dipendenti foxtown
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Giorgio Fonio 079 834 56 44 [email protected] CONGEDO MATERNITÀ/PATERNITÀ (Art. 23) Anche al padre che ne fa richiesta, il datore di lavoro dovrà concedere fino a quattro settimane di congedo non pagato. Il collaboratore dovrà chiedere al datore di lavoro il periodo di congedo non pagato con due mesi di anticipo. Tale richiesta dovrà pervenire entro le 12 settimane dalla nascita del figlio. Il periodo di congedo dovrà comunque essere usufruito entro il primo anno di vita del figlio. ENTRATA IN VIGORE (Art. 33) Il presente contratto entrerà in vigore il 1. gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre 2019. Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!! DIPENDENTI FOXTOWN RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2015-2019 OCST, con oltre 40'000 associati, è il sindacato interprofessionale più forte del Cantone Ticino, e, come dimostrato, ottiene risultati concreti a favore dei dipendenti che tutela. Care amiche e cari amici, Per ulteriori informazioni sono a tua disposizione i funzionari OCST di Mendrisio: Davina Fitas 079 834 55 05 Diana Camenzind 079 834 54 63 [email protected] www.ocst.com [email protected] nel mese di settembre 2014 si sono tenute la trattative per il rinnovo del vostro contratto collettivo. Vi rammentiamo che l’11 febbraio 2014 l’assemblea OCST del personale del Centro FoxTown ci ha dato preciso mandato per trattare il miglioramento di alcuni articoli contrattuali, principalmente legati agli aspetti salariali. Possiamo dire che dopo una trattativa a volte assai vivace siamo riusciti ad ottenere, oltre a 200.- franchi di aumento sull’arco di 5 anni, anche alcune altre migliorie riguardanti altri aspetti normativi senz’altro interessanti. www.ocst.com Eccovi di seguito i punti salienti del contratto, che presentano delle modifiche: Validità dal 1. gennaio 2015 DURATA DEL LAVORO (Art. 12) Viene specificato che “il dipendente in tutti i casi non potrà lavorare più di 6 giorni consecutivi”, anche se calcolati a cavallo tra due settimane diverse. Inoltre le pause superiori ai 30 minuti dovranno necessariamente figurare sui piani di lavoro. Non sarà consentito impiegare il personale oltre le ore 23.00 (per inventari, ecc.), poiché il lavoro effettuato dalle 23.00 alle 06.00 è considerato notturno (per il quale è necessario richiedere un permesso speciale rilasciato dalle competenti autorità). LAVORO STRAORDINARIO (Art. 13) Eventuali ore straordinarie devono essere retribuite o compensate in tempo libero, al più tardi entro il secondo mese successivo al periodo in cui sono state effettuate. LAVORO DOMENICALE E FESTIVO (Art. 14.3) Viene ribadito il principio del’alternanza del lavoro domenicale. È inoltre ricordato il divieto assoluto di lavorare per tre domeniche consecutive. CONGEDI STRAORDINARI (Art. 16) f) nascita di un figlio h) visita di reclutamento i) ispezione delle armi e dell’equipaggiamento 3 giorni 2 giorni 1 giorno SALARI (Art. 18) Imp. di commercio al dettaglio (diploma 3 anni) Sino ad 1 anno di esperienza lavorativa nella professione CHF 3’761.Sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'077.Sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'185.- Assistente di commercio al dettaglio (diploma 2 anni) www.ocst.com Sino ad 1 anno di esperienza lavorativa nella professione CHF 3’761.Sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 3'857.Sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione CHF 4'077.- Assistente di commercio al dettaglio non qualificato/a Nel 1° anno di servizio Nel 2° anno di servizio Con esperienza lavorativa di almeno 5 anni (al 100%) CHF 3'587.CHF 3'696.CHF 4'077.- Store Manager CHF 4'685.- Lo stipendio del responsabile del punto vendita (Store Manager) viene fissato liberamente tra la proprietà e l’interessata/o a dipendenza delle capacità e competenze professionali, delle responsabilità assegnate, ecc, fermo restando che lo stesso, come minimo, dovrà essere di almeno di fr. 500.- superiore allo stipendio dell’impiegata/o di commercio al dettaglio al terzo anno. Durante la validità contrattuale i salari minimi e quelli effettiviindividuali saranno aumentati dei seguenti importi: dal 1.1.2015 dal 1.1.2016 dal 1.1.2017 dal 1.1.2018 dal 1.1.2019 Salari minimi fr. 40.- mensili fr. 40.- mensili fr. 40.- mensili fr. 40.- mensili fr. 40.- mensili Salari effettivi fr. 30.- mensili fr. 30.- mensili fr. 30.- mensili fr. 30.- mensili fr. 30.- mensili Gli aumenti annuali sopra enunciati si ritengono già comprensivi dell’eventuale aumento del costo della vita (indice di settembre), ovviamente sino a concorrenza dell’importo versato; se vi fosse eccedenza sarà regolarmente riconosciuta e versata secondo i disposti dell’art. 19 del CCL (Esempio: stipendio mensile fr. 4'185.- già comprensivo dell’aumento di fr. 40.-; caro-vita pari www.ocst.com all’1,5%, cioè fr. 62,75. In questo caso la società dovrà integrare l’aumento di fr. 40.- con un supplemento di fr. 22.75). www.ocst.com www.ocst.com