consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia

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consiglio di disciplina territoriale ordine dei giornalisti della lombardia
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
Via A. da Recanate n. l - 20124 MILANO
consiglio.disciplina@pec .odg.mi.it; consiglio [email protected] .it;
telefono 026 771371; fax 02667 16194
notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 le ge 69/ 963)
l
Prot. N. 35 /14/TF/ac
Giornalista pubblicistaa
Tiziano Crudeli
c/o Avv. Massimiliano Lavia
Via Colonna 43 - 20149 Milano
Procura generale della Repubblica
c/o Corte d'Appello
Via Freguglia l - 20122 Milano
e p.c.:
Giornalista professionista
………………
…………………………
Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate l- 20124 Milano
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Parigi 11-00185 Roma
Il Consiglio di disciplina territoriale composto dai Consiglieri :
Tino FIAMMETTA
Liviana NEMES
Anna MIGOTTO
Presidente e relatore
Consigliere
Consigliere
riunito nella seduta del 20 gennaio 2014 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento protocollato al n. 18112, promosso nei confronti di:
Tiziano Crudeli, residente in Milano, elettivamente domiciliato in via Colonna 43 presso
lo studio dell'avvocato Massimiliano Lavia che lo rappresenta e difende per mandato.
IN FATTO
Il 7 gennaio 2012 è pervenuto all'Ordine dei giornalisti della Lombardia una segnalazione a
firma ……………………... nella quale il giornalista lamenta che il telecronista sportivo
Tiziano Crudeli è protagonista in Inghilterra di uno spot pubblicitario a favore di una famosa
agenzia inglese di scommesse sportive, la Ladbrokes. Il breve filmato è destinato solo al Regno
unito, ma, ovviamente, è possibile vederlo su internet. E per farlo basta recuperare tutti i video
che riguardano il collega Crudeli, che gode di una indubbia notorietà a seguito delle sue ormai
numerosissime partecipazioni come ospite fisso ed "esperto" in diverse trasmissioni televisive.
L'Ordine dei giornalisti ha chiesto a Tiziano Crudeli di fornire la propria versione dei fatti.
Il 27 aprile 2012 il collega ha fatto prevenire all'Ordine "una memoria illustrativa" attraverso il
suo legale Massimiliano Lavia e firmata da quest'ultimo. Nella memoria, il legale esordisce
affrontando la questione della qualifica di Crudeli, che non è un professionista ma pubblicista.
Conferma che il suo assistito sia stato scritturato dall'agenzia e che il "contratto prevede la
diffusione solo in territorio britannico ". L'avvocato ribadisce che Crudeli non "abbia perpetrato
alcun inganno ai danni del lettore telespettatore attraverso una pubblicità mascherata da articolo
informativo , né abbia carpito dolosamente la fiducia del lettore che presume l'obiettività di chi
esercita la funzione informativa ." Concludendo che tale performance non "intacchi l'autonomia
e la credibilità del giornalista"
Il 17 ottobre 2013 il Consiglio di Disciplina ha aperto un procedimento disciplinare a carico di
Crudeli per verificare se la partecipazione agli spot in questione comportasse violazione degli
articoli 2 e 48 della Legge 69/63 Clng art 44 Dlgs 2006/05 codice consumo e Carta dei doveri
del giornalista.
Il 20 gennaio 2014 Crudeli è stato convocato davanti al Consiglio di disciplina. Nel corso
dell'audizione egli si è avvalso dell'assistenza dall 'avvocato Massimiliano Lavia.
Davanti al Consiglio, Crudeli ha informato di non avere acconsentito al trasferimento di quello
spot in nessuna rete televisiva italiana e di non avere mai permesso che immagini pubblicitarie
dello spot venissero diffuse in territorio italiano. Visibilmente provato , ha aggiunto "di non
essere mai stato un giocatore, di non scommettere e di ritenere tale pratica non idonea" al suo
personaggio. Responsabile per diversi anni del settore giovanile del Milan, Cudeli ha concluso
l'audizione asserendo di non avere mai inteso spingere e convincere chiunque , minorenni
compresi, a scommettere, non tollerando personalmente tale propensione . Ammettendo, infine,
di essersi prestato per ragioni economiche. L'avvocato Lavia da parte sua ha ulteriormente
rilevato che l'abitudine a puntare soldi sulle partite e su altri sport è assolutamente
"deprecabile "
IN DIRITTO
Appare assolutamente pretestuosa la distinzione fra professionisti e pubblicisti. L'art. l della
legge 6911963 recita: "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non
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A'1-U-t
occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi". In ogni caso anche i
pubblicisti sono soggetti alle medesime regole e doveri dei colleghi professionisti iscritti al
medesimo Ordine.
