il grave difetto - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica

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il grave difetto - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
IL GRAVE DIFETTO
A.A 2014/2015
IL GRAVE DIFETTO
T. Trombetti
Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna
R. Sapio
Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna
L. Pieraccini
Dipartimento DICAM, Università degli Studi di Bologna
INTRODUZIONE
Nell’ambito dei contenziosi civili sul costruito, i termini di denuncia e prescrizione dell’azione in
giudizio variano a seconda del livello di compromissione dell’elemento su cui il difetto/difformità si
manifesta. A tal proposito il Codice Civile pone una netta distinzione tra “gravi difetti” e “vizi e
difformità” disciplinandoli rispettivamente all’interno degli art. 1669 e 1667. Sebbene tali concetti
siano ben definiti e consolidati sotto l’aspetto giuridico, la mancanza di un preciso riferimento agli
aspetti tecnici, ed in particolare alle relative normative, non rende la loro applicazione altrettanto
puntuale. Attualmente non è infatti disponibile una trattazione organica capace di integrare fra loro
conoscenza tecnica e giuridica. Il presente documento, attraverso l’analisi di casi reali, si propone
come un supporto per il Consulente Tecnico al fine di stabilire quali difetti possano considerarsi
gravi sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza, dalla tecnica e dall’esperienza.
1. ASPETTI GIURIDICI
Il codice civile pone una netta distinzione tra “difformità e vizi” e “gravi difetti”.
L’art. 1667 del Codice Civile disciplina l’ipotesi in cui l’opera presenti “difformità o vizi”, mentre
l’art. 1669 quella in cui l’opera presenti “gravi difetti”, stabilendo differenti tempi di denuncia e
prescrizione. In Figura 1 è riportato uno schema riassuntivo delle disposizione contenuta all’interno
degli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Difetti dell'opera
Difformità o vizi
Gravi difetti
Art. 1667 del Cod. Civ.
Art. 1669 del Cod. Civ
60 giorni
1 anno
2 anni dalla consegna
dell'opera
Termini di denuncia dalla
scoperta
- 10 anni della consegna
dell'opera;
- 1 anno dalla denuncia
Prescrizione dell’azione
Figura 1. Schema dei termini di denuncia e prescrizione dell’azione in giudici stabiliti dagli articoli 1667 e 1669 del C.C [1][1].
1
In ambito giuridico, una precisa circoscrizione del concetto di grave difetto, puntuale e
completamente esaustiva, risulta di difficile individuazione. Ad ogni modo alcune rilevanti sentenze
della Corte di Cassazione relative alle cause civili aventi come oggetto beni immobili risultano in
grado di definire meglio tale concetto. Infatti da queste risulta che i difetti possono considerarsi
gravi:
“anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in
qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non
riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il
godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore” (Cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 11740/2003;
sent. 117/2000; sent. 4692/1999).
Ancora, costituiscono “gravi difetti”:
“le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che
pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità
della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola
d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali
l’impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da
compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità, ed eliminabili solo con lavori di manutenzione,
ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici” (Cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 8140/2004).
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
“le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose
dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di
struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle
dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche
del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della
tecnica” (Cfr. Cass. Civ., sez II, sent. 3040/2009).
Si può concludere che la giurisprudenza definisce:
- difformità la discordanza, dal punto di vista tecnico, dell’opera da quanto prescritto in
contratto;
-
vizio le conseguenze derivanti dalla violazione della regola dell’arte e o dei principi in
materia edilizia;
-
grave difetto un’alterazione che, pur riguardando direttamente solo una parte dell'opera,
incide sulla sua solidità, funzionalità, durata, menomandone in modo apprezzabile il
godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata
Si riporta, a fine esemplificativo un’elencazione esemplificativa trovata in letteratura che fa
riferimento a casi pratici [2].
2
Difformità/vizi
Gravi difetti
Il distacco di parte del pavimento (Trib. Cagliari
21.04.1995)
Difetti dell’impianto centralizzato di riscaldamento che ne
comportano il malfunzionamento (Cass. Civ. 1081/1995)
Il difetto di una controsoffittatura e dell’impianto di
illuminazione con distacco di una plafoniera (Cass. Civ.
