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LexItalia.it IL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DOPO IL SECONDO CORRETTIVO: LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE PER RAGIONI DI CONNESSIONE SOMMARIO: 1. I termini del problema: la disciplina originaria del codice e la mancanza di specifiche previsioni; 2. La presupposizione quale connessione “qualificata”; 3. Il regime ante codice; 4. …..e post codice: gli interventi ricostruttivi della Plenaria; 5. Il cd secondo correttivo al codice del processo; 6. Il perimetro di applicazione della norma; 7. Conclusioni ad una prima lettura. Di GIULIO VELTRI (consigliere di Stato) 1. I termini del problema: la disciplina originaria del codice e la mancanza di specifiche previsioni E’ noto il dibattito che, a seguito del varo del codice del processo amministrativo, si è generato sul tema della competenza territoriale. La dottrina ha da subito unanimemente sottolineato la mancanza di specifiche previsioni in ordine all’applicazione delle regole di competenza per il caso di impugnazioni aventi ad oggetto atti amministrativi connessi, proposte dinanzi a Giudici diversi 1. Il problema è emerso nella sua integralità con l’affermazione del carattere inderogabile della competenza territoriale, che ha reso impossibile alle parti la scelta del giudice sinanche quando essa sia guidata da ragioni di oggettiva connessione. Si è altresì complicato con la indicazione di un titolo di competenza espressamente definito funzionale ma in nulla differente quanto al profilo della inderogabilità ed ai meccanismi processuali di rilievo. 2. La presupposizione quale connessione “qualificata” Il tema della connessione processuale nel giudizio amministrativo è evidentemente dominato da quello, propedeutico, relativo al legame fra gli atti oggetto della domanda annullatoria2. Su tale versante non è tanto la generica connessione, intesa come occasionale attinenza di vicende provvedimentali al medesimo bene della vita, a rilevare3. E’ piuttosto la presupposizione, un legame genetico in virtù del quale l’atto successivo trae giustificazione e legittimazione da un atto che ne costituisce il necessario prius logico giuridico: non importa se ciò avvenga ai fini della concretizzazione di un precetto normativo (si pensi al rapporto tra regolamenti e provvedimenti), di una previsione programmatica o, ancora, per dare seguito ad una determinazione concreta che imprima status o qualità (dpu e espropriazione) o, infine, per regolare o rivedere situazioni fondate su requisiti e condizioni oggetto di specifici accertamenti preliminari (informative antimafiaaggiudicazione). Ciò che importa è che l’esistenza e la validità dell’atto precedente sia, a mente delle previsioni di legge, conditio sine qua non dell’esistenza e validità dell’atto successivo 4. 1 Sui termini del dibattito: M. RAMAJOLI, Giudice competente nel caso d'impugnazione di più atti connessi, in Dir. proc. amm. 2011, 02, 731; P. CARPENTIERI, Le questioni di competenza, in www.giustizia-amministrativa.it; I. RAIOLA, Competenza inderogabile e rilievo della connessione nel giudizio amministrativo, in Corriere Merito, 2012, 1, 107 2 “La connessione non intercorre solo ed esclusivamente, come finora visto e come accade anche nel processo civile, tra azioni (art. 32 c.p.a.), ma la connessione tra cause è anche e soprattutto il risultato di una connessione tra provvedimenti amministrativi eventualmente emessi da distinte autorità amministrative, il che rende ancora più frequente l'evenienza che le singole cause connesse ricadano, ognuna singolarmente, nella competenza di differenti giudici amministrativi”, così M. RAMAJOLI, op. cit 3 Sul punto cfr. Ramajoli, La connessione nel processo amministrativo, Milano, 2002, 50 ss., e in giurisprudenza, per la particolare chiarezza, Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4454; 5 settembre 2002, n. 4502 4 La giurisprudenza, pragmaticamente, ha individuato proprio nel legame di presupposizione la causa della connessione. "al di là delle tentazioni classificatorie della dottrina, semplificando, le tipologie di connessione fra atti possono ridursi a due: 1) atti preparatori rispetto all'atto