prop_2012_0071_testo_casa_paganini

Transcript

prop_2012_0071_testo_casa_paganini
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA,
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE LIGURIA PER LA
GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA LE GRAZIE LA
NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 71 in data 28
dicembre 2012.
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Turismo, alle Politiche culturali e valorizzazione
del patrimonio artistico e culturale della città, dott.ssa Carla Sibilla;
Verificato che tutte le disposizioni contenute nella presente deliberazione rientrano nella
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28.03.2006 avente come oggetto “Approvazione dello schema di protocollo per un coordinamento Paganini e dello schema per la stipula di
una Convenzione tra Regione Liguria, Provincia, Comune, Università di Genova ed E.R.S.U. (ora
A.R.S.S.U.) relativa alla gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie La Nuova,
detta “Casa Paganini” per attività destinate alla valorizzazione della Città di Genova;
Tenuto conto che gli enti sopraccitati, in qualità di soggetti pubblici competenti, hanno gestito l’attività di valorizzazione del complesso monumentale, realizzando un centro scientifico-culturale di eccellenza e di respiro internazionale nel campo delle scienze, della tecnologia, della musica e
delle arti, in omaggio a Niccolò Paganini;
Considerato che il Comune di Genova e gli altri soggetti istituzionali hanno raggiunto l’obiettivo strategico di rendere la struttura un centro di livello internazionale, aperto al pubblico, attraverso un progetto denominato InfoMus, realizzato in forma residenziale dall’Università di Genova;
Preso atto che la suddetta Convenzione ed il relativo regolamento d’uso hanno portato al consolidarsi della missione di “Casa Paganini” riassumibile nei seguenti punti:
progetti di ricerca scientifica e tecnologica caratterizzate dalla integrazione di scienza, tecnologia, cultura umanistica e arti performative;
2.
didattica e formazione negli ambiti delle discipline oggetto della ricerca, attraverso scuole
europee, workshop e conferenze, esposizioni museali, laboratori etc.;
3.
attività di programmazione artistica e musicale in cui la performance artistica viene integrata
da percorsi di apprendimento e approfondimento (artistico, culturale, scientifico);
4.
attività di diffusione, turistico/ricettiva/culturale, che prevede l’apertura periodica del sito
monumentale al pubblico, anche attraverso eventi a carattere divulgativo;
1.
Documento Firmato Digitalmente
Tenuto conto che, con nota datata 28 settembre 2011 ed indirizzata alla Regione Liguria,
A.R.S.S.U. ha comunicato il proprio recesso dalla sopraccitata Convenzione per la gestione di “Casa
Paganini”;
Tenuto conto inoltre che, la Provincia di Genova, a seguito di trasformazione istituzionale,
non figurerà tra gli Enti firmatari in quanto non sono previsti fra i futuri compiti istituzionali della
città metropolitana, competenze in campo strettamente culturale;
Considerato che, l’art. 15 della medesima Convenzione prevedeva che il recesso di uno dei
firmatari comportasse la verifica della volontà degli Enti convenzionati rimanenti alla eventuale revisione o scioglimento della Convenzione stessa;
Preso atto che, gli Enti istituzionali, Regione Liguria, Comune ed Università di Genova hanno interesse, ciascuno per le funzioni di propria competenza, che il complesso monumentale continui ad essere un centro scientifico-culturale di eccellenza e di respiro internazionale nel campo delle
scienze, della tecnologia, della musica e delle arti;
Valutato quindi che, gli Enti di cui sopra, ciascuno per la parte di competenza, intendono
continuare a partecipare concretamente alla gestione di “Casa Paganini” e che pertanto è necessario
definire i ruoli e gli apporti di ciascuno;
Considerato che l’Università di Genova per il tramite del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) svolge in forma residenziale, ormai da tempo, le proprie attività nella parte monumentale del complesso S. Maria Le Grazie La Nuova, detta
“Casa Paganini”, attraverso il progetto InfoMus, si è dichiarata disponibile a:
- subentrare sia nei compiti di gestione ordinaria dei servizi di funzionamento tecnico che
nei contratti di utenza, già in capo ad A.R.S.S.U;
- a provvedere, con personale del DIBRIS, nei termini specificati nel nuovo Regolamento
d’Uso allegato, anche all’attività di accoglienza per fini turistico-culturali;
Preso atto che, il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) a valere dal 1 gennaio 2012 è subentrato, al fine di non interrompere le attività avviate dal progetto InfoMus, nei compiti di gestione ordinaria a seguito degli accordi stabiliti nella
riunione tra i rappresentanti degli enti istituzionali coinvolti;
Rilevato che, le competenze e gli impegni del Comune di Genova non subiscono variazioni
sostanziali rispetto alla precedente convenzione e sono definiti come segue:
-
spetta al Comune di Genova la nomina dei componenti del Comitato Artistico (ora Commissione Tecnica), che si occuperà dell’attività di programmazione musicale esterna al progetto
InfoMus di “Casa Paganini”, con un ruolo di guida, indirizzo e programmazione;
-
tale Commissione Tecnica è composta dal Direttore artistico del concorso internazionale di
violino “Premio Paganini”, che la coordina, e dal Direttore artistico del Teatro Carlo Felice,
Documento Firmato Digitalmente
dal Direttore artistico dell’Associazione Musicale Giovine Orchestra Genovese (GOG), dal
direttore del Conservatorio “N. Paganini” e da un membro designato dell’Università di Genova, o loro delegati;
-
la partecipazione alla Commissione Tecnica dei componenti sopra indicati sarà a titolo gratuito in quanto questa non comporta costi aggiuntivi all’attività svolta per il Comune di Genova nell’ambito dell’organizzazione del “Premio Paganini”;
-
in caso di vacanza del Direttore artistico, la Commissione Tecnica individuerà al suo interno
il sostituto che verrà nominato dal Sindaco, mediante proprio atto scritto;
Rilevato inoltre che, il Comune di Genova si impegna a realizzare, attraverso i soggetti competenti, percorsi turisti-culturali all’interno della città che comprendano visite guidate a Casa Paganini, per identificare Genova come città culturale dedicata alla musica;
Atteso che la Regione Liguria svolgerà la vigilanza ed il coordinamento sulla corretta gestione della Convenzione, consentendo agli altri soggetti firmatari, di poter far fronte agli obblighi da
essa derivanti;
Visti lo schema di Convenzione e lo schema del Regolamento d’Uso, costituenti gli allegati
A, B, parti integranti e sostanziali del presente atto, da stipularsi con la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova, in cui sono individuate le competenze e le modalità di gestione del complesso monumentale di S. Maria Le Grazie La Nuova, detto “Casa Paganini”;
Considerato inoltre che l’adesione alla convenzione allegata alla presente deliberazione, non
comporta per il Comune di Genova alcun onere finanziario e non si discosta dalle finalità perseguite nell’opera di valorizzazione complessiva della figura ed opera di Niccolò Paganini e quindi nel
rilancio del concorso Internazionale di violino denominato “Premio Paganini”;
Visto l’art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito
parere;
Attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente regolamento che
fa ritenere non necessario il suddetto invio;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di
legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale
Documento Firmato Digitalmente
- per i motivi di cui in premessa:
1)
di approvare lo schema di Convenzione relativo alla gestione del complesso monumentale di S. Maria delle Grazie La Nuova, detta “Casa Paganini” per attività destinate
alla valorizzazione della Città di Genova, da stipularsi con la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova, ed il conseguente schema di Regolamento d’Uso, di cui
agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
di prendere atto che la stipula dell’allegata Convenzione non comporta oneri finanziari
a carico del Comune di Genova;
3)
di dare mandato al Sindaco o suo delegato, di sottoscrivere la Convenzione e il Regolamento d’uso di cui al punto precedente;
4)
di procedere alla stipula della Convenzione apportando modifiche non sostanziali che
dovessero rendersi necessarie;
5)
di prendere atto che l’approvazione della presente deliberazione annulla le disposizioni
precedentemente approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del
28.03.2006;
6)
di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente
provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
7)
di dare mandato al Sindaco per la nomina della Commissione Tecnica di “Casa Paganini” avvalendosi degli uffici competenti.
