Questionario di soddisfazione dei lavoratori in ambito di

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Questionario di soddisfazione dei lavoratori in ambito di
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WP1
Desk Research
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This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author , and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein
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PROJECT VS/2014/0385
INsPIRE: INformation, Participation & Involvement of employees on non-financial
REporting in the European food and drink sector
Sommario
Introduzione ........................................................................................................................................................... 5
Sezione 1 - Il quadro istituzionale e la diffusione di iniziative di Responsabilità Sociale.............................................. 8
1.1 Il contesto istituzionale, storico ed economico della Responsabilità Sociale ..................................................... 8
1.2 Analisi della elaborazione e della diffusione di iniziative e strumenti di Responsabilità Sociale .......................11
1.2.1 Le caratteristiche delle iniziative ..................................................................................................................... 11
1.2.2 I soggetti che le hanno elaborate e proposte .................................................................................................... 19
1.2.3 La specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata ...................................................... 20
1.2.4 La diffusione di alcuni strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale.......................................................... 23
1.3 Il quadro istituzionale in materia di rendicontazione non finanziaria e la sua evoluzione ................................25
1.3.1 La rendicontazione non finanziaria .................................................................................................................. 25
1.3.2 La regolamentazione internazionale ................................................................................................................ 26
1.3.3 La nuova Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria e sulla diversity ................................. 28
1.4 La Responsabilità Sociale nel settore Food & Drink europeo e alcune pratiche di rendicontazione non
finanziaria ..............................................................................................................................................................30
1.4.1 Sostenibilità e criticità del settore Food & Drink ............................................................................................ 30
1.4.2 Responsabilità Sociale, sostenibilità e settore Food & Drink .......................................................................... 31
1.4.2 Analisi di alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria del settore Food & Drink ................................ 32
1.4.3 Alcune considerazioni in materia di rendicontazione non finanziaria e coinvolgimento dei lavoratori .......... 41
Sezione 2. Esperienze di RSI nelle attività di informazione e consultazione dei Comitati Aziendali Europei ...............43
2.1 Primi riferimenti ai concetti di Informazione e consultazione ..........................................................................43
2.2 Informazione e consultazione nella direttiva ...................................................................................................44
2.3 CAE, Responsabilità sociale e rendicontazione non finanziaria: ipotesi di ricerca .............................................48
2.4 Analisi degli agreement ruolo attivo che il CAE può esercitare .........................................................................52
2.4.1 Informazione ai lavoratori attraverso i canali del gruppo ................................................................................ 56
2.4.2 Formazione dei delegati e consulenza esperta ................................................................................................. 62
2.4.3 Frequenza degli incontri .................................................................................................................................. 67
Conclusioni ................................................................................................................................................................68
ALLEGATO 1 Elenco completo di aspetti e indicatori GRI G4 rendicontati dalle imprese analizzate .......................70
ALLEGATO 2 Elenco di indicatori GRI G4 Sector Disclosures Food Processing rendicontati dalle imprese analizzate
..............................................................................................................................................................................80
ALLEGATO 3 Elenco degli Agreement analizzati a fini di ricerca nei settori Food, Catering, Hotel & Agriculture ....81
Bibliografia ............................................................................................................................................................96
Sitografia .............................................................................................................................................................105
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La presente ricerca è stata realizzata all’interno delle attività previste dal Work Package 1 del
progetto INsPIRE. Questa è suscettibile di aggiornamenti e/o modifiche sulla base dei risultati
intermedi del progetto, con riferimento particolare al WP3 Information and Knowledge Needs
Analysis – Workshop
PARTNERS
Edited by Manlio De Silvio, Paolo Giampetruzzi
External evaluator: Volker Telljohann
Webpage: http://www.ilcds.org/inspire/
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Introduzione
Negli ultimi anni le preoccupazioni sugli impatti sociali e ambientali delle imprese sono cresciute in modo
significativo, così come le aspettative sul ruolo delle aziende nello sviluppo di modelli di produzione e di
gestione più rispettosi dell’ambiente e della società, comprese le questioni relative alla sostenibilità delle
catene del valore e di approvvigionamento e al rispetto dei diritti umani nelle catene di fornitura.
In molti paesi dell’Unione europea le imprese sono state invitate negli anni a comunicare volontariamente
informazioni su alcune questioni di natura non finanziaria, facendo eventualmente riferimento a linee
guida, strumenti, standard o modelli riconducibili ai differenti temi della Responsabilità Sociale sviluppati a
livello nazionale o internazionale. In alcuni paesi europei, come ad esempio la Francia, il Regno Unito, la
Danimarca, la Svezia o la Spagna, sono state introdotte leggi che richiedevano espressamente, per alcune
tipologie di società, per lo più di grandi dimensioni, quotate in borsa o a partecipazione pubblica, una
qualche forma di rendicontazione non finanziaria.
In questo scenario, nel tentativo di standardizzare le norme all’interno dell’Unione europea sul delicato
fronte della rendicontazione non finanziaria o sociale o di sostenibilità, e partendo dalla considerazione che
la trasparenza è un elemento chiave per ogni politica di Responsabilità Sociale, il 15 Aprile 2014 il
Parlamento europeo ha approvato la proposta di Direttiva volta a migliorare la trasparenza delle
informazioni sociali e ambientali fornite da alcuni tipi di grandi imprese. La Direttiva 2014/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
divulgazione di informazioni non finanziarie e sulla diversity, è stata adottata il 22 ottobre 2014 (European
Parliament and the Council, 2014).
Il progetto INsPIRE si inserisce in questo scenario con l’obiettivo generale di integrare per la prima volta due
tematiche centrali delle politiche strategiche dell’UE, vale a dire la Responsabilità Sociale, nel cui ambito
ricade anche la rendicontazione non finanziaria sui temi della sostenibilità e della diversità, e la promozione
delle attività di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla
vita delle imprese.
Un numero significativo di aspetti sociali, ambientali e di sostenibilità sono, infatti, strettamente collegati ai
temi di diretto o indiretto interesse dei lavoratori e dei loro rappresentanti, quali, ad esempio, il rispetto dei
diritti umani e dei diritti fondamentali sul lavoro, la salute e la sicurezza, la formazione e lo sviluppo delle
competenze, la rappresentanza, il coinvolgimento e la partecipazione, l’ambiente naturale.
Su questo specifico versante, molte aziende e organizzazioni rappresentative dei lavoratori hanno da tempo
cominciato a concludere accordi aziendali transnazionali, nel quadro di una crescente importanza della
Responsabilità Sociale delle imprese e di un approccio alle relazioni industriali orientato maggiormente al
dialogo, all’informazione e al coinvolgimento dei lavoratori. Tali accordi transnazionali sono documenti che
comprendono impegni reciproci tra le imprese e le rappresentanze sindacali la cui portata si estende al
territorio di più Stati, e che spesso contengono anche indicazioni in merito alle politiche di Responsabilità
Sociale delle aziende.
Più in particolare, lo scopo del progetto è quello di sviluppare azioni ed iniziative per ispirare e promuovere
l’integrazione delle questioni relative alla Responsabilità Sociale e alla rendicontazione non finanziaria e
sulla diversity nelle attività e nelle iniziative dei Comitati Aziendali Europei (CAE).
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L'Unione europea, infatti, sostiene e integra le iniziative degli Stati membri in merito alla partecipazione dei
lavoratori, con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi primari della politica sociale europea
definiti all’articolo 151 del Trattato di Funzionamento dell’Unione (TFUE), che includono condizioni di vita e
di lavoro migliori, una adeguata protezione sociale, un’alta e duratura occupazione e la lotta contro ogni
forma di emarginazione.
La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, definisce i principi sui
quali si basa il modello europeo di diritto del lavoro, e ricomprende l’informazione, la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori assieme ad altri temi essenziali quali la libera circolazione, l’occupazione e le
retribuzioni, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la protezione sociale, la libertà d’associazione e di
contrattazione collettiva, la formazione professionale, la parità di trattamento, la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, la protezione dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e delle persone disabili.
Con riferimento alla legislazione vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei
lavoratori, un primo gruppo di Direttive riguarda il diritto dei lavoratori a essere informati e consultati su
una serie di questioni importanti relative ai risultati economici, alla solidità finanziaria e ai futuri piani di
sviluppo delle imprese che potrebbero interessare l’occupazione1.
Un secondo gruppo di Direttive ha invece definito norme applicabili in contesti transnazionali, nei quali
possano essere garantiti diritti di informazione dei lavoratori e parziali diritti di partecipazione al processo
decisionale. Tra queste, la Direttiva 1994/45/CE, modificata dalla Direttiva 2009/38/CE, riguarda
l’istituzione dei CAE e contiene indicazioni tese ad assicurare l’informazione, il coinvolgimento e la
consultazione dei lavoratori delle imprese multinazionali e delle imprese che partecipano a una fusione. I
CAE riuniscono i rappresentanti della Direzione centrale e dei lavoratori di tutta Europa, per discutere
questioni quali i risultati aziendali, le prospettive di sviluppo e di occupazione, le eventuali operazioni di
ristrutturazione e di riorganizzazione, e le politiche relative alla gestione delle risorse umane.
Sotto questo profilo, appare evidente la possibilità e l’opportunità di collegare in modo maggiormente
strutturato l’ambito della Responsabilità Sociale, inclusa la rendicontazione non finanziaria e sulla diversity,
e le attività e le iniziative dei CAE.
Molte ragioni suggeriscono infatti di incoraggiare l’informazione, il coinvolgimento e la partecipazione dei
lavoratori sui temi della CSR e della rendicontazione non finanziaria, tra le quali:
•
L’opportunità di sviluppare un processo decisionale aziendale ancora più informato, sulla base di
una migliore comprensione delle aspettative dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche in
materia di Responsabilità Sociale, in una logica di stakeholder engagement;
1
Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, sui licenziamenti collettivi, quale modificata dalle Direttive
92/56/CEE e 98/59/CE; Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (testo consolidato
delle Direttive 77/187/CE e 98/50/CE del Consiglio); Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella
Comunità europea, e stabilisce requisiti minimi comuni per le disposizioni nazionali sulla tutela del diritto dei
lavoratori a essere informati e consultati sulla situazione economica e occupazionale aziendale; Direttiva 2004/25/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, ai sensi della
quale ai dipendenti delle società, o ai loro rappresentanti, dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio
parere sulle ripercussioni prevedibili di un tale acquisto sull’occupazione; Direttiva 2011/35/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni.
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•
La possibilità di migliorare il rapporto tra lavoratori e imprese, aumentando il coinvolgimento, la
partecipazione, la motivazione, il senso di appartenenza e la conoscenza delle attività socialmente
responsabili realizzate dalle aziende;
•
L’esigenza di aumentare la trasparenza delle decisioni e la credibilità delle attività intraprese,
aiutando le aziende a sviluppare mirate azioni coerenti con l’obiettivo del miglioramento continuo.
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Sezione 1 - Il quadro istituzionale e la diffusione di iniziative di Responsabilità
Sociale
1.1 Il contesto istituzionale, storico ed economico della Responsabilità Sociale
La Responsabilità Sociale è entrata nell’agenda dell’Unione europea a partire dal Consiglio europeo di
Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare in
Europa una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale
europeo. In quella circostanza, il Consiglio europeo individua per l’Europa un obiettivo strategico per il
nuovo decennio: diventare l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace
di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo
dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale. Il Consiglio si rivolge per la prima volta al senso di
responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita, l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile
(Consiglio europeo, 2000).
E’ però con la pubblicazione del Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale
delle imprese del luglio 2001 (Commissione europea, 2001) che la Commissione propone formalmente la
propria posizione in materia di Corporate Social Responsibility ed esorta gli Stati Membri a farsi promotori,
entro i propri confini, della diffusione della CSR tra le imprese, i consumatori e la società civile.
Il documento definisce la Responsabilità Sociale come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate,
individuandone il campo di applicazione sia in un’ottica interna alle imprese, ad esempio in termini di
gestione e valorizzazione delle risorse umane, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e di
adattamento alle trasformazioni nelle ristrutturazioni aziendali, sia in un’ottica esterna, con riferimento ai
rapporti con le comunità locali e con i territori di appartenenza, alle relazioni con fornitori e consumatori,
alle richieste della comunità finanziaria e della Pubblica Amministrazione e, più in generale, alla gestione
degli effetti delle decisioni e delle attività aziendali sull’ambiente naturale.
L’obiettivo della Commissione è duplice: sollevare il dibattito sul concetto di Responsabilità Sociale, da un
lato, e utilizzarne i principi fondamentali per rafforzare la strategia europea per uno sviluppo sostenibile.
L’approccio alla CSR concorda infatti con il messaggio fondamentale della strategia di sviluppo sostenibile
adottato dal Consiglio europeo di Goteborg nel giugno 2001, secondo il quale nel lungo periodo la crescita
economica, la coesione sociale e la tutela ambientale devono procedere di pari passo.
In questa prospettiva, la Commissione europea lancia quindi la sua nuova agenda sociale, che costituisce la
dimensione della politica di Lisbona riorientata alla strategia della crescita e del lavoro. Tra gli obiettivi che
la Commissione si propone c’è il raggiungimento del pieno impiego e una società più coesa con uguali
opportunità per tutti, raggiungibili anche attraverso il rafforzamento del principio della Responsabilità
Sociale. Sempre in questa ottica, nel 2006 la Commissione europea pubblica una nuova comunicazione, con
la quale si propone di dare maggiore visibilità politica alla Responsabilità Sociale e di mobilitare l’interesse
delle aziende su queste tematiche (Commissione europea, 2006).
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Con la Comunicazione del 25 ottobre 2011 la Commissione fornisce nuove indicazioni sulla Responsabilità
Sociale delle imprese. Nello specifico, il documento prende atto dei cambiamenti intercorsi dalle precedenti
Comunicazioni (Libro Verde del 2001, Comunicazioni del 2002 e 2006), ritiene necessario un cambio di
passo e un intervento più incisivo e articolato, propone una nuova definizione di CSR, più semplice ma di
più ampia portata, e definisce un’agenda di 8 punti e di 13 iniziative per il periodo 2011-2014 (Commissione
europea, 2011).
Nella Comunicazione del 2011 la definizione è così riformulata: la responsabilità delle imprese per il loro
impatto sulla società, e come corollario si aggiunge che il rispetto della normativa e degli accordi collettivi
tra le parti sociali è un presupposto necessario per realizzare tale responsabilità. Per soddisfare le loro
responsabilità, le imprese dovrebbero dotarsi di un processo per integrare le istanze sociali, ambientali,
etiche, i diritti umani e le richieste dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nelle strategie, in
stretta collaborazione con le parti interessate e con l'obiettivo di massimizzare la creazione di valore
condiviso per i loro proprietari/azionisti e per le altre parti interessate e la società in generale e individuare,
prevenire e mitigare i possibili effetti negativi.
In quest’ottica, il concetto di valore condiviso si può definire come l’insieme di politiche e di pratiche che
rafforzano la competitività di un’azienda, migliorando allo stesso tempo le condizioni economiche e sociali
della comunità in cui essa opera. La creazione di valore condiviso si focalizza quindi sull’identificazione e
sull’espansione delle connessioni tra progresso economico e progresso sociale (Porter, Kramer, 2011). Tale
connessione è peraltro riscontrabile anche nella strategia della Commissione Europa 2020, la quale
identifica la Responsabilità Sociale come un elemento chiave per il raggiungimento di una crescita
intelligente, sostenibile e solidale, in grado di assicurare più elevati livelli di occupazione, produttività e
coesione (Commissione europea, 2010).
Al di là del contributo istituzionale a livello sia europeo che nazionale, che ha visto la Commissione e molti
Governi giocare un ruolo di primo piano nella diffusione dei concetti e dei principi della CSR, nel corso degli
anni la Responsabilità Sociale ha cominciato ad affermarsi anche grazie ad avvenimenti contingenti e di
fenomeni strutturali che hanno caratterizzato, e stanno ancora influenzando, l’attuale scenario sociale ed
economico.
Sotto questo profilo, la Corporate Social Responsibility non è un fenomeno nuovo, ma affonda le proprie
radici in molte delle teorie sviluppatesi negli ultimi decenni e si rafforza in virtù dell’attenzione posta dagli
operatori economici, dalle istituzioni, dall’opinione pubblica e dai consumatori sull’integrità delle imprese e
sugli atteggiamenti da queste assunti non solo nei confronti degli azionisti ma anche di una articolata
compagine di portatori di interesse e della collettività nel suo complesso.
Tra i fattori contingenti, sull’onda dei più o meno recenti scandali finanziari ed imprenditoriali, è possibile
ricordare una rinnovata tensione etica e morale verso modelli di comportamento improntati ad una
maggiore correttezza personale, professionale e aziendale, unita ad un crescente bisogno di trasparenza e
di chiarezza rispetto alle informazioni fornite ai mercati, ai risparmiatori, ai lavoratori, alle istituzioni e alla
società.
Tra i fenomeni più strutturali, ricordiamo la globalizzazione e le sue sfide, la salvaguardia dell’ambiente e il
desiderio di una migliore qualità della vita, la ricerca di nuovi modelli di sviluppo e l’esigenza di procedere in
modo più spedito sul sentiero dell’innovazione sostenibile, anche alla luce dell’esigenza di recuperare
margini di competitività nel quadro delle crisi economiche e occupazionali con le quali molti paesi europei
si stanno ancora confrontando.
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Questo richiede di approcciare la Responsabilità Sociale in una prospettiva strategica, perché è in questo
modo che possono liberarsi le vere opportunità di creare valore condiviso, sperimentando innovazioni della
catena del valore e/o dei prodotti e dei servizi che possono determinare un beneficio simbiotico sia alla
collettività e all’ambiente che alle imprese, le quali possono rafforzare la propria competitività e contribuire
a creare nuova e migliore occupazione.
Mentre un approccio reattivo consiste nel gestire e mitigare qualunque danno arrecato dall’impresa alla
società, la Responsabilità Sociale strategica, da alcuni definita anche Corporate Strategic Responsibility
(Perrini, Tencati, 2008), invita a integrare la CSR nella scelte di politica competitiva e di mercato. Le
interconnessioni tra società e impresa dovrebbero essere, infatti, analizzate e gestite ricorrendo agli stessi
strumenti e modelli impiegati per valutare il posizionamento concorrenziale dell’azienda e per definirne le
direttrici strategiche e operative. In questo modo, l’impresa potrebbe meglio focalizzare le specifiche aree
della catena del valore per le quali i temi della Responsabilità Sociale possono rappresentare un driver di
successo e di sviluppo sociale condiviso.
Figura 1 La mappatura dell’impatto sociale della catena del valore
Fonte: M. E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985 (ed. it. Il vantaggio competitivo,
Einaudi, 2002)
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Quando un’impresa analizza la propria catena del valore alla luce delle conseguenze sociali e ambientali
delle proprie attività, essa in effetti definisce una checklist di problemi che devono essere investigati,
suddivisi per priorità, e quindi risolti o attenuati (Porter, Kramer, 2007).
Allo stesso modo, il medesimo esercizio è in grado di fare emergere anche le opportunità insite in un
approccio strategico alla CSR, evidenziando fonti inattese di vantaggio competitivo, specie qualora tocchino
temi rilevanti per il contesto sociale, economico e ambientale di riferimento (ad esempio, differenziazione
in una prospettiva ambientale, riduzione dei costi grazie ad una maggiore eco-efficienza, riorganizzazione
della catena del valore per una migliore gestione operativa, innovazioni di prodotto e servizio, maggiore
attenzione per determinate categorie di clienti, etc.).
In particolare, in questo specifico momento storico, caratterizzato da notevoli tensioni sul versante della
concorrenza internazionale e della tenuta occupazionale interna di molti paesi, con elevate ripercussioni sul
piano economico e sociale, la necessità di trovare nuove fonti di vantaggio competitivo appare non solo
centrale ma addirittura essenziale per il rilancio del sistema economico europeo.
Alla luce di quanto detto, la Responsabilità Sociale strategica può e deve essere utilizzata come un ulteriore
tassello per attivare circoli virtuosi e come possibile fonte di vantaggio competitivo, alla ricerca di mercati,
segmenti e lavorazioni a maggior valore aggiunto condiviso.
1.2 Analisi della elaborazione e della diffusione di iniziative e strumenti di Responsabilità Sociale
Fatte queste premesse, il tema della Responsabilità Sociale è stato lungamente dibattuto, evidenziandone i
principali benefici e sviluppando numerose iniziative e strumenti, a livello sia internazionale che nazionale.
Nonostante l’impegno dedicato alla diffusione dei concetti della CSR, che ha visto il coinvolgimento a vario
titolo e con articolata intensità di attori istituzionali, parti sociali, ONG, associazioni e mondo della pratica
professionale, centri di ricerca e università, le potenzialità di innovazione e sviluppo collegate alla CSR
appaiono ancora non del tutto conosciute e, pertanto, in larga misura inespresse.
Sotto il profilo metodologico, l’analisi del gran numero di iniziative e di strumenti elaborati può avvenire
sulla base di alcune dimensioni fondamentali:
Le caratteristiche delle iniziative;
I soggetti che le hanno elaborate;
La specifica declinazione di Responsabilità Sociale adottata.
1.2.1 Le caratteristiche delle iniziative
Con riferimento alle caratteristiche delle iniziative, una prima classificazione consente di suddividerle
secondo una ripartizione in base al differente livello cui esse si posizionano, ovvero:
A) Il livello politico ed etico e dei principi di comportamento;
B) Il livello strategico e gestionale dell’implementazione della CSR;
C) Il livello tecnico-operativo della valutazione e dell’asseverazione (in inglese, assurance) delle prestazioni.
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A - Livello politico ed etico e dei principi di comportamento
Linee guida, principi di condotta, raccomandazioni di comportamento
Si tratta di linee guida o, più in generale, di principi di condotta e di raccomandazioni di comportamento
elaborati da una pluralità di soggetti, sia nazionali che internazionali, sia istituzionali che privati. Si pensi, a
titolo di esempio, ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite2, al framewok Protect, Respect &
Remedy delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani3, alle Linee Guida dell’OCSE destinate alle
imprese Multinazionali4, alla Guida ISO 26000:2010 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni,
elaborata dall’International Organization for Standardization (ISO)5, a una serie di raccomandazioni e di
codici sviluppati, generalmente a livello settoriale, da numerose organizzazioni sindacali quali, ad esempio,
CEC ETUF:TCL Charter of the social partners in the footwear sector6, Cotance ETUF:TCL Code of Conduct in
the Leather and Tanning sector7, EFFAT CEFS Code of conduct on CSR in the European Sugar Industry8, EFFAT
HOTREC An Initiative for improving Corporate Social Responsibility in the hospitality sector9.
B - Livello strategico e gestionale
Sistemi di Gestione
Riguardano strumenti manageriali, generalmente nella forma di sistemi di gestione, talvolta accompagnati
da forme di certificazione di terza parte indipendente, finalizzati alla definizione e all’implementazione di
processi aziendali e procedure organizzative volte al recepimento di una serie di raccomandazioni o al
rispetto di determinati requisiti in materia ambientale e sociale. Rientrano in questa categoria, ad esempio,
i sistemi di gestione ambientale EMAS10 (Environmental and Management Audit Scheme) e ISO
14001:200411, lo standard OHSAS 18001:200712 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di
gestione dell’energia ISO 50001:201113, il sistema di gestione dei diritti umani e dei diritti fondamentali sul
lavoro SA8000:201414.
Modelli e strumenti in materia di rendicontazione non finanziaria
Nell’ambito di questa categoria si possono ricomprendere modelli, standard e strumenti volti a supportare
le imprese nella rendicontazione delle proprie prestazioni in materia di CSR, quali ad esempio Key
Perfomance Indicators (KPI), modelli per la predisposizione di bilanci sociali, ambientali e di sostenibilità.
Negli ultimi anni si sta affermando, a livello internazionale, il modello di rendicontazione elaborato dalla
Global Reporting Initiative (GRI)15 arrivato alla sua quinta formulazione (versione G4, lanciata nel 2013 e
che fa seguito alle versioni G1, G2, G3 e G3.1) delle Sustainability Reporting Guidelines, che rappresentano
2
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
4
http://mneguidelines.oecd.org/text/
5
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
6
http://www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/full.asp?ID=6
7
http://www.euroleather.com/ccenglish.htm
8
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/013-private-act.pdf
9
http://www.effat.org/sites/default/files/news/9045/hotrec-initiative_en.pdf
10
Reg. CE 1221/2009, Eco-Management and Audit Scheme
11
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm
12
http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
13
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
14
http://www.sa-intl.org/
15
https://www.globalreporting.org
3
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uno degli standard orientati alla triple bottom line (economica, ambientale e sociale) più seguiti e
richiamati. Esistono, però, molte altre iniziative in materia di rendicontazione non finanziaria, quali ad
esempio il modello di indicatori elaborato nel 2003 nell’ambito del Progetto CSR-SC dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, o il modello SERS2 che propone una visione di rendicontazione
orientata agli stakeholder in una prospettiva multi-dimensionale (Tencati, 2015).
Etichettatura e marchi ambientali / sociali
In questa categoria ricadono le iniziative riguardanti l’adozione di sistemi di etichettatura, ovvero di marchi
caratteristici apposti sui prodotti per fornire una serie di informazioni in merito al rispetto di determinati
criteri produttivi e/o di prestazioni dei prodotti. Più in generale, sistemi di questo tipo si pongono
l’obiettivo di fornire ai consumatori e a tutte le parti interessate un’informazione attendibile sulla qualità
dei prodotti e dei servizi e sulla tracciabilità delle materie prime e delle modalità di produzione lungo la
catena del valore, e di incentivare pertanto le imprese a migliorare le proprie performance ambientale e
sociali. Si pensi, ad esempio, all’Eco-Label europeo16, oppure ad altri schemi di etichettatura proposti da
ONG o da associazioni multistakeholder come Fairtrade Labelling Organizazion International17, Rainforest
Alliance18, Forest Stewardship Council19, ed altre ancora.
C - Livello tecnico-operativo della valutazione e asseverazione
Valutazione
Per far fronte all’esigenza di conoscere il profilo di sostenibilità ambientale e sociale delle imprese, ovvero
di rappresentarne in qualche modo il livello di “eticità”, sono emersi negli anni una serie di modelli di
valutazione che tentano di sintetizzare, sulla base di parametri, indicatori e criteri di natura sia quantitativa
che qualitativa, il posizionamento in materia di CSR, declinato secondo le direttrici ESG (Economic, Social,
Governance). Si tratta, spesso, ma non necessariamente, di modelli sviluppati da società operanti nel
settore della fornitura di informazioni economico-finanziarie cui si sono aggiunti nel tempo anche dati
relativi ai profili di sostenibilità aziendale (Bloomberg20, FTSE21), oppure elaborati da vere e proprie agenzie
specializzate nella valutazione socially responsible (RobecoSAM22, ECPI23, Vigeo24), le cui informazioni sono
spesso utilizzate dal sistema finanziario per la costruzione di strumenti di investimento caratterizzati da
specifiche caratteristiche di eticità e/o di sostenibilità.
