scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa B
Il Tribunale, nella persona dei sigg. dott.:
Elena Riva Crugnola
Presidente
Enrico Consolandi
relatore
Guido Vannicelli
giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15458/2007 R.G. promossa da:
LONGONI SPORT SPA IN LIQ. (c.f. 03321830170 ), con il patrocinio degli avv. FABE DAL
NEGRO OMBRETTA e CANDELA STEFANO E AVV. Francesco Carbonetti e Alvise Baldassari
ATTORE
contro:
SERGIO LONGONI (C.F. LNGSRG42R22A686Y ), con il patrocinio dell’avv. RIVOLTA GIAN
CARLO E VINCENZO RIVOLTA E ROBERTO RUBIO
CONVENUTO
SIMONE ARNABOLDI (C.F.
), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e
ANTHONU PEROTTI E ANTONIO TOLA E PAOLO MONTIRONI
CONVENUTO
ANGELO BONISSONI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e e MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
GUIDO BELLI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. IANNACCONE GIUSEPPE e ANTHONU
PEROTTI E ANTONIO TOLA E PAOLO MONTIRONI
CONVENUTO
GIORGIO IACOBONE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e
MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
GIUSEPPE TURATI (C.F. TRTGPP42T18F704P ), con il patrocinio dell’avv. RIVOLTA GIAN
CARLO e E VINCENZO RIVOLTA E ROBERTO RUBIO
CONVENUTO
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: CONSOLANDI ENRICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca4
Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
Repert. n. 8366/2013 del 26/07/2013
RENATO BENASEDO (C.F.
), con il
Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
Repert.
n. 8366/2013
26/07/2013
patrocinio dell’avv.
BIANCHI
STEFANO del
e MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
WALTER BENATI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e FELISI MARIA
CRISTIANA
CONVENUTO
), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
MARIO CAMOZZI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e MARIA CRISTIANA
FELISI
CONVENUTO
FAUSTO GALLAZZI (C.F.
), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
GIOVANNI CORNO (C.F. CRNGNN63V10F704H ), con il patrocinio dell’avv. RIVOLTA GIAN
CARLO E VINCENZO RIVOLTA E ROBERTO RUBIO
CONVENUTO
ROLANDO TOTO BROCCHI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BIANCHI STEFANO e MARIA
CRISTIANA FELISI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti conclusivi della fase dello scambio di memorie, istanza di
fissazione udienza collegiale e note ex art. 10 d.lg. 5/03, atti cui si fa rinvio ex art. 16 d.lg. 5 citato.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Per la fase dello scambio di memorie si fa riferimento al sunto portato dal decreto di fissazione. qui
riportato:
“Rilevato che il contraddittorio tra le parti si articola sui seguenti atti:
1.- Atto di citazione 28.02.2007 con il quale Longoni Sport SpA in liquidazione e Amministrazione
Straordinaria promuove l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del CdA (Angelo
Bonissoni, Giudo Belli, Giorgio Iacobone in carica all’8 ottobre 1999 e successivamente Sergio
Longoni, Toto Brocchi, Simone Arnaboldi, Giuseppe Turati, Renato Benasedo, Walter Benati) e del
collegio sindacale (Roberto Brustia, Mario Camozzi, Fausto Gallazzi in carica all’8 ottobre 1999 e
successivamente anche Giovanni Corno) di Longoni spa, per aver effettuato acquisizioni di società
(Gruppo Longoni) per importi sproporzionati tra il 1999 ed il 2001 (operazioni di leveraged
recapitalization) deliberate il 8 ottobre 1999:
– acquisto da parte di Longoni Sport spa dalla famiglia Longoni dei rami d’azienda Winter &
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ROBERTO BRUSTIA (C.F.
– acquisto sempre dalla famiglia Longoni della partecipazione totalitaria Natura e Sport Srl –
Centro Sport Calzature Srl – Idea Sport Calzature Srl – Progetto Sport Srl – Solo Sport Srl
– acquisto del 29% di Per lo Sport Srl.
Successivamente la valutazione spropositata è rimasta in bilancio e nel 2002 Longoni Sport SpA
è stata ceduta a Giacomelli Sport SpA, poi fallita dopo un anno, ad un prezzo per questo
spropositato, attese anche quelle valutazioni, con atto che è stato impugnato per revocatoria.
