Statuto Special Olympics Italia Modificato

Transcript

Statuto Special Olympics Italia Modificato
STATUTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
SPECIAL OLYMPICS ITALIA
ONLUS
INDICE
Art. 1 - Costituzione, sede e scopi ................................................................................................4
Art. 2 - Patrimonio........................................................................................................................8
Art. 3 - I Soci...............................................................................................................................10
Art. 4 - Procedure per l'ammissione a socio .............................................................................12
Art.5 – Diritti e Doveri dei Soci e Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari.........13
Art. 6 - Organi centrali e periferici dell’Associazione ..............................................................15
Art.7 - Assemblea Generale Ordinaria ......................................................................................17
Art. 8 – Assemblea Generale Straordinaria ..............................................................................19
Art. 9 - Il Comitato d'Onore o Honored Board.........................................................................21
Art.10 - Il Consiglio Direttivo o National Board ......................................................................22
Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo .............................................................................26
Art. 12 - Modalità per l’Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre Cariche
.....................................................................................................................................................28
Art. 13 - Il Presidente di Special Olympics Italia......................................................................30
Art. 14 – I Vice Presidenti ..........................................................................................................32
Art. 15 – Il Presidente Onorario ................................................................................................32
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti....................................................................................32
Art. 17 - Organi di Giustizia.......................................................................................................34
Art. 18 - Vincolo di Giustizia .....................................................................................................37
Art. 19 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale..........................................................38
Art. 20 - Program Committee e National Director (Direttore Nazionale) ...............................39
Art. 21 - Il Laboratorio Nazionale o National Team ................................................................39
Art.22 - I Direttori Regionali o Regional Manager Special Olympics Italia ed il Direttore ...40
2
Art. 23 - I Regional Team ..........................................................................................................42
Art. 24 - Convention Nazionale, Regionale, Locale .................................................................44
Art. 25 - Validità della Convention Nazionale ..........................................................................45
Art. 26 - Comitato Atleti .............................................................................................................46
Art. 27 – Regolamenti interni ....................................................................................................47
Art. 28 – Esercizio Finanziario..................................................................................................47
Art. 29 - Avanzi di gestione ........................................................................................................47
Art. 30 – Incompatibilità ............................................................................................................48
Art. 31 - Natura e durata delle cariche sociali ..........................................................................48
Art. 32 - Durata e scioglimento dell’Associazione ....................................................................49
Art. 33 - Entrata in vigore ..........................................................................................................49
3
Art. 1 - Costituzione, sede e scopi
1. E’ costituita con sede nazionale in Roma, presso Via dì Decima n. 40 – 00144 RM l'
Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics
Italia", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, indicata come Special Olympics
Italia ovvero, in breve, SOI - Onlus o Associazione.
2. Special Olympics Italia, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità
statutarie, può costituire sedi periferiche in Italia.
3. Essa si dichiara apolitica e aconfessionale ed ha durata illimitata.
4. L'
Associazione non si prefigge finalità di lucro, intendendo perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
5. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia è riconosciuta dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale Associazione Benemerita: essa è retta da
norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in
condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto del
C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I.
stesso e nel rispetto delle normative e delle competenze del C.I.P.
6. A tal fine, nel rispetto del DPCM dell’08.04.2004, Special Olympics Italia, in linea con
gli accordi vigenti tra C.I.O. e I.P.C., insieme agli Enti di Promozione Sportiva e ad altre
Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita
culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento di superamento
e integrazione delle diversità, coinvolgendo persone non disabili e diversamente abili
per un miglioramento della loro qualità di vita.
4
7. L’attività dell’Associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia
con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. e nel rispetto delle
competenze di legge del Comitato Italiano Paralimpico.
8. L'
Associazione si impegna a svolgere ogni attività ed iniziativa culturale, medicoscientifica, sportiva, educativa, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa
finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare le
diverse abilità di tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità intellettiva e
plurihandicap, per favorire una maggiore consapevolezza dell’opportunità di perseguire
un’integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport
dilettantistico, dell'
assistenza sociale e sociosanitaria.
9. A tale scopo ed in via non esclusiva, l’Associazione cercherà di:
a. favorire ed attuare, per fini meramente umanitari, la massima conoscenza ed
approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva ed
un’adeguata azione di integrazione sociale;
b. incentivare studi e ricerche con l’obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle
persone con deficit intellettivi organizzando seminari, stage e corsi di formazione ed
aggiornamento per tecnici sportivi, dirigenti, medici, operatori socio-sanitari,
volontari e in genere per operatori del settore, nonché manifestazioni sportive ed
ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna, promuovendo le attività del
movimento Special Olympics, così come proposte e concordate con Special
Olympics Inc., con sede in Washington D.C.;
c. favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento Special
Olympics, così come proposto e concordato con Special Olympics Inc, nonché alle
iniziative e agli eventi da questo proposti;
d. istituire, promuovere, organizzare e gestire un programma di allenamenti sportivi e
gare destinati a persone con disabilità intellettiva in Italia, allo scopo di fornire loro
5
opportunità di sviluppo sociale, fisico e mentale per migliorare la qualità della loro
vita;
e. coinvolgere persone non disabili di varie fasce d’età, formandoli quali volontari,
nella promozione ed organizzazione di Special Olympics, a tutti i livelli, nazionale
ed internazionale;
f. promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i
medesimi obiettivi o scopi similari, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del
presente Statuto;
g. migliorare e aumentare la conoscenza della filosofia di Special Olympics da parte
della comunità, dei tecnici, dei familiari, dei volontari e di qualunque persona
impegnata o che intenda impegnarsi a favore della realizzazione degli scopi
contenuti nel presente Statuto;
h. organizzare e favorire corsi di istruzione, insegnamento, conferenze, incontri tra
genitori e persone interessate, gruppi di discussione e manifestazioni di qualsiasi
genere al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'
Associazione o di
ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità indicate;
i. stipulare accordi e contratti con il Governo e/o qualunque istituzione extra-nazionale,
nazionale, regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con Federazioni
ed Enti di Promozione sportiva, semplici associazioni, aziende e società che possano
favorire il raggiungimento degli scopi dell'
Associazione ed ottenere decreti, diritti,
privilegi e concessioni per agevolare e sostenere una maggiore integrazione delle
persone con disabilità intellettiva, attraverso la realizzazione di progetti,
manifestazioni ed iniziative promosse da Special Olympics;
j. istituire, associarsi, sostenere e sottoscrivere nonché collaborare all'
istituzione ed al
supporto di associazioni, istituzioni, società, cooperative, clubs o altri enti che siano
di beneficio per l'
Associazione e per gli scopi che la stessa si prefigge;
6
k. nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 6 del presente Statuto, proporre,
organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre
Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di
cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione
dei principi, della missione e degli obiettivi dell’Associazione.
10. In attuazione dei suddetti scopi istituzionali, l'
Associazione si collega, seguendone le
direttive, allo Special Olympics Inc., dal quale, attualmente, riceve
l'
accredito in
esclusiva.
11. In tale ambito e nello spirito dell’accordo internazionale C.I.O.- I.P.C. del 15.01.2000,
in linea con l’art. 12-bis – comma c-bis Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15,
inerente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”,
recante «Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI», ai sensi
dell'
articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si adopererà per raccordarsi, anche
convenzionalmente, per la realizzazione dei suoi programmi di attività e competizioni
sportive, con le organizzazioni e gli Enti che istituzionalmente sono deputati a realizzare
dette attività, come il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Paraolimpico
ex legge n.189 del 15.07.03, del DPCM 08.04.04, le Federazioni Sportive Nazionali e
gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, il Governo Italiano, i Ministeri interessati,
in particolare i Dicasteri con competenze nel welfare, nell’istruzione, nell’università e
ricerca scientifica, nell’economia, nelle attività produttive, nella sanità, nello sport,
intrattenendo rapporti con le loro strutture centrali e periferiche, Istituzioni, Enti
Pubblici, Regioni, Province, Comuni. Special Olympics Italia è dotato di autonomia
tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e nel rispetto di quanto
stabilito dal DPCM 08/04/2004.
