La giurisdizione comunitaria e la sua evoluzione giurisprudenziale
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La giurisdizione comunitaria e la sua evoluzione giurisprudenziale
La giurisdizione comunitaria e la sua evoluzione giurisprudenziale Prof. Paolo Bargiacchi Argomenti In questa lezione parleremo di: 9 La giurisdizione comunitaria. 9 Le camere giurisdizionali. 9 Statuto della Corte e regolamenti di procedura. 9 La Corte dei Conti. 9 Riparto di competenze tra Corte e Tribunale di primo grado. 9 La decisiva importanza della giurisprudenza comunitaria. 9 I principi generali del diritto comunitario. 9 L'irrilevanza del nomen juris dell'atto comunitario. 9 La sentenza Van Gend en Loos. 9 Critica della pretesa sovranazionalità comunitaria. 9 I c.d. poteri impliciti. 1 La giurisdizione comunitaria La Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, fu inserita tra le Istituzioni comunitarie sin dall'inizio dell'integrazione europea. Nel 1988, poi, il Consiglio istituì (con la Decisione n.88/591/CECA-CEE-Euratom) il Tribunale di primo grado che affiancò, sebbene con competenze più limitate, la Corte. Anche il Tribunale ha sede a Lussemburgo. Î Oggi, l'articolo 220, comma , del Trattato di Roma così recita: “La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato” La giurisdizione comunitaria La creazione del Tribunale si spiega principalmente con la necessità di diminuire il numero dei ricorsi presentati alla Corte di giustizia. Nel corso degli anni, infatti, il sempre più frequente ricorso alla Corte aveva compromesso l'efficienza della stessa, anche dilatando i tempi procedimentali. Vi è, poi, anche l'esigenza di creare, per le materie dove entrambi gli organi giudiziari hanno competenza, il doppio grado di giurisdizione (garantendo, quindi, il diritto di impugnativa della sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte), ritenuto elemento essenziale di una efficace ed effettiva tutela dei diritti del ricorrente. 2 Le camere giurisdizionali Il Trattato di Nizza ha ulteriormente modificato l'articolo 220, comma 2, del Trattato di Roma (sempre con lo scopo di diminuire il numero dei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia), prevedendo la possibilità di creare “camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, [le] competenze giurisdizionali previste”. Le nuove “camere giurisdizionali” sono istituite: a) con decisione unanime del Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia b) su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione. Le camere giurisdizionali Ad oggi, è stata istituita una sola camera giurisdizionale. Î Con Decisione n.2004/752/CE-Euratom del 2 novembre 2004, infatti, il Consiglio ha istituito il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea che ha competenza in primo grado sulle controversie tra la Comunità europea (e l'Euratom) e i loro agenti. Î La Decisione del Tribunale della funzione pubblica può essere impugnata, per i soli motivi di diritto, dinanzi al Tribunale di primo grado (che, quindi, diventa in questo specifico caso, giudice di secondo grado) la cui Decisione, a sua volta ed in casi eccezionali, può ancora essere “riesaminata” dalla Corte di giustizia solo “ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse” (articolo 225, comma 2, Trattato di Roma). In questo unico caso eccezionale, quindi, anche a livello comunitario è introdotto il triplo grado di giurisdizione. 3 Statuto della Corte e regolamenti di procedura In aggiunta alle norme contenute nel Trattato di Roma (articoli 220-245), lo Statuto della Corte disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Istituzione. Î Lo Statuto prevede anche alcune disposizioni applicabili al Tribunale di primo grado e a quello della funzione pubblica. Î Lo Statuto è contenuto in un Protocollo allegato al Trattato ed ha lo stesso valore giuridico di questo. Î Ciascun organo giudiziario, poi, stabilisce il proprio regolamento di procedura (che viene comunque approvato dal Consiglio che vota a maggioranza qualificata). La Corte dei Conti Sebbene non faccia parte del sistema giudiziario “CorteTribunale di primo grado-camere giurisdizionali” (chiamato ad interpretare ed applicare il diritto della Comunità e, in maniera più limitata, dell'Unione europea), anche la Corte dei Conti si configura, oltre che come Istituzione comunitaria, come organo giudiziario. Istituita nel 1975, la Corte