Il contratto di trasporto e di spedizione

Transcript

Il contratto di trasporto e di spedizione
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
STUDIO LEGALE COMMERCIALE
ASSOCIATO
Consulenza fiscale e tributaria:
Avv. ANDREA GATTAMORTA
Dott. LUIGI RECCHIONI
Avv. GLORIA BONGIOVANNI
Dott. ANDREA ROSSI
JANE SCHORAH, Solicitor
Adm. in England and Wales
Avv. ANTONIO ZAMA
Dott.ssa VERONICA LOCATELLI
Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI
Seminario CCIAA Prato
Prato, 6 ottobre 2005
Il contratto di trasporto e di spedizione
Avv. Antonio Zama
Obiettivo
individuare le fonti normative ed i profili giuridici dei contratti di trasporto e di spedizione,
con particolare riferimento ai risvolti internazionali ed ai profili di responsabilità.
Esaminare alcuni casi di particolare complessità, che rivestono interesse per
l’organizzazione della fase di trasferimento e consegna di beni.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il contratto di trasporto ed il contratto di spedizione.
Altre tipologie contrattuali. Il contratto di logistica.
Caratteristiche principali e differenze.
Oggetto e soggetti coinvolti.
Le convenzioni internazionali di trasporto.
Trasporto via mare, via aerea, via terra e intermodale.
Tariffe a forcella.
Gli Incoterms.
I documenti circolanti.
L’assicurazione e la suddivisione delle responsabilità.
Il risarcimento dei danni.
Cenni alla misura anticontraffazione di cui al Regolamento 1383/2003.
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Materiali
Codice Civile, articoli in materia di trasporto (1678-1702).
Codice Civile, articoli in materia di mandato e spedizione (1703-1730,
1737-1740).
Codice Civile, prescrizione in materia di trasporto e spedizione (2951).
TRASPORTO STRADALE
Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio
1978
TRASPORTO AEREO
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999
TRASPORTO MARITTIMO
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to
Bills of Lading (“Hague Rules”) as Amended by the Brussels Protocol 1968
(“Hague-Visby Rules”) and by the Brussels Protocol 1979
TRASPORTO INTERMODALE
UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents
Tabella degli Incoterms, edizione 2000.
Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali:
Condizioni generali spedizionieri italiani per spedizioni internazionali
2
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Pag.
3
7
12
13
27
41
47
51
52
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Codice Civile, articoli in materia di trasporto (1678-1702).
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1678 - Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un
luogo a un altro.
Art. 1679 - Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose
sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa,
secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere
preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di
condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e
alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.
Art. 1680 - Limiti di applicabilità delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli
ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
SEZIONE II
Del trasporto di persone
Art. 1681 - Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore
risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o
dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il
viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.
Art. 1682 - Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero
percorso.
SEZIONE III
Del trasporto di cose
Art. 1683 - Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
3
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la
natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per
eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto
in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla
mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684 - Lettera di vettura e ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione,
contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria
sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere
rilasciate con la clausola "all'ordine".
Art. 1685 - Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a
un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di
rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico,
il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la
ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del
destinatario.
Art. 1686 - Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile
al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose
consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili,
il vettore può depositare le cose a norma dell'art. 1514, o se sono soggette a rapido deterioramento, può farle
vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento
del prezzo in proporzione del percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita
totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 - Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le
modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso
dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Art. 1688 - Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 - Diritti del destinatario
4
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate
le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la
riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti
derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare
delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto
di credito.
Art. 1690 - Impedimenti alla riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il
vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione
di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma
dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto
dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Art. 1691 - Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di
carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del
titolo.
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia
stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di
vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine, deve
restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 - Responsabilità del vettore nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è
gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri
crediti, salva l'azione verso il destinatario.
Art. 1693 - Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal
momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o
l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal
fatto del mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino
vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 - Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in
relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
Art. 1695 - Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o
nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il
5
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o
che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 - Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo
e nel tempo della riconsegna.
Art. 1697 - Accertamento della perdita e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose
trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 Cod.
Proc. Civ.
Art. 1698 - Estinzione dell'azione nei confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue
le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni
per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in
quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento.
Art. 1699 - Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori
successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione,
si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.
Art. 1700 - Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori
rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di
destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori,
singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori,
questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti
proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701 - Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose
da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che le
abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 - Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal
contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le
somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.
6
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Codice Civile, articoli in materia di mandato e spedizione (1703-1730, 17371740).
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 1703 - Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 - Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del
capo VI del titolo II di questo libro.
Art. 1705 - Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti
con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può
esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti
attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome
proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il
mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative
all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.
Art. 1707 - Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il
mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da
scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili
iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della
domanda giudiziale diretta a conseguirlo.
Art. 1708 - Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro
compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati
espressamente.
Art. 1709 - Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base
alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
§ 1 Delle obbligazioni del mandatario
7
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Art. 1710 - Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il
mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono
determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711 - Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del
mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non
possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe
dato la sua approvazione.
Art. 1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello
richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato
dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 - Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto
a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve
rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1714 - Interessi sulle somme riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del
mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione
ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che
l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Art. 1716 - Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto,
se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può
concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli
altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante.
Art. 1717 - Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza
che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
8
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto
quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e
tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono
giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal
mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione
del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720 - Spese e compenso del mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui
sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
Art. 1721 - Diritto del mandatario sui crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza
sul mandante e sui creditori di questo .
§ 3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 - Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato
conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha
per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa
è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Art. 1723 - Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che
ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del
mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la
morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
9
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Art. 1724 - Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante
importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
Art. 1725 - Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il
mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo
che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato
un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1726 - Revoca del mandato collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca
non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1727 - Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è
a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non
abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere
altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Art. 1728 - Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha
iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero
colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il
mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 - Mancata conoscenza della causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti
del mandante o dei suoi eredi.
Art. 1730 - Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue
anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1737 - Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in
nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni
accessorie.
Art. 1738 - Revoca
10
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare
l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo
compenso per l'attività prestata.
Art. 1739 - Obblighi dello spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a
osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del
medesimo.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di
provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al
committente, salvo patto contrario.
Art. 1740 - Diritti dello spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in
mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui
avviene la spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla
base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti
in una somma globale unitaria.
Art. 1741 - Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha
gli obblighi e i diritti del vettore.
11
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Codice Civile, prescrizione in materia di trasporto e spedizione (2951).
Art. 2951 - Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori
d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero
dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
linea indicati dall'articolo 1679.
12
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio
1978.
Capitolo 1 - Campo d'applicazione
Articolo 1
1. La presente Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per
mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di
ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi
diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione si considerano «veicoli» gli autoveicoli, i veicoli
articolati, i rimorchi ed i semi-rimorchi, quali sono definiti nell'articolo 4 della Convenzione per la
circolazione stradale del 19 settembre 1949.
3. La presente Convenzione si applica anche quando i trasporti da essa previsti sono effettuati dagli Stati o
dalle istituzioni o dagli organismi governativi.
4. La presente Convenzione non si applica:
a. ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali;
b. ai trasporti funebri;
c. ai traslochi.
5. I contraenti s'impegnano a non introdurre, mediante accordi particolari conclusi fra due o più parti,
modifiche alla presente Convenzione salvo quelle intese a sottrarre alle sue disposizioni il traffico di
frontiera o ad autorizzare, per i trasporti che sono eseguiti esclusivamente sul loro territorio, l'impiego della
lettera di vettura rappresentativa della merce.
Articolo 2
1. Se, su una parte del percorso, il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne
siano scaricate, per mare, per ferrovia, per via navigabile interna, o per via aerea, - eccettuati, eventualmente,
i casi previsti nell'articolo 14 -, la presente Convenzione si applica nondimeno all'intero trasporto. Tuttavia,
nella misura in cui si provi che una perdita, un'avaria o un ritardo nella consegna della merce, avvenuto nel
corso del trasporto non stradale, non è stato causato da un atto o da un'omissione del vettore stradale e che
esso proviene da un fatto che poté solo prodursi nel corso e a causa del trasporto non stradale, la
responsabilità del vettore stradale non è disciplinata dalla presente Convenzione, ma nel modo secondo cui la
responsabilità del vettore non stradale sarebbe stata stabilita se fosse stato concluso un contratto di trasporto
fra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, conformemente alle disposizioni
imperative di legge concernenti il trasporto non stradale di merci. Ove mancassero tali disposizioni, la
responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla presente Convenzione.
2. Se il vettore stradale provvede anche al trasporto non stradale, la sua responsabilità è parimente
disciplinata dal paragrafo primo, come se la sua doppia funzione di vettore fosse esercitata da due persone
diverse.
Capitolo II - Persone per le quali il vettore risponde
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, il vettore risponde - come se fossero propri - degli atti e
delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi delle quali egli si avvale per
l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
13
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Capitolo III - Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto
Articolo 4
Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura. La mancanza, l'irregolarità o la perdita
della lettera di vettura non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane
sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 5
1. La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore, le firme
possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente o del vettore, qualora la legislazione del
Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al mittente,
il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore.
2. Quando la merce da trasportare deve essere caricata su diversi veicoli, o quando si tratta di diversi generi
di merce o di partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di esigere un numero di lettere di vettura
corrispondente al numero dei veicoli utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.
Articolo 6
1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
a. luogo e data della sua compilazione;
b. nome e indirizzo del mittente;
c. nome e indirizzo del vettore;
d. luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
e. nome e indirizzo del destinatario;
f. denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la
denominazione generalmente riconosciuta;
g. numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
h. peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
i. spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti
a partire dalla conclusione del contratto di trasporto fino alla riconsegna);
j. istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
k. indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto è disciplinato dalla presente
Convenzione;
2. Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
a. divieto di trasbordo;
b. spese che il mittente prende a suo carico;
c. importo del rimborso che deve essere riscosso alla riconsegna della merce;
d. valore dichiarato della merce e somma che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna;
e. istruzioni del mittente al vettore per quanto concerne l'assicurazione della merce;
f. termine stabilito entro il quale il trasporto deve essere eseguito;
g. elenco dei documenti consegnati al vettore.
3. Le parti possono menzionare sulla lettera di vettura qualunque altra indicazione ritenuta utile.
Articolo 7
1. Il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza:
a. delle indicazioni citate nell'articolo 6 paragrafo 1 b, d, e, f, g, h e j;
b. delle indicazioni citate nell'articolo 6 paragrafo 2;
c. di tutte le altre indicazioni o istruzioni da lui date per la compilazione della lettera di vettura o per essere
ivi riportate;
14
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
2. Se, a richiesta del mittente, il vettore iscrive nella lettera di vettura le indicazioni previste nel paragrafo 1
del presente articolo, si ritiene, fino a prova contraria, che egli agisca per conto del mittente.
3. Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione prevista nell'articolo 6 paragrafo 1 k, il vettore è
responsabile di tutte le spese e dei danni subiti dall'avente diritto alla merce a causa di detta omissione.
Articolo 8
1. All'atto del ricevimento della merce, il vettore deve verificare:
a. l'esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni e i
numeri;
b. lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.
2. Il vettore che non dispone di mezzi tali da consentirgli di verificare l'esattezza delle indicazioni
previste nel paragrafo 1 a del presente articolo, iscrive nella lettera di vettura le sue riserve motivate.
Egli deve pure motivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suo imballaggio.
Tali riserve non impegnano il mittente, se questi non le ha espressamente accettate sulla lettera di
vettura.
3. Il mittente ha il diritto di esigere che il vettore verifichi il peso lordo o la quantità altrimenti
espressa della merce. Egli può inoltre esigere che il contenuto dei colli sia verificato. Il vettore può
pretendere il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche deve figurare sulla lettera di
vettura.