12. Il tutto, sempre e comunque, nell’ambito dei principi ispiratori di Special Olympics Inc.,
di cui SOI-Onlus adotta, in quanto compatibili con la legislazione italiana, i regolamenti
e le linee guida, che, in caso di stipula di convenzioni con gli enti e istituzioni sopra
7
citati, dovranno sempre essere per SOI - Onlus prevalenti sulle norme di altri
regolamenti eventualmente incompatibili.
13. L'
Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali,
ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'
Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da tutti
gli altri beni che le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni
ed erogazioni, anche una tantum, nonché da altri supporti finanziari espressamente
destinati ad incremento patrimoniale, a vantaggio delle iniziative attinenti alla presente
Associazione e dagli avanzi di gestione.
2. Le entrate dell'
Associazione sono costituite:
a. dai versamenti effettuati dai soci fondatori, dai soci e comunque da coloro che
aderiscono all'
Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
b. dai versamenti effettuati dai sostenitori dell'
Associazione;
c. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
d. dalle somme a qualsiasi titolo acquisite per erogazioni di terzi, dai proventi
eventualmente realizzati nello svolgimento di tutte le sue attività istituzionali e
connesse;
e. dai contributi eventualmente erogati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed
internazionali.
3. Per realizzare le entrate di cui sopra, l'
Associazione può ottenere, raccogliere e ricevere
denaro e fondi tramite contributi, donazioni, sottoscrizioni, eredità, prestiti,
manifestazioni raccolta fondi o tramite qualunque altro metodo idoneo, nonché, ricevere
8
e accettare donazioni di proprietà di qualunque tipo e/o natura, per consentire il
raggiungimento delle finalità dell'
Associazione.
4. I versamenti ad incremento del patrimonio e delle entrate possono essere di qualsiasi
entità e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto erogato
all'
Associazione a titolo di versamento.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma quinquies del Decreto Legislativo
460/97, per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater
del medesimo Decreto legislativo l’Associazione si conforma ai principi previsti nelle
seguenti clausole, recependole quali parti integranti del presente Statuto:
a. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'
associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'
ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'
organismo di controllo di cui all'
articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'
effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'
età il diritto di voto per l'
approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'
associazione;
d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
9
e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all'
articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'
assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed
idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 3 - I Soci
1. Possono essere associati alla Associazione tutti coloro, che, condividendone gli scopi,
chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della quota
sociale annua stabilita anno per anno dall’Assemblea.
2. I Soci dell'
Associazione si distinguono in:
a.
Soci fondatori;
b.
Soci onorari;
c.
Soci ordinari;
d.
Soci Atleti;
e.
Soci volontari;
f.
Soci sostenitori.
3. Sono Soci fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione
dell'
Associazione e fanno parte dell'
Assemblea Generale, purché in regola con i
versamenti associativi annuali.
4. Sono Soci onorari coloro che l’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo
- National Board, ritenga opportuno nominare, in riconoscimento di meriti peculiari nel
10
campo della politica, dell'
economia, dello sport o del sociale; essi sono esentati dal
pagamento delle quote sociali.
5. Sono Soci ordinari tutti coloro, che, condividendo le finalità dell'
Associazione, ne
vogliono sostenere direttamente l'
impegno ed intendono farsi carico delle necessità
economiche ed organizzative. Previa domanda motivata, dichiarano la propria completa
disponibilità ad operare in favore dell'
Associazione e dei suoi obiettivi e sono
disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota associativa
annua per l'
importo stabilito.
6. La facoltà di ammettere nuovi soci è competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà
sottoporre a ratifica ogni ammissione all’Assemblea Generale nella prima seduta utile.
7. La decisione definitiva dell’Assemblea Generale sulle domande di ammissione dei soci
è insindacabile.
8. La determinazione dell'
ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di
rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza
esclusiva dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
9. E'espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Sono Soci Atleti le persone con disabilità intellettiva, che godono dei diritti civili e che
non sono sottoposti ad interdizione od altra limitazione legale, che praticano le
discipline sportive e gli allenamenti e partecipano alle gare organizzate direttamente
dall’Associazione o dalla stessa riconosciute.
11. Sono Soci Volontari tutte le persone, di qualsiasi fascia d’età, che aderiscono
liberamente a Special Olympics Italia e si rendono disponibili a sostenere attraverso la
propria partecipazione e collaborazione la realizzazione, organizzazione e gestione delle
varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dall’Associazione,
11
contribuendo a garantire anche migliori servizi a tutti i partecipanti con disabilità
intellettiva.
12. Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'
Associazione, intendono
dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di
concorrere personalmente al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle
persone differentemente abili per ritardo mentale.
13. I Soci Sostenitori si iscrivono, in base alla Regione di appartenenza, in una delle
seguenti aree di loro interesse: famiglie, volontari, tecnica, medico-psico-pedagogica,
organizzativa.
14. I Soci Sostenitori e i Soci Atleti partecipano nei momenti della formazione,
dell'
aggiornamento, degli scambi di esperienze e nei momenti organizzativi.
15. Allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e
la migliore partecipazione, tutti i Soci partecipano alle Assemblee Generali Ordinarie
e/o Straordinarie secondo le modalità previste ai seguenti art. 7 e 8, mentre partecipano,
organizzati in Team, alle Convention Locali, Regionali e Nazionali, con diritto di voto
secondo le modalità previste dal presente Statuto negli art. 23 e 24.
16. Hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee Generali Ordinarie e/o Straordinarie
tutti i Soci maggiorenni, che godono dei propri diritti civili e che versino nelle
condizioni previste dall’art. 7.
Art. 4 - Procedure per l'ammissione a socio
1. Chiunque intenda aderire all'
Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al
Presidente dell’Associazione.
12
2. La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, la dichiarazione di
condividere le finalità, che l'
Associazione si propone, e l'
impegno ad osservarne Statuto
e Regolamenti.
3. Sulle domande di ammissione provvede a deliberare nella prima seduta utile
l’Assemblea Generale con provvedimento motivato.
4. In caso di diniego espresso, l’Assemblea è, comunque, tenuta a esplicitare con
comunicazione scritta la motivazione del diniego.
5. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha
validità per l'
anno in corso.
6. Il Consiglio Direttivo - National Board può determinare le modalità di versamento
anticipato della quota per i Soci Ordinari al momento della domanda, ma il rigetto della
domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci e Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari
1. Possono far parte dell'
Associazione, presentando apposita domanda scritta secondo il
precedente art. 4, tutti coloro che, disabili e non, dedicano la loro attività allo sport
inteso come momento di alto livello di educazione, maturazione umana e civile ed
integrazione sociale.
2. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:
a.
partecipare alle manifestazioni, iniziative e qualsiasi altro evento sportivo,
culturale, sociale, artistico e ricreativo promosso ed organizzato da SOI–Onlus;
b.
ricevere il notiziario e/o periodico informativo dell’Associazione sia in formato
cartaceo che in via informatica;
c.
partecipare alle attività inerenti la formazione, l'
aggiornamento e gli scambi di
esperienze tra i vari componenti dei Team accreditati;
13
d.
prendere parte attiva alla costituzione e sviluppo di una rete di comunicazione tra
tutti i soci, allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di
informazione e la migliore partecipazione alle varie attività promosse e realizzate a
livello periferico, regionale, nazionale ed internazionale;
e.
frequentare, compatibilmente con gli orari e gli spazi disponibili, i locali della sede
nazionale e delle sedi periferiche.
3. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega,
a collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità alla realizzazione delle
iniziative e/o manifestazioni, promosse da SOI – Onlus, ed a recedere dall’appartenenza
all'
Associazione.