Documento Firmato Digitalmente
CODICE UFFICIO: 162 0 0
Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA,
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE LIGURIA PER LA GESTIONE DEL
COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E
RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) ALLEGATO A SCHEMA CONVENZIONE CASA PAGANINNI
2) ALLEGATO B SCHEMA REGOLAMENTO USO CASA PAGANINI
Il Dirigente
[dott. Cesare Torre]
Documento Firmato Digitalmente
Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA GESTIONE
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA,
DENOMINATO “CASA PAGANINI”
Il giorno…………………………….2012, in Genova, con la presente convenzione tra:
REGIONE LIGURIA,
con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari n.1, in persona del suo
Presidente pro tempore Ing. Claudio Burlando, partita IVA n.00849050109;
COMUNE DI GENOVA, con sede legale in Genova, Via Garibaldi, 9 , in persona del suo Sindaco
pro tempore Prof. Marco Doria, partita IVA n. 00856930102;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in Genova, via Balbi n.5, in persona
del Magnifico Rettore Prof. Giacomo Deferrari, partita IVA n. 00754150100;
PREMESSO
1. che la Regione Liguria, l’Università degli Studi di Genova, Provincia di Genova, il Comune
di Genova e E.R.S.U. (ora A.R.S.S.U.), hanno siglato in data 21 giugno 2006 una
Convenzione per la gestione del complesso monumentale di S. Maria Le Grazie La Nuova,
denominato “Casa Paganini”, con l’obiettivo strategico di rendere la struttura un centro di
livello internazionale, aperto al pubblico, di cui il progetto denominato InfoMus, realizzato in
forma residenziale dall’Università degli Studi di Genova, costituisce, per prestigio,
innovazione e respiro internazionale, una attività prioritaria ma non esclusiva;
2. che la suddetta Convenzione ha portato al consolidarsi della missione di “Casa Paganini”
riassumibile come segue:
• progetti di ricerca scientifica e tecnologica caratterizzate dalla integrazione di
scienza, tecnologia, cultura umanistica e arti performative;
• didattica e formazione negli ambiti delle discipline oggetto della ricerca, attraverso
scuole europee, workshop e conferenze, esposizioni museali, laboratori, ecc.;
Altre attività:
1
• attività di programmazione artistica e musicale in cui la performance artistica viene
integrata da percorsi di apprendimento e approfondimento (artistico, culturale,
scientifico);
• attività di diffusione, turistico/ricettiva/culturale, che prevede l’apertura periodica del
sito monumentale al pubblico, anche attraverso eventi a carattere divulgativo.
3. che con la nota prot. n. 7990 del 21 settembre 2011 A.R.S.S.U. ha comunicato il proprio
recesso dalla
21.6.2006.
convenzione,
convenzione per la gestione di “Casa Paganini”, sottoscritta in data
Ai sensi dell’art. 11 (Competenze e impegni E.R.S.U.) della precitata
E.R.S.U. ora A.R.S.S.U.
provvedeva, in autonomia, a tutti i servizi di
funzionamento tecnico e delle utenze. In virtù dell’art. 15 della sopra citata Convenzione il
recesso di uno dei firmatari comporta la verifica, in sede di Comitato Istituzionale Politico,
della volontà degli enti convenzionati rimanenti alla eventuale revisione o scioglimento della
convenzione stessa;
4. che le attività sinora condotte nell’ambito di progetti nazionali e internazionali dal laboratorio
di ricerca InfoMus del DIST (ora DIBRIS), hanno consentito il concretizzarsi in molteplici
ambiti, tra cui studio, ricerca, formazione, perfezionamento, didattica, divulgazione,
incontri, presentazioni pubbliche, concerti-esperimento,
di progetti di alto interesse
culturale e scientifico;
5. che gli Enti Istituzionali Regione, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova
hanno pertanto interesse, ciascuno per le funzioni di propria competenza, che il complesso
monumentale continui a essere un centro scientifico-culturale di eccellenza di respiro
internazionale nel campo delle scienze, della tecnologia, della musica e delle arti;
6. che la Provincia di Genova non figura tra i firmatari della presente convenzione in quanto
ha comunicato in data 15.11.2012 prot. n. 85 che, a seguito della profonda e radicale
trasformazione istituzionale in corso che, allo stato attuale, non prevede fra i futuri compiti
istituzionali dell’Ente gli interventi in campo strettamente culturale;
7. che L’Università degli Studi di Genova:
a) è proprietaria dell’immobile e ha concordato con Protocollo d’Intenti siglato in data
20.9.2001, di concerto con l’E.R.S.U. (ora A.R.S.S.U.) “di condividere la destinazione
d’uso della parte monumentale del complesso”, rendendosi “disponibile a modificare la
convenzione già stipulata con E.R.S.U. (ora A.R.S.S.U) in data 1.7.1996 relativamente
al medesimo compendio immobiliare, al fine di garantire alla Regione Liguria l’uso
della parte monumentale del complesso S. Maria Le Grazie La Nuova, detta “Casa
Paganini”, mentre E.R.S.U. (ora A.R.S.S.U) ha dichiarato la propria disponibilità ad
2
accettare la modifica della convenzione, “limitando detto diritto alle sole parti del
complesso già destinato a residenze universitarie”;
b) già svolge, tramite il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST) (ora
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi –
DIBRIS) le proprie attività in forma residenziale attraverso la realizzazione del progetto
InfoMus come già indicato al punto 1;
c)
intende proseguire dette attività che comporteranno l’uso di tutti gli spazi disponibili
(tra cui la sala corrispondente alla navata della Chiesa di S. M. delle Grazie La Nuova, il
“matroneo” e le altre sale ai diversi livelli, necessari alla realizzazione del progetto
InfoMus);
d) con personale del DIBRIS provvede all’attività di accoglienza ai fini turistico-culturali nei
termini specificati nel nuovo Regolamento d’Uso allegato;
e)
è disponibile a subentrare nei compiti di gestione ordinaria e a subentrare ai contratti
di utenza già in capo ad A.R.S.S.U.;
8. che la Regione Liguria, tra l’altro:
con deliberazione della Giunta regionale n.1422 del 22.12.2000 ha approvato l’intervento di
-
recupero e valorizzazione del complesso monumentale del Monastero di S.Maria delle
Grazie La Nuova in P.zza S. Maria in Passione;
