Questionario di soddisfazione dei lavoratori in ambito di
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Questionario di soddisfazione dei lavoratori in ambito di
- - WP1 Desk Research - - - This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author , and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein 2 - - - PROJECT VS/2014/0385 INsPIRE: INformation, Participation & Involvement of employees on non-financial REporting in the European food and drink sector Sommario Introduzione ........................................................................................................................................................... 5 Sezione 1 - Il quadro istituzionale e la diffusione di iniziative di Responsabilità Sociale.............................................. 8 1.1 Il contesto istituzionale, storico ed economico della Responsabilità Sociale ..................................................... 8 1.2 Analisi della elaborazione e della diffusione di iniziative e strumenti di Responsabilità Sociale .......................11 1.2.1 Le caratteristiche delle iniziative ..................................................................................................................... 11 1.2.2 I soggetti che le hanno elaborate e proposte .................................................................................................... 19 1.2.3 La specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata ...................................................... 20 1.2.4 La diffusione di alcuni strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale.......................................................... 23 1.3 Il quadro istituzionale in materia di rendicontazione non finanziaria e la sua evoluzione ................................25 1.3.1 La rendicontazione non finanziaria .................................................................................................................. 25 1.3.2 La regolamentazione internazionale ................................................................................................................ 26 1.3.3 La nuova Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria e sulla diversity ................................. 28 1.4 La Responsabilità Sociale nel settore Food & Drink europeo e alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria ..............................................................................................................................................................30 1.4.1 Sostenibilità e criticità del settore Food & Drink ............................................................................................ 30 1.4.2 Responsabilità Sociale, sostenibilità e settore Food & Drink .......................................................................... 31 1.4.2 Analisi di alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria del settore Food & Drink ................................ 32 1.4.3 Alcune considerazioni in materia di rendicontazione non finanziaria e coinvolgimento dei lavoratori .......... 41 Sezione 2. Esperienze di RSI nelle attività di informazione e consultazione dei Comitati Aziendali Europei ...............43 2.1 Primi riferimenti ai concetti di Informazione e consultazione ..........................................................................43 2.2 Informazione e consultazione nella direttiva ...................................................................................................44 2.3 CAE, Responsabilità sociale e rendicontazione non finanziaria: ipotesi di ricerca .............................................48 2.4 Analisi degli agreement ruolo attivo che il CAE può esercitare .........................................................................52 2.4.1 Informazione ai lavoratori attraverso i canali del gruppo ................................................................................ 56 2.4.2 Formazione dei delegati e consulenza esperta ................................................................................................. 62 2.4.3 Frequenza degli incontri .................................................................................................................................. 67 Conclusioni ................................................................................................................................................................68 ALLEGATO 1 Elenco completo di aspetti e indicatori GRI G4 rendicontati dalle imprese analizzate .......................70 ALLEGATO 2 Elenco di indicatori GRI G4 Sector Disclosures Food Processing rendicontati dalle imprese analizzate ..............................................................................................................................................................................80 ALLEGATO 3 Elenco degli Agreement analizzati a fini di ricerca nei settori Food, Catering, Hotel & Agriculture ....81 Bibliografia ............................................................................................................................................................96 Sitografia .............................................................................................................................................................105 3 - - - La presente ricerca è stata realizzata all’interno delle attività previste dal Work Package 1 del progetto INsPIRE. Questa è suscettibile di aggiornamenti e/o modifiche sulla base dei risultati intermedi del progetto, con riferimento particolare al WP3 Information and Knowledge Needs Analysis – Workshop PARTNERS Edited by Manlio De Silvio, Paolo Giampetruzzi External evaluator: Volker Telljohann Webpage: http://www.ilcds.org/inspire/ 4 - - - Introduzione Negli ultimi anni le preoccupazioni sugli impatti sociali e ambientali delle imprese sono cresciute in modo significativo, così come le aspettative sul ruolo delle aziende nello sviluppo di modelli di produzione e di gestione più rispettosi dell’ambiente e della società, comprese le questioni relative alla sostenibilità delle catene del valore e di approvvigionamento e al rispetto dei diritti umani nelle catene di fornitura. In molti paesi dell’Unione europea le imprese sono state invitate negli anni a comunicare volontariamente informazioni su alcune questioni di natura non finanziaria, facendo eventualmente riferimento a linee guida, strumenti, standard o modelli riconducibili ai differenti temi della Responsabilità Sociale sviluppati a livello nazionale o internazionale. In alcuni paesi europei, come ad esempio la Francia, il Regno Unito, la Danimarca, la Svezia o la Spagna, sono state introdotte leggi che richiedevano espressamente, per alcune tipologie di società, per lo più di grandi dimensioni, quotate in borsa o a partecipazione pubblica, una qualche forma di rendicontazione non finanziaria. In questo scenario, nel tentativo di standardizzare le norme all’interno dell’Unione europea sul delicato fronte della rendicontazione non finanziaria o sociale o di sostenibilità, e partendo dalla considerazione che la trasparenza è un elemento chiave per ogni politica di Responsabilità Sociale, il 15 Aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Direttiva volta a migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite da alcuni tipi di grandi imprese. La Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la divulgazione di informazioni non finanziarie e sulla diversity, è stata adottata il 22 ottobre 2014 (European Parliament and the Council, 2014). Il progetto INsPIRE si inserisce in questo scenario con l’obiettivo generale di integrare per la prima volta due tematiche centrali delle politiche strategiche dell’UE, vale a dire la Responsabilità Sociale, nel cui ambito ricade anche la rendicontazione non finanziaria sui temi della sostenibilità e della diversità, e la promozione delle attività di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla vita delle imprese. Un numero significativo di aspetti sociali, ambientali e di sostenibilità sono, infatti, strettamente collegati ai temi di diretto o indiretto interesse dei lavoratori e dei loro rappresentanti, quali, ad esempio, il rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali sul lavoro, la salute e la sicurezza, la formazione e lo sviluppo delle competenze, la rappresentanza, il coinvolgimento e la partecipazione, l’ambiente naturale. Su questo specifico versante, molte aziende e organizzazioni rappresentative dei lavoratori hanno da tempo cominciato a concludere accordi aziendali transnazionali, nel quadro di una crescente importanza della Responsabilità Sociale delle imprese e di un approccio alle relazioni industriali orientato maggiormente al dialogo, all’informazione e al coinvolgimento dei lavoratori. Tali accordi transnazionali sono documenti che comprendono impegni reciproci tra le imprese e le rappresentanze sindacali la cui portata si estende al territorio di più Stati, e che spesso contengono anche indicazioni in merito alle politiche di Responsabilità Sociale delle aziende. Più in particolare, lo scopo del progetto è quello di sviluppare azioni ed iniziative per ispirare e promuovere l’integrazione delle questioni relative alla Responsabilità Sociale e alla rendicontazione non finanziaria e sulla diversity nelle attività e nelle iniziative dei Comitati Aziendali Europei (CAE). 5 - - - L'Unione europea, infatti, sostiene e integra le iniziative degli Stati membri in merito alla partecipazione dei lavoratori, con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi primari della politica sociale europea definiti all’articolo 151 del Trattato di Funzionamento dell’Unione (TFUE), che includono condizioni di vita e di lavoro migliori, una adeguata protezione sociale, un’alta e duratura occupazione e la lotta contro ogni forma di emarginazione. La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, definisce i principi sui quali si basa il modello europeo di diritto del lavoro, e ricomprende l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori assieme ad altri temi essenziali quali la libera circolazione, l’occupazione e le retribuzioni, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la protezione sociale, la libertà d’associazione e di contrattazione collettiva, la formazione professionale, la parità di trattamento, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la protezione dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone disabili. Con riferimento alla legislazione vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori, un primo gruppo di Direttive riguarda il diritto dei lavoratori a essere informati e consultati su una serie di questioni importanti relative ai risultati economici, alla solidità finanziaria e ai futuri piani di sviluppo delle imprese che potrebbero interessare l’occupazione1. Un secondo gruppo di Direttive ha invece definito norme applicabili in contesti transnazionali, nei quali possano essere garantiti diritti di informazione dei lavoratori e parziali diritti di partecipazione al processo decisionale. Tra queste, la Direttiva 1994/45/CE, modificata dalla Direttiva 2009/38/CE, riguarda l’istituzione dei CAE e contiene indicazioni tese ad assicurare l’informazione, il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori delle imprese multinazionali e delle imprese che partecipano a una fusione. I CAE riuniscono i rappresentanti della Direzione centrale e dei lavoratori di tutta Europa, per discutere questioni quali i risultati aziendali, le prospettive di sviluppo e di occupazione, le eventuali operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione, e le politiche relative alla gestione delle risorse umane. Sotto questo profilo, appare evidente la possibilità e l’opportunità di collegare in modo maggiormente strutturato l’ambito della Responsabilità Sociale, inclusa la rendicontazione non finanziaria e sulla diversity, e le attività e le iniziative dei CAE. Molte ragioni suggeriscono infatti di incoraggiare l’informazione, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori sui temi della CSR e della rendicontazione non finanziaria, tra le quali: • L’opportunità di sviluppare un processo decisionale aziendale ancora più informato, sulla base di una migliore comprensione delle aspettative dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche in materia di Responsabilità Sociale, in una logica di stakeholder engagement; 1 Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, sui licenziamenti collettivi, quale modificata dalle Direttive 92/56/CEE e 98/59/CE; Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (testo consolidato delle Direttive 77/187/CE e 98/50/CE del Consiglio); Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, e stabilisce requisiti minimi comuni per le disposizioni nazionali sulla tutela del diritto dei lavoratori a essere informati e consultati sulla situazione economica e occupazionale aziendale; Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, ai sensi della quale ai dipendenti delle società, o ai loro rappresentanti, dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere sulle ripercussioni prevedibili di un tale acquisto sull’occupazione; Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni. 6 - - - • La possibilità di migliorare il rapporto tra lavoratori e imprese, aumentando il coinvolgimento, la partecipazione, la motivazione, il senso di appartenenza e la conoscenza delle attività socialmente responsabili realizzate dalle aziende; • L’esigenza di aumentare la trasparenza delle decisioni e la credibilità delle attività intraprese, aiutando le aziende a sviluppare mirate azioni coerenti con l’obiettivo del miglioramento continuo. 7 - - - Sezione 1 - Il quadro istituzionale e la diffusione di iniziative di Responsabilità Sociale 1.1 Il contesto istituzionale, storico ed economico della Responsabilità Sociale La Responsabilità Sociale è entrata nell’agenda dell’Unione europea a partire dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare in Europa una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. In quella circostanza, il Consiglio europeo individua per l’Europa un obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale. Il Consiglio si rivolge per la prima volta al senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile (Consiglio europeo, 2000). E’ però con la pubblicazione del Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese del luglio 2001 (Commissione europea, 2001) che la Commissione propone formalmente la propria posizione in materia di Corporate Social Responsibility ed esorta gli Stati Membri a farsi promotori, entro i propri confini, della diffusione della CSR tra le imprese, i consumatori e la società civile. Il documento definisce la Responsabilità Sociale come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate, individuandone il campo di applicazione sia in un’ottica interna alle imprese, ad esempio in termini di gestione e valorizzazione delle risorse umane, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e di adattamento alle trasformazioni nelle ristrutturazioni aziendali, sia in un’ottica esterna, con riferimento ai rapporti con le comunità locali e con i territori di appartenenza, alle relazioni con fornitori e consumatori, alle richieste della comunità finanziaria e della Pubblica Amministrazione e, più in generale, alla gestione degli effetti delle decisioni e delle attività aziendali sull’ambiente naturale. L’obiettivo della Commissione è duplice: sollevare il dibattito sul concetto di Responsabilità Sociale, da un lato, e utilizzarne i principi fondamentali per rafforzare la strategia europea per uno sviluppo sostenibile. L’approccio alla CSR concorda infatti con il messaggio fondamentale della strategia di sviluppo sostenibile adottato dal Consiglio europeo di Goteborg nel giugno 2001, secondo il quale nel lungo periodo la crescita economica, la coesione sociale e la tutela ambientale devono procedere di pari passo. In questa prospettiva, la Commissione europea lancia quindi la sua nuova agenda sociale, che costituisce la dimensione della politica di Lisbona riorientata alla strategia della crescita e del lavoro. Tra gli obiettivi che la Commissione si propone c’è il raggiungimento del pieno impiego e una società più coesa con uguali opportunità per tutti, raggiungibili anche attraverso il rafforzamento del principio della Responsabilità Sociale. Sempre in questa ottica, nel 2006 la Commissione europea pubblica una nuova comunicazione, con la quale si propone di dare maggiore visibilità politica alla Responsabilità Sociale e di mobilitare l’interesse delle aziende su queste tematiche (Commissione europea, 2006). 8 - - - Con la Comunicazione del 25 ottobre 2011 la Commissione fornisce nuove indicazioni sulla Responsabilità Sociale delle imprese. Nello specifico, il documento prende atto dei cambiamenti intercorsi dalle precedenti Comunicazioni (Libro Verde del 2001, Comunicazioni del 2002 e 2006), ritiene necessario un cambio di passo e un intervento più incisivo e articolato, propone una nuova definizione di CSR, più semplice ma di più ampia portata, e definisce un’agenda di 8 punti e di 13 iniziative per il periodo 2011-2014 (Commissione europea, 2011). Nella Comunicazione del 2011 la definizione è così riformulata: la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, e come corollario si aggiunge che il rispetto della normativa e degli accordi collettivi tra le parti sociali è un presupposto necessario per realizzare tale responsabilità. Per soddisfare le loro responsabilità, le imprese dovrebbero dotarsi di un processo per integrare le istanze sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le richieste dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nelle strategie, in stretta collaborazione con le parti interessate e con l'obiettivo di massimizzare la creazione di valore condiviso per i loro proprietari/azionisti e per le altre parti interessate e la società in generale e individuare, prevenire e mitigare i possibili effetti negativi. In quest’ottica, il concetto di valore condiviso si può definire come l’insieme di politiche e di pratiche che rafforzano la competitività di un’azienda, migliorando allo stesso tempo le condizioni economiche e sociali della comunità in cui essa opera. La creazione di valore condiviso si focalizza quindi sull’identificazione e sull’espansione delle connessioni tra progresso economico e progresso sociale (Porter, Kramer, 2011). Tale connessione è peraltro riscontrabile anche nella strategia della Commissione Europa 2020, la quale identifica la Responsabilità Sociale come un elemento chiave per il raggiungimento di una crescita intelligente, sostenibile e solidale, in grado di assicurare più elevati livelli di occupazione, produttività e coesione (Commissione europea, 2010). Al di là del contributo istituzionale a livello sia europeo che nazionale, che ha visto la Commissione e molti Governi giocare un ruolo di primo piano nella diffusione dei concetti e dei principi della CSR, nel corso degli anni la Responsabilità Sociale ha cominciato ad affermarsi anche grazie ad avvenimenti contingenti e di fenomeni strutturali che hanno caratterizzato, e stanno ancora influenzando, l’attuale scenario sociale ed economico. Sotto questo profilo, la Corporate Social Responsibility non è un fenomeno nuovo, ma affonda le proprie radici in molte delle teorie sviluppatesi negli ultimi decenni e si rafforza in virtù dell’attenzione posta dagli operatori economici, dalle istituzioni, dall’opinione pubblica e dai consumatori sull’integrità delle imprese e sugli atteggiamenti da queste assunti non solo nei confronti degli azionisti ma anche di una articolata compagine di portatori di interesse e della collettività nel suo complesso. Tra i fattori contingenti, sull’onda dei più o meno recenti scandali finanziari ed imprenditoriali, è possibile ricordare una rinnovata tensione etica e morale verso modelli di comportamento improntati ad una maggiore correttezza personale, professionale e aziendale, unita ad un crescente bisogno di trasparenza e di chiarezza rispetto alle informazioni fornite ai mercati, ai risparmiatori, ai lavoratori, alle istituzioni e alla società. Tra i fenomeni più strutturali, ricordiamo la globalizzazione e le sue sfide, la salvaguardia dell’ambiente e il desiderio di una migliore qualità della vita, la ricerca di nuovi modelli di sviluppo e l’esigenza di procedere in modo più spedito sul sentiero dell’innovazione sostenibile, anche alla luce dell’esigenza di recuperare margini di competitività nel quadro delle crisi economiche e occupazionali con le quali molti paesi europei si stanno ancora confrontando. 9 - - - Questo richiede di approcciare la Responsabilità Sociale in una prospettiva strategica, perché è in questo modo che possono liberarsi le vere opportunità di creare valore condiviso, sperimentando innovazioni della catena del valore e/o dei prodotti e dei servizi che possono determinare un beneficio simbiotico sia alla collettività e all’ambiente che alle imprese, le quali possono rafforzare la propria competitività e contribuire a creare nuova e migliore occupazione. Mentre un approccio reattivo consiste nel gestire e mitigare qualunque danno arrecato dall’impresa alla società, la Responsabilità Sociale strategica, da alcuni definita anche Corporate Strategic Responsibility (Perrini, Tencati, 2008), invita a integrare la CSR nella scelte di politica competitiva e di mercato. Le interconnessioni tra società e impresa dovrebbero essere, infatti, analizzate e gestite ricorrendo agli stessi strumenti e modelli impiegati per valutare il posizionamento concorrenziale dell’azienda e per definirne le direttrici strategiche e operative. In questo modo, l’impresa potrebbe meglio focalizzare le specifiche aree della catena del valore per le quali i temi della Responsabilità Sociale possono rappresentare un driver di successo e di sviluppo sociale condiviso. Figura 1 La mappatura dell’impatto sociale della catena del valore Fonte: M. E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985 (ed. it. Il vantaggio competitivo, Einaudi, 2002) 10 - - - Quando un’impresa analizza la propria catena del valore alla luce delle conseguenze sociali e ambientali delle proprie attività, essa in effetti definisce una checklist di problemi che devono essere investigati, suddivisi per priorità, e quindi risolti o attenuati (Porter, Kramer, 2007). Allo stesso modo, il medesimo esercizio è in grado di fare emergere anche le opportunità insite in un approccio strategico alla CSR, evidenziando fonti inattese di vantaggio competitivo, specie qualora tocchino temi rilevanti per il contesto sociale, economico e ambientale di riferimento (ad esempio, differenziazione in una prospettiva ambientale, riduzione dei costi grazie ad una maggiore eco-efficienza, riorganizzazione della catena del valore per una migliore gestione operativa, innovazioni di prodotto e servizio, maggiore attenzione per determinate categorie di clienti, etc.). In particolare, in questo specifico momento storico, caratterizzato da notevoli tensioni sul versante della concorrenza internazionale e della tenuta occupazionale interna di molti paesi, con elevate ripercussioni sul piano economico e sociale, la necessità di trovare nuove fonti di vantaggio competitivo appare non solo centrale ma addirittura essenziale per il rilancio del sistema economico europeo. Alla luce di quanto detto, la Responsabilità Sociale strategica può e deve essere utilizzata come un ulteriore tassello per attivare circoli virtuosi e come possibile fonte di vantaggio competitivo, alla ricerca di mercati, segmenti e lavorazioni a maggior valore aggiunto condiviso. 1.2 Analisi della elaborazione e della diffusione di iniziative e strumenti di Responsabilità Sociale Fatte queste premesse, il tema della Responsabilità Sociale è stato lungamente dibattuto, evidenziandone i principali benefici e sviluppando numerose iniziative e strumenti, a livello sia internazionale che nazionale. Nonostante l’impegno dedicato alla diffusione dei concetti della CSR, che ha visto il coinvolgimento a vario titolo e con articolata intensità di attori istituzionali, parti sociali, ONG, associazioni e mondo della pratica professionale, centri di ricerca e università, le potenzialità di innovazione e sviluppo collegate alla CSR appaiono ancora non del tutto conosciute e, pertanto, in larga misura inespresse. Sotto il profilo metodologico, l’analisi del gran numero di iniziative e di strumenti elaborati può avvenire sulla base di alcune dimensioni fondamentali: Le caratteristiche delle iniziative; I soggetti che le hanno elaborate; La specifica declinazione di Responsabilità Sociale adottata. 1.2.1 Le caratteristiche delle iniziative Con riferimento alle caratteristiche delle iniziative, una prima classificazione consente di suddividerle secondo una ripartizione in base al differente livello cui esse si posizionano, ovvero: A) Il livello politico ed etico e dei principi di comportamento; B) Il livello strategico e gestionale dell’implementazione della CSR; C) Il livello tecnico-operativo della valutazione e dell’asseverazione (in inglese, assurance) delle prestazioni. 11 - - - A - Livello politico ed etico e dei principi di comportamento Linee guida, principi di condotta, raccomandazioni di comportamento Si tratta di linee guida o, più in generale, di principi di condotta e di raccomandazioni di comportamento elaborati da una pluralità di soggetti, sia nazionali che internazionali, sia istituzionali che privati. Si pensi, a titolo di esempio, ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite2, al framewok Protect, Respect & Remedy delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani3, alle Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese Multinazionali4, alla Guida ISO 26000:2010 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni, elaborata dall’International Organization for Standardization (ISO)5, a una serie di raccomandazioni e di codici sviluppati, generalmente a livello settoriale, da numerose organizzazioni sindacali quali, ad esempio, CEC ETUF:TCL Charter of the social partners in the footwear sector6, Cotance ETUF:TCL Code of Conduct in the Leather and Tanning sector7, EFFAT CEFS Code of conduct on CSR in the European Sugar Industry8, EFFAT HOTREC An Initiative for improving Corporate Social Responsibility in the hospitality sector9. B - Livello strategico e gestionale Sistemi di Gestione Riguardano strumenti manageriali, generalmente nella forma di sistemi di gestione, talvolta accompagnati da forme di certificazione di terza parte indipendente, finalizzati alla definizione e all’implementazione di processi aziendali e procedure organizzative volte al recepimento di una serie di raccomandazioni o al rispetto di determinati requisiti in materia ambientale e sociale. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i sistemi di gestione ambientale EMAS10 (Environmental and Management Audit Scheme) e ISO 14001:200411, lo standard OHSAS 18001:200712 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di gestione dell’energia ISO 50001:201113, il sistema di gestione dei diritti umani e dei diritti fondamentali sul lavoro SA8000:201414. Modelli e strumenti in materia di rendicontazione non finanziaria Nell’ambito di questa categoria si possono ricomprendere modelli, standard e strumenti volti a supportare le imprese nella rendicontazione delle proprie prestazioni in materia di CSR, quali ad esempio Key Perfomance Indicators (KPI), modelli per la predisposizione di bilanci sociali, ambientali e di sostenibilità. Negli ultimi anni si sta affermando, a livello internazionale, il modello di rendicontazione elaborato dalla Global Reporting Initiative (GRI)15 arrivato alla sua quinta formulazione (versione G4, lanciata nel 2013 e che fa seguito alle versioni G1, G2, G3 e G3.1) delle Sustainability Reporting Guidelines, che rappresentano 2 https://www.unglobalcompact.org/ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 4 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 5 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 6 http://www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/full.asp?ID=6 7 http://www.euroleather.com/ccenglish.htm 8 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/013-private-act.pdf 9 http://www.effat.org/sites/default/files/news/9045/hotrec-initiative_en.pdf 10 Reg. CE 1221/2009, Eco-Management and Audit Scheme 11 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm 12 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/ 13 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm 14 http://www.sa-intl.org/ 15 https://www.globalreporting.org 3 12 - - - uno degli standard orientati alla triple bottom line (economica, ambientale e sociale) più seguiti e richiamati. Esistono, però, molte altre iniziative in materia di rendicontazione non finanziaria, quali ad esempio il modello di indicatori elaborato nel 2003 nell’ambito del Progetto CSR-SC dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, o il modello SERS2 che propone una visione di rendicontazione orientata agli stakeholder in una prospettiva multi-dimensionale (Tencati, 2015). Etichettatura e marchi ambientali / sociali In questa categoria ricadono le iniziative riguardanti l’adozione di sistemi di etichettatura, ovvero di marchi caratteristici apposti sui prodotti per fornire una serie di informazioni in merito al rispetto di determinati criteri produttivi e/o di prestazioni dei prodotti. Più in generale, sistemi di questo tipo si pongono l’obiettivo di fornire ai consumatori e a tutte le parti interessate un’informazione attendibile sulla qualità dei prodotti e dei servizi e sulla tracciabilità delle materie prime e delle modalità di produzione lungo la catena del valore, e di incentivare pertanto le imprese a migliorare le proprie performance ambientale e sociali. Si pensi, ad esempio, all’Eco-Label europeo16, oppure ad altri schemi di etichettatura proposti da ONG o da associazioni multistakeholder come Fairtrade Labelling Organizazion International17, Rainforest Alliance18, Forest Stewardship Council19, ed altre ancora. C - Livello tecnico-operativo della valutazione e asseverazione Valutazione Per far fronte all’esigenza di conoscere il profilo di sostenibilità ambientale e sociale delle imprese, ovvero di rappresentarne in qualche modo il livello di “eticità”, sono emersi negli anni una serie di modelli di valutazione che tentano di sintetizzare, sulla base di parametri, indicatori e criteri di natura sia quantitativa che qualitativa, il posizionamento in materia di CSR, declinato secondo le direttrici ESG (Economic, Social, Governance). Si tratta, spesso, ma non necessariamente, di modelli sviluppati da società operanti nel settore della fornitura di informazioni economico-finanziarie cui si sono aggiunti nel tempo anche dati relativi ai profili di sostenibilità aziendale (Bloomberg20, FTSE21), oppure elaborati da vere e proprie agenzie specializzate nella valutazione socially responsible (RobecoSAM22, ECPI23, Vigeo24), le cui informazioni sono spesso utilizzate dal sistema finanziario per la costruzione di strumenti di investimento caratterizzati da specifiche caratteristiche di eticità e/o di sostenibilità. Assurance Parallelamente alla crescita delle aspettative ed alle richieste degli stakeholder in materia di trasparenza e di rendicontazione, si è cominciata a percepire l’esigenza di strumenti e di modelli di “assurance”, ovvero di “asseveramento” o di “verifica”, da parte di soggetti indipendenti, di quanto pubblicato e comunicato dalle imprese e dalle organizzazioni all’interno dei documenti di rendicontazione. In tale direzione si registrano le 16 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ http://www.fairtrade.net/ 18 http://www.rainforest-alliance.org/ 19 https://ic.fsc.org/index.htm 20 http://www.bloomberg.com/bcause/customers-using-esg-data-increased-76-in-2014 21 http://www.ftse.com/products/indices/F4G-ESG-Ratings 22 http://www.robecosam.com/ 23 http://www.ecpigroup.com/ecpi/ 24 http://www.vigeo.com/ 17 13 - - - prime esperienze, come la AA1000 Assurance Standard di AccountAbility25 e la ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagement della International Federation of Accountants (IFAC)26. In base ad un’analisi delle iniziative sviluppate negli ultimi 40 anni a livello internazionale, che ha preso in considerazione 130 strumenti tra linee guida e principi di condotta e raccomandazioni, sistemi di gestione, modelli di rendicontazione, sistemi di valutazione, standard di etichettatura e di assurance, elaborati da una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, è possibile evidenziare una costante crescita del numero di iniziative nel corso degli anni, con una spiccata evoluzione in particolare nel decennio 1996-2005 (Tabella 1). Tabella 1 Iniziative e strumenti riconducibili ai temi della Responsabilità Sociale a livello internazionale (1976-2014) N. TIPOLOGIA ANNO ORGANIZZAZIONE 1 Guidance, principles, recommendations 1976 OECD 2 Guidance, principles, recommendations 1976 3 Guidance, principles, recommendations 1977 OECD International Chamber of Commerce (ICC) 4 Guidance, principles, recommendations 1977 International Labor Organization (ILO) 5 Guidance, principles, recommendations 1977 Leon H. Sullivan Foundation OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises OECD Guidelines for MNEs ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy Global Sullivan Principles 6 Guidance, principles, recommendations 1979 OECD OECD Guidelines for MNEs (review) 7 Evaluation 1982 Double Diligence research process 8 Evaluation 1983 9 Guidance, principles, recommendations 1984 Calvert EIRIS Ethical Investment Research Service OECD 10 Guidance, principles, recommendations 1985 Council of Institutional Investors (CII) 11 Guidance, principles, recommendations 1985 12 Labelling 1987 13 Management 1987 14 Evaluation 1988 15 Labelling 1988 16 Guidance, principles, recommendations 1989 17 Guidance, principles, recommendations 1991 18 Guidance, principles, recommendations 1991 19 Guidance, principles, recommendations 1991 20 Guidance, principles, recommendations 1991 21 Evaluation 1992 22 Labelling 1992 23 Labelling 1992 24 Labelling 1993 International Council of Chemical Associations (ICCA) Rainforest Alliance International Organization for Standardization (ISO) KLD Research & Analytics Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) International Chamber of Commerce (ICC) Japan Federation of Economic Organizations Japan Federation of Economic Organizations OECD European Foundation for Quality Management European Union U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Forest Stewardship Council DENOMINAZIONE INIZIATIVA EIRIS Ethical Investment Research Service OECD Guidelines for MNEs (review) Council of Institutional Investors (CII) Core Policies and Positions Responsible Care Rainforest Alliance Certification ISO 9000 Family KLD Research Methodology Fairtrade Standards CERES Principles (Corporate Environmental Conduct) ICC Business Charter for Sustainable Development Keidanren Charter for Good Corporate Behaviour Keidanren Global Environment Charter OECD Guidelines for MNEs (review) EFQM Model for Business Excellence EU Eco-label Scheme Energy Star FSC Principles & Criteria of Forest Stewardship 25 http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html https://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revisedassurance-enga 26 14 - - - 25 Management 1993 European Union EMAS Eco-Management and Audit Scheme 26 Guidance, principles, recommendations 1994 27 Labelling 1994 28 Management 1994 The Caux Round Table (CRT) American Forest and Paper Association London Benchmarking Group (LBG) 29 Reporting 1994 CRT Principles for Business American Forest and Paper Association Sustainable Forestry Initiative London Benchmarking Group Model Forum on Environmental Reporting (FEEM) Company Environmental Reports Guidelines for Preparation 30 Evaluation 1995 31 Evaluation 1995 Ethical Consumer Research Association (ECRA) Innovest Strategic Value Advisors 32 Guidance, principles, recommendations 1996 Eurocommerce and Euro-Fiet Joint statement on combating child labour 33 Labelling 1996 Canadian Standards Association Canadian Standards Association Sustainable Forest Management Standard 34 Management 1996 International Organization for Standardization (ISO) ISO 14000 Family 35 Management 1996 British Standard Institution (BSI) British Standard 8800 on Occupational Health and Safety Management System 36 Reporting 1996 Centre Des Jeunes Dirigeants Et Des Acteurs De L'economie Sociale (CDJES) CDJES Le Bilan Sociétal 37 Reporting 1996 SPACE Bocconi University The Sustainability Evaluation and Reporting System (SERS) 38 Guidance, principles, recommendations 1997 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) APEC Business Code of Conduct 39 Guidance, principles, recommendations 1997 Consumers International Consumers International Consumer Charter for Global Business 40 Guidance, principles, recommendations 1997 41 Guidance, principles, recommendations 1997 42 Guidance, principles, recommendations 1997 Euratex–ETUF:TCL 43 Labelling 1997 Marine Stewardship Council 44 Management 1997 45 Evaluation 1998 Social Accountability International Ecumenical Council for Corporate Responsibility (ECCR), Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), and the Canadian Taskforce on Churches and Corporate Responsibility (TCCR). 46 Guidance, principles, recommendations 1998 Amnesty International 47 Guidance, principles, recommendations 1998 Clean Clothes Campaign 48 Guidance, principles, recommendations 1998 Confederation of Norwegian Business and Industry 49 Guidance, principles, recommendations 1998 Corporate Governance Forum Amnesty International Human Rights Guidelines for Companies Clean Clothes Campaign: Model Code Confederation of Norwegian Business and Industry: Human Rights from the perspective of business and industry – a checklist Corporate Governance Forum Principles 50 Guidance, principles, recommendations 1998 51 Guidance, principles, recommendations 1998 52 Evaluation 1999 Ethical Trading Initiative National Association of Corporate Directors SAM Sustainable Asset Management The ETI Base Code Governance Guidelines of the National Association of Corporate Directors SAM Corporate Sustainability Analysis 53 Guidance, principles, recommendations 1999 OECD OECD Principles of Corporate Governance 54 Guidance, principles, recommendations 1999 Social Venture Network 55 Guidance, principles, recommendations 1999 Eurocommerce and Euro-Fiet 56 Labelling 1999 PEFC Council 57 Management 1999 British Standard Institution (BSI) Social Venture Network Standards of CSR Agreement on Fundamental Rights and Principles at Work Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Forum on Environmental Reporting (FEEM) International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI) Ethiscore Intangible Value Assessment methodology ICFTU Code of Labour Practice WFSGI Model Code of Conduct A charter by the Social Partners in the European textile and clothing sector MSC Standard for Sustainable Fishing Social Accountability 8000 - SA8000 Principles of Global Corporate Responsibility: Bench Marks for Measuring Business Performance 15 - - - 58 Management 1999 59 Management 1999 60 Management 1999 61 Guidance, principles, recommendations 1999 62 Assurance 2000 63 Evaluation 2000 British Standards Institution, Forum for the Future, AccountAbility Business Ethics and Compliance Research Center at Reitaku University (Japan) The Institute of Social and Ethical AccountAbility United Nations The International Federation of Accountants E. Capital Partners 64 Guidance, principles, recommendations 2000 Fair Labour Association 65 Guidance, principles, recommendations 2000 66 Guidance, principles, recommendations 2000 67 Guidance, principles, recommendations 2000 Workers Rights Consortium 68 Guidance, principles, recommendations 2000 CEC–ETUF:TCL 69 Guidance, principles, recommendations 2000 Cotance–ETUF:TCL 70 Management 2000 Forge Group, Association of British Insurers, British Bankers' Association 71 Management 2000 Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 72 Reporting 2000 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 73 Reporting 2000 Business In The Community (BITC) 74 Guidance, principles, recommendations 2000 OECD Voluntary Principles on Security and Human Rights Workers Rights Consortium Model Code of Conduct A charter of the social partners in the footwear sector Code of Conduct in the Leather and Tanning sector FORGE Guidelines on Environmental Management and Reporting for the Financial Services Sector BNQ Corporate Social Responsibility - Human Resources, Donations and Sponsorship Certification Protocol WBCSD Measuring Eco-Efficiency: A Guide to Reporting Company Performance BITC Winning with Integrity: A Guide to Social Responsibility OECD Guidelines for MNEs (review) 75 Reporting 2000 Global Reporting Initiative (GRI) GRI G1 Sustainability Reporting Guidelines 76 Reporting 2000 CDP Carbon Disclosure Project Carbon Disclosure Project 77 Evaluation 2001 Vigeo Group 78 Management 2001 International Labour Organization Vigeo SRI Methodology ILO-OSH 2001 Guidelines on occupational safety and health management 79 Management 2001 Centre for Ethics, Law & Economics (CELE) Cattaneo University of Castellanza (Varese, Italy) The Q-RES Project: Guidelines for Management 80 Management 2001 Standards Institution of Israel (SII) SI 10000 Guidance on Social Responsibility of Organizations (2001 revised in 2006) The Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP) USA, UK, Norway and Netherlands Governments, companies and NGOs The SIGMA Project (Sustainability Integrated Guidelines for Management) ECS2000 (Ethics Compliance Standard 2000) AA1000 Framework Global Compact International Standards on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000) Ethical Screening Methodology Fair Labour Association: Workplace Code of Conduct The WRAP Program 81 Reporting 2001 82 Reporting 2001 Institut für ökologische Wirtschaftforschung (IOeW) (Institute for Ecological Economy Research) Ethos Institute for CSR 83 Reporting 2001 GBS Study Group for Social Reporting Social Reporting Standards 84 Management 2001 Social Accountability International Social Accountability 8000 - SA8000 (review) 85 Evaluation 2002 Business In The Community (BITC) 86 Guidance, principles, recommendations 2002 The Business Roundtable 87 Guidance, principles, recommendations 2002 Transparency International 88 Guidance, principles, recommendations 2002 CEI–BOIS–EFBWW 89 Labelling 2002 90 Management 2002 Ministry of Economic Affairs Global Environmental Management Initiative BITC Corporate Responsibility Index The Business Roundtable Principles of Corporate Governance Transparency International Business Principles for Countering Bribery A Charter for the Social Partners in the European Woodworking Industry Belgian Social label GEMI Exploring Pathways to a Sustainable Enterprise: sustainable development planner German Guideline for sustainability reporting Ethos CSR Indicators - Brazil 16 - - - 91 Management 2002 Forge Group, Association of British Insurers, British Bankers' Association 92 Reporting 2002 Global Reporting Initiative (GRI) 93 Assurance 2003 AccountAbility 94 Guidance, principles, recommendations 2003 United Nations 95 Guidance, principles, recommendations 2003 EFFAT and the CEFS 96 Management 2003 AFNOR 97 Management 2003 Standards Australia 98 Reporting 2003 99 Reporting 2003 100 Guidance, principles, recommendations 2003 Austrian Institute for Sustainable Development (Osterreichischen Institut fur Nachhaltige Entwicklung) Italian Ministry of Labour and Social Affairs Uni-Europa Commerce 101 Guidance, principles, recommendations 2003 Uni-Europa Property Services 102 Evaluation 2004 AccontAbility and CSRNetwork 103 Guidance, principles, recommendations 2004 EFFAT & HOTREC 104 Management 2004 Social Accountability International 105 Guidance, principles, recommendations 2004 106 Guidance, principles, recommendations 2004 107 Management 2005 United Nations European Foundation for Quality Management (EFQM) China National Textile & Apparel Council (CNTAC) 108 Management 2005 Associazione Bancaria Italiana (ABI) 109 Guidance, principles, recommendations 2005 Uni-Europa Finance 110 Guidance, principles, recommendations 2006 111 Guidance, principles, recommendations 2006 112 Management 2006 113 Reporting 2006 114 Reporting 2006 British Standard Institution (BSI) UK Department for Environmental Food and Rural Affairs (DEFRA) Global Reporting Initiative (GRI) 115 Guidance, principles, recommendations 2007 FERCO-EFFAT 116 Management 2008 117 Guidance, principles, recommendations 2010 118 Guidance, principles, recommendations 2011 119 Management 2011 120 Guidance, principles, recommendations 2011 Social Accountability International International Organization for Standardization (ISO) UN Guiding Principles on Business and Human Rights International Organization for Standardization (ISO) OECD 121 Reporting 2011 Global Reporting Initiative (GRI) 122 Management 2011 IQNet 123 Management 2011 Dansk Standard 124 Management 2011 125 Management 2012 Quality Austria ABNT Asociacao Brasileira de Normas Técnicas Business Social Compliance Initiative (BSCI) UNEP FI & UN Global Compact FORGE Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector GRI G2 Sustainability Reporting Guidelines AA1000 Assurance Standard UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights Code of conduct on CSR in the European Sugar Industry AFNOR SD 21000 - Sustainable development 7Corporate social responsibility AS 8003:2003 Standard on Corporate Social Responsibility Reporting about Sustainability guidelines Austria Project CSR-SC - Italy Joint statement on CSR Code of Conduct and Ethics for the Private Security Sector Accountability Rating An Initiative for improving Corporate Social Responsibility (CSR) in the hospitality sector Social Accountability 8000 - SA8000 (review) Global Compact (review) EFQM Framework for Corporate Social Responsibility CSC9000T China Social Compliance For Textile & Apparel Industry Principles and Guidelines Linee Guida operative sulla Responsabilità sociale d'impresa in banca Employment & Social Affairs in the European Banking Sector: Some Aspects Related to CSR BSCI Code of Conduct UNEP FI Principles for Responsible Investment BS 8900:2006 DEFRA Environmental Key Performance Indicators Reporting Guidelines for UK Business GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines FERCO-EFFAT Agreement on CSR in the Contract Catering sector Social Accountability 8000 - SA8000 (review) ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility UN Guiding Principles on Business and Human Rights ISO 50001:2010 Energy management systems Requirements with guidance for use OECD Guidelines for MNEs (review) GRI G3.1 Sustainability Reporting Guidelines IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements DS 49001:2011 Social responsibility management system ONR 192500:2011 ABNT NBR 16001:2012 Responsabilidade social — Sistema de gestão — Requisitos 17 - - - 126 Reporting 2013 127 Reporting 2013 128 Management 2014 Global Reporting Initiative (GRI) International Integrated Reporting Council (IIRC) Social Accountability International 129 Guidance, principles, recommendations 2014 FERCO-EFFAT 130 Guidance, principles, recommendations 2014 Uni-Europa Finance GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines International <IR> Integrated Reporting Framework Social Accountability 8000 - SA8000 (review) FERCO-EFFAT Agreement on CSR in the Contract Catering sector (update) Employment & Social Affairs in the European Banking Sector: Some Aspects Related to CSR (review) Allo stesso modo, è possibile evidenziare una progressiva differenziazione delle esperienze, a partire dallo sviluppo delle prime linee guida, principi di condotta e raccomandazioni, seguiti dai primi sistemi di gestione manageriale e dai modelli di etichettatura ambientale o sociale. Esperienze significative in materia di rendicontazione cominciano ad apparire nel corso degli anni ’90, così come modelli di valutazione del profilo di eticità e sostenibilità delle aziende, mentre i primi standard di assurance sono stati sviluppati in tempi relativamente recenti (Figura 2 Analisi cronologica delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale per tipologiaFigura 2). Figura 2 Analisi cronologica delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale per tipologia Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility 18 - - - 1.2.2 I soggetti che le hanno elaborate e proposte Sul versante dei differenti soggetti che hanno promosso, realizzato o contribuito all’elaborazione e alla pubblicazione delle iniziative appena richiamate, un ruolo propulsivo è stato svolto da organizzazioni e agenzie internazionali e sovranazionali, istituzioni governative e intergovernative, ONG, associazioni di imprese e sindacati, associazioni professionali e business leader, enti di normazione e di standardizzazione internazionali e nazionali, centri di ricerca e università, agenzie di rating e investitori (Tabella 2). Nello specifico, le due categorie che maggiormente hanno contributo allo sviluppo di iniziative e strumenti di Responsabilità Sociale, tra quelle censite, sono le ONG e le altre organizzazioni multistakeholder, assieme ed associazioni di imprese, associazioni professionali e business leader, le quali hanno spaziato, pur con differente articolazione ed intensità, lungo tutto lo spettro degli strumenti della CSR. Istituzioni governative ed intergovernative, enti ed agenzie pubbliche, così come le associazioni internazionali di rappresentanza dei lavoratori, anche e soprattutto in virtù del proprio ruolo, hanno invece focalizzato la propria attenzione sull’elaborazione di linee guida, principi e raccomandazioni in materia di Responsabilità Sociale. Allo stesso modo, gli enti di normazione e di standardizzazione hanno elaborato prevalentemente iniziative nel campo dei sistemi di gestione. Centri di ricerca, agenzie di rating e informazione ed investitori hanno concentrato la propria attività sui rispettivi campi di interesse. Sindacati 19 1 15 Sistemi di gestione 7 6 2 14 Rendicontazione 7 3 2 Iniziative di valutazione 1 3 Etichettatura 5 1 Assurance 1 1 Totale 31 24 2 57 2 31 6 18 4 3 Totale Enti di normazione e standardizzazione 10 investitori Istituzioni governative / intergovernative, enti ed agenzie 10 Tipologia di iniziativa Agenzie di rating e informazione economico-finanziaria Associazioni di imprese, associazioni professionali, business leader Linee guida, principi, raccomandazioni Iniziativa promossa da Centri di ricerca ONG / Multistakeholder Tabella 2 Analisi delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale per soggetto proponente 3 1 1 12 10 2 26 16 15 12 3 3 130 Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility 19 - - - 1.2.3 La specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata Con riferimento, infine, alla specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata dalle diverse iniziative e dagli strumenti elaborati nel tempo, il numero e la portata dei temi fondamentali e degli aspetti specifici che una impresa o, più in generale, un’organizzazione, è ora chiamata a considerare nelle proprie strategie di CSR sono significativamente aumentati, fino a ricomprendere non solo gli impatti delle decisioni e delle attività condotte all’interno delle organizzazioni, ma anche le pratiche attuate dai fornitori, dai collaboratori esterni e da altri attori lungo la catena allargata del valore e nell’ambito della cosiddetta sfera di influenza27. Benché in molti contesti i termini Responsabilità Sociale e sviluppo sostenibile, o sostenibilità, siano spesso impiegati in modo interscambiabile, essi esprimono, per quanto strettamente collegati, concetti differenti. Lo sviluppo sostenibile, infatti, così come definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite nel 1987 (United Nations, 1987), è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, e rappresenta un obiettivo di lungo periodo contenente anche un’importante connotazione di solidarietà ed equità intergenerazionale. Lo sviluppo sostenibile, nella sua declinazione pratica, è caratterizzato da tre dimensioni interdipendenti in grado di rafforzarsi reciprocamente: economica, ambientale e sociale, che rappresentano le tre dimensioni della sostenibilità. La Responsabilità Sociale, invece, è un approccio manageriale, orientato a fare in modo che tutte le organizzazioni si assumano la responsabilità di considerare, e gestire in modo adeguato, le conseguenze sulla società e sull’ambiente delle proprie decisioni ed attività. In questo senso, dunque, la Responsabilità Sociale può costituire uno strumento in grado di supportare tutte le organizzazioni, incluse le imprese, a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile (ISO, 2010a). Allo stato attuale, la Responsabilità Sociale spazia da tematiche quali il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, alle pratiche e alle condizioni di lavoro, incluso il filone delle relazioni industriali e dei rapporti con le parti sociali, al rispetto delle minoranze e delle pari opportunità, mediante l’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, alla corporate governance e alla trasparente divulgazione delle informazioni, all’etica e alla correttezza nella gestione degli affari, compresa la lotta alla corruzione attiva e passiva, al rispetto degli interessi dei clienti e dei consumatori, e alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Si riporta di seguito la declinazione dei fondamentali temi di Responsabilità Sociale di alcune selezionate iniziative internazionali (Tabella 3Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 27 Per sfera di influenza si intende l’estensione dei rapporti politici, contrattuali, economici o di altro tipo attraverso i quali un’ organizzazione ha la possibilità di influire sulle decisioni o attività di altre organizzazioni o individui (ISO 26000:2010) 20 - - - Tabella 3 Declinazione della Responsabilità Sociale da parte di alcune selezionate iniziative internazionali ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility 7 TEMI FONDAMENTALI Governo dell’Organizzazione Diritti Umani Rapporti e condizioni di lavoro Ambiente Corrette pratiche gestionali Aspetti relativi ai consumatori Coinvolgimento e sviluppo della comunità OECD Guidelines for Multinational Enterprises 9 TEMI FONDAMENTALI Divulgazione di informazioni Diritti umani Occupazione e relazioni industriali Ambiente Lotta alla corruzione Interessi del consumatore Scienza e tecnologia Concorrenza Fiscalità GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines 5 TEMI FONDAMENTALI Governo dell’organizzazione Trasparenza sulla gestione Aspetti economici Aspetti ambientali Aspetti sociali o Pratiche di lavoro o Diritti umani o Società o Responsabilità del produttore UN Global Compact 4 TEMI e 10 PRINCIPI FONDAMENTALI Diritti Umani o Promozione e rispetto o No complicità in violazioni Lavoro o Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva o No lavoro forzato o obbligatorio o Eliminazione del lavoro minorile o No discriminazione Ambiente o Approccio preventivo o Responsabilità ambientale o Sviluppo e diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente Lotta alla corruzione ISO 26000:2010 Guida alla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni ISO 26000:2010 Guida alla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni rappresenta il contributo dell’ISO sul tema della Responsabilità Sociale. Il documento è stato elaborato grazie ad un processo multistakeholder cui hanno partecipato delegati ed esperti di sei categorie di portatori di interessi: governi, imprese, sindacati, ONG, consumatori ed esponenti del mondo della ricerca e della consulenza. Nel luglio 2010, il gruppo di lavoro incaricato della stesura della norma contava 450 esperi partecipanti e 210 osservatori provenienti dagli enti di normazione di 99 paesi membri ISO, e 42 organizzazioni di collegamento, tra le principali associazioni rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, e organizzazioni intergovernative o non governative, tra le quali il Global Compact delle Nazioni Unite, la UNEP United Nations Environment Programme e l’UNIDO United Nations Industrial Development Organization, l’OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Commissione europea e l’ILO International Labour Organization, l’ITUC International Trade Union Confederation, NORMAPME European Office of Crafts, Trades and SMEs for Standardisation, la GRI Global Reporting Initiative, la SAI Social Accountability International e l’organizzazione a rappresentativa dei consumatori Consumers International (ISO, 2010b). La norma, elaborata per supportare le organizzazioni, indipendentemente dalla loro tipologia, dimensione e localizzazione, nel percorso verso uno sviluppo maggiormente sostenibile, fornisce indicazioni su concetti, termini e definizioni, principi, pratiche, temi fondamentali e aspetti specifici della Responsabilità Sociale. Il documento propone anche suggerimenti e raccomandazioni per l’integrazione, attuazione e promozione di comportamenti socialmente responsabili nell’ambito delle organizzazioni e delle relative sfere di influenza. 