principale, produttivo degli effetti giuridici; 2) atti presupposti rispetto ad atti conseguenziali, esecutivi, applicativi". C.d.S., Sez. VI, 19 agosto 2002, n. 4212. Sul punto I. RAIOLA LexItalia.it La generica connessione potrebbe al più giustificare una valutazione di opportunità della trattazione congiunta, ma non l’obbligo. La particolare natura del legame e la dipendenza genetica dell’atto a valle impone invece la necessaria valutazione unitaria delle vicende provvedimentali in guisa da evitare giudizi sull’atto finale, sganciati dal ceppo che vi ha dato origine5. E le vie sono essenzialmente due: consentire lo spostamento della competenza presso il giudice dell’atto presupposto affinchè egli conosca anche di tutti gli atti attuativi e conseguenti, da qualunque autorità essi siano emessi, oppure, viceversa, investire dell’atto presupposto il giudice che è stato adito per quelli attuativi. 3. Il regime ante codice Prima del codice del processo6 il problema era in concreto prevenuto ed eliso dalla libera derogabilità della competenza territoriale7, sicchè il ricorrente non aveva ragione di investire un TAR diverso da quello già investito della cognizione dell’atto presupposto8. Si poneva al più un problema di “riunione” di autonomi giudizi dinanzi al medesimo TAR. Le soluzioni date dalla giurisprudenza in ordine all’efficacia derogatoria della presupposizione rispetto all’ordinario criterio di distribuzione della competenza hanno perciò interessato prevalentemente il binomio atto generale/atto esecutivo. Al riguardo, a partire da Cons. Stato, Sez. IV, n. 315 del 1974 e da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 1977, si è formata un'ampia giurisprudenza che ha riconosciuto efficacia attrattiva al giudizio avente ad oggetto l’atto generale, oscillando, quanto alla fattispecie processuale rilevante, tra un criterio più elastico - così detto della connessione qualificata, per cui occorre un'impugnativa diretta dell'atto presupposto, idonea dimostrare la sua incidenza invalidante sull'atto particolare «a valle» e un criterio più rigoroso, secondo cui la sola formale inclusione dell'atto generale nell'epigrafe del ricorso introduttivo vale a spostare la competenza (o, comunque, ad attribuirla al Tar centrale)9. Il principio è rimasto tuttavia confinato ai casi di competenza territoriale, rimanendo esclusa la praticabilità di una deroga all’ordinario criterio di distribuzione ove la competenza del TAR periferico fosse di tipo funzionale (Cons. Stato, Ad. plen., 14 settembre 1982, n. 15). 4. …..e post codice: gli interventi ricostruttivi della Plenaria Dopo il codice, i problemi più spinosi hanno interessato sia la connessione tra atti generali ed atti esecutivi, per i quali la soluzione era già stata univocamente individuata dalla giurisprudenza nel senso sopra indicato, sia la connessione tra atti presupposti ed atti consequenziali, questione del tutto nuova, resa scottante dalla neo introdotta inderogabilità dei profili di competenza10. 5 Il simultaneus processus di cause connesse a mezzo di tale specifico legame intende evitare oltre che una scissione, artificiale e diseconomica, di una vicenda unitaria che richiede unitarietà di giudizio, anche l’emanazione di sentenze inutili (si pensi al caso di una sentenza che accerti la legittimità dell’atto consequenziale, seguita da una sentenza che invece annulli l’atto presupposto) 6 Per una disamina delle questioni ante codice: A.DE ROBERTO, Competenza - diritto processuale amministrativo (voce), in Enc. Giur. Treccani,VII, Roma 1988; C. MIGNONE, Competenza e regolamento di competenza - ricorso giurisdizionale amministrativo - in Dig. Pubbl., III, Torino 1989, 217; V. CAIANIELLO, Manuale di diritto processuale amministrativo, II ed., Torino, 1994, 386 ss.; E. PICOZZA, Il processo amministrativo, II ed., Milano, 2009, 98 ss. 7 Nel preesistente contesto normativo solo la competenza funzionale era assoluta e inderogabile e il suo difetto rilevabile d'ufficio. In tema Corte cost., 26 giugno 2007, n. 237, in questa Rivista, 2008, 476 ss., con nota di De Leonardis, La Corte costituzionale accresce la competenza territoriale del Tar Lazio: verso un nuovo giudice centrale dell'emergenza?, e, ancor