Manifestazione di assenso alla proposta di
Transcript
Manifestazione di assenso alla proposta di
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 9 OGGETTO: Manifestazione di assenso alla proposta di permuta fondiaria della Società Baia di Nora. L’ANNO 2011 (DUEMILAUNDICI) ADDI’ DICIASETTE (17) DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 19:20 DEL COMUNE DI PULA e nell’abituale Sala delle Adunanze convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori: PRESENTI 1. CABASINO WALTER 2. ZUCCA MARIA CRISTINA 3. FA LUIGI 4. PITTALUGA ANGELO 5. ABIS ANDREA 6. FARNETI EMANUELE 7. CABIDDU MARIA IMMACOLATA 8. TOLU ANGELO 9. PIA GIOVANNI 10. PORCEDDU AUGUSTO 11.VITA MARCO 12.VIVARINI SIMONE 13.DE ANTONIIS GIACOMO 14. LOCCHE ROBERTO 15. SORU FAUSTO 16. CARTA EMILIO 17. CAPOBIANCO SIMONA ASSENTI TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1 ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg. 1. Cabiddu M. Immacolata 2. Abis Andrea 3. De Antoniis Giacomo PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Proponente: Sindaco OGGETTO: Manifestazione di assenso alla proposta di permuta fondiaria della Società Baia di Nora PREMESSO CHE : La Società Baia di Nora srl, in persona del suo Amministratore Unico, con nota del 08 febbraio 2011 assunta al protocollo dell’ente al n° 2854, ha sottoposto all’attenzione del Sindaco una proposta di permuta dell’area di proprietà comunale distinta in Catasto al Foglio 39 mappali 6 parte, 8a – 8b – 8c – 8d – 8e – 8f – 73g -73 – 73i – 73l – 73m – 73n, 75d, per circa 3000 mq, con altra area privata che la società andrebbe appositamente ad acquisire, distinta in Catasto al Foglio 38 mappale 273 di complessivi mq 6242; L’area di proprietà comunale, in Catasto al Foglio 39 mappali 6 parte, 8a – 8b – 8c – 8d – 8e – 8f – 73g -73h – 73i – 73l – 73m – 73n – 75d, per circa 3000 mq, risulta inclusa nel Piano di Lottizzazione alberghiero ricadente in zona “F” (turistica) approvato dal Consiglio Comunale con verbale di deliberazione n° 14 del 10 marzo 1995 e per il quale venne stipulata la convenzione urbanistica repertorio 51166 del 4 maggio 1995, ed ha specifica destinazione di “Spazi Pubblici Attrezzati” L’area privata che la società, previa acquisizione, proporrebbe al Comune in permuta, in Catasto al Foglio 38 mappale 273 di 6242 mq, ha destinazione urbanistica “F”(turistica) sprovvista di Piani Attuativi ed interamente ricadente nella fascia costiera dei 300 metri dal mare (poco più di 150). Le due aree distano tra loro in linea retta circa 430 metri e seguendo il percorso stradale lungo la Via Santa Vittoria, compreso il tratto dello stradello di accesso al mare, circa 960 metri. E’ intendimento dell’Amministrazione addivenire alla permuta proposta dalla Società Baia di Nora per le seguenti ragioni: - L’Amministrazione comunale trarrebbe indubbio vantaggio dalla permuta in quanto a fronte di una cessione di circa 3000 mq, acquisirebbe un’area di 6242 mq; - Le aree sono entrambi a ridosso della spiaggia denominata “Su Guventeddu” poco distanti tra esse; - Gli standards urbanistici che verrebbero a mancare rispetto a quanto previsto nell’atto di pianificazione di cui alla citata convenzione urbanistica repertorio 51166 del 4 maggio 1995 verrebbero ampiamente compensati dalla nuova area acquisita; - L’area che si andrebbe ad acquisire in permuta oltre a compensare gli standards della lottizzazione Baia di Nora, sarebbe sufficiente anche per realizzare parcheggi pubblici di cui si sente l’assoluta necessità nel periodo estivo per far fronte alle esigenze dei numerosi turisti che frequentano la spiaggia “Su Guventeddu” Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Tecnico: Si esprime parere favorevole alla proposta di permuta alle seguenti condizioni: - parte dell’area che il Comune andrà ad acquisire, dovrà essere destinata, in misura equivalente a quella che verrà trasferita alla società privata, ad “Attrezzature di Interesse Comune” al fine di mantenere il vincolo di destinazione d’uso prescritto dal 2° comma dell’articolo 5 della convenzione urbanistica repertorio 51166 del 4 maggio 1995; - la convenienza per il Comune a dare luogo alla permuta non dovrà sussistere solo in termini di superficie ma anche in termini di valore delle rispettive aree. L’area attualmente di proprietà comunale risulta infatti inclusa nell’ambito di un piano di lottizzazione che, se raffrontata al quadro