-
con deliberazione della Giunta regionale n.597 del 1.6.2001 ha approvato il protocollo
d’Intenti per il recupero-restauro del complesso monumentale del Monastero di S. Maria
delle Grazie La Nuova in P.zza S. Maria in Passione, protocollo siglato in data 20.9.2001
dalla Regione Liguria e dagli altri soggetti istituzionali interessati (Comune di Genova,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio della Liguria, Università degli Studi di
Genova, E.R.S.U., A.R.T.E. Genova);
-
ha concordato il diritto d’uso della parte monumentale del complesso “Casa Paganini”
stante l’ingente investimento da parte della Regione nel restauro;
9. che il Comune di Genova:
-
ritiene opportuno che la figura e l’opera di Nicolò Paganini e le attività, iniziative ed eventi ad
essa connessi diventino sempre più opportunità di promozione della città di Genova a livello
nazionale ed internazionale, consentendo una maggiore visibilità e lo sviluppo di nuovi
elementi di attrattività, grazie alla notevole fama e popolarità del musicista non solo presso il
pubblico degli eventi musicali, ma in generale presso il grande pubblico, considerate le
caratteristiche di Paganini non solo in quanto grande musicista e virtuoso del violino, ma
anche in quanto precursore del moderno concetto di divismo a livello internazionale;
3
nomina apposita Commissione Tecnica con il ruolo di guida, indirizzo e programmazione
-
dell’attività esterna al progetto InfoMus;
-
intende coinvolgere nell’opera di promozione e valorizzazione complessiva della figura ed
opera di Paganini, e quindi nel rilancio del Concorso “Premio Paganini” a livello
internazionale, le più importanti istituzioni culturali della città, al fine di creare sinergie e
forme di collaborazione utili per il raggiungimento degli obiettivi di migliore organizzazione
del Premio, utilizzo ottimale delle risorse e delle opportunità, promozione della città a livello
nazionale ed internazionale;
-
ha espresso la volontà di gestire congiuntamente alla Regione Liguria e all’Università di
Genova
lo sviluppo di iniziative culturali all’interno di “Casa Paganini”, in modo di
promuovere lo sviluppo turistico, culturale e quindi economico della Città di Genova
attraverso la valorizzazione della figura di Niccolò Paganini;
10. che nella gestione di Casa Paganini deve continuare a valere la volontà degli Enti
Istituzionali, Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi a valorizzare il
complesso monumentale con una “missione” di eccellenza culturale che comprenda il
progetto di innovazione e studio portato avanti dall’Università di Genova, ma anche esalti
la musica, le arti e la cultura nelle loro rappresentazioni, dia prestigio internazionale e
nazionale alla città di Genova, anche attraverso la valorizzazione della figura e dell’opera
di Paganini e del tema paganiniano;
11. che in tale contesto, gli Enti Istituzionali Regione, Comune e Università degli Studi di
Genova, ciascuno per la parte di competenza, intendono continuare
a partecipare
concretamente alla gestione di “Casa Paganini” e che pertanto è necessario definire i ruoli
e gli apporti di ciascuno;
12. che la gestione sia operativa a decorrere dalla data della firma della presente convenzione
da parte di Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova e che
ciascun Soggetto partecipi attraverso il conferimento delle risorse sopra citate, sulla base
del principio di metterle a fattor comune a vantaggio del progetto “Casa Paganini” nel
rispetto delle proprie finalità istituzionali;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse e l’allegato regolamento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
convenzione;
4
Articolo 2 (Finalità)
In “Casa Paganini” è confermato l’insediamento del centro di rilievo nazionale ed internazionale in
continuità con quanto consolidato a oggi e la cui missione è riassumibile nelle seguenti attività :
a) un’attività scientifico-tecnologica, che definisce “Casa Paganini” come centro internazionale
di rilievo nel segno dell'integrazione tra ricerca scientifico-tecnologica e produzione musicale;
un luogo dove esplorare le relazioni tra musica, scienza e tecnologia, incubatore di nuove
prospettive per la ricerca scientifica e tecnologica ispirata dalle arti; un centro dove
intraprendere percorsi di ricerca innovativi per il miglioramento della qualità della vita (tempo
libero, sport, edutainment, terapia e riabilitazione), per l'industria (interfacce e applicazioni
multimediali), per la cultura (valorizzazione di beni artistici e culturali attraverso tecnologie
multimediali), per le arti (musica, danza, teatro), come incubatore di nuove prospettive della
musica contemporanea e di valorizzazione e di studio della musica in generale.
L’attività scientifico-tecnologica prevede inoltre
produzione musicale per scopi scientifici o
divulgativo, concerti-esperimenti, mostre, conferenze, didattica e formazione.
b) un’attività di programmazione esterna al progetto InfoMus (artistica, musicale, scientifica) in
coerenza con la missione di Casa Paganini: ogni performance artistica non deve essere solo
volta all’eccellenza, ma anche integrata da un percorso di apprendimento e approfondimento
culturale (artistico, scientifico): ad esempio, iniziative di tipo seminariale e concerti-esperimenti.
Sul sito web www.casapaganini.org, a cura del DIBRIS, saranno pubblicate le premesse della
presente Convenzione, in modo da esplicitare la missione culturale di Casa Paganini, ed
inoltre i moduli e la descrizione delle procedure di richiesta,
finalizzati a consentire al
richiedente di dettagliare chiaramente la necessità dell’inserimento della sua proposta nella
programmazione di Casa Paganini. Tali richieste verranno valutate dalla Commissione
Tecnica: qualora accolte, otterranno l’uso della sala corrispondente alla navata della antica
chiesa con il solo obbligo della copertura delle spese vive: personale di servizio e consumi.
c) un’attività di diffusione, turistico/ricettiva/culturale che limitatamente a due giorni alla
settimana e compatibilmente con le attività precedenti, apre il sito monumentale a visitatori,
fornendo anche un servizio di sorveglianza dei visitatori e di guida culturale a titolo gratuito.
