NTA_Vigenti 27.09.2012

Transcript

NTA_Vigenti 27.09.2012
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
COMUNE DI LORIA
PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE GENERALE
Norme Tecniche di Attuazione
SOMMARIO
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I - Disposizioni generali
Articolo 1 Natura e contenuti del Piano Regolatore Generale
Articolo 2 Elementi costitutivi della Variante Generale al PRG
Articolo 3 Ambito di applicazione ed efficacia delle norme
pag. 1
pag. 1
pag. 2
TITOLO II - Parametri urbanistici ed edilizi – categorie di intervento
Articolo 4 Definizioni e applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi
Articolo 5 Definizione delle categorie di intervento sugli edifici
pag. 2
pag. 4
TITOLO III - Tipi di intervento sull'edilizia esistente
Articolo 6 Definizione dei gradi di protezione degli edifici
Articolo 7 Disciplina degli interventi in relazione ai gradi di protezione
pag. 5
pag. 6
PARTE SECONDA - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE
TITOLO I - Modi di intervento
Articolo 8 Modalità di attuazione del PRG
Articolo 9 Strumenti urbanistici attuativi
Art. 9 bis
Convenzioni attuative negli interventi diretti
Articolo 10 Prescrizioni Generali del PRG
Articolo 11 Opere di urbanizzazione
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 11
TITOLO II - Destinazioni d'uso
Articolo 12 Variazione della destinazione d'uso
pag. 12
PARTE TERZA - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
TITOLO I - Divisione in zone del territorio
Articolo 13 Suddivisione in zone e ambiti vincolati del territorio comunale
TITOLO II - Zone territoriali omogenee
Articolo 14 ZTO A “CENTRI STORICI” parti del territorio con carattere
Storico e di pregio ambientale
Articolo 15 ZTO B, C1, C2 C3 e C4 norme generali per l’edificazione
Articolo 15/a ZTO B, C1, C2 e C3 norme generali per la realizzazione delle
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
pag. 13
pag. 14
pag. 24
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Opere di urbanizzazione
Articolo 15/b Zona B - Parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate
Articolo 15/c Zona C1 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi parzialmente edificate
Articolo 15/d Zona C2 - Parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi non edificate
Articolo 15/e Zona C3 - Parti del territorio destinate alla commercializzazione
dei prodotti orto-floro-vivaistici connesse alla residenza
Articolo 15/f Zona C4 – parti del territorio parzialmente edificate in ambiti
esterni ai centri urbani
Articolo 16 ZTO D1, D2 e D3 norme generali per l’edificazione
Articolo 16/a ZTO D1, D2 e D3 norme generali per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione
Articolo 16/b Zona D1 - Parti del territorio destinate ad attività industriali,
artigianali, commerciali, direzionali o ad esse assimilate,
totalmente o parzialmente edificate
Articolo 16/c Zona D2 - Parti del territorio destinate ad attività industriali
artigianali, commerciali, direzionali o ad esse assimilate
di nuova formazione
Articolo 16/d Zona D3 - Parti del territorio destinate ad attività agroindustriali,
totalmente o parzialmente edificate
Articolo 17 Norme generali per le zto E
Articolo 17/a Zonizzazione agricola e limiti di intervento
Articolo 17/b Parametri urbanistici e modalità di intervento
Articolo 17/c Edifici residenziali
Articolo 17/d Edifici a destinazione agrituristica
Articolo 17/e Annessi rustici
Articolo 17/f Allevamenti zootecnici
Articolo 17/g Serre fisse
Articolo 17/h Caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali degli edifici
in zona agricola
Articolo 17/i Tutela dell'ambiente e valorizzazione del paesaggio rurale
Articolo 17/l Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
Articolo 17/m Immobili incompatibili
Articolo 17/n Criteri di sistemazione delle aree a verde
Articolo 17/o Norme per le aree a verde privato
Articolo 18 Zone F - Parti del territorio destinate a sevizi ed attrezzature di
interesse generale
Articolo 18/a Zone Fa - Aree per l'istruzione
Articolo 18/b Zone Fb - Aree per attrezzature di interesse comune
Articolo 18/c Zone Fc - Aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport
Articolo 18/d Zone Fd - Aree per parcheggi
Articolo 18/e Zone Fe - Aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici
e di pubblico interesse
TITOLO III – Ambiti assoggettati a vincoli urbanistici
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
pag. 25
pag. 26
pag. 26
pag. 26
pag. 27
pag. 28
pag. 29
pag. 29
pag. 30
pag. 30
pag. 31
pag. 31
pag. 32
pag. 34
pag. 34
pag. 35
pag. 35
pag. 35
pag. 37
pag. 38
pag. 39
pag. 39
pag. 39
pag. 40
pag. 40
pag. 41
pag. 42
pag. 42
pag. 42
pag. 43
pag. 44
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Spazi destinati alla viabilità
Spazi per la sosta, parcheggio e ricovero degli automezzi
Fasce di rispetto stradale
Fasce di rispetto idraulico
Aree soggette a rischio idraulico
Fasce di rispetto dagli elettrodotti e dai sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi e norme in materia
di inquinamento acustico
Aree a vincolo cimiteriale
Parco privato e ambiti soggetti a vincolo monumentale
Parco urbano
Stralciato (DGRV n.2571 28 settembre 2001)
Ambiti sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico
Ambiti sottoposti a vincolo morfologico
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 47
pag. 47
pag. 48
PARTE QUARTA - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
TITOLO I - Caratteri tipologici
Articolo 31 Tipologie degli edifici
TITOLO II - Prescrizioni di carattere particolare e speciale
Articolo 32 Norme per le cabine elettriche di trasformazione e per le altre
infrastrutture tecnologiche
Articolo 33 Rispetto delle visuali panoramiche.
Articolo 34 percorsi ambientali
Articolo 35 Attività produttive esistenti da confermare disciplinate con
scheda normativa
Articolo 36 Attività produttive da trasferire
Articolo 37 Attività produttive da bloccare
pag. 49
pag. 49
pag. 50
pag. 50
pag. 50
pag. 51
pag. 52
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I - Disposizioni transitorie
Articolo 38 Misure di salvaguardia
ALLEGATI:
Schede Normative
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
Stralciato (DGRV n.2571 28 settembre 2001)
pag. 52
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
1.
2.
NATURA E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Piano Regolatore Generale (PRG) costituisce il testo unico della pianificazione
urbanistica e della regolamentazione urbanistico - edilizia comunale.
Il campo di applicazione della presente Variante Generale è costituito dall'intero territorio
comunale.
Articolo 2
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG
1. Sono elementi costitutivi dello strumento urbanistico generale i seguenti elaborati:
a) Elaborati di analisi con valore esplicativo, orientativo e di inquadramento;
b) Elaborati di progetto con valore prescrittivo:
Regolamento Edilizio
Norme Tecniche di Attuazione
Repertorio Normativo
Tav. 13.1.a PRG - Intero territorio comunale - parte nord
scala 1:5.000
Tav. 13.1.b PRG - Intero territorio comunale - parte sud
scala 1:5.000
Tav. 13.2.a PRG - Intero territorio comunale, reti tecnologiche parte nord
scala 1:5.000
Tav. 13.2.b PRG - Intero territorio comunale, reti tecnologiche parte sud
scala 1:5.000
Tav. 13.3.a PRG - Zone significative - Bessica est
scala 1:2.000
Tav. 13.3.b PRG - Zone significative - Bessica ovest
scala 1:2.000
Tav. 13.3.c PRG - Zone significative - Loria Capoluogo
scala 1:2.000
Tav. 13.3.d PRG - Zone significative - Castione sud
scala 1:2.000
Tav. 13.3.e PRG - Zone significative - Castione nord
scala 1:2.000
Tav. 13.3.f PRG - Zone significative - Ramon
scala 1:2.000
Tav. 13.3.g PRG - Zone significative - Ramon Campagna est
scala 1:2.000
Tav. 13.3.h PRG - Zone significative - Ramon Campagna ovest
scala 1:2.000
Tavola UNICA PRG: localizzazione dei siti per impianti di
telefonia mobile
scala1:10.000
Allegato Schede Normative attività produttive da confermare (art. 35 NTA)
Elaborati di dettaglio del centro storico
Tavola 8a - Bessica e Cantoni di Sotto
scala 1:1.000
Tavola 8b - Castione
scala 1:1.000
Tavola 8c - Loria
scala 1:1.000
Tavola 8d - Ramon
scala 1:1.000
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
1
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME
Ai sensi dell’ Articolo 24 della L.R. n. 61/85 l’intero territorio comunale è suddiviso in
zone. Per ogni zona è precisata la disciplina urbanistica particolare.
Per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono sempre ammissibili interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, fatti salvi gradi
di protezione più restrittivi.
In tutte le ZTO del PRG,ad esclusione delle zone A ed E e degli edifici tutelati con grado di
protezioni, per i quali valgono le specifiche norme di zona o di tutela per il miglioramento
della qualità urbana ed il decoro, è consentito l'accorpamento al fabbricato principale del
volume delle adiacenze esistenti alla data di adozione delle presenti norme a condizione che
detto volume sia legittimo.
In caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici del PRG,
prevalgono le prescrizioni normative. In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in
scala diversa, prevalgono le tavole di progetto in scala maggiore (a denominatore minore).
Le Tabelle del dimensionamento hanno mero valore indicativo, restando salve l’entità della
edificabilità in funzione della effettiva superficie fondiaria o territoriale.
Il Repertorio Normativo può prevedere, per singola zona, prescrizioni particolari ed anche
parametri edificatori diversi da quelli generali contenuti nei singoli articoli delle Norme
Tecniche di Attuazione.
TITOLO II
Parametri urbanistici ed edilizi - categorie di intervento
Articolo 4
1.
2.
3.
4.
5.
DEFINIZIONI E APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED
EDILIZI
Superficie territoriale - St
La superficie territoriale (alla quale si applica l’indice di densità territoriale It) è la superficie
suscettibile di edificazione che comprende la superficie fondiaria (Sf), le aree per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le eventuali aree di rispetto.
Superficie fondiaria - Sf
La superficie fondiaria (alla quale si applica l'indice di densità fondiaria If), è la superficie
suscettibile di edificazione risultante dalla superficie reale del lotto, nonché le eventuali aree
di rispetto, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Indice di densità edilizia territoriale - It
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra il volume realizzabile e la superficie
territoriale (St) espresso in mc/mq.
Indice di densità edilizia fondiaria - If
Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra il volume realizzabile e la superficie
fondiaria (Sf) (espresso in mc/mq).
Superficie coperta - Sc
E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, compresi i portici
delimitati da pilastri di sostegno indipendentemente dalle loro dimensioni, ad esclusione
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
2
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
degli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml 1,20, nonché cornici di
gronda, canne fumarie, scale scoperte, ecc.
Nel caso in cui l’aggetto sia superiore a ml 1,20 l’intero aggetto concorre al computo della
superficie coperta.
6. Indice di copertura - Ic
E' il rapporto tra superficie coperta da edifici e la superfici fondiaria del lotto.
7. Piano campagna
E’ la quota media dell’area di sedime dell’edificio prima dell’intervento edilizio e
corrisponde al livello naturale dei luoghi prima di eventuali trasformazioni morfologiche,
escluse quelle conseguenti all’attività agricola.
8. Altezza - H
E' la misura determinata dalla differenza tra la quota media del piano campagna e la quota
dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano.
Qualora tale solaio non sia piano, andrà considerata ai fini del calcolo dell'altezza la quota
media tra il colmo e il punto più basso del vano abitabile.
Non vanno computati, ai fini del calcolo di cui sopra, i volumi tecnici.
9. Volume del fabbricato - V
E’ dato dalla somma di tutti i volumi emergenti dal piano campagna, ottenuti dal prodotto
della superficie coperta delle singole parti di edificio per le rispettive altezze.
Sono inclusi nel calcolo del volume:
- Le superfici dei sottotetti aventi altezza media, misurata dal pavimento all’intradosso
della struttura di copertura, superiore a ml 1,50;
- Le parti aggettanti costituite da volumi chiusi;
- Le parti delle logge che superano la profondità di ml 1,20;
- I porticati interni al corpo di fabbrica ed esterni alla sagoma dell’edificio;
- I locali seminterrati per la parte emergente il piano campagna.;
- Le scale e le rampe.
Sono esclusi dal calcolo del volume:
- I volumi tecnici;
- Gli aggetti aperti quali terrazze, balconi;
- I porticati pubblici o di uso pubblico ed i portici privati fino ad un massimo del 20%
del volume edificabile;
- Le scale derivanti dallo sdoppiamento di unità immobiliari.
10. Volumi tecnici
Si intendono le opere edilizie poste a servizio dell'edificio e che hanno una funzione
strumentale, anche se essenziale, all'uso della costruzione principale senza assumere il
carattere di vani chiusi utilizzabili, come ad esempio: elementi accessori, locali per impianti
termici, per il gas, vespai, canalizzazioni, torri scale, ascensori, camini, abbaini, ecc.
Non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica,
i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde utilizzate come locali abitabili, i locali
sottotetto utilizzati come accessori all'abitazione.
11. Distanza dai confini - dc
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale ed in senso lineare, tra la linea di
confine e la superficie coperta del fabbricato.
E' sempre ammessa la deroga al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di
atto di vincolo da parte del proprietario confinante da richiamare nella Concessione Edilizia
o nella Autorizzazione Edilizia.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
3
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
E' comunque sempre fatto salvo il disposto dell'articolo 2 L.R. n. 21/96 e successive
modifiche ed integrazioni.
12. Distanze dai fabbricati - df
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale ed in senso ortogonale,
intercorrente tra le pareti o loro parti strutturali di edifici antistanti.
Gli strumenti urbanistici attuativi con previsione planivolumetrica possono stabilire, ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 23 L.R. n. 61/85, distanze dalle strade e tra fabbricati
diverse da quelle previste per le singole ZTO.
13. Distanza dalle strade – ds
E' la distanza minima, misurata sul piano orizzontale ed in senso lineare, tra la superficie
coperta dell' edificio ed il limite esterno della viabilità esistente o di progetto, compresi i
marciapiedi, gli spazi a parcheggio pubblico, le banchine laterali, i fossati di scarico, ecc.
La distanza dalla strada non viene in predicato nell'ipotesi di ampliamento in linea del
fabbricato e cioè senza riduzione della distanza verso la strada.
Non sussiste l'obbligo del rispetto della distanza minima, salva diversa specifica
disposizione delle presenti Norme, dalle strade private non gravate da servitù di uso
pubblico.
Resta comunque la facoltà del Responsabile Comunale del procedimento (sentita la C.E.) di
imporre un diverso allineamento in conformità alla situazione esistente in loco.
Le distanze minime indicate per ciascuna zona negli articoli seguenti, lasciano salvi gli
eventuali diversi arretramenti stabiliti in sede di piano urbanistico attuativo o di progetto
esecutivo di nuove strade.
14. Numero dei Piani
E’ il numero dei piani fuori terra dell’edificio, compresi attici e mansarde.
I soppalchi non costituiscono piano qualora siano aperti per almeno un lato sul locale
sottostante.
Articolo 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI
Per nuova costruzione s'intende una costruzione interamente nuova anche su area risultante
da preventiva demolizione.
Per ricostruzione si intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e
successiva edificazione di un nuovo fabbricato in luogo del primo, anche su sedime diverso,
a prescindere dal rispetto dell'indice volumetrico della zona.
Per ampliamento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un
fabbricato esistente, creando un nuovo maggiore volume e/o una nuova superficie coperta.
Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
4
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
8.
9.
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica della destinazione d'uso.
Per ristrutturazione urbanistica si intendono quegli interventi volti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
TITOLO III
Tipi di intervento sull'edilizia esistente
Articolo 6
1
2
4.
5.
6.
DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI
Il PRG individua con apposita grafia e relativo grado di protezione gli edifici meritevoli di
protezione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
E' assegnato il grado di protezione 1 a quegli edifici vincolati ai sensi della L 1 giugno 1939
n. 1089 e/o della L 29 giugno 1939 n. 1497, nonché a quelli non vincolati che rispondono
alle seguenti caratteristiche:
a) edifici con tipologia specialistica di origine antica;
b) edifici con requisiti storici, artistici e ambientali di rilevante importanza;
E' assegnato il grado di protezione 2 a quegli edifici vincolati ai sensi della L 1 giugno 1939
n. 1089 e/o della L 29 giugno 1939 n. 1497 ed ai palazzi e ville di origine preindustriale non
vincolati ai sensi di legge, che rispondono ad una delle seguenti caratteristiche:
a) palazzi e ville di epoca preindustriale;
b) edifici che pur possedendo i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente, hanno
subito nel tempo interventi modificatori o dell'aspetto esterno e/o dell'impianto
strutturale originario;
E' assegnato il grado di protezione 3 a quegli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto
l'aspetto ambientale e che per le loro connotazioni morfologiche caratterizzano il paesaggio
della campagna trevigiana, in quanto inseriti in un contesto edilizio di antica datazione, e
che non si trovano in uno stato di degrado al limite della irrecuperabilità e che rispondono
alle seguenti caratteristiche:
a) edifici antichi di tipologia non classificabile che risultano integrati con i luoghi per il
loro valore ambientale;
b) le case rurali di origine preindustriale.
E' assegnato il grado di protezione 4 a quegli edifici rimaneggiati che conservano elementi
significativi della loro origine preindustriale e a quelli di tipologia non classificabile o in
condizioni di degrado, privi di particolare valore storico e architettonico.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
5
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
7.
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
E’ assegnato il grado di protezione 5 a quegli edifici o parti di essi che sono in contrasto con
l’ambiente e che rappresentano elementi detrattori nei riguardi dell’impatto paesaggistico e
di disagio ambientale e/o in contrasto con la viabilità.
Articolo 7 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI
PROTEZIONE
GRADO DI PROTEZIONE 1 - RESTAURO FILOLOGICO
MODALITÀ DI INTERVENTO
Consistono nel mantenere o riportare allo stato originario l'immobile, valorizzandolo in funzione
delle attuali esigenze, nel rispetto delle forme, funzioni e tipologie originali. Le ipotesi
progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente, dei testi e delle iconografie, dei
caratteri storico ambientali.
Gli interventi potranno prevedere indicativamente le seguenti operazioni:
a) interventi sulle strutture al fine di consolidarle;
b) ricomposizione attuata con elementi originari e sulla base di documentazione attendibile al
fine di riportare il manufatto allo stato originario;
c) eliminazione di alterazioni o aggiunte degradanti per riportare l'edificio alla sua struttura e
forma originaria;
d) modifica delle destinazioni d'uso originarie purché compatibili con la struttura e
distribuzione interna dell'edificio.
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della destinazione tradizionale degli edifici, essi
potranno essere utilizzati per attività di rappresentanza amministrativa e religiosa, per musei,
sedi di istituti culturali, complessi scolastici e ricettivi, attività ricreative e servizi di interesse
collettivo.
GRADO DI PROTEZIONE 2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
MODALITÀ DI INTERVENTO
Sono consentite tutte le operazioni di ripristino necessarie al mantenimento dell'immobile, con
l'eliminazione delle superfetazioni e la conservazione dell'impianto e dei caratteri peculiari
esistenti (struttura portante originaria e modello distributivo), nonché dei materiali e delle
tecnologie costruttive originarie.
Gli interventi potranno prevedere indicativamente le seguenti operazioni:
a) Murature interne portanti:
Rifacimento con identico materiale e tecniche costruttive se a vista, oppure rifacimento con
materiali diversi se le murature sono intonacate.
E’ consentito il consolidamento delle murature portanti esterne ed interne, mantenendo
posizione, quote e dimensioni originarie.
Sono ammesse, anche per le murature esterne, parziali sostituzioni di parti non più
recuperabili, purché si usino materiali e tecniche uguali a quelle originarie.
Le operazioni di consolidamento statico possono essere fatte anche per le fondazioni.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
6
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
b) Solai:
Per quanto riguarda i solai la quota, anche nei casi di demolizione e rifacimento, deve essere
confermata. Sono però consentite anche lievi modifiche di quota qualora l'altezza netta
interna sia inferiore a ml 2,40 o abbia un'altezza massima superiore a ml 3,00, purché non
comporti modifiche o spostamenti di fori o altre componenti esterne.
Qualora si reputi necessaria per ragioni statiche la sostituzione dei solai in legno, questa
deve avvenire con l'utilizzo di materiali tradizionali, è consentito il rafforzamento dei solai
esistenti mediante strutture metalliche.
c)
Collegamenti verticali interni:
Ne è’ consentita la demolizione e il rifacimento con materiali e tecniche originarie se in
pietra o in legno (o ferro per le ringhiere).
La posizione dei collegamenti può essere modificata nel caso di collegamenti non originari
e fortemente manomessi.
d) Sporti:
Ne è’ consentita la demolizione e il rifacimento con materiali e tecniche originarie.
e) Porte e portoni:
Sono consentite limitate modifiche indispensabili per nuove esigenze abitative o distributive
purché i contorni originari non siano in pietra e purché le modifiche rispettino la
distribuzione dei fori della facciata.
f) Finestre:
Non è consentita l’apertura di nuove finestre se non per ripristinare forometrie originarie.
g) Manto di copertura:
Ne è consentito il rifacimento con materiali e tecniche tradizionali.
h) Sottotetti:
E' ammesso il recupero ad uso residenziale dei sottotetti, anche abbassando l'ultimo solaio,
purché non vi siano alterazioni di volume e realizzando anche finestre in falda necessarie
alla ventilazione ed illuminazione dell'ambiente.
In tal caso l'altezza media ponderale interna deve essere di almeno ml 2,20.
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale sono consentiti oltre alla
residenza gli studi professionali e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 1, è vietata ogni
destinazione non compatibile con la conservazione degli edifici.
GRADO DI PROTEZIONE 3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONTROLLATA
MODALITÀ DI INTERVENTO
In tali edifici oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e restauro, è
consentita la ristrutturazione edilizia interna.
Per questi edifici gli interventi vanno finalizzati alla conservazione di tutti gli elementi esterni e
di quegli elementi interni originari di pregio o che rivestono specifico interesse architettonico.
Vanno prioritariamente conservati tutti i portici, le facciate, le dimensioni, la posizione e la
partitura della forometria, ecc., prevedendo contestualmente l’eliminazione di eventuali
superfetazioni.
Per le costruzioni accessorie prive di valore storico e ambientale gli interventi di ristrutturazione
possono prevedere un insieme sistematico di opere comportanti la realizzazione di un edificio in
tutto o in parte diverso.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
7
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale è ammessa la
destinazione a residenza e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 2.
GRADO DI PROTEZIONE 4 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
MODALITÀ DI INTERVENTO
In tali edifici oltre agli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro, è
consentita la ristrutturazione secondo la vigente legislazione, di cui alla lettera d) dell’art. 31
della legge 457/1978.
Gli interventi dovranno essere volti a dare all’edificio caratteristiche architettoniche adeguate al
contesto, con l’utilizzo di materiali e modalità d’impiego previsti per gli interventi di
conservazione del patrimonio edilizio in sintonia con la tradizione costruttiva locale.
Gli interventi di ristrutturazione, anche attraverso l’eliminazione ed il recupero volumetrico delle
superfetazioni, possono altresì prevedere anche l'ampliamento del volume esistente nella misura
di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per una sola
volta e per documentate esigenze igieniche.
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Nell’ipotesi in cui si richieda un mutamento della funzione tradizionale è ammessa la
destinazione a residenza e gli altri usi ammessi per il grado di protezione 2.
GRADO DI PROTEZIONE 5 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Sono interventi necessari per eliminare gli immobili esistenti che costituiscono volumi
intollerabili dal punto di vista storico - ambientale, igienico-sanitario o relativo alla viabilità.
Sono consentiti unicamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
8
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
PARTE SECONDA
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
TITOLO I
Modi di intervento
Articolo 8
1.
2.
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRG
Ai sensi delle vigenti norme Statali e Regionali il PRG viene attuato nel rispetto delle
prescrizioni di zona e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano e nelle presenti
norme con le seguenti modalità:
a) tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione con apposita grafia di obbligo di
strumento urbanistico attuativo, nonché tutte le altre zone per le quali, anche
successivamente all’adozione del piano ricorrendo i presupposti di legge, il Comune ne
richieda mediante apposita delibera la formazione e approvazione, il PRG si attua per
mezzo di strumenti urbanistici attuativi. In mancanza di detti strumenti sono consentite
opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento. E' comunque sempre fatta
salva l'applicazione dell'Articolo 109 della L.R. n. 61/85 e successive modifiche ed
integrazioni che consente l’intervento diretto in presenza delle principali opere di
urbanizzazione.
b) per tutte le residue zone edificabili, in mancanza di strumento urbanistico attuativo e
dove il Comune non lo richieda preventivamente, gli interventi edilizi e le opere di
urbanizzazione possono essere realizzati mediante il rilascio della concessioni edilizia
nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona e previa dimostrazione della presenza
delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.
c) In particolari casi individuati nelle tavole di progetto o nel Repertorio Normativo il PRG
condiziona il rilascio dei permessi di costruire alla stipula di una convenzione attuativa
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e/o per la cessione delle aree
ad uso pubblico.
Nelle tavole di PRG sono altresì indicate le parti del territorio nelle quali vige uno
strumento urbanistico attuativo approvato, che viene così confermato.
Articolo 9
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), per i quali è sempre fatta salva la possibilità di
realizzazione in stralci funzionali, sono i seguenti:
1) Piano particolareggiato(PP)
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PP che viene così
confermato.
Si applicano in essi le norme dei PP, oltre a quelle degli articoli 11, 12, 52 e seguenti della
LR 61.
2) Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP)
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
9
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
E’ individuato nelle tavole di PRG l’ambito soggetto a PEEP, si applicano in esso le norme
degli articoli 11, 13, 52 e seguenti della LR n. 61
3) Piano per gli insediamenti produttivi (PIP)
Non è individuato nelle tavole di PRG alcun ambito nel quale sia vigente un PIP od
obbligatoria la sua approvazione, nel caso che si verificasse la necessità di attuare un nuovo
PIP si applicano le disposizioni degli articoli 11, 14, 52 e seguenti della LR n. 61.
4) Piano di recupero (PR)
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un PR od obbligatoria la
sua approvazione, si applicano le disposizioni degli articoli 11, 15, 52, 60 e seguenti della
LR 61.
Gli elaborati costituenti il PR sono elencati nell’articolo 9 del RE.
5) Piano di lottizzazione (PL)
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un Pl che viene così
confermato, si applicano in esso le norme originarie.
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria l’approvazione di un
PL si applicano comunque le disposizioni degli articoli 11, 16 e 60 e seguenti della LR 61.
Gli elaborati costituenti il PL sono elencati nell’articolo 9 del RE.
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono
prevedere:
a) una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente e di progetto nel
caso in cui non fosse indicata in grafia di PRG;
b) una composizione edilizia razionalmente concepita ed armoniosamente inserita
nell’ambiente;
c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria e le relative opere;
d) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e le relative opere.
e) la progettazione del verde con filari di alberi e siepi lungo le strade ed i confini di
proprietà.
Nelle tavole di PRG sono altresì indicate le parti del territorio nelle quali vigono gli SUA
approvati, che vengono così confermati; l’edificazione su lotti inedificati o parzialmente
edificati si attua in ottemperanza delle previsioni e della disciplina normativa specifica già
fissata dagli SUA approvati.
Gli stralci dei suddetti SUA, non ancora approvati anche se conseguenti a quelli approvati,
devono essere attuati in ottemperanza della disciplina normativa e della densità edilizia
degli SUA da cui derivano, detti stralci sono individuati nel PRG con apposita grafia.
Articolo 9 bis
CONVENZIONI ATTUATIVE NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1. Le convenzioni relative agli interventi soggetti a permesso di costruire con convenzione
attuativa disciplinano:
a) Le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;
b) Le modalità di utilizzo delle capacità edificatorie e la contestuale realizzazione di opere
di urbanizzazione oppure la loro monetizzazione, qualora ammessa dal Piano;
c) La cessione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree e delle opere di
urbanizzazione;
2. Lo schema di convenzione viene approvato dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
10
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Articolo 10 PRESCRIZIONI GENERALI DEL PRG
Su tutto il territorio comunale, ivi comprese le zone produttive di tipo D, è escluso
l’insediamento di nuove attività insalubri, rientranti nelle categorie / tipologia di seguito
elencate:
Attività quali:
-
-
-
Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna e rigenerazione;
Centrali termoelettriche alimentate da prodotti non biocombustibili;
Concerie;
Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro
parti fuori uso (e recupero materiali);
Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia;
Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il
trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di
materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;
Inceneritori, gassificatori, termovalorizzatori e qualsiasi altri impianti che utilizzino
tecnologie e processi pirolitici a scopi industriali e/o di trattamento termico di rifiuti
pericolosi e non pericolosi;
Impianti industriali di recupero, stoccaggio, deposito e trattamento di rifiuti pericolosi;
Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre
voci;
Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali;
Petrolio: raffinerie;
Stazioni di disinfestazione;
Mangimifici industriali.
È sempre consentito il trasferimento di eventuali attività esistenti presenti nel territorio
comunale di Loria, posizionate in zona impropria di cui all’elenco sopra citato.
Articolo 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE
1
2
3
I rapporti di dimensionamento sono definiti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444, così
come modificato dall’art. 25 L.R. n. 61/85, in mq per abitante corrispondente a 150 mc di
volume edificabile, in ciascuna zona territoriale omogenea con l'aggiunta delle dotazioni di
cui all'art. 26 L.R. n.61/85.
Nel PRG, ai sensi dell’art. 24 e 25 della LR 61/85, sono individuate all’interno delle zone di
nuova formazione, con apposita grafia, le aree da destinare a “servizi”.
Negli insediamenti soggetti a SUA la localizzazione delle aree a servizi è indicativa e la
quantificazione va verificata ai sensi dell’ artt. 25 e 26 della LR n. 61/1985.
Per eventuali quote in eccesso è possibile il ricorso alla monetizzazione ai sensi della LR n.
61/1985.
Negli interventi in diretta attuazione del PRG, nelle ZTO A, B, C1 ed E4, oltre alla
dotazione di parcheggi privati di cui alla L. 122/1989, dovranno essere previste le seguenti
quantità di parcheggio ad uso pubblico da realizzare all’esterno della recinzione:
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
11
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
mq 0,5 ogni 10 mc di costruzione con un minimo di 1 posto auto per alloggio.
Nei casi di oggettiva impossibilità di reperire le suddette aree per servizi è possibile la loro
monetizzazione sulla base dei costi reali valutati dall’UTC.”
TITOLO II
Destinazioni d'uso
Articolo 12 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
1.
2.
La variazione di destinazione d’uso è assoggettata a rilascio di concessione quando sia
attuata attraverso l’esecuzione di opere edilizie; è assoggettata a rilascio di autorizzazione in
tutti i casi in cui la nuova destinazione, ancorchè attuata senza l’esecuzione di opere edilizie,
si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata
precedentemente e che implichi variazione degli standards.
Il mutamento di destinazione d’uso può essere autorizzato solo qualora la nuova
destinazione, a causa di nocività e rumorosità, non sia radicalmente incompatibile con le
caratteristiche della zona nei limiti di cui all’art. 97, ultimo comma, della LR 61/85 e nel
rispetto della dotazione di servizi di cui al precedente art. 11, punto 2.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
12
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
PARTE TERZA
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
TITOLO I
Divisione in zone del territorio
Articolo 13 SUDDIVISIONE IN ZONE E AMBITI VINCOLATI DEL TERRITORIO
COMUNALE
1.
Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso nelle
seguenti zone territoriali omogenee e ambiti vincolati, identificate con appositi contorni o
campiture deducibili dalla legenda contenuta nelle tavole grafiche di progetto del Piano
Regolatore Generale
ZONE RESIDENZIALI
ZTO A
parti del territorio con carattere storico, artistico e di pregio ambientale (centri
storici)
ZTO B
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.
ZTO C1
parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate.
ZTO C2
parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, non edificate.
