RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE Piano di localizzazione dei

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RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE Piano di localizzazione dei
RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Piano di localizzazione dei punti vendita
esclusivi e non di stampa quotidiana e
periodica
LEGGE 170/2001 E Regionale n°4/2005
COMUN E DI ES P E R l A
RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e non di stampa
quotidiana e periodica
(Decreto Legislativo 24 aprile 2001 no170)
Legge Regionale no4 de/1410112005
PREMESSA
Non si può affrontare il Decreto di riordino del sistema di diffusione della stampa
quotidiana
e
periodica,
senza
prima
soffermarsi
sulle
condizioni
che
l'hanno
determinata.
L'autorità garante della concorrenza del mercato evidenziava già dal 1994 una situazione
distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato co_n le precedenti
normative (sia la 416/81 che la n°67/87).Quindi già dal 1994 si parlava di un accordo tra editori, distributori edicolanti e Governo
per l'avvio di una sperimentazione della durata di un anno che avrebbe condotto il
mercato editoriale verso una più adeguata estensione.
Il 31 marzo 1998, veniva approvato il decreto legislativo no114 sulla riforma del
commercio, il quale, all'art.26, comma 4, varava una norma-ponte in materia di esercizi
dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici. In particolare, la menzionata
disposizione stabiliva che fino al 365° giorno dalla pubblicazione del d.Lgs. 114/98 veniva
fatto salvo quanto previsto dalla Legge 5 Agosto 1981, no416 e successive modifiche (
L.67/87) e, decorso il termine del 24/4/1999, per l'attività di vendita dei quotidiani e
periodici si sarebbe applicata la disciplina generale di cui al Decreto Bersani no114.AIIa
scadenza del termine annuale, veniva approvata e pubblicata la Legge 13 aprile
1999 no1 08, detta "legge di sperimentazione"
Allo scopo di acquisire elementi conoscitivi sulle ipotetiche variazioni, provocate dal
mercato della stampa in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate già con la 416, la
Legge 108/99 predeterminava gli esercizi commerciali preposti alla sperimentazione
secondo particolari criteri e modalità.
La sperimentazione della durata di 18 mesi, sarebbe stata effettuata in tutto il territorio
nazionale mediante le:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) distributori di carburante con limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
c) bar;
d) medie strutture di vendita con un limite di superficie minima di 700 mq:;
e) rivendite di libri (ed equiparati) con un limite minimo di superficie di 120 mq.1 titolari
degli esercizi che intendessero partecipare alla sperimentazione avrebbero dovuto
darne comu nicazione al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, al
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro trenta giorni dal 24 aprile 1999.Per gli esercizi partecipanti alla sperimentazione la Legge ammette la possibilità di vendita
dei prodotti editoriali anche con riferimento ai soli quotidiani o ai soli periodici, salva la
parità di trattamento delle testate: nella comunicazione i titolari avrebbero dovuto indicare
quale tipologia di vendita intendessero sperimentare ( soli quotidiani, soli periodici
o
ambedue).Oitre alla parità di trattamento delle testate, le condizioni dettate dalla Legge 108
prevedevano:
1) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non subissero variazioni;
2) che le condizioni economiche (comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta
ai venditori) fossero identiche per le diverse tipologie di esercizio;
3) che le testate poste in vendita non potessero essere comprese in alcun altro tipo di
vendita (anche relativa ad altri beni);
4) che gli esercizi partecipanti alla sperimentazione prevedessero un apposito spazio
espositivo per le testate poste in vendita.Spettava ai Comuni escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettassero le
relative disposizioni. Inoltre, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il
comune poteva escludere dalla stessa il singolo esercizio, qualora individuasse violazioni
dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali.
Infine, il Ministero dell'Industria con circolare no3482/C del 21/3/2000 chiarì molti punti
oscuri della sperimentazione, tra cu1 l'abrogazione
dell'art. 26,
comma 4.
del
d.Lgs.114/98.lnfatti la richiamata circolare confermava il permanere del regime di pianificazione e di
quello autorizzatorio, laddove prevedeva che "le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di
giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai Comuni in conformità ai PIANI COMUNALI
predisposti sulla base dei criteri fissati dalle REGIONI"
Sulla base del parere delle Commissioni Parlamentari, entro 24 mesi dall'entrata in vigore
della Legge no108 (dunque entro il 24 aprile /2001), il Governo, sentita la Conferenza
unificata e la Commissione paritetica Governo- editori, integrata dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello Nazionale, era delegato ad emanare un
Decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica.-
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NORMATIVA
VIGENTE
PER
LE
AUTORIZZAZIONI
ALLA
VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Con Decreto legislativo 24 aprile 2001, no170 pubblicato nella Gaz. Ufficiale no11 O,del 14
maggio/ 2001 , il Governo provvedeva dunque a riordinare il sistema di diffusione della
stampa, secondo i criteri sopra esposti.
Secondo quanto previsto dall'art.1 del decreto, la vendita dei prodotti editoriali su tutto il
territorio Nazionale si articola in punti di vendita ESCLUSNI e punti NON ESCLUSIVI.
Per punti vendita esclusivi si intendono quegli esercizi che, previsti nel Piano
comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani
e
periodici;
Per punti vendita NON esclusivi, si intendono quelli che sono autorizzati alla
vendita, in aggiunta ad altre merci, di quotidiani OWERO periodici.
(come da
interpretazione disposizioni Regionali).Comunque sia, l'attività di vendita di quotidiani e periodici è sempre soggetta ad
AUTORIZZAZIONE, anche a carattere stagionale rilasciata dai Comuni (responsabili
del servizio), ad eccezione dei casi di ESENZIONI , previste dall'art.3 e cioè della:
a) vendita nelle sedi dei partiti, Enti, chiese, comunità religiose, sindacati e
associazioni per pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono
all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) vendita nelle sedi della società editrice (o redazione distaccate);
d) vendita di pubblicazione specializzate non distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori
ed edicolanti;
f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (o private) rivolte unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture.-
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L'autorizzazione per un punto vendita NON ESCLUSIVO può essere rilasciata ai seguenti
esercizi elencati all'art.2 , comma 3, del d.lgs. no170; ed art. 3 comma 3 della Legge
Regionale n°4/2005
a) Rivendita di generi di monopolio;
b) Rivendita di carburanti con superficie minima pari a 1.500 mq. ;
c) BAR (sono esclusi ristoranti , rosticcerie, trattorie ed altri punti di ristoro);
d) Medie strutture di vendita, grandi strutture e Centri Commerciali con un limite
minimo Legge Regionale no33/99 (commercio fisso);
e) Vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq.;
f)
Esercizi a prevalente specializzazione di vendita , con esclusivo riferimento alla
vendita di riviste di identica specializzazione .-
L'AUTORIZZAZIONE per i punti vendita ESCLUSIVI è rilasciata nel rispetto dei Piani
Comunali di localizzazione, predisposti dai Comuni entro un anno dell'entrata in vigore del
Decreto Legislativo.
l Comuni nell'approvare i Piani di localizzazione, devono attenersi agli indirizzi emanati
dalle REGIONI;(Legge no4/2005);
Visto gli art. 9 e 1O della Legge Regionale n°4, l Comuni nella predisposizione dei Piani
(nel rispetto degli strumenti Urbanistici) possono :
a) suddividere il territorio in zone omogenee e rilevare le caratteristiche di ciascuna zona.
Sia le Regioni che i Comuni devono attenersi (sia nella predisposizione dei piani che degli
indirizzi Regionali) ai seguenti CRITERI per la predisposizione dei punti vendita esclusivi
e non, ed anche a carattere stagionale:
>-
Della densità della popolazione ;(numero di famiglie non inferiore a 1000 X punto
vendita esclusivo e non esclusivo)
>>>>-
Delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle Zone;
Dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
Delle condizioni di accesso;
Dell'esistenza di altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.-
Detti principi sono dunque alla base della valutazione effettuata dal Comune per il rilascio
delle autorizzazioni per punti vendita esclusivi e non. -
5
Infine, l'art. 9 del d.lgs. no170 abroga l'art.14 della Legge no416/81 e l'art.? della Legge
no67/87. Con l'abrogazione di tali disposizioni vengono meno i divieti:
1) di esercitare una rivendita fissa alle persone diverse dal titola re o dai suoi
familiari o parenti e affini fino al terzo grado;
2) di affidare in gestione a terzi la rivendita, tranne il caso di comprovato
impedimento per malattia ecc. ecc. o di superamento dell'età pensionabile;
3) di rilasciare l'autorizzazione per la rivendita alle persone giuridiche.-
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PIANIFICAZIONE DEl PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
Pur costatando
risultati
non
sempre
positivi
relativamente
alla
programmazione
commerciale (legge 114/98 e Regionale no33), il legislatore ( art. 6 comma 2°della legge
no170 del 24/4/2001) ha prescritto che i Comuni (sulla base dei parametri che saranno
fissati dalla regione oltre quelli già inclusi nella legge Nazionale) devono approntare i piani
comunali "di localizzazione dei punti
di vendita ESCLUSIVI E NON
" di rivendita di
giornali e periodici, in quanto le relative autorizzazioni alle vendite i Comuni devono
rilasciarle in conformità dei predetti piani.
Il contenuto dei piani devono attenersi ai seguenti criteri:
a)
suddivisione del comune in zone omogenee;
b)
individuazione nelle singole zone i punti vendita in esclusiva e non, quelli che hanno
effettuato la sperimentazione (legge 108) e quelli stagionali ;
C)
quantificazione, per ciascuna zona, delle rivendite che possono essere installate ,(la
quantificazione deve avvenire sulla base di criteri fissati dalla legge 170 e
a quelli
regionali ( art.1 O L.no4/2005) precisamente- art.6 comma b :densità di popolazione;
caratteristiche urbanistiche e
sociali della zona ; entità delle vendite di quotidiani e
periodici negli ultimi due anni ; condizione di accesso ;esistenza di altri punti vendita
già in funzione nella zona) .-
d)
la precisazione se e di quante rivendite (esclusive e non esclusive) possono essere
rilasciate nella zona ;
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PREMESSA
Il Comune di Esperia, è uno dei più vasti della Provincia di Frosinone, sorge in
un territorio ricco di monti e boschi. Si estende per oltre 108 Kmq. Sono quattromila
cinquanta le unità che popolano il luogo. E' collegata tramite la linea ferroviaria RomaCassino;la superstrada "Cassino -Formia" e aii'Autosole A 1 Roma
Napoli (casello di
Cassino).
Oltre al Centro Storico
~
urbano principale,(in alto domina il castello Normanno
ormai abbandonato) dove si concentra circa il 37% della popolazione, numerose sono le
frazioni e case sparse della parte restante del territorio.
Il tasso d'attività della popolazione si attesta in una breve sene storica e
nell'ultimo periodo in modo seguente:
-Gli addetti al settore Primario ( agricoltura) rappresentano non più del 6% della
popolazione attiva;
Gli addetti al settore secondario (industria) sono scesi nell'ultimo decennio sotto al
40% della popolazione attiva;
Gli addetti al settore terziario (commercio servizi e P.A.) sono circa il 54% della
popolazione attiva.Questi risultati ci confermano che Esperia
consolida il suo ruolo di area Commerciale e
di Centro servizi.