Articolo 3 (Oggetto)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42 “Codice dei Beni culturali
e del paesaggio”, il complesso monumentale S. Maria delle Grazie La Nuova, denominato nel
prosieguo “Casa Paganini”, sito in Genova, p.zza S. Maria in Passione 34, consistenza mq.833,4
di superficie utile, iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova, alla Partita n.25968, foglio 84,
mappale n.358 subalterni 1 e 4, acquistato dall’Università con rogito Notaio Bianchi di Genova del
5
23 febbraio 1979 ivi registrato il 15 marzo 1979 con trascrizione avvenuta il 22 marzo 1979, Rep.
5054, è soggetto alla gestione in forma associata della Regione Liguria, del Comune di Genova,
dell’Università degli Studi di Genova, nei modi e nei termini di seguito indicati.
Articolo 4 (Competenze e impegni dell’Università degli Studi di Genova)
All’Università degli Studi di Genova compete la realizzazione dell’attività relativa
al progetto
InfoMus, del laboratorio di ricerca InfoMus del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) , che occupa con priorità gli spazi del sito monumentale.
Compete altresì all’Università degli Studi di Genova, tramite il DIBRIS, l’onere del controllo della
funzionalità, dell’apertura al pubblico della struttura e della relativa chiusura rispettando le decisioni
e gli orari della programmazione, nonché della conservazione del complesso immobiliare
attraverso il controllo su eventuali utilizzatori terzi; ciò attraverso l’utilizzo di adeguato personale,
individuato all’interno della sua struttura, o tramite servizio esterno. In caso di eventi esterni al
progetto InfoMus il costo del suddetto personale sarà a carico del soggetto richiedente.
L’Università degli Studi di Genova dispone su tutte le attività relative a ricerca scientifica e artistica,
didattica, attività seminariali, scuole e conferenze tenute a “Casa Paganini”.
L’Università degli Studi di Genova, tramite DIBRIS, continuerà all’interno di Casa Paganini la
realizzazione del progetto InfoMus, provvedendo in maniera autonoma, con proprie attrezzature
specifiche, personale e servizi allo svolgimento di ogni attività ad esso collegata.
Tutti i costi attinenti al predetto progetto speciale InfoMus e tutti i ricavi ad esso relativi sono di
totale pertinenza dell’Università degli Studi di Genova, attraverso il Dipartimento di Informatica,
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) .
L’Università degli Studi di Genova non è responsabile e non copre nessuna spesa di gestione
relativamente ad eventi esterni al proprio progetto InfoMus residente a “Casa Paganini”.
L’Università degli Studi di Genova e il DIBRIS, ciascuno per quanto di propria competenza,
provvedono ai compiti di gestione ordinaria e ai contratti di utenza e, qualora necessario, al
ripristino dei locali e delle attrezzature per attività relative al progetto InfoMus e svolte dalla stessa.
Articolo 5 (Commissione Tecnica)
L’attività di programmazione esterna al progetto InfoMus è svolta da una Commissione Tecnica
con ruolo di guida, indirizzo e programmazione. Il funzionamento operativo della suddetta
programmazione, definita nei termini e modalità dalla Commissione Tecnica, è assegnato
all’Università degli Studi di Genova – tramite il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
6
e Ingegneria dei Sistemi - o da Università a terzi, nei termini indicati nell’allegato nuovo
Regolamento d’Uso.
La Commissione Tecnica è composta dal Direttore Artistico del Premio Paganini che la coordina e
dal Direttore artistico del Teatro Carlo Felice, dal Direttore Artistico dell’Associazione musicale
G.O.G., dal Direttore del Conservatorio N. Paganini e da un membro designato dall’Università degli
Studi di Genova, o loro delegati.
In caso di vacanza del Direttore Artistico, la Commissione Tecnica individuerà al suo interno il
sostituto che verrà nominato dal Sindaco, mediante proprio atto scritto;
Per le attività artistiche esterne al progetto InfoMus, la Commissione Tecnica delibera a
maggioranza degli aventi diritto al voto; le riunioni, che possono avvenire anche per via telematica,
sulla base di apposito regolamento adottato dalla Commissione, sono valide con la presenza di
almeno tre membri della stessa Commissione.
La Commissione Tecnica decide con proprio parere obbligatorio e vincolante sulle varie proposte
di attività musicali e culturali sottoposte per approvazione, sulla base della disponibilità
dell’auditorium (tenendo conto delle esigenze di utilizzo prioritario del progetto InfoMus). I criteri
adottati per l’approvazione, sono in primis la coerenza con la missione di Casa Paganini, la qualità
delle proposte e la relativa sostenibilità sul piano economico ed organizzativo.
Articolo 6 (Attività di informazione, comunicazione e promozione)
L’attività di informazione, comunicazione e promozione è coordinata dall’Università degli Studi di
Genova, tramite il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, in
collaborazione con Comune e Regione.
Articolo 7 (Competenze e impegni del Comune di Genova)
Il Comune di Genova, che si occupa delle attività di gestione e di organizzazione del Premio
Paganini:
-
è disponibile a favorire lo sviluppo di iniziative culturali, progetti di ricerca e attività didattiche
sulla figura di Paganini, da definirsi congiuntamente con i soggetti firmatari della presente
convenzione; in particolare, contribuisce alla valorizzazione dello spazio di Casa Paganini con qualità, coerente alla missione di tale sito - collaborando con l’Università degli Studi di
Genova per la realizzazione di eventi collaterali nell’ambito del Premio Paganini;
-
si impegna inoltre a realizzare, attraverso i soggetti competenti, percorsi turistico-culturali
all’interno della città: luoghi e palazzi storici dove condurre il visitatore a percorrere itinerari
tematici attraverso il centro storico, per identificare Genova come città culturale dedicata alla
7
musica; in tali itinerari saranno comprese visite guidate a Casa Paganini, il cui calendario
sarà concordato con l’Università;
-
Inoltre, nomina il coordinatore ed i componenti della Commissione Tecnica di cui all’articolo
5, mediante atto scritto da parte del Sindaco. La partecipazione alla Commissione è a titolo
gratuito.
Articolo 8 (Attività di accoglienza)
L’attività di accoglienza ai fini turistico-culturali è gestita dall’Università tramite il DIBRIS nei termini
specificamente disposti nel nuovo Regolamento d’Uso allegato.
