numerose
espressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersione
scolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, del
disagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia,
ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma la
responsabilità;
il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale delle
giovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche i
figli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni di
esclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative e
alle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico;
a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano
negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed
inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto
definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggetti
istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,
attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.
Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure
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assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre
cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo;
una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vita
del minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversi
interventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare il
cambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema"
le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: a
questo riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territoriale
delle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la prevista
definizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza il
necessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazione
della Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare;
le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità delle
risorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizi
presenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione,
impegna il Governo a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale
strumento conoscitivo e di messa a sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ottica di
una programmazione organica, integrata e multidimensionale, finalizzata allo sviluppo e rafforzamento
delle politiche e della rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
(1-00328) (testo 4) (27 novembre 2014)
Approvata
MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA,
PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI,
CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI,
Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI,
IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI,
ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, Gianluca
ROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. Il Senato,
premesso che:
il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione
(2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno
strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. La
prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate che
associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno
finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolare
di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali";
la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro
stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la
comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è
essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è
decisiva per farne emergere le potenzialità;
secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, di
lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertà
ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori a
rischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6
punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati
membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi
finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli
che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi
300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento
si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra le
famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto in
povertà assoluta;
questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e gli
effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economica
e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel
2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero più
basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e
occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavoro
con un crollo dei redditi pari al 15 per cento;
la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere in
una società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che è
perdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corso
della vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un
impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello
socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i
bambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,
accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo ben
lontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra le
maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori
una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e
sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio o
difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio
che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici
di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti
e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti;
le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numerose
espressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersione
scolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, del
disagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia,
ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma la
responsabilità;
il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale delle
giovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche i
figli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni di
esclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative e
alle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico;
a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registrano
negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata ed
inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto
definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggetti
istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,
attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.
Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure
assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre
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cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo;
una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vita
del minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversi
interventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare il
cambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema"
le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: a
questo riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territoriale
delle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la prevista
definizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza il
necessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazione
della Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare;
le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità delle
risorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizi
presenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione,
impegna il Governo a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e
dell'adolescenza e dei suoi diritti valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e
l'adolescenza" anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali
in essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese, e a
rafforzare le politiche e la rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
(1-00344) (18 novembre 2014)
V. testo 2
STEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI,
TOSATO. Il Senato,
premesso che:
il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo;
ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,
purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a
combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a
violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento.
I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e
patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana,
così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono
negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;
al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella
parte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno
raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;
il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione
(2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanzia
costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in
generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie
integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un
sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come
un'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi
sociali";
la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro
stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la
comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è
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essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è
decisiva per farne emergere le potenzialità;
affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a
livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia
abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambito
dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed
inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,
Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento
di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli
che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi
300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il
peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad
esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di
un quarto in povertà assoluta;
questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e
gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa
economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez
2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il
numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e
occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavoro
con un crollo dei redditi pari al 15 per cento;
il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che
rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei
propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in
ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione
sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde
un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio
quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con
surrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e
produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;
i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di
educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di
separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza
intrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi
carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una
condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa,
difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi
disturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in
situazioni di vera e propria prostituzione minorile;
risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto
positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più
disagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da
deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagli
obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattori
determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori
una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e
sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio o
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difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio
che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici
di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti
e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti;
nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata dei
flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono
facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro
minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità;
l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati in
nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di
dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la
consapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una vera
e propria politica per l'infanzia;
il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e
l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si
spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30
miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più.
Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito
continue decurtazioni;
i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: la
conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel
territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i
primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione;
l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un
ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della
famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di
coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello
del favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29,
30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento
dei relativi compiti";
in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie
non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicare
parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi
Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire
nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di
conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;
dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il
13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento
per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico;
gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni di
età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7
per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;
in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia
2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori
sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e
più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, che
vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano
evidentemente la gravità del fenomeno;
l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta
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contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la
Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i
maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura;
è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il
rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da
quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle
relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;
occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la
prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle
competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte
processuale;
è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e
all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti
del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia;
è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare e
potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che
in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista.
Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo
importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta
decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli,
primi tra tutti i minori;
una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come
insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi
concreti,
impegna il Governo:
1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della
società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini
e dei giovani adolescenti;
2) a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano i
riferimenti valoriali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa del
nostro Paese;
3) a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e a
contrastare le associazioni criminali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone;
4) a promuovere, anche attraverso iniziative legislative, misure effettive di contrasto al
fenomeno dell'accattonaggio minorile;
5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;
6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;
7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevare
il livello di integrazione dei bambini stranieri;
8) a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda di
servizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti, in funzione della
richiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini;
9) a promuovere l'incremento delle risorse destinate al Fondo Nazionale delle politiche sociali
verificandone, inoltre, l'equa ripartizione, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hanno
sui minori, garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;
10) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunale
della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo
minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, garantendo, in
particolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con
entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino
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l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
(1-00344) (testo 2) (27 novembre 2014)
Approvata
STEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI,
TOSATO. Il Senato,
premesso che:
il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo;
ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,
purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti a
combattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o a
violenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento.
I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, e
patiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana,
così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengono
negati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto;
al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quella
parte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hanno
raggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati;
il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione
(2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanzia
costituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in
generale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie
integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un
sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come
un'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi
sociali";
la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro
stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la
comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è
essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è
decisiva per farne emergere le potenzialità;
affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a
livello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia
abbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambito
dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea ed
inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,
Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento
di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelli
che vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi
300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il
peggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad
esempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di
un quarto in povertà assoluta;
questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e
gli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa
economica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez
Senato della Repubblica
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il
numero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica e
occupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavoro
con un crollo dei redditi pari al 15 per cento;
il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che
rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei
propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in
ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione
sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde
un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio
quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con
surrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate e
produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;
i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di
educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di
separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza
intrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsi
carico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in una
condizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa,
difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravi
disturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche in
situazioni di vera e propria prostituzione minorile;
risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto
positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini più
disagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da
deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagli
obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattori
determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitori
una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione e
sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio o
difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio
che integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici
di sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti
e sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti;
nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata dei
flussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengono
facilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavoro
minorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità;
l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati in
nome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni di
dar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime la
consapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una vera
e propria politica per l'infanzia;
il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e
l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si
spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30
miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più.
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Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito
continue decurtazioni;
i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: la
conoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel
territorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente i
primi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione;
l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un
ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della
famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di
coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello
del favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29,
30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento
dei relativi compiti";
in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglie
non fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicare
parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri Paesi
Europei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investire
nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di
conseguenza, sul futuro stesso della nostra società;
dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il
13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per cento
per i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico;
gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni di
età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7
per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;
in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia
2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori
sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno e
più di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, che
vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano
evidentemente la gravità del fenomeno;
l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta
contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere la
Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra i
maggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura;
è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri il
rito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce da
quella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione delle
relazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli;
occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, la
prima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività delle
competenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parte
processuale;
è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione e
all'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definiti
del loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia;
è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare e
potenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione che
in questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista.
Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo
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importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risulta
decisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli,
primi tra tutti i minori;
una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Come
insegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemi
concreti,
impegna il Governo:
1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della
società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini
e dei giovani adolescenti;
2) a farsi promotore di iniziative volte a diffondere un pluralismo culturale che tenga conto
anche delle tradizioni e dei valori diffusi nella società italiana;
3) a promuovere ulteriori iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale e
a combattere le organizzazioni criminali che fanno profitti con la tratta delle persone;
4) a rafforzare le iniziative contro l'indigenza dei minori e contro il loro impiego a fini di
accattonaggio;
5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado;
6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico;
7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevare
il livello di integrazione dei bambini stranieri;
8) a valutare l'utilità di realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente
l'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo da predisporre una programmazione dei posti in
funzione della richiesta effettiva;
9) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento delle risorse del
Fondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore dei minori;
10) a valutare la possibilità e l'opportunità, anche in relazione alle conseguenti implicazioni
finanziarie, di porre in essere iniziative, anche di natura normativa finalizzate ad istituire il tribunale
della famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processo
minorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, così tutelando, in
particolare, il diritto del minore "all'ascolto" ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi i
genitori, anche se separati o divorziati.
(1-00349) (25 novembre 2014)
V. testo 2
CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI,
MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO,
DONNO, MORONESE. Il Senato,
premesso che:
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento
di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa
(il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno);
i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte le
Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in
condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;
secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su
povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene
definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio povertà
ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento;
tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore
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soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in
Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
considerato che:
a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si
registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una
inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrotto
definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti
istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,
attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.
Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure
assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre
cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo;
risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impatto
positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socioeconomico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini più
disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit
strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivi
europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basse
prestazioni di alunni e studenti in Italia;
risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei
genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie
sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta
forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli;
in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie,
infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolastici
e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di welfare inclusivo, anche
nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario;
la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle stesse di
assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a gravi
provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul loro
benessere psicofisico;
il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto
multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro,
non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusione
sociale dei bambini e degli adolescenti,
impegna il Governo:
1) a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo delle
politiche per l'infanzia e l'adolescenza che individui mezzi idonei a dar luogo a politiche di sistema
anche mediante un unico sistema informativo di raccolta organica dei dati, operativo a livello
interministeriale e a più livelli istituzionali, finalizzato a una conoscenza approfondita delle dinamiche
che coinvolgono i minori per adeguare ad esse le priorità di intervento sul breve e sul lungo periodo;
2) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulle
attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilità
dei progetti di affido previsti per ciascun minore;
3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di
contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi
economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando
come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà;
4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30
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e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di
povertà ed esclusione sociale.
(1-00349) (testo 2) (27 novembre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI,
MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO,
DONNO, MORONESE. Il Senato,
premesso che:
sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per
cento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di
povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo
anno);
i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte
le Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta in
condizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta;
secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati su
povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene
definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio
povertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento;
tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è
inferiore soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,
Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia;
considerato che:
a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia,
si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia
una inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un
ininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati;
è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggetti
istituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel
tempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e
da compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve
indirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico
percorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di
sviluppo e non di solo costo;
risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un
impatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso
livello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore
per i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,
accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33
per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le
maggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia;
risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei
genitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie
sull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi
sperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli;
in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a
famiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi
educativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di
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welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale
e comunitario;
la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle
stesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può
portare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose
conseguenze sul loro benessere psicofisico;
il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progetto
multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per
l'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e
sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti,
impegna il Governo:
1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei
suoi diritti, valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" anche
al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvolti
e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese;
2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro delle competenze attribuito alle
autonomie locali, di attivare e rafforzare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente
efficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità,
validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore;
3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale di
contrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivi
economici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerando
come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà;
4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30
e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio di
povertà ed esclusione sociale.
(1-00351) (25 novembre 2014)
V. testo 2
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS,
DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO,
GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. Il Senato,
premesso che:
in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il
2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta è
passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescita
omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per cento
al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud;
negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è
diminuito del 31 per cento;
come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevoli
nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali il
disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità dei
servizi di welfare, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate
agli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora
adottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che
vivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5
per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del
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Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli
degli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la
madre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a
mantenere il bambino;
l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei minorenni
in stato di povertà;
nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli della
recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014)
dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e prima
di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employment
or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani
tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione;
secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dal
rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo della
crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tutta
la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguito
politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanzia
dagli effetti più devastanti della crisi;
i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche di
protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010,
con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali"
in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel
2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione
l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia,
l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8;
già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato la
problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancati
investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro;
al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancata
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano;
il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Lo
stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità,
ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziava
quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del
Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al
2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimo
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di una
campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia;
secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle
politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la
mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18mo
posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento di
bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unione
europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive in
stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il basso
livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati;
il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia
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appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrasto
alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali,
voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla
conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante
Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del
sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le
significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per il
recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la
cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»;
il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole
disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Da
qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile,
un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondi
europei;
finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, e
non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo;
tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra i
principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertà
minorile;
uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calo
demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguati
servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità tra
uomini e donne;
non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma è
fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuola
di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattutto
disuguaglianza;
il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014
evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione è
fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metà
dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili i servizi per l'infanzia ad almeno un
terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi;
dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizi
socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nido
comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est,
mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento al
Sud all'82,6 per cento al Nord-Est;
uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di
asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta
tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali,
con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli anni
passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è peraltro
fortemente squilibrata;
i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la
situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta sempre
l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;
il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: le
strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado di
soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restano
in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove;
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di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o a
rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat;
l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente e
scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questo
rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nei mondo del lavoro, tanto
che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livello
di attività;
in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro che
puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politiche
non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche con
un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socioeducativi per l'infanzia;
ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai
minori non accompagnati;
secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al
3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996;
si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte le
persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni;
all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sono
notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati in
particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate e
composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno;
i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano,
all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776
risultano irreperibili;
nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza
avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati.
L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e il
destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri di
prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loro
primo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da
parte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità;
il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture di
ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrasto
alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragioni
dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nella
riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di prima
accoglienza;
peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla
presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per
competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si
possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30
marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese di
accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione
nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni
2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva copertura delle
spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di
provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;
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un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la
concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia;
l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazione
socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa;
il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara la
nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambino
vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non lo
riconosce come cittadino;
un problema drammatico riguarda la violenza sui minori;
la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e
adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza;
è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare,
conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomeno
tende a rimanere sommerso;
i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportato
dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali è
passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012;
dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di
adescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbene
anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatori
sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini e
adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012;
vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze
istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Tali
competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politiche
per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate;
la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo
e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono,
inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche della
famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle
concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui opera
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti
alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori.
L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto
dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le
funzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali
finanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempre
il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero della
giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favore
dei minori fuori famiglia;
è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compiti
e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a una
sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili e
controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse,
impegna il Governo:
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1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di
lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro,
con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;
2) a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lo
stanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture e
dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica,
garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
3) ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali, e per l'infanzia e
l'adolescenza;
4) a farsi promotore, nell'ambito del semestre europeo, di un piano europeo per contrastare la
povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributive
in modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita e
di occupazione in Europa;
5) a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della "golden rule" per
tutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia e
dell'adolescenza;
6) ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno alle
famiglie in condizione di povertà estrema;
7) ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazione
dei diritti dei minori che vivono in Italia;
8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo, tra l'altro, una propria
iniziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmente
residenti in Italia;
9) ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delle
Regioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramento
dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un
aumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
10) ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella fase
estremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati,
aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e di
sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fine
opportune forme di affido temporaneo;
11) a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero sociale
dei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale;
12) ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionali
sull'infanzia e l'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azione
realmente efficace delle politiche in materia.
(1-00351) (testo 2) (27 novembre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS,
DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO,
GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. Il Senato,
premesso che:
in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri,
tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà
assoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori,
con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per
cento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per
cento al Sud;
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negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta è
diminuito del 31 per cento;
come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per
l'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli
aspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei
precedenti Rapporti, quali il disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla
famiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di welfare, aggravata dalle politiche di forte
riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più di
altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischio
di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o più
minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello
nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia
rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati,
delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per il
tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere il
bambino;
l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei
minorenni in stato di povertà;
nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli
della recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi"
(ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna,
Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso
"NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati,
dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non
lavorano e non frequentano corsi di formazione;
secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame
dal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di
stimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e
sulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri
Paesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di
una migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi;
i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di
politiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a
partire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo
indietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i
bambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari
con bambini è ritornato ai livelli del 1998 - l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in
termini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno
perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hanno
persi 8;
già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva
sollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte
della Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed
economici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente
ma soprattutto del futuro;
al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la
mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
italiano;
il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato.
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Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di
stabilità, ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il
2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente
all'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun
incremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle
risorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio
di una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia;
secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dalle
politiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, la
mancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al
18mo posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per
cento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto
in Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7
per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per
quanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per
tasso di laureati;
il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti
dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano
organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa
condizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di
sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di
servizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune
aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale
soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza
di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia
scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine
straniera nati in Italia»;
il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevole
disattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di
prospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di
contrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un
nuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei;
finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà
minorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo;
tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia
inserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la
lotta alla povertà minorile;
uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante
calo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di
adeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari
opportunità tra uomini e donne;
non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino,
ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido
e una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è
soprattutto disuguaglianza;
il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio
2014 evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e
all'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della
povertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili
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i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come
stabilito dagli obiettivi condivisi;
dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri
servizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di
asili nido comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al
Nord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal
24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est;
uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per
l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti
disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture
a pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in
crescita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o
finanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata;
i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare
la situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta
sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare
tali esigenze;
il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo
ambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e
sono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4
(23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove;
di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a
rinunciare o a rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati
Istat;
l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce
negativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole
rinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna
incontra nei mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo
posto nella graduatoria europea del livello di attività;
in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro
che puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali
politiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e
quindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo
pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia;
ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo ai
minori non accompagnati;
secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni,
pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel
1996;
si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte
le persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni;
all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni
sono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non
accompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle
caratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con
precisione il fenomeno;
i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
riportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di
cui 2.776 risultano irreperibili;
nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e
Senato della Repubblica
Pag. 171
DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non
accompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire
la situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta
abbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia
estremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li espone
inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la loro
stessa incolumità;
il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture
di ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di
contrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una
delle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi
anche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi
centri di prima accoglienza;
peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla
presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, per
competenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando
non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo
del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le
spese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per
l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;
la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli
anni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva
copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza
alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;
un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è la
concessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia;
l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di
integrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa;
il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara
la nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il
bambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento
giuridico non lo riconosce come cittadino;
un problema drammatico riguarda la violenza sui minori;
la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino e
adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza;
è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare,
conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il
fenomeno tende a rimanere sommerso;
i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto
riportato dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di
abusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012;
dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi di
adescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012.
Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare,
molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di
abusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011
al 19 per cento nel 2012;
vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze
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istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità
garante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente
efficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di
rendere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate;
la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative
risorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento
per le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il
dipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela dei
minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale per
l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello
sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale
di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in tema
di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziati
previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento.
Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il
Ministero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli
interventi in favore dei minori fuori famiglia;
è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di
compiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o
perlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al
fine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse,
impegna il Governo:
1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi di
lavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro,
con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui;
2) a promuovere iniziative volte ad incentivare le politiche sociali di sostegno alla
maternità e alla paternità, valutando l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza
pubblica, di stanziare risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture
e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e prescolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio
nazionale;
3) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento delle
risorse del Fondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore dei
minori;
4) a valutare la possibilità, nell'ambito del semestre europeo, di promuovere un piano
europeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte a
controbilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia al
centro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa;
5) a valutare l'opportunità di concordare con gli organismi dell'Unione europea la
rinegoziazione della cosiddetta "golden rule" per tutti gli investimenti degli enti territoriali in
tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza;
6) a promuovere iniziative volte ad incentivare e rafforzare le misure a sostegno della
povertà, quali il Sostegno per l'inclusione attiva;
7) a valutare la possibilità di assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da
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destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia;
8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, valutando l'opportunità di assumere
iniziative anche di tipo normativo;
9) a promuovere iniziative, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per il
potenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non
accompagnati;
10) a promuovere iniziative, anche normative, compatibilmente con risorse finanziarie
disponibili, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nella
società civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a
gravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la
loro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo;
11) a promuovere iniziative per potenziare il settore della giustizia minorile, nell'ambito
dell'attuazione del disegno di legge delega sulla Giustizia approvato dal Consiglio dei ministri il
29 agosto 2014 al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuito
penale e in disagio sociale;
12) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei
suoi diritti al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in
essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese.
(1-00355) (25 novembre 2014)
V. testo 2
Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA,
CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE,
MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO.
Il Senato,
premesso che:
la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è
la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi
ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di
determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di
sviluppo economico e sociale dell'intero Paese;
l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto
con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a
pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi
anche da un punto di vista economico;
la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti
e garantiti a tutti i bambini;
in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione,
prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il
superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in
ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto
alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo
delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni
del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li
riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni;
il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo
registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori,
prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso
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la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato,
proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria;
successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e
individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e
dagli enti locali;
la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con
il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata
in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la
celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno,
nella ricorrenza della firma della convenzione stessa;
con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare
riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro
tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge
1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per
lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi
reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire
con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora,
misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave;
è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la
congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della
popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche
adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in
ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla
condizione di vita dei minori;
considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel
contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di
risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza
disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo
studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle
competenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche
dell'infanzia e dell'adolescenza;
considerato che:
dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di
assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa
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1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei
minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è
molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7
per cento nel Centro e nel Nord del Paese;
per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del
fenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimento
la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal
sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno
abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in
meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata,
l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per
cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011);
a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di
ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato
medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto
a quella femminile (14,5 per cento contro 11);
a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere
raggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno
dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del
25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto
al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento
significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali).
Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7
e 2 punti percentuali);
il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi
comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41
Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e
colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile;
l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che
non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria.
La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il
tasso NEET più alto dell'Unione europea;
anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e
propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti
della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;
un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli
adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno
seduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante
importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali
malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono
sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore
passate seduti;
dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti
italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha
un peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole
(oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il
fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la
percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della
patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di
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molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo;
altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito
riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il
16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si
corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per
cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempo
davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere a
qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il
61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi;
dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato
in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica
e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei
medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli
insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su
"Facebook";
alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro
tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il
più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio,
portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza;
tenuto conto che:
proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario
per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e
compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui
l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una
strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza;
l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del
Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il suo benessere;
il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con
l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il
rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe
bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per
garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice
civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali";
a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo
dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie",
che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea,
impegna il Governo:
1) ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diverse
competenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace e
coordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamate
a realizzare;
2) ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di
minori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale;
3) ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate anche attraverso una maggiore
destinazione di risorse economiche e strumentali, volta a superare l'attuale situazione di stallo che ha
causato un ulteriore impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli
minori;
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4) ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro la
dispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare
riferimento alle aree più disagiate del Paese;
5) ad assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tra
domanda e offerta di servizi delle singole Regioni;
6) a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sul
territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livello
locale;
7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società
moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei
bambini e degli adolescenti;
8) a prevedere un'incentivazione delle attività sportive con accesso all'iscrizione senza oneri a
carico delle famiglie;
9) a incentivare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario,
sottolineandone gli aspetti deleteri, causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative e
tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano;
10) a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a incentivare strumenti normativi ad hoc,
al fine di oscurare siti internet sospetti con l'ausilio di apposite forme di avvertenza (warning) degli
stessi.
(1-00355) (testo 2) (27 novembre 2014)
Approvata
Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA,
CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE,
MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO.
Il Senato,
premesso che:
la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli è
la povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasi
ineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado di
determinare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità di
sviluppo economico e sociale dell'intero Paese;
l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in atto
con interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e a
pioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivi
anche da un punto di vista economico;
la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti
e garantiti a tutti i bambini;
in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione,
prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza
distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) il
superiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in
ogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il diritto
alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimo
delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinioni
del minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li
riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni;
il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendo
registrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori,
prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la
Senato della Repubblica
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promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato,
proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria;
successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e
individua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni e
dagli enti locali;
la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, con
il compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissata
in sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere la
celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno,
nella ricorrenza della firma della convenzione stessa;
con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare
riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro
tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge
1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,
nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene per
lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovi
reati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni;
giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguire
con ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora,
misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave;
è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera la
congiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli della
popolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politiche
adottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze in
ordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e alla
condizione di vita dei minori;
considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nel
contrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego di
risorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senza
disuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allo
studio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione delle
competenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politiche
dell'infanzia e dell'adolescenza;
considerato che:
dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di
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assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa
1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento dei
minorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione è
molto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7
per cento nel Centro e nel Nord del Paese;
per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi del
fenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimento
la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dal
sistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno
abbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 in
meno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata,
l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 per
cento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011);
a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione di
ritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il dato
medio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confronto
a quella femminile (14,5 per cento contro 11);
a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avere
raggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomeno
dell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del
25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confronto
al 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamento
significativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali).
Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7
e 2 punti percentuali);
il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisi
comparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41
Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 e
colloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile;
l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni che
non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria.
La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è il
tasso NEET più alto dell'Unione europea;
anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e
propria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limiti
della povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;
un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degli
adolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giorno
seduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinante
importante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali
malattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sono
sufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose ore
passate seduti;
dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescenti
italiani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni ha
un peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole
(oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come il
fenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando la
percentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della
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patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di
molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo;
altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguito
riportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il
16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento si
corica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 per
cento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempo
davanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere a
qualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il
61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi;
dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai stato
in oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politica
e il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento dei
medesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degli
insegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su
"Facebook";
alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del loro
tempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino il
più possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio,
portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza;
tenuto conto che:
proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritario
per ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani e
compromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cui
l'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che una
strategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza;
l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante del
Trattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il suo benessere;
il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta con
l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con il
rischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbe
bastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, per
garantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codice
civile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali";
a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungo
dibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie",
che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea,
impegna il Governo:
1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi
diritti, anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa
coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese;
2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di adottare iniziative tese
al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazioni
familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale;
3) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti, valutando
la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere la nuova carta acquisti
sperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e di introdurre, dopo la fruizione dell'Aspi, una
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prestazione eventualmente priva di copertura figurativa limitata ai lavoratori in disoccupazione
involontaria che presentino valori ridotti dell'ISEE che preveda, inoltre, il coinvolgimento del
lavoratore in iniziative di politiche attive volte al reinserimento nel mercato del lavoro, così come
previsto dalla Legge delega di riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act);
4) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti inclusi i
minori ed i giovani, valutando la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere la
nuova carta acquisti sperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e incrementare le politiche
contro la dispersione scolastica anche attraverso il rafforzamento - previsto dalla Legge delega di
riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act) - degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e
lavoro e le iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
5) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario e nel rispetto delle
competenze attribuite alle autonomie locali, di assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi
volte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole regioni;
6) a valorizzare, nel quadro delle competenze attribuite alle autonomie locali, il rapporto con le
associazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da
esse proposte o già realizzate a livello locale;
7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della società
moderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione dei
bambini e degli adolescenti;
8) a potenziare ed incrementare, compatibilmente con il quadro finanziario, le iniziative a
sostegno delle attività sportive;
9) a valutare la possibilità di adottare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita
sedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri quali esser causa delle principali malattie
cardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano;
10) a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte a tutelare i minori durante la
navigazione sulla rete internet.
ORDINE DEL GIORNO
G1
DI BIAGIO.
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30
novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità
competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle
regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia;
tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che
di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio
fallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a
compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione;
in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è stata
data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro di
permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo
superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60
giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi
degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche
alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in
una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da
un operatore del centro stesso;
le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per
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condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza
della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione
dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di
richiedente asilo o meno;
in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa
ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea;
i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di
sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio
italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei
diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6;
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13;
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta
europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7;
Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo
(Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
art. 14; Costituzione italiana, art. 10);
in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24);
di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità";
nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo
equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che il
fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un
ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione";
alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi a
protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di
ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero
non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore
presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione;
considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai
nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di
accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo
genitore con figli;
i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una
soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono
ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima
paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori,
specie laddove si tratti di minori non accompagnati;
in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase
successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a
quelli di una famiglia;
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la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di
procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si
provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario
evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età",
impegna il Governo:
1) ad attivare con urgenza ogni intervento necessario a garantire che i minori stranieri non
accompagnati e i nuclei familiari "genitore-minore", con particolare attenzione al nucleo "mammaminore", giunti sulle coste italiane attraverso gli sbarchi clandestini siano accolti immediatamente in
famiglie disponibili all'accoglienza temporanea, laddove possibile, attivando specifici accordi con
associazioni familiari e organizzazioni nazionali di comprovata esperienza anche sul versante
internazionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, così da agevolare l'intervento complementare
delle risorse del privato sociale rispetto ai servizi e interventi socio assistenziali degli enti locali e, in
questa ottica, in particolare, agevolare l'individuazione immediata di famiglie disponibili
all'accoglienza temporanea;
2) a consentire che il collocamento in famiglia venga disposto dalle autorità di pubblica
sicurezza con priorità rispetto al collocamento in comunità e altre strutture, considerando che la
priorità dell'accoglienza in famiglie consente il rispetto sia del superiore interesse dei minori che delle
esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, in ragione del fatto che il collocamento in famiglie
affidatarie ha un costo di gran lunga inferiore rispetto alle altre soluzioni, con un rapporto che, secondo
i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2010, è in media di 405 euro
mensili per il contributo alle famiglie affidatarie e di 79 euro al giorno per le strutture; tali dati, anche
se riferiti alla misura dell'affidamento in via ordinaria disciplinata dagli artt. 2 e seguenti della legge 4
maggio 1984, n. 183, e pur volendo considerare che nel caso dei minori stranieri sono necessarie
figure particolari come educatori, interpreti, rendono comunque inaccettabile lo spreco del patrimonio
umano di solidarietà esistente nel nostro Paese nell'attuale epoca di grave crisi economica; i fondi
attualmente versati alle comunità di accoglienza ben potrebbero essere razionalizzati e utilizzati, sia a
livello locale che, indirettamente, a livello nazionale, per integrare i servizi socio assistenziali degli
enti locali delle figure necessarie a garantire adeguati accompagnamento e sostegno alle famiglie
affidatarie e alle associazioni familiari affidatarie;
3) ad evitare che, in alcun caso, i minori stranieri, accompagnati o meno, siano arbitrariamente
trattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.
G1 (testo 2)
DI BIAGIO (*).
Approvato
Il Senato,
premesso che:
gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30
novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autorità
competenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelle
regioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia;
tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza che
di fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il proprio
fallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto a
compiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione;
in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è stata
data prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro di
permanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un tempo
superiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60
giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassi
degradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche
Senato della Repubblica
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
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alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; in
una scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria da
un operatore del centro stesso;
le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per
condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianza
della compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezione
dell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione di
richiedente asilo o meno;
in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europa
ha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea;
i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione di
sorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorio
italiano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea dei
diritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6;
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13;
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Carta
europea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7;
Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo
(Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
art. 14; Costituzione italiana, art. 10);
in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24);
di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità";
nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppo
equilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che il
fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un
ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione";
alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi a
protezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di
ratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore straniero
non accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minore
presente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione;
considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ai
nuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità di
accoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un solo
genitore con figli;
i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non una
soluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengono
ricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un clima
paragonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori,
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specie laddove si tratti di minori non accompagnati;
in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fase
successiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili a
quelli di una famiglia;
la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza di
procedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che si
provveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessario
evitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età",
impegna il Governo:
1) a promuovere iniziative volte all'attuazione di ogni intervento necessario affinchè ai minori
stranieri non accompagnati venga garantito un sistema di accoglienza che veda coinvolti attori
istituzionali pubblici e privati, anche agevolando l'individuazione tempestiva di famiglie disponibili
all'accoglienza temporanea compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di
quanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico
dell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998);
2) a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare il collocamento in famiglia del minore
straniero non accompagnato, tenuto conto del superiore interesse del minore, nella consapevolezza
dell'esigenza di coordinare, sia dal punto di vista degli interventi che delle risorse finanziarie
disponibili, le iniziative utili a migliorare il processo di integrazione del minore, tenuto conto di quanto
previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unico
dell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998);
3) a promuovere iniziative volte ad evitare che i minori stranieri, accompagnati o meno, siano
trattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maurizio Romani, Romano e Bignami.
Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento
(1-00246) (23 aprile 2014)
V. testo 2
CANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI,
TOSATO (*). Il Senato,
considerato che:
tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella di
semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di
sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai
finanziamenti;
attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimento
consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206
del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la
violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, in
attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi di
pagamento;
secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di
pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni;
il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agli
Stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con
carte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma
4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012,
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorretta
la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione
elettronica con un fornitore di beni o servizi»;
le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi
aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la
preferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più
economiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costo
della transazione;
allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare
l'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei
pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle
imprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge,
le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari
delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto
quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa;
in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, il
Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo
condiviso secondo le modalità e nei termini previsti;
inoltre, tenuto conto che:
nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare di
normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera
l'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto alle
commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di
credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento;
sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9
maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso
la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai
conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa
regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto
regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla
trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento,
idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi
bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di
valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono
a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli
interessi generali dei consumatori e degli operatori»,
impegna il Governo:
1) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e
dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo
della moneta elettronica (carta di credito o di debito) nelle transazioni superiori a 1.000 euro e alla
cancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 euro;
2) ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento "moneta
elettronica" nei confronti dei consumatori, promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori del
mercato.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
(1-00246) (testo 2) (27 novembre 2014)
Approvata
CANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI,
TOSATO. Il Senato,
considerato che:
tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella di
semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di
sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai
finanziamenti;
attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimento
consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206
del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la
violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, in
attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi di
pagamento;
secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un
determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di
pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni;
il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agli
Stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con
carte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma
4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorretta
la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione
elettronica con un fornitore di beni o servizi»;
le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi
aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la
preferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più
economiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costo
della transazione;
allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare
l'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei
pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle
imprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge,
le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari
delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto
quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa;
in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, il
Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo
condiviso secondo le modalità e nei termini previsti;
inoltre, tenuto conto che:
nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare di
normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera
l'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto alle
Senato della Repubblica
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di
credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento;
sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9
maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso
la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai
conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa
regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto
regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla
trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento,
idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi
bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di
valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono
a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli
interessi generali dei consumatori e degli operatori»,
impegna il Governo:
1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in
sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli
praticati nei Paesi dell'Unione europea;
2) a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante
per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite
minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali.
(1-00248) (24 aprile 2014)
V. testo 2
PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI,
ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA,
BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO,
CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. Il Senato,
premesso che:
lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci e
sicuri;
i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nel
mondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte di
debito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delle
operazioni;
l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzione
dell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, in
Danimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nel
Regno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita);
in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i
200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento;
il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico,
contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia;
un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersa
in Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda e
Regno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia.
Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello in
Europa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per un
valore di 333 miliardi di euro;
tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo
Senato della Repubblica
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XVII Legislatura
1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoro
nero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente;
una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni e
proposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificano
radicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legati
alla gestione del contante;
l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libro
verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM
(2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547
def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive sui
sistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE);
la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei
mezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo;
il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "le
eventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi
d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete
metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari";
la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua,
specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'uso
del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in
vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limite
di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità
dei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31
maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decretolegge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva
Italia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli al
portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;
l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riforma
del sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo,
un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il
riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo del
contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare
pagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30
euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decreto
interministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte
di debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012;
il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronica
come esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatori
turistici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanti
come mezzo di pagamento;
numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione del
denaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto,
distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di
business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte le
categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e
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sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese e
pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento al
terrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina;
si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali e
dell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione del
contante,
impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogni
provvedimento utile a:
1) diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici incentivando, tra l'altro, gli esercenti
all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti in
modalità contactless e tramite dispositivi mobili;
2) favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli
esercizi commerciali tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i
modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a
quelli di nuova generazione dotati di sensori NCF per i telefoni mobili;
3) varare misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento e sistemi di
pagamento avanzati;
4) prevedere la possibilità di detrarre dal proprio reddito le spese documentate con scontrino o
fattura, strumento questo che può rivelarsi molto utile soprattutto se unito ad incentivi per chi dimostra
di non accettare contante per le proprie prestazioni professionali e che privilegino il consumatore
finale con l'obiettivo di stimolarlo al progressivo passaggio verso forme di pagamento non cash;
5) promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta
elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche
come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento. Inoltre, è
auspicabile maggiore informazione sui livelli di sicurezza delle carte, oggi molto alti, ma ancora
percepiti come inadeguati dal pubblico;
6) valutare la possibilità di abolire le banconote da 500 euro, al fine di ridurre l'evasione, la
corruzione ed il riciclaggio di denaro sporco;
7) valutare la possibilità prevedere l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti POS,
o comunque intervenire nella disciplina di commissioni interbancarie più incentivanti. Potrebbe
trattarsi di formule che diminuiscano il costo delle commissioni al crescere del numero delle
transazioni, al fine di facilitare soprattutto i micro-pagamenti in modalità elettronica. Altrimenti,
potrebbero essere ipotizzate formule forfettarie del tipo di quelle offerte dai gestori di telefonia mobile.
