la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi

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la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi
Sul plagio letterario, artistico e musicale:
la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi
A cura di Roberto Caso e Giulia Dore
TRIBUNALE DI MILANO
16 gennaio 2006
M. P. c. Fornaciari
(Sentenza integrale)
Dir. autore, 2006 (2), 254
Sul plagio letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi (a cura di Caso, R., Dore, G.)
TRIBUNALE DI MILANO
16 gennaio 2006 - G.U. D. Bonaretti - M.P. (Avv. Gutierrez, Faldella e Goetz) e altri c. Fornaciari
(Avv. Costa e Cordini) e altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 7, 8 e 11
febbraio 2002. M.P., C.Z. e B.T. (i primi due coautori del testo della canzone «Era lei», il terzo
autore della musica) convenivano in giudizio Adelmo Fornaciari (in arte «Zucchero», Pasquale
Panella e la Universal Music Italia srl, dolendosi del fatto che i convenuti, rispettivamente quali
autori (Zucchero della musica. Zucchero e Pancia del testo) ed editore del brano musicale «Blu»,
avessero plagiato la canzone «Era lei» e chiedendo al tribunale di accertare l'illecito, di inibirne la
continuazione, di ordinare che gli attori venissero indicati quali effettivi autori in ogni successiva
edizione del brano «Blu» e di assumere ogni provvedimento conseguente (risarcimento danni,
fissazione di penale, pubblicazione della sentenza e spese).
Mentre Panella restava contumace, si costituivano in giudizio i convenuti Fornaciari e
Universal, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto. Fornaciari
chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la condanna del solo P. al risarcimento dei danni che
assumeva derivati dalle iniziative volte a diffondere la notizia del presunto plagio (che avrebbe
assunto le dimensioni di una campagna mediatica), sempre con pubblicazione della sentenza.
Universal chiedeva a sua volta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Zucchero &
Fornaciari Music srl quale coeditrice del brano «Blu» e in subordine la condanna di Zucchero a
tenerla manlevata, in forza di apposita clausola contrattuale, dalle eventuali conseguenze
pregiudizievoli dell'azione avversaria.
Successivamente, disposta dal giudice tale integrazione, si costituiva in giudizio anche la terza
chiamata. Zucchero & Fornaciari Music srl, chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli
attori nei suoi confronti con l'atto di chiamata. Seguivano scambi di memorie e la rinuncia, da
parte dei soli T. e Z alle domande formulate nei confronti delle parti convenute e della terza
chiamata; dopo il deposito delle memorie istruttorie, su invito del giudice le parti precisavano le
conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Dei tre attori iniziali. il solo P., ormai, lamenta il plagio della
canzone di cui è coautore, che assume identica a «Blu» nel ritornello, per la melodia e per il testo.
Dal primo rilievo (la rinuncia di Z. e T.) non discende alcun effetto processuale, dal momento
che Zucchero e la Zucchero & Fornaciari non hanno prestato il necessario consenso (art. 306
c.p.c.), avendo interesse ad accertare in via giudiziale l'insussistenza del lamentato plagio.
Il secondo rilievo (incentrato sulla ripresa anche del testo, che risulterebbe modificato soltanto
in una parola) consente altresì di superare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata
dai convenuti, per essere il P. coautore della sola parte letteraria e ciò si osserva a prescindere da
ogni questione circa l'opinabilità della fondatezza della tesi che esclude l'applicazione nella specie
delle norme sulla comunione (correlata all'indubbio l'interesse di ciascun partecipante alla tutela,
sotto l'aspetto morale e patrimoniale, dell'integrità dell'opera in comunione, rispetto alla quale
anche il disposto dell'art. 34 I. aut., facendo «salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione»,
attribuisce all'autore della parte musicale non la titolarità ma il mero esercizio dei diritti di
utilizzazione, autore che, tra l'altro, nel caso in esame risulta aver agito, almeno inizialmente;
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Trib. Milano, 16 gennaio 2006, M. P. c. Fornaciari.
senza contare la non fruibilità separata del testo e della musica ex art. 35 l., aut., non ravvisandosi
nella specie i presupposti delle deroghe previste da tale disposizione).
Venendo al merito, deve rilevarsi che la domanda attrice è infondata e non può trovare
accoglimento.
Quanto al testo, pare opportuno trascriverlo di seguito.
Per «Era lei»: « Era lei poesie d'estate, era lei dimenticate, era lei nel fumo di una sigaretta,
lei. Era lei. Nei giorni allegri, era lei nei gesti pigri, era lei nel rosso di un tramonto, c'era lei,
solo: lei... Era lei la bocca amara, era lei che se ne andava, era lei la rabbia di un minuto, era lei.
