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Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 Repert. n. 892/2015 del 28/01/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 74230/2011 R.G. promossa da: VITTORIA ASS.NI SPA (c.f. 01329510158 ), con il patrocinio degli avv. CORBO’ FILIPPO MARIA , ATTORE; contro: ELENA OLDINI (C.F. LDNLNE51A45L454Y ), con il patrocinio dell’avv. BOSURGI MIRIAM e CONVENUTO BSI BROKER SERVICE ITALIA SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CORONEO CESARE ANGELO e CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell’udienza del 15/10/14 che qui si intende integralmente richiamato (e da fogli di p.c. nel fascicolo telematico). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 29/11/11 Vittoria Assicurazioni s.p.a. chiamava in giudizio BSI Broker Service Italia s.r.l. ed Elena Oldini per sentirle dichiarare responsabili di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., con conseguenti inibitorie e risarcimento dei danni, quantificati in euro 600.000,00. Allegava l’attrice che la signora Oldini era stata sua dipendente per trenta anni, negli ultimi dieci quale dirigente della divisione Trasporti, quindi si era volontariamente dimessa per raggiungimento dell’età pensionabile, a far tempo dal 30/11/10. Nella sua qualità, la convenuta aveva mantenuto stretti rapporti con la clientela, essendo anche munita dei più ampi poteri per transigere e liquidare i sinistri. Poco dopo l’uscita della dipendente, Vittoria aveva ricevuto disdetta di un numero sorprendente di polizze ed pagina http://bit.ly/1NYLOUh 1 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Maria Gandolfi aveva iniziato una collaborazione con il broker BSI s.r.l., società costituita il 24/11/10. Quest’ultima aveva acquisito rapporti con i principali clienti dell’attrice che avevano inviato disdetta. Era poi risultato che Oldini, ancora alle dipendenze di Vittoria, aveva operato una serie di indebite liquidazioni di sinistri a beneficio della clientela poi stornata. Ritenendo che tutte le vicende narrate rientrassero in un complessivo piano di Oldini e BSI (di cui la prima sarebbe stata socia di fatto) per sottrarre la clientela, con abuso da parte dell’ex dipendente delle informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro, Vittoria iniziava il presente giudizio. Si costituiva Oldini contestando recisamente le pretese attoree, eccependo l’inammissibilità dell’azione per carenza di rapporto di concorrenza ed offrendo una ricostruzione delle vicende che evidenziava come i clienti che avevano receduto, quasi tutti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, avessero autonomamente deciso in considerazione delle difficoltà dell’attrice nel sostituire la figura professionale della convenuta. Si costituiva BSI, contestando il rapporto concorrenziale e, nel merito, rilevando di essere stata costituita mediante conferimento di ramo d’azienda di BSP Broker (di cui veniva a costituire la new.co). Quest’ultima già aveva incarichi di consulenza con alcuni dei clienti ritenuti stornati (tutti o quasi, peraltro, appartenenti al medesimo gruppo di società) fin dal 2007, che avevano preso l’iniziativa di contattarla dopo avere appreso il pensionamento della signora Oldini. Il G.I. ammetteva ed esperiva le prove dedotte, all’esito delle quali, all’udienza del 15/10/14 tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Innanzitutto, va rilevato che BSI non ha tempestivamente dedotto la nullità della citazione nell’atto di costituzione; tuttavia, per completezza di motivazione, può considerarsi anche tale argomento difensivo finale, che deve essere comunque disatteso. Invero, “la declaratoria della nullità della citazione –nullità che si produce ex art. 164,IV c.p.c., solo quando il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto- postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo da un canto tener conto che l’ identificazione dell’ oggetto della domanda va operata avuto riguardo all’ insieme delle indicazioni contenute nell’ atto di citazione, dall’ altro che l’ oggetto deve risultare “assolutamente” incerto, in particolare, quest’ ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’ attore di