IndexLife Aprile 2014 Domani

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IndexLife Aprile 2014 Domani
Offerta pubblica di sottoscrizione di
IndexLife Aprile 2014 Domani
prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked
(codice prodotto 841)
Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:
■ Scheda sintetica
■ Parte I - Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative;
■ Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell’investimento
finanziario;
■ Parte III - Altre informazioni.
Mod. CCL1341 - Ed. 03/2008 - Normoweb
L’Offerta di cui al presente prospetto è stata depositata in CONSOB in data
21 marzo 2008 ed è valida dal 25 marzo 2008.
Il Prospetto informativo è volto ad illustrare all’Investitore-Contraente le principali
caratteristiche del prodotto offerto.
La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto informativo devono
essere consegnate all’Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di
contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.
Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del
Prospetto informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta
dell’Investitore-Contraente.
Il Prospetto informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Ultimo aggiornamento Marzo 2008
Società soggetta a direzione e controllo di CNP UniCredit Vita S.p.A.
La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB in data 21 marzo 2008 ed è valida dal
25 marzo 2008.
SCHEDA SINTETICA
Scheda sintetica relativa a IndexLife Aprile 2014 Domani, prodotto finanziario-assicurativo di
tipo Index Linked offerto da Cnp Capitalia Life Limited Società soggetta a Direzione e
coordinamento di CNP UniCredit Vita S.p.A..
La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del
Prospetto Informativo.
LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Struttura
Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico,
l’investimento in un’obbligazione strutturata che prevede, in caso di vita
dell’Assicurato, le seguenti prestazioni:
− alla scadenza contrattuale, la liquidazione del premio netto, pari al premio
unico versato al netto delle spese di emissione, opportunamente
riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali;
− ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la liquidazione di importi
periodici, di importo fisso alle prime tre ricorrenze annuali del contratto e,
a partire dalla quarta ricorrenza annuale, dipendenti dall’andamento del
parametro di riferimento a cui è collegato il contratto.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto
il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dall’Investitore-Contraente, di un
importo il cui valore non potrà essere inferiore (Garanzia Gold Protection) al
premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti
parziali), se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni.
Nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza sia uguale o
superiore a 75 anni la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
medesimo non potrà essere inferiore all’85% del premio netto
(opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali).
L’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Durata
Il contratto prevede una durata di 6 anni.
Premio
Il contratto prevede un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00
euro. Il premio versato, al netto delle spese di emissione, dei costi di
caricamento e delle coperture assicurative, è investito in un’obbligazione
strutturata (c.d. capitale investito) costituita da due componenti, una
obbligazionaria e una derivativa, ed è così scomposto (la scomposizione è
effettuata, al fine dell’attribuzione delle spese fisse di emissione pari a
10,00 euro, con riferimento ad un importo di premio pari a 2.500,00 euro):
Componenti del premio
A. Capitale investito, di cui:
A1. Componente obbligazionaria
A2. Componente derivativa
B. Costi di caricamento
C. Capitale nominale
D. Coperture assicurative
E. Spese di emissione
F. Premio versato
Valore %
A = A1+A2
92,6778%
85,7855%
6,8923%
6,6732%
C = A+B
99,3510%
0,2490%
0,4000%
F = C+D+E
100,00%
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Investimento
finanziario
Il Contratto prevede l’investimento in un’obbligazione strutturata (c.d.
capitale investito), comprensiva di una componente obbligazionaria e di una
componente derivativa, denominata ““Unicredito Italiano S.p.A. 6-Year
Index Basket Linked Note due to 30 April 2014 Up-to 250 mln Euro”.
L’investimento è volto a correlare il rendimento del capitale investito
all’andamento del Parametro di riferimento costituito da un paniere di 5 indici
azionari.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione strutturata, secondo le valutazioni
effettuate in data 26 febbraio è pari a 93,05 a fronte di un valore nominale
di 100.
L’investimento è strutturato in modo da prevedere la corresponsione alla
scadenza del premio netto e nel corso della durata contrattuale di una serie di
importi periodici: di importo fisso alle prime tre ricorrenze annuali, e di
ammontare variabile dipendenti dall’andamento del Parametro di riferimento
alle ultime tre ricorrenze annuali del contratto, secondo quando specificato nella
Sezione IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO della presente Scheda sintetica.
Nella tabella seguente si riporta la probabilità di ottenere a scadenza un
determinato rendimento del capitale nominale rispetto a quello di titoli
obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del contratto:
SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA
DEL CAPITALE NOMINALE
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga
a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga
a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga
a quella del prodotto
PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
0,00%
74,98%
10,84%
14,18%
Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti del capitale
nominale si rinvia alla Parte I del Prospetto.
Finalità
dell’investimento
Il prodotto ha come obiettivo quello di cogliere le migliori opportunità di
incremento del valore del capitale investito nell’orizzonte temporale
individuato dalla durata contrattuale tutelando comunque tale valore alla
scadenza da eventuali andamenti negativi.
Si tratta di un prodotto con il quale l’Investitore-Contraente investe un
importo di denaro per un periodo prefissato al fine di ricevere il pagamento
di un importo a scadenza e delle somme periodiche alcune prefissate ed
altre funzione dell’andamento del Parametro di riferimento.
Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato è prevista la restituzione di un
valore funzione dell’età dell’Assicurato stesso (Garanzia Gold Protection).
Orizzonte
temporale minimo
di investimento
L’orizzonte temporale d’investimento minimo consigliato è pari a 6 anni.
Tale orizzonte temporale è stato determinato considerando il rendimento
atteso del capitale nominale nello scenario prudenziale; i metodi di
simulazione per la determinazione del rendimento atteso del capitale
nominale a scadenza nello scenario prudenziale sono illustrati con maggior
dettaglio al punto 8 della Parte I del Prospetto informativo.
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Grado di rischio
dell’investimento
L’investimento finanziario comporta un grado di rischio dell’investimento
basso.
Garanzie
La Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale
nominale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
dell’investimento vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, al
momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale nominale.
IL RIMBORSO DELL’INVESTIMENTO
Rimborso del
capitale alla
scadenza
(caso vita)
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, è previsto il
rimborso del premio netto opportunamente riproporzionato a seguito
di eventuali riscatti parziali.
Il valore di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria
dell’obbligazione strutturata è pari al 100,00% del premio netto.
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, è
previsto il pagamento all’Investitore-Contraente di un importo pari al
premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali
riscatti parziali) moltiplicato per il valore della cedola pattuita.
Nel dettaglio le cedole saranno pari a:
• I anno (2009): 3,45%;
• II anno (2010): 3,50%;
• III anno (2011): 4,00%.
• IV, V anno e VI anno (2012, 2013, 2014): la cedola sara’ pari al 5,00%,
qualora nessuno degli indici che costituiscono il paniere, il 16 aprile
2012, il 16 aprile 2013 e il 16 aprile 2014 rispettivamente per la cedola
del quarto, del quinto e del sesto anno, abbia un valore inferiore a quello
dello stesso indice alla data di decorrenza.
E’ previsto in aggiunta un meccanismo di Lock-in per cui al verificarsi
della condizione per il pagamento di una delle cedole variabili, implicherà
che una identica ed ulteriore cedola aggiuntiva del 5,00% verrà pagata
anche per tutti gli anni successivi in cui è previsto il pagamento di una
cedola variabile.
In ogni caso le tre cedole variabili non potranno assumere valore negativo.
Per maggiori informazioni sulla determinazione dei rendimenti
dell’obbligazione strutturata si rinvia alla Parte I del Prospetto.
Rimborso del
capitale prima
della scadenza
(valore di riscatto)
Il prodotto riconosce un valore di riscatto purché sia trascorso almeno un
anno e l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto corrisposto dalla Compagnia sarà pari al premio
netto (opportunamente riproporzionato in seguito a eventuali riscatti
parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata
calcolato in occasione della prima valorizzazione successiva al secondo
giorno lavorativo seguente la data di ricezione della richiesta di riscatto, ed
il valore nominale dell’obbligazione strutturata.
E’ prevista la possibilità di richiedere anche riscatti parziali con le
medesime modalità e tempistiche previste per il riscatto totale; in questo
caso il contratto resta in vigore per la parte residua non riscattata.
In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi
direttamente e indirettamente sopportati dall’Investitore-Contraente
possono essere tali da non consentire la restituzione di un
ammontare pari al capitale nominale.
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Opzioni
Su richiesta dell’Investitore-Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza
contrattuale può essere convertito anche parzialmente in una delle
seguenti forme di rendita:
• rendita annua vitalizia sulla testa di un Beneficiario da designare
• rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e
successivamente vitalizia sulla testa di un Beneficiario da designare
• rendita annua vitalizia sulla testa di un Beneficiario da designare e
reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Beneficiario
da designare
• rendita annua vitalizia pagabile vita natural durante ad un Beneficiario da
designare con pagamento di un importo prestabilito in caso di decesso
del Beneficiario stesso entro un numero prefissato di anni.
La Compagnia, al più tardi 60 giorni prima della scadenza, fornisce per
iscritto all’Investitore-Contraente una descrizione sintetica di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
Caso morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è
previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dall’InvestitoreContraente, di un importo pari al premio netto (opportunamente
riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali) moltiplicato per il
rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata – calcolato in occasione
della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente
la data di ricezione della comunicazione del decesso – ed il valore nominale
dell’obbligazione medesima.
L’importo così ottenuto non potrà essere inferiore (Garanzia Gold Protection) al
premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti
parziali), se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni.
Nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza sia uguale o
superiore a 75 anni la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
medesimo non potrà essere inferiore all’85% del premio netto
(opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali).
Altri eventi
assicurati
Non sono previsti altri eventi assicurati.
Altre opzioni
contrattuali
Non sono previste altre opzioni contrattuali.
I COSTI DEL CONTRATTO
Spese di emissione
Il contratto prevede un costo fisso di emissione pari a 10,00 Euro, dedotto
dal premio unico versato.
Costi di caricamento
Il contratto prevede un costo pari al 6,70% del premio unico versato al
netto delle spese di emissione.
Costi delle
coperture
assicurative
Il Contratto prevede un costo pari allo 0,25% del premio unico versato al
netto delle spese di emissione per la copertura assicurativa del rischio di
decesso dell’Assicurato.
Costi di rimborso
del capitale prima
della scadenza
Non sono previsti costi di riscatto.
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IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Revoca della
proposta
L’Investitore-Contraente può revocare la proposta contrattuale fino al
momento della conclusione del contratto.
La revoca deve essere esercitata mediante comunicazione scritta inviata
presso la sede della Compagnia ovvero presso il Collocatore secondo le
modalità previste al punto 16.2 della Parte I del Prospetto.
In caso di tempestiva revoca le somme eventualmente pagate
dall’Investitore-Contraente alla Compagnia devono essere restituite entro
30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.
Recesso dal
contratto
L’Investitore-Contraente può recedere dal contratto mediante
comunicazione scritta inviata presso la sede della Compagnia ovvero
presso il Collocatore, secondo le modalità previste al punto 16.3 della parte
I del prospetto, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui e’ informato
della conclusione del contratto.
In caso di tempestivo esercizio del diritto di recesso la Compagnia, entro il
termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso ha
l’obbligo di restituire all’Investitore-Contraente il premio versato al netto
delle spese di emissione pari a 10,00 Euro.
In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini
tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.
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La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 21 marzo 2008 ed è valida a partire dal
25 marzo 2008.
PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Cnp Capitalia Life Ltd., compagnia di assicurazioni sulla vita con sede legale in 33, Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2 (Repubblica d’Irlanda), è interamente partecipata da Cnp UniCredit Vita
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento
di CNP Assurances S.A..
L’indirizzo della sede legale di Cnp Capitalia Life è: 33, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2,
Repubblica d’Irlanda.
Per ulteriori informazioni sulla Compagnia e/o sul gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III sez.
A, punto 1, del Prospetto Informativo.
2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I rischi connessi all’investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari dell’Emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di
investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea
generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali
dell’Emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale
investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse
di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’Emittente di far fronte al pagamento degli
interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato
all'andamento di tali parametri ricade quindi sull’Investitore-Contraente;
b) rischio di controparte: è il rischio connesso all’eventualità che l’Emittente gli strumenti
finanziari, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di
rimborsare a scadenza il valore nominale degli strumenti finanziari e/o non sia in grado di pagare
gli importi periodici maturati dagli stessi. Il valore degli strumenti finanziari risente di tale
rischio, variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’Emittente. Il rischio legato alla
solvibilità dell’Emittente ricade sull’Investitore-Contraente;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati
regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili
dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più
complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere
rimessa a valutazioni discrezionali.