Assurance
Parallelamente alla crescita delle aspettative ed alle richieste degli stakeholder in materia di trasparenza e
di rendicontazione, si è cominciata a percepire l’esigenza di strumenti e di modelli di “assurance”, ovvero di
“asseveramento” o di “verifica”, da parte di soggetti indipendenti, di quanto pubblicato e comunicato dalle
imprese e dalle organizzazioni all’interno dei documenti di rendicontazione. In tale direzione si registrano le
16
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.fairtrade.net/
18
http://www.rainforest-alliance.org/
19
https://ic.fsc.org/index.htm
20
http://www.bloomberg.com/bcause/customers-using-esg-data-increased-76-in-2014
21
http://www.ftse.com/products/indices/F4G-ESG-Ratings
22
http://www.robecosam.com/
23
http://www.ecpigroup.com/ecpi/
24
http://www.vigeo.com/
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prime esperienze, come la AA1000 Assurance Standard di AccountAbility25 e la ISAE 3000, International
Standard on Assurance Engagement della International Federation of Accountants (IFAC)26.
In base ad un’analisi delle iniziative sviluppate negli ultimi 40 anni a livello internazionale, che ha preso in
considerazione 130 strumenti tra linee guida e principi di condotta e raccomandazioni, sistemi di gestione,
modelli di rendicontazione, sistemi di valutazione, standard di etichettatura e di assurance, elaborati da
una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, è possibile evidenziare una costante crescita del numero di
iniziative nel corso degli anni, con una spiccata evoluzione in particolare nel decennio 1996-2005 (Tabella 1).
Tabella 1 Iniziative e strumenti riconducibili ai temi della Responsabilità Sociale a livello internazionale (1976-2014)
N.
TIPOLOGIA
ANNO
ORGANIZZAZIONE
1
Guidance, principles, recommendations
1976
OECD
2
Guidance, principles, recommendations
1976
3
Guidance, principles, recommendations
1977
OECD
International Chamber of Commerce
(ICC)
4
Guidance, principles, recommendations
1977
International Labor Organization
(ILO)
5
Guidance, principles, recommendations
1977
Leon H. Sullivan Foundation
OECD Declaration and Decisions on
International Investment and Multinational
Enterprises
OECD Guidelines for MNEs
ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and
Bribery
ILO Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinational Enterprises and
Social Policy
Global Sullivan Principles
6
Guidance, principles, recommendations
1979
OECD
OECD Guidelines for MNEs (review)
7
Evaluation
1982
Double Diligence research process
8
Evaluation
1983
9
Guidance, principles, recommendations
1984
Calvert
EIRIS Ethical Investment Research
Service
OECD
10
Guidance, principles, recommendations
1985
Council of Institutional Investors (CII)
11
Guidance, principles, recommendations
1985
12
Labelling
1987
13
Management
1987
14
Evaluation
1988
15
Labelling
1988
16
Guidance, principles, recommendations
1989
17
Guidance, principles, recommendations
1991
18
Guidance, principles, recommendations
1991
19
Guidance, principles, recommendations
1991
20
Guidance, principles, recommendations
1991
21
Evaluation
1992
22
Labelling
1992
23
Labelling
1992
24
Labelling
1993
International Council of Chemical
Associations (ICCA)
Rainforest Alliance
International Organization for
Standardization (ISO)
KLD Research & Analytics
Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO)
Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES)
International Chamber of Commerce
(ICC)
Japan Federation of Economic
Organizations
Japan Federation of Economic
Organizations
OECD
European Foundation for Quality
Management
European Union
U.S. Environmental Protection
Agency (EPA)
Forest Stewardship Council
DENOMINAZIONE INIZIATIVA
EIRIS Ethical Investment Research Service
OECD Guidelines for MNEs (review)
Council of Institutional Investors (CII) Core
Policies and Positions
Responsible Care
Rainforest Alliance Certification
ISO 9000 Family
KLD Research Methodology
Fairtrade Standards
CERES Principles (Corporate Environmental
Conduct)
ICC Business Charter for Sustainable
Development
Keidanren Charter for Good Corporate
Behaviour
Keidanren Global Environment Charter
OECD Guidelines for MNEs (review)
EFQM Model for Business Excellence
EU Eco-label Scheme
Energy Star
FSC Principles & Criteria of Forest Stewardship
25
http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html
https://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revisedassurance-enga
26
14
-
-
-
25
Management
1993
European Union
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
26
Guidance, principles, recommendations
1994
27
Labelling
1994
28
Management
1994
The Caux Round Table (CRT)
American Forest and Paper
Association
London Benchmarking Group (LBG)
29
Reporting
1994
CRT Principles for Business
American Forest and Paper Association
Sustainable Forestry Initiative
London Benchmarking Group Model
Forum on Environmental Reporting (FEEM)
Company Environmental Reports Guidelines for
Preparation
30
Evaluation
1995
31
Evaluation
1995
Ethical Consumer Research
Association (ECRA)
Innovest Strategic Value Advisors
32
Guidance, principles, recommendations
1996
Eurocommerce and Euro-Fiet
Joint statement on combating child labour
33
Labelling
1996
Canadian Standards Association
Canadian Standards Association Sustainable
Forest Management Standard
34
Management
1996
International Organization for
Standardization (ISO)
ISO 14000 Family
35
Management
1996
British Standard Institution (BSI)
British Standard 8800 on Occupational Health
and Safety Management System
36
Reporting
1996
Centre Des Jeunes Dirigeants Et Des
Acteurs De L'economie Sociale
(CDJES)
CDJES Le Bilan Sociétal
37
Reporting
1996
SPACE Bocconi University
The Sustainability Evaluation and Reporting
System (SERS)
38
Guidance, principles, recommendations
1997
Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC)
APEC Business Code of Conduct
39
Guidance, principles, recommendations
1997
Consumers International
Consumers International Consumer Charter for
Global Business
40
Guidance, principles, recommendations
1997
41
Guidance, principles, recommendations
1997
42
Guidance, principles, recommendations
1997
Euratex–ETUF:TCL
43
Labelling
1997
Marine Stewardship Council
44
Management
1997
45
Evaluation
1998
Social Accountability International
Ecumenical Council for Corporate
Responsibility (ECCR), Interfaith
Center on Corporate Responsibility
(ICCR), and the Canadian Taskforce
on Churches and Corporate
Responsibility (TCCR).
46
Guidance, principles, recommendations
1998
Amnesty International
47
Guidance, principles, recommendations
1998
Clean Clothes Campaign
48
Guidance, principles, recommendations
1998
Confederation of Norwegian Business
and Industry
49
Guidance, principles, recommendations
1998
Corporate Governance Forum
Amnesty International Human Rights
Guidelines for Companies
Clean Clothes Campaign: Model Code
Confederation of Norwegian Business and
Industry: Human Rights from the perspective of
business and industry – a checklist
Corporate Governance Forum Principles
50
Guidance, principles, recommendations
1998
51
Guidance, principles, recommendations
1998
52
Evaluation
1999
Ethical Trading Initiative
National Association of Corporate
Directors
SAM Sustainable Asset Management
The ETI Base Code
Governance Guidelines of the National
Association of Corporate Directors
SAM Corporate Sustainability Analysis
53
Guidance, principles, recommendations
1999
OECD
OECD Principles of Corporate Governance
54
Guidance, principles, recommendations
1999
Social Venture Network
55
Guidance, principles, recommendations
1999
Eurocommerce and Euro-Fiet
56
Labelling
1999
PEFC Council
57
Management
1999
British Standard Institution (BSI)
Social Venture Network Standards of CSR
Agreement on Fundamental Rights and
Principles at Work
Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes (PEFC)
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety
Forum on Environmental Reporting
(FEEM)
International Confederation of Free
Trade Unions (ICFTU)
World Federation of Sporting Goods
Industry (WFSGI)
Ethiscore
Intangible Value Assessment methodology
ICFTU Code of Labour Practice
WFSGI Model Code of Conduct
A charter by the Social Partners in the
European textile and clothing sector
MSC Standard for Sustainable Fishing
Social Accountability 8000 - SA8000
Principles of Global Corporate Responsibility:
Bench Marks for Measuring Business
Performance
15
-
-
-
58
Management
1999
59
Management
1999
60
Management
1999
61
Guidance, principles, recommendations
1999
62
Assurance
2000
63
Evaluation
2000
British Standards Institution, Forum
for the Future, AccountAbility
Business Ethics and Compliance
Research Center at Reitaku University
(Japan)
The Institute of Social and Ethical
AccountAbility
United Nations
The International Federation of
Accountants
E. Capital Partners
64
Guidance, principles, recommendations
2000
Fair Labour Association
65
Guidance, principles, recommendations
2000
66
Guidance, principles, recommendations
2000
67
Guidance, principles, recommendations
2000
Workers Rights Consortium
68
Guidance, principles, recommendations
2000
CEC–ETUF:TCL
69
Guidance, principles, recommendations
2000
Cotance–ETUF:TCL
70
Management
2000
Forge Group, Association of British
Insurers, British Bankers' Association
71
Management
2000
Bureau de normalisation du Québec
(BNQ)
72
Reporting
2000
World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)
73
Reporting
2000
Business In The Community (BITC)
74
Guidance, principles, recommendations
2000
OECD
Voluntary Principles on Security and Human
Rights
Workers Rights Consortium Model Code of
Conduct
A charter of the social partners in the footwear
sector
Code of Conduct in the Leather and Tanning
sector
FORGE Guidelines on Environmental
Management and Reporting for the Financial
Services Sector
BNQ Corporate Social Responsibility - Human
Resources, Donations and Sponsorship Certification Protocol
WBCSD Measuring Eco-Efficiency: A Guide to
Reporting Company Performance
BITC Winning with Integrity: A Guide to Social
Responsibility
OECD Guidelines for MNEs (review)
75
Reporting
2000
Global Reporting Initiative (GRI)
GRI G1 Sustainability Reporting Guidelines
76
Reporting
2000
CDP Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project
77
Evaluation
2001
Vigeo Group
78
Management
2001
International Labour Organization
Vigeo SRI Methodology
ILO-OSH 2001 Guidelines on occupational
safety and health management
79
Management
2001
Centre for Ethics, Law & Economics
(CELE) Cattaneo University of
Castellanza (Varese, Italy)
The Q-RES Project: Guidelines for Management
80
Management
2001
Standards Institution of Israel (SII)
SI 10000 Guidance on Social Responsibility of
Organizations (2001 revised in 2006)
The Worldwide Responsible Apparel
Production (WRAP)
USA, UK, Norway and Netherlands
Governments, companies and NGOs
The SIGMA Project (Sustainability Integrated
Guidelines for Management)
ECS2000 (Ethics Compliance Standard 2000)
AA1000 Framework
Global Compact
International Standards on Assurance
Engagements 3000 (ISAE 3000)
Ethical Screening Methodology
Fair Labour Association: Workplace Code of
Conduct
The WRAP Program
81
Reporting
2001
82
Reporting
2001
Institut für ökologische
Wirtschaftforschung (IOeW)
(Institute for Ecological Economy
Research)
Ethos Institute for CSR
83
Reporting
2001
GBS Study Group for Social Reporting
Social Reporting Standards
84
Management
2001
Social Accountability International
Social Accountability 8000 - SA8000 (review)
85
Evaluation
2002
Business In The Community (BITC)
86
Guidance, principles, recommendations
2002
The Business Roundtable
87
Guidance, principles, recommendations
2002
Transparency International
88
Guidance, principles, recommendations
2002
CEI–BOIS–EFBWW
89
Labelling
2002
90
Management
2002
Ministry of Economic Affairs
Global Environmental Management
Initiative
BITC Corporate Responsibility Index
The Business Roundtable Principles of
Corporate Governance
Transparency International Business Principles
for Countering Bribery
A Charter for the Social Partners in the
European Woodworking Industry
Belgian Social label
GEMI Exploring Pathways to a Sustainable
Enterprise: sustainable development planner
German Guideline for sustainability reporting
Ethos CSR Indicators - Brazil
16
-
-
-
91
Management
2002
Forge Group, Association of British
Insurers, British Bankers' Association
92
Reporting
2002
Global Reporting Initiative (GRI)
93
Assurance
2003
AccountAbility
94
Guidance, principles, recommendations
2003
United Nations
95
Guidance, principles, recommendations
2003
EFFAT and the CEFS
96
Management
2003
AFNOR
97
Management
2003
Standards Australia
98
Reporting
2003
99
Reporting
2003
100
Guidance, principles, recommendations
2003
Austrian Institute for Sustainable
Development (Osterreichischen
Institut fur Nachhaltige Entwicklung)
Italian Ministry of Labour and Social
Affairs
Uni-Europa Commerce
101
Guidance, principles, recommendations
2003
Uni-Europa Property Services
102
Evaluation
2004
AccontAbility and CSRNetwork
103
Guidance, principles, recommendations
2004
EFFAT & HOTREC
104
Management
2004
Social Accountability International
105
Guidance, principles, recommendations
2004
106
Guidance, principles, recommendations
2004
107
Management
2005
United Nations
European Foundation for Quality
Management (EFQM)
China National Textile & Apparel
Council (CNTAC)
108
Management
2005
Associazione Bancaria Italiana (ABI)
109
Guidance, principles, recommendations
2005
Uni-Europa Finance
110
Guidance, principles, recommendations
2006
111
Guidance, principles, recommendations
2006
112
Management
2006
113
Reporting
2006
114
Reporting
2006
British Standard Institution (BSI)
UK Department for Environmental
Food and Rural Affairs (DEFRA)
Global Reporting Initiative (GRI)
115
Guidance, principles, recommendations
2007
FERCO-EFFAT
116
Management
2008
117
Guidance, principles, recommendations
2010
118
Guidance, principles, recommendations
2011
119
Management
2011
120
Guidance, principles, recommendations
2011
Social Accountability International
International Organization for
Standardization (ISO)
UN Guiding Principles on Business
and Human Rights
International Organization for
Standardization (ISO)
OECD
121
Reporting
2011
Global Reporting Initiative (GRI)
122
Management
2011
IQNet
123
Management
2011
Dansk Standard
124
Management
2011
125
Management
2012
Quality Austria
ABNT Asociacao Brasileira de Normas
Técnicas
Business Social Compliance Initiative
(BSCI)
UNEP FI & UN Global Compact
FORGE Guidance on Corporate Social
Responsibility Management and Reporting for
the Financial Services Sector
GRI G2 Sustainability Reporting Guidelines
AA1000 Assurance Standard
UN Norms on the Responsibilities of
Transnational Corporations and Other Business
Enterprises with Regard to Human Rights
Code of conduct on CSR in the European Sugar
Industry
AFNOR SD 21000 - Sustainable development 7Corporate social responsibility
AS 8003:2003 Standard on Corporate Social
Responsibility
Reporting about Sustainability guidelines Austria
Project CSR-SC - Italy
Joint statement on CSR
Code of Conduct and Ethics for the Private
Security Sector
Accountability Rating
An Initiative for improving Corporate Social
Responsibility (CSR) in the hospitality sector
Social Accountability 8000 - SA8000 (review)
Global Compact (review)
EFQM Framework for Corporate Social
Responsibility
CSC9000T China Social Compliance For Textile
& Apparel Industry Principles and Guidelines
Linee Guida operative sulla Responsabilità
sociale d'impresa in banca
Employment & Social Affairs in the European
Banking Sector: Some Aspects Related to CSR
BSCI Code of Conduct
UNEP FI Principles for Responsible Investment
BS 8900:2006
DEFRA Environmental Key Performance
Indicators Reporting Guidelines for UK Business
GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines
FERCO-EFFAT Agreement on CSR in the
Contract Catering sector
Social Accountability 8000 - SA8000 (review)
ISO 26000:2010 Guidance on Social
Responsibility
UN Guiding Principles on Business and Human
Rights
ISO 50001:2010 Energy management systems Requirements with guidance for use
OECD Guidelines for MNEs (review)
GRI G3.1 Sustainability Reporting Guidelines
IQNet SR 10 Social responsibility management
systems. Requirements
DS 49001:2011 Social responsibility
management system
ONR 192500:2011
ABNT NBR 16001:2012 Responsabilidade social
— Sistema de gestão — Requisitos
17
-
-
-
126
Reporting
2013
127
Reporting
2013
128
Management
2014
Global Reporting Initiative (GRI)
International Integrated Reporting
Council (IIRC)
Social Accountability International
129
Guidance, principles, recommendations
2014
FERCO-EFFAT
130
Guidance, principles, recommendations
2014
Uni-Europa Finance
GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines
International <IR> Integrated Reporting
Framework
Social Accountability 8000 - SA8000 (review)
FERCO-EFFAT Agreement on CSR in the
Contract Catering sector (update)
Employment & Social Affairs in the European
Banking Sector: Some Aspects Related to CSR
(review)
Allo stesso modo, è possibile evidenziare una progressiva differenziazione delle esperienze, a partire dallo
sviluppo delle prime linee guida, principi di condotta e raccomandazioni, seguiti dai primi sistemi di
gestione manageriale e dai modelli di etichettatura ambientale o sociale. Esperienze significative in materia
di rendicontazione cominciano ad apparire nel corso degli anni ’90, così come modelli di valutazione del
profilo di eticità e sostenibilità delle aziende, mentre i primi standard di assurance sono stati sviluppati in
tempi relativamente recenti (Figura 2 Analisi cronologica delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale
per tipologiaFigura 2).
Figura 2 Analisi cronologica delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale per tipologia
Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility
18
-
-
-
1.2.2 I soggetti che le hanno elaborate e proposte
Sul versante dei differenti soggetti che hanno promosso, realizzato o contribuito all’elaborazione e alla
pubblicazione delle iniziative appena richiamate, un ruolo propulsivo è stato svolto da organizzazioni e
agenzie internazionali e sovranazionali, istituzioni governative e intergovernative, ONG, associazioni di
imprese e sindacati, associazioni professionali e business leader, enti di normazione e di standardizzazione
internazionali e nazionali, centri di ricerca e università, agenzie di rating e investitori (Tabella 2).
Nello specifico, le due categorie che maggiormente hanno contributo allo sviluppo di iniziative e strumenti
di Responsabilità Sociale, tra quelle censite, sono le ONG e le altre organizzazioni multistakeholder, assieme
ed associazioni di imprese, associazioni professionali e business leader, le quali hanno spaziato, pur con
differente articolazione ed intensità, lungo tutto lo spettro degli strumenti della CSR. Istituzioni governative
ed intergovernative, enti ed agenzie pubbliche, così come le associazioni internazionali di rappresentanza
dei lavoratori, anche e soprattutto in virtù del proprio ruolo, hanno invece focalizzato la propria attenzione
sull’elaborazione di linee guida, principi e raccomandazioni in materia di Responsabilità Sociale. Allo stesso
modo, gli enti di normazione e di standardizzazione hanno elaborato prevalentemente iniziative nel campo
dei sistemi di gestione. Centri di ricerca, agenzie di rating e informazione ed investitori hanno concentrato
la propria attività sui rispettivi campi di interesse.
Sindacati
19
1
15
Sistemi di gestione
7
6
2
14
Rendicontazione
7
3
2
Iniziative di valutazione
1
3
Etichettatura
5
1
Assurance
1
1
Totale
31
24
2
57
2
31
6
18
4
3
Totale
Enti di normazione e
standardizzazione
10
investitori
Istituzioni governative / intergovernative,
enti ed agenzie
10
Tipologia di iniziativa
Agenzie di rating e informazione
economico-finanziaria
Associazioni di imprese, associazioni
professionali, business leader
Linee guida, principi, raccomandazioni
Iniziativa
promossa da
Centri di ricerca
ONG / Multistakeholder
Tabella 2 Analisi delle iniziative e degli strumenti di Responsabilità Sociale per soggetto proponente
3
1
1
12
10
2
26
16
15
12
3
3
130
Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility
19
-
-
-
1.2.3 La specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata
Con riferimento, infine, alla specifica declinazione di Responsabilità Sociale sviluppata e adottata dalle
diverse iniziative e dagli strumenti elaborati nel tempo, il numero e la portata dei temi fondamentali e degli
aspetti specifici che una impresa o, più in generale, un’organizzazione, è ora chiamata a considerare nelle
proprie strategie di CSR sono significativamente aumentati, fino a ricomprendere non solo gli impatti delle
decisioni e delle attività condotte all’interno delle organizzazioni, ma anche le pratiche attuate dai fornitori,
dai collaboratori esterni e da altri attori lungo la catena allargata del valore e nell’ambito della cosiddetta
sfera di influenza27.
Benché in molti contesti i termini Responsabilità Sociale e sviluppo sostenibile, o sostenibilità, siano spesso
impiegati in modo interscambiabile, essi esprimono, per quanto strettamente collegati, concetti differenti.
Lo sviluppo sostenibile, infatti, così come definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo
delle Nazioni Unite nel 1987 (United Nations, 1987), è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, e rappresenta un obiettivo di
lungo periodo contenente anche un’importante connotazione di solidarietà ed equità intergenerazionale.
Lo sviluppo sostenibile, nella sua declinazione pratica, è caratterizzato da tre dimensioni interdipendenti in
grado di rafforzarsi reciprocamente: economica, ambientale e sociale, che rappresentano le tre dimensioni
della sostenibilità.
La Responsabilità Sociale, invece, è un approccio manageriale, orientato a fare in modo che tutte le
organizzazioni si assumano la responsabilità di considerare, e gestire in modo adeguato, le conseguenze
sulla società e sull’ambiente delle proprie decisioni ed attività. In questo senso, dunque, la Responsabilità
Sociale può costituire uno strumento in grado di supportare tutte le organizzazioni, incluse le imprese, a
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile (ISO, 2010a).
Allo stato attuale, la Responsabilità Sociale spazia da tematiche quali il rispetto dei diritti umani e dei
lavoratori, alle pratiche e alle condizioni di lavoro, incluso il filone delle relazioni industriali e dei rapporti
con le parti sociali, al rispetto delle minoranze e delle pari opportunità, mediante l’eliminazione di qualsiasi
forma di discriminazione o di sfruttamento, alla corporate governance e alla trasparente divulgazione delle
informazioni, all’etica e alla correttezza nella gestione degli affari, compresa la lotta alla corruzione attiva e
passiva, al rispetto degli interessi dei clienti e dei consumatori, e alla salvaguardia dell’ambiente naturale.
Si riporta di seguito la declinazione dei fondamentali temi di Responsabilità Sociale di alcune selezionate
iniziative internazionali (Tabella 3Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
27
Per sfera di influenza si intende l’estensione dei rapporti politici, contrattuali, economici o di altro tipo attraverso i
quali un’ organizzazione ha la possibilità di influire sulle decisioni o attività di altre organizzazioni o individui (ISO
26000:2010)
20
-
-
-
Tabella 3 Declinazione della Responsabilità Sociale da parte di alcune selezionate iniziative internazionali
ISO 26000:2010 Guidance on
Social Responsibility
7 TEMI FONDAMENTALI
Governo dell’Organizzazione
Diritti Umani
Rapporti e condizioni di lavoro
Ambiente
Corrette pratiche gestionali
Aspetti relativi ai consumatori
Coinvolgimento e sviluppo
della comunità
OECD Guidelines for
Multinational Enterprises
9 TEMI FONDAMENTALI
Divulgazione di informazioni
Diritti umani
Occupazione e relazioni
industriali
Ambiente
Lotta alla corruzione
Interessi del consumatore
Scienza e tecnologia
Concorrenza
Fiscalità
GRI G4 Sustainability Reporting
Guidelines
5 TEMI FONDAMENTALI
Governo dell’organizzazione
Trasparenza sulla gestione
Aspetti economici
Aspetti ambientali
Aspetti sociali
o Pratiche di lavoro
o Diritti umani
o Società
o Responsabilità del
produttore
UN Global Compact
4 TEMI e 10 PRINCIPI
FONDAMENTALI
Diritti Umani
o Promozione e rispetto
o No complicità in violazioni
Lavoro
o Libertà di associazione e
diritto alla contrattazione
collettiva
o No lavoro forzato o
obbligatorio
o Eliminazione del lavoro
minorile
o No discriminazione
Ambiente
o Approccio preventivo
o Responsabilità ambientale
o Sviluppo e diffusione di
tecnologie che rispettino
l'ambiente
Lotta alla corruzione
ISO 26000:2010 Guida alla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni
ISO 26000:2010 Guida alla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni rappresenta il contributo dell’ISO sul
tema della Responsabilità Sociale. Il documento è stato elaborato grazie ad un processo multistakeholder
cui hanno partecipato delegati ed esperti di sei categorie di portatori di interessi: governi, imprese,
sindacati, ONG, consumatori ed esponenti del mondo della ricerca e della consulenza. Nel luglio 2010, il
gruppo di lavoro incaricato della stesura della norma contava 450 esperi partecipanti e 210 osservatori
provenienti dagli enti di normazione di 99 paesi membri ISO, e 42 organizzazioni di collegamento, tra le
principali associazioni rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, e organizzazioni
intergovernative o non governative, tra le quali il Global Compact delle Nazioni Unite, la UNEP United
Nations Environment Programme e l’UNIDO United Nations Industrial Development Organization, l’OCSE
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la Commissione europea e l’ILO International
Labour Organization, l’ITUC International Trade Union Confederation, NORMAPME European Office of
Crafts, Trades and SMEs for Standardisation, la GRI Global Reporting Initiative, la SAI Social Accountability
International e l’organizzazione a rappresentativa dei consumatori Consumers International (ISO, 2010b).
La norma, elaborata per supportare le organizzazioni, indipendentemente dalla loro tipologia, dimensione e
localizzazione, nel percorso verso uno sviluppo maggiormente sostenibile, fornisce indicazioni su concetti,
termini e definizioni, principi, pratiche, temi fondamentali e aspetti specifici della Responsabilità Sociale. Il
documento propone anche suggerimenti e raccomandazioni per l’integrazione, attuazione e promozione di
comportamenti socialmente responsabili nell’ambito delle organizzazioni e delle relative sfere di influenza.