specificare, sin dall’ atto introduttivo, a pena di nullità, l’ oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente risiede nell’ esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (così Cass. 17023/03). A sua volta, la corretta indicazione della causa petendi è necessaria ad identificare l’ oggetto della domanda, ma richiede solo che dal contesto della citazione si possa agevolmente evincere il fatto costitutivo del diritto, quindi, in caso di responsabilità aquiliana, la condotta asseritamente illecita. pagina http://bit.ly/1NYLOUh 2 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 Repert. n. 892/2015 del 28/01/2015 aveva appreso che la signora Oldini dal 8/2/11 era divenuta intermediario assicurativo ed dipendente antecedenti alla cessazione del rapporto, dal contesto dell’atto introduttivo, si evince come oggetto di doglianza siano le condotte, successive, di dedotto storno di clientela, in forza di un piano anticoncorrenziale concepito dalle due convenute. Sempre preliminarmente, come accennato, entrambe le convenute eccepiscono l’inammissibilità dell’azione, svolta sotto il profilo dell’art. 2598 n. 3 c.c., per carenza di rapporto di concorrenza. In particolare, BSI sottolinea le caratteristiche oggettivamente diverse delle attività della Compagnia assicurativa -che, vendendo il prodotto assicurativo, assume il rischio ex art. 1882 c.c.- e del broker, che intermedia e gestisce rapporti assicurativi, fornendo alla clientela l’assistenza per individuare la polizza più adatta e la Compagnia che la propone,( da cui riceve il suo compenso). L’attrice ribatte che il rapporto di concorrenza deve essere riconosciuto tra tutti gli imprenditori che si rivolgono alla soddisfazione delle esigenze della stessa categoria di cliente, operando in qualunque fase destinata alla collocazione sul mercato dei medesimi beni o servizi (polizze assicurative). Peraltro, considerando la diversità ontologica di attività, va piuttosto ricordato l’ insegnamento della S.C., per cui, se in linea di principio “la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile ove manche il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità”, tuttavia ciò “non esclude la legittima predicabilità dell’ illecito concorrenziale anche quando l’ atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato) agisca tuttavia per conto (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’ imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’ imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’ art. 2043 c.c.” (così Cass. 17459/07; conf. 9117/12; 6117/06; 13071/03). In particolare, al broker, che mantiene un rapporto professionale e fiduciario con l’assicurato, al fine di selezionare i rapporti più favorevoli, può essere in astratto addebitata un’attività di indebito storno della clientela, che sarà riversata a favore di Compagnie concorrenti. Analogamente può essere ritenuto corresponsabile di siffatta attività l’ex dipendente che a tal fine illecitamente utilizzi le conoscenze o le relazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro precedente. Nel merito, va innanzitutto ribadito come fin dalla citazione l’attrice abbia chiarito come le doglianze qui proposte abbiano ad oggetto le condotte tenute da Oldini dopo la cessazione del rapporto, mentre le allegazioni relative alla liquidazione di sinistri, in potenziale violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., vanno considerate solo quale premessa ad colorandum per comprendere le ragioni della particolare pagina http://bit.ly/1NYLOUh 3 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 n. 892/2015 del dell’ex 28/01/2015 Nel caso concreto, malgrado l’ampio spazio dedicatoRepert. in citazione a condotte compagnia). Pertanto le relative vicende, estranee al perimetro della presente controversia, non sono state oggetto di indagine istruttoria. Peraltro, in considerazione della modesta entità degli importi che risultano liquidati (cfr. doc. 11 att., in relazione a polizze che prevedevano ciascuna primi da centina di migliaia di euro, v. doc. 11X) appare plausibile che si trattasse effettivamente di c.d. liquidazioni in correntezza, forme di liberalità cui le compagnie ricorrono per ragioni di convenienza