Era lei poesie d'estate, era lei dimenticate, era lei nel fumo di una sigaretta, lei...».
Per «Blu»: «Sere d'estate dimenticate, c'è un dondolo che dondola; che belle scene di lei che
viene da lune piene e si gongola. L'aria è serena la notte è chiara, c'è un ciondolo che ciondola...».
Il confronto evidenzia chiaramente la non rilevanza del richiamo alle «estati dimenticate», tema
poetico riferibile a un comune patrimonio universale, come tale insuscettibile di appropriazione, e
in ogni caso qui tradotto in forme specifiche e inserito in contesti complessivi (si consideri
l'allitterazione presente in «Blu» e del tutto assente in « Era lei»), da ritenersi sufficientemente
differenziati.
Quanto alla musica, l'esame degli spartiti e l'ascolto diretto dei brani «Era lei» e «Blu»
confermano la somiglianza dei ritornelli evidenziata anche dalla consulenza Dubaz di parte attrice
(cfr doc. 12). Somiglianza, peraltro, decisamente mitigata dalla presenza, nel primo brano, di un
«antecedente» (la reiterazione sincopata della tonica La2) del tutto assente nel secondo brano, che
si limita a riproporre (e con ritmica ben diversa, priva delle sincopi che caratterizzano il primo)
l'inciso che nel primo è il «conseguente». ovvero la scaletta dalla mediante alla sottodominante poi
discendente fino alla tonica (cfr. perizia Degrada). E ciò si osserva avvertendo che il confronto
diretto è utilmente esperibile con i CD sub docc. 3 e 7 attori, mentre il CD e la musicassetta sub
docc. 10 e 11, pur assai suggestivi all'ascolto, presentano una valenza, per così dire, decettiva o
comunque non risultano realmente significativi e utili, perché accostano realizzazioni (rectius,
estrapolazioni) dei brani non rispettose degli spartiti almeno in un punto decisivo: in particolare.
ripropongono l'incipit della tonica affidata al coro di «Era lei (il menzionato antecedente) anche in
«Blu». che invece non la prevede, e addirittura con le stesse parole.
In ogni caso, dalla rilevata somiglianza non sembra derivare alcun illecito, perché la parte
ripresa deve ritenersi priva di sufficiente originalità e creatività e come tale non tutelabile ex lege
autore, secondo le conclusioni raggiunte dalle condivisibili consulenze Malipiero, di parte
Universal (cfr. doc. 35 Fornaciari) e Degrada, della stessa Blu Team srl, editore di «Era lei» e
quindi titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica (doc. 4 Universal), che neppure ha
inteso agire in giudizio. E invero, come già osservato, l'analogia dei brani consiste nelle quattro
note della scala discendente che compare nella seconda metà delle prime tre misure di entrambi i
ritornelli. Ma tale scaletta costituisce a sua volta un elemento assolutamente di uso comune nel
linguaggio musicale, tanto che la perizia Malipiero ha avuto agio di richiamare numerosi brani
(anche di molto) anteriori, del repertorio leggero e di quello colto, che presentano spunti tematici
pressoché identici, brani tra i quali sembra qui sufficiente ricordare «Mac Arthur Park» di Jim
Webb e la sinfonia n. 32 di Mozart (cfr. sub doc. 35 Fornaciari).
Ne segue che il brano «Blu» non può considerarsi. nella parte che sembrerebbe ripresa da «Era
lei», dotato di quel gradiente di creatività suscettibile di fondare la tutela invocata in base alla
legge sul diritto d'autore. E ciò induce ad affermare la giuridica insussistenza del plagio rendendo
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superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate sotto il profilo soggettivo, con riguardo alla
conoscenza o conoscibilità da parte di Zucchero del brano «Era lei».
Di qui il rigetto delle domande di parte attrice.
Quanto alle riconvenzionali, va rilevata anzitutto la tardività di quella svolta dalla terza
chiamata solo in memoria ex art. 183 c.p.c.; mentre quella svolta dal convenuto Zucchero con
riguardo al preteso calo delle vendite dei supporti fonografici e dei biglietti e alla diminuzione
della sua attività in genere, non risulta provata né come danno in sé, né come effetto delle azioni
attribuite a P., accusato di essere il «regista occulto» di una campagna denigratoria contro
Zucchero, ma senza il sostegno di validi supporti probatori circa azioni. modi e tempi sui quali
l'azione denigratoria si sarebbe fondata.
Va infine rilevato che la domanda proposta ex art. 96 c.p.c., anche a volerla considerare
tempestiva e ammissibile, appare comunque infondata, per difetto di qualsiasi prova di danni
ulteriori rispetto all'introduzione del presente giudizio (Omissis).
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