Considerato infine la distribuzione dei Residenti nel territorio comunale, nonché delle
caratteristiche di ciascuna area con particolare riguarda a:
- strutture scolastiche , Centri culturali, uffici pubblici, strutture commerciali e ricreative ,
assetto viario e delle comunicazioni, i flussi di popolazione non residenti (turistiche,
stagionali e permanenti) si è deciso di.:
A)
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE
In riferimento al punto precedente, si è ritenuto opportuno suddividere il territorio
comunale in due zone delimitate dai seguenti confini :
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ZONA 1 -
Esperia superiore-inferiore e Monticelli
( Centro storico e Urbano
Principale) -
Comprende i nuclei di più antica ubicazione, individuato dalla tavola generale (in allegato
-appendice)
=Area urbana e di espansione, comprende il Centro Storico e il centro urbano di Esperia
superiore, inferiore e della frazione di Monticelli
Vi risiedono attualmente circa 1.500 abitanti, pari al 37% circa del totale Residenti, più
flussi di popolazione gravitanti per ulteriore 500 persone.-
Zona 2 - ESTERNO - Resto del territorio con frazioni e case sparse -(inclusa Badia
di Esperia)
Comprende il territorio esterno all'area urbana (zona 1) con frazioni e case spase
(vedere allegata cartografia in appendice) strade provinciali ecc.
Vi risiedono attualmente circa 2.550 abitanti pari al 63% circa del totale residente più
persone Fluttuanti e di gravitazione Direzionale e stradale.L'area molto vasta con edifici Residenziali, attività produttive e prevalenza di attività
commerciale.
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- METODOLOGIA DEL LAVORO
Tale relazione tecnica presenta i risultati ottenuti dall'esame analitico dei dati mediante
rilevazioni totali dirette nelle singole zone e quindi per tutto il territorio comunale.
Lo studio si compone di due parti fondamentali:
-la prima contenente la rèlazione tecnica con i CRITERI strutturali più significativi previsti
dalle leggi vigente;
- le seconda consiste in una proposta di normativa riguardante le modalità di concessione
delle autorizzazioni (viste le localizzazioni dei punti di vendita oggi esistenti nelle singole
zone) .
Per quanto riguarda la pnma parte (relazione tecnica) il lavoro di elaborazione e di
raccolta dati è stato confrontato con verifiche dirette, nonchè con informazioni di funzionari
comunali e con gli operatori del settore (compresi i distributori locali dei giornalai).
8) -ANALISI GENERALE SULL'EDITORIA
a) Esame
strutturale dei punti di vendita (edicole) esistenti e relativa ubicazione
nell'ambito delle zone.-
Dalla rilevazione totale delle edicole si constata come :
nella zona 1 (Centro storico- urbano principale), sono attualmente localizzata no3
punto vendita e precisamente n°1 in esclusiva+ n°2 in promiscuo (non alimentare)
1)DI GIORGIO Davide -Via Ragazzi del 99'- area pubblica- Esperia Superiore;
2) MASELLI Francesca - C/so Vittorio - Esperia inferiore;
3) MORETTI Tiziana - Pizza G. Caprarelli - Chiosco in area pubb lica- Esclusivo
località di Monticelli.10
Nella zona 2 (Esterno
- Frazioni - e case sparse )
NON sono attualmente
localizzati punti vendita per giornali e riviste;
Dall'analisi degli esercizi esistenti si conclude dicendo: CHE TUTTI e 3 i punti vendita
sono attualmente localizzati in ZONA 1 e precisamente
nel Centro Storico e Urbano del
Comune di Esperia e frazione di Monticelli di cui:
no3 sono considerati in esclusiva;
neo in promiscuo, concessa in fase di sperimentazione della legge 108/99;
E' bene ricordare (come già accennato nella premessa) che per procedere alla ____
pianificazione delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste, bisogna fare --·
riferimento in primo luogo al carattere di "servizio" che tali rivendite svolgono. Il discorso
acquista una certa concretezza se si individuano le "tipologie" degli esercizi e le funzioni
che, in conseguenza dell'ubicazione, gli esercizi stessi sono in grado di svolgere.
La tavola 1, oltre ad indicare il numero delle edicole esistenti, riporta le tipologie che le
stesse (in relazione alla zona) esercitano con il relativo volume di utenza presumibile da
soddisfare.
Solo per ricordare le nomenclature tipologiche, precisiamo che con :
R= funzione alla Residenza ;
D=
"
Direzionale l attrezzature pubbliche, arterie stradali di
scorrimento, ecc.)
T.C .= funzione turistica e di gravitazione·commerciale ed associativa;
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TAV. 1 INDICE DI DENSITA' DELLE EDICOLE IN FUNZIONE DELLA
TIPOLOGIA (caratteristiche urbanistiche) E IN RAPPORTO ALLA
POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE E No DI FAMIGLIE
TIPOLOGIE (caratteristiche
urbanistiche)
ZONE
R.
D.
T.C.
x
x
2x x x
1
A.
UTENZA
NUMERO DEl
PUNTI VENDITA
RESIDENTI FLUTTUANTI COMPLESSIVI
E GRAVITAZIONE
5
1.500
8
2.550
500
W di
FAMIGLIE
3 esci.
O Oescl
RAPPORTO
NUMERO
FAMIGLIE
PER
ESERCIZIO
800
1.000
..
....
,.,u
TOTALE
4.050
500 3 esci.
R. = Area residenziale
D.= Direzionali (grandi collegamenti viari; Arterie Principali)
T.C.= Area commerciale ed associativa (area a locali commerciali e uffici pubblici)
A.= condizioni di accesso ( 1= non accessibile; 2= poco accessibile 3= scarsamente
accessibile;
. 6= sufficiente; 7= discreto 8= buono 9= eccellente)
1.800
600
A= condizioni di accesso (con 1 = area non accessibile ; 2 = poco accessibile .... con 6
sufficientemente accessibile ... 8 =buona accessibilità ... ).-
L'obiettivo del piano sarà (così come stabilito dalla legge Nazionale e Regionale) quello
di dimensionare la rete delle edicole in modo tale da consentirne una sufficiente presenza
nelle zone (tenendo presente le implicazioni di carattere urbanistico, della consistenza del
mercato effettivo, ecc.),impedendo comunque un allargamento eccessivo delle offerte,
tale da rendere adeguati i livelli di produttività.
Dai parametri espressi dalla tav. 1 e precisamente riguardo al rapporto popolazione
residente al no delle famiglie su numero dei punti vendita, si ritiene di poter affermare
che:
• La zona 1,(Centro Storico- Urbano -principale) è servita abbondantemente, in quanto
il
rapporto è di 800 (dato medio di famiglie per tutti i punti vendita) considerato i
parametri della tav. 1 è comunque di molto inferiore alle mille unità richieste dal comma
4 dell'art. 1O della Legge no4 Regionale.
Le tipologie rilevabili sono prettamente commerciali e associative, mentre per quanto
riguarda le condizioni di ACCESSO, sono da considerarsi appena sufficienti perchè
presentano delle difficoltà per raggiungere il Centro dovute alla sua stessa posizione ed i
collegamenti sono più difficili, e anche i parcheggi scarsi ecc.
• Nella
zona 2, Esterno - frazioni -case sparse -
valutando una popolazione
residente pari a circa 2.550 unità che mediamente rappresentano circa 1.000 famiglie.
Gli indici sono
commerciali
e
_quelli riportati nella Tav.1. Tipologie principali quelle ,associative,
direzionali
all'attraversamento
con
indice
di
accesso
molto
elevato,
dovuto
dalle numerose strade Provinciali che attraversano il territorio,
nonché dello svincolo dell'autostrada del sole A 1 (Cassino- Roma-Napoli) della
superstrada "Cassino - Formia"
Considerato che l' attuale situazione non è funzionale per garantire la concorrenza del
mercato perchè le edicole sono localizzate solo nella parte alta del Comune.
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Pertanto si ritiene di riequilibrare e redistribuire (in via preliminare) in tutte e due le zone
le attuali Edicole in attività più la localizzazione di un'ulteriore edicola in zona 2, oltre alla
possibilità di trasferimento nell'ambito della zona 1, verso la zona 2.-
C) INDAGINE DELL'ENTITA' DELLE VENDITE PER
QUOTIDIANI E PERIODICI.
Si è già visto che uno degli elementi indispensabili per il dimensionamento del piano della
stampa quotidiana e periodica è costituito dalla stima dei presumibili ricavi.
Nell'effettuare la stima sull'andamento delle vendite avute negli ultimi anni, si è proceduto._
tramite una doppia rilevazione : una indiretta, analizzando la diffusione a carattere
Nazionale e Regionale, riferita agli ultimi due anni per la vendita di quotidiani e periodici
(Tav.2 e 3) e un'altra diretta, con metodo empirico, sulla diffusione reale (indici locali).-
Desunti i valori globali reali di vendita, si è determinata "l'utenza" per le singole zone
(Tav.1 ). La valutazione dei flussi sopra citati è stata effettuata sulla base delle esperienze
già acquisite in occasione della formulazione di precedenti Rilevazioni.
PREVISIONE ·DELLA SPESA DI GIORNALI E RIVISTE AL
31/12/2007.
Per quanto concerne il volume delle vendite dei quotidiani e periodici nel 2007,
partendo da alcuni dati di base (ricavati dalle informazioni anzidette) e dalle stime della
tavola 3, e riferite dalle fonti della
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), esso è il
seguente:
13
per ogni 1000 abitanti residenti:
1. 123 copie per quotidiani;
2. 51 copie per settimanali;
3.
19 copie per altri;
Le tavole 2, 3 e 4 consentono un raffronto di dati tra valori Comunali, Regionali
e
Nazionali (estrapolazione effettuate su dati ISTAT e sulla relazione degli Editori).
Oggi ogni valutazione di confronto tra gli indici di diffusione di giornali e riviste a carattere
Nazionale e regionale, rispetto ai valori Locali non è stato possibile perché i distributori df
zona non hanno voluto fornirci indicazioni quantitative
anche se più volte sollecitati
dall'Amministrazione locale. Ciò nonostante si è stimato alcuni indicatori indiretti sulla
zona riducendo di un'ulteriore 25% la diffusione Regionale , considerato la scarsa
propensione alla lettura di giornali nell'area, ciò premesso:
Indicativamente riportiamo nella tavola 4 (prima parte), valori TEORICI delle vendite se
fossero rispettati - solo in parte (già sottostimati) - gli indici Regionali e Nazionali.
Infatti il volume di vendite presumibile è di 492 unità giornaliere per quotidiani (calcolato
con indice di una copia ogni otto abitanti circa) ; per i settimanali è di 204 unità giornaliere
(con indice una copia ogni 20 abitanti circa. Così come i dati ISTAT) ; e alle 76
unità
per altri periodici (con indice una copia ogni 50 abitanti . Indice ISTAT). IL CALCOLO è
EFFETTUATO SU UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DI 4.000 ABITANTI.- Con gli
indici locali la situazione è: 334 per quotidiani (calcolato con un indice di una copia ogni 12
abitanti) per i settimanali è di 134 unità giornaliere e 57 unità per altri periodici .
