Analisi dei regolamenti comunali in materia di farmers` market

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Analisi dei regolamenti comunali in materia di farmers` market
Analisi dei
regolamenti
comunali in
materia di
farmers’ market
Novembre 2011
SOMMARIO
INTRODUZIONE ................................................................................................................... 3
1.LA REGOLAMENTAZIONE DEI FARMER’S MARKET.............................................................. 4
1.1 I farmer’s market in Italia: una formula che interessa ai consumatori ................................................ 4
1.2 Definizioni ............................................................................................................................................. 6
1.3 La normativa italiana ............................................................................................................................ 7
1.4 Il ruolo della Regione .......................................................................................................................... 12
1.5 Regolamenti comunali e disciplinari di mercato ................................................................................ 13
1.6 Gli aspetti di rilievo da valutare.......................................................................................................... 13
2.ALCUNE TESTIMONIANZE ............................................................................................... 16
3.GAP ANALYSIS ................................................................................................................ 26
3.1 Contesto ............................................................................................................................................. 26
3.2 Il disciplinare di mercato: valori incorporati da trasmettere ............................................................. 26
3.3 L’autonomia locale: un’opportunità gradita da cogliere al meglio .................................................... 28
3.4 Definizione di prodotto locale: flessibile ma ben comunicata ........................................................... 28
3.5 L’importanza dei controlli e di una figura gestionale ......................................................................... 29
3.6 Il finanziamento dei farmer’s market ................................................................................................. 30
3.7 La politica dei prezzi ........................................................................................................................... 30
3.8 Garanzie ed informazioni sulla qualità dei prodotti ........................................................................... 31
4.SCHEMI DI RIFERIMENTO PER IL REGOLAMENTO COMUNALE DEI FARMER’S MARKET ..... 32
4.1 Premessa ............................................................................................................................................ 32
4.2 Schema di riferimento per l’adozione di un regolamento comunale per lo svolgimento di un
farmer’s market focalizzato sul Comune (consigliato per i Comuni di piccole dimensioni)........................ 34
4.3 Schema di riferimento per l’adozione di un regolamento comunale per lo svolgimento dei farmer’s
market focalizzato sul Comitato di Gestione (consigliato per i Comuni di dimensioni maggiori)............... 43
4.4 Modello per la domanda di adesione al mercato .............................................................................. 49
5.BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 54
2
Introduzione
Il regolamento che disciplina i farmer’s market è stato introdotto in Italia nel 2007 con il decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 20071. Tale decreto, attuativo
dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce i requisiti uniformi e gli
standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli.
Il suddetto decreto delega numerosi compiti ai Comuni, tra i quali l’istituzione o l’autorizzazione dei mercati
agricoli, le relative attività di vigilanza e la promozione degli stessi.
All’atto pratico vari Comuni, tra i quali soprattutto realtà di grandi dimensioni, hanno preferito demandare
diverse decisioni ai farmer’s market stessi, ad esempio per quanto riguarda la definizione di prodotto a
chilometro zero, o la possibilità di aderire, collettivamente ed esplicitamente, ad associazioni di produttori,
di inserire regole aggiuntive rispetto a quelle comunali nel disciplinare di mercato.
Tale forma di autonomia ha dato luogo a “stili” e modalità applicative differenti anche all’interno di uno
stesso Comune, mentre uguali e maggiori differenze a livello regolamentare e definitorio sono riscontrabili
anche fra i diversi Comuni e/o Regioni.
L’applicazione pluriennale della normativa, e le diverse esperienze maturate, offrono un’occasione per
individuare nuove aree di approfondimento, riguardanti da un lato il ruolo dei produttori, con l’obiettivo di
favorire una partecipazione sempre più motivata e proficua degli stessi, e dall’altro, il ruolo dei Comuni che,
hanno dovuto affrontare alcune criticità nell’attuazione del citato D.M., nell’interpretazione della legge e
nella pianificazione del sostegno allo sviluppo di questa nuova formula distributiva, ricca di valenze sociali
ed ambientali oltre che economiche.
L’obiettivo del presente documento è quello di fornire un supporto alle Pubbliche Amministrazioni per
l’ottimizzazione dei regolamenti relativi ai farmer’s market, delineando le principali modalità di
regolamentazione attualmente vigenti ed offrendo un contributo, sulla base di quanto emerso
dall’osservazione dello stato dell’arte effettuato anche con verifiche field, allo sviluppo della
regolamentazione della materia. In particolare si tenterà di fornire un contributo alla completezza,
uniformità di base, ed anche calibratura dei regolamenti, tenendo conto delle specificità territoriali e della
regolamentazione regionale e comunale sui farmer’s market.
1
G.U. 29 dicembre 2007, n° 301
3
1. La regolamentazione dei farmer’s market
1.1 I farmer’s market in Italia: una formula che interessa ai consumatori
I farmer’s market o greenmarket o semplicemente mercati del contadino sono dei mercati, di solito tenuti
all’aperto, in cui gli agricoltori possono vendere i loro prodotti direttamente al pubblico (cosiddetta “filiera
corta”).
I farmer’s market sono disciplinati dal D.M. del 20 novembre 2007 da cui si può desumere che i mercati
agricoli di vendita diretta o a chilometro zero sono delle “aree pubbliche o private destinate all’esercizio
dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli”2 di cui all’art. 2135
c.c..
In Italia i farmer’s market sono di recente introduzione e costituiscono, per il momento, ancora una piccola
realtà, anche se in rapida crescita, rispetto ai mercati rionali o alle fiere dei prodotti tipici. Ciononostante,
come dimostra un’indagine ISMEA condotta nel 2010 su oltre 2000 consumatori (v. Indagine sul
consumatore ) il nuovo modello di vendita diretta ha riscontrato ampio interesse.
Orientamento nei confronti dell'acquisto diretto dal produttore
dichiarano di non
acquistare dal produttore
per motivi precisi, che
fanno pensare che
anche avendone
l'occasione non lo
farebbero
7.3%
altre voci di "non
acquisto", non saprei
non rispondono
2.5%
3.4%
dichiarano di non
acquistare direttamente
dal produttore perché
non ne hanno
l'occasione o la
comodità
28.2%
indicano l'acquisto
diretto tra le fonti di
approvvigionamento di
alimentari (ortofrutta e
altri prodotti)
58.6%
Fonte: indagine Ismea 2010, n. casi: 2010
Questa è inoltre la definizione di “mercato agricolo di vendita diretta” secondo il DDL del 1 marzo 2010,
articolo 2.
2
4
Hai mai sentito parlare dei "Mercati del Contadino"
o "Farmers' Market?"
si, li ho solo sentiti nominare
37%
si, so cosa sono, li conosco
24%
no
39%
Fonte:
indagine Ismea 2010, n. casi: 2010
L’indagine evidenzia inoltre come vi sia ancora ampio spazio per la penetrazione della formula del farmer’s
market: il 24% dei consumatori dichiara di conoscere i farmer’s market, il 37% li ha sentiti nominare, anche
se non sa darne una definizione precisa ed il rimanente 39% non li conosce affatto.
Una volta illustrate ai rispondenti le caratteristiche della formula, e poste domande su vantaggi e svantaggi
dell’acquisto diretto dal produttore, l’interesse dei rispondenti (anche di coloro privi di esperienza di tale
modalità di acquisto) si è rivelato elevato, come dimostra il grafico seguente relativo alle intenzioni circa la
“frequenza di visita”.
Confronto delle "intenzioni di frequenza di visita" delle 3 tipologie (n° dei rispondenti che
hanno selezionato ciascuna opzione) base 2010
904
873
821
Farmers Market
Negozio di ortofrutta degli agricoltori arricchito
con prodotti locali
Supermarket / minimarket degli agricoltori, con
non food e prod. di altre regioni
557
466
470
235 228 244
177
163
112
90 98
107
52
a. più volte a sett.
b. 1 volta a sett.
c. ogni 2 sett.
d. meno di 1 volta
ogni 2 settimane
e. solo
occasionalmente
50
f. mai
80
100 97 105
g. non saprei
Fonte:
indagine Ismea 2010, n. casi: 2010
Secondo i consumatori, i vantaggi principali nell’acquistare prodotti agricoli direttamente dai produttori
risiedono nella freschezza degli alimenti, nella certezza dell’origine degli stessi e nell’opportunità di
consumare prodotti di stagione.
5
Grado di rilevanza (1 =min; 5=max) di alcuni esempi di vantaggi (suggeriti) relativi all'acquisto di
ortofrutta direttamente dal produttore
molto
abbastanza
così così
poco
per niente
65.7%
freschezza dei prodotti
26.2%
59.7%
certezza dell'origine
47.3%
11.4% 1.8%
35.3%
11.2% 1.8%
35.6%
33.4%
piacevole esperienza d'acquisto
10.9% 1.0%
38.1%
41.9%
prezzo conveniente
9.0% 1.3%
37.5%
44.6%
riduzione dell'inquinamento (<trasporti)
9.5% 0.9%
35.0%
46.7%
salvaguardia dell'ambiente (< imballaggi)
6.4%1.3%
35.1%
50.8%
sostegno all'agricoltura italiana
maggore sicurezza sulle modalità di coltivazione
7.5%
36.3%
50.6%
maggiore garanzia di qualita
5.0%
29.0%
52.2%
scelta di prodotti sempre e solo di stagione
non saprei
15.4%
41.3%
1.8%
15.3%
2.3%
Fonte: indagine Ismea 2010, n. casi: 2010
Grado di rilevanza (1 =min; 5=max) di alcuni esempi di possibili svantaggi (suggeriti) relativi
all'acquisto di ortofrutta direttamente dal produttore
molto
abbastanza
così così
poco
per niente
non saprei
21.0%
38.3%
21.3%
9.0% 7.1%
impossibilita' a fare tutta la spesa in un negozio solo
22.7%
36.5%
21.5%
9.9% 6.8%
non poterci arrivare in auto (se il mercato e' in centro citta')
22.9%
orari e giorni di apertura limitati
assenza di offerte speciali e prezzi che potrebbero essere piu' alti del
supermercato
18.4%
scarsa varieta' perche' assortimenti composto solo da prodotti del territorio
13.7%
minore rapidita' nel fare la spesa: non ci sono prodotti gia' pesati e confezionati
12.9%
non trovare mai prodotti fuori stagione, anche quando ne ho voglia
32.5%
11.3%
21.9%
34.0%
24.7%
31.8%
26.0%
28.4%
21.8%
11.9% 7.5%
16.1%
16.5%
25.9%
23.1%
10.9% 8.4%
18.6%
9.4%
13.4%
22.4%
Fonte: indagine Ismea 2010, n. casi: 2010
I principali svantaggi “temuti” sono invece da ricondurre a “disagi” nell’approvvigionamento (orari,
assortimento ridotto, raggiungibilità del mercato, ecc.).
1.2 Definizioni
La definizione di farmer’s market comprende innanzitutto alcuni aspetti “ufficiali”, in quanto citati nel D.M.
del 20 novembre 2007, e precisamente:

sono mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.)
operanti nell’ambito territoriale della sede del farmer’s market;
6






il loro ambito territoriale è definito dall’Amministrazione competente;
sono istituiti o autorizzati dai Comuni in cui ha sede il mercato;
possono essere costituiti su un’area pubblica, in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà
privata;
sono soggetti all’attività di controllo del Comune in cui ha sede il mercato;
possono ospitare attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari,
tradizionali e artigianali commercializzati;
vi partecipano esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese:
- che rispettano le norme igienico – sanitarie contenute nel regolamento n. 852/2004 Ce del
Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- che vendono prodotti agricoli provenienti dalla loro azienda o dall’azienda dei soci
imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e
trasformazione, ovvero anche prodotti ottenuti nell’ambito territoriale stabilito nel rispetto
del limite della prevalenza;
- i cui amministratori non abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla
carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell’ultimo
quinquennio;
- il cui ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle
rispettive aziende, sia inferiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e € 4.000.000
per le società.
Alla definizione ufficiale vanno accostati alcuni elementi definitori che fanno riferimento maggiormente alle
scelte gestionali delle singole realtà (disciplinari di mercato), come ad esempio:
 l’organizzazione del mercato;
 il contenuto del disciplinare di mercato;
 la definizione di ambito territoriale e del regolamento comunale in materia di farmer’s
market;
 le politiche di prezzo;
 la partecipazione alla gestione del mercato da parte della Pubblica Amministrazione;
 la presenza e la definizione di un soggetto incaricato di gestire il mercato;
 il potere di controllo e di sanzione del soggetto gestore del mercato nei confronti degli
agricoltori;
 ulteriori regole che la regolamentazione più stringente rispetto alla normativa nazionale.
1.3 La normativa italiana3
In un periodo come quello attuale, caratterizzato da una forte sensibilità dell’opinione pubblica verso la
qualità degli alimenti, il problema energetico - ambientale, il sostegno al territorio, non stupisce che tale
modello di vendita diretta sia stato accolto con interesse: esso soddisfa, infatti, le esigenze dei consumatori
su un maggiore “controllo” dell’origine degli alimenti e sulla riduzione dei costi economici e ambientali
legati ai cosiddetti food miles (chilometri del cibo), oltre alla gratificazione derivante dal riallacciare il
legame con l’attività agricola (nei focus group condotti da ISMEA nel 2010, la figura dell’agricoltore
emergeva come solida, “eroica”, romantica …).
3
Per alcuni elementi, la fonte di questo capitolo è “Farmers market in Veneto”, a cura di Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org, 2010.
7
In piena risposta a tali esigenze delle famiglie, tra le motivazioni del decreto che disciplina i farmer’s market
è riportato che “risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli
nell’esercizio dell’attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine
all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione”.
Le argomentazioni ed i principi, universalmente condivisi, alla base della diffusione di tali modalità dirette
di vendita sono dunque legate al vissuto del consumatore, alla freschezza, alla qualità organolettica e alla
genuinità dei prodotti acquistati localmente ed a determinate garanzie di sicurezza, così come agli elementi
etici, sociali ed ambientali connessi al consumo di prodotti dell’agricoltura locale, che richiedono un
trasporto limitato.
A ciò si aggiunge la motivazione di tipo economico collegata alle relazioni verticali di filiera e al potere
negoziale relativo lungo la catena del valore, con l’obiettivo del recupero di un “giusto ruolo” per la fase
agricola.
L’accorciamento della filiera può, pertanto, presentare elementi positivi sia per il produttore, che può
ritrovare, almeno in parte, una marginalità sufficientemente remunerativa, sia per il consumatore, che
riallaccia un rapporto con il mondo agricolo e la propria comunità, ed ha la possibilità di acquistare un
prodotto fresco, di provenienza nota, ad un prezzo comunque accessibile.
Il D.M. del 20 novembre 2007 lascia ampia autonomia alle amministrazioni locali, una flessibilità necessaria
dato il carattere “pionieristico” della normativa, che costituisce l’inizio di regolamentazione di un mercato
alquanto eterogeneo quale è quello della vendita diretta in Italia.
Tale autonomia comporta anche una responsabilità: poiché la regolamentazione di un mercato del
contadino è un aspetto particolarmente rilevante, in grado di condizionare il successo o il fallimento
dell’iniziativa, risulta importante, nel momento in cui si istituiscono uno o più farmer’s market in un
territorio, partire da una riflessione, e da eventuali supporti disponibili, che consentano di pianificare
accuratamente gli orientamenti normativi.
I farmer’s market costituiscono una particolare tipologia di vendita diretta che trae origine nella più ampia
normativa che ha regolato la vendita diretta dei prodotti agricoli, disciplinata dall’art. 4 del D. lgs. 228/01
“Orientamento e modernizzazione nel settore agricolo”.
Prima di tale decreto legislativo, le disposizioni in materia di vendita diretta erano contenute nella legge n.
59 del 9 febbraio 1963; quest’ultima, nell’ottica di semplificare le procedure rispetto al normale sistema
delle licenze di commercio e di favorire i rapporti diretti tra produttori e consumatori, stabiliva un
trattamento di favore per la vendita diretta. I produttori agricoli, singoli o associati, erano, infatti, esonerati
dall’obbligo di munirsi della licenza di commercio per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei
rispettivi fondi per coltura o allevamento in tutto il territorio nazionale. Come unica formalità era richiesta
l’autorizzazione del sindaco, il quale era tenuto a rilasciarla nel breve termine di 15 giorni dalla
presentazione della stessa4.
La vendita diretta poteva riguardare sia i prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento,
sia i prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti medesimi.
Per poter rientrare in tale regime di “favore” occorreva rispettare le condizioni seguenti:


4
potevano essere venduti solo i beni provenienti dallo svolgimento della propria attività di
coltivazione o di allevamento;
per la vendita di prodotti di prima trasformazione sussisteva il limite del “normale esercizio”
dell’agricoltura; la trasformazione non doveva assumere forma industriale o prevalente rispetto
all’attività agricola.
Legge 59/63, articoli 1,3,4.
8
L’art. 4 del D. lgs. 228/01 ha ulteriormente semplificato le procedure e ampliato il concetto della
multifunzionalità dell’impresa agricola.
Ai sensi di tale articolo “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.
Il decreto del 2001, innovando la definizione di imprenditore agricolo, qualifica dunque come agricola
anche l’attività di commercializzazione a condizione che tale attività riguardi i prodotti che provengono
prevalentemente (51%) dalla attività agricola principale.
In forza di tale definizione, l’imprenditore agricolo può commercializzare anche prodotti agricoli acquistati
sul mercato purché siano rispettati i limiti massimi alla quota di prodotto extra - aziendale che può essere
commercializzata (“prevalenza”) 5.
Si tratta di un elemento rilevante, perché consente alle aziende di offrire ai consumatori assortimenti
sufficientemente ampi.
La legge ha, inoltre, rinnovato l’iter amministrativo: l’autorizzazione, rilasciata dal sindaco, prevista dalla
legge del 1963 è sostituita dalla semplice comunicazione dell’interessato al Comune in cui ha sede
l’azienda, per la vendita diretta itinerante, o al Comune del sito ove si intende svolgere l’attività per la
vendita non itinerante, che può aver inizio decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione6.
Concretamente, la disciplina contenuta nell’art. 4 del decreto 228/01 prevede:
 la possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, regolarmente iscritti al registro
delle imprese di svolgere la vendita diretta;
 l’obbligo di specificare i prodotti di cui si intende praticare la vendita e le modalità della
vendita stessa;
 il divieto di esercizio dell’attività di vendita diretta per gli imprenditori che abbiano subito
condanne definitive per frodi alimentari o sanitarie, di essere in possesso delle
autorizzazioni sanitarie ed eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipologie di
prodotti;
 l’esclusione dell’applicazione del D. lgs. n. 114 del 1998 (legge sul commercio) alla vendita
diretta effettuata dagli imprenditori agricoli, se il reddito ricavato dalla vendita di prodotti
aziendali supera i limiti di 160 mila euro per gli imprenditori individuali, e di 4 milioni di
euro per le società.
Va ricordato che per quanto riguarda l’assegnazione del posteggio si fa riferimento alla legge sul
commercio. Sono i Comuni che stabiliscono, in base alle disposizioni emanate dalla Regione, l’ampiezza
delle aree da dedicare alla vendita su suolo pubblico, dei posteggi e delle modalità di assegnazione di
quest’ultimi.
Nonostante il Decreto del 2001 prevedesse quattro modalità di esercizio della vendita diretta (in azienda; a
domicilio; in forma itinerante o stabile su aree pubbliche o aperte al pubblico; tramite commercio
elettronico), negli anni a seguire si è assistito, inizialmente, maggiormente allo sviluppo della vendita in
azienda.
Solo nel 2007, grazie al citato D.M., prende forma la costituzione dei farmer’s market, in quanto vengono
La sussistenza del requisito di “prevalenza” si basa su un confronto in termini quantitativi nel momento in
cui si comparino beni appartenenti allo stesso comparto produttivo; nel caso di comparti diversi si fa
riferimento a una valutazione in termini di valore.
5
6
Comma 2, art. 4 D. lgs. 228/01.
9
delineate le direttive per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli.
Tale decreto è stato emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). È bene sottolineare che il citato D.M. ha natura non
regolamentare, dal momento che la competenza legislativa esclusiva delle materie del commercio e
dell’agricoltura è riservata alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione, come riformato nel 2001. Esso si
pone pertanto come atto di indirizzo, non cogente, che mira a diffondere una corretta ed efficiente
modalità organizzativa dei cosiddetti farmer’s market.
La legge del 2007 delega molti obblighi e decisioni ai Comuni; ai Comuni, infatti, è riservato il potere di
istituire i farmer’s market e di autorizzare quelli promossi da privati. La gestione del mercato invece può far
capo al Comune alle associazioni, ai consorzi o a gruppi di imprenditori.
Il Comune ha il compito di:




istituire o autorizzare i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che
regoli le modalità di vendita7;
verificare il rispetto del regolamento nazionale e comunale, del disciplinare di mercato e delle
norme igienico-sanitarie8;
promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti
agricoli posti in vendita9;
favorire la fruibilità del mercato agricolo10.
Anche il numero delle aziende che possono partecipare al farmer’s market e la frequenza del mercato sono
elementi da stabilirsi a discrezione del Comune.
Gli imprenditori, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, devono presentare (anche tramite
l’organismo proponente) le richieste di istituzione e l’autorizzazione a creare un mercato degli agricoltori,
indirizzandole al sindaco del Comune in cui il mercato avrà luogo. Le domande di autorizzazione (contenenti
il disciplinare di mercato) si intendono accolte decorsi 60 giorni.
Possono esercitare la vendita diretta nei farmer’s market gli imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.,
così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001) singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 58011, che rispettano le seguenti condizioni:
7
Art. 4, comma 3, D.M. 20 novembre 2007.
8
Art. 3, comma 3, D.M. 20 novembre 2007.
9
Art. 1, comma 4, D.M. 20 novembre 2007.
10
Art. 4, comma 4, D.M. 20 novembre 2007.
11
Si osserva che, per alcuni soggetti esercenti attività agricola l’iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un
obbligo bensì una facoltà, in forza di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997 che dispone
che i produttori agricoli con un volume d’affari annuale non superiore a euro 7.000 (di cui al quarto comma, primo
periodo, dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) l’iscrizione al registro
delle imprese non è obbligatoria. Tuttavia, per poter beneficiare dell’applicazione della disciplina sulla vendita diretta (
d.lgs. n. 228 del 2001), anche questi soggetti dovranno espletare l’adempimento dell’iscrizione nel Registro delle
Imprese, poiché in mancanza di tale requisito richiesto espressamente dall’articolo 4 del decreto legislativo in esame,
deve considerarsi applicabile nei loro confronti il regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di vendita diretta
previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59. Pertanto tale legge presumibilmente continua a disciplinare almeno quei
produttori agricoli che non sono iscritti nel registro delle imprese e che quindi, per vendere i propri prodotti dovranno
farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuarla: domanda sostituibile con una dichiarazione di inizio
attività di cui all’art. 19 della legge n. 241/90.
10

ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti
definiti dal Comune in cui è ubicato il mercato;

vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori
agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di
prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale identificato, nel rispetto del limite della prevalenza
di cui all’articolo 2135 c.c.;

conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria: in base alle nuove norme
contenute nel Pacchetto Igiene, in vigore dal 1° gennaio 2006 ed essere soggetto ai relativi controlli
da parte delle autorità competenti, i prodotti devono essere etichettati con l’indicazione del luogo
di origine territoriale e il nome dell’impresa produttrice;

non abbiano riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.
L’attività di vendita all’interno dei farmer’s market può essere esercitata, oltre che dai titolari dell’impresa,
anche dai soci, dai dipendenti (sono esclusi quindi i contratti di lavoro non dipendente) e dai familiari
coadiuvanti.
I Comuni possono concedere agli operatori del mercato, al fine di favorire la fruibilità dello stesso, la
possibilità di fornire servizi (oltre che beni) ai clienti.
Il Decreto prevede la possibilità di avviare delle collaborazioni tra istituzioni, ANCI e MIPAAF, relativamente
a tutte quelle attività di supporto che rientrano in iniziative di animazione, educazione alimentare,
degustazione prodotti tipici, ecc.
Il DDL del 1 marzo 2010 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di
qualità”, come recita l’articolo 1 dello stesso, “definisce i principi fondamentali in materia di mercati agricoli
riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, promuove la domanda e l’offerta dei
prodotti agricoli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli di qualità, nonché lo
sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle
tradizioni produttive”.
L’obiettivo di tale DDL è quello di:



stabilire i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati agricoli riservati alla
vendita diretta degli imprenditori agricoli, anche in riferimento alle modalità di vendita e alla
trasparenza dei prezzi, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti agricoli e del percorso
chilometrico, con preferenza dei prodotti agricoli che abbiano un legame con il territorio di
produzione;
promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli ottenuti nel rispetto dell’ambiente o
legati alla tradizione e alla cultura rurale;
incentivare, a mezzo delle attività delle pubbliche amministrazioni competenti, la diffusione e il
successo dei mercati agricoli di vendita diretta nell’interesse dei consumatori finali.12
Una delle principali novità è l’introduzione di una definizione di“prodotti agricoli a chilometro zero”ovvero
i “prodotti agricoli provenienti da areali di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il
mercato agricolo di vendita diretta situati ad una distanza non superiore a 50 km dal luogo in cui è
effettuata la vendita ovvero ove è ubicato il mercato”.
Al momento la definizione di “prodotto locale” è demandata al Comune che istituisce il farmer’s market.
12
DDL 1 marzo 2010, articolo 1.
11
Il confronto tra diversi disciplinari evidenzia che diversi Comuni hanno definito un ambito di provenienza
piuttosto ampio: l’intera Regione o le Province limitrofe. La nuova definizione pertanto, se verrà tramutata
in legge, restringerà la distanza tra mercato agricolo e produttori.
L’articolo 3 del DDL, al fine di favorire lo sviluppo dei farmer’s market, prevede che i Comuni riservino agli
imprenditori agricoli “almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati agricoli al dettaglio situati in aree
pubbliche”.
Un’altra novità, contenuta nel medesimo articolo, riguarda le strutture commerciali, le quali potranno
riservare alla vendita di prodotti agricoli a chilometro zero almeno il 30% della superficie totale.
L’articolo 4 stabilisce infatti che “le Regioni possono prevedere una riduzione del 50% del contributo per il
rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica
per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti
agricoli e che, all’atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli a chilometro zero
provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30% delle
produzioni agricole complessivamente acquistate su base annua”.
Al fine di evitare raggiri da parte di chi potrebbe mirare esclusivamente ad ottenere la riduzione prevista, il
secondo comma dell’articolo 4 prevede una sorta di sanzione a carico delle strutture commerciali che non
rispettino, per almeno 5 anni, l’impegno di vendere i prodotti agricoli oggetto dell’accordo: “il pagamento
integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data
di concessione delle agevolazioni” precedentemente concesse.
1.4 Il ruolo della Regione
Per quanto si può desumere dalla normativa nazionale in materia di farmer’s market, il ruolo della Regione
nel regolamento dei mercati di vendita diretta è marginale, se non assente.
Il D.M. del 20 novembre 2007 si limita ad assegnare alle Regioni il compito di promuovere, insieme ai
Comuni e al MIPAAF, azioni d’informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti
agricoli posti in vendita. Ciononostante alcune Regioni hanno sostenuto economicamente lo sviluppo dei
mercati contadini o hanno prodotto delle linee guida da seguire per l’attuazione del suddetto decreto, e/o
approvato leggi e progetti per sostenere la vendita diretta e promuovere i prodotti locali.
Il Veneto, ad esempio, ha approvato la L.R. n. 3 del 22 gennaio 2010 “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli di origine regionale” (novellazione della L.R. n.7/2008), una delle prime leggi
regionali sulla vendita diretta, in grado di porsi come modello di riferimento.
Sempre la Regione Veneto, inoltre, attraverso alcune misure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013,
stanzia risorse economiche comunitarie e regionali per l’ammodernamento strutturale, tecnologico e
organizzativo delle PMI (piccole e medie imprese). Le risorse sono destinate alle aziende che integrano con
la vendita diretta il proprio reddito (i ricavi non devono essere superiori o uguali ai ricavi della produzione
primaria).
Come stabilito dall’articolo 4, comma 5 del D.M. del 20 novembre 2007, nel corso del 2009 il MIPAAF,
d’intesa con le Regioni e le Province autonome, ha avviato un’attività di monitoraggio dei mercati dei
contadini al fine di avere un quadro più esaustivo possibile sulla presenza di queste realtà nel territorio
nazionale. Di conseguenza le Regioni e le Province autonome richiedono ai Comuni la comunicazione circa
l’istituzione di ogni nuovo mercato, come stabilito dall’articolo 4, comma3 del citato decreto13.
13
Al momento della redazione della presente analisi i dati nazionali non sono ancora disponibili.
12
1.5 Regolamenti comunali e disciplinari di mercato
Come stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.M. del 20 novembre 2007, i farmer’s market, ai fini
dell’autorizzazione o istituzione da parte del Comune competente, devono dotarsi di un disciplinare di
mercato che ne regoli il funzionamento.
Lo stesso D.M., al comma 3 dell’articolo 3, assegna al Comune il compito di accertare che il farmer’s market
rispetti i regolamenti comunali in materia e il disciplinare di mercato (oltre al D.M. stesso).
La normativa nazionale non vincola in modo stringente il contenuto del disciplinare e del regolamento
comunale. Allo stato attuale, di conseguenza, numerosi Comuni hanno approvato i suddetti regolamenti in
autonomia o, al più, basandosi sulle linee guida stabilite a livello regionale o provinciale. Tale autonomia ha
permesso ai Comuni di regolare i farmer’s market secondo le proprie esigenze e peculiarità, dando origine a
modalità applicative differenti.
Alcuni Comuni si sono occupati in prima persona dell’istituzione, dello sviluppo e della gestione del
mercato. Tale circostanza si è verificata soprattutto nei Comuni di dimensioni minori, i quali, ospitando un
unico farmer’s market nel territorio, sono stati facilitati nel redigere un regolamento comunale che avesse
anche la funzione di disciplinare di mercato.
Altri Comuni, al contrario, hanno approvato un regolamento comunale più generico lasciando, con diversi
livelli di autonomia, la redazione del disciplinare di mercato al farmer’s market stesso. È bene ricordare che,
anche in questo caso, il disciplinare deve comunque essere approvato dal Comune. Tale modalità
applicativa è più frequente nei Comuni di dimensioni maggiori dove sono presenti più mercati di vendita
diretta, i quali hanno la necessità di adattare il disciplinare di mercato alle proprie necessità ed ai propri
orientamenti strategici.
La flessibilità ed adattabilità che emerge a livello normativo costituisce senz’altro un elemento di ricchezza
per il territorio, permette la sperimentazione di modelli regolatori e gestionali differenti e quindi un
processo di “ottimizzazione sul campo” delle caratteristiche del farmer’s market. Il limite a tale visione può
essere tuttavia costituito dal punto di vista del consumatore, che si trova ad avere a disposizione, con la
stessa denominazione, formule commerciali in parte differenti non solo sotto il profilo organizzativo (si
pensi, ad esempio, alle modalità di pagamento), ma anche per quanto riguarda l’esatta definizione delle
caratteristiche “locali” dei prodotti offerti, e ancora dal punto di vista delle specifiche garanzie offerte.
1.6 Gli aspetti di rilievo da valutare
Riassumiamo pertanto le caratteristiche della normativa vigente che facilitano lo sviluppo dei farmer’s
market:






i Comuni godono di autonomia nella regolamentazione dei farmer’s market;
l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato
alla disciplina sul commercio (Decreto MIPAAF 2007, art. 3, comma 2): questo si traduce in maggiore
semplicità e flessibilità per gli operatori che intendono partecipare al mercato;
gli agricoltori possono vendere direttamente anche prodotti non provenienti dalla propria azienda
(entro un certo limite), completando la propria gamma offerta;
per esercitare la vendita diretta gli agricoltori devono solamente darne comunicazione al Comune in cui
ha sede il mercato;
le norme in materia di igiene sono più flessibili per la vendita diretta;
il regime fiscale per la vendita diretta è agevolato.
Rispetto alle altre forme di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinate nel nostro ordinamento (vendita
itinerante, in agriturismo, al dettaglio, in azienda), il farmer’s market è caratterizzato dalla compresenza, in
un luogo determinato, di una pluralità di imprenditori agricoli e quindi necessita di una regolamentazione,
13
di un’organizzazione e di un sistema di controllo ben strutturati.
Risulta, pertanto, utile riflettere sulla normativa vigente in materia di farmer’s market al fine di individuare,
se esistono, delle aree di particolare attenzione.
Si è scelto di mettere a fuoco i seguenti elementi:
Il disciplinare di mercato:
autonomia e valorizzazione
L’autonomia dei Comuni nel
definire l’assetto regolatorio
per i farmers’ market
La definizione di prodotto
locale
Il controllo del mercato, a
garanzia del consumatore e
dei produttori
-
maggiore aderenza alla realtà locale, importante nel contesto italiano;
-
rischio di concorrenza tra diversi mercati nell’attirare gli agricoltori (a
fronte di una “awareness” della formula ancora poco diffusa tra i
consumatori);
-
rischio di confusione definitoria, e quindi percettiva da parte dei
consumatori (su cui possono giocare eventuali concorrenti
concorrenziali per screditare il canale “farmers’ market”)
-
necessità di valorizzazione a fronte dell’assunzione di impegni da parte
dei produttori
-
anche in questo caso, maggiore aderenza alle esigenze ed al contesto
locale;
-
minori regole comportano anche minori “istruzioni”, che in talune
realtà potrebbero tradursi in una carenza informativa;
-
necessità di definire i compiti dell’ANCI (supporto ed assistenza tecnica
ai Comuni come previsto nel D.M. 20 novembre 2007 art. 4 comma 4)
-
valutare se siano da prevedere altre forme di supporto
-
Il DDL del 1 marzo 2010 recante norme per la valorizzazione dei
prodotti agricoli provenienti da filiera corta e di qualità, definisce
“prodotti agricoli a chilometro zero”i prodotti agricoli provenienti da
aree di produzione appartenenti all’ambito regionale in cui è ubicato il
mercato agricolo, situati ad una distanza non superiore ai 50 km dal
luogo in cui è effettuata la vendita
-
data la disuniformità pedoclimatica, urbanistica, e del tessuto
produttivo agricolo, che caratterizza il territorio italiano, è tuttavia
difficile produrre una definizione univoca di “prodotto locale”
-
necessaria la definizione di un vincolo di distanza / di origine anche per
il prodotto in vendita diretta acquistato da terzi nei limiti del principio
della prevalenza;
-
eventuale collegamento, coerenza tra definizione di prodotto locale e
brand territoriali
-
il D.M. del 20 novembre 2007 sancisce che il Comune ha il compito di
controllare i farmer’s market presenti nel territorio e che “in caso di
più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la
revoca dell’autorizzazione” al mercato agricolo di vendita diretta . Il
numero massimo di violazioni viene lasciato alla discrezionalità del
Comune
-
i controlli tutelano sia i consumatori, sia l’immagine del singolo
mercato (e quindi i produttori presenti che rispettano le regole), sia, in
generale, l’immagine della formula di vendita
14
Il finanziamento del farmers’
market
I prezzi
Garanzie sulla qualità dei
prodotti
-
La nuova normativa attribuisce ai Comuni l’istituzione o autorizzazione
dei farmer’s market, la promozione e il controllo degli stessi. Il decreto
chiarisce che “non ci devono essere nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica” e che nell’attuare il decreto è necessario
rimanere nell’ambito “delle vigenti disponibilità di bilancio”;
-
occorre valutare quale sia la modalità migliore di supportare l’avvio dei
mercati del contadino senza renderli dipendenti dai finanziamenti
pubblici, coinvolgendo anche la comunità.
-
la brevità della filiera ha portato a ritenere che i mercati del contadino,
per definirsi tali, debbano vendere i propri prodotti a prezzi inferiori
rispetto a quelli proposti dalla distribuzione tradizionale, solitamente
di circa il 20-30% .
-
non sempre ciò è possibile, e questo potrebbe generare confusione
nel consumatore che non è in grado di comprendere il meccanismo
alla base della formazione del prezzo. Non tutti i consumatori sono,
infatti, al corrente degli squilibri all’interno della catena del valore che
hanno progressivamente compresso la marginalità della fase agricola,
e non possono quindi accettare che un agricoltore possa (e debba)
praticare un prezzo più elevato di quello di cessione praticato in altri
canali, dato che quest’ultimo talvolta è così contenuto da mettere in
forse la sopravvivenza stessa dell’azienda.
-
la normativa non stabilisce per il momento criteri per individuare i
prezzi da applicare ai prodotti e non assegna ruoli specifici di controllo
(la casistica internazionale nei paesi in cui la formula è presente da più
tempo presenta esempi di rilevazione dei prezzi nel bacino d’utenza e
di funzioni di indirizzo assegnate a specifici soggetti coordinatori);
-
occorre pertanto capire se sia necessario intervenire sulla normativa
per regolare la formazione dei prezzi e garantire trasparenza ai
consumatori, a fronte di una adeguata marginalità per i produttori.
-
la normativa stabilisce che gli agricoltori che partecipano ad un
farmer’s market sono tenuti a rispettare la disciplina in materia di
igiene degli alimenti e tracciabilità. I mercati agricoli di vendita diretta
sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti
(D.M. 20 novembre 2007, articolo 2, comma 3.)
-
occorre garantire una strutturazione dei controlli anche su questo
fronte
15
2. Alcune testimonianze
Allo scopo di ricavare spunti, provenienti dall’esperienza concreta, per il quadro regolamentare in materia
di farmer’s market, sono stati organizzati alcuni colloqui con alcuni testimoni privilegiati: funzionari
comunali e assessori che hanno curato l’istituzione del/dei mercati nei rispettivi comuni. Nel dettaglio si
tratta di soggetti facenti capo a:




Comune di Bologna;
Comune di Cervignano del Friuli (UD);
Comune di Podenzano (PC);
SOAT (Sezione Operativa di Assistenza Tecnica) di Menfi (AG).
Le seguenti tabelle riassumono quanto emerso dalle interviste.
Ente
Comune di Bologna
Regione
Emilia Romagna
Provincia
Bologna
Abitanti
382.619 (dato Istat, 31-05-2011)
Soggetto intervistato
Funzionario del settore Attività Produttive e Commercio che ha seguito la
gestione dei mercati agricoli del Comune di Bologna.
Modalità intervista
De visu
Farmer’s market attivi nel
Comune
Nel Comune sono attivi 12 farmer’s market, di cui 9 su area pubblica e 2
su area privata (il regolamento comunale prevede regole in parte
differenti nei due casi soprattutto per quanto riguarda il soggetto
gestore). Il dodicesimo, che si svolge nel piazzale della cineteca comunale,
è un caso particolare perché non è stato autorizzato direttamente
dall’Amministrazione, ma ha stipulato una convenzione con il Comune che
autorizza la Cineteca a gestire autonomamente il mercato. In questo caso
si è optato per un iter differente perché tale mercato esisteva già prima
dell’approvazione del regolamento comunale sui farmer’s market (per
l’esattezza dal 2008).
Gli altri 11 mercati sono stati istituiti dal Comune in seguito al decreto del
2007 e su spinta degli imprenditori agricoli interessati alla possibilità di
valorizzare i propri prodotti. Prima che esistesse una specifica normativa a
riguardo il Comune non aveva sentito l’esigenza di istituire un farmer’s
market.
Normativa regionale/
provinciale
I Comuni dell’Emilia Romagna hanno avuto il sostegno della Regione, che
ha stilato delle linee guida per l’applicazione del decreto MIPAAF, inoltre
sulla base di quanto stabilito dalla Regione, la Provincia di Bologna ha a
sua volta redatto un regolamento per lo svolgimento dei farmer’s market.
Il Comune di Bologna ha quindi seguito quanto previsto dalla Provincia,
mantenendo allo stesso tempo un buon livello di autonomia decisionale.
Secondo il rispondente tale mix di linee guida e autonomia è risultato
vincente perché il Comune ha avuto un sostegno importante senza dover
sottostare ad eccessivi vincoli. Ad esempio, mentre il regolamento
provinciale prevede la possibilità di affidare la gestione del mercato sia a
soggetti pubblici che privati, il Comune di Bologna ha deciso di optare solo
per soggetti di gestione privati. Ciò ha permesso di semplificare le
procedure e lasciare una certa autonomia ai mercati.
Partecipazione del
Comune alla gestione del
mercato
Il Comune non partecipa alla gestione dei mercati, se non in casi
particolari che richiedono necessariamente il suo intervento (ad es.
problemi sulla collocazione dei posteggi). Il Comune ha incaricato un
dipendente (il rispondente) di gestire la fase operativa dei farmer’s
16
market, riservando invece a una commissione di dirigenti tutte le fasi
relative ai bandi per l’istituzione dei farmer’s market.
La gestione di ogni mercato è demandata ad un soggetto di
coordinamento e gestione di natura privata a cui sono assegnati i compiti
stabiliti nel regolamento comunale.
Disciplinare di mercato
Il contenuto del disciplinare di mercato ricalca in linea di massima quanto
stabilito dalla Provincia e dal Comune, di conseguenza i disciplinari dei
mercati di Bologna sono simili tra loro.
Istituzione del mercato
L’istituzione dei farmer’s market è stata realizzata tramite un bando per
l’individuazione dei soggetti di coordinamento e gestione per le aree
destinate ai mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Sede del mercato
La ricerca della sede per il mercato è stata affidata al quartiere (la scelta si
è basata essenzialmente sulla disponibilità). Il Comune si è limitato a
compiere dei sopralluoghi tecnici sulle possibili sedi indicate dal quartiere
per verificarne l’idoneità e, in caso di esito positivo, a formalizzare la
scelta tramite delibera del Consiglio (così come stabilito nel regolamento
comunale, art.2).
Il ruolo dei quartieri è rilevante, infatti essi possono stabilire addirittura
regole aggiuntive rispetto a quelle comunali (ad es. ci deve essere almeno
un venditore di fiori, il giorno di mercato deve essere il sabato, etc.).
Nel corso dell’anno si tengono diversi mercati straordinari (in sedi non
abituali e spesso con operatori diversi), che vengono autorizzati a parte e
considerati come progetti a sé stanti.
Definizione di chilometro
zero
Il territorio di riferimento è lasciato piuttosto libero, l’unico limite sono i
confini regionali. Ciononostante gli attuali agricoltori dei farmer’s market
bolognesi provengono esclusivamente dalla Provincia di Bologna e
territori confinanti poiché gli operatori situati a distanze superiori hanno
la possibilità di partecipare a mercati a loro più vicini.
Selezione degli operatori
La scelta dei parametri per la selezione delle aziende è stata demandata al
Soggetto di Coordinamento e Gestione, così come suggerito dalle linee
guida della Provincia.
Incentivi e sostegno al
mercato
Il Comune non ha fornito particolari servizi per incentivare la
partecipazione ai farmer’s market degli operatori e dei clienti. Del resto
non ci sono state richieste particolari né da parte degli operatori né da
parte dei clienti.
Non è stato ritenuto necessario fornire aiuti economici o finanziamenti.
L’unico tipo di aiuto è stato dato per un mercato straordinario che aveva
lo scopo di recuperare fondi per la ristrutturazione della basilica di
S.Stefano, in questa occasione gli operatori non hanno dovuto pagare
l’uso del suolo pubblico.
Promozione del mercato
La pubblicità dei farmer’s market è stata affidata al quartiere (in genere si
è trattato di volantinaggio), mentre la ricerca degli agricoltori, così come
la loro formazione è affidata al soggetto gestore.
Problematiche
riscontrate
In generale il rispondente dichiara di non avere avuto problemi rilevanti
nell’attuazione della normativa. Secondo lo stesso, i farmer’s market
hanno riscosso un buon successo anche se al momento non si pensa di
aprirne altri poiché il numero attuale è ritenuto sufficiente. Inoltre
dichiara di non saper proporre suggerimenti finalizzati al miglioramento
dell’attuale normativa sui farmer’s market.
17
Ente
Comune di Cervignano del Friuli
Regione
Friuli Venezia Giulia
Provincia
Udine
Abitanti
13.590 (dati Istat 31-12-2010)
Soggetto intervistato
Assessore all’ambiente e attività produttive del Comune di Cervignano del
Friuli.
Modalità intervista
Via Skype ®
Farmer’s market attivi nel
Comune
Nel Comune di Cervignano è presente un solo mercato di vendita diretta
denominato “Mercato delle terre di Aquileia” ed è uno dei pochi a
cadenza settimanale tra quelli friulani. Il mercato è aperto in fase
sperimentale (per un anno) da maggio 2011 e conta 13-14 adesioni di
produttori.
Normativa regionale/
provinciale
Nè la Regione nè la Provincia hanno fornito regolamenti o linee guida in
materia.
Partecipazione del
Comune alla gestione del
mercato
Il Comune ha rivestito un ruolo decisivo nell’istituzione del farmer’s
market e tuttora partecipa attivamente alla gestione del mercato. Il
Comitato di Gestione (il soggetto gestore del mercato) vede la
partecipazione di Slow Food, degli agricoltori che hanno aderito al
mercato e dell’assessore comunale intervistato che ha seguito tutto il
progetto.
Disciplinare di mercato
Il Comune di Cervignano aveva tentato di aprire un farmer’s market già
nel 2006, quando approvò il regolamento comunale per disciplinare il
mercato che ancora doveva essere istituito. La redazione del regolamento
venne condotta dai funzionari del Comune poiché non vi erano linee guida
e non esisteva ancora il decreto 2007 del MIPAAF. Esisteva solamente una
legge regionale (L.R. 29/2005) che stabilisce le regole per il commercio
sulle aree pubbliche. Attualmente, poiché il mercato fa parte del network
Mercati della Terra di Slow Food, si è deciso di adottare il regolamento
proposto da tale associazione, mentre quello del 2006 è stato sospeso.
Alla fine della sperimentazione dovrebbe tornare in vigore il vecchio
regolamento anche se con le opportune modifiche per adattarlo a quello
proposto da Slow Food.
Istituzione del mercato
Il mercato è stato istituito su iniziativa del Comune, che ha curato, con il
sostegno di Slow Food, l’intero progetto.
Sede del mercato
Il mercato ha sede nella piazza del paese per avere maggiore visibilità,
inoltre 6 volte all’anno, in occasione di fiere ed altri eventi particolari, si
sposta nei Comuni vicini sede dell’evento.
Definizione di chilometro
zero
I prodotti devono provenire da una località distante non oltre 40 Km dalla
sede del mercato. I produttori possono vendere unicamente i generi
alimentari da essi coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati,
trasformati.
Selezione degli operatori
Il Comune si è occupato di ricercare gli operatori. Inizialmente gli
agricoltori risultavano poco interessati al progetto poiché preferivano
vendere i propri prodotti nel proprio spaccio aziendale, inoltre il concetto
di farmer’s market era praticamente sconosciuto. La diffidenza degli