Si precisa, altresì, che la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato
qualora la frequenza ed i volumi scambiati non raggiungessero valori significativi. In questi casi
l’Agente di calcolo provvederà alla determinazione del valore di quotazione.
d) rischio connesso alla valuta di denominazione: per gli investimenti aventi ad oggetto parametri
di riferimento denominati in una valuta diversa da quella in cui sono denominati i singoli
componenti del parametro stesso, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio
tra la valuta di denominazione del Parametro di riferimento e la valuta estera in cui sono
denominati i singoli componenti gli investimenti;
e) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di
assumere posizioni di rischio sui parametri di riferimento superiori agli esborsi inizialmente
sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione dei prezzi di
mercato dei parametri di riferimento può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di
perdita sullo strumento derivato acquistato rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’InvestitoreContraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in
modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i
rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
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3. SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE
Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, punto 8, del
Prospetto Informativo.
B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED
4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI
4.1. Caratteristiche del contratto
Il prodotto consente, mediante il versamento di un premio unico, l’investimento in un’obbligazione
strutturata che prevede, in caso di vita dell’Assicurato, le seguenti prestazioni:
- alla scadenza contrattuale, la liquidazione del premio netto, pari al premio unico versato al netto delle
spese di emissione, opportunamente riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali;
- ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la liquidazione di importi periodici, di importo fisso alle
prime tre ricorrenze annuali del contratto e, a partire dalla quarta ricorrenza annuale, dipendenti
dall’andamento del parametro di riferimento a cui è collegato il contratto.
Oltre all’investimento finanziario il prodotto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso
della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dall’InvestitoreContraente, di un importo il cui valore non potrà essere inferiore (Garanzia Gold Protection) al
premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali), se l’età
dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni.
Nel caso in cui l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza sia uguale o superiore a 75 anni la
prestazione in caso di decesso dell’Assicurato medesimo non potrà essere inferiore dell’85% del
premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali).
4.2. Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in 6 anni.
4.3. Orizzonte temporale minimo di investimento
L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato è pari a 6 anni. Tale orizzonte temporale è
stato determinato considerando il rendimento atteso del capitale nominale nello scenario prudenziale.
4.4. Versamento dei premi
Il Contratto prevede un premio unico di importo minimo pari a 2.500,00 euro. Il premio versato, al
netto delle spese di emissione, dei costi di caricamento e delle coperture assicurative è investito
in un’obbligazione strutturata (c.d. capitale investito) costituita da due componenti, una
obbligazionaria e una derivativa, ed è così scomposto (la scomposizione è effettuata, al fine
dell’attribuzione delle spese fisse di emissione pari a 10,00 euro, con riferimento ad un importo di
premio pari a 2.500,00 euro):
Componenti del premio
A. Capitale investito, di cui:
A1. Componente obbligazionaria
A2. Componente derivativa
B. Costi di caricamento
C. Capitale nominale
D. Coperture assicurative
E. Spese di emissione
F. Premio versato
Valore %
A = A1+A2
C = A+B
F = C+D+E
92,67786%
85,7855%
6,8923%
6,6732%
99,3510%
0,2490%
0,4000%
100,00%
La Compagnia preleva dal premio versato i costi relativi alle coperture assicurative, le spese di
emissione e i costi di caricamento, che pertanto non concorrono a formare il capitale investito.
B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO
Il premio versato, al netto dei costi e della componente per le coperture assicurative, è investito in
un’obbligazione strutturata, acquistata da Unicredit S.p.A., composta da una componente
obbligazionaria e una componente derivativa, la quale è collegata all’andamento del Parametro di
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riferimento costituito da un paniere di 5 indici azionari. L’obbligazione strutturata presenta, per via
delle sue componenti elementari, una correlazione del valore del capitale rimborsabile (alla
scadenza, in caso di riscatto, in caso di decesso dell’Assicurato e, per quanto riguarda gli importi
periodici, alle ricorrenze annuali) all’andamento del Parametro di riferimento.
Si riportano di seguito i principali elementi informativi dell’obbligazione strutturata:
a) Denominazione: “Unicredito Italiano S.p.A. 6-Year Index Basket Linked Note due to 30
April2014 Up-to 250 mln Euro”;
b) Emittente: Unicredito Italiano S.p.A.; Via Marco Minghetti, 17, 00187 Roma;
è una società operante nel settore finanziario.
c) Valuta di denominazione: euro;
d) Durata: 6 anni – data di decorrenza: 30 Aprile 2008 – data di scadenza 30 Aprile 2014;
e) Valore di emissione: 93,05% del valore nominale dell’obbligazione strutturata;
f) Rating dell’Emittente: Il rating di Unicredito Italiano alla data di redazione del presente
Prospetto Informativo è pari ad Aa2 per Moody’s, A+ per S&P e A+per Fitch;
g) Mercato di trattazione degli scambi dell’obbligazione strutturata: è stata richiesta la quotazione
al Luxembourg Stock Exchange. Il titolo, anche se quotato, non ha un effettivo mercato di
negoziazione; inoltre, a causa della ridotta frequenza degli scambi e dell’irrilevanza dei volumi
trattati, il mercato non esprime un prezzo attendibile. Il soggetto che procede alla
determinazione del valore corrente dell’obbligazine strutturata è l’Agente di calcolo. La
Compagnia è obbligata a vendere l’obbligazione strutturata esclusivamente ad un numero
limitato di soggetti che in concreto possono esaurirsi nella società Emittente e Unicredit S.p.A..
Per la descrizione delle componenti dell’obbligazione strutturata si rinvia, per la componente
obbligazionaria al successivo punto 5 e per quella derivativa al successivo punto 6.
Il prodotto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del
capitale nominale a scadenza e durante la vigenza del contratto.
L’Investitore-Contraente assume il rischio di credito connesso all’insolvenza dell’Emittente
l’obbligazione strutturata, il rischio di mercato connesso alla variabilità del rendimento a
scadenza del capitale investito e il rischio di liquidità dell’obbligazione stessa. Pertanto, esiste la
possibilità di ricevere, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale nominale.
Si rinvia al punto 8 per ulteriori dettagli.
5. LA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della componente obbligazionaria
dell’obbligazione strutturata:
a) Valore di emissione della componente obbligazionaria dell’obbligazione strutturata: 86,13% del
valore nominale dell’obbligazione strutturata;
b) Valore di rimborso della componente obbligazionaria dell’obbligazione strutturata: 100% del
valore nominale dell’obbligazione strutturata.
c) Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è pari al 3,45% alla
fine del primo anno, 3,50% alla fine del secondo anno e 4,00% alla fine del terzo anno; 0,00%
per i successivi tre anni. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente
obbligazionaria è pari al 3,19%.
6. LA COMPONENTE DERIVATIVA DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
La componente derivativa dell’obbligazione strutturata è costituita da un opzione esotica di tipo
worst digital il cui valore è collegato all’andamento di un Parametro di riferimento costituito da un
paniere di 5 indici azionari; tale componente derivativa prevede quarta, quinta e sesta ricorrenza
annuale del contratto la corresponsione di eventuali importi di ammontare variabile il cui valore
dipende dall’andamento di tali titoli.
Si riportano di seguito i principali elementi informativi della componente derivativa:
a) S&P 500 Index, DJ EuroSTOXX 50 Index, Nikkei 225 Index, Hang Seng China Enterprises
Index. S&P/ASX 200 Index.
b) Di seguito si riportano alcune informazioni relative ai 5 indici azionari, adottati per il calcolo del
valore della componente derivativa:
• S&P 500 Index, esprime attraverso il prezzo, la performance dei valori di 500 fra i più
importanti titoli azionari americani. L’indice e’ pubblicato e calcolato dalla Standard & Poor e
rilevabile quotidianamente sul circuito Bloomberg (codice identificativo Bloomberg SPX).
• Dow Jones EURO STOXX 50 esprime il prezzo medio ponderato in base alla capitalizzazione
di 50 fra i più importanti titoli azionari quotati alle Borse Valori dei Paesi partecipanti all’Unione
Monetaria Europea. L’indice è pubblicato e calcolato da STOXX Limited. Il suo valore è rilevabile
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quotidianamente sul circuito Bloomberg. (codice identificato Bloomberg SX5E).
• Nikkei 225 Index esprime il prezzo medio ponderato in base alla capitalizzazione di 225 fra i più
importanti titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo. Nikkei 225 è calcolato e pubblicato da Nihon
Keizai Shimbun, Inc. Il suo valore è rilevabile quotidianamente sul circuito Bloomberg. (codice
identificativo Bloomberg NKY).
• Hang Seng China Enterprises Index L’indice rappresenta l’andamento dei titoli, selezionati in
base alla loro capitaliazzazione, e comprende i titoli azionari quotati nel mercato di Honk Kong
incluse nell’ Hang Seng Mainland Composite Index Hang Seng Index è calcolato e pubblicato da
Hang Seng Indexes Company Limited Il suo valore è rilevabile quotidianamente sul circuito
Bloomberg. (codice identificativo Bloomberg HSCEI)Hang Seng Index L’indice rappresenta
l’andamento dei titoli, selezionati in base alla loro capitaliazzazione, quotati nel mercato di Honk
Kong .Hang Seng Index è calcolato e pubblicato da Hang Seng Indexes Company Limited Il suo
valore è rilevabile quotidianamente sul circuito Bloomberg. (codice identificativo Bloomberg HSI).
• Standard & Poors/Australian Stock Exchange 200 Index, creato nel 2001, rappresenta le
maggiori 200 aziende del mercato australiano. L’indice dal 2002 e’ basato sulla metologia
flottante libero, in luogo di quella basato sul peso della capitalizzazione dei titoli azionari, cosi’
come adottato sino al 2002. Il suo valore è rilevabile quotidianamente sul circuito Bloomberg.
(codice identificativo Bloomberg AS51).
c) Ai fini della determinazione delle prestazioni previste dal contratto si considereranno i valori di
chiusura di ciascun indice azionario come calcolati e pubblicati da Standard & Poor per l’indice
S&P 500 index, da STOXX Limited per l’indice Dow Jones EURO STOXX 50, da Nihon Keizai
Shimbun per l’indice Nikkei 225 e da Hang Seng Indexes Company Limited per l’indice hina
Enterprises Index e da Standard & Poor per l’indice S&P/ASX 200;
d) Ai fini del calcolo degli importi periodici di ammontare variabile previsti alla quarta, quinta e
sesta ricorrenza annuale del contratto vengono effettuate, relativamente a ciascun indice che
costituisce il Parametro di riferimento le rilevazioni alle seguenti date:
- per il calcolo della cedola del quarto anno: il 30 aprile 2008 e il 16 aprile 2012;
- per il calcolo della cedola del quinto anno: il 30 aprile 2008 e il 16 aprile 2013;
- per il calcolo della cedola del sesto anno: il 30 aprile 2008 e il 16 aprile 2014;
e) Se un giorno stabilito per la rilevazione di un indice non coincide con un giorno lavorativo (per
giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione della Borsa Valori su cui viene rilevato
ciascun titolo azionario che compone l’indice stesso), si fa riferimento alla convenzione
“Following Business Day”. Tale convenzione prevede lo spostamento della data di rilevazione
al primo giorno lavorativo successivo; in caso di Eventi di Turbativa alle date di rilevazione si farà
riferimento alla prima data di rilevazione in cui siano disponibili le valorizzazioni degli indici.
La composizione di ciascun indice, al pari della formula o del metodo di calcolo, è suscettibile di
subire modifiche ad opera degli Enti che li calcolano e di loro eventuali sostituti, successori e
aventi causa, anche diverse dalle modifiche già previste dalla metodologia di calcolo, in relazione
alla sostituzione dei titoli o nel caso di altri eventi straordinari. Il Regolamento di Emissione
dell’obbligazione è a disposizione dell’Investitore-Contraente presso la sede della Compagnia;
f) Il valore della componente derivativa viene fissato, alla data della decorrenza del contratto, pari
al 6,92% del valore nominale dell’obbligazione strutturata.
B.2) INFORMAZIONI SULLA CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI E SUL RIMBORSO
DELL'INVESTIMENTO
7. CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, è previsto il pagamento all’InvestitoreContraente di un importo pari al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali
riscatti parziali) moltiplicato per il valore della cedola pattuita; tali importi sono determinati dall’Agente di
Calcolo, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Milan Branch, Via Tommaso Grossi 10, 20121 Milano.
