Promemoria assicurazione collettiva ASCO / SWICA

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Promemoria assicurazione collettiva ASCO / SWICA
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA
per aziende affiliate all’ASCO
Edizione 2016
Indice
Parte 1:
Assicurazione obbligatoria per le cure
Pagina 4
medico-sanitarie
Parte 2:
Copertura dell’onere di retribuzione salariale
a carico del datore di lavoro
(assicurazione indennità giornaliera)
Pagina 6
Parte 3:
Parte generale
Pagina 7
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Parte 1: Assicurazione obbligatoria per le cure
medico-sanitarie
1. Scopo dell’assicurazione
7. Ritardo nel pagamento dei premi
Il contratto collettivo stipulato fra ASCO e SWICA permette
(contrariamente all’assicurazione individuale), di assicurare a
tempo determinato i musicisti, gli artisti ed i disc-jockey delle
aziende affiliate all’ASCO.
Possono stipulare quest’assicurazione tutte le persone ­assunte
che rispondono ai requisiti di ammissione fissati dalla legge e
dal contratto collettivo ASCO.
In caso di ritardo nel pagamento dei premi, la SWICA ­è ­tenuta
a notificare il fatto, per scritto, all’autorità cantonale competente.
8. Procedura in caso di malattia
Nel caso in cui la persona assicurata ricorra ad un fornitore di
prestazioni (medico, ospedale, farmacia, ecc.), il datore di
­lavoro provvede alla riscossione dal dipendente della somma
forfetaria per la franchigia e per la partecipazione ai costi.
In seguito, questa sarà versata direttamente sul «Conto franchigia ASCO/SWICA Direzione generale, Winterthur» con il
bollettino di versamento allegato. Contemporaneamente il
­datore di lavoro informerà il fornitore di prestazioni della copertura assicurativa esistente presso la SWICA.
Il bollettino di versamento per la riscossione unica della
­franchigia e della partecipazione ai costi è parte integrante del
promemoria «Assicurazione per l’assistenza medica ASCO»
allegato.
2. Estensione dell’assicurazione
La Legge federale sull’assicurazione malattia (LaMal) stabi­
lisce che tutte le persone residenti in Svizzera debbano disporre
di un’assicurazione obbligatoria per l’assistenza medica (assicurazione di base). Gli assicurati devono rendere nota la propria identità in modo che l’adempimento di questo obbligo
possa essere anche controllato.
SWICA assume dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le prestazioni assicurative definite nella legge
federale e nelle relative ordinanze per le cure ambulatoriali e
stazionarie (prestazioni nel cantone di residenza).
I costi per le visite obbligatorie cui per legge devono sottoporsi
coloro che lavorano nei turni notturni e diurni sono a carico
del datore di lavoro e non sono assicurati.
9. Partecipazione ai costi
La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposizioni legali e convenute.
3. Annuncio degli assicurati
10. Informazione del datore di lavoro all’atto
Ogni persona che intende assicurarsi deve essere notificata dell’assunzione
tramite il modulo di notifica entro il giorno 6 del mese. Le
persone non annunciate non sono assicurate.
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro informa le persone
assicurate del presente regolamento. La persona assicurata è
tenuta ad informare immediatamente il datore di l­avoro di
un’eventuale cura presso un medico o una struttura ospedaliera.
4. Durata dell’assicurazione: 1 mese
La durata minima dell’assicurazione è di un mese. In base alla
legge, il premio deve essere versato all’atto dell’adesione e del
ritiro nel corso di un mese ed è dovuto per il mese i­ ntero.
11. Erogazione delle prestazioni assicurative
Le prestazioni assicurative sono corrisposte nel rispetto delle
prescrizioni legislative cantonali.
5.Premio
Vedasi tabella premi acclusa.
6. Versamento del premio
Debitore del premio è l’azienda/il datore di lavoro. I premi devono essere versati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa
fattura. Deve sempre essere utilizzato il bollettino di versamento di colore rosso, allegato alla fattura.
