LexItalia.it - Giurisprudenza
Transcript
LexItalia.it - Giurisprudenza
LexItalia.it - Giurisprudenza 07/04/13 17.43 Torna indietro - Nuova ricerca - © Copyright - Record n. 24026 CIRCOLAZIONE STRADALE Zone a traffico limitato CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 23 maggio 2011, n. 3073 - Pres. Piscitello, Est. Saltelli - Comune di Roma (Avv. Patriarca) ed ATAC. s.p.a. (Avv. Cangiano) c. Pezzana Capranica del Grillo (Avv.ti Bracci e Pezzana) - (previa riunione degli appelli, riforma T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 1° agosto 2007, n. 7395) (sulla istituzione e disciplina delle zone a traffico limitato da parte dei Comuni; ritiene legittimi i provvedimenti con i quali il Comune di Roma ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato). 1. Circolazione stradale - Nei centri abitati - Provvedimenti istitutivi di zone a traffico limitato (z.t.l.) Discrezionalità dei Comuni - E’ ampia - Necessità di contemperare gli interessi, aventi rilievo costituzionale, spesso contrapposti - Sussiste. 2. Circolazione stradale - Nei centri abitati - Provvedimenti istitutivi di zone a traffico limitato (z.t.l.) Previsione di un regime circolatorio differenziato in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto - Legittimità. 3. Circolazione stradale - Nei centri abitati - Provvedimenti istitutivi di zone a traffico limitato (z.t.l.) Comune di Roma - Delibera che ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato - Legittimità. 1. I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, i quali devono essere contemperati secondo criteri di ragionevolezza (1). 2. Avverso i provvedimenti istitutivi di zone a traffico limitato nei centri storici dei Comuni, non sono proponibili doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; viceversa, deve ritenersi che la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale. La gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio, alla salute (2). 3. E’ legittima la deliberazione 29 luglio 2006, n. 410, con la quale il Comune di Roma, all’esito di una accurata istruttoria, e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all’interno del centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato, prevedendo in particolare: 1) che ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa; 2) il divieto di rilascio di permessi di accesso senza targa; 3) il rilascio di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate per ogni nucleo familiare residente nel centro; 4) il rilascio, in favore dei residenti, di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro (3). ---------------------------------------------(1) Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; id., 11 dicembre 2007, 6383, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-12-11-7.htm id., 29 maggio 2006, n. 3259, ivi, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cds5_2006-05-29-4.htm Ad. Plen., 6 febbraio 1993, n. 3. (2) Cfr. Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-100-07-3.htm (3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds5_2009-0281.htm ed ivi ult. riferimenti. ---------------------------------------------Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/11/cds5_2011-05-23-6.htm Legislazione: http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=24026 Pagina 1 di 2 LexItalia.it - Giurisprudenza http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=24026 07/04/13 17.43 Pagina 2 di 2