convenzione CHOICE nuova
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convenzione CHOICE nuova
CONVENZIONE ECONOMICA PER STUDIO OSSERVAZIONALE tra l’Azienda ULSS 18 (qui di seguito per brevità denominata “Azienda”), Codice Fiscale e Partita IVA 01013470297 con sede in Rovigo, Viale tre Martiri, 89, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. Arturo Orsini, domiciliato per la carica presso la sede. e la Società GB Pharma Services & Consulting srl Unipersonale (qui di seguito per brevità indicata come “Società”), Codice Fiscale N./Partita I.V.A. N. 01900980184 con sede in Pavia 27100, Via Ferreri, n. 11 nella persona del Legale Rappresentante Dr. Giorgio Balduzzi, delegata dallo Sponsor Merck Serono S.p.A. con sede legale in Roma, Via Casilina n. 125 C.F. 00399800580 e P.IVA 00880701008 società soggetta all’attività di direzione e coordinamento delle attività da parte di Merck KGaA – Germania rappresentata dai Procuratori designati da Merck Serono (qui di seguito lo Sponsor ) premesso • che la Società intende effettuare lo studio osservazionale denominato “A prospeCtive observational study to depict the role of adHerence as a tOol of treatment decision making in RMS subjects experIencing first Clinical relapsE while on 1st line DMDs.” Acronimo: CHOICE - Numero di protocollo: EMR Number 200136-562” • che la Società ha chiesto all’Azienda la pertinente autorizzazione a svolgere lo studio osservazionale presso la SOC di Neurologia • che la richiesta risulta corredata di tutta la documentazione necessaria ad ottenere detta autorizzazione e prevista dal regolamento adottato dall’Azienda; • che la dott.ssa Daniela Fulitano, responsabile dello studio ha controfirmato la domanda per autorizzazione alla conduzione dello studio osservazionale per accettazione delle condizioni qui richiamate; • che il Comitato Etico dell’Azienda, nella seduta del 26/06/2013, esaminata la documentazione prodotta, ha espresso il proprio parere favorevole all’esecuzione dello studio osservazionale in oggetto; • che lo studio osservazionale potrà aver luogo solo dopo autorizzazione con Delibera del Direttore Generale dell’ULSS N. / Azienda Ospedaliera; • che la presente convenzione costituisce parte integrante di detta Delibera del Direttore Generale dell’ULSS 18; • che le premesse e il protocollo dello studio osservazionale formano parte integrante della presente convenzione; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue art. 1 Normativa lo studio osservazionale sarà eseguito secondo i principi etici fissati dalla dichiarazione di Helsinki e successive modifiche e, in adeguamento alle disposizioni in vigore in materia di studi non interventistici tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 e la Circolare del Ministero della Salute del 2 settembre 2002 e in generale di tutte le disposizioni che regolano gli aspetti generali della sperimentazione clinica di ambito non strettamente interventistico art. 2 Oggetto del contratto La Società affida all’Azienda l’esecuzione dello studio osservazionale, per la quale si impegna: • a fornire gratuitamente le schede raccolta dati ed ogni altra documentazione e materiale utile alla corretta esecuzione dello studio; • a non caricarla delle spese per esami di laboratorio e/o strumentali non previsti dalla normale gestione del paziente; • trattandosi di uno studio osservazionale, in cui non sono previste procedure diagnostiche e/o terapeutiche diverse dalla normale pratica clinica, non è prevista copertura assicurativa (Determinazione AIFA del 20 marzo 2008). L’Azienda si impegna a: • disporre di strutture idonee ad effettuare la studio osservazionale oggetto del presente accordo e si impegna a non avvalersi, per tale incarico, di altre strutture pubbliche o private, ad essa esterne. Pertanto, il costo convenuto per lo studio osservazionale si intende finale ed omnicomprensivo per la Società; art. 3 Responsabili della sperimentazione Il responsabile dello studio osservazionale è la Dott.ssa Daniela Fulitano la quale, tra l’altro, ha dichiarato che non esistono conflitti d’interesse con la Società ed è stata autorizzata ad eseguire lo studio dal responsabile della struttura complessa Dr. L’Erario Roberto, che sottoscrive il presente atto a titolo di presa visione ed accettazione delle condizioni riportate. Detto responsabile, se necessario, provvederà ad affiancare lo sperimentatore, nell’esecuzione dello studio, con personale medico strutturato o non strutturato (d’ora in avanti denominati sperimentatori) che al riguardo abbiano dato la propria disponibilità, garantendo altresì l’osservanza del presente contratto e del relativo protocollo di ricerca. Qualora per esigenze di verifica o di messa a punto dello studio, la Società dovesse far partecipare il personale che effettua lo studio consulenti, ricercatori, borsisti