L’eventuale affidamento del servizio di accoglienza a soggetti terzi è effettuato dall’Università
tramite il DIBRIS, conformemente alla normativa in materia di contratti pubblici. L’affidamento
dovrà prevedere dettagliatamente le attività ed i compiti da svolgere, prevedendo la possibilità di
revoca in caso di accertate inadempienze, inaffidabilità, comportamenti non corretti dell’affidatario
o non consoni alla funzione svolta.
Articolo 9 (Competenze e impegni della Regione)
La Regione:
-
vigila ed assicura il coordinamento sulla corretta gestione della presente Convenzione
anche sulla base della relazione annuale inviata dall’Università tramite il Dipartimento di
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS).
Articolo 10 ( Regolamento d’Uso)
La gestione complessiva in ordine ai ruoli ed alle funzioni dei soggetti firmatari viene disciplinata
dalla presente convenzione oltre che, in termini più meramente tecnici, da un Regolamento d’Uso
della struttura che ne costituisce elemento integrante ed essenziale obbligando, pertanto, le parti a
rispettarlo ed ad applicarlo in ogni suo aspetto.
Articolo 11 (Incaricati)
Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova comunicano per iscritto alle
altre parti convenzionate il nominativo di un proprio incaricato quale interlocutore per ogni rapporto
relativo alla convenzione e all’allegato Regolamento d’Uso.
8
Articolo 12 (Durata e recesso)
La presente Convenzione ha durata di nove anni.
Alla scadenza, la durata della Convenzione è rinnovabile per iscritto per un uguale periodo,
previa verifica delle parti del conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza della gestione associata
in relazione agli obiettivi fissati dalla presente convenzione e previa delibera dell'organo
competente.
Il recesso di una delle parti comporta la verifica della volontà degli Enti convenzionati rimanenti alla
eventuale revisione o scioglimento della convenzione.
L’eventuale recesso prima della scadenza dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta
da notificare con A.R. alle altre parti con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla chiusura
dell’esercizio finanziario.
Il recesso avrà comunque effetto a partire dall’esercizio successivo e dal successivo programma
attuativo.
Restano fermi gli impegni assunti dal DIBRIS con il budget economico, con il budget degli
investimenti e con il programma dell’ esercizio in corso, nonché gli impegni eventualmente già
assunti dalle parti e iscritti nei rispettivi bilanci.
In ogni caso la facoltà di recesso non può essere esercitata prima di tre anni dalla firma della
presente convenzione.
Articolo 13 (Accordi attuativi)
La collaborazione tra le parti potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi
attuativi nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti,
specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e
finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché
specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Articolo 14 (Risoluzione)
Nel caso di inadempimento le parti adempienti (o anche una sola di esse) potranno chiedere la
risoluzione della presente convenzione. Le parti firmatarie della presente convenzione potranno
chiedere il risarcimento dei danni subiti da valutarsi in via equitativa in sede giudiziale.
9
Articolo 15 (Controversie)
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente
Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Articolo 16 (Registrazione)
Il presente Atto si compone di n. …… fogli e viene redatto in n. 3 esemplari e sarà registrato in
caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico
della Parte richiedente.
10
Allegato B
SCHEMA DEL REGOLAMENTO D’USO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA
REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DENOMINATO “CASA PAGANINI”
Articolo 1
(Oggetto e durata del Regolamento)
1.
Il presente Regolamento ha per oggetto l’uso della parte
monumentale del Complesso di S. Maria delle Grazie La Nuova, sito in Genova, secondo le
finalità e le modalità di seguito riportate, in quanto Allegato alla Convenzione stipulata in
data……………….. tra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di
Genova, in merito alla gestione del medesimo complesso, denominato “Casa Paganini” e con
tale nome di seguito indicato nel presente Regolamento.
2.
Il complesso di cui sopra, individuabile al numero civico 34 di
Piazza S. Maria in Passione in Genova, è composto da:
-
Una prima porzione di edificio sita al piano terra con capienza massima di n.230
(duecentotrenta) persone su unico livello e porzione rialzata di m 2 40 ca, destinata in via
prioritaria ma non esclusiva a laboratorio di ricerca del progetto InfoMus e relative attività di
disseminazione, nonché per manifestazioni e iniziative anche aperte al pubblico con le
modalità indicate nel seguito;
-
Una seconda porzione di edificio, ugualmente situata al piano terra, suddivisa in due
ambienti di cui il primo, da ritenersi atrio ed il secondo ambiente, da utilizzarsi per impieghi
diversi tra cui attività di ricerca, esposizioni, attività didattica e di formazione, incontri e
conferenze, con l’esclusione di pubblici spettacoli;
-
Una terza porzione di edificio, situata al primo piano, suddivisa in spazi vari, da
utilizzarsi come laboratori di ricerca e sale ad esclusivo uso del progetto InfoMus, con
l’esclusione di pubblici spettacoli e delle limitazioni d’accesso al pubblico entro la capienza
prevista dalla normativa in materia di agibilità e sicurezza;
3.
Spazi comuni e di servizio situati a vari livelli.
Il presente Regolamento ha come durata ed applicabilità il
periodo di inizio e fine della Convenzione di cui al comma 1, a cui di seguito si farà richiamo.
1
4.
E’ fatto obbligo ai soggetti della suddetta Convenzione di
rispettare e far rispettare a chiunque il Presente Regolamento d’Uso.
Articolo 2
(Obiettivi)
1. Lo scopo del presente Regolamento è regolare l’impiego e l’utilizzo del predetto complesso,
tenendo conto di quanto stabilito e disciplinato dalla predetta Convenzione di cui è allegato, in
particolare modo per quanto concerne obblighi e competenze dei soggetti coinvolti.
2. La stessa Convenzione, in sintesi, ha stabilito che, l’Università degli Studi di Genova (tramite il
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi) è presente con il
proprio progetto InfoMus in forma residenziale. Per quanto riguarda il funzionamento operativo
degli eventi esterni al progetto InfoMus, la Convenzione stabilisce che essi devono rispettare la
missione di Casa Paganini e che la
gestione
è affidata all’Università per il tramite del
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)(o da
Università a terzi) con oneri a carico del Soggetto richiedente. È altresì affidata all’Università
(DIBRIS) l’apertura e l’accoglienza ai fini turistico - culturali.
3. L’Università, per il tramite del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria,Robotica e Ingegneria
dei Sistemi (DIBRIS), può eventualmente affidare a titolo gratuito la funzione di apertura e
accoglienza per visite turistico/ricettive ad associazione culturale senza scopo di lucro.
4. L’Università, per il tramite del DIBRIS,ai fini di supervisione e controllo ai sensi dell’art.6 del
presente Regolamento, provvede a formalizzare in una apposita convenzione l’incarico.
5. Alla Regione Liguria, e al Comune di Genova competono le funzioni richiamate nella
Convenzione.