L 'esame della stessa TAV .4 ci fornisce le stime, approssimate per difetto, del volume
globale di vendite ripartite per indici di periodicità.
Globalmente si passa da un volume complessivo di
31.560 euro mensili alle 378.720
Euro circa annuali con i dati Regionali, mentre a livello locale passerebbero dai 21.480
euro mensili alle 257.760 annuali.
Procedendo nella considerazione (empiricamente) che il reddito complessivo ricavato
dalle vendite possa attestarsi sul 15-20% ; si arriva alla conclusione che il volume
complessivo di reddito da distribuirsi si aggiri fra i
4,8 -
6,3
mila euro mensili se
Regionali ridotto alle 3,3- 4,3 mila euro con indice locale, ad un importo per edicola dai
14
1.600 ai 2.100 con indice Regionale che scende ai 1.100 -1.433 con indice locale; che
corrispondono ai circa 19- 25 migliaia di Euro annuali circa se Regionali e per indici locali
13- 17 mila euro.Si tratta senza dubbio di importi relativamente modesti con entrate da remunerazione
sufficienti per una sola persona (più un coadiuvante), il che, comunque, giustifica la
continuazione dell'attività. Inoltre si deve tenere presente che, in molti casi, all'attività di
vendita di giornali e riviste si aggiungono altre attività commerciali (rivendita di cartoleria,
articoli vari, Bar, tabacchi, distributori di carburanti ecc.) tali da rappresentare ulteriori
introiti.
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TAV W 4- ENTITA' DELLE VENDITE - STIME PER QUOTIDIANI E PERIODICI
-STIME DI INDICI REGIONALI- STIME VALORI COMUNALI
4.050 RESIDENTI 500 FLUTT
esperia
NUM GIORNALI E RIVISTE
PERIODICIT A'
INDICI REGIONALI
l
4.000
CALCOLO
.
VOLUME GLOBALE DI VENDITA IN EURO
GIORNO
MESE
ANNO
MENSILI
ANNUALI
QUOTIDIANI
492
14.760
177.1 20
14. 760
177.120
SETTIMANALI
204
6. 120
73.440
12.240
.146.880
ALTRI
76
2.280
27 .360
4.560
54 .720
TOTALE
772
23 .160
277 .920
31 .560
378.720
INDICI LOCALI VENDITE ULTIMO BIENNIO (DISTRIBUTORI DI ZONA)
QUOTIDIANI
334
10.020
120.240
10.020
120.240
SETTIMANALI
134
4.020
48 .240
8.040
96.480
ALTRI
57
1.710
20.520
3.420
41 .040
TOTALE
525
15.750
189.000
21.480
257 .760
LE STIME DEGLI INDICI REGIONALI SONO STATI CALCOLATI
a) QUOTIDIANI UNA COPIA OGNI 8 ABITANTI CIRCA-
b) SETTIMANALI= UNA COPIA OGNI 20 ABITANTI CIRCAALTRI PERIODICI = UNA COPIA OGNI 50 ABITANTI VOLUMI DI VENDITE= G Giornali=1.00E
viste =2,00 E
ALTRI ' 2,00E
Rl\1
INDICI LOCALI
a) QUOTIDIANI UNA COPIA OGNI1 2 ABITANTI CIRCA-
b)SETTIMANALI =UNA COPIA OGNI 30 ABITANTI CIRCAALTRI PERIODICI= UNA COPIA OGNI 70 ABITANTI PREZZI INAVARIATI
D- IPOTESI DI PIANO PER L'EDITORIA
Sulla base dei risultati esposti nelle tavole precedenti, le possibilità di nuovi
insediamenti di rivendite dei giornali e riviste risulta quasi -impossibile (così come
prevede la legge
no4 Regionale) . Occorre inoltre sottolineare che, fin qui, ci si è
limitati a considerare le caratteristiche del mercato attuale e abbiamo messo 1n
evidenza i valori piuttosto bassi degli indici di diffusione dei giornali rispetto ai
parametri Regionali e Nazionali.
E' evidente che l'elaborazione di un piano impone di tenere conto delle variazioni
prevedibili e quindi di parametri quali :
• incremento di domanda (indici di diffusione a livello nazionale) ;
incremento della popolazione e di insediamenti residenziali e produttivi ;
•
incremento della variabile turistica-commerciale ;
•
ecc. ecc.
Oltre alle variabili economiche, occorre dare rilievo alle implicazioni di carattere
tipologico e di accesso così come prevede la legge.
In sintesi, constatato che nel comune di Esperia, così come è attualmente distribuita
la rete di vendita di giornali e riviste, la collocazione non soddisfa pienamente i
bisogni informativi.
Visto l'art.6 della legge N°170 nazionale e gli indici indicati nell'art. l O della Legge
Regionale no4/2005 , in riferimento "i comuni valutati i criteri " e applicando i
parametri di cui ai precedenti punti,
si consente il rilascio di N°1 nuova
autorizzazione in zona 2 con attività non esclusiva (o giornali o riviste)oltre
all'eventuale trasferimento di no1 edicola localizzata in zona 1 verso la zona 2.-
16
Si decide di
ACCETTARE
le attuali localizzazioni CON L'APPLICAZIONE
DEGLI
INDICI DI SERVIZIO COMPLESSIVO nel quadriennio 2007-2010 e precisamente:
1)
BLOCCARE l'attuale organico delle edicole così come si
nell'intero della zona 1
perché ritenuta abbondante
presenta a tutt'oggi
alle esigenze della
popolazione (zona satura);
2)
-Di ridistribuire eventualmente l'attuale
edicole da no3 a no2
(mediante
trasferimento se richiesto ) cioè se una delle tre edicola chiede il trasferimento
da zona 1 a zona 2 al fine di consentire un più facile accesso alla diffusione
dell'informazione.
3)
Di concedere un'ulteriore attività di rivendita con attività in promiscuo nella
zona 2 per la vendita di giornali o riviste
Tale proposta è riportata nella tabella successiva.
17
TAV. NUMERO DEl PUNTI VENDITA SECONDO LA ZONIZZAZIONE E
PREVISIONI
ZONA
1
2
NUMERI
PUNTI
VENDITA
NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO
VENDITA ESISTENTI
NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO
VENDITA PREVISTI
n . ... 3..Esc/permanenti
n . .... .. 3 .. Esc/permanenti
n.... stagionali
n.... stagionali
3
n.... .0. non esclusivi n.. .. o .. . solo periodici
n.. .. O.. . solo quotidiani
n. Stagionali
n. 0 ..... Esc/permanenti
n.. .. Ono n esclusivi n . ... ... ... solo periodici
n.... O... solo quotidiani
n.. .. O. Esc/permanenti n . ... stagionali
n. O non esclusivi n... . .... .. solo periodici
n... . 0 ... solo quotidiani
n. . ...... Esc/permanenti n. stagionali
n.1 .. non esclusivi n.......... solo periodici
n... . 0 ... solo quotidiani
n...... Esc/permanenti n.... stagionali
o
no .. non esclusivi
n...... . quot./per
n O solo periodici
n. ...... quot./per
n ...... non esclusivi n . ... O... solo periodici
~-----+----------~--~~~-----n_.~·-··-··· ·-··_s_ol~o_q~u_o_ti7.di_a_n_i--+----=~~----n_.~
·· ~··_.._.._.s_o_lo~q~uo~t~id~ia~n~i~ .
n...... Esc/permanenti n... . stagionali
n... ... Esci permanenti n. ... stagionali
frOTALE
n . .. ... .. quot./per
n . .. . non esclusivi n...... .... solo periodici
n.. .... .... solo quotidiani
n... . ..... Esc/permanenti n . ... stagionali
n....... quot./per
n ...... non esclusivi n ...... .... solo periodici
n . ..... .... solo quotidiani
n . ....... .Esc/permanenti n.. .. stagionali
n . ... ...... q uot./per
n . ... .. non esclusivi n........ .. solo periodici
n . .. ....... solo quotidiani
n. 3 ..... Esc/permanenti n. .. stagionali
n.......... quot./per
n.. .... non esclusivi n ... ....... solo periodici
n... . ...... solo quotidiani
n. 3 .. .. . Esc/permanenti n.. Stagionali
n. 0 .. non esclusivi n. .. .. .. ... solo periodici
n. ... O... solo quotidiani
n. 1 non esclusivi n.... ...... solo periodici
..
n.. .. Oso lo quotidiani
W3 Es.
NORME
DI
ATTUAZIONE
PER
L'EDITORIA
(Decreto legislativo 24 aprile 200 1 no170)
Legge Regionale n o4 de/141112005
ESPERIA
18
CAPO
Art. 1
Generalità
Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti di vendita esclusivi
della stampa quotidiana e periodica, in applicazione degli artt. 2 e 6 del D.Lgs .24
aprile 2001, no170. e Legge Regionale no4/2005
Il Piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita già
esistenti nel Comune e dei quantitativi delle vendite , rispettivamente, di quotidiani e
periodici, negli ultimi due anni ed ha tenuto conto della densità della popolazione e
delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona e degli altri indicatori della
vigente normativa.
Nella determinazione dei punti di vendita il Piano tiene conto della presumibile
capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.-
Definizioni:
a) il Piano comunale di localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e
periodici;
b)Punti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita
generale di quotidiani e periodici;
c)Punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono
autorizzati alla vendita di quotidiani owero
periodici, nonché quelli di cui all'art.3,
comma 4 della Legge Regionale.
Il Comune adotta il Piano, previa consultazione delle associazioni più rappresentative
a livello Nazionale degli Editori e dei distributori; nonché delle organizzazioni sindacali
dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello Nazionale.
Art. 2
Obiettivi ed indirizzo del
Pi~no
A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme, il presente Piano
si propone direalizzare i seguenti obiettivi:
19
a) articolazione razionale della rete di vendita nel territorio del Comune, tenendo
presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al
punto di vendita;
b) incremento della diffusione di giornali e riviste, anche attraverso la ristrutturazione e
l'ampliamento dei punti di vendita esistenti;
c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva commerciale.-
Art. 3
Ambito di applicazione del Piano
Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di vendita esclusiva e non
esclusiva della stampa quotidiana e periodica esercitata all'interno di immobili o
chioschi collocati su suolo pubblico o privato.
Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza
temporale dei quotidiani e dei periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno
una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.
L'attività di cui sopra è soggetta, nel rispetto del Piano, al rilascio di autorizzazione
anche a carattere stagionale.
Il Piano non si applica alle attività di vendita di cui all'art.3 del D.Lgs.no170/2001 cosi
come previsto nell'art. 18 delle presenti norme.-
Art. 4
Parità di trattamento
1.- Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di
trattamento alle diverse testate;
2.- l punti di vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della
tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
3.- Le disposizioni di cui
~apra
si applicano anche alla stampa estera posta in vendita
in Italia.-
20
Art. 5
Suddivisione del territorio in zone e previsioni demografiche
Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore
produttività del servizio (art.9 legge no4 Reg ionale) il territorio comunale è suddiviso in
no2 zone come da relazione e planimetria in allegato, che costituiscono parte
integrante del presente Piano .