21
-
-
-
Per ISO 26000 i 7 temi fondamentali della Responsabilità Sociale riguardano il governo dell’organizzazione
(organizational governance); il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti civili e politici, quelli economici e
sociali e i diritti fondamentali sul lavoro; i rapporti e le condizioni di lavoro; l’ambiente naturale; le corrette
pratiche gestionali, nel cui ambito ricadono anche la lotta alla corruzione e all’illegalità ed il rifiuto di
qualsiasi pratica anti-concorrenziale; il rispetto dei diritti dei consumatori; il coinvolgimento e lo sviluppo
delle relazioni e dei rapporti con le comunità di riferimento (ISO, 2010a).
Linee Guida OCSE destinate alle imprese Multinazionali
Le Linee Guida dell’OCSE destinate alle imprese Multinazionali sono una ampia serie di raccomandazioni in
materia di Responsabilità Sociale, collegate alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese
Multinazionali. Tali raccomandazioni sono rivolte dai 44 governi aderenti all’OCSE alle imprese, affinché
queste le rispettino in tutti i contesti di operatività. Gli orientamenti contenuti nelle Linee Guida sono stati
aggiornati nel 2011 per la quinta volta dalla prima originaria adozione nel 1976, e si prefiggono l’obiettivo di
stimolare il positivo contributo delle imprese allo sviluppo e al progresso economico, ambientale e sociale,
riconoscendo e minimizzando nel contempo gli impatti negativi determinati dalla decisioni e dalle attività
aziendali.
I 9 temi richiamati dalle Linee Guida riguardano la divulgazione di informazioni e la trasparenza; il rispetto
dei diritti umani; l’occupazione e le relazioni industriali, incluse le condizioni di lavoro; l’ambiente; la lotta
alla corruzione; il rispetto degli interessi del consumatore; la scienza e la tecnologia, incluso il trasferimento
tecnologico e il contributo al progresso scientifico dei paesi nei quali le imprese operano; la tutela della
concorrenza e il rispetto del principio di correttezza in materia di fiscalità.
Global Reporting Initiative G4 Sustainability Reporting Guidelines
Le G4 Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI) rappresentano la quinta
versione, pubblicata nel 2013, del framework per la rendicontazione di natura non finanziaria elaborato
dalla GRI, organizzazione non-profit multistakeholder internazionale con sede ad Amsterdam e uffici in tutti
i continenti, le cui radici affondano nel progetto lanciato nel 1997 dal CERES (Coalition for Environmentally
Responsible Economies) e dell’Istituto Tellus con il supporto dell’UNEP.
Le Linee guida G4 affrontano una vasta gamma di questioni relative alla Responsabilità Sociale, inerenti le
strategie e le politiche adottate nella gestione dell’organizzazione, e sviluppa il modello di rendicontazione
secondo un approccio triple-bottom-line, incentrato cioè sui temi economici, ambientali e sociali della
sostenibilità dell’organizzazione, compresi gli aspetti specifici relativi alle pratiche di lavoro, al rispetto dei
diritti umani, alla responsabilità del produttore e alle relazioni con la società nel suo complesso.
UN Global Compact
Il Global Compact è l’iniziativa di cittadinanza d’impresa lanciata dalle Nazioni Unite nel 1999 per opera
dell’allora Segretario Generale Kofi Annan, la quale impegna le imprese aderenti a rispettare 10 principi
fondamentali nell’ambito di 4 temi essenziali, relativi al rispetto dei diritti umani, alle condizioni e alle
pratiche di lavoro, alla salvaguardia ambientale e alla lotta alla corruzione, attiva e passiva. Le imprese che
aderiscono al Global Compact si impegnano ad integrare i 10 principi nelle politiche aziendali e nei sistemi
di governo e di gestione, e a comunicare annualmente ai propri stakeholder, mediante le cosiddette
Communication on Progress (COP), le attività realizzate e i risultati raggiunti.
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1.2.4 La diffusione di alcuni strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale
La diffusione e l’adozione di strumenti e iniziative di Responsabilità Sociale da parte delle imprese e delle
organizzazioni è andata di pari passo con le richieste degli attori istituzionali e degli stakeholder, e con
l’elaborazione di modelli, strumenti e standard.
A titolo esemplificativo, il numero di imprese che hanno aderito al Global Compact delle Nazioni Unite sono
passate da 2.096 nel 2005 a 8.378 nel 2014, di cui 2.878 in Europa, con una crescita del + 288% nell’ultima
decade (UN Global Compact, 2015). Analogamente, il numero di siti produttivi registrati ai sensi del sistema
di gestione ambientale EMAS III Environmental and Audit Scheme è passato da 4.628 del 2005 a 10.447 nel
2014, con una crescita del +225%, a fronte di un numero di organizzazioni registrate passato da 3.195 nel
2005 a 3.341 del 2014, con un incremento più contenuto del +4,528%.
Nello stesso periodo, il numero di siti certificati secondo lo standard internazionale SA8000, sistema di
gestione che richiede il soddisfacimento di una serie di requisiti in materia di pratiche e condizioni di lavoro
e di rispetto dei diritti umani fondamentali, sia all’interno delle imprese che nelle catene di fornitura, è
passato da 881 nel 2005 a 3.466 del 2014, di cui 1.352 nella sola Unione europea, con una crescita del
+393%29.
Il numero di accordi aziendali transnazionali siglati da imprese residenti nell’Unione europea con una o più
organizzazioni rappresentative dei lavoratori è passato da 89 nel 2006 a 212 nel 2015, con una crescita del
+238%30. Per accordo aziendale transnazionale si intende un agreement che comprende impegni reciproci
la cui portata si estende al territorio di più Stati e che è stato concluso tra uno o più rappresentanti di una
società o di un gruppo di aziende, da una parte, e una o più organizzazioni dei lavoratori, dall’altra. Tali
accordi coprono tematiche quali le condizioni di lavoro e le relazioni tra datori di lavoro e lavoratori e i loro
rappresentanti, lo sviluppo delle carriere e delle competenze, le pari opportunità, la diversità e la lotta alla
discriminazione, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la protezione dei dati personali, le politiche di
recruitment ed assunzione, il dialogo sociale e il coinvolgimento dei lavoratori, i salari e i benefit aziendali,
la ristrutturazione e l’impatto sulla forza lavoro, il governo dell’organizzazione, l’etica e la sostenibilità
(Commissione europea, 2008).
Il numero di organizzazioni dell’Unione europea che hanno pubblicato un report ambientale, sociale o di
sostenibilità seguendo i criteri della Global Reporting Initiative, nelle sue diverse versioni, è passato da 270
nel 2006 a più di 1.550 nel 2014, con una crescita del +574%31. Più in generale, con riferimento ai Corporate
Responsibility Report censiti globalmente da Corporate Register, si assiste nel tempo ad una crescita
sostenuta, che solo negli ultimi anni ha visto un lieve rallentamento (Corporate Register, 2013) (Figura 3).
Analoghe ricerche e indagini condotte nel medesimo periodo da altri soggetti riportano dati simili nella
sostanza (KPMG, 2013; Ernst & Young, 2014; GRI, 2013; UN Global Compact, 2013).
28
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm
http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist
30
Database on transnational company agreements http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en
31
https://www.globalreporting.org/services/Analysis/Reports_List/Pages/default.aspx
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Figura 3 Crescita dei Corporate Responsibility Report a livello mondiale 1992-2012
Fonte: CorporateRegister.com, CR Perspectives 2013, Global CR Reporting Trends and Stakeholder Views, 2013
Parallelamente, si è assistito ad una notevole differenziazione dei temi e degli aspetti trattati nell’ambito
dei Corporate Responsibility Report, in principio essenzialmente incentrati sulla dimensione ambientale, e
ora articolati per affrontare una serie molto più ampia di argomenti (Figura 4).
Figura 4 Evoluzione del contenuto dei Corporate Responsibility Report 1992-2012
Fonte: CorporateRegister.com, CR Perspectives 2013, Global CR Reporting Trends and Stakeholder Views, 2013
I dati relativi alla diffusione delle iniziative di Responsabilità Sociale, nelle sue varie forme, indicano una
significativa crescita nel tempo, benché sottostimino, nel loro complesso, l’adozione di comportamenti e di
pratiche socialmente responsabili, anche e soprattutto perché non sono sempre in grado di intercettare in
modo soddisfacente l’impegno delle Piccole e Medie Imprese, le cui strategie e politiche di sostenibilità
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sono meno formalizzate di quelle delle imprese di maggiori dimensioni (Russo , Tencati , 2009; Russo ,
Perrini , 2010) e raramente comportano l’impiego di strumenti di rendicontazione e/o di comunicazione,
interna ed esterna, rientranti nelle statistiche più o meno ufficiali.
Ciononostante, per quanto più diffusa rispetto al passato, e anche tenendo conto della notevole sottostima
del fenomeno analizzato, la CSR non può ancora essere considerata mainstreaming a tutti i livelli, se si
considera che solo in Europa il numero delle imprese supera i 21 milioni, di cui 42.000 di grandi dimensioni.
Sono, pertanto, necessari ulteriori sforzi per contribuire alla diffusione dei principi, dei concetti e degli
strumenti di Responsabilità Sociale, sia a livello di politiche etiche e di sostenibilità, affinché la CSR possa
essere incorporata nelle strategie e negli orientamenti aziendali, sia in termini di modelli operativi, di
gestione e di comunicazione.
In questo senso, l’incentivazione e l’incoraggiamento, anche mediante strumenti normativi, a porre in
essere iniziative di rendicontazione non finanziaria delle politiche e delle pratiche di CSR appaiono in linea
di principio idonei a contribuire ad una maggiore trasparenza orientata alla sostenibilità. Non sempre però,
come si vedrà di seguito, le scelte adottate, che limitano per il momento l’adozione della rendicontazione
non finanziaria solo ad alcune tipologie di grandi aziende, sembrano in grado di contribuire
immediatamente ad una sostanziale diffusione a tutti i livelli della Responsabilità Sociale. Sotto questo
profilo, quindi, sarà fondamentale supportare tali scelte anche mediante l’attivazione di idonei percorsi di
sensibilizzazione e di sviluppo di una maggiore cultura della CSR.
1.3 Il quadro istituzionale in materia di rendicontazione non finanziaria e la sua evoluzione
1.3.1 La rendicontazione non finanziaria
Per rendicontazione non finanziaria, o sociale o di sostenibilità, si intende quella pratica tesa a sviluppare,
predisporre e utilizzare, anche e soprattutto per finalità gestionali e di comunicazione, sia interna che
esterna, una serie di informazioni e di dati relativi alla gestione degli aspetti di natura ambientale e sociale
collegati alle decisioni e alle attività dell’organizzazione.
Storicamente, le prime esperienze di rendicontazione non finanziaria hanno riguardato la predisposizione
dei bilanci ambientali, nella loro tipica configurazione di bilancio tra gli input utilizzati in ingresso (materie
prime, energia, fattori produttivi prelevati dall’ambiente naturale, etc.) e gli output ottenuti in uscita
(prodotti e/o servizi, scarti delle lavorazioni, eventualmente riutilizzati e/o riciclati nell’ambito dei processi
di trasformazione, emissioni, scarichi, etc.).
Successivamente, alla rendicontazione ambientale si affianca quella relativa agli aspetti sociali e ai rapporti
con i principali stakeholder, e si introducono gli aspetti inerenti alle relazioni con le risorse umane e con i
lavoratori, ai rapporti con la comunità, il territorio di riferimento e con le istituzioni, al controllo della
catena di fornitura e alle eventuali criticità sul fronte dei diritti umani. Tali strumenti sono chiamati, per
analogia, bilanci sociali.
Il bilancio di sostenibilità, in terza battuta, riprende e riunisce in un unico strumento di gestione e di
comunicazione gli approcci del bilancio ambientale e del bilancio sociale, riconducendo ad unità gli aspetti
di rendicontazione sociale ed ambientale e delle relazioni con i differenti stakeholder.
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La rendicontazione integrata (o report integrato, o bilancio integrato) rappresenta la più recente tendenza
in ambito di reportistica economico-finanziaria e di sostenibilità. In sostanza, il report integrato racchiude in
un unico documento l’intera rendicontazione economico-finanziaria (conto economico, stato patrimoniale,
relazione degli amministratori) e di sostenibilità di un’organizzazione. E’ opportuno evidenziare che,
affinché si possa parlare di rendicontazione integrata, i diversi elementi della reportistica dovrebbero
essere collegati in una prospettiva sinergica.
Inoltre, è di fondamentale importanza richiamare il duplice ruolo della rendicontazione non finanziaria, sia
in una ottica gestionale che di comunicazione esterna ed interna. Tali strumenti hanno infatti l’obiettivo di
rilevare e comunicare le prestazioni sociali e ambientali di un’organizzazione, consentendo di:
Supportare l’attività di gestione e controllo della dimensione sociale ed ambientale dei processi;
Integrare la comunicazione al fine di instaurare rapporti chiari e trasparenti con gli stakeholder.
I vantaggi sono evidenti. L’utilizzo di strumenti e tecniche di rendicontazione permette di:
Definire in modo più coerente e strutturato il ruolo dell’organizzazione nella collettività;
Controllare e valutare i processi di creazione e distribuzione del valore;
Supportare i processi decisionali e di pianificazione strategica e operativa;
Rafforzare l’immagine e migliorare i rapporti con le diverse categorie di stakeholder;
Aumentare il grado di consenso e di legittimazione sociale.
1.3.2 La regolamentazione internazionale
Con riferimento alla regolamentazione internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria, da un
punto di vista cronologico una prima, rilevante innovazione è intervenuta nel 2001, ed ha riguardato
l’approvazione, da parte dell’Assemblea Nazionale francese, delle Nouvelles Régulations Economiques
(Assemblée nationale française, 2001), un corpus organico di norme tese a riformare il diritto commerciale
e societario francese. All’interno delle NER, e nell’ambito dei successivi decreti attuativi ed interpretativi ad
esse collegati, sono contenute, per la prima volta a livello giuridico e normativo, alcune specifiche
indicazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.
Vanno in questo senso interpretate, infatti, le prescrizioni contenute nell’articolo 116 della Legge n. 2001420 del 15 maggio 2001, così come modificate dall’articolo L225-102-1 del Codice di Commercio francese,
mediante le quali il legislatore rende obbligatoria, per le società quotate in borsa, sia sul primo che sul
secondo mercato (quello riservato alle PMI), l’inserimento all’interno della relazione annuale sul bilancio,
predisposta dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, di specifiche informazioni sul modo
in cui l’azienda ha tenuto in considerazione le conseguenze sociali ed ambientali delle proprie attività. Un
successivo regolamento attuativo, adottato il 20 febbraio 2002, specifica i contenuti di rendicontazione in
materia sociale ed ambientale che devono essere riportati nella suddetta relazione.
Più nel dettaglio, per ciò che riguarda gli aspetti sociali, si stabilisce che la relazione illustri il contributo
quantitativo e qualitativo dell’impresa allo sviluppo dell’occupazione e del territorio entro il quale opera, ivi
incluse, tra le altre, informazioni su numero dei dipendenti, assunzioni, licenziamenti, organizzazione del
tempo di lavoro, stipendi, parità di trattamento, condizioni di igiene e di sicurezza, formazione, integrazione
dei lavoratori disabili. La relazione, in aggiunta, deve preoccuparsi di evidenziare i rapporti con le
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associazioni, le istituzioni educative, le associazioni per la protezione dell’ambiente, le associazioni dei
consumatori e la popolazione locale, i sindacati e, più in generale, le iniziative per promuovere e garantire,
sia internamente che nei confronti dei propri subappaltatori, il rispetto delle convenzioni fondamentali
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Con riferimento agli aspetti di impatto ambientale, lo stesso decreto attuativo stabilisce che la relazione
annuale riporti nel dettaglio, tra le altre, informazioni riguardanti il consumo di risorse idriche, materie
prime ed energia, la produzione di rifiuti ed emissioni in aria, acqua e suolo, nonché le misure adottate per
migliorare l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili, in aggiunta ad informazioni relative alle risorse,
sia di natura monetaria che non monetaria, impiegate per fare fronte agli impegni ecologici.
Procedendo cronologicamente, un altro importante intervento normativo ha riguardato, nell’ottobre del
2006, l’approvazione da parte del Parlamento inglese del Companies Act (United Kingdom Parliament,
2006), definito come la più importante revisione e riforma del diritto societario e commerciale intervenuta
negli ultimi 150 anni nel Regno Unito. Il Companies Act del 2006 consta di 1.300 sezioni ed affronta una
molteplicità di temi, tra i quali alcuni articoli specifici sono di rilevante interesse per la responsabilità sociale
delle imprese.
Si veda, ad esempio, la sezione 172 che al punto 1) afferma il principio secondo il quale il dovere primario
dei dirigenti consiste nell’operare secondo modalità che promuovano il successo dell’impresa per il
vantaggio di tutti i suoi membri (e non solo, pertanto, degli azionisti), avendo specifico riguardo, tra le altre
variabili da considerare: a) alle prevedibili conseguenze di lungo termine di ciascuna decisione manageriale;
b) all’interesse dei dipendenti dell’impresa; c) all’esigenza di mantenere e salvaguardare i rapporti con i
fornitori, i clienti, e le altre parti interessate; d) all’impatto dell’attività dell’impresa sulla comunità e
sull’ambiente; e) alla desiderabilità, per l’impresa, di mantenere una reputazione di alto profilo in materia
di etica e condotta negli affari; f) all’esigenza di agire in modo corretto nell’ambito dei rapporti interni tra
tutti i componenti dell’impresa.
Tale prescrizione rappresenta un passo in avanti significativo verso l’allargamento della responsabilità dei
dirigenti anche su versanti differenti rispetto agli interessi dei soli azionisti. In sostanza, si afferma per la
prima volta a livello normativo. che l’interesse dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, della comunità e
dell’ambiente richiede una esplicita considerazione nell’ambito della complessiva attività manageriale.
Inoltre, si sottolinea indirettamente il collegamento esistente tra comportamento responsabile, interesse
dell’impresa nella sua complessità e successo economico di lungo periodo. In altri termini, la novità
sostanziale introdotta dalla sezione 172 del Companies Act del 2006 consiste nel fatto che vengano per la
prima volta esplicitati non solo i generali doveri dei dirigenti, quanto anche talune specifiche modalità di
espletamento degli stessi, la cui mancata osservanza può condurre a sanzioni civili e penali a carico dei
soggetti inadempienti.
Parimenti di interesse, nell’ottica di una responsabilità sociale delle imprese più ampiamente concepita, è
la sezione 417, la quale disciplina gli obblighi di rendicontazione in capo alle società britanniche. In estrema
sintesi, la nuova normativa richiede che il bilancio di esercizio sia accompagnato da una dettagliata
relazione degli amministratori (la cosiddetta director’s business review) il cui contenuto per le società
quotate, come stabilito dal punto 5), paragrafo b), sottopunti da i) a iii), deve includere anche informazioni
relative: i) alle questioni ambientali, circa l’impatto delle attività dell’impresa sull’ambiente; ii) ai dipendenti
dell’impresa; iii) alle problematiche sociali delle comunità presso le quali opera l’azienda, incluse
informazioni sulle politiche ad esse relative e sull’efficacia di tali politiche. Lo stesso punto 5) specifica che
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qualora la relazione non contenga le informazioni menzionate dal paragrafo b) i), ii) e iii), si debba
esplicitamente dichiarare quale delle informazioni richieste sia mancante e il perché (comply or explain).
In aggiunta a queste prescrizioni, il punto 6) della stessa sezione 417, al paragrafo b), stabilisce che, al fine
di consentire una migliore comprensione dello sviluppo, delle prestazioni o del posizionamento
dell’impresa, la business review debba essere corredata degli opportuni indicatori di prestazione (Key
Performance Indicators) sia con riferimento alle questioni di impatto ambientale, che a quelle relative ai
dipendenti. Tale norma peraltro si applica, per quanto concerne gli indicatori sulle informazioni di natura
non finanziaria, alle sole società di grandi dimensioni e non alle piccole e medie imprese quotate (punto 7)
della sezione 417).
Dal 2007, molti altri paesi europei hanno legiferato, in vario modo e con differente articolazione, sul tema
della rendicontazione sociale e ambientale. Tra questi, e senza la pretesa di esaustività:
la Danimarca, che mediante un emendamento al Danish Financial Statements Act del 16 dicembre
2008 ha introdotto il reporting CSR per le imprese più grandi, secondo la logica comply or explain;
la Svezia, che ha imposto la rendicontazione obbligatoria di sostenibilità per le aziende partecipate
almeno al 50% dallo Stato, le quali devono redigere un report di sostenibilità secondo le linee guida
della Global Reporting Initiative (GRI), mentre per le altre aziende si tratta di una raccomandazione;
la Francia, che ha modificato la precedente normativa nel 2012 (Decreto n° 2012-557 del 24 aprile
2012), relativa agli obblighi di trasparenza delle imprese in materia sociale e ambientale;
la Spagna, che con la legge n. 2 del 4 marzo 2011 ha stabilito che le aziende sovvenzionate dal
Governo, di proprietà dello Stato o collegate al Governo centrale debbano redigere relazioni
annuali di corporate governance e sostenibilità secondo gli standard generalmente riconosciuti.
Come è evidente, tali interventi normativi “in ordine sparso” da parte di molti paesi europei hanno indotto
la Commissione a sviluppare e proporre una propria Direttiva in materia di rendicontazione non finanziaria,
ponendo le basi affinché lo spazio comune potesse essere retto da una unica disciplina armonizzante.
1.3.3 La nuova Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria e sulla diversity
Lo scorso 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno definitivamente adottato la Direttiva
2014/95/UE, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati
e alle comunicazioni sociali delle imprese. La Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il 6 dicembre 2014.
In virtù dell’art. 1, punto 1 della Direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni che costituiscono
enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti
occupati in media durante l’esercizio pari a 500, includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione
di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla
comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua
attività.
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Ciò comporta la predisposizione di una descrizione del modello aziendale dell’impresa e delle politiche
applicate in merito agli aspetti ambientali e sociali precedentemente richiamati, comprese le procedure di
dovuta diligenza applicate, il risultato di tali politiche, i principali rischi connessi agli aspetti sociali e
ambientali legati alle attività dell'impresa e gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non
finanziario. La dichiarazione contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci
d’esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito alle poste di natura economica significative per una
comprensione degli impatti dell’impresa sulla società e sull’ambiente.
In aggiunta, l’art. 1, punto 2, stabilisce che la stessa relazione debba contenere una descrizione della
politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione,
gestione e controllo dall’impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso, o il percorso
formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel
periodo di riferimento. Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti
aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché
di questa scelta, secondo il classico principio del comply or explain.
Nel fornire tali informazioni, le imprese possono basarsi su standard nazionali, su standard dell’Unione
europea, quale il sistema di eco-gestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Global
Compact delle Nazioni Unite, i Principi Guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights, UNGPs), gli orientamenti dell’OCSE destinati alle imprese
multinazionali, la Guida ISO 26000 dell’International Organization for Standardization, la dichiarazione
tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.
Gli Stati membri hanno due anni di tempo dall’entrata in vigore della Direttiva, e quindi fino al 6 dicembre
2016, per approvare le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento, e
per fare in modo che le prescrizioni si applichino a tutte imprese soggette all’ambito di applicazione
dell’articolo 1 a decorrere dall’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2017 o durante l’anno 2017.
Entro il 6 dicembre 2016, inoltre, la Commissione europea elaborerà e pubblicherà, anche in seguito alla
consultazione delle principali categorie di stakeholder, una serie di orientamenti non vincolanti sulla
metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori
fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e
comparabile delle informazioni da parte delle imprese.
Si stima che a livello europeo il numero di imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti chiamate
a rendicontare in base alla Direttiva 2014/95/UE saranno approssimativamente 6.000. A tal proposito, il
numero e l’articolazione settoriale delle aziende obbligate dipenderà anche dall’interpretazione che gli Stati
membri daranno, nelle legislazioni di recepimento, del concetto di “interesse pubblico” richiamato dalla
Direttiva. Si ritiene che questa interesserà sia le imprese quotate di maggiori dimensioni, che alcuni settori
di particolare rilevanza, quali quello bancario e assicurativo, oltre ad altre imprese designate dagli Stati in
ragione delle attività svolte, delle dimensioni e del numero di dipendenti.
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1.4 La Responsabilità Sociale nel settore Food & Drink europeo e alcune pratiche di
rendicontazione non finanziaria
1.4.1 Sostenibilità e criticità del settore Food & Drink
Il progetto INsPIRE si concentra in particolare sul settore europeo Food & Drink, il secondo più importante
settore manifatturiero e pilastro dell’economia dell’Unione, con un fatturato complessivo di 1.244 miliardi
di euro nel 2013, che rappresenta il 15% del giro d’affari manifatturiero europeo e il 12,8% del valore
aggiunto. Il settore è tra i primi tre comparti produttivi in termini di fatturato e occupazione in diversi Stati
membri: è al primo posto in Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca e Belgio, mentre la Germania, la
Francia, l’Italia, il Regno Unito e la Spagna sono i più grandi produttori alimentari e di bevande dell’UE, con
una quota complessiva superiore ai 650 miliardi di euro.
L’industria è anche una parte essenziale delle economie nazionali, impiegando direttamente più di 4,2
milioni di persone, che rappresentano il 15,5% dell’occupazione di tutta l’industria manifatturiera europea.
Inoltre, in termini di filiera, considerando l’agricoltura, l’industria alimentare e delle bevande e il settore
della distribuzione nel suo complesso, il numero di occupati sale a circa 24 milioni, con un fatturato totale
che supera i 3.800 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 680 miliardi (Food Drink Europe, 2015).
La rilevanza del settore in termini di impatto sulla vita, sulla salute e sul benessere di milioni di persone va
al di là di queste cifre. Benché la produzione mondiale sia teoricamente sufficiente per il soddisfacimento
delle esigenze di tutti, ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo prodotto per il consumo umano sono
sprecate o si perdono nella filiera alimentare e, mentre circa 800 milioni di persone soffrono di fame
cronica e più di due miliardi sono malnutrite o comunque con gravi carenze di vitamine e minerali, quasi
due miliardi sono in sovrappeso. Ogni anno più di 5 milioni di ettari di foresta scompaiano con un grave
danno alla biodiversità, alle popolazioni locali e al clima, e le risorse del mare sono sfruttate in modo
eccessivo, dal momento che più del 30% del pescato in commercio è già oltre le capacità di rigenerazione
dell’ecosistema. Allo stesso tempo, il cambiamento climatico dovuto all’emissione di gas nell’atmosfera,
un’alta percentuale dei quali provengono dalla produzione agricola, sta determinando una progressiva
emergenza globale, oltre ad una estrema criticità per il settore. La sicurezza alimentare e l’accesso al cibo e
alle risorse naturali essenziali, quali ad esempio l’acqua, è una delle più rilevanti sfide dei prossimi decenni
e sarà sempre più influenzata dai cambiamenti climatici, sia in termini di produzione, che di stabilità dei
prezzi, considerando la dipendenza dell’industria alimentare dal clima per la produzione delle materie
prime che utilizza e trasforma, e che, nel contempo, la stessa sostenibilità delle risorse naturali, acqua e
terra fertile in primo luogo, sono messe a dura prova (Carta di Milano, 2015).