ZTO C3
parti del territorio destinate alla commercializzazione di prodotti orto-florovivaistici connesse alla residenza
ZTO C4
parti del territorio parzialmente edificate in ambiti esterni ai centri urbani
ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ASSIMILATE
ZTO D1
parti del territorio destinate ad attività produttive totalmente o parzialmente
edificate.
ZTO D2
parti del territorio destinate ad attività produttive inedificate o assogettate a SUA.
ZTO D3
parti del territorio destinate ad attività agroindustriali.
Sono individuate inoltre:
- le attività produttive esistenti da confermare come da Articolo 30 L.R. n. 61/85;
- le attività produttive da trasferire.
ZONE AGRICOLE
ZTO E1
parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da una produzione
tipica o specializzata.
ZTO E2
parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per la
funzione agricola - produttiva.
ZTO E2s parti del territorio destinate ad attività agricole di tutela ambientale.
ZTO E3
parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da un elevato
frazionamento fondiario.
ZONE PER SERVIZI
ZTO Fa
parti del territorio destinate ad attrezzature per l’istruzione.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
13
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ZTO Fb
ZTO Fc
ZTO Fd
ZTO Fe
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
parti del territorio destinate ad attrezzature di interesse comune.
parti del territorio destinate ad attrezzature a parco, per il giuoco e lo sport.
parti del territorio destinate ad attrezzature per parcheggio.
parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (ENEL
TELECOM, impianti tecnologici, protezione civile, ecc.).
AMBITI ASSOGETTATI A VINCOLI URBANISTICI
Fasce
Fasce
di rispetto cimiteriale.
di rispetto stradale, ferroviario, spazi riservati alla viabilità, fasce di rispetto dagli
elettrodotti ed impianti tecnologici.
Fasce di rispetto idraulico.
Ambiti vincolati dalla legge n. 431/1985 e dall’art 27 della L.R. 61/85.
Zona per attrezzature di tipo speciale.
Parco Privato di immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e della legge n. 1497/39.
Ambiti sottoposti a vincolo morfologico.
Immobili incompatibili di cui all’articolo 17/m delle presenti Norme.
Fra le aree residenziali o a prevalente insediamento residenziale dovranno essere create delle
zone “cuscinetto” ove non siano presenti insediamenti produttivi o artigianali che possano
determinare inconvenienti igienico sanitari (emissioni in atmosfera, inquinamento da rumore,
etc.): ad esempio magazzini, strutture commerciali, etc..
TITOLO II
Zone Territoriali Omogenee
ZONE RESIDENZIALI
ARTICOLO 14 - ZTO A “CENTRI STORICI” PARTI DEL TERRITORIO CON
CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE
Sono ZTO A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che conservano gli
originari caratteri storico-ambientali, anche se soggetti a degrado urbanistico ed edilizio e sono
classificate come "centro storico" nell'Atlante Regionale, ai sensi della LR 80/1980.
Nella presente Variante specifica al PRG gli ambiti ed i perimetri sono stati definiti in modo
puntuale.
Tutte le ZTO A sono assoggettate alle disposizioni della legge 457/1978 e successive
modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali 80/1980 e 61/1985.
Il PRG individua come ZTO A gli ambiti dei maggiori nuclei storici del Comune di Loria.
Nelle ZTO A “Centri Storici” il PRG prevede i seguenti:
1) MODI DI INTERVENTO;
2) TIPI DI INTERVENTO;
3) DESTINAZIONI D’USO;
4) CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI NELLE ZTO A
5) ULTERIORI PRESCRIZIONI;
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
14
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
6) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI;
7) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE.
8) SPAZI DESTINATI AD USO PUBBLICO E APERTI AL PUBBLICO
1) MODI DI INTERVENTO
Il PRG si attua mediante Piano Attuativo (Piano di Recupero di inziativa pubblica o privata)
o intervento edilizio diretto all'interno delle singole UMI (Unità Minima di Intervento) come
definite nelle tavole di progetto del PRG, nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti
interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, con le modalità ed i limiti di seguito precisati.
Ad ogni UMI deve corrispondere un'unica concessione edilizia essendo state definite con
attenzione puntuale per caratteri di omogeneità sia del periodo di costruzione che della qualità,
intendendo per essa anche gli esiti di interventi di manutenzione straordinaria.
E’ consentito l'intervento diretto anche per sub-unità su porzioni edilizie terra-cielo.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al grado di protezione 0 e 1 sono
subordinati all'approvazione di una progettazione planivolumetrica unitaria, nel rispetto
della sagoma limite, nel caso in cui la ricostruzione degli edifici soggetti a "demolizione e
ricostruzione" sia compresa tra due UMI contigue la progettazione unitaria preliminare
dovrà essere estesa ad entrambe le UMI, la documentazione progettuale dovrà essere
costituita almeno dai prospetti architettonici delle facciate che diverranno vincolanti per la
realizzazione dell’intervento in ogni UMI interessata dalla progettazione unitaria
preliminare.
Con apposita simbologia sono indicati gli ambiti soggetti obbligatoriamente
all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA).
E' sempre consentito il ricorso al Piano di Recupero, comprendente una o più UMI, al fine
di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di
"Zona di degrado" richiesta e deliberata dal Consiglio Comunale.
Nel recupero degli insediamenti nei centri storici resta inteso che gli stessi devono essere
allacciati alla fognatura comunale servita da impianto di depurazione terminale. Ove ciò non
fosse possibile, i reflui fognari dovranno essere smaltiti secondo quanto indicato dal D.Lvo. n.
152 del 1.5.1999 e dal Piano Regionale di Risanamento della Acque.
2) TIPI DI INTERVENTO
Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione"
evidenziati con i numeri 0,1, 2, 3, 4, 5, nelle tavole di PRG e secondo le modalità di seguito
specificate.
I nuovi edifici previsti dovranno inserirsi nel tessuto urbano esistente senza alterarne le
caratteristiche fondamentali e rispettando le sagome limite, gli allineamenti e le altezze indicate
dalle tavole di progetto e dalle tabelle allegate al presente articolo.
Ogni concessione edilizia potrà essere rilasciata solo nel caso in cui nella richiesta di
Concessione Edilizia e/o di autorizzazione al Piano di Recupero (SUA) e nella allegata
documentazione progettuale dell’intervento edilizio si preveda di ottemperare alle prescizioni
previste dalle tavole di progetto di Variante 8a, 8b, 8c e 8d, dalle presenti Norme Tecniche di
Attuazione e dalle tabelle ad esse allegate.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
15
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GRADO DI
PROTEZIONE
0
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
Demolizione: in caso di intervento edilizio il
volume dovrà obbligatoriamente essere demolito e
potrà essere recuperato e/o trasferito in
accorpamento all’edificio principale come previsto
dalle tabelle allegate alle NTA del PRG. Il nuovo
volume dovrà essere edificato, ove previsto nelle
tavole di PRG: 8a, 8b, 8c e 8d, all’interno dell’UMI e o
tra UMI contigue ed obbligatoriamente entro la
“sagoma limite” indicata nelle medesime e comunque
fino al raggiungimento del volume massimo ammesso
dalle tabelle di sintesi di progetto per la UMI di
appartenenza.
edifici di nessun
carattere intrinseco
che costituiscono
motivo di disagio
urbano e/o
incompatibili con la
viabilità
GRADO DI
PROTEZIONE
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
Demolizione parziale o totale. In caso di
1
edifici di nessun
carattere intrinseco e
ambientale che non
costituiscono motivo
di disagio urbano e/o
incompatibili con la
viabilità
sostituzione edilizia a mezzo di demolizione e
ricostruzione, la posizione del fabbricato è di norma
quella preesistente salvo che le tavole di PRG (8a,
8b, 8c e 8d) non prevedano obbligatoriamente una
"sagoma limite" all'interno dell'Unità Minima di
Intervento (UMI). Analoga prescrizione vale anche per
gli ampliamenti consentiti che saranno di norma
eseguiti per documentate esigenze igienico/sanitarie,
entro il limite di mq 50 di superficie utile, per un
volume massimo di 150 mc per ogni singolo edificio e
comunque accorpati all’edificio stesso fino al
raggiungimento del volume massimo ammesso dalle
tebelle di sintesi di progetto per la UMI di
appartenenza.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
16
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GRADO DI
PROTEZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
Ristrutturazione edilizia con vincolo
planivolumetrico parziale: è prescritto il
restauro delle strutture esterne morfologicamente
interessanti, con le modalità di cui alla lettera d)
dell'articolo 31 della legge 457/1978.
L'intervento prevede:
2
edifici di valore
storico-artistico in
particolare per il
rapporto con il
contesto ambientale
di cui interessi la
conservazione di una
parte delle strutture
esterne.
a) il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto
planivolumetrico e/o la demolizione con ricostruzione dei
medesimi elementi nel caso in cui si presenti la
necessità di risolvere problemi relativi alla viabilità ed alla
sicurezza del traffico; variazione dell'altezza dei fronti e
della posizione dei muri perimetrali possono essere
consentite unicamente per l'adeguamento igienico delle
altezze dei piani e delle dimensioni degli alloggi; tali
variazioni non devono essere superiori a ml 1,50 in
altezza anche su di una sola facciata; sono consentiti gli
ampliamenti che saranno di norma eseguiti per
documentate esigenze igienico/sanitarie, entro il limite di
mq 50 di superficie utile, per un volume massimo di 150
mc per ogni singolo edificio e comunque accorpati
all’edificio stesso; l'eventuale ampliamento, realizzato
secondo il limite suddetto, dovrà comunque risultare
compatibile con gli edifici circostanti;
b) il ripristino delle fronti esterne ove si presentino
elementi di interesse tipologico e stilistico;
c) la possibilità di apportate modifiche alle aperture in
sintonia con le necessità evidenziate dalle modifiche
distributive interne e/o a situazioni esterne di estrema
vicinaza al fronte stradale;
d) il mantenimento o il ripristino mediante demolizione di
eventuali parti tamponate nel caso di fabbricati colonici
che contengano elementi di particolare valore tipologico
e stilistico: porticati, bifore, trifore, ecc.;
e) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti
verticali, limitatamente agli elementi di particolare valore
e la loro modificazione in tutti gli altri casi;
f) l'eventuale costruzione di parti in ampliamento nel
rispetto di quanto sopra e dislocate organicamente in
rapporto all’edificio esistente e/o obbligatoriamente nel
rispetto delle sagome limite indicate nelle tavole di
progetto;
g) l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
h) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a
ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal
Regolamento Edilizio del PRG vigente.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
17
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GRADO DI
PROTEZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
Ristrutturazione edilizia senza aumento
di volume né di superficie di calpestio
con vincolo planivolumetrico totale,
fatte salve le prescrizioni indicate dalle
tavole di progetto : è prescritto il restauro di tutti
gli elementi interni ed esterni morfologicamente rilevanti,
con le modalità di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della
legge 457/1978.
L'intervento prevede:
a) il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente
definito dai muri perimetrali e dal tetto;
3
edifici di valore
storico artistico,
particolarmente per il
loro rapporto con il
contesto ambientale
circostante, di cui
interessi la
conservazione di tutti
gli elementi esterni.
b) il ripristino delle fronti esterne per le parti originarie
conservate e per gli eventuali elementi di particolare
interesse tipologico e stilistico; possono essere
apportate modifiche alle aperture in sintonia con le
necessità evidenziate dalle modifiche distributive interne;
nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare
valore tipologico e stilistico è individuato nel porticato, di
cui deve essere assicurato il mantenimento ed il
ripristino di eventuali parti tamponate;
c) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti
verticali limitato agli eventuali elementi di particolare
valore, e la loro modifica in tutti gli altri casi;
d) l'inserimento di nuovi impianti;
e) la possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi
e altri impianti tecnologici che non compromettano la
morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con
l'esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture
esistenti;
f) la possibilità di traslazione dei solai privi di caratteri
architettonici, nella misura non eccedente i 50 cm;
e) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a
ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal
Regolamento Edilizio del PRG vigente.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
18
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GRADO DI
PROTEZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
Risanamento conservativo : l'intervento deve
tendere alla conservazione unitaria degli elementi
essenziali della morfologia, della distribuzione e della
tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare
insieme il valore storico-ambientale dell'edificio.
L'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) la conservazione delle facciate esterne e interne, dei
volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché
dell'intero apparato decorativo;
b) la conservazione dell'impianto strutturale originario,
verticale e orizzontale, salvo l'obbligo di cui alla
successiva lettera i);
4
edifici di valore
storico e artistico di
cui interessi la
conservazione degli
elementi strutturali,
decorativi, interni ed
esterni, costituenti
un rapporto
organico.
c) la conservazione dei collegamenti originari, verticali e
orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale
dell'edificio;
d) la conservazione e ripristino delle aperture in tutte le
facciate nella posizione e nella forma originaria, in
quanto legate alla morfologia dell'edificio;
e) la possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò
non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo
altimetrico originario;
f) la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati
artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata,
sistemati in nicchia ed in locali dotati di illuminazione e
aerazione naturale;
g) la possibilità di spostare e integrare le aperture
esclusivamente su facciate interne che non abbiano
caratteri architettonici definiti;
h) l’utilizzazione dell’altezza media dei vani abitabili pari a
ml 2,40, nel rispetto comunque del minimo previsto dal
Regolamento Edilizio del PRG vigente.
i) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le
sovrastrutture di epoca recente che non rivestano
interesse e contrastino con la comprensione storica e
architettonica dell'edificio.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
19
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
GRADO DI
PROTEZIONE
5
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CARATTERI
DELL'EDIFICIO
TIPI DI INTERVENTO
edifici di notevole
valore storico e
artistico, di cui
interessi la
conservazione
integrale di ogni loro
parte interna ed
esterna
Restauro: l'intervento deve tendere al ripristino dei
valori originali con destinazione d'uso uguale o analoga a
quella originale e comunque compatibile con le
caratteristiche morfologiche dell'edificio. Ogni modifica
deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro
scientifico. Devono essere eliminate le superfetazioni e
in genere le sovrastrutture di epoca recente che non
rivestano interesse o contrastino con la conprensione
storica ed architettonica dell'edificio. E' ammessa la
possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati
artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata
sistemati in nicchia ed in locali dotati di illuminazione e
aerazione naturale. Per rispettare lo stato di fatto è
ammessa una altezza media dei vani abitabili pari a ml
2,40, nel rispetto del minimo previsto dal Regolamento
Edilizio del PRG vigente.
3) DESTINAZIONI D'USO
Le ZTO A sono destinate prevalentemente alla residenza e a destinazioni con essa
compatibili: uffici pubblici e privati, locali di spettacolo e ritrovo, esercizi pubblici e attività
commerciali, attività artigianali purché a servizio diretto dell'utenza e che non siano nocive né
moleste o in contrasto col carattere residenziale della zona.
Il volume complessivo di ogni singola UMI, destinato al volume non residenziale, non potrà
superare il 30% del totale previsto dalle tabelle di sintesi di progetto allegate al presente articolo.
Le attività commerciali devono essere poste esclusivamente al piano terra nel rispetto di
quanto prescritto dalla LR 37/99.
4) CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI NELLE ZTO A (MATERIALI
e FORME, COLORE, SPAZI ESTERNI ED INSEGNE)
In tutti gli edifici sottoposti agli interventi consentiti a seconda del grado di protezione, nelle
nuove costruzioni e negli ampliamenti, sono previsti i seguenti materiali:
MATERIALI e FORME
a) intonaci normali a grezzo e fino e/o intonaci a marmorino;
b) serramenti costituiti da invetriate in legno naturale o con coloritura opaca e da oscuri a libro o
apribili verso l'esterno anch’essi in legno naturale o con coloritura opaca con tinte
corrispondenti alla tradizione locale e comunque coerente con quella dei fabbricati circostanti
con grado di protezione 3, 4 e 5
c) cornici di gronda lavorate secondo i sistemi tradizionali che non dovranno sporgere più di cm
50 dal filo esterno del muro perimetrale;
d) coperture a due o quattro falde con manto in coppi e pendenza minima del 30% e comunque
coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5;
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
20
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
e) i camini e le canne fumarie dovranno essere edificati con forme e materiali tradizionali e
comunque coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5;
f) devono essere conservate tutte le preesistenze architettoniche, morfologiche e di decoro quali
davanzali, archi, capitelli, piattabande, elementi vari in pietra viva, decorazioni ad affresco,
distribuzione e rapporti dimensionali dei fori negli edifici con grado di protezione 4 e 5,
camini e canne fumarie, ecc.
g) sono vietati intonaci tipo "Terranova", rivestimenti in "clinker" o in "gres ceramico", cementi
armati a vista, murature facciavista (a meno che non si tratti di ripristino allo stato originario
della facciata), camini ad elementi prefabbricati di forma contrastante con quella tradizionale,
tetti piani o con pendenza inferiore a quelle sopraindicate, lucernari e abbaini se non di
piccole dimensioni e di forma e materiali adatti al contesto ambientale, poggioli e ballatoi
sulla fronte principale e sui fianchi degli edifici, aperture di vetrine al piano terra di
dimensioni palesemente sproporzionate rispetto alle caratteristiche dei fabbricati.