Articolo 9
1. Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento
della merce da parte del vettore.
2. Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che, al momento del
ricevimento, la merce e il suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il numero dei colli, i
loro contrassegni e i loro numeri erano conformi alle indicazioni della lettera di vettura.
Articolo 10
Il mittente è responsabile nei confronti del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci, come
pure delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio della merce, a meno che, essendo tale
imperfezione apparente o nota al vettore al momento del ricevimento, il vettore non abbia fatto riserve al
riguardo.
Articolo 11
1. Per l'adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della
merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari
e fornirgli tutte le informazioni volute.
2. Il vettore non ha l'obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il
mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza,
dall'insufficienza o dall'irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del
vettore.
3. Il vettore è responsabile, come se fosse un commissionario, delle conseguenze della perdita o dell'impiego
inesatto dei documenti menzionati nella lettera di vettura, allegati alla medesima o consegnati al vettore;
tuttavia, l'indennità a suo carico non può superare quella dovuta in caso di perdita della merce.
Articolo 12
15
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
1. Il mittente ha il diritto di disporre della merce, in particolare esigendo dal vettore la sospensione del
trasporto, la modifica del luogo previsto per la riconsegna della merce a un destinatario diverso da quello
indicato nella lettera di vettura.
2. Tale diritto si estingue quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario, o
allorché questi faccia valere il diritto previsto nell'articolo 13 paragrafo 1; da questo momento, il vettore deve
attenersi agli ordini del destinatario.
3. Il diritto di disposizione spetta tuttavia al destinatario dal momento della compilazione della lettera di
vettura, se il mittente ne ha fatto menzione sulla stessa.
4. Se, valendosi del suo diritto di disposizione, il destinatario ordina di riconsegnare la merce a un'altra
persona, questa non può designare altri destinatari.
5. L'esercizio del diritto di disposizione è subordinato alle seguenti condizioni:
a. il mittente o, nel caso previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, il destinatario che vuole esercitare tale
diritto, deve presentare il primo esemplare della lettera di vettura sul quale devono essere iscritte le nuove
istruzioni date al vettore e indennizzare il vettore delle spese e dei danni derivanti dall'esecuzione di tali
istruzioni;
b. tale esecuzione deve essere possibile al momento in cui le istruzioni giungono alla persona che deve
eseguirle, e non deve intralciare l'attività normale dell'impresa del vettore, né portare pregiudizio ai mittenti o
destinatari di altre spedizioni;
c. le istruzioni non devono mai avere per effetto il frazionamento della spedizione.
6. Quando, per effetto delle disposizioni previste nel paragrafo 5 b del presente articolo, il vettore non
potesse eseguire le istruzioni ricevute, egli deve avvisarne senza indugio la persona che le ha impartite.
7. Il vettore che non eseguisce le istruzioni date nelle condizioni previste nel presente articolo o che si attiene
a tali istruzioni senza esigere la presentazione del primo esemplare della lettera di vettura, è responsabile, nei
confronti dell'avente diritto, del danno così causato.
Articolo 13
1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli
sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro
ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto
nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che
derivano dal contratto di trasporto.
2. Il destinatario che si avvale dei diritti conferitigli a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare
l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di contestazione, il vettore è tenuto a
riconsegnare la merce soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione.
Articolo 14
1. Se, per motivo qualunque, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è
o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il vettore deve
chiedere istruzioni alla persona cui spetta il diritto di disporre della merce conformemente all'articolo
12.
2. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione del trasporto a condizioni diverse da quelle previste
nella lettera di vettura e se il vettore non ha potuto ottenere in tempo utile le istruzioni dalla persona cui
spetta il diritto di disporre della merce in conformità dell'articolo 12, egli adotta i provvedimenti che ritiene
più opportuni nell'interesse della persona medesima.
Articolo 15
16
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
1. Qualora, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, sopravvengano impedimenti alla riconsegna, il
vettore chiede istruzioni al mittente. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di disporne
senza dover produrre il primo esemplare della lettera di vettura.
2. Anche dopo aver rifiutato la merce, il destinatario può sempre chiederne la riconsegna, purché il vettore
non abbia ricevuto istruzioni contrarie dal mittente.
3. Se l'impedimento alla riconsegna sopravviene dopo che il destinatario, in conformità del diritto
conferitogli dall'articolo 12 paragrafo 3 ha dato ordine di riconsegnare la merce ad altra persona, il
destinatario si sostituisce al mittente e tale altra persona si sostituisce al destinatario, agli effetti
dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 16
1. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese causate dalla sua domanda d'istruzioni o dall'esecuzione
delle istruzioni ricevute, a meno che queste spese non dipendono da sua colpa.
2. Nei casi previsti nell'articolo 14 paragrafo 1 e nell'articolo 15 il vettore può scaricare immediatamente la
merce per conto dell'avente diritto; dopo l'operazione di scarico, il trasporto è considerato terminato. Il
vettore assume allora la custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale caso egli è
responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta gravata dei crediti risultanti dalla lettera di
vettura e di tutte le altre spese.
3. Il vettore può disporre per la, vendita della merce senza attendere istruzioni dell'avente diritto quando la
natura deperibile o lo stato della merce lo giustifichi o quando non esista alcuna proporzione fra le spese di
custodia e il valore della merce. Negli altri casi, egli può parimenti disporre per la vendita, qualora l'avente
diritto non gli abbia impartito, entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere
ragionevolmente pretesa.
4. Se la merce è stata venduta in applicazione del presente articolo, il ricavato della vendita deve essere
messo a disposizione dell'avente diritto, dedotte le spese che gravano la merce. Se tali spese fossero superiori
al ricavato della vendita, il vettore ha diritto alla differenza.
5. Il modo di procedere in caso di vendita è determinato dalla legge o dagli usi del luogo in cui si trova la
merce.
Capitolo IV - Responsabilità del vettore
Articolo 17
1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del
ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.
2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa
dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della
merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui
si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei
dipendenti di quest'ultima.
4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità
quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:
a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e
menzionato nella lettera di vettura;
b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie
quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del
destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
17
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o
parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo,
essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
f. trasporto di animali vivi.
5. Se, in virtù del presente articolo, il vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il
danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del
presente articolo, hanno contribuito al danno.
Articolo 18
1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17
paragrafo 2 incombe al vettore.
2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto
risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o
l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato
causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.
3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia
un ammanco rilevante o perdita di colli.
4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo,
dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo
17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il
trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e
di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.
5. Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver
adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le
istruzioni speciali impartitegli.
Articolo 19
Vi è ritardo nella riconsegna quando la merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o, se
non è stato convenuto un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato
ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze e, in particolare nel caso di
carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in condizioni normali.
Articolo 20
1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può considerare la merce come perduta quando essa
non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora
non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del
vettore.
2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare, per
iscritto, di essere immediatamente avvisato nel caso in cui la merce fosse ritrovata entro l'anno
successivo al pagamento dell'indennità. Di tale domanda gli è dato atto per iscritto.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che la merce gli sia
riconsegnata contro pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro restituzione dell'indennità
che egli ha ricevuto, dedotte, eventualmente, le spese che fossero state comprese in queste indennità e con
riserva di ogni diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna prevista nell'articolo 23 e, se del caso,
nell'articolo 26.
18
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
4. In mancanza sia della domanda prevista nel paragrafo 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni
previsto nel paragrafo 3, ovvero se la merce è ritrovata dopo un anno dal pagamento dell'indennità, il vettore
ne dispone conformemente alla legge del luogo in cui si trova la merce.
Articolo 21
Se la merce è riconsegnata al destinatario senza incasso del rimborso che avrebbe dovuto essere
riscosso dal vettore conformemente alle disposizioni del contratto di trasporto, il vettore deve
indennizzare il mittente fino a concorrenza dell'importo del rimborso; resta tuttavia salvo il suo
regresso nei confronti del destinatario.
Articolo 22
1. Il mittente che consegna al vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che
esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse
stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi,
che il vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette
merci.
2. Le merci pericolose che non fossero state riconosciute come tali dal vettore, nelle condizioni previste nel
paragrafo 1 del presente articolo possono essere da questi, in ogni momento e in qualsiasi luogo, scaricate,
distrutte o rese inoffensive senza alcun obbligo d'indennizzo; il mittente è inoltre responsabile di tutte le
spese e dei danni derivanti dalla loro consegna al trasporto o dal loro trasporto.
Articolo 23
1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare
un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della
merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.
2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente
sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e
qualità.
3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo
mancante.
4. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in
occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso
di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.
5. In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve
corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto.
6. Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o
sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e
26.
7. L'unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come
definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene
convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla
base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto
speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene
calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario
internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta
nazionale, di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo
quanto stabilito da detto Stato.
19
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
8 Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non
permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo può, al momento della ratifica del
Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite
della responsabilità previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio è fissato a 25
unità monetarie. L'unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di
900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene
effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
9. Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 7, e la conversione di cui al paragrafo 8, del presente
articolo devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale,
per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 3 del presente articolo. Al momento del
deposito di uno strumento, di cui all'articolo 3 del Protocollo alla CMR ed ogni qual volta si verifichi un
cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unità di
conto o all'unità monetaria, gli Stati comunicheranno al Segretario generale dell'ONU il loro metodo di
calcolo conformemente al paragrafo 7, o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 8, del
presente articolo, a seconda dei casi.
Articolo 24
Pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente può dichiarare nella lettera di vettura un
valore della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in tale caso,
l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite.
Articolo 25
1. In caso di avaria, il vettore paga l'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce
fissato conformemente all'articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4.
2. Tuttavia, l'indennità non può eccedere
a. se l'intera spedizione è deprezzata dall'avaria, la somma che sarebbe dovuta in caso di perdita totale;
b. se solo una parte della spedizione è deprezzata dall'avaria, la somma che sarebbe dovuta per la perdita
della parte deprezzata.
Articolo 26
1. Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di
avaria e di ritardo sul termine convenuto, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il
supplemento di prezzo convenuto.
2. Qualora sia stata fatta la dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, oltre alle indennità previste
negli articoli 23, 24 e 25, può essere reclamato il risarcimento del danno supplementare provato, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato.
Articolo 27
1. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per
cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato
reclamo, dal giorno della domanda giudiziale.
2. Qualora gli elementi che servono di base al calcolo dell'indennità non siano espressi nella valuta del Paese
ove devesi effettuare il pagamento, la conversione è fatta in base al corso del giorno e del luogo di
pagamento dell'indennità.
Articolo 28
1. Se, in conformità della legge applicabile, la perdita, l'avaria o il ritardo verificatosi nel corso di un
trasporto soggetto alla presente Convenzione, può dar luogo a un reclamo extra-contrattuale, il vettore può
20
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione, che escludono la sua responsabilità o che
determinano o limitano le indennità dovute.
2. Se è fatta valere la responsabilità extracontrattuale per perdita, avaria o ritardo nei confronti di una persona
per la quale il vettore è responsabile, conformemente all'articolo 3, questa può parimenti avvalersi delle
disposizioni della presente Convenzione che escludono la responsabilità del vettore o che determinano o
limitano le indennità dovute.
Articolo 29
1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano
la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui
imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.
2. Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei
cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il diritto
di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità personale, delle disposizioni del presente capo di cui
al paragrafo 1.
Capitolo V - Reclami e azioni
Articolo 30
1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il
vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna,
ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni
festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la
natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce
nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve
di cui sopra devono essere fatte per iscritto.
2. Qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la
prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fatta solo ove si tratti di perdite o avarie
non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro 7 giorni
dall'accertamento medesimo, domenica e giorni festivi non compresi.