1396/99)
Mancanza di coibentazione termica dell’edificio
comportante umidità (Cass. Civ. 3146/1998)
La non perfetta esecuzione degli intonaci e sistemazione
delle tegola di un tetto (C. App. Napoli 12.11.1998)
Lesioni alle strutture, imperfezioni, difformità idonee a
diminuire sensibilmente il valore dell’immobile anche
senza che vi sia pericolo di crollo (Cass. Civ.2977/1998)
L’esecuzione non a regola d’arte della pavimentazione
(Cass. Civ. n. 682/2006)
Errata pendenza dei balconi verso l’interno dell’edificio
con conseguenti infiltrazioni e ristagni nei muri di
tamponamento (Cass. Civ. 3301/1996)
Imperfetta esecuzione dell’impermeabilizzazione della
copertura di un’autorimessa esterna (Cass. Civ. n.
7651/1994)
Carenze di impermeabilizzazione comportanti
infiltrazioni d’acqua piovana nell’immobile (Cass. Civ.
n.117/2000; Cass. Civ. 3366/1995)
2. LA NORMATIVA TECNICA E PRESTAZIONALE
Come visto nei paragrafi precedenti la giurisprudenza pone una netta distinzione tra grave e lieve
difetto. Dal punto di vista tecnico non è presente invece questa sorta di gerarchia, infatti gli
strumenti adottati dalla tecnica demarcano in maniera netta ciò che è conforme alle disposizione di
legge e ciò che non lo è. Pertanto la trasposizione dall’ambito giuridico all’ambito tecnico del
concetto di grave o lieve difetto, risulta talvolta difficile. E’ necessario dunque stabilire un
collegamento tra giurisprudenza e tecnica per mezzo di quegli strumenti e riferimenti individuati
dalle normative tecniche, dai codici costruttivi e dalla regola dell’arte.
Le NTC 08 forniscono i principi generali sui quali si fondano la progettazione, l’esecuzione, il
collaudo e la manutenzione delle opere e delle componenti strutturali al fine di garantire un
adeguato livello di sicurezza e di funzionalità.
“La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte sono valutate in relazione agli stati
limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata
la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata”. le opere e le
varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di
equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle
persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e
sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le
prestazioni previste per le condizioni di esercizio (NTC 08 [3])
Pertanto si possono definire come gravi difetti gli effetti legati al superamento anche di uno solo
dei due stati limite indicati dalla presente norma, in conseguenza di azioni “ordinarie” (ovvero
inferiore a quelle di progetto o comunque non estreme).
E’ da notare però che, le indicazioni fornite nel documento fanno però riferimento alle sole
componenti strutturali. Più complessa è invece la definizione del grave difetto relativa agli
elementi non strutturali, quali tamponamenti, finiture, impianti o più in generale gli elementi
architettonici dell’opera.
A tal fine appaiono utili le indicazioni fornite dalla norma UNI 8289 “Edilizia - Esigenze
dell’utenza finale” [1][4] che definisce il quadro di riferimento delle esigenze che, opportunamente
3
trasposte, identificano requisiti che tutte le unità tecnologiche del sistema edilizio devono soddisfare
in relazione alla destinazione d’uso.
1. Sicurezza: insieme delle condizioni relative alla incolumità degli utenti, nonché alla difesa e
prevenzione dei danni in dipendenza dai fattori accidentali, nell’esercizio del sistema edilizio;
2. Benessere: insieme delle condizioni relative a stati del sistema edilizio adeguati alla vita, alla
salute, e allo svolgimento delle attività degli utenti.
3. Fruibilità: insieme delle condizioni relative all’attitudine del sistema edilizio ad essere
adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.
4. Aspetto: insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva edilizia del sistema edilizio da
parte degli utenti.
5. Gestione: insieme delle condizioni relative all’economia di esercizio del sistema edilizio
6. Integrabilità: insieme delle condizioni relative all’attitudine dell’unità e degli elementi del sistema
edilizio a connettersi funzionalmente tra loro.
7. Salvaguardia dell’ambiente: insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento
degli stati dei sovra-sistemi di cui il sistema edilizio fa parte.
