Condizioni di partecipazione

Transcript

Condizioni di partecipazione
Condizioni di partecipazione dell’ Euro-Lotto Tipp AG,
Seewenstrasse 11, CH-6440 Brunnen («ELT»)
Art. 1 Euro Millions
Euro Millions è una lotteria autorizzata dall’autorità di vigilanza (Comlot) competente per tutti i cantoni
svizzeri conformemente alla Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente
organizzate dell’8 giugno 1923. Per il territorio della Svizzera tedesca, il Ticino e il Principato del
Liechtenstein, la Swisslos è responsabile dell’emissione e dell’esecuzione di Euro Millions, mentre il
territorio della Svizzera occidentale è di competenza della Loterie Romande (da sola o insieme agli
“organizzatori delle lotterie”).
Il partecipante prende atto del fatto che il contratto di gioco concernente la partecipazione a Euro Millions
sussiste esclusivamente tra i rispettivi organizzatori delle lotterie di Euro Millions e lui (pronostico singolo
personale) ovvero il gruppo di pronostici collettivi (pronostici collettivi). La ELT viene solo incaricata e
autorizzata a rappresentare in modo negoziale il partecipante ovvero il gruppo di pronostici che partecipa
a Euro Millions nei confronti degli organizzatori delle lotterie (cfr. Art. 2). Per la partecipazione a Euro
Millions vigono le condizioni di partecipazione dei rispettivi organizzatori delle lotterie consultabili agli
indirizzi web www.swisslos.ch e www.loro.ch e che vengono accettate espressamente con l’utilizzo dei
servizi della ELT.
Art. 2 Parti contrattuali e rapporti contrattuali
La ELT intermedia alle seguenti condizioni nei rapporti contrattuali tra i singoli partecipanti di un gruppo di
pronostici collettivi che costituiscono tra loro una società semplice ai sensi dell’art. 530 del CO (di seguito
“gruppo di pronostici collettivi”) con lo scopo di partecipare alla lotteria Euro Millions in veste di gruppo di
pronostici collettivi. Inoltre, la ELT fornisce i servizi descritti più dettagliatamente di seguito al gruppo di
pronostici collettivi in generale come sua amministratrice esclusiva nonché ai singoli partecipanti al gruppo
di pronostici collettivi nel quadro di un rapporto contrattuale dietro pagamento (“tariffa”).
La ELT viene incaricata e autorizzata in particolare a costituire un gruppo di pronostici collettivi ai fini della
partecipazione a Euro Millions per conto di ogni partecipante durante la durata del contratto, a svolgere
tutte le attività in veste di amministratrice esclusiva che servano allo scopo societario del gruppo di
pronostici collettivi (come il piazzamento delle giocate, ad esigere e versare gli eventuali premi) nonché a
liquidare il gruppo di pronostici collettivi dopo la partecipazione a Euro Millions.
Art. 3 Diritto di partecipazione
Tutte le persone che al momento della partecipazione abbiano compiuto il 18° anno di età e hanno il
proprio domicilio principale permanente in Svizzera hanno il diritto di partecipare.
Art. 4 Gruppo di pronostici collettivi
Con la conferma di partecipazione, la ELT conferma al partecipante l’ingresso in un gruppo di pronostici
collettivi formato da un determinato numero di partecipanti nonché la nascita di rapporti contrattuali tra
lui e la ELT conformemente alla tariffa concordata (cfr. Art. 10). La composizione di un gruppo di
pronostici collettivi può variare dopo ogni estrazione. Non sussiste alcun diritto da parte di un singolo
partecipante a far parte di un determinato gruppo di pronostici collettivi.
Art. 5 Pronostici del gruppo di pronostici collettivi
La ELT sviluppa le serie di sistemi (“combinazioni di numeri”) che vengono utilizzate come pronostici a
nome e per conto del gruppo di pronostici collettivi. Nessun partecipante ha diritto all’impiego di
determinate combinazioni di numeri. Il partecipante può però astenersi per un periodo di gioco se non è
d’accordo con le combinazioni di numeri del suo gruppo di pronostici collettivi comunicate in precedenza.