Nel dettaglio le cedole saranno pari a:
• I anno (2009): 3,45%;
• II anno (2010) : 3,50%;
• III anno (2011) : 4,00%
• IV, V anno e VI anno (2012, 2013, 2014): la cedola sara’ pari al 5,00%, qualora nessuno degli
indici che costituiscono il paniere, il 16 aprile 2012 , il 16 aprile 2013 e il 16 aprile 2014
rispettivamente per la cedola del quarto, del quinto e del sesto anno, abbia un valore inferiore a
quello dello stesso indice alla data di decorrenza. `
Parte I - pagina 4 di 16
E’ previsto in aggiunta un meccanismo di Lock-in per cui al verificarsi della condizione per il
pagamento di una delle cedole variabili, implicherà che una identica ed ulteriore cedola aggiuntiva
del 5,00% verrà pagata anche per tutti gli anni successivi in cui e’ previsto il pagamento di una
cedola variabile
In ogni caso le tre cedole variabili non potranno assumere valore negativo.
8. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA
Alla scadenza contrattuale, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, è prevista la corresponsione ai
Beneficiari di un importo pari al premio netto opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali
riscatti parziali. Inoltre, alla scadenza è previsto il pagamento di un’ulteriore importo di ammontare
variabile come indicato al precedente punto 7 relativamente alla cedola del sesto anno.
Esempio di rimborso del capitale investito a scadenza (non si considera la cedola di importo
variabile relativa al sesto anno di cui al punto 7):
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza: 100
Capitale a scadenza: 10.000,00 euro
La Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale nominale o di
rendimento minimo.
Pertanto per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che L’InvestitoreContraente ottenga, al momento del rimborso, un’ammontare inferiore al capitale nominale.
8.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti a scadenza dell’investimento finanziario
La seguente tabella illustra il rendimento del capitale nominale a scadenza, elaborata considerando
un’ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti elementari
dell’obbligazione strutturata e tenendo conto degli importi periodici previsti dal contratto:
Tab. 1. Rappresentazione degli scenari di rendimento a scadenza.
SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA
DEL CAPITALE NOMINALE
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
0,00%
74,98%
10,84%
14,18%
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Gli scenari di rendimento sono stati determinati sulla base delle condizioni di mercato alla data del 26
febbraio 2008, mediante l’utilizzo di un modello quantitativo-finanziario basato sul metodo Black &
Sholes.
Le simulazioni effettuate per il calcolo del valore dell’obbligazione strutturata a scadenza si basano
su ipotesi di scenario prudente ed ipotizzando una volatilità media su base annua del Parametro di
riferimento pari al 26,41%.
Ai fini del confronto in oggetto si ipotizza di investire, da un lato il premio versato al netto delle
spese di emissione, dei costi di caricamento e delle coperture assicurative (c.d. capitale investito)
nell’obbligazione strutturata e dall’altro di investire il premio versato al netto delle spese di
emissione e delle coperture assicurative (c.d. capitale nominale) in un titolo privo di rischio con un
tasso annuo di rendimento pari al 4,13%.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche del capitale a scadenza, che tengono
conto della corresponsione degli importi periodici nel corso della durata contrattuale.
SCENARIO: “Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto ” (probabilità 74,98%):
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza: 113,07
Capitale a scadenza: 11.307,00 euro
SCENARIO: “Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto”(probabilità 10,84%)
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza: 127,81
Capitale a scadenza: 12.781,00 euro
SCENARIO: “Il rendimento è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto”(probabilità 14,18%)
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore atteso dell’obbligazione strutturata a scadenza: 142,57
Capitale a scadenza: 14.257,00 euro
Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo
di rischio dell’investimento finanziario.
9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO.
L’Investitore-Contraente ha diritto, su richiesta scritta e trascorso almeno un anno dalla decorrenza
del contratto, di richiedere il rimborso del capitale (valore di riscatto).
Il valore di riscatto corrisposto dalla Compagnia sarà pari al premio netto (opportunamente riproporzionato
in seguito a eventuali riscatti parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata
calcolato in occasione della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data
di ricezione della richiesta di riscatto, ed il valore nominale dell’obbligazione strutturata.
E’ prevista la possibilità di richiedere anche riscatti parziali con le medesime modalità e tempistiche
previste per il riscatto totale; in questo caso il contratto resta in vigore per la parte residua non riscattata.
Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia al punto 17.
9.1. Rappresentazione dei possibili rendimenti attesi dell’investimento finanziario nel caso
di riscatto del capitale prima della scadenza del contratto
La seguente tabella illustra il rendimento del capitale nominale in caso di riscatto esercitato al terzo anno,
elaborata considerando un’ipotesi prudenziale relativa ai fattori di rischio caratterizzanti le componenti
elementari dell’obbligazione strutturata e tenendo conto degli importi periodici previsti dal contratto:
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Tab. 2. Rappresentazione degli scenari di rendimento in caso di riscatto al 3° anno.
SCENARI DI RENDIMENTO
DEL CAPITALE NOMINALE
IN CASO DI RISCATTO AL 3° ANNO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di
titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a
quella del prodotto
PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
29,43%
45,65%
9,05%
15,87%
Le simulazioni effettuate per il calcolo del valore dell’obbligazione strutturata al terzo anno, si basano su
ipotesi di scenario prudente ed ipotizzando una volatilità media su base annua del Parametro di
riferimento pari al 26,41%.
Ai fini del confronto in oggetto si ipotizza di investire, da un lato il premio versato al netto delle
spese di emissione, dei costi di caricamento e delle coperture assicurative (c.d. capitale investito)
nell’obbligazione strutturata e dall’altro di investire il premio versato al netto delle spese di
emissione e delle coperture assicurative (c.d. capitale nominale) in un titolo privo di rischio con un
tasso annuo di rendimento pari al 4,13%.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche del valore dell’obbligazione strutturata e
del corrispondente valore di riscatto al terzo anno.
SCENARIO: “Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 29,43%):
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata al terzo anno: 98,39
Valore di riscatto: 9.839,00 euro
SCENARIO: “Il rendimento è positivo ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 45,65%):
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata al terzo anno: 100,80
Valore di riscatto: 10.080,00 euro
SCENARIO: “Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto”(probabilità 9,05%)
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata al terzo anno: 113,80
Valore di riscatto: 11.380,00 euro
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SCENARIO: “Il rendimento è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto”(probabilità 15,87%)
Premio versato: 10.010,00 euro
Capitale nominale: 9.975,00 euro
Capitale investito: 9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata: 93,05
Valore dell’obbligazione strutturata al terzo anno: 127,42
Valore di riscatto: 12.742,00 euro
Attenzione: le simulazioni hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo
di rischio dell’investimento finanziario.
10. OPZIONI CONTRATTUALI
Su richiesta dell’Investitore-Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere
convertito, anche solo parzialmente, in una delle seguenti forme di rendita:
• rendita annua vitalizia sulla testa di un Beneficiario da designare;
• rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla
testa di un Beneficiario da designare;
• rendita annua vitalizia sulla testa di un primo Beneficiario da designare e reversibile totalmente
o parzialmente a favore di una seconda testa da designare;
• rendita annua vitalizia, pagabile vita natural durante a un Beneficiario da designare con
pagamento di un importo prestabilito in caso di decesso del Beneficiario stesso entro un
numero prefissato di anni.
Le condizioni ed i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione prescelta sono
quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione in rendita.
La Compagnia, al più tardi entro sessanta giorni dalla data prevista per l’esercizio delle opzioni
previste dal contratto fornisce per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le
opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Fascicolo Informativo
aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse,
previa illustrazione delle caratteristiche principali di tutti i prodotti offerti in opzione.
B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
11. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L’INVESTITORE-CONTRAENTE O IL
BENEFICIARIO
11.1. Copertura assicurativa caso morte.
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai
Beneficiari un importo pari al 100% del premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad
eventuali riscatti parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata determinato in
occasione della prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la
data di ricezione della comunicazione del decesso, ed il valore nominale dell’obbligazione medesima.
In virtù della presenza della Garanzia Gold Protection, qualora l’importo come sopra determinato risulti
inferiore:
- al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali), se l’età
dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni,
- all'85,00% del premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti
parziali), se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è superiore o uguale a 75 anni, la
Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un ulteriore importo pari alla differenza rispetto al
suddetto valore minimo, ma comunque non oltre 750.000,00 euro.
In ogni caso, non sarà coperto dalla Garanzia Gold Protection l’eventuale premio netto eccedente
3.000.000,00 di euro.
I suddetti limiti di importo massimo liquidabile e premio netto si riferiscono a tutte le prestazioni in
caso di premorienza relative a contratti che prevedono la Garanzia Gold Protection, stipulati
dall’Investitore-Contraente sul medesimo Assicurato.
Periodi di limitazione della copertura assicurativa:
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L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro
i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, o entro i primi cinque anni dalla data di
decorrenza del contratto se sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero
ad altra patologia ad essa collegata, verrà corrisposto ai Beneficiari, esclusivamente, un importo pari
al 100% del premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali)
moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata determinato in occasione della
prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di
ricezione della comunicazione del decesso, ed il valore nominale dell’obbligazione stessa.
Non verrà applicata la limitazione sopraindicata e pertanto la somma dovuta sarà pari a quanto
previsto al primo paragrafo del presente punto 11.1, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
A. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
B. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
C. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento
dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
I termini di pagamento concessi alla Compagnia sono pari a trenta giorni dal ricevimento della
documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.
I termini di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla
normativa vigente, si estinguono in un anno dalla data di esigibilità delle prestazioni.
Per la documentazione che l’Investitore-Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per
ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, si rinvia alle Condizioni di contratto.
Esemplificazione del calcolo del capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato
Esempio 1)
(si ipotizza che l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza sia inferiore a 75 anni e che il decesso
avvenga decorso il periodo di limitazione della copertura assicurativa).
Premio versato:
10.010,00 euro
Premio netto
10.000,00 euro
Valore dell’obbligazione strutturata al momento del decesso
95,40
Capitale liquidabile in caso di decesso
10.000,00 euro
Esempio 2)
(si ipotizza che l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza sia superiore a 75 anni e che il decesso
avvenga decorso il periodo di limitazione della copertura assicurativa).
Premio versato:
10.010,00 euro
Premio netto
10.000,00 euro
Valore dell’obbligazione strutturata al momento del decesso
80,00
Capitale liquidabile in caso di decesso
8.500,00 euro
11.2. Altre coperture assicurative.
Non sono previste altre coperture assicurative.
12. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI
Non sono previste altre opzioni contrattuali.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
13. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO
13.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente
13.1.1. Spese fisse
La Compagnia, per far fronte alle spese di emissione del contratto, preleva dal premio versato un
costo fisso pari a 10,00 euro.
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13.1.2. Costi di caricamento
Il contratto prevede, per la copertura dei costi commerciali e per far fronte alle spese
amministrative di gestione del contratto stesso, un costo pari al 6,70% del premio versato al netto
delle spese di emissione.
13.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Il contratto prevede un costo pari allo 0,25% del premio versato al netto delle spese di emissione
per la copertura assicurativa per il caso di morte.
13.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza
Il contratto non prevede costi di riscatto.
***
La quota parte percepita dai collocatori, con riferimento ai costi di cui ai punti 13.1.1. e 13.1.2., è
pari al 70%.
14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Al presente contratto non si applicano agevolazioni finanziarie.
15. REGIME FISCALE
È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.
Detrazione fiscale dei premi
Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso morte e per un importo
massimo di 1.291,14 euro, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche
dichiarato dall’Investitore-Contraente nella misura del 19%. Per poter beneficiare della detrazione
è necessario che l’Assicurato, se persona diversa dall’Investitore-Contraente, risulti fiscalmente a
carico di quest’ultimo.
Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in
caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri
casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione.
Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza delle coperture assicurative, se corrisposte in
caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Negli altri
casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione.
Cnp Capitalia Life, per evitare ai propri Investitori-Contraenti residenti in Italia di effettuare,
nell'ambito della dichiarazione dei redditi, l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva e stanti gli
obblighi dichiarativi di seguito specificati, ha nominato un rappresentante fiscale residente in Italia
che risponde in solido con la Compagnia per l’applicazione dell’imposta.
Obblighi dichiarativi. La conclusione del contratto costituisce per l’Investitore-Contraente attività
estera di natura finanziaria da indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num.
227. Devono altresì essere indicate nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, i
premi e le somme, pagati o riscossi dall’Investitore-Contraente, relativi al contratto stesso.