normativo urbanistico, edilizio e paesaggistico vigente, va dichiarata “inedificabile”, ma nello stesso tempo costituisce “standard urbanistico”. Tuttavia non è detto che il valore attribuibile a tale area debba necessariamente coincidere con la possibilità concreta di costruirvi sopra E’ ben noto infatti che la presenza di un area su cui insiste un insediamento, in questo caso di natura alberghiera, non era minimamente ipotizzabile senza la contestuale presenza di altre aree con diversa destinazione, ma altrettanto importanti e indispensabili alla realizzazione della zona alberghiera in sede di pianificazione attuativa. Quindi l’area che il Comune andrebbe a cedere in permuta, anche se non direttamente destinata alla edificazione del complesso alberghiero, è inscindibilmente legate al processo di formazione dei “lotti edificabili” ossia quelli dove concretamente sono sorti gli edifici, e deve essere considerata alla stregua delle aree edificabili o quantomeno in un rapporto di valore venale il più vicino possibile. Non altrettanto può dirsi dell’area che il Comune riceverebbe in permuta, risultando sprovvista di atto di pianificazione attuativa e soggetta in pieno alle attuali limitazioni e divieti imposti dalle disposizioni normative di riferimento regionale e particolare quelle derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale. Conseguentemente, ai fini della dimostrazione del vantaggio comunale alla permuta anche sotto il profilo venale, e opportuno che ambo le aree vengano sottoposte a stima da parte dell’Agenzia del Territorio di Cagliari, con la quale il Comune ha stipulato apposita convenzione per questa tipologia di prestazioni. PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE Di manifestare il proprio assenso alla proposta di permuta formulata dalla Società Baia di Nora con nota del 08 febbraio 2011 assunta al protocollo dell’ente al n° 2854, relativa all’area di proprietà comunale distinta in Catasto al Foglio 39 mappali 6 parte, 8a – 8b – 8c – 8d – 8e – 8f – 73g -73 – 73i – 73l – 73m – 73n - 75d per circa 3000 mq, con altra area privata che la società andrebbe appositamente ad acquisire, distinta in Catasto al Foglio 38 mappale 273 di complessivi mq 6242; Di subordinare il proprio assenso alle seguenti condizioni: - parte dell’area che il Comune andrà ad acquisire, dovrà essere destinata, in misura equivalente a quella che verrà trasferita alla società privata, ad “Attrezzature di Interesse Comune” al fine di mantenere il vincolo di destinazione d’uso prescritto dal 2° comma dell’articolo 5 della convenzione urbanistica repertorio 51166 del 4 maggio 1995; - la convenienza per il Comune a dare luogo alla permuta non dovrà sussistere solo in termini di superficie ma anche in termini di valore delle rispettive aree. L’area attualmente di proprietà comunale risulta infatti inclusa nell’ambito di un piano di lottizzazione che, se raffrontata al quadro normativo urbanistico, edilizio e paesaggistico vigente, va dichiarata “inedificabile”, ma nello stesso tempo costituisce “standard urbanistico”. Tuttavia non è detto che il valore attribuibile a tale area debba necessariamente coincidere con la possibilità concreta di costruirvi sopra E’ ben noto infatti che la presenza di un area su cui insiste un insediamento, in questo caso di natura alberghiera, non era minimamente ipotizzabile senza la contestuale presenza di altre aree con diversa destinazione, ma altrettanto importante e indispensabile alla realizzazione della zona alberghiera in sede di pianificazione attuativa. Quindi l’area che il Comune andrebbe a cedere in permuta, anche se non direttamente destinata alla edificazione del complesso alberghiero, è inscindibilmente legate al processo di formazione dei “lotti edificabili” ossia quelli dove concretamente sono sorti gli edifici, e deve essere considerata alla stregua delle aree edificabili o quantomeno in un rapporto di valore venale il più vicino possibile. Non altrettanto può dirsi dell’area che il Comune riceverebbe in permuta, risultando sprovvista di atto di pianificazione attuativa e soggetta in pieno alle attuali limitazioni e divieti imposti dalle disposizioni normative di riferimento regionale e particolare quelle derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale. Conseguentemente, ai fini della dimostrazione del vantaggio comunale alla permuta anche sotto il profilo venale, e opportuno