3. Un ritardo nella riconsegna non può dar luogo a indennità salvo il caso in cui una riserva sia stata
comunicata per iscritto nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione
del destinatario.
4. La data di riconsegna, ovvero, secondo il caso, quella dell'accertamento o quella in cui la merce è
stata messa a disposizione, non è computata nei termini previsti nel presente articolo.
5. Il vettore e il destinatario devono accordarsi reciprocamente ogni facilitazione ragionevole ai fini di
ogni utile accertamento e verifica.
Articolo 31
1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre
ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:
a. il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite
è stato concluso il contratto di trasporto, o
b. si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito
adire altri giudici.
2. Qualora per una controversia di cui al paragrafo primo del presente articolo sia stata proposta un'azione
davanti al giudice competente ai sensi di detto paragrafo, o qualora questo giudice si sia pronunciato su una
21
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
tale controversia, nessuna nuova azione può essere intentata tra le parti per la stessa controversia, salvo che
la sentenza del giudice davanti al quale è stata promossa la prima causa non possa essere eseguita nel Paese
in cui è promossa la nuova causa.
3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un
giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in
ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel
Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in
contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che
sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l'attore, in seguito al parziale o
totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento.
5. I cittadini di un Paese contraente che hanno il loro domicilio o una sede d'affari in un Paese contraente non
sono obbligati a prestare una cauzione per garantire il pagamento delle spese giudiziali derivanti da
controversie su trasporti sottoposti alla presente Convenzione.
Articolo 32
1. Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un
anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la
prescrizione è di tre anni. La prescrizione decorre:
a. nel caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata;
b. nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato
convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
c. in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di
trasporto.
Il giorno sopraindicato come giorno d'inizio della prescrizione non è computato.
2. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e
restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende
il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o
della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. 1
successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
3. Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla
legge del giudice adito. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione.
4. L'azione prescritta non può più essere proposta, né sotto forma di domanda riconvenzionale, né sotto
forma di eccezione.
Articolo 33
Il contratto di trasporto può contenere una clausola che attribuisce la competenza ad un arbitro o ad un
collegio arbitrale, a condizione che essa preveda che tale arbitro o collegio arbitrale applichi la presente
Convenzione.
Capitolo VI - Disposizioni concernenti il trasporto effettuato da vettori successivi
Articolo 34
Se un trasporto, disciplinato da un contratto unico, è eseguito da vettori stradali successivi, ognuno di
essi è responsabile dell'esecuzione del trasporto totale; in seguito all'accettazione della merce e della
lettera di vettura, il secondo vettore e ognuno dei vettori successivi diventano parti del contratto e a
loro si applicano le disposizioni contenute nella lettera di vettura.
22
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Articolo 35
1. Il vettore che accetta la merce dal vettore precedente consegna a questi una ricevuta datata e firmata. Egli
deve indicare il suo nome e il suo indirizzo sul secondo esemplare della lettera di vettura. Se del caso, egli
appone su detto esemplare, nonché sulla ricevuta, riserve analoghe a quelle previste nell'articolo 8, paragrafo
2.
2. Nei rapporti tra i vettori successivi si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
Articolo 36
Salvo il caso di domanda riconvenzionale o di eccezione formulata in un giudizio riguardante una domanda
fondata sul medesimo contratto di trasporto, l'azione di responsabilità per perdita, avaria o ritardo può essere
promossa solo nei confronti del primo o dell'ultimo vettore o di quello che ha eseguito la parte del trasporto
nel corso della quale si è prodotto il fatto che ha causato la perdita, l'avaria o il ritardo; la stessa azione può
essere promossa contemporaneamente nei confronti di più d'uno di tali vettori.
Articolo 37
Il vettore che ha pagato un'indennità in base alle disposizioni della presente Convenzione ha il diritto di
regresso per l'indennità, gli interessi e le spese, nei confronti dei vettori che hanno partecipato all'esecuzione
del contratto di trasporto. Valgono in proposito le seguenti disposizioni:
a. il vettore cui è imputabile il danno risponde in via esclusiva dell'indennità, indipendentemente dal fatto che
questa sia stata pagata da lui o da altro vettore;
b. quando il danno è imputabile a due o più vettori, ognuno di essi deve pagare una somma proporzionale
alla sua parte di responsabilità; ove non fosse possibile valutare la parte di responsabilità, ognuno di essi è
responsabile in proporzione alla quota del corrispettivo spettantegli per il trasporto;
c. ove non si possa stabilire a quali vettori debba essere imputata la responsabilità, l'onere dell'indennità
dovuta è ripartito tra tutti i vettori nella proporzione fissata nella precedente lettera b.
Articolo 38
Se uno dei vettori non è solvibile, la quota che gli incombe e che egli non ha pagato è ripartita tra tutti gli
altri vettori in proporzione al corrispettivo loro spettante.
Articolo 39
1. Il vettore contro il quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38 non può
contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il regresso, se l'indennità è stata
fissata giudizialmente, sempreché la citazione gli sia stata debitamente notificata ed egli sia stato posto in
grado di intervenire nella causa.
2. Il vettore che intende esercitare il suo diritto di regresso può presentare la sua domanda al giudice
competente del Paese nel quale uno dei vettori interessati ha la sua residenza abituale, la sua sede principale
o la filiale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto. Il regresso può essere
esercitato con una sola e medesima azione contro tutti i vettori interessati.
3. Le disposizioni dell'articolo 31 paragrafi 3 e 4 si applicano alle sentenze pronunziate sulle azioni di
regresso previste negli articoli 37 e 38.
4. Alle azioni di regresso tra vettori si applicano le disposizioni dell'articolo 32. Tuttavia, la prescrizione
decorre o dalla data di una sentenza definitiva che fissa l'indennità da versare conformemente alle
disposizioni della presente convenzione, oppure, ove manchi tale sentenza, dal giorno del pagamento
effettivo.
Articolo 40
I vettori sono liberi di convenire tra loro deroghe agli articoli 37 e 38.
23
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Capitolo VII - Nullità di patti contrari alla convenzione
Articolo 41
1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che,
direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione. La nullità di tali patti
non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto.
2. In particolare è nulla qualsiasi clausola con la quale il vettore si faccia cedere il beneficio
dell'assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola analoga, come pure ogni clausola che inverta l'onere
della prova.
Capitolo VIII - Disposizioni finali
Articolo 42
1. La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione dei Paesi membri della Commissione
economica per l'Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del
paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.
2. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione
del paragrafo Il del mandato di detta Commissione, possono diventare Parti contraenti della presente
Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.
3. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 agosto 1956 compreso. Dopo tale data essa è aperta
all'adesione.
4. La presente Convenzione deve essere ratificata.
5. La ratifica o l'adesione ha luogo con il deposito di un istrumento presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 42 abbiano depositato i loro istrumenti di ratifica o d'adesione.
2. Per ogni Paese che la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Paesi abbiano depositato i loro istrumenti di
ratifica o d'adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito
dell'istrumento di ratifica o d'adesione di detto Paese.
Articolo 44
1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al
Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
Articolo 45
Ove, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, in seguito a denuncia, il numero delle Parti
contraenti divenga inferiore a cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a decorrere dalla data
in cui abbia effetto l'ultima di tali denunce.
Articolo 46
1. Al momento del deposito dell'istrumento di ratifica o d'adesione, o successivamente in qualsiasi tempo,
ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, che la presente Convenzione è applicabile all'insieme o a parte dei territori che esso
rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione è applicabile al territorio o ai territori indicati nella
24
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
notificazione a decorrere dal novantesimo giorno dopo che il Segretario generale abbia ricevuto tale
notificazione o, se in tale giorno la Convenzione non sia ancora entrata in vigore, a decorrere dalla sua
entrata in vigore.
2. Ogni Paese che, in conformità del paragrafo precedente, abbia fatto una dichiarazione al fine di poter
applicare la presente Convenzione a un territorio da esso rappresentato sul piano internazionale, può,
conformemente all'articolo 44, denunciare la Convenzione per quanto concerne detto territorio.
Articolo 47
Qualsiasi divergenza fra due o più Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta
d'una delle Parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere
risolta dalla stessa.
Articolo 48
1. Al momento di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, ogni Parte contraente può
dichiarare di non considerarsi vincolata dall'articolo 47 della Convenzione. Le altre Parti contraenti non sono
vincolate dall'articolo 47 nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva.
2. Ogni Parte contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1, può, in qualsiasi
momento, revocarla mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
3. Nessun'altra riserva alla presente Convenzione è ammessa.
Articolo 49
1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente può, mediante
notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la
convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale
notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione,
almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale domanda, convoca
una conferenza per la revisione.
2. Se una conferenza è convocata in conformità del paragrafo precedente, il Segretario generale ne dà avviso
a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano che
siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l'ordine del
giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data
d'apertura della conferenza.
3. Ad ogni conferenza convocata in conformità del presente articolo, il Segretario generale invita tutti i Paesi
di cui al paragrafo 1 dell'articolo 42, nonché i Paesi divenuti Parti contraenti in virtù del paragrafo 2 di detto
Art. 42.
Articolo 50
Oltre alle notificazioni previste nell'articolo 49, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 42, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti in
virtù del paragrafo 2 di detto articolo 42:
a. le ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 42;
b. le date di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 43;
c. le denunce ai sensi dell'articolo 44;
d. l'abrogazione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 45;
e. le notificazioni ricevute ai sensi dell'articolo 46;
f. le dichiarazioni e notificazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 48.
25
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Articolo 51
Dopo il 31 agosto 1956, l'originale della presente Convenzione viene depositato presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi
1 e 2 dell'articolo 42.
26
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal)
Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato
con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito
da un'impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui,
a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di
trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo
Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno
Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto
tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro
Stato.
3. Ai fini della presente convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un
unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal
fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere
internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti
integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
4. La presente convenzione si applica anche al trasporto di cui al capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi
previste.
Articolo 2 - Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali
1. La presente convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto
pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.
2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione
postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni
postali.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente convenzione non si applicano al
trasporto di effetti postali.
Capitolo II - DOCUMENTAZIONE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA DI TRASPORTO DI
PASSEGGERI, BAGAGLI E MERCI
Articolo 3 - Passeggeri e bagagli
1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo
contenente:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e se sono
previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.
2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo
che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore
dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.
3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
27
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del
vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta
alla presente convenzione, qualora applicabile.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza né la validità del
contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese
quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 4 - Merci
1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che
attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il
vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta
l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.
Articolo 5 - Contenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico
La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico devono contenere:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e siano
previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
c) l'indicazione del peso della spedizione
Articolo 6 - Documento relativo alla natura della merce
Se necessario all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da autorità pubbliche analoghe,
il mittente può essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa
disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilità.
Articolo 7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo
1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.
2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale
porta l'indicazione "per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato
dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova
contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
Articolo 8 - Documentazione per colli multipli
Quando vi sono più colli:
a) il vettore ha il diritto di chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
b) il mittente ha il diritto di chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano
utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 9 - Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione
L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza né la validità del
contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese
quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 10 - Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione
28
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite
da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore
perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4,
paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del
mittente sia anche l'agente del vettore.
2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia
responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo
nome.
3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni
altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari,
inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri
mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 11 - Efficacia probatoria della documentazione
1. La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della
conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi
figurano.
2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle
dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria.
Quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a
meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica consti dalla lettera di
trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.
Articolo 12 - Diritto di disporre della merce
1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di
disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso
di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un
destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di
partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo
l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne
quest'ultimo.