I requisiti definiti ai primi tre punti (Sicurezza, benessere, fruibilità) sono riconducibili a quelli
adottati dalle NTC 08 per gli stati limite (di prevenzione del collasso, di salvaguardia della vita, di
operatività e di danno). Pertanto si configura come grave difetto la mancanza di uno solo di questi
requisiti, mentre la non osservanza di uno dei requisiti definiti nei restanti punti (Aspetto, gestione,
integrabilità, salvaguardia dell’ambiente) si configura come vizio o difformità. Tale classificazione
risulta più ed è applicabile sia agli elementi strutturali che a quelli non strutturali.
3. CASI REALI: GLI ACCERTEMENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Nell’ambito dell’attività di ricerca promossa dall’Osservatorio “Claudio Ceccoli”, con la
collaborazione del Tribunale di Bologna sono stati collezionati ed analizzati i dati relativi ad un
sostanzioso numero di Accertamenti Tecnici Preventivi depositati presso il Tribunale (vedi [5] e[6]).
Questa attività ha permesso l’individuazione di alcuni esempi, riportati di segui, utili a chiarire e
rafforzare il concetto di grave difetto.
4
Lieve difetto
Lesioni
Sulle murature interne di un appartamento
sono state rilevate crepe di modeste
dimensioni. Queste non sono dovute a
cedimenti strutturali in quanto interessano
prevalentemente l’intonaco. Il difetto
pertanto non pregiudica né la statica né la
funzionalità dell’opera (Trib. Bologna - ATP n°
15547/2012)
.
Figura 2. Lesioni dell’intonaco sulle murature di un appartamento
Infiltrazioni d’acqua e macchie d’umidità
La
non
corretta
posa
in
opera
dell’impermeabilizzazione ha provocato
infiltrazioni d’acqua sull’intradosso del
solaio della copertura di un autorimessa. Le
macchie di percolazione sono localizzata in
diversi punti. Considerando la destinazione
d’uso e l’estensione dei danni questi non
pregiudicano la fruibilità degli ambienti (Trib.
Bologna - ATP n° 8593/2012).
Figura 3. Infiltrazioni d’acqua sull’intradosso del solaio di un autorimessa
Sull’intradosso di un solaio di copertura si
riscontrano lievi tracce di infiltrazioni. Nel
corso del sopralluogo il vizio non si è reso
manifesto nonostante la pioggia. Pertanto il
fenomeno può considerarsi saltuario e non
compromettente per la funzionalità e
fruibilità dell’ambiente (Trib. Bologna - ATP n°
16783/2012).
Figura 4. Tracce di infiltrazioni piovane sull’intradosso di un solaio di copertura
5
Danneggiamenti
La tinteggiatura di un balcone presenta
rigonfiamenti e distacchi diffusi. Tali difetti
non sono tali da comprometterne la
funzionalità, ma danneggiano solo l’estetica
(Trib. Bologna - ATP n° 13710/2012).
Figura 5. Deterioramento dell’intonaco di un balcone.
Un manto di copertura presenta tegole
deteriorate e sfaldate. Nonostante il
deterioramento, la copertura non rappresenta
un pericolo per l’incolumità delle persone, in
più all’interno, non si rilevano danni dovuti
ad infiltrazioni (Trib. Bologna - ATP n° 137107/2012).
Figura 6. Deterioramento delle tegole di un manto di copertura.
Il difetto lamentato coinvolge i davanzali e le
soglie di una villetta. Questi presentano
macchie dovute al cemento e difformità nelle
finiture. Il difetto non inficia la funzionalità
dell’opera ma ne compromette solo l’estetica
(Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012).
Figura 7. Difformità nelle finiture del davanzale di una finestra
Distacco tra pavimentazioni e rivestimento delle pareti
In ambiente adibito a bagno si rileva il
distacco dello stucco tra la pavimentazione e
il rivestimento delle pareti. Tale difetto è
dovuto ad una realizzazione non a regola
d’arte pertanto non pregiudica ne la statica
ne la funzionalità (Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012).
Figura 8. Distacco dello stucco tra la pavimentazione e il rivestimento delle pareti
6
Grave difetto
Lesioni
Sulle mura di un appartamento si rilevano
crepe diffuse e di considerevoli dimensioni.