4. I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i
seguenti obblighi e/o doveri:
a.
si impegnano ad effettuare il pagamento della quota associativa annuale nei termini
e nei modi previsti;
b.
dichiarano di essere consapevoli, di attenersi e rispettare le norme previste dal
presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio
Direttivo - National Board ed approvati dall’Assemblea e tutte le decisioni del
Consiglio Direttivo e dell'
Assemblea;
c.
si impegnano ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo.
5. I Soci cessano di far parte dell'
Associazione:
a.
per dimissioni, da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia dall'
inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente riceva la notifica della
volontà di recesso;
b.
l’inattività e/o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o
alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi;
14
c.
per mancato pagamento delle quote sociali entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno
relativamente al quale è dovuto il pagamento;
d.
per radiazione comminata dagli organi di giustizia, con comunicazione scritta
all’interessato che deve contenere le motivazioni per le quali il provvedimento sia
stato deliberato, quali il compimento di atti contrari alla legge, la violazione dello
Statuto o Regolamento Sociale o, comunque, per l’esecuzione di atti lesivi degli
interessi e dell’immagine dell’Associazione.
6. Nel caso che l'
escluso non condivida le ragioni dell'
esclusione, egli può adire il Collegio
dei Probiviri; in tal caso l'
efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla
pronuncia del Collegio stesso.
7. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, dell’Associazione
per i soci che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del
tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate
nei loro confronti.
Art. 6 - Organi e strutture dell’Associazione
1. L'
Associazione è direttamente accreditata per il tramite del Presidente, quale
rappresentanza nazionale per l'
Italia dall’organizzazione Special Olympics Inc., con
sede in Washington D.C. (U.S.A.) e si articola nei seguenti organi sociali:
a.
l'
Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria dei soci;
b.
il Comitato d'
Onore o Honored Board;
c.
il Consiglio Direttivo o National Board;
d.
il Presidente;
e.
i Vice Presidenti Vicari;
f.
il Collegio dei Revisori dei Conti;
15
g.
la Commissione di Giustizia di 1° grado;
h.
il Collegio dei Probiviri;
e nelle seguenti strutture nazionali e territoriali:
i. il Direttore Nazionale
j. il Laboratorio Nazionale o National Team;
k. la Convention nazionale;
l. i Direttori Regionali o Regional Managers;
m. i Comitati Esecutivi Regionali o Regional Teams;
n. i Direttori Provinciali o Country Managers;
o. Comitati Esecutivi Provinciali o Country Teams;
p. le Convention Regionali.
2. Le funzioni esclusive dei suddetti organi non sono delegabili da un organo ad un altro.
3. In particolare, i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia associativa
devono intendersi separati.
4. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non si estende agli organi non
connessi sotto il profilo funzionale ed in particolare agli organi di giustizia ed al
Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati
decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi,
per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto
interessato non deve prendere parte a tali deliberazioni o atti.
7. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
16
Art.7 - Assemblea Generale Ordinaria
1. L'
Assemblea Generale è composta da tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote
annuali e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in base al comma 3 del
presente articolo.
2. L’Assemblea Generale ha la funzione di indirizzo e controllo dell’Associazione in
conformità con lo spirito e le linee guida di Special Olympics Inc.
3. Per aver diritto a partecipare all’Assemblea i soci devono essere in regola con le quote
associative e non devono essere stati sottoposti a provvedimenti di squalifica o
inibizione in corso di esecuzione.
4. L'
Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Special Olympics Italia Onlus.
5. I lavori dell’Assemblea Generale Ordinaria saranno presieduti da un Ufficio di
Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, eletto dai
soci aventi diritto al voto tra tutti i partecipanti presenti.
6. I soci possono intervenire all'
Assemblea Generale di persona o per delega, purché tali
deleghe siano rilasciate a soci aventi diritto al voto nell’ambito della stessa Regione.
Nessun socio delegato può rappresentare, oltre a se stesso, più di un associato, se
all’Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 100 soci con diritto di voto, ovvero più
di due associati oltre i 100 soci con diritto di voto. Ciascun socio ha diritto a un voto.
7. In forza dei principi e delle normative statutarie del C.O.N.I., attualmente in vigore, i
membri del Board – Consiglio Direttivo ed i candidati alle cariche elettive non possono
essere portatori di deleghe e non possono rappresentare Team, società ed associazioni.
8. La convocazione dell'
Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria deve avvenire per
affissione presso la sede sociale e per avviso scritto da inviarsi ai soci per posta o per
17
posta elettronica o via fax, o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta
da parte dei medesimi, con la precisazione dell'
ordine del giorno e dell’elenco degli
aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita di
svolgimento della sessione stessa.
9. L'
Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta l'
anno su convocazione
del Presidente dell’Associazione, a seguito dell’indizione del Consiglio Direttivo.
10. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale Ordinaria si tengano
per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il Segretario.
11. Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo annuale l’Assemblea
Generale Ordinaria deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno.
12. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la
presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.
13. In seconda convocazione l'
Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibererà a maggioranza semplice. Nelle sessioni elettive previste dal comma 14 del
presente articolo, in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al
voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
14. L'
Assemblea Generale Ordinaria ogni quattro anni elegge, entro il 31 marzo dell’anno
successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazioni a scrutinio
segreto, separate e successive, secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto,
il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo - National Board, i membri del Collegio
18
dei Revisori dei Conti, i membri della Commissione di Giustizia di 1° grado ed il
Collegio dei Probiviri.
15. Nelle sessioni elettive, l’Assemblea si avvarrà dell’assistenza di una Commissione per la
Verifica dei Poteri e di una Commissione di Scrutinio. I componenti della Commissione
per la Verifica dei Poteri ed i componenti della Commissione di Scrutinio non possono
essere scelti tra i candidati alle cariche associative.
Art. 8 – Assemblea Generale Straordinaria
1. L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90
giorni a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto o a seguito della richiesta scritta e motivata della metà più uno
componenti il Board – Consiglio Direttivo.
2. L’Assemblea Generale Straordinaria:
a. elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente
statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il
Presidente, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del
Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri o della
Commissione di Giustizia di I° grado, per qualsivoglia motivo;
b. delibera
sulle
proposte
di
modifica
dello
Statuto,
da
sottoporre
all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
c. delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
d. delibera sugli altri argomenti posti all’o.d.g..
3. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata dall’organo
statutariamente competente nei termini di cui al comma 1.
19
4. All’Assemblea Generale Straordinaria partecipano tutti i soci aventi diritto al voto in
regola con il versamento delle quote annuali e che non siano sottoposti a
provvedimenti disciplinari in base all’art. 7 del presente Statuto.
5. I lavori dell’Assemblea Generale Straordinaria saranno presieduti in maniera analoga
a quanto previsto per l’Assemblea Generale Ordinaria, secondo quanto previsto
dall’art. 7, 5° comma.
6. L’Assemblea Generale Straordinaria, ai sensi dell’art 21 C.C., è validamente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi
diritto al voto in proprio o per delega ed è competente a deliberare a maggioranza dei
voti presenti o rappresentati in Assemblea.
7. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera con la maggioranza di cui in precedenza. Nelle sessioni elettive
previste dal presente articolo, in seconda convocazione l’Assemblea Generale
Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di
almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza
dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
8. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale Straordinaria si
tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
9. L'
Assemblea Generale Straordinaria è competente a deliberare, infine, sulle proposte
di modifica dello Statuto con la presenza di almeno i due terzi degli associati e le
delibere debbono essere approvate dalla maggioranza dei voti presenti o
rappresentati in assemblea.
20
10. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere
presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi
diritto a voto.
11. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea
Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
12. Il Consiglio Direttivo può indire, su propria iniziativa, l’Assemblea suddetta per
esaminare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
13. Il Consiglio, nell’indire l’Assemblea, sia su propria iniziativa che su richiesta degli
associati, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica.
14. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della
Giunta Nazionale del C.O.N.I.
15. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del
codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n. 460/97.
Art. 9 - Il Comitato d'Onore o Honored Board
1. Il Comitato d'
Onore o Honored Board è composto da insigni personalità del mondo
economico, culturale e sociale, che condividano gli obiettivi e la filosofia di Special
Olympics e che abbiano dato o che intendano dare un rilevante contributo in favore
dell'
emancipazione delle persone con disabilità mentale.
2. I membri del Comitato d’Onore sono eletti dall’Assemblea Generale nella prima
sessione utile su proposta del Presidente e/o di ciascun Vice Presidente e/o del
Direttore Nazionale.
3. I membri del Comitato d'
Onore eleggono nel proprio seno un Presidente dello stesso
Comitato.
21
4. I membri del Comitato d’Onore possono contribuire allo sviluppo dell’attività di SOI
– Onlus, sostenendo con propri atti e/o iniziative, purché realizzate in accordo con il
National Board – Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
5. Il Comitato d’Onore, essendo composto da esponenti di prestigio del mondo
economico, culturale e sociale, collaborerà, con funzione consultiva, con il
Presidente ed il Consiglio Direttivo nel reperimento di fondi o nella realizzazione di
piani di comunicazione dell’Associazione.
6. Le riunioni del Comitato d’Onore sono validamente costituite con la presenza di
almeno la metà dei suoi membri ed è competente a deliberare a maggioranza dei voti
presenti.
7. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato d’Onore si tengano per video
o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano
il Presidente ed il Segretario.
Art.10 - Il Consiglio Direttivo o National Board
1. Il Consiglio Direttivo o National Board è composto da 13 (tredici) membri, tra cui il
Presidente, che ne presiede e coordina i lavori, 3 (tre) Vice Presidenti ed almeno un
Atleta. L’Assemblea Generale Ordinaria ne determina il numero entro i limiti
suddetti.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri fino
ad un massimo di 3 (tre) Vice Presidenti. L’Assemblea Generale ne determina il
numero entro i limiti suddetti.
3. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, con apposite deleghe, nella conduzione
dell’attività dell’Associazione, lo sostituiscono nelle competenze in caso di
22
impedimento o di assenza temporanea secondo l’ordine previsto dall’articolo 11,
comma 2, del presente Statuto, danno esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo. Tuttavia, ai Vice Presidenti non possono essere attribuiti, ex delega, i
poteri istituzionalmente riservati alla competenza esclusiva del Presidente.
4. In ottemperanza al fatto che Special Olympics Inc. promuove in ogni modo
l’opportunità che persone diversamente abili siano loro stessi testimonial privilegiati
della propria esperienza abilitativa, ricoprendo ruoli ufficiali all’interno degli organi
direttivi dell’Associazione, Special Olympics Italia prevede l’opportunità che
all’interno del Consiglio Direttivo sia riservato almeno un posto al rappresentante
degli Atleti/e con disabilità intellettiva e/o plurihandicap, regolarmente iscritto quale
Socio Atleta e partecipante all’attività promossa da Special Olympics Italia. Uno dei
membri del Consiglio Direttivo - National Board sarà eletto dall’Assemblea tra i
rappresentanti del National Team.
5. Possono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio Direttivo - National
Board tutti i cittadini italiani, purché tesserati in qualità di soci dell’Associazione,
presentando apposita candidatura individuale scritta indirizzata contestualmente alla
Presidenza dell’Assemblea dei Soci ed al Presidente dell’Associazione. Si tiene a
precisare che gli eventuali candidati dovranno essere in possesso del requisito del
tesseramento sin dal momento della presentazione della candidatura, secondo le
modalità previste all’art. 4 e le norme per l’eleggibilità alle cariche sociali previste
all’art. 12 del presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo - National Board promuove e coordina l'
azione politica di SOI
- Onlus, secondo gli indirizzi programmatici dettati dall'
Assemblea Generale e le
linee guida emanate da S.O. Inc.
7. Il Consiglio Direttivo - National Board, entro il 28 febbraio di ogni anno, predispone
il bilancio consuntivo, corredato della relazione tecnico - morale e finanziaria
23
dell'
anno trascorso, da sottoporre all'
Assemblea Generale Ordinaria, entro e non oltre
il 30 aprile.
8. Il Consiglio Direttivo - National Board si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'
anno,
ma può essere convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure
su istanza scritta del Direttore Nazionale o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi
membri; decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo dei suoi
membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
9. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video
o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia
loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente ed il Segretario.
10. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, gestione, collegamento,
raccordo, promozione e ricerca fondi ed i suoi membri sono eletti dall’Assemblea
Generale Ordinaria e/o Straordinaria, che li individua tra i soggetti, che siano in
possesso del requisito del tesseramento per l’Associazione al momento della
candidatura, di cittadinanza italiana e che abbiano dimostrato il proprio interesse e la
propria disponibilità a sostenere lo sviluppo della mission di Special Olympics Italia.
11. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, in coincidenza con il
quadriennio olimpico.
12. In accordo con il Presidente, dopo aver assunto il parere del Direttore Nazionale, il
Consiglio Direttivo inoltre:
a. approva il programma annuale di attività dell'
Associazione e provvede
all'
amministrazione ordinaria e straordinaria per il regolare raggiungimento
degli scopi associativi;
24
b. nomina,
su
proposta
del
Presidente,
anche
tra
persone
esterne
all’Associazione stessa, il Direttore Nazionale ed il Direttore Sportivo, che
dovranno operare nel rispetto delle linee programmatiche approvate
dall’Assemblea Generale, condividendo le finalità del presente Statuto;
c. determina la durata in carica di tutti i collaboratori e delibera sul regolare
funzionamento degli uffici e dei gruppi di lavoro, eventualmente costituiti;
d. stabilisce, su proposta del Presidente e/o del Direttore Nazionale, le date delle
Assemblee Ordinarie, delle Convention nazionali e delle Convention
Regionali;
e. provvede all’elaborazione delle norme di funzionamento della sede sociale e
dei regolamenti interni;
f. decide, in via di urgenza, su tutte le questioni che interessano l'
Associazione e
i Soci;
g. propone all’Assemblea Generale Ordinaria i nominativi dei soci onorari;
h. delibera, per gravi motivi, la denuncia dei soci da presentarsi agli organi di
giustizia;
i. propone all’Assemblea Generale l’ammontare della quota associativa;
j. nomina, su proposta del Presidente e/o del Direttore Nazionale, i collaboratori
dello Staff Operativo Nazionale sia centrali che periferici;
k. indice, salvo i casi statutariamente previsti, l’Assemblea Generale
Straordinaria.
13. La carica di membro del Consiglio Direttivo – National Board è gratuita e non può
dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto
dell'
Associazione.
25
14. Ogni componente del Consiglio Direttivo - National Board, che per tre volte
consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla
carica e verrà sostituito, su delibera dello stesso Consiglio Direttivo - National
Board, dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito almeno il 50% dei
voti dell’ultimo eletto.
Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo
1. Determinano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo:
a. le dimissioni del Presidente dell’Associazione;
b. le dimissioni contemporanee di oltre la metà dei componenti del Consiglio
Direttivo;
c. la mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell’Assemblea Generale
dei Soci. In tale ipotesi, il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono, ma
restano in prorogatio sino alla celebrazione dell’Assemblea Generale
Straordinaria per il rinnovo degli organi decaduti che dovrà essere convocata e
celebrata entro 90 (novanta) giorni dall’evento sopra richiamato.
2. Nell’ipotesi di cui al 1° comma, lett. a) il Presidente ed il Consiglio Direttivo
dell’Associazione decaduti restano in carica per l’ordinaria amministrazione, fino alla
celebrazione dell’Assemblea Generale Straordinaria nei termini previsti dal presente
statuto. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente più
anziano per tesseramento all’Associazione ed in subordine per anzianità d’età o, in caso
di impedimento di questo, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità d’età. In
caso di contemporaneo impedimento di tutti i Vice Presidenti, subentra il membro del
Consiglio Direttivo più anziano per tesseramento all’Associazione ed in subordine per
anzianità d’età.