L'equilibrio tra punti di vendita e la presumibile capacità di domanda della
popolazione residente e fl uttuante è stato ricercato in funzione dei valori riferiti alle
singole zone del Piano.
Art 6
Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi
1.- l titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei
punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi
confezionati.
2.- l punti vendita esclusivi possono desti nare una parte della superficie di vendita , in
misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1.
3.- La cessazione dell'attività di vend ita di prodotti di cui al comma 1, comporta che
l'attività di vendita dei prodotti editoriali venga svolta sull'intera superficie di vendita.
4 .- L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente
dall 'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali .
5.- Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività di vendita di prodotti
editoriali comporta la co ntemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti
diversi.-
Art. 7
Modello di rete di vendita
Il modello di rete di vendita che si intende perseguire si attiene ai seguenti criteri:
>
>
>
>-
delle condizioni di accesso;
>
dell'esistenza di altri punti vend ita esclusivi e non esclusivi.-
della densità della popolazione;(n o nuclei familiari x zona)
delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone;
dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni ;
21
CAPO Il
AUTORIZZAZIONI
Art. 8
Autorizzazioni amministrativa
L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta all'autorizzazione di cui
all'art.2 del D.Lgs.24 aprile 2001, no170 e art.12 Legge R.no4/2005 nei seguenti casi:
nuova apertura, ampliamento, trasferimento dei punti di vendita esclusivi e non;
nuova apertura e trasferimento della localizzazione dei distributori automatici;
trasferimento di titolarità dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte.
L'autorizzazione può essere: permanente; stagionale e temporanea.Non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita
di quotidiani e periodici, l'istituto del silenzio-assenza di cui all'art.20 legge 241/90.-
Art. 9 a)
Nuovi punti di vendita esclusivi
L'autorizzazione è rilasciata quando l'istanza
è in armonia con le norme del presente
Piano, con le altre norme vigenti e con le norme dei regolamenti comunali di igiene,
polizia urbana e non in contrasto con le disposizioni in materia di commercio.
Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni anche in deroga a quanto previsto dal
presente Piano, quando vi siano consistenti incrementi della popolazione dovuti a
nuove urbanizzazioni previo parere delle Organizzazioni sindacali dei venditori e delle
Associazioni dei distributori ed editori, maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
L'autorizzazione è dovuta agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (ai sensi
dell'art.1/1 08) così come previstò dall'art.2 comma 4 L.170/01 e dall'art.3 comma 4
della Legge Regionale no4; per gli esercizi che hanno effettivamente e concretamente
venduto il prodotto o i prodotti editoriali prescelti , ovviamente nel rispetto delle
disposizioni dettate al riguardo dalla Legge No 108/99.-
22
Art. 9 b)
Punti vendita non esclusivi
In riferimento all'art.2 comma 3 L.170 e art.3 comma 3 della Legge R. no4 possono essere
autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a
metri quadrati 1.500;
c) i bar, (esclusi ristoranti, trattorie, rosticcerie);
d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali,
come definiti dalla Legge regionale no33/99 e successive modifiche ;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con um
limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f)
gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla
vendita delle riviste di identica specializzazione.
g) Gli esercizi che, a seguito della Legge no1 08 del 13 aprile 1999 hanno
effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale per un periodo non
inferiore ai 6 mesi, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art.3 della Legge no4
Regionale è rilasciata di diritto per la stessa tipologia per la quale è stata effettuata
la sperimentazione.
In riferimento all'art.16 comma 4 della Legge Regionale no412005, i punti vendita
autorizzati alla vendita, congiuntamente ad altri prodotti di quotidiani e periodici (i
non esclusivi) in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 10811999, sono
considerati come punti vendita ESCLUSIVI.
Qualora nella frazione o zona del territorio comunale non esistono punti vendita,
l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli
menzionati nel presente articolo.
L'autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle
persone fisiche che alle persone giuridiche.-
23
Art. 10
Documentazione a corredo della domanda
La domanda di autorizzazione, oltre alle generalità del richiedente , deve contenere
seguenti dati e documenti:
a) estratto di mappa della parte di territorio comunale in cui si chiede di attivare il
nuovo punto di vendita in scala 1:2000 (o diversa purchè leggibile);
b) planimetria del punto di vendita e delle relative pertinenze;
c) prova della disponibilità dei locali o dell'area;
d) richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per
chioschi (ove
occorrente);
e) copia del contratto dì acquisto dell'azienda o dell'atto di donazione, nel caso di
trasferimento di titolarità per atto tra vivi;
f)
copia di denuncia della successione nel caso di trasferimento della titolarità a
causa di morte;
g) copia del contratto di affitto o di comodato dell'azienda nel caso di trasferimento
della gestione;
h) codice fiscale ;
i)
dichiarazione del periodo di attività, se permanente, stagionale o temporanea;
j)
caratteristiche del locale o del chiosco ;
k) Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 114/98.-
1)
Non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di
altri;
m) Non essere iscritto ad albi professionali;
n) Le autorizzazioni di punti di vendita non esclusivi è indispensabile la dichiarazione
di ottemperanza prevista dal Comma 5 dell'art. 2 D.lgs. 170/2001 con riferimento
all'art.1 della Legge 108/99 (rispetto di parità di trattamento delle testate)
l dati ed i documenti di cui sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 ,
445, possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni, anche contestuali alla domanda .
24
TAV.2- DIFFUSIONE DI GIORNALI ED ALTRI PERIODICI A CARATTERE NAZIONALE
REGIONALE E LOCALE ANNO 2007
ANNO 2007
VENDITA MEDIA GIORNALIERA
QUOTIDIANI
NAZIONALI
3.551.623
QUOTIDIANI
REGIONALI E
PROVINCIALI
1.542.374
QUOTIDIANI
LOCALI
872.636
TOTALE
5.966.633
TOTALE REGIONE
LAZIO
361.111
MENSILE
10.833.000
ANNUALE
130.000.000
TAV. 3.- INDICE DI DIFFUSIONE DI GIORNALI ED ALTRI PERI ODICI A CARATTERE REC naie 2007
PER OGNI1000. ABITANTI
PERIODICITA
QUOTIDIANI ITALIA
CENTRALE
MEDIA GIORNALIERA
MEDIA MENSILE
MEDIA ANNUALE
123
3690
44. 280
51
1.530
18.360
19
570
6.840
193
5.790
69.480
SETTIMANALI
ALTRI
TOTALI
Art. 11
Esposizione della autorizzazione
Ogni titolare è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione di cui è
provvisto.
Art.12
Concessione di occupazione di suolo pubblico
L'area di ingombro delle edicole è l'area occupata dal manufatto comprensivo della
copertura; tale area deve essere di proprietà comunale o di altri enti pubblici salvo
la facoltà degli assegnatari di optare a propria scelta per area di proprietà privata
sempre all'interno del medesimo ambito.
Al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, nel rilascio
della concessione di occupazione di suolo pubblico da destinarsi ai nuovi punti di vendita,
(o adeguamento di quelli esistenti ) si devono garantire -
secondo la possibilità
dell'ambiente prescelto- l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente agli altri
interessi di uso pubblico del suolo, nel rispetto delle norme vigenti.
In particolare (riferimento all'art.3 della L.R. no28 del 30/07/2002) i Comuni, nell'ambito
dello strumento urbanistico generale e in conformità ai piani di localizzazione dei punti
ottimali di vendita di quotidiani e periodici, indicano le disposizioni tecniche da rispettare
per l'installazione delle edicole, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la superficie massima concedibile non deve superare i trenta metri quadrati ovvero i
ventiquattro metri quadrati limitatamente alle edicole che ricadono nei centri storici;
b) l'altezza, misurata all'interno delle edicole, non deve superare i 2,70 metri.-
Art. 13
Priorità nel rilascio delle autorizzazioni
In riferimento all'art.12 comma 5 della Legge Regionale no4 del14/1/2005.
Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni per i punti di vendita permanenti o stagionali, in
presenza di domande concorrenti, saranno considerati i seguenti criteri di priorità:
1) L'attività è trasferita da una zona satura ad una zona che presenta disponibilità in
base alle indicazioni del Piano;
25
2) Ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel
caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivo e
domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivo.
3) La maggiore vicinanza dell'attività a servizi commerciali (o direzionali), strutture
pubbliche, scuole o istituti di cultura ecc.;
A parità di condizione è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.-
Art.14
Trasferimento dell'ubicazione del punto di vendita
L'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona è sempre concessa nei
seguenti casi:
1) la distanza fra le due ubicazioni è inferiore a quella indicata nell'art.24;
2) il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore.
L'autorizzazione al trasferimento al altra zona è assimilata all'apertura di nuovo punto
nella zona di destinazione.
Art.15
Ampliamento del punto di vendita
Normalmente le richieste di ampliamento dei punti di vendita sono sempre accolte
compatibilmente alle esigenze urbanistiche per le attività da svolgersi negli edifici.-
Art. 16
Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività
Il trasferimento della gestione o della proprietà del punto vendita per atto tra vivi o per
causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra
nello svolgimento dell'attività, sempre che ne sia provato l'effettivo trasferimento. Per
tale istituto è applicabile l'art.26 comma 5 delle Legge 114/98.
26
Art. 17
Distributori automatici
La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è
soggetta ad autorizzazione, ai sensi degli artt. 2 e 9 del D. Lgs.170/2001 e dell'art.17
del D.Lgs .31 marzo 1998 no114.-
Art. 18
Casi di esenzione non sottoposte al parametro del Piano
In riferimento all'art.3 L.170/2001, non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) vendita nelle sedi dei partiti , Enti,
chiese, comunità religiose,
sindacali e
associazione per pubblicazioni specializzate;
b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ncorrono
all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) vendita nelle sedi della società editrice (o redazione distaccata);
d) vendita di pubblicazione specializzate non distribuite nelle edicole;
e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori
ed edicolanti;
f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche ( o private) rivolte unicamente al
pubblico che ha accesso a tali strutture.
Art. 19
Revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
1) non venga attivato il punto vendita nel termine di sei mesi dalla data di notifica del
provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali proroghe concesse
per dimostrare cause di forza maggiore;
27
2) venga sospesa l'attività di vendita per un periodo superiore a sei mesi, salvo
proroga regolarmente concessa su richiesta motivata dell'interessato per un
massimo di un anno;
3) venga
trasferito
il punto vendita
in
altra
ubicazione senza
la
preventiva
autorizzazione;
4) venga affidata in
gestione il punto vendita prima che sra intervenuta regolare
autorizzazione;
5) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs .
' 31 marzo 1998 no114;
6) non venga ripetutamente assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate
come previsto dall'art. 4 del D. Lgs.no170.-
Art. 20
Turni di riposo e orari di attività
1.- Il calendario dei turni di riposo e gli orari giornalieri di apertura e chiusura sono
determinati con provvedimento del Sindaco, d'intesa con le organizzazioni di categoria
(art. 14 L.R. n°4) in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del
territorio comunale
ai sensi dell'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, no267.-
(perché in tema di orari - sia per i quotidiani e periodici nonché per i libri - non si
applicano quelli stabiliti dal titolo IV della Legge 114/98);
2.- Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate.-
28
CAPO 111
PARAMETRI DI PIANO
Art. 21
Numero massimo di autorizzazioni
Il Piano determina, nelle singole zone e per l'intero Comune, il numero massimo di
autorizzazioni da concedere relativamente ai punti di vendita come da prospetto
seguente ed alle condizioni riportate nella relazione (pag.17)
Tav. no5
Art. 22
Nuove autorizzazioni
Le autorizzazioni di nuova apertura di punti vendita e di trasferimento degli esistenti
in altra zona devono trovare la disponibilità risultante nell'allegato prospetto , che dovrà
essere costantemente aggiornato secondo i criteri di cui all'articolo seguente.