esercita il controllo finanziario sulle altre Istituzioni comunitarie (il c.d. “controllo esterno”) come previsto dall'articolo 246 del Trattato di Roma. 4 La Corte dei Conti Il controllo della Corte ha ad oggetto sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese (c.d. controllo formale o di legittimità) che l'accertamento sulla sana gestione delle finanze comunitarie (c.d. controllo sostanziale o di merito). La Corte dispone di importanti poteri di controllo ed indagine al fine di adempiere la sua funzione. Î Ad esempio, la Corte può controllare la documentazione ed ordinare controlli in loco presso le sedi e gli archivi delle altre Istituzioni e delle persone fisiche e giuridiche che ricevono, a qualunque titolo, contributi a carico del bilancio comunitario. La Corte dei Conti All'esito del controllo, la Corte dei Conti produce una dichiarazione di affidabilità dei conti esaminati che attesta anche la legittimità e la regolarità delle complessiva operazione controllata. La dichiarazione è presentata, ex articolo 248, al Parlamento europeo e al Consiglio. Di particolare rilievo, poi, è la competenza attribuita alla Corte dall'articolo 248 (paragrafo 4, comma 4), vale a dire quella di assistere il Parlamento europeo ed il Consiglio nella loro attività di controllo sull'esecuzione del bilancio comunitario. 5 Riparto di competenze tra Corte di giustizia e Tribunale di primo grado La distribuzione delle competenze tra i due organi giudiziari non delinea un completo ed organico sistema a doppio grado di giurisdizione. Nonostante alcune apparenti similitudini, quindi, il sistema di giurisdizione comunitaria resta differente dai sistemi giurisdizionali degli Stati membri. Î In alcuni casi, vi è la possibilità di un ricorso alla Corte avverso le sentenze del Tribunale ma solo per motivi di diritto e non di fatto. Î In altri casi, invece, la competenza è attribuita solo alla Corte. Î Come già detto, poi, nel caso di decisioni emanate da una camera giurisdizionale, sono possibili tre gradi di giudizio, sebbene l'impugnativa dinanzi al Tribunale di primo grado sia solo per motivi di diritto ed il riesame ulteriore dinanzi alla Corte della decisione “di appello” del Tribunale sia ammessa solo in casi eccezionali e per un solo motivo di legittimità. Riparto di competenze tra Corte di giustizia e Tribunale di primo grado Mentre la Corte di giustizia ha una competenza generale (cioè è competente per tutti i tipi di ricorso previsti dal Trattato di Roma), il Tribunale di primo grado è competente solamente nei casi previsti 9 dall'art. 230 (controllo di legittimità degli atti comunitari ed eventuale loro annullamento), 9 art. 232 (c.d. ricorso in carenza: “qualora, in violazione del trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri, le altre Istituzioni ... [e] ogni persona fisica o giuridica [che contesti all'Istituzione] di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto” possono fare ricorso), 9 art. 235 (controversie per il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della Comunità, cioè per i danni cagionati dalle Istituzioni comunitarie o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”), 9 art. 238 (clausole compromissorie contenute in contratti di diritto pubblico o privato stipulati dalla Comunità o per conto di questa). 6 Riparto di competenze tra Corte di giustizia e Tribunale di primo grado Le controversie ex articolo 236 (le controversie di lavoro tra la Comunità ed i suoi agenti), originariamente attribuite alla Corte e successivamente al Tribunale, sono, invece, attribuite oggi al Tribunale della funzione pubblica. Si noti, comunque, che nei ricorsi previsti dagli articoli 230 e 232 (ricorsi in annullamento ed in carenza) la competenza del Tribunale di primo grado si ha solamente quando il ricorrente è una persona fisica o giuridica. Ogni volta, infatti, che il ricorso sia presentato da uno Stato membro, dalla BCE o da una Istituzione comunitaria la competenza esclusiva è della Corte. Sui ricorsi ex articolo 226-227 (procedura di infrazione contro gli Stati membri per violazione del diritto comunitario), invece, è competente solamente la Corte di giustizia. La competenza pregiudiziale (o di rinvio) prevista dall'art.234 spetta al Tribunale solo nelle materie specificamente determinate dallo Statuto. Sul punto, invece, la Corte ha competenza generale. 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