26
3. Nell’ipotesi di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo, si avrà la decadenza
immediata dell’intero Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l’ordinaria
amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei termini di cui
al precedente comma 1.
4. Determinano, inoltre la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, nonché quella del
Presidente, l’impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro
motivo, del Presidente stesso.
5. In questo caso i Vice Presidenti restano in carica per la sola ordinaria amministrazione
fino all’Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute,
che deve svolgersi entro 90 giorni dall’evento.
6. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica di ciascun Vice Presidente
subentra il Consigliere anziano, di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Determinano, infine, la decadenza dei soli Consiglieri, ma non del Presidente, le
dimissioni, l’impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro
motivo non contemporanee nell’arco del quadriennio, di oltre la metà dei componenti
del Consiglio Direttivo.
8. In questo caso l’ordinaria amministrazione competerà al Presidente dell’Associazione,
fino all’Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che
deve svolgersi entro 90 giorni.
9. La decadenza del Consiglio Direttivo e/o del Presidente non comporta la decadenza del
Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
10. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi sociali sono irrevocabili.
11. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza, cessino dalla carica
per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo verrà integrato con l’inserimento - in numero
27
identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria in ciascuna lista esistente per
ciascuna componente associativa, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti
conseguiti dall’ultimo degli eletti.
12. Ove non sia possibile l’integrazione con le procedure di cui al comma precedente dovrà
essere celebrata entro 90 (novanta) giorni una Assemblea Generale Straordinaria per la
ricomposizione dell’Organo.
Art. 12 - Modalità per l’Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre
Cariche
1. Per concorrere alle cariche elettive, in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria e/o
Straordinaria, gli interessati hanno la possibilità di presentare formale candidatura
individuale scritta da inviare contestualmente alla Presidenza dell’Assemblea dei Soci
ed al Presidente dell’Associazione entro 30 (trenta) giorni antecedenti lo svolgimento
dell’Assemblea stessa.
2. Non è ammessa la candidatura per più cariche sociali nella medesima Assemblea
elettiva.
3. I candidati alle cariche sociali e di nomina devono essere in regola con il tesseramento
alla data di presentazione della candidatura e devono possedere i requisiti generali di cui
all’art.5 commi 3 e 4 dello statuto del CONI di seguito riportati quali parti integranti del
presente Statuto:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana;
b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici superiore ad un anno;
c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni
28
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione
Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
4. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a
seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
nelle attività sportive.
5. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso di specifica
professionalità, come previsto dall’articolo 17, comma 19 del presente Statuto, e
possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’Associazione.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti, devono essere iscritti all’Albo
dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili e
possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’Associazione.
7. Sono ineleggibili alle cariche elettive tutti coloro che abbiano come fonte primaria o
prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività dell’Associazione
nell’ambito della quale viene inoltrata la candidatura.
8. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il
CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi
riconosciuti dal CONI stesso.
9. Per l’elezione del Presidente dell’Associazione, del Presidente del Collegio dei Probiviri
è dichiarato eletto il candidato che avrà riportato almeno il 50% più uno dei voti
presenti.
10. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i
candidati che hanno ottenuto la citata parità di voti.
11. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti degli altri Organi
associativi eletti dall’Assemblea Generale dei Soci possono essere espressi voti
limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili e sono dichiarati eletti, per ciascun organo, i
candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.
29
12. L’elezione di tutti i candidati alle cariche elettive avviene per votazione a scrutinio
segreto.
Art. 13 - Il Presidente di Special Olympics Italia
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale dell'
Associazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'
ente e dà esecuzione alle delibere del
Comitato Direttivo.
3. Il Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, convoca e presiede i lavori
dell’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria e svolge le attività necessarie alla
vita dell’Associazione in stretta collaborazione con i Vice Presidenti, con i membri del
Consiglio Direttivo, cui può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento
delle attività di gestione dell’Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari
e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali
procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite
all’esclusiva competenza del Presidente.
4. Il Presidente si impegna a:
a. essere il garante del rispetto delle linee di indirizzo per l’attuazione del programma
Special Olympics in Italia
b. assumersi la responsabilità dell'
intera attività programmatica ed organizzativa del
programma Special Olympics in Italia,
c. coordinare l'
organizzazione della struttura nazionale, delle strutture regionali e
periferiche,
d. curare i rapporti con Special Olympics Inc., con Special Olympics Europa/Eurasia e
con gli altri Programmi Nazionali accreditati da Special Olympics;
30
e. mantenere i collegamenti fra l'
Associazione e tutti gli Enti interessati ai programmi
ed iniziative promosse da Special Olympics Inc.;
f. rappresentare l’Associazione nei rapporti internazionali e nazionali in occasione di
manifestazioni, eventi e qualsiasi altro appuntamento che si svolga sul territorio
internazionale e/o nazionale.
5. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo - National Board e ne coordina i lavori.
6. Egli è responsabile del buon andamento economico e finanziario di Special Olympics
Italia Onlus ed, a tal fine, può essere delegato dal Consiglio Direttivo - National Board
alla gestione della liquidità necessaria per l'
operatività dell'
Associazione, nei modi
ritenuti opportuni per la realizzazione dei fini societari.
7. Il Presidente presiede anche la struttura operativa nazionale denominata Team Nazionale
o National Team, di cui coordina i lavori e, attraverso lo staff operativo, favorisce e
segue la crescita delle varie Aree dello Special Olympics, favorisce e segue il
coordinamento tra le diverse Aree, favorisce e segue lo scambio di esperienze e
informazioni tra i componenti del Team Nazionali, i Team Regionali ed i Team
Societari, Locali o Scolastici.
8. Il Presidente può in via preliminare proporre la nomina dei collaboratori centrali e
periferici dello staff operativo nazionale e proporre le nomine dei Direttori Regionali o
Regional Manager, che dovranno essere valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo
nella prima riunione utile.
9. Inoltre, su proposta dei Direttori Regionali o Regional Manager, sottopone al Consiglio
Direttivo le nomine dei componenti dei Team Regionali, quali collaboratori della
struttura periferica a supporto dell’attività del Direttore Regionale stesso.
10. Il Presidente, sentito il parere del Direttore Nazionale e del Consiglio Direttivo,
accredita i Team presenti sul territorio.
31
Art. 14 – I Vice Presidenti
1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri 3 (tre)
Vice Presidenti.
2. Ciascuno dei Vice Presidenti, nei limiti di quanto previsto all’articolo 13 del presente
Statuto, coadiuverà il Presidente con apposite deleghe nella conduzione dell’attività
dell’Associazione, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto
stabilito dal Presidente. Tali deleghe non potranno, però, riguardare competenze
esclusive del Presidente.
3. Il Vice Presidente più anziano per tesseramento all’Associazione assume la carica di
Vice Presidente Vicario, sostituendo il Presidente nelle sue competenze in caso di
impedimento o di assenza temporanea. In caso di impedimento del Vice Presidente
Vicario, le funzioni di Presidente sono esercitate da uno degli altri Vice Presidenti in
ordine di anzianità d’età.
Art. 15 – Il Presidente Onorario
1. L’Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Presidente dell’Associazione, fra i
propri membri e/o tra i componenti dell’Honored Board e/o tra altre personalità del
mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’arte, dello sport o dello
spettacolo, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi
associativi.
2. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri; egli può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ai lavori
dell’Assemblea Generale dei Soci.