agricoltori è stata superata grazie alla possibilità per gli stessi di
presentarsi sotto il marchio Slow Food e di avere maggiore visibilità. Un
altro fattore determinante è stato il passaparola tra gli agricoltori.
Ciononostante alcuni dopo un breve periodo hanno abbandonato il
progetto.
Incentivi e sostegno al
mercato
Il Comune per reperire i fondi necessari ha partecipato ad un progetto
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia denominato “Progetto Terra”
18
(Turismo Ecosostenibile Rurale Ricreativo Agricolo). I fondi reperiti sono
stati determinanti per la riuscita del progetto poiché hanno consentito,
insieme ad un apporto del Comune (circa il 30% del totale), di sostenere
gli investimenti necessari all’apertura del mercato come la
predisposizione di un impianto elettrico, il costo delle utenze, l’acquisto
dei gazebo, la campagna promozionale e la creazione dell’apposito sito
internet: www.terrediaquileia.it. Infine il “Progetto Terra” ha fornito la
necessaria formazione agli agricoltori, grazie anche al supporto Slow Food.
Ciononostante il rispondente sostiene di essere contrario ad incentivi
statali finalizzati alla promozione dei farmer’s market poiché i progetti
meritevoli trovano fondi anche per altre vie.
Promozione del mercato
Il Comune si è assunto l’onere di far conoscere il concetto di farmer’s
market agli agricoltori e ha curato la Campagna pubblicitaria rivolta ai
consumatori tramite 4 bandi. Inoltre il Comune ha promosso un brand
territoriale denominato “Terre di Aquileia”.
Problematiche
riscontrate
In generale il rispondente si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto con
il farmer’s market e ritiene che non si siano presentate difficoltà rilevanti
dal punto di vista della normativa. Sostiene inoltre che una normativa
nazionale più omogenea potrebbe portare dei benefici, ma dovrebbe
comunque essere conservata quell’autonomia locale che consente un
buon livello di adattabilità alle diverse realtà presenti nel paese. In
particolare la normativa non dovrebbe identificare i prodotti a chilometro
zero in termini di distanza chilometrica dal mercato, poiché tali indici non
hanno lo stesso valore in ogni area e sono troppo rigidi. Sarebbe più
auspicabile utilizzare come parametro i confini di un territorio.
19
Ente
Comune di Podenzano
Regione
Emilia Romagna
Provincia
Piacenza
Abitanti
9.081 (dati Istat 31-12-2010)
Soggetto intervistato
Responsabile dell’ufficio Servizio sviluppo Economico, sport, turismo e
tempo libero del Comune
Modalità intervista
De visu
Farmer’s market attivi nel
Comune
Nel territorio del Comune di Podenzano è stato istituito un unico farmer’s
market denominato La Faggiola. Il mercato è aperto in via sperimentale
dal 18 aprile 2010 e si svolge nella corte agricola del complesso La
Faggiola (da cui il nome del mercato), di proprietà dell’omonima società a
responsabilità limitata che ha come obiettivo la promozione dei prodotti
agricoli piacentini (rispettando così la volontà dell’originario lascito del
Conte Tadini). È importante notare che la suddetta società è in parte di
proprietà del Comune di Podenzano, gli altri soci sono la Provincia di
Piacenza, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Piacenza, l’Azienda Sperimentale Vittorio Tadini e alcuni consorzi per la
tutela dei prodotti tipici piacentini.
14
Il mercato offre la possibilità di visibilità ai prodotti De.Co. : tale iniziativa
ha avuto successo sia all’interno del farmer’s market che nel punto
vendita di prodotti locali aperto nel complesso La Faggiola.
Oltre al farmer’s market, nel complesso sono presenti anche:
 un ristorante didattico per la valorizzazione dei prodotti tipici, e dei
piatti tradizionali della cucina piacentina (gestito in collaborazione
con l’Istituto Alberghiero di Piacenza);
 un punto vendita di prodotti tipici, che offre prodotti dei consorzi
associati, vini D.O.C.G., salumi D.O.P. Grana Padano, ed anche di enti
o società convenzionate ad esempio per i prodotti De.Co.;
 una sala polifunzionale per convegni e corsi;
 un Centro di documentazione per una "rintracciabilità visiva" del
territorio provinciale e dei prodotti tipici piacentini (videoinstallazione
in più lingue per ogni prodotto tipico: vini, formaggi, salumi, aglio
bianco, pomodoro ecc);
 il museo del formaggio Grana Padano;
 il museo dell’Agricoltura Piacentina;
 gli uffici per le sedi di enti e associazioni che si occupano di
promozione e tutela del territorio e delle tipicità.
Inoltre il complesso La Faggiola è sede di numerosi eventi finalizzati alla
promozione dei prodotti e del territorio, come il GeoFest e Tomato World
In Campo. Infine La Faggiola srl può funzionare come piattaforma per le
forniture agli agriturismi grazie ad appositi spazi e ad una logistica
adeguata. Sono gli agricoltori che forniscono i prodotti che gestiscono il
servizio. Tale iniziativa ha avuto un discreto successo anche se non sono
stati raggiunti i risultati sperati soprattutto a causa della stagionalità degli
operatori.
Normativa regionale/
provinciale
14
I Comuni dell’Emilia Romagna hanno avuto il sostegno della Regione, che
ha stilato delle linee guida per l’applicazione del decreto MIPAAF. Per la
stesura del regolamento comunale e del disciplinare di mercato il Comune
ha considerato le linee guida redatte dalla Regione Emilia Romagna,
tuttavia ha prevalentemente preferito seguire le proprie esigenze e
peculiarità in accordo con le associazioni di categoria coinvolte.
Prodotti a Denominazione Comunale (v. anche Guida al marchio collettivo).
20
Partecipazione del
Comune alla gestione del
mercato
Il Comune partecipa attivamente alla gestione del mercato. Non esiste un
soggetto gestore a carattere ufficiale, tuttavia il mercato è gestito
dall’Ufficio Servizio, sviluppo economico, sport e tempo libero del Comune
di Podenzano, dall’Assessore e dagli agricoltori partecipanti.
Disciplinare di mercato
Nonostante il Comune abbia un solo mercato contadino e sia improbabile
l’istituzione di un secondo farmer's market, si è deciso di mantenere la
dualità tra regolamento comunale e disciplinare di mercato in modo da
avere una maggiore flessibilità. Il regolamento riporta le regole a carattere
generale, mentre il disciplinare di mercato riporta i dettagli organizzativi
non presenti nel regolamento, come ad esempio il giorno e l’orario di
mercato, ed eventuali ulteriori norme e limitazioni. Il regolamento
comunale in materia di farmer’s market stabilisce i contenuti minimi del
disciplinare di mercato.
Istituzione del mercato
In seguito alla promulgazione del DM del 20 novembre 2007, il Comune di
Podenzano si è immediatamente attivato per istituire un farmer’s market
all’interno del proprio territorio, pertanto il regolamento comunale ed il
disciplinare di mercato, redatti in accordo con le associazioni di categoria,
sono stati approvati con apposita delibera del Consiglio Comunale nel
settembre 2008. Tuttavia il mercato è partito solo nell’aprile 2010
soprattutto a causa di difficoltà organizzative.
L’istituzione del mercato è stata preceduta da uno studio di fattibilità,
condotto sotto la responsabilità della rispondente, che si è rivelato utile,
consentendo, in particolare, di capire come evitare inutili rivalità con il
mercato che si svolge nel centro del paese e con i commercianti. E’ stata
scelta la domenica come giorno di mercato dato che i negozi sono chiusi,
inoltre la sede è posta al di fuori del centro abitato affinché non
interferisca con l’attività dei commercianti locali.
Sede del mercato
La scelta della sede è ricaduta sul complesso La Faggiola perché è un
edificio con uno stile tipicamente rurale e quindi molto suggestivo, e
perché è in grado di ospitare fino a 30 posteggi per gli agricoltori. Inoltre
vi è un ampio parcheggio adiacente e gratuito. L’unico punto di debolezza
di tale sede è la lontananza dal centro abitato, per questo motivo il
Comune all’inizio aveva organizzato un servizio di navetta gratuito per i
clienti del mercato che però è stato soppresso perché scarsamente
utilizzato (i clienti preferiscono recarsi al mercato in macchina). In
occasione di eventi particolari il mercato si sposta tramite delibera
dell’Amministrazione Comunale.
Definizione di chilometro
zero
Il territorio interessato è quello delle province di Piacenza, Parma, Pavia,
Lodi e Cremona. Il disciplinare di mercato può restringere ulteriormente
tale zona. È stata lasciata la possibilità di poter ospitare operatori
contadini che avessero un prodotto diverso da quelli reperibili nel
territorio piacentino (es. Modena).
Selezione degli operatori
Allo scopo di attirare il massimo numero di agricoltori il Comune ha
contattato tutte le associazioni di categoria le quali si sono assunte il
compito di istruire gli agricoltori. Inoltre ha previsto costi pressoché nulli
per gli operatori. Il farmer’s market è quindi partito con una ventina di
operatori. Il regolamento comunale stabilisce le regole per la selezione
degli operatori.
Incentivi e sostegno al
mercato
Il farmer’s market è stato finanziato grazie ai fondi comunali con la
compartecipazione della società La Faggiola Srl e dell’Azienda
Sperimentale Vittorio Tadini. Tali fondi sono serviti anche
all’organizzazione del servizio di navetta precedentemente citato. Il
Comune ha cercato di non far pesare un costo eccessivo sulle spalle degli
agricoltori, tanto è vero che non è stato richiesto di comprare delle
postazioni particolari e uniformi, ognuno esibisce la merce con
l’attrezzatura che ha a disposizione. Inoltre le utenze sono interamente a
21
carico del Comune.
Promozione del mercato
Il Comune si è occupato della promozione del farmer’s market come
stabilito dal regolamento comunale. È stato molto importante anche
l’apporto della società La Faggiola srl che ha stampato i volantini e ha
pubblicizzato il mercato sul suo sito internet. Settimanalmente il Comune
e la società La Faggiola pubblicano il programma per la prossima
domenica di mercato sul giornale locale o altri mezzi di informazione.
Inoltre il Comune ha pubblicizzato il mercato presso tutti gli agriturismi
della zona e si spera che gli agricoltori in futuro potranno vendere i loro
prodotti anche ai ristoranti locali.
Problematiche
riscontrate
Nel corso della gestione del mercato sono emerse alcune problematiche
dovute alla stagionalità dei prodotti: in alcuni periodi, soprattutto quelli
invernali, gli operatori non sono stati in grado di fornire una quantità di
prodotti sufficiente all’apertura del mercato. Il Comune intende
modificare il regolamento per rivedere le modalità di cessione dei
posteggi in modo da non legare un posteggio ad un solo operatore e
consentire una maggiore flessibilità per gli operatori stagionali.
Nel periodo invernale si è riscontrato un interesse minore per l’acquisto
nel farmer’s market da parte dei consumatori, pertanto sono stati
organizzati alcuni eventi gratuiti come le lezioni di cucina piacentina. Il
Comune sta riflettendo se, nei periodi più freddi o troppo caldi, spostare il
mercato all’interno dei locali del complesso.
Soprattutto nella fase iniziale del mercato gli operatori hanno avuto una
certa difficoltà ad abituarsi a seguire le norme igienico-sanitarie previste
dalla legge, tuttavia in seguito si sono abituati e non ci sono stati
problemi.
Il fatto che il regolamento dei farmer’s market cambi in base al Comune
in passato ha creato alcuni problemi. Alcuni operatori ad esempio hanno
deciso di partecipare ad altri mercati che presentavano regole più
flessibili. Il problema più sentito è legato alla concorrenza con i mercati
(spesso gestiti da associazioni di categoria) e le fiere che non presentano
le caratteristiche del farmer’s market come una sede fissa e un
regolamento: spesso gli operatori hanno abbandonato il farmer’s market
per andare alle fiere o nei luoghi indicati dall’associazione di categoria.
Secondo la rispondente, inoltre il consumatore non ha modo di
distinguere un farmer's market da questi mercati e quindi sarebbe
auspicabile permettere al consumatore di distinguere tra i due tipi di
mercato.
In generale la rispondente si dichiara mediamente soddisfatta del risultato
raggiunto con il farmer’s market. Ciononostante, nel corso della gestione
del mercato sono emerse numerose problematiche soprattutto riguardo
alla difficoltà di garantire la continuità del mercato utilizzando operatori
stagionali. Il Comune non ha maturato proposte per una modifica
dell’attuale normativa.
22
Ente
SOAT di Menfi
Regione
Sicilia
Provincia
Agrigento
Abitanti
Menfi: 12.812 (dati Istat 31-07-11)
Montevago: 3.039 (dati Istat 31-12-10)
Sambuca di Sicilia : 6.207 (dati Istat 31-12-10)
Santa Margherita di Belice: 6.647 (dati Istat 31-12-10)
Soggetto intervistato
Responsabile della SOAT di Menfi
Modalità intervista
Intervista telefonica
Farmer’s market attivi nel
Comune
Nell’Unione dei Comuni delle Terre Sicane (comprendente i Comuni di
Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice) è stato
istituito (nel novembre 2010) un unico farmer’s market che ha forma
itinerante, denominato Mercato degli Agricoltori Terre Sicane. A pieno
regime il mercato si svolgerà a cadenza settimanale in ogni comune
dell’Unione dei Comuni Terre Sicane. Attualmente il mercato è stato
attivato solamente nei Comuni di Menfi e di S.Margherita di Belìce. Il
ritardo è causato dalla difficoltà a reperire un’area adatta al mercato per il
Comune di Sanbuca di Sicilia e dalla difficoltà a richiamare un numero
sufficiente di clienti per il Comune di Montevago.
Normativa regionale/
provinciale
La Regione Sicilia ha disciplinato i mercati contadini tramite l’art. 83 della
LR 11/2010. In particolare il sesto comma prevede che gli agricoltori per
esercitare l’attività di vendita diretta nel territorio siciliano debbano
essere “accreditati”. Gli agricoltori devono quindi presentare domanda
alla SOAT (Sezione Operativa di Assistenza Tecnica) competente,
corredata dal certificato d’iscrizione nel registro delle imprese e dalla
dichiarazione sostitutiva indicante i prodotti offerti, il periodo di vendita e
la relativa provenienza. Inoltre gli interessati devono dichiarare di
condividere i principi e gli scopi del mercato e di impegnarsi a rispettarne
il regolamento. La SOAT quindi verifica la veridicità delle dichiarazioni e, se
l’esito dell’istruttoria è positivo, rilascia un tesserino che attesta
l’accreditamento dell’agricoltore e che garantisce che i prodotti
commercializzati provengono dall’azienda dell’agricoltore in questione, a
parte un massimo del 10% della merce che potrebbe provenire da altre
aziende situate comunque sul territorio regionale. Solo una volta
accreditato l’agricoltore ha la possibilità di presentare domanda ad un
farmer’s market siciliano. La citata L.R. prevede anche una forma di
controllo sull’andamento dei mercati contadini, poiché stabilisce che
l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari deve effettuare
monitoraggi periodici delle iniziative e, entro il 30 giugno di ogni anno,
trasmettere alla Giunta regionale un rapporto sullo stato di attuazione
delle stesse.
Partecipazione del
Comune alla gestione del
mercato
Il bando promosso dall’Assessorato Agricoltura e Foreste pubblicato sulla
GURS n. 16 Parte I del 11.04.2008., che ha consentito al progetto
dell’Unione dei Comuni delle Terre Sicane di ottenere un utile contributo,
ha previsto l’istituzione di un Comitato del Mercato incaricato di
 approvare l’elenco e la relativa graduatoria dei venditori;
 vigilare sull’andamento del mercato;
 calendarizzare il mercato;
 programmare, organizzare e dare indirizzo per ottimizzare
l’offerta affinché si ampliano le diverse categorie merceologiche
e le eventuali turnazioni;
 effettuare dei piani di controllo dei prezzi e delle produzioni;
 verificare le qualità delle produzioni esposte;
23