La procedura rileva come queste acquisizioni costituiscano violazioni dell'art. 2343 bis cc,
trattandosi di acquisizione da persone divenute socie, in forza di patti parasociali stipulati, in
quanto acquisti non autorizzati da assemblea e non accompagnati da relazione dell'esperto.
La procedura attrice chiede il risarcimento del danno di € 34.237.908,14 ai sensi degli artt.
2392, 2393, 2394, 2407, 2446, 2447, 2448 (oggi 2484) e 2449 (oggi 2485) c.c. nonché di €
20.000.000 nei confronti di amministratori e sindaci in carica alla data di approvazione del
bilancio al 29.02.2000 per aver proseguito l’attività in violazione degli artt. 2448 (ora 2484) e
2449 (ora 2485) c.c. nonché, nei soli confronti di Sergio Longoni, il risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto vero dominus delle operazioni eseguite da Longoni Sport SpA
nell’interesse dello stesso in forza del patto parasociale stipulato in data 3 agosto 1999 tra
Natwest Limited, Natwest Equity SpA e Sergio Longoni.
Il danno sarebbe costituito dall'eccessiva valutazione dei beni acquistati, nonchè nell'aver
operato con patrimonio netto negativo laddove si considerasse il vero valore delle partecipazioni
e società acquistati. LA svalutazione totale sarebbe stata pari al danno richiesto, di euro
34.237.908,14. Per i successivi amministratori il danno viene enunciato in euro 20.000.000.000. Rileva
inoltre la procedura che al 28.2.2000 il patrimonio netto era 14 miliardi circa, con la
svalutazione di partecipazioni e avviamenti per un totale di 39.700.000.000, si sarebbe scesi
sotto il minimo legale per cui viene ritenuto danno la perdita degli anni successivi, per un totale
di Lire 19.400.000.000 circa.
Questi sono due criteri offerti dall'attore per la liquidazione del danno che in via istruttoria richiede
l’ammissione di Consulenza Tecnica volta in via principale alla determinazione del prezzo congruo
per l’acquisto del Gruppo Longoni nonché alla verifica della situazione contabile dell’attrice al
29.02.2000, 28.02.2001 e 28.02.2002.
2.- Comparsa di costituzione e risposta 28.05.2007 per Longoni, Turati, Corno con la quale si
eccepisce l’infondatezza e/o inammissibilità delle domande peri:
– assenza di supporto probatorio a sostegno dell’esistenza di accordi simulatorii o fiduciari
riconducibili a Longoni ed inapplicabilità della richiesta tutela aquiliana;
– insussistenza della responsabilità per l’acquisto del Gruppo Longoni perché i convenuti non
erano amministratori o sindaci al momento dell’acquisto;
– la delibera 8 ottobre 1999 prevede uno scarico di responsabilità e dunque priva di azione la
Procedura secondo le norme codicistiche ante riforma 2003;
– non sussiste il danno per l’azione sociale e neppure per quella dei creditori della società
perchè nel luglio 1999 Cisalfa offriva 120.000.000.000 per l’acquisto del Gruppo Longoni,
ergo il prezzo pagato da Longoni Sport SpA non sarebbe irragionevole – cfr. doc. 13.
Formulano altresì richiesta di condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c.
3.- Comparsa di costituzione e risposta 30.05.2007 per Benasedo, Benati, Bonissoni, Brustia,
Camozzi, Gallazzi, Iacobone, Brocchi con la quale in via preliminare si eccepisce la nullità dell’atto
di citazione per violazione dell’art. 163 n. 2 c.c. (indicazione del codice fiscale dell’attore quale
quello di Giacomelli Sport e non di Longoni Sport) mentre nel merito eccepiscono l’intervenuta
prescrizione quinquennale, l’esonero da responsabilità ex art. 2364 n. 4 c.c., nella formulazione
ante riforma, nonché la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda per avere i
convenuti eseguito tutte le verifiche e le tutele contrattuali.
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Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
Repert.
Summer by Longoni Srl – Longoni Sport Calzature Srl – Longoni
Servicen.
Srl8366/2013 del 26/07/2013
4.- Comparsa di costituzione e risposta 30.05.2007 per Belli, Arnaboldi con la quale in via
preliminare si eccepisce l’inammissibilità e/o improcedibilità della domanda a seguito delle delibere
assembleari 8 ottobre 1999, novembre 1999, 11 luglio 2002 rilevanti ex art. 2364 n. 4 c.c., nella
formulazione in vigore ai tempi del deliberato, che valgono quale rinuncia ex art. 2393 c.c. e, nel
merito, l’infondatezza e la mancanza di supporto probatorio alla domanda azionata per essere stato
congruo il prezzo pagato per l’acquisto del Gruppo Longoni.