Si potrebbe, altresì, pensare di utilizzare lo strumento del consorzio tra esercenti per aumentare il loro
potere contrattuale rispetto ai circuiti bancari;
8) prevedere un credito di imposta per gli esercenti che debbano ancora dotarsi
dell'infrastruttura necessaria;
9) incentivare la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel quadro
dell'Agenda digitale italiana e più in generale e-government, attraverso la possibilità per gli utenti di
effettuare on line i pagamenti dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e consentire alle imprese
di integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni con le procedure di pagamento al fine
di ridurre i costi di esecuzione delle attività amministrative, contabili e finanziarie. Provvedere alla
contestuale e necessaria dotazione di POS presso tutte le strutture della pubblica amministrazione;
10) rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante
per l'accettazione delle carte di pagamento. L'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per
gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. Infatti, gran parte degli
esercizi commerciali non accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito al di sotto di un
limite arbitrariamente deciso dal commerciante stesso.
(1-00248) (testo 2) (27 novembre 2014)
Approvata
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI,
ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA,
BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO,
CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. Il Senato,
premesso che:
lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci e
sicuri;
i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nel
mondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte di
debito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delle
operazioni;
l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzione
dell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, in
Danimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nel
Regno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita);
in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i
200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento;
il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico,
contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia;
un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersa
in Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda e
Regno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia.
Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello in
Europa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per un
valore di 333 miliardi di euro;
tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo
fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoro
nero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente;
una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni e
proposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificano
radicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legati
alla gestione del contante;
l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libro
verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM
(2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547
def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive sui
sistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE);
la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei
mezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo;
il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "le
eventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi
d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete
metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari";
la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua,
specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'uso
del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in
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vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limite
di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità
dei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31
maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decretolegge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva
Italia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli al
portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;
l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riforma
del sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo,
un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il
riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo del
contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare
pagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30
euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decreto
interministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte
di debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012;
il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronica
come esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatori
turistici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanti
come mezzo di pagamento;
numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione del
denaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto,
distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di
business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte le
categorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e
sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese e
pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento al
terrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina;
si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali e
dell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione del
contante,
impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogni
provvedimento utile a:
1) valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici modernizzando
l'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili;
2) valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e
dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato gratuito (come
già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il
passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione;
3) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare
alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di
pagamento;
4) assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede
UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli
praticati nei Paesi dell'Unione europea;
5) rendere il più possibile trasparente per il consumatore
il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di
regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti
dei consumatori finali.
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(1-00299) (testo 2) (26 novembre 2014)
V. testo 3
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI,
CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. Il Senato,
premesso che:
la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante manifesta un
susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limite
all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore
fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro;
successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000
euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha
fissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6
dicembre 2011 ad un importo inferiore a 1.000 euro;
anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato dei
pagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE
";
secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione europea il
mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento del prodotto
interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo della proposta
sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui
consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal
mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la
proposta di Direttiva uniforma a livello europeo alcune procedure relative all'autorizzazione degli
istituti di pagamento, armonizza ulteriormente diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici,
eliminando alcune delle opzioni esercitate a livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per
favorire la nascita di innovativi sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line ";
alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministero
dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettare
pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti a
favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi;
il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30 giugno
2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of sale) e farsi
carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o prodotti del valore
superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o di
credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente;
considerato che:
secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto delle
offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campione
significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tra
canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere una
spesa media annua di 1.200 euro;
accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse
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forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche creati delle
problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi
soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, impongano
soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione;
considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone di
confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il trasferimento
del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un grande deflusso di
capitale di spesa verso l'estero,
impegna il Governo:
1) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano ridotti ed
equamente ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti;
2) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere l'eliminazione o una sensibile riduzione
delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori
che si avvalgono dell della moneta elettronica (carte di credito o debito);
3) a prevedere l'eliminazione dell'obbligo dell'uso dei POS per tutti gli esercizi e attività
commerciali ubicati in posti con problema di collegamento POS, perché non collegati alla rete
elettrica, rete telefonica e rete di banda larga, quali i rifugi alpini. Alcuni di essi infatti trovandosi in
situazioni estreme non hanno un flusso continuo di elettricità o non ne dispongono per niente, inoltre,
molti dei rifugi alpini non possiedono ne una linea telefonica o connessione internet, né accesso alla
banda larga;
4) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo in
considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contante
prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro;
5) nel rispetto del diritto della libera circolazione del denaro, a prevedere che i limiti per il
trasferimento del denaro contante in Italia per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana, che
abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, siano quelli vigenti nei Paesi di residenza del
cessionario.
(1-00299) (testo 3) (27 novembre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI,
CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. Il Senato,
premesso che:
la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante
manifesta un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha
ridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova
soglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha
ripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente
sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, a
partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a
2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, il
limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad un
importo inferiore a 1.000 euro;
anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato dei
pagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
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modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva
2007/64/CE ";
secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione
europea il mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento
del prodotto interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo
della proposta sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i
pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno
godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa
2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la proposta di Direttiva uniforma a livello europeo
alcune procedure relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento, armonizza ulteriormente
diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici, eliminando alcune delle opzioni esercitate a
livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per favorire la nascita di innovativi
sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line ";
alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del
Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede
l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti
superiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o
prestazione di servizi;
il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30
giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of
sale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o
prodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare
carta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico
dell'esercente;
considerato che:
secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto
delle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campione
significativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il
POS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà
sostenere una spesa media annua di 1.200 euro;
accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue
diverse forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche
creati delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi
per i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento,
impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della
popolazione;
considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone
di confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il
trasferimento del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un
grande deflusso di capitale di spesa verso l'estero,
impegna il Governo:
1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto
in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso
tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea;
2) a valutare in sede tecnica la possibilità di esentare dall'obbligo dell'uso del POS chi non
può utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cui svolge la propria attività (ad
esempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o di banda larga);
3) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo in
considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contante
prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro.
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(1-00321) (15 ottobre 2014)
V. testo 2
PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE
, LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO,
VACCARI, VATTUONE. Il Senato,
premesso che:
diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da
un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione
fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza
sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio
dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che,
secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera
del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5
per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta
dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese;
alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che
tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un
impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così
agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di
misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione
dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per la
quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di
prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point of
sale);
inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a
mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle
commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancella
la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte di
pagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante,
ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o
volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei
canoni per il noleggio dei terminali POS;
invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione
dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio
bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i
circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle
commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di
promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai si
è però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera ha
approvato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuità
delle transazioni POS;
un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza della
gratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con moneta
elettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali,
settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate e
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concretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano cali
significativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulle
transazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio di
un quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il diritto
all'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoria
e nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini di
incrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegno
del Governo per garantire la gratuità di tali transazioni;
un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quella
dei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivendita
di valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e
«Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributi
locali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di
giochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati,
in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti;
tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto
contenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, che
costituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro),
hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi
della criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro di
ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine in
tabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento;
a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che
transita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo il
singolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti;
per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione di
un obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un danno
derivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione di
pagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in tale
contesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico,
alcuni servizi di pagamento all'utenza;
se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non
eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone in
misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già
esigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relative
alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno
fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nella
mancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità di
transitare sul sistema;
tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene un
abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle
transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiunta
maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi
gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante
da un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, per
un fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro;
in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per
cento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo
della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore
nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la
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Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (payment
services directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tetto
dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le
carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e
successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questa
riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti,
impegna il Governo:
1) ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche
mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta;
2) ad assumere iniziative per prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delle
transazioni effettuate presso le rivendite di giornali e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati
dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissione
applicata.
(1-00321) (testo 2) (27 novembre 2014)
Approvata
PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE
, LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO,
VACCARI, VATTUONE. Il Senato,
premesso che:
diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da
un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione
fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezza
sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio
dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che,
secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera
del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5
per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta
dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese;
alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione che
tutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare un
impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo così
agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie di
misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione
dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per la
quale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di
prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point of
sale);
inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a
mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle
commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancella
la gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte di
pagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante,
ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o
volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei
canoni per il noleggio dei terminali POS;
invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione
dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito,
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con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio
bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i
circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle
commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di
promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai si
è però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera ha
approvato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuità
delle transazioni POS;
un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza della
gratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con moneta
elettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali,
settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate e
concretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano cali
significativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulle
transazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio di
un quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il diritto
all'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoria
e nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini di
incrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegno
del Governo per garantire la gratuità di tali transazioni;
un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quella
dei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivendita
di valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e
«Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributi
locali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di
giochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati,
in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti;
tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto
contenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, che
costituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro),
hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi
della criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro di
ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine in
tabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento;
a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che
transita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo il
singolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti;
per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione di
un obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un danno
derivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione di
pagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in tale
contesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico,
alcuni servizi di pagamento all'utenza;
se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non
eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone in
misura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei già
esigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relative
alla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hanno
fino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nella
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mancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità di
transitare sul sistema;
tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene un
abbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delle
transazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiunta
maggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasi
gestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillante
da un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, per
un fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro;
in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 per
cento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importo
della commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatore
nel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la
Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (payment
services directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tetto
dello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per le
carte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali e
successivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questa
riduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti,
impegna il Governo:
1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in
sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli
praticati nei Paesi dell'Unione europea;
2) a verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi per i rivenditori
di tabacchi e di giornali per i servizi da questi svolti obbligatoriamente per conto dello Stato, a partire
dal comodato gratuito dei POS.
(1-00350) (25 novembre 2014)
V. testo 2
MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA,
LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. Il Senato,
premesso che:
in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delle
transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studi
dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante
risparmio per l'economia italiana;
lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha recentemente
dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera,
che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovvero
circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in termini
di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie
transattive tradizionali»;
i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stime
dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse a
incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento,
almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e imposte
sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euro
all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più di
transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il
"Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per
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cento a vantaggio degli esercenti;
l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2
tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altro
consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma
che secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno;
valutato altresì che:
lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'uso
del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limite
all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;
a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe")
accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di
importo superiore a 30 euro;
con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti al
rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi,
oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della
moneta elettronica,
impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta:
1) a promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta
elettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi
strumenti di pagamento elettronici;
2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia
con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia
con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di
defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora
non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo;
3) a favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramite
la modalità del comodato gratuito, in modo tale da consentire altresì la modalità di pagamento
contactless, da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere;
4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di
pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia
di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;
5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento
elettronico, alternativi al POS (quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin
), al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educando
così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi di
pagamento.
(1-00350) (testo 2) (27 novembre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte
MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA,
LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. Il Senato,
premesso che:
in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento
delle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante.
Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici
permetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana;
lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente
(Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo
0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei
Paesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici in
sostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»;
i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le
stime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse
a incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per
cento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra
IVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai
6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50
per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800
milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema
bancario, e per il restante 55 per cento a vantaggio degli esercenti;
l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2
tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia,
dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli
esercenti stessi, ma che secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro
all'anno;
valutato altresì che:
lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare
l'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000
euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;
a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n.
150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille
proroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di
prodotti e servizi di importo superiore a 30 euro;
con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi
volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini
fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché
incentivi all'utilizzo della moneta elettronica,
impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta:
1) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in
particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei
nuovi strumenti di pagamento;
2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia
con l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, sia
con l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme di
defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora
non si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo;
3) a valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle
banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato
gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi
faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione;
4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi di
pagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della soglia
di sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento;
5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento
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elettronico, aggiuntivi al POS, al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione
dell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni,
all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento.
(1-00353) (testo 2) (26 novembre 2014)
V. testo 3
BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI
, CAMPANELLA, ORELLANA. Il Senato,
premesso che:
la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali è
stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha disposto
che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o di
credito;
tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato al
pagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione della
banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale,
l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente
(ovvero il professionista),
pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, non
si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondenti
alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché alle
commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente;
tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste
dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, le
quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti per
importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio;
l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli
al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimento
burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n.
201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (anche
previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo,
l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012,
ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismo
effettuate da cittadini non europei;
l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggior
rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sulla
collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestione
del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
tenuto conto che:
il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per
l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti
di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissioni
di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono
pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, in maniera chiara, completa,
Senato della Repubblica
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trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni
di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti
adottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza;
l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle
commissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi
contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di
pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere le
commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate)
anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifiche
caratteristiche funzionali delle carte medesime;
gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le
sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi
delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti
unitariamente convenzionati;
inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto
convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola di
revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle
operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali
commissioni d'interscambio;
il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della
disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella più
ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca,
molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul
sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS;
considerato che:
l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede un
incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità dei
mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevede
disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui è
compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di
interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le
commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativi
al denaro contante;
pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta
elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo
beneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei
consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo
inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello in
contanti,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sì che le commissioni, i canoni e i costi derivanti
dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e
l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti siano eliminati,
prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS;
2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico
degli istituti di credito;
3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sono
tenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti da
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operazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate con
pagamento in contanti;
4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano
personalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità;
5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro
contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani;
6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di una
disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante.
(1-00353) (testo 3) (27 novembre 2014)
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte
BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI
, CAMPANELLA, ORELLANA. Il Senato,
premesso che:
la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni
commerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in
attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30
euro effettuati con carte di debito o di credito;
tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale
abilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro di
elaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare
contestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito
sul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista),
pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento
tracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non
trascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di
utilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun
pagamento effettuato elettronicamente;
tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modeste
dimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione,
le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in
contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio;
l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei
titoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello
snellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del
decreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal
contante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate
transazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei;
l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente
maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni
sulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla
gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
tenuto conto che:
il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle
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transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia per
l'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli
impianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità
delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento
accettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, in
maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni
d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con
adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionali
preposte alla tutela della concorrenza;
l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione delle
commissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli
accordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti,
di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a
distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito,
di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori
eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime;
gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le
sottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai
volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di
esercenti unitariamente convenzionati;
inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto
convenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola
di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore
delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali
commissioni d'interscambio;
il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria della
disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella
più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa
equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per
trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS;
considerato che:
l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita",
prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della
tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese
sostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della
moneta elettronica;
nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in
cui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni di
interscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre le
commissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti
alternativi al denaro contante;
pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla moneta
elettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primo
beneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico dei
consumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendo
inoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello
in contanti,
impegna il Governo:
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1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto
in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso
tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea;
2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a carico
degli istituti di credito;
3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sono
tenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti da
operazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate con
pagamento in contanti;
4) a valutare la possibiltà di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne farà
richiesta possano essere personalizzate con fototessera;;
5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denaro
contante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani;
6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione
di una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante .
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento:
sulla mozione 1-00353 (testo 3) (punti 2, 3 e 5 del dispositivo), il senatore Pagliari avrebbe voluto
esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bellot, Bubbico, Cantini, Cassano, Cattaneo, Centinaio,
Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fedeli (dalle ore
11.30), Fissore, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morgoni, Munerato,
Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stefano, Stucchi,
Turano, Vaccari, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione
permanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Arrigoni, Pepe, Puppato e
Scalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Divina, Fazzone, Orellana e Verducci, per
attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea
parlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Affari assegnati
È stato deferito alle Commissioni permanenti 12a (Igiene e sanità) e 13a (Territorio, ambiente, beni
ambientali) riunite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, un affare concernente le problematiche sanitarie e ambientali connesse all'Eternit
(Atto n. 408).
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00346 del senatore Panizza ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Iurlaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01250 del senatore Pagliari ed altri.
I senatori De Pietro, Bocchino, Campanella, Mastrangeli, Casaletto e Orellana hanno aggiunto la
propria firma all'interrogazione 4-03077 della senatrice De Pin.
Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02989 del senatore Molinari ed
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altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 20 al 26 novembre 2014)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65
BAROZZINO: sul mancato scorrimento di una graduatoria di concorso per l'accesso nel Corpo dei
vigili del fuoco (4-01657) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
CIRINNA' ed altri: sulla riduzione dei contributi a favore di attività circensi che utilizzano animali (402837) (risp. BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)
DE CRISTOFARO: su alcune procedure di concorso per capo squadra del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco del 2007 (4-01656) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
DIVINA: sulla celebrazione del centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino a
Lussinpiccolo (4-03054) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)
GRANAIOLA ed altri: sullo smantellamento del reattore nucleare del CISAM in provincia di Pisa (402950) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)
MUNERATO: sulla scarsità di mezzi e risorse in dotazione al personale dei Vigili del fuoco, in
particolare a Parma (4-02065) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)
SERRA ed altri: sulla verifica del nesso di causalità tra l'attività del poligono militare Nato di capo
Teulada (Cagliari) e alcune patologie contratte da militari e civili (4-01461) (risp. PINOTTI, ministro
della difesa)
VACCIANO ed altri: sulle emissioni elettromagnetiche connesse alla installazione di un nuovo radar
Nato in provincia di Latina (4-01637) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)
Mozioni
COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALI', Mario FERRARA, BRUNI, CAMPANELLA,
CASALETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE PETRIS, DI MAGGIO, LANGELLA,
LIUZZI, Eva LONGO, MARINELLO, MILO, NACCARATO, PAGNONCELLI, PERRONE,
SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, TARQUINIO, ZIZZA - Il Senato,
premesso che:
le coste e i mari della Sicilia sono stati "messi a disposizione" di alcune compagnie petrolifere, con il
presunto scopo di creare occupazione in favore degli isolani, già dal lontano 1960;
questo modello di sviluppo si è rivelato nel tempo fallimentare, creando disastri ambientali, disagi
sociali e sanitari le cui conseguenze la popolazione siciliana ancora paga;
la Sicilia non ha avuto alcun vantaggio, nemmeno come ente-istituzione, né dalle attività estrattive, né
da quelle di raffinazione;
al contrario, in Sicilia sono stati sperimentati altri modelli di sviluppo incentrati sulla valorizzazione
delle caratteristiche del territorio, dei suoi beni culturali, e basati principalmente sul turismo (ad
esempio Taormina, Agrigento, Cefalù, San Vito lo Capo, Erice, Sciacca, eccetera);
nel corso del 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avallato alcuni
progetti per la trivellazione nel Mediterraneo mirati alla ricerca di idrocarburi e alla conseguente
realizzazione di pozzi esplorativi e pozzi di produzione;
è previsto che alcuni di questi pozzi siano dislocati a sole 6 miglia nautiche dalla costa;
secondo le valutazioni del Ministero dello sviluppo economico ci sarebbero nei nostri fondali marini
circa 10 milioni di tonnellate di petrolio di riserve certe (pari alla copertura del fabbisogno nazionale di
appena 8 settimane);
ad oggi le aree marine oggetto di richiesta o già interessate dalle attività di ricerca di petrolio si
estendono per oltre 30.000 chilometri quadrati;
nel bacino del Mediterraneo, inoltre, si concentra più del 25 per cento di tutto il traffico petrolifero
marittimo mondiale, di per sé fonte di un elevato inquinamento da idrocarburi;
il Mediterraneo, mare interno a ricambio secolare delle sue acque superficiali, è ad oggi il mare con la
più alta concentrazione di inquinanti di idrocarburi (30 milligrammi per ogni metro cubo di acque
contro una media mondiale di 5-6 milligrammi);
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circa l'11 per cento della popolazione attiva siciliana lavora nel settore agricolo, il 9 per cento
nell'industria, circa il 50 per cento nel terziario, con un costante incremento dell'occupazione nel
settore turistico; anche la pesca gioca un ruolo importante in Sicilia, dato che circa il 20 per cento del
prodotto ittico in Italia è pescato nelle acque intorno alla Sicilia (tonno, sarde e pesce spada), grazie ad
una flotta che è la più importante d'Italia, con un numero di battelli superiore a 3.200 unità;
i fondali del canale di Sicilia sono caratterizzati da formazioni vulcaniche, canyon sottomarini e
bassifondi rocciosi unici, conosciuti come "banchi", vero e proprio "hotspot" di biodiversità che
rappresentano indirettamente delle aree chiave per la pesca soprattutto per quanto riguarda i fondali
fangosi o mobili. Studi scientifici hanno identificato proprio le aree del "banco Avventura " (a sud
delle coste occidentali siciliane) e del "banco di Malta" (a sud delle coste orientali siciliane) quali aree
di deposizione di uova (spawning) e di accrescimento del "gambero rosa" o "bianco", nasello e triglia
di fango. È evidente, quindi che la compromissione o anche la sola interdizione delle aree di pesca
provocherebbe un danno irreparabile per l'economia delle migliaia di piccoli e medi pescherecci e dei
loro lavoratori;
la tecnica maggiormente impiegata per la ricerca degli idrocarburi è l'"air gun", cioè "bombe d'aria"
che emettono vibrazioni a bassissima frequenza, non udibili dall'uomo, ma che provocano sulla
popolazione animale marina un'ampia gamma di effetti nocivi, tra cui l'allontanamento dalla sorgente
di disturbo violento, l'interruzione dell'attività di alimentazione dei piccoli, la diminuzione di
deposizione delle uova, la morìa delle larve; e risulta paradossale che questa tecnica venga impiegata
quando le leggi vigenti vietano giustamente l'uso degli esplosivi per la normale attività di pesca;
che il mare che circonda la Sicilia è considerato quale area di speciale importanza per la biodiversità e
la presenza di numerose specie, e secondo dati di ISPRA, quando l'air gun viene utilizzato, è trasmessa
in mare un'esplosione ogni 9-12 secondi, ininterrotttamente, per intervalli di tempo anche piuttosto
lunghi; i livelli di emissione sonora superano i 260 decibel e sono di solito a frequenze basse e
bassissime;
le trivellazioni dei fondali del canale di Sicilia hanno una pericolosità devastante anche a causa della
presenza di "nodi sismogenetici", cioè aree capaci di generare terremoti con magnitudo superiore a 6;
tra tutti gli aspetti negativi, gli sversamenti e gli incidenti in mare rappresentano i rischi più devastanti.
Infatti il probabile rischio di sversamento, da solo, costituisce un evento catastrofico di dimensioni
immani e apocalittiche essendo il Mediterraneo, a differenza del golfo del Messico o del mare del
Nord, un mare chiuso;
altro fattore certo di inquinamento deriva dai fanghi di perforazione. Questi, infatti, contengono
sostanze chimiche corrosive e nocive, sia per l'uomo che per gli animali, non biodegradabili;
nel "decreto sblocca Italia" (decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 164 del 2014, art. 38) si definiscono le estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi come "attività di
pubblica utilità, urgenti e indifferibili" e i Governi regionali non avrebbero più la possibilità di
contribuire in maniera determinante al rilascio delle autorizzazioni;
con l'applicazione dell'art. 38 si determina una chiara elusione della normativa europea in materia di
tutela ambientale, con specifico riguardo ai tempi di pieno recepimento della direttiva 2013/30/UE.
Infatti il 18 luglio 2013 è stata emanata la direttiva sul rafforzamento delle condizioni di sicurezza
ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, preceduta dalla comunicazione della
Commissione UE "Affrontare la sicurezza delle attività petrolifere off shore" del 12 ottobre 2010;
la normativa europea si fonda su alcuni principi generali, tra i quali quello del "chi inquina paga" e
quello di "precauzione". Sicché vanno prevenuti gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi in
mare che possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, con
l'obiettivo della tutela e salvaguardia del mare per garantire il raggiungimento al 2020 di un adeguato
stato ambientale, come previsto dalla direttiva 2008/56/CE, e di attuare la "strategia marina", ossia di
valutare l'impatto cumulativo di tutte le attività per una gestione integrata del sistema marino-costiero,
che è parte fondamentale della politica di contenimento delle emissioni nell'ambito degli impegni
internazionali già assunti dall'Italia e oggetto della propaganda sulla green economy del Governo;
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la direttiva 2013/30/UE impone alle compagnie petrolifere di redigere un'accurata relazione sui grandi
rischi e su eventuali incidenti che possono verificarsi;
la direttiva richiede inoltre all'amministrazione, in fase di rilascio delle autorizzazioni, di verificare la
sussistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per far fronte agli
eventuali costi di un incidente durante le attività, e di adottare tutte le misure necessarie per
individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali sin dal rilascio del
titolo concessorio;
appare significativa la previsione in base alla quale nella valutazione della capacità tecnica e
finanziaria, lo Stato membro debba adeguatamente considerare gli effetti che un grave incidente possa
determinare sugli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle
autorizzazioni sono anche "operatori responsabili" ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultima
direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite
dalla direttiva 2008/56/CE;
la direttiva, sotto altro profilo, rafforza il ruolo della partecipazione civica, stabilendo che nel processo
di autorizzazione venga tenuto in debito conto il parere dei cittadini, amministrazioni e enti dei territori
interessati dalle richieste;
come precisato al sesto considerando, i rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli
idrocarburi sono certamente attuali ed incombenti;
l'articolo 17 stabilisce poi la verifica indipendente che gli Stati membri devono imporre ad operatori e
proprietari delle piattaforme (anche per quelle già attive) attraverso una descrizione dei sistemi di
verifica inclusi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente;
particolarmente rilevante risulta poi il Capo IV che stabilisce la politica di prevenzione e, all'articolo
19, regola la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari richiedendo
loro la predisposizione di un documento che definisca la loro politica aziendale di prevenzione degli
incidenti gravi che coinvolga anche (art. 20) le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte
al di fuori dell'Unione;
nel recepimento della normativa europea gli Stati membri devono poi provvedere alla segnalazione
confidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22) alla condivisione delle informazioni (art. 23) alla
trasparenza delle informazioni destinate al pubblico (art. 24) e presentare una relazione annuale alla
Commissione sia sulla sicurezza che sull'impatto ambientale delle operazioni svolte. Il Capo VII
contiene, infine, il capitolo dedicato alla preparazione e risposta alla gestione delle emergenze con le
prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (artt 28-30);
gli Stati membri devono inoltre prevedere nella disciplina di recepimento le disposizioni relative alle
sanzioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla direttiva, e adottano tutti le misure necessarie per garantirne
l'attuazione;
si prevede, infine, una serie di sanzioni che gli Stati membri devono individuare (art. 34) in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottino tutte le misure
necessarie per garantirne l'attuazione entro il 19 luglio 2015;
la direttiva 2013/30/UE è stata recepita dal Parlamento italiano attraverso la legge 7 ottobre 2014, n.
154, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre";
anche se il recepimento completo della direttiva si avrà solo con l'emanazione del decreto delegato da
parte del Governo, che dovrà essere emanato sino al termine del 19 luglio 2015, le sue previsioni sono
da ritenere già acquisite nell'ordinamento nazionale, ivi compresa, quindi, la suddivisione in 3 distinte
valutazioni ed autorizzazioni delle fasi di prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti di
idrocarburi;
in palese contrasto con quanto sopra risulta essere il recente art. 38 del decreto-legge "sblocca Italia",
che ha definito, indistintamente, che tutte le "attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
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idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico
e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni";
inoltre, al comma 5 precisa che "Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di
cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico
sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di
sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di
ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed
economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di
coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni
ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora
coltivabile, e quella di ripristino finale";
considerato che:
l'eventuale applicazione della procedura di cui all'art. 38 configurerebbe una clamorosa elusione della
normativa comunitaria, già recepita nell'ordinamento nazionale, in alcuni casi differendone l'entrata in
vigore, con i relativi vincoli e garanzie, fino a ben 52 anni;
ai possibili, conseguenti danni ambientali si aggiungerebbe una palese disparità di trattamento tra
diverse richieste a causa dell'ordine temporale di presentazione (a seconda, cioè, che precedano o
conseguano l'emanazione dei decreti attuativi della direttiva);
ritenuto che:
il Governo deve fugare ogni possibile dubbio in ordine a sospetti di strumentalità dei contenuti dell'art.
38 del decreto-legge n. 133 del 2014, correlati al differimento sino all'ultimo giorno utile
dell'emanazione del decreto di definitivo recepimento della direttiva 2013/30/UE;
l'elusione della suddetta direttiva potrebbe comportare nei confronti dell'Italia l'attivazione di una
procedura di infrazione comunitaria,
impegna il Governo:
1) a sospendere tutte le procedure di autorizzazione in corso riguardanti le attività di ricerca,
prospezione e coltivazione di idrocarburi;
2) ad emanare immediatamente le norme attuative della direttiva 2013/30/UE;
3) ad esercitare i poteri derivanti da trattati internazionali con i Paesi rivieraschi (ad esempio la legge
n. 347 del 1978 di ratifica del trattato Italia-Tunisia del 20 agosto 1971, che all'art. 4 concerne la
delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi;
4) a promuovere un'adeguata iniziativa per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni della
direttiva 2013/30/UE a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, allo scopo di rafforzare la
sicurezza e la protezione dell'inestimabile patrimonio naturale e vitale, unico al mondo che lo stesso
mare Mediterraneo costituisce.
(1-00358)
Interrogazioni
RUSSO, FILIPPI, SONEGO, PEGORER, BATTISTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze Premesso che:
da oltre un decennio è stata introdotta nell'ordinamento italiano la "tonnage tax" dopo che da lungo
tempo tale regime fiscale era presente in altri Stati comunitari con i quali l'economia marittima italiana
era in competizione;
il nuovo regime fiscale ha effettivamente permesso il rafforzamento della marineria italiana ed entrate
per l'erario che diversamente non ci sarebbero state;
recentemente, a seguito di ispezione tributaria, è stato avviato il procedimento per una sanzione di
quasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione "Italia marittima" proprio sulla base di
presunte irregolarità nell'applicazione della tassa;
le contestazioni alla società oggetto di ispezione tributaria potrebbero costituire la vanificazione della
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tonnage tax,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che l'istituto della tonnage tax debba continuare ad essere uno dei
tratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana;
se ritenga che le contestazioni a carico della società Italia marittima siano coerenti con la lettera e le
finalità del decreto legislativo n. 344 del 2003 che ha introdotto il regime della tonnage tax nella
legislazione italiana.
(3-01476)
VALENTINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
il 2 dicembre 2014, nel corso del consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), sarà
necessario decidere di confermare o di abbandonare l'attuale ruolo italiano in fondamentali programmi
infrastrutturali;
il comparto aerospaziale è uno dei segmenti in cui il nostro Paese ha affermato la propria leadership a
livello mondiale e che, opportunamente sostenuto, garantirebbe la competitività della nostra industria,
la quale, nei prossimi mesi, sarà messa alla prova su componenti strategiche ad alto contenuto
tecnologico (lanciatori e piccoli satelliti);
è in gioco la capacità di accedere in modo autonomo e competitivo al comparto aerospaziale, nonché,
la possibilità di mettere a sistema una valida rete di piccole e medie aziende nazionali, le quali possono
dare un impulso significativo alla ripresa economica del nostro Paese,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni e i provvedimenti che il Governo intenda prendere;
se e come si intenda salvaguardare l'operatività della costellazione di satelliti "Cosmo SkyMed", vista
la sua particolare importanza, per il monitoraggio e l'intervento sulla delicata situazione idrogeologica,
aspetto di grande interesse, visti i disastrosi eventi in Liguria ed in altre regioni d'Italia;
se si siano valutate le conseguenze che, in ogni caso, potranno aversi sia sul piano occupazionale, che
su quello di sviluppo industriale del Paese.
(3-01477)
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta
all'interrogante:
numerose persone che svolgono l'attività di contadino a Ofena (L'Aquila), ricadente nell'area
interessata dal terremoto del 6 aprile 2009 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3780 del 6 giugno 2009 (ordinanza che all'articolo 4 ha disposto la "sospensione dei termini in favore
dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione"), si sono trovate nell'impossibilità di poter
adempiere al pagamento delle imposte dovute e sono oggetto di atto di pignoramento dei beni da parte
di Equitalia Centro SpA - agente della riscossione per la provincia de L'Aquila;
tra aggio, diritti, interessi, notifiche, spese, eccetera, l'obbligo fiscale ha raggiunto cifre astronomiche
tali da rendere impossibile qualsivoglia soluzione che rientri nei parametri della ragionevolezza;
i contribuenti, anche tramite il Prefetto de L'Aquila, hanno chiesto di ottenere gli originali delle
cartelle di pagamento notificate. Tuttavia, ad oggi, Equitalia non ha dato risposta alla richiesta e si è
limitata a proporre gli "estratti di ruolo", in totale violazione della trasparenza, dello statuto dei diritti
del contribuente e della legge sulla riscossione (di cui rispettivamente alla legge n. 241 del 1990, legge
n. 212 del 2000 e decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);
Equitalia si richiama all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 per sostenere l'esclusione dei
contribuenti dal diritto all'accesso ai documenti riguardanti i procedimenti tributari. Sul punto il
Consiglio di Stato ha precisato che la disposizione di legge, secondo una lettura costituzionalmente
orientata dell'articolo 24, è limitata alla fase di pendenza del procedimento, e non successivamente,
come nel caso di specie (Consiglio di Stato sentenza n. 4821 del 2013 e sentenza n. 4046 del 2014);
allo stato, i contribuenti non sono nella possibilità di avere contezza delle obbligazioni tributarie
pendenti a loro carico;
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la suprema Corte di cassazione con sentenza n. 4516 del 2012, Sezione civile tributaria, è di nuovo
intervenuta sulle annose questioni riguardanti gli "effetti invalidanti" che derivano dalla mancata
indicazione nelle cartelle di pagamento di taluni "elementi essenziali". Nello specifico, la controversia
giunta all'esame della Corte di cassazione verteva sull'eccepita invalidità di una cartella di pagamento
per "omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento" e per "omessa indicazione
delle modalità di calcolo degli interessi" iscritti a ruolo. Su entrambe le questioni il collegio si è
pronunciato in senso conforme all'orientamento espresso in precedenti occasioni, nel contempo
aggiungendo le considerazioni riportate di seguito;
gli estratti di ruolo non consentono di risalire ai responsabili dei procedimenti né dell'ente impositore,
né dell'ente della riscossione;
sono noti i termini della questione relativa alla (in)validità delle cartelle di pagamento prive
dell'indicazione del responsabile del procedimento (cosiddette "cartelle mute");
a seguito dell'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera a),
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), affermando, contestualmente
alla censurata disposizione, che "si applica ai provvedimenti tributari tanto dell'Amministrazione
finanziaria quanto dei concessionari della riscossione" e che l'indicazione del responsabile del
procedimento "lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei
confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon
andamento e dell'imparzialità della p.a. predicati dall'art. 97, comma 1, Cost.", è prevalsa l'opinione,
condivisa dalle commissioni tributarie, per la quale le cartelle di pagamento prive delle suddette
indicazione debbano considerarsi nulle;
l'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha stabilito che "la cartella di pagamento di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°
gennaio 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento
relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse";
con la citata sentenza n. 4516 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Venezia che ha statuito che l'omissione della indicazione delle
modalità di calcolo degli interessi viola il diritto di difesa del contribuente e rende illegittima la
cartella. In concreto, la Corte di cassazione, dopo aver preliminarmente riportato le motivazioni della
sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (cioè della sentenza che era stato oggetto
di ricorso per cassazione da parte dell'amministrazione finanziaria) osservava che "nella cartella viene
riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale
calcolo" e che l'operato dell'ufficio era ricostruibile solo "attraverso difficili indagini dovute anche alla
vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva così violato il suo diritto alla
difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione;
nella sentenza della stessa suprema Corte del 9 aprile 2009, n. 8651, si legge che: "Il fatto che si tratti
di iscrizione a ruolo di interessi maturati a seguito di una sentenza passata in giudicato con la quale era
stato riconosciuto un debito tributario a carico della società, non significa che per ciò solo il
contribuente sia stato messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi";
se le cosiddette cartelle mute sono illegittime, e l'estratto, per definizione, è di contenuto inferiore
(essendo una compressione della cartella), va da se che Equitalia agisce con modalità assolutamente
illegittime in quanto in senso opposto alle statuizioni fornite sia dalla Corte costituzionale che dalla
suprema Corte di cassazione,
si chiede di sapere:
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se risponda al vero che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre
2011, n. 183 (fatte salve altre disposizioni di legge) la posizione degli oltre 10.000 contribuenti del
cratere sismico de L'Aquila poteva essere agevolmente definita, atteso il seguente tenore letterale della
norma: "per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio
abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo,
oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento";
se risponda al vero che nel maggio 2012 i terremotati della Regione Abruzzo non abbiano ricevuto
risposta alcuna in merito alle cartelle di pagamento inviate da Equitalia, a seguito della ripresa della
riscossione dei tributi, interrotta dopo il sisma dell'aprile 2009, e che l'agente della riscossione invitò i
contribuenti a "non pagare nulla" e rimanere in attesa di ulteriori indicazioni. E che dette ulteriori
indicazioni non furono mai fornite. In tal senso i cittadini residenti nei 49 Comuni della "zona cratere"
sono ancora in attesa di sapere se la riduzione al 40 per cento, sancita dalla legge di stabilità 2011 (di
cui alla legge n. 220 del 2010), si applichi, oltreché a tributi e contributi oggetto della sospensione,
anche ai carichi iscritti a ruolo prima dell'interruzione della riscossione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che il silenzio dell'amministrazione finanziaria (ivi compreso
l'agente della riscossione) comprometta irrimediabilmente i diritti dei contribuenti;
se risulti inoltre la ragione per la quale Equitalia sia disposta a fornire mera copia dell'estratto del ruolo
e si rifiuti di fornire le copie autentiche delle cartelle di pagamento;
se ritenga che l'art. 1 della legge n. 212 del 2000, rubricato "Principi generali", e che dispone che "Le
disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo
espressamente e mai da leggi speciali", debba trovare o meno applicazione;
quale sia il criterio che informa l'amministrazione finanziaria in relazione all'osservanza
dell'applicazione della legge n. 212 del 2000.