Sotto questo profilo, una delle maggiori criticità consiste nelle possibilità di nutrire una popolazione globale
in costante crescita senza danneggiare l’ambiente, preservando le risorse naturali e dei territori anche per
le future generazioni. In questo senso, le tecniche e le modalità di produzione, sia tradizionali che avanzate,
sono fondamentali per migliorare l’efficienza dei sistemi agricoli, a partire dall’agricoltura familiare fino a
quella industriale. Più in generale, per far fronte in modo sostenibile alle sfide globali è però indispensabile
adottare un approccio sistemico, attento ai problemi sociali, culturali, economici e ambientali, in grado di
coinvolgere tutti gli stakeholder, sia sociali che istituzionali (Carta di Milano, 2015).
A queste sfide, se ne aggiungono altre, di non minore importanza, e relative alla qualità dei prodotti e alla
salubrità alimentare, alla salute e al benessere dei consumatori, alla capacità di sviluppare e diffondere
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modelli di consumo più sani, promuovendo diete e stili di vita più salubri anche sulla base di informazioni
scientificamente affidabili, coerenti, comprensibili e non fuorvianti.
Allo stesso modo, sul versante dell’occupazione, è essenziale rafforzare la capacità di porre in essere
pratiche di approvvigionamento sostenibili anche sul versante sociale, rispettose dei principi fondamentali
riconosciuti a livello internazionale e relativi ai diritti umani e sul lavoro, sia all’interno delle singole imprese
che nelle catene di approvvigionamento e di fornitura globali.
1.4.2 Responsabilità Sociale, sostenibilità e settore Food & Drink
Fatte queste premesse, le aziende più proattive del settore hanno iniziato ad affrontare i temi della
sostenibilità, al fine di valutare e gestire le più significative preoccupazioni inerenti l’impatto delle loro
decisioni e attività sulla società e sull’ambiente. Nella Dichiarazione Azioni verso una più sostenibile catena
europea del cibo (The Stakeholder Dialogue Group on Food Sustainability, 2014), pubblicata anche in
seguito alla Comunicazione della Commissione sulla sostenibilità dei sistemi alimentari (Commissione
europea, 2010), i rappresentanti dell’industria e la comunità delle ONG partecipanti all’iniziativa32 hanno
incoraggiato i responsabili delle politiche dell’UE, e tutte le parti interessate, a sostenere un approccio più
coerente alla salvaguardia della sostenibilità per le generazioni future. La Dichiarazione comprende
numerose raccomandazioni politiche che considerano i tre pilastri della sostenibilità, e che potrebbero
contribuire a realizzare una catena alimentare più sostenibile entro il 2020, tenendo simultaneamente in
considerazione le questioni ambientali, la salute dei consumatori, gli sprechi alimentari, un migliore utilizzo
delle fonti energetiche e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, in particolare lungo le catene di
approvvigionamento e del valore.
Una recente rilevazione pubblicata da Food Drink Europe in occasione del convegno Taste of Tomorrow,
tenutosi a Milano il 3 luglio 2015 nell’ambito dei lavori dell’EXPO 2015, evidenzia come il 95% delle aziende
intervistate, appartenenti al settore alimentare europeo e rappresentanti nel complesso più di 54 miliardi
di euro di fatturato e 250.000 lavoratori, dichiari di avere in qualche modo considerato gli aspetti relativi al
cambiamento climatico e alla sostenibilità nella propria strategia di business, mentre l’83% considera le
azioni per il clima come un’opportunità per promuovere sistemi di produzione alimentare più resistenti e in
grado di adattarsi alle mutate condizioni del contesto (Food Drink Europe, 2015). Più in generale, sotto il
profilo della Responsabilità Sociale e della sostenibilità l’industria alimentare e delle bevande europea ha
identificato alcuni temi fondamentali di particolare rilevanza, sui quali sono state concentrate le attenzioni
dell’associazione di settore e delle imprese aderenti, in una prospettiva strategica orientata a delineare la
visione, le sfide e le opportunità dei prossimi anni (Food Drink Europe, 2012).
Nello specifico, tali temi riguardano in prima battuta l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime
e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, acqua e suolo sopra tutte, e di quelle energetiche, nella
misura in cui le emissioni di gas a effetto serra stanno contribuendo a determinare il cambiamento
climatico. Altri aspetti rilevanti riguardano la sicurezza alimentare, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti,
la riduzione degli sprechi, la promozione di stili di vita maggiormente salutari e bilanciati, il controllo delle
catene di fornitura, sia una ottica di presidio della qualità e della sicurezza, che di rispetto dei diritti umani,
dei lavoratori e dei produttori, anche e soprattutto di piccola dimensione, nelle catene del valore.
32
The Stakeholder Dialogue Group on Food Sustainability è una iniziativa multistakeholder volontaria, lanciata nel
settembre 2013 da 18 organizzazioni e aziende del settore agro-alimentare europeo. Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/sdg/members_en.htm
31
-
-
-
Con riferimento delle iniziative di rendicontazione non finanziaria realizzate da imprese del settore
alimentare e delle bevande, si assiste ad una crescita non dissimile da quella registrata per tutti i settori
industriali (Figura 5). Nel 2014, ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi, il numero di
Corporate Responsibility Report pubblicati secondo le diverse versioni della GRI sono stati 310, di cui 134
elaborati da imprese europee, con una crescita nell’ultimo decennio del +939%.
Figura 5 Corporate Responsibility Report pubblicati secondo gli standard GRI da imprese dell’industria Food & Drink
350
300
250
176
200
112
107
2012
2013
136
150
79
100
59
42
50
0
149
164
1
2
1
5
2
2
6
8
11
8
15
13
20
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Europe
23
26
33
41
2007
2008
2009
66
2010
88
2011
134
2014
Rest of the World
Fonte: Fondazione I-CSR Italian Centre for Social Responsibility su dati GRI http://database.globalreporting.org/
1.4.2 Analisi di alcune pratiche di rendicontazione non finanziaria del settore Food & Drink
L’analisi e l’approfondimento delle pratiche di rendicontazione non finanziaria sviluppate nel settore Food
& Drink ha condotto all’individuazione di un campione di imprese multinazionali impegnate da tempo nel
campo della Responsabilità Sociale. Queste imprese hanno attivato negli anni strategie, politiche, iniziative
e strumenti finalizzati a identificare e a rendicontare, mediante la pubblicazione di Corporate Responsibility
Report, i principali aspetti di impatto sociale e ambientale collegati alle proprie decisioni e attività.
Per esigenze di comparazione, l’analisi ha preso in considerazione 9 multinazionali del settore Food & Drink
(Heineken, Anheuser-Busch InBev, SabMiller, Carlsberg, Danone, Nestlé, Unilever, Ferrero e Barilla) che
hanno elaborato i propri Corporate Responsibility Report anche tenendo conto delle Linee Guida per la
rendicontazione non finanziaria della GRI, nelle sue diverse versioni. In generale, i documenti analizzati, pur
avendo una articolazione differenziata e una struttura peculiare a ciascuna azienda, contengono tutti una
matrice sinottica, il cosiddetto GRI Content Index, nel quale sono riportati gli aspetti economici, sociali e
ambientali rendicontati rispetto ai contenuti suggeriti dalle Linee Guida GRI.
Ciò ha consentito di procedere ad un raffronto sotto molteplici livelli, a partire dall’individuazione dei temi
fondamentali affrontati dai Corporate Responsibility Report e dalle esperienze e iniziative internazionali
eventualmente richiamate, tra quelle maggiormente diffuse e ricordate anche dalla Direttiva 2014/95/UE,
fino ad arrivare a una sostanziale comparazione degli specifici temi e aspetti oggetto di rilevazione e di
comunicazione.
32
-
-
-
Con riferimento ai temi fondamentali affrontati nei Corporate Responsibility Report analizzati (Tabella 4), al
di là della connotazione con cui questi sono formulati in ciascun documento, è possibile evidenziare la
frequenza delle parole chiave con cui i key topics sono descritti (Figura 6).
Figura 6 Frequenza di parole chiave con cui sono descritti i temi fondamentali dei Corporate Responsibility Report analizzati
Nota: maggiore è la frequenza di utilizzo di una parola chiave, più grande è la relativa rappresentazione grafica
In prima approssimazione, sembra di poter evidenziare alcune macro-tematiche fondamentali, che vanno
dall’approvvigionamento sostenibile (sustainable sourcing, sustainable food supply), alla tutela ambientale
e alla lotta al cambiamento climatico, con una particolare attenzione al consumo idrico (use of water
resources) e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (reduction of emissions), alla promozione di
un consumo più responsabile e sostenibile, compresa la lotta agli sprechi alimentari (food waste) e
l’incentivazione di stili di vita maggiormente salutari (education, responsible nutrition), fino allo sviluppo
delle relazioni con le comunità locali e ai rapporti con i dipendenti e con i collaboratori, in modo particolare
con riferimento ai temi della salute e sicurezza sul lavoro (health and safety).
Per quanto concerne, invece, le iniziative internazionali richiamate dai Report, queste sono in linea di
massima quelle riportate dalla Direttiva 2014/95/UE, le quali, nelle intenzioni del legislatore comunitario,
possono essere utilizzate come modelli o standard per la fornitura delle informazioni di carattere non
finanziario e sulla diversity richieste dalla normativa.
Nello specifico, si tratta del Global Compact delle Nazioni Unite, delle Linee Guida dell’OCSE destinate alla
imprese multinazionali, della Guida ISO 26000:2010 sulla Responsabilità Sociale delle organizzazioni, delle
principali convenzioni dell’ILO, e dei Principi Guida in materia di imprese e diritti umani delle Nazioni Unite
(UNGPs).
33
-
-
-
Tabella 4 Temi fondamentali affrontati nei Corporate Responsibility Report di alcune imprese del settore Food & Drink
Reporting Company
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
Carlsberg
CSR Report 2014
Danone
Sustainability Report 2014
Key topics addressed
External initiative(s) referenced
Protecting water resources
Reducing CO2 emissions
Sourcing sustainably
Advocating responsible consumption
Promoting health and safety
Growing with communities
UN Global Compact
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs)
Sustainable agriculture
Water stewardship
Energy use / GHG emissions
Responsible product use
Responsible marketing
Ethical behavior
Occupational Safety & Health
UN Global Compact
Growing income and quality of life
Products developed, marketed, sold and consumed responsibly
Interrupted access to safe, clean water
Reducing waste and carbon emissions
Responsible land use, secure food supply, biodiversity protection
Valuing and empowering people: health and safety, valuing diversity
and equality, developing and retaining talent, listening and engaging
with employees
UN Global Compact
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs)
Resources & environment
Health & well-being
People & policies
UN Global Compact
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs)
Production and commercialization of safe and healthy products
Open and constructive social dialogue with employees
Assessment of suppliers’ CSR performance
Guarantee of employees’ health and wellbeing at work
Management and protection of water resources
Sustainable raw materials supply
Guarantee of access to water for everyone
Fight against fraud and corruption
Individual employee development
Consideration of CSR challenges in Danone’s strategy
Reduction in the quantity of waste and recycling
Sustainable relationships with suppliers
Reduction of the environmental footprint of products and activities
Supporting the local economy and local supply
Promotion of a healthy lifestyle and nutritional education
UN Global Compact
OECD Guidelines for MNEs
ILO core conventions
34
-
-
Nestlé
Nestlé in society. 2014 Report
Unilever
Sustainable Living Report 2014
Ferrero
Corporate Social Responsibility
Report 2013
Barilla
Good for You Good for the
Planet 2015 Report
-
Overnutrition and undernutrition
Food and nutrition security
Maternal, infant and young children nutrition
Responsible marketing
Rural development
Traceability
Animal welfare
Women’s empowerment
Community development and unemployment
Water stewardship
Resource efficiency and waste
Food waste
Climate change
Natural capital
Business ethics
Human rights
Food safety
Human resources
Safety and health
UN Global Compact
United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs)
OECD Guidelines for MNEs
ILO core conventions
Health and hygiene
Nutrition
Greenhouse gases
Water
Waste
Sustainable sourcing
Fairness in the workplace
Opportunities for women
Inclusive business
UN Global Compact
Nutrition
Product safety
Environmental sustainability
Equality & Diversity
Animal welfare
Human rights / Child labour / Raw material sourcing
Marketing Policy / Advertising
Economic performance
Local community projects
Internal working conditions
UN Global Compact
OECD Guidelines for MNEs
ISO 26000:2010
Nutrition
Quality and Food Safety
Product and labelling responsibility
Economic impact on the territory and local communities
Information and education
Promoting diversity and equal opportunity
Safeguarding workers' health and safety
Training and Development
Sustainable management of raw materials
Packaging
Efficient use of water and energy resources
UN Global Compact
Volendo approfondire gli aspetti strategici e di corporate governance, relativi allo stakeholder engagement
e alle dimensioni economiche, sociali e ambientali sui quali le imprese hanno rendicontato, si è proceduto
all’analisi dei Corporate Responsibility Report, dei relativi GRI Content Index e della documentazione di
supporto eventualmente pubblicata sui siti web aziendali.
Le Linee Guida GRI suggeriscono di articolare la rendicontazione secondo un modello improntato alla triplebottom-line che, oltre ad informazioni di natura strategica ed inerenti alla governance aziendale e alle
relazioni con gli stakeholder sui principali aspetti di impatto sociale e ambientale giudicati significativi e
rilevanti dall’impresa e dai portatori di interessi (i cosiddetti aspetti di materialità), alle caratteristiche del
Report, all’eventuale adozione di codici etici e di codici di condotta (General Standard Disclosures), richiede
la pubblicazione di ulteriori informazioni relative alla dimensione economica, sociale e ambientale degli
35
-
-
-
effetti determinati dalle decisioni e dalle attività delle organizzazioni su ambiente e società (Disclosures on
Management Approach e Specific Standard Disclosures). Nel complesso, le informazioni contenute nei
Corporate Report e sui siti web aziendali sono schematizzate nei GRI Content Index, che evidenziano in
modo sintetico tutti gli aspetti rilevati e comunicati dalle aziende.
Per la costruzione delle matrici sinottiche (Tabella 5, Tabella 6, Tabella 7) è stata presa in considerazione la
documentazione più recente resa disponibile dalle imprese, la quale, ad eccezione di due casi, è stata
elaborata seguendo il modello G4. Unilever e Ferrero hanno rendicontato secondo la precedente versione
G3.1 delle Linee Guida, mentre Nestlé, Ferrero e Barilla hanno rilasciato anche altre informazioni relative ad
alcuni indicatori addizionali, specifici per il settore del food processing. Le matrici sinottiche evidenziano,
per ciascun aspetto, il livello di completezza dei Report analizzati, in funzione del numero e della tipologia
delle informazioni rendicontate rispetto a quanto richiesto dalle Linee Guida della GRI. Negli Allegati 1 e 2 si
riporta l’elenco completo degli aspetti e degli indicatori rilevati e comunicati dalle imprese analizzate.
In generale, tutte le aziende prese in considerazione hanno sviluppato iniziative di Responsabilità Sociale
rispetto alle quali hanno reso pubbliche una serie di informazioni di carattere sia generale, che di dettaglio.
Nello specifico, gli aspetti sui quali maggiore è stato il numero di indicatori valorizzati è quello relativo alle
General Standard Disclosures, il cui intento è quello di fornire una visione strategica generale della
sostenibilità delle organizzazioni, e che riguardano temi quali gli aspetti strategici e di analisi del contesto di
riferimento, il profilo dell’organizzazione, gli aspetti di materialità, l’identificazione e il coinvolgimento degli
stakeholder, le caratteristiche del Report, inclusa l’eventuale assurance delle informazioni da parte di
soggetti esterni e la realizzazione del Content Index, la governance dell’organizzazione e gli aspetti relativi
ad etica ed integrità.
Ampiamente rendicontate sono state anche le Disclosures on Management Approach (DMA), la cui finalità
è quella di riportare in forma essenzialmente narrativa le modalità in base alle quali le organizzazioni
prendono in considerazione gli impatti economici, sociali e ambientali relativi agli aspetti più significativi e
rilevanti delle proprie decisioni ed attività, e che sono poi sostanziati mediante i successivi indicatori di
natura sia qualitativa che quantitativa inerenti i tre pilastri della sostenibilità.
Con riferimento ai Key Perfomance Indicators rendicontati, afferenti alle tematiche economiche, ambientali
e sociali, questi ultimi suddivisi in sotto-categorie (pratiche di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, diritti
umani, rapporti con la società e con le comunità, e responsabilità del produttore), si assiste a una maggiore
differenziazione delle esperienze.
36
-
-
-
Barilla
Good for You Good for the Planet
2015 Report
Ferrero
Corporate Social Responsibility
Report 2013*
Unilever
Sustainable Living Report 2014*
Nestlé
Nestlé in society. 2014 Report
Danone
Sustainability Report 2014
Carlsberg
CSR Report 2014
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
Tabella 5 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food &
Drink
G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
Identified Material Aspects and Boundaries
Stakeholder Engagement
Report Profile
GRI Content Index
Assurance
Governance
Ethics and Integrity
Disclosures on Management Approach
G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
Aspect: Economic Performance
Aspect: Market Presence
Aspect: Indirect Economic Impacts
Aspect: Procurement Practices
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
Aspect: Materials
Aspect: Energy
Aspect: Water
Aspect: Biodiversity
Aspect: Emissions
Aspect: Effluents and Waste
Aspect: Products and Services
Aspect: Compliance
Aspect: Transport
Aspect: Overall
Aspect: Supplier Environmental Assessment
Aspect: Environmental Grievance Mechanisms
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-
-
Barilla
Good for You Good for the Planet
2015 Report
Ferrero
Corporate Social Responsibility
Report 2013*
Unilever
Sustainable Living Report 2014*
Nestlé
Nestlé in society. 2014 Report
Danone
Sustainability Report 2014
Carlsberg
CSR Report 2014
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
Tabella 6 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food &
Drink (segue)
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Aspect: Employment
Aspect: Labor/Management Relations
Aspect: Occupational Health and Safety
Aspect: Training and Education
Aspect: Diversity and Equal Opportunity
Aspect: Equal Remuneration for Women and Men
Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices
Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
Aspect: Investment
Aspect: Non-discrimination
Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining
Aspect: Child Labor
Aspect: Forced or Compulsory Labor
Aspect: Security Practices
Aspect: Indigenous Rights
Aspect: Assessment
Aspect: Supplier Human Rights Assessment
Aspect: Supplier Human Rights Assessment
SUB-CATEGORY: SOCIETY
Aspect: Local Communities
Aspect: Anti-corruption
Aspect: Public Policy
Aspect: Anti-competitive Behavior
Aspect: Compliance
Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society
Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
Aspect: Customer Health and Safety
Aspect: Product and Service Labeling
Aspect: Marketing Communications
Aspect: Customer Privacy
Aspect: Compliance
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-
-
-
Barilla
Good for You Good for the Planet
2015 Report
Ferrero
Corporate Social Responsibility
Report 2013*
Unilever
Sustainable Living Report 2014*
Nestlé
Nestlé in society. 2014 Report
Danone
Sustainability Report 2014
Carlsberg
CSR Report 2014
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
Tabella 7 Matrice sinottica degli aspetti rendicontati nei Corporate Responsibility Report da alcune imprese del settore Food &
Drink (segue)
G4 FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES
FP1
Percentage of purchased volume from suppliers compliant with
company’s sourcing policy
FP2
Percentage of purchased volume which is verified as being in
accordance with credible, internationally recognized responsible
production standards, broken down by standard
FP3
Percentage of working time lost due to industrial disputes, strikes
and/or lock-outs, by country
FP5
Percentage of production volume manufactured in sites certified by
an independent third party according to internationally recognized
food safety management system standards
FP6
Percentage of total sales volume of consumer products, by product
category, that are lowered in saturated fat, trans fats, sodium and
added sugars
FP7
Percentage of total sales volume of consumer products, by product
category, that contain increased nutritious ingredients like fiber,
vitamins, minerals, phytochemicals or functional food additives
FP9
FP10
FP11
Percentage and total of animals raised and/or processed, by
species and breed type
Policies and practices, by species and breed type, related to
physical alterations and the use of anaesthetic
Percentage and total of animals raised and/ or processed, by
species and breed type, per housing type
FP12
Policies and practices on antibiotic, anti-inflammatory, hormone,
and/or growth promotion treatments, by species and breed type
FP13
Total number of incidents of significant non-compliance with laws
and regulations, and adherence with voluntary standards related
to transportation, handling, and slaughter practices for live
terrestrial and aquatic animals
In particolare, Nesté, Heineken, SabMiller e Ferrero sono le quattro imprese che hanno risposto al maggior
numero di indicatori (rispettivamente 87, 85, 62 e 59, si veda l’Allegato 1) e che hanno pertanto fornito il
maggior numero di informazioni relative agli ambiti specifici di rilevazione.
Le stesse quattro aziende sono anche quelle che hanno rendicontato il maggior numero di Key Perfomance
Indicators nella sotto-categoria pratiche di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, che riguardano una serie
di aspetti su occupazione, gestione delle relazioni con i lavoratori e con i rappresentanti sindacali, salute e
sicurezza, formazione, istruzione e addestramento, politiche in materia di diversità e pari opportunità,
uguaglianza di remunerazione tra uomini e donne, valutazione dei fornitori anche mediante criteri collegati
alle pratiche e alle condizioni di lavoro, e meccanismi per la risoluzione delle eventuali controversie.
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-
-
-
In generale, le informazioni pubblicate dalle nove aziende in materia di pratiche e condizioni di lavoro fanno
riferimento, in buona misura, alla composizione della forza lavoro nei diversi stabilimenti, alla formazione e
all’addestramento, alle politiche di diversity e alle pari opportunità, nonché alle rilevazioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Analisi e indagini interne sul clima aziendale, o sul livello percepito di inclusione, sono riportate da quasi
tutte le imprese (Heineken, Nestlé, SabMiller, Anheuser-Busch InBev, Unilever, Danone, Barilla), mentre
quattro aziende (Heineken, Danone, Unilever, Ferrero) riportano alcune informazioni sulle relazioni con le
organizzazioni rappresentative dei lavoratori, anche nella forma dei Comitati Aziendali Europei, benché non
sia sempre evidenziata la portata e l’oggetto del coinvolgimento dei lavoratori e degli organismi di
rappresentanza (Tabella 8).
Tabella 8 Analisi dei Corporate Responsibility Report: alcuni aspetti su coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
Employees and employees' representatives are included in the list of stakeholders identified and engaged by the company, together with
customers and consumers, governments, industry associations, investors, NGOs & international organisations, and suppliers. According
to the Sustainability Report 2014, a climate survey was conducted for all operating companies and completed by almost 61.000
employees, with a response rate of 86%. The survey assessed the working climate on 11 different dimensions, including personal
development, direction and alignment, the relationship between employees and their managers and customer orientation. As per the
relationships with employees' representatives, the Report briefly highlights that on a European level the Company holds regular
meetings with the European Works Council (EWC). On a local level, the Company expects that all the operating companies respect the
right of freedom of association and that many of the operating companies are routinely in dialogue with labour unions and/or have
works councils in place. Besides training on the different business matters, included Occupational Health & Safety (OHS), employees
have been involved in training activities on the Code of Business Conduct, through both online and face-to-face training on specific topics
such as conflicts of interests and gifts. In 2015, the Company plans to implement an e-learning tool on anti-bribery for specific groups of
employees. In 2014, a new Speak Up Policy has been introduced: the policy encourages all employees to report any case of possible
breach of conduct.
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship
Report
The 2014 Global Citizenship Report provides a general statement referring to the involvement of around 600 different stakeholders
worldwide in the process of assessment of the materiality aspects of impact of the Company. As mentioned in the Report, stakeholders'
input were collected through two distinct methods: directly through interviews with external and internal stakeholders, and indirectly
through the review of inputs provided by other categories of stakeholders. The Report, anyhow, does not clearly describes the extension
of involvement of internal stakeholders, and in particular of employees, in the preparation of the materiality assessment. Trade unions
and workers' representative are never explicitly mentioned in the Report. To measure and track the employees' motivation, each year
the Company runs a global employee engagement survey, which collects feedbacks on issues such as communication, workplace safety,
career development and senior leadership. The 2014 survey had 103.000 responses.
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
The Sustainable Development Report 2015 fails to provide a clear list of stakeholders identified and engaged by the Company. The
Report mentions that at the launch of the new sustainable development strategy, in July 2014, SABMiller’s executive committee met
with around 80 senior civil society, government and business representatives, who shared ideas on how best to put the strategy into
practice, but very limited additional information are provided on this topic. The Report mentions employees when it addresses the
global opinion survey that involved around 40.000 employees worldwide, and also when it refers to the different social initiatives that
involved employees in various projects. Training of employees is mentioned as well. The relationship with workers' representatives is
mentioned once, when the Report claims that the Company has developed productive partnerships with trade unions on collective
bargaining and other issues, without additional information also on this issue.
Carlsberg
CSR Report 2014
Carlsberg CSR Report 2014 provides only a general overview of the Company stakeholders, failing to provide a comprehensive list of the
different categories of interested parties. Employees are mentioned with reference to training, Occupational Health & Safety, application
of the Company business ethics policy, and the global Labour & Human Rights Policy. No reference is made regarding the relationship
with workers' representative and trade unions.
Danone
Sustainability Report 2014
Stakeholders are clearly identified in the Sustainability Report 2014: customers, consumers, employees, suppliers, scientists,
communities living near the Company's sites, representatives of public authorities and non-governmental organizations. The Report also
claims that social dialogue is a key to sustainable success at the heart of the dual economic and social project of the Company. This
dialogue is carried out at on an international scale through a worldwide dialogue body (The Committee for Information and Consultation
– CIC), and also through the signing of international agreements negotiated with and monitored by the IUF (International Union of Food
Workers), which constitute a common set of social policies across the various subsidiaries across the world. As at 31 December 2014,
nine worldwide agreements signed between Danone and the IUF were in force. They are principally aimed at diversity, social dialogue,
and steps to be implemented when changing activity affecting employment or working conditions. The last global agreement, signed the
29th September 2011, focuses on health, safety, working conditions and stress. In September 2014, in compliance with the agreement of
11th January 2013 on securing employment, two employee representatives were designated to take part in the Council of
Administration of the Company, which claims that representation of employees within governance bodies is a lever for fostering
understanding of strategies among employees and to take into account their views on strategies and policies. The presence of employee
representatives encourages a diversity of points of view, and a better understanding of the corporate reality.