In via istruttoria si oppongono alla richiesta Consulenza dell’attrice.
5.- Memorie di replica dell’attore in data 25.07.2007 ed in data 05.11.2007 contenenti istanza di
ammissione di prova testimoniale.
In queste memorie si replica alle eccezioni avversarie. Si insiste sulla sproporzione del prezzo di
acquisto, confutando la relazione Dessy che valuta arbitrariamente le licenze per la vendita, senza
approfondire i valori economici della gestione e la redditività delle imprese. Si sostiene la
irrilevanza del prezzo di vendita a Giacomelli, avvenuta tre anni dopo le acquisizioni e il fatto che si
è venduto il capitale della società e non gli assets. In ogni caso quell'acquisto ha costituito atto di
mala gestio di Giacomelli, che ha pagato un prezzo incongruo. La perizia Fiori,per la procedura,
fondata sul metodo dei multipli di mercato portava ad un valore negativo di quanto acquisito,
mentre con il metodo reddituale sdi arriva ad una valutazione di 23 milioni di euro al 28.2.2002, ben
inferiore al prezzo della acquisizione effettuata.. Si insiste sul fatto che la acquisizione dal sig.
Sergio Longoni abbia realizzato violazione dell'art. 2343 bis cc. Si obietta circa il piano industriale
triennale 6 marzo 2002 si obietta che questo non era allegato al bilancio e dunque non
poteva supportare il mantenimento della ipervalutazione degli acquisti effettuati.
In queste memorie si spartiscono le responsabilità fra i convenuti e si approfondisce il criterio di
calcolo del danno. Si osserva che i convenuti Belli e Arnaboldi hanno prodotto come doc. 7 una
presentazione del fondo Natwest che evidenzia una differenza di 39.700.000.000 Lire
(20.503.338,89 euro) fra il valore delle acquisizioni ed il prezzo pagato e si propone questo criterio
per la valutazione del danno.
6.- Memorie di replica dei Benasedo + 7 in data 08.10.2007 ed in data 23.11.2007.
7.- Memorie di replica dei convenuti Belli + 1 in data 08.10.2007 ed in data 26.11.2007.
8.- Memorie di replica dei convenuti Longoni + 2 in data 05.10.2007 con la quale si rifiuta
il contraddittorio sulla violazione dell’art. 2343 c.c., non contenuta nell’atto di citazione ma introdotta
con memoria di replica dall’attrice, e formula istanza per prove testimoniali, ed in data 23.11.2007
con la quale viene richiesta l’ammissione di ulteriori capitoli di prova testimoniale.
9.- Istanza di fissazione dell’udienza dell’attore 05.12.2007.
10.- Note ex art. 10 D.L.vo 5/2003.”
Nella fase collegiale è stata acquisita consulenza effettuata in altro processo, presso il Tribunale di
Rimini circa la congruità del valore di rivendita di Longoni sport spa, con i suoi negozi, a Giacomelli;
si è quindi tenuta breve discussione, all’esito della quale il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
§ § §
Come si evince dalla esposizione contenuta nel decreto di fissazione, tutta la contestazione di parte
attrice si impernia sul fatto che quanto acquistato dalla società presso la famiglia Longoni, tutti i rami
di azienda, vale a dire sostanzialmente punti vendita di articoli sportivi, poi rivenduti a Giacomelli, con
la società stessa, siano di valore di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto ed anche a quello di
rivendita; da ciò deriverebbe anche la errata rappresentazione in bilancio, la perdita del capitale e la
responsabilità per continuazione della impresa, nonostante la perdita del capitale.
Nel processo innanzi al tribunale di Rimini promosso dalla Giacomelli sport in amministrazione
straordinaria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio depositata nell'ottobre 2010 dal professor
Mario Massari circa la congruità del valore pagato da Giacomelli nel luglio 2002 per l'acquisto di
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Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
Repert.
n. 8366/2013
In via istruttoria chiedono il rigetto della CTU e formulano istanza
per prove
testimoniali. del 26/07/2013
e i rami d'azienda di cui all'odierno processo, per cui il valore di quella società era sostanzialmente il
valore dei beni di cui qui si tratta, dopo due anni.