21 - - - Per ISO 26000 i 7 temi fondamentali della Responsabilità Sociale riguardano il governo dell’organizzazione (organizational governance); il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti civili e politici, quelli economici e sociali e i diritti fondamentali sul lavoro; i rapporti e le condizioni di lavoro; l’ambiente naturale; le corrette pratiche gestionali, nel cui ambito ricadono anche la lotta alla corruzione e all’illegalità ed il rifiuto di qualsiasi pratica anti-concorrenziale; il rispetto dei diritti dei consumatori; il coinvolgimento e lo sviluppo delle relazioni e dei rapporti con le comunità di riferimento (ISO, 2010a). Linee Guida OCSE destinate alle imprese Multinazionali Le Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese Multinazionali sono una ampia serie di raccomandazioni in materia di Responsabilità Sociale, collegate alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese Multinazionali. Tali raccomandazioni sono rivolte dai 44 governi aderenti all’OCSE alle imprese, affinché queste le rispettino in tutti i contesti di operatività. Gli orientamenti contenuti nelle Linee Guida sono stati aggiornati nel 2011 per la quinta volta dalla prima originaria adozione nel 1976, e si prefiggono l’obiettivo di stimolare il positivo contributo delle imprese allo sviluppo e al progresso economico, ambientale e sociale, riconoscendo e minimizzando nel contempo gli impatti negativi determinati dalla decisioni e dalle attività aziendali. I 9 temi richiamati dalle Linee Guida riguardano la divulgazione di informazioni e la trasparenza; il rispetto dei diritti umani; l’occupazione e le relazioni industriali, incluse le condizioni di lavoro; l’ambiente; la lotta alla corruzione; il rispetto degli interessi del consumatore; la scienza e la tecnologia, incluso il trasferimento tecnologico e il contributo al progresso scientifico dei paesi nei quali le imprese operano; la tutela della concorrenza e il rispetto del principio di correttezza in materia di fiscalità. Global Reporting Initiative G4 Sustainability Reporting Guidelines Le G4 Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI) rappresentano la quinta versione, pubblicata nel 2013, del framework per la rendicontazione di natura non finanziaria elaborato dalla GRI, organizzazione non-profit multistakeholder internazionale con sede ad Amsterdam e uffici in tutti i continenti, le cui radici affondano nel progetto lanciato nel 1997 dal CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) e dell’Istituto Tellus con il supporto dell’UNEP. Le Linee guida G4 affrontano una vasta gamma di questioni relative alla Responsabilità Sociale, inerenti le strategie e le politiche adottate nella gestione dell’organizzazione, e sviluppa il modello di rendicontazione secondo un approccio triple-bottom-line, incentrato cioè sui temi economici, ambientali e sociali della sostenibilità dell’organizzazione, compresi gli aspetti specifici relativi alle pratiche di lavoro, al rispetto dei diritti umani, alla responsabilità del produttore e alle relazioni con la società nel suo complesso. UN Global Compact Il Global Compact è l’iniziativa di cittadinanza d’impresa lanciata dalle Nazioni Unite nel 1999 per opera dell’allora Segretario Generale Kofi Annan, la quale impegna le imprese aderenti a rispettare 10 principi fondamentali nell’ambito di 4 temi essenziali, relativi al rispetto dei diritti umani, alle condizioni e alle pratiche di lavoro, alla salvaguardia ambientale e alla lotta alla corruzione, attiva e passiva. Le imprese che aderiscono al Global Compact si impegnano ad integrare i 10 principi nelle politiche aziendali e nei sistemi di governo e di gestione, e a comunicare annualmente ai propri stakeholder, mediante le cosiddette Communication on Progress (COP), le attività realizzate e i risultati raggiunti. 22 - - - 1.2.4 La diffusione di alcuni strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale La diffusione e l’adozione di strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale da parte delle imprese e delle organizzazioni è andata di pari passo con le richieste degli attori istituzionali e degli stakeholder, e con l’elaborazione di modelli, strumenti e standard. A titolo esemplificativo, il numero di imprese che hanno aderito al Global Compact delle Nazioni Unite sono passate da 2.096 nel 2005 a 8.378 nel 2014, di cui 2.878 in Europa, con una crescita del + 288% nell’ultima decade (UN Global Compact, 2015). Analogamente, il numero di siti produttivi registrati ai sensi del sistema di gestione ambientale EMAS III Environmental and Audit Scheme è passato da 4.628 del 2005 a 10.447 nel 2014, con una crescita del +225%, a fronte di un numero di organizzazioni registrate passato da 3.195 nel 2005 a 3.341 del 2014, con un incremento più contenuto del +4,528%. Nello stesso periodo, il numero di siti certificati secondo lo standard internazionale SA8000, sistema di gestione che richiede il soddisfacimento di una serie di requisiti in materia di pratiche e condizioni di lavoro e di rispetto dei diritti umani fondamentali, sia all’interno delle imprese che nelle catene di fornitura, è passato da 881 nel 2005 a 3.466 del 2014, di cui 1.352 nella sola Unione europea, con una crescita del +393%29. Il numero di accordi aziendali transnazionali siglati da imprese residenti nell’Unione europea con una o più organizzazioni rappresentative dei lavoratori è passato da 89 nel 2006 a 212 nel 2015, con una crescita del +238%30. Per accordo aziendale transnazionale si intende un agreement che comprende impegni reciproci la cui portata si estende al territorio di più Stati e che è stato concluso tra uno o più rappresentanti di una società o di un gruppo di aziende, da una parte, e una o più organizzazioni dei lavoratori, dall’altra. Tali accordi coprono tematiche quali le condizioni di lavoro e le relazioni tra datori di lavoro e lavoratori e i loro rappresentanti, lo sviluppo delle carriere e delle competenze, le pari opportunità, la diversità e la lotta alla discriminazione, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la protezione dei dati personali, le politiche di recruitment ed assunzione, il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori, i salari e i benefit aziendali, la ristrutturazione e l’impatto sulla forza lavoro, il governo dell’organizzazione, l’etica e la sostenibilità (Commissione europea, 2008). Il numero di organizzazioni dell’Unione europea che hanno pubblicato un report ambientale, sociale o di sostenibilità seguendo i criteri della Global Reporting Initiative, nelle sue diverse versioni, è passato da 270 nel 2006 a più di 1.550 nel 2014, con una crescita del +574%31. Più in generale, con riferimento ai Corporate Responsibility Report censiti globalmente da Corporate Register, si assiste nel tempo ad una crescita sostenuta, che solo negli ultimi anni ha visto un lieve rallentamento (Corporate Register, 2013) (Figura 3). Analoghe ricerche e indagini condotte nel medesimo periodo da altri soggetti riportano dati simili nella sostanza (KPMG, 2013; Ernst & Young, 2014; GRI, 2013; UN Global Compact, 2013). 28 http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist 30 Database on transnational company agreements http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en 31 https://www.globalreporting.org/services/Analysis/Reports_List/Pages/default.aspx 29 23 - - - Figura 3 Crescita dei Corporate Responsibility Report a livello mondiale 1992-2012 Fonte: CorporateRegister.com, CR Perspectives 2013, Global CR Reporting Trends and Stakeholder Views, 2013 Parallelamente, si è assistito ad una notevole differenziazione dei temi e degli aspetti trattati nell’ambito dei Corporate Responsibility Report, in principio essenzialmente incentrati sulla dimensione ambientale, e ora articolati per affrontare una serie molto più ampia di argomenti (Figura 4). Figura 4 Evoluzione del contenuto dei Corporate Responsibility Report 1992-2012 Fonte: CorporateRegister.com, CR Perspectives 2013, Global CR Reporting Trends and Stakeholder Views, 2013 I dati relativi alla diffusione delle iniziative di Responsabilità Sociale, nelle sue varie forme, indicano una significativa crescita nel tempo, benché sottostimino, nel loro complesso, l’adozione di comportamenti e di pratiche socialmente responsabili, anche e soprattutto perché non sono sempre in grado di intercettare in modo soddisfacente l’impegno delle Piccole e Medie Imprese, le cui strategie e politiche di sostenibilità 24 - - - sono meno formalizzate di quelle delle imprese di maggiori dimensioni (Russo , Tencati , 2009; Russo , Perrini , 2010) e raramente comportano l’impiego di strumenti di rendicontazione e/o di comunicazione, interna ed esterna, rientranti nelle statistiche più o meno ufficiali. Ciononostante, per quanto più diffusa rispetto al passato, e anche tenendo conto della notevole sottostima del fenomeno analizzato, la CSR non può ancora essere considerata mainstreaming a tutti i livelli, se si considera che solo in Europa il numero delle imprese supera i 21 milioni, di cui 42.000 di grandi dimensioni. Sono, pertanto, necessari ulteriori sforzi per contribuire alla diffusione dei principi, dei concetti e degli strumenti di Responsabilità Sociale, sia a livello di politiche etiche e di sostenibilità, affinché la CSR possa essere incorporata nelle strategie e negli orientamenti aziendali, sia in termini di modelli operativi, di gestione e di comunicazione. In questo senso, l’incentivazione e l’incoraggiamento, anche mediante strumenti normativi, a porre in essere iniziative di rendicontazione non finanziaria delle politiche e delle pratiche di CSR appaiono in linea di principio idonei a contribuire ad una maggiore trasparenza orientata alla sostenibilità. Non sempre però, come si vedrà di seguito, le scelte adottate, che limitano per il momento l’adozione della rendicontazione non finanziaria solo ad alcune tipologie di grandi aziende, sembrano in grado di contribuire immediatamente ad una sostanziale diffusione a tutti i livelli della Responsabilità Sociale. Sotto questo profilo, quindi, sarà fondamentale supportare tali scelte anche mediante l’attivazione di idonei percorsi di sensibilizzazione e di sviluppo di una maggiore cultura della CSR. 1.3 Il quadro istituzionale in materia di rendicontazione non finanziaria e la sua evoluzione 1.3.1 La rendicontazione non finanziaria Per rendicontazione non finanziaria, o sociale o di sostenibilità, si intende quella pratica tesa a sviluppare, predisporre e utilizzare, anche e soprattutto per finalità gestionali e di comunicazione, sia interna che esterna, una serie di informazioni e di dati relativi alla gestione degli aspetti di natura ambientale e sociale collegati alle decisioni e alle attività dell’organizzazione. Storicamente, le prime esperienze di rendicontazione non finanziaria hanno riguardato la predisposizione dei bilanci ambientali, nella loro tipica configurazione di bilancio tra gli input utilizzati in ingresso (materie prime, energia, fattori produttivi prelevati dall’ambiente naturale, etc.) e gli output ottenuti in uscita (prodotti e/o servizi, scarti delle lavorazioni, eventualmente riutilizzati e/o riciclati nell’ambito dei processi di trasformazione, emissioni, scarichi, etc.). Successivamente, alla rendicontazione ambientale si affianca quella relativa agli aspetti sociali e ai rapporti con i principali stakeholder, e si introducono gli aspetti inerenti alle relazioni con le risorse umane e con i lavoratori, ai rapporti con la comunità, il territorio di riferimento e con le istituzioni, al controllo della catena di fornitura e alle eventuali criticità sul fronte dei diritti umani. Tali strumenti sono chiamati, per analogia, bilanci sociali. Il bilancio di sostenibilità, in terza battuta, riprende e riunisce in un unico strumento di gestione e di comunicazione gli approcci del bilancio ambientale e del bilancio sociale, riconducendo ad unità gli aspetti di rendicontazione sociale ed ambientale e delle relazioni con i differenti stakeholder. 25 - - - La rendicontazione integrata (o report integrato, o bilancio integrato) rappresenta la più recente tendenza in ambito di reportistica economico-finanziaria e di sostenibilità. In sostanza, il report integrato racchiude in un unico documento l’intera rendicontazione economico-finanziaria (conto economico, stato patrimoniale, relazione degli amministratori) e di sostenibilità di un’organizzazione. E’ opportuno evidenziare che, affinché si possa parlare di rendicontazione integrata, i diversi elementi della reportistica dovrebbero essere collegati in una prospettiva sinergica. Inoltre, è di fondamentale importanza richiamare il duplice ruolo della rendicontazione non finanziaria, sia in una ottica gestionale che di comunicazione esterna ed interna. Tali strumenti hanno infatti l’obiettivo di rilevare e comunicare le prestazioni sociali e ambientali di un’organizzazione, consentendo di: Supportare l’attività di gestione e controllo della dimensione sociale ed ambientale dei processi; Integrare la comunicazione al fine di instaurare rapporti chiari e trasparenti con gli stakeholder. I vantaggi sono evidenti. L’utilizzo di strumenti e tecniche di rendicontazione permette di: Definire in modo più coerente e strutturato il ruolo dell’organizzazione nella collettività; Controllare e valutare i processi di creazione e distribuzione del valore; Supportare i processi decisionali e di pianificazione strategica e operativa; Rafforzare l’immagine e migliorare i rapporti con le diverse categorie di stakeholder; Aumentare il grado di consenso e di legittimazione sociale. 1.3.2 La regolamentazione internazionale Con riferimento alla regolamentazione internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria, da un punto di vista cronologico una prima, rilevante innovazione è intervenuta nel 2001, ed ha riguardato l’approvazione, da parte dell’Assemblea Nazionale francese, delle Nouvelles Régulations Economiques (Assemblée nationale française, 2001), un corpus organico di norme tese a riformare il diritto commerciale e societario francese. All’interno delle NER, e nell’ambito dei successivi decreti attuativi ed interpretativi ad esse collegati, sono contenute, per la prima volta a livello giuridico e normativo, alcune specifiche indicazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese. Vanno in questo senso interpretate, infatti, le prescrizioni contenute nell’articolo 116 della Legge n. 2001420 del 15 maggio 2001, così come modificate dall’articolo L225-102-1 del Codice di Commercio francese, mediante le quali il legislatore rende obbligatoria, per le società quotate in borsa, sia sul primo che sul secondo mercato (quello riservato alle PMI), l’inserimento all’interno della relazione annuale sul bilancio, predisposta dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, di specifiche informazioni sul modo in cui l’azienda ha tenuto in considerazione le conseguenze sociali ed ambientali delle proprie attività. Un successivo regolamento attuativo, adottato il 20 febbraio 2002, specifica i contenuti di rendicontazione in materia sociale ed ambientale che devono essere riportati nella suddetta relazione. Più nel dettaglio, per ciò che riguarda gli aspetti sociali, si stabilisce che la relazione illustri il contributo quantitativo e qualitativo dell’impresa allo sviluppo dell’occupazione e del territorio entro il quale opera, ivi incluse, tra le altre, informazioni su numero dei dipendenti, assunzioni, licenziamenti, organizzazione del tempo di lavoro, stipendi, parità di trattamento, condizioni di igiene e di sicurezza, formazione, integrazione dei lavoratori disabili. La relazione, in aggiunta, deve preoccuparsi di evidenziare i rapporti con le 26 - - - associazioni, le istituzioni educative, le associazioni per la protezione dell’ambiente, le associazioni dei consumatori e la popolazione locale, i sindacati e, più in generale, le iniziative per promuovere e garantire, sia internamente che nei confronti dei propri subappaltatori, il rispetto delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Con riferimento agli aspetti di impatto ambientale, lo stesso decreto attuativo stabilisce che la relazione annuale riporti nel dettaglio, tra le altre, informazioni riguardanti il consumo di risorse idriche, materie prime ed energia, la produzione di rifiuti ed emissioni in aria, acqua e suolo, nonché le misure adottate per migliorare l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili, in aggiunta ad informazioni relative alle risorse, sia di natura monetaria che non monetaria, impiegate per fare fronte agli impegni ecologici. Procedendo cronologicamente, un altro importante intervento normativo ha riguardato, nell’ottobre del 2006, l’approvazione da parte del Parlamento inglese del Companies Act (United Kingdom Parliament, 2006), definito come la più importante revisione e riforma del diritto societario e commerciale intervenuta negli ultimi 150 anni nel Regno Unito. Il Companies Act del 2006 consta di 1.300 sezioni ed affronta una molteplicità di temi, tra i quali alcuni articoli specifici sono di rilevante interesse per la responsabilità sociale delle imprese. Si veda, ad esempio, la sezione 172 che al punto 1) afferma il principio secondo il quale il dovere primario dei dirigenti consiste nell’operare secondo modalità che promuovano il successo dell’impresa per il vantaggio di tutti i suoi membri (e non solo, pertanto, degli azionisti), avendo specifico riguardo, tra le altre variabili da considerare: a) alle prevedibili conseguenze di lungo termine di ciascuna decisione manageriale; b) all’interesse dei dipendenti dell’impresa; c) all’esigenza di mantenere e salvaguardare i rapporti con i fornitori, i clienti, e le altre parti interessate; d) all’impatto dell’attività dell’impresa sulla comunità e sull’ambiente; e) alla desiderabilità, per l’impresa, di mantenere una reputazione di alto profilo in materia di etica e condotta negli affari; f) all’esigenza di agire in modo corretto nell’ambito dei rapporti interni tra tutti i componenti dell’impresa. Tale prescrizione rappresenta un passo in avanti significativo verso l’allargamento della responsabilità dei dirigenti anche su versanti differenti rispetto agli interessi dei soli azionisti. In sostanza, si afferma per la prima volta a livello normativo. che l’interesse dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, della comunità e dell’ambiente richiede una esplicita considerazione nell’ambito della complessiva attività manageriale. Inoltre, si sottolinea indirettamente il collegamento esistente tra comportamento responsabile, interesse dell’impresa nella sua complessità e successo economico di lungo periodo. In altri termini, la novità sostanziale introdotta dalla sezione 172 del Companies Act del 2006 consiste nel fatto che vengano per la prima volta esplicitati non solo i generali doveri dei dirigenti, quanto anche talune specifiche modalità di espletamento degli stessi, la cui mancata osservanza può condurre a sanzioni civili e penali a carico dei soggetti inadempienti. Parimenti di interesse, nell’ottica di una responsabilità sociale delle imprese più ampiamente concepita, è la sezione 417, la quale disciplina gli obblighi di rendicontazione in capo alle società britanniche. In estrema sintesi, la nuova normativa richiede che il bilancio di esercizio sia accompagnato da una dettagliata relazione degli amministratori (la cosiddetta director’s business review) il cui contenuto per le società quotate, come stabilito dal punto 5), paragrafo b), sottopunti da i) a iii), deve includere anche informazioni relative: i) alle questioni ambientali, circa l’impatto delle attività dell’impresa sull’ambiente; ii) ai dipendenti dell’impresa; iii) alle problematiche sociali delle comunità presso le quali opera l’azienda, incluse informazioni sulle politiche ad esse relative e sull’efficacia di tali politiche. Lo stesso punto 5) specifica che 27 - - - qualora la relazione non contenga le informazioni menzionate dal paragrafo b) i), ii) e iii), si debba esplicitamente dichiarare quale delle informazioni richieste sia mancante e il perché (comply or explain). In aggiunta a queste prescrizioni, il punto 6) della stessa sezione 417, al paragrafo b), stabilisce che, al fine di consentire una migliore comprensione dello sviluppo, delle prestazioni o del posizionamento dell’impresa, la business review debba essere corredata degli opportuni indicatori di prestazione (Key Performance Indicators) sia con riferimento alle questioni di impatto ambientale, che a quelle relative ai dipendenti. Tale norma peraltro si applica, per quanto concerne gli indicatori sulle informazioni di natura non finanziaria, alle sole società di grandi dimensioni e non alle piccole e medie imprese quotate (punto 7) della sezione 417). Dal 2007, molti altri paesi europei hanno legiferato, in vario modo e con differente articolazione, sul tema della rendicontazione sociale e ambientale. Tra questi, e senza la pretesa di esaustività: la Danimarca, che mediante un emendamento al Danish Financial Statements Act del 16 dicembre 2008 ha introdotto il reporting CSR per le imprese più grandi, secondo la logica comply or explain; la Svezia, che ha imposto la rendicontazione obbligatoria di sostenibilità per le aziende partecipate almeno al 50% dallo Stato, le quali devono redigere un report di sostenibilità secondo le linee guida della Global Reporting Initiative (GRI), mentre per le altre aziende si tratta di una raccomandazione; la Francia, che ha modificato la precedente normativa nel 2012 (Decreto n° 2012-557 del 24 aprile 2012), relativa agli obblighi di trasparenza delle imprese in materia sociale e ambientale; la Spagna, che con la legge n. 2 del 4 marzo 2011 ha stabilito che le aziende sovvenzionate dal Governo, di proprietà dello Stato o collegate al Governo centrale debbano redigere relazioni annuali di corporate governance e sostenibilità secondo gli standard generalmente riconosciuti. Come è evidente, tali interventi normativi “in ordine sparso” da parte di molti paesi europei hanno indotto la Commissione a sviluppare e proporre una propria Direttiva in materia di rendicontazione non finanziaria, ponendo le basi affinché lo spazio comune potesse essere retto da una unica disciplina armonizzante. 1.3.3 La nuova Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria e sulla diversity Lo scorso 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno definitivamente adottato la Direttiva 2014/95/UE, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle comunicazioni sociali delle imprese. La Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 6 dicembre 2014. In virtù dell’art. 1, punto 1 della Direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 500, includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività. 28 - - - Ciò comporta la predisposizione di una descrizione del modello aziendale dell’impresa e delle politiche applicate in merito agli aspetti ambientali e sociali precedentemente richiamati, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi agli aspetti sociali e ambientali legati alle attività dell'impresa e gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario. La dichiarazione contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d’esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito alle poste di natura economica significative per una comprensione degli impatti dell’impresa sulla società e sull’ambiente. In aggiunta, l’art. 1, punto 2, stabilisce che la stessa relazione debba contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall’impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta, secondo il classico principio del comply or explain. Nel fornire tali informazioni, le imprese possono basarsi su standard nazionali, su standard dell’Unione europea, quale il sistema di eco-gestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Global Compact delle Nazioni Unite, i Principi Guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs), gli orientamenti dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali, la Guida ISO 26000 dell’International Organization for Standardization, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti. Gli Stati membri hanno due anni di tempo dall’entrata in vigore della Direttiva, e quindi fino al 6 dicembre 2016, per approvare le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento, e per fare in modo che le prescrizioni si applichino a tutte imprese soggette all’ambito di applicazione dell’articolo 1 a decorrere dall’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2017 o durante l’anno 2017. Entro il 6 dicembre 2016, inoltre, la Commissione europea elaborerà e pubblicherà, anche in seguito alla consultazione delle principali categorie di stakeholder, una serie di orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile delle informazioni da parte delle imprese. Si stima che a livello europeo il numero di imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti chiamate a rendicontare in base alla Direttiva 2014/95/UE saranno approssimativamente 6.000. A tal proposito, il numero e l’articolazione settoriale delle aziende obbligate dipenderà anche dall’interpretazione che gli Stati membri daranno, nelle legislazioni di recepimento, del concetto di “interesse pubblico” richiamato dalla Direttiva. Si ritiene che questa interesserà sia le imprese quotate di maggiori dimensioni, che alcuni settori di particolare rilevanza, quali quello bancario e assicurativo, oltre ad altre imprese designate dagli Stati in ragione delle attività svolte, delle dimensioni e del numero di dipendenti. 29 - - - 1.4 La Responsabilità Sociale nel settore Food & Drink europeo e alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria 1.4.1 Sostenibilità e criticità del settore Food & Drink Il progetto INsPIRE si concentra in particolare sul settore europeo Food & Drink, il secondo più importante settore manifatturiero e pilastro dell’economia dell’Unione, con un fatturato complessivo di 1.244 miliardi di euro nel 2013, che rappresenta il 15% del giro d’affari manifatturiero europeo e il 12,8% del valore aggiunto. Il settore è tra i primi tre comparti produttivi in termini di fatturato e occupazione in diversi Stati membri: è al primo posto in Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca e Belgio, mentre la Germania, la Francia, l’Italia, il Regno Unito e la Spagna sono i più grandi produttori alimentari e di bevande dell’UE, con una quota complessiva superiore ai 650 miliardi di euro. L’industria è anche una parte essenziale delle economie nazionali, impiegando direttamente più di 4,2 milioni di persone, che rappresentano il 15,5% dell’occupazione di tutta l’industria manifatturiera europea. Inoltre, in termini di filiera, considerando l’agricoltura, l’industria alimentare e delle bevande e il settore della distribuzione nel suo complesso, il numero di occupati sale a circa 24 milioni, con un fatturato totale che supera i 3.800 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 680 miliardi (Food Drink Europe, 2015). La rilevanza del settore in termini di impatto sulla vita, sulla salute e sul benessere di milioni di persone va al di là di queste cifre. Benché la produzione mondiale sia teoricamente sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di tutti, ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo prodotto per il consumo umano sono sprecate o si perdono nella filiera alimentare e, mentre circa 800 milioni di persone soffrono di fame cronica e più di due miliardi sono malnutrite o comunque con gravi carenze di vitamine e minerali, quasi due miliardi sono in sovrappeso. Ogni anno più di 5 milioni di ettari di foresta scompaiano con un grave danno alla biodiversità, alle popolazioni locali e al clima, e le risorse del mare sono sfruttate in modo eccessivo, dal momento che più del 30% del pescato in commercio è già oltre le capacità di rigenerazione dell’ecosistema. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico dovuto all’emissione di gas nell’atmosfera, un’alta percentuale dei quali provengono dalla produzione agricola, sta determinando una progressiva emergenza globale, oltre ad una estrema criticità per il settore. La sicurezza alimentare e l’accesso al cibo e alle risorse naturali essenziali, quali ad esempio l’acqua, è una delle più rilevanti sfide dei prossimi decenni e sarà sempre più influenzata dai cambiamenti climatici, sia in termini di produzione, che di stabilità dei prezzi, considerando la dipendenza dell’industria alimentare dal clima per la produzione delle materie prime che utilizza e trasforma, e che, nel contempo, la stessa sostenibilità delle risorse naturali, acqua e terra fertile in primo luogo, sono messe a dura prova (Carta di Milano, 2015). Sotto questo profilo, una delle maggiori criticità consiste nelle possibilità di nutrire una popolazione globale in costante crescita senza danneggiare l’ambiente, preservando le risorse naturali e dei territori anche per le future generazioni. In questo senso, le tecniche e le modalità di produzione, sia tradizionali che avanzate, sono fondamentali per migliorare l’efficienza dei sistemi agricoli, a partire dall’agricoltura familiare fino a quella industriale. Più in generale, per far fronte in modo sostenibile alle sfide globali è però indispensabile adottare un approccio sistemico, attento ai problemi sociali, culturali, economici e ambientali, in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder, sia sociali che istituzionali (Carta di Milano, 2015). A queste sfide, se ne aggiungono altre, di non minore importanza, e relative alla qualità dei prodotti e alla salubrità alimentare, alla salute e al benessere dei consumatori, alla capacità di sviluppare e diffondere 30 - - - modelli di consumo più sani, promuovendo diete e stili di vita più salubri anche sulla base di informazioni scientificamente affidabili, coerenti, comprensibili e non fuorvianti. Allo stesso modo, sul versante dell’occupazione, è essenziale rafforzare la capacità di porre in essere pratiche di approvvigionamento sostenibili anche sul versante sociale, rispettose dei principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale e relativi ai diritti umani e sul lavoro, sia all’interno delle singole imprese che nelle catene di approvvigionamento e di fornitura globali. 1.4.2 Responsabilità Sociale, sostenibilità e settore Food & Drink Fatte queste premesse, le aziende più proattive del settore hanno iniziato ad affrontare i temi della sostenibilità, al fine di valutare e gestire le più significative preoccupazioni inerenti l’impatto delle loro decisioni e attività sulla società e sull’ambiente. Nella Dichiarazione Azioni verso una più sostenibile catena europea del cibo (The Stakeholder Dialogue Group on Food Sustainability, 2014), pubblicata anche in seguito alla Comunicazione della Commissione sulla sostenibilità dei sistemi alimentari (Commissione europea, 2010), i rappresentanti dell’industria e la comunità delle ONG partecipanti all’iniziativa32 hanno incoraggiato i responsabili delle politiche dell’UE, e tutte le parti interessate, a sostenere un approccio più coerente alla salvaguardia della sostenibilità per le generazioni future. La Dichiarazione comprende numerose raccomandazioni politiche che considerano i tre pilastri della sostenibilità, e che potrebbero contribuire a realizzare una catena alimentare più sostenibile entro il 2020, tenendo simultaneamente in considerazione le questioni ambientali, la salute dei consumatori, gli sprechi alimentari, un migliore utilizzo delle fonti energetiche e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, in particolare lungo le catene di approvvigionamento e del valore. Una recente rilevazione pubblicata da Food Drink Europe in occasione del convegno Taste of Tomorrow, tenutosi a Milano il 3 luglio 2015 nell’ambito dei lavori dell’EXPO 2015, evidenzia come il 95% delle aziende intervistate, appartenenti al settore alimentare europeo e rappresentanti nel complesso più di 54 miliardi di euro di fatturato e 250.000 lavoratori, dichiari di avere in qualche modo considerato gli aspetti relativi al cambiamento climatico e alla sostenibilità nella propria strategia di business, mentre l’83% considera le azioni per il clima come un’opportunità per promuovere sistemi di produzione alimentare più resistenti e in grado di adattarsi alle mutate condizioni del contesto (Food Drink Europe, 2015). Più in generale, sotto il profilo della Responsabilità Sociale e della sostenibilità l’industria alimentare e delle bevande europea ha identificato alcuni temi fondamentali di particolare rilevanza, sui quali sono state concentrate le attenzioni dell’associazione di settore e delle imprese aderenti, in una prospettiva strategica orientata a delineare la visione, le sfide e le opportunità dei prossimi anni (Food Drink Europe, 2012). Nello specifico, tali temi riguardano in prima battuta l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, acqua e suolo sopra tutte, e di quelle energetiche, nella misura in cui le emissioni di gas a effetto serra stanno contribuendo a determinare il cambiamento climatico. Altri aspetti rilevanti riguardano la sicurezza alimentare, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, la riduzione degli sprechi, la promozione di stili di vita maggiormente salutari e bilanciati, il controllo delle catene di fornitura, sia una ottica di presidio della qualità e della sicurezza, che di rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e dei produttori, anche e soprattutto di piccola dimensione, nelle catene del valore. 32 The Stakeholder Dialogue Group on Food Sustainability è una iniziativa multistakeholder volontaria, lanciata nel settembre 2013 da 18 organizzazioni e aziende del settore agro-alimentare europeo. Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/sdg/members_en.htm 31 - - - Con riferimento delle iniziative di rendicontazione non finanziaria realizzate da imprese del settore alimentare e delle bevande, si assiste ad una crescita non dissimile da quella registrata per tutti i settori industriali (Figura 5). Nel 2014, ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi, il numero di Corporate Responsibility Report pubblicati secondo le diverse versioni della GRI sono stati 310, di cui 134 elaborati da imprese europee, con una crescita nell’ultimo decennio del +939%. Figura 5 Corporate Responsibility Report pubblicati secondo gli standard GRI da imprese dell’industria Food & Drink 350 300 250 176 200 112 107 2012 2013 136 150 79 100 59 42 50 0 149 164 1 2 1 5 2 2 6 8 11 8 15 13 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Europe 23 26 33 41 2007 2008 2009 66 2010 88 2011 134 2014 Rest of the World Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility su dati GRI http://database.globalreporting.org/ 1.4.2 Analisi di alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria del settore Food & Drink L’analisi e l’approfondimento delle pratiche di rendicontazione non finanziaria sviluppate nel settore Food & Drink ha condotto all’individuazione di un campione di imprese multinazionali impegnate da tempo nel campo della Responsabilità Sociale. Queste imprese hanno attivato negli anni strategie, politiche, iniziative e strumenti finalizzati a identificare e a rendicontare, mediante la pubblicazione di Corporate Responsibility Report, i principali aspetti di impatto sociale e ambientale collegati alle proprie decisioni e attività. Per esigenze di comparazione, l’analisi ha preso in considerazione 9 multinazionali del settore Food & Drink (Heineken, Anheuser-Busch InBev, SabMiller, Carlsberg, Danone, Nestlé, Unilever, Ferrero e Barilla) che hanno elaborato i propri Corporate Responsibility Report anche tenendo conto delle Linee Guida per la rendicontazione non finanziaria della GRI, nelle sue diverse versioni. In generale, i documenti analizzati, pur avendo una articolazione differenziata e una struttura peculiare a ciascuna azienda, contengono tutti una matrice sinottica, il cosiddetto GRI Content Index, nel quale sono riportati gli aspetti economici, sociali e ambientali rendicontati rispetto ai contenuti suggeriti dalle Linee Guida GRI. Ciò ha consentito di procedere ad un raffronto sotto molteplici livelli, a partire dall’individuazione dei temi fondamentali affrontati dai Corporate Responsibility Report e dalle esperienze e iniziative internazionali eventualmente richiamate, tra quelle maggiormente diffuse e ricordate anche dalla Direttiva 2014/95/UE, fino ad arrivare a una sostanziale comparazione degli specifici temi e aspetti oggetto di rilevazione e di comunicazione. 32 - - - Con riferimento ai temi fondamentali affrontati nei Corporate Responsibility Report analizzati (Tabella 4), al di là della connotazione con cui questi sono formulati in ciascun documento, è possibile evidenziare la frequenza delle parole chiave con cui i key topics sono descritti (Figura 6). Figura 6 Frequenza di parole chiave con cui sono descritti i temi fondamentali dei Corporate Responsibility Report analizzati Nota: maggiore è la frequenza di utilizzo di una parola chiave, più grande è la relativa rappresentazione grafica In prima approssimazione, sembra di poter evidenziare alcune macro-tematiche fondamentali, che vanno dall’approvvigionamento sostenibile (sustainable sourcing, sustainable food supply), alla tutela ambientale e alla lotta al cambiamento climatico, con una particolare attenzione al consumo idrico (use of water resources) e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (reduction of emissions), alla promozione di un consumo più responsabile e sostenibile, compresa la lotta agli sprechi alimentari (food waste) e l’incentivazione di stili di vita maggiormente salutari (education, responsible nutrition), fino allo sviluppo delle relazioni con le comunità locali e ai rapporti con i dipendenti e con i collaboratori, in modo particolare con riferimento ai temi della salute e sicurezza sul lavoro (health and safety). Per quanto concerne, invece, le iniziative internazionali richiamate dai Report, queste sono in linea di massima quelle riportate dalla Direttiva 2014/95/UE, le quali, nelle intenzioni del legislatore comunitario, possono essere utilizzate come modelli o standard per la fornitura delle informazioni di carattere non finanziario e sulla diversity richieste dalla normativa. Nello specifico, si tratta del Global Compact delle Nazioni Unite, delle Linee Guida dell’OCSE destinate alla imprese multinazionali, della Guida ISO 26000:2010 sulla Responsabilità Sociale delle organizzazioni, delle principali convenzioni dell’ILO, e dei Principi Guida in materia di imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UNGPs). 33 - - - Tabella 4 Temi fondamentali affrontati nei Corporate Responsibility Report di alcune imprese del settore Food & Drink Reporting Company Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report SabMiller Sustainable Development Report 2015 Carlsberg CSR Report 2014 Danone Sustainability Report 2014 Key topics addressed External initiative(s) referenced Protecting water resources Reducing CO2 emissions Sourcing sustainably Advocating responsible consumption Promoting health and safety Growing with communities UN Global Compact United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) Sustainable agriculture Water stewardship Energy use / GHG emissions Responsible product use Responsible marketing Ethical behavior Occupational Safety & Health UN Global Compact Growing income and quality of life Products developed, marketed, sold and consumed responsibly Interrupted access to safe, clean water Reducing waste and carbon emissions Responsible land use, secure food supply, biodiversity protection Valuing and empowering people: health and safety, valuing diversity and equality, developing and retaining talent, listening and engaging with employees UN Global Compact United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) Resources & environment Health & well-being People & policies UN Global Compact United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) Production and commercialization of safe and healthy products Open and constructive social dialogue with employees Assessment of suppliers’ CSR performance Guarantee of employees’ health and wellbeing at work Management and protection of water resources Sustainable raw materials supply Guarantee of access to water for everyone Fight against fraud and corruption Individual employee development Consideration of CSR challenges in Danone’s strategy Reduction in the quantity of waste and recycling Sustainable relationships with suppliers Reduction of the environmental footprint of products and activities Supporting the local economy and local supply Promotion of a healthy lifestyle and nutritional education UN Global Compact OECD Guidelines for MNEs ILO core conventions 34 - - Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Unilever Sustainable Living Report 2014 Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013 Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report - Overnutrition and undernutrition Food and nutrition security Maternal, infant and young children nutrition Responsible marketing Rural development Traceability Animal welfare Women’s empowerment Community development and unemployment Water stewardship Resource efficiency and waste Food waste Climate change Natural capital Business ethics Human rights Food safety Human resources Safety and health UN Global Compact United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) OECD Guidelines for MNEs ILO core conventions Health and hygiene Nutrition Greenhouse gases Water Waste Sustainable sourcing Fairness in the workplace Opportunities for women Inclusive business UN Global Compact Nutrition Product safety Environmental sustainability Equality & Diversity Animal welfare Human rights / Child labour / Raw material sourcing Marketing Policy / Advertising Economic performance Local community projects Internal working conditions UN Global Compact OECD Guidelines for MNEs ISO 26000:2010 Nutrition Quality and Food Safety Product and labelling responsibility Economic impact on the territory and local communities Information and education Promoting diversity and equal opportunity Safeguarding workers' health and safety Training and Development Sustainable management of raw materials Packaging Efficient use of water and energy resources UN Global Compact Volendo approfondire gli aspetti strategici e di corporate governance, relativi allo stakeholder engagement e alle dimensioni economiche, sociali e ambientali sui quali le imprese hanno rendicontato, si è proceduto all’analisi dei Corporate Responsibility Report, dei relativi GRI Content Index e della documentazione di supporto eventualmente pubblicata sui siti web aziendali. Le Linee Guida GRI suggeriscono di articolare la rendicontazione secondo un modello improntato alla triplebottom-line che, oltre ad informazioni di natura strategica ed inerenti alla governance aziendale e alle relazioni con gli stakeholder sui principali aspetti di impatto sociale e ambientale giudicati significativi e rilevanti dall’impresa e dai portatori di interessi (i cosiddetti aspetti di materialità), alle caratteristiche del Report, all’eventuale adozione di codici etici e di codici di condotta (General Standard Disclosures), richiede la pubblicazione di ulteriori informazioni relative alla dimensione economica, sociale e ambientale degli 35 - - - effetti determinati dalle decisioni e dalle attività delle organizzazioni su ambiente e società (Disclosures on Management Approach e Specific Standard Disclosures). Nel complesso, le informazioni contenute nei Corporate Report e sui siti web aziendali sono schematizzate nei GRI Content Index, che evidenziano in modo sintetico tutti gli aspetti rilevati e comunicati dalle aziende. Per la costruzione delle matrici sinottiche (Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7) è stata presa in considerazione la documentazione più recente resa disponibile dalle imprese, la quale, ad eccezione di due casi, è stata elaborata seguendo il modello G4. Unilever e Ferrero hanno rendicontato secondo la precedente versione G3.1 delle Linee Guida, mentre Nestlé, Ferrero e Barilla hanno rilasciato anche altre informazioni relative ad alcuni indicatori addizionali, specifici per il settore del food processing. Le matrici sinottiche evidenziano, per ciascun aspetto, il livello di completezza dei Report analizzati, in funzione del numero e della tipologia delle informazioni rendicontate rispetto a quanto richiesto dalle Linee Guida della GRI. Negli Allegati 1 e 2 si riporta l’elenco completo degli aspetti e degli indicatori rilevati e comunicati dalle imprese analizzate. In generale, tutte le aziende prese in considerazione hanno sviluppato iniziative di Responsabilità Sociale rispetto alle quali hanno reso pubbliche una serie di informazioni di carattere sia generale, che di dettaglio. Nello specifico, gli aspetti sui quali maggiore è stato il numero di indicatori valorizzati è quello relativo alle General Standard Disclosures, il cui intento è quello di fornire una visione strategica generale della sostenibilità delle organizzazioni, e che riguardano temi quali gli aspetti strategici e di analisi del contesto di riferimento, il profilo dell’organizzazione, gli aspetti di materialità, l’identificazione e il coinvolgimento degli stakeholder, le caratteristiche del Report, inclusa l’eventuale assurance delle informazioni da parte di soggetti esterni e la realizzazione del Content Index, la governance dell’organizzazione e gli aspetti relativi ad etica ed integrità. Ampiamente rendicontate sono state anche le Disclosures on Management Approach (DMA), la cui finalità è quella di riportare in forma essenzialmente narrativa le modalità in base alle quali le organizzazioni prendono in considerazione gli impatti economici, sociali e ambientali relativi agli aspetti più significativi e rilevanti delle proprie decisioni ed attività, e che sono poi sostanziati mediante i successivi indicatori di natura sia qualitativa che quantitativa inerenti i tre pilastri della sostenibilità. Con riferimento ai Key Perfomance Indicators rendicontati, afferenti alle tematiche economiche, ambientali e sociali, questi ultimi suddivisi in sotto-categorie (pratiche di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, diritti umani, rapporti con la società e con le comunità, e responsabilità del produttore), si assiste a una maggiore differenziazione delle esperienze. 36 - - - Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013* Unilever Sustainable Living Report 2014* Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Danone Sustainability Report 2014 Carlsberg CSR Report 2014 SabMiller Sustainable Development Report 2015 Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World Tabella 5 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food & Drink G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile Identified Material Aspects and Boundaries Stakeholder Engagement Report Profile GRI Content Index Assurance Governance Ethics and Integrity Disclosures on Management Approach G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: ECONOMIC Aspect: Economic Performance Aspect: Market Presence Aspect: Indirect Economic Impacts Aspect: Procurement Practices CATEGORY: ENVIRONMENTAL Aspect: Materials Aspect: Energy Aspect: Water Aspect: Biodiversity Aspect: Emissions Aspect: Effluents and Waste Aspect: Products and Services Aspect: Compliance Aspect: Transport Aspect: Overall Aspect: Supplier Environmental Assessment Aspect: Environmental Grievance Mechanisms 37 - - - Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013* Unilever Sustainable Living Report 2014* Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Danone Sustainability Report 2014 Carlsberg CSR Report 2014 SabMiller Sustainable Development Report 2015 Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World Tabella 6 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food & Drink (segue) CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK Aspect: Employment Aspect: Labor/Management Relations Aspect: Occupational Health and Safety Aspect: Training and Education Aspect: Diversity and Equal Opportunity Aspect: Equal Remuneration for Women and Men Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS Aspect: Investment Aspect: Non-discrimination Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining Aspect: Child Labor Aspect: Forced or Compulsory Labor Aspect: Security Practices Aspect: Indigenous Rights Aspect: Assessment Aspect: Supplier Human Rights Assessment Aspect: Supplier Human Rights Assessment SUB-CATEGORY: SOCIETY Aspect: Local Communities Aspect: Anti-corruption Aspect: Public Policy Aspect: Anti-competitive Behavior Aspect: Compliance Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY Aspect: Customer Health and Safety Aspect: Product and Service Labeling Aspect: Marketing Communications Aspect: Customer Privacy Aspect: Compliance 38 - - - Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013* Unilever Sustainable Living Report 2014* Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Danone Sustainability Report 2014 Carlsberg CSR Report 2014 SabMiller Sustainable Development Report 2015 Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World Tabella 7 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food & Drink (segue) G4 FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES FP1 Percentage of purchased volume from suppliers compliant with company’s sourcing policy FP2 Percentage of purchased volume which is verified as being in accordance with credible, internationally recognized responsible production standards, broken down by standard FP3 Percentage of working time lost due to industrial disputes, strikes and/or lock-outs, by country FP5 Percentage of production volume manufactured in sites certified by an independent third party according to internationally recognized food safety management system standards FP6 Percentage of total sales volume of consumer products, by product category, that are lowered in saturated fat, trans fats, sodium and added sugars FP7 Percentage of total sales volume of consumer products, by product category, that contain increased nutritious ingredients like fiber, vitamins, minerals, phytochemicals or functional food additives FP9 FP10 FP11 Percentage and total of animals raised and/or processed, by species and breed type Policies and practices, by species and breed type, related to physical alterations and the use of anaesthetic Percentage and total of animals raised and/ or processed, by species and breed type, per housing type FP12 Policies and practices on antibiotic, anti-inflammatory, hormone, and/or growth promotion treatments, by species and breed type FP13 Total number of incidents of significant non-compliance with laws and regulations, and adherence with voluntary standards related to transportation, handling, and slaughter practices for live terrestrial and aquatic animals In particolare, Nesté, Heineken, SabMiller e Ferrero sono le quattro imprese che hanno risposto al maggior numero di indicatori (rispettivamente 87, 85, 62 e 59, si veda l’Allegato 1) e che hanno pertanto fornito il maggior numero di informazioni relative agli ambiti specifici di rilevazione. Le stesse quattro aziende sono anche quelle che hanno rendicontato il maggior numero di Key Perfomance Indicators nella sotto-categoria pratiche di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, che riguardano una serie di aspetti su occupazione, gestione delle relazioni con i lavoratori e con i rappresentanti sindacali, salute e sicurezza, formazione, istruzione e addestramento, politiche in materia di diversità e pari opportunità, uguaglianza di remunerazione tra uomini e donne, valutazione dei fornitori anche mediante criteri collegati alle pratiche e alle condizioni di lavoro, e meccanismi per la risoluzione delle eventuali controversie. 39 - - - In generale, le informazioni pubblicate dalle nove aziende in materia di pratiche e condizioni di lavoro fanno riferimento, in buona misura, alla composizione della forza lavoro nei diversi stabilimenti, alla formazione e all’addestramento, alle politiche di diversity e alle pari opportunità, nonché alle rilevazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Analisi e indagini interne sul clima aziendale, o sul livello percepito di inclusione, sono riportate da quasi tutte le imprese (Heineken, Nestlé, SabMiller, Anheuser-Busch InBev, Unilever, Danone, Barilla), mentre quattro aziende (Heineken, Danone, Unilever, Ferrero) riportano alcune informazioni sulle relazioni con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, anche nella forma dei Comitati Aziendali Europei, benché non sia sempre evidenziata la portata e l’oggetto del coinvolgimento dei lavoratori e degli organismi di rappresentanza (Tabella 8). Tabella 8 Analisi dei Corporate Responsibility Report: alcuni aspetti su coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World Employees and employees' representatives are included in the list of stakeholders identified and engaged by the company, together with customers and consumers, governments, industry associations, investors, NGOs & international organisations, and suppliers. According to the Sustainability Report 2014, a climate survey was conducted for all operating companies and completed by almost 61.000 employees, with a response rate of 86%. The survey assessed the working climate on 11 different dimensions, including personal development, direction and alignment, the relationship between employees and their managers and customer orientation. As per the relationships with employees' representatives, the Report briefly highlights that on a European level the Company holds regular meetings with the European Works Council (EWC). On a local level, the Company expects that all the operating companies respect the right of freedom of association and that many of the operating companies are routinely in dialogue with labour unions and/or have works councils in place. Besides training on the different business matters, included Occupational Health & Safety (OHS), employees have been involved in training activities on the Code of Business Conduct, through both online and face-to-face training on specific topics such as conflicts of interests and gifts. In 2015, the Company plans to implement an e-learning tool on anti-bribery for specific groups of employees. In 2014, a new Speak Up Policy has been introduced: the policy encourages all employees to report any case of possible breach of conduct. Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report The 2014 Global Citizenship Report provides a general statement referring to the involvement of around 600 different stakeholders worldwide in the process of assessment of the materiality aspects of impact of the Company. As mentioned in the Report, stakeholders' input were collected through two distinct methods: directly through interviews with external and internal stakeholders, and indirectly through the review of inputs provided by other categories of stakeholders. The Report, anyhow, does not clearly describes the extension of involvement of internal stakeholders, and in particular of employees, in the preparation of the materiality assessment. Trade unions and workers' representative are never explicitly mentioned in the Report. To measure and track the employees' motivation, each year the Company runs a global employee engagement survey, which collects feedbacks on issues such as communication, workplace safety, career development and senior leadership. The 2014 survey had 103.000 responses. SabMiller Sustainable Development Report 2015 The Sustainable Development Report 2015 fails to provide a clear list of stakeholders identified and engaged by the Company. The Report mentions that at the launch of the new sustainable development strategy, in July 2014, SABMiller’s executive committee met with around 80 senior civil society, government and business representatives, who shared ideas on how best to put the strategy into practice, but very limited additional information are provided on this topic. The Report mentions employees when it addresses the global opinion survey that involved around 40.000 employees worldwide, and also when it refers to the different social initiatives that involved employees in various projects. Training of employees is mentioned as well. The relationship with workers' representatives is mentioned once, when the Report claims that the Company has developed productive partnerships with trade unions on collective bargaining and other issues, without additional information also on this issue. Carlsberg CSR Report 2014 Carlsberg CSR Report 2014 provides only a general overview of the Company stakeholders, failing to provide a comprehensive list of the different categories of interested parties. Employees are mentioned with reference to training, Occupational Health & Safety, application of the Company business ethics policy, and the global Labour & Human Rights Policy. No reference is made regarding the relationship with workers' representative and trade unions. Danone Sustainability Report 2014 Stakeholders are clearly identified in the Sustainability Report 2014: customers, consumers, employees, suppliers, scientists, communities living near the Company's sites, representatives of public authorities and non-governmental organizations. The Report also claims that social dialogue is a key to sustainable success at the heart of the dual economic and social project of the Company. This dialogue is carried out at on an international scale through a worldwide dialogue body (The Committee for Information and Consultation – CIC), and also through the signing of international agreements negotiated with and monitored by the IUF (International Union of Food Workers), which constitute a common set of social policies across the various subsidiaries across the world. As at 31 December 2014, nine worldwide agreements signed between Danone and the IUF were in force. They are principally aimed at diversity, social dialogue, and steps to be implemented when changing activity affecting employment or working conditions. The last global agreement, signed the 29th September 2011, focuses on health, safety, working conditions and stress. In September 2014, in compliance with the agreement of 11th January 2013 on securing employment, two employee representatives were designated to take part in the Council of Administration of the Company, which claims that representation of employees within governance bodies is a lever for fostering understanding of strategies among employees and to take into account their views on strategies and policies. The presence of employee representatives encourages a diversity of points of view, and a better understanding of the corporate reality. 40 - - - Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Nestlé in society 2014 Report clearly identifies and describes the different categories of stakeholders groups which the Company is engaged with: academia, communities, consumers and the general public, customers, employees, governments, industry and trade associations, intergovernmental organisations, NGOs, reporting agencies, shareholders and the financial community, and suppliers, including farmers and smallholders. Trade unions engagement is widely reported in the document. For example, the Report mentions the relationship with the International Union of Food Workers (IUF), based on the Joint Operating Principles, launched in 2013, which include a commitment to bi-annual meetings between leadership teams from both Nestlé and the IUF leadership, as well as trade union representatives. The relationship is also supported by two working groups: one that focuses on gender equality for non-managerial positions; and the second, which focuses on working conditions. Unilever Sustainable Living Report 2014 Unilever's Sustainable Living Report 2014 contains mainly an update on the progresses achieved by the Company in terms of sustainability issues. An additional number of information is provided by Unilever Annual Report and Accounts 2014, in which stakeholders (consumers, people, society - including the environment - and shareholders) are clearly identified. As per the engagement with trade unions and workers' representatives, the Annual Report describes Unilever's commitment in terms of employee Involvement and communication, as it claims that Unilever’s UK companies maintain formal processes to inform, consult and involve employees and their representatives. A National Consultative Forum comprising employees and management representatives meets regularly to provide a forum for discussing issues relating to all Unilever sites in the United Kingdom, and an European Work Council, embracing employee and management representatives from countries within Europe, has been in existence for several years and provides a forum for discussing issues that extend across national boundaries. Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013 Ferrero's Corporate Social Responsibility Report 2013 clearly identifies the main stakeholders (consumers, employees, trade unions/trade and industry associations, logistics/suppliers, distributors/retailers, consumers associations/NGOs, media/social network, international, national and local institutions). Trade unions and workers' representatives are mentioned several times in the Report, in particular when it comes to the description of the initiatives of Ferrero's European Work Council (information and alerts on risks, dangers and accidents, collection and spreading of good practice in terms of accident prevention in the workplace, training of workers and workers’ representatives and of communication and sensitisation with the aim of improving the working conditions and lives of workers, encouraging meetings - occasionally joint meetings - between company health and safety managers and worker representatives). Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report Employees and employees representatives are included in Barilla's identified stakeholders groups, together with suppliers, sector associations (trade unions are included in this category), the scientific community, clients, consumers, local community, media, Italian and international institutions, non-profit organisations, and competitors. The Group has a policy of stakeholder engagement through the development of different initiatives at various levels, one of which is the annual Barilla Panel, which in 2014 involved the main categories of stakeholders (suppliers, trade associations, the scientific community, customers, non-governmental organisations, the media, institutions and business partners) to discuss about the sustainability strategy and policies of the Company. Besides training on the different business topics, employees are invited to take part in the social activities of the Company. In 2014, an assessment questionnaire on the perceived level of inclusion in the Company was sent to 3.800 employees in 23 countries. The response rate was of 63% and the results will be available in 2015. No additional mentions to trade unions involvement are present in the 2015 Report. Come anticipato, infine, Nestlé, Ferrero e Barilla sono le uniche tre aziende che hanno anche comunicato alcune selezionate informazioni addizionali in conformità al supplemento sviluppato dalla GRI per il settore del food processing. Si tratta essenzialmente di dati inerenti alle politiche di approvvigionamento aziendali, in particolare con riferimento all’adozione di standard e certificazioni di produzione responsabile e sicura, e alle caratteristiche dei beni posti in commercio. 1.4.3 Alcune considerazioni in materia di rendicontazione non finanziaria e coinvolgimento dei lavoratori Sulla base dell’analisi dei Corporate Responsibility Report, ed in particolare con riferimento al tema della rendicontazione non finanziaria e della partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, è possibile proporre alcune sintetiche considerazioni di fondo. Una prima, preliminare, constatazione riguarda il fatto che la maggior parte dei temi richiamati appaiono di diretto o indiretto interesse dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche e soprattutto nella misura in cui questi fanno riferimento alla dimensione strategica della sostenibilità aziendale di lungo periodo che, con sempre maggiore pervasività ed enfasi, sta entrando nell’agenda delle imprese di ogni settore, dimensione e localizzazione geografica. Sotto questo profilo, la possibilità di porre concretamente in essere le strategie e le politiche aziendali di sostenibilità richiede un cambiamento culturale che implica necessariamente il coinvolgimento delle persone (Freeman, 1984; Freeman et al, 2004), prima ancora dell’eventuale adozione 41 - - - di sistemi di gestione, procedure o meccanismi di vario tipo, che rappresentano semmai il momento successivo di implementazione operativa (Tencati, 2015; Perrini e Tencati, 2008; Moon, 2007). In questo senso, gli aspetti della Responsabilità Sociale, e del non financial reporting, sono un terreno sul quale le imprese per prime dovrebbero favorire, agevolare e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, i quali, a loro volta, ed assieme alle rappresentanze sindacali, dovrebbero essere pronti a cogliere l’opportunità costituita da questo importante cambiamento di paradigma. In secondo luogo, la rendicontazione non finanziaria dovrebbe fornire anzitutto agli stakeholder chiave interni all’organizzazione una serie di informazioni sull’andamento delle attività aziendali, sui progressi e sulle sfide future che attendono l’impresa (Tencati, 2015; Freeman, 1984; Freeman et al, 2004). La pratica della rendicontazione di sostenibilità non dovrebbe essere quindi un esercizio prerogativa del solo topmanagement, caratterizzato da un approccio top-down limitatamente o per nulla partecipativo, oppure in prevalenza focalizzato sugli stakeholder esterni (clienti e consumatori, investitori, comunità e istituzioni), ma dovrebbe rappresentare un’opportunità anche per la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in una prospettiva di dialogo con il management aziendale (European Trade Union Institute ETUI, 2013). A questo proposito, esempi di imprese nelle quali la rendicontazione e le informazioni fornite ai lavoratori e ai loro rappresentanti eccedono quanto eventualmente previsto dalle normative nazionali o internazionali o dalle raccomandazioni di alcuni attori istituzionali, oppure vanno oltre quanto comunicato genericamente a tutte le altre categorie di stakeholder, sono ancora una esigua minoranza (European Trade Union Institute ETUI, 2013). In terzo luogo, l’opportunità di procedere sul terreno di un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali in materia di Responsabilità Sociale e di rendicontazione non finanziaria, anche nell’ambito e nelle iniziative dei Comitati Aziendali, risiede nella possibilità di aumentare il livello di credibilità dei Report e di evitare il rischio che la documentazione proposta sia caratterizzata da eccessivi livelli di autoreferenzialità (Tencati, 2015; European Commission, 2011). Nella sostanza, infatti, le linee guida in materia di non financial reporting hanno certamente avuto il merito di proporre standard rispetto ai quali la rilevazione, la comunicazione e la comparazione delle informazioni risulta agevolata. D’altro canto, e soprattutto con riferimento ai contenuti più strategici e critici dei Report, la possibilità di coinvolgere gli stakeholder chiave, e tra questi i lavoratori rivestono un ruolo essenziale, può consentire sia di migliorare ex ante la capacità di rilevazione dei bisogni e di procedere ad una migliore analisi dei temi significativi e rilevanti per i portatori di interessi, sia di instaurare un percorso di validazione sociale ex post della veridicità e della correttezza di quanto effettivamente rendicontato. 42 - - - Sezione 2. Esperienze di RSI nelle attività di informazione e consultazione dei Comitati Aziendali Europei 2.1 Primi riferimenti ai concetti di Informazione e consultazione Con la direttiva europea 94/45/CE del Consiglio di data 22 settembre 1994 viene dato vita, per la prima volta nella storia della comunità europea, ad un nuovo istituto di rappresentanza dei lavoratori denominato Comitato Aziendale Europeo (CAE). La direttiva si iscrive entro un percorso normativo nel campo delle relazioni collettive del lavoro volto al superamento di un approccio “volontaristico” nella gestione delle informazioni da parte delle imprese. Un primo tentativo per superare tale paradigma venne dalla “Vredeling Proposal”33, con la quale si voleva affrontare l’inadeguatezza delle procedure di informazione e consultazione nelle imprese complesse, e specificatamente in quelle di dimensione multinazionale. A quest’ultime viene infatti riconosciuto un ruolo rilevante all’interno dell’ordine economico internazionale, tanto per la possibilità di influenzare significativamente la vita dei dipendenti e delle realtà produttive contigue nei differenti stati membri, che per la loro capacità di bypassare, in prima istanza, le strategie di negoziazione locale delle rappresentanze dei lavoratori. In un contesto dove le forme di dialogo tra management e rappresentanze dei lavoratori si andavano estremizzando in forme di confronto conflittuale, la proposta avanzata da Vredeling voleva gettare le basi per spingere le parti in prove di dialogo finalizzate al raggiungimento di un agreement. Al fine di garantire ai lavoratori di un’impresa multinazionale un quadro chiaro e completo sulle attività e le operazioni che l’azienda poteva assume nella sede centrale, la proposta avanzava l’idea che il management dovesse fornire semestralmente informazioni sulla situazione finanziaria, i programmi di investimento e, in generale, su tutte le procedure che potessero avere effetti/ripercussioni sui lavoratori34. Tali informazioni, che il management centrale doveva impegnarsi a far giungere alle varie realtà di rappresentanza operanti nei paesi dove la multinazionale aveva stabilimenti, potevano diventare oggetto di consultazione se le controparti ritenevano che determinate decisioni potessero avere effetti diretti sull’occupazione e le condizioni di lavoro. L’elemento dell’obbligatorietà, volto a superare l’approccio, e la necessità di consultare le parti prima di assumere (adopting, nell’originale inglese) qualsiasi decisione, nell’ottica di raggiungere una forma di consenso sull’intervento da attuare, fu al centro di numerose polemiche da parte delle realtà industriali. 33 La “Proposal for a Council directive on procedures for informing and consulting the employees of undertakings with complex structures, in particular transnational undertakings (Presented to the Council by the Commission on 24 October 1980), conosciuta come “Vredeling Proposal” in virtù del suo originale proponente, aveva la finalità di integrare le direttive sui Licenziamenti colletti e Diritti acquisiti. 34 Cfr. Proposal for a Council directive on procedures for informing and consulting the employees of undertakings with complex structures, in particular transnational undertakings (Presented to the Council by the Commission on 24 October 1980) Art. 4,5 e 6 43 - - - Nonostante nel Parlamento Europeo ci fosse un ampio accordo sul fatto che i codici di autoregolamentazione aziendali fossero insufficienti ed inadeguati a garantire il diritto dei lavoratori, la forte contrarietà manifestata dalle rappresentanze dell’impresa contribuì a ridimensionare significativamente la proposta iniziale: giusto per citare due aspetti, nella versione finale la consultazione sarà attivata prima di implementare (implementing sostituì adopting) una decisione, e l’originale “the management […] shall be required to hold consultation […] with a view to reaching agreement on the measures planned” fu sostituito con un più blando “the management will…”. Un successivo passo avanti, ed un primo importante intervento di legittimazione dei temi relativi all’informazione e consultazione, fu la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” introdotta nel 1989 che, negli articoli 17 e 18, sottolinea l’importanza di “sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori […] in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimenti o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea.” Nel documento vengono inoltre tracciate le linee guida sui temi oggetto di informazione, ovvero quelle situazioni (mutamenti tecnologici, ristrutturazioni o fusioni di imprese) aventi incidenza per i lavoratori in ordine alle condizioni di lavoro, organizzazione del lavoro e occupazione. Consapevoli che i diritti di informazione siano precondizione di tutti gli altri diritti, le istituzioni europee si sono adoperate per superare l’aspetto delle “volontarietà”, spesso rivendicato dalle imprese, a favore di un sistema di dialogo riconosciuto e riconoscibile a livello legislativo: è così che 5 anni dopo la Carta vediamo istituito l’organismo sovranazionale che garantirà ai lavoratori di avvalersi di questo diritto: il Comitato Aziendale Europeo. Con la direttiva 94/45/CE, ai lavoratori e le loro rappresentanze venne data la possibilità di richiedere alla direzione di un’impresa o di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie35, di istituire un CAE. 2.2 Informazione e consultazione nella direttiva L’istituzione dei CAE risale ormai a oltre 20 anni fa: nel mentre, la Commissione ed il Parlamento europeo, attraverso un confronto con le realtà confederali di rappresentanza dei lavoratori e delle aziende europee, hanno adeguato la normativa per chiarire gli elementi di ambiguità che la caratterizzavano. Da questo processo36 è scaturita la “Nuova direttiva CAE”, 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009. 35 intese come «impresa di dimensioni comunitarie», un’impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri e c) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti: — il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri, — almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e — almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 Art. 2, lett. a,c 36 Il processo si rese necessario poiché la direttiva 94/45/EC fu da subito oggetto di disputa in virtù di alcuni dubbi interpretativi alla quale si esponeva. Volendone scandire le tappe, tale percorso vede il suo inizio nel 2001 con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo sulla “relazione della Commissione al Parlamento europeo e 44 - - - Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche apportate, cercando di evidenziare come queste vadano nella direzione di un miglioramento del flusso comunicativo ai vari livelli. Fonte: How to organise your communications network, ETUI Come si evince chiaramente dall’immagine, il CAE si trova al centro di un network comunicativo. Volendo semplificare, possiamo individuare i seguenti flussi: Dalla direzione al CAE (Informazione) Dal CAE ai rappresentanti dei lavoratori nazionali e/o di stabilimento Dai rappresentanti dei lavoratori ai lavoratori Dal CAE alla direzione (Consultazione) La direttiva contribuisce in parte a migliorare la comunicazione a tutti i livelli. Al centro di questo intervento vi è, senza dubbio, una più chiara definizione dei concetti di informazione e consultazione, come si può evincere dal confronto qui proposto: al Consiglio sullo stato di applicazione della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie” in data 10 luglio; ripreso nel 2004 e successivamente nel 2008 per quanto concerne la consultazione delle parti sociali, e concluso il 6 maggio 2009 con la rifusione della nuova direttiva. 45 - - - Direttiva 94/45/CE Direttiva 2009/38/CE INFORMAZIONE Il termine, più volte citato, Art. 2.1, lett. f «informazione», la trasmissione di non trova nella direttiva dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti alcuna definizione specifica. dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; CONSULTAZIONE Art. 2.1, lett. f« consultazione », lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato; Art. 2.1, lett. g «consultazione», l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. In entrambe le situazioni gli interlocutori della direzione sono i delegati CAE, che si configura come l’organo intermediario tra il management dell’azienda ed i rappresentanti dei lavoratori nazionali e/o di stabilimento. Nel primo caso – informazione – il flusso è unidirezionale e finalizzato al rendere coscienti le rappresentanze delle scelte che l’impresa intende assumere nel futuro prossimo. Particolare enfasi viene data al fatto che questa debba avvenire con tempi, modalità e contenuti appropriati a garantire tanto il diritto dei rappresentanti dei lavoratori di valutare gli impatti e preparare, se del caso, la consultazione, che dell’impresa di non essere rallentata nel processo decisionale37. Nel caso della consultazione, invece, si viene ad instaurare un momento dialogico tra le due parti. Nel confronto tra le definizione offerte dalle due direttive, la 2009 sottolinea due importanti aspetti: 37 Cfr. Considerando 22 46 - - - - - il CAE non è un organo adibito alla negoziazione. Questo si evince chiaramente nella definizione di consultazione, dove si evidenzia l’autonomia della direzione che potrà tenere in considerazione le opinioni espresse. D’altra parte, questa precisazione colloca la consultazione in un periodo antecedente la finalizzazione ed implementazione di una decisione da parte dell’azienda. lo scambio di informazioni a livello internazionale è finalizzato a permettere ai rappresentanti dei lavoratori di sviluppare strategie comuni e transnazionali. In particolare: o Il considerandum 21 specifica che i concetti di informazione e consultazione sono da intendersi coerentemente all’obiettivo di “rafforzare l’effettività del livello transnazionale del dialogo, di consentire un’adeguata coordinazione tra il livello nazionale e quello transnazionale di questo dialogo e di garantire la necessaria certezza del diritto nell’applicazione della presente direttiva”; o Questo vale in particolare per quelle situazioni in cui precise decisioni possono incidere significativamente sugli interessi e le vite dei lavoratori dell’impresa (cfr. considerando 43);.oltre al citato Considerandum 14 tale esigenza è ben compresa dal legislatore nel momento in cui, nella rifusione della direttiva, si specifica che l’informazione debba avvenire nei tempi, con modalità e contenuti appropriati. o Le prescrizioni accessorie prevedono che i CAE costituiti ai sensi dell’articolo 7 abbiano il diritto, a seguito delle consultazioni, di ottenere una risposta motivata a ogni loro eventuale parere; L’importanza di non bloccare il flusso di informazioni è un altro punto sul quale la Direttiva 2009 si differenzia da quella del 1994, garantendo una continuità tanto “spaziale” – intesa trai vari livelli di rappresentanza – che temporale. Rispetto al primo punto, la direttiva obbliga il CAE a trasmettere le informazioni ai differenti livelli di rappresentanza e competenza. Con l’articolo 10.2 viene infatti sancito l’obbligo ad informare i rappresentanti o, in loro assenza, l’insieme dei lavoratori “riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva”, pur nel rispetto delle informazioni riservate di cui all’articolo 8. Le modalità di tale trasmissione sono esse stesse oggetto dell’Agreement, come specificato negli art. 6 e 12, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ambiti di intervento. Rispetto alla continuità temporale, l’articolo 13 introduce una novità alla direttiva del 1994, specificando cosa avviene in presenza di cambiamenti strutturali. Nello specifico, l’articolo di “Adeguamento” prevede che nel caso di modifiche significative, anche qualora gli accordi in vigore non prevedano disposizioni specifiche o siano tra loro in contrasto, “la direzione centrale avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all’articolo 5 almeno in due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. […] Nel corso dei negoziati il comitato o i comitati aziendali europei esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del comitato o dei comitati aziendali europei e la direzione centrale.” A corollario di questo impegno che la Commissione ed il Parlamento chiede ai soggetti dialoganti, la direttiva sollecita gli Stati membri a individuare “misure appropriate in caso di inosservanza delle 47 - - - disposizioni della presente direttiva”38 e, nello specifico, “procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni”39. 2.3 CAE, Responsabilità sociale e rendicontazione non finanziaria: ipotesi di ricerca Finalità della presente ricerca è verificare se, e in che misura, esistano già dei tentativi di integrazione delle politiche inerenti la Responsabilità Sociale d’impresa e la promozione delle attività di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, in particolare mediante il CAE. In secondo luogo, verranno ricercate pratiche attente alla diffusione capillare dell’informazione, in accordo con lo spirito della direttiva 2009, così come indicato nel paragrafo precedente. Un aspetto caratterizzante della Direttiva, e che rimane sostanzialmente invariato nella rifusione, è il principio di autonomia delle parti sancito nel 19° considerando e ripreso all’articolo 6, per cui i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell’impresa possono determinare “la natura, la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato aziendale europeo o di altre procedure per l’informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano adeguate alla loro situazione particolare.” Tali questioni verranno discusse e decise durante le fasi di negoziazione, ovvero il periodo di tempo (massimo 3 anni, date le Prescrizioni Accessorie di cui all’articolo 7) durante il quale la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione dovranno raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell’informazione e della consultazione dei lavoratori. La nuova direttiva precisa inoltre, seppur in subordine al non raggiungimento di un accordo, i temi che saranno di competenza dei CAE: nell’Allegato I riporta che “L’informazione del Comitato Aziendale Europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L’informazione e la consultazione del Comitato Aziendale Europeo riguardano in particolare la situazione dell’occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all’organizzazione, l’introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.” La direttiva mostra, in tal senso, una caratterizzazione profondamente interculturale nella sua applicabilità, lasciando all’impresa ed ai lavoratori il compito di definire tanto elementi costitutivi che concettuali. Una questione preliminare sulla quale soffermarci prima di analizzare nel dettaglio gli Agreement riguarda i temi da questi trattati: come si può evincere dalla tabelle sottostante, gli argomenti affrontati dalla direttiva sono in una certa misura richiamati anche da alcuni delle iniziative di RSI oggi maggiormente accettate. 38 39 Cfr. art. 11 Cfr. considerando 36 48 - - - Confronto tra i temi riportati negli agreement costitutivi dei CAE e le principali issues di CSR di alcuni selezionati strumenti di CSR EWCs Agreements Themes (as reported in the EWC Database) ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility Economic and financial situation of the company Corporate strategy and investment Changes to working methods / organisation Chapter 6.2 Organizational Governance Chapter 6.4 Labour practices Probable development of the business, production and sales OECD Guidelines for Multinational Enterprises GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines Chapter III Disclosure G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: ECONOMIC Chapter III Disclosure G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Chapter III Disclosure Chapter III Disclosure Company structure Chapter 6.2 Organizational Governance Chapter III Disclosure Closures or cutbacks Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Mergers, take-overs or acquisitions Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations New technology policy Chapter 6.8 Community involvement and development Chapter IX Science and Technology Reorganisation of production Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Transfers / relocation Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Employment situation and forecasts Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations UN Global Compact G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: ECONOMIC G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Organizational Profile G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Organizational Profile G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT 49 - - - WORK Collective redundancies Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Vocational training Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Chapter 6.8 Community involvement and development Chapter IX Science and Technology Research and development policy Equal opportunities Chapter 6.4 Labour practices Chapter 6.3 Human Rights Chapter IV Human Rights Chapter V Employment and Industrial Relations Health and safety Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES Strategy and Analysis Principle 1: respect of human rights Principle 2: avoidance of G4 SPECIFIC STANDARD comlicity DISCLOSURES in human CATEGORY: SOCIAL rights SUB-CATEGORY: LABOR abuses PRACTICES AND DECENT Principle WORK 6: SUB-CATEGORY: HUMAN eliminatio RIGHTS n of discrimina tion in respect of employme nt and occupatio n G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 50 - - Environmental protection - Chapter 6.5 The environment Chapter VI Environment Human resource management practices Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Trade union rights Chapter 6.4 Labour practices Chapter 6.3 Human Rights Chapter V Employment and Industrial Relations Data protection Chapter 6.3 Human Rights Chapter 6.4 Labour practices Chapter 6.7 Consumer issues Chapter VIII Consumer Interests Working time Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations Pay Chapter 6.4 Labour practices Chapter V Employment and Industrial Relations G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: ENVIRONMENTAL Principle 7: precautio nary approach Principle 8: environm ental responsibi lity Principle 9: environm entally friendly technologi es G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK G4 SPECIFIC STANDARD Principle DISCLOSURES 3: CATEGORY: SOCIAL freedom SUB-CATEGORY: LABOR of PRACTICES AND DECENT associatio WORK n and SUB-CATEGORY: HUMAN collective RIGHTS bargaining G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 51 - - - Da questo punto di vista, un primo, per quanto limitato, collegamento tra le direttive europee in materia di CAE e rendicontazione non finanziaria è già parzialmente in essere, anche laddove una negoziazione fallita avesse portato l’azienda a stipulare un accordo così come descritto nei Subsidiary requirements, benché gli aspetti di rendicontazione previsti dalla Direttiva 2014/95/UE si estendano molto oltre quanto previsto dalla Direttiva CAE, fino a ricomprendere anche numerosi altri aspetti relativi alla dimensione sociale e ambientale degli impatti determinati dalle decisioni e dalle attività delle imprese. Ovviamente, come si desume dal confronto sopra proposto, numerosi accordi si spingono anche oltre l’Allegato 1, ed è su questi agreement che ci soffermeremo maggiormente, cercando di individuare i temi e le pratiche che la direzione e il comitato di negoziazione hanno condiviso. Punto di partenza per tale analisi è la consapevolezza che il CAE, in quanto interlocutore privilegiato rispetto alla direzione, può attivamente agevolare e promuovere l’esercizio della responsabilità d’impresa nei confronti degli interlocutori sociali, ed in particolare dei lavoratori stessi, così come riconosciuto dalla stessa commissione nella COM(2006) 136, ove si legge “In questi ultimi anni si sono avuti progressi nella sensibilità per la RSI e nell’adozione di pratiche conformi ai suoi principi grazie in parte al forum RSI e ad altre azioni sostenute dalla Commissione. Contemporaneamente, le iniziative delle imprese e delle altre parti interessate hanno fatto avanzare la RSI in Europa e nel mondo. Il dialogo sociale, in particolare a livello settoriale, è stato uno strumento efficace per promuovere le iniziative di RSI e i Comitati Aziendali Europei hanno anche svolto un ruolo costruttivo nella definizione di buone pratiche legate alla RSI.”40 2.4 Analisi degli agreement ruolo attivo che il CAE può esercitare Per questa ricerca sono stati analizzati 96 agreement sottoscritti da multinazionali attive nel settore Food hotel catering agriculture. Per ragioni di ricerca, gli Agreement che abbiamo riportato nelle parti che seguono rispondono alle seguenti caratteristiche: - includono almeno un tema ulteriore a quelli indicati nei Subsidiary requirements; rendono più efficace ed efficiente l’informazione e la consultazione ad un duplice livello: offrendo ai rappresentanti dei lavoratori strumenti, modalità e supporti che li agevolino negli incontri con la direzione e attraverso un intervento che va direttamente a favorire il contatto con i lavoratori41. 40 Comunicazione della Commissione, del 22 marzo 2006, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese [COM(2006) 136 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Punto 3 41 Come conseguenza dei due punti sopracitati, non abbiamo selezionato gli Agreement sulla base dei riferimenti normativi ai quali l’atto costitutivo fa riferimento. Per completezza, li ricordiamo brevemente: Accordi volontari (ex articolo 13), conclusi prima del 22 settembre 1996, data dell’entrata in vigore della direttiva 94/45; Accordi entrati in vigore con la direttiva 94/45, negoziati secondo le disposizioni dell’ex articolo 6 o entrati in vigore in virtù delle prescrizioni accessorie; Accordi articolo 14, ovvero firmati o rivisti nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore della direttiva il 5 giugno 2009 e la sua trasposizione nelle rispettive leggi nazionali (scadenza il 5 giugno 2011) 52 - - - Questa lettura è d’altronde coerente con la direttiva stessa, visto che questa individua chiaramente nei lavoratori i destinatari dell’informazione e della consultazione42 ma, per ovvie ragioni procedurali, si concentra prevalentemente sull’intermediazione delle rappresentanze. Su 96 Agreement esaminati (vd. Allegato 3), individuiamo le seguenti macro-aree tematiche: N. Aziende Economic and financial situation of the company 69 Corporate strategy and investment 66 Changes to working methods / organisation 60 Probable development of the business, production and sales 67 Company structure Closures cutbacks 48 Percentuale 71,9 Vocational training 68,8 Research and development policy 3 3,1 62,5 Equal opportunities 20 20,8 69,8 Health safety 39 40,6 50,0 Environmental protection 39 40,6 54,2 Human resource management practices 13,5 or 52 N. Aziende Percentuale 32 33,3 and 13 Accordi entrati in vigore con la direttiva 2009/38, negoziati secondo le disposizioni dell’articolo 6 o entrati in vigore in virtù delle prescrizioni accessorie. 42 L’articolo 1, riprendendo quando già espresso nelle considerazioni, specifica fin dal primo paragrafo tale punto: “1. La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.” 53 - - Mergers, takeovers or acquisitions 54 - 56,3 Trade rights union 3 3,1 7,3 Corporate social responsibility 4 4,2 Reorganisation of production 47 49,0 Data protection 1 1,0 Transfers relocation 45 46,9 Working time 5 5,2 Employment situation and forecasts 65 67,7 Pay 2 2,1 51,0 Other specified issues not mentioned above 32 New technology policy Collective redundancies 7 / 49 33,3 Dati EWC database, elaborazione Cds Osservando questi dati notiamo anzitutto che, escludendo le questioni che potremmo definire caratterizzanti dei CAE, i temi che ricorrono con maggiore frequenza negli agreement sono riconducibili prevalentemente alla dimensione interna della RSI, con l’unica eccezione dell’Environmental protection43: Health and safety, presente in 39 agreement, per un totale del 40,6% Environmental protection, presente in 39 agreement, per un totale del 40,6% Vocational training, presente in 32 agreement, per un totale del 33,3% Equal opportunities, presente in 20 agreement, per un totale del 20,8%. Vari fattori possono determinare tale situazione: Dal punto di vista aziendale, l’attenzione alla dimensione esterna della RSI si colloca storicamente nella sfera del mercato e non delle relazioni con i lavoratori ed i loro rappresentanti. L’impresa, ponendo in essere atteggiamenti legati alla sfera dell’etica, ricerca contestualmente un vantaggio economico e competitivo attraverso un maggiore impatto sul mercato e la creazione di ponti fra associazioni e imprese; 43 In realtà, essendo l’unico riferimento che troviamo rispetto al tema ambientale, questo può essere considerato sia afferente la dimensione interna che la dimensione esterna. Il Libro verde della commissione europea distingue infatti tra Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali (par. 2.1.4.), finalizzata alla diminuzione delle ripercussioni ambientali che il ciclo produttivo genera, attraverso una “una riduzione del consumo di risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti”; e le Preoccupazioni ambientali a livello planetario (par. 2.2.4.). 54 - - - Dal punto di vista delle rappresentanze dei lavoratori, possiamo distinguere. o Un fattore di carattere storico. La direttiva sui CAE nasce e si sviluppa all’interno del contesto delineato dalla Vredeling proposal e della Carta dei diritti del lavoratori. La problematica affrontata, e alla quale si ricollega la direttiva del 1994, era la difficoltà per gli organi di rappresentanza di garantire il diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati su questioni che potevano avere effetti/ripercussioni importanti sulla loro vita lavorativa in un contesto complesso come quello delle multinazionali, dove sovente le decisioni vengono prese nelle case madri per poi ripercuotersi nelle varie realtà nazionali. Questioni immediatamente riconducibili agli effetti che l’attività delle imprese potevano avere sulla società – escluso il dato occupazionale – non erano prese in oggetto; o Un fattore di carattere professionale. Il gruppo di negoziazione per l’istallazione di un CAE prevede la presenza delle rappresentanze dei lavoratori le quali hanno sviluppato maggiori competenze/conoscenze su quelle questioni direttamente collegate al dato occupazionale ed alla condizione dei lavoratori; o Un fattore di carattere normativo. I temi di RSI riconducibili alla dimensione interna sembrano soddisfare con maggiore semplicità il carattere di transnazionalità richiesto dalla direttiva nella considerazione 1644, rispetto alle questioni che hanno una dimensione esterna e si ricollegano spesso ad un effetto potenziale che ricade sulle comunità locali (politica ambientale, diritti umani, partnership commerciali, fornitori e consumatori). Tali temi, tuttavia, non sono esclusi a priori, e possono essere trovati menzionati negli annual report – in particolari quelli redatti dai grandi gruppi45 – ma ricevono meno attenzione durante le riunioni CAE. Rispetto alle 96 aziende analizzate, sono state individuati 51 Agreement (vd. Allegato 3) conformi alle nostre ipotesi di ricerca. Questo non esclude che pratiche analoghe siano portate avanti anche in multinazionali qui non citate; ciononostante, in un’ottica complessiva di valutazione e implementazione della direttiva, quegli agreement che specificano tali pratiche possono essere considerati come paradigmatici rispetto al potenziale ruolo attribuibile ai CAE. Vediamo, nel dettaglio, i passaggi che introducono elementi di novità rispetto alla base definita nella direttiva, e che potenzialmente offrono opportunità di informazione più capillare ai lavoratori. Il presente 44 DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009, Considerazione 16 “È opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l’impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.” È altresì vero che, per ovviare ad una lettura troppo stringente della considerazione, si tende ad enfatizzarne l’ultima parte che richiama agli effetti potenziali in altri Stati membri. 45 Si è potuto osservare, anche attraverso un proficuo confronto con le realtà afferenti i sindacati partner di progetto, che nei CAE di grandi player globali (Coca-Cola, Unilever), la dimensione esterna viene spesso trattata in misura maggiore rispetto a quella interna, proprio per la rilevanza che queste tematiche hanno rispetto alla reputazione del gruppo nei confronti dei consumatori e della società. Le stesse grandi multinazionali prestano invece magari meno attenzione proprio alla dimensione interna, che è invece cruciale. 55 - - - elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, ma vuole evidenziare soluzioni individuate in fase di negoziazione che vanno nella direzione indicata dalla Nuova direttiva CAE. Nuovi accordi saranno negoziati in futuro, e la Commissione è già impegnata nel predisporre una relazione sull’attuazione delle disposizioni della direttiva (cfr. art. 15, dove si fissa come scadenza di tale attività il 5 giugno 2016). Con il presente lavoro, intendiamo contribuire in piccola parte a questo processo di revisione. 2.4.1 Informazione ai lavoratori attraverso i canali del gruppo Come abbiamo visto nelle parti precedenti, l’articolo 10 richiede esplicitamente che i CAE trasmettano le informazioni ai rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale. Nello stesso, viene inoltre sottolineato che “i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva”. Assunto questo passaggio come standard, abbiamo selezionato parti di Agreement nei quali tale impegno è sostenuto dall’azienda, mettendo a disposizione strumenti e/o risorse per rendere più efficiente il flusso comunicativo In questa categoria troviamo: Aramark Corporation, accordo del 1996 At the following meetings, the employee representatives and the management representatives shall agree on a report, which shall be issued to all ARAMARK employees through the normal communication channels. Barilla, accordo del 2015 Dopo le riunioni del CAE e del Comitato ristretto, il Coordinatore della rappresentanza aziendale ed il segretario del CAE prepareranno le bozze dei verbali. In seguito, tali documenti verranno tradotti e divulgati sulla base di un accordo tra il Comitato ristretto e il Coordinatore della rappresentanza aziendale. Art. 7.1 I delegati hanno il compito di portare le istanze dei lavoratori che essi rappresentano all’attenzione del CAE e di assicurare che i lavoratori stessi siano costantemente informati in merito al lavoro e alle attività che svolgono a livello europeo. A tale scopo l’Azienda, compatibilmente con i vincoli tecnici/di sistema/organizzativi/normativi esistenti, metterà a disposizione il proprio supporto ed i propri strumenti per permettere il corretto espletamento delle funzioni di rappresentanza e per favorire la comunicazione ed il dialogo tra i diversi livelli di informazione e consultazione. Barry Callebaut, accordo del 2013 All Barry Callebaut employees shall be informed of the decisions of the EWC. At the latest at the end of the month following the month in which the EWC is held, a short communiqué, in joint consultation with the chairman, shall be published on BC NET. For the employees in production who have no (or less easy) access to BC NET, this short report shall be printed out and displayed on the notice boards by the local HR Manager. Bunge, accordo del 2004 Next [the ordinary meeting], the minutes shall be distributed to the Human Resources Manager of each of the Group's companies, as set out in Clause II of this Agreement. 56 - - - Each Human Resources Manager shall then have a translation of the summary made for circulation to the employees. CAMPOFRIO, accordo del 2009 ART 13 Following the closure of each meeting the secretary draws up a "brief report" of the discussions and distributes it to the employer and persons working in the organisation. Cargill, accordo del 1996 Article 12. Dissemination of information. The Cargill Employee Team is primarily responsible for dissemination of information to the employees through existing Cargill channels: works councils where they exist, and other forms of communication with the assistance of local management otherwise. No minutes, reports or other written communications shall be distributed to the employees without the approval of both the Management representative and the Select Committee. Minutes shall be approved and signed by both the Chairperson and the Chairman of the Cargill Employee Team. The agenda and the minutes will be translated into the official languages(s) of the countries whose units are represented in the Cargill Europe Association. Translations shall be provided by qualified and approved translators, and (where practical) consistency will be ensured by using the same translators for successive translation tasks. Cemoi, accordo del 2012 The members of the European Works Council shall inform the employee representatives or, if none, all employees of the outcomes of European Works Council meetings and work within the bounds of the confidentiality obligation. Central Sugar manufacturing, accordo del 2002 ARTICLE 8 INFORMATION TO EMPLOYEES. Notwithstanding the provisions of Article 5 of this agreement the EWC may inform the Employees or the local negotiating bodies of the contents and results of the EWC meetings. This shall be carried out as follows: a. Where a local negotiating body exists, the minutes of the EWC meeting shall be sent to the local negotiating body and management. Where necessary at the next meeting of that body a further verbal explanation shall be given by an EWC Member. The minutes shall be put up on the notice boards for the Employees, or made available in another way. b. Where there is no local negotiating body the EWC Members from the Member State in question and the relevant management shall make agreements on the distribution of information to the Employees. In any case the minutes shall be made available to the Employees. c. Where Employees of a CSM Company are not represented in the EWC, the Employees will, where the minutes are not enough, be informed separately in writing. The minutes shall be made available to the Employees. Ferrero, accordo del 2011 6) Comunicazione e facilitazioni Al fine di favorire la conoscenza e la diffusione delle attività del CAE presso tutti i lavoratori del Gruppo in Europa, con periodicità semestrale verrà redatta una News Letter 57 - - - (EURONOTES) tradotta in 5 lingue e contenente i resoconti degli incontri del CAE e alcuni approfondimenti su tematiche di rilevanza europea. La redazione della News Letter sarà a cura dei rappresentanti dei lavoratori, che assicureranno anche la massima diffusione della stessa presso le varie sedi. Nel corso del periodo di vigenza del presente accordo le parti hanno inoltre convenuto di avviare la costruzione di uno "spazio web" dedicato all'archivio e allo scambio dei documenti, accessibile ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione, senza oneri aggiuntivi per le singole aziende del Gruppo. Quale coordinatore di tutte le attività di comunicazione, il CAE esprime al suo interno un "delegato alla comunicazione" che avrà il compito di stimolare il ruolo dei rappresentanti nel diffondere a livello locale l'esperienza del CAE, definire i contenuti della News Lettere assegnare i contributi ai vari delegati, di concerto con la segreteria organizzativa. Heinz, accordo del 1999 Following the Forum the Steering Bureau will prepare draft minutes and an employee communiqué text and timetable. It is intended that a Forum communication, and the results of any consultation, will be communicated as widely as possible according to national and local law custom and practice. No dissemination of discussions at EWC meetings shall take place until the Forum communiqué is published. The communiqué shall be published within one week of the conclusion of the Annual Forum Meeting. Hilton International, accordo del 2004 f) Subject to the confidentiality provisions outlined in paragraph 11, an employee member of the Joint Steering Committee will be responsible for keeping the relevant European trade union organisation, EFFAT, informed as appropriate. g) The company will provide an intranet site for the ECF on ‘hiway’. The site will include an historical record of the work of the ECF, the agreement, notes of meetings and joint communications. Documents on the site will be written in English. The site will be the official ECF site, and the Joint Steering Committee will review the content. The Chair of the ECF will appoint a content manager, who will be solely responsible for inputting the content and ensuring it reflects the look and feel of the company and the spirit of the ECF. h) Management will produce a 6 monthly newsletter to provide helpful information and promote awareness of initiatives that fall under the scope of the ECF. Kerry group, accordo del 2015 (viii) The Forum Chairperson shall be responsible for dissemination, to the forum members and management , of a written summary of the main topics covered. This will normally be completed within 28 days after each meeting. Employee representatives will use established company methods for reporting back to those they represent. Imperial Tobacco Group, accordo del 1996 5.5 Imperial Tobacco Group prepares and sends to the Select Committee Secretary minutes of the discussions which took place between the ITEEWC and Management at each ordinary meeting within one month following that meeting. Meeting minutes will specify the national origin, without stating the name of Employee Representatives speaking during the meeting. After 58 - - - validation by the Select Committee Secretary, the minutes will be given to all members of the ITEEWC and to local management within the Group. It is intended that the minutes and any communique be circulated as widely as possible to all employees, using normal established local arrangements. InterContinental Hotels Group, accordo del 2007 8. THE PROVISION OF INFORMATION CONCERNING MEETINGS OF THE IHG EUROPEAN FORUM 8.1. Following the conclusion of each meeting of the Forum the Forum Secretariat will produce a Briefing Note which will be sent to all Employees. 8.2. A draft of the Briefing Note will first be finalised by the Forum Secretariat no later than thirty calendar days following the date of the meeting of the Forum to which the Briefing Note relates. The draft Briefing Note will be sent to the Chairman of the Meeting and the Forum Co-ordinators as the representatives of the Employee Representatives. They will be requested to comment within fourteen calendar days of their receipt of the draft Briefing Note. In the event of any question arising as to whether any comment of any Representative should be reflected in the Briefing Note, the final contents of the Briefing Note will be decided by the Group Chief Executive. 8.3. The Briefing Note will be translated into all appropriate languages and dispatched by the Forum Secretariat to the Operating Unit Human Resources SVP’s/VP’s who will be responsible for its effective distribution to all Employees. 8.4. Subject to Clause 9 of this Agreement (Confidentiality) it shall be the duty of Employee Representatives to respond to enquiries from any individuals whom they represent about the outcome of meetings of the Forum in accordance with the content and tenor of the Briefing Note. Mondelez International, accordo del 2012 5.8 Minutes and information to employees At the conclusion of each meeting of the EC, the Chair and Vice Chair will jointly prepare minutes of the meeting for distribution to the Employee Representatives and deputies of the EC as well as MI management representatives and a summary of the discussions held by the EC, to be disseminated as a joint report of the activities of the EC. The minutes of the meeting shall be completed within a six week period following the meeting. Minutes will also be recorded at Select Committee meetings. Northern Foods, accordo del 1999 5.8 MINUTES AND BRIEFING DOCUMENT Following the meeting, the Northern Foods Secretary will produce a briefing document for onward communication to all employees via their OCF. The briefing document will be agreed with the Chairman of Employee Representatives immediately after the NFF meeting. Minutes of the meeting will normally be agreed between the Northern Foods Secretary and the Chairman of Employee Representatives and circulated to NFF members within one month of the meeting. The minutes will be an accurate summary of the proceedings of the meeting, not a word by word transcript. A copy of the briefing note, minutes and other relevant information will also be forwarded to one agreed full time officer from each of the major trades union. 59 - - - Orkla, , accordo del 2002 EBR representatives are required to inform employees in the individual countries of the content and outcome of the information and consultation in the EGC. This will generally take the form of preparing minutes of EGC discussions. Pepsico, accordo del 1996 6.6 Minutes Minutes of meetings will be drawn up within two weeks by the Company Coordinator and circulated to the employee representatives. 6.7 Communiqué Following meetings the employee representatives and the Group will jointly agree a communiqué which will be issued to all Group employees through normal Group communication channels. Pernod Ricard, accordo del 2014 PREWC [PERNOD RICARD EUROPEAN WORKS COUNCIL AGREEMENT] meetings shall give rise to the drafting of minutes, under the responsibility of the Secretary. After approval by the Chairman, the minutes shall be distributed to the PREWC members, to the Chairmen, Secretaries and representative bodies of the personnel of companies not represented but within the scope of PREWC as defined herein. In addition, where necessary, the Secretary shall also have the possibility of presenting such minutes to the personnel of companies which are not in the European Union. The opinions (if any) expressed by the Council will be drafted into the minutes or attached to them. San Benedetto, accordo del 2011 Il Comitato Aziendale Europeo viene informato e consultato sulla situazione e sull’andamento del Gruppo ai sensi della normativa in materia ed in particolare su: […] - contenuti e obiettivi di iniziative aziendali di formazione del personale - iniziative di sicurezza ed ambiente interno ed esterno con disamina delle relative pratiche di applicazione - iniziative volte a favorire la conoscenza dei business presenti in ciascuno Stato membro - pari opportunità […] Il CAE potrà farsi assistere da esperti di propria scelta, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, previ informazione alla direzione Centrale. Le spese ragionevolmente necessarie per lo svolgimento delle mansioni del CAE saranno a carico della Direzione Centrale. […] Un verbale dell’incontro sarà redatto dalla Direzione Centrale d’intesa con la Presidenza ed il Coordinatore di parte sindacale in più lingue. Esso sarà […] inviato ai componenti del Comitato Aziendale Europeo, oltre alle Organizzazioni sindacali partecipanti e alla Direzione del Personale delle Società interessate, al fine di agevolare la diffusione e la comprensione dei contenuti dell’accordo da parte delle Organizzazioni sindacali e dei lavoratori interessati. Sodexo (Partena), accordo del 1998 A summary record of the meeting, drafted in French, shall be sent by the Management of Sodexho Alliance - with the Secretary's agreement and no more than one month after the meeting - to the 60 - - - Managements of the countries represented on the EWC for translation into the national languages and circulation to the employees’ representatives in their country. Starwood Lodging Group, accordo del 2000 The Employee Representatives shall have the right to report back to the employees of the Operations established in their country of employment on the results of the meeting of the SEECCC in arrangement with the local management and using existing communication channels. Syngenta, accordo del 2010 Appropriate processes must be adopted to ensure that the employees are properly informed and consulted on a country base according to local regulations if decisions which affect them are taken in a member state other than that in which they are employed. 9.3.5 Minutes A summary of the main points discussed will be issued one day following the main meeting (produced by the Coordination Committee) and full agreed minutes (produced by HR, and agreed by Coordination Committee) will be issued at the latest one month afterwards. Local companies will arrange for translation into local languages. United Biscuits, accordo del 1994 A joint written statement outlining the key points arising from the meeting will be circulated to all sites for onward briefing to all employees. Yum! Brands, accordo del 1996 6.6. MINUTES Minutes of meetings will be drawn up within two weeks by the Company Coordinator and circulated to the employee representatives. 6.7. COMMUNIQUE Following meetings the employee representatives and the Group will jointly agree a communique which will be issued to all Group employees through normal Group communication channels. Analizzando gli agreement, ed in particolare i passaggi sopra riportati, possiamo fare alcune considerazioni: 1. Gli agreement distinguono due livelli di comunicazione, già individuabili nella direttiva: a. Il primo, in ottemperanza all’articolo 2.1 paragrafo f, è quello che va dalla direzione alla rappresentanza dei lavoratori, ed è propedeutico ad un eventuale momento di consultazione; b. Il secondo è quello che si stabilisce tra rappresentanti dei lavoratori e delegati nazionali/di stabilimento e/o lavoratori, riscontrabile nell’articolo 10 paragrafo 2. In alcuni agreement analizzati, riferendosi ai target dell’informazione, troviamo spesso individuati i lavoratori. Questo aspetto, seppur centrale nei considerando, risulta tuttavia virtuoso se consideriamo che la direttiva stessa, volendo salvaguardare l’efficacia dello strumento, vede l’azienda responsabile nell’ottemperare al primo livello di informazione, ma non necessariamente (o, in ogni caso, con altrettanta chiarezza) al secondo. 2. Soffermandoci sul secondo livello individuato, negli Agreement selezionati tale attività si esplica in collaborazione con il management, che può contribuire nella fase di stesura o nella diffusione dei prodotti mediante i propri canali. Come accennato, questo aspetto amplia parzialmente quanto già previsto dalla direttiva, ovvero che il CAE sia responsabile della trasmissione delle informazioni ai 61 - - - rappresentanti dei lavoratori locali o, in loro assenza, ai lavoratori stessi46. È lecito chiedersi, tuttavia, se e in che misura tale forma di collaborazione sia finalizzata anche ad un maggiore controllo dell’informazione stessa, al fine di salvaguardare le clausole di confidenzialità. Rispetto al contributo che la direzione può dare alla diffusione delle informazioni trai lavoratori, particolarmente dettagliati risultano l’accordo concluso nel 2013 da Barry Callebaut, che differenzia le modalità di comunicazione ai dipendenti in base alle possibilità di accesso che questi hanno ai canali comunicativi aziendali (sito web per impiegati e versione stampata per operai in produzione), e quello sottoscritto dalla Central Sugar manufacturing nel 2002, ove sono riportate differenti modalità di diffusione a seconda delle casistiche nazionali. 3. L’informazione ai lavoratori avviene, nella maggioranza dei casi, mediante la diffusione di comunicati, report o minute sui temi trattati durante gli incontri con il management. L’attività di informazione si estende oltre la semplice diffusione di verbali solo in un caso (stando a quanto scritto negli Agreement, e senza un diretto riferimento a prassi che possono essersi consolidate nelle multinazionali), ovvero nel caso di Ferrero, attraverso la redazione di una newsletter semestrale. Di interesse anche l’agreement con il quale si stabilisce l’Hilton European Consultative Forum: questo prevede che l’azienda, oltre a sviluppare una newsletter semestrale, per promuovere la consapevolezza delle attività svolte dall’ECF metta anche a disposizione uno spazio intranet per conservare i prodotti sviluppati. 2.4.2 Formazione dei delegati e consulenza esperta Un altro aspetto importante per il buon funzionamento del CAE, ed il conseguente coinvolgimento dei lavoratori, è la formazione dei rappresentanti. Tale aspetto viene sottolineato anche nella Direttiva47, dove non viene tuttavia specificato alcunché riguardo i contenuti e le modalità di erogazione. Finalità di tali interventi è garantire una più efficace esplicazione del ruolo di rappresentanza. Per questa ragione, riteniamo di poter introdurre in questo contesto anche un altro strumento previsto da alcuni agreement, ovvero la possibilità di farsi affiancare da esperti per promuovere una migliore comunicazione e comprensione dei temi trattati. Arla foods, accordo del 1999 Appendix. When, in signing the Agreement concerning the establishment of a European Works Council for MD Foods amba, MD Foods amba has as one of a number of overall objectives listed willingness to strengthen the knowledge and qualifications of employees, this is to be taken as comprising a declaration of intent on behalf of MD Foods that the management of MD Foods will, in cooperation with the European Works Council, assess the need for supplementary training of 46 Articolo 10, paragrafo 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, i membri del comitato aziendale europeo informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva. 47 Nello specifico, troviamo indicazioni nella considerazione 33 “I rappresentanti dei lavoratori, per poter esercitare appieno le loro funzioni e garantire l’utilità del comitato aziendale europeo, devono riferire ai lavoratori che rappresentano e devono poter ricevere la formazione di cui necessitano.” e all’articolo Art 10, paragrafo 4. “Se e in quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione. 62 - - - the individual members of the European Works Council with a view to improving the background of the individual for participating in the work of the European Works Council. The assessment of such needs shall take place once the European Works Council has been setup and through its activities has positioned itself independently within the MD Foods cooperation organisation. Barilla, accordo del 2015 Art. 9 Esperti e Formazione 9.1 Il CAE avrà la possibilità di essere assistito da un Coordinatore designato dall’EFFAT che sia direttamente membro del segretariato dell’EFFAT o di quella di una sua organizzazione affiliata. Esperti in specifiche materie potranno essere designati dal Comitato ristretto in accordo con la Direzione centrale, con l’obiettivo di assistere il CAE in materie dove non è necessaria una particolare competenza o per momenti dedicati alla formazione. Barry Callebaut, accordo del 2013 TRAINING OF THE EWC MEMBERS:As provided by the European Directive, an annual training course shall be organised for the employee delegates of the EWC. Cemoi, accordo del 2012 6.2. Training Each member of the European Works Council shall be entitled to three days of training without loss of pay on his first appointment. 6.3 The following may be invited to meetings […] with the Chair’s approval, a representative of the European trade union federation to discuss agenda items relating in particulat to European policy for the industry. The travel costs of such representative shall be paid by the European trade union Central Sugar manufacturing, accordo del 2002 ARTICLE 11 TRAINING/INSTRUCTION EWC MEMBERS. 1. For each EWC Member in the first year of the term two days shall be made available for joint training/instruction. For the other three years for each EWC Member one day will be made available for joint training/instruction. This training/instruction will be carried out in conjunction with (before or after) the regular EWC meetings. 2. For EWC activities at national level for each EWC Member in the period of four years 4 days instruction/training shall be available (one day per year). ELIOR SCA, accordo del 2005 Upon establishment of the EWC, the Group shall organise and bear the cost of one day’s training, to take place on the day preceding the preparatory meeting. This will be for those EWC members who so desire and is aimed at increasing their awareness of the role and the missions of the EWC and of the European economic, social and cultural environment. The body conducting the training session shall be selected jointly by the members of the EWC and Group Senior Management. The day of training will be the subject of a training agreement concluded between the body selected and Group Senior Management. Ferrero, accordo del 2011 4) Formazione Con la finalità di sviluppare e accrescere le competenze dei rappresentanti dei lavoratori, nonché di favorire un dialogo e confronto costruttivo fra gli stessi e la direzione d'impresa, con cadenza annuale, di norma in primavera, verrà organizzato un seminario di 63 - - - formazione congiunta, della durata di una o due giornate, avente ad oggetto tematiche congiuntamente individuate indicativamente fra le seguenti: - Dialogo Sociale e sistemi di Relazioni Industriali; - Politiche e buone prassi di Responsabilità Sociale d'Impresa e Sviluppo Sostenibile; - Scenari competitive e di mercato di rilevanza per il Gruppo Ferrero; - Novità in materia normativa comunitaria del lavoro e della previdenza. Il programma e gli esperti per il seminario saranno congiuntamente individuati a cura del presidente e del segretario, con il supporto della segreteria organizzativa. Gate Gourmet, accordo del 2000 At the beginning of the ordinary terms Gate Gourmet offers to the Employees’ Representatives a company-related 2-day training course. The first day covers Finances, Operations, Human Resources, Sales and Marketing, Electronic Data Processing and Supply Management. On the second day, the Employee Representatives are trained in: • Understanding different industrial relations structures, • Working with different cultures, • Communication across barriers (language, cultures, IR background, distance, lack of frequent meetings), • Coming to grips with more ‘abstract’ (European level instead of local) themes, This training will also be used for team building. Hilton International, accord del 2004 7. INDEPENDENT ADVISER a) Provided a majority so agree, employee representatives may be assisted by an adviser, independent of the company, of their choice at the pre-ECF meetings. The company will pay all necessary and reasonably incurred travelling and accommodation expenses for the independent adviser. The role that he/she will perform is to provide independent and objective analysis to support the employee representatives in their work. b) If a majority of employee representatives request, and the company so agrees, the independent adviser may attend meetings of the ECF for specified items of the agenda where the technical nature or complexity makes his/her presence appropriate. The company will not unreasonably withhold its consent to such requests. The independent adviser will not be a member of the ECF but will be required to sign members of the ECF. Kerry group, accordo del 2015 8. Employee Representative Training and Facilities In so far as this is necessary for the exercise of their representative duties in an international environment, the members of the EEF shall be provided with training without loss of wages. The Chair and the Select Committee will agree annually on the training to be provided. Imperial Tobacco Group, accordo del 1996 Employee Representatives on the ITEEWC shall receive two half days' training per year. Half a day is devoted to the Group's activities and the other half to assist the Employee Representatives in the exercise of their representative duties. Imperial Tobacco Group will consult the Select Committee regarding the organisation of such training and specific training topics. Training is organised in conjunction with, and at the same location as, each ordinary meeting in accordance with section 6.3. New members of the ITEEWC will be given similar training at such time and in such format as 64 - - - will be decided by the ITEEWC Management Coordinator. Imperial Tobacco Group will meet the cost of any training it has authorised in advance. Mondelez International, accordo del 2012 3.2.10 Training. Both parties may jointly pursue the application to the European Union and/or its representative authorities, for funding of appropriate training programmes suitable for Employee Representatives, where such funding becomes available and for programmes considered by both parties to be of benefit to the EC. EC shall inform employees regarding its work. Employee representatives have independent right for information to employees. How it can be done must be decided in each country. Northern Foods, accordo del 1999 6. TRAINING 6.1 SCOPE OF TRAINING In order to ensure the effective working of the NFF, appropriate training will be made available to all NFF members. Training will be provided on the roles and responsibilities of Employee Representatives, communications and committee skills and financial and business awareness. Pernod Ricard, accordo del 2014 TRAINING. Members of PREWC may attend training sessions for no more than three days during their terms to prepare for this specific function. The time spent in such training sessions shall not be counted against their hour credits and shall be considered time at work. The cost of such training and related expenses shall be borne by Pernod Ricard. The particulars of such training shall be decided on a joint basis by Management and PREWC. San Benedetto, accordo del 2011 I delegati CAE usufruiranno della formazione necessaria all’adempimento del loro ruolo. Sodexo (Partena), accordo del 1998 ARTICLE 8: OPERATION OF THE COUNCIL The official working languages of the Group are French and English. In order to ensure that the Council operates effectively and that good-quality exchanges take place between its members, it is agreed that the representatives should be able to understand each other and express themselves in at least one of these languages. The parties shall do their utmost to come closer to this objective. To this end, the Central Management shall provide the training courses needed for everyone to progress towards this objective, in ways to be determined on a country-by-country basis. Starwood Lodging Group, accordo del 2000 In connection with the first meeting of the SEECCC and before such meeting, Starwood will pay for the reasonable costs of a one-time training of the Employee Representatives. The SEECCC and/ or the Select Committee will identify subject to approval from Starwood. Syngenta, accordo del 2010 10. Training It is considered critical that if Consultation at the European level is to be fully effective, elective representatives and deputies must be equipped for their role. This will include the production of a standard set of responsibilities and duties (approved by the Syngenta European Employee Consultation Council) to assist in carrying out their role. The Company undertakes that 65 - - - representatives will be supported, encouraged and trained in the skills necessary for them to function effectively as members of the Syngenta European Employee Consultation Council. Such training will normally take place locally and involvement of trade unions will be consistent with national norms and practices. It may also be appropriate to give supplementary briefings to representatives about specific items on the agenda and these may take place in association with pre-meetings (but not in a way which significantly reduces the time for pre-meetings). Once a year a training meeting for all SEECC members will take place. Agenda and venue is chosen by the Coordination Committee. During this training special introduction training for new SEECC employee representatives can be offered. The Coordination Committee decides on the training details and the participants. Anche in questo caso, dall’analisi dei passaggi scelti tra gli agreement che rispondevano alle nostre iniziali ipotesi di ricerca, possiamo individuare differenti approcci nella gestione delle attività di formazione: 1. L’azienda riconosce al delegato CAE un numero di giornate prestabilite entro l’annualità per formarsi, senza decurtazioni sulla retribuzione. Tali passaggi si limitano a specificare quando già indicato dalla direttiva 2009, riproponendo i termini di garanzia previsti da quest’ultima. 2. L’azienda si fa carico della formazione, proponendo uno o più incontri durante l’anno su tematiche già individuate nell’accordo o concordate con la direzione. In alcuni casi, si esplicita che i costi relativi all’organizzazione (che, il più delle volte, individua le giornate in corrispondenza degli incontri del CAE con la Direzione) sono a carico dell’azienda48. 3. Sempre perseguendo la finalità di incrementare le possibilità di partecipazione da parte dei delegati, alcuni agreement prevedono, oltre le attività di formazione, la possibilità per i delegati CAE di essere affiancati da un esperto durante i meeting. Da sottolineare il fatto che la direttiva preveda la possibilità di consultare esperti esclusivamente durante la fase di negoziazione del CAE49, ad eccezione di quanto disposto nelle prescrizioni accessorie50 le quali, tuttavia, acquistano cogenza solo qualora le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo.51 48 L’articolo 10 stipula che i membri del CAE dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti sanciti dalla direttiva. In tal senso, il diritto a usufruire della formazione non implica che l’azienda debba farsi carico dei costi della stessa: ciononostante, nello spirito della direttiva possiamo leggere il riferimento al disporre dei mezzi necessari come un invito in tal senso. È importante ricordare, tuttavia, che la direttiva non rende immediatamente chiaro quest’obbligo, come dimostrato dalle numerose sollecitazioni che le istituzioni di rappresentanza dei lavoratori hanno fatto agli Stati membri affinché prevedessero, in fase di trascrizione della direttiva, strumenti di garanzia, mezzi finanziari e status legale necessari ai CAE per rivendicare tale diritto. A titolo di esempio, vedasi la posizione di EFFAT nel documento Verso una pratica avanzata per i CAE nell’EFFAT, p. 25. 49 Cfr. Art. 1 par. 4 50 Allegato 1, 5. Il comitato aziendale europeo, o il comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di propria scelta, nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei suoi compiti. 51 Art 7, par. 1 “qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, — qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ovvero — qualora — trascorsi tre anni dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all’articolo 5, paragrafo 5.” 66 - - - 2.4.3 Frequenza degli incontri Al fine di massimizzare le possibilità di informazione e consultazione, viene considerata buona pratica anche la dichiarazione di incontrarsi più di una volta l’anno con il management Bunge, accordo del 2004 4.1.1 Frequency of ordinary meetings Plenary sessions of the BEWC, known as "ordinary" meetings, shall be held twice a year CAMPOFRIO, accordo del 2009 The EWC meets at least twice each year for the purpose of carrying out its tasks, usually within the 24 hours prior to the consultation meeting and also in the case of important developments within the organisation […] Cemoi, accordo del 2012 The European Works Council shall meet in November on the day before or after the meeting of the Profit-Sharing Monitoring Committee. A second meeting will also be held with the Select Committee in April on the day before or after the meeting of the Profit-Sharing Monitoring Committee. FrieslandCampina, accordo del 2009 The European Works Council will meet three times a year, of which at least two meetings will be with the Board of Management. Heineken, accordo del 2014 The EWC and the Heineken European Forum shall meet twice a year. Kellogg Europe, accordo del 1996 5.1. FREQUENCY The Forum will normally meet twice a year. Koninklijke (Royal) Numico, accordo del 2005 MEETINGS a) Ordinary meetings Ordinary meetings between the NEWC and management shall be held at least three times a year for information and consultation purposes. Nel contesto della nostra ricerca, riteniamo che la volontà di alcune multinazionali di includere nell’Agreement più incontri con il CAE vada nella direzione di migliorare il processo di informazione e di consultazione dei lavoratori sotto molteplici punti di vista: 1. Interpreta in ottica collaborativa il 14° e 22° considerando. Tra gli elementi di novità introdotti dalla “Nuova direttiva CAE” rispetto alla direttiva del 1994 troviamo infatti l’indicazione che l’informazione e la consultazione del CAE avvenga con modalità che rendano possibile la formulazione di un parere all’impresa senza compromettere la capacità di adattamento di quest’ultima52. Tale precisazione è stata vista con timore in alcuni contesti, soprattutto per il rischio che le imprese vi si appellino per limitare i diritti del CAE all’informazione e alla consultazione. In questo caso, moltiplicare i momenti di incontro appare invece virtuoso, in quanto permette ai 52 Cfr. 14° e 22° considerando 67 - - - delegati di avere maggiori occasioni di definire insieme le proposte di merito e contenuto da presentare alla direzione durante le consultazioni. Un unico incontro annuale, seppur sufficiente alla semplice trasmissione di informazioni dalla direzione al CAE, risulta infatti insoddisfacente se si considera il bisogno dei delegati di superare barriere linguistiche, culturali e legate al contesto socio-economico. 2. Moltiplica le opportunità di consultazione con i delegati CAE, riconoscendo loro un ruolo di rappresentanza più ampio. In particolare, il tema della RSI richiede maggiori opportunità di confronto rispetto al singolo incontro annuale, poiché i lavoratori ed i loro rappresenti, come suggerito nella prima parte della ricerca, possono rivestire al contempo il ruolo di beneficiari dell’informazione e garanti della “eticità” dell’azienda. Conclusioni In conclusione, analizzando gli Agreement dei CAE attualmente attivi nel settore dell’agroindustria e alimentare, abbiamo verificato che esistono pratiche che vanno oltre la direttiva del 2009, prevedendo strumenti e attribuzioni che favoriscono i processi di informazione e consultazione. Queste possono essere brevemente riassunte in: L’inserimento di tematiche relative alla RSI nelle competenze del CAE Processi per diffondere i contenuti dei meeting tra direzione e CAE direttamente trai lavoratori, anche attraverso canali messi a disposizione dall’azienda Formazione specifica dei rappresentanti CAE a carico dell’azienda, in alcuni casi erogata da esperti esterni selezionati dai rappresentanti stessi sulla base delle lacune individuate La possibilità di essere assistiti da esperti esterni scelti dai rappresentanti L’individuazione di più meeting durante l’anno. Nella comunicazione del 15 Gennaio 2002, “Anticipating and managing change: a dynamic approach to the social aspects of corporate restructuring”, la Commissione europea afferma che il coinvolgimento dei lavoratori apporta benefici all’azienda se si è capaci di attivare momenti di confronto positivi. Per far questo, è importante mantenere aperti ed attivi i canali di comunicazione, in modo che le questioni vengano affrontate dedicandovi il tempo necessario. La comunicazione si riferisce, nello specifico, ai casi di ristrutturazione; riteniamo tuttavia che il dinamismo richiesto dall’impresa si estenda oggi anche alle questioni di RSI e rendicontazione non finanziaria analizzate, e che queste stesse questioni debbano riflettersi anche nell’approccio con i lavoratori per anticipare e gestire il cambiamento, consapevoli che “il consenso sociale concorre al rafforzamento della competitività delle imprese e dell’economia nel suo insieme” e “rappresenta una condizione imprescindibile per uno sviluppo economico duraturo”53. 53 5° considerando, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori 68 - - - I CAE, come sottolineato nel Memorandum European Work Council, contribuiscono a rafforzare tale consenso54, ed è per tale ragione che devono essere messe a valore quelle esperienze che, interpretando lo spirito della direttiva, implementano accordi e prassi attente al coinvolgimento e al dialogo tra le parti. 54 “On the whole, managers see positive effects from EWCs in human resource management and company operation terms […]. At the same time, econometric analysis shows that the presence of an EWC has no negative impact on company profitability or stock market valuation”.Memorandum European Work Council, ETUI-REHS, p. 44 69 - - - G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities x x x Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report x Ferrero CSR Report 2013* x Unilever Sustainable Living Report 2014* x Nestlé Nestlé in society. 