e per evitare potenziali contenziosi, spesso internazionali, di costi superiori all’indennizzo richiesto (dal mittente o dal destinatario delle merci trasportate dall’assicurato). La convenuta Oldini ha invero documentato come tale prassi, evidentemente usuale nel settore assicurativo trasporti, sia stata proseguita da Vittoria anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro (v. doc. 16 conv.) e pure nei confronti dei clienti che già avevano dato disdetta (oltre che per importi ben superiori a quelli addebitati alla convenuta). Pertanto, anche in considerazione degli stringenti controlli interni imposti dalla legge e dalla regolamentazione ISVAP, le condotte di cui Vittoria si lamenta paiono, per quanto in questa sede rilevante, espressione di legittime scelte, condivise, quantomeno in via generale, dalla Compagnia datrice di lavoro e non quale tassello preliminare di un piano ai suoi danni per sottrarre indebitamente la più importante clientela. Occorre quindi valutare se sia stata raggiunta la prova di un piano per la sottrazione della clientela da parte della ex dipendente, per mezzo di una società di broker appositamente costituita (di cui Oldini sarebbe socia di fatto) per sottrarre a Vittoria una quota rilevantissima del suo portafogli ramo danni trasporti e farla transitare a favore di terze Compagnie. Si tratterebbe di un’ipotesi di “concorrenza dell’ex dipendente”, che -anche se in assenza di un patto di non concorrenza e quindi espressione del principio di libertà di lavoro ex art. 4 Cost. e di iniziativa economica ex art. 41 Cost.- va riguardata con una certa cautela laddove sfrutti, a proprio o altrui vantaggio, specifici valori aziendali del datore di lavoro precedente, quali informazioni destinate a restare riservate o particolari relazioni con la clientela, purchè utilizzate per contattare sistematicamente tutti i clienti all’unico scopo di farli transitare ad altri imprenditori concorrenti. Secondo la prospettazione di Vittoria, Oldini avrebbe sin da quando era ancora dipendente, organizzato (in ipotesi con Cini) una fuoriuscita di massa della clientela del ramo danni trasporti (superiore al 50% del portafogli) ed a tal fine sarebbe stata costituita la società di brokeraggio BSI, di cui sarebbe socio di fatto. Innanzitutto, anche se la data di costituzione di BSI -proprio mentre era in corso il periodo di preavviso di Oldini e pochi giorni prima del suo pensionamento- potrebbe apparire più che sospetta, in corso di istruttoria è emersa -soprattutto per la coincidenza della persona del socio dominante (Cini)- una sostanziale continuità di rapporti tra la convenuta e BSP Broker (socio unico della convenuta), rispetto alla quale avrebbe pagina http://bit.ly/1NYLOUh 4 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 n. 892/2015 28/01/2015 fidelizzazione creatasi tra dipendente ed assicuratiRepert. (anziché tra questidel ultimi e qualità di conferitaria dell’azienda). I testi Cavalieri (AU di Galardi s.r.l.) e Lugli (Alisped) hanno infatti dichiarato di avere affidato l’incarico al broker con cui operavano da molti anni -che in realtà era BSP- e che (almeno nel caso di Alisped) era stato il tramite per contattare e trattare proprio gli originari contratti con Vittoria. Risulta peraltro documentalmente provato che Alisped aveva dato incarico di gestione dei rapporti assicurativi a BSP sin dal 30/12/05 (doc. 8 BSI) e Galardi sin dal 25/5/05. La stessa capogruppo di quasi tutte le imprese di trasporti asseritamente stornate, Albini & Pitigliani s.p.a., aveva conferito a BSP un incarico per formulare proposte di coperture assicurative sin dal 6/6/07 (doc. 5 BSI). Il teste Ferdinando Paolo Albini, legale rappresentante della Albini & Pitigliani, ha in proposito affermato che, allorchè Novati ed Oldini, in data 29/11/10 sono andati nel suo ufficio a comunicare che quest’ultima sarebbe andata in pensione di lì a pochi giorni, ha contattato Cini, precisando che “erano anni che il sig. Cini cercava di avere rapporti con noi come broker, quindi, verificatasi la situazione che ho detto abbiamo dato l’incarico; come ho detto avevamo rapporti da anni con il signor Cini anche nella prospettiva di una fusione tra una società di broker da noi