che ambo le aree vengano sottoposte a stima da parte dell’Agenzia del Territorio di Cagliari, con la quale il Comune ha stipulato apposita convenzione per questa tipologia di prestazioni. - Di demandare alla Giunta Comunale la presa d’atto dell’avvenuta osservanza delle suddette condizioni; _______________________________________________________________________________________ Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore Interessato Geom. Donato Deidda Pula, 12.05.2011 In ordine alla regolarita’ contabile: si esprime il seguente parere: Favorevole Si dà atto della condivizione dell’ultima parte del parere diregolarità tecnica, laddove si fa riferimento alla necessità di dare dimostrazione del vantaggio venale della permuta. Pula, lì 12/05/2011 Il Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Lucia Cani ______________________________________________________________________________________ IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; SENTITA l’esposizione della proposta fatta dal Sindaco; SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali: - Carta: l’argomento riveste implicazioni anche affettive per quanti hanno frequentato da sempre quelle spiagge in questione. Pur avendo molta considerazione per le attività economiche pone l’accento su alcuni aspetti che non possono comunque essere ignorati da un amministratore. Da cittadino esprimerebbe parere contrario alla perdita della fruizione di quelle aree, da consigliere comunale è combattuto tra gli opposti interessi e ritiene che si dovrebbe trovare un equo bilanciamento. Quell’area di 6.000 metri che viene proposta in permuta sarebbe senz’altro di qualche utilità ma sottolinea che essa consente un accesso al mare che non sarebbe comunque l’unico. Invita pertanto tutti alla riflessione sull’iniziativa. - Sindaco: Oggi si tratta di esprimere solo un assenso all’avvio di trattativa che non si sa in cosa potrebbe sfociare. Accanto alle esigenze dei cittadini si deve tenere conto anche delle esigenze degli imprenditori e, nel caso di specie, degli inconvenienti che scaturiscono dall’erosione dell’arenile che impediscono ad esempio di offrire servizi adeguati e necessari per il mantenimento di certi standards. I cittadini usufruirebbero comunque dell’accesso alla spiaggia. - De Antoniis: concorda con Carta ma non vede quale sia l’interesse rilevante del Comune alla base della permuta. - Sindaco: il Comune ha bisogno di aree dove gestire nuovi servizi, visto il carico antropico in quella zona. - Carta: dichiara che nessuno ha interesse a danneggiare le attività economiche, ma sottolinea comunque la necessità di una pulizia e un riordino di quelle aree. I lavori in corso da molti anni andrebbero conclusi nel più breve tempo possibile. - Capobianco: chiede se i servizi di cui parla il Sindaco siano a favore di tutti o solo dei clienti del Baia di Nora. - Sindaco: spiega che quando l’albergo è stato costruito l’arenile aveve certe dimensioni e garantiva certi servizi che ora, vista l’erosione dell’arenile, non possono più essere garantiti. - Locche: Precisa che, nulla avendo contro gli imprenditori, sono gli interessi collettivi che devono essere tutelati. Sottolinea che la situazione degli arenili era prevedibile già da tempo e non rappresenta un fattore nuovo. Esiste una direttiva del 2006 sugli standards degli accessi al mare. Invita ad avere la stessa sensibilità per tutti gli imprenditori, dato che risultano altre richieste ferme però da tempo. Chiede che vantaggi abbia la comunità da questa permuta e il motivo per cui non è stato fatto un piano di tutela delle erosioni così come è stato fatto in altri punti del litorale. - Sindaco: la situazione è effettivamente peggiorata e solo ora il Baia di Nora ha concretizzato una proposta che può essere presa in considerazione. Non si può ignorare la necessità di avere nuove aree su cui svolgere servizi che gestiscano il carico antropico sempre meno sostenibile. - Carta: propone di integrare la proposta prevedendo anche che il Baia di Nora avvii delle trattative con i privati proprietari delle aree prospicienti allo stradello che scende verso il mare. Sarebbe un segnale verso i cittadini che avvertirebbero una minore sensazione di privazione. Dichiarazione di voto di Locche: voterà contro la proposta per tutti i motivi illustrati nel precedente intervento e perché, in definitiva, ritiene che si dovrebbero valutare