Art. 23
Aggiornamento della dinamica di Piano
L'aggiornamento della disponibilità di autorizzazioni deve essere costantemente
effettuata conseguentemente alle variazioni che intervengono, come di seguto:
1) diminuendo il contingente nei cas i di:
autorizzazione a nuove aperture ;
autorizzazione di trasferimento di esercizi in altra zona;
2) aumentando il contingente nei casi di:
cessazione di attività;
revoca di autorizzazione;
autorizzazione di trasferimento di esercizi in altra zona
3) Le disposizioni del contingente non si applicano ai punti vendita esclusivi e non
Esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale no4
del14/1/2005.-
29
Art. 24
Distanze minime
Al fine di garantire un miglioramento ed un 'equa distribuzione del servizio, vengono
determinate le distanze minime tra i punti di vendita esistenti e quelli che si possono
inserire nella zona secondo quanto indicato:
a) Centro Storico e urbano, nuclei ed aree urbane. 60 metri lineari;(zone 1 )
· b) Esterni al punto
a) quindi: case sparse, arterie direzionali, stradali 300
metri lineari. (zona 2)
Art. 25
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni
amministrative di cui al D.L.gs. 114/98 (art. 22 -escluso il comma 3)
Art. 26
Entrata in vigore
Il presente Piano entra in vigore dopo avvenuta pubblicazione all'albo comunale.
Il Comune invia copia del Piano all'assessorato Regionale competente in materia
Di attività produttive ( art.1 O comma 2 legge R. no4);
Il Piano ha durata quadrierinale;
Il Comune, sentite le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in
ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione della rete
di vendita nonché della situazione Demografica.-
30
TAV. NUMERO DEl PUNTI VENDITA SECONDO LA ZONIZZAZIONE E
PREVISIONI
ZONA
1
2
NUMERI
PUNTI
VENDITA
NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO
VENDITA ESISTENTI
NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO
VENDITA PREVISTI
n .. .. 3 .. Esc/permanenti
n ... . ... 3 ..Esc/permanenti
n ... . stagionali
3
n . .... 0. non esclusivi n . .. . o .. . solo periodici
n . .. . 0 ... solo quotidiani
n. 0 ..... Esc/permanenti
n. Stagionali
n . .. . Onon esclusivi n ........ .. solo periodici
n .... O... solo quotidiani
n . ... O. Esc/permanenti n .... stagionali
n. O non esclusivi n ... . ...... solo periodici
n . ... O... solo quotidiani
n. . ...... Esc/permanenti
n. stagionali
n.1 .. non esclusivi n .... ... ... solo periodici
n . .. . O... solo quotidiani
n . ..... Esc/permanenti n .... stagionali
n . .. .... quot.lper
n O solo periodici
n .. .. .. . ... solo quotidiani
n ...... Esc/permanenti n ... . stagionali
n .... ... quot./per
n .... .. non esclusivi n . ... O... solo periodici
n . ... .. .... solo quotidiani
n ..... . Esc/permanenti n . .. . stagionali
n ... .. .. . quot.lper
n ... . non esclusivi n .......... solo periodici
n . ......... solo quotidiani
n . ... .. .. . Esc/permanenti n .... stagionali
n.. .. ... quot./per
n ...... non esclusivi n .......... solo periodici
n . ...... ... solo quotidiani
n . .... .... Esc/permanenti n . ... stagionali
n ... . .. .... quot./per
n . ... .. non esclusivi n ....... .. . solo periodici
n ..... ..... solo quotidiani
n. 3 ..... Esc/permanenti n. .. stagionali
n.... ...... quot./per
n . .... . non esclusivi n. ....... .. solo periodici
n .......... solo quotidiani
n. 3 ..... Esc/permanenti n.. Stagionali
n. 0 .. non esclusivi n . .... .... . solo periodici
n .... 0 ... solo quotidiani
n. 1 non esclusivi n ..... .. ... solo periodici
n .... Osolo quotidiani
o
no .. non esclusivi
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n . ... stagionali
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Spedi::. aoh. posr. 45% - an. l , comma 20/b .
.., Legge 23-T!-1996, n. 662 - FiliaLe di Roma
)GAZZETTA
11 O
UFFICIALE
DELLA REPUBBLI CP-L
j_
Numero
IT-"-~LI~4_N_A
--------------------------------------------~---------------------------------------
l
R oma - Lunedì, 14 maggio 2001
l_ PARTE PRIMA
SI PUBBLICA TUTTI
l GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZION E PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZiONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO l"JSTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081
La
L
Gazzetta Uffic iale, oltre alla Se r ie gene rale, pubblica quattro Serie speciali,
con autonoma numerazione :
1a Serie spec iale : Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
22 Se ri e s pecia le: Comunità europee (pubblicata il lunedì e ii giovedì)
32 Serie sp ecia le: Regioni (pubblicata il sabato)
4 2 Se r ie s pecia le : Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
ciascuna contraddistinta
COMUNlCAZlONE IMPORTANTE
l
L
l
In r elazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 dei 24 novembre 2000, a
decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.
!
Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L.
come unica forma di pubblicità legale~ in virtù de! comma 3 deWart. 11 della citata legge, si
dovrà
effettuare
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Parte Il, seguendo le modalità
f
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riportate ne! prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it
È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.
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SOM MAR I O
1-- ------------------------------------------~-----------------------------------------
il
.
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETI PRESID ENZIALI
i··
1
L DECRETO LEGISLATIVO 24
r
aprile 2001 , n. 170.
Riordin o del sistema di diffusione della stampa qu oti diana e
peri odic:1, a norma dell 'articolo 3 della legge 13 aprile 1999,
. 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPlJBBLICA
19 aprile 200!.
Scioglimento del consigiio comunale di Cegli e M essapi ca,
e nomina dèl commiss ario straordina rio . . . . . . . . . . Pag. 15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPùl3BLIC".
19 apriìe 200 L
-,
Ministero del commercio con l'estero
Sostituzio ne del commissario straordina rio del co mune di
Mo rcone. . . .
...........
Pag. 15
"'ECRETO 19 amile 200L n. 171.
Re~ olam em o
rec:J.nte criter i e mod:J.lìtà per la co ncessi one di
conr:ributi fi nanziari a fron te di progetti di co l!abo razione co n
):lesi . di cui all'articolo l, comma l, dell a legge 26 fe bbraio
9~ n. 212.
.............
Pag. 8
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 aprii e 200 l.
Sr.:ioglimento del consigìio comunale di C.1rbonia , e nomina
del commissario straoràinario . . .
Pag. 16
14---5-2001
LEGGI ED -ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 24 anrile 200L n. 170.
EMANA
Riordino del sistema di diffusione della st:1mpa quotidiana e
periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108.
il seguente decreto legislativo:
Art. l .
Ambito di applicazione e definizioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
l. Il presente decreto detta principi per la disciplina,
da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di
vendita della stampa quo~idiana e periodica.
l
Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 52, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel
piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
·
Vista la legge 5 agosto
modificazioni;
il
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
1981~
n . 416, e successive
b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti
dai presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci,
sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero
penodici.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dell o Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante la riforma della disciplina relati>·a al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n . 59;
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Definizione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare
l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione
di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera
organica il sistema di diffusione della stampa quoti ·
diana e periodica;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso
nella seduta del 21 dicembre 2000;
Visto il parere della VII Commissione parlamentare
della Camera dei deputati, in data l o febbraio 2001
sulla snerimentazione dell'allanramento della rete di
vendita:- dei giornali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 200 1;
t- -
Art. 2.
Sentita la Com1nissione paritetica Governo-editori di
cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e
dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere delia Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto le2islativo 28 a2:osto 1997,
n. 281, adottato nella seduta del 21 febbraio 2001;
·
Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla pronosta dei Presidente del Consi2:lio dei Ministri, di con~erto con il Minisuo per gli affari regionali
ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
l. Il sistema di vendita della stampa quonmana e
periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in
punti vendita esclusivi e non esclusivi.
---=-=--2. L'attività di cui al comma l è s02:2:etta al rilascio di
autorizzazione da parte dei comun('3.nche a carattere
stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i
punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata
nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui
all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto
vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il
limite rrinimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
t) i bar, inclusi gli esercizi posti nellearee di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di
ristoro, risto-ranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma l, lettere e), f) e g), del decreto legisla tivo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di
superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita
di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazi?ne di vendita, con esclusivo riferimen to alla vend1ta oelle riviste
di identica specializzazione.
4-
14-.5-2001
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo l della legge 13 aprile 1999,
n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata
di diritto.
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5. I so2:2:etti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la ;perimentazione, sono autorizzati all'esercizio
di un punto di vendita non esclusivo successivamente
alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposi zioni di cui all'articolo l, comma l, lettera · d:òis),
numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108 .
6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere
stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per queili
non esclusivi deve avvenire in ragione della densità
della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e
sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani
e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di
accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita
non esclusivi.
Art. 3.
Art. 5.
Modalità di vendita
l. La vendita della stampa quotidiana e periodica è
effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) il prczo di vendita della stampa quotidiana e
periodica stabilito dal produttore non può sùbire varia zioni in relazione ai punti di vendita, escìus1vi e non
esclusivi, che effettuano la rivendita;
ò) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive
di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori.
devono essere identiche per le diverse tiDolo2:ie .di eser~
·cizi, esclusivi e non esclusivi, che effettu'ano Ta vendita;
c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.
devono prevedeFe un adeguato spazio espositivo per l~
testate poste in vendita;
d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di
giornali, riviste e materiale pornografico.
Art. 6.
Esenzione dall'autorizzazione
L
Serie generale - n. 11 O
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIA NA
Piani comunali di localizzazione dei punti
esclusivi di vendita
·
l. Non è necessaria aìcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese,
comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti
pubblicazioni specializzate;
b) per Ia vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di
volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o
religiosa;
c) pèr la vendita nelle sedi delle società editrici e
delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate
non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a portale Der la vendita
('.--~
ambulante da parte degli_ editori, distributori ed edicolanti; -------- ----·
f) per la vendita m alberghi e pensioni quando
essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture
pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che
ha accesso a tali strutture.
Art. 4.