3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della
lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne
derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo
il diritto di agire in regresso verso il mittente.
4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo
13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto
di disporre della merce.
Articolo 13 - Consegna della merce al destinatario
1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario può,
dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce
verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo
della merce.
29
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe
dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei confronti del
vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.
Articolo 14 - Tutela dei diritti del mittente e del destinatario
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli
articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a
condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Articolo 15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi
1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i
rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di
trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
Articolo 16 - Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche
1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento delle
formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al
destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione,
irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero
ai suoi dipendenti o incaricati.
2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.
Capitolo III - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED ENTITÀ DEL RISARCIMENTO PER DANNI
Articolo 17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli
1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal
passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo
dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.
2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli
consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento
si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore
aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura
in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di
bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi
da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non
sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere
nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.
4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli
consegnati che quelli non consegnati.
Articolo 18 - Danni alla merce
1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce
per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.
2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento
della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:
a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
30
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o
incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.
3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto
la custodia del vettore.
4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale
effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in
esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si
presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del
trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con
un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso
del trasporto aereo.
Articolo 19 - Ritardo
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o
merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri
dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per
evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Articolo 20 - Esonero
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha
provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in
parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto
illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene
presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il
vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale
passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo
articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso
l'articolo 21, paragrafo 1.
Articolo 21 - Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo
per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità.
2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100.000 diritti
speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:
a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o
incaricati oppure che
b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci
1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la
responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento
o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna
al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore
31
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri
che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o
ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna
del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà
tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che
tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi
oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente
conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il
deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il
valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o,
qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener
conto del peso totale di tali altri colli.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da
un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare
un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno,
sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che
costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di
riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma
corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in
relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica
quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi
alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi
dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della
domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.
Articolo 23 - Conversione delle unità monetarie
1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al
diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali
somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di
tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di
una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato
secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e
transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia
membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte.
2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non
consenta l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o
dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il
limite di responsabilità del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000 unità monetarie
per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in
15.000 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unità monetarie
per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a
sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere
32
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta
nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel
paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte, nella
misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe
dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati parti comunicheranno al depositario della
presente convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o il
risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga
modificato.
Articolo 24 - Revisione dei limiti
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità
previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di
tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
convenzione, o qualora la convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata
aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione
costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a
partire dalla data di entrata in vigore della convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà
ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o di diminuzione degli
indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui
al paragrafo 1 dell'articolo 23.
2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per
cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità. La
revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla
notifica agli Stati parti, la maggioranza degli Stati parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore
e il depositario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà
all'immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni revisione.
3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia
richiesta un terzo degli Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30
per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in
vigore della presente convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1
verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle
revisioni di cui al presente paragrafo.
Articolo 25 - Clausola sui limiti
Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di responsabilità superiori a quelli previsti
dalla presente convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.
Articolo 26 - Nullità di clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite
inferiore a quello previsto nella presente convenzione. La nullità di detta clausola non determina
tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente
convenzione.
Articolo 27 - Autonomia contrattuale
33
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un
contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare
condizioni che non siano in contrasto con essa.
Articolo 28 - Anticipi di pagamento
In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto
dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della
persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate
necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può
essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di
risarcimento.
Articolo 29 - Fondamento della richiesta risarcitoria
Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi
titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa,
può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente
convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale
azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.
Articolo 30 - Dipendenti, incaricati, risarcimento complessivo
1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un
danno contemplato nella presente convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito
nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore
stesso in virtù della presente convenzione.
2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i
predetti limiti.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il
danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di
provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.
Articolo 31 - Termini per la presentazione dei reclami
1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto
alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono
stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo
2, e all'articolo 4, paragrafo 2.
2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno,
presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del
ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in
caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui
il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso
di frode da parte di quest'ultimo.
Articolo 32 - Morte della persona responsabile
In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti
previsti dalla presente convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
34
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Articolo 33 - Competenza giurisdizionale
1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli
Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o
del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al
tribunale del luogo di destinazione.
2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere
promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al
momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale
il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di
proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria
attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore
con il quale egli ha un accordo commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo
alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri;
b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha
fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale
scopo.
4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.
Articolo 34 - Arbitrato
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare
che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente convenzione venga risolta
tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.
2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito di una delle giurisdizioni individuate
all'articolo 33.
3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale. Ogni
condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e priva di
effetto.
Articolo 35 - Limiti temporali dell'azione
1. Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a
destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il
trasporto è stato interrotto.
2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del
tribunale adito.
Articolo 36 - Trasporto successivo
1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni
vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è
considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti
del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il
caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio.
3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo
vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre
entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la
35
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente
nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.
Articolo 37 - Regresso nei confronti di terzi
Nessuna disposizione della convenzione impedisce alla persona responsabile del danno ai sensi della
presente convenzione di ricorrere contro qualsiasi altra persona.
Capitolo IV - TRASPORTO COMBINATO
Articolo 38 - Trasporto combinato
1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di
trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo
4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1.
2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di
trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al trasporto
aereo vengano rispettate le disposizioni della presente convenzione.
Capitolo V - TRASPORTO AEREO EFFETTUATO DA PERSONA DIVERSA DAL VETTORE
CONTRATTUALE
Articolo 39 - Vettore contrattuale e vettore di fatto
Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato "il
vettore contrattuale") conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente convenzione,
con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro
soggetto (qui appresso denominato "il vettore di fatto") effettua, in virtù dell'autorità conferitagli dal vettore
contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore
successivo ai sensi della presente convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.
Articolo 40 - Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto
Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un
trasporto che, in virtù del contratto di cui all'articolo 39, è retto dalla presente convenzione, sia il vettore
contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente convenzione, il primo per
l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.
Articolo 41 - Responsabilità solidale
1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro
funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e
omissioni del vettore contrattuale.
2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle
loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e
omissioni del vettore di fatto. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in
una responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente
al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi
di tutela derivanti dalla presente convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a
destinazione ai sensi dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi
abbia acconsentito.
Articolo 42 - Destinatario dei reclami e delle istruzioni
36
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente convenzione hanno gli stessi
effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui
all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.
Articolo 43 - Dipendenti e preposti
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o preposto dello stesso vettore o del vettore
contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di
responsabilità applicabili, ai sensi della presente convenzione, al vettore di cui è dipendente o preposto,
sempreché non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità
concessi in conformità della presente convenzione.
Articolo 44 - Risarcimento complessivo
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore,
dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni,
non può superare il massimale che, secondo la presente convenzione, può essere imputato al vettore
contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile
oltre il limite previsto per ognuno di essi.
Articolo 45 - Destinatario della richiesta di risarcimento
L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere
promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi,
congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto
di esigere la chiamata in corresponsabilità dell'altro vettore. La procedura e la chiamata sono disciplinate
dalla legge del tribunale adito.
Articolo 46 - Giurisdizione addizionale
L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di
uno degli Stati parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il
vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di
fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.
Articolo 47 - Nullità di clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla
responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso
capitolo. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane
soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
Articolo 48 - Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di fatto
Salvo quanto previsto dall'articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli
obblighi reciproci dei vettori, compreso il diritto di regresso e il diritto al risarcimento.
Capitolo VI - ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 49 - Imperatività
Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del
verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia
determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.
37
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Articolo 50 - Assicurazione
Gli Stati parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a
idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente convenzione. Qualora richiesto dalla parte
contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa
per i casi di responsabilità derivante dalla presente convenzione.
Articolo 51 - Trasporto effettuato in circostanze eccezionali
Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si applicano al trasporto
effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore.
Articolo 52 - Definizione di giorni
L'uso del termine "giorni" nella presente convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.
Capitolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53 - Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente convenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999 da parte di ogni Stato
partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio
1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la
sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in
vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
2. La presente convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica
regionale. Ai fini della presente convenzione l'espressione "Organizzazione di integrazione economica
regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente
per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente convenzione ed sia stata debitamente autorizzata
a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente convenzione o ad aderirvi. Le espressioni "Stato
parte" o "Stati parti", utilizzate nella presente convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al
paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b)
dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24,
l'espressione "la maggioranza degli Stati parti" e "un terzo degli Stati parti" esclude le Organizzazioni di
integrazione economica regionale.
3. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione
economica regionale firmatari.
4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente
convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.
5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione
internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale depositario.
6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento
depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale.
7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la
presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
8. Il depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati parti in merito a:
a) ogni firma della presente convenzione e la relativa data;
b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data;
c) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
38
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilità fissati dalla presente convenzione;
e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.
Articolo 54 - Denuncia
1. Ogni Stato parte della presente convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al
depositario della stessa.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del depositario della
notifica della denuncia.
Articolo 55 - Relazione con gli altri strumenti della convenzione di Varsavia
La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:
1) tra gli Stati parti della presente convenzione che siano anche parti dei seguenti strumenti:
a) la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a
Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata convenzione di Varsavia);
b) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso
denominato protocollo dell'Aja);
c) la convenzione complementare alla convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il
18 settembre 1961 (qui appresso denominata convenzione di Guadalajara);
d) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal protocollo adottato all'Aja il 28
settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato protocollo di Città
del Guatemala);
e) i protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il protocollo n. 4 di Montreal che modificano la convenzione di
Varsavia così come modificata dal protocollo dell'Aja o la convenzione di Varsavia così come modificata sia
dal protocollo dell'Aja che dal protocollo di Città del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui
appresso denominati protocolli di Montreal); oppure
2) all'interno dei territori di ogni singolo Stato parte della presente convenzione che sia anche parte di uno o
più degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).
Articolo 56 - Stati con più ordinamenti giuridici
1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della
presente convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma,
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le
sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione
presentando una nuova dichiarazione.
2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità
territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Nel caso di uno Stato parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:
a) l'espressione "moneta nazionale", di cui all'articolo 23, si intende riferita alla moneta in corso legale
nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e
b) l'espressione "legislazione nazionale", di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente
nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.
Articolo 57 - Riserve
Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente convenzione, tuttavia uno Stato parte può in ogni
momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al depositario, che la presente convenzione non si
39
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
applica:
a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato parte per scopi non
commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o
b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili
immatricolati nello Stato parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali
autorità o in loro nome.
40
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to
Bills of Lading (“Hague Rules”) as Amended by the Brussels Protocol 1968
(“Hague-Visby Rules”) and by the Brussels Protocol 1979
Article I
In these Rules the following words are employed, with the meanings set out below:
(a) 'Carrier' includes the owner or the charterer who enters into a contract of carriage with a shipper.
(b) 'Contract of carriage' applies only to contracts of carriage covered by a bill of lading or any similar
document of title, in so far as such document relates to the carriage of goods by sea, including any bill of
lading or any similar document as aforesaid issued under or pursuant to a charter party from the moment at
which such bill of lading or similar document of title regulates the relations between a carrier and a holder of
the same.
(c) 'Goods' includes goods, wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever except live animals
and cargo which by the contract of carriage is stated as being carried on deck and is so carried.
(d) 'Ship' means any vessel used for the carriage of goods by sea.
(e) 'Carriage of goods' covers the period from the time when the goods are loaded on to the time they are
discharged from the ship.
Article II
Subject to the provisions of Article VI, under every contract of carriage of goods by sea the carrier, in
relation to the loading, handling, stowage, carriage, custody, care and discharge of such goods, shall be
subject to the responsibilities and liabilities and entitled to the rights and immunities hereinafter set forth.
