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Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Aspetti civilistico-amministrativi Aspetti generali Esercizio dell'attività Controlli governativi Le società cooperative e quelle di mutuo soccorso sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione da parte dell'autorità governativa. Ciò al fine di assicurare il regolare andamento amministrativo e contabile delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie. La disciplina specifica della materia è contenuta, per la maggior parte, ne l 1577/47 e successive modificazioni, tra le quali le più importanti sono rappresentate dalla 127 del 1971 e dalla 59 del 1992. Una rilevante innovazione in questo settore è contenuta nel 220 del 2002, da interpretarsi alla luce della Circ. Ministero delle attività produttive 21 ottobre 2002, Prot. N. 1.470.234. La vigilanza spetta al Ministero delle attività produttive; le cooperative di credito (banche popolari e banche di credito cooperativo) sono sogge tte anche al controllo della Banca d'Italia, mentre le cooperative di assicurazione anche a quello dell'ISVAP. Controllo giudiziario Con disposizione innovativa l'art 2545-quinquiesdecies prevede che anche per le cooperative sia ammissibile il ricorso al procedimento ex art 2409, da parte dei soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale oppure da coloro i quali rappresentino un decimo del numero complessivo dei soci. Nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, il limite minimo è rappresentato da un ventesimo dei soci. Il procedimento, che si svolge in camera di consiglio, è ora disciplinato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 5/2003, come modificato dal D.Lgs. del 6 febbraio 2004, n. 37. Ispezioni La vigilanza del Ministero delle attività produttive viene esercitata a mezzo ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono, di regola, aver luogo almeno una volta ogni due anni. Ai sensi della 59/92, sono tuttavia assoggettati ad ispezione ordinaria annuale gli enti cooperativi che abbiano un fatturato superiore a trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie ed i loro consorzi iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni qual volta se ne presenti l'opportunità con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni ordinarie hanno come scopo: a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle società consigli e suggerimenti per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare la natura mutualistica della società, l'assenza dello scopo di lucro e la legittimazione a beneficiare di agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Le ispezioni ordinarie, nei confronti di cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, sono effettuate dalle Associazioni stesse tramite revisori da esse incaricati. Le revisioni ordinarie nei confronti delle altre cooperative sono eseguite da dipendenti del Ministero, salvo che questo opti per revisori esterni dipendenti da altra amministrazione. Questi ultimi procedono sempre alle ispezioni straordinarie, a prescindere dalla tipologia delle cooperative. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more, dalle Direzioni Provinciali del lavoro, ovvero per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa. Il revisore ha facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, inviando copia della diffida agli uffici competenti, nonché di accertare l'ottemperanza di detta diffida. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivante dalle revisioni cooperative, ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. L'oggetto di dette ispezioni straordinarie è specificamente indicato nella 220/02. Verbali ispettivi Il Ministero cui vengono inviati, per i provvedimenti di competenza, i verbali ispettivi, in caso di lievi irregolarità evidenziate a carico dell'ente cooperativo, ha facoltà di invitare lo stesso ad eliminarle nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui dal verbale ispettivo risultassero invece irregolarità gravi, il Ministero ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di emanare un provvedimento di "diffida" con il quale, entro un termine stabilito, l'ente cooperativo dovrà provvedere alla regolarizzazione. Alla scadenza del termine di cui sopra, il Ministero accerterà tramite un nuovo controllo ispettivo se l'ente ha adempiuto alla diffida e, in caso contrario, sentita la Commissione centrale, può, nei casi più gravi, emanare un provvedimento sanzionatorio a carico della cooperativa. Sanzioni I provvedimenti di cui si è detto sono: a) la cancellazione della cooperativa dall'Albo nazionale degli enti cooperativi (che sostituisce lo schedario della cooperazione ed il registro prefettizio); b) la gestione commissariale; c) lo scioglimento per atto dell'autorità; d) la sostituzione dei liquidatori: e) la liquidazione coatta amministrativa. I primi quattro provvedimenti sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Cancellazione dal registro La cancellazione dall'Albo nazionale (sanzione prevista non nel codice civile, ma solo nella legislazione speciale) e dallo schedario generale si attua quando l'ente cooperativo ha rivelato una natura principalmente speculativa, anziché mutualistica. Essa comporta la decadenza da ogni beneficio fiscale. Gestione commissariale L'art. 2545-sexiesdecies, stabilisce che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci e affidare la gestione della società ad un commissario governativo a cui possono essere conferiti, per determinati atti, anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione governativa. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice-commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Come è evidente, si tratta di un provvedimento molto grave in quanto incide in maniera determinante sulla vita della cooperativa, che viene così ad avere un amministratore unico che di regola non è sottoposto neppure al controllo del collegio sindacale. Se il commissario ha anche i poteri dell'assemblea può ben dirsi che l'ente si è, di fatto, svuotato di qualsiasi contenuto sociale. Il commissario governativo ha, di regola, oltre la rappresentanza legale, anche quella processuale delle società. Assai limitata è la giurisprudenza in ordine all'individuazione di quelle irregolarità che possono dar luogo alla sanzione in esame. Possono qui ricordarsi, in via esemplificativa, la mancata redazione ed il mancato deposito del bilancio sociale, la permanenza in carica di amministratori dopo la scadenza del mandato, il prelievo da parte degli amministratori di compensi non determinati dall'assemblea su ric hiesta della minoranza, l'irregolare tenuta dei libri sociali, l'omissione di ogni vigilanza da parte dei sindaci. Scioglimento L'art. 2545-septiesdecies, stabilisce che le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese. Limitatamente alle cooperative edilizie e loro consorzi, l'art. 18, comma 1, della più volte citata legge 59, stabilisce che i predetti enti cooperativi, se non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. Quattro quindi le cause che possono provocare lo scioglimento ad opera dell'autorità governativa di vigilanza: - mancato perseguimento dello scopo mutualistico; - incapacità di raggiungere lo scopo sociale; Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata - mancato deposito del bilancio di esercizio; - assenza di atti di gestione. Liquidazione Alla fase dello scioglimento (sia volontario che per atto dell'autorità governativa) segue quella della liquidazione, intesa a definire i rapporti economici in corso fra società cooperative e terzi ovvero con gli stessi soci (cfr. Trib. Velletri 24 giugno 1993). L'art. 2545-octiesdecies, stabilisce, in proposito, che in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale. Certificazione di bilancio Dispone il D.Lgs. 220 che gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di Euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di Euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di Euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della l. 31 gennaio 1992 n. 59. Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta all'albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero delle attività produttive, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta, alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministero del lavoro. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero del lavoro: per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. La relazione di certificazione, quale atto complementare alla vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Certificazione anti-mafia Altra forma di vigilanza è prevista dall'art. 19 della 59, che prescrive l'obbligo per tutte le cooperative iscritte nel Albo nazionale degli enti cooperativi di allegare alla domanda di iscrizione anche la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge n. 575 del 31 maggio 1965, introdotto dall'art. 7 della legge n. 55 del 19 marzo del 1990, relativa agli amministratori, ai sindaci ed ai direttori in carica (le cooperative già iscritte avevano tempo fino ad un anno dalla entrata in vigore della legge). Si tratta della legge più nota come "Disposizioni anti- mafia", tendente a salvaguardare le cooperative dalle infiltrazioni mafiose. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected]