Decreto Direttoriale prot. n. 2012/11523/DAC/CTL

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Decreto Direttoriale prot. n. 2012/11523/DAC/CTL
Prot.n. 2012/ 11523 /DAC/CTL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Oggetto : Autorizzazione all’esercizio di deposito fiscale di tabacchi lavorati alla Ligabue Spa - Venezia
DIREZIONE GENERALE
IL DIRETTORE PER LE ACCISE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante, tra l’altro,
norme sull’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la determinazione n. 1723 del 9 dicembre 2008, con la quale il Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha delegato il Direttore per le accise alla
firma dei provvedimenti amministrativi in materia di autorizzazione, revoca e decadenza
dall’esercizio di depositi fiscali;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito internet tiene luogo della
pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;
Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 2007, n. 2007/18673/DAC/CTL con il quale
è stata autorizzata la Soc. Ligabue Catering Srl di Venezia ad istituire un deposito fiscale per
la distribuzione di tabacchi lavorati in Venezia-Marghera, Via dell’Idrogeno 11 - codice accisa
IT00VET00020G;
Vista l’istanza del 28 maggio 2012 con la quale Ligabue Catering Srl ha chiesto la
voltura dell’autorizzazione, a far data dal 1° agosto 2012, all’esercizio del deposito fiscale
tabacchi lavorati - codice accisa IT00VET00020G, a seguito della fusione per incorporazione
della Ligabue Catering srl;
Visto l’atto di fusione per incorporazione della Ligabue Catering Srl e di altre società
del Gruppo Ligabue Italia in LIGABUE SPA in data 16 luglio 2012;
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dal rappresentante legale della società LIGABUE SPA circa il possesso dei
requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 3 del D.M. 22.02.1999, n. 67;
Viste l’appendice n. 3 alla polizza fidejussoria n. 226536 del 27 dicembre 2010
rilasciata dalla società Elba Assicurazioni Spa a garanzia dell’accisa gravante sui prodotti
detenuti nel deposito fiscale, ai sensi dell’art. 5 del suddetto D.M. 67/99, e le appendici n. 8 e n.
9.alla polizza fidejussoria n. 1715825 del 25 gennaio 2007 rilasciate dalla Coface
Assicurazioniai Spa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 con le quali il contraente di dette polizze è modificato da Ligabue Catering Sr a Ligabue
Spa;
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DECRETA
Art. 1
La Società LIGABUE SPA (codice fiscale 03154950277) – rappresentante legale
Ligabue Alex Inti - è autorizzata, a far data dal 1° agosto 2012, ai sensi dell’art. 6 del decreto
ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 all’esercizio di deposito fiscale di tabacchi lavorati in
Venezia-Marghera, Via dell’Idrogeno 11 - codice accisa IT00VET00020G;
La Direzione per le accise emette copia autentica del presente decreto che costituisce
autorizzazione fiscale ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio
1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’autorizzazione di cui al comma 2 è affissa nei locali del deposito fiscale.
Art. 2
Il depositario è tenuto a trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la
dichiarazione attestante il possesso, anche da parte di eventuali delegati alla gestione del
deposito fiscale, dei requisiti di cui all’all’articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine trova applicazione
l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il depositario è tenuto a comunicare, ai fini dell’approvazione da parte
dell’Amministrazione, qualsiasi variazione dei dati identificativi del deposito fiscale e dei dati
rilevati nell’ambito della verifica tecnica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
E’ fatto obbligo alla Società di adeguare tempestivamente l’importo delle fidejussioni, a
garanzia dell’accisa gravante sui tabacchi custoditi e trasportati, già prestate ai sensi dell’art. 5
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e dell’articolo 6, comma 4, del
decreto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in occasione dei cambi tariffa dei prodotti in
carico e in caso di nuove iscrizioni di prodotti con prezzi maggiori rispetto a quelli già
commercializzati.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato
dall’articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
Roma, 31 luglio 2012
IL DIRETTORE PER LE ACCISE
Dr.Diego RISPOLI
F.TO RISPOLI