40
-
-
-
Nestlé
Nestlé in society. 2014
Report
Nestlé in society 2014 Report clearly identifies and describes the different categories of stakeholders groups which the Company is
engaged with: academia, communities, consumers and the general public, customers, employees, governments, industry and trade
associations, intergovernmental organisations, NGOs, reporting agencies, shareholders and the financial community, and suppliers,
including farmers and smallholders. Trade unions engagement is widely reported in the document. For example, the Report mentions
the relationship with the International Union of Food Workers (IUF), based on the Joint Operating Principles, launched in 2013, which
include a commitment to bi-annual meetings between leadership teams from both Nestlé and the IUF leadership, as well as trade union
representatives. The relationship is also supported by two working groups: one that focuses on gender equality for non-managerial
positions; and the second, which focuses on working conditions.
Unilever
Sustainable Living Report
2014
Unilever's Sustainable Living Report 2014 contains mainly an update on the progresses achieved by the Company in terms of
sustainability issues. An additional number of information is provided by Unilever Annual Report and Accounts 2014, in which
stakeholders (consumers, people, society - including the environment - and shareholders) are clearly identified. As per the engagement
with trade unions and workers' representatives, the Annual Report describes Unilever's commitment in terms of employee Involvement
and communication, as it claims that Unilever’s UK companies maintain formal processes to inform, consult and involve employees and
their representatives. A National Consultative Forum comprising employees and management representatives meets regularly to provide
a forum for discussing issues relating to all Unilever sites in the United Kingdom, and an European Work Council, embracing employee
and management representatives from countries within Europe, has been in existence for several years and provides a forum for
discussing issues that extend across national boundaries.
Ferrero
Corporate Social
Responsibility
Report 2013
Ferrero's Corporate Social Responsibility Report 2013 clearly identifies the main stakeholders (consumers, employees, trade
unions/trade and industry associations, logistics/suppliers, distributors/retailers, consumers associations/NGOs, media/social network,
international, national and local institutions). Trade unions and workers' representatives are mentioned several times in the Report, in
particular when it comes to the description of the initiatives of Ferrero's European Work Council (information and alerts on risks,
dangers and accidents, collection and spreading of good practice in terms of accident prevention in the workplace, training of workers
and workers’ representatives and of communication and sensitisation with the aim of improving the working conditions and lives of
workers, encouraging meetings - occasionally joint meetings - between company health and safety managers and worker
representatives).
Barilla
Good for You Good for
the Planet
2015 Report
Employees and employees representatives are included in Barilla's identified stakeholders groups, together with suppliers, sector
associations (trade unions are included in this category), the scientific community, clients, consumers, local community, media, Italian
and international institutions, non-profit organisations, and competitors. The Group has a policy of stakeholder engagement through the
development of different initiatives at various levels, one of which is the annual Barilla Panel, which in 2014 involved the main categories
of stakeholders (suppliers, trade associations, the scientific community, customers, non-governmental organisations, the media,
institutions and business partners) to discuss about the sustainability strategy and policies of the Company. Besides training on the
different business topics, employees are invited to take part in the social activities of the Company. In 2014, an assessment
questionnaire on the perceived level of inclusion in the Company was sent to 3.800 employees in 23 countries. The response rate was of
63% and the results will be available in 2015. No additional mentions to trade unions involvement are present in the 2015 Report.
Come anticipato, infine, Nestlé, Ferrero e Barilla sono le uniche tre aziende che hanno anche comunicato
alcune selezionate informazioni addizionali in conformità al supplemento sviluppato dalla GRI per il settore
del food processing. Si tratta essenzialmente di dati inerenti alle politiche di approvvigionamento aziendali,
in particolare con riferimento all’adozione di standard e certificazioni di produzione responsabile e sicura, e
alle caratteristiche dei beni posti in commercio.
1.4.3 Alcune considerazioni in materia di rendicontazione non finanziaria e coinvolgimento dei lavoratori
Sulla base dell’analisi dei Corporate Responsibility Report, ed in particolare con riferimento al tema della
rendicontazione non finanziaria e della partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori, è possibile proporre
alcune sintetiche considerazioni di fondo.
Una prima, preliminare, constatazione riguarda il fatto che la maggior parte dei temi richiamati appaiono di
diretto o indiretto interesse dei lavoratori e dei loro rappresentanti, anche e soprattutto nella misura in cui
questi fanno riferimento alla dimensione strategica della sostenibilità aziendale di lungo periodo che, con
sempre maggiore pervasività ed enfasi, sta entrando nell’agenda delle imprese di ogni settore, dimensione
e localizzazione geografica. Sotto questo profilo, la possibilità di porre concretamente in essere le strategie
e le politiche aziendali di sostenibilità richiede un cambiamento culturale che implica necessariamente il
coinvolgimento delle persone (Freeman, 1984; Freeman et al, 2004), prima ancora dell’eventuale adozione
41
-
-
-
di sistemi di gestione, procedure o meccanismi di vario tipo, che rappresentano semmai il momento
successivo di implementazione operativa (Tencati, 2015; Perrini e Tencati, 2008; Moon, 2007). In questo
senso, gli aspetti della Responsabilità Sociale, e del non financial reporting, sono un terreno sul quale le
imprese per prime dovrebbero favorire, agevolare e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei
lavoratori, i quali, a loro volta, ed assieme alle rappresentanze sindacali, dovrebbero essere pronti a
cogliere l’opportunità costituita da questo importante cambiamento di paradigma.
In secondo luogo, la rendicontazione non finanziaria dovrebbe fornire anzitutto agli stakeholder chiave
interni all’organizzazione una serie di informazioni sull’andamento delle attività aziendali, sui progressi e
sulle sfide future che attendono l’impresa (Tencati, 2015; Freeman, 1984; Freeman et al, 2004). La pratica
della rendicontazione di sostenibilità non dovrebbe essere quindi un esercizio prerogativa del solo topmanagement, caratterizzato da un approccio top-down limitatamente o per nulla partecipativo, oppure in
prevalenza focalizzato sugli stakeholder esterni (clienti e consumatori, investitori, comunità e istituzioni),
ma dovrebbe rappresentare un’opportunità anche per la partecipazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti in una prospettiva di dialogo con il management aziendale (European Trade Union Institute
ETUI, 2013). A questo proposito, esempi di imprese nelle quali la rendicontazione e le informazioni fornite
ai lavoratori e ai loro rappresentanti eccedono quanto eventualmente previsto dalle normative nazionali o
internazionali o dalle raccomandazioni di alcuni attori istituzionali, oppure vanno oltre quanto comunicato
genericamente a tutte le altre categorie di stakeholder, sono ancora una esigua minoranza (European Trade
Union Institute ETUI, 2013).
In terzo luogo, l’opportunità di procedere sul terreno di un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei
lavoratori e delle rappresentanze sindacali in materia di Responsabilità Sociale e di rendicontazione non
finanziaria, anche nell’ambito e nelle iniziative dei Comitati Aziendali, risiede nella possibilità di aumentare
il livello di credibilità dei Report e di evitare il rischio che la documentazione proposta sia caratterizzata da
eccessivi livelli di autoreferenzialità (Tencati, 2015; European Commission, 2011). Nella sostanza, infatti, le
linee guida in materia di non financial reporting hanno certamente avuto il merito di proporre standard
rispetto ai quali la rilevazione, la comunicazione e la comparazione delle informazioni risulta agevolata.
D’altro canto, e soprattutto con riferimento ai contenuti più strategici e critici dei Report, la possibilità di
coinvolgere gli stakeholder chiave, e tra questi i lavoratori rivestono un ruolo essenziale, può consentire sia
di migliorare ex ante la capacità di rilevazione dei bisogni e di procedere ad una migliore analisi dei temi
significativi e rilevanti per i portatori di interessi, sia di instaurare un percorso di validazione sociale ex post
della veridicità e della correttezza di quanto effettivamente rendicontato.
42
-
-
-
Sezione 2. Esperienze di RSI nelle attività di informazione e consultazione dei
Comitati Aziendali Europei
2.1 Primi riferimenti ai concetti di Informazione e consultazione
Con la direttiva europea 94/45/CE del Consiglio di data 22 settembre 1994 viene dato vita, per la prima
volta nella storia della comunità europea, ad un nuovo istituto di rappresentanza dei lavoratori denominato
Comitato Aziendale Europeo (CAE).
La direttiva si iscrive entro un percorso normativo nel campo delle relazioni collettive del lavoro volto al
superamento di un approccio “volontaristico” nella gestione delle informazioni da parte delle imprese.
Un primo tentativo per superare tale paradigma venne dalla “Vredeling Proposal”33, con la quale si voleva
affrontare l’inadeguatezza delle procedure di informazione e consultazione nelle imprese complesse, e
specificatamente in quelle di dimensione multinazionale.
A quest’ultime viene infatti riconosciuto un ruolo rilevante all’interno dell’ordine economico internazionale,
tanto per la possibilità di influenzare significativamente la vita dei dipendenti e delle realtà produttive
contigue nei differenti stati membri, che per la loro capacità di bypassare, in prima istanza, le strategie di
negoziazione locale delle rappresentanze dei lavoratori.
In un contesto dove le forme di dialogo tra management e rappresentanze dei lavoratori si andavano
estremizzando in forme di confronto conflittuale, la proposta avanzata da Vredeling voleva gettare le basi
per spingere le parti in prove di dialogo finalizzate al raggiungimento di un agreement.
Al fine di garantire ai lavoratori di un’impresa multinazionale un quadro chiaro e completo sulle attività e le
operazioni che l’azienda poteva assume nella sede centrale, la proposta avanzava l’idea che il management
dovesse fornire semestralmente informazioni sulla situazione finanziaria, i programmi di investimento e, in
generale, su tutte le procedure che potessero avere effetti/ripercussioni sui lavoratori34.
Tali informazioni, che il management centrale doveva impegnarsi a far giungere alle varie realtà di
rappresentanza operanti nei paesi dove la multinazionale aveva stabilimenti, potevano diventare oggetto di
consultazione se le controparti ritenevano che determinate decisioni potessero avere effetti diretti
sull’occupazione e le condizioni di lavoro.
L’elemento dell’obbligatorietà, volto a superare l’approccio, e la necessità di consultare le parti prima di
assumere (adopting, nell’originale inglese) qualsiasi decisione, nell’ottica di raggiungere una forma di
consenso sull’intervento da attuare, fu al centro di numerose polemiche da parte delle realtà industriali.
33
La “Proposal for a Council directive on procedures for informing and consulting the employees of undertakings with
complex structures, in particular transnational undertakings (Presented to the Council by the Commission on 24
October 1980), conosciuta come “Vredeling Proposal” in virtù del suo originale proponente, aveva la finalità di
integrare le direttive sui Licenziamenti colletti e Diritti acquisiti.
34
Cfr. Proposal for a Council directive on procedures for informing and consulting the employees of undertakings with
complex structures, in particular transnational undertakings (Presented to the Council by the Commission on 24
October 1980) Art. 4,5 e 6
43
-
-
-
Nonostante nel Parlamento Europeo ci fosse un ampio accordo sul fatto che i codici di
autoregolamentazione aziendali fossero insufficienti ed inadeguati a garantire il diritto dei lavoratori, la
forte contrarietà manifestata dalle rappresentanze dell’impresa contribuì a ridimensionare
significativamente la proposta iniziale: giusto per citare due aspetti, nella versione finale la consultazione
sarà attivata prima di implementare (implementing sostituì adopting) una decisione, e l’originale “the
management […] shall be required to hold consultation […] with a view to reaching agreement on the
measures planned” fu sostituito con un più blando “the management will…”.
Un successivo passo avanti, ed un primo importante intervento di legittimazione dei temi relativi
all’informazione e consultazione, fu la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”
introdotta nel 1989 che, negli articoli 17 e 18, sottolinea l’importanza di “sviluppare l'informazione, la
consultazione e la partecipazione dei lavoratori […] in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno
stabilimenti o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea.”
Nel documento vengono inoltre tracciate le linee guida sui temi oggetto di informazione, ovvero quelle
situazioni (mutamenti tecnologici, ristrutturazioni o fusioni di imprese) aventi incidenza per i lavoratori in
ordine alle condizioni di lavoro, organizzazione del lavoro e occupazione.
Consapevoli che i diritti di informazione siano precondizione di tutti gli altri diritti, le istituzioni europee si
sono adoperate per superare l’aspetto delle “volontarietà”, spesso rivendicato dalle imprese, a favore di un
sistema di dialogo riconosciuto e riconoscibile a livello legislativo: è così che 5 anni dopo la Carta vediamo
istituito l’organismo sovranazionale che garantirà ai lavoratori di avvalersi di questo diritto: il Comitato
Aziendale Europeo.
Con la direttiva 94/45/CE, ai lavoratori e le loro rappresentanze venne data la possibilità di richiedere alla
direzione di un’impresa o di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie35, di istituire un CAE.
2.2 Informazione e consultazione nella direttiva
L’istituzione dei CAE risale ormai a oltre 20 anni fa: nel mentre, la Commissione ed il Parlamento europeo,
attraverso un confronto con le realtà confederali di rappresentanza dei lavoratori e delle aziende europee,
hanno adeguato la normativa per chiarire gli elementi di ambiguità che la caratterizzavano.
Da questo processo36 è scaturita la “Nuova direttiva CAE”, 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009.
35
intese come «impresa di dimensioni comunitarie», un’impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati
membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri e c) «gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
— il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,
— almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e
— almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra
impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 Art. 2, lett. a,c
36
Il processo si rese necessario poiché la direttiva 94/45/EC fu da subito oggetto di disputa in virtù di alcuni dubbi
interpretativi alla quale si esponeva. Volendone scandire le tappe, tale percorso vede il suo inizio nel 2001 con
l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo sulla “relazione della Commissione al Parlamento europeo e
44
-
-
-
Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche apportate, cercando di evidenziare come queste vadano
nella direzione di un miglioramento del flusso comunicativo ai vari livelli.
Fonte: How to organise your communications network, ETUI
Come si evince chiaramente dall’immagine, il CAE si trova al centro di un network comunicativo. Volendo
semplificare, possiamo individuare i seguenti flussi:
Dalla direzione al CAE (Informazione)
Dal CAE ai rappresentanti dei lavoratori nazionali e/o di stabilimento
Dai rappresentanti dei lavoratori ai lavoratori
Dal CAE alla direzione (Consultazione)
La direttiva contribuisce in parte a migliorare la comunicazione a tutti i livelli. Al centro di questo intervento
vi è, senza dubbio, una più chiara definizione dei concetti di informazione e consultazione, come si può
evincere dal confronto qui proposto:
al Consiglio sullo stato di applicazione della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie” in data 10 luglio; ripreso nel 2004 e successivamente nel 2008 per quanto concerne la consultazione
delle parti sociali, e concluso il 6 maggio 2009 con la rifusione della nuova direttiva.
45
-
-
-
Direttiva 94/45/CE
Direttiva 2009/38/CE
INFORMAZIONE
Il termine, più volte citato, Art. 2.1, lett. f «informazione», la trasmissione di
non trova nella direttiva dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti
alcuna definizione specifica. dei lavoratori per consentire a questi ultimi di
prendere conoscenza della questione trattata e di
esaminarla. L’informazione avviene nei tempi,
secondo modalità e con un contenuto appropriati
che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di
procedere a una valutazione approfondita
dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso,
la consultazione con l’organo competente
dell’impresa di dimensioni comunitarie o del
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
CONSULTAZIONE
Art.
2.1,
lett.
f«
consultazione », lo scambio
di opinioni e l'instaurazione
di un dialogo tra i
rappresentanti dei lavoratori
e la direzione centrale o
qualsiasi altro livello di
direzione più appropriato;
Art. 2.1, lett. g «consultazione», l’instaurazione di
un dialogo e lo scambio di opinioni tra i
rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale
o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato,
nei tempi, secondo modalità e con contenuti che
consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla
base delle informazioni da essi ricevute, di
esprimere, entro un termine ragionevole, un
parere in merito alle misure proposte alle quali la
consultazione si riferisce, ferme restando le
responsabilità della direzione, che può essere
tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di
dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie.
In entrambe le situazioni gli interlocutori della direzione sono i delegati CAE, che si configura come l’organo
intermediario tra il management dell’azienda ed i rappresentanti dei lavoratori nazionali e/o di
stabilimento.
Nel primo caso – informazione – il flusso è unidirezionale e finalizzato al rendere coscienti le
rappresentanze delle scelte che l’impresa intende assumere nel futuro prossimo. Particolare enfasi viene
data al fatto che questa debba avvenire con tempi, modalità e contenuti appropriati a garantire tanto il
diritto dei rappresentanti dei lavoratori di valutare gli impatti e preparare, se del caso, la consultazione, che
dell’impresa di non essere rallentata nel processo decisionale37.
Nel caso della consultazione, invece, si viene ad instaurare un momento dialogico tra le due parti.
Nel confronto tra le definizione offerte dalle due direttive, la 2009 sottolinea due importanti aspetti:
37
Cfr. Considerando 22
46
-
-
-
-
-
il CAE non è un organo adibito alla negoziazione. Questo si evince chiaramente nella definizione di
consultazione, dove si evidenzia l’autonomia della direzione che potrà tenere in considerazione le
opinioni espresse. D’altra parte, questa precisazione colloca la consultazione in un periodo
antecedente la finalizzazione ed implementazione di una decisione da parte dell’azienda.
lo scambio di informazioni a livello internazionale è finalizzato a permettere ai rappresentanti dei
lavoratori di sviluppare strategie comuni e transnazionali. In particolare:
o Il considerandum 21 specifica che i concetti di informazione e consultazione sono da
intendersi coerentemente all’obiettivo di “rafforzare l’effettività del livello transnazionale
del dialogo, di consentire un’adeguata coordinazione tra il livello nazionale e quello
transnazionale di questo dialogo e di garantire la necessaria certezza del diritto
nell’applicazione della presente direttiva”;
o Questo vale in particolare per quelle situazioni in cui precise decisioni possono incidere
significativamente sugli interessi e le vite dei lavoratori dell’impresa (cfr. considerando
43);.oltre al citato Considerandum 14 tale esigenza è ben compresa dal legislatore nel
momento in cui, nella rifusione della direttiva, si specifica che l’informazione debba
avvenire nei tempi, con modalità e contenuti appropriati.
o Le prescrizioni accessorie prevedono che i CAE costituiti ai sensi dell’articolo 7 abbiano il
diritto, a seguito delle consultazioni, di ottenere una risposta motivata a ogni loro
eventuale parere;
L’importanza di non bloccare il flusso di informazioni è un altro punto sul quale la Direttiva 2009 si
differenzia da quella del 1994, garantendo una continuità tanto “spaziale” – intesa trai vari livelli di
rappresentanza – che temporale.
Rispetto al primo punto, la direttiva obbliga il CAE a trasmettere le informazioni ai differenti livelli di
rappresentanza e competenza. Con l’articolo 10.2 viene infatti sancito l’obbligo ad informare i
rappresentanti o, in loro assenza, l’insieme dei lavoratori “riguardo alla sostanza e ai risultati della
procedura per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva”, pur nel rispetto
delle informazioni riservate di cui all’articolo 8. Le modalità di tale trasmissione sono esse stesse oggetto
dell’Agreement, come specificato negli art. 6 e 12, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ambiti di
intervento.
Rispetto alla continuità temporale, l’articolo 13 introduce una novità alla direttiva del 1994, specificando
cosa avviene in presenza di cambiamenti strutturali. Nello specifico, l’articolo di “Adeguamento” prevede
che nel caso di modifiche significative, anche qualora gli accordi in vigore non prevedano disposizioni
specifiche o siano tra loro in contrasto, “la direzione centrale avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di
almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all’articolo 5 almeno in due imprese
o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. […] Nel corso dei negoziati il comitato o i comitati
aziendali europei esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri
del comitato o dei comitati aziendali europei e la direzione centrale.”
A corollario di questo impegno che la Commissione ed il Parlamento chiede ai soggetti dialoganti, la
direttiva sollecita gli Stati membri a individuare “misure appropriate in caso di inosservanza delle
47
-
-
-
disposizioni della presente direttiva”38 e, nello specifico, “procedure amministrative o giudiziarie, nonché
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni”39.
2.3 CAE, Responsabilità sociale e rendicontazione non finanziaria: ipotesi di ricerca
Finalità della presente ricerca è verificare se, e in che misura, esistano già dei tentativi di integrazione delle
politiche inerenti la Responsabilità Sociale d’impresa e la promozione delle attività di informazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori, in particolare mediante il CAE.
In secondo luogo, verranno ricercate pratiche attente alla diffusione capillare dell’informazione, in accordo
con lo spirito della direttiva 2009, così come indicato nel paragrafo precedente.
Un aspetto caratterizzante della Direttiva, e che rimane sostanzialmente invariato nella rifusione, è il
principio di autonomia delle parti sancito nel 19° considerando e ripreso all’articolo 6, per cui i
rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell’impresa possono determinare “la natura, la composizione,
le attribuzioni, le modalità di funzionamento, le procedure e le risorse finanziarie del comitato aziendale
europeo o di altre procedure per l’informazione e la consultazione, in modo da far sì che esse siano
adeguate alla loro situazione particolare.”
Tali questioni verranno discusse e decise durante le fasi di negoziazione, ovvero il periodo di tempo
(massimo 3 anni, date le Prescrizioni Accessorie di cui all’articolo 7) durante il quale la direzione centrale e
la delegazione speciale di negoziazione dovranno raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione
dell’informazione e della consultazione dei lavoratori.
La nuova direttiva precisa inoltre, seppur in subordine al non raggiungimento di un accordo, i temi che
saranno di competenza dei CAE: nell’Allegato I riporta che “L’informazione del Comitato Aziendale Europeo
riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle
attività, la produzione e le vendite dell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
L’informazione e la consultazione del Comitato Aziendale Europeo riguardano in particolare la situazione
dell’occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito
all’organizzazione, l’introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di
produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti
importanti e i licenziamenti collettivi.”
La direttiva mostra, in tal senso, una caratterizzazione profondamente interculturale nella sua applicabilità,
lasciando all’impresa ed ai lavoratori il compito di definire tanto elementi costitutivi che concettuali.
Una questione preliminare sulla quale soffermarci prima di analizzare nel dettaglio gli Agreement riguarda i
temi da questi trattati: come si può evincere dalla tabelle sottostante, gli argomenti affrontati dalla
direttiva sono in una certa misura richiamati anche da alcuni delle iniziative di RSI oggi maggiormente
accettate.
38
39
Cfr. art. 11
Cfr. considerando 36
48
-
-
-
Confronto tra i temi riportati negli agreement costitutivi dei CAE e le principali issues
di CSR di alcuni selezionati strumenti di CSR
EWCs Agreements Themes
(as reported in the EWC
Database)
ISO 26000:2010
Guidance on Social
Responsibility
Economic and financial
situation of the company
Corporate strategy and
investment
Changes to working methods
/ organisation
Chapter 6.2
Organizational
Governance
Chapter 6.4 Labour
practices
Probable development of the
business, production and
sales
OECD Guidelines for
Multinational
Enterprises
GRI G4 Sustainability
Reporting Guidelines
Chapter III Disclosure
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
Chapter III Disclosure
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Chapter III Disclosure
Chapter III Disclosure
Company structure
Chapter 6.2
Organizational
Governance
Chapter III Disclosure
Closures or cutbacks
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Mergers, take-overs or
acquisitions
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
New technology policy
Chapter 6.8
Community
involvement and
development
Chapter IX Science and
Technology
Reorganisation of production
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Transfers / relocation
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Employment situation and
forecasts
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
UN Global
Compact
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: ECONOMIC
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Organizational Profile
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
49
-
-
-
WORK
Collective redundancies
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Vocational training
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Chapter 6.8
Community
involvement and
development
Chapter IX Science and
Technology
Research and development
policy
Equal opportunities
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter 6.3 Human
Rights
Chapter IV Human
Rights
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Health and safety
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
G4 GENERAL STANDARD
DISCLOSURES
Strategy and Analysis
Principle
1: respect
of human
rights
Principle
2:
avoidance
of
G4 SPECIFIC STANDARD
comlicity
DISCLOSURES
in human
CATEGORY: SOCIAL
rights
SUB-CATEGORY: LABOR
abuses
PRACTICES AND DECENT
Principle
WORK
6:
SUB-CATEGORY: HUMAN
eliminatio
RIGHTS
n of
discrimina
tion in
respect of
employme
nt and
occupatio
n
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
50
-
-
Environmental protection
-
Chapter 6.5 The
environment
Chapter VI Environment
Human resource
management practices
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Trade union rights
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter 6.3 Human
Rights
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Data protection
Chapter 6.3 Human
Rights
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter 6.7
Consumer issues
Chapter VIII Consumer
Interests
Working time
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
Pay
Chapter 6.4 Labour
practices
Chapter V Employment
and Industrial Relations
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY:
ENVIRONMENTAL
Principle
7:
precautio
nary
approach
Principle
8:
environm
ental
responsibi
lity
Principle
9:
environm
entally
friendly
technologi
es
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
G4 SPECIFIC STANDARD
Principle
DISCLOSURES
3:
CATEGORY: SOCIAL
freedom
SUB-CATEGORY: LABOR
of
PRACTICES AND DECENT associatio
WORK
n and
SUB-CATEGORY: HUMAN collective
RIGHTS
bargaining
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY:
PRODUCT
RESPONSIBILITY
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
G4 SPECIFIC STANDARD
DISCLOSURES
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR
PRACTICES AND DECENT
WORK
51
-
-
-
Da questo punto di vista, un primo, per quanto limitato, collegamento tra le direttive europee in materia di
CAE e rendicontazione non finanziaria è già parzialmente in essere, anche laddove una negoziazione fallita
avesse portato l’azienda a stipulare un accordo così come descritto nei Subsidiary requirements, benché gli
aspetti di rendicontazione previsti dalla Direttiva 2014/95/UE si estendano molto oltre quanto previsto
dalla Direttiva CAE, fino a ricomprendere anche numerosi altri aspetti relativi alla dimensione sociale e
ambientale degli impatti determinati dalle decisioni e dalle attività delle imprese.