Parità di trattamento
l. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti ven dita esclusivi assicurano parità di trattamento alle
diverse testate.
l. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti
criteri:.
a). consultazione delle associazioni più rappresen tative a livello nazionale de2:li editori e dei distributori
nonché delle or2:anizzazio~ sindacali ma2:2:iormente
rappresentative a-livello nazionale dei rivenditori;
b) valutazione della densità di popolazione, del
numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e
sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite,
rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi
due anni, delle condizioni di accesso, con particolare
riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché
deli'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di Jocaliz- ~~·
zazione dei punti esclusivi di vendita entro u~ aa] l'entra~a.__r_~ _ vigore _Ae_U:Jr~_sente ~~creto legislativo. Gli
stess1 cotnum sono tenut1 alla nronnulazwne dJ dett1
piani a seguito dell'emanazione, da oarte delle re9:ioni,
degli indirizzi di cui al_~omma l.
·
3. In assenza del piano, di cui al comma l, qualora
nel territorio del comune o di una frazione di comune
non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla ven dita puÒ essere rilasciata anche ad esercizi diversi da
quei!] menzionati nel presente decreto.
Art. 7.
Szampa estera
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di
trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e
periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
l. Il oresente decreto le2:islativo si apolica anche alla
stampa· estera posta in ve;dita in Italia.5
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14-5-2001
GAZZETTA
UFFJCTALE DELLA
Art. 8.
Monitoraggio del mercato editoriale
l.
l. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
oneri aggi untivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali
quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente- del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a
detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti
del comparto distributivo editoriale e delle regioni di
------volta in volta interessate.
Art. 9.
Norme finali
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l
>-.
l. Per quanto non previsto dal presente- decreto sr
applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale òe2:li atti normativi della Repubblica italiana. È fano obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
i
CIAMPI
Presidente del Consiglio dei .Ministri
AMATO,
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Minisrro per gli
affari regionali
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
LOIERO,
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Visw, il Guardasigilli: F ASSINO
j.
NOTE
AvvERTE>{ZA:
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In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo imcr-vento dell'Autorità giudiziaria., il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da uilicia.li di poi)zia giudiziaria, che devono immdiatamente. e non mai oitre ventiauattro ore
fare denunzia all'Autorità rriudiziaria. Se ouesta non l~ convaiid~
nelle ventiquanro ore successive, il sequestro s'imende revocato e
privo d'ogn! e.fletto.
La legge può stabilire, con norme di carattere geÌferale, che siano
resi noti i mezzi di fmanz iamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La le~_ge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a repri..rnere le violazioni>>.
-
Il testo dell 'art. 76 della Costituzione è il seguente:
«L'esercizio delia funzione legislativa non può essere àelezato al
Governo se non con determinazione di princioi è crite;-i direttivi e soltanto per tempo Limitato e per oggetti definiti».
, . -; ~'a.0. 8ìf ?~Ila -~ostituzi~ne con~erisce; t,ra l'alt~o, ai Presiaenre ae!la Kepuoouca JJ potere Cl! promUlgare Je 1egg1 e 01 emanare i
decreti aventi Yalore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art:. 52, primo corn.111a, letiera a) , del decreto de]
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione delia
delega di cui all'art. l deil2. legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:
<c-\rt. 52 (Ariirilà commercialz). - Ferme restando le funzioni
già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo. è delezato alle regioni l'esercizio delle
funz ioni amrninisrrative relati~e:
a) ai distriburori di carburante, alle rivendite di giornali e di
riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
bevande».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di fuiJ..zioni e cornoiti arnministraLivi dello Stato alle re~ioni ed
agli enti locali, in atnu.Zione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario .
- Il decrew legislativo 31 marzo 1998, n. 1!4, recante «Riforma
della disciplina relativa al senore del commercio, a norma dell'art. 4.
comma 4:della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Ga:.:
;:ella Ufficiale 14 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
- Il testo dell 'an. 3. della legge 13 aprile 1999, n_ l 08 (Nuove
norme in rnineria di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) è il segueme:
«Art. 3 ( Delega al Governo) - l. Sulla base del parere di cui
all'art. 2. comma 3. il Governo. entro vemiauarrro mesi dalla data di
emrara in vi~or~ della nresente. le~ge. sentir~ la Conferenza unificata
di cui all'an~ 8 del dec~eto legislal'ivo 28 agosto !997, n. 28L nonché
la commissione oarirerica Governo-editori di cui all'art. 29 della lez~e
25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organiZiazioni sindacali rapnresemative a ìivello nazionale dei rivenditori e
dei distributori. è -d-elezaw ad emanare un decreto le!<islativo diretto
a riordinare in rnanier~ organica il sistema di diffusio;e della stampa
quotidiana e periodica. sulla base dei seguenti criteri direttivi:
.,
L.
Serie generale - n. 110
~ La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «DisciplD.ì.a delle
imprese editrici e prm•videnze per l'editoria» è pubblicata- nella Ga:: zerza Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215, supplememo ordinario.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
l
l_
REPUBBLICA ITALL.I..NA
Il testo delle note qui pùbbiicato è stata redatto dall'amministra zione competente per materia, ai sensi dell'art. l O, commi 2 e 3, del
testo unico delle disoosizioni sulla oromuh:azione delle le~gj, sull'ea) definizione ddla disciolina cui le regioni devono urmormanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e suDe pubblimarsi per Ja pane relativa alla 'vendita dei giornali e delle riviste,
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'an. 52,
28 dicembre 1985. n. 1092. al solo fine di facilitare la lettura delle
primo comma. lenera a;, del decreto del Presidente della Repubblica
disposizioni di l~gge modificare o alle auali è ooerato il rinvio.
24 luglio 1977, n. 616:
Restano invariati 11 valore e l'efficacia de~i atri legislativi qm trascritti.
b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'ela borazione di indirizzi per i comuni in tema di oredisposizione dei
Noie alle premesse:
piani di locaìi.zz:J.zione dei punti esclusivi di vendita:
- Il testo dell'an_ 21 della Costituzione è il seguente:
c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti edi «Tuu i hanno dirino di manifestare liberamente il oroprio pentoriali su tutto il terrirorio nazionale, articolato in punti vendita esclusiero con la parola. lo scritto e ogni altro mezzo di dirruslone.
·
sivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d),
La stampa non può essere soggetta ad aurorizza.zioni o censure.
mediante il ril2.scio dì amorizzazìoni. anche a caranerc stagionale. in
Si può procedere a sequestro soltanto per ano motivato dell'Auragione deila densità àell2 popolazione, delle caraacrisriche urbanitorità giudiziaria nel caso di deiitti, per i quaii la legge sulla srarnna
stiche e sociali delle zone. dell'entità delle vendite di quotidiani e
periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché
espressamente lo autorizzi. o nel caso di violazione delle norme che
la ·legge sress;J. prescriva per i' indicazione dei responsabiii.
dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi:
-
6
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14--5-2001
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
d) previsione che i soggetti di cui a! numero 3) della lettera
de!l'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, introdotta dal comma i deil'art. l della presente legge, presentando al comune territorialmente comoctente una dichia rv.zi.::ne :ìi
ouer;JDeran.za alle previsioni di cui ai! a medesim2 lettera d-bi. ;) ,
numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citaL:O an. l. sianc· ;1u,,., _ •
Serie generale - n.
110
Presidente dd Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regiouaii o, se tale incarico non è conferito, dal Minis u o
dell'interno>>.
·
Nota all'art. 2. commo 3. le!iera d) :
-- I~ testo dell'art . .:!, comma l, lencre ej , f ) e g) , del decreto
___[
le~ìsl<.Livb 3I marzo 1998, n. 114 (Riforma delia disciolin2 relativa al
rizzati a venàere anche quotidiani e/o perioàici; prev:::;jor;~ ci ~·~ ~tlJ e"
~cltore del commercio: a norma delJ'art. 4, comma' 4, della ie!!!!é
disciplina si applichi agli esercizi a prevalente speciaìizzazione di v-:,.
15 ma:-zo 1997, n. 59 ) è ii seguente:
-dita li.initatamente alle riviste di id emica specializzazwne;
«Art. 4 ( Dejini:::ioni e ambito di applica:: ione dè7 decrero). l
e) previsione che i piani comunali di localizzazione, dei punti
l. Ai fini del presente decreto sì intendono:
--'
esclusivi di vendita. o la loro riformulazione. debbano essere adonati
a),dj ( omissis);
enuo un anno dall~ data di ent>ata in vi!wré del decreto le2'islativo e
e) per medie Strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
che in assenza di tali piani, qualora nei territorio non esistano punti
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1500 mq nei comuni con
vendii.a escìusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzapopolazione residente infe:·i ore a 10.000 abitami e a 2.500 mq nei
zione alla ven dita anche ad esercizi diversi;
comuni con popolazione resideme superiore a 10.000 abitami;
f j ìndividuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna auto_.,
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
rizzazione, tenuto conto anche à.i guanto previsto dall'an. 14 della
superiore ai limiti di cui al punto e);
le!!~e 5 aoosto 198!. n. 416, come sostituito dail'arL 7 della le22'e
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura
25-febbraio 1987, n. 67;
-di vendita nella quale oiù esercizi commerciali sono inseriti in una
cr) previsione che tutti i soe:~etti autorizzati alla vendita assi :i
struttura a destinhio~e specifica e usufruìscono di infrastrutture
curino parità di trattamento alle testate : per i circuiti alternativi alle
comuni e spazi di servizio gestiti uriitariamente. Al fini del presente
edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito
decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si imende
della tipoloiia presceita.
auella risultante dalla somma delle suoerfici di vendita de2'li esercizi
2. Lo schema di decreto le2'islativo di cui al comma l è trasmesso
~l dettaglio in esso presenti; ( omissis) >>~
aìla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formuNora all'art. 2, commi 4 e 5:
lazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da
- Il testo dell'an. l della legge 13 aprile 1999, n. l 08 (Nuove
parre delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale teri
norme in materia di punti vendita per la stamoa quotidiana e periomine.
il
decreto
è
emanato
anche
in
mancanza
di
detto
parere.
l.
dica) è il seguente: ~
~
- TI testo dell'art. 29, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rin «Art. l ( Sperimema::ioize di nuove forme di vendita dei giornoYo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante discipli11a delle imprese
nali). - l. Ali 'unciicesimo comma dell'a>t. 14 della legge 5 agosto
editrici e provvidenze per l'editoria), come modificata dalla cir:ata
1981. n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987,
le2'!!:e
n.
JÒ81l999
e
dal
decreto
le!Z:islativo
28
agosro
1997,
n.