impegnati nello studio, ad incontri organizzati in luoghi diversi dalla sede dell'Azienda, la Società provvederà direttamente alle spese di viaggio, soggiorno ed assicurazione del predetto personale in misura equa e commisurata alla effettiva durata degli incontri stessi, previa autorizzazione del responsabile della unità operativa. Il Responsabile dello studio osservazionale terrà informata la Società e il CESC delle Province di Verona e Rovigo, sull’andamento della ricerca e provvederà a comunicare alla Segreteria Scientifica del CESC l’eventuale verificarsi, nel corso della sperimentazione, di eventi avversi o effetti collaterali gravi come da prassi; La Società nomina la Dr.ssa Concetta Chirico quale responsabile scientifico della ricerca e referente , domiciliato per la carica presso la Società; art. 4 Pazienti E’ previsto un arruolamento per l’attività oggetto della presente convenzione, un numero di circa 7 pazienti – (Studio competitivo); art. 5 Corrispettivo La Società si impegna a riconoscere all’Azienda: 1. l’importo di Euro 1.000,00 (mille) + IVA per paziente completato secondo lo schema seguente; Euro 100,00 + IVA visita di screening Euro 250,00 + IVA visita 1 Euro 200,00 + IVA visita 2 Euro 200,00 + IVA visita 3 Euro 250,00 + IVA visita 4 2. il compenso per singolo paziente verrà corrisposto per ciascun caso trattato e correttamente valutabile. Per quei pazienti che non abbiano completato l'intero periodo di osservazione previsto dal protocollo, il compenso sarà determinato in base ad una quota proporzionale in base al prospetto sopra riportato; 3. l’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del protocollo; 4. gli importi di cui al precedente punto 1 verranno corrisposti all’Azienda nel seguente modo: l'importo sarà corrisposto al Centro annualmente, mediante bonifico bancario a 60 giorni, data fattura fine mese e dietro presentazione di regolare fattura con chiara esplicitazione della causale che dovrà essere intestata ed inviata a: GB PHARMA SERVICES & CONSULTING Srl, Unipersonale Via Ferreri, 11 27100 Pavia (PV) Partita IVA 01900980184 (Dr.ssa Melissa Melato) 5. il compenso verrà corrisposto dalla Società tramite Bonifico Bancario, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda art. 6 Spese non previste Qualora si verificasse la necessità, constatata congiuntamente e per iscritto dalla Società e dall’Azienda, di espletare esami di laboratorio e/o indagini non previsti dal protocollo, le spese relative saranno sostenute dalla Società, sulla base di un’analisi preventiva dei costi approvata dalla stessa per iscritto. art. 7 Comodato d’uso La Società, per nome e per conto dello Sponsor, si impegna a dare in comodato d’uso gratuito allo Sperimentatore che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e s.m.i. del c.c., ai fini esclusivi della ricerca, e per tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le seguenti apparecchiature (conformi alla vigente normativa) unitamente al pertinente materiale d’uso pure sotto specificato: • Tablet Samsung Galaxy Note 10.1, 16 GB, Wi-Fi + 3G del valore di € 450,00 + IVA • SIM Vodafone 3G per la connessione dati (2 GB di traffico al mese per la durata di 36 mesi): € 540,00 + IVA Il Responsabile dello studio si assume l’onere di provvedere alla custodia del Tablet sopra elencato e del relativo materiale d’uso. Il Responsabile dello studio si assume ogni responsabilità per quanto concerne eventuali danni derivanti dall’utilizzo dell’apparecchiatura per le finalità descritte in premessa e secondo il manuale d’uso del produttore della stessa. Il Responsabile dello studio si assume la responsabilità per ogni eventuale danno che potrebbe derivare a persone, animali o cose di sua proprietà o di terzi in relazione all’uso dell’apparecchiatura al di fuori delle finalità descritte in premessa o in difformità da quanto prescritto dal manuale d’uso del produttore, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne la Società. Il Responsabile dello studio si impegna altresì ad effettuare regolare denuncia all'autorità giudiziaria e ad informare tempestivamente il proprio comitato etico di competenza e la stessa Società GB Pharma Services & Consulting srl Unipersonale, in caso di furto o smarrimento della apparecchiatura. Il Responsabile dello studio si impegna a tenere indenne la Società in caso di furto o incidente connesso all’uso della apparecchiatura. Al termine delle attività richiedenti l’utilizzo del Tablet o, comunque, al termine della ricerca,la Società si farà carico di ritirare le apparecchiature sopra menzionate art. 8 Decorrenza e durata La ricerca in oggetto avrà una durata presumibile di circa 27 mesi dall’inizio della studio osservazionale stesso previsto indicativamente per il mese di gennaio 2014; qualora lo studio osservazionale non venisse concluso entro tale