Queste sono dovute all'abbassamento dei
solai su cui poggiano le murature. Il
fenomeno è indicativo di un dissesto in via di
sviluppo e non ancora concluso che
pregiudica la statica e la funzionalità degli
ambienti (Trib. Bologna - ATP n° 16577/2008).
Figura 9. Crepa di notevole dimensioni sulle mura di un appartamento.
I muretti di recinzione di un’abitazione
presentano danneggiamenti e lesioni dovute
ad un eccesivo abbassamento del terreno
sottostante. Il difetto porta al superamento
dello stato limite di esercizio definito dalla
normativa che limita le deformazione e gli
abbassamenti delle opere (Trib. Bologna - ATP n°
10064/2012).
Figura 10. Lesioni su un muretto di recinzione.
Infiltrazioni d’acqua e macchie d’umidità
Nei locali sotterranei di un edificio si
rilevano copiose infiltrazioni d’acqua.
Queste oltre a lasciare vistose macchie sui
muri e sulle pavimentazioni, portano, in caso
di piogge rilevanti, all’allagamento dei
locali, impedendone il regolare utilizzo.
Pertanto il fenomeno pregiudica la
funzionalità ed il godimento del bene (Trib.
Bologna - ATP n° 8551/2012).
Figura 11. Macchie di percolazione sulla pavimentazione di un locale interrato.
7
All’interno di un locale cantina si riscontrano
estese percolazioni d’acqua e tracce di
umidità
che
hanno
provocato
l’ammaloramento e il distacco di quasi tutta
la superficie dell’intonaco rendendo gli
ambienti impraticabili (Trib. Bologna - ATP n°
17868/2012).
Figura 12. Ammaloramento dell’intonaco dovuto ad infiltrazioni di acqua e all’umidità.
Il deterioramento del manto di copertura di
un magazzino artigianale ha causato
l’infiltrazione di acque piovane. Sebbene
queste non siano molto estese, considerando
la destinazione d’uso, la presenza di
materiali e attrezzature, cavi elettrici, queste
ne limitano fortemente la fruibilità (Trib. Bologna
- ATP n° 8337/2012).
Figura 13. Infiltrazioni di acqua piovana sull’intradosso del solaio di copertura di un magazzino.
Ristagni d’acqua
Sulla pavimentazione di alcuni balconi ri
rilevano pozze d’acqua dovute alla scarsa
pendenza della pavimentazione. Il difetto
provoca oltre ai ristacchi d’acqua anche
l’allagamento delle unità immobiliari
limitandone la funzionalità e causando il
deterioramento di infissi e mobili (Trib. Bologna ATP n° 16783/2012).
Figura 14. Ristagni d’acqua dovuti alla scarsa pendenza della pavimentazione di un balcone.
Sulla pavimentazione di un terrazzo si rileva
mancanza di planarità a causa di errori di
posa in opera. Questa favorisce, in alcuni
punti, il ristagno dell’acqua piovana dando
origine ad evidenti e antiestetiche macchie e
limitando il regolare godimento del bene
(Trib. Bologna - ATP n° 10064/2012).
Figura 15. Ristagni d’acqua dovuti all’assenza di planarità della pavimentazione di un balcone.
8
Errori costruttivi
I parapetti di un fabbricato risultano inclinati.
La causa è da attribuirsi alla mancanza di
resistenza al peso proprio e alle spinte
previste dalla normativa. Tale situazione è
potenzialmente pericolosa per l’incolumità
delle persone. Il difetto va dunque a
compromettere la statica degli elementi (Trib.
Bologna - ATP n° 8551/2012).
Figura 16. Rotazione dei parapetti di un fabbricato sotto l’effetto del solo peso proprio.
In fase di accesso ai luoghi, all’interno di una
villetta, si è constato il mancato allineamento
delle ante delle porta-finestra. Questo tipo di
difetto compromette certamente l’estetica
dell’opera realizzata ma limita anche la
salubrità e la fruibilità dei luoghi(Trib. Bologna ATP n° 10064/2012).
.
Figura 17. Mancato allineamento delle ante di una porta-finestra.
Distacco pavimentazione
Si rivela il distacco del battiscopa. Tale
difetto è causato dall’eccessivo abbassamento
delle pavimentazione. Oltre agli evidenti
segni estetici tale difetto superando i limiti
stabiliti dalla normativa per gli stati limite di
esercizio influisce anche sulla funzionalità
dell’opera (Trib. Bologna - ATP n° 10049/2012).