6. Ad esclusione delle attività relative al progetto InfoMus dell’Università, la scelta e la
programmazione di tutte le iniziative ed attività da ospitare in “Casa Paganini”, in subordine alle
necessità ed al calendario di attività del progetto InfoMus, competono ad una apposita
Commissione Tecnica.
Articolo 3
(Tipologie e finalità d’uso)
1. L’uso del complesso “Casa Paganini” è da riferirsi alle finalità principali che hanno ispirato il
progetto di recupero del Complesso di S. Maria delle Grazie La Nuova e più in generale tende
a favorire e contribuire alla promozione ed all’incremento delle attività scientifico-tecnologica,
2
artistica, culturale e di spettacolo, definite al punto 2 della Convenzione, di interesse per l’intera
cittadinanza e per il territorio.
2. Come previsto nella Convenzione, all’interno di “Casa Paganini” l’Università degli Studi di
Genova, per il tramite del Dipartimento DIBRIS, è presente con il progetto InfoMus, che vede
la realizzazione, in via prioritaria sebbene non esclusiva, rispetto alla programmazione
generale della struttura, di iniziative di studio, ricerca, formazione, perfezionamento, didattica,
divulgazione, incontri, presentazioni pubbliche, concerti-esperimento ed ogni altra attività
legata alle finalità del progetto InfoMus, che ne utilizza gli spazi in forma prevalente.
3. Compatibilmente con le attività a regime del progetto InfoMus, è prevista la disponibilità (previa
verifica delle date richieste) della Sala corrispondente alla navata della chiesa di Santa Maria
delle Grazie e degli spazi adiacenti posti al piano terra per iniziative esterne. Le richieste sono
sottoposte alla segreteria della Commissione Tecnica secondo le modalità rese pubbliche sul
sito www.casapaganini.org (pagina relativa al palazzo monumentale), gestito dal DIBRIS.
4. L’impiego al di fuori del progetto InfoMus degli spazi sopraindicati, durante iniziative esterne
approvate dalla Commissione Tecnica, è aperto, nel rispetto del più ampio pluralismo, a
soggetti pubblici e privati, in grado di proporre ed offrire iniziative ed attività di elevata qualità,
prestigio e significativo valore culturale ed extra culturale in coerenza con la missione di Casa
Paganini, come definita nella Convenzione, sulla base delle valutazioni e delle scelte
autonome e insindacabili dell’apposita Commissione Tecnica.
5. Comune, Regione e Università degli Studi, per il tramite del DIBRIS, potranno avviare
coordinate azioni di autofinanziamento per Casa Paganini in grado di supportarne la
sostenibilità, tramite sponsor e azioni di fund raising promossi dai soggetti convenzionati,
purché approvate, sotto il profilo della coerenza, qualità e compatibilità con le attività previste
nella convenzione, dal DIBRIS.
6. Possono essere svolte esclusivamente attività compatibili con gli spazi e che garantiscano
l’integrità degli stessi e delle opere artistiche in esse contenute, senza l’apporto di modificazioni
di strutture fisse e mobili presenti e nel rispetto delle normative di sicurezza.
7. Sono escluse attività commerciali non inerenti allo spirito, alla missione ed alla dignità dello
spazio.
Articolo 4
(Modalità generali d’uso)
1. Il complesso deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi cui è destinato e per gli
esercizi a cui è autorizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge ed all’interno delle capienze
3
cui è vincolato, che non potranno essere superate nemmeno nel caso di iniziative concomitanti
in spazi diversi della struttura.
2. Le attrezzature e l’arredamento esistente devono essere utilizzati correttamente evitando
situazioni ed atti che potrebbero alterarne lo stato o comportarne l’indisponibilità. Il riscontrato
diverso uso darà luogo al pagamento dei danni sopravvenuti.
3. Ogni utilizzatore, incluse le parti firmatarie della Convenzione di cui sopra, non potrà in alcun
modo apportare alcuna modifica agli impianti e alle attrezzature esistenti, ad esclusione delle
attrezzature specifiche di proprietà del DIBRIS relative alle attività del progetto InfoMus, che
non vengono concesse in uso per eventi esterni.
4. Per quanto concerne la predisposizione di attrezzature temporanee oltre quelle già esistenti,
esse possono essere inserite da Università purché pertinenti al progetto InfoMus
5. Ciascun utilizzatore deve porre particolare attenzione, rispettare e far rispettare al proprio
personale ed ai propri collaboratori, unitamente al pubblico partecipante alle diverse
manifestazioni, tutte le disposizioni in materia di mantenimento, sicurezza, igiene e rispetto dei
locali e delle opere artistiche contenute.
6. Ogni utilizzatore, incluse le parti firmatarie della Convenzione, deve attenersi a quanto
disciplinato da disposizioni di legge, normative vigenti, regolamenti comunali, soprattutto in
materia di funzionamento di spazi aperti al pubblico ed in particolare luoghi dedicati ad attività
culturali, artistiche e di spettacolo.
7. L’Università degli Studi di Genova, per il tramite del DIBRIS, è responsabile della gestione
dell’uso del complesso monumentale, in particolare degli spazi che utilizza, delle attrezzature
ed installazioni del programma InfoMus, del loro impiego in armonia con quanto sopra descritto
in merito alla tutela e integrità dello spazio ed al rispetto della normativa vigente.
8. Possono utilizzare il complesso “Casa Paganini” a titolo gratuito, ad esclusione dei costi per il
personale addetto al supporto tecnico e alla sicurezza e all’eventuale rimborso della quota
relativa ai consumi, associazioni e soggetti senza scopo di lucro, enti pubblici, scuole,
organismi vari e soggetti aventi scopo di lucro, sulla base dell’accettazione delle proposte da
loro presentate alla Commissione Tecnica.
9.
Ogni soggetto autorizzato ad effettuare iniziative all’interno di “Casa Paganini”, comprese le
parti firmatarie della Convenzione è titolare e responsabile dell’effettuazione della propria
manifestazione per quanto concerne diritti, doveri ed obbligazioni verso terzi.
10. Ogni soggetto autorizzato, in particolare, provvede al pagamento degli onorari e degli
emolumenti al personale ed ai collaboratori coinvolti nonché soggetti terzi con cui sussiste un
rapporto contrattuale diretto, inclusi oneri sociali, delle spese tecniche, logistiche e di
4
allestimento se necessarie, degli oneri organizzativi, degli oneri S.I.A.E. (diritto di autore
incluse autorizzazioni) delle imposte e tasse dovute, delle spese di promozione e
comunicazione e di ogni altro onere connesso alla produzione ed attuazione della propria
manifestazione.