COLORE
h) le tinteggiature esterne dovranno mantenere le caratteristiche cromatiche tradizionali locali e
comunque coerenti con quelle dei fabbricati circostanti con grado di protezione 3, 4 e 5; le
tonalità usate dovranno obbligatoriamente essere tenui e di tipo a pastello, gli accostamenti
cromatici dovranno rispettare gamme di colore non eccessivamente contrastanti;
i) le finiture di superfici esterne, le loro tinteggiature ed i serramenti esterni attualmente
esistenti ed in contrasto con le prescrizioni suddette, in caso di intervento edilizio, devono
essere sostituite ed uniformate alle presenti prescrizioni;
l) è vietato l’uso di tinte non adeguate al contesto ambientale.
SPAZI ESTERNI ED INSEGNE
m)
gli spazi esterni di pertinenza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 17/o,
devono conservare gli elementi morfologicamente rilevanti quali muri in mattoni, decori
scultorei, alberature di rilievo, ecc.;
n) le nuove recinzioni non potranno avere un’altezza superiore a ml 1,50, potranno essere
edificate anche in muratura piena, con forme e materiali tradizionali, intonacate e tinteggiate
con materiali e colori compatibili con quanto previsto alle lettere precedenti e comunque
conformi all’aspetto degli edifici dei quali contornano la proprietà;
o) non sono ammesse recinzioni cieche o siepi e filari alberati di qualsiasi essenza di altezza
superiore a cm 40 in prossimità di incroci o di altri punti di conflitto per la sicurezza del
traffico, fatti salvi i casi di tipologie conseguenti a preesistenze storiche adeguatamente
documentate;
p) nella sistemazione delle aree scoperte vanno previsti materiali permeabili e naturali e la
conservazione delle alberature esistenti, nei casi previsti dalle tavole di progetto (verde
privato);
q) le insegne commerciali e pubblicitarie, se esposte all’esterno dell’edificio, non potranno
avere dimensioni superiori a cm 50 per 100 di lato e non potranno sporgere per più di 50 cm
verso la strada prospiciente, dovranno essere poste ad un’altezza da terra o dal marciapiede
superiore a ml 2,10; anch’esse dovranno essere uniformate al decoro dell’edificio
mantenendo colori e forme adeguati all'ambiente circostante;
r) potranno essere applicate tende parasole solo in condizioni ottimali in rapporto alla sicurezza
del traffico, dovranno avere dimensioni in profondità non superiori a due terzi della larghezza
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
21
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
del marciapiede prospiciente ed il loro bordo inferiore, anche se mobile o flessibile, dovrà
avere un’altezza da terra o dal marciapiede non inferiore a 2,10 ml.
5) ULTERIORI PRESCRIZIONI
In generale nella esecuzione di ogni intervento edilizio si deve procedere alla individuazione
ed al mantenimento in sito di ogni elemento archeologico emergente dal sottosuolo, dandone
avviso all' Ufficio Tecnico Comunale o alla Soprintendenza Archeologica del Veneto.
Nelle ZTO A “Centri Storici” sono vietate le manomissioni degli elementi puntuali e lineari
significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto, fatta eccezione per le opere
pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della circolazione
e della viabilità, per queste devono essere predisposti dal Comune o dagli Enti competenti
adeguati progetti ed essere richiesta specifica autorizzazione e/o D.I.A..
Essi riguardano in particolare:
- le opere di protezione e di sostegno;
- le recinzioni e/o le delimitazioni in materiali tradizionali di particolare entità;
- le strade pubbliche e private assoggettate a pubblica servitù;
- le rogge, i fossi, i canali di irrigazione e di scolo;
- le alberature isolate significative;
- le siepi significative;
- i filari alberati particolarmente significativi;
- i pozzi, le fontane, i capitelli, i sacelli votivi, ecc.
Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati; le alberature
eventualmente abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando le specie specificate al
successivo art. 17/n.
Per l'esecuzione delle opere sotto elencate deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di
apposita autorizzazione e/o D.I.A.:
- nuove aperture di accessi carrai;
- modifiche a fossi, corsi d'acqua e canali di scolo;
- costruzione di ponti e tombinature.
Alla domanda di autorizzazione, redatta secondo le norme previste dal RE, devono essere
allegati elaborati grafici ed adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, atti a
dimostrare compiutamente l'opera che si intende realizzare.
E' fatto divieto di:
- scarico reflui sui corsi d'acqua;
- spargimento di liquami di qualsiasi genere;
- scarico materiale inerte, terra, immondizie, ecc.;
- messa a dimora di specie arboree lungo le siepi o nei giardini e parchi che non siano quelle
autoctone o naturalizzate elencate al successivo art.17/n;
- piantumazione di alberi a distanza inferiore da quelle prestabilite dal Codice Civile salva
l'autorizzazione firmata dal proprietario confinante.
In caso di inosservanza alle norme del presente articolo, il Responsabile Comunale del
procedimento, dopo gli accertamenti necessari, potrà emettere delle specifiche ordinanze in
relazione alla inottemperanza delle presenti Norme.
In caso di ulteriori inadempienze entro i termini previsti dall'ordinanza si procederà d'ufficio
ponendo le spese a carico dell'inadempiente.
6) PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
22
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
a) Sagoma Limite: è l’inviluppo planimetrico massimo entro al quale dovranno essere realizzati
gli interventi edilizi previsti dalle tavole e dalle tabelle di sintesi di progetto allegate alle
presenti Norme.
Nel caso in cui venga dimostrata, mediante un accurato rilievo dello stato di fatto, la
comprovata difficoltà di attuare gli interventi previsti dalle tavole di progetto è possibile:
1 - modificare il perimetro della sagoma limite fino ad un massimo del 10%;
2 - modificare la posizione della sagoma limite.
Sarà necessaria la preventivaapprovazione del Consiglio Comunale, mediante apposita
delibera, solo nel caso previsto dal precedente punto 2.
b) Densità Edilizia di progetto: come previsto dalle tabelle allegate al presente articolo e
comunque non superiore al volume massimo ammesso in esse riportato o al volume esistente
dimostrato mediante accurato rilievo edilizio;
c) Superficie coperta: nel rispetto delle sagome limite indicate nelle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e
8d);
d) Altezza nelle nuove edificazioni: come previsto dalle tabelle allegate;
e) Altezza degli ampliamenti: in allineamento con l’edificio attiguo esistente e/o come previsto
dalle tabelle allegate;
f) Distanza dai confini: metà dell’altezza dell’edificio con un minimo di ml 3,00 salvo minori
distanze nei casi previsti dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d) in relazione alle sagome limite
ed agli allineamenti riportati nelle medesime;
g) Distanza dalle strade: secondo le indicazioni previste dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d);
h) Distanza dai fabbricati: 10,00 ml salvo minori distanze, fino a 0,00 ml nei casi previsti, in
relazione alle sagome limite ed agli allineamenti, dalle tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d);
i) le indicazioni succitate sono valide anche nelle UMI subordinate a SUA obbligatorio (Piano
di Recupero);
l) lungo i corsi d’acqua si richiama l’osservanza del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e successive
modifiche ed integrazioni;
m) gli interventi edilizi di nuova edificazione ed i cambi d’uso dovranno essere realizzati in
conformità al DM 5/7/1975.
7) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Per la documentazione progettuale si fa riferimento al RE con le seguenti ulteriori
prescrizioni nel caso di intervento su fabbricati tutelati con grado di protezione 2, 3, 4 e 5:
a) una relazione contenente l’inquadramento storico ed urbanistico;
b) una completa documentazione fotografica di tutte le fronti;
c) un rilievo architettonico scientifico limitatamente ai gradi di protezione 4 e 5;
d) prima di ogni intervento edilizio dovranno essere comunque acquisiti preventivamente tutti i
pareri degli Enti competenti.
8) SPAZI DESTINATI AD USO PUBBLICO E APERTI AL PUBBLICO
Per quanto attiene gli spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, le opere previste
devono essere eseguite sulla base di progetti redatti in conformità alle tavole di PRG (8a, 8b, 8c
e 8d) ed adeguati alle disposizioni di legge in materia.
Ogni opera anche di utilità pubblica (marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, parcheggi,
piazze, corti e/o strade di accesso comune, portici e percorsi coperti) indicata nelle tavole di
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
23
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
progetto (8a, 8b, 8c e 8d), se ricadente all’interno di una UMI, dovrà essere realizzata dai
proprietari delle aree e degli edifici ricadenti al suo interno contemporaneamente alle opere
oggetto della domanda di concessione edilizia e/o dell’autorizzazione alla realizzazione dello
SUA (Piano di Recupero) previo lo scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi delle Norme
e Leggi vigenti in materia e loro integrazioni o modifiche.
Devono essere in particolare rispettate per i parcheggi, fatta salva la possibilità della loro
monetizzazione ai sensi degli articoli 25 e 26 della LR 61/85 salvo che nelle tavole di PRG (8a,
8b, 8c e 8d) tali spazi siano previsti, le disposizioni contenute nel DM 1444/1968, nella legge
122/1989, nella LR 37/1999 per le parti commerciali e direzionali e le prescrizioni della Legge
13/1989.
Devono inoltre essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge 41/1986, dal
DPR 384/1978, dalla legge 104/1992 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.
Articolo 15
ZTO B, C1, C2, C3 E C4 - NORME GENERALI PER L’EDIFICAZIONE
1
Nei limiti delle prescrizioni e degli indici specificati per ogni tipologia di zona, sono
ammessi edifici con destinazione residenziale. Sono ammesse anche destinazioni
direzionali, commerciali, artigianato di servizio, nonché ogni altra attività ritenuta
compatibile con il carattere residenziale della zona, saranno ammessi in tale zona anche
pubblici esercizi previa adeguata insonorizzazione (via aerea e via solida attraverso le
strutture) con eventuale limitazione dell’orario di apertura e valutazione dell’accesso per
quanto riguarda la viabilità (vedi normativa vigente).
2 Sono vietate le attività industriali e artigianali non di servizio, le attività degli
autotrasportatori, spedizionieri e simili e comunque di tutte quelle attività appartenenti alla
prima classe di insalubrità comprese nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216
del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 18/11/1981.
3 In ogni caso è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, alla data di adozione della
presente variante generale, nella misura di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se
composto da più unità immobiliari, per una sola volta e per documentate esigenze igieniche.
Indice di copertura
4 Il rapporto massimo di copertura non dovrà essere superiore al 40% della superficie
fondiaria, nel caso la superficie coperta esistente eccedesse tale rapporto essa dovrà
rimanere inalterata.
Distanza dai confini
5 D=H/2 con un minimo di ml 5,00 (cinque), salvo quanto disposto dall’art. 4 punto 11 delle
presenti Norme.
Distanza dai fabbricati
6 E' ammessa la costruzione in aderenza fra pareti a testata cieca. In tutti gli altri casi il
distacco non può essere inferiore a ml 10,00 (dieci) salvo quanto disposto dall’art. 4 punto
12 delle presenti Norme.
Distanza dalle strade
7 L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 5,00 (cinque), è
consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti salvo quanto disposto dagli articoli
4, punto 13, delle presenti Norme.
Dotazione di parcheggi privati
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
24
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
8
La dotazione di parcheggi privati dovrà rispettare quanto prescritto dal 2° comma dell’art. 2
della legge 24 marzo 1989, n. 122 e dell’art. 3 del D.M. conseguente.
Nel caso di nuova costruzione, nonchè di ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere
realizzati all’interno delle costruzioni e/o su aree scoperte all’interno del lotto oppure in aree
attigue purchè siano asservite con vincolo permanente di destinazione.
La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta anche nei casi di
ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari.
Le quantità di parcheggio sopraindicate non si intendono comprensive degli spazi di
manovra.
Dimensione minima degli alloggi
9 La dimensione minima degli alloggi di nuova costruzione non dovrà essere inferiore a 60
mq di superficie netta escluse autorimesse, cantine e lavanderie ad eccezione degli alloggi
monolocale ricavabili nelle parti mansardate sottotetto che comunque dovranno rispettare i
disposti dell’art. 2 del DM 5 luglio 1975.
Articolo 15/a
1
ZTO B, C1, C2 e C3 - NORME GENERALI PER LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Negli SUA e negli interventi diretti, si applicano le norme che seguono.
a) La larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 6,00, deve essere
previsto almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1,50, gli ampliamenti ed i
nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade esistenti per
permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle dimensioni
suddette.
b) Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco a servizio di non più di
4 edifici (anche se composti da più unità urbane), purchè al termine di dette strade sia
prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia iscrivibile un
cerchio di diametro non inferiore a ml 12,00. Qualora una strada serva non più di due lotti,
essa viene considerata come accesso privato e pertanto la larghezza della carreggiata
stradale non dovrà essere inferiore a ml 5,00 e potrà essere priva di marciapiede.
c) Il Comune indica le quote da osservare nella esecuzione delle strade, con particolare
riguardo ai tratti di innesto, la cui pendenza deve essere tale da non pregiudicare la sicurezza
del traffico.
d) Ogni passo carraio antistante le rampe di accesso ai garage interrati dovrà essere
arretrato rispetto al limite esterno della viabilità esistente o di progetto di almeno 5,00 ml.
e) Le aree per il parcheggio devono essere realizzate in sede appropriata, a margine della
carreggiata stradale e/o al di fuori di essa, e devono avere profondità e larghezza non
inferiori a ml 5,00 e ml 2,50.
f) Le nuove strade indicate in grafia di PRG all’interno di zone soggette a SUA sono
attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune.
g) Le opere di urbanizzazione non comprese in uno SUA devono rispettare le
disposizioni, in quanto applicabili, del presente articolo; in particolare gli accessi e le strade
private devono essere, prima della cessione al Comune, realizzati e mantenuti a cura dei
fruitori in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l’incolumità e
l’igiene pubblica.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
25
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 15/b
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
ZONA B - PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O
PARZIALMENTE EDIFICATE
Indice di densità edilizia fondiaria:
1. L’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti inedificati sono
ammessi nel limite di densità fondiaria di 1,50 (uno virgola cinquanta) mc/mq; le
ricostruzioni potranno in oltre essere attuate nel limite della cubatura esistente.
Potranno inoltre essere attuati interventi di ristrutturazione urbanistica di volumi esistenti a
consistenza documentata e/o regolarizzata.
1. E' sempre ammessa la predisposizione di un Piano di Recupero per quelle parti interessate
dalla presenza di edifici di valore storico-ambientale.
Tipologia edilizia:
3. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.
Altezza dei fabbricati:
4. L'altezza massima non potrà superare ml 9,50 (nove virgola cinquanta).
Articolo 15/c
ZONA C1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI
COMPLESSI INSEDIATIVI PARZIALMENTE EDIFICATE
Indice di densità edilizia fondiaria:
1. L’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti inedificati sono
ammessi nel limite di densità fondiaria di 1,00 (uno) mc/mq e di 0,75 (zero virgola
settantacinque) nelle ZTO C1 di cui al punto 4 del presente articolo; le ricostruzioni
potranno inoltre essere attuate nel limite della cubatura esistente.