I suddetti obblighi di dichiarazione non sussistono per i contratti conclusi con l’intervento degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, a condizione che i redditi derivanti da tali contratti
siano riscossi mediante un intermediario appartenente alle stesse categorie di cui al menzionato
articolo 1 e che sia ad esso conferito l’incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto (v. art.
4, comma 4, del medesimo decreto e risoluzione n. 394/E del 24/12/2002). I suddetti obblighi di
dichiarazione non sussistono, inoltre, se l’ammontare complessivo dei premi corrisposti
dall’Investitore-Contraente, nel corso del periodo di imposta, non supera l’importo di Euro 12.500,00.
Soggetti non residenti in Irlanda. Il regime fiscale irlandese afferente le prestazioni assicurate con
contratti di assicurazione sulla vita non si applica agli Investitori-Contraenti residenti in Stati diversi
dalla Repubblica Irlandese, a condizione che sia sottoscritta dall’Investitore-Contraente la
Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.
Si segnala che in proposito l’ordinamento irlandese considera residente in Irlanda:
• la persona fisica nel corso dell’anno fiscale (coincidente con l’anno solare) in cui sia presente per
almeno 183 giorni in Irlanda; oppure abbia raggiunto il limite di almeno 280 giorni di presenza in
Irlanda, calcolati sommando le presenze nell'anno fiscale considerato e nell'anno fiscale
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precedente. La presenza in Irlanda non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non rileva ai fini
del raggiungimento o del superamento del predetto limite. Per giorno di presenza in Irlanda si
intende la permanenza fisica di una persona in Irlanda fino alla fine del giorno (mezzanotte);
• la persona fisica che in Irlanda abbia o abbia avuto la sua “residenza abituale” – cioè sia o sia stato
colà residente in base ai criteri di cui al precedente alinea per tre anni fiscali consecutivi –, la quale
è considerata residente in Irlanda fino alla scadenza del triennio comprensivo di tre anni fiscali in cui
consecutivamente non sia stata residente in Irlanda in base ai criteri di cui al precedente alinea;
• la società, che abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, indipendentemente dal luogo
della sua costituzione;
• la società che non abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, ma che sia stata costituita nel
Paese, salvo che la società o una società ad essa collegata eserciti un'attività commerciale in
Irlanda, e la società sia controllata da persone residenti in un altro Stato membro dell'Unione
Europea o in uno Stato a cui l'Irlanda sia astretta da convenzione contro la doppia tassazione;
oppure la società o una società ad essa collegata siano società quotate in una Borsa ufficialmente
riconosciuta in uno dei predetti Stati; oppure la società non sia comunque considerata residente in
Irlanda in base ad una convenzione contro la doppia tassazione di cui l'Irlanda sia parte.
Per maggiori informazioni consultare la Parte III.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO
16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO
16.1. Modalità di sottoscrizione. La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il
Collocatore. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di proposta.
Il premio deve essere versato, alla data di decorrenza del contratto, in unica soluzione con
addebito sul conto bancario intrattenuto dall’Investitore-Contraente con il Collocatore o mediante
ordine di bonifico del Collocatore alla Compagnia su delega dell’Investitore-Contraente.
Il contratto si conclude:
- alla data di emissione della polizza/lettera di accettazione, se anteriore alla data di decorrenza
indicata nel modulo di proposta sottoscritto dall’Investitore-Contraente. In questo caso l’InvestitoreContraente si riterrà informato della conclusione del contratto al ricevimento della polizza/lettera di
accettazione, che costituisce avviso all’Investitore-Contraente dell’iniziata esecuzione del contratto
e conferma dell’accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia;
- alla data di decorrenza indicata nel modulo di proposta sottoscritto dall’Investitore-Contraente,
in conformità con la richiesta dell’Investitore-Contraente in tal senso contenuta nella proposta,
a condizione che il modulo di proposta sia stato sottoscritto entro le ore 24 del sesto ( 6°)
giorno antecedente la data di decorrenza indicata nel modulo di proposta stesso e che entro
tale data di decorrenza la Compagnia non abbia comunicato all’Investitore-Contraente di non
accettare la proposta contrattuale. In questo caso l’Investitore-Contraente si riterrà informato
della conclusione del contratto alle ore 24 della data di decorrenza; anche in questa ipotesi la
Compagnia provvederà ad inviare all’Investitore-Contraente la polizza/lettera di accettazione;
- alla scadenza del quindicesimo (15°) giorno successivo alla sottoscrizione del modulo di
proposta da parte dell’Investitore-Contraente, in conformità con la richiesta dell’InvestitoreContraente in tal senso contenuta nel modulo di proposta stesso, a condizione che il modulo di
proposta sia stato sottoscritto successivamente alle ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente
la data di decorrenza indicata nel modulo di proposta stesso e che entro tale termine la
Compagnia non abbia comunicato all’Investitore-Contraente di non accettare la proposta
contrattuale. In questo caso l’Investitore-Contraente si riterrà informato della conclusione del
contratto alla scadenza del predetto termine. Anche in questa ipotesi la Compagnia provvederà
ad inviare all’Investitore-Contraente la polizza/lettera di accettazione.
Qualora il contratto non si concluda, le somme anticipate dall’Investitore-Contraente alla
Compagnia gli saranno da quest’ultima restituite, entro trenta giorni dal momento in cui la
Compagnia ne abbia conseguito la materiale disponibilità, mediante bonifico su un conto corrente
bancario indicato dall’ Investitore-Contraente.
Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia entrano in vigore alle ore ventiquattro del
giorno di conclusione del contratto o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che
entro tale termine l’ Investitore-Contraente abbia pagato il premio.
In difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del
Parte I - pagina 11 di 16
giorno in cui l’Investitore-Contraente abbia pagato il premio alla Compagnia, riservandosi
quest’ultima il diritto di agire per l’esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dal giorno
in cui detto contratto si sia concluso.
Gli effetti del presente contratto cessano alle ore 24 del giorno 30 aprile 2014, salvi i casi di
scioglimento anticipato del contratto di cui all’art. 5 delle Condizioni di contratto.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C), punto 5.
16.2 Modalità di revoca della proposta.
L’Investitore-Contraente può revocare la proposta contrattuale fino al momento della conclusione
del contratto.
La revoca deve essere esercitata mediante comunicazione scritta inviata presso la sede della
Compagnia ovvero presso il Collocatore, corredata della documentazione indicata all’Art. 18 delle
Condizioni di contratto.
In caso di tempestiva revoca le somme eventualmente pagate dall’Investitore-Contraente alla Compagnia
devono essere restituite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.
16.3 Diritto di recesso dal contratto.
L’Investitore-Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta inviata presso
la sede della Compagnia ovvero presso il Collocatore entro il termine di 30 giorni dal momento in
cui e’ informato della conclusione del contratto; l’Investitore-Contraente dovrà inoltre allegare la
documentazione indicata all’Art. 18 delle Condizioni di contratto.
In caso di tempestivo esercizio del diritto di recesso la Compagnia, entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della dichiarazione di recesso ha l’obbligo di restituire all’Investitore-Contraente il
premio versato al netto delle spese di emissione di cui al punto 13.1.1.
17. MODALITÀ DI RIMBORSO / RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO
L’Investitore-Contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve
presentare alla Compagnia ovvero al Collocatore richiesta scritta accompagnata dalla
documentazione richiesta.
Per informazioni ci si può rivolgere alla Compagnia, Embassy House, Herbert Park Lane,
Ballsbridge, Dublin 4, tel. +353 1 2315080, fax +353 1 2315086, e-mail [email protected].
Il valore di riscatto può risultare inferiore al premio versato.
Per il dettaglio sulle modalità di richiesta del rimborso e sulla documentazione da allegare si rinvia
agli Artt. 10 e 18 delle Condizioni di contratto.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, punto 7.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
18. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
19. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
20. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI
Il valore dell’obbligazione strutturata e il rating dell’Emittente l’obbligazione stessa vengono
pubblicati giornalmente su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente Il Sole 24 Ore e sul sito
della Compagnia www.cnpcapitalialife.ie. Si precisa che in caso di sciopero della carta stampata il
suddetto valore sarà rinvenibile solo sul sito della Compagnia.
La Compagnia si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente all’Investitore-Contraente le
eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo che dovessero intervenire
in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile, ivi compresa l’eventuale
variazione della denominazione sociale, della forma giuridica e dell’indirizzo della Compagnia.
La Compagnia si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare,
l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
Parte I - pagina 12 di 16
• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente
• dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
• dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti periodici e
riscatti parziali);
• indicazione del valore del Parametro di riferimento alle date di valorizzazione periodiche
contrattualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni;
• indicazione del valore corrente dell’investimento finanziario (obbligazione strutturata) al 31
dicembre dell’anno di riferimento.
La Compagnia entro il mese di febbraio di ogni anno si impegna, inoltre, a trasmettere all’InvestitoreContraente la Parte II del presente Prospetto Informativo, contenente l’aggiornamento dei dati
storici di rischio/rendimento dell’obbligazione strutturata al fine di fornire una rappresentazione del
valore del capitale maturato nel corso della durata contrattuale.
La Compagnia si impegna inoltre a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-Contraente
dell’eventualità che si verifichi una riduzione del valore di riscatto, in corso di contratto, superiore al 30% del
capitale investito, e di effettuare analoga comunicazione per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento.
In caso di trasformazione del contratto, la Compagnia è tenuta a fornire all’Investitore-Contraente i
necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del
nuovo contratto con quelle del contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la
Compagnia consegnerà all’Investitore-Contraente un documento informativo, redatto secondo la
normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del
contratto offerto con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di
ramo I) informativo del nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna.
Il Prospetto informativo aggiornato e tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul
sito www.cnpcapitalialife.ie dove si possono acquisire su supporto duraturo.
21. ATTUARIO INCARICATO
Compiti. Secondo la legislazione irlandese la Compagnia nomina un attuario il cui incarico
comprende, tra l’altro, la valutazione delle passività della compagnia e della congruità delle riserve
tecniche in relazione agli impegni assunti dalla Compagnia stessa, nonché la certificazione della
solvibilità di quest’ultima, anche nell’interesse dei contraenti.
L’attuario incaricato è tra l’altro tenuto:
• a valutare le proposte di variazione della Compagnia operando nel rispetto sia delle “Linee
Guida” predisposte dall’Ordine degli attuari irlandese che delle specifiche normative;
• a sottoscrivere apposita dichiarazione di avere ottemperato alle “Linee Guida” inserita nella
relazione attuariale che annualmente deve predisporre per the Financial Regulator.
The Financial Regulator, che vigila sulle imprese di assicurazione irlandesi, richiede annualmente
una situazione di bilancio comprensiva della summenzionata relazione attuariale.
Modificazioni del contratto. Qualora su richiesta dell’attuario incaricato o per conformare il
contratto a sopravvenute disposizioni cogenti la Compagnia modifichi il regolamento contrattuale
del contratto, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni all’InvestitoreContraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei
relativi effetti. L’Investirore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di
sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di
nullità:
• nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte dell’Investitore-Contraente non
avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione dell’InvestitoreContraente avrà le medesime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto illustrate
negli articoli 10 e 18 delle condizioni contrattuali, anche relativamente alla determinazione della
somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale
somma;
• qualora non sia tempestivamente manifestata dall’Investitore-Contraente la propria volontà di
sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al
termine del periodo di preavviso.
Parte I - pagina 13 di 16
22. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI,
INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE
Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Cnp Capitalia Life Ltd, Ufficio Reclami,
Embassy House – Herbert Park Lane Embassy House – Herbert Park Lane
Ballsbridge – Dublino 4
telefono +35312315080 fax +35312315086,
e-mail [email protected]
sito internet: www.cnpcapitalialife.ie
Per questioni inerenti al contratto:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela
degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B.
Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
***
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Compagnia Cnp Capitalia Life ltd, con sede legale in 33 Sir John Rogerson Quay. Dublin 2,
si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel presente Prospetto Informativo.
Il Rappresentante legale
Fergal Joyce
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Parte I - pagina 16 di 16
APPENDICE A
GLOSSARIO
Agente di calcolo
La società che determina, in conformità al regolamento dell’obbligazione strutturata, il valore di
rimborso dell’obbligazione. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il
valore della quotazione dell’obbligazione per tutta la durata di vita dell’obbligazione stessa in
normali condizioni di mercato.
Relativamente al presente prodotto Agente di calcolo è: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Milan Branch Via Tommaso Grossi 10, 20121 Milano.
Assicurato
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto, ossia la cui premorienza o la cui sopravvivenza alla
scadenza contrattuale fa nascere il diritto del Beneficiario alle prestazioni assicurate.
Beneficiario
La persona (o le persone) designata dali’Investitore-Contraente a riscuoter le prestazioni assicurate
al verificarsi della premorienza o della sopravvivenza alla scadenza contrattuale dell’InvestitoreContraente.
Capitale investito
Parte del premio che viene utilizzata nell’acquisto dell’obbligazione strutturata che costituisce
l’investimento finanziario cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Capitale nominale
Il premio versato al netto delle spese di emissione e delle coperture assicurative.
Collocatore
Intermediario, iscritto nell’elenco di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che
procede alla distribuzione del prodotto.
Compagnia
Cnp Capitalia Life Ltd, impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con
provvedimento del Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment) in data 30 aprile
2003. Cnp Capitalia Life esercita attività di assicurazione sulla vita in Italia esclusivamente in regime
di libera prestazione dei servizi assicurativi ai sensi dell’art. 70, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
Componente obbligazionaria
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza
index-linked, è la componente relativa all’obbligazione pura.
Componente derivativa
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza
index-linked, è la componente relativa all’opzione o strumento derivato.
Comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia all’Investitore-Contraente qualora in corso di contratto il valore
dell’obbligazione strutturata si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al capitale investito.
Costi di caricamento
Costi sostenuti dall’Investitore-Contraente a fronte dei servizi amministrativi prestati dalla
Compagnia.
Costi per coperture assicurative
Costi relativi alle coperture dei rischi demografici, quali ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Parte I - Appendice A - pagina 1 di 4
Data di decorrenza
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di
emissione dell’obbligazione strutturata.
Emittente
La società che emette l’obbligazione strutturata, ossia Unicredito Italiano S.p.A., Via Marco
Minghetti, 17 – 00187 Roma.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione quali i premi versati,
l’importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a
cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Garanzia Gold Protection
La speciale garanzia di minimo in caso di premorienza dell’Assicurato prevista dal contratto.
Importo periodico
Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze periodiche prestabilite, definita nel contratto in
base al valore del Parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle
suddette ricorrenze.
Intervallo di offerta
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto
Investitore-Contraente
Il soggetto che formula la proposta contrattuale, che stipula il contratto con la Compagnia, che è
tenuto a pagare il premio e che esercita tutti i diritti nascenti dal contratto.
Obbligazione strutturata
Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente
derivativa.
Parametro di riferimento
Il paniere di indici a cui sono collegate le prestazioni del contratto; nel presente contratto i 5 indici
che compongono il paniere sono i seguenti:
S&P 500 Index (codice identificativo Bloomberg SPX), DJ EuroSTOXX 50 Index, (codice
identificativo Bloomberg SX5E), Nikkei 225 Index (codice identificativo Bloomberg NKY),
Hang Seng China Enterprises Index (codice identificativo Bloomberg HSCEI), S&P/ASX 200
Index (codice identificativo Bloomberg AS51).
Premio
Importo che l’Investitore-Contraente versa alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni
previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in capitale investito, a sua
volta scomposto in componente obbligazionaria e componente derivativa, in costi per coperture
assicurative, costi di caricamento e spese di emissione.
Premio netto
Il capitale assicurato iniziale, coincidente con il premio versato al netto delle spese di emissione.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o
impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa
le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità
ed i tempi previsti. Le tre principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono
Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda
dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody’s e AAA per Standard & Poor’s e
Fitch) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating
più basso (C per Moody’s e D per Standard & Poor’s e Fitch) è attribuito agli emittenti
scarsamente affidabili.
La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine adottata da Moody’s, da
Parte I - Appendice A - pagina 2 di 4
Standard & Poor’s e da Fitch è rispettivamente la seguente:
• Moody’s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1,
Caa2, Caa3, Ca, C;
• S&P: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, B+, B, B-, CCC+ ,CCC, CCC-, CC, SD,
D;
• Fitch: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC,
CCC-, CC, C, D.
Solvibilità dell’Emittente
Capacità di poter far fronte agli impegni dell’Ente che ha emesso l’obbligazione strutturata a cui
sono collegate le prestazioni contrattuali.
Spese di emissione
Costi sostenuti dall’Investitore-Contraente per l’emissione del contratto assicurativo-finanziario.
Strumento derivato
Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usato generalmente per
operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Volatilità
Grado di variabilità del valore del Parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del
contratto in un dato periodo.
Parte I - Appendice A - pagina 3 di 4
Parte I - Appendice A - pagina 4 di 4
La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 21 marzo 2008 ed è valida a partire dal
25 marzo 2008.
PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE STRUTTURATA
Il grafico sotto riportato rappresenta il valore di emissione dell’Obbligazione strutturata alla data di
decorrenza: 30 aprile 2008.
Valore di Emissione Obbligazione Strutturata
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
ott-13
apr-13
ott-12
apr-12
ott-11
apr-11
ott-10
apr-10
ott-09
apr-09
ott-08
0
apr-08
10
Nel grafico seguente viene riportato l’andamento passato del Parametro di riferimento e del valore
della componente derivativa dell’obbligazione strutturata considerando un arco temporale di sei
anni (analogo alla durata del contratto) partendo da febbraio 2002 e arrivando a febbraio 2008.
Andamento del Titolo e dell'Opzione
250%
28,0%
27,0%
26,0%
25,0%
24,0%
23,0%
22,0%
21,0%
20,0%
19,0%
18,0%
17,0%
16,0%
15,0%
14,0%
13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
200%
150%
100%
50%
Paniere
25
-
Fe
b-
08
07
25
-
Fe
b-
06
25
-
25
-
Fe
Fe
b-
b-
04
26
-
Fe
b-
03
26
-
Fe
b-
02
bFe
26
-
05
0%
Opzione
Parte II - pagina 1 di 2
Parte II - pagina 2 di 2
Il presente Modulo di Proposta è stato depositato in CONSOB in data 21 marzo 2008 ed è valido a partire dal
25 marzo 2008.
APPENDICE B
IndexLife Aprile 2014 Domani
CODICE 841
MODULO DI PROPOSTA
NUMERO PROPOSTA
FILIALE
MODELLO (cod. e edizione)
CONVENZIONE
CCL1341 Ed. 03/2008
________________________________________________________
__________________________________
____________________________________________________
SESSO
CODICE FISCALE
FA
CSI
M
IL
E
CONTRAENTE (cognome e nome) (ragione sociale)
____________________________
__________________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO ABITUALE/SEDE LEGALE
________________
______________________________________________________________________________________________________
COMUNE
PROV
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________
ASSICURATO (cognome e nome)
SESSO
DATA DI NASCITA
______________
ETA’ ASSICURATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ ______________________________________________
PROFESSIONE
________________
CAP
__________________________________
CODICE FISCALE
____________________________________________________________________________________________________________________________
DECORRENZA
SCADENZA
DURATA (ANNI)
__________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________________
PREMIO UNICO LORDO
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
VALUTA DI ADDEBITO
__________________________________________________________________________________________________
PREMIO NETTO
SPESE DI EMISSIONE
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
BENEFICIARIO CASO VITA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BENEFICIARIO CASO MORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il capitale previsto a scadenza è quello indicato in Parte I del Prospetto Informativo al punto
Rimborso del capitale investito a scadenza.
DATA STAMPA DELLA PROPOSTA
________________________________
Parte II - Appendice B - pagina 1 di 2
CNP CAPITALIA LIFE IS A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CNP UNICREDIT VITA; WHICH IS DIRECTED AND COORDINATED BY CNP ASSURANCES S.A.– CNP CAPITALIA
LIFE LIMITED: REGISTERED IN IRELAND NO. 305512. REGISTERED OFFICE: 33 SIR JOHN ROGERSON QUAY, DUBLIN 2, IRELAND.
MODALITA’ DI PAGAMENTO, REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
Il versamento del premio viene effettuato mediante autorizzazione d’addebito su un conto corrente bancario intestato al
Investitore/Contraente e/o tramite bonifico, con valuta il giorno della decorrenza del presente contratto; questo costituisce
a tutti gli effetti regolare quietanza di pagamento. La presente proposta, entro la data di conclusione del contratto, è
revocabile e, nel caso venga esercitato tale diritto, verrà riaccreditato l’importo versato con valuta compensata. Nei trenta
giorni successivi la conclusione del contratto, l’ Investitore/Contraente può esercitare il diritto di recesso con l’effetto di
liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. In questo caso Cnp Capitalia Life rimborsa
all’Investitore/Contraente il premio da questi corrisposto secondo le modalità riportate nelle Condizioni contrattuali entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Cnp Capitalia Life può, entro la data di conclusione del contratto
non autorizzare l’emissione del contratto ed, in tal caso, farà pervenire all’Investitore/Contraente, entro tale termine, un
telegramma.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE
•
Presa visione delle Condizioni Contrattuali, l’assicurando dichiara di essere in buono stato di salute.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
MANDATO:l’Investitore/Contraente conferisce mandato alla Banca di procedere all’incasso sul conto bancario
intestato al Investitore/Contraente delle somme erogate allo stesso per prestazione assicurata o per richiesta di
riscatto. Il presente mandato può essere revocato in qualsiasi momento, in forma scritta. Qualora lo stesso non
venga revocato l’Investitore/Contraente non sarà tenuto a fornire alcuna indicazione nella dichiarazione dei
redditi, salvo che le somme suindicate siano percepite nell’esercizio di attività di impresa.
L’Investitore/Contraente richiede che le prestazioni oggetto del contratto cui la presente proposta si riferisce
ricevano esecuzione anche senza preventiva risposta da parte di Cnp Capitalia Life alla proposta stessa.
FA
CSI
M
IL
E
•
•
L’INVESTITORE/CONTRAENTE _____________________________
L’Assicurando ______________________________
(N.B.: è necessario acquisire anche tale seconda firma solo se l’Assicurando è persona diversa dal Contraente)
DICHIARAZIONE DELL’INVESTITORE/CONTRAENTE
L’Investitore/Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta, la Scheda Sintetica,
le Parti I e II del Prospetto Informativo e le Condizioni di Contratto e che è a conoscenza di poter ottenere – su Sua
richiesta – la Parte III del Prospetto Informativo.
L’INVESTITORE/CONTRAENTE
________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Presa visione della Informativa riportata al punto 4 del fascicolo il cui modello è indicato nel frontespizio della presente
proposta (barrare l’opzione prescelta)
A) acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali, ivi compresa la comunicazione dei dati medesimi all’estero anche verso Stati non
appartenenti all’Unione Europea, strettamente finalizzato all’esercizio dell’impresa organizzata per fornire i servizi
assicurativi oggetto dei contratti che mi riguardano
B) acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, ivi compresa la comunicazione dei dati medesimi all’estero anche verso Stati non
appartenenti all’Unione Europea, strettamente finalizzato all’esercizio dell’impresa organizzata per fornire i servizi
assicurativi oggetto dei contratti che mi riguardano
C) acconsento
non acconsento
al trattamento dei miei dati personali finalizzato alla informazione ed alla promozione commerciale dei prodotti e dei servizi
della Compagnia o di terzi, ivi compresa la comunicazione dei dati medesimi per i conseguenti correlati trattamenti a
soggetti esercenti attività di marketing o di informazione commerciale
Nome e cognome dell’interessato (Investitore/Contraente)______________________________ (firma leggibile)
Nome e cognome dell’interessato (Assicurando)_____________________________ (firma leggibile)
(N.B.: è necessario acquisire anche tale seconda firma solo se l’Assicurando è persona diversa dal Contraente)
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA ____/____ /______
IL CONTRAENTE ____________________________
L’ASSICURATO ___________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA PER PROPRIO USO INTERNO AMM.VO E/O CONTABILE
Firma
L’INCARICATO DEL
SERVIZIO
Firma
IL DIRETTORE DI FILIALE
PER ACCETTAZIONE DEL VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA
……………….…….…………………
…….……………………………….……………...
…………………………..…..…….
Parte II - Appendice B - pagina 2 di 2
Firma
IL DIRETTORE DI FILIALE
La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 21 marzo 2008 ed è valida a partire dal
25 marzo 2008.
PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO
ALTRE INFORMAZIONI
Offerta pubblica di sottoscrizione di
IndexLife Aprile 2014 Domani
prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index linked
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA COMPAGNIA ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Cnp Capitalia Life Ltd., compagnia di assicurazioni sulla vita con sede legale in 33, Sir John
Rogerson’s Quay, Dublin 2 (Repubblica d’Irlanda), è interamente partecipata da Cnp UniCredit Vita
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di
CNP Assurances S.A.. Cnp Capitalia Life è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con
provvedimento del Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment) in data 30 aprile
2003. Cnp Capitalia Life esercita attività di assicurazione sulla vita in Italia esclusivamente in regime
di libera prestazione dei servizi assicurativi ai sensi dell’art. 70, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.