(3-01478)
SIMEONI, VACCIANO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, GAETTI, PUGLIA,
MORONESE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che:
in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, è stato emanato il bando
per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014;
con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati in
Medicina e Chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale;
il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal
consorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla
fase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e della
loro correzione;
i laureati e abilitati in Medicina partecipanti al concorso nel 2014 hanno raggiunto il numero di 12.168
e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto il
territorio nazionale, garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che per il
conseguente accesso alle scuole di specializzazione;
mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale per
l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina con un totale di 12.168 candidati;
da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: in
base al bando di concorso pubblicato (art. 8, comma 5, lettera c)) i candidati che risultano assegnati
(AS) hanno l'obbligo, entro il termine massimo di 4 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, di
iscriversi presso la sede in cui risultavano in assegnazione, pena la decadenza dall'iscrizione dalla
specifica scuola; a seguito dell'iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie
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delle scuole per cui ha concorso; il sistema di assegnazione viene calcolato in base ad una specifica
scelta espressa dal candidato al momento dell'iscrizione; i candidati che, invece, risultano prenotati
(PR) o in attesa (AT) devono attendere gli scorrimenti successivi in attesa di risultare assegnati e di
potersi iscrivere;
considerato che:
l'assegnazione viene effettuata dal sistema in base al criterio della sede ed ai candidati in posizione di
assegnato viene data una possibilità limitata di scelta, dovendo adempiere al dovere di iscrizione pena
decadenza e non potendo valutare il successivo andamento delle graduatorie;
al contrario, i candidati che risultano in posizione di prenotato o in attesa hanno, a parere degli
interroganti paradossalmente, una più ampia possibilità di scelta, poiché in base al meccanismo dello
scorrimento possono osservare l'andamento delle graduatorie ed indirizzare al meglio la propria scelta;
considerato infine che:
a giudizio degli interroganti un sistema così improntato lede il principio di buon andamento ed
imparzialità dell'amministrazione pubblica enunciato all'art. 97 della Costituzione oltre a determinare il
deleterio effetto di penalizzare i giovani medici più meritevoli a favore di coloro che hanno ottenuto
punteggi più bassi,
si chiede sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e/o di ulteriori informazioni che, a parere
degli interroganti, potrebbero giustificare l'evidente inefficienza del sistema di graduatoria
concorsuale;
se intendano intervenire con le opportune iniziative di competenza relativamente alle criticità sollevate
in premessa che rappresentano una grave lesione dei diritti dei cittadini.
(3-01479)
FUCKSIA, SIMEONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67, supplemento ordinario n. 4a serie speciale, è stato emanato il bando per l'ammissione
alle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/2014;
con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati in
medicina e chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale;
il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal
consorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa alla
fase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e della
loro correzione;
i laureati e abilitati in medicina partecipanti al concorso quest'anno hanno raggiunto il numero di
12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto
il territorio nazionale garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che per
il conseguente accesso alle scuole di specializzazione;
mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale per
l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina con un totale di 12.168 candidati. I quiz sono
stati divisi in 3 aree (medica, chirurgica e Servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una prima prova
propedeutica formata da 70 domande uguali per tutti, e quindi un test diversificato per ciascuno dei 3
settori, formato da 10 quiz specifici per ogni singola scuola di specializzazione e 10 comuni per area;
da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: in
alcune sedi d'esame, a seguito di malfunzionamenti e guasti dei personal computer, è stato consentito
ai candidati che avevano terminato la prova, e visualizzato il proprio punteggio, di ricominciare
l'esame con le medesime domande le cui risposte erano però state confrontate con gli altri concorrenti
o individuate sul web attraverso gli smartphone; in diverse sedi d'esame è stato consentito l'utilizzo di
cellulari, palmari e smartphone, come accaduto a Torino, dove i commissari avrebbero inoltre
giustificato ironicamente l'illecito con battute di scherno contro i candidati del sud Italia, ritenuti
indegni di frequentare scuole del nord. La frase riportata più volte sui social network è stata: "fate
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come vi pare, tanto diciamocelo chiaro che qui quelli del sud non li vogliamo"; alcuni terminali
risultavano dotati di tastiera contrariamente a quanto previsto dal bando ed alcuni erano connessi alla
rete internet; la commissione nazionale è stata costituita prima della pubblicazione del bando; a molti
partecipanti la comunicazione del luogo di svolgimento della prova d'esame sarebbe arrivata in ritardo
o addirittura a poche ore dallo svolgimento della prova stessa;
considerato che:
il CINECA ha ammesso "Un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di
importazione nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz", e per causa di detto errore sono stati
invertiti i quesiti delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e l'inversione ha riguardato esclusivamente le
30 domande comuni a ciascuna delle 2 aree, medica e dei servizi xlinici (dal sito on line "sulpanaro"
del 1° novembre 2014);
come da comunicato del 1° novembre, il Ministero, preso atto di quanto verificatosi, ha convenuto di
dovere annullare le prove scritte del primo concorso nazionale per l'ingresso alle scuole di
specializzazione in medicina per una "grave anomalia" verificatasi durante lo svolgimento delle prove
scritte del 29 e 31 ottobre, e ripeterle in un unico giorno il 7 novembre 2014;
gli 8.139 candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e 2 le aree, di cui solo 2.125 hanno affrontato
esclusivamente l'area medica e 798 l'area dei servizi clinici, dovevano ripeterle nel solo giorno del 7
novembre 2014;
successivamente, in data 3 novembre 2014, il Ministero, dopo aver riunito a Roma la commissione
nazionale incaricata questa estate di validare le domande del quiz, che ha vagliato i quesiti proposti ai
candidati per l'area medica (29 ottobre) e per quella dei servizi clinici (31 ottobre), ha stabilito che, sia
per l'una che per l'altra area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
l'annullamento inizialmente predisposto dal Ministero delle seconde parti delle prove svoltesi nei
giorni 29 e 31 ottobre, avrebbe penalizzato i partecipanti che, pur avendo conseguito un punteggio
elevato il 29 e il 31 ottobre, dovevano ripetere le prove;
tutti i candidati hanno subito un danno sia per i sacrifici che per gli sforzi compiuti durante i 4 giorni
del concorso (spese di viaggio, prenotazione di alberghi e alloggi vicino alle sedi assegnate spesso
oltre 450 chilometri dalla residenza);
il concorso ha originato controversie tra i partecipanti ed il Ministero per le modalità con cui è stato
presentato, per le incertezze causate dalle borse di studio ridotte, per i cambi di sede e per le
comunicazioni giunte in ritardo rispetto ai tempi previsti;
tale situazione evidenzia una grave negligenza del CINECA nonché la responsabilità del Ministero che
doveva vigilare sulla regolarità del concorso a tutela di tutti i 12.168 candidati;
come appreso dal comunicato stampa del 3 novembre 2014 del Ministero, dopo un confronto con
l'Avvocatura dello Stato e alla luce del verbale della commissione si è deciso di procedere, dunque,
con il "ricalcolo del punteggio" dei candidati neutralizzando le 2 domande per area che sono state
considerate "non pertinenti" dal gruppo di esperti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se possa essere attribuita esclusivamente al CINECA la negligenza relativamente al mancato controllo
e alla carente vigilanza sul corretto svolgimento delle prove;
se la decisione adottata dalla commissione nazionale, di procedere con il "ricalcolo del punteggio", sia
stata un'azione sufficiente e legittima per tutelare gli sforzi personali ed economici dei partecipanti al
concorso;
se non ritenga doveroso riguardo ai partecipanti al concorso, vittime, loro malgrado, dell'errore nella
suddivisione dei test, procedere con l'annullamento del concorso, facendo ripetere le prove falsate e
mettendo i costi a carico dei responsabili dell'accaduto.
(3-01480)
CROSIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
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i lavori della linea ferroviaria "Arcisate-Stabio" dal lato italiano sono stati bloccati e si deve procedere
con una nuova gara d'appalto per la decisione di rescindere il contratto tra RFI e l'attuale ditta
costruttrice;
il fallimento del progetto sul lato italiano della linea ferroviaria viola l'accordo internazionale stipulato
nel 2008 e apre la strada a una possibile misura cautelativa da parte della Svizzera che richiami l'Italia
alle proprie responsabilità;
si tratta di una linea importantissima ai fini del collegamento della Svizzera con Malpensa; la
Confederazione elvetica ha già completato i lavori e effettuato l'inaugurazione della propria parte,
martedì 25 novembre 2014, e ha in parte finanziato anche il versante italiano, e avrebbe tutte le ragioni
di chiedere i danni allo Stato italiano in quanto l'opera è ancor più fondamentale in vista di Expo;
circa un mese fa, l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01343 (23 ottobre) che ha
puntualizzato sia la rilevanza dell'opera ai fini dei collegamenti transfrontalieri tra l'Italia e la Svizzera,
sia i problemi soprattutto burocratici, ma anche economici e ambientali, che hanno bloccato i lavori e
ha chiesto al Ministro di adoperarsi per una celere deliberazione dei lavori da parte del CIPE e per
l'attuazione concreta del progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo
approvato dalla Regione Lombardia, in data 12 settembre 2014, al fine di porre fine ai disagi cui è
sottoposta la popolazione dei comuni interessati dall'opera,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere gli opportuni provvedimenti per
procedere immediatamente con un appalto d'urgenza, affinché in tempi stretti si possa giungere alla
fine dei lavori della linea ferroviaria Arcisate-Stabio oramai da 4 anni attesa dalle circa 600.000
persone obbligate a continui spostamenti tra la frontiera italiana e quella svizzera e anche per non
incrinare ulteriormente i rapporti tra la Svizzera e l'Italia.
(3-01481)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la consegna delle dichiarazioni dei redditi precompilate direttamente ai cittadini costituisce un
obiettivo ambizioso del Governo, finalizzato a semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria
e cittadini, e tra essi, con le categorie (lavoratori dipendenti, pensionati) che traggono maggiore ansia
nell'assolvimento dei propri obblighi fiscali;
il decreto legislativo in tema di semplificazioni fiscali, n. 99, all'art.1 prevede che il mod. 730
precompilato, ove condiviso nel contenuto dal soggetto destinatario, deve essere trasmesso
telematicamente all'amministrazione finanziaria, integrato dalle eventuali notizie non inserite;
tale trasmissione è stata riservata esclusivamente a professionisti abilitati, individuati nelle categorie di
cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998;
da tale novero sono stati esclusi tutti gli altri soggetti normalmente abilitati ad interloquire con
l'amministrazione finanziaria per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e tra questi, gli
Avvocati tributaristi i quali rientrano nella categoria residuale dei soggetti di cui alla lettera e) del
medesimo comma, e ciò per effetto del decreto ministeriale 12 luglio 2000,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la limitazione del novero dei soggetti abilitati, riducendo il
numero dei professionisti che possono interloquire con l'amministrazione finanziaria per la
trasmissione di dati della dichiarazione dei redditi 730 precompilata, non costituisca una clamorosa
contraddizione in termini, che rischia di arrecare maggiori oneri in capo ai cittadini destinatari,
laddove, invece, la normativa dovrebbe ampliare il più possibile i punti di contatto con
l'amministrazione finanziaria, garantendo così una migliore realizzazione delle vantate finalità di
semplificazione;
se e come intenda intervenire per ovviare a quanto sollevato.
(4-03083)
SCILIPOTI ISGRO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle
Senato della Repubblica
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finanze - Premesso che:
autorevoli esponenti del Governo hanno recentemente espresso l'intenzione di riscuotere la tassa di
possesso sui televisori (il cosiddetto canone Rai) inserendola nella bolletta che i cittadini ricevono per
il pagamento dell'energia elettrica;
in ragione di tale disposizione, le famiglie italiane saranno costrette a pagare il canone Rai anche per le
abitazioni di proprietà nelle quali non vive nessuno, per le seconde case, e persino per un qualsiasi
locale (garage o ripostiglio) dotato di contatore elettrico autonomo;
sempre secondo quanto affermato dal Governo la tassa potrebbe essere estesa a chiunque possieda un
tablet, uno smartphone o un qualsiasi apparato elettronico adatto alla visualizzazione in streaming dei
contenuti prodotti e trasmessi dalla Rai;
se le dichiarazioni trovassero conferma si sarebbe dinanzi ad un ulteriore incremento della pressione
fiscale, già particolarmente elevata nel nostro Paese e ben al di sopra della media europea;
a fronte della tanto annunciata intenzione del Governo di scegliere la strada della semplificazione, con
le disposizioni sul canone Rai i cittadini si troverebbero ad affrontare nuove incombenze burocratiche,
per dimostrare di non avere televisori nelle seconde case e di non utilizzare tablet o smartphone per
accedere ai contenuti Rai;
a giudizio dell'interrogante, le disposizioni annunciate dal Governo potrebbero rivelare elementi di
incostituzionalità;
l'associazione nazionale delle imprese elettriche, che riunisce circa 120 imprese che operano nel libero
mercato garantendo circa il 90 per cento dell'energia elettrica generata in Italia, ha espresso parere
decisamente contrario all'ipotesi formulata dal Governo di addebitare il canone Rai nella bolletta
elettrica;
l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che ha il compito di tutelare gli interessi dei
consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi, si è pronunciata in
maniera negativa sull'ipotesi,
si chiede di sapere:
quali siano le reali intenzioni del Governo circa l'ipotizzata modifica delle disposizioni che
disciplinano la riscossione del canone Rai;
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di doversi esprimere in maniera contraria
all'ipotesi avanzata da alcuni membri dell'Esecutivo.
(4-03084)
REPETTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel carcere sull'Isola di Gorgona (in provincia di Livorno), vi sono animali che vengono curati da un
appassionato veterinario e dai detenuti;
grazie alla cura di questi animali, che non sono utilizzati per la produzione di carne, vengono
sviluppate da tempo attività di relazione che aiutano al reinserimento dei reclusi;
a partire dal 2 dicembre 2014, a causa dei problemi economici dell'amministrazione penitenziaria, si
prevede una riduzione degli animali, circa la metà, per un presunto risparmio annuo di 30.000 euro
rappresentato dal cibo necessario al loro sostentamento. Con ciò si prefigura, oltre alla morte degli
animali se saranno venduti ad aziende, anche la prossima cessione degli altri, privando l'isola di
Gorgona di questa magnifica esperienza, che invece andrebbe valorizzata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, possa attivarsi per
ricercare una soluzione a salvaguardia e sostegno di un'esperienza positiva e unica nel suo genere,
anche come modello di nuovi progetti al fine di rieducare i detenuti e di reinserirli nella società con
maggiori probabilità di successo, anche valutando l'opportunità di istituire un tavolo di confronto fra
amministrazione della Giustizia, enti locali (Comune di Livorno e Regione Toscana hanno dato segnali
di disponibilità in tal senso) e associazioni Onlus a difesa degli animali e per le attività sociali.
(4-03085)
MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
risulta agli interroganti:
presso l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), è stato
insediato un tavolo tecnico negoziale per la stesura del nuovo regolamento elettorale per le prossime
elezioni, che si terranno nel mese di marzo 2015, per il voto RSU (rappresentanze sindacali unitarie);
l'intenzione dei sindacati confederali è di costituire un collegio elettorale unico solo per il personale a
contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
l'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", ha posto sullo stesso piano tutto il
personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli istituti italiani di
cultura all'estero;
con l'approvazione della legge è stata garantita la libertà sindacale del personale a contratto ed è oggi
incomprensibile a parere degli interroganti che in sede ARAN si vogliano apportare correttivi
discriminatori alla piena partecipazione al rinnovo delle RSU, creando un collegio di rappresentanza
sindacale separato per il personale a contratto;
la costituzione di un collegio separato per questi lavoratori rappresenterebbe un apartheid in ambito di
libertà sindacali,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi per la stesura di un nuovo regolamento elettorale
in contraddizione di quanto disposto dalla legge n. 38 del 2012;
quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo per evitare uno stravolgimento della legge
(4-03086)
MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, GAETTI, GIROTTO, SCIBONA - Al Ministro dell'economia
e delle finanze - Premesso che:
secondo quanto riportato il 25 novembre 2014 dal quotidiano "la Repubblica", dopo un'ispezione
durata mesi, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha rivelato irregolarità
nell'operato di Poste Italiane e imposto al consiglio di amministrazione di studiare "dedicate e
tempestive iniziative correttive";
la notizia, pur trapelata solo nella recente data, fa riferimento ad una vicenda che risale almeno al mese
di agosto, essendo il procedimento 20638/14 della divisione intermediari della Consob datato 8 agosto
2014; in tale documento sarebbero evidenziate le pratiche commerciali e distributive del periodo che
va dal 2011 al 2013, con Massimo Sarmi in qualità di amministratore delegato;
numerose sono le irregolarità contestate, tra cui la pressione esercitata nei confronti delle strutture
commerciali per raccogliere volumi e incentivi legati al budget (viene segnalato "il costante e
penetrante controllo delle performance di rete, tramite vari monitoraggi dei risultati e forme di
pressione per raggiungere i budget" con metodi di incentivi fondati "su obiettivi quantitativi di breve,
anziché qualitativi e virtuosi") e forme di marketing scorrette. Inoltre vengono citate nell'articolo
"poche e ottimistiche profilazioni di clienti che permettevano al 74,5 per cento di essi di sottoscrivere
strumenti complessi (come le opzioni certificates su sottostanti cartolarizzati)". Secondo quanto
evidenziato dalla Consob, a fine 2013 solo 330.000 clienti erano profilati sui 900.000 che avevano
sottoscritto forme di investimento con Poste italiane;
considerato che:
tra i "profili di attenzione" segnalati al consiglio di amministrazione di Poste ci sono il conflitto
d'interesse tra BancoPosta e la holding Poste SpA che stabilisce budget, tipi e volumi degli strumenti
da vendere, "senza preventiva analisi di bisogni e caratteristiche dei clienti" e la definizione di obiettivi
che "in funzione delle esigenze delle società prodotto, con una gamma di prodotti strutturalmente
esigua ha privato l'investitore di alternative";
la condotta messa in atto produceva "disinvestimenti anticipati rispetto alle scadenze durante i nuovi
collocamenti", con maggiori costi per i clienti e l'aumento delle commissioni alla società;
circa 3 quarti dei clienti BancoPosta "sono concentrati sui tre livelli più alti di esperienza e
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
conoscenza", ma dalle verifiche della Consob condotte su alcuni sottoscrittori di polizze index e bond
è risultato che "il 91 per cento dei clienti con istruzione media inferiore si posiziona nelle tre classi più
alte, e oltre l'80 per cento degli ultrasettantenni presenta orizzonte di investimento oltre 7 anni",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda vigilare, nei limiti di propria competenza, affinché vengano
attuate tutte le iniziative correttive relativamente alle anomalie segnalate a danno dei consumatori,
impedendo che la holding Poste SpA continui a coinvolgere risparmiatori ignari nella sottoscrizione di
strumenti complessi;
quali iniziative intenda adottare affinché venga scongiurato il verificarsi di irregolarità quali la
pressione esercitata nei confronti delle strutture commerciali, al riparo della gerarchia degli uffici;
con quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, intenda intervenire al fine di controllare che
siano state rispettate le necessarie e dovute regole di trasparenza e correttezza da parte di Poste SpA
nei confronti dei risparmiatori, soprattutto relativamente ai prospetti informativi dell'investimento e ai
conseguenti rischi;
quali iniziative intenda assumere affinché Poste italiane ponga in essere un maggior controllo sulle
attività della holding Poste SpA.
(4-03087)
FATTORI, MORONESE, VACCIANO, LEZZI, MONTEVECCHI - Al Ministro della salute Premesso che la legge n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
all'articolo 2 dispone in merito alle strutture di ricovero per cani e gatti randagi;
considerato che:
con gli articoli successivi viene demandato alle Regioni il dovere di legiferare puntualmente sul tema
della strutturazione, coordinamento e organizzazione delle tipologie di case di ricovero per cani e gatti
randagi;
la Regione Lazio con la legge regionale n. 34 del 1997 e la delibera di Giunta regionale n. 43 del 2010
ha ottemperato alla riserva prevista nella legge quadro n. 281;
agli interroganti risulta che la situazione operativa nel Lazio, demandata a sua volta agli enti locali, sia
deficitaria, con discrepanze dal punto di vista gestionale ed economico tra le diverse Asl del territorio;
in particolare i costi sostenuti da ciascun Comune risultano più elevati della media nazionale;
risulta agli interroganti che le strutture in convenzione non lascino libero accesso e partecipazione alle
associazioni animaliste del territorio, così come previsto dalle disposizioni;
a Lanuvio (Roma) risulta in totale abbandono un canile mai portato a termine, costato finora circa
260.000 euro;
riguardo alla zona dei Castelli romani, da un raffronto effettuato dagli interroganti risulta che a pari
condizioni e numero di abitanti e comuni, nella provincia di Pistoia vengono spesi dai Comuni circa
370.000 euro, a fronte del milione e mezzo speso nella zona dei Castelli romani;
risulta agli interroganti che i canili in convenzione potrebbero non rispettare le norme sanitarie per la
ricettività di cani e gatti come da previsioni di legge e che, seppure non sia previsto un numero
massimo da poter ospitare nelle strutture, ci siano situazioni di sovraffollamento evidente e non
sostenibile;
da documenti provenienti dalla Regione Lazio, in cui sono presenti i dati di mortalità e i rapporti tra
entrate e uscite di cani e gatti dai canili, sia di breve che di lunga degenza, risulta che nella Asl RmH il
numero delle morti sia molto maggiore rispetto alle altre Asl regionali; per i canili sanitari la RmH è al
terzo posto come gravità nel quadro del Lazio;
l'epidemia di cimurro a cui si addebita tale moria, a giudizio degli interroganti, non giustifica i numeri
presenti nel documento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione sanitaria e di potenziale spreco di denaro
pubblico;
se risulti se e come stia lavorando la task force di prevenzione del randagismo in termini di controllo
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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014
sulle strutture di accoglienza;
se e come intenda intervenire affinché nella Regione Lazio siano rispettate le normative nazionali e
regionali, anche e soprattutto in tema di gestione economica e di possibilità di accesso per tutte le
associazioni animaliste alle strutture convenzionate e a quelle pubbliche.
(4-03088)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le
Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-01476, del senatore Russo ed altri, sull'applicazione della cosiddetta "Tonnage tax";
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01479, della senatrice Simeoni ed altri, sulla regolarità della procedura di ammissione alle scuole di
specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014;
3-01480, delle senatrici Fucksia e Simeoni, sulla regolarità delle prove per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per laureati e abilitati in medicina e chirurgia;
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-01481, del senatore Crosio, sulla conclusione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Arcisate-Stabio
tra Italia e Svizzera.
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1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014
1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014
collegamento al documento su www.senato.it
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA -----365a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014
_________________
Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA
e della vice presidente FEDELI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL
XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le
Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per
l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;
Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e
Libertà: Misto-SEL.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
Sul processo verbale
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57).
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.
ENDRIZZI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,59).
Discussione del documento:
(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni
telefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche
nei suoi confronti (ore 9,59)
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 5, recante: «Domanda di
autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio
Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG n. 2629/11 RG - n. 3775/13 RG GIP)».
La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e
distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre
all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti
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del senatore Antonio Azzollini.
Chiedo al relatore, senatore Moscardelli, se intende intervenire.
MOSCARDELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 21 gennaio 2014 il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda di
autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio
Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.
Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 gennaio 2014 e l'ha annunciata in
Aula in pari data.
La Giunta ha esaminato la domanda in varie sedute e nella seduta del 25 marzo il senatore Azzollini ha
dato in distribuzione ai presenti una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore memoria difensiva,
alla quale sono stati allegati vari documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più
dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata.
In data 10 aprile 2014 la Giunta ha accolto la proposta del relatore di richiedere, attraverso la
Presidenza del Senato, un'integrazione istruttoria al tribunale di Trani, volta all'acquisizione di copia
della notizia di reato del Corpo forestale dello Stato, nonché del cronologico dettagliato di tutte le
iscrizioni nel registro degli indagati a carico del senatore Azzollini, allo scopo di conoscere le date
precise delle iscrizioni nel predetto registro per le singole e diverse ipotesi di reato.
L'integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Presidenza del Senato in data
27 maggio 2014 e deferita alla Giunta il giorno successivo.
Nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha accolto le proposte dei componenti di trasmettere al
Presidente del Senato la richiesta volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente,
dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e di tutti
gli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori
richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati).
L'ulteriore integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria al Presidente del Senato
il 29 agosto 2014 e deferita alla Giunta il 3 settembre successivo.
La richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e
il 6 ottobre 2011.
Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i
tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il
pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo.
La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore
Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto
commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo
dell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del
comune di Molfetta.
Il senatore Azzollini, quindi, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato
dall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, una serie di reati che sono elencati
nella relazione che è a vostra disposizione.
Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senato
della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti del
senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dalla
procura di utilizzazione dei tabulati telefonici.
La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003,
come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato
le eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, per
evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003
quanto l'articolo 6 della stessa legge.
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Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di
intercettazioni telefoniche ha oggetto un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per
il reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d'asta, frode nelle
pubbliche forniture e corruzione. Le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal
4 al 6 maggio 2010 e va evidenziato che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per il
reato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di
truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a
delinquere.
Passando all'analisi delle ragioni sottese alla decisione della Giunta, si fa presente che la seconda
integrazione istruttoria, deferita alla Giunta stessa il 3 settembre 2014, ha lasciato emergere,
nell'ambito delle richieste di proroga delle indagini preliminari, l'indicazione del titolo di reato di
associazione a delinquere per tutti i coindagati e quindi anche per il senatore Azzollini. La stessa
procura nella lettera del 21 agosto 2014 dichiara testualmente: «Le rappresento come non debba trarre
in inganno - con riguardo alla posizione giuridica dell'Azzollini Antonio - la circostanza
dell'indicazione cumulativa e indifferenziata (omissis) dei titoli di reato».
In realtà, la predetta indicazione indifferenziata dei titoli di reato (e quindi anche di quello di cui
all'articolo 416 del codice penale) non solo può trarre effettivamente in inganno, ma è altresì
suscettibile di creare un ragionevole dubbio in ordine alla data dell'effettivo inizio delle indagini nei
confronti del senatore Azzollini per tale fattispecie criminosa.
E in tal caso il principio, costituzionalmente rilevante, del favor rei comporta la logica conseguenza
che il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delle
intercettazioni su utenze di terzi determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione.
Ma anche a seguire la tesi prospettata implicitamente dall'autorità giudiziaria - ossia quella dell'errore
materiale - i profili di dubbio non sono risolti. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione del senatore
Azzollini per il reato di concorso in abuso d'ufficio, risalente al 19 marzo 2009, rendeva prevedibile
un'interlocuzione abituale tra i vari concorrenti e, conseguentemente, rendeva concretamente
configurabile per l'autorità inquirente il rischio che intercettando le conversazioni sulle utenze
telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione.
Quindi, nel caso di specie l'autorità giudiziaria, pur non perseguendo in via diretta l'obiettivo di
intercettare le conversazioni telefoniche del senatore Azzollini attraverso le utenze di terzi, non poteva
non rappresentarsi la probabilità (o quantomeno la concreta possibilità) che intercettando terzi
concorrenti nel reato, si intercettasse anche il parlamentare coinvolto in tale concorso.
In tale contesto complessivo, la circostanza della natura del reato iscritto nel registro degli indagati
potrebbe risultare irrilevante. Infatti, anche se in via meramente ipotetica considerassimo che la data
del 16 marzo 2009 il senatore Azzollini fosse stato iscritto solo per concorso nel reato di abuso
d'ufficio, sarebbe stato tuttavia prevedibile che lo stesso, anche nella sua qualità di sindaco del
Comune committente dei lavori pubblici in questione, potesse intrattenere rapporti e colloqui abituali e
ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l'opera stessa (e peraltro concorrente nel reato di abuso
d'ufficio).
Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad altre questioni emerse nel corso dell'istruttoria e in
particolare a quella attinente alla data effettiva di iscrizione del senatore Azzollini per il reato di
associazione a delinquere.
Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego
dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio
Azzollini.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe senatrici, parliamo dell'autorizzazione
all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penale
che poggia su ipotesi corruttive, che certo coinvolgono più soggetti, ma parliamo comunque di
procedimenti legati ad episodi di corruzione.
Ieri mattina noi italiani ci siamo svegliati con un nuovo primato: l'Italia è il Paese più corrotto
d'Europa, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Abbiamo superato Bulgaria e Grecia. L'indice della
corruzione percepita ci colloca stabilmente al 69° posto nel mondo. Un primato di cui andare ben poco
orgogliosi.
I titoli dei giornali di ieri si sono tutti concentrati sugli arresti di Roma per mafia. Una mafia degli
appalti che ha coinvolto, o meglio travolto, sia i partiti di destra che di sinistra. Come sempre la
criminalità politica in Italia è bipartisan.
Io arrivo dal Veneto, la Regione di Galan e del vice di Galan - che ora corre nuovamente per la
Presidenza della Regione - e dello scandalo del MOSE, un buco nero che si é ingurgitato in tangenti,
sprechi e fatture gonfiate una cifra vicina ai 3 forse 4 miliardi di euro. Una cifra pari a mille volte tanto
la madre di tutte le tangenti, quella Enimont per intenderci. Ancora una volta - anche con riferimento
al MOSE - si tratta di tangenti rigorosamente bipartisan, per non scontentare nessuno.
In Veneto la candidata alla Presidenza della Regione del centrosinistra ha avuto un finanziamento alla
campagna elettorale per le europee dalla famiglia Maltauro, nota società di Vicenza due volte
commissariata dall'Autorità nazionale anticorruzione, come se fosse la cosa più normale del mondo.
Certo è lecito, ma è anche etico?
La più importante infrastruttura in costruzione nella mia Regione, la Pedemontana veneta, del valore di
oltre 2,25 miliardi, viene realizzata nascondendo a tutti i cittadini la convenzione economica che
stabilisce metodi e criteri di ripagamento dell'opera. Non sono bastate quattro richieste di accesso agli
atti e due interrogazioni parlamentari per riuscire ad entrare in possesso di questi documenti. Dove non
c'è trasparenza, colleghi, sappiamo bene che alberga il malaffare ed in tema di Pedemontana la
trasparenza non c'è.
Ho fatto questa premessa per indicare in modo forte e chiaro che priorità nel nostro Paese è
chiaramente la lotta alla corruzione. Serve una legge efficace anticorruzione, lo sappiamo tutti. Serve
una riforma della prescrizione e l'introduzione del falso in bilancio. Sappiamo bene, però, che tutte
queste riforme sono state bloccate dal Governo da ben prima dell'estate.
A dire la verità, su richiesta insistente del Movimento 5 Stelle, il pacchetto di norme anticorruzione era
persino stato tolto dalla polvere e posto all'ordine del giorno del Senato in concomitanza con
l'esplosione dello scandalo tangenti di Expo 2015. Lo ricordiamo tutti bene perché eravamo in
campagna elettorale per le europee. Ma il giorno successivo a quello di chiusura dei seggi elettorali guarda caso - il pacchetto di leggi anticorruzione, tra cui era presente anche il disegno di legge a prima
firma Piero Grasso, è sparito dall'ordine del giorno. Chiediamoci se questa è solo incapacità o mancata
volontà di agire; non è forse, invece, mancanza di volontà di far funzionare la giustizia? Perché mai,
d'altra parte, dovreste andare contro i vostri interessi?
Vi ricordo che l'inazione del Parlamento nella lotta alla corruzione, però, è complicità.
In questo contesto, non certo idilliaco, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nega alla
magistratura di fare il suo mestiere, o meglio glielo rende più difficile, negando l'autorizzazione
all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento penale nei confronti del senatore
Azzollini.
Ora, io non ho nulla contro il potente senatore Azzolini del Nuovo Centrodestra. Potrebbe essere anche
l'arcangelo Gabriele, ma, se il sindaco di Molfetta è protagonista dello sperpero di 150 milioni di euro
destinati alla costruzione di un porto inutile, dannoso e mai terminato e viene intercettato
incidentalmente dalla magistratura, perché mai deve essere la politica a sottrarlo alle sue
responsabilità, mettendosi di traverso e dunque ostacolando l'accertamento della verità? (Applausi dal
Gruppo M5S e della senatrice Puppato).
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Non mi si richiami, per favore, l'articolo 68 della Costituzione, che non c'entra nulla. Qui non c'entrano
nulla le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle funzioni del parlamentare e le utenze intercettate lo sappiamo tutti - notoriamente non erano le sue.
In verità Azzollini doveva essere salvato a tutti i costi, perché doveva restare Presidente della
Commissione bilancio, probabilmente in cambio della fiducia a quella vergogna del jobs act o magari
in cambio di una manovra di bilancio più sensibile alle esigenze di taluni. (Applausi dal Gruppo M5S).
Poco importa, dunque, che alla testa di una Commissione fondamentale per le leggi di spesa del nostro
Paese sieda un signore celebre per aver fatto autoassegnare alla città di cui era primo cittadino, prima
70 milioni di euro, saliti poi a 150, per la costruzione di un'opera faraonica, dannosa per l'ambiente,
inutile e mai completata.
Di nuovo qui ci sono solo le parole, ma per il resto si va avanti come prima con larghe intese politiche
e d'affari talmente forti da consigliare a qualsiasi investitore estero di girare al largo dal nostro Paese.
La vittima di persecuzione non é il presidente Azzolini, ma l'intero popolo italiano, illuso che tutto
cambi, e poi testimone del fatto che tutti assieme incredibilmente, Lega compresa, continuate a
difendere la casta e uno dei suoi più autorevoli esponenti.
Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle all'autorizzazione
all'utilizzo da parte della magistratura delle intercettazioni telefoniche nel procedimento penale nei
confronti del senatore Azzollni, come vorrebbe tutto il popolo italiano, con la sola eccezione di voi che
qui ancora una volta lo rappresentate indegnamente. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal
Gruppo LN-Aut).
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). La valutazione di questa vicenda, come è successo e succederà per le analoghe vicende
per le quali la Giunta è chiamata e sarà chiamata a valutare, pone dei problemi per la delicatezza del
compito che la Giunta stessa è chiamata a svolgere. Per questo motivo abbiamo sempre agito
nell'ambito della Giunta in piena libertà di coscienza e credo che anche oggi siamo chiamati ad
applicare questo principio e a svolgere il nostro ruolo molto serenamente.
È per questi motivi che voteremo a favore della proposta illustrata dal relatore Moscardelli,
condividendo integralmente il contenuto del suo intervento, soprattutto avuto riguardo alle maturazioni
giuridiche poste a fondamento del suo ragionamento, che si identificano poi in sostanza con il rispetto
delle norme costituzionali, alla cui osservanza noi, come tutti, siamo tenuti anche nella valutazione del
caso che ci occupa, sempre scevri - questo tengo a sottolinearlo - da influenze esterne di qualsiasi
genere, ma con l'unico intento di rispettare il principio di legalità e le norme vigenti, almeno sino a
quando queste norme resteranno in vigore, e senza operare invece alcuna valutazione sul merito delle
accuse perché quella valutazione non spetta assolutamente a noi. Ci sono altri organi deputati a farlo
che valuteranno i fatti per come sono riportati negli atti processuali. Ovviamente tutti, come sempre
abbiamo fatto finora, rispetteremo le decisioni e le valutazioni che saranno assunte. Confermo il voto
favorevole alla proposta illustrata dal senatore Moscardelli. (Applausi del senatore Russo).
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). In premessa, vorrei dire al collega Cappelletti che è
indegno chi non rispetta le leggi sempre, anche in questa Aula, e che quindi chi offende
generalizzando il giudizio di parlamentari o di cittadini normali rischia l'indegnità lui stesso.
(Commenti dal Gruppo M5S). Voi non avete nessuna patente per dare giudizi di questo genere. (Vivaci
commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Fate parlare il collega. Senatore Buemi, prosegua il suo intervento cercando di
contribuire anche lei ai lavori. (Vivaci commenti delle senatrici Lezzi e Moronese).
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Presidente, siamo stati chiamati in causa tutti e
nessuno se lo può permettere, neanche loro che sono come noi dal punto di vista del diritto!
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LEZZI (M5S). È una questione personale.
Non può parlare con il senatore Cappelletti.
PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non interrompa il collega.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Intervengo ora brevemente sul merito della
questione. (Commenti della senatrice Lezzi).
