Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Meccanismi organizzativi e

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Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Meccanismi organizzativi e
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Meccanismi organizzativi e amministrativi posti in essere
per prevenire ed evitare conflitti di interesse
in rapporto alle raccomandazioni
INDICE
1.
INTRODUZIONE.................................................................................................... 3
2.
PRINCIPI GENERALI............................................................................................. 3
3.
INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE............................... 3
4.
SUPERVISIONE E SEPARATEZZA........................................................................... 4
5.
REMUNERAZIONE DELL’ANALISTA ....................................................................... 6
6.
LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DELL’ANALISTA ....................................................... 6
7.
INCENTIVI ED ALTRE PRESSIONI ESTERNE.......................................................... 6
8.
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI ....... 8
9.
INVESTIMENTI A TITOLO PERSONALE.................................................................. 9
2
1. Introduzione
Il presente documento descrive, in termini generali, i meccanismi organizzativi ed
amministrativi posti in essere da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito
anche “la Banca”) che trovano riscontro nelle procedure operative interne per
prevenire ed evitare conflitti di interesse nell’attività di produzione e diffusione delle
raccomandazioni.
La policy descritta è disponibile su richiesta presso il Servizio Research Department di
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ed accessibile nell’area pubblica del sito di
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. all’indirizzo www.allianzbank.it.
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. si riserva il diritto di modificare od ampliare la
presente policy in qualsiasi momento, dandone adeguata comunicazione.
2. Principi generali
La produzione delle raccomandazioni deve rispondere a criteri idonei a dimostrare, in
qualsiasi momento, il carattere ragionevole delle stesse.
Gli analisti devono svolgere la loro attività con correttezza, neutralità, integrità,
indipendenza, professionalità ed obiettività di giudizio.
I presidi procedurali e di controllo adottati garantiscono, anche attraverso l’adozione di
misure di separatezza organizzativa, informatica e fisica, l’indipendenza della struttura
deputata alla produzione delle raccomandazioni rispetto a:
-
unità organizzative della Banca che prestano servizi di investimento;
-
società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. che svolgono servizi di
investment banking e di finanza aziendale. In particolare, la società controllata
Rasfin SIM presta servizi di consulenza strategica/operativa a società emittenti,
di supporto in operazioni di private placement, di assunzione del ruolo di
sponsor, nonché di partecipazione ad operazioni di collocamento sul mercato
primario.
3. Individuazione dei possibili conflitti di interesse
Al fine di prevenire ed evitare l’insorgere di conflitti di interesse che possano
compromettere l’integrità delle raccomandazioni prodotte, Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A. ha elaborato procedure e meccanismi organizzativi interni volti a:
-
garantire la tempestiva individuazione delle possibili fattispecie di conflitto di
interesse;
3
-
regolare il flusso di informazioni tra il Servizio Research Department e le altre
aree operative di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e le Società del Gruppo
che prestano servizi di investment banking e di finanza aziendale;
-
fornire adeguata disclosure, nell’ambito della raccomandazione, di tutti i
rapporti e le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da
comprometterne l’obiettività;
-
garantire la piena e completa conoscenza da parte di tutti i dipendenti,
collaboratori e promotori finanziari delle tematiche riguardanti la gestione dei
conflitti di interesse.
In particolare la Banca ha:
-
individuato il Servizio Research Department quale unico soggetto deputato alla
produzione di raccomandazioni;
-
definito linee guida per la produzione delle raccomandazioni sia in termini di
meccanismi di validazione da parte del Responsabile del Servizio Research
Department, sia di procedure di editing interne al Servizio Research
Department per la verifica, prima della pubblicazione, del rispetto di tutti gli
obblighi di disclosure, ivi compresi quelli attinenti l’esistenza di conflitti di
interesse;
-
individuato una unità organizzativa distinta da quella adibita alla produzione
delle raccomandazioni, quale soggetto responsabile per le attività di
individuazione, gestione e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse,
al fine di garantire la corretta e completa rappresentazione al pubblico della
possibile sussistenza di conflitti di interesse nell’ambito delle raccomandazioni.
Resta fermo l’impegno, da parte di tutte le strutture aziendali interessate, a
segnalare l’insorgere di conflitti, attuali e potenziali, in modo tale da garantire
che ogni questione relativa ai conflitti di interesse venga esaminata
adeguatamente all’interno della Banca;
-
previsto lo svolgimento di una costante attività formativa e di sensibilizzazione
nei confronti di tutte le unità organizzative.
4. Supervisione e separatezza
A livello generale, si fa presente che la Banca svolge attività di produzione e diffusione
di studi e ricerche attraverso due diverse tipologie di attività:
-
la produzione indipendente ed imparziale di raccomandazioni da parte degli
analisti finanziari del Servizio Research Department, che operano in autonomia
rispetto ai dipartimenti operativi della Banca;
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-
le pubblicazioni di carattere commerciale, redatte da addetti delle strutture
operative della Banca, volte a supportare in maniera diretta l’attività di
prestazione di servizi di investimento della stessa. Le produzioni definite di
Sales Literature non costituiscono raccomandazioni e sono pertanto escluse
dall’applicazione dei principi espressi nel presente documento.
