L`ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze

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L`ELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI
Valutazione dei rischi da interferenze
Edizione 2013
Pubblicazione realizzata da
INAIL
Settore Ricerca
Dipartimento Processi Organizzativi
Servizio Prevenzione e Protezione
Edizione settembre 2013 a cura di
Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca
con la collaborazione di
Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici
CONTATTI
INAIL - Settore Ricerca
Dipartimento Processi Organizzativi
Servizio Prevenzione e Protezione
Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma
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© 2013 INAIL
La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi
mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte.
ISBN 978-88-7484-361-9
Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014
INDICE
LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6
1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6
1.3 L’ART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8
1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10
1.5 LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE” ............................................................................................................ 11
1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO” ..................................................................................................................... 11
1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13
1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15
IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ART. 26 ...........................................................................................................................
2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. ....
2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ...........................................................................................................................
2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ...................
2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................
2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ..................................................................
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I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40
3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42
UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46
4.1 L’APPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........
4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ...........................................................................
4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................
4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................
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UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70
5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92
5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95
5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131
La normativa vigente in materia
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
La normativa vigente in materia
1.1 Le interferenze lavorative nell’evoluzione della normativa
L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di
elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI,
indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa
appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.
In realtà, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all’art. 7, aveva già introdotto per la prima volta (nei Decreti del ‘55 e del ‘56
non si rileva infatti un esplicito riferimento) l’obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa
allorché siano affidati dei lavori all’interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, (contratti di appalto o contratti d’opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio
di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici.
1.2 Alcune definizioni
Contratto d’appalto:
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice
Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Appalti pubblici di forniture:
appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Appalti pubblici di servizi:
appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06).
Concessione di servizi:
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).
Contratto d’opera:
si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un
servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente
(art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.
Contratto di somministrazione:
contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).
Contratto misto:
contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture
(comma 1 art.14 d.lgs. 163/06)
Datore di Lavoro Committente (DLC):
è il soggetto che, avendone l'autorità, affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa
o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26.
Interferenza:
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o
tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Rischi da interferenze:
sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
1.3 L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita:
“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (*), con
riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’Impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e
di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In
caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non
è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio
di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177,
o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli
atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’Imprenditore committente risponde
in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso
in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”
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1
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
1.5 Le novità apportate dal “Decreto del Fare”
Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013,
n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
1. Previsione dell’incaricato (comma 3):
in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il
DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia
presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di
scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):
relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la
redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano
interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata
con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione
dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in
termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.
1.6 I requisiti e i compiti dell’“incaricato”
La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta.
Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza,
rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea.
Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume
che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e
quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella
particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.
L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirà quindi
accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe.
Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza
all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi
e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per
l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato.
Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro,
dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza
del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai
luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
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1
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad
un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.
Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri
temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del
Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC.
In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08
e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai
lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Al fine di poter attuare quest’obbligo il Legislatore ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento di quei “datori di lavoro e subappaltatori” che contrattualmente operano
all’interno della propria Azienda.
Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei
maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attività
lavorative”.
La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata.
Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto,
prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per
accettazione.
Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali,
le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo più
avanti, dinamicamente, in funzione dell’evoluzione dell’affidamento.
Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in
cantiere non sia presente un’unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi
sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.
Riassumendo:
Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie
del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in
ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da
interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale
richiesti dall’art. 26
Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che
implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si
ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà
evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)
Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in
quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza,
all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella
tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature
da parte dell’Azienda, ecc.;
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto
dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in
cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da
lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso
13
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora
sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu
modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il
senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza,
peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza.
L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di
documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori
interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale
dimostrazione all'organo di vigilanza.
Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del
DUVRI, ma l’errata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno
spesso travisato il significato.
Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come già nel precedente art. 7 del d.lgs. n.
626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno
dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini:
a. il Datore di Lavoro (comma 1)
b. i Datori di Lavoro (comma 2)
c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)
che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima
modifica legislativa non avendone modificato la formulazione.
Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria
attività produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati
obblighi.
Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati all’appalto che deve essere eseguito, i quali debbono
cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrà nell'ambiente di lavoro,
anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attività, i rischi interferenti per i
rispettivi lavoratori.
Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per
eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza.
Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto
del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente
confermato nel tempo una linea ben precisa.
È palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente quando negli appalti
commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto
rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri
lavoratori e quelli delle altre Imprese.
Se così non fosse, il comma 2 dell’art. 26 non avrebbe più ragion d’essere, in quanto non sarebbe
necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale
incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC.
Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto,
che, ferma restando la necessità di operare un attento esame delle attività da appaltare, relazionandole al
contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella
convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i
pezzi di carta.
È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o
ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie.
Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del
DLC che formalizzerà l’impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche
giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in
sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.
14
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni
La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore
di Lavoro; parallelamente l’elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale
elaborazione a terzi.
Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni.
Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’affidamento.
Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la
previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e
sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto.
Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere
trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati.
Si pensi in un’Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che
operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di
produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi
oneri senza, al limite, esserne a conoscenza!
Si segnala infine, che l’elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l’RSPP, a meno che questi non
sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).
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18
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19
1
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5
Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella
quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il
personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il
lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
¾
immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
¾
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
¾
esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
¾
derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
Si possono distinguere inoltre:
¾
rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
¾
rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti
normalmente nell’attività dell’Appaltatore:
¾
rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi
Appaltatori;
¾
rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal
Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore).
La Determinazione ha inoltre escluso la possibilità d’interferenze nei seguenti casi:
Î la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5);
Î i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come
amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06),
intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del
servizio, anche non sede dei propri uffici;
Î i servizi di natura intellettuale.
In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che
rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di
condivisione di attività lavorativa.
Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) .
I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei
documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo l’assenza di
interferenze lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel
caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC.
Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore
valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di
percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente
necessità di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta.
Parimenti, in relazione al caso c), l’inesistenza di interferenza spaziale, di per sé non comporta l’automatica
assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di
un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.
20
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24
2
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2.2 La strutturazione del DUVRI
Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.
Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato l’obbligo, per
ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
All’atto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando
o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
l’organizzazione interna dell’Azienda;
i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell’appalto;
le fasi lavorative che dovranno essere eseguite;
le modalità di gestione dell’emergenza;
le modalità di accesso alle aree di lavoro;
le modalità d’uso di sostanze o materiali pericolosi;
le linee di energia;
ecc.
Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
la propria organizzazione;
i rischi indotti all’interno dell’Azienda dalle lavorazioni oggetto dell’appalto;
le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare;
ecc.
I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata);
descrizione dell’Azienda Committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso le aree ed i
reparti interessati dalle attività oggetto dell’appalto;
descrizione delle attività svolte dagli Appaltatori;
identificazione dei locali a disposizione dell’Appaltatore (viabilità, servizi igienici, refettori, ecc.);
valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle
sovrapposizioni spazio-temporali);
cronoprogramma delle attività che evidenzi:
o
o
o
o
ƒ
ƒ
ƒ
le attività oggetto dell’appalto;
le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
le attività lavorative omogenee per rischio;
gli esecutori delle attività.
organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
computo estimativo dei costi della sicurezza;
coordinamento delle fasi lavorative.
L’intero procedimento che porta all’elaborazione del DUVRI è finalizzato ad enfatizzare le situazioni più
pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla
gestione dell’appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a
valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e
protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare
informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto.
25
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI
Datore di Lavoro Committente
1.
Attività
preliminare
del DLC
Il DLC valuta prioritariamente se le attività da
appaltare rientrano nel campo di applicazione del
DUVRI; al riguardo deve valutare se:
SI
L’attività é di
natura
intellettuale?
Non è necessaria
l’elaborazione del DUVRI
NO
L’attività
è una mera
fornitura di
materiali o
attrezzature?
Il DLC promuove lo scambio
reciproco delle
informazioni tra tutti i
soggetti operanti, il
coordinamento
e la cooperazione
SI
NO
Si eseguono lavori edili
o di ingegneria
civile che rientrano
nell’attività di cantiere?
(art. 89 c. 1 lett. a)
D.lgs. 81/08)
NO
SI
È’ presente una
sola
Impresa?
SI
L’attività prevede rischi
derivanti dalla
presenza di agenti
cancerogeni,
biologici, atmosfere
esplosive o dalla
presenza dei rischi
particolari di cui
all’allegato XI?
E’ necessaria l’elaborazione
del DUVRI (*)
NO
SI
SI
L’attività ha durata
superiore ai cinque giorni?
(*)
allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dell’art. 26, non è consentito ricorrere
all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI.
26
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
NO
NO
Non è necessaria l’elaborazione
del DUVRI
Essendo presenti più Imprese,
si ricade nel campo di applicazione
dell’art. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri);
pertanto, per tali lavori, si debbono
porre in essere gli adempimenti del caso
(CSP, CSE, PSC, ecc.);
si veda anche il successivo paragrafo 2.5.
L’ipotesi di presenza di una sola Impresa va
sempre nuovamente verificata, a seguito
dell’individuazione dell’operatore economico
affidatario dell’appalto.
Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere
a subappalti che richiederebbero
l’elaborazione del PSC.
Il DLC interrompe
questa procedura,
formalizzando l’atto,
e promuove i necessari atti
di coordinamento
e cooperazione.
Il DLC resta in attesa di
eventuale riconsiderazione
della problematica,
individuato l'Appaltatore.
2.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 0 (**)
1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’operatore dovrà intervenire e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici,
anche i presumibili rischi indotti a terzi dall’Appaltatore; richiede all’operatore
economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati
come standard);
3. esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività
presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;
4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i
subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi
relativi alle interferenze;
5. richiede i documenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico professionale;
6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati.
3.
Stima dei costi
della sicurezza
da interferenze
Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti
distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere
computati in tale sede i costi ordinari, connessi con l’attività degli operatori economici.
A questo step il DUVRI non è ancora compilato (è una rev. 0): contiene solamente
i rischi standard (**) e in base a questi è stata redatta la stima dei costi da interferenze:
il DLC, infatti, ancora non conosce l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto!
27
Se la valutazione indica che il contatto è a rischio interferenziale nullo,
promuove i necessari atti di coordinamento e cooperazione, in attesa di
riconsiderare la problematica, individuato l'Appaltatore.
Se è necessaria l’elaborazione
del DUVRI
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Operatore Economico
1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti l’appalto e le
specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andrà ad operare;
2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC,
negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare;
4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.
1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi
introdotti dalla propria attività negli ambienti in
cui andrà ad operare;
2. accetta il DUVRI rev. 0;
3. formula l’offerta per l’affidamento del contratto
per cui è stato interpellato;
4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione,
in relazione all’appalto, della normativa vigente
in materia di sicurezza e di salute.
1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori
economici;
2. individua l’operatore economico al quale
affidare il contratto, vagliata la congruità del
prezzo offerto.
4.
Formulazione
dell’offerta
5.
Scelta
dell’operatore
6.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 1 (**)
1.
2.
3.
4.
(**)
Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi
da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1:
approfondisce l’analisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informazioni che l’operatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori
rischi indotti a terzi;
definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando,
eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni
subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a
comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile;
valuta la congruità dei costi ordinari indicati dall’Appaltatore in sede di offerta;
ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.
il DLC elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando l’operatore
economico che lo acquisirà, un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi
della sicurezza da interferenze standard.
Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via
presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro.
Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli
eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il
DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1.
È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il
DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma
del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione.
28
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
7.
Coordinamento
e cooperazione
Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro
coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:
1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti
tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli
operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di
coordinamento.
1.
2.
3.
4.
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano
a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:
presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per
migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed
esperienza;
accettano il DUVRI rev. 1;
ove un’Impresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS;
cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
8.
Aggiornamento
periodico del
DUVRI
Il DLC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o
lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle
interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.
A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,
ove necessario:
1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi
di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative;
4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.
Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario:
1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di
lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso;
3. collaborano con il DLC nell’individuazioni delle misure migliorative;
4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.
29
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2.4 Il DUVRI nella P.A.
Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’art. 26 offre, ai comma 3 e 3
ter, alcuni spunti di riflessione:
1. Obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto (comma 3):
nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come
Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della
gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore.
2. DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato (comma 3 ter):
nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e
s.m.i. (*), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che
affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto.
Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli
atti contrattuali.
(*) la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice (es.: una centrale acquisti
regionale) che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori (es.: una ASL, un Istituto scolastico, ecc.,) o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati.
L’adesione a tale convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, può
essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la
razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del contraente.
La previsione di una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi,
non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende
che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti.
Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolgerà l’affidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di
committenza dovrà individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da indicare nel
bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo.
Costituirà quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover
procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla
sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo
precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0).
Ne discende quindi che la responsabilità della quantificazione di tali costi, come dell’individuazione dei rischi
da interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o
ridurre i suddetti rischi, ricadrà sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza.
Si segnala, peraltro, che all’art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. è specificato che:
“3 bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture« omissis«”
“3 ter: Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.”
Potrebbe peraltro verificarsi l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di
committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non
assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia più disponibilità sull’importo di tali costi,
in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti.
Tale criticità non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole.
30
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Centrale di committenza
individua il soggetto affidatario mediante gara
di appalto per lavori, servizi, forniture
(dopo aver eseguito una
“raccolta di fabbisogni”)
Gara di appalto
(DUVRI
“ricognitivo”)
rev. 0
Affidatario
stipula la convenzione
con la centrale di committenza
Amministrazioni contraenti
le diverse Amministrazioni contraenti
aderiscono alla convenzione, ciascuna per il
proprio luogo di lavoro, mediante lettera
d’ordine e prendono contatto
con l’Affidatario
Attivazione
convenzione
(DUVRI
“integrato”)
rev. 1
Gara di appalto
DUVRI nei contratti redatti dalla P.A. - applicazione del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Ad esempio, il Dirigente Scolastico degli Istituti scolastici è considerato Datore di Lavoro (attuatore) della
propria scuola e, come tale, è tenuto, ai sensi dell’art. 26, ad attuare nei confronti delle Imprese appaltatrici
le procedure di informazione, cooperazione e coordinamento delle stesse, nonché ad elaborare il DUVRI.
Tuttavia questo soggetto non è il Datore di Lavoro Committente«
Gli Istituti scolastici spesso rappresentano la casistica cui fa riferimento il comma 3 ter dell’art. 26: il Datore
di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, spesso non è il Committente
dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio.
Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non
coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente
che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto
dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza.
In questo caso il Dirigente Scolastico, in base alla Norma, è il garante della sicurezza dei lavoratori (tutti) che
operano nell’Istituto.
Secondo le disposizioni vigenti, l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane a carico del Committente il
quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell’individuazione di rischi
standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero
potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto.
Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore,
prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove
necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle
attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con
l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile,
per ridurli al minimo.
È evidente che l’integrazione apportata dal Datore di Lavoro ricevente, dopo essersi scambiate le
informazioni con l’Appaltatore sui rischi indotti da questi negli ambienti di lavoro oggetto dell’appalto, dovrà
essere sottoscritta dallo stesso Appaltatore per accettazione e farà parte del contratto stipulato fra le parti,
come è evidente che rimane obbligo dello stesso Datore di Lavoro ricevente sorvegliare che le misure
previste contro i rischi interferenziali siano effettivamente adottate.
Sarà cura del Datore di Lavoro ricevente informare quindi il Committente dell’integrazione apportata al
DUVRI e, costituendo la medesima una variazione contrattuale, attenderne la convalida.
Si fa presente, per inciso, che al comma 5 lettera d) dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. è fissato a carico
del Datore di Lavoro ricevente che risulti inadempiente, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o
dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
31
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
L’iter procedurale da seguire per l’elaborazione del DUVRI, ad esempio per l’appalto del servizio pulizie
all’interno della scuola, in tali casi, sarà di questo tipo:
L’appalto per il servizio pulizie è gestito dall’Ente Provincia, il quale è anche proprietario dell’edificio
scolastico; il DUVRI sarà elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che
dovrà fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0).
L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrà il compito di svolgere le attività di pulizia degli
ambienti all’interno dell’edificio scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto.
Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene
pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata.
1. L’Ente Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev.
0) come richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dell’appalto
(aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.).
2. In questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei
luoghi di lavoro in relazione alle attività ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio,
cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate
per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi
antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderà esclusivamente il
personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti
ed i visitatori.
3. Poiché l’Impresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia
ipotizza i principali rischi indotti dall’attività dell’Impresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo,
scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone
soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei
pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e
scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimità delle uscite, ecc.).
4. Tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito
il contratto, in qualità di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev.
0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara d’appalto.
5. L’Ente Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni
utili all’elaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di
evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali,
procedure di accesso del personale esterno, orari delle attività scolastiche, eventuali attività
particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima
stesura del DUVRI.
6. Sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attività
individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree
di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.).
7. Il DUVRI è condiviso dall’Ente Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di
coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è
approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili.
8. Il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara d’appalto.
9. Una volta individuata l’Impresa di pulizie vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i
dati anagrafici e prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato per lo
svolgimento delle attività, ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dall’attività lavorativa oggetto
dell’appalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalità
organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice.
10. Il DUVRI così integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili,
mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro
dell’Impresa di pulizie esecutrice.
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33
3
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Dall’analisi della Norma si evince chiaramente che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli
obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e
coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti.
Tale previsione ha fatto erroneamente affermare che nel caso in cui esista il PSC non sia obbligatorio il
DUVRI; in realtà, non sempre è così.
Si ritiene infatti, unanimemente, che la deroga prevista al comma 2 dell’art 96 operi esclusivamente nel caso
in cui le Imprese interessate svolgano lavori edili per i quali deve essere accettato il PSC e redatto il POS.
Quando i rischi di interferenza invece riguardano anche altre Imprese, ed altri lavoratori, che non hanno la
possibilità di accettare il PSC e redigere il POS (perché, ad esempio, non svolgono lavori edili), gli obblighi
dell’art. 26 non risultano automaticamente adempiuti.
In tali casi, dunque, si ritiene che l’Impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento
e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.
Ad esempio, se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all'interno della
propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori
autonomi in sub affidamento, quale documentazione si dovrà produrre?
Nel primo caso, si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le
Imprese esecutrici avranno quindi l'obbligo di redigere il rispettivo POS.
Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe
impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del
CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la
necessità del PSC dedicato alle Imprese edili.
Rimane da risolvere il problema dell'Azienda del DLC dei lavori (come delle eventuali altre Imprese non edili
che operano in appalto) che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non
potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26.
A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il
PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel
migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative.
Esiste, seppur in via teorica, la possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno
temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta
tuttavia il più della volte poco praticabile; si pensi infatti alle aree comuni di accesso e di manovra e a quelle
inevitabili interferenze differite di cui si è accennato al paragrafo 2.1.
Nella tabella seguente sono riportati i principali adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti
nell’esecuzione di affidamenti all’interno di attività di pertinenza del DLC, evidenziando la necessità, o meno,
della redazione del PSC, del DUVRI o di entrambi i documenti.