Article III
1. The carrier shall be bound before and at the beginning of the voyage to exercise due diligence to:
(a) Make the ship seaworthy;
(b) Properly man, equip and supply the ship;
(c) Make the holds, refrigerating and cool chambers, and all other parts of the ship in which goods are
carried, fit and safe for their reception, carriage and preservation. 2 . Subject to the provisions of
Article IV, the carrier shall properly and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and
discharge the goods carried.
3. After receiving the goods into his charge the carrier or the master or agent of the carrier shall, on
demand of the shipper, issue to the shipper a bill of lading showing among other things:
(a) The leading marks necessary for identification of the goods as the same are furnished in writing by the
shipper before the loading of such goods starts, provided such marks are stamped or otherwise shown clearly
upon the goods if uncovered, or on the cases or coverings in which such goods are contained, in such a
manner as should ordinarily remain legible until the end of the voyage.
(b) Either the number of packages or pieces, or the quantity, or weight, as the case may be, as furnished in
writing by the shipper.
(c) The apparent order and condition of the goods. Provided that no carrier, master or agent of the carrier
shall be bound to state or show in the bill of lading any marks, number, quantity or weight which he has
reasonable ground for suspecting not accurately to represent the goods actually received, or which he has had
no reasonable means of checking.
41
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
4. Such a bill of lading shall be prima facie evidence of the receipt by the carrier of the goods as therein
described in accordance with paragraph 3 (a), (b) and (c). However, proof to the contrary shall not be
admissible when the bill of lading has been transferred to a third party acting in good faith.
5. The shipper shall be deemed to have guaranteed to the carrier the accuracy at the time of shipment of the
marks, number, quantity and weight, as furnished by him, and the shipper shall indemnify the carrier against
all loss, damages and expenses arising or resulting from inaccuracies in such particulars. The right of the
carrier to such indemnity shall in no way limit his responsibility and liability under the contract of carriage to
any person other than the shipper.
6. Unless notice of loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the
carrier or his agent at the port of discharge before or at the time of the removal of the goods into the custody
of the person entitled to delivery thereof under the contract of carriage, or, if the loss or damage be not
apparent, within three days, such removal shall be prima facie evidence of the delivery by the carrier of the
goods as described in the bill of lading.
The notice in writing need not be given if the state of the goods has, at the time of their receipt, been the
subject of joint survey or inspection.
Subject to paragraph 6bis the carrier and the ship shall in any event be discharged from all liability
whatsoever in respect of the goods, unless suit is brought within one year of their delivery or of the date
when they should have been delivered. This period, may however, be extended if the parties so agree after
the cause of action has arisen.
In the case of any actual or apprehended loss or damage the carrier and the receiver shall give all reasonable
facilities to each other for inspecting and tallying the goods.
6 bis. An action for indemnity against a third person may be brought even after the expiration of the year
provided for in the preceding paragraph if brought within the time allowed by the law of the Court seized of
the case. However, the time allowed shall be not less than three months, commencing from the day when the
person bringing such action for indemnity has settled the claim or has been served with process in the action
against himself.
7. After the goods are loaded the bill of lading to be issued by the carrier, master, or agent of the carrier, to
the shipper shall, if the shipper so demands be a 'shipped' bill of lading, provided that if the shipper shall
have previously taken up any document of title to such goods, he shall surrender the same as against the
issue of the 'shipped' bill of lading, but at the option of the carrier such document of title may be noted at the
port of shipment by the carrier, master, or agent with the name or names of the ship or ships upon which the
goods have been shipped and the date or dates of shipment, and when so noted, if it shows the particulars
mentioned in paragraph 3 of Article III, shall for the purpose of this article be deemed to constitute a
'shipped' bill of lading.
8. Any clause, covenant, or agreement in a contract of carriage relieving the carrier or the ship from liability
for loss or damage to, or in connection with, goods arising from negligence, fault, or failure in the duties and
obligations provided in this article or lessening such liability otherwise than as provided in these Rules, shall
be null and void and of no effect. A benefit of insurance in favour of the carrier or similar clause shall be
deemed to be a clause relieving the carrier from liability.
Article IV
1. Neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage arising or resulting from unseaworthiness
unless caused by want of due diligence on the part of the carrier to make the ship seaworthy, and to secure
that the ship is properly manned, equipped and supplied, and to make the holds, refrigerating and cool
chambers and all other parts of the ship in which goods are carried fit and safe for their reception, carriage
and preservation in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article III. Whenever loss or damage
42
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
has resulted from unseaworthiness the burden of proving the exercise of due diligence shall be on the carrier
or other person claiming exemption under this article.
2. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from:
(a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation or in
the management of the ship. (b) Fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier. (c) Perils,
dangers and accidents of the sea or other navigable waters. (d) Act of God. (e) Act of war. (f) Act of public
enemies. (g) Arrest or restraint of princes, rulers or people, or seizure under legal process. (h) Quarantine
restrictions. (i) Act or omission of the shipper or owner of the goods, his agent or representative. (j) Strikes
or lockouts or stoppage or restraint of labour from whatever cause, whether partial or general. (k) Riots and
civil commotions. (l) Saving or attempting to save life or property at sea. (m) Wastage in bulk of weight or
any other loss or damage arising from inherent defect, quality or vice of the goods. (n) Insufficiency of
packing. (o) Insufficiency or inadequacy of marks. (p) Latent defects not discoverable by due diligence. (q)
Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the
agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming the benefit of this
exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of the agents or
servants of the carrier contributed to the loss or damage. 3 . The shipper shall not be responsible for loss or
damage sustained by the carrier or the ship arising or resulting from any cause without the act, fault or
neglect of the shipper, his agents or his servants.
4. Any deviation in saving or attempting to save life or property at sea or any reasonable deviation shall not
be deemed to be an infringement or breach of these Rules or of the contract of carriage, and the carrier shall
not be liable for any loss or damage resulting therefrom.
5 (a) Unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper before shipment and
inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship shall in any event be or become liable for any
loss or damage to or in connection with the goods in an amount exceeding 666.67 units of account per
package or unit or 2 units of account per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged,
whichever is the higher.
(b) The total amount recoverable shall be calculated by reference to the value of such goods at the place and
time at which the goods are discharged from the ship in accordance with the contract or should have been so
discharged.
The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange price, or, if there be no such
price, according to the current market price, or, if there be no commodity exchange price or current market
price, by reference to the normal value of goods of the same kind and quality.
(c) Where a container, pallet or similar article of transport is used to consolidate goods, the number of
packages or units enumerated in the bill of lading as packed in such article of transport shall be deemed the
number of packages or units for the purpose of this paragraph as far as these packages or units are concerned.
Except as aforesaid such article of transport shall be considered the package or unit.
(d) The unit of account mentioned in this Article is the Special Drawing Right as defined by the International
Monetary Fund. The amounts mentioned in sub-paragraph (a) of this paragraph shall be converted into
national currency on the basis of the value of that currency on a date to be determined by the law of the
Court seized of the case.
The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State which is a member of
the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by
the International Monetary Fund in effect at the date in question for its operations and transactions. The
value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State which is not a member of
the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State.
Nevertheless, a State which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not
permit the application of the provisions of the preceding sentences may, at the time of ratification of the
43
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Protocol of 1979 or accession thereto or at any time thereafter, declare that the limits of liability provided for
in this Convention to be applied in its territory shall be fixed as follows:
(i) in respect of the amount of 666.67 units of account mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 5 of this
Article, 10,000 monetary units;
(ii) in respect of the amount of 2 units of account mentioned in sub-paragraph (a) of paragraph 5 of this
Article, 30 monetary units.
The monetary unit referred to in the preceding sentence corresponds to 65.5 milligrammes of gold of
millesimal fineness 900'. The conversion of the amounts specified in that sentence into the national currency
shall be made according to the law of the State concerned.
The calculation and the conversion mentioned in the preceding sentences shall be made in such a manner as
to express in the national currency of the State as far as possible the same real value for the amounts in subparagraph (a) of paragraph 5 of this Article as is expressed there in units of account.
States shall communicate to the depositary the manner of calculation or the result of the conversion as the
case may be, when depositing an instrument of ratification of the Protocol of 1979 or of accession thereto
and whenever there is a change in either."
(e) Neither the carrier nor the ship shall be entitled to the benefit of the limitation of liability provided for in
this paragraph if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier done with intent
to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result.
(f) The declaration mentioned in sub-paragraph (a) of this paragraph, if embodied in the bill of lading, shall
be prima facie evidence, but shall not be binding or conclusive on the carrier.
(g) By agreement between the carrier, master or agent of the carrier and the shipper other maximum amounts
than those mentioned in sub-paragraph (a) of this paragraph may be fixed, provided that no maximum
amount so fixed shall be less than the appropriate maximum mentioned in that sub-paragraph.
(h) Neither the carrier nor the ship shall be responsible in any event for loss or damage to, or in connection
with, goods if the nature or value thereof has been knowingly mis-stated by the shipper in the bill of lading.
6. Goods of an inflammable, explosive or dangerous nature to the shipment whereof the carrier, master or
agent of the carrier has not consented with knowledge of their nature and character, may at any time before
discharge be landed at any place, or destroyed or rendered innocuous by the carrier without compensation
and the shipper of such goods shall be liable for all damages and expenses directly or indirectly arising out of
or resulting from such shipment. If any such goods shipped with such knowledge and consent shall become a
danger to the ship or cargo, they may in like manner be landed at any place, or destroyed or rendered
innocuous by the carrier without liability on the part of the carrier except to general average, if any.
Article IV bis
1. The defences and limits of liability provided for in these Rules shall apply in any action against the carrier
in respect of loss or damage to goods covered by a contract of carriage whether the action be founded in
contract or in tort.
2. If such an action is brought against a servant or agent of the carrier (such servant or agent not being an
independent contractor), such servant or agent shall be entitled to avail himself of the defences and limits of
liability which the carrier is entitled to invoke under these Rules.
3. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, and such servants and agents, shall in no case
exceed the limit provided for in these Rules.
4. Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this
article, if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the servant or agent done with
intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result.
Article V
44
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
A carrier shall be at liberty to surrender in whole or in part all or any of his rights and immunities or to
increase any of his responsibilities and obligations under these Rules, provided such surrender or increase
shall be embodied in the bill of lading issued to the shipper. The provisions of these Rules shall not be
applicable to charter parties, but if bills of lading are issued in the case of a ship under a charter party they
shall comply with the terms of these Rules. Nothing in these Rules shall be held to prevent the insertion in a
bill of lading of any lawful provision regarding general average.
Article VI
Notwithstanding the provisions of the preceding articles, a carrier, master or agent of the carrier and a
shipper shall in regard to any particular goods be at liberty to enter into any agreement in any terms as to the
responsibility and liability of the carrier for such goods, and as to the rights and immunities of the carrier in
respect of such goods, or his obligation as to seaworthiness, so far as this stipulation is not contrary to public
policy, or the care or diligence of his servants or agents in regard to the loading, handling, stowage, carriage,
custody, care and discharge of the goods carried by sea, provided that in this case no bill of lading has been
or shall be issued and that the terms agreed shall be embodied in a receipt which shall be a non-negotiable
document and shall be marked as such.
An agreement so entered into shall have full legal effect.
Provided that this article shall not apply to ordinary commercial shipments made in the ordinary course of
trade, but only to other shipments where the character or condition of the property to be carried or the
circumstances, terms and conditions under which the carriage is to be performed are such as reasonably to
justify a special agreement.
Article VII
Nothing herein contained shall prevent a carrier or a shipper from entering into any agreement, stipulation,
condition, reservation or exemption as to the responsibility and liability of the carrier or the ship for the loss
or damage to, or in connection with, the custody and care and handling of goods prior to the loading on, and
subsequent to the discharge from, the ship on which the goods are carried by sea.