Credo che il compito di giudicare tutti noi spetti alla magistratura e in questo senso noi non
intralciamo questa attività, anzi ribadiamo un principio che almeno per me è fondamentale: tutti siamo
chiamati a rispettare la legge e la Costituzione e, quindi, anche coloro che sono chiamati a giudicare
ricoprendo il ruolo di autorità inquirente sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato. Ora, da questa
vicenda emerge che questo non è stato fatto e, quindi, a prescindere dal merito della questione, c'è un
principio che anche lo Stato quando agisce attraverso i suoi servitori deve rispettare la legge.
In questo caso mi pare evidente che non sia stato fatto e noi ribadiamo questo principio fondamentale,
che prescinde dalle responsabilità che in sede processuale devono essere ancora accertate. Annuncio
pertanto il voto favorevole alla relazione del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSIMAIE perché il principio fondamentale del rispetto delle leggi deve essere osservato in tutte le sedi.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei svolgere molte riflessioni, anche paragonando
questa vicenda e le conclusioni della relazione presentata dalla Giunta con un'altra, che pure abbiamo
qui esaminato, nella quale si è tenuto un comportamento un po' diverso. Mi riferisco alla vicenda che
ha riguardato il senatore Milo. Con molta franchezza mi sembra vi siano stati due pesi e due misure.
Detto questo, annuncio il voto contrario del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà.
STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, in merito alla relazione proposta e considerata tutta la
questione, anche noi riteniamo di votare a favore della proposta della Giunta, reputando che, per le
modalità con le quali sono state condotte le indagini e per i presupposti, effettivamente in questo caso
gli inquirenti non potevano non rappresentarsi la probabilità che si stesse intercettando proprio il
senatore Azzollini.
Il nostro pertanto sarà un voto favorevole.
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Indìco la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del
senatore Antonio Azzollini, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Trani, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici dal Gruppo M5S).
LEZZI (M5S). Commissariatevi tutti! Tutti insieme!
MORONESE (M5S). Venduti! Tutto il PD!
Discussione del documento:
(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di
un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (ore 10,24)
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Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante:
«Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile
nei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento civile n. 17851/12) pendente nei suoi
confronti dinanzi al tribunale di Brescia».
La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e
distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre
all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento
in titolo.
Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.
STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, preciso che intervengo in sostituzione del relatore,
senatore Giarrusso, che è in missione.
Preciso altresì, preliminarmente, che il senatore Albertini è stato parlamentare europeo
ininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla corte
d'appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla corte d'appello il 12 aprile 2013.
La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenuti
anteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con lettera
indirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: «I fatti alla base della
vicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica di
deputato al Parlamento europeo». (Brusio).
Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di far cessare il brusio.
PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Stefano. Colleghi, sono questioni di particolare delicatezza.
Prego, senatore Stefano.
STEFANO, f. f. relatore. La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che - in caso
di mutamento della Camera di appartenenza - la delibera di insindacabilità spetta sempre alla Camera
cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione.
Va a tal proposito precisato che la valutazione del cosiddetto nesso funzionale - ossia la connessione
tra opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare - non può che essere demandata alla
Camera di appartenenza al momento del fatto, atteso che solo quest'ultima può essere titolata alla
valutazione dei profili funzionali, ossia a valutare se le opinioni espresse siano riconducibili ad attività
espletate in tale sede parlamentare. Sarebbe infatti un paradosso logico - oltre che giuridico demandare la valutazione del nesso tra opinioni espresse ed attività espletate dal parlamentare durante
la carica ad una Camera diversa da quella alla quale il parlamentare stesso apparteneva, con l'assurda
conseguenza che una Camera sarebbe in tal modo legittimata ad ingerirsi nella sfera di autonomia di
un'altra e a valutare pertanto la riconducibilità delle opinioni espresse alle attività parlamentari svolte
presso altra Camera.
Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rivestiva la carica di parlamentare
europeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamento
europeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suo
caso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato di
non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta della
Commissione giuridica. Quest'ultima non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentare
europeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.
Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini - nel frattempo proclamato senatore - ha tuttavia richiesto la
riconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espresso
la raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamento
europeo il 24 febbraio 2014.
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In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessa
vicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che
«molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile (...)» e
che «tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questa
Assemblea»: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causa
civile, essendosi verificati successivamente (cioè quando la causa era già in corso).
Successivamente a tale richiesta, il senatore Albertini, con lettera del 16 ottobre 2014, allegava una
comunicazione del Parlamento europeo, del medesimo giorno, con la quale tale istituzione
parlamentare informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 era
stata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unica
istituzione competente a deliberare (ed eventualmente a riesaminare le proprie decisioni) in merito alla
vicenda in questione.
Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare
sul fatto oggetto del procedimento in titolo.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.
ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, per prima cosa vorrei porre l'attenzione dell'Aula sul seguente
argomento. Poco fa qualcuno dei presenti ha evocato la tragedia del nostro Paese: la corruzione, i reati
connessi all'esercizio delle pubbliche funzioni. In questo caso, però, stiamo parlando di opinioni
critiche espresse da un rappresentante delle istituzioni - ero allora deputato europeo, ora sono un vostro
collega - nei riguardi del comportamento di un magistrato che sta avendo anche altre censure da parte
degli stessi organi della magistratura, sia ordinaria che contabile.
Dico ciò perché credo ci sia una sostanziale differenza, anche quando si affrontano gli argomenti in
termini procedurali, sul contenuto degli argomenti di cui si sta parlando. Questo tema ha a che vedere
con le funzioni istituzionali svolte da un collega, da un rappresentante dei cittadini, sia esso deputato
europeo, senatore della Repubblica o deputato al Parlamento italiano.
Sotto questo profilo vorrei citare una decisione adottata dal Parlamento europeo proprio per difendere
l'immunità di un deputato europeo, l'onorevole Di Pietro, che così recita: «L'onorevole Di Pietro stava
svolgendo le sue funzioni di deputato. Cercare di imbavagliare i parlamentari avviando procedimenti
giudiziari nei loro confronti per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni che
suscitano un legittimo interesse e preoccupazione nell'opinione pubblica è inaccettabile in una società
democratica e costituisce una violazione dell'articolo 9 del Protocollo che mira a salvaguardare la
libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato nell'interesse del Parlamento in
quanto istituzione.».
Ritengo che questo argomento, la tutela delle opinioni espresse da parte di un deputato, non possa
essere assoggettato a situazioni puramente procedurali nel momento in cui l'argomento forte è la nostra
possibilità di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del Governo, certamente, ma
anche di altri organi in primis della giurisdizione; tant'è che sugli stessi argomenti ho fatto anche un
esposto al Ministro guardasigilli, due esposti alla procura generale presso la Corte di cassazione, un
esposto presso il Consiglio superiore della magistratura.
Per quanto riguarda il merito della causa civile, che è in corso di sviluppo e di cui si sta parlando in
questa sede, vorrei leggervi l'ordinanza del giudice civile del 27 ottobre, con cui così si esprime:
«Rilevato che l'esimente invocata dal convenuto presuppone la prova della verità reale e putativa dei
fatti posti a fondamento della critica mossa al comportamento dell'attore, che in relazione alla
locuzione «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte, con metodi da
Gestapo, i consiglieri comunali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco, poi dimostratosi
reato inconsistente», (...) i capitoli di prova del convenuto sono ammissibili in quanto volti a
dimostrare che il resistente era convinto che gli interrogatori si fossero svolti secondo le modalità ivi
descritte». A questo punto posso citare un atto notorio in cui quattro testimoni, nonché la stessa
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persona sottoposta a un fermo di polizia (abusivo, ritengo) attestano i fatti che ho dichiarato essere
censurabili. Aggiunge: «Altri capitoli di prova sono irrilevanti in quanto in relazione al procedimento
Serravalle» (altro motivo di censura da parte mia del comportamento del magistrato), «è pacifico che
entro i termini di legge non fosse stato richiesto il rinvio a giudizio dell'indagato Penati, né fosse stata
domandata l'archiviazione del procedimento».
Quindi, nel merito, credo di poter dire che, difendendomi nel processo, la pronuncia sarà a mio favore
e magari potrei anche ottenere il rimborso delle spese legali. Ma non è questo il punto. Domando a voi
se, come citavo all'inizio del mio dire, è difendibile l'opinione espressa senza ingiurie, senza
comportamenti scorretti, senza che nelle espressioni vi sia qualcosa di offensivo ma solo la critica su
un comportamento.
Aggiungo un ultimo argomento, forse il più inquietante: il pubblico ministero, anzi il procuratore
aggiunto, che mi ha intentato questa causa, risulta indagato dalla procura antimafia di Reggio Calabria
perché (e cito l'espressione raccolta da un settimanale, «l'Espresso» del 27 ottobre, che riporta stralci di
una intercettazione telefonica del medesimo con un avvocato difensore dei suoi indagati) «stava
orchestrando manovre per colpire l'ex sindaco di Milano». Aggiungo, sempre citando l'articolo: «Non
nasconde l'antipatia per Albertini». Ora, è davvero raccapricciante che un magistrato, per un suo
profitto economico, abbia interferito con le attività di un parlamentare e che abbia addirittura
orchestrato manovre per delegittimarlo.
Questo è quanto porto alla vostra attenzione. Peraltro sono state emesse dalla Cassazione alcune
sentenze che ammettono che le guarentigie del deputato europeo si estendano anche alle sue funzioni
ove egli si trovasse in altre situazioni di rappresentanza popolare, come quella del Senato. Abbiamo
parlato anche del senatore Verdini e di situazioni che concernevano l'appartenenza all'altra Camera
legislativa, la Camera dei deputati.
Ora, questi sono argomenti procedurali. Io vi invito a considerare l'argomento nella sua sostanza e a
difendere la nostra libertà - non solo la mia, anche perché probabilmente vincerò questo processo - e il
nostro dovere di esercitare la funzione di indirizzo e controllo sul potere legislativo e di
comunicazione all'opinione pubblica di fatti e circostanze che possono essere censurabili per il rispetto
delle istituzioni e per svolgere la nostra funzione rappresentativa. (Applausi dal Gruppo NCD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Poiché il relatore facente funzioni non intende intervenire in replica, passiamo alla votazione della
proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, il collega Albertini ha illustrato
in maniera chiara la sua situazione. Vorrei aggiungere che ci troviamo in una circostanza diversa dalla
precedente. In questo caso, infatti, è evidente in maniera inconfutabile che il collega svolgeva e svolge
un'attività coperta da una guarentigia costituzionale. Possiamo interpretare che possa essere quella del
Parlamento europeo o quella del Parlamento italiano ma è evidente che qui si vuole sindacare sulle sue
opinioni liberamente espresse in relazione a vicende che hanno una rilevanza politica. Per questo
vorrei richiamare i colleghi sul fatto che non possiamo non garantire in qualche maniera una copertura.
Stupisce, per la verità, che il Parlamento europeo, probabilmente con una interpretazione
assolutamente burocratica e poco sostanziale, non abbia concesso tale guarentigia, però oggi Albertini
è senatore della Repubblica e deve poter continuare, senza condizionamento alcuno, la sua attività
parlamentare.
Allora, esaminando in maniera profonda anche il merito delle sue affermazioni e prendendo in
considerazione anche gli altri contesti, quelli che nell'arco degli anni si sono evidenziati circa il
comportamento di taluni magistrati, come in questo caso, io credo che noi non possiamo far mancare
al nostro collega la copertura dell'articolo 68 della costituzione.
In questo senso, dichiaro il voto contrario del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV,
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PATT, UPT)-PSI-MAIE alla proposta della Giunta.
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, credo che mai un caso portato alla nostra attenzione
riguardi proprio specificamente ognuno dei colleghi di questo Senato. Stiamo, infatti, parlando della
specificità dell'attività di un parlamentare, che ha, come unico scudo, quello di poter esprimere
liberamente le proprie opinioni, una libertà costituzionalmente garantita.
Quando ero Presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio avevamo stabilito
all'unanimità un documento nel quale precisavamo che la libertà di esprimere opinioni evidentemente
doveva avere attinenza con l'attività politica o parlamentare del deputato o del senatore. È evidente che
sono escluse tutte le opinioni che vengano espresse per questioni che riguardano un'impresa che un
parlamentare può portare avanti, una sua professione, un suo interesse privato.
Ma in questo caso stiamo parlando specificamente di un parlamentare che ha intrapreso una battaglia
civile, politica e culturale in difesa di una posizione che aveva tenuto quando faceva il sindaco di
Milano e quando, giustamente, difendeva un operato messo sotto accusa, con modalità ormai note a
tutti, da parte di un singolo magistrato che aveva rivolto nei confronti del senatore Albertini accuse
pesantissime, verso le quali Albertini ha usato del diritto di rispondere sul piano dialettico e politico,
trovandosi poi aggredito sul piano giudiziario.
Colleghi, questo problema è delicatissimo. Infatti, se qualcuno che ha tempo e disponibilità (può
essere un potere forte, bancario o economico, può essere qualsiasi realtà che si senta lesa dall'attività di
un parlamentare) denuncia un parlamentare o intraprende un'azione civile nei suoi confronti, quel
parlamentare rischia di essere paralizzato. Purtroppo, infatti, le cause civili presentano dei problemi:
intanto, perché vengono chieste somme straordinarie, che il povero parlamentare (nel senso di povero
tapino che incorrere in queste vicende) si trova eventualmente a dover pagare; ma anche perché il
processo stesso è qualcosa di insopportabile nel momento in cui si è chiamati a dover rispondere di
affermazioni che un parlamentare ha il dovere di fare.
I parlamentari devono prendere posizione, sono i rappresentanti del popolo, devono avere il coraggio,
la disponibilità e il senso di responsabilità di dire le cose che la gente comune non può dire, proprio
perché questa è la loro funzione specifica. A differenza dei magistrati, non possono arrestare, inquisire,
giudicare nessuno, ma possono parlare. Questo si chiama Parlamento e il caso del senatore Albertini è
il caso specifico di un parlamentare che è sotto processo civile semplicemente perché ha espresso
opinioni e continua ad esprimerle.
Ci chiedono di dire se il Senato è competente o incompetente a trattare questo caso. Io ritengo che il
Senato sia assolutamente competente. Non nascondiamoci dietro i cavilli, dicendo che la Cassazione
ha detto una cosa diversa. Noi abbiamo già trattato in questa legislatura il caso del senatore Verdini e
la vicenda in cui era coinvolto capitò quando era deputato e non senatore. È evidente che il senatore
Albertini deve parlare, difendersi o svolgere le sue considerazioni nel luogo in cui, con continuità,
esercita il suo mandato. Prima era al Parlamento europeo, ed ora è al Senato della Repubblica. Ed è il
Senato della Repubblica a dover dire se è competente o no ed entrare nel merito della difesa di un
collega che esercita un nostro diritto.
Non è il diritto del senatore Albertini, ma è il nostro diritto a poter parlare, a poter fare politica, a poter
incidere e fare denunce quando, come in questo caso, si è nei limiti della non offesa e della non
ingiuria, ma semplicemente nell'ambito di considerazioni svolte in difesa dell'operato di chi, da
sindaco di una città, ha gestito tre miliardi come commissario straordinario, sei miliardi come sindaco
e non ha mai ricevuto nessun avviso di garanzia.
E dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle che qualche volta dovremo anche distinguere, senza
sparare nel mucchio, fra casi di criminalità e situazioni simili alle vostre quando, facendo denunce in
quest'Aula o prendendo posizioni severe rispetto a determinate situazioni, potreste essere trascinati in
giudizio. Volete che passi il principio che ogni volta che voi parlate, come questa mattina è stato fatto,
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ci sia qualcuno che vi denunci, così che voi dobbiate passare la vita in tribunale a pagare avvocati per
difendere il vostro diritto di parola? Non è così che funziona la democrazia, nel momento in cui si
difende anche il vostro diritto di fare politica, di fare denunce e di poter parlare dentro e fuori
quest'Aula.
Colleghi, questa situazione oggi riguarda il senatore Albertini, ma domani potrà riguardare ognuno di
voi. Anche se vedo molti colleghi distratti, io vi assicuro che, quando una persona si trova ad
affrontare queste situazioni, è attentissimo; se il caso interessasse un collega distratto, vi assicuro che
sarebbe attentissimo a quanto accade, perché un meccanismo di questo tipo inibisce un parlamentare
dal suo diritto e dovere di fare politica.
Per queste ragioni, il Gruppo del Nuovo Centrodestra vota contro il principio dell'incompetenza,
ribadendo che questo Senato è competente ad affrontare casi come quello del senatore Albertini.
(Applausi dal Gruppo NCD).
CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRIMI (M5S). Signor Presidente, cittadini che ci ascoltate, vorrei cercare di spiegare in maniera
semplice, anche ai colleghi che non hanno seguito i lavori della Giunta, di cosa stiamo parlando, senza
entrare nel merito della questione che riguarda il procedimento del senatore Albertini.
Il senatore Albertini è sottoposto a un procedimento per il reato di diffamazione. Questo fatto è
avvenuto durante il suo mandato al Parlamento europeo. E questo è assodato. Quando era al
Parlamento europeo, ovviamente, immediatamente sono partite le garanzie funzionali previste per i
parlamentari italiani al Parlamento europeo.
In quel procedimento, il Parlamento europeo ha già deciso che, in questo caso specifico, non c'era un
nesso funzionale tra l'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo e le affermazioni da lui fatte,
che sono sottoposte al giudizio, futuro ed eventuale, per il reato di diffamazione. Questo è un fatto.
Il senatore Albertini si è ulteriormente appellato, chiedendo un riesame della procedura al Parlamento
europeo, il quale ha già deciso che l'esame della richiesta di appello deve essere affidato alla
Commissione che si occupa di questi affari. Quindi, un organo, in questo caso il Parlamento europeo,
ha già deciso, e sta decidendo anche sull'appello eventuale. Pertanto, non può esserci una ulteriore
decisione da parte del Senato.
Noi possiamo anche decidere, approvando la relazione della Giunta, che questo Senato non è
competente. Immaginiamo, però, che fra qualche mese si vada ad elezioni, perché vengono sciolte le
Camere, e il senatore Albertini si candidi alla Camera. Allora, egli reitererà la stessa domanda alla
Camera. Come sapete, il processo può durare anche tre, quattro o cinque anni, ma magari dopo due
anni si va a nuove elezioni, il senatore Alberini ritornerà al Senato e la questione si riproporrà al
Senato.
In linea teorica, ciò sarebbe possibile. Invece, un giudizio è stato già espresso da una Camera, in
questo caso dal Parlamento europeo, e la questione viene conclusa così. Non è possibile, ogniqualvolta
si cambia la Camera di appartenenza a seguito di nuove elezioni, riproporre la stessa richiesta
chiedendo alla nuova Camera di decidere su qualcosa che è stato già deciso all'interno della precedente
Camera di appartenenza, che era quella che aveva la competenza per capire e decidere se il suo
scrivere era legato alla funzione che stava esercitando.
Pertanto, a prescindere dal caso specifico e cioè dal merito del procedimento giudiziario, per noi è
assolutamente lampante che non può che esserci una incompetenza da parte di questo Senato a
decidere nel merito di questa vicenda.
Aggiungo, comunque, che sarebbe il caso di affrontare (purtroppo l'occasione è stata persa durante la
discussione sulle riforme costituzionali) una revisione di tutte le norme che riguardano le garanzie
funzionali di senatori e deputati. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti. Abbiamo visto troppe volte
queste Camere non difendere i propri membri da un abuso, ma difenderli per tutelare un interesse
collettivo. Dopo aver visto quello che si è scoperchiato nei giorni scorsi a Roma, dopo aver visto
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quello che si è scoperchiato negli ultimi anni con scandali uno dietro l'altro, dovremmo forse aprire il
Parlamento nel senso di renderlo il più possibile uguale alla società, senza alcun tipo di garanzia;
metterci nelle stesse condizioni di un cittadino qualunque che deve recarsi nelle aule di tribunale a
difendersi mentre dovrebbe svolgere il proprio lavoro. Non possiamo continuare a mantenere questo
privilegio.
Invito pertanto a riflettere sulla possibilità di realizzare una revisione completa di tutte le garanzie
funzionali che riguardano intercettazioni, arresto, sequestro ed altro. (Applausi dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in questi giorni è di grande attualità (certamente lo è
sempre) il problema del malaffare nella politica, della corruzione, della commistione fra interessi
illegittimi e lo Stato, sia attraverso i suoi funzionari, sia attraverso i suoi rappresentanti eletti.
Qualche anno fa un sindaco di Milano si è opposto al malaffare, si è opposto a manovre che, secondo
perizie di tribunale, hanno causato un danno erariale molto superiore ai 100 milioni di euro, lo ha fatto
con tutti i mezzi che aveva a sua disposizioni prima da sindaco, poi da parlamentare europeo e da
ultimo da senatore.
Questo ex sindaco di Milano è il senatore Gabriele Albertini.
Se si pensa che votando di fatto contro il senatore Albertini, mettendolo nelle mani, per così dire del
braccio secolare in un'ottica di severità populista, si sta facendo giustizia, vorrei dire che si sta facendo
esattamente il contrario, perché Albertini si è schierato, ha messo la sua faccia, ha rischiato e vediamo
che sta rischiando di suo per evitare il malaffare, per evitare che una pubblica amministrazione
ricevesse un danno erariale di centinaia di milioni. Si è opposto con tutti i mezzi a sua disposizione come dicevo - e si è opposto anche con quattro interrogazioni (uno degli strumenti tipici dell'attività di
un parlamentare) presentate in qualità di senatore.
Pertanto, se noi votiamo riconoscendo l'incompetenza del Senato, come la maggioranza della Giunta
delle elezioni propone di fare, diciamo che un senatore deve stare bene attento nel redigere le
interrogazioni parlamentari con cui denuncia il malaffare, con cui denuncia il danno arrecato allo Stato
e se già lo aveva fatto in precedenza in altra veste rischia comunque di pagare pesantemente le
conseguenze del suo coraggio, del suo senso del dovere nel difendere l'interesse dei contribuenti e,
dunque, dello Stato.
Per quanto concerne ancora più specificamente la competenza riguardante il Parlamento europeo, va
detto che l'ex articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi - brutta parola che andrebbe tradotta
meglio, data l'evoluzione che ha avuto la nostra lingua - e le immunità delle Comunità europee
prevede che restino salve le guarentigie che il Parlamento ha per la legge nazionale. Nel nostro caso,
l'articolo 68 della Costituzione vale anche per i parlamentari europei. Non è perché uno è eletto al
Parlamento di Bruxelles e Strasburgo che perde tali diritti; tra l'altro, più che di diritti suoi, si tratta dei
diritti dei cittadini ad avere dei parlamentari che possano difendere realmente i loro interessi senza
temere chiunque possa agire contro di loro.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 35523 del 25 settembre 2007 (quindi neanche recente), ha
stabilito che a tutelare l'attività del parlamentare europeo non è solo quanto previsto dall'ex articolo 10,
lettera a), del Protocollo sui privilegi del parlamentare europeo, ma anche l'articolo 68 della
Costituzione.
Pertanto il senatore Albertini, per le sue attività (a mio modesto parere meritorie e sulle quali sarebbe
molto, ma molto interessante entrare nel merito, anche perché si legano a fatti molto attuali; ma
dobbiamo attenerci all'argomento di cui ci stiamo occupando), ha diritto due volte a una deliberazione
del Senato che dica che sta agendo in quanto senatore e che si tratta di denunce e di argomenti sui
quali ci sono suoi precisi, specifici e molto dettagliati atti compiuti da senatore, non soltanto perché
adesso Gabriele Albertini è senatore, ma perché già da parlamentare europeo aveva diritto alle tutele di
cui all'articolo 68.
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Pertanto, il fatto che il Parlamento europeo abbia dichiarato di non riconoscere l'insindacabilità, con
una decisione che peraltro potrebbe anche essere modificata, non vuol dire che non si debba
individuare un organo che la decida; e quest'organo è palesemente il Senato, e possiamo farlo per
analogia rispetto a quanto previsto, ad esempio, per gli ex Ministri per determinate procedure, perché
Albertini è un senatore (se oggi fosse deputato, spetterebbe alla Camera), se anche non avesse fatto
interrogazioni in quanto senatore. Ma io preferisco attenermi a quanto lui ha denunciato con le sue
interrogazioni.
Per tali ragioni, Forza Italia voterà contro la proposta della Giunta in quanto riteniamo che ci sia una
competenza del Senato. Più nello specifico, più nel merito, crediamo che si stia parlando di un
parlamentare che ritiene di difendere gli interessi del proprio Paese. In questo caso si tratta di interessi
certificati da perizie di tribunale, ossia interessi del nostro Paese a che manovre poco chiare compiute
da certi amministratori locali con certi imprenditori non deprivino il Paese di centinaia di milioni di
euro. Ebbene, riteniamo che chi si impegna su queste cose da senatore abbia diritto a non essere
perseguito, in quanto si tratta di attività, a mio parere meritoria, ma comunque di svolgimento di atti
inerenti alla sua funzione parlamentare. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del
procedimento in titolo.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
PAGLIARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARI (PD). Signor Presidente, desidero comunicare alla Presidenza di aver commesso un errore
nella votazione e che il mio voto, quindi, è favorevole.
DI GIACOMO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIACOMO (NCD). Signor Presidente, anch'io ho sbagliato e, quindi, comunico che il mio voto è
contrario.
PRESIDENTE. Tutti i senatori che desiderano segnalare di aver commesso un errore nel corso della
precedente votazione, sono autorizzati a comunicarlo agli Uffici.
Discussione del documento:
(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di
un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 11,02)
Approvazione della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda di
autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del
signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente
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anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR - n. 13877/2013 RG GIP)».
La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e
distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di
proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e
comunicazioni telefoniche del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazioni
effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autorità
giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, il
15 e il 29 dicembre 2010.
Chiedo al relatore, senatore Buccarella, se intende intervenire.
BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la vicenda che ci interessa
prende le mosse da una richiesta del gip del tribunale di Palermo in merito alla utilizzazione di
intercettazioni del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale
per corruzione che vede il Papania fra gli indagati. La richiesta investe una telefonata del 13 giugno
2010 e una serie di sms che vanno dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010.
L'utenza intercettata era intestata ad una società che si occupa di rifiuti e in uso a tale signor Orazio
Colimberti.
La corruzione consisterebbe in assunzioni in cambio di certificazioni di regolarità degli appalti e dei
servizi che invece sarebbero irregolari. Papania è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 ottobre
2011 con decorrenza 10 settembre 2011. Va, però, segnalato che... (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore consentite al senatore Buccarella di svolgere la relazione.
BUCCARELLA, relatore. Come dicevo, la richiesta del pubblico ministro era più ampia di quella
presa in esame dalla Giunta ma il giudice per le indagini preliminari ha già ridotto il «pacchetto» delle
intercettazioni utilizzabili a quelle avvenute prima del 3 gennaio 2011, limitando la richiesta sul
presupposto che, in quella data, il signor Papania era già stato individuato come senatore della
Repubblica e, pertanto, le intercettazioni successive al 3 gennaio 2011 non sarebbero più «casuali».
Infatti, la richiesta originaria del pubblico ministero riguardava tre decreti ricadenti in un arco
temporale di quasi due anni, cioè dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, relativi a 13 conversazioni
telefoniche e ad un totale di 68 serie di comunicazioni sms.
Il senatore Papania ha fatto pervenire una prima memoria difensiva in Giunta dove, oltre a configurare
un fumus persecutionis, assume che, già in data 7 luglio 2010, gli investigatori avrebbero individuato
la qualifica soggettiva del parlamentare.
Lo stesso Papania, però, in merito alla richiesta di proroga delle intercettazioni del 7 luglio 2010,
rileva una assoluta genericità dell'ipotesi accusatoria.
Ebbene, proprio questa affermazione comporta come logica conseguenza che il quadro accusatorio
non è di per sé idoneo a configurare quel mutamento dell'atto di indagine necessario a viziare l'utilizzo
delle intercettazioni. In pratica, non c'è il mutamento dell'obiettivo dell'indagine che resta ancora tale
Colimberti Orazio. Conseguentemente diventa superflua qualunque valutazione sul fumus
persecutionis, atteso il carattere ancora casuale delle intercettazioni. In una successiva memoria, l'ex
senatore Papania sostiene che già dal 13 giugno 2010 lo stesso era stato individuato come deus ex
machina dell'episodio corruttivo.
Queste circostanze, però, sono contenute in una informativa dei Carabinieri del 9 settembre 2011,
quindi successiva alla data del 3 gennaio 2011 fissata dal gip.
Lamentava inoltre il Papania che in una telefonata del 28 novembre 2010 si individuava il Papania
come politico italiano del Partito Democratico e senatore della Repubblica il cui factotum è implicato
in diverso procedimento relativo a reati mafiosi.
In relazione a tali rilievi, si precisa che tale nota dei Carabinieri è pervenuta in Procura solo il 13
dicembre 2010, come emerge dal timbro di avvenuta ricezione.
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Dopo questa sintesi della vicenda, veniamo alle determinazioni della Giunta.
Nella seduta del 18 novembre 2014, la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta, formulata in via
principale dal relatore, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le comunicazioni oggetto della
richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta del relatore si basava sul rilievo che il mutamento di
direzione dell'atto di indagine non era, nel caso di specie, comprovato da alcun elemento sicuro ed
indubbio.
Tuttavia, nel caso in questione il riferimento ad un soggetto, definito come factotum del senatore
Papania (era sostanzialmente il cassiere di un boss della mafia, Melodia), e la specifica indicazione
nella sintesi elaborata dai Carabinieri della circostanza del coinvolgimento di tale soggetto in un
procedimento penale (sia pure diverso) ha fatto sorgere il dubbio - si ribadisce, non comprovato in
alcun modo dagli elementi addotti e dagli elementi emergenti dall'analisi dei fascicoli - che la
direzione delle indagini sia ad un certo punto mutata (o avrebbe dovuto mutare), con conseguente
coinvolgimento nelle attenzioni investigative degli organi inquirenti anche del senatore Papania.
In ossequio al principio costituzionalmente rilevante del favor rei, il fumus mutationis (ossia la
concreta possibilità nel caso di specie di un intervenuto mutamento della direzione degli atti di
indagine, quand'anche non comprovato in modo indubbio) ha indotto la Giunta a scegliere di limitare
l'autorizzazione alle sole comunicazioni anteriori rispetto alla data dell'intercettazione in questione
(l'ultima delle quali risalente al giorno 26 novembre 2010), con conseguente esclusione di tutte le
comunicazioni successive a tale data (la prima delle quali risale al 6 dicembre 2010).
Va precisato che la Giunta, sempre in ossequio ad un approccio rigorosamente garantistico, ha
rigettato anche la seconda proposta, formulata dal relatore in via subordinata, di limitare
l'autorizzazione, escludendo le sole intercettazioni successive al 13 dicembre 2010, data in cui, come
già detto, la nota dei Carabinieri del 10 dicembre 2010 è pervenuta agli uffici del pubblico ministero,
come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento.
È stata quindi accolta dalla Giunta la terza proposta, formulata in via ulteriormente subordinata dal
relatore, volta a considerare come data di discrimine il 28 novembre 2010.
Si è considerato infatti che, pur spettando al pubblico ministero la direzione delle indagini, alla Polizia
giudiziaria spettano comunque funzioni investigative, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di
procedura penale, svolte di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Alla luce di tali
circostanze si è quindi considerato configurabile il fumus mutationis fin dal giorno della telefonata in
questione (ossia il 28 novembre 2010), sia per le consapevolezze investigative che la Polizia
giudiziaria poteva avere a partire da tale data, sia per le possibili interlocuzioni informali della Polizia
giudiziaria stessa con il pubblico ministero (possibili, in astratto, anche anteriormente alla formale
comunicazione scritta dei Carabinieri del 10 dicembre 2010, pervenuta il 13 dicembre 2010).
Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea
di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche
dell'onorevole Papania, senatore all'epoca dei fatti, di cui al Documento IV, n. 7, per le sole
intercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta
dell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms,
intercettate il 6, 15 e 29 dicembre 2010.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, come rileva dalla relazione
appena svolta dal senatore Buccarella, in seno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
abbiamo votato su tre proposte formulate dal relatore (erano state formulate anche altre due proposte,
una a mia firma e un'altra a firma del senatore Cucca).
A strettissima maggioranza è stata approvata la terza proposta formulata dal relatore: utilizzo
l'espressione «a strettissima maggioranza» per cercare di rappresentare all'Aula in maniera eufemistica
la particolarità della votazione che, nel rispetto dell'usuale letteratura dei resoconti, viene riportata
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come votazione a maggioranza.
Il discrimine del ragionamento svolto in Giunta - e che oggi si riproporrà durante la discussione sulla
proposta del relatore - riguarda il momento in cui, prima da parte del magistrato e poi autonomamente
da parte della Giunta, si valuta la mutata direzione di indagine.
Le proposte formulate in Giunta erano molte e ritengo che, come rileva lo stesso resoconto, sia insorta
una certa confusione tra la proposta del senatore Cucca e l'ultima delle proposte del senatore
Buccarella: mentre infatti la proposta del senatore Buccarella prevedeva l'autorizzazione per le
comunicazioni intercettate fino alla data del 30 novembre 2010, quella del senatore Cucca, com'è
attentamente riportato nel resoconto, faceva riferimento al mese di ottobre 2010, senza precisare la
data. Questo ha portato probabilmente a procedere ad una veloce votazione.
Per questo motivo e perché sul discrimine temporale rispetto alla mutata direzione di indagine possa
esserci un ulteriore approfondimento, propongo all'Aula che la domanda di autorizzazione della quale
stiamo trattando venga rinviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per
un'ulteriore valutazione.
BUCCARELLA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla richiesta di rinvio, perché
credo che la problematica sottesa al ragionamento del senatore Ferrara sia stata ampiamente sviscerata
nell'ambito dei lavori svolti in Giunta.
Insisto dunque affinché l'Assemblea si pronunci sulla proposta deliberata a maggioranza dalla Giunta.
ALICATA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere parere favorevole alla
proposta formulata dal senatore Ferrara.
CUCCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, condivido anch'io le motivazioni che sono state portate
all'attenzione dell'Aula da parte del senatore Ferrara.
Il motivo di questo mio ragionamento sta nel fatto che nel provvedimento di richiesta di autorizzazione
all'utilizzazione di intercettazioni si fa menzione espressa del fatto che, fin dai primi giorni del mese di
novembre, gli organi inquirenti in effetti erano a conoscenza della carica rivestita dal senatore Papania.
Credo che, quindi, sia effettivamente utile un ulteriore approfondimento in Commissione. In questo
senso riteniamo che si possa accogliere la proposta di rinvio.
MANCUSO (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCUSO (NCD). Signor Presidente, anche noi del Nuovo Centrodestra siamo favorevoli alla
proposta del senatore Ferrara.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari del documento IV, n. 7, avanzata dal senatore Ferrara Mario.
È approvata.
GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
È approvata.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
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(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,18)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1642, già approvato
dalla Camera dei deputati. (Commenti del senatore Buccarella all'indirizzo del Gruppo PD). Senatore
Buccarella, la prego di calmarsi. Siamo passati ad un altro punto.
I relatori, senatori D'Ascola e Moscardelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.
D'ASCOLA, relatore. Signori senatori e senatrici, intervengo per la parte concernente il delitto di
autoriciclaggio, lasciando al senatore Moscardelli l'illustrazione concernente la parte relativa al tema
più complesso del rientro dei capitali dall'estero.
La norma è organizzata secondo questo schema: vi è una delimitazione oggettiva delle condotte
d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti. La delimitazione è oggettiva in quanto
queste condotte devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative.
Questa delimitazione non è funzionale a determinare una sorta di riduzione ingiustificata del campo di
applicazione della legge penale, ma risponde a esigenze avvertite che si riflettono soprattutto nel
rischio di una duplicazione della punibilità. Noi non dobbiamo dimenticare, allorquando parliamo di
autoriciclaggio, che si tratta di punire in sede di autoriciclaggio condotte che sono già punite con
riferimento al cosiddetto delitto a monte. Pertanto, nel prevedere questa norma penale incriminatrice
era necessario selezionare condotte che si staccassero sia dal punto di vista strutturale oggettivo sia dal
punto di vista temporale delle condotte a monte, per evitare quello che altrimenti sarebbe stato un
inammissibile fenomeno di ne bis in idem, nel senso che si sarebbe punita due volte una condotta ad
altro titolo già punita.
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 11,20)
(Segue D'ASCOLA, relatore). Peraltro, occorreva eliminare il rischio di trattamenti sanzionatori
irragionevoli data una circostanza che va sottolineata, ossia quella costituita dalle asimmetrie
sanzionatorie che potevano caratterizzare il delitto a monte rispetto al delitto a valle. Data la cospicua
punibilità prevista per il delitto di autoriciclaggio non si poteva non considerare la circostanza che il
delitto a monte era, perlomeno dal punto di vista astratto, punibile in taluni casi con pene nettamente
inferiori rispetto al cosiddetto delitto a valle, ossia al delitto di autoriciclaggio.
Questa delimitazione ha quindi un significato per l'appunto funzionale ad evitare trattamenti
sanzionatori irragionevoli e quel ne bis in idem che avrebbe condotto il Parlamento a punire due volte
lo stesso fatto.
Con questa precisazione, trova giustificazione analoga quella clausola che compare nel testo del delitto
di autoriciclaggio secondo il quale le condotte non soltanto devono convergere nella direzione di
attività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate e
percepibili, ma devono avvenire anche con modalità di ostacolo quanto all'accertamento della
provenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività.
Mi piace, in conclusione, sottolineare come il delitto di autoriciclaggio si caratterizzi anche per una
norma definitoria che stabilisce in quali casi si può ritenere esistente una condotta siffatta e in quali
altri tale condotta non può essere ritenuta sussistente, nel senso che il godimento e l'uso assolutamente
ed esclusivamente personali - quindi quelle condotte che si pongono a ridosso e, in un certo senso, si
sovrappongono alle condotte del delitto presupposto - non costituiscono autoriciclaggio.
Con queste, mi auguro, sintetiche premesse mi riporto per il resto al testo, certamente più ampio, della
relazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.
MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la procedura in esame consente di
far riemergere in Italia somme e capitali detenuti all'estero e si iscrive nel quadro delle linee emerse
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dalla Commissione Greco e delle linee guida dell'OCSE.
Va chiarito che si tratta non di un condono, ma di una procedura che è nominativa e che prevede la
completa dichiarazione di tutte le attività e le somme, rispetto alla quale vi è una responsabilità penale
molto chiara e pesante in caso di dichiarazioni false, nonché una collaborazione completa con
l'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'emersione che avvenga tramite questa procedura comporterà il
pagamento di tutte le imposte dovute, senza sconti.
Con il disegno di legge in esame si agisce per invogliare ad utilizzare una procedura trasparente (non è
consentito in nessun momento l'anonimato), che permette di far emergere nell'ambito della legalità
l'intero volume delle liquidità.
Peraltro, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio e con le implicazioni e gli aspetti sottolineati
dal senatore D'Ascola, si tratta di una procedura che rappresenta un passaggio con cui si disincentiva il
perseverare in condizioni di illegalità, dal momento che tali condizioni in futuro saranno colpite
dall'ordinamento in maniera molto puntuale e pesante.
La procedura prevista nel disegno di legge attiene a violazioni fino al 30 settembre 2014 e potrà essere
utilizzata fino al 30 settembre 2015.
È vero che, per quanto riguarda tale procedura, nel corso della discussione sono emerse alcune
criticità, in parte sottolineate con emendamenti. Tuttavia si tratta di elementi parziali, che non inficiano
la validità del provvedimento; per cui l'atteggiamento dei relatori è stato quello di far valere
l'opportunità di approvare il provvedimento stesso entro il 31 dicembre.
Essendo quello attuale un momento di particolare affollamento dei lavori parlamentari, con la sessione
di bilancio e quindi l'esame del disegno di legge di stabilità, è opportuno approvare il testo così come è
pervenuto dalla Camera. Per questo motivo ieri in Commissione sono stati respinti tutti gli
emendamenti, sebbene nel corso del confronto siano emerse disponibilità a valutare in futuro eventuali
situazioni. Nella sostanza il provvedimento rimane integro, valido ed efficace; quindi possiamo
rassicurare sulla stabilità delle norme.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.
RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge sul rientro volontario dei capitali è
una necessità e l'ordinamento penale italiano ha un disperato bisogno di introdurre la norma
sull'autoriciclaggio.
In base ad accordi internazionali, molte banche svizzere hanno deciso di rendere pubblici i nomi dei
clienti e quindi rinunzieranno all'anonimato. Questo apre l'opportunità per una specie di transazione
con i contribuenti italiani che sinora hanno fatto i furbi. Il presidente del Consiglio Renzi proprio pochi
giorni fa ha detto che è finito il tempo dei furbi. Era ora. I furbetti riportano i soldi in Italia con nomi e
causali e pagano le imposte dovute, in quanto non c'è sconto sulla somma dovuta a titolo tributario:
non pagano per intero le sanzioni tributarie ed ottengono uno scudo solo sul piano penale (non si
applicano i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000). Lo Stato però incassa una cifra stimabile
in una forchetta tra due e quattro miliardi di euro, che saranno molto utili in questa fase difficile.
Con l'occasione, si introduce l'autoriciclaggio come nuova figura di reato. Sarebbe il reato di chi,
avendo commesso un reato che produce profitto, non dà ad altri quei soldi affinché questi li
nascondano, reinvestendoli o mischiandoli con altri danari, ma fa da sé quelle operazioni. Oggi la
condotta dell'autore del reato cosiddetto presupposto (quello che produce il profitto illecito) non è
punibile. Ripeto: è punibile solo quella del terzo, che si chiama appunto riciclaggio, anche se è poco
applicata, come hanno dichiarato di recente anche Francesco Greco e Raffaele Cantone.
Il GAFI, il principale organismo internazionale in materia di lotta al riciclaggio, aveva espresso la
necessità che in Italia si introducesse la norma sull'autoriciclaggio già nel 2006 e, considerato che nei
primi mesi del 2015 il nostro Paese sarà oggetto di una nuova valutazione, diventa indispensabile
colmare questa lacuna. Del resto, l'autoriciclaggio esiste in tutta Europa, negli Stati Uniti e perfino nel
codice penale della Città del Vaticano.
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Il reato di riciclaggio - introdotto nel 1978 e poi modificato varie volte, da ultimo nel 1993 - fu
introdotto perché il reato di ricettazione non era sufficiente a reprimere le condotte di chi voleva lavare
i soldi sporchi nell'economia legale. Oggi però le cose sono cambiate. Non siamo più in grado di
distinguere l'economia cosiddetta pulita da quella cosiddetta sporca. Non ci sono i criminali da un lato
e dall'altro i professionisti e i banchieri, che hanno apparenze pulite, ma che, pecore nere in un gregge
di persone oneste, sono disposte a ripulire i soldi in operazioni lecite.
Oggi moltissimi operatori hanno una doppia faccia e c'è una vasta area grigia, dove il danaro nasce
anche in forme lecite ma viene portato illecitamente in Svizzera o in altri paradisi fiscali e poi torna
come investimento, unito e mischiato a ricchezze di provenienza illecita. Spesso poi abbiamo il
percorso inverso: dall'economia pulita i quattrini se ne vanno nei citati conti alle Cayman e
costituiscono provviste dell'evasione fiscale, cioè dell'economia nera. Sicché non ha più senso limitare
l'incriminazione del riciclaggio a chi non ha commesso o concorso nel reato presupposto. L'attività di
occultamento e confusione del danaro - che è un bene fungibile per eccellenza - la fa molto spesso il
corruttore, l'evasore, il mafioso.
C'è chi sostiene che questo sia un reato contro il patrimonio mentre io credo sia una fattispecie
plurioffensiva, perché consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma lede
anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Infatti, chi autoricicla,
con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro
della vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle
relazioni economiche.
Vi sono degli aspetti tecnici che hanno lasciato insoddisfatti i magistrati e che forse rendono la nuova
figura di autoriciclaggio non particolarmente efficace contro l'evasione fiscale e contro chi usa i soldi
di provenienza illecita per farsi direttamente la macchina e la villa, senza operazioni complesse, volte a
mascherare il percorso dei soldi. Resta che la villa e la macchina dei mafiosi è comunque confiscata,
anche se non costituisce in sé un nuovo reato.
Associare rientro dei capitali e autoriciclaggio è importante perché è un deterrente per chi esita a far
rientrare i soldi dall'estero. Oggi è esente da quel reato, domani non più.
A favore di questa novità legislativa alla Camera sono stati PD, Scelta Civica e Nuovo Centrodestra.
Ringrazio in questa sede il ministro Padoan e il vice ministro Casero, che si sono mostrati molto
favorevoli e che hanno sostenuto con forza questo provvedimento. Ho anche preso atto del lodevole
sforzo dei deputati Sanga e Causi, che hanno fatto un lavoro splendido, insieme alla collega Ferranti e
a Civati, Mattiello e altri. Quindi, oggi discutiamo il testo approvato alla Camera il 16 ottobre.
Colleghi, qui in Senato speriamo di fare presto, per far entrare quei soldi nelle coperture della legge di
stabilità. Non voglio ripetere quel che ho già sostenuto nelle Commissioni riunite. Un appello
particolare voglio rivolgere a quei Gruppi che alla Camera hanno votato contro. Vi prego di ripensarci:
troviamo una convergenza almeno sulla lotta alla mafia e all'evasione fiscale!
Si poteva fare di più, si poteva essere più resistenti verso le pressioni di chi vuol continuare con gli
stessi giochini di prima. Ma questo è un bell'intralcio a chi vuol continuare a valicare avanti e indietro
quel labile confine tra economia lecita e traffici criminali.
Sinceramente mi sono stancata dei cavilli: approviamo questa legge che consente di reprimere
condotte criminali gravi che ostacolano l'amministrazione della giustizia e che le persone perbene di
questo Paese aspettano da troppo tempo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sciascia. Ne ha facoltà.
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento è
di grande rilevanza in quanto consentirà ai contribuenti che non abbiano correttamente adempiuto ai
propri obblighi fiscali di rettificare e sanare le proprie posizioni. La procedura di collaborazione
volontaria consentirà sia ai contribuenti, persone fisiche, che alle persone giuridiche, siano esse società
di persone o di capitali, di dichiarare ora, ex novo, beni e attività detenute illegittimamente all'estero
ovvero - ed è un aspetto importante - di dichiarare beni e attività detenuti in Italia e mai assoggettati ivi
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a tassazione per omessa o infedele dichiarazione sia ai fini delle imposte dirette che di parte di quelle
indirette.
È un provvedimento estremamente complesso sotto il profilo tecnico, scritto in perfetto burocratese.
Mi limiterò qui ad alcuni rilievi principalmente sulla materia che più mi è congeniale.
Una sola breve notazione sull'articolo 3 che, come vi è noto, istituisce ex novo il reato di
autoriciclaggio. Non contesto punto la norma in questione, testo peraltro migliorabile nonché norma
già in essere e in vigore in molti Paesi europei soprattutto allo scopo di combattere l'uso di denaro
proveniente da reati commessi dalla criminalità, soprattutto quella più pericolosa, vale a dire quella
organizzata. Il problema è l'impatto psicologico che l'articolo 3 apporta al provvedimento, un impatto a
mio avviso negativo. È un bastone troppo rilevante rispetto alla carota proposta. Ben si poteva
introdurre il reato di autoriciclaggio in uno dei provvedimenti già all'esame della Commissione
giustizia.
Il provvedimento per attività e beni detenuti in Paesi black list, prima tra tutti la Svizzera ove, secondo
stime più che attendibili, si troverebbe l'85 per cento dell'intero ammontare delle disponibilità estere
non dichiarate dai nostri concittadini, è eccessivamente oneroso. Tenuto conto del raddoppio dei tempi
di accertamento per i Paesi black list, anche per l'ipotesi di infedele o fraudolenta dichiarazione, ad
esempio, di 1.000 euro trasferiti nel 2005 - per i quali oggi è ancora possibile l'accertamento, sempre in
virtù della disposizione che prevede il raddoppio dei termini e delle sanzioni per utilità, beni o altro,
trasferiti in Paesi black list - si avrà un'imposta IRPEF di 675 euro, quindi non vi è nessuna
diminuzione dell'aliquota, perché l'imposta è stata calcolata con l'aliquota massima più o meno del 45
per cento, tenendo presente il 43 per cento come aliquota massima per i redditi più alti e il 2 per cento
tra addizionali regionali e comunali, con sanzioni pari a circa 300 euro, calcolate al minimo, per un
totale quindi di euro 1.059, superiore alla somma originariamente trasferita.
A questo punto bisogna fare un discorso: se l'impatto che si voleva da questo provvedimento era
quello di trasferire non solo denari, visto che nel provvedimento non è necessario trasferire fisicamente
il denaro dal Paese estero in Italia per il cosiddetto rimpatrio giuridico, ma attrarre a tassazione queste
somme all'estero, ben si poteva optare per un'aliquota forfetaria che potrei indicare dal 30 al 35 per
cento, tenendo anche conto che per l'ultimo, o penultimo, rientro di capitali deliberato in Europa da
parte della Germania, è stata applicata un'aliquota forfetaria del 26,375 per cento.
Nessuna indicazione, poi, sulla possibilità di dedurre le imposte pagate all'estero e ovviamente
risultanti da idonea e incontrovertibile documentazione. Tutte le convenzioni prevedono il divieto di
doppia imposizione sul medesimo reddito e il disconoscere il carico legittimo operato dallo Stato
estero, ad esempio sui proventi conseguiti e soggetti all'euroritenuta, costituisce una sicura doppia
esposizione.
Vero è che l'articolo 165, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamente
l'indeducibilità delle imposte ove esse non siano state pagate ovvero non sia stata presentata la
dichiarazione; ma la dichiarazione che viene presentata ora per allora costituisce sicuramente un
rimedio efficace, che tiene luogo dell'originaria dichiarazione, per cui non si capisce per quale motivo
si debba assoggettare il reddito ad una doppia tassazione.
Ancora, per quanto riguarda i Paesi black list - prima la Svizzera - sono raddoppiati non solo i termini
per l'accertamento, ma anche le sanzioni per le sole imposte sui redditi. Tale raddoppio, anche in
termini di accertamento, viene eliminato, ex articolo 5-quinquies, comma 7, ultimo periodo, della
legge n. 227 del 1990, come indicato dall'articolo 1 del provvedimento, a condizione, tra l'altro, che
entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento lo Stato estero sottoscriva con
l'Italia un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni. Tenendo conto che la penalità per
omessa dichiarazione può arrivare a quasi il 100 cento per cento, è facile intendere che questo è un
punto cruciale per il rientro dei capitali dai Paesi black list, siccome è ancorato a un fatto indipendente
dalla volontà del contribuente, e che allo stato attuale non potrà avere certezza del carico di imposta e
sanzioni a lui incombenti, se non dopo aver dato corso alla procedura.
Altra questione di rilevante importanza è la norma che prevede la nullità della dichiarazione, con
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penalità aggiuntive, in ipotesi di dichiarazioni (articolo 5-septies) non veritiere. Ma quid iuris, se la
documentazione prodotta dall'intermediario sia errata o incompleta, non certo per dolo o colpa grave, e
il contribuente abbia già assolto tutti i suoi obblighi? È opportuno disciplinare con apposita
disposizione questo caso e quindi chiarire se si avrà, come sembra, la decadenza dalla procedura o essa
potrà essere integrata.
Mi avvio a concludere. Da ultimo, come anche rilevato in altre parti, ho presentato alcuni
emendamenti, di natura estremamente tecnica e, a mio modesto avviso, migliorativi del testo per la
parte fiscale. La risposta del Governo in occasione dell'esame in Commissione è stata che il testo deve
essere approvato così come arrivato dalla Camera, senza le modifiche che sono o saranno da apportare
(ad esempio, sull'esclusione, incomprensibile, dell'imposta di successione e donazione dal novero delle
imposte per cui è consentito il cosiddetto ravvedimento superoperoso). Non riesco a comprendere
questa fretta, anche perché comunque i contribuenti, visto quello che ho detto prima sul raddoppio dei
termini, dovranno in ogni caso aspettare sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
Per cui la condizione inderogabile mi sembra che non debba essere sancita.
Il provvedimento, per quello che può essere di mio interesse, deve essere sicuramente migliorato, ma
comunque non è negativo: probabilmente potrebbe essere l'ultima chance data ai contribuenti che non
hanno perfettamente adempiuto. Tuttavia ancorarlo ad una disposizione così pesante, che espone
ancora i contribuenti alle frecce penali, non mi sembra del tutto del luogo. (Applausi dal Gruppo FIPdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.
ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul rientro dei capitali e
sull'autoriciclaggio approda finalmente al nostro esame in Assemblea dopo un percorso faticoso e
forse troppo lungo. La volontà politica di completare questo itinerario doveva manifestarsi prima e
meglio. Non voglio fare facili riferimenti e sollecitare consensi a poco prezzo in chi ci ascolta.
Nell'inchiesta di Roma, la cosiddetta Mafia Capitale, se i magistrati avessero potuto disporre anche
della fattispecie dell'autoriciclaggio, che questo provvedimento introduce, avrebbero potuto contestare
questo reato e incastrare questi delinquenti.
Che cos'è l'autoriciclaggio? È il fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato che
genera profitti, reinveste o riutilizza quei profitti in modo da nasconderne l'origine illecita. Nel nostro
codice penale oggi esiste il riciclaggio, che però non si applica a colui che ha commesso o ha concorso
a commettere il reato, base da cui proviene il profitto illecito. Esiste anche l'aggravante del reimpiego
dei profitti nel comma 6 dell'articolo 416-bis del codice penale, ma si tratta di un aggravante e non di
un reato autonomo, che si possa contestare a prescindere dalla prova della sussistenza dell'associazione
mafiosa. Nella nostra legislazione esiste anche la cosiddetta intestazione fittizia, di cui all'articolo 12quinquies della legge n. 306 del 1992, ma questa fattispecie è molto ristretta, perché si riferisce solo ai
beni che hanno una formale registrazione. Invece, per rafforzare il contrasto alle mafie occorre lo
strumento dell'autoriciclaggio, che consente di punire, a titolo autonomo, condotte di reintroduzione
nel ciclo economico di ricchezze di provenienza illecita, ma consente anche di punire l'occultamento di
ricchezze lecite che però vengono sottratte al fisco e mischiate a denari di provenienza incerta, a
prescindere dall'accertamento che l'autore di questi fatti abbia commesso o concorso a commettere i
reati di base.
Poter punire a titolo autonomo questi fatti significa, nella pratica investigativa, contare su termini di
prescrizione più lunghi e su pene più alte, che consentano di mantenere in prigione per più tempo
mafiosi, corrotti, spacciatori di droga e quant'altro.
Da certa parte della magistratura si sottolinea che si poteva fare di più e di meglio; sono d'accordo, ma
in Parlamento si devono fare compromessi, specialmente quando non ci sono maggioranze chiare.
Voglio anche dire, dalla mia esperienza nelle amministrazioni locali della Liguria, che dare una
concreta mano nella lotta alla 'ndrangheta non è cosa da poco anche se, forse, sull'evasione fiscale
questo disegno di legge non fa così tanto. Personalmente, spero che questo disegno di legge passi così
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com'è, presto e bene. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S). Signora Presidente, intanto vorrei sottolineare che ci si trova di fronte a un
provvedimento da tanti, e soprattutto da ampi settori della magistratura, invocato, un provvedimento
che fa ritornare alla memoria lo scudo fiscale, che ha sollevato tante e tante polemiche, soprattutto per
la mancata partecipazione al voto di alcuni che potevano impedire quell'infamia.
Io sono dell'avviso, come tutto il Movimento, che certe sanzioni di natura penale non possano e non
debbano essere condonate. Io ho sentito parlare, da parte di chi mi ha preceduto, di uno scudo penale
che è stato concesso a chi farà rientrare questi capitali: magari, in tempi veloci, perché comunque c'è la
necessità di fornire, entro l'approvazione della legge di stabilità, capitali che debbono rientrare
nell'economia lecita. Domando, però, a tutti quanti noi: se questi capitali che oggi vengono tanto
desiderati e tanto invocati sono di provenienza illecita, noi non facciamo, come al solito, l'operazione
tipicamente italiana di rilegittimare soggetti che dovremmo, al contrario, penalizzare?
Poc'anzi, la senatrice Albano faceva riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto
l'amministrazione comunale capitolina e, in particolare, l'intero Consiglio comunale della città di
Roma. Se i magistrati, che hanno avuto la capacità e la caparbietà di far venire fuori queste schifezze mi si consenta il termine - avessero avuto la possibilità di combattere contro la malavita organizzata
che si è infiltrata nella politica avendo anche a disposizione ciò che viene innovato con l'articolo 3,
cioè la fattispecie del reato di autoriciclaggio, oggi potrebbero chiedere pene decisamente più severe
per chi si macchia di comportamenti che, come ha detto la senatrice Ricchiuti, non sono
semplicemente volti a danneggiare il patrimonio ma sono plurioffensivi. Chi sottrae infatti al fisco del
proprio Paese capitali che debbono essere concessi allo stesso, esattamente come impone la
legislazione statunitense, viene meno al patto fondativo su cui si regge lo stare insieme.
Dobbiamo metterci in testa che tutti quelli che si macchiano, non per logica di sopravvivenza ma per
logiche di puro profitto egoistico, di comportamenti gravissimi (come, appunto, l'evasione fiscale)
vanno perseguiti e penalizzati in maniera esemplare. Questo provvedimento che introduce
l'autoriciclaggio lo fa però concedendo a chi si ravvede operosamente una sorta di tutela che,
francamente dal nostro punto di vista, non può essere accettata. Ciò sorregge la nostra posizione e fa sì
che noi si abbia un atteggiamento di accoglimento nei confronti di una norma che aspettiamo dal 2007,
perché è dal 2007 che ci viene richiesta da organismi che a livello internazionale promuovono la lotta
all'autoriciclaggio, ma al tempo stesso di straordinaria freddezza perché, come al solito, non si punisce
mai chi deve essere punito e alla fine, per salvare capra e cavoli, si va ad inasprire la fiscalità generale
- guarda caso - su chi non può evadere anche volendolo. Anche di questo dovrete rispondere.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
GINETTI (PD). Signora Presidente, il disegno di legge n. 1642 in materia di emersione e rientro dei
capitali detenuti all'estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un importante passo
in avanti nella lotta all'evasione fiscale e dota il nostro ordinamento di un nuovo strumento di contrasto
ad uno dei principali detrattori dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema Paese, ovvero l'economia
illegale.
L'autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione nei suoi diversi modi di
manifestarsi, la criminalità economica rappresentano una grave minaccia alla preminenza del diritto,
alla democrazia, all'equità e alla giustizia sociale; sottrae allo Stato importanti risorse in entrata da
destinare alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali e le
disuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano nella legalità, condizionando
la competitività e l'economia pulita.
Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica, cosi come indicato
nelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite per l'analisi del fenomeno, pongono come
principi fondamentali nel contrasto all'evasione fiscale e all'economia illegale, la trasparenza contabile
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e la trasparenza dei flussi finanziari (come nel caso della Convenzione penale sulla corruzione del
Consiglio d'Europa e la convenzione dell'OCSE contro la corruzione), nella consapevolezza che la
realizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, una
rappresentazione contabile falsa, fittizia, tale da falsificarne il compimento.
In tale direzione l'articolo 1 del disegno di legge disciplina la procedura di collaborazione volontaria
per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio
nazionale e per altre violazioni in materia fiscale, attivabile entro settembre 2015. Si tratta pertanto di
un importante passo in avanti verso la trasparenza e lo scambio efficace di informazioni e dati tra
Paesi, che dovrà essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da un
ineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base fiscale tra i Paesi membri
dell'Unione europea.
L'articolo 3, oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per gli articoli 648-bis e 648-ter del
codice penale, introduce una significativa modifica del codice con l'inserimento della nuova fattispecie
di autoriciclaggio, su cui si era spesso riflettuto in passato sulla base dell'evoluzione stessa del
fenomeno criminale. In particolare, infatti, veniva osservato che le attuali fattispecie di riciclaggio e
impiego (ex articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) sono il prodotto del dibattito degli anni
Ottanta, quando la comunità internazionale sentì l'esigenza di contrastare l'immissione nell'economia
di capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli assetti democratici ed
economici dei diversi Paesi. A partire dagli anni Novanta un ruolo centrale fu poi assunto dalle attività
finanziarie per ripulire il cosiddetto denaro clandestino, utile per operazioni quali corruzione e market
abuse. Nel nostro sistema, il processo di privatizzazione del diritto societario e la non effettività della
punibilità delle condotte di false comunicazioni sociali o infedeltà patrimoniale hanno depotenziato la
perseguibilità di tali reati. Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalle
Commissioni riunite 2a e 6a, era da considerarsi ormai indifferibile l'introduzione di una nuova
fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio, per l'identificazione della provenienza dei proventi illeciti
da reati presupposto, tra cui anche l'evasione fiscale.
Rimane esclusa da tale fattispecie la punibilità del mero autoimpiego, mentre la pena è aumentata
quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunque
professionale, mentre è prevista una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per
assicurare le prove e per l'individuazione dei proventi del delitto.
Nella vigente disciplina, ricordo che la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle condotte
sopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di privilegio dell'impunità per l'autore del
delitto presupposto. Vanno sottolineate tuttavia le oggettive difficoltà, come già evidenziato da alcuni
colleghi, di accertamento processuale riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e nella
corretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del principio ne bis in idem.
In particolare, l'Unità di informazione finanziaria attiva presso la Banca d'Italia, nel confermare la
necessità d'introdurre l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi di
capitali detenuti illegalmente all'estero, stima che le operazioni sospette di lavaggio di denaro
illecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata, siano circa 74.000 quest'anno,
con una forte tendenza alla crescita annuale.
Come ha spesso sostenuto il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, per
una moderna, efficace e integrata politica di anticriminalità economica è necessario proseguire il
cammino con il rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che vadano
a colpire il patrimonio a quello della confisca allargata (di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n.
306 del 1992), un'adeguata semplificazione della gestione dei beni confiscati, ma soprattutto la
riformulazione del depenalizzato reato di falso in bilancio e la riforma dei tempi e dell'efficienza
organizzativa dei processi, perché l'inefficacia della giustizia e i lunghi tempi di accertamento della
verità rischiano di garantire l'impunità alla criminalità e all'economia illegale.
Mi avvio a concludere. Interrompere il circuito vizioso di cui troppo spesso la cronaca ci dà conto, tra
corruzione, evasione, frodi, criminalità organizzata, infiltrazione mafiosa ed economia illegale, è
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condizione necessaria per un rilancio culturale e valoriale del Paese, ancor prima che economico e
sociale. Un riscatto morale ed etico per un Paese, il nostro, derubato da un parallelo sistema
economico che produce e vive di criminalità, che vive di disparità sociali e crea forti marginalità
territoriali. In Italia abbiamo molte disuguaglianze da colmare, ma un solco invece da scavare, che
blocchi ed isoli il potere dell'economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico-legale: un
costo in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove e ridefinite alleanze da
mettere in campo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Maran).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento mira innanzitutto a
chiarire le posizioni della Lega Nord in merito ad un provvedimento, quello sul rientro dei capitali, che
stiamo discutendo oggi, molto sentito all'interno del Gruppo per i suoi risvolti in termini non solo
finanziari ma anche politici. Il nostro scopo, infatti, è quello di far uscire da queste Aule una normativa
sul rientro dei capitali detenuti all'estero che non sia di stampo condonistico e miri concretamente ad
una vera e tempestiva lotta all'evasione fiscale, che non rimanga soltanto nelle intenzioni politiche di
questa sede ma dia una concreta risposta.
È noto ormai, da tempo, come le recenti sottoscrizioni di accordi intergovernativi, attraverso un
sempre più ampio accesso e necessario scambio di dati, tendano a colpire l'evasione fiscale su scala
internazionale. Basti pensare, in ambito europeo, al potenziamento della direttiva n. 16 del 2011 sullo
scambio delle informazioni e della direttiva n. 24 del 2010 sull'assistenza alla riscossione e, in ambito
internazionale, al recente accordo intergovernativo tra il Governo italiano e quello statunitense,
finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, nonché all'applicazione della normativa
FATCA, insieme alla firma, da parte del nostro Paese, di numerosi accordi bilaterali di scambio di
informazioni con Paesi a bassa fiscalità.
Quindi, oggi vi sono tutte le condizioni, anzi la necessità di colmare una lacuna giuridica in modo da
regolamentare il rientro di capitali con pagamento delle imposte precedentemente evase, ma questo
deve essere fatto secondo due criteri chiari e definiti.
Il primo criterio deve essere la chiarezza normativa, sulla quale noi non vogliamo fare sconti, che non
deve lasciare spazio a dubbi interpretativi che la renderebbero di difficile applicazione.
Il secondo criterio, fondamentale, deve invece ispirarsi ad una riduzione della penalità, seppur tenendo
conto della situazione di illegalità di cui si sono avvantaggiati i soggetti destinatari di questo
provvedimento, introducendo vantaggi dal punto di vista della depenalizzazione. Ciò al fine di
incoraggiare i contribuenti ad autodenunciarsi, senza però operare una sperequazione di trattamento
rispetto agli altri contribuenti soggetti di accertamento sul territorio nazionale, ma sopratutto - questo è
davvero importante - rispetto ai contribuenti che regolarmente pagano ed hanno sempre pagato le
tasse. È un punto questo sul quale la Lega vuole fare un distinguo.
In tal senso si ritiene opportuno accennare all'iter di questo provvedimento. In un primo tempo, infatti,
le disposizioni in oggetto erano state ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge del 28 gennaio 2014,
n. 4, ma si è preferito sopprimere questo articolo e ripresentarlo in forma di proposta di legge: in primo
luogo, in considerazione del fatto che è il Parlamento a doversi occupare di una legislazione che abbia
così importanti ripercussioni sociali ed economiche; in secondo luogo, per recepire una serie di
contributi da parte di soggetti auditi che ne avevano sottolineato le criticità ed incongruenze. Purtroppo
molti degli aspetti emersi durante la fase istruttoria non sono stati recepiti nella stesura del testo
presentato dalla maggioranza e, da parte del mio Gruppo, si è cercato di colmarne le lacune in sede
emendativa in Commissione, sede nella quale, però, hanno purtroppo avuto esito negativo tutti gli
emendamenti presentati.
La logica che ha informato i nostri interventi è stata interamante protesa allo scopo di bilanciare la
posizione dell'amministrazione finanziaria, il cui fine è accertare eventuali violazioni e commisurare le
rispettive sanzioni, con quella dei contribuenti interessati, a cui la normativa deve comunque
riconoscere degli sgravi, seppur non di stampo condonistico - su questo evidenziamo la nostra
chiarezza - al fine di prevedere concreti strumenti che possano essere un incentivo all'adesione alla
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voluntary disclosure.
Da un lato, non ci è sembrato infatti opportuno allargare troppo le maglie di questo provvedimento, in
modo da non farne un escamotage per chi, fino ad oggi, ha comunque persistito in una situazione di
illegalità contributiva, portando i propri capitali all'estero ed eludendo gli accertamenti finanziari,
senza dimenticare ovviamente il danno erariale che questi soggetti hanno comunque prodotto alla
casse dello Stato e anche, ovviamente, nel rispetto di coloro - lo vogliamo ribadire - che hanno sempre
pagato le tasse.
A questo proposito, converrebbe riflettere sulle lacune che il nostro sistema di controllo e
accertamento a fini contributivi presenta, se è vero che l'ammontare dei capitali all'estero si aggira oggi
intorno ad una cifra stimata fra i 180 e i 200 miliardi di euro, una cifra significativa, che rafforza la
percezione di quanto ci sia ancora da lavorare sull'efficacia e sull'efficienza del sistema fiscale in
questo Paese, dove una parte dei contribuenti cerca, per connaturata inclinazione culturale, di evadere
e dove un'altra parte che, invece, paga, è sormontata da un'enorme mole normativa sempre più incerta,
da norme, controlli e quindi da una burocrazia farraginosa nonché di difficile comprensione,
ovviamente onerosa.
Invito tutti a riflettere a tal proposito e a far sì che in questa autorevole sede si giunga presto, ed in
maniera definitiva, ad un'effettiva risoluzione dell'annosa inefficienza dell'intero comparto
dell'amministrazione finanziaria, sia per quanto riguarda il sistema dei controlli, palesemente carente,
viste le cifre delle quali parliamo solo in quest'ambito, sia per quanto riguarda invece l'evasione
fiscale, per cui tutti concorderete, spero, come l'elevata ed insostenibile pressione fiscale ne sia la vera
imputata.
Dall'altro lato, certo, si è reso necessario operare in modo da rendere agibilmente convenienti gli
strumenti previsti in questo provvedimento, anche per dar loro efficacia, in modo da spingere i
contribuenti ad autodenunciarsi. Il tutto, con il fine di creare la minor incertezza normativa possibile a
tutela dei due soggetti qui interessati: l'amministrazione finanziaria, da una parte, e il contribuente,
dall'altra. Ecco il perché della presentazione di due nostri emendamenti all'articolo 1, volti a limitare
l'accertamento alla sola imposta sul reddito riferibile al soggetto che si avvale della procedura.
Sempre con lo scopo di rendere più chiara la norma, abbiamo voluto escludere l'obbligo in capo al
soggetto aderente della ricostruzione dei redditi che derivano dalla dismissione o utilizzo delle attività
finanziarie patrimoniali detenute all'estero. Questo per l'oggettiva difficoltà a ricostruire la
destinazione degli eventuali prelevamenti nel caso, molto probabile, anche se non certo, di spese non
documentate, senza contare l'ulteriore complicazione generata dal successivo versamento di tutta, o
parte, della somma prelevata nel caso in cui l'acquisto pianificato non fosse andato a buon fine.
Purtroppo però la maggioranza non è stata del nostro stesso avviso. In linea con lo spirito del disegno
di legge, che al secondo comma dello stesso articolo 1 prevede l'estensione della procedura di
collaborazione volontaria anche a contribuenti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge n. 167 del 1990, destinatari di questa normativa, abbiamo presentato un emendamento purtroppo respinto - in cui si prevedeva la possibilità di aderire alla voluntary disclosure anche per
quei contribuenti che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle
entrate, purché, comunque, si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza
passata in giudicato, entro venti giorni dalla notifica.
Sull'articolo 3, il nostro intervento - non accolto - è stato ugualmente informato dallo spirito
bidirezionale di tutela dei due interessi in gioco e di certezza del diritto: allo scopo di garantire
vantaggi, avremmo voluto ricomprendere l'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2000 fra quelli per cui
è esclusa la punibilità. Questo perché i confini con la dichiarazione infedele, all'articolo 4 dello stesso
decreto, si prestano ad un'eccessiva discrezionalità. In questo modo, si sarebbe evitato il rischio che
avendo il contribuente aderito alla voluntary disclosure per una condotta da lui riconducibile alla
dichiarazione infedele, una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria potesse invece far
ricadere detta condotta in una dichiarazione fraudolenta ex articolo 3, con conseguente rilevanza
penale. Questo perché avremmo voluto sanare quello che consideravamo un'eclatante violazione
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dell'articolo 24 della Costituzione contenuto nel testo proposto dalla maggioranza, garantendo una
giusta tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa dall'amministrazione finanziaria sia ritenuta dal
contribuente palesemente infondata o erronea.
Infine, i nostri due ultimi interventi miranti alla finalizzazione sociale, in linea con l'articolo 41 della
Costituzione, allo scopo di destinare le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di questo
provvedimento anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tessuto importante del
nostro sistema economico, in modo che quelle che vengono considerate come misure di contrasto
all'evasione fiscale possano anche risolversi in interventi di sovvenzionamento alle nostre imprese
nazionali che regolarmente pagano il dovuto all'Erario e contribuiscono alla formazione del PIL,
dando, legalmente, il loro contributo economico e sociale alla comunità.
Da ultimo - e concludo - ricordo la previsione della ricollocazione, al comma 9 dell'articolo 1, del
personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, in modo che non si proceda semplicemente e
ciecamente a nuove assunzioni, senza aver prima provveduto a riposizionare le risorse già a
disposizione della pubblica amministrazione, in una logica di non razionalizzazione e non
ottimizzazione della spesa pubblica, quando è ormai noto quanto questa necessità sia ormai
imprescindibile e cogente per l'operato di ogni ente o amministrazione pubblica, ma sopratutto per noi
che sediamo in questa sede.
Purtroppo, come evidenziato, gli emendamenti non sono stati accolti. Mi riservo quindi di esprimere in
fase di dichiarazione di voto le motivazioni del nostro voto sul provvedimento in esame che, lo
anticipo, sarà di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.
BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame mirava originariamente a fare
rientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo a quanti si fossero autodenunciati, sconti sulle
sanzioni pecuniarie che avrebbero dovuto pagare e la loro non punibilità per i delitti commessi, non
subendo quindi condanne alla reclusione, pur avendo fatto comunque una cosa che non si poteva fare.
In realtà, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera su questo provvedimento, la procedura è
stata estesa anche a coloro che hanno commesso violazioni in materia di imposte sui redditi, relative
addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Questa
interpretazione, che non è facile desumere dal testo - molto ostico - e che non è esplicitata dal dossier
del Servizio studi, è stata espressa chiaramente e inequivocabilmente nel corso dell'audizione del
direttore dell'Agenzia delle entrate, la dottoressa Orlandi, laddove si è affermato che la procedura di
collaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di carattere
sostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero sia nelle ipotesi in cui le
violazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con l'attività all'estero.
Quindi, il soggetto che ha fra i compiti istituzionali anche il controllo del rispetto delle norme fiscali
afferma chiaramente ed inequivocabilmente che la agevolazioni si estendono a tutti i contribuenti e
non solo a coloro che abbiano commesso illeciti fiscali connessi con le attività estere. In altre parole, si
tratta di un condono, tranne che per il fatto che molto spesso i condoni fatti nel passato prevedevano
anche un pagamento parziale delle imposte dovute. In questo caso, invece, le imposte vengono pagate
per intero, a meno che, su istanza del contribuente per investimenti inferiori a 2 milioni di euro,
l'ufficio non calcoli il rendimento in modo forfettario.
La collaborazione volontaria funzione così: il contribuente si autodenuncia e fornisce all'Agenzia delle
entrate tutte le informazioni e i documenti riguardanti gli investimenti e le attività finanziarie estere, il
loro ammontare, i redditi che sono serviti per costituirle e gli eventuali maggiori imponibili IRPEF,
IRAP, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, IVA e ritenute non collegati con i
redditi detenuti all'estero.