Cnp Capitalia Life Ltd svolge le seguenti attività:
• Ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana;
• Ramo III - le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
Cnp UniCredit Vita S.p.A.
La Compagnia ha durata fino al 31/12/2090 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31
dicembre di ogni anno.
Cnp UniCredit Vita svolge le seguenti attivita’:
• Ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana;
• Ramo III - le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
• Ramo IV - l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
• Ramo V - le operazioni di capitalizzazione.
CNP Assurances è una società per azioni di diritto francese, iscritta al Registro delle Imprese di Parigi
(RCS Paris 341737062) che ha per oggetto sociale:
• Lo svolgimento di attività di assicurazione sulla vita umana e operazioni di capitalizzazione di cui ai
rami 20, 22, 23, 24, 25 e 26 dell’articolo R321-1 del Codice delle Assicurazioni francese:
• Assicurazioni le cui prestazioni principali dipendono dalla durata della vita umana (ramo 20);
• Assicurazioni le cui prestazioni principali dipendono dalla durata della vita umana e sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (ramo 22);
• Operazioni di capitalizzazione (ramo 24);
• Operazioni di gestione di fondi collettivi (ramo 25);
• Operazioni di previdenza collettiva e di assicurazione (ramo 26).
• Lo svolgimento di attività di assicurazione che coprono i danni legati ai rischi di infortunio e di
malattia di cui ai rami 1 e 2 dell'articolo R321-1 del Codice delle Assicurazioni francese:
• Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sotto forma di indennità e/o
di prestazioni forfetarie (ramo 1);
• Malattia sotto forma di indennità e/o di prestazioni forfetarie (ramo 2).
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 3.809.000,00 ed è così rappresentato:
Soggetto che esercita il controllo
CNP UniCredit Vita S.p.A.
Quota detenuta
100,00%
Parte III - pagina 1 di 6
Consiglio di amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L’attuale Consiglio di Amministrazione
è così costituito:
Presidente:
Massimo Ratti: Nato a Carate Brianza l’11 Novembre 1958. Laurea in Chimica Industriale e Master
in Business Bancario.
Vice Direttore Generale di Cnp UniCredit Vita S.p.A.
Già Vice Direttore Generale di Eurizon Vita Spa
Amministratore Delegato:
Fergal Joyce: Nato a Tuam il 22 aprile 1961. Bachelor in Economia e Commercio
Componente dell’Insitute of Chartered Accountant in Irlanda (FCA)
Già: Amministratore Delegato di Royale & Sun Alliance Eurolife.
Consiglieri:
Jean Claude Chaboseau: Nato a Colombes il 17 novembre 1951. Laurea in ingegneria economica.
Responsabile della divisione Assicurazioni individuali e partnership di Cnp Assurance S.A,
Già: Responsabile della divisione Insurance del Gruppo AGF
Denise Kinsella: Nata a Wexford il 06 aprile 1962. Laurea in Giurisprudenza.
Membro della Law society of Ireland e membro direttivo non esecutivo di diverse istituzioni finanziarie.
Gia’: Partner dello studio associato Dillon Eustace.
John Mahon : Nato a Dublino il 21 ottobre 1939. Laurea in Economia.
Membro della Law society of Ireland e membro direttivo non esecutivo di diverse istituzioni
finanziarie.
Gia’: Partner della societa’ Pricewater Coopers.
Gerald Moloney: Nato a Cobh il 18 aprile 1958. Master in Business Management.
Membro direttivo non esecutivo di diverse istituzioni finanziarie.
Già : Direttore della divisione Investimenti di Enterprise Ireland e membro esecutivo della AIB
Corporate Finance Ltd
Funzioni direttive
Le funzioni direttive sono esercitate da:
Gabriele Fantini – Administration Manager;
Gary Haughton – Finance and Compliance Manager.
2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI
Si rinvia all’Allegato A di cui alla presente Parte III relativamente all’individuzione della
denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli
intermediari, iscritti nell’elenco di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, che
procedono alla distribuzione del prodotto.
3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Compagnia sono effettuati
dalla società di revisione KPMG, 1 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland.
B) RAPPRESENTAZIONE DEI POSSIBILI RENDIMENTI A SCADENZA DEL CAPITALE
NOMINALE IN PRESENZA DI RILEVANTI VARIAZIONI DEI MERCATI DI RIFERIMENTO
4. SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA
Di seguito si illustrano gli scenari di rendimento a scadenza del capitale nominale in presenza di
rilevanti variazioni dei mercati di riferimento.
La seguente tabella illustra gli scenari di rendimento a scadenza del capitale nominale in ipotesi di
evoluzione negativa del mercato.
Parte III - pagina 2 di 6
SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA DEL CAPITALE
NOMINALE IN IPOTESI DI EVOLUZIONE NEGATIVA DEL MERCATO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
0,00%
75,83%
10,44%
13,73%
La seguente tabella illustra gli scenari di rendimento a scadenza del capitale nominale in ipotesi di
evoluzione positiva del mercato.
SCENARI DI RENDIMENTO A SCADENZA DEL CAPITALE
NOMINALE IN IPOTESI DI EVOLUZIONE POSITIVA DEL MERCATO
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
Il rendimento è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di
rischio con durata analoga a quella del prodotto
PROBABILITÀ
DELL’EVENTO
0,00%
74,09%
11,04%
14,87%
Le simulazioni relative al calcolo del valore dell’Obbligazione strutturata a scadenza, di seguito
riportate, sono state effettuate ipotizzando una volatilità media su base annua del Parametro di
riferimento del 28,41% per lo scenario negativo e del 24,41% per lo scenario positivo.
Ai fini del confronto in oggetto si ipotizza di investire, da un lato il premio versato al netto delle
spese di emissione, dei costi di caricamento e delle coperture assicurative (c.d. capitale investito)
nell’obbligazione strutturata e dall’altro di investire il premio versato al netto delle spese di
emissione e delle coperture assicurative (c.d. capitale nominale) in un titolo privo di rischio con un
tasso annuo di rendimento pari al 4,13%.
Ipotesi di evoluzione negativa del mercato
SCENARIO “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 75,83):
Premio versato:
10.010,00 euro
Capitale nominale:
9.975,00 euro
Capitale investito:
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza:
113,06
Capitale a scadenza:
11.306,00 euro
SCENARIO “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 10,44%)
Premio versato:
10.010,00 euro
Capitale nominale:
9.975,00 euro
Capitale investito:
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata scadenza:
127,84
Capitale a scadenza:
12.784,00 euro
SCENARIO “Il rendimento è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 13,73%):
Premio versato:
10.010,00 euro
Capitale nominale:
9.975,00 euro
Capitale investito:
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza:
142,58
Capitale a scadenza:
14.258,00 euro
Parte III - pagina 3 di 6
Ipotesi di evoluzione positiva del mercato
SCENARIO “Il rendimento è positivo, ma inferiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio
con durata analoga a quella del prodotto” (probabilità 74,09%):
Premio versato:
10.010,00 euro
9.975,00 euro
Capitale nominale:
Capitale investito:
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza:
113,07
Capitale a scadenza:
11.307,00 euro
SCENARIO “Il rendimento è positivo e in linea con quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 11,04%)
Premio versato:
10.010,00 euro
Capitale nominale:
9.975,00 euro
Capitale investito
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata scadenza:
127,87
Capitale a scadenza:
12.787,00 euro
SCENARIO “Il rendimento è positivo e superiore a quello dei titoli obbligazionari privi di rischio con
durata analoga a quella del prodotto.” (probabilità 14,87%):
Premio versato:
10.010,00 euro
Capitale nominale:
9.975,00 euro
Capitale investito:
9.305,00 euro
Valore iniziale dell’obbligazione strutturata:
93,05
Valore dell’obbligazione strutturata a scadenza:
142,57
Capitale a scadenza:
14.257,00 euro
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, E DI RIMBORSO/RISCATTO
5. SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso gli sportelli di Banco di Sicilia S.p.A., Bipop –
Carire S.p.A. e UniCredit Banca di Roma S.p.A.. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante
l’apposito modulo di proposta.
Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia entrano in vigore alle ore ventiquattro del
giorno di conclusione del Contratto o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che
entro tale termine l’ Investitore-Contraente abbia pagato il premio.
In difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del
giorno in cui l’Investitore-Contraente abbia pagato il premio alla Compagnia, riservandosi
quest’ultima il diritto di agire per l’esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dal giorno
in cui detto contratto si sia concluso.
6. RISCATTO
Il prodotto riconosce un valore di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di
decorrenza e l’Assicurato sia in vita.
Il valore di riscatto corrisposto dalla Compagnia sarà pari al premio netto (opportunamente
riproporzionato in seguito a eventuali riscatti parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore
dell’obbligazione strutturata calcolato in occasione della prima valorizzazione successiva al
secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della richiesta di riscatto, ed il valore
nominale dell’obbligazione strutturata.
E’ prevista la possibilità di richiedere anche riscatti parziali con le medesime modalità e
tempistiche previste per il riscatto totale; in seguito ad un riscatto parziale il contratto resterà in
vigore come se fin dall’origine fosse stato stipulato per un premio netto proporzionale alla parte
del valore di riscatto totale non riscattata. Non può essere richiesto un riscatto parziale a seguito
del quale residui un premio netto riproporzionato inferiore a 2.500,00 euro.
L’Investitore-Contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve
presentare alla Compagnia ( mediante raccomandata a.r. indirizzata a Cnp Capitalia Life Ltd.:
Embassy House, Herbert Park Lane, Ballsbridge, Dublin 4 – Ireland) ovvero al Collocatore richiesta
scritta accompagnata dalla documentazione indicata all’Art. 18 delle Condizioni di contratto.
Parte III - pagina 4 di 6
D) REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE
7. IL REGIME FISCALE
7.1 Regime fiscale dei premi
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato in
esecuzione del contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Si segnala all’Investitore-Contraente che:
• soltanto se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non
inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione
che Assicurato sia lo stesso Investitore-Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi
danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dall’InvestitoreContraente ai fini del calcolo dell’IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;
• se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto,
il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente;
• l’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 euro
(Lit. 2.500.000). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni
vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla
detrazione di imposta.
7.2 Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme assicurate percepite nell’esercizio di attività d’impresa concorrono a formare il reddito
d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l’imposta
sostitutiva di seguito indicata.
Negli altri casi:
• le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF;
• le somme assicurate corrisposte in forma di capitale, limitatamente all’eccedenza (plusvalenza)
rispetto all’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla
Compagnia per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi. La misura dell’imposta sostitutiva è del 12,5%;
• la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della
sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non
riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente
all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata
calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il
diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
Cnp Capitalia Life, per evitare ai propri Investitori-Contraenti residenti in Italia di effettuare,
nell'ambito della dichiarazione dei redditi, l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva e stanti gli
obblighi dichiarativi di seguito specificati, ha nominato un rappresentante fiscale residente in Italia
che risponde in solido con la Compagnia per l’applicazione dell’imposta.
Obblighi dichiarativi. La conclusione del contratto costituisce per l’Investitore-Contraente attività
estera di natura finanziaria da indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num.
227. Devono altresì essere indicate nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, i
premi e le somme, pagati o riscossi dall’Investitore-Contraente, relativi al contratto stesso.
I suddetti obblighi di dichiarazione non sussistono per i contratti conclusi con l’intervento degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, a condizione che i redditi derivanti da tali contratti
siano riscossi mediante un intermediario appartenente alle stesse categorie di cui al menzionato
articolo 1 e che sia ad esso conferito l’incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto (v. art.
4, comma 4, del medesimo decreto e risoluzione n. 394/E del 24/12/2002). I suddetti obblighi di
dichiarazione non sussistono, inoltre, se l’ammontare complessivo dei premi corrisposti
dall’Investitore-Contraente, nel corso del periodo di imposta, non supera l’importo di Euro 12.500,00.
Soggetti non residenti in Irlanda. Il regime fiscale irlandese afferente le prestazioni assicurate con
contratti di assicurazione sulla vita non si applica agli Investitori-Contraenti residenti in Stati diversi
dalla Repubblica Irlandese, a condizione che sia sottoscritta dall’Investitore-Contraente la
Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.