281
n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
L __
(Ii3ilnovo della legge 5 agosto 1981~ n. 416, recante disciplina delle
"d-bis) per la sperimentazione di nuove fo!lle di vendita di
imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è il seguente:
giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi
«Art. 29. l. Con decreto del Presidente del Conséiio dei
commerciali secondo i criteri e con le-modalità che seguono:
Mìnisrri. da adottarsi entro 30 !!:iorni dalla ciata di entrata
vìe:ore
l) la sperimenrazione ha la finalità di acquisire elementi
della
pre.sente
legge,
è
istituita
presso
la
direzion.
e
generale
delle
inforl. .
conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercaw della stampa quotimazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
diana e periodica dalla messa in vendita dei 2'iornali in esercizi diversi
una commissione oaritetica Governo -editori di quotidiani e periodici
dalle rivendite fisse autorizzate;
per la fonnulazione di proposte relative a l miglioramento dei servizi
2) la sperimemazione ha la durata di diciotto mesi e viene
di distribuzione della stampa, all 'ampliamento della rete di vendita,
effettuata in rutto il terrìrorio nazionale;
airaccesso alle informazioni, all'utiiizzazione del satellite, alla defini3) la sperim~ntazione viene effettuata dalle rivendite di
zione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acqui 2'eneri di monooolio. dalle rivendite di carburanti e di oli minerali
sizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi dì comunicazione.
con il limite mi.l1imo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai
2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre
bar, dalle strutture di vendita come definite dall'art. 4, com...'lla 1, letcate~orie di volta in volta in te ressa te ai terni in discussione e potrà
tera e) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. li4, con un limite
servl:.--si della collaborazione di esperti.
minimo di superficie di vendita pari a metri quadra Li 700 e dagli eser3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà
cizi adibiti prevalentemente alla vendi ta dì libri e prodotti equiparati,
le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Minisrrì, che ìe
con un li.mite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi
trasrn::tterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento)).
a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente
- II testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il
a titolo di sperìmentazione, anività di vendita delle riviste di identica
segu~n1e:
specializzazi o ne;
<<..lv-t. 8 (Conferen::.a Szaro-città ed autonomie locaìi e Conferen::.a
4) la vendira dei prodotti editoriali può anche essere limitata
uni/ìcaw) . - l. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è uniai soli quotidiani o ai soii periodici; nell'ambito della tipologìa pre scelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obficata oer ]e materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
bligo della parùà di trarrameniO non si applica alle pubblicazioni pordelle o~ovince. dei comuni e delle comunicà montane, con la Conferenzo ·sraw-reisloni.
nografiche che sono comunque esciuse dalla sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
variazi oni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro oer !!:li affari re!!ionali: ne fanno pane
6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di
altresì il Ministro del tesoro. del bilancio e della pro!!rammaziom! ecocessione delle pubblicazioni, comprensive cii ogni fama di compenso
nomica. il Minist ro delle fin anze, il Ministro dei lavori pubblici, il
riconosciuta ai rivenditori. devono essere identiche per le diverse tìpoMinisrro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei
iogie di esercizi che efTettuano la rivendita; le testaie poste in vendita
l
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia a titolo di sperimenrazione non possono essere comprese in alcun
t
UPI èd il oresidenre dell'Unione nazionale comuni. comunità ed emi
altro tipo di vendita. anche relativa ad .altri benì, che non siano quelli
l.
mom:mi -· UNCEM. Ne fanno parre inoltre quattordici sindaci desi offerti dall'editare e alle sresse condizioni proposte nei punti vendita
!mati àa1I'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
esci usi vi;
Quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresemano le città
7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono
indi1iduate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
prevedere un apposito soazio espositivo per le restare poste in vendita.
possono essere invitati altri membri del Governo. nonché rappresenadeguato rispetto alla tipologia prescelta: gli esercizi della grande
tanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico
spazw;
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata
almeno o !!:Ili tre mesi e cornunaue in rutti i casi il presidenre ne ravvisi
8) i comuni devono escludere dalla sperimemazione gli eserla ne~ssirà o qual or; ne faccia· richiesta il presidente del!'ANCI, deicizi che non risp~rrano le disposizioni che disciplinano ia sperimemaI'UP! o deli'UNCEM.
zione".
-i. La Conferenza unificata di cui al comma l è convocata dal
2. Entro trenta !!iomi dalla data di entrata in vi2'ore della orePresidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
sente legge, gli escrdzi che intendono partecipare alla sperime~r:aa - o!S)
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i4-5 -2001
l'
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generaie - n. Il
zio::Je di cui alì a lettera d-bis) del!'undicesimo comma deli'art. 14 òeHa
legge 5 agosto 1981, n. 4!6, introdotta dal comma l dei presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'eàitoria della Presidenza del Consi!!ìio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendi:<.:, tra quelle di cui
al numero 4) della citata lettera d-bis}, si intende sperimentare. Entro
sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può
escludere dalla sperimentàzione il singolo esercizio qualora individui
Yiolazioni dei criteri per l'insediamento delle attività co=erciali
adottati sul territorio. 1 comuni sono tenuti a trasmettere alle re!Doni
gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentz'zione. 3. I punti escìusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data
di emrau. in vigore della presente kgge, e fatto salvo quanto in essa
srabiliw, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei riven àirori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza
unificata di cui all'art 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
u.. 281, procederà aimeno trimestralmenre ad un esame periodico àelì'anòamenro della sperimenrazicine. La comnùssione sarà altresì imegrata, a se::Ònda degli ambiti terriroriali esaminati, dai rappresentanti
delle re!Doni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di
categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla
conE:rllità. risoetto alla finalità della suerimentazione, della disìocaziorié sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono
essere richi-esti dalle stesse re2:ioni sulla base de2:li elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi defcomma 2 del presente articolo. Nel caso
in cui la commissione non sia in 2:rado d( esprimere il parere. sulle
questioni in esame decide comunque il presidénte della èommissione
pari teti ca>>.
N ore all'an. 9:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma
dell2. discipìina relativa al setwre del commercio, a norma delì'art. 4.
co=a ( della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella
Ga::::::ena [jjìciale 24 apr'Je 1998, n. 95, supplemento ordinario.
- La legge 5 agosto 1981, n. 4!6, recante «Disciplina delle
imorese editrici e provvidenze per l'ediwria» è pubbìicata nella
Ga'::::ena [fjìciale 6 agosto 1981, n. 215, supplemento ordinario.
- La legge 25 febbraio 1987, 11. 67, recante «Riunovo della
le2~e 5 a~osto 1981, n. 4! 6, recante disciplina delle imo rese editrici e
pro'\-videnze per l'editoria 5 agosto 198( 11. 416» è pubblicata nella
Ga:::::eua Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, supplemento ordinario.
ziative di propria competerrza, rispondenti alle finalitc
della leg:ge stessa, nonché dell'articolo 2 deila legg<
9 genna1o 1991, n. 19;
Visto l'articolo 22. comma 2. del decreto lee:islativc
31 marzo 1998, n. l4J, secondo 'il quale i Paesi destinatari desrli interventi di cui alla citata b:sre n. 212 del
1992 sono individuati annualmente con:-delibera del
CIPE;
Vi~ta la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, concernente noillle sulla promozione
della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive
modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della cooperazione internazionale
della regio~ Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe;
Vista la legge 7 agosto 1990, n . .241, ed in particolare,
l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da pane delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi;
Visto l'articolo .22, comma 3. del decreto lee:islativo
n. 143 de] 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e ié procedure per la concessione dei comributi erogati dafMinistero del commercio con l'estero sono stabiliti. ai sensi
del citato articolo 12 della ìe~~e n. 241 del i990. nel
rispetto dei principi detiati da!farticolo 20, coll'lilla 5,
della legge n. 59 dell997:
Visto l'articolo 17, cornm.a 3, della legge 23 agosto
1988, n . 400;
Visto il decreto ministeriale 2l Jusrlio 1999. n. 319.
recante il regolamento concernente Zriteri e modalit~
per la concessione di contributi finanziari a fronte di
OIG0 226
progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'anicolo l comma l, della legge .26 febbraio 1992, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l\1Il'{[STER O
recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione
DECRETO 19 aprile 2001. n. 171.
del Ministero delle attività produnFve;
Regolamento r ecante criteri e modalità per la concessio ne di
Visto il decreto del Presidente della Repubblica firco nrribu ti fina nzi ari a fro nte di pr ogetti di collabor azione con
mato
dal Presidente della Reuubblica il 9 febbraio
i Paesi di cui all 'articolo l, comma l , della legge 26 febbra io
2001,
recante
il regolamento pe"r la semplificazione di
199 2, n. 212.
procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno
allo sviluppo delle esportazioni e per J'internazionalizIL MINISTRO
zazione delle attività produttive, ed in corso di pubbli DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
cazione nella Gazzetta Ufficiale;
Visto l'anico]o 2, comma 6, della legge 26 febbraio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
1992. n. 212. concernente la collaborazione con i Paesi
28
dicembre 2000, n . .145, recante «Testo unico delle
dell'Europa ·centrale ed oriemale, secondo il quale una
quota delle disponibilità finanziarie destinate alle ini- disposizioni legislative e regolamentari in materia di
Ziative di cui a] comma l, lettera a), dello stesso arti- documentazione amministrariva>l;
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplifica~olo .2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3,
e attribuita al Ministero de] commercio con l'estero zione e snellimento della procedura nonché alla reviper le iniziarive di supporto agli intervemi effetruan ai sione di taluni c.riteri e ad intesrrazione di talune modasens1 della legge 24 aprile 1990, n. l 00, ed ad altre ini- lità per la selezione delle iniziative di cui [rattasi, rispeti
8-
l
l
29-l-2005- BOLLETilliO UFFICIALE DELLA REGIONTLivlO- N. 3- Parte p:c"l.Hla
:~::GOERBGIONALE 14 gennaio 2005, n. 4.
sistema dj vendita della stampa quotidiana e perioilic:a.
IL CONSIGLIO -REGIONALE
ha approvato
l
t.
' -:
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
il
promulga
l .
la seguente legge:
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L
Art. l
(Oggetto)
t
l
l
[
L
l_ Con la presente legge la Regione disciplina le modalità e le condizioni di vendita
_
della stampa quotidiana e periodica e detta indirizzi per la predisposizìone da parte dei · comuni
de{pianì di localizzazione dei punti di vendita.
· ·
·
l
l
Art. 2
(De.f:miz:ioni)
l
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l . .:'
l. Ai fini della presente legge si intende per: ·
a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali
quotidia.ni e periodici;
_
b) pimti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita
~enerale di quoti~ e peri6dici;
.
_ _
5 punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta altre merci, sono
( · autor~ari alla vendita di ~ani ~) pérj_~djci, nonché quelli di cui
t_~articolo 3, comma 4.
·
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ad
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29-1 -2005 - BOLLETTLNO UFFICIALE DELLA REGIO:N"E LAZIO - N. 3 - Parte prima
.
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Art. 3
(Sistema di vendita deUa stamp;; q;uotidiana e periodica)
l'
l._ ...
L
l. II sistema di vendita della sta.JJ;lpa quotidiana e periodica si articola, su tutto il
. territorio regionale, in punti vendita~~llffi~non es..clusjyi_
. .
2. L'attività di cm al coiÌillla l è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di
autorizzazione da pru-te dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui
ali'lli-ticolo 4.
3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendital!TI.on esclusivo: /
~~ li" rlVPnrltf-P r-Ji gPnPn r'Ji mr>nopoEn·
.f.
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a
metri quadrati 1500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle
stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti ristoro, ristoranti,
rosticcerie e trattorie;
d) le medie strutture di vendita; le grandi strutture di vendita, i centri coininerc1ali, come
defJilÌti dall'articolo 24, comma l, lettere b) e c) della legge regionale 18 novembre
1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche;
e) le librerie con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a pre·valente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento
vendita delle riviste di identica specializzazione.
4. Per gli esercizi che, a seguito deli' invio della comunicazione ai sensi dell'articolo l,
comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. l 08 (Nuove norme in materia di punti vendita per la
stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto
editoriale durante . la fase di sper:imentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi,
l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di di.t-i.tto per la stessa tipologia di prod(?tto
editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione.