Article VIII
The provisions of these Rules shall not affect the rights and obligations of the carrier under any statute for
the time being in force relating to the limitation of the liability of owners of sea-going vessels.
Article IX
These Rules shall not affect the provisions of any international Convention or national law governing
liability for nuclear damage.
Article X
The provisions of these Rules shall apply to every bill of lading relating to the carriage of goods between
ports in two different States if
(a) the bill of lading is issued in a contracting State, or (b) the carriage is from a port in a contracting State,
or (c) the contract contained in or evidenced by the bill of lading provides that these Rules or legislation of
45
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
any State giving effect to them are to govern the contract; whatever may be the nationality of the ship, the
carrier, the shipper, the consignee, or any other interested person.
Each Contracting State shall apply the provisions of this Convention to the Bills of Lading mentioned
above.
This Article shall not prevent a Contracting State from applying the rules of this Convention to Bills of
Lading not included in the preceding paragraphs".
46
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents
1. Applicability
1.1. These Rules apply when they are incorporated, however this is made, in writing, orally or otherwise, into
a contract of carriage by reference to the "UNCTAD/ICC Rules for multimodal transport documents",
irrespective of whether there is a unimodal or a multimodal transport contract involving one or several
modes of transport or whether a document has been issued or not.
1.2. Whenever such a reference is made, the parties agree that these Rules shall supersede any additional
terms of the multimodal transport contract which are in conflict with these Rules, except insofar as they
increase the responsibility or obligations of the multimodal transport operator.
2. Definitions
2.1. Multimodal transport contract (multimodal transport contract) means a single contract for the carriage
of goods by at least two different modes of transport.
2.2. Multimodal transport operator (MTO) means any person who concludes a multimodal transport
contract and assumes responsibility for the performance thereof as a carrier.
2.3. Carrier means the person who actually performs or undertakes to perform the carriage, or part thereof,
whether he is identical with the multimodal transport operator or not.
2.4. Consignor means the person who concludes the multimodal transport contract with the multimodal
transport operator.
2.5. Consignee means the person entitled to receive the goods from the multimodal transport operator.
2.6. Multimodal transport document (MT document) means a document evidencing a multimodal
transport contract and which can be replaced by electronic data interchange messages insofar as permitted by
applicable law and be,
(a) issued in a negotiable form or,
(b) issued in a non-negotiable form indicating a named consignee.
2.7. Taken in charge means that the goods have been handed over to and accepted for carriage by the MTO.
2.8. Delivery means
(a) the handing over of the goods to the consignee, or
(b) the placing of the goods at the disposal of the consignee in accordance with the multimodal transport
contract or with the law or usage of the particular trade applicable at the place of delivery, or
(c) the handing over of the goods to an authority or other third party to whom, pursuant to the law or
regulations applicable at the place of delivery, the goods must be handed over.
2.9. Special Drawing Right (SDR) means the unit of account as defined by the International Monetary
Fund.
2.10. Goods means any property including live animals as well as containers, pallets or similar articles of
transport or packaging not supplied by the MTO, irrespective of whether such property is to be or is carried
on or under deck.
3. Evidentiary effect of the information contained in the multimodal transport document
The information in the MT document shall be prima facie evidence of the taking in charge by the MTO of
the goods as described by such information unless a contrary indication, such as "shipper's weight, load and
count", "shipper-packed container" or similar expressions, has been made in the printed text or superimposed
on the document. Proof to the contrary shall not be admissible when the MT document has been transferred,
or the equivalent electronic data interchange message has been transmitted to and acknowledged by the
consignee who in good faith has relied and acted thereon.
4. Responsibilities of the multimodal transport operator
47
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
4.1. Period of responsibility
The responsibility of the MTO for the goods under these Rules covers the period from the time the MTO has
taken the goods in his charge to the time of their delivery.
4.2. The liability of the MTO for his servants, agents and other persons
The multimodal transport operator shall be responsible for the acts and omissions of his servants or agents,
when any such servant or agent is acting within the scope of his employment, or of any other person of
whose services he makes use for the performance of the contract, as if such acts and omissions were his own.
4.3. Delivery of the goods to the consignee
The MTO undertakes to perform or to procure the performance of all acts necessary to ensure delivery of the
goods:
(a) when the MT document has been issued in a negotiable form "to bearer", to the person surrendering one
original of the document, or
(b) when the MT document has been issued in a negotiable form "to order", to the person surrendering one
original of the document duly endorsed, or
(c) when the MT document has been issued in a negotiable form to a named person, to that person upon proof
of his identity and surrender of one original document; if such document has been transferred "to order" or in
blank the provisions of (b) above apply, or
(d) when the MT document has been issued in a non-negotiable form, to the person named as consignee in
the document upon proof of his identity, or
(e) when no document has been issued, to a person as instructed by the consignor or by a person who has
acquired the consignor's or the consignee's rights under the multimodal transport contract to give such
instructions.
5. Liability of the multimodal transport operator
5.1. Basis of Liability
Subject to the defences set forth in Rule 5.4 and Rule 6, the MTO shall be liable for loss of or damage to the
goods, as well as for delay in delivery, if the occurrence which caused the loss, damage or delay in delivery
took place while the goods were in his charge as defined in Rule 4.1., unless the MTO proves that no fault or
neglect of his own, his servants or agents or any other person referred to in Rule 4 has caused or contributed
to the loss, damage or delay in delivery. However, the MTO shall not be liable for loss following from delay
in delivery unless the consignor has made a declaration of interest in timely delivery which has been
accepted by the MTO.
5.2. Delay in delivery
Delay in delivery occurs when the goods have not been delivered within the time expressly agreed upon or,
in the absence of such agreement, within the time which it would be reasonable to require of a diligent MTO,
having regard to the circumstances of the case.
5.3. Conversion of delay into final loss
If the goods have not been delivered within ninety consecutive days following the date of delivery
determined according to Rule 5.2., the claimant may, in the absence of evidence to the contrary, treat the
goods as lost.
5.4. Defences for carriage by sea or inland waterways
Notwithstanding the provisions of Rule 5.1. the MTO shall not be responsible for loss, damage or delay in
delivery with respect to goods carried by sea or inland waterways when such loss, damage or delay during
such carriage has been caused by:
act, neglect, or default of the master, mariner, pilot or the servants of the carrier in the navigation or in the
management of the ship,
fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier,
48
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
however, always provided that whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness of the ship, the
MTO can prove that due diligence has been exercised to make the ship seaworthy at the commencement of
the voyage.
5.5. Assessment of compensation
5.5.1. Assessment of compensation for loss of or damage to the goods shall be made by reference to the
value of such goods at the place and time they are delivered to the consignee or at the place and time when,
in accordance with the multimodal transport contract, they should have been so delivered.
5.5.2. The value of the goods shall be determined according to the current commodity exchange price or, if
there is no such price, according to the current market price or, if there is no commodity exchange price or
current market price, by reference to the normal value of goods of the same kind and quality.
6. Limitation of liability of the multimodal transport operator
6.1. Unless the nature and value of the goods have been declared by the consignor before the goods have
been taken in charge by the MTO and inserted in the MT document, the MTO shall in no event be or become
liable for any loss of or damage to the goods in an amount exceeding the equivalent of 666.67 SDR per
package or unit or 2 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the
higher.
6.2. Where a container, pallet or similar article of transport is loaded with more than one package or unit, the
packages or other shipping units enumerated in the MT document as packed in such article of transport are
deemed packages or shipping units. Except as aforesaid, such article of transport shall be considered the
package or unit.
6.3. Notwithstanding the above-mentioned provisions, if the multimodal transport does not, according to the
contract, include carriage of goods by sea or by inland waterways, the liability of the MTO shall be limited to
an amount not exceeding 8.33 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged.
6.4. When the loss of or damage to the goods occurred during one particular stage of the multimodal
transport, in respect of which an applicable international convention or mandatory national law would have
provided another limit of liability if a separate contract of carriage had been made for that particular stage of
transport, then the limit of the MTO's liability for such loss or damage shall be determined by reference to
the provisions of such convention or mandatory national law.
6.5. If the MTO is liable in respect of loss following from delay in delivery, or consequential loss or damage
other than loss of or damage to the goods, the liability of the MTO shall be limited to an amount not
exceeding the equivalent of the freight under the multimodal transport contract for the multimodal transport.
6.6. The aggregate liability of the MTO shall not exceed the limits of liability for total loss of the goods.
7. Loss of the right of the multimodal transport operator to limit liability
The MTO is not entitled to the benefit of the limitation of liability if it is proved that the loss, damage or
delay in delivery resulted from a personal act or omission of the MTO done with the intent to cause such
loss, damage or delay, or recklessly and with knowledge that such loss, damage or delay would probably
result.
8. Liability of the consignor
8.1. The consignor shall be deemed to have guaranteed to the MTO the accuracy, at the time the goods were
taken in charge by the MTO, of all particulars relating to the general nature of the goods, their marks,
number, weight, volume and quantity and, if applicable, to the dangerous character of the goods, as furnished
by him or on his behalf for insertion in the MT document.
8.2. The consignor shall indemnify the MTO against any loss resulting from inaccuracies in or inadequacies
of the particulars referred to above.
8.3. The consignor shall remain liable even if the MT document has been transferred by him.
49
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
8.4. The right of the MTO to such indemnity shall in no way limit his liability under the multimodal transport
contract to any person other than the consignor.
9. Notice of loss of or damage to the goods
9.1. Unless notice of loss of or damage to the goods, specifying the general nature of such loss or damage, is
given in writing by the consignee to the MTO when the goods are handed over to the consignee, such
handing over is prima facie evidence of the delivery by the MTO of the goods as described in the MT
document.
9.2. Where the loss or damage is not apparent, the same prima facie effect shall apply if notice in writing is
not given within 6 consecutive days after the day when the goods were handed over the consignee.
10. Time-bar
The MTO shall, unless otherwise expressly agreed, be discharged of all liability under these Rules unless suit
is brought within 9 months after the delivery of the goods, or the date when the goods should have been
delivered, or the date when in accordance with Rule 5.3, failure to deliver the goods would give the
consignee the right to treat the goods as lost.
11. Applicability of the rules to actions in tort
These Rules apply to all claims against the MTO relating to the performance of the multimodal transport
contract, whether the claim be founded in contract or in tort.
12. Applicability of the rules to the multimodal transport operator's servants, agents and other persons
employed by him
These Rules apply whenever claims relating to the performance of the multimodal transport contract are
made against any servant, agent or other person whose services the MTO has used in order to perform the
multimodal transport contract, whether such claims are founded in contract or in tort, and the aggregate
liability of the MTO of such servants, agents or other persons shall not exceed the limits in Rule 6.
13. Mandatory law
These Rules shall only take effect to the extent that they are not contrary to the mandatory provisions of
international conventions or national law applicable to the multimodal transport contract.
50
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Tabella degli Incoterms, edizione 2000.
Sigla
Termine internazionale
Termine in italiano
CFR
Cost and freight
Costo e nolo
CIF
Cost, insurance and freight
Costo, assicurazione e nolo
CIP
Carriage and insurance paid to
Trasporto e assicurazione pagati fino a
CTP
Carriage paid to
Trasporto pagato fino a
DAF
Delivered at frontier
Reso frontiera
DDD
Delivered duty paid
Reso sdoganato
DUP
Delivered duty unpaid
Reso non sdoganato
DEQ
Delivered ex quay
Reso banchina
DES
Delivered ex ship
Reso ex ship
EXW
Ex works
Franco fabbrica
FAS
Free alongside ship
Franco lungo bordo
FCA
Free carrier
Franco vettore
FOB
Free on board
Franco a bordo
51
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali: Condizioni
generali spedizionieri italiani per spedizioni internazionali
ART. 1 - Applicazione delle disposizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato per spedizioni
internazionali
Le condizioni generali che seguono si applicano a tutti gli incarichi affidati ad uno spedizioniere anche se
non siano stati preceduti da una offerta, salvo il caso di disposizione contraria scritta da parte del mittente.