Tipologia edilizia:
2. E' consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera e abbinata.
Altezza dei fabbricati:
3. L'altezza massima non potrà superare ml 8,50 (otto virgola cinquanta).
Disposizioni particolari:
4 Nelle ZTO C1, individuate nelle tavole di PRG in scala 1:2.000, con apposita grafia, i nuovi
insediamenti e le loro aree esterne dovranno avere caratteristiche costruttive e tipologiche
previste per gli edifici in zona agricola di cui agli articoli 17/c e 17/h delle presenti NTA.
Articolo 15/d
ZONA C2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI
COMPLESSI INSEDIATIVI NON EDIFICATE
1.
L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo.
2. Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme e quanto previsto dalle Tavole di PRG.
Indice di densità edilizia territoriale:
3. La ricostruzione, l'ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni su lotti
inedificati sono ammessi nel limite di 1,00 (uno) mc/mq.
Distanza dalle strade
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
26
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
4
L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 10,00 (dieci) dalle
strade esistenti comunali, provinciali e statali e ml 5,00 (cinque) dalle strade di
lottizzazione.
Tipologia edilizia:
5. E' consentita la tipologia edilizia isolata, continua, a schiera, abbinata e a blocco.
Altezza dei fabbricati:
6. L'altezza massima non potrà superare ml 9,50 (nove virgola cinquanta).
Disposizioni particolari:
7 Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 9, punto 5 delle presenti Norme.
8 Alle Zto C2 nel cui interno vi sono volumi esistenti contenenti attività produttive da
trasferire, contrassegnate nelle tavole di progetto con apposita grafia, viene assegnata, in
deroga all’indice di densità edilizia territoriale previsto nel presente articolo, la seguente
volumetria massima ammissibile:
- C2/7 – mc 20.350;
- C2/8 – mc 7.630:
- C2/13 – mc 8.000;
- C2/14 – mc4.319
- C2/15 – mc 13.000.
Articolo 15/e
ZONA C3 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTO-FLOROVIVAISTICI CONNESSE ALLA RESIDENZA
1.
Sono ammessi edifici con destinazione residenziale connessa alla destinazione produttiva
per la commercializzazione dei prodotti orto-floro-vivaistici.
2. Sono vietate le attività artigianali ed industriali non connesse ed integrate con le
caratteristiche specifiche della zona.
Indice di densità edilizia fondiaria per la parte residenziale:
2. La ricostruzione, l’ampliamento degli edifici esistenti nonché le nuove costruzioni in lotti
inedificati sono ammessi nel limite di densità fondiaria di 0,50 (zero virgola cinquanta)
mc/mq del lotto destinato alla residenza connessa all’attività produttiva.
3. Per la ZTO C3/14 è individuato nella cartografia il lotto destinato alla residenza.
Rapporto di copertura per la parte produttiva:
5. 30% del lotto destinato all’attività produttiva connessa.
Distanza dalle strade:
6. L'arretramento minimo dovrà essere uguale ad H/2 con un minimo di ml 10,00 (dieci).
Tipologia edilizia:
7. E' consentita la tipologia edilizia isolata, abbinata e a capannone.
Altezza dei fabbricati:
8. L'altezza massima degli edifici destinati alla residenzia ed all’attività produttiva non potrà
superare ml 7,50 (sette virgola cinquanta).
Disposizioni particolari:
9. Le recinzioni poste a protezione della parte dell’area fondiaria destinata all’attività
produttiva non dovranno superare i ml 1,80 (uno virgola ottanta).
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
27
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
10. Almeno il 60% del fondo di proprietà dovrà essere destinato esclusivamente all’attività
produttiva e non potrà far parte della superficie fondiaria destinata all’insediamento
residenziale.
11. Al momento della presentazione della domanda di Concessione Edilizia dovrà essere
presentata, assieme ai documenti previsti dal Regolamento edilizio, anche una planimetria
catastale che attesti inequivocabilmente quale parte del lotto di proprietà è destinata
all’attività produttiva e quale è destinata all’insediamento residenziale.
12. I nuovi insediamenti e le aree esterne dovranno avere caratteristiche costruttive, tipologiche
ed ambientali degli edifici in zona agricola di cui ai seguenti articoli 17/c e 17/h.
13. Ai fini della Concessione Edilizia eventuali frazionamenti, approvati dal Catasto Terreni, di
un lotto in più lotti edificabili e anche i rogiti notarili dovranno essere anteriori all’adozione
delle presenti NTA da parte del Consiglio Comunale fatte salve le cessioni ad enti o persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
14. La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali e/o produttive è
subordinata alla presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA:
- della identificazione fiscale (possesso partita IVA);
- della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale
dell’Agricoltura;
al fine di dimostrare che l’edificazione residenziale e/o produttiva si rende necessaria ai soli
fini orto-floro-vivaistici.
15. Per l’ottenimento della Concessione Edilizia deve essere stipulato il vincolo decennale di
inalienabiltà dell’edificio e del lotto oggetto della Concessione che dovrà comprendere
inoltre l’impegno di non alienare gli immobili, in seguito alla decadenza del vincolo
decennale, a enti o privati privi dei requisiti previsti dal punto 13 del presente articolo.
16. Le serre non dovranno essere realizzate con strutture fisse.
17 Norma Speciale per ZTO C3/14 (Riferimento parere 16 DGRV 2571, 28 Settembre 2001):
- per la nuova C3/13 legata all’attività florovivaistica, in considerazione dell’entità
dell’area, della posizione lungo la strada provinciale e a margine di un complesso
storico di pregio si propone di individuare un ambito di localizzazione del lotto
destinato alla residenza da individuare nell’estremità nord della zona. Si prevede inoltre
il divieto lungo tutto l’mbito della zona C3/14 di apertura di nuovi accessi sulla
viabilità principale. Le serre non dovranno essere realizzate con strutture fisse.
Articolo 15/f
ZONA C4 – PARTI DEL TERRITORIO PARZIALMENTE EDIFICATE IN
AMBITI ESTERNI AI CENTRI URBANI
Destinazione d’uso:
1. Sono ammesse le destinazioni d’uso residenziali e compatibili con la residenza come
definite all’art. 15. Sono inoltre ammessi gli annessi rustici con esclusione delle stalle di
qualsiasi tipo.
Indice di densità edilizia fondiaria:
2. L’ampliamento di edifici esistenti nonché le nuove costruzioni dei lotti inedificati sono
ammessi nel limite di densità fondiaria di 0,75 mc/mq fino ad un massimo di 800 mc per
lotto, indipendentemente dalla destinazione d’uso prevista; le ricostruzioni potranno
inoltre essere attuate nel limite della cubatura esistente.
3. Ai fini della definizione di lotto edificabile di cui al comma precedente sono computabili
solo i terreni contigui che risultino in proprietà dei richiedenti, o dei soggetti appartenenti
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
28
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
al nucleo familiare, da data antecedente di 12 mesi la data di adozione della variante
generale al PRG.
Tipologia edilizia:
4. E’ consentita la tipologia isolata, abbinata e a schiera con non più di 3 unità edilizie.
All’interno di ogni unità edilizia è comunque consentito il ricavo di un secondo alloggio.
Altezza dei fabbricati:
5. L’altezza massima non può superare m 6,50. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici
preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l’altezza
dell’edificio esistente.
Distanza dalle strade:
6. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada con arretramento minimo di ml. 10,00
dalle strade statali, provinciali e comunali e di ml. 5,00 dalle strade di quartiere.
Disposizioni particolari:
7. Gli interventi sugli edifici e sulle aree scoperte, considerata la particolare collocazione
delle zone C4, dovranno essere conformati ai caratteri costruttivi e tipologici delle zone
agricole definiti dagli artt. 17/c e 17/h.
8. Il rilascio del Permesso di Costruire dei nuovi edifici e volumi sorti attraverso lo
sfruttamento dell’edificabilità prodotta dal lotto inedificato (utilizzo dell’indice di
densità fondiaria di 0,75 mc/mq), è condizionato alla stipula di un atto unilaterale
d’obbligo con il quale i titolari costituiscono vincolo decennale di inalienabilità
dell’edificio e del lotto di pertinenza ad enti o persone o società. Tale divieto non si
applica alle cessioni tra i componenti il nucleo familiare dei titolari e negli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
ZONE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ED ASSIMILATE
Articolo 16
ZTO D1, D2, D3 - NORME GENERALI PER L’EDIFICAZIONE
1.
Sono ammesse le attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, ricettive, di
ristorazione collettiva e ad esse assimilate, non è ammessa l’attività di orto-floro-vivaismo e
tutte le attività di cui al precedente articolo 10 delle presenti NTA.
2. E' vietata ogni nuova destinazione residenziale eccetto l'eventuale alloggio per il personale e
del titolare, con il limite massimo di mc 500 per unità produttiva.
3 E’ consentito l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti nella misura di 100 mc per
ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per una sola volta e per
documentate esigenze igieniche.
Altezza dei fabbricati:
4. L' altezza massima non potrà superare ml 9,00. (nove).
Distanza dai confini:
5. D=H/2 e con un minimo di ml 5,00 (cinque). E’ ammessa la costruzione in aderenza a
edifici esistenti, salvo quanto disposto dall'Articolo 4 punto 11.
Distanza dal filo stradale:
6. L’arretramento minimo dovrà essere uguale a ml 10,00 (dieci), salvi comunque gli
arretramenti prescritti nelle planimetrie di PRG ed il mantenimento di allineamenti
preesistenti.
Distacco tra edifici o pareti:
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
29
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
7. Minimo ml 10,00 (dieci).
Caratteristiche specifiche del verde:
8. Il verde obbligatoriamente dovrà essere realizzato con la messa a dimora di piantumazioni
d’alto fusto tipiche del luogo disposte in filare lungo i confini e in doppio filare lungo le vie
pubbliche con distanza tra le piante non inferiore a ml 5.
Articolo 16/a
1.
2.
ZTO D1, D2, D3 - NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Negli SUA e negli interventi diretti le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni;
comunque la larghezza della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 7,00, deve
essere previsto almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1,50, gli ampliamenti
ed i nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade esistenti per
permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle dimensioni
suddette.
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco a servizio di non più di 4
edifici (anche se composti da più unità urbane), purchè al termine di dette strade sia prevista
una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia iscrivibile un cerchio di
diametro non inferiore a ml 14,00. Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene
considerata come accesso privato e pertanto la larghezza della carreggiata stradale non
dovrà essere inferiore a ml 6,00 e potrà essere priva di marciapiede.
Articolo 16/b
ZONA D1 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITA'
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI O
AD ESSE ASSIMILATE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE
EDIFICATE
1.
Gli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi e di ampliamento degli edifici esistenti,
sono ammessi secondo gli indici qui di seguito indicati.
Rapporto di copertura:
2. 50% del lotto.
Percentuale del lotto a Verde e Parcheggi:
3. Per le attività produttive: Minimo 20%.
4. Per le attività commerciali e direzionali: minimo 0,80 mq/mq di superficie lorda adibita ad
attività, di cui almeno il 50% a parcheggio e il restante a verde.
Disposizioni particolari:
9 Nella ZTO D1 contrassegnata nel PRG con il n. 7 sono vietate attività che provochino
inquinamento di qualsiasi genere anche acustico, autotrasportatori e spedizionieri.
Articolo 16/c
1.
ZONA D2 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITA'
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI O
AD ESSE ASSIMILATE, DI NUOVA FORMAZIONE
Le nuove costruzioni nei lotti sono ammesse secondo gli indici qui di seguito indicati.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
30
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Rapporto di copertura:
2. 50% del lotto.
Percentuale del lotto a verde e parcheggi:
3. Per le attività produttive: Minimo 20%.
4. Per le attività commerciali e direzionali: Minimo 1,00 mq/mq di superficie lorda adibita ad
attività, di cui almeno il 50% a parcheggio e il restante a verde.
4. Norma Speciale per ZTO D2/7 (Riferimento parere 16 DGRV 2571, 28 Settembre 2001):
- l’accesso dalla viabilità statale va opportunamente concordato con gli organi competenti
così come la rete stradale interna andrà coordinata con il comune di Rossano. Appare
opportuno inoltre ribadire, quanto già in parte previsto negli elaborati in scala 1: 2000,
che in sede attuativa sia prevista un’idonea separazione degli edifici dalla viabilità
statale, localizzando preferibilmente su tale fronte le aree a servizi;
- la progettazione esecutiva dovrà tenere in debita considerazione la compatibilità degli
interventi con i coni di visuale, in particolare verso l’area pedemontana;
- andrà previsya un’idonea quinta arborea di separazione e protezione da eventuali agenti
inquinanti atmosferici – fisici ( rumore ) lungo la parte confinante con gli insediamenti
residenziali; in generale, comunque, dovranno essere previste opere di mitigazione
ambientale legate alle aree a verde pubblico la cui realizzazione condiziona il rilascio
dell’agibilità;
- i parcheggi dovranno essere progettati utilizzando soluzioni il meno impattanti possibile,
evitando pertanto modelli di tipo seriale e realizzati con materiali drenanti.
Articolo 16/d
ZONA D3 - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTIVITÀ
AGROINDUSTRIALI,
TOTALMENTE
O
PARZIALMENTE
EDIFICATE
1.
Gli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi e di ampliamento degli edifici esistenti,
sono ammessi secondo gli indici qui di seguito indicati.
Rapporto di copertura:
2. 50% del lotto.
Percentuale del lotto a Verde e Parcheggi:
2. Per le attività produttive: Minimo 20%.
Disposizioni particolari:
3 La ZTO D3 contrassegnata nel PRG con il n. 1 è sottoposta a quanto prescritto dall’art. 37
delle presenti NTA.
4 Nella ZTO D3 contrassegnata nel PRG con il n. 2 è consentito un ampliamento massimo di
mq 1.000.
ZONE AGRICOLE
Articolo 17
NORME GENERALI PER LE ZTO E
Nelle zone agricole è consentita, purché risulti ammissibile ai sensi delle norme specifiche per le
sottozone, l'edificazione di fabbricati con le seguenti destinazioni d'uso:
a) case di abitazione in funzione della conduzione di un fondo rustico;
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
31
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
b) annessi rustici collegati alla funzione produttiva del fondo rustico, comprese le serre, gli
impianti di acquacoltura, gli allevamenti zootecnici non intensivi, gli impianti per la vendita
di prodotti agricoli ottenuti dal fondo, ricoveri per macchine ed attrezzature agricole
d’imprese che svolgono lavorazioni agro-meccaniche per conto terzi;
c) allevamenti zootecnici intensivi, così come definiti dall'articolo 2 lettera g) L.R. n. 24/85 e
dal D.G.R. n. 7949/89, con le limitazioni previste dall'articolo 17/m delle presenti Norme;
d) locali ad uso agrituristico, così come definiti dalla L.R. n. 15/1991;
e) vendita di prodotti connessi con l’attività agricola, florovivaistica e orticola;
f) infrastrutture fondiarie, quali strade poderali, opere di regimazione idraulica, accessi
carrabili e simili;
g) impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione
del gas e simili.
Sono escluse le nuove attività non connesse con l’agricoltura ed i nuovi depositi di materiali.
Per gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo, è consentita la variazione di
destinazione d'uso, nei modi previsti al successivo articolo 17/l.
In attesa dell’entrata in vigore del PRAC (piano regionale dell’attività di cava), di cui all’art.7
della L.R. 07.09.1982, n. 44, preso atto dell’impegno assunto dal Consiglio Regionale del
Veneto, con la Deliberazione n. 107 in date 27/28 dicembre 2002, in relazione al “piano
regionale per le attività estrattive” che dovrà essere predisposto entro il 30 giugno 2003”, per
conseguire le finalità di un corretto uso del territorio e di salvaguardia dell’ambiente, in
conformità a principi e disposizioni contenute negli artt.1 e 8 della L.R. 07.09.1982, n. 44, si
dispone il divieto ad effettuare attività di cava nel territorio agricolo comunale.
Articolo 17/a
ZONIZZAZIONE AGRICOLA E LIMITI DI INTERVENTO
In conformità all'articolo 11 della suddetta L.R. 24/85 il PRG suddivide le zone in sottozone:
- sottozona E1
parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzate da una
produzione agricola tipica o specializzata;
- sottozona E2
parti del territorio destinate ad attività agricole di primaria importanza per
la funzione agricolo-produttiva;
- sottozona E2s parti del territorio agricolo di tutela ambientale;.