prima, Corte cost., 22 aprile 1992, n. 189, in Foro it., 1992, I, 2033, con nota di A. Romano, Giudice amministrativo e giudici amministrativi 8 Specularmente la giurisprudenza ammetteva la modificazione della competenza per ragioni di connessione proprio a causa del carattere relativo e derogabile della competenza territoriale dei Tar nei loro reciproci rapporti 9 Un’efficace ricostruzione è compiuta da P. CARPENTIERI, op. cit. 10 La vicenda è efficacemente descritta da M. RAMAJOLI come “drammatizzazione della questione della cause connesse” legata alla domanda se “ le regole della competenza siano divenute più forti delle ragioni di connessione, con la conseguenza che cause di competenza di Tar differenti debbano essere separate, nonostante esse siano connesse” op. cit. LexItalia.it Sul primo versante è intervenuta l’Adunanza Plenaria del 16 novembre 2011 n. 20, confermando, pur su nuove basi, l’operatività della connessione ai fini dell’individuazione della competenza11. L’Adunanza, constatato che il codice del processo amministrativo, nel sancire il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, ha ritenuto potesse assumere portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, per il tramite dell’applicazione dei principi del processo civile in materia e, in particolar dell'articolo 34, rubricato "Accertamenti incidentali", secondo cui "il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui". Identificando la questione pregiudiziale con lo scrutinio di legittimità dell’atto generale presupposto, la Plenaria dunque, ha confermato l’operatività della connessione a favore del TAR Lazio, in tutti i casi di impugnazione di atti generali o normativi statali. Ulteriore ed importante arresto giurisprudenziale ha interessato l’operatività della connessione in caso si competenza funzionale12. Secondo l’Adunanza Plenaria del 23 del 25 giugno 2012, n. 23, “l'art. 42, comma 4, del codice consente di superare la tradizionale giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen., 14 settembre 1982, n. 15) che aveva escluso la deroga al riparto di competenza per ragioni di connessione tra atti rimessi a competenza funzionale e atti rimessi a un Tar individuato in base al normale criterio territoriale, onde la necessità di mantenere separati i relativi giudizi. La disposizione richiamata, infatti, prevede che la cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14 (imponendo, dunque, il simultaneus processus dinanzi al giudice speciale). La norma, pur essendo riferita al caso particolare del ricorso incidentale, sembra esprimere un principio generale per cui la connessione tra impugnativa portata dinanzi a un Tar a titolo di competenza funzionale e impugnativa portata davanti a un Tar a titolo territoriale può derogare a quest'ultima, determinando la concentrazione dinanzi al Tar funzionale”. Sul secondo versante – quello della connessione tra atti presupposti non generali ed atti consequenziali – l’elaborazione è stata maggiormente sofferta. L’occasione di confronto è stata di recente fornita dalle normative antimafia ad effetto interdittivo. In tale fattispecie si rinviene un atto presupposto – l’informativa antimafia – concernente il rischio di infiltrazione mafiosa nei confronti di imprese che aspirano ad stabilire rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, ed un atto consequenziale di esclusione, revoca, recesso che pone unilateralmente fine agli instaurati o instaurandi rapporti contrattuali sulla base delle risultanze del primo. E’ evidente che i vizi dell’informativa antimafia riverberano sulla validità del recesso, proprio secondo il paradigma della presupposizione 13. 