Tipologia
di appalto
Unica
Impresa
Art. 26
Più
Imprese
Unica
Impresa
Unica
Titolo Impresa
IV
Più
Imprese
Più
Imprese
Calcolo
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Coordinatori Sicurezza
(CSP e CSE)
Verfica
Costi
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Costi della
Sicurezza
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Imprese
affidatarie
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(**) (***) (****)
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___
SI
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SI
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SI
SI
___
Nei casi previsti
Datore di Lavoro Committente
Legenda:
(*)
fuori del campo di applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) il calcolo dell’entità uomini-giorno per la
realizzazione della prestazione non è richiesta;
(**) il DVR deve contenere le misure preventive e protettive per l’eliminazione dei rischi propri dell’affidatario in
relazione ai lavori appaltati;
(***) nei cantieri temporanei o mobili il POS rappresenta assolvimento, per l’Impresa affidataria, degli obblighi di
redazione del DVR aziendale, limitatamente al cantiere cui fa riferimento;
(****) il Pimus va redatto ove sia previsto l’utilizzo di ponteggi metallici e in legname.
34
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
I due schemi seguenti illustrano le principali casistiche di appalto, extra art. 26, possibili:
Datore di Lavoro Committente
CSP
SI
NO
Presenza di più
Imprese?
art. 90 c. 3
art. 99 c. 1
art. 26
c. 3 bis?
NO
SI
SI
Cantiere A
Cantiere B
POS
PSC
DUVRI
Cooperazione
e Coordinamento
Caso 1 - appalti soggetti anche all’applicazione del Titolo IV
Datore di Lavoro Committente
Titolo IV
CSP
SI
NO
Lavori edili
allegato X?
art. 90 c. 3
art. 99 c. 1
Art. 26
Altri affidam.
Cantiere A
PSC
POS
DUVRI
Art. 26 e
Titolo IV
Documento di
gestione complessiva
della sicurezza
Cooperazione
e Coordinamento
Caso 2 - appalti multipli (accorpamento in un’unica gara di una serie di forniture e lavori)
35
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38
3
I costi della sicurezza nel DUVRI
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
I costi della sicurezza nel DUVRI
3.1 I costi della sicurezza (speciali e ordinari)
In base al comma 5 all’art. 26, nel contratto debbono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Preliminarmente, al fine di far luce su questa non limpidissima questione, si rammenta che alla luce delle
norme vigenti, i costi relativi alla sicurezza nell’ambito dei contratti pubblici, sono distinti fra:
™ costi della sicurezza speciali (o diretti): sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI
interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e
richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi
discendono dall’apposita stima effettuata nel DUVRI (o nel PSC);
™ costi della sicurezza ordinari (o indiretti): sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività
da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che,
anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta
quindi di costi afferenti l’attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali
all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali
afferenti l’Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici).
Dall’esame del panorama normativo, si ritiene che solo per i primi la Stazione Appaltante sia tenuta ad
effettuare una stima, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nel DUVRI.
Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ai prezzari della Stazione Appaltante o
ad elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Questi costi debbono essere esplicitati e tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta, rappresentando
la quota da non assoggettare a ribasso, e sono quindi sottratti da ogni confronto concorrenziale.
Pertanto, si può affermare che tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati
quantificati e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione.
I costi ordinari, quale componente del costo sicurezza proprio dell’Appaltatore, viceversa dovranno essere
indicati dal singolo operatore economico, in sede di offerta ai sensi del comma 6 dell’art. 26 e del comma 3
bis dell’art. 86 del Codice dei contratti, e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto alle
caratteristiche dell’appalto, ai sensi citato comma dell’art. 86 del Codice dei contratti.
Tale componente, tuttavia, non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, bensì un costo
che la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare separatamente nel Quadro Economico relativo all’appalto.
Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante, al contrario di quanto invece parte della dottrina sostiene, non
debba effettuare alcuna stima o artifizio contabile per determinare a priori un costo della sicurezza generica,
o del personale, non avendo la Norma in alcuna parte stabilito tale incombenza e per la semplice
constatazione che la Stazione Appaltante ignorando, ovviamente, le realtà delle diverse singole
organizzazioni aziendali, non ha modo di determinare tale importo, se non in termini del tutto ipotetici.
Senza dimenticare la criticità connessa con il dover estrapolare, dai prezzi delle singole voci di capitolato, i
costi della sicurezza ordinari ivi contenuti; il pericolo sarebbe, infatti, quello di eseguire un mero esercizio di
stile, introducendo percentuali arbitrarie, con il rischio di pervenire ad una stima dei costi del tutto simbolica.
In sostanza, gli oneri della sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta sono solamente quelli speciali e non
quelli ordinari, che restano oggettivamente ignoti alle Stazioni Appaltanti essendo questione del tutto interna
agli operatori economici, parallelamente alla componente costo del personale, presentando requisiti di
determinazione assolutamente soggettivi non generalizzabili o stimabili in serie.
Si ritiene, in definitiva, anche sulla base della già citata Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo
2008, percorribile il seguente iter:
A. la Stazione Appaltante fissa l’importo a base d’asta evidenziando solo i costi speciali non soggetti a
ribasso, senza quindi esplicitare la componente riferita ai costi ordinari;
B. gli operatori economici debbono indicare nell’offerta sia i costi speciali per le interferenze (nell’esatta
misura predeterminata dalla Stazione Appaltante), sia quelli per i rischi specifici (costi ordinari);
C. la Stazione Appaltante tiene conto dell’intera offerta così prodotta ai fini dell’aggiudicazione e della
determinazione della soglia di anomalia;
D. la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte sospette di essere
anormalmente basse, ivi compresa la verifica relativa dei costi ordinari evidenziati dagli operatori
economici, anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale, come avviene ad
esempio negli affidamenti mediante procedura negoziata.
40
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
La mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza da interferenze e/o degli oneri della
sicurezza aziendali comporta la legittima esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento
essenziale dell’offerta a norma del comma 1 bis dell’art. 46 del Codice dei contratti (cfr. Consiglio di Stato,
sentenza n. 4622/2012).
Si segnala, a dimostrazione di quanto l’argomento rimanga per molti aspetti complesso e controverso, la
recente sentenza n. 3706/2013 del Consiglio di Stato che ha ritenuto che, laddove la Stazione Appaltante
non abbia predisposto un modello ad hoc ad uso dell’Appaltatore al fine di indicare i costi ordinari, e di
conseguenza questi non li abbia indicati, ciò non determini l’automatica esclusione dell’Impresa.
Si tenga presente, per inciso, che la disciplina degli appalti pubblici relativa alle offerte anomale,
eccessivamente basse, non si applica agli appalti del settore privato; in tali contratti gli unici costi della
sicurezza connessi allo specifico appalto, da indicare a pena di nullità, sono quelli necessari per eliminare o
ridurre le interferenze pericolose.
In relazione al punto B. dell’iter proposto potrebbe essere utile allegare alla richiesta di offerta un modulo, a
beneficio degli operatori economici, di questo tipo:
Prospetto dei costi della sicurezza per l’esecuzione dell’opera
Importo complessivo dell’opera: € 72.234,23 di cui:
€ 70.588,28 assoggettabili a ribasso
€ 1.645,95 per costi della sicurezza (speciali) non assoggettabili a ribasso
Dettaglio costi della sicurezza in merito all’attività oggetto dell’appalto (elenco esemplificativo)
Già compilato dalla Stazione Appaltante
Da compilare a cura dell’operatore economico
n.
Costi speciali
(€)
n.
Costi ordinari
(€)
1
aggiornamento
del
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1
impalcato
738,80
2
formazione e informazione
2
nastri segnaletici
40,00
3
3
mezzi di estinzione
parapetto anticaduta
195,00
4
attrezzature primo soccorso
4
maschere facciali
3,60
5
sorveglianza sanitaria
5
impianto evacuazione polveri
268,50
6
6
misure preventive, protettive e DPI
idrante uni 45 da 1”1/2
5,30
7
7
misura livelli emissione sonora
cartelli segnaletici
10,80
8
8
misura livelli ossigeno
avvisatore acustico
19,55
9
9
ulteriori impianti temporanei
presenza di un moviere
132,00
10
apprestamenti
per i lavoratori
spostamento macchine
10 ed attrezzature
42,40 11 scale, trabattelli e ponteggi
presenza
responsabile
impresa
12 mezzi di sollevamento
11
50,00
alla riunione di coordinamento
13 attrezzature specifiche di lavoro
14 segregazione aree di lavoro
12 controllo giornaliero delle PC
140,00
(protezioni collettive)
15 protezione viabilità cantiere
13
16 segnaletica di sicurezza
14
17 sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti
15
18 coordinamento per gli utilizzi
comuni
16
19 presenza alla riunione di
coordinamento
17
20 noleggio di
18
21 tesserini di riconoscimento
19
22 altro: ««««««««««..««
Totale costi speciali 1.645,95
Totale costi ordinari
L’Appaltatore si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi della sicurezza sia speciali che
ordinari, sono pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti, e da sostenere, per garantire, con
riferimento al presente contratto, la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi.
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
L’Impresa/Il Lavoratore autonomo (*)
(*) per i lavoratori autonomi si fa riferimento all’art. 21 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
41
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
3.2 Come computare i costi della sicurezza da interferenze
La Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008 ha stabilito che, al fine di quantificare i costi della
sicurezza da interferenze, in analogia a quanto avviene per gli appalti di lavori, si può far riferimento, in
quanto compatibili, alle categorie di cui all’Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7); in
particolare:
1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
ad esempio:
™
™
™
™
™
™
™
™
™
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, scale UNI EN 131
impalcati, parapetti, andatoie, passerelle
armature delle pareti degli scavi, puntellamenti vari
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi
refettori, locali di ricovero e di riposo
dormitori
camere di medicazione, infermerie
recinzioni di cantiere, segregazione aree di lavoro
linee vita, reti anticaduta
2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
ad esempio:
™ gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti a
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute; i DPI vanno computati come costi della sicurezza se e solo se sono ritenuti
indispensabili al fine di poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti (ad es.:
maschere facciali in caso di lavorazioni interferenti che producano polveri, ecc.).
3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del
contratto presso gli ambienti del DLC);
™ tali impianti debbono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, in
riferimento alla gestione di lavorazioni interferenti, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o
della struttura oggetto delle opere.
4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
ad esempio:
™
™
™
™
™
™
segnaletica di sicurezza
avvisatori acustici
attrezzature per il primo soccorso
illuminazione di emergenza
mezzi estinguenti
servizi di gestione delle emergenze
Occorre fare attenzione a non computare i mezzi estinguenti, gli avvisatori acustici e l’illuminazione
d’emergenza ove già computati al punto 3. (impianti antincendio). Fra le attrezzature di primo soccorso non
deve essere contabilizzata la cassetta di pronto soccorso in quanto di competenza delle singole Imprese.
5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle
lavorazioni interferenti;
Non vanno considerate le normali procedure di lavoro, riconducibili a modalità standard di esecuzione;
debbono essere invece computate come costi della sicurezza, le procedure derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze presenti, necessarie al fine di eliminare, o ridurre, i rischi per gli addetti.
42
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Vanno computati i costi necessari per garantire la presenza di personale adibito a sovrintendere particolari
lavorazioni (es.: segnalazioni effettuate da movieri, presenza di un preposto con compiti di supervisione
durante l'esecuzione di lavorazioni interferenti, ecc.).
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni
contenute nel DUVRI, potrebbe non essere considerato costo della sicurezza (quale ristoro per il fermo
personale/macchine/attrezzature), in quanto le Imprese sarebbero in grado, in linea di massima, di valutarlo
preventivamente, in sede di formulazione delle offerte.
Lo sfasamento spaziale, che determina lo spostamento di macchine ed attrezzature, in quanto misura che
abbatte il rischio da interferenze lavorative, va considerato costo della sicurezza.
Lo sfasamento delle lavorazioni, qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o
misure di coordinamento, si computa considerando, nelle relative tre sezioni, gli oneri da essi derivanti.
6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Vanno computati i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di
coordinamento, o presenza di personale a sovrintendere l’uso comune come, ad esempio, per il controllo, al
termine di ogni turno di lavoro, sulla sistemazione delle protezioni collettive di sicurezza in cantiere.
Sono costi della sicurezza quelli necessari per le attività di informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori dell’Impresa principale, di altre Imprese presenti e di eventuali lavoratori autonomi che
utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni (o di altri soggetti quali fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero
essere coinvolti nelle attività oggetto dell’appalto).
Il citato allegato XV separa il punto di riferimento con il quale è stabilito cosa costituisca davvero un costo
della sicurezza inerente il DUVRI, da interferenze, e cosa invece no.
Nel DUVRI, come detto, non debbono essere riportate le misure per eliminare i rischi specifici derivanti
dall’attività delle singole Imprese aggiudicatarie, o dei singoli lavoratori autonomi, ma soltanto i rischi
derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione.
La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita a prezziari della sicurezza
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata (ogni
Regione ha l’obbligo di pubblicare e di tenere aggiornato l’Elenco Regionale dei Prezzi), o sull'elenco prezzi
delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale
manutenzione e l'ammortamento.
Connessa alla problematica del computo di tali costi è la constatazione dell’esistenza di ulteriori criticità reali,
delle quali si è già accennato al paragrafo 2.4:
a) le disposizioni inerenti la stima dei costi (e le relative indicazioni dell’AVCPLSF) sono di difficile
applicazione negli appalti di forniture e servizi banditi dalle centrali di committenza o da
Amministrazioni che effettuano acquisti centralizzati per sedi periferiche;
b) non appare chiaro a chi competa la determinazione dei costi aggiuntivi della sicurezza, derivanti da
variazioni dell’appalto o da adeguamenti dinamici del DUVRI.
Si rammenta che per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di
varianti in corso d’opera previste dall’art. 132 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice Civile, si applicano le disposizioni contenute
nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3; i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.
Per ognuna delle eventuali categorie elencate in precedenza sarà necessario determinare le voci (CF) e, per
ciascuna, precisare la quantità (Q), il costo unitario (Cu) ed, eventualmente, un fattore di abbattimento (K) al
fine di considerare che i materiali hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto:
CF = Q x Cu x K
Sommando i singoli costi si ottiene il costo totale della sicurezza da interferenze CSDI.
CSDI = ™ (CFi)
43
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Un possibile modello
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4
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
4.2 Un possibile modello per la valutazione dei rischi da interferenza
Il presente modello può trovare efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari.
Nel caso di appalti complessi occorrerà, ovviamente, un maggior approfondimento da parte della
Committenza ed il modello potrà, se del caso, costituire un’utile traccia per la stesura del documento.
Il modello riporta nella Parte 1 tre tabelle per l’inserimento delle informazioni, a livello generale, contrattuale
e prevenzionistico, relative all’Azienda Committente.
Anche la Parte 2 è strutturata su tre tabelle:
2a)
2b)
2c)
individuazione delle aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto;
descrizione delle singole fasi di lavoro;
indicazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto
dell'appalto.
La Parte 3 costituisce la parte informativa sulle misure di prevenzione e protezione vigenti all’interno dei
luoghi di lavoro oggetto dell’appalto.
La Parte 4 rappresenta la vera e propria valutazione dei rischi da attività interferenziali; partendo
dall’individuazione dei rischi da interferenza standard, specifici e indotti, (tabella di cui al punto 4 A) e delle
sovrapposizioni spazio-temporali, (tabella di cui al punto 4 B) la procedura di valutazione conduce verso due
possibilità (4a e 4b).
Nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti (ipotesi 4a) ci si troverà di fronte ad
un appalto senza contatto rischioso.
Nel caso opposto, cioè quando anche in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti
all’interferenza (ipotesi 4b) ci si troverà di fronte ad un appalto con contatto rischioso.
In tale ipotesi, valutati i rischi (tabella di cui al punto 4 C), occorrerà individuare le misure di prevenzione e
protezione necessarie per la gestione dei rischi da interferenza e procedere alla stima dei relativi costi.
I costi della sicurezza, come specificato al paragrafo 3.1, dovranno essere quantificati (tabella di cui al punto
4 D) e non assoggettati a ribasso d’asta; la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o
a misura (quindi non a percentuale).
Al termine della valutazione dei rischi, e della conseguente individuazione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione, occorre pianificare il coordinamento delle fasi lavorative.
La compilazione della Parte 5 costituisce onere dell'operatore economico che risponde alla richiesta di
offerta; l’Impresa, o il lavoratore autonomo offerente, comunica alla Committenza i dati generali e la propria
organizzazione in materia di prevenzione dei rischi anche, e soprattutto, in relazione alle opere oggetto
dell’appalto; si dovranno inoltre comunicare eventuali ulteriori notizie inerenti le attività che saranno svolte
nel corso dell’affidamento, l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto e gli ulteriori rischi, indotti,
che si prevede di immettere nei luoghi di lavoro della Committenza, in aggiunta a quelli stimati dal DLC
(tabella 5a).
Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, l'Impresa, o il lavoratore autonomo, può fornire
indicazioni inerenti misure di prevenzione protezione, ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Committenza
nella Parte 4, ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze (tabella 5b).
L’Allegato 1, da includere nel documento, si riferisce alla dichiarazione, sostitutiva dell’atto di notorietà,
relativa alle responsabilità poste a carico dell'operatore economico,
L’Allegato 2 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione di coordinamento (o di sopralluogo
preventivo) che il Committente e l’operatore economico interessato all'affidamento dei lavori debbono
redigere una volta avvenuta la stipula del contratto (o a seguito di sopralluogo preventivo).
Costituendo le predette sezioni una traccia per la compilazione del DUVRI, esse sono caratterizzate da una
completa flessibilità in vista di eventuali modifiche.
Ad esempio, nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento delle attività da appaltare in più fasi, o
sub fasi, sarà sufficiente aggiungere ulteriori righe alla tabella 2b oppure, volendo considerare ulteriori rischi
specifici, si potranno inserire nuove righe nella tabella 2c.
Idem per la compilazione delle tabelle presenti nella Parte 4 e Parte 5.
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49
4
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO
2a) Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto (elenco esemplificativo)
(barrare il quadratino che interessa)
atrio ingresso/corridoio
segreteria/portineria
ufficio
sala riunioni
laboratorio informatico
laboratorio chimico
laboratorio biologico
laboratorio fisico/ingegneristico
locale di servizio/deposito
officina
zone controllate (accesso regolamentato)
zone sorvegliate (accesso regolamentato)
parcheggio/aree esterne
altro (specificare) «««««««««««
Il DLC deve fornire agli operatori economici, prima della stipula del contratto, informazioni generali, in
relazione ai luoghi di lavoro dell’Azienda interessati dal contratto, fornendo ad esempio, notizie circa:
gli ambienti di lavoro (con eventuale riferimento a planimetrie dei luoghi);
alle attività svolte dal Committente;
gli orario di lavoro e le eventuali turnazioni vigenti;
i lavoratori mediamente presenti (sia dell'Azienda Committente che di altre Imprese appaltatrici);
la viabilità e i percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal contratto;
attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre
richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, (messa fuori servizio impianti elettrici, uso
esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente, uso di locali (servizi igienici, depositi, ecc.);
ecc. ecc.
Si allega la planimetria dei luoghi
2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro
Fase
1
2
3
Descrizione delle attività (vedi eventuale cronoprogramma)
«««««««««««
«««««««««««
«««««««««««
2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto
(tali rischi per l’Azienda sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia, nell’esecuzione
degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per gli operatori economici (elenco
esemplificativo)
Fase
Rischio
Fase
Rischio
Ambienti di lavoro
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cadute a livello e scivolamenti
pareti (semplici o attrezzate)
terrazzi e soppalchi
pareti vetrate
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
altro: «««««««««««
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
carichi sospesi
tagli e abrasioni
movimentazione di macchinari e attrezz.re
proiezione di schegge
urti per caduta dall’alto di oggetti
proiezioni di getti e schizzi
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
presenza di fiamme libere
organi meccanici in movimento
transito mezzi; investimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
altro: «««««««««««
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52
5
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI
Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si
verifichi un contatto rischioso.
Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure
onerose e, in tal caso, deve essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.
I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare
un’attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.
A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti
Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui
alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’operatore economico negli ambienti
di lavoro: tale individuazione è presunta in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), mentre si avvale delle
informazione trasmesse dall’aggiudicatario dell’appalto (tabella 5 a) in sede di DUVRI definitivo (rev. n).
(elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare,
sempre in riferimento all’ambito temporale mensile, settimanale o giornaliero)
Identificazione dell’ambiente di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
«.
«.
«.
«.
«.
«.
«.
«.
Rischi
da interferenza
specifici (tabella 2 c)
e indotti
(presunti se DUVRI rev. 0;
effettivi (tabella 5 a)
se DUVRI rev. n)
Ambiente di lavoro:
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Macch., Apparecch., Impianti:
specificare ««««««««.«..
Agenti fisici:
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Agenti chimici:
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Agenti cancerogeni e mutageni:
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Agenti biologici:
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Incendio ed esplosione:
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Rischi trasversali o organizzativi:
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Soggetti causa del rischio
Azienda
Committ.
53
Impresa A
Subappalt.
di A
Impresa B
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali
Il Committente individua le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; tale individuazione
può essere opportunamente eseguita secondo l’ambito temporale mensile, settimanale o giornaliero.
Su base mensile (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro
Azienda
Committente
Fase
Impresa,
lavoratore
autonomo
Descrizione
fase
di lavoro
Sub
fase
Identificazione
dell’ambiente di lavoro
(vedi tabella 2 a)
Descrizione
eventuale
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di lavoro
mese di .. /«.
(I II III IV V settimana)
I
Azienda Committente
Impresa A
Impresa B
Altro operatore
Attività aziendale
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5
Su base settimanale (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro
Descrizione
Identificazione
eventuale
dell’ambiente
di lavoro
Azienda
sub fase
(vedi
tabella
2 a)
Descrizione
Committente
Sub
di lavoro
Fase
fase
fase
di lavoro
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Impresa,
lavoratore
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Attività aziendale
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Impresa A
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Impresa B
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5a
«««««««.
5b
Su base giornaliera (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro
Impresa A
Subappalt. di A
Impresa B
Inizio
Fine
3
4
5
Attività aziendale
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««
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18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
9.00
10.00
ore della giornata
6.00
Impresa,
lavoratore
autonomo
Descrizione
fase
di lavoro
8.00
Fase
7.00
Azienda
Committente
Identificazione dell’ambiente di
lavoro
(vedi tabella 2 a)
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
C) Valutazione dei rischi da interferenza standard
A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che:
4a) l’appalto non è a contatto rischioso (rischio interferenziale nullo)
Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi
operative, individuati i rischi specifici dell’Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e
quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti
nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, si dichiara che le interferenze tra le
attività dell’Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto non rischioso, così
come definito nella nota Determinazione dell’AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle
informazioni ricevute dall’operatore economico aggiudicatario.
4b) l’appalto è a contatto rischioso
Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi
operative, individuati i rischi specifici dell’Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e
quelli indotti a terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti
nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le
attività dell’Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è
indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che
non saranno soggetti a ribasso d’asta.
Nell’ipotesi di appalto a contatto rischioso, per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia
di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula:
RI = PI x DI
dove:
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
PI - Probabilità
RI = Rischio da interferenza;
PI = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un’interferenza;
DI = Gravità del danno potenziale provocato da un’interferenza.
1 (*)
2
3
4
1
2
3
4
DI - Gravità
MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RI = PI X DI
La significatività del rischio da interferenze RI sarà classificata tenendo conto che i rischi che possono
provocare i danni più gravi occupano nella matrice le caselle in alto a destra (probabilità elevata, danno
molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all’origine degli assi (probabilità trascurabile, danno
lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti.
In ogni caso, ove necessario, la determinazione del livello di rischio potrà avvenire anche a seguito di
approfondimenti specifici (indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.).
Per ciascun rischio saranno quindi definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee
alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate dalla Committenza e dalle Imprese appaltatrici o
lavoratori autonomi, preliminarmente allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
(*) Si ritiene possibile considerare trascurabili (e di poter quindi interrompere a questo punto la relativa
procedura di valutazione) quei rischi la cui stima fornisce un livello finale pari ad 1.
55
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Probabilità
Elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Probabilità:
Î concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio;
Î possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili;
Î necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze e loro
affidabilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi,
necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento
dei lavoratori);
Î tipologia e durata delle attività;
Î confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.
Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità:
Valore
Livello
1
Improbabile
2
Poco
Probabile
3
Probabile
4
Molto
Probabile
Definizione
Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in
un’area confinata o transennata. In quell’area non sono previste altre attività oltre
a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una
propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da
terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato
rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo
sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine
un’opera nel suo complesso.
Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di
mancato rispetto di una della misure predisposte e nel caso di influenza di fattori
esterni difficilmente controllabili.
Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente
nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo complesso.
Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato
rispetto di una della misure predisposte.
Gravità
Elementi principali che concorrono all’incremento del livello di Gravità:
Î tipologia di rischio (analisi dell’anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare
un’esposizione a uno o più agenti materiali);
Î caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e
conseguenze dell’esposizione (danno);
Î caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei
soggetti esposti al rischio);
Î confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe.
Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Gravità:
Valore
Livello
1
Lieve
2
Medio
3
Grave
4
Molto
Grave
Definizione
Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature
manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.
Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature
manuali operando in quota (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli
ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare
terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare
terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC);
lesioni con inabilità permanente o morte.
56
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati
in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
In sede di DUVRI definitivo (rev. n) la medesima tabella dovrà contemplare, invece, i livelli “RI” relativi ai
rischi da interferenza reali (con riferimento, pertanto, ai rischi indotti effettivi), potendosi avvalere delle
informazione trasmesse dall’aggiudicatario dell’appalto (tabella 5 a).
(elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)
Identificazione dell’ambiente di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tipologia di rischio
PI
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
esemplificazione
RI
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Ambiente di lavoro
illuminazione
pareti
(semplici o attrezzate)
Impresa A
pareti vetrate
posa in opera apposita
segnaletica provvisoria
Subapp. di A
cadute dall’alto
utilizzare scale a norma
Impresa A
dislivelli
nelle aree di transito
Committente
cadute a livello
e scivolamenti
delimitazione aree di lavoro
Impresa A
spazi confinati,
cisterne, serbatoi, botole
impiego di dispositivi di controllo
(es. sensori di ossigeno)
Impresa A
viabilità interna ed
esterna
ridefinizione percorsi di esodo ove
modificati per esigenze di lavoro
Committente
Impresa A
terrazzi e soppalchi
elettrocuzione
tagli e abrasioni
proiezione di schegge
proiezioni
di getti e schizzi
presenza
di fiamme libere
transito mezzi;
investimento
carichi sospesi
movimentazione
di macchinari e
attrezz.re
urti per caduta dall’alto
di oggetti
cadute e inciampi
per materiali e
attrezz.re
organi meccanici
in movimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine
(marchio CE, ecc.)
Macchine, Apparecchiature, Impianti
disattivazione temporanea impianti
tecnologici interessati dai lavori
Impresa A
obbligo di rispetto limite velocità di 10 km/h
Impresa A
Subapp. di A
realizzazione di tettoia
in legno a protezione di percorso pedonale
Impresa A
assistenza continua durante
l'esecuzione dei lavori
Impresa A
protezione elementi di ponteggio
con cappucci in PVC (funghi)
Subapp. di A
57
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
incendio
Incendio ed esplosione
impiego di specifici DPC
(es.: mezzi estinguenti, avvisatori acustici)
Committente
Impresa A
presenza di
depositi di materiali
atmosfere esplosive
Rischi per la salute
microclima
rumore
vibrazioni
campi elettromagnetici
radiazioni
ottiche artificiali
concordare l’accesso alla zona
Committente
Impresa A
utilizzo di specifici DPI
(es.: maschere facciali)
Impresa A
trasferimento in luogo sicuro di prodotti e
agenti presenti nel luogo dei lavori
Impresa A
agenti chimici pericolosi
agenti
cancerogeni mutageni
agenti biologici
polvere,
rischio di inalazione
emissione incontrollata
da impianti
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga
difficoltà nell’individuare
interlocutori
presenza di un responsabile dell'Impresa
alle riunioni di coordinamento
manutenzione
degli impianti
condizioni climatiche
esasperate
58
Impresa A
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico
organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere
comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti
a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione, o alla
riduzione, dei restanti rischi interferenti.
D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze - esemplificazione
Categoria d'intervento
Apprestamenti
Misure preventive,
protettive e DPI
Ulteriori impianti
temporanei
Mezzi e servizi di PC
(protezione collettiva)
Procedure di sicurezza
e interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti
Coordinamento
Descrizione
U.M.
Computo
quantità
(Q)
Costo
Unitario
(CU)
Costo
Finale
(CF)
impalcato
nastri segnaletici
parapetto anticaduta
maschere facciali
impianto evacuazione polveri
idrante uni 45 da 1”1/2
cartelli segnaletici
avvisatore acustico
presenza di un moviere
mq
m
ml
gg
mese
mese
cad/gg
mese
ora
40,00
100,00
25,00
20
0,5
0,5
3 x 30
0,5
3
€ 18,47
€ 0,40
€ 7,80
€ 0,18
€ 537,00
€ 10,60
€ 0,12
€ 39,10
€ 44,00
€ 738,80
€ 40,00
€ 195,00
€ 3,60
€ 268,50
€ 5,30
€ 10,80
€ 19,55
€ 132,00
spostamento macchine
ed attrezzature
cad
4
€ 10,60
€ 42,40
presenza responsabile impresa
alla riunione di coordinamento
ora
1
€ 50,00
€ 50,00
controllo giornaliero delle PC
(protezioni collettive)
ora
5
€ 28,00
€ 140,00
Costo totale della sicurezza
€ 1.645,95
(CSDI)
Una descrizione delle voci e dei prezzi è possibile, ad esempio, ricavarla dall’Elenco Regionale dei Prezzi
pubblicato dalla Regione Umbria dal sito:
http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=323&explicit=SI
In tale elenco, il costo delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di
deterioramento, l’ammortamento e quant’altro necessario.
Si segnalano, a titolo esemplificativo, anche i seguenti elenchi prezzi:
http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it/Default.aspx
della Provincia Autonoma di Trento,
e:
http://www.testo-unico-sicurezza.com/Costi-Sicurezza-2012-CPT-Roma.pdf
del Comitato Paritetico Territoriale di Roma.
59
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
E) Coordinamento delle fasi lavorative
Ai fini del coordinamento generale tra:
Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi;
più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede;
Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC.
si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l‘Appaltatore del lavoro, servizio o
fornitura:
Î individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto,
nominati rispettivamente dall‘Azienda e dall’Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione,
interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;
Î organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad
alcuni mesi) tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell‘Azienda ed i rappresentanti tecnici
delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti
incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale;
Î distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori
interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile
(eventualmente con pubblicazione sul sito aziendale);
Î erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo
coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa
o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC,
referente per l’appalto incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.
Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto, ed il Referente delegato dell’Impresa per
il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le
medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove
Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica
tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la
scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria
specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di
assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di
carattere generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:
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™
™
™
™
™
prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione;
informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
evitare accatastamenti, specie in altezza;
rispettare la segnaletica di sicurezza.
60
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6
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di
materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall’alto, buche, discontinuità; in
particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le
manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro).
Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione
dell’ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e dalla predisposizione di segnaletica di divieto di
accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati, e di altra segnaletica specifica.
In tal caso all’interno dell’ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro
evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una
loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale
delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di
materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.).
In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti
circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell’ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e
di bassa probabilità di accadimento.
Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche
previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all’ingresso da parte della Committenza.
In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e
dovranno essere gestite dall’impresa appaltatrice nel rispetto, specie in riferimento all’uso, alla disattivazione
e messa in sicurezza, alla protezione e custodia.
In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l’Impresa appaltatrice dovrà
provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate.
La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle
norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza.
Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi
caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle
sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia,
ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari
allo svolgimento dell’attività specifica).
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione del servizio o dell’opera, all’interno
della sede della Committenza, è completamente a cura e rischio dell’Appaltatore che dovrà provvedere alle
relative incombenze.
Eventuali note:
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Allegati: planimetrie dei luoghi
Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle
attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che
sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle
informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
(Il Committente)
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)
62
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 5 - ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OPERATORE ECONOMICO
(compilazione a cura dell’Impresa, dei lavoratori autonomi, in relazione all’art. 26 c. 2 lett. b)
Se Impresa
Ragione sociale
Sede legale
Recapiti telefonici, fax ed e-mail
Codice fiscale e partita IVA
Iscrizione CCIAA
Settore ATECO
Posizione INAIL
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile (se pertinente)
Polizza Assicurativa
CCNL applicato ai lavoratori
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Se lavoratore autonomo
Ragione sociale
Sede legale
Recapiti telefonici, fax ed e-mail
Codice fiscale e partita IVA
Iscrizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Polizza Assicurativa
Ove esista subappalto, specificarne gli estremi
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Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto
funzione
Datore di Lavoro
Legale rappresentante
RSPP
RLS/RLST
Medico Competente
Addetti alla gestione dell'emergenza
eventualmente presenti nella squadra di lavoro
Addetti alla gestione del primo soccorso
eventualmente presenti nella squadra di lavoro
Preposto/i sempre presenti nel corso
dell’esecuzione delle attività lavorative
Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul
luogo di lavoro in questione e relative qualifiche
(quali ad es.: tecnico, operaio con indicazione del
livello, operaio specializzato, operaio qualificato,
operaio comune, apprendista).
Referente delegato per le attività appaltate
63
nominativo
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Altre informazioni
L’operatore economico deve fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali
fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell’affidamento (ulteriori rispetto a quelle
fornite dal Committente nella Parte 2 del DUVRI), dando indicazioni circa:
le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto
dell’appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;
l’eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto;
le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente;
le attività particolari per le quali è necessario un’autorizzazione preventiva di lavoro da parte della
Committenza (vedi Parte 2 a);
gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.);
la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell’appalto;
le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.);
la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati);
le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le Schede di Sicurezza);
gli estremi dell’avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà nell’appalto;
ecc. ecc.
5a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)
Fase
Rischio
Fase
Rischio
Ambienti di lavoro
illuminazione
cadute a livello e scivolamenti
pareti (semplici o attrezzate)
terrazzi e soppalchi
pareti vetrate
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
altro: «««««««««««
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
carichi sospesi
tagli e abrasioni
movimentazione di macchinari e attrezz.re
proiezione di schegge
urti per caduta dall’alto di oggetti
proiezioni di getti e schizzi
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
presenza di fiamme libere
organi meccanici in movimento
transito mezzi; investimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
altro: «««««««««««
Incendio ed esplosione
specificare: «««««««««««
incendio
presenza di depositi di materiali
specificare: «««««««««««
f
specificare: «««««««««««
atmosfere esplosive
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
Rischi per la salute
specificare: «««««««««««
microclima
specificare: «««««««««««
rumore
specificare: «««««««««««
vibrazioni
specificare: «««««««««««
campi elettromagnetici
specificare: «««««««««««
radiazioni ottiche artificiali
specificare: «««««««««««
agenti chimici pericolosi
specificare: «««««««««««
agenti cancerogeni mutageni
specificare: «««««««««««
agenti biologici
specificare: «««««««««««
polvere, rischio di inalazione
specificare: «««««««««««
emissione incontrollata da impianti
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
64
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga
difficoltà nell’individuare interlocutori
manutenzione degli impianti
condizioni climatiche esasperate
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
5b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
(l’operatore economico può evidenziare soluzioni ad eventuali rischi
per ogni ambiente di lavoro oggetto degli interventi previsti dall’appalto)
Fase
Misure di prevenzione e protezione proposte - elenco esemplificativo
2
segregazione aree di lavoro;
posa in opera di ulteriore segnaletica di sicurezza provvisoria;
addetto dedicato a impedire l’avvicinamento di terzi all’area
uso di moviere a terra durante la movimentazione dei mezzi
utilizzo di specifici DPI (es.: cuffie);
impiego di specifici DPC (es.: illuminazione di emergenza);
altro: ««««««««««««.««««««««««««««««««.«
uso di moviere a terra durante la movimentazione dei mezzi
utilizzo di specifici DPI (es.: cuffie);
impiego di specifici DPC (es.: illuminazione di emergenza);
altro: ««««««««««««.««««««««««««««««««.«
3
segregazione aree di lavoro;
posa in opera di ulteriore segnaletica di sicurezza provvisoria;
addetto dedicato a impedire l’avvicinamento di terzi all’area
altro: ««««««««««««.««««««««««««««««««.«
1
Allegati:
eventuale cronoprogramma delle attività;
certificato di iscrizione alla CCIAA;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già
espresse in altra documentazione contrattuale).
Luogo e data «««««««««««..
Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)
65
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(da allegare alla Parte 5 del DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra
documentazione contrattuale - art. 47, d.p.r. n. 445/00)
Il/la sottoscritto/a «««««««««««««««««««««««««««««.«««««««««««
nato il «««««.«««««««««.... a ««««««««««««««««««««««...««««..«
codice fiscale ««««««««««««««««« residente in ««««...«««««.«««..«
via/piazza ««««««««««..«««««««««««««««««««.«.....««.«««.. n. ««.«..
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ««««««...«««..«..««..«««««..
rilasciato da «««««««..««««««««««««««....««« il «««««.«««««««««....
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ««..«««««««««..««««.««««««..«««..
con sede legale posta in via/piazza ««««««««««..««««««««««..««.«««.. n. ««.«..
nel comune di ««««««««««««««««««.««««««««...«. in provincia di ««««««..
codice fiscale «««««««««««««««...«. partita IVA n. «««««««««.««..««««..««
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r..
445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le
assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di «««««««.. al n. «««««.. e
l'INPS di «««««««.. al n. «««««.. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
Ƒ che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
«««««««.. al n. «««««.. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
Ƒ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale
iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d. lgs 81/08 e
s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è
destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di
prevenzione e protezione suddetti;
X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e
dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di
elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la
durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del
sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
inoltre:
come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella
precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:
X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista
nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che
sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,
nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda
solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa
Luogo e data «««««««««««..
Timbro e Firma ««««««««««««..
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
66
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività
previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente
funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del
trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, e saranno trattati
da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del
d.lgs. n. 196/03.
67
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO/SOPRALLUOGO PREVENTIVO
(compilazione a cura del Committente e dell’operatore/i economico/i interessate/i all'affidamento;
indicare lo specifico oggetto del verbale: riunione di coordinamento o sopralluogo preventivo)
Oggetto dell'appalto: «««««««««««««««««««««««««««««««««««««...
Il Committente, rappresentato da ««««««««««««««««««««««««««..««« e la/le
Impresa/e.............................................................................................................................................................
rappresentata/e da:
««««««««««««««««««««««««.«««««««««««««««««...««««««
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in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento (o un sopralluogo preventivo).
Sono stati discussi i seguenti argomenti (se riunione di coordinamento):
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Î
Î
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Î
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Î
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rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa/a (vedi
documentazione consegnata alla medesima/e);
rischi da interferenze tra l’attività svolta in Azienda e quella dell’Impresa/e e relative misure di
prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda in relazione alla propria attività;
misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,
norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai locali
oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla ubicazione dei
quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla squadra di emergenza;
modalità di utilizzo di attrezzature/macchine/impianti/sostanze utilizzate, prodotte o presenti;
modalità di verifica della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI;
esame dell’eventuale cronoprogramma;
aggiornamento del DUVRI;
altro:«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.««..««««
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Sono stati discussi i seguenti argomenti (se sopralluogo preventivo):
Î
Î
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esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività stabilite, allo
scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard, nonché di
mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi
dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazione del DUVRI, prima dell’esecuzione delle opere, riferendolo ai rischi da interferenza reali nei
luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra
gli atti contrattuali;
riscontro, nel corso del sopralluogo, dei seguenti ulteriori rischi per i quali sono state definite le
opportune azioni preventive e comportamentali (che si elencano);
altro:«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.««..««««
«««.««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««..««
Eventuali azioni da intraprendere:
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Luogo e data ««««««««««««..
Il Committente
L’Impresa A
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
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68
L’Impresa B
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
««««««««««««..
Un esempio di valutazione
dei rischi da interferenza
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Un esempio di valutazione dei rischi da interferenza
5.1 Il DUVRI preliminare (rev. 0)
L’esemplificazione proposta ha lo scopo di fornire una traccia per l'identificazione dei pericoli, la valutazione
e la gestione dei rischi da interferenza.
Essa non intende in alcun modo ritenersi esaustiva della problematica fin qui esaminata rinviando,
ovviamente, ai casi pratici il corretto approccio agli specifici aspetti del caso, in considerazione della
complessità dell’appalto, della natura giuridica e dell’organizzazione aziendale della Committenza.
Si ipotizza una Committenza rappresentata da un organismo di diritto pubblico, di fantasia, che debba
elaborare, e quindi aggiornare nel tempo, un DUVRI per l’individuazione dei rischi connessi alle attività che
le Imprese appaltatrici introducono all’interno di una propria sede.
Nell’esempio, supponendo che la sede oggetto dell’esempio sia di nuova costituzione, si debbono appaltare,
in successione:
1. il servizio di pulizia dei locali;
2. alcuni lavori di manutenzione edile necessari per la razionalizzazione delle aree di lavoro;
3. il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici.
Il DLC dovrà ri-elaborare il DUVRI rev. (n-1) ogni qualvolta un nuovo Appaltatore interverrà nella propria
sede per eseguire servizi, forniture o lavori (non soggetti agli obblighi di cui all’art. 90 e segg.).
Di conseguenza dovrà informare tutti i soggetti che opereranno nel medesimo ambiente di lavoro, in
relazione alle interferenze tra le attività svolte dalle diverse Imprese e/o lavoratori autonomi, sui rischi indotti,
aggiuntivi rispetto a quelli specifici di propria pertinenza (relativi anche appalti già operanti) e sulle misure di
prevenzione e di emergenza ad essi collegati.
Il DUVRI definitivo (DUVRI rev. n), generato dallo specifico ennesimo appalto, dovrà essere sviluppato
necessariamente in feedback tra la Committenza e l‘Appaltatore.
Il DLC dovrà quindi aggiornare il DUVRI anche nel caso si verifichino variazioni nella struttura e/o nel modo
di operare delle varie Imprese e/o lavoratori autonomi, in caso di acquisto ed utilizzo di nuovi macchinari e
attrezzature, ecc.
70
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
La procedura per la valutazione dei rischi da interferenza prevede vari step; seguendo il modello proposto al
capitolo 4, lo schema logico operativo è il seguente:
Î
Valutazione preliminare, precedente la gara d’appalto, inerente
l’ambito di applicazione del DUVRI e gli obblighi connessi
Î
Parti 1, 2, 3, 4 e All. 1 e 2 del modello
Î
Parte 4 del modello
Î
Parti 5 e All. 1 del modello
Î
Attività di gara (valutazione della congruità dell’offerta)
Î
Parti 4, 5 e All. 2 del modello
Î
Parte 4 e All. 2 del modello
Î
Continuo feedback tra il DLC e tutti gli operatori coinvolti
(Appaltatore ed eventuali subappaltatori)
1.
Attività
preliminare
del DLC
2.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 0
3.
Stima dei costi
della sicurezza
da interferenze
4.
Formulazione
dell’offerta
5.
Scelta
dell’operatore
6.
Elaborazione
del DUVRI
rev. 1
7.
Coordinamento
e cooperazione
8.
Aggiornamento
periodico del
DUVRI
71
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6027
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 2 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO
2a) Aree di lavoro dove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto
(barrare il quadratino che interessa)
X
X
X
X
X
X
X
ingresso e corridoio
ufficio direzione
uffici amministrazione
sala riunioni
laboratorio hardware
open space progettazione SW
magazzino
X
X
archivio
servizi igienici
In relazione alla configurazione e all’accessibilità dei luoghi di lavoro si rimanda alle planimetrie allegate.
Informazioni generali sulle attività svolte dal Committente
All’interno della sede dell’Istituto viene svolta attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
dell'ingegneria, con annesse attività di tipo amministrativo.
I principali rischi specifici sono, fondamentalmente, per la sicurezza (rischi di natura infortunistica
responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche, più o
meno gravi, in conseguenza di un impatto traumatico di varia natura: meccanica, elettrica, chimica, termica,
ecc.); nel seguito del documento sarà riportata la descrizione dei rischi maggiormente probabili.
Gli orari di lavoro sono stabiliti dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì; per particolari esigenze connesse
alle attività istituzionali è possibile prevedere, occasionalmente, la presenza di lavoratori anche nella
giornata del sabato, secondo il medesimo orario.
Mediamente sono presenti in sede dodici lavoratori dell’Istituto.
La viabilità carrabile consente di accedere, dall’esterno, all’area interna del comprensorio nel quale è situata
la sede; all’interno del medesimo sono ricavati i parcheggi per i lavoratori (anche di altre Aziende del
comprensorio) e i visitatori; i percorsi pedonali consentono quindi di raggiungere i luoghi di lavoro interessati
dall’appalto.
Attività pericolose per lo svolgimento delle quali è necessaria specifica autorizzazione
In relazione alle seguenti attività occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, nella
persona del Delegato del DLC, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico:
o
o
o
o
o
o
o
o
messa fuori servizio e/o interventi sugli impianti elettrici;
accesso al laboratorio hardware;
uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente;
uso di locali o spazi disponibili (servizi igienici, depositi temporanei);
introduzione e/o deposito di sostanze pericolose;
possibilità di esposizione a rischi associati a sostanze chimiche;
lavori in altezza;
lavori in postazioni remote o isolate.
Le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare, in relazione alle predette attività, dovranno
essere esplicitamente verbalizzate in sede di riunione di coordinamento.
2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro
Fase
Descrizione delle attività
1
Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e lavaggio dei pavimenti, operazioni di spolvero,
gestione dei prodotti detergenti e ritiro dei rifiuti
2
Pulizia dei servizi igienici
3
Pulizia mensile (spolveratura corpi illuminanti, vetri, davanzali, porte, ecc. come da
capitolato d’oneri, il primo martedì del mese)
73
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto
(tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale; tuttavia, nell’esecuzione degli interventi
previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per l’Impresa di pulizie)
Fase
Rischio
1e3
pareti (scaffalature):
possibile ribaltamento di scaffali
Tutte
dislivelli nelle aree di transito:
possibile caduta causata dal dislivello
esistente nell’area antistante i servizi igienici
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
1e3
1e3
Fase
Ambienti di lavoro
Tutte
Rischio
cadute a livello e scivolamenti:
il rischio può essere accentuato dal
pavimento bagnato o scivoloso.
Macchine, Apparecchiature, Impianti
tagli e abrasioni:
elettrocuzione:
possibile presenza di oggetti taglienti
Tutte
il rischio è da ricondurre prevalentemente
incustoditi, di spigoli vivi
al contatto accidentale del lavoratore con
e di oggetti depositati impropriamente.
prese elettriche.
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re:
transito mezzi; investimento:
possibile cadute e inciampi causati da cavi
Tutte
possibile investimento
delle attrezzature elettriche e da indebiti
all’interno dell’area comprensoriale.
depositi, anche provvisori.
urti per caduta dall’alto di oggetti:
possibile caduta di materiale depositato
sui ripiani alti degli scaffali, di corpi
illuminanti a soffitto e di pannelli delle
controsoffittature; possibile caduta di rami
dagli alberi.
Incendio ed esplosione
incendio:
presenza di materiale cartaceo e possibile
utilizzo di prodotti infiammabili.
Rischi per la salute
campi elettromagnetici:
radiazioni ottiche artificiali:
presenza nel laboratorio hardware di
1e3
presenza nel laboratorio hardware di
numerose apparecchiature elettriche ed
apparecchiature laser (cat. 3).
elettroniche.
polvere, rischio di inalazione:
possibile sollevamento di polvere da toner e
da materiale cartaceo in genere.
74
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 3 - NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA
Misure di prevenzione e protezione
Si riporta l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella sede; è stato redatto un
Piano di gestione delle Emergenze (PE) consultabile dal sito http://www.ilulic.it/ nell’area download; l’attività
è considerata a rischio di incendio medio in riferimento alla classificazione indicata dal d.m. 10.03.98.
Ovunque:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
è vietato fumare;
è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ove previsti;
è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di
emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori e mediante avvisi visivi e/o acustici;
è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza
e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo
strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed
il codice della strada.
Nel laboratorio hardware, in particolare:
¾
¾
è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
il personale deve:
™
™
™
¾
rispettare le elementari norme igieniche (ad es.: lavarsi le mani alla fine del lavoro e non
portare oggetti alla bocca);
indossare gli specifici i DPI (guanti, occhiali e otoprotettori), previsti nel DVR aziendale;
attenersi alle istruzioni comportamentali stabilite nel DVR aziendale.
il personale non deve:
™
™
entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nel laboratorio
esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;
eseguire operazioni per le quali non sia autorizzato.
Procedura d’emergenza adottate:
l’Impresa di pulizie deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza.
Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui
incolumità contattando gli addetti alle emergenze (vedi Parte 1).
Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate:
™
™
™
vie di esodo e uscite di sicurezza;
ubicazione dei mezzi antincendio;
ubicazione delle cassette di pronto soccorso.
Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza; i numeri di telefono per attivare
gli enti preposti alle emergenze sono:
Tipo di evento
Ente preposto
Contatto
Corpo Vigili del Fuoco
Incendio, allagamenti, calamità naturali
115
Carabinieri - Polizia
Ordine Pubblico
112 - 113
Emergenza sanitaria e Primo Soccorso
118
75
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Schema di flusso per la gestione delle Emergenze nella sede
76
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77
7
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI
Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si
verifichi un contatto rischioso.
Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi potranno essere a costo zero oppure
onerose e, in tal caso, dovrà essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.
I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare
un’attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.
A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti
Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui
alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa di pulizie negli ambienti di
lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare (rev. 0).
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
1e3
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
1e3
1e3
Tutte
Tutte
1e3
Tutte
Rischi da interferenza
specifici (tabella 2 c)
e indotti presunti
Soggetti
causa del rischio
Azienda
Impresa di
Committ.
pulizie
Ambiente di lavoro
pareti (scaffalature)
cadute dall’alto:
per alcune attività (pulizia corpi illuminanti, ecc.)
dislivelli nelle aree di transito
cadute a livello e scivolamenti
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
tagli e abrasioni
transito mezzi; investimento
urti per caduta dall’alto di oggetti
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
Incendio ed esplosione
incendio
Rischi per la salute
campi elettromagnetici
radiazioni ottiche artificiali
agenti chimici pericolosi:
le sostanze detergenti possono contenere,
proprio per la propria funzione di igiene, agenti
chimici pericolosi che, se volatili,
rappresentano un rischio di inalazione.
agenti biologici:
l’esposizione è di tipo potenziale; il rischio è
connesso alle attività oggetto dell’appalto.
polvere, rischio di inalazione
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga:
le attività potrebbero comportare ostruzione,
anche temporanea, delle vie di fuga e delle
uscite di sicurezza.
78
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali
Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro;
l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale giornaliero.
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività negli ambienti di lavoro
Fine
Attività aziendale
1
Pulizia degli
ambienti di lavoro
Impresa di
pulizie
2
3
Pulizia dei
servizi igienici
Pulizie mensili (*)
8.00
20.00
6.00
8.00
15.00
18.00
20.00
21.00
10.00
12.00
15.00
18.00
15.00
18.00
(*) Il primo martedì del mese
79
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
9.00
10.00
ore della giornata
6.00
Impresa,
lavoratore
autonomo
Inizio
8.00
Descrizione
fase
di lavoro
Fase
7.00
Azienda
Committente
Ambienti di lavoro
(vedi tabella 2 a)
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
C) Valutazione dei rischi da interferenza standard
A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le
modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative,
individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a
terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso
ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività
dell’Istituto e quelle dell’Impresa di pulizie sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile
definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno
soggetti a ribasso d’asta.
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tipologia di rischio
PI
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
RI
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Ambiente di lavoro
1e3
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
pareti
(scaffalature)
cadute dall’alto
1
1
3
4
3
Verificare periodicamente il fissaggio a
muro delle scaffalature presenti.
Committente
4
Utilizzare una scala a norma, e di altezza
idonea, per scongiurare l’ipotesi che gli
operatori raggiungano parti in quota con
sedie o altri mezzi impropri.
Impresa di
pulizie
È installata idonea cartellonistica
segnalante il dislivello esistente nel
corridoio in prossimità dei servizi igienici.
È necessario contenere l’eventuale
presenza di liquidi sui pavimenti, causata
da accidentali sversamenti di sostanze e
materiali delimitando la zona interessata.
Deve essere sempre esposto, durante
l’esecuzione della relativa attività, il
cadute
cavalletto "pavimento bagnato".
2 2 4
a livello e scivolamenti
È vietato lasciare incustodito il carrello
delle pulizie nel corridoio.
È necessario intervenire con
immediatezza, nell’area esterna, in caso di
pioggia o presenza di ghiaccio, fango,
escrementi di animali, ecc. al fine di evitare
possibili cadute e scivolamenti.
Macchine, Apparecchiature, Impianti
Eseguire la regolare manutenzione
degli impianti elettrici, secondo le vigenti
prescrizioni normative.
Utilizzare componenti e apparecchi elettrici
marcati CE ed in buono stato di
conservazione.
È consentito l'uso di prese domestiche se
elettrocuzione
1 4 4 l’ambiente e l’attività non presentano rischi
riferiti alla presenza di acqua, polveri ed
urti; in caso contrario, si debbono utilizzare
prese a spina di tipo industriale.
L’Impresa deve verificare che la potenza di
assorbimento dell’apparecchio sia
compatibile con quella del quadro di
allacciamento.
dislivelli
nelle aree di transito
2
2
4
80
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
tagli e abrasioni
transito mezzi;
investimento
urti per caduta dall’alto
di oggetti
cadute e inciampi
per materiali e
attrezz.re
1
1
1
2
I cavi debbono essere o altrimenti disposti
lungo i muri in modo da non creare
ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e
quando soggetti ad usura, colpi, impatti.
È vietato lasciare cavi senza custodia.
Disporre che le attrezzature quali forbici,
cutter, oggetti taglienti in genere, siano
alloggiate all’interno di cassetti.
Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto
2 2
divieto di effettuare sistemazioni improprie
di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero
essere urtati da parte di altri lavoratori
afferenti ad altri Datori di Lavoro.
È installata apposita segnaletica che fissa
il limite massimo di velocità
all’interno del comprensorio.
All’interno dell’area aziendale occorre
4 4
mantenere una velocità adeguata,
secondo la segnaletica presente;
i mezzi debbono spostarsi a velocità
ridotta e debbono essere parcheggiati
negli spazi appositamente individuati.
Assicurare la stabilità del materiale specie
sui ripiani alti delle scaffalature a giorno;
verificare periodicamente il fissaggio dei
corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei
pannelli delle controsoffittature.
Eseguire periodicamente la regolare
manutenzione degli alberi presenti
4 4
nell’area verde esterna.
È vietato eseguire lavori in altezza in
presenza di lavoratori dell’Istituto:
nel caso sfasare le lavorazioni.
È vietato abbandonare attrezzi ed utensili
in quota: gli stessi andranno assicurati da
un’eventuale caduta dall'alto.
I cavi delle attrezzature elettriche installate
negli uffici debbono essere raccolti in fasci
e non attraversare, in nessun caso,
le zone di passaggio.
2 4
È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe
e/o con indebito deposito di materiale,
anche provvisorio, le zone di passaggio.
Incendio ed esplosione
Fornire all’Impresa il Piano di Emergenza con
le procedure di emergenza e/o evacuazione.
L’Impresa non dovrà utilizzare per le proprie
attività prodotti chimici infiammabili, salvo
4 8 previo consenso preventivo del Committente.
In caso di emergenza attuare le procedure di
emergenza previste dal Piano Emergenza
Evacuazione e seguire le istruzioni degli
addetti alle squadre di emergenza.
Rischi per la salute
Tutte
incendio
2
1e3
campi elettromagnetici
1
2
2
Concordare preventivamente le modalità e
gli orari di accesso al laboratorio hardware.
1e3
radiazioni
ottiche artificiali
1
2
2
Concordare preventivamente le modalità e
gli orari di accesso al laboratorio hardware.
81
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
agenti chimici pericolosi
1
Tutte
agenti biologici
1
1e3
polvere,
rischio di inalazione
2
Tutte
intralcio alle vie di fuga
2
Fornire un armadio per la custodia dei
prodotti utilizzati per le pulizie e, in
generale, per le necessità dell’Impresa.
Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa
di pulizie debbono essere conformi alla
Impresa di
3 3
normativa vigente, tenuti nell’apposito
pulizie
armadio (chiuso a chiave) e utilizzati
secondo le schede tecniche (da custodire).
Il locale dove sono eseguite le pulizie deve
essere sempre areato (aprire le finestre e
richiuderle alla fine dell’attività).
Concordare preventivamente le procedure
per la manipolazione ed il trasporto dei
Committente
rifiuti all’interno e all’esterno
del luogo di lavoro.
Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà
essere regolarmente pulito, igienizzato ed
3 3
asciugato dopo l’uso.
Le attrezzature per il lavaggio dei bagni
Impresa di
(MOP, scope, ecc.) non solo non potranno
pulizie
essere usate per gli altri locali, ma
dovranno essere sottoposte ad una pulizia,
e successiva detersione, più accurate.
Custodire e limitare, il più possibile, il
deposito di toner esausti; razionalizzare i
Committente
depositi di carta in genere, al fine di limitare
il sollevamento della polvere.
È necessario procedere all'asportazione
2 4
manuale delle polveri con stracci umidi e
utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere.
Impresa di
Non utilizzare le scope tradizionali al fine di
pulizie
evitare che la polvere sollevata torni a
depositarsi: utilizzare scope a frange.
Rischi organizzativi
2
4
Le attrezzature utilizzate durante le attività
di pulizie (carrelli, ecc.) possono costituire
potenziale intralcio alle vie di fuga in caso
di emergenza; è pertanto vietata la loro
collocazione lungo le vie di fuga.
82
Impresa di
pulizie
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (su base annuale)
Categoria d'intervento
Apprestamenti
Mezzi e servizi di PC
(protezione collettiva)
Procedure di sicurezza
e interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti
Coordinamento
U.M.
Computo
quantità
(Q)
Costo
Unitario
(CU)
cad/
mese
1 x 12
€ 5,10
€ 61,20
m
100,00
€ 0,40
€ 40,00
cad
1
€ 334,99
€ 334,99
cad/
mese
1 x 12
€ 3,51
€ 42,12
presenza responsabile Impresa
alla riunione preliminare finalizzata
a concordare le procedure di
sicurezza previste nel DUVRI
ora
2
€ 50,00
€ 100,00
presenza responsabile Impresa
alle riunioni di coordinamento
ora
4
€ 50,00
€ 200,00
Descrizione
scala metallica a libretto
UNI EN 131 di altezza 2,00 m, con
piedi in gomma antisdrucciolo,
munita di dispositivo antiapertura
nastri segnaletici
armadio in vetroresina per la
detenzione dei prodotti chimici
550 x 500 x 300 mm
cavalletto PVC “pavimento
bagnato” simbologia EN ISO 7010
330 x 500 mm
Costo totale della sicurezza
(CSDI)
Costo
Finale
(CF)
€ 778,31
La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo
delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento,
l’ammortamento e quant’altro necessario.
83
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
E) Coordinamento delle fasi lavorative
Ai fini del coordinamento generale tra Istituto e Impresa di pulizie e tra Impresa di pulizie e
lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con
l‘Appaltatore:
Î individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto,
nominati rispettivamente dall’Istituto e dall’Impresa di pulizie, che svolgano azioni di comunicazione,
interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;
Î organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza
previste nel DUVRI;
Î organizzazione di riunioni periodiche trimestrali tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto
dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo
svolgimento dei predetti incontri saranno definite sede contrattuale;
Î distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori
interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (è
prevista la pubblicazione sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.scrpd.it/ nell’area download);
Î erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo
coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa
di pulizie, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per
l’appalto incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.
Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il
Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero
nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da
considerarsi sicure.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove
Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica
tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori dell’Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e
dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica
attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di
assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
In ogni caso, l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere
generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:
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prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione;
informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
evitare accatastamenti, specie in altezza;
rispettare la segnaletica di sicurezza.
Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle
uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso
prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in
aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.
84
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Norme di coordinamento
Si prescrive che, durante le attività di pulizia:
•
•
•
•
•
•
nelle fasi di lavaggio dei pavimenti sia installato apposito cavalletto in PVC “pavimento bagnato”;
Il locale dove sono eseguite le pulizie sia sempre areato (aprire le finestre e richiuderle alla fine
dell’attività);
è vietato eseguire lavori in altezza (pulizie di vetri, corpi illuminanti, ecc. in presenza di lavoratori
dell’Istituto);
sia preventivamente concordato l’accesso al laboratorio hardware;
la manipolazione ed il trasporto dei rifiuti avvengano in maniera da evitare il deposito continuativo
all’interno della sede, prevedendo lo svuotamento dei cestini alla fine di ogni turno di lavoro ed il
conferimento nell’isola ecologica comprensoriale, a seconda della tipologia di rifiuto prodotta;
le attività inerenti le pulizie mensili (Fase 3), contrattualmente programmate per il primo martedì del
mese, siano in ogni caso essere preventivamente confermate con il Delegato del DLC, referente per
l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, al fine di concordare eventuali sfalsamenti temporali.
Procedure di emergenze particolari
Si prescrive che, ove durante le attività dell’Impresa si verificassero fuoriuscite di materiali e/o liquidi:
•
•
•
si interdicano le zone interessate dalla fuoriuscita di materiali o liquidi con nastro segnaletico;
si impedisca l'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero dei materiali o dei
liquidi fuoriusciti;
le operazioni di bonifica debbano essere eseguite rapidamente e compatibilmente con le
caratteristiche del rifiuto fuoriuscito.
Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi
Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle
attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che
sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle
informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.
Roma, 16 settembre 2013
Timbro e Firma ««««««««««««..
(Il Committente)
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Altre informazioni
La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che:
si necessità di accedere presso i luoghi di lavoro con furgone Fiat Fiorino, targato XY123YZ;
si necessità di un locale, anche con accesso temporaneo, per uso spogliatoio e deposito;
si prevede di adoperare, per le attività di pulizie, i seguenti prodotti (si allegano le schede tecniche):
•
•
•
•
•
•
•
detergenti;
disincrostanti;
cere;
deceranti;
soluzioni sanificanti;
disinfettanti;
prodotti spray a basso impatto ambientale.
Si prevede di adoperare la seguente attrezzatura (di tipo elettrico e manuale):
• aspirapolvere e aspira liquidi, con fusto in acciaio inox, 4 ruote pivottanti, motore silenziato e
doppio isolamento elettrico;
• scala professionale h 352/772 cm in alluminio a tre rampe, peso 27 kg e portata 150 kg;
• attrezzi di uso comune (scopa a frange, scope industriali, spazzoloni, lavavetri, ecc.);
• carrello attrezzato per le pulizie.
A seguito della valutazione dei rischi sono stati consegnati ai lavoratori dell’Impresa i seguenti DPI:
•
•
•
•
guanti di protezione in PVC con interno felpato e con superficie esterna ruvida antiscivolo;
tute in cotone 100% per la protezione da polveri e sporcizia;
calzatura di sicurezza leggere con fodera traspirante e suola antiscivolo ed antistatica;
mascherina per la protezione di polveri a media tossicità.
Si comunicano, di seguito, i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede
(Martina Ciampi, Felice Martelli e Alfredo Torri), si allegano i relativi attestati (per i lavoratori dipendenti di aziende
appartenenti alla macrocategoria di rischio medio, come individuata nell´Allegato II dell´Accordo Stato Regioni del
21.12.11):
Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore)
Formazione specifica dei lavoratori (durata 8 ore)
Formazione per addetti alla gestione dell'emergenza - rischio medio incendio (durata 8 ore) – d.m. 10.03.98
Formazione per addetti al primo soccorso (durata 12 ore) - d.m. 15.07.03 n. 388
Allegati:
9
9
fotocopia schede tecniche dei prodotti per le pulizie che s’intende utilizzare
fotocopia attestati corsi di formazione
88
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)
Fase
Rischio
Fase
Ambienti di lavoro
Rischio
illuminazione
cadute a livello e scivolamenti
pareti (semplici o attrezzate)
terrazzi e soppalchi
pareti vetrate
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
altro: «««««««««««
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
carichi sospesi
tagli e abrasioni
movimentazione di macchinari e attrezz.re
proiezione di schegge
urti per caduta dall’alto di oggetti
proiezioni di getti e schizzi
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
presenza di fiamme libere
organi meccanici in movimento
transito mezzi; investimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
altro: «««««««««««
Incendio ed esplosione
specificare: «««««««««««
incendio
presenza di depositi di materiali
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atmosfere esplosive
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Rischi per la salute
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microclima
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vibrazioni
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campi elettromagnetici
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radiazioni ottiche artificiali
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agenti chimici pericolosi
specificare: «««««««««««
agenti cancerogeni mutageni
specificare: «««««««««««
agenti biologici
specificare: «««««««««««
polvere, rischio di inalazione
specificare: «««««««««««
emissione incontrollata da impianti
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga
X
difficoltà nell’individuare interlocutori
manutenzione degli impianti
condizioni climatiche esasperate
altro: necessità di un locale per il deposito di materiale e attrezzature e per uso spogliatoio
X
5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
Fase
Misure di prevenzione e protezione proposte
Tutte
delimitare, nell’area esterna, uno stallo per il furgone dell’Impresa
Tutte
consentire l’uso dell’antibagno per il deposito dei materiali,
del carrello delle pulizie e per consentire il cambio abiti degli operatori
Allegati:
X
X
certificato di iscrizione alla CCIAA;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già
espresse in altra documentazione contrattuale).
Avellino, 30 settembre 2013
Timbro e Firma ««««««««««««..
89
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto Francesco Ciampi nato il 31 agosto 1965 ad Avellino codice fiscale CMPFNC65L31A509E residente
in Avellino via Roma n. 23 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AN 8726695
rilasciato dal Comune di Avellino il 26 aprile 2007 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Nina s.r.l.
con sede legale posta in via Giuseppe Piemonte n. 1 nel comune di Avellino in provincia di AV codice fiscale
03518155699 e partita IVA n. 07643520567
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r..
445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le
assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Avellino al n. 0872451/6 e l'INPS di
Avellino al n. 8312540955 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino al n.
AV 61672345 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
Ƒ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale
iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e
s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è
destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di
prevenzione e protezione suddetti;
X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e
dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di
elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la
durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del
sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
inoltre:
Come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella
precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:
X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista
nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che
sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,
nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda
solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa
Avellino, 30 settembre 2013
Timbro e Firma ««««««««««««..
Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
90
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività
previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente
funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del
trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico,
e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di
cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.
Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO
Oggetto dell'appalto: Servizio di pulizia dei locali presso l’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig.
Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto.
È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere le attività
stabilite, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze standard,
nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove
essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Roma, 04 ottobre 2013
Il Committente
L’Impresa
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
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91
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5.2 Il DUVRI definitivo (rev. 1)
L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI rev. 0:
Î ha definito in dettaglio (Parte 5 del modello) l’entità dei rischi indotti nei luoghi di lavoro nei quali si
accinge ad operare (in aggiunta a quelli che il DLC, in via presuntiva, aveva stimato, nel DUVRI
preliminare, poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro;
Î ha suggerito alcune ulteriori misure di prevenzione e protezione utili per il miglioramento della
sicurezza, in funzione della propria esperienza e tecnologia.
Sulla base delle informazioni acquisite il DLC effettua nuovamente la valutazione dei rischi da interferenza,
ripartendo dalla tabella di cui al punto 4 C), relativa alla valutazione dei rischi standard, dati dalla somma dei
rischi specifici e di quelli presuntivamente indotti dall’Impresa:
Valutazione dei rischi da interferenza reali
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi, stavolta, ai rischi da interferenza reali
valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
La tabella deve considerarsi confermata per le tipologie di rischio non modificate.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tutte
Tutte
Tipologia di rischio
tagli e abrasioni
transito mezzi;
investimento
PI
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
RI
Macchine, Apparecchiature, Impianti
Disporre che le attrezzature quali forbici,
cutter, oggetti taglienti in genere, siano
alloggiate all’interno di cassetti.
Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto
1 2 2
divieto di effettuare sistemazioni improprie
di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero
essere urtati da parte di altri lavoratori
afferenti ad altri Datori di Lavoro.
È installata apposita segnaletica che fissa
il limite massimo di velocità
all’interno del comprensorio.
Assegnare, e segnalare a terra, uno stallo
dedicato al furgone dell’Impresa.
1 4 4
All’interno dell’area comprensoriale
occorre mantenere una velocità adeguata,
secondo la segnaletica presente;
i mezzi debbono spostarsi a velocità
ridotta e debbono essere parcheggiati
negli spazi appositamente individuati.
92
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Committente
Impresa di
pulizie
Committente
Impresa di
pulizie
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Rischi organizzativi
Tutte
Tutte
Tutte
intralcio alle vie di fuga
difficoltà nell’individuare
interlocutori
necessità locale
deposito e spogliatoio
2
2
2
2
1
1
4
Le attrezzature utilizzate durante le attività
di pulizie (carrelli, ecc.) possono costituire
potenziale intralcio alle vie di fuga in caso
di emergenza; è pertanto vietata la loro
collocazione lungo le vie di fuga.
Impresa di
pulizie
2
Nel corso delle attività lavorative, eseguite
durante l’apertura dell’ufficio (8.00 - 20.00)
l’Impresa, per ogni esigenza operativa,
potrà far capo ai sigg. Mario La Cava e
Roberto Lavia; al di fuori di tale orario
(20.00 - 21.00) l’Impresa, per urgenze
indifferibili, contatterà il Dott. Luigi Errico.
Committente
2
L’Impresa dovrà alloggiare l’armadio per la
custodia dei prodotti nel locale antibagno e
ivi depositare anche il carrello delle pulizie.
Nel medesimo spazio gli operatori
Committente
dell’Impresa, compatibilmente con l’utilizzo
dei servizi igienici da parte dei lavoratori
dell’Istituto, potranno effettuare il cambio
degli indumenti.
Le ulteriori misure individuate, concordate con l’Impresa aggiudicataria, essendo fondamentalmente di
natura organizzativa, non richiedono ulteriori oneri dal punto di vista dei costi per la sicurezza da
interferenze.
93
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Oggetto dell'appalto: Servizio di pulizia dei locali presso l’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig.
Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
Î
Î
Î
Î
Î
Î
esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa;
rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella dell’Impresa e relative misure di prevenzione
e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività;
misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,
norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla
ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti
alla squadra di emergenza;
fissazione delle procedure di sicurezza previste nel DUVRI (deposito e gestione dei prodotti per le
pulizie, norme di coordinamento generali, modalità di accesso al laboratorio hardware, manipolazione e
trasporto dei rifiuti all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, modalità di esecuzione delle pulizie
mensili, procedure di emergenza particolari);
integrazione del DUVRI, prima dell’inizio delle attività, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei
luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra
gli atti contrattuali.
Roma, 04 novembre 2013
Il Committente
L’Impresa
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
««««««««««««..
««««««««««««..
94
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5.3 Il DUVRI (rev. 2)
Come anticipato al paragrafo 5.1 supponiamo, a questo punto, che il DLC intenda appaltare alcuni lavori di
manutenzione edile per la razionalizzazione delle aree di lavoro all’interno della sede.
Il DLC, in vista dell’individuazione del nuovo operatore economico che interverrà nella propria sede, dovrà rielaborare il DUVRI a partire dalla rev. 1.
Pertanto, stavolta, il DLC dovrà consegnare, ai soggetti interessati a partecipare alla gara, un DUVRI, che
potremmo chiamare rev. 1bis, inerente le interferenze tra le attività svolte:
Î dai lavoratori dell’Istituto;
Î da quelli dell’Impresa di pulizie (ormai già operante);
Î da quelli dell’Impresa/e e/o lavoratori autonomi edili con riferimento, anche, ai rischi indotti
dall’operatore economico nella sede; questi ultimi saranno stimati dal DLC, al solito in questa fase, in
via presuntiva.
Per brevità, ed efficacia illustrativa, si ripercorre lo schema logico già seguito al precedente paragrafo
iniziando dalla nuova tabella 2b):
2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro
Il contratto di appalto, avente una durata prevista di trenta giorni successivi, naturali e continui, prevede la
demolizione della parete esistente tra la sala riunioni e l’ufficio attiguo, al fine di creare un unico locale open
space, la realizzazione di un controsoffitto nel corridoio e opere di tinteggiatura; annesse alle opere edili
sono da prevedersi le opere impiantistiche, essenzialmente legate all’impianto di illuminazione.
Fase
Descrizione delle attività
1
Allestimento delle aree di lavoro (spostamento del materiale d’ufficio, cantierizzazione
delle necessarie attrezzature (trabattello, ecc.), segregazione delle aree di lavoro da
quelle restanti, apposizione della segnaletica di cantiere, ecc.)
2
Opere di demolizione (della parete di separazione tra l’attuale sala riunioni e l’ufficio)
3
Realizzazione delle opere edili (risarcitura delle pareti e tinteggiatura del nuovo locale
open space, realizzazione del controsoffitto nel corridoio e tinteggiatura del corridoio)
4
Realizzazione delle opere impiantistiche (rifacimento dell’impianto di illuminazione nel
nuovo locale open space e nel corridoio, ricollocazione di componenti impiantistici
antincendio: rilevatori di fumo, ecc.)
5
Restituzione delle aree di lavoro (smobilizzo del cantiere, ricollocazione del materiale
d’ufficio e pulizia straordinaria dei locali al fine di restituire la perfetta agibilità)
95
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto
(tali rischi sono stati valutati e gestiti nell’ambito del DVR aziendale e del DUVRI rev. 1; tuttavia,
nell’esecuzione degli interventi previsti dal contratto, questi potrebbero rivelarsi tali anche per l’Impresa
edile)
Fase
Rischio
Tutte
pareti (scaffalature):
possibile ribaltamento di scaffali
Tutte
dislivelli nelle aree di transito:
possibile caduta causata dal dislivello
esistente nell’area antistante i servizi igienici
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Fase
Ambienti di lavoro
Tutte
cadute a livello e scivolamenti:
il rischio può essere accentuato dal
pavimento bagnato o scivoloso.
Macchine, Apparecchiature, Impianti
tagli e abrasioni:
elettrocuzione:
possibile presenza di oggetti taglienti
il rischio è da ricondurre prevalentemente
Tutte
incustoditi, di spigoli vivi
al contatto accidentale del lavoratore con
e di oggetti depositati impropriamente.
prese elettriche.
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re:
transito mezzi; investimento:
possibile cadute e inciampi causati da cavi
Tutte
possibile investimento
delle attrezzature elettriche e da indebiti
all’interno dell’area comprensoriale.
depositi, anche provvisori.
urti per caduta dall’alto di oggetti:
possibile caduta di materiale depositato
sui ripiani alti degli scaffali, di corpi
illuminanti a soffitto e di pannelli delle
controsoffittature; possibile caduta di rami
dagli alberi.
Incendio ed esplosione
incendio:
presenza di materiale cartaceo e possibile
utilizzo di prodotti infiammabili.
Rischi per la salute
agenti biologici:
agenti chimici:
il rischio è da ricondurre alla manipolazione
il rischio è da ricondurre all’utilizzo di
Tutte
dei rifiuti all’interno e all’esterno
prodotti chimici per le pulizie.
del luogo di lavoro.
polvere, rischio di inalazione:
possibile sollevamento di polvere da toner e
da materiale cartaceo in genere.
Rischi organizzativi
Tutte
Rischio
intralcio alle vie di fuga:
potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di
emergenza costituto dalle attrezzature
utilizzate durante le attività appaltate.
96
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Nel presente DUVRI rev. 1 bis dovrà essere riportata, per intero, la Parte 3 inerente le norme di prevenzione
e di emergenza adottate presso la sede.
In riferimento ai contenuti della Parte 4 relativa alla valutazione dei rischi da attività interferenziali, si avrà:
A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti
Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui
alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa edile negli ambienti di
lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
2,3 e 4
2,3 e 4
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Soggetti
causa del rischio
Azienda
Impresa di
Impresa
Committ.
pulizie
edile
Rischi da interferenza
specifici (tabella 2 c)
e indotti presunti
Ambiente di lavoro
pareti (scaffalature)
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
cadute a livello e scivolamenti
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
proiezione di schegge:
per alcune attività (demolizione parete, ecc.)
proiezioni di getti e schizzi:
per alcune attività (tinteggiature, ecc.)
tagli e abrasioni
transito mezzi; investimento
urti per caduta dall’alto di oggetti
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
Incendio ed esplosione
incendio
Rischi per la salute
rumore:
le attività edili di possono comportare
emissione di rumore che potrebbe modificare il
livello di esposizione personale dei lavoratori.
agenti chimici pericolosi:
è possibile che l’utilizzo di sostanze chimiche,
specie se nebulizzate, possa comportarne il
contatto o l’inalazione.
agenti biologici:
il rischio è connesso dell’appalto di pulizie.
polvere, rischio di inalazione
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga:
le attività potrebbero comportare ostruzione,
anche temporanea, delle vie di fuga e delle
uscite di sicurezza.
97
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali
Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro;
l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale mensile.
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro
Azienda
Committente
Impresa,
lavoratore
autonomo
Fase
Sub
fase
Descrizione
eventuale
sub fase
di lavoro
Attività aziendale
Tutte
Pulizia degli
ambienti
di lavoro
1
----------------
Pulizia dei
servizi igienici
2
----------------
Allestimento del
cantiere
1
Opere di
demolizione
2
spostamento del
materiale
d’ufficio
allestimento del
cantiere
---------------realizzazione
delle opere
murarie
tinteggiatura
dell’open space
Realizzazione
delle opere edili
Impresa edile
mese di marzo 2014
(I II III IV V settimana)
I
Azienda Committente
Impresa di pulizie
Descrizione
fase
di lavoro
Identificazione
dell’ambiente di lavoro
(vedi tabella 2 a)
3
Tutte
realizzazione
del controsoffitto
nel corridoio
tinteggiatura del
corridoio
Realizzazione
delle opere
impiantistiche
4
nuovo impianto
di illuminazione
nell’open space
nuovo impianto
di illuminazione
nel corridoio
smobilizzo del
cantiere
Smobilizzo del
cantiere
5
ricollocazione
del materiale
d’ufficio
pulizia
straordinaria
98
II
III
IV
V
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
C) Valutazione dei rischi da interferenza standard
A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le
modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative,
individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a
terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso
ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività
dell’Istituto e quelle dell’Impresa edile sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile
definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno
soggetti a ribasso d’asta.
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Per brevità, sono stati evidenziati solo i rischi specifici modificati rispetto al DUVRI rev. 1 ed i rischi indotti.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tutte
Tipologia di rischio
cadute dall’alto
PI
1
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
RI
Ambiente di lavoro
Utilizzare una scala a norma, e di altezza
idonea, per scongiurare l’ipotesi che gli
operatori raggiungano parti in quota con
sedie o altri mezzi impropri.
Per le lavorazioni in altezza utilizzare un
4 4
trabattello in metallo, con piani di lavoro e
scale in alluminio per salita interna.
Transennare con nastro segnaletico le
zone sottostanti le aree di lavoro in modo
da evitare la presenza di terzi.
Tutte
viabilità interna ed
esterna
1
3
Tutte
cadute
a livello e scivolamenti
2
2
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Impresa di
pulizie
Impresa
edile
Prima dell’esecuzione dei lavori occorre
fornire ai lavoratori dell’Istituto (e
dell’Impresa di pulizie) idonee istruzioni
3
Committente
circa le modalità di accesso e di fruizione
dei percorsi e delle aree della sede
interessate dalle opere edili.
È necessario contenere l’eventuale
presenza di liquidi sui pavimenti, causata da
accidentali sversamenti di sostanze e
materiali delimitando la zona interessata.
Deve essere sempre esposto, durante
l’esecuzione della relativa attività, il
cavalletto "pavimento bagnato".
Impresa di
È vietato lasciare incustoditi il carrello delle
pulizie
pulizie nel corridoio.
È necessario intervenire con
immediatezza, nell’area esterna, in caso di
pioggia o presenza di ghiaccio, fango,
4 escrementi di animali, ecc. al fine di evitare
possibili cadute e scivolamenti.
Segnalare con apposito cartello, ed interdire
con nastro segnaletico, le eventuali zone
interessate da caduta di materiale o bagnate
per fuoriuscita di liquidi da contenitori.
Impedire l'accesso a terzi durante la fase di
Impresa
successiva raccolta e recupero dei materiali
edile
o dei liquidi fuoriusciti.
Le operazioni di bonifica debbono essere
eseguite rapidamente e compatibilmente
con le caratteristiche del rifiuto fuoriuscito.
99
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
elettrocuzione
2,3 e 4
proiezione di schegge:
per alcune attività
(demolizione parete,
ecc.)
2,3 e 4
proiezioni di getti e
schizzi:
per alcune attività
(tinteggiature, ecc.)
Macchine, Apparecchiature, Impianti
Eseguire la regolare manutenzione
degli impianti elettrici, secondo le vigenti
Committente
prescrizioni normative.
Utilizzare componenti e apparecchi elettrici
marcati CE ed in buono stato di
conservazione.
È consentito l'uso di prese domestiche se
l’ambiente e l’attività non presentano rischi
riferiti alla presenza di acqua, polveri ed
urti; in caso contrario, si debbono utilizzare
prese a spina di tipo industriale.
Impresa di
L’Impresa deve verificare che la potenza di
pulizie
assorbimento dell’apparecchio sia
compatibile con quella del quadro di
allacciamento.
I cavi debbono essere o altrimenti disposti
lungo i muri in modo da non creare
ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e
quando soggetti ad usura, colpi, impatti.
1 4 4
È vietato lasciare cavi senza custodia.
Prima di iniziare i lavori è necessario
concordare con il Dott. Luigi Errico
i punti di allacciamento da utilizzare.
L'Impresa deve verificare che la potenza
dell'apparecchio utilizzatore sia
compatibile con la sezione della conduttura
che lo alimenta, anche in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori già collegati al
quadro.
Impresa
Interruzioni dell’energia elettrica andranno
edile
sempre concordate con la
Committenza.
Non effettuare in nessun caso interventi
e/o riparazioni sugli impianti elettrici.
È vietato intervenire su impianti sotto
tensione; non si debbono usare prese
volanti e multiple; se le prolunghe sono su
awolgicavo si debbono srotolare
completamente prima dell'uso.
Le opere di demolizione e carteggiatura
dovranno essere eseguite secondo idonee
procedure, prevedendo l’uso di prodotti che
evitino la liberazione delle polveri inerti e di
utensili dotati di sistemi aspiranti.
Dovrà essere sempre effettuato un
ricambio d’aria dopo e/o durante le
Impresa
1 3 3
lavorazioni.
edile
L’Impresa dovrà provvedere alla
segregazione delle aree interessate
mediante doppi teli di polietilene su telai in
legno, a tutta altezza, evitando la
formazione di fessure al fine di scongiurare
il passaggio di polveri.
Durante l’esecuzione delle opere di
tinteggiatura possono verificarsi getti e
schizzi dannosi per la salute causati dalle
Impresa
sostanze e dai prodotti utilizzati.
1 3 3
edile
L’Impresa dovrà provvedere alla
segregazione delle aree interessate
(vedi punto precedente).
100
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
tagli e abrasioni
transito mezzi;
investimento
urti per caduta dall’alto
di oggetti
cadute e inciampi
per materiali e
attrezz.re
requisiti macchine
(marchio CE, ecc.)
1
1
1
2
2
2
4
4
2
2
2
4
4
4
4
Disporre che le attrezzature quali forbici,
cutter, oggetti taglienti in genere, siano
alloggiate all’interno di cassetti.
Ai lavoratori dell’Impresa di pulizie è fatto
divieto di effettuare sistemazioni improprie
di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero
essere urtati da parte di altri lavoratori
afferenti ad altri Datori di Lavoro.
Interdizione delle zone circostanti l’area di
lavoro mediante nastro segnaletico in
maniera da impedire l’accesso a terzi;
installare apposito segnale di
sicurezza.
È installata apposita segnaletica che fissa
il limite massimo di velocità
all’interno del comprensorio.
Assegnare, e segnalare a terra, uno stallo
dedicato al furgone dell’Impresa.
Procedere nell'area del comprensorio a
passo d'uomo seguendo la segnaletica.
Prima di procedere al carico/scarico
verificare che il mezzo sia stato assicurato
per evitare spostamenti intempestivi.
L’Impresa provvederà a movimentare il
materiale con mezzi propri ed adeguati,
atti ad effettuare le manovre in sicurezza,
senza provocare danni a terzi o a cose.
La movimentazione interna dovrà avvenire
secondo i percorsi prestabiliti.
Assicurare la stabilità del materiale specie
sui ripiani alti delle scaffalature a giorno;
verificare periodicamente il fissaggio dei
corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei
pannelli delle controsoffittature.
Eseguire periodicamente la regolare
manutenzione degli alberi presenti
nell’area verde esterna.
È vietato eseguire lavori in altezza in
presenza di lavoratori dell’Istituto:
nel caso sfasare le lavorazioni.
È vietato abbandonare attrezzi ed utensili
in quota: gli stessi andranno assicurati da
un’eventuale caduta dall'alto.
È vietato abbandonare attrezzi ed utensili
sul trabattello: adottare accorgimenti onde
evitare cadute dall'alto di materiali
(montare tavola fermapiedi o altro).
I cavi delle attrezzature elettriche installate
negli uffici debbono essere raccolti in fasci
e non attraversare, in nessun caso,
le zone di passaggio.
Committente
Impresa di
pulizie
Impresa
edile
Committente
Impresa di
pulizie
Impresa
edile
Committente
Impresa di
pulizie
Impresa
edile
Committente
È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe
e/o con indebito deposito di materiale,
anche provvisorio, le zone di passaggio.
Impresa di
pulizie
Impresa
edile
Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.),
macchine ed attrezzature rispondenti alla
regola dell’arte (marcate CE o altro tipo di
certificazione) ed in buono stato di
conservazione.
Impresa
edile
101
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
incendio
2
Tutte
rumore:
le attività edili di
possono comportare
emissione di rumore che
potrebbe modificare il
livello di esposizione
personale dei lavoratori.
1
Tutte
agenti chimici pericolosi:
è possibile che l’utilizzo
di sostanze chimiche,
specie se nebulizzate,
possa comportarne il
contatto o l’inalazione
1
Tutte
polvere,
rischio di inalazione
2
Tutte
intralcio alle vie di fuga
2
Incendio ed esplosione
Fornire alle Imprese copia del Piano di
Emergenza con le procedure da adottare Committente
in caso di emergenza e/o evacuazione.
L’Impresa non dovrà utilizzare per le
proprie attività prodotti chimici infiammabili,
Impresa di
salvo nei casi in cui questi si rendano
4 8
pulizie
indispensabili e previo consenso
preventivo del Committente
Occorrerà evitare in particolare: l'accumulo
dei materiali combustibili e/o infiammabili,
Impresa
edile
l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di
sorgenti di innesco e di fiamme libere.
Rischi per la salute
Saranno individuate, per lavorazioni
rumorose quali, ad esempio, demolizioni,
taglio con frullini di mattoni ecc., opportune
fasce orarie di lavoro.
Impresa
2 2
Nel caso le condizioni di lavoro dovessero
edile
modificarsi e innalzare significativamente il
valore dell’esposizione giornaliera si
verificherà preventivamente la possibilità di
sfalsamento delle lavorazioni.
Fornire un armadio per la custodia dei
prodotti utilizzati per le pulizie e, in
generale, per le necessità dell’Impresa.
Tutti i prodotti chimici utilizzati dall’Impresa
di pulizie debbono essere conformi alla
Impresa di
normativa vigente, tenuti nell’apposito
pulizie
armadio (chiuso a chiave) e utilizzati
secondo le schede tecniche (da custodire).
3 3 Il locale dove sono eseguite le pulizie deve
essere sempre areato (aprire le finestre e
richiuderle alla fine dell’attività).
È fatto obbligo all’Impresa di seguire le
istruzioni riportate nelle schede tecniche
Impresa
dei prodotti utilizzati.
edile
L'impresa non deve in alcun modo lasciare
prodotti chimici, e i relativi contenitori,
anche se vuoti, incustoditi.
Custodire e limitare, il più possibile, il
deposito di toner esausti; razionalizzare i
Committente
depositi di carta in genere, al fine di limitare
il sollevamento della polvere.
È necessario procedere all'asportazione
manuale delle polveri con stracci umidi e
utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere.
Impresa di
2 4
Non utilizzare le scope tradizionali al fine di
pulizie
evitare che la polvere sollevata torni a
depositarsi: utilizzare scope a frange.
Si dovrà provvedere a bagnare
periodicamente i materiali di risulta, specie
Impresa
quelli delle demolizioni, al fine di evitare il
edile
sollevamento delle polveri.
Rischi organizzativi
Le attrezzature utilizzate durante le attività
Impresa di
di pulizie (carrelli, ecc.) e edili possono
pulizie
2 4 costituire potenziale intralcio alle vie di fuga
Impresa
in caso di emergenza; è pertanto vietata la
edile
loro collocazione lungo le vie di fuga.
102
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (sulla base della durata dell’appalto di 30 gg.)
Categoria d'intervento
Apprestamenti
Mezzi e servizi di PC
(protezione collettiva)
Procedure di sicurezza
e interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti
Coordinamento
Descrizione
U.M.
Computo
quantità
(Q)
Costo
Unitario
(CU)
Costo
Finale
(CF)
trabattello mobile prefabbricato,
dimensioni di riferimento
approssimative: profondità 0,90 m;
larghezza circa 2,00 m; fino alla
altezza di circa 7,50 m; portata
160 Kg comprese 2 persone.
cad
1
€ 302,00
€ 302,00
segregazione con teli di polietilene
nastri segnaletici
mq
m
50,00
100,00
€ 2,33
€ 0,40
€ 116,50
€ 40,00
cartelli segnaletici
cad/gg
2 x 30
€ 0,12
€ 7,20
presenza responsabile Impresa
alla riunione preliminare finalizzata
a concordare le procedure di
sicurezza previste nel DUVRI
ora
1
€ 50,00
€ 50,00
presenza responsabile Impresa
alla riunione di coordinamento
ora
2
€ 50,00
€ 100,00
controllo giornaliero delle PC
(protezioni collettive)
ora
10
€ 28,00
€ 280,00
Costo totale della sicurezza
(CSDI)
€ 895,70
La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo
delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento,
l’ammortamento e quant’altro necessario.
103
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
E) Coordinamento delle fasi lavorative
Ai fini del coordinamento generale tra Istituto, Impresa edile e Impresa di pulizie e tra Impresa edile e
lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli
Appaltatori interessati:
Î individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto,
nominati rispettivamente dall’Istituto e dall’Impresa edile, che svolgano azioni di comunicazione,
interfaccia, monitoraggio e quant‘altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall‘art. 26;
Î organizzazione di una riunione preliminare finalizzata a concordare le procedure di sicurezza
previste nel DUVRI, alla quale parteciperà anche il responsabile dell’Impresa di pulizie;
Î organizzazione di una riunione di coordinamento tra il Delegato del DLC, referente per l’appalto
dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il Referente delegato per le attività appaltate; le modalità per lo
svolgimento dei predetti incontri saranno definite sede contrattuale;
Î distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori
interessati dall‘attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (è
prevista la pubblicazione sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.scrpd.it/ nell’area download);
Î erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo
coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.
Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all’interno della sede, da parte dell’Impresa
edile, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l’appalto
incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.
Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l’appalto dell’Istituto, Dott. Luigi Errico, ed il
Referente delegato dell’Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero
nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da
considerarsi sicure.
L’Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove
Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica
tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori dell’Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e
dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica
attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza.
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di
assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
In ogni caso, l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere
generale, finalizzate all’eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:
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prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
vigilare costantemente i lavoratori sull’uso dei DPI previsti ed in dotazione;
informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
evitare accatastamenti, specie in altezza;
rispettare la segnaletica di sicurezza.
Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle
uscite di sicurezza, dell’accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso
prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in
aggiunta a quelli già esistenti nell’ambiente di lavoro.
104
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Viabilità interna ed esterna alla sede
Si prescrive, in generale, che durante i lavori:
•
•
•
•
nel corridoio, il lavoratore dell’Istituto possa transitare esclusivamente sul percorso opposto a quello
interessato dai lavori e occupato dalle attrezzature dell’Impresa;
detto percorso sia costantemente pulito e sgombro da materiali;
qualora le situazioni lo richiedano (fasi di lavoro critiche) il preposto dell’Impresa, preventivamente
contattato, accompagni il personale durante il transito sul corridoio e che, in tal caso, siano sospese
le lavorazioni critiche svolte nei pressi del percorso;
nessun lavoratore dell’Istituto si fermi ad osservare lo svolgimento dei lavori, soffermandosi in
prossimità delle aree di lavoro.
Dovrà essere consentito, in ogni momento l’accesso ai locali dell’ufficio, da parte di personale dell’Istituto.
Il trasferimento dei materiali da e verso il cantiere avverrà direttamente dai locali della sede tramite le
aperture delle finestre.
I posti di passaggio saranno opportunamente protetti, con mezzi tecnici e misure cautelative, dal pericolo di
caduta o di investimento da parte di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa svolta.
Premesso che le lavorazioni si svolgeranno all’interno della sede, le recinzioni relative alla delimitazione
dell'area esterna di carico e scarico saranno realizzate con paletti in ferro zincato posti su appositi blocchi
prefabbricati e rete elettrosaldata.
Eccezionalmente gli accessi al comprensorio, su strada, dovranno essere presidiati da personale di cantiere,
al quale saranno fornite debite istruzioni circa le modalità di accesso al cantiere di mezzi e di persone.
Segregazione delle aree di lavoro
Si prescrive che, durante i lavori:
•
•
•
siano costantemente interdette le zone circostanti l’area di lavoro mediante nastro segnaletico in
maniera da impedire l’accesso a terzi;
sia installato apposito segnale di sicurezza;
le fasi di demolizione, e quelle successive, inerenti il nuovo open space avvengano nell’ambito di
una stretta segregazione delle aree di lavoro attuata secondo le specifiche illustrate nel DUVRI
(impiego di doppi teli di polietilene su telai in legno, a tutta altezza).
Procedure di emergenze particolari
Si prescrive che, ove durante i lavori si verificassero fuoriuscite di materiali e/o liquidi:
•
•
•
si segnali con apposito cartello le zone interessate o bagnate per fuoriuscita di liquidi da contenitori e
che si interdicano le medesime con nastro segnaletico;
si impedisca l'accesso a terzi durante la fase di successiva raccolta e recupero dei materiali o dei
liquidi fuoriusciti;
le operazioni di bonifica debbano essere eseguite rapidamente e compatibilmente con le
caratteristiche del rifiuto fuoriuscito.
Gestione delle interferenze tra le due Imprese appaltatrici operanti: servizio pulizie e edile
Si prescrive che:
•
•
il personale dell’Impresa di pulizie operi, per l’intera durata delle lavorazioni edili, in maniera da
evitare interferenze spaziali con le attività dell’Impresa edile; a tale scopo si ribadisce che la pulizia
relativa al cantiere attiene esclusivamente a quest’ultima;
in linea generale, nel periodo di esecuzione delle opere edili, l’Impresa di pulizia organizzi la propria
attività considerando di concentrare la maggior parte delle attività in orario successivo alle ore 17.00.
105
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi
Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle
attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che
sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle
informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.
Roma, 17 dicembre 2013
Timbro e Firma ««««««««««««..
(Il Committente)
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)
106
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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Altre informazioni
La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che si necessità di accedere
presso i luoghi di lavoro con furgone Ford Transit Chassis, targato KZ345ZY.
Si prevede di adoperare, per le attività oggetto dell’appalto, i seguenti prodotti (si allegano le schede tecniche):
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
stucco rasante in pasta per interni a base di resine acriliche;
intonaco di fondo a base di calce e cemento per interni;
malta cementizia per muratura ed intonaco da utilizzare a mano per interni;
idropittura murale per interni a elevata traspirabilità.
Si prevede di utilizzare in cantiere le seguenti attrezzature:
Ƒ
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martello demolitore elettrico perforatore; capacità foratura 48 mm, potenza assorbita 1250 WN, 12252450 colpi/min, potenza del colpo 1,5-13 J;
trapano a percussione 13 mm, due funzioni: rotazione e percussione;
avvitatore reversibile da 18V con mandrino autoserrante, due velocità meccaniche ed interruttore;
martelli da carpentiere, mazzette scalpelli;
raschiatori, spatole americane, frattazzi e frattoni;
rullo e pennelli, teli di nylon, nastro adesivo, spugne e carta abrasiva;
materiale minuto e di consumo;
trabattello in alluminio altezza lavoro 3,70 m;
scala ribordata a 2 tronchi in alluminio estruso, trasformabile dall’utilizzo a cavalletto a quello a sfilo.
Sono stati consegnati, a ciascun lavoratore, i seguenti DPI:
Ƒ
Ƒ
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Ƒ
casco protettivo;
cuffia antirumore;
guanti multiuso e in crosta antitaglio;
mascherina antipolvere;
occhiali paraschizzi;
scarpe antinfortunistiche.
Si necessità di poter disporre di un allaccio idrico indipendente e continuo per l’intera durata dei lavori.
In cantiere sarà disponibile una valigetta di primo soccorso (cat. C).
Si comunicano i corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede (Paolo Arpanelli,
Matteo La Farina, Arturo Gioia, Antonio Natale, Marcello Giusti e Khaled Al Nasri), si allegano i relativi attestati
(per i lavoratori dipendenti di aziende appartenenti alla macrocategoria di rischio alto, come individuata
nell´Allegato II dell´Accordo Stato Regioni del 21.12.11):
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore)
Formazione specifica dei lavoratori (durata 12 ore)
Formazione per addetti all'emergenza - rischio medio: Paolo Arpanelli, Matteo La Farina e Arturo Gioia
Formazione per addetti al primo soccorso: Paolo Arpanelli, Matteo La Farina, Arturo Gioia
Tutte le attività contrattuali saranno eseguite dall’Impresa (abilitata ex L. 46/90) senza la necessità di ricorrere a
subappaltatori.
Allegati:
Ƒ
Ƒ
copia schede tecniche dei prodotti impiegati
copia attestati di formazione
108
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)
Fase
Rischio
Fase
Ambienti di lavoro
Rischio
illuminazione
cadute a livello e scivolamenti
pareti (semplici o attrezzate)
terrazzi e soppalchi
pareti vetrate
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
altro: «««««««««««
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
carichi sospesi
tagli e abrasioni
movimentazione di macchinari e attrezz.re
proiezione di schegge
urti per caduta dall’alto di oggetti
proiezioni di getti e schizzi
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
presenza di fiamme libere
organi meccanici in movimento
transito mezzi; investimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
altro: «««««««««««
Incendio ed esplosione
specificare: «««««««««««
incendio
presenza di depositi di materiali
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specificare: «««««««««««
esplosive
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
Rischi per la salute
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microclima
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vibrazioni
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campi elettromagnetici
specificare: «««««««««««
radiazioni ottiche artificiali
specificare: «««««««««««
agenti chimici pericolosi
specificare: «««««««««««
agenti cancerogeni mutageni
specificare: «««««««««««
agenti biologici
specificare: «««««««««««
polvere, rischio di inalazione
specificare: «««««««««««
emissione incontrollata da impianti
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
X
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga
difficoltà nell’individuare interlocutori
manutenzione degli impianti
condizioni climatiche esasperate
altro: si allega proposta di modifica al cronoprogramma delle attività contrattuali
5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
Fase
Misure di prevenzione e protezione proposte
Tutte
Tutte
revisione del contratto in base alla proposta di modifica del cronoprogramma
tutte le attività contrattuali saranno eseguite dall’Impresa (abilitata DM 37/2008)
Allegati:
X
X
X
proposta di modifica al cronoprogramma delle attività;
certificato di iscrizione alla CCIAA;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già
espresse in altra documentazione contrattuale).
Roma, 10 gennaio 2014
Timbro e Firma ««««««««««««..
109
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto Marco Fagioli nato il 12 gennaio 1955 ad Ancona codice fiscale MRCFGL55A12A271E residente in
Roma via Sardegna n. 13 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AQ 2311567 rilasciato
dal Comune di Roma il 21 giugno 2010 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Pinta s.r.l. con sede
legale posta in via Francesco Grimaldi n. 44 nel comune di Roma in provincia di RM codice fiscale 08917363587
e partita IVA n. 04567347894
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r..
445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le
assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Roma al n. 0456731/9 e l'INPS di
Roma al n. 6294541122 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n.
RM 64563357 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
Ƒ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale
iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e
s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è
destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di
prevenzione e protezione suddetti;
X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e
dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di
elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la
durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del
sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
inoltre:
come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella
precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:
X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista
nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che
sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,
nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda
solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa
Roma, 10 gennaio 2014
Timbro e Firma ««««««««««««..
Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
110
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività
previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente
funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del
trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico,
e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di
cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.
Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO
Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione edile presso l’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco
Fagioli, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto.
È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori di
manutenzione, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro ed alle interferenze
standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei
luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Roma, 17 gennaio 2014
Il Committente
L’Impresa
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
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111
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI rev. 1bis,
trasmesso in sede di richiesta di offerta, ha proposto, in funzione delle proprie esperienze e tecnologie,
alcune modifiche al cronoprogramma delle fasi lavorative, così come era stato previsto dal DLC.
Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione edile presso l’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico, l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco
Fagioli e l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi, in data odierna, hanno effettuato
una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi seguenti argomenti:
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Î
Î
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esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa;
rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella delle Imprese appaltatrici e relative misure di
prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività;
misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,
norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla
ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti
alla squadra di emergenza;
verifica dell’inesistenza di subappalti, con conseguente esonero della Committenza dagli adempimenti
connessi al comma 4 dell’art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
esame della proposta di variazione del cronoprogramma avanzata dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 1);
esame del POS elaborato dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 2);
esame del coordinamento delle fasi lavorative: fissazione delle procedure di sicurezza previste nel
DUVRI (viabilità interna ed esterna alla sede, segregazione delle aree di lavoro, procedure di
emergenza particolari e gestione delle interferenze tra le due Imprese appaltatrici operanti: servizio
pulizie e edile).;
eventuale integrazione del DUVRI, prima dell’inizio dei lavori di manutenzione edile, con riferimento ai
rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
112
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Proposta di variazione del cronoprogramma
Appaltatore
Fase
Descrizione
fase
di lavoro
Sub
fase
Identificazione
dell’ambiente di lavoro
(vedi tabella 2 a)
Descrizione
eventuale
sub fase
di lavoro
mese di marzo 2014
(I II III IV V settimana)
I
Allestimento del
cantiere
Opere di
demolizione
Realizzazione
delle opere edili
Impresa
La Pinta s.r.l.
1
2
Tutte
Realizzazione
delle opere
impiantistiche
Smobilizzo del
cantiere
4
5
all. 1
113
III
IV
V
spostamento del
materiale
d’ufficio
---
allestimento del
cantiere
---
----------------
---
realizzazione
delle opere
murarie
---
tinteggiatura
dell’open space
3
II
---
realizzazione del
controsoffitto
nel corridoio
---
tinteggiatura del
corridoio
---
nuovo impianto
di illuminazione
nell’open space
---
nuovo impianto
di illuminazione
nel corridoio
---
smobilizzo del
cantiere
---
ricollocazione del
materiale
d’ufficio
---
pulizia
straordinaria
---
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all. 2
114
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Esame della proposta di variazione del cronoprogramma avanzata dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 1)
Esaminata la proposta, che prevede in sintesi di concentrare i lavori da eseguire nell’arco temporale di
quattro settimane (anziché delle cinque previste da contratto), si rappresenta l’impossibilità di accoglimento
della medesima.
Considerata infatti l’indifferibile necessità di garantire la continuità delle attività dell’Istituto, la proposta
prefigurerebbe la contemporanea esecuzione del controsoffitto e delle tinteggiature nel corridoio, dando
luogo ad interferenze lavorative, e conseguenti disagi, non accettabili.
Esame del POS elaborato dall’Impresa La Pinta s.r.l. (all. 2)
Si prende atto, riservandosi di eseguire un esame più dettagliato, del documento consegnato dall’Impresa,
richiedendo fin d’ora, in considerazione delle conclusioni cui si è giunti al punto precedente, di ricalibrarlo
secondo l’originario cronoprogramma dei lavori, di cui al DUVRI consegnato e già accettato.
Si conclude, in definitiva, che il DUVRI preliminare (rev. 17 dicembre 2013) possa ritenersi definitivo ed
operativo a tutti gli effetti (DUVRI rev. 2).
Si rappresenta all’Impresa la possibilità di fruire dell’allaccio idrico esterno, attiguo all’edificio, posto in
corrispondenza dell’area verde, per l’intera durata dei lavori.
Costituirà onere per l’Impresa il corretto utilizzo dell’allaccio e la necessaria manutenzione, anche
straordinaria, del medesimo durante l’utilizzo.
Roma, 11 febbraio 2014
Il Committente
………………………………..
L’Impresa La Nina s.r.l.
L’Impresa La Pinta s.r.l.
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
………………………………..
115
………………………………..
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5.4 Il DUVRI (rev. 3)
Come anticipato al paragrafo 5.1 supponiamo, a questo punto, che il DLC intenda appaltare il servizio di
manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della sede.
Ancora una volta, il DLC, in vista dell’individuazione del nuovo operatore economico che interverrà nella
propria sede, dovrà ri-elaborare il DUVRI, a partire dalla rev. 2.
Considerata l'urgenza, dettata dalle Norme relative agli impianti tecnologici, la Committenza dispone di
adottare una procedura di affidamento diretto che determinerà, conseguentemente, la compresenza (e
l'interferenza) anche con l'Impresa edile.
Il DLC dovrà consegnare, all’Impresa impiantistica selezionata (La Santa Maria s.r.l.), il DUVRI rev. 2bis
inerente le interferenze tra le attività svolte:
Î
Î
Î
Î
dai lavoratori dell’Istituto;
da quelli dell’Impresa di pulizie (ormai già operante);
da quelli dell'Impresa edile (operante, presumibilmente nel mese di marzo 2014);
da quelli dell’Impresa/e e/o lavoratori autonomi edili con riferimento, anche, ai rischi indotti
dall’operatore economico nella sede; con questi ultimi stimati dal DLC, al solito nel DUVRI
preliminare, in via presuntiva.
Per brevità, ed efficacia illustrativa, si riportano esclusivamente le sezioni del “nuovo” documento che
subiscono mutamenti nell'ambito del consueto schema logico:
2b) Descrizione delle singole fasi di lavoro
Il contratto di appalto prevede l'effettuazione delle operazione di manutenzione (ordinaria, straordinaria e
d'urgenza) in relazione agli impianti elettrici, telefonici e TD, riscaldamento e condizionamento, antincendio e
idrici.
Fase
Descrizione delle attività
1
Interventi di manutenzione ordinaria (routine programmata); tali interventi sono
contrattualmente previsti per il 2° e 4° giovedì del mese, in fasce orarie diverse da quelle
nelle quali opera l'Impresa di pulizie (dalle 12.00 alle 15.00)
2
Interventi di manutenzione straordinaria (extra manutenzione ordinaria); tali interventi
sono contrattualmente sospesi durante l'esecuzione di eventuali lavori edili e/o
impiantistici nella sede, ad opera di altri appaltatori
3
Interventi d'urgenza (su chiamata)
116
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
2c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e incidenti sulle attività oggetto dell'appalto
« omissis«
Nel presente DUVRI rev. 2 bis dovrà essere riportata, per intero, la Parte 3 inerente le norme di prevenzione
e di emergenza adottate presso la sede.
In riferimento ai contenuti della Parte 4 relativa alla valutazione dei rischi da attività interferenziali, si avrà:
A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e indotti
Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui
alla tabella 2 c), individua a questo punto la presenza di rischi indotti dall’Impresa impiantistica negli ambienti
di lavoro: tale individuazione, in questa fase, è presunta essendo il DUVRI ancora in fase preliminare.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Soggetti
causa del rischio
Rischi da interferenza
specifici (tabella 2 c)
e indotti presunti
Azienda
Committ.
Impresa
di pulizie
Ambiente di lavoro
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
2,3 e 4
2,3 e 4
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
pareti (scaffalature)
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
cadute a livello e scivolamenti
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
proiezione di schegge:
per alcune attività (demolizione parete, ecc.)
proiezioni di getti e schizzi:
per alcune attività (tinteggiature, ecc.)
tagli e abrasioni
transito mezzi; investimento
urti per caduta dall’alto di oggetti
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
Incendio ed esplosione
incendio
Rischi per la salute
rumore:
le attività edili di possono comportare
emissione di rumore che potrebbe modificare il
livello di esposizione personale dei lavoratori.
agenti chimici pericolosi:
è possibile che l’utilizzo di sostanze chimiche,
specie se nebulizzate, possa comportarne il
contatto o l’inalazione.
agenti biologici:
il rischio è connesso dell’appalto di pulizie.
polvere, rischio di inalazione
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga:
le attività potrebbero comportare ostruzione,
anche temporanea, delle vie di fuga e delle
uscite di sicurezza.
117
Impresa
edile
Impresa
impiant.
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali
Si individuano, in questa sede, le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro;
l’individuazione si esegue secondo l’ambito temporale riferito al mese nel quale opererà l’Impresa edile.
Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell’ambiente di lavoro
Azienda
Committente
Impresa,
lavoratore
autonomo
Fase
Azienda Committente
Impresa di pulizie
Descrizione
fase
di lavoro
Sub
fase
Descrizione
eventuale
sub fase
di lavoro
Identificazione
dell’ambiente di lavoro
(vedi tabella 2 a)
mese di marzo 2014
(I II III IV V settimana)
I
II
III
IV
V
?
?
?
?
?
Attività aziendale
Tutte
Pulizia
degli ambienti
di lavoro
1
----------------
Pulizia
dei servizi igienici
2
---------------spostamento del
materiale d’ufficio
Allestimento
del cantiere
1
Opere
di demolizione
2
allestimento
del cantiere
---------------realizzazione
delle opere murarie
Realizzazione
delle opere edili
Impresa edile
tinteggiatura
dell’open space
3
Tutte
realizzazione
del controsoffitto
nel corridoio
tinteggiatura
del corridoio
Realizzazione
delle opere
impiantistiche
4
nuovo impianto
di illuminazione
nell’open space
nuovo impianto
di illuminazione
nel corridoio
smobilizzo
del cantiere
Smobilizzo
del cantiere
5
ricollocazione del
materiale d’ufficio
pulizia
straordinaria
Impresa
impiantistica
Tutte
Interventi
di manutenzione
ordinaria
Interventi
di manutenzione
straordinaria
Interventi
d’urgenza
1
programma di
routine
2
riparazioni, piccoli
lavori, ecc.
3
su chiamata
118
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
C) Valutazione dei rischi da interferenza standard
A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che, analizzate le
modalità di esecuzione degli interventi previsti per l’esecuzione dell’appalto, nelle varie fasi operative,
individuati i rischi specifici della sede che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli indotti a
terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso
ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività
dell’Istituto e quelle dell’Impresa impiantistica sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è
indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che
non saranno soggetti a ribasso d’asta.
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza standard valutati
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Per brevità, sono stati evidenziati solo i rischi modificati, a seguito della valutazione dei rischi connessi
all’appalto in questione, rispetto al DUVRI rev. 2.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tipologia di rischio
PI
Tutte
cadute dall’alto
1
Tutte
viabilità interna ed
esterna
1
Tutte
elettrocuzione
Tutte
tagli e abrasioni
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
RI
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Ambiente di lavoro
A causa della possibile presenza di accessi
difficoltosi (soppalchi e cavedi
impiantistici), in alcuni casi sprovvisti di
protezione contro le cadute dall’alto e in
condizioni di scarsa illuminazione,
4 4
Impresa
transennare con nastro segnaletico le zone
impiantistica
sottostanti le aree di lavoro per evitare la
presenza di terzi.
Per le lavorazioni in altezza utilizzare
scale a norma.
Prima dell’esecuzione dei lavori occorre
fornire ai lavoratori dell’Istituto (e delle
Impresa appaltatrici presenti) idonee
3 3
istruzioni circa le modalità di accesso e di Committente
fruizione dei percorsi e delle aree della
sede interessate dagli interventi
dell’Impresa impiantistica.
Macchine, Apparecchiature, Impianti
Gli interventi su apparecchiature, impianti,
attrezzature, che espongono a rischio di
elettrocuzione, debbono essere sempre
eseguiti da personale qualificato, con impianti
e/o attrezzature fuori tensione.
Interruzioni dell’energia elettrica andranno
sempre concordate con la Committenza.
Impresa
1 4 4
È vietato l’uso di collegamenti volanti.
impiantistica
Durante gli interventi, i cavi di alimentazione
dovranno essere disposti parallelamente alle
vie di transito. Ove si riscontrino anomalie
sugli impianti elettrici questi vanno messi in
sicurezza e il guasto immediatamente
segnalato al Dott. Luigi Errico.
Interdizione delle zone circostanti l’area di
lavoro mediante nastro segnaletico in
maniera da impedire l’accesso a terzi.
Impresa
Il contatto con elementi taglienti o pungenti
1 2 2
impiantistica
o in ogni modo tali da procurare lesioni,
sarà impedito indossando i dispositivi di
protezione individuale.
119
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Tutte
transito mezzi;
investimento
1
Tutte
urti per caduta dall’alto
di oggetti
1
Tutte
cadute e inciampi
per materiali e
attrezz.re
2
Tutte
requisiti macchine
(marchio CE, ecc.)
2
Tutte
incendio
2
Tutte
agenti biologici
1
Tutte
polvere,
rischio di inalazione
2
Tutte
intralcio alle vie di fuga
2
Uniformarsi alle norme e disposizioni
vigenti nel comprensorio che regolano e
disciplinano il movimento, il controllo e
l’accesso delle persone e dei mezzi
d’opera, tenendo conto che le
4 4
infrastrutture viabili sono condivise con
altri mezzi per lo svolgimento di altre
attività (mezzi aziendali, mezzi di altre
Imprese, trasportatori ecc.).
Procedere nell'area del comprensorio a
passo d'uomo seguendo la segnaletica.
È vietato abbandonare attrezzi ed utensili
sulle scale o, comunque, in altezza;
4 4 segregare preventivamente le zone al livello
del suolo in corrispondenza della proiezione
verticale dell’attività da eseguire.
È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe
e/o con indebito deposito di materiale,
anche provvisorio, le zone di passaggio.
2 4 L'area circostante l’intervento dovrà essere
sempre mantenuta in condizioni di ordine e
pulizia al fine di evitare ogni rischio di
cadute o inciampi.
Utilizzare componenti (cavi, spine, ecc.),
macchine ed attrezzature rispondenti alla
regola dell’arte (marcate CE o altro tipo di
certificazione) ed in buono stato di
2 4
conservazione.
Per gli interventi sugli impianti che non
siano di semplice manutenzione ordinaria,
dovrà essere rilasciata la dichiarazione di
conformità (d.m. 37/08).
Incendio ed esplosione
Occorrerà evitare in particolare: l'accumulo
dei materiali combustibili e/o infiammabili,
4 8
l'ostruzione delle vie d'esodo e l'uso di
sorgenti di innesco e di fiamme libere.
Rischi per la salute
L’attività di pulizia e la manutenzione
periodica dei filtri dei condizionatori va
3 3
eseguita di sabato e, in ogni caso,
preventivamente concordata
con il Dott. Luigi Errico.
Deve essere ridotta al minimo l’emissione di
polveri, avendo cura di realizzare idonee
2 4
barriere antipolvere onde evitare l’accumulo
di polvere negli ambienti della sede.
Rischi organizzativi
Le attrezzature utilizzate durante le attività
di manutenzione (scale, cassette degli
attrezzi, ecc.) possono costituire potenziale
intralcio alle vie di fuga in caso
2 4
di situazioni di emergenza.
Lasciare ordinati e puliti i locali; non
lasciare materiali ingombranti lungo i
normali percorsi pedonali.
120
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
Committente
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
Impresa
impiantistica
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze (su base annuale)
Categoria d'intervento
Apprestamenti
Procedure di sicurezza
e interventi per lo
sfasamento spaziale o
temporale delle
lavorazioni interferenti
Coordinamento
Descrizione
scala metallica a libretto
UNI EN 131 di altezza 2,00 m, con
piedi in gomma antisdrucciolo,
munita di dispositivo antiapertura
nastri segnaletici
presenza responsabile Impresa
alla riunione preliminare finalizzata
a concordare le procedure di
sicurezza previste nel DUVRI
sfasamento spaziale delle fasi di
lavoro (nel mese di marzo 2014)
presenza responsabile Impresa
alla riunione di coordinamento
U.M.
Computo
quantità
(Q)
Costo
Unitario
(CU)
cad/
mese
1 x 12
€ 5,10
€ 61,20
m
50,00
€ 0,40
€ 20,00
ora
2
€ 50,00
€ 100,00
gg
1
€ 57,00
€ 57,00
ora
4
€ 50,00
€ 200,00
Costo totale della sicurezza
(CSDI)
Costo
Finale
(CF)
€ 438,20
La descrizione delle voci e dei prezzi è stata ricavata dall’Elenco Regionale dei Prezzi; in tale elenco, il costo
delle singole voci comprende anche la manutenzione, la sostituzione in casi di deterioramento,
l’ammortamento e quant’altro necessario.
121
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
E) Coordinamento delle fasi lavorative
Ai fini del coordinamento generale tra Istituto, Impresa impiantistica, Impresa di pulizie e Impresa edile (nel
mese di marzo p.v.) e tra Impresa impiantistica e lavoratori/utenti/visitatori della sede si prevedono i seguenti
adempimenti, da adottarsi in sinergia con gli Appaltatori interessati:
« omissis«
•
•
•
•
per le attività che presentano possibili rischi particolari (elevata rumorosità, proiezione di schegge,
inalazione di agenti chimici e /o biologici, ecc.) si prescrive la necessità di eseguire le medesime di
sabato, previo accordo con la Committenza; a tal proposito, si rammentano l’attività di pulizia e di
manutenzione periodica dei filtri dei condizionatori;
è previsto, nel mese di marzo p.v., lo sfasamento delle fasi inerenti gli interventi di manutenzione
ordinaria (Fase 1) dal 2° al 1° giovedì del mese;
sono sospesi, nel mese di marzo p.v., gli interventi di cui alla Fase 2;
è obbligo dell’Impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di
materiali (es.: imballaggi, ecc.); terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine.
Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.
Si prescrive, in generale, che durante gli interventi dell’Impresa:
•
•
•
•
nel corridoio, il lavoratore dell’Istituto possa transitare esclusivamente sul percorso opposto a quello
interessato dagli interventi e occupato dalle attrezzature dell’Impresa;
detto percorso sia costantemente pulito e sgombro da materiali;
qualora le situazioni lo richiedano (fasi di intervento critiche) il preposto dell’Impresa,
preventivamente contattato, accompagni il personale durante il transito sul corridoio e che, in tal
caso, siano sospesi gli interventi critiche svolte nei pressi del percorso;
nessun lavoratore dell’Istituto si fermi ad osservare lo svolgimento degli interventi, soffermandosi in
prossimità delle aree di lavoro.
Dovrà essere consentito, in ogni momento l’accesso ai locali dell’ufficio, da parte di personale dell’Istituto.
In relazione alla gestione delle interferenze tra le Imprese appaltatrici operanti (servizio pulizie, impiantistica
e edile, nel mese di marzo p.v.), si prescrive che il personale dell’Impresa di pulizie operi, per l’intera durata
contrattuale del presente appalto, in maniera da evitare interferenze spaziali con le attività dell’Impresa;
quest’ultima, infatti, fatta ovviamente eccezione per gli interventi di cui alla Fase 3, opererà esclusivamente
dalle 12.00 alle 15.00 (o, eventualmente, di sabato).
Le Imprese impiantistica e edile, per quanto possibile, organizzeranno le proprie attività evitando situazioni di
interferenza spaziale e, se del caso, provvederanno, in accordo con il Dott. Luigi Errico, a modificare il
cronoprogramma delle medesime.
Allegati: n. 2 planimetrie dei luoghi
Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle
attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore economico che
sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento.
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito delle
informazioni ricevute dall’Impresa aggiudicataria.
Roma, 13 febbraio 2014
Timbro e Firma ««««««««««««..
(Il Committente)
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione
Luogo e data ««««««««««
Timbro e Firma ««««««««««««..
(L’Impresa/Il Lavoratore autonomo)
122
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06533
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Altre informazioni
La scrivente Impresa, in riferimento alle attività oggetto dell’appalto, rende noto che:
Non è prevista l’istallazione di strutture prefabbricate specifiche per deposito materiali e di servizio.
si necessità di accedere presso i luoghi di lavoro con furgone Fiat Ducato Maxi, targato YY009TT;è necessario,
inoltre poter disporre di un’area per il carico e scarico merci, da poter effettuare in sicurezza.
Si prevede inoltre di utilizzare, di massima, le seguenti attrezzature (l’elenco varierà a seconda della tipologia
d’intervento di manutenzione):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
avvitatore reversibile da 18V con mandrino autoserrante, due velocità meccaniche ed interruttore;
trapano a percussione avvitatore elettrico 2800 giri/min;
trapano a percussione 13 mm, due funzioni: rotazione e percussione;
multimetro digitale multifunzione per la verifica condizionatori e della qualità dell'aria;
pinza amperometrica da 400A;
cassetta attrezzi;
lampada emergenza portatile;
materiale vario e di consumo;
scala in alluminio estruso, ribordata, a montanti paralleli.
Sono stati consegnati ai lavoratori i seguenti DPI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elmetto isolante;
visiera;
occhiali;
“tronchetti” isolanti;
guanti isolanti;
guanti multiuso;
cuffia antirumore;
mascherina antipolvere;
indumenti di lavoro;
scarpe antinfortunistiche.
Tutto il personale impiegato é specializzato nel settore specifico di lavoro e presenta i requisiti di idoneità tecnico
professionale per la tipologia di lavoro svolto. La formazione periodica di tutto il personale avviene internamente
secondo il programma di formazione interno generale e mirato per cantieri specifici.
In relazione ai corsi di formazione erogati ai lavoratori che interverranno presso la Vostra sede (Paolo Dolci; Fabio
Trezza;Antonino Marangon;Roberto Quadri e Massimo Oliva), si allegano i relativi attestati (per i lavoratori
dipendenti di aziende appartenenti alla macrocategoria di rischio alto, come individuata nell´Allegato II
dell´Accordo Stato Regioni del 21.12.11):
•
•
•
•
Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore)
Formazione specifica dei lavoratori (durata 12 ore)
Formazione per addetti all'emergenza - rischio medio: Paolo Dolci; Fabio Trezza e Antonino Marangon
Formazione per addetti al primo soccorso: Paolo Dolci; Fabio Trezza e Antonino Marangon
Allegati:
• copia attestati di formazione
124
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
5 a) Ulteriori rischi particolari indotti nell’ambiente di lavoro dall’Appaltatore (elenco esemplificativo)
Fase
X
Rischio
Fase
Rischio
Ambienti di lavoro
Illuminazione: illuminazione di emergenza
cadute a livello e scivolamenti
pareti (semplici o attrezzate)
terrazzi e soppalchi
pareti vetrate
spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
cadute dall’alto
viabilità interna ed esterna
dislivelli nelle aree di transito
altro: «««««««««««
Macchine, Apparecchiature, Impianti
elettrocuzione
carichi sospesi
tagli e abrasioni
movimentazione di macchinari e attrezz.re
proiezione di schegge
urti per caduta dall’alto di oggetti
proiezioni di getti e schizzi
cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
presenza di fiamme libere
organi meccanici in movimento
transito mezzi; investimento
sversamenti pericolosi
requisiti macchine (marchio CE, ecc.)
altro: «««««««««««
Incendio ed esplosione
specificare: «««««««««««
incendio
presenza di depositi di materiali
specificare: «««««««««««
f
specificare: «««««««««««
atmosfere esplosive
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
Rischi per la salute
specificare: «««««««««««
microclima
specificare: «««««««««««
rumore
specificare: «««««««««««
vibrazioni
specificare: «««««««««««
campi elettromagnetici
specificare: «««««««««««
radiazioni ottiche artificiali
specificare: «««««««««««
agenti chimici pericolosi
specificare: «««««««««««
agenti cancerogeni mutageni
specificare: «««««««««««
agenti biologici
specificare: «««««««««««
polvere, rischio di inalazione
specificare: «««««««««««
emissione incontrollata da impianti
altro: ««««««««««««««««««««««««...««««««««««««.«
X
Rischi organizzativi
intralcio alle vie di fuga
difficoltà nell’individuare interlocutori
manutenzione degli impianti
condizioni climatiche esasperate
altro: condizioni lavorative stressanti in occasione di interventi di urgenza (Fase 3)
5 b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza
Fase
Misure di prevenzione e protezione proposte
1
3
necessità di idonea illuminazione di emergenza nei locali della sede (vie di esodo, ecc.)
possibili condizioni lavorative stressanti
Allegati:
X
X
certificato di iscrizione alla CCIAA;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già
espresse in altra documentazione contrattuale).
Roma, 18 febbraio 2014
Timbro e Firma ««««««««««««..
125
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto Guido De Angelis nato il 2 giugno 1957 ad Asti codice fiscale DNGGDU57H02A479R residente in
Roma via Sant’Agnese n. 23 munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. AR 5410432
rilasciato dal Comune di Roma il 29 Gennaio 2008 in qualità di legale rappresentante dell’Impresa La Santa
Maria s.r.l. con sede legale posta in Piazza Santa Cecilia n. 16 nel comune di Roma in provincia di RM codice
fiscale 07453451247 e partita IVA n. 07896234875
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r..
445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
X che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le
assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Roma al n. 0447799/5 e l'INPS di
Roma al n. 4544126789 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n.
RM 35756890 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
Ƒ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale
iscrizione non è richiesta per la nostra attività;
X che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
X di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e
s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
X che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è
destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di
prevenzione e protezione suddetti;
X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e
dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di
elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
X di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
X di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la
durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del
sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
inoltre:
come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella
precedente Parte 5, allegata al contratto, dichiara espressamente:
X che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista
nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
X che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che
sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
X che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
X di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale,
nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda
solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa
Roma, 18 febbraio 2014
Timbro e Firma ««««««««««««..
Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante
126
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività
previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente
funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del
trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, Dott. Luigi Errico,
e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di
cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/03.
Allegato 2 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO
Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici della sede dell’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico e l’Impresa La Santa Maria s.r.l., rappresentata dal sig.
Guido De Angelis, in data odierna, hanno effettuato un sopralluogo congiunto.
È stato discusso l’esito del sopralluogo preventivo effettuato sui luoghi ove si dovranno svolgere il servizio di
manutenzione degli impianti tecnologici, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili agli ambienti di lavoro
ed alle interferenze standard, nonché di mettere l’Impresa nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui
rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, come richiesto dall’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Roma, 21 febbraio 2014
Il Committente
L’Impresa
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
««««««««««««..
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127
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
L’Impresa aggiudicataria, alla luce dei rischi standard che il DLC aveva evidenziato nel DUVRI preliminare
(rev. 2 bis) ha introdotto (Parte 5 del modello) due ulteriori rischi indotti nei luoghi di lavoro nei quali si
accinge ad operare (in aggiunta a quelli che il DLC, in via presuntiva, aveva stimato, nel DUVRI preliminare,
poter essere introdotti dall'esecutore delle opere.
In riferimento al rischio indotto, inerente l’illuminazione di emergenza, l’Impresa ha rappresentato la
necessità di avere a disposizione, in ogni situazione che richieda la temporanea interruzione dell’energia
elettrica, un valore minimo di illuminazione.
Riguardo invece agli interventi da eseguire in condizione di urgenza (previsti dalla Fase 3 dell’appalto)
l’Impresa, sulla base della propria esperienza, ha segnalato il possibile rischio, indotto, di condizioni
lavorative stressanti.
Si fa riferimento ad interventi, per definizione, non programmati e quindi generalmente associati a maggior
pericoli ed a livelli di rischio più elevati, che richiedono maggiore attenzione anche nella gestione delle
interferenze lavorative.
Sulla base delle informazioni acquisite il DLC effettua nuovamente la valutazione dei rischi da interferenza,
ripartendo dalla tabella di cui al punto 4 C), relativa alla valutazione dei rischi standard.
Valutazione dei rischi da interferenza reali
Si riportano solamente i due nuovi livelli “RI” relativi ai rischi da interferenza indotti valutati e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione da adottare; il resto della tabella di cui al punto 4 C) rimane invariato.
Ambienti di lavoro (vedi tabella 2 a)
Fase
Tipologia di rischio
PI
Tutte
illuminazione
(di emergenza)
1
3
condizioni lavorative
stressanti in occasione
di interventi di urgenza
1
DI
Misure di prevenzione
e protezione da adottare
RI
Soggetto
che deve
attuare
la misura
Ambiente di lavoro
Verificare la consistenza dell’impianto di
illuminazione di emergenza, al fine di
3 3
garantire un valore di 5 lux, almeno nelle
Committente
vie di esodo, in occasione di possibile
assenza di corrente.
Rischi organizzativi
In occasione di interventi d’urgenza, i
lavoratori dell’Istituto (e delle Imprese
appaltatrici presenti) non debbono, in alcun
modo, interferire con il personale
dell’Impresa impiantistica.
Nell’ambito di operazioni di manutenzione Committente
da eseguirsi in tempi talora ristretti per
3 3
situazioni di urgenza o comunque di
imprevedibilità delle stesse, in caso di
riparazioni, il Committente sospenderà le
lavorazioni afferenti ad altri Appaltatori.
Formazione specifica lavoratori
Impresa
dell’Impresa impiantistica.
impiantistica
Le ulteriori misure individuate, concordate con l’Impresa aggiudicataria, essendo fondamentalmente di
natura organizzativa, non richiedono ulteriori oneri dal punto di vista dei costi per la sicurezza da
interferenze.
128
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Allegato 2 - VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Oggetto dell'appalto: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici della sede dell’I.L.U.L.I.C.
Il Committente, rappresentato dal Dott. Luigi Errico, l’Impresa La Pinta s.r.l., rappresentata dal sig. Marco
Fagioli, l’Impresa La Nina s.r.l., rappresentata dal sig. Francesco Ciampi e l’Impresa La Santa Maria s.r.l.,
rappresentata dal sig. Guido De Angelis, in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi seguenti argomenti:
Î esame dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa;
Î rischi da interferenze tra l’attività svolta nella sede e quella delle Imprese appaltatrici e relative misure di
prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo;
Î misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto in relazione alla propria attività;
Î misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PE (segnale di allarme,
norme comportamentali, ecc.), alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla
ubicazione e alle manovre sul del quadro elettrico e sugli impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti
alla squadra di emergenza;
Î esame del coordinamento delle fasi lavorative: fissazione delle procedure di sicurezza previste nel
DUVRI (svolgimento delle attività che presentano possibili rischi particolari, sfasamento delle fasi
inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e gestione delle interferenze tra le Imprese appaltatrici
operanti: servizio pulizie, impiantistica e edile, nel mese di marzo p.v.);
Î integrazione del DUVRI, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
tecnologici, con riferimento ai rischi da interferenza reali nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Roma, 27 febbraio 2014
L’Impresa La Nina s.r.l.
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
………………………………..
L’Impresa La Pinta s.r.l.
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
………………………………..
L’Impresa La Santa Maria s.r.l.
(Datore di Lavoro o suo Delegato)
………………………………..
Il Committente
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30
13
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze
Bibliografia
ƒ Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e sue modifiche e integrazioni;
ƒ Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e integrazioni;
ƒ Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
ƒ Bacheca del RSPP; http://www.ispesl.it/documentazione/indexspp.asp;
ƒ Progetto pilota “Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze”, proposto da Confindustria
Vercelli Valsesia in partnership con INAIL, Regioni (rappresentate da ITACA), Organizzazioni Sindacali e
Datoriali e Organi di Vigilanza (ASL e DPL di Vercelli);
ƒ Domenico Mannelli; Il DUVRI come, dove, quando - 2009;
ƒ Massimo Urbani; Bollettino di Legislazione Tecnica n. 9 “La valutazione dei costi del personale nei
contratti pubblici” - 8 settembre 2011;
ƒ Marco Vigone; Ambiente & Sicurezza, n. 18 “DUVRI e forniture di servizi, novità sui contratti d'appalto
sulla base della semplificazione” - 29 settembre 2009;
ƒ Punto Sicuro (quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della
prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza);
ƒ www.porreca.it (sito in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ideato dall’Ing. Gerardo Porreca).
131