- sottozona E3
parti del territorio destinate ad attività agricole caratterizzante da un
elevato frazionamento fondiario;
Nelle varie sottozone come sopra definite sono ammissibili gli interventi che seguono, nei
limiti di cui al punto 8, lett. a), b), c), della L.R. 27.12.2002, n. 35:
Sottozona E1:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia senza aumento di
volume, demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi statici o di pubblica
incolumità;
b) per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso l'ampliamento fino a 800
mc compreso l'esistente;
c) costruzione di annessi rustici con superficie lorda di pavimento inferiore al rapporto di
copertura più oltre stabilito (articolo 17/e).
Tale limite potrà essere superato solo ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 della L.R. 24/85.
Sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 4, articolo 6 (1° e 2° comma), articolo 7 (1° e
2° comma) della L.R. 24/85.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
32
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Sottozona E2:
- sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona E 1 ;
- sono ammessi inoltre tutti gli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7 della L.R. 24/85.
Le nuove costruzioni residenziali possono essere realizzate solo in funzione della conduzione
del fondo ed il nuovo sedime non dovrà superare la distanza di 80 ml dall’edificio residenziale
legittimo più vicino preesistente alla data di adozione della presente Variante Generale.
La sopracitata distanza non trova applicazione per le nuove abitazioni destinate ad imprenditori
agricoli a titolo principale.
La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali di 600 mc/ha è subordinata alla
presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA:
- della identificazione fiscale (possesso partita IVA);
- della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale
dell’Agricoltura;
inoltre per i terreni coltivati a vivaio deve essere accompagnata dall'apposita certificazione
prevista dalla LR 48/1985 "Norme per la difesa della produzione orto-floro-frutticola".
Sottozona E2s
- sono ammessi gli interventi previsti per la sottozona E 1 ed E2;
Le nuove costruzioni residenziali possono essere realizzate solo in funzione della conduzione
del fondo ed il nuovo sedime non dovrà superare la distanza di 40 ml dall’edificio residenziale
legittimo più vicino preesistente alla data di adozione della presente Variante Generale.
La sopracitata distanza non trova applicazione per le nuove abitazioni destinate ad imprenditori
agricoli a titolo principale.
La richiesta per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali di 600 mc/ha è subordinata alla
presentazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA:
- della identificazione fiscale (possesso partita IVA);
- della scheda anagrafica depositata presso il competente Ispettorato Regionale
dell’Agricoltura;
inoltre per i terreni coltivati a vivaio deve essere accompagnata dall'apposita certificazione
prevista dalla LR 48/1985 "Norme per la difesa della produzione orto-floro-frutticola".
Sottozona E3:
- sono ammessi gli interventi previsti per le sottozone E 1 e E 2;
- sono ammessi inoltre tutti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 24/85, nel
rispetto dei seguenti requisiti:
- la nuova edificazione dovrà avvenire all'interno dell'aggregato abitativo esistente;
- non è ammessa la costruzione o l'ampliamento di allevamenti zootecnici intensivi, le attività
dismesse sono regolate dall'articolo 17/f lettera D) delle presenti Norme;
- non è ammessa la costruzione o l'ampliamento di insediamenti di tipo agro-industriale;
- l'ubicazione degli edifici di progetto e l'accesso alla pubblica via dovranno essere conformi
alle norme di attuazione del nuovo codice della strada ed in particolare dovranno garantire
la sicurezza della circolazione.
- La realizzazione di una seconda casa di abitazione è ammissibile alle condizioni previste
dall'articolo 5 L.R. n. 24/85; in particolare dovrà essere costituito un vincolo decennale
soggetto a trascrizione a cura del concessionario, per la non variazione della destinazione
d'uso e per la non alienazione e non locazione a soggetti diversi da persone appartenenti al
nucleo familiare del richiedente.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
33
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 17/b
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
PARAMETRI URBANISTICI E MODALITA’ DI INTERVENTO
Per la definizione dei parametri urbanistici si adotta la seguente simbologia:
- h = altezza massima degli edifici;
- q = indice massimo di copertura;
- ds = distanza minima dalle strade;
- dc = distanza minima dai confini;
- dz = distanza minima dai confini di altra ZTO;
- df = distanza minima tra fabbricati;
- da/a = distanza minima fra abitazioni ed annessi rustici non destinati al ricovero degli
animali;
- da/r = distanza minima fra abitazioni e ricoveri per animali ( stalle, allevamenti e simili);
- da/c = distanza minima fra abitazioni e concimaie;
- dp = distanza da pozzi ad uso idropotabile, pubblici e privati;
Articolo 17/c
EDIFICI RESIDENZIALI
NUOVE ABITAZIONI
L'edificazione di nuove abitazioni è disciplinata dagli articoli 3 e 5 della L.R. 24/85.
Qualora il fondo di pertinenza comprenda aree site in zona E2 ed E3, la nuova costruzione
dovrà essere edificata possibilmente nella sottozona E3.
L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ancorché ammessa, dovrà rispettare i seguenti
parametri:
- h = 6.50 ml: nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la
nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente;
- ds = nei limiti fissati dal D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate
dal PRG (fasce di rispetto); negli interventi diretti, anche in mancanza di previsioni specifiche
del PRG, le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni, comunque la larghezza
della carreggiata stradale non deve essere inferiore a ml 6,00 (sei) e deve essere previsto
almeno un marciapiede di larghezza non inferiore a ml 1;50 (uno virgola cinquanta), gli
ampliamenti ed i nuovi edifici dovranno pertanto rispettare distanze maggiori dalle strade
esistenti per permetterne l’adeguamento nel caso in cui la loro larghezza risulti inferiore alle
dimensioni suddette.
- dc = 5 ml;
- df = 10 ml;
- Non sono ammesse, nel corpo di fabbrica, locali ad uso stalla e ricovero animali e deposito
materiali soggetti a fermentazione.
AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI
Gli ampliamenti di edifici esistenti sono disciplinati dagli articoli 4 e 7 della L.R. n. 24/85.
Valgono i parametri urbanistici fissati per le nuove abitazioni.
Nel caso di ampliamento di un edificio esistente, il fabbricato dovrà adeguarsi alla tipologia
esistente.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
34
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 17/d
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
EDIFICI A DESTINAZIONE AGRITURISTICA
L'utilizzo ad uso agrituristico di abitazioni e di annessi rustici, da parte di soggetti autorizzati,
non comporta variazione di destinazione d'uso, purché tali edifici siano censiti come rurali.
L'uso di annessi rustici per scopi agrituristici, da parte di soggetti autorizzati, non comporta il
computo del loro volume ai fini della determinazione del volume massimo di cui al comma 3
articolo 4 della L.R. n. 24/85 e normativa vigente Nazionale e Regionale in materia.
Gli edifici da adibire ad uso agrituristico devono rispettare i parametri indicati al precedente
articolo 17/c.
Le aree a servizio dell'attività agrituristica sono considerate pertinenza del fondo rustico e
quindi non sono soggette ai vincoli previsti per i pubblici esercizi.
Articolo 17/e
ANNESSI RUSTICI
La costruzione e l'ampliamento di annessi rustici è disciplinata dall'articolo 6 della L.R. n. 24/85
I nuovi annessi rustici dovranno essere costruiti entro l'aggregato abitativo del fondo rustico di
pertinenza, così come definito dall'articolo 2 lettera h) della L.R. n. 24/85 e dovranno aver il
medesimo accesso.
Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione e l'ampliamento di annessi rustici è
subordinato alla trascrizione sui registri immobiliari del vincolo di destinazione d'uso , ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 6 della L.R. n. 24/85.
I requisiti degli annessi rustici previsti dall'articolo 2 lettera e) della L.R. n. 24/85 devono essere
comprovati da una relazione tecnico-agronomica, che attesti la connessione funzionale col fondo
e la convenienza economica delle opere di progetto.
Il rapporto di copertura del fondo rustico va calcolato considerando la somma delle superfici
lorde di pavimento adibite ad annesso rustico, escluse quelle ubicate al piano interrato purchè
accessorie.
La superficie fondiaria va calcolata al netto delle superfici ricadenti in ZTO diverse da quelle
"E1, E2, E2s, E3".
I rapporti di copertura massimi ammissibili per gli annessi rustici sono all’ 1% della superficie
fondiaria.
I limiti del rapporto di copertura di cui al comma precedente del presente articolo possono essere
superati solo per le strutture necessarie alla realizzazione di piani di miglioramento dell'azienda
agricola di pertinenza, presentati da imprenditori agricoli a titolo principale.
Per gli annessi rustici non destinati a ricovero degli animali, ad allevamenti, a concimaie, ad
impianti agroindustriali si applicano i parametri che seguono:
- h = 6,50 ml salvo il caso della realizzazione di impianti tecnologici funzionali alla
conduzione del fondo che deve essere adeguatamente motivata o il caso di costruzione in
aderenza a edifici esistenti con altezza maggiore;
- ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG;
- dc = 5,00 ml;
- df = 10,00 ml.
Articolo 17/f
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Per gli interventi edilizi riguardanti i ricoveri per animali, si applicano le norme
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
35
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
di seguito indicate per ciascuna tipologia di allevamento fatto salvo eventuali più restrittive
disposizioni contenute nella DGR n. 7949/1989.
A) ALLEVAMENTI FAMILIARI
Sono definiti familiari gli allevamenti con presenza media di bestiame espressa in capi adulti
pari, anche contemporaneamente, a : 100 capi da cortile, 4 suini, 8 bovini, 4 equini.
Si applicano i parametri che seguono:
- h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e;
- q = come determinato all'articolo 17/e;
- ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG;
- dc = 10,00 ml;
- dz = 20,00 ml ( dalle ZTO A,B,C,D e F);
- da/r = 15,00 ml fra costruzioni nella stessa proprietà;
20ml fra costruzioni pertinenti a proprietà diverse;
- da/c = 30,00 ml;
- dp = 20,00 ml per le stalle;
- dp = 30,00 ml per le concimaie;
- dp = 200 ml da pozzi idropotabili pubblici ai sensi del DPR 236/1988
- Le distanze delle concimaie dovranno essere in armonia con quanto previsto
nell’allegato
“D del PRRA n. 3733 del 26.05.1992”.
B) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI
Si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della L.R. n. 24/85 e del D.G.R. n. 7949/1989.
Per la realizzazione o l'ampliamento di fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, così
come definiti al presente articolo, il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti elaborati:
- elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni;
- elaborato agronomico - urbanistico;
- piano di concimazione per la distribuzione dei liquami zootecnici o relazione sull'attività di
spargimento dei liquami su suolo agricolo, ai sensi dell'allegato D al P.R.R.A..
In caso di distribuzione agronomica delle deiezioni prodotte, ogni variazione del fondo
oggetto di spargimento dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.
Per gli allevamenti zootecnici intensivi di nuova realizzazione o per ampliamenti di
allevamenti esistenti si applicano i parametri che seguono:
- h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e;
- q = 50% del fondo di pertinenza;
- ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG;
- dc = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente;
- dz = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente;
- da/r = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente;
- da/c = 100 ml;
- dp = maggiore di 200 ml sia per pozzi privati che pubblici;
- dn = come da tabella del D.G.R. n. 7949/1989 e 3722/92 del PRRA vigente;
La distanza tra i singoli allevamenti zootecnici intensivi non dovrà essere inferiore a 100 ml.
Lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi di alto
fusto, tra le essenze elencate nel successivo articolo 17/n, con interasse tra gli alberi non
superiore a 5,00 ml.
La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a ml 3,00.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
36
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
I fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi dovranno osservare le seguenti distanze in base
alla D.G.R. n. 7949 e 3733/92 del PRRA vigente:
da confini
da nuclei abitativi
Z.T.O.
bovini
ml 100
ml 150
ml 200
avicunicoli
ml 100
ml 200
ml 300
suinicoli
ml 150
ml 300
ml 500
C) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE NON INTENSIVO
Sono allevamenti non intensivi quelli non compresi nelle precedenti categorie A e B
(familiari ed intensivi).
Ad essi si applicano i parametri che seguono:
- h = 7,00 ml., salvo quanto previsto per gli annessi rustici in genere di cui all'articolo 17/e;
- q = come determinato all'articolo 17/e;
- ds = D.L. 285/92 e successive modifiche e, se più restrittive, quelle fissate dal PRG;
- dc = 20 ml;
dz:
dalle ZTO A,B,C,F
dalle ZTO D
allevamento
bovini
100
100
avicunicoli
150
150
suini
300
300
- da/r = 50,00 ml;
- da/c = 30,00 ml;
- dp = 50,00 ml per pozzi idropotabili privati;
- dp = 200 ml per pozzi idropotabili pubblici (Rif. D.P.R. 236/88).
Per i limiti fissati dai parametri da/r e da/c fanno eccezione la casa di abitazione del
conduttore o del custode dell'allevamento per le quali è prevista una distanza minima di ml
30,00.
E' ammessa deroga alle altezze massime, esclusivamente in caso di realizzazione di impianti
tecnologici a servizio di allevamenti, in adeguamento a norme di legge.
La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici produttivi è
reciproca; essa deve essere rispettata sia in caso i nuovi insediamenti zootecnici o di loro
ampliamento, sia in caso di nuove residenze civili.
D) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DA RICONVERTIRE
Il PRG individua con apposita grafia gli allevamenti zootecnici dismessi nei quali sono
consentiti, in attesa del trasferimento, solo interventi di manutenzione ordinaria.
Potranno essere riconvertiti ad annessi rustici non destinati all’allevamento, ad uso
agrituristico o a ricoveri per macchine ed attrezzature agricole di imprese che svolgono
lavorazioni agro-meccaniche per conto terzi e magazzini/depositi per l’immagazzinaggio di
prodotti agricoli.
E’ fatto assoluto divieto di esercitare in tali aree attività produttive insalubri e/o di deposito
di materiali inerti di qualsiasi genere.
Articolo 17/g
SERRE FISSE
La realizzazione di serre è regolata dall'articolo 6 della L.R. 24/85 e successive modifiche ed
integrazioni; si applicano i parametri seguenti:
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
37
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
- q = 50 % con strutture murarie fuori terra;
- h = 5,00 ml al colmo;
- ds = D.L. 285/92 e successive modifiche;
- dc = 5,00 ml;
- da/a = 10,00 ml.
Sono fatte salve le norme di L.R. n. 19 del 12.04.1999 e L.R. n. 11 del 23.04.2004 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 17/h
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI DEGLI EDIFICI IN ZONA AGRICOLA
Le caratteristiche architettoniche dell’edificazione in zona agricola dovranno ispirarsi
esplicitamente alle caratteristiche costruttive dell’edilizia rurale tradizionale.
E’ vietato il mantenimento in opera e l’uso di materiali non tradizionali sia nelle costruzioni che
nelle sistemazioni degli spazi scoperti; in particolare è vietato negli esterni il calcestruzzo facciavista, materiali plastici o similari, manufatti in cemento (come tegole, betonella ed analoghi
rivestimenti delle facciate), alluminio anodizzato, facciate continue in vetro, lamiere metalliche,
ecc.
TIPOLOGIA DEI NUOVI EDIFICI:
La pianta dei nuovi edifici dovrà essere a forma rettangolare e comunque con lati regolari.
I portici dovranno essere contenuti all’interno del perimetro dell’edificio o costruiti con doppia
altezza mediante il prolungamento della falda di copertura.
Le coperture in coppi di cotto dovranno essere a due falde di pendenza compresa tra il 30% ed il
40% con il colmo lungo l’asse maggiore.
Il dettaglio della cornice di gronda dovrà essere tradizionale con cornicione intonacato o in
mattoni aggettante non più di 40 cm, oppure con travatura in legno a vista aggettante non più di
80 cm.
Le grondaie dovranno essere a sezione semicircolare in rame, gli intonaci del tipo tradizionale.
I serramenti dovranno essere in legno e in ferro di colore scuro per grandi aperture.
Non sono ammesse persiane avvolgibili o altri serramenti ad esclusione degli oscuri in legno.