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12. Schema della procedura in caso di cure mediche
Paziente/assicurato
Fattura alla SWICA
Il paziente comunica al
datore di lavoro la sua
malattia
Datore di lavoro
richiede al paziente
la partecipazione ai costi,
pari a CHF 300.–
Il datore di lavoro
versa la partecipazione
ai costi alla SWICA
Il datore di lavoro
informa il fornitore di
prestazioni della copertura
assicurativa
La SWICA paga la fattura
Medico/Ospedale
Fattura al cliente
Fattura alla SWICA
Fine
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Parte 2: Copertura dell’onere di retribuzione
salariale a carico del datore di lavoro
(assicurazione indennità giornaliera)
1. Scopo dell’assicurazione
5.Premio
Il contratto collettivo fra ASCO e SWICA permette di assicurare a tempo determinato l’onere di retribuzione salariale a
carico del datore di lavoro nei confronti dei musicisti, degli
artisti e dei disc-jockey delle aziende affiliate all’ASCO.
Vedasi tabella premi acclusa.
6. Versamento del premio
La SWICA emette la fattura dei premi da riscuotere entro e non
oltre il giorno 15 del mese successivo. I premi devono essere
versati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.
2. Estensione dell’assicurazione
In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai tre mesi, il
datore di lavoro, dopo un periodo d’attesa di tre giorni, deve
versare il salario sotto forma di un’indennità giornaliera di
CHF 50.– al massimo fino al termine dell’assunzione, considerando i giorni liberi come giorni civili.
È assicurata l’erogazione di un’indennità giornaliera di­
CHF 50.– per ciascun giorno civile a partire dal quarto giorno
dell’inabilità lavorativa attestata da un certificato medico.
Se il contratto d’assunzione dura in via eccezionale più di un
mese ma al massimo tre mesi, l’indennità giornaliera per il
premio corrispondente versato è corrisposta al massimo fino
al termine del contratto. Se il contratto d’assunzione ha
una durata superiore ai tre mesi, l’azienda, in conformità al
contratto di lavoro ASCO, deve stipulare l’assicurazione di
un’indennità giornaliera di malattia pari all’80 % del salario
assicurato (la paga) a partire dal terzo giorno di malattia. Il
premio assicurativo è per metà a carico degli artisti e viene
detratto dal loro salario.
Ove non sia possibile l’inserimento nel posto di lavoro per motivi di salute, l’indennità giornaliera assicurata è corrisposta in
caso d’inabilità al lavoro (attestata da un certificato medico),
fermo restando che esista un contratto di lavoro.
7. Notifica della malattia/versamento delle
prestazioni
L’azienda notifica alla SWICA un’inabilità al lavoro soggetta
all’onere di retribuzione salariale a carico del datore di ­lavoro
dopo un termine d’attesa di 3 giorni, vale a dire il quarto giorno
successivo all’inizio dell’inabilità lavorativa attestata da un
certificato medico. Per la notifica si usa preferibilmente il modulo «Notifica e conferma di perdita di salario». Ove non sia
ancora disponibile il certificato medico, questo dovrà essere
trasmesso il più presto possibile alla SWICA. La notifica dovrà
contenere i dati seguenti:
nome ed indirizzo dell’azienda, nonché della/del dipendente.
Inizio dell’inabilità al lavoro e data dell’assunzione presso
­l’azienda. In modo che il versamento dell’indennità giornaliera possa avvenire correttamente, di regola è necessario il
certificato finale o l’attestazione sulla «carta d’indennità giornaliera».
L’azienda corrisponde agli artisti un compenso per i giorni di
inabilità al lavoro attestati da un certificato medico. La SWICA
rimborsa all’azienda le indennità giornaliere v­ ersate.