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti
32
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti,
nominati per quattro anni dall'
Assemblea Generale è l’organo a cui compete:
a. il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'
ordinato andamento
amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci
alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e
del Regolamento amministrativo-contabile;
b. la presentazione all'
Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali
rilievi sull'
andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c. la richiesta di convocazione dell'
Assemblea dei Soci nei casi previsti dal Codice
Civile e, se del caso, compiere quant'
altro previsto dall'
art. 2403 e seguenti del
codice civile.
2. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea dei soci con apposita votazione.
3. Il Collegio è composto da persone con idonea capacità professionale, come previsto
dall’articolo 12, comma 6 del presente Statuto, anche non associati, la cui funzione è
controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio
stesso.
4. La carica di Revisore dei Conti è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta,
salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'
Associazione.
5. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere
invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi associativi.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto della
maggioranza assoluta dei presenti.
33
7. I lavori e le deliberazioni assunte o respinte e le osservazioni in merito agli aspetti
amministrativi e contabili dell’Associazione dovranno essere riportati in un apposito
libro verbali a cura del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile previste
in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei Sindaci.
Art. 17 - Organi di Giustizia
1. Sono organi di giustizia dell’Associazione:
a. la Commissione di Giustizia di 1° grado;
b. il Collegio dei Probiviri.
2. La Commissione di Giustizia di 1° grado, composta da cinque membri effettivi e 2
supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, è competente a decidere:
a. in primo grado sulle denunce inoltrate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal
Direttore Nazionale, da altri organi sociali e/o da associati nei riguardi di altri soci
che abbiano presumibilmente violato le norme statutarie e/o non abbiano rispettato i
regolamenti associativi e/o si siano resi responsabili di atti illeciti o comunque di
azioni, che possano recare danno nei riguardi dell’Associazione stessa;
b. su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente
tecniche ed a comportamenti e fatti avvenuti in ambito regionale.
3. Per appurare la veridicità dei fatti posti al proprio giudizio, la Commissione di Giustizia
di 1° grado, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni od atti illeciti commessi da
qualsiasi socio, può delegare uno dei propri membri a svolgere indagini preliminari,
acquisendo prove e documenti, al termine delle quali o contesta il capo d’imputazione
con il conseguente avvio dell’azione disciplinare presso la Commissione di Giustizia in
34
seduta plenaria o provvede a richiedere l’archiviazione del caso, in caso di manifesta
infondatezza della notizia di violazione e/o per la non idoneità degli elementi raccolti.
4. In entrambi i casi, la Commissione di Giustizia di 1° grado deve dare comunicazione
riservata agli interessati, che possono entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detto
avviso presentare apposita memoria difensiva.
5. La Commissione di Giustizia di 1° grado elegge nel proprio seno il Presidente, tra i
membri effettivi, e giudica a maggioranza.
6. Il Collegio dei Probiviri composta da cinque membri effettivi e 2 supplenti eletti
dall’Assemblea Generale, è competente a decidere:
a. in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado
dalla Commissione di Giustizia di 1° grado;
b. in unico grado, sull'
impugnazione delle delibere adottate dalle Assemblee regionali e
provinciali, a condizione che il reclamo sia stato preannunziato per iscritto al
Presidente dell'
Assemblea seduta stante e fatto pervenire al Consiglio Direttivo entro
le 48 ore successive allo svolgimento dell'
Assemblea.
c. decidere in materia di interpretazione delle norme statutarie;
d. risolvere i conflitti tra Organi sociali;
e. decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali;
f. decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni e sulle
modalità di trasferimento di associati da un Team ad un altro nel corso della
medesima stagione sportiva d’attività.
7. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente, scelto tra i membri
effettivi, e giudica a maggioranza dei presenti.
35
8. Gli Organi di Giustizia godono di autonomia rispetto agli altri organi dell’Associazione
ed hanno competenza su tutto il territorio nazionale, garantiscono il rispetto delle norme
statutarie e dei regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo,
l’osservanza dei principi dell’ordinamento sportivo, l’esigenza della tutela del “fair
play” ed operano, secondo i principi fondamentali e dello statuto del C.O.N.I., per
evitare ogni forma di “illecito sportivo”, per combattere ogni uso di sostanze vietate e
qualsiasi forma di violenza sia fisica che verbale, perseguendo qualsiasi atto che miri al
conseguimento di un qualsiasi fine attraverso la corruzione.
9. Special Olympics Italia, inoltre, garantisce il diritto di difesa, il diritto di impugnare tutti
i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusare il Giudicante,
l’astensione del Giudice nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia e
dall’ordinamento di giustizia del C.O.N.I., la possibilità di revisione del giudizio. In
ogni caso si dovrà garantire la contestazione scritta degli addebiti ed il diritto di difesa
dell'
incolpato, che potrà presentare controdeduzioni e memorie.
10. Il sanzionato, inoltre, può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la
pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e lo stesso abbia dato
prova, in detto periodo, di effettiva e costante buona condotta.
11. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
12. L’Organo competente per deliberare la riabilitazione è il Collegio dei Probiviri.
13. Gli Organi di Giustizia durano per un quadriennio olimpico con esclusione di revoca
anticipata e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
14. Il quorum costitutivo degli Organi Collegiali di giustizia è dato dal plenum dei
componenti di ciascun Organo, siano essi effettivi o supplenti.
36
15. Tutti i provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia dell’Associazione,
sia in primo grado che in secondo grado, dovranno essere compiutamente motivati ed
emanati entro 30 (trenta) giorni dalla decisione assunta.
16. Le decisioni divengono definitive, se non impugnate nei termini previsti.
17. Avverso qualsiasi sentenza di primo grado il socio può presentare ricorso, da inoltrare
per scritto al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del
provvedimento adottato dall’organo di giustizia di 1° grado.
18. I provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dalla Commissione di Giustizia ed
in appello dal Collegio dei Probiviri dovranno essere comunicati all'
interessato ed al
Consiglio Direttivo; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede
sociale entro trenta giorni dalla decisione del provvedimento.
19. I componenti di tutti gli organi di giustizia debbono essere in possesso di laurea in
giurisprudenza e/o di altro titolo equipollente valido nell’Unione Europea e non possono
essere confermati nella carica per più di due mandati.
20. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita e non può dare diritto ad
emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'
Associazione.
Art. 18 - Vincolo di Giustizia
1. I provvedimenti adottati dagli organi di Special Olympics Italia hanno piena e definitiva
efficacia nell'
ambito dell'
ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dello
stesso.
2. I soci si impegnano a non adire altri organi che non siano quelli sociali per la risoluzione
di controversie connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a
quanto disposto dal precedente comma.Il diniego di autorizzazione deve essere, in ogni
37
caso, adeguatamente motivato. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa,
dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente detto termine, la
deroga si presume concessa.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’adozione di
provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
Art. 19 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale
1. Gli affiliati ed i tesserati s'
impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la
risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate
dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale
degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di
giustizia.
2. Il collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due di essi vengono nominati, uno
ciascuno dalle parti, e provvedono quindi alla designazione del terzo membro quale
Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente del
Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere anche alla nomina dell’arbitro di parte
qualora questa non vi abbia provveduto.
3. Gli Arbitri decidono come amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità
previste nel regolamento di giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e, per
l'
esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte
degli arbitri presso la Segreteria dell’Associazione, che ne dovrà, altresì, dare tempestiva
comunicazione ufficiale alle parti.
5. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di
provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
38
Art. 20 - Program Committee e National Director (Direttore Nazionale)
1. Special Olympics Italia Onlus svolge la propria attività istituzionale attraverso una
struttura operativa nazionale denominata Program Committee.
2. Il Program Committee è la struttura preposta ad attuare le linee programmatiche definite
dall’Assemblea dei Soci, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, garantendo,
quindi, un’adeguata rete di comunicazione tra tutti i soci, attraverso cui favorire una
maggiore e continua partecipazione dei team accreditati da Special Olympics Italia e dei
suoi componenti con il confronto di idee e l’elezione delle rappresentanze a livello
regionale e nazionale.