Ovviamente, come si desume dal confronto sopra proposto, numerosi accordi si spingono anche oltre
l’Allegato 1, ed è su questi agreement che ci soffermeremo maggiormente, cercando di individuare i temi e
le pratiche che la direzione e il comitato di negoziazione hanno condiviso.
Punto di partenza per tale analisi è la consapevolezza che il CAE, in quanto interlocutore privilegiato
rispetto alla direzione, può attivamente agevolare e promuovere l’esercizio della responsabilità d’impresa
nei confronti degli interlocutori sociali, ed in particolare dei lavoratori stessi, così come riconosciuto dalla
stessa commissione nella COM(2006) 136, ove si legge “In questi ultimi anni si sono avuti progressi nella
sensibilità per la RSI e nell’adozione di pratiche conformi ai suoi principi grazie in parte al forum RSI e ad
altre azioni sostenute dalla Commissione. Contemporaneamente, le iniziative delle imprese e delle altre
parti interessate hanno fatto avanzare la RSI in Europa e nel mondo. Il dialogo sociale, in particolare a livello
settoriale, è stato uno strumento efficace per promuovere le iniziative di RSI e i Comitati Aziendali Europei
hanno anche svolto un ruolo costruttivo nella definizione di buone pratiche legate alla RSI.”40
2.4 Analisi degli agreement ruolo attivo che il CAE può esercitare
Per questa ricerca sono stati analizzati 96 agreement sottoscritti da multinazionali attive nel settore Food
hotel catering agriculture.
Per ragioni di ricerca, gli Agreement che abbiamo riportato nelle parti che seguono rispondono alle
seguenti caratteristiche:
-
includono almeno un tema ulteriore a quelli indicati nei Subsidiary requirements;
rendono più efficace ed efficiente l’informazione e la consultazione ad un duplice livello: offrendo
ai rappresentanti dei lavoratori strumenti, modalità e supporti che li agevolino negli incontri con la
direzione e attraverso un intervento che va direttamente a favorire il contatto con i lavoratori41.
40
Comunicazione della Commissione, del 22 marzo 2006, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo - Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in
materia di responsabilità sociale delle imprese [COM(2006) 136 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Punto 3
41
Come conseguenza dei due punti sopracitati, non abbiamo selezionato gli Agreement sulla base dei riferimenti
normativi ai quali l’atto costitutivo fa riferimento. Per completezza, li ricordiamo brevemente:
Accordi volontari (ex articolo 13), conclusi prima del 22 settembre 1996, data dell’entrata in vigore della
direttiva 94/45;
Accordi entrati in vigore con la direttiva 94/45, negoziati secondo le disposizioni dell’ex articolo 6 o entrati in
vigore in virtù delle prescrizioni accessorie;
Accordi articolo 14, ovvero firmati o rivisti nel lasso di tempo tra l’entrata in vigore della direttiva il 5 giugno
2009 e la sua trasposizione nelle rispettive leggi nazionali (scadenza il 5 giugno 2011)
52
-
-
-
Questa lettura è d’altronde coerente con la direttiva stessa, visto che questa individua chiaramente nei
lavoratori i destinatari dell’informazione e della consultazione42 ma, per ovvie ragioni procedurali, si
concentra prevalentemente sull’intermediazione delle rappresentanze.
Su 96 Agreement esaminati (vd. Allegato 3), individuiamo le seguenti macro-aree tematiche:
N.
Aziende
Economic and
financial
situation
of
the company 69
Corporate
strategy and
investment
66
Changes
to
working
methods
/
organisation
60
Probable
development
of
the
business,
production
and sales
67
Company
structure
Closures
cutbacks
48
Percentuale
71,9
Vocational
training
68,8
Research and
development
policy
3
3,1
62,5
Equal
opportunities
20
20,8
69,8
Health
safety
39
40,6
50,0
Environmental
protection
39
40,6
54,2
Human
resource
management
practices
13,5
or
52
N.
Aziende Percentuale
32
33,3
and
13
Accordi entrati in vigore con la direttiva 2009/38, negoziati secondo le disposizioni dell’articolo 6 o entrati in
vigore in virtù delle prescrizioni accessorie.
42
L’articolo 1, riprendendo quando già espresso nelle considerazioni, specifica fin dal primo paragrafo tale punto: “1.
La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e
nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.”
53
-
-
Mergers, takeovers
or
acquisitions
54
-
56,3
Trade
rights
union
3
3,1
7,3
Corporate
social
responsibility
4
4,2
Reorganisation
of production 47
49,0
Data
protection
1
1,0
Transfers
relocation
45
46,9
Working time
5
5,2
Employment
situation and
forecasts
65
67,7
Pay
2
2,1
51,0
Other
specified
issues
not
mentioned
above
32
New
technology
policy
Collective
redundancies
7
/
49
33,3
Dati EWC database, elaborazione Cds
Osservando questi dati notiamo anzitutto che, escludendo le questioni che potremmo definire
caratterizzanti dei CAE, i temi che ricorrono con maggiore frequenza negli agreement sono riconducibili
prevalentemente alla dimensione interna della RSI, con l’unica eccezione dell’Environmental protection43:
Health and safety, presente in 39 agreement, per un totale del 40,6%
Environmental protection, presente in 39 agreement, per un totale del 40,6%
Vocational training, presente in 32 agreement, per un totale del 33,3%
Equal opportunities, presente in 20 agreement, per un totale del 20,8%.
Vari fattori possono determinare tale situazione:
Dal punto di vista aziendale, l’attenzione alla dimensione esterna della RSI si colloca storicamente
nella sfera del mercato e non delle relazioni con i lavoratori ed i loro rappresentanti. L’impresa,
ponendo in essere atteggiamenti legati alla sfera dell’etica, ricerca contestualmente un vantaggio
economico e competitivo attraverso un maggiore impatto sul mercato e la creazione di ponti fra
associazioni e imprese;
43
In realtà, essendo l’unico riferimento che troviamo rispetto al tema ambientale, questo può essere considerato sia
afferente la dimensione interna che la dimensione esterna. Il Libro verde della commissione europea distingue infatti
tra Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali (par. 2.1.4.), finalizzata alla diminuzione delle
ripercussioni ambientali che il ciclo produttivo genera, attraverso una “una riduzione del consumo di risorse o delle
emissioni inquinanti e dei rifiuti”; e le Preoccupazioni ambientali a livello planetario (par. 2.2.4.).
54
-
-
-
Dal punto di vista delle rappresentanze dei lavoratori, possiamo distinguere.
o
Un fattore di carattere storico. La direttiva sui CAE nasce e si sviluppa all’interno del
contesto delineato dalla Vredeling proposal e della Carta dei diritti del lavoratori. La
problematica affrontata, e alla quale si ricollega la direttiva del 1994, era la difficoltà per gli
organi di rappresentanza di garantire il diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati
su questioni che potevano avere effetti/ripercussioni importanti sulla loro vita lavorativa in
un contesto complesso come quello delle multinazionali, dove sovente le decisioni vengono
prese nelle case madri per poi ripercuotersi nelle varie realtà nazionali. Questioni
immediatamente riconducibili agli effetti che l’attività delle imprese potevano avere sulla
società – escluso il dato occupazionale – non erano prese in oggetto;
o
Un fattore di carattere professionale. Il gruppo di negoziazione per l’istallazione di un CAE
prevede la presenza delle rappresentanze dei lavoratori le quali hanno sviluppato maggiori
competenze/conoscenze su quelle questioni direttamente collegate al dato occupazionale
ed alla condizione dei lavoratori;
o
Un fattore di carattere normativo. I temi di RSI riconducibili alla dimensione interna
sembrano soddisfare con maggiore semplicità il carattere di transnazionalità richiesto dalla
direttiva nella considerazione 1644, rispetto alle questioni che hanno una dimensione
esterna e si ricollegano spesso ad un effetto potenziale che ricade sulle comunità locali
(politica ambientale, diritti umani, partnership commerciali, fornitori e consumatori). Tali
temi, tuttavia, non sono esclusi a priori, e possono essere trovati menzionati negli annual
report – in particolari quelli redatti dai grandi gruppi45 – ma ricevono meno attenzione
durante le riunioni CAE.
Rispetto alle 96 aziende analizzate, sono state individuati 51 Agreement (vd. Allegato 3) conformi alle
nostre ipotesi di ricerca. Questo non esclude che pratiche analoghe siano portate avanti anche in
multinazionali qui non citate; ciononostante, in un’ottica complessiva di valutazione e implementazione
della direttiva, quegli agreement che specificano tali pratiche possono essere considerati come
paradigmatici rispetto al potenziale ruolo attribuibile ai CAE.
Vediamo, nel dettaglio, i passaggi che introducono elementi di novità rispetto alla base definita nella
direttiva, e che potenzialmente offrono opportunità di informazione più capillare ai lavoratori. Il presente
44
DIRETTIVA 2009/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009, Considerazione 16 “È
opportuno che il carattere transnazionale di una questione venga determinato prendendo in considerazione la portata
degli effetti potenziali della questione medesima e il livello di direzione e di rappresentanza coinvolto. A tal fine sono
considerate transnazionali le questioni che riguardano l’impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati
membri. Esse comprendono le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per
i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra
Stati membri.” È altresì vero che, per ovviare ad una lettura troppo stringente della considerazione, si tende ad
enfatizzarne l’ultima parte che richiama agli effetti potenziali in altri Stati membri.
45 Si è potuto osservare, anche attraverso un proficuo confronto con le realtà afferenti i sindacati partner di progetto,
che nei CAE di grandi player globali (Coca-Cola, Unilever), la dimensione esterna viene spesso trattata in misura
maggiore rispetto a quella interna, proprio per la rilevanza che queste tematiche hanno rispetto alla reputazione del
gruppo nei confronti dei consumatori e della società. Le stesse grandi multinazionali prestano invece magari meno
attenzione proprio alla dimensione interna, che è invece cruciale.
55
-
-
-
elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, ma vuole evidenziare soluzioni individuate in fase di
negoziazione che vanno nella direzione indicata dalla Nuova direttiva CAE.
Nuovi accordi saranno negoziati in futuro, e la Commissione è già impegnata nel predisporre una relazione
sull’attuazione delle disposizioni della direttiva (cfr. art. 15, dove si fissa come scadenza di tale attività il 5
giugno 2016). Con il presente lavoro, intendiamo contribuire in piccola parte a questo processo di revisione.
2.4.1 Informazione ai lavoratori attraverso i canali del gruppo
Come abbiamo visto nelle parti precedenti, l’articolo 10 richiede esplicitamente che i CAE trasmettano le
informazioni ai rappresentanti dei lavoratori a livello nazionale. Nello stesso, viene inoltre sottolineato che
“i membri del comitato aziendale europeo dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti
derivanti dalla presente direttiva”. Assunto questo passaggio come standard, abbiamo selezionato parti di
Agreement nei quali tale impegno è sostenuto dall’azienda, mettendo a disposizione strumenti e/o risorse
per rendere più efficiente il flusso comunicativo
In questa categoria troviamo:
Aramark Corporation, accordo del 1996
At the following meetings, the employee representatives and the management
representatives shall agree on a report, which shall be issued to all ARAMARK employees
through the normal communication channels.
Barilla, accordo del 2015
Dopo le riunioni del CAE e del Comitato ristretto, il Coordinatore della rappresentanza
aziendale ed il segretario del CAE prepareranno le bozze dei verbali. In seguito, tali
documenti verranno tradotti e divulgati sulla base di un accordo tra il Comitato ristretto e
il Coordinatore della rappresentanza aziendale.
Art. 7.1 I delegati hanno il compito di portare le istanze dei lavoratori che essi
rappresentano all’attenzione del CAE e di assicurare che i lavoratori stessi siano
costantemente informati in merito al lavoro e alle attività che svolgono a livello europeo.
A
tale
scopo
l’Azienda,
compatibilmente
con
i
vincoli
tecnici/di
sistema/organizzativi/normativi esistenti, metterà a disposizione il proprio supporto ed i
propri strumenti per permettere il corretto espletamento delle funzioni di rappresentanza
e per favorire la comunicazione ed il dialogo tra i diversi livelli di informazione e
consultazione.
Barry Callebaut, accordo del 2013
All Barry Callebaut employees shall be informed of the decisions of the EWC. At the latest
at the end of the month following the month in which the EWC is held, a short
communiqué, in joint consultation with the chairman, shall be published on BC NET. For
the employees in production who have no (or less easy) access to BC NET, this short
report shall be printed out and displayed on the notice boards by the local HR Manager.
Bunge, accordo del 2004
Next [the ordinary meeting], the minutes shall be distributed to the Human Resources
Manager of each of the Group's companies, as set out in Clause II of this Agreement.
56
-
-
-
Each Human Resources Manager shall then have a translation of the summary made for
circulation to the employees.
CAMPOFRIO, accordo del 2009
ART 13 Following the closure of each meeting the secretary draws up a "brief report" of
the discussions and distributes it to the employer and persons working in the
organisation.
Cargill, accordo del 1996
Article 12. Dissemination of information. The Cargill Employee Team is primarily
responsible for dissemination of information to the employees through existing Cargill
channels: works councils where they exist, and other forms of communication with the
assistance of local management otherwise. No minutes, reports or other written
communications shall be distributed to the employees without the approval of both the
Management representative and the Select Committee. Minutes shall be approved and
signed by both the Chairperson and the Chairman of the Cargill Employee Team. The
agenda and the minutes will be translated into the official languages(s) of the countries
whose units are represented in the Cargill Europe Association. Translations shall be
provided by qualified and approved translators, and (where practical) consistency will be
ensured by using the same translators for successive translation tasks.
Cemoi, accordo del 2012
The members of the European Works Council shall inform the employee representatives or, if
none, all employees of the outcomes of European Works Council meetings and work within the
bounds of the confidentiality obligation.
Central Sugar manufacturing, accordo del 2002
ARTICLE 8 INFORMATION TO EMPLOYEES. Notwithstanding the provisions of Article 5 of
this agreement the EWC may inform the Employees or the local negotiating bodies of the
contents and results of the EWC meetings. This shall be carried out as follows:
a. Where a local negotiating body exists, the minutes of the EWC meeting shall be sent
to the local negotiating body and management. Where necessary at the next meeting
of that body a further verbal explanation shall be given by an EWC Member. The
minutes shall be put up on the notice boards for the Employees, or made available in
another way.
b. Where there is no local negotiating body the EWC Members from the Member State
in question and the relevant management shall make agreements on the distribution
of information to the Employees. In any case the minutes shall be made available to the
Employees.
c. Where Employees of a CSM Company are not represented in the EWC, the
Employees will, where the minutes are not enough, be informed separately in writing.
The minutes shall be made available to the Employees.
Ferrero, accordo del 2011
6) Comunicazione e facilitazioni
Al fine di favorire la conoscenza e la diffusione delle attività del CAE presso tutti i lavoratori
del Gruppo in Europa, con periodicità semestrale verrà redatta una News Letter
57
-
-
-
(EURONOTES) tradotta in 5 lingue e contenente i resoconti degli incontri del CAE e alcuni
approfondimenti su tematiche di rilevanza europea.
La redazione della News Letter sarà a cura dei rappresentanti dei lavoratori, che
assicureranno anche la massima diffusione della stessa presso le varie sedi. Nel corso del
periodo di vigenza del presente accordo le parti hanno inoltre convenuto di avviare la
costruzione di uno "spazio web" dedicato all'archivio e allo scambio dei documenti,
accessibile ai rappresentanti dei lavoratori e alla direzione, senza oneri aggiuntivi per le
singole aziende del Gruppo. Quale coordinatore di tutte le attività di comunicazione, il CAE
esprime al suo interno un "delegato alla comunicazione" che avrà il compito di stimolare il
ruolo dei rappresentanti nel diffondere a livello locale l'esperienza del CAE, definire i
contenuti della News Lettere assegnare i contributi ai vari delegati, di concerto con la
segreteria organizzativa.
Heinz, accordo del 1999
Following the Forum the Steering Bureau will prepare draft minutes and an employee
communiqué text and timetable. It is intended that a Forum communication, and the results of
any consultation, will be communicated as widely as possible according to national and local law
custom and practice. No dissemination of discussions at EWC meetings shall take place until the
Forum communiqué is published. The communiqué shall be published within one week of the
conclusion of the Annual Forum Meeting.
Hilton International, accordo del 2004
f) Subject to the confidentiality provisions outlined in paragraph 11, an employee member
of the Joint Steering Committee will be responsible for keeping the relevant European trade
union organisation, EFFAT, informed as appropriate.
g) The company will provide an intranet site for the ECF on ‘hiway’. The site will include
an historical record of the work of the ECF, the agreement, notes of meetings and joint
communications.
Documents on the site will be written in English. The site will be the official ECF site, and
the Joint Steering Committee will review the content.
The Chair of the ECF will appoint a content manager, who will be solely responsible for
inputting the content and ensuring it reflects the look and feel of the company and the
spirit of the ECF.
h) Management will produce a 6 monthly newsletter to provide helpful information and
promote awareness of initiatives that fall under the scope of the ECF.
Kerry group, accordo del 2015
(viii) The Forum Chairperson shall be responsible for dissemination, to the forum members
and management , of a written summary of the main topics covered. This will normally be
completed within 28 days after each meeting. Employee representatives will use
established company methods for reporting back to those they represent.
Imperial Tobacco Group, accordo del 1996
5.5 Imperial Tobacco Group prepares and sends to the Select Committee Secretary minutes of the
discussions which took place between the ITEEWC and Management at each ordinary meeting
within one month following that meeting. Meeting minutes will specify the national origin,
without stating the name of Employee Representatives speaking during the meeting. After
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-
-
-
validation by the Select Committee Secretary, the minutes will be given to all members of the
ITEEWC and to local management within the Group. It is intended that the minutes and any
communique be circulated as widely as possible to all employees, using normal established
local arrangements.
InterContinental Hotels Group, accordo del 2007
8. THE PROVISION OF INFORMATION CONCERNING MEETINGS OF THE IHG EUROPEAN FORUM 8.1.
Following the conclusion of each meeting of the Forum the Forum Secretariat will produce a
Briefing Note which will be sent to all Employees. 8.2. A draft of the Briefing Note will first be
finalised by the Forum Secretariat no later than thirty calendar days following the date of the
meeting of the Forum to which the Briefing Note relates. The draft Briefing Note will be sent to the
Chairman of the Meeting and the Forum Co-ordinators as the representatives of the Employee
Representatives. They will be requested to comment within fourteen calendar days of their receipt
of the draft Briefing Note. In the event of any question arising as to whether any comment of any
Representative should be reflected in the Briefing Note, the final contents of the Briefing Note will
be decided by the Group Chief Executive.
8.3. The Briefing Note will be translated into all appropriate languages and dispatched by the
Forum Secretariat to the Operating Unit Human Resources SVP’s/VP’s who will be responsible for
its effective distribution to all Employees.
8.4. Subject to Clause 9 of this Agreement (Confidentiality) it shall be the duty of Employee
Representatives to respond to enquiries from any individuals whom they represent about the
outcome of meetings of the Forum in accordance with the content and tenor of the Briefing Note.
Mondelez International, accordo del 2012
5.8 Minutes and information to employees
At the conclusion of each meeting of the EC, the Chair and Vice Chair will jointly prepare
minutes of the meeting for distribution to the Employee Representatives and deputies of
the EC as well as MI management representatives and a summary of the discussions held
by the EC, to be disseminated as a joint report of the activities of the EC. The minutes of the
meeting shall be completed within a six week period following the meeting.
Minutes will also be recorded at Select Committee meetings.
Northern Foods, accordo del 1999
5.8 MINUTES AND BRIEFING DOCUMENT
Following the meeting, the Northern Foods Secretary will produce a briefing document for
onward communication to all employees via their OCF. The briefing document will be
agreed with the Chairman of Employee Representatives immediately after the NFF
meeting. Minutes of the meeting will normally be agreed between the Northern Foods
Secretary and the Chairman of Employee Representatives and circulated to NFF members
within one month of the meeting. The minutes will be an accurate summary of the
proceedings of the meeting, not a word by word transcript. A copy of the briefing note,
minutes and other relevant information will also be forwarded to one agreed full time
officer from each of the major trades union.
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-
-
-
Orkla, , accordo del 2002
EBR representatives are required to inform employees in the individual countries of the
content and outcome of the information and consultation in the EGC. This will generally
take the form of preparing minutes of EGC discussions.
Pepsico, accordo del 1996
6.6 Minutes
Minutes of meetings will be drawn up within two weeks by the Company Coordinator and
circulated to the employee representatives.
6.7 Communiqué
Following meetings the employee representatives and the Group will jointly agree a
communiqué which will be issued to all Group employees through normal Group
communication channels.
Pernod Ricard, accordo del 2014
PREWC [PERNOD RICARD EUROPEAN WORKS COUNCIL AGREEMENT] meetings shall give
rise to the drafting of minutes, under the responsibility of the Secretary.
After approval by the Chairman, the minutes shall be distributed to the PREWC members,
to the Chairmen, Secretaries and representative bodies of the personnel of companies not
represented but within the scope of PREWC as defined herein. In addition, where
necessary, the Secretary shall also have the possibility of presenting such minutes to the
personnel of companies which are not in the European Union. The opinions (if any)
expressed by the Council will be drafted into the minutes or attached to them.
San Benedetto, accordo del 2011
Il Comitato Aziendale Europeo viene informato e consultato sulla situazione e
sull’andamento del Gruppo ai sensi della normativa in materia ed in particolare su:
[…]
- contenuti e obiettivi di iniziative aziendali di formazione del personale
- iniziative di sicurezza ed ambiente interno ed esterno con disamina delle relative
pratiche di applicazione
- iniziative volte a favorire la conoscenza dei business presenti in ciascuno Stato membro
- pari opportunità
[…] Il CAE potrà farsi assistere da esperti di propria scelta, nella misura in cui ciò sia
necessario ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, previ informazione alla direzione
Centrale. Le spese ragionevolmente necessarie per lo svolgimento delle mansioni del CAE
saranno a carico della Direzione Centrale.
[…] Un verbale dell’incontro sarà redatto dalla Direzione Centrale d’intesa con la
Presidenza ed il Coordinatore di parte sindacale in più lingue. Esso sarà […] inviato ai
componenti del Comitato Aziendale Europeo, oltre alle Organizzazioni sindacali partecipanti
e alla Direzione del Personale delle Società interessate, al fine di agevolare la diffusione e la
comprensione dei contenuti dell’accordo da parte delle Organizzazioni sindacali e dei
lavoratori interessati.
Sodexo (Partena), accordo del 1998
A summary record of the meeting, drafted in French, shall be sent by the Management of Sodexho
Alliance - with the Secretary's agreement and no more than one month after the meeting - to the
60
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-
-
Managements of the countries represented on the EWC for translation into the national
languages and circulation to the employees’ representatives in their country.
Starwood Lodging Group, accordo del 2000
The Employee Representatives shall have the right to report back to the employees of the
Operations established in their country of employment on the results of the meeting of the SEECCC
in arrangement with the local management and using existing communication channels.
Syngenta, accordo del 2010
Appropriate processes must be adopted to ensure that the employees are properly informed and
consulted on a country base according to local regulations if decisions which affect them are taken
in a member state other than that in which they are employed.
9.3.5 Minutes
A summary of the main points discussed will be issued one day following the main meeting
(produced by the Coordination Committee) and full agreed minutes (produced by HR, and agreed
by Coordination Committee) will be issued at the latest one month afterwards. Local companies
will arrange for translation into local languages.
United Biscuits, accordo del 1994
A joint written statement outlining the key points arising from the meeting will be circulated to all
sites for onward briefing to all employees.
Yum! Brands, accordo del 1996
6.6. MINUTES Minutes of meetings will be drawn up within two weeks by the Company Coordinator
and circulated to the employee representatives.
6.7. COMMUNIQUE Following meetings the employee representatives and the Group will jointly
agree a communique which will be issued to all Group employees through normal Group
communication channels.
Analizzando gli agreement, ed in particolare i passaggi sopra riportati, possiamo fare alcune considerazioni:
1. Gli agreement distinguono due livelli di comunicazione, già individuabili nella direttiva:
a. Il primo, in ottemperanza all’articolo 2.1 paragrafo f, è quello che va dalla direzione alla
rappresentanza dei lavoratori, ed è propedeutico ad un eventuale momento di consultazione;
b. Il secondo è quello che si stabilisce tra rappresentanti dei lavoratori e delegati nazionali/di
stabilimento e/o lavoratori, riscontrabile nell’articolo 10 paragrafo 2.
In alcuni agreement analizzati, riferendosi ai target dell’informazione, troviamo spesso individuati i
lavoratori. Questo aspetto, seppur centrale nei considerando, risulta tuttavia virtuoso se consideriamo
che la direttiva stessa, volendo salvaguardare l’efficacia dello strumento, vede l’azienda responsabile
nell’ottemperare al primo livello di informazione, ma non necessariamente (o, in ogni caso, con
altrettanta chiarezza) al secondo.
2. Soffermandoci sul secondo livello individuato, negli Agreement selezionati tale attività si esplica in
collaborazione con il management, che può contribuire nella fase di stesura o nella diffusione dei
prodotti mediante i propri canali. Come accennato, questo aspetto amplia parzialmente quanto già
previsto dalla direttiva, ovvero che il CAE sia responsabile della trasmissione delle informazioni ai
61
-
-
-
rappresentanti dei lavoratori locali o, in loro assenza, ai lavoratori stessi46. È lecito chiedersi, tuttavia, se
e in che misura tale forma di collaborazione sia finalizzata anche ad un maggiore controllo
dell’informazione stessa, al fine di salvaguardare le clausole di confidenzialità.
Rispetto al contributo che la direzione può dare alla diffusione delle informazioni trai lavoratori,
particolarmente dettagliati risultano l’accordo concluso nel 2013 da Barry Callebaut, che differenzia le
modalità di comunicazione ai dipendenti in base alle possibilità di accesso che questi hanno ai canali
comunicativi aziendali (sito web per impiegati e versione stampata per operai in produzione), e quello
sottoscritto dalla Central Sugar manufacturing nel 2002, ove sono riportate differenti modalità di
diffusione a seconda delle casistiche nazionali.
3. L’informazione ai lavoratori avviene, nella maggioranza dei casi, mediante la diffusione di comunicati,
report o minute sui temi trattati durante gli incontri con il management. L’attività di informazione si
estende oltre la semplice diffusione di verbali solo in un caso (stando a quanto scritto negli
Agreement, e senza un diretto riferimento a prassi che possono essersi consolidate nelle
multinazionali), ovvero nel caso di Ferrero, attraverso la redazione di una newsletter semestrale.