Si segnala che in proposito l’ordinamento irlandese considera residente in Irlanda:
• la persona fisica nel corso dell’anno fiscale (coincidente con l’anno solare) in cui sia presente
per almeno 183 giorni in Irlanda; oppure abbia raggiunto il limite di almeno 280 giorni di
presenza in Irlanda, calcolati sommando le presenze nell'anno fiscale considerato e nell'anno
fiscale precedente. La presenza in Irlanda non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non rileva
Parte III - pagina 5 di 6
ai fini del raggiungimento o del superamento del predetto limite. Per giorno di presenza in
Irlanda si intende la permanenza fisica di una persona in Irlanda fino alla fine del giorno
(mezzanotte);
• la persona fisica che in Irlanda abbia o abbia avuto la sua “residenza abituale” – cioè sia o sia
stato colà residente in base ai criteri di cui al precedente alinea per tre anni fiscali consecutivi –,
la quale è considerata residente in Irlanda fino alla scadenza del triennio comprensivo di tre anni
fiscali in cui consecutivamente non sia stata residente in Irlanda in base ai criteri di cui al
precedente alinea;
• la società, che abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, indipendentemente dal luogo
della sua costituzione;
• la società che non abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, ma che sia stata costituita
nel Paese, salvo che la società o una società ad essa collegata eserciti un'attività commerciale
in Irlanda, e la società sia controllata da persone residenti in un altro Stato membro dell'Unione
Europea o in uno Stato a cui l'Irlanda sia astretta da convenzione contro la doppia tassazione;
oppure la società o una società ad essa collegata siano società quotate in una Borsa
ufficialmente riconosciuta in uno dei predetti Stati; oppure la società non sia comunque
considerata residente in Irlanda in base ad una convenzione contro la doppia tassazione di cui
l'Irlanda sia parte.
7.3 Oneri Fiscali
Gli eventuali oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’Investitore-Contraente o dei
Beneficiari e aventi diritto.
7.4 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 del Cod. Civ., le somme dovute dall'Assicuratore a titolo di prestazione
assicurata in caso di morte dell’Assicurato o in caso che l’Assicurato sia in vita alla scadenza
contrattuale non sono pignorabili né sequestrabili.
7.5 Diritto proprio dei beneficiari designati
Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dall’Investitore-Contraente, un diritto
proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a
seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.
E) CONFLITTI DI INTERESSE
8. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Nel presente paragrafo sono illustrate le possibili situazioni di conflitto di interessi della Compagnia,
anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo.
A tal proposito possono individuarsi quali possibili operazioni in conflitto di interessi quelle aventi ad oggetto:
• l’acquisto della struttura derivata da una società che esercita un’influenza rilevante sulla
Compagnia e con la quale la Compagnia intrattiene rapporti di affari (Unicredit S.p.A.) che
comportano retrocessione di commissioni alla società stessa da parte della Compagnia per il
collocamento dei suoi prodotti assicurativi;
• il collegamento a parametri finanziari (strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari, etc.)
sottostanti la struttura costituiti da strumenti finanziari emessi: (i) da una società che esercita sulla
Compagnia un’influenza rilevante (Unicredit S.p.A.), (ii) da società finanziate da società del Gruppo
ovvero da società che esercitano un’influenza rilevante sulla Compagnia, (iii) da società nelle quali
il Gruppo nel suo complesso detenga una partecipazione rilevante, (iv) da società nelle quali gli
esponenti l’Organo Amministrativo e l’Alta Direzione del Gruppo rivestono cariche sociali.
La Compagnia non ha stipulato accordi che prevedono il percepimento di utilità derivanti dalla
retrocessione di commissioni o di altri proventi.
Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, la Compagnia effettua le operazioni
nell’interesse degli Investitori-Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al
momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.
In ogni caso la Compagnia opera al fine di contenere i costi a carico degli Investitori-Contraenti ed
ottenere il migliore risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi.
La Compagnia è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di
interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In
particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato per la gestione del Conflitto di Interessi che effettua
un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si
riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.
Parte III - pagina 6 di 6
Il presente Allegato A è stato depositato in CONSOB il 21 marzo 2008 ed è valido a partire dal
25 marzo 2008.
ALLEGATO A
Intermediari che procedono alla distribuzione del prodotto:
• Banco di Sicilia S.p.A. – Sede legale in Via Generale Magliocco, 1 – 90141 Palermo.
• Bipop – Carire S.p.A. – Sede legale in Via Sorbanella, 26 – 25125 Brescia.
• UniCredit Banca di Roma S.p.A. – Sede Legale Viale Tupini, 180 – 00144 Roma.
Parte III - Allegato A - pagina 1 di 2
Parte III - Allegato A - pagina 2 di 2
CONDIZIONI DI CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate e corresponsione di importi periodici
Con il presente contratto la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari, verso il
pagamento del premio da parte dell’Investitore-Contraente e alle condizioni di seguito definite:
• un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza stabilita, come descritto all’Art. 8;
• un capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, come
descritto all’Art. 11.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposto all’Investitore-Contraente un
importo periodico (cedola), determinato con le modalità indicate all’Art. 9.
Le prestazioni assicurate sono direttamente collegate al valore ed ai flussi di pagamento
dell’obbligazione strutturata, le cui caratteristiche sono definite all’Art. 7.
Il valore dell’obbligazione strutturata e il rating dell’Emittente l’obbligazione stessa, espresso in
percentuale del valore nominale, è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia
(www.cnpcapitalialife.ie) e su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente Il Sole 24 Ore. Si
precisa che in caso di sciopero della carta stampata il suddetto valore sarà rinvenibile solo sul sito
della Compagnia.
Art. 2 Dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete
(artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.).
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non
avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) ha diritto, quando l’Investitore-Contraente ha agito con dolo o colpa grave:
- di impugnare il contratto dichiarando all’Investitore-Contraente di voler esercitare tale diritto
entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La
Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B) ha diritto, quando l’Investitore-Contraente non ha agito con dolo o colpa grave:
- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre le somma dovute, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 3 Conclusione del contratto
Il contratto si conclude:
- alla data di emissione della polizza/lettera di accettazione, se anteriore alla data di decorrenza
indicata nel modulo di proposta sottoscritto dall’Investitore-Contraente. In questo caso
l’Investitore-Contraente si riterrà informato della conclusione del contratto al ricevimento della
polizza/lettera di accettazione, che costituisce avviso all’Investitore-Contraente dell’iniziata
esecuzione del contratto e conferma dell’accettazione della proposta contrattuale da parte della
Compagnia;
- alla data di decorrenza indicata nel modulo di proposta sottoscritto dall’Investitore-Contraente,
in conformità con la richiesta dell’Investitore-Contraente in tal senso contenuta nella proposta,
a condizione che il modulo di proposta sia stato sottoscritto entro le ore 24 del sesto ( 6°)
giorno antecedente la data di decorrenza indicata nel modulo di proposta stesso e che entro
tale data di decorrenza la Compagnia non abbia comunicato all’Investitore-Contraente di non
accettare la proposta contrattuale. In questo caso l’Investitore-Contraente si riterrà informato
della conclusione del contratto alle ore 24 della data di decorrenza; anche in questa ipotesi la
Compagnia provvederà ad inviare all’Investitore-Contraente la polizza/lettera di accettazione;
- alla scadenza del quindicesimo (15°) giorno successivo alla sottoscrizione del modulo di
proposta da parte dell’Investitore-Contraente, in conformità con la richiesta dell’InvestitoreContraente in tal senso contenuta nel modulo di proposta stesso, a condizione che il modulo di
proposta sia stato sottoscritto successivamente alle ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente
la data di decorrenza indicata nel modulo di proposta stesso e che entro tale termine la
Compagnia non abbia comunicato all’Investitore-Contraente di non accettare la proposta
contrattuale. In questo caso l’Investitore-Contraente si riterrà informato della conclusione del
Condizioni di contratto - pagina 1 di 6
contratto alla scadenza del predetto termine. Anche in questa ipotesi la Compagnia provvederà
ad inviare all’Investitore-Contraente la polizza/lettera di accettazione.
Qualora il contratto non si concluda, le somme anticipate dall’Investitore-Contraente alla
Compagnia gli saranno da quest’ultima restituite, entro trenta giorni dal momento in cui la
Compagnia ne abbia conseguito la materiale disponibilità, mediante bonifico su un conto corrente
bancario indicato dall’ Investitore-Contraente.
Art. 4 Entrata in vigore, scadenza delle coperture assicurative e requisiti soggettivi.
Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia entrano in vigore alle ore ventiquattro del
giorno di conclusione del contratto o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che
entro tale termine l’Investitore-Contraente abbia pagato il premio.
In difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del
giorno in cui l’Investitore-Contraente abbia pagato il premio alla Compagnia, riservandosi
quest’ultima il diritto di agire per l’esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dal giorno
in cui detto contratto si sia concluso.
Gli effetti del presente contratto cessano alle ore 24 del giorno 30 aprile 2014, salvo quanto
previsto all’articolo seguente.
Art. 5 Scioglimento del contratto
Il presente contratto si scioglie e cessa di produrre effetti al verificarsi del primo tra i seguenti
eventi:
- invio alla Compagnia della dichiarazione di recesso;
- premorienza dell’Assicurato;
- invio alla Compagnia della dichiarazione di riscatto totale;
- scadenza contrattuale;
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.
Art. 6 Premio
Il premio pattuito è dovuto per intero ed in unica soluzione dall’Investitore-Contraente al momento
della conclusione del presente contratto o, se successiva, alla data di decorrenza.
Art. 7 Obbligazione strutturata
Lo strumento finanziario obbligazionario strutturato denominato “Unicredito Italiano S.p.A. 6-Year
Index Basket Linked Note due to 30 April 2014 Up-to 250 mln Euro contraddistinto dal codice ISIN
che verrà comunicato all’Investitore-Contraente all’atto dell’emissione della polizza, costituisce sia
il Parametro al quale sono collegate le prestazioni assicurate sia l’attivo relativo al contratto.
Si tratta di un’obbligazione strutturata emessa da Unicredito Italiano S.p.A. della durata di sei anni
dalla data di emissione del 30 aprile 2008 alla data di scadenza del 30 aprile 2014 (che coincide
con la scadenza contrattuale), di cui è stata richiesta la quotazione al Luxembourg Stock Exchange
e che prevede il pagamento di 6 cedole: le prime tre fisse e le ultime tre variabili collegate
all’andamento del Parametro di riferimento costituito da un paniere di 5 indici azionari.
La componente derivativa del valore dell’obbligazione strutturata, alla data del 26 febbraio 2008, è
pari al 6,92% del valore nominale, con rendimento effettivo lordo della componente
obbligazionaria pari al 3,19% su base annua ed a capitalizzazione composta, con tasso di
rendimento nominale annuo pari a 3,45% alla fine del primo anno, 3,50% alla fine del secondo e
4,00% alla fine del terzo anno, 0,00% per i successivi tre anni.
Il valore di rimborso dell’obbligazione strutturata alla sua scadenza, coincidente con la scadenza
contrattuale, è pari al 100% del suo valore nominale. Anche in relazione all’assenza di un effettivo
mercato di negoziazione dell’obbligazione strutturata ed ai limiti alla sua alienazione da parte della
Compagnia, la determinazione del valore corrente dell’obbligazione strutturata, nel corso della
durata del contratto, è deferita all’agente di calcolo dell’obbligazione strutturata medesima.
Art. 8 Rimborso del capitale investito alla scadenza contrattuale
Alla scadenza contrattuale, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita e non si sia verificato lo
scioglimento del contratto anteriormente alla stessa, viene riconosciuto ai Beneficiari, un importo
pari al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali).
La Compagnia eseguirà il rimborso alla scadenza contrattuale a condizione che non si verifichino
situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’emittente adempia
all’obbligo di rimborso verso la Compagnia, restando a carico dell’Investitore-Contraente (e/o del
diverso avente diritto al rimborso del capitale investito alla scadenza contrattuale) il rischio che alla
scadenza del contratto o dopo di essa l’emittente l’obbligazione strutturata non paghi il valore
nominale alla Compagnia, se l’inadempimento dell’emittente sia collegato al deterioramento del
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suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili alla Compagnia o a
diverse ragioni per cui l’emittente non rimborsi in tutto o in parte alla Compagnia il predetto valore
pur conservando la piena capacità e qualità di credito.
Art. 9 Corresponsione di importi periodici (cedola)
A ogni ricorrenza anniversaria, compresa quella in cui scade il contratto, a seguito della liquidazione
della cedola dell’obbligazione strutturata, viene corrisposto all’Investitore-Contraente, nel caso in cui
l’Assicurato sia in vita, un importo pari al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito
ad eventuali riscatti parziali) moltiplicato per il valore della cedola pattuita.