8. Fine della copertura assicurativa
3. Durata della prestazione
Oggetto dell’assicurazione è la copertura dell’onere di retribuzione salariale a carico del datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro stipulato. Da ciò non può aver origine alcun
diritto di libero passaggio nell’assicurazione individuale della
SWICA dell’artista uscito dall’azienda.
28 giorni, al massimo fino al termine del mese d’assunzione o
di quello dell’ingaggio presso l’azienda (fatta eccezione per gli
ingaggi di durata superiore ai tre mesi).
4. Annuncio dell’assicurato
Ogni persona che intende assicurarsi deve essere notificata
tramite il modulo di notifica entro il giorno 6 del mese. Le
persone non annunciate non sono assicurate.
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Parte 3: Parte generale
1. Cambiamento di proprietà/gerenza
dell’azienda
4. Basi dell’assicurazione
Il presente promemoria è parte integrante delle disposizioni
previste dai contratti collettivi stipulati da ASCO e SWICA,
delle Condizioni generali d’assicurazione SWICA e delle disposizioni del contratto di lavoro ASCO.
In caso di cambiamento di proprietà/gerenza occorre informare la SWICA Organizzazione sanitaria per mezzo di una
copia dell’estratto del registro di commercio oppure con una
breve comunicazione scritta entro 30 giorni.
5.Informazioni/Contatti
2. Disposizioni del diritto del lavoro ed
obbligo d’assicurazione
ASCO:
Segreteria ASCO
Blumenfeldstrasse 20
Casella postale
8046 Zurigo
Telefono044 377 50 25
Telefax 044 377 55 14
[email protected]
www.asco-nightclubs.ch
Il contratto di lavoro per artisti ASCO è un contratto a tempo
determinato non rescindibile. Rimane comunque valido l’art.
337 e segg. CO, vale a dire la rescissione per giusta causa.
Qualora un tale contratto fosse rescisso o risolto in mancanza
di una giusta causa in conformità al CO, l’artista avrà la possibilità di citare in giudizio il datore di lavoro negligente.
Qualora un contratto fosse rescisso in modo illegittimo da
parte del datore di lavoro e lo stesso non avesse assicurato il
lavoratore in conformità alle disposizioni di legge, sussiste il
pericolo che il datore di lavoro debba assumersi tutte le relative
spese di cura. Per escludere tale rischio si consiglia seriamente
all’azienda affiliata all’ASCO di assicurare regolarmente gli
artisti anche nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato
rescisso.
La stipulazione della cosiddetta assicurazione d’indennità giornaliera per la copertura dell’onere di retribuzione salariale a
carico del datore di lavoro è in linea di massima facoltativa ma
fortemente consigliata alle aziende affiliate all’ASCO. Da un
lato, come tutela per spese impreviste in caso di ­malattia di un
artista; dall’altro, perché è sempre più frequente il mancato inserimento puntuale nel posto di lavoro per motivi di salute e,
dunque, può sussistere il rischio che il datore di lavoro debba
assumersi la responsabilità anche del pagamento di un risarcimento salariale pari a CHF 50.– al giorno. Proprio in questo
caso è importante la presentazione di un certificato medico.
SWICA, quale assicuratore malattia deve essere citato esplicitamente nel contratto di lavoro.
SWICA:
SWICA Organizzazione sanitaria
Direzione regionale Winterthur
Servizio clienti ASCO
Konradstrasse 15
8401 Winterthur
Telefono052 224 57 33
Telefax 052 224 57 35
[email protected]
www.swica.ch
ASCO
Associazione svizzera dei locali per concerti,
cabaret, dancing e discoteche, Zurigo
Jürg König, Presidente
3. Sistema di controllo
SWICA
Organizzazione sanitaria Winterthur
SWICA sottoporrà alla competente autorità cantonale l’elenco
nominativo degli annunci ricevuti. Le autorità effettueranno i
loro controlli a norma di legge in relazione ai permessi di soggiorno e di lavoro delle ballerine.
Alessandro Mileti, Responsabile vendita
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