2014 report SabMiller Sustainable Development Report 2015 Statement from the most senior decision-maker of the organization about the relevance of sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability Danone Group Sustainability Report 2014 Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report G4-1 Carlsberg Group CSR Report 2014 Heineken Sustainability Report 2014 ALLEGATO 1 Elenco completo di aspetti e indicatori GRI G4 rendicontati dalle imprese analizzate x x x x x x x x x x x Strategy and Analysis Organizational Profile G4-3 Name of the organization x x x x x x x x x G4-4 Primary brands, products, and services x x x x x x x x x G4-5 Location of the organization’s headquarters x x x x x x x x x G4-6 Number of countries where the organization operates, and names of countries where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report x x x x x x x x x G4-7 Nature of ownership and legal form x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G4-8 G4-9 Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries) Scale of the organization (employees, operations, net sales or net revenues, capitalization, quantity of product or services provided) G4-10 Total workforce by employment type, gender, employment contract and region x x x x x x x x x G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements x x x x x x x x x G4-12 Description of the organization’s supply chain x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain x x x x x x x x x G4-14 Description of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization x x x x x x x x x G4-15 Externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses x x x x x x x x x G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy organizations in which the organization participates x x x x x x x x x 70 - - - Identified Material Aspects and Boundaries G4-17 Entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent documents x x x x x x x x x G4-18 Process for defining the report content and the aspect boundaries and explain how the organization has implemented the reporting principles for defining report content x x x x x x x x x G4-19 List all the material aspects identified x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-20 For each material aspect, report the aspect boundary within the organization x x x x x x x x x G4-21 For each material aspect, report the aspect boundary outside the organization x x x x x x x x x G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons for such restatements x x x x x x G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect boundaries x x x x x x x x x x Stakeholder Engagement G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization x x x x x x x x x G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage x x x x x x x x x G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process x x x x x x x x x G4-27 Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns x x x x x x x x x G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided x x x x x x x x x G4-29 Date of most recent previous report (if any) x x x x x x x x x G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) x x x x x x x x x G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents x x x x x x x x x A. report the ‘in accordance’ option the organization has chosen b. report the GRI content index for the chosen option c. report the reference to the external assurance report, if the report has been externally assured x x x x x x x x x Organization’s policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report x x x x x x x x x Report Profile GRI CONTENT INDEX G4-32 ASSURANCE G4-33 71 - - - Governance G4-34 Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. identify any committees responsible for decisionmaking on economic, environmental and social impacts x x x G4-35 Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from the highest governance body to senior executives and other employees x x G4-36 Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report directly to the highest governance body x G4-37 Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on economic, environmental and social topics. if consultation is delegated, describe to whom and any feedback processes to the highest governance body G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees G4-39 G4-40 Report whether the chair of the highest governance body is also an executive officer Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body members x x x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x G4-41 Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and managed x x x x x x G4-42 Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development, approval, and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies, policies, and goals related to economic, environmental and social impacts x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 G4-43 Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective knowledge of economic, environmental and social topics x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-44 Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with respect to governance of economic, environmental and social topics. report whether such evaluation is independent or not, and its frequency. report whether such evaluation is a self-assessment and the actions taken in response to the evaluation x x x x x x x G4-45 G4-46 Report the highest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities and report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk management processes for economic, environmental and social topics x x x x x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities x x x x x x G4-48 Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s sustainability report and ensures that all material aspects are covered x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body x x x x x x x 72 - - - G4-50 Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them x G4-51 Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives, and linkages with the organizations' performances x G4-52 Report the process for determining remuneration. report whether remuneration consultants are involved in determining remuneration and whether they are independent of management. report any other relationships which the remuneration consultants have with the organization x G4-53 G4-54 G4-55 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration, including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in each country of significant operations to the median annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage increase in annual total compensation for all employees (excluding the highestpaid individual) in the same country x Ethics and Integrity G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics x x G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x x x G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES Disclosures on Management Approach G4-DMA For each matgeria aspect, report why the aspect is material, the impacts that make the aspect material, how the organization manages the material aspect or its impacts, and the evaluation of the management approach x x x x x Indicators CATEGORY: ECONOMIC Aspect: Economic Performance G4-EC1 Direct economic value generated and distributed x x x x x x x G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change x x x x x x x G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations x x x x x x G4-EC4 Financial assistance received from government x x x x 73 - - - Aspect: Market Presence G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation x G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation x x x x x x x x x Aspect: Indirect Economic Impacts G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported x x x G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts x x x x x x x Aspect: Procurement Practices G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation x x x x x x x x x x x x x x x x CATEGORY: ENVIRONMENTAL Aspect: Materials G4-EN1 Materials used by weight or volume x x G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials x x x x Aspect: Energy G4-EN3 Energy consumption within the organization x G4-EN4 Energy consumption outside of the organization x G4-EN5 Energy intensity x G4-EN6 Reduction of energy consumption G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services G4-EN8 x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Total water withdrawal by source x x x x x x x x x G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water x x x x x x x G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused x x x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Water Aspect: Biodiversity G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas x x G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas x x G4-EN13 Habitats protected or restored x G4-EN14 Total number of iucn red list species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk x x 74 - - - Aspect: Emissions G4-EN15 Direct greenhouse gas (ghg) emissions (scope 1) x x x x x x x x G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope 2) x x x x x x x x G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope 3) x x x x x x x G4-EN18 Greenhouse gas (ghg) emissions intensity x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (ghg) emissions x x x x x x x G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ods) x x x x x G4-EN21 Nox, sox, and other significant air emissions x x x x x x x x Aspect: Effluents and Waste G4-EN22 Total water discharge by quality and destination x x x x x x x x x G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method x x x x x x x x x G4-EN24 Total number and volume of significant spills x G4-EN25 G4-EN26 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the basel convention2 annex i, ii, iii, and viii, and percentage of transported waste shipped internationally Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the organization’s discharges of water and runoff x x x x x x Aspect: Products and Services G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services x x G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Compliance G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations x x x x Aspect: Transport G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organization’s operations, and transporting members of the workforce x x Aspect: Overall G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type x x Aspect: Supplier Environmental Assessment G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria x x G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x Not present in G3.1 Not present in G3.1 75 - - - Aspect: Environmental Grievance Mechanisms G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x x CATEGORY: SOCIAL SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK Aspect: Employment G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region x G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or parttime employees, by significant locations of operation x x G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender x x x x x Aspect: Labor/Management Relations G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective agreements x x x x x x x x Aspect: Occupational Health and Safety G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs x G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by region and by gender x G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation x x G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions x x x x x x x x x x x Aspect: Training and Education G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category x x x x G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings x x x x x x G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by gender and by employee category x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Diversity and Equal Opportunity G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity x 76 - - - Aspect: Equal Remuneration for Women and Men G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant locations of operation x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria x x x x G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken x x x x x x Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS Aspect: Investment G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening x G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained x x x x x x x x x x x Aspect: Non-discrimination G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken x x x x Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Child Labor G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor Aspect: Forced or Compulsory Labor G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor x Aspect: Security Practices G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures that are relevant to operations x 77 - - - Aspect: Indigenous Rights G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken x x x Aspect: Assessment G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments x x x x x x x x Aspect: Supplier Human Rights Assessment G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria x G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken x x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 x Aspect: Supplier Human Rights Assessment G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms x x x x SUB-CATEGORY: SOCIETY Aspect: Local Communities G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs x x G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities x x x x x x x x x Aspect: Anti-corruption G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks identified x G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures x G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Public Policy G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary x x x x x x x x x x x x x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 Not present in G3.1 Not present in G3.1 Aspect: Anti-competitive Behavior G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes Aspect: Compliance G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations x Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society x G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken x x x x x x 78 - - - Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms x x Not present in G3.1 Not present in G3.1 SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY Aspect: Customer Health and Safety G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for improvement G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aspect: Product and Service Labelling G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and labelling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labelling, by type of outcomes G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction x x x x x x x x x Aspect: Marketing Communications G4-PR6 Sale of banned or disputed products x x x G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes x x x x x x x x x x Aspect: Customer Privacy G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data x x Aspect: Compliance G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services TOTAL NUMBER OF REPORTED ISSUES x x 142 104 121 63 79 x x x 146 92 104 82 79 - - - Ferrero Corporate Social Responsibility Report 2013* Barilla Good for You Good for the Planet 2015 Report Unilever Sustainable Living Report 2014* Nestlé Nestlé in society. 2014 Report Danone Sustainability Report 2014 Carlsberg CSR Report 2014 SabMiller Sustainable Development Report 2015 Anheuser-Busch InBev 2014 Global Citizenship Report Heineken Sustainability Report 2014 Brewing a Better World ALLEGATO 2 Elenco di indicatori GRI G4 Sector Disclosures Food Processing rendicontati dalle imprese analizzate FP1 Percentage of purchased volume from suppliers compliant with company’s sourcing policy x x FP2 Percentage of purchased volume which is verified as being in accordance with credible, internationally recognized responsible production standards, broken down by standard x x FP3 Percentage of working time lost due to industrial disputes, strikes and/or lock-outs, by country x x x FP5 Percentage of production volume manufactured in sites certified by an independent third party according to internationally recognized food safety management system standards x x x FP6 Percentage of total sales volume of consumer products, by product category, that are lowered in saturated fat, trans fats, sodium and added sugars x x x FP7 Percentage of total sales volume of consumer products, by product category, that contain increased nutritious ingredients like fiber, vitamins, minerals, phytochemicals or functional food additives x x FP9 Percentage and total of animals raised and/or processed, by species and breed type FP10 Policies and practices, by species and breed type, related to physical alterations and the use of anaesthetic FP11 Percentage and total of animals raised and/ or processed, by species and breed type, per housing type FP12 Policies and practices on antibiotic, anti-inflammatory, hormone, and/or growth promotion treatments, by species and breed type FP13 Total number of incidents of significant non-compliance with laws and regulations, and adherence with voluntary standards related to transportation, handling, and slaughter practices for live terrestrial and aquatic animals x 80 Company name Accor - Wagons Lits Albert Fisher Group ACCOR Group European Committee Type renegotiate d (change of terms of agreement) Albert Fisher Group European Forum original installation agreement Probable development of the business, production and sales 01/01/2002 x x x x 12/09/1996 x x x x x Vocational training x x x x x x Other specified issues not mentioned above Pay Working time Data protection Corporate social responsibility Trade union rights Human resource management practices Equal opportunities Research and development policy Environmental protection x Health and safety x Collective redundancies Employment situation and forecasts Transfers / relocation Reorganisation of production New technology policy Mergers, take-overs or acquisitions Closures or cutbacks Company structure Changes to working methods / organisation Date of signature Corporate strategy and investment - Economic and financial situation of the company - - ALLEGATO 3 Elenco degli Agreement analizzati a fini di ricerca nei settori Food, Catering, Hotel & Agriculture x x 81 - - Anheuser-Busch InBev Aramark Corporation Arla Foods Atria Autogrill Bacardi - Martini Agreement with a view to establishing original a European Works installation Council agreement 18/09/1996 x x x x x x x x x x x Aramark European Employee Forum original installation agreement 19/09/1996 x x x x x x x x x x x MD Foods European Works Council original installation agreement 12/10/1999 x x x x x x x x Renewal of the Atria EWC agreement renegotiate d (renewal or extension) 17/11/2010 European Works Council of the Autogrill group workers agreement renegotiate d (change of terms of agreement) 18/11/2010 x x x x x x Bacardi - Martini European Works Council original installation agreement 01/01/2001 Bakkavör EWC original installation agreement 01/01/2008 Nuovo accordo di funzionamento del Comitato Aziendale Europeo renegotiate d (renewal or extension) 10/06/2015 Bakkavör Group Barilla - x x x x x x x x x x x x x x x 82 - - Barry Callebaut BCD Travel Bonduelle Bongrain British American Tobacco - Agreement regarding the composition,power s and operation of a European Works Council for the Barry Callebaut group renegotiate d (renewal or extension) 27/09/2013 x x x x x x BCD Tra BCD Travel EWC agreement original installation agreement 06/03/2008 x x x x x x Annex to the Agreement establishing Bonduelle European Works Council renegotiate d (change of terms of agreement) 24/06/2011 x x x x x x Accord du 3 septembre 1996 revisé le 28 octobre 2004 relatif au comité d'entreprise européen du groupe Soparind Bongrain renegotiate d (change of terms of agreement) 28/10/2004 x renegotiate BAT & Rothmans d (change of European Employee terms of Council agreement) 21/06/1999 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 83 - Bunge Campbell Soup Company Bunge European Works Council Carlsberg Cémoi original installation agreement 19/09/2004 x x x x 29/11/2004 x x x x original installation agreement 04/03/2009 x x x x Agreemen for the creation of Cargill Europe Association original installation agreement 24/06/1996 x x x x x Carlsberg European Works Council original installation agreement 01/06/1999 x x x x Agreement on the composition and functioning of the Cémoi Group European Works Council original installation agreement 03/04/2012 x x x x renegotiate Campbell European d (change of Forum renegotiated terms of agreement agreement) Restated regulations and installation Campofrio Group agreement of the European Works Council for Campofrio Food Group Cargill - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 84 - Central Sugar Manufacturing Cerealia Club Mediterrannee Coca-Cola Company Coca-Cola Enterprises Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. - CSM European Works Council renegotiate d (renewal or extension) 27/01/2002 Cerealia European Works Council original installation agreement 27/10/1999 x x x renegotiate Club Méditerrannée d (change of European Social terms of Dialogue Council agreement) 09/11/1999 x x x Agreement on exchange of information and consultation with employees on European level renegotiate d (change of terms of agreement) 10/06/2011 x x x Coca-cola Enterprises European Works Council agreement renegotiate d (change of terms of agreement) 29/09/2011 x Coca-Cola Hellenic Bottling company SA european works council agreement original installation agreement 20/11/2002 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 85 - Compagnie Laitière Européenne Conserve Italia CWT (Carlson Wagonlit Travel) D.E Master Blenders - Compagnie Laitière Européenne European Group level Works Council original installation agreement 19/05/1998 x Conserve Italia European Works Council original installation agreement 13/05/2003 x CWT EWC agreement original installation agreement 06/06/2014 x Agreement between D.E Master Blenders 1753 N.V. and the European Works Council D.E Master Blenders 1753 original installation agreement 06/06/2013 Agreement on the constitution of an Information and Consultation Committee for Danone renegotiate d (change of terms of agreement) 11/03/1996 Devro European Forum original installation agreement 03/09/1999 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Danish Crown Danone Devro International x x x x x x x x x x x x x x x 86 - - Diageo Dr. Oetker Elior Ferrero - The Diageo PLC European Forum (DEF) Agreement renegotiate d (renewal or extension) 02/10/2007 Oetker Europa Forum original installation agreement 12/06/1996 protocole d'accord relatif à la création d'un Comité d'Entreprise Européen au sein du Groupe Elior original installation agreement 01/07/2005 x x x x x x x x x x x x renegotiate Accordo di d (change of costituzione del CAE terms of Ferrero agreement) 13/04/2011 x x Agreement on the European Works Council for FrieslandCampina renegotiate d (change of terms of agreement) 16/06/2009 x x Gate Gourmet Forum Europe renegotiate d (renewal or extension) 01/07/2000 x x x x Grace BusinessGroup-Forum renegotiate d (change of terms of agreement) 01/06/1999 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Flodor FrieslandCampin a Gate Gourmet Grace x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 87 - H. Bahlsen Keksfabrik Bahlsen European Works Council original installation agreement 26/02/2004 x x x x x x x x EWC agreement 2014 renegotiate d (renewal or extension) 26/06/2014 x x x x x x x x Heinz European Works Council original installation agreement 03/06/1999 x x x x x x x Joint agreement on the establishment of the European Consultative Forums in Labroke Group PLC original installation agreement 01/01/1999 x x x x x Hilton International European Consultative Forum renegotiate d (renewal or extension) 28/02/2005 x x x x x Installation agreement Hochland SE works council original installation agreement 18/01/2010 renegotiate Imperial Tobacco d (renewal European Employee or Works Council extension) 30/03/2011 x x x x x Heineken Heinz Hilton Group plc Hilton International Hochland Imperial Tobacco Group - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 88 - - InterContinental Hotels Group Japan Tobacco IHG European Forum, the consolidated agreement Februray 2007 original installation agreement 01/02/2007 Japan Tobacco European Works Council amendment to existing EWC agreement 05/04/2000 Karlsberg Brauerei original installation agreement 17/05/1996 renegotiate Kellogg Europe d (renewal Information & or Consultation Forum extension) Kerry Group European Forum Agreement Revised 10/12/2014 x x x x 16/10/2002 x x x x x renegotiate d (renewal or extension) 21/05/2015 x x x x x x x x x Numico European Works Council agreement renegotiate d (renewal or extension) 01/05/2005 x x x x x x x x x Wessanen EWC renegotiated agreement renegotiate d (change of terms of agreement) 01/01/2009 Karlsberg Brauerei Kellogg Kerry Group Koninklijke (Royal) Numico Koninklijke Wessanen - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 89 - - Ladbrokes Group Lindt & Sprüngli LSG Lufthansa Service Holding AG - Ladbrokes Betting and Gambling European Consultative Forum renegotiate d (renewal or extension) 28/02/2005 x x Lindt & Sprüngli European Works Council original installation agreement 01/01/1997 x x x x x LSG Sky Chefs European Works Council original installation agreement 24/05/2004 x x x x x Agreement concerning communication at Mars in Europe original installation agreement 26/03/1996 x x x x McCain European Employee Forum original installation agreement 01/02/2004 McDonald's European Communication Group original installation agreement 21/11/1995 x Agreement governing the operation of the Eureopan Council covering Mondelez International in EU/EEA countries renegotiate d (renewal or extension) 11/06/2012 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LVMH Mars Incorporated McCain Foods McDonald's Mondelez International x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 90 - - Nestlé - Nestlé European Council for Information and Consultation renegotiate d (renewal or extension) 04/09/2003 Nordzucker European Works Council original installation agreement 01/01/1999 Northern Foods Employee original Communication and installation Consultation Forum agreement 14/12/1999 x x Nutreco European Information and Consultation Council original installation agreement 01/09/1996 x x Agreement concerning the European Group Committee (“EGC”) at ORKLA ASA renegotiate d (renewal or extension) 14/03/2002 x x Supplementary Protocol to the Protocol of agreement on the establishment of the European Information and Consultation council of the Parmalat Group amendment to existing EWC agreement 19/06/2003 x x x Nordsee Nordzucker AG Northern Foods Nutreco Holding Orkla Parmalat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 91 - Pepsico EEF Agreement Pernod Ricard Philip Morris International Plukon Food Group Rezidor Hotel Group SABMiller original installation agreement 08/05/1996 x renegotiate d (change of renewal of the EWC terms of agreement agreement) 12/07/2014 x Philip Morris European Council for Employees renegotiate d (renewal or extension) 16/01/2002 Plukon Food Group B.V. European Works Council agreement original installation agreement 15/11/2012 Current wording of the EWC Agreement after Amendment in 2008 amendment to existing EWC agreement 01/01/2008 SABMiller Europe European Works Council agreement renegotiate d (renewal or extension) 21/02/2012 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 92 - - San Benedetto Sara Lee Skandinavisk Holding Accordo per l'istituzione di un comitato aziendale europeo di informazione e consultazione dei lavoratori del gruppo San Benedetto original installation agreement 19/04/2011 x x x x Agreement on the Sara Lee/Douwe Egberts European Works Council original installation agreement 17/02/1997 x x x x Skandinavisk Tobakskompagni European Works Council renegotiate d (renewal or extension) 01/01/2003 Sodexho original installation agreement 14/04/1998 x Starwood European Employee Communication & original Consultation installation Council agreement 29/09/2000 x x x x x x x x Steigenberger European Works Council 11/09/1996 x x x x x x x x Sodexo (Partena) Starwood Lodging Group Steigenberger Hotels - original installation agreement x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 93 - - Südzucker Swedish Match Syngenta Tate & Lyle Ter Beke Thomas Cook Group Tulip International - Agreement on distribution of seats in the Südzucker EWC amendment to existing EWC agreement 18/07/2002 Agreement on a European Works Council for the Swedish Match Group renegotiate d (renewal or extension) 08/10/2007 x x x x x x x Syngenta European Employee Consultation Council (SEECC) agreement renegotiate d (renewal or extension) 23/11/2010 x x x x x x x Tate & Lyle European Forum original installation agreement 26/07/1996 x x Ter Beke Forum installation agreement original installation agreement 29/09/2011 x x x x Agreement regarding crossnational informing and hearing of employees of the Thomas Cook Grouop renegotiate d (change of terms of agreement) 01/03/2009 x x x Tulip International European Works Council original installation agreement 13/05/1996 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 94 - - Unilever UNIQ (unigate) United Biscuits (holdings) - Unilever European Works Council agreement renegotiate d (renewal or extension) 11/02/2010 x x x x x x Unigate European Forum original installation agreement 14/10/1998 x x x x x x United Biscuits Eruopean Consultative Council original installation agreement 09/11/1994 x x Prolongation of the voluntary agreement on information and consultation in Vandenmoortele Group renegotiate d (renewal or extension) 07/11/2006 x x x x Tricon Global Restaurants original European Employee installation Forum agreement 08/05/1996 x x x x x x x 69 66 59 67 48 52 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 39 39 x Vaasan & Vaasan Vandemoortele International Yum! Brands Tot Percentage 71, 9 68, 8 61, 5 69, 8 x 50, 0 54, 2 56, 3 7 47 49, 7,3 0 x x x x 45 65 49 46, 9 67, 7 51, 0 32 33, 3 3 20, 3,1 8 40, 6 40, 6 13 13, 5 3 4 1 5 2 32 33, 3,1 4,2 1,0 5,2 2,1 3 Dati EWC database, elaborazione Cds 95 - - - Bibliografia AA.VV. (2008) Memorandum European work councils. Recommendations for policy making based on current experiences. Brussels:Etui AA.VV.(2006), 17 I Comitati Aziendali Europei, a cura di Volker Telljohann, IpL AA.VV (2011), The Sustainable Company: a new approach to corporate governance, Vol. I, edited by Vitols S. and Kluge N., ETUI Brussels AA.VV. (2009), European Works Councils in complementary perspectives. New approaches to the study of European interest regulation, edited by Hertwig M., Pries L. and Rampeltshammer L., Brussels:Etui Anheuser-Busch InBev (2015), 2014 Global Citizenship Report. 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European Works Council agreement, 15/11/2012 Current wording of the EWC Agreement after Amendment in 2008, 01/01/2008 SABMiller Europe European Works Council agreement, 21/02/2012 Accordo per l'istituzione di un comitato aziendale europeo di informazione e consultazione dei lavoratori del gruppo San Benedetto, 19/04/2011 Agreement on the Sara Lee/Douwe Egberts European Works Council, 17/02/1997 Skandinavisk Tobakskompagni European Works Council, 01/01/2003 Sodexho, 14/04/1998 101 - - - Starwood European Employee Communication & Consultation Council, 29/09/2000 Steigenberger European Works Council, 11/09/1996 Agreement on distribution of seats in the Südzucker EWC, 18/07/2002 Agreement on a European Works Council for the Swedish Match Group, 08/10/2007 Syngenta European Employee Consultation Council (SEECC) agreement, 23/11/2010 Tate & Lyle European Forum, 26/07/1996 Ter Beke Forum installation agreement, 29/09/2011 Agreement regarding cross-national informing and hearing of employees of the Thomas Cook Group, 01/03/2009 Tulip International European Works Council, 13/05/1996 Unilever European Works Council agreement, 11/02/2010 Unigate European Forum, 14/10/1998 United Biscuits European Consultative Council, 09/11/1994 Prolongation of the voluntary agreement on information and consultation in Vandenmoortele Group, 07/11/2006 Tricon Global Restaurants European Employee Forum, 08/05/1996 Perrini F., Tencati A. 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