Di interesse anche l’agreement con il quale si stabilisce l’Hilton European Consultative Forum: questo
prevede che l’azienda, oltre a sviluppare una newsletter semestrale, per promuovere la consapevolezza
delle attività svolte dall’ECF metta anche a disposizione uno spazio intranet per conservare i prodotti
sviluppati.
2.4.2 Formazione dei delegati e consulenza esperta
Un altro aspetto importante per il buon funzionamento del CAE, ed il conseguente coinvolgimento dei
lavoratori, è la formazione dei rappresentanti. Tale aspetto viene sottolineato anche nella Direttiva47, dove
non viene tuttavia specificato alcunché riguardo i contenuti e le modalità di erogazione. Finalità di tali
interventi è garantire una più efficace esplicazione del ruolo di rappresentanza. Per questa ragione,
riteniamo di poter introdurre in questo contesto anche un altro strumento previsto da alcuni agreement,
ovvero la possibilità di farsi affiancare da esperti per promuovere una migliore comunicazione e
comprensione dei temi trattati.
Arla foods, accordo del 1999
Appendix. When, in signing the Agreement concerning the establishment of a European Works
Council for MD Foods amba, MD Foods amba has as one of a number of overall objectives listed
willingness to strengthen the knowledge and qualifications of employees, this is to be taken as
comprising a declaration of intent on behalf of MD Foods that the management of MD Foods will,
in cooperation with the European Works Council, assess the need for supplementary training of
46
Articolo 10, paragrafo 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, i membri del comitato aziendale europeo
informano i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l’insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura
per l’informazione e la consultazione attuata a norma della presente direttiva.
47
Nello specifico, troviamo indicazioni nella considerazione 33 “I rappresentanti dei lavoratori, per poter esercitare
appieno le loro funzioni e garantire l’utilità del comitato aziendale europeo, devono riferire ai lavoratori che
rappresentano e devono poter ricevere la formazione di cui necessitano.” e all’articolo Art 10, paragrafo 4. “Se e in
quanto ciò sia necessario all’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri
della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita
di retribuzione.
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-
-
the individual members of the European Works Council with a view to improving the background
of the individual for participating in the work of the European Works Council. The assessment of
such needs shall take place once the European Works Council has been setup and through its
activities has positioned itself independently within the MD Foods cooperation organisation.
Barilla, accordo del 2015
Art. 9 Esperti e Formazione
9.1 Il CAE avrà la possibilità di essere assistito da un Coordinatore designato dall’EFFAT che sia
direttamente membro del segretariato dell’EFFAT o di quella di una sua organizzazione affiliata.
Esperti in specifiche materie potranno essere designati dal Comitato ristretto in accordo con la
Direzione centrale, con l’obiettivo di assistere il CAE in materie dove non è necessaria una
particolare competenza o per momenti dedicati alla formazione.
Barry Callebaut, accordo del 2013
TRAINING OF THE EWC MEMBERS:As provided by the European Directive, an annual training
course shall be organised for the employee delegates of the EWC.
Cemoi, accordo del 2012
6.2. Training Each member of the European Works Council shall be entitled to three days of
training without loss of pay on his first appointment.
6.3 The following may be invited to meetings […] with the Chair’s approval, a representative of the
European trade union federation to discuss agenda items relating in particulat to European policy
for the industry. The travel costs of such representative shall be paid by the European trade union
Central Sugar manufacturing, accordo del 2002
ARTICLE 11 TRAINING/INSTRUCTION EWC MEMBERS.
1. For each EWC Member in the first year of the term two days shall be made available for joint
training/instruction. For the other three years for each EWC Member one day will be made
available for joint training/instruction. This training/instruction will be carried out in conjunction
with (before or after) the regular EWC meetings.
2. For EWC activities at national level for each EWC Member in the period of four years 4 days
instruction/training shall be available (one day per year).
ELIOR SCA, accordo del 2005
Upon establishment of the EWC, the Group shall organise and bear the cost of one day’s training,
to take place on the day preceding the preparatory meeting. This will be for those EWC members
who so desire and is aimed at increasing their awareness of the role and the missions of the EWC
and of the European economic, social and cultural environment. The body conducting the training
session shall be selected jointly by the members of the EWC and Group Senior Management. The
day of training will be the subject of a training agreement concluded between the body selected
and Group Senior Management.
Ferrero, accordo del 2011
4) Formazione Con la finalità di sviluppare e accrescere le competenze dei rappresentanti dei
lavoratori, nonché di favorire un dialogo e confronto costruttivo fra gli stessi e la direzione
d'impresa, con cadenza annuale, di norma in primavera, verrà organizzato un seminario di
63
-
-
-
formazione congiunta, della durata di una o due giornate, avente ad oggetto tematiche
congiuntamente individuate indicativamente fra le seguenti:
- Dialogo Sociale e sistemi di Relazioni Industriali;
- Politiche e buone prassi di Responsabilità Sociale d'Impresa e Sviluppo Sostenibile;
- Scenari competitive e di mercato di rilevanza per il Gruppo Ferrero;
- Novità in materia normativa comunitaria del lavoro e della previdenza.
Il programma e gli esperti per il seminario saranno congiuntamente individuati a cura del
presidente e del segretario, con il supporto della segreteria organizzativa.
Gate Gourmet, accordo del 2000
At the beginning of the ordinary terms Gate Gourmet offers to the Employees’ Representatives a
company-related 2-day training course. The first day covers Finances, Operations, Human
Resources, Sales and Marketing, Electronic Data Processing and Supply Management. On the
second day, the Employee Representatives are trained in:
• Understanding different industrial relations structures,
• Working with different cultures,
• Communication across barriers (language, cultures, IR background, distance, lack of frequent
meetings),
• Coming to grips with more ‘abstract’ (European level instead of local) themes,
This training will also be used for team building.
Hilton International, accord del 2004
7. INDEPENDENT ADVISER
a) Provided a majority so agree, employee representatives may be assisted by an adviser,
independent of the company, of their choice at the pre-ECF meetings. The company will pay all
necessary and reasonably incurred travelling and accommodation expenses for the independent
adviser. The role that he/she will perform is to provide independent and objective analysis to
support the employee representatives in their work.
b) If a majority of employee representatives request, and the company so agrees, the independent
adviser may attend meetings of the ECF for specified items of the agenda where the technical
nature or complexity makes his/her presence appropriate. The company will not unreasonably
withhold its consent to such requests. The independent adviser will not be a member of the ECF
but will be required to sign members of the ECF.
Kerry group, accordo del 2015
8. Employee Representative Training and Facilities
In so far as this is necessary for the exercise of their representative duties in an international
environment, the members of the EEF shall be provided with training without loss of wages.
The Chair and the Select Committee will agree annually on the training to be provided.
Imperial Tobacco Group, accordo del 1996
Employee Representatives on the ITEEWC shall receive two half days' training per year. Half a day
is devoted to the Group's activities and the other half to assist the Employee Representatives in the
exercise of their representative duties. Imperial Tobacco Group will consult the Select Committee
regarding the organisation of such training and specific training topics. Training is organised in
conjunction with, and at the same location as, each ordinary meeting in accordance with section
6.3. New members of the ITEEWC will be given similar training at such time and in such format as
64
-
-
-
will be decided by the ITEEWC Management Coordinator. Imperial Tobacco Group will meet the
cost of any training it has authorised in advance.
Mondelez International, accordo del 2012
3.2.10 Training. Both parties may jointly pursue the application to the European Union and/or its
representative authorities, for funding of appropriate training programmes suitable for Employee
Representatives, where such funding becomes available and for programmes considered by both
parties to be of benefit to the EC. EC shall inform employees regarding its work. Employee
representatives have independent right for information to employees. How it can be done must be
decided in each country.
Northern Foods, accordo del 1999
6. TRAINING 6.1 SCOPE OF TRAINING In order to ensure the effective working of the NFF,
appropriate training will be made available to all NFF members. Training will be provided on the
roles and responsibilities of Employee Representatives, communications and committee skills and
financial and business awareness.
Pernod Ricard, accordo del 2014
TRAINING. Members of PREWC may attend training sessions for no more than three days during
their terms to prepare for this specific function. The time spent in such training sessions shall not
be counted against their hour credits and shall be considered time at work. The cost of such
training and related expenses shall be borne by Pernod Ricard. The particulars of such training
shall be decided on a joint basis by Management and PREWC.
San Benedetto, accordo del 2011
I delegati CAE usufruiranno della formazione necessaria all’adempimento del loro ruolo.
Sodexo (Partena), accordo del 1998
ARTICLE 8: OPERATION OF THE COUNCIL The official working languages of the Group are French
and English. In order to ensure that the Council operates effectively and that good-quality
exchanges take place between its members, it is agreed that the representatives should be able to
understand each other and express themselves in at least one of these languages. The parties shall
do their utmost to come closer to this objective. To this end, the Central Management shall
provide the training courses needed for everyone to progress towards this objective, in ways to
be determined on a country-by-country basis.
Starwood Lodging Group, accordo del 2000
In connection with the first meeting of the SEECCC and before such meeting, Starwood will pay for
the reasonable costs of a one-time training of the Employee Representatives.
The SEECCC and/ or the Select Committee will identify subject to approval from Starwood.
Syngenta, accordo del 2010
10. Training
It is considered critical that if Consultation at the European level is to be fully effective, elective
representatives and deputies must be equipped for their role. This will include the production of a
standard set of responsibilities and duties (approved by the Syngenta European Employee
Consultation Council) to assist in carrying out their role. The Company undertakes that
65
-
-
-
representatives will be supported, encouraged and trained in the skills necessary for them to
function effectively as members of the Syngenta European Employee Consultation Council.
Such training will normally take place locally and involvement of trade unions will be consistent
with national norms and practices. It may also be appropriate to give supplementary briefings to
representatives about specific items on the agenda and these may take place in association with
pre-meetings (but not in a way which significantly reduces the time for pre-meetings).
Once a year a training meeting for all SEECC members will take place. Agenda and venue is chosen
by the Coordination Committee. During this training special introduction training for new SEECC
employee representatives can be offered. The Coordination Committee decides on the training
details and the participants.
Anche in questo caso, dall’analisi dei passaggi scelti tra gli agreement che rispondevano alle nostre iniziali
ipotesi di ricerca, possiamo individuare differenti approcci nella gestione delle attività di formazione:
1. L’azienda riconosce al delegato CAE un numero di giornate prestabilite entro l’annualità per formarsi,
senza decurtazioni sulla retribuzione. Tali passaggi si limitano a specificare quando già indicato dalla
direttiva 2009, riproponendo i termini di garanzia previsti da quest’ultima.
2. L’azienda si fa carico della formazione, proponendo uno o più incontri durante l’anno su tematiche già
individuate nell’accordo o concordate con la direzione. In alcuni casi, si esplicita che i costi relativi
all’organizzazione (che, il più delle volte, individua le giornate in corrispondenza degli incontri del CAE
con la Direzione) sono a carico dell’azienda48.
3. Sempre perseguendo la finalità di incrementare le possibilità di partecipazione da parte dei delegati,
alcuni agreement prevedono, oltre le attività di formazione, la possibilità per i delegati CAE di essere
affiancati da un esperto durante i meeting. Da sottolineare il fatto che la direttiva preveda la possibilità
di consultare esperti esclusivamente durante la fase di negoziazione del CAE49, ad eccezione di quanto
disposto nelle prescrizioni accessorie50 le quali, tuttavia, acquistano cogenza solo qualora le parti in
causa non siano in grado di stipulare un accordo.51
48
L’articolo 10 stipula che i membri del CAE dispongono dei mezzi necessari per l’applicazione dei diritti sanciti dalla
direttiva. In tal senso, il diritto a usufruire della formazione non implica che l’azienda debba farsi carico dei costi della
stessa: ciononostante, nello spirito della direttiva possiamo leggere il riferimento al disporre dei mezzi necessari come
un invito in tal senso.
È importante ricordare, tuttavia, che la direttiva non rende immediatamente chiaro quest’obbligo, come dimostrato
dalle numerose sollecitazioni che le istituzioni di rappresentanza dei lavoratori hanno fatto agli Stati membri affinché
prevedessero, in fase di trascrizione della direttiva, strumenti di garanzia, mezzi finanziari e status legale necessari ai
CAE per rivendicare tale diritto. A titolo di esempio, vedasi la posizione di EFFAT nel documento Verso una pratica
avanzata per i CAE nell’EFFAT, p. 25.
49
Cfr. Art. 1 par. 4
50
Allegato 1, 5. Il comitato aziendale europeo, o il comitato ristretto, può farsi assistere da esperti di propria scelta,
nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei suoi compiti.
51
Art 7, par. 1 “qualora la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione decidano in tal senso, —
qualora la direzione centrale rifiuti l’apertura di negoziati entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all’articolo 5,
paragrafo 1, ovvero — qualora — trascorsi tre anni dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di
stipulare un accordo ai sensi dell’articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la
decisione prevista all’articolo 5, paragrafo 5.”
66
-
-
-
2.4.3 Frequenza degli incontri
Al fine di massimizzare le possibilità di informazione e consultazione, viene considerata buona pratica
anche la dichiarazione di incontrarsi più di una volta l’anno con il management
Bunge, accordo del 2004
4.1.1 Frequency of ordinary meetings Plenary sessions of the BEWC, known as "ordinary"
meetings, shall be held twice a year
CAMPOFRIO, accordo del 2009
The EWC meets at least twice each year for the purpose of carrying out its tasks, usually within the
24 hours prior to the consultation meeting and also in the case of important developments within
the organisation […]
Cemoi, accordo del 2012
The European Works Council shall meet in November on the day before or after the meeting of the
Profit-Sharing Monitoring Committee. A second meeting will also be held with the Select
Committee in April on the day before or after the meeting of the Profit-Sharing Monitoring
Committee.
FrieslandCampina, accordo del 2009
The European Works Council will meet three times a year, of which at least two meetings will be
with the Board of Management.
Heineken, accordo del 2014
The EWC and the Heineken European Forum shall meet twice a year.
Kellogg Europe, accordo del 1996
5.1. FREQUENCY The Forum will normally meet twice a year.
Koninklijke (Royal) Numico, accordo del 2005
MEETINGS a) Ordinary meetings Ordinary meetings between the NEWC and management shall be
held at least three times a year for information and consultation purposes.
Nel contesto della nostra ricerca, riteniamo che la volontà di alcune multinazionali di includere
nell’Agreement più incontri con il CAE vada nella direzione di migliorare il processo di informazione e di
consultazione dei lavoratori sotto molteplici punti di vista:
1. Interpreta in ottica collaborativa il 14° e 22° considerando. Tra gli elementi di novità introdotti dalla
“Nuova direttiva CAE” rispetto alla direttiva del 1994 troviamo infatti l’indicazione che
l’informazione e la consultazione del CAE avvenga con modalità che rendano possibile la
formulazione di un parere all’impresa senza compromettere la capacità di adattamento di
quest’ultima52. Tale precisazione è stata vista con timore in alcuni contesti, soprattutto per il rischio
che le imprese vi si appellino per limitare i diritti del CAE all’informazione e alla consultazione. In
questo caso, moltiplicare i momenti di incontro appare invece virtuoso, in quanto permette ai
52
Cfr. 14° e 22° considerando
67
-
-
-
delegati di avere maggiori occasioni di definire insieme le proposte di merito e contenuto da
presentare alla direzione durante le consultazioni. Un unico incontro annuale, seppur sufficiente
alla semplice trasmissione di informazioni dalla direzione al CAE, risulta infatti insoddisfacente se si
considera il bisogno dei delegati di superare barriere linguistiche, culturali e legate al contesto
socio-economico.
2. Moltiplica le opportunità di consultazione con i delegati CAE, riconoscendo loro un ruolo di
rappresentanza più ampio. In particolare, il tema della RSI richiede maggiori opportunità di
confronto rispetto al singolo incontro annuale, poiché i lavoratori ed i loro rappresenti, come
suggerito nella prima parte della ricerca, possono rivestire al contempo il ruolo di beneficiari
dell’informazione e garanti della “eticità” dell’azienda.
Conclusioni
In conclusione, analizzando gli Agreement dei CAE attualmente attivi nel settore dell’agroindustria e
alimentare, abbiamo verificato che esistono pratiche che vanno oltre la direttiva del 2009, prevedendo
strumenti e attribuzioni che favoriscono i processi di informazione e consultazione. Queste possono essere
brevemente riassunte in:
L’inserimento di tematiche relative alla RSI nelle competenze del CAE
Processi per diffondere i contenuti dei meeting tra direzione e CAE direttamente trai lavoratori, anche
attraverso canali messi a disposizione dall’azienda
Formazione specifica dei rappresentanti CAE a carico dell’azienda, in alcuni casi erogata da esperti
esterni selezionati dai rappresentanti stessi sulla base delle lacune individuate
La possibilità di essere assistiti da esperti esterni scelti dai rappresentanti
L’individuazione di più meeting durante l’anno.
Nella comunicazione del 15 Gennaio 2002, “Anticipating and managing change: a dynamic approach to the
social aspects of corporate restructuring”, la Commissione europea afferma che il coinvolgimento dei
lavoratori apporta benefici all’azienda se si è capaci di attivare momenti di confronto positivi. Per far
questo, è importante mantenere aperti ed attivi i canali di comunicazione, in modo che le questioni
vengano affrontate dedicandovi il tempo necessario.
La comunicazione si riferisce, nello specifico, ai casi di ristrutturazione; riteniamo tuttavia che il dinamismo
richiesto dall’impresa si estenda oggi anche alle questioni di RSI e rendicontazione non finanziaria
analizzate, e che queste stesse questioni debbano riflettersi anche nell’approccio con i lavoratori per
anticipare e gestire il cambiamento, consapevoli che “il consenso sociale concorre al rafforzamento della
competitività delle imprese e dell’economia nel suo insieme” e “rappresenta una condizione
imprescindibile per uno sviluppo economico duraturo”53.
53
5° considerando, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
68
-
-
-
I CAE, come sottolineato nel Memorandum European Work Council, contribuiscono a rafforzare tale
consenso54, ed è per tale ragione che devono essere messe a valore quelle esperienze che, interpretando lo
spirito della direttiva, implementano accordi e prassi attente al coinvolgimento e al dialogo tra le parti.
54
“On the whole, managers see positive effects from EWCs in human resource management and company operation
terms […]. At the same time, econometric analysis shows that the presence of an EWC has no negative impact on
company profitability or stock market valuation”.Memorandum European Work Council, ETUI-REHS, p. 44
69
-
-
-
G4-2
Description of key impacts, risks, and opportunities
x
x
x
Barilla
Good for You Good for the Planet
2015 Report
x
Ferrero
CSR Report 2013*
x
Unilever
Sustainable Living Report 2014*
x
Nestlé
Nestlé in society. 2014 report
SabMiller
Sustainable Development Report 2015
Statement from the most senior decision-maker of the
organization about the relevance of sustainability to
the organization and the organization’s strategy for
addressing sustainability
Danone Group
Sustainability Report 2014
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
G4-1
Carlsberg Group
CSR Report 2014
Heineken
Sustainability Report 2014
ALLEGATO 1 Elenco completo di aspetti e indicatori GRI G4 rendicontati dalle imprese analizzate
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strategy and Analysis
Organizational Profile
G4-3
Name of the organization
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-4
Primary brands, products, and services
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-5
Location of the organization’s headquarters
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-6
Number of countries where the organization operates,
and names of countries where either the organization
has significant operations or that are specifically
relevant to the sustainability topics covered in the
report
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-7
Nature of ownership and legal form
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-8
G4-9
Markets served (including geographic breakdown,
sectors served, and types of customers and
beneficiaries)
Scale of the organization (employees, operations, net
sales or net revenues, capitalization, quantity of
product or services provided)
G4-10
Total workforce by employment type, gender,
employment contract and region
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-11
Percentage of total employees covered by collective
bargaining agreements
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-12
Description of the organization’s supply chain
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-13
Significant changes during the reporting period
regarding the organization’s size, structure, ownership,
or its supply chain
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-14
Description of whether and how the precautionary
approach or principle is addressed by the organization
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-15
Externally developed economic, environmental and
social charters, principles, or other initiatives to which
the organization subscribes or which it endorses
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-16
Memberships of associations (such as industry
associations) and national or international advocacy
organizations in which the organization participates
x
x
x
x
x
x
x
x
x
70
-
-
-
Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17
Entities included in the organization’s consolidated
financial statements or equivalent documents
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-18
Process for defining the report content and the aspect
boundaries and explain how the organization has
implemented the reporting principles for defining
report content
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-19
List all the material aspects identified
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-20
For each material aspect, report the aspect boundary
within the organization
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-21
For each material aspect, report the aspect boundary
outside the organization
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-22
Report the effect of any restatements of information
provided in previous reports, and the reasons for such
restatements
x
x
x
x
x
x
G4-23
Report significant changes from previous reporting
periods in the scope and aspect boundaries
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Stakeholder Engagement
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the
organization
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-25
Report the basis for identification and selection of
stakeholders with whom to engage
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-26
Report the organization’s approach to stakeholder
engagement, including frequency of engagement by
type and by stakeholder group, and an indication of
whether any of the engagement was undertaken
specifically as part of the report preparation process
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-27
Report key topics and concerns that have been raised
through stakeholder engagement, and how the
organization has responded to those key topics and
concerns, including through its reporting. report the
stakeholder groups that raised each of the key topics
and concerns
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for
information provided
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-29
Date of most recent previous report (if any)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the
report or its contents
x
x
x
x
x
x
x
x
x
A. report the ‘in accordance’ option the organization
has chosen
b. report the GRI content index for the chosen option
c. report the reference to the external assurance
report, if the report has been externally assured
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Organization’s policy and current practice with regard
to seeking external assurance for the report
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Report Profile
GRI CONTENT INDEX
G4-32
ASSURANCE
G4-33
71
-
-
-
Governance
G4-34
Report the governance structure of the organization,
including committees of the highest governance body.
identify any committees responsible for decisionmaking on economic, environmental and social impacts
x
x
x
G4-35
Report the process for delegating authority for
economic, environmental and social topics from the
highest governance body to senior executives and
other employees
x
x
G4-36
Report whether the organization has appointed an
executive-level position or positions with responsibility
for economic, environmental and social topics, and
whether post holders report directly to the highest
governance body
x
G4-37
Report processes for consultation between
stakeholders and the highest governance body on
economic, environmental and social topics. if
consultation is delegated, describe to whom and any
feedback processes to the highest governance body
G4-38
Report the composition of the highest governance
body and its committees
G4-39
G4-40
Report whether the chair of the highest governance
body is also an executive officer
Report the nomination and selection processes for the
highest governance body and its committees, and the
criteria used for nominating and selecting highest
governance body members
x
x
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-41
Report processes for the highest governance body to
ensure conflicts of interest are avoided and managed
x
x
x
x
x
x
G4-42
Report the highest governance body’s and senior
executives’ roles in the development, approval, and
updating of the organization’s purpose, value or
mission statements, strategies, policies, and goals
related to economic, environmental and social impacts
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
G4-43
Report the measures taken to develop and enhance
the highest governance body’s collective knowledge of
economic, environmental and social topics
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-44
Report the processes for evaluation of the highest
governance body’s performance with respect to
governance of economic, environmental and social
topics. report whether such evaluation is independent
or not, and its frequency. report whether such
evaluation is a self-assessment and the actions taken in
response to the evaluation
x
x
x
x
x
x
x
G4-45
G4-46
Report the highest governance body’s role in the
identification and management of economic,
environmental and social impacts, risks, and
opportunities and report whether stakeholder
consultation is used to support the highest governance
body’s identification and management of economic,
environmental and social impacts, risks, and
opportunities
Report the highest governance body’s role in reviewing
the effectiveness of the organization’s risk
management processes for economic, environmental
and social topics
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-47
Report the frequency of the highest governance body’s
review of economic, environmental and social impacts,
risks, and opportunities
x
x
x
x
x
x
G4-48
Report the highest committee or position that formally
reviews and approves the organization’s sustainability
report and ensures that all material aspects are
covered
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-49
Report the process for communicating critical concerns
to the highest governance body
x
x
x
x
x
x
x
72
-
-
-
G4-50
Report the nature and total number of critical concerns
that were communicated to the highest governance
body and the mechanism(s) used to address and
resolve them
x
G4-51
Report the remuneration policies for the highest
governance body and senior executives, and linkages
with the organizations' performances
x
G4-52
Report the process for determining remuneration.