programmare eventuali iniziative collaterali;
dare indirizzi sulle eventuali funzioni di gestione a soggetti
esterni;
rendere immediatamente operativi gli indirizzi del Consiglio
dell’Unione dei Comuni Terre Sicane.
Il Comitato di Mercato è eletto in seno ai componenti del partenariato del
mercato e rimane in carica tre anni.
L’Amministrazione pubblica partecipa attivamente alla gestione del
farmer’s market poiché il Comitato del mercato è composto, oltre che dai
rappresentanti degli agricoltori, dal Presidente dell’Unione dei Comuni
(che svolge la funzione di presidente del Comitato) e da un
rappresentante
del
Dipartimento
Interventi
Infrastrutturali
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste. I singoli Comuni delle Terre Sicane
non partecipano e ciò, a parere del rispondente, non ha favorito un
sufficiente interesse per le sorti del mercato contadino. Il rispondente
ritiene perciò che sarebbe auspicabile prevedere la partecipazione alla
gestione anche dei rappresentanti dei singoli Comuni, considerando anche
che in generale è più efficiente istituire un farmer’s market per ogni
Comune. In tal modo la gestione del mercato risulta più semplice poiché
non è necessario raggiungere un accordo con numerosi soggetti di
differente opinione.
Disciplinare di mercato
L’Unione dei Comuni Terre Sicane, in parte seguendo le linee guida fornite
nel bando e in parte in autonomia, si è occupata di redigere il
regolamento comunale, che in questo caso coincide col disciplinare di
mercato.
Istituzione del mercato
Il mercato è stato promosso dall’Unione dei Comuni delle Terre Sicane
(Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belìce) e
dalla SOAT di Menfi dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari,
insieme ad una partnership territoriale composta da Coldiretti, CIA,
Confagricoltura, Consorzio di Tutela della Vastedda della Valle del Belice,
Strada del Vino Terre Sicane, GAL Terre del Gattopardo, Slow Food e
Associazione Regionale Allevatori di Agrigento.
Sede del mercato
La sede del mercato è stata scelta in modo da rispettare i requisiti
piuttosto stringenti presenti nel bando per l’accesso al finanziamento.
Tale sede risulta tuttavia piuttosto periferica e poco visibile anche se ben
attrezzata e coperta, ciò non ha permesso di attirare un buon numero di
clienti. A tal proposito il Comune di Menfi sta valutando di spostare il
mercato in una sede centrale in grado di attirare l’attenzione dei passanti
poiché si è riscontrato un reale interesse da parte dei consumatori. Va da
sé che la carenza di clienti ha portato anche una carenza di adesioni da
parte degli agricoltori.
In occasione di particolari eventi e manifestazioni turistiche (ad es. nella
località balneare di Porto Palo nel periodo estivo) il mercato si svolge nella
sede dell’evento.
Definizione di chilometro
zero
Il territorio di riferimento è lasciato piuttosto libero, l’unico limite sono i
confini regionali. Il rispondente ritiene auspicabile ampliare la concezione
di prodotto locale e permettere agli agricoltori siciliani di vendere i propri
prodotti anche in altre Regioni e viceversa.
Selezione degli operatori
L’Amministrazione locale, conoscendo molto bene gli agricoltori che
operano nella zona, si è assunta il compito di individuare, contattare ed
istruire le persone più adatte al farmer’s market. Il regolamento stabilisce
i criteri da seguire per stilare una graduatoria e selezionare gli operatori.
Incentivi e sostegno al
mercato
Per reperire i fondi necessari il mercato ha partecipato ad un bando
pubblico promosso dall’Assessorato Agricoltura e Foreste pubblicato sulla
GURS n. 16 Parte I del 11.04.2008. Il contributo, pari a € 30.000, ha
permesso di coprire le spese necessarie per l’acquisto degli stand e degli
24
arredi necessari al mercato.
Il rispondente ritiene che i fondi ottenuti grazie al bando, insieme alle
linee guida per l’attivazione di un farmer’s market fornite nell’ambito
dello stesso, abbiano giocato un ruolo fondamentale nell’istituzione del
mercato in questione. Tuttavia non ritiene necessario che lo Stato
istituisca degli incentivi per la creazione di un mercato contadino, il
metodo più efficace è proprio quello della pubblicazione di bandi pubblici
(includendo però le spese per la pubblicità).
L’Amministrazione non ha intrapreso iniziative finalizzate ad incentivare la
partecipazione degli agricoltori come ad esempio sgravi sulle utenze.
Tuttavia ha fornito gli stand, gli arredi e i servizi pubblici.
Promozione del mercato
Il bando non ha previsto il finanziamento delle spese necessarie alla
promozione del mercato che pertanto, in assenza di fondi comunali, è
stata affidata esclusivamente al passaparola. Il mercato ne ha risentito,
tanto è vero che ad un anno dalla sua attivazione è ancora poco
conosciuto e di conseguenza poco frequentato. A questo si somma il fatto
che i Comuni considerati non hanno un elevato numero di abitanti e
perciò il bacino d’utenza è di per sé scarso.
Problematiche
riscontrate
L’apertura del farmer’s market è stata inizialmente ostacolata dai
commercianti della zona, i quali come contromisura competitiva nei giorni
di mercato abbassavano i prezzi dei loro prodotti. Tuttavia tale situazione
si è risolta da sola e in breve tempo.
Il rispondente dichiara di non essere soddisfatto del risultato ottenuto con
il mercato contadino, in particolare si attendeva una maggiore
partecipazione da parte degli agricoltori.
Il rispondente ritiene inoltre che per gli enti locali sarebbe utile poter
disporre di un disciplinare tipo, purché allo stesso tempo venga lasciato
un livello di autonomia che consenta di adattare le norme alle proprie
esigenze.
Il fatto che ogni Comune abbia un proprio regolamento, secondo il parte
del rispondente, non ha creato problemi e non ci sono stati dubbi
interpretativi rilevanti. Tuttavia l’Amministrazione pubblica, allo scopo di
evitare confusione nei consumatori, dovrebbe intraprendere azioni tese a
distinguere i farmer’s market comunali da quelli sponsorizzati dalle
associazioni che presentano caratteristiche differenti. Inoltre si dovrebbe
prestare maggiore attenzione all’aspetto della comunicazione e della
promozione del mercato.
25
3. GaP Analysis
3.1 Contesto
Anche prima dell’introduzione della legge che disciplina i farmer’s market la normativa esistente consentiva
agli imprenditori agricoli di vendere i propri prodotti nei mercati pubblici; ciononostante, il modello del
mercato agricolo di vendita diretta ha cominciato a svilupparsi in Italia con il D.M. del 20 novembre 2007.
Con l’avvento della nuova normativa si è assistito, infatti, ad una marcata crescita del numero di mercati
agricoli in Italia. Quali sono dunque i punti del nuovo regolamento che hanno contribuito in maniera
decisiva allo sviluppo dei farmer’s market?
Il nuovo decreto ha innanzitutto il merito di disciplinare in modo più chiaro e specifico i mercati degli
agricoltori, riducendo l’incertezza normativa: le indicazioni da parte del Legislatore hanno incentivato i
Comuni ad istituire i farmer’s market.
La precedente normativa, inoltre, non poneva le basi per lo sviluppo di un mercato di vendita diretta di
prodotti locali dal momento che non stabiliva un limite riguardo alla provenienza dei prodotti venduti. Il
D.M. del 2007, al contrario, stabilisce che la merce posta in vendita deve provenire dall’ambito territoriale
amministrativo della Regione pur concedendo agli agricoltori la possibilità di vendere, nel rispetto del
criterio della prevalenza, anche prodotti di terzi purché prodotti in aziende del territorio di riferimento.
Altro incentivo offerto ai Comuni che si trovano ad istituire per la prima volta un farmer’s market è la
possibilità di aprire il mercato in forma sperimentale con l’adozione di un regolamento comunale
provvisorio. Durante il periodo di sperimentazione è possibile osservare l’andamento del mercato ed
individuare eventuali problematiche. Alla fine della sperimentazione il Comune potrà valutare se istituire il
mercato in via definitiva e se modificare il regolamento.
Il decreto MIPAAF del 2007 ha avuto quindi un effetto decisamente positivo: la fase di avvio dei farmer’s
market ha visto la sperimentazione di differenti modalità, con esiti differenti a seconda dei singoli casi
(sono molte le variabili in gioco che determinano il successo di un mercato).
Ciononostante, trattandosi di una norma innovativa, è possibile che nella fase di sperimentazione concreta
siano emerse delle criticità.
Nel presente capitolo riprendiamo gli aspetti chiave della regolamentazione, , evidenziando le (eventuali)
distanze tra la configurazione normativa attuale e quella “ottimale”.
3.2
Il disciplinare di mercato: valori incorporati da trasmettere
Dall’analisi è emerso che i Comuni non hanno avuto particolari difficoltà a redigere il regolamento
comunale o il disciplinare di mercato: tali documenti sono stati stilati in completa autonomia, spesso (ma
non sempre) seguendo le linee guida proposte dalla Regione o dalle Associazioni di produttori.
Tale autonomia si è rivelata un aspetto di rilievo, poiché ha consentito ai Comuni di adattare il regolamento
in materia di farmer’s market alle proprie esigenze e peculiarità.
D’altro canto, essa ha dato origine a regolamenti comunali differenti, e, grazie al margine di libertà
concesso dai Comuni, si sono osservati disciplinari di mercato diversi tra loro anche all’interno dello stesso
Comune.
Secondo quanto emerso dalle interviste, tali differenze non hanno dato luogo a conflitti tra mercati.
La concorrenza più intensa riferita dagli intervistati sembra essere quella con le fiere e i mercati di prodotti
tipici a carattere occasionale, poiché i consumatori, non ancora consapevoli delle peculiarità e dei valori di
26
un farmer’s market, possono non essere in grado di distinguere le due tipologie di mercato.
Tale fenomeno può spingere gli agricoltori inizialmente attivi nel farmer’s market a spostarsi verso altre
formule (altri mercati, fiere) che presentano regolamenti meno vincolanti rispetto a quelli del mercato del
contadino.
Si apre, qui, un tema molto rilevante: quello della comunicazione al consumatore: è un tema trasversale a
tutte le iniziative che comportano restrizioni (anche onerose in termini organizzativi e/o economici)
all’azione degli operatori (si pensi, ad esempio ai prodotti a Denominazione di Origine). Gli operatori stessi,
infatti, possono sottoporsi a tali restrizioni perché credono nella possibilità di offrire valore (la territorialità,
la filiera corta, la certezza dell’origine sono valori). Occorre, tuttavia, che tale valore sia percepito
chiaramente dal consumatore, e possibilmente anche remunerato in modo corretto.
Occorre quindi comunicare le caratteristiche dei farmers’ market ai consumatori in modo intenso e
continuativo, affinché tale mercato non sia vissuto solo come “un nuovo mercato nel quartiere che offre
prodotti freschi” (e come tale sostituibile con tutti gli altri mercati con prodotti di qualità) , ma come uno
strumento per riavvicinare, in modo strutturato e garantito, i consumatori ai produttori locali.
I possibili strumenti da utilizzare sono:
-
-
-
-
comunicazione istituzionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, sui valori e le
garanzie del farmers’ market in generale (e/o di una rete di farmers’ market in particolare);
tale comunicazione è tanto più praticabile quanto più chiaramente sono fissate, definite
(anche a livello di possibile “range”) e cogenti alcune garanzie di base;
istituzioni di marchi territoriali; condizione necessaria affinché il marchio si traduca in
elemento di chiarezza, anziché di maggiore complessità, per il consumatore, è una buona
corrispondenza tra territorio su cui insiste il marchio ed ambito territoriale dal quale è
concesso che provengano i prodotti offerti nel farmer’s market;
inserimento nei bandi, nei formulari per la compilazione di domande, nelle linee guida per i
disciplinari, dell’elemento “comunicazione”. L’investimento di tempo e risorse in un
progetto che non funziona, o non funziona quanto dovrebbe, non è certo un vantaggio per
la Pubblica Amministrazione, ed un’adeguata comunicazione è un elemento fondamentale
per la buona riuscita del progetto, che invece può stentare ad avviarsi, o posizionarsi in
modo errato, se si affida al solo “passaparola”. Un buon piano di comunicazione,
comprendente il giusto mix di strumenti e messaggi, dovrebbe pertanto fare parte, anche
obbligatoriamente, di qualsiasi progetto di apertura di un mercato del contadino;
formazione e coinvolgimento dei giovani. Le indagini di mercato rivelano spesso come le
giovani generazioni protagoniste di un processo di internazionalizzazione dei vissuti e dei
gusti, tendano a mostrare poco interesse per i temi della territorialità e della tipicità, o del
salutismo alimentare. Maggior interesse può, probabilmente, riscontrarsi nei confronti
delle tematiche legate all’ambiente, dell’energia. E’ tuttavia importante che il farmer’s
market non sia solo un luogo per adulti, o per bambini, lasciando fuori la (pur “difficile” a
livello di comunicazione) fascia giovanile. A tale scopo, può essere utile:
o la collaborazione con le istituzioni scolastiche;
o l’ideazione di attività “originali” rispetto alle normali materie di studio (prevedendo,
ad esempio, una maggiore componente di sperimentazione pratica, anche delle fasi
di coltivazione e raccolta, rispetto alla teoria).
27
3.3
L’autonomia locale: un’opportunità gradita da cogliere al meglio
I Comuni intervistati riferiscono di aver certamente beneficiato dell’autonomia concessa dalla normativa.
Del resto, caratteristica della realtà italiana è quella di una molteplicità di situazioni locali, a partire dalla
struttura del territorio fino al tessuto produttivo, culturale e sociale.
In una simile situazione, il principale rischio è costituito da un eccessivo “localismo”, quindi dalla distanza
tra le opportunità esistenti ed il modo individuale (a livello di singolo Comune) di coglierle, derivante dalle
idee, dai vissuti, dalle capacità delle persone.
Va inoltre ribadita la necessità di una coerenza definitoria di base per la formula.
Può essere pertanto utile prevedere strumenti in grado di diffondere competenza e conoscenza riguardo
alle potenzialità offerte dalla nuova formula commerciale, ad esempio mediante:
-
progetti di formazione per il personale del Comune;
formazione specifica sull’istituzione ed operatività di marchi territoriali, eventualmente
anche in coordinamento con più territori;
sportelli di assistenza.
Il D.M. 20 novembre 2007 stabilisce che “il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
attraverso forme di collaborazione con l’ANCI, provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e
assistenza tecnica ai Comuni per l’adempimento delle funzioni loro assegnate” 15 . Si è in attesa
dell’approvazione del decreto attuativo.
3.4
Definizione di prodotto locale: flessibile ma ben comunicata
La definizione di “prodotto locale” è stata oggetto di differenti interpretazioni. Alcuni Comuni, la cui
configurazione produttiva locale lo consentiva, si sono focalizzati sulla distanza chilometrica (più o meno
ampia) tra produzione e luogo di commercializzazione.
In altri casi, tuttavia (ad esempio per via di una produzione più “dispersa”, o per problemi logistici, o ancora
per il fatto che i produttori di una determinata zona, inclusa nel perimetro definitorio gravitavano già
attorno ad altri mercati) tale parametro è apparso inadatto rispetto all’obiettivo di coinvolgere nelle
iniziative un sufficiente numero di operatori. Si è pertanto optato per un’interpretazione di distanza in
termini di confini di un determinato territorio, ad esempio con riferimento a una valle, all’ambito
provinciale o addirittura regionale.
In altri casi ancora si è tenuto a specificare che il prodotto locale deve essere tipico della zona e che deve
essere frutto di un processo produttivo tradizionale e rispettoso dell’ambiente.
Tale flessibilità definitoria è probabilmente inevitabile, tuttavia genera la necessità di una riflessione circa i
messaggi da comunicare al consumatore.
Occorre, infatti, evitare che la varietà di approcci faccia pensare ad un’improvvisazione, trasmettendola
altresì come risultato di una particolare aderenza alle esigenze locali. Ed occorre imperniare la
comunicazione su temi più ampi del singolo dato (50 km, 100 km, ecc.), sottolineando che si tratta
comunque di prodotti locali, che percorrono comunque un numero contenuto di chilometri rispetto, ad
esempio, al prodotto estero, e la cui origine è certa e controllata.
15
Articolo 4, comma 4.
28
3.5
L’importanza dei controlli e di una figura gestionale
Nessuno dei Comuni intervistati riferisce di aver riscontrato particolari problematiche nel corso della
pianificazione e dell’esecuzione dei controlli.
Questi sono stati affidati alla polizia municipale e, in diversi casi, ad un soggetto gestore del mercato, in
genere incaricato di sospendere o almeno segnalare all’Autorità competente gli operatori che non
dovessero rispettare il disciplinare di mercato. In genere il regolamento comunale o il disciplinare di
mercato stabiliscono i poteri di controllo e sanzionatori in capo al soggetto gestore.
Sarebbe altresì auspicabile permettere (imporre) al soggetto che gestisce il mercato (o ad un organismo di
vigilanza individuato al suo interno) di eseguire ispezioni, oltre che nel contesto del mercato, presso la sede
produttiva dell’azienda al fine di stabilirne la conformità o meno al disciplinare di mercato sia al momento
dell’ammissione al farmer’s market che durante l’intero periodo di partecipazione al mercato.
La necessità del controllo ha fatto quindi emergere una peculiarità di questa tipologia di vendita diretta.
Come testimoniano anche gli esempi analizzati per gli Stati Uniti, paese dove questa formula commerciale è
già presente da tempo, il farmer’s market, essendo costituito per definizione da un insieme di soggetti
operanti, seppure nella stessa sede, in modo individuale ed in autonomia, può trarre grande benefici
dall’introduzione di una figura che gestisca il mercato, coordini i diversi operatori, intrattenga le relazioni
con l’Amministrazione e i soggetti privati e che sappia promuovere il mercato e gestire i cambiamenti.
Tant’è vero che numerosi Comuni, nonostante la normativa non lo contempli, hanno previsto la presenza di
un soggetto gestore, anche se l’hanno identificato con nomi differenti (comitato di autogestione, comitato
del mercato, soggetto di coordinamento e gestione, etc.). Nel seguito chiameremo tale soggetto “Comitato
di Gestione”.
A questo punto si pone la domanda sulla composizione di tale comitato. Guardando alle esperienze dei
farmer’s market esistenti, si può affermare l’indispensabilità della partecipazione degli agricoltori o dei loro
rappresentanti e di eventuali associazioni, fondazioni e consorzi.
Inoltre vi può partecipare anche l’Amministrazione pubblica nel caso il mercato necessiti del suo sostegno o
nel caso il Comune voglia, soprattutto nella fase di avvio, mantenere il controllo della gestione del mercato.
È necessario che ogni Comune rifletta attentamente sui compiti che intende assegnare a tale comitato. Si
possono porre in evidenza come fondamentali i seguenti aspetti:










redazione della proposta del disciplinare del mercato (qualora non se ne occupi il Comune);
organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
corresponsione al Comune del canone a carico degli agricoltori e dei costi relativi alle utenze;
gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell’area di mercato;
ripristino di eventuali danni alle aree di mercato;
controllo sul rispetto del disciplinare di mercato da parte degli operatori del mercato;
controllo ed indirizzo dei prezzi;
organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali,
didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale
di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
Il lavoro del Comitato di Gestione può variare notevolmente a seconda della natura e delle dimensioni del
mercato. Negli Stati Uniti, dove sono presenti farmer’s market a cui partecipano molti agricoltori, i
componenti del Comitato di Gestione sono veri e propri manager che si occupano della gestione del
mercato a tempo pieno. In Italia tuttavia i farmer’s market sono ancora di piccole dimensioni e il lavoro del
Comitato non è complesso, per cui al momento il Comitato di Gestione non deve necessariamente essere
composto da soggetti unicamente dedicati a questo lavoro.
29
Indipendentemente dal soggetto a cui sono affidati i controlli, è indispensabile definire:
-
3.6
le regole oggetto di controllo;
la documentazione obbligatoria atta a favorire, rendere efficienti (quindi poco onerose e
ripetibili con frequenza) le operazioni di controllo;
le responsabilità e le sanzioni in caso di inadempimento (e di controlli non sufficientemente
accurati).
Il finanziamento dei farmer’s market
I finanziamenti pubblici possono risultare determinanti per la fase di avvio del farmers’ market.
Seguendo l’esempio di quanto è avvenuto in altri paesi, ed in casi di rilievo in Italia, occorre tuttavia
prevedere, in fase di progettazione del mercato, che la nuova iniziativa sia strutturata ed organizzata per
raggiungere, nell’arco di un lasso di tempo prefissato, un proprio, autonomo equilibrio economico e
finanziario.
Non si tratta, infatti, di una iniziativa di “assistenza” ai produttori, ma di un’opportunità per crescere grazie
allo sviluppo, e alla possibilità di messa in gioco, di nuove competenze e nuove forme di imprenditorialità,
fondate su valori collegati all’appartenenza alla comunità locale.
Da un lato, pertanto, occorre fornire stimoli e supporto allo sviluppo di competenze imprenditoriali
(relative anche agli aspetti economico – finanziari).
Dall’altro lato, è fondamentale prevedere una funzione di gestione del mercato che sia orientata a garantire
una buona performance. Un buon risultato del mercato attira gli agricoltori migliori, ed attira anche
maggiori sponsorizzazioni e contributi, generando una spirale virtuosa.
Tale risultato è determinato da vari fattori, sia progettuali (scelta del sito anche in base ad una valutazione
del contesto competitivo, gestione del posizionamento e dell’immagine, garanzie di qualità, …) che
gestionali / strategici (selezione operatori, controlli, prodotti e servizi, comunicazione, politiche di pricing e
gestione degli equilibri economici, ricerca di sponsorizzazioni, …).
Si profila pertanto la figura di un organo / di una figura gestionale super partes, impegnata a tempo pieno o
parziale a seconda della dimensione del mercato, ma comunque dotata di buona professionalità, per
evitare i problemi legati all’improvvisazione. Anche in questo caso, pertanto, potrebbe essere utile attivare
servizi di formazione per la nascita di figure preparate per la specifica funzione.
3.7
La politica dei prezzi
Per quanto offra prodotti teoricamente non confrontabili, in termini di valore (filiera corta, km zero, ecc.), il
farmer’s market si inserisce, ovviamente, nel contesto competitivo locale, e si trova a confrontarsi con una
maggiore o minore intensità competitiva, così come con un profilo locale dei prezzi già strutturato ed
articolato tra i diversi canali (supermercati, ipermercati, discount, mercati rionali, altre formule di vendita
diretta, ecc.).
Da un lato il consumatore, che non necessariamente conosce le dinamiche competitive che determinano il
prezzo nella GDO, si aspetta, a fronte di una filiera corta, un prezzo più conveniente o al massimo analogo.
Dall’altro, il produttore, che tende a recuperare almeno in parte una sufficiente marginalità, spesso
compressa nelle relazioni di filiera con altri clienti.
30
Una politica di pricing equilibrata si pone l’obiettivo di non svilire il prodotto, e al contempo di non
posizionarlo fuori mercato, annullando i benefici percepiti della filiera corta (a meno che non si tratti di un
prodotto “specialità”, di nicchia), vigilando anche sul comportamento concorrenziale tra i produttori
presenti.
La Pubblica Amministrazione può fornire un contributo a tale equilibrio, da un lato inserendo la funzione di
indirizzo / controllo dei prezzi nella regolamentazione del mercato e tra le responsabilità del soggetto
“gestore”, quale esso sia, dall’altro organizzando la fornitura tempestiva di informazioni sul profilo locale
dei prezzi per un certo numero di prodotti chiave.
3.8
Garanzie ed informazioni sulla qualità dei prodotti
Dalle interviste effettuate e dai disciplinari di mercato esaminati emerge che solo alcuni Comuni hanno
esplicitamente previsto controlli sulla qualità dei prodotti.
In parte, saranno i consumatori stessi ad abbandonare i banchi che non mantengono la promise, intrinseca
al concetto di filiera corta, di particolare freschezza dei prodotti. In parte, può essere utile comunque
istituire controlli di qualità.
Tale compito potrebbe essere attribuito al Comitato di Gestione o ad un’apposita commissione di
degustazione che attraverso controlli, anche presso la sede delle aziende, verifichi la qualità dei prodotti16.
La qualità è comunque composta di varie sfaccettature, che vanno oltre l’indispensabile qualità
organolettica. Si sono già citati, del resto, i valori del prodotto a filiera corta.
Occorre tuttavia accennare ad un aspetto che è stato evidenziato dagli agricoltori operanti nella vendita
diretta nel corso delle interviste face – to – face condotte da Ismea nel 2010. Nel tempo si è sviluppato un
concetto di qualità del prodotto ortofrutticolo collegato a variabili come la regolarità dell’aspetto del
prodotto, il suo peso, la regolarità della forma, il calibro, imposte dalle logiche di mercato ai produttori. La
regolarità del prodotto può essere, del resto, necessaria in un contesto di relazione di vendita impersonale,
nella quale è solo l’aspetto del prodotto a “parlare”. Ciò rende talvolta necessario, nelle forniture di grandi
dimensioni, scartare ottimi prodotti che tuttavia non rispondono ai parametri prefissati. Alcuni degli
agricoltori intervistati hanno invece osservato come, grazie al rapporto diretto, personale, col consumatore,
che permette di raccontare il prodotto, di spiegare la situazione climatica locale ed altri aspetti legati alla
coltivazione, nell’ambito della vendita diretta sia possibile commercializzare senza problemi anche prodotti
non standardizzati, ma ottimi sotto il profilo organolettico. Si tratta anche in questo caso di un tema
collegato alla comunicazione sul farmers’ market, che permette al consumatore di comprendere, accettare,
e anche valorizzare le differenze rispetto ad altri canali.
16
Una soluzione simile è proposta anche dal disciplinare redatto da Slow Food per i Mercati della Terra.
31
4. Schemi di riferimento per il regolamento comunale dei
farmer’s market
4.1 Premessa
Il Comune non ha l’obbligo, secondo la normativa vigente, di redigere un regolamento comunale sui
farmer’s market, tuttavia, istituisce o autorizza “i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un
disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita”17. Di conseguenza si possono presentare i seguenti
casi:



il Comune redige un regolamento comunale in materia di farmer’s market e approva i disciplinari dei
mercati agricoli;
il Comune redige un regolamento comunale avente le medesime funzioni di un disciplinare di mercato
(questo caso si può verificare solo laddove vi sia un unico farmer’s market);
il Comune approva il disciplinare proposto da un mercato, senza necessariamente redigere un
regolamento comunale in materia di farmer’s market.
Come indicato nell’articolo 4, comma 3 del D.M. del 20 novembre 2007, i Comuni istituiscono o autorizzano
i mercati degli agricoltori. La differenza tra istituzione e autorizzazione riguarda essenzialmente le varie
tipologie di atto utilizzate dai Comuni: l’istituzione viene effettuata con delibera del Consiglio Comunale18,
mentre per l’autorizzazione viene utilizzato, a volte, un atto di tipo “tecnico” (ad es. un’ordinanza) per
“impegnare” in maniera meno rilevante dal punto di vista politico l’istituzione pubblica, posticipando la
stesura di un disciplinare o di un regolamento del mercato e con questo rendendo in qualche modo meno
definitiva la decisione di creare un farmer’s market. Anche in questo secondo caso l’atto deve fare esplicito
riferimento al D.M. che regolamenta i mercati agricoli, altrimenti saremo in presenza di una semplice
autorizzazione di utilizzo del suolo pubblico. Nel caso di istituzione di mercati in fase sperimentale è
possibile delegare l’iniziativa alle associazioni di categoria, rendendo successivamente definitiva l’istituzione
con tutti gli atti necessari in base a quanto previsto dal citato D.M.19.
Nel presente capitolo vengono proposti due modelli di regolamento comunale in materia di farmer’s
market. L’elaborazione di tali modelli è frutto di un’analisi dei regolamenti approvati da diversi Comuni
italiani20 e di quanto emerso dalle interviste effettuate.
Si tratta, naturalmente, di impostazioni generali, da adattare alle esigenze della singola realtà territoriale.
Ne deriva che, oltre a quanto già riportato, è consigliabile inserire ulteriori articoli e/o commi per
disciplinare le esigenze specifiche del Comune, come ad esempio, l’introduzione di limitazioni al traffico nei
giorni di mercato.
Il primo modello è pensato per i Comuni più piccoli dove generalmente è presente un solo mercato e il
regolamento comunale coincide con il disciplinare di mercato.
Il secondo invece può risultare più adatto ai Comuni di dimensioni maggiori dove l’Amministrazione
pubblica è presente anche a livello di circoscrizione comunale (quartiere) e dove sono istituiti più farmer’s
market.
17
D.M. 20 novembre 2007, articolo 4, comma 3.
18
Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
19
A cura di Veneto Agricoltura, “Farmers market in Veneto”, www.venetoagricoltura.org, 2010.
I regolamenti in questione sono quelli vigenti nei seguenti Comuni: Bologna, Cervignano, Fermo, Frasso
Sabino, Menfi, Podenzano, Rovereto
20
32
Il modello di regolamento per i Comuni di piccole dimensioni dovrà essere pensato per disciplinare l’unico
farmer’s market istituito nel territorio del Comune; le regole, pertanto, dovranno / potranno essere più
dettagliate e specifiche rispetto al modello più generale pensato per i grandi Comuni. Il regolamento potrà
riportare ad esempio la sede del mercato, la planimetria dello stesso, l’orario di apertura e altri dettagli che
non potrebbero essere inclusi in un regolamento che deve adattarsi a più farmer’s market.
Tale formato può risultare adatto anche per eventuali Comuni consorziati o associati che vogliano istituire
un farmer’s market in cui vendere i prodotti provenienti dai diversi Comuni o un mercato itinerante nei vari
Comuni.
I grandi Comuni potenzialmente possono ospitare diversi mercati degli agricoltori; di conseguenza il
regolamento comunale dovrà essere abbastanza flessibile da permettere ad ogni mercato di elaborare un
disciplinare di mercato su misura. Allo stesso tempo, tuttavia, dovrà fornire delle regole di base valide per
tutti i mercati. Il Comune avrà il delicato compito di stabilire il giusto mix tra autonomia del mercato
regolamentazione.
Del resto, nelle città di maggiori dimensioni può risultare difficile, per i Comuni, gestire a livello centrale
tutte le necessità dei diversi mercati situati nell’area di loro competenza. Risulta quindi determinante il
ruolo delle circoscrizioni comunali, alle quali possono essere demandate alcune decisioni operative come,
ad esempio, la ricerca di un’area adatta al mercato, la promozione dello stesso, ecc.
Si ricorda che il regolamento andrà adattato anche alle eventuali leggi regionali o provinciali del territorio in
cui ha sede il mercato.
Occorre inoltre evidenziare come nel decreto MIPAAF del 2007 siano richiamate diverse leggi da tenere
presenti (come ad esempio quelle sulle norme igieniche). Poiché è importante che il regolamento comunale
sia chiaro e comprensibile a tutti, sia agli agricoltori che ai consumatori, si consiglia di richiamare le leggi in
questione riportando allo stesso tempo parte del testo o una breve descrizione della normativa richiamata.
È infatti auspicabile che il regolamento comunale sia reso disponibile anche ai clienti, per permettere loro
di conoscere le norme che regolano il mercato, dando valore e riconoscimento all’impegno degli operatori
nel rispettarle. In questo modo si evitano equivoci e incomprensioni e il mercato assume un aspetto
maggiormente affidabile all’occhio del consumatore.
Ai Comuni (soprattutto quelli di minori dimensioni) che si trovano ad istituire un farmer’s market per la
prima volta, si consiglia di istituire inizialmente un mercato in forma sperimentale. Alla fine del periodo di
sperimentazione il Comune potrà decidere se istituire in modo definitivo il mercato o se accantonare
momentaneamente il progetto. Si potranno inoltre, in tal modo, avere a disposizione gli elementi necessari
per modificare il regolamento comunale e/o il disciplinare di mercato allo scopo di risolvere le
problematiche che si siano eventualmente riscontrate. Il regolamento preferibilmente preciserà con un
apposito articolo o comma che il mercato è istituito in via sperimentale e che pertanto al termine della
sperimentazione potrebbero essere apportate delle modifiche nel regolamento comunale e nel disciplinare
di mercato.
E’ importante, infine, predisporre un modulo di domanda di adesione al mercato con il quale gli agricoltori
interessati potranno chiedere di partecipare al mercato. A titolo di esempio, nel quinto paragrafo, è stato
predisposto un modello di riferimento per il modulo di domanda per l’adesione al mercato con allegata la
scheda descrittiva aziendale. Naturalmente il Comune, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere ulteriori
informazioni (ad esempio la quantità prodotta, il tipo di trattamenti effettuato, ecc.) e/o predisporre
ulteriori allegati.
33
4.2 Schema di riferimento per l’adozione di un regolamento comunale
per lo svolgimento di un farmer’s market focalizzato sul Comune
(consigliato per i Comuni di piccole dimensioni)
Comune di _____________________
Regolamento Comunale per la disciplina del mercato contadino
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __/__/____
Indice
Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento
Art. 2 – Comitato di Gestione
Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
Art. 4 – Prodotti agricoli in vendita
Art. 5 – Caratteristiche del mercato
Art. 6 - Ammissione al mercato
Art. 7 – Valutazione di conformità
Art. 8 - Assegnazione dei posteggi
Art. 9 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
Art. 10 - Prezzi
Art. 11 - Norme igienico-sanitarie
Art. 12 - Attività di vigilanza
Art. 13 – Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Esclusione dall’accesso al mercato di vendita diretta
Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta
Art. 17 – Norme finali
Art. 1 – Oggetto e ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile denominato … [nome del mercato] (di
seguito indicato come mercato).
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.
228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle
altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente
regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in
materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per
quanto non espressamente qui indicato.
Art. 2 – Comitato di Gestione
1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato dal … [dal Comune o dall’associazione/
comitato degli agricoltori: il Comune dovrà scegliere a chi affidare il compito di selezionare i componenti del
Comitato di Gestione ricordando però che nel secondo caso verrà lasciato al mercato un alto livello di
autonomia] un soggetto di coordinamento e gestione del mercato degli agricoltori, denominato “Comitato
34
di Gestione”.
2. Il Comitato di Gestione potrà essere costituito da produttori, Proloco, Amministrazioni pubbliche e
Aziende sanitarie regionali, Associazioni di consumatori. [Il Comune può decidere se limitare la
composizione del Comitato solo a certe categorie di soggetti, ad esempio può escludere la partecipazione
degli enti pubblici se l’intento è di lasciare maggiore autonomia al mercato o di non far gravare sul Comune
le incombenze relative alla gestione del mercato. Tale scelta è adatta soprattutto ai Comuni dove il mercato
ha superato la fase di avvio o dove non si siano incontrati ostacoli particolari nella fase di istituzione che
necessitassero il sostegno di un organo pubblico. Si può invece prevedere un’importante partecipazione
pubblica (senza però escludere la partecipazione delle associazioni di produttori) se c’è la necessità di
monitorare il mercato, soprattutto nella fase di sperimentazione o laddove si riscontrino problematiche
particolari che richiedano l’intervento della pubblica Amministrazione, ad esempio la mancanza di fondi, la
difficoltà a reperire un numero sufficiente di adesioni etc.]
3. Al Comitato di Gestione sono affidate dal Comune le seguenti attività:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Richiesta di autorizzazione del mercato [qualora non se ne occupi il Comune];
Organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
Gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
Corresponsione al Comune del canone a carico degli agricoltori e dei costi relativi alle utenze;
Gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell’area di mercato;
Ripristino di eventuali danni alle aree di mercato;
Controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del mercato;
Controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato, questi devono essere inferiori del …
[percentuale] rispetto ai prezzi medi applicati nell’area di riferimento;
j. Organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali,
didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale
di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
k. … [Eventuali Altre attività in capo al Comitato di Gestione. Il Comune deciderà quali e quanti compiti
affidare al Comitato di Gestione. Il Comune che intende lasciare maggiore autonomia al mercato
affiderà un numero di compiti superiore e di maggiore importanza rispetto ad un Comune più
“interventista”.]
4. Il soggetto agisce nei confronti dell’Amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso
conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.
Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all’art.8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580. [È
possibile inserire precisazioni o ulteriori limitazioni]
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono
rispettare le seguenti condizioni:
a. Ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo … [del territorio individuato
dal Comune, ad esempio l’intera Regione, una o più Province o ambiti ancora più ristretti (ad es.
entro 30 Km dal Comune/ mercato). Si può anche stabilire una distanza diversa per i prodotti di terzi
venduti dagli agricoltori partecipanti al mercato.];
b. Vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o
dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui alla lettera
a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art 2135 c.c.;
c. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
35
d. … [Il Comune può decidere se inserire ulteriori condizioni, ad esempio l’aver partecipato a specifici
corsi di formazione].
3. L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa,
ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. [Se il
Comune lo ritiene opportuno può inserire ulteriori limitazioni o precisazioni]
Art. 4 – Prodotti agricoli in vendita
1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo
di origine territoriale e dell’impresa produttrice. [Il Comune può decidere di favorire/ riservare la vendita
solo a certi prodotti alimentari, ad esempio solamente a prodotti di origine biologica, DOP, IGP, DOC, etc.
Tuttavia è necessario considerare se tali limiti non possano portare ad un numero insufficiente di adesioni
da parte degli agricoltori.]
2. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei
prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al
regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004. [Il Comune può decidere di
escludere l’attività di trasformazione o di consentire solo alcune attività di trasformazione, ad esempio
solamente l’affettatura, il frazionamento e attività similari]
3. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti:
a. la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
b. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del
territorio rurale di riferimento concordate con l’ente comunale e organizzate dagli imprenditori
agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
4. [È possibile inserire un ulteriore comma per ammettere la vendita di prodotti del settore non alimentare
tipici dell’artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo
(attrezzi e strumenti) o alla pesca, ovvero provenienti da lavorazione di materiali di risulta, comunque legati
alle tradizioni locali (giocattoli, oggettistica con prodotti agricoli di riutilizzo …). L’ammissione di questa
ulteriore categoria merceologica è consigliata soprattutto a quei Comuni che faticano a trovare un numero
sufficiente di adesioni o che intendono sostenere la tradizione artigianale locale.]
5. Nell’elenco allegato al presente regolamento sono individuati i generi alimentari e non alimentari [se
sono ammessi anche i generi non alimentari] ammessi alla vendita nell’ambito del mercato disciplinato dal
presente regolamento. L’elenco verrà aggiornato [frequenza e modalità di aggiornamento].
Art. 5 – Caratteristiche del mercato
1. Il mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli ha le seguenti caratteristiche:
a. Ha svolgimento … [annuale /stagionale, dal … al …];
b. Si svolge con cadenza [indicare la frequenza del mercato: settimanale, quindicinale, mensile etc. ]: il
[giorno della settimana] [orario di apertura]; [È preferibile che il mercato si svolga con cadenza
almeno settimanale, nello stesso luogo e negli stessi orari, in modo da costituire un momento di
aggregazione, commercio e conoscenza stabile e duraturo21. Nello scegliere gli orari di apertura e
la frequenza del mercato bisogna tenere in conto inoltre di un’eventuale sovrapposizione con i
mercati rionali che potrebbe creare condizioni di concorrenza impropria, nel momento in cui
operatori commerciali possono offrire tutto il repertorio di prodotti ritrovabili nei mercati
21
Come suggerito dal disciplinare dei Mercati della Terra.
36
all’ingrosso, mentre i produttori agricoli si trovano a limitare l’offerta a quelli che sono i frutti e le
verdure di stagione22.]
c. La sede del mercato, individuata dal Comune con delibera del Consiglio, si trova … [indicare la sede
del mercato. La scelta della sede è un particolare importante, si consiglia di preferire luoghi
frequentati o facilmente raggiungibili.]. L’area dispone di … posteggi suddivisi tra i diversi operatori
come da planimetria allegata. [Si consiglia di allegare una planimetria che mostri in modo chiaro la
struttura del mercato, ed in particolare, il numero, la superficie e la tipologia dei posteggi, il
numero di posteggi massimo. La planimetria dovrà inoltre indicare la dimensione dei posteggi, il
numero di posteggi riservati ad ogni categoria merceologica e/o tipologia di operatore (ad es.
stagionale, temporaneo o permanente). Non è invece necessario indicare il nominativo
dell’agricoltore assegnatario di ciascun posteggio poiché gli operatori partecipanti possono
cambiare o turnare, senza contare che al momento dell’autorizzazione del mercato i posteggi
potrebbero non essere ancora stati assegnati.]
2. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario di accesso all’area per l’allestimento dei
banchetti di vendita e i limiti di orario di sgombero dell’area: … [indicare i suddetti limiti]
3. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze,
sono disposti con ordinanza del Sindaco.
4. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, permanenti e per motivate esigenze, sono
disposti dal Comune con delibera del Consiglio.
Art. 6 – Ammissione al mercato
1. L’ammissione degli agricoltori al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è subordinata alla previa
presentazione al Comune della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall’art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L’imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al mercato di vendita diretta deve presentare la
domanda di partecipazione al mercato utilizzando l’apposito modulo compilato nelle parti applicabili e deve
allegare:
a. una copia del documento di identità;
b. la scheda descrittiva dell’azienda utilizzando l’apposito modulo compilato nelle parti applicabili;
c. eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione,
prodotto biologico, etc.);
d. [È possibile imporre agli operatori altri adempimenti, purché questi non scoraggino la
partecipazione al farmer’s market].
3. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:
a. generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica
in base alla quale presenta l’istanza;
b. codice fiscale e numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
c. specificazione delle merceologiche trattate, le domande relative alla vendita di merceologie non
corrispondenti alle tipologie indicate nell’allegato non verranno prese in considerazione;
d. ubicazione dell’azienda o del fondo di provenienza, la domanda non verrà presa in considerazione
qualora le merci non provengano dalla zona identificata dal presente regolamento;
e. indicazione del numero del posteggio desiderato tra quelli indicati nell’allegato;
f. stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità;
22
Come suggerito da uno studio svolto da Veneto Agricoltura, “Farmers market in Veneto”,
www.venetoagricoltura.org, 2010.
37
g. i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare alla vendita;
h. [Eventuali altre indicazioni]
4. Gli operatori agricoli dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
a. di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
b. che l’ubicazione del fondo di produzione e dell’azienda si trova nel territorio identificato come
“locale” dal presente regolamento;
c. il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
d. di aver preso visione dell’area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi
e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento disciplinante il
mercato specializzato;
e. di accettare integralmente il presente regolamento;
f. [Eventuali altre dichiarazioni]
5. L’eventuale aggiunta di altri prodotti non compresi nella domanda di ammissione e successiva alla
presentazione della stessa, deve essere espressamente autorizzata dal Comitato di Gestione.
6. … [Indicare il nome dell’ufficio comunale competente oppure demandare al Comitato di Gestione] è
competente alla valutazione preliminare delle domande ai fini dell’ammissibilità delle stesse alla procedura
di assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione
all’azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche. Trascorsi … [n. di giorni concessi per
completare la domanda] giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete
verranno escluse dalla graduatoria per l’assegnazione dei posteggi.
6. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. .
Art. 7 – Valutazione di conformità
1. Le aziende richiedenti le cui domande siano state giudicate ammissibili dall’organo competente, devono
accettare un’ispezione in azienda da parte del Comitato di Gestione [o dall’organismo di vigilanza del
Comitato di Gestione qualora previsto] finalizzata a stabilirne la conformità o la non conformità al presente
regolamento.
2. Qualora l’azienda richiedente presenti delle non conformità, per ottenere il certificato di conformità,
deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le
non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che l’azienda ha completato l’attuazione del suddetto
piano, il Comitato di Gestione [o l’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione qualora previsto] può
procedere ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il richiedente abbia eseguito le
adeguate azioni correttive.
3. Le aziende assegnatarie di un posteggio devono accettare eventuali ispezioni in azienda successive da
parte del Comitato di Gestione [o dall’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione qualora previsto]
finalizzate a confermare la conformità o la non conformità al presente regolamento.
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi
1. Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e per le assegnazioni temporanee, anche a carattere
stagionale, il Comitato di Gestione [o il Comune] approva l’elenco e la relativa graduatoria dei venditori
individuata secondo i seguenti criteri da applicarsi nell’ordine:
a. [criterio 1]
b. [criterio 2]
38
c. [altri criteri, compreso quello da seguire in caso di parità di punteggio tra due o più agricoltori]
[Alcuni esempi di criteri di assegnazione: anzianità di iscrizione del richiedente ai registri ed albi tenuti dalla
C.C.I.A.A., data di presentazione della domanda, età dell’operatore, distanza dal mercato, qualità dei
prodotti (Bio, DOP, IGP, …), quantità prodotta, etc]
[Il Comune deve stabilire la validità della graduatoria/ delle domande]
[Il Comune può decidere di demandare al Comitato di Gestione l’individuazione dei criteri da utilizzare per
stilare la graduatoria]
2. … [Nel presente comma il Comune deve regolare le modalità di assegnazione dei posteggi (utilizzando
come base la graduatoria di cui al comma precedente). Il Comune dovrà decidere se occuparsi
personalmente del processo di assegnazione dei posteggi, se limitarsi a stabilire i criteri per stilare la
graduatoria o se demandare il tutto al Comitato di Gestione. La decisione dipenderà dal livello di autonomia
che si vuole lasciare al mercato e dalla possibilità o meno del Comune di impiegare personale per seguire il
processo di assegnazione dei posteggi.]
3. … [Il Comune dovrà stabilire le modalità con cui verranno assegnati i posteggi rimasti vacanti in seguito
alla decisione da uno o più operatori di interrompere la partecipazione al mercato]
4. [Il Comune dovrà individuare un criterio di assegnazione/ turnazione dei posteggi per gli operatori
stagionali o temporanei o demandare la decisione al Comitato di Gestione. Si tratta di una decisione
importante perché non individuare uno schema di turnazione degli operatori stagionali efficace può portare
il mercato ad avere molti posteggi vuoti al di fuori delle stagioni garantite dagli operatori stagionali
selezionati.]
5. [Il Comune dovrà individuare un criterio di assegnazione dei posteggi rimasti liberi dopo la procedura di
assegnazione o demandare la decisione al Comitato di Gestione]
6. Le concessioni di posteggio fisso avranno durata … [durata della concessione]. [Il Comune dovrà indicare
il criterio per calcolare la durata della concessione dei posteggi assegnati agli imprenditori e ai produttori
agricoli stagionali o temporanei, oppure potrà decidere di demandare tale decisione al Comitato di
Gestione]
7. Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare tempestivamente al … [Comune o al Comitato di
Gestione] ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella
scheda descrittiva dell’azienda. A seguito della comunicazione il … [Comune o il Comitato di Gestione]
procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato e a darne comunicazione agli
interessati [Il Comune può decidere se assegnare ulteriori compiti al Comune o al Comitato di Gestione].
8. Nell’ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio. [È importante
inserire tale comma per evitare che vi siano operatori che, ottenendo diversi posteggi, siano in grado di
“dominare” il mercato]
9. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente
mediante spunta alle aziende agricole che seguono nella graduatoria e che vendono la stessa tipologia
merceologica. [Il Comune può stabilire un criterio di assegnazione diverso, ma in ogni caso è importante
occupare il maggior numero di posteggi possibile per garantire ai consumatori un mercato sufficientemente
fornito e vario.]
10. Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti rimane in capo agli
operatori. [Il Comune potrà decidere se introdurre sistemi incentivanti pagando una parte o la totalità di tali
costi.]
11. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il
passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso
39
in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell’orario stabilito.
Art. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
1. Gli operatori che partecipano ad un mercato contadino devono rispettare le seguenti regole:
a. Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione
dell’insegna della ditta che occupa il posteggio;
b. Gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all’art. 5 devono essere rispettati;
c. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
d. Ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell’area concessa alla fine di ogni
giornata di vendita, i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal Comune;
e. Ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato salvo giustificati motivi;
f. Ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l’occupazione del posteggio (occupazione
di suolo pubblico e smaltimento rifiuti) … [il canone sarà fissato nel presente regolamento o in un
apposito regolamento comunale indicando le eventuali forme di esenzione o riduzione];
g. Ogni operatore è tenuto al pagamento di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Comune;
h. È fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi;
i. [Eventuali altri oneri e obblighi].
Art. 10 – Prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo,
nonché con l’indicazione della varietà e della provenienza.
2. … [Il Comune deve indicare come vengono stabiliti i prezzi e i relativi principi di trasparenza.
Eventualmente è possibile prevedere la fornitura periodica di informazioni sui prezzi correnti, quale base per
le decisioni di posizionamento]
Art. 11 - Norme igienico-sanitarie
1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al
regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative
specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate,
progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da
evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
a. Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale,
compresi locali spogliatoio e servizi igienici riservati agli addetti provvisti di attrezzature per lavarsi
e asciugarsi le mani, quali lavandini con comando di erogazione non manuale, dispenser di sapone
liquido e asciugamani a perdere o elettrici;
b. Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario,
da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non
tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri
materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
c. Devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli
strumenti di lavoro e degli impianti;
d. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre
provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
e. Deve essere disponibile un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
f. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in
condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
40
g. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate
condizioni di temperatura dei cibi;
h. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione;
i. Per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli ambulanti/punti vendita
devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria
protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
j. Tutte le unità di vendita ambulante dovranno essere protette dagli agenti atmosferici mediante
tensostruttura o altri mezzi idonei [qualora non siano collocate all’interno di mercati coperti];
k. L’area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia
elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili detenute/vendute
dagli imprenditori agricoli;
l. … [eventuali altre disposizioni]
4. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono
essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento
852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.
Art. 12 – Attività di vigilanza
1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il
rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
2. Il Comitato di Gestione del mercato [o l’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione se previsto]
verifica il rispetto del presente Regolamento e segnala al Comune eventuali violazioni dello stesso. [Il
Comune può regolare le modalità di detti controlli o lasciare autonomia al Comitato di Gestione, ad esempio
può prevedere che il Comitato di Gestione individui un organismo di vigilanza e può stabilirne la sua
composizione]