partecipata e quella di Cini; e poi la fusione c’è stata”. Che Albini & Pitigliani già avesse rapporti con Cini era peraltro voce riferita dallo stesso teste Novati (Direttore Tecnico di Vittoria). Se quindi la società di broker, nella persona di Cini, era già da parecchi anni in contatto con talune società del gruppo Albini & Pitigliani –oltre che con le due del gruppo Alisped- particolare rilevanza nella scelta delle stesse di attivare la ricerca di nuovi partner assicurativi sembra da attribuirsi alle modalità di comunicazione della imminente fuoriuscita da Vittoria di Oldini. Come riferito dal teste Cavalieri (Galardi s.r.l.), “nella vita di una società di spedizioni il referente nel ramo assicurativo trasporti è fondamentale”. Pacificamente, pur avendo avuto comunicazione in data 28/9/10 delle dimissioni di Oldini per raggiungimento dell’età pensionabile, la comunicazione ad Albini & Pitigliani ed ad altre società del gruppo è avvenuto soltanto in data 29/11/10. Quasi tutte le disdette risultano infatti comunicate dopo tale data (salvo poche nei giorni immediatamente precedenti, comunque successivi al 20/11/10, data di comunicazione della notizia del pensionamento di Oldini alla forza agenti, che potrebbero averlo a loro volta comunicato ai clienti; cfr. doc. 8 att.). Il teste Novati, ha confermato la data dell’incontro, specificando “la signora Oldini stava per cessare il rapporto con noi e quindi avevamo deciso di visitare i nostri clienti per rassicurali sul servizio; mi hanno chiesto se avevamo individuato chi avrebbe sostituito la signora Oldini, noi in quel momento avevamo in corso le ricerche del nuovo responsabile e quindi ho risposto che per il momento anche il ramo trasporti avrebbe fatto capo a me e che avrebbero potuto rivolgersi a me; la preoccupazione di queste società era più relativa all’assistenza nella fase istruttoria e di liquidazione del sinistro, pagina http://bit.ly/1NYLOUh 5 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 Repert. n. 892/2015 del 28/01/2015 rivestito il ruolo di new.co (anche se non risulta rigorosamente documentata la sua non ritenevano di avere goduto di condizioni di anomalo favore da parte di Oldini). I teste Cinelli di Eurosped ha confermato il contenuto dell’incontro, cui pure aveva partecipato, aggiungendo che “noi segnalammo la nostra preoccupazione perché la signora Oldini era il nostro unico riferimento e non avere un riferimento a pochi giorni, a un mese dalla scadenza del contratto ci metteva in difficoltà; il sig. Novati ci rassicurò, ma non ci indicò il nome del nuovo dirigente”. Analoga sorpresa alla comunicazione risulta riferita dal teste Cavalieri (Galardi) “perché la signora Oldini era nostro referente da anni in Vittoria e le polizze erano in scadenza; la nostra prima domanda fu chi era il sostituto e ci dissero che non lo avevano ancora individuato”. Il teste ha aggiunto che “se avessimo saputo prima che la signora Oldini andava via avremmo avuto certamente dei colloqui con Vittoria precedenti all’incontro di cui ho detto; non ci è stato poi comunicato il nome del sostituto della signora Oldini”. Invece il teste Coppini di Becosped, pure presente all’incontro ha affermato che se la comunicazione ufficiale era avvenuta in quell’occasione, la notizia gli era già pervenuta, comunque aggiungendo “ho fatto presente a che avremmo avuto piacere di saperlo prima perché dopo tanti anni con la signora Oldini dovevamo prendere la nostra decisione, anche eventualmente cambiare assicurazione; comunicai a Novati che nel mentre noi ci eravamo dati da fare nel contattare un broker, che era BSI”. Il teste Novati ha confermato anche della visita immediatamente successiva a Ferdinando Paolo Albini, che a sua volta ha affermato di essersi limitato a prendere atto della situazione e di avere quindi contattato Cini, nell’intenzione di transitare ad altri rapporti assicurativi mediante soluzioni che non pretermettessero del tutto Vittoria. La decisione poi di disdettare le polizze è poi intervenuta per tutte le società del gruppo Albini & Pitigliani che, come riferito dallo stesso Novati, si muove con grande sinergia “con una grossa mano personale del signor Nando Albini”. In proposito, sono concordi le