altre alternative. Dichiarazione di voto di Carta e De Antoniis: si asterranno dal voto poiché la manifestazione di assenso, così come espressa nel deliberato, impegna l’amministrazione nei confronti dell’imprenditore in una permuta riferita ad uno specifico bene, senza la possibilità di opzioni alternative che favoriscano una migliore fruizione delle spiagge e siano più vantaggiose per i cittadini di Pula. Alle ore 21.05 esce dall’aula il Cons. Fausto Soru. Consiglieri presenti 15. VISTO il seguente esito della votazione: - - Consiglieri Presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 15 11 2 (Capobianco, Locche) 2 (Carta, De Antoniis) DELIBERA Di manifestare il proprio assenso alla proposta di permuta formulata dalla Società Baia di Nora con nota del 08 febbraio 2011 assunta al protocollo dell’ente al n° 2854, relativa all’area di proprietà comunale distinta in Catasto al Foglio 39 mappali 6 parte, 8a – 8b – 8c – 8d – 8e – 8f – 73g -73 – 73i – 73l – 73m – 73n - 75d per circa 3000 mq, con altra area privata che la società andrebbe appositamente ad acquisire, distinta in Catasto al Foglio 38 mappale 273 di complessivi mq 6242; Di subordinare il proprio assenso alle seguenti condizioni: - parte dell’area che il Comune andrà ad acquisire, dovrà essere destinata, in misura equivalente a quella che verrà trasferita alla società privata, ad “Attrezzature di Interesse Comune” al fine di mantenere il vincolo di destinazione d’uso prescritto dal 2° comma dell’articolo 5 della convenzione urbanistica repertorio 51166 del 4 maggio 1995; - la convenienza per il Comune a dare luogo alla permuta non dovrà sussistere solo in termini di superficie ma anche in termini di valore delle rispettive aree. L’area attualmente di proprietà comunale risulta infatti inclusa nell’ambito di un piano di lottizzazione che, se raffrontata al quadro normativo urbanistico, edilizio e paesaggistico vigente, va dichiarata “inedificabile”, ma nello stesso tempo costituisce “standard urbanistico”. Tuttavia non è detto che il valore attribuibile a tale area debba necessariamente coincidere con la possibilità concreta di costruirvi sopra E’ ben noto infatti che la presenza di un area su cui insiste un insediamento, in questo caso di natura alberghiera, non era minimamente ipotizzabile senza la contestuale presenza di altre aree con diversa destinazione, ma altrettanto importante e indispensabile alla realizzazione della zona alberghiera in sede di pianificazione attuativa. Quindi l’area che il Comune andrebbe a cedere in permuta, anche se non direttamente destinata alla edificazione del complesso alberghiero, è inscindibilmente legate al processo di formazione dei “lotti edificabili” ossia quelli dove concretamente sono sorti gli edifici, e deve essere considerata alla stregua delle aree edificabili o quantomeno in un rapporto di valore venale il più vicino possibile. Non altrettanto può dirsi dell’area che il Comune riceverebbe in permuta, risultando sprovvista di atto di pianificazione attuativa e soggetta in pieno alle attuali limitazioni e divieti imposti dalle disposizioni normative di riferimento regionale e particolare quelle derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale. Conseguentemente, ai fini della dimostrazione del vantaggio comunale alla permuta anche sotto il profilo venale, e opportuno che ambo le aree vengano sottoposte a stima da parte dell’Agenzia del Territorio di Cagliari, con la quale il Comune ha stipulato apposita convenzione per questa tipologia di prestazioni. - Di demandare alla Giunta Comunale la presa d’atto dell’avvenuta osservanza delle suddette condizioni; IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: - - Consiglieri Presenti Voti favorevoli Voti contrari Astenuti 15 11 2 (Capobianco, Locche), perché dovrebbero valutare altre alternative 2 (Carta, De Antoniis) vedi dichiarazione di voto di cui all’allegato 4 DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo n° 267/2000. Letto confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Dr. Walter Cabasino IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 24.05.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini _______________________________________________________________________________________ Copia conforme all’ originale per uso amministrativo Pula, 24 maggio 2011 L’Istruttore Amm.vo Delegato Sig.ra Marta Lenti _________________________