NTA_Vigenti 27.09.2012
Transcript
NTA_Vigenti 27.09.2012
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 COMUNE DI LORIA PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE GENERALE Norme Tecniche di Attuazione SOMMARIO PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1 Natura e contenuti del Piano Regolatore Generale Articolo 2 Elementi costitutivi della Variante Generale al PRG Articolo 3 Ambito di applicazione ed efficacia delle norme pag. 1 pag. 1 pag. 2 TITOLO II - Parametri urbanistici ed edilizi – categorie di intervento Articolo 4 Definizioni e applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi Articolo 5 Definizione delle categorie di intervento sugli edifici pag. 2 pag. 4 TITOLO III - Tipi di intervento sull'edilizia esistente Articolo 6 Definizione dei gradi di protezione degli edifici Articolo 7 Disciplina degli interventi in relazione ai gradi di protezione pag. 5 pag. 6 PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE TITOLO I - Modi di intervento Articolo 8 Modalità di attuazione del PRG Articolo 9 Strumenti urbanistici attuativi Art. 9 bis Convenzioni attuative negli interventi diretti Articolo 10 Prescrizioni Generali del PRG Articolo 11 Opere di urbanizzazione pag. 9 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 11 TITOLO II - Destinazioni d'uso Articolo 12 Variazione della destinazione d'uso pag. 12 PARTE TERZA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE TITOLO I - Divisione in zone del territorio Articolo 13 Suddivisione in zone e ambiti vincolati del territorio comunale TITOLO II - Zone territoriali omogenee Articolo 14 ZTO A “CENTRI STORICI” parti del territorio con carattere Storico e di pregio ambientale Articolo 15 ZTO B, C1, C2 C3 e C4 norme generali per l’edificazione Articolo 15/a ZTO B, C1, C2 e C3 norme generali per la realizzazione delle ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 pag. 13 pag. 14 pag. 24 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Opere di urbanizzazione Articolo 15/b Zona B - Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate Articolo 15/c Zona C1 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate Articolo 15/d Zona C2 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi non edificate Articolo 15/e Zona C3 - Parti del territorio destinate alla commercializzazione dei prodotti orto-floro-vivaistici connesse alla residenza Articolo 15/f Zona C4 – parti del territorio parzialmente edificate in ambiti esterni ai centri urbani Articolo 16 ZTO D1, D2 e D3 norme generali per l’edificazione Articolo 16/a ZTO D1, D2 e D3 norme generali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione Articolo 16/b Zona D1 - Parti del territorio destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali o ad esse assimilate, totalmente o parzialmente edificate Articolo 16/c Zona D2 - Parti del territorio destinate ad attività industriali artigianali, commerciali, direzionali o ad esse assimilate di nuova formazione Articolo 16/d Zona D3 - Parti del territorio destinate ad attività agroindustriali, totalmente o parzialmente edificate Articolo 17 Norme generali per le zto E Articolo 17/a Zonizzazione agricola e limiti di intervento Articolo 17/b Parametri urbanistici e modalità di intervento Articolo 17/c Edifici residenziali Articolo 17/d Edifici a destinazione agrituristica Articolo 17/e Annessi rustici Articolo 17/f Allevamenti zootecnici Articolo 17/g Serre fisse Articolo 17/h Caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali degli edifici in zona agricola Articolo 17/i Tutela dell'ambiente e valorizzazione del paesaggio rurale Articolo 17/l Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo Articolo 17/m Immobili incompatibili Articolo 17/n Criteri di sistemazione delle aree a verde Articolo 17/o Norme per le aree a verde privato Articolo 18 Zone F - Parti del territorio destinate a sevizi ed attrezzature di interesse generale Articolo 18/a Zone Fa - Aree per l'istruzione Articolo 18/b Zone Fb - Aree per attrezzature di interesse comune Articolo 18/c Zone Fc - Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport Articolo 18/d Zone Fd - Aree per parcheggi Articolo 18/e Zone Fe - Aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici e di pubblico interesse TITOLO III – Ambiti assoggettati a vincoli urbanistici ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 pag. 25 pag. 26 pag. 26 pag. 26 pag. 27 pag. 28 pag. 29 pag. 29 pag. 30 pag. 30 pag. 31 pag. 31 pag. 32 pag. 34 pag. 34 pag. 35 pag. 35 pag. 35 pag. 37 pag. 38 pag. 39 pag. 39 pag. 39 pag. 40 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 42 pag. 42 pag. 43 pag. 44 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Spazi destinati alla viabilità Spazi per la sosta, parcheggio e ricovero degli automezzi Fasce di rispetto stradale Fasce di rispetto idraulico Aree soggette a rischio idraulico Fasce di rispetto dagli elettrodotti e dai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e norme in materia di inquinamento acustico Aree a vincolo cimiteriale Parco privato e ambiti soggetti a vincolo monumentale Parco urbano Stralciato (DGRV n.2571 28 settembre 2001) Ambiti sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico Ambiti sottoposti a vincolo morfologico pag. 44 pag. 44 pag. 45 pag. 45 pag. 46 pag. 46 pag. 46 pag. 47 pag. 47 pag. 47 pag. 47 pag. 48 PARTE QUARTA - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI TITOLO I - Caratteri tipologici Articolo 31 Tipologie degli edifici TITOLO II - Prescrizioni di carattere particolare e speciale Articolo 32 Norme per le cabine elettriche di trasformazione e per le altre infrastrutture tecnologiche Articolo 33 Rispetto delle visuali panoramiche. Articolo 34 percorsi ambientali Articolo 35 Attività produttive esistenti da confermare disciplinate con scheda normativa Articolo 36 Attività produttive da trasferire Articolo 37 Attività produttive da bloccare pag. 49 pag. 49 pag. 50 pag. 50 pag. 50 pag. 51 pag. 52 PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO I - Disposizioni transitorie Articolo 38 Misure di salvaguardia ALLEGATI: Schede Normative ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 Stralciato (DGRV n.2571 28 settembre 2001) pag. 52 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 1. 2. NATURA E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE Il Piano Regolatore Generale (PRG) costituisce il testo unico della pianificazione urbanistica e della regolamentazione urbanistico - edilizia comunale. Il campo di applicazione della presente Variante Generale è costituito dall'intero territorio comunale. Articolo 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG 1. Sono elementi costitutivi dello strumento urbanistico generale i seguenti elaborati: a) Elaborati di analisi con valore esplicativo, orientativo e di inquadramento; b) Elaborati di progetto con valore prescrittivo: Regolamento Edilizio Norme Tecniche di Attuazione Repertorio Normativo Tav. 13.1.a PRG - Intero territorio comunale - parte nord scala 1:5.000 Tav. 13.1.b PRG - Intero territorio comunale - parte sud scala 1:5.000 Tav. 13.2.a PRG - Intero territorio comunale, reti tecnologiche parte nord scala 1:5.000 Tav. 13.2.b PRG - Intero territorio comunale, reti tecnologiche parte sud scala 1:5.000 Tav. 13.3.a PRG - Zone significative - Bessica est scala 1:2.000 Tav. 13.3.b PRG - Zone significative - Bessica ovest scala 1:2.000 Tav. 13.3.c PRG - Zone significative - Loria Capoluogo scala 1:2.000 Tav. 13.3.d PRG - Zone significative - Castione sud scala 1:2.000 Tav. 13.3.e PRG - Zone significative - Castione nord scala 1:2.000 Tav. 13.3.f PRG - Zone significative - Ramon scala 1:2.000 Tav. 13.3.g PRG - Zone significative - Ramon Campagna est scala 1:2.000 Tav. 13.3.h PRG - Zone significative - Ramon Campagna ovest scala 1:2.000 Tavola UNICA PRG: localizzazione dei siti per impianti di telefonia mobile scala1:10.000 Allegato Schede Normative attività produttive da confermare (art. 35 NTA) Elaborati di dettaglio del centro storico Tavola 8a - Bessica e Cantoni di Sotto scala 1:1.000 Tavola 8b - Castione scala 1:1.000 Tavola 8c - Loria scala 1:1.000 Tavola 8d - Ramon scala 1:1.000 ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME Ai sensi dell’ Articolo 24 della L.R. n. 61/85 l’intero territorio comunale è suddiviso in zone. Per ogni zona è precisata la disciplina urbanistica particolare. Per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono sempre ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fatti salvi gradi di protezione più restrittivi. In tutte le ZTO del PRG,ad esclusione delle zone A ed E e degli edifici tutelati con grado di protezioni, per i quali valgono le specifiche norme di zona o di tutela per il miglioramento della qualità urbana ed il decoro, è consentito l'accorpamento al fabbricato principale del volume delle adiacenze esistenti alla data di adozione delle presenti norme a condizione che detto volume sia legittimo. In caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici del PRG, prevalgono le prescrizioni normative. In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole di progetto in scala maggiore (a denominatore minore). Le Tabelle del dimensionamento hanno mero valore indicativo, restando salve l’entità della edificabilità in funzione della effettiva superficie fondiaria o territoriale. Il Repertorio Normativo può prevedere, per singola zona, prescrizioni particolari ed anche parametri edificatori diversi da quelli generali contenuti nei singoli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione. TITOLO II Parametri urbanistici ed edilizi - categorie di intervento Articolo 4 1. 2. 3. 4. 5. DEFINIZIONI E APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Superficie territoriale - St La superficie territoriale (alla quale si applica l’indice di densità territoriale It) è la superficie suscettibile di edificazione che comprende la superficie fondiaria (Sf), le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le eventuali aree di rispetto. Superficie fondiaria - Sf La superficie fondiaria (alla quale si applica l'indice di densità fondiaria If), è la superficie suscettibile di edificazione risultante dalla superficie reale del lotto, nonché le eventuali aree di rispetto, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Indice di densità edilizia territoriale - It Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra il volume realizzabile e la superficie territoriale (St) espresso in mc/mq. Indice di densità edilizia fondiaria - If Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra il volume realizzabile e la superficie fondiaria (Sf) (espresso in mc/mq). Superficie coperta - Sc E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, compresi i portici delimitati da pilastri di sostegno indipendentemente dalle loro dimensioni, ad esclusione ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml 1,20, nonché cornici di gronda, canne fumarie, scale scoperte, ecc. Nel caso in cui l’aggetto sia superiore a ml 1,20 l’intero aggetto concorre al computo della superficie coperta. 6. Indice di copertura - Ic E' il rapporto tra superficie coperta da edifici e la superfici fondiaria del lotto. 7. Piano campagna E’ la quota media dell’area di sedime dell’edificio prima dell’intervento edilizio e corrisponde al livello naturale dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche, escluse quelle conseguenti all’attività agricola. 8. Altezza - H E' la misura determinata dalla differenza tra la quota media del piano campagna e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano. Qualora tale solaio non sia piano, andrà considerata ai fini del calcolo dell'altezza la quota media tra il colmo e il punto più basso del vano abitabile. Non vanno computati, ai fini del calcolo di cui sopra, i volumi tecnici. 9. Volume del fabbricato - V E’ dato dalla somma di tutti i volumi emergenti dal piano campagna, ottenuti dal prodotto della superficie coperta delle singole parti di edificio per le rispettive altezze. Sono inclusi nel calcolo del volume: - Le superfici dei sottotetti aventi altezza media, misurata dal pavimento all’intradosso della struttura di copertura, superiore a ml 1,50; - Le parti aggettanti costituite da volumi chiusi; - Le parti delle logge che superano la profondità di ml 1,20; - I porticati interni al corpo di fabbrica ed esterni alla sagoma dell’edificio; - I locali seminterrati per la parte emergente il piano campagna.; - Le scale e le rampe. Sono esclusi dal calcolo del volume: - I volumi tecnici; - Gli aggetti aperti quali terrazze, balconi; - I porticati pubblici o di uso pubblico ed i portici privati fino ad un massimo del 20% del volume edificabile; - Le scale derivanti dallo sdoppiamento di unità immobiliari. 10. Volumi tecnici Si intendono le opere edilizie poste a servizio dell'edificio e che hanno una funzione strumentale, anche se essenziale, all'uso della costruzione principale senza assumere il carattere di vani chiusi utilizzabili, come ad esempio: elementi accessori, locali per impianti termici, per il gas, vespai, canalizzazioni, torri scale, ascensori, camini, abbaini, ecc. Non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde utilizzate come locali abitabili, i locali sottotetto utilizzati come accessori all'abitazione. 11. Distanza dai confini - dc E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale ed in senso lineare, tra la linea di confine e la superficie coperta del fabbricato. E' sempre ammessa la deroga al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di vincolo da parte del proprietario confinante da richiamare nella Concessione Edilizia o nella Autorizzazione Edilizia. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 3 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 E' comunque sempre fatto salvo il disposto dell'articolo 2 L.R. n. 21/96 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Distanze dai fabbricati - df E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale ed in senso ortogonale, intercorrente tra le pareti o loro parti strutturali di edifici antistanti. Gli strumenti urbanistici attuativi con previsione planivolumetrica possono stabilire, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 L.R. n. 61/85, distanze dalle strade e tra fabbricati diverse da quelle previste per le singole ZTO. 13. Distanza dalle strade – ds E' la distanza minima, misurata sul piano orizzontale ed in senso lineare, tra la superficie coperta dell' edificio ed il limite esterno della viabilità esistente o di progetto, compresi i marciapiedi, gli spazi a parcheggio pubblico, le banchine laterali, i fossati di scarico, ecc. La distanza dalla strada non viene in predicato nell'ipotesi di ampliamento in linea del fabbricato e cioè senza riduzione della distanza verso la strada. Non sussiste l'obbligo del rispetto della distanza minima, salva diversa specifica disposizione delle presenti Norme, dalle strade private non gravate da servitù di uso pubblico. Resta comunque la facoltà del Responsabile Comunale del procedimento (sentita la C.E.) di imporre un diverso allineamento in conformità alla situazione esistente in loco. Le distanze minime indicate per ciascuna zona negli articoli seguenti, lasciano salvi gli eventuali diversi arretramenti stabiliti in sede di piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo di nuove strade. 14. Numero dei Piani E’ il numero dei piani fuori terra dell’edificio, compresi attici e mansarde. I soppalchi non costituiscono piano qualora siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante. Articolo 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI Per nuova costruzione s'intende una costruzione interamente nuova anche su area risultante da preventiva demolizione. Per ricostruzione si intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione di un nuovo fabbricato in luogo del primo, anche su sedime diverso, a prescindere dal rispetto dell'indice volumetrico della zona. Per ampliamento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando un nuovo maggiore volume e/o una nuova superficie coperta. Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale. Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 4 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 8. 9. LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica della destinazione d'uso. Per ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. TITOLO III Tipi di intervento sull'edilizia esistente Articolo 6 1 2 4. 5. 6. DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI Il PRG individua con apposita grafia e relativo grado di protezione gli edifici meritevoli di protezione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. E' assegnato il grado di protezione 1 a quegli edifici vincolati ai sensi della L 1 giugno 1939 n. 1089 e/o della L 29 giugno 1939 n. 1497, nonché a quelli non vincolati che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) edifici con tipologia specialistica di origine antica; b) edifici con requisiti storici, artistici e ambientali di rilevante importanza; E' assegnato il grado di protezione 2 a quegli edifici vincolati ai sensi della L 1 giugno 1939 n. 1089 e/o della L 29 giugno 1939 n. 1497 ed ai palazzi e ville di origine preindustriale non vincolati ai sensi di legge, che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche: a) palazzi e ville di epoca preindustriale; b) edifici che pur possedendo i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno subito nel tempo interventi modificatori o dell'aspetto esterno e/o dell'impianto strutturale originario; E' assegnato il grado di protezione 3 a quegli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto l'aspetto ambientale e che per le loro connotazioni morfologiche caratterizzano il paesaggio della campagna trevigiana, in quanto inseriti in un contesto edilizio di antica datazione, e che non si trovano in uno stato di degrado al limite della irrecuperabilità e che rispondono alle seguenti caratteristiche: a) edifici antichi di tipologia non classificabile che risultano integrati con i luoghi per il loro valore ambientale; b) le case rurali di origine preindustriale. E' assegnato il grado di protezione 4 a quegli edifici rimaneggiati che conservano elementi significativi della loro origine preindustriale e a quelli di tipologia non classificabile o in condizioni di degrado, privi di particolare valore storico e architettonico. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 5 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 7. LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 E’ assegnato il grado di protezione 5 a quegli edifici o parti di essi che sono in contrasto con l’ambiente e che rappresentano elementi detrattori nei riguardi dell’impatto paesaggistico e di disagio ambientale e/o in contrasto con la viabilità. Articolo 7 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO MODALITÀ DI INTERVENTO Consistono nel mantenere o riportare allo stato originario l'immobile, valorizzandolo in funzione delle attuali esigenze, nel rispetto delle forme, funzioni e tipologie originali. Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente, dei testi e delle iconografie, dei caratteri storico ambientali. Gli interventi potranno prevedere indicativamente le seguenti operazioni: a) interventi sulle strutture al fine di consolidarle; b) ricomposizione attuata con elementi originari e sulla base di documentazione attendibile al fine di riportare il manufatto allo stato originario; c) eliminazione di alterazioni o aggiunte degradanti per riportare l'edificio alla sua struttura e forma originaria; d) modifica delle destinazioni d'uso originarie purché compatibili con la struttura e distribuzione interna dell'edificio. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della destinazione tradizionale degli edifici, essi potranno essere utilizzati per attività di rappresentanza amministrativa e religiosa, per musei, sedi di istituti culturali, complessi scolastici e ricettivi, attività ricreative e servizi di interesse collettivo. GRADO DI PROTEZIONE 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO MODALITÀ DI INTERVENTO Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al mantenimento dell'immobile, con l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie. Gli interventi potranno prevedere indicativamente le seguenti operazioni: a) Murature interne portanti: Rifacimento con identico materiale e tecniche costruttive se a vista, oppure rifacimento con materiali diversi se le murature sono intonacate. E’ consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne, mantenendo posizione, quote e dimensioni originarie. Sono ammesse, anche per le murature esterne, parziali sostituzioni di parti non più recuperabili, purché si usino materiali e tecniche uguali a quelle originarie. Le operazioni di consolidamento statico possono essere fatte anche per le fondazioni. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 6 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 b) Solai: Per quanto riguarda i solai la quota, anche nei casi di demolizione e rifacimento, deve essere confermata. Sono però consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta interna sia inferiore a ml 2,40 o abbia un'altezza massima superiore a ml 3,00, purché non comporti modifiche o spostamenti di fori o altre componenti esterne. Qualora si reputi necessaria per ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, questa deve avvenire con l'utilizzo di materiali tradizionali, è consentito il rafforzamento dei solai esistenti mediante strutture metalliche. c) Collegamenti verticali interni: Ne è’ consentita la demolizione e il rifacimento con materiali e tecniche originarie se in pietra o in legno (o ferro per le ringhiere). La posizione dei collegamenti può essere modificata nel caso di collegamenti non originari e fortemente manomessi. d) Sporti: Ne è’ consentita la demolizione e il rifacimento con materiali e tecniche originarie. e) Porte e portoni: Sono consentite limitate modifiche indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive purché i contorni originari non siano in pietra e purché le modifiche rispettino la distribuzione dei fori della facciata. f) Finestre: Non è consentita l’apertura di nuove finestre se non per ripristinare forometrie originarie. g) Manto di copertura: Ne è consentito il rifacimento con materiali e tecniche tradizionali. h) Sottotetti: E' ammesso il recupero ad uso residenziale dei sottotetti, anche abbassando l'ultimo solaio, purché non vi siano alterazioni di volume e realizzando anche finestre in falda necessarie alla ventilazione ed illuminazione dell'ambiente. In tal caso l'altezza media ponderale interna deve essere di almeno ml 2,20. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale sono consentiti oltre alla residenza gli studi professionali e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 1, è vietata ogni destinazione non compatibile con la conservazione degli edifici. GRADO DI PROTEZIONE 3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONTROLLATA MODALITÀ DI INTERVENTO In tali edifici oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e restauro, è consentita la ristrutturazione edilizia interna. Per questi edifici gli interventi vanno finalizzati alla conservazione di tutti gli elementi esterni e di quegli elementi interni originari di pregio o che rivestono specifico interesse architettonico. Vanno prioritariamente conservati tutti i portici, le facciate, le dimensioni, la posizione e la partitura della forometria, ecc., prevedendo contestualmente l’eliminazione di eventuali superfetazioni. Per le costruzioni accessorie prive di valore storico e ambientale gli interventi di ristrutturazione possono prevedere un insieme sistematico di opere comportanti la realizzazione di un edificio in tutto o in parte diverso. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 7 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale è ammessa la destinazione a residenza e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 2. GRADO DI PROTEZIONE 4 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MODALITÀ DI INTERVENTO In tali edifici oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro, è consentita la ristrutturazione secondo la vigente legislazione, di cui alla lettera d) dell’art. 31 della legge 457/1978. Gli interventi dovranno essere volti a dare all’edificio caratteristiche architettoniche adeguate al contesto, con l’utilizzo di materiali e modalità d’impiego previsti per gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio in sintonia con la tradizione costruttiva locale. Gli interventi di ristrutturazione, anche attraverso l’eliminazione ed il recupero volumetrico delle superfetazioni, possono altresì prevedere anche l'ampliamento del volume esistente nella misura di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per una sola volta e per documentate esigenze igieniche. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale è ammessa la destinazione a residenza e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 2. GRADO DI PROTEZIONE 5 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE Sono interventi necessari per eliminare gli immobili esistenti che costituiscono volumi intollerabili dal punto di vista storico - ambientale, igienico-sanitario o relativo alla viabilità. Sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 8 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 PARTE SECONDA ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE TITOLO I Modi di intervento Articolo 8 1. 2. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRG Ai sensi delle vigenti norme Statali e Regionali il PRG viene attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano e nelle presenti norme con le seguenti modalità: a) tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione con apposita grafia di obbligo di strumento urbanistico attuativo, nonché tutte le altre zone per le quali, anche successivamente all’adozione del piano ricorrendo i presupposti di legge, il Comune ne richieda mediante apposita delibera la formazione e approvazione, il PRG si attua per mezzo di strumenti urbanistici attuativi. In mancanza di detti strumenti sono consentite opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento. E' comunque sempre fatta salva l'applicazione dell'Articolo 109 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni che consente l’intervento diretto in presenza delle principali opere di urbanizzazione. b) per tutte le residue zone edificabili, in mancanza di strumento urbanistico attuativo e dove il Comune non lo richieda preventivamente, gli interventi edilizi e le opere di urbanizzazione possono essere realizzati mediante il rilascio della concessioni edilizia nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona e previa dimostrazione della presenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. c) In particolari casi individuati nelle tavole di progetto o nel Repertorio Normativo il PRG condiziona il rilascio dei permessi di costruire alla stipula di una convenzione attuativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e/o per la cessione delle aree ad uso pubblico. Nelle tavole di PRG sono altresì indicate le parti del territorio nelle quali vige uno strumento urbanistico attuativo approvato, che viene così confermato. Articolo 9 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI Gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), per i quali è sempre fatta salva la possibilità di realizzazione in stralci funzionali, sono i seguenti: 1) Piano particolareggiato(PP) Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PP che viene così confermato. Si applicano in essi le norme dei PP, oltre a quelle degli articoli 11, 12, 52 e seguenti della LR 61. 2) Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP) ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 9 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 E’ individuato nelle tavole di PRG l’ambito soggetto a PEEP, si applicano in esso le norme degli articoli 11, 13, 52 e seguenti della LR n. 61 3) Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) Non è individuato nelle tavole di PRG alcun ambito nel quale sia vigente un PIP od obbligatoria la sua approvazione, nel caso che si verificasse la necessità di attuare un nuovo PIP si applicano le disposizioni degli articoli 11, 14, 52 e seguenti della LR n. 61. 4) Piano di recupero (PR) Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PR od obbligatoria la sua approvazione, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 15, 52, 60 e seguenti della LR 61. Gli elaborati costituenti il PR sono elencati nell’articolo 9 del RE. 5) Piano di lottizzazione (PL) Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un Pl che viene così confermato, si applicano in esso le norme originarie. Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria l’approvazione di un PL si applicano comunque le disposizioni degli articoli 11, 16 e 60 e seguenti della LR 61. Gli elaborati costituenti il PL sono elencati nell’articolo 9 del RE. I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono prevedere: a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e di progetto nel caso in cui non fosse indicata in grafia di PRG; b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita nell’ambiente; c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere; d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e le relative opere. e) la progettazione del verde con filari di alberi e siepi lungo le strade ed i confini di proprietà. Nelle tavole di PRG sono altresì indicate le parti del territorio nelle quali vigono gli SUA approvati, che vengono così confermati; l’edificazione su lotti inedificati o parzialmente edificati si attua in ottemperanza delle previsioni e della disciplina normativa specifica già fissata dagli SUA approvati. Gli stralci dei suddetti SUA, non ancora approvati anche se conseguenti a quelli approvati, devono essere attuati in ottemperanza della disciplina normativa e della densità edilizia degli SUA da cui derivano, detti stralci sono individuati nel PRG con apposita grafia. Articolo 9 bis CONVENZIONI ATTUATIVE NEGLI INTERVENTI DIRETTI 1. Le convenzioni relative agli interventi soggetti a permesso di costruire con convenzione attuativa disciplinano: a) Le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi; b) Le modalità di utilizzo delle capacità edificatorie e la contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione oppure la loro monetizzazione, qualora ammessa dal Piano; c) La cessione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree e delle opere di urbanizzazione; 2. Lo schema di convenzione viene approvato dal Consiglio o dalla Giunta Comunale. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Articolo 10 PRESCRIZIONI GENERALI DEL PRG Su tutto il territorio comunale, ivi comprese le zone produttive di tipo D, è escluso l’insediamento di nuove attività insalubri, rientranti nelle categorie / tipologia di seguito elencate: Attività quali: - - - Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna e rigenerazione; Centrali termoelettriche alimentate da prodotti non biocombustibili; Concerie; Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali); Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia; Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività; Inceneritori, gassificatori, termovalorizzatori e qualsiasi altri impianti che utilizzino tecnologie e processi pirolitici a scopi industriali e/o di trattamento termico di rifiuti pericolosi e non pericolosi; Impianti industriali di recupero, stoccaggio, deposito e trattamento di rifiuti pericolosi; Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci; Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali; Petrolio: raffinerie; Stazioni di disinfestazione; Mangimifici industriali. È sempre consentito il trasferimento di eventuali attività esistenti presenti nel territorio comunale di Loria, posizionate in zona impropria di cui all’elenco sopra citato. Articolo 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1 2 3 I rapporti di dimensionamento sono definiti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444, così come modificato dall’art. 25 L.R. n. 61/85, in mq per abitante corrispondente a 150 mc di volume edificabile, in ciascuna zona territoriale omogenea con l'aggiunta delle dotazioni di cui all'art. 26 L.R. n.61/85. Nel PRG, ai sensi dell’art. 24 e 25 della LR 61/85, sono individuate all’interno delle zone di nuova formazione, con apposita grafia, le aree da destinare a “servizi”. Negli insediamenti soggetti a SUA la localizzazione delle aree a servizi è indicativa e la quantificazione va verificata ai sensi dell’ artt. 25 e 26 della LR n. 61/1985. Per eventuali quote in eccesso è possibile il ricorso alla monetizzazione ai sensi della LR n. 61/1985. Negli interventi in diretta attuazione del PRG, nelle ZTO A, B, C1 ed E4, oltre alla dotazione di parcheggi privati di cui alla L. 122/1989, dovranno essere previste le seguenti quantità di parcheggio ad uso pubblico da realizzare all’esterno della recinzione: ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 11 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 mq 0,5 ogni 10 mc di costruzione con un minimo di 1 posto auto per alloggio. Nei casi di oggettiva impossibilità di reperire le suddette aree per servizi è possibile la loro monetizzazione sulla base dei costi reali valutati dall’UTC.” TITOLO II Destinazioni d'uso Articolo 12 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO 1. 2. La variazione di destinazione d’uso è assoggettata a rilascio di concessione quando sia attuata attraverso l’esecuzione di opere edilizie; è assoggettata a rilascio di autorizzazione in tutti i casi in cui la nuova destinazione, ancorchè attuata senza l’esecuzione di opere edilizie, si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata precedentemente e che implichi variazione degli standards. Il mutamento di destinazione d’uso può essere autorizzato solo qualora la nuova destinazione, a causa di nocività e rumorosità, non sia radicalmente incompatibile con le caratteristiche della zona nei limiti di cui all’art. 97, ultimo comma, della LR 61/85 e nel rispetto della dotazione di servizi di cui al precedente art. 11, punto 2. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 12 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 PARTE TERZA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE TITOLO I Divisione in zone del territorio Articolo 13 SUDDIVISIONE IN ZONE E AMBITI VINCOLATI DEL TERRITORIO COMUNALE 1. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee e ambiti vincolati, identificate con appositi contorni o campiture deducibili dalla legenda contenuta nelle tavole grafiche di progetto del Piano Regolatore Generale ZONE RESIDENZIALI ZTO A parti del territorio con carattere storico, artistico e di pregio ambientale (centri storici) ZTO B parti del territorio totalmente o parzialmente edificate. ZTO C1 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate. ZTO C2 parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, non edificate. ZTO C3 parti del territorio destinate alla commercializzazione di prodotti orto-florovivaistici connesse alla residenza ZTO C4 parti del territorio parzialmente edificate in ambiti esterni ai centri urbani ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ASSIMILATE ZTO D1 parti del territorio destinate ad attività produttive totalmente o parzialmente edificate. ZTO D2 parti del territorio destinate ad attività produttive inedificate o assogettate a SUA. ZTO D3 parti del territorio destinate ad attività agroindustriali. Sono individuate inoltre: - le attività produttive esistenti da confermare come da Articolo 30 L.R. n. 61/85; - le attività produttive da trasferire. ZONE AGRICOLE ZTO E1 parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da una produzione tipica o specializzata. ZTO E2 parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva. ZTO E2s parti del territorio destinate ad attività agricole di tutela ambientale. ZTO E3 parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario. ZONE PER SERVIZI ZTO Fa parti del territorio destinate ad attrezzature per l’istruzione. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 13 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ZTO Fb ZTO Fc ZTO Fd ZTO Fe LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 parti del territorio destinate ad attrezzature di interesse comune. parti del territorio destinate ad attrezzature a parco, per il giuoco e lo sport. parti del territorio destinate ad attrezzature per parcheggio. parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (ENEL TELECOM, impianti tecnologici, protezione civile, ecc.). AMBITI ASSOGETTATI A VINCOLI URBANISTICI Fasce Fasce di rispetto cimiteriale. di rispetto stradale, ferroviario, spazi riservati alla viabilità, fasce di rispetto dagli elettrodotti ed impianti tecnologici. Fasce di rispetto idraulico. Ambiti vincolati dalla legge n. 431/1985 e dall’art 27 della L.R. 61/85. Zona per attrezzature di tipo speciale. Parco Privato di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e della legge n. 1497/39. Ambiti sottoposti a vincolo morfologico. Immobili incompatibili di cui all’articolo 17/m delle presenti Norme. Fra le aree residenziali o a prevalente insediamento residenziale dovranno essere create delle zone “cuscinetto” ove non siano presenti insediamenti produttivi o artigianali che possano determinare inconvenienti igienico sanitari (emissioni in atmosfera, inquinamento da rumore, etc.): ad esempio magazzini, strutture commerciali, etc.. TITOLO II Zone Territoriali Omogenee ZONE RESIDENZIALI ARTICOLO 14 - ZTO A “CENTRI STORICI” PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE Sono ZTO A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che conservano gli originari caratteri storico-ambientali, anche se soggetti a degrado urbanistico ed edilizio e sono classificate come "centro storico" nell'Atlante Regionale, ai sensi della LR 80/1980. Nella presente Variante specifica al PRG gli ambiti ed i perimetri sono stati definiti in modo puntuale. Tutte le ZTO A sono assoggettate alle disposizioni della legge 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali 80/1980 e 61/1985. Il PRG individua come ZTO A gli ambiti dei maggiori nuclei storici del Comune di Loria. Nelle ZTO A “Centri Storici” il PRG prevede i seguenti: 1) MODI DI INTERVENTO; 2) TIPI DI INTERVENTO; 3) DESTINAZIONI D’USO; 4) CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI NELLE ZTO A 5) ULTERIORI PRESCRIZIONI; ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 14 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 6) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI; 7) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE. 8) SPAZI DESTINATI AD USO PUBBLICO E APERTI AL PUBBLICO 1) MODI DI INTERVENTO Il PRG si attua mediante Piano Attuativo (Piano di Recupero di inziativa pubblica o privata) o intervento edilizio diretto all'interno delle singole UMI (Unità Minima di Intervento) come definite nelle tavole di progetto del PRG, nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, con le modalità ed i limiti di seguito precisati. Ad ogni UMI deve corrispondere un'unica concessione edilizia essendo state definite con attenzione puntuale per caratteri di omogeneità sia del periodo di costruzione che della qualità, intendendo per essa anche gli esiti di interventi di manutenzione straordinaria. E’ consentito l'intervento diretto anche per sub-unità su porzioni edilizie terra-cielo. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al grado di protezione 0 e 1 sono subordinati all'approvazione di una progettazione planivolumetrica unitaria, nel rispetto della sagoma limite, nel caso in cui la ricostruzione degli edifici soggetti a "demolizione e ricostruzione" sia compresa tra due UMI contigue la progettazione unitaria preliminare dovrà essere estesa ad entrambe le UMI, la documentazione progettuale dovrà essere costituita almeno dai prospetti architettonici delle facciate che diverranno vincolanti per la realizzazione dell’intervento in ogni UMI interessata dalla progettazione unitaria preliminare. Con apposita simbologia sono indicati gli ambiti soggetti obbligatoriamente all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA). E' sempre consentito il ricorso al Piano di Recupero, comprendente una o più UMI, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" richiesta e deliberata dal Consiglio Comunale. Nel recupero degli insediamenti nei centri storici resta inteso che gli stessi devono essere allacciati alla fognatura comunale servita da impianto di depurazione terminale. Ove ciò non fosse possibile, i reflui fognari dovranno essere smaltiti secondo quanto indicato dal D.Lvo. n. 152 del 1.5.1999 e dal Piano Regionale di Risanamento della Acque. 2) TIPI DI INTERVENTO Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" evidenziati con i numeri 0,1, 2, 3, 4, 5, nelle tavole di PRG e secondo le modalità di seguito specificate. I nuovi edifici previsti dovranno inserirsi nel tessuto urbano esistente senza alterarne le caratteristiche fondamentali e rispettando le sagome limite, gli allineamenti e le altezze indicate dalle tavole di progetto e dalle tabelle allegate al presente articolo. Ogni concessione edilizia potrà essere rilasciata solo nel caso in cui nella richiesta di Concessione Edilizia e/o di autorizzazione al Piano di Recupero (SUA) e nella allegata documentazione progettuale dell’intervento edilizio si preveda di ottemperare alle prescizioni previste dalle tavole di progetto di Variante 8a, 8b, 8c e 8d, dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione e dalle tabelle ad esse allegate. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 15 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 0 LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO Demolizione: in caso di intervento edilizio il volume dovrà obbligatoriamente essere demolito e potrà essere recuperato e/o trasferito in accorpamento all’edificio principale come previsto dalle tabelle allegate alle NTA del PRG. Il nuovo volume dovrà essere edificato, ove previsto nelle tavole di PRG: 8a, 8b, 8c e 8d, all’interno dell’UMI e o tra UMI contigue ed obbligatoriamente entro la “sagoma limite” indicata nelle medesime e comunque fino al raggiungimento del volume massimo ammesso dalle tabelle di sintesi di progetto per la UMI di appartenenza. edifici di nessun carattere intrinseco che costituiscono motivo di disagio urbano e/o incompatibili con la viabilità GRADO DI PROTEZIONE CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO Demolizione parziale o totale. In caso di 1 edifici di nessun carattere intrinseco e ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano e/o incompatibili con la viabilità sostituzione edilizia a mezzo di demolizione e ricostruzione, la posizione del fabbricato è di norma quella preesistente salvo che le tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d) non prevedano obbligatoriamente una "sagoma limite" all'interno dell'Unità Minima di Intervento (UMI). Analoga prescrizione vale anche per gli ampliamenti consentiti che saranno di norma eseguiti per documentate esigenze igienico/sanitarie, entro il limite di mq 50 di superficie utile, per un volume massimo di 150 mc per ogni singolo edificio e comunque accorpati all’edificio stesso fino al raggiungimento del volume massimo ammesso dalle tebelle di sintesi di progetto per la UMI di appartenenza. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 16 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GRADO DI PROTEZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO Ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico parziale: è prescritto il restauro delle strutture esterne morfologicamente interessanti, con le modalità di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della legge 457/1978. L'intervento prevede: 2 edifici di valore storico-artistico in particolare per il rapporto con il contesto ambientale di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne. a) il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto planivolumetrico e/o la demolizione con ricostruzione dei medesimi elementi nel caso in cui si presenti la necessità di risolvere problemi relativi alla viabilità ed alla sicurezza del traffico; variazione dell'altezza dei fronti e della posizione dei muri perimetrali possono essere consentite unicamente per l'adeguamento igienico delle altezze dei piani e delle dimensioni degli alloggi; tali variazioni non devono essere superiori a ml 1,50 in altezza anche su di una sola facciata; sono consentiti gli ampliamenti che saranno di norma eseguiti per documentate esigenze igienico/sanitarie, entro il limite di mq 50 di superficie utile, per un volume massimo di 150 mc per ogni singolo edificio e comunque accorpati all’edificio stesso; l'eventuale ampliamento, realizzato secondo il limite suddetto, dovrà comunque risultare compatibile con gli edifici circostanti; b) il ripristino delle fronti esterne ove si presentino elementi di interesse tipologico e stilistico; c) la possibilità di apportate modifiche alle aperture in sintonia con le necessità evidenziate dalle modifiche distributive interne e/o a situazioni esterne di estrema vicinaza al fronte stradale; d) il mantenimento o il ripristino mediante demolizione di eventuali parti tamponate nel caso di fabbricati colonici che contengano elementi di particolare valore tipologico e stilistico: porticati, bifore, trifore, ecc.; e) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti verticali, limitatamente agli elementi di particolare valore e la loro modificazione in tutti gli altri casi; f) l'eventuale costruzione di parti in ampliamento nel rispetto di quanto sopra e dislocate organicamente in rapporto all’edificio esistente e/o obbligatoriamente nel rispetto delle sagome limite indicate nelle tavole di progetto; g) l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. h) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal Regolamento Edilizio del PRG vigente. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 17 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GRADO DI PROTEZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume né di superficie di calpestio con vincolo planivolumetrico totale, fatte salve le prescrizioni indicate dalle tavole di progetto : è prescritto il restauro di tutti gli elementi interni ed esterni morfologicamente rilevanti, con le modalità di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della legge 457/1978. L'intervento prevede: a) il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente definito dai muri perimetrali e dal tetto; 3 edifici di valore storico artistico, particolarmente per il loro rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni. b) il ripristino delle fronti esterne per le parti originarie conservate e per gli eventuali elementi di particolare interesse tipologico e stilistico; possono essere apportate modifiche alle aperture in sintonia con le necessità evidenziate dalle modifiche distributive interne; nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico è individuato nel porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento ed il ripristino di eventuali parti tamponate; c) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti verticali limitato agli eventuali elementi di particolare valore, e la loro modifica in tutti gli altri casi; d) l'inserimento di nuovi impianti; e) la possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con l'esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti; f) la possibilità di traslazione dei solai privi di caratteri architettonici, nella misura non eccedente i 50 cm; e) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal Regolamento Edilizio del PRG vigente. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 18 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GRADO DI PROTEZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO Risanamento conservativo : l'intervento deve tendere alla conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico-ambientale dell'edificio. L'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni: a) la conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo; b) la conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale, salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera i); 4 edifici di valore storico e artistico di cui interessi la conservazione degli elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, costituenti un rapporto organico. c) la conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio; d) la conservazione e ripristino delle aperture in tutte le facciate nella posizione e nella forma originaria, in quanto legate alla morfologia dell'edificio; e) la possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario; f) la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia ed in locali dotati di illuminazione e aerazione naturale; g) la possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano caratteri architettonici definiti; h) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal Regolamento Edilizio del PRG vigente. i) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse e contrastino con la comprensione storica e architettonica dell'edificio. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 19 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GRADO DI PROTEZIONE 5 LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CARATTERI DELL'EDIFICIO TIPI DI INTERVENTO edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna Restauro: l'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali con destinazione d'uso uguale o analoga a quella originale e comunque compatibile con le caratteristiche morfologiche dell'edificio. Ogni modifica deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Devono essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la conprensione storica ed architettonica dell'edificio. E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia ed in locali dotati di illuminazione e aerazione naturale. Per rispettare lo stato di fatto è ammessa una altezza media dei vani abitabili pari a ml 2,40, nel rispetto del minimo previsto dal Regolamento Edilizio del PRG vigente. 3) DESTINAZIONI D'USO Le ZTO A sono destinate prevalentemente alla residenza e a destinazioni con essa compatibili: uffici pubblici e privati, locali di spettacolo e ritrovo, esercizi pubblici e attività commerciali, attività artigianali purché a servizio diretto dell'utenza e che non siano nocive né moleste o in contrasto col carattere residenziale della zona. Il volume complessivo di ogni singola UMI, destinato al volume non residenziale, non potrà superare il 30% del totale previsto dalle tabelle di sintesi di progetto allegate al presente articolo. Le attività commerciali devono essere poste esclusivamente al piano terra nel rispetto di quanto prescritto dalla LR 37/99. 4) CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI NELLE ZTO A (MATERIALI e FORME, COLORE, SPAZI ESTERNI ED INSEGNE) In tutti gli edifici sottoposti agli interventi consentiti a seconda del grado di protezione, nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti, sono previsti i seguenti materiali: MATERIALI e FORME a) intonaci normali a grezzo e fino e/o intonaci a marmorino; b) serramenti costituiti da invetriate in legno naturale o con coloritura opaca e da oscuri a libro o apribili verso l'esterno anch’essi in legno naturale o con coloritura opaca con tinte corrispondenti alla tradizione locale e comunque coerente con quella dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5 c) cornici di gronda lavorate secondo i sistemi tradizionali che non dovranno sporgere più di cm 50 dal filo esterno del muro perimetrale; d) coperture a due o quattro falde con manto in coppi e pendenza minima del 30% e comunque coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5; ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 20 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 e) i camini e le canne fumarie dovranno essere edificati con forme e materiali tradizionali e comunque coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5; f) devono essere conservate tutte le preesistenze architettoniche, morfologiche e di decoro quali davanzali, archi, capitelli, piattabande, elementi vari in pietra viva, decorazioni ad affresco, distribuzione e rapporti dimensionali dei fori negli edifici con grado di protezione 4 e 5, camini e canne fumarie, ecc. g) sono vietati intonaci tipo "Terranova", rivestimenti in "clinker" o in "gres ceramico", cementi armati a vista, murature facciavista (a meno che non si tratti di ripristino allo stato originario della facciata), camini ad elementi prefabbricati di forma contrastante con quella tradizionale, tetti piani o con pendenza inferiore a quelle sopraindicate, lucernari e abbaini se non di piccole dimensioni e di forma e materiali adatti al contesto ambientale, poggioli e ballatoi sulla fronte principale e sui fianchi degli edifici, aperture di vetrine al piano terra di dimensioni palesemente sproporzionate rispetto alle caratteristiche dei fabbricati. COLORE h) le tinteggiature esterne dovranno mantenere le caratteristiche cromatiche tradizionali locali e comunque coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5; le tonalità usate dovranno obbligatoriamente essere tenui e di tipo a pastello, gli accostamenti cromatici dovranno rispettare gamme di colore non eccessivamente contrastanti; i) le finiture di superfici esterne, le loro tinteggiature ed i serramenti esterni attualmente esistenti ed in contrasto con le prescrizioni suddette, in caso di intervento edilizio, devono essere sostituite ed uniformate alle presenti prescrizioni; l) è vietato l’uso di tinte non adeguate al contesto ambientale. SPAZI ESTERNI ED INSEGNE m) gli spazi esterni di pertinenza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17/o, devono conservare gli elementi morfologicamente rilevanti quali muri in mattoni, decori scultorei, alberature di rilievo, ecc.; n) le nuove recinzioni non potranno avere un’altezza superiore a ml 1,50, potranno essere edificate anche in muratura piena, con forme e materiali tradizionali, intonacate e tinteggiate con materiali e colori compatibili con quanto previsto alle lettere precedenti e comunque conformi all’aspetto degli edifici dei quali contornano la proprietà; o) non sono ammesse recinzioni cieche o siepi e filari alberati di qualsiasi essenza di altezza superiore a cm 40 in prossimità di incroci o di altri punti di conflitto per la sicurezza del traffico, fatti salvi i casi di tipologie conseguenti a preesistenze storiche adeguatamente documentate; p) nella sistemazione delle aree scoperte vanno previsti materiali permeabili e naturali e la conservazione delle alberature esistenti, nei casi previsti dalle tavole di progetto (verde privato); q) le insegne commerciali e pubblicitarie, se esposte all’esterno dell’edificio, non potranno avere dimensioni superiori a cm 50 per 100 di lato e non potranno sporgere per più di 50 cm verso la strada prospiciente, dovranno essere poste ad un’altezza da terra o dal marciapiede superiore a ml 2,10; anch’esse dovranno essere uniformate al decoro dell’edificio mantenendo colori e forme adeguati all'ambiente circostante; r) potranno essere applicate tende parasole solo in condizioni ottimali in rapporto alla sicurezza del traffico, dovranno avere dimensioni in profondità non superiori a due terzi della larghezza ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 21 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 del marciapiede prospiciente ed il loro bordo inferiore, anche se mobile o flessibile, dovrà avere un’altezza da terra o dal marciapiede non inferiore a 2,10 ml. 5) ULTERIORI PRESCRIZIONI In generale nella esecuzione di ogni intervento edilizio si deve procedere alla individuazione ed al mantenimento in sito di ogni elemento archeologico emergente dal sottosuolo, dandone avviso all' Ufficio Tecnico Comunale o alla Soprintendenza Archeologica del Veneto. Nelle ZTO A “Centri Storici” sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto, fatta eccezione per le opere pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della circolazione e della viabilità, per queste devono essere predisposti dal Comune o dagli Enti competenti adeguati progetti ed essere richiesta specifica autorizzazione e/o D.I.A.. Essi riguardano in particolare: - le opere di protezione e di sostegno; - le recinzioni e/o le delimitazioni in materiali tradizionali di particolare entità; - le strade pubbliche e private assoggettate a pubblica servitù; - le rogge, i fossi, i canali di irrigazione e di scolo; - le alberature isolate significative; - le siepi significative; - i filari alberati particolarmente significativi; - i pozzi, le fontane, i capitelli, i sacelli votivi, ecc. Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando le specie specificate al successivo art. 17/n. Per l'esecuzione delle opere sotto elencate deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di apposita autorizzazione e/o D.I.A.: - nuove aperture di accessi carrai; - modifiche a fossi, corsi d'acqua e canali di scolo; - costruzione di ponti e tombinature. Alla domanda di autorizzazione, redatta secondo le norme previste dal RE, devono essere allegati elaborati grafici ed adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, atti a dimostrare compiutamente l'opera che si intende realizzare. E' fatto divieto di: - scarico reflui sui corsi d'acqua; - spargimento di liquami di qualsiasi genere; - scarico materiale inerte, terra, immondizie, ecc.; - messa a dimora di specie arboree lungo le siepi o nei giardini e parchi che non siano quelle autoctone o naturalizzate elencate al successivo art.17/n; - piantumazione di alberi a distanza inferiore da quelle prestabilite dal Codice Civile salva l'autorizzazione firmata dal proprietario confinante. In caso di inosservanza alle norme del presente articolo, il Responsabile Comunale del procedimento, dopo gli accertamenti necessari, potrà emettere delle specifiche ordinanze in relazione alla inottemperanza delle presenti Norme. In caso di ulteriori inadempienze entro i termini previsti dall'ordinanza si procederà d'ufficio ponendo le spese a carico dell'inadempiente. 6) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 22 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri: a) Sagoma Limite: è l’inviluppo planimetrico massimo entro al quale dovranno essere realizzati gli interventi edilizi previsti dalle tavole e dalle tabelle di sintesi di progetto allegate alle presenti Norme. Nel caso in cui venga dimostrata, mediante un accurato rilievo dello stato di fatto, la comprovata difficoltà di attuare gli interventi previsti dalle tavole di progetto è possibile: 1 - modificare il perimetro della sagoma limite fino ad un massimo del 10%; 2 - modificare la posizione della sagoma limite. Sarà necessaria la preventivaapprovazione del Consiglio Comunale, mediante apposita delibera, solo nel caso previsto dal precedente punto 2. b) Densità Edilizia di progetto: come previsto dalle tabelle allegate al presente articolo e comunque non superiore al volume massimo ammesso in esse riportato o al volume esistente dimostrato mediante accurato rilievo edilizio; c) Superficie coperta: nel rispetto delle sagome limite indicate nelle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d); d) Altezza nelle nuove edificazioni: come previsto dalle tabelle allegate; e) Altezza degli ampliamenti: in allineamento con l’edificio attiguo esistente e/o come previsto dalle tabelle allegate; f) Distanza dai confini: metà dell’altezza dell’edificio con un minimo di ml 3,00 salvo minori distanze nei casi previsti dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d) in relazione alle sagome limite ed agli allineamenti riportati nelle medesime; g) Distanza dalle strade: secondo le indicazioni previste dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d); h) Distanza dai fabbricati: 10,00 ml salvo minori distanze, fino a 0,00 ml nei casi previsti, in relazione alle sagome limite ed agli allineamenti, dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d); i) le indicazioni succitate sono valide anche nelle UMI subordinate a SUA obbligatorio (Piano di Recupero); l) lungo i corsi d’acqua si richiama l’osservanza del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e successive modifiche ed integrazioni; m) gli interventi edilizi di nuova edificazione ed i cambi d’uso dovranno essere realizzati in conformità al DM 5/7/1975. 7) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE Per la documentazione progettuale si fa riferimento al RE con le seguenti ulteriori prescrizioni nel caso di intervento su fabbricati tutelati con grado di protezione 2, 3, 4 e 5: a) una relazione contenente l’inquadramento storico ed urbanistico; b) una completa documentazione fotografica di tutte le fronti; c) un rilievo architettonico scientifico limitatamente ai gradi di protezione 4 e 5; d) prima di ogni intervento edilizio dovranno essere comunque acquisiti preventivamente tutti i pareri degli Enti competenti. 8) SPAZI DESTINATI AD USO PUBBLICO E APERTI AL PUBBLICO Per quanto attiene gli spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, le opere previste devono essere eseguite sulla base di progetti redatti in conformità alle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d) ed adeguati alle disposizioni di legge in materia. Ogni opera anche di utilità pubblica (marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, parcheggi, piazze, corti e/o strade di accesso comune, portici e percorsi coperti) indicata nelle tavole di ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 23 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 progetto (8a, 8b, 8c e 8d), se ricadente all’interno di una UMI, dovrà essere realizzata dai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti al suo interno contemporaneamente alle opere oggetto della domanda di concessione edilizia e/o dell’autorizzazione alla realizzazione dello SUA (Piano di Recupero) previo lo scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi delle Norme e Leggi vigenti in materia e loro integrazioni o modifiche. Devono essere in particolare rispettate per i parcheggi, fatta salva la possibilità della loro monetizzazione ai sensi degli articoli 25 e 26 della LR 61/85 salvo che nelle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d) tali spazi siano previsti, le disposizioni contenute nel DM 1444/1968, nella legge 122/1989, nella LR 37/1999 per le parti commerciali e direzionali e le prescrizioni della Legge 13/1989. Devono inoltre essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge 41/1986, dal DPR 384/1978, dalla legge 104/1992 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Articolo 15 ZTO B, C1, C2, C3 E C4 - NORME GENERALI PER L’EDIFICAZIONE 1 Nei limiti delle prescrizioni e degli indici specificati per ogni tipologia di zona, sono ammessi edifici con destinazione residenziale. Sono ammesse anche destinazioni direzionali, commerciali, artigianato di servizio, nonché ogni altra attività ritenuta compatibile con il carattere residenziale della zona, saranno ammessi in tale zona anche pubblici esercizi previa adeguata insonorizzazione (via aerea e via solida attraverso le strutture) con eventuale limitazione dell’orario di apertura e valutazione dell’accesso per quanto riguarda la viabilità (vedi normativa vigente). 2 Sono vietate le attività industriali e artigianali non di servizio, le attività degli autotrasportatori, spedizionieri e simili e comunque di tutte quelle attività appartenenti alla prima classe di insalubrità comprese nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 18/11/1981. 3 In ogni caso è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, alla data di adozione della presente variante generale, nella misura di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per una sola volta e per documentate esigenze igieniche. Indice di copertura 4 Il rapporto massimo di copertura non dovrà essere superiore al 40% della superficie fondiaria, nel caso la superficie coperta esistente eccedesse tale rapporto essa dovrà rimanere inalterata. Distanza dai confini 5 D=H/2 con un minimo di ml 5,00 (cinque), salvo quanto disposto dall’art. 4 punto 11 delle presenti Norme. Distanza dai fabbricati 6 E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca. In tutti gli altri casi il distacco non può essere inferiore a ml 10,00 (dieci) salvo quanto disposto dall’art. 4 punto 12 delle presenti Norme. Distanza dalle strade 7 L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 5,00 (cinque), è consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti salvo quanto disposto dagli articoli 4, punto 13, delle presenti Norme. Dotazione di parcheggi privati ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 24 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 8 La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 e dell’art. 3 del D.M. conseguente. Nel caso di nuova costruzione, nonchè di ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere realizzati all’interno delle costruzioni e/o su aree scoperte all’interno del lotto oppure in aree attigue purchè siano asservite con vincolo permanente di destinazione. La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta anche nei casi di ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari. Le quantità di parcheggio sopraindicate non si intendono comprensive degli spazi di manovra. Dimensione minima degli alloggi 9 La dimensione minima degli alloggi di nuova costruzione non dovrà essere inferiore a 60 mq di superficie netta escluse autorimesse, cantine e lavanderie ad eccezione degli alloggi monolocale ricavabili nelle parti mansardate sottotetto che comunque dovranno rispettare i disposti dell’art. 2 del DM 5 luglio 1975. Articolo 15/a 1 ZTO B, C1, C2 e C3 - NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Negli SUA e negli interventi diretti, si applicano le norme che seguono. a) La larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 6,00, deve essere previsto almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1,50, gli ampliamenti ed i nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade esistenti per permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle dimensioni suddette. b) Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco a servizio di non più di 4 edifici (anche se composti da più unità urbane), purchè al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia iscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto la larghezza della carreggiata stradale non dovrà essere inferiore a ml 5,00 e potrà essere priva di marciapiede. c) Il Comune indica le quote da osservare nella esecuzione delle strade, con particolare riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza del traffico. d) Ogni passo carraio antistante le rampe di accesso ai garage interrati dovrà essere arretrato rispetto al limite esterno della viabilità esistente o di progetto di almeno 5,00 ml. e) Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede appropriata, a margine della carreggiata stradale e/o al di fuori di essa, e devono avere profondità e larghezza non inferiori a ml 5,00 e ml 2,50. f) Le nuove strade indicate in grafia di PRG all’interno di zone soggette a SUA sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune. g) Le opere di urbanizzazione non comprese in uno SUA devono rispettare le disposizioni, in quanto applicabili, del presente articolo; in particolare gli accessi e le strade private devono essere, prima della cessione al Comune, realizzati e mantenuti a cura dei fruitori in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l’incolumità e l’igiene pubblica. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 25 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 15/b LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 ZONA B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE Indice di densità edilizia fondiaria: 1. L’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti inedificati sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 1,50 (uno virgola cinquanta) mc/mq; le ricostruzioni potranno in oltre essere attuate nel limite della cubatura esistente. Potranno inoltre essere attuati interventi di ristrutturazione urbanistica di volumi esistenti a consistenza documentata e/o regolarizzata. 1. E' sempre ammessa la predisposizione di un Piano di Recupero per quelle parti interessate dalla presenza di edifici di valore storico-ambientale. Tipologia edilizia: 3. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata. Altezza dei fabbricati: 4. L'altezza massima non potrà superare ml 9,50 (nove virgola cinquanta). Articolo 15/c ZONA C1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI PARZIALMENTE EDIFICATE Indice di densità edilizia fondiaria: 1. L’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti inedificati sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 1,00 (uno) mc/mq e di 0,75 (zero virgola settantacinque) nelle ZTO C1 di cui al punto 4 del presente articolo; le ricostruzioni potranno inoltre essere attuate nel limite della cubatura esistente. Tipologia edilizia: 2. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera e abbinata. Altezza dei fabbricati: 3. L'altezza massima non potrà superare ml 8,50 (otto virgola cinquanta). Disposizioni particolari: 4 Nelle ZTO C1, individuate nelle tavole di PRG in scala 1:2.000, con apposita grafia, i nuovi insediamenti e le loro aree esterne dovranno avere caratteristiche costruttive e tipologiche previste per gli edifici in zona agricola di cui agli articoli 17/c e 17/h delle presenti NTA. Articolo 15/d ZONA C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI NON EDIFICATE 1. L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo. 2. Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme e quanto previsto dalle Tavole di PRG. Indice di densità edilizia territoriale: 3. La ricostruzione, l'ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni su lotti inedificati sono ammessi nel limite di 1,00 (uno) mc/mq. Distanza dalle strade ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 26 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 4 L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 10,00 (dieci) dalle strade esistenti comunali, provinciali e statali e ml 5,00 (cinque) dalle strade di lottizzazione. Tipologia edilizia: 5. E' consentita la tipologia edilizia isolata, continua, a schiera, abbinata e a blocco. Altezza dei fabbricati: 6. L'altezza massima non potrà superare ml 9,50 (nove virgola cinquanta). Disposizioni particolari: 7 Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 9, punto 5 delle presenti Norme. 8 Alle Zto C2 nel cui interno vi sono volumi esistenti contenenti attività produttive da trasferire, contrassegnate nelle tavole di progetto con apposita grafia, viene assegnata, in deroga all’indice di densità edilizia territoriale previsto nel presente articolo, la seguente volumetria massima ammissibile: - C2/7 – mc 20.350; - C2/8 – mc 7.630: - C2/13 – mc 8.000; - C2/14 – mc4.319 - C2/15 – mc 13.000. Articolo 15/e ZONA C3 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTO-FLOROVIVAISTICI CONNESSE ALLA RESIDENZA 1. Sono ammessi edifici con destinazione residenziale connessa alla destinazione produttiva per la commercializzazione dei prodotti orto-floro-vivaistici. 2. Sono vietate le attività artigianali ed industriali non connesse ed integrate con le caratteristiche specifiche della zona. Indice di densità edilizia fondiaria per la parte residenziale: 2. La ricostruzione, l’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti inedificati sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 0,50 (zero virgola cinquanta) mc/mq del lotto destinato alla residenza connessa all’attività produttiva. 3. Per la ZTO C3/14 è individuato nella cartografia il lotto destinato alla residenza. Rapporto di copertura per la parte produttiva: 5. 30% del lotto destinato all’attività produttiva connessa. Distanza dalle strade: 6. L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 10,00 (dieci). Tipologia edilizia: 7. E' consentita la tipologia edilizia isolata, abbinata e a capannone. Altezza dei fabbricati: 8. L'altezza massima degli edifici destinati alla residenzia ed all’attività produttiva non potrà superare ml 7,50 (sette virgola cinquanta). Disposizioni particolari: 9. Le recinzioni poste a protezione della parte dell’area fondiaria destinata all’attività produttiva non dovranno superare i ml 1,80 (uno virgola ottanta). ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 27 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 10. Almeno il 60% del fondo di proprietà dovrà essere destinato esclusivamente all’attività produttiva e non potrà far parte della superficie fondiaria destinata all’insediamento residenziale. 11. Al momento della presentazione della domanda di Concessione Edilizia dovrà essere presentata, assieme ai documenti previsti dal Regolamento edilizio, anche una planimetria catastale che attesti inequivocabilmente quale parte del lotto di proprietà è destinata all’attività produttiva e quale è destinata all’insediamento residenziale. 12. I nuovi insediamenti e le aree esterne dovranno avere caratteristiche costruttive, tipologiche ed ambientali degli edifici in zona agricola di cui ai seguenti articoli 17/c e 17/h. 13. Ai fini della Concessione Edilizia eventuali frazionamenti, approvati dal Catasto Terreni, di un lotto in più lotti edificabili e anche i rogiti notarili dovranno essere anteriori all’adozione delle presenti NTA da parte del Consiglio Comunale fatte salve le cessioni ad enti o persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. 14. La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali e/o produttive è subordinata alla presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA: - della identificazione fiscale (possesso partita IVA); - della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale dell’Agricoltura; al fine di dimostrare che l’edificazione residenziale e/o produttiva si rende necessaria ai soli fini orto-floro-vivaistici. 15. Per l’ottenimento della Concessione Edilizia deve essere stipulato il vincolo decennale di inalienabiltà dell’edificio e del lotto oggetto della Concessione che dovrà comprendere inoltre l’impegno di non alienare gli immobili, in seguito alla decadenza del vincolo decennale, a enti o privati privi dei requisiti previsti dal punto 13 del presente articolo. 16. Le serre non dovranno essere realizzate con strutture fisse. 17 Norma Speciale per ZTO C3/14 (Riferimento parere 16 DGRV 2571, 28 Settembre 2001): - per la nuova C3/13 legata all’attività florovivaistica, in considerazione dell’entità dell’area, della posizione lungo la strada provinciale e a margine di un complesso storico di pregio si propone di individuare un ambito di localizzazione del lotto destinato alla residenza da individuare nell’estremità nord della zona. Si prevede inoltre il divieto lungo tutto l’mbito della zona C3/14 di apertura di nuovi accessi sulla viabilità principale. Le serre non dovranno essere realizzate con strutture fisse. Articolo 15/f ZONA C4 – PARTI DEL TERRITORIO PARZIALMENTE EDIFICATE IN AMBITI ESTERNI AI CENTRI URBANI Destinazione d’uso: 1. Sono ammesse le destinazioni d’uso residenziali e compatibili con la residenza come definite all’art. 15. Sono inoltre ammessi gli annessi rustici con esclusione delle stalle di qualsiasi tipo. Indice di densità edilizia fondiaria: 2. L’ampliamento di edifici esistenti nonché le nuove costruzioni dei lotti inedificati sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 0,75 mc/mq fino ad un massimo di 800 mc per lotto, indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista; le ricostruzioni potranno inoltre essere attuate nel limite della cubatura esistente. 3. Ai fini della definizione di lotto edificabile di cui al comma precedente sono computabili solo i terreni contigui che risultino in proprietà dei richiedenti, o dei soggetti appartenenti ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 28 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 al nucleo familiare, da data antecedente di 12 mesi la data di adozione della variante generale al PRG. Tipologia edilizia: 4. E’ consentita la tipologia isolata, abbinata e a schiera con non più di 3 unità edilizie. All’interno di ogni unità edilizia è comunque consentito il ricavo di un secondo alloggio. Altezza dei fabbricati: 5. L’altezza massima non può superare m 6,50. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l’altezza dell’edificio esistente. Distanza dalle strade: 6. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada con arretramento minimo di ml. 10,00 dalle strade statali, provinciali e comunali e di ml. 5,00 dalle strade di quartiere. Disposizioni particolari: 7. Gli interventi sugli edifici e sulle aree scoperte, considerata la particolare collocazione delle zone C4, dovranno essere conformati ai caratteri costruttivi e tipologici delle zone agricole definiti dagli artt. 17/c e 17/h. 8. Il rilascio del Permesso di Costruire dei nuovi edifici e volumi sorti attraverso lo sfruttamento dell’edificabilità prodotta dal lotto inedificato (utilizzo dell’indice di densità fondiaria di 0,75 mc/mq), è condizionato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo con il quale i titolari costituiscono vincolo decennale di inalienabilità dell’edificio e del lotto di pertinenza ad enti o persone o società. Tale divieto non si applica alle cessioni tra i componenti il nucleo familiare dei titolari e negli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. ZONE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ASSIMILATE Articolo 16 ZTO D1, D2, D3 - NORME GENERALI PER L’EDIFICAZIONE 1. Sono ammesse le attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, ricettive, di ristorazione collettiva e ad esse assimilate, non è ammessa l’attività di orto-floro-vivaismo e tutte le attività di cui al precedente articolo 10 delle presenti NTA. 2. E' vietata ogni nuova destinazione residenziale eccetto l'eventuale alloggio per il personale e del titolare, con il limite massimo di mc 500 per unità produttiva. 3 E’ consentito l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti nella misura di 100 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per una sola volta e per documentate esigenze igieniche. Altezza dei fabbricati: 4. L' altezza massima non potrà superare ml 9,00. (nove). Distanza dai confini: 5. D=H/2 e con un minimo di ml 5,00 (cinque). E’ ammessa la costruzione in aderenza a edifici esistenti, salvo quanto disposto dall'Articolo 4 punto 11. Distanza dal filo stradale: 6. L’arretramento minimo dovrà essere uguale a ml 10,00 (dieci), salvi comunque gli arretramenti prescritti nelle planimetrie di PRG ed il mantenimento di allineamenti preesistenti. Distacco tra edifici o pareti: ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 29 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 7. Minimo ml 10,00 (dieci). Caratteristiche specifiche del verde: 8. Il verde obbligatoriamente dovrà essere realizzato con la messa a dimora di piantumazioni d’alto fusto tipiche del luogo disposte in filare lungo i confini e in doppio filare lungo le vie pubbliche con distanza tra le piante non inferiore a ml 5. Articolo 16/a 1. 2. ZTO D1, D2, D3 - NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Negli SUA e negli interventi diretti le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni; comunque la larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 7,00, deve essere previsto almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1,50, gli ampliamenti ed i nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade esistenti per permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle dimensioni suddette. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco a servizio di non più di 4 edifici (anche se composti da più unità urbane), purchè al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia iscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 14,00. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto la larghezza della carreggiata stradale non dovrà essere inferiore a ml 6,00 e potrà essere priva di marciapiede. Articolo 16/b ZONA D1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI O AD ESSE ASSIMILATE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE 1. Gli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi e di ampliamento degli edifici esistenti, sono ammessi secondo gli indici qui di seguito indicati. Rapporto di copertura: 2. 50% del lotto. Percentuale del lotto a Verde e Parcheggi: 3. Per le attività produttive: Minimo 20%. 4. Per le attività commerciali e direzionali: minimo 0,80 mq/mq di superficie lorda adibita ad attività, di cui almeno il 50% a parcheggio e il restante a verde. Disposizioni particolari: 9 Nella ZTO D1 contrassegnata nel PRG con il n. 7 sono vietate attività che provochino inquinamento di qualsiasi genere anche acustico, autotrasportatori e spedizionieri. Articolo 16/c 1. ZONA D2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI O AD ESSE ASSIMILATE, DI NUOVA FORMAZIONE Le nuove costruzioni nei lotti sono ammesse secondo gli indici qui di seguito indicati. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 30 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Rapporto di copertura: 2. 50% del lotto. Percentuale del lotto a verde e parcheggi: 3. Per le attività produttive: Minimo 20%. 4. Per le attività commerciali e direzionali: Minimo 1,00 mq/mq di superficie lorda adibita ad attività, di cui almeno il 50% a parcheggio e il restante a verde. 4. Norma Speciale per ZTO D2/7 (Riferimento parere 16 DGRV 2571, 28 Settembre 2001): - l’accesso dalla viabilità statale va opportunamente concordato con gli organi competenti così come la rete stradale interna andrà coordinata con il comune di Rossano. Appare opportuno inoltre ribadire, quanto già in parte previsto negli elaborati in scala 1: 2000, che in sede attuativa sia prevista un’idonea separazione degli edifici dalla viabilità statale, localizzando preferibilmente su tale fronte le aree a servizi; - la progettazione esecutiva dovrà tenere in debita considerazione la compatibilità degli interventi con i coni di visuale, in particolare verso l’area pedemontana; - andrà previsya un’idonea quinta arborea di separazione e protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici – fisici ( rumore ) lungo la parte confinante con gli insediamenti residenziali; in generale, comunque, dovranno essere previste opere di mitigazione ambientale legate alle aree a verde pubblico la cui realizzazione condiziona il rilascio dell’agibilità; - i parcheggi dovranno essere progettati utilizzando soluzioni il meno impattanti possibile, evitando pertanto modelli di tipo seriale e realizzati con materiali drenanti. Articolo 16/d ZONA D3 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITÀ AGROINDUSTRIALI, TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE 1. Gli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi e di ampliamento degli edifici esistenti, sono ammessi secondo gli indici qui di seguito indicati. Rapporto di copertura: 2. 50% del lotto. Percentuale del lotto a Verde e Parcheggi: 2. Per le attività produttive: Minimo 20%. Disposizioni particolari: 3 La ZTO D3 contrassegnata nel PRG con il n. 1 è sottoposta a quanto prescritto dall’art. 37 delle presenti NTA. 4 Nella ZTO D3 contrassegnata nel PRG con il n. 2 è consentito un ampliamento massimo di mq 1.000. ZONE AGRICOLE Articolo 17 NORME GENERALI PER LE ZTO E Nelle zone agricole è consentita, purché risulti ammissibile ai sensi delle norme specifiche per le sottozone, l'edificazione di fabbricati con le seguenti destinazioni d'uso: a) case di abitazione in funzione della conduzione di un fondo rustico; ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 31 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 b) annessi rustici collegati alla funzione produttiva del fondo rustico, comprese le serre, gli impianti di acquacoltura, gli allevamenti zootecnici non intensivi, gli impianti per la vendita di prodotti agricoli ottenuti dal fondo, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole d’imprese che svolgono lavorazioni agro-meccaniche per conto terzi; c) allevamenti zootecnici intensivi, così come definiti dall'articolo 2 lettera g) L.R. n. 24/85 e dal D.G.R. n. 7949/89, con le limitazioni previste dall'articolo 17/m delle presenti Norme; d) locali ad uso agrituristico, così come definiti dalla L.R. n. 15/1991; e) vendita di prodotti connessi con l’attività agricola, florovivaistica e orticola; f) infrastrutture fondiarie, quali strade poderali, opere di regimazione idraulica, accessi carrabili e simili; g) impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas e simili. Sono escluse le nuove attività non connesse con l’agricoltura ed i nuovi depositi di materiali. Per gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo, è consentita la variazione di destinazione d'uso, nei modi previsti al successivo articolo 17/l. In attesa dell’entrata in vigore del PRAC (piano regionale dell’attività di cava), di cui all’art.7 della L.R. 07.09.1982, n. 44, preso atto dell’impegno assunto dal Consiglio Regionale del Veneto, con la Deliberazione n. 107 in date 27/28 dicembre 2002, in relazione al “piano regionale per le attività estrattive” che dovrà essere predisposto entro il 30 giugno 2003”, per conseguire le finalità di un corretto uso del territorio e di salvaguardia dell’ambiente, in conformità a principi e disposizioni contenute negli artt.1 e 8 della L.R. 07.09.1982, n. 44, si dispone il divieto ad effettuare attività di cava nel territorio agricolo comunale. Articolo 17/a ZONIZZAZIONE AGRICOLA E LIMITI DI INTERVENTO In conformità all'articolo 11 della suddetta L.R. 24/85 il PRG suddivide le zone in sottozone: - sottozona E1 parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata; - sottozona E2 parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva; - sottozona E2s parti del territorio agricolo di tutela ambientale;. - sottozona E3 parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzante da un elevato frazionamento fondiario; Nelle varie sottozone come sopra definite sono ammissibili gli interventi che seguono, nei limiti di cui al punto 8, lett. a), b), c), della L.R. 27.12.2002, n. 35: Sottozona E1: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi statici o di pubblica incolumità; b) per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso l'ampliamento fino a 800 mc compreso l'esistente; c) costruzione di annessi rustici con superficie lorda di pavimento inferiore al rapporto di copertura più oltre stabilito (articolo 17/e). Tale limite potrà essere superato solo ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 della L.R. 24/85. Sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 4, articolo 6 (1° e 2° comma), articolo 7 (1° e 2° comma) della L.R. 24/85. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 32 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Sottozona E2: - sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona E 1 ; - sono ammessi inoltre tutti gli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85. Le nuove costruzioni residenziali possono essere realizzate solo in funzione della conduzione del fondo ed il nuovo sedime non dovrà superare la distanza di 80 ml dall’edificio residenziale legittimo più vicino preesistente alla data di adozione della presente Variante Generale. La sopracitata distanza non trova applicazione per le nuove abitazioni destinate ad imprenditori agricoli a titolo principale. La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali di 600 mc/ha è subordinata alla presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA: - della identificazione fiscale (possesso partita IVA); - della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale dell’Agricoltura; inoltre per i terreni coltivati a vivaio deve essere accompagnata dall'apposita certificazione prevista dalla LR 48/1985 "Norme per la difesa della produzione orto-floro-frutticola". Sottozona E2s - sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona E 1 ed E2; Le nuove costruzioni residenziali possono essere realizzate solo in funzione della conduzione del fondo ed il nuovo sedime non dovrà superare la distanza di 40 ml dall’edificio residenziale legittimo più vicino preesistente alla data di adozione della presente Variante Generale. La sopracitata distanza non trova applicazione per le nuove abitazioni destinate ad imprenditori agricoli a titolo principale. La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali di 600 mc/ha è subordinata alla presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA: - della identificazione fiscale (possesso partita IVA); - della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale dell’Agricoltura; inoltre per i terreni coltivati a vivaio deve essere accompagnata dall'apposita certificazione prevista dalla LR 48/1985 "Norme per la difesa della produzione orto-floro-frutticola". Sottozona E3: - sono ammessi gli interventi previsti per le sottozone E 1 e E 2; - sono ammessi inoltre tutti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85, nel rispetto dei seguenti requisiti: - la nuova edificazione dovrà avvenire all'interno dell'aggregato abitativo esistente; - non è ammessa la costruzione o l'ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi, le attività dismesse sono regolate dall'articolo 17/f lettera D) delle presenti Norme; - non è ammessa la costruzione o l'ampliamento di insediamenti di tipo agro-industriale; - l'ubicazione degli edifici di progetto e l'accesso alla pubblica via dovranno essere conformi alle norme di attuazione del nuovo codice della strada ed in particolare dovranno garantire la sicurezza della circolazione. - La realizzazione di una seconda casa di abitazione è ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 5 L.R. n. 24/85; in particolare dovrà essere costituito un vincolo decennale soggetto a trascrizione a cura del concessionario, per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e non locazione a soggetti diversi da persone appartenenti al nucleo familiare del richiedente. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 33 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 17/b LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 PARAMETRI URBANISTICI E MODALITA’ DI INTERVENTO Per la definizione dei parametri urbanistici si adotta la seguente simbologia: - h = altezza massima degli edifici; - q = indice massimo di copertura; - ds = distanza minima dalle strade; - dc = distanza minima dai confini; - dz = distanza minima dai confini di altra ZTO; - df = distanza minima tra fabbricati; - da/a = distanza minima fra abitazioni ed annessi rustici non destinati al ricovero degli animali; - da/r = distanza minima fra abitazioni e ricoveri per animali ( stalle, allevamenti e simili); - da/c = distanza minima fra abitazioni e concimaie; - dp = distanza da pozzi ad uso idropotabile, pubblici e privati; Articolo 17/c EDIFICI RESIDENZIALI NUOVE ABITAZIONI L'edificazione di nuove abitazioni è disciplinata dagli articoli 3 e 5 della L.R. 24/85. Qualora il fondo di pertinenza comprenda aree site in zona E2 ed E3, la nuova costruzione dovrà essere edificata possibilmente nella sottozona E3. L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa, dovrà rispettare i seguenti parametri: - h = 6.50 ml: nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente; - ds = nei limiti fissati dal D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG (fasce di rispetto); negli interventi diretti, anche in mancanza di previsioni specifiche del PRG, le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 6,00 (sei) e deve essere previsto almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1;50 (uno virgola cinquanta), gli ampliamenti ed i nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade esistenti per permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle dimensioni suddette. - dc = 5 ml; - df = 10 ml; - Non sono ammesse, nel corpo di fabbrica, locali ad uso stalla e ricovero animali e deposito materiali soggetti a fermentazione. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI Gli ampliamenti di edifici esistenti sono disciplinati dagli articoli 4 e 7 della L.R. n. 24/85. Valgono i parametri urbanistici fissati per le nuove abitazioni. Nel caso di ampliamento di un edificio esistente, il fabbricato dovrà adeguarsi alla tipologia esistente. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 34 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 17/d LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 EDIFICI A DESTINAZIONE AGRITURISTICA L'utilizzo ad uso agrituristico di abitazioni e di annessi rustici, da parte di soggetti autorizzati, non comporta variazione di destinazione d'uso, purché tali edifici siano censiti come rurali. L'uso di annessi rustici per scopi agrituristici, da parte di soggetti autorizzati, non comporta il computo del loro volume ai fini della determinazione del volume massimo di cui al comma 3 articolo 4 della L.R. n. 24/85 e normativa vigente Nazionale e Regionale in materia. Gli edifici da adibire ad uso agrituristico devono rispettare i parametri indicati al precedente articolo 17/c. Le aree a servizio dell'attività agrituristica sono considerate pertinenza del fondo rustico e quindi non sono soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi. Articolo 17/e ANNESSI RUSTICI La costruzione e l'ampliamento di annessi rustici è disciplinata dall'articolo 6 della L.R. n. 24/85 I nuovi annessi rustici dovranno essere costruiti entro l'aggregato abitativo del fondo rustico di pertinenza, così come definito dall'articolo 2 lettera h) della L.R. n. 24/85 e dovranno aver il medesimo accesso. Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione e l'ampliamento di annessi rustici è subordinato alla trascrizione sui registri immobiliari del vincolo di destinazione d'uso , ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della L.R. n. 24/85. I requisiti degli annessi rustici previsti dall'articolo 2 lettera e) della L.R. n. 24/85 devono essere comprovati da una relazione tecnico-agronomica, che attesti la connessione funzionale col fondo e la convenienza economica delle opere di progetto. Il rapporto di copertura del fondo rustico va calcolato considerando la somma delle superfici lorde di pavimento adibite ad annesso rustico, escluse quelle ubicate al piano interrato purchè accessorie. La superficie fondiaria va calcolata al netto delle superfici ricadenti in ZTO diverse da quelle "E1, E2, E2s, E3". I rapporti di copertura massimi ammissibili per gli annessi rustici sono all’ 1% della superficie fondiaria. I limiti del rapporto di copertura di cui al comma precedente del presente articolo possono essere superati solo per le strutture necessarie alla realizzazione di piani di miglioramento dell'azienda agricola di pertinenza, presentati da imprenditori agricoli a titolo principale. Per gli annessi rustici non destinati a ricovero degli animali, ad allevamenti, a concimaie, ad impianti agroindustriali si applicano i parametri che seguono: - h = 6,50 ml salvo il caso della realizzazione di impianti tecnologici funzionali alla conduzione del fondo che deve essere adeguatamente motivata o il caso di costruzione in aderenza a edifici esistenti con altezza maggiore; - ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG; - dc = 5,00 ml; - df = 10,00 ml. Articolo 17/f ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali, si applicano le norme ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 35 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 di seguito indicate per ciascuna tipologia di allevamento fatto salvo eventuali più restrittive disposizioni contenute nella DGR n. 7949/1989. A) ALLEVAMENTI FAMILIARI Sono definiti familiari gli allevamenti con presenza media di bestiame espressa in capi adulti pari, anche contemporaneamente, a : 100 capi da cortile, 4 suini, 8 bovini, 4 equini. Si applicano i parametri che seguono: - h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e; - q = come determinato all'articolo 17/e; - ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG; - dc = 10,00 ml; - dz = 20,00 ml ( dalle ZTO A,B,C,D e F); - da/r = 15,00 ml fra costruzioni nella stessa proprietà; 20ml fra costruzioni pertinenti a proprietà diverse; - da/c = 30,00 ml; - dp = 20,00 ml per le stalle; - dp = 30,00 ml per le concimaie; - dp = 200 ml da pozzi idropotabili pubblici ai sensi del DPR 236/1988 - Le distanze delle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto nell’allegato “D del PRRA n. 3733 del 26.05.1992”. B) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della L.R. n. 24/85 e del D.G.R. n. 7949/1989. Per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, così come definiti al presente articolo, il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti elaborati: - elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni; - elaborato agronomico - urbanistico; - piano di concimazione per la distribuzione dei liquami zootecnici o relazione sull'attività di spargimento dei liquami su suolo agricolo, ai sensi dell'allegato D al P.R.R.A.. In caso di distribuzione agronomica delle deiezioni prodotte, ogni variazione del fondo oggetto di spargimento dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale. Per gli allevamenti zootecnici intensivi di nuova realizzazione o per ampliamenti di allevamenti esistenti si applicano i parametri che seguono: - h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e; - q = 50% del fondo di pertinenza; - ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG; - dc = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente; - dz = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente; - da/r = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente; - da/c = 100 ml; - dp = maggiore di 200 ml sia per pozzi privati che pubblici; - dn = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente; La distanza tra i singoli allevamenti zootecnici intensivi non dovrà essere inferiore a 100 ml. Lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi di alto fusto, tra le essenze elencate nel successivo articolo 17/n, con interasse tra gli alberi non superiore a 5,00 ml. La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a ml 3,00. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 36 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 I fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi dovranno osservare le seguenti distanze in base alla D.G.R. n. 7949 e 3733/92 del PRRA vigente: da confini da nuclei abitativi Z.T.O. bovini ml 100 ml 150 ml 200 avicunicoli ml 100 ml 200 ml 300 suinicoli ml 150 ml 300 ml 500 C) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE NON INTENSIVO Sono allevamenti non intensivi quelli non compresi nelle precedenti categorie A e B (familiari ed intensivi). Ad essi si applicano i parametri che seguono: - h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e; - q = come determinato all'articolo 17/e; - ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG; - dc = 20 ml; dz: dalle ZTO A,B,C,F dalle ZTO D allevamento bovini 100 100 avicunicoli 150 150 suini 300 300 - da/r = 50,00 ml; - da/c = 30,00 ml; - dp = 50,00 ml per pozzi idropotabili privati; - dp = 200 ml per pozzi idropotabili pubblici (Rif. D.P.R. 236/88). Per i limiti fissati dai parametri da/r e da/c fanno eccezione la casa di abitazione del conduttore o del custode dell'allevamento per le quali è prevista una distanza minima di ml 30,00. E' ammessa deroga alle altezze massime, esclusivamente in caso di realizzazione di impianti tecnologici a servizio di allevamenti, in adeguamento a norme di legge. La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici produttivi è reciproca; essa deve essere rispettata sia in caso i nuovi insediamenti zootecnici o di loro ampliamento, sia in caso di nuove residenze civili. D) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DA RICONVERTIRE Il PRG individua con apposita grafia gli allevamenti zootecnici dismessi nei quali sono consentiti, in attesa del trasferimento, solo interventi di manutenzione ordinaria. Potranno essere riconvertiti ad annessi rustici non destinati all’allevamento, ad uso agrituristico o a ricoveri per macchine ed attrezzature agricole di imprese che svolgono lavorazioni agro-meccaniche per conto terzi e magazzini/depositi per l’immagazzinaggio di prodotti agricoli. E’ fatto assoluto divieto di esercitare in tali aree attività produttive insalubri e/o di deposito di materiali inerti di qualsiasi genere. Articolo 17/g SERRE FISSE La realizzazione di serre è regolata dall'articolo 6 della L.R. 24/85 e successive modifiche ed integrazioni; si applicano i parametri seguenti: ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 37 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 - q = 50 % con strutture murarie fuori terra; - h = 5,00 ml al colmo; - ds = D.L. 285/92 e successive modifiche; - dc = 5,00 ml; - da/a = 10,00 ml. Sono fatte salve le norme di L.R. n. 19 del 12.04.1999 e L.R. n. 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 17/h CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI IN ZONA AGRICOLA Le caratteristiche architettoniche dell’edificazione in zona agricola dovranno ispirarsi esplicitamente alle caratteristiche costruttive dell’edilizia rurale tradizionale. E’ vietato il mantenimento in opera e l’uso di materiali non tradizionali sia nelle costruzioni che nelle sistemazioni degli spazi scoperti; in particolare è vietato negli esterni il calcestruzzo facciavista, materiali plastici o similari, manufatti in cemento (come tegole, betonella ed analoghi rivestimenti delle facciate), alluminio anodizzato, facciate continue in vetro, lamiere metalliche, ecc. TIPOLOGIA DEI NUOVI EDIFICI: La pianta dei nuovi edifici dovrà essere a forma rettangolare e comunque con lati regolari. I portici dovranno essere contenuti all’interno del perimetro dell’edificio o costruiti con doppia altezza mediante il prolungamento della falda di copertura. Le coperture in coppi di cotto dovranno essere a due falde di pendenza compresa tra il 30% ed il 40% con il colmo lungo l’asse maggiore. Il dettaglio della cornice di gronda dovrà essere tradizionale con cornicione intonacato o in mattoni aggettante non più di 40 cm, oppure con travatura in legno a vista aggettante non più di 80 cm. Le grondaie dovranno essere a sezione semicircolare in rame, gli intonaci del tipo tradizionale. I serramenti dovranno essere in legno e in ferro di colore scuro per grandi aperture. Non sono ammesse persiane avvolgibili o altri serramenti ad esclusione degli oscuri in legno. Sono vietate le coperture piane ed i poggioli superiori a 80 cm. Sono consentiti i pergolati in legno, purchè non stabilmente coperti, e le tende avvolgibili AREE ESTERNE: Sono vietate modifiche anomale delle quote del terreno, gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a giardino alberato. Le recinzioni dovranno essere realizzate mediante la messa a dimora di siepi e filari lungo i confini, possono essere in rete metallica su stanti in ferro o legno e muretto di contenimento di altezza non superiore a cm 30, oppure potranno essere realizzate in muratura piena di altezza massima di 120 cm con materiali tradizionali del luogo (con mattoni o sassi a vista o intonacate). E’ ammessa la costruzione di una sola scala esterna per edificio purchè integrata nella tipologia dell’edificio: Gli annessi rustici e gli insediamenti produttivi agricoli potranno essere realizzati con l’utilizzo tipologie e materiali tradizionali. La creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente in caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo. E’ vietata la tombinatura dei fossi e dei canali non indispensabile alla funzionalità del fondo. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 38 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 17/i LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE Nelle fasce di rispetto fluviale e nelle aree di tutela del sistema ambientale, allo scopo di favorire, ai sensi dell'articolo 32 N.T.A. del P.T.R.C., la conservazione del paesaggio agrario vengono attuate le seguenti prescrizioni: a) è consentita la ceduazione di siepi e alberature purchè l’intervento sia effettuato in maniera selettiva e non alteri in modo rilevante le consolidate caratteristiche delle alberature sul paesaggio; b) è vietata l'estirpazione di siepi e alberature, salvo quanto previsto ai successivi commi; c) è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime, il percorso e la composizione delle acque, fatta eccezione per quelli relativi ad opere di difesa idrogeologica, per il soddisfacimento di fabbisogni idropotabili, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto. Sono ammessi interventi in deroga a quanto previsto ai precedenti punti a e b, purché vengano attuati mediante un piano di ricomposizione fondiaria al fine di conseguire una più approfondita analisi ed una maggiore capacità di controllo dell’intervento proposto. Tale piano può prevedere anche l'estirpazione di vegetazione spontanea, fino ad un massimo del 50% di quella esistente, purché venga compensata con l'impianto di essenze autoctone scelte in base ai criteri stabiliti al successivo articolo 17/n, su una superficie almeno doppia di quella oggetto di estirpazione. In tutto il territorio comunale è vietato il taglio degli esemplari arborei che per la loro età, la loro dimensione e struttura, la collocazione in località di interesse storico e/o paesaggistico, sono rilevanti dal punto di vista storico-ambientale. L’abbattimento degli esemplari di cui al comma precedente potrà essere consentito solo per inderogabili casi di preminente interesse pubblico o per imminente pericolo per la pubblica incolumità. Sono altresì vietate potature ed altri interventi che ne alterino in modo grave la struttura arborea provocando danni irreparabili. L’intervento su tali esemplari è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune. Articolo 17/l EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO Stralciato Articolo 17/m 1. 2. IMMOBILI INCOMPATIBILI Sono individuati nella cartografia di PRG gli immobili inutilizzati, dismessi o nei quali sono svolte attività incompatibili da trasferire. Tali immobili possono essere riutilizzati senza aumento della superficie coperta e del volume con le modalità previste alla lettera D) del precedente articolo 17/f. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 39 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 17/n LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 CRITERI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE Per le sistemazioni a verde nelle ZTO "E" e nelle aree a verde attrezzato "F" si dovranno impiegare specie autoctone o naturalizzate, di buon adattamento alle condizione pedoclimatiche del territorio; a tal fine le piante arboree poste a dimora dovranno appartenere a specie comprese nella lista di seguito riportata: a - Specie a foglia caduca: Acer campestre Acer monspessulanum Acer pseudoplatanus Acer platanoides Alnus glutinosa Carpinus betulus Celtis australis Cercis siliquastrum Corylus avellana Crataegus monogyna Crataegus oxyacantha Fraxinus angustifolia Fraxinus ornus Fraxinus excelsior Juglans regia Ligustrum vulgare Morus alba Morus nigra Ostrya carpinifolia Platanus Popolus alba Populus nigra Populus tremula Prunus avium Prunus padus Prunus spinosa Quercus pubescens Quercus robur Robinia pseudoacacia Salix alba Salix cinerea Salix incana Salix purpurea Salix viminalis Sorbus domestica Sorbus torminalis Tilia cordata Tilia platiphyllos Ulmus minor oppio acer minore acero di monte acero riccio ontano nero carpino bianco bagolaro albero di Giuda nocciolo biancospino comune biancospino selvatico frassino orniello frassino noce comune ligustro comune gelso moro carpino nero platano pioppo bianco pioppo nero tremolo ciliegio selvatico pado prugnolo roverella farnia robinia comune salice bianco salice grigio salice ripaiolo salice porporino salice da vimini sorbo domestico ciavardello tiglio selvatico tiglio nostrale olmo minore b- specie sempreverdi: Juniperus communis Laurus nobilis Quercus ilex Taxus baccata Bambusa ginepro alloro leccio tasso bambusa ARTICOLO 17/o - NORME PER LE AREE A VERDE PRIVATO Nelle ZTO “A” gli ambiti vincolati a verde privato sono individuati con apposita grafia nelle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d), sono di pertinenza degli edifici esistenti e di progetto su cui ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 40 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 sono consentiti gli interventi previsti dal grado di protezione e dalla sagoma limite definiti nel precedente articolo 14 e sono inedificabili. Nel caso in cui venga dimostrata, mediante un accurato rilievo dello stato di fatto, la comprovata difficoltà di attuare gli interventi previsti dalle tavole di progetto è possibile intervenire in ambito a verde privato, al fine di conseguire la volumetria massima ammessa dalle tabelle di sintesi di progetto allegate alle presenti norme, modificandone il perimetro fino ad un massimo del 10%, oltre a tale limite sarà necessaria la preventiva approvazione del Consiglio Comunale, mediante apposita delibera. Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi edificazione, salvo quanto previsto nel precedente comma, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, strutture in legno stagionali e comunque mobili (gazebo ecc.), ecc. In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante. Tutti gli interventi edilizi sugli edifici compresi negli ambiti a verde privato devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione e/o potenziamento del verde, contenente ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione e/o spazi di manovra ed alla loro pavimentazione. Il progetto deve essere accompagnato da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei luoghi. Ogni progetto di intervento nelle ZTO “A“ deve riportare le previsioni di intervento sulle aree libere e sulla loro eventuale sistemazione a verde. Per le recinzioni si fa riferimento a quanto previsto al precedente articolo 14. Per il rimboschimento e la sistemazione del verde arborato degli spazi a verde privato, a giardino e parco, devono essere utilizzate le specie elencate nel precedente articolo 17/n. delle NTA. ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE Articolo 18 1. 2. 5 ZONE F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE Sono riportate nelle tavole di PRG le zone destinate ad attrezzature collettive ed impianti di interesse generale anche a carattere privato purchè sia garantita la fruizione pubblica attraverso apposita convenzione approvata dall’Amministrazione previo delibera del Consiglio Comunale. In queste zone possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature di interesse collettivo secondo le discipline dei successivi articoli 18/a, 18/b, 18/c, 18/d e 18/e in riferimento al DM 2 aprile 1968, n. 1444, agli articoli 25 e 26 della LR 61 ed alla circolare Dipartimento della Protezione Civile n.4/DPC/87 del 19.02.1987 riguardante i comuni ad alto rischio sismico. Ove la destinazione in atto non corrisponda alle disposizioni del presente articolo, è prevista l’eventuale acquisizione e la realizzazione delle zone da parte del Comune, previa redazione di un Piano Particolareggiato o di uno Studio Planivolumetrico; la realizzazione degli interventi potrà tuttavia essere consentita, in casi particolari, ad altri soggetti, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’intervento sia compatibile con gli ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 41 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 indirizzi generali e con i programmi comunali, in tal caso le modalità di realizzazione saranno determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Articolo 18/a ZONE Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE 1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici. 2. Per gli interventi edilizi nelle ZTO Fa si dovranno rispettare le seguenti norme: - It = If = 1,50 mc/mq; - H = 10,50 ml; - Ds = 10,00 ml; - Dc = 5,00 ml. 3. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio. Articolo 18/b ZONE Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 1. Per queste aree il PRG prevede la destinazione ad edifici di pubblico interesse e di rilevanza sociale. 2 Per gli interventi edilizi valgono le norme del precedente articolo 18/a. 3 Nella ZTO contrassegnata nel PRG con il n. 4 può essere realizzata edilizia residenziale convenzionata con attuazione degli interventi da parte di soggetti sia pubblici che privati. Articolo 18/c ZONE Fc - AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT 1. Il PRG individua le aree destinate a verde per parchi urbani e di quartiere e per tutte le attrezzature sportive, le costruzioni per gli impianti per il gioco e il tempo libero. 2. Per le costruzioni valgono le norme di cui al precedente articolo 18/a. 3. Nell’ area del Parco Naturale del Muson, come individuata nella Variante P.R.G., approvata con proposte di modifica, con D.G.R. n. 3465 del 7.11.2006, sono ammessi: 1) interventi di forestazione ed imboschimento che devono prevedere al mescolanza di più specie arboree ed arbustive autoctone; 2) interventi di manutenzione del verde necessari a garantire la buona riuscita degli imboschimenti ed il miglioramento dell’esistente; 3) interventi di recupero di percorsi storico – ambientali attrezzati, finalizzati ad incentivare una fruizione ricreativa dell’area, anche tenuto conto della programmata realizzazione dell’itinerario turistico ambientale denominato “sui sentieri degli Ezzelini”; 4) incentivazione di attività varie di ricerca botanica, agronomica o, comunque, legata alle attività agroforestali, anche di carattere didattico informativo; Nella stessa area sono vietati: 1) interventi di nuova costruzione; 2) realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali ad un transito motorizzato o al servizio di zone produttive o ad esse assimilate e, comunque, estranee alla fruizione ricreativa dell’area; ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 42 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 3) realizzazione di infrastrutture tecnologiche estranee alle finalità ricreative – ambientali dell’area. 4. Nell’ area del Parco Faunistico Fc/PF1, come individuata nella Variante parziale n. 10 al P.R.G. redatta ai sensi di art. 48, comma 1 di L.R. n. 11/2004, è ammessa la: 1) realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali alla nuova area a servizi generali (parcheggi ed aree di manovra in ghiaino o materiale similare, aree a verde attrezzato ed area a verde per cani ed altre opere compatibili con la zona d’intervento); 2) realizzazione di interventi edilizi funzionali alla permanenza o al servizio degli animali (specie animali indigene e non quali pappagalli, uccelli esotici vari, pesci, animali da cortile in genere, cani, gatti, ecc.) e dei visitatori, con possibilità di realizzazione di nuova superficie coperta (escluso quindi il fabbricato in muratura esistente regolarmente autorizzato) nella misura massima di mq. 300, con altezza massima pari a ml. 6,00 e distanza minima dai confini pari a ml. 10,00. Nella stessa area la progettazione degli interventi edilizi deve tenere conto delle le seguenti prescrizioni: le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere quelle previste per gli edifici in zona agricola di cui agli articoli 17/c e 17/h delle NTA vigenti; tenuto conto della zona d’intervento, il progetto dovrà essere assoggettato a V.INC.A e comunque dovrà prevedere misure compensative e di mitigazione a compenso di ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell’area; dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei materiali e nel rispetto delle forme architettoniche prescrivendo l’uso di “quinte architettoniche e/o elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con il contesto ambientale esistente; l’intera area dovrà essere adeguatamente infrastrutturata al fine di garantire le opportune condizioni igienico - sanitarie sia per gli animali che per i visitatori; gli spazi esterni, compresi quelli destinati agli animali dovranno essere mantenuti curati nelle loro valenze arboree, arbustive ed erbacee, riducendo al minimo le superfici lastricate impermeabili; la conduzione dovrà essere tale da evitare inconvenienti igienico sanitari (odori, ecc.) e presenza di insetti o roditori; il rilascio del Permesso di Costruire, per la realizzazione delle opere di cui al presente comma, deve essere preceduto dalla stipula di convenzione urbanistica, il cui schema va approvato con apposita deliberazione di giunta comunale, circa l’utilizzo dell’area di interesse generale da destinarsi a verde attrezzato, verde per cani e parcheggi, per una superficie minima pari a mq. 2.000, da realizzarsi a cure e spese dei proprietari/richiedenti il Permesso di Costruire e da cedere gratuitamente al Comune di Loria. Articolo 18/d ZONE Fd - AREE PER PARCHEGGI 1. Il PRG individua le aree destinate ai parcheggi. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 43 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Articolo 18/e LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 ZONE Fe - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PUBBLICO INTERESSE 1. Consistono in attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico, realizzati dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici istituzionalmente competenti, quali centrali telefoniche, centrali di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di depurazione, impianti di distribuzione idrica e similari, per l’ammassamento di forze e risorse e per l’installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza. 2. Si applica il seguente indice, compatibilmente con le specifiche disposizioni di Legge: Ic = 0,60 mq/mq. TITOLO III Ambiti assoggettati a vincoli urbanistici Articolo 19 SPAZI DESTINATI ALLA VIABILITA' Nelle zone destinate alla viabilità esistenti e di progetto è' vietato ogni intervento edificatorio. L'individuazione nel PRG delle fasce di rispetto delle strade di progetto è vincolante mentre quella del tracciato è indicativa competendo ai singoli progetti esecutivi delle opere stesse la loro esatta definizione. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può obbligare la messa a dimora di alberature lungo le strade ed i percorsi pedonali. Le piste ciclabili devono avere in ogni caso una larghezza minima di ml 2,00 (due) ed i marciapiedi di ml 1,50 (uno virgola cinquanta) ai sensi delle direttive ed i criteri tecnici emanati dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n. 8018. Nella realizzazione delle piste ciclabili non si dovrà prevedere l’interramento o la tombinatura di fossati o canali. Articolo 20 SPAZI PER LA SOSTA, PARCHEGGIO E IL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI Negli interventi urbanistici, nei progetti edilizi di nuove costruzioni trasformazioni ed ampliamenti, si deve prestare particolare cura alla previsione degli spazi di sosta e parcheggio nella quantità specificata dalla seguente tabella per ogni destinazione; tali quantità si riferiscono in alcuni casi alla cubatura edificabile (mc) ed in altri alla superficie lorda di ogni piano (mq). DESTINAZIONE Residenza, uffici e studi negozi, grandi magazzini, ecc. cinema, teatri, edifici per manifestazioni sportive, culturali, ecc. SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO 1 mq ogni 10 mc 1 mq ogni 1 mq 2 mq ogni 10 mc ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 44 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Attrezzature ricettive e pubblici esercizi (bar, 1 mq ogni 1 mq ristoranti, alberghi ecc.) Artigianato e industria 1 mq ogni 10 mq I parcheggi, nei quali ogni posto deve avere una superficie non inferiore a ml 2,50x5,00 = mq 12,50 netta dagli eventuali spazi occorrenti per gli spostamenti, devono essere facilmente accessibili dalle vie pubbliche. Gli spazi necessari possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero nelle aree libere di ogni singolo lotto, ivi compresi gli spazi derivanti dai distacchi da strade, confini, e tra fabbricati ed anche su aree che non facciano parte del lotto purché sia asservita all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio da trascriversi a cura del proprietario. In nessun caso il parcheggio può interessare le aree pubbliche e quelle private di interesse pubblico. Gli spazi sopradescritti sono in aggiunta alle dotazioni di aree di cui agli articoli 25 e 26 della L.R. 61/85. Articolo 21 FASCE DI RISPETTO STRADALE Le fasce di rispetto stradale sono definite dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e dal DPR 26 aprile 1993, n. 147 ed indicate in grafia di PRG. Ai fini della applicazione delle fasce di rispetto stradali, oltre ai disposti di cui al comma precedente, si richiama il provvedimento comunale con il quale sono stati individuati i centri abitati, così come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Resta inteso che eventuali discordanze fra i decreti, le distanze riportate nella tabella che segue, le presenti Norme e le tavole di PRG si intendono risolte a favore della fascia di rispetto più estesa. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione nonché qualsiasi tipo di deposito permanente dei materiali, sia all'aperto che sotto tettoie precarie o provvisionali. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e legittimi, nonché quelli di cui agli articoli 4 e 7 della LR 24, con tutte le altre prescrizioni, in quanto applicabili, dalle presenti norme. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri della ZTO di appartenenza delle stesse. La costruzione degli accessi stradali deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 46 del Decreto legislativo n. 285/1992. Articolo 22 FASCE DI RISPETTO IDRAULICO La deroga per l’occupazione o l’uso del sedime dei corsi d’acqua, nonché alle distanze dai confini catastali dei medesimi al vincolo idraulico a tutela delle acque pubbliche è stabilito dall’Autorità di Bacino, dall’Ente e dal Consorzio di Bonifica competente, ai sensi dell’articolo 96/f del T.U. n. 523/1904, dell’articolo 132 del T.U. 368/1904 e della L.R. 42/84 e successive modifiche. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 45 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 L'ambito della fascia di vincolo lungo i corsi d’acqua vincolati viene comunque fissato nella misura di ml 10,00. I pozzi idropotabili, normati dal DPR 236/1988, sono assegnati ad una zona di tutela assoluta, di raggio non inferiore ai mt. 10,00, adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio, nonché all’individuazione di una zona di rispetto delle risorse idriche di raggio di mt. 200 dal punto di captazione. Articolo 23 AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO Il PRG, sulla base delle indagini geologiche ed idrogeologiche di cui alla tavola n. 10.4.1 “carta idrogeologica – acque superficiali” allegata, individua le parti di territorio soggette a rischio idraulico; nelle sole ZTO E comprese in tali aree gli interventi ammessi dal PRG dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni: - la quota del piano campagna (di cui al precedente articolo 4, punto 7) viene aumentata di + 0,50 ml; - sono vietati i piani interrati comunicanti con l’esterno mediante aperture; - è vietato l’interramento e la tombinatura di fossati e canali; - - sono vietate le recinzioni in muratura piena. Articolo 24 FASCE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI E DAI SISTEMI FISSI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI E NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, indicate in grafia di PRG, si applicano le norme della LR 30 giugno 1993, n. 27 come integrata dalla LR 22 ottobre 1999, n. 48. L'eventuale contrasto tra le indicazioni grafiche e le distanze effettive dall'elettrodotto saranno risolte in sede di rilievo. Ai sensi del Decreto 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” e del Provvedimento della Giunta Regionale n. 5268 del 29/12/1998 e n. 1636 del 22.06.2001, i sistemi fissi delle teleradiocomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 Khz e 300 Ghz dovranno essere posti ad una distanza adeguata dagli insediamenti abitativi. Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Comune predispone l’apposito Piano Comunale di Risanamento Acustico in ottemperanza alla LR 10 maggio 1999, n. 21. Articolo 25 AREE A VINCOLO CIMITERIALE Le aree di rispetto cimiteriale, definite dal TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria, sono riportate in grafia di PRG. A prescindere da diverse indicazioni di P.R.G., il vincolo igienico sanitario di inedificabilità a tutela dei cimiteri è comunque quello decretato dai competenti organi. Nelle aree a vincolo cimiteriale e destinate alle attrezzature cimiteriali sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 46 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Possono essere realizzati interventi viari e parcheggi; inoltre possono essere assentite, a titolo precario e provvisionale, piccoli chioschi per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e la onoranza dei defunti. Le aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. Articolo 26 PARCO PRIVATO E AMBITI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE Entro gli ambiti vincolati a parco privato ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490 è vietata qualsiasi edificazione. Entro tali ambiti è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo. Alla richiesta di concessione di restauro filologico o di risanamento conservativo di cui all’articolo 6 e 7 delle presenti Norme deve essere allegato il parere della Soprintendenza ai BB. AA. Articolo 27 PARCO URBANO Oltre alle ZTO Fc di cui al precedente articolo 18/c nelle zone ai lati del torrente Musone (e Musonello) e della cava Andreola il Comune promuove comunque il recupero ambientale dell’ambito di pregio paesaggistico individuato nelle Tavole di PRG in scala 1:5.000 con la grafia relativa alle ZTO E2s, nel quadro della normativa vigente. Articolo 28 Stralciato (DGR Veneto n. 2571 del 28 settembre 2001) Articolo 29 AMBITI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO Il PRG individua gli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 ed in applicazione della legge 431/1985. Nelle fasce di tutela delle acque pubbliche di cui all'articolo 27 della L.R. 61/85, sono possibili solo gli interventi previsti dagli articoli 4 e 7 della L.R. 24/85. In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 06/06/1986 n. 104 e seguenti il PRG sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i seguenti corsi d'acqua, tra i quali solo i principali sono indicati nel PRG con apposita grafia: - Musone Musonello Pighenzo Viazza Astego Volone Roggia Cappella L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 L 431/85 – ml 150 ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 47 art. 27 LR 61/85 – ml 100; art. 27 LR 61/85 – ml 50; art. 27 LR 61/85 – ml 50; art. 27 LR 61/85 – ml 50; art. 27 LR 61/85 – ml 50; art. 27 LR 61/85 – ml 50; art. 27 LR 61/85 – ml 50; NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 All'interno degli ambiti di cui al presente articolo è fatto assoluto divieto di procedere ad interventi che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto del territorio. Articolo 30 AMBITI SOTTOPOSTI A VINCOLO MORFOLOGICO 1. Il PRG individua le aree nelle quali insistono attività di cava esaurite, restituite o da restituire alla ricomposizione ambientale di cui all'Articolo 14 della L.R. n. 44/82 e successive modifiche ed integrazioni. 2. In tali aree possono essere eseguiti tutti gli interventi disciplinati dalla citata L.R. n. 44/82 con particolare riguardo al miglioramento della dotazione di spazi a verde pubblico. 3. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali, il ricovero di automezzi, gli autoparchi e quant’altro ritenuto non consono alle finalità di cui al presente articolo. 4. per tutti gli ambiti sottoposti a vincolo morfologico, al fine di evitare l’impegno di aree soggette a possibili fenomeni di instabilità, è inserita una fascia di rispetto di ampiezza pari ad almeno l’altezza della scarpata. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 48 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 PARTE QUARTA CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI TITOLO I Caratteri tipologici Articolo 31 TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI Le presenti Norme danno indicazioni prescrittive in relazione alla tipologia dei nuovi edifici nelle ZTO. CASA ISOLATA - E’ un edificio unifamiliare isolato, a due o tre piani fuori terra. CASA BIFAMILIARE - E’ un edificio con due alloggi unifamiliari, simmetrici rispetto ad un muro comune, a due o tre piani fuori terra, con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti. CASA A SCHIERA - E’ un edificio con più di due alloggi unifamiliari, uguali, a due o tre piani fuori terra, nel quale ogni alloggio, eccetto i due di testata, si attestano ad un muro comune e dispone di altre due fronti libere con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti. CASA IN LINEA E A CORTE - E’ un edificio continuo, in linea aperta (casa in linea) o chiusa (casa a corte), a due o tre piani fuori terra, con alloggi anche diversi l’uno dall’altro, una delle fronti prospetta generalmente una strada. CASA A BLOCCO - E’ un edificio, a due o tre piani fuori terra, derivante da una concezione unitaria per quanto riguarda la morfologia e le destinazioni d’uso, anche con uno spazio libero all’interno. TITOLO II Prescrizioni di carattere particolare e speciale Articolo 32 NORME PER LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE E PER LE ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE Le cabine elettriche di trasformazione e le altre infrastrutture tecnologiche (centraline, box per pompe di sollevamento, cabine di riduzione gas, ecc.), saranno costruite nel solo rispetto delle vigenti disposizioni legislative e delle norme del Codice Civile. Il volume del fabbricato e l'area di sua pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l'area stessa è stata scorporata; i fabbricati che fossero eretti sui terreni adiacenti a tale lotto osserveranno soltanto la distanza dai confini di proprietà prevista dalle presenti norme; i fabbricati che dovessero invece essere eretti nel lotto stesso osserveranno ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 49 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 soltanto la distanza minima di ml 5,00 dai confini dell'area di pertinenza della cabina o della infrastruttura. La distanza minima dal confine di strade comunali, provinciali, statali, al di fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PRG, è di ml 3,00, distanze inferiori possono essere consentite quando le cabine non oltrepassano l'allineamento di fabbricati esistenti nelle immediate vicinanze. Articolo 33 RISPETTO DELLE VISUALI PANORAMICHE Il PRG individua le fasce di rispetto dei coni visuali significativi ai fini di una maggiore salvaguardia dei contesti panoramici e paesaggistici presenti nel territorio comunale. Il simbolo identificativo riportato in grafia di PRG come cono visuale individua tutta la porzione di territorio agricolo interposta tra ZTO non agricole per una profondità di 50 ml. In tali fasce tutti gli interventi edilizi, ancorchè ammessi, possono avvenire ad una distanza di 50 ml dal filo stradale e devono rispettare le disposizioni di cui al precedente articolo 29. Articolo 34 PERCORSI AMBIENTALI 1. Sono indicati in grafia di PRG alcuni ambiti caratterizzati da percorsi ambientali pregevoli. 2. Le indicazioni contenute nelle tavole di PRG relative ai percorsi ambientali dovranno essere recepite nei progetti degli SUA e degli ID previsti per la zona. 3. Tutte le opere ricadenti in zone o relative ad edifici vincolati ai sensi della vigente legislazione in materia della protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono soggette al nulla osta degli Organi competenti. 4. I percorsi si adeguano all’itinerario turistico del “Sentiero degli Ezzelini”. Articolo 35 ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI DA CONFERMARE DISCIPLINATE CON SCHEDA NORMATIVA (come da articolo 30 LR 61/1985) 1. Per le attività produttive , esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale, individuate con apposita simbologia "da confermare" e con apposita numerazione, ai sensi dell'articolo 30 LR 61, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'articolo 31 L. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi come previsti all’ultimo comma del presente articolo. 2. La ditta concessionaria dovrà presentare contestualmente al progetto edilizio apposita relazione atta a comprovare l’esigenza dell’ampliamento ai fini produttivi aziendali. Il progetto di ampliamento dovrà comprendere anche le opere di urbanizzazione, le opere infrastrutturali e le opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale che dovranno essere realizzate contestualmente all’intervento edilizio 3. Gli eventuali ampliamenti previsti al presente articolo devono essere realizzati in adiacenza ai fabbricati esistenti. 4. A prescindere da diverse indicazioni della scheda normativa, l’ambito delle attività è quello realmente esistente alla data di adozione della presente Variante Generale. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 50 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 5. Gli ampliamenti dovranno rispettare le norme di zona in cui ricadono, ad eccezione di quanto specificato nella SCHEDA NORMATIVA, ed inoltre prevedere almeno il 10% della superficie fondiaria a verde privato e rispettare le quote a parcheggio previste dal precedente art. 20. 6 Dovrà essere mantenuta la tipologia dell’attività produttiva presente, essa potrà variare solo se sostituita da altra alla data di adozione della presente Variante Generale. 7 Gli eventuali ampliamenti da realizzarsi in ZTO E dovranno uniformarsi alle tipologie edilizie prevista dall’art. 17/h delle presenti Norme. 8 Le attività produttive esistenti da confermare dovranno rispettare i requisiti previsti dagli artt. 216, 217 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265. ELENCO CATEGORIE a) b) c) d) stralciato stralciato stralciato attività produttiva confermata con ampliamento del 10% per adeguamenti solamente igienico-sanitari fino ad un massimo di 200 mq e) attività produttiva confermata con ampliamento del 20% fino ad un massimo di 400 mq f) attività produttive con ampliamento del 40% fino ad un massimo di 600 mq ELENCO ATTIVITA’ L’elenco delle attività è riportato nell’apposito allegato alle presenti Norme, composto da n.63 SCHEDE NORMATIVE. Articolo 36 ATTIVITA' PRODUTTIVE DA TRASFERIRE 1. Sono individuati in grafia di PRG, con apposita simbologia “da trasferire”, gli immobili e le aree sedi di attività produttive esistenti, localizzate in difformità dalla destinazione di zona del PRG, che per il loro impatto pregiudicano il tessuto edilizio esistente e per le quali si prevede il trasferimento in zona propria. 2. Gli interventi previsti dalla relativa disciplina della zona di appartenenza degli immobili e delle aree di cui al punto 1 possono essere attuati solo dopo l’avvenuto trasferimento o dismissione dell’attività produttiva. 3. Per le attività produttive da trasferire che risultano difformi da quanto previsto dagli artt. 216, 217 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 dovranno essere previsti tempi ragionevolmente brevi per il loro trasferimento in zona idonea. 4. Per tali attività sono previste le sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria interna agli edifici esistenti per l’adeguamento alle norme statali e/o regionali purché non comportino un incremento dell’attività esistente. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 51 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Articolo 37 ATTIVITA' PRODUTTIVE DA BLOCCARE 1. Sono individuati in grafia di PRG, con apposita simbologia “da bloccare”, gli immobili e le aree sede di attività produttive esistenti localizzate in conformità alla destinazione di zona che per il loro impatto pregiudicano il tessuto edilizio esistente e per le quali si prevede qualsiasi preclusione all’ampliamento. 2. Per essi sono previste le sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria interna agli edifici esistenti per l’adeguamento alle norme statali e/o regionali purchè non comportino un incremento dell’attività esistente oppure la riconversione mediante il riutilizzo delle aree e dei fabbricati che può avvenire in variante al PRG con destinazione urbanistica della zona adiacente prevalente per ampiezza e caratteristiche urbanistiche, comunque subordinata ad una convenzione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30 della LR 61/85 che stabilisca tempi, modalità e procedure per la riconversione e la conseguente riutilizzazione. 3. Il riutilizzo potrà comprendere esclusivamente attività compatibili con la residenza non insalubri. PARTE QUINTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO I Disposizioni transitorie Articolo 38 MISURE DI SALVAGUARDIA Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore delle presenti NTA, le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie. Il vigente PRG conserva la sua validità fino all’entrata in vigore delle presenti NTA. ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 52 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012 Tabelle di sintesi di progetto Delle ZTO A ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00 53