A tal fine, il partecipante deve informare per iscritto (posta, fax, e-mail) la ELT della sua astensione,
indicando anche i numeri da giocare nel rispettivo periodo di gioco, e questo entro il primo giorno di gioco.
Nel caso di una tale astensione, l’importo già pagato dal partecipante verrà impiegato per il periodo di
gioco successivo.
Art. 6 Vincite
Art. 6.1 Condizioni generali
Presupposto necessario per l’insorgere del diritto alla vincita è il pagamento completo anticipato della
tariffa concordata da parte del partecipante nonché l’invio della comunicazione dei numeri giocati dal
partecipante oppure della loro conferma da parte della ELT, dato che solo in tale momento sussiste la
certezza dell’avvenuto pagamento della tariffa.
Art. 6.2 Vincita da parte del gruppo di pronostici collettivi
La vincita da parte del gruppo di pronostici collettivi viene distribuita ai partecipanti proporzionalmente
alle giocate versate.
Art. 6.3 Vincita del pronostico singolo personale
Nel caso del pronostico singolo personale l’intera vincita spetta al singolo partecipante che ha giocato il
pronostico personale in questione.
Art. 6.4 Buono albergo
Ogni partecipante riceve ogni tre mesi un buono albergo valido per tre pernottamenti gratuiti. A carico del
partecipante sono i costi giornalieri di consumo minimo (mezza pensione). Nel proprio sito, nell’area
riservata ai membri, la ELT mette a disposizione il link che rimanda alla pagina contenente l’elenco degli
alberghi.
Art. 7 Pagamenti delle vincite
Dopo il ricevimento da parte degli organizzatori della lotteria, tutte le vincite vengono pagate mensilmente
quando superano CHF 30.00 o in caso di disdetta. Il limite di CHF 30.00 è solo una semplificazione
amministrativa. Tutte le vincite vengono sempre pagate al 100% (dedotta l’eventuale imposta preventiva
“IP” dovuta o altre tasse). I partecipanti ricevono dalla ELT un attestato di vincita, in modo da poter
rivendicare il rimborso dell’imposta preventiva dall’Amministrazione delle contribuzioni.
Art. 8 Trasparenza e possibilità di controllo
Ad ogni partecipante vengono inviati tutti i pronostici del gruppo di pronostici collettivi prima della prima
estrazione della sua tariffa nel rispettivo mese civile. Inoltre, la ELT deve informare ogni partecipante in
merito alla distribuzione della vincita del suo gruppo di pronostici collettivi mediante comunicazione
relativa alla vincita e un estratto conto.
Art. 9 Controllo da parte di una società di revisione
La ELT conferisce a una società di revisione il mandato di operare nel modo seguente per il gruppo di
pronostici collettivi: la società verifica periodicamente per campionamento le procedure e il regolare
pagamento delle vincite.
Art. 10 Tariffe
La tariffa copre la giocata per Euro Millions nonché tutte le spese e i costi sostenuti dalla ELT.
L’ammontare della tariffa dipende dal numero di partecipanti ad un gruppo di pronostici collettivi, dal
numero delle giocate collettive e dal numero di estrazioni settimanali o mensili nonché dalla durata
contrattuale e può essere evinto dalle rispettive descrizioni dei sistemi impiegati dalla ELT. La tariffa va
pagata anticipatamente.
Art. 11 Modalità di pagamento
Le tariffe vengono addebitate alla carta di credito indicata, mediante addebito diretto su conto corrente
bancario (LSV) o Debit Direct sul conto postale oppure pagate a mezzo fattura. A causa del maggiore
dispendio amministrativo, il pagamento a mezzo fattura può influenzare la durata di partecipazione
minima e i termini di disdetta (cfr. Art. 12).
Se, indipendentemente dal motivo, il pagamento della tariffa tramite carta di credito, conto bancario o
postale non dia esito positivo, la modalità di pagamento viene modificata automaticamente su pagamento
a mezzo fattura. In tal caso, la durata del contratto viene prolungata di ulteriori tre mesi civili con tutte le
rispettive estrazioni della relativa tariffa, indipendentemente dal fatto che la durata minima del contratto
sia stata raggiunta o meno.