Sono vietate le coperture piane ed i poggioli superiori a 80 cm.
Sono consentiti i pergolati in legno, purchè non stabilmente coperti, e le tende avvolgibili
AREE ESTERNE:
Sono vietate modifiche anomale delle quote del terreno, gli spazi scoperti dovranno essere
sistemati a giardino alberato.
Le recinzioni dovranno essere realizzate mediante la messa a dimora di siepi e filari lungo i
confini, possono essere in rete metallica su stanti in ferro o legno e muretto di contenimento di
altezza non superiore a cm 30, oppure potranno essere realizzate in muratura piena di altezza
massima di 120 cm con materiali tradizionali del luogo (con mattoni o sassi a vista o intonacate).
E’ ammessa la costruzione di una sola scala esterna per edificio purchè integrata nella tipologia
dell’edificio:
Gli annessi rustici e gli insediamenti produttivi agricoli potranno essere realizzati con l’utilizzo
tipologie e materiali tradizionali.
La creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente in caso di
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.
E’ vietata la tombinatura dei fossi e dei canali non indispensabile alla funzionalità del fondo.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
38
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 17/i
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO RURALE
Nelle fasce di rispetto fluviale e nelle aree di tutela del sistema ambientale, allo scopo di
favorire, ai sensi dell'articolo 32 N.T.A. del P.T.R.C., la conservazione del paesaggio agrario
vengono attuate le seguenti prescrizioni:
a) è consentita la ceduazione di siepi e alberature purchè l’intervento sia effettuato in maniera
selettiva e non alteri in modo rilevante le consolidate caratteristiche delle alberature sul
paesaggio;
b) è vietata l'estirpazione di siepi e alberature, salvo quanto previsto ai successivi commi;
c) è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime, il percorso e la composizione delle
acque, fatta eccezione per quelli relativi ad opere di difesa idrogeologica, per il
soddisfacimento di fabbisogni idropotabili, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto.
Sono ammessi interventi in deroga a quanto previsto ai precedenti punti a e b, purché vengano
attuati mediante un piano di ricomposizione fondiaria al fine di conseguire una più approfondita
analisi ed una maggiore capacità di controllo dell’intervento proposto.
Tale piano può prevedere anche l'estirpazione di vegetazione spontanea, fino ad un massimo del
50% di quella esistente, purché venga compensata con l'impianto di essenze autoctone scelte in
base ai criteri stabiliti al successivo articolo 17/n, su una superficie almeno doppia di quella
oggetto di estirpazione.
In tutto il territorio comunale è vietato il taglio degli esemplari arborei che per la loro età, la loro
dimensione e struttura, la collocazione in località di interesse storico e/o paesaggistico, sono
rilevanti dal punto di vista storico-ambientale.
L’abbattimento degli esemplari di cui al comma precedente potrà essere consentito solo per
inderogabili casi di preminente interesse pubblico o per imminente pericolo per la pubblica
incolumità.
Sono altresì vietate potature ed altri interventi che ne alterino in modo grave la struttura arborea
provocando danni irreparabili.
L’intervento su tali esemplari è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune.
Articolo 17/l
EDIFICI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL
FONDO
Stralciato
Articolo 17/m
1.
2.
IMMOBILI INCOMPATIBILI
Sono individuati nella cartografia di PRG gli immobili inutilizzati, dismessi o nei quali sono
svolte attività incompatibili da trasferire.
Tali immobili possono essere riutilizzati senza aumento della superficie coperta e del
volume con le modalità previste alla lettera D) del precedente articolo 17/f.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
39
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 17/n
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
CRITERI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE
Per le sistemazioni a verde nelle ZTO "E" e nelle aree a verde attrezzato "F" si dovranno
impiegare specie autoctone o naturalizzate, di buon adattamento alle condizione pedoclimatiche
del territorio; a tal fine le piante arboree poste a dimora dovranno appartenere a specie comprese
nella lista di seguito riportata:
a - Specie a foglia caduca:
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Fraxinus angustifolia
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Ligustrum vulgare
Morus alba
Morus nigra
Ostrya carpinifolia
Platanus
Popolus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus pubescens
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Salix cinerea
Salix incana
Salix purpurea
Salix viminalis
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Tilia platiphyllos
Ulmus minor
oppio
acer minore
acero di monte
acero riccio
ontano nero
carpino bianco
bagolaro
albero di Giuda
nocciolo
biancospino comune
biancospino selvatico
frassino
orniello
frassino
noce comune
ligustro comune
gelso
moro
carpino nero
platano
pioppo bianco
pioppo nero
tremolo
ciliegio selvatico
pado
prugnolo
roverella
farnia
robinia comune
salice bianco
salice grigio
salice ripaiolo
salice porporino
salice da vimini
sorbo domestico
ciavardello
tiglio selvatico
tiglio nostrale
olmo minore
b- specie sempreverdi:
Juniperus communis
Laurus nobilis
Quercus ilex
Taxus baccata
Bambusa
ginepro
alloro
leccio
tasso
bambusa
ARTICOLO 17/o - NORME PER LE AREE A VERDE PRIVATO
Nelle ZTO “A” gli ambiti vincolati a verde privato sono individuati con apposita grafia nelle
tavole di PRG (8a, 8b, 8c e 8d), sono di pertinenza degli edifici esistenti e di progetto su cui
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
40
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
sono consentiti gli interventi previsti dal grado di protezione e dalla sagoma limite definiti nel
precedente articolo 14 e sono inedificabili.
Nel caso in cui venga dimostrata, mediante un accurato rilievo dello stato di fatto, la
comprovata difficoltà di attuare gli interventi previsti dalle tavole di progetto è possibile
intervenire in ambito a verde privato, al fine di conseguire la volumetria massima ammessa dalle
tabelle di sintesi di progetto allegate alle presenti norme, modificandone il perimetro fino ad un
massimo del 10%, oltre a tale limite sarà necessaria la preventiva approvazione del Consiglio
Comunale, mediante apposita delibera.
Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi edificazione, salvo quanto previsto
nel precedente comma, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane,
vasche, strutture in legno stagionali e comunque mobili (gazebo ecc.), ecc.
In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è
obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto
con l'ambiente circostante.
Tutti gli interventi edilizi sugli edifici compresi negli ambiti a verde privato devono essere
accompagnati da un progetto di sistemazione e/o potenziamento del verde, contenente ogni
indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione e/o spazi di manovra ed alla loro
pavimentazione.
Il progetto deve essere accompagnato da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei
luoghi.
Ogni progetto di intervento nelle ZTO “A“ deve riportare le previsioni di intervento sulle aree
libere e sulla loro eventuale sistemazione a verde.
Per le recinzioni si fa riferimento a quanto previsto al precedente articolo 14.
Per il rimboschimento e la sistemazione del verde arborato degli spazi a verde privato, a
giardino e parco, devono essere utilizzate le specie elencate nel precedente articolo 17/n. delle
NTA.
ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
Articolo 18
1.
2.
5
ZONE F - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A SERVIZI ED
ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
Sono riportate nelle tavole di PRG le zone destinate ad attrezzature collettive ed impianti di
interesse generale anche a carattere privato purchè sia garantita la fruizione pubblica
attraverso apposita convenzione approvata dall’Amministrazione previo delibera del
Consiglio Comunale.
In queste zone possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature di interesse collettivo
secondo le discipline dei successivi articoli 18/a, 18/b, 18/c, 18/d e 18/e in riferimento al
DM 2 aprile 1968, n. 1444, agli articoli 25 e 26 della LR 61 ed alla circolare Dipartimento
della Protezione Civile n.4/DPC/87 del 19.02.1987 riguardante i comuni ad alto rischio
sismico.
Ove la destinazione in atto non corrisponda alle disposizioni del presente articolo, è prevista
l’eventuale acquisizione e la realizzazione delle zone da parte del Comune, previa redazione
di un Piano Particolareggiato o di uno Studio Planivolumetrico; la realizzazione degli
interventi potrà tuttavia essere consentita, in casi particolari, ad altri soggetti, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, a condizione che l’intervento sia compatibile con gli
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
41
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
indirizzi generali e con i programmi comunali, in tal caso le modalità di realizzazione
saranno determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.
Articolo 18/a
ZONE Fa - AREE PER L'ISTRUZIONE
1. Queste aree sono destinate agli edifici scolastici.
2. Per gli interventi edilizi nelle ZTO Fa si dovranno rispettare le seguenti norme:
- It = If = 1,50 mc/mq;
- H = 10,50 ml;
- Ds = 10,00 ml;
- Dc = 5,00 ml.
3. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.
Articolo 18/b
ZONE Fb - AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
1. Per queste aree il PRG prevede la destinazione ad edifici di pubblico interesse e di rilevanza
sociale.
2 Per gli interventi edilizi valgono le norme del precedente articolo 18/a.
3 Nella ZTO contrassegnata nel PRG con il n. 4 può essere realizzata edilizia residenziale
convenzionata con attuazione degli interventi da parte di soggetti sia pubblici che privati.
Articolo 18/c
ZONE Fc - AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO
SPORT
1. Il PRG individua le aree destinate a verde per parchi urbani e di quartiere e per tutte le
attrezzature sportive, le costruzioni per gli impianti per il gioco e il tempo libero.
2. Per le costruzioni valgono le norme di cui al precedente articolo 18/a.
3. Nell’ area del Parco Naturale del Muson, come individuata nella Variante P.R.G., approvata
con proposte di modifica, con D.G.R. n. 3465 del 7.11.2006, sono ammessi:
1)
interventi di forestazione ed imboschimento che devono prevedere al mescolanza di
più specie arboree ed arbustive autoctone;
2)
interventi di manutenzione del verde necessari a garantire la buona riuscita degli
imboschimenti ed il miglioramento dell’esistente;
3)
interventi di recupero di percorsi storico – ambientali attrezzati, finalizzati ad
incentivare una fruizione ricreativa dell’area, anche tenuto conto della programmata
realizzazione dell’itinerario turistico ambientale denominato “sui sentieri degli
Ezzelini”;
4)
incentivazione di attività varie di ricerca botanica, agronomica o, comunque, legata
alle attività agroforestali, anche di carattere didattico informativo;
Nella stessa area sono vietati:
1)
interventi di nuova costruzione;
2)
realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali ad un transito motorizzato o al
servizio di zone produttive o ad esse assimilate e, comunque, estranee alla fruizione
ricreativa dell’area;
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
42
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
3)
realizzazione di infrastrutture tecnologiche estranee alle finalità ricreative – ambientali
dell’area.
4. Nell’ area del Parco Faunistico Fc/PF1, come individuata nella Variante parziale n. 10 al
P.R.G. redatta ai sensi di art. 48, comma 1 di L.R. n. 11/2004, è ammessa la:
1)
realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali alla nuova area a servizi generali
(parcheggi ed aree di manovra in ghiaino o materiale similare, aree a verde attrezzato
ed area a verde per cani ed altre opere compatibili con la zona d’intervento);
2)
realizzazione di interventi edilizi funzionali alla permanenza o al servizio degli
animali (specie animali indigene e non quali pappagalli, uccelli esotici vari, pesci,
animali da cortile in genere, cani, gatti, ecc.) e dei visitatori, con possibilità di
realizzazione di nuova superficie coperta (escluso quindi il fabbricato in muratura
esistente regolarmente autorizzato) nella misura massima di mq. 300, con altezza
massima pari a ml. 6,00 e distanza minima dai confini pari a ml. 10,00.
Nella stessa area la progettazione degli interventi edilizi deve tenere conto delle le seguenti
prescrizioni:
le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere quelle previste per gli edifici
in zona agricola di cui agli articoli 17/c e 17/h delle NTA vigenti;
tenuto conto della zona d’intervento, il progetto dovrà essere assoggettato a V.INC.A
e comunque dovrà prevedere misure compensative e di mitigazione a compenso di
ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell’area; dovrà essere posta
particolare cura nella scelta dei materiali e nel rispetto delle forme architettoniche
prescrivendo l’uso di “quinte architettoniche e/o elementi di schermatura arborea da
realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche incongrue con il
contesto ambientale esistente;
l’intera area dovrà essere adeguatamente infrastrutturata al fine di garantire le
opportune condizioni igienico - sanitarie sia per gli animali che per i visitatori; gli
spazi esterni, compresi quelli destinati agli animali dovranno essere mantenuti curati
nelle loro valenze arboree, arbustive ed erbacee, riducendo al minimo le superfici
lastricate impermeabili; la conduzione dovrà essere tale da evitare inconvenienti
igienico sanitari (odori, ecc.) e presenza di insetti o roditori;
il rilascio del Permesso di Costruire, per la realizzazione delle opere di cui al presente
comma, deve essere preceduto dalla stipula di convenzione urbanistica, il cui schema
va approvato con apposita deliberazione di giunta comunale, circa l’utilizzo dell’area
di interesse generale da destinarsi a verde attrezzato, verde per cani e parcheggi, per
una superficie minima pari a mq. 2.000, da realizzarsi a cure e spese dei
proprietari/richiedenti il Permesso di Costruire e da cedere gratuitamente al Comune
di Loria.
Articolo 18/d
ZONE Fd - AREE PER PARCHEGGI
1. Il PRG individua le aree destinate ai parcheggi.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
43
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 18/e
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
ZONE Fe - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI
TECNOLOGICI E DI PUBBLICO INTERESSE
1. Consistono in attrezzature ed impianti tecnologici di servizio pubblico, realizzati
dall'Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici istituzionalmente competenti, quali
centrali telefoniche, centrali di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di
depurazione, impianti di distribuzione idrica e similari, per l’ammassamento di forze e risorse
e per l’installazione di moduli abitativi e sociali in caso di emergenza.
2. Si applica il seguente indice, compatibilmente con le specifiche disposizioni di Legge:
Ic = 0,60 mq/mq.
TITOLO III
Ambiti assoggettati a vincoli urbanistici
Articolo 19 SPAZI DESTINATI ALLA VIABILITA'
Nelle zone destinate alla viabilità esistenti e di progetto è' vietato ogni intervento edificatorio.
L'individuazione nel PRG delle fasce di rispetto delle strade di progetto è vincolante mentre
quella del tracciato è indicativa competendo ai singoli progetti esecutivi delle opere stesse la loro
esatta definizione.
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può obbligare la messa a dimora di
alberature lungo le strade ed i percorsi pedonali.
Le piste ciclabili devono avere in ogni caso una larghezza minima di ml 2,00 (due) ed i
marciapiedi di ml 1,50 (uno virgola cinquanta) ai sensi delle direttive ed i criteri tecnici emanati
dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n. 8018.
Nella realizzazione delle piste ciclabili non si dovrà prevedere l’interramento o la tombinatura di
fossati o canali.
Articolo 20 SPAZI PER LA SOSTA, PARCHEGGIO E IL RICOVERO DEGLI
AUTOMEZZI
Negli interventi urbanistici, nei progetti edilizi di nuove costruzioni trasformazioni ed
ampliamenti, si deve prestare particolare cura alla previsione degli spazi di sosta e parcheggio
nella quantità specificata dalla seguente tabella per ogni destinazione; tali quantità si riferiscono
in alcuni casi alla cubatura edificabile (mc) ed in altri alla superficie lorda di ogni piano (mq).
DESTINAZIONE
Residenza, uffici e studi
negozi, grandi magazzini, ecc.
cinema, teatri, edifici per manifestazioni
sportive, culturali, ecc.
SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO
1 mq ogni 10 mc
1 mq ogni 1 mq
2 mq ogni 10 mc
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
44
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Attrezzature ricettive e pubblici esercizi (bar, 1 mq ogni 1 mq
ristoranti, alberghi ecc.)
Artigianato e industria
1 mq ogni 10 mq
I parcheggi, nei quali ogni posto deve avere una superficie non inferiore a ml 2,50x5,00 = mq
12,50 netta dagli eventuali spazi occorrenti per gli spostamenti, devono essere facilmente
accessibili dalle vie pubbliche.
Gli spazi necessari possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero nelle aree libere di
ogni singolo lotto, ivi compresi gli spazi derivanti dai distacchi da strade, confini, e tra fabbricati
ed anche su aree che non facciano parte del lotto purché sia asservita all'edificio con vincolo
permanente di destinazione a parcheggio da trascriversi a cura del proprietario.