11 Uno dei primi commenti è di I. RAIOLA, op.cit. Critica a riguardo M. RAMAJOLI che stigmatizza la “sterminata” estensione di siffatto titolo di competenza nel codice del processo amministrativo 13 In realtà esistono tre distinte tipologie di informazioni prefettizie: le informative ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all'art. 4, co. 4º , d.lgs. n. 490/1994; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari o atipiche, la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1-septies, d.l. n. 629/1982, conv. dalla legge n. 726/1982, e aggiunto dall'art. 2 della legge n. 486/1988 (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 396; 28 aprile 2010, n. 2441; 19 agosto 2009, n. 4990)- Sul punto 12 LexItalia.it Sul piano processuale ed in particolare su quello della competenza la fattispecie presenta una duplice peculiarità: 1) l’informativa è fornita dalla Prefettura ove ha sede l’impresa, ma su richiesta di amministrazioni con i quali l’impresa si propone di collaborare, come tali potenzialmente operanti in territori diversi e non necessariamente coincidenti con quello della Prefettura; 2) il titolo di competenza sull’informativa antimafia è di tipo territoriale; quello sui contratti pubblici è di tipo funzionale. Il problema è quindi di stabilire se e come opera la connessione fra gli atti indicati. Tra le prime pronunce post codice appare di particolare interesse TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 28 gennaio 2011, n. 45, la quale ha chiarito che il reale oggetto della causa è proprio il provvedimento prefettizio costituente presupposto di tutti gli atti successivamente adottati e impugnati; così ricavandone una regola di distribuzione secondo la quale il giudice competente per l’atto presupposto è competente anche per tutti gli atti. In sostanza il criterio di connessione e le modalità del suo operare, già esaminato per il caso di presupposizione avente ad oggetto un atto generale (competenza del TAR Lazio anche per gli atti attuativi) è stato ribadito anche per la presupposizione avente ad oggetto un atto individuale ad effetti circoscritti (competenza del TAR dell’informativa anche sull’appalto). L’approccio apparentemente lineare è stato disatteso, di recente, dalla Adunanza Plenaria ordinanza 24 settembre 2012 n. 33 che, invero, più che individuare le modalità e la direzione dello spostamento della competenza in ragione della descritta connessione provvedimentale, ha in radice escluso che in casi simili possa discorrersi di spostamento della competenza per connessione: ciò ha fatto richiamando i criteri generali di distribuzione della competenza ed evidenziando come il giudice debba essere ab origine lo stesso sia per l’informativa che per l’appalto. La seconda parte del primo comma dell’art. 13 del codice del processo consente infatti il radicarsi della competenza anche per quegli atti che, benché non siano stati emessi da un’amministrazione con sede nella regione del TAR, comunque producano effetti diretti limitati all'ambito territoriale della regione. A tal proposito l’Adunanza ha precisato che l’informativa antimafia, da qualunque Prefettura sia stata emessa, opera in seno al singolo rapporto contrattuale cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti "diretti" nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge, ossia il medesimo luogo ove l’amministrazione che emana il conseguente atto di recesso opera. La ricostruzione è supportata dalla circostanza che informazioni del Prefetto "sono richieste dall’amministrazione interessata" ed è solo l’amministrazione richiedente alla quale sono fornite le relative informazioni" che "non può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti …". Ciò non toglie – precisa la Plenaria - che il Prefetto possa corrispondere con analoghe informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica, ma si tratterà pur sempre di diverso provvedimento, il quale avrà specifica efficacia inibitoria della stipulazione, approvazione o autorizzazione nei riguardi di quella amministrazione ed in relazione a quel rapporto in ragione del quale la richiesta sia stata avanzata. Ma la Plenaria si spinge oltre, segnalando che la conclusione non potrebbe mutare finanche se, in ragione di una diversa ricostruzione degli effetti dell’informativa antimafia si dovesse giungere a ravvisare più giudici competenti e la conseguente necessità di uno spostamento della competenza. La competenza sull’impugnativa dell’informativa si sposterebbe comunque dinanzi al giudice dell’appalto, in ragione della natura funzionale della competenza di quest’ultima e di quanto già chiarito da Adunanza plenaria 25 giugno 2012, n. 23 in punto di forza attrattiva della competenza funzionale. 