Qualora, nemmeno in caso di emissione di fattura, il pagamento avvenga entro il termine di pagamento
fissato, viene addebitata una tassa amministrativa pari a CHF 50.--. In tal caso, la ELT non è obbligata ad
erogare alcun servizio.
Art. 12 Durata minima di partecipazione e disdetta
Art. 12.1 In caso di pagamento con carta di credito, addebito diretto su conto corrente bancario
(LSV) o Debit Direct
Se non regolamentato diversamente dalla tariffa, la durata minima di partecipazione è pari ad un mese
civile con tutte le estrazioni previste dalla tariffa concordata.
Se non regolamentato diversamente dalla tariffa, la durata di partecipazione si prolunga automaticamente
di un ulteriore mese civile con tutte le rispettive estrazioni previste dalla tariffa concordata, qualora con
un termine di 20 giorni prima della scadenza del contratto non si provveda ad inviare la disdetta scritta.
Art. 12.2 In caso di pagamento a mezzo fattura
Se non regolamentato diversamente dalla tariffa, la durata minima di partecipazione è pari a tre mesi civili
con tutte le rispettive estrazioni previste dalla tariffa concordata.
Se non regolamentato diversamente dalla tariffa, la durata di partecipazione si prolunga automaticamente
di ulteriori tre mesi civili con tutte le rispettive estrazioni previste dalla tariffa concordata, qualora con un
termine di 20 giorni prima della scadenza del contratto non si provveda ad inviare la disdetta scritta.
Art. 13 Responsabilità e limitazione della stessa
Nei confronti dei partecipanti e dei gruppi di pronostici collettivi la ELT risponde della fedele e diligente
esecuzione dei compiti affidati. La ELT garantisce in particolare che tutte le giocate e i pronostici per conto
di Euro Millions siano effettuati e che le eventuali vincite vengano versate. La responsabilità sussiste solo
in caso di dolo o colpa grave. La responsabilità della ELT è comunque limitata al decuplo della tariffa
durante la durata minima del contratto. Viene esclusa la responsabilità reciproca tra i partecipanti del
gruppo di pronostici collettivi.
Art. 14 Segreto di gioco / Protezione dei dati
I nomi, gli indirizzi e la partecipazione dei partecipanti sono tutelati dal segreto di gioco. Il partecipante ne
prende atto e acconsente esplicitamente alla registrazione dei suoi dati mediante EED. La ELT garantisce
ai partecipanti che tali dati non verranno comunicati a terzi e che verranno utilizzati esclusivamente per
prodotti della ELT o di imprese collegate alla ELT.
Art. 15 Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici della ELT con il partecipante o il gruppo di pronostici collettivi sottostanno al diritto
svizzero. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie è CH-6440 Brunnen. La ELT si riserva il
diritto di citare in giudizio il partecipante presso la propria sede o il proprio domicilio. Sono fatti salvi i fori
giuridici imperativi.
Art. 16 Disposizioni finali
Le presenti condizioni di partecipazione entrano in vigore a partire dal 1° settembre 2014. Da tale data in
poi, tutte le condizioni di partecipazione precedenti perderanno la loro validità e verranno sostituite dalle
presenti condizioni di partecipazione. La ELT si riserva il diritto di modificare in ogni momento le condizioni
di partecipazione, in particolare nel caso in cui gli organizzatori della lotteria di Euro Millions applichino,
dal loro canto, modifiche alle proprie condizioni di partecipazione. In caso di contraddizioni fa fede
esclusivamente la versione in lingua tedesca delle condizioni di partecipazione.
Versione del 1° settembre 2014
Differenze linguistiche
Le condizioni generali sono stati composti originali in tedesco. In caso di differenze di traduzione della
versione tedesca, vale quella tedesca.
Colophon
Eurolotto é un prodotto dell'
Euro-Lotto Tipp AG
Seewenstrasse 11
CH - 6440 Brunnen
Hotline: 041 766 58 70
(dall'estero digitare 0041 41 766 58 70)
Orari di apertura hotline:
Lunedì a venerdì tra le 09.00-17.00
Fax: 041 766 58 68
(dall'estero digitare 0041 41 766 58 68)
E-Mail: info(at)eurolotto.ch
Internet: www.eurolotto.ch