In nessun caso il parcheggio può interessare le aree pubbliche e quelle private di interesse
pubblico.
Gli spazi sopradescritti sono in aggiunta alle dotazioni di aree di cui agli articoli 25 e 26 della
L.R. 61/85.
Articolo 21 FASCE DI RISPETTO STRADALE
Le fasce di rispetto stradale sono definite dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e dal DPR 26 aprile
1993, n. 147 ed indicate in grafia di PRG.
Ai fini della applicazione delle fasce di rispetto stradali, oltre ai disposti di cui al comma
precedente, si richiama il provvedimento comunale con il quale sono stati individuati i centri
abitati, così come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Resta inteso che eventuali discordanze fra i decreti, le distanze riportate nella tabella che segue,
le presenti Norme e le tavole di PRG si intendono risolte a favore della fascia di rispetto più
estesa.
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione nonché qualsiasi tipo di deposito
permanente dei materiali, sia all'aperto che sotto tettoie precarie o provvisionali.
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e
legittimi, nonché quelli di cui agli articoli 4 e 7 della LR 24, con tutte le altre prescrizioni, in
quanto applicabili, dalle presenti norme.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità delle aree
finitime, secondo i parametri della ZTO di appartenenza delle stesse.
La costruzione degli accessi stradali deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 46 del
Decreto legislativo n. 285/1992.
Articolo 22 FASCE DI RISPETTO IDRAULICO
La deroga per l’occupazione o l’uso del sedime dei corsi d’acqua, nonché alle distanze dai
confini catastali dei medesimi al vincolo idraulico a tutela delle acque pubbliche è stabilito
dall’Autorità di Bacino, dall’Ente e dal Consorzio di Bonifica competente, ai sensi dell’articolo
96/f del T.U. n. 523/1904, dell’articolo 132 del T.U. 368/1904 e della L.R. 42/84 e successive
modifiche.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
45
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
L'ambito della fascia di vincolo lungo i corsi d’acqua vincolati viene comunque fissato nella
misura di ml 10,00.
I pozzi idropotabili, normati dal DPR 236/1988, sono assegnati ad una zona di tutela assoluta, di
raggio non inferiore ai mt. 10,00, adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di
servizio, nonché all’individuazione di una zona di rispetto delle risorse idriche di raggio di mt.
200 dal punto di captazione.
Articolo 23 AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO
Il PRG, sulla base delle indagini geologiche ed idrogeologiche di cui alla tavola n. 10.4.1 “carta
idrogeologica – acque superficiali” allegata, individua le parti di territorio soggette a rischio
idraulico; nelle sole ZTO E comprese in tali aree gli interventi ammessi dal PRG dovranno
rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la quota del piano campagna (di cui al precedente articolo 4, punto 7) viene aumentata di +
0,50 ml;
- sono vietati i piani interrati comunicanti con l’esterno mediante aperture;
- è vietato l’interramento e la tombinatura di fossati e canali;
- - sono vietate le recinzioni in muratura piena.
Articolo 24 FASCE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI E DAI SISTEMI FISSI
DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI E NORME IN
MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti, indicate in grafia di PRG, si applicano le norme della
LR 30 giugno 1993, n. 27 come integrata dalla LR 22 ottobre 1999, n. 48.
L'eventuale contrasto tra le indicazioni grafiche e le distanze effettive dall'elettrodotto saranno
risolte in sede di rilievo.
Ai sensi del Decreto 10 settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana” e del Provvedimento
della Giunta Regionale n. 5268 del 29/12/1998 e n. 1636 del 22.06.2001, i sistemi fissi delle
teleradiocomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100
Khz e 300 Ghz dovranno essere posti ad una distanza adeguata dagli insediamenti abitativi.
Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica e la riqualificazione ambientale, in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Comune predispone l’apposito Piano Comunale
di Risanamento Acustico in ottemperanza alla LR 10 maggio 1999, n. 21.
Articolo 25 AREE A VINCOLO CIMITERIALE
Le aree di rispetto cimiteriale, definite dal TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dal
vigente regolamento di Polizia Mortuaria, sono riportate in grafia di PRG.
A prescindere da diverse indicazioni di P.R.G., il vincolo igienico sanitario di inedificabilità a
tutela dei cimiteri è comunque quello decretato dai competenti organi.
Nelle aree a vincolo cimiteriale e destinate alle attrezzature cimiteriali sono vietate le nuove
costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
46
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Possono essere realizzati interventi viari e parcheggi; inoltre possono essere assentite, a titolo
precario e provvisionale, piccoli chioschi per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e la
onoranza dei defunti.
Le aree comprese nella zona di rispetto cimiteriale sono computabili ai fini della edificabilità
delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
Articolo 26 PARCO PRIVATO E AMBITI SOGGETTI A VINCOLO
MONUMENTALE
Entro gli ambiti vincolati a parco privato ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490 è vietata
qualsiasi edificazione.
Entro tali ambiti è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del
patrimonio arboreo.
Alla richiesta di concessione di restauro filologico o di risanamento conservativo di cui
all’articolo 6 e 7 delle presenti Norme deve essere allegato il parere della Soprintendenza ai BB.
AA.
Articolo 27 PARCO URBANO
Oltre alle ZTO Fc di cui al precedente articolo 18/c nelle zone ai lati del torrente Musone (e
Musonello) e della cava Andreola il Comune promuove comunque il recupero ambientale
dell’ambito di pregio paesaggistico individuato nelle Tavole di PRG in scala 1:5.000 con la
grafia relativa alle ZTO E2s, nel quadro della normativa vigente.
Articolo 28
Stralciato (DGR Veneto n. 2571 del 28 settembre 2001)
Articolo 29 AMBITI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
Il PRG individua gli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/1939 ed
in applicazione della legge 431/1985.
Nelle fasce di tutela delle acque pubbliche di cui all'articolo 27 della L.R. 61/85, sono possibili
solo gli interventi previsti dagli articoli 4 e 7 della L.R. 24/85.
In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 06/06/1986 n.
104 e seguenti il PRG sottopone a vincolo paesaggistico-ambientale i seguenti corsi d'acqua, tra i
quali solo i principali sono indicati nel PRG con apposita grafia:
-
Musone
Musonello
Pighenzo
Viazza
Astego
Volone
Roggia Cappella
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
L 431/85 – ml 150
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
47
art. 27 LR 61/85 – ml 100;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
art. 27 LR 61/85 – ml 50;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
All'interno degli ambiti di cui al presente articolo è fatto assoluto divieto di procedere ad
interventi che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'assetto del
territorio.
Articolo 30 AMBITI SOTTOPOSTI A VINCOLO MORFOLOGICO
1. Il PRG individua le aree nelle quali insistono attività di cava esaurite, restituite o da
restituire alla ricomposizione ambientale di cui all'Articolo 14 della L.R. n. 44/82 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. In tali aree possono essere eseguiti tutti gli interventi disciplinati dalla citata L.R. n. 44/82 con
particolare riguardo al miglioramento della dotazione di spazi a verde pubblico.
3. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali,
il ricovero di automezzi, gli autoparchi e quant’altro ritenuto non consono alle finalità di cui
al presente articolo.
4. per tutti gli ambiti sottoposti a vincolo morfologico, al fine di evitare l’impegno di aree
soggette a possibili fenomeni di instabilità, è inserita una fascia di rispetto di ampiezza pari
ad almeno l’altezza della scarpata.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
48
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
PARTE QUARTA
CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
TITOLO I
Caratteri tipologici
Articolo 31 TIPOLOGIE DEGLI EDIFICI
Le presenti Norme danno indicazioni prescrittive in relazione alla tipologia dei nuovi edifici
nelle ZTO.
CASA ISOLATA
- E’ un edificio unifamiliare isolato, a due o tre piani fuori terra.
CASA BIFAMILIARE
- E’ un edificio con due alloggi unifamiliari, simmetrici rispetto ad un muro comune, a due o
tre piani fuori terra, con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti.
CASA A SCHIERA
- E’ un edificio con più di due alloggi unifamiliari, uguali, a due o tre piani fuori terra, nel
quale ogni alloggio, eccetto i due di testata, si attestano ad un muro comune e dispone di altre
due fronti libere con ingressi dallo spazio pubblico indipendenti.
CASA IN LINEA E A CORTE
- E’ un edificio continuo, in linea aperta (casa in linea) o chiusa (casa a corte), a due o tre piani
fuori terra, con alloggi anche diversi l’uno dall’altro, una delle fronti prospetta generalmente
una strada.
CASA A BLOCCO
- E’ un edificio, a due o tre piani fuori terra, derivante da una concezione unitaria per quanto
riguarda la morfologia e le destinazioni d’uso, anche con uno spazio libero all’interno.
TITOLO II
Prescrizioni di carattere particolare e speciale
Articolo 32 NORME PER LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE E
PER LE ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Le cabine elettriche di trasformazione e le altre infrastrutture tecnologiche (centraline, box per
pompe di sollevamento, cabine di riduzione gas, ecc.), saranno costruite nel solo rispetto delle
vigenti disposizioni legislative e delle norme del Codice Civile.
Il volume del fabbricato e l'area di sua pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie
del lotto dal quale l'area stessa è stata scorporata; i fabbricati che fossero eretti sui terreni
adiacenti a tale lotto osserveranno soltanto la distanza dai confini di proprietà prevista dalle
presenti norme; i fabbricati che dovessero invece essere eretti nel lotto stesso osserveranno
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
49
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
soltanto la distanza minima di ml 5,00 dai confini dell'area di pertinenza della cabina o della
infrastruttura.
La distanza minima dal confine di strade comunali, provinciali, statali, al di fuori del perimetro
dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PRG, è di ml 3,00, distanze inferiori possono
essere consentite quando le cabine non oltrepassano l'allineamento di fabbricati esistenti nelle
immediate vicinanze.
Articolo 33 RISPETTO DELLE VISUALI PANORAMICHE
Il PRG individua le fasce di rispetto dei coni visuali significativi ai fini di una maggiore
salvaguardia dei contesti panoramici e paesaggistici presenti nel territorio comunale.
Il simbolo identificativo riportato in grafia di PRG come cono visuale individua tutta la porzione
di territorio agricolo interposta tra ZTO non agricole per una profondità di 50 ml.
In tali fasce tutti gli interventi edilizi, ancorchè ammessi, possono avvenire ad una distanza di 50
ml dal filo stradale e devono rispettare le disposizioni di cui al precedente articolo 29.
Articolo 34 PERCORSI AMBIENTALI
1. Sono indicati in grafia di PRG alcuni ambiti caratterizzati da percorsi ambientali pregevoli.
2. Le indicazioni contenute nelle tavole di PRG relative ai percorsi ambientali dovranno essere
recepite nei progetti degli SUA e degli ID previsti per la zona.
3. Tutte le opere ricadenti in zone o relative ad edifici vincolati ai sensi della vigente
legislazione in materia della protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio
storico ed artistico, sono soggette al nulla osta degli Organi competenti.
4. I percorsi si adeguano all’itinerario turistico del “Sentiero degli Ezzelini”.
Articolo 35 ATTIVITA'
PRODUTTIVE
ESISTENTI
DA
CONFERMARE
DISCIPLINATE CON SCHEDA NORMATIVA (come da articolo 30 LR
61/1985)
1. Per le attività produttive , esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale,
individuate con apposita simbologia "da confermare" e con apposita numerazione, ai sensi
dell'articolo 30 LR 61, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'articolo 31 L. 457/1978 e
successive modifiche ed integrazioni, gli interventi come previsti all’ultimo comma del
presente articolo.
2. La ditta concessionaria dovrà presentare contestualmente al progetto edilizio apposita
relazione atta a comprovare l’esigenza dell’ampliamento ai fini produttivi aziendali.
Il progetto di ampliamento dovrà comprendere anche le opere di urbanizzazione, le opere
infrastrutturali e le opere a salvaguardia dall'inquinamento ambientale che dovranno essere
realizzate contestualmente all’intervento edilizio
3. Gli eventuali ampliamenti previsti al presente articolo devono essere realizzati in adiacenza ai
fabbricati esistenti.
4. A prescindere da diverse indicazioni della scheda normativa, l’ambito delle attività è quello
realmente esistente alla data di adozione della presente Variante Generale.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
50
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
5. Gli ampliamenti dovranno rispettare le norme di zona in cui ricadono, ad eccezione di quanto
specificato nella SCHEDA NORMATIVA, ed inoltre prevedere almeno il 10% della
superficie fondiaria a verde privato e rispettare le quote a parcheggio previste dal precedente
art. 20.
6 Dovrà essere mantenuta la tipologia dell’attività produttiva presente, essa potrà variare solo
se sostituita da altra alla data di adozione della presente Variante Generale.
7 Gli eventuali ampliamenti da realizzarsi in ZTO E dovranno uniformarsi alle tipologie
edilizie prevista dall’art. 17/h delle presenti Norme.
8 Le attività produttive esistenti da confermare dovranno rispettare i requisiti previsti dagli artt.
216, 217 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265.
ELENCO CATEGORIE
a)
b)
c)
d)
stralciato
stralciato
stralciato
attività produttiva confermata con ampliamento del 10% per adeguamenti solamente
igienico-sanitari fino ad un massimo di 200 mq
e) attività produttiva confermata con ampliamento del 20% fino ad un massimo di 400 mq
f) attività produttive con ampliamento del 40% fino ad un massimo di 600 mq
ELENCO ATTIVITA’
L’elenco delle attività è riportato nell’apposito allegato alle presenti Norme, composto da
n.63 SCHEDE NORMATIVE.
Articolo 36 ATTIVITA' PRODUTTIVE DA TRASFERIRE
1. Sono individuati in grafia di PRG, con apposita simbologia “da trasferire”, gli immobili e le
aree sedi di attività produttive esistenti, localizzate in difformità dalla destinazione di zona
del PRG, che per il loro impatto pregiudicano il tessuto edilizio esistente e per le quali si
prevede il trasferimento in zona propria.
2. Gli interventi previsti dalla relativa disciplina della zona di appartenenza degli immobili e
delle aree di cui al punto 1 possono essere attuati solo dopo l’avvenuto trasferimento o
dismissione dell’attività produttiva.
3. Per le attività produttive da trasferire che risultano difformi da quanto previsto dagli artt. 216,
217 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 dovranno essere previsti tempi ragionevolmente
brevi per il loro trasferimento in zona idonea.
4. Per tali attività sono previste le sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria interna
agli edifici esistenti per l’adeguamento alle norme statali e/o regionali purché non
comportino un incremento dell’attività esistente.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
51
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Articolo 37 ATTIVITA' PRODUTTIVE DA BLOCCARE
1. Sono individuati in grafia di PRG, con apposita simbologia “da bloccare”, gli immobili e le
aree sede di attività produttive esistenti localizzate in conformità alla destinazione di zona
che per il loro impatto pregiudicano il tessuto edilizio esistente e per le quali si prevede
qualsiasi preclusione all’ampliamento.
2. Per essi sono previste le sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria interna agli
edifici esistenti per l’adeguamento alle norme statali e/o regionali purchè non comportino un
incremento dell’attività esistente oppure la riconversione mediante il riutilizzo delle aree e
dei fabbricati che può avvenire in variante al PRG con destinazione urbanistica della zona
adiacente prevalente per ampiezza e caratteristiche urbanistiche, comunque subordinata ad
una convenzione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30 della LR 61/85 che stabilisca
tempi, modalità e procedure per la riconversione e la conseguente riutilizzazione.
3. Il riutilizzo potrà comprendere esclusivamente attività compatibili con la residenza non
insalubri.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
Disposizioni transitorie
Articolo 38 MISURE DI SALVAGUARDIA
Dalla data di adozione a quella dell’entrata in vigore delle presenti NTA, le normali misure di
salvaguardia sono obbligatorie.
Il vigente PRG conserva la sua validità fino all’entrata in vigore delle presenti NTA.
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
52
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LORIA - PRG Vigente al 27.09.2012
Tabelle di sintesi di progetto
Delle ZTO A
ELABORATO REDATTO: SETTEMBRE 2012 – REV: 00
53