dichiarazioni dei testi Ciccarelli, Artioli, Torchiani, Fedi, legali rappresentanti di società del gruppo Albini & Pitigliani, che hanno disdettato i rapporti per indicazione della capogruppo. Il teste Lugli, di Alisped, società non appartenente al gruppo Albini & Pitigliani, ha invece affermato di avere richiesto a Vittoria una proroga di tre mesi dei contratti per potere studiar una nuova tipologia di polizza e di non avere ricevuto risposta, quindi di essersi rivolto a Cini con cui aveva rapporti di brokeraggio da dieci anni e che aveva anche trattato gli originari rapporti con Vittoria. Evidentemente la scelta di abbandonare Vittoria è stata conseguenza -a fronte della molteplicità di offerte assicurative- della scelta di quest’ultima di informare la clientela all’ultimo momento, senza cercare immediatamente di fidelizzarla, anche attraverso la selezione di un soggetto che sostituisse Oldini. A riprova, fra le disdettanti, vi è anche ASAP, società non intermediata da BSI. Che poi non sia stata Oldini la domina dell’intera vicenda risulta dal fatto che il suo rapporto con BSI è iniziato solo nei successivo mese di febbraio, su segnalazione dello stessa clientela. pagina http://bit.ly/1NYLOUh 6 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 Repert.confermando n. 892/2015che deli 28/01/2015 che di liquidazione in senso stretto” (con ciò indirettamente clienti andata in pensione che sia stato io a segnalare il nome dell’Oldini a BSI”, mentre Novati ha affermato di essere stato contattato da Albini per avere il numero della signora Oldini (circostanza peraltro negata dall’interessato, che affermato di avere sempre avuto il numero). Pare a questo giudice che dal quadro emerso nell’istruttoria orale, appaia evidente che il broker già aveva rapporti con le società che hanno disdettato i contratti con Vittoria e che è stato contattato dalle stesse al fine di trovare soluzioni assicurative differenti, peraltro in un contesto in cui si profilavano anche rapporti di natura societaria con la capogruppo di buona parte di esse. Se quindi sono stati i clienti a prendere autonomamente la decisione di modificare il rapporto assicurativo (eventualmente in forme che non pretermettessero del tutto Vittoria, v. dich. Albini e successivo rapporto coassicurazione con Axa) ed a contattare il broker, viene meno l’ipotesi che l’informazione sulle loro polizze (valore, scadenza, natura, specifiche esigenze) sia stata indebitamente portata a BSI dalla ex dirigente. Stante lo scarso numero di clienti stornati (pur rappresentanti buona parte del portafogli) ed il collegamento societario che ne vincolava la parte più rilevante, neppure ci si trova di fronte a quell’ipotesi di scuola di un contatto sistematico, utilizzando l’elenco fornito dalla dipendente, che normalmente caratterizza vicende ex art. 2598 c.c. in campo assicurativo. Anche la scelta della dipendente Tummolo di lasciare Vittoria alla data della cessazione del rapporto di Oldini (doc. 9 att.), non offre di per sé alcun elemento autonomo per modificare gli esiti delle risultanze istruttorie. In conclusione, la domanda di Vittoria Assicurazioni s.p.a., rimasta sfornita di adeguati supporti probatori, deve essere rigettata e l’attrice, soccombente nel merito, deve essere condannata a rifondere alle convenute le spese di lite, qui liquidate in euro 21.387,00 ciascuna, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta le domande proposte con atto di citazione notificato il 29/11/11 da Vittoria Assicurazioni s.p.a. nei confronti di BSI Broker Service Italia s.r.l. ed Elena Oldini; condanna l’attrice a rifondere le spese di lite alle convenute, come sopra liquidate in euro 21.387,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie, a favore di Elena Oldini ed euro 21.387,00 oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie, a favore di BSI Broker Service Italia s.r.l. Così deciso in Milano il 26/1/15 Il giudice Dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/1NYLOUh 7 di 7 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1148/2015 pubbl. il 28/01/2015 RG n. 74230/2011 Repert. 892/2015 delOldini 28/01/2015 Il teste Coppini (Becosped) ha infatti dichiarato “può darsi, dopon.che la signora è