3. Il Program Committee è coordinato dal Direttore Nazionale, nominato dal Consiglio
Direttivo – National Board, su proposta del Presidente.
Art. 21 - Il Laboratorio Nazionale o National Team
1. Tra le strutture dell’Associazione, il Laboratorio Nazionale o National Team è la
struttura nazionale preposta ad approfondire e curare gli aspetti tecnici, organizzativi,
educativi, scientifici e psicopedagogici delle varie attività, iniziative e progetti promossi
da Special Olympics Italia a livello nazionale ed anche territoriale.
2. Questa struttura, per garantire una idonea sinergia tra gli Organi Nazionali e le strutture
periferiche , è composta da:
a. il Presidente dell’Associazione;
b. il Direttore Nazionale;
c. il Direttore Sportivo dell’Associazione;
d. n° 3 Direttori Regionali;
e. n°1 Rappresentante Area Tecnica, eletto nell'
ambito di tale Area;
f. n°1 Rappresentante Area Medico-psico-pedagogica, eletto nell'
ambito di tale Area;
39
g. n°1 Rappresentante Area Famiglie, eletto nell'
ambito di tale Area;
h. n°1 Rappresentante Area Volontari, eletto nell'
ambito di tale Area;
i. n°2 Rappresentanti Area Atleti, eletti nell'
ambito di tale Area.
3. Il Laboratorio Nazionale è presieduto e coordinato dal Presidente dell’Associazione, che
in caso di impedimento e/o assenza può delegare a presiedere i lavori in sua vece il
Direttore Nazionale.
4. Il National Team fornisce al Consiglio Direttivo - National Board e al Program
Committee tutte le indicazioni circa una migliore conoscenza delle problematiche
relative al lavoro da svolgere ed al lavoro in itinere, recependo e favorendo lo scambio
di conoscenze in rete con i Team Regionali ed i Team Societari.
5. I componenti del National Team, fatta eccezione per il Presidente, il Direttore Nazionale
ed il Direttore Sportivo, sono eletti ogni quattro anni in occasione della Convention
Nazionale, dai delegati di ciascuna area eletti nelle varie Convention Regionali.
6. Il Consiglio Direttivo emana un apposito regolamento, che definisce con maggiore
dettaglio le competenze e le modalità operative di questa struttura nazionale.
Art. 22 - I Direttori Regionali o Regional Manager Special Olympics Italia ed il Direttore
Provinciale o Country Manager.
1. Il Direttore Regionale o Regional Manager è nominato dal Consiglio Direttivo –
National Board, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Nazionale.
2. Egli svolge le funzioni di coordinatore dell'
attività regionale SOI.
3. Il Direttore Regionale coordina i lavori del Regional Team, composto, secondo quanto
previsto dall’art. 13 – comma 9, da collaboratori, che lo affiancano nell’attività di
promozione dei programmi di Special Olympics sul territorio.
40
4. Il Direttore Regionale risponde, altresì, della gestione economica di Special Olympics
Italia Onlus nella Regione e, unitamente al Regional Team stesso, della gestione politica
e organizzativa di Special Olympics nella propria Regione.
5. Egli ha il compito di proporre i nominativi dei componenti dei Regional Team,
stimolarne e seguirne il lavoro.
6. Il Direttore Regionale organizza, altresì, la Convention Regionale, indetta dal Consiglio
Direttivo, per la discussione sullo stato della Special Olympics Italia nella Regione e per
l'
elezione dei Delegati Regionali di Area per la Convention Nazionale.
7. Partecipa agli stage nazionali di formazione ed alle altre iniziative promosse da Special
Olympics in Italia.
8. A nome di Special Olympics Italia sul territorio, il Direttore Regionale collabora con
tutte le organizzazioni, enti convenzionati e con tutti coloro che sono in grado di dare un
valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, con
particolare attenzione alle persone diversamente abili, alle loro esigenze ed alle loro
famiglie.
9. Le Convention Regionali sono indette dal Consiglio Direttivo con apposita
comunicazione a cura del Presidente, entro un anno dalla data della deliberazione del
Consiglio Direttivo - National Board, dopo aver acquisito il parere del Direttore
Nazionale e del Direttore Regionale sulla data e sui punti all’Ordine del Giorno da
sottoporre ai Team accreditati nella Regione.
10. Nell’ambito di ciascuna Provincia, il Direttore Regionale può proporre al Consiglio
Direttivo la nomina di un Direttore Provinciale, o Country Manager, segnalando le
persone idonee a ricoprire l’incarico, previa valutazione dei relativi curricula da parte
del Presidente, del Direttore Nazionale e del Team Regionale.
41
11. Il Direttore Provinciale o Country Manager svolge le funzioni di coordinatore
dell’attività Provinciale SOI. Presiede e coordina i lavori del Country Team composto
da collaboratori anche volontari che lo affiancano per un migliore sviluppo dell’attività
di Special Olympics Italia sul territorio di competenza.
12. Anche il Direttore Provinciale ed il Country Team sono strutture periferiche
dell’Associazione, per cui non sono elettive ma di nomina.
13. Il Direttore Provinciale inoltre:
a. risponde della gestione economica dello Special Olympics Italia Onlus nella
Provincia e unitamente al Country Team stesso, dalla gestione politica e
organizzativa di Special Olympics nella propria Provincia;
b. ha il compito di proporre i nominativi dei componenti dei Country Team, che
dovranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, previa valutazione del Presidente,
del Direttore Nazionale e del Direttore Regionale, e di stimolarne e seguirne il
lavoro;
c. in accordo con il Presidente dell’Associazione, il Direttore Nazionale, il Consiglio
Direttivo, il Direttore Regionale ed il Regional Team, può organizzare una
Convention Provinciale per la discussione sullo stato della Special Olympics Italia
nel territorio di competenza;
d. partecipa agli stage nazionali di formazione;
e. in accordo con il Direttore Regionale ed il Regional Team, collabora con tutte le
organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al
miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità mentale.
Art. 23 - I Regional Team
1. Il Regional Team è la struttura regionale che collabora con il Direttore Regionale
costituita con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo di Special Olympics Italia,
42
su proposta dello stesso Direttore Regionale, sentito il parere del Presidente e del
Direttore Nazionale.
2. I Regional Team sono costituiti in tutte le Regioni, se presenti almeno 5 team
accreditati.
3. Il Regional Team è composto, di regola, da un referente per ciascuna delle Aree
specifiche di Special Olympics Italia: Organizzativa / Manager, Tecnica, Medico-psicopedagogica, Volontari, Famiglie, Atleti.
4. Ogni responsabile, in piena sinergia con il Direttore Regionale e con gli altri componenti
del Team, ha il compito di sviluppare il numero e la preparazione dei sostenitori
relativamente alla propria Area, mediante stage, dibattiti, convegni, riunioni, conferenze
ed attraverso qualsiasi altra iniziativa di sensibilizzazione o promozionale.
5. I membri del Regional Team vengono nominati dal Consiglio Direttivo - National
Board, su proposta del Direttore Regionale, sentito il parere del Presidente e del
Direttore Nazionale.
6. Il Direttore Regionale, qualora i partecipanti all’attività regionale di Special Olympics
siano superiori a 200 unità, può proporre al Consiglio Direttivo una composizione più
ampia del Regional Team, come pure la presenza nello stesso, in qualità di membri,
senza diritto di voto, di persone che siano in grado di dare un rilevante sostegno al
Programma Regionale.
7. E'compito del Regional Team organizzare e controllare la rispondenza allo spirito e alla
regola di Special Olympics di tutte le manifestazioni promosse e realizzate direttamente
nell'
ambito regionale.
8. Il Regional Team ha il compito di applicare in sede regionale lo Statuto, i Regolamenti e
tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi
dell’Associazione.