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza … [dell’azienda sanitaria regionale o altro ente].
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di
controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e
rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l’osservanza di tutte le normative sulla sanità dei
prodotti.
Art. 13 - Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta
1. Nel caso di inosservanza del presente Regolamento, il Comitato di Gestione provvede a segnalarlo al
Comune che procede a richiamare l’impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel presente regolamento, dopo il termine concordato
per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l’impresa dalla partecipazione al mercato per un
massimo di … [indicare il periodo massimo di sospensione].
3. In caso di sospensione, l’azienda potrà richiedere, non prima di … [indicare il periodo di tempo minimo],
l’annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere
eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.
Art. 14 – Sanzioni.
1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria … [indicare il criterio con cui sono stabilite le sanzioni pecuniarie].
Art. 15 – Esclusione dall’accesso al mercato di vendita diretta
41
1. Il Comune stabilisce l’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione
all’interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:
a. Per perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
b. Per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall’Azienda sanitaria regionale volti ad
eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall’art. 11 del presente Regolamento
nei tempi indicati;
c. nel caso di rilascio di … [n. massimo di richiami] richiami, anche in tempi diversi;
d. nel caso di … [numero massimo di sospensioni] sospensioni dal mercato;
e. dopo … [indicare il numero di assenze] assenze senza comprovato motivo;
f. [Eventuali altre cause di esclusione]
Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta
1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non
motivate. È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente
nei seguenti casi:
a.
b.
c.
d.
e.
decesso del titolare dell’azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
cessazione dell’attività agricola;
cessazione o insufficienza della produzione agricola;
motivi di salute o altre cause debitamente motivate;
… [altri casi stabiliti dal Comune. In particolare possono essere inserite cause di sospensione o
esclusione volontaria meno stringenti.].
2. La sospensione/interruzione dell’attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno … [n. di
giorni di preavviso] giorni, salvo eventi imprevedibili.
Art. 17 – Norme finali
1. L’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l’adeguamento automatico delle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il … [indicare dopo quanti giorni entrerà in vigore il
regolamento] giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell’Albo Pretorio del
Comune.
42
4.3 Schema di riferimento per l’adozione di un regolamento comunale
per lo svolgimento dei farmer’s market focalizzato sul Comitato di
Gestione (consigliato per i Comuni di dimensioni maggiori)
Comune di _____________________
Regolamento Comunale per la disciplina del mercato contadino
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del __/__/____
Indice
Art. 1 – Oggetto e ambito del regolamento
Art. 2 – Comitato di Gestione
Art. 3 – Autorizzazione del mercato
Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
Art. 5 – Prodotti agricoli in vendita
Art. 6 – Caratteristiche del mercato
Art. 7 - Ammissione al mercato
Art. 8 – Valutazione di conformità
Art. 9 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
Art. 10 - Prezzi
Art. 11 - Norme igienico-sanitarie
Art. 12 - Attività di vigilanza
Art. 13 – Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta
Art. 14 - Sanzioni
Art. 15 - Esclusione dall’accesso al mercato di vendita diretta
Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta
Art. 17 – Norme finali
Art. 1 – Oggetto e ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.
228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle
altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente
regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in
materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per
quanto non espressamente qui indicato.
Art. 2 – Comitato di Gestione
1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato dal … [dal Comune o dall’associazione/
comitato degli agricoltori: il Comune dovrà scegliere a chi affidare il compito di selezionare i componenti del
Comitato di Gestione ricordando però che nel secondo caso verrà lasciato al mercato un alto livello di
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autonomia] un soggetto di coordinamento e gestione del mercato degli agricoltori, denominato “Comitato
di Gestione”.
2. Il Comitato di Gestione potrà essere costituito da produttori, Proloco, Amministrazioni pubbliche e
Aziende sanitarie regionali, Associazioni di consumatori. [Il Comune può decidere se limitare la
composizione del Comitato solo a certe categorie di soggetti, ad esempio può escludere la partecipazione
degli enti pubblici se l’intento è di lasciare maggiore autonomia al mercato o di non far gravare sul Comune
le incombenze relative alla gestione del mercato. Tale scelta è adatta soprattutto ai Comuni dove il mercato
ha superato la fase di avvio o dove non si siano incontrati ostacoli particolari nella fase di istituzione che
necessitassero il sostegno di un organo pubblico. Si può invece prevedere un’importante partecipazione
pubblica (senza però escludere la partecipazione delle associazioni di produttori) se c’è la necessità di
monitorare il mercato, soprattutto nella fase di sperimentazione o laddove si riscontrino problematiche
particolari che richiedano l’intervento della pubblica Amministrazione, ad esempio la mancanza di fondi, la
difficoltà a reperire un numero sufficiente di adesioni etc.]
3. Al Comitato di Gestione sono affidate dal Comune le seguenti attività:
a. Richiesta di autorizzazione del mercato e redazione della proposta del disciplinare del mercato
[qualora non se ne occupi il Comune];
b. Organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
c. Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
d. Gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
e. Corresponsione al Comune del canone a carico degli agricoltori e dei costi relativi alle utenze;
f. Gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell’area di mercato;
g. Ripristino di eventuali danni alle aree di mercato;
h. Controllo sul rispetto del disciplinare di mercato da parte degli operatori del mercato;
i. Controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita sul mercato, questi devono essere inferiori del …
[percentuale] rispetto ai prezzi medi applicati nell’area di riferimento;
j. Organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali,
didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale
di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;
k. … [Eventuali Altre attività in capo al Comitato di Gestione. Il Comune deciderà quali e quanti compiti
affidare al Comitato di Gestione. Il Comune che intende lasciare maggiore autonomia al mercato
affiderà un numero di compiti superiore e di maggiore importanza rispetto ad un Comune più
“interventista”.]
4. Il soggetto agisce nei confronti dell’Amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso
conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.
Art.3 – Autorizzazione del mercato
1. Il Comune/ i Comuni di … [indicare il Comune o i Comuni in oggetto], di propria iniziativa o su richiesta
degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria,
istituisce/istituiscono o autorizza/ autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli
standard di cui alla normativa richiamata all’art. 1 del presente regolamento.
2. Le richieste di autorizzazione, dirette a … [indicare l’ufficio a cui devono essere indirizzate le richieste di
autorizzazione] debbono contenere:
a. i dati identificativi del soggetto richiedente;
b. l’indicazione dell’area sulla quale si intende svolgere il mercato;
c. [altri contenuti obbligatori]
3. Il Comitato di Gestione, ai fini dell’istituzione o autorizzazione del mercato, presenta al Comune la
proposta del disciplinare di mercato da sottoporre ad autorizzazione. L’elaborato dovrà contenere:
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a. le modalità di controllo del mercato;
b. le soluzioni attraverso le quali il Comitato intende organizzare il mercato;
c. Una planimetria del mercato che illustri il posizionamento delle strutture e la loro suddivisione tra i
diversi operatori;
d. [altre prescrizioni circa il contenuto del disciplinare]
4. Il Comune definisce ed attiva la procedura di valutazione del disciplinare di mercato proposto.
5. Il Comune autorizza il mercato agricolo sulla base del disciplinare di mercato proposto. Le richieste di
autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si
intendono accolte. [Il Comune può stabilire una durata massima alla suddetta autorizzazione]
Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta
1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all’art.8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580. [È
possibile inserire precisazioni o ulteriori limitazioni]
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono
rispettare le seguenti condizioni:
a. Ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo … [del territorio individuato
dal Comune, ad esempio l’intera Regione, una o più Province o ambiti ancora più ristretti (ad es.
entro 30 Km dal Comune/ mercato). Si può anche stabilire una distanza diversa per i prodotti di terzi
venduti dagli agricoltori partecipanti al mercato.];
b. Vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o
dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui alla lettera
a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art 2135 c.c.;
c. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d. … [Il Comune può decidere se inserire ulteriori condizioni, ad esempio l’aver partecipato a specifici
corsi di formazione].
3. L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa,
ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. [Se il
Comune lo ritiene opportuno può inserire ulteriori limitazioni o precisazioni]
Art. 5 – Prodotti agricoli in vendita
1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del
mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore
per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice. [Il
Comune può decidere di favorire/ riservare la vendita solo a certi prodotti alimentari, ad esempio solamente
prodotti di origine biologica, DOP, IGP, DOC, etc. Tuttavia è necessario considerare se tali limiti non possano
portare ad un numero insufficiente di adesioni da parte degli agricoltori.]
2. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei
prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al
regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004. [Il Comune può decidere di
escludere l’attività di trasformazione o di consentire solo alcune attività di trasformazione, ad esempio
solamente l’affettatura, il frazionamento e attività similari]
3. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti:
a. la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
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b. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del
territorio rurale di riferimento concordate con l’ente comunale e organizzate dagli imprenditori
agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
4. [È possibile inserire un ulteriore comma per ammettere la vendita di prodotti del settore non alimentare
tipici dell’artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo
(attrezzi e strumenti) o alla pesca, ovvero provenienti da lavorazione di materiali di risulta, comunque legati
alle tradizioni locali (giocattoli, oggettistica con prodotti agricoli di riutilizzo …). L’ammissione di questa
ulteriore categoria merceologica è consigliata soprattutto a quei Comuni che faticano a trovare un numero
sufficiente di adesioni o che intendono sostenere la tradizione artigianale locale.]
5. Il Comitato di Gestione individua un elenco, allegato al disciplinare del mercato, di generi alimentari e
non alimentari [se sono ammessi anche i generi non alimentari] ammessi alla vendita. L’elenco verrà
aggiornato [frequenza e modalità di aggiornamento].
Art. 6 – Caratteristiche del mercato
1. La vendita diretta dei prodotti agricoli può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi
pubblici.
2. Il Comune, su consiglio della Circoscrizione Comunale competente [nel caso di Comuni di grandi
dimensioni], individua, con delibera del consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la
vendita diretta dei prodotti agricoli.
3. Gli orari di apertura, chiusura e di allestimento e sgombero delle postazioni sono stabilite dal Comitato di
Gestione e riportate nel disciplinare di mercato.
4. Il disciplinare del mercato riporta in allegato una planimetria della sede del mercato indicante il numero
massimo di posteggi e la loro dimensione [Si consiglia di allegare una planimetria che mostri in modo chiaro
la struttura del mercato, ed in particolare, il numero, la superficie e la tipologia dei posteggi, il numero di
posteggi massimo. La planimetria dovrà inoltre indicare la dimensione dei posteggi, il numero di posteggi
riservati ad ogni categoria merceologica e/o tipologia di operatore (ad es. stagionale, temporaneo o
permanente). Non è invece necessario indicare il nominativo dell’agricoltore assegnatario di ciascun
posteggio poiché gli operatori partecipanti possono cambiare o turnare, senza contare che al momento
dell’autorizzazione del mercato i posteggi potrebbero non essere ancora stati assegnati.]. Il Comitato di
Gestione suddivide i posteggi tra i diversi operatori allo scopo di garantire la massima varietà merceologica.
5. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze,
sono disposti dal Comitato di Gestione previa autorizzazione del Comune.
6. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, permanenti e per motivate esigenze, sono
disposti dal Comune, su consiglio della Circoscrizione Comunale competente [nel caso di Comuni di grandi
dimensioni].
Art. 7 – Ammissione al mercato
1. L’ammissione degli agricoltori al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è subordinata alla previa
presentazione al Comune della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall’art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L’imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al mercato di vendita diretta deve presentare
domanda di partecipazione al mercato di suo interesse secondo le modalità indicate nel disciplinare di
mercato.
3. Il Comitato di Gestione ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel
disciplinare di mercato.
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Art. 8 – Valutazione di conformità
1. Le aziende ammesse al mercato di loro interesse, devono accettare un’ispezione in azienda da parte del
Comitato di Gestione [o dall’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione qualora previsto] finalizzata a
stabilirne la conformità o la non conformità al disciplinare di mercato.
2. Qualora l’azienda richiedente presenti delle non conformità, per ottenere il certificato di conformità,
deve impegnarsi ad attuare, entro un tempo concordato, un piano di azioni correttive, atte ad eliminare le
non conformità eventualmente riscontrate. Dopo che l’azienda ha completato l’attuazione del suddetto
piano, il Comitato di Gestione [o l’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione qualora previsto] può
procedere ad una nuova verifica di valutazione con la quale accerta che il richiedente abbia eseguito le
adeguate azioni correttive.
3. Le aziende assegnatarie di un posteggio devono accettare eventuali ispezioni in azienda successive da
parte del Comitato di Gestione [o dall’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione qualora previsto]
finalizzate a confermare la conformità o la non conformità al disciplinare di mercato.
Art. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
1. Gli operatori che partecipano ad un mercato contadino devono rispettare le regole contenute nel
disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
2. Gli operatori che partecipano ad un mercato contadino che si svolge su un’area pubblica sono tenuti al
pagamento di un canone per l’occupazione dei posteggi (occupazione di suolo pubblico e smaltimento
rifiuti) [il canone sarà fissato nel presente regolamento o in un apposito regolamento comunale indicando le
eventuali forme di esenzione o riduzione] e dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta
rifiuti [Il Comune potrà decidere se introdurre sistemi incentivanti pagando una parte o la totalità di tali
costi], nonché di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Comune.
Art. 10 – Prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al
pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo,
nonché con l’indicazione della varietà e della provenienza.
2. Il disciplinare di mercato deve indicare come vengono stabiliti i prezzi e i relativi principi di trasparenza.
Art. 11 - Norme igienico-sanitarie (ridotto)
1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al
regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative
specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono
essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento
852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.
Art. 12 – Attività di vigilanza
1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il
rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
2. Il Comitato di Gestione del mercato [o l’organismo di vigilanza del Comitato di Gestione se previsto]
verifica il rispetto del Disciplinare di mercato e segnala al Comune eventuali violazioni del presente
Regolamento. [Il Comune può regolare le modalità di detti controlli o lasciare autonomia al Comitato di
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Gestione, ad esempio può prevedere che il Comitato di Gestione individui un organismo di vigilanza e può
stabilirne la sua composizione]
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza … [dell’azienda sanitaria regionale o altro ente].
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di
controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e
rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l’osservanza di tutte le normative sulla sanità dei
prodotti.
Art. 13 - Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta
1. Nel caso di inosservanza del Disciplinare del mercato e nel caso di violazioni del presente Regolamento, il
Comitato di Gestione provvede a richiamare l’impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dopo il termine concordato
per la loro eliminazione, il Comitato di Gestione può sospendere l’impresa dalla partecipazione al mercato
per un massimo di … [indicare il periodo massimo di sospensione].
3. In caso di sospensione, l’azienda potrà richiedere, non prima di … [indicare il periodo di tempo minimo],
l’annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere
eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.
Art. 14 – Sanzioni.
1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria … [indicare il criterio con cui sono stabilite le sanzioni pecuniarie].
Art. 15 – Esclusione dall’accesso al mercato di vendita diretta
1. Il Comitato ha l’obbligo di procedere all’esclusione dell’imprenditore agricolo dal mercato, dandone
comunicazione all’Amministrazione e all’interessato, nei seguenti casi:
a. per perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall’Azienda sanitaria regionale volti ad
eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall’art. 11 del presente Regolamento
nei tempi indicati;
c. nel caso di rilascio di … [n. massimo di richiami] richiami, anche in tempi diversi;
d. nel caso di … [numero massimo di sospensioni] sospensioni dal mercato;
e. dopo … [indicare il numero di assenze] assenze senza comprovato motivo;
f. [Eventuali altre cause di esclusione]
Art. 16 – Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta
1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non
motivate.
2. È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei casi
stabiliti dal disciplinare di mercato.
3. La sospensione/interruzione dell’attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno … [n. di
giorni di preavviso] giorni, salvo eventi imprevedibili.
4. La sospensione/interruzione dell’attività va comunicata al Comitato di Gestione secondo le modalità
previste dal disciplinare di mercato.
Art. 17 – Norme finali
1. L’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l’adeguamento automatico delle
48
disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il … [indicare dopo quanti giorni entrerà in vigore il
regolamento] giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell’Albo Pretorio del
Comune.
4.4 Modello per la domanda di adesione al mercato
Domanda di adesione al mercato degli agricoltori denominato “____________________________”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Al Comitato di Gestione del farmer’s market denominato “________________”/
Comune di __________________, Ufficio __________________
Telefono__________________
Indirizzo__________________
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………..il……………………..
Residente a…………………………………………………………………Prov……..
Via………………………………………………………………………………n°…….
Codice fiscale ………………………………………. Tel. ……………………………
P.IVA ……………………………………………….
Nella sua qualità di: (barrare con una crocetta l’ipotesi che ricorre)
□ Legale rappresentante □ Titolare □ Altro (specificare) ….………………………
dell’azienda…………………………..…………………………………………………
(in caso di società indicare ragione/denominazione sociale)
Con sede in…………………………Via………………………………..……n°………
Telefono…………………… Fax…..……………………e-mail………………………
Partita IVA …………..………………………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………..………………………………………….
Iscrizione alla Camera di Commercio di ……………………………………………. numero ………………………dal
……………………………………………………...
in qualità di imprenditore singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580.
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, di voler esercitare
l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli al dettaglio nel mercato denominato
“_____________________________” sito in _____________________________________ specializzato
nella vendita di prodotti della tradizione contadina locale;
A tal fine, visto il Regolamento Comunale per la disciplina del mercato, approvato con deliberazione
consiliare n. ___ del __/__/ ____;
49
CHIEDE
L’assegnazione di un’area riservata all’interno del mercato sopra detto, con preferenza per il posteggio
n.__________ di cui alla planimetria allegata al Regolamento medesimo, per la vendita dei seguenti
prodotti
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Per i seguenti periodi: (Solo per occupazione stagionale o temporanea)
Dal __________________ al __________________
Dal __________________ al __________________
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che si
assume in caso di dichiarazioni mendaci e di false attestazioni (art.76 D.P.R. 445/2000),
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DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d. Lgs. 228/2001;
di aver preso visione dell’area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di
accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento comunale disciplinante il
mercato di vendita diretta/disciplinare del mercato di vendita diretta;
che i fondi ovvero l’azienda dalla quale provengono i prodotti da porre in vendita sono ubicati nel
territorio individuato dal regolamento comunale disciplinante il mercato di vendita diretta / disciplinare
del mercato di vendita diretta;
che le merci oggetto della vendita rientrano nelle categorie previste dal regolamento comunale
disciplinante il mercato di vendita diretta / disciplinare del mercato di vendita diretta;
di essere in grado di garantire una copertura □ annuale, □ stagionale (nei mesi ……………………….), □ altro
(specificare) ……………………………
di essere a conoscenza che l’attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in
materia igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal codice della strada;
di autorizzare il trattamento, con strumenti cartacei e informatici, dei miei dati personali per le finalità
proprie e strettamente connesse all’istituzione del mercato dei produttori agricoli.
Letto, confermato e sottoscritto
…………………, lì ……………….
IL DICHIARANTE
…………………………………..
Allegati: fotocopia di un documento di identità, scheda descrittiva aziendale eventuali certificazioni in
possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.).
Alla domanda andrà allegata una scheda aziendale descrittiva che illustri l’attività dell’azienda. Di seguito si
riporta un possibile fac-simile.
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Scheda aziendale descrittiva
Nome dell’azienda agricola…………………………………………………………..
Titolare…………………………………………………………………………………..
Indirizzo dell’azienda………………………………………………………………….
CAP………………….Comune…………………………..Località……………………
Telefono e fax……………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………...
Sito internet………………………………………………………………………………
Nome del referente per la vendita diretta
……………………………………………………………………………………………
Qualifica…………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………………………………
Formazione (nome del corso, anno di frequenza, ente formatore)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Superficie aziendale ……………………………………………………………………
Ordinamento produttivo (indicare cultivar e superficie)
cereali……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ortaggi……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
frutteto……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
vigneto……………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
officinali…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
altro…………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………
Allevamenti (indicare le razze di animali che si allevano in fattoria e il n° dei capi)
Bovini da latte
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……………………………………………………………………………………………
Bovini da carne
…………………………………………………………………………………..………
Suini
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ovini ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Caprini
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
animali da cortile
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Api
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Altro
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
Quali prodotti si trasformano in azienda?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Modalità di vendita dei prodotti:
□ cooperative □ vendita diretta □ consorzio □ altro
……………………………………………………………………………………………
Associazione di categoria alla quale è iscritta l’Azienda
……………………….……………………………………………………………………
L’azienda adotta metodo di coltivazione:
□ biologico (Regolamento CE 2092/91)
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□ biodinamico
□ in conversione, da quale anno………………
Nome organismo di certificazione…………………………………………………
N. codice operatore……………………………..……………………………………
□ integrato (Legge Regionale 28/98, marchio “QC”), da quale anno ……………;
□ di produzioni tradizionali (Decreto MiPAF 350/99):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………
□ di produzioni tipiche (Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, Legge 164/92, marchi “DOP”, “IGP”, “DOC”,
“IGT”):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Prodotti che saranno portati al mercato
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
Attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del
territorio rurale di riferimento che si intendono realizzare
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Note
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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5. Bibliografia
Bombi M., “I farmers markets: minestra riscaldata o uovo di Colombo?”, www.diritto.it, 2008.
A cura di Veneto Agricoltura, “Farmers market in Veneto”, www.venetoagricoltura.org, 2010.
A cura dell’Associazione Res Tipica, “Mercatipico”, www.anci.it, 2008.
A cura di ANCI e Coldiretti “Vademecum sull’applicazione della disciplina in materia di vendita diretta dei
prodotti agricoli”, www.mtt.anci.it, 2009.
Strambi G., “I farmers markets e la normativa sull’igiene degli alimenti”, Rivista di diritto alimentare, n.3,
pp.1-12, 2008.
Siti internet
www.venetoagricoltura.org (sito della Regione Veneto dedicato all’agricoltura)
www.mercatidelcontadino.it (portale sui mercati contadini)
www.regione.emilia-romagna.it (sito della Regione Emilia Romagna)
www.cervignanodelfriuli.net (sito del Comune di Cervignano del Friuli)
www.comune.bologna.it (sito del Comune di Bologna)
www.agrisles.eu (sito del progetto europeo Agriles)
www.coldiretti.it (sito della Coldiretti)
www.slowfood.it (sito dell’associazione Slow Food)
www.regione.lombardia.it (sito della Regione Lombardia)
pti.regione.sicilia.it (sito della Regione Sicilia)
www.regione.fvg.it (sito della Regione Friuli Venezia Giulia)
www.regione.lazio.it (sito della Regione Lazio)
www.comune.piacenza.it (sito del Comune di Piacenza)
www.comune.podenzano.pc.it (sito del Comune di Podenzano)
www.fermo.net (sito del Comune di Fermo)
www.regione.toscana.it (sito della Regione Toscana)
www.terrediaquileia.it (portale del farmer’s market di Cervignano del Friuli)
www.anci.it (sito dell’ANCI)
www.unionecomuniterresicane.it (portale dell’Unione dei Comuni delle Terre Sicane)
www.guidaalconsumatore.com (sito internet della rivista on line Guida al Consumatore)
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