5. Il cd secondo correttivo al codice del processo estremamente chiaro risulta: E. Leotta, poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti problematici, in www.giustizia-amministrativa.it LexItalia.it La questione della connessione è stata finalmente affrontata dal secondo correttivo al codice del processo14; la disciplina non è tuttavia di agevole lettura ed applicazione. Questa la norma inserita dal correttivo nel corpo dell’art. 13 del codice: 4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza 6. Il perimetro di applicazione della norma 6.1. la competenza territoriale L’analisi testuale conduce invero ad un forte ridimensionamento delle possibilità applicative della norma. Innanzitutto essa fa riferimento alla sola competenza territoriale e non a quella funzionale. Probabilmente il focus sulla sola competenza territoriale è teso a valorizzare implicitamente l’arresto della Plenaria 25 giugno 2012, n. 23 in ordine alla particolare resistenza della competenza funzionale, talchè ove su un atto della sequenza, si innesti la competenza funzionale di un TAR, essa attrae la competenza per gli altri atti a prescindere se essi siano atti presupposti o generali. Vero è che nel momento in cui ci si apprestava a dettare la disciplina della competenza per connessione meglio sarebbe stato non lasciare vuoti normativi e dare veste positiva ai principi giurisprudenziali citati, piuttosto che considerarli implicitamente ultraoperanti. Ciò perché il ragionamento ermeneutico che ha condotto la giurisprudenza all’interpretazione analogica dell'art. 42, comma 4 cpa nonché a quella, del pari analogica dell’art. 34 cpc, fondava la sua ragion d’essere sull’esistenza di una lacuna normativa coincidente con l’intero istituto della connessione. L’introduzione di una disciplina espressa, anche se incompiuta ed incompleta muta le radici argomentative, ponendosi come base significativa per un’interpretazione estensiva di segno non necessariamente coincidente con gli esiti della già vista interpretazione analogica. 6.2. la connessione per presupposizione Proseguendo nella disamina dei limiti applicativi, è ancora da rilevare che l’ambito oggettivo della disciplina è stato significativamente circoscritto, nell’ambito dell’ampia e generica connessione, alla sola connessione per presupposizione. E’ solo questo e non altri, il collegamento attizio idoneo a determinare il necessario spostamento della competenza ai fini dell’unitaria trattazione. 6.3. gli atti generali e normativi All’interno della presupposizione l’ambito è poi ulteriormente ristretto agli atti presupposti ad effetti diretti circoscritti, di natura non normativa né generale, restando gli atti di tale ultima natura disciplinati dagli ordinari criteri di attribuzione della competenza. Si presenta qui il primo nodo esegetico: qual è il senso della norma che lascia inalterati gli ordinari criteri di attribuzione della competenza per gli atti normativi/generali presupposti? Non essendovi ulteriori norme che disciplinano direttamente la competenza per connessione nell’ambito dei criteri ordinari, la disposizione potrebbe esser letta come impossibilità di consentire l’operatività della connessione per il caso di atti generali presupposti, talchè il giudice di quest’ultimo non potrebbe conoscere, per ciò solo, dell’atto attuativo emesso dall’autorità locale. In realtà deve ritenersi, sulla base di quanto in precedenza affermato da Ad. Plen. 16 novembre 2011 n. 20, che tra i criteri ordinari trovi comunque cittadinanza quello dettato dall’art. 34 del codice di procedura civile in tema di “accertamenti incidentali", da leggersi come fondante la competenza del giudice dell’atto presupposto. Tale ultima soluzione però – come già visto - non è affatto scontata ove si consideri che il richiamo alle norme del codice di procedura civile aveva un senso quando la connessione non era disciplinata dal codice del processo amministrativa, ma perde 14 Si tratta del Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante ulteriori disposizioni correttive al codice del processo amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 218 del 18 settembre 2012. LexItalia.it di forza sistematica ove, come è avvenuto a mezzo del secondo correttivo, sia dettata una specifica disciplina della competenza per connessione. 