Viene fatta eccezione per gli incarichi affidati a spedizionieri operanti nel Porto di Trieste da clienti esteri o
per spedizioni destinate all'estero, ai quali si applicano le diverse condizioni generali praticate per tali casi
dagli spedizionieri suddetti.
ART. 2 - Limiti di assunzione degli incarichi
Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie,
Compagnie di Navigazione, marittime ed aeree, vettori in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o
altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono essere richiesti dallo Spedizioniere per conto del
proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto.
Le spedizioni fino a kg 20 vengono accettate in base alle norme e condizioni del Codice Postale.
Salvo disposizioni contrarie del mandante, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi
da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per
assicurare l'esecuzione del contratto.
La responsabilità dello spedizioniere o spedizioniere vettore nei confronti del mandante non può inoltre
essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni,
regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.
ART.3 - Esecuzione del mandato
Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidato con la diligenza del buon padre di famiglia,
nell'interesse del mandante.
Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante.
ART. 4 - Responsabilità dello spedizioniere
Lo spedizioniere non assume alcuna responsabilità per l'esatta interpretazione delle istruzioni
trasmesse verbalmente o telefonicamente che non siano stati confermati per iscritto da una delle parti,
nonché per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti del
mandatario o di terzi.
La consegna delle merci e carteggi di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori
d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente
concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.
ART.5 - Merci pericolose, nocive o soggette a rapido deterioramento
Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna e a spedire merci che
possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido
deterioramento e decomposizione.
Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza l'accordo di cui al comma
precedente, lo spedizioniere ha il diritto di respingerle, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di
venderle od anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione ed il mandante è tenuto a
rispondere per tutte le conseguenze dannose e spese che potessere derivarne.
ART. 6 - Indicazioni atte ad individuare le cose oggetto di trasporto
52
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Nell'incarico conferito allo spedizioniere il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la
quantità, la qualità dei colli, il peso lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l'esecuzione
regolare del mandato.
Senza ordine espresso lo spedizioniere non è tenuto a controllare tali indicazioni.
Le merci devono essere imballate secondo gli usi commerciali.
Il mandante risponde nei confronti dello spedizioniere di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla
omissione, inesattezza o imprecisione della enunciazione dei dati di cui sopra, come pure della mancanza,
insufficienza o improprietà dell'imballaggio, o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie
per il loro maneggio e sollevamento.
Lo spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del mandante, salvo
che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti.
L'ordine scritto impartito allo spedizioniere di far conoscere ufficialmente il peso della merce da parte del
vettore sarà obbligatorio per lo spedizioniere, solo quando il vettore ammetta tale riconoscimento.
ART.7 - Ricevute rilasciate dallo spedizioniere
Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità
delle merci, al contenuto dei colli, valore, peso ed imballaggio.
Inoltre, tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili,
il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.
ART. 8 - Inesatte indicazioni e conseguenti limiti di responsabilità
Qualora lo spedizioniere, a seguito di indicazioni errate o inesatte, si sia assunto di spedire merci che per loro
natura non possono essere accettate o possono essere accettate solo a condizioni speciali dalle imprese di
trasporto, ossia merce di peso e di volume eccezionale, oppure il cui traffico sia soggetto a prescrizioni di
controllo, come, per esempio, sostanze stupefacenti, esplosive, infiammabili, corrosive, radioattive o
mefitiche, il mandato è da ritenere senz'altro nullo. Se tuttavia la spedizione ha ugualmente luogo il
mandante è responsabile verso lo spedizioniere per tutte le conseguenze dannose e spese che possano
derivarne.
ART. 9 - Indirizzo del mandante o del mittente
Il mandante è tenuto a segnalare tempestivamente allo spedizioniere il proprio indirizzo completo ed
ogni eventuale sua variazione.
Lo spedizioniere non risponde delle conseguenze che possano derivare dalla mancata o intempestiva
segnalazione dei cambiamenti di indirizzo.
ART.10 - Comunicazioni tra spedizioniere e mandante
Senza ordine esplicito scritto, lo spedizioniere non è tenuto a spedire per posta raccomandata o
assicurata comunicazioni, documenti o altro.
Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma delle comunicazioni o documenti
riguardanti in qualche modo la merce oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato
diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticità o di potere sia chiaramente
riconoscibile.
ART. 11 - Validità del mandato
Una disposizione del mandante allo spedizioniere riguardante la merce si considera valida fino alla revoca,
salvo che la disposizione non sia già stata attuata dallo spedizioniere.
Il mandato allo spedizioniere può essere revocato solo se egli non abbia ancora concluso il contratto di
trasporto col vettore.
53
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Allo spedizioniere dovranno, comunque, essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della
revoca e corrisposto un adeguato compenso per l'attività prestata secondo le tariffe depositate presso le
C.C.I.A.A. o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato.
Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere revocato dal momento in cui lo
spedizioniere ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione.
ART.12 - Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione
Le comunicazioni del mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non esonera il mandante
dai suoi obblighi verso lo spedizioniere.
ART. 13 - Facoltà e responsabilità dello spedizioniere in mancanza di istruzioni circa l'espletamento
dell'incarico
Il mandante è tenuto a far pervenire allo spedizioniere in tempo utile i documenti necessari per la
presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle istruzioni relative.
In difetto di istruzioni adeguate o attuabili, lo spedizioniere può operare secondo il proprio
discernimento nell'interesse del mandante.
Quando il mandante, anziché impartire allo spedizioniere precise istruzioni, si limita ad inviare copia della
lettera di credito, lo spedizioniere opera in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza
per altro assumere responsabilità per l'interpretazione delle stesse.
Il mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all'invio di documenti
e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente.
ART. 14 - Fatture consolari
Le fatture consolari vengono compilate dallo spedizioniere o dal suo rappresentante nel porto marittimo solo
a seguito di espressa richiesta del mandante, corredata dai necessari documenti ed in base ai dati risultanti dai
documenti medesimi.
ART. 15 - Raggruppamento delle spedizioni
Lo spedizioniere ha la facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altro, salvo ordine
scritto contrario.
ART.16 - Imballaggi: dichiarazione di esonero dalla responsabilità
Lo spedizioniere è esonerato da ogni responsabilità relativa a perdite, mancanze, avarie e
deterioramento causate ai colli ed alle merci da insufficiente imballaggio o imballati in imballaggi usati
od in imballaggi che si alterano con il tempo, per manipolazione o per i prodotti contenuti.
Lo spedizioniere è autorizzato, in questo caso, a ricevere da vettori, depositari e ricevitori in genere,
riserve circa le condizioni dell'imballo delle merci.
ART. 17 - Lettere di garanzia relative allo stato delle merci o degli imballaggi
Lo spedizioniere non è tenuto a rilasciare lettere di garanzia onde ottenere che vengano omesse sui
documenti di trasporto osservazioni relative allo stato della merce o al suo imballaggio.
Qualora, tuttavia, lo spedizioniere nell'interesse del proprio mandante, ritenga opportuno rilasciare tali lettere
di garanzia, ha diritto di esigere dallo stesso, a sua volta, una garanzia analoga e, in attesa di riceverla, di
trattenere le merci o i documenti relativi, nonchè di essere rimborsato di tutte le spese eccezionali che ne
potessero derivare.
ART. 18 - Campionamento della merce
54
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Il campionamento delle merci affidate allo spedizioniere viene effettuato senza sua responsabilità anche
quando questa operazione non esige particolari conoscenze tecniche o impianti speciali.
ART. 19 - Termini di resa
Salvo accordi speciali per iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere termini di resa nè un
determinato ordine di precedenza nell'esecuzione della spedizione.
La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per lo
spedizioniere.
In nessun caso lo spedizioniere può essere ritenuto responsabile delle conseguenze per informazioni
errate fornite dalle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termini di carico, scarico o
di consegna.
ART. 20 - Validità dei prezzi e delle condizioni
I prezzi e le condizioni offerte dallo spedizioniere sono validi solo se prontamente accettati dal mandante per
l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle
condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere urtilizzati dallo spedizioniere
nell'interesse del proprio mandante, nonchè nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi.
Lo spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione.
I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei
vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso.
ART.21 - Offerte dello spedizioniere
Le offerte dello spedizioniere e l'accordo con lo stesso sui prezzi e prestazioni si riferiscono solo e sempre a
prestazioni specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono valide solo per merci di
volume, peso e qualità normali, nei seguenti limiti:
- spedizioni ferroviarie: secondo le tabelle delle condizioni di trasporto delle amministrazioni ferroviarie
- spedizioni camionistiche: 3 mc. = 1000 kg. 1 metro lineare = 1900 kg.
- spedizioni marittime: secondo le tabelle delle condizioni di trasporto delle Compagnie marittime
- spedizioni aeree: secondo le prescrizioni I.A.T.A.
i prezzi dati in forma forfettaria si intendono rilasciati solo con lo scopo di agevolare il mandante nei suoi
conteggi commerciali e sue patiche amministrative senza che ciò possa modificare la veste dello
spedizioniere.
ART. 22 - Norme particolari per spedizioni da e per i porti
A) Le operazioni di imbarco e sbarco si eseguono secondo i regolamenti e gli usi locali dei porti e secondo le
norme fissate dai vettori in virtù di clausole figuranti in polizza di carico o contratto di noleggio.
B) Salvo patto contrario, i prezzi convenuti non comprendono le spese supplementari risultanti da imbarchi,
trasbordi o sbarchi delle merci durante la notte, sabato, domenica o giorno festivo legale, giorno di pioggia
ecc..
C) Qualora lo spedizioniere curi l'inoltro e l'instradamento ai porti di imbarco delle merci a lui affidate per la
spedizione, egli non è responsabile dei ritardi che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi nè
conseguentemente di mancati imbarchi, soste, guardianaggi e detention charges, scarico a terra, danni o noli
"vuoto per pieno" richiesti dalle Compagnie di navigazione e/o da loro Agenti ecc..
Le suddette spese speciali derivanti dalle operazioni di cui ai punti A), B), e C) sono a carico del mandante.
ART.23 - Mancato svincolo delle merci a domicilio del destinatario
L'incarico e la responsabilità dello spedizioniere finiscono, per le merci da consegnare al domicilio del
destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad
55
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo. Il destinatario si dovrà occupare
senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l'accettazione
di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per
sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a
domicilio.
ART. 24 - Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate
Salvo istruzioni scritte contrarie, lo spedizioniere potrà far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal
destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possono essere consegnate. Quanto sopra a rischio e per
conto del mandante.
Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e
pericolo del mandante senza che lo spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione.
Lo spedizioniere inoltre non assume responsabilità per mancanze, avarie ecc.., nonché per confische, vendite
all'asta, distruzione od altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove
la merce è giacente.
ART.25 - Noli e altre spese gravanti sulla merce
L'incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo spedizioniere ad anticipare i noli
gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese.
Lo spedizioniere non può essere ritenuto responsabile dall'avente diritto per spese di sosta, danni, ecc..
derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.
ART. 26 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha
contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessun obbligo ha lo spedizioniere di anticipare
somme per conto del mandante.