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5. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusi'\-1 può essere rilasciata sia
alle persone fis~e che alle persone giuridiche.
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Art.4
(Esenzione dall'autorizzazione)
l. Non è necessana alcuria autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati,
associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate;
b) per: la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ·
ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o :
religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate
dei giornali da esse edite;
-8-
29-1 -2005 - BOLLEITINO DmCLALE DELLA REGIONE LAZIO- N. 3- Parte pri__,_-ua
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Art. 5
(Parità di trattamento)
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nti,
· d) p er la vr:.ndita. rii _pùbbli..::azioni spè-c1a1iiiai:i -non :immesse nel canale delle
edicok:
e) per la co..s..:; . .;;na po.-:ta ;::; p{ ·. '11 e per la ;,mdita ambulante da parte di editori,
distributori ed ecìj_c;.olanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto
ai soli clienti;
g} per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta
unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
l . Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di
.tmttamento alle diverse testate.
_
" ·2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della
tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
b3i~;·.::
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si apphcano anche alla stampa estera posta
:in;.vendita in Italia.
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Art. 6
(Modalità di vendita)
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l . La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti
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modalità:
a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non
può subire variazioni in relazione ai punti vendita·, esclusivi e non · esclusivi, che
effettuano la rivendita;
b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni,,
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
identiche per le diverse tipologie di esercìz~ esclusivi e non esclusivi, che effettuano
la vendita;
c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spaz:J.o
;~~~el
:$ff\"i'.b
·espositivo per le testate poste in vendita;
è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giomal~ riviste e materiale
pornografico.
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Art. 7
(Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi)
et.oD'; . . 1.
I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e _periodica nei punti
_ vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pas§è_aggì conf~nati.
- 9-
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29-1-2005- BOLLETTiNO UFFICIALE DELLA REGIONt LAZIO- N: 3- Parte prima
2. I punti vendita esclusivi possono destinare lUla pa,."1:e della superficie di vendita, in
misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma l .
3. La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 1 compor...a cb e
l'attività di vendita dei prodotti editoriétli venga svolta sull'L.'1tera superficie di vendita.
4. L'attività di vendita ài quotidiani e periodici non può essere ceduta separata.'nente
dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali.
· 5. Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività d:i vendita di prodotti
editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'~ttività di vendita d~rodotti diversj.
l
l
l .
Art. 8
(Obiettivi della pianificazione comunale)
l. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove
necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici
espositive e ài vendita;
b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nei rispetto delle diverse realtà
sociali ed insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e
periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed,
in genere, degli operatori dell'informazione;
c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale.
Art. 9
(Indirizzi per [a predisposizione dei piani)
- l. · Per Javorire una razionale evoluzione delia rete e per assicurare la migliore
produttività dei servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e
fluttuante, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, per la predisposizione dei
piani;·inparticolare: .
a) <suddividono il territorio ·comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla
partizione adottata per la formazione dei piani re~golatori generali, nonché alla
suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri La zonizzazione deve,
comunque, tener co~ dei cen~rici, delle periferie, deJk sèmi"'periferie, delle
·aree di· nuova o già esistente edificazione ·residenziale; industriale ..e terziaria, delle
aree rurali e montane;
b) rilevano le_caratte.risriche ài ciascuna zona individuata, con particolare riguar_do a:
1) s~ttur;· scolasti-;he e universitarie, centri culturali e di inforrnazion--z-uffici ·
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pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive,
stazioni ferroviarie, autostazioni-e ;àltre1st:ruttur'e similari;
2) assetto viario e delle comunicazioni;
3) flussi di popolaZione·: hon·>'>.residénte, comprendendo correnti turistiche
stagionali e permanenti; ·· · ·· . · · ··
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29-1-2005 - BOLLETI.WO UFFJCIALE DELLA REGTOÌ'i"'E LAZIO - N. 3 - Parte prima
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c) individl!_ano, per l'ultimo. biepnio_e per. ciascuna_zona.•.Ja_situazione relativ a ai seguenti
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indicatori:
l) numero e densità dei punti venòita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in
rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione fluttuante;
2) l()calizzazione dei punti venditi esistenti~ mettendo ìn evidenza, in particolare,
nuove localizzazioni avvenute nel biennio;
3) andamento delle vendite, anche sulla base dei dati fo:rr,.iti dalle organizzazioni
degli editori, dei distributori e dei rivenditori_
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Art. 10
(Piani)
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l . I _com1mi del I .aziQ adottano 1 piani, previa consultazione delle associa.Zioni più
rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni
sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
~""r 2. I comuni inviano coJlia, d~iani ::.a dottati all'assessorato regionale competente m
materia di attivitàyroduttive.
3. Sulla base degli i.ridirizzi di C)li all'articolo 9, i piani definiscono la rete dei punti
vendita esclusivi e non e~~vi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per
l'auto.ri.zzaZloile di nuovi punti vendita, il trasferimento di quelli esistenti e l'ottimizzazione dei
punti vendita. esclusivi già esistenti ed operanti.
~ 4. In sede di definizione dei piani i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra
famiglie residenti e punti vendita~e non esclusivi non inferiore a mj]Je.
:
5. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone il parametro di cui al
comma 4 è riferito alla singQJa~ tenendo conto del raggio di influenza ·esercitato dai punti
vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti.
6. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia nessun punto vendita
e risulti residente un numero di famiglie inferiore a...mi)..le, è comunque consentita l'apertura di un
punto vendita escl~o non esclusiw.
7. Nell'ipotesi in cui dalla pianificazione effettuata ai sensi del comma 4 risulti un
numero residuo di famiglie ~~o supe!iore a settecento, è consentita la previsione di un
citeriore punto vendita. esclusjyo o non esclusivo_
~
8. I piani, inoltre:
a) individuano le zone turistiche del territorio comunale nelle quali, per effetto di una
maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni ..possono rilasciare
automzazioni . tèrnJ2,0ranee, sia per punti vendita ~sclusivi ·che non esclusivi, per
periodi non supe,.tipri aLguattro mesinnel corso dell'anno, nel rispetto del parametro
di cui al comma 4, ridotto del20 per cento;
b) definiscono le condizioni ed i criteri per la vendita di quotidiani e periodici nei
casi di cui all'articolo 4, comma l, lettere f) e g);
c) stabiliscono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi punti vendita e .
dell'eventuale trasferimento di quelli esistenti, criteri atti a garantire la _superficie
più idonéill_ allo svolgimento ?eTI'attività.
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-11_.:.__
29-l-2005- BOLLETTINO CJFFICL"-LE DELLA REGJO:NE Lfi.ZIO- N . 3 - Parte prima
}_ rt.I ~
(Vaiid.ta ae~ p.~àlJ.,
l. II piano ha dura~)
'=
.2 ..-.II comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in
ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate moòifiche della situazione
distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.
Art. 12
(Autorizzazione per Ia vendita della stampa quotidiana e periodica)
r
1. I comuni determinano nei piani i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione
per la ven-dita della stampa quotidiana e periodica.
2. Le -domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di
quotidiani-e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.
3. n richiedente deve:
a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al ,decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Rifonna della disciplina relativa al settore deLcommercio,
a norma dell'articolo 4, coìnma4 della L. 15 marzo 1997, n.59);
b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle
dipendenze di altri;
c) non essere iscritto ad albi professionali.
4. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le
seguenti indicazioni:
a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato;
b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato
ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
c) titolarità dell' autorin.a7ione per I'esercizio di una delle attività di cui
all'~colo 3, comma 3 pe~ ipunti ve_ndi~ r:on esci~.
5. In caso di domande concorrenti, 1 comurn mdiVJduano ~m modo da
assicurare comunque la preferenza:
·
a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra
domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di
nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;
b) ai soggetti che intendono effettuare I' esercizio esclusivo dell'attività di
vendita, nel caso di concorrenza· fra domande per l'esercizio di punti vendita
esclusivi e domande per 1' esercizio -di punti vendita non esclusivi ..
6:. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
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29-1-2005- BOLLETTINO UFFICLALE DELLA REGIOl'-<"'ELA.ZIO- N:; 3 ·- Parte prima
i'
Art.13
(Subingresse}-- ---------L TI frasferime:_to dell'esercizio eli rivendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi
di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune
· :ifeffettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3.
ln;.;;".
'od;;a causa
Art. 14
(Ferie e riposi)
~
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l . Le èhiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per
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ferie devono essere regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del
territorio comunale, mediante la preclisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di
categoria.
2. II calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate.
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Art.15
(Sanzioni)
l. I comuni applicano le sanzioni previste alliarticolo 22, comma 3, del d.lgs. 11411998
per la violazione delle disposizioni contenute nella prèsente legge e nei piani.
Art.16
(Disposizioni transitorie)
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~--1. I comuni a~o ~~di cui all'articolo 10 entro~~J?alla data di entrata :in
vigore della presente legge.
2_ F:ino all'adozione dei piani ai sensi della presente legge, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica, continuano ad avere efficacia i
piani già adottati dai comuni alla data di entrata in -vigore della presente legge.
3. In assenza del piano, qualora nel territorio di un comune o in una frazione di comune
non esistano punti vendita di quotidiani o petiodici, l'autorizzazione alla vendita può essere
rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli previsti all' articolo 3, comma 3.
4. I punti vendita autorizzati alla vendita, congiuntamente ad altri pr~, di quotidiani j
e periodici, .in data _@teriore all'entrata .in vigore della l_ 108/1999, sono considerati come punti '
""·ve~ esclusivi.
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5. Le disposizioni di cui all'articolo l O non sì applicano ai punti vendita esclusivi e non
esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
-13-
29-lc2005- BOLLETTINO
UFFì~IA.LE
DELLA REGION-:ELA.ZIO- N 3- Parte p~ma
Art. 17
(Abrogazioni)
L La legge regionale 4 gennaio 1985, n.3 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni
del Lazio delle funzioni-3I!llDinistrative in materia di rivendite di_ quotidiani e periodici) e la legge
regionale 22 maggio 1985, n. 78 (Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n . 3 alle
disposizioni dell ' art. 6 della legge lO gennaio 1985, n. l, in materia di rivendite di quotidiéùli e
periodici) sono abrogate.
La presente Jegge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
,obbligb a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-Vare come legge dellà Regione Lazio.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2005
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29-1-2005- BOLLETTINO UFdCIALE DELLA REGIOJ\TÈLAZIO- N. 3- Parte prima
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INDICE
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Art. l
ArL2
Art. 3
Ar,t. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art.ll
Art.12
Art.13
Art. 14
Art. 15
Art..16
Art. 17
Oggetto
Definizioni
Sistema d.i vendita della stampa quotidiana e periodica
Esenzione dall'autorizzazione
Parità di trattamento
Modalità di vendita
Vendita dì prodotti non edito-riali nei punti vendita esclusivi
Obiettivi della pianificazione comunale
Indirizzi per la predisposizione dei piani
Piani ~ Q-V',
1
Validità del piano - !h r~Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica
Su hingresso
Ferie e riposi
Sanzioni
Disposizioni transitorie
Abrogazi()ni
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