6.4. il nuovo criterio A prescindere da quanto sopra, è certo, in ragione dell’impostazione della norma, che quello dettato dal 4 bis per gli atti presupposti ad effetto diretto circoscritto è un criterio speciale, derogatorio rispetto agli ordinari criteri di riparto, ivi compreso quello di cui all’art. 34 cpc. Esaminiamolo. Ad una prima lettura sembrerebbe che la specialità del nuovo criterio risieda proprio nell’inversione direzionale dello spostamento di competenza: non è più il giudice dell’atto presupposto a decidere tutto, ma è quello dell’atto successivo dal quale sorge l’interesse a ricorrere (La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento). Un totale ed inedito capovolgimento di prospettiva rispetto agli esplorati “criteri ordinari” in tema di presupposizione, non giustificato, tra l’altro, neanche dall’influenza che l’ultima Plenaria sull’informativa antimafia ha potuto avere sull’operato del legislatore. Come visto, la pronuncia afferma cose affatto diverse, e giunge alla conclusione della competenza “estesa” del giudice dell’atto consequenziale (appalto) non già in base all’operare di norme sulla connessione ma semplicemente per l’ordinario ed autonomo radicarsi della competenza anche sull’atto presupposto (informativa antimafia) in forza del criterio dell’effetto diretto circoscritto (secondo la Plenaria potrebbe cioè porsi al più un problema di riunione di giudizi ma non di spostamento di competenza). Così inteso, l’innovativo criterio appare foriero di irresolubili difficoltà applicative. Escluso che esso possa avere ad oggetto la specifica fattispecie dell’informativa/recesso - fuori dal perimetro della connessione secondo la ricostruzione giurisprudenziale appena descritta – la norma potrebbe trovare applicazione in tutti gli altri casi in cui un atto, non sottoposto a competenza funzionale, sia emesso sul presupposto della pregressa emanazione di altro atto a contenuto individuale emesso da altra amministrazione con sede in Regione diversa. Paradigmatico il caso già regolato da Consiglio di Stato sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1690 concernente la relazione, ai fini della competenza, tra esclusione dall’appalto per false dichiarazione, ed annotazione dell’esclusione ad opera dell’A.V.C.P. nel casellario informatico. Nella decisione si è affermato la competenza per connessione del TAR periferico, giudice dell’atto presupposto (esclusione dalla gara d’appalto). Dall’applicazione della nuova norma deriveranno invece conclusioni, in termini di competenza, diametralmente opposte (il giudice dell’atto conseguente attrae la competenza sull’atto presupposto, salvo a valorizzare la competenza funzionale del TAR dell’atto conseguente), nonchè problematiche irresolubili per l’ipotesi non infrequente di pluralità di atti conseguenti emessi da amministrazioni aventi sedi in regioni diverse. Mentre, infatti, il criterio del giudice dell’atto presupposto è risolutivo qualunque sia il numero degli atti conseguenti, quello del giudice dell’atto conseguente, funziona solo se l’atto è uno, divenendo per converso inutilizzabile ai fini del simultaneus processus se altre amministrazioni, aventi sede in regioni diverse, emanano atti basati sull’identico presupposto. 6.5. il ruolo dell’interesse a ricorrere Rimane da esaminare un ulteriore inciso normativo, la cui valorizzazione potrebbe ulteriormente restringere il già angusto campo di applicazione della norma: il riferimento è all’interesse a ricorrere. La competenza territoriale relativa al provvedimento “da cui deriva l’interesse a ricorrere” attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento. La regola a ben vedere non è diretta a qualsiasi provvedimento consequenziale ma solo a quello da cui deriva l’interesse a ricorrere. Cosa questo significhi non è ben chiaro. Sembrerebbe che l’interesse a ricorrere sia legato, nella formulazione della norma, al concetto di presupposizione, concetto che viene così al contempo ad essere qualificato e selezionato LexItalia.it dall'ambito della più ampia realtà fenomenica della presupposizione. La norma dovrebbe cioè applicarsi soltanto nei casi in cui l’interesse a ricorrere sorga dall’atto conseguente e non da quello presupposto. Il passaggio merita maggiore attenzione. La giurisprudenza insegna che si può ed anzi si deve distinguere tra atti presupposti non immediatamente lesivi (ad es. bando con clausole non espulsive) ed atti presupposti immediatamente lesivi (ad es. informativa antimafia tipica). In caso di atti presupposti non immediatamente lesivi l'interesse a ricorrere sorge in occasione dell'emanazione dell'atto consequenziale e finale. Diversamente, nel caso di atti presupposti immediatamente lesivi (informativa antimafia tipica), l'interesse sorge da subito; tanto che, in questi casi, si parla in dottrina anche di automatica caducazione dell'atto successivo. Ergo, la norma, avendo esclusivamente ad oggetto la "competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere" che a sua volta ne presuppone un altro, ha riguardo solo ai casi di presupposizione "interna" non immediatamente lesiva (casi di impugnazione congiunta) e non può applicarsi ai casi di presupposizione "esterna" immediatamente lesiva (casi di impugnazione disgiunta), per i quali dovrebbe operare il più rassicurante criterio del giudice dell’atto presupposto. 7. Conclusioni ad una prima lettura Riepilogando, secondo le tracciate coordinate ermeneutiche la novella dovrebbe regolare, ai fini della sola competenza territoriale, gli effetti della connessione per presupposizione di atti non immediatamente lesivi di natura non normativa né generale, impugnati congiuntamente agli atti consequenziali dai quali sorge l’interesse a ricorrere. Rimangono fuori, la connessione implicante casi di competenza funzionale, la connessione con atti normativi e generali e la connessione con atti presupposti immediatamente lesivi, per i quali dovrebbero valere le viste regole di conio giurisprudenziale, ossia: 1) la competenza funzionale attrae sempre la competenza territoriale15; 2) la connessione con atti normativi o generali (statali) opera sempre a favore del TAR Lazio, salvo quanto detto sub 1); 3) la connessione tra atti presupposti immediatamente lesivi ed atti consequenziali opera a favore del giudice dell’atto presupposto, salvo quanto detto sub 1) e 2); 4) nello specifico caso delle informative antimafia – ma la conclusione è estensibile a tutte le ipotesi di atti presupposti a contenuto non generale che incidano, con esiti risolutivi, su situazioni giuridiche localizzate - non si pone affatto un problema di spostamento di competenza, atteso che in ragione del criterio dell’effetto localizzato e diretto il giudice dell’atto consequenziale è comunque autonomamente competente anche per l’atto presupposto (si pone, cioè, in questo caso un problema di mera riunione; cfr. Plenaria 33/2012) La pur meritoria e complessa sistemazione giurisprudenziale, tuttavia, procedendo per casi concreti, non è equiparabile a regole processuali dotate di sufficiente generalità, certezza e stabilità, e ciò giustifica un giudizio negativo sul modus operandi del legislatore. Questi, pur mettendo mani all’istituto della connessione, non ne ha espressamente disciplinato che un piccolo frammento, tra l’altro utilizzando formule che non brillano per chiarezza. Ma “in un ««giusto processo codificato» dovrebbe essere la legge a prendersi carico di individuare preventivamente le regole processuali”16. 15 Manca ancora una regola in ordine all’ipotesi di due distinti titoli di competenza funzionale facenti capo a Tar diversi; inoltre la regola della prevalenza della competenza funzionale va in crisi quando vi siano una pluralità di atti consequenziali tutti caratterizzati da un titolo di competenza funzionale. 16 La conclusione è ripresa da M. RAMAJOLI, op. cit.; sulla stessa linea:Travi, La tipologia delle azioni nel nuovo processo amministrativo, Relazione al 56º Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, 23-25 settembre 2010, pag. 3 del dattiloscritto LexItalia.it Un occasione perduta, quindi, che costringerà al paradossale risultato di cercare la “regola ordinaria” nell’interpretazione analogica degli artt. 34 cpc e 42 cpa fornita dalla Plenaria e, “l’eccezione”, nell’unica norma espressa in materia di connessione.