Qualora, previo accordo, il mandante non anticipi i fondi, o qualora le somme a lui richieste dallo
spedizioniere non pervengano tempestivamente, a quest'ultimo devono essere riconosciute, oltre alle normali
competenze, alla commissione per anticipo fondi, ed agli interessi per il ritardo, anche le eventuali perdite sui
cambi, qualora, al momento dell'incasso della valuta nella quale è stato stabilito il conteggio, questa abbia
subito un ribasso.
L'avere lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'avere il
mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o terzi, non esonera il
mandante dall'obbligo del relativo pagamento, qualora, per mancato svincolo della merce da parte del
destinatario o per altra ragione, lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito. Il mandante è tenuto a
rimborsare, a semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi e altre spese
riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito emessi da amministrazioni statali, vettori, ecc.. entro i termini
di prescrizione stabiliti per ognuno di essi.
ART.27 - Pagamento delle somme dovute allo spedizioniere
Le fatture dello spedizioniere sono da regolare a vista. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di
messa in mora, si fa luogo all'applicazione di interessi nella misura dei tassi passivi correnti sul mercato
finanziario, senza che ciò influisca sulla esigibilità del credito.
ART. 28 - Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte dallo spedizioniere in conseguenza
dellle merci detenute
56
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Il mandante è obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento
per rilievi, noli, dazi, contributi di avaria, multe od altri esborsi che gli vengono richiesti in qualità di
disponente o detentore di merci per conto terzi.
In mancanza, lo spedizioniere è autorizzato a prendere le misure che ritiene opportune a sua garanzia e
procedere, occorrendo, alla alienazione od anche alla distruzione della merce a norma delle leggi vigenti nel
Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni Internazionali applicabili.
Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico,
doganale, ecc.. che gli derivano dalla detenzione della merce, e di tutte le conseguenze dell'omissione
risponde nei confronti dello spedizioniere.
ART.29 - Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione di noli e dazi
In mancanza di precisi accordi contrari, lo spedizioniere non assume alcuna responsabilità per le
informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe ecc..
Lo spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle
conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o altre disposizioni dell'Autorità.
ART. 30 - Addebiti e trattenute del mandante
Addebiti o trattenute del mandante su quanto spettante allo spedizioniere sono ammissibili solo se relativi a
crediti scaduti e riconosciuti da quest'ultimo.
ART.31 - Valore dell'assicurazione
Lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di un ordine scritto ed espresso
dal mandante. Egli stipula l'assicurazione come semplice intermediario alle condizioni delle polizze e
delle clausole speciali delle Compagnie di assicurazione scelte da lui e senza alcuna propria
responsabilità, anche se non ha comunicato al mandante il nome dell'assicuratore.
In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, vengono coperti solo i
rischi ordinari. La semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione.
A tutti gli effetti, l'assicurazione sarà da considerarsi operante non appena lo spedizioniere sia in grado di
concluderla. Se lo spedizioniere ha effettuato l'assicurazione a nome suo ma per conto del mandante, egli è
solo tenuto, su richiesta a cedere al mandante i suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Se l'assicuratore
dovesse mettere in qualsiasi modo, in dubbio l'pplicabilità della polizza, il mandante farà ricorso solo contro
l'assicuratore e lo spedizioniere non avrà alcuna responsabilità in proposito. In nessun caso lo spedizioniere
può essere considerato come coassicuratore.
Qualora l'assicurazione venisse coperta dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere
che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dello
spedizioniere.
ART. 32 - Portata dell'assicurazione: compenso allo spedizioniere
In caso di danno spetta al mandante quale risarcimento soltanto quanto lo spedizoniere ha ricevuto
dall'assicuratore. Lo spedizioniere assolve i suoi obblighi cedendo al mandante, dietro sua richiesta, i diritti
verso l'assicuratore e quindi, in caso di perdita o avaria o altro danno previsto dalla polizza, spetta al
mandante agire nei confronti degli assicuratori o terzi responsabili. Il mandante può dare incarico allo
spedizioniere di procedere, per suo conto e rischio, alle pratiche relative alla realizzazione dei diritti.
Per la trattazione delle pratiche relative ai danni ed avaria eseguita dai periti nominati dalle Compagnie di
assicurazione o dai Vettori, per l'esercizio della rivalsa nei confronti dei terzi responsabili ed altre pratiche
del genere, lo spedizioniere ha diritto ad uno speciale compenso oltre a quello che gli deriva normalmente
dal mandato di spedizione.
57
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
ART. 33 - Deposito: condizioni
L'eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta dallo spedizioniere nei propri locali o in quelli di
terzi (privati o pubblici). Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in un deposito di terzi, nei rapporti
tra lo spedizioniere ed il suo mandante sono valide le stesse condizioni vigenti fra lo spedizioniere ed il terzo
depositario.
Se lo spedizioniere ha immagazzinato la merce in propri depositi non è tenuto ad adottare speciali misure per
la sicurezza e sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel
limite delle consuetudini locali.
Nel caso in cui partite di merci vengano dal mandante affidate allo spedizioniere con l'incarico di depositarle
per lunga permanenza a magazzino, fermo restando quanto sopra stabilito, il mandante è libero di visitare i
locali di deposito o farli visitare, previo accordo con lo spedizioniere ed il depositario.
Eccezioni o rilievi debbono essere fatti immediatamente.
ART. 34 - Controlli e manipolazioni della merce depositata
Qualunque verifica, lavorazione, prelievo campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la
permanenza a magazzino, dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati dello spedizioniere,
o, ove nulla osti, anche dal personale del mandante, sempre, però con l'assistenza retribuita dello
spedizioniere.
ART. 35 - Durata del deposito
Lo spedizioniere può recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con preasvviso di un mese a
mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo comunicatogli.
Una recessione senza preavviso è ammessa nel caso in cui la merce possa recare danno ad altre merci.
Lo spedizioniere, qualora abbia motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci,
è autorizzato a fissare al mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue
spettanze: in mancanza di che lo spedizioniere è autorizzato a vendere la merce ed a rivalersi sul ricavato
delle proprie spettanze.
ART. 36 - Ricevuta di deposito - riconsegna della merce
Ad avvenuto immagazzinamento della merce, lo spedizioniere rilascerà, a richiesta, conferma di ricevimento
e rispettivamente d'immagazzinamento.
La riconsegna della merce verrà effettuata solamente dietro disposizione scritta, firmata dal mandante o
dall'avente diritto, secondo le disposizioni del mandante; le conferme di ricevimento o di immagazzinamento
della merce, non hanno valore agli effetti della riconsegna e non costituiscono prova di proprietà delle merci.
ART. 37 - Privilegio e diritto di ritenzione
Lo spedizioniere ha nei confronti del mandante, per eventuali suoi crediti scaduti o in scadenza che gli
derivano dalle sue prestazioni, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci ed altri valori in suo
possesso.
ART. 38 - Limiti di responsabilità di dipendenza dell'operato di terzi
Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri,
depositari, assicuratotri, banche, le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è
responsabile solo per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni, e non
dell'operato dei singoli prescelti o incaricati. Mancando la colpa nella scelta e nella trasmissione delle
istruzioni, lo spedizioniereè tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante,
nonchè a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente
responsabili.
58
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
Qualora lo spedizioniere emetta un documento per il trasporto combinato Fiata Bill of Loading (FBL)
riconosciuto dalla Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.) lo spedizioniere assumerà le
responsabilità previste dalle condizioni generali riportate sul retro del documento stesso ed il trasporto
si intenderà effettuato in base a dette Condizioni Generali.
ART. 39 - Impossibilità di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore
Avvenimenti che non siamo causati dallo spedizioniere, ma che gli impediscano in tutto o in parte di
assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, nonchè tutte le cause di forza maggiore previste
dalle convenzioni internazionali, esonerano lo spedizioniere, per il periodo della loro durata, da
responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali eventi. In tali casi lo spedizioniere è autorizzato,
ma non obbligato, a recedere dal contratto, anche se l'incarico sia stato già parzialmente eseguito.
Analogamente al mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto, qualora non gli venga garantita la
continuità dell'esecuzione dell'ordine. In caso di recesso dello spedizioniere o del mandante, quest'ultimo
deve rimborsare allo spedizioniere tutte le spese di trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta,
assicurazione, consegna, ecc.. sostenute, comprese quelle causate da forza maggiore.
ART. 40 - Impedimenti e limitazioni di trasporti
Lo spedizioniere non è tenuto a controllare nè a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di
impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di
esportazioni, di transito.
ART. 41 - Massimali risarcimento danni
Premesso quanto indicato dagli artt. 2 e 4 delle presenti Condizioni Generali, nei casi di responsabilità dello
spedizioniere essa é comunque limitata al chilogrammo lordo del valore precisato all'art. 4.
Quando il valore dichiarato risulti superiore al valore commerciale corrente ed in ogni altro caso di
discordanza sul valore, viene preso per base, ad ogni effetto il valore commerciale corrente nel luogo e
nell'epoca in cui viene stipulato il contratto di spedizione.
Nel caso di mancanze, avarie o ritardi per spedizioni di campioni e di merci destinate a fiere, esposizioni
ecc.., la responsabilità dello spedizioniere è limitata al valore della merce dichiarato all'atto della spedizione
e comunque entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo.
ART. 42 - Danni derivanti da insufficienza di imballaggio
Lo spedizioniere non risponde dei danni di qualsiasi specie relativi a merci non imballate o
insufficientemente imballate.
Merci che in base alle condizioni od usi inerenti al relativo contratto di trasporto, siano considerate non
imballate o insufficientemente imballate, sono considerate tali anche nei confronti dello spedizioniere.
Danneggiamenti all'imballaggio esternamente riconoscibili subito o che si manifestano successivamente
possono essere riparati dallo spedizioniere a spese del mandante, senza che con ciò egli assuma alcuna
conseguente responsabilità.
ART. 43 - Luogo e modalità (accertamento danni)
Lo spedizioniere non risponde per danni constatati dopo l'avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni
esterne.
ART. 44 - Segnalazioni dei danni allo spedizioniere
Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non
riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato
59
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]
Avvocati e Commercialisti per l’Impresa
il trasporto dallo spedizioniere in esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato
immediatamente a conoscenza dello spedizioniere.
Se allo spedizioniere perviene una comunicazione di danno quando egli non è più in grado di far valere i suoi
diritti nei confronti dei terzi, lo spedizioniere non è responsabile delle conseguenze.
ART. 45 - Regolamento interferenze di terzi interessati alle spedizioni
Se un terzo, che sia direttamente o indirettamente interessato al mandato conferito allo spedizioniere o alla
sua esecuzione, elevi in dipendenza di ciò delle pretese nei confronti dello spedizioniere, il mandante è
tenuto a liberare immediatamente lo spedizioniere da tali pretese che dovranno essere regolate tra il
mandante stesso ed il terzo.
ART. 46 - Estensione della responsabilità
Lo spedizioniere è libero di assumersi responsabilità maggiori di quelle previste dalle norme che precedono
con una espressa pattuizione preventiva, e dietro corrispettivo di uno speciale compenso.
ART. 47 - Termine prescrizionale
Fermo il disposto dell'articolo 2951 del Codice Civile circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal
contratto di spedizione, lo spedizioniere ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio mandante
l'equivalente degli importi che, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, egli sia tenuto a
corrispondere ad Enti pubblici o privati a favore dei quali valgono dei termini di prescrizione superiori a
quello di cui sopra.
60
40125 Bologna x Via S. Stefano, 116 x Partita IVA 02357331202
Tel. +39.051.302215 x Fax +39.051.6360989 x www.actalex.it x e-mail: [email protected]

Documenti analoghi

IL TRASPORTO INTERNAZIONALE

IL TRASPORTO INTERNAZIONALE Condizioni di consegna e trasporto nelle operazioni con l’estero • Incoterms della Camera di Commercio Internazionale

Dettagli