Altrettanto contestabile l'opinione espressa dall'avvocato di credere che lo spot (trasmesso
unicamente in Inghilterra) , metta Crudeli al riparo da eventuali sanzioni disciplinari in Italia.
Ormai la velocità delle comunicazioni e l'assoluta mancanza di confini geografici caratteristica peculiare della Rete globale - rende ogni battuta, filmato, performance , intervista
o spot, girati e raccolti in qualche angolo sperduto della Terra immediatamente fruibile da
chiunque, in ogni latitudine. Senza particolari sforzi. Basta digitare "Crudeli" su Google per
assistere alla scoppiettante clip del collega sportivo.
Ha ragione invece illegale asserendo che Crudeli non abbia ingannato il pubblico. Lo spot in
questione - che chiunque può facilmente recuperare -non è un articolo pubblicitario camuffato
da redazionale. Non si configura come un'opinione giornalistica che nasconde in maniera
subliminale altri obiettivi. In questo senso appare rispettato l'articolo della Carta dei doveri che
obbliga il giornalista a "porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal
messaggio promozionale ". E' vero: non c'è alcun inganno e nessuna pubblicità occulta.
Nessuna commistione.
Ma la Carta dei doveri ammonisce: "è vietato prestare il nome, la voce, l'immagine per
iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale " consentendo
unicamente e "a titolo gratuito a iniziative pubblicitarie volte a fini sociali , umanitari , culturali,
religiosi , artistici , sindacali e comunque prive di carattere speculativo".
Appare evidente l'intento "speculativo" dello spot, così come è altrettanto lampante che non si
tratti di "un'iniziativa a fini sociali e umanitar i".
Questo Consiglio non ritiene che Crudeli abbia messo a repentaglio la sua "autonomia
professionale ". L'articolo 4 del Contratto di lavoro giornalistico è pienamente rispettato (''I
messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali") Crudeli poteva
quindi continuare legittimamente a commentare le partite di calcio senza che la sua
partecipazione (dietro compenso) allo spot dell'agenzia di scommesse potesse scalfire la sua
onestà professionale. Nessuno , tra i suoi numerosissimi e affezionati telespettatori ha potuto
lontanamente sospettare che le opinioni e valutazioni del telecronista Crudeli fossero inquinate
e inficiate dal rapporto di lavoro con l'agenzia di scommesse.
Ma questo Consiglio intende fare rispettare il dettato della Carta che vieta ai propri iscritti di
prestarsi a "certe pubblicità ". Come quelle che promuovono le scommesse on line. Questo
Consiglio ritiene che la diffusione , anche tra un pubblico giovanile e minorenne , della pratica
delle scommesse non sia né da promuovere né da tollerare da parte di un giornalista, soprattutto
sportivo. E soprattutto da parte di un giornalista che- come Crudeli- gode di un vasto credito
e conclamata popolarità. Diventato un'icona e ritenuto ,prevalentemente da un pubblico non
adulto quasi una "star", e come tale, anche, da imitare.
Il Codice deontologico recita: "Il giornalista sportivo evita di favorire tutti gli atteggiamenti che
possano provocare incidenti , atti di violenza , o violazioni di leggi e regolamenti da parte del
pubblico e dei tifosi " Accreditando proprio al giornalista sportivo la forza mediatica sufficiente
a spingere i suoi lettori/ascoltatori verso comportamenti disdicevoli.
fn;r
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In base agli articoli 2 e 48 della legge 69/ 1963, l'articolo 44 D.lgs 206/2005, codice del
consumo articolo 23 e la Carta dei doveri riteniamo: "deontologicamente censurabile la
condotta di un giornalista che presta la propria immagine per una campagna pubblicitaria anche
qualora non abbia percepito alcun compenso , se questa è comunque rivolta a incrementare il
numero degli utenti di un servizio o prodotto commerciale ".
E ancora: "qualunque giornalista , a maggior ragione se particolarmente affermato nel settore
informativo di riferimento , non può consentire che la propria immagine venga utilizzata da chi
ha interesse commerciale ad incrementare il numero di appassionati di una disciplina, quale per
esempio il poker sportivo, che pure non essendo formalmente qualificata come gioco d'azzardo
presuppone l'esborso di denaro e che specie se giocato on line può determinare forme di
dipendenza e situazioni di indebitamente economico ." (Decisione del 5 luglio 2012, Ordine dei
giornalisti della Lombardia c.F.C.)
Aggiungiamo che, soprattutto on line, diventa difficile, se non impossibile, scongiurare la
partecipazione a questi giochi, dei minorenni . I quali ricorrendo a qualche banale stratagemma ,
riescono a vanificare i blandi impedimenti legati alla minore età.
Il divieto deontologico a che un giornalista si trasformi in testimoniai di qualunque prodotto ha
un duplice scopo. Da una parte - e lo ribadiamo - intende impedire che un giornalista sia
condizionato da rapporti commerciali che possano influire sulla sua attività di informatore
neutrale di notizie e nel contempo tutelare l'opinione pubblica- compresi soprattutto i minori "destinatari di un messaggio pubblicitario impedendo che un giornalista possa garantire al
prodotto sponsorizzato un sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di
comunicatore delle notizie , professionista o pubblicista che sia." (Decisione n.39 del 14
gennaio 2009, Odg Lombardia)
Tutto ciò vale- secondo l'avviso di questo Consiglio- a prescindere dai compensi economici.
A questo proposito rileviamo che il protocollo d'intesa richiamato dalla Carta dei Doveri del 14
aprile 68 sottoscritto dalla Federazione nazionale della Stampa e dalle principale associazioni e
federazioni del settore pubblicitario parla chiaro riguardo i giornalisti: "per
l'attività
professionale non si dovrà accettare richiedere e offrire (anche col consenso del datore di
lavoro o del committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i
ruoli professionali ".
Vale la pena spendere due parole anche in merito a un'altra questione deontologica.
La carta dei doveri (documento Cnog-Fnsi 8 luglio 93) al primo capitolo quello sui Principi ,
rileva : "Il giornalista non può accettare privilegi , favori, incarichi che possano condizionare la
sua credibilità professionale ".
Nel 2004 il Consiglio nazionale dell'Ordine ha adottato un documento di indirizzo volto a
stigmatizzare determinati comportamenti sottolineando che "i giornalisti si sentono pressati ad
assumere funzioni che mettono a rischio l'autorevolezza e la dignità del lavoro giornalistico".
Ecco. Il giornalista ha una sua immagine e questa immagine va coltivata e tutelata. Occorrono
anni di sacrifici e lavoro serio, per costruire un rapporto solido, duraturo e onesto con il
lettore/telespettatore. Per quest'ultimo , il giornalista è dotato di un carisma che rende credibile
ciò che dice e ciò che scrive. Un'aura che lievita e si potenzia soprattutto attraverso il mezzo
televisivo . Mettere suddetto carisma e la propria professionalità al servizio di un qualsiasi
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prodotto pubblicitario (e a maggior ragione di un prodotto definito "deprecabile" dagli stessi
protagonisti dello spot) sbriciola la fiducia del telespettatore, fa crollare la credibilità
dell'operatore dell'informazione, e relega il giornalista a livello di un imbonitore televisivo che
promuove gadget a pagamento. Il rapporto di fiducia, indispensabile per la stessa sopravivenza
della professione, viene minato irrimediabilmente. Purtroppo il danno all'immagine trascina
anche l'intera categoria, composta prevalentemente da professionisti seri.
E' possibile che Tiziano Crudeli si sia reso conto degli effetti della sua performance televisiva
badando di non importarla in Italia. Così come è evidente che lo stesso, abbia ammesso (in sede
di audizione) a malincuore di avere accettato l'incarico extraprofessionale per denaro, "avend
sempre rifiutato assunzioni da aziende editoriali", tuttavia nell'irrogare la sanzione non può non
tenersi conto anche delle conseguenze sull'intera categoria.
P.Q.M.
il Consiglio ravvisa la responsabilità di Tiziano Crudeli per i fatti a lui contestati e ritiene
sanzione adeguata la censura.
Si notifichi al giornalista Tiziano Crudeli elettivamente domiciliato in Via Colonna 43 20149 presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Lavia, nonché alla Procura Generale
presso la Corte d'Appello di Milano.
Il Presidente estensore Tino Fiammetta
Il Consigliere Liviana Nemes
Il Consigliere Anna Migotto
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