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Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata
Aspetti civilistico-amministrativi
Aspetti generali
Esercizio dell'attività
Controlli governativi
Le società cooperative e quelle di mutuo soccorso sono sottoposte alle autorizzazioni, alla
vigilanza e agli altri controlli sulla gestione da parte dell'autorità governativa.
Ciò al fine di assicurare il regolare andamento amministrativo e contabile delle stesse ed il
rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie,
previdenziali e creditizie.
La disciplina specifica della materia è contenuta, per la maggior parte, ne l 1577/47 e
successive modificazioni, tra le quali le più importanti sono rappresentate dalla 127 del 1971
e dalla 59 del 1992. Una rilevante innovazione in questo settore è contenuta nel 220 del 2002,
da interpretarsi alla luce della Circ. Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2002, Prot.
N. 1.470.234.
La vigilanza spetta al Ministero delle attività produttive; le cooperative di credito (banche
popolari e banche di credito cooperativo) sono sogge tte anche al controllo della Banca d'Italia,
mentre le cooperative di assicurazione anche a quello dell'ISVAP.
Controllo giudiziario
Con disposizione innovativa l'art 2545-quinquiesdecies prevede che anche per le cooperative
sia ammissibile il ricorso al procedimento ex art 2409, da parte dei soci che siano titolari di
almeno un decimo del capitale sociale oppure da coloro i quali rappresentino un decimo del
numero complessivo dei soci. Nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, il limite
minimo è rappresentato da un ventesimo dei soci. Il procedimento, che si svolge in camera di
consiglio, è ora disciplinato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 5/2003, come modificato dal D.Lgs. del
6 febbraio 2004, n. 37.
Ispezioni
La vigilanza del Ministero delle attività produttive viene esercitata a mezzo ispezioni
ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono, di regola, aver luogo almeno una volta ogni due anni. Ai
sensi della 59/92, sono tuttavia assoggettati ad ispezione ordinaria annuale gli enti cooperativi
che abbiano un fatturato superiore a trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di
controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie ed i loro
consorzi iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni qual volta se ne presenti l'opportunità con
l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni ordinarie hanno come scopo:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle società consigli e suggerimenti
per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale
partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare la natura mutualistica della società, l'assenza dello scopo di lucro e la
legittimazione a beneficiare di agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
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Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del
bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale,
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.
Le ispezioni ordinarie, nei confronti di cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, sono effettuate dalle
Associazioni stesse tramite revisori da esse incaricati. Le revisioni ordinarie nei confronti
delle altre cooperative sono eseguite da dipendenti del Ministero, salvo che questo opti per
revisori esterni dipendenti da altra amministrazione. Questi ultimi procedono sempre alle
ispezioni straordinarie, a prescindere dalla tipologia delle cooperative.
Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di
revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more, dalle Direzioni
Provinciali del lavoro, ovvero per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di
revisione rilasciata dall'Associazione stessa. Il revisore ha facoltà di diffidare gli enti
cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando copia della diffida agli uffici
competenti, nonché di accertare l'ottemperanza di detta diffida.
Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti
a campione, di esigenze di approfondimento derivante dalle revisioni cooperative, ed ogni
qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. L'oggetto di dette ispezioni straordinarie è
specificamente indicato nella 220/02.
Verbali ispettivi
Il Ministero cui vengono inviati, per i provvedimenti di competenza, i verbali ispettivi, in caso
di lievi irregolarità evidenziate a carico dell'ente cooperativo, ha facoltà di invitare lo stesso
ad eliminarle nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui dal verbale ispettivo risultassero invece irregolarità gravi, il Ministero ha
facoltà, valutate le circostanze del caso, di emanare un provvedimento di "diffida" con il
quale, entro un termine stabilito, l'ente cooperativo dovrà provvedere alla regolarizzazione.
Alla scadenza del termine di cui sopra, il Ministero accerterà tramite un nuovo controllo
ispettivo se l'ente ha adempiuto alla diffida e, in caso contrario, sentita la Commissione
centrale, può, nei casi più gravi, emanare un provvedimento sanzionatorio a carico della
cooperativa.
Sanzioni
I provvedimenti di cui si è detto sono:
a) la cancellazione della cooperativa dall'Albo nazionale degli enti cooperativi (che sostituisce
lo schedario della cooperazione ed il registro prefettizio);
b) la gestione commissariale;
c) lo scioglimento per atto dell'autorità;
d) la sostituzione dei liquidatori:
e) la liquidazione coatta amministrativa.