Figura 18. Distacco del battiscopa dalla pavimentazione.
4. CONCLUSIONI
Nell’ambito dell’attività di ricerca sui difetti nel costruito promossa dall’Osservatorio Claudio
Ceccoli, sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi a più di un centinaio di procedimenti di ATP
depositati presso il Tribunale di Bologna. Tale studio ha messo in luce una alcune delle
problematiche che possono presentarsi nel corso dei contenziosi inerenti il costruito. Tra queste ha
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messo in luce le problematiche di maggior rilievo che, sovente, si riscontrano nell’ambito delle
Consulenze Tecniche. Tra queste vi è la definizione del concetto di grave difetto. Manca infatti un
preciso e codificato legame tra ambito giuridico e tecnico per la classificazione dei difetti in base al
livello di compromissione prodotto sulle unità del sistema edilizio. Le disposizioni fornite dal
Codice Civile negli articoli 1669 e 1667 per il “grave difetto” e per le “difformità o vizi”, sono
prive di qualunque riferimento alle norme e agli aspetti tecnici.
Dal punto di vista giuridico si considerano gravi difetti non solo quelli che pregiudicano la statica e
la stabilità delle parti essenziali dell’opera, ma tutti i difetti che riducono sensibilmente il godimento
del bene. La trasposizione di questo concetto dall’ambito giuridico all’ambito tecnico risulta
talvolta difficile in quanto gli strumenti adottati dalla tecnica demarcano in maniera netta ciò che è
conforme alle disposizione di legge e ciò che non lo è, indipendentemente dal livello di
compromissione.
Le disposizioni contenute all’interno delle NTC 08 forniscono i principi generali sui quali si
fondano la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere e delle
componenti strutturali. Le normative prestazionali (norme UNI, codici di buona pratica, etc…)
forniscono anch’esse un utile riferimento per la classificazione dei difetti applicabili ad elementi
strutturali e non strutturali.
Dall’analisi delle disposizione giuridiche e tecnica, unitamente a quella dei casi reali è emerso
come:
-
Per gli elementi strutturali si possa far riferimento alle NTC 2008 ed ai concetti di stati
limite in esse contenute;
Per le componenti non strutturali e le finiture (intonaci, pavimentazioni, infissi, etc.) si possa
far riferimento ai concetti di requisiti prestazionali definiti dalle norme UNI (fruibilità,
benessere, sicurezza etc.).
Grave difetto
UNI 8290
NTC 2008
Sicurezza
Stato limite ultimo
Benessere
Stato limite di esercizio
Fruibilità
Aspetto
Difformità
Gestione
Integrabilità
Salvaguardia dell’ambiente
Bibliografia
[1]
Studio Petrillo, “Le difformità ed i vizi dell’opera”.
http://www.studiopetrillo.com/pdf/le-difformita-e-vizi-opera.pdf
[2]
Mauro Carcereri,: La denuncia di vizi e difetti negli immobili: un’utile rassegna delle difformità riconosciute dalla legge e
dei modi per tutelarsi. Ristrutturare con casa chic, L (1), 2008, pp 89-90.
10
[3]
NTC 2008: Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008Pubblicatonella Gazzetta
Ufficiale n°29 del 04 Feb 2008, Supp. Ordinario n° 30.
[4]
Norma UNI 8289 : “Edilizia - Esigenze dell’utenza finale - Classificazione“, 1981.
[5]
Trombetti T., Palermo M., Tattara S.: La nascita dell’Osservatorio Claudio Ceccoli sui vizi e difetti del costruito oggetto
del contendere presso i tribunali. Proceedings of IF CRASC’12 Convegno di Ingegneria Forense, V Convegno sui Crolli,
Affidabilità Strutturale, Consolidamento, Pisa, Italia, 2012.
[6]
Trombetti T., Tattara S., Palermo M., Gasparini G., Silvestri S., & Pieraccini L.: The first year of activities of the
“Observatory Claudio Ceccoli”, on the defects of the building structures. IABSE (International Association for Bridge and
Structural Engineering) Symposium Report, 102(25), 2014, pp. 1024-1030.
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