11. Ogni addetto artistico, tecnico, organizzativo o di servizio impiegato a qualsiasi titolo da
ciascun oggetto utilizzatore del complesso “Casa Paganini” deve essere in regola per quanto
attiene la propria posizione lavorativa e collaborativa con la normativa vigente in materia di
lavoro, adempimenti previdenziali ed assistenziali, comportamenti previsti dalla legge 626/1994
e successive modificazioni ed integrazioni, impiego di collaborazioni di tipo volontaristico ed in
tale senso l’utilizzatore dovrà lasciare apposita liberatoria che sollevi da ogni responsabilità
verso terzi.
12. Ogni soggetto che utilizza “Casa Paganini” e che si avvale di sponsorizzazioni da fonti private
può installare all’interno del complesso pannelli o comunque indicazione di marchi e logotipo di
tipo pubblicitario o distribuzione o promozione di prodotti solo su esplicita autorizzazione del
DIBRIS e della stessa Commissione Tecnica, che hanno tra l’altro il compito di vigilare sulla
buona immagine della struttura.
13. Il medesimo soggetto utilizzatore deve riportare su ogni strumento e mezzo di comunicazione
la denominazione di Casa Paganini, che sarà fornita dal DIBRIS.
Articolo 5
(Funzionamento della Commissione Tecnica)
1. Ai sensi della Convenzione, la programmazione relativa agli eventi proposti da qualsiasi
Soggetto esterno al progetto InfoMus (inclusi gli enti firmatari della Convenzione stessa e del
presente Regolamento) spetta alla Commissione Tecnica.
2. La richiesta di uso di “Casa Paganini” deve essere inoltrata in forma scritta all’Università degli
Studi di Genova (via posta presso DIBRIS, Viale Causa 13, 16145 Genova, oppure tramite
posta elettronica all’indirizzo indicato nel sito www.casapaganini.org ) che svolge Segreteria
della Commissione Tecnica ed indirizzata all’attenzione della Commissione Tecnica Casa
Paganini. La richiesta deve almeno contenere:
-
Dati del richiedente e persona da contattare;
-
Descrizione dell’iniziativa, unitamente a programmi o altri materiali utili a valutarne
gli aspetti culturalmente rilevanti, artistici e scientifici, che possano giustificarne
l’inserimento nel programma di Casa Paganini;
-
Data e orari della manifestazione e dei giorni eventuali di prova ed allestimento;
5
-
Necessità di tipo logistico;
-
Modalità di copertura dei costi;
-
Piano di comunicazione della manifestazione comprensivo della affissione
eventuale di manifesti e locandine (con completa manleva da parte del richiedente in ordine
ad eventuali irregolarità di qualsiasi genere per detto piano di comunicazione e affissioni);
-
Dichiarazione di assolvimento di ogni obbligo di legge (SIAE, permessi di lavoro,
sicurezza, tasse e canoni, ecc…) e la chiara indicazione della piena assunzione di ogni
onere produttivo ed organizzativo a carico proprio;
-
Copertura assicurativa per eventuali danni alla struttura e alla strumentazione
utilizzata.
3. La richiesta è preventivamente analizzata dal DIBRIS, dal punto di vista della compatibilità con
lo svolgimento delle attività residenti del progetto InfoMus e viene portata all’attenzione della
Commissione Tecnica con le eventuali osservazioni tramite posta elettronica. Ogni membro
della Commissione valuta la proposta ed esprime le proprie considerazioni in via ordinaria
tramite il già consolidato meccanismo del “Voto On-Line”. I membri della Commissione
possono decidere eventualmente di riunirsi secondo le modalità indicate al successivo comma.
L’evento si ritiene approvato a maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. La Commissione Tecnica si riunisce presso “Casa Paganini”, o altra sede, o in via
telematica, su richiesta di suoi membri o dell’Università, riportante l’ordine del giorno. La
riunione ha come scopo la approvazione delle attività esterne al progetto InfoMus ed eventuali
valutazioni su procedure o gestione portate all’ordine del giorno. A tale scopo, nella riunione
verranno esaminate le diverse proposte di attività tenuto conto delle finalità di “Casa Paganini”,
di quanto stabilito nel presente Regolamento. La Commissione Tecnica agirà conl’intento di
garantire un equilibrato, armonico ed imparziale appoggio a tutte le richieste formulate dalle
diverse realtà del territorio in possesso di adeguate caratteristiche di pertinenza con la
missione di Casa Paganini come definito nella Convenzione, di interesse, rilevanza e qualità
artistica, scientifica e culturale. In caso di concomitanza di richieste diverse può sondare
possibilità di spostamenti di date.
5. La Commissione Tecnica dispone in maniera insindacabile, con parere vincolante ed
obbligatorio sui seguenti argomenti:
-
Valutazione e scelta delle proposte di attività, iniziative e manifestazioni sulla base
della coerenza con la missione di Casa Paganini, la qualità delle proposte e la relativa
sostenibilità sul piano economico ed organizzativo;
6
-
Per ognuna delle suddette manifestazioni, l’analisi e la valutazione di accordi di
eventuali partenariato con soggetti esterni per lo svolgimento di tali manifestazioni a “Casa
Paganini”;
-
Per ogni manifestazione compie tutte le verifiche e le azioni necessarie alla tutela
dell’immagine e della visibilità di “Casa Paganini”, inclusi la verifica ed eventuale
accettazione della presenza di eventuali sponsor commerciali degli utilizzatori con propri
materiali all’interno/esterno della struttura. In particolare, per ogni manifestazione
approvata, la Commissione Tecnica e il DIBRIS dovranno specificare in quali casi dovrà o
non dovrà essere menzionato e con quali modalità il logo di Casa Paganini e altre
eventuali informazioni, allo scopo di contribuire a preservare e valorizzare l’immagine
pubblica e la missione di Casa Paganini.
7. L’uso del complesso non potrà essere autorizzato a soggetti che abbiano dimostrato
negligenza, incuria o inaffidabilità in precedenti utilizzi della struttura o nello svolgimento di
manifestazioni pubbliche. Qualora per cause non imputabili al Comitato venisse meno la
disponibilità della struttura per la data richiesta ed autorizzata, verrà concordata di comune
accordo una ulteriore data sostitutiva senza alcun onere aggiuntivo o risarcimento a beneficio
del richiedente.
8. Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti per le richieste di uso del complesso
saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi.
Articolo 6
(Compiti del soggetto preposto al funzionamento operativo)
1. Ai sensi della Convenzione, oltre a quanto già stabilito, all’Università, per il tramite del DIBRIS,
(o al soggetto operativo individuato dall’Università) compete di garantire la supervisione e il
controllo della funzionalità, dell’apertura al pubblico e della chiusura della struttura.
2. L’Università non è responsabile e non copre nessuna spesa di gestione relativamente a eventi
esterni al proprio progetto InfoMus residente a Casa Paganini.