La consulenza del professor Massari ha valutato al luglio 2002 un valore della società compreso fra €
59.300.000 e € 64.200.000, sottolineando comunque l'importanza strategica del gruppo, rilevante a
livello nazionale, che poteva indurre un acquirente con specifico interesse a pagare anche un maggior
prezzo, onde valutare la congruità del prezzo pagato da Giacomelli, che è stato di 76 milioni di euro.
La consulenza sottolinea una tensione finanziaria del gruppo Longoni, rilevando peraltro, com'è ovvio,
che ciò è normale in un gruppo di nuova costituzione.
Il prezzo pagato a fine 1999 di circa 35 milioni di euro risulta dunque giustificato, come giustificati
sono i valori mantenuti in bilancio, per cui sarebbe stato assurdo mettere in liquidazione una società come sostiene l'attore che si sarebbe dovuto fare - quando vi erano ottime possibilità di valorizzare gli
acquisti fatti, come poi avvenuto nei due anni successivi.
Soprattutto vi era, da subito, un fatturato annuo di oltre 86 milioni di euro che da solo poteva portare
alla considerazione che interrompere l'attività per iniziare la liquidazione sarebbe stato
controproducente.
L’attività è stata, invece, aumentata, fatti investimenti, aperti nuovi negozi, aumentato ancora il
fatturato e i dipendenti, facendo crescere di valore la società, per cui se ne deve trarre che anche i
singoli beni da questa posseduti abbiano per lo meno mantenuto il valore di acquisto.
Proprio le prospettive di questa crescita dovevano indurre a ritenere che quanto acquistato valeva il
prezzo pagato proprio perché consentiva tale crescita, che non vi sarebbe stata se si fosse interrotta
l'attività tipica per intraprendere la liquidazione.
La valutazione di bilancio, in altre parole, non può prescindere da valutazioni prospettiche e queste, alla
luce di quanto poi accaduto, danno ragione agli amministratori che le hanno compiute. La consulenza
effettuata a Rimini esime dal ripeterla in questa sede.
Anche considerando gli investimenti effettuati che per la stessa parte attrice ammontano a 13 milioni di
euro, il prezzo pagato, in considerazione dei valori calcolati della perizia Massari - i quali, è bene
ricordarlo, sono inferiori a quanto realizzato - risulta sempre giustificato, come giustificato il
mantenimento in bilancio del prezzo di acquisizione: anche ammesso che i beni acquistati nel 1999
siano stati sopravvalutati, quanto poi avvenuto dimostra che erano la base per costruire uno sviluppo
che ha portato ad una loro valorizzazione nei termini esattamente riportati in bilancio.
Ed infine anche ammesso che nell'acquisizione vi sia stata una colpa ed una iper valutazione con
conseguente danno della società, occorrerebbe rilevare come dallo stesso fatto della acquisizione sia
derivata successivamente una plusvalenza, ancor maggiore se il prezzo di acquisizione fosse da
considerarsi inferiore a quello pagato, per cui in ogni caso l'eventuale, non ritenuto, danno sarebbe da
compensarsi con questo successivo lucro per acquisto di valore degli assets.
L'azione intentata va dunque rigettata con il favore delle spese ai convenuti.
Quanto alla lite temeraria richiesta da taluni dei convenuti ed in particolare dalla difesa di Sergio
Longoni, il fatto che sia stata necessaria una consulenza, per quanto svolta in altro processo e la
complessità di valutazione dei dati contabili impongono il rigetto, non intravedendosi colpa dell'attore
in questa azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinge le
domande tutte di parte attrice e respinge le domande dei convenuti avanzate ex articolo 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare le spese di lite, come segue:
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Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
Repert.
del 26/07/2013
Longoni sport spa. Questa era una società di nuova costituzione
fondata n.
per8366/2013
acquisire le partecipazioni
Sentenza n. 10518/2013 pubbl. il 26/07/2013
RG n. 15458/2007
n. 20.000,00
8366/2013
In solido a Giuseppe Turati, Sergio Longoni e GiovanniRepert.
Corno euro
oltre del
IVA 26/07/2013
e CPA
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1.
2. In solido a Arnaboldi e Belli euro 18.000,00 oltre IVA e CPA
3. In solido a Benasedo, Benati, Bonissoni, Brustia, CAmozzi, Gallazzi, IAcobone e Brocchi euro
25.000,00 oltre IVA e CPA
Cosi' deciso il 17.1.2013
Il Giudice relatore Dott. Enrico Consolandi
Il Presidente Dott. Elena Riva Crugnola