Gli analisti che pubblicano raccomandazioni sono sotto la supervisione e rispondono
unicamente al Responsabile del Servizio Research Department, il quale attraverso la
propria attività di supervisione:
-
definisce le tipologie di raccomandazioni che gli analisti devono produrre ed il
contenuto minimo delle stesse;
-
definisce la politica di copertura ed assegna le connesse responsabilità agli
analisti;
-
valida le fonti ritenute attendibili e le metodologie di analisi utilizzabili;
-
valida, preventivamente alla pubblicazione, le raccomandazioni prodotte;
-
definisce, in collaborazione con il Servizio Legale, i disclaimer da inserire nelle
raccomandazioni e gli standard formali di presentazione;
-
definisce ordine, tempi e canali di distribuzione delle raccomandazioni prodotte.
Gli analisti del Servizio Research Department sono fisicamente separati dalle altre
strutture operative della Banca e dalle strutture del Gruppo Allianz Bank Financial
Advisors S.p.A. che svolgono attività di investment banking e di finanza aziendale.
Inoltre, l’accesso ai locali del Servizio Research Department da parte di terzi è
limitato. Gli archivi informatici del Servizio Research Department sono tenuti separati
e non accessibili da parte delle altre unità aziendali.
Il Servizio Research Department può fornire alle aree operative e, per loro tramite, ai
clienti istituzionali della Banca i contenuti necessari per informare e contribuire ad
orientarne le scelte e le strategie di investimento/trading.
Il Servizio Internal Auditing della Banca sovrintende alla definizione e verifica il
corretto funzionamento del complessivo sistema dei controlli interni, in coerenza con
la normativa vigente in tema di produzione di raccomandazioni.
5
5. Remunerazione dell’analista
La remunerazione degli analisti non è mai direttamente legata a specifiche operazioni
della Banca o di altre persone giuridiche collegate.
6. Limitazioni all’attività dell’analista
Le procedure di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. sono disegnate in modo tale da
assicurare che l’analista non sia coinvolto in attività che potrebbero pregiudicare
l’obiettività e l’indipendenza della raccomandazione prodotta.
In particolare, è fatto divieto all’analista di:
-
rivelare informazioni concernenti il contenuto e le tempistiche di pubblicazione
delle raccomandazioni prima della pubblicazione della stessa;
-
diffondere al pubblico valutazioni o notizie su uno strumento finanziario od un
emittente, senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere
non privilegiato dell'informazione;
-
svolgere attività di vendita relative a transazioni di investment banking o di
finanza aziendale, se non nella misura prevista dalla normale attività di
supporto informativo alla clientela.
Nel rispetto dei divieti sopra descritti e delle restrizioni previste nel seguito del
documento (par. 7 e 8), gli analisti possono comunque:
-
fornire in via continuativa analisi finanziarie utili a supportare i desk operativi
della Banca che prestano i servizi di negoziazione nelle decisioni di investimento
e di trading della clientela istituzionale;
-
collaborare, sulla base di appositi incarichi, con le strutture che si occupano di
investment banking o di finanza aziendale fornendo studi, ricerche e
raccomandazioni connessi con operazioni di investment banking o di finanza
aziendale.
7. Incentivi ed altre pressioni esterne
Incentivi e benefit
Nessun analista può accettare alcun incentivo (sia in termini di compenso monetario
che di altri benefit) da società emittenti o da altri soggetti in relazione alla
pubblicazione di una raccomandazione, ovvero richiedere o accettare incentivi (inclusa
la disponibilità da parte della società emittente di materiale informativo altrimenti non
disponibile) per la pubblicazione di una raccomandazione favorevole.
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Inappropriata influenza
Al fine di evitare che gli analisti siano sottoposti a pressioni esterne tali da
pregiudicare l’integrità del loro giudizio, la Banca ha definito policy e procedure per
regolare i flussi informativi tra il Servizio Research Department, i Servizi della
Direzione Finanza ed i Servizi delle società collegate che si occupano di investment
banking e di finanza aziendale:
-
è fatto divieto a sale, trader ed investment banker di intervenire
impropriamente sul Servizio Research Department al fine di influenzare le
tempistiche ed il contenuto delle raccomandazioni (si veda in proposito quanto
indicato nel paragrafo “Modalità e tempistiche di pubblicazione”);
-
è fatto divieto a sale, trader e investment banker di intervenire impropriamente
nelle decisioni riguardanti la copertura di un emittente o degli strumenti
finanziari emessi (si veda in proposito quanto indicato nel paragrafo “Politica di
copertura”);
-
è fatto divieto all’analista di rivelare a qualsiasi soggetto al di fuori del Servizio
Research Department la tempistica ed il contenuto di una raccomandazione
prima della sua pubblicazione;
-
è fatto divieto al personale che svolge attività di investment banking di fornire
agli analisti materiale o informazioni riservate relative ad una società emittente
o ad un’attività di investimento, ad eccezione dei casi specificatamente previsti
dalle procedure.
Politica di copertura
La definizione della politica di copertura spetta unicamente al Responsabile del
Servizio Research Department, sentiti gli analisti coinvolti.
In sede di definizione della politica di copertura il Responsabile del Servizio Research
Department può tenere conto delle osservazioni fatte dalle altre strutture operative
della Banca, ad esempio a fronte di determinate esigenze della clientela, fermo
restando l’assoluta indipendenza del Servizio Research Department nel decidere se e
quando produrre la raccomandazione.
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8. Modalità e tempistiche di pubblicazione delle raccomandazioni1
Le policy e le procedure definite da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. mirano a
garantire che le decisioni sui tempi e sui contenuti della raccomandazione non siano
prese, o inopportunamente influenzate, da persone con interessi in conflitto con quelli
dei destinatari della raccomandazione e che il contenuto della stessa non venga
rivelato o reso disponibile a soggetti estranei al Servizio Research Department,
compresi i trader e i sale, nonché il personale di altre società del Gruppo coinvolto in
operazioni di investment banking ovvero di finanza aziendale, prima della loro
trasmissione ai soggetti destinatari. Gli analisti non possono discutere o segnalare ad
alcuna persona al di fuori del Servizio Research Department alcun cambiamento
apportato alla raccomandazione finché tali modifiche non sono state divulgate
pubblicamente.
La pubblicazione delle raccomandazione avviene secondo modalità e tempistiche che
garantiscono il trattamento omogeneo di categorie di destinatari omogenee. In
particolare:
-
la trasmissione delle raccomandazioni prodotte ai soggetti destinatari avviene
sulla base di mailing list definite ed aggiornate dal Responsabile del Servizio
Research Department, tenuto conto anche delle richieste di variazione avanzate
dai Responsabili dei desk operativi della Direzione Finanza;
-
le tempistiche di pubblicazione delle raccomandazioni vengono decise dal
Responsabile del Servizio Research Department. Nessun soggetto, al di fuori del
Servizio Research Department, può intervenire nella decisione riguardante le
tempistiche di pubblicazione.
La Banca, inoltre, ha definito procedure che prevedono restrizioni alla diffusione di
raccomandazioni nei casi in cui le attività delle altre aree operative della Banca, o di
altra società giuridica collegata, potrebbero compromettere o mettere in discussione
l’imparzialità della raccomandazione (ad esempio, definizione del black out period). La
natura e l’estensione di tali restrizioni dipende dal tipo di operazione e dalle singole
circostanze dell’operazione.
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Le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano tenuto conto anche degli obblighi derivanti dalla partecipazione
della Banca o di altre società del Gruppo a consorzi di collocamento.
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9. Investimenti a titolo personale
La detenzione, diretta e indiretta, e la movimentazione di strumenti finanziari oggetto
di report da parte dell'analista finanziario, devono avvenire nel rispetto e ai sensi della
normativa vigente e delle procedure previste al riguardo dal codice di comportamento
di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In particolare, come a tutti i dipendenti della Banca, anche agli analisti finanziari sono
vietate le operazioni personali su strumenti finanziari effettuate con frequenza tale da
evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del
patrimonio personale.
Gli analisti finanziari non operano sugli strumenti finanziari oggetto di propri report in
senso contrario alle proprie raccomandazioni, fatti salvi i casi di operazioni di
smobilizzo del patrimonio personale derivanti da comprovate necessità personali.
Inoltre, ogni analista finanziario si astiene dall'acquistare o vendere strumenti
finanziari degli emittenti oggetto della propria copertura per un periodo di n. 3 giorni
di borsa, prima della pubblicazione di una raccomandazione relativa a tali emittenti.
È prevista la possibilità di pubblicare una raccomandazione indipendentemente dal
fatto che un analista finanziario abbia effettuato operazioni di compravendita su
strumenti finanziari della società emittente oggetto della raccomandazione entro il
periodo di n. 3 giorni di borsa, qualora la pubblicazione della raccomandazione sia
legata a notizie o eventi conosciuti successivamente rispetto all'operazione eseguita.
I divieti sopra enunciati si applicano anche al Responsabile del Servizio Research
Department secondo le stesse regole operative definite per gli analisti finanziari.
Gli analisti finanziari tengono traccia delle operazioni svolte al fine di poter fornire
evidenza delle stesse in caso di richiesta.
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