data, la Società avrà facoltà di prorogare, per giusta causa, il contratto per altri mesi dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata AR da inviarsi all’Azienda, Comitato Etico, almeno 3 mesi prima della scadenza. art. 9 Risoluzione Il presente atto avrà validità dal giorno della sua sottoscrizione e terminerà al momento della conclusione del programma di ricerca prevista per il settembre 2015, salvo proroga o anticipato scioglimento per mutuo consenso o fino al momento del recesso. La Società avrà diritto di ricevere, come proprietaria a titolo originario, tutti i risultati, anche parziali, raggiunti. Dal presente atto ciascuna parte potrà tuttavia recedere prima della scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di recesso anticipato, la Società corrisponderà all’Azienda le spese non revocabili che questa documenti di aver già sostenuto per l’utile esecuzione dello studio osservazionale ed i compensi maturati dall’Azienda, entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto. La documentazione inerente lo studio che rimarrà in possesso dell’Azienda, dovrà essere conservata per un periodo di almeno dieci anni dal termine della sperimentazione. Nessun’altra pretesa potrà essere avanzata dalle parti in conseguenza dell’anticipata cessazione dell’atto. art. 10 Relazione finale e utilizzazione dei risultati I risultati dello studio osservazionale appartengono allo Sponsor per ciò che riguarda eventuali diritti brevettabili. L’Azienda si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, ricevute dalla Società o comunque acquisite nel corso della sperimentazione, sul prodotto o sui risultati della studio osservazionale stessa, fatti salvi gli obblighi relativi alla farmacovigilanza. I risultati dello studio dovranno essere sempre discussi dal medico responsabile dello studio osservazionale (e/o Gruppo di ricerca) insieme al rappresentante dello Sponsor prima della pubblicazione e, in ogni caso nessuna pubblicazione verrà presa in considerazione fino a quando tutti i pazienti in tutti i centri avranno completato il trial e i dati saranno stati elaborati. L’Azienda e lo Sponsor si impegnano inoltre a trattare i dati personali, di cui vengono per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione, in conformità a quanto disposto dalla D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. A tal fine si precisa che lo Sponsor e l’Azienda si configurano come “Titolari” autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi delle Linee Guida in materie di sperimentazioni cliniche del 24 Luglio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali. art. 11 Trasparenza dei dati e loro pubblicazione Lo Sponsor si impegna a rendere pubblici e in maniera tempestiva i dati relativi allo studio osservazionale . E’ inoltre garantito il diritto degli sperimentatori a poter utilizzare i dati per eventuali pubblicazioni e di esserne riconosciuti autori, previa revisione da parte dello Sponsor. L’Azienda potrà servirsi, di tali risultati esclusivamente per scopi di ricerca e scientifici all’interno dell’Azienda stessa. Infine lo Sponsor si impegna a non interrompere lo studio osservazionale se non per fondate ed oggettive ragioni di natura organizzativa, funzionale o amministrativa che rendessero impossibile la prosecuzione dello stesso. art. 12 Cessione del contratto Il presente contratto e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi dall’Azienda, neanche a seguito di cessione dell’Azienda, senza il preventivo consenso scritto della Società; qualsiasi cessione in assenza di tale consenso sarà considerata nulla e mai avvenuta; art. 13 Copertura assicurativa Trattandosi di uno studio osservazionale, in cui non sono previste procedure diagnostiche e/o terapeutiche diverse dalla normale pratica clinica, non è prevista copertura assicurativa (Determinazione AIFA del 20 marzo 2008). art. 14 Modifiche Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti. art. 15 Oneri fiscali Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi del secondo comma dell’art.5 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986 n.131. Le spese di bollo e di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della Società. art. 16 Foro competente Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il foro di Rovigo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10,11 ,12 e 14. Luogo e data____________ Luogo e data _____________ Per l’Azienda U.L.SS. 18 Per la Società GB Pharma Services & Consulting srl Unipersonale ____________________________ ___________________________ Legale Rappresentante Legale Rappresentante Dr. Arturo Orsini Dr. Giorgio Balduzzi e, a titolo di presa visione ed accettazione delle condizioni riportate, Il responsabile della Struttura Complessa sede in cui è eseguito lo studio clinico sperimentale Dr. Roberto L’Erario