report whether remuneration consultants are involved
in determining remuneration and whether they are
independent of management. report any other
relationships which the remuneration consultants have
with the organization
x
G4-53
G4-54
G4-55
Report how stakeholders’ views are sought and taken
into account regarding remuneration, including the
results of votes on remuneration policies and
proposals, if applicable
Report the ratio of the annual total compensation for
the organization’s highest-paid individual in each
country of significant operations to the median annual
total compensation for all employees (excluding the
highest-paid individual) in the same country
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
Report the ratio of percentage increase in annual total
compensation for the organization’s highest-paid
individual in each country of significant operations to
the median percentage increase in annual total
compensation for all employees (excluding the highestpaid individual) in the same country
x
Ethics and Integrity
G4-56
Describe the organization’s values, principles,
standards and norms of behavior such as codes of
conduct and codes of ethics
x
x
G4-57
Report the internal and external mechanisms for
seeking advice on ethical and lawful behavior, and
matters related to organizational integrity, such as
helplines or advice lines
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
G4-58
Report the internal and external mechanisms for
reporting concerns about unethical or unlawful
behavior, and matters related to organizational
integrity, such as escalation through line management,
whistleblowing mechanisms or hotlines
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
x
x
G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Disclosures on Management Approach
G4-DMA
For each matgeria aspect, report why the aspect is
material, the impacts that make the aspect material,
how the organization manages the material aspect or
its impacts, and the evaluation of the management
approach
x
x
x
x
x
Indicators
CATEGORY: ECONOMIC
Aspect: Economic Performance
G4-EC1
Direct economic value generated and distributed
x
x
x
x
x
x
x
G4-EC2
Financial implications and other risks and opportunities
for the organization’s activities due to climate change
x
x
x
x
x
x
x
G4-EC3
Coverage of the organization’s defined benefit plan
obligations
x
x
x
x
x
x
G4-EC4
Financial assistance received from government
x
x
x
x
73
-
-
-
Aspect: Market Presence
G4-EC5
Ratios of standard entry level wage by gender
compared to local minimum wage at significant
locations of operation
x
G4-EC6
Proportion of senior management hired from the local
community at significant locations of operation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Indirect Economic Impacts
G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments
and services supported
x
x
x
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the
extent of impacts
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Procurement Practices
G4-EC9
Proportion of spending on local suppliers at significant
locations of operation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CATEGORY: ENVIRONMENTAL
Aspect: Materials
G4-EN1
Materials used by weight or volume
x
x
G4-EN2
Percentage of materials used that are recycled input
materials
x
x
x
x
Aspect: Energy
G4-EN3
Energy consumption within the organization
x
G4-EN4
Energy consumption outside of the organization
x
G4-EN5
Energy intensity
x
G4-EN6
Reduction of energy consumption
G4-EN7
Reductions in energy requirements of products and
services
G4-EN8
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Total water withdrawal by source
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN9
Water sources significantly affected by withdrawal of
water
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN10
Percentage and total volume of water recycled and
reused
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Water
Aspect: Biodiversity
G4-EN11
Operational sites owned, leased, managed in, or
adjacent to, protected areas and areas of high
biodiversity value outside protected areas
x
x
G4-EN12
Description of significant impacts of activities,
products, and services on biodiversity in protected
areas and areas of high biodiversity value outside
protected areas
x
x
G4-EN13
Habitats protected or restored
x
G4-EN14
Total number of iucn red list species and national
conservation list species with habitats in areas affected
by operations, by level of extinction risk
x
x
74
-
-
-
Aspect: Emissions
G4-EN15
Direct greenhouse gas (ghg) emissions (scope 1)
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN16
Energy indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope
2)
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN17
Other indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope
3)
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN18
Greenhouse gas (ghg) emissions intensity
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
G4-EN19
Reduction of greenhouse gas (ghg) emissions
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN20
Emissions of ozone-depleting substances (ods)
x
x
x
x
x
G4-EN21
Nox, sox, and other significant air emissions
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Effluents and Waste
G4-EN22
Total water discharge by quality and destination
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN23
Total weight of waste by type and disposal method
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G4-EN24
Total number and volume of significant spills
x
G4-EN25
G4-EN26
Weight of transported, imported, exported, or treated
waste deemed hazardous under the terms of the basel
convention2 annex i, ii, iii, and viii, and percentage of
transported waste shipped internationally
Identity, size, protected status, and biodiversity value
of water bodies and related habitats significantly
affected by the organization’s discharges of water and
runoff
x
x
x
x
x
x
Aspect: Products and Services
G4-EN27
Extent of impact mitigation of environmental impacts
of products and services
x
x
G4-EN28
Percentage of products sold and their packaging
materials that are reclaimed by category
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Compliance
G4-EN29
Monetary value of significant fines and total number of
non-monetary sanctions for non-compliance with
environmental laws and regulations
x
x
x
x
Aspect: Transport
G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting
products and other goods and materials for the
organization’s operations, and transporting members
of the workforce
x
x
Aspect: Overall
G4-EN31
Total environmental protection expenditures and
investments by type
x
x
Aspect: Supplier Environmental Assessment
G4-EN32
Percentage of new suppliers that were screened using
environmental criteria
x
x
G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental
impacts in the supply chain and actions taken
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
75
-
-
-
Aspect: Environmental Grievance Mechanisms
G4-EN34
Number of grievances about environmental impacts
filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
x
CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Aspect: Employment
G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and
employee turnover by age group, gender and region
x
G4-LA2
Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or parttime employees, by
significant locations of operation
x
x
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental
leave, by gender
x
x
x
x
x
Aspect: Labor/Management Relations
G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational
changes, including whether these are specified in
collective agreements
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Occupational Health and Safety
G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal
joint management–worker health and safety
committees that help monitor and advise on
occupational health and safety programs
x
G4-LA6
Type of injury and rates of injury, occupational
diseases, lost days, and absenteeism, and total number
of work-related fatalities, by region and by gender
x
G4-LA7
Workers with high incidence or high risk of diseases
related to their occupation
x
x
G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements
with trade unions
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Training and Education
G4-LA9
Average hours of training per year per employee by
gender, and by employee category
x
x
x
x
G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning
that support the continued employability of employees
and assist them in managing career endings
x
x
x
x
x
x
G4-LA11
Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews, by
gender and by employee category
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Diversity and Equal Opportunity
G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of
employees per employee category according to
gender, age group, minority group membership, and
other indicators of diversity
x
76
-
-
-
Aspect: Equal Remuneration for Women and Men
G4-LA13
Ratio of basic salary and remuneration of women to
men by employee category, by significant locations of
operation
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices
G4-LA14
Percentage of new suppliers that were screened using
labor practices criteria
x
x
x
x
G4-LA15
Significant actual and potential negative impacts for
labor practices in the supply chain and actions taken
x
x
x
x
x
x
Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms
G4-LA16
Number of grievances about labor practices filed,
addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
Aspect: Investment
G4-HR1
Total number and percentage of significant investment
agreements and contracts that include human rights
clauses or that underwent human rights screening
x
G4-HR2
Total hours of employee training on human rights
policies or procedures concerning aspects of human
rights that are relevant to operations, including the
percentage of employees trained
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Non-discrimination
G4-HR3
Total number of incidents of discrimination and
corrective actions taken
x
x
x
x
Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining
G4-HR4
Operations and suppliers identified in which the right
to exercise freedom of association and collective
bargaining may be violated or at significant risk, and
measures taken to support these rights
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Child Labor
G4-HR5
Operations and suppliers identified as having
significant risk for incidents of child labor, and
measures taken to contribute to the effective abolition
of child labor
Aspect: Forced or Compulsory Labor
G4-HR6
Operations and suppliers identified as having
significant risk for incidents of forced or compulsory
labor, and measures to contribute to the elimination of
all forms of forced or compulsory labor
x
Aspect: Security Practices
G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the
organization’s human rights policies or procedures that
are relevant to operations
x
77
-
-
-
Aspect: Indigenous Rights
G4-HR8
Total number of incidents of violations involving rights
of indigenous peoples and actions taken
x
x
x
Aspect: Assessment
G4-HR9
Total number and percentage of operations that have
been subject to human rights reviews or impact
assessments
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Supplier Human Rights Assessment
G4-HR10
Percentage of new suppliers that were screened using
human rights criteria
x
G4-HR11
Significant actual and potential negative human rights
impacts in the supply chain and actions taken
x
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
x
Aspect: Supplier Human Rights Assessment
G4-HR12
Number of grievances about human rights impacts
filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms
x
x
x
x
SUB-CATEGORY: SOCIETY
Aspect: Local Communities
G4-SO1
Percentage of operations with implemented local
community engagement, impact assessments, and
development programs
x
x
G4-SO2
Operations with significant actual and potential
negative impacts on local communities
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Anti-corruption
G4-SO3
Total number and percentage of operations assessed
for risks related to corruption and the significant risks
identified
x
G4-SO4
Communication and training on anti-corruption policies
and procedures
x
G4-SO5
Confirmed incidents of corruption and actions taken
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Public Policy
G4-SO6
Total value of political contributions by country and
recipient/beneficiary
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
Aspect: Anti-competitive Behavior
G4-SO7
Total number of legal actions for anti-competitive
behavior, anti-trust, and monopoly practices and their
outcomes
Aspect: Compliance
G4-SO8
Monetary value of significant fines and total number of
non-monetary sanctions for non-compliance with laws
and regulations
x
Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society
G4-SO9
Percentage of new suppliers that were screened using
criteria for impacts on society
x
G4-SO10
Significant actual and potential negative impacts on
society in the supply chain and actions taken
x
x
x
x
x
x
78
-
-
-
Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society
G4-SO11
Number of grievances about impacts on society filed,
addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms
x
x
Not
present
in G3.1
Not
present
in G3.1
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
Aspect: Customer Health and Safety
G4-PR1
Percentage of significant product and service
categories for which health and safety impacts are
assessed for improvement
G4-PR2
Total number of incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning the health
and safety impacts of products and services during
their life cycle, by type of outcomes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Product and Service Labelling
G4-PR3
Type of product and service information required by
the organization’s procedures for product and service
information and labelling, and percentage of significant
product and service categories subject to such
information requirements
G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning product
and service information and labelling, by type of
outcomes
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Marketing Communications
G4-PR6
Sale of banned or disputed products
x
x
x
G4-PR7
Total number of incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning marketing
communications, including advertising, promotion, and
sponsorship, by type of outcomes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aspect: Customer Privacy
G4-PR8
Total number of substantiated complaints regarding
breaches of customer privacy and losses of customer
data
x
x
Aspect: Compliance
G4-PR9
Monetary value of significant fines for non-compliance
with laws and regulations concerning the provision and
use of products and services
TOTAL NUMBER OF REPORTED ISSUES
x
x
142
104
121
63
79
x
x
x
146
92
104
82
79
-
-
-
Ferrero
Corporate Social Responsibility
Report 2013*
Barilla
Good for You Good for the Planet
2015 Report
Unilever
Sustainable Living Report 2014*
Nestlé
Nestlé in society. 2014 Report
Danone
Sustainability Report 2014
Carlsberg
CSR Report 2014
SabMiller
Sustainable Development
Report 2015
Anheuser-Busch InBev
2014 Global Citizenship Report
Heineken
Sustainability Report 2014
Brewing a Better World
ALLEGATO 2 Elenco di indicatori GRI G4 Sector Disclosures Food Processing rendicontati dalle
imprese analizzate
FP1
Percentage of purchased volume from suppliers compliant
with company’s sourcing policy
x
x
FP2
Percentage of purchased volume which is verified as being
in accordance with credible, internationally recognized
responsible production standards, broken down by standard
x
x
FP3
Percentage of working time lost due to industrial disputes,
strikes and/or lock-outs, by country
x
x
x
FP5
Percentage of production volume manufactured in sites
certified by an independent third party according to
internationally recognized food safety management system
standards
x
x
x
FP6
Percentage of total sales volume of consumer products, by
product category, that are lowered in saturated fat, trans
fats, sodium and added sugars
x
x
x
FP7
Percentage of total sales volume of consumer products, by
product category, that contain increased nutritious
ingredients like fiber, vitamins, minerals, phytochemicals or
functional food additives
x
x
FP9
Percentage and total of animals raised and/or processed, by
species and breed type
FP10
Policies and practices, by species and breed type, related to
physical alterations and the use of anaesthetic
FP11
Percentage and total of animals raised and/ or processed, by
species and breed type, per housing type
FP12
Policies and practices on antibiotic, anti-inflammatory,
hormone, and/or growth promotion treatments, by species
and breed type
FP13
Total number of incidents of significant non-compliance with
laws and regulations, and adherence with voluntary
standards related
to transportation, handling, and slaughter practices for live
terrestrial and aquatic animals
x
80
Company name
Accor - Wagons
Lits
Albert Fisher
Group
ACCOR Group
European
Committee
Type
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
Albert Fisher Group
European Forum
original
installation
agreement
Probable development of the business, production and sales
01/01/2002
x
x
x
x
12/09/1996
x
x
x
x
x
Vocational training
x
x
x
x
x
x
Other specified issues not mentioned above
Pay
Working time
Data protection
Corporate social responsibility
Trade union rights
Human resource management practices
Equal opportunities
Research and development policy
Environmental protection
x
Health and safety
x
Collective redundancies
Employment situation and forecasts
Transfers / relocation
Reorganisation of production
New technology policy
Mergers, take-overs or acquisitions
Closures or cutbacks
Company structure
Changes to working methods / organisation
Date of
signature
Corporate strategy and investment
-
Economic and financial situation of the company
-
-
ALLEGATO 3 Elenco degli Agreement analizzati a fini di ricerca nei settori Food, Catering, Hotel & Agriculture
x
x
81
-
-
Anheuser-Busch
InBev
Aramark
Corporation
Arla Foods
Atria
Autogrill
Bacardi - Martini
Agreement with a
view to establishing original
a European Works
installation
Council
agreement
18/09/1996
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aramark European
Employee Forum
original
installation
agreement
19/09/1996
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MD Foods
European Works
Council
original
installation
agreement
12/10/1999
x
x
x
x
x
x
x
x
Renewal of the
Atria EWC
agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
17/11/2010
European Works
Council of the
Autogrill group
workers agreement
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
18/11/2010
x
x
x
x
x
x
Bacardi - Martini
European Works
Council
original
installation
agreement
01/01/2001
Bakkavör EWC
original
installation
agreement
01/01/2008
Nuovo accordo di
funzionamento del
Comitato Aziendale
Europeo
renegotiate
d (renewal
or
extension)
10/06/2015
Bakkavör Group
Barilla
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
82
-
-
Barry Callebaut
BCD Travel
Bonduelle
Bongrain
British American
Tobacco
-
Agreement
regarding the
composition,power
s and operation of a
European Works
Council for the
Barry Callebaut
group
renegotiate
d (renewal
or
extension)
27/09/2013
x
x
x
x
x
x
BCD Tra BCD Travel
EWC agreement
original
installation
agreement
06/03/2008
x
x
x
x
x
x
Annex to the
Agreement
establishing
Bonduelle European
Works Council
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
24/06/2011
x
x
x
x
x
x
Accord du 3
septembre 1996
revisé le 28 octobre
2004 relatif au
comité d'entreprise
européen du
groupe Soparind
Bongrain
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
28/10/2004
x
renegotiate
BAT & Rothmans
d (change of
European Employee terms of
Council
agreement)
21/06/1999
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
83
-
Bunge
Campbell Soup
Company
Bunge European
Works Council
Carlsberg
Cémoi
original
installation
agreement
19/09/2004
x
x
x
x
29/11/2004
x
x
x
x
original
installation
agreement
04/03/2009
x
x
x
x
Agreemen for the
creation of Cargill
Europe Association
original
installation
agreement
24/06/1996
x
x
x
x
x
Carlsberg European
Works Council
original
installation
agreement
01/06/1999
x
x
x
x
Agreement on the
composition and
functioning of the
Cémoi Group
European Works
Council
original
installation
agreement
03/04/2012
x
x
x
x
renegotiate
Campbell European d (change of
Forum renegotiated terms of
agreement
agreement)
Restated
regulations and
installation
Campofrio Group agreement of the
European Works
Council for
Campofrio Food
Group
Cargill
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
84
-
Central Sugar
Manufacturing
Cerealia
Club
Mediterrannee
Coca-Cola
Company
Coca-Cola
Enterprises
Coca-Cola
Hellenic Bottling
Company S.A.
-
CSM European
Works Council
renegotiate
d (renewal
or
extension)
27/01/2002
Cerealia European
Works Council
original
installation
agreement
27/10/1999
x
x
x
renegotiate
Club Méditerrannée d (change of
European Social
terms of
Dialogue Council
agreement)
09/11/1999
x
x
x
Agreement on
exchange of
information and
consultation with
employees on
European level
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
10/06/2011
x
x
x
Coca-cola
Enterprises
European Works
Council agreement
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
29/09/2011
x
Coca-Cola Hellenic
Bottling company
SA european works
council agreement
original
installation
agreement
20/11/2002
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
85
-
Compagnie
Laitière
Européenne
Conserve Italia
CWT (Carlson
Wagonlit Travel)
D.E Master
Blenders
-
Compagnie Laitière
Européenne
European Group
level Works Council
original
installation
agreement
19/05/1998
x
Conserve Italia
European Works
Council
original
installation
agreement
13/05/2003
x
CWT EWC
agreement
original
installation
agreement
06/06/2014
x
Agreement
between D.E
Master Blenders
1753 N.V. and the
European Works
Council D.E Master
Blenders 1753
original
installation
agreement
06/06/2013
Agreement on the
constitution of an
Information and
Consultation
Committee for
Danone
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
11/03/1996
Devro European
Forum
original
installation
agreement
03/09/1999
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Danish Crown
Danone
Devro
International
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
86
-
-
Diageo
Dr. Oetker
Elior
Ferrero
-
The Diageo PLC
European Forum
(DEF) Agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
02/10/2007
Oetker Europa
Forum
original
installation
agreement
12/06/1996
protocole d'accord
relatif à la création
d'un Comité
d'Entreprise
Européen au sein
du Groupe Elior
original
installation
agreement
01/07/2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
renegotiate
Accordo di
d (change of
costituzione del CAE terms of
Ferrero
agreement)
13/04/2011
x
x
Agreement on the
European Works
Council for
FrieslandCampina
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
16/06/2009
x
x
Gate Gourmet
Forum Europe
renegotiate
d (renewal
or
extension)
01/07/2000
x
x
x
x
Grace BusinessGroup-Forum
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
01/06/1999
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Flodor
FrieslandCampin
a
Gate Gourmet
Grace
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
87
-
H. Bahlsen
Keksfabrik
Bahlsen European
Works Council
original
installation
agreement
26/02/2004
x
x
x
x
x
x
x
x
EWC agreement
2014
renegotiate
d (renewal
or
extension)
26/06/2014
x
x
x
x
x
x
x
x
Heinz European
Works Council
original
installation
agreement
03/06/1999
x
x
x
x
x
x
x
Joint agreement on
the establishment
of the European
Consultative
Forums in Labroke
Group PLC
original
installation
agreement
01/01/1999
x
x
x
x
x
Hilton International
European
Consultative Forum
renegotiate
d (renewal
or
extension)
28/02/2005
x
x
x
x
x
Installation
agreement
Hochland SE works
council
original
installation
agreement
18/01/2010
renegotiate
Imperial Tobacco
d (renewal
European Employee or
Works Council
extension)
30/03/2011
x
x
x
x
x
Heineken
Heinz
Hilton Group plc
Hilton
International
Hochland
Imperial Tobacco
Group
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
88
-
-
InterContinental
Hotels Group
Japan Tobacco
IHG European
Forum, the
consolidated
agreement
Februray 2007
original
installation
agreement
01/02/2007
Japan Tobacco
European Works
Council
amendment
to existing
EWC
agreement
05/04/2000
Karlsberg Brauerei
original
installation
agreement
17/05/1996
renegotiate
Kellogg Europe
d (renewal
Information &
or
Consultation Forum extension)
Kerry Group
European Forum
Agreement Revised
10/12/2014
x
x
x
x
16/10/2002
x
x
x
x
x
renegotiate
d (renewal
or
extension)
21/05/2015
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Numico European
Works Council
agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
01/05/2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Wessanen EWC
renegotiated
agreement
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
01/01/2009
Karlsberg
Brauerei
Kellogg
Kerry Group
Koninklijke
(Royal) Numico
Koninklijke
Wessanen
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
89
-
-
Ladbrokes Group
Lindt & Sprüngli
LSG Lufthansa
Service Holding
AG
-
Ladbrokes Betting
and Gambling
European
Consultative Forum
renegotiate
d (renewal
or
extension)
28/02/2005
x
x
Lindt & Sprüngli
European Works
Council
original
installation
agreement
01/01/1997
x
x
x
x
x
LSG Sky Chefs
European Works
Council
original
installation
agreement
24/05/2004
x
x
x
x
x
Agreement
concerning
communication at
Mars in Europe
original
installation
agreement
26/03/1996
x
x
x
x
McCain European
Employee Forum
original
installation
agreement
01/02/2004
McDonald's
European
Communication
Group
original
installation
agreement
21/11/1995
x
Agreement
governing the
operation of the
Eureopan Council
covering Mondelez
International in
EU/EEA countries
renegotiate
d (renewal
or
extension)
11/06/2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LVMH
Mars
Incorporated
McCain Foods
McDonald's
Mondelez
International
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
90
-
-
Nestlé
-
Nestlé European
Council for
Information and
Consultation
renegotiate
d (renewal
or
extension)
04/09/2003
Nordzucker
European Works
Council
original
installation
agreement
01/01/1999
Northern Foods
Employee
original
Communication and installation
Consultation Forum agreement
14/12/1999
x
x
Nutreco European
Information and
Consultation
Council
original
installation
agreement
01/09/1996
x
x
Agreement
concerning the
European Group
Committee (“EGC”)
at ORKLA ASA
renegotiate
d (renewal
or
extension)
14/03/2002
x
x
Supplementary
Protocol to the
Protocol of
agreement on the
establishment of
the European
Information and
Consultation
council of the
Parmalat Group
amendment
to existing
EWC
agreement
19/06/2003
x
x
x
Nordsee
Nordzucker AG
Northern Foods
Nutreco Holding
Orkla
Parmalat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
91
-
Pepsico
EEF Agreement
Pernod Ricard
Philip Morris
International
Plukon Food
Group
Rezidor Hotel
Group
SABMiller
original
installation
agreement
08/05/1996
x
renegotiate
d (change of
renewal of the EWC terms of
agreement
agreement)
12/07/2014
x
Philip Morris
European Council
for Employees
renegotiate
d (renewal
or
extension)
16/01/2002
Plukon Food Group
B.V. European
Works Council
agreement
original
installation
agreement
15/11/2012
Current wording of
the EWC
Agreement after
Amendment in
2008
amendment
to existing
EWC
agreement
01/01/2008
SABMiller Europe
European Works
Council agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
21/02/2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
92
-
-
San Benedetto
Sara Lee
Skandinavisk
Holding
Accordo per
l'istituzione di un
comitato aziendale
europeo di
informazione e
consultazione dei
lavoratori del
gruppo San
Benedetto
original
installation
agreement
19/04/2011
x
x
x
x
Agreement on the
Sara Lee/Douwe
Egberts European
Works Council
original
installation
agreement
17/02/1997
x
x
x
x
Skandinavisk
Tobakskompagni
European Works
Council
renegotiate
d (renewal
or
extension)
01/01/2003
Sodexho
original
installation
agreement
14/04/1998
x
Starwood European
Employee
Communication &
original
Consultation
installation
Council
agreement
29/09/2000
x
x
x
x
x
x
x
x
Steigenberger
European Works
Council
11/09/1996
x
x
x
x
x
x
x
x
Sodexo (Partena)
Starwood
Lodging Group
Steigenberger
Hotels
-
original
installation
agreement
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
93
-
-
Südzucker
Swedish Match
Syngenta
Tate & Lyle
Ter Beke
Thomas Cook
Group
Tulip
International
-
Agreement on
distribution of seats
in the Südzucker
EWC
amendment
to existing
EWC
agreement
18/07/2002
Agreement on a
European Works
Council for the
Swedish Match
Group
renegotiate
d (renewal
or
extension)
08/10/2007
x
x
x
x
x
x
x
Syngenta European
Employee
Consultation
Council (SEECC)
agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
23/11/2010
x
x
x
x
x
x
x
Tate & Lyle
European Forum
original
installation
agreement
26/07/1996
x
x
Ter Beke Forum
installation
agreement
original
installation
agreement
29/09/2011
x
x
x
x
Agreement
regarding crossnational informing
and hearing of
employees of the
Thomas Cook
Grouop
renegotiate
d (change of
terms of
agreement)
01/03/2009
x
x
x
Tulip International
European Works
Council
original
installation
agreement
13/05/1996
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
94
-
-
Unilever
UNIQ (unigate)
United Biscuits
(holdings)
-
Unilever European
Works Council
agreement
renegotiate
d (renewal
or
extension)
11/02/2010
x
x
x
x
x
x
Unigate European
Forum
original
installation
agreement
14/10/1998
x
x
x
x
x
x
United Biscuits
Eruopean
Consultative
Council
original
installation
agreement
09/11/1994
x
x
Prolongation of the
voluntary
agreement on
information and
consultation in
Vandenmoortele
Group
renegotiate
d (renewal
or
extension)
07/11/2006
x
x
x
x
Tricon Global
Restaurants
original
European Employee installation
Forum
agreement
08/05/1996
x
x
x
x
x
x
x
69
66
59
67
48
52
54
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
39
39
x
Vaasan & Vaasan
Vandemoortele
International
Yum! Brands
Tot
Percentage
71,
9
68,
8
61,
5
69,
8
x
50,
0
54,
2
56,
3
7
47
49,
7,3 0
x
x
x
x
45
65
49
46,
9
67,
7
51,
0
32
33,
3
3
20,
3,1 8
40,
6
40,
6
13
13,
5
3
4
1
5
2
32
33,
3,1 4,2 1,0 5,2 2,1 3
Dati EWC database, elaborazione Cds
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Hilton International European Consultative Forum, 28/02/2005
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Imperial Tobacco European Employee Works Council, 30/03/2011
IHG European Forum, the consolidated agreement Februray 2007, 01/02/2007
Japan Tobacco European Works Counci,05/04/2000
Karlsberg Brauerei, 17/05/1996
Kellogg Europe Information & Consultation Forum, 16/10/2002
Kerry Group European Forum Agreement Revised 10/12/2014, 21/05/2015
Numico European Works Council agreement, 01/05/2005
Wessanen EWC renegotiated agreement, 01/01/2009
Ladbrokes Betting and Gambling European Consultative Forum, 28/02/2005
100
-
-
-
Lindt & Sprüngli European Works Council, 01/01/1997
LSG Sky Chefs European Works Council, 24/05/2004
Agreement concerning communication at Mars in Europe, 26/03/1996
McCain European Employee Forum, 01/02/2004
McDonald's European Communication Group, 21/11/1995
Agreement governing the operation of the Eureopan Council covering Mondelez International in EU/EEA
countries, 11/06/2012
Nestlé European Council for Information and Consultation, 04/09/2003
Nordzucker European Works Council, 01/01/1999
Northern Foods Employee Communication and Consultation Forum, 14/12/1999
Nutreco European Information and Consultation Council, 01/09/1996
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Current wording of the EWC Agreement after Amendment in 2008, 01/01/2008
SABMiller Europe European Works Council agreement, 21/02/2012
Accordo per l'istituzione di un comitato aziendale europeo di informazione e consultazione dei lavoratori del
gruppo San Benedetto, 19/04/2011
Agreement on the Sara Lee/Douwe Egberts European Works Council, 17/02/1997
Skandinavisk Tobakskompagni European Works Council, 01/01/2003
Sodexho, 14/04/1998
101
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Starwood European Employee Communication & Consultation Council, 29/09/2000
Steigenberger European Works Council, 11/09/1996
Agreement on distribution of seats in the Südzucker EWC, 18/07/2002
Agreement on a European Works Council for the Swedish Match Group, 08/10/2007
Syngenta European Employee Consultation Council (SEECC) agreement, 23/11/2010
Tate & Lyle European Forum, 26/07/1996
Ter Beke Forum installation agreement, 29/09/2011
Agreement regarding cross-national informing and hearing of employees of the Thomas Cook Group,
01/03/2009
Tulip International European Works Council, 13/05/1996
Unilever European Works Council agreement, 11/02/2010
Unigate European Forum, 14/10/1998
United Biscuits European Consultative Council, 09/11/1994
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