È bene chiarire, però, che si sono due diversi tipi di sanzioni che il contribuente dovrà pagare: un tipo
di sanzione per le eventuali imposte evase (le imposte evase vanno pagate per intero); un tipo di
sanzione per non aver dichiarato di avere investimenti all'estero, cioè per non aver compilato il quadro
RW della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il primo tipo di sanzioni, innanzitutto bisogna
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dire che le sanzioni minime sono ridotte di un quarto rispetto al minimo previsto dalla legge, come
dice il novello articolo 5-quinquies, comma 5, ultimo periodo.
Inoltre, sempre per questo tipo di violazioni sostanziali, l'Agenzia delle entrate può emettere nei
confronti del contribuente un invito a comparire, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, ma si tratta solo di una facoltà e non è un obbligo per l'Agenzia delle
entrate. Nell'invito sono comunque indicati il periodo di imposta, maggiori imposte da pagare,
sanzioni, interessi. Il contribuente può decidere di pagare subito quanto indicato nell'avviso, entro
quindici giorni prima della data fissata per la comparizione, con sanzioni ridotte a un sesto. Se invece
il contribuente decide di presentarsi all'incontro con l'Agenzia delle entrate o se l'Agenzia stessa non
emette l'invito, ma direttamente l'avviso di accertamento, il contribuente può chiedere l'accertamento
con adesione, cioè può trovare un accordo con l'ufficio sulla cifra da pagare, che il contribuente dovrà
versare entro venti giorni dalla redazione dell'accordo, con sanzioni ridotte ad un terzo.
Per quanto riguarda il tipo di sanzioni, quelle che derivano dal non aver dichiarato di possedere
investimenti all'estero, è previsto uno sconto invece così determinato: in misura pari alla metà del
minimo previsto dalla legge (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 ) e, cioè, solo l'1,5
per cento, anziché dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attività
finanziarie sono trasferite in Italia o in altri Paesi UE o in altri Paesi della white list o se già si trovano
lì o se il contribuente autorizza l'intermediario finanziario del Paese presso cui sono le attività
finanziarie a fornire all'Italia tutti i dati ad essi relativi; i tre quarti del minimo previsto dalla legge e,
cioè, il 4,5 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi diversi da quelli sopra e, cioè, nel caso di
attività finanziarie detenute in Paesi della black list; la metà del minimo prevista dalla legge e, cioè, il
3 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi di attività finanziarie detenute nei Paesi della black
list se tali Paesi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge stipulano con l'Italia accordi
di scambio di informazioni. Il contribuente non potrà avvalersi della compensazione e dovrà versare
quanto dovuto in un'unica rata oppure in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una
sola rata ovviamente fa venire meno tutta la procedura. Poiché il procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni per la mancata dichiarazione delle attività finanziarie estere segue l'iter previsto dall'articolo
16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale prevede che entro il termine per far ricorso il
contribuente può risolvere la controversia pagando un terzo della sanzione indicata, le sanzioni prima
previste si abbattono ulteriormente: l'1,5 diventa lo 0,5 e il 4,5 diventa l'1,5 per cento. Abbiamo quindi
un abbattimento totale di tutte le sanzioni.
Per quanto riguarda la tassazione dei rendimenti prodotti dagli investimenti esteri tenuti nascosti, nel
caso in cui la consistenza media annuale delle attività finanziarie estere non sia superiore a due milioni
di euro, su istanza del contribuente, i rendimenti sono calcolati, anziché in modo analitico, con un
rendimento presunto del 5 per cento sulla consistenza a fine anno. Sui rendimenti così calcolati si
applicherà l'aliquota del 27 per cento. Tutto questo tecnicismo per dire che le sanzioni saranno più
basse e che quindi si guadagna anche in questo caso.
Vorrei anche fare un piccolo appunto per quanto riguarda l'articolo 3, che inserisce nel codice penale
la materia dell'autoriciclaggio. Ovviamente è un passo avanti: prima nel codice penale l'autoriciclaggio
non era previsto; ora, con questo provvedimento lo avremo. È ovvio che è veramente un primo e
piccolissimo passo e non ci si può fermare qui; so che c'è chi sarà contentissimo, visto il discorso che
ho fatto ieri in Aula, però è un piccolo passo e un segnale che finalmente la politica vuole fare
qualcosa. Spero che non sia il solito segnale di vetrina perché anche l'Ufficio informazioni finanziarie
(UIF) della Banca d'Italia ci dice che se non si seguono i flussi finanziari e se non si sollecitano tutti gli
operatori che lavorano in questo settore a segnalare i vari flussi finanziari che hanno anomalie è inutile
che facciamo qualsiasi cosa. È ovvio che si tratta di un primo passo, un grande primo passo che per ora
è solo da vetrina; facciamo in modo che diventi reale. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento che il Governo ha voluto fosse
approvato senza alcuna modificazione rispetto a quello votato dalla Camera avrebbe potuto avere
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un'incidenza vera sulla nostra economia. Per questa ragione, da opposizione responsabile, avevamo
presentato solo alcuni emendamenti che miravano a rendere funzionale il sistema, a garantire
finalmente il rientro dei capitali ed a rendere la disciplina legislativa in materia tale per cui, qualora si
realizzassero le famose interlocuzioni con la Svizzera per l'emersione dei soggetti che hanno depositi
all'estero, avremmo potuto disporre di un sistema complessivo di effettiva emersione.
Non si riesce a comprendere perché il Governo, avendo maggiori possibilità, abbia scelto la strada di
un provvedimento che, a questo punto, appare soltanto propaganda elettorale, dato che difficilmente
avrà le conseguenze di tipo economico che tutti si ripromettevano di avere.
Il Vice Ministro sa meglio di me che alcuni emendamenti avevano la loro giustificazione non solo dal
punto di vista della giustizia (e quindi del penale), ma anche sotto il profilo della competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, come evidenziato dal senatore Sciascia, non si
riesce a comprendere perché, dopo una elencazione quasi pedissequa, tassativa, al novello articolo 5quater del decreto-legge n. 167 del 1990, di quali sono le imposte e le violazioni che possono essere
sanate attraverso la dichiarazione di collaborazione volontaria, si escludano le violazioni in relazione
alle imposte di donazione e successione, esclusione che non ha alcuna giustificazione.
Così quando, in base a questo provvedimento, prevediamo che a seguito della collaborazione
volontaria diventino non punibili i reati tributari, ad esempio in relazione all'evasione fiscale la sola
omessa dichiarazione dei redditi, vi rendete conto che questa norma così come è scritta renderà del
tutto impraticabile la collaborazione volontaria? Nella pratica infatti, ed il Vice Ministro me lo insegna
per la sua esperienza professionale, per le sue capacità e per l'attività del suo Ministero, normalmente e
necessariamente, ad un'ipotesi di mancata dichiarazione corrisponde una mancata annotazione nelle
scritture per coloro che hanno attività imprenditoriali e societarie. Mi domando allora come sia
possibile pensare che una persona utilizzi la collaborazione volontaria, ottenga la non punibilità e
l'esclusione dalle sanzioni amministrative, paghi tutte le imposte, ma poi di fatto sia esposta a
procedimento penale per le ipotesi di cui agli articoli 2641 e 2642 del codice civile. È assurdo!
Bisognava individuare solo quei reati ex articoli 2641 e 2642 che erano connessi, ai sensi dell'articolo
12 del codice di procedura penale, che tra l'altro determina l'unità del procedimento penale e lo
spostamento eventuale della competenza. A quel punto, avremmo avuto una effettiva indicazione nei
confronti del contribuente: ritorni, porti i capitali in Italia e, perché in questo momento abbiamo
bisogno, ti facciamo un minimo di favore e pagherai le imposte. Quel cittadino dovrà dire: «Non solo
farò tutto questo, ma denunciandomi sarò sottoposto a procedimento penale». Credo non ci sia bisogno
di avere conoscenza di diritto né di società, per rendersi conto che nessuno lo farà. Esiste un principio
generale, che risale all'epoca del diritto romano: nemo tenetur se detegere. Nessuno può pensare di
doversi autodenunciare al fine di garantire il rientro dei capitali nel nostro Paese.
Anche sotto il profilo del reato di autoriciclaggio vi sono delle indicazioni e delle idee diverse, perché
l'autoriciclaggio non è una novità. Il dibattito dottrinario da parte degli esperti di diritto penale e il
lavoro delle commissioni presiedute da Greco e da Garofoli garantiscono la possibilità di valutare cos'è
l'autoriciclaggio e come sanzionarlo.
Noi avremmo presentato una serie di emendamenti diversi. Con l'autoriciclaggio si introduce un nuovo
reato, che segue il reato presupposto; ciò significa che una persona, già condannata per il reato
presupposto, riceverà un'ulteriore condanna per il reato di reimpiego. Faccio una domanda: hanno letto
tutti cosa scrivono i vari autori e le varie commissioni ministeriali? L'autoriciclaggio va circoscritto per
essere efficace, perché, se non è circoscritto, diventa una cosa abnorme. Faccio un esempio: se per
ipotesi uno commette un furto di gioielli, in modo da ricevere da un ricettatore uno o due milioni di
euro, sarà condannato a tre anni per il furto e a otto o dodici anni (secondo alcune indicazioni) per il
reato di autoriciclaggio. C'è uno squilibrio.
Tutti gli studiosi della materia hanno indicato due possibili soluzioni. La prima consiste nel limitare i
reati presupposti; penso ad esempio alla corruzione, alla concussione e ad altri reati economici, che
possono avere come conseguenza l'autoriciclaggio. La seconda soluzione consiste invece nel limitare a
valle, nel senso di indicare soltanto le attività finanziarie e speculative, non quelle di mero
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investimento economico. Tutto questo invece non c'è, perché si è scelta la tesi di prevedere il reato di
autoriciclaggio per tutti i reati presupposti (anche per quelli bagatellari) e, dall'altro, si è allargato il
ventaglio di tutte le ipotesi a valle. Anche qui abbiamo mostrato la nostra responsabilità, presentando
una serie di emendamenti per rendere questo reato coerente con la disciplina e con le interpretazioni
che sono pervenute dalle commissioni ministeriali e dalla commissione presso il Presidente del
Consiglio, ma anche dalle stesse indicazioni degli autori.
Vorrei ricordare al Governo - ma essenzialmente vorrei ricordarlo a tutti noi - che abbiamo svolto una
serie di audizioni di professori universitari e di esponenti della Banca Italia. Mi meraviglio che ancora
qualche Gruppo politico ignori quello che hanno detto sia i professori di diritto penale, sia la Banca
d'Italia. Ci siamo limitati anzi a prendere in considerazione le osservazioni della Banca d'Italia, perché
pensavamo che ci fosse la possibilità di discutere senza andare a ricostruire l'ipotesi complessiva
dell'autoriciclaggio, ma eliminando soltanto quegli elementi di equivocità segnalati dagli uni e dagli
altri. I professori di diritto penale ci hanno segnalato ad esempio l'ipotesi in cui il reato presupposto sia
estinto. In questo caso che si fa? Si lascia aperta per tutta la vita la possibilità dell'autoriciclaggio e non
c'è nessuna possibilità che sia fermato nel tempo?
Noi riteniamo si debba tenere conto di queste indicazioni, altrimenti mi dovete spiegare qual è la
responsabilità di un parlamentare che vuole essere coerente con il voto ottenuto dai cittadini. Qual è la
coerenza? Chiedo audizioni, le ascolto, e in relazione ad osservazioni corrette dal punto di vista della
tecnica legislativa, non posso non tenerne conto. E chi non ne tiene conto fa solo attività di
propaganda. (Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri). Di fronte ad una situazione di questo tipo,
mi chiedo come si possa non tener conto di tali elementi, soprattutto se la Banca d'Italia ci dice di fare
attenzione perché ci sono delle espressioni equivoche che occorre correggere. E noi vi abbiamo
proposto solo questa correzione. Ma di fronte a tale richiesta ci dite: «no, mettiamola in votazione».
Ieri sera abbiamo assistito anche ad una pantomima di Gruppi diversi che invitavano a votare le
proposte per poi eventualmente ridiscuterle. Ma noi siamo un Parlamento, non una riunione di amici
che fanno leggi o introducono reati col presupposto di correggerli il giorno dopo. Il principio di
legalità, il rispetto dello Stato si basa su un fatto fondamentale: le regole devono essere chiare, specie
in materia di diritto penale, anche se il principio vale per tutti i diritti, civile ed altri. Pertanto, una volta
presa una determinata decisione, questa deve avere la possibilità di essere interiorizzata da ciascun
cittadino.
Di fronte a questo non abbiamo compreso - signor Vice Ministro, è l'unica spiegazione che ci diamo la mera voglia di pubblicità, ovvero il desiderio di dire di aver approvato un provvedimento, anche se
non funziona. La voglia di dire: siamo comunque bravi, abbiamo introdotto la possibilità del rientro
dei capitali dall'estero. Ma se a ciò non fa seguito un'attività effettiva di rientro, il provvedimento non
serve a nulla.
Questo provvedimento avrebbe potuto consentire una ripresa dell'attività economica del nostro Paese
se avesse consentito effettivamente l'emersione di quelli che hanno operato nell'illegalità. Noi - ed
ecco la ragione dell'introduzione di questo reato nel provvedimento in esame - dobbiamo fare in modo
che questi capitali emergano, altrimenti ci saranno determinate conseguenze di tipo penale. Su questo
siamo d'accordo. Ma di fronte a questa valutazione complessiva il sistema non regge se poi è
responsabile anche dei reati societari. Mi chiedo perché questa ipotesi venga portata avanti e se ciò
avvenga sulla base della speranza che solo l'accordo con la Svizzera possa determinare l'emersione.
Ma, signor Vice Ministro, lei è consapevole di quanto sto dicendo e, anche in quel caso, nonostante
l'accordo con la Svizzera, se restano in vigore queste norme l'emersione non ci sarà.
Personalmente mi auguro che tutti i cittadini vogliano tornare alla legalità, ma per farli rientrare in un
sistema legale ed evitare ciò che è avvenuto per anni occorre fare altro. Sono decenni che ci
proponiamo di far rientrare i capitali dall'estero, sono decenni che diciamo di porre fine ad un sistema
che fino ad oggi ha chiuso un occhio rispetto all'illegalità, anche grazie a Paesi che garantivano questo
sistema; ma se con quei Paesi abbiamo intavolato un'interlocuzione necessaria, questa deve portare a
far emergere i nomi, come è avvenuto in America, Inghilterra e Germania, e ad esaminare quelle stesse
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capacità di influenza.
Per fare questo occorreva ben poco. Occorreva una settimana di tempo, con un minimo di accortezza
da parte di tutti per ottenere un risultato, non un altro spot contrario alle regole.
Anche per quanto riguarda l'autoriciclaggio, chi voleva soltanto aumentare le pene, o modificarle o
tentare di trasformare quel reato rispetto alle indicazioni della dottrina penalistica, non si rende conto
che, di fatto, ciò significa aumentare il sistema di illegalità. Introdurre quel tipo di autoriciclaggio
significherebbe dire di non emergere, di mantenere l'occultamento, cosa che, invece, noi dobbiamo per
forza di cose contrastare.
Rispetto a questa situazione, quindi, non mi resta che prendere atto, non con insoddisfazione, ma con
amarezza, che una possibilità di valutazione congiunta, una possibilità di realizzazione concorde di
alcune norme che potevano rendere efficace il provvedimento è stata respinta, come al solito, dalla
volontà della maggioranza di non perdere l'occasione di dimostrare che entro una certa data, come tutte
le cose cui stiamo assistendo nel nostro Paese, il provvedimento verrà votato, indipendentemente dalla
bontà o meno del testo che viene votato.
Per questa ragione mi auguro, ma mi illudo, che il Governo voglia cambiare idea e dare parere
favorevole almeno ad alcuni emendamenti che renderebbero il provvedimento effettivo. Se per caso,
invece, come penso, il parere sarà ancora contrario su tutti gli emendamenti, o magari ci sarà un invito
al ritiro, non potrò fare altro che votare contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signora Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza del disegno di legge
che stiamo per approvare, spero definitivamente, non solo perché si occupa, bene io ritengo, di
emersione e rientro dei capitali dell'estero seguendo una strada diversa da quella che altri hanno
percorsi negli anni precedenti, cioè quella dei condoni, ma perché introduce, come già è stato
ricordato, il reato di autoriciclaggio.
Spesso in questi anni, in quest'Aula, nel dibattito pubblico e in tanti interventi dei magistrati che si
occupano di lotta alla criminalità organizzata, si è giustamente sottolineata l'assenza di una norma
specifica contro l'autoriciclaggio che punisca l'autoriciclaggio stesso. L'assenza di tale norma oggi
costituisce un problema. Abbiamo discusso in questi anni su come l'assenza di tale reato abbia ridotto
la possibilità per lo Stato di combattere con maggiore efficacia le mafie e la criminalità organizzata e
come abbia reso più difficile e meno efficace l'aggressione necessaria ai patrimoni delle organizzazioni
criminali. Ma soprattutto l'assenza di un reato specifico di autoriciclaggio ha limitato la possibilità di
impedire che tanti soldi, frutto di guadagni illeciti, penetrino e inquinino l'economia e le imprese di
questo Paese.
Quando poniamo questa questione, stiamo ponendo un grande problema che non è solo di lotta alla
criminalità, ma è anche un problema democratico. Infatti le masse ingenti di denaro, i miliardi di euro
che vengono riciclati nell'economia legale, credo che costituiscano un problema per la democrazia di
questo Paese perché un pezzo dell'economia italiana, inquinata e nelle mani della criminalità
organizzata, diventa un problema.
Con questa norma introduciamo il reato di autoriciclaggio che viene punito, lo voglio dire per
chiarezza, con una pena che prevede da due a otto anni o da uno a quattro anni di carcere a seconda
della gravità del reato principale. E viene punito chi investe denaro che arriva da proventi illeciti (soldi
derivanti da attività illecite) in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.
Fatto salvo l'autoconsumo, sarà possibile da domani non solo punire chi ricicla per conto di altri, ma
anche punire chi investe i proventi illeciti direttamente. Io penso che questo sia un dato oggettivo e
importante.
Certo, occorre chiarire alcune cose. Ho presentato un ordine del giorno, che, credo, sia stato approvato
in Commissione, per chiarire che l'introduzione di questo nuovo reato non deve essere interpretata
come una riduzione della gravità del reato di intestazione fittizia ad altri dei beni propri, anche in caso
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di utilizzo improprio dei beni frutto di attività illecite.
Chiarito questo, oggi colmiamo un vuoto: introduciamo un reato previsto dalla gran parte dei sistemi
europei e diamo anche uno strumento in più a chi quotidianamente indaga sulla criminalità
organizzata; diamo uno strumento in più ai magistrati. Altro che provvedimento elettorale! Noi oggi
votiamo una cosa importante: diamo uno strumento in più per combattere le mafie. Non credo che sia
da sottovalutare.
Nei prossimi mesi, nella discussione che si aprirà al Senato sulla riforma del codice antimafia, si potrà
migliorare l'efficacia di questo provvedimento, facendo tesoro del lavoro che è stato fatto in
Commissione antimafia, delle audizioni che ci sono state in quella sede e del lavoro delle
Commissioni; ma oggi introduciamo - lo ripeto ancora - uno strumento importante. Spero che questo
sia riconosciuto da chi in questi mesi ha attribuito, giustamente, alla necessità di introdurre il reato di
autoriciclaggio un valore significativo per dimostrare la volontà di combattere la criminalità
organizzata.
Io credo che sia sbagliato ridurre l'importanza di questo passaggio, come ho sentito fare oggi. Penso
che sia sbagliato. In realtà, oggi approviamo questa legge così com'è e, come abbiamo fatto
approvando l'articolo 416-ter, dimostriamo che questo Parlamento, insieme al Governo, hanno la
volontà di combattere con forza la criminalità.
I fatti di queste ore - l'inchiesta di Roma - ci dimostrano che c'è una criminalità aggressiva, che vuole
aggredire l'economia, che cerca di inquinare la società, l'impresa e la politica. Io penso che di fronte a
ciò dobbiamo dare - e la votazione odierna sull'introduzione di questo nuovo reato va in questa
direzione - un segno preciso tutti insieme, dimostrando che questa è una priorità: la lotta alla
criminalità è una priorità per questo Paese, per questo Parlamento e di fronte a questa non si possono e
non si devono fare sconti a nessuno. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, partiamo dalle parole contenute nel titolo del disegno di
legge: «potenziamento della lotta all'evasione fiscale» e dal concetto che viene introdotto un nuovo
reato, l'autoriciclaggio.
Prima di entrare nel merito dei contenuti di questo disegno di legge, credo si imponga una riflessione
generale. C'è un qualcosa nel nostro Paese, un'invincibile tendenza a considerare le regole come un
peso e non come una garanzia per tutti. Vi è perfino una sorta di compiacimento nell'inventarsi nuovi
modi di eludere le regole o addirittura nel piegarle fantasiosamente alla propria necessità contingente,
una sorta di declinazione della ben nota creatività italiana.
Questo allegro rapporto con le regole ha una diffusione capillare, perché fa parte di un costume.
Percorre la quotidianità, e proprio il suo essere pervasivo è profondamente pericoloso.
Il pericolo risiede nel fatto che il percorso naturale è poi l'indifferenza, la perdita del controllo
reciproco, quella che nelle civiltà antiche si chiamava cultura della vergogna, quella invincibile
convinzione morale per cui, prima ancora della preoccupazione di essere puniti dallo Stato, ci si
preoccupa del proprio onore di fronte alla collettività. È quella invincibile convinzione che spinge
Ettore a scontrarsi con Achille e a rinunciare alla vita solo perché è suo dovere rispettare la regola, per
cui non cede neanche agli affetti più cari pur di non incorrere nella vergogna di avere mancato al suo
dovere di difensore della città.
Questo è il punto vero: il senso di appartenenza a una collettività. La storia del nostro Paese è strana.
Abbiamo degli elementi che ci fanno uniti e divisi nello stesso tempo. Siamo una sorta di ossimoro.
Abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia e siamo ben lontani dall'averne acquisito il valore. Così si sfuma e
si perde anche l'idea dei doveri nei confronti di una collettività, idea che evidentemente non tocchiamo
con mano. E, conseguentemente, non proviamo alcuna vergogna nell'infrangere le regole di tale
collettività.
Contribuire alle spese dello Stato attraverso la fiscalità è un dovere. Ci sono sanzioni per chi non lo
adempie. Eppure, chi evade non prova vergogna, in nome di una difesa da uno Stato tiranno, una sorta
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di sceriffo di Nottingham, che depreda il frutto del proprio lavoro. Certo, nessuno poi pensa di
rinunciare al diritto che accampa a godere di servizi come strade, scuole, sanità e giustizia.
È vero, certo, che l'imposizione fiscale nel nostro Paese è alta ed è anche vero che il denaro pubblico
(ed è oggetto di una cronaca continua) viene sprecato e spesso rubato proprio da chi dovrebbe
spenderlo con una cura maggiore che se fosse denaro proprio. Ma è anche vero che siamo sempre, e
comunque, lo stesso popolo che evade selvaggiamente e che è all'onore delle cronache per la scalata ai
primi posti della classifica dei Paesi più corrotti.
Siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un problema culturale. Di solito, quando non sappiamo
più cosa fare e come affrontare i problemi, invochiamo la scusa della scuola, dell'educazione,
dimenticando che la prima educazione è l'esempio e che il primo ad avere il dovere dell'esempio è lo
Stato.
Che esempio diamo con questo disegno di legge? Lo chiamiamo provvedimento di lotta all'evasione
fiscale, ma strizziamo l'occhio a chi ha evaso. E non parliamo del poveraccio che evade la riparazione
del tubo del bagno. Parliamo di capitali che vanno in Svizzera o in paradisi fiscali. Cosa proponiamo
per questi? Creiamo loro una corsia preferenziale per il rientro dei loro soldi e, in più, aggiungiamo la
depenalizzazione dei reati connessi. E ci sono tutti, come è stato detto.
Si è detto in quest'Aula che non è un condono, perché le sanzioni vengono applicate. Non si dice, però,
che vengono applicate in una misura che è addirittura ridotta rispetto ai termini minimi. E questo
avviene per tutte le violazioni: imposte sui redditi, tutte le relative addizionali, le imposte sostitutive,
l'IRAP, l'IVA e tutte quelle imposte che fanno tremare il contribuente onesto. È un po' come dire, a chi
paga regolarmente tutte queste imposte, che è un fesso.
Nella normativa attuale le sanzioni sono raddoppiate se i capitali sono detenuti illecitamente nei
cosiddetti paradisi fiscali. In questo testo, invece c'è la possibilità che i Paesi della black list vengano
equiparati a quelli che hanno già sottoscritto accordi per scambio di informazioni. Nella nostra
legislazione ci sono termini di accertamento di cinque anni, ma questi termini vengono raddoppiati se
sotto questi accertamenti si nasconde un reato. Qui viene disapplicato il raddoppio a 10 anni ma, in
realtà, sanzioni che dovrebbero riguardare 10 anni riguarderanno la metà di questo tempo.
Poi abbiamo la possibilità di un calcolo forfettario e non analitico, con il limite massimo di due milioni
di euro e con aliquote di imposta del 27 per cento. Quando ho fatto notare, in sede di audizioni, che il
27 per cento è un'aliquota vergognosa a confronto con le aliquote marginali che un cittadino normale
vede applicate al frutto del proprio lavoro, mi è stato detto che questa è già un'aliquota alta e che, anzi,
bisognerebbe abbassarla per rendere più appetibile la procedura. Altrimenti, chi glielo fa fare? Questo
è il punto: ma chi glielo fa fare a questi di riportare i loro capitali quando se ne stanno tranquilli a
godersi i loro capitali all'estero!
Ed arriviamo al punto successivo, quello relativo all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Ci viene
proposta la trionfale dichiarazione che il pregio del disegno di legge è rappresentata dall'introduzione
di questo reato (è stato detto anche poco fa). In realtà, questo reato avrebbe potuto, avrebbe dovuto,
essere introdotto già da un bel pezzo se non fosse stato frenato, rallentato, calendarizzato e rimosso
quel disegno di legge che lo prevedeva insieme ad altri. Francamente viene un dubbio. Viene il dubbio
che non sia ancora stato approvato per poter inserire qui come uno zuccherino per una pillola amara, o
come un utile strumento per fare una comunicazione distorta occultando delle verità dietro delle grandi
bugie. Perché è una bugia dire che ora finalmente stiamo creando lo strumento per perseguire
l'autoriciclaggio perché l'articolo 3 è scritto male e contiene delle trappole che invece di spianare la
strada alla magistratura, le renderanno il lavoro ancor più difficile. Ed è scritto male non per imperizia
o per una svista, ma per una scelta ben precisa, perché in realtà ci sono Commissioni che vi hanno
lavorato, che si sono pronunciate. Sono stati presentati emendamenti che potrebbero apportare a questo
testo modifiche chiare e utili. Secondo voi verranno approvati? No! Ieri non sono stati approvati.
Il Governo si impegna a recepirli e si impegna da molto, ma di risultati ne vediamo pochi. Ma c'è di
più e in questo caso raggiungiamo veramente la quarta dimensione. Il reato di autoriciclaggio viene
introdotto ma, sempre per rendere appetibile la procedura della collaborazione volontaria, viene
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depenalizzato per gli eroi che si autodenunceranno. Ma questi eroi non sono dei cretini. Sanno bene di
non essere punibili per un reato che non esiste, quindi dobbiamo dare loro il tempo di commettere un
reato per poi rendere interessante per loro la non punibilità così avranno tempo, dall'entrata in vigore
della legge fino al 30 settembre 2015, per autoriciclare il denaro che hanno depositato all'estero
illegalmente entro il termine del settembre del 2014 e non essere punibili per questo reato. Bellissimo!
Ma il bello è che da tutte le parole che abbiamo sentito in Aula emerge la scontentezza per l'ipotesi che
questo provvedimento, in realtà, non sia veramente efficace e che con questa procedura di
collaborazione volontaria molti di meno di quelli che oggi pensiamo potranno accedervi, o meglio
vorranno accedervi. Pertanto, di quei circa 180, 200 miliardi di euro detenuti all'estero illegalmente
non tutti verranno resi chiari.
Allora, qual è il senso di questo disegno di legge? Il senso è la necessità di avere denaro. Il problema è
che questo denaro spetta già al nostro Paese, è un denaro che è stato illegalmente sottratto al nostro
Paese. A questo punto, visto che il provvedimento potrà portare molto meno di quello che si vorrebbe,
vorrei facessimo una riflessione vera e profonda: abbiamo calcolato quanto perdiamo in termini di
educazione al rispetto delle regole? Abbiamo calcolato che ogni volta che facciamo un'operazione di
questo tipo perdiamo terreno nella costruzione del senso della collettività, del senso della
responsabilità, del senso dell'onore che ogni cittadino dovrebbe avere nei confronti della difesa della
sua città? Abbiamo calcolato come lastrichiamo di buone intenzioni la strada verso un inferno sempre
peggiore di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi? Abbiamo calcolato tutto questo? Che
responsabilità ci prendiamo di fronte a questo? Questa è la domanda che pesa oggi sul disegno di legge
in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.
CIOFFI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento oggi in esame è un bel pannicello caldo. Non
potremmo infatti definire in altro modo un provvedimento che dovrebbe intervenire su qualcosa, ma
che sostanzialmente non interviene su alcunché.
Sicuramente avevano gli attributi più sostanziosi quelli che siedono nella parte destra dell'emiciclo
perché, quando hanno fatto i famosi quattro scudi fiscali, almeno hanno detto: noi facciamo una bella
pulizia, vi apponiamo un bel provvedimento con cui voi potete illegalmente riportare tutto e vi diamo
anche la copertura dell'anonimato! Bello, chiaro, pulito.
Invece questa robetta non è né carne né pesce, è una mezza botta, una cosa senza energia, senza forza,
senza prendere mai con decisione le redini di quello che si dovrebbe fare. È il solito pannicello caldo
di questo afflato governativo in quest'Aula dove tutto appare e niente si fa. Questo è quello che
succede, semplicemente (Applausi della senatrice Nugnes), per spiegarlo a quelli che sono fuori di qui.
Ci sono stati molti interventi che lo hanno spiegato nel dettaglio e nel merito. Quando fu varato da
quest'Assemblea il primo provvedimento per il rientro dei capitali dall'estero, nel 2001, con il Governo
Berlusconi, si diceva: voi ci riportate il capitale e pagate solo il 2,5 per cento. Ah, che soddisfazione!
Chi aveva portato i capitali fuori, all'estero, poteva riportarli in Italia pagando una tassa minima. Quasi
quasi ci penso e li riporto.
Nello stesso periodo, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, è successo che la Germania fece un
provvedimento simile in cui disse ai suoi cittadini che, invece di pagare il 2,5 per cento come si faceva
in Italia, si pagava il 25 per cento. Forse la Germania era meglio di noi in questo caso? Forse hanno
fatto un'azione più meritoria? Non lo so, sempre uno schifo è, perché, come giustamente ha detto
qualcuno prima di me, è un problema di educazione.
D'altra parte, basterebbe rileggere un po' la Costituzione. L'articolo 53 dice che tutti i cittadini «sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». E l'articolo 54:
«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi». Accidenti!
E se noi invece diciamo che le leggi potete non rispettarle perché alla fine, che ve ne frega, facciamo
un bel condono? Ma dico io: almeno se vogliamo fare un condono, facciamolo. Ovviamente, noi non
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possiamo essere assolutamente d'accordo. Ma il problema è sempre quello: non avere la forza e
l'energia di dire: vogliamo incamerare questi soldi per cui facciamo un condono. (Applausi dal Gruppo
M5S).
Ci viene detto che facciamo rientrare in Italia dai due ai quattro miliardi. Ritornano questi soldi, dai
due ai quattro miliardi? Abbiamo dei dubbi. Ci viene detto che inseriamo il reato di autoriciclaggio,
ma così previsto è un'altra volta un pannicello caldo, una schifezza. In Commissione giustizia si sta
discutendo di un testo fatto bene e invece così possiamo dire: abbiamo fatto l'autoriciclaggio. In realtà,
non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un piffero. Allora si tratta di prendere le redini in mano,
ma il Parlamento non il Governo (Applausi dal Gruppo M5S). Vorrei sempre ribadire questa cosa: il
Governo esegue la nostra volontà e basta! E quando inizieranno a farlo, forse potremo parlarne, ma
questo non succederà mai. Il Parlamento prenda forza e decida di fare delle azioni chiare, concrete,
pulite, e non sempre questa robaccia.
Come possiamo approvare una cosa così? Io lo trovo veramente assurdo. Abbiamo già detto che alla
Camera sono state fatte delle modifiche per cui, oltre che sui capitali all'estero, mettiamo una pezza
anche sui capitali che stanno in Italia. Ma insomma, un po' di dignità, un po' di orgoglio, un sussulto
non vi viene? Se a voi non viene, a noi viene talmente forte che ci viene quasi da vomitare. Qui si
tratterebbe di avere un po' di energia. Quand'è che la tiriamo fuori, questa energia? Quand'è che
abbiamo la forza? (Il microfono lampeggia).
Il microfono lampeggia, ma tanto quello che dovevo dire ve l'ho detto. Si tratta di avere la capacità di
decidere cosa vogliamo fare di questo Paese. Vogliamo dare l'educazione alla legalità? Bene, facciamo
che chi esporta i capitali all'estero e chi fa autoriciclaggio, che sono i potenti, non la gente normale...
Perché la gente normale queste cose non le fa non le fa, non le può neanche fare (Applausi dal Gruppo
M5S).
Come al solito, invece di colpire i potenti e di dargli una mazzata seria e pesante, gli mettiamo il
pannicello ed andiamo a colpire quel povero cristo che magari non ha chiesto lo scontrino del caffè.
Insomma, ma ci svegliamo o no? (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Cardinali e
Cirinnà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.
CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe e
cari colleghi, quando il provvedimento è giunto nelle Commissioni 2a e 5a si è preso atto del fatto che
bisognava procedere rapidamente.
Malgrado uno dei relatori stesse in quel momento in campagna elettorale per le elezioni regionali,
abbiamo cercato di predisporre una serie di audizioni per affrontare il più rapidamente possibile, ma
con concretezza, il provvedimento. Sono stati auditi professori, rappresentanti della Banca d'Italia e
dell'Agenzia delle entrate (il direttore generale). In sostanza, si è cercato di fare le cose rapidamente,
ma con serietà, e tutti hanno cercato di dare il loro contributo. Improvvisamente, però, la maggioranza,
in accordo con il Governo, ha deciso, pur avendo riscontrato alcune anomalie, insufficienze e carenze,
che si doveva comunque procedere.
Questa mattina i relatori Moscardelli e D'Ascola credo abbiano stabilito un record nella sinteticità
delle loro relazioni, e non perché siano persone incapaci che non conoscono la materia, ma perché era
stato imposto loro di operare in fretta per portare a termine l'iter del provvedimento.
I colleghi Caliendo e Sciascia (ma soprattutto quest'ultimo per la parte del provvedimento che mi
interessa di più, cioè quella relativa al rientro dei capitali dall'estero) hanno ben spiegato tecnicamente
che, attraverso alcune modifiche, il disegno di legge avrebbe potuto essere incisivo. Posto infatti che il
contesto internazionale e la lotta ai Paesi iscritti nella black list sta producendo risultati e che per chi
ha i capitali all'estero la vita sta diventando molto difficile, con la possibilità di subire sanzioni queste
condizioni rappresentavano un incentivo a riportare in Italia i capitali.
Francamente non si capisce per quale motivo qualche emendamento, frutto proprio del contributo
offerto dalle audizioni di persone non scriteriate, - trattandosi lo ripeto - di rappresentanti della Banca
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d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, non possa essere preso in considerazione. Questa mattina uno dei
due relatori ha detto che incombe la sessione di bilancio. Ma se noi oggi dovessimo approvare qualche
emendamento migliorativo, non creeremmo alcun problema alla Camera dei deputati che, in questo
momento, non si trova in sessione di bilancio, perché la palla è in mano al Senato, come tra poco il
Presidente ci annuncerà.
La verità è che non lo si vuole fare, e di questo siamo rammaricati. Questo provvedimento poteva
avere un consenso più ampio di quello che avrà nel pomeriggio. Poteva essere più incisivo. Poteva
consentire realmente di rispettare le previsioni di entrata di due o tre miliardi di capitale. Al contrario,
temiamo che non produca gli effetti che da esso si attendevano, perlomeno - lo ribadisco - per la parte
relativa alla questione del rientro dei capitali dall'estero.
Per questo motivo pensiamo non sia questo un modo logico. Come ha detto il senatore Caliendo - e lo
ripeto - è francamente stravagante dire che approviamo ora un provvedimento - tra l'altro non è un
decreto-legge e, quindi, non ha una scadenza temporale - e poi magari adotteremo in un altro
provvedimento delle norme che lo possano migliorare perché quelle contenute nel disegno di legge in
esame sono insufficienti. Ma se abbiamo la contezza che qualcosa può essere migliorato, lo si deve
fare ora. Ma, in verità, signori, non lo si vuole fare.