I primi quattro provvedimenti sono adottati sentita la Commissione centrale per le
cooperative.
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Cancellazione dal registro
La cancellazione dall'Albo nazionale (sanzione prevista non nel codice civile, ma solo nella
legislazione speciale) e dallo schedario generale si attua quando l'ente cooperativo ha rivelato
una natura principalmente speculativa, anziché mutualistica. Essa comporta la decadenza da
ogni beneficio fiscale.
Gestione commissariale
L'art. 2545-sexiesdecies, stabilisce che in caso di irregolare funzionamento delle società
cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la
gestione della società ad un commissario governativo a cui possono essere conferiti, per
determinati atti, anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide
senza l'approvazione governativa. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda,
l'autorità governativa può nominare un vice-commissario che collabora con il commissario e
lo sostituisce in caso di impedimento.
Come è evidente, si tratta di un provvedimento molto grave in quanto incide in maniera
determinante sulla vita della cooperativa, che viene così ad avere un amministratore unico che
di regola non è sottoposto neppure al controllo del collegio sindacale. Se il commissario ha
anche i poteri dell'assemblea può ben dirsi che l'ente si è, di fatto, svuotato di qualsiasi
contenuto sociale.
Il commissario governativo ha, di regola, oltre la rappresentanza legale, anche quella
processuale delle società.
Assai limitata è la giurisprudenza in ordine all'individuazione di quelle irregolarità che
possono dar luogo alla sanzione in esame. Possono qui ricordarsi, in via esemplificativa, la
mancata redazione ed il mancato deposito del bilancio sociale, la permanenza in carica di
amministratori dopo la scadenza del mandato, il prelievo da parte degli amministratori di
compensi non determinati dall'assemblea su ric hiesta della minoranza, l'irregolare tenuta dei
libri sociali, l'omissione di ogni vigilanza da parte dei sindaci.
Scioglimento
L'art. 2545-septiesdecies, stabilisce che le società cooperative, che a giudizio dell'autorità
governativa non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizioni di raggiungere gli
scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi
nel registro delle imprese.
Limitatamente alle cooperative edilizie e loro consorzi, l'art. 18, comma 1, della più volte
citata legge 59, stabilisce che i predetti enti cooperativi, se non hanno depositato in tribunale,
nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolti di diritto e perdono la
personalità giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più
commissari liquidatori.
Quattro quindi le cause che possono provocare lo scioglimento ad opera dell'autorità
governativa di vigilanza:
- mancato perseguimento dello scopo mutualistico;
- incapacità di raggiungere lo scopo sociale;
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- mancato deposito del bilancio di esercizio;
- assenza di atti di gestione.
Liquidazione
Alla fase dello scioglimento (sia volontario che per atto dell'autorità governativa) segue quella
della liquidazione, intesa a definire i rapporti economici in corso fra società cooperative e
terzi ovvero con gli stessi soci (cfr. Trib. Velletri 24 giugno 1993).
L'art. 2545-octiesdecies, stabilisce, in proposito, che in caso di irregolarità o di eccessivo
ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità
governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria,
può chiederne la sostituzione al tribunale.
Certificazione di bilancio
Dispone il D.Lgs. 220 che gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della
produzione superiore a 60.000.000 di Euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di
Euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di Euro, sono
assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in
possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della l. 31 gennaio 1992 n. 59.
Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta all'albo speciale o di una società
di revisione autorizzata dal Ministero delle attività produttive, che siano convenzionate con
l'associazione riconosciuta, alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano,
secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministero del lavoro. Per le società
cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la
certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un
apposito elenco formato dal Ministero del lavoro: per le società cooperative e i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene
effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
La relazione di certificazione, quale atto complementare alla vigilanza, è allegata al progetto
di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Certificazione anti-mafia
Altra forma di vigilanza è prevista dall'art. 19 della 59, che prescrive l'obbligo per tutte le
cooperative iscritte nel Albo nazionale degli enti cooperativi di allegare alla domanda di
iscrizione anche la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge n. 575 del 31 maggio
1965, introdotto dall'art. 7 della legge n. 55 del 19 marzo del 1990, relativa agli
amministratori, ai sindaci ed ai direttori in carica (le cooperative già iscritte avevano tempo
fino ad un anno dalla entrata in vigore della legge). Si tratta della legge più nota come
"Disposizioni anti- mafia", tendente a salvaguardare le cooperative dalle infiltrazioni mafiose.
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