43
9. Ogni Regional Team, per favorire una maggiore promozione dell’attività sul territorio di
propria competenza, propone e predispone programmi di attività da trasmettere al
Consiglio Direttivo per l’approvazione.
10. Il Team Regionale si riunisce almeno quattro volte l’anno dietro convocazione del
Direttore Regionale. Alle riunioni partecipano, ove nominati, i Direttori Provinciali
11. Il Direttore Nazionale può per motivi d’urgenza e/o necessità chiedere una
convocazione straordinaria del Team Regionale.
12. E’ facoltà del Direttore Regionale invitare alle riunioni del Regional Team dirigenti,
tecnici ed esperti per specifiche esigenze organizzative o programmatiche.
Art. 24 - Convention Nazionale, Regionale, Locale
1. I soci di Special Olympics Italia Onlus possono scambiare esperienze e conoscenze
anche con persone non associate attraverso la partecipazione a Meeting, Convegni,
Conferenze, Congressi ed altre occasioni di incontro.
2. Il momento conclusivo di tale ciclo di incontri è fissato in occasione della Convention
Nazionale da tenersi ogni due anni, anche allo scopo di eleggere i membri del
Laboratorio Nazionale o National Team.
3. I partecipanti alla Convention Nazionale sono eletti su base regionale in riferimento alle
aree di interesse prescelte da ciascuno, attraverso Convention Regionali, tutte improntate
a regole uniformi sull’intero territorio nazionale.
4. La Convention Nazionale è composta da tutti i Delegati eletti per Aree nelle Convention
Regionali.
5. In ciascuna Regione, invece, ogni anno è convocata una Convention Regionale
composta dai membri dei Team accreditati da Special Olympics Italia, presenti nel
territorio regionale.
44
6. In ogni Convention Regionale, si dovrà elegge un rappresentante per ciascuna area
(Organizzativa, Tecnica, Famiglie, Medico-psico-pedagogica, Volontari, Atleti) per un
totale di sei delegati per ogni Regione da inviare alla Convention Nazionale.
7. Per la partecipazione alla Convention Nazionale ogni delegato di area viene eletto
esclusivamente dagli appartenenti alla relativa area.
8. Le Convention Regionali vengono convocate dal Consiglio Direttivo, in accordo con il
Direttore Regionale, e si svolgono, pena l’invalidità, con la partecipazione del
Presidente o di membro del Consiglio Direttivo all’uopo delegato o di persona dal
Presidente delegata.
9. La convocazione di ciascuna Convention Regionale deve avvenire mediante
comunicazione alla sede nazionale, con affissione presso la Sede del Regional Team e
con avviso scritto, mediante e-mail o fax, da inviarsi ai Team accreditati aderenti, con la
precisazione dell'
ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data
stabilita.
10. I soci nelle Convention Regionali possono intervenire di persona o per mezzo deleghe
conferite per iscritto da altri soci della medesima area; nessun partecipante può ricevere
più di due deleghe.
Art. 25 - Validità della Convention Nazionale
1. La Convention Nazionale è convocata dal Presidente di Special Olympics Italia Onlus.
2. Non possono intercorrere più di 120 giorni tra la convocazione della Convention
Regionale e la convocazione della Convention Nazionale.
3. I Delegati intervengono alla Convention Nazionale dì persona. In caso di impedimento
del delegato titolare alla Convention Nazionale partecipa il delegato supplente,
individuato come il primo dei non eletti nella Convention Regionale.
45
4. La convocazione della Convention Nazionale deve avvenire per pubblicazione nella
sede sociale e nelle sedi regionali, per avviso scritto o e-mail o fax, da inviarsi ai
sostenitori delegati, con la precisazione dell’ordine del giorno, almeno 15 (quindici)
giorni prima della data stabilita.
5. La Convention Nazionale, che si differenzia nettamente dall’Assemblea Generale
Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci, è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti, in rappresentanza dei Team accreditati, la metà dei Delegati eletti
ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
7. La Convention Nazionale è presieduta dal Presidente, che nomina un Ufficio di
Presidenza, composto da un Vice Presidente ed un Segretario, scelti tra i delegati
presenti.
8. Per le elezioni alle cariche del National Team è obbligatorio votare a scrutinio segreto.
9. Negli altri casi, salvo diverso avviso dei partecipanti alla Convention, si vota per appello
nominale, o per alzata di mano e controprova.
Art. 26 - Comitato Atleti
1. Il Consiglio Direttivo - National Board può predisporre, nel rispetto degli indirizzi
dell’Assemblea Generale e delle linee guida, che saranno fissate da S.O. Inc., un
regolamento per l’attivazione del Comitato Atleti, costituito a livello nazionale e su base
regionale, che avrà la funzione di offrire il contributo diretto degli atleti/e con disabilità
intellettiva e plurihandicap, mediante la formulazione di proposte e azioni di stimolo nei
confronti degli organi sociali per il raggiungimento degli obbiettivi sociali e per il
miglioramento delle loro condizioni di vita e di pratica sportiva.
46
2. Al Comitato Atleti possono liberamente aderire, partecipare ed esprimere la propria
opinione sulle tematiche ed argomenti posti all’Ordine del Giorno tutti i soci atleti,
purché abbiano partecipato per almeno un anno alle attività promosse da Special
Olympics Italia.
Art. 27 – Regolamenti interni
1. Il Consiglio Direttivo - National Board emanerà norme di esecuzione del presente
Statuto attraverso uno specifico Regolamento Organico ed altre normative per regolare
con maggiore efficacia i rapporti interni tra soci e la vita dell’Associazione.
2. Sia il Regolamento Organico che le altre normative assunte dal Consiglio Direttivo
devono essere successivamente approvati dall’Assemblea Generale dei Soci, nella prima
sessione utile, e, una volta approvati, saranno vincolanti al pari dello Statuto.
Art. 28 – Esercizio Finanziario
1. Gli esercizi contabili dell’ Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il
bilancio preventivo dell’Associazione viene approvato dal Consiglio Direttivo National Board. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo - National
Board e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'
esercizio
precedente.
2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'
Associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'
assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 29 - Avanzi di gestione
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 2 del presente Statuto, all’Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la
47
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative dì utilità, sociale (Onlus)- che per legge, Statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'
Associazione ha l'
obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 30 – Incompatibilità
1. Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro
2. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
3. Chiunque venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o
l’altra carica entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento. In caso di mancata
opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Art. 31 - Natura e durata delle cariche sociali
1. Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche, fatti salvo gli specifici casi previsti nel
presente Statuto.
2. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio
olimpico, con possibilità di essere riconfermati per un secondo mandato consecutivo,
fatta eccezione per i membri del Laboratorio Nazionale, il cui mandato ha durata
biennale.
3. Le modalità di elezione per tutti gli organi associativi, oltre a quanto previsto nel
presente Statuto, sono demandate ad un apposito regolamento organico, che disciplinerà
le procedure per la presentazione delle candidature e le relative modalità di votazione.
48
4. Le vacanze nelle cariche degli organi sociali, che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo,
nel corso del mandato, purché non superiori alla metà dell’intero organo in questione,
possono essere ricoperte, con atto interno dell’organo interessato, con i primi dei non
eletti, purché abbiano raggiunto almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto.
Art. 32 - Durata e scioglimento dell’Associazione
1. La durata dell’associazione è illimitata.
2. Special Olympics Italia Onlus si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente
rispetto allo scopo, quando lo stesso sia divenuto impossibile o sia stato raggiunto
ovvero quando gli associati siano venuti a mancare.
3. In caso di scioglimento o, comunque, di estinzione, per qualsiasi causa, l’associazione
ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra ONLUS operante in identico o
analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
4. L’Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta scritta e
motivata di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento
dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al
voto.
5. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea sia in prima che
in seconda convocazione.
6. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e
verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo.
Art. 33 – Entrata in vigore
49
1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione ai fini sportivi da parte
della Giunta Nazionale del C.O.N.I..
50