Noi siamo all'opposizione, ma dimostriamo sempre di essere ragionevoli e di lavorare con spirito di
collaborazione. Francamente, in questo caso, ci sembra che il Governo e la maggioranza abbiano un
atteggiamento ostruzionistico del quale non si rendono conto. Pensiamo che non facciano del bene al
Paese, perché in realtà il provvedimento probabilmente oggi varerà in modo definitivo una legge che
produrrà meno effetti positivi per l'economia italiana di quelli che avrebbe potuto produrre. Per questo
motivo, esprimiamo rammarico. Speriamo sempre che nel pomeriggio vi sia un atto di ravvedimento.
Noi abbiamo ripresentato gli emendamenti proposti in Commissione, che hanno incontrato in quella
sede una chiusura ermetica. Se per caso in questo lasso di tempo che ci separa dall'approvazione ci
fosse un ravvedimento, ne saremmo contenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.
LUMIA (PD). Signora Presidente, quando si affronta un tema così delicato come quello del rientro dei
capitali detenuti all'estero, la cautela s'impone. È un tema che richiede un approccio molto serio e
rigoroso, perché è vero che dietro i capitali che vanno all'estero si nascondono le peggiori nefandezze
di un Paese e si nasconde una scarsa cultura della legalità, ma si nascondono anche interessi corposi da
parte delle organizzazioni mafiose e così anche di chi nel nostro Paese è dedito alla corruzione. Non
bisogna neanche trascurare che la stessa vicenda legata all'evasione fiscale non può essere più, come
avviene in altri Paesi, minimizzata, anzi deve essere percepita come una grave vicenda economica e
sociale che chiede alle istituzioni la massima severità.
Ecco perché abbiamo approcciato il tema del rientro dei capitali innanzitutto dando una piena e
assoluta garanzia: che il rientro dei capitali non è l'ennesimo condono, non è l'ennesimo scudo fiscale.
Mi dispiace per chi aspettava questa occasione per poter denunciare e puntare il dito. Avremmo fatto
pagare al Paese un prezzo altissimo, anche in termini sociali, alle nuove generazioni, alle imprese sane,
ai cittadini onesti; e poi, attenzione, anche se avessimo voluto - e così grazie a Dio non è stato - un
ennesimo, classico scudo fiscale, la comunità internazionale non ce lo avrebbe più consentito, perché
nei Paesi in cui dove si è scelto di favorire il rientro dei capitali, sicuramente non si è proceduto come
hanno fatto i Governi di centrodestra e oggi si chiede la massima severità.
Ecco perché non c'è stato nessun condono: perché il Paese deve maturare la consapevolezza della
necessità di imboccare un'altra strada, quella della legalità e dello sviluppo, e perché vogliamo stare
nella comunità internazionale non come un problema, ma come una risorsa.
Si è fatto bene a non prevedere nessuno sconto sul piano tributario e fiscale: chi ha portato i capitali
all'estero li deve riportare in Italia e deve pagare tutto quello che deve per aver compiuto un'azione
illegale.
Naturalmente, si pongono sul piatto della bilancia due questioni etiche. La prima, semplice da
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sciogliere, è che non è eticamente corretto portare questi capitali all'estero, e su questo il giudizio
dovrebbe essere unanime. C'è però un altro tema etico altrettanto serio: è legittimo, è moralmente
corretto lasciare questi capitali all'estero e non richiamarli nel nostro Paese per concorrere al
risanamento pubblico ed alla possibilità di una crescita del nostro Paese? Penso che anche questo
aspetto vada valutato, senza cedimenti e senza compromissioni.
Credo che anche dal punto di vista etico possa essere giustificata la scelta della via più rigorosa e più
difficile della responsabilità, chiedendo che questi capitali debbano rientrare prima ancora che
l'Accordo con la stessa Svizzera nel 2018 ci costringa a rivelare i nomi.
Abbiamo discusso molto, colleghi, anche del tema dell'autoriciclaggio. Mesi fa in Commissione
giustizia al Senato, eravamo sul punto di giungere ad una soluzione che per inserire nel nostro
ordinamento, nei nostri codici il reato di autoriciclaggio. Siamo un Paese all'avanguardia nella lotta
alle mafie, ma siamo il fanalino di coda per non avere ancora previsto l'autoriciclaggio come
fattispecie autonoma di reato.
È vero - in dottrina si è molto discusso - che abbiamo una tradizione giuridica che impone anche
sull'autoriciclaggio molta cautela, ma attenzione: in una società globalizzata, in cui le mafie stesse si
sono globalizzate, chiudere gli occhi sul fatto che l'autoriciclaggio è parte integrante del riciclaggio
significa essere scioccamente conservatori e moralmente incapaci di guidare una sfida senza
precedenti contro le mafie; significa essere un Paese debole, che cede, un Paese - ahimè - in cui una
parte dell'economia e delle stesse istituzioni colludono, come i fatti di Roma ci hanno dimostrato.
Per questo è importante confrontarsi e per questo abbiamo proposto una soluzione, che abbiamo
trasformato in un ordine del giorno, che ci aiuti a superare le difficoltà di tipo tecnico-giuridico che
anche questa mattina in Aula sono state richiamate. Si tratta di una soluzione in grado di tenere
insieme riciclaggio e autoriciclaggio, capace di colpire con molta severità e rigore il vero riciclaggio e
il vero autoriciclaggio e capace anche di non confonderli con il piccolo autoimpiego.
È una soluzione a cui non rinunciamo. Abbiamo interloquito con il Governo; siamo pronti a lavorare
nelle prossime settimane in Commissione giustizia per correggere e migliorare la parte relativa
all'autoriciclaggio.
Penso che come Partito Democratico abbiamo servito in questo modo il nostro Paese, facendo il nostro
dovere e migliorando il nostro sistema, senza accettare alcuna via compromissoria, ma facendo in
modo di essere seri ed efficaci come altri Paesi sul tema del rientro dei capitali. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.
D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi soffermerò in particolare sulla questione
dell'autoriciclaggio, tralasciando la parte concernente la materia più generale del rientro dei capitali
dall'estero.
Orbene, a me non pare - non vorrei certamente sbagliare e, se sbaglio, vi chiedo ovviamente di
correggermi - che siano emerse indicazioni critiche sul testo circa il delitto di autoriciclaggio; anzi, mi
fa molto piacere che siano stati evidenziati in taluni interventi in particolare alcuni aspetti (tra l'altro di
natura dogmatica, ma pur sempre utili per un maggiore chiarimento) tra cui quello relativo alla natura
plurioffensiva di questo reato. Il delitto di autoriciclaggio, infatti, non è soltanto un delitto contro il
patrimonio, la cui sanzione ha una spiccata vocazione a garantire la parità delle chance tra gli
imprenditori, anzi, impedendo su questo versante agli imprenditori disonesti, quelli che godono cioè di
proventi di attività illecite, di poter avere delle condizioni di maggior favore rispetto a coloro i quali
sono costretti, invece, a ricorrere al credito; si tratta di un delitto anche contro l'amministrazione della
giustizia, nella parte in cui valorizza la condotta di nascondimento volta ad ostacolare l'accertamento
della provenienza.
Allora, se questo è il contenuto prevalente del dibattito, credo che sia servito piuttosto a mettere in luce
ulteriori aspetti favorevoli connessi alla disciplina che ci accingiamo a votare.
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Con queste considerazioni mi permetto di concludere il mio intervento di replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.
MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, intervengo per rilevare come nel dibattito in Aula
siano emersi, com'era avvenuto in Commissione, alcuni elementi di difficoltà e criticità, anche
condivisi come relatori; sono stati ricordati negli interventi di alcuni colleghi. Tuttavia, ribadiamo il
fatto che siamo in una condizione tale per cui il problema non è tanto, collega Carraro, se noi oggi
possiamo apportare alcune modifiche migliorative, che abbiamo anche condiviso nel confronto e che
sono elementi emersi nel corso delle audizioni. Iniziando la sessione di bilancio, se emendassimo il
provvedimento e anche alla Camera si apportassero delle modifiche vanificheremmo l'opportunità di
approvare il provvedimento entro il 31 dicembre. Facciamo questo nella consapevolezza e nella
convinzione che il provvedimento complessivamente mantiene l'efficacia nonostante gli elementi di
criticità sottolineati.
Ribadisco alcuni aspetti: non ce ne sarebbe bisogno, ma vedo che purtroppo si insiste a rappresentare
questo provvedimento da taluni in modo totalmente estraneo, differente rispetto al testo che il Senato è
chiamato a approvare; ci sono tutta una serie di valutazioni e di giudizi che lascio a chi li ha espressi
perché non hanno a che fare con il provvedimento che approviamo. Esso prevede una procedura
trasparente e nominativa; non ci sono sconti, si pagano le tasse per intero; e si introduce un'importante
figura di reato come l'autoriciclaggio. Dunque, esso rappresenta un segnale assolutamente positivo
rispetto alla comunità nazionale.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per la
giustizia Ferri.
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, voglio chiarire una cosa
importante che è stata detta e ridetta anche dai relatori e in diversi interventi: il provvedimento non
sarà un condono. È bene sottolinearlo perché ci sono due aspetti che hanno un rilievo anche da un
punto di vista giuridico: l'autodenuncia non sarà anonima e, inoltre, si dovranno pagare tutte le tasse
evase. Questo è bene sempre sottolinearlo perché non si faccia confusione e si parli di condono quando
non lo è.
Dico un'altra cosa prima di ricollegarmi al punto che riguarda il Dicastero della giustizia: chi non
approfitterà di questa finestra che lo Stato mette a disposizione per mettersi in regola con il fisco
pagando tutta l'imposta evasa e in parte le sanzioni rischierà di essere perseguito in seguito per il reato
di autoriciclaggio. Mi soffermo proprio su questa fattispecie perché è fondamentale inserire questo
reato nel provvedimento perché è l'unico meccanismo efficace per indurre chi vorrà ad usufruire di
questa finestra. Infatti, così come è stata strutturata la normativa, si inserisce un efficace meccanismo
per stimolare un maggior numero di persone che hanno portato illegalmente capitali all'estero a
riportarli in Italia. Chi riporterà il capitale in Italia dovrà quindi pagare le tasse che ha evaso e in parte
le sanzioni pecuniarie, ma otterrà la non punibilità per i reati fiscali e per quelli connessi all'illecita
esportazione all'estero, nonché per il nuovo reato di autoriciclaggio.
Senza queste norme il provvedimento resterebbe privo di concreti risultati e non riuscirebbe a
raggiungere il fine, che è lo scopo della normativa, di far rientrare in Italia ingenti capitali.
È dunque inevitabile inserire la norma sull'autoriciclaggio, per dire che, se non si usufruisce della
finestra prevista nel provvedimento, in futuro per queste ipotesi ci sarà un nuovo reato grave, che
mancava nel nostro ordinamento e che è fondamentale sia stato inserito. D'altra parte, in relazione al
nuovo reato si garantisce la non punibilità per chi usufruisce della finestra, altrimenti nessuno farebbe
rientrare capitali dall'estero ed il nostro provvedimento normativo rimarrebbe tamquam non esset.
Questo è un aspetto che occorre sottolineare.
Tuttavia, il Governo e soprattutto il Dicastero della giustizia tengono in considerazione gli spunti
evidenziati, da ultimo anche dal senatore Lumia, e vogliamo ricordare il disegno di legge cosiddetto
sulla criminalità economica, che è arrivato in Senato ed è in discussione in Commissione giustizia e
sul quale in passato ci siamo confrontati in quella sede.
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Nel corso dell'esame di quel disegno di legge, nel quale sono inserite diverse norme importanti in
materia di confisca di patrimoni e di controllo giudiziario sulle aziende vicine ad associazioni
criminali, avremo modo di perfezionare la fattispecie dell'autoriciclaggio, fattispecie che è
fondamentale inserire nel provvedimento al nostro esame ma che può rimanere aperta ed essere
ripulita delle imperfezioni e criticità emerse nel corso della discussione, che potranno essere rivalutate
in quella sede.
La posizione del Ministero della giustizia è quindi quella di andare avanti oggi nell'esame del testo alla
nostra attenzione, mantenendo comunque un confronto costruttivo in Commissione giustizia per
migliorarlo.
Certo è che, dal punto di vista giuridico, dobbiamo evitare di punire una persona due volte per lo
stesso fatto e quindi di punire atti di mero godimento del provento di un reato o di sanzionare a titolo
di autoriciclaggio quelle situazioni in cui l'autore di un delitto doloso impieghi il provento di tale reato,
invece di punire chi utilizza questi investimenti per finalità speculative inquinando la criminalità
economica. Su questo punto, che è importante perché pensiamo sia fondamentale evitare norme
doppione che poi non passerebbero al vaglio della Corte costituzionale, ci sarà certamente un
confronto.
Ben vengano comunque le proposte migliorative e in questo senso rinnovo la disponibilità del
Governo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, vice ministro dell'economia e delle
finanze Casero.
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, ho ascoltato con grande
interesse la discussione che si è svolta in questi giorni in Commissione ed oggi in Aula. Devo iniziare
con un ringraziamento a tutti i senatori per aver compreso la necessità rappresentata dal Governo di
approvare in tempi stretti questo provvedimento, in modo da poter rispondere ad alcune richieste e
necessità internazionali che poi andrò ad esplicare. Ciò ha portato ad avere un dibattito intenso, ma
molto ristretto nei tempi, che quindi si è compresso sia in Commissione che in Aula.
Detto questo, il provvedimento rientra nell'ottica di un'azione più complessiva di politica fiscale e di
lotta all'evasione che il nostro Paese sta portando avanti in sede europea ed internazionale. È stato
riconosciuto, anche in sede OCSE, che le proposte italiane (che spesso sono state recepite) e di altri
cinque Paesi europei possono diventare un elemento determinante per riuscire a superare la situazione
che in questo momento esiste nell'economia mondiale (ricordiamo che ci troviamo in un mondo
economicamente globalizzato) in cui alcuni Paesi non hanno ancora recepito - lo faranno nei prossimi
anni - accordi di trasparenza nei rapporti finanziari tra i Paesi stessi. Voi capite benissimo che, in
un'economia globalizzata, è molto complesso condurre una lotta all'evasione se ci sono quelli che
vengono considerati dei buchi neri nell'ambito del sistema dei Paesi. Si tratta di Paesi che non
garantiscono la trasparenza delle transazioni finanziarie e permettono quindi all'evasione di finire in
questi Paesi e di non poter essere colpita.
In quest'ottica, c'è un'azione condotta in sede OCSE che sta dando una serie di risultati positivi. Gli
ultimi accordi raggiunti, sia in sede di G20 che in sede OCSE, permetteranno nel 2018 a molti altri
Paesi di essere inseriti all'interno di questi rapporti di trasparenza finanziaria e di uscire dalla black list
e permetteranno a chi fa azione di verifica fiscale di poter accedere ai conti presenti in questi Paesi e
quindi di svolgere un'azione sicuramente più proficua.
In questo quadro complessivo, che è un quadro in evoluzione dell'azione di politica fiscale e di lotta
all'evasione, si inserisce anche questo provvedimento. Non si tratta di un condono (come è stato detto
da molti), ma di un provvedimento che rispetta esattamente quanto è stato chiesto in sede
internazionale (in sede OCSE), tant'è vero che è stato riconosciuto dall'OCSE e dai Paesi come un
provvedimento da attuare. Non è un condono, perché tendenzialmente, dal punto di vista
amministrativo, non dà alcun vantaggio a chi partecipa in modo volontaristico al condono stesso.
Vengono pagate tutte le imposte e vengono pagate le sanzioni; non vengono pagate meno sanzioni di
quelle che verrebbero pagate nel caso in cui una persona fosse accertata senza questo provvedimento.
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Ho sentito, nel corso del dibattito, delle critiche sulla poca appetibilità di questo provvedimento.
Diceva il senatore Sciascia che in alcuni casi si arriverebbe a pagare sanzioni così elevate da rendere
praticamente impossibile il rientro stesso. È un provvedimento dunque che non concede sconti dal
punto di vista amministrativo. Esso non concede neanche l'anonimato, che è la tipica valenza di un
condono; il provvedimento è trasparente. Dall'altra parte, esso esclude le sanzioni penali per chi
partecipa alla voluntary disclosure, cioè al rientro volontario di capitali. Il provvedimento è
caratterizzato da trasparenza. A differenza di un condono, dicevo, esso non prevede l'anonimato. Chi
partecipa a questo volontario rientro di capitali deve confrontarsi con l'Agenzia e portare ad essa tutti i
documenti legati alla propria esportazione di valuta e che gli hanno permesso l'esportazione della
valuta stessa. Da quest'azione verrà determinato il livello di sanzioni che sarà legato a questo genere di
operazioni.
Vorrei fare una battuta su alcune considerazioni relative al fatto di avere escluso alcuni reati societari
da questa eliminazione. Il fatto stesso di prevedere che chi partecipa al rientro volontario dei capitali
debba portare tutti i documenti e la documentazione sociale comporta che i reati legati alla distruzione
di documenti o alla mancata tenuta di documenti debbano essere esclusi, perché in quel caso non ci
potrebbe essere la dimostrazione di come si è arrivati ad esportare questi capitali.
Torno quindi sul punto determinante: la tipicità di questo provvedimento sta nel fatto che il
contribuente porta tutta la documentazione all'Agenzia delle entrate, dimostrando come ha compiuto
l'esportazione. Quindi, c'è un rapporto di confronto con l'Agenzia delle entrate in base al quale la
stessa determinerà poi le sanzioni che in via volontaria verranno comminate.
Sul tema dell'autoriciclaggio si è discusso moltissimo, ne ha già parlato il sottosegretario Ferri nel suo
intervento. Ritengo si tratti di un intervento utile per il Paese nei rapporti internazionali. Nella parte
iniziale dell'intervento ricordavo che in sede OCSE stiamo cercando di portare avanti un'azione per
fare in modo che si possa vivere nel villaggio globale eliminando questi blocchi alla trasparenza totale.
A livello internazionale ci chiedono di introdurre, come in tutti gli altri Paesi con cui ci confrontiamo,
il reato di autoriciclaggio ed è giusto introdurlo nel modo più veloce possibile. Ritengo utilissimo che
oggi si possa introdurre questo reato nella legislazione italiana.
Secondo tema. L'introduzione di questo reato, insieme ad una serie di altri provvedimenti legati al
rapporto con economia e giustizia, è molto utile nell'ambito della moderna economia di un Paese. Cito
solo un tema, altrimenti il discorso sarebbe lunghissimo. Vi ricordo quanto la mancanza di un'azione di
contrasto ad alcuni reati legati ad economia e giustizia possa alterare un sistema di concorrenza
perfetta fra Paesi che, a sua volta, altera il rapporto tra imprese oneste e disoneste a favore di queste
ultime.
Torno quindi sulla necessità di votare oggi l'introduzione di questo reato, confermando quanto detto in
partenza, vale a dire che se il reato può essere perfettibile e migliorabile è comunque molto importante
che oggi venga approvato, perché in tal modo si dà un segnale sicuramente utile di come il nostro
Paese voglia intervenire in questo campo.
PRESIDENTE. Colleghi, come informalmente preannunciato ai Capigruppo, sospendo la seduta per
un'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 13,33, è ripresa alle ore 14,31).
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,31)
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a
Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, che verranno
pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno
che invito i presentatori ad illustrare.
BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, voglio illustrare l'emendamento 1.84, che ci sembra
particolarmente importante. Con esso chiediamo che gli eventuali introiti dovuti all'approvazione di
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questo provvedimento vengano inseriti in un apposito Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese. Sono comunque fondi che spesso arrivano da nostre aziende, da lavoratori onesti, e che non
vanno all'estero. Chiediamo che questi introiti e questo possibile rientro di capitali possano essere
versati nel fondo di garanzia per le aziende stesse.
Sull'emendamento 1.89, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, si chiede di valutarne una rilettura. Possiamo arrivare, eventualmente, anche a una
sua riformulazione. Il senso dell'emendamento non era quello di prevedere ulteriori forze lavoro oltre a
quelle che il provvedimento prevede in termini di assunzioni. L'emendamento propone che, prima di
attivare la previsione di assunzione, si attinga dalle graduatorie di eventuali esuberi di altre
amministrazioni. Il senso dunque era questo. Non si tratta di costi maggiori, ma, restando all'interno
delle previsioni stabilite nel provvedimento, di prestare attenzione a eventuali graduatorie di esuberi.
BOTTICI (M5S). Signora Presidente, io vorrei parlare dell'emendamento 1.62, con il quale si chiede di
sostituire le parole «3 per cento» con le parole «6 per cento».
Oggi si è sentito dire che questo è un primo passo, che bisogna fare cassa e che dobbiamo dare
un'opportunità agli evasori volontari. Io ricordo che non si sta parlando di evasori per forza maggiore,
ma di evasori che hanno ben chiaro di aver portato dei capitali all'estero e di aver perpetrato in qualche
modo delle truffe.
Con l'emendamento si chiede dunque di poter fare cassa piena, e non una cassa parziale. Visto che già
concediamo l'esclusione del reato penale, almeno facciamo pagare loro la sanzione piena. Altrimenti,
sarà sempre un piccolo passo, ma senza capire in quale direzione. E non vorrei che il passo piccolo
fosse sul burrone.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, nel corso del mio intervento
illustrerò gli emendamenti a mia firma che esortano gli italiani ad essere ben disposti a far rientrare i
capitali detenuti all'estero, cercando di favorirli facendo pagare le giuste imposte che avrebbero pagato
in Italia con un aggravio del 25 o del 50 per cento, ma non del 120 per cento, altrimenti non sortiremo
l'effetto voluto.
Non dobbiamo dimenticare che il nostro Stato, quanto ad aliquote, è altamente vessatorio nei confronti
di imprenditori e se questi hanno sbagliato portando i capitali all'estero non dobbiamo chiedergli di
farli tornare imponendo la pena di morte e, magari, anche frustandoli. (Commenti della senatrice
Bottici).
Devono essere obbligati a fare rientrare i capitali cum grano salis: devono dichiarare tutto e devono
subire la giusta pena edittale sanzionatoria che gli permetta di pagare quanto evaso più un surplus che
nei miei emendamenti è ridotto ad un quarto rispetto a quello previsto dal disegno di legge, proprio per
favorire e per centrare ciò che sia il sottosegretario Ferri, sia il Vice Ministro all'economia ci hanno
detto.
Non si tratta di un condono. Fanno rientrare i capitali, pagano il dovuto e versano un'imposta tale che
gli permette di riavere l'agibilità di quanto sottratto.
Vorrei ricordare peraltro, signora Presidente, che stiamo parlando di italiani che certamente hanno
sbagliato, di liberi professionisti, di commercianti e di artigiani. A queste categorie ci stiamo riferendo,
non ad esponenti della criminalità organizzata che vanno puniti in maniera esemplare, a nostri
concittadini, gente che quotidianamente sa quanto «sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo
scendere e 'l salir per l'altrui scale» (per chi non lo sapesse è una citazione di Dante Alighieri).
Riportano i capitali, pagano il dovuto, naturalmente con un aggravio del 25 per cento (una percentuale
non certo piccola, ma sostanziale) e i soldi rientrano in Italia consentendoci lo sviluppo.
I miei emendamenti quindi sono finalizzati a favorire il rientro del maggior numero di capitali in modo
da incentivare l'occupazione che questo Governo non riesce a dare (ricordo che la percentuale di
disoccupazione è pari al 13,2 per cento, mentre quella giovanile si attesta al 42,3 per cento).
È un enorme sforzo quello che facciamo finalizzato ad avere una liquidità che ci consenta di investire
in ripresa economica e occupazionale, cosa che questo Governo non sta facendo. Non è inasprendo le
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pene che risolviamo il problema, possiamo risolverlo facendo leggi quadro serie e semplificando le
leggi che ora sono difficili e farraginose.
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, il senso degli emendamenti che ho presentato è legato a
quanto ho detto in discussione generale e mira, innanzitutto, ad eliminare la riduzione sulle sanzioni
previste per chi utilizzerà la procedura di collaborazione, oltre a chiedere (e questo è anche il tema
dell'ordine del giorno) che quanto dovesse essere recuperato con questa procedura venga assegnato
all'istruzione. Visto che stiamo parlando di un provvedimento che sicuramente non contribuirà a creare
la cultura della legalità, credo sia opportuno cercare di fare almeno in modo che una parte di quello che
può essere recuperato serva a compensare il disastro culturale che provvedimenti di questo tipo creano
nel Paese.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli
ordini del giorno presentati all'articolo 1.
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.
GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1,
presentato dalla senatrice Bellot, fino alle parole «d'imposta».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2 e 1.3.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bellot.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla
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senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17,
presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «in tre rate mensili».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.17 e l'emendamento 1.18.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22,
presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alle parole «n. 74».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.23.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, notiamo dal tabellone delle votazioni che nel banco del
Governo risultano, per ogni votazione, tre voti espressi, nonostante la presenza di due rappresentanti
dell'Esecutivo. (Commenti dal Gruppo PD).
Non vorremmo che qualche palla rimbalzante si fosse inserita nei meccanismi di votazione.
PRESIDENTE. La ringrazio, e invito i senatori Segretari a verificare.
Nel frattempo procediamo con le votazioni.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore
Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35,
presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «commi 1, 2».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.36.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Intervengo perché rimanga agli atti che i senatori
Segretari hanno l'obbligo di votare.
Quanto riferito non risponde a verità. (Commenti del senatore Santangelo).
PRESIDENTE. Infatti, abbiamo verificato e risulta evidente. Intanto si tratta di una facoltà e non di un
obbligo di votare. Gli stessi senatori che l'hanno fatto presente si sono resi conto che si trattava del
voto dei senatori Segretari.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40,
presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori, identico all'emendamento 1.64, presentato dalla senatrice Mussini e
da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Proteste della senatrice Bottici, che segnala irregolarità
nell'espressione del voto da parte di alcuni senatori).
Prego i senatori Segretari di prestare attenzione alle operazioni di voto. Ringrazio la senatrice.
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.65.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, poiché se l'emendamento 1.65
venisse respinto resterebbe precluso l'emendamento 1.66, chiedo ai colleghi se mi concedono di
sottoscrivere l'emendamento 1.65.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.65,
presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «3 per cento».
Ciascuno voti dal proprio posto.
BOTTICI (M5S). (Avvicinandosi ai banchi del Gruppo FI-PdL XVII). Posso togliere la scheda?
PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a ritirare le schede dei senatori che non sono presenti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.65 e l'emendamento 1.66.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signora Presidente, visto che quanto a sanzioni non si scherza, in quest'Aula, allora
chiediamo che tutti coloro che sono stati più volte colti in quest'Aula a votare per qualcun altro o ad
usare altre tecniche vengano sanzionati come avete sanzionato i membri del Gruppo del Movimento 5
Stelle che hanno fatto le loro proteste. Siamo stanchi di questa giustizia a senso unico! (Applausi dal
Gruppo M5S e dei senatori Mussini e Marino Luigi).
PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti di stare seduti e che le tessere che non corrispondono ad un
senatore presente vengano ritirate, per evitare qualsiasi problema. Procediamo in base al Regolamento.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al
Regolamento. Lasciare la tessera inserita è una prerogativa del parlamentare, che può non partecipare
alle votazioni pur essendo presente. (Proteste dei senatori Airola e Santangelo).
PRESIDENTE. Senatore Airola e senatore Santangelo, per favore, vi chiedo di sedervi: risponde la
Presidenza, non c'è bisogno di intermediari.
Senatore Barani, la Presidenza ha ordinato di togliere quelle schede.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dalla
senatrice Bellot.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore
De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, non voglio insistere, ma le tessere non sono state ritirate.
PRESIDENTE. Si è già provveduto.
ENDRIZZI (M5S). Ci si è fermati ad un metro dal ritirarne una nella prima fila in alto, ma di tessere
alle quali non corrisponde la presenza di un senatore ce ne sono molte e dappertutto. Se perdessimo
magari un minuto per ritirare quelle tessere, eviteremmo di dover continuare a segnalare la cosa.
PRESIDENTE. A farlo devono essere gli assistenti, ai quali chiedo di procedere. Nel frattempo noi
andiamo avanti. (Gli assistenti parlamentari procedono a ritirare le tessere).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dal senatore
De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.
MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, chiedo al Governo se potrebbe essere favorevole alla
trasformazione di questo emendamento, insieme all'emendamento 1.86, in un ordine del giorno da
accogliere eventualmente come raccomandazione.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83,
presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.
BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo la disponibilità
ad accogliere il contenuto dell'emendamento, ove venga trasformato in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84,
presentato dalla senatrice Bellot.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Falanga entra in Aula e si dirige verso la sua
postazione).
FALANGA (FI-PdL XVII). Ma la mia tessera non c'è! (Applausi ironici dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Prego, senatore, venga a ritirare la sua tessera, così da poter partecipare alla votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatore
Scavone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
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(La richiesta risulta appoggiata).
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Bellot.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.90, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100,
presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla
senatrice Bignami e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal
senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dalla
senatrice Bignami.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla
senatrice Bignami.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
BOTTICI (M5S). Con l'emendamento 2.1 si chiede di sopprimere l'articolo, mentre con l'emendamento
2.2 si chiede la sostituzione delle parole «15.000» con le parole «5.000», ossia l'importo minimo che
noi dobbiamo dichiarare. Se io ho dei capitali all'estero superiori a 15.000 euro li devo dichiarare,
altrimenti no. Siccome abbiamo parlato di contrasto all'evasione e di fare il primo passo, facciamolo:
stabiliamo un importo minore e costringiamo i contribuenti a dichiarare quali sono i loro capitali
all'estero. (Applausi della senatrice Bulgarelli).
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.
GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla
senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Onorevoli colleghi, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sede
referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli
emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame.
Risultano altresì improponibili, ai sensi della medesima norma regolamentare, gli ordini del giorno
G3.101 e G3.102, relativi al reato di falso in bilancio e di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 5,
già dichiarato improponibile dalla presidenza delle Commissioni riunite.
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, lei ha appena dichiarato alcune improponibilità: sono
improponibilità decise dalla Presidenza, o lei ha semplicemente riportato l'improponibilità dichiarata
dal Presidente della Commissione giustizia?
PRESIDENTE. La Presidenza si è attenuta al merito e, conformemente a quanto stabilito in sede
referente, ha verificato l'estraneità alla materia degli emendamenti e degli ordini del giorno.
DE PETRIS (Misto-SEL). Scusi, Presidente, vorrei che restasse agli atti, ad onore del Governo, che
l'Esecutivo aveva dato il parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, anche se con una
riformulazione, e credo che confermi il parere già espresso.
Su questo ordine del giorno però non si può far esprimere l'Assemblea perché, con una scelta che
francamente trovo ingiustificabile, la Presidenza, non valutando attentamente, ne ha deciso
l'improponibilità.
Trovo questo veramente incredibile, perché molte volte durante l'esame di disegni di legge vengono
approvati ordini del giorno in cui si auspica la possibilità di intervenire su questioni connesse e in
questo caso l'ordine del giorno è particolarmente attinente.
La cosa inaspettata è che anche la Presidenza abbia dichiarato improponibili questi ordini del giorno.
PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice De Petris e all'Assemblea che in questo disegno di legge l'unico
reato è l'autoriciclaggio e che ci sono altri disegni di legge alla valutazione della Commissione, che
riguardano anche altri reati. Lo dico per conformità e per chiarezza, perché resti a verbale.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei spendere due parole sugli emendamenti del
Movimento 5 Stelle in tema di reato di autoriciclaggio.
Vogliamo offrire un'ultima possibilità affinché nel nostro ordinamento giuridico non venga introdotto
un falso reato, cioè un reato che troverà poco spazio per essere applicato e che, dal nostro punto di
vista, è solo fumo negli occhi.
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Il reato di autoriciclaggio così come formulato nel disegno di legge sarà privo di portata punitiva,
perché permetterà a chiunque voglia autoriciclare denaro proveniente da un delitto che egli stesso ha
commesso di evitare ogni tipo di punibilità semplicemente non occultando la provenienza delittuosa
del reato. Basterà impegnare le somme da autoriciclare in BOT, in azioni, in investimenti di natura
economica, finanziaria o speculativa per non essere punibile.
È per questo motivo che con l'emendamento 3.16 proponiamo di sostituire, nell'introducendo articolo
648-ter.1 del codice penale, le parole «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa» con le parole «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza
delittuosa», individuando così una condotta autonoma e autonomamente punibile nell'ambito del reato
di autoriciclaggio. Se dovesse passare questo emendamento sarebbero punibili sia coloro che
semplicemente autoriciclano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, sia coloro che
semplicemente si limitano ad occultare la provenienza delittuosa. Invece nel testo vigente che sarà
approvato dalla maggioranza, che sembra quasi volersi atteggiare con il peso di una questione di
fiducia de facto, temiamo che sarà introdotta una fattispecie di reato che avrà effetti negativi, se non
nulli.
In seconda battuta, con l'emendamento 3.18 proponiamo, sempre al medesimo articolo del codice
penale, di eliminare l'avverbio «concretamente» con riferimento alle condotte volte ad occultare la
provenienza delittuosa.
Con l'emendamento 3.26 proponiamo anche la soppressione del quarto comma dello stesso articolo
648-ter.1, dove c'è il famoso richiamo all'utilizzo per il godimento personale delle somme
autoriciclate.
Questa è l'ultima occasione per quest'Aula e per il Parlamento intero, perché sappiamo che non
dovrebbe tornare nulla alla Camera. Invece noi riteniamo opportuno che sia quest'Aula che la Camera
dei deputati riescano ad incidere un minimo sulla portata negativa di questo disegno di legge,
introducendo un reato di autoriciclaggio che, con i nostri emendamenti, quanto meno sarebbe
digeribile e concretamente applicabile. Altrimenti sarà una farsa per l'ennesima volta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del
giorno in esame.
MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), proponiamo, se i presentatori sono d'accordo,
di modificare il dispositivo con l'introduzione della formula «impegna il Governo a valutare
l'opportunità di».
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti.
Sull'ordine del giorno G3.100 (testo 2) concordo con la proposta del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100
(testo 2) avanzata dal relatore?
LUMIA (PD). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1.
GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1,
presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «commi 1».
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalle senatrici
Bellot e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.6,
presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «quattro anni e della multa da euro».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.6 e l'emendamento 3.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9,
presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «da quattro a».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.9 e gli emendamenti 3.10 e 3.11.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalle
senatrici Bellot e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore
Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dal senatore Uras e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla
senatrice Mussini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.24, presentato dal senatore
Uras e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore
De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Mussini e da
altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dalle
senatrici Bellot e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore
Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatori
Barani e Mauro Giovanni.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore
Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 3) non verrà posto ai voti.
Gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, nonché gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo in modo molto sintetico.
Noi vogliamo esprimere il nostro voto contrario a questo provvedimento, per una ragione molto
semplice: esso affronta il tema con due limiti pesanti. Il primo limite è che si tratta di un grande
condono: è un grande condono che assicura un'impunità a chi ha determinato un danno gravissimo al
Paese e continua a farlo. Lascia inoltre aperto un grande varco, anche per l'insufficienza dei contenuti
che in questo provvedimento sono stati votati, per continuare in comportamenti così negativi nei
confronti del Paese. L'esportazione di capitali all'estero e la connessa attività di evasione fiscale, in una
situazione di crisi come questa, rappresentano comportamenti che avrebbero richiesto una severità da
parte del Parlamento e dello Stato molto più consistente di quella che è contenuta nel provvedimento
che stiamo votando. È per questa ragione che non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge
in esame.
Non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame anche per un'altra ragione. In modo
non sufficientemente chiarito non vale il ragionamento «abbiamo previsto di farlo in altri
provvedimenti»: il falso in bilancio è uno dei reati che consente - anzi, favorisce e ha in sé - proprio
quello che, con questo provvedimento, si intende istituire. Molti di noi hanno votato - il Gruppo MistoSEL lo ha fatto - a favore dell'articolo 3, perché questo è l'unico passaggio positivo che noi riteniamo
sia contenuto nel provvedimento. Tuttavia, come prima dicevo, è un provvedimento debole, un
provvedimento timido, un provvedimento tiepido nei confronti di chi, molto più di altri, commette un
reato che danneggia nel complesso la nostra economia e la nostra società e che rappresenta un pessimo
esempio di comportamento, ledendo il vincolo di solidarietà nazionale. Insomma, stiamo parlando di
chi assume un comportamento che, di fatto, lo esclude dal sentimento di comunità che gli italiani invece - stanno cercando di recuperare e di sostenere nei loro comportamenti e nel loro impegno nei
confronti del superamento della crisi. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Mussini e
Romani Maurizio).
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, anche noi ovviamente voteremo
contro questo provvedimento, per considerazioni diametralmente opposte a quelle svolte dal collega
che mi ha preceduto. Riteniamo, infatti, che questo sia un disegno di legge spot, demagogico,
populistico, che non raggiunge nessuno dei fini per cui viene fatto.
Quando c'è bisogno di fare cassa dal punto di vista economico, si aumentano le tasse, si fa la
patrimoniale sulla casa, si aumentano le ritenute, le trattenute, si continuano a vessare i cittadini e così
si cerca di distrarre la popolazione dai veri problemi, che sono quelli dello sviluppo e dell'occupazione.
Si aumentano le pene, non si fa prevenzione, non si cerca di detassare, di permettere lo sviluppo
cercando di non continuare a vessare le famiglie, che non ce la fanno proprio più.