3. La supervisione e il controllo di eventi esterni, deliberate dalla Commissione Tecnica o decise
in autonomia da Università se incluse nel progetto InfoMus, sono svolti dall’Università, per il
tramite del DIBRIS, in assoluta autonomia organizzativa. Tali prestazioni possono essere
assegnate, totalmente o in parte, da Università, per il tramite del DIBRIS,a soggetto esterno.
Per i servizi di comunicazione, azioni di pubblicità, promozione, ufficio stampa e pubbliche
relazioni volte a garantire visibilità al complesso, l’Università, per il tramite del DIBRIS, si
7
avvale di proprie strutture o di soggetti esterni e collabora con la Regione e Comune di
Genova, anche attraverso i portali culturali degli enti sopra menzionati.
4. La vigilanza della struttura, dei suoi impianti ed attrezzature, servizi di pulizie, vigilanza
notturna e manutenzione ordinaria, sono gestiti da Università.
5. E’ comunque garantita dal soggetto preposto al funzionamento operativo la sorveglianza,
controllo ed assistenza con una presenza costante di uno o più incaricati durante l’utilizzo della
struttura da parte di terzi, con spese totalmente a carico del soggetto richiedente.
6. Tale controllo prevede anche la sorveglianza sul rispetto delle norme di sicurezza, igiene ed
obblighi del d.lgs.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 7
(Compiti del soggetto preposto al funzionamento tecnico, utenze e manutenzione)
1. Ai sensi della Convenzione di cui sopra, oltre a quanto già in essa stabilito, a Università
compete di garantire il funzionamento tecnico, la manutenzione ordinaria e la gestione delle
utenze del complesso, così come precisato nella stessa Convenzione, con modalità e impiego
di personale, collaboratori e fornitori a propria discrezione ed autonomia organizzativa.
2. Università si fa carico di tutti i servizi di funzionamento e delle relative utenze con particolare
riferimento a:
a)
I servizi di pulizie ordinarie e straordinarie anche a seguito degli eventi che saranno
tenuti all’interno di “Casa Paganini”;
b)
La vigilanza notturna e durante tutti i momenti di chiusura di “Casa Paganini”;
c)
La responsabilità tecnica volta al mantenimento ed alla manutenzione ordinaria di
“Casa Paganini”;
d)
Le spese inerenti tutte le utenze che saranno intestate a Università (energia
elettrica ed illuminazione, metano e riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, tassa
smaltimento rifiuti, eventuale utenza di telefonia fissa/dati, ed ogni altra utenza
necessaria);
e)
La sottoscrizione delle
obbligazioni assicurative (responsabilità civile, furto,
incendio e danneggiamenti alla struttura ed al suo contenuto ed ogni altro rischio
connesso all’uso di “Casa Paganini”).
Come per ogni edificio di proprietà, Università prevede le coperture assicurative a norma di legge.
8
Articolo 8
(Università degli Studi di Genova e progetto speciale InfoMus)
1. DIBRIS è presente all’interno di “Casa Paganini” al fine di realizzare il proprio progetto
InfoMus, di cui sarà totalmente responsabile e che prevede laboratori ed attività specifiche
come già descritto nella Convenzione, in tutti gli spazi di Casa Paganini.
2. Essa provvederà a proprio carico:
Al trasporto, installazione, controllo, manutenzione, uso delle attrezzature necessarie per lo
-
svolgimento di ogni attività inerente al citato progetto speciale nonché all’ideazione,
preparazione, realizzazione, promozione e pubblicizzazione di ogni iniziativa ad esso
inerente, sostenendone ogni costo ed onere;
A non pregiudicare con la propria attività il funzionamento complessivo della struttura,
-
l’esercizio di altre attività autorizzate dalla Commissione Tecnica, la fruizione del complesso
da parte del pubblico esterno, anche per le sole visite dell’immobile come specificato nella
convenzione;
-
Ad utilizzare gli spazi assegnati nel rispetto della struttura e di quanto già precedentemente
richiamato anche ai sensi della normativa vigente e ad utilizzare le aree comuni,, senza
pregiudizio per l’impiego dello stesso da parte di eventuali altri soggetti autorizzati, secondo
le regole definite nell’Art.3 del presente regolamento.
Articolo 9
(Oneri per uso)
1. L’uso degli spazi di “Casa Paganini” è a titolo gratuito, ad eccezione dei costi che l’ente
richiedente dovrà sostenere per il personale di sorveglianza e supporto tecnico. Ad eccezione
del progetto speciale InfoMus, tutti gli eventi e manifestazioni devono essere autorizzati dalla
Commissione Tecnica.
Articolo 10
Controversie e rinvio all’arbitrato
1. Qualunque contrasto interpretativo tra il presente Regolamento d’Uso e la Convenzione,
cui lo stesso è allegato, dovrà essere interpretato nel senso disciplinato dalla Convenzione
stessa.
2. Per ogni controversia legata all’interpretazione, esecuzione, controversia inerente al
presente Regolamento si applicherà quanto previsto dalla Convenzione.
9
10
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
162 0 0 N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GENOVA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE
LIGURIA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E
RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento
17/12/2012
Il Dirigente Responsabile
[dott. Cesare Torre]
Documento Firmato Digitalmente
ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 162 0 0
SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E CITY
BRANDING
Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE LIGURIA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?
SI
NO
x
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio
Spesa di cui al
presente provvedimento
Capitolo
Anno
Impegno
Numero
Documento Firmato Digitalmente
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?
SI
NO
x
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio
Capitolo
Centro
di Costo
Previsione
assestata
Nuova
previsione
Differenza
+/-
c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?
SI
NO
x
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente:
Tipo
inventario
Categoria
inventariale
Descrizione
Cespite
Valore ammortizzato
attuale
Valore ammortizzato
post-delibera
Osservazioni del Dirigente proponente:
Genova, 17/12 /2012
Il Dirigente
dott. Cesare Torre
Documento Firmato Digitalmente
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
162 0 0 N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GENOVA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE
LIGURIA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E
RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita
19/12/2012
Il Dirigente del
Settore Contabilità Generale
[Dott. Giovanni Librici]
Documento Firmato Digitalmente
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
162 0 0 N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GENOVA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE
LIGURIA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E
RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.
19/12/2012
Il Direttore della
Direzione Contabilità e Finanza
[Dott.ssa Magda Marchese]
Documento Firmato Digitalmente
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
162 0 0 N. 2012-DL-504 DEL 17/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GENOVA, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA REGIONE
LIGURIA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI
S. MARIA LE GRAZIE LA NUOVA, DETTA “CASA PAGANINI” E
RELATIVO REGOLAMENTO D’USO.
PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento
27/12/2012
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Vanda Puglisi
Documento Firmato Digitalmente