L’obbligazione strutturata prevede lo stacco di 6 cedole, le prime tre fisse e le ultime tre collegate
all’andamento del parametro di riferimento.
La corresponsione degli importi periodici verrà effettuata all’Investitore-Contraente a condizione
che non si verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che
l’emittente adempia all’obbligo di rimborso verso la Compagnia, restando a carico dell’InvestitoreContraente il rischio che alla scadenza prestabilita, o dopo di essa, l’emittente l’obbligazione
strutturata non paghi la cedola alla Compagnia, se l’inadempimento dell’emittente sia collegato al
deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili
alla Compagnia o a diverse ragioni per cui l’emittente non rimborsi in tutto o in parte alla
Compagnia il predetto valore pur conservando la piena capacità e qualità di credito.
Art. 10 Rimborso del capitale investito prima della scadenza (riscatto)
Prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi causa dovuto, a condizione che sia trascorso
almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, l’Investitore-Contraente può richiedere il
rimborso del capitale investito (valore di riscatto), provocando così lo scioglimento del contratto e il
venir meno dei suoi effetti a decorrere dalla data della richiesta stessa, che deve essere esercitata
secondo le modalità previste al successivo Art. 18.
A fronte della richiesta di rimborso totale del capitale investito, la Compagnia pagherà un valore di
riscatto pari al premio netto moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata,
determinato in occasione della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo
seguente la data di ricezione della richiesta di riscatto, ed il valore nominale dell’obbligazione
medesima.
La Compagnia pagherà il valore di riscatto come sopra determinato a condizione che non si
verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’emittente
adempia all’obbligo di rimborso anticipato dell’obbligazione strutturata verso la Compagnia su
richiesta di quest’ultima successiva e conseguente al ricevimento della richiesta di riscatto,
restando a carico dell’Investitore-Contraente (e/o del diverso avente diritto al valore di riscatto) il
rischio che l’emittente non paghi il valore di rimborso anticipato in conformità della richiesta in tal
senso formulata dalla Compagnia, se l’inadempimento dell’emittente sia collegato al
deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili
alla Compagnia o a diverse ragioni per cui l’emittente non rimborsi in tutto o in parte alla
Compagnia il predetto valore pur conservando la piena capacità e qualità di credito.
Con le medesime tempistiche e modalità è prevista la possibilità di richiedere riscatti parziali. In
tale caso l’Investitore-Contraente comunica l’importo che intende riscattare. In seguito ad un
rimborso parziale il contratto resterà in vigore come se fin dall’origine fosse stato stipulato per un
premio netto proporzionale alla parte del valore di rimborso totale non riscattata. Non può essere
richiesto un riscatto parziale a seguito del quale residui un premio netto riproporzionato inferiore a
2.500,00 euro.
Art. 11 Prestazione assicurata in caso di premorienza
In caso di premorienza dell’Assicurato, sempre che non si sia verificato lo scioglimento del
contratto anteriormente al decesso dell’Assicurato, la Compagnia pagherà ai Beneficiari un
importo pari al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti
parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata determinato in
occasione della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di
ricezione della comunicazione di decesso ed il valore nominale dell’obbligazione medesima.
In virtù della presenza della Garanzia Gold Protection, qualora l’importo come sopra determinato
risulti inferiore:
- al premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti parziali), se l’età
dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni,
- all'85% del premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali riscatti
parziali), se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è superiore o uguale a 75 anni, la
Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un ulteriore importo pari alla differenza rispetto al
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suddetto valore minimo, ma comunque non oltre 750.000,00 euro.
In ogni caso, non sarà coperto dalla Garanzia Gold Protection l’eventuale premio netto eccedente
3.000.000,00 euro.
I suddetti limiti di importo massimo liquidabile e premio netto si riferiscono a tutte le prestazioni in
caso di premorienza relative a contratti che prevedono la Garanzia Gold Protection, stipulati
dall’Investitore-Contraente sul medesimo Assicurato.
Tali importi, nella misura sopra indicata, sono garantiti dalla Compagnia e saranno pertanto
corrisposti ai Beneficiari anche nel caso in cui, a seguito del deterioramento del suo merito
creditizio, l’emittente non adempia all’obbligo di rimborso del valore dell’obbligazione strutturata
nei confronti della Compagnia.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza
tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’Art. 2.
Si precisa che l’età convenzionalmente utilizzata nei contratti assicurativi è la così detta “età
assicurativa”. L’età assicurativa è definita come segue: nel caso in cui siano trascorsi meno di sei
mesi dal compimento dell'età anagrafica, età assicurativa ed età anagrafica coincidono. In caso
contrario, l'età assicurativa è pari all'ultima età anagrafica compiuta maggiorata di un anno.
Art. 12 Limitazione della garanzia (Carenza)
L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga
entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, o entro i primi cinque anni dalla data di
decorrenza del contratto se sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),
ovvero ad altra patologia ad essa collegata, verrà corrisposto ai Beneficiari, esclusivamente, un
importo pari al 100% del premio netto (opportunamente riproporzionato in seguito ad eventuali
riscatti parziali) moltiplicato per il rapporto tra il valore dell’obbligazione strutturata determinato in
occasione della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di
ricezione della comunicazione di decesso ed il valore nominale dell’obbligazione medesima.
Non verrà applicata la limitazione sopraindicata e pertanto la somma dovuta sarà pari a quanto
previsto all’Art. 11, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta,
meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria
bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite
epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento
dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Art. 13 Recesso dal contratto nell’esercizio del diritto di pentimento
Salvo il riscatto ed il recesso conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della
Compagnia, l’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 177 del
D.Lgs. n. 209/05 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della
conclusione del contratto.
Il recesso deve essere esercitato secondo le modalità previste al successivo Art. 18.
In caso di tempestivo recesso nell’esercizio del diritto di pentimento, la Compagnia, entro il termine
a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l’obbligo di restituire
all’Investitore-Contraente il premio versato diminuito delle spese di emissione pari a 10,00 euro.
Art. 14 Revoca della proposta contrattuale
L’Investitore-Contraente può revocare la proposta contrattuale ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n.
209/05 fino al momento della conclusione del contratto.
La revoca deve essere esercitata secondo le modalità previste al successivo Art. 18.
Qualora la dichiarazione di revoca della proposta contrattuale pervenga tempestivamente alla
Compagnia impedendo la conclusione del contratto, la Compagnia è obbligata a rimborsare l’intero
ammontare della somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla
conclusione del contratto, entro il termine a suo favore di trenta giorni dalla data di ricevimento
della dichiarazione di revoca della proposta contrattuale.
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Art. 15 Opzioni di rendita
Su richiesta dell’Investitore-Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere
convertito, anche solo parzialmente, in una delle seguenti forme di rendita:
• rendita annua vitalizia sulla testa di un Beneficiario da designare;
• rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla
testa di un Beneficiario da designare;
• rendita annua vitalizia sulla testa di un primo Beneficiario da designare e reversibile totalmente
o parzialmente a favore di una seconda testa da designare;
• rendita annua vitalizia, pagabile vita natural durante a un Beneficiario da designare con
pagamento di un importo prestabilito in caso di decesso del Beneficiario stesso entro un
numero prefissato di anni.
Le condizioni ed i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione prescelta sono
quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione in rendita.
Art. 16 Cessione, pegno e vincolo
L’Investitore-Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché disporre dei crediti da esso
nascenti nei confronti della Compagnia costituendoli in pegno o comunque vincolandoli.
Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando la Compagnia a seguito di
richiesta in forma scritta dell’Investitore-Contraente ne abbia fatto annotazione sull’originale di
polizza o su apposita appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di recesso richiedono l'assenso scritto del
creditore o del vincolatario.
Art. 17 Beneficiari
L’Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare
tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che l’Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla
Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell’Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento che fa sorgere l’obbligo della Compagnia di eseguire la
prestazione assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all’Investitore-Contraente di
volersi avvalere del beneficio.
Fermo restando che nei primi due casi sopra elencati le operazioni di riscatto, recesso, pegno e
vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari, la designazione dei Beneficiari e le
sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte
per testamento.
Art. 18 Pagamenti della Compagnia
Per la richiesta di liquidazione delle somme assicurate l’Investitore-Contraente o il Beneficiario
della polizza può recarsi allo sportello bancario presso cui ha stipulato il contratto o inviare la
richiesta direttamente alla Compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a Cnp Capitalia life Ltd – Hembassy House, Herbert Park Lane, Dublino 2, Irlanda.
Di seguito si riportano le dichiarazioni da fornire unitamente alla documentazione da allegare alle
singole richieste.
Revoca della proposta o recesso dal contratto.
Documentazione da presentare:
- originale di proposta/polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento;
- il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento
sarà effettuato al detto creditore.
Rimborso del capitale investito prima della scadenza del contratto (Riscatto del contratto)
Documentazione da presentare:
- originale di proposta/polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento (solo per riscatto
totale);
- il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento
sarà effettuato al detto creditore.
Rimborso del capitale investito a scadenza
Documentazione da presentare:
- originale di proposta/polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento;
- il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento
sarà effettuato al detto creditore.
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Liquidazione in caso di decesso
Documentazione e dichiarazioni da presentare:
- originale di proposta/polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento;
- originale del certificato di morte dell’Assicurato;
- il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento
sarà effettuato al detto creditore.
Se la morte avviene nel corso dei primi sei mesi della durata contrattuale, e per una delle cause
previste ai punti a, b e c di cui all’Art. 12:
- relazione sanitaria compilata dal medico che per ultimo ebbe in cura l'Assicurato. La Compagnia
si riserva il diritto di richiedere - per la disamina del sinistro - copia delle cartelle cliniche o
dichiarazione di altri medici curanti. In caso di morte violenta o accidentale (infortunio, suicidio,
omicidio) occorre copia del verbale dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le
circostanze del decesso.
Nel caso di Beneficiari minori o interdetti:
- originale del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà genitoriale o il
tutore dei Beneficiari minori o interdetti a riscuotere per loro conto l'importo spettante,
esonerando la Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità in ordine al reimpiego.
Nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari o legittimi è necessario presentare in
aggiunta alla documentazione di cui sopra anche:
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’elenco degli eredi legittimi, età,
capacità giuridica e grado di parentela nei confronti dell’Assicurato, con indicazioni circa
eventuali disposizioni testamentarie delle quali, nel caso, dovrà essere fornita copia pubblicata.
Sarà inoltre specificato se tra l’Assicurato ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di
separazione.
Per gli eredi legittimi:
- la dichiarazione da parte della vedova di non essere in stato di gravidanza.
Per particolari situazioni di fatto, la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario eventuale
documentazione suppletiva.
Oltre ai documenti sopra riportati, l’Investitore-Contraente o il Beneficiario deve allegare copia del
documento d’identità in corso di validità e codice fiscale, nonché eventuale dichiarazione scritta
originale degli estremi di un conto corrente bancario intestato all’avente diritto su cui effettuare il
pagamento, in mancanza della quale il pagamento sarà effettuato dalla Compagnia all’avente
diritto presso la sede legale della Compagnia.
Qualsiasi pagamento di quanto dovuto dalla Compagnia in esecuzione del contratto sarà effettuato
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Compagnia dell’ultimo dei
documenti richiesti ai fini del pagamento. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente
bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui
impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio dell’avente diritto.
In caso di inadempimento da parte della Compagnia dell’obbligo di pagamento del dovuto nel
termine dinanzi stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere agli aventi diritto
gli interessi moratori a partire dalla scadenza del predetto termine ed al saggio legale secondo la
legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
Art. 19 Informazioni
L’Investitore-Contraente potrà chiedere ogni informazione relativa al contratto direttamente alla
Compagnia, all’indirizzo della sua sede operativa, scrivendo a: Cnp Capitalia Life Ltd. – Embassy
House, Herbert Park Lane, Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda od inviando un fax al numero +353 1
2315086.
Per informazioni è, comunque, possibile utilizzare l’indirizzo internet www.cnpcapitalialife.ie.
Art. 20 Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Quella italiana è la lingua che dovrà essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione
relativa a, o connessa con, la conclusione o l’esecuzione del contratto.
Art. 21 Giurisdizione e foro competente
Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione
esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del
diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Investitore-Contraente, Assicurato o Beneficiari) così
come risultante dalla proposta contrattuale.
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TAR 841
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