Con questo provvedimento andiamo a combattere e a castigare chi, per mandare i figli a scuola, per far
quadrare i conti della famiglia perché non arriva a fine mese, fa un lavoro in nero o fa il venditore di
castagne (di cui a Roma sono piene le vie) e ovviamente reinveste quei soldi avuti in nero per mandare
i figli a scuola o per acquistare loro abiti o libri; diciamo che questo comportamento è passibile di
essere considerato autoriciclaggio e prevediamo anche il carcere. Nella mia terra si dice «becchi e
bastonati». Si continua a bastonare comunque e sistematicamente, cercando di pescare a strascico, di
beccare quello che è più possibile beccare, continuando a vessare aumentando le tasse e le pene
edittali. Quindi, non si fa alcun tipo di prevenzione.
Per questo riteniamo, signora Presidente, che questo sia uno spot, uno dei soliti spot che fa il Governo
Renzi, che non conclude assolutamente nulla e che ci fa rimpiangere, ormai a tutti, i Governi
Berlusconi e i Governi Craxi: quelli, sì, che erano grandi Governi!
BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, come già anticipato in discussione generale, noi abbiamo
molte perplessità su questo provvedimento. Innanzitutto, abbiamo fatto un grande lavoro emendativo
per migliorare il testo e abbiamo visto che da parte del Governo non vi è stata alcuna disponibilità ad
accogliere anche modifiche minimali comunque migliorative. Questa chiusura ovviamente ci porta ad
avere delle difficoltà a poter esprimere un orientamento favorevole, visto la mancanza di
collaborazione nel voler migliorare un provvedimento che, in fretta e in furia, nella trattazione, ma
anche nell'esame degli emendamenti, è stato così volutamente forzato dal Governo.
Perplessità e dubbi nascono, tra l'altro, sull'efficacia del provvedimento. Nelle audizioni sono state
evidenziate, anche da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti (ma non solo), perplessità e dubbi
sull'eventuale consistenza che potrà avere una risposta concreta di rientro dei capitali e sulla
conformità tra quanto previsto dal Governo e quello che concretamente sarà il rientro effettivo.
È vero che non è un condono, ma crediamo che vi sia un'inefficacia dovuta comunque alla leggerezza
del provvedimento nel trovare un equilibrio tra il rientro dei capitali e l'efficienza di un sistema che
probabilmente dimostra molte falle nella capacità di recuperare, poi, i capitali stessi.
D'altro canto, come dicevamo, in questo momento approviamo comunque un insieme di norme che
evidenziano come sia il male minore, nel senso che tra il portare i capitali all'estero e l'incapacità di
questo Governo di gestire la fuga di capitali vi è una mediazione. Ciò dimostra come questo Governo
agisca con forza verso i deboli e con molta debolezza verso i forti. Sicuramente non è un buon
auspicio per portare avanti un provvedimento di lotta all'evasione. È chiaro che l'evasione fiscale è un
problema forte e che ci vede tutti quanti impegnati nel migliorare provvedimenti che vadano in questa
direzione.
Dal canto nostro, ci sembra che in questo provvedimento non ci sia ancora quella forza che dovrebbe
portare a recuperare risorse ingenti (circa 180 miliardi di euro) che riuscirebbero sicuramente ad
abbattere un terzo del debito pubblico. Capiamo ovviamente che il Premier debba anche non
scontentare troppo i possessori di grandi capitali o l'alta finanza. Abbiamo visto che questo Governo si
sposta sicuramente verso un'area di interesse che non è propria della sinistra. Probabilmente, la
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leggerezza di questo provvedimento lo dimostra e ci fa capire come vi sia una volontà di non mettere
fortemente le mani in un sistema che sicuramente porta a queste esportazioni di capitali.
L'unico punto su cui poteva esserci un confronto e un punto di riferimento riguardava l'inserimento del
reato di autoriciclaggio. Su questo avremmo desiderato vi fosse maggiore discussione e la
continuazione di quello che era un provvedimento ad hoc, che già la 2a Commissione aveva iniziato a
trattare. Era sicuramente più corretto e più esaustivo spacchettare le due problematiche che all'interno
di questo provvedimento vengono trattate.
Di conseguenza, proprio per queste motivazioni, che ci sembrano evidenti, proprio per la non volontà
da parte del Governo di collaborare e lavorare in questo senso, la Lega Nord, pur avendo dato la
propria collaborazione e avendo lavorato per provare a rafforzare il provvedimento, si trova a dover
esprimere un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
CHIAVAROLI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIAVAROLI (NCD). Signora Presidente, annuncio semplicemente il nostro voto favorevole al
provvedimento e chiedo contestualmente l'autorizzazione a consegnare il testo dell'intervento affinché
sia allegato al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesima prova dell'impotenza
del nostro Stato e di tutti i Governi che si sono succeduti finora nel riuscire a realizzare una misura
necessaria, ragionevole e rispettosa di quanto la maggior parte dei nostri concittadini si aspetterebbero:
ovvero prendere «per le orecchie» i detentori di capitali in Stati esteri tutte le volte in cui questi
capitali sono frutto, non solo di evasione fiscale, ma anche di provenienza di origine delittuosa. Chissà
quanti capitali delle mafie italiane sono all'estero. Chissà quanti capitali dei grandi corruttori, oltre che
delle multinazionali con sede italiana!
È l'impotenza di uno Stato che quindi non riesce a intavolare, con peso politico e credibilità, con la
Svizzera, così come con gli altri Paesi, quelle trattative che hanno permesso, ad esempio, a Paesi come
Francia e Germania di ottenere il medesimo risultato auspicato con questo provvedimento, cioè il
rientro dei capitali nei rispettivi Paesi imponendo il proprio peso politico. L'Italia non lo ha fatto fino
ad oggi; non lo fa oggi; chissà se riuscirà a farlo domani. Certamente, non lo farà con questa classe
politica. Al nostro Paese manca, come diciamo anche tra noi, quel minimo di credibilità, di affidabilità
e di rispetto che un grande Paese, come dovrebbe essere il nostro, meriterebbe anche nel campo delle
trattative di tipo economico-finanziario (come quelle che attualmente ci stanno occupando).
Questo provvedimento non avrà nessun effetto, al di là della sua censurabilità morale, diseducativa,
come qualcuno ha pur qui ricordato. Mi riferisco a quell'ammiccamento verso chi si è sottratto a un
obbligo civico, prima ancora che legale, di contribuire, in base alle proprie disponibilità, al peso
contributivo della collettività italiana.
Al di là degli aspetti morali, cogliendo anche i rilievi di tipo tecnico che sono stati sollevati
sull'inefficacia del provvedimento, l'attrattiva italiana non è così appetibile per il grande evasore, per il
corruttore o per il mafioso che magari ha milioni di euro in Svizzera. Come ricordavano da Forza
Italia, l'Italia è poco attrattiva perché alcuni reati importanti, come l'emissione di fatture per operazioni
inesistenti o il falso in bilancio (per quello che resta della punibilità di questo reato, pressoché nulla nel
nostro ordinamento), sono esclusi dal condono penale. Si dice quindi che non avrà effetto perché
questi concittadini non saranno certo così fessi da rischiare, qualora abbiano commesso questo tipo di
reati, di dover rispondere degli stessi.
Un altro aspetto è relativo all'anonimato non preservato in questo provvedimento. I grandi esportatori
di denaro all'estero non saranno così fessi da cercare di regolarizzarsi con questo provvedimento, dal
momento che non si sa l'ufficio preposto dell'Agenzia delle entrate quale calcolo applicherà per
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quantificare le imposte dei tributi evasi o supposti tali. Dunque, non servirà a nulla.
Non abbiamo paura di essere dipinti come gufi. Anche se volessimo apparire i volatili più gradevoli
del mondo, comunque, è facile prevedere che quello che anche altre forze politiche dicono qui avverrà
e cioè che avrà una scarsissima incidenza, saranno cioè molto pochi i capitali che rientreranno a queste
condizioni.
Al di là del giudizio se questo sia un bene o un male, rimane il fatto - secondo il nostro punto di vista più grave perché l'effetto complessivo di questo provvedimento, così come lo state per approvare, sarà
l'introduzione nel codice penale, e quindi in un corpo normativo che non è destinato a scadere il 30
settembre 2015, (è un testo che rimarrà lì per i prossimi lustri) di un reato di autoriciclaggio che, come
ho già detto in fase di illustrazione degli emendamenti, ha una portata nulla se non addirittura
paradossalmente contraria a quello che si vorrebbe ottenere.
Vi ricordo che nel testo che fra poco approverete è possibile che sia punibile chi autoricicla il denaro
con modalità volte ad occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle utilità. Ne consegue che,
applicando il noto e sacrosanto principio di tassatività vigente nel nostro ordinamento in tema
sanzionatorio (penale o amministrativo), evidentemente si potrà rispondere del reato solo qualora tutte
le condotte ivi indicate rientrino nella fattispecie concreta che domani un tribunale sarà chiamato ad
esaminare. È facile allora intuire senza essere un grande giurista, che il semplice modo per evitare di
rispondere di questo reato potrebbe essere quello di investire le somme, che rivengono dallo spaccio,
da un sequestro di persona, dall'estorsione o dall'evasione fiscale, semplicemente in BOT, in azioni, o
in partecipazioni societarie facendolo alla luce del sole perché così, a norma vigente, ci si garantisce
l'impunità.
Questo cosa vuol dire? Poiché questa norma dell'autoriciclaggio nel provvedimento è disposto che non
trovi applicazione con riferimento al rientro dei capitali fino al 30 settembre 2015, stiamo dicendo che
da quando entrerà in vigore questo provvedimento (attenzione) tutti coloro che hanno soldi o capitali,
in Svizzera oppure ovunque - anche in Italia - che non sono frutto di evasione fiscale possono (anzi, li
state invitando) investirli in attività di tipo finanziario, imprenditoriale o, comunque, economico alla
luce del sole garantendogli l'impunità dal reato di autoriciclaggio. Questo trovo sia qualcosa di
veramente perverso, non di sbagliato! Ci avviamo verso la perversione, evidentemente.
Ci possiamo riempire gli occhi e le orecchie leggendo i giornali di oggi, le cronache sui grandi
scandali e sulla politica che, ancora una volta - guarda un po' - nasconde nei suoi ruoli apicali (anche a
livello amministrativo locale) il peggio del peggio della nostra società. Però se qui continuiamo - anzi,
se continuate - in maniera pervicace a non prestare ascolto alla voce della ragionevolezza - e non
perché lo diciamo noi o perché siamo i perfetti o i puri - continuerete anche a determinare i destini
della politica partitica che ancora oggi rappresentate verso l'azzeramento e il nulla.
Queste considerazioni impongono quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle e infine legittimano
il sospetto - cui facevo riferimento in precedenza e che diventa davvero un sospetto legittimo - che
tutto ciò sia una sorta di farsa, di rappresentazione quasi teatrale, per far sì che venga introdotto, in
questa maniera - da un lato subdola, dall'altro costringendo gli stessi parlamentari della maggioranza
ad approvare la norma, che va approvata entro il 31 dicembre - un reato di autoriciclaggio inutile o
dannoso. In tal modo si iniziano a smontare le intenzioni, anche le migliori, che da mesi stanno
impegnando noi - e non solo noi - anche in questo ramo del Parlamento, nel costruire finalmente
l'impianto della normativa anticorruzione, che reintroduca i reati di falso in bilancio e di
autoriciclaggio e che porti a sanzioni e ad una disciplina della prescrizione dei reati contro la pubblica
amministrazione quanto mai necessarie. La necessità di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, leggendo le
cronache delle ultime quarantott'ore.
Lasciateci dunque coltivare questo sospetto legittimo: questo provvedimento sul rientro dei capitali
non farà rientrare un bel nulla, ma ciò che farà entrare è un reato di autoriciclaggio, che rimarrà
completamente inconsistente e pieno di vulnerabilità interprative. L'uso dell'avverbio
«concretamente», con riferimento alle modalità, aprirà dei varchi ad interpretazioni tendenziose nelle
aule giudiziarie, che correranno il rischio di svuotare, in gran parte, le norme di contrasto a ciò che si
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verrebbe punire.
Se allora i fatti sono così come ci appaiono, vi diciamo che li stiamo vedendo benissimo, che ve li
stiamo rappresentando qui e che li rappresenteremo anche fuori da quest'Aula, ancora una volta,
sperando che ci siano orecchie che hanno interesse ad ascoltare quello che stiamo cercando di dire, da
cittadini in transito provvisorio in queste Aule parlamentari. Speriamo che quelle orecchie siano
interessate non solo alle vicende, più o meno succulente dal punto di vista morboso, relative ai
movimenti parlamentari o alle vicissitudini interne al Movimento 5 Stelle, ma prestino attenzione a
quello che veramente serve a questo Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, quante volte abbiamo sentito dire «mai più condoni!»
quando li hanno fatti i Governi non di sinistra, o non di sinistra con qualche aggiunta. Infatti ci viene
detto che quello al nostro esame non è un condono, ma è una voluntary disclosure. Il fatto di usare dei
termini in un'altra lingua non cambia molto la sostanza, perché leggendo il provvedimento, senza
bisogno di avanzare interpretazioni maliziose, leggiamo di un dimezzamento delle pene, della
riduzione di certi termini e, per l'appunto, di una serie di misure di riduzione di quelle sanzioni, che
colpiscono coloro che non hanno rispettato certi adempimenti, per quanto riguarda, ad esempio, la
costituzione di capitali all'estero. Pertanto, la frase «mai più condoni!» si deve interpretare come: «Mai
più condoni, se li fanno gli altri, ma se li fa il Governo nostro, della sinistra, i condoni ci piacciono».
(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).
Il condono ha sicuramente degli aspetti problematici, ma - che si chiami condono o voluntary
disclosure - esso dovrebbe comportare dei benefici, nel senso che dei capitali rientrano in Italia e le
casse dell'erario incassano qualcosa, che non erano riuscite ad incassare nel passato. Pertanto ci
dovrebbe essere un aspetto positivo, in termini di maggiore denaro che circola nel nostro Paese: visto
che ci sono tanti e tanti modi per cui il denaro se ne va dal nostro Paese, se esso ritorna è il benvenuto,
per il solo fatto che comporta un'iniezione di liquidità e di ricchezza. Se poi lo Stato incassa anche
qualcosa, riuscirà a coprire delle spese, a ridurre l'aumento dell'indebitamento e, in teoria, dovrebbe
magari porre i presupposti per ridurre qualche imposta. Ma così come è fatto - allo stesso tempo si
vuole fare il condono e dire che non è un condono, in altre parole si fanno le cose a metà - non porterà
alcun beneficio. Pertanto, dovremmo renderci conto che da qui verrà fuori assai poco.
Sappiamo bene che si è voluto completare a tutti i costi questo provvedimento senza apportarvi
cambiamenti, che pure noi abbiamo proposto per renderlo più efficace e non più accomodante nei
confronti degli evasori fiscali o comunque di coloro che hanno infranto le regole finanziarie. Abbiamo
proposto dei cambiamenti per renderlo più efficace; per fare in modo che il denaro rientri davvero in
Italia; per fare in modo che il denaro che dovrebbe incassare il fisco venga incassato per davvero. Noi
abbiamo fatto le proposte, ma bisogna correre perché si spera che gli effetti finanziari del
provvedimento si avverino sin dal 2014, in modo da aggiustare alcuni problemi di bilancio. Sono tutte
cose comprensibili che però, fatte in questo modo, non verranno realizzate.
In realtà, sarebbero altri i modi per indurre a riportare il denaro nel nostro Paese. Desidero ricordare
che un cittadino italiano che porta il danaro all'estero non commette reato: commette reato se porta
all'estero del danaro di cui è venuto in possesso in modo illecito! ma il solo fatto di trasferire del
denaro dal nostro Paese in un altro non è un illecito. Pertanto, dobbiamo puntare alla ricchezza che può
venire nel nostro Paese in termini di investimenti, e intendo riferirmi agli investimenti imprenditoriali
e alle attività che creano posti di lavoro.
Dovremmo puntare ad attirare le imprese con quanto serve davvero e non con questo finto condono
che vuole non essere tale e non ha gli effetti positivi dello stesso condono. Bisognerebbe - per esempio
- non rendere il nostro Paese una sorta di Stato di polizia tributaria, per cui chiunque sia in possesso di
qualcosa, chiunque abbia il torto di fare un'attività è immediatamente, sin dalla partenza, dalla parte
del torto: di base è un evasore, di base è un delinquente e, solo se dimostra di non esserlo, può godere
della clemenza. Un tale atteggiamento, che è burocratico, a cui aggiungere i controlli (doppi o tripli) e
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i moduli da compilare all'infinito, per evitare il riciclaggio, questo e quest'altro, sono tutti motivi che
fanno andare via i soldi dal nostro Paese. Altro che farli rientrare!
Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Bisognerebbe riformare sul serio la giustizia, evitare casi
come quello che ha visto coinvolto l'amministratore delegato di Fastweb (ma potremmo citarne anche
altri), per mesi agli arresti per un fatto che si è rivelato totalmente infondato: una azienda ha rischiato
di essere distrutta per un errore giudiziario che nessuno pagherà, perché non si vuole introdurre la
responsabilità civile dei magistrati. Sono questi i fatti che tengono lontani gli investimenti dal nostro
Paese e tengono lontano i soldi degli italiani e degli stranieri che vorrebbero venire nel nostro Paese.
Si vogliono fare le cose, ma poi non si fanno. Il Presidente del Consiglio ha detto in più di una
occasione che il meccanismo di pagamento delle imposte è incomprensibile. Ha detto che ci sono delle
norme poco comprensibili, prendendosi naturalmente gli applausi della platea che aveva davanti
quando lo affermava. Se le norme fiscali sono poco comprensibili, può accadere che uno compie
evasione fiscale senza rendersene conto, proprio per l'estrema complessità delle norme, oltre che per
l'opinabilità della loro interpretazione.
Un ex vice Ministro - che l'attuale Presidente del Consiglio finge di non conoscere, nonostante sia del
Partito Democratico - l'onorevole Stefano Fassina, ha anche detto che in certi casi ci sono degli
imprenditori che evadono le tasse per poter pagare i propri dipendenti o per far sopravvivere la loro
azienda e non nel medio ma addirittura nel breve termine, anche per poter domani pagare le imposte
dovute.
Di fronte a questo qual è la reazione? Cercare di rendere il fisco più umano? Non ne abbiamo tracce.
C'è un'ottima delega fiscale che è stata approvata nel febbraio scorso (il cui iter era già partito con il
Governo Berlusconi e gran parte del lavoro è stato poi fatto con il Governo Letta): il 70 per cento dei
decreti attuativi di questa norma non sono stati emanati. Quelle sì che sono cose, anche senza bisogno
di fare condoni o condoni mascherati, che potrebbero restituire fiducia a chi vuole intraprendere, a chi
vuole lavorare e a chi vuole pagare le tasse, di conseguenza, in questo Paese, non misure fatte a metà
come questa e neanche misure come il cosiddetto antiriciclaggio.
Succede sempre così: si parte con un nobilissimo proposito, quello di colpire i criminali che
accumulano, con delle attività illecite, delle grandi ricchezze e poi, con metodi vari di riciclaggio,
facendo circolare i soldi, trasferendoli all'estero da un conto all'altro e intestandoli ad altri, diventano
una potenza economica e sfuggono al fisco e alla giustizia. Poi si approva una norma per cui il
poveraccio che inconsapevolmente o comunque per piccole somme o per necessità ha evaso un po' di
tasse, se utilizza questi soldi in modi che questa norma che ci accingiamo ad approvare mi pare non
definisca assolutamente in modo chiaro (non si capisce bene l'uso personale come si limita), corre il
rischio, oltre alle sanzioni già previste per l'evasione fiscale e per eventuali altri reati connessi, di
vedersi infliggere una pena da due a otto anni di reclusione. Ricordo che per l'omicidio colposo (sia
pure colposo, vuol dire sempre che una o più persone sono morte) la pena non è superiore a cinque
anni. Qui si prevede una pena da due a otto anni per chi usi in un modo che è piuttosto nebuloso capire
quale sia, il denaro provente o da reati come rapimenti, ma anche da evasione fiscale. Si equipara
quindi il poveraccio al grande criminale che fa girare miliardi e che verosimilmente li ha nascosti
molto meglio dell'artigiano che magari ha investito i soldi che ha risparmiato dalle tasse nel suo
laboratorio, magari per metterlo a norma nel rispetto di una delle 1.000, 2.000, 5.000 norme che
regolano tutte le attività produttive nel nostro Paese.
Pertanto, il nostro voto sarà contrario, in quanto siamo favorevoli a combattere l'evasione fiscale tant'è
che con i governi Berlusconi, in particolare dal 2008 al 2011 c'è stato un grande rientro dell'evasione
fiscale mai vista né prima né dopo di allora, ma soprattutto siamo a favore della possibilità di fare
impresa, di lavorare senza avere il terrore di essere condannati magari da due a otto anni di carcere per
un'interpretazione opinabile della legge. Siccome l'Italia non è l'unico Paese al mondo, come si vede
bene dall'articolo 1, il rischio è che qualcuno, di fronte a queste norme nebulose, punitive e poliziesche
decida di andare in altri Paesi dove le norme sono normali e non parlo di paradisi fiscali, ma di Paesi
normali, dove il contribuente è visto come un lavoratore innanzitutto e solo se viene accertata la sua
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colpa viene visto come uno che viola la legge. Il rischio è molto grosso e purtroppo è l'Italia vera che
rischia di esserne impoverita. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice Ministro, con questo
provvedimento e con la scelta che intendiamo compiere con il voto finale, ovvero di tenere insieme
lotta all'evasione fiscale e ai movimenti occulti di capitale e il reato di autoriciclaggio, il nostro Paese
raccoglie una grande sfida. Si tratta di una sfida culturale anche in relazione alle tradizionali modalità
in cui tali questioni sono state fino ad ora affrontate, in particolar modo dai Governi che sono stati
appena citati.
La fuga dei capitali dai confini degli Stati nazionali verso i cosiddetti paradisi fiscali è un problema
che attanaglia l'economia mondiale: uno studio recente della London School of Economics riportato
dal «Financial Times» stima che la quota di ricchezza europea che si radica in economie di favore sia
pari a 2.600 miliardi di dollari per il 2013, con una perdita di gettito pari a 75 miliardi di dollari. Si
tratta di un fenomeno che affligge tutte le economie e che si può risolvere definitivamente - come
dimostrato dal caso LuxLeaks e gli interventi contro l'elusione fiscali promossi da Francia, Germania e
Italia all'ECOFIN - solo adottando una fiscalità omogenea che, almeno all'interno dei confini
geografici dell'Europa, rimuova tutti gli angoli bui della fiscalità.
Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di
informazioni dell'OCSE, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo
standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017. L'accordo si
estenderà poi a 92 Paesi dal 2018.
In qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre finalizzato il testo
della nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione della
riunione dell'ECOFIN dello scorso 14 ottobre. La nuova direttiva impegna gli Stati membri
dell'Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017.
La politica, a nostro avviso, ha il difficile compito di guardare in avanti e mettere in atto tutte le misure
necessarie a fermare questo fenomeno.
Il provvedimento in esame può essere perfettibile: può essere migliorata la definizione e l'incisività
delle norme, strette o allargate le maglie della severità. Ci saranno senz'altro dei difetti, ma il non fare
niente, come sollecitato da opposte visioni, ci lascerebbe all'anno zero in materia di autoriciclaggio e
non ci consentirebbe di stanare almeno una parte di quei capitali illecitamente detenuti all'estero.
Questo provvedimento è importante perché caratterizzato da un'impostazione di fondo nuova: si è
usciti dalla logica del condono - checché si sostenga - per introdurre un modello di tax compliance che
favorisce lo scambio di informazioni fiscali e costituisce il mezzo determinante per combattere la fuga
dalle imposte nazionali.
La fine del segreto bancario sta diventando il nuovo standard globale, sia a livello internazionale che
in ambito europeo con la nuova direttiva sul risparmio. A partire dal 2017-2018, cadrà il segreto
bancario in tanti Paesi quali Svizzera, Singapore, Lussemburgo, San Marino.
L'Italia con questo provvedimento, in applicazione della Convenzione OCSE già sottoscritta da 84
Paesi, anticipa questa scadenza, introducendo il procedimento di voluntary disclosure, una
collaborazione volontaria nominativa e trasparente, che consentirà agli italiani che non hanno
dichiarato capitali detenuti all'estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, pagando
integralmente le imposte dovute sulle somme esportate e quelle sui flussi di reddito guadagnati durante
gli anni dell'esportazione, con sconti sulle sanzioni amministrative e su eventuali reati fiscali. Si tratta
di quegli elementi di incentivo indicati proprio dall'OCSE e necessari a rendere fruttuoso questo tipo di
scelte fiscali.
Tra gli incentivi «in negativo» c'è il rafforzamento delle norme relative al reato di riciclaggio, punto
questo molto rilevante per l'Italia; tutti gli organismi internazionali chiedono da anni di riformare la
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norma del codice penale relativa al riciclaggio, prevedendo appunto l'autoriciclaggio.
L'emendamento introdotto dal Governo alla Camera rappresenta una vera innovazione legislativa,
introducendo nel codice penale l'articolo 648-ter.1, appunto il reato di autoriciclaggio. Su questo vi
sono state sollecitazioni del Fondo monetario internazionale, del Gruppo di azione finanziaria
internazionale e del G20, affinché il nostro Paese aderisse più compiutamente alle nuove regole
internazionali sulla trasparenza dei movimenti di capitale e sulla regolazione della globalizzazione
finanziaria, anche con lo scopo antievasione. D'altra parte l'Italia due anni fa aveva già ratificato la
Convenzione di Strasburgo del 1999.
Ciò che si vuole colpire sono le condotte di occultamento e ostacolo concreto all'identificazione dei
proventi illeciti, specificando per inverso che non sono punibili le condotte di mera utilizzazione o di
godimento personale attuate in forme agevolmente ricostruibili e trasparenti, che rappresentano
soltanto la prosecuzione del delitto presupposto, peraltro già punito.
Con l'intento di andare verso un restringimento degli illeciti in materia di riciclaggio e la soluzione
definitiva al problema dei paradisi fiscali, lo Stato mette in atto una soluzione transitoria per
l'emersione dei capitali nascosti dai contribuenti italiani.
È per questo motivo che il Partito Democratico esprime convintamente il suo voto favorevole.
(Applausi dal Gruppo PD).
GAETTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.(v. Allegato B).
Inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in assenza del relatore sul disegno di legge in materia di trapianti,
e considerato che la 1a Commissione non ha concluso 1'esame del disegno di legge sull'identificazione
degli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Presidenza dispone 1'inversione dell'ordine del giorno - ai
sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento - e pertanto si passerà alle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento.
Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sul
contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 16,04)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126,
comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità».
Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera si procede unicamente ad
accertare, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge di
stabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.
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PEGORER, segretario.«La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime
parere favorevole, osservando che:
- per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nello
schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate,
in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente alla
riforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di non
peggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato
dalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;
- per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale,
nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione del Documento di economia e
finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Nota
di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di
cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato
nella predetta risoluzione».
Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione
PRESIDENTE.Alla luce del predetto parere, sono deferiti alla 5a Commissione permanente, in sede
referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare
per le questioni regionali, i disegni di legge nn. 1698 (legge di stabilità 2015) e 1699 (bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017).
Conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che ieri, dopo 16 anni di calvario
giudiziario, Lorena Morselli e Delfino Covezzi sono stati riconosciuti innocenti rispetto all'accusa
infamante rivolta loro sedici anni fa, quando alle 5 del mattino la polizia ha prelevato da casa loro i
quattro figli minorenni che da allora non hanno più visto. Sono passati sedici anni!
Purtroppo, Delfino Covezzi non potrà gioirne, perché l'anno scorso è morto d'infarto dopo la seconda
assoluzione in appello. Così come don Giorgio Govoni morì di crepacuore, 16 anni fa, dopo l'accusa
infamante rivolta nei suoi confronti di essere a capo di una congrega che di notte, nella bassa
modenese, portava in un pullman i bambini ad orge sataniche, con ammazzamenti e tagliamenti di
testa. Una vicenda truculenta, tanto che fin dall'inizio, quando intervenni rivolgendo un atto di
sindacato ispettivo all'allora ministro della giustizia Diliberto, appariva una cosa assolutamente assurda
e folle, come la vicenda di Rignano Flaminio.
Bene, anzi male. Sono passati 16 anni e naturalmente i figli, portati via alla famiglia, non l'hanno mai
più rivista perché sono stati affidati in Italia a situazioni diverse. La mamma vive in Francia con il
quinto figlio, che si chiama Paolo ed ha 11 anni, e non ha mai potuto vivere in Italia altrimenti i servizi
sociali le avrebbero portato via anche il quinto figlio.
Mi domando allora e domando a voi che sistema giudiziario è quello che distrugge una famiglia, porta
via ai genitori i quattro figli minorenni e solo dopo 16 anni comunica loro quello che fin dall'inizio si
capiva e cioè che erano totalmente innocenti rispetto agli addebiti infamanti loro rivolti. E malgrado il
fatto che fossero già stati assolti in appello, la sentenza è stata impugnata in Cassazione. Sono stati di
nuovo assolti in appello e nuovamente la sentenza è stata impugnata in Cassazione.
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Parliamo di prescrizione e di tempi della giustizia, ma forse dovremmo parlare anche di
consapevolezza, di servizi sociali, di assistenti sociali irresponsabili e di magistrati che, comunque
vada a finire un processo, hanno già massacrati gli imputati, colpevoli o innocenti che risultino essere
alla fine del procedimento.
Ebbene: chi paga? Chi risarcisce questa famiglia dal fatto di essere stata distrutta? E perché l'opinione
pubblica non è stata coinvolta? Perché lei era una maestra d'asilo, fra le altre cose cattolica e che
lavorava in parrocchia, o perché lui era un povero fuochista che lavorava nel settore della ceramica?
Il fatto di essere cittadini comuni, di non essere ricchi, famosi, politici, magistrati o attori giustifica una
persecuzione di questo tipo nel silenzio complessivo di una società che quando si tratta di persone
umili si disinteressa totalmente?
Sono voluto intervenire per abbracciare le vittime di questa vicenda, la mamma che è rimasta, il papà
che è morto ed i figli che hanno subito questo massacro, sperando che nel Parlamento e nella
magistratura (a proposito della quale parliamo di responsabilità civile) vi sia la consapevolezza che
quando si tratta della vita delle persone la giustizia deve dare una risposta in tempi utili; la giustizia
deve stabilire se una persona è colpevole o innocente, ma non può far stare un presunto colpevole tutta
la vita sotto processo, perché quando alla fine la giustizia arriva, dopo 16 anni, purtroppo arriva fuori
tempo massimo.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, utilizzerò solo pochi minuti per ricordare a questa
Assemblea che questa settimana è giunto dal TAR del Lazio il rigetto del ricorso presentato dalle
multinazionali del farmaco Novartis e Roche contro la multa loro inflitta, nel febbraio di questo anno,
dall'Antitrust per un sospetto cartello ai danni del sistema sanitario italiano e dei numerosi pazienti
affetti e afflitti dalla maculopatia degenerativa.
Appena entrati in Parlamento, nel maggio 2013, denunciammo questa vicenda con una interrogazione
rivolta al Ministro della salute, interrogazione cui il Ministro non ha mai risposto. Egli ha risposto ad
altre interrogazioni, contraddicendosi e dando informazioni che corrispondevano solo parzialmente a
verità, e non ha preso alcuna iniziativa fino al febbraio 2014, a seguito della multa comminata
dall'Antitrust. L'iniziativa è stata quella di emanare un decreto?legge che non sana assolutamente la
situazione; la sana solo parzialmente, ma crea ulteriori problematiche, che saranno discusse in
un'udienza ad aprile 2015. Vi sono infatti delle criticità per quanto riguarda la somministrazione di
questo farmaco nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, per il suo rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale, ove prescritto ed utilizzato solo nelle strutture pubbliche.
Senza soffermarci su questo fatto, noi a giugno abbiamo denunciato l'inadeguatezza e l'incapacità del
Ministro a reggere un Dicastero così importante, non solo alla luce del caso Avastin-Lucentis, ma
anche alla luce di altri episodi che si sono susseguiti. Questa mozione di sfiducia giace nel cassetto da
giugno 2014. Ora, alla luce anche del fatto che il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso e che quindi
Roche e Novartis dovranno pagare oltre 180 milioni di euro di multa al Sistema sanitario nazionale
(ma noi, con un'azione tempestiva del Ministro, ne avremmo anche risparmiati da maggio 2013), io
ribadisco che, appena conclusa la sessione di bilancio, vi sfinirò a furia di chiedervi di calendarizzare
la nostra mozione che chiede le immediate dimissioni del ministro Beatrice Lorenzin dal reggere il
Dicastero della salute. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei intervenire sulla questione dell'IMU sui terreni
agricoli incolti, che sta registrando una commedia abbastanza imbarazzante. Il sottosegretario Baretta
pochi minuti fa in Commissione finanze alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione di
parlamentari del Partito Democratico, ha detto che il Governo si impegnerà per rinviare l'applicazione
di questa IMU.
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Ebbene, questa non è una vittoria del Partito Democratico, che ha avuto sette mesi di tempo a
disposizione, da quando è stato emanato il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, per cancellare questa
vergognosa norma, che richiamava un decreto ministeriale che solo a distanza di sette mesi è stato
emanato (il 28 novembre) e non è stato ancora pubblicato in Gazzetta. Quel decreto, sottoscritto dai
Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, è già
stato trasmesso ai Comuni, dicendo loro che riceveranno, a bilancio chiuso ed assestato, un taglio sul
bilancio in esercizio del 2014. In sostanza, hanno chiamato i sindaci a fare gli esattori, per conto dello
Stato, nei confronti di quei proprietari di terreni agricoli incolti che fino ad oggi non hanno mai pagato
l'IMU e che, secondo quel decreto, avrebbero dovuto pagarlo entro il 16 dicembre, ovvero fra poco
meno di dieci giorni.
Pochi minuti fa il sottosegretario Baretta ha praticamente parlato di un rinvio di questa rata. Ebbene,
quale sarà il provvedimento? Quando lo avremo? Quando saranno informati i sindaci? Quando
saranno informati i proprietari terrieri?
Questa è una vera e propria presa in giro; non è una vittoria del Partito Democratico, ma è una sua
sconfitta, perché in sette mesi è stato sordo di fronte ai richiami e agli emendamenti presentati dalla
Lega Nord, tutti bocciati, a partire dal citato decreto-legge n. 66 (cosiddetto decreto competitività).
Questo lo denunciamo con forza. È una presa in giro nei confronti dei sindaci, è una presa in giro nei
confronti dei proprietari di terreni.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 dicembre 2014
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 dicembre, alle ore 12, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 16,15).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (1642)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della
lotta all'evasione fiscale)
1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante
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adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,
anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano
dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni
per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività
costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di
presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo
articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con
adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di
contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione
del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione
ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente
lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del
presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria
o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può
essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia
delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5quinquies, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta
per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui
all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo
5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data
di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
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1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della
definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento
con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto
al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di
accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in
deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni
relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della
particolare collocazione geografica del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui
che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo
648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata
la procedura di collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del
minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di
informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se
l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli
adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute
l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata
dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un
quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la
misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della
violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di
collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati
di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma
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4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla
data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena
l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione
indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più
favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e
secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista
per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi
non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che
stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di
Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della
stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo
periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la
misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e
determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.
Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria
non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo
d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e
destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si
producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o
di notificazione dell'atto di contestazione.
Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità di
presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,
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nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore
della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione
volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo
assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non
sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al
comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli
indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso
alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria
i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte
sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini
indicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito
al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della
procedura di collaborazione volontaria;
c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di
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collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno
commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.
6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le
doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo
1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».
7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai
vincoli del patto di stabilità interno;
b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei
programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la
ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna
finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della
disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al
fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando
l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa
vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,
fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora
vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente
corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per
l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata
anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio
del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
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DDL S. 1642 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura
1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione
«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico
previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.1
BELLOT
Le parole da: «Al comma» a: «d'imposta,".» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,».
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da:
«unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori
imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,».
1.2
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:
«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole
da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».
1.3
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS
Precluso
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:
«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».
1.4
BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in
materia di imposta sulle successioni e donazioni».
1.5
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Sost. id. em. 1.4
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti
d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».
1.7
BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI
Respinto
Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette
violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute
all'estero»;
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»;
Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere
le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».
1.10
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1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014
BELLOT
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le
informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi
che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».
1.11
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole:
«relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione
di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti
a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la
dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della
richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei
redditi;».
1.12
SCIASCIA, CALIENDO, MALAN
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle
imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».
1.14
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro
venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in
base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»;
b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le
parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di
accertamento.
1.17
BARANI, Giovanni MAURO (*)
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le
seguenti: « in sei rate mensili».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.18
BARANI, Giovanni MAURO (*)
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le
seguenti: «in tre rate bimestrali».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
1.19
MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il
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seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti
dell'intera procedura».
1.20
MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».
1.21
MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Respinto
Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1.22
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Le parole da: «Al comma» a: «n. 74» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì
esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che
abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui
all'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.».
1.23
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì
esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate
in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».
1.24
BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresì
esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta
straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».
1.25
BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata,
ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in
accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica
decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata
agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri
soc